[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fipotesi-rinnovo-ccnl-ania-2026":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":46,"content_type_view":47,"extra_breadcrumbs":48,"body":50,"body_blocks":61,"related_pages":65},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":44,"translations":45},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ipotesi-rinnovo-ccnl-ania-2026","3d146960-6d52-11f1-bdd5-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fipotesi-rinnovo-ccnl-ania-2026\u002Fipotesi-rinnovo-ccnl-ania-2026\u002F","Ipotesi Rinnovo Ccnl_Ania_2026","Ipotesi Rinnovo Ccnl_Ania_2026 -","Italy - Ipotesi Rinnovo Ccnl_Ania_2026 -","Ipotesi Rinnovo Ccnl_Ania_2026 - - ",{"name":41,"data":42},"Ipotesi Rinnovo Ccnl_Ania_2026.html","\u003C!DOCTYPE html PUBLIC \"-\u002F\u002FW3C\u002F\u002FDTD HTML 4.01 Transitional\u002F\u002FEN\"\n      \"http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FTR\u002Fhtml4\u002Floose.dtd\">\n\u003C?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n\u003Chtml>\n\u003Chead>\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; 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anzianità e per sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il\npersonaie amministrativo, quello addetto all'organizzazone produttiva ed alla\nproduzione e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Pr ma - Sezione\nTerza\u002FD sciphna Speciale, Parte Terza l'ammontare compessivo delle retribuzioni\ncorrisposte, dei conseguenti oneri soc ali, degli accantonamenti per il\ntrattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per\nquanto riguarda il personale amministrativo e quel o di cui alla Discip ma\nSpeciale, Parte Prima - Sez one Terza\u002FD sciplina Speciale, Parte Terza\nl'ammontare complessivo de: compensi corrisposti, distinto per sesso, per\nlavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e\u002Fo rimborsi\nspese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sul numero delle assunzioni suddivise per tipologia contrattuale e d\nstinte per sesso, area professionale, posizione organizzativa e livello\nretributivo. Per quanto concerne i lavoratore con contratto a termine il numero\ndei trasformati a tempo indeterminato divisi per sesso e per inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sui dati numerici (entrata\u002Fuscita) concernenti lavorator a part-time,\nsuddivis per tipologia (orizzontale\u002Fverticale), e sul lavoro supplementare\neffettuato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sui dati numerici concernenti il personale dipendente con disab htà (con\ncomputazone nelle iste degli avviati obbligatori, con indicazione dei numeri\ncomplessivi con dettagli su genere, sede, inquadramenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- laddove presenti, la denominazione delie società ass curative poste in I\nquidazione coatta amministrativa, ind cando, a tresì, il numero dei dipendent\noccupati e di quel assunti, nel corso dell'anno, secondo quanto d.sposto dal\n\"regolamento per l'attuazione dell'Accordo del 16 novembre 2022 riguardante le\nmisure a favore del personale gà dipendente non dirigente delle Imprese\nasscuratrici che siano poste in iquidazione coatta amministrat va (Allegato 17\nCCNL 16.11.2022) \" del 23 giugno 2023.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 bis COMITATO NAZIONALE PARITETICO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, sul presupposto che le innovazioni tecnologiche e a\ndigitalizzazione, anche alla luce degli event eccezionali di questi ultimi\nanni, hanno velocizzato i processo di modifica de le procedure di lavoro e dei\nmodelli organizzativi e hanno posto le basi per un nuovo assetto strutturale\ndelle modalità e delle condizioni di lavoro che dischiudono un ventaglio d\nopportunità anche in relaz one a tema dell'orario d lavoro atte a favorire il\nwork life balance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel corso della precedente vigenza contrattuale e sul modello del\na contrattazione d'anticipo, hanno costituto uno specifico Osservatorio,\ndenominato \"Osservatorio naziona e sul a digitalizzazione e innovazione\ntecnologica\", senza compiti negoziali, che avrò ha l'obiettivo di monitorare\ned esaminare tempest vamente i cambiamenti nei settore assicurativo determinati\ndall’introduzione di nuove tecnologie e più in generale dalla digita izzaz\none, anche con riferimento alla diffusione del lavoro agile e alla necessità\ndi promuovere la formazione continua per migliorare costantemente le competenze\ndel personale interessato secondo i prmc pi, i criteri e e modalità di\nattuazione contenuti nell'art. 64 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati dei lavori dell'Osservatorio ed eventuali proposte dello stesso\nsaranno sottoposti alle Parti firmatane del CCNL, per le opportune valutazioni\ncongiunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio è costituito da 5 rappresentanti designati dall'Ama e da 5\nrappresentanti designati dalle 00.SS. e avrà una durata pari alla vigenza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione del sopra citato Osservatore, pur mantenendo invariati gli\nobett-vi di cu al comma 2 e la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>composizione di cui al comma 4, le Parti convengono di istituire un Comitato\nNazionale Par tetico. A livello aziendale verrà concordata la costituzione di\nComitati paritetici, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno\nregolamentati in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nonostante la materia risulti ancora in fase di forte evoluzione e che gli\nscenari sono tutt'altro che delineati, le Parti ritengono comunque opportuno\nformulare una dichiarazione congiunta - allegata al presente contratto - che\nevidenzi l'efficientamento dei processi aziendali come conseguenza della Al e\nche tenga in considerazione anche di quanto espresso nella dichiarazione\ncongiunta in materia di intelligenza artificiale del 16.3.21 sottoscritta a\nlivello europeo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione congiunta in materia di intelligenza artificiale nel\nsettore assicurativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Premesso che:\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in data 12.10.2016 e 15.02.2019 sono state sottoscritte due dichiarazioni\ncongiunte a livello europei in merito agli effetti sociali della\ndigitalizzazione con le quali sono state riconosciute l'importanza della\nformazione continua, della comunicazione az endale trasparente e immediata\nsulla strategia digitale da voler adottare, della digitalizzazione come\nstrumento per migliorare l'equilibrio vta-lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a marzo del 2024 in occasione della Conferenza Internazionale su Etica e\nIntelligenza Artificiale che s è tenuta a Trento, è stata sottoscritta la\nDich arazione sull'Intelligenza Artificiale con la quale le parti {i paesi del\nG7 più Brasile, Corea, Ucraina ed Emirati Arabi) hanno sottolineato\nl'importanza di sviluppare l'inte ligenza artificiale (IA) in modo etico e\nresponsabile, tenendo conto dei valori umani e dei diritti fondamentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Regolamento (UE) 2024\u002F1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del\n13.06.2024 (Al Act), ha introdotto delle norme relative all'utilizzo\ndell'intelligenza artif cale .n Europa. Il nuovo regolamento è volto a\npromuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di A! sicuri e affidabili nel\nmercato unico dell'UE da parte di soggetti pubblici e privati, per garantire il\nrispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la\nI. n.132 del 23.09.2025 (\"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di\nintellgenza artificiale\"), che reca principi in materia d ricerca, sperimentaz\none, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza\nartificiale e ha la finalità di integrare l'ordinamento naz onale alla luce\ndel regolamento (UE) 2024\u002F1689, in conform tà dei quale essa dev'essere\nnterpretata e appi cata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la suddetta legge prevede che i'IAdev'essere impiegata per \"m gliorare le\ncondizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori,\naccrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delie\npersone\". L'utilizzo dell'!A in ambito lavorativo deve essere \"sicuro,\naffidabile, trasparente e non può svolgers in contrasto con la dignità umana\nné violare la riservatezza dei dati personali”. L'IA nell'organizzazione e\nnella gestione del rapporto d. lavoro deve garantire \"l'osservanza dei diritti\ninviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso,\ndell'età, delle origini etniche, del credo religioso,\ndeH'orientamento\u002Fessual^, delle op nioni politiche e delle condizioni\npersonali, sociali ed economiche\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Tenuto altresì conto che:\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in data 16.11.2022 con i. rinnovo del CCNL di settore, le Parti sociali\nhanno costituito l'Osservatorio szzazione e sull'innovazione tecnologica; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il suddetto Osservatorio, senza compiti negoziali, ha l'obiettivo di\nmonitorare ed esaminare i cambiamenti nel settore determinati dall'introduzione\ndi nuove tecnologie e più in generale della digitalizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel corso dela vigenza contrattuale l'Osservatorio si è riunito p ù\nvolte per monitorare e analizzare congiuntamente l'avanzamento\ndell'implementazione della IA nei settore assicuratvo anche alla luce