[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fcontratto-collettivo-specifico-di-lavoro-deli11-marzo-2019-fca-n-v-cnh-industriai-n-v-e-ferrari-n-v-in-nome-proprio-e-in-nome-e-per-conto-delle-societa-appartenenti-ai-rispettivi-gruppi-che-applicano-il-ccsl":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":209,"content_type_view":210,"extra_breadcrumbs":211,"body":213,"body_blocks":224,"related_pages":228},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":207,"translations":208},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"contratto-collettivo-specifico-di-lavoro-deli11-marzo-2019-fca-n-v-cnh-industriai-n-v-e-ferrari-n-v-in-nome-proprio-e-in-nome-e-per-conto-delle-societa-appartenenti-ai-rispettivi-gruppi-che-applicano-il-ccsl","6a2a328c-cc19-11ed-8132-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fcontratto-collettivo-specifico-di-lavoro-deli11-marzo-2019-fca-n-v-cnh-industriai-n-v-e-ferrari-n-v-in-nome-proprio-e-in-nome-e-per-conto-delle-societa-appartenenti-ai-rispettivi-gruppi-che-applicano-il-ccsl\u002Fcontratto-collettivo-specifico-di-lavoro-deli11-marzo-2019-fca-n-v-cnh-industriai-n-v-e-ferrari-n-v-in-nome-proprio-e-in-nome-e-per-conto-delle-societa-appartenenti-ai-rispettivi-gruppi-che-applicano-il-ccsl\u002F","CONTRATTO COLLETTIVO SPECIFICO DI LAVORO deli’11 marzo 2019 FCA N.V., CNH Industriai N.V. e Ferrari N.V.. In nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL.","CONTRATTO COLLETTIVO SPECIFICO DI LAVORO deli’11 marzo 2019 FCA N.V., CNH Industriai N.V. e Ferrari N.V.. In nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL. - 2019","Italy - CONTRATTO COLLETTIVO SPECIFICO DI LAVORO deli’11 marzo 2019 FCA N.V., CNH Industriai N.V. e Ferrari N.V.. In nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL. - 2019","CONTRATTO COLLETTIVO SPECIFICO DI LAVORO deli’11 marzo 2019 FCA N.V., CNH Industriai N.V. e Ferrari N.V.. In nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL. - 2019 - Attività manifatturiere",{"name":41,"data":42},"Contratto FCA 2019.html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>Contratto FCA 2019\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>CONTRATTO COLLETTIVO SPECIFICO DI LAVORO\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>deli’11 marzo 2019\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>Tra\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>FCA N.V., CNH Industriai N.V. e Ferrari N.V.. In nome proprio e in nome e\nper conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il\nCCSL.\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>e\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, (JGLM e\nAQCFR è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro\nper le aziende appartenenti al Gruppi FCA. CNH Industriai e Ferrari e I\nlavoratori dalle stesse dipendenti\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PREMESSA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si riconoscono interlocutori stabili in un corretto sistema di\nrelazioni industriali teso a valorizzare le risorse umane, ampliare i momenti\ndi dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, al fine di affrontare i\nproblemi di comune interesse in modo costruttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Individuano il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare\nsoluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di tutela e coinvolgimento dei\nlavoratori, miglioramento delle loro condizioni e tutela della competitività\ndell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di conseguenza, assumono la prevenzione del conflitto come un reciproco\nimpegno su cui si fonda il sistema partecipativo. In tale ambito si\nidentificano nella Direzione aziendale e nel Consiglio delle RSA i soggetti che\nhanno questo compito e che lo realizzeranno incontrandosi per valutare, ai fini\ndella prevenzione, l’attività e i risultati del sistema partecipativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo scopo definiscono criteri e contenuti del sistema di partecipazione\nda adottare, che si articola in vari Organismi congiunti (Commissioni) composti\nda rappresentanti della Direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente Contratto Collettivo, così come da RSA da queste\ndesignati, che operano affrontando le questioni in via preventiva secondo\nl'articolazione, le competenze e le modalità di seguito riportate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno, entro il mese di marzo 2019, per la chiusura dei\nPiani industriali aziendali 2015-2018, per analizzare, sulla scorta di dati\noggettivi, l’andamento aziendale complessivo, anche sotto il profilo\neconomico oltre che produttivo e occupazionale; tale incontro sarà anche la\nsede per condividere e monitorare gli aspetti contrattuali connessi a tale\nandamento economico; ciò per quanto riguarda in particolare l’incidenza\ndello stesso sulla struttura retributiva di produttività prevista dal presente\nContratto Collettivo per il periodo 2015-2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nContratto Collettivo, per singoli settori di attività ritenuti di particolare\nrilevanza, annualmente dopo la pubblicazione del bilancio, nel corso di\napposito incontro, l’Azienda fornirà alle suddette Organizzazioni sindacali\ninformazioni sulla situazione aziendale con particolare riferimento\nall’andamento produttivo e occupazionale in relazione all’attuazione dei\npiani strategici e dei relativi investimenti. Analoghi incontri potranno essere\nrichiesti per singole aree interessate da significative variazioni degli\nandamenti di mercato e produttivi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Commissione Paritetica nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPETENZE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica esaminerà annualmente in apposita sessione il\nBilancio di Sostenibilità, entro un mese dalla sua pubblicazione. In tale sede\nsaranno esaminati i dati di Settore\u002FSegmento di attività, con particolare\nriferimento all’andamento occupazionale, con la presenza di Responsabili di\nArea e\u002Fo di Business.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica è inoltre la sede preferenziale e privilegiata\nper esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato\nrispetto degli impegni assunti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente Contratto Collettivo nonché per esaminare l’operatività delle\nconseguenze che lo stesso prevede nei confronti delle Organizzazioni sindacali,\nfermo restando che, in assenza di una valutazione congiunta delle Parti,\nl’Azienda procederà secondo quanto previsto dalla clausola di\nresponsabilità inclusa nel presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al verificarsi di tali specifiche situazioni, anche su richiesta di una sola\ndelle Parti, la Commissione Paritetica sarà convocata dal Segretario della\nstessa. La Commissione si riunirà, anche mediante conferenza telefonica, entro\n48 ore dalla richiesta di convocazione ed esprimerà la propria valutazione\ncongiunta sulle vicende sottoposte al suo esame al fine delle conseguenze\npreviste dal presente Contratto Collettivo, entro e non oltre quattro giorni\ndalla data di convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni sindacali non faranno\nricorso all’azione diretta e da parte aziendale non si procederà in via\nunilaterale. Al termine della procedura, in assenza di una valutazione\ncongiunta delle Parti, o in caso di mancata riunione della Commissione alla\ndata di convocazione, l’Azienda sarà libera di procedere secondo quanto\nprevisto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente Contratto\nCollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica avrà anche il compito di dirimere eventuali dubbi\ninterpretativi sorti nell'applicazione delle disposizioni del presente\nContratto Collettivo, al fine di giungere a una comune interpretazione fra le\nPartì. A tale fine si riunirà su richiesta di una delle Parti, e le\ndecisioni, assunte aH'unanimità, saranno comunicate alle rispettive strutture\nperiferiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica analizzerà inoltre, in termini di studio, forme\ndi partecipazione più ampie dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai\nprocessi aziendali, anche attraverso l’intervento in specifici organismi,\napprofondendo esperienze di altri Paesi, al fine di una valutazione delle Parti\nneH’ambito del prossimo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica avrà infine anche il compito di elaborare\neventuali proposte su singoli temi e\u002Fo problematiche emersi nelle diverse\nCommissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica sarà composta per parte sindacale da un\ncomponente per ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente Contratto\nCollettivo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle\nrispettive Segreterie nazionali, e per parte datoriale da un numero di\nrappresentanti pari al numero dei componenti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un componente di parte datoriale avrà il compito di Segretario della\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le nomine dei rispettivi componenti saranno effettuate entro la data di\napplicazione del presente Contratto Collettivo. In tale occasione sarà\nindicato il componente che avrà funzione di Segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su\nrichiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica o\ntelefax, con preavviso non inferiore alle 48 ore, salvo casi di particolare\nurgenza. Nella convocazione sarà indicato l’ordine del giorno, il luogo e la\ndata delia riunione e, al termine della riunione, sarà redatto, a cura\ndell’Azienda, un verbale di cui sarà consegnata copia ai componenti della\nCommissione e che si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche\nosservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Commissione Welfare aziendale a livello nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPETENZE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>E’ costituita in forma paritetica e permanente la Commissione Welfare\naziendale con il compito di individuare ed elaborare soluzioni migliorative per\nlo sviluppo degli attuali istituti, con particolare riguardo agli Enti\nbilaterali costituiti nell’ambito dei Gruppi FCA e CNH Industriai, nonché\nnuovi istituti o soluzioni e modalità applicative degli esistenti, finalizzate\nal l'ottimizzazione del bilanciamento vita-lavoro (cd. Work-Life Balance),\nanche attraverso lo studio di specifiche iniziative a carattere\nsperimentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Welfare aziendale costituirà inoltre la sede in cui potranno\nessere esaminate le eventuali problematiche attinenti alla governance dei Fondi\ne degli Enti bilaterali costituiti e operanti nei Gruppi FCA e CNH\nIndustriai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla Commissione Welfare aziendale spetta pertanto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-studiare ed elaborare possibili soluzioni finalizzate all’integrazione\ncontrattuale dei Fondi applicati nei due Gruppi in base a quanto previsto dal\ncapitolo Welfare aziendale del successivo Titolo quarto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare proposte operative per iniziative utili a valorizzare i Fondi e\ngli Enti bilaterali operanti nei due Gruppi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-studiare soluzioni atte a incidere positivamente sul bilanciamento\nvita-lavoro, elaborando a questo scopo proposte concrete da presentare alle\nParti anche in veste di possibile sperimentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-studiare composizione e applicazione di un pacchetto di flexible benefit,\nsia dal punto di vista economico-normativo che da quello fiscale e\ncontributivo, elaborando a questo scopo proposte concrete da presentare alle\nParti anche in veste di possibile sperimentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare e risolvere qualsivoglia controversia, anche interpretativa,\nafferente alla materia, proposta alla sua attenzione da una delle Parti, a\nlivello nazionale o locale, o dagli Organi dei Fondi di cui al successivo\nTitolo quarto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre la Commissione definirà in tempo utile una proposta per il rinnovo\ndel contratto di gestione del FASIF in scadenza, da presentare alle Parti con\nl'obiettivo irrinunciabile della sua piena sostenibilità economico-finanziaria\ne avuto riguardo all’obiettivo condiviso di ampliare la platea degli aderenti\nai profili di assistenza completa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i componenti della Commissione saranno previsti specifici interventi\nformativi in relazione airaggiornamento delle loro competenze in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La Commissione Welfare aziendale sarà composta per parte sindacale da un\ncomponente per ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente Contratto\nCollettivo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle\nrispettive Segreterie nazionali. Le Organizzazioni sindacali potranno avvalersi\ndella consulenza di un eventuale esperto, designato congiuntamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per parte datoriale la Commissione sarà composta da un pari numero di\nrappresentanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i componenti della Commissione dovranno avere specifiche competenze\nnelle materie affidate alla Commissione. Le nomine dei rispettivi componenti\nsaranno effettuate entro la data di applicazione del presente Contratto\nCollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunirà su convocazione di una delle Parti. Nella prima\nriunione, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla stipula del presente\nContratto Collettivo, la Commissione nominerà due Coordinatori, uno per\nciascuna delle due Parti, cui spetterà il compito di concordare il calendario\ndei lavori e curare la regolare convocazione delle riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quest'ultima avverrà su richiesta di una delle due Parti, in forma scritta\ntramite posta elettronica o telefax, con preavviso non inferiore a 5 giorni\nlavorativi, salvo casi di eccezionale urgenza. Nella convocazione sarà\nindicato l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. Di ogni\nriunione sarà redatto, a cura di una delle due Parti, un verbale di cui sarà\nconsegnata copia ai componenti della Commissione e che si intenderà approvato,\nse non oggetto di specifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Ch4>Commissione Pari opportunità a livello nazionale\u003C\u002Fh4>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>Nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità\nnell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione\nprofessionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle\nvigenti normative italiane, è istituita una Commissione Pari opportunità con\nil compito di:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>1.esaminare i Rapporti biennali sulla situazione dell'occupazione maschile e\nfemminile di cui all'alt 9, L. 125\u002F1991, ferma restando la presentazione degli\nstessi al Consiglio delle RSA in occasione di appositi incontri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi\natti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità,\nnonché a promuoverne la realizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo\nl'assenza per maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>4.prevenire forme di molestie o qualsiasi discriminazione connessa alla\nrazza, al sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che\nabbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali\nmolestie o comportamenti sono rivolti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.proporre iniziative volte a supportare la positiva partecipazione ai\nprocessi aziendali da parte dei lavoratori anziani, anche attraverso la\nvalorizzazione della loro esperienza lavorativa a beneficio dell'inserimento e\ndella crescita dei lavoratori più giovani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa\nl'applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti,\ncon l’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di\nevitare il ricorso ad altre forme di tutela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quest'ultimo punto, si affronteranno in questa sede, anche su\nsegnalazione del Consiglio delle RSA, eventuali problemi con l’obiettivo di\nesaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione\nentro 15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La Commissione è composta da un componente per ogni Organizzazione\nsindacale firmataria L del presente Contratto Collettivo, designato dalle\nrispettive Segreterie nazionali nell’ambito delle strutture sindacali di\ncategoria e da componenti designati da parte aziendale. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su\nrichiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica o\ntelefax, con preavviso non inferiore alle 48 ore. Nella convocazione sarà\nindicato l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e, al termine\ndella riunione, sarà redatto, a cura di una delle due Parti, un verbale di cui\nsarà consegnata copia ai componenti della Commissione e che si intenderà\napprovato, se non oggetto di specifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla\nconsegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Welfare aziendale e la Commissione Pari opportunità possono\norganizzare, di comune accordo, incontri congiunti su specifici temi di\nreciproco interesse, volti a garantire una migliore attenzione alle persone e\nalle problematiche di conciliazione vita-lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch4>Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro a livello di stabilimento\u002Funìtà\nproduttiva\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Sulla base della condivisa esigenza di valorizzare competenze e ruoli\nrelativi alla sicurezza sul lavoro di tutti gli attori impegnati, nel rispetto\ndelle diverse responsabilità, e in particolare dei lavoratori tutti e dei\nRappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), presso ciascun\nstabilimento\u002Funità produttiva è istituita la Commissione Salute e Sicurezza\nsul Lavoro. Questa Commissione è la sede in cui sviluppare la partecipazione\nin materia di salute e sicurezza, in conformità alla normativa in materia e\ncon l'obiettivo condiviso di migliorare il coinvolgimento degli RLS nelle\niniziative volte a garantire la diffusione di un'effettiva cultura della salute\ne della sicurezza in coerenza con gli indirizzi e le linee guida definite in\nsede di Organismo Paritetico Health and Safety (OPHS).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPOSIZIONE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I componenti di suddetta Commissione, per la parte dei lavoratori, sono\nindividuati negli RLS eletti o designati neH’ambito delle Rappresentanze\nSindacali Aziendali dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente Contratto Collettivo e sono in numero fino a 8 nelle unità\nproduttive con oltre 1000 dipendenti, fino a 4 nelle unità produttive tra 501\ne 1000 dipendenti, fino a 3 nelle unità produttive tra 201 e 500 dipendenti e\n1 nelle unità produttive fino a 200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da parte aziendale la composizione della Commissione sarà articolata nella\nseguente maniera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Datore di lavoro o un suo rappresentante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Responsabile del Personale o un suo rappresentante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in relazione alla complessità dei temi da affrontare, la\nCommissione, su richiesta di ciascun componente, potrà consentire la\npartecipazione di esperti tecnici che abbiano conoscenza\u002Fattinenza agli\nargomenti trattati nonché, ove necessario, il Medico competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPETENZE E FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ferme restando le attribuzioni spettanti per legge agli RLS, la Commissione,\nove costituita, espleta i doveri di informazione e consultazione previsti\ndalfart. 50 del D. Lgs. 81\u002F2008. Ad essa sono, inoltre, conferite competenze\nspecifiche di consultazione preventiva e di proposta in tema di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* attuazione dei programmi, delle iniziative, delle linee guida e delle\nbuone prassi in materia di salute e sicurezza definite in sede di OPHS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* proposta e valutazione di interventi volti al miglioramento progressivo\ndella salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* proposta e valutazione di iniziative utili a una migliore applicazione\ndegli strumenti e delle metodologie del pilastro Safety del Word Class\nManufacturing:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* informazione e consultazione sull’introduzione nei luoghi di lavoro\ndelle nuove tecnologie anche a contenuto prevalentemente digitale (industry\n4.0), con riferimento agli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* analisi e valutazione degli aspetti ergonomici delle postazioni di lavoro\nsecondo gli standard riconosciuti e applicati nei Gruppi FCA e CNH Industriai\ncosi come specificati nell'Allegato tecnico n. 1 del presente Contratto\nCollettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* esercizio delle attribuzioni di cui al sopra indicato Allegato tecnico n.\n1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* proposta e definizione congiunta di programmi di informazione e\nsensibilizzazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, nonché di\ngiornate o iniziative dedicate al miglioramento della sensibilità e della\nconsapevolezza dei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza sui\nluoghi di lavoro, soprattutto in un’ottica di prevenzione, da realizzarsi\noperativamente a cura dell’Azienda, tenendo conto delle indicazioni e delle\nlinee guida definite dall’OPHS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* esame e definizione di programmi di formazione volontaria coerenti con le\nfinalità e le metodologie indicate dall’OPHS, nonché verifica della\nprogrammazione e dell'esecuzione dei programmi di formazione obbligatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* richiesta di pareri all'OPHS sui temi inerenti alla salute e alla\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* verifiche congiunte circa le modalità e i contenuti dei programmi di\nformazione per i lavoratori in rapporto alle cautele da osservare a fronte dei\nrischi generali e specifici collegabili all'attività lavorativa, tenendo conto\ndelle trasformazioni tecnologiche degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione costituisce, inoltre, naturale interlocutore e referente\ndell'OPHS per le comuni finalità collegate all’attuazione di un “Sistema\ndi Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro\". L'Azienda fornirà alla\nCommissione tutte le informazioni stabilite dalla legge e quelle ulteriori che\nsiano necessarie per il migliore espletamento delle proprie attività, con\nparticolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* comunicazione preventiva sugli strumenti informativi previsti per i\nlavoratori in ordine ai rischi generali e specifici collegabili con\nl’attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* informazione sulla situazione relativa alla salute e alla sicurezza, anche\nalio scopo di individuare e realizzare idonei interventi preventivi, con\nparticolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* numero e tipologia degli infortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* statistiche per causale di accadimento e per gravità degli infortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* numero degli interventi di pronto soccorso effettuati a cura del Servizio\nsanitario aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* situazione del presidio sanitario e tipo di servizio previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* situazione, in termini di sintesi statistica, delle visite periodiche di\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* documentazione aziendale relativa ai Dispositivi di Protezione\nIndividuale, sia di carattere specifico che generale, per la verifica congiunta\nsul loro corretto utilizzo da parte dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* informazione sull’applicazione degli strumenti del pillar Safety del WCM\ne sui risultati raggiunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Commissione si terranno con cadenza almeno mensile e\nsaranno convocate da parte aziendale, su richiesta di una delle due Parti, in\nforma scritta tramite posta elettronica o telefax, con preavviso non inferiore\nalle 48 ore, salvo i casi di particolare urgenza. Nella convocazione saranno\nindicati l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La Commissione\npotrà essere convocata d’urgenza, su richiesta dell'RLS, oltre che nei casi\ndi gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle\ncondizioni di prevenzione in azienda, anche qualora lo stesso ritenga, come\nprevisto dall'alt 50, lett. o), del D. Lgs. 81\u002F2008, che le misure di\nprevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi\nimpiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute\ndurante il lavoro. In tale occasione, qualora le Parti in Commissione\nconcordino sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti, potranno\nvalutare di affidare a istituti o Enti qualificati le rilevazioni o le indagini\nche si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate.\nGli oneri derivanti da tali rilevazioni saranno a carico dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli argomenti trattati nell ambito della Commissione Salute e Sicurezza sul\nLavoro saranno oggetto di verbale, di volta in volta redatto e conservato a\ncura dell’Azienda, di cui copia sarà consegnata ai componenti della\nCommissione. Tale verbale si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche\nosservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ da intendersi che, in ordine ai dati forniti dall’Azienda e alle\nconoscenze acquisite nell’ambito dell'attività della Commissione, i\ncomponenti della stessa sono tenuti a fare un uso strettamente riservato e\ninterno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento\ndelle proprie funzioni aziendali, rispettando il segreto industriale anche in\nordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati\nsensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori, di cui dovessero\nvenire a conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta disciplina si integra con quella relativa all’RLS, alle sue\nagibilità, permessi e competenze, contenuta nel Titolo secondo, capitolo\nAmbiente di Lavoro, del presente Contratto Collettivo, al quale si fa esplicito\nrinvio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali controversie aventi a oggetto le materie di cui al penultimo comma\ndell'alt 6 del Titolo secondo del presente Contratto Collettivo, saranno\nportate all’esame dell'OPHS e, qualora non siano ivi risolte, saranno\nriportate alla Commissione Paritetica nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione a livello di\nstabilimento\u002Funità produttiva\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione opera con la finalità di favorire l’implementazione di\niniziative volte a raggiungere gli obiettivi condivisi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* ottimizzare il posto di lavoro, relativamente a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.aspetti ergonomici,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.funzionalità delle attrezzature e degli impianti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.razionalizzazione delle attività lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* migliorare l'efficienza dei macchinari relativamente a guasti,\nattrezzaggi, inattività, velocità di trasformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* identificare tutte le procedure suscettibili di miglioramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPETENZE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Informazionefconsultazione circa le conseguenze sull'organizzazione de!\nlavoro delle iniziative di miglioramento della competitività dell'unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Proposte di iniziative per favorire il coinvolgimento dei lavoratori\n(proposte miglioramento qualità ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Esame delle eventuali problematiche connesse aH'avviamento dei nuovi\nprodotti, con riferimento agli interventi tecnologici e organizzativi, nonché\nalle iniziative di formazione ad essi collegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Esame delle variazioni di cui all’Allegato tecnico n. 1 “Descrizione\ndel sistema Ergo-UAS” preventivamente alla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Esame di soluzioni per migliorare gli indicatori gestionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Informazione e consultazione su iniziative formative da realizzare a\nfronte di trasformazioni tecnologiche e organizzative o di formale cambiamento\ndi mansioni degli addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Esame delie proposte di interventi formativi, basati su fabbisogni\ncondivisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Verifica su eventuali riassegnazioni di mansioni richieste ai lavoratori,\ncompatibilmente con le loro competenze professionali, a fronte di particolari\nfabbisogni organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Valutazione, al sorgere di eventuali futuri fabbisogni di organico, delle\nspecificità applicative dell’apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà anche la sede in cui si esamineranno le controversie\neventualmente insorte, e non risolte, tra il lavoratore e l’azienda\nriguardanti le applicazioni dei tempi base e\u002Fo del tempo standard totale della\npostazione di lavoro secondo la procedura definita nell’Allegato tecnico n. 1\ndel presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, nel corso delle riunioni dedicate alla verifica delle\ntematiche inerenti la produzione, potrà avere accesso ai dati necessari per\nl'espletamento delle sue funzioni quali saturazioni, bilanciamenti, mix\nproduttivi e tempi, nonché a quelli elaborati dagli strumenti informatici\nutilizzati per la loro assegnazione. A tal fine, non appena insediata la\nCommissione, si procederà alla sottoscrizione da parte dei componenti di parte\nsindacale della stessa, di un impegno alla riservatezza relativamente ai dati\ndi cui vengono a conoscenza ai sensi del presente comma. Il mancato rispetto di\ntale impegno costituisce condotta rilevante ai fini disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione potrà inoltre, su richiesta di una delle Parti, delegare\nl’analisi di specifiche problematiche relative all’organizzazione del\nlavoro a rappresentanti di entrambe le Parti a livello di UTE o unità\norganizzativa equivalente. Resta inteso che gli esiti dell’analisi verranno\nvalutati nell’ambito della Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i componenti di parte sindacale di tale Commissione, da parte della\nCommissione Paritetica nazionale saranno proposti percorsi formativi dedicati\nper allineare le competenze alle tematiche .specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per parte aziendale: Responsabile del Personale dell’unità produttiva, un\nrappresentante della . Direzione dell’unità produttiva e Responsabili di\nAree intefàssate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per parte sindacale: 8 componenti, negli stabilimenti con più di 2000\ndipendenti, e 5 componenti, negli stabilimenti fino a 2000 dipendenti, della\nRappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori comunicati dal Consiglio\ndelle RSA su designazione delle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su\nrichiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica o\ntelefax, con preavviso non inferiore alle 24 ore e comunque entro quattro\ngiorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza. Nella convocazione\nsaranno indicati l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e, al\ntermine della riunione, sarà redatto, a cura di una delle due Parti, un\nverbale - che dovrà riportare una sintetica rappresentazione delle posizioni\nespresse dai componenti della Commissione - di cui sarà consegnata copia ai\ncomponenti della Commissione e che si intenderà approvato, se non oggetto di\nspecifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Commissione Servizi Aziendali a livello di stabilimento\u002Funità\nproduttiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPETENZE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>* Ristorazione aziendale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Espletare una specifica attività di controllo nei locali della cucina (e\nrelative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge, in materia di\nigiene, relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli\nalimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>* Trasporti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verifica della congruità del sistema di trasporto pubblico, in relazione\nagli orari dei turni dei lavoratori; qualora se ne ravvisi la necessità\npossibile delibera di iniziative comuni volte alla sensibilizzazione degli Enti\npubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>* Servizi di pubblica utilità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verifica della possibilità di portare all'Interno dell'unità produttiva\npunti di accesso a servizi di interesse generale, quali banche, assicurazioni e\nuffici anagrafici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>* Welfare aziendale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monitoraggio della copertura della rete di convenzioni attiva sul territorio\nper il FASIF nonché di quella relativa al programma di fìexible benefits di\ncui all’art. 10 del Titolo quarto del presente Contratto Collettivo, per la\nsegnalazione di punti di attenzione e miglioramento alla Commissione Welfare\nnazionale, con possibilità di chiedere alla stessa, in caso di particolari\nproblemi specifici locali, un confronto diretto con il gestore della rete.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La Commissione sì compone, per parte aziendale di 4 rappresentanti\ndesignati dalla Direzione aziendale e per parte sindacale da 8 componenti,\nnegli stabilimenti con più di 2000 dipendenti, e 5 componenti, negli\nstabilimenti fino a 2000 dipendenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale\ndei lavoratori comunicati dal Consiglio delle RSA su designazione delle\nOrganizzazioni sindacali. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su\nrichiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica o\ntelefax, con preavviso non inferiore alle 24 ore e comunque entro quattro\ngiorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza. Nella convocazione\nsaranno indicati l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e, al\ntermine della riunione, sarà redatto, a cura di una delle due Parti, un\nverbale - che dovrà riportare una sintetica rappresentazione delle posizioni\nespresse dai componenti della Commissione - di cui sarà consegnata copia ai\ncomponenti della Commissione e che sì intenderà approvato, se non oggetto di\nspecifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Commissione verifica assenteismo a livello di stabilimento\u002Funìtà\nproduttiva \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>COMPETENZE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La Commissione è competente a monitorare I andamento del tasso di\nassenteismo per malattia e a esaminare le situazioni a cui non applicare quanto\nprevisto dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento economico di\nmalattia a carico azienda, fatti comunque salvi i casi specifici disciplinati\nnel paragrafo Assenteismo di cui al Titolo quarto del presente Contratto\nCollettivo. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione esaminerà situazioni anomale nell’andamento\ndell'assenteismo in singole aree per predisporre interventi finalizzai al\nmiglioramento degli indicatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La Commissione si compone, per parte sindacale, di 5 componenti della\nRappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori comunicati dal Consiglio\ndelle RSA su designazione delle Organizzazioni sindacali e, per parte\naziendale, di rappresentanti designati dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su\nrichiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica o\ntelefax, con preavviso non inferiore alle 48 ore. Nella convocazione saranno\nindicati l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e, al termine\ndella riunione, sarà redatto, a cura di una delle due Parti, un verbale - che\ndovrà riportare una sintetica rappresentazione delle posizioni espresse dai\ncomponenti della Commissione - di cui sarà consegnata copia ai componenti\ndella Commissione e che si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche\nosservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Commissione WCM ed efficienza di plant\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con oltre 1500 dipendenti, sarà costituita una\nCommissione, con gli stessi criteri della Commissione Organizzazione e Sistemi\ndi Produzione, per l'approfondimento e la valutazione delle specifiche\ntematiche attinenti al WCM e all'andamento degli obiettivi di efficienza\ncollegati alla struttura retributiva di produttività prevista dal presente\nContratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali fini, in riunioni bimestrali, i Responsabili di stabilimento\nforniranno, attraverso specifici dati, informazioni sull'andamento complessivo\ndell’unità produttiva in un’ottica di miglior comprensione delle dinamiche\ndei principali indicatori previsti dalla metodologia WCM, nonché di conoscenza\ne condivisione delle azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi di\nefficienza e qualità del sito che hanno incidenza sul sistema retributivo\ncontrattuale di produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per garantire la massima efficacia delle attività della Commissione,\nl'Azienda predisporrà per i componenti della stessa momenti formativi volti a\nmigliorare la conoscenza e la comprensione del sistema di indicatori a vista in\nuso nei plant.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive sino a 1500 dipendenti le sopraindicate competenze\nsono demandate alla Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DIRITTI SINDACALI \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. - Costituzione e tutela delle Rappresentanze Sindacali\nAziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze Sindacati Aziendali costituite ai sensi dell'alt 19 della\nlegge 20 maggio 1970 n. 300 dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nfirmatarie del presente Contratto Collettivo, sono regolate come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per\nl'espletamento del loro mandato, a permessi sindacali retribuiti interni ed\nesterni secondo le quantità successivamente indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette Organizzazioni sindacali potranno nominare, per ciascuna\nRappresentanza Sindacale Aziendale, un dirigente nelle unità produttive che\noccupano fino a 200 dipendenti, un dirigente ogni 300 o frazione di 300\ndipendenti fino a 3000 dipendenti e un dirigente ogni 500 o frazione di 500\ndipendenti oltre i 3000 dipendenti in aggiunta al numero precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito e sulla base della comunicazione da parte aziendale, entro il mese\ndi gennaio di ogni anno, degli organici delle singole unità\nproduttive\u002Forganizzative consuntivati al 31 dicembre dell'anno precedente, le\nsopracitate Organizzazioni sindacali, congiuntamente, comunicheranno alla\nDirezione aziendale entro il mese di febbraio di ogni anno, per ogni unità\nproduttiva interessata, le conseguenti variazioni {in aumento o in diminuzione)\ndel numero complessivo dei dirigenti delle proprie Rappresentanze Sindacali\nAziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e le\nrelative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione\naziendale a cura delle singole Organizzazioni sindacali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli\ndirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, lo spostamento degli stessi\nsarà subordinato, nel caso di loro richiesta, a un esame preventivo con\nl'Organizzazione sindacale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, limitatamente al\nperiodo di durata del loro incarico, non possono essere licenziati senza il\nnulla osta dell'Organizzazione sindacale territoriale di appartenenza, la quale\nsi pronuncerà in merito dopo un esame conciliativo con la Direzione aziendale\nsvolto su richiesta dell'Organizzazione sindacale, entro 6 giorni dalla\nnotifica del provvedimento da parte dell'Azienda al lavoratore interessato e\nall'Organizzazione sindacale di appartenenza di quest’ultimo. L’esame\nconciliativo dovrà tenersi entro i 6 giorni successivi alla richiesta ed\nesaurirsi entro i 3 giorni seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conclusasi la suddetta procedura il licenziamento diventa comunque operante\ndalla data di notifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’individuazione dei criteri di ripartizione delle\nRappresentanze Sindacali Aziendali tra le Organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente Contratto si rinvia all'accordo in Allegato n. