Contratti Collettivi Nazionali

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IPOTESI DI INTESA PER IL RINNOVO DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 RECANTE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE ED IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

Decorrenza: 13 maggio 2026

Scadenza: 31 maggo 2028

Milano, 13 maggio 2026

TRA

ANIA

E

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

FNA

SNFIA

UILCA

si è convenuto di stipulare la presente Ipotesi di Intesa per il rinnovo de Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disc piina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente.

scaduto il 31 dicembre 2024.

I PARTE NORMATIVA

Art. 7 INFORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

L'ANIA fornirà annualmente, prima dell’assemblea annuale dell'Associazione e comunque entro il 30 novembre, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all’andamento generale del settore, sia sotto il profilo industrale sia sotto il profilo finanziario - patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e dell'llnione Europea.

Nel corso de 'incontro TANIA nformerà altresì le OO.SS.:

- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e ouello di cui alla Disciplina 

Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza il numero complessvo dei d pendenti distinti per sesso, per area professiona e e posizione organizzativa - ivello retribuivo, per fasce di età e per reg oni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per ciassi d; anzianità e per sesso;

- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personaie amministrativo, quello addetto all'organizzazone produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Pr ma - Sezione Terza/D sciphna Speciale, Parte Terza l'ammontare compessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri soc ali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quel o di cui alla Discip ma Speciale, Parte Prima - Sez one Terza/D sciplina Speciale, Parte Terza l'ammontare complessivo de: compensi corrisposti, distinto per sesso, per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;

- sul numero delle assunzioni suddivise per tipologia contrattuale e d stinte per sesso, area professionale, posizione organizzativa e livello retributivo. Per quanto concerne i lavoratore con contratto a termine il numero dei trasformati a tempo indeterminato divisi per sesso e per inquadramento;

- sui dati numerici (entrata/uscita) concernenti lavorator a part-time, suddivis per tipologia (orizzontale/verticale), e sul lavoro supplementare effettuato;

- sui dati numerici concernenti il personale dipendente con disab htà (con computazone nelle iste degli avviati obbligatori, con indicazione dei numeri complessivi con dettagli su genere, sede, inquadramenti).

- laddove presenti, la denominazione delie società ass curative poste in I quidazione coatta amministrativa, ind cando, a tresì, il numero dei dipendent occupati e di quel assunti, nel corso dell'anno, secondo quanto d.sposto dal "regolamento per l'attuazione dell'Accordo del 16 novembre 2022 riguardante le misure a favore del personale gà dipendente non dirigente delle Imprese asscuratrici che siano poste in iquidazione coatta amministrat va (Allegato 17 CCNL 16.11.2022) " del 23 giugno 2023.

Art. 9 bis COMITATO NAZIONALE PARITETICO

Le Parti, sul presupposto che le innovazioni tecnologiche e a digitalizzazione, anche alla luce degli event eccezionali di questi ultimi anni, hanno velocizzato i processo di modifica de le procedure di lavoro e dei modelli organizzativi e hanno posto le basi per un nuovo assetto strutturale delle modalità e delle condizioni di lavoro che dischiudono un ventaglio d opportunità anche in relaz one a tema dell'orario d lavoro atte a favorire il work life balance.

Le Parti, nel corso della precedente vigenza contrattuale e sul modello del a contrattazione d'anticipo, hanno costituto uno specifico Osservatorio, denominato "Osservatorio naziona e sul a digitalizzazione e innovazione tecnologica", senza compiti negoziali, che avrò ha l'obiettivo di monitorare ed esaminare tempest vamente i cambiamenti nei settore assicurativo determinati dall’introduzione di nuove tecnologie e più in generale dalla digita izzaz one, anche con riferimento alla diffusione del lavoro agile e alla necessità di promuovere la formazione continua per migliorare costantemente le competenze del personale interessato secondo i prmc pi, i criteri e e modalità di attuazione contenuti nell'art. 64 del presente CCNL.

I risultati dei lavori dell'Osservatorio ed eventuali proposte dello stesso saranno sottoposti alle Parti firmatane del CCNL, per le opportune valutazioni congiunte.

L'Osservatorio è costituito da 5 rappresentanti designati dall'Ama e da 5 rappresentanti designati dalle 00.SS. e avrà una durata pari alla vigenza contrattuale.

In sostituzione del sopra citato Osservatore, pur mantenendo invariati gli obett-vi di cu al comma 2 e la

composizione di cui al comma 4, le Parti convengono di istituire un Comitato Nazionale Par tetico. A livello aziendale verrà concordata la costituzione di Comitati paritetici, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno regolamentati in sede aziendale.

Nonostante la materia risulti ancora in fase di forte evoluzione e che gli scenari sono tutt'altro che delineati, le Parti ritengono comunque opportuno formulare una dichiarazione congiunta - allegata al presente contratto - che evidenzi l'efficientamento dei processi aziendali come conseguenza della Al e che tenga in considerazione anche di quanto espresso nella dichiarazione congiunta in materia di intelligenza artificiale del 16.3.21 sottoscritta a livello europeo.

Dichiarazione congiunta in materia di intelligenza artificiale nel settore assicurativo

Premesso che:

- in data 12.10.2016 e 15.02.2019 sono state sottoscritte due dichiarazioni congiunte a livello europei in merito agli effetti sociali della digitalizzazione con le quali sono state riconosciute l'importanza della formazione continua, della comunicazione az endale trasparente e immediata sulla strategia digitale da voler adottare, della digitalizzazione come strumento per migliorare l'equilibrio vta-lavoro;

- a marzo del 2024 in occasione della Conferenza Internazionale su Etica e Intelligenza Artificiale che s è tenuta a Trento, è stata sottoscritta la Dich arazione sull'Intelligenza Artificiale con la quale le parti {i paesi del G7 più Brasile, Corea, Ucraina ed Emirati Arabi) hanno sottolineato l'importanza di sviluppare l'inte ligenza artificiale (IA) in modo etico e responsabile, tenendo conto dei valori umani e dei diritti fondamentali;

- il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.06.2024 (Al Act), ha introdotto delle norme relative all'utilizzo dell'intelligenza artif cale .n Europa. Il nuovo regolamento è volto a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di A! sicuri e affidabili nel mercato unico dell'UE da parte di soggetti pubblici e privati, per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE;

- è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la I. n.132 del 23.09.2025 ("Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intellgenza artificiale"), che reca principi in materia d ricerca, sperimentaz one, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale e ha la finalità di integrare l'ordinamento naz onale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, in conform tà dei quale essa dev'essere nterpretata e appi cata;

- la suddetta legge prevede che i'IAdev'essere impiegata per "m gliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delie persone". L'utilizzo dell'!A in ambito lavorativo deve essere "sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgers in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali”. L'IA nell'organizzazione e nella gestione del rapporto d. lavoro deve garantire "l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, deH'orientamento/essual^, delle op nioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche".

