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Dello stesso avviso sono le parti sindacali di LVR che in data 23 dicembre hanno sottoscritto l'accordo di armonizzazione e il relativo passaggio al CCNL TDS, diventando così l'intero Gruppo Lottomatica regolamentato dallo stesso CCNL, poiché Gamenet e Lottomatica ve ne erano già sottoscrittnci.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Le Parti confermano il ruolo strategico delle relazioni sindacali in Azienda che, improntate su principi di linearità, trasparenza e correttezza, siano capaci di gestire situazioni anche complesse con l'obiettivo di favorire accordi sostenibili ed esigibili nel tempo.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>L'informazione e la consultazione in tempo utile possono intensificare il dialogo e la redazione di fiducia nell'ambito dell'impresa anche con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e l'adattamento alle dinamiche condizioni di mercato, condividendo anche gli interessi dell'Azienda e dei lavoratori.\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>\n  In un'epoca in cui è fondamentale governare il cambiamento, alle Relazioni sindacali è riservato il compito di far sì che le aziende possano rispondere, in modo funzionale e sistemico, alle mutevole esigenze dei mercati, con l'obiettivo di sostenere e sviluppare produttività, redditività, qualità, efficienza e competitività sul mercato, mantenimento dello sviluppo occupazionale e sostegno a) modello contrattuale in essere.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Le Parti ritengono che un dialogo costruttivo permetta di:\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli> poter effettuare scelte e soluzioni condivise;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> sostenere il clima positivo in azienda;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> comprendere le esigenze reciproche;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> rafforzare un modello relazionale che assuma come obiettivo strategico la prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Premesso quanto sopra le parti hanno raggiunto la seguente intesa:\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>1)\tRelazioni Sindacali\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch2>\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Si conviene sull'importanza di prevedere degli incontri tra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali con cadenza quadrimestrale relativamente all'andamento ed ai risultati di eventuali programmi\u002Fprogetti aziendali.\u003Cbr>\n  Inoltre, l'Azienda si impegna a fornire la seguente documentazione:\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Col type=\"a\">\n  \u003Cli> Entro il mese di luglio, lo scostamento dai target previsti rispetto agli obiettivi di business indicati nel , Premio di Risultato con relativa percentuale di raggiungimento, riferito al primo semestre dell'anno e, entro il mese di aprile deiranno successivo, la percentuale definitiva di raggiungimento dei target previsti;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Nel mese di gennaio, l'organico del personale in forza aggiornato al 31\u002F12;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Report del residuo aggregato di ferie e ROL, con cadenza trimestrale, aggiornato a marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Report annuale della fruizione media da parte dei lavoratori del l'istituto dello smart working.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 2 mesi dalla stipula del presente accordo per iniziare un percorso condiviso che avrà come obiettivo quello di definire un impianto di relazioni sindacati che definisca per i vari livelli sindacali (territoriali, aziendali...) le modalità di gestione dei rapporti con l'azienda e le materie di competenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch2>2)\tOrario dì lavoro\u003Cbr>\n\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Le partì concordano che, con decorrenza 1* maggio 2023:\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Col type=\"a\">\n  \u003Cli> Orario settimanale: l'orario normale per ì dipendenti Full Time sarà di 40 ore settimanali, così come disciplinata dall'art 130 Sez. Quarta, Titolo V del C.C.N.L. 30.11.2019 delle aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.\u003Cbr>\n    in considerazione di quanto è emerso, dalle indicazioni espresse dai lavoratori attraverso il referendum indetto dalle OOSS, in materia di orario di lavoro settimanale, le parti convengono sull'importanza di fare una riflessione in merito alla possibilità di rivalutare, in occasione delle trattative per un futuro nuovo accordo integrativo, l'opportunità di applicare un diverso orario settimanale tenendo conto sia deile esigenze organizzative aziendali che delle istanze dei lavoratori,\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Timbrature presenza: l'obbligo di timbratura effettuato attraverso il tesserino magnetico personale per la rilevazione della presenza giornaliera sarà così regolamentato:\u003Cbr>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli> Impiegati\u002Foperai dal 1’ al 7° liv - timbratura in entrata\u002Fuscita\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> Quadri - una timbratura in entrata che attesta l'inizio dell'entrata in servizio nel rispetto delia flessibilità d'orario prevista\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> Per tutti i dipendenti della Società è previsto un margine di tolleranza in entrata pari a 5 minuti, che non fa scattare il ritardo\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> I dipendenti non turnisti potranno inoltre usufruire di una flessibilità in entrata dalle ore 08:00 alle ore 09:45.\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> I dipendenti turnisti potranno usufruire di una flessibilità in entrata pari a 15 minuti\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> Nel caso in cui i lavoratori superassero le suddette flessibilità, sarà inserito automaticamente il\u003Cbr>\n        giustificativo a copertura del periodo in frazioni di 15 minuti di permesso. Nel caso la timbratura in entrata superasse i 15 minuti rispetto all'orario previsto il lavoratore dovrà inserire, nel sistema presenze, il giustificativo per l'intero periodo di assenza (che dovrà essere approvato dai Responsabile)\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> I soli lavoratori non turnisti potranno prevedere l'uscita anticipata di 15 minuti sull'orario previsto usufruendo automaticamente di un permesso retribuito facente parte del monte orario previsto e disciplinato dall'art 158 del C.C.N.L. 30.11.2019 da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi. Nel caso l'uscita anticipata dovesse superare i 15 minuti, il lavoratore dovrà richiedere preventiva autorizzazione al responsabile e inserire nel sistema presenze, il giustificativo per l'intero periodo di assenza.\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> La pausa pasto dei soli lavoratori non turnisti è fissata di norma in 45 minuti giornalieri, la cui rilevazione non necessita di alcuna timbratura. La predetta pausa pasto potrà essere ridotta fino ad un minimo di 30 minuti giornalieri o aumentata a 60 minuti ed in questo caso ii dipendente dovrà effettuare le timbrature di uscita e di rientro. Le timbrature della pausa dovranno essere effettuate in un arco temporale maggiore di min 20 min.\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> I lavoratori turnisti usufruiranno della pausa pasto retribuita di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro con la possibilità di estendere la pausa a 45 minuti (15 minuti non retribuiti) previa scelta  da comunicarsi, in maniera univoca e omogenea da parte di tutti i lavoratori delle diverse unità operative interessate, nel mese di dicembre di ciascun anno, al fine di permettere la corretta organizzazione dei turni.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col type=\"a\">\u003Cli>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n\n  \u003Cli> Permessi: i permessi retribuiti, previsti e disciplinati dall'art 158 del C.C.N.L. 30.11.2019 da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, potranno essere goduti anche in ore e in frazione di 15 minuti.\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Banca ore: Le parti convengono che i lavoratori con anzianità aziendale fino a 24 mesi, che effettuano maggiori prestazioni, autorizzate dall'azienda, abbiano la possibilità di scegliere se tali ore debbano essere retribuite o accumulate in un monte ore annuale, cui attingere per usufruire di permessi di\u003Cbr>\n    recupero.\u003Cbr>\n    Ogni lavoratore potrà scegliere, di giorno in giorno, se destinare la maggiore prestazione oraria lavorata alla banca ore, in mancanza di tale scelta le predette prestazioni saranno pagate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL secondo le normali prassi aziendali.\u003Cbr>\n    Nel monte ore potranno essere cumulate non più di 36 ore nel primo anno di assunzione e 72 ore nel secondo anno di assunzione (pro-rata in caso di inserimento nel corso dell'anno);\u003Cbr>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\n    Per le ore che confluiscono nel monte ore verrà corrisposta nel mese successivo a quello dell'effettuazione, la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista, dal vigente CCNL, per il lavoro straordinario; Le ore che confluiscono nel monte ore possono essere fruite entro i 6 mesi successivi all'anno di maturazione, al termine dei quali avverrà il pagamento delle ore non fruite con la retribuzione in atto;\u003C\u002Fdiv>\u003Cbr>\n    I permessi a recupero, su autorizzazione del responsabile, possono essere fruiti a moduli minimi di 15 minuti. Al fine di permettere la gestione di eventuali imprevisti personali\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Permessi per visita medica: saranno riconosciute ad ogni lavoratore, 50 ore per anno solare di permesso retribuito, per permettere di effettuare vìsite mediche.\u003Cbr>\n    I suddetti permessi annui potranno essere usufruiti per un massimo di 3 eventi in un mese e per massimo 4 ore per evento comprensive delle ore di spostamento.