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A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra\nle imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti\nlaboratori ed officine: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie,\noreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni\nvarie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di\nverniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e\nriparazione di strumenti musicali in metallo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)alle modellerie metalliche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe\nleggere, come ad esempio: fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di\nghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di\nmodello per fonderie, laboratori galvanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti\nmeccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari anche\nrealizzati con l'impiego di tubazioni e\u002Fo componenti e\u002Fo materiali non\nmetallici, elettrici, telefonici, di reti\u002Flinee elettriche e\u002Fo telefoniche e\u002Fo\ntelematiche, di sollevamento di cose e\u002Fo persone, radio-televisivi,\nelettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)alle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e\nriparazione dei veicoli, di cui alla legge 122\u002F92, come ad esempio:\ncarrozzeria, meccatronici, gommisti, centri di revisione, autolavaggi,\ninstallatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e\nmetano, riparatori moto e cicli, soccorso stradale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di\napparecchiature elettroniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)produzione, e relativa installazione, di manufatti composti\nprevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi,\nmostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per rilluminazione e\nrelative parti grafiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)produzione, e relativa installazione, di manufatti composti\nprevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti\npubblicitari da interno e da esterno (indegne luminose e non, targhe,\ncartellonistica, segnaletica, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)alle imprese che eseguono montaggio\u002Fsmontaggio di ponteggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nonché ai dipendenti delle aziende artigiane del Settore Orafo, Argentiero,\ndella Bigiotteria e della Orologeria ed Affini, intendendosi per tali quelle\naventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero,\naffine destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività\ndi restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti\nmetalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)ai costruttori e riparatori di orologi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane\norafe, argentiere ed affini, regolate dal present contratto i seguenti\nlaboratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Orafi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Argentieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Cassai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incastonatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Bigiottieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Smaltatori e Miniaturisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Gioiellieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lavorazione pietre preziose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore\norafo\u002Fargentiero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lavorazione pietre dure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Attività di realizzazione di modelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo si applica, altresì, ai dipendenti delle\nimprese che esercitano la loro attività nel Settore Odontotecnico ai sensi\ndella legge 23 giugno 1927, n. 1264 e R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, comprese le\nimprese artigiane definite ai sensi della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che ai lavoratori dipendenti delle imprese del Settore\nInstallazione di Impianti, come classificate dal DM 37\u002F08, art. 1, comma 2, si\napplica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro \"Area\nMeccanica\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch2>Nuovo Art. 2 Decorrenza e Durata\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>Le Parti convengono che il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2013 e\nscadrà il 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a\nmetà della vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di\nsottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze\npreviste per i singoli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della durata triennale del CCNL di cui all'art. 7, le Parti\ndichiarano che con l'accordo del 15 gennaio 2015 è stata convenuta la\ncopertura economica del periodo 1\u002F1\u002F2013-31\u002F12\u002F2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 4 Relazioni sindacali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di affidare agli Osservatori gli ulteriori seguenti\ncompiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisi dell'andamento degli infortuni e malattie professionali; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- monitoraggio della contrattazione collettiva di II Livello. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Ch2>Art. 17 - Classificazione dei lavoratori per il Settore Metalmeccanica ed\nInstallazione d'impianti\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Omissis...\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Settore Autoriparazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Omissis...\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3g categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Omissis...\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Meccatronico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- i meccatronici di questa categoria hanno il pieno e consapevole utilizzo\ndi gestionali dedicati alla accettazione e gestione clienti, degli strumenti di\ndiagnostica e programmazione, sanno interpretare schemi e riferimenti tecnici\nper una corretta esecuzione dell'intervento, sono in grado altresì di\ncoordinare, programmare e dirigere gli interventi di altri lavoratori di\nlivello inferiore, nonché provvedere per se e per i sottoposti, se necessario,\nattraverso software dedicati, alla ricerca e l'approvvigionamento corretto di\nricambi e prodotti necessari nei tempi ottimali, affinché non vi siano\nrallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4g categoria \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Omissis...\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Meccatronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i meccatronici di questa categoria, attraverso specifica documentazione,\nattrezzatura e strumenti idonei, sono in grado di intervenire su ogni genere di\nveicolo, realizzando interventi complessi di smontaggio, riparazione e\nsostituzione di interi impianti meccanici, elettrici ed elettronici,\nsupervisionare il lavoro di altri collaboratori, in particolare quello degli\nassistenti di manutenzione. Possiedono un livello formativo idoneo per eseguire\ni compiti affidati dal livello superiore, hanno le competenze per eseguire in\nsicurezza interventi su veicoli ibridi ed elettrici, utilizzare apparecchiature\nsofisticate per la programmazione dei sistemi di assistenza alla guida\nautonoma, eseguire all'occorrenza interventi di codifica e programmazione di\ncomponenti elettronici nuovi, preposti al governo dei sistemi meccatronici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5g categoria \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Omissis...