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 1 bis - Costituzione e ruolo del Consiglio delle RSA.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le RSA, immediatamente dopo l'elezione\u002Fnomina, in esecuzione del presente\nContratto Collettivo, convocano congiuntamente una riunione costitutiva a\nlivello di unità produttiva del Consiglio delle RSA di cui fanno parte tutte\nle RSA delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente Contratto\nCollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con più di 900 dipendenti viene costituito, su\nindicazione delle Organizzazioni sindacali, il Comitato Esecutivo (fino a un\nmassimo di 5 membri e, ove individuati, i sostituti) dell'istituendo Consiglio,\nil quale ha la funzione di rappresentarlo nei confronti della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direzione aziendale1. Nel Comitato Esecutivo saranno obbligatoriamente\nrappresentati, ove presenti, RSA di tutte le Organizzazioni sindacali\nfirmatarie il presente Contratto Collettivo, purché abbiano raccolto\nnell'unità produttiva almeno il 6% dei voti alle più recenti elezioni delle\nRSA. Gli eventuali membri residui saranno indicati dalle Organizzazioni\nsindacali in proporzione alla rispettiva rappresentatività come determinata\ndalle ultime elezioni delle RSA. Ciascuna Organizzazione sindacale, al momento\ndell'Indicazione dei componenti del Comitato Esecutivo, ha facoltà di\ndesignare non oltre due sostituti, che potranno presenziare agli incontri con\nla Direzione aziendale in caso di temporaneo impedimento dei membri\ntitolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio delle RSA, su designazione delle Organizzazioni sindacali\nterritoriali che abbiano ottenuto almeno l'8% dei voti nell'unità produttiva\nnelle più recenti elezioni delle RSA, comunica il componente per ciascuna\nOrganizzazione sindacale delle Commissioni contrattualmente previste a livello\ndi unità produttiva (e i sostituti, ove individuati); gli eventuali membri\nresidui saranno designati dalle Organizzazioni sindacali in proporzione alla\nrappresentatività delle stesse, come determinata dalle ultime elezioni delle\nRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio delle RSA provvede a dare tempestiva comunicazione scritta alla\nDirezione aziendale della sua costituzione nonché dei membri del Comitato\nEsecutivo (ove previsto) e dei componenti delle Commissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali variazioni dei suddetti membri e componenti sono adottate e\ncomunicate con le medesime modalità di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio delle RSA prende ogni decisione a maggioranza assoluta dei suoi\nmembri con relativa verbalizzazione - da trasmettere alla Direzione aziendale -\ned è l'organo sindacale all'interno dell'unità produttiva titolato a\ndiscutere e verificare con la Direzione aziendale le norme contrattuali. E’\ninoltre l'unico titolare all'Interno dell’unità produttiva della potestà di\nattivare misure di autotutela sindacale per il tramite delle procedure di\nraffreddamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio delle RSA può deliberare la richiesta di partecipazione in sua\nassistenza dei segretari provinciali delle Organizzazioni sindacali nello\nstesso rappresentate, in incontri con la Direzione aziendale su temi di\nparticolare rilievo che non siano di competenza della Commissione paritetica\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’organizzazione degli incontri del Consiglio delle RSA e del Comitato\nEsecutivo (ove previsto) con la Direzione aziendale saranno adottate, ove\npossibile, modalità tali da agevolare la partecipazione dei rispettivi\ncomponenti, eventualmente anche mediante conferenza telefonica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali firmatarie definiscono un apposito regolamento\ndi attività e funzionamento del Consiglio delle RSA e del Comitato\nEsecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art . 2 . - Permessi sindacali.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta ai permessi di 8 ore al mese previsti dalfart. 23 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300 i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali\npotranno fruire di permessi sindacali retribuiti interni ed esterni\nnell’ambito di un monte ore complessivo di permessi sindacali retribuiti a\ndisposizione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto\nCollettivo, il cui ammontare e le relative modalità di fruizione sono definiti\nsecondo i criteri di cui all'Allegato n. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno inoltre accedere a permessi sindacali retribuiti, nell'ambito del\nsopra richiamato monte ore, i componenti degli Organi direttivi provinciali o\nalternativamente regionali nonché nazionali delle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente Contratto Collettivo e delle relative\nConfederazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti dei direttivi di cui ai comma precedente,\ntitolari dei permessi di cui sopra, dovranno essere comunicati con apposito\nelenco alla Direzione aziendale all'inizio di ogni anno; eventuali variazioni\nall'elenco dovranno essere comunicate tempestivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. - Assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti regole:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>•le assemblee possono essere di volta in volta indette nel limite\ncomplessivo di 10 ore annue;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•la richiesta di assemblea potrà essere formulata di volta in volta dal\nConsiglio delle RSA o dai Rappresentanti Sindacali Aziendali con le rispettive\nOrganizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo; entro il\nlimite massimo di 1 ora all'anno il Consiglio delle RSA presenterà richiesta\ndi assemblea su indicazione di Organizzazione sindacale firmataria del presente\nContratto non rappresentata nell’unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la convocazione dell'assemblea sarà di volta in volta comunicata in\nforma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 2 giorni\nlavorativi e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, che potrà\nriguardare esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le assemblee retribuite saranno convocate di norma alla fine o\nall’inizio di ciascun turno di lavoro o collegate alla pausa refezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per ragioni di carattere tecnico organizzativo, al fine di non\ncompromettere la competitività e l’efficienza aziendale, le assemblee\npotranno essere indette per la generalità dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo svolgimento dell'assemblea dovrà aver luogo comunque con modalità\nche tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la\nsalvaguardia degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea dovranno essere\nindicati i nominativi dei dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali\nterritoriali e nazionali firmatarie del presente Contratto Collettivo e delle\nrispettive Confederazioni che si intenda eventualmente far partecipare\nall'assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale richiesta di avvalersi di supporti audiovisivi dev'essere\ninoltrata all’Azienda dal Consiglio delle RSA ed eventualmente dalle\nOrganizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo nella\nstessa comunicazione di convocazione dell'assemblea. Nelle unità produttive\ncon più di 900 dipendenti L'Azienda metterà a disposizione in ogni caso\nmicrofono e proiettore. Sarà inoltre sempre garantita, ove ne ricorra\nl’esigenza, la presenza di un interprete per audiolesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio delle RSA, le Rappresentanze Sindacali Aziendali nonché i\nrelativi dirigenti e rappresentanti ed eventualmente le Organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo dovranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fornire gli strumenti operativi e tutto il necessario al corretto utilizzo\ndei mezzi audiovisivi stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare che gli stessi siano adeguati e compatibili con i locali\u002Faree di\nsvolgimento dell'assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispettare le norme di sicurezza relative all’ambiente e all’utilizzo\ndegli strumenti di proiezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumersi la piena responsabilità civile e penale per tutto quanto viene\nproiettato e comunque attiene all'uso del mezzo audiovisivo, esonerandone\ncompletamente l’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si proiettino filmati, questi dovranno avere stretta attinenza\nesclusivamente alle materie d'interesse sindacale e del lavoro. Non sono\nconsentite proiezioni di programmi in diretta o comunque registrati da canali\ntelevisivi senza il rispetto della normativa vigente in materia, né riprese\nfilmate all’interno dell’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, senza alcuna assunzione di responsabilità, potrà prendere\nvisione dei mezzi di supporto tecnico che si intendono impiegare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio delle RSA e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nContratto Collettivo sono tenute a riportare fuori dall'azienda, al termine\ndell'assemblea, i mezzi audiovisivi utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. Diritto di affissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di affissione è regolato dairart. 25 della legge 20 maggio 1970\nn. 300; tale diritto viene riconosciuto anche alle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie il presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, per quanto riguarda le bacheche sindacali, adotterà soluzioni\nlogistiche volte a favorirne la massima accessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. - Locali del Consiglio delle RSA.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Consiglio delle RSA regolarmente costituito sarà messo a disposizione un\nidoneo locale per l'esercizio delle sue funzioni all'Interno dello\nstabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai locali del Consiglio delle RSA potranno accedere, per riunioni con le\nRSA, previa specifica comunicazione in forma scritta alla Direzione aziendale\ncon preavviso di almeno 24 ore, i dirigenti esterni delle Organizzazioni\nsindacali territoriali e nazionali firmatarie del presente Contratto Collettivo\ne delle rispettive Confederazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive dove siano stati messi a disposizione locali per le\nRSA di singole Organizzazioni sindacali, questi potranno permanere nelle\nattuali disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. - Strumenti informatici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda metterà a disposizione del Consiglio delle RSA una postazione di\nlavoro, composta da personal computer con connessione a internet, secondo\nquanto è specificato e le cui modalità di utilizzo e di gestione sono\nregolamentate nell'Allegato tecnico n. 3 “Strumenti informatici” del\npresente Contratto Collettivo. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, ogni dirigente\ndella RSA dovrà sottoscrivere un verbale di presa in carico del personal\ncomputer e delle attrezzature allo stesso connesse secondo il modello A) del\nsuddetto Allegato tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azienda e Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto\nCollettivo si danno atto che la condivisa regolamentazione contenuta\nnell’Allegato tecnico di cui al presente articolo è conforme a quanto\nprevisto dall'alt 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto delia comune volontà di escludere dalle finalità\ndelle attività descritte nel suddetto Allegato tecnico ogni possibile\ncomportamento anche indirettamente connesso al controllo a distanza\ndell'attività sindacale dei Rappresentanti Sindacali Aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il personal computer messo a disposizione del\nConsiglio delle RSA attraverso le modalità operative della posta elettronica,\nsi configura come strumento idoneo a trasmettere le comunicazioni previste da\nnorme di legge o di contratto, sia da parte aziendale sia da parte sindacale,\nin quanto modalità di comunicazione tempestiva ed efficace, nonché sicura\nqualora siano rispettate le norme atte a garantire le procedure di Posta\nElettronica Certificata (PEC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo le Parti si incontreranno per formalizzare gli indirizzi di PEC\nvalidi ai fini delle trasmissioni dei documenti e comunicazioni tra le Parti\noltreché ogni modalità utile per l’utilizzo dello strumento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ fatto divieto di effettuare attività di propaganda e proselitismo nei\nconfronti dei lavoratori ai loro indirizzi di posta elettronica aziendale o\ncellulari aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, a fronte di palesi violazioni nell’utilizzo del personal\ncomputer, di suo'uti izzo improprio nonché eventualmente in danno dell'azienda\nstessa, si riserva il diritto, oltre all’applicazione delle misure\ncontrattuali, anche di revoca della concessione in uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.7 - Versamento dei contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda provvedere alla trattenuta dei contributi sindacali, a favore\ndelle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo, ai\ndipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta\ndal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’Azienda dal lavoratore\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe avranno validità permanente salvo revoca in forma scritta, che\npuò intervenire in qualsiasi momento e ha effetto dal mese successivo alla\ncomunicazione da parte del lavoratore all'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dei contributi sindacali sono commisurati alla percentuale\ndell'1% della retribuzione base. Eventuali eccezioni, che determinino anche a\nlivello di singolo territorio trattenute di importo differente, saranno\ncomunicate in modo congiunto dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo. Gli importi trattenuti\nai lavoratori interessati saranno versati da parte aziendale alle rispettive\nOrganizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo, entro il\nmese successivo a quello di effettuazione della trattenuta, sul conto corrente\nbancario indicato dalle suddette Organizzazioni. Le eventuali variazioni degli\nestremi dei conto corrente saranno tempestivamente comunicate per iscritto alla\nDirezione aziendale da parte delle Organizzazioni sindacali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Azienda fornirà, su supporto\ninformatico, a ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente\nContratto Collettivo il numero (distinto tra operai e impiegati) dei lavoratori\nche, al mese di gennaio, risultino ad essa iscritti, con l'indicazione del\ngruppo o area professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alla comunicazione suddetta, ciascuna delle Segreterie\nterritoriali interessate delle Organizzazioni sindacali firmatarie potrà\nrichiedere, per un massimo di tre volte nel corso dell'anno, l'elenco degli\niscritti all'Organizzazione sindacale della singola unità produttiva\ninteressata. Tale richiesta non potrà avvenire prima del mese di febbraio di\nciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. - Contrattazione - decorrenza, durata e procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà vigore\nfino a tutto il 31 dicembre 2022.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il Contratto si intenderà rinnovato se non disdetto, tre mesi prima della\nscadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente Contratto\nresterà in vigore fino a che non sia stato sottoscritto l'accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del Contratto Collettivo saranno presentate in\ntempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della\nscadenza del Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro\nentro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal mese successivo a quello di scadenza del Contratto Collettivo\ne fino alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo dello stesso, le Parti\nsono libere di assumere iniziative unilaterali o procedere ad azioni\ndirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente Contratto Collettivo integrano la\nregolamentazione dei contratti individuali di lavoro al cui interno sono da\nconsiderarsi correlate e inscindibili, sicché la violazione da parte del\nsingolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione disciplinare di cui\nagli elenchi, secondo gradualità, degli articoli contrattuali relativi ai\nprovvedimenti disciplinari conservativi e ai licenziamenti per mancanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, anche in applicazione del principio di esigibilità, faranno tutto\nciò che è in loro potere per garantire la corretta applicazione del presente\nContratto Collettivo. In particolare, le Organizzazioni sindacali saranno\nimpegnate a tale rispetto a tutti i livelli delle rispettive organizzazioni.\nNel caso in cui eventi, anche indipendenti dalla volontà delle Parti,\ndeterminassero l’Inapplicabilità in concreto del Contratto Collettivo, le\nstesse si incontreranno per esaminare la situazione in apposita riunione della\nCommissione Paritetica nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10. - Affissione e distribuzione del Contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo di Lavoro sarà affisso, anche ai sensi e\nper gli effetti delle disposizioni legislative con particolare riferimento\naH’art. 7 L. 300\u002F70, in ogni stabilimento\u002Funità produttiva in luogo\naccessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda provvederà a consegnare, in occasione dell'applicazione del\npresente Contratto Collettivo e successivamente al momento dell’assunzione, a\nciascun lavoratore copia del presente Contratto Collettivo di Lavoro e a\ncomunicare ai lavoratori in forza le eventuali future variazioni dello stesso\nconcordate con le Organizzazioni sindacali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11.- Clausola di responsabilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo costituisce un insieme integrato, sicché\ntutte le sue c ausole sono correlate e inscindibili tra loro, con la\nconseguenza che il mancato rispetto degli impegni ivi assunti dalle\nOrganizzazioni sindacali e\u002Fo dai Rappresentanti Sindacali Aziendali ovvero\ncomportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni stabilite con il\npresente Contratto Collettivo e i conseguenti diritti o l'esercizio dei poteri\nriconosciuti all’Azienda dal presente Contratto Collettivo, posti in essere\ndalle Organizzazioni sindacali e\u002Fo dai Rappresentanti Sindacali Aziendali,\nanche a livello di singoli dirigenti, libera l'Azienda dagli obblighi derivanti\ndal presente Contratto Collettivo in materia di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi sindacali retribuiti per i componenti degli organi direttivi di\nciascuna Organizzazione sindacale ed esonera l'Azienda dal riconoscimento e\nconseguente applicazione delle condizioni di miglior favore rispetto alle norme\ndi legge in materia di permessi sindacali aggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra, fermi restando i principi di proporzionalità e progressività\nin relazione alla specifica violazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno altresì atto che comportamenti, individuali e\u002Fo\ncollettivi, dei lavoratori idonei a violare, in tutto o in parte e in misura\nsignificativa, le clausole del presente Contratto Collettivo ovvero a rendere\ninesigibili i diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti da esso\nall'Azienda, facendo venir meno l'interesse aziendale alla permanenza dello\nscambio contrattuale e inficiando lo spirito che lo anima, producono per\nl’Azienda gli stessi effetti liberatori di quanto indicato alla precedente\nparte del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Violazioni degli impegni contrattuali da parte del Consiglio delle RSA, in\nparticolare il mancato rispetto delle procedure di cui all'art.12 seguente,\ncomportano l'attribuzione delle responsabilità ai singoli RSA - e alle\nrispettive Organizzazioni sindacali - che hanno determinato a maggioranza\nl'azione del Consiglio stesso per l'applicazione delle sanzioni previste dal\npresente articolo. In caso di reiterate violazioni dei suoi doveri da parte del\nConsiglio stesso, le Parti, a livello di organismi nazionali, potranno disporne\nla decadenza, insieme a quella di tutte le RSA. Le Organizzazioni sindacali\nprocederanno tempestivamente alle nuove nomine\u002Felezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti\ncollettivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito e in coerenza con il sistema di relazioni industriali\npartecipative di cui ai presente Titolo, le Commissioni previste dal presente\nContratto Collettivo sono la sede naturale nella quale prevenire, esaminare e\ncomporre eventuali motivi di potenziale conflitto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora però il Consiglio delle RSA valuti esistere molivi di potenziale\nconflitto con l’Azienda a livello dì stabilimento\u002Funità produttiva o di\nreparto, si adotterà la seguente procedura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. il Consiglio delle RSA, previa decisione a maggioranza assoluta dei suoi\ncomponenti, comunicata per iscritto alla Direzione aziendale, presenta\nrichiesta scritta di incontro alla Direzione aziendale, la quale dovrà fissare\ntempestivamente l'incontro e comunque entro 3 giorni da tale richiesta, ovvero\nentro un diverso termine concordato, al fine di esaminare congiuntamente la\nsituazione e individuarne la soluzione. Qualora le ragioni del potenziale\nconflitto siano inerenti a tematiche connesse alla salute e alla sicurezza sul\nlavoro, tale incontro avrà luogo nel più breve tempo possibile e, comunque,\nnell'arco di 24 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. qualora permanessero i motivi di conflitto, su richiesta anche di una\nsola delle Parti, sarà effettuato un ulteriore incontro tra la Direzione\naziendale e il Consiglio delle RSA con l'intervento delle strutture\nterritoriali o nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nContratto Collettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. ove, decorso il termine di 5 giorni dall’incontro di cui al punto 1 o\nquello più ampio eventualmente concordato, non si fossero ancora composti i\nmotivi del conflitto, su intesa delle Parti, la questione sarà esaminata dalla\nCommissione Paritetica nazionale, che sarà convocata e si esprimerà secondo\nle tempistiche e le modalità già previste dal presente Contratto per la\nstessa; altrimenti il Consiglio delle RSA potrà procedere alla proclamazione\ndelle iniziative di autotutela sindacale con almeno 24 ore di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rinuncia da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente\nContralto Collettivo alla facoltà di promuovere a livello delle proprie\narticolazioni territoriali azioni di autotutela specifiche nei confronti delle\nsocietà dei Gruppi FCA, e CNH Industriai e Ferrari non si riferisce a\neventuali azioni sindacali che riguardino l'intero territorio e settore di\ncompetenza. La facoltà di promuovere azioni di autotutela in capo alle\nOrganizzazioni sindacali nazionali nei confronti di tutte le società dei\nGruppi FCA, e CNH Industriai e Ferrari non è disciplinata dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Procedure di conciliazione e arbitrato per le controversie\nindividuali o plurime\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di quanto definito dalle disposizioni legislative vigenti con\nparticolare riferimento a quanto 'revisto dalla legge 4 novembre 2010 n. 183\n{c.d. “Collegato lavoro\"), in caso di controversie di lavoro individuali o\nplurime, qualora non vi sia stato accordo diretto tra l’Azienda e il\u002Fi\nlavoratore\u002Fi interessato\u002Fi, tali controversie saranno in via prioritaria\nesaminate e possibilmente risolte in sede sindacale tra la irezione aziendale e\nla Rappresentanza Sindacale Aziendale anche, ove necessario, al fine di\nformalizzare con il lavoratore il verbale di conciliazione in sede sindacale ai\nsensi dell'art. 411, domma. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Parti non addivenissero alla soluzione della controversia in sede\nsindacale, prima di adire l’Autorità Giudiziaria potranno far ricorso\naH’arbitrato nelle forme previste dalla sopra citata legge 4 novembre 2010 n.\n183.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Per assicurare ai sistemi produttivi condizioni adeguate agli standard\nintemazionali di competitività, si opererà, da un lato, sulle tecnologie e\nsul prodotto e, dall'altro lato, sul miglioramento dei livelli di prestazione\nlavorativa, con le modalità previste dal sistema WCM e dal sistema Ergo-UAS o\nda altri specifici sistemi in relazione alle tipologie di processo, prodotto e\ntecnologie applicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'introduzione nell'unità produttiva interessata del sistema WCM, del\nsistema Ergo-UAS (di cui all'Allegato tecnico n. 1 \"Descrizione del sistema\nErgo-UAS\" allegato al presente Contratto Collettivo) o di altri sistemi\ncertificati internazionalmente è preceduta da specifica comunicazione da parte\naziendale ed esame congiunto con il Consiglio delle RSA e da un periodo\npreliminare di sperimentazione di norma pari a 6 mesi, decorso il quale il\nsistema si applicherà in via definitiva, sino a nuova diversa necessità\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono nel frattempo mantenuti gli attuali regimi di pause sino\nall'introduzione di un diverso sistema di pause collegato al miglioramento\nergonomico del livello di prestazione lavorativa. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali significative variazioni di aspetti rilevanti di cui\nall’Allegato tecnico n. 1 saranno oggetto di esame preventivo in sede di\nCommissione Organizzazione e Sistemi di Produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BILANCIAMENTI PRODUTTIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantità di produzione prevista da effettuare per ogni turno, su\nciascuna linea, e il corretto rapporto produzione\u002Forganico saranno assicurati\nmediante la gestione della mobilità interna da area ad area nella prima ora\ndel turno in relazione agli eventuali operai mancanti o, nell'arco del turno,\nper fronteggiare le perdite derivanti da eventuali fermate tecniche e\nproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Ch2>AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono gli obiettivi di tutelare la salute e la sicurezza nei\nluoghi di lavoro e di improntare la gestione dei processi produttivi alla\nsostenibilità e al rispetto dell’ambiente mediante l'osservanza degli\nobblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, il rafforzamento del\nruolo e delle responsabilità degli attori della sicurezza e l’ulteriore\nsviluppo del sistema partecipativo di cui al presente Contratto Collettivo in\nun’ottica di valorizzazione del dialogo, della condivisione e della proposta\nquali strumenti necessari per l’attuazione di un modello effettivamente\npartecipato di gestione della salute e della sicurezza. Coerentemente con\nquesti obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il\nmedico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione\n(RSPP) e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) collaborano,\nnell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o\nridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni\nergonomiche ed organizzative dei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In questo quadro le Parti convengono sull'importanza di giornate o\niniziative dedicate al miglioramento della sensibilità e della consapevolezza\ndei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro,\nsoprattutto in un’ottica di prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.1.~ Obblighi del datore di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore dì lavoro provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a consultare preventivamente gli RLS nei modi previsti dalle norme\nlegislative vigenti e dal presente Contratto Collettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a effettuare la valutazione dei rischi e adottare le opportune misure di\nprevenzione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle\nbuone prassi definite in sede di OPHS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui siano\nesposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e\nlotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed\nimmediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione\ndell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito\nall’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, a\nvalutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del\ntrasferimento o cambiamento di mansioni e delfintroduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparar\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero\nall'insorgenza di nuovi rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a informare periodicamente i lavoratori previa consultazione con gli RLS,\nattraverso gli strumenti interni utilizzati (posta elettronica, comunicazioni\ncartacee, ecc.), circa i temi della salute e sicurezza con particolare\nriferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure\ndi prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri\nperiodici con la Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. Obblighi dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in particolare devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva e individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competentejn relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti:  \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le\nsostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature\ndi lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi\nforniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta\nconservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle\nloro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. - Diritti dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare, mediante gli RLS, l’applicazione delle misure di prevenzione\ne protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati\ndegli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. - Documentazione in materia di salute e sicurezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni unità produttiva sono istituiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente le misure di\nprevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il\nmiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà\nrielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni\ntecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle norme e procedure in materia di privacy e di trattamento\ndei dati personali. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti\nle visite mediche (preventive e periodiche, visite in occasione del cambio\ndella mansione ecc.) nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia\ndella cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del\nrapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà inoltre presente presso l'unità produttiva, secondo quanto previsto\ndalle vigenti disposizioni di legge, ogni altro registro\u002Fdocumento\neventualmente necessario. Ciascun documento potrà essere redatto e\u002Fo\nconservato anche su supporto informatico nel rispetto di quanto stabilito\ndall'alt 53 del D. Lgs. 81\u002F2008 e dalla vigente disciplina di materia di\nprivacy e protezione dei dati personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli RLS sono eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali\nAziendali in numero fino a 8 nelle unità produttive con oltre 1000 dipendenti,\nfino a 4 nelle unità produttive tra 501 e 1000 dipendenti, fino a 3 nelle\nunità produttive tra 201 e 500 dipendenti e 1 nelle unità produttive fino a\n200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>AGIBILITÀ'\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Agli RLS sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione,\ninformazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da\nesercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti e dal present\nr. Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ condiviso obiettivo delle Parti assicurare agli RLS le condizioni atte\na svolgere le proprie funzioni in applicazione di quanto previsto dall'alt 50,\ncomma 2, del D. Lgs. n. 81\u002F2008 e dagli indirizzi definiti in materia da parte\ndell'Organismo Paritetico Health &amp; Safety (OPHS): pertanto sarà assicurato\nagli stessi, in ogni unità produttiva, uno spazio loro riservato, costituito\nda una sala, denominata “Sala della Sicurezza\" - situata in luogo facilmente\naccessibile e segnalata da apposita indicazione che rechi la denominazione ben\nvisibiledotata di una postazione di lavoro, composta da personal computer con\nconnessione a internet e da tuna stampante, con possibilità di accesso\nindividualmente regolata da specifica password di identificazione; il personal\ncomputer sarà configurato conformemente con i sistemi in atto nelle aziende\ninteressate, analogamente a quanto previsto dall'alt 6 del Titolo primo -\nStrumenti informatici del presente Contratto Collettivo a favore del Consiglio\ndelle RSA. Ogni RLS dovrà sottoscrivere, all'atto della consegna del personal\ncomputer, un apposito verbale secondo il modello B) - “Verbale di consegna\ndel personal computer e delle attrezzature connesse - RLS\" di cui\nall’Allegato tecnico n. 3 del presente Contratto Collettivo, in cui saranno\nriportati la specifica USER e gli elementi identificativi delle attrezzature\ninformatiche consegnate agli RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna “Sala della Sicurezza” conterrà al suo interno un armadio\nchiuso a chiave in cui saranno custoditi il Documento di Valutazione dei Rischi\n(DVR) dell’unità produttiva, in cui sono specificati i criteri adottati per\nla valutazione stessa, l'elenco dei Documenti unici di valutazione dei rischi\nda interferenze (DUVRI), in applicazione di quanto previsto dall'alt 18, comma\n1, lettere o) e p) del D. Lgs. n. 81\u002F2008, nonché l’ulteriore materiale\ndocumentale in materia di sicurezza previsto dalla disciplina vigente e la\ndocumentazione relativa a pareri, linee guida, buone prassi e programmi\nadottati dall’OPHS la cui attuazione rientri tra le competenze della\nCommissione Salute e Sicurezza, con specifico riferimento alla tipologia di\nattività svolta nell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il DVR e gli altri documenti in materia di sicurezza custoditi nell'armadio\nall'Interno della Sala delta Sicurezza, s’intendono quindi messi a\ndisposizione per consultazione da parte dei singoli RLS in adempimento agli\nobblighi di legge, anche in assenza di specifica richiesta degli RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun RLS dovrà sottoscrivere un apposito verbale secondo il modello\nallegato al presente Contratto Collettivo (Allegato n. 4 - Verbale di presa in\ncarico della chiave dell’armadio e della documentazione ivi contenuta presso\nla “Sala della Sicurezza\") che attesta la consegna della chiave, dando atto\ndella messa a disposizione dei documenti di cui sopra e dell’obbligo di\ncustodire chiave e documentazione con la dovuta diligenza, con particolare\nriferimento agli obblighi di cui all'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n.\n81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A conferma della condivisa volontà delle Parti di assicurare un efficace\naccesso alle informazioni contenute nella documentazione di valutazione dei\nrischi, il verbale conterrà l'invito a ciascun RLS a concordare con gli altri\nRLS un programma di incontri da definire con l’RSPP, in misura necessaria e\nsufficiente a consentire l’illustrazione dei contenuti dei documenti di cui\nsopra, anche tenuto conto dell’eventuale necessità di approfondimenti\ninerenti ai rischi specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il DVR sarà messo a disposizione degli RLS, sul personal computer loro\nassegnato, anche in formato elettronico protetto, come consentito dall’art.\n53, comma 5, oltre che ai sensi dell'alt 50, comma 2, del D. Lgs n. 81\u002F2008\nnella parte che rimanda all'accesso ai dati di cui all'art. 18, comma 1,\nlettera r).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con specifico riguardo ai DUVRI, sarà assicurato a ogni RLS l’accesso\nalla cartella condivisa contenente l’elenco dei DUVRI tramite file\nelettronico messo a disposizione, sul sopra citato personal computer, dall'RSPP\ne da questo aggiornato ogni qualvolta si predispone e formalizza un DUVRI. Nel\ncaso in cui gli RLS, analizzando l’elenco, fossero interessati a un\nparticolare DUVRI presente nell’elenco stesso, potranno rivolgersi all'RSPP,\nche ne fornirà copia - nel rispetto di quanto previsto dall'alt 26 del D. Lgs.\nn. 81\u002F2008. Tenuto conto del numero particolarmente rilevante dei DUVRI e\ndell’elevata frequenza di rinnovo degli stessi negli stabilimenti produttivi\n- si conviene che l'obbligo di consegna agli RLS possa essere adempiuto\ncorrettamente mediante la disponibilità, concessa a tutti gli RLS, dell'elenco\ndi cui sopra, assicurando l'assoluta tempestività deH’informazione e la\nconseguente immediatezza di accesso al documento, su eventuale richiesta\ndell’RLS, conformemente con quanto previsto dall'alt 18, comma 1, lett. p),\ndel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sopra citati fini troverà applicazione a tutti i casi qui disciplinati\nla regolamentazione prevista dall'alt 6 - Strumenti informatici, del Titolo\nPrimo e dall’Allegato tecnico n. 3 del presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’RLS può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che\nnei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative\nvariazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga,\ncome previsto dall'alt 50, lett. o) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che le\nmisure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed\ni mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la\nsalute durante il lavoro. In tale occasione, le Parti, qualora siano\nd’accordo sulla necessità di procedere a '' verifiche o accertamenti,\npotranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune\naccordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le\nmodalità concordemente individuate. Gli oneri anti da tali rilevazioni sono a\ncarico dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PERMESSI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>E’ riconosciuto all'RLS il diritto di avvalersi di permessi con le\nseguenti misure e modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-70 ore annue per ogni Rappresentante per l’espletamento deH'insieme dei\ncompiti previsti dall’art. 50 del D. Lgs. n. 81\u002F2008, al netto delle\nattività di consultazione, di formazione e del tempo necessario allo\nsvolgimento della riunione periodica di cui all'alt 35 del medesimo TU\nSicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le ore necessarie sono considerate, ai fini retributivi, ore lavorative a\nregime ordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzazione, per l’espletamento delle attività previste dal presente\nparagrafo, ed ulteriori rispetto agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.