\u003Cbr>\n    Il dipendente dovrà darne informazione preventiva al proprio responsabile e successivamente alla visita, dovrà produrre il relativo attestato rilasciato dal medico che dimostri l'avvenuta visita con indicazione della data e deH'orario di inizio e fine visita.\u003Cbr>\n    Con riferimento a quanto sopra l'azienda valuterà con attenzione richieste particolari.\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\"> Malattia: come condizione di miglior favore, per gli eventi di malattìa ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 2 dell'alt. 187 del CCNL TDS l'azienda riconoscerà un'integrazione dell'indennità INPS fino al raggiungimento del 50% per i primi tre giorni (periodo di carenza) limitatamente agli eventi di malattia dal quinto al decimo.\u003C\u002Fdiv>\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Indennità lavoratori Turnisti: Le parti concordano che ai fini del presente accordo, sono definiti turnisti quei lavoratori che effettuano e rispettano un orario di lavoro regolamentato a turni avvicendati che prevedono anche la prestazione in fasce orarie notturne, domenicali e festive.\u003Cbr>\n    A tali lavoratori, con decorrenza 1’ maggio 2023, verranno riconosciute le seguenti indennità giornaliere lorde:\u003Cbr>\n    \u003Col type=\"I\">\n      \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\"> € 75,00 quale Indennità giornaliera lavoro notturno - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella fascia oraria 22:00\u002F06:00.\u003C\u002Fdiv>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fli>\n      \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cli> € 45,00 quale Indennità giornaliera domenicale - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella giornata della domenica.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Cli> € 65,00 quale Indennità giornaliera festiva - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore in una delle seguenti giornate festive: o 6 gennaio (Epifania) o II lunedi dopo Pasqua o 15 agosto (festa dell'Assunzione) o 1° novembre (ognisatni) o 8 diciembre (Immacolata Concezione) o 26 diciembre (S. Stefano) o la solennità del Patrono (sede di lavoro)\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> € 80,00 quale Indennità giornaliera festiva particolari - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore in una delle seguenti giornate festive: o 1° gennaio (1° giorno dell'anno) o 25 aprile (ricorrenza della Liberazione) o 1° maggio (Festa dei Lavoratori) o 2 giugno (Festa della Repubblica) o 25 dicembre (Natale)\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003Cli>\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Fol>\n  Inoltre, le parti concordano che viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella giornata della Santa Pasqua un'indennità giornaliera lorda di € 80,00. Le parti ribadiscono che con la sottoscrizione di quanto contenuto nel presente accordo intendono sostituire e annullare qualsiasi altra pattuizione pregressa in merito a quanto previsto in materia di lavoratori turnisti e indennità turni ad esclusione di quanto previsto dagli accordi di armonizzazione delta società GBO Italy del 4\u002F7\u002F2022 e della società Lottomatica Videolot Rete del 23\u002F12\u002F2022 che restano validi.\u003Cbr>\n  Gli importi di cui sopra, non sono cumulabilj fra loro e sono omnicomprensivi di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione delle indennità stesse compreso il TFR.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Indennità cuffia: le parti concordano che l'indennità cuffia non sarà più erogata. Al fine di mitigare il disagio economico dei dipendenti che, alla data di stipula del presente accordo, percepiscono tale indennità le parti concordano che agli stessi sarà erogata, in compensazione, una somma annua lorda pari ad € 554,00 suddivisa in 12 mensilità e omnicomprensiva dell'incidenza sugli istituti di legge e di contratto ed esclusa dal trattamento di fine rapporto.\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch2>3)\tReperibilità\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Le Parti a fronte dell'esigenza di dover assicurare l'eventuale immediato e tempestivo intervento per il ripristino delle funzionalità dei sistemi aziendali e tenuto conto degli obblighi di assicurare ai clienti la continuità del servizio, concordano di istituire uno specifico trattamento da applicarsi ai lavoratori in reperibilità a decorrere dalla data della presente intesa.\u003Cbr>\n  Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore, programmata dall'Azienda, ad operare fuori dal normale orario di lavoro per assicurare, sia con intervento diretto, sia coordinando attività di altri dipendenti, la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.\u003Cbr>\n  Per intervento si intende l'attività svolta dal lavoratore, a seguito di segnalazione di criticità, fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto, con mezzi telematici, o direttamente presso la sede aziendale in cui si è verificata la criticità, in questo secondo caso il tempo complessivo di intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo, in merito a quanto sopra le Parti hanno convenuto di chiarire i seguenti punti inerenti all'applicazione in azienda del nuovo regime di Reperibilità che andrà in vigore dal 1° maggio 2023:\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Col type=\"a\">\n  \u003Cli> Volontarietà: si ribadisce, che la volontarietà rappresenta il primo criterio per identificare i dipendenti che si candidano per essere reperibili ma, in assenza di volontari, l'azienda procederà quindi direttamente ad identificare il personale che sarà collocato in reperibilità sulla base delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali.\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Programmazione: La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mensilmente con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire un'equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetxt\"> Intervento: anche nel caso in cui venga eseguito un intervento in reperibilità, anche da remoto, te Parti stabiliscono che il lavoratore avrà diritto, in aggiunta alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, al riposo fisiologico ed in particolare:\u003C\u002Fdiv>\u003Cbr>\n    \u003Col type=\"I\">\n      \u003Cli> In caso di intervento o più interventi della durata complessiva superiore alle 4 ore, effettuati tra le ore 24:00 e le ore 06:00, al lavoratore spetta un riposo compensativo di mezza 1\tgiornata.\t*\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> In caso di intervento o più interventi della durata complessiva superiore alle 6 ore, effettuati tra le ore 24:00 e le ore 06:00, al lavoratore spetta un riposo compensativo di una giornata.\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> Solo per i lavoratori inquadrati nella categoria di quadro, in caso di intervento si applicherà quanto previsto dagli artt. 126 e 146 del CCNL delle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi.\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Fol>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Indennità di reperibilità: a fronte di ogni turno di reperibilità della durata minima di 8 ore la Società erogherà le seguenti indennità giornaliere lorde: \u003Cbr>\u003Cbr>\u003Ctable cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\" width=\"100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"260\">\n  \u003Ccol width=\"261\">\n  \u003Ccol width=\"257\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003Ctd width=\"260\" align=\"center\">\u003Cstrong>livello d’inquadramento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd width=\"261\" align=\"center\">\u003Cstrong>Periodo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd width=\"257\" align=\"center\">\u003Cstrong>importo   lordo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"260\">dal 7° al T\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"261\">dal lun. al ven.\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"257\">€ 30,00\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"260\">dal 7° al 1°\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"261\">Sabato\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"257\">€ 57,00\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"260\">dal 7’ al V\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"261\">Domenica\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"257\">€ 67,00\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"260\">Quadro\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"261\">dal lun. al ven.\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"257\">€ 40,00\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"260\">Quadro\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"261\">Sabato\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"257\">€ 67,00\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"260\">Quadro\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"261\">Domenica\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd align=\"left\" width=\"257\">€ 87,00\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Inoltre, ai lavoratori che effettueranno turni di reperibilità interamente coincidenti (00:00\u002F24:00) con le giornate festive, sarà erogata un ulteriore indennità lorda giornaliera pari ad €\t46,00.\u003Cbr>\n    Le suddette indennità sono omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione delle indennità stesse compreso il TFR.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Le parti concordano che i lavoratori ex Goldbet, Gamenet e Lottomatica che nell'anno 2022 hanno effettuato i seguenti turni di reperibilità:\u003Cbr>\n    \u003Col type=\"I\">\n      \u003Cli> Turno A della durata di 7 giorni continuativi (dalle ore 20:00 alle ore 08:00)\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Turno B articolato dal venerdì alfe ore 20:00 al lunedì successivo alle ore 08:00\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> Turno C della durata di 7 giorni continuativi (dalle ore 23:30 alle ore 08:00) e i lavoratori ex \u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Fol>\n  Lottomatica scommesse e Lottomatica Videolot Rete che al 31\u002F12\u002F2022 erano inquadrati nel 1° livello del CCNL Terziario , Distribuzione e Servizi, a seguito dell'applicazione delle nuove indennità di reperibilità, percepiranno dal 1\u002F1\u002F2023 un importo lordo annuo corrispondente al 70% del delta risultante tra quanto hanno percepito nell'anno 2022 a fronte dell'attuazione dei suddetti turni di reperibilità e quanto avrebbero ricevuto con l'ipotetica applicazione di quanto previsto dal presente accordo.