degli\nstudi e ricerche promossi da primari istituzioni accademiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Le parti dichiarano congiuntamente che\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiego responsab e dei sistemi d IA riveste un ruolo essenziale, n\nquanto presuppone la promozione e il rispetto di standard etcì condivisi. In\ntale prospettiva, è necessario favorire un utilizzo sostenibile delle\ntecnoiogie di IA, sia sotto il profilo sociale sia ambienta e, mediante\nun'attenta attività di vigilanza volta a indiv duare eventuali effetti\nindesiderati e ad adottare tempestivamente misure idonee a preven rii o\nmitigarli. Lo sviluppo responsabi e dell A è infatt riconosciuto come fattore\ndeterminante per la competitività a lungo termine del settore assicurativo e\nper l'occupabihtà e le condziom di avoro del personale dipendente. Al\ncontrario, un’adozione non governata e non trasparente delle tecnologie\npotrebbe produrre effetti diretti e indiretti sull’occupaz one, sulle\nprofessionalità e sull’organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occorre, pertanto, garantire la conformità ai requisiti di trasparenza, in\nparticolare con riferimento alle modalità di util zzo ed elaborazione dei\ndati, i quali devono avvenire ne1 pieno rispetto della normativa vigente,\ninclusa quella in materia di protezione dei dati personali prevista da GDPR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo dei sistemi di intelligenza Artificiale sarà improntato al\nrispetto dei principi di correttezza ed equità, al fine di evitare d\nscriminazioni e garantire trattamenti imparziali. In tale amb ito, le Parti si\nadopereranno per prevenire ogni potenziale impatto negatvo sulla salute e sulla\nsicurezza dei lavoratori, attraverso adeguate misure di valutazione e gestione\ndei rischi connessi all'impiego di tali tecnologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione de sistemi di IA deve inserirsi in un quadro di responsabilità,\ntrasparenza e tutela dei diritti, ponendo al centro la persona e il rispetto\ndei valori fondamentali e concependo pertanto l’IA come strumento di supporto\nalle prestazioni e alle decisioni umane, orientato a migliorare l'efficacia\ndelle attività svolte e favorendo lo sviluppo professionale. A tal fine, le\nParti si impegnano a promuovere programmi strutturati di formazione,\nalfabetizzazione e aggiornamento contnuo delle competenze in materia di IA, in\ncoerenza con il Regolamento (UÈ) 2024\u002F1689, assicurando al personale\ndipendente un’adeguata comprensione del funzionamento, dei benefici e dei\nrischi dei sistemi adottati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione digitale e I introduzione dei sistemi di IA stanno\nincidendo in modo crescente sull’organizzazione del lavoro, sui processi\nproduttvi e sulle professionalità nel settore assicurativo. Tali innovazioni,\nse adeguatamente gestite attraverso un confronto strutturato tra le Parti,\npossono rappresentare una leva per migliorare la qualità del lavoro assieme\nalla qua ità dei servizi resi, accrescendo il valore delle competenze\nprofessionali e rafforzando la competitività delle imprese. Solo attraverso,\ninfatti, un approccio consapevole e regolato, fondato su principi etici, di\nsostenibilità e di buona governance, è possibile garantire che tali\ntecnologie rappresentino uno strumento di progresso equil brato, capace di\nconiugare innovazione, s curezza e giustizia sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a tal fine, si impegnano a monitorare con continuità gli sviluppi\ndell IA e il suo impatti? occupazionale e sociale nel settore assicurativo,\nanche in raccordo con i partner sociali europei, richiamando in questo senso la\nDichiarazione congiunta sull IA sottoscritta il 16 marzo 2021 da UN\u002FEuropa\nFinance, Insurance Europe, BIPAR e AMICE, quale riferimento condiviso a livello\neuropeo per il settore assicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 TUTELA DELLA DIGNITÁ DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In tema di molestie sessuali, le Parti, al fine di tutelare la dignità\ndella persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le\nlinee direttive della Raccomandazione CEE 92\u002F131 e del Codice di condotta ivi\nallegato e con l'art. 26 del d. Igs. n. 198\u002F2006, nonché con l'evoluzione\nlegislativa in tale materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i lavoratori\u002Ftrici ai diversi livelli di responsabilità\nnell’organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca\ncorrettezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a\nconnotazione sessuale offens;vi della dignità della persona, i quali\ndeterminino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e\npossano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il\nrapporto di lavoro e o sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in\nrelazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a rimuovere, anche a livello aziendale, gli effetti\npregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti\ncontrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e\nprovvedimenti rapportati alla gravità del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, anche alla luce di quanto previsto sia nella Dichiarazione\nCongiunta su molestie e violenza di genere sottoscritta il 14\u002F6\u002F2019 tra ANIA e\n00.SS. sia nella Dichiarazione comune sottoscritta 9\u002F3\u002F2022 dalle Parti A\nsociali europee nel settore delle assicurazioni \"diversità, inclusione e non\ndiscriminazione nel settore\" - entrambi i documenti allegati al presente\ncontratto - riconoscono l'importanza di un ambiente di lavoro basato sul\nrispetto dei diritti civili, sull'inclusione e sulla dignità della persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, viene riaffermato il principio di non discriminazione, diretto\no indiretto, nei confronti di qualsiasi lavoratore o lavoratrice, per motivi\nconnessi a: genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità,\netà, stato di salute, etnia, religione, convinzioni personali o altre\ncaratteristiche personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, con riferimento al diritto all'oblio oncologico, in attuazione dei\nprincipi della legge n. 193\u002F2023, le Parti I riconoscono il diritto delle\nlavoratrici e dei lavoratori guariti da patologie oncologiche a non subire\ndiscriminazioni in ambito lavorativo, né nel trattamento economico e\nnormativo, né in fase di selezione, valutazione o sviluppo professionale,\nqualora siano decorsi i termini previsti dalla normativa per la non rilevanza\ndel pregresso oncologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 PERMESSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori, con esclusione dei Funzionari, sono riconosciute 14 ore annue\ndi permesso retribuito, fruibili ad ore o a mezze giornate (da ridurre in\nproporzione in caso di prestazione a orario ndotto e m caso di assunzione o\ncessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno). Per il personale di 6° hv.\nQuadro, l'utilizzo delle ore di cui sopra potrà avvenire anche a giornate\nintere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’utilizzo dei permessi di cui sopra, che avverrà in modo compatibile\ncon le esigenze organizzative A v dell'impresa, il lavoratore darà\nall'impresa, di norma, un preavviso di 2 giornate lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono, inoltre, essere accordati permessi brevi per giustificati motivi\npersonali o di famiglia, restando in facoltà dell’impresa di corrispondere\ngli emolumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso o di documentata grave infermità come da art. 1 d.m. n.\n278\u002F2000 del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il\nsecondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da\ncertificazione anagrafica, il lavoratore\u002Ftrice ha diritto ad un permesso\nretribuito di tre giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale permesso sarà concesso anche nel caso di decesso di persone diverse da\nquelle sopra indicate, purché le stesse risultino all'atto del decesso\nconviventi con il lavoratore\u002Ftrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dall’art. 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità d. Igs.\nn. 151\u002F2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuaz'one di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al\ndatore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa\ndocumentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione\ndegli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i permessi di cui al comma che precede fossero già rego amentati a\nlivello aziendale, la relativa disciplina sarà assorbita sino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione dell'ANIA alle imprese - L’ANIA raccomanda alle imprese di\nestendere, come norma di \\ miglior favore, anche alle malattie del bambino sino\nal compimento dei 10° anno di età, quanto previsto dall'art. 47 comma primo\ndel d. Igs. n. 151\u002F2001, nella parte in cui stabilisce che il numero di giorni\ndi assenza consentito ai genitore è corrispondente ai giorni di malattia del\nfiglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria Nei casi in cui in sede aziendale fossero già esistenti\ndiscipline in materia di permessi retribuiti e\u002Fo con recupero, in tale sede\nverrà effettuato il coordinamento fra quanto previsto dal presente contratto e\nle citate discipline.