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Giorgio Nicolis,\nTiziana Orlandini, assistiti da Gennaro Guaglione (d’ora in poi la\n“Società” o “Comifar”), nonché da Gabriele Marini di Confcommercio\nRoma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Filcams - CGIL Nazionale, rappresentata dal Sig. Massimo Mensi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Fisascat - CISL Nazionale, rappresentata dalla Sig.ra Rosetta Raso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Uiltucs - UIL Nazionale, rappresentata dai Sigg. Paolo Andreani e\nAntonio Vargiu; unitamente ad una rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali\nTerritoriali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS e dalle RSA\u002FRSU delle\nrispettive Unità Distributive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(congiuntamente indicati come le “Parti”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione del mercato\ndella distribuzione del farmaco, anche alla luce dei recenti provvedimenti\nnormativi che prevedono il continuo contenimento della spesa farmaceutica,\nComifar ha la necessità di recuperare spazi di competitività sul terreno\ndella qualità dei servizi per mantenere la posizione di leader di mercato. Lo\nscenario attuale, caratterizzato dall’erosione dei margini causata in primis\ndal provvedimento di legge del 2010 (D.L. 78\u002F2010, convertito con modificazioni\ndalla L. 30 luglio 2010, n. 122), che ha ridotto il margine dei grossisti dal\n6,65% al 3%, in previsione di una revisione degli stessi stabilita dal D.L.\n06\u002F07\u002F2012 non ancora intervenuta, e a seguire dal sempre più elevato livello\ndi concorrenza nonché dalla crescita della distribuzione diretta da parte\ndell’industria farmaceutica a scapito dei grossisti stessi, richiederà\nulteriori investimenti al fine di incrementare la capacità produttiva delle\nUnità Distributive a supporto della politica commerciale aziendale finalizzata\nalla migliore copertura territoriale a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.A fronte di quanto sopra, si rendono necessarie per Comifar anche; i) una\nprofonda riorganizzazione e ii) una revisione degli assetti contrattuali\nintegrativi aziendali. I nuovi strumenti identificati sono volti a ridurre il\ncosto del lavoro, e soprattutto a semplificare, rendere più efficiente e\nuniformare le regole di funzionamento dell’organizzazione aziendale. Oltre\nalle scelte organizzative, tra i fattori che promuovono qualità e\ncompetitività si annoverano percorsi di formazione e aggiornamento\nprofessionale, la valorizzazione delle competenze professionali, la garanzia di\nstabilità e qualità dell’occupazione che debbono contemperarsi con\nun'organizzazione del lavoro flessibile ed economicamente competitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.A tal fine assumono particolare rilevanza la razionalizzazione dei\nprocessi e l’adeguamento dell’organizzazione del lavoro alle crescenti\nesigenze delle Farmacie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le OO.SS. dichiarano che in considerazione del particolare momento storico\ne di alta complessità riflessa in un quadro economico, politico e sociale in\ncontinua trasformazione dove il mercato sta conducendo il mondo delle imprese\ncon un’unica leva di competizione: l’abbattimento del costo del lavoro\nribaltato sulle spalle delle lavoratrici e lavoratori, le stesse intendono\nsalvaguardare attraverso la contrattazione di secondo livello, le tutele e\ndiritti dei lavoratori e lavoratrici di Comifar Distribuzione S.p.A.,\npromuovendo e condividendo percorsi di efficienza che non prescindano dal\nfattore lavoro e delle professionalità, ma anzi li valorizzino anche\nattraverso la formazione, rilanciando la funzione delle relazioni sindacali a\ntutti i livelli, patrimonializzandone la storia pluridecennale e, definendo\nambiti e materie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le Parti attraverso il presente accordo intendono sviluppare inoltre i\nprincipi contenuti nel Codice Etico di Comifar ed in particolare, nel\nriconoscere la centralità della persona, promuovere e garantire il rispetto\ndella stessa attraverso il rafforzamento delle misure a tutela del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le Parti convengono pertanto che si sono create le condizioni per\naddivenire al primo accordo integrativo unico a livello nazionale con il quale\nsancire i principi e gli strumenti generali per la gestione delle relazioni\nsindacali e del personale, demandandone poi a livello locale la concreta\napplicazione, secondo regole condivise nel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Premesse fanno parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>1. RELAZIONI SINDACALI \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>1.1 DIRITTI DI INFORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel ribadire l’importanza e la centralità del diritto di informazione,\nquale elemento essenziale di un corretto e trasparente sistema di relazioni\nsindacali e nel riconfermare la necessità di mantenere un sistema di\ninformazione articolato su due livelli (nazionale e territoriale), le Parti\nconvengono di definire nel presente accordo le tematiche specifiche da\ndemandare a ciascun livello di confronto al fine di rendere il sistema di\ninformazione maggiormente coerente con le caratteristiche dimensionali\ndell’azienda e con la sua distribuzione capillare sul territorio\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, fermo restando quanto previsto dal CCNL per i dipendenti\ndelle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito\n“CCNL TDS”), sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e\nUiltucs, nella parte inerente i Sistemi di Relazioni Sindacali, le Parti\nconvengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.1.1)LIVELLO NAZIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A livello nazionale, l’informazione avrà carattere periodico anche in\nrapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e avverrà una volta\nl’anno, di norma nel mese di Gennaio, o a seguito di richiesta di una delle\nparti e avrà ad oggetto le seguenti tematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Prospettive di sviluppo dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Informativa preventiva su processi di riorganizzazione, esternalizzazione,\nappalti, ristrutturazione, terziarizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Investimenti e relative ricadute organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Processi di innovazione tecnologica che impattano sull’organizzazione\ndel lavoro e sulla forza lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Composizione degli organici e tipologie contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Iniziative in materia di responsabilità sociale (es.: codice di\ncondotta);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Interventi di formazione e riqualificazione del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Andamento dell'attività dell'impresa, e sua situazione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Andamento del Premio di Risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Interventi in materia di tutela della salute ed ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Andamento fatturato, organico e situazione economica consolidata del\nGruppo Comifar;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Report ufficiale informativo annuale del CAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.1.2)LIVELLO TERRITORIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A livello territoriale l’informazione riguarderà la singola unità\ndistributiva o la singola sede, avverrà con periodicità semestrale, di norma\nnei mesi di Marzo e Ottobre, anche in rapporto allo stato di avanzamento dei\nprogrammi aziendali, o a seguito di richiesta di una delle parti, e avrà ad\noggetto le seguenti tematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Andamento della singola unità distributiva di competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2Andamento dei singoli parametri che definiscono il Premio di Risultato\n(oltre agli incontri di norma bimestrali, come previsto al successivo capitolo\n4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Investimenti e relative ricadute organizzative e occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Interventi di innovazione tecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Organizzazione del lavoro, articolazione e distribuzione dell’orario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Andamento occupazionale, tipologie dei rapporti di lavoro e\nstabilizzazioni degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Programmi relativi alla sicurezza sul lavoro e all’ambiente di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Piani di formazione e riqualificazione del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Situazione ferie, permessi retribuiti Rol, straordinari\u002Fsupplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.2DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>1.2.1)Costituzione Rappresentanze sindacali:\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a)Costituzione RSA: Nel ribadire la necessità che la costituzione delle RSA\navvenga con modalità omogenee ed uniformi per ogni unità distributiva, le\nParti, riconfermando integralmente il contenuto del Titolo V “Diritti\nSindacali” del vigente CCNL TDS e, per quanto compatibile, dell’Accordo\nInterconfederale per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 27\nluglio 1994, si renderanno parti attive, ciascuna nel’ambito delle rispettive\ncompetenze, al fine di garantire ad ogni livello il rispetto dei termini e\ndelle procedure previste dalla sopra citata normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Costituzione RSU: Nel ribadire la necessità che la costituzione delle RSU\navvenga con modalità omogenee ed uniformi per ogni unità distributiva, le\nParti, riconfermando integralmente il contenuto del Titolo V “Diritti\nSindacali” del vigente CCNL TDS e dell’Accordo Interconfederale per la\nCostituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 27 luglio 1994, si\nrenderanno parti attive, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, al\nfine di garantire ad ogni livello il rispetto dei termini e delle procedure\npreviste dalla sopra citata normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)L’azienda è disponibile a riconoscere anche per le unità distributive\nal di sotto di 16 dipendenti la costituzione della RSA\u002FRSU e le relative\nagibilità sindacali (permessi sindacali e assemblee), nelle misure e con le\nmodalità indicate ai successivi punti 1.2.3) e 1.2.4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>1.2.2)Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>L’Azienda riconosce di fondamentale importanza la tutela della salute e\nsicurezza dei lavoratori, ed in tale ottica continuerà la sua azione di\nformazione nei confronti di tutti i lavoratori e dei Rappresentanti dei\nLavoratori per la Sicurezza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconfermare l’importanza della figura del Rappresentante\ndei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), convengono sulla necessità di\nintrodurre meccanismi condivisi, anche di monitoraggio, volti a garantire la\nsua effettiva costituzione in ogni singola unità produttiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, ai sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e dell’Accordo Interconfederale\ndel 18 novembre 1996, le OO.SS. si attiveranno tempestivamente per l’elezione\ndel\u002Fdei Rappresentante\u002Fi dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) qualora non si\nsia ancora provveduto ad eleggerli e\u002Fo la cui carica sia scaduta e\u002Fo gli stessi\nnon siano presenti in numero sufficiente rispetto al numero dei dipendenti\noccupati presso l’Unità Distributiva o la Sede, mentre la Società\ninformerà le RSA \u002F RSU costituite o, in mancanza di queste, i lavoratori della\nsingola Unità locale o sede della necessità di eleggere uno o più RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione del\u002Fdei RLS avverrà nel rispetto dell’art. 47 del D.Lgs. n.