\n81\u002F2008, del monte ore assegnato all’Organizzazione sindacale di appartenenza\nfirmataria del presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>FORMAZIONE E COMPETENZE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 50 del d.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, nel perseguimento dei comuni obiettivi di tutela della salute e\nsicurezza dei lavoratori, riconoscono l'importanza della partecipazione attiva\ndei RLS nella definizione dei progetti e delle iniziative in materia di\nprevenzione e protezione e nell'attuazione dei relativi programmi, attraverso\nuna piena collaborazione con gli Enti aziendali preposti neH’ambito delle\nattività della Commissione Salute e Sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo scopo, le Parti considerano di comune interesse la definizione di\npercorsi formativi di professionalizzazione per gli RLS, destinati a\nvalorizzarne le competenze, le abilità e le conoscenze necessarie per\nconsentire la piena attuazione del ruolo atteso ed un più efficace contributo\nindividuale al sistema partecipativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel perseguimento di tale comune obiettivo, agli RLS componenti la\nCommissione Salute e Sicurezza verrà erogata formazione aggiuntiva nella\nmisura di 16 ore all’anno per ciascun componente, secondo le modalità\ndefinite in sede di OPHS sulla base di una puntuale identificazione delle\ncompetenze, abilità e conoscenze richieste e dei livelli attesi in relazione a\nquelli effettivamente posseduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito del completamento del percorso formativo, i livelli di competenza,\nabilità e conoscenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro\nposseduti da ciascun RLS saranno oggetto di valutazione da parte dell'OPHS al\nfine di verificare che il bagaglio professionale del singolo RLS sia adeguato a\nun efficace esercizio delle attribuzioni a lui riconosciute secondo gli\nstandard predisposti dallo stesso OPHS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove a seguito di tale valutazione il bagaglio professionale del singolo\nRLS non dovesse risultare adeguato ai fini sopra indicati, l’OPHS provvederà\na informare l’Organizzazione sindacale di appartenenza del RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. - Organismo Paritetico Health &amp; Safety (OPHS)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la finalità primaria di dare piena attuazione al\nSistema di Gestione della Salute e Sicurezza, con particolare riguardo ai ruoli\ne competenze delle figure aziendali coinvolte, alle attività di informazione e\nformazione volte ad assicurare un'effettiva consapevolezza da parte di tutti i\nlavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo scopo hanno costituito in data 4 aprile 2011 l’Organismo\nParitetico Health &amp; Safety (OPHS) con i compiti definiti nell'accordo\nistitutivo e nel Regolamento (entrambi in Allegato n. 5 del presente Contratto\nCollettivo), che qui richiamano nella loro interezza in una con le possibili\nfuture modificazioni, considerandolo la sede comune in cui elaborare, valutare\ne sviluppare iniziative e programmi condivisi in materia di salute e sicurezza\nsul lavoro alla cui attuazione contribuiranno, per quanto di competenza, le\nCommissioni Salute e Sicurezza sul lavoro a livello di stabilimento\u002Funità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce di quanto previsto dall'alt 2, comma 1, lett. ee), del D. lgs. n.\n81\u002F2008, è demandata all’OPHS l’adozione e la condivisione di soluzioni\norganizzative o procedurali - coerenti con la normativa vigente e con le norme\ndi buona tecnica adottate volontariamente - finalizzate alla promozione della\nsalute e sicurezza sui luoghi di lavoro (buone prassi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle sue attribuzioni l'OPHS, su richiesta della Commissione\nSalute e Sicurezza sul lavoro a livello di stabilimento\u002Funità produttiva, può\nemettere pareri sui temi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro\nsecondo le modalità definite nel proprio Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPHS costituisce la sede di composizione di eventuali controversie sorte\nin sede di Commissione Salute e Sicurezza sul lavoro a livello di\nstabilimento\u002Funità produttiva aventi ad oggetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• rffoanplicazione dei diritti di rappresentanza in materia di salute e\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rispetto dei doveri di informazione e consultazione dei rappresentanti\ndei lavoratori per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori\nprevisti dalle norme vigenti e inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il corretto esercizio da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza dei doveri attribuiti loro dalla legge o dal CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie sono esaminate dall’OPHS secondo le modalità stabilite\ncon proprio regolamento e, qualora non siano ivi risolte, saranno riportate\nalla Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. - Entrata e uscita in azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’entrata dei lavoratori in azienda è prevista nel corso della mezz'ora\nprecedente l’inizio del turno di lavoro; tale periodo non ha alcun rilievo ai\nfini retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che all'inizio del previsto turno di lavoro il lavoratore dovrà\ntrovarsi pronto al suo posto per iniziare il lavoro e solo da tale momento\ndecorrerà, nelle misure e nei modi previsti dal presente Contratto Collettivo,\nil relativo trattamento retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire\nda un quarto d ora o mezz'ora dopo l’inizio dell'orario di lavoro che avrebbe\ndovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o\noltre i 15 e fino ai 30. Nel caso di ritardo superiore ai 30 minuti\ndall’inizio del turno previsto non sarà più possibile accedere in\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato il turno di lavoro previsto, il lavoratore dovrà uscire\ndall’azienda entro la mezz'ora successiva alla fine del turno stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Cp>Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si applica un sistema\ndi flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero che permette l'entrata dalle\nore 8.00 alle ore 9.30, calcolandone la decorrenza dal primo dodicesimo di ora\nutile. Sono fatte salve le prassi in atto per le società in cui sono applicati\ni sistemi di flessibilità deH’orario di lavoro giornaliero per gli addetti\nnon direttamente collegati alla produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di attivare, entro il primo biennio di vigenza\ncontrattuale, un gruppo di lavoro paritetico cui affidare lo studio di\npossibili cambiamenti in materia di organizzazione dell'orario di lavoro\nconnessi ai nuovi scenari di progressiva digitalizzazione ed evoluzione\ntecnologica aziendale, ai fini della valutazione di possibili sviluppi del tema\nnell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale; al riguardo le analisi del\ngruppo di lavoro potranno essere integrate con attività di benchmark con altre\nrealtà industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa logica, le Parti convengono che nel quadriennio 2019-2022 -\nvalutata la coerenza con l'organizzazione aziendale della realtà interessata -\nsia individuata sia per il Gruppo FCA che per il Grup CNH Industriai un’area\nnella quale testare con intesa locale l'aumento sperimentale della fascia di\nfles giornaliera dell’orario di lavoro nei confronti di dipendenti per i\nquali tale sistema è già in uso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di sospensioni dell’attività lavorativa, in via prioritaria\nrispetto al trattamento di integrazione salariale potranno essere utilizzati in\nmodo collettivo, previo esame con il Consiglio delle RSA, ferie e permessi\nannui retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. - Recuperi produttivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a\nseguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate\ncollettivamente, a regime ordinario, previo esame con il Consiglio delle RSA\nanche al fine di individuare soluzioni alternative di pari efficacia, entro i\nsei mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recupero avverrà con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella mezz'ora di intervallo fra i turni, laddove previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per un’ora al giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle giornate di sabato, nei giorni di riposo individuale o in altri\nturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest’ultimo caso, il recupero produttivo sarà comunicato con\npreavviso di almeno quattro giorni e sarà riconosciuta ai lavoratori\nun’indennità onnicomprensiva di € 25,00 lordi rapportata a otto ore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 10. - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>La durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore, anche come media\nplurisettimanale nell’arco di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La ripartizione dell'orario di lavoro a livello giornaliero e settimanale è\nstabilita dalla Direzione aziendale previo esame con il Consiglio delle RSA. Le\nore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non potranno rifiutarsi all’istituzione di più turni\narticolati su base giornaliera e\u002Fo settimanale . Il lavoratore deve prestare la\nsua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti\nsoltanto per determinati reparti e periodi di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti addetti alla produzione e collegati la mezz'ora\nretribuita per la refezione potrà essere collocata alla fine del turno, previa\nverifica tra le Parti di fattibilità in relazione alle condizioni tecnico\norganizzative e operative dell'area interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità tecnico organizzativa e produttiva che comporti il\ncambiamento dello schema di turnazione\u002Forario, l’Azienda, prima di applicare\nil nuovo schema, avvierà un esame con il Consiglio delle RSA e, su eventuale\nrichiesta di quest'ultimo, con le Organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente Contratto Collettivo, per illustrare le motivazioni che impongono,\nvalutato anche il ricorso al lavoro straordinario, l’adozione del nuovo\nschema, i tempi e le modalità di attuazione nonché gli impatti di tipo\norganizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 giorni di\ncalendario dalla data di comunicazione dell’Azienda, al termine del quale si\napplicherà lo schema di orario indicato dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’attività aziendale, in tutto o in parte, si dovesse realizzare\ncon l'utilizzo degli impianti per 24 ore giornaliere e 6 o 7 giorni la\nsettimana, con schemi di turnazione articolati strutturalmente a 18 turni\nsettimanali o\"a ciclo continuo\" oltre i 18 turni, , a regime ordinario e ferma\nla durata media dell’orario individuale contrattuale, l'attività lavorativa\nsarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno, dal lunedì al\nsabato e turni di 8 ore la domenica, ciascuno a rotazione e con riposi\nindividuali settimanali a scorrimento di norma secondo i seguenti orari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con mezz’ora retribuita per la\nrefezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, con mezz’ora retribuita per\nla refezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, con\nmezz’ora retribuita per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di mantenere la migliore efficienza e sicurezza degli impianti, nel\ncaso di orario che preveda l’utilizzo degli impianti per 20 o 21 turni\nsettimanali, potranno essere programmate delle fermate coincidenti con uno dei\nturni delia domenica e la relativa copertura retributiva sarà effettuata con\npermessi annui retribuiti (P.A.R.) a fruizione collettiva da parte dei\nlavoratori interessati dal suddetto schema di turnazione\u002Forario di lavoro “a\nciclo continuo\", di regola nella misura di 6 su base annuale, di cui uno per i\nlavoratori programmati al lavoro su uno dei turni cadenti nella domenica di\nPasqua. Le fermate relative ad uno dei turni della domenica costituiranno\noggetto di comunicazione da parte aziendale al Consiglio delle RSA e ai\nlavoratori interessati di norma con 6 giorni di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con i suddetti schemi di turnazioni e sistemi di orario le Parti hanno\ninteso derogare a quanto previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e successive\nmodifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro giornaliero dei lavoratori addetti al turno centrale\n(quadri, impiegati e operai) di regola è dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con\nun’ora di intervallo non retribuito; sono fatte salve a livello aziendale\ndiverse articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero per il turno\ncentrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si applicherà un\nsistema di flessibilità deH'orario di lavoro giornaliero (orario in entrata\ndalle ore 8 alle ore 9.30 calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora\nutile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le esigenze tecniche collegate alla continuità del ciclo lavorativo\no le esigenze di servizio non consentano, anche per periodi transitori o per\nmotivi imprevedibili, la fruizione della mezz’ora retribuita per la refezione\nsecondo le modalità qui previste, ai lavoratori addetti alla produzione su\nturni avvicendati e ai lavoratori collegati, che seguono lo stesso orario,\nsaranno corrisposti per ogni giornata di presenza, in regime retributivo\nordinario e in aggiunta alle normali spettanze del mese, 30 minuti di\nretribuzione a titolo di intervallo per refezione non fruita, con esclusione -\ndalla retribuzione per il calcolo del trattamento retributivo di tale .\nmezz’ora - di qualsiasi maggiorazione e di altri emolumenti comunque\ndenominati connessi a particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un\nimpegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o\nmeno ampi di inoperosità e che sono elencate nel R.D, 6 dicembre 1923, n.\n2657.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Ai fini del presente Contratto Collettivo si considerano rientranti fra\ndetti lavoratori i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di\nproduzione e di trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla\nsorveglianza, al presidio e\u002Fo conduzione di apparecchiature ed impianti (ad\nesempio di climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte\ndi gas ed acqua, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione,\naddetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti,\ncustodi, guardiani diurni e notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro\nnormale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti\ncon un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali l'orario di lavoro\nsarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10\nore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9\nore, l’orario normale settimanale rimane Fissato in 44 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8\nore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo\ndella pausa per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i sistemi di orario di lavoro già in uso nelle diverse\nunità produttive, in caso di necessità tecniche e organizzative che\ncomportino il cambiamento dello schema di turnazione e dell’articolazione\ndell'orario applicato ai suddetti lavoratori, l'Azienda, prima di applicare il\nnuovo schema, avvierà un esame con il Consiglio delle RSA per illustrare le\nmotivazioni che impongono l'adozione del nuovo schema, i tempi e le modalità\ndi attuazione nonché gli impatti di tipo organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 giorni di\ncalendario dalla data di comunicazione dell’Azienda, al termine del quale si\napplicherà lo schema di orario indicato dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del punto II), fermo restando\nche le ore prestate oltre la quarantesima ora e fino al normale orario\nindividuale saranno retribuite senza le maggiorazioni previste per il lavoro\nstraordinario dall'articolo 5, Titolo Secondo, del presente Contratto\nCollettivo, ai fini di tutti gli istituti contrattuali si applica il principio\ndella proporzionalità diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV) Fermo quanto previsto dal punto III), ai fini del presente articolo si\nconsidera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero\nfissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al punto II).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere retribuito con le maggiorazioni previste\ndall’articolo 5, Titolo Secondo, del presente Contratto Collettivo, fermo\nrestando che non si applicano ai lavoratori discontinui i limiti e le modalità\nper la effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo,\nsalvo le limitazioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V) All'atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue\nl’Azienda, oltre a quanto previsto dall'art.1, Titolo Terzo del presente\nContratto Collettivo, deve comunicare per iscrìtto ai lavoratori di cui al\nprecedente punto I) l'orario normale di lavoro e la relativa retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Permessi annui retribuiti (P.A.R.) \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata media dell’orario normale contrattuale di 40 ore\nsettimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed\nin misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui\nretribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 32 ore in sostituzione\ndelle festività abolite dalle disposizioni legislative), dei quali 7\nutilizzabili per la fruizione collettiva e 6 utilizzabili per la fruizione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ inoltre mantenuto in capo ai lavoratori cui era già riconosciuto al 31\ndicembre 2018, negli stabilimenti\u002Funità produttive in cui era in uso a tale\ndata, un permesso retribuito di 8 ore in ragione d'anno per i lavoratori\naddetti alla produzione, manutenzione, conduzione centrale vernici e ai\nrelativi servizi di supporto della produzione e, comunque, a tutti i lavoratori\naddetti ai turni avvicendati, con esclusione dei lavoratori che svolgono sul\nturno centrale attività nell’ambito degli enti di staff come da prassi in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di\n15 o più turni settimanali, comprendendo il turno notturno e\u002Fo quelli di\nsabato e domenica, è inoltre riconosciuto un permesso annuo retribuito di 8\nore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di utilizzo dello schema di turnazione a 20 oppure a 21 turni\nsettimanali “a ciclo continuo\" i suddetti permessi annui retribuiti potranno,\ndi regola nella misura di 6 su base annuale, essere utilizzati a fruizione\ncollettiva per la copertura del 20° o del 21° turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale potrà ricorrere, anche in caso dì contrazione\ntemporanea dell’orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per\nchiusure collettive, previo esame con il Consiglio delle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I P.A.R., nel caso di fruizione individuale, potranno essere utilizzati dal\nsingolo lavoratore su richiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel\nrispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5\nper cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le\nrichieste superino tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di\npresentazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, la\nfruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente un\ntasso di assenza superiore al 9,5 per cento. Nell'ambito della percentuale\nmassima di assenza del 9,5 per cento, sarà data priorità alle richieste\nmotivate da lutti familiari, da improvvisi eventi morbosi di familiari\ndebitamente certificati quando il lavoratore non abbia già titolo agli\nspecifici permessi previsti dall'art. 4 della legge n. 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere\neffettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e\u002Fo ad\nattività di produzione e compatibilmente con le esigenze operative e di\nottimizzazione della produttività, con un unico frazionamento giornaliero a\nore intere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di situazioni improvvise e non prevedibili riconducibili a eventi\nmorbosi dei figli di età inferiore ai 12 anni che richiedano l'assistenza da\nparte di un genitore, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potrà\nutilizzare permessi annui retribuiti a fruizione individuale in deroga al\npreavviso di cui sopra, purché segnali l'assenza a tale titolo al proprio\nresponsabile entro mezz’ora dall’inizio del turno e presenti idonea\ndocumentazione giustificativa entro i 3 giorni successivi la fruizione del\npermesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale addetto a turni avvicendati e\u002Fo ad attività di produzione,\npotrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze operative aziendali e\nprevia espressa autorizzazione del responsabile aziendale preposto, l'utilizzo\ndi ore di P.A.R. di spettanza individuale maturate e fruibili per un massimo di\n16 nell'arco di ogni anno solare con un unico frazionamento giornaliero a ore\nintere, negli eventuali casi in cui si manifestino situazioni\npersonali\u002Ffamiliari eccezionali, improvvise e non prevedibili, che comportino\nper il lavoratore interessato l’improrogabile necessità di assentarsi dal\nposto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione individuale di P.A.R. nel corso dell’anno, in misura\nanticipata rispetto alla loro effettiva maturazione, darà luogo, in caso di\nmancata maturazione nel corso dell'anno di riferimento, al recupero della\ncorrispondente retribuzione al termine di tale anno o, se anteriore, all’atto\ndella risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi eventualmente non fruiti entro tanno di maturazione confluiscono\nin un apposito conto ore individuale. Tali permessi saranno utilizzati in via\nprioritaria per chiusure collettive o sospensione o contrazion temporanea\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II lavoratore mantiene il diritto alla fruizione dei permessi maturati in\nciascun anno per un periodo di 42 mesi successivi al termine dell'anno di\nmaturazione, fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso, al termine\ndi 24 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione dei permessi, di chiedere\nla monetizzazione delle quote orarie residue non fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Permessi 3° turno\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Per i permessi terzo turno, ove esistenti, le Parti espressamente convengono\nche viene mantenuta la regolamentazione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Permessi con recupero\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Iquadri e gli impiegati possono fruire, compatibilmente con le esigenze\noperative aziendali, di permessi fino a un massimo di 7 ore al mese ove sia\nriconosciuta la qualifica aziendale di professional o di professional expert e\ndi 3 ore al mese qualora non sia riconosciuta la suddetta qualifica, da\nrecuperare corrispettivamente tramite prestazione lavorativa a regime ordinario\nda effettuarsi fuori dal normale orario di lavoro nel corso del mese di\nutilizzo di tali permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIcalcolo dei suddetti permessi, anche ai fini del relativo recupero, è\neffettuato per quarti d’ora con arrotondamento al quarto d'ora superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale mancato recupero secondo le modalità e tempistiche sopra\nindicate comporta la corrispettiva trattenuta retributiva nel mese successivo a\nquello di fruizione dei suddetti permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato deve preventivamente segnalare di volta in volta\nal proprio responsabile aziendale la volontà di fruire di questi permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10bis- Sperimentazione CNH Industriai “venerdì breve\".\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il solo Gruppo CNH Industriai, a far data dal 1° giugno 2019, in via\nsperimentale fino al 31 dicembre 2019, viene introdotta l'applicazione dello\nschema orario denominato \"venerdì breve\", per i quadri e gli impiegati addetti\nal turno centrale, che non siano occupati a tempo parziale né svolgano\nattività direttamente collegate a quelle di stabilimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delle funzioni Human Resources, Industriai Relations, Finance e Information\n&amp; Communication Technology di tutte le società del gruppo CNH\nIndustriai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di tutte le funzioni di Iveco Defence, a eccezione del Manufacturing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In accordo con il proprio responsabile e in assenza di condizioni\norganizzative e\u002Fo produttive ostative, i lavoratori interessati potranno\nrichiedere, entro il 10 maggio 2019, in alternativa all’orario di lavoro\ngiornaliero applicato di regola dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con un'ora di\nintervallo non retribuito, l’orario \"venerdì breve\"' che sarà articolato\ncome segue e sarà effettivo per tutta la durata del periodo di\nsperimentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal lunedi al giovedì: 8 ore e mezza, con un'ora d'intervallo refezione\nnon retribuito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-venerdì: 6 ore, senza intervallo refezione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale, che opteranno per Io\nschema ‘venerdì breve\", è prevista l'applicazione di un sistema di\nflessibilità dellorario di lavoro giornaliero che permette l'entrata dalle ore\n8.00 alle ore 9.30. L'uscita sarà conseguentemente prevista dopo 9 ore e\nmezza, ovvero dalle 17.30 nelle giornate dal lunedì al giovedì e dopo 6 ore,\novvero dalle 14.00, nella giornata del venerdì, secondo le modalità previste\ndal sistema di flessibilità disciplinato dall'alt. 7 del presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa eventualmente resa oltre le 6 ore nella giornata\ndel venerdì, per esigenze tecnico-organizzative, sarà considerata eccedente\nla durata del normale orario di lavoro, ferma restando un'ora di intervallo non\nretribuito, da effettuarsi secondo gli orari previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ragioni tecnico-organizzative l'Azienda, previa informativa al\nConsiglio delle RSA, potrà sospendere l'applicazione dello schema orario\n\"venerdì breve\", dandone comunicazione ai dipendenti interessati con almeno\nquindici giorni di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di sperimentazione sarà effettuata una verifica\ncongiunta per valutarne t'esito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11. Lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario\ndi lavoro settimanale come sopra disciplinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, D Lgs. 8 aprile 2003,\nn. 66 viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per\nciascun lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>L’Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con un preavviso minimo di\n48 ore o, nel caso di straordinario a turni interi, con 4 giorni di anticipo,\nla necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di\nesigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite personale\nvolontario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini del rispetto del limite sopra indicato deve essere considerata la\ndefinizione che dello straordinario dà la legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle esigenze operative l’Azienda potrà far ricorso a 120\nore annue prò capite di lavoro straordinario da effettuare, previa\ninformazione al Consiglio delle RSA, nei limiti delle 8 ore settimanali cosi\ncome previsto dalla legge. Tale straordinario potrà essere effettuato, oltre\nche nel limite delle 2 ore giornaliere, anche fino a concorrenza di 8 ore di\nregola nelle giornate in cui non è prevista l’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite\nmassimo annuo di lavoro straordinario è fissato in 260 ore prò capite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive\nall’inizio del turno del mattino, che normalmente ha inizio alle ore 6.00,\nper ciascun gruppo lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e\nfestivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi\nsulla retribuzione oraria come definita allo specifico articolo, sono definite\ndalla tabella sotto riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Sono fatte salve le diverse specifiche modalità della materia che\ncostituiscono oggetto di regolamentazione in appositi addendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>tipologia di orario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>tipo di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>maggiorazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>descrizione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>non\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>turatati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"6\" width=\"128\">\u003Cp>feriale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>lavoro straordinario (prime due ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>lavoro straordinario (ore successive)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>notturno dalle ore 18 fino alle ore 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>27,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>notturno dalle ore 22 alle ore 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>35,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>60,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>straordinario notturno (prime 2 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>45,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>45,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>straordinario notturno (ore successive)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>50,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>50,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"128\">\u003Cp>Sabato o giornata equivalente in\n        straordinario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>diurno prime 2 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>25,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>diurno oltre le 2 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>notturno prime 2 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>45,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>45,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>notturno oltre le 2 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>50,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>50,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>60,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"128\">\u003Cp>festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>festivo diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>65,0% '\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>notturno festivo (prime 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>70,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>65,0?4.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>65,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>75,0% 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>notturno festivo (oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>85,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>75,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>75,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>85,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"128\">\u003Cp>festivo con riposo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>diurno festivo (prime 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>30,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>30,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>30,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>diurno festivo oltre le 8 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>notturno festivo (prime 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>55,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>60,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>72,7%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>straordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>notturno festivo (oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>75,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>70,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp>70,0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>80,0%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"46\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi relativi alle maggiorazioni sono comprensivi di ogni incidenza\nsugli istituti contrattuali e\u002Fo legali e pertanto non dovranno essere\nconsiderati per il calcolo del trattamento economico relativo a tutti gli\nistituti contrattuali e\u002Fo legali, ivi compreso tra questi ultimi II trattamento\ndi fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, nessun\nlavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro\nstraordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono l'attivazione, entro il 2019, di un gruppo di studio\nparitetico per l’analisi della sopra riportata tabella delle maggiorazioni\ncon l’obiettivo condiviso di aggiornamento e semplificazione della stessa,\nanche alla luce dei mutamenti dell'organizzazione dell'orario di lavoro\nrecentemente intervenuti e in corso di progressiva evoluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Elemento specifico competitività ciclo continuo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di adozione di schemi di turnazione articolati strutturalmente a 18\nturni settimanali o “a ciclo continuo' oltrei 18 turni settimaoali lavoratori\ninseriti in tali schemi di turnazione (a eccezione degli addetti a mansioni\ndiscontinue o di semplice attesa e custodia di cui al precedente Art. 4) è\ncorrisposto un elemento retributivo specifico denominato “elemento specifico\ncompetitività ciclo continuo” pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 euro lordi per ogni turno dalle ore 22.00 del sabato alle ore 6.00\ndella domenica effettivamente e interamente lavorato a regime ordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 euro lordi per ogni turno dalle ore 22.00 della domenica alle ore 6.00\ndel lunedì effettivamente e interamente lavorato a regime ordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 40 euro lordi per ogni turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00 e dalle ore\n14.00 alle ore 22.00 della domenica effettivamente e interamente lavorato a\nregime ordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali importi saranno corrisposti prò quota anche in eventuali casi di\nritardo fino a 30 minuti dall'inizio del turno e nei casi di regolare fruizione\ndi permessi sindacali retribuiti all’interno dello stabilimento, per un\nmassimo di 1 ora, nel turno di lavoro interessato. In tali casi, l’ammontare\ndell’elemento specifico competitività ciclo continuo sarà proporzionalmente\nridotto in rapporto al periodo non lavorato da calcolare per quarti d’ora con\narrotondamento al quarto d’ora superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti importi sono comprensivi di tutti gli istituti legali e\u002Fo\ncontrattuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie,\nfestività, tredicesima mensilità, maggiorazioni corrisposte a fronte di\nprestazioni per lavoro straordinario, notturno e\u002Fo festivo con o senza riposo\ncompensativo e pertanto detti importi non saranno considerati ai fini del\ncalcolo del trattamento economico relativo a tutti tali istituti, fatto salvo\nsoltanto l'inserimento nella base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 bis - Reperibilita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le reperibilita é un istituto complementate alla normale prestazione\nlavorativa, mediante il quale il lavoratore é a disposizione dell'Azienda per\nassicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuita dei\nservizi, la funzionalita degli impianti e il presidio del mercato di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ove, richiesto dall'Azienda, deve partecipare alle turnazioni\ndi reperibilita salvo giustificati motivi di impedimento e sara di regola\ninformato con un preavviso minimo di 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per intervento in reperibilita si intende l'attivita svalto dal lavoratore a\nseguito di segnalazione di criticita e fin al ripristino della funzionalità.\nL’intervento può essere effettuato da remoto con mezzi telematici o\ndirettamente sul sito in cui si é verificata la criticita; in questo secondo\ncaso il tempo complessivo d'intervento comprende quello normalmente necessario\ndal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in reperibilità, non professional, le aziende riconosceranno\ntrattamenti retributivi specifici differenziati tra il trattamento di\ndisponibilità e quello di intervento, tra loro non cumulabili, che potranno\nessere rapportati a quote orarie della retribuzione mensile, ovvero consistere\nin importi forfettari lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i criteri di cui sopra, gli importi e le modalità\napplicative verranno definiti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 12-Ferie.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, dal 1° gennaio al 31\ndicembre, un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria n. 1, i lavoratori\nche maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti\nhanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma\nprecedente ed i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre i 18\nanni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla\nmisura di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni\nlavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro\nsettimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui all’art. 7 del presente Titolo che ricorrono nel\nperiodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento , per\nreparto, per scaglione). Il periodo delle ferie collettive estive sara\nstabilito dalla Direzione aziendale, previo esame congiunto con il Consiglo\ndelle RSA, da tenersi di norma entro il 30 aprile, e tenendo conto delle\nesigenze dei lavoratori compatibilmente con quelle operative dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con spettanza annua superiore a quattro settimane hanno\nfacoltà di programmare la fruizione a livello individuale delle giornate di\nferie eccedenti le quattro settimane, dandone comunicazione al proprio\nresponsabile di norma entro il 31 gennaio; tale programmazione si ritiene\nautorizzata se non è respinta entro i 15 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale\ndelle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze operative\ndell'Azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di\ngiornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del\ngodimento delle ferie medesime con una indennità retributiva; di conseguenza,\nla relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle\nesigenze operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è\ncostituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del\nperiodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta\nper il solo periodo di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>NORME TRANSITORIE.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) I lavoratori operai in forza al 31 dicembre 2007 iniziano a maturare a\npartire dal 1 ° gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per aver\ndiritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti\novvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ai lavoratori operai in forza alla data del 31 dicembre 2007, è\nriconosciuto, dal 1 ° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto\nalle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità\naziendale e 55 anni di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>DICHIARAZIONE COMUNE.