[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fmetalmeccanica-piccola-e-media-industria-confapi-contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-29-luglio-2013":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":247,"content_type_view":248,"extra_breadcrumbs":249,"body":251,"body_blocks":262,"related_pages":266},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":245,"translations":246},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"metalmeccanica-piccola-e-media-industria-confapi-contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-29-luglio-2013","a11eb98a-cc18-11ed-9e4d-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fmetalmeccanica-piccola-e-media-industria-confapi-contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-29-luglio-2013\u002Fmetalmeccanica-piccola-e-media-industria-confapi-contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-29-luglio-2013\u002F","METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 LUGLIO 2013 ","METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 LUGLIO 2013 - 2017","Italy - METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 LUGLIO 2013 - 2017","METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 LUGLIO 2013 - 2017 - Attività manifatturiere",{"name":41,"data":42},"C018 CCNL UNIONMECCANICA 2017.html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>C018 CCNL UNIONMECCANICA 2017\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch1>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e\ndi installazione di impianti\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>29 LUGLIO 2013 (*)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>(Decorrenza: 1° giugno 2013 - Scadenza: 31 ottobre 2016) rinnovato\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>3 LUGLIO 2017 (**)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>(Scadenza: 31 ottobre 2020)\u003C\u002Fh1>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Ch2>Parti stipulanti\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM-CGIL) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL) (***) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL) (***)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>----------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) Integrato dall'accordo 15 aprile 2015 in materia di congedi parentali,\ndall'accordo 2 ottobre 2017 in materia di Ente bilaterale, dagli accordi 18\ndicembre 2017 e 20 febbraio 2018 in materia di assistenza integrativa,\ndall'accordo 27 marzo 2018 in materia di R.S.U., dall'accordo 9 aprile 2018 in\nmateria di banca ore e dall'accordo 9 aprile 2018 in materia di R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(**) Sottoscritto formalmente in data 2 ottobre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(***) Sigla solo gli accordi dal 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Testo del c.c.n.l.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>I.Premessa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva\nquale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di\npromozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di\ncui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale e\u002Fo di categoria\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da questa prospettiva le parti intendono rispondere con il presente c.c.n.l.\nalle necessità di regolazione dei rapporti di lavoro del comparto della PMI\nmetalmeccanica, della installazione di impianti e oreficeria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono recepiti, nel presente c.c.n.l., i sotto elencati accordi\ninterconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)9 febbraio 2010 in materia di \"Apprendistato professionalizzante\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)26 luglio 2011 in materia di \"Certificazione della malattia\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)20 settembre 2011 in materia di \"Rappresentanti dei lavoratori per la\nsalute e la sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)20 aprile 2012 in materia di \"Rappresentanza\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)20 aprile 2012 in materia di \"Apprendistato\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)23 luglio 2012 in materia di \"Sviluppo delle relazioni sindacali e linee\ndi indirizzo in materia di strumenti bilaterali\" e \"Intesa applicativa dello\nstesso sottoscritto il data 28 dicembre 2012\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)18 settembre 2012 in materia di \"Dimissioni e risoluzioni consensuali\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)9 maggio 2013 in materia di \"Detassazione per il 2013\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali accordi interconfederali e\u002Fo intese che dovessero intervenire tra\nle rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del\ntesto contrattuale saranno oggetto di esame tra le parti al fine di\narmonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui\ndefinite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro trova la sua definizione nello\nspirito degli accordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL, UIL\ned è finalizzato a relazioni industriali più partecipative e ad una\nregolazione dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai\nlavoratori di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche\ninflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata del costo\ndel lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM si impegnano reciprocamente, a nome proprio e delle\nrispettive strutture territoriali e delle Rappresentanze sindacali unitarie, al\nrispetto del sistema di regole sottoscritto dalle parti stesse per lo\nsvolgimento ed il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM si impegnano inoltre a rispettare ed a far rispettare\nalle aziende e ai lavoratori il presente contratto per il periodo della sua\nvalidità. A tal fine UNIONMECCANICA si impegna ad adoperarsi e ad intervenire\nper la completa osservanza, da parte delle aziende associate, delle condizioni\npattuite, mentre FIOM si impegna a non promuovere e ad intervenire perché\nsiano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato oggetto di accordo\nai vari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale è prevista secondo quanto disposto dagli\naccordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL, UIL nello spirito\ndell'attuale prassi e dando attuazione al particolare riguardo per le piccole\nimprese, ivi previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie definite in\naltre sedi negoziali. La stessa verrà pertanto svolta per le materie stabilite\ndalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di\nlavoro in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le\nprocedure e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono\nassociate o conferiscano mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente premessa è parte integrante del contratto collettivo nazionale\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-----------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva\nquale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di\npromozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di\ncui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale e\u002Fo di categoria\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da questa prospettiva le parti intendono rispondere con il presente c.c.n.l.\nalle necessità di regolazione dei rapporti di lavoro del comparto della PMI\nmetalmeccanica, della installazione di impianti e oreficeria. Vengono recepiti,\nnel presente c.c.n.l., i sotto elencati accordi interconfederali sottoscritti\nda CONFAPI con CGIL, CISL e UIL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>a)9 febbraio 2010 in materia di \"Apprendistato\nprofessionalizzante\";\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)26 luglio 2011 in materia di \"Certificazione della malattia\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)20 settembre 2011 in materia di \"Rappresentanti dei lavoratori per la\nsalute e la sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità;\u003C\u002Fp>\n\u003Cdel>\u003Cp>d)20 aprile 2012 in materia di \"Rappresentanza\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)20 aprile 2012 in materia di \"Apprendistato\";\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdel>\n\n\u003Cp>f)23 luglio 2012 in materia di \"Sviluppo delle relazioni sindacali e linee\ndi indirizzo in materia di strumenti bilaterali\" e \"Intesa applicativa dello\nstesso sottoscritto in data 28 dicembre 2012\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)18 settembre 2012 in materia di \"Dimissioni e risoluzioni consensuali\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)accordo interconfederale fra CONFAPI - CGIL- CISL - UIL in materia di\nrappresentanza del 26 luglio 2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)accordo interconfederale fra CONFAPI - CGIL- CISL - UIL sul modello\ncontrattuale del 26 luglio 2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)accordo interconfederale fra CONFAPI - CGIL - CISL - UIL in materia di\nApprendistato ex artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81\u002F2015 del 22 dicembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali accordi interconfederali e\u002Fo intese che dovessero intervenire tra\nle rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del\ntesto contrattuale saranno oggetto di esame tra le parti al fine di\narmonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui\ndefinite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro trova la sua definizione nello\nspirito degli accordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL, UIL\ned è finalizzato a relazioni industriali più partecipative e ad una\nregolazione dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai\nlavoratori di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche\ninflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata del costo\ndel lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.\nUNIONMECCANICA e FIM\u002FFIOM\u002FUILM si impegnano reciprocamente, a nome proprio e\ndelle rispettive strutture territoriali e delle Rappresentanze sindacali\nunitarie, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalle parti stesse per\nlo svolgimento ed il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i\nlivelli. UNIONMECCANICA e FIM\u002FFIOM\u002FUILM si impegnano inoltre a rispettare ed a\nfar rispettare alle aziende e ai lavoratori il presente contratto per il\nperiodo della sua validità. A tal fine UNIONMECCANICA si impegna ad adoperarsi\ne ad intervenire per la completa osservanza, da parte delle aziende associate,\ndelle condizioni pattuite, mentre FIM\u002FFIOM\u002FUILM si impegnano a non promuovere e\nad intervenire perché siano evitate azioni intese a modificare quanto ha\nformato oggetto di accordo ai vari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale è prevista secondo quanto disposto dagli\naccordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL, UIL nello spirito\ndell'attuale prassi e dando attuazione al particolare riguardo per le piccole\nimprese, ivi previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie definite in\naltre sedi negoziali. La stessa verrà pertanto svolta per le materie stabilite\ndalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di\nlavoro in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le\nprocedure e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono\nassociate o conferiscano mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente premessa è parte integrante del contratto collettivo nazionale\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>--------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 2 ottobre 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data, 2 ottobre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI, e FIM, FIOM e UILM confermano che, con la stipula\ndel c.c.n.l. 3 luglio 2017, la. Governance dell'Ente bilaterale dei\nmetalmeccanici EBM per i lavoratori della piccola e media Industria\nmetalmeccanica, orafa e dell'installazione d'impianti, sarà esercitata\ncongiuntamente da UNIONMECCANICA-CONFAPI in rappresentanza delle imprese e da\nFIM FIOM e UILM in rappresentanza dei lavoratori, in base al principio di\npariteticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, concordano il percorso e lo svolgimento di tutti gli atti\nnecessari, con riguardo all'integrazione delle parti istitutive dell'Ente\nbilaterale dei metalmeccanici, alle modifiche dello Statuto, al nuovo assetto\ndegli organi di amministrazione nella fase transitoria e all'adozione di quanto\nnecessario per assicurarne l'operatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a far data dalla stipula del presente accordo, le parti si\nattiveranno presso gli organi dell'Ente bilaterale per la definizione di tutte\nle procedure e degli atti formali necessari nella fase transitoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a definire la nuova composizione del Comitato esecutivo in cui dovranno\nessere presenti, oltre a tre rappresentanti per le imprese e un rappresentante\nper ciascuna sigla sindacale FIM, FIOM, UILM con facoltà di nominare un\neventuale supplente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad apportare le modifiche necessarie allo Statuto e ai Regolamento\ndell'Ente bilaterale che recepiscano quanto previsto dal presente accordo e dal\nc.c.n.l. del 3 luglio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono altresì di avviare, in osservanza degli adempimenti\nprevisti dal c.c.n.l., procedure elettorali a decorrere dai 1° gennaio 2018 e\ndi svolgere in tempi congrui le elezioni dei componenti dell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di voto saranno definite dalle parti istitutive,\nsuccessivamente al presente accordo, mediante la predisposizione di un\nregolamento elettorale che dovrà tenere conto delle esperienze già realizzate\nnei Fondi negoziali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM, FIOM e UILM si impegnano, inoltre, a\nrichiedere all'Ente bilaterale dei metalmeccanici di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)adottare un codice etico e a realizzare il bilancio sociale assumendo\nquali valori di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rispetto e la tutela della dignità e della salute della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la finalità mutualistica dell'assistenza integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'affermazione dei principi di solidarietà e la promozione della\npartecipazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la tutela contrattuale di tutti i lavoratori metalmeccanici e fa tutela dei\nloro familiari in caso di malattia e di maggior bisogno, anche in caso di\nricorso agli ammortizzatori sociali o di mobilità\u002FNaspi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la funzione complementare e integrativa della sanità contrattuale rispetto\nalla sanità pubblica, con un'attenzione all'evoluzione dei bisogni\nassistenziali, della prevenzione, delle prestazioni e della loro\neffettività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)ad assumere i seguenti riferimenti per ciò che concerne il funzionamento\ndell'Ente bilaterale dei metalmeccanici e la gestione delle risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-equità, non discriminazione e rispetto dei diritti e delle tutele dei\ncollaboratori dell'Ente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiedere a fornitori e partner il rispetto dei principi di\nresponsabilità e dei diritti e delle tutele contrattuali dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare comunemente un organismo di controllo esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasparenza della gestione delle risorse, attraverso la pubblicazione dei\nbilanci e l'adozione del bilancio sociale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare i requisiti di onorabilità, integrità e assenza di conflitti\ndi interesse dei componenti degli organismi di amministrazione e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rappresentare gli aderenti nei rapporti con enti e istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire la massima informazione agli aderenti sulle attività del fondo,\npromuovere le iniziative utili per il coinvolgimento degli aderenti e per lo\nsviluppo delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire una stretta cooperazione tra le parti istitutive e gli organi del\nfondo per assicurare la coerenza tra gestione e indirizzi strategici,\nsegnalando alle parti istitutive eventuali problemi e criticità al fine di\nindividuare le opportune soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>II.Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la\nmateria normativa e retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo\nnazionale di lavoro fanno riferimento agli accordi interconfederali vigenti\nsottoscritti dalle Confederazioni o cui le parti aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro\nsaranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per\nconsentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque\nper un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle\nproposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della\nparte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a\npartire dal quale decorre la \"indennità di vacanza contrattuale\" appresso\ndefinita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di\nscadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto\naccordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese\nsuccessivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento\nprovvisorio avrà invece decorrenza dal 4° mese dalla presentazione delle\nproposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di\nscadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza\ncontrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato\nai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti, comprensivi\ndell'ex indennità contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari\nal 50% del tasso di inflazione programmata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di\nvacanza contrattuale cessa di essere erogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione comune\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'accordo interconfederale del 20 aprile 2012 in materia di\nrappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei\ndiritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei cc.cc.nn.l.\nA tale accordo interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di\noffrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte\nle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in attesa che la materia relativa alla misura della\nrappresentatività e alla titolarità ed efficacia della contrattazione venga\nregolata a livello confederale secondo quanto previsto dall'accordo\ninterconfederale del 20 aprile 2012, si danno atto che la validità del\npresente c.c.n.l. è data dalla sottoscrizione delle Organizzazioni sindacali\ndi categoria maggiormente rappresentative e dal voto certificato, tramite\nreferendum, dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>--------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata \u003Cdel>triennale\u003C\u002Fdel>\nquadriennale per la materia normativa e retributiva. Le parti per la dinamica\ndegli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno\nriferimento agli accordi interconfederali vigenti sottoscritti dalle\nConfederazioni a cui le parti aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro\nsaranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per\nconsentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\u003Cdel>\u003Cp>Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e\ncomunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione\ndelle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative\nunilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della\nparte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a\npartire dal quale decorre la \"indennità di vacanza contrattuale\" appresso\ndefinita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di\nscadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto\naccordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese\nsuccessivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento\nprovvisorio avrà invece decorrenza dal 4° mese dalla presentazione delle\nproposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di\nscadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza\ncontrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato\nai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti, comprensivi\ndell'ex indennità contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari\nal 50% del tasso di inflazione programmata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di\nvacanza contrattuale cessa di essere erogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdel>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione comune \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Con l'gli accordoi interconfederalei del 20 aprile 2012 e del 26 luglio 2016\nin materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la\ntutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività del\nc.c.n.l. A tale accordo interconfederale si richiamano le parti nella\nprospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e\nvincolanti per tutte le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in attesa che la materia relativa alla misura della\nrappresentatività e alla titolarità ed efficacia della contrattazione venga\nregolata a livello confederale secondo quanto previsto dall'gli accordoi\ninterconfederalei del 20 aprile 2012 e del 26 luglio 2016, si danno atto che la\nvalidità del presente c.c.n.l. è data dalla sottoscrizione delle\nOrganizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e dal voto\ncertificato, anche segreto, dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>III.Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale, come in\npremessa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli\ndi contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali avranno durata secondo quanto previsto dagli accordi\ninterconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL e UIL e sono rinnovabili\nnel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di\nevitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto in premessa, le richieste di rinnovo\ndell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali e dalla Rappresentanza\nsindacale unitaria, ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi\nesistente, dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalla Rappresentanza\nsindacale unitaria, e devono essere inviate all'azienda in tempo utile, al fine\ndi consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza\ndell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste devono essere inviate contemporaneamente per conoscenza\nall'Associazione delle piccole e medie industrie cui l'azienda è iscritta o ha\nconferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale darà riscontro delle richieste entro 20 giorni dal\nloro ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese\nsuccessivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di\nrinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>IV.Campo di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la\nlavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o\nquantitativamente rilevante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati affini\nai metalmeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore\nmetalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)agli stabilimenti per la lavorazione di prodotti di oreficeria,\ngioielleria, argenteria, posateria in argento o bigiotteria prevalentemente in\nmetalli e\u002Fo materiali preziosi, nonché alle unità produttive e di servizio\nche abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa\nrilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di\napplicazione sono così definiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)Siderurgico: comprende gli stabilimenti per la produzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ghisa di prima fusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)acciaio anche se colato in getti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ferro leghe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)latta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari\ne complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento\ntermico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando\nil processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati\ncostituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata\nsiderurgica, quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a\nfreddo senza soluzione di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa\ne media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno\ninteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno\ninteso restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Navalmeccanico: comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta\nalla:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento,\nmanutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di\ngalleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro\nparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esercizio di bacini di carenaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Elettromeccanico ed elettronico: comprende gli stabilimenti fabbricanti\nesclusivamente e prevalentemente prodotti che utilizzino elettricità e nei\nquali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione,\nmisura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia,\nradiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora,\ntelevisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per\ntelecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia, la ricerca, lo\nsviluppo e la progettazione di sistemi ed apparati per le telecomunicazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie,\nfilovie, tramvie, teleferiche e funivie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale,\ndomestico e medicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia\nelettrica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)impianti ed apparecchiature elettroniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software\ninformatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate\nche utilizzano tale componentistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o\ncomplessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano\nidentificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non\ndetermina l'appartenenza al settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)Auto-aviomotoristico: comprende gli stabilimenti che svolgono attività\ndirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)autovetture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)autocarri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)carrozzerie per autovetture ed autocarri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)aeromobili, missili e veicoli spaziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e\nmissili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli,\nche appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto\nproducono autoveicoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)Metallurgia non ferrosa: comprende gli stabilimenti che svolgono attività\ndiretta alla:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo,\nzinco, argento, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati,\nestrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che svolgono\nattività diretta alla:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)fusione di ghisa in getti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)fusione di acciaio in getti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G)Meccanica generale: comprende gli stabilimenti che svolgono attività\ndirette alla:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e\nfisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli,\nmotofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili,\ncasseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore ed a\ncombustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di\ntrasmissione e cuscinetti a sfera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)attività di lavorazione, confezione, fornitura e della sua posa in opera\ndel ferro tondo per cemento armato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la\ngenerazione ed utilizzazione della energia termica per uso industriale,\ndomestico e medicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura\ndiversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina,\nchirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi,\nperforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; apparecchi ed utensili per\nil trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi ed utensili per la\nlavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e\nstradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei\nmetalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per\ncartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per\nl'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per\nl'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e\ndel freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed\nattrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori,\nmacchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte\ndi vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti\nigienico-sanitari e di riscaldamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria,\nlavanderia e stireria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e\ndistributori automatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed\napparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine,\ncome: macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche,\ncinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici,\ncontabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in\ngenere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)modelli meccanici per fonderia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi\nda cucina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce\nmetalliche, catene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-strumenti musicali metallici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oggetti in ferro battuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scatolame ed imballaggi metallici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavorazione tubi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti industriali\ne di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento ed\necologici, telefonici e di reti telefoniche, elettriche ed affini e di\napparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H)Oreficeria comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette\nalla:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria\nprevalentemente in metalli e\u002Fo metalli preziosi, nonché delle unità\nproduttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero\ninterconnessioni di significativa rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>İ)L'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L) L'esercizio di attività di formazione professionale da parte di enti e\nsoggetti che la eroghino anche a favore di imprese a cui si applica il presente\nc.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norma comune a tutti i settori\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Quando l'attività è unica, l'inquadramento di una azienda in un settore è\ndeterminato dall'attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni\nenunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività\ncon carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme\ncorrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono\nautonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della\nprevalenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)si intende per attività quella svolta da una unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nell'ambito aziendale si considera autonoma una attività la cui\nproduzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività\nnell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma,\nquella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più\ndi due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei\nlavoratori addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)nell'ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo\nsettore in base al criterio della prevalenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l'inquadramento di una\nazienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive Organizzazioni\nprovinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle\nOrganizzazioni nazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nell'ambito di una unità produttiva, per innovazioni di carattere\ntecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il\nnumero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini\ndell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le\nparti si incontreranno per esaminare la situazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L'attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche\ned elettriche appartiene tradizionalmente al settore meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende di installazione di reti telefoniche ed elettriche sono quindi\ntenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria\nmetalmeccanica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>V.Protocollo sulla \"disciplina del rapporto di lavoro individuale\"\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che la riformulata \"Disciplina del\nrapporto individuale di lavoro\" realizza, attraverso l'unificazione delle\nprecedenti Discipline speciali distinte in Parte prima, seconda e terza,\nl'obiettivo di superamento delle differenze normative e di trattamento\neconomico tra gli addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, è stata estesa a tutti i lavoratori, la disciplina di cui\nalla precedente Parte terza, integrata, laddove necessario, da specifiche norme\npreviste nella precedente Parte prima, e nel contempo, sono state definite\nalcune innovazioni valutate come opportune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i fini di legge compresi quelli fiscali, previdenziali ed\nassicurativi, la classificazione per categoria giuridica degli addetti\nall'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti si rinviene\nfacendo riferimento agli alinea con cui sono suddivise le declaratorie (e\nrelativi profili professionali ed esemplificazioni) di inquadramento dei\nlavoratori di cui all'art. 1, Titolo II, del presente contratto collettivo. In\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)appartengono alla categoria giuridica operaia i lavoratori di cui alla 1a\ncategoria ed al 1° alinea della 2a, 3a, 4a e 5a categoria, e 1° e 2° alinea\ndella 6a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)appartengono alla categoria giuridica di cui alla Disciplina speciale,\nParte seconda dei precedenti cc.cc.nn.l. (intermedi) i lavoratori di cui al 2°\nalinea, della 4a e 5a categoria come individuati dall'Allegato 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)appartengono alla categoria giuridica degli impiegati i lavoratori che\noperano con specifica collaborazione, di cui al 2° alinea della 2a e 3a\ncategoria, al 3° alinea della 4a, 5a e 6a categoria, alla 7a, 8a e 9a\ncategoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)appartengono alla categoria giuridica dei \"Quadri\" i lavoratori della 8a e\n9a categoria, come specificato dalle declaratorie rispettivamente del livello\nquadri B e del livello quadri A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la definizione delle norme riguardanti la \"Disciplina del rapporto\nindividuale di lavoro\", le parti non hanno inteso modificare le condizioni di\nmiglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale che, in tal\ncaso, assorbono quanto definito dalle suddette norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in sede aziendale, laddove necessario, procederanno\nall'armonizzazione con le nuove norme del c.c.n.l. verificando le condizioni\ncomplessive in essere alla luce di quanto definito dall'accordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni eventuale controversia di carattere interpretativo che dovesse sorgere\nin fase applicativa delle norme riguardanti la \"Disciplina del rapporto\nindividuale di lavoro\", è demandata all'esame delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norma di armonizzazione con la disciplina previgente\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto dal sopra esteso Protocollo sulla \"Disciplina del rapporto\nindividuale di lavoro\" entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2009. Fino al\n31 dicembre 2008, e fatte salve le diverse decorrenze previste per singoli\nistituti, saranno in vigore le norme di cui alle precedenti Discipline speciali\ndistinte in Parte prima, seconda e terza, contenute nella contrattazione\ncollettiva nazionale previgente; le normative sul periodo di prova, sugli\naumenti periodici di anzianità e sul preavviso sono in vigore dal 1° marzo\n2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Capitolo primo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Premessa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole realizzare il\ncontemperamento dell'interesse delle piccole e medie aziende con quello dei\nlavoratori, in un più vasto quadro di nuove relazioni industriali che le parti\nsono interessate a realizzare. Le soluzioni normative colgono la specificità\ndel settore che privilegia, nei rapporti sindacali, il metodo del confronto\nanziché quello del conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM ritengono che l'obiettivo del contratto collettivo\nnazionale di lavoro debba essere punto di riferimento dei rapporti di lavoro e\ndell'attività dell'impresa, mantenendo per esso una naturale e specifica\ncompetenza per le materie che vi sono disciplinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevato che non sono in alcun modo messe in discussione l'autonomia\ndell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità\ndell'imprenditore e del Sindacato, le parti, al fine di favorire un sempre\nmaggiore e corretto sviluppo delle relazioni industriali, hanno definito un\nsistema di informativa globale periodica relativamente alle materie e con le\nmodalità specificate nei paragrafi che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A)Osservatorio nazionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza nell'ambito di un\nOsservatorio nazionale composto da pari rappresentanti degli imprenditori e\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti, le cui modalità costitutive saranno\ndefinite dalle parti entro 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio nazionale è sede di analisi, verifica, confronto e proposta\nsistematici sui temi di rilevante interesse delle parti ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento e prospettive dei mercati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per\nsettori e territori ove esista una presenza significativa di aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tendenze dello sviluppo tecnologico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo\nall'occupazione femminile e giovanile, all'apprendistato, al lavoro\nsomministrato, al contratto a termine, al part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento del costo del lavoro, con particolare riferimento alla\nlegislazione contributiva e assistenziale, e andamento dello stesso nei Paesi\ndell'Unione europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-salari di fatto disaggregati per sesso e per livelli con indicazione\ndisaggregata delle quantità non originate dalla contrattazione di categoria,\nsecondo modalità che saranno individuate dalle parti nell'ambito delle\nriunioni costitutive l'Osservatorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazioni sui dati, ove disponibili, consuntivi sia qualitativi che\nquantitativi sull'occupazione, distinti per sesso, classi di età e\nqualifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati\ned operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazioni delle ore\ndi lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le\nquali vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la formazione professionale, con l'indicazione disaggregata, ove possibile,\nper uomini, donne, lavoratori extracomunitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche con riferimento ai\nrapporti con le istituzioni soprattutto per quanto attiene la qualità e la\nquantità dei rifiuti industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'Osservatorio opererà affinché la legislazione internazionale e i\ncomportamenti delle pubbliche amministrazioni, preposte alla formazione\nprofessionale, siano coerenti con le esigenze del settore; potrà essere\nelaborato su queste materie un documento programmatico che dia indicazioni per\nlo sviluppo delle politiche formative del settore disaggregate per regioni e\u002Fo\nsottosettori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'Osservatorio, UNIONMECCANICA darà inoltre informazioni globali,\nriguardanti le aziende associate, su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli\neffetti occupazionali ed ai programmi che comportino nuovi insediamenti\nindustriali ed ai criteri generali della loro localizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuale insorgere di crisi di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-processi di ristrutturazione e riconversione in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre\n1973, n. 877 e andamento del decentramento produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale verranno istituite le seguenti\nCommissioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Commissione nazionale per le pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Commissione paritetica nazionale di studio sull'utilizzo dei sistemi\ninformatici aziendali e tutela della privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio svolgerà altresì la funzione di garantire la realizzazione\ndella corretta ed uniforme applicazione del contratto collettivo nazionale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>1)Commissione nazionale per le pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' costituita una Commissione nazionale per le pari opportunità, formata da\ndue rappresentanti di UNIONMECCANICA e due rappresentanti FIOM, con lo scopo di\nsvolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di\ncui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e al programma di azione\ndell'Unione europea e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentano\nuna effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le\nmodalità per il loro superamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Commissione ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)individuare iniziative in materia di orientamento e formazione\nprofessionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro\nfemminile, favorire l'accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi\nalle nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)studiare interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la\nprofessionalità delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>c)proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale\nnei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno tenendo conto dei principi espressi dall'Unione\neuropea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella\nraccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d)raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui segue le\nattività, significative iniziative di azioni positive adottate nelle aziende\nmetalmeccaniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)individuare iniziative informative per promuovere comportamenti coerenti\ncon i principi di pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile nei\nruoli connessi alle nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali significative\niniziative di azioni positive, in particolare quelle per la flessibilità\nd'orario di cui all'art. 9, legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto\ninterministeriale 15 maggio 2001 e di cui all'accordo interconfederale CONFAPI,\nCGIL, CISL e UIL del 5 dicembre 2001, adottate nelle aziende metalmeccaniche\naderenti a UNIONMECCANICA, con l'indicazione dei risultati che ne sono\nconseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunisce, di norma, trimestralmente o su richiesta di una\ndelle parti ed è presieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera\nall'unanimità. Essa potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di\nesperti\u002Fe nominati di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente fornisce all'Osservatorio nazionale un rapporto sull'attività\npropria e su quella delle Commissioni territoriali per le pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro,\nla Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo\ndei materiali raccolti ed elaborati. In quella sede verranno presentate sia le\nproposte sulle quali le valutazioni della Commissione siano state unanimi,\nquanto le valutazioni delle singole parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Commissione paritetica nazionale di studio sull'utilizzo dei sistemi\ninformatici aziendali e tutela della \"privacy\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM convengono di costituire un gruppo di lavoro\nparitetico con il compito di studiare le problematiche sollevate\ndall'introduzione e dall'uso di tecnologie informatiche con riferimento a\nquanto previsto dall'art. 4, legge n. 300\u002F1970 e più in generale al rispetto\ndella \"privacy\" dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B)Osservatorio regionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono costituiti Osservatori regionali, composti da rappresentanti di\nUNIONMECCANICA e FIOM, con le medesime competenze e funzioni dell'Osservatorio\nnazionale, ivi compresa quella di garantire la realizzazione della corretta ed\nuniforme applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli\nprevisti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione,\ndi chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione a livello regionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello regionale le parti si incontreranno, di norma, con frequenza\nannuale, entro il 1° quadrimestre; in tale incontro le Associazioni\nimprenditoriali daranno informazioni globali riguardanti le aziende associate\nsu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli\neffetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti\nindustriali e ai criteri generali della loro localizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti, ove esista una presenza significativa di\naziende, l'informazione predetta sarà suddivisa per i settori produttivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)siderurgia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)fonderia seconda fusione e metallurgia non ferrosa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)mezzi di trasporto su gomma e rotaia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)navalmeccanica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)aeronautica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)macchine utensili e produzione macchine in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)meccanica generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)elettronica, apparecchiature elettromeccaniche e telecomunicazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)installatori di reti elettriche e telefoniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)oreficeria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>C)Osservatorio provinciale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono costituiti Osservatori provinciali, composti da due rappresentanti di\nUNIONMECCANICA e di FIOM. L'Osservatorio provinciale ha anche la funzione di\ngarantire la realizzazione della corretta e uniforme applicazione del contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori provinciali, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale\ndi cui al precedente art. 1, potranno predisporre specifiche iniziative,\nnonché, con periodicità annuale, rapporti congiunti sulle materie per le\nquali si siano compiute analisi e approfondimenti, anche per assumere funzione\npropositiva verso l'Osservatorio nazionale, nei confronti degli enti e delle\namministrazioni locali. A tal fine può promuovere lo studio e l'esame della\nsituazione economico-sociale nel settore della piccola e media impresa\nmetalmeccanica, a partire dalle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-situazione dell'industria metalmeccanica e mercato del lavoro, anche in\nriferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possibilità di realizzare, a favore dei lavoratori portatori di handicap e\ndei lavoratori tossicodipendenti, interventi, anche in collegamento con gli\nenti istituzionali a ciò preposti, compreso il superamento delle barriere\narchitettoniche nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formazione e riqualificazione professionale, anche con specifici programmi\nfinalizzati ed utilizzando anche istituti o strumenti contrattuali vigenti,\ncompresi corsi di alfabetizzazione per i lavoratori extracomunitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tematiche delle disponibilità e del costo dell'energia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-schede di qualità prodotto per mezzo delle quali le parti si impegnano ad\naffrontare il miglioramento della qualità del prodotto all'interno di una\ngestione efficace della produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento delle relazioni sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento degli orari e salari di fatto e degli inquadramenti\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le questioni ambientali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio territoriale si riunirà, di norma, due volte l'anno: la\nprima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di novembre, o su\nrichiesta di una delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Commissione territoriale delle pari opportunità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale viene costituita una Commissione\nparitetica per le pari opportunità composta allo stesso modo della Commissione\nnazionale e con le stesse finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opererà in stretto collegamento con la Commissione nazionale, e in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)analizzerà le specificità territoriali dell'andamento del lavoro\nfemminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)proporrà alle parti specifiche iniziative in materia di formazione\nprofessionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro\nfemminile, in collaborazione con la regione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)studierà interventi idonei per facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)valuterà la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive,\nin particolare quelle sulla flessibilità d'orario di cui all'art. 9, legge 8\nmarzo 2000, n. 53 e al decreto interministeriale 15 maggio 2001 e dell'accordo\ninterconfederale CONFAPI, CGIL, CISL e UIL del 5 dicembre 2001, anche su\nindicazione della Commissione paritetica nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)può considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale,\nstudi o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali\nnei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che vengono fatti salvi gli accordi territoriali in materia, le\nCommissioni paritetiche territoriali si riuniranno di norma trimestralmente o\nsu richiesta di una delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli\nprevisti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione,\ndi chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione comune\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, riaffermando lo specifico ruolo delle piccole e medie imprese\nrappresentate da UNIONMECCANICA, intendono stabilire, con il presente contratto\ne con la costituzione dell'Osservatorio, nuove relazioni industriali per\nfacilitare una ordinata e corretta gestione delle relazioni sindacali\nall'interno delle unità produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione a livello provinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organizzazione imprenditoriale territoriale nel primo quadrimestre di ogni\nanno, nel corso di un apposito incontro con FIOM provinciali fornirà\ninformazioni sulle prospettive produttive della globalità delle aziende\nassociate, con particolare riguardo ai programmi di investimento che comportino\nnuovi insediamenti industriali o ampliamenti di significativa entità, ai\ncriteri generali della loro localizzazione, alle implicazioni degli\ninvestimenti predetti sull'occupazione, alla mobilità e alle condizioni\nambientali ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dello stesso incontro verranno inoltre fornite a FIOM informazioni\nglobali riferite alle aziende associate sulla situazione che - in rapporto ai\nsuddetti programmi - potrà eventualmente determinarsi a seguito della\nesecuzione di contratti di fornitura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nel corso dello stesso incontro, verranno fornite informazioni\nglobali sulla situazione generale dell'occupazione del settore metalmeccanico,\ncon particolare riguardo all'assunzione dei lavoratori di primo impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di tale informativa, l'Associazione territoriale trasmetterà\ninoltre ai Sindacati provinciali di categoria stipulanti, ogni sei mesi, un\nelenco delle aziende che si avvalgono di prestazioni di lavoro a domicilio\ndisciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incontro a livello provinciale per fornire le informazioni sulle materie\ndi cui sopra (ristrutturazione, modifiche di tecnologia, indirizzi produttivi,\ndecentramento, lavoro a domicilio) avverrà una volta l'anno, salvo diversa\nintesa tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni imprenditoriali aventi esclusivamente struttura regionale si\nfaranno carico di effettuare gli incontri di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli\nprevisti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione,\ndi chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>D)Informazione a livello aziendale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti saranno fornite alle R.S.U.\ne, in mancanza, alle OO.SS. territoriali dei Sindacati, su richiesta delle\nstesse anche per il tramite dell'API territoriale di riferimento, le seguenti\ninformazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa,\nnonché la sua situazione economica attraverso i più significativi indicatori\ndi bilancio. Ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti\nindustriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di\nlocalizzazione in Italia e all'estero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione,\nsulle condizioni ambientali ed ecologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione\nnell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le\nrelative misure di contrasto. Ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi dell'occupazione e su\nquelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai\nprocessi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché\nall'utilizzazione delle normative in materia di occupazione giovanile,\nagevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative promosse a\nlivello provinciale dalla Commissione pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con\nil concorso di enti esterni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti\ncambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche\nnelle ipotesi di cui all'art. 6: informazioni intorno alle caratteristiche\ngenerali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e\u002Fo\nricorrente, nonché, riguardo alle articolazioni per tipologie dell'attività\ndecentrata e alla sua localizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche\ndi cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende\nesecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore\nmerceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza,\ndelle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati, presentata entro 5\ngiorni dal ricevimento delle informazioni di cui ai numeri che precedono, il\ndatore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente\ndi direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale\nil datore di lavoro darà risposta motivata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla\ndata fissata per il primo incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle\ninformazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e\nqualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti\ne dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i\nrappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei\nlimiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi\nvincolati dall'obbligo di riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle\ninformazioni da parte della Direzione aziendale sono demandate alla Commissione\ndi conciliazione di seguito definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che si procederà alla costituzione della Commissione di\nconciliazione che sarà composta da 3 membri di cui 2 designati dalle\nOrganizzazioni sindacali e da UNIONMECCANICA ed 1 di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un\ncorretto funzionamento della Commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25,\nalla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative\nalla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data\ndi ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.\n25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche,\norganizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili\ndi creare notevole difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle\ndanno e che escludono l'obbligo per il datore di lavoro a procedere a\nconsultazioni o a comunicare informazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà\ninoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l'autorizzazione dei\nrappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni\nriservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che\nsaranno recepite dal c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui\nal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si\nincontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno\nalle Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l'Associazione territoriale\ndi competenza, ai Sindacati provinciali di categoria, informazioni preventive\nrispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a\nprocessi di esternalizzazione comportanti rilevanti conseguenze sui livelli\noccupazionali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,\nspostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende\ndi installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito\nnell'ambito della loro tipica attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Andamento malattia ed infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende oltre i 200 dipendenti, le Direzioni aziendali comunicheranno\ntrimestralmente alla Rappresentanza sindacale unitaria i dati relativi alle\nmancate prestazioni a causa di malattia ed infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mobilità orizzontale nell'ambito dell'unità produttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti informeranno\npreventivamente, in apposito incontro, le Rappresentanze sindacali unitarie e,\nper mezzo dell'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati\nprovinciali di categoria stipulanti, sugli spostamenti non temporanei\nnell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di\nlavoratori nei casi in cui essi non rientrino nelle necessità collegate alle\nnormali esigenze tecniche, organizzative e produttive delle attività\naziendali, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggio\nnell'ambito della loro specifica attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti, sulla scorta dell'esperienza maturata, valuteranno l'opportunità\ndi individuare uno schema di informativa standard da utilizzare in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>E)Innovazione tecnologica\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale, l'Associazione imprenditoriale di\ncompetenza informerà preventivamente FIOM su rilevanti processi di innovazione\ntecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati\nnelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino\nmodifiche aventi conseguenze significative sull'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente funzione dell'Osservatorio sarà attivata dall'Associazione\nimprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà\nconcludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le\nparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito l'esame, a carattere preventivo, si articolerà in una\ninformazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni\nda parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o\ndisgiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle\ninnovazioni sulle condizioni di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all'obbligo della\nriservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate\ntali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà\nluogo, da parte delle Organizzazioni sindacali, a manifestazioni di\nconflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché\nl'esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch4>F)Formazione professionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM confermano che la valorizzazione professionale delle\nrisorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del\nmiglioramento qualitativo dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valorizzazione delle potenzialità occupazionali presenti nel mercato del\nlavoro è un obiettivo condiviso dalle parti, con particolare riguardo al\npersonale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, al personale\nfemminile, alle fasce deboli ed ai lavoratori coinvolti nei processi di\nmobilità; ciò allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di\nlavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le parti convengono di costituire le seguenti Commissioni\nparitetiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>I.Commissione nazionale per la formazione professionale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà costituita una Commissione composta da tre componenti nominati da\nFIOM in rappresentanza dei lavoratori e tre componenti UNIONMECCANICA per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare le specifiche esigenze formative del settore, utilizzando anche\ni risultati forniti dagli Osservatori nazionali e provinciali e le province in\ncui attivare le Commissioni provinciali per la formazione professionale di cui\nal punto successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>-operare in stretto rapporto con l'Organismo paritetico nazionale, di cui\nall'accordo interconfederale CGIL-CISL-UIL e CONFAPI e con il Fondo formazione\nPMI, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa e\namministrativa risultino coerenti con l'esigenza del settore e finalizzate in\nmodo che venga predisposto un documento di indirizzo per lo sviluppo delle\npolitiche formative necessarie al settore, disaggregate per settori e\u002Fo per\nregioni, da trasmettere agli Organismi paritetici bilaterali costituiti ai\nsensi dell'accordo interconfederale suddetto;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a\nfavore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti nei processi di\nmobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>II.Commissioni provinciali per la formazione\nprofessionale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali per le province\nindividuate dalla Commissione di cui al punto precedente, promuoveranno la\ncostituzione di Commissioni paritetiche sulla formazione professionale e\nl'apprendistato, formate da tre rappresentanti per ciascuno dei due gruppi\nrappresentati, con i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare le specifiche esigenze formative del settore in rapporto\nall'evoluzione tecnologica e organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le\nOrganizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli Organi pubblici al fine\ndi facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia\nambientale e di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce\ndeboli con particolare riferimento ai soggetti aventi diritto ad assunzione\nobbligatoria ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Questi vanno\nfinalizzati alla formulazione di proposte, agli enti preposti, di corsi di\nqualificazione che consentono di agevolare il reinserimento lavorativo, tenendo\nanche conto dei fabbisogni professionali delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere, d'intesa con le Commissioni pari opportunità, attività di\nformazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi\nprevisti dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-facilitare una più efficace utilizzazione dei fondi comunitari per la\nformazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere attività di formazione a favore delle lavoratrici in rientro\ndalla maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali\ncompetenti in materia di formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni territoriali paritetiche si riuniscono di norma\ntrimestralmente o su richiesta di una delle parti, deliberano all'unanimità e\nannualmente riferiscono sull'attività svolta alla Commissione paritetica\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>III.Lavoratori migranti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di verificare la possibilità di migliorare, attraverso\nil ricorso al Fapi - Fondo paritetico per la formazione continua, le\npossibilità di apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori\nmigranti assunti a tempo indeterminato, attraverso progetti specifici da\nsottoporre all'approvazione del suddetto Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, le parti verificheranno, sulla base delle risorse disponibili,\nla predisposizione di materiale informativo in lingua inglese e francese, che\nle aziende potranno fornire ai lavoratori suddetti all'atto dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I piani formativi aziendali e territoriali di formazione continua che\nrichiedano l'intervento dell'Ente balaterale di cui al punto 26 del Patto per\nlo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998, dovranno essere concordati tra le\nparti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>G)Ente bilaterale metalmeccanici per le piccole e medie industrie\nmetalmeccaniche\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM si danno reciprocamente atto che la bilateralità\nrappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un compiuto\nsistema partecipativo in sede di categoria e che le prestazioni previste dalla\nbilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore\ncosì come previsto all'art. 48-bis del presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine istituiscono \"l'Ente bilaterale metalmeccanici\" (EBM) deputato\nalla raccolta dei versamenti dovuti dalle imprese in applicazione a quanto\nprevisto dal presente c.c.n.l. e le cui modalità operative sono contenute\nnell'accordo del 15 novembre 2013 che si allega al presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo secondo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Assunzione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.\nNella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la tipologia del contratto di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di\nrapporto di lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la sede di lavoro in cui presterà la sua opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la categoria giuridica di appartenenza, per i soli fini previsti dalla\nlegislazione vigente (compresa quella riguardante l'assicurazione malattia e il\ncongedo matrimoniale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)la categoria professionale della classificazione unica cui viene\nassegnato, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro e la\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)la durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)le altre eventuali condizioni concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione avverrà normalmente per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente contratto collettivo\ndi lavoro, la modulistica riguardante l'iscrizione a Fondapi, i moduli per\nl'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica\nprevista dagli obblighi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e\nsulle misure di prevenzione e protezione adottate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Consegna e restituzione dei documenti di lavoro)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)carta di identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)libretto di lavoro o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)dichiarazione per detrazioni IRPEF;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)eventuale libretto di pensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)codice fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio ove questo sia\ndiverso dalla residenza. Ai sensi dell'art. 689 del codice di procedura penale\ne nei limiti di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di\nlavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la\nsezione del libretto sanitario personale e di rischio da compilarsi a cura\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ditta dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di\nresidenza e\u002Fo domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro i\ndocumenti dovranno essere restituiti contro ricevuta, regolarmente\naggiornati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per cause indipendenti\ndalla sua volontà, l'imprenditore non fosse in grado di consegnare i\ndocumenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva\ndi giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari\nper instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda\ndovrà rilasciare al lavoratore, ai sensi dell'art. 2124 del codice civile e\nsempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con\nindicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato\nalle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Periodo di prova)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova non superiore\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>Categoria professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Durata ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>Durata ridotta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 3a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>1 mese e 15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>4a, 5a e 6a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>7a, 8a e 9a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>6 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di\ncalendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe\nmansioni e profili professionali abbiano prestato servizio per almeno un\nbiennio presso altre aziende nonché ai lavoratori che, con contratto di\napprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo\nprevisto per lo stesso profilo professionale di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare\nall'atto dell'assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto,\novvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano\nprestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle\nmedesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno\no più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo\ncomplessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo\nlivello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Nel\ncaso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è ridotta nella\nstessa misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova, fa comunque\ntesto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal\n1° comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di\ncui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo\nquanto previsto dal comma successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo venga interrotto per causa di malattia od\ninfortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in\ngrado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall'inizio dell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può\naver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non\nfa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né di indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il\nrapporto di lavoro diviene definitivo e l'anzianità decorrerà dal giorno\ndell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi\nprevisti dal presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nel\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per\nlicenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso,\nl'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato\nintegrando tale trattamento, in caso di lavoro a cottimo, con il guadagno\nspettantegli per il lavoro eseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo terzo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LUOGO DELLA PRESTAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Tipologie contrattuali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli accordi aziendali in materia, il contratto di lavoro a\ntempo determinato e la somministrazione di lavoro a tempo determinato sono\nregolati dalla legge salvo quanto previsto alla successiva lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A)Contratto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con contratto a tempo determinato assunti a decorrere dalla\ndata di sottoscrizione del presente c.c.n.l. si applica la seguente disciplina\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con\ncontratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal\npresente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che\nsiano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al\nperiodo lavorativo prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali riguardanti il premio di risultato stabiliscono\nmodalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale premio; in\nassenza di disciplina contrattuale aziendale il premio di risultato sarà\nriconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione\novvero di comunicazione dei risultati di cui al 4° comma dell'art. 45,\nCapitolo VI, in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente\nprestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di\npiù contratti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo\nsufficiente ed adeguato in materia di salute e sicurezza, con particolare\nriferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese informeranno i lavoratori operanti a tempo determinato dei posti\nvacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'ambito\ndell'unità produttiva di appartenenza. Tali informazioni possono essere\nfornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in\ncongedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due\nmesi prima dell'inizio del congedo, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma\n2, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione\na tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine si terrà conto\ncomplessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso\nil medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai\nfini dell'applicazione delle discipline di cui agli aumenti periodici di\nanzianità e alla mobilità professionale, purché non interrotti da periodi di\nnon lavoro superiori a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4-ter e comma 3, del D.Lgs. 6\nsettembre 2001, n. 368 come modificato dai successivi interventi legislativi,\noltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni, le parti concordano che sono attività\nstagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di\nintensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi\ndell'anno. L'individuazione della stagionalità così definita nonché la\ndeterminazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che\nnon possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno\nsolare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con la Rappresentanza\nsindacale unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale\ncome sopra definita, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a\ntermine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore\na 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del\ncontratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione\ndei rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza di cui ai due commi precedenti può essere\nesercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore\ndi lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente sei mesi e tre\nmesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso e si estingue entro\nun anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i\nrequisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del\ndiritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato\nil maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento\nalla maggiore età anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza sindacale\nunitaria e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali tramite\nl'Associazione territoriale di competenza, i dati sulle dimensioni quantitative\ne i motivi del ricorso ai contratti a termine anche con specifico riferimento\nalle esigenze stagionali, la durata dei contratti medesimi nonché la qualifica\ndei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini di quanto previsto dal 7° comma, lett. A) del presente\narticolo, si considera anche l'attività lavorativa svolta in somministrazione\ndi manodopera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni\nequivalenti sia rapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che con\nquello di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del\nrapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate\nsuperi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale\nproroga in deroga assistita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B)Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale\npuò costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla\narticolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle\nesigenze dell'impresa ed all'interesse del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a\ntempo parziale a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi\noperanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un\nlavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in\nragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro ad orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale,\nverticale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale\nquando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione\nall'orario normale giornaliero di lavoro; di tipo verticale quando l'attività\nlavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati\nnel corso della settimana, del mese, o dell'anno; di tipo misto quando,\nattraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate\nad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Il lavoro a tempo parziale, a seguito della richiesta da parte del\nlavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative\ndell'impresa. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve\navvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è\nnecessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a\ntempo pieno e viceversa; l'azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare\nrisposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione\ndella collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di\nlavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole elastiche\nrelative alla variazione in aumento della durata della prestazione, nel\nrispetto di quanto di seguito previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-In tali casi il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso\nuno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente\ndella Rappresentanza sindacale unitaria o, in alternativa, a livello\nterritoriale, da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai\nsensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un\npreavviso di almeno 7 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al\nlavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione\ndella retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 10% da computare sugli\nelementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,\nnotturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in\nforza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo\nparziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le\npossibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)L'impresa, nell'ambito della percentuale del 2% del personale in forza a\ntempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% nelle aziende oltre 100\ndipendenti valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del\nlavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro\nda tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere\ngenitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza\nalcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di\nhandicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per\ntossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette\nanni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo,\ndel titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di\nlaurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla\ninfungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali, sarà svolto un\nconfronto con le Rappresentanze sindacali unitarie per individuare una idonea\nsoluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime\ncostituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili o\nelastiche di cui al precedente punto 2, secondo capoverso, lettera b) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 4) e fino ad un\nmassimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore di\navvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa in relazione alle esigenze\ntecnico-organizzative. L'azienda, su richiesta delle Rappresentanze sindacali\nunitarie, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta\navanzata dal lavoratore. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono\nterapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione\nlavorativa, certificata dall'unità sanitaria locale territorialmente\ncompetente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di\nlavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo\npieno, previa richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)L'azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale\ndell'orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta ed in forma\nscritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a\ntale variabilità dell'orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di\nassunzione od in un accordo successivo e espressamente accettata dal\nlavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una\ndistribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aree di cui all'Obiettivo 1 della Unione europea la presente norma si\napplica anche ai contratti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)La durata di un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche\npredeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a\n24. In tal caso, è consentita l'assunzione di personale a termine per il\ncompletamento dell'orario di lavoro e per tutta la durata come sopra\npredeterminata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)II contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per\niscritto. In esso devono essere indicati la durata della prestazione lavorativa\ne la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno,\nalla settimana, al mese e all'anno così come previsto dalle norme vigenti,\nnonché le altre eventuali condizioni concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario normale\ngiornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere\nstipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli\nimpianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time verticale\ncomprenda i giorni del fine settimana, l'attivazione sarà oggetto di esame\npreventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive che\ncaratterizzano il settore della piccola e media industria è consentita, previa\ncomunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati\nimpedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto\nconcordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta,\nnel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui all'articolo 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale verticale\nprevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario\nconcordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore\nsettimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della\nretribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è\nconsentita, previo consenso del datore di lavoro, per una quantità annua non\nsuperiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e\nper le ore di lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una\nmaggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da\ncomputare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro\nstraordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le\nprocedure relative alla sua effettuazione dalla normativa in atto nel contratto\ncollettivo nazionale di lavoro relativamente al lavoro eccedente l'orario\nnormale, in rapporto alla durata del tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II lavoratore che abbia aderito alle clausole flessibili o elastiche, previa\ncomunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni\nlavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo\nadempimento ai sensi dell'art. 1, comma 20 della legge n. 92 del 28 giugno 2012\nnei casi in cui al precedente punto 4, e nei seguenti casi sopravvenuti e per\nil periodo di tempo in cui essi sussistano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore\nin orari definiti incompatibili con le variazioni d'orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni\npattuite a terapie o cicli di cura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, di analoga valenza\nsociale rispetto a quelle sopra riportate, come tali congiuntamente\nriconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.S.U. o Organizzazione\nsindacale territoriale ovvero tra azienda e lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il\ndiritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo\nparziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze\ntecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)I lavoratori a tempo parziale per le ore supplementari potranno usufruire\ndella banca ore come disciplinata dall'articolo 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)La Direzione comunicherà annualmente alla Rappresentanza sindacale\nunitaria i dati a consuntivo sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e\nsulle richieste di trasformazione part-time da parte dei lavoratori assunti a\ntempo pieno. L'applicazione delle clausole elastiche o flessibili sarà oggetto\ndi informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Lavoro supplementare e straordinario\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che\ncaratterizzano i settori disciplinati dal presente c.c.n.l. come ad esempio\npunte di intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti,\nprevia comunicazione alle R.S.U. e salvo comprovati impedimenti individuali, il\nlavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore\nsettimanali e per una quantità annua non superiore al 50% della normale\nprestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione\nonnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle\nmaggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni\neccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al\n20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>C)Lavoro in somministrazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>E' rinviata alla contrattazione di II livello la eventuale definizione di\nquanto previsto dall'art. 1, comma 1 -bis, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368\ndel 6 settembre 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Telelavoro)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione paritetica di studio sul telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM convengono di costituire un gruppo di lavoro\nparitetico, formato da 6 (sei) rappresentanti al fine di concordare il\nrecepimento dell'accordo interconfederale CONFAPI, CGIL, CISL e UIL del 17\nluglio 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>--------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Telelavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cdel>\u003Cp>Commissione paritetica di studio sul telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM convengono di costituire un gruppo di lavoro\nparitetico, formato da 6 (sei) rappresentanti al fine di concordare il\nrecepimento dell'accordo interconfederale CONFAPI, CGIL, CISL e UIL del 17\nluglio 2001.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdel>\n\n\u003Cp>Le parti condividono la necessità di favorire e promuovere un maggior\nequilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata. A tal fine considerano\nil telelavoro quale nuova forma di organizzazione del lavoro capace di\nmigliorare la qualità dello stesso e come modalità di svolgimento della\nprestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e di\nconciliare l'attività lavorativa con la vita privata dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per telelavoro si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata\npresso il proprio domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede\naziendale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto. Resta inteso che il\ntelelavoro sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale\npotranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di\naccesso al telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la\nconcessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Su\nrichiesta di una delle parti sarà svolto un esame congiunto sulle suddette\ncondizioni. Il telelavoro può essere concesso anche a tempo determinato e\u002Fo\nparziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di\nefficienza di strumenti telematici, che consentano le comunicazioni a distanza\ntra lavoratori, sede aziendale ed eventuali referenti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione\ndella prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata\ngiornaliera della stessa, come da accordo tra le parti, ferma restando una\ndefinita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro concordato\ntra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione dell'attività lavorativa in telelavoro non incide\nsull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla\nconnotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica\ndella sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto l'inquadramento, sul\nlivello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi\ndel presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del\ndipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, \u003Cdel>non\ncostituiscono violazione del saranno effettuate\u003C\u002Fdel> saranno effettuate in\nconformità all‘art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e delle norme contrattuali in\nvigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Per lo svolgimento\ndell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli\nstrumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative\nspese di acquisto, installazione e manutenzione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consegnare all'azienda un certificato di conformità dell'impianto\nelettrico alle disposizioni vigenti installato presso l'unità immobiliare in\ncui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti\ndell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter\nverificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di\nlavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite\nispettive previste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i\ncolleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi\ndi programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per\ncolloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non\nlavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito\naccordo tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti svolgenti prestazioni in telelavoro si applicano le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti\nche svolgono attività lavorativa in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi\nall'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed\nalle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando\nogni prescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta\nsegretezza delle informazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente in regime di telelavoro conserva integralmente i diritti\nsindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge\nnell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il\ntelelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e\ncoerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le\nnecessarie armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già\nsottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo\ndi rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Appalti)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i\nlavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione\npropria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria\ncontinuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte\nal di fuori dei normali turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte\ndell'azienda appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il\nperiodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze\ntecniche, organizzative, gestionali ed economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno\nformare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi\nsulla occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che\nsiano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e\nquelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in\ncantiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto\ndelle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende\nappaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed\ninfortunistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei\nservizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda\nappaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 (Appalti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i\nlavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione\npropria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria\ncontinuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte\nal di fuori dei normali turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte\ndell'azienda appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il\nperiodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze\ntecniche, organizzative, gestionali ed economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno\nformare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi\nsulla occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che\nsiano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e\nquelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in\ncantiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende con più di 50 dipendenti in caso di cambio di appalto,\nl'impresa uscente è tenuta al rispetto della procedura prevista dalla\ndisciplina di cui al Cap. primo, lett. D), punto 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedura è altresì finalizzata a valorizzare principi etici e\ncomportamenti di responsabilità sociale volti a favorire la stabilità\noccupazionale e contrattuale anche tenendo conto delle esigenze organizzative\ndelle imprese coinvolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto\ndelle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende\nappaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed\ninfortunistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei\nservizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda\nappaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Lavori pubblici di servizi: attività di gestione impianti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIcomparto della installazione di impianti tecnologici è caratterizzato da\nsignificative quote di mercato che comprendono la gestione degli impianti\naffidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al solo ambito degli appalti pubblici di servizi come\nindividuato alle lettere fff) e ggg), art. 1, legge 28 gennaio 2016, n. 11 e\ndall‘art. 50, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le parti, nel rispetto della\nlibera concorrenza tra aziende, intendono valorizzare principi etici e\ncomportamenti di responsabilità sociale volti a favorire \u003Cdel>recuperi\noccupazionali\u003C\u002Fdel> la stabilità occupazione e contrattuale compatibilmente\ncon le esigenze organizzative delle imprese coinvolte ed anche al fine di\ncontrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione di appalto, l'azienda uscente ne darà preventiva\ncomunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria con un preavviso, salvo\nfatti improvvisi, di norma non inferiore a 15 giorni antecedenti la data di\ncessazione. Su richiesta anche disgiunta di ciascuna delle parti, verrà\nattivato un tavolo di confronto a cui sarà invitata a partecipare l'impresa\nsubentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data\ndell'incontro indicata nella convocazione, si attiverà sui seguenti punti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)valutazione delle attività prestate dall'impresa uscente con quanto\noggetto del nuovo bando di gara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al fine di individuare i lavoratori interessati al \"cambio appalto\" si\nterrà conto degli addetti allo specifico appalto che risultino in forza alla\nscadenza del contratto di appalto con un rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato in essere da almeno dodici mesi la predetta scadenza; il suddetto\nlimite temporale non si applica esclusivamente per il personale in forza\nsull'appalto che è stato inserito in sostituzione di dipendenti che hanno\ninterrotto, nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza del contratto di\nappalto, il rapporto di lavoro con la società uscente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'impresa subentrante illustrerà eventuali necessità occupazionali\ncorrelate alla propria organizzazione ed alle condizioni dell'appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le parti, in considerazione del quadro risultante dall'analisi dei\nprecedenti punti, o in funzione della eventuale presenza nel bando di gara di\nspecifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del\npersonale impiegato, verificheranno possibili soluzioni per il personale\ncoinvolto laddove non interferiscano con l'organizzazione dell'impresa\nsubentrante e tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche del bando di\ngara; ove ciò non fosse possibile, o in assenza delle predette clausole, si\nfarà ricorso a quanto previsto dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda uscente, non è tenuta al pagamento del preavviso, di cui all'art.