\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Meccatronico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- I meccatronici di questa categoria, sono in grado di valutare, durante il\nnormale svolgimento dell'intervento riparativo, lo stato generale del veicolo\nsotto il profilo della sicurezza e dell'impatto ambientale, dandone immediata\ninformativa al responsabile tecnico, in caso di riscontro negativo. Posseidono\nun livello formativo idoneo per eseguire i compiti affidati dal livello\nsuperiore, hanno le competenze per eseguire in sicurezza diagnosi, codifiche e\ncalibrazioni dei componenti elettronici sostituiti, ed altri adempimenti di\nroutine, nonché la padronanza nell'uso di software e banche dati tecnici\nnecessari per la corretta esecuzione delle normali procedure riparative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Omissis...\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Settore Installazione di Impianti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Omissis...\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Quinta categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo schemi e\u002Fo\ndisegni e\u002Fo circuiti di semplice lettura, eseguono e\u002Fo installano e\u002Fo\neffettuano interventi di manutenzione su impianti mediante l'utilizzo di\nappropriate attrezzature e relative strumentazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scelgono materiali e strumentazioni necessari al lavoro che eseguono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-misurano, dimensionano ed assemblano i componenti di un impianto mediante\nle idonee tecniche di giunzione di normale difficoltà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eseguono normali lavorazioni del tubo a caldo e a freddo (piegatura,\nfilettatura, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuano ed effettuano riparazioni di guasti di facile rilevazione e di\nnormale difficoltà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuano l'installazione e\u002Fo la manutenzione degli impianti, con il\npossesso, ove le vigenti norme di legge lo richiedano, della abilitazione o\ndella certificazione o del patentino rilasciato dagli organi competenti e la\nconoscenza delle norme in materia di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuano prove di combustione e rendimento delle apparecchiature\n(bruciatori);\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora necessario compilano bolle di accompagnamento ed analoghe\ndocumentazioni; \u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura\namministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di\nufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Sesta categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un\nbreve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che conducono impianti provvedendo alla loro alimentazione e\nsorveglianza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, coadiuvando il lavoratore di categoria superiore,\neseguono lavori semplici di costruzione e\u002Fo installazione di impianti e loro\nparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo\nprocedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo esecutive attività\nsemplici di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente\ncollegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Agli articoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>* 17 - Classificazione dei lavoratori per il Settore Metalmeccanica ed\nIstallazione d'impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 17 bis- Classificazione dei lavoratori per il Settore Orafi, Argentieri e\nAffini sono apportate inoltre le seguenti modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)viene aggiunta la seguente qualifica di \"Quadro\" di cui alla legge 13\nmaggio 1985 n 190:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado\nelevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni\norganizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai\nfini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per\nattività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e\nprogettazione, in ambiti fondamentali dell'impresa, fornendo contributi\nqualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Nota a Verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dallo data di sottoscrizione del presente CCNL tale nuovo\nlivello è introdotto per i soli sistemi di inquadramento del Settore Meccanica\ndi Produzione e Settore Orafi, Argentieri ed Affini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la esemplificazione \"Direttore Amministrativo\" è sostituita con\n\"Responsabile Amministrativo\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Nuovo Art. 11 - Diritto alle prestazioni della bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna\ndel 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al\nlivello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali\nistitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti\nstabiliscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi\ndell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non\naderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare\ncontrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e\nnormativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di\ncategoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale\nrappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale\nmatura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti\nal sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa\ndatrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti\nbilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e\nBolzano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi\nobblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei\nlavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino\na concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola\nprestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla\nbilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a\nciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per\ntredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento\naggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti\nretributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti,\nescluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e\nmantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo\nlavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori\nassunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente\nall'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il\ndivisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà\nriproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti\nfirmatarie del presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli\nistituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti\ncollettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi\ndefiniti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una\nquota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati\nsulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di\n12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilita, a\ntale livello, di prevedere importi