Tenuto altresì conto che:

- in data 16.11.2022 con i. rinnovo del CCNL di settore, le Parti sociali hanno costituito l'Osservatorio szzazione e sull'innovazione tecnologica; 

- il suddetto Osservatorio, senza compiti negoziali, ha l'obiettivo di monitorare ed esaminare i cambiamenti nel settore determinati dall'introduzione di nuove tecnologie e più in generale della digitalizzazione;

- nel corso dela vigenza contrattuale l'Osservatorio si è riunito p ù volte per monitorare e analizzare congiuntamente l'avanzamento dell'implementazione della IA nei settore assicuratvo anche alla luce degli studi e ricerche promossi da primari istituzioni accademiche.

Le parti dichiarano congiuntamente che

L’impiego responsab e dei sistemi d IA riveste un ruolo essenziale, n quanto presuppone la promozione e il rispetto di standard etcì condivisi. In tale prospettiva, è necessario favorire un utilizzo sostenibile delle tecnoiogie di IA, sia sotto il profilo sociale sia ambienta e, mediante un'attenta attività di vigilanza volta a indiv duare eventuali effetti indesiderati e ad adottare tempestivamente misure idonee a preven rii o mitigarli. Lo sviluppo responsabi e dell A è infatt riconosciuto come fattore determinante per la competitività a lungo termine del settore assicurativo e per l'occupabihtà e le condziom di avoro del personale dipendente. Al contrario, un’adozione non governata e non trasparente delle tecnologie potrebbe produrre effetti diretti e indiretti sull’occupaz one, sulle professionalità e sull’organizzazione del lavoro.

Occorre, pertanto, garantire la conformità ai requisiti di trasparenza, in particolare con riferimento alle modalità di util zzo ed elaborazione dei dati, i quali devono avvenire ne1 pieno rispetto della normativa vigente, inclusa quella in materia di protezione dei dati personali prevista da GDPR.

L'utilizzo dei sistemi di intelligenza Artificiale sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza ed equità, al fine di evitare d scriminazioni e garantire trattamenti imparziali. In tale amb ito, le Parti si adopereranno per prevenire ogni potenziale impatto negatvo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, attraverso adeguate misure di valutazione e gestione dei rischi connessi all'impiego di tali tecnologie.

L'adozione de sistemi di IA deve inserirsi in un quadro di responsabilità, trasparenza e tutela dei diritti, ponendo al centro la persona e il rispetto dei valori fondamentali e concependo pertanto l’IA come strumento di supporto alle prestazioni e alle decisioni umane, orientato a migliorare l'efficacia delle attività svolte e favorendo lo sviluppo professionale. A tal fine, le Parti si impegnano a promuovere programmi strutturati di formazione, alfabetizzazione e aggiornamento contnuo delle competenze in materia di IA, in coerenza con il Regolamento (UÈ) 2024/1689, assicurando al personale dipendente un’adeguata comprensione del funzionamento, dei benefici e dei rischi dei sistemi adottati.

La trasformazione digitale e I introduzione dei sistemi di IA stanno incidendo in modo crescente sull’organizzazione del lavoro, sui processi produttvi e sulle professionalità nel settore assicurativo. Tali innovazioni, se adeguatamente gestite attraverso un confronto strutturato tra le Parti, possono rappresentare una leva per migliorare la qualità del lavoro assieme alla qua ità dei servizi resi, accrescendo il valore delle competenze professionali e rafforzando la competitività delle imprese. Solo attraverso, infatti, un approccio consapevole e regolato, fondato su principi etici, di sostenibilità e di buona governance, è possibile garantire che tali tecnologie rappresentino uno strumento di progresso equil brato, capace di coniugare innovazione, s curezza e giustizia sociale.

Le Parti, a tal fine, si impegnano a monitorare con continuità gli sviluppi dell IA e il suo impatti? occupazionale e sociale nel settore assicurativo, anche in raccordo con i partner sociali europei, richiamando in questo senso la Dichiarazione congiunta sull IA sottoscritta il 16 marzo 2021 da UN/Europa Finance, Insurance Europe, BIPAR e AMICE, quale riferimento condiviso a livello europeo per il settore assicurativo.

Art. 25 TUTELA DELLA DIGNITÁ DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

In tema di molestie sessuali, le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della Raccomandazione CEE 92/131 e del Codice di condotta ivi allegato e con l'art. 26 del d. Igs. n. 198/2006, nonché con l'evoluzione legislativa in tale materia.

I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.

In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offens;vi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e o sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

Le Parti si impegnano a rimuovere, anche a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.

Le Parti, anche alla luce di quanto previsto sia nella Dichiarazione Congiunta su molestie e violenza di genere sottoscritta il 14/6/2019 tra ANIA e 00.SS. sia nella Dichiarazione comune sottoscritta 9/3/2022 dalle Parti A sociali europee nel settore delle assicurazioni "diversità, inclusione e non discriminazione nel settore" - entrambi i documenti allegati al presente contratto - riconoscono l'importanza di un ambiente di lavoro basato sul rispetto dei diritti civili, sull'inclusione e sulla dignità della persona.

In tal senso, viene riaffermato il principio di non discriminazione, diretto o indiretto, nei confronti di qualsiasi lavoratore o lavoratrice, per motivi connessi a: genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, età, stato di salute, etnia, religione, convinzioni personali o altre caratteristiche personali.

Inoltre, con riferimento al diritto all'oblio oncologico, in attuazione dei principi della legge n. 193/2023, le Parti I riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori guariti da patologie oncologiche a non subire discriminazioni in ambito lavorativo, né nel trattamento economico e normativo, né in fase di selezione, valutazione o sviluppo professionale, qualora siano decorsi i termini previsti dalla normativa per la non rilevanza del pregresso oncologico.

Art. 39 PERMESSI

Ai lavoratori, con esclusione dei Funzionari, sono riconosciute 14 ore annue di permesso retribuito, fruibili ad ore o a mezze giornate (da ridurre in proporzione in caso di prestazione a orario ndotto e m caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno). Per il personale di 6° hv. Quadro, l'utilizzo delle ore di cui sopra potrà avvenire anche a giornate intere.

Per l’utilizzo dei permessi di cui sopra, che avverrà in modo compatibile con le esigenze organizzative A v dell'impresa, il lavoratore darà all'impresa, di norma, un preavviso di 2 giornate lavorative.

Possono, inoltre, essere accordati permessi brevi per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell’impresa di corrispondere gli emolumenti.

In caso di decesso o di documentata grave infermità come da art. 1 d.m. n. 278/2000 del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, il lavoratore/trice ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.

Tale permesso sarà concesso anche nel caso di decesso di persone diverse da quelle sopra indicate, purché le stesse risultino all'atto del decesso conviventi con il lavoratore/trice.

Come previsto dall’art. 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità d. Igs. n. 151/2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuaz'one di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Qualora i permessi di cui al comma che precede fossero già rego amentati a livello aziendale, la relativa disciplina sarà assorbita sino a concorrenza.

Raccomandazione dell'ANIA alle imprese - L’ANIA raccomanda alle imprese di estendere, come norma di \ miglior favore, anche alle malattie del bambino sino al compimento dei 10° anno di età, quanto previsto dall'art. 47 comma primo del d. Igs. n. 151/2001, nella parte in cui stabilisce che il numero di giorni di assenza consentito ai genitore è corrispondente ai giorni di malattia del figlio.

Norma transitoria Nei casi in cui in sede aziendale fossero già esistenti discipline in materia di permessi retribuiti e/o con recupero, in tale sede verrà effettuato il coordinamento fra quanto previsto dal presente contratto e le citate discipline.