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verba e - Le Parti si danno atto che, in caso di emanazione di norme\ngenerali in tema di riduzione di orario, la trasformazione dei Venerdì Santo\nda semifestivo a festivo (art. 30) e la concessione di 8 ore annue di permesso\nretrbuito (art. 39), entrambe attuate col CCNL dei 18.12.1999, verranno\nriassorbite fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 VOLONTARIATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine de espletamento di attività di voiontar ato, vengono r conosciute,\nal personale dipendente che faccia parte di organ zzaz on iscritte nei\nreg’Stri generali delle Regioni e delle Province autonome, forme di\nflessibilità di orano d; lavoro da concordarsi a livello aziendale,\ncompatibilmente con 'organizzazione aziendale, così come previsto da'la legge\n11 agosto 1991, n. 266.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 bis VOLONTARIATO DI COMPETENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I e Partì riconoscono che il c d volontariato di competenza, previsto\nall'interno del codice del terzo settore d.igs. n. 117\u002F2017, costituisce una\npratica innovativa e di reciproco beneficio, che consente alle aziende d1\nesprimere la propra responsabilità sociale e al personale dipendente di\narricchire il proprio percorso professionale e persona e. Attraverso questa\nmodalità, le competenze acquisite nel contesto lavorativo trovano apphcazone\nin ambiti di volontariato, generando un impatto pos tivo sulla società e\nrafforzando il Segarne tra il mondo aziendale e il terzo settore. Ciò\npremesso, v ene introdotto, in via sperimentale, la figura del \"volontario di\ncompetenza\", con l'obiettivo di va'orizzare il contributo professionale del\npersonale dipendente a favore di enti del terzo settore, scuole e associazioni\nculturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al e avoratr ci e ai lavoratori che intendano svolgere attività di\nvolontariato in un ente del terzo settore verrà concesso il diritto di\nusufruire delle forme d flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni\nche potranno essere previste dalla contrattazione di secondo ivello, compat b\nImente con I organizzazione azienda e.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, sempre a livello aziendale potrà essere prev sta a selezione delle\norganizzazion del terzo settore partner nonché il monitoraggio dello\nsvolgimento e dei risultati delle attività. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 MALATTIE - INFORTUNI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'Impresa\nconserverà il posto al lavoratore\u002Ftrice che abbia superato il periodo di prova\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) mesi 12 al lavoratore\u002Ftrice con anzianità di servizio sino a 10 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mesi 18 al lavoratore\u002Ftrice con anzianità di servizio oltre i 10\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di\nsei mesi nel caso sub b) esclusivamente ne casi di patologie di natura\noncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente\ninvalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. In caso di\nsvolgimento di terapie c.d. salvavita i predetti periodi già aumentati, si\nincrementano ulteriormente di due mesi. Per gli effetti di quanto precede,\nI’empresa potrà considerare altre gravissime patologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute\na ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi (compreso il day\nhospital) e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le patologie indicate al comma 2 sono escluse dal computo dei periodi di\ncui ai commi 1 e 2 le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 7 giorni\ncontinuativi (compreso il day hospital) e sino ad un massimo di 150 giorni\ncomplessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari\nall'intera retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore\u002Ftrice\nha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei\nlimiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore per\nodo di conservazione del posto fino ad un massimo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il suddetto periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla\nconservazione del posto, - periodo non computabile\u002Fi ad alcun effetto (ad es.\nanzianità, maturaz one ferie ecc), e per il quale non viene corrisposto alcun\ntrattamento economico - i rapporto d lavoro cessa di diritto e l'Impresa\nprovvederà a darne comunicazione scritta all'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a.r. o pec, il\nlavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di\ncomporto. di cui ai commi 1 e 2. Tale comunicazione sarà inviata a mezzo\nraccomandata a.r. o pec almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo\nmedesimo. L'azienda sarà esonerata dall'effettuare una nuova comunicazione\nladdove nel corso dei suddetti 30 giorni vi sia un periodo di alternanza tra\ngiorni di prestazione lavorativa e di maiattia\u002Finfortunio rientranti ne\nmedesimo periodo di sommatoria del comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed\nalla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi dì comporto\nretribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 153,\nnonché - ove l'assenza dun più di due giorni - da un importo pari a tanti\n360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla\nlett. b} del citato art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno\nsolare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte\nTerza della Disciplina Speciale, la determinazione della retribuzione dovuta\nper i per odi d comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui\nall’allegato 4\u002FB, nonché da un importo pari a tanti 28O.mi - quanti sono i\ngiorni di assenza - dei compensi, provvigionali pagati nell'anno solare\nprecedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di\nlavoro e rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio\nprestato. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale media provvigiona e verrà corrisposta il mese successivo a quello\ndelia assenza per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà\ndeterminato a fine anno in tanti 28O.mi - quanti sono i giorni di malattia -\ndei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di\ndiminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor\ntempo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Nota a verbale n. 1\u003C\u002Fem> - Le parti concordano che ciascun mese equivale\na 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Nota a verbale n. 2\u003C\u002Fem> - I trattamenti economici previsti dall'art.\n44, non sono cumulatili con quelli corrisposti dall'INAIL o da altro Ente\npubblico per ogni giorno di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio\ne le corresponsioni delle Imprese costituiranno un'integrazione di quella\nstabilita dalla legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Raccomandazione dell'ANIA alle Imprese\u003C\u002Fem> - Con riferimento al persona\ne addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'ANIA raccomanda\nalle Imprese di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e\u002Fo\ninfortunio superiori ai 10 giorni continuativi, o non continuativi ma nel\n'ambito dello stesso mese, ai fini del raggiungimento dei programmi\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 46.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini della conservazione del posto prevista dagli articoli 44 (commi 1 e\n2) e 45, i periodi di assenza per malattia e infortunio si sommano a meno che,\ntra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in\nconsiderazione i 40 mesi precedenti ciascun g orno di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad\neccezione dei periodi contemplati nell art. 36, nel sesto comma dell'art. 44 e\nnel secondo comma dell'art. 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Nota a verbale\u003C\u002Fem> - Le parti concordano che ciascun mese equivale a 30\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 bis CONGEDI DI PATERNITÀ’ E PARENTALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti valutano positivamente l’entrata in vigore del d. Igs. 30 giugno\n2022, n. 105, con il quale sono state introdotte una serie di novità dirette,\ntra l'altro, a migliorare gli istituì dei congedi di paternità e parentaì.\nPertanto, le Parti medes me - in considerazione dell'importanza della\nconciliazione tra attività lavorai va e vita privata per i genitori, al fine\ndi conseguire la parità di genere e la condivisione delle responsabilità di\ncura in ambito lavorativo e familiare - raccomandano alle Aziende di favorire\nla fruizione dei suddetti congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per e sopra richiamate ragioni, le Imprese si impegnano a riconoscere\nquattro giorni aggiuntivi di permesso retribuito rispetto a quanto disposto\ndall'art. 27 bis del d.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART 49. PARI OPPORTUNITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento a e tematiche concernent' il personale femminile, le Parti\nsi sono negli anni adoperate affinché si rafforzassero le condizioni per una\nsempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle\nImprese, e ciò in armonia con le attuali dispos zioni legislative di cui al d.\nIgs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché,\nin ambito di parità retributiva, secondo quando disposto dai a Direttiva UE n.