\u003Cbr>\n    La suddetta somma sarà suddivisa in 12 mensilità inserita nel corpo del cedolino sotto la voce retributiva \"indennità reperibilità ante 2023\" e sarà comprensiva di ogni incidenza derivante dagli istituti diretti ed indiretti compreso il TFR.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col type=\"a\">\u003Cli>\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Ch2>4)\tPremio Dì Risultato\u003Cbr>\n\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Le Parti hanno concordato di istituire nei confronti dei lavoratori della Società firmataria del presente Accordo, un Premio di Risultato, (di seguito anche denominato PDR) a valenza triennale, prendendo a riferimento gli indicatori di seguito determinati finalizzati a conseguire incrementi di produttività, redditività -ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.\u003Cbr>\n  Il premio ha una maturazione ad anno solare (1° gennaio \u002F 31 dicembre).\u003Cbr>\nIl Premio è variabile e non determinabile a priori, ma solo dopo la consuntivazione dei risultati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi predeterminati annualmente, sulla base dei quali si verificherà l'incremento così come previsto dalla normativa fiscale vigente.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Il Premio di Risultato è basato sulla condivisione di meccanismi semplificati e sull'effettivo livello di partecipazione di tutte le risorse al raggiungimento di obiettivi variabili.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>a) Modalità di erogazione del PDR\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Col type=\"I\">\n  \u003Cli>Il PDR verrà erogato in relazione al livello contrattuale nel quale i dipendenti interessati sono inquadrati alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'importo del premio sarà proporzionato al minor regime d'orario applicato.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Il PDR sarà previsto per i dipendenti a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi. In caso di trasformazione del contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, il premio verrà riconosciuto facendo riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ai fini del calcolo del premio le assenze dal lavoro non retribuite dall'azienda procurano la detrazione di un dodicesimo delllmporto per ogni mese nei caso in cui l'assenza dal lavoro si sìa protratta per più di 15 giorni di calendario anche non consecutivi nei mese, ad eccezione delle assenze per congedo maternità obbligatoria (max 5 mesi).\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Per gli assunti a tempo indeterminato in corso d'anno, l'importo del premio di risultato è suddivisibile in quote mensili in relazione alla presenza secondo le norme e le prassi vigenti. Gli assunti dopo il 15 del mese non maturano il rateo.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Il PDR sarà erogato ai dipendenti, che ne avranno maturato il diritto, solo se in forza alla data di erogazione del premio stesso. Nulla sarà dovuto, al dipendente, nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, per qualsiasi motivo, prima di tale data.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Il Premio di Risultato previsto al raggiungimento dell'obiettivo annuale verrà erogato di norma, se dovuto, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Le parti si impegnano in buona fede ad ulteriori incontri di approfondimento in merito al pdr prima della scadenza del presente accordo\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cp>\u003Cstrong>b) Struttura del Premio Di Risultato\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Le parti concordano quanto segue:\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Col type=\"I\">\n  \u003Cli>La tabella che indica il 100% dell'importo lordo annuate del premio di risultato suddiviso per livello d'inquadramento è la seguente:\u003Cbr>\u003Cbr>\n    \u003Ctable cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n      \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"87\">\n      \u003Ccol width=\"260\">\n      \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\u003Ctr>\n        \u003Ctd width=\"87\" align=\"center\">liv.\u003C\u002Ftd>\n        \u003Ctd width=\"260\" align=\"center\">importo   lordo target\u003C\u002Ftd>\n      \u003C\u002Ftr>\n      \u003Ctr>\n        \u003Ctd width=\"87\" align=\"center\">Q\u003C\u002Ftd>\n        \u003Ctd width=\"260\" align=\"center\">1.638,14, €\u003C\u002Ftd>\n      \u003C\u002Ftr>\n      \u003Ctr>\n        \u003Ctd align=\"center\" width=\"87\">1\u003C\u002Ftd>\n        \u003Ctd width=\"260\" align=\"center\">1.601,54 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003C\u002Ftr>\n      \u003Ctr>\n        \u003Ctd align=\"center\" width=\"87\">2\u003C\u002Ftd>\n        \u003Ctd width=\"260\" align=\"center\">1.427,66, €\u003C\u002Ftd>\n      \u003C\u002Ftr>\n      \u003Ctr>\n        \u003Ctd align=\"center\" width=\"87\">3\u003C\u002Ftd>\n        \u003Ctd width=\"260\" align=\"center\">1.336,14 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003C\u002Ftr>\n      \u003Ctr>\n        \u003Ctd align=\"center\" width=\"87\">4\u003C\u002Ftd>\n        \u003Ctd width=\"260\" align=\"center\">1.244,62 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003C\u002Ftr>\n      \u003Ctr>\n        \u003Ctd align=\"center\" width=\"87\">5\u003C\u002Ftd>\n        \u003Ctd width=\"260\" align=\"center\">1.162,26 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003C\u002Ftr>\n    \u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cbr>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>il Kick factor o parametro d'ingresso, all'applicazione degli altri parametri obiettivi è il raggiungimento dell'EBITDA di gruppo previsto per l'esercizio di competenza del PDR;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Al raggiungimento dei suddetto fattore i parametri utili ai finì del calcolo dei PDR sono determinati come segue:\u003Cbr>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli>a dal rapporto (R) tra EBITDA dell'azienda e i ricavi totali netti realizzati in ciascun esercizio di riferimento rispetto al rapporto tra EBITDA e i ricavi totali netti individuati come obiettivi previsionali;\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>dal rapporto (P) tra il valore dell EBITDA dell azienda e l'organico medio realizzati in ciascun esercizio di riferimento rispetto al rapporto tra il valore dell'EBITDA e l'organico medio individuati come obiettivi previsionali;\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> dal rapporto (V) tra i ricavi netti realizzati in ciascun esercizio di riferimento rispetto ai ricavi netti individuati come obiettivi previsionali;\u003Cbr>\n      \u003C\u002Fli>\n      \u003Cli> A tali parametri sono attribuiti rispettivamente un peso pari al 40% al primo, un peso pari al 30% al secondo e al terzo.\u003Cbr>\u003Cbr>\n        \u003Ctable cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"516\">\n          \u003Ccol width=\"172\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"596\">Parametri di riferimento\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"162\">Peso\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"596\">Rapporto tra EBITDA e Ricavi totali netti (Indice   R)\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd align=\"right\" width=\"162\">40%\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"596\">Rapporto tra EBITDA e Organico medio (Indice P)\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd align=\"right\" width=\"162\">30%\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"596\">Ricavi netti (Indice V)\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd align=\"right\" width=\"162\">30%\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"596\">&nbsp;\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd align=\"right\" width=\"162\">100%\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\n      \u003Cbr>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Per ogni parametro di cui sopra (R, P, V), nel caso in cui il rapporto derivante tra quanto previsto e quanto realizzato nell'esercizio di riferimento sia inferiore al 100% verrà applicata la seguente tabella:\u003Cbr>\u003Cbr>\n        \u003Ctable cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"172\">\n          \u003Ccol width=\"175\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"493\">% raggiungimento obiettivo parametri R-P-V\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"151\">%   premio\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"493\">&lt;80%\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd align=\"right\" width=\"151\">0\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"493\">80%\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd align=\"right\" width=\"151\">80%\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"493\">90%\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd align=\"right\" width=\"151\">90%\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr>\n            \u003Ctd width=\"493\">100%\u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd align=\"right\" width=\"151\">100%\u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\n      \u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003Cbr>Il premio derivante dalle percentuali intermedie di raggiungimento dei parametri, superiori al 80%, sarà conseguentemente riproporzionato (ES: la somma di RPV è pari all'82% del target definito, il premio erogato sarà pari all'82% del premio definito in tabella per livello di inquadramento).\u003Cbr>\n  In aggiunta a quanto sopra e per il periodo di validità del presente accordo, nel solo caso in cui dovesse verificarsi la quotazione della capogruppo e l'EBITDA di gruppo, previsto per l'esercizio di competenza del PDR, raggiungesse il 110% di quanto stabilito e gli obiettivi aziendali raggiunti al 100%, l'azienda erogherà un ulteriore 10% dell'importo previsto dalla tabella di cui al paragrafo I. del punto b) del presente articolo. Questa parte sarà calcolata a gradoni e non a crescita lineare. (ES: la somma di RPV è pari all'108% del target definito, il premio erogato sarà pari all'100% del premio definito in tabella per livello di inquadramento).