\n81\u002F2008 e delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale del 18\nnovembre 1996. Al fine di rafforzare ulteriormente l’attenzione in materia di\nsicurezza e salute sul posto di lavoro, le Parti convengono di istituire, solo\na seguito della prevista copertura in tutte le unità distributive o sedi del\nruolo di RLS, un Coordinamento degli RLS, con finalità di confronto e\nmonitoraggio, con il compito di elaborare proposte ed iniziative da presentare\nalle OO.SS. Nazionali e all’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Coordinamento avrà una durata pari al presente accordo, con un\nincontro di verifica annuale a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Coordinamento sarà composto da 6 componenti individuati dalle OO.SS.\nall’interno degli RLS eletti, che per lo svolgimento dell’incarico avranno\na disposizione un monte ore permessi retribuiti annuo pari 12 ore pro-capite\nper un totale di 72 ore annue, al fine di riunirsi due volte all’anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">1.2.3)Permessi sindacali RSA\u002FRSU e RLS:\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di agevolare il corretto utilizzo dei permessi sindacali, le Parti\nconvengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società si impegna a comunicare entro il 31 Gennaio di ciascun anno alle\n00.SS. Territoriali e alle rispettive RSA\u002FRSU e ai RLS il relativo monte ore\npermessi retribuiti per l’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monte ore annuo permessi retribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Calcolo monte ore annuo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•RSA\u002FRSU: Le Parti, in deroga all’art. 23 vigente CCNL TDS, convengono\nche il monte ore annuo dei permessi retribuiti spettanti alle RSA\u002FRSU è pari a\n2,5 ore per il numero di dipendenti di ciascuna Unità Distributiva o di\nciascuna Sede al 31 dicembre dell’anno precedente. Detto monte ore, per\nquanto attiene alle RSA, è da considerarsi unico per tutte le RSA costituite\nnella singola Unità Distributiva o Sede, come già avviene per le RSU. Tale\nprevisione avrà decorrenza dal 01 Gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Utilizzo monte ore annuo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal monte ore annuo RSA\u002FRSU non saranno detratte le ore di permesso\nretribuito impiegate per procedure di consultazione previste dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In merito al contemporaneo utilizzo dei permessi retribuiti da parte dei\ncomponenti delle RSA\u002FRSU, le Parti riconfermano integralmente l’applicazione\nper le RSA di quanto previsto all’art. 23 del CCNL TDS e per le RSU\nall’art. 7 bis dell'Accordo Interconfederale per la Costituzione delle\nRappresentanze Sindacali Unitarie 27 luglio 1994, nonché delle norme previste\ndal CCNL TDS ed in particolare dal Titolo V “Diritti sindacali” del vigente\nCCNL TDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Gestione superamento monte ore annuo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di evitare il superamento, la Società si impegna ad informare le\nOO.SS. Territoriali, la RSA\u002FRSU e i RLS, prima dell’esaurimento del\nrispettivo monte ore permessi annuo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le OO.SS. Territoriali si impegnano affinché le rispettive RSA\u002FRSU e RLS\nnon usufruiscano di permessi retribuiti in misura eccedente il suddetto monte\nore annuo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali superamenti del monte ore permessi potranno andare in acconto\ndei permessi dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.2.4)Assemblee:\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Riconfermando integralmente quanto previsto dall’articolo 30 CCNL TDS,\nl’Azienda si impegna a riconoscere ulteriori 2 ore annue di assemblea in\noccasione delle trattative per la sottoscrizione del Contratto Integrativo\nAziendale o per le procedure di consultazione previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Semplificando il disposto del CCNL TDS, le Parti convengono che le assemblee\ndovranno essere comunicate all’Azienda con un preavviso di almeno 2 giorni\nlavorativi, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della durata e\ndell’eventuale partecipazione di dirigenti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento di assemblee durante l’orario di lavoro avrà luogo con\nmodalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle\npersone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio di vendita;\ntali modalità saranno concordate con le RSA\u002FRSU e\u002Fo con le OO.SS.\nTerritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.2.5)Disponibilità Locale Aziendale e introduzione Bacheca\nElettronica:\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Società si rende disponibile, a seguito di richiesta da parte della\nRSA\u002FRSU, a mettere a disposizione una sala per l’espletamento delle riunioni\nsindacali, limitatamente alla durata delle stesse e salvo disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda verificherà altresì la possibilità di implementare una\nbacheca elettronica ad utilizzo delle RSA\u002FRSU per lo scambio di informazioni\nriguardanti tematiche aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.2.6)Coordinamento Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Stante le dimensioni di Comifar Distribuzione S.p.A. e la sua diffusione sul\nterritorio nazionale, viene costituito per la durata del presente accordo un\norganismo di natura sindacale di coordinamento fra le varie sedi locali, al\nfine di agevolare la condivisione ed il confronto a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale organismo sarà composto da 15 rappresentanti, individuati dalle OO.SS.\ntra i componenti delle RSA\u002FRSU costituite e comunicati alla Direzione\nAziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza di uno o più dei 15 componenti nominati, potranno\npartecipare i relativi supplenti, i cui nominativi saranno indicati dalle\nOO.SS. Nazionali contestualmente alla nomina dei componenti effettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai 15 partecipanti (componenti effettivi o supplenti) del Coordinamento\nNazionale viene riconosciuto un monte ore annuo di 24 ore pro-capite per un\nmonte ore annuo complessivo massimo pari a 360 ore, da fruire previa\npresentazione di apposita richiesta di permesso sindacale con un preavviso di\nalmeno 2 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, per ragioni di continuità e di competenza, convengono che agli\nincontri nazionali tra l’Azienda e le OO.SS. parteciperanno esclusivamente i\nmembri del presente Coordinamento Nazionale, mediante la fruizione dei permessi\nriconosciuti per tale carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.2.7)Commissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconfermare il ruolo centrale svolto da ogni singolo\nlavoratore all’interno dell’azienda e dell’importanza che riveste la sua\nvalorizzazione sotto il profilo professionale e umano, concordano di istituire\ndelle Commissioni Tecniche di carattere informativo e propositivo attraverso il\nconfronto su specifiche materie aventi particolare impatto sulla crescita\nprofessionale dei lavoratori e sull’organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna Commissione sarà composta, per quanto riguarda la rappresentanza\ndei Lavoratori, da 1 rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale da\nindividuarsi tra i componenti del Coordinamento Nazionale o delle RSA\u002FRSU, e si\nriunirà con cadenza semestrale. Per l’espletamento delle attività previste\nviene riconosciuto un monte ore annuo per ciascuna Commissione pari a 48 ore,\nda fruire previa presentazione di apposita richiesta di permesso sindacale con\nun preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Commissione Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preso atto da parte delle 00.SS. che l’organizzazione aziendale in materia\ndi formazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori ha implementato\nadeguati piani formativi e che investe significative risorse in tale ambito, le\nParti, nel confermare come l’apprendimento e l’aggiornamento professionale\nsiano aspetti fondamentali per favorire a livello individuale e collettivo lo\nsviluppo di competenze utili alla crescita competitiva dell’Azienda,\nconvengono di costituire, a livello nazionale, una apposita Commissione che\nannualmente svolga il monitoraggio dei fabbisogni formativi ed elabori proposte\ned iniziative formative, anche facendo ricorso agli strumenti messi a\ndisposizione dalla disciplina vigente, da presentare all’Azienda ed alle\n00.SS. Nazionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione Organizzazione del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva l’autonomia aziendale in materia di Organizzazione del Lavoro,\nle Parti, al fine di promuovere e favorire il costante miglioramento\ndell’organizzazione del lavoro, nel rispetto delle reciproche esigenze,\nconvengono di costituire, a livello nazionale, una apposita Commissione che\nannualmente svolga il monitoraggio dell’O.D.L. ed elabori proposte ed\niniziative volte all’efficientamento della stessa, da presentare\nall’Azienda ed alle 00.SS. Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione Tempi Vita-Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce dello schema di decreto legislativo in materia di tutela e\nconciliazione tempi vita e di lavoro, le Parti convengono di costituire, a\nlivello nazionale, una apposita Commissione cui demandare il compito di\nelaborare specifiche proposte ed iniziative da presentare all’Azienda ed alle\n00.SS. Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.2.8)Regolamentazione Esercizio Diritto di Sciopero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Preso atto che l'attività di distribuzione intermedia di prodotti\nmedicinali è riconosciuta dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione del\ndiritto di sciopero come servizio pubblico essenziale e che Comifar\nDistribuzione S.p.A., quale azienda leader della distribuzione farmaceutica in\nItalia, svolge un ruolo sociale in un settore primario quale la salute della\ncollettività, le Parti confermano l’applicazione di quanto stabilito dalla\nL. n. 146\u002F1990 e dall’Accordo sull'esercizio del diritto di sciopero del 26\ngennaio 2004 (stipulato tra Associazione Distributori Farmaceutici ADF,\nFederfarma Servizi, Confcommercio e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat-Cisl,\nUiltucs) e, con l’obiettivo di contemperare il diritto di sciopero dei\nlavoratori con la necessità di garantire l’erogazione del servizio,\nconvengono ai sensi dell'art. 9 del citato Accordo che le prestazioni\nindispensabili per la durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'astensione devono riguardare quote strettamente necessarie di\npersonale, da individuarsi a livello locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni\nindispensabili avverrà secondo i criteri già stabiliti dall’art. 10,\nparagrafo B) dell’Accordo sull'esercizio del diritto di sciopero del 26\ngennaio 2004, di seguito riportato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni\nindispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle\nprestazioni stesse sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente\nidonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da\nerogare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo\nl'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a\npartire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di\ncui al comma precedente, i lavoratori o in riposo o in ferie qualora\nl'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello\nsciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora\nin servizio, nel piano predetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni\nindispensabili, rappresentanti della RSU, ovvero, in mancanza, delle RSA e\u002Fo\ndelle organizzazioni sindacai proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle\ncondizioni tecniche del servizio e delle tutele d. cui all'art. 10.