Nota a verba e - Le Parti si danno atto che, in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario, la trasformazione dei Venerdì Santo da semifestivo a festivo (art. 30) e la concessione di 8 ore annue di permesso retrbuito (art. 39), entrambe attuate col CCNL dei 18.12.1999, verranno riassorbite fino a concorrenza.

Art. 41 VOLONTARIATO

Al fine de espletamento di attività di voiontar ato, vengono r conosciute, al personale dipendente che faccia parte di organ zzaz on iscritte nei reg’Stri generali delle Regioni e delle Province autonome, forme di flessibilità di orano d; lavoro da concordarsi a livello aziendale, compatibilmente con 'organizzazione aziendale, così come previsto da'la legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 41 bis VOLONTARIATO DI COMPETENZA

I e Partì riconoscono che il c d volontariato di competenza, previsto all'interno del codice del terzo settore d.igs. n. 117/2017, costituisce una pratica innovativa e di reciproco beneficio, che consente alle aziende d1 esprimere la propra responsabilità sociale e al personale dipendente di arricchire il proprio percorso professionale e persona e. Attraverso questa modalità, le competenze acquisite nel contesto lavorativo trovano apphcazone in ambiti di volontariato, generando un impatto pos tivo sulla società e rafforzando il Segarne tra il mondo aziendale e il terzo settore. Ciò premesso, v ene introdotto, in via sperimentale, la figura del "volontario di competenza", con l'obiettivo di va'orizzare il contributo professionale del personale dipendente a favore di enti del terzo settore, scuole e associazioni culturali.

Al e avoratr ci e ai lavoratori che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore verrà concesso il diritto di usufruire delle forme d flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni che potranno essere previste dalla contrattazione di secondo ivello, compat b Imente con I organizzazione azienda e.

Inoltre, sempre a livello aziendale potrà essere prev sta a selezione delle organizzazion del terzo settore partner nonché il monitoraggio dello svolgimento e dei risultati delle attività. 

Art. 44 MALATTIE - INFORTUNI

In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'Impresa conserverà il posto al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per:

a) mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;

b) mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni.

Il periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di sei mesi nel caso sub b) esclusivamente ne casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. In caso di svolgimento di terapie c.d. salvavita i predetti periodi già aumentati, si incrementano ulteriormente di due mesi. Per gli effetti di quanto precede, I’empresa potrà considerare altre gravissime patologie.

È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.

Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi (compreso il day hospital) e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.

Per le patologie indicate al comma 2 sono escluse dal computo dei periodi di cui ai commi 1 e 2 le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 7 giorni continuativi (compreso il day hospital) e sino ad un massimo di 150 giorni complessivi.

Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione.

Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore per odo di conservazione del posto fino ad un massimo di 12 mesi.

Trascorso il suddetto periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, - periodo non computabile/i ad alcun effetto (ad es. anzianità, maturaz one ferie ecc), e per il quale non viene corrisposto alcun trattamento economico - i rapporto d lavoro cessa di diritto e l'Impresa provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato.

L'Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a.r. o pec, il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto. di cui ai commi 1 e 2. Tale comunicazione sarà inviata a mezzo raccomandata a.r. o pec almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo medesimo. L'azienda sarà esonerata dall'effettuare una nuova comunicazione laddove nel corso dei suddetti 30 giorni vi sia un periodo di alternanza tra giorni di prestazione lavorativa e di maiattia/infortunio rientranti ne medesimo periodo di sommatoria del comporto.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi dì comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 153, nonché - ove l'assenza dun più di due giorni - da un importo pari a tanti 360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla lett. b} del citato art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.

Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale, la determinazione della retribuzione dovuta per i per odi d comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui all’allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 28O.mi - quanti sono i giorni di assenza - dei compensi, provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio prestato. 

Tale media provvigiona e verrà corrisposta il mese successivo a quello delia assenza per malattia.

Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 28O.mi - quanti sono i giorni di malattia - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.

Nota a verbale n. 1 - Le parti concordano che ciascun mese equivale a 30 giorni.

Nota a verbale n. 2 - I trattamenti economici previsti dall'art. 44, non sono cumulatili con quelli corrisposti dall'INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio e le corresponsioni delle Imprese costituiranno un'integrazione di quella stabilita dalla legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia.

Raccomandazione dell'ANIA alle Imprese - Con riferimento al persona e addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'ANIA raccomanda alle Imprese di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e/o infortunio superiori ai 10 giorni continuativi, o non continuativi ma nel 'ambito dello stesso mese, ai fini del raggiungimento dei programmi indicati.

Art 46.

Ai fini della conservazione del posto prevista dagli articoli 44 (commi 1 e 2) e 45, i periodi di assenza per malattia e infortunio si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.

Agli effetti della somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun g orno di assenza.

Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad eccezione dei periodi contemplati nell art. 36, nel sesto comma dell'art. 44 e nel secondo comma dell'art. 45.

Nota a verbale - Le parti concordano che ciascun mese equivale a 30 giorni.

Art. 48 bis CONGEDI DI PATERNITÀ’ E PARENTALI

Le Parti valutano positivamente l’entrata in vigore del d. Igs. 30 giugno 2022, n. 105, con il quale sono state introdotte una serie di novità dirette, tra l'altro, a migliorare gli istituì dei congedi di paternità e parentaì. Pertanto, le Parti medes me - in considerazione dell'importanza della conciliazione tra attività lavorai va e vita privata per i genitori, al fine di conseguire la parità di genere e la condivisione delle responsabilità di cura in ambito lavorativo e familiare - raccomandano alle Aziende di favorire la fruizione dei suddetti congedi.

Per e sopra richiamate ragioni, le Imprese si impegnano a riconoscere quattro giorni aggiuntivi di permesso retribuito rispetto a quanto disposto dall'art. 27 bis del d.lgs. n. 151/2001.

ART 49. PARI OPPORTUNITÀ

Con riferimento a e tematiche concernent' il personale femminile, le Parti si sono negli anni adoperate affinché si rafforzassero le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle Imprese, e ciò in armonia con le attuali dispos zioni legislative di cui al d. Igs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in ambito di parità retributiva, secondo quando disposto dai a Direttiva UE n. 970/2023 e dal successivo d. gs. d recepimento. A tal riguardo, nelle more della sua emanazione, le Parti concordano di rincontrars laddove la suddetta normativa prevedesse de necessari adeguamenti del presente CCNL e/o vi fosse la necessità di fornire delle indicazioni di applicazione della norma in questione che siano univoche per tutto il settore.

Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della leg stazione nazionale ed europea in materia, le Parti - anche sul presupposto che molte aziende de settore stanno integrando le attività relative alla parità di genere e alla gender diversity, all'interno di un progetto di più ampio respiro legato alla diversità ed inclusione in tutte le sue declinazioni e al wellbeing, come fattore competitivo e di sostenibilità dell’organizziazione del lavoro nel medio e lungo termine - riconoscono che la piena attuazione delle pari opportunità, nella sua accezione più ampia del termine, significa rimuovere ogni sorta di ostacolo discriminatorio alla partecipazione degli individui alla vita sociale, economica, politica e al mondo del lavoro.