\n970\u002F2023 e dal successivo d. gs. d recepimento. A tal riguardo, nelle more\ndella sua emanazione, le Parti concordano di rincontrars laddove la suddetta\nnormativa prevedesse de necessari adeguamenti del presente CCNL e\u002Fo vi fosse la\nnecessità di fornire delle indicazioni di applicazione della norma in\nquestione che siano univoche per tutto il settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della leg\nstazione nazionale ed europea in materia, le Parti - anche sul presupposto che\nmolte aziende de settore stanno integrando le attività relative alla parità\ndi genere e alla gender diversity, all'interno di un progetto di più ampio\nrespiro legato alla diversità ed inclusione in tutte le sue declinazioni e al\nwellbeing, come fattore competitivo e di sostenibilità dell’organizziazione\ndel lavoro nel medio e lungo termine - riconoscono che la piena attuazione\ndelle pari opportunità, nella sua accezione più ampia del termine, significa\nrimuovere ogni sorta di ostacolo discriminatorio alla partecipazione degli\nindividui alla vita sociale, economica, politica e al mondo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si tratta, quindi, di una condizione di parità ed uguaglianza sostanziale\nche deve garantire a tutte le persone il medesimo trattamento e prevenire forme\ndi discriminazione sulla base di determinati aspetti quali il genere, l’età,\nl’etnia, la disabilità, l’orientamento sessuale, religioso e politico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il C.C.N.L. 3\nmarzo 1991 e confermata con successivi C.C.N.L., le Parti ne riaffermano la\nvalidità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva\nesperienza fin qui svolta, favorendo anche specifiche iniziative nelle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati, i compiti de'la\nCommissione mista nazionale vengono così ridisegnati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analizzare l'intera problematica relativa alle pari opportunità, alla\ndiversità e all'inclusione, con\u002F particolare attenzione alla parità di genere\ne alla gender diversity, ivi comprese le azioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analizzare eventuali azioni di supporto che permettono un migliore e\nadeguato inserimento delle persone con disabilità nella posizione lavorativa,\nassicurando un monitoraggio costante del fenomeno della disabilità in ambito\nlavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stimolare nel settore la cultura in tema di Pari Opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già\neffettuati dalla stessa Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle trasformazioni ed evoluzioni avvenute nel settore, come promuovere e\nvalorizzare nelle Imprese assicuratrici i principi del e pari opportunità,\ndella diversità e dell'inclusione, con particolare riguardo alla parità di\ngenere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sviluppare momenti di raccordo e di monitoraggio delle iniziative in\nmateria di pari opportunità diversità e inclusione, con particolare\nattenzione alle azioni volte a valorizzare tutte le professionalità i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale\ned eventuale consulenza, laddove richiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla luce della Dichiarazione Congiunta in materia di molestie e violenze\nd genere sui luoghi di lavoro del 14 giugno 2019, monitorare la diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari\nOpportunità idonee iniziative per prevenirne la diffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la Commissione intenda ricorrere all'utilizzo di consulenze\nqualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei\ncompiti di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni\nAzienda i per le Pan Opportunità, considerando tali Commissioni come lo\nstrumento più idoneo per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- integrare le attività relative alla parità di genere e alla gender\ndiversity, all'interno di un progetto di più ampio respiro legato alla\ndiversità e inclusione in tutte le sue declinazioni e al wellbeing, come\nfattore competitivo e di sostenibilità dell'orqanizzazione del lavoro nel\nmedio e lungo termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti di tutti\ni soggetti interessati dalle politiche relative alle pari opportunità,\nindagando come questi si presentano e si concretizzano nel sistema\norganizzativo e culturale aziendale; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie\nsessuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impostare correttamente, a livello aziendale, gli interventi sui temi\nsopra indicati. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 TUTELA DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP DISABILITA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoraton\u002Ftrici portatori di disabihtà in situazione di gravità\nverranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 deila I.\nn. 104\u002F1992 e successive integrazioni e modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori\u002Ftrici che abbiano familiar a carico o siano affidatari di\nsoggetti portator di disabilita handicap in situazione di gravita o bisognosi\ndi assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano\nricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni\npreviste dall'art. 33 della I. n. 104\u002F1992 e successive integrazion e\nmodifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti ad ore su richiesta del\nlavoratore, previa autorizzazione dell'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza del 5° e 6° comma del 'art. 33 della I. n. 104\u002F1992 e\nsuccessive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori\u002Ftrici\nportatori di disabPità handicap e dei lavoratori\u002Ftrici di cui al comma\nprecedente, ndrT può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro\nconsenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accertamento de la disabilità handicap nonché della situazione di\ngravità che dia dir tto ai permessi d cui sopra, dovrà essere determinato\ndalle competenti strutture pubbliche, in conformità all'art. 4 della I. n.\n104\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si impegnano a riconoscere, al lavoratore\u002Ftrice definito dalia\nlegge (art 1, comma 1 della I. n. 205\u002F2017) come careg ver farmi are, di\nvalutare la concessione di ulteriori quattro giorni a l'anno, da fruire uno per\ntrimestre, di permessi retribuiti rispetto a^ quanta già previsto dall'art. 33\ndelta . n. 104\u002F1992 e dall'art 2 de la In. 106\u002F2025. I suddetti giorni di\npermessi sono assorbiti in caso di specifiche previsioni n sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>noltre. nei caso in cui il caregiver familiare sa genitore di figlio fino al\ndodicesimo anno di età, le Parti invitano le az ende a valutare la concessione\ndi forme di fless bilità (es lavoro agile, lavoro a tempo parziale ecc.) al\nfine d garantire un pieno equilibrio tra att v tà professionale e vita\nfamiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazioni alle imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti raccomandano, inf ne, alle aziende di valutare altresì la\nconcessione del e medesime forme di flessibilità sopra indicate a favore del\npersonale con disabihtà o che abbia familiari a carico o s a aff datario d\nsoggetti con disabihtà, al quale non sia stata riconosciuta, ai sensi della I.\nn. 104\u002F1992, la situazione di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 82 CONTRATTAZIONE AZIENDALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui\nesistono esplicite norme di rinvio nella normativa egale e negli articoli del\npresente contratto, possono essere stipulati Contratti Integrativi Aziendali\nesclusivamente per le materie sottoindicate con i limiti specificamente\nprevisti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel\ncontratto nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari situazioni\naziendali - in deroga a quanto stabilito all’art. 95, punto 1, lett. a),\nfermo restando che l'eventuale riduzione potrà comportare l'anticipazione\ndell'ora di uscita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)part-time; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)orario flessibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario\nsecondo quanto stabilito dall'art. 100;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per il personale con\nfunzioni esterne e per il personale in missione temporanea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)rimborso spese chilometrico per il personale viaggiante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)forme previdenziali per i casi di malattia, di invalidità permanente e di\nmorte, da realizzarsi con polizze di assicurazione, ovvero tramite una Cassa di\nassistenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)agevolazioni particolari per i lavoratori\u002Ftrici studenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) indennità speca per i lavoratori\u002Ftrici che operano in locali\nparticolarmente disagiati; m) agevolazoni ai dipendenti per l'acquisto della\nprima casa di abitazione, tenendo peraltro anche conto degli oneri già\nderivanti dalla I. n. 297\u002F1982;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)agevolazioni ai dipendenti nell'assegnazione in locazione di alloggi di\nproprietà dell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)erogazioni aziendali di cui al successivo art. 83;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione\nprofessionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi\ndell'art. 64;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)utilizzazione in via collettiva e\u002Fo a mezze giornate dei permessi\nstraordinari retribuit di cui all’accordo sulle festività abolite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 52;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t)costituzione della Commissione aziendale Pari Opportunità e relative\nmodalità di funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u)rinvii alla sede aziendale contenuti negli artt. 101 e 102.