superiori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>a) RAPPRESENTANZA SINDAVALE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,10%-12,5 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>e FORMAZIONE SICUREZZA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,15%-18,75 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>c)ENTE BILATERALE NAZIONALE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,01%-1,25 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>d)RAPPRESENTANZA IMPRESE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,25%-31,25 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>e)FONDO SOSTEGNO AL REDDITO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,49%-61,25 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della\nlegislazione vigente e della quota relativa alla gestione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30\ngiugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si\nstabilisce che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla\nBilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del\nmodello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro\n125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà\nfrazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42\n€. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore\nsettimanali la quota è ridotta del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese\nsaranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5,\nlettera e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria\ndocumentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente\ndiritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali\nproblematiche sul punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio\n2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18\ngennaio 2016, nonché della delibera Ebna del 19 gennaio 2016 le parti\nfirmatarie del presente CCNL concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.A partire dal 1° gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di\napplicazione del titolo I del D.lgs 148\u002F2015 che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro\nannui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già\npunto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo\npunto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR (compresi gli Enti delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.A partire dal 1° gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel\ncampo di applicazione del titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs\ne delle specifiche lettere del Ministero del lavoro ( tra le quali quella Prot.\n29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della\nbilateralità artigiana:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>a)Rappresentanza Sindacale di bacino\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,50€\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>b)Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,75€\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>c) EBNA e funzionamento FSBA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,00€\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>d)Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31,25€\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>e)Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle\n        Province autonome di Trento e Bolzano)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27,25€\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>f)FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a\ncarico dei datori di lavoro decorre dal 1° gennaio 2016, mentre l'incremento\ndello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori\ndecorre dal 1° luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora\nquesta fosse antecedente a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.A partire dal 1° gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano\napplicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del\nD Igs 148\u002F2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma\ndi una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e\ndi una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile\nprevidenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1°\nluglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa\nfosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della\nretribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico\ndei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli\nstessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i\nlavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ente Bilaterale\nTerritorialmente competente della necessaria documentazione, l'importo relativo\nsarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno\ntempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla\nbilateralita costituiscono parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch2>Nuovo Art. 12 - Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e\ndelle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a\nfavore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per\nl'Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'Accordo\ninterconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza\nsanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato\nImprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e\nUil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i\ndipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi\ncompresi gli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a\n10,42 euro mensili per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2014, sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a\ntempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi;\nle iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per\ndurate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la\nsoglia dei 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Icontributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce \"elemento aggiuntivo\ndella retribuzione\" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità cosi\ncome previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di\nmatrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva\nregionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici\naccordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che\nin questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai\nlavoratori a cui si applica quell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIfunzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal\nregolamento dello stesso che si intendono recepiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti valuteranno la possibilità di garantire le prestazioni di\nSan.Arti, anche ai lavoratori con contratto a termine inferiore ai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Modifiche alle norme in materia di Malattia e Infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1)Agli articoli 57, 73, 91,106,123,148 \"Trattamento in caso di\nmalattia ed infortunio\" le norme sulla comunicazione dell'insorgenza dello\nstato di malattia sono modificate come segue:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire\nall'azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi\nche si rendessero eventualmente necessari, il lavoratore è tenuto a comunicare\ncon tempestività la propria assenza al datore di lavoro. Fatti salvi i casi di\ngiustificato impedimento o cause di forza maggiore, l'assenza