Si tratta, quindi, di una condizione di parità ed uguaglianza sostanziale che deve garantire a tutte le persone il medesimo trattamento e prevenire forme di discriminazione sulla base di determinati aspetti quali il genere, l’età, l’etnia, la disabilità, l’orientamento sessuale, religioso e politico.

Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il C.C.N.L. 3 marzo 1991 e confermata con successivi C.C.N.L., le Parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, favorendo anche specifiche iniziative nelle aziende.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati, i compiti de'la Commissione mista nazionale vengono così ridisegnati:

- analizzare l'intera problematica relativa alle pari opportunità, alla diversità e all'inclusione, con/ particolare attenzione alla parità di genere e alla gender diversity, ivi comprese le azioni positive;

- analizzare eventuali azioni di supporto che permettono un migliore e adeguato inserimento delle persone con disabilità nella posizione lavorativa, assicurando un monitoraggio costante del fenomeno della disabilità in ambito lavorativo;

- stimolare nel settore la cultura in tema di Pari Opportunità;

- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione

- dalle trasformazioni ed evoluzioni avvenute nel settore, come promuovere e valorizzare nelle Imprese assicuratrici i principi del e pari opportunità, della diversità e dell'inclusione, con particolare riguardo alla parità di genere;

- sviluppare momenti di raccordo e di monitoraggio delle iniziative in materia di pari opportunità diversità e inclusione, con particolare attenzione alle azioni volte a valorizzare tutte le professionalità i

nel settore;

- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta;

- alla luce della Dichiarazione Congiunta in materia di molestie e violenze d genere sui luoghi di lavoro del 14 giugno 2019, monitorare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità idonee iniziative per prevenirne la diffusione.

Nel caso in cui la Commissione intenda ricorrere all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra.

Le Parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni Azienda i per le Pan Opportunità, considerando tali Commissioni come lo strumento più idoneo per:

- integrare le attività relative alla parità di genere e alla gender diversity, all'interno di un progetto di più ampio respiro legato alla diversità e inclusione in tutte le sue declinazioni e al wellbeing, come fattore competitivo e di sostenibilità dell'orqanizzazione del lavoro nel medio e lungo termine;

- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti di tutti i soggetti interessati dalle politiche relative alle pari opportunità, indagando come questi si presentano e si concretizzano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;

- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;

- impostare correttamente, a livello aziendale, gli interventi sui temi sopra indicati. 

Art. 53 TUTELA DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP DISABILITA

Ai lavoraton/trici portatori di disabihtà in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 deila I. n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.

Ai lavoratori/trici che abbiano familiar a carico o siano affidatari di soggetti portator di disabilita handicap in situazione di gravita o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della I. n. 104/1992 e successive integrazion e modifiche.

I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti ad ore su richiesta del lavoratore, previa autorizzazione dell'INPS.

In ottemperanza del 5° e 6° comma del 'art. 33 della I. n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di disabPità handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, ndrT può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.

L'accertamento de la disabilità handicap nonché della situazione di gravità che dia dir tto ai permessi d cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all'art. 4 della I. n. 104/1992.

Le aziende si impegnano a riconoscere, al lavoratore/trice definito dalia legge (art 1, comma 1 della I. n. 205/2017) come careg ver farmi are, di valutare la concessione di ulteriori quattro giorni a l'anno, da fruire uno per trimestre, di permessi retribuiti rispetto a^ quanta già previsto dall'art. 33 delta . n. 104/1992 e dall'art 2 de la In. 106/2025. I suddetti giorni di permessi sono assorbiti in caso di specifiche previsioni n sede aziendale.

noltre. nei caso in cui il caregiver familiare sa genitore di figlio fino al dodicesimo anno di età, le Parti invitano le az ende a valutare la concessione di forme di fless bilità (es lavoro agile, lavoro a tempo parziale ecc.) al fine d garantire un pieno equilibrio tra att v tà professionale e vita familiare.

Raccomandazioni alle imprese

Le Parti raccomandano, inf ne, alle aziende di valutare altresì la concessione del e medesime forme di flessibilità sopra indicate a favore del personale con disabihtà o che abbia familiari a carico o s a aff datario d soggetti con disabihtà, al quale non sia stata riconosciuta, ai sensi della I. n. 104/1992, la situazione di gravità.

Art 82 CONTRATTAZIONE AZIENDALE

I conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio nella normativa egale e negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati Contratti Integrativi Aziendali esclusivamente per le materie sottoindicate con i limiti specificamente previsti:

a)distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;

b)riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all’art. 95, punto 1, lett. a), fermo restando che l'eventuale riduzione potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita;

c)part-time; 

d)orario flessibile;

e)modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario secondo quanto stabilito dall'art. 100;

f)trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per il personale con funzioni esterne e per il personale in missione temporanea;

g)rimborso spese chilometrico per il personale viaggiante;

h)forme previdenziali per i casi di malattia, di invalidità permanente e di morte, da realizzarsi con polizze di assicurazione, ovvero tramite una Cassa di assistenza;

i)agevolazioni particolari per i lavoratori/trici studenti;

l) indennità speca per i lavoratori/trici che operano in locali particolarmente disagiati; m) agevolazoni ai dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione, tenendo peraltro anche conto degli oneri già derivanti dalla I. n. 297/1982;

n)agevolazioni ai dipendenti nell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell'impresa;

o)erogazioni aziendali di cui al successivo art. 83;

p)modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37;

q)determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell'art. 64;

r)utilizzazione in via collettiva e/o a mezze giornate dei permessi straordinari retribuit di cui all’accordo sulle festività abolite;

s)modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 52;

t)costituzione della Commissione aziendale Pari Opportunità e relative modalità di funzionamento;

u)rinvii alla sede aziendale contenuti negli artt. 101 e 102.

v)agevolazioni per la copertura assicurativa aggiuntiva rispetto alla polizza assicurativa sulla prima abitazione privata che riguardi le catastrofi naturali.

Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza, le erogazioni aziendali che eventualmente venissero concordate ai sensi del precedente punto o) saranno specifiche per il personale in parola e diverse e sostitutive di quelle relative al restante personale.

Per quanto riguarda la sopracitata lettera v) del primo comma le Parti convengono che tale misura potrà essere attuata secondo le modalità e scontistiche esistenti o da definirsi a livello aziendale.

Art.87

La presente Disciplina Speciale - Parte prima - Sezione Prima, si applica ai dipendenti amministrativi, inquadrati ai sensi del successivo art. 88.

Premessa

Gli attuali processi evolutivi sia per le caratteristiche competitive del mercato sia per i modelli di organizzazione del lavoro delle imprese richiedono una integrale revisione della disciplina dell'inquadramento, che garantisca un'adeguata flessibilità nell'ordinaria gestione de rapporti di lavoro, nel rispetto delle esperienze e competenze acquisite.