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v)agevolazioni per la copertura assicurativa aggiuntiva rispetto alla\npolizza assicurativa sulla prima abitazione privata che riguardi le catastrofi\nnaturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte\nPrima - Sezione Terza\u002FDisciplina Speciale, Parte Terza, le erogazioni aziendali\nche eventualmente venissero concordate ai sensi del precedente punto o) saranno\nspecifiche per il personale in parola e diverse e sostitutive di quelle\nrelative al restante personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la sopracitata lettera v) del primo comma le Parti\nconvengono che tale misura potrà essere attuata secondo le modalità e\nscontistiche esistenti o da definirsi a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.87\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La presente Disciplina Speciale - Parte prima - Sezione Prima, si applica ai\ndipendenti amministrativi, inquadrati ai sensi del successivo art. 88.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli attuali processi evolutivi sia per le caratteristiche competitive del\nmercato sia per i modelli di organizzazione del lavoro delle imprese richiedono\nuna integrale revisione della disciplina dell'inquadramento, che garantisca\nun'adeguata flessibilità nell'ordinaria gestione de rapporti di lavoro, nel\nrispetto delle esperienze e competenze acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale revisione è stata già portata a definizione su due specifiche aree,\nsecondo le modalità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w)per quanto riguarda l'Area professionale Quadri, con la nuova declaratoria\nriguardante i Funzionari diretta a rafforzare la centralità degli stessi\nall'interno delle organizzazioni aziendali e a consentire una pena fungibilità\ndelie figure e dei ruoli agli stessi attribuiti, in coerenza con contesti\noperativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per quanto riguarda il personale del contact center con l'introduzione\nall'interno della Disciplina Speciale, Parte Prima di una Sezione Terza\ncontenente a declaratoria del personale addetto alle attività di contact\ncenter sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, in occasione della sottoscrizione del presente Accordo di\nrinnovo contrattuale, le Parti hanno altresì convenuto sull'opportunità di\nprocedere - attraverso l'esame dell'evoluzione dei profili professionali in\nrapporto al continuo mutamento dei contesti di mercato anche alla luce della\npredisposizione de Manuale di Certificazione delle Qualifiche delle Compagnie\nAssicurative secondo i principi dell'European Qualifications Framework (EQF) -\nad una prossma rivisitazione dell'Inquadramento anche del personal\namministrativo di cui alla presente Sezione Pr ma della Disciplina Speciale,\nParte Prima, secondo le modalità operative di cui all’Allegato n, 9 al\npresente CCNL. Come indicato nelle premesse del presente CCNL, i relativi\nincontri di studio saranno avviati a partire dal 2018 e saranno f nahzzati alla\npredisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali che potranno costituire\nun'utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Area professionale B riunisce in un'unica declaratoria i profili\nprofessionali esemplificativi identificati nell'art. 89 e riferiti al 6\" hv\n(con esclusione del 6’ liv. Quadro) al 5\" hv e al 4° hv., e distribuiti su\ntre posizioni organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che la conseguente fungibilità delle mansioni rientranti\nnell'Area professionale B favorisca lo sviluppo e la crescita professionale\nattraverso un suo corretto utilizzo. Le Part convengono che nell'ambito della\nsuddetta Area professionale, il personale potrà essere adibito, in via prom\nscua e non, a qualsiasi compito tra quelli previsti nelle posizioni\norganizzative in essa rientranti fermo restando il trattamento economico e\nnormativo acquisito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di affidamento temporaneo di mansioni inerenti a posizione\norganizzativa superiore, nel perìodo di affidamento spetterà al lavoratore il\ntrattamento economico de la corrispondente posizione organizzativa\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che l'elemento distintivo dei livelli 4°, 5° e 6° consiste\nnel diverso grado di preparazione, esperienza e competenza professionale,\nautonomia e specializzazione, le Parti convengono che portante, le mansioni\nricomprese nei suddetti livelli, laddove contigui, sono da considerarsi\npienamente fungibili tra loro e quin^ esigibili da parte delle imprese, ad\neccezione dell'ipotesi in cui alla\u002Fal lavoratrice\u002Flavoratore di 4° livello\nsiano affidate, in via continuativa e - ancorché non prevalente -\nqualitativamente e quantitat va mente significativa, mansioni inerenti una\nposizione organizzativa superiore (5° livello). In tal caso la\u002Fil\nlavoratrice\u002Flavoratore passerà a tutti gli effetti nella posizione\norganizzativa superiore trascorsi 12 mesi di adibizione a le suddette\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>INQUADRAMENTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ART. 88\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La classificazione del personale risulta dall'art. 89.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'appartenenza alle Aree professional previste dal 'art. 89 è determinata,\nin relazione alle mansioni affidate, dalle declaratorie generali e dai profili\nprofessionali che di queste rappresentano l'esplicitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art\n49 del presente contratto, le Parti stipulanti riconoscono che i sistemi di\ninquadramento professionale, classificazione del personale e determinazione\ndella retribuzione previsti dal presente Contratto Collettivo sono fondai su\ncriteri oggettivi, trasparenti e neutrali sotto il profilo del genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elencazione dei profili è puramente esemplificativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascun profilo si sono individuati, onde realizzare la massima\npossibile uniformità, i compiti e le mansioni più tipici e caratterizzanti,\nper cui le relative indicazioni possono non esaurire il contenuto del prof lo\nstesso in relazione alla specifica situazione organizzativa delle varie\nimprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le declaratorie consentono l'inquadramento nelle Aree professionali e nelle\nposizioni organizzative previste anche di mansioni non definite o non\ninteramente riconducibili ai profili professionali definiti, nonché di nuovi\nprofili derivanti dall'introduzione di innovazioni sia tecnologiche che\norganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora dovessero sorgere controversie di applicazione nonostante il ricorso\nal criterio dell'analogia con i profili esemplificativi definiti, dette\ncontroversie verranno risolte in sede aziendale dalla d rezione con gli\norganismi \\ sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove dette controversie non dovessero trovare composizione si darà luogo ad\nun u tenore incontro in sede aziendale tra la direzione e gli organismi\nsindacali aziendali con la partecipazione del 'ANIA e delle OO.SS. firmatarie\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nonostante il ricorso al criterio dell'analogia non si\nrendesse possibile l'inquadramento di nuove eventuali mansioni, le Parti\nfirmatarie del presente contratto avranno a riferimento le risultanze dei favor\ndell'apposita Commissione nazionale di cui all'Allegato 9, con il compito di\nstud are le soluzioni necessarie ed apportare le eventuali integrazioni alle\ndisposizioni di cui all’art. 89.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro è regolato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 )per tutto il personale della presente Disciplina Speciale - Parte prima -\nSezione prima e Sezione seconda (impiegati e funzionari) con le specifiche di\ncui al punto 2): * Numero di ore di lavoro sett manali. 