\n1, Sezione quarta - Titolo VIII - nonché la sua indennità sostitutiva, ai\nlavoratori assunti dall'impresa subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Trasferte)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico di trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,\ndallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti\no nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di\ntrasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese\ndagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al\npernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura\nretributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano\nattività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede\naziendale e\u002Fo di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente\narticolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante\nper tutti gli istituti di legge e\u002Fo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in\nragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento\nper il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote\nè pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp>Misura dell'indennità in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>Dal 1 ° gennaio 2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>Dal 1° gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp>Trasferta intera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>42,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp>Quota per il pasto meridiano o serale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>11,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>11,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp>Quota per il pernottamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>17,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>19,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale,\ncon un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi\nnormali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento\ndella missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la\ndurata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno\nriferiti ai trattamenti aziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta\nverrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per\nil pernottamento secondo le regole che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è\ndovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza\nsuperiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il\nquale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla\ndistanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa\nnon retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e\nconsumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a\ndisposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora\nil lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o\nstabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure\npossa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato\ncomandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto\na quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali\nservizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a\ndisposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a\nconcorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al\nlavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a\ndisposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro\nle ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla\nsede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore\nche, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi\nmessi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione\nentro le ore 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare\ndocumentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano\nche gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in\ncui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il\nlavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative\nal pernottamento ed ai pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze\ntecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo\npresso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote\ndell'indennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico\ndella sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a\ncottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto\nalla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre\nprecedente all'invio in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per\ntutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo\nstesso è stato comandato dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Trattamento per il tempo di viaggio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale\ndirettivo oltre il trattamento previsto ai punti I) e II) spetta un compenso\nper il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai\nmezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di\ndestinazione e viceversa, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente\ncol normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere\ndi origine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il\nnormale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi\nmaggiorazione ex art. 29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in\ntrasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario\nriscontro agli effetti del compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che il compenso di cui al punto b) continua ad essere\nescluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti\ncontrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per\ntutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi\nanche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di\ndistribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché per i\ngiorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla\nvolontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Malattia ed infortunio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto\nper un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà\nrichiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio\ncon i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento,\ncome previsto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l'azienda di\ndisporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il\ntrattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il\nperiodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari alla\nsola quota di pernottamento di cui al precedente punto I), fino ad un massimo\ndi 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro\ncertificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere\nsaranno esaminate caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del\ntrattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese, al\nrientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui\nabitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è\ndovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e\ndelle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Rimborso spese viaggio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate\ndall'azienda unitamente ad una congrua somma per le spese di vitto previste per\nil viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle\nprevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verrà effettuato\nunitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua il saldo\npaga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista\npresta la propria opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo consenso dell'azienda, il trasfertista potrà delegare un proprio\nfamiliare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la retribuzione\nspettantegli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII)Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore\nstraordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato\ndall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto potere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per\nquanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite\ndall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adibito;\ninoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà provvedere alla\nregistrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute,\nad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento\ndel lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Permessi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII)Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere\nconcessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i\nquali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4\nmesi continuativi, l'azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore,\noltre il tempo di viaggio, con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto\nautorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e\nper il ritorno e con l'aggiunta di una o due quote per il pasto a seconda che\nabbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza di 3 giorni dei\nquali uno retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra,\ndi effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla\nmaturazione del diritto medesimo. L'azienda, compatibilmente con le esigenze\ndel lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30\ngiorni dalla data della richiesta avanzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo la necessità\nproduttiva dell'azienda - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni\nalla data di godimento della licenza sopraddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui\nall'art. 59 l'azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti\ne con esclusione di ogni altro rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX)L'eventuale tassa di soggiorno o le spese postali e varie sostenute dal\nlavoratore per conto dell'azienda saranno da questa rimborsate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X)Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo\nverrà riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sui minimi della\nindennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI)La disciplina del presente articolo non si applica nei confronti dei\nlavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro\nopera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per\nla loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del\nlavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche,\ntelefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale, al\nnetto dell'ex indennità di contingenza, saranno maggiorati del 30 per\ncento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:\nin caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30 per cento del\nminimo di paga base contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza,\ncon i limiti di tempo e con le modalità previste, per il rimborso spese dei\nlavoratori in trasferta, al punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra\ncitato punto sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto\nper il rientro in sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i\nmezzi autorizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di\ncui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si\nconsiderano in trasferta agli effetti del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del minimo di paga\nbase contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza, è alternativa\nal riconoscimento dell'indennità di trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a\nlocalità nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione e\nmanutenzione di impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idraulici,\nsanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici,\ndi trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e\nmontacarichi, serramenti, manutenzione radio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le\ncondizioni previste dalla lettera a) del punto II), verrà corrisposta la quota\nper il pasto meridiano dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo\na meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali\nservizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a\ndisposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII)Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive\ncontinuative verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella\nsede normale di lavoro oppure, ma sempre con limite di spese di cui sopra,\nqualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre\nriconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto\nIII).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII)Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti\ncomunicheranno all'Organismo sindacale territoriale competente, su richiesta di\nquest'ultimo, la dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25\ndipendenti per oltre 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIV)Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7\ngiorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la\npresumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4\nmesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso cantiere il\nlavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od\norganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XV)Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un\ntrattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel\ncomplesso più favorevoli godute da singoli o derivanti da accordi aziendali,\nprovinciali, ecc. le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i\nmiglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e\ncomprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel\nrispetto delle norme del presente contratto con particolare riferimento a\nquelle relative ai rapporti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli\nenti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti le aziende di\ninstallazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di\nventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza\ned affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore\nimpiantistico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Trasferte)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico di trasferta \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,\ndallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti\no nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di\ntrasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese\ndagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al\npernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura\nretributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano\nattività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede\naziendale e\u002Fo di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente\narticolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante\nper tutti gli istituti di legge e\u002Fo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in\nragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento\nper il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote\nè pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp>Misura dell'indennità in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>Dal 1° gennaio 2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>Dal 1° gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Dal 1° novembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp>Trasferta intera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>Trasferta intera 40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>Trasferta intera 42,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Trasferta intera 42,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp>Quota per il pasto meridiano o serale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>11,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>11,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>11,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp>Quota per il pernottamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>17,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>19,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>19,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale,\ncon un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi\nnormali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento\ndella missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la\ndurata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno\nriferiti ai trattamenti aziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta\nverrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per\nil pernottamento secondo le regole che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è\ndovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza\nsuperiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il\nquale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla\ndistanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa\nnon retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e\nconsumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a\ndisposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora\nil lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o\nstabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure\npossa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato\ncomandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto\na quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali\nservizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a\ndisposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a\nconcorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al\nlavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a\ndisposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le\nore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla\nsede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore\nche, per ragioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure\nmezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria\nabitazione entro le ore 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare\ndocumentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano\nche gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in\ncui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il\nlavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative\nal pernottamento ed ai pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze\ntecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo\npresso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote\ndell'indennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico\ndella sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a\ncottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto\nalla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre\nprecedente all'invio in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per\ntutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo\nstesso è stato comandato dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Trattamento per il tempo di viaggio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale\ndirettivo oltre il trattamento previsto ai punti I) e Il), spetta un compenso\nper il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai\nmezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di\ndestinazione e viceversa, nelle seguenti misure: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente\ncol normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere\ndi origine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il\nnormale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi\nmaggiorazione ex art. 29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resti inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in\ntrasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario\nriscontro agli effetti del compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che il compenso di cui al punto b) continua ad essere\nescluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti\ncontrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende porranno altresì attenzione affinché venga rispettato il tempo\nminimo di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.\n66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per\ntutti i giorni interi per tutto l'arco temporale fra l'inizio ed il termine\ndella trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della\nsettimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5\ngiorni, nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause\nindipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di\npartenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia ed infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto\nper un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà\nrichiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio\ncon i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento come\nprevisto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l'azienda di\ndisporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il\ntrattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il\nperiodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari alla\nsola quota di pernottamento di cui al precedente punto I, fino ad un massimo di\n15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro\ncertificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere\nsaranno esaminate caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del\ntrattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese, al\nrientro del lavoratore dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui\nabitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è\ndovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e\ndelle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimborso spese viaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate\ndall'azienda unitamente ad una congrua somma per le spese di vitto previste per\nil viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle\nprevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verrà effettuato\nunitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua il saldo\npaga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista\npresta la propria opera. Previo consenso dell'azienda, il trasfertista potrà\ndelegare un proprio familiare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine,\nla retribuzione spettantegli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII)Il lavoratore in trasferta \u003Cdel>dovrà rifiutarsi di lavorare\u003C\u002Fdel> non\ndovrà effettuare prestazioni in ore straordinarie, notturne e festive se non\nsia stato esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda\nabbia conferito detto potere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per\nquanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite\ndall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adibito;\ninoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà provvedere alla\nregistrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute,\nad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento\ndel lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII)Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere\nconcessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i\nquali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a\nquattro mesi continuativi l'azienda concederà, a richiesta scritta del\nlavoratore, oltre il tempo di viaggio, con rimborso delle spese per i mezzi di\ntrasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere\nd'origine e per il ritorno e con l'aggiunta di una o due quote per il pasto a\nseconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza di\n3 giorni dei quali uno retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza del diritto di cui sopra,\ndi effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla\nmaturazione del diritto medesimo. L'azienda, compatibilmente con le esigenze\ndel lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30\ngiorni dalla data della richiesta avanzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo la necessità\nproduttiva della azienda - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni\nalla data di godimento della licenza sopraddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui\nall'articolo 59 l'azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto\noccorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX)L'eventuale tassa di soggiorno o le spese postali e varie sostenute dal\nlavoratore per conto dell'azienda saranno da questa rimborsate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X)Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo\nverrà riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sui minimi della\nindennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI)La disciplina del presente articolo non si applica nei confronti dei\nlavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro\nopera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per\nla loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del\nlavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche,\ntelefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale, al\nnetto dell'ex indennità di contingenza, saranno maggiorati del 30 per\ncento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:\nin caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30 per cento del\nminimo di paga base contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza,\ncon i limiti di tempo e con le modalità previste, per il rimborso spese dei\nlavoratori in trasferta, al punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra\ncitato punto sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto\nper il rientro in sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i\nmezzi autorizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di\ncui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si\nconsiderano in trasferta agli effetti del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del minimo di paga\nbase contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza, è alternativa\nal riconoscimento dell'indennità di trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a\nlocalità nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione e\nmanutenzione di impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idraulici,\nsanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici,\ndi trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e\nmontacarichi, serramenti, manutenzione radio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le\ncondizioni previste dalla lettera a) del punto Il), verrà corrisposta la quota\nper il pasto meridiano dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo\na meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali\nservizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a\ndisposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII)Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive\ncontinuative verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella\nsede normale di lavoro oppure, ma sempre con limite di spese di cui sopra,\nqualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre\nriconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto\nIII).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII)Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti,\ncomunicheranno \u003Cdel>all'Organismo sindacale territoriale competente, su\nrichiesta di quest'ultimo\u003C\u002Fdel>, su richiesta delle Rappresentanze sindacali\nunitarie o atf delle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti, la\ndislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIV)Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di\nsette giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la\npresumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4\nmesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso cantiere il\nlavoratore interessato ogni qualvolta ricorrano esigenze tecniche od\norganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XV)Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un\ntrattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel\ncomplesso più favorevoli godute da singoli o derivanti da accordi aziendali,\nprovinciali ecc. le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i\nmiglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e\ncomprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta nel rispetto\ndelle norme del presente contratto con particolare riferimento a quelle\nrelative ai rapporti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli\nEnti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti le aziende di\ninstallazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di\nventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza\ned affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore\nimpiantistico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Trasferimenti)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno\nessere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a\nrichiesta del lavoratore, in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di altri trasferimenti individuali, dovrà tenersi conto delle\nobiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il\ntrasferimento, direttamente ovvero tramite i dirigenti delle Rappresentanze\nsindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non\ninferiore a 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione\nalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di\nesame comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti\nnell'ambito del comprensorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia\nderivanti da accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-----------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Trasferimenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di età superiore ai 50 52 anni se uomini e 45 48 se donne,\npotranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare,\na richiesta del lavoratore, in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle\nobiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il\ntrasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze\nsindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non\ninferiore a 20 giorni. I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di\npreventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a\nrichiesta delle stesse, di esame congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti\nnell'ambito di un raggio di 25 Km dalla sede, dallo stabilimento, dal\nlaboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero\nstati effettivamente trasferiti. \u003Cdel>del-elcomprensorio.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia\nderivanti da accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Trasferimento d'azienda)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dell'azienda, o di un ramo di essa, comporta il rispetto\ndelle disposizioni contenute nell'art. 2112 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Apprendistato)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo\nindeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, ai\nsensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167\u002F2011, e successive integrazioni e\nmodificazioni, recepito dall'accordo interconfederale in materia del 20 aprile\n2012, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non\ninferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non\nsuperiore ai ventinove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3a\nalla 7a, con riferimento, per quest'ultima, ai lavoratori che svolgono\nattività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della\nrealizzazione degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è subordinata\na quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 2 del D.Lgs. n.\n167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente\ncontratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Durata del contratto\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del contratto\nè pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di\nistruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da\nconseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi ad esclusione dei lavoratori con\ninquadramento finale in 3a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 7a, 8a e 9a categoria\nsolo se in possesso di laurea inerente. Per i suddetti lavoratori non si\nprocederà alla retribuzione dei 6 mesi. Le figure professionali per le quali\nè prevista la mobilità in 3a, così come stabilito dall'art. 11, lettera C),\npunto II e punto III (linee a catena), al termine del periodo di apprendistato\nsaranno inquadrate in 3a cat.; per le sole figure professionali addette a\nproduzioni in serie svolte su linee di montaggio semplice quando le mansioni\nsiano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non\nricomprensibili nella declaratoria della 3a cat., la durata massima sarà pari\na 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato\nper la qualifica e il diploma professionale svolti, per la durata di almeno 12\nmesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata\ncomplessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni\nsuperiori a un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso\nla durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della\nscadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l'esperienza\ndi apprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e\ndal presente c.c.n.l. (Attestazione dell'attività formativa, Formazione, Cap.\nB - Ore di formazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto\ndell'assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata\ndel contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Formazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Cap. A - Formazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,\nintegrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze\ndi partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono\nquelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti\nin via esemplificativa dal vigente c.c.n.l. - Allegato 2 (Profili formativi) o\nda altri specifici profili eventualmente presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate\nalla realtà aziendale\u002Fprofessionale: conoscenza e dei servizi di settore e del\ncontesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e\nruolo dell'apprendista nell'impresa; conoscenza ed applicazione delle basi\ntecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle\ntecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle\ntecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza\nindividuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto,\ndi processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Cap. B - Ore di formazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue\ncomprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico\nprevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere\nsvolta anche on the job e in affiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente,\ndall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di\nbase e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del\nD.Lgs. n. 167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali,\neventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del\ncittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo del\ncittadino, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione\ndell'attività formativa utilizzando il modello standard definito nel c.c.n.l.\n- Allegato 1 (Attestazione dell'attività formativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Cap. C - Tutor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutor\u002Freferente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso\ndi adeguata professionalità ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor\u002Freferente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo\ne favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda,\ncontribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione\ndell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.\n167\u002F2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione\ndell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà\nfirmata anche dall'apprendista per presa visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor può essere lo stesso imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Cap. D - Piano formativo individuale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui\nschema è allegato al presente c.c.n.l., il percorso formativo del lavoratore\nin coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla\nqualifica a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità\ngià possedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor\u002Freferente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a verificare la coerenza della presente disciplina con\nle normative vigenti e con le loro eventuali evoluzioni, tenuto conto anche del\nmonitoraggio effettuato dagli organismi paritetici di cui al presente\nc.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Assunzione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all'art. 1 saranno\nprecisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la\ncategoria di ingresso, la progressione di cui al successivo paragrafo\n\"Inquadramento e retribuzione\" e la categoria di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lettera di assunzione verrà allegato il piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Periodo di prova\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal\ncontratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento\niniziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva\ne saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio l'apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni\npari alla metà della durata della prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Inquadramento e retribuzione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di\ndue livelli rispetto a quello di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista\nper il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto\na quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima\ncontrattuale prevista per tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al\nprecedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il\nlivello di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito\nriportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp>Durata complessiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>Primo periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>Secondo periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>Terzo periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp>mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti\nmisure massime in relazione alle qualifiche da conseguire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-36mesiper ilavoratori con inquadramento finalein5a e 6a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30mesiper ilavoratori con inquadramento finalein4a e 9a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24mesiper ilavoratori con inquadramento finalein3a, 7a e 8a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Gratifica natalizia\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza\nnatalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione\nglobale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ngratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso\nl'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi\neffetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Trattamento di malattia e infortunio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento\neconomico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, si applica\nquanto previsto dagli artt. 49 e 50 del vigente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Previdenza complementare\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al presente c.c.n.l. che si iscrivono a FONDAPI, le\naziende, a decorrere dal 1° gennaio 2013, contribuiscono con un'aliquota pari\nall'1,6% della retribuzione ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari\ned elemento retributivo per la 7a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori\niscritti, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di\nopzioni individuali per contribuzioni più elevate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del lavoratore apprendista si applicano le stesse\nnorme stabilite dall'art. 70 del presente c.c.n.l. a seconda dell'anzianità e\ndella categoria professionale cui appartiene il lavoratore apprendista, fatto\nsalvo che il datore di lavoro, a fronte della formazione svolta, potrà\nrichiedere una prestazione aggiuntiva del preavviso di cui all'art. 70, come di\nseguito specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp>Formazione da 20 a 40 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp>Formazione da 40 a 80 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>Fino alla 4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp>7 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp>10 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp>10 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp>15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>7\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 8a e 9a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp>15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\">\u003Cp>20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione comune\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di\nricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di\nfavorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e\nprogetti innovativi nelle imprese. Le parti, pertanto, si impegnano, per\nincentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, a\ndiffondere le convenzioni stipulate con gli istituti tecnici e professionali,\ncon le università e con gli istituti di ricerca quali buone prassi attivate\nnei territori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Decorrenza\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina decorre dal 31 marzo 2014 e si applica ai contratti\nstipulati successivamente a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>Capitolo quarto\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Classificazione dei lavoratori)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 9\ncategorie professionali e livelli retributivi, ai quali corrispondono i valori\nmensili delle tabelle allegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli indicati sono ragguagliati a mese (173 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative\nesemplificazioni per settore indicate al successivo punto A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni\ndei profili professionali e degli esempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del\nlavoratore e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nei profili consentono, per analogia, di inquadrare le figure\nprofessionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei\nlavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori della 1a categoria, non\nindicate perché sufficientemente definite nelle declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle\nquali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo\nminimo di pratica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente\ncollegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inservienti e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un\nbreve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza\ne pratica di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine\noperatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guida macchine attrezzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-montatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e\u002Fo\npredisposti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaudatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e\nsorveglianza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto conduzione impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di\nattrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono\nattività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni\nsimilari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-allievo attrezzista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di\nimpianti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-allievo manutentore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saldatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la\nformatura di anime e forme semplici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formatore a mano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-animista a mano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in\nlegno di semplice fattura e\u002Fo loro parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cassaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto\ndi materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore mezzi di trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il\nsollevamento, il trasporto, il deposito di materiali, macchinario, ecc.; ovvero\nlavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc., guidandone il\nsollevamento, il trasporto, il deposito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gruista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-imbragatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento operazioni semplici di diamantatura su articoli in\nmetalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Allievo lapidatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento operazioni semplici per raffinazione di metalli\npreziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Allievo affinatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, coadiuvando lavoratori di categoria\nsuperiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di laminazione o\ndi trafilatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Allievo laminatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Allievo trafilatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, coadiuvando lavoratori di categoria\nsuperiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di fusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Allievo fonditore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento operazioni semplici per il saggio di metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Allievo saggiatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che eseguono operazioni di montaggio di\npezzi semplici ovvero lavoratori che coadiuvano lavoratori di categoria\nsuperiore nelle operazioni di montaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Montatore di cocce o manici (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Allievo montatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono la pulitura di oggetti semplici, ovvero la\nprepulitura di particolari di oggetti in metallo prezioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Pulitore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che eseguono operazioni di sbozzatura o di\nsmerigliatura sul tornio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sbozzatore e smerigliatore al tornio (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che eseguono singole fasi di lavorazione\ndella cera persa (iniezione cere, estrazione cere, formazione grappoli,\npreparazione gessi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetto alla lavorazione a cera persa (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che eseguono l'impiombatura dei\ncoltelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impiombatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che effettuano stampaggi su macchine\nattrezzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Stampatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che eseguono attività semplici a\ncarattere ripetitivo ai telai di bruschiatura, sgrassatura o asciugatura od\nossidatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Bruschiatore (settore orafo) - Sgrassatore (settore orafo) - Asciugatore\n(settore orafo) - Telaista (settore orafo) - Ossidatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo\nprocedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi,\nattività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:\ndattilografia-stenodattilografia, compiti semplici di ufficio; perforazione di\nschede meccanografiche; verifica di schede meccanografiche; centralinista\ntelefonico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di\nsorveglianza del patrimonio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica\npreparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o\nacquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\nesecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare\npreparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate\nautomatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che\neseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni\neffettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite con strumenti\nnon preregolati e\u002Fo preregolati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guida macchine attrezzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di\nnormale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione\ndi guasti aventi carattere di ricorrenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riparatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di\nprescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con\nl'ausilio di strumenti elettrici predisposti e\u002Fo strumenti meccanici non\npreregolati e\u002Fo preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro\nparti per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaudatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di prescrizioni, specifiche, disegni, metodi\ndefiniti di analisi o di misurazione, eseguono, con l'ausilio di\napparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro\npredisposizione e\u002Fo strumenti elettrici predisposti e\u002Fo strumenti meccanici non\npreregolati e\u002Fo preregolati, prove di normale difficoltà per il controllo\ndelle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali,\napparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e\nsegnalando le eventuali discordanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto prove di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto sala prove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\no documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale\ndifficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto conduzione impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando\nlavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento e\nposizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficoltà per\nil colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-colatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\ne\u002Fo disegni eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su\nbanco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o per montaggio di\nattrezzature o macchinario o loro parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-montatore macchinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costruttore su banco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costruttore su macchine utensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni eseguono\ncon l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di\nnormale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la\nmanutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti\nelettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manutentore meccanico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manutentore elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-installatore impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\no disegni, eseguono saldature ad arco e\u002Fo ossiacetileniche di normale\ndifficoltà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saldatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o\nschemi equivalenti, provvedono alle varie operazioni per l'imballaggio in casse\no in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti o loro parti, costruendo e\nstabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi di legno,\nnecessari, secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle\ncasse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti sui mezzi di trasporto o in\ncontainer:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-imballatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli\nelevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di\nmateriale, ecc., ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il\ntrasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono\ntrattori o carrelli trainati o rimorchi per il trasporto di materiali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore mezzi di trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono\nprecisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il\nmontaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio; ovvero lavoratori che\neseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco e\ndelle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale, ecc. guidandone il\nsollevamento, il trasporto e la sistemazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gruista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-imbragatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni, eseguono\nlavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria\nsuperiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo\ninoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti\nelettriche e\u002Fo telefoniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ovvero per operazioni di giunzioni - comprese quelle accessorie -\ncooperando su cavi eventualmente anche funzionanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guardafili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giuntista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo semplici disegni,\neseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di\nnormale difficoltà di esecuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per installazione di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia\ninterna, civili ed industriali in bassa e media tensione, richiedenti cablaggi\nripetitivi anche con interventi relativi al loro aggiustaggio, riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ovvero eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori\naccessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e\u002Fo industriali e\u002Fo\nla relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e\u002Fo di\ncorpi scaldanti o refrigeranti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tubista impianti termosanitari e di condizionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ramista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-primarista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono operazioni di lapidatura di normale difficoltà su\narticoli in metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lapidatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di prescrizioni o schemi equivalenti, eseguono\noperazioni di affinazione di metalli preziosi, di normale difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Affinatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che eseguono le operazioni di laminazione\no trafilatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Laminatore (settore orafo) - Trafilatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che eseguono operazioni di fusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Fonditore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o capitolati,\neseguono operazioni di saggio di metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saggiatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, sulla base di dettagliate indicazioni\no cicli di lavorazione e\u002Fo disegni, eseguono lavori di montaggio di normale\ndifficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Montatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure o metodi prestabiliti, eseguono tutte le\noperazioni di pulitura di oggetti complessi in metallo prezioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Pulitore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure, metodi o indicazioni prestabiliti,\neseguono lavori di normale difficoltà per la tornitura in lastra di pezzi di\nargenteria e posateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tornitore in lastra (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che eseguono più fasi di lavoro per la\ncera persa oppure lavoratori che eseguono operazioni di estrazione di cere\nparticolarmente complesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Cerista (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, secondo procedure o metodi\nprestabiliti, eseguono tutte le operazioni di impiombatura delle lame ai manici\nda coltello, assicurando la perfetta qualità della centratura e della\nrettifica del punto di giunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impiombatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che conducono macchine per stampaggio\neseguendo sostituzioni di attrezzi e le relative registrazioni, effettuando,\ndove previsto, il controllo delle operazioni eseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Stampatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, secondo procedure o metodi\nprestabiliti, eseguono tutte le operazioni galvaniche e accessorie, conducendo\ni relativi impianti e controllando i tempi di esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetto ai bagni galvanici (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono operazioni di smaltatura su oggetti di metalli\npreziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Smaltatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori dei settore oreficeria che compiono operazioni semplici di\nincisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, sulla base di dettagliate indicazioni\ne\u002Fo disegni, eseguono lavori di normale difficoltà su banco o su macchine\noperatrici normalmente non attrezzate per incisione di stampi in acciaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisore in acciaio (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\ne\u002Fo disegni, eseguono lavori di normale difficoltà di martellatura o\ncesellatura su metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Martellatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Cesellatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che compiono a mano operazioni semplici di\nincassatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incassatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di\nservizio con compiti esecutivi quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dattilografia-stenodattilografia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compiti vari di ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-perforazione e verifica di schede meccanografiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-centralinista telefonico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi, attività di\nservizio con compiti esecutivi, quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dattilografia-stenodattilografia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compiti vari di ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-perforazione e verifica di schede meccanografiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-centralinista telefonico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la\nclassificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su\nmoduli e\u002Fo prospetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni\ndettagliate, ricopiano disegni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto lucidi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto trascrizione disegni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infermieri, autisti non meccanici, addetti al servizio di estinzione di\nincendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di\nsorveglianza del patrimonio aziendale, portieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle\nquali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del\nlavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti\nprofessionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità\nconseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere\ncon perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e\nrichiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono\nattività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o\namministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle\npreviste per la categoria precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate\nautomatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che\neseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle\nattrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l'impegnativa\nsostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento dei parametri di\nlavorazione, effettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni\neseguite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guida macchine attrezzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine\noperatrici, affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti di normale\ndifficoltà, registrazioni e messe a punto, l'adattamento dei parametri di\nlavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di\nmisura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione\nnell'esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni,\nintervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attrezzatore di macchine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,\nprocedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e\ncasualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione\ne\u002Fo di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti,\nassicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali\nprescritte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riparatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, effettuano lavori di\nnatura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di\nattrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e\nla predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaudatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di\nmisurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura\ncomplessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,\ntecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche\nprodotte a serie con l'ausilio di strumenti e\u002Fo di apparecchiature (senza\nl'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e registrano\ni risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione\nfornita e segnalando le eventuali discordanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto prove di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto sala prove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti\ndi massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati\nnella pratica operativa, effettuano, con la conduzione di impianti, interventi\ndi natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione\nricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di\nottenere le caratteristiche finali richieste dal processo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto conduzione impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di\ntrasferimento e posizionamento della secchia, effettuano complesse operazioni\ndi colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio di acciaio in\nlingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione alla temperatura, al\ntipo ed alle caratteristiche del materiale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-colatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazioni o documenti\ndi massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica\noperativa, effettuano, al fine di ottenere le caratteristiche chimico-fisiche\nrichieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore,\nconducendo forni di fusione, interventi di natura complessa per manovre e\nregolazioni dei parametri di lavorazioni, ricavando i dati necessari dalla\nlettura di strumenti o diagrammi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fonditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di\nindicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo\npratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di\nottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto, anche coadiuvando\nlavoratori di categoria superiore, interventi di natura complessa per manovre\ndi laminazione e regolazioni delle calibrature, anche riferendosi\nall'indicatore della luce fra i cilindri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-laminatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la\ncostruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il\nmontaggio di attrezzature o macchinario o loro parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-montatore macchinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costruttore su banco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costruttore su macchine utensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti,\nprocedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di\nelevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, la\nmanutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti elettrici e\nfluidodinamici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manutentore meccanico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manutentore elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-installatore impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti\ndi massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi\nutilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri,\nlavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle\nposizioni di lavoro in cui operano e\u002Fo alle prove previste per tali\nsaldature:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saldatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di\nnatura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o\nloro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di quote\ncorrelate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo\nnecessari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modellista in legno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o\ndocumenti di massima equivalenti, ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi\nutilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo all'opportuna\ncollocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d'aria e, se\nnecessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la\nformatura a mano con modelli o casse d'anima:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formatore a mano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-animista a mano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima,\neseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l'imballaggio di\nattrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e\ndimensione, costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti,\nsostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche\nesigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove necessario,\nalla costruzione delle casse e delle gabbie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-imballatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di\ninstallazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando manovre\ndi elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto,\nil piazzamento, l'installazione di impianti, macchinari o loro parti; ovvero\nconducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento con le\nF.S.) per il trasporto di materiale, effettuando interventi di registrazione e\ndi manutenzione ordinaria e, in caso di guasti, gli interventi di riparazione\nmeccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore mezzi di trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando\nanche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed\nelevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il\nposizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento\nin relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o impianti o di\nstrutture metalliche complesse; ovvero lavoratori che eseguono lavori di\nelevata difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e\nper l'imbragaggio di materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e\nsistemazione di impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole\ndimensione, guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di\npiazzamento, provvedendo, ove necessario, alla predisposizione di nuove\nattrezzature:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gruista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-imbragatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,\ncompiono con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori,\nlavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti\nelettriche e\u002Fo reti telefoniche. Provvedono inoltre all'idoneo posizionamento\ndegli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei valori\nriscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato. Ovvero operano su\ncavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le\noperazioni di taglio e ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di\npressione con registrazione dei valori riscontrati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guardafili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giuntista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni e\u002Fo con lettura di\ndisegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva, da soli o con l'aiuto di\naltri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di installazione di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia\ninterna, civili e industriali, in bassa e media tensione con controllo e\nrelativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio,\neseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ovvero di posa in opera e\u002Fo manutenzione di reti civili e\u002Fo industriali per\nla distribuzione di fluidi per centrali termiche e\u002Fo frigorifere e\u002Fo idriche di\nnatura complessa con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa\na punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e\nle opportune verifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ramista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-primarista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su macchine non attrezzate, e con autonomia, realizzano\ndecorazioni complesse su oggetti di oreficeria fissando i parametri di macchina\ne di attrezzatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lapidatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di prescrizioni o schemi equivalenti, eseguono\noperazioni di natura complessa che richiedono la piena conoscenza dei diversi\nprocessi di affinazione dei metalli preziosi ed elevata precisione nei\nrisultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Affinatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che effettuano reintegri sulla base di\nindicazioni che, partendo da formule di leghe già definite, consentono,\nmediante calcoli semplici, di trasformare una lega in un'altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Preparatore di leghe (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di procedure o metodi prestabiliti, eseguono\nqualsiasi operazione di saggio di metalli preziosi di elevato grado di\ndifficoltà in relazione alla natura complessa della titolazione e alla\nrichiesta di elevata precisione di risultati e al ristretto campo di\ntolleranza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saggiatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, con scelta della successione delle\noperazioni e dei mezzi di esecuzione, con piena autonomia di giudizio circa le\nmodalità e i punti di intervento, eseguono qualsiasi operazione di pulitura di\nelevato grado di difficoltà in relazione alla forma particolarmente complessa\ndegli oggetti e alla loro dimensione, alla richiesta perfetta rettifica delle\nsuperfici, alla salvaguardia delle caratteristiche strutturali e decorative\ndell'oggetto, assicurando il grado di qualità richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Pulitore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure, metodi o indicazioni prestabiliti,\neseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la tornitura in\nlastra di oggetti in argenteria di particolare difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tornitore in lastra (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, in autonomia, eseguono il taglio\ndelle gomme onde renderle adatte all'iniezione ed estrazione delle cere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tagliatore di gomme (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono macchine per stampaggio di oggetti di argenteria e\nposateria e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa\nin fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono\nimpegnative sostituzioni di utensili e relativa registrazione e l'adattamento\ndei parametri di lavorazione, effettuando, ove previsto, il controllo delle\noperazioni eseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Stampatore argenterie (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, secondo procedure o metodi\nprestabiliti, procedono alla composizione e al controllo dei bagni galvanici e\ndi sgrassatura apportando le necessarie correzioni e sostituzioni ed eseguono\ntutte le operazioni galvaniche e accessorie conducendo i relativi impianti e\ncontrollando i tempi di esecuzione e la qualità del prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conduttore di impianti galvanici (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che in fase di apprendimento, coadiuvando lavoratori di categoria\nsuperiore effettuano miniature su metalli preziosi, per la realizzazione, con\nsmalto, di disegni (figure, animali, ecc.) senza sede predisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Allievo miniaturista (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che compiono operazioni complesse di\nincisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, sulla base di dettagliate\nindicazioni, modelli, disegni o schemi equivalenti, eseguono lavori di elevata\nprecisione e di natura complessa su banco per l'incisione di stampi in\nacciaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisore in acciaio (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa per la\nmartellatura o cesellatura su metalli preziosi di oggetti di particolare\ndifficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Martellatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Cesellatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che compiono a mano operazioni complesse\ndi incassatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incassatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono\nnell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo,\nsecondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e\ndocumenti; esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e,\nove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti\ne\u002Fo tabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico\ncampo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo\nschemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o\nsemplici computi o rendiconti e, se del caso, effettuano imputazioni di\nconto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi\npreordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico,\nseguendo le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in\nausilio all'operatore consollista e\u002Fo conducono il macchinario ausiliario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni o documentazioni già\nesistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di\ncomponenti semplici di un impianto e\u002Fo apportano semplici modifiche su disegni\ngià esistenti, riportano quotature e dati ricavati da tabellari o norme di\nlavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta\nmateriali; ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una\ncostruzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste\nformale a schizzi già completi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disegnatore particolarista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lucidista particolarista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema di programmazione della produzione adottato\nnell'ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le\ninformazioni dalla distinta base e\u002Fo dai cicli di lavorazione, i documenti\nnecessari all'approntamento dei materiali e\u002Fo all'avanzamento delle\nlavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della\ndocumentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi e\nprogrammi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti\ncabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dallo\nstabilimento), addetti servizio estinzione incendi con interventi di\nmanutenzione ordinaria, portieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>5a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel\nprimo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore\nautonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza,\noperazioni su apparati o attrezzature complessi e\u002Fo lavorazioni complesse, che\npresuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del\nfunzionamento degli apparati stessi e\u002Fo delle lavorazioni complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente,\nguidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, un gruppo di\naltri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle\nlavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei\nlimiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in\ncui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o\ncorrispondente conoscenza ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e\ndelle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e\navviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti\nattrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata precisione,\ncon scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli\nutensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo agli\naddetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l'esecuzione del lavoro e\nper le relative misurazioni; intervenendo durante la lavorazione per la\ncorrezione di eventuali anomalie; intervenendo per il miglioramento delle\nattrezzature anche coadiuvando gli enti interessati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attrezzatore di macchine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ne della modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni e\u002Fo\nschemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di\ncomplessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro\nriparazione su apparecchiature, anche a serie, e\u002Fo loro parti principali\nassicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali\nprescritte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riparatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ne delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno,\neseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle\ncaratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di\nprovenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e\ntracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rilevazione\ndal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando\nle anomalie riscontrate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaudatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di capitolati e con l'interpretazione critica\ndelle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta\ndella successione delle operazioni e con l'ausilio di strumenti e\u002Fo\napparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo delle\ncaratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali,\napparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e registrando i\ndati, valutando e segnalando le eventuali discordanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto prove di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto sala prove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica del\ndisegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche finali\nrichieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato\ngrado di difficoltà provvedendo con la scelta della successione delle fasi di\nlavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalità di\nesecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in caso di\nintroduzione di nuovi processi di lavorazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto conduzione impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica\ndelle specifiche di lavorazione, e in riferimento alle caratteristiche\nchimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di forni\ndi fusioni, interventi di elevato grado di complessità per la regolazione e la\ncorrezione dei parametri di lavorazione, provvedendo, nell'ambito della\nsuccessione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle modalità di\nesecuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fonditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di\nindicazioni, con l'interpretazione critica delle specifiche di calibrazione o\ndi documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle caratteristiche\nfinali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di preparazione e avviamento\ndelle gabbie di laminazione, eseguono registrazioni e messe a punto di elevata\nprecisione, effettuano interventi di elevato grado di difficoltà per le\nmanovre di laminazione, per la regolazione e la correzione dei parametri di\nlavorazione al fine di ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal\nprocesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-laminatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l'interpretazione critica del\ndisegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al\nristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare ed al grado di\nfinitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non\nattrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti, con\neventuale delibera funzionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-montatore macchinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costruttore su banco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costruttore su macchine utensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e\nvalutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i\nmezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di\nelevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di\nmacchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure per l'installazione\ne la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici con\neventuale delibera funzionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manutentore meccanico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manutentore elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-installatore impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ndi esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi\nlavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo\ndi attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura,\npenetrazione dei cordoni e loro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>passo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saldatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono, con l'interpretazione critica\ndel disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in legno di\nelevato grado di difficoltà con la determinazione dei piani di scomposizione,\ncon la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati e delle quote\nnecessarie e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modellista in legno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ne delle modalità di esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno,\neseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la formatura a\nmano con modelli o casse d'anima e forniscono, se necessario, indicazioni per\nmodifiche da apportare ai modelli o alle casse d'anima e per la predisposizione\ndi sagome di sostegno, tasselli, ecc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formatore a mano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-animista a mano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti\nd'impianto e con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e\ndei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di\ndifficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per\nla completa costruzione di reti elettriche e\u002Fo reti telefoniche complesse.\nEffettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, nonché\nla localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo,\nsuggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie\nriscontrate nell'impianto ed assicurando le caratteristiche funzionali\nprescritte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guardafili giuntista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti\ne con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi\ndi esecuzione, eseguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri\nlavoratori istruzioni dettagliate, per la completa installazione di impianti\nelettrici complessi, anche in alta tensione, di sicurezza e di telefonia\ninterna, civili e industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte le\nnecessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in banco\nsull'intero impianto nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei\nguasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali\nanomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte,\ngarantendo l'eventuale delibera funzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ovvero la posa in opera e\u002Fo la manutenzione di reti civili e\u002Fo industriali\nper la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e\u002Fo frigorifere e\u002Fo\nidriche di natura complessa e di elevata prestazione eseguendo tutte le\nnecessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo,\npredisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed\nassicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l'eventuale\ndelibera funzionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ovvero la posa in opera e\u002Fo la manutenzione di reti civili e\u002Fo industriali\nper la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e\u002Fo frigorifere e\u002Fo\nidriche di natura complessa e di elevata prestazione eseguendo tutte le\nnecessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo,\npredisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed\nassicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l'eventuale\ndelibera funzionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-installatore di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ramista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-primarista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, in autonomia, preparano leghe nelle\ndiverse sfumature di colore, di proprietà meccaniche e metallurgiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Compositore di leghe (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, con scelta della successione delle\noperazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con\nl'interpretazione critica del disegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di\nelevato grado di difficoltà in relazione all'interpretazione e realizzazione\nstilistica, al ristretto campo di tolleranze, ai numerosi accoppiamenti e\nadattamenti da realizzare e al grado di finitura per la costruzione, senza\nl'ausilio di maschere o di attrezzature equivalenti, pezzi unici o prototipi in\nmetallo prezioso assicurando il grado di qualità richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Montatore di prototipi (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, con scelta della successione delle\noperazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con\nl'interpretazione critica del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di\ndifficoltà in relazione al ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti\nda realizzare e al grado di finitura per la costruzione al tornio di forme o\nattrezzi anche in legno per la tornitura in lastra di pezzi di argenteria ovali\nin sottosquadra, realizzando anche i relativi prototipi e assicurando anche il\ngrado di qualità richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tornitore in lastra (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, con scelta della successione delle\noperazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, procedono, in piena\nautonomia e con riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo,\nalla composizione e al controllo di bagni galvanici per l'argentatura, la\ndoratura, la rodiatura, la passivazione, provvedendo alla definizione delle\nfasi di lavorazione e dei relativi parametri, con eventuale delibera\nfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Compositore di bagni galvanici (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano miniature su metalli preziosi, intendendosi per\nminiatura non già la semplice deposizione di smalto utilizzando sedi\npreparate, ma la realizzazione, con smalto, di disegni (figure, animali, ecc.)\nsenza sede predisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Miniaturista (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, unendo a notevoli capacità tecniche\nun'elevata sensibilità artistica, realizzano, mediante incisione, figure\ncomplesse in piena autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori del settore oreficeria che, con scelta della successione delle\noperazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con\nl'interpretazione critica del disegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di\nelevato grado di difficoltà in relazione all'interpretazione e realizzazione\nstilistica, al ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare\ne al grado di finitura per la incisione di stampa in acciaio, assicurando il\ngrado di qualità richiesto e con l'eventuale delibera funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisore in acciaio (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l'interpretazione critica del\ndisegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in\nrelazione all'interpretazione e realizzazione stilistica, alla particolare\nsensibilità artistica, al ristretto margine di tolleranze, e al grado di\nfinitura per la martellatura o la cesellatura su metalli preziosi, assicurando\nil grado di qualità richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Martellatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Cesellatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che incassano qualsiasi tipo di pietre preziose preparando le\nsedi, adattandole alla forma delle pietre stesse, su oggetti particolarmente\ncomplessi di oreficeria o gioielleria in cui il numero delle pietre e la loro\ncollocazione richiedono la realizzazione di griffe multiple od operazioni di\npari difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incassatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono\nnell'ambito del loro campo di attività compiti di segreteria redigendo su\nindicazione dei contenuti, corrispondenza, promemoria, raccolgono, curandone\nl'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per\ncorredare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su\ntraccia prospetti e\u002Fo tabelle statistiche e\u002Fo situazioni riepilogative; ovvero\nlavoratori che, nell'ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei\ncontenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o più lingue\nestere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative\nrelative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche\nelaborando situazioni preventive e\u002Fo consuntive; ovvero effettuano interventi\noperativi sulle posizioni contabili dei clienti e\u002Fo concessionari, imputando le\nrelative partite sull'estratto conto, elaborano le situazioni contabili\nrelative effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti,\ncalcolano interessi e premi realizzando situazioni consuntive sull'andamento\neconomico del settore e\u002Fo area di vendita di loro competenza, evidenziando le\nposizioni irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi; se del caso\nelaborano situazioni preventive e\u002Fo consuntive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti\naziendali interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell'ambito del\nproprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a\ncriteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare,\napprovvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla utilizzazione dei\nmateriali richiesti e delle loro caratteristiche, se del caso avvalendosi di\ninformazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano e concludono le\ntrattative relative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approvvigionatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure\nesistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro\ndell'elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con\ninterventi di ordine e di rettifica; ovvero lavoratori che, sulla base di\nistruzioni o con riferimento a metodologie esistenti, traducono in programmi,\nnel linguaggio accessibile all'elaboratore, i problemi tecnici e\u002Fo\namministrativi, componendo i relativi diagrammi, controllandone i risultati ed\napportando ai programmi elaborati variazioni e migliorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con\nriferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti effettuano,\nnell'ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle\ncaratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di\nmateriali e apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le\noperazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative\nmodalità di impiego e di rilevazione di dati, interpretano ed elaborano i\nrisultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni\ndiagrammi, e, se del caso, forniscono ad altri lavoratori l'opportuna\nassistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o\nattrezzature:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico di sala prove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi\nesistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi o di\nsottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di\nequivalente complessità definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze\nmediante l'uso di tabellari e\u002Fo norme di fabbricazione e\u002Fo metodi di calcolo e\nnormalmente preparando la relativa distinta dei materiali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disegnatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative\nrelative al sistema di programmazione della produzione adottato nell'ambito\ndello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parti, ai\nmezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono\ncon singoli programmi il carico e l'alimentazione equilibrata delle macchine o\ndegli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di anomalie o\ndi variazioni dei programmi, seguono lo stato di avanzamento delle lavorazioni\nai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di variazioni dei\nprogrammi generali, partecipano alla ricerca di soluzioni atte alla\nriequilibratura dei loro programmi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed\nanche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell'ambito del loro\ncampo di attività, anche mediante rivelazione diretta, i tempi di lavorazione\nanalizzando e studiandone le operazioni (anche al fine del miglioramento delle\nmodalità di esecuzione e del posto di lavoro) intervenendo in caso di\nvariazione delle lavorazioni e\u002Fo di anomalie nei tempi definiti e, ove\nrichiesto, collaborano per la definizione dei cicli e delle attrezzature\noccorrenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analista di tempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle\ninformazioni ricavabili dai disegni e anche con riferimento a soluzioni\nesistenti, definiscono, nell'ambito del loro campo di attività, con singoli\ncicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle\noperazioni, gli interventi di controllo da effettuare, le macchine da\nutilizzare, le attrezzature necessarie, e se necessario, propongono modifiche\nai fini di razionalizzare i cicli di lavorazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analista di processi e cicli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro\nsettore ed anche con riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono nel loro\ncampo di attività, analizzando e studiando le metodologie e le tecniche di\nlavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e\ndelle attrezzature e, se del caso propongono, anche in relazione alla\nintroduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli ed ai mezzi di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista di metodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di\nenergia elettrica (fuori dallo stabilimento) che eseguono lavori di\nriparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>6a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con particolare autonomia concettuale e operativa, ai\npiù elevati livelli di professionalità, propongono e realizzano modifiche su\napparati di particolare complessità, al fine di ottenere significativi\nrisultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità,\ncoordinando attività tecnico-manuali che richiedono una visione globale e una\ncompleta conoscenza del lavoro e del ciclo produttivo, delle tecnologie\ninerenti la propria specializzazione oltre a quelle correlate, con interventi\ndi regolazione e controllo sul processo produttivo, finalizzati alla completa\nrealizzazione dei programmi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente,\nguidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un\ngruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la\ncondotta ed i risultati delle lavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori del settore oreficeria che con le caratteristiche di cui al\nprimo alinea della declaratoria della 5a categoria nello svolgimento delle\nproprie attività sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia\ndi tipo tecnico-pratico e, operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da\nraggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto\ndelle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità,\nmodifiche e varianti su apparati di particolare complessità e\u002Fo prototipi, al\nfine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva,\nqualità, affidabilità e agiscono con particolare autonomia operativa che si\ntraduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di\nintervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione\ne di quelle affini. L'individuazione dei lavoratori con i requisiti sopra\nricordati sarà effettuata nell'ambito tassativo delle figure professionali di\nseguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della\ncategoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche\no amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili relativi al primo alinea sono quelli qui di seguito tassativamente\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sull'intera gamma delle apparecchiature complesse, eseguono\nfuori sede attività di elevata specializzazione per la realizzazione del ciclo\ncompleto di montaggio, installazione, collaudo ed avviamento, provvedendo alla\nrelativa delibera funzionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-installatore e collaudatore di sistemi elettronici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, fuori sede, eseguono qualsiasi intervento sull'intera gamma\ndelle apparecchiature con caratteristiche tecnologiche e produttive differenti\ndi elevato grado di difficoltà per il funzionamento e modifiche delle stesse,\noperando in maniera risolutiva in caso di anomalia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manutentore di più sistemi elettronici o meccanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, rispondendo direttamente alla Direzione, operano\nindifferentemente su impianti notevolmente complessi di caratteristiche\nproduttive tra loro differenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla funzionalità ed alla conduzione di più impianti fuori\nsede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi\nmodello in legno di elevato grado di complessità in relazione alle ristrette\ntolleranze previste, individuando ed effettuando le soluzioni ottimali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modellista in legno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono, con completa autonomia organizzativa ed esecutiva,\ne coordinano fuori sede, anche previa lettura ed interpretazione critica degli\nschemi occorrenti, giunzioni di cavi ed apparati terminali di qualsiasi tipo,\nanche funzionanti, di elevato grado di difficoltà - in esse ricomprendendosi\nquelle implicanti la padronanza di nuove tecnologie quali le fibre ottiche ed i\nmultiplex d'abbonato - realizzando, previo collaudo, la messa in servizio. Sono\naltresì in grado di effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e\ntelefoniche ed ogni intervento per la individuazione e la riparazione di guasti\nin cavo di qualunque tipo, la scelta e l'introduzione dei carichi elettrici di\ncompensazione, garantendo la eventuale delibera funzionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giuntista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di\niniziativa operativa ed organizzativa che si traduce in prestazioni di elevato\nlivello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo\nnumerico, anche a più di cinque assi controllati, la lavorazione di\nparticolari di prima esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati da\nelevata complessità di forma e\u002Fo di materiali innovativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più linguaggi\ndelle unità di governo ed applicando elementi di geometria descrittiva,\ncalcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare dalla consolle i\nprogrammi necessari con la scelta dei parametri tecnologici e con la\nottimizzazione del ciclo operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della\npropria specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in quanto\npreferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per modifiche\nsopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare la geometria\ndel pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto macchine a controllo numerico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili relativi al terzo alinea del settore oreficeria sono quelli qui di\nseguito tassativamente indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa eseguono l'incisione, l'accoppiamento, la rettifica di stampi in\nacciaio di elevata complessità in relazione alle ristrette tolleranze\npreviste, all'elevato grado di finitura richiesta, alla complessità dei\nprofili da realizzare, provvedendo al ciclo completo di collaudo e messa a\npunto e alla delibera funzionale, fornendo, in presenza di situazioni\neccezionali e contingenti, l'apporto della propria particolare e personale\ncompetenza per l'individuazione di modifiche del ciclo di produzione delle\nparti componenti atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste,\ncontribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei\nprovvedimenti correttivi adottati, all'individuazione di soluzioni\nmigliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisore stampi acciaio (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, in relazione alle specifiche del disegno, con la scelta della\nsuccessione delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione,\neseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, in relazione\nall'interpretazione e realizzazione stilistica, al ristretto campo di\ntolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura per\nl'incisione di stampi in acciaio, assicurando il grado di qualità richiesto e\ncon l'eventuale delibera funzionale, fornendo in presenza di situazioni\neccezionali e contingenti l'apporto della propria particolare e personale\ncompetenza per l'individuazione di modifiche del ciclo di produzione delle\nparti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni\npreviste, contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà\nriscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, all'individuazione di\nsoluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisore stampi acciaio (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, con conoscenza degli stili e capacità anche di cesello e\nmartellatura, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello\ncopia a livello di prototipi in legno e in metallo di elevata complessità in\nrelazione alle ristrette tolleranze previste, alla complessità delle forme da\nrealizzare eseguendo tutte le operazioni necessarie al banco e alle macchine\nutensili, fornendo l'apporto della propria particolare e personale competenza\nper l'individuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle\neffettive esigenze di impiego contribuendo, attraverso la segnalazione delle\ndifficoltà riscontrate e degli interventi correttivi attuati,\nall'individuazione di soluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Modellista cesellatore martellatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in particolare autonomia operativa e organizzativa e a\nfronte di una profonda esperienza, eseguono la realizzazione del ciclo completo\ndi attrezzaggio e messa a punto di macchine per catene di più tipi, in\nrelazione alle ristrette tolleranze previste e all'elevato grado di qualità\ndella catena richiesta, fornendo, in presenza di situazioni particolari e\ncontingenti, l'apporto della propria particolare e personale competenza per\nindividuare modifiche a parti delle attrezzature o delle macchine atte a\nconsentire la realizzazione delle prestazioni previste contribuendo, attraverso\nla segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi\nadottati, all'individuazione di soluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Catenista meccanico (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, eseguono in base alla vasta esperienza maturata ai massimi\nlivelli della propria specializzazione, e possedendo le conoscenze e le\ntecnologie inerenti la propria attività e quelle affini, l'incastonatura di\nqualsiasi tipo di gemme in oggetti di gioielleria e\u002Fo oreficeria fine\napplicando alla perfezione le varie tecniche (a griffe, buco d'ape, pavè, a\nbattuta, a rotaia, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incastonatore (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, eseguono su disegno o prototipo oggetti completi di elevata\ncomplessità per forme e costruzione, fornendo l'apporto della propria\nparticolare e personale competenza per l'individuazione degli interventi atti\nad adeguare i modelli alle effettive esigenze di impiego contribuendo,\nattraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e degli interventi\ncorrettivi attuati, all'individuazione di soluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Modellista gioielliere (settore orafo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>7a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che, con specifica\ncollaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare\npreparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con\nfacoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole\ndirettive generali loro impartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti, elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica,\neventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di\ncollegamento fra l'ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni,\ndiramano, su preciso mandato, disposizioni o istruzioni operative; ovvero\nlavoratori che, su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti\nquali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma\ncorretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una o più\nlingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non\nsimultaneo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario assistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di\nprocedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, alla\nelaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano\nsintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di\nrisultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono\nall'adeguamento di metodi e procedure contabili; ovvero effettuano analisi,\ncontrollo e sintesi della situazione globale delle partite di rilevante entità\ne complessità relative a clienti e\u002Fo concessionari disponendo gli interventi\ntecnici idonei a migliorare ed aggiornare la valutazione complessiva dei rischi\ne la definizione dei fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni\nriepilogative dell'andamento economico e finanziario del settore e\u002Fo area di\ncompetenza e\u002Fo previsioni di massima sulle entrate di cassa relative\nall'esercizio considerato, anche avvalendosi della collaborazione di altri\nenti; predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di\nrilevante entità, decidendo, se del caso, l'eventuale ricorso e la scelta\ndello strumento legale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a\nmetodologie relative al proprio campo di attività, effettuano\napprovvigionamenti di rilevante impegno e\u002Fo complessità, in relazione alla\nentità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative\nall'attività svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati,\nanche avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti da altri enti\naziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i\nfornitori, le condizioni e le clausole di acquisto e, se del caso, partecipano\nalla definizione di piani di approvvigionamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approvvigionatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti,\nprogettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su\nelaboratore elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico, scientifico,\namministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da\nottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione,\ni dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro; ovvero\nlavoratori che su indicazione ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti,\nelaborano l'impostazione generale dei programmi contribuendo all'analisi di\nmetodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore\nelettronico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore analista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di schemi o dati tecnici,\nsviluppano nell'ambito del loro campo di attività progetti relativi a prove\nper il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche,\ndimensionali, funzionali di materiali e\u002Fo apparecchiature anche prototipi,\ndefinendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli\nimpianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la\ndefinizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e\u002Fo\nmiglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico di sala prove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di schemi o dati tecnici,\nsviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad apparecchiature o\nmacchinari o impianti o loro parti principali, impostando, anche con\nl'esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le proporzioni, le\ndimensioni, normalmente calcolando le componenti principali, e definendo le\nquote, i materiali, le tolleranze, se del caso effettuando, anche in\ncollaborazione con altri enti, studi di modifiche e\u002Fo miglioramenti da\napportare a progetti già esistenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disegnatore progettista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie\nesistenti, impostano, sulla base della conoscenza delle componenti principali,\nprogrammi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti\ne\u002Fo sistemi di rilevante impegno e\u002Fo complessità, collaborando con altri enti\nalla definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e\u002Fo\nmodifiche da apportare agli impianti e\u002Fo ai sistemi al fine di migliorarne le\ncondizioni di assistibilità e funzionamento e, se del caso, partecipano alla\ndefinizione di soluzioni innovative delle metodologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico programmatore di assistenza e installazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di\nmetodologie esistenti, sviluppano nel loro campo di attività, nelle linee\ngenerali, programmi di produzione fra loro collegati, armonizzando le relative\ncomponenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi previsti,\nricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le soluzioni\nrelative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso,\npartecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di programmazione\ndella produzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici\ned anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano, nell'ambito del\nloro campo di attività, studi di metodologie e\u002Fo di processi produttivi per la\ndefinizione delle soluzioni ottimali, impostandole nelle linee generali per\nquanto concerne le condizioni di lavoro e di utilizzo dei mezzi e delle\nattrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per la introduzione\ndi nuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di produzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analista di metodi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analista di processi e cicli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>8a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria\ndella 7a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di\nprolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di\ncoordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali della azienda o\nche svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello\nsviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano,\nnell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei\nsettori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il\nconseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al\nloro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove\nnecessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri\nlavoratori. Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progettista di complessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista di sistemi di elaborazione dati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista di pianificazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista finanziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricercatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista di approvvigionamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Quadri - Livello B\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 sul\nriconoscimento giuridico dei quadri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che\nsiano preposti ad attività che implicano la responsabilità, il coordinamento\ned il controllo di servizi ed aree fondamentali dell'azienda e che operino con\nampia discrezionalità di poteri, al fine di realizzare i programmi stabiliti\ndalla Direzione aziendale. Oppure lavoratori che realizzino studi di\nprogettazione o di pianificazione operativa, provvedendo alla loro\nimpostazione, sviluppo e relativi completi piani di lavoro, mediante anche la\nricerca di sistemi e metodologie innovative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progettista di complessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista di pianificazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricercatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-appartengono a questa categoria i lavoratori del settore oreficeria che\nsvolgono con caratteri di continuità, con grado elevato di capacità\ngestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente\narticolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e\ndell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta\nspecializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e progettazione, in\nsettori fondamentali dell'impresa fornendo contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>9a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori, con funzioni direttive che, fruendo di particolari deleghe,\noperano con ampia discrezionalità di poteri, in qualsiasi settore aziendale,\nper l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Quadri - Livello A\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 sul\nriconoscimento giuridico dei quadri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che,\ncontribuendo ai processi di definizione degli obiettivi di impresa, mediante\nstrategie e gestione delle risorse aziendali e fruendo di particolari deleghe,\noperano con carattere di continuità, ampia discrezionalità di poteri e\nautonomia decisionale, per la realizzazione degli obiettivi dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B) Indennità di contingenza\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le quote di indennità di contingenza, corrisposte al 31 dicembre 1973 per\nle categorie degli impiegati, degli operai e delle categorie speciali rimangono\nconsolidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i punti maturati a decorrere dal 1° gennaio 1974, le quote relative\nsaranno corrisposte secondo i valori uniformi per livello retributivo\ndeterminati sulla base di quello più alto spettante ai lavoratori inseriti nel\nmedesimo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>C) Mobilità professionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della\ncapacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono\npromuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei\nlavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel\ncomune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle\norganizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le\nesigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di\nnuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli\nobiettivi di cui al punto 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale,\npotranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei\nrisultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno\ndei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.\nL'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro\ncongiunto tra le parti su richiesta di una di esse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)per il conseguimento di uno degli obiettivi suindicati verranno adottate,\nanche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di\nattenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche\naziendali specifiche, opportune iniziative quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi di addestramento e di formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricomposizione e arricchimento delle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rotazione su diverse posizioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito\ndelle esigenze organizzative ed economico-produttive della azienda e pertanto\nnon darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)Passaggio dalla 1a alla 2a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2a categoria dopo un\nperiodo non superiore a 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività\nproduttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità psico-fisica;\nqualora non sia possibile inserirli nell'attività produttiva, pur avendone i\nrequisiti, passeranno alla 2a categoria al compimento del 18° mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipassaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)Passaggio dalla 2a alla 3a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive\ndell'azienda, come è detto in premessa del presente punto C), i passaggi dalla\n2a alla 3a categoria avverranno come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i lavoratori senza specifica pratica di lavoro provenienti da scuole\nprofessionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti\nnella 3a categoria dopo 3 mesi dall'assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi\nprofessionali specifici, sono inseriti come allievi in figure professionali non\nproprie della 2a categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori,\nl'assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimento della\nnecessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di\nsvolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita\nalla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di\ncorsi professionali, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria\nsuperiore avverrà entro il termine di 9 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate,\nl'assegnazione alla 3a categoria avverrà previo accertamento della capacità\ndel lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello\nsuperiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un\nperiodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 20 mesi\nnell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola\nsufficienti ad acquisire le necessarie capacità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per i lavoratori della 2a categoria, il cui sviluppo nei livelli superiori\nè collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica\npreparazione conseguita anche mediante corsi di addestramento, la idoneità al\npassaggio verrà accertata mediante la sperimentazione per un periodo di almeno\nun mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi\nnell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola\nsufficienti ad acquisire la necessaria capacità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo suddetto in compiti propri della 2a categoria, i\nlavoratori connessi al ciclo produttivo saranno sottoposti ad una verifica per\naccertare gli impedimenti frapposti al loro sviluppo professionale e per\ndefinire i modi con i quali ovviare a detti impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, ad un anno da tale verifica, qualora non risulti che tali\nimpedimenti siano attribuiti alla mancata utilizzazione da parte dei lavoratori\ndegli strumenti di sviluppo professionale eventualmente messi in atto\ndall'azienda, i lavoratori interessati passeranno alla categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette verifiche periodiche avverranno una volta l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)Linee a catena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da\nuna successione di posti di lavoro (stazioni), su ciascuno dei quali si\neffettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di parti\nstaccate di un prodotto finale, che si spostano lungo le linee a mezzo di\nsistema meccanico a velocità uniforme, o a scatti, nelle quali le quantità di\nproduzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IItempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è\nrigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla cadenza, cioè\nal tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori della 2a categoria addetti alle linee a catena, si darà\nluogo al passaggio alla categoria superiore dopo 36 mesi di prestazione in\nlinee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con\nnormale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni.\nIl lavoratore, anche dopo l'acquisizione della 3a categoria, non potrà\nrifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell'attività\nproduttiva stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)Inserimento in azienda e mobilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda\ne di mobilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento nell'azienda,\nverranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che svolgano attività inerenti\nla laurea conseguita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di\ninserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 4a categoria, sempre che\nsvolgano attività inerenti il diploma conseguito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea della\nrelativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla\n3a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Agli impiegati in forza, qualora ricorrano gli estremi per passaggi di\ncategoria del reparto o dell'ufficio, viene mantenuta la preesistente\npossibilità di passare dalla 5a alla 7a categoria esclusivamente in relazione\nai contenuti della declaratoria contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati nuovi assunti gli eventuali passaggi di categoria saranno\neffettuati secondo i nuovi livelli determinati dalle declaratorie e dai\nrelativi profili del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Eventuali accordi aziendali che prevedano il passaggio automatico a\ncategorie superiori continueranno ad essere applicati esclusivamente ai\nlavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° marzo 2009, nel caso in cui il confronto tra le parti non\navesse portato alla definizione di un nuovo sistema d'inquadramento\nprofessionale, si darà luogo al riconoscimento della 3a E.r.p. secondo la\nseguente declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dei lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della\n3a categoria saranno individuati coloro che, con prolungata esperienza di\nlavoro acquisita nell'azienda, operano stabilmente su diverse funzioni con\ncapacità concretamente esercitata di collaborare in coordinamento con altre\nfunzioni sia superiori che inferiori per il miglioramento del processo o del\nprodotto e per il miglior sviluppo delle capacità professionali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali lavoratori verrà riconosciuto, con decorrenza 1° marzo 2009, un\nelemento retributivo di professionalità corrispondente al parametro 121,7\ndegli attuali minimi tabellari (eventualmente da adeguare alla modifica della\nscala parametrale dei suddetti minimi) con assorbimento fino a concorrenza di\neventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concorderanno i profili tassativi nell'ambito dell'attività di\nconfronto sul sistema di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-----------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione paritetica per la riforma del sistema di inquadramento\nprofessionale Le parti convengono che l'attuale sistema di inquadramento\nprofessionale, risalente al 1973, debba essere aggiornato e rivisto, tenuto\nconto dei profondi cambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del\nlavoro intervenuti in questi anni, con particolare riferimento alla evoluzione\ndei mercati e delle imprese, alla crescente digitalizzazione ed alle ulteriori\nevoluzioni connesse a industria 4,0, comportanti una trasformazione della\nprestazione lavorativa e delle professionalità ad essa connesse e che già\nhanno indotto a ricercare in varie aziende specifici adattamenti\ninquadramentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, concordano che, a partire dal mese di gennaio\n2017, la già costituita Commissione paritetica proseguirà l'attività avviata\nal fine di completare l'approfondimento finalizzato alla definizione di una\nproposta da sottoporre alla decisione finale delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la Commissione paritetica procederà alla ridefinizione\ndelle attuali declaratorie aggiornando i profili professionali e le relative\nfigure, anche in considerazione di specifiche caratteristiche dei diversi\nsettori, avendo riguardo, quali criteri di valutazione della professionalità,\nalla responsabilità gerarchico- funzionale, alla competenza tecnico-specifica,\nalle competenze trasversali, ai fattori di polivalenza, polifunzionalità,\nmiglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di\ngestione operativa, sicurezza e organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale fase di approfondimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017 e,\nqualora la valutazione della proposta sia positiva, le parti stipulanti\nprocederanno a consolidarne i risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contestualmente, a partire dal mese di gennaio 2017, verrà avviata una\nsperimentazione, da parte delle aziende che daranno la loro disponibilità, di\nadattamenti classificatori con particolare riferimento a modelli per fasce\u002Faree\nprofessionali, tenendo conto della composizione ed alternanza di mansioni e\ncompiti nonché di programmi formativi mirati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende interessate ne daranno comunicazione alla Commissione paritetica\nnazionale trasmettendo la soluzione sperimentalmente convenuta in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica nazionale monitorerà le sperimentazioni che si\nrealizzeranno sulla scorta della presente intesa e, a richiesta congiunta,\nfornirà supporto alla sperimentazione. La Commissione, inoltre, analizzerà,\nanche attraverso appositi incontri seminariali, i casi aziendali già in essere\nindividuando i contenuti più coerenti con gli obiettivi della\nsperimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa fase di approfondimento e sperimentazione dovrà concludersi entro il\n31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sperimentazioni realizzate, le analisi relative ai casi aziendali, i\nrisultati conseguiti e le eventuali problematicità costituiranno la base utile\nper una valutazione conclusiva e conseguente proposta da sottoporre alle parti\nstipulanti al fine di procedere alla definizione, entro la vigenza del presente\nc.c.n.l., di un sistema di inquadramento per aree\u002Ffasce professionali che tenga\nconto delle complessità esistenti nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti definiranno tempi, gradualità e criteri del passaggio\nal sistema concordemente identificato fermo restando che, in fase di prima\napplicazione, il re-inquadramento dei lavoratori dovrà essere attuato senza\nperdite né vantaggi per le aziende e i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori avranno diritto al passaggio a categoria superiore se\ndisimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell'arco di un\nanno o 6 mesi non continuativi nell'arco di tre anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell'arco dei tre anni\nper l'acquisizione della 7a, 8a e 9a categoria professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro\nlavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio,\ninfortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo alle armi di durata non\nsuperiore a sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria,\nsalvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti alla categoria\nsuperiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla\nsua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza\ntra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in\ncaso di passaggio definitivo alla categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 11, lett. C), del presente contratto\nin materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di\ncontinuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà\nattribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche\nse intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o\nfunzioni diverse appartenenti alla stessa categoria, o funzioni plurime o\npolivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori\nprofessionali complessivamente valutati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Nuove mansioni)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali,\nl'azienda darà comunicazione, tramite la propria Associazione,\nall'Organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il\nlavoratore è stato inserito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a\nflusso continuo, giostre e circuiti, ecc.), ed alle caratteristiche\ntecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle\nOrganizzazioni sindacali, in quanto in atto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il limite massimo per il grado di saturazione media;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee\nsostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo\nche a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica\nin sede di determinazione dei tempi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la cadenza di ciascuna linea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le interruzioni retribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'ammontare di una indennità particolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla comunicazione farà seguito un esame comune di merito tra le parti su\ntutti i punti suaccennati ed ogni altro aspetto tecnico e normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano\ncomunque influenza sul sistema in atto, o di introduzione per la prima volta di\nsistemi di lavorazione con linee a catena od a flusso continuo, ecc., alla\nprevista comunicazione delle modifiche o della introduzione seguirà, a\nrichiesta, un esame comune tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena, flusso continuo,\necc., è commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo\nassegnato, fermo restando il diritto del lavoratore al minimo di cottimo di cui\nal punto 2 dell'art. 35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le controversie, si seguirà la procedura prevista al\npunto 21 dell'art. 35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un\nimpegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o\nmeno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n.\n2657.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:\nautisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di\ntrasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio\ne\u002Fo conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e\ndel calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica\nstradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di\nmanutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri,\ninservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro\nnormale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti\ncon un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali l'orario di lavoro\nsarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10\nore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9\nore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8\nore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo\ndella pausa per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del punto II), le ore prestate da 40 a 44\no a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto,\neventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste dall'art. 28 per il\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera\ndeterminata in ragione di 1\u002F6 della retribuzione settimanale. In caso di\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, la suddetta\nfrazione (1\u002F6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione dei minimi di paga si applicano le norme di cui\nall'art. 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)Fermo restando quanto previsto al comma 1 del punto III), ai fini del\npresente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre\nl'orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui\nal punto II).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste\ndall'art. 29, fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le\nmodalità per la effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto\narticolo, salvo le limitazioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti\nraggruppamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)(corrispondente alla 5a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di\nenergia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e\u002Fo conduzione di\napparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)(corrispondente alla 4a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti\ncabine di produzione e trasformazione di energia elettrica, addetti alla\nsorveglianza, presidio e\u002Fo conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti\nservizio estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria,\nportieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)(corrispondente alla 3a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza, presidio e\u002Fo\nconduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di\nincendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di\nsorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)(corrispondente alla 2a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di\nsorveglianza del patrimonio aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)(corrispondente alla 1a categoria):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inservienti e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate\ntra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie ed in caso di\ndisaccordo verrà seguita la procedura prevista dall'art. 68 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue\nl'azienda, oltre a quanto previsto dall'art. 1, deve comunicare per iscritto ai\nlavoratori di cui al punto I) del presente articolo l'orario normale di lavoro\ne la relativa paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII)In riferimento all'art. 63, ai lavoratori che devono svolgere le proprie\nmansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi\nindumenti protettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII)Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da\nessi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per\nla giornata di servizio fuori del comune sede dello stabilimento, paghe\ngiornaliere comprensive di un \"forfait\" di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX)Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica\nnello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni\nsvolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli\ninteressati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale sul punto V)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Con la norma di cui alla lett. c) del punto V), le parti non hanno inteso\ninnovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in\nrelazione a particolare compiti fruissero attualmente di una classificazione\npiù favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo quinto\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ORARIO DI LAVORO E ASSENZE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Entrata ed uscita)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'entrata e l'uscita dei lavoratori, sono regolate dalle disposizioni\naziendali in atto che definiscono l'orario di accesso e uscita dallo\nstabilimento e di inizio e fine lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che all'inizio dell'orario di lavoro il lavoratore dovrà\ntrovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire\nda un quarto d'ora e mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe\ndovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o\noltre i 15 e fino ai 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Formalità per l'accertamento della presenza e dell'orario di lavoro)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto ad adempiere alle formalità prescritte dall'azienda\nper il controllo delle presenze e dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non vi abbia adempiuto regolarmente, sarà considerato ritardatario\ne quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza in azienda,\nsarà considerato assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può fare o tentare variazioni o alterazioni agli\nstrumenti in uso per l'accertamento delle presenze e dell'orario sia per conto\nproprio che per altro lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Permessi di entrata ed uscita)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento\nsenza regolare autorizzazione della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dal\nlavoratore entro la prima mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso ottenuto per l'uscita entro la prima mezz'ora di lavoro non\nconsente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso ottenuto in qualsiasi altro momento dell'orario di lavoro\ncomporta la retribuzione per la durata del lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso,\nnon è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in\nore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso\nnon può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Assenze)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve giustificare l'assenza entro il giorno successivo a\nquello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di giustificato\nimpedimento. L'assenza non consente la decorrenza della retribuzione anche in\ncaso di giustificazione o autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Orario di lavoro)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40\nore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Essa, al fine di meglio rispondere alle oscillazioni di mercato, può essere\ncomputata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi\nsecondo quanto previsto dall'art. 23 e dal comma 7 del presente articolo, salvi\ngli accordi aziendali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti\ndel lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità\nprevisti dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da\naffiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio\ndi stabilimento o reparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale\nviene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo\nesame con le Rappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro\ncessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le\nattività di cui al comma 12 del presente articolo e quanto previsto dall'art.\n23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla\nsettimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una\nmedia plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di\npresenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro\nquando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine\nmassimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia\npossibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che\ndalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di\naltri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere\nprolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le\nore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie\ne come tali retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del\nturno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi\nsuccessivi alcuna prestazione straordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua\nopera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla\ndistribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei\ndiversi turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce\nuna innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la\nsua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro per il personale addetto a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni\nnon possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per\nl'esercizio o pericolo per il personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)vigilanza dell'azienda e degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)lavoro a turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente\ndi poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni\ngiornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti\nanche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora\nretribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali\ngià usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite\ncomplessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti,\nad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano\nl'effettivo godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate\nsoluzioni alternative a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo, è permessa la\nderoga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni\nesclusivamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su richiesta\nscritta, è autorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del\nservizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva del\nriposo minimo giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale\nipotesi sarà riconosciuta una protezione adeguata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale\nunitaria informazioni circa l'utilizzo della presente deroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Permessi annui retribuiti)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2000, la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive\n104 ore retribuite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in\nsostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, con decorrenza 1° gennaio 1985, la riduzione di\norario prevista dalle modifiche, apportate all'articolo 7, Disciplina generale\ndel contratto collettivo nazionale di lavoro 5 maggio 1976, venga determinata\nnella misura di 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i\nlavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, d'ora in\npoi definite \"Permessi annui retribuiti\", a cui si applica quanto previsto nel\npresente articolo e nel successivo articolo 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di\nproduzione e di manutenzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fonderie di 2a fusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-metallurgia non ferrosa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavorazione di forgiatura, fucinatura e pressofusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-auto (nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e\nstampaggio; nelle aree del sud anche a tutti i lavoratori turnisti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del\nforaggio, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Per tutti i lavoratori di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e\ncomponentistica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione,\ntrasformazione, distribuzione dell'energia elettrica, motori elettrici con\naltezza d'asse superiore a un metro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aeronautica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di\ninstallazione di reti e di centrali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM comunemente dichiarano che, con quanto qui definito,\nconsiderano pienamente adempiuti i reciproci obblighi di cui alle modifiche\ncitate. In ogni caso il presente contratto costituisce transazione novativa\ndelle precedenti intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM in rappresentanza dei lavoratori, rinunciano\nreciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei\npropri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole contenute nelle\nsuddette modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella\nripartizione dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore\nutilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso\nl'istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che\ncomportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la\nRappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito\nalla possibilità di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari,\ntenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l'utilizzazione delle\nore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione\nd'orario annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze\nsindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo\nretribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Regime di fruizione dei PAR e conto ore)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regime di fruizione collettiva dei permessi annui retribuiti è\nstabilito, anche in modo non uniforme, tra quello di seguito previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale scelta sarà preceduta da un esame comune con le Rappresentanze\nsindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I regimi di cui sopra sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da\ncollocarsi, di norma, all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine\ndella settimana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fruizione in gruppi di ore collettive per un totale di 56 ore annue (28\nsemestrali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre forme di fruizione collettiva previste da accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, i lavoratori\nprestino attività nel momento previsto per la fruizione dei permessi annui\nretribuiti, questi verranno fruiti in altro momento, con applicazione di quanto\nprevisto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di cui ai due primi alinea del precedente comma 3 potranno\nessere applicate anche ai turnisti non a ciclo continuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di cui sopra non si applicano ai turnisti a ciclo continuo che\nfruiranno dei permessi annui retribuiti in forma collettiva od individuale per\ngruppi di ore o per singole ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di\n15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e\u002Fo quelli di sabato\ne domenica, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un permesso\nannuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione\ndi esso. Tale permesso è assorbito dalle eventuali riduzioni definite negli\naccordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi annui retribuiti maturano in ragione di anno di servizio ed in\nmisura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi annui retribuiti che residueranno dall'applicazione dal 3°\ncomma, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da\neffettuarsi almeno 20 giorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi annui retribuiti devono essere fruiti nel rispetto di un tasso di\nassenza contemporanea, sia a tale titolo sia a titolo di riposi della \"banca\nore\" di cui all'articolo 29, non superiore al 5 per cento dei lavoratori\nnormalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto,\nsi farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 20 giorni, la\nfruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente\nassenza sia a titolo di permessi annui retribuiti sia a titolo dei riposi della\n\"banca ore\" di cui all'articolo 29, superiore ad un tetto compreso tra l'8,5 e\nl'11,5 per cento dei lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione alle\ndiverse riduzioni di orario a regime, comprensivo del 5% di cui al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra l'8,5 e l'11,5\nper cento, sarà data priorità alle richieste motivate da lutti familiari e da\nimprovvisi eventi morbosi di familiari entro il primo grado, debitamente\ncertificati, nonché dalla necessità di assolvere a comprovate ed urgenti\npratiche amministrative, anche legate alla condizione di lavoratore\nextracomunitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di gravi situazioni documentate, il preavviso potrà essere ridotto\na 1 giorno. In tal caso il permesso non potrà avere una durata superiore a un\ngiorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra definito, le parti, in sede aziendale,\nprocederanno, di norma nel mese di settembre di ciascun anno, ad una verifica\ndell'attuazione delle suddette fruizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi annui retribuiti eventualmente non fruiti entro l'anno di\nmaturazione confluiranno in un apposito conto ore individuale per un ulteriore\nperiodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore\nsecondo le modalità di preavviso ed alle condizioni sopra indicate. Al termine\ndel periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno\npagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso\ngli Enti previdenziali competenti, della legittimità ad assoggettare a\nprelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al\nmomento della loro effettiva liquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>--------------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Ferie e Par solidali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, preso atto della possibilità prevista dall‘art. 24 del D.Lgs.\n14 settembre 2015, n. 151, convengono che, fermo restando i diritti di cui al\nD.Lgs. n. 66\u002F2003, la cessione a titolo gratuito da parte di ogni lavoratore\ndegli istituti dei Par e delle ferie, ai colleghi dipendenti della stessa\nimpresa per assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute\nnecessitano di cure costanti, potrà avvenire, previo consenso dei lavoratori\ninteressati, con i Par accantonati nel conto ore e le ferie monetizzabili,\ndando priorità a quelli in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello\ndella richiesta nella misura e modalità concordate con la Direzione aziendale.\nLa contrattazione aziendale potrà disciplinare ulteriori misure e modalità\nper la cessione collettiva di ferie e Par da parte dei lavoratori e\nl'accantonamento delle relative ore per le finalità sopra descritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad approfondire con le Istituzioni competenti le\ntematiche relative al trattamento fiscale e contributivo delle ore di ferie\u002FPar\nversate in banca solidale anche nel caso in cui le ore cedute siano in numero\nsuperiore o inferiore a quelle effettivamente necessarie nonché le modalità\ndi valorizzazione delle ore di ferie\u002FPar cedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Flessibilità della prestazione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e\nquantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e\nquella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di\ngestione flessibile delle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali,\ncon un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo\ne di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà\nricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di\nlavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario\nnormale di lavoro (1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici\nmesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi\nnon potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35\nore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre\nmodalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per\n40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende\npotranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale\nda un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore\no superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all'anno\noltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso\ntra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale\nlimite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Cp>Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità,\nulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una\nmaggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari\nconglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al\n15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le\nsuddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite\naccordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione\ndell'orario settimanale di cui al presente articolo con le Rappresentanze\nsindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del\nc.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere\nostativo rispetto alle norme di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in\ngiornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario\nnormale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività,\nl'incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della\nDirezione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità,\nil lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale\nmensilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale, le Rappresentanze sindacali unitarie e le\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori potranno concordare a livello aziendale\naltre forme di flessibilità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Vedere Allegato 9 \"Le parti, in relazione alla flessibilità e\nprestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori\nnell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta\ninterpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Orario di lavoro nel settore siderurgico)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore\nsiderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed\neccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito\ndal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore\nsiderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del\ncontratto, sono riconosciute - fino al 31 dicembre 1984 - 8 ore di riposo\nsupplementare retribuite ogni 8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 1985 cesserà tale regime che verrà sostituito\ncon il riconoscimento di sei gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di\nservizio o frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o con\naltre modalità che le aziende potranno stabilire, previo esame comune con le\nRappresentanze sindacali unitarie, compatibilmente con le specifiche esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di\narmonizzazione definiti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti,\nhanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno\nsolare a compenso delle festività individualmente lavorate nello stesso\nperiodo oltre il numero di 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoratore, che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione\nlavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha facoltà di effettuare un\nriposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa\ndi 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere\neffettuato entro il mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di\n15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e\u002Fo quelli di sabato\ne domenica addetti al settore siderurgico, il permesso di 8 ore di cui all'art.\n21 viene monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2000; la\nmonetizzazione è corrisposta insieme alla gratifica natalizia al valore\nretributivo sul quale la stessa è computata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti\nnell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si\nstabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia\nutilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le Rappresentanze sindacali\nunitarie si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a\nperseguire l'obiettivo sopra ricordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Contrazione temporanea orario di lavoro)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze\naziendali, degli strumenti di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e\nmobilità e di contratti di solidarietà, le parti convengono che a fronte di\ncasi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale\nche determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda\na diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego\ndella forza lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi di necessità di sospensione dell'attività lavorativa, previo un\nesame con la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito\ndecorsi i termini previsti dalle procedure relative al 1° comma, potrà essere\nutilizzato, anche in modo collettivo, quanto accantonato in conto ore oltre le\ngiornate di ferie residue, escluse quelle in corso di maturazione nell'anno\ncorrente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Malattia: Cassa integrazione guadagni e contratti di\nsolidarietà\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i limiti di trattamento economico di malattia previsti dal\npresente contratto collettivo nazionale di lavoro, al lavoratore che si ammali\ndurante un periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro con ricorso\nalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o di contratto di\nsolidarietà, compete un trattamento economico, ad integrazione dell'eventuale\ntrattamento di malattia a carico dell'INPS, per i lavoratori a cui spetta, fino\na raggiungere il medesimo trattamento globale netto riconosciuto ai lavoratori\nposti in Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o in contratto\ndi solidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Sospensione e interruzione del lavoro)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza\nmaggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle\ninterruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino\ncomplessivamente 60 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino\ncomplessivamente 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore presso la sede\ndi lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte\nle ore di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando\nrimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, senza\ndecorrenza della retribuzione né riconoscimento di indennità, salvo eventuali\naccordi tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di\ntale termine, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al\ntrattamento di fine rapporto e all'indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Recuperi)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 è ammesso il recupero, a regime\nnormale, delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per\ninterruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o\ntra le Direzioni e le Rappresentanze sindacali o anche, per casi individuali,\nfra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite\ndi un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a\nquello in cui è avvenuta l'interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Reperibilità)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione\nlavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione\naziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il\nripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo\ndell'orario di lavoro legale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione\npreventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito\nincontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero\ndei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con\nperiodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare\nl'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al\nriposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro\nfrequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità\ndefiniti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo\npreavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a\nsituazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende\nprovvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero\npossibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere\nturni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che,\nanche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di\nreperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per\nillustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed\nefficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita\ndi relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare\nche il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi\nimmediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in\nmodo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla\nchiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare\nl'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è\nchiamato ad intervenire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma\ncomportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà\nriconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura\ndisciplinare di cui all'art. 69.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti\narticolazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)oraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)giornaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane\ncontinuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni\ncontinuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende\nriconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva,\ndifferenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro\nnon cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"223\">\u003Cp>b) Compenso giornaliero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"225\">\u003Cp>c) Compenso settimanale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>16 ore (giorno lavorato)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>24 ore (giorno libero)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>24 ore festive\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp>6 giorni con festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>6 giorni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>con festivo e giorno libero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"81\">1° - 2° - 3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>4,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>6,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>7,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp>29,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp>29,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>32,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"81\">4° - 5°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>5,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>8,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>9,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp>35,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp>35,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>38,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>Superiore al 5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>6,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>10,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>10,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp>40,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp>41,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>45,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli\nimporti espressi nella prima colonna (16 ore - giorno lavorato) della\nprecedente tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il\nlavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo\ndell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà\nriconosciuto un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria\nlorda senza maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. \"da remoto\",\nrientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi\ncompensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente\ncontratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue\nvarie articolazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque\nretribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive\nal normale orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle leggi vigenti si concorda che è permessa la deroga, che\nnon può assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore\nconsecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di\nreperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo\nalmeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il\ntempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per\nogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà\nriconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore\nreperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso\ndi un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento le\nspese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà\neffettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal\npresente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli\nistituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale\ne, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto\nprevisto dal 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, le parti convengono\nche i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla\nbase di calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la\nmateria disciplinata nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-----------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Reperibilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi importi a decorrere dal 1° novembre 2017 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compenso giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>16 ore (giorno lavorato)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>24 ore (giorno libero)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>24 ore festive\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>1°-2°-3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>4,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>7,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>7,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>4°-5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>5,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>9,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>9,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>Superiore al 5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>6,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>10,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>11,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compenso settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp>6 giorni con festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"243\">\u003Cp>6 giorni con festivo e giorno libero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>6 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>1°-2°-3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp>31,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"243\">\u003Cp>31,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>34,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>4°-5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp>37,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"243\">\u003Cp>38,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>41,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>Superiore al 5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp>43,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"243\">\u003Cp>44,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>48,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Lavoro straordinario, notturno e festivo)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale\nsettimanale, ovvero oltre l'orario normale giornaliero concordato aziendalmente\nnell'ambito dell'orario settimanale di cui all'art. 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto\nnei limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali, salvo per gli addetti ai\nreparti di produzione per i quali detto limite è di due ore giornaliere e otto\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i limiti di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto dal 4°\ncomma dell'art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il lavoro\nstraordinario sarà contenuto nel limite di 250 ore annuali per ciascun\nlavoratore. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività di manutenzione, installazione e montaggio, il lavoro\nstraordinario sarà contenuto nel limite di 260 ore annuali per ciascun\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il\nlavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario nei seguenti casi\nindicativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e\u002Fo al ripristino\ndelle funzionalità e sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e\u002Fo\npresentazioni commerciali del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei\nclienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura\ntecnico-amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo\nindividuale di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-48 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-40 ore annuali per ciascun lavoratore turnista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi l'azienda fornirà successivamente alle Rappresentanze\nsindacali unitarie, nei tempi tecnici possibili e comunque entro due settimane,\nle informazioni relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le restanti ore, la Direzione darà comunicazione preventiva, in\napposito incontro, alle Rappresentanze sindacali unitarie. Sono esenti da tale\ninformazione preventiva le attività di manutenzione, di installazione e di\nmontaggio, per le quali è prevista una comunicazione a scopo informativo agli\nstessi Organismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale\norario di lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un\nmassimo di 45 ore o di quanto risulti in applicazione dell'art. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario\nrimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, fermo\nrestando quanto previsto nella nota a verbale posta in calce al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive\nall'inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non si\nconsidera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora\ngiornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti\ndall'art. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro\nnotturno e per il lavoro festivo da corrispondere oltre alla normale\nretribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Lavoro non a turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>Lavoro a turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>a) Lavoro straordinario diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>b) Lavoro notturno fino alle ore 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>oltre le ore 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>c) Festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>d) Festivo con riposo compensativo (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>e) Straordinario festivo oltre le 8 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>f) Straordinario festivo con riposo compensativo oltre\n        le 8 ore (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>g) Straordinario notturno prime 2 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>ore successive\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>h) Notturno e festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>i) Notturno festivo con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>l) Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>m) Straordinario notturno festivo con riposo\n        compensativo oltre le 8 ore (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"81\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) Il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è\nconsentito solo nei casi previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione sono computate sulla quota oraria della\nretribuzione globale di fatto determinata dividendo per 173 l'ammontare mensile\ne per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, della percentuale media\ncontrattuale di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non potranno esimersi dall'effettuazione del lavoro\nstraordinario, così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati\nai commi precedenti salvo casi di giustificati motivi di impedimenti\nindividuali, aventi carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun\nlavoratore può essere obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti\nstabiliti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)E' istituita la banca ore utilizzabile da tutti i lavoratori e per tutte\nle ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il\nmese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione straordinaria,\ndi volere la conversione in riposo, sarà devoluto il pagamento dello\nstraordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste\ndal contratto nazionale di lavoro nel periodo di paga successivo al suddetto\nbimestre al valore della retribuzione in atto al momento dell'effettuazione\ndello straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla\nprestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le\nmodalità e quantità del \"Conto ore\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di straordinario che confluiscono nella \"Banca ore\" verrà\ncorrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per\nil lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare\nsugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,\nnotturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro\nstraordinario, dichiarano di volerne il pagamento, la relativa erogazione sarà\ncorrisposta secondo la normale prassi aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle R.S.U. saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto\ntra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo\nle modalità ed alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui\nretribuiti di cui all'art. 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate\ncon la retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione comune\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di\nstraordinario in \"banca ore\" riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore\neffettuate nel mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)le ore accantonate nella banca ore sono disponibili per il lavoratore alle\ncondizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro\naccantonamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)a conclusione delle operazioni di redazione del testo contrattuale del 20\nluglio 1983 per i lavoratori addetti alla piccola e media industria\nmetalmeccanica ed alla installazione di impianti le parti, fermo restando le\nprocedure ed i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale\norario contrattuale, confermano che nel corso dei vari rinnovi, che hanno\ndefinito la riduzione progressiva dell'orario di lavoro contrattuale a 40 ore\nsettimanali, ed in quelli successivi, non hanno inteso superare la\nqualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di\nlegge le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le\n48 ore settimanali (o i maggiori orari previsti per i lavoratori addetti a\nmansioni discontinue o di semplice attesa o custodia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di conseguenza la denominazione lavoro straordinario, attribuita al lavoro\nprestato tra la 40a e la 48a ora, di cui al presente articolo, è stata\nadottata da sempre ai soli fini dell'individuazione della percentuale di\nmaggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-----------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 20 febbraio 2018 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 30 VERBALE DI INTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unionmeccanica e FIM, FIOM, UILM, al fine di valorizzare e promuovere\nl'istituto della Banca ore solidale prevista dall'articolo 24 del D.Lgs. 14\nsettembre 2015, n. 151, hanno condiviso le seguenti Linee guida quale strumento\ndi indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere stipulate e\u002Fo\nadottate in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Linee guida per l'applicazione dalla banca delle ore solidale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La banca delle ore solidale può essere attivata, oltre che per la\nfattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure\ncostanti, per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i\nlavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso\nla cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonate in\nconto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'attivazione dell'istituto potrà essere richiesta per il tramite della\nR.S.U. o dei lavoratori e la Banca ore solidale sarà avviata previo consenso\ndei lavoratori beneficiari che dovranno fornire liberatoria relativamente alla\nvigente normativa sulla privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'azienda informerà i lavoratori dell'attivazione della Banca delle ore\nsolidale e riceverà le disponibilità ad aderire da parte degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. cedibili sono quelle accantonate\nper le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. ceduti e confluiti nella Banca\nore solidale sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal\nlavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così\ndeterminata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei\npermessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli avrà\ndiritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la\ncontribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso che\nsaranno fruite dal lavoratore beneficiario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nell'accordo o regolamento aziendale sono stabiliti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le situazioni per le quali si decide di avviare l'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma\nscritta la loro volontà di cedere le ferie aggiuntive non fruite e\u002Fo i P.a.r.\naccantonati in conto ore e la quantità minima di ore cedibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale modalità di partecipazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di\ntali permessi aggiuntivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale proroga dell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruiti; in\nmancanza di regolamentazione aziendale, gli eventuali residui della Banca ore\nsolidale rientreranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti in misura\nproporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore\ncedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Riposo settimanale)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale coincide con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,\ngodranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere\nprefissato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale\ncon la domenica anche per i lavoratori lavoranti in turni, si conviene che\nl'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il\nlavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe\ndovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro\nfestivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Festività)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni\nfestivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui\nall'art. 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977,\nn. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n.\n336, sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Cp>a)le festività del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-25 aprile (anniversario della liberazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° maggio (festa del lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 giugno (festa nazionale della Repubblica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Capodanno (1° gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Epifania del Signore (6 gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)lunedì di Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29\ngiugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Assunzione (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Ognissanti (1° novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o\nun'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le\nOrganizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono,\nfatto salvo il punto 4 della lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è\ncompresa nella normale retribuzione mensile. A decorrere dal 1° gennaio 2009,\nai soli lavoratori appartenenti alla categoria giuridica operaia come definita\ndal Protocollo sulla disciplina del rapporto individuale di lavoro concordata\ncon l'accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008, verrà corrisposta in occasione\ndi ciascuna festività infrasettimanale una erogazione pari ad 1 ora e 20'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2009, in seguito al ripristino della festività\ndell'Epifania, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente\nriduzione dei \"gruppi di 8 ore\" di permessi individuali retribuiti riconosciuti\nin sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, ai\nlavoratori appartenenti alla categoria giuridica operaia come definita dal\nProtocollo sulla disciplina del rapporto individuale di lavoro concordata con\nl'accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008, verrà corrisposta una erogazione\npari ad 1 ora e 20', qualora la predetta festività cada di sabato o di\ndomenica. Tale erogazione avverrà con la retribuzione del mese di gennaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali, diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del\ncompenso per festività assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è\ndovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1\u002F26 della retribuzione mensile\nfissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una\ndelle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge,\nlavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno\ndella settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che\nlavorano di domenica, il compenso previsto dall'articolo 29 per tali\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali\nsaranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la\nretribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di\nassenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio, compensati\ncon retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a\nraggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i\nlavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permessi retribuiti di\ncui all'art. 21, dove assumeranno anch'essi la denominazione di \"permessi annui\nretribuiti\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione ha\nluogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del\ntrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra\nprevisto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a\nmalattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda\nesclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza\ndi disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Ferie)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuito pari a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, i lavoratori che\nmaturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti\nhanno diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i\nlavoratori che maturino un'anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti\nhanno diritto ad una settimana in più di ferie oltre le quattro settimane,\nfermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni\nlavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro\nsettimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Igiorni festivi di cui all'art. 31 che ricorrono nel periodo di godimento\ndelle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un\ncorrispondente prolungamento del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per\nreparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non\npotrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, tenendo\nconto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro\ndell'azienda, sentite le Rappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato,\nun dodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIperiodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale\ndelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della\nlavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito\nil godimento delle ferie di cui al 1° comma, si concorderà il rinvio ad altra\nepoca nel corso dell'anno del godimento delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati\ngli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a\nprestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e\ntempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i\nlavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell'utile medio di\ncottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente\nla corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel\ncalcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli\nanaloghi periodi di paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ANNLEAVE_trigger\">\u003Cp>Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, è\ncostituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del\nperiodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta\nper il solo periodo di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norme transitorie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1)I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la\nDisciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio\n2008 l'anzianità di servizio necessaria per avere diritto al giorno aggiuntivo\ndi ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di\nferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in\nforza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un\ngiorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti\ndi dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai\nlavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più\nfavorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione comune\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei\nlavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima\nattenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in\ntal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi\ndi assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli\naltri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>----------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Ferie lavoratori migranti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AI fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi di origine dei\nlavoratori migranti, le aziende considereranno in modo positivo, tenuto conto\ndelle esigenze tecnico-organizzative e fatto salvo quanto definito in sede\naziendale? l'accoglimento delle richieste in tal senso motivate dei singoli\nlavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro\nattraverso l'utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi previsti\ndal contratto eventualmente disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste saranno considerate secondo l'ordine cronologico di\npresentazione e nella misura del 2% nelle aziende con più di 50 dipendenti e\ndel 3% per le aziende con più di 150 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di valutazione negativa l'azienda informerà il lavoratore, che\npotrà farsi assistere da un componente della R.S.U. sui motivi del diniego e\nsi adopererà per individuare un'idonea soluzione in relazione alle sue\nobiettive e comprovate necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Ferie e Par solidali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, preso atto della possibilità prevista dall‘art. 24 del D.Lgs.\n14 settembre 2015, n. 151, convengono che, fermo restando i diritti di cui al\nD.Lgs. n. 66\u002F2003, la cessione a titolo gratuito da parte di ogni lavoratore\ndegli istituti dei Par e delle ferie, ai colleghi dipendenti della stessa\nimpresa per assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute\nnecessitano di cure costanti, potrà avvenire, previo consenso dei lavoratori\ninteressati, con i Par accantonati nel conto ore e le ferie monetizzabili,\ndando priorità a quelli in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello\ndella richiesta nella misura e modalità concordate con la Direzione aziendale.\nLa contrattazione aziendale potrà disciplinare ulteriori misure e modalità\nper la cessione collettiva di ferie e Par da parte dei lavoratori e\nl'accantonamento delle relative ore per le finalità sopra descritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad approfondire con le Istituzioni competenti le\ntematiche relative al trattamento fiscale e contributivo delle ore di ferie\u002FPar\nversate in banca solidale anche nel caso in cui le ore cedute siano in numero\nsuperiore o inferiore a quelle effettivamente necessarie nonché le modalità\ndi valorizzazione delle ore di ferie\u002FPar cedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Anzianità dei lavoratori)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività e i\npermessi non interrompono l'anzianità di servizio dei lavoratori a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Note a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1)L'aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a\nricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali e per i lavoratori in\nmalattia, è regolata dalle norme di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per la quale\nsia prevista l'integrazione salariale è regolata, ai fini del trattamento di\nfine rapporto, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo sesto\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RETRIBUZIONE ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Forme di retribuzione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti forme di\nretribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)cottimo individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)cottimo collettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)con altre forme di retribuzione a rendimento determinato in relazione alle\npossibilità tecniche e all'incremento della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>(Cottimo)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1)Nei casi in cui, allo scopo di consentire l'incremento della produzione,\nla valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di\nlavoratori sia fatta in base al risultato delle misurazioni, o di criteri\nsostitutivi a stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia\nvincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza\ndella organizzazione di lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un\nrisultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso\nil lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere\nretribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel\ncaso di linee a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti, ecc.)\nsoggette alla disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente\napplicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da\ngarantire al lavoratore di normale capacità ed operosità il conseguimento di\nun utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga\nbase indicate accanto alle rispettive categorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>Percentuali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>3ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>1,1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>4ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>1,1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>5ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>1,2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>6ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>1,2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori inquadrati nella lettera d) della Parte IV delle Premesse\nvale la seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>Percentuali in vigore dal 1 ° aprile 2000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>1ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>1,3%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>2ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>1,3%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>3ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>1,3%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>4ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>1,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>5ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>1,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla\ndisciplina del lavoro a cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita\nuna percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)L'azienda, tramite la sua Associazione sindacale, comunicherà ai\nSindacati provinciali dei lavoratori il sistema di cottimo in vigore in tutti i\nsuoi elementi costitutivi. Le comunicazioni formeranno oggetto di esame da\nparte dei Sindacati provinciali che potranno richiedere ulteriori informazioni\ne chiarimenti ed avanzare contestazioni di merito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Nel caso di modifiche anche parziali dei cottimi di una certa rilevanza o\nche abbiano comunque influenza sul sistema in atto (es.: metodi di rilevazione\ndei tempi, coefficienti di maggiorazione, determinazione dell'utile di cottimo)\noppure di introduzione di nuovi sistemi, l'azienda è tenuta a darne preventiva\ncomunicazione ai Sindacati provinciali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del\nlavoro, per iscritto - per affissione nei reparti in cui lavorano quando si\ntratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della\ncorrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni\nelemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)L'azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo\ndel suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche con\nriferimento ai risultati delle singole tariffe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà essere fornita\nper tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione,\ncostituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non\ncontemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata,\nnormalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo\ndurante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in\ncaso di saltuario impiego della tariffa, i singoli periodi sono cumulati al\nfine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Il periodo di assestamento delle nuove tariffe di cottimo sarà concordato\ntra le parti interessate. Ove il periodo di assestamento superi la durata di un\nmese potrà essere richiesto l'intervento delle rispettive Organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una\nintegrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di\nassestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore al guadagno di\ncottimo realizzato nel trimestre precedente alla variazione della\nlavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al\nlavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente\narticolo, salvo quanto disposto dai commi 12 e 13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Le tariffe stabilite potranno essere variate, allorché sia superato il\nperiodo di assestamento, solo nel caso in cui vengano apportate modifiche\ntecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di\ntempo, in più od in meno, che le modifiche stesse avranno determinato;\nl'azienda è tenuta a dimostrare che essa ha proceduto a variare solamente i\ntempi delle operazioni elementari sostitutive o variate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tariffa modificata è da considerarsi come nuova tariffa ai fini del\nperiodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore\ninteressato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro\n(ad es. variazioni nelle caratteristiche del materiale), verranno mutate le\ncondizioni di emissione in proporzione al grado di variazione riscontrato e\nlimitatamente alla durata della variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)Qualora si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di\ncottimo, gli Organismi sindacali aziendali potranno intervenire presso la\nDirezione per accertarne le cause. Ove risulti dagli accertamenti che esse non\nsono imputabili al lavoratore o ai lavoratori interessati, potrà seguire un\nesame di merito in sede sindacale allo scopo di concordare le integrazioni di\nguadagno e di evitare che tali cadute abbiano a ripetersi successivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei\nguadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga\nindipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di\ninterruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e\nquelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro\nrisultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al minimo di cottimo,\nla eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per\nl'integrazione prevista dal punto 10 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto\na cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei\nsingoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o\nlicenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla\nliquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in\ncui lascia il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato,\nil lavoratore avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile\nliquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)Il lavoratore adibito continuativamente a lavorazioni a cottimo\ntrasferito temporaneamente nel corso della giornata, per esigenze dell'azienda\nad un lavoro ad economia, ha diritto ad un utile di cottimo pari alla media dei\nsuoi guadagni di cottimo dell'ultimo trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente collegati al\nritmo lavorativo di altri operai a cottimo o ad altra forma di incentivo,\nparteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La\nmisura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle\ncaratteristiche di ciascuna azienda e verrà concordata in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora trasformazioni della situazione tecnica-organizzativa della\nproduzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione delle misure\ndi partecipazione al cottimo, le stesse saranno preventivamente concordate tra\nl'azienda ed i Sindacati provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)I reclami relativi alla materia dei cottimi saranno presentati dal\nlavoratore ai capi incaricati dalla Direzione aziendale o direttamente agli\nOrganismi sindacali aziendali, mentre in caso di contestazioni plurime o\nriguardanti operai collegati a cottimi collettivi ed ad altre forme di\nincentivo, il reclamo dovrà essere presentato direttamente agli Organismi\naziendali sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto immediato seguito o il lavoratore\nnon ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare reclamo scritto alla\nDirezione aziendale tramite gli Organismi sindacali aziendali perché venga\nesperito il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e\ncomunque non oltre 7 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancato accordo, la controversia sarà esaminata, entro i 15\ngiorni successivi, tra l'azienda ed il Sindacato provinciale cui aderisce il\nlavoratore (o con i Sindacati provinciali in caso di controversie plurime).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)Ai fini del calcolo del guadagno di cottimo rimangono salvi gli\nassorbimenti già effettuati secondo le modalità di cui all'art. 5, punto A),\nDisciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile\n1973.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Mensilizzazione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura fissa mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria dei lavoratori, ai fini dei vari istituti\ncontrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari conglobati\ndella classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti\ndi merito nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed\naggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione quali\ncottimi, incentivi, indennità varie, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava la Disciplina\nspeciale, Parte prima, a partire dall'anno 2009, con la retribuzione del mese\ndi dicembre, verrà riconosciuta una erogazione annua ragguagliata a 11 ore e\n10 minuti a titolo di superminimo individuale non assorbibile ex c.c.n.l. 25\ngennaio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Corresponsione della retribuzione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine del\nmese. Sono fatte salve le prassi aziendali comprese quelle riguardanti il\npagamento della retribuzione delle ferie (collettive e\u002Fo continuative)\nall'inizio del godimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato al lavoratore un\nprospetto retributivo in cui dovranno essere distintamente specificate: la\nragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la\nretribuzione si riferisce nonché le singole voci e rispettivi importi\ncostituenti la retribuzione di fatto e l'elencazione delle trattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso\ndi contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà\nessere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non\ncontestata, contro il rilascio da parte del lavoratore della quietanza per la\nsomma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'azienda ritardi oltre i 15 giorni il pagamento delle competenze\ndovute al lavoratore decorreranno di pieno diritto a favore dello stesso gli\ninteressi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di\nriferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale caso il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con\ndiritto all'intero trattamento previsto per il licenziamento compresa la\nindennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di\nquindici giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni\nsindacali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iminimi tabellari della classificazione unica, ragguagliati a mese (ore\n173), sono quelli riportati nelle tabelle allegate con le rispettive date di\ndecorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIminimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo\ntabellare di cui alla tabella allegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali\no collettivi salvo che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Aumenti periodici di anzianità)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, presso la\nstessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\nindustriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi\naumento di merito, avrà diritto ad una maggiorazione della retribuzione\nmensile in cifra fissa, pari agli importi di cui alla successiva tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>Importi in euro in vigore fino al 31 dicembre 2000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>Importi in euro in vigore dal 1 ° gennaio 2001\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>17,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>18,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>20,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>21,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>3a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>24,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>25,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>4a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>25,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>26,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>5a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>28,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>29,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>6a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>31,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>32,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>7a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>35,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>36,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>8a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>39,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>40,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>9a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>44,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>45,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo degli aumenti periodici maturabili è pari a 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non devono essere considerati agli\neffetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti\nche non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a\nconcorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva\nl'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché\nil numero degli stessi, il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti\nper la categoria di arrivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norme transitorie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori in forza alla data del 17 luglio 1979 già appartenenti alla\nParte terza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla Parte terza, già in forza alla data del 17 luglio\n1979, proseguono nella maturazione dei dodici aumenti periodici di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di nuova maturazione saranno ragguagliati agli importi\nprevisti nella tabella di cui al 1° comma del presente articolo. Per quelli\nmaturati vale quanto previsto alle successive lett. a), b) e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980 rimangono\nfissati, fino al 31 dicembre 2000, negli importi in atto alla data del 31\ndicembre 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno, sulla base della\ncategoria di appartenenza, aumentati dei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>Incrementi unitari in euro dal 1 ° gennaio 2001\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>0,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>0,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>0,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>0,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>6a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>0,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>7a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>1,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>8a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>1,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>9a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>1,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino\nal 31 dicembre 1979, della somma di 1,55 euro che costituisce apposito elemento\nretributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Gli importi maturati dopo il 1° gennaio 1980 fino al:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-31 dicembre 1983 dai lavoratori inquadrati nella 9a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-31 dicembre 1984 dai lavoratori inquadrati nella 8a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-31 gennaio 1987 dai lavoratori inquadrati nella 7a, 6a e 5a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30 aprile 1988 dai lavoratori inquadrati nella 4a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30 aprile 1989 dai lavoratori inquadrati nella 3a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-31 dicembre 1990 dai lavoratori inquadrati nella 2a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli\nretributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre\n1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla\nprecedente lett. b) saranno ragguagliati agli importi di cui alla tabella\ncontenuta nel 1° comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori in forza alla data del 17 luglio 1979 e già appartenenti alla\nParte seconda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980 rimangono\nfissati, fino al 31 dicembre 2000, negli importi in atto alla data del 31\ndicembre 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno, sulla base della\ncategoria di appartenenza, aumentati dei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5ª\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 0,88\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6ª\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 0,96\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino\nal 31 dicembre 1979, della somma di € 1,55 che costituisce apposito elemento\nretributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Gli importi maturati dopo il 1° gennaio 1980 e sino al 31 gennaio 1987\ncontinueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli\nretributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre\n1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Gli aumenti periodici maturati dopo il 31 gennaio 1987 saranno\nragguagliati agli importi di cui alla tabella contenuta nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratori in forza alla data del 17 luglio 1979 e già appartenenti alla\nParte prima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1979 saranno congelati in\ncifra derivante anche dalla rivalutazione dei medesimi sul minimo tabellare in\nvigore al 15 luglio 1979 maggiorato di € 10,33 mensili e costituiranno\napposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del\nlavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980,\ncalcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norma transitoria\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio\ndecorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al\n1° gennaio 1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data\ne che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria\noccorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata\nsull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di\nservizio, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento\ndel 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi\nnazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIOM si impegna anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali\ned aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale,\nterritoriale ed aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità\ncontrastanti con quelle qui definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale del c.c.n.l. del 17 luglio 1979\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Qualora esista in singole aziende per i lavoratori di cui alla presente\nParte prima, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, un\nnumero di aumenti periodici uguale a quello previsto dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro 5 maggio 1976 per i lavoratori di cui alla Disciplina\nspeciale, Parte terza, o comunque superiore a cinque, esso verrà conservato ad\nesaurimento limitatamente ai lavoratori di cui alla presente Parte prima in\nforza secondo le norme previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1980, in relazione alla introduzione del nuovo\nsistema, verrà erogata la somma di € 0,77 per ciascun aumento periodico già\nmaturato al 31 dicembre 1979 ai lavoratori di cui alla presente Parte prima,\nnei confronti dei quali gli aumenti periodici siano stati finora calcolati su\nminimo tabellare e contingenza. Detta somma confluirà nell'apposito elemento\nretributivo di cui al penultimo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Tredicesima mensilità)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cp>L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in\noccasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo\nragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio dell'ultimo trimestre\nprecedente il mese della corresponsione o di minor periodo per i nuovi\ncottimisti; in entrambi i casi ragguagliato a 173 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno il lavoratore, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ntredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso\nl'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali ed assicurativi e senza\npregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti\ndichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre\nretribuzioni differite, corrisposte al lavoratore per i periodi di sospensione\ndella prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro,\ngravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione\ndella parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Mense aziendali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende\ndifficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le\nmense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione\nvalevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal\nD.