Tale revisione è stata già portata a definizione su due specifiche aree, secondo le modalità di seguito indicate:

w)per quanto riguarda l'Area professionale Quadri, con la nuova declaratoria riguardante i Funzionari diretta a rafforzare la centralità degli stessi all'interno delle organizzazioni aziendali e a consentire una pena fungibilità delie figure e dei ruoli agli stessi attribuiti, in coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico;

- per quanto riguarda il personale del contact center con l'introduzione all'interno della Disciplina Speciale, Parte Prima di una Sezione Terza contenente a declaratoria del personale addetto alle attività di contact center sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza

Ciò premesso, in occasione della sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo contrattuale, le Parti hanno altresì convenuto sull'opportunità di procedere - attraverso l'esame dell'evoluzione dei profili professionali in rapporto al continuo mutamento dei contesti di mercato anche alla luce della predisposizione de Manuale di Certificazione delle Qualifiche delle Compagnie Assicurative secondo i principi dell'European Qualifications Framework (EQF) - ad una prossma rivisitazione dell'Inquadramento anche del personal amministrativo di cui alla presente Sezione Pr ma della Disciplina Speciale, Parte Prima, secondo le modalità operative di cui all’Allegato n, 9 al presente CCNL. Come indicato nelle premesse del presente CCNL, i relativi incontri di studio saranno avviati a partire dal 2018 e saranno f nahzzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali che potranno costituire un'utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo.

L'Area professionale B riunisce in un'unica declaratoria i profili professionali esemplificativi identificati nell'art. 89 e riferiti al 6" hv (con esclusione del 6’ liv. Quadro) al 5" hv e al 4° hv., e distribuiti su tre posizioni organizzative.

Le Parti ritengono che la conseguente fungibilità delle mansioni rientranti nell'Area professionale B favorisca lo sviluppo e la crescita professionale attraverso un suo corretto utilizzo. Le Part convengono che nell'ambito della suddetta Area professionale, il personale potrà essere adibito, in via prom scua e non, a qualsiasi compito tra quelli previsti nelle posizioni organizzative in essa rientranti fermo restando il trattamento economico e normativo acquisito.

In caso di affidamento temporaneo di mansioni inerenti a posizione organizzativa superiore, nel perìodo di affidamento spetterà al lavoratore il trattamento economico de la corrispondente posizione organizzativa superiore.

Fermo restando che l'elemento distintivo dei livelli 4°, 5° e 6° consiste nel diverso grado di preparazione, esperienza e competenza professionale, autonomia e specializzazione, le Parti convengono che portante, le mansioni ricomprese nei suddetti livelli, laddove contigui, sono da considerarsi pienamente fungibili tra loro e quin^ esigibili da parte delle imprese, ad eccezione dell'ipotesi in cui alla/al lavoratrice/lavoratore di 4° livello siano affidate, in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitat va mente significativa, mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore (5° livello). In tal caso la/il lavoratrice/lavoratore passerà a tutti gli effetti nella posizione organizzativa superiore trascorsi 12 mesi di adibizione a le suddette mansioni.

INQUADRAMENTO

ART. 88

La classificazione del personale risulta dall'art. 89.

L'appartenenza alle Aree professional previste dal 'art. 89 è determinata, in relazione alle mansioni affidate, dalle declaratorie generali e dai profili professionali che di queste rappresentano l'esplicitazione.

Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art 49 del presente contratto, le Parti stipulanti riconoscono che i sistemi di inquadramento professionale, classificazione del personale e determinazione della retribuzione previsti dal presente Contratto Collettivo sono fondai su criteri oggettivi, trasparenti e neutrali sotto il profilo del genere.

L'elencazione dei profili è puramente esemplificativa.

Per ciascun profilo si sono individuati, onde realizzare la massima possibile uniformità, i compiti e le mansioni più tipici e caratterizzanti, per cui le relative indicazioni possono non esaurire il contenuto del prof lo stesso in relazione alla specifica situazione organizzativa delle varie imprese.

Le declaratorie consentono l'inquadramento nelle Aree professionali e nelle posizioni organizzative previste anche di mansioni non definite o non interamente riconducibili ai profili professionali definiti, nonché di nuovi profili derivanti dall'introduzione di innovazioni sia tecnologiche che organizzative.

Qualora dovessero sorgere controversie di applicazione nonostante il ricorso al criterio dell'analogia con i profili esemplificativi definiti, dette controversie verranno risolte in sede aziendale dalla d rezione con gli organismi \ sindacali aziendali.

Ove dette controversie non dovessero trovare composizione si darà luogo ad un u tenore incontro in sede aziendale tra la direzione e gli organismi sindacali aziendali con la partecipazione del 'ANIA e delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Nel caso in cui nonostante il ricorso al criterio dell'analogia non si rendesse possibile l'inquadramento di nuove eventuali mansioni, le Parti firmatarie del presente contratto avranno a riferimento le risultanze dei favor dell'apposita Commissione nazionale di cui all'Allegato 9, con il compito di stud are le soluzioni necessarie ed apportare le eventuali integrazioni alle disposizioni di cui all’art. 89.

Art. 95 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è regolato come segue:

1 )per tutto il personale della presente Disciplina Speciale - Parte prima - Sezione prima e Sezione seconda (impiegati e funzionari) con le specifiche di cui al punto 2): * Numero di ore di lavoro sett manali. 37.

Distribuzione:

a)Salvo quanto disposto alla successiva lettera b) le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorn dal lunedì al venerdì: dal lunedì al giovedì verranno effettuate otto ore giornaliere, con un intervallo di un'ora ed il venerdì verranno effettuate continuativamente le restant' ore con termine, in ogni caso, non oltre le ore quattordici.

b)Per il personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987, operante presso le Direzioni del Centro-Sud, s praticherà l'orario un co dal lunedì al sabato, o altri orari derivanti da accordi aziendali. Lo stesso orario si applicherà al personale in servizio alla data di stipula del CCNl, 29 ottobre 1987 operante presso le gestioni in economia comunque denominate, situate nelle piazze di Firenze, Napol, Palermo e Roma Tuttavia, nel per odo dal 1° ottobre al 31 marzo, sarg, garantito nelle ore pomeridiane il funzionamento de; servizi essenziali (sabato escluso) con il sistema del recupero previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali; oppure, sempre ovviamente nel limite delle ore contrattuali d lavoro settimanale, si effettuerà il ritorno del 20% del personale (dal lunedi al venerdì)

c)La società Alleanza Assicurazioni, per quanto attiene alla distribuzione de - l'orario di lavoro delle loro gestion' in economia, succursali, ispettorati, ecc., siti anche nelle altre piazze del Centro-Sud, applicherà al personale in servizio alla data di stipu a de CCNL 29 ottobre 1987 le norme di cui alla precedente lettera b), ovvero a tri orari derivanti da accordi aziendah.

2) per il seguente personale amministrativo di cui a la presente Disciplina Speciale, Parte prima - Sezione prima, l'orario di lavoro è il seguente:

- commessi: 37.30 ore settimana

- autisti: 43 ore settimanali;

- guardiani diurni e notturni: 44,30;

- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia: 45.

Per quanto concerne la distribuzione dell’orario di lavoro valgono le stesse disposizioni indicate a le lettere da a) a c) del punto 1), tenendo conto del maggior numero di ore di lavoro settimanali.