dovrà essere\ncomunicata entro il normale orario di lavoro del primo giorno in cui si\nverifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di\ntrasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore adempie agli\nobblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza, comunicando al\ndatore di lavoro, entro due giorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS se\nprevisto dall'azienda con le diverse modalità stabilite dall'azienda, il\nnumero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal\nmedico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all'estero, struttura curante\nnon convenzionata con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero\nospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il\nlavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali\nrelativi alla documentazione dell'assenza inviando in azienda, entro il secondo\ngiorno di assenza, il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. In questo caso l'inoltro della\ncertificazione medica potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di fax o di\nposta elettronica, fermo restando, in tal caso, l'obbligo della successiva\nproduzione della certificazione in originale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette e degli adempimenti\nsuddetti nei tempi previsti, salvo i casi di giustificato impedimento,\nl'assenza sarà considerata ingiustificata.\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2)Agli articoli 57, 73, 91, 106, 123, 148 \"Trattamento in caso di\nmalattia ed infortunio\" sono aggiunti i seguenti commi:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Ch4>Aspettativa non retribuita per malattia\u002Finfortunio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente\narticolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in\nforma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell'aspettativa\nper malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino\nad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione\nclinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratori di assolvere alle\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e\nnon dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della\nmaturazione per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Considerato che, alla data di stipula della presente intesa, non sussistono\nriferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di\n«grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni\ndell'lnteroello n. 16\u002F2008 e la circolare Prot. 25\u002F1\u002F0016754 del 25 novembre\n2008 del Ministero del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3)Al comma 2 dell'art. 148 \"Trattamento in caso di malattia o\ninfortunio\" del Settore Odontotecnica è inserita la seguente\nlettera:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"c) 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Tale modifica si applica agli eventi verificatisi a partire dalla data di\nstipula del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Apprendistato professionalizzante - Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante\nstipulati antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo ai\nsensi dell'art. 27 del presente CCNL sono coerenti a quanto previsto in materia\ndi apprendistato dal D.lgs. 81\u002F2015 e s.m.i sin dall'entrata in vigore dello\nstesso decreto legislativo e pertanto ne confermano la regolamentazione\ndefinita con l'accordo del 15 gennaio 2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Si confermano altresì i profili formativi allegati al CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Nuovo articolo - Aspettativa non retribuita per documentate necessità\npersonali e\u002Fo familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Periodi di aspettativa non retribuita oltre a quelli previsti dalle norme\nvigenti, possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, con\ndurata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili purché sussistano\ndocumentate e gravi necessità personali e\u002Fo familiari, senza che ciò comporti\nnessun onere a carico dell'impresa e tenuto conto delle esigenze tecnico\norganizzative della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Nuovo Art. 36 Licenziamento per mancanze\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso del lavoratore\ncon la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-insubordinazione non lieve verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o\ncomunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione\ndel rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti, volontari o\ncon colpa, di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà\ndell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavorazione e costruzione neH'interno dell'impresa, senza autorizzazione,\ndi oggetti per proprio uso o per conto di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei\ngiorni successivi al festivo o alle ferie nel periodo di un anno civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo rubricato\n\"Ammonizioni, multe e sospensioni\", quando siano stati comminati due\nprovvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque\ncompimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi. Ai fini della\nrecidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro\ncomminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamento\nvolontario o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al\nrisarcimento dei danni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Chiarimento a Verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo\ntale norma è unificata e si applica a tutti i settori rientranti nella sfera\ndi applicazione del CCNL. E' pertanto soppresso l'art. 136 del CCNL\n\"Licenziamento per mancanze\" per il Settore Odontotecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Nuovo Art. 25 Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo\nindeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di\nlavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano\nuna caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la particolarità dei Settori a cui si applica il presente CCNL,\nai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di un termine\nalla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a\ntrentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo\nsvolgimento di qualunque tipo di mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con\nsoggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato\ncon la medesima impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A)Affiancamento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un\nperiodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e\nlavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al\nrientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di\naffiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie\ndi lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori, ovvero di titolari, familiari\ncollaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del\nD.Lgs. n. 151\u002F2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità\ne alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente,\npotrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch4>B)Limiti quantitativi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia\ni lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita\nl'assunzione di 3 lavoratori a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è\nconsentita