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e legge 8 agosto 1992, n. 359, e dagli accordi\naziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente del costo della\nmensa, sostenuto dal datore di lavoro, non è computabile agli effetti del\ncalcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile\nné degli altri istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Indennità di alta montagna e di sottosuolo)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni\nterritoriali UNIONMECCANICA e le Organizzazioni sindacali locali per i\nlavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna\n(oltre 1.500 m di altezza) o inviati o che già prestino attività nel\nsottosuolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Indennità per disagiata sede)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua\nattività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il\nperimetro del più vicino centro abitato disti almeno 5 km, ove l'azienda non\nprovveda in modo idoneo al trasporto, le parti direttamente interessate\nesamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della\nparticolare indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Indennità maneggio denaro - Cauzione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha\ndiritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo tabellare\ndella categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno\nessere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un\nistituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Irelativi interessi matureranno a favore del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Premio di risultato)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale, come in premessa, non può avere per oggetto\nmaterie già definite in altre sedi negoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti\neconomici è consentita per l'istituzione di un premio annuale calcolato solo\ncon riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,\nconcordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di\nqualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento\ndella competitività delle piccole e medie aziende nonché ai risultati legati\nall'andamento economico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al comma 7, della\nPremessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede\naziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive,\ntenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali\ndi redditività dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione\nquantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti\ncontrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di\nconoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di\nuno tra quelli indicati al 1° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati\nconseguiti e comunicati alle Rappresentanze sindacali unitarie entro il mese di\nluglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno\ndiritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data.\nNella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alle Rappresentanze\nsindacali unitarie informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a\nriferimento per la determinazione del premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a\npriori e, in base ai criteri, come indicati al comma 1 e definiti nel comma 2\ndel Capo III - Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali, potrà essere\nanche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità\naziendalmente definiti dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIpremio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno\ndi erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto\ndalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare.\nConsiderata la novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del\npremio di risultato viene ad assumere nel rinnovato sistema contrattuale, le\nparti concordano la costituzione di una Commissione paritetica nell'ambito\ndell'Osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi\ndegli accordi posti in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di dedicare una apposita sessione dell'Osservatorio\nnazionale, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la\nrealizzazione a livello aziendale di una contrattazione coerente con gli\nindirizzi e le regole contenute nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13\nsettembre 1994, non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del\npremio di produzione di cui all'art. 12 del contratto collettivo nazionale di\nlavoro 19 dicembre 1990 compresa l'indennità sostitutiva di cui al 2° comma\ndell'articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, resta\ndefinitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della\nretribuzione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed\nistituti retributivi di analoga natura eventualmente già presenti in azienda,\nnon saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro\nimporti già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti,\nall'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo,\nprocederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione\nnon dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del rinnovo e della durata degli accordi economici del premio di\nrisultato si richiama il comma 2 del Capo III - Procedura per il rinnovo degli\naccordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con\ncaratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23\nluglio 1993. In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla\napplicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali\ndelle parti, le Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche\ndisgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il\npresente contratto collettivo nazionale di lavoro, che terranno un apposito\nincontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell'ambito\ndell'Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norma concordata nel Verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4\nfebbraio 1997\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio\n1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto\neconomico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati\nconseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività,\nqualità, redditività, ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della\ncompetitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi\nconcordati tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti\nlo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento\ndella controversia secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 68, del\nc.c.n.l. UNIONMECCANICA, a livello delle strutture territoriali ed\neventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Elemento perequativo)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni\nanno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti\neconomici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre)\nabbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi\nretributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o\nindividuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione),\nè corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno,\nuna cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul\ntrattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza,\nin caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l.,\nin funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel\ncorso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà\nconsiderata, a questi effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di\ncorresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di\nmaturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della\nliquidazione delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di\ncompetenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti\nretributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai\nfini del riconoscimento dell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In caso di modifiche all'attuale legislazione in materia di esclusione di\nelementi dalla retribuzione imponibile previdenziale, le parti si incontreranno\nper concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina di cui al presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente all'anno 2013 si procederà al riproporzionamento \"pro-quota\"\ndegli importi come segue: euro 190,00 (5\u002F12 di euro 455,00) fino al 30 maggio\n2013 ed euro 283,00 (7\u002F12 di euro 485,00) fino al 31 dicembre 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Reclami sulla retribuzione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali reclami sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata\nsul prospetto paga e sulla validità della moneta saranno presi in\nconsiderazione se fatti all'atto del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I reclami relativi agli errori di computo saranno presi in considerazione\nsolo se presentati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che l'errore sia accertato, l'azienda provvederà al pagamento\ndella relativa differenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch2>Art. 48\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(Previdenza complementare)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>1)Iscrizione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato\nil periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo nazionale\npensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende di\nseguito denominato \"FONDAPI\" costituito allo scopo di erogare prestazioni\npensionistiche complementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>2)Contribuzione a carico dell'azienda\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota\nragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, E.d.r., indennità di\nfunzione quadri ed elemento retributivo per la 8a e la 9a categoria, di seguito\ndenominato \"retribuzione FONDAPI\", pari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1% dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000, per la generalità dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1,6% a decorrere dal 1° gennaio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>3)Contribuzione a carico del lavoratore\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ilavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta\npaga, con un'aliquota minima pari alle seguenti percentuali ragguagliate alla\n\"retribuzione FONDAPI\":\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1% dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi della normativa vigente, di\noptare per un'aliquota a proprio carico superiore, ragguagliata alla\nretribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in seguito\ndenominata \"retribuzione t.f.r.\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>4)Quota del trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>A favore dei medesimi lavoratori, l'azienda verserà a FONDAPI il\ntrattamento di fine rapporto maturato nell'anno secondo quanto previsto dalle\ndisposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in\ndata antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all'atto dell'iscrizione a\nFONDAPI per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al\nFondo pensione pari al 40%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo contributivo e di devoluzione del t.f.r. così come sopra\ndisciplinato, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei\nlavoratori iscritti al FONDAPI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>5)Calcolo dei contributi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Contributo a carico dell'azienda e contributo minimo a carico del\nlavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIcontributo a carico dell'azienda ed il contributo minimo a carico del\nlavoratore sono calcolati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero\ndelle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato\ndividendo per 173 la \"retribuzione FONDAPI\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto\ndi eventuali ore non lavorate e non retribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali\nè contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)festività retribuite cadenti in giornate non lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ex festività del 4 novembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)indennità sostitutiva di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)indennità di mancato preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l'azienda\nanticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Cassa integrazione guadagni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)maternità facoltativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali\nnon compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal contratto\nnazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maggiore contributo facoltativo a carico del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il maggiore contributo facoltativo a carico del lavoratore, da lui scelto,\nè calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione del trattamento di\nfine rapporto (\"retribuzione t.f.r.\").\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>6)Trasmissione delle domande di adesione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Fino all'autorizzazione del Fondo le aziende sono obbligate a trasmettere a\nFONDAPI le domande raccolte entro il sedicesimo giorno del mese successivo\nall'iscrizione. Successivamente varranno le modalità stabilite dal Consiglio\ndi amministrazione in base a quanto previsto dall'accordo integrativo del\n30marzo 1998.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>7)Norma transitoria\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La presente norma transitoria troverà applicazione solo per i lavoratori\niscritti al FONDAPI entro il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31maggio 2000, od entro la data dell'ultima autorizzazione della COVIP se\nprecedente, ed ancora in forza alla data di decorrenza dei versamenti al\nFONDAPI stabilita dai suoi Organi amministrativi in funzione delle\nautorizzazioni concesse dalla COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali lavoratori, le aziende contribuiranno a FONDAPI con aliquote\nmensili, incrementate di 0,8 punti rispetto a quanto previsto nel presente\narticolo da calcolarsi sulla \"retribuzione FONDAPI\". Tale maggior contributo\nverrà versato a FONDAPI per un numero di mensilità pari alla somma delle\naliquote contributive mensili a carico dell'azienda che sarebbero state dovute,\nin base agli elementi di cui al punto 5, per il periodo intercorrente dal 1°\nluglio 1998, o dalla data di assunzione se successiva, e la data di decorrenza\ndei versamenti a FONDAPI divisa per il coefficiente 0,8. Qualora il lavoratore\niscritto sia stato assunto successivamente alla data del 1° luglio 1998 non\nsarà considerata utile, per il mese di assunzione, la frazione del mese\ninferiore a 16 giorni mentre si considererà mese intero la frazione superiore\na 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto tra la somma delle aliquote contributive che sarebbero state\ndovute ed il coefficiente 0,8 che determina il numero dei versamenti\nincrementati, sarà arrotondato per eccesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli iscritti entro il 31 maggio 2000 la quota del 40 per cento del\nt.f.r. da destinare al Fondo per il 2000 sarà maggiorata di un punto e mezzo\nper ogni mese del 1999 a partire dal mese successivo alla data di iscrizione al\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il contributo a carico del lavoratore decorrerà dal mese\nsuccessivo all'autorizzazione all'esercizio da parte della COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>8)Norma di rinvio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge\nvigenti e quanto previsto dagli accordi in materia stipulati da UNIONMECCANICA\ne da FIM-FIOM-UILM per quanto qui non modificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>----------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Previdenza complementare)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Contribuzione a carico dell'azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore dei lavoratori iscritti, compresi gli apprendisti, le aziende\ncontribuiscono con un'aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi\nconglobati, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per\nla 8a e la 9a categoria, di seguito denominato \"retribuzione FONDAPI\", pari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1% dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000; per la generalità dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1,6% a decorrere dal 1° gennaio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1,80% a decorrere dal 1° giugno 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al 2,00% a decorrere dal 1° gennaio 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Diritto alle prestazioni della bilateralità)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti\ncollettivi nazionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un\nsistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle\nAssociazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale\nche sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la\nnormativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi\ndi categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un\ndiritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei\nconfronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla\nerogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per\ntutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e\ncontratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale,\nper le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.a far data dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo,\nle imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a\nciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad\neuro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo, non è a nessun\ntitolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione\n(E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali,\ncompresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r. Tale importo dovrà\nessere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto\nalle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo\ndi cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale\nimporto è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso,\nil frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal c.c.n.l. Per\ngli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di\nretribuzione riconosciuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i\nversamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto\n3 è forfettariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto non va\nversato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità operative del sistema della bilateralità sono contenute\nnell'accordo del 15 novembre 2013, che si allega al presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. ...\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Welfare)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i\nlavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un valore di 150 euro da\nutilizzare entro il 31 dicembre 2018. Tale importo di 150 euro sarà\nsuccessivamente attivato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio\n2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in\nforza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31\ndicembre di ciascun anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi,\nanche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1°\ngennaio-31 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata\nnell'anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e\nsono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a\ncarico dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le\naziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle\nesigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il\nterritorio, una gamma di beni e servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM, FIOM, UILM definiranno in seno all'Ente bilaterale\nmetalmeccanici per le piccole e medie imprese metalmeccaniche (EBM) di cui al\nCap. primo, punto G del c.c.n.l., \u003Cdel>forme e le modalità operative\nfunzionali a contemperare tanto il sostegno alle aziende nell'erogazione di\nbeni e servizi e affrontare tali costi, quanto i lavoratori nella fruizione di\ntutta la gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti\ne finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare. A\ntal fine saranno privilegiati quelli\u003C\u002Fdel> il sostegno alle aziende e ai\nlavoratori per l'erogazione di beni e servizi con finalità di educazione,\nistruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona\no culto secondo regole e modalità che saranno disciplinate dall'EBM\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi\npresenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera\ndi assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi\ncollettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi\npotranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori\ndi anno in anno a FONDAPI secondo regole e modalità previste dal medesimo,\ncosì come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria\nintegrativa, definita da UNIONMECCANICA e FIM, FIOM, UILM con il presente\nc.c.n.l. secondo regole e modalità che verranno successivamente definite,\nfermo restando che il costo complessivo a carico dell'azienda non potrà\nsuperare i 150 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione e comunque nel corso dell'anno 2018, le parti\nstipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale\nnei confronti di tutti gli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede nazionale, le parti stipulanti valuteranno l'andamento\ndell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione\nnormativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e\u002Fo soluzioni\nrivolte in particolare alle PMI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Sanità integrativa, salute, prevenzione e benessere)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM, concordano di istituire a decorrere dal\n1° gennaio 2018 prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione e\nbenessere, per i lavoratori in forza alla medesima data a cui si applica il\npresente c.c.n.l., fatta salva la volontà di esercitare rinuncia scritta,\nerogate con modalità da definire anche in rapporto con l'Ente bilaterale\nmetalmeccanici per le piccole e medie imprese industrie metalmeccaniche - EBM -\ndi cui al Cap. primo, punto G del c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire da tale data tutti i lavoratori avranno diritto alle prestazioni\nsanitarie integrative, come verranno definite da UNIONMECCANICA e FIM, FIOM,\nUILM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a tali prestazioni i lavoratori, non in prova, con contratto a\ntempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di\napprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5\nmesi a decorrere dalla data di assunzione; in tale caso le prestazioni\nsanitarie integrative sono automaticamente prolungate in caso di proroga del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i suddetti lavoratori è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2018 una\ncontribuzione pari a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro\nl'una) a totale carico dell'azienda comprensiva delle coperture per i familiari\nfiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n.\n76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i\nlavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati\ndall'istituto della C.i.g. in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo\ndi 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento\ncollettivo di cui alla legge n. 223\u002F1991 ovvero ai sensi dell‘art. 7, legge\nn. 604\u002F1966, che beneficiano della Naspi. UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM\ndefiniranno, nell'attuazione del presente articolo e anche in raccordo con EBM,\nmodalità che prevedano la possibilità per i familiari non fiscalmente a\ncarico appartenenti al nucleo familiare, ivi compresi i conviventi di fatto, di\naccedere alle prestazioni sanitarie integrative con copertura a loro totale\ncarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM si incontreranno entro il mese di giugno\n2019 per verificare l'andamento dell'assistenza sanitaria integrativa così\ncome definita e valutare la congruità degli importi corrisposti in relazione\nalle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM valuteranno in sede di EBM la possibilità\ndi ulteriori prestazioni. In presenza di forme di sanità integrativa\nunilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione a carico\ndell'azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a\ndecorrere dal 1° gennaio 2018 a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili\nda 5 euro l'una).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa\nderivanti da accordi collettivi, per i lavoratori non coperti si applica quanto\nprevisto dal presente articolo ai commi ; per i lavoratori coperti da altre\nforme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale\nprocederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell'accordo anche al fine di\nadeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore\na 60 euro annui entro il 31 marzo 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l'importo di 60 euro annui\ncostituisce l'unico parametro di riferimento per il confronto con altre forme\ndi assistenza sanitaria integrativa (fornite dall'azienda da eventuali diversi\ngestori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>--------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 2 ottobre 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data, 2 ottobre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI, e FIM, FIOM e UILM confermano che, con la stipula\ndel c.c.n.l. 3 luglio 2017, la. Governance dell'Ente bilaterale dei\nmetalmeccanici EBM per i lavoratori della piccola e media Industria\nmetalmeccanica, orafa e dell'installazione d'impianti, sarà esercitata\ncongiuntamente da UNIONMECCANICA-CONFAPI in rappresentanza delle imprese e da\nFIM FIOM e UILM in rappresentanza dei lavoratori, in base al principio di\npariteticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, concordano il percorso e lo svolgimento di tutti gli atti\nnecessari, con riguardo all'integrazione delle parti istitutive dell'Ente\nbilaterale dei metalmeccanici, alle modifiche dello Statuto, al nuovo assetto\ndegli organi di amministrazione nella fase transitoria e all'adozione di quanto\nnecessario per assicurarne l'operatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a far data dalla stipula del presente accordo, le parti si\nattiveranno presso gli organi dell'Ente bilaterale per la definizione di tutte\nle procedure e degli atti formali necessari nella fase transitoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a definire la nuova composizione del Comitato esecutivo in cui dovranno\nessere presenti, oltre a tre rappresentanti per le imprese e un rappresentante\nper ciascuna sigla sindacale FIM, FIOM, UILM con facoltà di nominare un\neventuale supplente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad apportare le modifiche necessarie allo Statuto e ai Regolamento\ndell'Ente bilaterale che recepiscano quanto previsto dal presente accordo e dal\nc.c.n.l. del 3 luglio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono altresì di avviare, in osservanza degli adempimenti\nprevisti dal c.c.n.l., procedure elettorali a decorrere dai 1° gennaio 2018 e\ndi svolgere in tempi congrui le elezioni dei componenti dell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di voto saranno definite dalle parti istitutive,\nsuccessivamente al presente accordo, mediante la predisposizione di un\nregolamento elettorale che dovrà tenere conto delle esperienze già realizzate\nnei Fondi negoziali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM, FIOM e UILM si impegnano, inoltre, a\nrichiedere all'Ente bilaterale dei metalmeccanici di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)adottare un codice etico e a realizzare il bilancio sociale assumendo\nquali valori di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rispetto e la tutela della dignità e della salute della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la finalità mutualistica dell'assistenza integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'affermazione dei principi di solidarietà e la promozione della\npartecipazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la tutela contrattuale di tutti i lavoratori metalmeccanici e fa tutela dei\nloro familiari in caso di malattia e di maggior bisogno, anche in caso di\nricorso agli ammortizzatori sociali o di mobilità\u002FNaspi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la funzione complementare e integrativa della sanità contrattuale rispetto\nalla sanità pubblica, con un'attenzione all'evoluzione dei bisogni\nassistenziali, della prevenzione, delle prestazioni e della loro\neffettività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)ad assumere i seguenti riferimenti per ciò che concerne il funzionamento\ndell'Ente bilaterale dei metalmeccanici e la gestione delle risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-equità, non discriminazione e rispetto dei diritti e delle tutele dei\ncollaboratori dell'Ente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiedere a fornitori e partner il rispetto dei principi di\nresponsabilità e dei diritti e delle tutele contrattuali dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare comunemente un organismo di controllo esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasparenza della gestione delle risorse, attraverso la pubblicazione dei\nbilanci e l'adozione del bilancio sociale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare i requisiti di onorabilità, integrità e assenza di conflitti\ndi interesse dei componenti degli organismi di amministrazione e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rappresentare gli aderenti nei rapporti con enti e istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire la massima informazione agli aderenti sulle attività del fondo,\npromuovere le iniziative utili per il coinvolgimento degli aderenti e per lo\nsviluppo delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire una stretta cooperazione tra le parti istitutive e gli organi del\nfondo per assicurare la coerenza tra gestione e indirizzi strategici,\nsegnalando alle parti istitutive eventuali problemi e criticità al fine di\nindividuare le opportune soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unionmeccanica-CONFAPI, e FIM-CISL FIOM-CGIL UILNN-UIL con l'accordo di\nrinnovo del c.c.n.l. per la piccola e media industria metalmeccanica e della\ninstallazione di impianti del 3 luglio 2017 hanno istituito prestazioni\nsanitarie integrative, salute, prevenzione e benessere per i lavoratori in\nforza al 1° gennaio 2018 a cui si applica il sopra richiamato c.c.n.l.\nstabilendo allo scopo una contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2018 pari a\n60 € annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 € l'una) a totale carico\ndell'azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico\nivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio\n2016 con analoghe condizioni reddituali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato l'approssimarsi della scadenza del 1° gennaio 2018, nelle more\ndi definire le modalità di versamento della suddetta quote di contribuzione le\nparti concordano di differire il primo versamento al mese di aprile 2018, data\nalla quale l'azienda effettuerà anche il conguaglio delle quote riferite ai\nmesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 in un'unica soluzione per un importo\npari a 20 € per lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 20 febbraio 2018 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unionmeccanica-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno concordato che\na decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i\nlavoratori dipendenti piani di welfare\u002Fflexible benefits per un valore di €\n150,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della stesura definitiva del testo contrattuale\nUnionmeccanica-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM- CGIL e UILM-UIL, anche al fine di\nagevolarne gli opportuni adempimenti specificano che l'attivazione del\nbeneficio del valore di € 150,00 per l'anno 2018, dovrà essere messo\neffettivamente nella disponibilità del lavoratore entro il 30 marzo 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch2>Capitolo settimo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MALATTIA, INFORTUNIO E CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Infortuni sul lavoro e malattie professionali)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività\nlavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio\nsuperiore diretto perché possano essere prestate le previste cure del pronto\nsoccorso ed effettuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte\nnell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la\ndenuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute\ntestimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni previste dal successivo art. 50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà conservato il posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di\nassolvere al precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale\ntrattamento economico complessivo netto che il lavoratore, se avesse lavorato\nper un periodo pari a quanto previsto ai soli commi 2 e 3 del punto 3\ntrattamento economico dell'art. 50, operando a tal fine i relativi conguagli al\ntermine del periodo di trattamento contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento del\ncarattere indennizzabile dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la\nscadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento\nassicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza\ne convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del\ncertificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il\nlavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del\nposto di cui ai punti a) e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere\nil rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera\ndi assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi\nfissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la\nmaturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (trattamento di\nfine rapporto, ferie, gratifica natalizia, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli infortuni sul lavoro verificatesi successivamente al 1° gennaio\n2000, fatta salva la nota a verbale qui di seguito riportata e secondo le\nprocedure previste dall'ente assicurativo competente, al lavoratore assente per\ninfortunio sul lavoro sarà garantita l'erogazione delle spettanze come avviene\nper le assenze per malattia. A compensazione delle anticipazioni così\neffettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell'ente assicurativo\nvengono liquidati direttamente all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al\ncumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello\nassicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale\npiù favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo\ngiorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio\ndell'assenza il certificato medico attestante la malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali obblighi di comunicazione e certificazione riguardano anche il\nprolungamento della stessa malattia o l'insorgenza di una nuova malattia alla\nscadenza del periodo di prognosi formulata in un primo tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di\ngiustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>1)Visite di controllo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>a)Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di\nassenza dal lavoro e per la durata dell'intera malattia, a trovarsi a\ndisposizione per il controllo al recapito comunicato al datore di lavoro dalle\nore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni\ncomprese le domeniche o festivi. Il controllo può essere effettuato attraverso\ni servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o da personale\nincaricato dall'Azienda sanitaria locale e nell'osservanza dell'art. 5 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300. Conseguentemente ogni mutamento di recapito\ndovrà essere tempestivamente comunicato all'azienda allo scopo di rendere\npossibili le visite di cui al presente paragrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative\ne\u002Fo amministrative locali o nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito\ncomunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi\nfamiliari preventivamente - salvo casi di forza maggiore - comunicati\nall'azienda e successivamente documentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)In caso di mancata reperibilità, il lavoratore è tenuto a recarsi entro\nil primo giorno utile successivo al controllo presso l'Azienda sanitaria locale\ninformandone contemporaneamente l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite e senza\ngiustificato motivo di cui al comma ultimo della lettera a), non venga reperito\ndal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche al recapito\ncomunicato perderà l'intero trattamento economico, parziale o totale a carico\ndell'azienda, sino a 10 giorni e nella misura della metà per i successivi\ngiorni, nei limiti previsti dal contratto, esclusi quelli di ricovero\nospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Sono fatte\nsalve diverse successive disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze e le inosservanze di cui alla lettera a) comporteranno\nl'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari\ncontrattualmente previsti, con proporzionalità relativa all'infrazione\nriscontrata e alla sua gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata presentazione di cui alla lettera b) comporterà l'irrogazione a\ncarico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente\nprevisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto ad alcun effetto di tutti i provvedimenti disciplinari\ndi cui alla lettera a), decorsi due anni dalla loro applicazione (*).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Ai soli effetti di quanto previsto alle lettere a), b), c), per assenze\noltre 60 giorni consecutivi e nei casi di assenza per brevi e ricorrenti\nperiodi riferiti ai 6 mesi precedenti, i lavoratori potranno essere sottoposti\n- qualora l'azienda ne faccia richiesta - a visite mediche collegiali presso\npoliambulatori pubblici per accertare, anche durante l'evento morboso,\nesclusivamente lo stato di malattia che ha determinato l'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>2)Conservazione del posto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per\nun periodo, definito comporto breve, di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 6 mesi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 9 mesi, per anzianità di servizio oltre i 3 e fino ai 6 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)12 mesi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di\nconservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente\nverificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione degli scaglioni per la conservazione del posto\nsi tiene conto dell'anzianità di servizio maturata all'inizio della malattia e\nnon del prosieguo della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi in cui il superamento dei suddetti periodi di conservazione del\nposto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza\nininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non\nsuperiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per\nun altro periodo, oltre a quelli previsti al 1° comma del presente punto 2,\npari alla metà degli stessi periodi. Conseguentemente il periodo complessivo\ndi conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5\n= 13,5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente\nsi applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti\nogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna,\nuna assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato viene\nriconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve\nabbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la\nconservazione del posto dei lavoratori affetti da Tbc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del\npreavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa\nsulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al 6°\ncomma dell'art. 32, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato\nd'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di\nlavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del\nposto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta,\ndi un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non\ndecorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun\nistituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e\ncontinuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire,\nprevia richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla\nguarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di\nassolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a\ncomplessivi 24 mesi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette richieste vanno presentate, rispettivamente, entro la scadenza\ndel periodo di conservazione del posto o di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° ottobre 1999, le assenze determinate da patologie gravi che\nrichiedono terapie salvavita, intervallate nel tempo e che pur nella\ndiscontinuità consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa,\npermetteranno al lavoratore, all'atto del superamento del periodo di\nconservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell'aspettativa prolungata,\nanche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici\nnecessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute\ninformazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto del decreto\nlegislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tutela del diritto alla riservatezza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche detto periodo di aspettativa, senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal\npresente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i\nlavoratori valgono le norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l'impresa per una volta\nnell'anno solare fornisce entro 20 giorni dalla richiesta le informazioni\nnecessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali\nassenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al\ntrattamento economico dei periodi di assenza per malattia e\u002Fo infortuni non sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione comune\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I termini temporali per la conservazione del posto vanno considerati\nindipendentemente dalla data di entrata in vigore del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch4>3)Trattamento economico\u003C\u002Fh4>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le aziende corrisponderanno al lavoratore, non in prova, assente per\nmalattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del\nposto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale\ntrattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe globalmente\npercepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al\ntermine del periodo di trattamento contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, intera retribuzione\nglobale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti, intera\nretribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6\nmesi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti, intera retribuzione\nglobale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del precedente punto 2, Conservazione del\nposto il trattamento sarà il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, intera retribuzione\nglobale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio oltre i 3 e sino ai 6 anni compiuti, intera\nretribuzione globale per i primi 4,5 mesi e metà retribuzione globale per i 9\nmesi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio oltre i 6 anni, intera retribuzione globale per\ni primi 6 mesi e metà retribuzione globale per i 12 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini\ndei periodi di conservazione del posto di cui al 1° e 3° comma del punto 2,\nConservazione del posto e dei relativi trattamenti economici di cui al 1°\ncomma del presente punto 3, Trattamento economico, si deve tenere conto dei\nperiodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni\nnuovo ultimo episodio morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per\nmalattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o\nsuperiore a 7, l'ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5\ngiorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di\ntrattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze\ndovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital ed a trattamenti\nterapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui al 1° comma della\ndichiarazione a verbale, effettuati presso enti ospedalieri e risultanti da\napposita certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini del precedente comma, il periodo utile per il computo del\ntriennio decorre successivamente alla data di sottoscrizione del presente\ncontratto e, quindi, non sono considerate utili le assenze verificatesi prima\ndel 13 settembre 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo\ndei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi retribuiti\nad intera retribuzione globale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni\ncontinuativi, fino ad un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-60 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio fino a3 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-75 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i3 anni e fino a\n6compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-90 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i6 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino\nad un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-60 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio fino a3 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-75 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i3 anni e fino a\n6compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-90 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i6 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e comunque fino ad un limite massimo di 120 giorni complessivi per gli\neventi di cui alle lettere a) e b) unitariamente considerati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove concordati saranno erogati proporzionali acconti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali analoghi trattamenti\naziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future,\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della integrazione da parte dell'azienda è subordinata al\nriconoscimento del carattere indennizzabile della malattia da parte dell'ente\nmutualistico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto al comma 12, punto 2, conservazione del posto\nl'assenza per malattia, nei limiti della conservazione del posto, non\ninterrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti\n(trattamento di fine rapporto, festività, gratifica natalizia, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del\nposto nonché al trattamento economico ad essa afferente, non si applica ai\nsoggetti che raggiungano l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia per\ntutte le malattie che si verifichino a partire dall'ultimo mese precedente il\ncompimento dell'età e la maturazione dei requisiti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419 per la\nconservazione del posto dei lavoratori affetti da Tbc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Note a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1)La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o\naffetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da\nepatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, sarà considerata\ndalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni\nassistenziali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori soggetti\nall'Assicurazione obbligatoria di malattia sono quelli appartenenti alle\ncategorie giuridiche operaia e speciale come identificate nei punti a) e b) del\ncomma 3 del punto VI - Protocollo sulla \"Disciplina del rapporto di lavoro\nindividuale\" concordata con l'accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008 del\npresente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale di UNIONMECCANICA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dei provvedimenti destinati ad una riduzione complessiva del\ncosto del lavoro, UNIONMECCANICA si attiverà presso le opportune sedi per\nfavorire l'approvazione di un provvedimento legislativo per l'estensione del\nriconoscimento dell'indennità a carico dell'INPS anche durante il periodo di\ncarenza, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'apposito\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>--------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) Vedere Allegato 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Congedo matrimoniale)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cp>In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova\nun periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti\nlavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un\npreavviso di almeno dieci giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse\nlavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi\nusufruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo egualmente\nalla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale,\nquando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si\ntrovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta\nper contrarre matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori destinatari\ndell'assegno per congedo matrimoniale sono quelli appartenenti alle categorie\ngiuridiche operaia e speciale come identificate nei punti a) e b) del comma 3\ndel punto VI Protocollo sulla \"Disciplina del rapporto di lavoro individuale\"\nconcordata con l'accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008 del presente\nc.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 52\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Trattamento in caso di gravidanza e puerperio)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima - ovvero nel mese\nprima del parto e nei tre mesi - ovvero quattro mesi - ad esso successivi,\nsarà corrisposta l'intera retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di\nassenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle prestazioni erogate dalla\nbilateralità, le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze\naziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro\nfacoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello\nprevisto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e\npuerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.\n50 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che\ndette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Congedi parentali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo\n2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e\nsostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la madre\nlavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno diritto\ndi astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci\nmesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di\nastenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a\ntre mesi su base mensile, settimanale, giornaliera o su base oraria ai sensi\ndell'art. 1, comma 339, della L. n. 228\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dei predetti limiti, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del\nparto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,\nelevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro\nper un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a dieci mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro\ngenitore non ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare\nalmeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la\ndurata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della\ndurata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la\ndichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente\nimpossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire\nil datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la\nrelativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio\ndell'assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a svolgere le necessarie verifiche presso l'INPS al\nfine di definire i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un\ndeterminato monte ore alla singola giornata lavorativa, per rendere fruibile il\ncongedo parentale su base oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>---------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 15 aprile 2015 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto stabilito nel c.c.n.l. Unionmeccanica CONFAPI e\nFIOM-CGIL sottoscritto in data 29 luglio 2013, Capitolo VII, art. 53 - Congedi\nparentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel c.c.n.l. Unionmeccanica CONFAPI del 29 luglio 2013 sono state recepite\nle disposizioni previste dall'alt. 1, comma 339, della legge n. 228\u002F2012 -\nfruizione del congedo parentale su base oraria - riguardanti l'adeguamento\ndella normativa nazionale in materia di congedo parentale alla direttiva\n2010\u002F18\u002FUE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le parti, al fine di definire le modalità di fruizione su base oraria dei\ncongedi parentali, con la nota a verbale di cui all'art. 53 del c.c.n.l. 29\nluglio 2013 si sono impegnate a svolgere le necessarie verifiche e che tali\nverifiche si sono positivamente concluse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unionmeccanica CONFAPI e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FIOM-CGIL Concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)le premesse fanno parte integrante del presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la fruizione oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino\na un minimo di due ore, riproporzionate per i rapporti di lavoro part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo\ninferiore, nel mese di utilizzo, ad una giornata lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)ai fini dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a\npresentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro\nallegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva e\nindicando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la durata del periodo richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel\nperiodo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il calendario del frazionamento a ore richiesto nel periodo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a\nrispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro\ne a presentare richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente\ne comunque entro due giorni dall'inizio della fruizione ad ore del congedo\nparentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)i criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria e\ndella equiparazione del monte ore utilizzabile alla singola giornata lavorativa\nsono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stante la frazionabilità massima stabilita in gruppi di due ore e la\nprogrammazione di una fruizione minima di otto ore al mese, i criteri restano i\nmedesimi applicati ad oggi nel calcolo dell'indennità dovuta su giornata piena\ndi 8 ore che rappresenta l'ordinaria prestazione lavorativa (lavoro di otto ore\ngiornaliere per cinque giorni la settimana);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>b)il monte orario che rientra nelle disponibilità della madre lavoratrice\ne\u002Fo del padre lavoratore, alle condizioni indicate dal presente accordo, e\nrelativo a sei mesi di congedo verrà effettuato come segue: giorni medi annui\n365,25: 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore\nsettimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili x 6 mesi\n= 1.044 ore totali di congedo parentale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)ogni ora di congedo fruita dalla madre lavoratrice e\u002Fo dal padre\nlavoratore verrà detratta dal monte ore come sopra determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il valore economico della singola ora di congedo equivale ad un\ncentosettantreesimo (1\u002F173), della retribuzione media globale mensile riferita\nalla percentuali di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)qualora, per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della\nmadre lavoratrice e\u002Fo del padre lavoratore e dell'azienda (a titolo\nesemplificativo e non esaustivo: malattia della lavoratrice e\u002Fo del lavoratore,\nmalattia del bambino e di conseguenza una diversa programmazione delle\nmodalità di utilizzo dei congedi parentali, ricorso agli ammortizzatori\nsociali, ecc.), l'utilizzo delle ore programmate, e comunicate all'INPS,\nsubisca modifiche tali che non permettono, nel mese di utilizzo, l'intero\nconguaglio delle ore in giornate equivalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice\ne\u002Fo al lavoratore e conguagliate dall'azienda all'INPS nel mese successivo al\nmese di fruizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non\nconguagliabili all'INPS, perché frazioni di giornata equivalente, saranno\ncoperte con l'utilizzo delle ore residue di ferie o Par.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che le disposizioni definite con il presente accordo\nhanno carattere sperimentale, impegnandosi a recepire eventuali chiarimenti e\ndisposizioni relativi a quanto normato dal presente accordo da parte degli\nOrgani competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma 15 aprile 2015 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett. Direzione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.........................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett. Direzione INPS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.........................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Schema di domanda di congedo parentale frazionato a ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La\u002FIl sottoscritta\u002Fo ............................................ dipendente\ndell'azienda in indirizzo chiede di poter usufruire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel periodo dal .......... .......... .......... .......... al ..........\n.......... .......... .......... del mese di .......... ..........\n..........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.......... del congedo parentale pari a (numero) .....................\ngiorni anche fruibili a ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.......... .......... .......... ..........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lì .......... .......... .......... ..........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Calendario con frazionamento anche a ore del periodo richiesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"87\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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dell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore, chiamato alle armi, presti almeno sei mesi di\nservizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi, il suddetto periodo è\nconsiderato utile ai fini del computo dell'anzianità per il raggiungimento dei\nmaggiori scaglioni previsti dal presente contratto per le misure delle ferie e\ndel trattamento di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di\nlavoro ha diritto a tutte le indennità che gli spettano, in forza delle\ndisposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre\nl'obbligo del preavviso, né il diritto alle relative indennità\nsostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi sia per la chiamata per\nadempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite dal presente articolo si\nintendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Note a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1)UNIONMECCANICA si impegna affinché le Direzioni aziendali,\ncompatibilmente con le esigenze aziendali, applichino i diritti di cui al\npresente articolo ai lavoratori cooperanti o volontari che lavorino all'estero\nnell'ambito di programmi di cooperazione internazionale approvati dal Governo\nitaliano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)I lavoratori che facciano parte di Organizzazioni di volontariato iscritte\nnei registri di cui all'art. 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per poter\nespletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell'art. 17 della\nstessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o\ndelle turnazioni previste dal contratto e dagli accordi collettivi,\ncompatibilmente con l'organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Diritto allo studio ed alla formazione professionale)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 1991 verrà determinato, all'inizio di ogni triennio, il\nmonte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del\ndiritto allo studio e per la formazione professionale qui disciplinato,\nmoltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti\noccupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvo i\nconguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o\ndall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio di cui alla lett. A)\ned i corsi di formazione professionale di cui alla lett. B) non dovranno\nsuperare rispettivamente il due per cento del totale della forza occupata e\ncomunque il 3 per cento complessivo; dovrà essere comunque garantito in ogni\nreparto lo svolgimento della attività produttiva, mediante accordi con le\nRappresentanze sindacali unitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli\neventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta\npercentuale saranno arrotondati all'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A)Diritto allo studio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in\nrelazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti\npubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le\nprecisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte\nore triennale come sopra definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo\ndi 150 ore \"pro-capite\" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno,\nsempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un\nnumero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell'attuale\nscuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella nota a verbale 1\nposta in calce al presente articolo), per l'alfabetizzazione degli adulti, e di\nlingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l'integrazione,\nil monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame,\n\"pro-capite\" nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso\nretribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2\u002F3 sino a\nconcorrenza delle predette 250 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con\nl'orario di lavoro, l'ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola\nmedia superiore saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non\npiù di due anni nel corso del rapporto di lavoro, cumulabili con quanto\nprevisto al successivo art. 57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B)Formazione professionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2004, hanno diritto, con le precisazioni\nindicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale\ndi cui al 1° comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione\nprofessionale specifica intendono partecipare a corsi di formazione come di\nseguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle\naccreditate dalla regione ai sensi dell'art. 17, legge n. 196\u002F1997, indicati\ndalle Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F). Le stesse\ndelibereranno e proporranno agli enti formativi selezionati progetti\nrispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio;\ndi tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati\ndalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere\nrichiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore \"pro-capite\" per\ntriennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al\nquale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio\ndi quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì\naccordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito\naccumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e\n29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi\nretribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti\nche intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a\nlivello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui\nall'art. 1, lett. F), ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su\nproposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche\nindividuate negli accordi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore\n\"pro-capite\" per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il\ncorso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di\nquelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al\nlavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel\nconto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. A) e\nper partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato\ndovrà presentare la domanda scritta all'azienda entro i mesi di giugno e\ndicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello\naziendale o di volta in volta stabilite dai progetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio\no di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore\ntriennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni\ndi cui al 2° comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria\naccorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a\nlivello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione\nprofessionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai\ncorsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che\nsi svolgono nelle sedi individuate ai sensi del 1° comma del punto B); ai\ncorsi di studio di cui alla lett. A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con\nl'indicazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le\ncaratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto\nprevisto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado\n- alla decisione dell'Osservatorio territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro venti giorni dalla\ndata di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o\ndisgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata A.R., tramite le rispettive\nOrganizzazioni sindacali territorialmente competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni\nindicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. Quanto\ndisposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art.\n6 della legge 8 marzo 2000, n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione delle iniziative formative di\ncui alla lett. B), porranno in essere tutte le azioni utili per il\nfinanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e\ncomunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Diritto allo studio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(sostituisce artt. 55 e 57 del vigente c.c.n.l.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2018 sarà determinato, all'inizio di ogni\ntriennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per\nl'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il\nnumero totale dei dipendenti occupati nell'azienda in quella data, salvo i\nconguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità\nproduttiva per frequentare i corsi di studio in seguito elencati o per\nfrequentare i corsi di formazione continua di cui all'art..., non dovranno\nsuperare rispettivamente il 2% della forza lavoro occupata o comunque il 3%\ncomplessivo; dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento\ndell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali\nunitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari\nrisultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati\nall'unità superiore. Sono esclusi dal computo della percentuale di assenza, i\npermessi per i giorni di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la\nfrequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri compatibilmente\ncon le esigenze tecnico-organizzative. Dovrà essere comunque garantito in ogni\nreparto lo svolgimento della attività produttiva, mediante accordi con la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono\nfrequentare, corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio\nriferibile al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente\n(QEQ), di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del\n23 aprile 2008, così come recepita dall'accordo sottoscritto in sede di\nConferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal decreto del\nMinistero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero\ndell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 febbraio 2013, hanno\ndiritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a\ncarico del monte ore triennale come sopra definito. Tali permessi, quantificati\nnella tabella seguente, potranno essere fruiti anche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori,\nnonché i permessi retribuiti a carico del monte ore di cui al comma 1, sono\nspecificati, in relazione alla durata dei suddetti corsi, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tipologia corsi (1)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istituti erogatori\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Permessi retribuiti a carico del monte ore di cui al comma 1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai\n      corsi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"185\">\u003Cp>A) Corsi per l'alfabetizzazione e l'assolvimento\n        dell'obbligo di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento\n        dei livelli 1 e 2 del QEQ.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\">\u003Cp>Centri provinciali di istruzione per gli adulti, di\n        cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del\n        decreto del MIUR del 25 ottobre 2007.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>250 ore triennali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>2\u002F3 sino a concorrenza delle 250 ore (2).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"185\">\u003Cp>B) Corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri\n        al fine di agevolarne l'integrazione.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"185\">\u003Cp>C) Corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di\n        studio che faccia riferimento ai livelli 3 e 4 del QEQ.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\">\u003Cp>Istituti di istruzione e istituzioni formative del\n        sistema di IeFP e IFTS legalmente riconosciuti a livello statale o\n        regionale.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>150 ore triennali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>1\u002F2 sino a concorrenza delle 150 ore (3).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"185\">\u003Cp>D) Corsi volti a conseguire un titolo di istruzione\n        terziaria (livelli 5, 6, 7, 8 del QEQ).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\">\u003Cp>Università, ITS.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>150 ore triennali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Vedi Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche\nnazionali, allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)E' possibile fruire di due ore di permesso ogni tre ore di corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)E' possibile fruire di un'ora di permesso ogni due ore di corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore, non a carico\ndel monte ore di cui al comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame\nqualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A\ntali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere,\nquali, ad esempio, esoneri, parziali, idoneità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o\nfrazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata\ndel corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>li lavoratore farà richiesta scritta almeno 1 mese prima dell'inizio del\ncorso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell'esame che intende\nsostenere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell'azienda il lavoratore dovrà produrre le certificazioni\nnecessarie all'esercizio del diritto di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni\nindicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente\nal conseguimento di livelli successivi del QEQ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio\nfinalizzati all'acquisizione di titoli di studio riferibili a tutti i livelli\ndel QEQ presso gli istituti erogatori su elencati, saranno immessi, su loro\nrichiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la\npreparazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario\ne durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono\nusufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che\ncostituiscono l'esame. Questi permessi non sono a carico del monte ore di cui\nal comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati\nsostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di\nservizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo art. 58, del\npresente Titolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di\nservizio potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore di permesso non\nretribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente \"pro-quota\", in\nsede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(allegato: Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni\npubbliche nazionali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche\nnazionali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>EQF\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Tipologia di qualificazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Autorità competente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"292\">\u003Cp>Percorso corrispondente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di\n        istruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002Fistruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"292\">\u003Cp>Scuola secondaria di I grado\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Certificazione obbligo di istruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR o regioni a seconda del canale di assolvimento\n        scelto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"292\">\u003Cp>Fine del primo biennio dei licei. Istituti tecnici,\n        istituti prof.li percorsi di leFP triennali e quadriennali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma di qualifica di operatore professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"292\">\u003Cp>Triennio dell'Istituto professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Attestato di qualifica di operatore professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"124\">\u003Cp>Regioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"291\">\u003Cp>Percorsi triennali di IeFP Percorsi\n        formativi in apprendistato per il dir-dov. o percorsi triennali in\n        apprendistato per la qualifica e per il diploma\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"42\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"109\">\u003Cp>Diploma professionale di tecnico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"291\">\u003Cp>Percorsi quaanennali ai leFP Percorsi\n        quadriennali in apprendistato per la qualifica e per il diploma\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Regioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma liceale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorsi quinquennali dei licei (Percorsi formativi in\n        apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma di istruzione tecnica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorsi quinquennali degli istituti tecnici (Percorsi\n        formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma di istruzione professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorsi quinquennali degli istituti professionali\n        (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Certificato di specializzazione tecnica superiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Regioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorsi IFTS (Percorsi formativi in apprendistato di\n        alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma di tecnico superiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Corsi IFTS (Percorsi formativi in apprendistato di\n        alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Laurea\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso triennale (180 crediti - CFU) (Percorsi\n        formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma accademico di primo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso triennale (180 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Laurea magistrale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi\n        formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma accademico di secondo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso biennale (120 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Master universitario di primo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU)\n        (Percorsi formativi in apprendistato) di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma accademico di specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(l)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma di perfezionamento o master (l)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Dottorato di ricerca\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso triennale (Percorsi formativi in\n        apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma accademico di formazione alla ricerca\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso triennale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma di specializzazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi\n        formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Master universitario di secondo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU)\n        (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma accademico di specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(II)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Diploma di perfezionamento o master (II)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"291\">\u003Cp>Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Patto formativo)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che la formazione costituisce un elemento\nindispensabile per la crescita professionale del lavoratore in considerazione\ndei mutamenti tecnico-organizzativi e produttivi delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Convengono di incentivare la diffusione di interventi formativi programmati\ndalle imprese, volti anche ad accrescere le competenze e la qualificazione\nprofessionale dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire la realizzazione di tali programmi, le aziende e i lavoratori\ndirettamente interessati stipuleranno pertanto specifici accordi che prevedano\nreciproci impegni tra le parti per la miglior realizzazione delle finalità\nformative, in considerazione degli oneri sostenuti dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, qualora un lavoratore abbia fruito nei 24 mesi precedenti la\ncomunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro di un intervento\nformativo, il cui onere sia stato sostenuto interamente dall'impresa, il datore\ndi lavoro potrà richiedere una prestazione aggiuntiva del preavviso di cui\nall'art. 70, come di seguito specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp>Formazione da 40 a 80 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"173\">\u003Cp>Formazione &gt; 80 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>Fino alla 4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp>20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"173\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 6ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"173\">\u003Cp>1,5 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>7ª, 8ª e 9ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp>1,5 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"173\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di formazione effettuata attraverso la fruizione di quanto previsto\ndall'art. 55 il presente articolo non troverà applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di effettuare un monitoraggio sull'utilizzo di tale\nnorma, anche al fine di una rinegoziazione nel prossimo rinnovo del contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Lavoratori studenti)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale\nstatali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di\nlavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario\ndurante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti\nper tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun\nesame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi\nprecedenti la sessione di esame negli altri casi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma\ndel diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B)\ndel medesimo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipermessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che\nsiano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di\nservizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori\nstudenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel\ncorso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo\nverrà programmato trimestralmente \"pro-quota\", in sede aziendale,\ncompatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata\ntrimestralmente \"pro-quota\", compatibilmente con le esigenze produttive ed\norganizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le\ncertificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Congedi per la formazione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i\nlavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere,\nnell'arco dell'intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito\npari ad un massimo di undici mesi, anche frazionabili, al fine di completare la\nscuola dell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del\ndiploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative\ndiverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno\n30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni\nprima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi\ndella richiesta ed allegando la relativa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda valuterà l'accoglimento della richiesta tenuto conto delle\nesigenze tecnico-organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo\ninformerà l'interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della\nnormale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente\nassentarsi dall'unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l'uno\nper cento del totale della forza occupata. Gli eventuali valori frazionari\nrisultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati\nall'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di esigenze aziendali di aggiornamento e riqualificazione del\npersonale che comportino la programmazione di interventi formativi mirati, la\nDirezione aziendale ne darà informazione alle R.S.U. in appositi incontri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>---------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Formazione continua)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono la formazione continua elemento essenziale e costitutivo\nper lo sviluppo delle aziende e dei lavoratori in una prospettiva che intende\ncolmare il divario oggi esistente fra le competenze digitali e il rapporto\nstretto e coesivo con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo\nproduttivo nelle aziende e nel lavoro prestato dai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione continua sarà in tal senso indirizzata ad aggiornare,\nperfezionare e sviluppare conoscenze e competenze professionali finalizzata a\nquanto indicato al comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° novembre 2017 i lavoratori in forza a tempo indeterminato\nparteciperanno a percorsi di formazione continua della durata di 24 ore\n\"pro-capite\" nell'arco di ogni triennio, realizzabili secondo le modalità che\nverranno elaborate congiuntamente al FAPI, elaborando progetti aziendali ovvero\naderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione in materia di\nsicurezza di cui all‘art. 37 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 non è computabile ai fini\ndella formazione di cui tratta il presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le iniziative formative di cui al comma precedente, le aziende aderenti\nall'EBM beneficeranno di un contributo fino ad 1\u002F3 del monte ore di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, entro la fine del secondo anno\ndel triennio, che non siano stati coinvolti in percorsi formativi di cui al\ncomma 3 entro la medesima data e per i quali non sia programmato un\ncoinvolgimento entro il terzo anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza\ndelle ore sopra quantificate, 24 ore \"pro-capite\", di cui 2\u002F3 a carico\ndell'azienda per partecipare a iniziative di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto soggettivo sarà esigibile per iniziative formative sulle quali\nl'azienda, anche d'intesa con le R.S.U., ha dato informazione ai lavoratori o,\nin subordine per partecipare ad iniziative formative finalizzate\nall'acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o\ngestionali impiegabili in modo apprezzabile nel contesto lavorativo\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di cui al comma 5 devono essere realizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)enti di cui all'art. 1 della legge n. 40\u002F1987 riconosciuti dal Ministero\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che\nconsente di svolgere attività di formazione continua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)enti in possesso delle certificazioni di qualità in base alla norma UNI\nEN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di\nsvolgimento delle attività formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)università pubbliche e private riconosciute e Istituti tecnici che\nrilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della fruizione del diritto soggettivo, durante il terzo anno del\ntriennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi\nprima dell'inizio dell'attività formativa alla quale intende partecipare,\nproducendo, su richiesta dell'azienda, la documentazione necessaria\nall'esercizio del diritto soggettivo di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eventualmente non fruite, non saranno cumulabili, con le ore di\ncompetenza del successivo triennio, salvo che non siano state fruite per\nragioni esogene tecnico-organizzative, compreso il superamento della\npercentuale massima complessiva di assenza contemporanea di cui al comma 12 del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative formative saranno svolte debitamente documentate dall'ente\nerogatore o dall'azienda e saranno registrate in applicazione delle norme\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le iniziative formative di cui al comma 5 l'azienda, anche integrando le\nrisorse pubbliche e private a disposizione sosterrà direttamente i costi fino\nad un massimo di 300 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle\niniziative formative di cui al presente articolo e all'art. 58, salvo diverse\nintese aziendali, saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata\nnell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative.\nNelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti\ndall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a dare opportuna diffusione delle novità normative in\nmateria di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione nazionale e provinciale per la formazione professionale e la\nformazione continua effettueranno il monitoraggio dell'attuazione del presente\narticolo secondo quanto ivi specificato. L'attuazione di quanto previsto dal\npresente articolo, sarà oggetto di informativa alla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto dell'esame congiunto tra la Direzione e la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le\ncaratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto\nprevisto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata alla decisione\ndella Commissione provinciale per la formazione professionale e formazione\ncontinua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Permessi per eventi e cause particolari)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000,\nn. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore\nmedesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali\nsarà utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque\ngiorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del\nmedico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o\ndel medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della\nstruttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a\ndocumentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi\nconsentiti, con dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso\no dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità\ndi provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il\nlavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento\ndell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga\naccertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a\nriprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste\ndalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento\ndell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio\n1992, n. 104, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 59\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Permessi per eventi e cause particolari ed ex art. 33, L. n. 104\u002F1992)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\ndall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando il diritto a fruire dei permessi di cui alla norma sopra\ncitata, per consentire una migliore programmazione aziendale, il lavoratore\npresenterà un piano di programmazione mensile degli stessi con un anticipo di\n10 giorni rispetto al mese di fruizione, fatti salvi i casi di necessità e\nurgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno\nrichiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo\ndi aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non\nfrazionabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta anzianità di servizio è ridotta a 7 anni nel caso di richiesta\nmotivata dall'esigenza di svolgere attività di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa\nal datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà\nconcedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative\ndell'azienda e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non\neccedente l'uno per cento del totale della forza dell'unità produttiva di cui\nil richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti\ndall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2° comma,\ndella legge n. 53\u002F2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui\nal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto\nad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati\ndalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale,\ndella propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ.\nanche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini\nentro il terzo grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo\nriferita a periodi non superiori a sette giorni ed entro 10 giorni dalla\nrichiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa\ne a comunicare l'esito al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e\ndeterminato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in\nrelazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni\norganizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.\nSu richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla R.S.U. su sua\nindicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo\nalla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva\ndell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine\nnonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di\naltro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il\ndecesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di\nutilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime\ndisposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a\nperiodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi\nentro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di\neccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga\nfruito comunque entro i successivi sette giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo,\nil lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né\nalla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun\ntipo di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria e\nconservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e\ndi riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammissione ed il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto\nall'assunzione obbligatoria sono regolati dalle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno\ncomuni iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le\nbarriere architettoniche nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il\nsuperamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e\u002Fo\ntecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti\ndi finanziamento previste dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella stessa sede le parti potranno promuovere iniziative di studio e di\nricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura\ntecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle\npersone soggette al collocamento obbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito\nalle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e\nl'eliminazione delle barriere architettoniche verranno date in sede di\nOsservatorio provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono fatti salvi accordi territoriali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di\ndisciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\nriabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990,\nn. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza\ne che intenda accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo\nindeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo\nin cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del\ntrattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni,\nsecondo le specifiche modalità di seguito definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare alla Direzione dell'azienda la documentazione di\naccertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico\nper le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi\ndell'art. 122 del citato Testo unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o\ndalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data\ndell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne facciano\nrichiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e\nsocio¬riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di\naspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non\nsuperiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né\nsi avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo\ndi contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà\nposta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle\nproprie possibilità tecnico¬organizzative, il problema dell'inserimento degli\ninvalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della\ncapacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie\ncategorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità\nlavorative di questa categoria di invalidi, le parti stipulanti dichiarano che\nsi adopereranno comunemente per la realizzazione delle iniziative e dei\nprovvedimenti necessari per dare attuazione ai sistemi di lavoro protetto di\ncui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono\ndi intervenire comunemente presso i Ministeri del lavoro e della sanità\naffinché il problema venga considerato ed affrontato con maggiore\nsensibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2>Capitolo ottavo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Ambiente di lavoro)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce\nun obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto\ndegli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e\npreposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile\ndel Servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per\nla sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e\nresponsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e\nmigliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva\noltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute\ne per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto,\nconsultando nei modi previsti dalle norme vigenti i Rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di\nprevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad informare\ne formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione\nincendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo\ngrave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione\ndell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito\nall'organizzazione della formazione il Rappresentante per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del\ntrasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero\nall'insorgenza di nuovi rischi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in particolare devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva ed individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le\nsostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature\ndi lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi\nforniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta\nconservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle\nloro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori, in particolare, hanno diritto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eleggere i propri Rappresentanti per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare, mediante il Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati\ndegli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)In ogni unità produttiva sono istituiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione\ne protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel\ntempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di\nmodifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative\nai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati\ncronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro\ndi almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la\nqualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze\ndell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il\nregistro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero\ndel lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'Organo di\nvigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. In tale\ncartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di\nassunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le\nmalattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al\nmomento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia in carta semplice dei documenti aziendali (documento di valutazione\ndei rischi e registro infortuni) sarà consegnata, su richiesta scritta e con\nsottoscrizione di apposito verbale di consegna, in ottemperanza alle\ndisposizioni di legge, al R.L.S. o R.L.S.T. Gli R.L.S. o R.L.S.T. sono tenuti a\nfare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed\nesclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il\nsegreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il\ndovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di\nlegge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale\nè riportata l'attività svolta dai lavoratori stessi, l'agente cancerogeno\nutilizzato e, ove nota, l'esposizione e il grado della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il\nRappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto\ndall'accordo interconfederale 20 settembre 2011, in applicazione dell'art. 47\ndel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e\u002Fo\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sono attribuiti,\nin particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione\npreventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità\npreviste dalle discipline vigenti e da quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo\ninterconfederale 20 settembre 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIRappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di\nun'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di\nrischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in\nazienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 35, comma 4 del decreto\nlegislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e\u002Fo integrazioni, che\nle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro\ne i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la\nsalute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo\nsulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di\naffidare ad istituti o enti qualificati, scelti di comune accordo, le\nrilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità\nconcordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a\ncarico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di dare una più completa informazione sui temi della sicurezza, le\naziende attiveranno, con il coinvolgimento degli R.L.S., tutti gli strumenti\ninformativi a loro disposizione, ivi compresa un'apposita ora all'anno di\nassemblea retribuita circa i temi della salute e sicurezza, con particolare\nriferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure\ndi prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri\nperiodici con gli R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a\nquanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'Accordo\ninterconfederale 20 settembre 2011 di cui all'Allegato 21, nonché dalle intese\nvigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-----------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Ambiente di lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto\ndell'ambiente e lo sviluppo sostenibile costituiscono obiettivi condivisi\n\u003Cdel>dall'azienda e dai lavoratori\u003C\u002Fdel> dalle parti a tutti i livelli, a\npartire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e\npreposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile\ndel Servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per\nla sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e\nresponsabilità, per eliminare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>0ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei\nluoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi\ndi lavoro e di tutela dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva\noltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute\ne per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto,\nconsultando nei modi previsti dalle norme vigenti i Rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di\nprevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad informare\ne formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché gli R.L.S. siano consultati preventivamente e\ntempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,\nprogrammazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o\nunità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione\nincendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo\ngrave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione\ndell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito\nall'organizzazione della formazione il Rappresentante per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del\ntrasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero\nall'insorgenza di nuovi rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa\nconsultazione con gli R.L.S., attraverso gli strumenti interni utilizzati\n(mail, comunicazioni cartacee, ecc.) circa i temi della salute e sicurezza con\nparticolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio\neventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle\nproblematiche emerse negli incontri periodici con gli R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1lavoratori in particolare devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva ed individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le\nsostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature\ndi lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi\nforniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta\nconservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle\nloro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, fermo restando l'obbligo di non rimuovere o modificare senza\nautorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo,\ndandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eleggere i propri Rappresentanti per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare, mediante il Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli\nesiti degli accertamenti sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati\ndegli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potranno sperimentare modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori\nnell'organizzazione dell'attività di prevenzione finalizzata al miglioramento\ndella salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno\nessere programmati due incontri all'anno nell'ambito dell'area di esecuzione\ndelle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da RSPP e\npresenti i preposti e gli R.L.S., per esaminare eventuali fattori di rischio o\ncriticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico\ndell'azienda e dei lavoratori in un rapporto pari a 1\u002F1 secondo modalità\ndefinite d'intesa con la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potranno a tale titolo sperimentare i cosiddetti break formativi\nconsistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi\nmomenti formativi da collocarsi durante l'orario di lavoro in funzione delle\nesigenze aziendali. Nel corso di detti momenti, la cui durata, genericamente\ndefinita breve, è subordinata alle esigenze formative, e sotto la supervisione\ndel docente\u002FRSPP affiancato dal preposto e dall'R.L.S., il lavoratore\nripercorre le procedure operative di sicurezza dell'area di competenza.\nL'articolazione dei breaks formativi sarà preventivamente organizzata tra il\nR.L.S., il RSPP e il datore di lavoro al fine di garantire una proficua\nprogrammazione dei momenti formativi alla luce delle necessità scaturenti sia\ndall'organizzazione delle fasi del processo produttivo, che dell'esperienza\nprofessionale degli addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)In ogni unità produttiva sono istituiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione\ne protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel\ntempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di\nmodifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative\nai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati\ncronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro\ndi almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la\nqualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze\ndell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il\nregistro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero\ndel lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'Organo di\nvigilanza. Le parti prendono atto dell'abrogazione del registro infortuni\ndall'articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 151\u002F2015 ed in sede di stesura\nprovvederanno ad aggiornare il testo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. In tale\ncartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di\nassunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le\nmalattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al\nmomento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia in carta semplice dei documenti aziendali (documento di valutazione\ndei rischi e registro infortuni) sarà consegnata, su richiesta scritta e con\nsottoscrizione di apposito verbale di consegna, in ottemperanza alle\ndisposizioni di legge, al R.L.S. o R.L.S.T. Gli R.L.S. o R.L.S.T. sono tenuti a\nfare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed\nesclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il\nsegreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il\ndovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di\nlegge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale\nè riportata l'attività svolta dai lavoratori stessi, l'agente cancerogeno\nutilizzato e, ove nota, l'esposizione e il grado della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il\nRappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto\ndall'accordo interconfederale 20 settembre 2011 o, in assenza di R.L.S., così\ncome previsto dall'art. 47, comma 3 e dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81\u002F2008,\ndal R.L.S.T. che esercita le stesse competenze degli R.L.S. secondo i termini e\nle modalità previste negli articoli 47 e 48 di cui al citato D.Lgs. e secondo\nquanto previsto dall'accordo interconfederale 20 settembre 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sono attribuiti,\nin particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione\npreventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e\nnei limiti previsti dalle discipline norme vigenti e da quanto previsto\ndall'art. 7 dell'A.I. del 20 settembre 2011 rispettando il segreto industriale\nanche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui\ndati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il R.L.S., anche in relazione all'organizzazione del contesto produttivo e\ndelle dimensioni del plesso, dovranno essere dotati di elementi di\nidentificazione (ad esempio cartellino, badge e spilla, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18, 35 e 50 del TU sulla\nsicurezza e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto a dare\ninformazioni ai R.L.S. sugli infortuni avvenuti in azienda con indicazioni\ndelle cause e della prognosi e sull'andamento delle malattie professionali e\ndella sorveglianza sanitaria e a consegnare al R.L.S., previa richiesta scritta\nda parte dello stesso, copia del Documento di valutazione dei rischi, previa\nsottoscrizione di apposito verbale di consegna. In presenza di appalti, il\ncommittente consegnerà ai R.L.S. copia del DUVRI al fine di consentirne la\nconsultazione all'interno dei locali aziendali, secondo quanto previsto dalla\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'uso dei documenti ricevuti deve essere strettamente personale e connesso\nesclusivamente all'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto del segreto\nindustriale anche in ordine alle fasi del processo produttivo e il dovere di\nprivacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di\nun'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di\nrischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in\nazienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 50 del decreto\nlegislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e\u002Fo integrazioni, che\nle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro\ne i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la\nsalute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo\nsulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di\naffidare ad istituti o enti qualificati, scelti di comune accordo, le\nrilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità\nconcordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a\ncarico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di dare una più completa informazione sui temi della sicurezza, le\naziende attiveranno, con il coinvolgimento degli R.L.S., tutti gli strumenti\ninformativi a loro disposizione, ivi compresa un'apposita ora all'anno di\nassemblea retribuita circa i temi della salute e sicurezza, con particolare\nriferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure\ndi prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri\nperiodici con gli R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'A.I. del 20 settembre 2011 per l'espletamento dei\ncompiti previsti ad ogni R.L.S. vengono riconosciuti permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a\nquanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'accordo\ninterconfederale 20 settembre 2011 di cui all'Allegato 21, nonché dalle intese\nvigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)Quasi infortuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello\nsviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della\nsicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello\naziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e R.L.S., sistemi e modalità\nper la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine di valutare\nopportune misure gestionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto nell'ambito delle funzioni del Fondo sicurezza dell'EBM (OPNM),\nsarà possibile istituire una Commissione con la funzione di raccogliere ed\nelaborare le segnalazioni pervenute dagli R.L.S.\u002FR.L.S.T. e dai RSPP per\nindividuare le buone prassi in materia di prevenzione e agevolarne massiva\ndiffusione. Norme di rinvio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in sede di stesura procederanno alla riformulazione delle normative\ncontrattuali inerenti ai seguenti istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, banca del tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lavoro agile\u002Fsmart working.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL dovessero, con altre Associazioni di\ndatori di lavoro o artigiani, concordare unitariamente condizioni meno onerose\ndi quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano\nstate accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le\nOrganizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le\nmedesime caratteristiche e che siano rappresentate da\nUNIONMECCANICA\u002FCONFAPI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percorso di validazione dell'accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI, FIM-CISL, UILM-UIL hanno realizzato un negoziato che\nha prodotto un'ipotesi di accordo di contratto collettivo nazionale di lavoro\nsottoscritta il 3 luglio 2017. Al fine di dare piena efficacia ed esigibilità\na tale intesa le Organizzazioni sindacali procederanno a realizzare una\nconsultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori interessati,\nattraverso assemblee e un voto segreto, che si svolgerà nelle giornate del 24\ne 25 luglio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'intesa si intende validata se la maggioranza semplice delle lavoratrici e\ndei lavoratori coinvolti si esprimerà a favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno costituite Commissioni elettorali in tutti i luoghi di lavoro\ncoinvolti da tale consultazione, così come previsto dall'accordo\ninterconfederale in materia di elezione delle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni aziendali metteranno a disposizione delle Commissioni\nelettorali l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità\nproduttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento della\nconsultazione e del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali territoriali unitariamente invieranno alle\nAssociazioni industriali territoriali l'elenco delle imprese coinvolte dalla\nconsultazione, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le lavoratrici e i\nlavoratori dipendenti nelle imprese che applicano il contratto collettivo\nnazionale di lavoro oggetto della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà costituita da FIM, FIOM e UILM nazionali una Commissione elettorale\nnazionale che svolgerà il compito di raccogliere tutti i voti e proclamare il\nrisultato finale della consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, nel caso di esito positivo della consultazione, si\nprocederà alla sottoscrizione formale dell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota contribuzione \"una tantum\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende mediante affissione in bacheca da effettuare a partire dal 1°\nottobre 2017 e fino al 31 ottobre 2017, comunicheranno che in occasione del\nrinnovo del c.c.n.l. i Sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai\nlavoratori non iscritti al Sindacato una quota associativa straordinaria di\n35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di febbraio 2018.\nLe aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di novembre 2017, l'apposito\nmodulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del\nsindacato e che dovrà essere riconsegnata all'azienda entro 15 dicembre\n2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali alle\nOrganizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM territoriali del numero delle\ntrattenute effettuate. Le quote trattenute saranno versate su conto corrente\nbancario intestato a FIM, FIOM e UILM, IBANIT82X 01005 03200 000000045111.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 20 febbraio 2018 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune di FIM-FIOM-UILM a Unionmeccanica-CONFAPI relativa alle\nregole per l'elezione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza\nnelle aziende, in coerenza con l'accordo interconfederale del 20 settembre\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA\n(R.L.S.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Costituzione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le unità produttive è eletto il\u002Fi Rappresentante\u002Fi dei lavoratori\nper la sicurezza (R.L.S.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 (Durata)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli R.L.S. durano in carica 3 anni, in caso di decadenza della R.S.U. i\nRappresentanti per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuova\nelezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 (Compiti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti sono quelli definiti dall art. 50 del decreto legislativo 9 aprile\n2008, n. 81 e successive modificazioni, e dal c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Numero dei componenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unità produttive fino a 15 dipendenti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 R.L.S. eletto dai lavoratori al loro interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unità produttive oltre i 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti gli R.L.S. da eleggere sono\nalmeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp>1 R.L.S.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>da 16 a 200 addetti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp>3 R.L.S.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>da 201 a 1000 addetti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp>6 R.L.S.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>oltre 1000 addetti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive da 201 a 300 addetti, qualora la R.S.U. sia pari a 3\ncomponenti, i Rappresentanti per la sicurezza sono individuati con le modalità\ndi seguito indicate: nel numero di almeno due R.L.S. tra i componenti la\nR.S.U., cui si aggiunge un Rappresentante per la sicurezza, non R.S.U., eletto\ncon le medesime modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la R.S.U. risulti composta da un numero superiore di componenti\nrispetto a quelli previsti dall'accordo interconfederale del 20 settembre 2011\ngli R.L.S. saranno individuati tra i componenti la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Monte ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile\n2008, n. 81 e successive modificazioni i permessi per ogni R.L.S. sono almeno\npari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"331\">\u003Cp>- fino a 5 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"331\">\u003Cp>- da 6 a 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>30 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"331\">\u003Cp>- da 16 a 49 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>40 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"331\">\u003Cp>- da 50 a 100 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>50 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"331\">\u003Cp>- da 101 a 300 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>70 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"331\">\u003Cp>- da 301 a 1000 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>72 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"331\">\u003Cp>- oltre 1000 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>76 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)\ned l) dell'art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Candidati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo dei candidati è la somma dei candidati per ciascuna lista\nnei vari Collegi per la elezione della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Elezioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni per la R.S.U. e R.L.S. si devono svolgere nello stesso percorso\ndi procedura elettorale nel rispetto di due condizioni fondamentali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la R.S.U. possono essere previsti più collegi elettorali, per gli\nR.L.S. il collegio è unico predisponendo un'apposita scheda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per essere eletti R.L.S. è necessario essere eletti R.S.U., salvo i casi\nin cui il R.L.S. è in aggiunta nelle aziende da 201 a 300 addetti in cui si\neleggono 3 R.S.U., e in quelle dove non c'è nessuna forma di\nrappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale\nevento); il rappresentante\u002Fi per la sicurezza è\u002Fsono eletto\u002Fi dai lavoratori\nal loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le unità produttive\ncon numero di dipendenti inferiore a 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Operazioni di scrutinio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo scrutinio dei voti si dovrà procedere effettuando prima quello\nrelativo al voto R.S.U. con determinazione degli eletti per ogni lista e poi lo\nscrutinio del voto R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione di lista unica da parte delle Organizzazioni\nsindacali partecipanti alla elezione della R.S.U., gli R.L.S. saranno\nproclamati sulla base dei voti di preferenza ottenuti. Diversamente, si\nproclameranno eletti R.L.S., con l'applicazione della proporzionale sui voti di\nlista R.L.S., i candidati per ogni lista sulla base delle preferenze ottenute,\novvero in carenza o parità di preferenze seguendo l'ordine di elenco dei\nnominativi a condizione che questi risultino già eletti nella R.S.U., salvo\nquanto previsto dal precedente art. 7, lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Sostituzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di decadenza da singolo R.S.U., viene meno la carica R.L.S. La\nsostituzione dovrà avvenire all'interno della stessa lista individuando tra\ngli R.S.U. in carica quelli che hanno partecipato come candidati alle votazioni\nR.L.S. seguendo l'ordine di preferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme per\nl'elezione delle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Regolamento decorre dal 1° maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 63\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Indumenti di lavoro)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia\nnecessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti,\ndeve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in\ndotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il\nricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini,\nportieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise,\ndovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo nono\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RAPPORTI IN AZIENDA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Doveri delle parti)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti\nl'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia\nverso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati:\nil lavoratore è subordinato ai propri superiori con i quali deve\ncollaborare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)osservare le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti\nsindacali aziendali nonché quelle impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)osservare l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano\ndistoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti,\nanche al di fuori dell'orario di lavoro, salvo in caso di sospensione dal\nlavoro non di carattere disciplinare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria,\nattrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)osservare le disposizioni di legge ed aziendali sulla prevenzione degli\ninfortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)astenersi dal promuovere od eseguire vendite di biglietti e di oggetti,\nsalvo autorizzazione della Direzione, collette e raccolte di firme durante\nl'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)mantenere l'assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre\nprofitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della\nproduzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e\ndi rispetto della dignità personale del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti,\ndeliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza\ndi determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono\nrivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali\ncomportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le\niniziative proposte dall'Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizione di evitare\nequivoci circa le persone alle quali, oltreché al superiore diretto, è tenuto\na rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le\ndisposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore\nquanto occorrente all'espletamento delle sue mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda deve infine adottare tutte le misure che secondo la particolarità\ndel lavoro e la tecnica richiesta per le lavorazioni, siano necessarie a\ntutelare la integrità fisica del lavoratore; a tale scopo l'azienda si impegna\na portare a conoscenza dei lavoratori ed a far rispettare le disposizioni di\npropria emanazione sulla prevenzione degli infortuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Consegna e conservazione materiali ed utensili - Danni alla\nlavorazione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli;\nin caso contrario ha diritto di declinare le proprie responsabilità,\ninformandone tempestivamente il suo superiore diretto e la Direzione\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto, il lavoratore, prima di lasciare il\nservizio, deve restituire quanto è stato lui affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto quanto di sua\nproprietà, onde poterlo asportare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti\na lui consegnati, sempreché ciò sia imputabile a sua colpa o negligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli\nsenza l'autorizzazione del superiore diretto; qualunque variante fatta\narbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi dei danni subiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e\nl'ammontare del danno deve essere contestato per iscritto al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare delle perdite e dei danni sarà trattenuto sulla retribuzione\ncon quote massime non superiori al 10% della retribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto la trattenuta sarà effettuata\nsull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni\ned i limiti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Visite di inventario e controllo)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti,\nstrumento o utensili affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate\nai sensi dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Impianti audiovisivi - Settore oreficeria)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM dandosi atto delle particolari esigenze di sicurezza\nche caratterizzano le aziende di cui al punto d), parte quarta delle premesse\n(settore oreficeria) del presente contratto, riconoscono la necessità di\nconsentire, con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della\nlegge n. 300\u002F1970, l'installazione fissa di impianti audiovisivi o\napparecchiature di sicurezza all'interno dei locali delle aziende stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà in ogni caso assicurata alle aziende, informandone le R.S.U., al di\nfuori delle procedure di cui alla norma sopra citata, ed esclusivamente per\nfinalità di tutela del patrimonio aziendale, la facoltà di installare\nimpianti audiovisivi o apparecchiature di sicurezza su casseforti o locali nei\nquali non si svolga attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Divieti)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da\nquella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro\nsenza trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la\nvendita di biglietti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n.\n300, e dall'art. 82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Reclami e controversie)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per\neventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie\nindividuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente\nin prima istanza tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali\nunitarie e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie collettive sulla applicazione del presente contratto,\nsaranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali\naderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti\ned alla UNIONMECCANICA, e in caso di mancato accordo, dalle Associazioni\nsindacali congiuntamente stipulanti e dalla UNIONMECCANICA a livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo decimo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NORME DISCIPLINARI E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Provvedimenti disciplinari)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le inosservanze del lavoratore ai doveri di cui all'art. 64 possono dare\nluogo, a seconda della loro gravità, all'adozione dei seguenti\nprovvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale\n(retribuzione base e contingenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore\na 3 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e la\nentità degli stessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A)Rimprovero verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nel caso di infrazioni di lieve entità, il lavoratore potrà essere\ndiffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B)Rimprovero scritto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere preliminare e si\ninfligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che è già incorso in tre rimproveri scritti non caduti in\nprescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti\nche possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad 1\ngiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>C)Multa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Vi si incorre per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)inosservanza dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)assenza non giustificata non superiore ad 1 giorno; per tale caso la multa\npotrà variare dal 5 al 15 per cento della retribuzione globale corrispondente\nalle ore non lavorate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle\ndisposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricadono nei casi\nprevisti dai successivi commi d) ed e);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria,\nmancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di\ngravità e non abbiano arrecato danno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)mancata comunicazione della variazione di domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento\ndanno) è devoluto alle Istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o,\nin mancanza di queste, all'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccezione fatta per il punto 5, la recidiva per due volte in provvedimenti\ndi multa non prescritti, dà facoltà alla azienda di comminare al lavoratore\nil provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>D)Sospensione Vi si incorre per:\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1)inosservanza ripetuta per oltre due volte dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)assenza arbitraria di durata superiore ad 1 giorno e non superiore a 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative\ndisposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni\nlievi alle cose e nessun danno alle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto\nprevisto al punto 3 del comma e);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario\ndi lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)insubordinazione verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze quando non\ncostituisca recidiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)mancanze di analoga gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva per due volte in provvedimenti di sospensione non prescritti,\npuò far incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>E)Licenziamento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non\nconsente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)assenze ingiustificate prolungate oltre i 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)assenze ingiustificate ripetute 4 volte in un anno del giorno precedente o\nseguente i festivi o le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano\nspecificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da\nparte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che\nimplichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)inosservanza delle norme mediche per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>5)grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti\ndi obbedienza ad ordini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al\nmateriale di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio\nalla incolumità od alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza\npassata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di\nfuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>10)furto nell'azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque\nappartenenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)trafugamento di schizzi o disegni di macchine e di utensili o di altri\noggetti o documenti dello stabilimento che determinano una violazione dei\nsegreti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)esecuzione di lavori nell'interno dell'azienda per proprio conto o di\nterzi effettuati durante l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il caso di licenziamento, ai sensi del presente articolo, esclude la\nliquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, eccezion fatta per\nquanto previsto al punto 8 della lett. E), ma comporta il riconoscimento a\nfavore del lavoratore del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Procedura di contestazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva\ncontestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua\ndifesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo\ndella infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà\nindicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie\ngiustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a\ncinque giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che\nl'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza\nsindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore\nentro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore\nstesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere\nspecificati i motivi del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura\ndi contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le\ngiustificazioni addotte dal lavoratore s'intendono accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra,\nil rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso\nper giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto\nimmediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore\nche ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà\npromuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal\nricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione\nsindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un\nincontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli\nelementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno\nindotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del\nprovvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della\nOrganizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il\nprovvedimento disciplinare diverrà operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari\ntrascorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della\nlett. E), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da\nparte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e\nl'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene\nil lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da\nintendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la\nsospensione del periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>9\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 8\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 7\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> cat.\n        prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>6ª, \u003Csub>5\u003C\u002Fsub>a, \u003Csub>4\u003C\u002Fsub>a cat. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>2ª e 3ª cat. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>la cat. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>1 mese e 15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>10 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>7 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>Oltre 5 e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>Oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>2 mesi e 15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>30 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di\ndimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>9ª, 8ª, 7ª cat. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>6ª, 5ª, 4ª cat. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>2ª e 3ª cat. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>la cat. prof.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>2 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>1,5 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>0,33 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>0,24\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Oltre 5 e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>3 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>2 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>0,67 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>0,5 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>2,5 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>0,67\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio,\novvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo\nper il periodo di preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento,\nl'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite\ndalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che\nall'atto del licenziamento si trovi in sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Indennità in caso di morte)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli artt. 70 e 72\nsaranno corrisposte secondo le disposizioni previste nell'art. 2122 del codice\ncivile, così come modificato dalla sentenza 19 gennaio 1972, n. 8 della Corte\ncostituzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 72\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Trattamento di fine rapporto)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al\nlavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto\ndisposto dall'art. 2120 del codice civile, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e\ndal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini della\nrivalutazione del Fondo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 del\ncodice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative\nmaggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale\norario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie\nattualmente in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti in attuazione di quanto previsto dalle norme vigenti (a titolo\nesemplificativo: art. 2120 cod. civ.; legge n. 53\u002F2000 - congedi parentali)\nriconoscono il diritto all'anticipazione del t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norme transitorie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1)Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120\ndel codice civile, convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31\ndicembre 1999 la gratifica natalizia è esclusa dalla base di calcolo del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima,\nper il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982,\nvalgono le norme di cui all'art. 20, Disciplina speciale, Parte prima, del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1979. Per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 1989 valgono le\nmisure in ore indicate dall'art. 20, Disciplina speciale, Parte prima, del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1986.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte seconda,\nper il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982,\nvalgono le norme di cui all'art. 17, Disciplina speciale, Parte terza del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1979. Il calcolo\ndell'indennità di anzianità verrà fatto sulla base della retribuzione in\ncorso al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno\nconteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mesi di almeno 15 giorni verranno\nconsiderate come mese intero. Agli effetti della presente norma sono compresi\nnella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, la\npartecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi della retribuzione\naventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se il\nlavoratore di cui alla presente Parte speciale è remunerato in tutto o in\nparte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi\nsaranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore di cui\nalla presente Parte speciale non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla\nmedia del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che il premio od\nincentivo di produzione venga liquidato mensilmente o comunque a periodi\ninferiori al semestre, il computo verrà effettuato sulla media dell'ultimo\nanno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi\nprima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione\nposteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione\ngià effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già\nchiusi al momento della risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte terza,\nper il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982,\nvalgono le norme di cui all'art. 17, Disciplina speciale, Parte terza, del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1979. Il calcolo\ndell'indennità di anzianità verrà fatto sulla base della retribuzione in\ncorso al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno\nconteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mesi di almeno 15 giorni verranno\nconsiderate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi\nnella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, la\npartecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi della retribuzione\naventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se il\nlavoratore di cui alla presente Parte speciale è remunerato in tutto o in\nparte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi\nsaranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore di cui\nalla presente Parte speciale non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla\nmedia del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che il premio od\nincentivo di produzione venga liquidato mensilmente o comunque a periodi\ninferiori al semestre, il computo verrà effettuato sulla media dell'ultimo\nanno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi\nprima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione\nposteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione\ngià effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già\nchiusi al momento della risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Per i lavoratori in forza al 1° aprile 1973 l'indennità di anzianità\nsarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle\nnorme previste nel presente articolo e dalla somma di € 22,72, già\neventualmente corrisposta in forza dell'accordo 4 aprile 1973 a titolo di\nacconto su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione di\ncategoria e\u002Fo di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Per i lavoratori in forza al 1° maggio 1976 l'indennità di anzianità\nsarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle\nnorme previste nel presente articolo e dalla somma - se dovuta - di € 22,72,\ndi cui al 1° comma della presente norma transitoria nonché dalla somma di €\n15,49 - già eventualmente corrisposta in forza dell'accordo 5 maggio 1976 a\ntitolo di anticipazione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza\ndistinzione per categoria e\u002Fo anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Per i lavoratori in forza al 17 luglio 1979 l'indennità di anzianità\nsarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle\nnorme previste nel presente articolo e dalle somme - se dovute - di € 22,72 e\ndi € 15,49 di cui ai due precedenti commi della presente norma transitoria,\nnonché dalla somma di € 61,97 - già eventualmente corrisposta in forza\ndell'accordo 17 luglio 1979 a titolo di anticipazione su detta indennità - al\nnetto di ogni ritenuta e senza distinzione di categoria e\u002Fo anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Per i lavoratori del settore oreficeria in forza al 31 dicembre 1973\nl'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a\nseguito dell'applicazione delle condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo undicesimo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Rappresentanze sindacali unitarie)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina della materia relativa alle Rappresentanze sindacali unitarie\ndi cui al Protocollo 23 luglio 1993 è contenuta nell'accordo intervenuto tra\nUNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM il 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settembre 1994, riportato nell'Allegato\"Accordo per la costituzione delle\nRappresentanze sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>unitarie\", che fa parte integrante del presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 74\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Assemblea)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza sindacale unitaria e le Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio\n1993, così come le Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle\nliste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a\ncondizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo\npossono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di propri dirigenti\nesterni, in ambienti messi a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>E' ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di\nlavoro entro il limite massimo di 10 ore complessive nell'anno solare, per le\nquali sarà corrisposta la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In tale ambito, in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del\nprotocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 così come\ndelle Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste\nelettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione\nche abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo, è fatto\nsalvo il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei\nlavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite,\nspettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del\nturno, per i turnisti. Le Organizzazioni sindacali daranno preventiva\ncomunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del\nrelativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigenti esterni qualora\nquesti intendano partecipare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo\ncomunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in\nsede provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità\nproduttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue\nretribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma, art. 35, della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive\nmedesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente c.c.n.l., in ordine\nai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970,\nn. 300, per gli stessi titoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA ritiene che la presente disciplina abbia carattere\ncontingente, in attesa della definizione organica dei criteri di\nrappresentatività sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti sindacali - Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Affissione della stampa dei sindacati)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio\n1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Locali delle Rappresentanze sindacali unitarie)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiama in materia quanto disposto dall'art. 27 della legge 20 maggio\n1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Strumenti informatici)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a disposizione\ndella R.S.U. un personal computer con accesso ad Internet che sarà utilizzato\nsecondo le modalità definite in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo del personal computer dovrà essere comunque strettamente\nconnesso con l'attività sindacale, fermo restando la responsabilità anche\npenale degli utilizzatori per un eventuale uso improprio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Permessi per attività formative sindacali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire la partecipazione degli iscritti all'attività formativa del\nSindacato saranno concessi permessi non retribuiti sempreché non ostino\nimpedimenti di ordine organizzativo e\u002Fo tecnico-aziendali secondo le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la richiesta, con l'indicazione della durata del permesso, dovrà essere\navanzata dal Sindacato provinciale di categoria alla corrispettiva Associazione\nimprenditoriale almeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 giorni prima della data di godimento per un permesso di durata fino a 3\ngiornate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30 giorni prima della data di godimento per un permesso superiore a 3\ngiornate e fino ad un massimo di un mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per le aziende fino a 100 dipendenti il numero dei permessi contemporanei\nnon può superare il 4% dell'organico aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Permessi per cariche sindacali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attività sindacale dei componenti gli Organismi statutari,\nconfederali e federali, nazionali e territoriali delle Organizzazioni\nsindacali, e dei componenti gli Organismi sindacali aziendali - Rappresentanze\nsindacali unitarie - saranno concessi permessi retribuiti pari a 3 ore l'anno\nper ciascun dipendente. La titolarità del monte ore complessivo così\ndeterminato è attribuita per 1\u002F3, ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300,\nai componenti le Rappresentanze sindacali unitarie e i rimanenti 2\u002F3 alle\nOrganizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie ed\nesistano componenti degli Organismi di cui sopra, questi avranno diritto di\nfruire di 1\u002F3 del monte ore complessivo di cui al 1° comma per ognuna delle\nOrganizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori componenti gli Organismi statutari, confederali e federali,\nnazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali, dipendenti da aziende\ncon un organico inferiore alle 16 unità, potranno essere concessi permessi\nretribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle\nloro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipermessi indicati nei commi precedenti dovranno essere richiesti almeno 24\nore prima della prevista fruizione che dovrà comunque garantire, in ogni\nreparto, lo svolgimento dell'attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni\nterritoriali della CONFAPI, che provvederanno a comunicarle all'azienda di cui\nil lavoratore è dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sindacale retribuite saranno pagate in base alla\nretribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Cariche pubbliche e sindacali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiama in materia quanto disposto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300,\nartt. 31 e 32.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Versamento dei contributi sindacali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti\nche ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal\nlavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca\nche può intervenire in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni\naziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un\nmodulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l'indicazione delle Organizzazioni sindacali cui\nl'azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale\ndell'1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare e in\nvigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIcontributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal\nsuccessivo mese di maggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del\nc.c.n.l. 23 dicembre 1986 che prevedano contributi sindacali di importo\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a\ntale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si\nintenderà revocata la delega precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta comune dei Sindacati provinciali, la raccolta delle deleghe\npotrà avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta\npaga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione\ndel Sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore\nal Sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma\nsenza l'indicazione del Sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà\nrimessa all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno\nfornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali\ninteressate per mezzo delle Associazioni territoriali della CONFAPI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali variazioni nel corso dell'anno delle modalità di versamento\ndovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già\nconcordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norma transitoria\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4°\ncomma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del\npresente c.c.n.l., fra le Associazioni territoriali e le Organizzazioni\nsindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all'1%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vendita di libri e riviste)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le Rappresentanze sindacali\nunitarie, o in mancanza, la Commissione interna, potranno effettuare la\ndiffusione anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti, di\nlibri e riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle forme\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai Rappresentanti\nsindacali unitari, o, in mancanza, dai membri della Commissione interna, sotto\nla propria esclusiva responsabilità anche in ordine al contenuto delle\npubblicazioni, e si effettueranno fuori dell'orario di lavoro, nel locale delle\nRappresentanze sindacali unitarie o della Commissione interna e\u002Fo, nei giorni\npreventivamente concordati con la Direzione, in altro locale di ritrovo o di\nriunione messo a disposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalle forme di pagamento dei libri o riviste è esclusa ogni trattenuta\nanche rateale sulla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Quota per servizio contrattuale)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' istituita la quota contributiva per l'attività contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'entità di tale quota viene definita dalle Organizzazioni sindacali e\ntrattenuta dalle aziende secondo le modalità che di volta in volta verranno\nconcordate tra le parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo dodicesimo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior\nfavore)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono\ncorrelative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro\ntrattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico\nistituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare\n(norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto,\nmalattia ed infortunio, puerperio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente\ncontratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più\nfavorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi\nnazionali, le quali continueranno ad essere mantenute \"ad personam\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Decorrenza e durata)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente c.c.n.l., fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti,\ndecorre dal 1° giugno 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto si intenderà rinnovato, se non disdetto, tre mesi prima della\nscadenza, con raccomandata a.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato\nsostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>----------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo scade il 31 ottobre 2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Distribuzione del contratto)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, a partire dal mese di gennaio 2014 ed entro il mese di marzo\n2014, distribuiranno a ciascun lavoratore in forza una copia del presente\ncontratto collettivo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo tredicesimo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>QUADRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Soggetti destinatari)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i\nrequisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 e dalla legge 13 maggio\n1985, n. 190, che detta le disposizioni relative al contratto di impiego\nprivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Trattamento economico e normativo)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai quadri vengono applicati il trattamento economico e la normativa\ncontrattuale previsti per gli impiegati, salvo quanto espressamente specificato\ndi seguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Coperture assicurative)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda erogherà a favore dei quadri, in caso di morte e in caso di\ninvalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di\nlavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da\nmalattia professionale, una somma pari a € 20.658,27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine l'azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a\ncopertura dell'onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al\ncomma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del quadro, una polizza che\nassicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in\ncaso di malattia professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al\nnormale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata\ndai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al\npunto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla\ntabella annessa al Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in\ncaso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della\nretribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in\ncaso di morte causata dai predetti eventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve, e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite\ndal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in\natto, con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Responsabilità civile e penale legata alla prestazione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda è tenuta altresì ad assicurare il quadro per rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nsue mansioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' escluso da tale copertura assicurativa il rischio da responsabilità\ncivile verso terzi conseguente a colpa grave o dolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese e l'assistenza legale\nin procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo\ne relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni\nsvolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite\ndal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in\natto, con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Formazione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai quadri può essere riconosciuta la facoltà di effettuare corsi formativi\nfinalizzati all'acquisizione di adeguati livelli di preparazione ed esperienza\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Brevetti)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di\nbrevetti e diritti di autore al quadro, previa espressa autorizzazione\naziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di\neffettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso in relazione alle\nspecifiche attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Decorrenze)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa relativa ai quadri decorre dal 1° luglio 1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con pari decorrenza è erogata una indennità di funzione di € 51,65 lordi\nmensili per i quadri di livello A e di € 36,15 per i quadri di livello B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai quadri livello B inquadrati nel punto d), Parte IV delle Premesse\n(settore oreficeria) verrà riconosciuta la somma di 32,75 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° gennaio 1991 l'indennità di funzione di cui al\nprecedente comma è elevata rispettivamente a € 69,72 lordi mensili per i\nquadri di livello A e a € 49,06 lordi mensili per i quadri di livello B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui\nall'art. 90 decorre dal 1° luglio 1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decorrenza della copertura del rischio di cui all'art. 89 e della\nconseguente polizza assicurativa decorre dal 1° gennaio 1988.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch4>Tabella dei minimi contrattuali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti salariali sono stati definiti in funzione degli scostamenti\ninflattivi verificatisi nel triennio precedente, e sono stati altresì\nconsiderati i riferimenti inflattivi previsti per gli anni 2013-2015. Pertanto\nsono stati stabiliti i seguenti nuovi incrementi salariali:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>Parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>Dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1° giugno 2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>Dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1 ° giugno 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>Dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1° giugno 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>Totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>21,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>28,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>31,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>81,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>117\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>25,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>32,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>37,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>95,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>3ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>138\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>30,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>38,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>43,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>112,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>4ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>146\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>31,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>41,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>46,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>119,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>5ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>45,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>51,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>131,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>6ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>177\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>38,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>49,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>56,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>144,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>7ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>190\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>41,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>53,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>60,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>155,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>8ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>45,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>59,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>66,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>171,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>9ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\">\u003Cp>246\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>53,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>69,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreaseamount1\">\u003Cp>78,41\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>201,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) viene conglobato nei nuovi\nminimi tabellari. Termina quindi di essere corrisposto come voce a se stante il\nsuddetto elemento retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente i nuovi minimi sono così determinati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>Minimi al 31 maggio 2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>Minimi dal 1 ° giugno 2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>Minimi dal 1 ° giugno 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>Minimi dal 1° giugno 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>1ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>1.216,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.248,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>1.276,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.308,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>2ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>1.338,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.374,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>1.407,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.445,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>3ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>1.479,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.520,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>1.559,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.603,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>1.542,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.585,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>1.626,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.672,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>5ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>1.650,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.695,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>1.740,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.791,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>6ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>1.765,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.815,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>1.864,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.921,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>7ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>1.895,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.947,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>2.000,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>2.061,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>8ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>2.059,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>2.115,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>2.174,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>2.241,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>9ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>2.281,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>2.345,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>2.414,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>2.492,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Unitamente alle retribuzioni del mese di settembre 2013 a ciascun dipendente\ndovranno essere riconosciute a titolo di \"arretrati retributivi\" le seguenti\nsomme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>Arretrati giu-lug-ago 2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>1ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>65,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>2ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>76,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>3ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>90,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>4ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>95,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>5ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>105,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>6ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>116,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>7ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>124,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>8ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>137,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>9ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>161,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori inquadrati nel punto H della Parte IV delle premesse (settore\noreficeria) si applica la seguente tabella di incrementi retributivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Totale aumenti contrattuali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>1° gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>1 ° giugno 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>1° giugno 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>42,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>19,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>19,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>81,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>36,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>30,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>30,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>95,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>3ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>26,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>43,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>43,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>112,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>4ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>21,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>49,2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>49,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>119,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>5ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>14,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>58,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>58,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>131\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>6ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>6,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>69,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>69,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>144,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>7ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>3,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>75,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>75,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>155,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>8ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>58,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>56,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>56,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>171,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>9ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>67,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\">\u003Cp>67,3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>67,3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>201,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Conseguentemente i nuovi minimi tabellari sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>Minimi al 31 dicembre 2013\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>Minimi dal 1° gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>Minimi dal 1 ° giugno 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>Minimi dal 1° giugno 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>1ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1.226,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.268,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.288,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.308,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>2ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1.349,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.384,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.414,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.445,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>3ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1.490,3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.516,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.559,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.603,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>4ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1.553,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.574,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.623,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.672,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>5ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1.660,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.675,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.733,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.791,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>6ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1.776,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.782,6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.851,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1.921,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>7ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1.905,6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>1.909,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>1.985,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>2.061,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>8ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>2.069,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>2.127,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>2.184,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>2.241,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>9ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>2.290,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>2.358,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>2.425,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>2.492,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali\no collettivi salvo che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori inquadrati nell'ottava e nona categoria viene corrisposto un\nelemento retributivo pari ad euro 36,15 lordi mensili a decorrere dal 1°\ngennaio 1985; l'elemento di cui sopra viene elevato ad euro 59,39 lordi mensili\na decorrere dal 1° gennaio 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>----------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi tabellari - Livelli retributivi mensili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anno 2017 sono confermati Uno alla data del 31 ottobre 2017 i minimi\nper livello alla tabella che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>Minimi c.c.n.l. dal 01\u002F06\u002F2015 al 31\u002F10\u002F2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>1.308,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>1.445,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>1.603,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>1.672,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>1.791,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>1.921,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>7°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>2.061,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>8°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>2.241,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>9°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"326\">\u003Cp>2.492,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>In via sperimentale e per la vigenza del presente c.c.n.l. vengono\nintrodotte le seguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>A decorrere dal 1° novembre 2017 gli importi dei nuovi minimi mensili\nsaranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_end\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>Minimi c.c.n.l. dal 1° novembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_start\">\u003Cp>1.309,74\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>1.446,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>1.604,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>1.674,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>1.793,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>1.923,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>7°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>2.063,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>8°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>2.243,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>9°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>2.495,24\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"318\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del\nc.c.n.l., i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della\ndinamica inflativa consuntivata misurata con \"l'IPCA al netto degli energetici\nimportati\" così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del\nc.c.n.l. per calcolare, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, gli incrementi\ndei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° novembre 2017, gli aumenti dei minimi tabellari\nassorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data,\nsalvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità,\nnonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente\nconcordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione\ndegli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della\nprestazione lavorativa (ad esempio: indennità\u002Fmaggiorazioni per straordinario,\nturni, notturno, festivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cp>Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori\nin forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una\ntantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote\nmensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto\n2017-31 ottobre 2017.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi\neffetti, come mese intero. Sono utili ai fini della maturazione dell'\"una\ntantum\" tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per\nmalattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo\nmatrimoniale, comprese tutte le tipologie della C.i.g.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono utili ai fini della maturazione dell'\"una tantum\" tutti i casi di\naspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi\nsugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o\ncontrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell‘art. 2120\ncod. civ. l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferte e reperibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del\nc.c.n.l. e procederanno all'adeguamento dell'indennità di trasferta\nforfetizzata e dell'indennità di reperibilità sulla base della dinamica\ninflattiva consuntivata misurata con \"l'IPCA al netto degli energetici\nimportati\" così come fornita dall'ISTAT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATI \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Allegato 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Piano formativo individuale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PFI relativo all'assunzione del\u002Fla Sig.\u002Fra: ............. ...........\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale ...................... .........................\n......................... ...................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede (indirizzo) ................ .............................\n....................... .........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cap (comune) .................. .............................\n...................... .........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partita IVA ............................. Codice Fiscale\n..............................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono ......................... Fax ..............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail ...................... ..................\n...........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale rappresentante (nome e cognome) ........................\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apprendista Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome ................... ........................ Nome\n.................... ..............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. ........................ ......................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cittadinanza ................ Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di\nstranieri) ................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nato a ............... .............. il ............... Residenza\u002FDomicilio\n ............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prov. ........................... Via .....................................\n..........................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono ............. ............ Fax ........... ...................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail ....................................\n...............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi\n..........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.................................... .....................................\n......................... .................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperienze lavorative ....................... ............................\n............................ .................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodi di apprendistato svolti dal ................ al ................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato a)\n.................... ........................ .........................\n...................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) .................... .......................\n................................ ..............\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ....................... ................... ........................\n................. ......\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione ............................. ...........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica ai fini contrattuali da conseguire .....................\n................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata ...................... ...................\n........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u002FLivello di inquadramento iniziale ......................\n................... ........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u002FLivello di inquadramento finale ...... .....................\n............................... ..........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale sig.\u002Fra ..................... ..............................\n ..................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. ..................................... ..................\n.................................... .......................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u002FLivello di inquadramento ...................\n......................... ........... ...........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anni di esperienza ................... .......................\n.................... ................ ..............\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Contenuti formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze\ntecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale,\nai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\nrelativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri\ndella figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto,\nprocesso e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è\nquella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non\ninferiore ad 80 ore medie annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare le competenze tecnico-professionali e specialistiche ritenute\nidonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) ............... ........................ ........................\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) ............... ........................ ........................\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) ............... ........................ ........................\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) ............... ........................ ........................\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) ............... ........................ ........................\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) ............... ........................ ........................\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) ............... ........................ ........................\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile\nbarrare più opzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Interna\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>( ) \"On the job\"\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>( ) Affiancamento\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>( ) Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>( ) Testimonianze\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>( ) \"Action learning\"\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>( ) Visite aziendali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>( ) (... altro)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attestazione dell'attività formativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati apprendista\u002Fimpresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome e cognome ...................... ...........................\n........................... .........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice fiscale ........................ ............................\n........................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e data di nascita ........................\n.............................. ........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residente in ............................ ..............................\n.....................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via ........................................ ...........................\n...........................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo di studio .................... ...............................\n.........................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunto in apprendistato professionalizzante Dal ................... al\n...................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per conseguire la qualifica di ............................\n.............................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale ..........................\n.................................... ........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo .....................................\n...................................... ........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono ............................... fax\n..........................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail .......................................... ........................\n.................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nominativo del tutor\u002Freferente aziendale ..........................\n.......................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"243\">\u003Cp>Aree tematiche\u002F contenuti (con riferimento al piano\n        formativo individuale)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Durata in ore\u002Fperiodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>Modalità adottata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>Firma tutor e apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"243\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>...... ore Periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>( ) Aula\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( ) \"On the\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>Firma tutor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>...........\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"243\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"84\">\u003Cp>job\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( )\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Affiancamento ( ) \"E- learning\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( ) Esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( )..............\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"87\">\u003Cp>Firma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"76\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\" width=\"243\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\" width=\"84\">\u003Cp>( ) Aula ( ) \"On the job\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( )\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Affiancamento ( ) \"E- learning\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( ) Esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( )..............\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"87\">\u003Cp>Firma tutor\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"76\">\u003Cp>...... ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"87\">\u003Cp>Firma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"76\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"243\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"84\">\u003Cp>( ) Aula ( ) \"On the job\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( )\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Affiancamento ( ) \"E- learning\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( ) Esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( )..............\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>Firma tutor\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"87\">\u003Cp>Firma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"76\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"243\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"84\">\u003Cp>( ) Aula ( ) \"On the job\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( )\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Affiancamento ( ) \"E- learning\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( ) Esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>( )..............\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>Firma tutor\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"87\">\u003Cp>Firma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"76\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"243\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Totale ore:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma tutor aziendale.............\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Timbro e firma dell'azienda....................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma apprendista..........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data.................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Profili formativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Addetto agli impianti ed ai processi metallurgici e meccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto impianti sistemi automatizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Colatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fonditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laminatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verniciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stampatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formatore a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Animista a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carpentiere in ferro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tagliatore con fiamma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Area di attività\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L'addetto che, avendo presente il ciclo di produzione e la documentazione\ntecnica predisposta, utilizza l'impianto già programmato e funzionante per i\ndiversi processi metallurgici, tiene monitorato il processo e verifica il\nprodotto finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti\ntra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nS.Q.