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei\nlavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima\nattenzione, tenuto conto delle esigenze operative, le richieste, in tal senso\nmotivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di\nassenza dal lavoro attraverso l'utiiizzo oltre che delle ferie anche degli\naltri permessi retribuiti previsti dal presente Contratto Collettivo\neventualmente disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 bis - Cessione solidale di ferie\u002FP.A.R.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai lavoratori dipendenti che si trovino nella\nnecessità di assistere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-figli che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure\ncostanti ai sensi deH'art. 24 del d.lgs. n. 151\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-componenti della propria famiglia anagrafica con handicap in situazione di\ngravità riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.\n104\u002F1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Azienda istituirà a livello di unità produttiva\u002Forganizzativa,\nnell’ambito della singola società, un conto or solidale che permetta loro di\nutilizzare ferie e\u002Fo P.A.R. ceduti da altri lavoratori appartenenti alla\nmedesima unità produttiva\u002Forganizzatjva secondo quanto di seguito definito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito di istanza scrìtta di uno o più lavoratori (ivi compreso\nl’interessato) o dirigenti delle RSA, l’Azienda richiede al potenziale\nbeneficiario di esprimere per iscritto il proprio consenso alla creazione di un\nconto ore solidale in suo favore e al conseguente trattamento dei dati\npersonali suoi e dei suoi familiari necessari a questo fine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, a seguito del consenso del lavoratore beneficiario, provvede\ntempestivamente a predisporre le misure necessarie a consentire ai lavoratori\ndi cedere ferie e\u002Fo P.A.R. al lavoratore in situazione di necessità\ncomunicando, anche mediante affissione sulla bacheca aziendale, la creazione\ndel conto ore solidale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta cessione è volontaria e a titolo gratuito e può avere ad\noggetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ferie residue non fruite, nella misura minima di un giorno, fermi restando\ni diritti indisponibili di cui al d.lgs. n. 66\u002F2003, a condizione che tali\nspettanze non siano già state assoggettate a contribuzione previdenziale come\nper legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- P.A.R. di spettanza individuale già maturati, nella misura minima di due\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore può cedere ferie e P.A.R. come sopra definiti entro i 60\ngiorni successivi alia comunicazione da parte aziendale delt’awenuta\nattivazione del conto ore solidale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore beneficiario potrà utilizzare gli istituti cedutigli previa\naccettazione degli stessi espressa in forma scritta e solo una volta esaurita\nla propria spettanza individuali di ferie\u002FP.A.R.. In ogni caso, le spettanze\ndisponibili sul conto ore solidale non potranno essere utilizzate dal\nbeneficiario a copertura di ore\u002Fgiornate di CIG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spettanze di ferie e P.A.R. oggetto di cessione sono valorizzate con\nriferimento alla retribuzione del lavoratore beneficiario e saranno\nassoggettate a imposizione previdenziale e fiscale al momento della fruizion da\nparte di questi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione degli istituti da parte del beneficiario potrà avvenire entro\ni 12 mesi successivi alla chiusura dei termini per la cessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso tale periodo i suddetti istituti rientreranno nella disponibilità\ndel lavoratore cedente, che dovrà utilizzarli con priorità rispetto alle\naltre spettanze maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 13-Festività\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n 370, sono considerati giorni\nfestivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi della\ndomenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti delle disposizioni legislative vigenti e subordinatamente\nall’evoluzione normativa in materia, sono altresì considerati giorni\nfestivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Cp>a)le festività del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25 aprile (anniversario della liberazione), r maggio (festa del lavoro),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 giugno (festa nazionale della Repubblica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le festività di.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capodanno (1° gennaio),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Epifania del Signore (6 gennaio),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lunedi di Pasqua,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione di M.V. (15 agosto),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ognissanti (111 novembre),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Immacolata Concezione (8 dicembre),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Natale (25 dicembre),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la festività corrispondente al giorno del Santo Patrono del luogo della\nsede di lavoro, che potrà esse fissata, agli effetti del rapporto di lavoro,\nin altra giornata da concordarsi con il Consiglio delle RSA. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione delle festivita cadenti in giorno infrasettimanale é\ncompresa nella normale retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è\ndovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota\ngiornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1\u002F26 della retribuzione\nmensile fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una\ndelle dette festività, anche a coloro che lavorino di domenica, godendo il\nprescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento\nin parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso\nprevisto dall'alt 11 del presente Titolo per tali prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di orario che preveda l'utilizzo strutturale degli impianti “a\nciclo continuo\" per oltre 18 turni settimanali di cui all'alt 10 del presente\nTitolo, per i lavoratori programmati al lavoro, sulla base del calendario\nindividuale di programmazione di turnazione lavoro\u002Friposi, nelle giornate di\ndomenica coincidenti con una delle festività di cui ai punti a), b), c) e con\nla festività del 4 novembre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la retribuzione della festività sarà pari a 8 ore anziché a 1\u002F26 della\nretribuzione mensile fissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tale retribuzione, su richiesta dei lavoratore, potrà essere retribuita al\ntermine del trimestre successivo alla festività ovvero utilizzata a copertura\ndi 8 ore di permesso da fruire entro i 12 mesi successivi alla festività\nstessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di mancata richiesta di erogazione del suddetto importo o di\nmancata fruizione del permesso spettante da parte del lavoratore entro i\ntermini previsti, l’Azienda, decorsi i 12 mesi, procederà a erogare al\nlavoratore l’importo corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali\nsaranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la\nretribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora\nle festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a\nmalattia, gravidanza e puerperio, o a infortunio compensati con retribuzione\nridotta, l’Azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la\ngiornata festiva l'intera retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i\nlavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale\nretribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell’art.10 del\npresente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo\nnella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento\nprevisto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra\nprevisto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a\nmalattia, infortunio, gravidanza e puerperio è a carico dell’Azienda\nesclusivamente a integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza\ndi disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SMART WORKING - LAVORO AGILE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Premessa \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dalla fine del 2016 - prima dell'entrata in vigore della\ndisciplina di legge in materia di lavoro agile - i Gruppi FCA e CNH Industriai\nhanno introdotto in via sperimentale in alcune specifiche realtà organizzative\nprime applicazioni di modalità smart working, nell'intento di verificare nuove\nmodalità di lavoro flessibili, con particolare attenzione all'equilibrio tra\nvita professionale e privata e con conseguenti auspicabili impatti positivi\nsulla responsabilizzazione, soddisfazione e motivazione delle persone. Tali\niniziative sono state oggetto di condivisione e monitoraggio in sede di\nCommissione Welfare nazionale e, avendo registrato un positivo gradimento da\nparte di tutti i soggetti coinvolti, sono state inserite tra le modalità in\nuso della disciplina individuale del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo FCA, con accordo sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente Contratto Collettivo il 12 marzo 2018, ha testato nella\nsocietà IUVO s.r.l. - unità organizzativa di Pontedera, che si occupa di\nprogettazione di esoscheletri neH’ambito delle attività “industria 4.0\"\ndella società controllante Comau s.p.a., una disciplina contrattuale in tema\ndi lavoro agile, in coerenza con le necessità aziendali e nel rispetto delle\nesigenze dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Gruppo FCA, ferme restando le prime applicazioni di modalità smart\nworking in uso, si intende regolare in via strutturale - alla luce dei positivi\nriscontri emersi dall’iniziativa pilota presso la società IUVO s.r.l. - la\ndisciplina contrattuale in tema di lavoro agile, secondo quanto di seguito\ndefinito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14.- Lavoro agile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>AMBITO DEL LAVORO AGILE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e che\nconsente di effettuare la prestazione lavorativa parzialmente al di fuori della\nsede aziendale di lavoro per mezzo degli strumenti messi a disposizione\ndall’Azienda, con l'obiettivo di incrementare la competitività dell'Azienda,\nattuando un miglior bilanciamento tra vita professionale e vita privata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro agile deve essere svolto esclusivamente sul territorio italiano.\nIl lavoro agile sarà attivato a iniziativa dell’Azienda in maniera coerente\ncon le esigenze tecnico - organizzative e funzionali dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II lavoro agile è attivato attraverso la stipula di accordi individuali. A\ntali accordi individuali possono aderire tutti i lavoratori delle società\nfacenti capo al Gruppo FCA con categoria legale di impiegato o quadro con\ncontratto di lavoro subordinato a tempo pieno, a tempo indeterminato o\ndeterminato, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali\nanche in considerazione del profilo professionale del singolo lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per accedere al lavoro agile, il lavoratore deve avere in dotazione un\npersonal computer portatile aziendale, ove richiesto munito di dispositivo VPN\nper la connessione alla rete aziendale, tastiera e mouse e un telefon cellulare\no smartphone aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoratore interessato da accordo individuale di lavoro agile, ferma\nrestando la necessità di effettuare la prestazione lavorativa presso la sede\naziendale di lavoro per almeno il 20% dell'orario di lavoro contrattuale\nprevisto, secondo il calendario concordato su base mensile con il proprio\nresponsabile tenendo conto dell esigenze tecnico - organizzative, può\neffettuare la restante prestazione lavorativa, così come contrattuaiment\nprevista, ferme restando le 40 ore settimanali, nell'arco delle giornate\nlavorative ordinarie, anche in maniera discontinua, presso altro luogo idoneo,\ncon l’obbligo di connessione attraverso i sopracitati strumenti informatici,\na esclusione della fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 08,30 del\ngiorno successivo (fascia di disconnessione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione dei margini di autonoma flessibilità gestionale di\norario, nelle giornate lavorative feriali è garantita la copertura delle ore\nordinarie previste a prescindere da sistemi di rilevazione della presenza e non\nsono configurabili prestazioni lavorative in regime di straordinario;\nl’effettuazione di ore di lavoro straordinario\u002Fin supero al normale orario è\nammessa solo nelle giornate non lavorative (quali sabato, domenica, festività\ninfrasettimanali) o durante la fascia oraria feriale di disconnessione (dalle\nore 20.00 alle ore 08.30), in caso di situazioni effettivamente eccezionali\npreventivamente autorizzate dal responsabile aziendale di riferimento. Qualora\nparticolari esigenze tecnico-organizzative rendano necessaria la prestazione\nlavorativa presso la sede aziendale di lavoro al di fuori di quanto previsto\ndal calendario mensile di cui sopra, il responsabile aziendale di riferimento\ndeve avvisare il lavoratore di tale necessità con un preavviso di almeno 24\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto della particolare modalità di esecuzione della prestazione\nlavorativa tipica del lavoro agile come qui regolato, resta convenuto che in\nvigenza di accordo individuale di lavoro agile i permessi annui retribuiti\n(P.A.R.), essendo nella libera disponibilità del dipendente, devono essere\ntassativamente fruiti nell'anno di maturazione e non potranno conseguentemente\nessere portati a fruizione negli anni successivi né potranno essere\nmonetizzate le eventuali quote non fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esigenze personali che rendano necessaria per il lavoratore\nl'interruzione continuativa dell prestazione lavorativa con conseguente\ndisconnessione, lo stesso può avvalersi degli istituti previsti dalla\nnormativa di legge, contrattuale e aziendale per le diverse tipologie di\nassenza. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora al lavoratore sia richiesto di prestare la sua attività lavorativa\nin regime di trasferta, si applicano i trattamenti in materia previsti dal CCSL\ne dalle policy aziendali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>SICUREZZA SUL LAVORO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoratore interessato da accordo individuale di lavoro agile deve\nesercitare la prestazione lavorativa scegliendo luoghi idonei, che consentano\nil pieno esercizio della propria attività lavorativa in condizioni di\nsicurezza dal punto di vista dell’integrità fisica propria e degli altri,\nsecondo quanto previsto dall’art. 2087 del codice civile. In ottemperanza a\nquanto previsto dal D. Lgs. 81\u002F2008 e conformemente alle istruzioni ricevute\nrelativamente all’uso degli strumenti di lavoro, durante le giornate di\nlavoro agile il lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e\nsalute nonché di quelle delle altre persone in prossimità del luogo in cui\nsvolge la prestazione, evitando che le stesse utilizzino le attrezzature di\nlavoro. A tal fine, il lavoratore riceve preventiva adeguata\nformazione\u002Finformazione a cura del Responsabile Sicurezza Prevenzione e\nProtezione (RSPP) di riferimento e apposita documentazione informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in\nlavoro agile, il lavoratore deve fornire tempestiva e dettagliata informazione\nall’Azienda, che provvede ad attivare le relative procedure previste dalle\ndisposizioni vigenti in materia di infortuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoratore s’impegna ad adottare tutte le precauzioni possibili anche\nmateriali {quali, a titolo meramente esemplificativo, conservare i documenti di\nlavoro in luoghi chiusi a chiave, evitare la condivisione dei dati con terze\nparti anche se accidentale), al fine di preservare la riservatezza dei dati\ntrattati nello svolgimento delle proprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve garantire che durante la prestazione in lavoro agile la\nconnessione informatica alla rete aziendale avvenga esclusivamente attraverso\nle dotazioni fornite dall’Azienda e che l’utilizzo delle dotazioni\ninformatiche aziendali avvenga nel rispetto delle linee guida e delle policy\naziendali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Il lavoratore, durante la prestazione in lavoro agile, si impegna a\nutilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro e i\ndispositivi di protezione messi a disposizione dall'Azienda, in conformità\nalle informazioni\u002Fistruzioni ricevute, con conseguente esonero dell'Azienda da\nqualsiasi responsabilità in merito a eventuali infortuni che dovessero\noccorrere al suddetto lavoratore o che dovessero occorrere a soggetti terz\npercause riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature assegnategli o\na situazioni di rischio procurar dal lavoratore nell'utilizzo delle stesse.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ogni responsabile aziendale è tenuto a garantire che lo svolgimento della\nprestazione lavorativa in lavoro agile sia effettuato dai propri collaboratori\nnel rispetto di quanto previsto dalla presente intesa e conformemente alle\nesigenze tecnico-organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare ciascun responsabile aziendale, nel definire con i propri\ncollaboratori in lavoro agile la pianificazione delle attività, deve tenere in\nconsiderazione l'impatto sulle esigenze operative e organizzative, valutando\nanche l'interazione con le altre funzioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoro agile è una mera variazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, non andando a incidere in nessun modo sul ruolo del\nlavoratore nell'organizzazione aziendale e sul relativo potere direttivo,\nd'indirizzo, di controllo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro, che\nrimane inalterato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro agile non comporta alcuna ricaduta sull’inquadramento e sul\nlivello retributivo del singolo lavoratore e sulle opportunità rispetto ai\npercorsi professionali e alle iniziative formative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il lavoro agile il lavoratore deve assicurare il mantenimento del\nmedesimo impegno professionale continuando a garantire una prestazione, per\nlivelli qualitativi e quantitativi, in linea con quella richiesta e resa presso\nla sede aziendale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo, il rapporto di lavoro\nsubordinato del lavoratore in lavoro agile continua a essere regolato dalle\nnorme del pre^nte Contratto Collettivo e dal contratto di lavoro individuale in\nessere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>RECESSO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’Azienda e il lavoratore possono recedere dall'accordo individuale di\nlavoro agile previa comunicazione scritta all’altra parte dì tale volontà,\nnel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>FORMAZIONE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al fine di fornire ai lavoratori che stipulano un accordo individuale di\nlavoro agile un'adeguata informazione su tale modalità di esecuzione della\nprestazione lavorativa e sulle regole di funzionamento della stessa contenute\nnel presente articolo, l'Azienda predisporrà per gli stessi un intervento\nformativo propedeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TRASFERTE E TRASFERIMINTI \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15. - Trasferte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore inviato dall'Azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo\nnormale ambito territoriale di impiego, saranno rimborsate, qualora egli non\npossa usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio\ncorrispondenti aH’utilizzo dei mezzi normali di trasporto nonché, in\nrelazione alla necessità di consumare uno o più pasti e\u002Fo di pernottare fuori\ndall’abituale residenza, le spese di vitto e alloggio ovvero sarà\ncorrisposta una indennità di trasferta (diaria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi del suddetto rimborso spese o della diaria saranno riferiti ai\ntrattamenti individuati secondo le prassi in atto e le regolamentazioni a\nlivello di Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal\ncalcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e\u002Fo di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i Gruppi FCA e CNH Industriai, ferma restando la corresponsione della\nretribuzione per le ore di viaggio coincidenti con l’orario normale di\nlavoro, ai lavoratori ai quali non è riconosciuta la qualifica aziendale di\nprofessional sarà inoltre corrisposto, per le ore di viaggio non coincidenti\ncon l'orario normale di lavoro, un importo pari all’85% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16. - Trasferimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti individuali potranno essere disposti per comprovate esigenze\ntecniche, organizzative e produttive i cui dettagli verranno forniti al\nlavoratore nella comunicazione di cui al successivo comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali occasioni si terrà conto delle obiettive e comprovate ragioni che\nil lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, con particolare\nattenzione a quelle eventualmente addotte da lavoratori\nultracinquantacinquenni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e la\ncomunicazione sarà preceduta da un preavviso non inferiore a 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione\nalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo e, a\nrichiesta delle stesse, di esame congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengano disposti\nneH’ambito del comprem^o (da intendersi quali sedi aziendali dislocate in un\nambito territoriale non superiore a 50 chilometri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Ch2>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Inquadramento FCA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di adottare in via definitiva il seguente nuovo\ninquadramento FCA, introdotto in via sperimentale nel precedente rinnovo\ncontrattuale per gli assunti dal 1° luglio 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2020 il suddetto inquadramento sarà esteso a\ntutto il personale in forza alle società appartenenti al Gruppo FCA che\napplicano il CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo e i meccanismi di armonizzazione tra il precedente e il nuovo\ninquadramento saranno definiti da un apposito gruppo dì lavoro paritetico tra\nle Parti, che si insedierà entro il 15 aprile 2019. Tale gruppo di lavoro\nprocederà in primo luogo all'armonizzazione della struttura e dei livelli\nretributivi corrispondenti delle aree professionali in modo da garantire una\ncomplessiva neutralità di costi in capo all’Azienda, senza alcuna perdita\nretributiva per i dipendenti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nell’ambito e a valle del processo di armonizzazione, il gruppo\ndi lavoro individuerà, sulla base di una matrice oggettiva e trasparente,\nparametri di valutazione per misurare e premiare specifiche professionalità e\ncompetenze all'Interno delle aree professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi parametri potranno essere costituiti, anche in via integrata e a\ntitolo esemplificativo, da valutazioni di performance individuale e\u002Fo\ncollettiva, da conoscenze applicate all’attività, da polifunzionalità,\ndall'acquisizione di ulteriori competenze professionali in ambiti definiti\ndall'Azienda come ad esempio industry 4.0 ed elettrificazione. Infatti questi\nelementi, e in particolare la formazione continua, sono particolarmente\nrilevanti, in un contest caratterizzato dalla sempre più rapida evoluzione\ntecnologica, ai fini dell’occupabilità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali ulteriori elementi, integranti - insieme alle competenze identificate\ndalle aree professionali di appartenenza - il più ampio concetto di\ncapability, fanno riferimento a valutazioni e percorsi di apprendimento\ndinamici, pertanto no definiranno specifiche mansioni, né formeranno\ndeclaratorie contrattuali, potendo quindi essere rivalutati secondo modalità e\ncriteri che verranno identificati e precisati dal detto gruppo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali dei quadri, impiegati\ne operai sono inquadrati in una classificazio unica articolata nelle seguenti\naree professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PRIMA AREA PROFESSIONALE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla prima area professionale i lavoratori anche qualificati\nche, con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile\u002Fpreposto\naziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi • anche\nattraverso l’utilizzo dì materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia\nelettrica, meccanica e\u002Fo informatica - che richiedono prescrizioni di norme\nspecifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze\ntecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione\ninerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo, all’attrezzamento,\nalla auto-manutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliarie a\ncomplemento organizzativo nonché alle attività esecutive di natura\namministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo, i lavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo\ntra quelli di seguito indicati, svolgendo le relative mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a lavori di produzione\u002F collaudo\u002F servizi generali\u002F manutenzione\u002F\nprove di laboratorio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a lavori di segreteria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a revisione\u002F riparazioni \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla conduzione mezzi di trasporto \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla sorveglianza\u002Fantincendio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u002F impianti automatici \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aggiustatore stampista \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carrellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaboratore amministrativo\u002F tecnico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore generico su banco\u002F su macchina \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato cali center junior \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Magazziniere \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>SECONDA AREA PROFESSIONALE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Appartengono alla seconda area professionale i lavoratori\nspecializzati che - oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella\nprima area professionale - nell'ambito degli incarichi e compiti specifici\nassegnati, svolgono, con maggiore autonomia operativa e con applicazione di\ncognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare\nrilievo professionale, attività complesse e\u002Fo a elevato contenuto tecnico,\ntecnologico, amministrativo, di coordinamento e\u002Fo ausiliario a complemento\norganizzativo, anche interagendo con le altre funzioni aziendali.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo, i lavoratori che ricoprono un molo organizzativo\ntra quelli di seguito indicati, svolgendo le relative mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine a controllo numerico (con almeno 5 assi controllati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove specialistiche di laboratorio\u002F servizi specialistici generali\u002F\nrevisione stampi \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente di cali center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autista trasporto vetture (autotreni o autoarticolati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatore su pista\u002Fstrada di allestimenti speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore impianti automatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore specializzato su banco\u002F su macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettrauto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruista imbragatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato amministrativo\u002F tecnico\u002F sala medica\u002F cali center senior \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato sorveglianza\u002F antincendio Installatore impianti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Levabolli su piazzale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico\u002F elettronico\u002F meccanico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Meccanico motorista Modellatore particolari complessi \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore - Installatore di grandi impianti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore - Manutentore elettrico-elettronico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore levabolli Riparatore\u002Frevisionista \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore specializzato Segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sorvegliante\u002F Vigile del fuoco \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spruzzatore vernice smalto metallizzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Team Leader, Team Expert \u002F Operatore, Team Speaker (di area\nprofessionale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciatore - Collaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>TERZA AREA PROFESSIONALE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Appartengono alla terza area professionale i lavoratori sia tecnici\nsia amministrativi che, con specifica elevata collaborazione, svolgono mansioni\nche richiedono particolare preparazione e capacità professionale - in caso di\nparticolari competenze specialistiche anche senza l’attribuzione di funzioni\ndirettive - o contributi professionali a carattere progettuale innovativo di\nparticolare complessità e alta specializzazione o comportano la\nresponsabilità di enti\u002Funità operative e\u002Fo funzioni specialistiche\nfondamentali dell’impresa, con discrezionalità di poteri e con facoltà di\ndecisione e autonomia di iniziativa nei limiti delie sole direttive generali\nloro impartite.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo, i lavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo\ntra quelli di seguito indicati, svolgendo le relative mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore di settori operativi di cali center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto amministrativo\u002F tesoreria\u002F finanziario\u002F controllo gestione\u002F\ncomunicazione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto commerciale\u002F amministrazione vendite\u002F marketing \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto contrattatore\u002F sviluppo prodotto acquisti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto sala medica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto tecnico\u002F sistemi informatici\u002F ergonomia\u002F logistica\u002F qualità\u002F\nricerca e sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile di manutenzione\u002F Responsabile LITE\u002F Capo team \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile ente\u002Funità operatila p\u002Fo funzione specialistica \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile gestione turno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile ufficio\u002Freparto \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretaria assistente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista amministrativo\u002F tesoreria\u002F controllo gestione\u002F finanziario\u002F\ncomunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista commerciale\u002F amministrazione vendite\u002F marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista gestione sorveglianza\u002F antincendio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista prevenzione e protezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista sviluppo prodotto acquisti\u002F qualità fornitori\u002F contrattatore\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista tecnico di cali center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista ambiente \u002F tecnico\u002F qualità\u002F ergonomia\u002F logistico\u002F servizi\ntecnici\u002F sistemi informatici\u002F ricerca e sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce delle caratteristiche del nuovo inquadramento, cosi come entrerà\nin vigore a partire dal 1 gennaio 2020, le Parti ribadiscono il divieto di\ndemansionamento, inteso esclusivamente come spostamento da un'area\nprofessionale a quella immediatamente inferiore, già previsto per la\nsperimentazione 2015-2018. Le Parti si riservano di prevedere eventuali\nspecifiche eccezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>NORMATIVA SPECIFICA PER QUADRI E PROFESSIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Quadri\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori della terza area professionale che svolgono funzioni direttive\ncon un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale,\navendo la responsabilità di enti\u002Funità operative e\u002Fo funzioni specialistiche\nfondamentali dell'impresa ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli\nobiettivi delfimpresa stessa, è attribuita la qualifica di ‘‘quadro” ai\nsensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Professional\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori della terza area professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) che svolgono funzioni direttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)che forniscono contributi professionali a carattere progettuale innovativo\ndi particolare complessità e alta specializzazione ai fini dello sviluppo e\ndella realizzazione degli obiettivi in importanti settori aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)a cui è attribuita la qualifica di quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viene riconosciuta la qualifica aziendale di Professional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori Professional che coordinano unità organizzative di rilevante\ncomplessità e con elevato grado di specializzazione potrà essere riconosciuta\nla qualifica aziendale di Professional Expert.