37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Salvo quanto disposto alla successiva lettera b) le ore di lavoro\nsettimanali sono distribuite in 5 giorn dal lunedì al venerdì: dal lunedì al\ngiovedì verranno effettuate otto ore giornaliere, con un intervallo di un'ora\ned il venerdì verranno effettuate continuativamente le restant' ore con\ntermine, in ogni caso, non oltre le ore quattordici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Per il personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre\n1987, operante presso le Direzioni del Centro-Sud, s praticherà l'orario un co\ndal lunedì al sabato, o altri orari derivanti da accordi aziendali. Lo stesso\norario si applicherà al personale in servizio alla data di stipula del CCNl,\n29 ottobre 1987 operante presso le gestioni in economia comunque denominate,\nsituate nelle piazze di Firenze, Napol, Palermo e Roma Tuttavia, nel per odo\ndal 1° ottobre al 31 marzo, sarg, garantito nelle ore pomeridiane il\nfunzionamento de; servizi essenziali (sabato escluso) con il sistema del\nrecupero previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali; oppure,\nsempre ovviamente nel limite delle ore contrattuali d lavoro settimanale, si\neffettuerà il ritorno del 20% del personale (dal lunedi al venerdì)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)La società Alleanza Assicurazioni, per quanto attiene alla distribuzione\nde - l'orario di lavoro delle loro gestion' in economia, succursali,\nispettorati, ecc., siti anche nelle altre piazze del Centro-Sud, applicherà al\npersonale in servizio alla data di stipu a de CCNL 29 ottobre 1987 le norme di\ncui alla precedente lettera b), ovvero a tri orari derivanti da accordi\naziendah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per il seguente personale amministrativo di cui a la presente Disciplina\nSpeciale, Parte prima - Sezione prima, l'orario di lavoro è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commessi: 37.30 ore settimana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autisti: 43 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardiani diurni e notturni: 44,30;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portieri e\u002Fo custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia:\n45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la distribuzione dell’orario di lavoro valgono le\nstesse disposizioni indicate a le lettere da a) a c) del punto 1), tenendo\nconto del maggior numero di ore di lavoro settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Articolazione dell'rario di lavoro\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al personale di cui ai precedenti punti 1) e 2), l'impresa, a\nfronte di esigente aziendali che determinino la necessità di garantire una\npiù ampia flessibilità ed articolazione dell'orario di lavoro settimanale \ncomprendente anche il venerdì pomeriggio, avvierà con le RSA unconfronto, cu\nlegarti attribuiscono prioritaria importanza e nel corso del quale saranno\nfornite le informazioni utili alla migl ore comprensione delle suddette\nesigenze. Nel corso di tale confronto potranno concordarsi con le RSA varie\ntipologie di soluzioni (ad esempio, diversa distribuzione dell'orario di\nlavoro, estensione della flessibiltà in entrata\u002Fuscita, previsione di funz\nonamento di determinati servizi aziendali con recuperi di orario, ricorso allo\nsmart working, tomistica, ecc.), stab lendosi le relative modalità attuative\nche tengano anche conto de l'esigenza di conciliare i tempi d vita e di lavoro\ndei dipendenti. Il confronto sindacale, finalizzato ad un possibile accordo, si\nesaur rà comunque entro 30 giorni dalla data del suo inizio. Durante i\npredetti 30 giorni, le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogn azione\ndiretta. Allo scadere di tale termine, senza che si sia pervenuti ad un'intesa,\nla società potrà adottare i provvediment' necessari a garantire il\nfunzionamento degli uffici anche nel pomeriggio del venerdì, coinvolgendo,\nanche con meccanismi di rotazione del personale, i lavoratori in forza (a 30\ndicembre dell'anno precedente), secondo le seguent- modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) nel caso di distribuzione deli'orario di lavoro settimanale che comprenda\nanche il venerdì pomeriggio, detto orario sarà ripartito in ugual misura dal\nlunedì al venerdì, con ingresso alle ore 8, con un intervallo per la pausa\npranzo di 45 minuti e ferme restanti le fasce e\u002Fo le misure di flessibilità\noraria stabilite in sede aziendale: tale modalità non potrà interessare più\ndei due terzi del numero dei lavoratori in servizio nelle aree\u002Fsettori\u002Ffunzioni\nindicati dall'impresa in sede d confronto sindacale. Il lavoro straordinario\nsvoto ne le giornate dal lunedì a venerdì seguirà la disciplina stabilita\ndal presente CCNL e da eventuali regolamentaz oni\u002Faccordi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimana e che non\ncomprenda anche il venerdì pomeriggi' personale che dovrà prestare\nl'attività in detta giornata fino alle ore 17,00, avrà diritto di recuperare\nle maggiori ore lavorate programmando con l'impresa dette modalità di recupero\nin una o più g ornate. Nel caso in cui tale recupero non potesse avven're\nentro la fine di ciascun quadrimestre, spetterà al lavoratore la\nmonetizzazione dei recuperi non fruiti con la paga oraria di cui al secondo\ncomma dell'art. 104, calcolata avendo a base la retrbuz one spettante al\nmomento della corresponsione; qualora la medesima attività del venerdì\npomeriggio debba proseguire oltre le ore 17.00, a partire da tale ora al\npersonale coinvolto verrà applicata la disciplina sul lavoro straordinario\nstabilita dal presente CCNL e da eventuali regolamenta zon:\u002Faccordi aziendali.\nTale modalità potrà applicarsi a tutte le aree\u002Fsettori\u002Ffunzioni dell'impresa\ne non potrà impegnare ciascun lavoratore dell'azienda per più di 23 venerdì\nlavorativi su base annua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in entrambe le suddette ipotesi, al personale chiamato a svo gere\nl’attività lavorativa nel pomeriggio del venerdì, spetterà i buono pasto,\nalle condizioni e nelle misure di cui all'art. 96;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in ogni caso, le imprese - compatibilmente con le proprie esigenze\noperative e nell'ambito dei limiti di cui alle precedenti lettere a) e b) -\navranno cura di coinvolgere prioritariamente i lavoratori che presteranno il\nproprio consenso e terranno conto di particolari, gravi e comprovate situazioni\nche r guardano i dipendenti medesimi. Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che in entrambe le ipotesi di cui alle lett. a) e b) del\nprecedente comma, al termine del primo anno d svolgimento dell'attività\nlavorativa nel pomeriggio del venerdì, si terrà, nelle sedi aziendale\ninteressate, un confronto con le OO.SS. per una fase di monitoraggio della\nsituazione e per valutare se si siano determinate nel frattempo le condizioni\nper pervenire ad un possibile accordo immateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flessibilità oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale potrà concordarsi con gli organismi sindacali aziendali\nuna diversa distribuzione dell’orario che sia espressione di una media\nsettimanale di 37 ore calcolata su un periodo di 12 mesi, entro il limite\nmassimo di 47 ore settimanali e quello minimo di 27 ore settimanali (cd. orario\nmultiperiodale). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, sempre in sede aziendale è prevista la possibilità, previo\nconfronto e accordo con le rappresentanze sindacal aziendali, di ricorrere a\nuna diversa articolazione dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Nota a verbale per il personale con funzioni esterne\u003C\u002Fem> - Le Parti si\ndanno reciprocamente atto che al persona e con funz oni esterne viene data\nampia libertà d azione nell'espletamento dei propri incarichi, talché mal si\naddicono al lavoro di tale personale schemi di orario previst per il personale\namministrativo-interno. Inoltre, l'elasticità e la varietà dei compiti\naffidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo ed un\ncontrol o del lavoro per quanto r guarda la quantità oraria pur restando fermo\nche, nell'assegnazione degli incarichi, le imprese terranno presente che deve\nesistere un'equa corrispondenza fra i tempo occorrente per lo svolgimento di\ndetti incarichi (compreso il tempo impiegato negli spostamenti da luogo a luogo\ndi avoro) e l'orario contrattuale. Qualora un lavoratore\u002Ftrice ritenga che tale\ncorrispondenza non sia rispettata, le RSA possono chiedere all'impresa un\nincontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione\ndell'eventuale anomalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 bis DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell'ottica di promuovere un corretto bilanciamento tra le esigenze\noperative aziendali e la conciliazione di vita e lavoro delle lavoratrici e dei\nlavoratori, si rende necessario assicurare al di fuori de e fasce orarie\nlavorative il diritto alia disconnessione, così come già previsto all'interno\ndelle \"Linee guida per lavoro agile nel settore assicurativo e di\nassicurazione\u002Fassistenza” del 24\u002F2\u002F2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti concordano su quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'utilizzo delle apparecchiature aziendali in dotazione avv ene nel\nrispetto delle norme sulla prestazione lavoratia, garantendo il diritto della\nlavoratrice\u002Flavoratore ai tempi di riposo giornalieri e settimanali, dei period\ndi ferie e degli altri fegitt'mi titoli di assenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le comun caz oni di lavoro avvengono, salvo temporanee ed eccez ona\nesigenze, esclusivamente tramite dispositivi e canali aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a personale dipendente non sarà richiesto, salvo particolari ed\neccezionali esigenze, di svolgere alcuna attività lavorativa al di fuori\ndell'orario di lavoro (da intendersi sia come orario ordinario che come orario\nstraordinario, nei limiti di quanto previsto dalla legge e dal presente\ncontratto) e nei periodi di pausa e riposo previsti contrattualmente (c.d.\nperiodi di disconness one); durante i predetti periodi, il sopra ndicato\npersonale dipendente può disattivare i dispositivi informatici\u002Ftelematici\nutilizzati per lo svolgimento della prestazione e laddove, in tale arco\ntemporale, ricevesse delle comunicazioni aziendal o stesso non sarà vincoato a\ntenerne conto prima della ripresa del.'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 145 DISCIPLINA SPECIALE - PARTE SECONDA TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico è stabilito per accordo diretto tra l'impresa e il\ndipendente, con l'osservanza delle norme seguenti: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la retribuzione complessiva annua - esclusa la totalità degli importi\ncorrisposti in base alle voci di cut alla successiva lettera b)- è quella di\ncui all'All. 