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare da produrre, il relativo ciclo di lavoro e scheda di\ncontrollo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e\ndella meccanica delle macchine e conoscere le principali caratteristiche della\ncomponentistica degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche dei materiali in funzione del loro utilizzo e\ndella tipologia di lavorabilità Saper intervenire sull'impianto utilizzato con\noperazioni di carico e scarico anche utilizzando apparecchiature di\nsollevamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper eseguire la saldatura elettrica e ossidoacetilenica con tecnologia\nmanuale e\u002Fo automatizzata Essere in grado di monitorare la qualità del\nprodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati\nrilevati richiesti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di\ncollaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione\npreventiva e straordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper utilizzare le più comuni attrezzature da banco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare il computer per ottenere informazioni necessarie allo\nsvolgimento della propria attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo\nConoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Addetto alle macchine utensili\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Figure professionali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine attrezzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fresatore Tornitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine a controllo numerico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Area di attività\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L'addetto, sulla base di prescrizioni o cicli di lavoro o disegni,\nutilizzando anche procedure informatiche, conduce macchine operatrici\nmettendone appunto la regolazione e controllando la qualità del prodotto anche\nattraverso variazione dei parametri tecnici di processo; è in grado di\nintervenire in operazioni di manutenzione ordinaria e preventiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti\ntra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di\npertinenza: il disegno tecnico del particolare, il relativo ciclo di\nlavorazione e la scheda controllo qualità, la scheda utensili, la scheda\norigini pezzo Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia\nmeccanica e della meccanica delle macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche dei materiali in funzione del loro utilizzo e\ndella tipologia di lavorabilità Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti\ndi misura previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche ed il funzionamento delle macchine anche a CNC\n(fresatrici, torni, rettifiche, saldatrici, centri di tornitura, centri di\nlavoro, ecc.) e capacità di lavoro della macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di collaborare con l'attrezzista per le operazioni di\ninstallazione degli attrezzi sulle macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione (montaggio,\ncodifica, presetting) in base alla scheda utensili ricevuta, sostituirli e\nprovvedere alla loro manutenzione garantendo lo standard qualitativo richiesto\ndalla scheda controllo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper eseguire le operazioni di misura previste dalla scheda controllo\nqualità e registrare i dati rilevati garantendo lo standard qualitativo\nrichiesto in autocontrollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di\ncollaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione\npreventiva e straordinaria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare semplici lavorazioni su banco \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i principi base dell'informatica e dei linguaggi di programmazione\nutilizzati \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto\u002Ftecnico di officina e operatore macchine utensili (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trapanista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lapidatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: L'addetto, sulla base di prescrizioni o cicli di lavoro o\ndisegni, utilizzando anche procedure informatiche, conduce macchine operatrici\nmettendone a punto la regolazione e controllando la qualità della lavorazione;\nè in grado di intervenire in operazioni di manutenzione ordinaria e\npreventiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo\nqualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e\ndella meccanica delle macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e della\ntipologia di lavorabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche ed il funzionamento delle macchine anche a CNC\n(fresatrici, torni, rettifiche, saldatrici, centri di tornitura, centri di\nlavoro, ecc.) e capacità di lavoro della macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione (montaggio,\ncodifica, pre- setting) in base alla scheda utensili ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper eseguire le operazioni di misura previste dalla scheda controllo\nqualità e registrare i dati rilevati garantendo lo standard qualitativo\nrichiesto in autocontrollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i principi base dell'informatica e dei linguaggi di\nprogrammazione utilizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto\u002Ftecnico alle attività preparatorie (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fonditore e preparatore leghe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trafilatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-laminatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stampatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-affinatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saggiatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: L'addetto, avendo presente il ciclo di produzione e\u002Fo la\ndocumentazione tecnica predisposta, utilizza l'impianto già programmato e\nfunzionante per i diversi processi, eventualmente variandone alcuni parametri\nsecondo scheda tecnica predisposta, tiene monitorato il processo e verifica il\nprodotto in fase di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principati processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nsistema di qualità aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare da produrre, il relativo ciclo di lavoro e scheda di\ncontrollo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare gli elementi cli base della tecnologia e conoscere\nle principali caratteristiche della componentistica degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare gli elementi cli base del processo di lavorazione\ndei materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper eseguire la saldatura con tecnologia manuale e\u002Fo automatizzata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di monitorare la qualità del semilavorato in uscita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di\ncollaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione\npreventiva e straordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto\u002Ftecnico di microfusione e attività correlate (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cerista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tagliatore di gomme;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fonditore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preparatore di cilindri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: L'addetto, avendo presente ii ciclo di produzione e\u002Fo la\ndocumentazione tecnica predisposta, utilizza l'impianto già programmato e\nfunzionante per i diversi processi, eventualmente variandone alcuni parametri\nsecondo scheda tecnica predisposta, tiene monitorato il processo e verifica il\nprodotto in fase di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nsistema di qualità aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare da produrre, il relativo ciclo di lavoro e la scheda di\ncontrollo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper verificare la corrispondenza tra il semilavorato prodotto e il\ndisegno tecnico\u002Fcreativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia e conoscere le\nprincipali caratteristiche della componentistica degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare gli elementi di base del processo di preparazione\ndei materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di monitorare la qualità del semilavorato in uscita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di\ncollaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione\npreventiva e straordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto\u002Ftecnico di assemblaggio e lavorazioni sul semilavorato (settore\norafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-banconista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incassatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cesellatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: L'addetto, sulla base di indicazioni, schede, disegni\ntecnici o schemi\u002Fcicli di lavorazione, esegue latori di precisione sul\nsemilavorato, anche mediante l'assemblaggio di varie parti del prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Leggere ed interpretare la documentazione tecnica cli pertinenza: il\ndisegno tecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda\ncontrollo qualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e\ndella meccanica delle macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper eseguire la saldatura con tecnica manuale e\u002Fo automatizzata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le regole cli funzionamento dei team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto\u002Ftecnico di finissaggio (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pulitore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sgrassatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-asciugatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla galvanica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-bruschiatore\u002Fspazzolatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-smaltatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lucidatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: L'addetto, sulla base di indicazioni o di disegni, esegue\nsul prodotto predefinito operazioni di precisione relative alla finitura\nsuperficiale per la realizzazione del prodotto finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo\nqualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper verificare la corrispondenza tra un semilavorato prodotto e il\nprodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere, preparare e mantenere gli eventuali impianti necessari per la\nlavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore\u002Finstallatore\u002Fattrezzista\u002Fmanutentore meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tubista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tubista impianti termosanitari e di condizionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ramista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore macchinario \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su banco (calibrista)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchine \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzatore di macchine \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto, sulla base di indicazioni, schede di manutenzione preventiva,\ndisegni tecnici o schemi o cicli di lavorazione, esegue lavori di precisione e\ndi natura complessa, per la costruzione\u002Fadattamento, riparazione, manutenzione\nal banco o su macchine operatrici, montando le attrezzature o macchinari o loro\nparti o impianti anche termosanitari con controllo e messa a punto degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti\ntra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nS.Q.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza, compresa\nquella inerente l'impiantistica termotecnica: disegno di insieme e dei\nparticolari, distinta base tecnica, ciclo di montaggio, scheda controllo\nqualità, piani di manutenzione preventiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e\ndella meccanica delle macchine, compresi elementi di elettromeccanica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali\nimpiegati nella costruzione del prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la gestione del processo di montaggio, saper sviluppare un\nprogramma di montaggio, saper eseguire il montaggio di gruppi o sottogruppi\nmeccanici e sapere dove intervenire con lavorazioni su banco, anche tramite la\nsaldatura, e con le macchine utensili, per adattamenti eventualmente richiesti\nSaper eseguire la messa a punto delle macchine attrezzate e la regolazione\ndegli impianti e modificare i complessi attrezzati esistenti in modo da variare\nle prestazioni finali Saper registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto\ned ai risultati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di\noperare con colleghi in manutenzione preventiva e straordinaria degli\nimpianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo per\neffettuare quanto richiesto dalla scheda controllo qualità ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro, compresi quelli per\nl'attrezzaggio Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed\nelettromeccanica Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica\nriferita al ruolo Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di\ncontesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore\u002FInstallatore\u002FManutentore elettrico - elettromeccanico -\nelettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guardafili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giuntista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto montaggio parti elettroniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto montaggio parti elettromagnetiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto cabine produzione e trasformazione elettrica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cablatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti di sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti telefonia interna \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Installatore impianti hardware \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico hardware\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatori di elettrodomestici - radio e TV \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatori di impianti di ricezione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzista linee telefoniche \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Antennista radar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operatore, sulla base di disegni tecnici, interviene nel montaggio,\nripristino, o riparazione di impianti elettrici di alta e bassa tensione,\nimpianti elettronici e informatici e delle relative parti, di computers e di\nimpianti di ricezione anche satellitare nonché di reti telefoniche e\ntelematiche utilizzando anche strumentazione informatica, con controllo e messa\na punto o in servizio con le opportune verifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti\ntra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nS.Q.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e applicare la normativa di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere e interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: schemi\nelettrici anche con componentistica elettronica, capitolati, piani della\nqualità con livelli standard qualitativi per componentistica e\ncircuitazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali Conoscere gli\nelementi di base dell'elettrotecnica e dell'elettronica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento allo schema dato saper scegliere i materiali ed i componenti\nnecessari e realizzare in autonomia impianti di illuminazione e distribuzione\nelettrica in ambito civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaborare alla messa a punto di impianti e macchine elettriche e\npartecipare al loro collaudo In riferimento allo schema dato individuare i\ncomponenti anche elettronici di quadri di comando, controllo e regolazione di\nmacchine ed impianti, operare il cablaggio delle apparecchiature e la\ninstallazione del quadro a bordo macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper gestire tramite tecnologia PLC circuiti elettropneumatici\ned oleodinamici Saper installare reti di distribuzione anche informatica di\ntipo LAN ed intervenire su reti a banda larga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper eseguire le lavorazioni meccaniche che possono essere richieste per la\nrealizzazione degli impianti (alloggiamento apparecchiature, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e identificare i problemi elettrici in fase di manutenzione degli\nimpianti elettrici civili e\u002Fo industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i metodi da applicare ed essere in grado di effettuare una ricerca\nguasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper controllare le riparazioni eseguite e saper eseguire una prova di\nripristino Registrare sulla documentazione tecnica le fasi del lavoro ed i\nrisultati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed utilizzare gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo\nspecifici per gli impianti elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla manutenzione mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettrauto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autoriparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carrozziere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gommista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operatore è in grado, con l'ausilio di disegni o guide tecniche, di\nsmontare, rimontare e revisionare gruppi propulsori - organi di\ntrasmissione\u002Fdirezione, impianti elettrici e componenti elettroniche di mezzi\ndi trasporto, effettuando controlli e regolazioni anche con strumenti\ndiagnostici informatici; inoltre è in grado di intervenire per ripristinare o\nsostituire parti della scocca e della carrozzeria degli stessi automezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti\ntra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nS.Q.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza Conoscere le\ncaratteristiche tecnologiche dei materiali Saper scegliere e acquisire il\nmateriale necessario Saper effettuare interventi sui differenti impianti degli\nautomezzi Saper emettere una diagnosi in base ad un esame metodico delle\nanomalie Essere in grado di decidere il metodo di riparazione ed effettuare le\nriparazioni sulla base dell'ordine dei lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper valutare il livello di usura e l'idoneità residua dei pezzi di\nricambio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria compresa la messa a\npunto, la riparazione e la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio\nnecessari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare la messa a punto e la sostituzione di tutte le\ncomponenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper installare accessori che rientrano nell'ambito delle ordinarie\nmansioni del riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare piccoli interventi di verniciatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper registrare i dati tecnici relativi al processo lavorativo ed ai\nrisultati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed usare gli strumenti, le attrezzature e i sistemi di controllo,\ncon particolare riferimento alla strumentazione elettronica ed informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper usare gli strumenti di misura, verifica e di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le norme e le procedure per prevenire comportamenti che\ndanneggiano l'ambiente \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla gestione della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodista di lavorazioni meccaniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto segue ed organizza il processo produttivo, sulla base del\nprogramma di produzione; ottimizza i flussi e l'intero ciclo di produzione e\nsceglie la soluzione organizzativa ottimale anche mediante la rilevazione\ndiretta dei tempi di lavorazione al fine del miglioramento della modalità di\nesecuzione, intervenendo in caso di anomalie e collaborando per la definizione\ndei cicli e delle attrezzature occorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti\ntra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nS.Q.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: disegno di\ninsieme e dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di lavorazione, scheda\ncontrollo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e\ndella meccanica delle macchine e conoscere le principali caratteristiche della\ncomponentistica degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di collaborare nella preparazione dei programmi per MUCN\nanche con utilizzo di sistemi CAM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper compilare la distinta base ed assegnare la codifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di collaborare a individuare eventuali soluzioni\norganizzative e tecniche diverse in caso di difficoltà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper interagire con la Progettazione e la Programmazione e con gli\noperatori addetti all'automazione e all'informatizzazione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di collaborare alla compilazione del ciclo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le norme e le procedure per prevenire comportamenti che\ndanneggiano l'ambiente Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di\ncontesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto all'ufficio tecnico e progettazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto lucidi e trascrizione disegni al CAD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore e lucidista particolarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellista in legno (prototipizzazione per la carrozzeria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto, sulla base di indicazioni o con riferimento a schemi esistenti,\nesegue disegni costruttivi meccanici o elettrici con l'ausilio di stazioni\ncomputerizzate di sistemi CAD, definendo dimensioni, quote, materiali,\ntolleranze anche attraverso la costruzione di modelli; prepara la distinta dei\nmateriali, attraverso l'elaborazione di programmi automatici necessari\nall'esecuzione dei cicli lavorativi, intervenendo anche durante la loro messa a\npunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti\ntra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nS.Q.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la normativa di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare progetti e schemi logici e la documentazione tecnica\nrelativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Conoscere le tecnologie meccanica e\u002Fo elettrica e\u002Fo elettronica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e realizzare il disegno tecnico meccanico e\u002Fo elettrico e\u002Fo\nelettronico con strumenti tradizionali e con l'utilizzo di sistemi CAD;\nrappresentare, attraverso una codifica completa, le caratteristiche sulla\nnatura, sulla geometria e sulle dimensioni del\u002Fdei componente disegnato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Essere in grado di garantire la trasferibilità delle informazioni tra\nutenti diversi e favorire l'integrazione del disegno-progetto con le altre fasi\ndel processo produttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto\u002Ftecnico al controllo ed al collaudo di qualità\u002Festetico-funzionale\n(settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto prove;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto controllo qualità\u002Festetica\u002Ffunzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico di sala prove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: L'addetto interagisce sia esternamente che all'interno\ndell'azienda con le altre funzioni, è in grado di verificare che il prodotto,\nanche sotto il profilo estetico, sia conforme ai requisiti richiesti e ai\ncanoni forniti dai clienti e dalla progettazione, è in grado di verificare la\nfattibilità in base a standard qualitativi di accettabilità, controlla il\nprocesso produttivo utilizzando strumentazioni e prove di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nsistema di qualità aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper utilizzare la metodologia e la strumentazione adeguata per effettuare\nil collaudo, comprese le prove meccaniche e di funzionalità, in riferimento a\nquanto richiesto dalla scheda controllo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare i metodi per le verifiche di conformità del\nprodotto finito o semilavorato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper verificare le schede di autocontrollo pervenute dalla produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed usare la documentazione tecnica per registrare le fasi del\nlavoro ed i risultati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i metodi, le tecniche e gli strumenti di controllo e collaudo di\nprodotti con complesse funzioni logiche e tecnologiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e saper utilizzare gli strumenti di misura manuali e\ncomputerizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le norme e le procedure per prevenire comportamenti che\ndanneggiano l'ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere la normativa internazionale sulla certificazione di qualità e le\nprocedure relative alla gestione degli strumenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e saper applicare le tecniche di analisi e controllo delle\nprestazioni di un processo (SPC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper coordinare tecnicamente un gruppo di lavoratori della propria sezione\ndi lavoro e\u002Fo reparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper promuovere i collegamenti tecnici e\u002Fo gestionali di tipo operativi o\ninformativi tra sezioni di lavoro e\u002Fo i reparti e\u002Fo uffici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al controllo ed al collaudo di qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto sala prove \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore di laboratorio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto controllo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto interagisce sia esternamente che all'interno dell'azienda con le\naltre funzioni quali la produzione e l'ufficio tecnico, è in grado di\nverificare che il prodotto sia conforme ai requisiti richiesti, è in grado di\nverificare la fattibilità in base a standard qualitativi di accettabilità,\ncontrolla il processo produttivo utilizzando strumentazioni e prove di\nlaboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti\ntra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nS.Q.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza Conoscere le\ncaratteristiche tecnologiche dei materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare la metodologia e la strumentazione adeguata per effettuare\nil collaudo, comprese le prove meccaniche e di funzionalità, in riferimento a\nquanto richiesto dalla scheda controllo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare i metodi per le verifiche di conformità del prodotto\nfinito o semilavorato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper verificare le schede di autocontrollo pervenute dalla produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed usare la documentazione tecnica per registrare le fasi del\nlavoro ed i risultati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i metodi, le tecniche e gli strumenti di controllo e collaudo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper utilizzare gli strumenti di misura manuali e\ncomputerizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le norme e le procedure per prevenire comportamenti che\ndanneggiano l'ambiente Conoscere la normativa internazionale sulla\ncertificazione di qualità e le procedure relative alla gestione degli\nstrumenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto ai servizi logistici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imballatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imbragatore magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto, grazie alla conoscenza del processo produttivo, collabora nella\ngestione del flusso delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto\nfinito, anche attraverso sistemi informatici interni; è in grado di provvedere\nalla gestione delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito, ed\nalla loro movimentazione, attraverso sistemi automatizzati o con automezzi di\ndiversa natura per lo spostamento ed il trasporto del materiale; è in grado di\neseguire la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti\ntra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nS.Q.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper definire la movimentazione interna di grezzi, semilavorati,\ncommerciali, prodotti finiti, sulla base della convenienza economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper definire i magazzini: accettazione, semilavorati, finiti, materie\nausiliarie alla produzione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper scegliere i mezzi da utilizzare per movimentare ed immagazzinare i\nprodotti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper curare lo spostamento dei materiali anche attraverso l'uso delle\nmacchine \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico acquisti (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approvvigionatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: L'addetto, nel quadro degli obiettivi e delle attività\ndella funzione acquisti, è in grado di affrontare le problematiche determinate\ndall'oggetto\u002Fservizio acquistato, attraverso la scelta e l'omologazione dei\nfornitori; è in grado di considerare gli aspetti procedurali legati alla\ndeterminazione dei fabbisogni interfacciandosi con la logistica aziendale per\nla gestione delle richieste d'acquisto; sa pervenire alla formulazione delle\nrichieste d'offerta ed alla loro valutazione anche per mezzo delle conoscenze\ndegli aspetti legali dei contratti di acquisto e della capacità di gestire la\ntrattativa sia dal punto di vista tecnico che comportamentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le problematiche determinate dall'oggetto\u002Fservizio acquistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di gestire gli aspetti procedurali legati alla\ndeterminazione dei fabbisogni e per l'elaborazione del budget degli\napprovvigionamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e saper utilizzare le tecniche per la valutazione e selezione dei\nfornitori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di gestire le richieste di acquisto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli aspetti legali riferiti alle tipologie di contratti\nmaggiormente utilizzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di formulare le richieste di offerta e di valutare le\nofferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di gestire una trattativa d'acquisto dal punto di vista\ntecnico e comportamentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper promuovere i collegamenti tecnici e\u002Fo gestionali di tipo operativi o\ninformativi tra le sezioni di lavoro e\u002Fo i reparti e\u002Fo uffici con particolare\nriferimento alla programmazione della produzione e alla gestione delle scorte e\ndei magazzini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di utilizzare gli strumenti previsti dal sistema gestionale\naziendale e le tecniche e gli strumenti per l'e-procurement\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico area selezione\u002Fsviluppo\u002Fformazione risorse umane (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla selezione\u002Fsviluppo\u002Fformazione delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: Il tecnico area gestione del personale possiede\npadronanza degli strumenti, metodi e tecniche per la pianificazione,\nprogrammazione e controllo della gestione del personale. Utilizza le risorse\n(tecniche ed economiche) assegnate, svolgendo i propri compiti in una ottica di\nintegrazione con le altre funzioni\u002Fprocessi aziendali e di miglioramento\ntecnico-organizzativo anche grazie a capacità di problem setting\u002Fsolving e di\ninnovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e gestione delle risorse\numane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i processi \"caratteristici\" della funzione \"personale\" e le\ninterazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli elementi fondamentali relativi alla progettazione di una\nstruttura organizzativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli strumenti e le metodologie per il reclutamento e la selezione\ndel personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli strumenti, le metodologie e la normativa per la formazione,\nlo sviluppo e la valutazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di utilizzare software applicativi e strumenti informatici\ne telematici a supporto delle attività gestite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di pianificare, gestire e controllare le variabili\norganizzative ed economico- finanziarie più rilevanti per l'attività; essere\nin grado di strutturare efficacemente le attività, le risorse possedute, il\ntempo disponibile per il raggiungimento di un obiettivo\n(organizzazione\u002Fprogrammazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di catturare l'attenzione dell'interlocutore attraverso una\ncomunicazione chiara, sintetica ed esaustiva, mostrando interesse verso il\nconfronto e l'ascolto attivo delle opinioni altrui al fine di favorire e\nsviluppare le relazioni interpersonali (comunicazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di individuare e risolvere i problemi analizzandoli e\ngiungendo rapidamente alla proposta di soluzioni efficaci e coerenti,\nmantenendo una visione integrata di tutte le variabili presenti (ad esempio\neconomiche, aziendali, umane, tecniche e di contesto) (elaborazione\nsistemica\u002Fproblem setting\u002Fsolving)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di individuare soluzioni innovative e promuovere nuove\nmodalità nel risolvere i problemi creando nel proprio ambito di riferimento le\ncondizioni perché ci possa essere innovazione (innovazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di coordinare tecnicamente un gruppo di lavoro funzionale o\ninterfunzionale costituito da persone interne e\u002Fo esterne all'azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica, le misure di\nsicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico area marketing (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al marketing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: il tecnico area marketing, possiede padronanza degli\nstrumenti, metodi e tecniche che permettano di svolgere funzioni di marketing\nstrategico ed operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione \"marketing e\nvendite\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e programmazione\ncommerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i processi \"caratteristici\" della funzione \"marketing e vendite\"\ne le interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscenza e capacità di utilizzo delle principali metodologie di analisi\ndel mercato e della concorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscenza e capacità di utilizzo delle principali metodologie per\nl'individuazione dei bisogni del cliente e di formulazione di risposte\nadeguate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capacità di gestione delle principali leve del marketing mix: prodotto,\nprezzo, distribuzione e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il piano di marketing come strumento che definisce obiettivi,\nstrategie ed azioni dell'azienda, sintetizzandone le linee-guida per il\nfuturo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di cogliere e di rispondere alle esigenze sia del cliente\ninterno che esterno, ponendosi nell'ottica che il proprio lavoro è rivolto ad\nun cliente finale, andando anche oltre la propria competenza specifica\n(orientamento al cliente)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico area amministrazione\u002Fgestione del personale (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto all'ufficio del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: Il tecnico area amministrazione del personale, possiede\nla conoscenza del diritto del lavoro e del c.c.n.l. di riferimento, della\npadronanza degli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali che regolano il\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le tematiche inerenti la costituzione, gestione ed estinzione del\nrapporto, in particolare per quanto attiene il profilo giuslavoristico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli adempimenti amministrativi previdenziali e fiscali relativi a\ntutte le fasi del rapporto di lavoro, dall'instaurazione alla risoluzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di utilizzare gli strumenti operativi per l'attività di\namministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di applicare le modalità di calcolo degli elementi\nretributivi, contributivi e fiscali per la predisposizione del cedolino paga e\nla compilazione della modulistica previdenziale e fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Relazionarsi con le Rappresentanze sindacali interne e con le\nOrganizzazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Relazionarsi con le Associazioni datoriali territoriali e di categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli specifici approfondimenti sulla applicazione di alcune\ndisposizioni che riguardano l'amministrazione del personale, focalizzando\nl'analisi sulle novità introdotte dalle disposizioni di legge in materia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di utilizzare software applicativi e strumenti informatici\ne telematici a supporto delle attività gestite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica, le misure di\nsicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico area pianificazione e controllo (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al controllo di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: Il tecnico area pianificazione e controllo possiede la\npadronanza degli strumenti, metodi e tecniche per la pianificazione,\nprogrammazione e controllo economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le logiche e le modalità di pianificazione di lungo e medio e di\nprogrammazione di breve termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le procedure tecnico-amministrative più appropriate, sia per\naziende con produzioni in serie e\u002Fo processo che per quelle operanti su\ncommessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di impostare un piano di contabilità industriale (piano\ndei conti, piano dei centri, dei prodotti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le principali configurazioni di costo e capacità di utilizzo a\nfini gestionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed essere in grado di utilizzare le metodologie di controllo\ngestionale, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista\namministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed essere in grado di utilizzare le metodologie di base per\nimpostare correttamente e\u002Fo migliorare le procedure di elaborazione del\nbudget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di realizzare l'aggregazione dei dati, la consuntivazione e\nla costruzione di report significativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i processi \"caratteristici\" della funzione \"pianificazione e\ncontrollo\" e le interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico area elaborazione dati (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto all'elaborazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: Il tecnico area elaborazione dati conosce in modo\napprofondito i processi organizzativi primari e di supporto e le relative\nattività, ha padronanza degli strumenti, linguaggi, software dell'information\ne communication technology, contribuisce allo sviluppo ed alla realizzazione\ndegli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le metodiche e saper utilizzare gli strumenti per la creazione,\nil disegno e l'analisi dei processi aziendali che prevedono il ricorso a\ntecnologie informatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Eseguire operazioni di caricamento e di estrazione dei dati sui sistemi\ninformatici aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli strumenti hardware per progettare architetture informatiche\ndi rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di utilizzare i più diffusi linguaggi di programmazione\nper realizzare, modificare e personalizzare programmi (ovviamente in relazione\na quanto già in dotazione aziendale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i processi \"caratteristici\" della funzione \"elaborazione dati\" e\nle interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Suggerire modifiche\u002Fintegrazioni nell'acquisizione e nel flusso dei dati\nsui sistemi in dotazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo,\nle misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico area ricerca &amp; sviluppo (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto all'ufficio ricerca e sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: Il tecnico area ricerca &amp; sviluppo, conoscendo le\ntecnologie di comparto, è in grado di implementare e gestire progetti e\nprogrammi di ricerca e sviluppo per l'innovazione di prodotto e di processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le logiche dello sviluppo innovativo del prodotto (\"lean\ndevelopment\")\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper interpretare ed applicare le tecniche ed i metodi di programmazione\ndelle attività secondo le logiche del Project Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e saper utilizzare le metodologie per la gestione di progetti e\nprogrammi di ricerca e sviluppo (ad esempio \"product lifecycle\" management,\n\"engineering collaboration\", ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le tecniche e gli strumenti per la sperimentazione e la\nprototipazione rapida e virtuale (ad esempio \"digital mock up\", simulazioni\nCAE, \"visual prototyping\", ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e saper utilizzare le tecniche, gli strumenti e le metodologie\nper l'integrazione tra la sperimentazione virtuale e quella fisica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i processi \"caratteristici\" della funzione \"ricerca &amp;\nsviluppo\" e le interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico area produzione (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto all'ufficio produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: Il tecnico area produzione, conoscendo le tecniche\norganizzative e le metodologie per la gestione delle \"operations\", è in grado\ndi coordinare le risorse assegnate ad un reparto e\u002Fo ad una o più linee di\nproduzione monitorando i risultati in termini di produttività e qualità delle\nlavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sapere applicare le tecniche di studio dei metodi, di misurazione dei\ntempi, studio del lay-out e del flusso delle lavorazioni, utilizzando le\nmetodologie e gli strumenti per impostare programmi per la valutazione\ndell'efficienza e per il recupero della produttività delle lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sapere analizzare il processo ed i cicli di lavorazione per proporre\nsoluzioni tecnologiche per la razionalizzazione ed il miglioramento delle\nlavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli strumenti operativi del sistema logistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sapere applicare le tecniche previste dai sistemi di programmazione (MRP,\n\"push\" e \"pull\") e loro evoluzioni, elaborare programmi di produzione e\napplicare tecniche e strumenti per il controllo del loro avanzamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper interpretare ed applicare le tecniche ed i metodi di programmazione\ndelle attività secondo le logiche della produzione su commessa e del Project\nManagement\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i processi \"caratteristici\" della funzione \"produzione\" e le\ninterazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico area manutenzione (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto all'area manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: Il tecnico area manutenzione, grazie alla conoscenza\ndelle tecniche organizzative e delle metodologie per la gestione della\nmanutenzione è in grado di coordinare le risorse assegnate per garantire\nl'efficienza degli impianti e dei macchinari riducendo i tempi di fermo\nmacchina per il ripristino delle anomalie di funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il ruolo della manutenzione nell'azienda e la sua integrazione\ncon il processo produttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere gli indicatori di affidabilità dei sistemi produttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le politiche e le logiche di manutenzione (pronto intervento,\nmanutenzione programmata, manutenzione preventiva - su condizione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed essere in grado di applicare le tecniche per l'organizzazione\ndegli interventi di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche e la struttura del sistema informativo per la\nmanutenzione (gestione \"ordini di lavoro\", \"diari macchina\", ecc., reporting di\nmanutenzione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le logiche della manutenzione autonoma in termini di\ndistribuzione delle competenze tra area produzione ed area manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i nuovi modelli organizzativi della manutenzione (unità autonome\ndi produzione, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i concetti base del TPM (Total Productive Maintenance) e le\nmodalità organizzative per la sua introduzione in azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i processi \"caratteristici\" della funzione \"manutenzione\" e le\ninterazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto area commerciale (settore orafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto all'ufficio commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività: L'addetto area commerciale, sulla base delle conoscenze\ntecnico\u002Fspecialistiche in possesso e delle capacità richieste per una corretta\ncopertura del ruolo, è in grado di gestire le attività tecnico-professionali\ndella funzione commerciale, cura la relazione con il mercato e la clientela per\nl'analisi delle esigenze e dei bisogni, promuove l'offerta aziendale e\npredispone soluzioni tecniche e proposte economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e capacità tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le caratteristiche del settore\u002Fcomparto di appartenenza e dei\nprincipali processi, tecnologie, prodotti\u002Fservizi aziendali e possedere una\nvisione \"sistemica\" che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi\nsub-settori merceologici in una logica di filiera (comparto aziendale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla\nfunzione\u002Fprocesso, (processi interni) ovvero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la\ngestione dei rapporti con le altre funzioni\u002Fprocessi, servizi, uffici, enti\nproduttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le procedure previste dal sistema qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il sistema gestionale aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione\n\"commerciale\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e programmazione\ncommerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i processi \"caratteristici\" della funzione \"commerciale\" e le\ninterazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere le logiche dell'orientamento al mercato ed applicare gli\nstrumenti del marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere il piano di marketing come strumento che definisce obiettivi,\nstrategie ed azioni dell'azienda, sintetizzandone le linee-guida per il\nfuturo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e sapere rappresentare l'offerta di servizi e prodotti\ndell'azienda anche dal punto di vista tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di predisporre soluzioni tecniche e proposte economiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di identificare le fasi in cui si articola il processo di\nvendita (dalla prospezione al post-vendita)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e padroneggiare gli strumenti e le metodologie principali per la\ngestione dell'attività di vendita dal punto di vista dell'organizzazione\ndell'attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i principi dell'orientamento al cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i principi e gli elementi di base della relazione interpersonale\ne della comunicazione efficace (verbale e non verbale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Essere in grado di gestire le criticità dell'agire comunicativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Applicare i metodi e le tecniche per la negoziazione e la gestione delle\nobiezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere i principi della comunicazione telefonica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere e saper utilizzare gli strumenti necessari alla predisposizione e\nalla verifica dei risultati raggiunti dalla propria attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela\ndell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto compiti vari di ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Centralinista telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dattilografo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stenodattilografo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto è in grado di raccogliere, selezionare ed elaborare semplici\ninformazioni e dati, lavorare su procedure ordinarie predeterminate e\napplicativi specifici, anche automatizzati, al fine di predisporre e compilare\nla documentazione e la modulistica relativa; è in grado di produrre\ncorrispondenza commerciale, comunicazioni telefoniche, comunicazioni interne\ncon strumenti adeguati compresi quelli telematici, smistare documenti cartacei\ned informatici, organizzare, accedere a ed utilizzare archivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze e competenze professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da individuare in un gruppo \"ad hoc\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio ritenuti idonei rispetto alle attività comuni ai gruppi di\nfigure professionali individuati per il settore metalmeccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>Raggruppamenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>Qualifica triennale (Rilasciate dagli istituti\n        professionali)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Diplomi quinquennali (Rilasciati o dagli istituti\n        professionali o dagli istituti tecnici industriali)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>1. Addetto all'amministrazione e ai servizi generali\n        aziendali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>Operatore della gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Operatore dell'impresa turistica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Operatore dei servizi di ricevimento e segreteria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Tecnico della gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Tecnico dei servizi turistici Ragioniere (varie specializzazioni)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Perito commerciale (varie sperimentazioni)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Perito aziendale (varie sperimentazioni)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>2. Addetto ai servizi logistici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>Nessuno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Nessuno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>3. Addetto all'ufficio tecnico e progettazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>Operatore meccanico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Tecnico delle industrie meccaniche Perito\n        industriale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>4. Addetto alla gestione della produzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Tecnico delle industrie meccaniche Perito\n        industriale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>5. Addetto impianti e processi metallurgici e\n        metalmeccanici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Tecnico delle industrie meccaniche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Tecnico dei sistemi energetici Perito industriale per la\n        meccanica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Perito industriale termotecnico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>6. Addetto alle macchine utensili\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>Operatore meccanico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Tecnico delle industrie meccaniche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>7.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Montatore\u002Fin sta 11 ato re\u002F manutento re\u002Fattrezzista meccanico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>Operatore meccanico Operatore termico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Tecnico delle industrie meccaniche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Tecnico dei sistemi energetici Perito industriale settore\n        meccanico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>8.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Montatore\u002Fin sta 11 ato re\u002F manutentore elettrico -\n        elettromeccanico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>Operatore elettrico Operatore elettronico Operatore\n        delle telecomunicazioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Tecnico delle industrie elettriche elettroniche Perito\n        industriale per l'elettronica Perito industriale per l'elettrotecnica\n        Perito industriale per l'informatica Perito industriale per le\n        telecomunicazioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>9. Addetto al controllo ed al collaudo di qualità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Tecnico delle industrie meccaniche Perito\n        industriale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>10. Manutentore mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp>Operatore termico (specializzazione motoristi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>Tecnico dei sistemi energetici (settore auto)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota: Per ciascun profilo le qualifiche e i diplomi corrispondenti sono\nstati individuati con il criterio dell'individuazione delle competenze in\nuscita corrispondenti in tutto, ma più spesso almeno in parte a quelle\npreviste dalla formazione in apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Categorie speciali (intermedi)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì 28 novembre 1973 in Roma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'ANIMeM-CONFAPI - Associazione nazionale industriali metalmeccanici\nminori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, riunite nella Federazione lavoratori\nmetalmeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il seguente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene disciplinato dalla Parte seconda della Disciplina speciale del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1973 il rapporto di lavoro di\nquei lavoratori che, senza essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla\nlegge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato, né di quelli propri dei\nlavoratori il cui rapporto è regolato dalla Parte prima della Disciplina\nspeciale del suddetto contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano\nnormalmente attribuite ai lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte\nprima del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)guidino e controllino il lavoro di un gruppo di lavoratori di cui alla\nDisciplina speciale, Parte prima del contratto collettivo nazionale di lavoro 4\naprile 1973 con apporto di competenza tecnico-pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla 1a categoria coloro per i quali lo svolgimento delle\nmansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere\ndi iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione,\nnonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e\ncomplessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori\nappartenenti alle categorie indicate sotto le lett. a) e b) di cui sopra e ne\ncostituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle\ncategorie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-appartengono alla 1a categoria: il capotreno di laminazione, il\ncontromaestro, il maestro di più forni di riscaldo, il caposquadra con apporto\ndi competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati\ndella lavorazione, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-appartengono alla 2a categoria: il caposquadra con apporto di competenza\ntecnico-pratica, ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della\nlavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il capo usciere, il capo\nfattorino, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione non modifica il trattamento in atto di tali\nlavoratori agli effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II presente accordo decorre dal 1° gennaio 1974.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina prevista nel presente accordo si applica ai lavoratori il cui\nrapporto era già regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 17 della\nDisciplina speciale, Parte seconda per gli appartenenti alla categoria speciale\ndel contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1969.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1973 risultino classificati come\nintermedi del 2° gruppo in base al contratto collettivo nazionale di lavoro 19\ndicembre 1969 saranno inquadrati, in ogni caso, nella 5a categoria\nprofessionale, di cui al rinnovato contratto collettivo nazionale di lavoro\npurché gli stessi provengano dalle categorie operai Os e Osp di cui al\npredetto contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1969.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Quota contribuzione \"una tantum\"\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(stralcio del verbale di accordo del 15 novembre 2013)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dalla\nsottoscrizione del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2013,\ncomunicheranno che in occasione del rinnovo del c.c.n.l. la FIOM- CGIL chiede\nai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di\n30,00 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di aprile\n2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende distribuiranno insieme alla busta paga corrisposta nel mese di\ngennaio 2014 l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o\nrifiutare la richiesta della FIOM-CGIL e che dovrà essere riconsegnato\nall'azienda entro il 15 marzo 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni\nimprenditoriali alla FIOM- CGIL del numero delle trattenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>--------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota contribuzione \"una tantum\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende mediante affissione in bacheca da effettuare a partire dal 1°\nottobre 2017 e Uno al 31 ottobre 2017, comunicheranno che in occasione del\nrinnovo del c.c.n.l. i Sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai\nlavoratori non iscritti al Sindacato una quota associativa straordinaria di\n35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di febbraio 2018.\nLe aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di novembre 2017, l'apposito\nmodulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del\nsindacato e che dovrà essere riconsegnata all'azienda entro 15 dicembre\n2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali alle\nOrganizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM territoriali del numero delle\ntrattenute effettuate. Le quote trattenute saranno versate su conto corrente\nbancario intestato a FIM, FIOM e UILM, IBANIT82X 01005 03200 000000045111.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Dichiarazione comune delle parti sul sistema di informazione nella piccola\ne media industria metalmeccanica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come\nl'articolazione per sedi e casi esclusi, hanno costituito comuni presupposti\nper la stipulazione delle norme relative al Sistema di informazione per la\npiccola e media industria metalmeccanica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto iniziative e\u002Fo comportamenti posti in essere da FIM-FIOM-UILM e dai\nSindacati territoriali di categoria o dalle istanze rappresentative aziendali\nriconosciute da FIM-FIOM-UILM ed attuati in violazione degli impegni, così\ncome definiti dal Capitolo primo, daranno facoltà a UNIONMECCANICA di\ndichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra\nle Organizzazioni stipulanti, sciolta dalle specifiche obbligazioni assunte in\ntali presupposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve, sulla materia presa in considerazione nel presente\ncapitolo, preesistenti condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aumento salariale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di conglobare nei minimi contrattuali di categoria, con\ndecorrenza dal 1° gennaio 1980 a tutti gli effetti, € 5,16 previsti come\nprima aliquota di riparametrazione dall'accordo 17 luglio 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale operazione non comporta pertanto alcun ricalcolo, in relazione al\nperiodo 17 luglio-31 dicembre 1979, delle erogazioni contrattuali calcolate in\npercentuale sui minimi, ivi compresi i minimi tabellari degli apprendisti,\nanche nel caso in cui le aziende abbiano tenuto in sospeso la liquidazione\ndelle maggiorazioni connesse all'aumento salariale previsto dall'accordo\nsuddetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lettera ANIMeM-CONFAPI alla FLM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le FLM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento all'art. 50, Visite di controllo, punto C), 2° comma,\nl'ANIMeM-CONFAPI precisa che si fa riferimento ai seguenti provvedimenti\ndisciplinari: multa - sospensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>..................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 20 dicembre 1983\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Terzo elemento retributivo - Lettera FLM all'ANIMeM-CONFAPI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le ANIMeM-CONFAPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al terzo elemento retributivo previsto al punto b) del par. 3\ndella Premessa, la FLM precisa che si tratta di una integrazione retributiva in\nfunzione di specifici elementi di professionalità aziendale e - come tale -\npotrà riguardare uno o più livelli di qualifica, senza con ciò assumere\nnatura di elemento retributivo generalizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I segretari generali FLM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>....................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 20 dicembre 1983\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Flessibilità e prestazioni straordinarie - Dichiarazione comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie,\nconfermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle\nnorme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e\nmanifestazione di volontà contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 24 dicembre 1986\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In Roma, il 13 settembre 1994,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIM-FIOM-UILM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle\nRappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti a UNIONMECCANICA, che\ndisciplina la materia relativa alle Rappresentanze sindacali unitarie,\ncontenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio\n1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A - Modalità di costituzione e di funzionamento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1.Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità\nproduttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di\nFIM-FIOM-UILM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno potere di iniziativa anche le Associazioni sindacali abilitate alla\npresentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del\nProtocollo 23 luglio 1993, a condizione che abbiano comunque espresso adesione\nformale ai contenuti del Protocollo stesso e del presente contratto collettivo\nnazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iniziativa di cui al 1° comma può essere esercitata, congiuntamente o\ndisgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali come sopra\nindividuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche\ndalla Rappresentanza sindacale unitaria e dovrà essere esercitata almeno tre\nmesi prima della scadenza del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30 giugno 1995 nelle unità produttive con un organico superiore a\n15 dipendenti ove siano costituite Rappresentanze sindacali aziendali ex art.\n34, contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990 o ex art. 19,\nlegge 20 maggio 1970, n. 300, si procederà alla loro sostituzione mediante la\nelezione delle Rappresentanze sindacali unitarie come regolamentato dal\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2.Composizione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria si procede, per\ndue terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio\nsegreto tra liste concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnato alle liste\npresentate dalle Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro; alla copertura del terzo di cui sopra si\nprocede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le Associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai,\nintermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 cod. civ., nei casi di\nincidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità\nproduttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di\nlavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3.Numero dei componenti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel Protocollo 23 luglio 1993, sotto il\ntitolo Rappresentanze sindacali, al punto B), il numero dei componenti le\nRappresentanze sindacali unitarie sarà pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 componenti per la Rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle\nunità produttive che occupano da 16 a 90 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 componentinelle unitàproduttivecheoccupanoda 91 a 150 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 componentinelle unitàproduttivecheoccupanoda 151 a 250 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-9 componentinelle unitàproduttivecheoccupanoda 251 a 400 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ulteriori 3 componenti ogni 150 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4.Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di\nesercizio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti\ndelle Rappresentanze sindacali aziendali nella titolarità dei diritti,\npermessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle\ndisposizioni di cui al Titolo 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle Associazioni sindacali da accordi collettivi di diverso\nlivello in materia di numero dei dirigenti delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali aziendali (per la sola parte eccedente quanto\nprevisto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990),\ndiritti, permessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti i\nseguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge 20 maggio\n1970, n. 300;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto di affissione di cui all'art. 25, legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>5.Compiti e funzioni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze sindacali unitarie subentrano alle Rappresentanze\nsindacali aziendali ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e\nnell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza sindacale unitaria e le competenti strutture territoriali\ndelle Associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle\nmaterie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal presente\ncontratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>6.Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Icomponenti della Rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per\ntre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni\ndi componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti\nappartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione\ndel rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La\nsostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIcomponente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su\ndesignazione delle Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da\nparte delle stesse Associazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze\nsindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli\nstessi, pena la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria con\nconseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste\ndal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>7.Revoca della Rappresentanza sindacale unitaria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza\ndi raccolta tra i lavoratori aventi diritto al voto di un numero di firme per\nla revoca superiore al 50% del numero dei lavoratori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le firme, purché abbiano valore ai fini della revoca, dovranno essere\nopportunamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>8.Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso\ncontenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rappresentanza\nsindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire\nRappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B - Disciplina della elezione della Rappresentanza sindacale unitaria\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1.Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della Rappresentanza\nsindacale unitaria le Associazioni sindacali di cui alla lett. A), Modalità di\ncostituzione e di funzionamento, congiuntamente o disgiuntamente, o la\nRappresentanza sindacale unitaria uscente, provvederanno ad indire le elezioni\nmediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'art. 25 della legge\n20 maggio 1970, n. 300, e da inviare altresì alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di\npubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata\nalle ore 24 del 15° giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2.\"Quorum\" per la validità delle elezioni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro favoriranno la più ampia partecipazione dei\nlavoratori alle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto \"quorum\" non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le Organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in\nordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi\na determinare nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3.Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati e i\nquadri, non in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle\nelezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono eleggibili gli operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova, in\nforza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto\n4; sono altresì eleggibili anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui\ncontratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua\ndel rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4.Presentazione delle liste\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'elezione della Rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere\nliste elettorali presentate dalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo\nnazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché\nil presente contratto collettivo nazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i\nmembri della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di\nuna lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a\noptare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1\u002F3 il\nnumero complessivo dei componenti la Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>5.Commissione elettorale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>6.Compiti della Commissione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dalla presente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui alla\npresente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>7.Affissioni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nello spazio di cui al\nprecedente punto 1, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata\nper le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>8.Scrutatori\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata nelle 24 ore che\nprecedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>9.Segretezza del voto\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>10.Schede elettorali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà\nestratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione\ndal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta\ntracciata sulla intestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>11.Preferenze\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del\ncandidato preferito nell'apposito spazio della scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>12.Modalità della votazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle\nesigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei\nvotanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di\nvotazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare,\nsotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le\naziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le\nvotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario\ndi lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>13.Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIseggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo\ne da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>14.Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori\naventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>15.Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>16.Compiti del Presidente\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al punto 14,\nAttrezzatura del seggio elettorale, del punto B) Disciplina della elezione\ndella Rappresentanza unitaria, la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>17.Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) tramesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della Rappresentanza sindacale unitaria sarà conservato secondo\naccordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da\ngarantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà\ndistrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un\ndelegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>18.Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della Rappresentanza\nsindacale unitaria, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio\nproporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.\nIl rimanente terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di\ncomposizione della Rappresentanza sindacale unitaria previsto nel comma 1,\npunto 2, Composizione, lett. A), Modalità di costituzione e di\nfunzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno\nattribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e,\nin caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>19.Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli\nscrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti\ninteressati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al 1° comma\ne la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun Rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,\nsempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione aziendale ed alla\nAssociazione piccole e medie industrie - API alla quale aderisce l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>20.Comitato dei garanti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni\nsindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante\ndell'Associazione piccole e medie industrie territoriale alla quale aderisce\nl'azienda, ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio provinciale lavoro e\nmassima occupazione o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>21.Comunicazione della nomina dei componenti della Rappresentanza\nsindacale unitaria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della\nRappresentanza sindacale unitaria, una volta definiti gli eventuali ricorsi,\nsarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed alla locale\nOrganizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle Organizzazioni\nsindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>22.Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale\nl'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva\ne quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>23.Norma generale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai componenti la Commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il\nseggio elettorale ed ai componenti il Comitato dei garanti non sono\nriconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal\ncontratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle\nRappresentanze sindacali aziendali ed ora trasferiti ai componenti le\nRappresentanze sindacali unitarie; gli stessi svolgeranno il loro incarico al\ndi fuori dell'orario di lavoro. In via eccezionale, previa richiesta delle\nOrganizzazioni sindacali, potranno utilizzare permessi sindacali retribuiti di\nspettanza delle Organizzazioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con un organico complessivo inferiore a 16 dipendenti, ove\nalla data del 1° settembre 1994 sia presente la Rappresentanza sindacale\naziendale, continueranno ad applicarsi le normative contrattuali in materia\npreviste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 27 marzo 2018 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM è stato stipulato il presente accordo\nper la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende\naderenti a UNIONMECCANICA, che disciplina la materia relativa alle\nRappresentanze sindacali unitarie con decorrenza 1° maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Modalità di costituzione e di funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità\nproduttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di\nFIM-FIOM-UILM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno potere di iniziativa anche le Associazioni sindacali abilitate alla\npresentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, lettera b), Sezione\nterza dell'A.I. 26 luglio 2016 a condizione che abbiano comunque espresso\nadesione formale ai contenuti dell'A.I. stesso e del vigente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iniziativa di cui al 1° comma può essere esercitata, congiuntamente o\ndisgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali come sopra\nindividuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche\ndalla Rappresentanza sindacale unitaria e dovrà essere esercitata almeno tre\nmesi prima della scadenza del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria si procede\nmediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U. è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva ed\nè composta da impiegati-quadri e da operai eletti, in rappresentanza di\nciascuna delle predette categorie, in relazione alla entità numerica dei due\ngruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli aventi diritto diviso il numero totale dei seggi previsti\nnell'unità produttiva, definisce il numero minimo di lavoratori, siano essi\nimpiegati\u002Fquadri e operai, per attivare su richiesta anche di una sola\nOrganizzazione sindacale il doppio Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati\u002Fquadri\nviene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli\naddetti, con arrotondamento all'unità superiore se pari o superiore allo 0,5.\nIl rappresentante di un Collegio non può essere scelto tra gli appartenenti\nall'altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di\ngenere attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Numero dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in azienda, il numero\ndei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie sarà pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 componenti per la Rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle\nunità produttive che occupano da 16 a 90 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 componenti nelle unità produttive che occupano da 91 a 150\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 151 a 250\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9 componenti nelle unità produttive che occupano da 251 a 400\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ulteriori 3 componenti ogni 150 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti\ndelle Rappresentanze sindacali aziendali nella titolarità dei diritti,\npermessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle\ndisposizioni di cui al Titolo 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle Associazioni sindacali da accordi collettivi di diverso\nlivello in materia di numero dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali\naziendali (per la sola parte eccedente quanto previsto dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro 19 dicembre 1990), diritti, permessi e libertà\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti i\nseguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto ai permessi non retribuiti di cui all‘art. 24, legge 20 maggio\n1970, n. 300;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto di affissione di cui all‘art. 25, legge 20 maggio 1970, n.\n300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Compiti e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze sindacali unitarie subentrano alle Rappresentanze\nsindacali aziendali ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e\nnell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza sindacale unitaria e le competenti strutture territoriali\ndelle Associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle\nmaterie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal presente\ncontratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della Rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per\ntre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni\ndi componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti\nappartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione\ndel rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La\nsostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze\nsindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli\nstessi, pena la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria con\nconseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste\ndal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Revoca della Rappresentanza sindacale unitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza\ndi raccolta tra i lavoratori aventi diritto al voto di un numero di firme per\nla revoca superiore al 50% del numero dei lavoratori stessi. Le firme, purché\nabbiano valore ai fini della revoca, dovranno essere opportunamente\ncertificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all‘art. 19 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso\ncontenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rappresentanza\nsindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire\nrappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Disciplina della elezione della Rappresentanza sindacale unitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 30° mese dalla permanenza in carica della R.S.U. e comunque\nalmeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le Associazioni\nsindacali di cui al punto 1, Sezione seconda, dell'A.I. 26 luglio 2016,\ncongiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire\nle elezioni entro la naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale iniziativa si concretizza in una comunicazione scritta relativa a tale\nintendimento da inviare alle altre Organizzazioni sindacali presenti, da\naffiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione elettorale è\ndi 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di\nscadenza si intende fissata alle ore 14 del quindicesimo giorno escluso quello\ndell'affissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro favoriranno la più ampia partecipazione dei\nlavoratori alle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia\nstato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali\nprenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in\nrelazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova, in forza all'unità\nproduttiva alla data delle elezioni. Questi sono tenuti ad esercitare il\ndiritto di voto presso il seggio della loro area elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono eleggibili gli operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova, in\nforza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto\n4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'elezione della Rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere\nliste elettorali presentate dalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo\nnazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché\nil presente contratto collettivo nazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire un ordinato e corretto svolgimento delle procedure\nelettorali, nel caso di presentazione di liste elettorali da parte di\nAssociazioni sindacali di cui sopra, la raccolta delle firme potrà essere\neffettuata non prima dei 4 mesi antecedenti la scadenza della R.S.U. come\ncertificato sull'apposito modulo (allegato) da utilizzare per la raccolta delle\nfirme messo a disposizione dalla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i\nmembri della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di\nuna lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a\noptare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2\u002F3 il\nnumero complessivo dei componenti la Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Compiti della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale immediatamente dopo la sua completa integrazione\ndecide in merito ad eventuali contestazioni relative alla rispondenza delle\nliste ai requisiti previsti dalle norme di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione\naziendale ai fini dello svolgimento della procedura elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nelle apposite\nbacheche messe a disposizione dall'azienda, almeno 8 giorni prima della data\nfissata per l'inizio delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al 2° comma,\nnonché a contestazioni o reclami definiti dalla Commissione elettorale, sono\nammesse entro i primi tre giorni dall'affissione senza che ciò dia luogo a\nproroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nella\nbacheca e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di\nscrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dalla presente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui alla\npresente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nello spazio di cui al\nprecedente punto 1, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata\nper le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Scrutatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata nelle 24 ore che\nprecedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Segretezza del voto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Schede elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà\nestratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione\ndal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta\ntracciata sulla intestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Preferenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del\ncandidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più\npreferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista,\nanche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di\nuna lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende\nnulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle\nesigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei\nvotanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di\nvotazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare,\nsotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le\naziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le\nvotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario\ndi lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all‘art. 20 della legge 20\nmaggio1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIseggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo\ne da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori\naventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Compiti del Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al punto 14,\nAttrezzatura del seggio elettorale, del punto B) Disciplina della elezione\ndella Rappresentanza unitaria la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio, a cui possono presenziare gli elettori fuori\ndall'orario di lavoro, avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni\nelettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della Rappresentanza sindacale unitaria sarà conservato secondo\naccordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da\ngarantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della\nCommissione elettorale e di un delegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La composizione della R.S.U., secondo quanto previsto dall'A.I. 26 luglio\n2016, è determinata in proporzione dei voti ottenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente\nelettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per\nquoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei\nposti disponibili per ciascun Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iposti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno\nattribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non\navessero raggiunto il quoziente. A parità di resti tra liste diverse, il posto\nva attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a\nparità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si\nricorrerà al sorteggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di preferenze fra due o più candidati della medesima lista, il\nposto va attribuito secondo la successione dei nominativi nelle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli\nscrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti\ninteressati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo\ncomma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,\nsempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione aziendale, alla\nAssociazione piccole e medie industrie - A.P.I. alla quale aderisce l'azienda e\nall'ITL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Comitato dei garanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni\nsindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante\ndell'Associazione piccole e medie industrie territoriale alla quale aderisce\nl'azienda, ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale lavoro e\nmassima occupazione o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Comitato nazionale di garanzia FIM-FIOM-UILM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale riguardanti le liste di\nFIM, FIOM e UILM, è ammesso, in prima istanza, ricorso che deve essere\ninoltrato entro 5 giorni al Comitato nazionale di garanzia FIM- FIOM-UILM, che\nsi riunirà tempestivamente e ne verbalizzerà l'esito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni saranno assunte all'unanimità e verranno notificate agli\ninteressati; tali decisioni sono vincolanti per le strutture territoriali, e\nassolvono sia il ricorso al Comitato provinciale dei garanti che quello in sede\nlegale. Nel caso in cui il Comitato non assuma una decisione all'unanimità,\nl'esito verrà verbalizzato ed entro 5 giorni potrà essere fatto ricorso al\nComitato provinciale dei Garanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte precedentemente verranno utilizzate per sciogliere i\nsuccessivi dubbi interpretativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali che partecipano ai rinnovi assumono le decisioni\ninterpretative precedentemente date dal Comitato nazionale di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le segreterie nazionali sono garanti dell'accordo e del rispetto integrale\ndel presente regolamento nei confronti delle proprie strutture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato nazionale di garanzia sarà composto da un componente per\nciascuna delle organizzazioni FIM-FIOM-UILM firmatarie del presente\nregolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Comunicazione della nomina dei componenti della Rappresentanza sindacale\nunitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della\nRappresentanza sindacale unitaria, una volta definiti gli eventuali ricorsi,\nsarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed alla locale\nOrganizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle Organizzazioni\nsindacali di rispettiva appartenenza dei componenti. Con le stesse modalità\nsaranno comunicati i nominativi degli eventuali sostituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale\nl'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva\ne quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Norma generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai componenti la Commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il\nseggio elettorale ed ai componenti il Comitato dei garanti non sono\nriconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal\ncontratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti della\nRappresentanze sindacali aziendali ed ora trasferiti ai componenti le\nRappresentanze sindacali unitarie, gli stessi svolgeranno il loro incarico al\ndi fuori dell'orario di lavoro. In via eccezionale, previa richiesta delle\nOrganizzazioni sindacali, potranno utilizzare permessi sindacali retribuiti di\nspettanza delle organizzazioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi per cariche sindacali - Lettera di FIM-FIOM-UILM a\nUNIONMECCANICA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 13 settembre 1994\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via della Colonna Antonina, 52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00186 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In merito a quanto previsto dall'art. 35, Disciplina generale del contratto\ncollettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1994 - Permessi per cariche\nsindacali, Vi comunichiamo le modalità di fruizione del monte ore di cui sono\ntitolari FIM-FIOM-UILM:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIM-FIOM-UILM stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro 13\nsettembre 1994 convengono tra di loro di trasferire il 50% delle ore di loro\ncompetenza alle Rappresentanze sindacali unitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il restante 50% è destinato ai componenti dei loro Organismi statutari\nfederali e confederali, territoriali e nazionali. Gli stessi componenti degli\nOrganismi statutari di ciascuna Organizzazione possono avvalersi di un terzo\ndel monte ore a loro disposizione salvo diversa indicazione di\nFIM-FIOM-UILM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora non via sia nell'azienda presenza di componenti degli Organismi di\ncui al 2° comma, il monte ore sarà trasferito alle Rappresentanze sindacali\nunitarie per la loro attività salvo diversa indicazione di FIM-FIOM-UILM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIM-FIOM-UILM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale CONFAPI\u002FCGIL-CISL-UIL su conciliazione e arbitrato\n- 20 dicembre 2000\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Premessa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il presente accordo disciplina procedure stragiudiziali di conciliazione e\narbitrato rispondendo alla necessità di fornire alle imprese e ai lavoratori\nstrumenti alternativi, efficaci e più rapidi per la risoluzione delle\ncontroversie di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iniziativa nasce dalle evidenti problematiche che le imprese ed i\nlavoratori incontrano nell'affrontare le controversie di lavoro. Quindi, nella\nprospettiva di contribuire al decongestionamento del contenzioso giudiziario in\nmateria di lavoro ed in applicazione della normativa vigente, in cui il\nlegislatore esplicita la volontà di inserire strade alternative, il ricorso\nalla conciliazione ed arbitrato rappresenta una opportunità, volontariamente\nscelta, per una rapida soluzione delle controversie e per una riduzione degli\noneri per le parti e per la collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFAPI e CGIL-CISL-UIL considerano necessario promuovere e sviluppare il\npresente accordo; pertanto si impegnano congiuntamente a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costituire una Commissione tecnica con l'obiettivo di analizzare le\npossibili applicazioni degli strumenti informatici alle procedure di\nconciliazione e di arbitrato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intraprendere iniziative per la formazione dei tecnici che opereranno per\nla divulgazione e l'attuazione del presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere il recepimento nei contratti nazionali di lavoro di clausole che\nrimandino alle procedure previste dal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiedere un incontro ai Ministeri interessati con l'obiettivo di\npromuovere il presente accordo e sostenere un processo di innovazione anche\nnella fase giudiziale ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tentativo obbligatorio di conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visti gli artt. 409, 410, 410-bis, 411,412, 412-bis cod. proc. civ., nel\ntesto modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998,\nn. 387;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto che l'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce\ncondizione di procedibilità delle domande aventi ad oggetto i rapporti\ndisciplinati dall'art. 409 cod. proc. civ.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che tali disposizioni subordinano la procedibilità delle\ndomande in giudizio, relative ai rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc.\nciv., all'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da\nsvolgersi o attraverso la Commissione di conciliazione costituita presso la\nDirezione provinciale del lavoro o secondo quanto previsto dai contratti o\naccordi collettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Che la compilazione delle controversie di lavoro rientra nei compiti\nistituzionali delle parti firmatarie del presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Le parti concordano quanto segue:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo obbligatorio di conciliazione viene attuato secondo la seguente\nprocedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)E' costituita la Commissione sindacale di conciliazione (in seguito\ndenominata Commissione), formata da due componenti, di cui uno designato da\nciascuna API - Associazioni territoriali delle piccole e medie imprese aderenti\nalla CONFAPI ed uno designato dalle Organizzazioni territoriali di CGIL-CISL-\nUIL, firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore\u002Flavoratrice\nconferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)La Commissione ha il compito di assistere le parti (impresa e\nlavoratore\u002Flavoratrice) nel tentativo di composizione delle controversie in\nmateria di rapporti di lavoro, di cui all'art. 409 cod. proc. civ., alla stessa\nsottoposte ai sensi dell'art. 410, 1° comma, cod. proc. civ. come modificato\ndall'art. 36 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione non svolge alcun compito di arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)La Commissione ha sede e si riunisce presso gli uffici delle API che\nassicurano le funzioni di segreteria per i compiti previsti dal presente\naccordo; le parti, dopo una prima fase di valutazione circa il funzionamento\ndella Commissione, potranno concordare l'eventualità di utilizzare, quali sedi\ndi riunione, anche altri uffici o sedi preposte (comprese quelle territoriali\ndegli Enti bilaterali), pur mantenendo centralizzata la funzione di\nsegreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)L'Organizzazione sindacale, che, su mandato di un lavoratore\u002Flavoratrice,\nintende proporre una domanda nei confronti di un'impresa, relativa ai rapporti\nprevisti dall'art. 409 cod. proc. civ., comunicherà per iscritto alla stessa,\noltre all'oggetto della controversia, la possibilità di avvalersi del\ntentativo di conciliazione anche presso la Commissione, istituita con il\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa, entro sette giorni dal ricevimento di tale comunicazione,\nmanifesterà per iscritto all'Organizzazione sindacale proponente, anche\ntramite fax, la propria disponibilità al tentativo di conciliazione presso\ntale Commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa associata all'API si avvarrà della Commissione costituita con il\npresente accordo ed entro tale termine trasmetterà copia della comunicazione\nall'API stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa non associata all'API, che intende avvalersi dell'assistenza di\nquesta Commissione, prima di inviare la comunicazione all'Organizzazione\nsindacale proponente, deve chiedere ed ottenere dall'API conferma per tale\nassistenza; al fine di consentire l'espletamento di questo passaggio, il\ntermine di sette giorni viene esteso, esclusivamente a favore delle aziende non\nassociate, a dieci giorni con ciò non modificando il termine di cui al\nsuccessivo punto 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rispetto dei termini di cui al presente punto costituisce formale\nrifiuto al tentativo di conciliazione in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Le API designano il proprio componente e trasmettono, anche tramite fax,\nall'impresa e all'Organizzazione sindacale proponente il nominativo dello\nstesso e la data di convocazione della Commissione, che dovrà svolgersi di\nnorma entro sette giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organizzazione sindacale comunica per iscritto, anche tramite fax, il\nnominativo del proprio componente prima della data di convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)La Commissione potrà decidere le formalità di procedura e le eventuali\nulteriori riunioni cui potranno partecipare esperti individuati di comune\naccordo dai conciliatori. In ogni caso il tentativo di conciliazione dovrà\nessere espletato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione\nda parte dell'Organizzazione sindacale proponente, di cui al punto 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali irregolarità formali o di procedura non inficiano la validità\ndella conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Qualora la conciliazione riesca, si forma il processo verbale ai sensi\ndell'art. 411,3° comma, del codice procedura civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti il verbale di avvenuta conciliazione è\ndepositato presso la Direzione provinciale del lavoro, a cura della Segreteria,\nai sensi dell'art. 411,3° comma, del codice procedura civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale di conciliazione sindacale è sottoscritto dalle parti e dai\ncomponenti della Commissione ai sensi del citato art. 411 cod. proc. civ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Qualora la conciliazione non riesca, si forma processo verbale di mancata\nconciliazione, in cui siano indicati i rispettivi termini della controversia e\nl'indicazione delle ragioni del mancato accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna parte indicherà le proprie eventuali disponibilità transattive e\nprospettazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il mancato accordo dipenda, anche parzialmente, da una divergente\ninterpretazione sull'efficacia, la validità di una clausola di un contratto\ncollettivo nazionale di lavoro o accordo collettivo nazionale, tale motivazione\ndeve essere espressamente indicata nel verbale di mancata conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel verbale le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla\nquale concordano, precisando, ove possibile, l'ammontare del credito che spetta\nal lavoratore\u002Flavoratrice. In quest'ultimo caso il processo verbale acquisita\nefficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 411 cod.\nproc. civ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle\nparti, che ne facciano richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Qualora per una controversia in materia di rapporti di lavoro, di cui\nall'art. 409 cod. proc. civ. le parti avessero già individuato una soluzione,\nle stesse, se desiderano acquisire un definitivo assetto dei rispettivi\ninteressi, possono chiedere alla Commissione il suo intervento ai fini ed agli\neffetti del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.\n387.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso l'assistenza della Commissione è subordinata alla\ndisponibilità dell'API e di una Organizzazione sindacale firmataria del\npresente accordo, che provvederanno a designare il proprio componente nella\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Eventuali questioni procedurali, relative allo svolgimento dei compiti\ndella Commissione, saranno risolte in apposito incontro tra le parti firmatarie\ndel presente accordo in tempi tali da non interromperne l'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Sono fatti salvi gli accordi territoriali esistenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Arbitrato irrituale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il tentativo di conciliazione, di cui agli artt. 410 e 411\ncod. proc. civ., non riesca, o comunque sia decorso il termine per esperire il\ntentativo stesso, le parti interessate possono concordare di deferire la\nrisoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto\ndall'art. 412-ter cod. proc. civ. Fermo restando quanto stabilito dall'art.