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori ai quali è riconosciuta la qualifica di Professional è\ngià in funzione un sistema di retribuzione variabile secondo specifiche policy\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Indennità Funzioni Direttive\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con la qualifica aziendale di Professional l’Azienda\nriconosce un’Indennità di Funzioni Direttive (IFD) anche per le prestazioni\neffettuate oltre la durata normale dell'orario di lavoro, nonostante le\nmansioni assegnate, che viene corrisposta, anche ai sensi e agli effetti del\nDecreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per 13 mensilità. Tale importo\nforfetario è assegnato anche a compenso di ogni prestazione eccedente la\ndurata normale deH'orario di lavoro (fatta eccezione per il lavoro festivo, per\nil quale viene riconosciuto il trattamento specifico) ed esclude pertanto ogni\naltro compenso erogato per tali prestazioni di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi corrisposti a titolo di IFD sono di seguito riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Professional di cui al punto 1) del precedente paragrafo\n“Professional”\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">********************\u003C\u002Fspan>euro\u002Fmese 139,44 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Professional di cui ai punti 2) e 3) del precedente paragrafo\n\"Professional\" \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***************\u003C\u002Fspan>euro\u002Fmese\n253,44 lordi \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Professional Expert\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**************************************************************************\u003C\u002Fspan>euro\u002Fmese\n408,38 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Responsabilità civile o penale connessa alla prestazione lavorativa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi per colpa dai\nlavoratori cui è attribuita la qualifica legale di quadro nell'esercizio delle\nproprie funzioni è a carico dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si assumerà, anche attraverso eventuale polizza assicurativa,\nle spese connesse all'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i\nprocedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che\nsian direttamente connessi all^ercizio delle funzioni attribuitegli, salvo dolo\no colpa grave accertati pop;sentenza passata in giudicalo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano al quadro anche\nsuccessivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti\ndi fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Diritti di pubblicazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità\ndi pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte\ne di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito\ndell'attività lavorativa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Inquadramento CNH Industriai e Ferrari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, per tutte le società del Gruppo CNH Industriai e\ndel Gruppo Ferrari che applicano il CCSL, a far data dal 1° giugno 2019, la\nclassificazione unica dei lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali\ndei quadri, impiegati e operai, articolata in gruppi professionali, sarà\nmodificata come di seguito riportato. La nuova classificazione si applicherà\nsia a lavoratori già in forza alla data della modifica sia a quelli assunti\ndalla stessa data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>5° GRUPPO PROFESSIONALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al quinto gruppo professionale i lavoratori che, con specifica\ndiretta supervisione da parte di un responsabile\u002Fpreposto aziendale, svolgono\nmansioni e compiti prevalentemente esecutivi - anche attraverso l'utilizzo di\nmateriali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e\u002Fo\ninformatica - che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro,\nistruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di\nlavoro o da specifica preparazione, risultante anche da diploma di qualifica di\nistituti professionali, inerenti al processo produttivo, al riscontro\nqualitativo, all'attrezzamento, alla auto - manutenzione, alla diagnostica,\nalle attività ausiliarie a complemento organizzativo e i lavoratori impiegati\nche, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura\ntecnica o amministrativa che richiedono preparazione e pratica di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i\nlavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati,\nsvolgendo le relative mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a lavori di produzione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti \u002Fimpianti automatici \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al collaudo\u002FCollaudatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carrellista\u002FConduttore mezzi di trasporto interni \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto servizi generali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Revisionista\u002Friparatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aggiustatore stampista \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore levabolli \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su banco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchina \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellatore Segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato amministrativo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato tecnico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato di cali center junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che gli importi di retribuzione base mensile lorda\nriconosciuti ai lavoratori inquadrati net quinto gruppo professionale dalla\ndata in cui ha effetto il nuovo inquadramento saranno quelli precedentemente\nriconosciuti ai lavoratori inquadrati alla seconda fascia del quinto gruppo\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4° GRUPPO PROFESSIONALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al quarto gruppo professionale i lavoratori anche qualificati\nche, con perizia, svolgono attività esecutive di maggiore o particolare\nrilievo rispetto a quelle previste per il quinto gruppo professionale, per\nl'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti\nalla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in\nistituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari\ncapacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio e i lavoratori\nimpiegati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice\ncoordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività\nesecutive di particolare rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i\nlavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati,\nsvolgendo le relative mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatore su pista\u002Fstrada di allestimenti speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verniciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aggiustatore stampista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore impianti automatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettrauto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Levabolli su piazzale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Meccanico motorista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u002Frevisionista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto servizi generali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore mezzi di trasporto \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su banco \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchina \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autista trasporto vetture (autotreni o autoarticolati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Team Speaker (di area professionale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Team Expert \u002F Operatore Segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato tecnico Incaricato sala medica \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato\u002Fassistente di cali center\u002Fvendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo gruppo appartengono, ferma restando una valutazione complessiva\nsull’attitudine professionale, i lavoratori con il ruolo di Team\nLeaderTConduttore\" che eseguono- sulla base dei principi del WCM, dei cicli di\nfabbricazione, di prescrizioni e di indicazioni ricevute - con l'apporto di\nadeguate competenze tecnico-pratiche attività qualificate, anche di natura\ncomplessa, di supporto al Responsabile di area (ad es. production supervisor) e\nai tecnici di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo gruppo, in fase di inserimento in azienda, sono inclusi i\nlavoratori classificati come impiegati in possesso di titolo di scuola media\nsuperiore o di formazione equivalente, in coerenza con le attività inerenti al\ndiploma conseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che gli importi di retribuzione base mensile lorda\nriconosciuti ai lavoratori inquadrati nel ,J quarto gruppo professionale dalla\ndata in cui ha effetto il nuovo inquadramento saranno quelli C precedentemente\nriconosciuti ai lavoratori inquadrati alla seconda fascia del quarto gruppo\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3° GRUPPO PROFESSIONALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al terzo gruppo professionale i lavoratori che, oltre a\npossedere tutte le caratteristiche indicate nella decfcratoria del 4° gruppo\nprofessionale, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apport di\nparticolare e personale competenza e perizia operazioni su apparati o\nattrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia\nspecifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, ed i lavoratori\nimpiegati che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative\no tecniche con applicazione di cognizioni, competenze e capacità teoriche e\u002Fo\npratiche di particolare rilievo professionale nei limiti dei princìpi, norme e\nprocedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono\nun diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed\nesperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i\nlavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati,\nsvolgendo le relative mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aggiustatore stampista \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico\u002Felettronico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su banco \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchina \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Team Speaker (di area professionale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aggiustatore stampista Tracciatore - Collaudatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore - Installatore di impianti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore - Manutentore elettrico\u002Felettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine a controllo numerico (con almeno 5 assi controllati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato amministrativo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato tecnico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato sala medica \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato logistico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore di cali center\u002Fvendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo gruppo, in fase di inserimento in azienda, sono inclusi i\nlavoratori classificati come impiegati in possesso di titolo di laurea\ntriennale o titolo equivalente in coerenza con le attività inerenti al titolo\ndi studio conseguito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che gli importi di retribuzione base mensile lorda\nriconosciuti ai lavoratori inquadrati nel terzo gruppo professionale dal 1“\ngiugno 2019, data in cui ha effetto il nuovo inquadramento, saranno quelli\nprecedentemente riconosciuti ai lavoratori inquadrati nella prima fascia del\nterzo gruppo professionale. Ai lavoratori che alla data di effetto del nuovo\ninquadramento fossero inquadrati nella seconda fascia del terzo gruppo\nprofessionale, ai quali pure sarà applicata la retribuzione base mensile lorda\ndi cui sopra, sarà mantenuto ad personam a titolo di '‘aumento individuale\nnon assorbibile\", l'importo di euro 118,71 lordi mensili pari alla differenza\ntra la retribuzione base mensile lorda ad essi precedentemente applicata e la\nretribuzione base mensile lorda da riconoscere a tutti i lavoratori del terzo\ngruppo professionale dalla data di effetto del nuovo inquadramento. Ai\nlavoratori precedentemente inquadrati nella seconda fascia del terzo gruppo\nprofessionale in occasione del riconoscimento degli aumenti periodici di\nanzianità sarà pure riconosciuto ad personam un importo aggiuntivo\nequivalente a euro lordi mensili 2,79 e pari alla differenza tra gli importi\nmensili dell'aumento periodico di anzianità riconosciuti, precedentemente alla\nmodifica della classificazione, in misura diversa ai lavoratori inquadrati\nnella seconda fascia e a quelli inquadrati nella prima fascia; agli stessi\nsarà infine riconosciuto, a titolo di superminimo non assorbibile, un importo\npari a 2,79 euro lordi mensili a compensazione della differenza tra la quota\noraria dell’incentivo di produttività loro spettante sino alla data di\neffetto del nuovo inquadramento e quella da riconoscere a tutti i lavoratori\ndel 3° gruppo professionale dal 1 giugno 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2° GRUPPO PROFESSIONALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al secondo gruppo professionale i lavoratori impiegati, sia\ntecnici sia amministrativi, che, con specifica elevata collaborazione e\ncapacità professionale svolgono, anche senza l’attribuzione di funzioni\ndirettive, mansioni che richiedono particolare preparazione e\u002Fo competenze\nspecialistiche con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed\nautonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro\nimpartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i\nlavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati,\nsvolgendo le relative mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretaria assistende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista amministrativo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista controllo gestione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista tecnico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista sistemi informatici \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista ergonomia \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista logistica Esperto sala medica \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista comunicazione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista tesoreria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista finanziario \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista commerciale \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista amministrazione vendite \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista marketing Esperto\u002Fspecialista contrattatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista sviluppo prodotto acquisti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista ricerca\u002Fsviluppo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002Fspecialista qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore di settori operativi di cali center \u002FSpecialista tecnico di\ncali center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leader di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile gestione turno (shift manager)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile di produzione (production supervisor)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista ambiente \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista prevenzione e protezione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista servizi tecnici \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista ricerca\u002Fsviluppo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista qualità fornitori \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista tecnico di cali center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo gruppo, in fase di inserimento in azienda, sono classificati i\nlavoratori impiegati in possesso di titolo di laurea specialistica, magistrale\no titolo equivalente in coerenza con le attività inerenti al titolo di studio\nconseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1° GRUPPO PROFESSIONALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al primo gruppo professionale i lavoratori ai quali è\nattribuita la qualifica di “quadro\", ai sensi e per gli effetti di cui alla\nlegge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, che forniscono\ncontributi professionali a carattere progettuale innovativo di particolare\ncomplessità e alta specializzazione ai fini dello sviluppo e della\nrealizzazione degli obiettivi in importanti settori aziendali ed i lavoratori\nche svolgono funzioni direttive con un grado elevato di capacità gestionale,\norganizzativa e professionale, avendo la responsabilità in enti\u002Funità\noperative e\u002Fo funzioni specialistiche fondamentali dell'impresa ai fini dello\nsviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell’impresa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per Ferrari)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al primo gruppo professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori impiegati che forniscono contributi professionali a carattere\nprogettuale innovativo di particolare complessità e alta specializzazione ai\nfini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi in importanti settori\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono funzioni direttive con un grado elevato di\ncapacità gestionale, organizzativa e professionale, avendo la responsabilità\nin enti\u002Funità operative e\u002Fo funzioni specialistiche fondamentali neN’impresa\na i fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa\nstessa, ai quali è attribuita la qualifica di “quadro”, ai sensi e per gli\neffetti di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190 e successiv modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>NORMATIVA SPECIFICA PER I LAVORATORI PROFESSIONAL (ESCLUSO GRUPPO\nFERRARI)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>Professional\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori del secondo gruppo professionale a cui siano attribuite\nfunzioni direttive e ai lavoratori del primo gruppo professionale viene\nriconosciuta la qualifica aziendale di Proffessional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori Professional inquadrati nel 10 gruppo professionale che\ncoordinano unità organizzative di rilevante complessità e con elevato grado\ndi specializzazione, potrà essere riconosciuta la qualifica aziendale di \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professional Expert.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori ai quali è riconosciuta la qualifica di Professional è\ngià in funzione un sistema di retribuzione variabile secondo specifiche policy\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Indennità Funzioni Direttive\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con la qualifica aziendale di Professional l'Azienda riconosce\nun’Indennità di Funzioni Direttive (IFD) anche per le prestazioni effettuate\noltre la durata normale dell’orario di lavoro, nonostante le mansioni\nassegnate, che viene corrisposta, anche ai sensi e agli effetti del Decreto\nLegislativo 8 aprile 2003, n. 66, per 13 mensilità. Tale importo forfetario è\nassegnato anche a compenso di ogni prestazione eccedente la durata normale\ndell'orario di lavoro (fatta eccezione per il lavoro festivo, per il quale\nviene riconosciuto il trattamento specifico), ed esclude pertanto ogni altro\ncompenso erogato per tali prestazioni di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi corrisposti a titolo di IFD sono di seguito riportati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professional appartenenti al 2° gruppo professionale\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">****************\u003C\u002Fspan>euro\u002Fmese 139,44 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professional appartenenti al 1° gruppo professionale\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">****************\u003C\u002Fspan>euro\u002Fmese 253,44 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professional Expert\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***************************************************\u003C\u002Fspan>euro\u002Fmese\n408,38 lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Responsabilità civile o penale connessa alla prestazione lavorativa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi per colpa dai\nlavoratori cui è attribuita la qualifica legale di Quadro nell’esercizio\ndelle proprie funzioni è a carico dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda si assumerà, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, le\nspese connesse all'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i\nprocedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, salvo\ndolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le garanzie e le tutele si applicano al Quadro anche successivamente\nall'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti\nnel corso del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Diritti di pubblicazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Previa autorizzazione aziendale, ai Quadri è riconosciuta la possibilità\ndi pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attivita svolte\ne di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito\ndell'attivita lavorativa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro il mese di aprile 2019 per una verifica dei\nsopra indicati elenchi delle mansioni riportate a titolo esemplificativo in\ncalce alla declaratoria di ciascun gruppo professionale, con eccezione del\nprimo e secondo, al fine di stilarne la versione definitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione della riforma dell'Inquadramento concordata,\nrivedranno complessivamente l'istituto dell’Indennità Funzioni Direttive\nall'esito dell'attività del gruppo di lavoro paritetico di cui all'art.1 del\npresente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. - Crescita professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto in relazione ali'inquadramento di cui all'Alt\n1, si promuoveranno al massimo la valorizzazione e l'utilizzazione delle\ncapacità professionali dei lavoratori, al fine di favorirne la proattività e\nla propositività anche mediante l'individuazione di azioni formative e di\nsensibilizzazione, al fine di contribuire al miglioramento dei processi\ntecnico-organizzativi, degli aspetti ergonomici e del posto di lavoro in ottica\ndi World Class Manufacturing (WCM) o di altri analoghi sistemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto dell'opportunita che lo sviluppo della crescita\nprofessionale sia improntato a criteri meritocratici nell'ambito delle esigenze\norganizzative ed economice-produttive dell'Azienda, escludendo pertanto ogni\nforma di automatismo a eccezione di quelli previsti dal presente Contratto\nCollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare per i lavoratori operai, al fine di agevolare in base alle\nesigenze tecnico-organizzative uno sbocco professionale, saranno attuate le\nseguenti iniziative per ı'effettiva valorizzazione delle capacita\nprofessionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricomposizione delle mansioni, con arricchimento dei contenuti qualitativi\ndi lavoro, ove ciò sia tecnicamente e organizzativamente possibile, inserendo\nnel lavoro stesso elementi qualificanti come effetto di innovazioni\ntecnico-operative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricomposizione delle mansioni, in termini di polivalenza di lavoro, ove\nciò sia tecnicamente e organizzativamente possibile, favorendo la\nvalorizzazione delle capacità di mestiere, come preparazione dell’operaio\nall'inserimento in mansioni maggiormente complesse e qualificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipazione ad azioni formative interne o esterne all’azienda per\ninserimento in attività qualificate degli operai che abbiano frequentato con\nesito positivo i corsi di formazione stessi, subordinatamente alla\ndisponibilità dei posti di lavoro qualificati che l'Azienda renderà\ntempestivamente nota e compatibilmente con le esigenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali attività saranno valutate annualmente dalla Commissione Paritetica\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. - Rapporto diretti-indiretti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle fasi di avvio e di crescita di nuove produzioni e in relazione a\nspecifici programmi formativi saranno assegnate ai lavoratori le mansioni\nnecessarie per assicurare un corretto equilibrio tra operai diretti e\nindiretti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi, potrà essere\nrichiesto ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali,\nla successiva assegnazione ad altre postazioni di lavoro, neH'ambito di quanto\nprevi dall'alt 2103 c.c..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>RETRIBUZIONE E ALTRI ISTITUTI ECONOMICI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura fìssa mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali\nsi determina dividendo per 173 la retribuzione base, il superminimo\nindividuale, il superminimo individuale non assorbibile, gli aumenti periodici\ndi anzianità, nonché gli altri compensi eventualmente definiti su base\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura retributiva di riferimento è costituita dalle seguenti voci,\nalcune delle quali connesse alle specifiche modalità della prestazione\nlavorativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-superminimo individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-superminimo individuale non assorbibile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivo di rendimento (solo per operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di prestazione collegata alla presenza (solo per operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità funzioni direttive (solo per professional)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-maggiorazione lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivo di produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elemento retributivo per efficienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Tutti i riferimenti alla retribuzione globale di fatto presenti nel testo\ndel presente Contratto Collettivo, salvo diverse specifiche indicazioni, si\nintendono riferiti all'insieme delle seguenti voci retributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-superminimo individuale assorbibile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-superminimo individuale non assorbibile \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivo di rendimento \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumenti periodici di anzianità \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità funzioni direttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di mensa (di cui all'art. 15 c. 5 del presente Titolo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch3>Art. 5 - Retribuzione base.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di retribuzione base mensili (espressi in euro lordi) sono\nquelli indicati nelle tabelle sotto riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>Aree professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>dal 1\u002F4\u002F2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>dal 1\u002F2\u002F2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>dal 1\u002F1\u002F2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>dal 1\u002F1\u002F2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>prima\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>1.608,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>1.640,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>1.673,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>1.706,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>seconda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>1.726,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>1.760,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>1.795,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>1.831,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>terza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>2.118,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>2.160,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>2.204,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>2.248,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_end\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>Gruppi professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>dal 1\u002F2\u002F2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>dal 1\u002F1\u002F2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>dal 1\u002F1\u002F2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>1.643,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>1.675,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_start\">\u003Cp>1.709,49\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>1.710,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>1.744,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>1.779,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>1.823,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>1.860,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>1.897,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>2.088,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>2.130,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>2.172,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>2.263,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp>2.308,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>2.354,73\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"129\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti delle società del Gruppo FCA assunti prima del 1 * luglio\n2015 e per quelli del Gruppo CNH Industri e del Gruppo Ferrari sino alla data\nin cui entra in vigore il nuovo inquadramento, gli importi di retribuzione bas\nmensile (espressi in euro lordi) dal 1\u002F4\u002F2019 sono quelli di seguito\nindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° gruppo prof. - prima fascia: 1.464,74 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo prof. - seconda fascia: 1.610,89\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo prof. - prima fascia: 1.642,23 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo prof. - seconda fascia: 1.677,10 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo prof. - prima fascia: 1.788,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo prof. - seconda fascia: 1.906,71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo prof.: 2.047,38 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo prof.: 2.218,92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 1, nella definizione dei processi\ndi armonizzazione necessari alla realizzazione dell'inquadramento FCA valido\ndal 1° gennaio 2020, potrà modificare i livelli retributivi sopra\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.6. - Superminimo Individuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogati alla voce superminimo individuale saranno assorbiti da\nfuturi aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva e in occasione di\npassaggi di gruppo professionale (e, per il solo 2019, di fascia) o di area\nprofessionale, se corrisposti con espressa clausola di assorbibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch3>Art, 7. - Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso\nl'azienda avrà diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione della\nretribuzione mensile in cifra fissa, pari agli importi di cui alle seguenti\ntabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"234\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Area professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>Importi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(in euro lordi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>prima\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>25,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>seconda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>29,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>terza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp>39,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Gruppo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Importi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(in euro lordi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>25,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>26,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>29,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>36,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>40,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti delle società del Gruppo FCA assunti prima del 1 ° luglio\n2015 e per quelli del Gruppo CNH Industriai e del Gruppo Ferrari sino alla data\nin cui entra in vigore il nuovo inquadramento, gli importi in euro lordi degli\naumenti periodici di anzianità per l'anno 2019 sono quelli di seguito\nindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° gruppo prof. - prima fascia: 21,59 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° gruppo prof. - seconda fascia: 25,05 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° gruppo prof.: 26,75 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° gruppo prof. - prima fascia: 29,64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° gruppo prof. - seconda fascia: 32,43 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° gruppo prof.: 36,41 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° gruppo prof.: 40,96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei riportati aumenti periodici a maturazione biennale,\nsi considera un massimo di cinque bienri Il lavoratore che abbia conseguito,\nsulla base della sopra riportata disciplina, cinque aumenti periodici di\nanzianità, per gli ulteriori quattro anni di anzianità maturati presso\nl’azienda avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a\nun sesto aumento periodico di anzianità, con la connessa maggiorazione\nretributiva in cifra Fissa sulla base degli importi indicati nelle tabelle di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli\neffetti dei seguenti istituti retributivi: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incentivo di rendimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incentivo di produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di prestazione collegata alla presenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione\nglobale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il periodo di anzianità\nnecessario alla maturazione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a gruppo o area professionale superiore il lavoratore\nconserva l'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità\nnonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi\nprevisti per il gruppo o area professionale di arrivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.8. - Incentivo di rendimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori operai che prestano la loro attività con l'assegnazione di\ntempi predeterminati (c.d. diretti) l'incentivo di rendimento corrisposto per\nle ore di effettiva attività a tempi predeterminati è fissato nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prima area professionale: 0,0717 euro lordi\u002Fora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-seconda area professionale: 0,0861 euro lordi\u002Fora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5° gruppo professionale: 0,0718 euro lordi\u002Fora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4\" gruppo professionale: 0,0799 euro lordi\u002Fora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3° gruppo professionale: 0,0857 euro lordi\u002Fora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti delle società del Gruppo FCA assunti prima del 1 * luglio\n2015 e per quelli del Gruppo CNH Industriai e del Gruppo Ferrari sino alla data\nin cui entra in vigore il nuovo inquadramento, le misure dell'Incentivo di\nrendimento per l'anno 2019 sono quelle di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5° gruppo professionale - prima fascia: 0,0588 euro lordi\u002Fora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5° gruppo professionale - seconda fascia: 0,0718 euro lordi\u002Fora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4° gruppo professionale: 0,0799 euro lordi\u002Fora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3\" gruppo professionale - prima fascia: 0,0857 euro lordi\u002Fora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3° gruppo professionale - seconda fascia: 0,0928 euro lordi\u002Fora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai suddetti lavoratori, nelle ore in cui non prestano attività lavorativa a\ntempi predeterminati, e ai lavoratori operai che non prestano strutturalmente\nla loro attività a tempi predeterminati (c.d. indiretti) sarà corrisposto\nl’importo di euro lordi\u002Fora 0,0538 dal 5° al 3° gruppo professionale o\ndalla 1A alla 2A area professionale per ogni ora di prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.9. - Indennità di prestazione collegata alla presenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui venga introdotto un diverso sistema di pause, che comporti\nla “monetizzazione” di parte delle pause precedentemente godute dai\nlavoratori addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche\u002Fparti di\nprodotto in movimento continuo, ai lavoratori interessati, che saranno addetti\nalle lavorazioni suddette e in forza al momento dell’entrata in vigore del\nnuovo regime di pause sopra indicato, tale “monetizzazione” sarà\nriconosciuta tramite una voce retributiva specifica denominata “indennità di\nprestazione collegata alla presenza\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo forfettario, da corrispondere solo per le ore di effettiva\nprestazione, con esclusione delle ore di inattività, della mezz’ora di mensa\ne delle assenze la cui copertura retributiva è per legge e\u002Fo contratto\nparificata alla prestazione lavorativa, è concordato, per tutti gli aventi\ndiritto, in misura di 0,1813 euro lordi\u002Fora per prestazioni ordinarie e per\nprestazioni di lavoro straordinario a giornata intera. Tale importo è stato\ndefinito dalle Parti in senso onnicomprensivo, dal momento che, in sede di\nquantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e\u002Fo\ncontrattuali e pertanto il suddetto importo forfetario orario è comprensivo di\ntutti gli istituti legali e\u002Fo contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Contratto Collettivo le Parti concordano espressamente ai\nsensi del secondo comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dall'alt 1 della\nlegge 29 maggio 1982 n. 297, che la suddetta voce retributiva denominata\n“indennità di prestazione collegata alla presenza' è da escludere dalla\nbase di calcolo per il trattamento di fìne rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attribuzione dell'indennità di cui al presente articolo viene meno\nnell'eventualità in cui il lavoratore sia chiamato a operare con il precedente\nsistema di pause o non sia più addetto a linee a trazione meccanizzata con\nscocche\u002Fparti di prodotto in movimento continuo, salvo il suo ripristino in\ncaso in cui lo stesso sia richiamato a operare nelle redette condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10- Incentivo di produttivita(escluso Gruppo Ferrari).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incentivo di produttività è atto a misurare il contributo individuale\ndel lavoratore alla produttività, efficienza organizzativa e competitività\ndell’azienda in cui opera. La sua corresponsione contribuisce a incentivare\nil miglioramento dei risultati di efficienza delle unità produttive a livello\nannuale1, connessi all’elemento retributivo per efficienza di cui al\nsuccessivo art. 11. Questo sistema di misurazione e verifica degli incrementi\nannuali di efficienza ha rilievo per tutti i lavoratori dei Gruppi FCA e CNH\nIndustriai, secondo la prassi regolamentata in atto. L’erogazione\ndell’incentivo sarà ragguagliata all’effettiva prestazione lavorativa dei\nsingoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incentivo di produttività è calcolato su base oraria con riferimento\nalle ore effettivamente lavorate in regime ordinario, nelle misure orarie di\ncui alle seguenti tabelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>Aree professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>Indennità oraria “incentivo di produttività\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(in euro lordi\u002Fora)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>prima\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>seconda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>terza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>Gruppi professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>Indennità oraria “incentivo di produttività\"\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(in euro lordi\u002Fora)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>5° e 4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti delle società del Gruppo FCA assunti prima del 1 ° luglio\n2015 e per quelli del Gruppo CNH Industriai sino alla data in cui entra in\nvigore il nuovo inquadramento, le misure orarie dell'Incentivo di produttività\nper l’anno 2019 sono quelle di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>Gruppi professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>Indennità oraria “incentivo di produttività” (in\n        euro lordi\u002Fora)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>5\" e 4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>3” - prima fascia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>3° - seconda fascia e 2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp>0,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, a questo fine, la quota erogata mensilmente e\nindividualmente nelle suddette misure è riconosciuta per le ore di effettiva\nprestazione lavorativa ordinaria consuntivate nel mese precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorono alla determinazione di tale emolumento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i periodi di “astensione obbligatoria\" dal lavoro per maternità e\npaternità, nonché i riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del decreto\nlegislativo 26 marzo 2001 n. 151 ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le ore di assenza relative alle situazioni specificatamente tutelate nel\nparagrafo Assenteismo dell’art. 14 del Titolo quarto del CCSL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le ore di assemblea retribuite, le ore di permesso sindacale e le ore per\npartecipazione alle riunioni degli Organi sociali dei fondi sanitari e\npensionistici di cui agli artt. 6 e 7 del Titolo quarto riconosciute in\napplicazione del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCSL nonché le ore dei permessi per RLS di cui al capitolo Ambiente di\nLavoro, art. 5 del Titolo secondo del CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dell’incentivo di produttività, determinati sulla base dei\nriportati criteri, sono comprensivi di tutti gli istituti legali e\u002Fo\ncontrattuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie,\nfestività, tredicesima mensilità, maggiorazioni corrisposte a fronte di\nprestazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo con o senza riposo\ncompensativo e pertanto detti importi non verranno considerati ai fini del\ntrattamento economico relativo a tutti tali istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato che l'incentivo di produttività, già erogato sulla base\ndel CCSL 7 luglio 2015, essendo volto a premiare il contributo individuale alla\nproduttività, efficienza e competitività aziendale, è stato a suo tempo\nriconosciuto con il fine di contribuire a generare un miglioramento, rispetto\nal dato del 2014, del risultato operativo lordo fiscale complessivo delle\nsocietà dei Gruppi FCA e CNH Industriai nel quadriennio di vigenza\ncontrattuale 2015-2018, che rappresenta l’arco temporale di erogazione\ndell’emolumento; questo auspicato incremento del livello del risultato\noperativo lordo di Gruppo può dirsi senz'altro raggiunto a consuntivo, essendo\nl’indicato dato quadriennale sensibilmente superiore a quello del periodo\nd’imposta 2014, come risulta dallo specifico indicatore emergente dalle\ndichiarazioni dei redditi delle richiamate società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11.- Elemento retributivo per efficienza (escluso Gruppo Ferrari).