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.2.9) Rappresentante di Sito\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Recependo la proposta delle 00.SS. di voler sperimentare nuovi istituti\nmutuati da modelli a livello europeo e preso atto della recente enucleazione in\nambito europeo del ruolo di Rappresentante di Sito, le Parti convengono di\nmonitorare l’evoluzione di tale figura al fine di comprenderne i relativi\ncompiti e funzioni onde valutarne successivamente l’opportunità e le\nmodalità di applicazione di una sua eventuale introduzione all’interno del\nsistema di relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in coerenza con quanto definito nel capitolo 1.\n“Relazioni sindacali”, al presente livello nazionale vengono definite le\nnorme generali, cui le intese attuative a livello territoriale devono\nispirarsi, nonché gli strumenti organizzativi che le singole Unità\nDistributive possono adottare in base alle proprie esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda riconferma che i programmi di organizzazione e riorganizzazione\ndel lavoro devono ispirarsi a modelli che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prevedano una crescita dei livelli di redditività, sostenuta dal\nmiglioramento dei livelli di efficienza, attraverso una corretta ed equa\nripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- garantiscano un elevato standard di qualità del servizio offerto, \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ottimizzare il grado di utilizzo degli impianti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- garantiscano la massima affidabilità e copertura temporale\nnell’erogazione del servizio pubblico,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- garantiscano, anche attraverso una corretta programmazione, i giusti\nlivelli di flessibilità organizzativa, fondamentali per fronteggiare le\nfrequenti variazioni dell’attività e del mercato,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- garantiscano un adeguato equilibrio tra vita privata e lavorativa, \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valorizzino ed accrescano la professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti al presente livello convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.1 Procedura Variazioni organizzative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle specifiche esigenze locali, a livello di singola Unità\nDistributiva a seguito di richiesta di una delle Parti, verrà avviato con le\nRSA\u002FRSU e\u002Fo con l’assistenza delle 00.SS. Territoriali, il confronto in\nmerito alle modalità di attuazione dell'organizzazione del lavoro e\nall’insieme delle variabili che ad essa concorrono (orari di lavoro e turni,\nprogrammazione calendario annuo, quanto previsto ai successivi punti del\npresente Capitolo 2, ecc.), finalizzato al raggiungimento di intese entro 30\ngiorni di calendario dalla richiesta del primo incontro, fatta salva la\nfacoltà di estendere tale termine di ulteriori 15 giorni qualora sussistano i\npresupposti per il raggiungimento di un accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>2.2 Programmazione Lavoro Domenicale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Posto che il servizio erogato dalla Società è riconosciuto come un\nservizio pubblico essenziale, le Parti, nel confermare quanto previsto\ndall’art. 9 del D.Lgs. n. 66\u002F2003, riconoscono che il lavoro prestato nella\ngiornata della domenica è inserito all’interno delle turnazioni di lavoro,\nretribuito con la maggiorazione del 30% prevista dall’art. 141 del CCNL\nTDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la programmazione delle suddette turnazioni di\nlavoro avverrà, a fronte delle specificità del mercato locale, secondo un\nprincipio di equa rotazione e ripartizione tra i lavoratori dei reparti\ninteressati, tenendo anche conto della volontarietà espressa dai singoli\nlavoratori, in misura non superiore a n. 12 domeniche lavorative su base\nannuale (anno di calendario) per ciascun lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.3 Lavoro festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La maggiorazione oraria delle ore di lavoro prestate nella giornata festiva,\nprevista dall’art. 143 vigente CCNL TDS, verrà elevata al 40%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la volontarietà della prestazione, in caso di due giornate\nfestive consecutive, di norma la seconda giornata festiva è lavorativa secondo\nle turnazioni definite a livello locale e verrà retribuita con la\nmaggiorazione di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.4 Fine lavori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconoscere l’importanza del termine degli allestimenti\nnegli orari stabiliti e comunque del completamento degli stessi, convengono che\ni lavoratori in turno, su richiesta dell’Azienda, prolungheranno il proprio\norario di lavoro in caso di situazioni non prevedibili ed eccezionali che non\nconsentano di terminare le operazioni di allestimento entro il normale orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di un ricorso al fine lavori non riconducibile a situazioni di\neccezionalità, le Parti si incontreranno tempestivamente a livello locale, o\nsu richiesta di una delle stesse, al fine di individuare le opportune soluzioni\nin merito e, se necessario, definire le modalità di utilizzo di tale\nstrumento, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5, secondo e\nterzo capoverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>2.5 Lavoro \u003Cmark data-markjs=\"true\" class=\"keyword highlight focus\">notturn\u003C\u002Fmark>o\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A fronte di quanto previsto al precedente punto 2.4, si conviene che la\nmaggiorazione delle ore ordinarie prestate nella fascia dalle ore 22.00 alle\nore 06.00 prevista dall’art. 139 vigente CCNL TDS, sarà elevata al 20%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>2.6 Attività lavorative svolte tra le ore 24:00 e le ore 6:00\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In particolari periodi dell’anno e per determinate e temporanee esigenze\norganizzative e\u002Fo di mercato, le Parti si incontreranno a livello locale,\nsecondo la procedura e le tempistiche previste al precedente punto 2.1, per\norganizzare turni di lavoro nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 6.00\ne le relative attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.7 Orario Multiperiodale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatto salvo il confronto informativo a livello locale con le RSA\u002FRSU e\u002Fo le\n00.SS. Territoriali, al fine di rispondere alle specifiche esigenze di mercato\ne stagionali, l’azienda potrà adottare diversi regimi di orario, rispetto\nall’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in\nparticolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un\nmassimo di 16 settimane, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 del\nvigente CCNL TDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal primo comma dell’art. 137\nvigente CCNL TDS, circa la maturazione del lavoro straordinario\u002Fsupplementare\nsu base settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.8 Programmazione e smaltimento ferie e Rol\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla necessità di programmare e smaltire interamente\nentro il 31\u002F01 dell’anno successivo a quello di maturazione sia le ferie ex\nart. 147 vigente CCNL TDS che i permessi retribuiti ex art. 146 vigente CCNL\nTDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine ciascun dipendente dovrà indicare le proprie preferenze entro le\nseguenti scadenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•15 Dicembre per il periodo Febbraio - Maggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•15 Marzo per il periodo Giugno - Settembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•15 Luglio per il periodo Ottobre - Gennaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda validerà il piano ferie e permessi rispettivamente entro il 15\nGennaio, il 15 Aprile ed il 5 Settembre, sulla base delle assenze possibili\nsotto l’aspetto organizzativo in ciascun reparto in relazione al periodo\ninteressato, garantendo l’applicazione di meccanismi di rotazione nella\nconcessione delle ferie e permessi nei periodi più richiesti (come ad esempio\nle due settimane centrali di agosto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali situazioni eccezionali che si dovessero presentare saranno\noggetto di singola valutazione al fine di ricercare soluzioni in grado di\ntutelare, laddove possibile, gli interessi del lavoratore e le esigenze\norganizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.9 Termine ultimo fruizione ROL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che a partire dal corrente anno 2015, ai fini di\nquanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali del 03\u002F06\u002F2011 ed in deroga al sesto comma dell’art. 146 vigente CCNL\nTDS, il termine ultimo per la fruizione dei permessi ROL è fissato entro il 31\ndicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.10 Festività cadenti la domenica \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che per le festività coincidenti con la giornata della\ndomenica e per la giornata del 4 Novembre i lavoratori potranno comunicare\nentro il 15 dicembre di ciascun anno a valere per l’anno successivo la\nvolontà di maturare 8 (otto) ore aggiuntive di permessi retribuiti per\nciascuna giornata festiva e per il 4 Novembre nei confronti del personale FT,\nda riproporzionare per il personale PT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza della suddetta comunicazione le festività coincidenti con la\ngiornata della domenica e la giornata del 4 Novembre verranno retribuite come\nprevisto dall’art. 142 CCNL TDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.11 Flessibilità giornaliera \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A fronte di eventuali flessioni dell’attività lavorativa, verranno\nindicati al personale appartenente ai reparti ed agli uffici delle Unità\nDistributive, inclusi i reparti Call Center, compatibilmente con le esigenze\ntecnico organizzative aziendali, i periodi nei quali ridurre l’orario\ncontrattuale di lavoro, anche giornalmente in ingresso e\u002Fo in uscita, mediante\nl’utilizzo delle ore messe a disposizione da ciascun dipendente all’interno\ndi un c.d. “Serbatoio di flessibilità\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun dipendente comunicherà entro il 15 dicembre di ciascun anno a\nvalere per l’anno successivo la composizione del Serbatoio di flessibilità,\na scelta fra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le ore di permessi retribuiti di cui all’art. 146 vigente CCNL TDS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le 2 giornate di ferie aggiuntive previste dal CCNL da utilizzare con le\nstesse modalità previste per i permessi retribuiti ex art. 146 CCNL TDS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le ore di lavoro straordinario e\u002Fo supplementare (non frazionabili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capienza del Serbatoio di flessibilità, da riproporzionare sulla base\ndella percentuale PT, si differenzia come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per il personale Full-time assunto precedentemente al 26\u002F02\u002F2011: è pari\na 32 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per il