Non Discriminazione
Parità di trattamento
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” e “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”. Il diritto alla parità di trattamento economico per lo stesso lavoro è garantito anche ai minori.
Anche l’articolo 28 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna prevede la parità di trattamento economico per lo stesso lavoro fra uomini e donne. Tuttavia, non esistono norme che prevedono un obbligo generale di parità di trattamento tra i lavoratori. Le differenze di stipendio esistono e si basano su qualifiche, esperienza, anzianità, ecc.
Fonte: Art. 36-37 della Costituzione della Repubblica Italiana, 1948; Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
Non discriminazione
Secondo l’articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. Altre discriminazioni vietate sono quelle per colore della pelle, orientamento sessuale, origine etnica, motivi sindacali, stato civile, gravidanza, età, opinioni personali e handicap (inclusa la sieropositività). La discriminazione è vietata in qualsiasi fase del rapporto di lavoro: prima dell’assunzione, nel corso dell’applicazione del contratto di lavoro e alla chiusura del contratto. La legge prevede tuttavia alcune eccezioni.
Lo Statuto dei lavoratori dichiara nulle e prive di efficacia tutte le disposizioni o clausole contrattuali che discriminano i lavoratori per motivi quali l'opinione politica, il credo religioso, la lingua, il genere, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o le convinzioni personali.
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna vieta la discriminazione sulla base del sesso, dello stato civile, della gravidanza e della composizione familiare e proibisce la discriminazione al momento dell’assunzione, dell’orientamento, della formazione, nello stipendio, nelle mansioni e nelle promozioni assegnate al lavoratore. La legge vieta anche la cosiddetta discriminazione indiretta, che ricorre quando sono adottati criteri o regole apparentemente neutri, che non sono necessari per svolgere un determinato lavoro, ma possono porre in svantaggio alcuni lavoratori rispetto ad altri. In caso di risarcimento, il tribunale può ordinare al datore di lavoro di sospendere la pratica discriminatoria, pagare un risarcimento al lavoratore e predisporre un piano per eliminare le discriminazioni sul posto di lavoro. La legge non pone un tetto all’importo del risarcimento. La discriminazione in fase di assunzione o ricerca di un nuovo dipendente è punibile con una multa e/o fino a un anno di carcere.
Fonte: Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, 1948; Legge 20 maggio 1970 - Statuto dei lavoratori; Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216; Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
Pari opportunità
L’articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto di tutti i cittadini al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Tutti i cittadini hanno il dovere, secondo il proprio potenziale e le proprie scelte individuali, di svolgere un’attività o una funzione che contribuisca alla crescita materiale o spirituale della società.
Le donne hanno il diritto di svolgere gli stessi lavori rispetto agli uomini: la legge non prevede alcuna restrizione. Tuttavia, la Costituzione richiede che le condizioni lavorative consentano alle donne di adempiere la loro essenziale funzione familiare e diano alla madre e al bambino una protezione adeguata.
Fonte: Art. 4 e 37 della Costituzione della Repubblica Italiana, 1948:15-17 of the Law 151/2001
Leggi sulla non discriminazione
- Costituzione della Repubblica Italiana 1948, aggiornata nel 2012 / Constitution of the Italian Republic 1948, last amended in 2012
- Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, aggiornato nel 2016) / Civil Code (Royal Decree of 16th March 1942, n. 262, revised in 2016)
- Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali / Law of 15th July 1966, n. 604 - Norms on individual terminations
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 / Law Decree of 6th December 2011, n. 201
- Decreto Legislativo n. 22/2015 / Legislative Decree n. 22/2015
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 / Law of 28th June 2012, n. 92
- Decreto del 5 dicembre 2017 sull’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita / Decree of 5 December 2017 regarding adjustment of retirement access requirements due to increases in life expectancy
Argomenti correlati
Molestie Sessuali Maternità Stipendio e Lavoro Lavoro Forzato Minori e Adolescenti Salario minimoParità di trattamento
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” e “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”. Il diritto alla parità di trattamento economico per lo stesso lavoro è garantito anche ai minori.
Anche l’articolo 28 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna prevede la parità di trattamento economico per lo stesso lavoro fra uomini e donne. Tuttavia, non esistono norme che prevedono un obbligo generale di parità di trattamento tra i lavoratori. Le differenze di stipendio esistono e si basano su qualifiche, esperienza, anzianità, ecc.
Fonte: Art. 36-37 della Costituzione della Repubblica Italiana, 1948; Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
Non discriminazione
Secondo l’articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. Altre discriminazioni vietate sono quelle per colore della pelle, orientamento sessuale, origine etnica, motivi sindacali, stato civile, gravidanza, età, opinioni personali e handicap (inclusa la sieropositività). La discriminazione è vietata in qualsiasi fase del rapporto di lavoro: prima dell’assunzione, nel corso dell’applicazione del contratto di lavoro e alla chiusura del contratto. La legge prevede tuttavia alcune eccezioni.
Lo Statuto dei lavoratori dichiara nulle e prive di efficacia tutte le disposizioni o clausole contrattuali che discriminano i lavoratori per motivi quali l'opinione politica, il credo religioso, la lingua, il genere, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o le convinzioni personali.
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna vieta la discriminazione sulla base del sesso, dello stato civile, della gravidanza e della composizione familiare e proibisce la discriminazione al momento dell’assunzione, dell’orientamento, della formazione, nello stipendio, nelle mansioni e nelle promozioni assegnate al lavoratore. La legge vieta anche la cosiddetta discriminazione indiretta, che ricorre quando sono adottati criteri o regole apparentemente neutri, che non sono necessari per svolgere un determinato lavoro, ma possono porre in svantaggio alcuni lavoratori rispetto ad altri. In caso di risarcimento, il tribunale può ordinare al datore di lavoro di sospendere la pratica discriminatoria, pagare un risarcimento al lavoratore e predisporre un piano per eliminare le discriminazioni sul posto di lavoro. La legge non pone un tetto all’importo del risarcimento. La discriminazione in fase di assunzione o ricerca di un nuovo dipendente è punibile con una multa e/o fino a un anno di carcere.
Fonte: Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, 1948; Legge 20 maggio 1970 - Statuto dei lavoratori; Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216; Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
Pari opportunità
L’articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto di tutti i cittadini al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Tutti i cittadini hanno il dovere, secondo il proprio potenziale e le proprie scelte individuali, di svolgere un’attività o una funzione che contribuisca alla crescita materiale o spirituale della società.
Le donne hanno il diritto di svolgere gli stessi lavori rispetto agli uomini: la legge non prevede alcuna restrizione. Tuttavia, la Costituzione richiede che le condizioni lavorative consentano alle donne di adempiere la loro essenziale funzione familiare e diano alla madre e al bambino una protezione adeguata.
Fonte: Art. 4 e 37 della Costituzione della Repubblica Italiana, 1948:15-17 of the Law 151/2001
Leggi sulla non discriminazione
- Costituzione della Repubblica Italiana 1948, aggiornata nel 2012 / Constitution of the Italian Republic 1948, last amended in 2012
- Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, aggiornato nel 2016) / Civil Code (Royal Decree of 16th March 1942, n. 262, revised in 2016)
- Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali / Law of 15th July 1966, n. 604 - Norms on individual terminations
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 / Law Decree of 6th December 2011, n. 201
- Decreto Legislativo n. 22/2015 / Legislative Decree n. 22/2015
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 / Law of 28th June 2012, n. 92
- Decreto del 5 dicembre 2017 sull’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita / Decree of 5 December 2017 regarding adjustment of retirement access requirements due to increases in life expectancy