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ottica del pieno coinvolgimento delle persone nel perseguimento e\nraggiungimento degli obiettivi aziendali e con l'obiettivo di far partecipare\ndirettamente tutti i dipendenti coinvolti ai risultati incrementali di\nproduttività, qualità e redditività, nel quadro del sistema di relazioni\nindustriali partecipative, è previsto l’elemento retributivo per efficienza,\ni cui indicatori relativi ai settori del Gruppo FCA e al Gruppo CNH Industriai\nsono dettagliati nell'Allegato tecnico n. 8 “Sistema retributivo”, i cui\nprospetti costituiscono tutti parte integrante del presente Contratto\nCollettivo. L'Elemento retributivo per efficienza è annuale ed è calcolato\nsui risultati di indicatori specifici per il personale appartenente alle\ndiverse realtà produttive dei Gruppi FCA e CNH Industriai, secondo quanto\ndettagliato nei Prospetti n. 1, 2 e 3 dell’Allegato tecnico n. 8, parametrati\nsul livello raggiunto nell’ambito del WCM (World Class Manufacturing) o WCL\n(World Class Logistic) - fatto salvo quanto previsto per FCA Bank. I suddetti\nindicatori sono definiti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i settori Auto, Magneti Marelli e Teksid e per il Gruppo CNH\nIndustriai, i risultati di efficienza calcolati secondo le matrici del cost\ndeployment del WCM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il settore Comau, il risultato di due diversi parametri: i demeriti di\nqualità del prodotto dello stabilimento di Grugliasco e la realizzazione delle\nattività (milestone) dei progetti acquisiti, progettati e realizzati in ambito\nEMEA, correlati ai giorni di ritardo rispetto alla pianificazione di progetto\nconsuntivati nell'esecuzione delle singole attività;- per FCA Bank, le Net\nOperating Expenses delle sedi italiane delle società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale non appartenente ai siti produttivi dei settori sopra\nindicati, il suddetto Elemento retributivo per efficienza è calcolato in base\nalla media dei risultati di efficienza produttiva\u002FWCM-WCL degli stabilimenti\ninteressati per il Gruppo CNH Industriai e per ciascun settore del Gruppo FCA,\na eccezione delle società del settore Magneti Marelli, per le quali la\nsuddetta media è da intendersi come riferita alla singola linea di business\nper la quale il personale opera, secondo le specifiche annualmente\ncomunicate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il personale appartenente alle altre società del Gruppo\nFCA non riconducibili ai settori sopra indicati, come dettagliate nell'Allegato\ntecnico n. 8, l'Elemento retributivo per efficienza sarà corrisposto in base\nalla media generale ponderata sugli organici dei settori al 31 dicembre\ndell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali esigenze di revisione dei suddetti indicatori o nuove aree di\napplicazione saranno oggetto di valutazione tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Elemento retributivo annuale per efficienza è corrisposto, per quanto\ndi spettanza, in un'unica soluzione alla fine del mese di febbraio dell'anno\nsuccessivo a quello di riferimento, dopo aver consuntivato i risultati di\nefficienza produttiva\u002FWCM-WCL o altro parametro previsto necessari per la sua\nvalorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>REGOLE APPLICATIVE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Valorizzazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai fini della valorizzazione dell’Elemento retributivo per efficienza\nviene utilizzata la retribuzione base annua lorda t aree professionali\ndell'anno di riferimento secondo quanto di seguito specificato: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prima area professionale (5° gruppo professionale), \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-seconda area pflofessionale (4°e 3° gruppo professionale), \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-terza area profq isionale (2 e 1 ° gruppo professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Condizioni di accesso\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Elemento retributivo per efficienza viene erogato, per i ratei mensili di\nspettanza, ai lavoratori in forza al 31 dicembre dell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Criteri di maturazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il riconoscimento dell'Elemento retributivo per efficienza sono utili i\nperiodi di assenza con trattamento economico, conseguente alla corresponsione\ndi retribuzione o di indennità previdenziali e assistenziali a carico degli\nspecifici Istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rateo mensile è considerato maturato ai relativi fini quando i periodi\ndi servizio utile siano uguali o superiori alla metà dei giorni lavorativi del\nsingolo mese. Nel caso in cui il periodo complessivo di servizio utile\nnell’anno sia uguale o superiore a un trimestre, quest'ultimo sarà comunque\nriconosciuto utile ai fini della corresponsione dell'Elemento retributivo per\nefficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di intervento della Cassa integrazione guadagni, ferme restando le\ndisposizioni di legge e le indicazioni di prassi amministrativa vigenti in\nmateria, l'Elemento retributivo per efficienza non matura per i periodi\nassistititi dalla CIG, indipendentemente dal tipo di intervento, ordinario,\nstraordinario (compreso quello collegato ai contratti di solidarietà) o in\nderoga..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Modalità di applicazione in situazioni specifiche\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>- Passaggi di lavoratori tra settori\u002Fsocietà\u002Funità\nproduttive\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che passi in corso di anno in forza ad altro\nsettore\u002Fsocietà\u002Funità produttiva sarà erogato in unica soluzione\nl’Elemento retributivo per efficienza spettante secondo le regole definite\ndal presente Contratto collettivo, determinandone proporzionalmente\nl’ammontare sulla base dei periodi di servizio utile presso i settori\u002F\nsocietà\u002Funità produttive coinvolte nell'operazione e dei risultati di\nefficienza\u002FWCM-WCL o altro parametro previsto relativi a t\nsettori\u002Fsocietà\u002Funità produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>- Distacchi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore distaccato sarà corrisposto l’Elemento retributivo per\nefficienza spettante secondo le regole definite dal presente Contratto\ncollettivo sulla base dei valori applicati nella\u002Fe unità produttiva\u002Fe di\nsvolgimento effettivo dell'attività lavorativa nel corso dell’anno di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>- Passaggi di area professionale contrattuale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Elemento retributivo per efficienza spettante secondo le regole definite\ndal presente Contratto collettivo sarà corrisposto tenendo conto dei ratei\nmaturati nelle diverse aree professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>- Rapporti di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi casi, l’Elemento retributivo per efficienza va riproporzionato\nin ragione del ridotto orario di lavoro ordinario che caratterizza questa\ntipologia di rapporti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dell'Elemento retributivo per efficienza sono stati definiti\ndalle Parti in senso onnicomprensivo, dal momento che, in sede di\nquantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e\u002Fo\ncontrattuali, e pertanto tali importi sono comprensivi di tutti gli istituti\nlegali e\u002Fo contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell'alt 2120\ndel codice civile come modificato dall'alt 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297,\nche gli importi sopra indicati sono da escludere dalla base di calcolo del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Elemento retributivo per efficienza come sopra disciplinato si applica\nal personale dipendente (operai, impiegati e quadri) delle società di cui agli\nelenchi allegati (Prospetti n. 2 dell’Allegato tecnico n. 8) al presente\nContratto collettivo quali parti integranti dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12. - Corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di\nogni mese mediante accredito bancario su conto corrente indicato dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto del pagamento della retribuzione sarà consegnato al lavoratore,\no messo a sua disposizione, un prospett retributivo predisposto nel rispetto\ndelle vigenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 13. - Tredicesima ensilita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda corrisponderà per ciascun anno al lavoratore nel mese di\ndicembre, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità\ndi importo ragguagliato, su base oraria, alla retribuzione globale di fatto,\nincluse l'indennità maneggio denaro e l’incidenza dei 30 minuti di\nretribuzione a titolo di intervallo per refezione non fruita di cui aH’art.\n10 del Titolo secondo. Per i lavoratori retribuiti con incentivo di rendimento\nsi farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato\na 173 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi deH'ammontare della\n13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda;\nin questo caso, per il solo mese di inizio o di cessazione del rapporto, la\nfrazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione comprensiva delle relative maggiorazioni afferente alle\nprestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa\ndalla base di calcolo della tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - indennità maneggio denaro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti, ha diritto a una particolare indennità mensile pari\nal 6% della retribuzione base del gruppo professionale o area professionale di\nappartenenza. L’attribuzione dell’indennità di cui al presente articolo\nviene meno nell'eventualità in cui il lavoratore non sia più addetto a\nmansioni che consistano nel maneggio denaro per riscossioni e pagamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art.15. - Ristorazione aziendale.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confermando le modalità di erogazione del servizio in atto nei singoli\nstabilimenti, sedi ed enti delle Società interessate all'applicazione del\npresente Contratto Collettivo e non intendendo introdurre obblighi\ngeneralizzati di predisporre un servizio di ristorazione aziendale, si conviene\ndi definire una disciplina organica e omogenea del trattamento ove presente a\nlivello aziendale o di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori fruiranno di un servizio di ristorazione di tipo fresco\ntradizionale, in appositi locali attrezzati per la distribuzione e la\nconsumazione dei pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIprezzo del pasto a carico del lavoratore è fissato nella misura in atto\nalla firma del presente Contratto Collettivo e viene incrementato dall'Azienda\na partire dal mese di febbraio di ciascun anno sulla base della variazione dei\nprezzi al consumo accertata dall'lstat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, l'incremento è calcolato nel mese di gennaio con decorrenza\ndai 1 \" febbraio di ciascun anno, tenendo conto delfindice medio di incremento\ndel costo della vita (utilizzato per la rivalutazione del TFR) registrato al 31\ndicembre dell'anno precedente, con arrotondamento al secondo decimate superiore\nse il terzo è pari o superiore a 5 o inferiore se il terzo è inferiore a 5.\nIn altri termini, il prezzo dei pasto va fissato al centesimo di euro superiore\nse l’applicazione della variazione in aumento dell’indice Istat porta ad un\nvalore dei millesimi pari o superiore a 5 o al centesimo di euro inferiore, se\nil valore dei millesimi risulta inferiore a 5. Il prezzo del pasto rivalutato\nviene comunicato ai lavoratori tramite specifico comunicato affìsso in\nbacheca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che non consumano il pasto non sarà erogata alcuna indennità\nsostitutiva, mentre la computabilità del valore della mensa nella retribuzione\nvalevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge (cosiddetta\n“indennità di mensa\") avverrà sulla base del valore convenzionale, per ogni\npasto fruito, di euro lordi 0,0129 fissato dal D.P.R. 14 luglio 1960, n.\n1026\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna indennità sostitutiva spetta ai lavoratori che prestino servizio\npresso sedi le cui dimensioni non consentano la predisposizione di uno\nspecifico servizio per la ristorazione aziendale, oltre che per il personale\noperante sul terzo turno. A livello aziendale potrà essere valutata tra la\nDirezione aziendale e il Consiglio delle RSA, anche in sede d' ommissione\nServizi Aziendali, ove prevista e costituita, la possibilità di predisporre un\nservizio alternativo in forma di sacchetto freddo, oppure di convenzione con\nlocali esterni per la ristorazione oppure, infine, di ticket restaurant, fermo\nrestando in ogni caso il prezzo del pasto a carico del lavoratore nella misura\nsopra definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato che t’equivalente del costo della mensa sostenuto\ndall’Azienda non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di\nfine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. né degli altri istituti altri istituti\ncontrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione l'Azienda comunicherà al lavoratore per\niscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) la tipologia del contratto di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la data di inizio del rapporto di lavoro, se si tratta di rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato o determinato e, in quest'ultimo caso, la sua\ndurata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la sede di lavoro in cui presterà la sua opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)l'area professionale\u002Fil gruppo professionale ed eventuale fascia della\nclassificazione cui viene assegnato, le caratteristiche o la descrizione\nsommaria del lavoro e la retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)la categorìa giuridica di appartenenza, per i soli fini previsti dalla\nlegislazione vigente (compresa quella riguardante l’assicurazione malattia e\nil congedo matrimoniale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)l'indicazione dell'applicazione del presente Contratto Collettivo di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)la durata dell'eventuale perìodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)le condizioni connesse alla tipologia del contratto di assunzione e tutte\nle altre eventuali condizioni concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore saranno consegnati, oltre a una copia del presente Contratto\nCollettivo di lavoro, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati\npersonali, i moduli riguardanti l'iscrizione ai fondi pensionistici e sanitari\nprevisti e ogni altra modulistica prevista dagli obblighi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e\nsulle misure di prevenzione e protezione adottate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 2. - Perìodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione può avvenire con un perìodo di prova non superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp>Gruppi professionali \u002F Aree professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"322\">\u003Cp>Durata ordinaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp>1\u003Csup>A\u003C\u002Fsup> area professionale \u002F 5°gruppo\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"322\">\u003Cp>1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp>2\u003Csup>A\u003C\u002Fsup> area professionale \u002F 4° e 3°gruppo\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"322\">\u003Cp>3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp>3\u003Csup>A\u003C\u002Fsup> area professionale \u002F1 ° e 2° gruppo\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"322\">\u003Cp>6 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>I perìodi di prova sopra indicati saranno riproporzionati per i contratti a\ntempo parziale (part-time verticale) sulla base della ridotta entità della\nprestazione lavorativa, fino a un massimo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. - Documenti, residenza e domicilio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presentare i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)carta di identità o altro idoneo documento di riconoscimento in corso di\nvalidità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto\n(codice fiscale\u002Ftessera sanitaria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi o. per i\nlavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comunicare in forma scrìtta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recapito telefonico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)coordinate bancarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei limiti di cui all'art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il\ndatore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che\ntrattiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti dei dati\nfomiti al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. - Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione\nobbligatoria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>It lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato\ndalle disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. - Particolari tipologie contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)Apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, convengono la\ndisciplina dell'apprendistato professionalizzante e di alta formazione e\nricerca nei termini in dettaglio indicati nell'ambito dello specifico Allegato\nn. 6 \"Disciplina dell’Apprendistato professionalizzante e di alta formazione\ne ricerca’ che costituisce parte integran del presente Contratto Collettivo\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Part-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un\nlavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento ri proporzionato in\nragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il rapporto di\nlavoro ad orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale, verticale o\nmisto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'erario normale\ngiornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere\nstipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli\nimpianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part time verticale\ncomprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di esame\npreventivo con il Consiglio delle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto.\nIn esso saranno indicati, oltre a quanto previsto dall'art. 1 del presente\ntitolo, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale\ndell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall’anno, cosi come previsto dalle norme vigenti, nonch' le altre condizioni\neventualmente definite a livello individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente a quanto previsto dalla disciplina vigente, possono essere\nconcordate clausole elastiche relativ alla variazione della collocazione\ntemporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo\nparziale di tipo verticale o misto, anche relative alla variazione in aumento\ndella durata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. In\ntali casi il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno\nspecifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente del\nConsiglio delle RSA o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante\ndelle OO.SS. stipulanti il presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai\nsensi dei comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un\npreavviso di almeno 7 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione, al\nlavoratore sarà corrisposta, per le ore oggetto di modifica, una maggiorazione\ndella retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare sugli\nelementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,\nnotturno e festivo. La variazione in aumento deila durata della prestazione\nlavorativa è consentita per una quantità annua non superiore al 25% della\nnormale prestazione annua a tempo parziale e, per le ore di lavoro prestate in\naumento, dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella\nmisura onnicomprensiva pari al 15% da computare sugli elementi utili al calcolo\ndelle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia aderito a tali clausole, previa comunicazione\nscritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi e\ncorredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei\nseguenti casi sopravvenuti e per il perìodo di tempo in cui essi\nsussistano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore\nin orari definiti, incompatibili con le variazioni di orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità di assistere genitori, coniuge o convivente o parte dell'unione\ncivile, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità\nalternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che\naccedano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a programmi terapeutici e di abilitazione per tossicodipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità di accudire ì figli fino al compimento dei 13 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipazione a corso di studio per il conseguimento della scuola\ndell’obbligo, del tìtolo di studio di secondo grado o del diploma\nuniversitario o di laurea la cui frequenza sia incompatibile con le variazioni\ndi orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità di sottoporsi, in orari non compatibili con le variazioni\npattuite, a terapie o cicli di cura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, di analoga valenza\nsociale rispetto a quelle sopra riportate e come tali congiuntamente\nriconosciute in sede aziendale tra la Direzione aziendale e il Consiglio delle\nRSA, ovvero in sede territoriale tra le 00.SS. stipulanti questo Contratto\nCollettivo, ovvero tra l’Azienda ed il lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione di tali clausole per gruppi omogenei di lavoratori sarà\noggetto di informazione preventiva al Consiglio delle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' consentito il lavoro supplementare, previa autorizzazione del\nresponsabile aziendale, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per\nuna quantità annua non superiore al 50 per cento della normale prestazione\nannua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva\ndel 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per\nlavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eventualmente\neccedenti detto limite annuo la maggiorazione complessiva sarà pari al 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento di eventuali prestazioni lavorative straordinarie si\napplica la disciplina di cui al Titolo Secondo del presente Contratto\nCollettivo, ferma restando la necessaria autorizzazione preventiva da parte del\nresponsabile aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie gravi (quali, a titolo esemplificativo,\nictus e infarto), che richiedono terapie salvavita che comportino una\ndiscontinuità nella prestazione lavorativa o una ridotta capacità lavorativa\ncertificata dalla struttura sanitaria pubblica territorialmente competente,\nhanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è\ntrasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, fino al limite del quattro per cento del personale in forza a\ntempo pieno ovvero del due per cento nelle aziende fino a 100 dipendenti,\nvaluterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore\ninteressato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.necessità di assistere genitori, coniuge o convivente o parte dell'unione\ncivile, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità\nalternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità\nalternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di\nriabilitazione per tossicodipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo,\ndel titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di\nlaurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime\nmotivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole\nelastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I casi di cui ai punti 1 e 2 hanno la priorità alla trasformazione del\nrapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di valutazione negativa da parte deif Azienda in relazione\nall'infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale sarà svolto\nun confronto con il Consiglio delle RSA per individuare un’idonea\nsoluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al\nlimite massimo complessivo del cinque per cento del personale in forza a tempo\npieno, l'Azienda valuterà l’accoglimento della richiesta del lavoratore di\navvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative.\nL’Azienda, su richiesta del Consiglio delle RSA o di un suo componente,\ninformerà ii medesimo sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata\nche, di norma, non sarà inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro esi.\nLa relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro quarantacinque\ngiorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adozione di una struttura dell'orario di lavoro articolata su\npiù turni giornalieri la concessione del part-time, nel rispetto delle\nesigenze organizzative e operative dell’unità produttiva in cui opera il\nlavoratore interessato, terrà conto della collocazione temporale e della\ndurata della prestazione lavorativa. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda comunicherà annualmente al Consiglio delle RSA i dati a\nconsuntivo sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richiesto\ndi trasformazione a part-time da parte di lavoratori assunti a tempo pieno,\nfatta salva la possibilita per il Consiglio delle RSA di richeidere momenti di\nconfronto e approfondimento su problemataiche specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto\ndi precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a\nparità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Contratto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il contratto di lavoro a tempo determinato si richiamano\nle disposizioni legislative vigenti in materia, salvo quanto di seguito\nprevisto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni\ndalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti\ngiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi,\nla trasformazione del secondo contratto in contratto a tempo indeterminato, di\ncui all'alt 21, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, non troverà\napplicazione nel caso in cui, nei dieci giorni che precedono o seguono la\nscadenza del termine apposto al primo contratto a termine, intervenga una delle\nseguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)avvio di una nuova lavorazione o produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)introduzione di nuove macchine o impianti di rilevante importanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)temporanei incrementi dei volumi produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo\ndeterminato ovvero con contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato potrà eccedere i limiti percentuali previsti dalla legge\nnell'ambito di specifiche intese siglate a livello locale con il Consiglio\ndelle RSA, fatta salva in ogni caso l'esenzione da limiti quantitativi della\nsomministrazione di lavoro a tempo determinato delle specifiche categorie di\nlavoratori di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell'art. 31 del decreto\nlegislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>WELFARE AZIENDALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Premessa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Considerata l'ampiezza e la rilevanza delle forme di tutela e assistenza in\nessere e condivisa la volontà di favorire il benessere personale del\nlavoratore sia all'interno dell'azienda che nell'ambito della sua condizione\nfamiliare e sociale, si conviene di proseguire l’attività di riesame e\nvalorizzazione del patrimonio esistente, adeguandone le caratteristiche alle\nmutate esigenze sociali, nella prospettiva di implementare nuove forme di\nprotezione sociale atte a garantire la massima efficacia alle tutele.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel presente Contratto Collettivo si intende pertanto valorizzare le\nmolteplici forme esistenti: a questo scopo opera la Commissione Welfare\naziendale con i compiti di cui al Titolo primo, anche con riguardo al possibile\nsviluppo di opportune forme di bilateralità di cui le Parti si riconoscono\nsoggetti a pieno titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 6. - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La copertura delle prestazioni concernenti la previdenza complementare è\nassicurata tramite l'adesione al fondo Cometa e, per i lavoratori in possesso\ndella qualifica aziendale di \"Professional\" (“Quadri” per il Gruppo\nFerrari), l’adesione al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat. E' fatta salva\nl’adesione a eventuali fondi pensione territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione per il fondo Pensione Cometa e per il Fondo Pensione Quadri\ne Capi Fiat è stabilita dalla contrattazione aziendale, come da Allegato n.\n9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, ai fine di assicurare la massima consapevolezza sull'Importanza\ndella previdenza complementare* fornisce ai lavoratori, all’atto\ndell'assunzione, la modulistica per l'adesione con le principali informazioni\nutili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. - Assistenza Sanitaria İntegrativa. \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assistenza Sanitaria Integrativa contrattuale è assicurata dal FASIF -\nFondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FASIF opera attraverso più livelli di prestazioni e connesse contribuzioni\na favore dei dipendenti delle società appartenenti al Gruppo FCA, al Gruppo\nCNH Industriai e ad altre società che aderiscono o aderiranno al FASIF,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FASIF opera fornendo gratuitamente e obbligatoriamente un piano di\nassistenza sanitaria di base (AB) alla generalità dei dipendenti. Detto\nprogramma è finanziato attraverso una contribuzione a esclusivo carico delle\nsocietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FASIF opera inoltre fornendo più piani di assistenza sanitaria completa\n(AC) a coloro che, oltre che iscritti obbligatoriamente all'AB, aderiscono\nvolontariamente al FASIF stesso, con attivazione della contribuzione a carico\ndi entrambe le Parti e con il conseguente accesso ai diritti elettorali attivi\ne passivi in ordine all'elezione degli Organi sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione, l’organizzazione e le regole di funzionamento del Fondo\nsono stabilite nell’accordo xx marzo 2019 {Allegato n. 10), nonché\ndettagliatamente disciplinate dallo Statuto e da! Regolamento Operativo del\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, al fine di assicurare la massima consapevolezza sull'Importanza\ndell’assistenza sanitaria integrativa, fornisce ai lavoratori, all’atto\ndell’assunzione, la modulistica per l'adesione con le principali informazioni\nutili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. - Cariche sociali e permessi per la partecipazione alle riunioni\ndegli Organi sociali dei Fondi e degli Enti bilaterali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore elotto o nominato nell'ambito degli Organi sociali dei Fondi\ndi cui agli articoli precedenti dell'Organismo Paritetico Health &amp; Safety\n(OPHS), dell'Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF) o di\neventuali altri Organismi bilaterali costituiti nell'ambito del presente\nContratto Collettivo, nessun ulteriore compenso sarà dovuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore suddetto spettano permessi volti a consentirne la\npartecipazione alle riunioni da detti Organi regolarmente indette. Ciascuna\nsocietà cui si applica il presente Contratto Collettivo riconosce pertanto\npermessi retribuiti coincidenti con il tempo necessario allo svolgimento della\nriunione e all’eventuale relativo viaggio, fino a un massimo di otto ore\ngiornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione dei permessi sarà subordinata alla presentazione al\ncompetente ente Human Resources della regolare e tempestiva convocazione delle\nriunioni per la partecipazione alle quali gli stessi sono strettamente\nfmalizzati.il rimborso delle eventuali spese di viaggio avverrà previa\nautorizzazione e su presentazione giustificativi, nei limiti delle prassi\naziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. - Trasporti e mobilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ condivisa la volontà di riconoscere ampia attenzione ai problemi\nrelativi agli spostamenti casa - lavoro, che hanno rilevanti effetti\nsull'equilibrio complessivo del benessere del lavoratore e sulla sua\npossibilità di conciliare esigenze e tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo proposito si conferma quanto ad oggi in essere in ordine a servizi\ndi trasporto messi a disposizione dei lavoratori tramite specifiche convenzioni\no accordi con le società di trasporto locale, intendendo sviluppare l'analisi\ne l’elaborazione di proposte modificative o integrative alfintemo della\nCommissione Servìzi Aziendali, insieme con il Mobility Manager aziendale e con\nle strutture specificamente dedicate e d’intesa con gli Enti locali e le\nsocietà di gestione dei trasporti operanti su ciascun territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esprimendo apprezzamento per esperienze maturate in casi specifici, sarà\nvalutata, a livello aziendale e\u002Fo di singolo stabilimento, la possibilità di\nmigliorare, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, l'offerta di servizi utili\nper la copertura del tragitto casa-lavoro, favorendo l'implementazione di\nprogrammi di car pooling secondo modalità e nei tempi che saranno\nspecificamente valutati e decisi, avuto riguardo alle condizioni operative\nesistenti nel territorio, d'intesa con Enti locali e societa di trasporto\npubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10. - Conto Welfare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro delle vigenti disposizioni in materia fiscale previste per i\npremi di risultato contrattuali a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del\n10% nelle società dei Gruppi FCA e CNH Industriai che applicano il presente\nContratto Collettivo è attivo un programma annuale di flexible benefits\narticolato come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che abbiano titolo per percepire l'incentivo di produttività\ndi cui all'alt 10 del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo potranno\nchiedere la corresponsione nella forma di beni e servìzi del “paniere\nwelfare” di una quota di tale emolumento, il cui pagamento è previsto nei\nmesi da marzo a novembre, nella misura alternativa di euro 250, 400, 800 o\n1200.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alla corresponsione nella forma di beni e servizi del “paniere\nwelfare\" della prescelta quota di incentivo di produttività, i lavoratori che\nabbiano titolo per percepire l’elemento retributivo per efficienza di cui\nall'alt 11 del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo potranno chiedere\nla corresponsione nella forma di beni e servizi del “paniere welfare\" anche\ndell'Intero valore di tale emolumento o di una quota dello stesso nella misura\nalternativa di euro 300 o 600.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il valore delle suddette quote retributive fruibile in beni e\nservizi welfare non potrà eccedere l'importo individualmente spettante sulla\nbase delle misure e dei criteri di calcolo contrattualmente definiti per\nciascuno dei due istituti retributivi sopra indicati e dovrà mantenersi entro\nl'ammontare definito in materia dalla legislazione fiscale tempo per tempo\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che opteranno per la possibilità sopra citata, le suddette\nquote retributive percepite in beni e servizi welfare saranno corrisposte senza\napplicazione di oneri fiscali e contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conseguente ammontare individualmente spettante sarà inoltre\nincrementato attraverso un ulteriore apporto a carico dell’azienda pari al\n10% del valore dei beni e servizi welfare fruiti dal singolo dipendente,\nerogabile esclusivamente sotto forma di beni e servizi welfare, parimenti non\nsoggetto a oneri fiscali e contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, derogando in modo specifico a quanto stabilito dall'art. 28,\ncomma 5, del Titolo quarto del presente Contratto Collettivo, quale condizione\ndi miglior favore per i dipendenti interessati, considererà utile ai fini del\ncalcol del trattamento di fine rapporto la parte di incentivo di produttività\ncorrisposta attraverso beni e servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono aderire al programma annuale di flexible benefits\ndovranno esprimere la loro volontà i tal senso attraverso il portale Conto\nWelfare, indicando sullo stesso le somme che intendono percepire nella forma di\nbeni e servizi welfare secondo quanto sopra definito; a tal fine l'Azienda\ndefinirà annualmente il periodo di calendario all'Interno del quale tale\nfacoltà potrà essere esercitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito dell'adesione al programma, l’Azienda attiverà per ogni\nlavoratore interessato un conto welfare individuale,, consultabile attraverso\nl’utilizzo di specifiche credenziali individuali sulla piattaforma\ninformatica all’uop predisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote retributive destinate a beni e servizi welfare individualmente\nspettanti, con il menzionato apporto aziendale aggiuntivo, verranno accreditate\nsul conto welfare individuale con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'Azienda, alla scadenza retributiva relativa al mese di marzo,\naccrediterà sul conto welfare dei dipendente che ne faccia richiesta, a titolo\ndi anticipo e in un'unica soluzione, un importo pari alle quote di incentivo di\nproduttività relative a tre mesi, calcolate sulle ore teoriche lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le quote di incentivo di produttività individualmente dovute, destinate a\nbeni e servizi welfare, saranno accreditate sul conto secondo le tempistiche\npreviste dall'alt 12 del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo per la\ncorresponsione della retribuzione, al netto dell’eventuale importo anticipato\ndall'Azienda in base alle previsioni del punto a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la quota dell'elemento retributivo per efficienza individualmente dovuta,\neventualmente destinata dal lavoratore a beni e servizi welfare, sarà\naccreditata sul conto alla fine del mese di febbraio secondo quanto stabilito\ndall’art. 11 del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'apporto aziendale aggiuntivo del 10% sarà messo a disposizione del\ndipendente sul conto in occasione della maturazione delle quote dei suddetti\nelementi retributivi individualmente dovute, secondo le tempistiche\nrispettivamente previste per la corresponsione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’ammontare delle quote retributive maturate dal dipendente nel\nperiodo da febbraio a novembre dell’anno di riferimento ecceda l'importo\ndestinabile al programma welfare indicato dal dipendente all’atto\ndell'adesione secondo quanto definito nel presente articolo, l'eccedenza sarà\nliquidata secondo le normali regole contrattuali con applicazione degli oneri\nfiscali e contributivi legalmente previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il dipendente che abbia richiesto la corresponsione\ndell’anticipo non maturi nel corso dell'anno quot di incentivo di\nprodu^WtViSiufficienti a coprire l’importo inizialmente messo a disposizione\ndall'Azienda in base previsioni del punto a), l'Azienda procederà comunque, al\ntermine dell'anno o, se anteriore, all’atto della risoluzione del rapporto di\nlavoro, a effettuare il recupero, per quanto non maturato, dell'anticipo\ncorrisposto, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tipologia dei beni e servizi che compongono il \"paniere welfare\" messo a\ndisposizione dei dipendenti è descritta in calce al presente articolo; il\n“paniere welfare\" potrà essere integrato e\u002Fo modificato dall'Azienda,\nsentita la Commissione Welfare, nell'ambito delle suddette tipologie, in base\nall’evoluzione delle opportunità offerte dal mercato e da eventuali\nmodifiche legislative. Alcuni beni e servizi del “paniere welfare\" potranno\nessere messi a disposizione dei lavoratori in modalità rimborsuale: in tal\ncaso il lavoratore interessato potrà ottenere il rimborso presentando copia\ndelle ricevute fiscali e\u002Fo delle certificazioni necessarie a dimostrare la\nfruizione della prestazione e il corrispondente esborso sostenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore aderente, consultata la propria disponibilità sul conto\nwelfare individuale, potrà procedere alla destinazione della stessa, anche in\npiù soluzioni, ai beni e servizi previsti dal “paniere welfare” attraverso\nle apposite sezioni della piattaforma informatica che. nel rispetto della\nnormativa vigente, indicheranno per le diverse opzioni la modalità di\nfruizione prevista (acquisto, voucher, rimborso su presentazione dei\ngiustificativi di spesa, versamento contributivo). All’esito della\ndestinazione, il conto welfare del dipendente sarà decurtato della somma\ncorrispondente e i beni\u002Fservizi scelti saranno messi a disposizione del\ndipendente con la modalità prevista per ognuno di essi: al riguardo si precisa\nche, in caso di rimborso, l’importo relativo alle pratiche accolte sarà\ncorrisposto al dipendente tramite accredito bancario alla prima scadenza\nretributiva utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la necessità che il dipendente provveda alla suddetta\ndestinazione entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, la fruizione dei\nbeni e dei servizi scelti potrà avvenire, nei tempi definiti dal lavoratore,\nentro e non oltre i dodici mesi successivi alla sopra indicata\ndestinazione. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali importi residui presenti sul conto welfare individuale al 30\nnovembre e non ancora convertiti in beni e servizi saranno accreditati\nintegralmente, alla prima scadenza contributiva utile e comunque entro il\ntermine dell’anno fiscale di riferimento, sulla posizione individuale del\ndipendente interessato presso il fondo pensione integrativo al quale aderisce\nche rientri tra quelli riportati in calce al presente articolo. Nel caso in cui\nil dipendente non sia titolare di una posizione presso uno dei suddetti fondi\ndi previdenza complementare, gli eventuali importi residui saranno liquidati,\nal netto dell'apporto aziendale aggiuntivo come sopra regolato, unitamente all\ncompetenze del mese di dicembre, con applicazione degli specifici oneri fiscali\ne contributivi previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il dipendente che abbia aderito al programma welfare aziendale\ndestinando allo stesso una quota dell’incent! di produttività almeno pari a\n400 euro e che abbia già fruito di beni e servizi del “paniere welfare”\nper un valore non inferiore a 250 euro è fatta salva la facoltà di\ninterrompere in corso d’anno - a partire dai mese di maggio - la destinazione\nal conto welfare individuale degli importi non ancora conferiti allo stesso,\nesprimendo la propria volontà in tal senso tramite il portale Conto Welfare,\nseguendo le indicazioni ivi riportate. In questo caso le quote retributive\ndestinabili al conto welfare individuale in base alle previsioni del presente\narticolo non ancora corrisposte saranno liquidate nel prospetto paga del mese\ndi competenza, con applicazione degli oneri fiscali e contributivi come da\nnormativa vigente, mentre gli eventuali importi residui presenti sul conto\nwelfare del lavoratore alla fine del mese nel quale è stata comunicata la\nsuddetta volontà, unitamente aH'apporto aziendale aggiuntivo, resteranno a\ndisposìzio del lavoratore sul conto welfare individuale e saranno regolati\nsecondo le previsioni del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi dì risoluzione del rapporto di lavoro, il valore dei beni e\nservizi ancora eventualmente presente sul conti welfare del lavoratore e\ncorrispondente a quote spettanti dell'incentivo di produttività o\ndell'elemento retributivo per efficienza verrà liquidato, unitamente alle\naltre competenze di fine rapporto, con l'applicazione degli specifici oneri\nfiscali e contributivi previsti dalla legge, comunque al netto dell'eventuale\napporto aziendale aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata adesione al programma il dipendente non avrà diritto all\napporto aziendale aggiuntivo e le quote retributive individualmente spettanti\ncontinueranno a essere erogate nella misura, nelle modalità e nei termini\nprevisti dal presente Contratto Collettivo e assoggettate a imposte e\ncontributi come per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire a ciascun dipendente la conoscenza dei contenuti del\nprogramma Conto Welfare, indispensabile all'esercizio di una scelta\nconsapevole, l'Azienda predisporrà annualmente idonea comunicazione\nsull'Intranet aziendale e renderà disponibile l'opportuno materiale\ninformativo presso le singole unità produttive. Sarà comunque messo a\ndisposizione dei dipendenti aderenti uno specifico servizio di assistenza per\ntutta la durata del programma. L attuazione della disciplina dì cui al\npresente articolo sarà oggetto di monitoraggio condiviso in sede di\nCommissione Welfare nazionale; in quest’ottica, le Commissioni Servizi\nAziendali attive nelle singole unità produttive potranno segnalare alla\nCommissione Welfare eventuali punti di attenzione e miglioramento emersi in\nsede locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TIPOLOGIA DEI BENI E DEI SERVIZI - DI CUI ALL’ART. 51. COMMA 2 E ULTIMO\nPERIODO DEL COMMA 3. DELTUIR- CHE COMPONGONO IL “PANIERE WELFARE”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Contributi di assistenza sanitaria da versare al fondo contrattuale di\nassistenza sanitaria (FASIF) o ad altra cassa sanitaria autorizzata, anche se\neccedenti il massimale annuo complessivo contributivo di legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Contributi da versare ai fondi contrattuali di previdenza complementare\n(COMETA e Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat) nonché, ove presenti, ai fondi\npensione territoriali Laborfonds e Solidarietà Veneto, anche se eccedenti il\nmassimale annuo complessivo contributivo di legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari del\ndipendente*, di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare\n(quali asili nido, scuole materne, scuole primarie\u002Fsecondarie, università e\nmaster), compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Opere e servizi con finalità di educazione\u002Fistruzione (quali libri di\ntesto, corsi di inglese, corsi non professionali), ricreazione (quali\nabbonamenti sportivi, cinema, skipass, quotidiani, viaggi), assistenza sociale,\nanche sotto forma di buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari\nanziani o non autosufficienti del dipendente\" (quali badanti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Voucher che consentono l'acquisizione di beni e di servizi (quali buoni\ncarburante o spesa) complessivamente di valore normale non superiore\nnell’anno a euro 258,23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Somme per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale,\nregionale e interregionale d dipendente e dei familiari***.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Ch3>Art. 11.- Genilarialità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ottica di offrire specifico supporto ai lavoratori dipendenti madri o\npadri (anche affidatari e adottivi) in tema di genitorialità, è attivo un\nprogramma di e-leaming, predisposto e aggiornato da parte aziendale, fruibile\nattraverso specifica piattaforma informatica anche da remoto, che consente di\navere una migliore conoscenza di tutti gli istituti previsti e di tutte le\ntutele\u002Fopportunità garantite dalle vigenti norme di legge e dal CCSL,\nconcernenti i genitori lavoratori. L'iniziativa è inoltre finalizzata a\nmigliorare l'utilizzo degli istituti a disposizione, in modo da agevolare la\nconciliazione dei tempi del lavoro con quelli della gestione familiare, nonché\na consentire un più agevole reinserimento al lavoro al termine del periodo di\ncongedo per maternità\u002Fpaternità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il coniuge non legalmente ed effettivamente separalo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli\nadottivi o affidati, o. in loro mancanza, i discendenti prossimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i genitori e. in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli adottanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i generi e le nuore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il suocero e la suocera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i fratelli c le sorelle germani o unilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>**\u003C\u002Fstrong> I familiari anziani sono ipielli che hanno compitilo i\n75 anni di età; i familiari non autosufficienti sono quelli non in grado di\ncompiere gli alti della vita quotidiana (quali, a esempio, assumere alimenti,\nespletare funzioni fisiologiche e procedere all'igiene i personale, deambulare,\nindossare gli indumenti) e quelli che necessitano di sori’eglianza continuati\nva. Lo stato di non autosufficienza ideve risultare da certificazione\nmedica. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>***\u003C\u002Fstrong> I familiari del dipendente sono quelli richiamati nella\nnota (*) il cui reddito complessivo annuo non sia superiore al limite di legge\nai fini della non concorrenza alla formazione del reddito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch2>FORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Premessa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Condividendo il valore strategico della formazione ai fini\ndeti’aggiomamento e sviluppo professionale del personale tutto, con riguardo\nsia alle competenze tecniche che ai comportamenti organizzativi, si afferma la\nvolontà comune di sviluppare iniziative congiunte, in coerenza con i modelli\norganizzativi della formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo proposito te Parti convengono sull’opportunità di dare\ncontinuità all'adesione a Fondimpresa, favorendo ogni qual volta sia possibile\niniziative condivise di formazione congiunta, con l'obiettivo comune di\nmassimizzarne l’efficacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA, CNH Industriai e Ferrari, in nome proprio e in nome e per conto di\ntutte le società che fanno loro capo, confermano la volontà di versare a\nFondimpresa il contributo dello 0,30% istituito dall'alt 25, comma 4, della\nlegge 21 dicembre 1978 n. 845 e successive modificazioni, conformemente a\nquanto previsto dall'art.6, comma primo, lett. a, dello Statuto di Fondimpresa\nper le aziende che, benché non associate a Confindustria, liberamente scelgano\ndi aderire al fondo paritetico interprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene di valutare l'opportunità di definire, sulla base dell'attuale\ncontribuzione, anche alla luce dell’eventuale evoluzione del quadro\nnormativo, la continuità dell’adesione a Fondimpresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 12. - Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF).\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano l’esperienza specialistica in materia di salute e\nsicurezza sviluppata in sede di Organismo Paritetico Health &amp; Safety (OPHS)\ndi cui al capitolo “Ambiente di Lavoro” del Titolo secondo del presente\nContratto Collettivo un valido parametro di riferimento in termini metodologici\nai fini dello sviluppo e implementazione di comportamenti coerenti con i\nlivelli di consapevolezza, responsabilità e coinvolgimento dei singoli\nlavoratori richiesti dalle logiche del WCM. Al riguardo tale esperienza ha\ncostituito una base utile per l’attivazione di un Organismo Paritetico\nApprendistato e Formazione (OPAF), competente anche in materia di\napprendistato, secondo quanto definito dall’intesa di attivazione del 26\nmarzo 2018, recepita insieme al Regolamento dall’Allegato n. 6 del presente\nContratto Collettivo, nonché dalla specifica disciplina di cui all'allegato n.\n7 del presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13.- Condivisione dei piani formativi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti attribuiscono in modo permanente all'OPAF la condivisione dei piani\nformativi sviluppati all'Interno di Fondimpresa che interessino la generalità\no gruppi omogenei di lavoratori di uno o di entrambi i Gruppi, anche avuto\nriferimento a singoli settori o a società con unità produttive site in\nregioni diverse, delegando a tal fine i propri rappresentanti all’Interno\ndell’Organismo; al riguardo l'OPAF, come definito nell'intesa di attivazione\ndel 26 marzo 2018, curerà la comunicazione dell'accordo di condivisione ai\nrappresentanti aziendali e sindacali delle unità produttive\u002Forganizzative\ninteressate, che potrà essere oggetto di specifico incontro di approfondimento\nsu richiesta del Consiglio delle RSA. Le Parti si riservano comunque la\nfacoltà di sottoscrivere direttamente i piani formativi di cui al presente\ncomma, attraverso una comunicazione scritta congiunta, da far pervenire in\ntempo utile all'OPAF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la condivisione dei piani formativi sviluppati\nall’interno di Fondimpresa che coinvolgano singole unità\nproduttive\u002Forganizzative dovrà essere effettuata dal Consiglio delle RSA\noperante nell'unità produttiva\u002Forganizzativa cui si riferisce il piano e, in\nmancanza di questo, dalle segreterìe territoriali delle Organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo, anche nell’ambito\ndell'eventuale Organismo paritetico locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ASSENZA, PERMESSI E TUTELE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Infortuni sul lavoro e malattie professionali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge circa gii obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione\ndell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal\nlavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le\npreviste cure di pronto soccorso ed effeliuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte\nnell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori\nstabilimento\u002Fsede di lavoro, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di\nsoccorso, procurando le dovute testimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni previste dal successivo paragrafo “Trattamento in\ncaso di malattia e infortunio non sul lavoro\" del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà conservato il posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di malattia professionale per un perìodo pari a quelto per il\nquale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di\nassolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale\ntrattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se\navesse lavorato secondo quanto previsto dai soli commi 27 e 28 paragrafo\n\"Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro\" del presente\narticolo e ad esclusione di quanto previsto ai commi 29, 30 e 31, operando a\ntal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'eventuale perìodo di infortunio e di malattia professionale eccedente\nla scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento\nassicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda, fatto salvo quanto\nprevisto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall'Ente\nassicurativo competente, sarà garantita al lavoratore assente l’erogazione\ndelle spettanze come avviene per ii trattamento economico di malattia. A\ncompensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle\nprestazioni di competenza dell'Ente assicurativo vengono liquidate direttamente\nall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo dell'Invalidità temporanea o del perìodo di degenza\ne convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del\ncertificalo dì guarigione, salvo casi di giustificalo impedimento, il\nlavoratore deve presentarsi allo stabilimento\u002Fsede di lavoro per la ripresa del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione dell'Infermità oltre i termini di conservazione del\nposto dì cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere\nservizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo\nTrattamento di Fine Rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di\nlicenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione\ndel posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la toro opera\ndi assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento\u002Fsede\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia professionale o infortunio, nei limiti dei periodi\nfissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini\ndel trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità,\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al\ncumulo tra il trattamento previsto dal presente Contratto Collettivo e quello\nassicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale\npiu favorevole. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'Azienda entro il primo\ngiorno di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assenze verificatesi nei primi 90 giorni di svolgimento del rapporto\ndi lavoro, i nuovi assunti, entro 2 giorni dall'Inizio dell'assenza, devono\ncomunicare all'Azienda il numero di protocollo identificativo del certificato\ndi malattia. In tutti i casi di mancata trasmissione telematica del certificato\ndi malattia e in particolare nel caso in cui il medico non proceda all'invio on\nline del certificato (come, ad esempio, nell'ipotesi di impossibilità di invio\ntelematico o di certificati e attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere\nin sede di pronto soccorso\u002Fricovero), it lavoratore è tenuto a richiedere al\nmedico di base o alla struttura sanitaria l'attestazione con la prognosi in\nforma cartacea e a recapitarla all'Azienda, entro 2 giorni dall’inizio\ndell'assenza, fermo restando l'avviso all'Azienda di cui al primo comma entro\nil primo giorno di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere\ncomunicata all'Azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe\ndovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati\nmedici secondo le modalità di cui ai tre precedenti commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette (avviso all'Azienda e,\nove previsti, comunicazione del protocollo identificativo e recapito del\ncertificato), salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà\nconsiderata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel\nrispetto dell'alt. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore\nassente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e\nper tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio\ncomunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore\n17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per\ndisposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni\ncompresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di\nsalute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per\nmotivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari,\ncomunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'Azienda e\nsuccessivamente documentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del perìodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo\ndi comunicare all’Azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora,\nanche se temporanei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze e le inosservanze di cui ai commi precedenti comporteranno\nl’irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari\ncontrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto daH’articolo 7,\nultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa\nall’infrazione riscontrata e alla sua gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per\nun periodo, definito comporto breve, di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti perìodi di\nconservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente\nverìficatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'Ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di\nconservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con\nassenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un\nperìodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione\ndel posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente,\npari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il perìodo complessivo di\nconservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 +\n4.5 = 13,5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente\nsi applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti\nogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna,\nuna assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto perìodo di comporto prolungato viene riconosciuto\nautomaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comperto breve\nabbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la\nconservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia ovvero l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del\npreavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa\nsulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al sesto\ncomma dell'alt 6, Titolo II del presente Contratto Collettivo, ne sospende la\nfruizione nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato\nd'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di conservazione del posto, ove l’Azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo\nprevisto dal presente Contratto Collettivo per il caso di licenziamento, ivi\ncompresa l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di\nlavoro con diritto al solo Trattamento di Fine Rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del\nposto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta,\ndi un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non\ndecorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun\nistituto. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e\ncontinuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire,\nprevia richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla\nguarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di\nassolvere alle precedenti mansioni, per una durata complessiva comunque non\nsuperiore a 24 mesi continuativi. Le assenze determinate da patologie gravi che\nrichiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella\nprestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di\nprestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al\nlavoratore all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di\nlavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera\nfrazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui\nsopra il lavoratore fornirà all'Azienda le dovute informazioni che l’Azienda\nmedesima tratterà nel rispetto del D.Lgs. 196\u002F2003 sulla tutela della\nprivacy. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i\nlavoratori valgono le norme di legge regolanti fi materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o\ninfortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando\na tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>-per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l’intera retribuzione\nglobale di fatto per i primi 2 mesi e l'80% della stessa per i 4 mesi\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti,\nl’intera retribuzione globale di fatto per i primi 3 mesi e l’80% della\nstessa per i 6 mesi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio oltre 6 anni, l’intera retribuzione globale di\nfatto per i primi 4 mesi e l’80% della stessa per gli 8 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>'Nell’ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sarà\nil seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3\nmesi ad intera retribuzione globale di fatto e mesi 6 al livello dell’80%\ndella stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 +\n4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale di fatto e mesi 9 al\nlivello dell'80% della stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per anzianità di serviziooltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad\nintera retribuzione globale di fatto e mesi 12 al livello dell'80% della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non su! lavoro, ai fini\ndei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza\ncomplessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo\nepisodio morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per\nmalattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o\nsuperiore a 7, l’ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5\ngiorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di\ntrattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze\ndovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital ed a trattamenti\nterapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla prima Nota a\nverbale del presente paragrafo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da\napposita certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo\ndei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno\nretribuiti ad intera retribuzione globale di fatto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni\ncontinuativi, fino ad un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-75 giorni complessivi,per anzianitàdi servizio oltre3 anni efinoa\n6annicompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-90 giorni complessivi,per anzianitàdi servizio oltre6 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino\nad un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-75 giorni complessivi,per anzianitàdi servizio oltre3 anni efinoa\n6annicompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-90 giorni complessivi,per anzianitàdi servizio oltre6 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi\ndi cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove richiesti verranno erogati acconti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future,\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore, l'Azienda, per un massimo di due volte\nnell'anno solare, fornisce entro venti giorni dalla richiesta le informazioni\nnecessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali\nassenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al\ntrattamento economico dei periodi di assenza per malattia e\u002Fo infortunio non\nsul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza\nper malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è\nutile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima\nmensilità, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente paragrafo è considerata malattia anche\nl'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di cui al presente articolo, la retribuzione globale di fatto\ninclude le maggiorazioni per lavoro notturno ed esclude l'indennità di\nmensa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>NOTE A VERBALE.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o\naffetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da\nepatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, sarà considerata\ndalle aziende con la massima attenzione, anche nell’ambito della Commissione\nverifica assenteismo, facendo riferimento alle disposizioni assistenziali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori soggetti\nall'assicurazione obbligatoria di malattia sono solo quelli che appartengono\nalla categoria giuridica operaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Assenteismo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla necessità di contrastare utilizzi impropri della\nnormativa in materia di trattamento in caso di malattia e infortunio non sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al tal fine per prevenire situazioni di elevato livello di assenteismo\ncollegate ad eventi giustificati come malattia che si dovessero verificare nei\nsingoli stabilimenti\u002Fenti\u002Funita organizzative, le Parti concordano di applicare\nla regolamentazione di seguito riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui alla data del 31 dicembre di ciascun anno sia stato\nconsuntivato un tasso di assenteismo medio per malattia pari o superiore al\n3,5% distinto tra operai e impiegati\u002Fprofessional, ai dipendenti che si\nassentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate\nlavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di\nriposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell'arco dei precedenti 12\nmesi per oltre due volte per eventi giustificati come malattia caratterizzati\nda identiche modalità (eventi verificatisi nelle giornate lavorative che\nprecedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale\ndi durata non superiore a 5 giorni),non verrà riconosciuto per i primi due\ngiorni alcun trattamento economico a carico azienda cosi come previsto in\ngenerale dalla legge, in caso di malattia, peri lavoratori aventi titolo\nall’indennità economica a carico dell'INPS. Questa specifica\nregolamentazione non troverà applicazione in caso di ricovero ospedaliero con\nconseguente primo certificato di convalescenza e nelle seguenti situazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Cooley, da\nneoplasie, sclerosi multipla o progressiva, da epatite B e C ovvero da gravi\nmalattie cardiocircolatorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie\nsalvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15. - Assenze a vario titolo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>\u003Cstrong>Congedo in occasione di matrimonio o unione civile\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del matrimonio o dell'unione civile compete ai lavoratori e\nalle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi\ndurante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in\nattività di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora non sia possibile il godimento del congedo all’epoca del\nmatrimonio o dell'unione civile il relativo periodo dovrà essere concesso non\noltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio o all'unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un\npreavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo le aziende riconosceranno un'integrazione di\nquanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di\naltre norme fino al raggiungimento del normale trattamento economico\ncomplessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati,\nquando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo\negualmente alla corresponsione dell'indennità per congedo, quando il\nlavoratore, ferma restando resistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per\ngiustificato motivo, sospeso o assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo spetta a entrambi i coniugi o parti dell'unione civile quando\nl'uno e l'altro ne abbiano diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente alto che i lavoratori destinatari\ndell'assegno per congedo matrimoniale sono solo quelli che appartengono alla\ncategoria giuridica operaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>\u003Cstrong>Trattamento in caso di gravidanza e puerperio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal\ncaso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad\nesso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di\nassenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente Contratto Collettivo e quello\nstabilito dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e\npuerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui al\nparagrafo \"Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro”\ndell'articolo 14 del presente Triplo, a partire dal giorno in cui si manifesta\nla malattia stessa e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli\nalla lavoratrice interessata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>\u003Cstrong>Congedi parentali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti del Testo unico delle disposizioni legislative in\nmateria di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il padre\nlavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino, nei limiti dì età a\nquesti fini previsti dalle disposizioni vigenti, hanno diritto di astenersi dal\nlavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a\nundici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal\nlavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del predetto lìmite, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del\nparto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,\nelevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro\nper un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a dieci mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro\ngenitore non ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare,\nalmeno 5 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la\ndurata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione delia\ndurata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la\ndichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente\nimpossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire\nil datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la\nrelativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'Inizio\ndell'assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di\nlavoro, la lavoratrice e il lavoratore a tempo pieno, che non siano addetti a\nturni avvicendati, potranno richiedere al datore di lavoro la fruizione del\ncongedo parentale sopra riportato su base oraria a gruppi di 4 ore consecutive,\nda collocarsi all'inizio o alla fine della giornata lavorativa; a questi fini,\nla richiesta di fruizione del congedo su base oraria dovrà essere fatta al\ndatore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale fruito con tali modalità non è cumulabile con i\nriposi giornalieri, di norma pari a due or utilizzabili nel primo anno di vita\ndel bambino secondo quanto previsto dagli artt.39 e seguenti del D.Lgs 151\u002F2001\nPer i lavoratori addetti a turni avvicendati o con contratto di lavoro a tempo\nparziale continuerà ad applicarsi il frazionamento a giornata intera dei\ncongedo qui disciplinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti a turni avvicendati, per quanto concerne la\npossibilità di fruire il congedo su base oraria a gruppi di 4 ore consecutive,\npotrà essere valutato, compatibilmente con le esigenze operative aziendali, il\ntemporaneo inserimento del lavoratore interessato su attività e orari di\nlavoro a turni non avvicendati. Fermo quanto sopra definito, al fine di\nconciliare le esigenze familiari del lavoratore con quelle organizzative e\nproduttive dell'azienda, quale trattamento di miglior favore, è riconosciuta a\ntutti i dipendenti a tempo pieno la possibilità di fruire di un congedo\nparentale a gruppi di 6 ore nel caso in cui sia cumulato con 2 ore di riposo\ngiornaliero a copertura dell'intera giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi\nterapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata\ntossicodipendenza.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di\ndisciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\nriabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990,\nn. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza\ne che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture\nterapeutico-rìabilitative e socioassistenziali, se assunto a tempo\nindeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo\nin cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del\ntrattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni,\nsecondo le specifiche modalità di seguito definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare alla Direzione dell'azienda la documentazione di\naccertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico\nper le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi\ndell'alt 122 del citato Testo unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro sette giorni dal completament della terapia di riatattiiSiione o\ndalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data\ndell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa richiesta scritta, l'Azienda concederà ai lavoratori che ne facciano\nrichiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo\nseguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa -\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro\nmesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né\nsi avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo\ndi contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà\nposta particolare attenzione alla tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Assenze e permessi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno\nsuccessivo a quello dell'Inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di\nimpedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede di lavoro\nsenza regolare autorizzazione della Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze\ndel servizio, l’Azienda consentirà al lavoratore che ne faccia richiesta,\ndì assentarsi dal lavoro per breve permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso,\nnon è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello\nstabilimento\u002Fsede di lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il\nlavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento\u002Fsede di\nlavoro se non è autorizzato dalla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DICHIARAZIONE A VERBALE.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formulazione di cui al terzo comma non esclude per l'Azienda la facoltà\ndi non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo\nscopo di costituire una remora contro eventuali abusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16. - Formazione professionale e diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono il ruolo centrale della formazione professionale\nrispetto all'occupabilità dei lavoratori, sempre più rilevante in un contesto\ndi mercato del lavoro caratterizzato dalla crescente necessità di\naggiornamento professionale, conseguente alla rapida evoluzione tecnologica e\ndigitale che caratterizza ormai tutti i settori di attività. In tale ambito,\nconvengono sull’Importanza di documentare il percorso formativo del\nlavoratore in azienda A tali fini l’Azienda, su richiesta del lavoratore,\nrilascerà un attestato aggiornato degli interventi formativi effettuati dallo\nstesso, con indicazione della tipologia di corso e della relativa durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti che frequentano corsi di studio nell'ultimo triennio\nper il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi\nprofessionali riconosciuti o -nell'ambito-delia loro regelare-durata, corsi di\nlaurea breve o magistrale, saranno concesse quaranta ore annue di permesso\nretribuito per una durata non superiore a quella del corso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stessi potranno fruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di\nesame e per i due giorni precedenti, se lavorativi, la sessione di esami; nel\ncaso di lavoratori studenti che frequentano corsi di laurea universitari o\nmaster postuniversitari i suddetti permessi potranno essere fruiti nell'ambito\ndella regolare durata dei corsi, e nel limite massimo di due permessi per\nciascun esame previsto dal corso di studi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e\nproduttive, qualora prestino la loro attività in un contesto produttivo\norganizzato su più turni di lavoro, per i lavoratori studenti che frequentano\ncorsi regolari di studio per il conseguimento di diploma di scuola secondaria\ndi secondo grado o corsi universitari o master postuniversitari, sarà valutata\ncon particolare attenzione la possibilità di assegnazione a turni di lavoro\ncompatibili con la frequenza richiesta da detti corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolare attenzione sarà data ai lavoratori stranieri, a favore dei\nquali saranno strutturate, su proposta della Commissione Welfare aziendale,\niniziative formative per l'apprendimento della lingua italiana e di competenze\nspecialistiche connesse all’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In carenza o a specifica integrazione dell'attivazione delle iniziative di\ncui sopra, sarà favorita la partecipazione dei suddetti lavgratori ad\napedòghTcorsi di formazione da loro scelti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17. - Permessi per eventi e cause particolari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'alt 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53, e degli artt.1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, della parte dell’unione civile, o di un parente entro il secondo\ngrado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica\ndella lavoratrice o del lavoratore medesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni net quali\nsarà utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque\ngiorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del\nmedico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o\ndel medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della\nstruttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso di uno dei soggetti indicati\na! primo comma, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la\nrelativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso\no dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità\ndi provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il\nlavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento\ndell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\nL’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga\naccertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a\nriprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste\ndalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione deH’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento\ndell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipermessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l'assistenza delle persone portatrici di handicap dall'alt 33 della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di conciliare il diritto del lavoratore con le esigenze operative\ndell’impresa, gli aventi titolo all’utilizzo dei permessi mensili di cui\nall'alt 33 della legge n. 104\u002F1992 comunicheranno al proprio responsabile, ove\npossibile entro la fine del mese precedente, la programmazione mensile di\nfruizione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoratore potrà modificare le date o la programmazione precedentemente\ncomunicate nei casi di necessità e urgenza..