\n412-ter, comma 1, cod. proc. civ., le API - Associazioni territoriali delle\npiccole e medie imprese aderenti alla CONFAPI e le Organizzazioni territoriali\ndi CGIL-CISL-UIL provvedono a costituire il Collegio arbitrale secondo i\nseguenti criteri, definendone altresì la sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da un Rappresentante sindacale designato dal\nlavoratore, da un Rappresentante dell'API designato dall'azienda e dal\nPresidente. Il Presidente sarà scelto, nell'ambito di una lista territoriale\nconcordata tra le Organizzazioni territoriali di API e CGIL-CISL-UIL,\nsuccessivamente alla manifestazione di volontà delle parti di cui al punto 4,\no di comune accordo o in mancanza di tale accordo, seguendo il criterio della\nrotazione. La lista è revisionabile di norma ogni biennio e contiene i\nnominativi di giuristi e\u002Fo esperti della materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può essere Presidente del Collegio arbitrale chi abbia rapporti di\nparentela o affinità entro il 4° grado con una delle parti. Il ricorso al\nCollegio arbitrale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione di domicilio\npresso la segreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contiene l'eventuale dichiarazione esplicita di consenso delle parti alla\nsospensione del procedimento arbitrale nel caso in cui il verbale di mancata\nconciliazione evidenzi la necessità di una interpretazione autentica\nsull'efficacia e\u002Fo validità di una clausola di un contratto collettivo\nnazionale di lavoro o accordo collettivo nazionale ovvero nel caso in cui il\nCollegio ritenga che la definizione della controversia dipenda, anche\nparzialmente, dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione\nconcernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione di una clausola di un\ncontratto collettivo nazionale di lavoro o di un accordo collettivo\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può contenere la richiesta delle parti del rispetto, nel giudizio\narbitrale, delle norme inderogabili dei contratti collettivi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a\nmezzo raccomandata A.R. o fax, alla segreteria del Collegio e alla controparte,\ntramite l'Organizzazione sindacale o l'API entro il termine di 30 giorni, che\ndecorre dal giorno del rilascio del verbale della Commissione di conciliazione\no dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il\ntentativo medesimo. La parte istante, entro i successivi 15 giorni, decorrenti\ndall'invio della raccomandata A.R. di cui al comma che precede, dovrà dare\nconferma scritta alla segreteria circa la volontà di adire il Collegio\nmedesimo, inviando contestualmente copia dell'avviso di ricevimento della\ncomunicazione trasmessa alla controparte. Ove la conferma non giunga entro tale\ntermine, la richiesta di arbitrato si ritiene revocata. Qualora la controparte\nintenda aderire alla richiesta, dovrà darne comunicazione alla segreteria del\nCollegio, entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento. Richiesta ed\nadesione dovranno contenere la preventiva dichiarazione scritta delle parti di\naccettazione del Collegio giudicante composto ai sensi del punto 2, nonché del\nconferimento al medesimo Collegio del potere di decidere in merito alla\ncontroversia. L'accettazione da parte degli arbitri di trattare la controversia\ndovrà risultare per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale istruttoria della controversia deve svolgersi secondo le\nmodalità fissate dal Collegio nella prima riunione. Il Collegio sospende il\nprocedimento, informandone le parti, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quando il verbale di mancata conciliazione evidenzi la necessità di una\ninterpretazione autentica sull'efficacia e\u002Fo validità di una clausola di un\ncontratto collettivo nazionale di lavoro o accordo collettivo nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora, anche un solo componente del Collegio, ritenga che la definizione\ndella controversia dipenda, anche parzialmente, dalla risoluzione in via\npregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o\nl'interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale di\nlavoro o accordo collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi il Collegio convoca entro 10 giorni le parti stipulanti il\ncontratto o accordo collettivo nazionale, chiedendone il pronunciamento\ncongiunto che dovrà comunque essere fornito entro i 20 giorni dalla riunione\nconseguente alla convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tale pronunciamento o decorso inutilmente tale termine, il\nCollegio decide autonomamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio potrà liberamente sentire le parti interessate, le persone che\nrisultino informate dei fatti nonché esperti di fiducia. Nei termini perentori\nfissati dal Collegio, le parti possono depositare presso la segreteria la\ndocumentazione utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio, fatta salva la sospensione di cui al punto 5, emette il lodo\nentro 60 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento, presso la segreteria,\ndella conferma scritta di cui al precedente punto 4. Ove la controversia\npresenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti,\nil termine può essere prorogato dagli arbitri non oltre i 120 giorni. In caso\ndi ingiustificato ritardo protratto per oltre 30 giorni dalla scadenza dei\ntermini suddetti, il Collegio arbitrale decade dal mandato specifico. La\nrichiesta di arbitrato viene assegnata ad un nuovo Collegio che dovrà\ndecidere, sulla base degli elementi già acquisiti, entro il termine perentorio\ndi 60 giorni dal suo insediamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni del Collegio, ivi compreso il lodo, sono assunte nel rispetto\ndelle norme dell'art. 4 e delle norme inderogabili di legge nonché sulla base\ndei risultati dell'istruttoria prevista dall'art. 5, comunque a maggioranza dei\nvoti degli arbitri. Il lodo deve essere redatto per iscritto e contenere le\nmotivazioni di merito e, tramite la segreteria, è comunicato alle parti in\ngiudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal 2°\ncomma dell'art. 412-quater cod. proc. civ..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' a carico di ciascuna delle parti della controversia l'eventuale compenso\nper il proprio arbitro indicato nel Collegio. Al Presidente verrà riconosciuto\nun compenso la cui entità sarà stabilita secondo criteri determinati dalle\nparti a livello territoriale. Le spese di segreteria saranno conteggiate e\nripartite pariteticamente fra le Organizzazioni territoriali di CGIL-CISL-UIL e\nle API.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo arbitrale può essere impugnato per quanto previsto dall'art.\n412-quater cod. proc. civ. e in caso di violazione di quanto richiesto dalle\nparti ai sensi del punto 4, lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del giudizio arbitrale, su richiesta congiunta delle parti, il\nCollegio arbitrale può conciliare le controversie redigendo apposito verbale\nche deve essere sottoscritto dalle parti e dai componenti del Collegio in veste\ndi conciliatori. Al verbale di conciliazione si applica quanto previsto dal\nCapitolo \"Tentativo obbligatorio di conciliazione\" di cui al presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Disposizioni finali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il presente accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata\nannuale ed entra in vigore dal 1° gennaio 2001, si intende tacitamente\nrinnovato dello stesso periodo se non disdettato da una delle parti firmatarie\ncon lettera raccomandata a.r., da inviare alle altre parti almeno tre mesi\nprima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro un anno le parti procederanno ad un incontro di verifica di quanto\nprevisto nel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta, verranno portati a termine i procedimenti in corso o\ncomunque avviati entro la scadenza del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e\u002Fo l'applicazione del\npresente accordo sono devolute alla esclusiva decisione delle parti firmatarie\ndel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale sul telelavoro CONFAPI\u002FCGIL-CISL-UIL 17 luglio\n2001\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale 9 giugno 2004 recepimento dell'accordo-quadro\neuropeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e\nCES\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Anticipazione indennità infortuni sul lavoro - Lettera a INAIL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandata R.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INAIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede di.....................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anticipazione dal 1° gennaio 2000 delle indennità per infortuni sul\nlavoro, prevista dal Protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 luglio 1999 per il\nrinnovo del c.c.n.l. UNIONMECCANICA-FIM, FIOM, UILM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiesta autorizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scrivente ditta, con posizione\u002Fi assicurativa\u002Fe n.............., a\nseguito di quanto previsto dal Protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 luglio\n1999, di cui si riporta di seguito la norma specifica, che stabilisce l'obbligo\nper il datore di lavoro dal 1° gennaio 2000 di anticipare al lavoratore\ninfortunato le spettanze di competenza di codesto Istituto, che vengono\nliquidate direttamente all'azienda, con la presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in conformità a quanto previsto dall'art. 70 del T.U. (approvato con\nD.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) di essere autorizzata ad effettuare\nl'anticipazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta di\ncompetenza di codesto Istituto e che gli assegni, predisposti dall'Istituto\nstesso per tali indennità, siano intestati e domiciliati presso la\nscrivente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa di cortese e positivo riscontro si porgono distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data.......................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma.........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Testo del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 luglio 1999, per il rinnovo\ndel c.c.n.l. 13 settembre 1994, relativo all'anticipo delle spettanze a carico\ndell'INAIL, allegato alla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Per gli infortuni verificatisi successivamente al 1° gennaio 2000, al\nlavoratore assente per infortunio sul lavoro sarà garantita l'erogazione delle\nspettanze come avviene per le assenze per malattia. Gli importi delle\nprestazioni di competenza dell'Ente vengono liquidate direttamente all'azienda,\nfatta salva la nota a verbale dell'art. 14 - Disciplina speciale - Parte prima\ndel c.c.n.l.\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Verbale costitutivo dell'E.B.M. Ente bilaterale metalmeccanici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(stralcio del verbale di accordo del 15 novembre 2013)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Verbale di accordo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto stabilito nel contratto nazionale (All. A)\nsottoscritto tra UNIONMECCANICA- CONFAPI e FIOM-CGIL in data 29 luglio 2013 e\nal successivo verbale di incontro del 4 ottobre 2013 (All. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Premesso che\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel c.c.n.l. UNIONMECCANICA-CONFAPI del 29 luglio 2013 sono stati recepiti\ngli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)è stato definito con il c.c.n.l. un nuovo articolo \"Diritto alle\nprestazioni della bilateralità\" che coinvolge tutte le imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in data 4 ottobre 2013 le parti hanno definito di approfondire i contenuti\ndi detto nuovo articolo in un apposito incontro al fine di tener conto delle\nspecificità del settore metalmeccanico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le prestazioni previste, di cui ai precedenti punti a) e b), rappresentano\nun diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che i trattamenti previsti\nsono vincolanti per tutte le imprese e che le imprese non aderenti al sistema\ndella bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga\nun elemento retributivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25 euro\nlordi mensili per 13 mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le parti intendono dare immediata e piena attuazione al c.c.n.l.\nsottoscritto in data 29 luglio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) alla data odierna non sono operativi gli Organismi istituiti dagli\naccordi interconfederali recepiti dal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.c.n.l. e si rende pertanto necessario dare piena applicazione a quanto\nprevisto dal detto nuovo articolo del c.c.n.l., definendo articolazioni e\nmodalità della bilateralità per la durata del c.c.n.l. stesso,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la delegazione di UNIONMECCANICA-CONFAPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la delegazione trattante della FIOM-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>concordano quanto segue.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.le premesse fanno parte integrante del presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.di istituire, in applicazione a quanto comunemente definito e al fine di\ncogliere la specificità del settore metalmeccanico, l'\"Ente Bilaterale\nMetalmeccanici\" (E.B.M.) deputato alla raccolta dei versamenti dovuti dalle\nimprese in applicazione a quanto previsto dal c.c.n.l. del 29 luglio 2013,\nfermo restando che le attività previste dalla bilateralità non potranno\neccedere le disponibilità finanziarie e dovranno garantire l'equilibrio\neconomico della gestione in ogni singolo esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.lo Statuto sottoscritto contestualmente in data odierna per la\ncostituzione del E.B.M. (all. C) è parte integrante del presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di novembre 2013 i\ncontributi a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità,\nprevisti dal c.c.n.l. UNIONMECCANICA-CONFAPI del 29 luglio 2013, confluiranno\nall'E.B.M.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.di istituire nell'E.B.M., con decorrenza 1° novembre 2013, i fondi di\nseguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Fondo sicurezza metalmeccanici, gestito da un Organismo paritetico\nnazionale metalmeccanici (O.P.N.M.) che le parti si impegnano a costituire\nentro 31 gennaio 2014 e che, in coordinamento con le rispettive realtà\nterritoriali, svolgerà il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle\niniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)linee guida per la formazione dei lavoratori, degli R.L.S., degli R.L.S.T.\nMetalmeccanici, degli RSPP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo sicurezza metalmeccanici è alimentato come previsto nel c.c.n.l.\ndel 29 luglio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre il Fondo sicurezza metalmeccanici è alimentato da altre risorse\npubbliche o private e in particolare con le risorse provenienti dal Fondo ex\nart. 52 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i. per le quali le parti definiranno in\nsede tecnica procedure e modalità operative da proporre al Governo e\nall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse del Fondo sicurezza metalmeccanici saranno destinate a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)formazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)formazione e aggiornamento R.L.S.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)formazione e aggiornamento R.S.P.P.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)funzionamento, formazione e aggiornamento R.L.S.T. Metalmeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)spese di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto le parti, in coerenza con la circolare del Ministero del\nlavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011 n. 20 \"Attività di\nformazione in materia di salute e sicurezza svolte da enti bilaterali e\norganismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi\", sin d'ora\ncomunemente definiscono le seguenti attività nell'ambito delle risorse\nraccolte dal Fondo sicurezza metalmeccanici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione\nin materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in coerenza con l'art.\n10, D.Lgs. n. 81\u002F2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)collaborazione nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti\nrealizzata dalle imprese, in coerenza con l'art. 37, comma 12, D.Lgs. n.\n81\u002F2008 e con gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio\n2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei\nlavoratori in coerenza con l'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 276\u002F2003\ne successive modifiche e integrazioni e con l'art. 2, comma 1, lettera ee) del\nD.Lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'atto costitutivo e lo Statuto per la costituzione dell'Organismo\nparitetico nazionale metalmeccanici, che le parti si impegnano a sottoscrivere\nentro il 31 gennaio 2014 saranno parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Fondo sviluppo bilateralità metalmeccanici che, in coordinamento con le\nrispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)valorizzare, sostenere e accrescere la formazione dei lavoratori\napprendisti metalmeccanici e definirne indirizzi e contenuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)garantire certezza per le imprese ed effettività dei percorsi formativi\nper i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo sviluppo bilateralità metalmeccanici è alimentato come previsto\nnel c.c.n.l. del 29 luglio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre il Fondo sviluppo bilateralità metalmeccanici è alimentato da\naltre risorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed\neuropeo, e destinate alle finalità previste dal Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse del Fondo sviluppo bilateralità metalmeccanici saranno destinate\ne ripartite sia a favore dei costi sostenuti dalle aziende per la formazione\ndegli apprendisti che a sostegno delle spese sostenute dal lavoratore\napprendista quali, a titolo meramente esemplificativo, trasporti, pasti, ore di\nviaggio etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Fondo sostegno al reddito metalmeccanici, quale strumento integrativo\ndegli strumenti previsti per legge che, in coordinamento con le rispettive\nrealtà territoriali, svolgerà il compito di individuare, valorizzare,\nsostenere e accrescere modalità e tipologie di interventi inerenti il sostegno\nal reddito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto le parti sin d'ora comunemente definiscono, nell'ambito\ndelle risorse raccolte dal Fondo sostegno al reddito metalmeccanici, le\nseguenti azioni e i seguenti interventi mutualistici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostegni sia alle imprese che ai lavoratori, finalizzati alla garanzia\ndella copertura in caso di malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso\ndi malattia di lunga durata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sostegno finalizzato a integrare il reddito delle lavoratrici e dei\nlavoratori nell'ambito della assistenza alla non autosufficienza, infortuni\ngravi, diritto allo studio, maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sostegno alla formazione dei delegati sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)altre azioni, nell'ambito delle risorse raccolte, a sostegno\ndell'integrazione al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori\nmetalmeccanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo sostegno al reddito metalmeccanici è alimentato come previsto nel\nc.c.n.l. del 29 luglio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre il Fondo sostegno al reddito metalmeccanici è alimentato da altre\nrisorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed europeo, e\ndestinate alle finalità previste dal Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione a verbale FIOM-CGIL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FIOM-CGIL definisce di destinare al Fondo stesso il 50% della quota\nversata dalle imprese per assistenza contrattuale, e specificamente quella di\ncompetenza delle OO.SS. prevista al punto d) \"Osservatorio della contrattazione\ne del lavoro\" del nuovo articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità\ndel c.c.n.l. del 29 luglio 2013; di conseguenza il Fondo sostegno al reddito\nmetalmeccanici è alimentato con una ulteriore quota annua pari a 6 euro annui\n(0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore (di cui 0,50 euro\nannui destinati alle attività di sostegno alla formazione dei delegati\nprevista dal Fondo stesso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Osservatorio della contrattazione e del lavoro del settore metalmeccanico\nche, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il\ncompito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostenere e sviluppare gli strumenti bilaterali e le relative\narticolazioni territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sostenere e sviluppare le attività di rappresentanza sindacale\nterritoriale\u002Fbacino nonché la contrattazione territoriale di II livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sostenere e sviluppare ulteriori attività correlate (assistenza\ncontrattuale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio della contrattazione e del lavoro del settore metalmeccanico\nè alimentato, come\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>previsto nel c.c.n.l. del 29 luglio 2013 e con le modifiche previste dalla\ndichiarazione a verbale della FIOM-CGIL del presente accordo, con quote annue\ndi contributi a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità\npari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 euro annui (0,66 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore\nper le attività di cui ai precedenti punti a) e b) del presente capitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione a verbale delle parti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle risorse destinate alle attività di cui ai punti a) e\nb) del presente capitolo, assolti i costi relativi alle attività della stampa\ndel c.c.n.l. e delle attività bilaterali di sostegno allo sviluppo della\ncontrattazione, le parti comunemente si danno atto della volontà di destinare\nle residue risorse al Fondo sostegno al reddito metalmeccanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-12 euro annui (1 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per\nle attività di cui al precedente punto c) del presente capitolo di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore\nche, come previsto nella dichiarazione a verbale della FIOM-CGIL del presente\naccordo, sono destinati al Fondo sostegno al reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore di\ncompetenza di UNIONMECCANICA-CONFAPI e destinati per la assistenza contrattuale\nalle imprese prevista al punto c) del presente capitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre l'Osservatorio della contrattazione e del lavoro del settore\nmetalmeccanico è alimentato da altre risorse pubbliche o private, ad ogni\nlivello locale, nazionale ed europeo, e destinate alle finalità previste\ndall'Osservatorio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Modalità dei versamenti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione a quanto comunemente definito e al fine di cogliere la\nspecificità del settore metalmeccanico, le parti definiscono articolazioni e\nmodalità dei versamenti della bilateralità e concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il versamento sopra definito avrà cadenza mensile e avverrà a mezzo di\nconvenzioni da sottoscrivere con l'Inps per l'affidamento allo stesso Istituto\nattraverso la procedura F24\u002FUNIEMENS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nelle more della convenzione, viene comunemente individuato dalle parti\nche il versamento dovuto dalle imprese venga effettuato tramite bonifico\nbancario secondo le modalità allegate al presente accordo (All. D);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il versamento relativo alle 5 mensilità dell'anno 2013, dovuto per il\nperiodo 1 ° giugno 2013\u002F31 ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite\nbonifico bancario (con le modalità previste dall'Allegato D) in due rate di\npari importo entro il 31 gennaio 2014 ed entro il 31 maggio 2014, quale\ncontributo a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità come\nprevisto dal c.c.n.l. UNIONMECCANICA del 29 luglio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 2 ottobre 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data, 2 ottobre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI, e FIM, FIOM e UILM confermano che, con la stipula\ndel c.c.n.l. 3 luglio 2017, la. Governance dell'Ente bilaterale dei\nmetalmeccanici EBM per i lavoratori della piccola e media Industria\nmetalmeccanica, orafa e dell'installazione d'impianti, sarà esercitata\ncongiuntamente da UNIONMECCANICA-CONFAPI in rappresentanza delle imprese e da\nFIM FIOM e UILM in rappresentanza dei lavoratori, in base al principio di\npariteticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, concordano il percorso e lo svolgimento di tutti gli atti\nnecessari, con riguardo all'integrazione delle parti istitutive dell'Ente\nbilaterale dei metalmeccanici, alle modifiche dello Statuto, al nuovo assetto\ndegli organi di amministrazione nella fase transitoria e all'adozione di quanto\nnecessario per assicurarne l'operatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a far data dalla stipula del presente accordo, le parti si\nattiveranno presso gli organi dell'Ente bilaterale per la definizione di tutte\nle procedure e degli atti formali necessari nella fase transitoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a definire la nuova composizione del Comitato esecutivo in cui dovranno\nessere presenti, oltre a tre rappresentanti per le imprese e un rappresentante\nper ciascuna sigla sindacale FIM, FIOM, UILM con facoltà di nominare un\neventuale supplente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad apportare le modifiche necessarie allo Statuto e ai Regolamento\ndell'Ente bilaterale che recepiscano quanto previsto dal presente accordo e dal\nc.c.n.l. del 3 luglio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono altresì di avviare, in osservanza degli adempimenti\nprevisti dal c.c.n.l., procedure elettorali a decorrere dai 1° gennaio 2018 e\ndi svolgere in tempi congrui le elezioni dei componenti dell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di voto saranno definite dalle parti istitutive,\nsuccessivamente al presente accordo, mediante la predisposizione di un\nregolamento elettorale che dovrà tenere conto delle esperienze già realizzate\nnei Fondi negoziali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM, FIOM e UILM si impegnano, inoltre, a\nrichiedere all'Ente bilaterale dei metalmeccanici di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)adottare un codice etico e a realizzare il bilancio sociale assumendo\nquali valori di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rispetto e la tutela della dignità e della salute della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la finalità mutualistica dell'assistenza integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'affermazione dei principi di solidarietà e la promozione della\npartecipazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la tutela contrattuale di tutti i lavoratori metalmeccanici e fa tutela dei\nloro familiari in caso di malattia e di maggior bisogno, anche in caso di\nricorso agli ammortizzatori sociali o di mobilità\u002FNaspi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la funzione complementare e integrativa della sanità contrattuale rispetto\nalla sanità pubblica, con un'attenzione all'evoluzione dei bisogni\nassistenziali, della prevenzione, delle prestazioni e della loro\neffettività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)ad assumere i seguenti riferimenti per ciò che concerne il funzionamento\ndell'Ente bilaterale dei metalmeccanici e la gestione delle risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-equità, non discriminazione e rispetto dei diritti e delle tutele dei\ncollaboratori dell'Ente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiedere a fornitori e partner il rispetto dei principi di\nresponsabilità e dei diritti e delle tutele contrattuali dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare comunemente un organismo di controllo esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasparenza della gestione delle risorse, attraverso la pubblicazione dei\nbilanci e l'adozione del bilancio sociale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare i requisiti di onorabilità, integrità e assenza di conflitti\ndi interesse dei componenti degli organismi di amministrazione e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rappresentare gli aderenti nei rapporti con enti e istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire la massima informazione agli aderenti sulle attività del fondo,\npromuovere le iniziative utili per il coinvolgimento degli aderenti e per lo\nsviluppo delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire una stretta cooperazione tra le parti istitutive e gli organi del\nfondo per assicurare la coerenza tra gestione e indirizzi strategici,\nsegnalando alle parti istitutive eventuali problemi e criticità al fine di\nindividuare le opportune soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>E.B.M. - Ente bilaterale metalmeccanici (Regolamento 27 marzo 2014)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 1\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Ambito di applicazione)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente regolamento disciplina l'attività dell'E.B.M. sulla base\ndell'accordo tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIOM-CGIL del 15 novembre 2013 e del\nc.c.n.l. del 29 luglio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 2\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Beneficiari)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività e le prestazioni previste dall'E.B.M. saranno erogate\nesclusivamente in favore delle aziende, e dei relativi dipendenti, in regola\ncon il versamento dei contributi, e nelle misure previste dal c.c.n.l. del 29\nluglio 2013 e con le modalità previste nell'accordo del 15 novembre 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della piena operatività della convenzione con INPS ed Agenzia\ndelle Entrate per effettuare i versamenti attraverso la procedura F24\u002FUNIEMENS,\ni versamenti andranno effettuati mensilmente dalle aziende sul c.c. bancario\nIBAN IT79J0350003211000000035903.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 3\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Fondo per le spese di gestione)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene istituito un Fondo per le spese di gestione al quale, in via\ntransitoria e sperimentale, viene destinato il 2,5% del totale delle entrate di\ntutti i Fondi dell'E.B.M., da detrarsi dalle e versate nel Fondo per\nl'Osservatorio della contrattazione e del lavoro del settore metalmeccanico per\nle attività di cui ai punti a) e b) del Capitolo 4 del verbale di accordo del\n15 novembre 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale fondo servirà a coprire le spese di gestione dell'E.B.M. e potrà\nessere integrato in base alle necessità su proposta del Comitato esecutivo e\ndelibera dell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 4\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Fondi per l'erogazione di attività e prestazioni)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto previsto dal verbale di accordo del 15 novembre 2013, sono\nistituiti i seguenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Fondo sicurezza metalmeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Fondo sviluppo bilateralità metalmeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Fondo sostegno al reddito metalmeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Fondo per l'Osservatorio della contrattazione e del lavoro del settore\nmetalmeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Fondi saranno alimentati dalle quote versate mensilmente dalle aziende\nnelle misure previste dal c.c.n.l. del 29 luglio 2013 e con le modalità\npreviste dall'accordo del 15 novembre 2013, al netto della quota destinata al\nFondo per le spese di gestione ai sensi del precedente art. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Fondi non hanno personalità giuridica e sono amministrati dal Comitato\nesecutivo dell'E.B.M.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 5\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Capienza dei Fondi)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'erogazione delle prestazioni e nello svolgimento delle attività\nfinanziate da ciascun Fondo, in base al verbale di accordo del 15 novembre\n2013, non si potrà eccedere la capienza del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali eccedenze, al 31 dicembre di ogni anno solare, verranno utilizzate\nper le stesse prestazioni ed attività nell'anno solare successivo nell'ambito\ndel medesimo Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali necessità straordinarie che richiedano lo spostamento di risorse\nda un Fondo ad altro Fondo, ferma la cogenza del pareggio di bilancio, saranno\ndeliberate dall'Assemblea dell'E.B.M. su proposta del Comitato esecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 6\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Attività e prestazioni)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività e le prestazioni dell'E.B.M. previste dal c.c.n.l. del 29\nluglio 2013 e dal verbale di accordo del 15 novembre 2013, attraverso i Fondi\nall'uopo istituiti sono eseguite nei modi e termini seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>A.Destinatari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività e le prestazioni sono destinate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a tutte le aziende iscritte all'Ente bilaterale metalmeccanico, in regola\ncon i versamenti previsti dal c.c.n.l. UNIONMECCANICA-CONFAPI-FIOM del 29\nluglio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con\ncontratto di lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>B.Condizioni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per beneficiare degli interventi dei seguenti Fondi dell'E.B.M. le aziende\ndovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la\nquota di adesione all'E.B.M. da almeno sei mesi dalla richiesta di\nintervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avranno diritto agli interventi dei seguenti Fondi dell'E.B.M. i dipendenti\ncon rapporto di lavoro full- time o part-time assunti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con contratto di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un\nperiodo pari o superiore a 4 (quattro) mesi e se la causa per cui si richiedono\nle prestazioni si verifica nel corso della vigenza del rapporto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) tutti\ngli importi fissi eventualmente accordati come contributo dovranno essere\nrapportati al minor orario effettuato rispetto all'orario contrattuale di\nquaranta ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>C.Fondi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)Fondo sicurezza metalmeccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo sicurezza metalmeccanici sarà gestito da un Organismo paritetico\nnazionale (O.P.N.M.) in base ad apposito regolamento, da definire entro il mese\ndi maggio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Fondo sviluppo bilateralità metalmeccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B1) Prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.B.M. verserà alle aziende destinatarie un contributo annuo di 100,00\n(cento) euro per ogni apprendista per spese di formazione, con l'obbligo da\nparte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista le spese\ndocumentate per trasporti, pasti, ore di viaggio in caso di formazione esterna\nall'azienda, fino ad un massimo di 50,00 (cinquanta) euro annui per\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B2. Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività e le prestazioni sono destinate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a tutte le aziende iscritte all'Ente bilaterale metalmeccanico che per\nl'apprendista utilizzano formazione esterna all'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con\ncontratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B3. Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per beneficiare del contributo annuo di cui al precedente punto B2, le\naziende dovranno presentare all'E.B.M.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dal lavoratore\nche dall'azienda entro il mese successivo all'assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si\nrichiede l'erogazione del relativo contributo annuo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documentazione attestante la formazione esterna all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Fondo sostegno al reddito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C1. Prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sostegno sia alle imprese sia ai lavoratori, finalizzati alla garanzia\ndella copertura in caso di malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso\ndi malattia di lunga durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente bilaterale metalmeccanici provvede ad erogare i seguenti sussidi \"una\ntantum\" a favore delle aziende e dei lavoratori in caso di malattia debitamente\ncertificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\"Una tantum\" a favore delle aziende (nei limiti di spesa deliberati\nannualmente dal Comitato esecutivo nella misura massima di 1\u002F3 della capienza\ndel Fondo sostegno al reddito)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misura del sussidio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-euro 100,00 (cento\u002F00) \"una tantum\" al verificarsi del secondo evento di\nmalattia dello stesso dipendente in corso di anno civile (1° gennaio-31\ndicembre), per un massimo di due sussidi per azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di presentazione della domanda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per beneficiare di tale forma di intervento, l'azienda deve presentare\nall'E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica in corrispondenza\ndell'invio all'INPS dell'F24 relativo al mese del secondo evento di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla domanda deve essere allegata copia del LUL con i due eventi di malattia\nin corso d'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\"Una tantum\" a favore dei dipendenti (nei limiti di spesa deliberati\nannualmente dal Comitato esecutivo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misura del sussidio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-100,00 (cento\u002F00) euro (pari al 6,15% di integrazione sul minimo tabellare\nal 4° livello) al mese per un massimo di tre mesi al verificarsi di un evento\ndi malattia continuativa in corso d'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) che\ncomporti il pagamento da parte dell'azienda del 50% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di presentazione della domanda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per beneficiare di tale forma di intervento, il lavoratore, di sua\niniziativa e per il tramite dell'azienda, deve presentare all'E.B.M. la domanda\nredatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dall'azienda che dal\nlavoratore, entro il mese successivo alla decurtazione del 50% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla domanda deve essere allegata copia del LUL con l'evento di malattia per\ncui si chiede l'intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sostegno finalizzato ad integrare il reddito delle lavoratrici e dei\nlavoratori nell'ambito della assistenza alla non autosufficienza, infortuni\ngravi, diritto allo studio, maternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente bilaterale metalmeccanici provvede ad erogare i seguenti sussidi \"una\ntantum\" a favore delle aziende e dei lavoratori nei seguenti casi debitamente\ncertificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoratrici e lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. n. 104\u002F1992,\nper assistenza a figli, genitori e coniugi non autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavoratrici e lavoratori che nel corso dell'anno civile (1° gennaio-31\ndicembre) abbiano subito un infortunio riconosciuto dall'INAIL di durata pari o\nsuperiore a quaranta giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)lavoratrici o lavoratori che iscrivono i propri figli all'asilo nido e\u002Fo\nall'università;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)contributo alla nascita di un figlio\u002Fa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misura del sussidio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-euro 100,00 (cento\u002F00) al verificarsi di uno degli eventi di cui ai\nprecedenti punti a), b) e c) in corso di anno civile (1°\ngennaio-31dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-euro 150,00 (centocinquanta\u002F00) per l'evento di cui al precedente punto d)\n(nascita di un figlio\u002Fa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di presentazione della domanda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per beneficiare di tale forma di intervento, il lavoratore, di sua\niniziativa e per il tramite dell'azienda deve presentare all'E.B.M. la domanda\nredatta su apposita modulistica entro il mese successivo all'evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla domanda, sottoscritta dall'azienda e dal lavoratore, devono essere\nallegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia del LUL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documentazione attestante uno degli eventi di cui ai punti a), b), c) e\nd).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sostegno alla formazione dei delegati sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei limiti di quanto previsto dall'accordo del 15 novembre 2013 (0,50 euro\nannui per ogni lavoratore) l'E.B.M., per il sostegno alla formazione dei\ndelegati sindacali delle aziende UNIONMECCANICA, finanzierà progetti di\nformazione finalizzati alla gestione contrattuale e alle finalità della\nbilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il relativo finanziamento le FIOM territoriali presenteranno\nall'E.B.M. entro il 15 settembre di ogni anno progetti specifici che saranno\nsottoposti all'approvazione dell'E.B.M. e deliberati entro il 31 dicembre per\nl'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Altre azioni, nell'ambito delle risorse raccolte, a sostegno\ndell'integrazione al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori\nmetalmeccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea di E.B.M. potrà destinare parte delle risorse raccolte ad\nulteriori iniziative specifiche a sostegno del reddito, anche per istituire\neventuali borse di studio per i figli delle lavoratrici e dei lavoratori\niscritti all'università, determinandone le condizioni e le modalità di\nerogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)Osservatorio della contrattazione e del lavoro del settore\nmetalmeccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse destinate alle attività di sostegno e sviluppo degli strumenti\nbilaterali e il sostegno allo sviluppo delle attività di rappresentanza\nsindacale ai sensi del Capitolo 4, lettere a) e b) del verbale di accordo del\n15 novembre 2013 (8 euro annui, pari a 0,66 euro mensili, per ciascun\nlavoratore) saranno così suddivisivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)spese di stampa, distribuzione del contratto e del materiale informativo\nsui compiti e prestazioni dell'E.B.M.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)una quota pari al 2,5% del totale delle entrate di tutti i Fondi\ndell'E.B.M. è destinata al fondo per le spese di gestione dell'E.B.M. ai sensi\ndel precedente art. 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)i fondi residui sono destinati al Fondo sostegno al reddito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse destinate all'assistenza contrattuale in favore di UNIONMECCANICA\ne CONFAPI, ai sensi del Capitolo 4, lettera c) del verbale di accordo del 15\nnovembre 2013, sono versate con cadenza bimestrale a partire dal 1° aprile\n2014 a UNIONMECCANICA ed a CONFAPI, per quanto di rispettiva competenza, nella\nmisura definita negli accordi tra le medesime intercorsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse destinate all'assistenza contrattuale in favore di FIOM-CGIL\nconfluiscono nel Fondo sostegno al reddito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 7\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Criteri di erogazione dei sussidi)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande per l'ottenimento delle prestazioni erogate verranno esaminate\ndall'E.B.M., e dalle sue articolazioni territoriali ove presenti, comunicandone\nl'esito all'azienda e al lavoratore entro e non oltre 30 giorni dalla\npresentazione della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità erogate dall'Ente bilaterale metalmeccanici sono al lordo\ndelle ritenute fiscali ed esenti da imposizione previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di\npresentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata dal Fondo\nspecifico, ferma restando la suddivisione delle risorse del Fondo sostegno al\nreddito in favore delle aziende (1\u002F3) e dei lavoratori (2\u002F3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente bilaterale metalmeccanici demanda al livello territoriale,\nrappresentato in misura paritetica dalla territoriale di UNIONMECCANICA-CONFAPI\ne dalla FIOM-CGIL territoriale, le verifiche a campione sulle provvidenze\nliquidate, verificando la documentazione relativa, inclusa quella sulla\nformazione svolta e sui costi sostenuti dall'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di territori sprovvisti della rappresentanza di UNIONMECCANICA, le\nverifiche saranno effettuate direttamente dall'E.B.M.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 8\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Liquidazione dei sussidi)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato esecutivo ed il tesoriere, verificate le situazioni su scala\nnazionale liquideranno le richieste di sussidio in ordine cronologico di\npresentazione (data del protocollo), rimettendo nei termini previsti la\nrelativa documentazione fiscale, se dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente\nindicato dall'azienda alla presentazione della domanda di sussidio entro 15\ngiorni dall'approvazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 9\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Anagrafe e gestione dati personali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso l'Ente bilaterale sono istituite l'anagrafe delle aziende\u002Fdei\nlavoratori che richiedono il sussidio e dei referenti per l'elaborazione delle\npaghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali dati saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela\ndella riservatezza (D.Lgs. n. 196\u002F2003).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 10\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Decorrenza e durata)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano il carattere sperimentale del presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regolamento entra in vigore in data 1° aprile 2014 e ha validità di\nanni uno. Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate\ndall'Assemblea dell'E.B.M. su proposta del Comitato esecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 11\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Divulgazione)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente regolamento verrà divulgato a tutte le aziende aderenti\nall'E.B.M. e a tutti i consulenti del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro, da UNIONMECCANICA, ed a tutte le lavoratrici e lavoratori, tramite\nla FIOM-CGIL.-------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 2 ottobre 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data, 2 ottobre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI, e FIM, FIOM e UILM confermano che, con la stipula\ndel c.c.n.l. 3 luglio 2017, la. Governance dell'Ente bilaterale dei\nmetalmeccanici EBM per i lavoratori della piccola e media\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria metalmeccanica, orafa e dell'installazione d'impianti, sarà\nesercitata congiuntamente da UNIONMECCANICA-CONFAPI in rappresentanza delle\nimprese e da FIM FIOM e UILM in rappresentanza dei lavoratori, in base al\nprincipio di pariteticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, concordano il percorso e lo svolgimento di tutti gli atti\nnecessari, con riguardo all'integrazione delle parti istitutive dell'Ente\nbilaterale dei metalmeccanici, alle modifiche dello Statuto, al nuovo assetto\ndegli organi di amministrazione nella fase transitoria e all'adozione di quanto\nnecessario per assicurarne l'operatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a far data dalla stipula del presente accordo, le parti si\nattiveranno presso gli organi dell'Ente bilaterale per la definizione di tutte\nle procedure e degli atti formali necessari nella fase transitoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a definire la nuova composizione del Comitato esecutivo in cui dovranno\nessere presenti, oltre a tre rappresentanti per le imprese e un rappresentante\nper ciascuna sigla sindacale FIM, FIOM, UILM con facoltà di nominare un\neventuale supplente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad apportare le modifiche necessarie allo Statuto e ai Regolamento\ndell'Ente bilaterale che recepiscano quanto previsto dal presente accordo e dal\nc.c.n.l. del 3 luglio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono altresì di avviare, in osservanza degli adempimenti\nprevisti dal c.c.n.l., procedure elettorali a decorrere dai 1° gennaio 2018 e\ndi svolgere in tempi congrui le elezioni dei componenti dell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di voto saranno definite dalle parti istitutive,\nsuccessivamente al presente accordo, mediante la predisposizione di un\nregolamento elettorale che dovrà tenere conto delle esperienze già realizzate\nnei Fondi negoziali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM, FIOM e UILM si impegnano, inoltre, a\nrichiedere all'Ente bilaterale dei metalmeccanici di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)adottare un codice etico e a realizzare il bilancio sociale assumendo\nquali valori di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rispetto e la tutela della dignità e della salute della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la finalità mutualistica dell'assistenza integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'affermazione dei principi di solidarietà e la promozione della\npartecipazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la tutela contrattuale di tutti i lavoratori metalmeccanici e fa tutela dei\nloro familiari in caso di malattia e di maggior bisogno, anche in caso di\nricorso agli ammortizzatori sociali o di mobilità\u002FNaspi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la funzione complementare e integrativa della sanità contrattuale rispetto\nalla sanità pubblica, con un'attenzione all'evoluzione dei bisogni\nassistenziali, della prevenzione, delle prestazioni e della loro\neffettività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)ad assumere i seguenti riferimenti per ciò che concerne il funzionamento\ndell'Ente bilaterale dei metalmeccanici e la gestione delle risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-equità, non discriminazione e rispetto dei diritti e delle tutele dei\ncollaboratori dell'Ente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiedere a fornitori e partner il rispetto dei principi di\nresponsabilità e dei diritti e delle tutele contrattuali dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare comunemente un organismo di controllo esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasparenza della gestione delle risorse, attraverso la pubblicazione dei\nbilanci e l'adozione del bilancio sociale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare i requisiti di onorabilità, integrità e assenza di conflitti\ndi interesse dei componenti degli organismi di amministrazione e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rappresentare gli aderenti nei rapporti con enti e istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire la massima informazione agli aderenti sulle attività del fondo,\npromuovere le iniziative utili per il coinvolgimento degli aderenti e per lo\nsviluppo delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire una stretta cooperazione tra le parti istitutive e gli organi del\nfondo per assicurare la coerenza tra gestione e indirizzi strategici,\nsegnalando alle parti istitutive eventuali problemi e criticità al fine di\nindividuare le opportune soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Distribuzione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>(stralcio del verbale di accordo del 15 novembre 2013)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Vedi accordo di rinnovo in nota)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le aziende, a partire dal mese di gennaio 2014 ed entro il mese di marzo\n2014 distribuiranno gratuitamente a ciascun lavoratore in forza una copia del\nc.c.n.l. 29 luglio 2013 la cui stampa sarà finanziata, per le aziende aderenti\nal sistema della bilateralità, tramite le risorse destinate all'Osservatorio\ndella contrattazione e del lavoro di cui al punto 4 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>----------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota contribuzione \"una tantum\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende mediante affissione in bacheca da effettuare a partire dal 1°\nottobre 2017 e fino al 31 ottobre 2017, comunicheranno che in occasione del\nrinnovo del c.c.n.l. i Sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai\nlavoratori non iscritti al Sindacato una quota associativa straordinaria di\n35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di febbraio 2018.\nLe aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di novembre 2017, l'apposito\nmodulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del\nsindacato e che dovrà essere riconsegnata all'azienda entro 15 dicembre\n2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali alle\nOrganizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM territoriali del numero delle\ntrattenute effettuate. Le quote trattenute saranno versate su conto corrente\nbancario intestato a FIM, FIOM e UILM, IBANIT82X 01005 03200 000000045111.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Quota contribuzione \"una tantum\"\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>(stralcio del verbale di accordo del 15 novembre 2013)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dalla\nsottoscrizione del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2013,\ncomunicheranno che in occasione del rinnovo del c.c.n.l. la Fiom Cgil chiede ai\nlavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30\neuro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2014 (All.\nE).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende distribuiranno insieme alla busta paga corrisposta nel mese di\ngennaio 2014 l'apposito modulo (All. F) che consente al lavoratore di accettare\no rifiutare la richiesta della FIOM-CGIL e che dovrà essere riconsegnato\nall'azienda entro il 15 marzo 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni\nimprenditoriali alla FIOM- CGIL del numero delle trattenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C.C. bancario n.\n000002464702 intestato a FIOM-CGIL Contratto UNIONMECCANICA-CONFAPI presso\nBanca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 1 di Roma - Via Po n. 94 - 00198\nRoma (RM) Codice IBAN IT 34 F 01030 03201 000002464702.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale in materia di apprendistato professionalizzante di\ncui all'art. 49, comma 5-ter del D.Lgs. n. 276\u002F2003 per le PMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale 26 luglio 2011 in materia di \"Certificazione della\nmalattia\"\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la salute e\nsicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità (in applicazione al D.Lgs.\n9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale CONFAPI-CGIL, CISL, UIL in materia di\nrappresentanza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale fra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL per lo sviluppo\ndelle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti\nbilaterali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Intesa applicativa per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di\nindirizzo in materia di strumenti bilaterali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale CONFAPI-CGIL, CISL, UIL sulle dimissioni e le\nrisoluzioni consensuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo interconfederale detassazione 2013 tra CONFAPI e CGIL, CISL,\nUIL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Appendice\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e\ndignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale\nnei luoghi di lavoro e norme sul collocamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine\nrapporto e norme in materia pensionistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali\nvigenti al 14 novembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di tutela e sostegno\ndella maternità e paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>5.Legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della\nparità uomo-donna nel lavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - Disciplina delle forme\npensionistiche complementari - Art. 8 (Finanziamento)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Legge 18 dicembre 1973, n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a\ndomicilio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Verbale di accordo 15 aprile 2015 in materia di congedi parentali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto stabilito nel c.c.n.l. Unionmeccanica CONFAPI e\nFIOM-CGIL sottoscritto in data 29 luglio 2013, Capitolo VII, art. 53 - Congedi\nparentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Premesso che:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel c.c.n.l. Unionmeccanica CONFAPI del 29 luglio 2013 sono state recepite\nle disposizioni previste dall'art. 1, comma 339, della legge n. 228\u002F2012 -\nfruizione del congedo parentale su base oraria - riguardanti l'adeguamento\ndella normativa nazionale in materia di congedo parentale alla direttiva\n2010\u002F18\u002FUE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le parti, al fine di definire le modalità di fruizione su base oraria dei\ncongedi parentali, con la nota a verbale di cui all'art. 53 del c.c.n.l. 29\nluglio 2013 si sono impegnate a svolgere le necessarie verifiche e che tali\nverifiche si sono positivamente concluse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unionmeccanica CONFAPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FIOM-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Concordano quanto segue:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)le premesse fanno parte integrante del presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la fruizione oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino\na un minimo di due ore, riproporzionate per i rapporti di lavoro part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo\ninferiore, nel mese di utilizzo, ad una giornata lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)ai fini dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a\npresentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro\nallegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva e\nindicando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la durata del periodo richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel\nperiodo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il calendario del frazionamento a ore richiesto nel periodo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a\nrispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro\ne a presentare richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente\ne comunque entro due giorni dall'inizio della fruizione ad ore del congedo\nparentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)i criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria e\ndella equiparazione del monte ore utilizzabile alla singola giornata lavorativa\nsono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stante la frazionabilità massima stabilita in gruppi di due ore e la\nprogrammazione di una fruizione minima di otto ore al mese, i criteri restano i\nmedesimi applicati ad oggi nel calcolo dell'indennità dovuta su giornata piena\ndi 8 ore che rappresenta l'ordinaria prestazione lavorativa (lavoro di otto ore\ngiornaliere per cinque giorni la settimana);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il monte orario che rientra nelle disponibilità della madre lavoratrice\ne\u002Fo del padre lavoratore, alle condizioni indicate dal presente accordo, e\nrelativo a sei mesi di congedo verrà effettuato come segue: giorni medi annui\n365,25 : 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore\nsettimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili x 6 mesi\n= 1.044 ore totali di congedo parentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ogni ora di congedo fruita dalla madre lavoratrice e\u002Fo dal padre\nlavoratore verrà detratta dal monte ore come sopra determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il valore economico della singola ora di congedo equivale ad un\ncentosettantreesimo (1\u002F173), della retribuzione media globale mensile riferita\nalla percentuali di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)qualora, per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della\nmadre lavoratrice e\u002Fo del padre lavoratore e dell'azienda (a titolo\nesemplificativo e non esaustivo: malattia della lavoratrice e\u002Fo del lavoratore,\nmalattia del bambino e di conseguenza una diversa programmazione delle\nmodalità di utilizzo dei congedi parentali, ricorso agli ammortizzatori\nsociali, ecc.), l'utilizzo delle ore programmate, e comunicate all'INPS,\nsubisca modifiche tali che non permettono, nel mese di utilizzo, l'intero\nconguaglio delle ore in giornate equivalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice\ne\u002Fo al lavoratore e conguagliate dall'azienda all'INPS nel mese successivo al\nmese di fruizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non\nconguagliabili all'INPS, perché frazioni di giornata equivalente, saranno\ncoperte con l'utilizzo delle ore residue di ferie o Par.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che le disposizioni definite con il presente accordo\nhanno carattere sperimentale, impegnandosi a recepire eventuali chiarimenti e\ndisposizioni relativi a quanto normato dal presente accordo da parte degli\nOrgani competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma 15 aprile 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett. Direzione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>......... ........... ........ ...........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett. Direzione INPS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>......... ........... ........ ...........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Schema di domanda di congedo parentale frazionato a ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La\u002FIl sottoscritta\u002Fo ........................................... dipendente\ndell'azienda in indirizzo chiede di poter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>usufruire nel periodo dal .......... .......... .......... .......... al\n.......... .......... .......... .......... del mese di ..........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.......... .......... .......... del congedo parentale pari a (numero)\n..................... giorni anche fruibili a ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.......... .......... .......... ..........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lì .......... .......... .......... ..........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Calendario con frazionamento anche a ore del periodo\nrichiesto\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>..........\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>..........\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>..........\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>..........\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>..........\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>..........\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      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    \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>Dalle h\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>...........\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>alle h\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>...........\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Certificato di nascita\u002Fdichiarazione sostitutiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Accordo 3 luglio 2017\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>per il rinnovo del c.c.n.l. per la piccola e media industria metalmeccanica\ne della installazione di impianti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti condividendo l'esigenza di allineare e armonizzare le prescrizioni\ncontrattuali del c.c.n.l. con quelle dell'accordo interconfederale tra CONFAPI\ne CGIL-CISL-UIL del 26 luglio 2016 sulla rappresentanza decidono di istituire\nuna Commissione con il compito di individuare nell'arco di tempo necessario\nalla stesura del testo contrattuale, le soluzioni per il recepimento delle\nparti che l'accordo interconfederale demanda alla regolamentazione contrattuale\nsui capitoli presenti e non nel testo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà composta da 3 rappresentanti di UNIONMECCANICA e da 3\nrappresentanti di FIM, FIOM e UILM e darà avvio ai propri lavori a partire dal\nmese di settembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione a verbale di FIM, FIOM e UILM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione lavorerà, nell'ambito di tale armonizzazione, anche allo\nscopo di favorire il massimo coinvolgimento dei lavoratori, di valorizzazione\ndegli iscritti e del ruolo della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Minimi tabellari - Livelli retributivi mensili\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anno 2017 sono confermati fino alla data del 31 ottobre 2017 i minimi\nper livello alla tabella che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>Minimi c.c.n.l. dal 01\u002F06\u002F2015 al 31\u002F10\u002F2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>1.308,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>1.445,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>1.603,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>1.672,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>1.791,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>1.921,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>7°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>2.061,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>8°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>2.241,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>9°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\">\u003Cp>2.492,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via sperimentale e per la vigenza del presente c.c.n.l. vengono\nintrodotte le seguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1 ° novembre 2017 gli importi dei nuovi minimi mensili\nsaranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>Minimi c.c.n.l. dal 1° novembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>1.309,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>1.446,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>1.604,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>1.674,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>1.793,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>1.923,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>7°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>2.063,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>8°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>2.243,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>9°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp>2.495,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del\nc.c.n.l., i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della\ndinamica inflativa consuntivata misurata con \"l'IPCA al netto degli energetici\nimportati\" così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del\nc.c.n.l. per calcolare, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, gli incrementi\ndei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° novembre 2017, gli aumenti dei minimi tabellari\nassorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data,\nsalvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità,\nnonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente\nconcordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione\ndegli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della\nprestazione lavorativa (ad esempio: indennità\u002Fmaggiorazioni per straordinario,\nturni, notturno, festivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori\nin forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una\ntantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote\nmensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto\n2017-31 ottobre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi\neffetti, come mese intero. Sono utili ai fini della maturazione dell'\"una\ntantum\" tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per\nmalattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo\nmatrimoniale, comprese tutte le tipologie della C.i.g.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono utili ai fini della maturazione dell'\"una tantum\" tutti i casi di\naspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi\nsugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o\ncontrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod.\nciv. l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Trasferte e reperibilità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del\nc.c.n.l. e procederanno all'adeguamento dell'indennità di trasferta\nforfetizzata e dell'indennità di reperibilità sulla base della dinamica\ninflattiva consuntivata misurata con \"l'IPCA al netto degli energetici\nimportati\" così come fornita dall'ISTAT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 48\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Previdenza complementare)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Contribuzione a carico dell'azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore dei lavoratori iscritti, compresi gli apprendisti, le aziende\ncontribuiscono con un'aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi\nconglobati, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per\nla 8a e la 9a categoria, di seguito denominato \"retribuzione FONDAPI\", pari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1% dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000; per la generalità dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1,6% a decorrere dal 1° gennaio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'1,80% a decorrere dal 1° giugno 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al 2,00% a decorrere dal 1° gennaio 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. ...\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Welfare)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i\nlavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un valore di 150 euro da\nutilizzare entro il 31 dicembre 2018. Tale importo di 150 euro sarà\nsuccessivamente attivato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio\n2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in\nforza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31\ndicembre di ciascun anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi,\nanche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1°\ngennaio-31 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata\nnell'anno di riferimento. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i\nlavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi\nfiscali o contributivi a carico dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le\naziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle\nesigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il\nterritorio, una gamma di beni e servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM, FIOM, UILM definiranno in seno all'Ente bilaterale\nmetalmeccanici per le piccole e medie imprese metalmeccaniche (EBM) di cui al\nCap. primo, punto G del c.c.n.l., \u003Cdel>forme e le modalità operative\nfunzionali a contemperare tanto il sostegno alle aziende nell'erogazione di\nbeni e servizi e affrontare tali costi, quanto i lavoratori nella fruizione di\ntutta la gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti\ne finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare. A\ntal fine saranno privilegiati quelli\u003C\u002Fdel> il sostegno alle aziende e ai\nlavoratori per l'erogazione di beni e servizi con finalità di educazione,\nistruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona\no culto secondo regole e modalità che saranno disciplinate dall'EBM\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi\npresenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera\ndi assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi\ncollettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi\npotranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori\ndi anno in anno a FONDAPI secondo regole e modalità previste dal medesimo,\ncosì come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria\nintegrativa, definita da UNIONMECCANICA e FIM, FIOM, UILM con il presente\nc.c.n.l. secondo regole e modalità che verranno successivamente definite,\nfermo restando che il costo complessivo a carico dell'azienda non potrà\nsuperare i 150 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione e comunque nel corso dell'anno 2018, le parti\nstipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale\nnei confronti di tutti gli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede nazionale, le parti stipulanti valuteranno l'andamento\ndell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione\nnormativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e\u002Fo soluzioni\nrivolte in particolare alle PMI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. ...\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch4>(Sanità integrativa, salute, prevenzione e benessere)\u003C\u002Fh4>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM, concordano di istituire a decorrere dal\n1° gennaio 2018 prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione e\nbenessere, per i lavoratori in forza alla medesima data a cui si applica il\npresente c.c.n.l., fatta salva la volontà di esercitare rinuncia scritta,\nerogate con modalità da definire anche in rapporto con l'Ente bilaterale\nmetalmeccanici per le piccole e medie imprese industrie metalmeccaniche - EBM -\ndi cui al Cap. primo, punto G del c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire da tale data tutti i lavoratori avranno diritto alle prestazioni\nsanitarie integrative, come verranno definite da UNIONMECCANICA e FIM, FIOM,\nUILM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a tali prestazioni i lavoratori, non in prova, con contratto a\ntempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di\napprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5\nmesi a decorrere dalla data di assunzione; in tale caso le prestazioni\nsanitarie integrative sono automaticamente prolungate in caso di proroga del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i suddetti lavoratori è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2018 una\ncontribuzione pari a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro\nl'una) a totale carico dell'azienda comprensiva delle coperture per i familiari\nfiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n.\n76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i\nlavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati\ndall'istituto della C.i.g. in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo\ndi 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento\ncollettivo di cui alla legge n. 223\u002F1991 ovvero ai sensi dell'art. 7, legge n.\n604\u002F1966, che beneficiano della Naspi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM definiranno, nell'attuazione del presente\narticolo e anche in raccordo con EBM, modalità che prevedano la possibilità\nper i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare, ivi\ncompresi i conviventi di fatto, di accedere alle prestazioni sanitarie\nintegrative con copertura a loro totale carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM si incontreranno entro il mese di giugno\n2019 per verificare l'andamento dell'assistenza sanitaria integrativa così\ncome definita e valutare la congruità degli importi corrisposti in relazione\nalle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM valuteranno in sede di EBM la possibilità\ndi ulteriori prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal\ndatore di lavoro la contribuzione a carico dell'azienda per ogni singolo\ndipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2018 a 60\neuro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro l'una).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa\nderivanti da accordi collettivi, per i lavoratori non coperti si applica quanto\nprevisto dal presente articolo ai commi .... ; per i lavoratori coperti da\naltre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale\nprocederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell'accordo anche al fine di\nadeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore\na 60 euro annui entro il 31 marzo 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l'importo di 60 euro annui\ncostituisce l'unico parametro di riferimento per il confronto con altre forme\ndi assistenza sanitaria integrativa (fornite dall'azienda da eventuali diversi\ngestori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>I. Premessa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva\nquale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di\npromozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di\ncui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale e\u002Fo di categoria\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da questa prospettiva le parti intendono rispondere con il presente c.c.n.l.\nalle necessità di regolazione dei rapporti di lavoro del comparto della PMI\nmetalmeccanica, della installazione di impianti e oreficeria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono recepiti, nel presente c.c.n.l., i sotto elencati accordi\ninterconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003Cdel>9 febbraio 2010 in materia di \"Apprendistato\nprofessionalizzante\";\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)26 luglio 2011 in materia di \"Certificazione della malattia\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)20 settembre 2011 in materia di \"Rappresentanti dei lavoratori per la\nsalute e la sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003Cdel>20 aprile 2012 in materia di \"Rappresentanza\";\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003Cdel>20 aprile 2012 in materia di \"Apprendistato\";\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)23 luglio 2012 in materia di \"Sviluppo delle relazioni sindacali e linee\ndi indirizzo in materia di strumenti bilaterali\" e \"Intesa applicativa dello\nstesso sottoscritto in data 28 dicembre 2012\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)18 settembre 2012 in materia di \"Dimissioni e risoluzioni consensuali\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)accordo interconfederale fra CONFAPI - CGIL- CISL - UIL in materia di\nrappresentanza del 26 luglio 2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)accordo interconfederale fra CONFAPI - CGIL- CISL - UIL sul modello\ncontrattuale del 26 luglio 2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)accordo interconfederale fra CONFAPI - CGIL - CISL - UIL in materia di\nApprendistato ex artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81\u002F2015 del 22 dicembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali accordi interconfederali e\u002Fo intese che dovessero intervenire tra\nle rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del\ntesto contrattuale saranno oggetto di esame tra le parti al fine di\narmonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui\ndefinite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro trova la sua definizione nello\nspirito degli accordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL, UIL\ned è finalizzato a relazioni industriali più partecipative e ad una\nregolazione dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai\nlavoratori di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche\ninflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata del costo\ndel lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM\u002FFIOM\u002FUILM si impegnano reciprocamente, a nome proprio e\ndelle rispettive strutture territoriali e delle Rappresentanze sindacali\nunitarie, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalle parti stesse per\nlo svolgimento ed il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIM\u002FFIOM\u002FUILM si impegnano inoltre a rispettare ed a far\nrispettare alle aziende e ai lavoratori il presente contratto per il periodo\ndella sua validità. A tal fine UNIONMECCANICA si impegna ad adoperarsi e ad\nintervenire per la completa osservanza, da parte delle aziende associate, delle\ncondizioni pattuite, mentre FIM\u002FFIOM\u002FUILM si impegnano a non promuovere e ad\nintervenire perché siano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato\noggetto di accordo ai vari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale è prevista secondo quanto disposto dagli\naccordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL, UIL nello spirito\ndell'attuale prassi e dando attuazione al particolare riguardo per le piccole\nimprese, ivi previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie definite in\naltre sedi negoziali. La stessa verrà pertanto svolta per le materie stabilite\ndalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di\nlavoro in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le\nprocedure e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono\nassociate o conferiscano mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente premessa è parte integrante del contratto collettivo nazionale\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>II. Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di\nlavoro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale quadriennale\nper la materia normativa e retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti\neconomici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento agli\naccordi interconfederali vigenti sottoscritti dalle Confederazioni a cui le\nparti aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro\nsaranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per\nconsentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e\ncomunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione\ndelle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative\nunilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporterà a carico\ndella parte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del\ntermine a partire dal quale decorre la \"indennità di vacanza contrattuale\"\nappresso definita.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\u003Cdel>\u003Cp>Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di\nscadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto\naccordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese\nsuccessivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento\nprovvisorio avrà invece decorrenza dal 4° mese dalla presentazione delle\nproposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di\nscadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdel>\u003Cdel>\u003Cp>L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di\nvacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato,\napplicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti,\ncomprensivi dell'ex indennità contingenza.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdel>\u003Cdel>\u003Cp>Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra\nsarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdel>\n\u003Cp>\u003Cdel>Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di\nvacanza contrattuale cessa di essere erogata.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione comune\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Con IT gli accordoi interconfederalei del 20 aprile 2012 e del 26 luglio\n2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per\nla tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività\ndel c.c.n.l. A tale accordo interconfederale si richiamano le parti nella\nprospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e\nvincolanti per tutte le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in attesa che la materia relativa alla misura della\nrappresentatività e alla titolarità ed efficacia della contrattazione venga\nregolata a livello confederale secondo quanto previsto dall'gli accordoi\ninterconfederalei del 20 aprile 2012 e del 26 luglio 2016, si danno atto che la\nvalidità del presente c.c.n.l. è data dalla sottoscrizione delle\nOrganizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e dal voto\ncertificato, anche segreto, dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>(Omissis)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione paritetica per la riforma del sistema di inquadramento\nprofessionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che l'attuale sistema di inquadramento professionale,\nrisalente al 1973, debba essere aggiornato e rivisto, tenuto conto dei profondi\ncambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del lavoro intervenuti\nin questi anni, con particolare riferimento alla evoluzione dei mercati e delle\nimprese, alla crescente digitalizzazione ed alle ulteriori evoluzioni connesse\na industria 4,0, comportanti una trasformazione della prestazione lavorativa e\ndelle professionalità ad essa connesse e che già hanno indotto a ricercare in\nvarie aziende specifici adattamenti inquadramentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, concordano che, a partire dal mese di gennaio\n2017, la già costituita Commissione paritetica proseguirà l'attività avviata\nal fine di completare l'approfondimento finalizzato alla definizione di una\nproposta da sottoporre alla decisione finale delle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la Commissione paritetica procederà alla ridefinizione\ndelle attuali declaratorie aggiornando i profili professionali e le relative\nfigure, anche in considerazione di specifiche caratteristiche dei diversi\nsettori, avendo riguardo, quali criteri di valutazione della professionalità,\nalla responsabilità gerarchico-funzionale, alla competenza tecnico-specifica,\nalle competenze trasversali, ai fattori di polivalenza, polifunzionalità,\nmiglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di\ngestione operativa, sicurezza e organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale fase di approfondimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017 e,\nqualora la valutazione della proposta sia positiva, le parti stipulanti\nprocederanno a consolidarne i risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contestualmente, a partire dal mese di gennaio 2017, verrà avviata una\nsperimentazione, da parte delle aziende che daranno la loro disponibilità, di\nadattamenti classificatori con particolare riferimento a modelli per fasce\u002Faree\nprofessionali, tenendo conto della composizione ed alternanza di mansioni e\ncompiti nonché di programmi formativi mirati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende interessate ne daranno comunicazione alla Commissione paritetica\nnazionale trasmettendo la soluzione sperimentalmente convenuta in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica nazionale monitorerà le sperimentazioni che si\nrealizzeranno sulla scorta della presente intesa e, a richiesta congiunta,\nfornirà supporto alla sperimentazione. La Commissione, inoltre, analizzerà,\nanche attraverso appositi incontri seminariali, i casi aziendali già in essere\nindividuando i contenuti più coerenti con gli obiettivi della\nsperimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa fase di approfondimento e sperimentazione dovrà concludersi entro il\n31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sperimentazioni realizzate, le analisi relative ai casi aziendali, i\nrisultati conseguiti e le eventuali problematicità costituiranno la base utile\nper una valutazione conclusiva e conseguente proposta da sottoporre alle parti\nstipulanti al fine di procedere alla definizione, entro la vigenza del presente\nc.c.n.l., di un sistema di inquadramento per aree\u002Ffasce professionali che tenga\nconto delle complessità esistenti nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti definiranno tempi, gradualità e criteri del passaggio\nal sistema concordemente identificato fermo restando che, in fase di prima\napplicazione, il re-inquadramento dei lavoratori dovrà essere attuato senza\nperdite né vantaggi per le aziende e i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 5\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Telelavoro)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cdel>\u003Cp>Commissione paritetica di studio sul telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA e FIOM convengono di costituire un gruppo di lavoro\nparitetico, formato da 6 (sei) rappresentanti al fine di concordare il\nrecepimento dell'accordo interconfederale CONFAPI, CGIL, CISL e UIL del 17\nluglio 2001.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdel>\n\u003Cp>Le parti condividono la necessità di favorire e promuovere un maggior\nequilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata. A tal fine considerano\nil telelavoro quale nuova forma di organizzazione del lavoro capace di\nmigliorare la qualità dello stesso e come modalità di svolgimento della\nprestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e di\nconciliare l'attività lavorativa con la vita privata dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per telelavoro si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata\npresso il proprio domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede\naziendale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto. Resta inteso che il\ntelelavoro sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale\npotranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di\naccesso al telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la\nconcessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Su\nrichiesta di una delle parti sarà svolto un esame congiunto sulle suddette\ncondizioni. Il telelavoro può essere concesso anche a tempo determinato e\u002Fo\nparziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di\nefficienza di strumenti telematici, che consentano le comunicazioni a distanza\ntra lavoratori, sede aziendale ed eventuali referenti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione\ndella prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata\ngiornaliera della stessa, come da accordo tra le parti, ferma restando una\ndefinita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro concordato\ntra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione dell'attività lavorativa in telelavoro non incide\nsull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla\nconnotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica\ndella sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto l'inquadramento, sul\nlivello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi\ndel presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del\ndipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non\ncostituiscono violazione del saranno effettuate saranno effettuate in\nconformità all'art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e delle norme contrattuali in\nvigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Per lo svolgimento\ndell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli\nstrumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative\nspese di acquisto, installazione e manutenzione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consegnare all'azienda un certificato di conformità dell'impianto\nelettrico alle disposizioni vigenti installato presso l'unità immobiliare in\ncui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti\ndell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter\nverificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di\nlavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite\nispettive previste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i\ncolleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi\ndi programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per\ncolloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non\nlavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito\naccordo tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti svolgenti prestazioni in telelavoro si applicano le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti\nche svolgono attività lavorativa in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi\nall'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed\nalle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando\nogni prescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta\nsegretezza delle informazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente in regime di telelavoro conserva integralmente i diritti\nsindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge\nnell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il\ntelelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e\ncoerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le\nnecessarie armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già\nsottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo\ndi rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 6\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Appalti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i\nlavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione\npropria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria\ncontinuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte\nal di fuori dei normali turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte\ndell'azienda appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il\nperiodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze\ntecniche, organizzative, gestionali ed economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno\nformare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi\nsulla occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che\nsiano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e\nquelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in\ncantiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende con più di 50 dipendenti in caso di cambio di appalto,\nl'impresa uscente è tenuta al rispetto della procedura prevista dalla\ndisciplina di cui al Cap. primo, lett. D), punto 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedura è altresì finalizzata a valorizzare principi etici e\ncomportamenti di responsabilità sociale volti a favorire la stabilità\noccupazionale e contrattuale anche tenendo conto delle esigenze organizzative\ndelle imprese coinvolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto\ndelle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende\nappaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed\ninfortunistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei\nservizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda\nappaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 6 bis\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Lavori pubblici di servizi: attività di gestione impianti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIcomparto della installazione di impianti tecnologici è caratterizzato da\nsignificative quote di mercato che comprendono la gestione degli impianti\naffidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al solo ambito degli appalti pubblici di servizi come\nindividuato alle lettere fff) e ggg), art. 1, legge 28 gennaio 2016, n. 11 e\ndall'art. 50, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le parti, nel rispetto della libera\nconcorrenza tra aziende, intendono valorizzare principi etici e comportamenti\ndi responsabilità sociale volti a favorire recuperi occupazionali la\nstabilità occupazione e contrattuale compatibilmente con le esigenze\norganizzative delle imprese coinvolte ed anche al fine di contrastare fenomeni\ndistorsivi della concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione di appalto, l'azienda uscente ne darà preventiva\ncomunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria con un preavviso, salvo\nfatti improvvisi, di norma non inferiore a 15 giorni antecedenti la data di\ncessazione. Su richiesta anche disgiunta di ciascuna delle parti, verrà\nattivato un tavolo di confronto a cui sarà invitata a partecipare l'impresa\nsubentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data\ndell'incontro indicata nella convocazione, si attiverà sui seguenti punti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)valutazione delle attività prestate dall'impresa uscente con quanto\noggetto del nuovo bando di gara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al fine di individuare i lavoratori interessati al \"cambio appalto\" si\nterrà conto degli addetti allo specifico appalto che risultino in forza alla\nscadenza del contratto di appalto con un rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato in essere da almeno dodici mesi la predetta scadenza; il suddetto\nlimite temporale non si applica esclusivamente per il personale in forza\nsull'appalto che è stato inserito in sostituzione di dipendenti che hanno\ninterrotto, nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza del contratto di\nappalto, il rapporto di lavoro con la società uscente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'impresa subentrante illustrerà eventuali necessità occupazionali\ncorrelate alla propria organizzazione ed alle condizioni dell'appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le parti, in considerazione del quadro risultante dall'analisi dei\nprecedenti punti, o in funzione della eventuale presenza nel bando di gara di\nspecifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del\npersonale impiegato, verificheranno possibili soluzioni per il personale\ncoinvolto laddove non interferiscano con l'organizzazione dell'impresa\nsubentrante e tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche del bando di\ngara; ove ciò non fosse possibile, o in assenza delle predette clausole, si\nfarà ricorso a quanto previsto dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda uscente, non è tenuta al pagamento del preavviso, di cui all'art.\n1, Sezione quarta - Titolo VIII - nonché la sua indennità sostitutiva, ai\nlavoratori assunti dall'impresa subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 7\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Trasferte)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Trattamento economico di trasferta\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,\ndallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti\no nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di\ntrasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese\ndagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al\npernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura\nretributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano\nattività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede\naziendale e\u002Fo di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente\narticolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante\nper tutti gli istituti di legge e\u002Fo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in\nragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento\nper il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote\nè pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\">\u003Cp>Misura dell'indennità in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>Dal 1 ° gennaio 2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>Dal 1 ° gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>Dal 1 ° novembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\">\u003Cp>Trasferta intera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>Trasferta intera 40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>Trasferta intera 42,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>Trasferta intera 42,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\">\u003Cp>Quota per il pasto meridiano o serale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>11,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>11,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>11,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\">\u003Cp>Quota per il pernottamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp>17,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>19,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>19,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale,\ncon un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi\nnormali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento\ndella missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la\ndurata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno\nriferiti ai trattamenti aziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il)In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta\nverrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per\nil pernottamento secondo le regole che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è\ndovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza\nsuperiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il\nquale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla\ndistanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa\nnon retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e\nconsumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a\ndisposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora\nil lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o\nstabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure\npossa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato\ncomandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto\na quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali\nservizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a\ndisposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a\nconcorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al\nlavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a\ndisposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le\nore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla\nsede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore\nche, per ragioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure\nmezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria\nabitazione entro le ore 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare\ndocumentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano\nche gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in\ncui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il\nlavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative\nal pernottamento ed ai pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze\ntecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo\npresso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote\ndell'indennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico\ndella sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a\ncottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto\nalla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre\nprecedente all'invio in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per\ntutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo\nstesso è stato comandato dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Trattamento per il tempo di viaggio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale\ndirettivo oltre il trattamento previsto ai punti I) e Il), spetta un compenso\nper il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai\nmezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di\ndestinazione e viceversa, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente\ncol normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere\ndi origine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il\nnormale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi\nmaggiorazione ex art. 29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resti inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in\ntrasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario\nriscontro agli effetti del compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che il compenso di cui al punto b) continua ad essere\nescluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti\ncontrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende porranno altresì attenzione affinché venga rispettato il tempo\nminimo di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.