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i compensi provvigionah di cui al punto 3) del 3° comma deil'art. 20\nsaranno considerati retribuzione solo per la quota del 75%, mentre la restante\nquota del 25% sarà attribuita a titolo di rmborso spese e ciò pure nel caso\nin cui al dipendente vengano corrisposte altre somme a titolo di rimborso e\u002Fo\nconcorso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riaffermare il diritto alla salute dei dipendenti del\ncomparto, concordano nel prevedere idonei strumenti, da specificare anche a\nlivello aziendale, atti a garantire continuità economica ai dipendenti addetti\nall'organizzazione produttiva che dovessero trovarsi in situazioni di\nfragilità\u002Fìnabilità anche temporanea derivante da infortunio\u002Fmalattia,\nsuffragata da idonea certificazione. In ragione di ciò, sulla base del\ncombinato disposto degli artt. 44 e del presente articolo, il personale\ndipendente, che risulterà assente per infortunio\u002Fmalattia certificata per un\nperiodo continuativo di almeno 5 mes, avrà diritto alla cristallizzazione\ndella media provvigionale per tutto il periodo di comporto specificato\nnell'art. 44 e con le ulteriori tutele legate alle particolari patologie in\nesso elencate. La cristallizzazione della media provvigionale, in coerenza con\nle politiche volte a promuovere la tutela delia genitorialità, troverà\napplicazione anche ai casi di assenza per infortunio\u002Fmalattia certificata\nnell’anno successivo alla fruizione del congedo d; maternità previsto\ndall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 157 DISCIPLINA SPECIALE - PARTE TERZA NORMATIVA SPECIFICA PER GLI\nADDETTI AL CONTACT CENTER OPERATIONS E CONTACT CENTER VENDITA SOGGETTI\nDESTINATARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Da inserire come \"RACCOMANDAZIONE ALLE IMPRESE” alla fine\ndell'articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di tensioni occupazionali riferite al personale dipendente di cui al\npresente articolo, Ania raccomanda alle aziende di adottare ogni eventuale\nsoluzione organizzativa volta a tutelare a professionalità del sopra citato\npersonale all'interno del Gruppo di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 173 DECORRENZA, DURATA ED EFFICACIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo decorrenze e scadenze indicate specificamente, il presente Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 13 maggio 2026 e si applica al\npersonale in effettivo servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto\nsuccessivamente. Esso scadrà il 31 maggio 2028 e s intenderà tacitamente\nrinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdettato per iscritto\nda una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza. Impegno delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a redigere, entro 90 giorni dalla data d\nsottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale sede si provvederà anche a una armonizzazione del contratto\ncollettivo, nonché a correggere eventuali errori materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO N. 5 ACCORDO PER L’ASSISTENZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE\nFUNZIOANARIO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI DEL 18 LUGLIO 2003 COME MODIFICATO IN\nDATA 16 NOVEMBRE 2022\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti nell'adeguare i masimali delle prestazioni san tarie all'aumento\ncontrattuale concordato riservano di discutere in sede di stesura de testo\ncoord nato del presente CCNL, eventuali modifiche\u002F integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO N. 6A\u002FTER BIS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Spett.le ANIA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le scriventi Organizzazioni Sindacali, firmatarie del CCNL ANIA e\nmaggiormente rappresentative nel settore assicurativo, intendono richiamare\nl'attenzione, anche n questo rinnovo del Ceni Ania sull'esigenza, già\nevidenziata nei precedenti rinnovi contrattuali e in particolare nell'ambito\ndelle previsioni di cui all'Allegato 6 a\u002Fter, di contrastare con maggiore\nefficacia il fenomeno del dumping contrattuale nel a filiera de l'appalto\nassicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nonostante gli impegni assunti e il valore politico delle intese raggiunte,\nsi registra che il CCNL siglato dalle Organizzazioni Sindacali di riferimento\nnel settore assicurativo, tuttora non vede una piena diffusione tra il\npersonale dipendente delle agenzie. Persiste la presenza di un CCNL poco\ntutelante e scarsamente rappresentativo, sottoscritto con sigle sindacali poco\nrappresentative delle lavoratrici e lavorator del Settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ala luce del contesto attuale, caratterizzato anche da un crescente\ndibattito pubblico e istituzionale sul tema dei salari, del a rappresentanza e\ndella qualità de la contrattazione collettiva, le scriventi ritengono\nnecessario avviare una fase nuova e più incisiva di confronto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale prospettiva, s chiede ad ANIA di farsi parte attiva nel promuovere,\ncon il coinvolgimento delle associazioni degli agenti e delle Organizzazioni\nSindaca comparativamente piu rappresentative del settore, un percorso condiviso\nfinalizzato a superamento de le attuali criticità e alla definizione di un\nriferimento contrattuale unico per l'ambito dell'appalto assicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ale percorso dovrà essere orientato alla costruzione di un contratto\ncollettivo d; settore che, nei rispetto delle specificità organizzative e\nimprenditoriali della rete agenziae, garantisca condizioni di lavoro eque e\ncoerenti con I livelli di tutela, normatvi ed economici, previst ne! comparto\nassicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le scriventi Organizzazioni Sindacali confermano la propria piena\ndisponibilità a contribuire a tale percorso, nella convinzione che solo\nattraverso un impegno condiviso sia possibie rafforzare la qualità del lavoro,\nla correttezza del e re azioni industriali e la sostenibilità complessiva del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett. le Segreter e Nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Risposta ANIA\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le Segreterie Nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla vostra lettera vi rappresentiamo quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ci preme innanzitutto ribadire quanto già contenute all'interno dei\nprecedenti rinnovi del CCNL in ordine al fatto che la materia dei contratti\ncollettivi che disciplinano i rapporti di lavoro tra gli agenti ed i propri\ncollaboratori non investe la diretta potestà e responsabil tà delle Imprese\ndel settore e della stessa Ania.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contempo siamo tuttavia a riconfermare il ruolo centrale delle OO.SS.\nfirmatane del presente Contratto come agenti contrattuali di primario rifer\nmento anche per il comparto della contrattazione co'lettiva riguardante i\nlavoratori delle agenzie. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica abbiamo valutato positivamente quanto previsto dal recente\ndecreto-legge n. 62\u002F2026 con il quale il legislatore, in maniera chiara, ha\nindividuato nei \"contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni\nde datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul\npiano nazionale\" il principale riferimento per l'individuazione, ai sensi e per\ngli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, della determinazione del\nsalano giusto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo, inoltre, la nostra Associazione negli ultimi anni ha intrapreso\ne contnuerà a svolgere, congiuntamente con le altre principali associazioni di\ncategoria, delle azioni volte a contrastare il cd dumping contrattuale e a\nsottolineare l'importanza dei contratti collettivi sottoscritti dalle part\nsociali che abbiano maggiore rappresentatività comparata, con l'auspicio che\nsi possa concretamente arrivare ad una disposizione normativa che certifichi\nchiaramente i requisiti per la sua individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO n. 12 SEZ. PRIMA: PERMESSI SINDACALI EXTRA-AZIENDALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti con la stipula del CCNL del 16 novembre 2022 hanno convenuto\nsull'introduzione di un sistema informatico di rilascio delle cedole\npropedeutiche alla fruizione dei permessi spettanti agli aventi diritto, che\npreveda un effettivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, Ania,\nCompagnie assicurative e Organizzazioni Sindacai. A tal fine è stata\ncostituita una Commissione bilaterale, composta da 5 rappresentanti di parte\naziendale e 5 rappresentanti di parte sindacale, la quale nel corso della\nprecedente vigenza contrattuale e nel rispetto delle seguenti linee guida:\n(garantire l’attuazione di tutte le norme contenute nel presente Allegato 12;\ngarantire che il processo comunicativo tra le Parti coinvolte, attuato dal\nsistema informatico, determini una verifica costante dell'utilizzo delle cedole\nassegnate agli aventi diritto; individuare le modalità di attuazione al\nprincipio di non concentrazione di fruizione dei permessi nelle singole imprese\ndi cui ail'art. 13 del presente Allegato) ha proposto un accordo sindacale\nsulla realizzazione di un apposito sistema informatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 17 febbraio 2025, Ama e le OO.SS. hanno sottoscritto il\nsoprarichiamato accordo sindacale da considerare parte integrante e sostanziale\ndel presente Allegato 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO n. 12 SEZ. PRIMA: PERMESSI SINDACALI EXTRA-AZIENDALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 6.