l'assunzione di 4 lavoratori a termine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nelle imprese con più di 10 dipendenti del settore Odontotecnico è\nconsentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni\ndue dipendenti in forza, cosi come sopra calcolati, con arrotondamento\nall'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori\nassunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori\nassenti con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si\ncalcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art.23 D.Lgs 81\u002F2015, sono in ogni caso\nesenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei\nprimi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>C)Durata complessiva massima del rapporto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp> Ai sensi dell'art. 19, comma 2, prima parte, del D.Lgs 81\u002F2015, il\ncontratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo\nstesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi\ncomprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di\ninterruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 19, comma 2, seconda parte, del D.Lgs 81\u002F2015, qualora il\nlimite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di\nuna successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo\nindeterminato dalla data di tale superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 19,\ncomma 3, del D.Lgs 81\u002F2015 un ulteriore successivo contratto a termine tra gli\nstessi soggetti puo essere stipulato per una sola volta, per una durata massima\ndi 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Territoriale\ndel Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di\nuna delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul\npiano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di\nsuperamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si\ntrasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>D)Diritto di precedenza\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'alt. 24, c. 1, del D.Lgs. 81\u002F2015 il lavoratore che\nnell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda,\nabbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha\ndiritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal\ndatore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni\ngià espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti\nla propria volontà per iscritto ai datore di lavoro entro sei mesi dalla data\ndi cessazione del rapporto stesso. Di tale facoltà sarà informato il\nlavoratore. Il predetto diritto si estingue entro un anno dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento del\nsemestre per l'acquisizione del diritto di precedenza di cui al comma che\nprecede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D.Lgs. 81\u002F2015 il diritto di precedenza deve\nessere espressamente richiamato nel contratto di lavoro e può' essere\nesercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria\nvolontà' in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue una\nvolta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia già\nprestato servizio presso la medesima impresa in forza di più contratti a\ntermine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, tali periodi verranno\nconsiderati utili ai fini dell'applicazione delle discipline di cui agli\naumenti periodici di anzianità, a condizione che tali rapporti non siano stati\ninterrotti per un periodo superiore ai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>E)Intervalli temporali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento all'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81\u002F2015 le Parti\nconvengono che ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo trovano\napplicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di\nrispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro;\ntale intervallo è stabilito secondo le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10 giorni per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento all'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81\u002F2015, si\nconviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo\ndeterminato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla\nconservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 30 Trasferte per il Settore Metalmeccanica e Installazione di\nimpianti\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1-9-2018 l'indennità di trasferta è pari a 35 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art. 31 Reperibilità per il Settore Metalmeccanica e Installazione di\nimpianti\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1-9-2018 l'indennità di reperibilità è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Reperibilità 24 ore euro 13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Reperibilità 16 ore euro 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch2>Art. 41 Previdenza complementare\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo l'ultimo comma è inserito quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Dichiarazione a Verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che la Previdenza Complementare è lo strumento idoneo\nper dare risposta alle esigenze di tutela pensionistica dei lavoratori. Al fine\ndi favorirne l'informazione e la diffusione le aziende consegneranno una volta\nall'anno a tutti i lavoratori materiale informativo predisposto dal Fondo,\ncontenente le indicazioni sui vantaggi derivanti dall'iscrizione alla\nPrevidenza Complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confrontarsi a tutti i livelli, promuoveranno iniziative anche\ncongiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sull'importanza\ndella Previdenza Complementare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Nuovo Art. 22 Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo l'ultimo comma è inserito quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Lavoratori con funzioni direttive\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento all'art. 17, comma 5, D.Lgs. 66\u002F2003, da dette norme\ncontrattuali sono esclusi i lavoratori con funzioni direttive per i quali la\ndurata deirorario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività\nesercitata, non è misurabile o predeterminabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali lavoratori è prevista una indennità mensile di funzione pari\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Quadri €70.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Impiegati con funzioni direttive € 50.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed è da considerarsi esclusivamente per la definizione dei nuovi minimi\ntabellari ad esso riferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne gli istituti contrattuali, al quadro trovano\napplicazione quelli previsti per gli impiegati di 1 livello, ivi compresi gli\naumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art.17 - Classificazione dei lavoratori per il Settore Metalmeccanica ed\nInstallazione d'impianti \"Settore Meccanica di Produzione\"\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Art.17 bis - Classificazione dei lavoratori per il Settore Orafi,\nArgentieri e Affini\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>Appartengono a questa categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado\nelevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni\norganizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai\nfini delio sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per\nattività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e\nprogettazione, in ambiti fondamentali dell'impresa, fornendo contributi\nqualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi\nlavoratori è attribuita la qualifica di \"Quadro\" di cui alla legge 13 maggio\n1985 n. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norma transitoria\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nei predetti Settori \"Meccanica di Produzione\" e \"Orafi, Argentieri e\nAffini\" la qualifica di Quadro è introdotta a partire dal 1° maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Ch2>Art. 18 Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività-\nPlurisettimanale\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Il CCNL disciplina l'orario di lavoro come segue.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>La durata massima settimanale deH'orario di lavoro ordinario viene fissata\nin 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore\ngiornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai\npunti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di\n40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a\nlivello aziendale tra imprese e lavoratori; tra impresa e R.S.A., ove le stesse\nesistano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo sarà reso noto alle Organizzazioni sindacali territoriali tramite\nle Organizzazioni datoriali di appartenenza entro 20 giorni dalla sua\nstipula.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>\u003Cstrong>Lavori a turni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel\ncorso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Ex festività\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione\ndelle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive\nmodificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 \"Reintroduzione dell'Epifania\").\nPer la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS.\nPietro e Paolo (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di\nriposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o\ncollettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale\no sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (l9 gennaio-31 dicembre)\npotranno essere utilizzati entro il 30 aprile dell'anno successivo oppure, su\nrichiesta del lavoratore, accantonati in banca ore secondo il normale valore\norario ordinario. Qualora ciò non avvenga saranno pagati con la retribuzione\nglobale di fatto in atto al momento della loro scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la\nmaturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per\nle ferie (in dodicesimi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento\ndella continuità del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch2>Art. 19 Flessibilità deirorario di lavoro\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo\ndi contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del\nlavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità\ndell'orario contrattuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>A)Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di\norario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino\nal limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•120 ore nell'anno per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di\nImpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•152 ore nell'anno per i Settori Orafi, Argentieri ed Affini, ed\nOdontotecnici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>A fronte del superamento deH'orario contrattuale, ed in periodi di minore\nintensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi\ncompensativi:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•per i settori Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi,\nArgentieri ed Affini, entro un periodo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il settore Odontotecnico, entro un periodo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\ncontrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)In alternativa, l'azienda al fine di adeguare le capacità aziendali\nall'utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di\nmercato e alle previsioni di vendita, potrà ricorrere, anche per singoli\nreparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori, a regimi di flessibilità\ncon compensazione di orario nei 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente\nil normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali regimi di orario non potranno superare il limite di 45 ore settimanali\ned essere inferiore a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi\nanche tramite altre modalità equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la\nmaggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da\ndefinire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori,\nsalvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che a decorrere dal 12 gennaio 1989 per i settori\nMetalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e dal\n1° luglio 1989 per il Settore Odontotecnico l'indennità pari a 16 ore annue\n(prevista dal medesimo articolo, 9° comma, del CCNL 16 giugno 1984, dal CCNL\n18 luglio 1984 e dal CCNL 21 gennaio 1985), rispettivamente, , venga di norma\nfruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno\nutilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze\ntecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di\ncontrazione dell'attività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in\ntutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Settore Metalmeccanico ed Installazione di Impianti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a decorrere dalla data del 1^ gennaio 1993, venga attuato dal\nsingolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo\nstesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene\nriconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse\ncondizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di\nstipula del presente c.c.n.I., vanno salvaguardate e potranno essere\narmonizzate a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione di parte\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La Confartigianato Impianti ritiene che la possibilità qui prevista per il\nSettore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti possa essere finalizzata su\nrichiesta del lavoratore all'aggiornamento tecnico-pratico dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Settore Orafo, Argentiero ed Affini\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità\nsuperiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene\neffettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a\n8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Settore Odontotecnico\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Qualora a decorrere dalla data del 12 gennaio 1993 venga attuato dal singolo\nlavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso\nlavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene\nriconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch4>Aumenti retributivi e Una Tantum\u003C\u002Fh4>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti hanno convenuto, per le imprese rientranti nella sfera di\napplicazione del presente CCNL, gli incrementi retributivi parametrati sui\nlivelli di seguito indicati nelle tabelle, a partire dal 1° maggio 2018 e dal\n1° settembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cp>Tenuto