\u003C\u002Fli>\n\n  \u003Cli> Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo complessivo del PDR in ragione annua ed omnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione del Premio stesso. Inoltre, le Parti convengono che, data la sua natura, il presente Premio sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto. Le Parti convengono che le particolarità del Premio consentono l'applicazione delle norme legislative vigenti in materia di decontribuzione e r fiscalità agevolata.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Le Parti riconoscono, con riferimento al Premio di Risultato, la conformità rispetto a quanto previsto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (la \"Legge di Stabilità 2016\") e ss. mm. ìi., dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, e dai chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate con la Circolare n. 28\u002FE del 15 giugno 2016, con la Circolare 29 marzo 2018 n.5\u002FE, con la Risoluzione 19 ottobre 2018 n.78\u002FE, con le risposte agli interpelli n. 205\u002F2019 e n. 456\u002F2019 e con la Risoluzione n. 36\u002FE del 20 giugno 2020.\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi o indirizzi interpretativi intervengano a modificare il regime agevolato di imposta sostitutiva, il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (ad oggi 80.000,00 Euro) all'erogazione del Premio di Risultato ovvero il limite massimo dell'importo soggetto ad imposta sostitutiva agevolata o a conversione in Servizi Welfare (ad oggi 3.000,00 Euro) in ciascun anno solare di riferimento, i predetti valori sopra indicati devono intendersi automaticamente adeguati.\u003Cbr>\n    \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cp>\u003Cstrong>c)\tModalità di conversione del premio di risultato in welfare\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Con il presente accordo le Parti intendono altresì definire, con decorrenza 1\u002F1\u002F23, un Piano Welfare per la conversione, in tutto o in parte, del valore del Premio di Risultato per tutti i dipendenti beneficiari dello stesso. In conformità a quanto previsto dai commi 184 e 184-bis della Legge n. 208\u002F2015, l'Azienda intende offrire ai dipendenti, nei limiti ed alle condizioni di seguito indicate, la  possibilità di scegliere se ricevere tutto o parte del Premio di Risultato sotto forma di beni, servizi ed utilità che formano oggetto del Piano Welfare aziendale. Le parti convengono che ogni anno, ciascun Lavoratore dipendente potrà decidere unilateralmente e di sostituire fino ai 100 % del premio spettante nell'anno di riferimento a scaglioni del 25% (Min 25% max 100%), con i servizi di Welfare utilizzabili attraverso la piattaforma aziendale.\u003Cbr>\n  Il Lavoratore dovrà scegliere la quota del Premio di Risultato da convertire in servizi di Welfare entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di maggio di ciascun anno secondo le modalità previste dalla Società. La mancata comunicazione relativamente alla scelta di convertire il Premio entro il termine indicato, comporterà l'erogazione automatica degli importi maturati con l'applicazione della tassazione prevista per legge.\u003Cbr>\n  Le Parti stabiliscono che, previa scelta individuale del singolo lavoratore, il valore relativo al Premio Welfare verrà messo a disposizione, in un Conto Welfare e sull' apposita piattaforma successivamente all'adesione del Piano.\u003Cbr>\n  Al Lavoratore che opterà per la conversione di cui al presente accordo, verranno fornite le opportune informazioni circa le modalità di fruizione dei servizi.\u003Cbr>\n  Le Parti concordano che, in presenza di cambiamenti legislativi, ovvero di indirizzi interpretativi dell'Amministrazione Finanziaria che incidano sulla disciplina del Premio di Risultato e sul trattamento fiscale\u002Fprevidenziale come attualmente disciplinati, si incontreranno per valutare le azioni più opportune.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>d)\tCommissione Premio di Risultato\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Le Parti concordano di istituire una Commissione Premio di Risultato che avrà lo scopo di: \u003C\u002Fp>\n\u003Col type=\"I\">\n  \u003Cli>monitorare l'andamento degii indicatori del Premio;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>esaminare le eventuali criticità e formulare alle parti stipulanti proposte per possibili interventi condivisi;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>valutare ulteriori possibili indicatori che potranno essere proposti alle parti stipulanti in occasione del rinnovo del Premio.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cp>La commissione sarà composta da massimo tre rappresentanti per l'azienda ed altrettanti per le OOSS firmatarie del presente accordo.\u003Cbr>\nLa commissione si riunira periodicamente con cadenza  quadrimestrale, o all'occorrenza, su richiesta di una delle parti. \u003Cbr>I componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 2105 c,c., si impegnano a mantenere la riservatezza sugli elementi di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività; eventuali inadempienze comporteranno l'applicazione dei conseguenti provvedimenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Ch2>5)\tWelfare\u003Cbr>\n\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>A partire dall'anno 2023 tutti i dipendenti a tempo indeterminato potranno usufruire di un valore welfare annuo totale pari ad € 200,00, nel rispetto della normativa vigente, attraverso un'apposita piattaforma messa a disposizione dall' azienda.\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Il suddetto valore data la sua natura è onnicomprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti diretti e indiretti previsti dal CCNL applicato ed è espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch2>6)\tBuoni Pasto\u003Cbr>\n\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Le parti concordano che, a partire dall'1\u002F5\u002F2023, per tutti i dipendenti, il valore del buono pasto sarà pari a € 8,00 e sarà erogato per ogni giornata di lavoro in cui verranno effettuate almeno 6 ore di lavoro con l'effettiva effettuazione della pausa pasto\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>I lavoratori part time che alla data di sottoscrizione del presente accordo percepiscono il buono pasto manterranno tale diritto.\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Dalla medesima data ai soli dipendenti ex lottomatica Scommesse e LVR, al fine di armonizzare il valore del buono pasto, attualmente percepito, con l'importo di cui sopra, sarà erogato un importo lordo annuo, denominato \"indennità ticket\" Erogato su 12 mensilità, pari a:\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Col type=\"I\">\n  \u003Cli> € 720,00 per i dipendenti che nell'anno 2022 hanno osservato un orario f\u002Ft e p\u002Ft orizzontale che già percepivano il buono pasto\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli> per i dipendenti che nel medesimo periodo hanno osservato un orario di lavoro p\u002Ft verticale, sarà erogato un importo pari alle giornate settimanali di distribuzione dell'orario moltiplicate per € 3,00 e per 48 settimane. La suddetta indennità è omnicomprensiva di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti e concorrerà unicamente a formare l'imponibile utile al TER.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col type=\"I\">\u003Cli>\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch2>7)\tPrevidenza integrativa\u003Cbr>\n\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Le parti confermano che il fondo di riferimento sarà il Fondo FONTE, così come previsto dal CCNLTDS, e che la quota a carico azienda prevista per 1'1,55% sulla retribuzione utile per il computo del TFR sarà aumentata all'1,90%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Ch2>8)\tContributo Asilo nido\u002Fmaterna\u003Cbr>\n\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>L'Azienda riconoscerà, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 51, comma 2, lett. F bis del TU1R, ai dipendenti un rimborso delle spese sostenute per ogni figlio a fronte della frequenza dell'asilo nido o della scuola materna. Il rimborso sarà pari ad € 450,00 per figlio e per anno scolastico.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>I dipendenti interessati dovranno richiedere il rimborso entro il 31 agosto di ciascun anno, presentando l'apposito modulo unitamente alle ricevute di avvenuto pagamento (sono comprese le spese relative alla mensa scolastica) riferite all'anno scolastico terminato, da cui si evinca chiaramente che i pagamenti sono stati effettuati per conto del proprio fìglio\u002Fa.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Il rimborso avverrà di norma entro il mese di ottobre e sarà commisurato alla somma corrispondente ai pagamenti presentati, nel limite massimo di € 450,00. Dovranno essere presentati i versamenti di almeno 6 rette scolatiche dell'anno di riferimento \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch2>9)\tCongedi Parentali\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>L'azienda, come trattamento di miglior favore, riconoscerà un'integrazione retributiva fino al 100% ai lavoratori (madri e padri), per periodi di astensione facoltativa (congedo parentale) non inferiori a 3 mesi continuativi e utilizzabiii senza soluzione di continuità al termine del periodo di maternità obbligatoria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch2>10)\tTutela di genere\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Le Parti sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull'orientamento sessuale in genere. Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme dì violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto \"stalking\", allo stupro fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Il rispetto reciproco della dignità all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Le Parti firmatarie il presente AIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro anche laddove siano poste in essere da soggetti esterni.