Articolazione dell'rario di lavoro

Relativamente al personale di cui ai precedenti punti 1) e 2), l'impresa, a fronte di esigente aziendali che determinino la necessità di garantire una più ampia flessibilità ed articolazione dell'orario di lavoro settimanale  comprendente anche il venerdì pomeriggio, avvierà con le RSA unconfronto, cu legarti attribuiscono prioritaria importanza e nel corso del quale saranno fornite le informazioni utili alla migl ore comprensione delle suddette esigenze. Nel corso di tale confronto potranno concordarsi con le RSA varie tipologie di soluzioni (ad esempio, diversa distribuzione dell'orario di lavoro, estensione della flessibiltà in entrata/uscita, previsione di funz onamento di determinati servizi aziendali con recuperi di orario, ricorso allo smart working, tomistica, ecc.), stab lendosi le relative modalità attuative che tengano anche conto de l'esigenza di conciliare i tempi d vita e di lavoro dei dipendenti. Il confronto sindacale, finalizzato ad un possibile accordo, si esaur rà comunque entro 30 giorni dalla data del suo inizio. Durante i predetti 30 giorni, le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogn azione diretta. Allo scadere di tale termine, senza che si sia pervenuti ad un'intesa, la società potrà adottare i provvediment' necessari a garantire il funzionamento degli uffici anche nel pomeriggio del venerdì, coinvolgendo, anche con meccanismi di rotazione del personale, i lavoratori in forza (a 30 dicembre dell'anno precedente), secondo le seguent- modalità:

a) nel caso di distribuzione deli'orario di lavoro settimanale che comprenda anche il venerdì pomeriggio, detto orario sarà ripartito in ugual misura dal lunedì al venerdì, con ingresso alle ore 8, con un intervallo per la pausa pranzo di 45 minuti e ferme restanti le fasce e/o le misure di flessibilità oraria stabilite in sede aziendale: tale modalità non potrà interessare più dei due terzi del numero dei lavoratori in servizio nelle aree/settori/funzioni indicati dall'impresa in sede d confronto sindacale. Il lavoro straordinario svoto ne le giornate dal lunedì a venerdì seguirà la disciplina stabilita dal presente CCNL e da eventuali regolamentaz oni/accordi aziendali;

b) nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimana e che non comprenda anche il venerdì pomeriggi' personale che dovrà prestare l'attività in detta giornata fino alle ore 17,00, avrà diritto di recuperare le maggiori ore lavorate programmando con l'impresa dette modalità di recupero in una o più g ornate. Nel caso in cui tale recupero non potesse avven're entro la fine di ciascun quadrimestre, spetterà al lavoratore la monetizzazione dei recuperi non fruiti con la paga oraria di cui al secondo comma dell'art. 104, calcolata avendo a base la retrbuz one spettante al momento della corresponsione; qualora la medesima attività del venerdì pomeriggio debba proseguire oltre le ore 17.00, a partire da tale ora al personale coinvolto verrà applicata la disciplina sul lavoro straordinario stabilita dal presente CCNL e da eventuali regolamenta zon:/accordi aziendali. Tale modalità potrà applicarsi a tutte le aree/settori/funzioni dell'impresa e non potrà impegnare ciascun lavoratore dell'azienda per più di 23 venerdì lavorativi su base annua;

c)in entrambe le suddette ipotesi, al personale chiamato a svo gere l’attività lavorativa nel pomeriggio del venerdì, spetterà i buono pasto, alle condizioni e nelle misure di cui all'art. 96;

d)in ogni caso, le imprese - compatibilmente con le proprie esigenze operative e nell'ambito dei limiti di cui alle precedenti lettere a) e b) - avranno cura di coinvolgere prioritariamente i lavoratori che presteranno il proprio consenso e terranno conto di particolari, gravi e comprovate situazioni che r guardano i dipendenti medesimi. Dichiarazione delle Parti

Le Parti concordano che in entrambe le ipotesi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma, al termine del primo anno d svolgimento dell'attività lavorativa nel pomeriggio del venerdì, si terrà, nelle sedi aziendale interessate, un confronto con le OO.SS. per una fase di monitoraggio della situazione e per valutare se si siano determinate nel frattempo le condizioni per pervenire ad un possibile accordo immateria.

Flessibilità oraria

In sede aziendale potrà concordarsi con gli organismi sindacali aziendali una diversa distribuzione dell’orario che sia espressione di una media settimanale di 37 ore calcolata su un periodo di 12 mesi, entro il limite massimo di 47 ore settimanali e quello minimo di 27 ore settimanali (cd. orario multiperiodale). 

Inoltre, sempre in sede aziendale è prevista la possibilità, previo confronto e accordo con le rappresentanze sindacal aziendali, di ricorrere a una diversa articolazione dell'orario di lavoro.

Nota a verbale per il personale con funzioni esterne - Le Parti si danno reciprocamente atto che al persona e con funz oni esterne viene data ampia libertà d azione nell'espletamento dei propri incarichi, talché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previst per il personale amministrativo-interno. Inoltre, l'elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo ed un control o del lavoro per quanto r guarda la quantità oraria pur restando fermo che, nell'assegnazione degli incarichi, le imprese terranno presente che deve esistere un'equa corrispondenza fra i tempo occorrente per lo svolgimento di detti incarichi (compreso il tempo impiegato negli spostamenti da luogo a luogo di avoro) e l'orario contrattuale. Qualora un lavoratore/trice ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le RSA possono chiedere all'impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell'eventuale anomalia.

Art. 95 bis DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Nell'ottica di promuovere un corretto bilanciamento tra le esigenze operative aziendali e la conciliazione di vita e lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, si rende necessario assicurare al di fuori de e fasce orarie lavorative il diritto alia disconnessione, così come già previsto all'interno delle "Linee guida per lavoro agile nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza” del 24/2/2021.

A tal fine, le Parti concordano su quanto segue:

•l'utilizzo delle apparecchiature aziendali in dotazione avv ene nel rispetto delle norme sulla prestazione lavoratia, garantendo il diritto della lavoratrice/lavoratore ai tempi di riposo giornalieri e settimanali, dei period di ferie e degli altri fegitt'mi titoli di assenza;

•le comun caz oni di lavoro avvengono, salvo temporanee ed eccez ona esigenze, esclusivamente tramite dispositivi e canali aziendali;

•a personale dipendente non sarà richiesto, salvo particolari ed eccezionali esigenze, di svolgere alcuna attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro (da intendersi sia come orario ordinario che come orario straordinario, nei limiti di quanto previsto dalla legge e dal presente contratto) e nei periodi di pausa e riposo previsti contrattualmente (c.d. periodi di disconness one); durante i predetti periodi, il sopra ndicato personale dipendente può disattivare i dispositivi informatici/telematici utilizzati per lo svolgimento della prestazione e laddove, in tale arco temporale, ricevesse delle comunicazioni aziendal o stesso non sarà vincoato a tenerne conto prima della ripresa del.'attività lavorativa.

Art. 145 DISCIPLINA SPECIALE - PARTE SECONDA TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è stabilito per accordo diretto tra l'impresa e il dipendente, con l'osservanza delle norme seguenti: 

a)la retribuzione complessiva annua - esclusa la totalità degli importi corrisposti in base alle voci di cut alla successiva lettera b)- è quella di cui all'All. 3;

b)i compensi provvigionah di cui al punto 3) del 3° comma deil'art. 20 saranno considerati retribuzione solo per la quota del 75%, mentre la restante quota del 25% sarà attribuita a titolo di rmborso spese e ciò pure nel caso in cui al dipendente vengano corrisposte altre somme a titolo di rimborso e/o concorso spese.