conto che l'accordo sottoscritto il 15 gennaio 2015 ha stabilito la\ncopertura contrattuale del periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2014, con un\nimporto pari a € 420.00 a titolo di Una Tantum, a copertura del periodo di\ncarenza contrattuale 1 gennaio 2015 - 30 aprile 2018, ai soli lavoratori in\nforza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un\nimporto forfetario \"Una Tantum\" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in\nrelazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 299 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonlydate\">\u003Cp>L'importo \"Una Tantum\" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la\nprima di 150 euro con la retribuzione del mese di giugno 2018, la seconda di\n149 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo\nsarà erogato a titolo di \"una tantum\" l'importo di cui sopra nella misura del\n70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di \"una tantum\" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi\ndi servizio militare, assenza facoltativa \"post-partum\", part-time, sospensioni\nper mancanza di lavoro concordate. L'importo delPuna tantum\" è stato\nquantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di\nretribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è\nquindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'\"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente\ngià corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno\nconsiderati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di \"una tantum\"\nindicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti\ndalla stessa \"una tantum\" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra\ntali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese\nmaggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Ch4>Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>Prima tranche dal 1° maggio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>Seconda tranche dal l°settembre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>Incremento salariale a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>€ 22,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>€ 20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>€ 42,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch4>Settore Orafi, Argentieri ed Affini\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp>Prima tranche dal 1° maggio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>Seconda tranche dal 1° settembre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>Incremento salariale a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp>€ 22,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>€ 20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>€ 42,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Settore Odontotecnica\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>Prima tranche dal 1° maggio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>Seconda tranche dal l°settembre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>Incremento salariale a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>€21,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>€ 20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>€ 41,50\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"132\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Dichiarazione a Verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>FIM, FIOM, UILM hanno realizzato un negoziato che ha prodotto una ipotesi di\naccordo di CCNL sottoscritto il 24 aprile 2018. Al fine di dare piena efficacia\na tale intesa le organizzazioni sindacali procederanno a realizzare una\nconsultazione, attraverso assemblee e voto certificato delle lavoratrici e\nlavoratori interessati, che si svolgerà nel mese di maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente a tale consultazione, a fronte di esito positivo, si\nprocederà alla sottoscrizione formale dell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 24 aprile 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIM-CISL \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIOM-CGIL \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILM-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"jobclassifaction1":52,"apprenticeships":56,"pensionfund":60,"tempagency":64,"sicknessmaxdays":68,"healthinsurance":72,"paidmaternityleave":76,"pregnancy":80,"hourspday_select":82,"hourspweek_select":86,"MAXHOURS_trigger":90,"SCHEDULE_trigger":94,"schedulesrestpw":98,"FLEXWORK_trigger":100,"STRUCINCR_trigger":104,"wageincreasetype2":107,"ONCEONLY_trigger":111,"onceonlydate":115,"OVERTIME_trigger":119},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Nuovo Art. 2 Decorrenza e Durata Le Part","Nuovo Art. 2 Decorrenza e Durata\n\n\n\nLe Parti convengono che il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2013 e\nscadrà il 31 dicembre 2018.\n\nLa contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a\nmetà della vigenza del presente CCNL.\n\nLe modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di\nsottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze\npreviste per i singoli istituti.\n\nIl presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbadate_end","Le Parti convengono che il presente CCNL","Le Parti convengono che il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2013 e\nscadrà il 31 dicembre 2018.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"jobclassifaction1","Art. 17 - Classificazione dei lavoratori","Art. 17 - Classificazione dei lavoratori per il Settore Metalmeccanica ed\nInstallazione d'impianti",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"apprenticeships","Apprendistato professionalizzante - Dich","Apprendistato professionalizzante - Dichiarazione delle Parti\n\nLe Parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante\nstipulati antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo ai\nsensi dell'art. 27 del presente CCNL sono coerenti a quanto previsto in materia\ndi apprendistato dal D.lgs. 81\u002F2015 e s.m.i sin dall'entrata in vigore dello\nstesso decreto legislativo e pertanto ne confermano la regolamentazione\ndefinita con l'accordo del 15 gennaio 2015.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"pensionfund","Art. 41 Previdenza complementare Dopo l'","Art. 41 Previdenza complementare\n\n\n\nDopo l'ultimo comma è inserito quanto segue:\n\n\n\nDichiarazione a Verbale\n\n\n\nLe Parti confermano che la Previdenza Complementare è lo strumento idoneo\nper dare risposta alle esigenze di tutela pensionistica dei lavoratori. Al fine\ndi favorirne l'informazione e la diffusione le aziende consegneranno una volta\nall'anno a tutti i lavoratori materiale informativo predisposto dal Fondo,\ncontenente le indicazioni sui vantaggi derivanti dall'iscrizione alla\nPrevidenza Complementare.\n\nLe Parti, nel confrontarsi a tutti i livelli, promuoveranno iniziative anche\ncongiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sull'importanza\ndella Previdenza Complementare.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"tempagency","B)Limiti quantitativi Nelle imprese che ","B)Limiti quantitativi\n\nNelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia\ni lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita\nl'assunzione di 3 lavoratori a termine.\n\nPer le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è\nconsentita l'assunzione di 4 lavoratori a termine.