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto daH'articolo 24 del D. Lgs. n. 80\u002F2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono te seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere:\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Col type=\"a\">\n  \u003Cli> La Società aggiungerà, a proprio carico, un mese alla durata del congedo retribuito di 3 mesi, già previsto ad oggi dalla normativa vigente. I\u002FLe lavoratori\u002Flavoratrici per usufruire del periodo aggiuntivo, dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento\u003Cbr>\n    della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Col type=\"a\">\u003Cli> La Società sarà chiamata a valutare, anche in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle risorse vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea dei rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cp>Le Parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto daH'informazìone, si impegnano ad individuare entro il primo trimestre di vigenza del AIA almeno un'Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_options\">\u003Ch2>11)\tSmart Working\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Il lavoro agile o smart working non costituisce una nuova forma di lavoro ma una diversa modalità di\u003Cbr>\n  svolgimento della prestazione di lavoro subordinato contrattualmente già in essere con garanzia di tutte le prerogative e caratteristiche già applicate.\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">Le Parti ritengono che il lavoro agile rappresenti uno degli strumenti in grado di coniugare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresse dai lavoratori con effetti positivi anche sugli impatti ambientali e sulla mobilità delle persone nonché l'interesse dell'Azienda ad adottare modelli di organizzazione flessibile del lavoro funzionali ad incrementare la qualità e l'efficienza delle prestazioni.\u003C\u002Fdiv>\u003Cbr>\n  \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Le parti, nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 18-24 della L. 81\u002F2017 in merito al lavoro agile (anche Smart Working) e con riferimento al Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto in data 07\u002F12\u002F21 tra le Parti sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intendono regolamentare il ricorso a tale strumento in azienda, alla luce dell'evoluzione normativa in materia di forme flessibili di esecuzione della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Premesso quanto sopra le parti hanno concordato le linee guida normative ed operative relative al lavoro in regime di smart working, che avranno efficacia fino al 31 dicembre 2025, attraverso l'allegato addendum al presente accordo che avrà la stessa valid(allegato 1.)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch2>12) Formazione\u003Cbr>\n\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>L'azienda si impegna ad informare le OOSS periodicamente, almeno con cadenza semestrale, in merito ai progetti formativi previsti per i dipendenti ed alle relative modalità di attuazione ed erogazione degli stessi, con l'obiettivo di valutare e prendere in considerazione eventuali suggerimenti o istanze che dovessero provenire dai lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch2>13) Decorrenza e durata\u003Cbr>\n\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e termine al 31 dicembre 2025. Le parti concordano che, su richiesta di una delle due, e almeno 6 mesi prima della predetta scadenza, si incontreranno per iniziare le trattative mirate al rinnovo del presente accordo integrativo aziendale\u003C\u002Fdiv>\u003Cbr>\n  Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi ed ogni accordo aziendale sottoscritto in precedenza dalle Parti ad esclusione di quanto previsto dagli accordi di armonizzazione della società GBO Italy del 4\u002F7\u002F2022 e della società Lottomatica Videolot Rete del 23\u002F12\u002F2022 che restano validi\u003Cbr>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto nel presente contratto integrativo aziendale, si fa esclusivo riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i collaboratori del terziario della distribuzione e dei servizi e alle disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n  \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Letto, approvato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignmultiple":52,"cbamemtrad":56,"trainingprogrammes":60,"green_trigger":64,"pensionfund":68,"educationtuition":72,"equalitymonitoring":76,"mealvouchers":80,"strikes_trigger":84,"hourspweek_select":88,"NOCTPREM_trigger":92,"SUNDAY_trigger":96,"CONSIGN_trigger":100,"OVERTIME_trigger":104,"overtimeallowancetxt":108,"bankholidays2":112,"ONCEONLY_trigger":116,"TRADEUNLEAV_trigger":120,"remote_work_options":124,"oncerise_detail":128,"violenceleave":132,"childcare":136,"sicknessmaxdays":140},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","13) Decorrenza e durata Il presente acco","13) Decorrenza e durata\n\nIl presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e termine al 31 dicembre 2025. Le parti concordano che, su richiesta di una delle due, e almeno 6 mesi prima della predetta scadenza, si incontreranno per iniziare le trattative mirate al rinnovo del presente accordo integrativo aziendale\n  Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi ed ogni accordo aziendale sottoscritto in precedenza dalle Parti ad esclusione di quanto previsto dagli accordi di armonizzazione della società GBO Italy del 4\u002F7\u002F2022 e della società Lottomatica Videolot Rete del 23\u002F12\u002F2022 che restano validi\n\nPer tutto quanto non previsto nel presente contratto integrativo aziendale, si fa esclusivo riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i collaboratori del terziario della distribuzione e dei servizi e alle disposizioni di legge vigenti in materia.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbadate_end","Il presente accordo avrà efficacia dalla","Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e termine al 31 dicembre 2025. Le parti concordano che, su richiesta di una delle due, e almeno 6 mesi prima della predetta scadenza, si incontreranno per iniziare le trattative mirate al rinnovo del presente accordo integrativo aziendale",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbasignmultiple","In data 26 aprile 2023, in modalità ibri","In data 26 aprile 2023, in modalità ibrida, si sono incontrati: le società Gbo Italy, Lottomatica Vìdeolot Rete, Gamenet, Lottomatica, (qui di seguito, collettivamente, la \"Società\"), rappresentata dalla Dott.ssa Giuseppina Falcucci e Massimo De Tommasi con l'assistenza di Mario Gentiluomo di Confcommercio - Imprese per l'Italia Roma",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"cbamemtrad","le Segreterìe Nazionali e territoriali d","le Segreterìe Nazionali e territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, in persona di Danilo Lelli e Ahana Serafimof, Stefania Chicca e Paolo Proietti e Roberta Valenti unitamente alle rispettive RSA, RSU (qui di seguito collettivamente le \"OO.SS\")\n  (qui di seguito, la Società e le OO.SS. sono collettivamente denominate le \"Parti\")",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"trainingprogrammes","12) Formazione L'azienda si impegna ad i","12) Formazione\n\nL'azienda si impegna ad informare le OOSS periodicamente, almeno con cadenza semestrale, in merito ai progetti formativi previsti per i dipendenti ed alle relative modalità di attuazione ed erogazione degli stessi, con l'obiettivo di valutare e prendere in considerazione eventuali suggerimenti o istanze che dovessero provenire dai lavoratori.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"green_trigger","Le Parti ritengono che il lavoro agile r","Le Parti ritengono che il lavoro agile rappresenti uno degli strumenti in grado di coniugare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresse dai lavoratori con effetti positivi anche sugli impatti ambientali e sulla mobilità delle persone nonché l'interesse dell'Azienda ad adottare modelli di organizzazione flessibile del lavoro funzionali ad incrementare la qualità e l'efficienza delle prestazioni.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"pensionfund","7) Previdenza integrativa Le parti confe","7)\tPrevidenza integrativa\n\nLe parti confermano che il fondo di riferimento sarà il Fondo FONTE, così come previsto dal CCNLTDS, e che la quota a carico azienda prevista per 1'1,55% sulla retribuzione utile per il computo del TFR sarà aumentata all'1,90%.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"educationtuition","8) Contributo Asilo nido\u002Fmaterna L'Azien","8)\tContributo Asilo nido\u002Fmaterna\n\nL'Azienda riconoscerà, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 51, comma 2, lett. F bis del TU1R, ai dipendenti un rimborso delle spese sostenute per ogni figlio a fronte della frequenza dell'asilo nido o della scuola materna. Il rimborso sarà pari ad € 450,00 per figlio e per anno scolastico.\n  \nI dipendenti interessati dovranno richiedere il rimborso entro il 31 agosto di ciascun anno, presentando l'apposito modulo unitamente alle ricevute di avvenuto pagamento (sono comprese le spese relative alla mensa scolastica) riferite all'anno scolastico terminato, da cui si evinca chiaramente che i pagamenti sono stati effettuati per conto del proprio fìglio\u002Fa.\n  \nIl rimborso avverrà di norma entro il mese di ottobre e sarà commisurato alla somma corrispondente ai pagamenti presentati, nel limite massimo di € 450,00. Dovranno essere presentati i versamenti di almeno 6 rette scolatiche dell'anno di riferimento ",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"equalitymonitoring","10) Tutela di genere Le Parti sostengono","10)\tTutela di genere\n  \nLe Parti sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull'orientamento sessuale in genere. Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme dì violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto \"stalking\", allo stupro fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale.\n  \nIl rispetto reciproco della dignità all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.