personale Full-time con un’articolazione oraria a 39 ore\nsettimanali e\u002Fo per il personale Full-time assunto successivamente al\n26\u002F02\u002F2011 che abbia raggiunto i 2 anni di anzianità presso l’Azienda: è\npari a 24 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per il personale Full-time con un’articolazione oraria a 38 ore\nsettimanali e\u002Fo per il personale Full-time assunto successivamente al\n26\u002F02\u002F2011 che non abbia ancora raggiunto i 2 anni di anzianità presso\nl’Azienda: è pari a 16 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora sulla base della scelta comunicata dal dipendente non siano state\nraggiunte le suddette capienze del Serbatoio di flessibilità, verranno\nutilizzate, fino a concorrenza ed a scelta del singolo dipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ulteriori ore di permessi retribuiti ex art. 146 vigente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le 2 giornate di ferie aggiuntive previste dal CCNL da utilizzare con le\nstesse modalità previste per i permessi retribuiti ex art. 146 CCNL TDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al verificarsi del perdurare della flessione dell’attività lavorativa, le\nParti si incontreranno a livello locale per individuare idonee soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore non utilizzate di cui ai suddetti punti a), b) e c) rientreranno\nnella disponibilità dei lavoratore e andranno programmate ai sensi di quanto\nprevisto al punto 2.8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.12 Conto Recupero Individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che l’eventuale tempo di lavoro prestato eccedente\nl’orario contrattuale di lavoro (c.d. lavoro straordinario e\u002Fo supplementare)\nverrà accantonato a scelta del lavoratore in un “Conto Recupero\nIndividuale”, fermo restando il riconoscimento delle relative maggiorazioni,\nda comunicarsi entro le seguenti scadenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-entro il 15 gennaio di ciascun anno a valere per il periodo febbraio -\nluglio dell’anno in corso,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-entro il 15 luglio di ciascun anno a valere per il periodo agosto\ndell’anno in corso - gennaio dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le scelte effettuate non potranno essere successivamente modificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore residue del primo semestre si cumulano con le eventuali ore\naccantonate nel semestre successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo così accantonato potrà essere fruito dal lavoratore anche a\nfrazione di ora, con le medesime modalità previste per la fruizione dei\npermessi retribuiti ex art. 146 CCNL TDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate nel Conto Recupero Individuale dovranno essere fruite,\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, in maniera\ncompleta (ossia portate ad esaurimento) entro il 31 gennaio dell’anno\nsuccessivo a quello di accantonamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, qualora in casi particolari le ore accumulate non dovessero essere\ninteramente smaltite entro la suddetta scadenza, le stesse verranno\nregolarmente retribuite entro le normali cadenze previste per l’elaborazione\ndei cedolini paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conto recupero individuale non può mai essere negativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per una corretta gestione del Conto Recupero Individuale, l’Azienda\nrenderà disponibile sul cedolino paga mensile un contatore (individuato dalla\nvoce “Recupero”) delle ore accumulate e delle ore godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.13 Permessi ex L. 104\u002F92\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di sperimentare per 12 mesi quanto segue: il lavoratore\nche intenda utilizzare i permessi per assistenza disabili di cui all’art 33,\ncomma 3 L. 104\u002F92, presenterà apposita richiesta con un preavviso di 3 giorni\nlavorativi, salvo eventuali situazioni eccezionali, che saranno oggetto di\nsingola valutazione al fine di ricercare soluzioni in grado di tutelare gli\ninteressi di assistenza e tutela del disabile. Le Parti si incontreranno entro\nil termine di tale sperimentazione per valutarne l’andamento e la\nconferma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>3.WELFARE AZIENDALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Nel riconfermare l’importanza sempre più crescente che riveste il\nbenessere psico\u002Ffisico delle persone e la loro crescita professionale e\nculturale, l’esigenza di garantire un equilibrio tra tempi di vita e lavoro\nnonché l’impegno volto ad assicurare un sostegno reale ai Lavoratori\nnell’affrontare problematiche connesse alla loro salute e a quelle dei loro\nfamiliari, le Parti convengono di ridefinire il modello di welfare aziendale in\nun’ottica di consolidamento e rafforzamento dello stesso attraverso\nl'adozione di misure e strumenti di flessibilità a tutela dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.1 Flessibilità entrata\u002Fuscita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Valutate le esigenze tecnico organizzative aziendali e preso atto\ndell’impossibilità di adottare forme generalizzate di flessibilità in\nentrata\u002Fuscita per tutti i Lavoratori, al fine comunque di conciliare quanto\npiù possibile i tempi di vita e di lavoro, sarà riconosciuta al solo\npersonale degli uffici di Sede la possibilità di avvalersi di un orario di\ningresso elastico in entrata fino ad un massimo di 30 minuti. Di conseguenza,\nl'uscita nella stessa giornata dovrà essere posticipata fino al raggiungimento\ndel normale orario di lavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il restante personale delle unità distributive, saranno ammessi un\nmassimo di 5 ritardi mensili di massimo 5 minuti ciascuno, non cumulabili fra\nloro, da recuperare in uscita nella medesima giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.2 Permessi visite mediche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda accorderà specifici permessi retribuiti, sino ad un massimo di\n6 ore annue, per l’effettuazione di visite mediche specialistiche cadenti nel\nproprio orario di lavoro. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso\ndi 48 ore, salvo casi urgenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza dovrà poi essere giustificata mediante il documento del medico\nche attesti giorno, orario di inizio e fine della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto permesso copre l’assenza dal lavoro per la durata della visita\nmedica specialistica risultante dal documento rilasciato dal medico e per il\ntempo di viaggio, per la durata massima di un’ora per tratta, solo qualora si\nparta dal luogo di lavoro e\u002Fo si rientri a lavoro. Sono comunque escluse dal\nsuddetto monte ore le visite del medico curante di base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori part-time, il suddetto monte ore sarà riproporzionato\nsulla base della percentuale di riduzione oraria agli stessi applicata, mentre\nper il personale assunto in corso d’anno il monte ore in questione sarà\nriproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività lavorativa,\ncomputandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita,\ndocumentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, per visite mediche\nspecialistiche connesse con dette patologie l’Azienda eleverà il suddetto\nnumero massimo di permessi retribuiti a 16 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Ch3>3.3 Contributo per studio \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori, l’Azienda accorderà limitatamente all’ambito di applicazione\ndegli artt. 159 e 154 vigente CCNL TDS, un contributo di € 250,00 lordi annuo\nad un massimo di n. 10 lavoratori all’interno dell’azienda che avranno\nconcluso positivamente l’anno scolastico\u002Faccademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di partecipazione all’assegnazione di detto contributo\nsaranno ulteriormente dettagliate in apposito regolamento che verrà portato a\nconoscenza di tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>3.4 Permessi inserimento figli a scuola \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di facilitare l’inserimento dei figli all’asilo nido e\u002Fo alla\nscuola materna, verranno riconosciute al dipendente 20 ore di permesso non\nretribuito per ogni figlio, non cumulabili tra genitori entrambi dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno assentarsi contemporaneamente non oltre il 10% della forza occupata\nnel reparto\u002Fufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipermessi suddetti dovranno essere richiesti con un preavviso non inferiore\nai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIdipendente produrrà giustificativi rilasciati dalla struttura pubblica o\nprivata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipredetti permessi non retribuiti potranno essere richiesti solo ed\nesclusivamente all’esaurimento del periodo di congedo parentale (c.d.\nmaternità facoltativa) e\u002Fo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti\ndell’anno precedente. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>3.5Permessi per decessi e gravi infermità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di lutto o gravi infermità ai sensi di quanto previsto dall’art.\n156 vigente CCNL TDS, oltre a quanto già stabilito da tale norma, e nel\nrispetto dei termini ed i requisiti previsti dalla stessa, I Azienda\nconcederà, su richiesta del Lavoratore, 2 giorni di permesso non\nretribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.6 Permessi per gravi patologie comportamentali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori con figli ai quali venga accertata una grave patologia\ncomportamentale, non rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 157 vigente\nCCNL TDS (aspettativa per gravi motivi familiari) e che non dia diritto al\nriconoscimento delle tutele previste dalla Legge 104\u002F92 pur comportando la\nnecessità di cure e assistenza da parte del genitore, si conviene che il\nlavoratore potrà utilizzare per tali finalità l’intero monte ore\naccantonato nel Conto Recupero Individuale di cui al punto 2.12 del capitolo 2\n“Organizzazione del Lavoro”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di utilizzare tali ore sarà accompagnata da idonea\ndocumentazione certificante la patologia, rilasciata dal medico specialista del\nServizio Pubblico Sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volte esaurite le ore accantonate nel Conto recupero, l’Azienda\nconcederà su richiesta del Lavoratore 3 giorni di permesso non retribuito\nall’anno, con preavviso di 5 giorni lavorativi, fatte salve eventuali\nsituazioni non prevedibili nel suddetto termine di preavviso, le quali saranno\noggetto di singola valutazione al fine di ricercare soluzioni in grado di\ncontemperare gli interessi di cura e assistenza con quelle aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.7Cessione permessi ROL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di sostenere e rafforzare lo spirito solidale all’interno\ndell’Azienda, le Parti convengono di introdurre la possibilità di cessione\nsu base volontaria fra dipendenti di parte delle ore di permesso previste\ndall’articolo 146 CCNL TDS a favore di lavoratori che sono nella condizione\ndi richiedere l’aspettativa non retribuita per malattia ex art. 181 vigente\nCCNL TDS e che abbiano già esaurito il proprio monte ferie e permessi, con\nintegrazione da parte dell’Azienda in ragione di 1 ora per ogni ora messa a\ndisposizione da parte dei lavoratori. Si demanda a successivo regolamento la\nspecifica disciplina del presente istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>3.8 Congedo parentale a ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda darà applicazione alle recenti normative introdotte in materia\ndi congedo