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"sicknessmaxdays","Aspettativa non retribuita per malattia\u002F","Aspettativa non retribuita per malattia\u002Finfortunio\n\nAl superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente\narticolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in\nforma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell'aspettativa\nper malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino\nad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione\nclinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratori di assolvere alle\nprecedenti mansioni.\n\nIl periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e\nnon dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della\nmaturazione per tutti gli istituti.\n\nDecorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"healthinsurance","Nuovo Art. 12 - Assistenza sanitaria int","Nuovo Art. 12 - Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI.\n\n\n\nLe parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e\ndelle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a\nfavore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per\nl'Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'Accordo\ninterconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza\nsanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato\nImprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e\nUil.\n\nPertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i\ndipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi\ncompresi gli apprendisti.\n\nCon pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a\n10,42 euro mensili per 12 mensilità.\n\nA decorrere dal 1° giugno 2014, sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a\ntempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi;\nle iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per\ndurate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la\nsoglia dei 12 mesi.\n\nIcontributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal Regolamento.\n\nLa mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce \"elemento aggiuntivo\ndella retribuzione\" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità cosi\ncome previsto dal presente CCNL.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"paidmaternityleave","Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori","Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori, ovvero di titolari, familiari\ncollaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del\nD.Lgs. n. 151\u002F2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità\ne alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente,\npotrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.",{"bindId":81,"name":78,"text":79},"pregnancy",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"hourspday_select","Art. 18 Orario di lavoro - Lavori a turn","Art. 18 Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività-\nPlurisettimanale",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"hourspweek_select","La durata massima settimanale deH'orario","La durata massima settimanale deH'orario di lavoro ordinario viene fissata\nin 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore\ngiornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai\npunti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di\n40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"MAXHOURS_trigger","A)Per far fronte alle variazioni di inte","A)Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di\norario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino\nal limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di:",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"SCHEDULE_trigger","Lavori a turni Per le lavorazioni a turn","Lavori a turni\n\nPer le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel\ncorso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.",{"bindId":99,"name":88,"text":89},"schedulesrestpw",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"FLEXWORK_trigger","Art. 19 Flessibilità deirorario di lavor","Art. 19 Flessibilità deirorario di lavoro",{"bindId":105,"name":106,"text":106},"STRUCINCR_trigger","Aumenti retributivi e Una Tantum",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"wageincreasetype2","Settore Metalmeccanica ed Installazione ","Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti\n\n\n  \n    \n      Livello\n      \n      Prima tranche dal 1° maggio 2018\n      \n      Seconda tranche dal l°settembre 2018\n      \n      Incremento salariale a regime\n      \n    \n    \n      5°\n      \n      € 22,00\n      \n      € 20,00\n      \n      € 42,00\n      \n    \n  \n\n\nSettore Orafi, Argentieri ed Affini\n\n\n\n\n  \n    \n      Livello\n      \n      Prima tranche dal 1° maggio 2018\n      \n      Seconda tranche dal 1° settembre 2018\n      \n      Incremento salariale a regime\n      \n    \n    \n      5°\n      \n      € 22,00\n      \n      € 20,00\n      \n      € 42,00\n      \n    \n  \n\n\n\n\nSettore Odontotecnica\n\n\n  \n    \n      Livello\n      \n      Prima tranche dal 1° maggio 2018\n      \n      Seconda tranche dal l°settembre 2018\n      \n      Incremento salariale a regime\n      \n    \n    \n      4°\n      \n      €21,50\n      \n      € 20,00\n      \n      € 41,50",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"ONCEONLY_trigger","Tenuto conto che l'accordo sottoscritto ","Tenuto conto che l'accordo sottoscritto il 15 gennaio 2015 ha stabilito la\ncopertura contrattuale del periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2014, con un\nimporto pari a € 420.00 a titolo di Una Tantum, a copertura del periodo di\ncarenza contrattuale 1 gennaio 2015 - 30 aprile 2018, ai soli lavoratori in\nforza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un\nimporto forfetario \"Una Tantum\" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in\nrelazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 299 euro.\n\nL'importo \"Una Tantum\" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la\nprima di 150 euro con la retribuzione del mese di giugno 2018, la seconda di\n149 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2018.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"onceonlydate","L'importo \"Una Tantum\" di cui sopra verr","L'importo \"Una Tantum\" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la\nprima di 150 euro con la retribuzione del mese di giugno 2018, la seconda di\n149 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2018.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"OVERTIME_trigger","A fronte del superamento deH'orario cont","A fronte del superamento deH'orario contrattuale, ed in periodi di minore\nintensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi\ncompensativi:","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica Roma, 24 aprile 2018 - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2013-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Metallurgia\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        CGIL - Confederazione Generale ltaliana del Lavoro, CISL - Confederazione ltaliana Sindacati Lavoratori\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;42.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-09\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[128],{"title":37,"slug":33},[130],{"type":131,"data":132},"call_to_action_body_block",{"title":133,"description":134,"variant":135,"link":136},"Confronta contratti 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