\n  \nLe Parti firmatarie il presente AIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro anche laddove siano poste in essere da soggetti esterni.\n  \nFermo restando quanto previsto daH'articolo 24 del D. Lgs. n. 80\u002F2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono te seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere:\n  \n\n   La Società aggiungerà, a proprio carico, un mese alla durata del congedo retribuito di 3 mesi, già previsto ad oggi dalla normativa vigente. I\u002FLe lavoratori\u002Flavoratrici per usufruire del periodo aggiuntivo, dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento\n    della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio;\n  \n   La Società sarà chiamata a valutare, anche in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle risorse vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea dei rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;\n  \n\nLe Parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto daH'informazìone, si impegnano ad individuare entro il primo trimestre di vigenza del AIA almeno un'Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"mealvouchers","6) Buoni Pasto Le parti concordano che, ","6)\tBuoni Pasto\n\nLe parti concordano che, a partire dall'1\u002F5\u002F2023, per tutti i dipendenti, il valore del buono pasto sarà pari a € 8,00 e sarà erogato per ogni giornata di lavoro in cui verranno effettuate almeno 6 ore di lavoro con l'effettiva effettuazione della pausa pasto\n\nI lavoratori part time che alla data di sottoscrizione del presente accordo percepiscono il buono pasto manterranno tale diritto.\n\nDalla medesima data ai soli dipendenti ex lottomatica Scommesse e LVR, al fine di armonizzare il valore del buono pasto, attualmente percepito, con l'importo di cui sopra, sarà erogato un importo lordo annuo, denominato \"indennità ticket\" Erogato su 12 mensilità, pari a:\n\n\n   € 720,00 per i dipendenti che nell'anno 2022 hanno osservato un orario f\u002Ft e p\u002Ft orizzontale che già percepivano il buono pasto\n  \n   per i dipendenti che nel medesimo periodo hanno osservato un orario di lavoro p\u002Ft verticale, sarà erogato un importo pari alle giornate settimanali di distribuzione dell'orario moltiplicate per € 3,00 e per 48 settimane. La suddetta indennità è omnicomprensiva di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti e concorrerà unicamente a formare l'imponibile utile al TER.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"strikes_trigger"," In un'epoca in cui è fondamentale gover","\n  In un'epoca in cui è fondamentale governare il cambiamento, alle Relazioni sindacali è riservato il compito di far sì che le aziende possano rispondere, in modo funzionale e sistemico, alle mutevole esigenze dei mercati, con l'obiettivo di sostenere e sviluppare produttività, redditività, qualità, efficienza e competitività sul mercato, mantenimento dello sviluppo occupazionale e sostegno a) modello contrattuale in essere.\n  \nLe Parti ritengono che un dialogo costruttivo permetta di:\n  \n\n   poter effettuare scelte e soluzioni condivise;\n  \n   sostenere il clima positivo in azienda;\n  \n   comprendere le esigenze reciproche;\n  \n   rafforzare un modello relazionale che assuma come obiettivo strategico la prevenzione dei conflitti.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"hourspweek_select","2) Orario dì lavoro Le partì concordano ","2)\tOrario dì lavoro\n\nLe partì concordano che, con decorrenza 1* maggio 2023:\n\n\n   Orario settimanale: l'orario normale per ì dipendenti Full Time sarà di 40 ore settimanali, così come disciplinata dall'art 130 Sez. Quarta, Titolo V del C.C.N.L. 30.11.2019 delle aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.\n    in considerazione di quanto è emerso, dalle indicazioni espresse dai lavoratori attraverso il referendum indetto dalle OOSS, in materia di orario di lavoro settimanale, le parti convengono sull'importanza di fare una riflessione in merito alla possibilità di rivalutare, in occasione delle trattative per un futuro nuovo accordo integrativo, l'opportunità di applicare un diverso orario settimanale tenendo conto sia deile esigenze organizzative aziendali che delle istanze dei lavoratori,\n    \n   Timbrature presenza: l'obbligo di timbratura effettuato attraverso il tesserino magnetico personale per la rilevazione della presenza giornaliera sarà così regolamentato:\n    \n       Impiegati\u002Foperai dal 1’ al 7° liv - timbratura in entrata\u002Fuscita\n      \n       Quadri - una timbratura in entrata che attesta l'inizio dell'entrata in servizio nel rispetto delia flessibilità d'orario prevista\n      \n       Per tutti i dipendenti della Società è previsto un margine di tolleranza in entrata pari a 5 minuti, che non fa scattare il ritardo\n      \n       I dipendenti non turnisti potranno inoltre usufruire di una flessibilità in entrata dalle ore 08:00 alle ore 09:45.\n      \n       I dipendenti turnisti potranno usufruire di una flessibilità in entrata pari a 15 minuti\n      \n       Nel caso in cui i lavoratori superassero le suddette flessibilità, sarà inserito automaticamente il\n        giustificativo a copertura del periodo in frazioni di 15 minuti di permesso. Nel caso la timbratura in entrata superasse i 15 minuti rispetto all'orario previsto il lavoratore dovrà inserire, nel sistema presenze, il giustificativo per l'intero periodo di assenza (che dovrà essere approvato dai Responsabile)\n      \n       I soli lavoratori non turnisti potranno prevedere l'uscita anticipata di 15 minuti sull'orario previsto usufruendo automaticamente di un permesso retribuito facente parte del monte orario previsto e disciplinato dall'art 158 del C.C.N.L. 30.11.2019 da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi. Nel caso l'uscita anticipata dovesse superare i 15 minuti, il lavoratore dovrà richiedere preventiva autorizzazione al responsabile e inserire nel sistema presenze, il giustificativo per l'intero periodo di assenza.\n      \n       La pausa pasto dei soli lavoratori non turnisti è fissata di norma in 45 minuti giornalieri, la cui rilevazione non necessita di alcuna timbratura. La predetta pausa pasto potrà essere ridotta fino ad un minimo di 30 minuti giornalieri o aumentata a 60 minuti ed in questo caso ii dipendente dovrà effettuare le timbrature di uscita e di rientro. Le timbrature della pausa dovranno essere effettuate in un arco temporale maggiore di min 20 min.\n      \n       I lavoratori turnisti usufruiranno della pausa pasto retribuita di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro con la possibilità di estendere la pausa a 45 minuti (15 minuti non retribuiti) previa scelta  da comunicarsi, in maniera univoca e omogenea da parte di tutti i lavoratori delle diverse unità operative interessate, nel mese di dicembre di ciascun anno, al fine di permettere la corretta organizzazione dei turni.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"NOCTPREM_trigger"," € 75,00 quale Indennità giornaliera lav"," € 75,00 quale Indennità giornaliera lavoro notturno - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella fascia oraria 22:00\u002F06:00.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"SUNDAY_trigger"," € 45,00 quale Indennità giornaliera dom"," € 45,00 quale Indennità giornaliera domenicale - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella giornata della domenica.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"CONSIGN_trigger","3) Reperibilità Le Parti a fronte dell'e","3)\tReperibilità\n  \nLe Parti a fronte dell'esigenza di dover assicurare l'eventuale immediato e tempestivo intervento per il ripristino delle funzionalità dei sistemi aziendali e tenuto conto degli obblighi di assicurare ai clienti la continuità del servizio, concordano di istituire uno specifico trattamento da applicarsi ai lavoratori in reperibilità a decorrere dalla data della presente intesa.\n  Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore, programmata dall'Azienda, ad operare fuori dal normale orario di lavoro per assicurare, sia con intervento diretto, sia coordinando attività di altri dipendenti, la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.\n  Per intervento si intende l'attività svolta dal lavoratore, a seguito di segnalazione di criticità, fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto, con mezzi telematici, o direttamente presso la sede aziendale in cui si è verificata la criticità, in questo secondo caso il tempo complessivo di intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo, in merito a quanto sopra le Parti hanno convenuto di chiarire i seguenti punti inerenti all'applicazione in azienda del nuovo regime di Reperibilità che andrà in vigore dal 1° maggio 2023:\n  \n\n   Volontarietà: si ribadisce, che la volontarietà rappresenta il primo criterio per identificare i dipendenti che si candidano per essere reperibili ma, in assenza di volontari, l'azienda procederà quindi direttamente ad identificare il personale che sarà collocato in reperibilità sulla base delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali.\n    \n   Programmazione: La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mensilmente con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire un'equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.\n    \n   Intervento: anche nel caso in cui venga eseguito un intervento in reperibilità, anche da remoto, te Parti stabiliscono che il lavoratore avrà diritto, in aggiunta alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, al riposo fisiologico ed in particolare:\n    \n       In caso di intervento o più interventi della durata complessiva superiore alle 4 ore, effettuati tra le ore 24:00 e le ore 06:00, al lavoratore spetta un riposo compensativo di mezza 1\tgiornata.\t*\n       In caso di intervento o più interventi della durata complessiva superiore alle 6 ore, effettuati tra le ore 24:00 e le ore 06:00, al lavoratore spetta un riposo compensativo di una giornata.\n       Solo per i lavoratori inquadrati nella categoria di quadro, in caso di intervento si applicherà quanto previsto dagli artt. 126 e 146 del CCNL delle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi.\n      \n    \n  \n   Indennità di reperibilità: a fronte di ogni turno di reperibilità della durata minima di 8 ore la Società erogherà le seguenti indennità giornaliere lorde: \n  \n  \n  \n  \n    livello d’inquadramento\n    Periodo\n    importo   lordo\n  \n  \n    dal 7° al T\n    dal lun. al ven.