parentale a ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’INPS dovesse sollevare problematiche in merito\nall’applicazione della suddetta normativa, le Parti si impegnano sin d’ora\nad incontrarsi tempestivamente a livello territoriale e\u002Fo nazionale al fine di\nindividuare idonee soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.9 PT post Maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di Part time post\nMaternità, di cui si conferma integralmente il contenuto, la percentuale della\nforza occupata nell’unità produttiva di cui all’art. 90, primo comma, CCNL\nTDS viene elevata al 4%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>3.10 Congedo per vittime di violenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, D.Lgs. n. 80\u002F2015, alle\nvittime inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,\ndebitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai\nCentri antiviolenza o dalle Case rifugio, che presentino idonea documentazione,\nsarà concessa la conservazione del posto di lavoro per un ulteriore anno oltre\na quanto già previsto dall’art. 157 vigente CCNL TDS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.11Conservazione posto lavoro per Ludopatia \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In considerazione del diffondersi sempre più crescente di tale disturbo\nsuscettibile di pregiudicare in modo grave l’equilibrio psico-fisico\ndell’individuo, al fine di favorire la riabilitazione del dipendente affetto\nda tale dipendenza patologica, l’Azienda si rende disponibile a conservare il\nposto di lavoro per tutta la durata del percorso riabilitativo sino ad un\nmassimo di 3 anni, a fronte di presentazione di idonea documentazione\nattestante la tipologia di disturbo, rilasciata da specialista medico del\nServizio Sanitario Nazionale, l’avvio e la frequentazione del percorso\nmedesimo, nonché la conclusione positiva dello stesso. Pertanto, in caso di\ninterruzione del percorso prima che lo stesso si sia concluso positivamente o\nin caso di conclusione con esito negativo del percorso riabilitativo, la\nsuddetta tutela terminerà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.12Microcredito di solidarietà\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda valuterà iniziative di sostegno finanziario volte ad aiutare i\ndipendenti stessi ad affrontare spese non differibili con particolare\nriferimento a quelle mediche, scolastiche dei figli e di assistenza agli\nanziani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine saranno avviati propedeutici approfondimenti in materia al fine\ndi individuare le necessarie modalità di implementazione delle iniziative da\nsperimentare, ivi inclusa la possibilità di anticipazioni delle mensilità\naggiuntive da parte dell’Azienda, che risultino compatibili con le normative\ndi legge in materia, e\u002Fo il convenzionamento da parte dell’Azienda con\nistituti bancari terzi, al fine di offrire ai dipendenti delle condizioni\nfinanziarie agevolate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>3.13Avviso raggiungimento comporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A fronte di ricoveri ospedalieri che comportino lunghe degenze e\u002Fo di gravi\nmalattie comportanti terapie salvavita documentate dal Servizio Sanitario\nNazionale, l’Azienda si impegna a comunicare ai Lavoratori, con un preavviso\ndi norma di 15 giorni di calendario, l’imminente esaurimento del periodo di\ncomporto di cui all'art. 175 del vigente CCNL TDS, anche al fine di avanzare\nrichiesta di aspettativa non retribuita per malattia ai sensi dell’art. 181\nvigente CCNL TDS. In tali ipotesi, la durata del periodo di aspettativa di cui\nall’art. 181 CCNL TDS sarà estesa fino ad un massimo di 180 giorni qualora\nl’evento morboso non consenta la ripresa stabile dell’attività lavorativa\nalla scadenza dei 120 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>3.14 Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel ribadire la reciproca volontà di rafforzare quanto più possibile\nl’equilibrio tra tempi di vita e lavoro ed accogliendo la recente previsione\ndell’art. 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, le Parti avvieranno un\nconfronto approfondito in materia di Telelavoro, volto a valutarne\npreventivamente l’effettiva compatibilità con le esigenze tecniche,\norganizzative e produttive dell’azienda, nonché gli eventuali investimenti\nconnessi, e, successivamente, a fissarne in apposito regolamento la relativa\ndisciplina.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">4. PREMIO DI RISULTATO\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto all’art. 10, punto 12 - Sezione Prima\ndel vigente CCNL si definisce con il presente accordo il Premio di Risultato\nper il triennio 2015\u002F16, 2016\u002F17 e 2017\u002F18, correlato al conseguimento del\nmiglioramento continuo delle performances aziendali in termini di produttività\ncomplessiva e di processo, di qualità ed affidabilità del servizio erogato, e\ndi competitività dell’azienda sul mercato di riferimento, nonché al\ncontributo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iI Premio di Risultato, per sua natura variabile, è strettamente correlato\nal raggiungimento degli obiettivi fissati e viene maturato in relazione sia\nalla situazione oggettiva che soggettiva dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.1.Ambito di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Premio di Risultato trova applicazione nei confronti dei dipendenti con\nun’anzianità aziendale superiore a 18 mesi, inquadrati nei livelli dal 6°\nal 3° del vigente CCNL TDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Premio maturato viene corrisposto in relazione sia alla situazione\noggettiva che soggettiva di detti lavoratori, come meglio dettagliato al\nsuccessivo punto 4.9, ed è riproporzionato per il personale PT in funzione\ndelle ore da contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.2.Regole di funzionamento del Premio di Risultato \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il valore complessivo lordo massimo conseguibile ed erogabile della quota\nannua di Premio di Risultato per il personale Full-Time è indicato nella\ntabella 1 allegata al presente accordo (Allegato 1) ed è ripartito in tre\ncomponenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Componente relativa alle performances individuali (Parametri\nIndividuali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Componente relativa alle performances di Reparto\u002FUfficio (Parametri di\nReparto\u002FUfficio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Componente relativa alle performances di Unità Distributiva (Parametri di\nUnità Distributiva).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi per i Parametri di Reparto\u002FUfficio e per i Parametri di Unità\nDistributiva corrispondono all’Obiettivo di Budget Aziendale Annuale\nassegnato per l’esercizio di riferimento e saranno, anche per i Parametri\nIndividuali, migliorativi rispetto alle performances raggiunte l’anno\nprecedente, e di solo mantenimento in caso di livelli di performance\neccellenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per “performances eccellenti” si intendono quelle che hanno raggiunto\nvalori massimi per la specifica prestazione, non superabili a parità di\ncondizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esercizio fiscale 2015\u002F16 la componente relativa alle performances\nindividuali verrà soltanto misurata e monitorata senza che la stessa concorra\nalla maturazione della relativa quota di premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal successivo esercizio fiscale 2016\u002F17 la componente relativa\nalle performances individuali concorrerà anche alla maturazione della relativa\nquota di premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del primo semestre dell’esercizio fiscale 2016\u002F17 le Parti si\nincontreranno a livello nazionale per valutare l’andamento del Parametro\nIndividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.3. Parametri Individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a.La quota di premio legata ai Parametri Individuali trova applicazione\nesclusivamente nei confronti del personale le cui performances individuali\nsiano misurabili in maniera oggettiva. Pertanto, detta quota di premio non\ntroverà applicazione per il personale le cui performances individuali non\nsiano misurabili in maniera oggettiva. A tal proposito l’Azienda si impegna a\nricercare gli specifici parametri di performances applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Il peso del parametro individuale per l’esercizio fiscale 2016\u002F17 sarà\npari al 15% sul premio di risultato totale e per l’esercizio fiscale 2017\u002F18\nsarà pari al 22% sul premio di risultato totale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.La misurazione delle performances individuali avverrà mediante gli\nstrumenti di lavoro elettronici e\u002Fo il sistema gestionale utilizzati nel\nreparto\u002Fufficio di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.A ciascun dipendente, le cui performances individuali siano misurabili in\nmaniera oggettiva, viene abbinato un Indicatore di Performance Individuale\nsulla base della mansione assegnata, individuato all’interno di quelli\nprevisti per il Reparto\u002FUfficio di appartenenza ed indicati nella tabella 2\nallegata al presente accordo (Allegato 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Ai dipendenti con la stessa mansione verrà abbinato lo stesso Indicatore\ndi Performance Individuale ed il medesimo obiettivo minimo ed obiettivo\nmassimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.L’obiettivo massimo corrisponde al migliore risultato individuale\nraggiunto l’anno precedente per la attività\u002Fmansione di riferimento.\nL’obiettivo minimo corrisponde al miglioramento della media dei risultati\nconseguiti l’anno precedente per la attività\u002Fmansione di riferimento, per il\ncui calcolo non verranno presi in considerazione il risultato massimo ed il\nrisultato minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Le performances individuali dei dipendenti che svolgono ruoli di\nsupervisione verranno misurate sulla base della media dei risultati conseguiti\ndai dipendenti appartenenti al reparto di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.L’andamento degli obiettivi individuali sarà oggetto di informativa\nperiodica al personale tramite report mensile individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.In caso di promiscuità di attività all’interno della stessa mansione\nverranno prese in considerazione tutte le attività monitorabili svolte in\nmisura pari o superiore al 25% del proprio orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. In caso di promiscuità di mansioni verranno prese in considerazione\ntutte le mansioni monitorabili svolte in misura pari o superiore al 25% del\nproprio orario contrattuale, k. In caso di passaggio ad altra mansione per una\ndurata superiore a 30 giorni consecutivi, o multipli di 30 giorni (60 - 120 -\necc.). verrà abbinato l’obiettivo relativo alla nuova mansione per la durata\ndi assegnazione alla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.4.Parametri di Reparto\u002FUfficio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti a livello di singola Unità Distributiva e Sede converranno\nannualmente due parametri per ciascun Reparto\u002FUfficio, fra quelli nella tabella\n2 allegata al presente accordo (Allegato 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il peso complessivo dei due parametri per l’esercizio fiscale 2015\u002F16 è\npari al 38% sul premio di risultato totale, per l’esercizio fiscale 2016\u002F17\nsarà pari al 38% sul premio di risultato totale e per l’esercizio fiscale\n2017\u002F18 sarà pari al 32% sul premio di risultato totale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti converranno a livello locale il peso percentuale da assegnare al\nsingolo