Le Parti, nel riaffermare il diritto alla salute dei dipendenti del comparto, concordano nel prevedere idonei strumenti, da specificare anche a livello aziendale, atti a garantire continuità economica ai dipendenti addetti all'organizzazione produttiva che dovessero trovarsi in situazioni di fragilità/ìnabilità anche temporanea derivante da infortunio/malattia, suffragata da idonea certificazione. In ragione di ciò, sulla base del combinato disposto degli artt. 44 e del presente articolo, il personale dipendente, che risulterà assente per infortunio/malattia certificata per un periodo continuativo di almeno 5 mes, avrà diritto alla cristallizzazione della media provvigionale per tutto il periodo di comporto specificato nell'art. 44 e con le ulteriori tutele legate alle particolari patologie in esso elencate. La cristallizzazione della media provvigionale, in coerenza con le politiche volte a promuovere la tutela delia genitorialità, troverà applicazione anche ai casi di assenza per infortunio/malattia certificata nell’anno successivo alla fruizione del congedo d; maternità previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

ART. 157 DISCIPLINA SPECIALE - PARTE TERZA NORMATIVA SPECIFICA PER GLI ADDETTI AL CONTACT CENTER OPERATIONS E CONTACT CENTER VENDITA SOGGETTI DESTINATARI

Da inserire come "RACCOMANDAZIONE ALLE IMPRESE” alla fine dell'articolo.

In caso di tensioni occupazionali riferite al personale dipendente di cui al presente articolo, Ania raccomanda alle aziende di adottare ogni eventuale soluzione organizzativa volta a tutelare a professionalità del sopra citato personale all'interno del Gruppo di appartenenza.

Art. 173 DECORRENZA, DURATA ED EFFICACIA

Salvo decorrenze e scadenze indicate specificamente, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 13 maggio 2026 e si applica al personale in effettivo servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto successivamente. Esso scadrà il 31 maggio 2028 e s intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza. Impegno delle Parti

Le Parti si impegnano a redigere, entro 90 giorni dalla data d sottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL

In tale sede si provvederà anche a una armonizzazione del contratto collettivo, nonché a correggere eventuali errori materiali.

ALLEGATO N. 5 ACCORDO PER L’ASSISTENZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE FUNZIOANARIO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI DEL 18 LUGLIO 2003 COME MODIFICATO IN DATA 16 NOVEMBRE 2022

Le Parti nell'adeguare i masimali delle prestazioni san tarie all'aumento contrattuale concordato riservano di discutere in sede di stesura de testo coord nato del presente CCNL, eventuali modifiche/ integrazioni.

ALLEGATO N. 6A/TER BIS

Spett.le ANIA,

le scriventi Organizzazioni Sindacali, firmatarie del CCNL ANIA e maggiormente rappresentative nel settore assicurativo, intendono richiamare l'attenzione, anche n questo rinnovo del Ceni Ania sull'esigenza, già evidenziata nei precedenti rinnovi contrattuali e in particolare nell'ambito delle previsioni di cui all'Allegato 6 a/ter, di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno del dumping contrattuale nel a filiera de l'appalto assicurativo.

Nonostante gli impegni assunti e il valore politico delle intese raggiunte, si registra che il CCNL siglato dalle Organizzazioni Sindacali di riferimento nel settore assicurativo, tuttora non vede una piena diffusione tra il personale dipendente delle agenzie. Persiste la presenza di un CCNL poco tutelante e scarsamente rappresentativo, sottoscritto con sigle sindacali poco rappresentative delle lavoratrici e lavorator del Settore.

Ala luce del contesto attuale, caratterizzato anche da un crescente dibattito pubblico e istituzionale sul tema dei salari, del a rappresentanza e della qualità de la contrattazione collettiva, le scriventi ritengono necessario avviare una fase nuova e più incisiva di confronto.

In tale prospettiva, s chiede ad ANIA di farsi parte attiva nel promuovere, con il coinvolgimento delle associazioni degli agenti e delle Organizzazioni Sindaca comparativamente piu rappresentative del settore, un percorso condiviso finalizzato a superamento de le attuali criticità e alla definizione di un riferimento contrattuale unico per l'ambito dell'appalto assicurativo.

ale percorso dovrà essere orientato alla costruzione di un contratto collettivo d; settore che, nei rispetto delle specificità organizzative e imprenditoriali della rete agenziae, garantisca condizioni di lavoro eque e coerenti con I livelli di tutela, normatvi ed economici, previst ne! comparto assicurativo.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali confermano la propria piena disponibilità a contribuire a tale percorso, nella convinzione che solo attraverso un impegno condiviso sia possibie rafforzare la qualità del lavoro, la correttezza del e re azioni industriali e la sostenibilità complessiva del settore.

Spett. le Segreter e Nazionali

Risposta ANIA

Spett.le Segreterie Nazionali

Con riferimento alla vostra lettera vi rappresentiamo quanto segue.

Ci preme innanzitutto ribadire quanto già contenute all'interno dei precedenti rinnovi del CCNL in ordine al fatto che la materia dei contratti collettivi che disciplinano i rapporti di lavoro tra gli agenti ed i propri collaboratori non investe la diretta potestà e responsabil tà delle Imprese del settore e della stessa Ania.

Al contempo siamo tuttavia a riconfermare il ruolo centrale delle OO.SS. firmatane del presente Contratto come agenti contrattuali di primario rifer mento anche per il comparto della contrattazione co'lettiva riguardante i lavoratori delle agenzie. 

In tale ottica abbiamo valutato positivamente quanto previsto dal recente decreto-legge n. 62/2026 con il quale il legislatore, in maniera chiara, ha individuato nei "contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni de datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" il principale riferimento per l'individuazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, della determinazione del salano giusto.

Al riguardo, inoltre, la nostra Associazione negli ultimi anni ha intrapreso e contnuerà a svolgere, congiuntamente con le altre principali associazioni di categoria, delle azioni volte a contrastare il cd dumping contrattuale e a sottolineare l'importanza dei contratti collettivi sottoscritti dalle part sociali che abbiano maggiore rappresentatività comparata, con l'auspicio che si possa concretamente arrivare ad una disposizione normativa che certifichi chiaramente i requisiti per la sua individuazione.

ALLEGATO n. 12 SEZ. PRIMA: PERMESSI SINDACALI EXTRA-AZIENDALI

Art. 1 bis

Le Parti con la stipula del CCNL del 16 novembre 2022 hanno convenuto sull'introduzione di un sistema informatico di rilascio delle cedole propedeutiche alla fruizione dei permessi spettanti agli aventi diritto, che preveda un effettivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, Ania, Compagnie assicurative e Organizzazioni Sindacai. A tal fine è stata costituita una Commissione bilaterale, composta da 5 rappresentanti di parte aziendale e 5 rappresentanti di parte sindacale, la quale nel corso della precedente vigenza contrattuale e nel rispetto delle seguenti linee guida: (garantire l’attuazione di tutte le norme contenute nel presente Allegato 12; garantire che il processo comunicativo tra le Parti coinvolte, attuato dal sistema informatico, determini una verifica costante dell'utilizzo delle cedole assegnate agli aventi diritto; individuare le modalità di attuazione al principio di non concentrazione di fruizione dei permessi nelle singole imprese di cui ail'art. 13 del presente Allegato) ha proposto un accordo sindacale sulla realizzazione di un apposito sistema informatico.