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle organizzazioni Sindacali che alla data predetta si\ncaratterizzino per il concorso dei seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)abbiano una consistenza numerica, accertata ai sensi del precedente\narticolo, superiore a n. 1300 iscritti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)abbiano iscritti in almeno 15 imprese socie dell'ANIA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)siano organizzate sulla base di organismi territoriali in almeno 10\nprovince o comprensori (per le OO.SS. organizzate su basi comprensoriali\nanziché provinciali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Nei confronti delle organizzazioni Sindacali che si caratterizzino per il\nconcorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, le\ndisposizioni di cui all’art. 2 si applicano ad ulteriori 8 rappresentanti di\nciascuna organizzazione Sindacale, firmataria del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)il monte ore annuale di permessi retribuiti di cui all'art. 5 va\nincrementato con le.seguenti ulteriori misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i primi 500 iscritti: 10 ore annue per ciascun iscritto; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oltre 500 fino a 1500 iscritti: 7 ore annue per ciascun iscritto oltre i\n500;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oltre i 1500 fino a 3000 iscritti: 5 ore annue per ciascun iscritto oltre\ni 1500;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oltre i 3000 iscritti: 4 ore e 30 minuti annui per ciascun iscritto oltre\ni 3000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto dagli artt. 5 e 6, il numero dei lavoraton\u002Ftrici\nda considerarsi iscritti a ciascuna delle organizzazioni firmatarie si\ndetermina esclusivamente sulla base del numero complessivo delle deleghe per la\nesazione dei contr.buti sindacai che risultino nasciate a ciascuna impresa in\nfavore dell'organizzazione medesima alla predetta data de 31 ottobre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30 novembre l'ANIA comunicherà - sulla base dei dati forniti dalle\nimprese assocate - a ciascuna organizzazione Sindacale dei lavoratori\u002Ftrici i\nnumero complessivo delle deleghe degli iscritti alla organizzazione Sindacale\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, ciascuna organizzazione Sindacale dei\nlavoratori\u002Ftrici si riserva di effettuare eventuali riscontri dei propri\niscritti direttamente presso le singole imprese sulla base delle deleghe\ndepositate per l'esazione dei contributi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Nota a verbale n 1\u003C\u002Fem> - A parziale deroga di quanto previsto al punto\n1) del presente artìcolo, le OO.SS. potranno comunicare all'ANIA a l'inizio di\nogni anno l’eventuale trasformazione in utilizzo in cedole dei permessi\nspettanti ai rappresentanti di cui al punto 1) nella misura massima di uno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Il Parte economica\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale disciplinato dal presente C.C.N.L si applicherà il trattamento\neconomico di cui alle tabelle allegate (Allegato 2,3,4,5,6) con le decorrenze\nivi indicate (*) corrispondente, a regime, a 280,00 euro lordì per il 4° live\nlo 7° classe già in forza al 18\u002F12\u002F1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli arretrati spettanti a partire dal 01\u002F01\u002F2026 - che saranno erogati entro\ne non o tre il 31\u002F07\u002F2026 - saranno rapportati a! periodo d serv zio prestato a\npartire dal suddetto 01\u002F01\u002F2026 (Allegato 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e\nParte Terza in servizio a tempo indeterminato verrà corrisposto — entro il\n31\u002F07\u002F2026 - un importo, a titolo di una tantum, che le Parti intendono\ncorrelato al periodo di vacanza contrattuale relativo all’anno 2025, pari a\neuro 550,00 lordi, per una\u002Fun dipendente di 4 livello, 7ma classe, da\nriparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le\ntabelle di cui all’Allegato 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la somma di cui al comma precedente sarà, inoltre,\nproporzionata al servizio prestato dal personale avente diritto nel 2025 e che\nnon sarà considerata utile ad alcun effetto contrattuale e di egge e non\nconcorrerà, pertanto, a fini del computo del trattamento di fine rapporto e\ndegli istituti contrattuali economici indiretti e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'erogazione di tutti gli importi di cui sopra, il personale\ndipendente dovrà essere in servizio sia alla data di stipula del presente CCNL\nsia alla data dì effettiva erogazione delle somme sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via alternativa e previa opzione dei personale interessato, da\nesercitarsi rispettivamente entro il 30\u002F06\u002F2026, in luogo dell' importo di cui\nal terzo comma della presente d sposizione, potrà essere riconosciuto un\ncontributo straordinario pari a euro 638,00, per una\u002Fun dipendente di 4\"\nlivello, 7\" classe, destinato alla forma di previdenza complementare cui la\u002Fil\ndipendente è iscritto, da riparametrare per inquadramento, livello,e per\nclasse di anzianità secondo le Tabelle di cui all’Allegato 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la fruizione di servizi di Welfare e in linea con le\ndisposizioni di legge in materia fiscale recate al riguardo dall'art. 51 del\nTUR, le imprese, entro il 31\u002F07\u002F2026, metteranno a disposizone del medesimo\npersonale di cui ai commi precedenti, sempreché sia in servizio alla data di\nerogazione, una somma e\u002Fo valori pari a euro 450,00 a titolo di \"credito\nwelfare\", per una\u002Fun dipendente di 4° livello, 7ma classe, da riparametrare\nper inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle sotto\nriportate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto importo sarà utilizzabile, secondo i limiti temporali e le regole\naziendali dalla\u002Fda dipendente e dai suoi familiari indicati nell‘art.12 del\nTUR alle condizioni e nei limiti previsti dall‘art.51, commi 2 e 3, del TUR\nmedesimo (D.P.R. n. 917\u002F86).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale rimanenza al termine del suddetto periodo non sarà più\nutilizzabile e verrà versata \"d’ufficio” nella posizione individuale\ndella\u002Fdel dipendente aperta presso il fondo pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le\naziende individueranno, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della\npropria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e\nservizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a\nmigliorare la qualità della loro vita personale e familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, altresì, che il suddetto \"credito welfare\" si aggiunge\nalle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia\nunilateralmente riconosciute mediante regolamento, lettera di assunzione o\naltre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accordi collettivi sottoscritti in materia, le Parti firmatarie\ndei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento\nprevisti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la somma a titolo di \"credito welfare\" non sarà\nconsiderata utile ad alcun effetto contrattuale e di legge e non concorrerà,\npertanto, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e degli istituti\ncontrattuali economici indiretti e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Nota a verbale 1\u003C\u002Fem> - Ove la materia del welfare dovesse formare\noggetto di ulteriori modifiche legislative, potranno essere valutate dalle\nParti soluzioni alternative rispetto a quanto previsto nel presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Nota a verbale 2\u003C\u002Fem> - Con la presente norma le parti stipulanti, nell\nesercizio della propria autonomia contrattuale, hanno inteso far riferimento al\ndecreto-legge n 62\u002F2026, disciplinando in sede di rinnovo le decorrenze degli\nincrementi retributivi, gl, importi una tantum e gli strumenti a copertura\neconomica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo\nnazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a\nriferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) Le parti si danno atto che tutti gli importi indicati nel presente CCNL\nsono al lordo delle tasse, imposte, trattenute e contributi di legge o\ncontrattuali, inoltre convengono che in caso di eventuali errori materiali\nnelle già menzionate tabelle, verranno apportate le necessarie correzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fbody>\n\u003C\u002Fhtml>\n",{},"\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>Ipotesi Rinnovo Ccnl_Ania_2026 -\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \n\n        \n\n\n        \n\n        \n        \n        \n         \n\n        \n        \n\n        \n\n        \n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[49],{"title":37,"slug":33},[51],{"type":52,"data":53},"call_to_action_body_block",{"title":54,"description":55,"variant":56,"link":57},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":54,"url":58,"description":54,"rel":59,"type":60},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[62],{"type":52,"data":63},{"title":54,"description":55,"variant":56,"link":64},{"title":54,"url":58,"description":54,"rel":59,"type":60},[]]