parametro di Reparto\u002FUfficio in base alle specificità del\nReparto\u002FUfficio per ogni Unità Distributiva e Sede. Per quanto riguarda il\npersonale dei Reparti\u002FUffici non monitorati la quota di premio legata ai\nParametri di Reparto\u002FUfficio verrà calcolata sulla media aritmetica dei\nrisultati ottenuti dai Reparti\u002FUffici monitorati della Unità Distributiva\u002FSede\ndi appartenenza o delle Unità Distributive\u002FSedi appartenenti all’area di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio ad altro reparto\u002Fufficio per una durata superiore a 30\ngiorni consecutivi, o multipli di 30 giorni (60 - 120 - ecc.), verrà abbinato\nl’obiettivo relativo al nuovo reparto\u002Fufficio per la durata di assegnazione\nallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.5.Parametri di Unità Distributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti a livello di singola Unità Distributiva converranno annualmente\ndue parametri fra quelli nella tabella 2 allegata al presente accordo (Allegato\n2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il peso complessivo dei due parametri per l’esercizio fiscale 2015\u002F16 è\npari al 63% sul premio di risultato totale, per l’esercizio fiscale 2016\u002F17\nsarà pari al 46% sul premio di risultato totale e per l’esercizio fiscale\n2017\u002F18 sarà pari al 46% sul premio di risultato totale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti converranno a livello locale il peso percentuale da assegnare al\nsingolo parametro di Unità Distributiva in base alle specificità delle\nsingole Unità Distributive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale degli uffici delle Sedi, in considerazione\ndella loro funzione di supporto e coordinamento delle attività delle Unità\nDistributive, la quota di premio legata ai Parametri di Unità Distributiva\nverrà calcolata sulla media aritmetica dei risultati ottenuti dalle singole\nunità distributive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale del Call Center e delle strutture di Area\nsia vendite che logistica la quota di premio legata ai Parametri di Unità\nDistributiva verrà calcolata sulla media aritmetica dei risultati ottenuti\ndalle singole Unità Distributive appartenenti all’area di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.6.Definizione obiettivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi specifici da raggiungere per ciascuno dei suddetti parametri\nsaranno definiti annualmente per singola Unità Distributiva\u002FSede entro il mese\ndi Febbraio di ciascun esercizio fiscale a valere per l’esercizio in corso,\ncon verifiche trimestrali per valutarne l’andamento nonché eventuali azioni\na supporto del raggiungimento degli obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti obiettivi saranno migliorativi rispetto alle performances consuntive\nraggiunte l’anno precedente, ed al superamento di tali valori consuntivi\ninizierà a maturare la relativa quota di premio. Restano ferme le ulteriori\nspecifiche indicate per i Parametri Individuali al precedente punto 4.3, lett.\nf.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi massimi per i Parametri di Reparto\u002FUfficio e per i Parametri\ndi Unità Distributiva, al raggiungimento dei quali corrisponde l’erogazione\ndel valore massimo conseguibile della relativa quota di Premio di Risultato,\ncorrispondono all’Obiettivo di Budget Aziendale Annuale previsto per\nl’esercizio di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di livelli di performances eccellenti gli obiettivi massimi saranno\ndi mantenimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.7.Maturazione della quota annua di Premio di Risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La maturazione della quota di Premio è fissata dal 01 Febbraio al 31\nGennaio dell’anno successivo e viene rapportata ai mesi di effettiva\nprestazione lavorativa. La quota di Premio maturato sarà calcolata a\nconsuntivo ed erogata in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di\nMarzo dell’anno successivo, a seguito di sottoscrizione dell’accordo in\nmerito ai risultati positivi conseguiti entro la fine del mese di Febbraio. In\noccasione della consuntivazione dei risultati conseguiti e della quota di\nPremio maturata, verrà preso in considerazione il verificarsi di eventuali\ncondizioni che abbiano oggettivamente impedito il raggiungimento degli\nobiettivi individuati, nonostante le azioni a supporto poste in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.8.Criteri di computo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La quota di Premio viene calcolata a consuntivo dell'anno di maturazione con\nriferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per valori a consuntivo riscontrati uguali o maggiori all’obiettivo\nmassimo definito, maturerà il 100% degli importi stabiliti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per valori a consuntivo riscontrati inferiori all’obiettivo massimo (100%)\nma superiori alle performances consuntive dell’anno precedente, maturerà una\npercentuale degli importi stabiliti pari alla percentuale di raggiungimento\ndegli obiettivi stessi; per valori a consuntivo riscontrati inferiori alle\nperformances consuntive dell’anno precedente, la quota di premio non\nmaturerà e, pertanto, non verrà corrisposta. Tale previsione si applica anche\nin caso di mancato mantenimento delle performances eccellenti dell’anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.9.Criteri di erogazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premesso che la quota di premio, nel valore maturato, verrà erogata ai\nsingoli lavoratori in funzione della effettiva prestazione nell’anno di\nriferimento, si conviene quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di valutare l’effettiva prestazione lavorativa, cui sarà\nproporzionata la maturazione del premio, si utilizzeranno i criteri sotto\nindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable class=\"MsoNormalTable\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" style=\"border-collapse:collapse\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr style=\"height:.85in\">\n      \u003Ctd width=\"220\" valign=\"top\" style=\"width:164.9pt;border-top:solid windowtext 1.0pt;   border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:none;border-right:none;   background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:.85in\">\u003Cp class=\"BodyText4\" align=\"left\" style=\"margin-top:0in;margin-right:0in;   margin-bottom:0in;margin-left:4.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:left;   text-indent:0in;line-height:12.25pt;background:transparent\">da\n        0 giorni a 15 giorni di mancata prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"345\" valign=\"top\" style=\"width:258.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-bottom:none;background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:.85in\">\u003Cp class=\"BodyText4\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:   0in;line-height:11.9pt;background:transparent\">Nessuna\n        riduzione; fatto salvo il caso di malattia superiore a 3 (tre) eventi\n        nell’anno, anche se non superiore complessivamente ai 15 giorni\n        annui, a fronte del quale verrà decurtato 1\u002F24 della quota di\n        premio.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:24.85pt\">\n      \u003Ctd width=\"220\" valign=\"top\" style=\"width:164.9pt;border-top:solid windowtext 1.0pt;   border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:none;border-right:none;   background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:24.85pt\">\u003Cp class=\"BodyText4\" align=\"left\" style=\"margin-top:0in;margin-right:0in;   margin-bottom:0in;margin-left:4.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:left;   text-indent:0in;line-height:11.9pt;background:transparent\">da\n        16 giorni a 29 giorni di mancata prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"345\" valign=\"top\" style=\"width:258.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-bottom:none;background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:24.85pt\">\u003Cp class=\"BodyText4\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:   0in;line-height:9.5pt;background:transparent\">1\u002F24\n        di riduzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:24.5pt\">\n      \u003Ctd width=\"220\" valign=\"top\" style=\"width:164.9pt;border-top:solid windowtext 1.0pt;   border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:none;border-right:none;   background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:24.5pt\">\u003Cp class=\"BodyText4\" align=\"left\" style=\"margin-top:0in;margin-right:0in;   margin-bottom:0in;margin-left:4.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:left;   text-indent:0in;line-height:12.25pt;background:transparent\">da\n        30 giorni a 45 giorni di mancata prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"345\" valign=\"top\" style=\"width:258.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-bottom:none;background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:24.5pt\">\u003Cp class=\"BodyText4\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:   0in;line-height:9.5pt;background:transparent\">2\u002F24\n        di riduzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:24.5pt\">\n      \u003Ctd width=\"220\" valign=\"top\" style=\"width:164.9pt;border-top:solid windowtext 1.0pt;   border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:none;border-right:none;   background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:24.5pt\">\u003Cp class=\"BodyText4\" align=\"left\" style=\"margin-top:0in;margin-right:0in;   margin-bottom:0in;margin-left:4.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:left;   text-indent:0in;line-height:11.9pt;background:transparent\">Oltre\n        i 45 giorni di mancata prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"345\" valign=\"top\" style=\"width:258.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-bottom:none;background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:24.5pt\">\u003Cp class=\"BodyText4\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:   0in;line-height:9.5pt;background:transparent\">Si\n        prosegue con lo stesso criterio = 1\u002F24 ogni 15 gg\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:.35in\">\n      \u003Ctd width=\"220\" valign=\"top\" style=\"width:164.9pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-right:none;background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:.35in\">\u003Cp class=\"BodyText4\" align=\"left\" style=\"margin-top:0in;margin-right:0in;   margin-bottom:0in;margin-left:4.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:left;   text-indent:0in;line-height:11.9pt;background:transparent\">Oltre\n        i 6 mesi di mancata prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"345\" valign=\"top\" style=\"width:258.