Minori e Adolescenti
Età minima per l'ammissione al lavoro
L’età minima per l’ammissione al lavoro coincide con l’età del completamento della scuola dell’obbligo e in ogni caso non può essere inferiore ai 15 anni. (Articolo 5 del Decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345).
La Legge Finanziaria 2007 prevede che l’istruzione obbligatoria debba essere impartita per almeno 10 anni, il che significa che l’età minima di ammissione al lavoro è 16 anni (articolo 1, paragrafo 622).
Secondo la legge 183 del 2010, gli studenti all’ultimo anno della scuola dell’obbligo (di 15-16 anni di età) possono lavorare con un contratto di apprendistato, anche se con alcune limitazioni.
L'istruzione obbligatoria dura almeno 10 anni e generalmente prosegue fino all'età di 16 anni. A parte ciò, il diritto/dovere all'istruzione o alla formazione continua fino all'età di 18 anni, anche attraverso percorsi professionali e apprendistati, qualora siano soddisfatte le condizioni di legge.
L'età minima per l'ammissione al lavoro è il completamento della scuola dell'obbligo e, in ogni caso, non inferiore ai 15 anni. Gli adolescenti non possono normalmente lavorare più di otto ore al giorno e 40 ore alla settimana, e sono soggetti a limiti rigorosi in materia di lavoro straordinario e notturno, con solo ristrette eccezioni previste dalla legge.
Fonte: Art. 5 del Decreto Legislativo 345/1999; Art. 34 della Costituzione Italiana; Art. 2 della Legge n. 53/2003; Art. 1 del Decreto Legislativo n. 76/2005; Decreto Legislativo n. 226/2005; 1- Articolo 622 della Legge n. 296/2006
Età minima per i lavori pericolosi
L’età minima per i lavori pericolosi è 18 anni (articoli 1, 5 e 6 della Legge del 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal Decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345). E’ proibito assumere giovani lavoratori (minori di 18 anni di età) per alcune categorie di lavoro che possono esporli a rischi per la loro salute e sicurezza, e per mansioni al di sopra delle loro forze (articolo 14 e Annesso I).
Per esempio, i minori non possono essere impiegati in lavori di fabbricazione e manipolazione di dispositivi, ordigni, o altri oggetti contenenti esplosivi; lavori che comportano la manipolazione di apparecchiature di produzione, immagazzinamento o impiego di gas compressi, liquidi o in soluzioni; lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione; lavori nelle fonderie; produzione di tabacchi; lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici; produzione di polveri metalliche, ecc.
Il sistema sanitario nazionale deve approvare l’ammissione al lavoro di ciascun minore (articolo 8). Il minore non può svolgere lavoro notturno, ma fanno eccezione le attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, dove i minori non possono comunque essere impiegati dopo mezzanotte. (Articoli 15-17)
Gli adolescenti non possono normalmente lavorare più di otto ore al giorno e 40 ore alla settimana, e sono soggetti a limiti rigorosi in materia di lavoro straordinario e notturno, con solo limitate eccezioni previste dalla legge.
Fonte: Art. 1, 6, 16, 18 e 26-27 della Legge 977/1967; 10, 11, 14 e allegato 1 del Decreto Legislativo 345/1999
Leggi sul lavoro di minori e adolescenti
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna / Legislative Decree of 11th April 2006, n. 198 - Code of Equal Opportunities
- Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 / Legislative Decree of 9th July 2003, n. 215
- Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 / Legislative Decree of 9th July 2003, n. 216
Argomenti correlati
Non DiscriminazioneEtà minima per l'ammissione al lavoro
L’età minima per l’ammissione al lavoro coincide con l’età del completamento della scuola dell’obbligo e in ogni caso non può essere inferiore ai 15 anni. (Articolo 5 del Decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345).
La Legge Finanziaria 2007 prevede che l’istruzione obbligatoria debba essere impartita per almeno 10 anni, il che significa che l’età minima di ammissione al lavoro è 16 anni (articolo 1, paragrafo 622).
Secondo la legge 183 del 2010, gli studenti all’ultimo anno della scuola dell’obbligo (di 15-16 anni di età) possono lavorare con un contratto di apprendistato, anche se con alcune limitazioni.
L'istruzione obbligatoria dura almeno 10 anni e generalmente prosegue fino all'età di 16 anni. A parte ciò, il diritto/dovere all'istruzione o alla formazione continua fino all'età di 18 anni, anche attraverso percorsi professionali e apprendistati, qualora siano soddisfatte le condizioni di legge.
L'età minima per l'ammissione al lavoro è il completamento della scuola dell'obbligo e, in ogni caso, non inferiore ai 15 anni. Gli adolescenti non possono normalmente lavorare più di otto ore al giorno e 40 ore alla settimana, e sono soggetti a limiti rigorosi in materia di lavoro straordinario e notturno, con solo ristrette eccezioni previste dalla legge.
Fonte: Art. 5 del Decreto Legislativo 345/1999; Art. 34 della Costituzione Italiana; Art. 2 della Legge n. 53/2003; Art. 1 del Decreto Legislativo n. 76/2005; Decreto Legislativo n. 226/2005; 1- Articolo 622 della Legge n. 296/2006
Età minima per i lavori pericolosi
L’età minima per i lavori pericolosi è 18 anni (articoli 1, 5 e 6 della Legge del 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal Decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345). E’ proibito assumere giovani lavoratori (minori di 18 anni di età) per alcune categorie di lavoro che possono esporli a rischi per la loro salute e sicurezza, e per mansioni al di sopra delle loro forze (articolo 14 e Annesso I).
Per esempio, i minori non possono essere impiegati in lavori di fabbricazione e manipolazione di dispositivi, ordigni, o altri oggetti contenenti esplosivi; lavori che comportano la manipolazione di apparecchiature di produzione, immagazzinamento o impiego di gas compressi, liquidi o in soluzioni; lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione; lavori nelle fonderie; produzione di tabacchi; lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici; produzione di polveri metalliche, ecc.
Il sistema sanitario nazionale deve approvare l’ammissione al lavoro di ciascun minore (articolo 8). Il minore non può svolgere lavoro notturno, ma fanno eccezione le attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, dove i minori non possono comunque essere impiegati dopo mezzanotte. (Articoli 15-17)
Gli adolescenti non possono normalmente lavorare più di otto ore al giorno e 40 ore alla settimana, e sono soggetti a limiti rigorosi in materia di lavoro straordinario e notturno, con solo limitate eccezioni previste dalla legge.
Fonte: Art. 1, 6, 16, 18 e 26-27 della Legge 977/1967; 10, 11, 14 e allegato 1 del Decreto Legislativo 345/1999
Leggi sul lavoro di minori e adolescenti
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna / Legislative Decree of 11th April 2006, n. 198 - Code of Equal Opportunities
- Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 / Legislative Decree of 9th July 2003, n. 215
- Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 / Legislative Decree of 9th July 2003, n. 216