\n    € 30,00\n  \n  \n    dal 7° al 1°\n    Sabato\n    € 57,00\n  \n  \n    dal 7’ al V\n    Domenica\n    € 67,00\n  \n  \n    Quadro\n    dal lun. al ven.\n    € 40,00\n  \n  \n    Quadro\n    Sabato\n    € 67,00\n  \n  \n    Quadro\n    Domenica\n    € 87,00\n  \n\n\n   Inoltre, ai lavoratori che effettueranno turni di reperibilità interamente coincidenti (00:00\u002F24:00) con le giornate festive, sarà erogata un ulteriore indennità lorda giornaliera pari ad €\t46,00.\n    Le suddette indennità sono omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione delle indennità stesse compreso il TFR.\n  \n   Le parti concordano che i lavoratori ex Goldbet, Gamenet e Lottomatica che nell'anno 2022 hanno effettuato i seguenti turni di reperibilità:\n    \n       Turno A della durata di 7 giorni continuativi (dalle ore 20:00 alle ore 08:00)\n      \n      Turno B articolato dal venerdì alfe ore 20:00 al lunedì successivo alle ore 08:00\n      \n       Turno C della durata di 7 giorni continuativi (dalle ore 23:30 alle ore 08:00) e i lavoratori ex \n    \n  Lottomatica scommesse e Lottomatica Videolot Rete che al 31\u002F12\u002F2022 erano inquadrati nel 1° livello del CCNL Terziario , Distribuzione e Servizi, a seguito dell'applicazione delle nuove indennità di reperibilità, percepiranno dal 1\u002F1\u002F2023 un importo lordo annuo corrispondente al 70% del delta risultante tra quanto hanno percepito nell'anno 2022 a fronte dell'attuazione dei suddetti turni di reperibilità e quanto avrebbero ricevuto con l'ipotetica applicazione di quanto previsto dal presente accordo.\n    La suddetta somma sarà suddivisa in 12 mensilità inserita nel corpo del cedolino sotto la voce retributiva \"indennità reperibilità ante 2023\" e sarà comprensiva di ogni incidenza derivante dagli istituti diretti ed indiretti compreso il TFR.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"OVERTIME_trigger"," Per le ore che confluiscono nel monte o","\n    Per le ore che confluiscono nel monte ore verrà corrisposta nel mese successivo a quello dell'effettuazione, la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista, dal vigente CCNL, per il lavoro straordinario; Le ore che confluiscono nel monte ore possono essere fruite entro i 6 mesi successivi all'anno di maturazione, al termine dei quali avverrà il pagamento delle ore non fruite con la retribuzione in atto;",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"overtimeallowancetxt"," Intervento: anche nel caso in cui venga"," Intervento: anche nel caso in cui venga eseguito un intervento in reperibilità, anche da remoto, te Parti stabiliscono che il lavoratore avrà diritto, in aggiunta alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, al riposo fisiologico ed in particolare:",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"bankholidays2"," € 65,00 quale Indennità giornaliera fes"," € 65,00 quale Indennità giornaliera festiva - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore in una delle seguenti giornate festive: o 6 gennaio (Epifania) o II lunedi dopo Pasqua o 15 agosto (festa dell'Assunzione) o 1° novembre (ognisatni) o 8 diciembre (Immacolata Concezione) o 26 diciembre (S. Stefano) o la solennità del Patrono (sede di lavoro)\n       € 80,00 quale Indennità giornaliera festiva particolari - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore in una delle seguenti giornate festive: o 1° gennaio (1° giorno dell'anno) o 25 aprile (ricorrenza della Liberazione) o 1° maggio (Festa dei Lavoratori) o 2 giugno (Festa della Repubblica) o 25 dicembre (Natale)",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"ONCEONLY_trigger","4) Premio Dì Risultato Le Parti hanno co","4)\tPremio Dì Risultato\n\nLe Parti hanno concordato di istituire nei confronti dei lavoratori della Società firmataria del presente Accordo, un Premio di Risultato, (di seguito anche denominato PDR) a valenza triennale, prendendo a riferimento gli indicatori di seguito determinati finalizzati a conseguire incrementi di produttività, redditività -ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.\n  Il premio ha una maturazione ad anno solare (1° gennaio \u002F 31 dicembre).\nIl Premio è variabile e non determinabile a priori, ma solo dopo la consuntivazione dei risultati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi predeterminati annualmente, sulla base dei quali si verificherà l'incremento così come previsto dalla normativa fiscale vigente.\nIl Premio di Risultato è basato sulla condivisione di meccanismi semplificati e sull'effettivo livello di partecipazione di tutte le risorse al raggiungimento di obiettivi variabili.\na) Modalità di erogazione del PDR\n\n\n  Il PDR verrà erogato in relazione al livello contrattuale nel quale i dipendenti interessati sono inquadrati alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.\n  \n  Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'importo del premio sarà proporzionato al minor regime d'orario applicato.\n  \n  Il PDR sarà previsto per i dipendenti a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi. In caso di trasformazione del contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, il premio verrà riconosciuto facendo riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato.\n  \n  Ai fini del calcolo del premio le assenze dal lavoro non retribuite dall'azienda procurano la detrazione di un dodicesimo delllmporto per ogni mese nei caso in cui l'assenza dal lavoro si sìa protratta per più di 15 giorni di calendario anche non consecutivi nei mese, ad eccezione delle assenze per congedo maternità obbligatoria (max 5 mesi).\n  \n  Per gli assunti a tempo indeterminato in corso d'anno, l'importo del premio di risultato è suddivisibile in quote mensili in relazione alla presenza secondo le norme e le prassi vigenti. Gli assunti dopo il 15 del mese non maturano il rateo.\n  \n  Il PDR sarà erogato ai dipendenti, che ne avranno maturato il diritto, solo se in forza alla data di erogazione del premio stesso. Nulla sarà dovuto, al dipendente, nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, per qualsiasi motivo, prima di tale data.\n  \n  Il Premio di Risultato previsto al raggiungimento dell'obiettivo annuale verrà erogato di norma, se dovuto, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza.\n  \n  Le parti si impegnano in buona fede ad ulteriori incontri di approfondimento in merito al pdr prima della scadenza del presente accordo\n  \n\nb) Struttura del Premio Di Risultato\n\nLe parti concordano quanto segue:\n\n\n  La tabella che indica il 100% dell'importo lordo annuate del premio di risultato suddiviso per livello d'inquadramento è la seguente:\n    \n      \n      \n      \n        liv.\n        importo   lordo target\n      \n      \n        Q\n        1.638,14, €\n      \n      \n        1\n        1.601,54 €\n      \n      \n        2\n        1.427,66, €\n      \n      \n        3\n        1.336,14 €\n      \n      \n        4\n        1.244,62 €\n      \n      \n        5\n        1.162,26 €\n      \n    \n  il Kick factor o parametro d'ingresso, all'applicazione degli altri parametri obiettivi è il raggiungimento dell'EBITDA di gruppo previsto per l'esercizio di competenza del PDR;\n  Al raggiungimento dei suddetto fattore i parametri utili ai finì del calcolo dei PDR sono determinati come segue:\n    \n      a dal rapporto (R) tra EBITDA dell'azienda e i ricavi totali netti realizzati in ciascun esercizio di riferimento rispetto al rapporto tra EBITDA e i ricavi totali netti individuati come obiettivi previsionali;\n      dal rapporto (P) tra il valore dell EBITDA dell azienda e l'organico medio realizzati in ciascun esercizio di riferimento rispetto al rapporto tra il valore dell'EBITDA e l'organico medio individuati come obiettivi previsionali;\n      \n       dal rapporto (V) tra i ricavi netti realizzati in ciascun esercizio di riferimento rispetto ai ricavi netti individuati come obiettivi previsionali;\n      \n       A tali parametri sono attribuiti rispettivamente un peso pari al 40% al primo, un peso pari al 30% al secondo e al terzo.\n        \n          \n          \n          \n            Parametri di riferimento\n            Peso\n          \n          \n            Rapporto tra EBITDA e Ricavi totali netti (Indice   R)\n            40%\n          \n          \n            Rapporto tra EBITDA e Organico medio (Indice P)\n            30%\n          \n          \n            Ricavi netti (Indice V)\n            30%\n          \n          \n             \n            100%\n          \n        \n      \n      Per ogni parametro di cui sopra (R, P, V), nel caso in cui il rapporto derivante tra quanto previsto e quanto realizzato nell'esercizio di riferimento sia inferiore al 100% verrà applicata la seguente tabella:\n        \n          \n          \n          \n            % raggiungimento obiettivo parametri R-P-V\n            %   premio\n          \n          \n            \u003C80%\n            0\n          \n          \n            80%\n            80%\n          \n          \n            90%\n            90%\n          \n          \n            100%\n            100%\n          \n        \n      \n    \n  Il premio derivante dalle percentuali intermedie di raggiungimento dei parametri, superiori al 80%, sarà conseguentemente riproporzionato (ES: la somma di RPV è pari all'82% del target definito, il premio erogato sarà pari all'82% del premio definito in tabella per livello di inquadramento).\n  In aggiunta a quanto sopra e per il periodo di validità del presente accordo, nel solo caso in cui dovesse verificarsi la quotazione della capogruppo e l'EBITDA di gruppo, previsto per l'esercizio di competenza del PDR, raggiungesse il 110% di quanto stabilito e gli obiettivi aziendali raggiunti al 100%, l'azienda erogherà un ulteriore 10% dell'importo previsto dalla tabella di cui al paragrafo I. del punto b) del presente articolo. Questa parte sarà calcolata a gradoni e non a crescita lineare. (ES: la somma di RPV è pari all'108% del target definito, il premio erogato sarà pari all'100% del premio definito in tabella per livello di inquadramento).