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;   background:white;padding:0in .5pt 0in .5pt;height:.35in\">\u003Cp class=\"BodyText4\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:   0in;line-height:9.5pt;background:transparent\">Non\n        si concorre al PDR\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine si considerano come effettiva prestazione lavorativa le assenze\nesclusivamente per: ferie, festività, infortuni sul lavoro, congedo di\nmaternità obbligatorio, donazioni di sangue, permessi retribuiti per motivi di\nstudio e per altre causali previste dalle disposizioni di legge e\u002Fo di\ncontratto, permessi sindacali e assenze per malattia con ricovero ospedaliero\ndi durata non superiore a 20 giorni nel corso dell'anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ricovero ospedaliero di durata complessiva superiore a 20 giorni\nnel corso dell'anno di riferimento, le giornate di assenza dal ventunesimo\ngiorno saranno equiparate a tutti gli effetti alle giornate di assenza per\nmalattia senza ricovero ospedaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, purché\nabbia prestato attività per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento, saranno\ncorrisposti, unitamente alle spettanze di fine rapporto, tanti dodicesimi delle\nquote di premio annuo calcolate sul 50% del valore conseguito l’anno\nprecedente. Il periodo di preavviso non lavorato non concorre alla\ndeterminazione del suddetto Premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.10.Quota di Premio correlata all’utilizzo degli impianti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di introdurre una quota di premio legata ai Parametri\nUtilizzo Impianti come sotto indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale quota di Premio trova applicazione esclusivamente nei confronti del\npersonale che nel corso dell’esercizio fiscale di riferimento abbia prestato\nattività lavorativa nei giorni festivi in misura corrispondente al numero di\ngiornate indicate alla successiva lett. a) e\u002Fo abbia prestato attività\nlavorativa nella fascia oraria fra le ore 24.00 e le ore 6.00 in misura\ncorrispondente al numero di settimane indicato alla successiva lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Prestazioni individuali festive su base volontaria nell’ambito della\nflessibilità organizzativa programmata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di Premio legata all'Utilizzo Impianti per il Parametro di\nPrestazioni individuali Festive troverà applicazione al raggiungimento delle\nseguenti soglie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4 giornate complessive nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 giornate complessive nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oltre le 8 giornate complessive nel corso dell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Lavoro \u003Cmark data-markjs=\"true\" class=\"keyword highlight\">notturn\u003C\u002Fmark>o dalle 24.00 alle 6.00:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di Premio legata all’Utilizzo Impianti per il Parametro del\nLavoro \u003Cmark data-markjs=\"true\" class=\"keyword highlight\">notturn\u003C\u002Fmark>o tra le ore 24.00 e le ore 6.00 troverà applicazione al\nraggiungimento delle seguenti soglie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4 settimane nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•8 settimane nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•12 settimane nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•16 settimane nel corso dell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.11. Ammontare Quota Premio di Risultato correlata all’utilizzo degli\nimpianti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La maturazione della quota di Premio correlata all’utilizzo degli impianti\ndi cui al precedente punto 4.10 è fissata dal 01 Febbraio al 31 Gennaio\ndell’anno successivo. La quota di Premio maturato sarà calcolata a\nconsuntivo con riferimento al grado di raggiungimento delle suddette soglie ed\nerogata in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di Marzo\ndell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori complessivi lordi massimi conseguibili ed erogabili della quota\nannua di Premio correlata all’utilizzo impianti al raggiungimento delle\npredette soglie sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Prestazioni individuali festive nell’ambito della flessibilità\norganizzativa programmata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importo lordo di € 75,00 (settantacinque\u002F00) per prestazioni festive di\nalmeno 4 giornate nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importo lordo di € 100,00 (cento\u002F00) per prestazioni festive di almeno\n6 giornate nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importo lordo di € 120,00 (centoventi\u002F00) per prestazioni festive di\noltre 8 giornate nel corso dell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Lavoro \u003Cmark data-markjs=\"true\" class=\"keyword highlight\">notturn\u003C\u002Fmark>o dalle 24.00 alle 6.00:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importo lordo di € 80,00 (ottanta\u002F00) per prestazioni di lavoro\n\u003Cmark data-markjs=\"true\" class=\"keyword highlight\">notturn\u003C\u002Fmark>o di almeno 4 settimane nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importo lordo di € 180,00 (centottanta\u002F00) per prestazioni di lavoro\n\u003Cmark data-markjs=\"true\" class=\"keyword highlight\">notturn\u003C\u002Fmark>o di almeno 8 settimane nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importo lordo di € 310,00 (trecentodieci\u002F00) per prestazioni di lavoro\n\u003Cmark data-markjs=\"true\" class=\"keyword highlight\">notturn\u003C\u002Fmark>o pari a 12 settimane nel corso dell’anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importo lordo di € 450,00 (quattrocentocinquanta\u002F00) per prestazioni di\nlavoro \u003Cmark data-markjs=\"true\" class=\"keyword highlight\">notturn\u003C\u002Fmark>o pari a 16 settimane nel corso dell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.12.Clausole Varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a)Modifiche di pesi e parametri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle logiche del “Premio di Risultato”, le Parti potranno,\nnell’ambito del triennio, proporre modifiche o sostituzioni di pesi e\u002Fo\nparametri di riferimento in rapporto a nuove esigenze ed ai conseguenti nuovi\nobiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, le Parti si incontreranno a livello nazionale per le relative\ndeterminazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Variazioni di assetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al verificarsi di eventi straordinari che incidano\nsostanzialmente sull’assetto economico e produttivo dell’Azienda, le Parti\nsi incontreranno a livello nazionale per una verifica complessiva\ndell’impostazione del “Premio di Risultato” di cui al presente accordo\ne della rispondenza o meno della stessa impostazione alla nuova realtà. In\ntale occasione si potrà procedere, di comune accordo, all’adeguamento\ndell’impianto e\u002Fo alla ridefinizione del Premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Introduzione di nuove tecnologie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di introduzione di nuove tecnologie o di nuovi assetti\norganizzativi, le Parti si incontreranno a livello locale per rivedere gli\nobiettivi e adeguare le formule individuate alle conseguenti variazioni di\nproduttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Natura non retributiva del Premio di Risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">In relazione alla particolare natura del “Premio di Risultato”, le Parti\nconvengono che gli importi erogati a tale titolo non costituiscono base di\ncalcolo per alcun altro istituto contrattuale o di legge, così come non\ncomportano accantonamenti in relazione alla normativa di legge sul trattamento\ndi fine rapporto (TFR), ricomprendendo nel loro ammontare complessivo tutte le\nrelative incidenze. Le Parti si danno altresì atto che la caratteristica di\nvariabilità del premio corrisponde ai requisiti di cui alla Legge n. 135\u002F1997\ne successive modifiche ed integrazioni, ed alla Legge n. 247\u002F2007 e successive\nmodifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>5.VALIDITÀ E DURATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">Ilpresente accordo entra in vigore dal 15\u002F09\u002F2015, fatte salve le decorrenze\ndiversamente indicate nei vari capitoli, e scadrà in data 31\u002F01\u002F2018.\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Con effetto dal 15\u002F09\u002F2015 cesseranno definitivamente gli effetti di tutti\ngli accordi oggetto di recesso e\u002Fo disdetta da parte dell’Azienda, comunicati\ncon le lettere del 27 gennaio 2015, che quindi si considereranno annullati e\nsostituiti dal presente accordo; ad eccezione degli accordi già fatti salvi ed\nindividuati con le medesime lettere del 27 gennaio 2015, che rimarranno in\nvigore anche dopo la sottoscrizione del presente accordo, sino alle scadenze\nnei medesimi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di incontrarsi a livello locale per valutare la\ncompatibilità con il presente accordo dei suddetti accordi sindacali aziendali\nche rimarranno in vigore, al fine di individuare eventualmente gli opportuni\nadeguamenti entro il 31 dicembre 2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6.CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che quanto disciplinato nel presente accordo ha\ncarattere cedevole rispetto ad eventuali previsioni di legge e\u002Fo di CCNL e\u002Fo\nAccordi Interconfederali, sottoscritti da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat\nCisl e Uiltucs, che dovessero essere introdotte in materia durante il periodo\ndi vigenza del presente accordo e si impegnano pertanto fin d’ora ad\nincontrarsi tempestivamente al fine di apportare le modifiche che si rendessero\nnecessarie al fine di uniformare quanto ivi concordato con le sopravvenute\nnovità normative e\u002Fo contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Le Parti si danno espressamente atto che eventuali intese già\nsottoscritte e quelle che dovessero essere raggiunte a livello locale, al fine\ndi dare applicazione a quanto previsto al presente accordo, non costituiscono\nné costituiranno un ulteriore livello di contrattazione bensì una\nspecificazione di quanto ivi previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comifar Distribuzione S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. Territoriali e le RSA\u002FRSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filcams CGIL Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fisascat- CISL Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uiltucs Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"cbadate_start_date":44,"SUNDAY_trigger":48,"healthandsafetypolicy":52,"NOCTPREM_trigger":56,"cbadate_end":60,"violence":62,"cbadate_start":66,"ONCERISE_trigger":70,"healthandsafetytraining":73,"longtermillness":77,"childcare":81,"trainingprogrammes":85,"paidmaternityleave":89,"violenceleave":93,"TRADEUNLEAV_trigger":95,"contractseverancepay":98,"FLEXWORK_trigger":102,"educationtuition":106,"deathrelatives":110},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start_date","Ilpresente accordo entra in vigore dal 1","Ilpresente accordo entra in vigore dal 15\u002F09\u002F2015, fatte salve le decorrenze\ndiversamente indicate nei vari capitoli, e scadrà in data 31\u002F01\u002F2018.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"SUNDAY_trigger","2.2 Programmazione Lavoro Domenicale Pos","2.2 Programmazione Lavoro Domenicale\n\nPosto che il servizio erogato dalla Società è riconosciuto come un\nservizio pubblico essenziale, le Parti, nel confermare quanto previsto\ndall’art. 9 del D.Lgs. n. 66\u002F2003, riconoscono che il lavoro prestato nella\ngiornata della domenica è inserito all’interno delle turnazioni di lavoro,\nretribuito con la maggiorazione del 30% prevista dall’art. 141 del CCNL\nTDS.\n\nLe Parti convengono che la programmazione delle suddette turnazioni di\nlavoro avverrà, a fronte delle specificità del mercato locale, secondo un\nprincipio di equa rotazione e ripartizione tra i lavoratori dei reparti\ninteressati, tenendo anche conto della volontarietà espressa dai singoli\nlavoratori, in misura non superiore a n. 12 domeniche lavorative su base\nannuale (anno di calendario) per ciascun lavoratore.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"healthandsafetypolicy","1.2.2)Rappresentante dei Lavoratori per ","1.2.2)Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:\n\nL’Azienda riconosce di fondamentale importanza la tutela della salute e\nsicurezza dei lavoratori, ed in tale ottica continuerà la sua azione di\nformazione nei confronti di tutti i lavoratori e dei Rappresentanti dei\nLavoratori per la Sicurezza.