\n66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per\ntutti i giorni interi per tutto l'arco temporale fra l'inizio ed il termine\ndella trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della\nsettimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5\ngiorni, nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause\nindipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di\npartenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Malattia ed infortunio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto\nper un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà\nrichiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio\ncon i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento come\nprevisto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l'azienda di\ndisporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il\ntrattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il\nperiodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari alla\nsola quota di pernottamento di cui al precedente punto I, fino ad un massimo di\n15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro\ncertificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere\nsaranno esaminate caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del\ntrattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese, al\nrientro del lavoratore dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui\nabitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è\ndovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e\ndelle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Rimborso spese viaggio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate\ndall'azienda unitamente ad una congrua somma per le spese di vitto previste per\nil viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle\nprevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verrà effettuato\nunitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua il saldo\npaga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista\npresta la propria opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo consenso dell'azienda, il trasfertista potrà delegare un proprio\nfamiliare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la retribuzione\nspettantegli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII)Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare non dovrà\neffettuare prestazioni in ore straordinarie, notturne e festive se non sia\nstato esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia\nconferito detto potere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per\nquanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite\ndall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adibito;\ninoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà provvedere alla\nregistrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute,\nad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento\ndel lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Permessi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII)Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere\nconcessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i\nquali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a\nquattro mesi continuativi l'azienda concederà, a richiesta scritta del\nlavoratore, oltre il tempo di viaggio, con rimborso delle spese per i mezzi di\ntrasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere\nd'origine e per il ritorno e con l'aggiunta di una o due quote per il pasto a\nseconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza di\n3 giorni dei quali uno retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza del diritto di cui sopra,\ndi effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla\nmaturazione del diritto medesimo. L'azienda, compatibilmente con le esigenze\ndel lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30\ngiorni dalla data della richiesta avanzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo la necessità\nproduttiva della azienda - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni\nalla data di godimento della licenza sopraddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui\nall'articolo 59 l'azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto\noccorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX)L'eventuale tassa di soggiorno o le spese postali e varie sostenute dal\nlavoratore per conto dell'azienda saranno da questa rimborsate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X)Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo\nverrà riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sui minimi della\nindennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI)La disciplina del presente articolo non si applica nei confronti dei\nlavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro\nopera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per\nla loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del\nlavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche,\ntelefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale, al\nnetto dell'ex indennità di contingenza, saranno maggiorati del 30 per\ncento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:\nin caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30 per cento del\nminimo di paga base contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza,\ncon i limiti di tempo e con le modalità previste, per il rimborso spese dei\nlavoratori in trasferta, al punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra\ncitato punto sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto\nper il rientro in sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i\nmezzi autorizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di\ncui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si\nconsiderano in trasferta agli effetti del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del minimo di paga\nbase contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza, è alternativa\nal riconoscimento dell'indennità di trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a\nlocalità nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione e\nmanutenzione di impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idraulici,\nsanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici,\ndi trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e\nmontacarichi, serramenti, manutenzione radio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le\ncondizioni previste dalla lettera a) del punto Il), verrà corrisposta la quota\nper il pasto meridiano dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo\na meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali\nservizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a\ndisposizione dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII)Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive\ncontinuative verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella\nsede normale di lavoro oppure, ma sempre con limite di spese di cui sopra,\nqualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre\nriconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto\nIII).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII)Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti,\ncomunicheranno \u003Cdel>all'Organismo sindacale territoriale competente, su\nrichiesta di quest'ultimo,\u003C\u002Fdel> su richiesta delle Rappresentanze sindacali\nunitarie o atf delle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti, la\ndislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIV)Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di\nsette giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la\npresumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4\nmesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso cantiere il\nlavoratore interessato ogni qualvolta ricorrano esigenze tecniche od\norganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XV)Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un\ntrattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel\ncomplesso più favorevoli godute da singoli o derivanti da accordi aziendali,\nprovinciali ecc. le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i\nmiglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e\ncomprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta nel rispetto\ndelle norme del presente contratto con particolare riferimento a quelle\nrelative ai rapporti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli\nEnti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti le aziende di\ninstallazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di\nventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza\ned affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore\nimpiantistico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 8\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Trasferimenti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori di età superiore ai 50 52 anni se uomini e 45 48 se donne,\npotranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare,\na richiesta del lavoratore, in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle\nobiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il\ntrasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze\nsindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non\ninferiore a 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione\nalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di\nesame congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti\nnell'ambito di un raggio di 25 Km dalla sede, dallo stabilimento, dal\nlaboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero\nstati effettivamente trasferiti. \u003Cdel>del-comprensorio.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia\nderivanti da accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Reperibilità)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi importi a decorrere dal 1° novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compenso giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>16 ore (giorno lavorato)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp>24 ore (giorno libero)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>24 ore festive\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"107\">1°-2°-3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>4,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp>7,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>7,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"107\">4°-5°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>5,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp>9,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>9,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>Superiore al 5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>6,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp>10,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>11,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compenso settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>6 giorni con festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>6 giorni con festivo e giorno libero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>6 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"104\">1°-2°-3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>31,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>31,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>34,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"104\">4°-5°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>37,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>38,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>41,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"104\">\u003Cp>Superiore al 5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>43,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\">\u003Cp>44,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>48,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. ...\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Ferie lavoratori migranti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AI fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi di origine dei\nlavoratori migranti, le aziende considereranno in modo positivo, tenuto conto\ndelle esigenze tecnico-organizzative e fatto salvo quanto definito in sede\naziendale, l'accoglimento delle richieste in tal senso motivate dei singoli\nlavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro\nattraverso l'utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi previsti\ndal contratto eventualmente disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste saranno considerate secondo l'ordine cronologico di\npresentazione e nella misura del 2% nelle aziende con più di 50 dipendenti e\ndel 3% per le aziende con più di 150 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di valutazione negativa l'azienda informerà il lavoratore, che\npotrà farsi assistere da un componente della R.S.U. sui motivi del diniego e\nsi adopererà per individuare un'idonea soluzione in relazione alle sue\nobiettive e comprovate necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Ferie e Par solidali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, preso atto della possibilità prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 14\nsettembre 2015, n. 151, convengono che, fermo restando i diritti di cui al\nD.Lgs. n. 66\u002F2003, la cessione a titolo gratuito da parte di ogni lavoratore\ndegli istituti dei Par e delle ferie, ai colleghi dipendenti della stessa\nimpresa per assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute\nnecessitano di cure costanti, potrà avvenire, previo consenso dei lavoratori\ninteressati, con i Par accantonati nel conto ore e le ferie monetizzabili,\ndando priorità a quelli in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello\ndella richiesta nella misura e modalità concordate con la Direzione aziendale.\nLa contrattazione aziendale potrà disciplinare ulteriori misure e modalità\nper la cessione collettiva di ferie e Par da parte dei lavoratori e\nl'accantonamento delle relative ore per le finalità sopra descritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad approfondire con le Istituzioni competenti le\ntematiche relative al trattamento fiscale e contributivo delle ore di ferie\u002FPar\nversate in banca solidale anche nel caso in cui le ore cedute siano in numero\nsuperiore o inferiore a quelle effettivamente necessarie nonché le modalità\ndi valorizzazione delle ore di ferie\u002FPar cedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Diritto allo studio)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(sostituisce artt. 55 e 57 del vigente c.c.n.l.)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1 ° gennaio 2018 sarà determinato, all'inizio di ogni\ntriennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per\nl'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il\nnumero totale dei dipendenti occupati nell'azienda in quella data, salvo i\nconguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità\nproduttiva per frequentare i corsi di studio in seguito elencati o per\nfrequentare i corsi di formazione continua di cui all'art .. , non dovranno\nsuperare rispettivamente il 2% della forza lavoro occupata o comunque il 3%\ncomplessivo; dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento\ndell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali\nunitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari\nrisultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati\nall'unità superiore. Sono esclusi dal computo della percentuale di assenza, i\npermessi per i giorni di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la\nfrequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri compatibilmente\ncon le esigenze tecnico-organizzative. Dovrà essere comunque garantito in ogni\nreparto lo svolgimento della attività produttiva, mediante accordi con la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono\nfrequentare, corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio\nriferibile al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente\n(QEQ), di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del\n23 aprile 2008, così come recepita dall'accordo sottoscritto in sede di\nConferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal decreto del\nMinistero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero\ndell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 febbraio 2013, hanno\ndiritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a\ncarico del monte ore triennale come sopra definito. Tali permessi, quantificati\nnella tabella seguente, potranno essere fruiti anche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori,\nnonché i permessi retribuiti a carico del monte ore di cui al comma 1, sono\nspecificati, in relazione alla durata dei suddetti corsi, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>Tipologia corsi (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>Istituti erogatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>Permessi retribuiti a carico del monte ore di cui al\n        comma 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>Rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di\n        frequenza ai corsi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>A) Corsi per l'alfabetizzazione e l'assolvimento\n        dell'obbligo di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento\n        dei livelli 1 e 2 del QEQ.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>Centri provinciali di istruzione per gli adulti, di\n        cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del\n        decreto del MIUR del 25 ottobre 2007.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>250 ore triennali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>2\u002F3 sino a concorrenza delle 250 ore (2).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>B) Corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri\n        al fine di agevolarne l'integrazione.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>C) Corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di\n        studio che faccia riferimento ai livelli 3 e 4 del QEQ.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>Istituti di istruzione e istituzioni formative del\n        sistema di IeFP e IFTS legalmente riconosciuti a livello statale o\n        regionale.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>150 ore triennali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>1\u002F2 sino a concorrenza delle 150 ore (3).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>D) Corsi volti a conseguire un titolo di istruzione\n        terziaria (livelli 5, 6, 7, 8 del QEQ).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>Università, ITS.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>150 ore triennali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Vedi Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche\nnazionali, allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)E' possibile fruire di due ore di permesso ogni tre ore di corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)E' possibile fruire di un'ora di permesso ogni due ore di corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore, non a carico\ndel monte ore di cui al comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame\nqualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A\ntali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere,\nquali, ad esempio, esoneri, parziali, idoneità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o\nfrazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata\ndel corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore farà richiesta scritta almeno 1 mese prima dell'inizio del\ncorso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell'esame che intende\nsostenere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell'azienda il lavoratore dovrà produrre le certificazioni\nnecessarie all'esercizio del diritto di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni\nindicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente\nal conseguimento di livelli successivi del QEQ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio\nfinalizzati all'acquisizione di titoli di studio riferibili a tutti i livelli\ndel QEQ presso gli istituti erogatori su elencati, saranno immessi, su loro\nrichiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la\npreparazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario\ne durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono\nusufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che\ncostituiscono l'esame. Questi permessi non sono a carico del monte ore di cui\nal comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati\nsostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di\nservizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo art. 58, del\npresente Titolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di\nservizio potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore di permesso non\nretribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente \"pro-quota\", in\nsede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(allegato: Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni\npubbliche nazionali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche\nnazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>EQF\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Tipologia di qualificazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>Autorità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>competente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso corrispondente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di\n        istruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002Fistruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Scuola secondaria di I grado\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Certificazione obbligo di istruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR o regioni a seconda del canale di assolvimento\n        scelto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Fine del primo biennio dei licei. Istituti tecnici,\n        istituti prof li percorsi di leFP triennali e quadriennali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma di qualifica di operatore professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Triennio dell'Istituto professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Attestato di qualifica di operatore professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>Regioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorsi triennali di IeFP Percorsi formativi in\n        apprendistato per il dir-dov. o percorsi triennali in apprendistato per\n        la qualifica e per il diploma\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma professionale di tecnico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>Regioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorsi quadriennali di leFP Percorsi quadriennali in\n        apprendistato per la qualifica e per il diploma\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma liceale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorsi quinquennali dei licei (Percorsi formativi in\n        apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma di istruzione tecnica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorsi quinquennali degli istituti tecnici (Percorsi\n        formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma di istruzione professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorsi quinquennali degli istituti professionali\n        (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Certificato di specializzazione tecnica superiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>Regioni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorsi IFTS (Percorsi formativi in apprendistato di\n        alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma di tecnico superiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstruzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Corsi IFTS (Percorsi formativi in apprendistato di\n        alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Laurea\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso triennale (180 crediti - CFU) (Percorsi\n        formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma accademico di primo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso triennale (180 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Laurea\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>magistrale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi\n        formativi in apprendistato di alta formazione e\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma accademico di secondo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso biennale (120 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Master\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>universitario di primo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU)\n        (Percorsi formativi in apprendistato) di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma accademico di specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(l)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma di perfezionamento o master (l)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Dottorato di ricerca\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso triennale (Percorsi formativi in\n        apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma accademico di formazione alla ricerca\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso triennale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma di specializzazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi\n        formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Master\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>universitario di secondo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FUniversità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU)\n        (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma accademico di specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(II)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Diploma di perfezionamento o master (II)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>MIUR\u002FIstituti di alta formazione artistica e\n        musicale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp>Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Formazione continua) \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono la formazione continua elemento essenziale e costitutivo\nper lo sviluppo delle aziende e dei lavoratori in una prospettiva che intende\ncolmare il divario oggi esistente fra le competenze digitali e il rapporto\nstretto e coesivo con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo\nproduttivo nelle aziende e nel lavoro prestato dai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione continua sarà in tal senso indirizzata ad aggiornare,\nperfezionare e sviluppare conoscenze e competenze professionali finalizzata a\nquanto indicato al comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° novembre 2017 i lavoratori in forza a tempo indeterminato\nparteciperanno a percorsi di formazione continua della durata di 24 ore\n\"pro-capite\" nell'arco di ogni triennio, realizzabili secondo le modalità che\nverranno elaborate congiuntamente al FAPI, elaborando progetti aziendali ovvero\naderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione in materia di\nsicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 non è computabile ai fini\ndella formazione di cui tratta il presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le iniziative formative di cui al comma precedente, le aziende aderenti\nall'EBM beneficeranno di un contributo fino ad 1\u002F3 del monte ore di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, entro la fine del secondo anno\ndel triennio, che non siano stati coinvolti in percorsi formativi di cui al\ncomma 3 entro la medesima data e per i quali non sia programmato un\ncoinvolgimento entro il terzo anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza\ndelle ore sopra quantificate, 24 ore \"pro-capite\", di cui 2\u002F3 a carico\ndell'azienda per partecipare a iniziative di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ildiritto soggettivo sarà esigibile per iniziative formative sulle quali\nl'azienda, anche d'intesa con le R.S.U., ha dato informazione ai lavoratori o,\nin subordine per partecipare ad iniziative formative finalizzate\nall'acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o\ngestionali impiegabili in modo apprezzabile nel contesto lavorativo\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di cui al comma 5 devono essere realizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)enti di cui all'art. 1 della legge n. 40\u002F1987 riconosciuti dal Ministero\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che\nconsente di svolgere attività di formazione continua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)enti in possesso delle certificazioni di qualità in base alla norma UNI\nEN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di\nsvolgimento delle attività formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)università pubbliche e private riconosciute e Istituti tecnici che\nrilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della fruizione del diritto soggettivo, durante il terzo anno del\ntriennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi\nprima dell'inizio dell'attività formativa alla quale intende partecipare,\nproducendo, su richiesta dell'azienda, la documentazione necessaria\nall'esercizio del diritto soggettivo di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eventualmente non fruite, non saranno cumulabili, con le ore di\ncompetenza del successivo triennio, salvo che non siano state fruite per\nragioni esogene tecnico-organizzative, compreso il superamento della\npercentuale massima complessiva di assenza contemporanea di cui al comma 12 del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative formative saranno svolte debitamente documentate dall'ente\nerogatore o dall'azienda e saranno registrate in applicazione delle norme\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le iniziative formative di cui al comma 5 l'azienda, anche integrando le\nrisorse pubbliche e private a disposizione sosterrà direttamente i costi fino\nad un massimo di 300 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle\niniziative formative di cui al presente articolo e all'art. 58, salvo diverse\nintese aziendali, saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata\nnell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative.\nNelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti\ndall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a dare opportuna diffusione delle novità normative in\nmateria di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione nazionale e provinciale per la formazione professionale e la\nformazione continua effettueranno il monitoraggio dell'attuazione del presente\narticolo secondo quanto ivi specificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, sarà oggetto di\ninformativa alla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto dell'esame congiunto tra la Direzione e la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le\ncaratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto\nprevisto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata alla decisione\ndella Commissione provinciale per la formazione professionale e formazione\ncontinua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 59\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Permessi per eventi e cause particolari ed ex art. 33, L. n. 104\u002F1992)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\ndall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il diritto a fruire dei permessi di cui alla norma sopra\ncitata, per consentire una migliore programmazione aziendale, il lavoratore\npresenterà un piano di programmazione mensile degli stessi con un anticipo di\n10 giorni rispetto al mese di fruizione, fatti salvi i casi di necessità e\nurgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 62\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Ambiente di lavoro)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto\ndell'ambiente e lo sviluppo sostenibile costituiscono obiettivi condivisi\n\u003Cstrong>dall'azienda e dai lavoratori\u003C\u002Fstrong> dalle parti a tutti i livelli, a\npartire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e\npreposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile\ndel Servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per\nla sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e\nresponsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e\nmigliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i\nlivelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva\noltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute\ne per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto,\nconsultando nei modi previsti dalle norme vigenti i Rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di\nprevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad informare\ne formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché gli R.L.S. siano consultati preventivamente e\ntempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,\nprogrammazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o\nunità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione\nincendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo\ngrave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione\ndell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito\nall'organizzazione della formazione il Rappresentante per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del\ntrasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero\nall'insorgenza di nuovi rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa\nconsultazione con gli R.L.S., attraverso gli strumenti interni utilizzati\n(mail, comunicazioni cartacee, ecc.) circa i temi della salute e sicurezza con\nparticolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio\neventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle\nproblematiche emerse negli incontri periodici con gli R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in particolare devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva ed individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le\nsostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature\ndi lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi\nforniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta\nconservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle\nloro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, fermo restando l'obbligo di non rimuovere o modificare senza\nautorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo,\ndandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eleggere i propri Rappresentanti per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare, mediante il Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli\nesiti degli accertamenti sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati\ndegli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potranno sperimentare modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori\nnell'organizzazione dell'attività di prevenzione finalizzata al miglioramento\ndella salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno\nessere programmati due incontri all'anno nell'ambito dell'area di esecuzione\ndelle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da RSPP e\npresenti i preposti e gli R.L.S., per esaminare eventuali fattori di rischio o\ncriticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico\ndell'azienda e dei lavoratori in un rapporto pari a 1\u002F1 secondo modalità\ndefinite d'intesa con la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potranno a tale titolo sperimentare i cosiddetti break formativi\nconsistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi\nmomenti formativi da collocarsi durante l'orario di lavoro in funzione delle\nesigenze aziendali. Nel corso di detti momenti, la cui durata, genericamente\ndefinita breve, è subordinata alle esigenze formative, e sotto la supervisione\ndel docente\u002FRSPP affiancato dal preposto e dall'R.L.S., il lavoratore\nripercorre le procedure operative di sicurezza dell'area di competenza.\nL'articolazione dei breaks formativi sarà preventivamente organizzata tra il\nR.L.S., il RSPP e il datore di lavoro al fine di garantire una proficua\nprogrammazione dei momenti formativi alla luce delle necessità scaturenti sia\ndall'organizzazione delle fasi del processo produttivo, che dell'esperienza\nprofessionale degli addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)In ogni unità produttiva sono istituiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione\ne protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel\ntempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di\nmodifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative\nai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati\ncronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro\ndi almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la\nqualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze\ndell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il\nregistro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero\ndel lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'Organo di\nvigilanza. Le parti prendono atto dell'abrogazione del registro infortuni\ndall'articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 151\u002F2015 ed in sede di stesura\nprovvederanno ad aggiornare il testo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. In tale\ncartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di\nassunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le\nmalattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al\nmomento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia in carta semplice dei documenti aziendali (documento di valutazione\ndei rischi e registro infortuni) sarà consegnata, su richiesta scritta e con\nsottoscrizione di apposito verbale di consegna, in ottemperanza alle\ndisposizioni di legge, al R.L.S. o R.L.S.T. Gli R.L.S. o R.L.S.T. sono tenuti a\nfare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed\nesclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il\nsegreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il\ndovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di\nlegge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale\nè riportata l'attività svolta dai lavoratori stessi, l'agente cancerogeno\nutilizzato e, ove nota, l'esposizione e il grado della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il\nRappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto\ndall'accordo interconfederale 20 settembre 2011 o, in assenza di R.L.S., così\ncome previsto dall'art. 47, comma 3 e dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81\u002F2008,\ndal R.L.S.T. che esercita le stesse competenze degli R.L.S. secondo i termini e\nle modalità previste negli articoli 47 e 48 di cui al citato D.Lgs. e secondo\nquanto previsto dall'accordo interconfederale 20 settembre 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sono attribuiti,\nin particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione\npreventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e\nnei limiti previsti dalle discipline norme vigenti e da quanto previsto\ndall'art. 7 dell'A.I. del 20 settembre 2011 rispettando il segreto industriale\nanche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui\ndati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il R.L.S., anche in relazione all'organizzazione del contesto produttivo e\ndelle dimensioni del plesso, dovranno essere dotati di elementi di\nidentificazione (ad esempio cartellino, badge e spilla, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18, 35 e 50 del TU sulla\nsicurezza e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto a dare\ninformazioni ai R.L.S. sugli infortuni avvenuti in azienda con indicazioni\ndelle cause e della prognosi e sull'andamento delle malattie professionali e\ndella sorveglianza sanitaria e a consegnare al R.L.S., previa richiesta scritta\nda parte dello stesso, copia del Documento di valutazione dei rischi, previa\nsottoscrizione di apposito verbale di consegna. In presenza di appalti, il\ncommittente consegnerà ai R.L.S. copia del DUVRI al fine di consentirne la\nconsultazione all'interno dei locali aziendali, secondo quanto previsto dalla\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'uso dei documenti ricevuti deve essere strettamente personale e connesso\nesclusivamente all'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto del segreto\nindustriale anche in ordine alle fasi del processo produttivo e il dovere di\nprivacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di\nun'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di\nrischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in\nazienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 50 del decreto\nlegislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e\u002Fo integrazioni, che\nle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro\ne i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la\nsalute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo\nsulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di\naffidare ad istituti o enti qualificati, scelti di comune accordo, le\nrilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità\nconcordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a\ncarico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di dare una più completa informazione sui temi della sicurezza, le\naziende attiveranno, con il coinvolgimento degli R.L.S., tutti gli strumenti\ninformativi a loro disposizione, ivi compresa un'apposita ora all'anno di\nassemblea retribuita circa i temi della salute e sicurezza, con particolare\nriferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure\ndi prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri\nperiodici con gli R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'A.I. del 20 settembre 2011 per l'espletamento dei\ncompiti previsti ad ogni R.L.S. vengono riconosciuti permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a\nquanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'accordo\ninterconfederale 20 settembre 2011 di cui all'Allegato 21, nonché dalle intese\nvigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)Quasi infortuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello\nsviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della\nsicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello\naziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e R.L.S., sistemi e modalità\nper la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine di valutare\nopportune misure gestionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto nell'ambito delle funzioni del Fondo sicurezza dell'EBM (OPNM),\nsarà possibile istituire una Commissione con la funzione di raccogliere ed\nelaborare le segnalazioni pervenute dagli R.L.S.\u002FR.L.S.T. e dai RSPP per\nindividuare le buone prassi in materia di prevenzione e agevolarne massiva\ndiffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme di rinvio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in sede di stesura procederanno alla riformulazione delle normative\ncontrattuali inerenti ai seguenti istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, banca del tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lavoro agile\u002Fsmart working.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL dovessero, con altre Associazioni di\ndatori di lavoro o artigiani, concordare unitariamente condizioni meno onerose\ndi quelle previste dal pres ente contratto, tali condizioni, dopo che siano\nstate accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le\nOrganizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le\nmedesime caratteristiche e che siano rappresentate da\nUNIONMECCANICA\u002FCONFAPI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percorso di validazione dell'accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL hanno realizzato un\nnegoziato che ha prodotto un'ipotesi di accordo di contratto collettivo\nnazionale di lavoro sottoscritta il 3 luglio 2017. Al fine di dare piena\nefficacia ed esigibilità a tale intesa le Organizzazioni sindacali\nprocederanno a realizzare una consultazione certificata delle lavoratrici e dei\nlavoratori interessati, attraverso assemblee e un voto segreto, che si\nsvolgerà nelle giornate del 24 e 25 luglio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'intesa si intende validata se la maggioranza semplice delle lavoratrici e\ndei lavoratori coinvolti si esprimerà a favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno costituite Commissioni elettorali in tutti i luoghi di lavoro\ncoinvolti da tale consultazione, così come previsto dall'accordo\ninterconfederale in materia di elezione delle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni aziendali metteranno a disposizione delle Commissioni\nelettorali l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità\nproduttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento della\nconsultazione e del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali territoriali unitariamente invieranno alle\nAssociazioni industriali territoriali l'elenco delle imprese coinvolte dalla\nconsultazione, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le lavoratrici e i\nlavoratori dipendenti nelle imprese che applicano il contratto collettivo\nnazionale di lavoro oggetto della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà costituita da FIM, FIOM e UILM nazionali una Commissione elettorale\nnazionale che svolgerà il compito di raccogliere tutti i voti e proclamare il\nrisultato finale della consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, nel caso di esito positivo della consultazione, si\nprocederà alla sottoscrizione formale dell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota contribuzione \"una tantum\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende mediante affissione in bacheca da effettuare a partire dal 1°\nottobre 2017 e fino al 31 ottobre 2017, comunicheranno che in occasione del\nrinnovo del c.c.n.l. i Sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai\nlavoratori non iscritti al Sindacato una quota associativa straordinaria di\n35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di febbraio 2018.\nLe aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di novembre 2017, l'apposito\nmodulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del\nsindacato e che dovrà essere riconsegnata all'azienda entro 15 dicembre\n2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali alle\nOrganizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM territoriali del numero delle\ntrattenute effettuate. Le quote trattenute saranno versate su conto corrente\nbancario intestato a FIM, FIOM e UILM , IBAN IT82X 01005 03200 000000045111.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Accordo 2 ottobre 2017\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sull'Ente bilaterale dei metalmeccanici per i lavoratori della piccola e\nmedia industria metalmeccanica, orafa e dell'installazione di impianti -\nEBM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data, 2 ottobre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI, e FIM, FIOM e UILM confermano che, con la stipula\ndel c.c.n.l. 3 luglio 2017, la. Governance dell'Ente bilaterale dei\nmetalmeccanici EBM per i lavoratori della piccola e media Industria\nmetalmeccanica, orafa e dell'installazione d'impianti, sarà esercitata\ncongiuntamente da UNIONMECCANICA-CONFAPI in rappresentanza delle imprese e da\nFIM FIOM e UILM in rappresentanza dei lavoratori, in base al principio di\npariteticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, concordano il percorso e lo svolgimento di tutti gli atti\nnecessari, con riguardo all'integrazione delle parti istitutive dell'Ente\nbilaterale dei metalmeccanici, alle modifiche dello Statuto, al nuovo assetto\ndegli organi di amministrazione nella fase transitoria e all'adozione di quanto\nnecessario per assicurarne l'operatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a far data dalla stipula del presente accordo, le parti si\nattiveranno presso gli organi dell'Ente bilaterale per la definizione di tutte\nle procedure e degli atti formali necessari nella fase transitoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a definire la nuova composizione del Comitato esecutivo in cui dovranno\nessere presenti, oltre a tre rappresentanti per le imprese e un rappresentante\nper ciascuna sigla sindacale FIM, FIOM, UILM con facoltà di nominare un\neventuale supplente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad apportare le modifiche necessarie allo Statuto e ai Regolamento\ndell'Ente bilaterale che recepiscano quanto previsto dal presente accordo e dal\nc.c.n.l. del 3 luglio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono altresì di avviare, in osservanza degli adempimenti\nprevisti dal c.c.n.l., procedure elettorali a decorrere dai 1° gennaio 2018 e\ndi svolgere in tempi congrui le elezioni dei componenti dell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di voto saranno definite dalle parti istitutive,\nsuccessivamente al presente accordo, mediante la predisposizione di un\nregolamento elettorale che dovrà tenere conto delle esperienze già realizzate\nnei Fondi negoziali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM, FIOM e UILM si impegnano, inoltre, a\nrichiedere all'Ente bilaterale dei metalmeccanici di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)adottare un codice etico e a realizzare il bilancio sociale assumendo\nquali valori di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rispetto e la tutela della dignità e della salute della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la finalità mutualistica dell'assistenza integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'affermazione dei principi di solidarietà e la promozione della\npartecipazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la tutela contrattuale di tutti i lavoratori metalmeccanici e fa tutela dei\nloro familiari in caso di malattia e di maggior bisogno, anche in caso di\nricorso agli ammortizzatori sociali o di mobilità\u002FNaspi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la funzione complementare e integrativa della sanità contrattuale rispetto\nalla sanità pubblica, con un'attenzione all'evoluzione dei bisogni\nassistenziali, della prevenzione, delle prestazioni e della loro\neffettività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)ad assumere i seguenti riferimenti per ciò che concerne il funzionamento\ndell'Ente bilaterale dei metalmeccanici e la gestione delle risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-equità, non discriminazione e rispetto dei diritti e delle tutele dei\ncollaboratori dell'Ente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiedere a fornitori e partner il rispetto dei principi di\nresponsabilità e dei diritti e delle tutele contrattuali dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare comunemente un organismo di controllo esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasparenza della gestione delle risorse, attraverso la pubblicazione dei\nbilanci e l'adozione del bilancio sociale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare i requisiti di onorabilità, integrità e assenza di conflitti\ndi interesse dei componenti degli organismi di amministrazione e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rappresentare gli aderenti nei rapporti con enti e istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire la massima informazione agli aderenti sulle attività del fondo,\npromuovere le iniziative utili per il coinvolgimento degli aderenti e per lo\nsviluppo delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire una stretta cooperazione tra le parti istitutive e gli organi del\nfondo per assicurare la coerenza tra gestione e indirizzi strategici,\nsegnalando alle parti istitutive eventuali problemi e criticità al fine di\nindividuare le opportune soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Accordo 18 dicembre 2017\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>su sanità integrativa, salute, prevenzione e benessere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unionmeccanica-CONFAPI, e FIM-CISL FIOM-CGIL UILNN-UIL con l'accordo di\nrinnovo del c.c.n.l. per la piccola e media industria metalmeccanica e della\ninstallazione di impianti del 3 luglio 2017 hanno istituito prestazioni\nsanitarie integrative, salute, prevenzione e benessere per i lavoratori in\nforza al 1° gennaio 2018 a cui si applica il sopra richiamato c.c.n.l.\nstabilendo allo scopo una contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2018 pari a\n60 € annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 € l'una) a totale carico\ndell'azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico\nivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio\n2016 con analoghe condizioni reddituali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato l'approssimarsi della scadenza del 1° gennaio 2018, nelle more\ndi definire le modalità di versamento della suddetta quote di contribuzione le\nparti concordano di differire il primo versamento al mese di aprile 2018, data\nalla quale l'azienda effettuerà anche il conguaglio delle quote riferite ai\nmesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 in un'unica soluzione per un importo\npari a 20 € per lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Accordo 27 marzo 2018\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in materia di R.S.U.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Allegato 10\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM è stato stipulato il presente accordo\nper la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende\naderenti a UNIONMECCANICA, che disciplina la materia relativa alle\nRappresentanze sindacali unitarie con decorrenza 1° maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>A) Modalità di costituzione e di funzionamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità\nproduttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di\nFIM-FIOM-UILM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno potere di iniziativa anche le Associazioni sindacali abilitate alla\npresentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, lettera b), Sezione\nterza dell'A.I. 26 luglio 2016 a condizione che abbiano comunque espresso\nadesione formale ai contenuti dell'A.I. stesso e del vigente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iniziativa di cui al 1° comma può essere esercitata, congiuntamente o\ndisgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali come sopra\nindividuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche\ndalla Rappresentanza sindacale unitaria e dovrà essere esercitata almeno tre\nmesi prima della scadenza del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria si procede\nmediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U. è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva ed\nè composta da impiegati¬quadri e da operai eletti, in rappresentanza di\nciascuna delle predette categorie, in relazione alla entità numerica dei due\ngruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli aventi diritto diviso il numero totale dei seggi previsti\nnell'unità produttiva, definisce il numero minimo di lavoratori, siano essi\nimpiegati\u002Fquadri e operai, per attivare su richiesta anche di una sola\nOrganizzazione sindacale il doppio Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati\u002Fquadri\nviene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli\naddetti, con arrotondamento all'unità superiore se pari o superiore allo 0,5.\nIl rappresentante di un Collegio non può essere scelto tra gli appartenenti\nall'altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di\ngenere attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Numero dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in azienda, il numero\ndei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie sarà pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 componenti per la Rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle\nunità produttive che occupano da 16 a 90 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 componentinelleunitàproduttivecheoccupanoda 91 a 150 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 componentinelleunitàproduttivecheoccupanoda 151 a 250 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-9 componentinelleunitàproduttivecheoccupanoda 251 a 400 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ulteriori 3 componenti ogni 150 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti\ndelle Rappresentanze sindacali aziendali nella titolarità dei diritti,\npermessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle\ndisposizioni di cui al Titolo 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle Associazioni sindacali da accordi collettivi di diverso\nlivello in materia di numero dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali\naziendali (per la sola parte eccedente quanto previsto dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro 19 dicembre 1990), diritti, permessi e libertà\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti i\nseguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge 20 maggio\n1970, n. 300;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diritto di affissione di cui all'art. 25, legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Compiti e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze sindacali unitarie subentrano alle Rappresentanze\nsindacali aziendali ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e\nnell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza sindacale unitaria e le competenti strutture territoriali\ndelle Associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle\nmaterie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal presente\ncontratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della Rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per\ntre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni\ndi componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti\nappartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione\ndel rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La\nsostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze\nsindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli\nstessi, pena la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria con\nconseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste\ndal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Revoca della Rappresentanza sindacale unitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza\ndi raccolta tra i lavoratori aventi diritto al voto di un numero di firme per\nla revoca superiore al 50% del numero dei lavoratori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le firme, purché abbiano valore ai fini della revoca, dovranno essere\nopportunamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso\ncontenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rappresentanza\nsindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire\nrappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>B) Disciplina della elezione della Rappresentanza sindacale\nunitaria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 30° mese dalla permanenza in carica della R.S.U. e comunque\nalmeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le Associazioni\nsindacali di cui al punto 1, Sezione seconda, dell'A.I. 26 luglio 2016,\ncongiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire\nle elezioni entro la naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale iniziativa si concretizza in una comunicazione scritta relativa a tale\nintendimento da inviare alle altre Organizzazioni sindacali presenti, da\naffiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione elettorale è\ndi 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di\nscadenza si intende fissata alle ore 14 del quindicesimo giorno escluso quello\ndell'affissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro favoriranno la più ampia partecipazione dei\nlavoratori alle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le Organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in\nordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi\na determinare nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova, in forza all'unità\nproduttiva alla data delle elezioni. Questi sono tenuti ad esercitare il\ndiritto di voto presso il seggio della loro area elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono eleggibili gli operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova, in\nforza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto\n4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'elezione della Rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere\nliste elettorali presentate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo\nnazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché\nil presente contratto collettivo nazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire un ordinato e corretto svolgimento delle procedure\nelettorali, nel caso di presentazione di liste elettorali da parte di\nAssociazioni sindacali di cui sopra, la raccolta delle firme potrà essere\neffettuata non prima dei 4 mesi antecedenti la scadenza della R.S.U. come\ncertificato sull'apposito modulo (allegato) da utilizzare per la raccolta delle\nfirme messo a disposizione dalla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i\nmembri della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di\nuna lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a\noptare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2\u002F3 il\nnumero complessivo dei componenti la Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Compiti della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale immediatamente dopo la sua completa integrazione\ndecide in merito ad eventuali contestazioni relative alla rispondenza delle\nliste ai requisiti previsti dalle norme di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione\naziendale ai fini dello svolgimento della procedura elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nelle apposite\nbacheche messe a disposizione dall'azienda, almeno 8 giorni prima della data\nfissata per l'inizio delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al 2° comma,\nnonché a contestazioni o reclami definiti dalla Commissione elettorale, sono\nammesse entro i primi tre giorni dall'affissione senza che ciò dia luogo a\nproroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nella\nbacheca e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di\nscrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dalla presente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui alla\npresente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nello spazio di cui al\nprecedente punto 1, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata\nper le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Scrutatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata nelle 24 ore che\nprecedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Segretezza del voto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Schede elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà\nestratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione\ndal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta\ntracciata sulla intestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Preferenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del\ncandidato preferito nell'apposito spazio della scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle\nesigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei\nvotanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di\nvotazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare,\nsotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le\naziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le\nvotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario\ndi lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20\nmaggio1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIseggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo\ne da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori\naventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Compiti del Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al punto 14,\nAttrezzatura del seggio elettorale, del punto B) Disciplina della elezione\ndella Rappresentanza unitaria la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio, a cui possono presenziare gli elettori fuori\ndall'orario di lavoro, avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni\nelettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della Rappresentanza sindacale unitaria sarà conservato secondo\naccordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da\ngarantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della\nCommissione elettorale e di un delegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La composizione della R.S.U., secondo quanto previsto dall'A.I. 26 luglio\n2016, è determinata in proporzione dei voti ottenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente\nelettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per\nquoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei\nposti disponibili per ciascun Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno\nattribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non\navessero raggiunto il quoziente. A parità di resti tra liste diverse, il posto\nva attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a\nparità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si\nricorrerà al sorteggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di preferenze fra due o più candidati della medesima lista, il\nposto va attribuito secondo la successione dei nominativi nelle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli\nscrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti\ninteressati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo\ncomma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,\nsempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione aziendale, alla\nAssociazione piccole e medie industrie - A.P.I. alla quale aderisce l'azienda e\nall'ITL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Comitato dei garanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni\nsindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante\ndell'Associazione piccole e medie industrie territoriale alla quale aderisce\nl'azienda, ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale lavoro e\nmassima occupazione o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Comitato nazionale di garanzia FIM-FIOM-UILM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale riguardanti le liste di\nFIM, FIOM e UILM, è ammesso, in prima istanza, ricorso che deve essere\ninoltrato entro 5 giorni al Comitato nazionale di garanzia FIM-FIOM-UILM, che\nsi riunirà tempestivamente e ne verbalizzerà l'esito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni saranno assunte all'unanimità e verranno notificate agli\ninteressati; tali decisioni sono vincolanti per le strutture territoriali, e\nassolvono sia il ricorso al Comitato provinciale dei garanti che quello in sede\nlegale. Nel caso in cui il Comitato non assuma una decisione all'unanimità,\nl'esito verrà verbalizzato ed entro 5 giorni potrà essere fatto ricorso al\nComitato provinciale dei Garanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte precedentemente verranno utilizzate per sciogliere i\nsuccessivi dubbi interpretativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali che partecipano ai rinnovi assumono le decisioni\ninterpretative precedentemente date dal Comitato nazionale di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le segreterie nazionali sono garanti dell'accordo e del rispetto integrale\ndel presente regolamento nei confronti delle proprie strutture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato nazionale di garanzia sarà composto da un componente per\nciascuna delle organizzazioni FIM-FIOM-UILM firmatarie del presente\nregolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Comunicazione della nomina dei componenti della Rappresentanza sindacale\nunitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della\nRappresentanza sindacale unitaria, una volta definiti gli eventuali ricorsi,\nsarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed alla locale\nOrganizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle Organizzazioni\nsindacali di rispettiva appartenenza dei componenti. Con le stesse modalità\nsaranno comunicati i nominativi degli eventuali sostituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale\nl'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva\ne quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Norma generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai componenti la Commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il\nseggio elettorale ed ai componenti il Comitato dei garanti non sono\nriconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal\ncontratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti della\nRappresentanze sindacali aziendali ed ora trasferiti ai componenti le\nRappresentanze sindacali unitarie, gli stessi svolgeranno il loro incarico al\ndi fuori dell'orario di lavoro. In via eccezionale, previa richiesta delle\nOrganizzazioni sindacali, potranno utilizzare permessi sindacali retribuiti di\nspettanza delle organizzazioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Accordo 20 febbraio 2018\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in materia di welfare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unionmeccanica-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno concordato che\na decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i\nlavoratori dipendenti piani di welfare\u002Fflexible benefits per un valore di €\n150,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della stesura definitiva del testo contrattuale\nUnionmeccanica-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, anche al fine di\nagevolarne gli opportuni adempimenti specificano che l'attivazione del\nbeneficio del valore di € 150,00 per l'anno 2018, dovrà essere messo\neffettivamente nella disponibilità del lavoratore entro il 30 marzo 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Accordo 9 aprile 2018\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in materia di banca ore solidale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Allegato 30\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>VERBALE DI INTESA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unionmeccanica e FIM, FIOM, UILM, al fine di valorizzare e promuovere\nl'istituto della Banca ore solidale prevista dall'articolo 24 del D.Lgs. 14\nsettembre 2015, n. 151, hanno condiviso le seguenti Linee guida quale strumento\ndi indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere stipulate e\u002Fo\nadottate in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Linee guida per l'applicazione dalla banca delle ore solidale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La banca delle ore solidale può essere attivata, oltre che per la\nfattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure\ncostanti, per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i\nlavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso\nla cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonate in\nconto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'attivazione dell'istituto potrà essere richiesta per il tramite della\nR.S.U. o dei lavoratori e la Banca ore solidale sarà avviata previo consenso\ndei lavoratori beneficiari che dovranno fornire liberatoria relativamente alla\nvigente normativa sulla privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'azienda informerà i lavoratori dell'attivazione della Banca delle ore\nsolidale e riceverà le disponibilità ad aderire da parte degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. cedibili sono quelle accantonate\nper le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. ceduti e confluiti nella Banca\nore solidale sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal\nlavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così\ndeterminata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei\npermessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli avrà\ndiritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la\ncontribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso che\nsaranno fruite dal lavoratore beneficiario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nell'accordo o regolamento aziendale sono stabiliti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le situazioni per le quali si decide di avviare l'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma\nscritta la loro volontà di cedere le ferie aggiuntive non fruite e\u002Fo i P.a.r.\naccantonati in conto ore e la quantità minima di ore cedibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale modalità di partecipazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di\ntali permessi aggiuntivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale proroga dell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruiti; in\nmancanza di regolamentazione aziendale, gli eventuali residui della Banca ore\nsolidale rientreranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti in misura\nproporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore\ncedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Accordo 9 aprile 2018\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in materia di R.L.S.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Allegato 31\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune di FIM-FIOM-UILM a Unionmeccanica-CONFAPI relativa alle\nregole per l'elezione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza\nnelle aziende, in coerenza con l'accordo interconfederale del 20 settembre\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>REGOLE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA\n(R.L.S.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 1\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Costituzione)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le unità produttive è eletto il\u002Fi Rappresentante\u002Fi dei lavoratori\nper la sicurezza (R.L.S.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 2\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Durata)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli R.L.S. durano in carica 3 anni, in caso di decadenza della R.S.U. i\nRappresentanti per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuova\nelezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 3\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Compiti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I compiti sono quelli definiti dall'art. 50 del decreto legislativo 9 aprile\n2008, n. 81 e successive modificazioni, e dal c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 4\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Numero dei componenti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Unità produttive fino a 15 dipendenti 1 R.L.S. eletto dai lavoratori al\nloro interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unità produttive oltre i 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti gli R.L.S. da eleggere sono\nalmeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 R.L.S.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>da 16 a 200 addetti\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 R.L.S.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>da 201 a 1000 addetti\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 R.L.S.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>oltre 1000 addetti\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive da 201 a 300 addetti, qualora la R.S.U. sia pari a 3\ncomponenti, i Rappresentanti per la sicurezza sono individuati con le modalità\ndi seguito indicate: nel numero di almeno due R.L.S. tra i componenti la\nR.S.U., cui si aggiunge un Rappresentante per la sicurezza, non R.S.U., eletto\ncon le medesime modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la R.S.U. risulti composta da un numero superiore di componenti\nrispetto a quelli previsti dall'accordo interconfederale del 20 settembre 2011\ngli R.L.S. saranno individuati tra i componenti la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 5\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Monte ore)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile\n2008, n. 81 e successive modificazioni i permessi per ogni R.L.S. sono almeno\npari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp>- fino a 5 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp>- da 6 a 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>30 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp>- da 16 a 49 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>40 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp>- da 50 a 100 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>50 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp>- da 101 a 300 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>70 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp>- da 301 a 1000 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>72 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp>- oltre 1000 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>76 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)\ned l) dell'art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 6\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Candidati)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il numero massimo dei candidati è la somma dei candidati per ciascuna lista\nnei vari Collegi per la elezione della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 7\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Elezioni)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni per la R.S.U. e R.L.S. si devono svolgere nello stesso percorso\ndi procedura elettorale nel rispetto di due condizioni fondamentali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la R.S.U. possono essere previsti più collegi elettorali, per gli\nR.L.S. il collegio è unico predisponendo un'apposita scheda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per essere eletti R.L.S. è necessario essere eletti R.S.U., salvo i casi\nin cui il R.L.S. è in aggiunta nelle aziende da 201 a 300 addetti in cui si\neleggono 3 R.S.U., e in quelle dove non c'è nessuna forma di\nrappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale\nevento); il rappresentante\u002Fi per la sicurezza è\u002Fsono eletto\u002Fi dai lavoratori\nal loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le unità produttive\ncon numero di dipendenti inferiore a 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 8\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Operazioni di scrutinio)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo scrutinio dei voti si dovrà procedere effettuando prima quello\nrelativo al voto R.S.U. con determinazione degli eletti per ogni lista e poi lo\nscrutinio del voto R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione di lista unica da parte delle Organizzazioni\nsindacali partecipanti alla elezione della R.S.U., gli R.L.S. saranno\nproclamati sulla base dei voti di preferenza ottenuti. Diversamente, si\nproclameranno eletti R.L.S., con l'applicazione della proporzionale sui voti di\nlista R.L.S., i candidati per ogni lista sulla base delle preferenze ottenute,\novvero in carenza o parità di preferenze seguendo l'ordine di elenco dei\nnominativi a condizione che questi risultino già eletti nella R.S.U., salvo\nquanto previsto dal precedente art. 7, lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 9\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>(Sostituzioni)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di decadenza da singolo R.S.U., viene meno la carica R.L.S. La\nsostituzione dovrà avvenire all'interno della stessa lista individuando tra\ngli R.S.U. in carica quelli che hanno partecipato come candidati alle votazioni\nR.L.S. seguendo l'ordine di preferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme per\nl'elezione delle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Regolamento decorre dal 1° maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbamemtrad":44,"JOBTYPE_descriptions":48,"jobclassifaction1":52,"trainingprogrammes":55,"trainingfund":59,"apprenticeships":63,"pensionfund":67,"contracttrial":71,"sicknesspay":75,"disabilitypay":78,"healthinsurance":82,"healthandsafetypolicy":86,"protectiveclothing":90,"paidmaternityleaveduration":94,"paidmaternityleave":98,"paidmaternityleavepayperc":102,"paidpaternityleave":106,"paidpaternityleaveduration":110,"deathrelatives":114,"marriage":118,"marriageleave":122,"discrimination":126,"sexualhar":130,"violence":134,"eqpromotion":138,"equalitymonitoring":142,"WORKHOURS_trigger":146,"hourspweek_select":150,"MAXHOURS_trigger":154,"PAIDLEAV_trigger":158,"holidaysdays":162,"bankholidays1":166,"bankholidays2":170,"SCHEDULE_trigger":174,"schedulesrestpw":178,"TRADEUNLEAV_trigger":182,"tradeunleavdays":186,"FLEXWORK_trigger":190,"cbadate_start":194,"PAYSCALES_trigger":198,"WAGES_payscale1_start":202,"WAGES_payscale1_end":205,"STRUCINCR_trigger":208,"wageincreaseamount1":212,"ONCEONLY_trigger":215,"ONCERISE_trigger":219,"incidentalbonusperc1":223,"incidentalbonusdate":227,"NOCTPREM_trigger":231,"ANNLEAVE_trigger":235,"OVERTIME_trigger":239,"SENIOR_trigger":241},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbamemtrad","Parti stipulanti UNIONMECCANICA-CONFAPI ","Parti stipulanti\n\nUNIONMECCANICA-CONFAPI\n\ne\n\nFederazione impiegati operai metallurgici (FIOM-CGIL) \n\nFederazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL) (***) \n\nUnione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL) (***)",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"JOBTYPE_descriptions","Capitolo quarto CLASSIFICAZIONE DEI LAVO","Capitolo quarto\n\nCLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI",{"bindId":53,"name":50,"text":54},"jobclassifaction1","Capitolo quarto\n\nCLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI\n\n\n\nArt. 11\n\n(Classificazione dei lavoratori)\n\n(Vedi accordo di rinnovo in nota)",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"trainingprogrammes","F)Formazione professionale UNIONMECCANIC","F)Formazione professionale\n\n\n\nUNIONMECCANICA e FIOM confermano che la valorizzazione professionale delle\nrisorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del\nmiglioramento qualitativo dell'occupazione.\n\nLa valorizzazione delle potenzialità occupazionali presenti nel mercato del\nlavoro è un obiettivo condiviso dalle parti, con particolare riguardo al\npersonale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, al personale\nfemminile, alle fasce deboli ed ai lavoratori coinvolti nei processi di\nmobilità; ciò allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di\nlavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.\n\nA tal fine le parti convengono di costituire le seguenti Commissioni\nparitetiche.",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"trainingfund","-operare in stretto rapporto con l'Organ","-operare in stretto rapporto con l'Organismo paritetico nazionale, di cui\nall'accordo interconfederale CGIL-CISL-UIL e CONFAPI e con il Fondo formazione\nPMI, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa e\namministrativa risultino coerenti con l'esigenza del settore e finalizzate in\nmodo che venga predisposto un documento di indirizzo per lo sviluppo delle\npolitiche formative necessarie al settore, disaggregate per settori e\u002Fo per\nregioni, da trasmettere agli Organismi paritetici bilaterali costituiti ai\nsensi dell'accordo interconfederale suddetto;",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"apprenticeships","Art. 10 (Apprendistato)","Art. 10\n\n(Apprendistato)",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"pensionfund","Art. 48 (Previdenza complementare) (Vedi","Art. 48\n\n(Previdenza complementare)\n\n(Vedi accordo di rinnovo in nota)",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"contracttrial","Art. 3 (Periodo di prova)","Art. 3\n\n(Periodo di prova)",{"bindId":76,"name":77,"text":77},"sicknesspay","3)Trattamento economico",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"disabilitypay","Capitolo settimo MALATTIA, INFORTUNIO E ","Capitolo settimo\n\nMALATTIA, INFORTUNIO E CONGEDI\n\n\n\nArt. 49\n\n(Infortuni sul lavoro e malattie professionali)",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"healthinsurance","(Sanità integrativa, salute, prevenzione","(Sanità integrativa, salute, prevenzione e benessere)",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"healthandsafetypolicy","Capitolo ottavo AMBIENTE DI LAVORO Art. ","Capitolo ottavo\n\nAMBIENTE DI LAVORO\n\n\n\nArt. 62\n\n(Ambiente di lavoro)\n\n(Vedi accordo di rinnovo in nota)",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"protectiveclothing","Art. 63 (Indumenti di lavoro) Il lavorat","Art. 63\n\n(Indumenti di lavoro)\n\n\n\nIl lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia\nnecessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti,\ndeve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in\ndotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il\nricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.\n\nQualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini,\nportieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise,\ndovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"paidmaternityleaveduration","In caso di gravidanza e puerperio si app","In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"paidmaternityleave","Art. 52 (Trattamento in caso di gravidan","Art. 52\n\n(Trattamento in caso di gravidanza e puerperio)",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"paidmaternityleavepayperc","In tal caso, alla lavoratrice assente, n","In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima - ovvero nel mese\nprima del parto e nei tre mesi - ovvero quattro mesi - ad esso successivi,\nsarà corrisposta l'intera retribuzione globale.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"paidpaternityleave","b)al padre lavoratore, dalla nascita del","b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del\nparto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,\nelevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro\nper un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"paidpaternityleaveduration","b)il monte orario che rientra nelle disp","b)il monte orario che rientra nelle disponibilità della madre lavoratrice\ne\u002Fo del padre lavoratore, alle condizioni indicate dal presente accordo, e\nrelativo a sei mesi di congedo verrà effettuato come segue: giorni medi annui\n365,25: 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore\nsettimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili x 6 mesi\n= 1.044 ore totali di congedo parentale;",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"deathrelatives","Nel caso di richiesta del permesso per d","Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a\ndocumentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi\nconsentiti, con dichiarazione sostitutiva.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"marriage","Art. 51 (Congedo matrimoniale)","Art. 51\n\n(Congedo matrimoniale)",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"marriageleave","In caso di matrimonio compete ai lavorat","In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova\nun periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti\nlavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"discrimination","Nella composizione delle liste si perseg","Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di\nlavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"sexualhar","c)proporre iniziative dirette a prevenir","c)proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale\nnei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno tenendo conto dei principi espressi dall'Unione\neuropea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella\nraccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia;",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"violence","5)grave insubordinazione verso i superio","5)grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti\ndi obbedienza ad ordini;\n\n6)danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al\nmateriale di lavorazione;\n\n7)inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio\nalla incolumità od alla sicurezza degli impianti;\n\n8)condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza\npassata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;\n\n9)alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di\nfuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"eqpromotion","1)Commissione nazionale per le pari oppo","1)Commissione nazionale per le pari opportunità\n\nE' costituita una Commissione nazionale per le pari opportunità, formata da\ndue rappresentanti di UNIONMECCANICA e due rappresentanti FIOM, con lo scopo di\nsvolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di\ncui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e al programma di azione\ndell'Unione europea e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentano\nuna effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le\nmodalità per il loro superamento.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"equalitymonitoring","5.Legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni ","5.Legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della\nparità uomo-donna nel lavoro",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"WORKHOURS_trigger","Art. 20 (Orario di lavoro)","Art. 20\n\n(Orario di lavoro)",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"hourspweek_select","La durata massima settimanale del lavoro","La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40\nore.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"MAXHOURS_trigger","Per gli impianti che richiedono un lavor","Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla\nsettimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una\nmedia plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"PAIDLEAV_trigger","Art. 32 (Ferie) (Vedi accordo di rinnovo","Art. 32 \n\n(Ferie)\n\n\n\n(Vedi accordo di rinnovo in nota)",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"holidaysdays","I lavoratori maturano per ogni anno di s","I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuito pari a 4 settimane.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"bankholidays1","Art. 31 (Festività)","Art. 31\n\n(Festività)",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"bankholidays2","a)le festività del: -25 aprile (annivers","a)le festività del:\n\n-25 aprile (anniversario della liberazione);\n\n-1° maggio (festa del lavoro);\n\n-2 giugno (festa nazionale della Repubblica);\n\nb)le festività di cui appresso:\n\n1)Capodanno (1° gennaio);\n\n2)Epifania del Signore (6 gennaio);\n\n3)lunedì di Pasqua (mobile);\n\n4)SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29\ngiugno);\n\n5)Assunzione (15 agosto);\n\n6)Ognissanti (1° novembre);\n\n7)Immacolata Concezione (8 dicembre);\n\n8)Natale (25 dicembre);\n\n9)S. Stefano (26 dicembre);",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"SCHEDULE_trigger","I lavoratori addetti a turni avvicendati","I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora\nretribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.\n\nDa tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali\ngià usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite\ncomplessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti,\nad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro\ntitolo.\n\nPer attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano\nl'effettivo godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate\nsoluzioni alternative a livello aziendale.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"schedulesrestpw","Art. 30 (Riposo settimanale) Il lavorato","Art. 30\n\n(Riposo settimanale)\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto al riposo settimanale.\n\nIl riposo settimanale coincide con la domenica.\n\nSono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.\n\nI lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,\ngodranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere\nprefissato.\n\nAllo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale\ncon la domenica anche per i lavoratori lavoranti in turni, si conviene che\nl'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.\n\nIn caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il\nlavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe\ndovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro\nfestivo.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 74 (Assemblea) La Rappresentanza si","Art. 74\n\n(Assemblea)\n\n\n\nLa Rappresentanza sindacale unitaria e le Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio\n1993, così come le Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle\nliste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a\ncondizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo\npossono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di propri dirigenti\nesterni, in ambienti messi a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di\nlavoro.\n\nE' ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di\nlavoro entro il limite massimo di 10 ore complessive nell'anno solare, per le\nquali sarà corrisposta la normale retribuzione.\n\nIn tale ambito, in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del\nprotocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 così come\ndelle Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste\nelettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione\nche abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo, è fatto\nsalvo il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei\nlavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite,\nspettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300\u002F1970.\n\nDi norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del\nturno, per i turnisti. Le Organizzazioni sindacali daranno preventiva\ncomunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del\nrelativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigenti esterni qualora\nquesti intendano partecipare.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"tradeunleavdays","E' ammesso lo svolgimento delle riunioni","E' ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di\nlavoro entro il limite massimo di 10 ore complessive nell'anno solare, per le\nquali sarà corrisposta la normale retribuzione.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"FLEXWORK_trigger","Per ogni ora di prestazione lavorativa, ","Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità,\nulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una\nmaggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari\nconglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al\n15% per le ore prestate di sabato. A decorrere dal 1° febbraio 2008 le\nsuddette percentuali passeranno rispettivamente al 15% e 20%.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"cbadate_start","CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO","CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO\n\nper i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e\ndi installazione di impianti\n\n29 LUGLIO 2013 (*)\n\n(Decorrenza: 1° giugno 2013 - Scadenza: 31 ottobre 2016) rinnovato\n\n3 LUGLIO 2017 (**)\n\n(Scadenza: 31 ottobre 2020)",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"PAYSCALES_trigger","A decorrere dal 1° novembre 2017 gli imp","A decorrere dal 1° novembre 2017 gli importi dei nuovi minimi mensili\nsaranno i seguenti:\n\n\n\n\n  \n    \n      Livello\n      \n      Minimi c.c.n.l. dal 1° novembre 2017\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      1.309,74\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      1.446,45\n      \n    \n    \n      3°\n      \n      1.604,89\n      \n    \n    \n      4°\n      \n      1.674,46\n      \n    \n    \n      5°\n      \n      1.793,68\n      \n    \n    \n      6°\n      \n      1.923,15\n      \n    \n    \n      7°\n      \n      2.063,22\n      \n    \n    \n      8°\n      \n      2.243,72\n      \n    \n    \n      9°\n      \n      2.495,24",{"bindId":203,"name":204,"text":204},"WAGES_payscale1_start","1.309,74",{"bindId":206,"name":207,"text":207},"WAGES_payscale1_end","2.495,24",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"STRUCINCR_trigger","Tabella dei minimi contrattuali (Vedi ac","Tabella dei minimi contrattuali\n\n(Vedi accordo di rinnovo in nota)\n\n\n\nGli aumenti salariali sono stati definiti in funzione degli scostamenti\ninflattivi verificatisi nel triennio precedente, e sono stati altresì\nconsiderati i riferimenti inflattivi previsti per gli anni 2013-2015. Pertanto\nsono stati stabiliti i seguenti nuovi incrementi salariali:",{"bindId":213,"name":214,"text":214},"wageincreaseamount1","78,41",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"ONCEONLY_trigger","Con la retribuzione afferente il mese di","Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori\nin forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una\ntantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote\nmensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto\n2017-31 ottobre 2017.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"ONCERISE_trigger","Art. 40 (Tredicesima mensilità)","Art. 40\n\n(Tredicesima mensilità)",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"incidentalbonusperc1","L'azienda è tenuta a corrispondere per c","L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in\noccasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo\nragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"incidentalbonusdate","La corresponsione deve avvenire, normalm","La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"NOCTPREM_trigger","Le percentuali di maggiorazione per il l","Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro\nnotturno e per il lavoro festivo da corrispondere oltre alla normale\nretribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa sono le seguenti:\n\n\n\n\n  \n    \n       \n      \n      Lavoro non a turni\n      \n      Lavoro a turni\n      \n    \n    \n      a) Lavoro straordinario diurno\n      \n      20%\n      \n      20%\n      \n    \n    \n      b) Lavoro notturno fino alle ore 22\n      \n      25%\n      \n      25%\n      \n    \n    \n      oltre le ore 22\n      \n      35%\n      \n      25%\n      \n    \n    \n      c) Festivo\n      \n      55%\n      \n      55%\n      \n    \n    \n      d) Festivo con riposo compensativo (*)\n      \n      10%\n      \n      10%\n      \n    \n    \n      e) Straordinario festivo oltre le 8 ore\n      \n      55%\n      \n      55%\n      \n    \n    \n      f) Straordinario festivo con riposo compensativo oltre\n        le 8 ore (*)\n      \n      35%\n      \n      35%\n      \n    \n    \n      g) Straordinario notturno prime 2 ore\n      \n      50%\n      \n      40%\n      \n    \n    \n      ore successive\n      \n      50%\n      \n      45%\n      \n    \n    \n      h) Notturno e festivo\n      \n      60%\n      \n      55%\n      \n    \n    \n      i) Notturno festivo con riposo compensativo\n      \n      35%\n      \n      30%\n      \n    \n    \n      l) Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore\n      \n      75%\n      \n      65%\n      \n    \n    \n      m) Straordinario notturno festivo con riposo\n        compensativo oltre le 8 ore (*)\n      \n      55%\n      \n      50%",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"ANNLEAVE_trigger","Per ogni giornata di ferie la retribuzio","Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, è\ncostituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.",{"bindId":240,"name":233,"text":234},"OVERTIME_trigger",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"SENIOR_trigger","Art. 72 (Trattamento di fine rapporto)","Art. 72\n\n(Trattamento di fine rapporto)","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 LUGLIO 2013 - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-07-03\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-10-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Metallurgia\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FIOM - Federazione Impiegati Operai Metallurgici, FIM - Federazione Italiana metalmeccanici, UILM - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;20 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Natale (25 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;1.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;1.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;78.41\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2015-06\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ANNLEAVE_trigger\">Pagamento extra per le ferie annuali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;30&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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