\n\n   Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo complessivo del PDR in ragione annua ed omnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione del Premio stesso. Inoltre, le Parti convengono che, data la sua natura, il presente Premio sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto. Le Parti convengono che le particolarità del Premio consentono l'applicazione delle norme legislative vigenti in materia di decontribuzione e r fiscalità agevolata.\n  \n   Le Parti riconoscono, con riferimento al Premio di Risultato, la conformità rispetto a quanto previsto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (la \"Legge di Stabilità 2016\") e ss. mm. ìi., dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, e dai chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate con la Circolare n. 28\u002FE del 15 giugno 2016, con la Circolare 29 marzo 2018 n.5\u002FE, con la Risoluzione 19 ottobre 2018 n.78\u002FE, con le risposte agli interpelli n. 205\u002F2019 e n. 456\u002F2019 e con la Risoluzione n. 36\u002FE del 20 giugno 2020.\n    \n   Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi o indirizzi interpretativi intervengano a modificare il regime agevolato di imposta sostitutiva, il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (ad oggi 80.000,00 Euro) all'erogazione del Premio di Risultato ovvero il limite massimo dell'importo soggetto ad imposta sostitutiva agevolata o a conversione in Servizi Welfare (ad oggi 3.000,00 Euro) in ciascun anno solare di riferimento, i predetti valori sopra indicati devono intendersi automaticamente adeguati.\n    \n\nc)\tModalità di conversione del premio di risultato in welfare\n  \nCon il presente accordo le Parti intendono altresì definire, con decorrenza 1\u002F1\u002F23, un Piano Welfare per la conversione, in tutto o in parte, del valore del Premio di Risultato per tutti i dipendenti beneficiari dello stesso. In conformità a quanto previsto dai commi 184 e 184-bis della Legge n. 208\u002F2015, l'Azienda intende offrire ai dipendenti, nei limiti ed alle condizioni di seguito indicate, la  possibilità di scegliere se ricevere tutto o parte del Premio di Risultato sotto forma di beni, servizi ed utilità che formano oggetto del Piano Welfare aziendale. Le parti convengono che ogni anno, ciascun Lavoratore dipendente potrà decidere unilateralmente e di sostituire fino ai 100 % del premio spettante nell'anno di riferimento a scaglioni del 25% (Min 25% max 100%), con i servizi di Welfare utilizzabili attraverso la piattaforma aziendale.\n  Il Lavoratore dovrà scegliere la quota del Premio di Risultato da convertire in servizi di Welfare entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di maggio di ciascun anno secondo le modalità previste dalla Società. La mancata comunicazione relativamente alla scelta di convertire il Premio entro il termine indicato, comporterà l'erogazione automatica degli importi maturati con l'applicazione della tassazione prevista per legge.\n  Le Parti stabiliscono che, previa scelta individuale del singolo lavoratore, il valore relativo al Premio Welfare verrà messo a disposizione, in un Conto Welfare e sull' apposita piattaforma successivamente all'adesione del Piano.\n  Al Lavoratore che opterà per la conversione di cui al presente accordo, verranno fornite le opportune informazioni circa le modalità di fruizione dei servizi.\n  Le Parti concordano che, in presenza di cambiamenti legislativi, ovvero di indirizzi interpretativi dell'Amministrazione Finanziaria che incidano sulla disciplina del Premio di Risultato e sul trattamento fiscale\u002Fprevidenziale come attualmente disciplinati, si incontreranno per valutare le azioni più opportune.\nd)\tCommissione Premio di Risultato\n\nLe Parti concordano di istituire una Commissione Premio di Risultato che avrà lo scopo di: \n\n  monitorare l'andamento degii indicatori del Premio;\n  \n  esaminare le eventuali criticità e formulare alle parti stipulanti proposte per possibili interventi condivisi;\n  \n  valutare ulteriori possibili indicatori che potranno essere proposti alle parti stipulanti in occasione del rinnovo del Premio.\n  \n\nLa commissione sarà composta da massimo tre rappresentanti per l'azienda ed altrettanti per le OOSS firmatarie del presente accordo.\nLa commissione si riunira periodicamente con cadenza  quadrimestrale, o all'occorrenza, su richiesta di una delle parti. I componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 2105 c,c., si impegnano a mantenere la riservatezza sugli elementi di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività; eventuali inadempienze comporteranno l'applicazione dei conseguenti provvedimenti.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"TRADEUNLEAV_trigger"," Si conviene sull'importanza di preveder","\n  \nSi conviene sull'importanza di prevedere degli incontri tra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali con cadenza quadrimestrale relativamente all'andamento ed ai risultati di eventuali programmi\u002Fprogetti aziendali.\n  Inoltre, l'Azienda si impegna a fornire la seguente documentazione:\n\n\n   Entro il mese di luglio, lo scostamento dai target previsti rispetto agli obiettivi di business indicati nel , Premio di Risultato con relativa percentuale di raggiungimento, riferito al primo semestre dell'anno e, entro il mese di aprile deiranno successivo, la percentuale definitiva di raggiungimento dei target previsti;\n  \n   Nel mese di gennaio, l'organico del personale in forza aggiornato al 31\u002F12;\n  \n   Report del residuo aggregato di ferie e ROL, con cadenza trimestrale, aggiornato a marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;\n  \n   Report annuale della fruizione media da parte dei lavoratori del l'istituto dello smart working.\n  \n\nLe parti si impegnano ad incontrarsi entro 2 mesi dalla stipula del presente accordo per iniziare un percorso condiviso che avrà come obiettivo quello di definire un impianto di relazioni sindacati che definisca per i vari livelli sindacali (territoriali, aziendali...) le modalità di gestione dei rapporti con l'azienda e le materie di competenza.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"remote_work_options","11) Smart Working Il lavoro agile o smar","11)\tSmart Working\n  \nIl lavoro agile o smart working non costituisce una nuova forma di lavoro ma una diversa modalità di\n  svolgimento della prestazione di lavoro subordinato contrattualmente già in essere con garanzia di tutte le prerogative e caratteristiche già applicate.\n  \nLe Parti ritengono che il lavoro agile rappresenti uno degli strumenti in grado di coniugare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresse dai lavoratori con effetti positivi anche sugli impatti ambientali e sulla mobilità delle persone nonché l'interesse dell'Azienda ad adottare modelli di organizzazione flessibile del lavoro funzionali ad incrementare la qualità e l'efficienza delle prestazioni.\n  \nLe parti, nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 18-24 della L. 81\u002F2017 in merito al lavoro agile (anche Smart Working) e con riferimento al Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto in data 07\u002F12\u002F21 tra le Parti sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intendono regolamentare il ricorso a tale strumento in azienda, alla luce dell'evoluzione normativa in materia di forme flessibili di esecuzione della prestazione lavorativa.\nPremesso quanto sopra le parti hanno concordato le linee guida normative ed operative relative al lavoro in regime di smart working, che avranno efficacia fino al 31 dicembre 2025, attraverso l'allegato addendum al presente accordo che avrà la stessa valid(allegato 1.)",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"oncerise_detail","5) Welfare A partire dall'anno 2023 tutt","5)\tWelfare\n\nA partire dall'anno 2023 tutti i dipendenti a tempo indeterminato potranno usufruire di un valore welfare annuo totale pari ad € 200,00, nel rispetto della normativa vigente, attraverso un'apposita piattaforma messa a disposizione dall' azienda.\n\nIl suddetto valore data la sua natura è onnicomprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti diretti e indiretti previsti dal CCNL applicato ed è espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"violenceleave"," La Società sarà chiamata a valutare, an"," La Società sarà chiamata a valutare, anche in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle risorse vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea dei rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;\n  \n\nLe Parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto daH'informazìone, si impegnano ad individuare entro il primo trimestre di vigenza del AIA almeno un'Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"childcare","9) Congedi Parentali L'azienda, come tra","9)\tCongedi Parentali\n  \nL'azienda, come trattamento di miglior favore, riconoscerà un'integrazione retributiva fino al 100% ai lavoratori (madri e padri), per periodi di astensione facoltativa (congedo parentale) non inferiori a 3 mesi continuativi e utilizzabiii senza soluzione di continuità al termine del periodo di maternità obbligatoria.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"sicknessmaxdays"," Malattia: come condizione di miglior fa"," Malattia: come condizione di miglior favore, per gli eventi di malattìa ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 2 dell'alt. 187 del CCNL TDS l'azienda riconoscerà un'integrazione dell'indennità INPS fino al raggiungimento del 50% per i primi tre giorni (periodo di carenza) limitatamente agli eventi di malattia dal quinto al decimo.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>Lottomatica (orario, RI, welfare, conciliazione, tutele di genere, pdr, formazione) 26-4-2023 - 2023\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2023-04-26\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2025-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio al dettaglio\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Natale (25 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusamount1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;200.0&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;45.0 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;8.0 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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