\n\nLe Parti, nel riconfermare l’importanza della figura del Rappresentante\ndei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), convengono sulla necessità di\nintrodurre meccanismi condivisi, anche di monitoraggio, volti a garantire la\nsua effettiva costituzione in ogni singola unità produttiva aziendale.\n\nA tal fine, ai sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e dell’Accordo Interconfederale\ndel 18 novembre 1996, le OO.SS. si attiveranno tempestivamente per l’elezione\ndel\u002Fdei Rappresentante\u002Fi dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) qualora non si\nsia ancora provveduto ad eleggerli e\u002Fo la cui carica sia scaduta e\u002Fo gli stessi\nnon siano presenti in numero sufficiente rispetto al numero dei dipendenti\noccupati presso l’Unità Distributiva o la Sede, mentre la Società\ninformerà le RSA \u002F RSU costituite o, in mancanza di queste, i lavoratori della\nsingola Unità locale o sede della necessità di eleggere uno o più RLS.\n\nL’elezione del\u002Fdei RLS avverrà nel rispetto dell’art. 47 del D.Lgs. n.\n81\u002F2008 e delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale del 18\nnovembre 1996. Al fine di rafforzare ulteriormente l’attenzione in materia di\nsicurezza e salute sul posto di lavoro, le Parti convengono di istituire, solo\na seguito della prevista copertura in tutte le unità distributive o sedi del\nruolo di RLS, un Coordinamento degli RLS, con finalità di confronto e\nmonitoraggio, con il compito di elaborare proposte ed iniziative da presentare\nalle OO.SS. Nazionali e all’Azienda.\n\nTale Coordinamento avrà una durata pari al presente accordo, con un\nincontro di verifica annuale a livello nazionale.\n\nIl Coordinamento sarà composto da 6 componenti individuati dalle OO.SS.\nall’interno degli RLS eletti, che per lo svolgimento dell’incarico avranno\na disposizione un monte ore permessi retribuiti annuo pari 12 ore pro-capite\nper un totale di 72 ore annue, al fine di riunirsi due volte all’anno.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"NOCTPREM_trigger","2.5 Lavoro notturno A fronte di quanto p","2.5 Lavoro notturno\n\nA fronte di quanto previsto al precedente punto 2.4, si conviene che la\nmaggiorazione delle ore ordinarie prestate nella fascia dalle ore 22.00 alle\nore 06.00 prevista dall’art. 139 vigente CCNL TDS, sarà elevata al 20%.",{"bindId":61,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"violence","3.10 Congedo per vittime di violenza Fer","3.10 Congedo per vittime di violenza\n\nFermo restando quanto previsto dall’articolo 24, D.Lgs. n. 80\u002F2015, alle\nvittime inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,\ndebitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai\nCentri antiviolenza o dalle Case rifugio, che presentino idonea documentazione,\nsarà concessa la conservazione del posto di lavoro per un ulteriore anno oltre\na quanto già previsto dall’art. 157 vigente CCNL TDS.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"cbadate_start","5.VALIDITÀ E DURATA Ilpresente accordo e","5.VALIDITÀ E DURATA\n\nIlpresente accordo entra in vigore dal 15\u002F09\u002F2015, fatte salve le decorrenze\ndiversamente indicate nei vari capitoli, e scadrà in data 31\u002F01\u002F2018.\n\nCon effetto dal 15\u002F09\u002F2015 cesseranno definitivamente gli effetti di tutti\ngli accordi oggetto di recesso e\u002Fo disdetta da parte dell’Azienda, comunicati\ncon le lettere del 27 gennaio 2015, che quindi si considereranno annullati e\nsostituiti dal presente accordo; ad eccezione degli accordi già fatti salvi ed\nindividuati con le medesime lettere del 27 gennaio 2015, che rimarranno in\nvigore anche dopo la sottoscrizione del presente accordo, sino alle scadenze\nnei medesimi previste.\n\nLe Parti convengono di incontrarsi a livello locale per valutare la\ncompatibilità con il presente accordo dei suddetti accordi sindacali aziendali\nche rimarranno in vigore, al fine di individuare eventualmente gli opportuni\nadeguamenti entro il 31 dicembre 2015.",{"bindId":71,"name":72,"text":72},"ONCERISE_trigger","4. PREMIO DI RISULTATO",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"healthandsafetytraining","L’Azienda riconosce di fondamentale impo","L’Azienda riconosce di fondamentale importanza la tutela della salute e\nsicurezza dei lavoratori, ed in tale ottica continuerà la sua azione di\nformazione nei confronti di tutti i lavoratori e dei Rappresentanti dei\nLavoratori per la Sicurezza.",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"longtermillness","3.13Avviso raggiungimento comporto A fro","3.13Avviso raggiungimento comporto\n\nA fronte di ricoveri ospedalieri che comportino lunghe degenze e\u002Fo di gravi\nmalattie comportanti terapie salvavita documentate dal Servizio Sanitario\nNazionale, l’Azienda si impegna a comunicare ai Lavoratori, con un preavviso\ndi norma di 15 giorni di calendario, l’imminente esaurimento del periodo di\ncomporto di cui all'art. 175 del vigente CCNL TDS, anche al fine di avanzare\nrichiesta di aspettativa non retribuita per malattia ai sensi dell’art. 181\nvigente CCNL TDS. In tali ipotesi, la durata del periodo di aspettativa di cui\nall’art. 181 CCNL TDS sarà estesa fino ad un massimo di 180 giorni qualora\nl’evento morboso non consenta la ripresa stabile dell’attività lavorativa\nalla scadenza dei 120 giorni.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"childcare","3.4 Permessi inserimento figli a scuola ","3.4 Permessi inserimento figli a scuola \n\nAl fine di facilitare l’inserimento dei figli all’asilo nido e\u002Fo alla\nscuola materna, verranno riconosciute al dipendente 20 ore di permesso non\nretribuito per ogni figlio, non cumulabili tra genitori entrambi dipendenti.\n\nPotranno assentarsi contemporaneamente non oltre il 10% della forza occupata\nnel reparto\u002Fufficio.\n\nIpermessi suddetti dovranno essere richiesti con un preavviso non inferiore\nai 15 giorni.\n\nIIdipendente produrrà giustificativi rilasciati dalla struttura pubblica o\nprivata.\n\nIpredetti permessi non retribuiti potranno essere richiesti solo ed\nesclusivamente all’esaurimento del periodo di congedo parentale (c.d.\nmaternità facoltativa) e\u002Fo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti\ndell’anno precedente. \n\n3.5Permessi per decessi e gravi infermità\n\nIn caso di lutto o gravi infermità ai sensi di quanto previsto dall’art.\n156 vigente CCNL TDS, oltre a quanto già stabilito da tale norma, e nel\nrispetto dei termini ed i requisiti previsti dalla stessa, I Azienda\nconcederà, su richiesta del Lavoratore, 2 giorni di permesso non\nretribuito.",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"trainingprogrammes","Commissione Formazione Preso atto da par","Commissione Formazione\n\nPreso atto da parte delle 00.SS. che l’organizzazione aziendale in materia\ndi formazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori ha implementato\nadeguati piani formativi e che investe significative risorse in tale ambito, le\nParti, nel confermare come l’apprendimento e l’aggiornamento professionale\nsiano aspetti fondamentali per favorire a livello individuale e collettivo lo\nsviluppo di competenze utili alla crescita competitiva dell’Azienda,\nconvengono di costituire, a livello nazionale, una apposita Commissione che\nannualmente svolga il monitoraggio dei fabbisogni formativi ed elabori proposte\ned iniziative formative, anche facendo ricorso agli strumenti messi a\ndisposizione dalla disciplina vigente, da presentare all’Azienda ed alle\n00.SS. Nazionali.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"paidmaternityleave","3.8 Congedo parentale a ore L’Azienda da","3.8 Congedo parentale a ore\n\nL’Azienda darà applicazione alle recenti normative introdotte in materia\ndi congedo parentale a ore.\n\nQualora l’INPS dovesse sollevare problematiche in merito\nall’applicazione della suddetta normativa, le Parti si impegnano sin d’ora\nad incontrarsi tempestivamente a livello territoriale e\u002Fo nazionale al fine di\nindividuare idonee soluzioni.\n\n3.9 PT post Maternità\n\nFermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di Part time post\nMaternità, di cui si conferma integralmente il contenuto, la percentuale della\nforza occupata nell’unità produttiva di cui all’art. 90, primo comma, CCNL\nTDS viene elevata al 4%.",{"bindId":94,"name":64,"text":65},"violenceleave",{"bindId":96,"name":97,"text":97},"TRADEUNLEAV_trigger","1.2.3)Permessi sindacali RSA\u002FRSU e RLS:",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"contractseverancepay","In relazione alla particolare natura del","In relazione alla particolare natura del “Premio di Risultato”, le Parti\nconvengono che gli importi erogati a tale titolo non costituiscono base di\ncalcolo per alcun altro istituto contrattuale o di legge, così come non\ncomportano accantonamenti in relazione alla normativa di legge sul trattamento\ndi fine rapporto (TFR), ricomprendendo nel loro ammontare complessivo tutte le\nrelative incidenze. Le Parti si danno altresì atto che la caratteristica di\nvariabilità del premio corrisponde ai requisiti di cui alla Legge n. 135\u002F1997\ne successive modifiche ed integrazioni, ed alla Legge n. 247\u002F2007 e successive\nmodifiche ed integrazioni.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"FLEXWORK_trigger","3.14 Telelavoro Nel ribadire la reciproc","3.14 Telelavoro\n\nNel ribadire la reciproca volontà di rafforzare quanto più possibile\nl’equilibrio tra tempi di vita e lavoro ed accogliendo la recente previsione\ndell’art. 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, le Parti avvieranno un\nconfronto approfondito in materia di Telelavoro, volto a valutarne\npreventivamente l’effettiva compatibilità con le esigenze tecniche,\norganizzative e produttive dell’azienda, nonché gli eventuali investimenti\nconnessi, e, successivamente, a fissarne in apposito regolamento la relativa\ndisciplina.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"educationtuition","3.3 Contributo per studio Al fine di con","3.3 Contributo per studio \n\nAl fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori, l’Azienda accorderà limitatamente all’ambito di applicazione\ndegli artt. 159 e 154 vigente CCNL TDS, un contributo di € 250,00 lordi annuo\nad un massimo di n. 10 lavoratori all’interno dell’azienda che avranno\nconcluso positivamente l’anno scolastico\u002Faccademico.\n\nLe modalità di partecipazione all’assegnazione di detto contributo\nsaranno ulteriormente dettagliate in apposito regolamento che verrà portato a\nconoscenza di tutti i lavoratori.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"deathrelatives","3.5Permessi per decessi e gravi infermit","3.5Permessi per decessi e gravi infermità\n\nIn caso di lutto o gravi infermità ai sensi di quanto previsto dall’art.\n156 vigente CCNL TDS, oltre a quanto già stabilito da tale norma, e nel\nrispetto dei termini ed i requisiti previsti dalla stessa, I Azienda\nconcederà, su richiesta del Lavoratore, 2 giorni di permesso non\nretribuito.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ITA Comifar Distribuzione S.p.A - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-09-15\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-01-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni, Other\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        Comifar Distribuzione S.p.A\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, RSU\u002FRSA aziendale, Organizzazioni Sindacali Territoriali\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Insufficient data\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-9 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;2 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;2 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[119],{"title":37,"slug":33},[121],{"type":122,"data":123},"call_to_action_body_block",{"title":124,"description":125,"variant":126,"link":127},"Confronta contratti 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