In data 17 febbraio 2025, Ama e le OO.SS. hanno sottoscritto il soprarichiamato accordo sindacale da considerare parte integrante e sostanziale del presente Allegato 12.

ALLEGATO n. 12 SEZ. PRIMA: PERMESSI SINDACALI EXTRA-AZIENDALI

Art. 6.

Nei confronti delle organizzazioni Sindacali che alla data predetta si caratterizzino per il concorso dei seguenti requisiti:

a)abbiano una consistenza numerica, accertata ai sensi del precedente articolo, superiore a n. 1300 iscritti;

b)abbiano iscritti in almeno 15 imprese socie dell'ANIA;

c)siano organizzate sulla base di organismi territoriali in almeno 10 province o comprensori (per le OO.SS. organizzate su basi comprensoriali anziché provinciali).

1)Nei confronti delle organizzazioni Sindacali che si caratterizzino per il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, le disposizioni di cui all’art. 2 si applicano ad ulteriori 8 rappresentanti di ciascuna organizzazione Sindacale, firmataria del presente accordo.

2)il monte ore annuale di permessi retribuiti di cui all'art. 5 va incrementato con le.seguenti ulteriori misure:

- per i primi 500 iscritti: 10 ore annue per ciascun iscritto; 

- oltre 500 fino a 1500 iscritti: 7 ore annue per ciascun iscritto oltre i 500;

- oltre i 1500 fino a 3000 iscritti: 5 ore annue per ciascun iscritto oltre i 1500;

- oltre i 3000 iscritti: 4 ore e 30 minuti annui per ciascun iscritto oltre i 3000.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 5 e 6, il numero dei lavoraton/trici da considerarsi iscritti a ciascuna delle organizzazioni firmatarie si determina esclusivamente sulla base del numero complessivo delle deleghe per la esazione dei contr.buti sindacai che risultino nasciate a ciascuna impresa in favore dell'organizzazione medesima alla predetta data de 31 ottobre.

Entro il 30 novembre l'ANIA comunicherà - sulla base dei dati forniti dalle imprese assocate - a ciascuna organizzazione Sindacale dei lavoratori/trici i numero complessivo delle deleghe degli iscritti alla organizzazione Sindacale medesima.

In relazione a quanto sopra, ciascuna organizzazione Sindacale dei lavoratori/trici si riserva di effettuare eventuali riscontri dei propri iscritti direttamente presso le singole imprese sulla base delle deleghe depositate per l'esazione dei contributi.

Nota a verbale n 1 - A parziale deroga di quanto previsto al punto 1) del presente artìcolo, le OO.SS. potranno comunicare all'ANIA a l'inizio di ogni anno l’eventuale trasformazione in utilizzo in cedole dei permessi spettanti ai rappresentanti di cui al punto 1) nella misura massima di uno.

Il Parte economica

Al personale disciplinato dal presente C.C.N.L si applicherà il trattamento economico di cui alle tabelle allegate (Allegato 2,3,4,5,6) con le decorrenze ivi indicate (*) corrispondente, a regime, a 280,00 euro lordì per il 4° live lo 7° classe già in forza al 18/12/1999.

Gli arretrati spettanti a partire dal 01/01/2026 - che saranno erogati entro e non o tre il 31/07/2026 - saranno rapportati a! periodo d serv zio prestato a partire dal suddetto 01/01/2026 (Allegato 7).

Al personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza in servizio a tempo indeterminato verrà corrisposto — entro il 31/07/2026 - un importo, a titolo di una tantum, che le Parti intendono correlato al periodo di vacanza contrattuale relativo all’anno 2025, pari a euro 550,00 lordi, per una/un dipendente di 4 livello, 7ma classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all’Allegato 1.

Le Parti convengono che la somma di cui al comma precedente sarà, inoltre, proporzionata al servizio prestato dal personale avente diritto nel 2025 e che non sarà considerata utile ad alcun effetto contrattuale e di egge e non concorrerà, pertanto, a fini del computo del trattamento di fine rapporto e degli istituti contrattuali economici indiretti e differiti.

Ai fini dell'erogazione di tutti gli importi di cui sopra, il personale dipendente dovrà essere in servizio sia alla data di stipula del presente CCNL sia alla data dì effettiva erogazione delle somme sopra indicate.

In via alternativa e previa opzione dei personale interessato, da esercitarsi rispettivamente entro il 30/06/2026, in luogo dell' importo di cui al terzo comma della presente d sposizione, potrà essere riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 638,00, per una/un dipendente di 4" livello, 7" classe, destinato alla forma di previdenza complementare cui la/il dipendente è iscritto, da riparametrare per inquadramento, livello,e per classe di anzianità secondo le Tabelle di cui all’Allegato 1.

Al fine di favorire la fruizione di servizi di Welfare e in linea con le disposizioni di legge in materia fiscale recate al riguardo dall'art. 51 del TUR, le imprese, entro il 31/07/2026, metteranno a disposizone del medesimo personale di cui ai commi precedenti, sempreché sia in servizio alla data di erogazione, una somma e/o valori pari a euro 450,00 a titolo di "credito welfare", per una/un dipendente di 4° livello, 7ma classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle sotto riportate.

Detto importo sarà utilizzabile, secondo i limiti temporali e le regole aziendali dalla/da dipendente e dai suoi familiari indicati nell‘art.12 del TUR alle condizioni e nei limiti previsti dall‘art.51, commi 2 e 3, del TUR medesimo (D.P.R. n. 917/86).

L'eventuale rimanenza al termine del suddetto periodo non sarà più utilizzabile e verrà versata "d’ufficio” nella posizione individuale della/del dipendente aperta presso il fondo pensione.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende individueranno, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare.

Le Parti concordano, altresì, che il suddetto "credito welfare" si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute mediante regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi

In caso di accordi collettivi sottoscritti in materia, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Le Parti convengono che la somma a titolo di "credito welfare" non sarà considerata utile ad alcun effetto contrattuale e di legge e non concorrerà, pertanto, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e degli istituti contrattuali economici indiretti e differiti.

Nota a verbale 1 - Ove la materia del welfare dovesse formare oggetto di ulteriori modifiche legislative, potranno essere valutate dalle Parti soluzioni alternative rispetto a quanto previsto nel presente contratto.

Nota a verbale 2 - Con la presente norma le parti stipulanti, nell esercizio della propria autonomia contrattuale, hanno inteso far riferimento al decreto-legge n 62/2026, disciplinando in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gl, importi una tantum e gli strumenti a copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.

(*) Le parti si danno atto che tutti gli importi indicati nel presente CCNL sono al lordo delle tasse, imposte, trattenute e contributi di legge o contrattuali, inoltre convengono che in caso di eventuali errori materiali nelle già menzionate tabelle, verranno apportate le necessarie correzioni.