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità alla normativa vigente e alle specifiche regolamentazioni\naziendali in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad\nastenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione,\ncomunicandolo per iscritto al proprio responsabile, entro i sette giorni\nlavorativi precedenti quello di effettuazione della donazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo di preavviso di cui al comma precedente non si applica nel caso in\ncui il donatore venga convocato d'urgenza dalla struttura sanitaria per una\ndonazione straordinaria e in altre comprovate situazioni di urgenza che saranno\nsupportate da idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) V I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno\nrichiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo\ndi aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 mesi non\nfrazionabili. Nel caso di richiesta motivata dall'esigenza di svolgere\nattività di volontariato la suddetta anzianità di servizio è ridotta a 7\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa\nal datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potra\n.'concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative\ndell'Azienda e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non\neccedente l’uno per cento del totale della forza dell'unità produttiva di\ncui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti\ndall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo\ncomma, della legge n. 53 del 2000, e dagli artt. 2 e 3 del regolamento\nd'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il\nlavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari\nespressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla\nsituazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui\nall’art. 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap,\nparenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni nell'arco dell’intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo\nriferita a periodi non superiori a sette giorni ed entro 10 giorni dalla\nrichiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa\ne a comunicare l'esito al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e\ndeterminato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in\nrelazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni\norganizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.\nSu richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi\n20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo\nalla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva\ndell’Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi abbiano superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a\ntermine nonché quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della\nsostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il\ndecesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 28, per il quale il\nrichiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello\nstesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dal\npresente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a\nperiodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi\nentro 24 ore dalla stessa ed a motivare l'eventuale diniego sulla base di\neccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga\nfruito comunque entro i successivi sette giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare n posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.\nDurante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo, il\nlavoratore conserva il posto di lavoro, no ha diritto alla retribuzione né\nalla decorrenza dell anzianità per nessun istituto e non può svolgere\nalcumtipo di attivita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>RAPPORTI IN AZIENDA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19. - Rapporti in azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi\nsuperiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Irapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità\nnell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed\neducazione e saranno volti a garantire un ambiente di lavoro esente da\ndiscriminazioni e molestie, in cui vengano rispettati i diritti e la dignità\ndi tutte le persone e la loro privacy venga salvaguardata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti\ndeliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di\ndeterminare una situazione di rilevante disagio della persona a cui sono\nrivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali\ncomportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro. Al fine di prevenire\ni suddetti comportamenti, l’Azienda adotterà le iniziative proposte dalla\nspecifica Commissione pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare\npossibili equivoci circa le persone alle quali, oltre al superiore diretto,\negli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a\nosservare le disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e\nle mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità\nprescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze, utilizzando con la\nmassima correttezza e diligenza gli strumenti a tal fine predisposti dalla\nDirezione aziendale. In via esemplificativa ma non esaustiva, è fatto espresso\ndivieto di alterare in qualsiasi modo gli strumenti tecnici destinati alla\nrilevazione della presenza e di effettuare il rilievo della presenza per conto\ndi altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore inoltre deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare le disposizioni del presente Contratto Collettivo, nonché quelle\nimpartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attenersi alle disposizioni delle linee guida aziendali in materia di\nutilizzo della strumentazione informatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avere cura dei locali e dei beni aziendali nonché di tutto quanto è a lui\naffidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo\ndelle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a suo dolo, colpa o\nnegligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate ai locali e ai\nbeni in questione. La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta\nobiettivamente e l’ammontare del danno deve essere preventivamente contestato\nal lavoratore. L’ammontare delle perdite e dei danni potrà essere trattenuto\nratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10% della\nretribuzione stessa o, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sulle\ncompetenze di fine rapporto, fermi restando le disposizioni e i limiti di\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda e non trarre\nprofitto, con danno deH'imprenditore, da quanto costituisce oggetto delle sue\nmansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi\ndell'attività e produzione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-più in generale, rispettare tutte le disposizioni previste nel Codice di\ncondotta aziendale e nella regolamentazione aziendale vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari\nche potranno licenziamento per mancanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20. - Divieti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non potrà prestare la propria opera a favore di datori di\nlavoro diversi dall'azienda di cui è dipendente, salvo il caso di sospensione\ndal lavoro senza trattamento economico, se non ne avrà dato comunicazione\npreventiva all’azienda di cui è dipendente, ricevendone specifica\nautorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono consentite in Azienda le collette, le raccolte di firme e la\nvendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge n. 300\ndel 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' tuttavia consentito alle Organizzazioni sindacali firmatarie promuovere\nla diffusione di sondaggi o questionari finalizzati alla rilevazione della\nsoddisfazione dei lavoratori o all'analisi dei bisogni e delle attese degli\nstessi, previa autorizzazione della Direzione aziendale circa le modalità\noperative e senza pregiudìzio alcuno del regolare svolgimento dell'attività\nlavorativa e aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21. - Visite di inventario e di controllo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario e la verifica circa\nil corretto utilizzo degli oggetti, strumenti (ivi compresi quelli informatici)\no utensili affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AH'uscita del luogo di lavoro verranno effettuate le visite personali di\ncontrollo, previste daH’art. 6 legge n. 300\u002F1970, mediante l’applicazione\ndi un sistema di selezione automatica con carattere di casualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali visite sono riferite alla totalità dei lavoratori e verranno svolte\nsalvaguardando la dignità e la riservatezza degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le limitazioni in questione, relative all'alt 6 legge n. 300\u002F1970, non\nriguardano il controllo, in entrata e uscita, delle vetture nonché di borse,\npacchi o altri involucri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel\npresente Contratto Collettivo può dar luogo, secondo la gravità della\ninfrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sulla\nretribuzione base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di cinque\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore senza avergli tempestivamente e preventivamente\ncontestato l’addebito e senza avergli dato la possibilità di essere sentito\na sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata\nper iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima\nche siano trascorsi 5 giorni (dal cui conteggio sono esclusi i sabati, le\ndomeniche e le festività di legge e\u002Fo di contratto) dalla contestazione, nel\ncorso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore presenti le sue giustificazioni, fermo\nrestando il diritto dello stesso a essere sentito in sua difesa, le stesse\ndovranno pervenire all Azienda in modo compiuto entro il sopracitato termine di\n5 giorni; se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni (dal cui\nconteggio sono esclusi i sabati, le domeniche e le festività di legge e\u002Fo di\ncontratto) successivi alla ricezione ai sensi del presente comma di tali\ngiustificazioni, queste si riterranno accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non presenti le sue giustificazioni, il procedimento\ndisciplinare dovrà concludersi entro 11 giorni (dal cui conteggio sono esclusi\ni sabati, le domeniche e le festività di legge e\u002Fo di contratto) dalla data\ndell contestazione disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche\nverbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante\ndell'Organizzazione sindacale cui aderisce ovvero dì un componente del\nConsiglio delle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro comminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c), d) ed e)\npotranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo quanto\nprevisto dall'art. 13 del Titolo primo del presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il\nlavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo\na quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento\ngiustificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o sospenda il\nlavoro o ne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)compia lieve insubordifiàdohe nei confronti dei superiori; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per disattenzione o negligenza guasti il materiale aziendale o il\nmateriale in lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)venga trovato in stato di manifesta ubriachezza o di manifesta alterazione\nda sostanze stupefacenti durante l'orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza\ndell’azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)contravvenga al divieto di fumare, laddove sia espressamente indicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)non si attenga alle disposizioni impartite dall’azienda nell'utilizzo\ndella strumentazione informatica messa a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disposizione da parte aziendale o comunque presente nell'ambiente lavorativo\n;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)manchi di diligenza nella cura e custodia degli strumenti elettronici e\ntelematici assegnati al lavoratore, di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apparecchiature e\u002Fo di beni aziendali assegnati al lavoratore o comunque\npresenti nell’ambiente lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)manchi di comunicare gli eventuali successivi mutamenti dei dati fomiti\nall’atto dell’assunzione di cui all'alt 3 del presente titolo o fornisca\ninformazioni errate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)non osservi le norme antinfortunistiche, portate a sua conoscenza, in\nassenza di situazioni di pericolo per persone o impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto Collettivo\no commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla\nmorale, all'Igiene e alla sicurezza dello stabilimento\u002Fsede di lavoro e dei\nlavoratori a esso\u002Fa addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa\ne la sospensione per quelle di maggior rilievo, salvo che la condotta in\nquestione rientri tra le infrazioni indicate nel successivo art. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe, che non costituiscono risarcimento di danni, è\ndevoluto al FASIF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Licenziamenti per mancanze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>A) Licenziamento con preavviso.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di\nquelle contemplate nell'alt 23 - “Ammonizioni scritte, multe e sospensioni\",\nnon siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera\nB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sensibile danneggiamento colposo al materiale aziendale o al materiale di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esecuzione di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve\nentità senza impiego di materiale dell'azienda,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durante l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>d)litigio con passaggio alle vie di fatto o rissa fuori dei reparti di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e)abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano\nspecificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori\ndei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze\nripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alte\nferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)condanna a una pena comminata al lavoratore, con sentenza passata in\ngiudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del\nrapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)recidiva specifica, in qualunque delle mancanze contemplate nell'alt 23 -\n“Ammonizioni scritte, multe e sospensioni\", quando siano stati comminati due\nprovvedimenti di sospensione di cui al medesimo articolo, salvo quanto disposto\ndal penultimo comma dell'alt 22; recidiva non specifica, quando i provvedimenti\ndi sospensione comminati siano almeno tre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)ritiro della patente di guida per gli autisti trasporto vetture (autotreni\no autoarticolati);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)violazione sistematica delle disposizioni impartite dall’azienda\nnell'utilizzo della strumentazione informatica messa a disposizione da parte\naziendale o comunque presente nell'ambiente lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)sensibile mancanza di diligenza nella cura e custodia degli strumenti\nelettronici e telematici assegnati al lavoratore, di apparecchiature e\u002Fo di\nbeni aziendali assegnati al lavoratore o comunque presenti nell'ambiente\nlavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave\nnocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)furto nell’azienda: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) trafugamento, anche tramite supporti informatici, di schizzi o di disegni\ndi macchine e di utensili o di altri oggetti, o di documenti dell'azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di\nlavorazione o illegittima interruzione dell'attività produttiva che comporti\ngrave pregiudizio tecnico, organizzativo e\u002Fo economico agli interessi\ndell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio\nall’Incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque\ncompimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle\npersone o alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)esecuzione di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non\nlieve entità e\u002Fo con l’impiego di materiale dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)litigio con passaggio alle vie di fatto o rissa nell’Interno dei reparti\ndi lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)uso illegittimo dei permessi retribuiti ex art. 33 legge n. 104\u002F1992 o di\nogni altro permesso concesso per analoghe esigenze di assistenza o cura1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)divulgare informazioni coperte da segretezza dell'azienda o definite\nriservate, anche tramite strumenti informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)svolgere, in dichiarato stato di malattia o di infortunio, altra attività\nlavorativa ancorché non remunerata o attività anche ludiche, non compatibili\ncon il suddetto stato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)introdurne o detenere all’interno dei locali e delle aree aziendali\nsostanze stupefacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)compiere atti di ritorsione o discriminatori, per i motivi collegati alle\nsegnalazioni sotto specificate, nei confronti di un dipendente o collaboratore\nche abbia effettuato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto\nlegislativo 8 giugno 2001 n. 231 o di violazioni del modello di organizzazione\ne gestione ai sensi del suddetto decreto legislativo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segnalazione prevista dal Codice di condotta aziendale di comportamenti\nillegali o eticamente scorretti o di violazioni delle normative e procedure\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)effettuare con dolo o colpa grave segnalazione, che si rivela infondata,\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001\nn. 231 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione ai sensi del\nsuddetto decreto legislativo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportamenti illegali o eticamente scorretti o violazioni delle normative\ne procedure aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)commettere nell'ambito di lavoro molestie sessuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)violazione delle norme antinfortunistiche, portate a conoscenza del\nlavoratore, da cui derivi danno all'azienda, ai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>suoi dipendenti o collaboratori e\u002Fo a soggetti terzi ovvero in presenza di\nevidenti situazioni di pericolo per persone o impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)porre in essere comportamenti volti a raggirare o frodare l'azienda, al\nfine del proprio indebito arricchimento (es.: utilizzo fraudolento dei rimborsi\nspese).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Sospensione cautelare non disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infrazioni rientranti tra quelle indicate alla lettera B)\ndell'alt 24 - “Licenziamenti per mancanze”, l'Azienda potrà disporre la\nsospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato e\nfino al sesto giorno successivo a quello di scadenza del termine previsto per\nla presentazione delle giustificazioni del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti\nrilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni\ncontrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento\ndella disposta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>------------------------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>art. 42, commi 1 e 2, d. Igs. n. 151 '2001 (permessi di due ore giornaliere\nfino ai tre anni del bambino con handicap in situazione di gravità), art. 4,\ncomma 1, legge n. 53\u002F2000 (tre giorni di permesso per decesso o grave\ninfermità di coniuge, convivente, parente entro il secondo grado) anche\ndisciplinato dall’art. 17 del Titolo quarto del presente Contrai! Collettivo\n- nonché dei congedi con finalità di assistenza e cura ex art. 42, comma 5,\nd. Igs. n. 151\u002F2001 (due anni nizzati per assistenza al familiare con handicap\nin situazione di gravità), art. 4, comma 2, legge n. 53'2000 (due anni congedo\nnon indennizzato per gravi e documentati motivi familiari) - anche disciplinato\ndall’art, 18, lett. B), Titolo quarto deljpresente Contratto Collettivo -\nart. 47 d. Igs. n. 151 .'2001 (congedo per malattia del figlio fino agli 8 anni\ndi eté), art. 7 d.lgs. . 119\u002F2011 (congedo di 30 giorni l'anno per cure\ninvalidi civili - per se stessi).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>RISOLUZIONE DEL RAPPRTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>[| rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell'anzianità e del gruppo professionale o area professionale\ncui appartiene il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>1° e 2° gruppo professionale e 3\u003Csup>A\u003C\u002Fsup> area\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>3° e 4° gruppo professionale e 2\u003Csup>A\u003C\u002Fsup> area\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>5° gruppo professionale e 1\u003Csup>A\u003C\u002Fsup> area\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>1 mese e 15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>10 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>Oltre 5 e fino a 10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>Oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>2 mesi e 15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di\ndimissioni o di licenziamento e il perìodo di preavviso si calcola dal giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all’importo della\nretribuzione per il perìodo di mancato preavviso come di seguito stabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>1° e 2° gruppo professionale e 3\u003Csup>A\u003C\u002Fsup> area\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>3° e 4° gruppo professionale e 2\u003Csup>A\u003C\u002Fsup> area\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>5° gruppo professionale^\" e 1\u003Csup>A\u003C\u002Fsup> area\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>2 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>1,5 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>0,33 mensilità \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>Oltre 5 e fino a 10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>3 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>2 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>0,67 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>Oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>2,5 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>1 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per\niscrìtto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro e\naltri connessi adempimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro,\nI Azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti\ndovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rìlascerà regolare\nricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali\nindipendenti dalla volontà del datore di lavoro questi non fosse in grado di\nconsegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione\nscrìtta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i\ndocumenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda gli altri adempimenti connessi alla risoluzione del\nrapporto di lavoro, anche quando la stessa dipenda dal decesso del lavoratore,\nsi rinvia alle vigenti disposizioni in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 28. - Trattamento di Fine Rapporto.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'Azienda corrisponderà\nal lavoratore avente titolo un trattamento di fine rapporto da calcolarsi\nsecondo quanto disposto dall'alt 2120 c.c. e dalla legge 29 maggio 1982, n.\n297, nonché dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell'indice Istat da utilizzare ai fini della\nrivalutazione del fondo TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'alt 2120 c.c la\nretribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle\nprestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, come pure\ngli eventuali riconoscimenti aziendali in denaro o in natura collegati\nall’anzianità, sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti al di fuori da tale base devono rimanere le somme liquidate per\neventuali ferie e permessi annui retribuiti non fruiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre per l'individuazione del valore dei diversi emolumenti che devono\nessere considerati utili ai sepsi del comma 2 dell'alt 2120 c.c. per il calcolo\ndi tale trattamento occorre far riferimento, anche per avere uniformità di\neriteri ai modi di determinazione della base imponibile contributiva e fiscale\nprevisti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORMA DI CHIUSURA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono il presente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro\nesaustiva disciplina normativa ed economica neH’ambito delle società dei\nGruppi FCA, CNH Industriai e Ferrari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per eventuali istituti che non sono stati oggetto del presente Contratto\nCollettivo si farà quindi riferimento alle leggi nonché, ove presenti, agli\nspecifici accordi aziendali a esso conseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>IL SISTEMA ERGO-UAS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PREMESSA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I più recenti sviluppi nei campi dello studio dell’organizzazione del\nlavoro e dell’ergonomia hanno consentito di rivedere e aggiornare i sistemi\ndi misurazione del contenuto di lavoro correlando la metrica del lavoro con\nl’ergonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIsistema ERGO-UAS integra la metodologia MTM-UAS {Universal Analyzing\nSystem) rispondente ai criteri e agli standard internazionali per la\ndefinizione dei tempi di lavoro, con il metodo EAWS (Ergonomie Assessment Work\nSheet) per la valutazione dei rischi legati al sovraccarico biomeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MTM-UAS è un metodo di rilevamento dei tempi che attribuisce a ciascun\nmovimento elementare, che compone una data operazione di lavoro, un valore\npredeterminato ricavato dalla tabella dei tempi standard (cartella dati UAS)\nche viene utilizzato ai fini sia del rilievo diretto sia della preventivazione\ndei tempi ciclo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il metodo EAWS è quello che, tra i vari metodi ergonomici disponibili nel\npanorama internazionale, è stato sviluppato specificatamente per l’industria\nautomobilistica. Si tratta di un metodo certificato da MTM, coerente con le\nnorme tecniche ISO e EN in tema di ergonomia, che consente di valutare il\ncarico statico, il carico dinamico, le applicazioni di forza, le vibrazioni e\nla movimentazione manuale dei carichi con riferimento, sia agli arti superiori,\nsia al corpo intero. La procedura di analisi del rischio del sovraccarico\nbiomeccanico, del corpo intero e degli arti superiori, applicata alle attività\nlavorative è caratterizzata dall'analisi di tutte le postazioni assoggettate\nall’assegnazione di tempi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema ERGO-UAS attribuisce per ciascuna postazione di lavoro una\nmaggiorazione di tempo denominata fattore di maggiorazione, attraverso una\nmodalità di calcolo che è funzione deN'insieme di operazioni assegnate\nnell’arco del turno di lavoro e del conseguente tempo correlato. Attraverso\nquesto calcolo è possibile, quindi, misurare l’esposizione del lavoratore,\nsia al carico biomeccanico statico, sia a quello dinamico relativamente ai\nseguenti fattori di rischio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-caratteristiche delle posture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-azioni di forza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-movimentazione di carichi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-azioni dell'arto superiore ad alta frequenza e basso carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fattori complementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo modo a ciascuna postazione di lavoro, in funzione della\ncombinazione delle operazioni assegnate, viene attribuito automaticamente un\nfattore di maggiorazione direttamente collegato alla misurazione del carico\nbiomeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di analisi e valutazione del rischio ergonomico prevede\nl’applicazione del sistema ERGO- UAS a partire dalle prime fasi di\nprogettazione delle postazioni di lavoro fino alla loro industrializzazione e\npiena operatività. Attraverso il calcolo di uno specifico indice di rischio\nergonomico EAWS per il corpo intero e uno per gli arti superiori - che vengono\nclassificati utilizzando una scala semaforica verde, gialla e rossa (in linea\ncon quanto previsto dalla Direttiva Macchine 2006\u002F42\u002FCE) - è possibile\nindividuare le situazioni che richiedono interventi di miglioramento ergonomico\nal fine di eliminare o minimizzare il più possibile situazioni di potenziale\nrischio a carico del sistema muscolo-scheletrico dei lavoratori. Alla\npostazione di lavoro viene attribuito il valore di indice di rischio ergonomico\nEAWS più alto tra quello relativo al corpo intero e agli arti superiori e\nquindi la relativa classe di rischio (verde, gialla o rossa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il valore dell'indice di rischio EAWS dovesse risultare in\nclasse di rìschio rossa , si procede per la postazione in esame all'ulteriore\nanalisi e riorganizzazione del carico di lavoro al fine di individuare e\nattuare le misure correttive di prevenzione di carattere tecnico e\u002Fo\norganizzativo necessarie per ridurre tale valore almeno in classe di rischio di\ncolore giallo, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la rivisitazione degli elementi costitutivi la singola postazione di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la rotazione dei lavoratori sulle postazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la possibilità di scorporare, e quindi di ridistribuire tra più\npostazioni, le operazioni occorrenti all’esecuzione dell’attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il riesame complessivo delle postazioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Il metodo EAWS sarà oggetto di formazione, oltre che per coloro che\ndovranno applicarlo nella valutazione del rischio ergonomico, anche per i capi\nUte, i team leader e i tecnologi coinvolti dalla sua applicazione. Inoltre, per\ni rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e per i componenti della\nCommissione Organizzazione e Sistemi di Produzione, sarà dedicata una\nspecifica formazione e informazione. Saranno, altresì, formati tutti i\nlavoratori neH'ambito della specifica formazione prevista dalla normativa\nvigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il metodo EAWS, nel momento in cui vi siano delle particolari condizioni ed\nesigenze legate all’analisi della postazione di lavoro, è comunque sempre\nintegrabile con altri metodi di valutazione del rìschio ergonomico riportati a\nlivello di nonne1, procedure e linee guida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno il diritto, sulla base delle osservazioni in riferimento\na fattori obiettivi, di verificare, attraverso i loro RLS e nell’ambito della\nCommissione Salute e Sicurezza sul Lavoro, le condizioni delle postazioni di\nlavoro che appaiono contestabili dal punto di vista degli indici di rìschio\nergonomici riferiti rispettivamente al corpo intero e agli arti superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni segnalazione pervenuta comporterà da parte aziendale una sollecita\nverifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esito della verìfica svolta consentirà, previa consultazione degli\nRLS, l’adozione, ove necessario, di appropriate misure di carattere\ntecnico-organizzativo che verranno condivise nell'ambito della Commissione\nSalute e Sicurezza sul Lavoro, nonché con il lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 Metodi di approfondimento elencati a titolo di esempio non esaustivo:\nOWA5; RULA; Lifting Index NIOSH e Tavole di SNOOK &amp; CIRIELLO; STRAIN INDEX;\nOCRA; HAH-TV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si manifestassero casi di particolare complessità le Parti potranno\navviare un confronto tecnico anche attraverso l’eventuale coinvolgimento di\nun componente del Consiglio degli Esperti della Fondazione Ergo-MTM Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>DESCRIZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema ERGO-UAS è uno strumento per determinare il carico di lavoro che\nnasce dall’Integrazione della metrica del lavoro UAS e dal metodo EAWS per la\nvalutazione del carico biomeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>MTM-UAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Lo scopo della metrica è quello di determinare il tempo necessario\nall’esecuzione di un dato lavoro. La rilevazione dei tempi di lavorazione\nviene effettuata mediante l'applicazione dei sistemi MTM (come MTM-UAS) oppure\ndel sistema cronometrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Rendimento normale MTM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rendimento normale MTM è conosciuto nella letteratura scientifica come\nrendimento LMS (dai nomi dei tre ricercatori che lo hanno definito: Lowry,\nMaynard, Stegemerten). Nel sistema LMS il rendimento normale del 100% è\ndescritto come \"\u003Cstrong>Il rendimento di un uomo mediamente ben allenato, che\nconosce bene il lavoro e che dà un costante rendimento senza\nstancarsi\".\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel grado di giudizio del rendimento secondo il procedimento LMS vengono\ngiudicate le seguenti quattro caratteristiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Abilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sforzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Velocità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Criteri generali del sistema sono:\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-Operazione:\u003C\u002Fstrong> è un insieme di fasi di lavoro necessarie\nalla trasformazione del prodotto, chiamate \"elementi d'operazione\", eseguite\ndall'operaio, dalla macchina o da entrambi in uno stesso posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-Tempo base:\u003C\u002Fstrong> la determinazione dei tempi di lavorazione\nnecessari per la corretta esecuzione dell'elemento d’operazione è effettuata\nutilizzando metodologie basate su criteri e fattori obiettivi di misura del\nlavoro. Il valore risultante dalla misurazione di un elemento d'operazione,\nottenuto attraverso l’applicazione dei sistemi MTM ufficiali, definisce il\n“tempo base” e l’attività di misurazione è detta “rilievo”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Modalità di rilevazione dei tempi base di lavorazione\u003C\u002Fstrong>: la\nmisura dei tempi base vi effettuata mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>- Rilievo Diretto:\u003C\u002Fstrong> i tempi rilevati sono ottenuti con la\ndiretta osservazione del ciclo operativo e la valutazione degli elementi da\nmisurare attraverso le seguenti metodologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>a)Rilievo con elementi normalizzati predeterminati:\u003C\u002Fstrong> il\nrilievo consiste nel l'attribuire a ciascun elemento componente l'operazione un\nvalore di tempo predeterminato, ricavato da tabelle di tempi standard contenute\nin sistemi di utilizzazione generale nell'Industria, quali i metodi MTM\nufficiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>b)Rilievo cronometrico:\u003C\u002Fstrong> i rilievi vengono eseguiti sul\nposto di lavoro da personale tecnico specializzato mediante lettura su\ncronometro dei tempi impiegati dal lavoratore nei singoli elementi d'operazione\ne rilevazione della velocità di esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rilievo dei tempi viene ripetuto per un appropriato numero di\nosservazioni, necessarie alla corretta determinazione del tempo di lavoro a\nseconda del tipo e delle esigenze di lavorazione. Il giudizio di velocità\nviene contemporaneamente formulato dal cronotecnico sulla base di esperienze\nacquisite nell'osservazione di livelli 'standard\" di prestazione, ricavati\nsecondo i principi della correlazione e di applicazione generalizzata nei vari\nsettori industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati dei vari rilievi sono mediati con il sistema della\ntriangolazione, che riscontra la distribuzione dei singoli valori misurati\nsecondo la normale “curva di Gauss\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>- Preventivazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tempi preventivati sono ottenuti per confronto di identità operative,\nutilizzando tabelle precostituite che contengono dati standard per le diverse\nfasi di operazioni componenti le singole attività di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-Tempo ciclo dell’operazione:\u003C\u002Fstrong> la sommatoria dei tempi\nbase di una data operazione costituisce il “tempo ciclo dell'operazione\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-Ciclo di lavoro:\u003C\u002Fstrong> il razionale susseguirsi delle\noperazioni, necessarie alla trasformazione di un dato prodotto secondo un\nordine prestabilito, costituisce il “ciclo di lavorazione\". Le operazioni\nnecessarie per la sua esecuzione sono stabilite dall'Ingegneria di Produzione e\nnon possono essere variate a iniziativa di altri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-Fattore di maggiorazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-Tempo base totale deila postazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>-Tempo standart totale della postazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dettaglio Metodo MTM-UAS\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il metodo MTM-UAS è il più diffuso dei sistemi MTM ufficiali nel mondo ed\nè progettato per la pianificazione, preventivazione e misurazione del lavoro\nmanuale in ambienti di produzione di serie e a lotti in qualsiasi settore di\nproduzione in cui siano verificate le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Compiti ripetitivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Posti di lavoro ben definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Organizzazione del lavoro definita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Istruzioni di lavoro esplicitate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Personale addestrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiego del sistema metrico UAS è particolarmente indicato quando risulta\nnecessario il collegamento con l'analisi ergonomica della sequenza lavorativa\nfin dalle prime fasi di progettazione del prodotto processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I movimenti elementari UAS sono definiti in modo da risultare facilmente\nanalizzabili sulla base delle condizioni iniziali e finali in cui si trova\nl’oggetto e delle sue caratteristiche fisico-geometriche (es. peso,\ndimensioni, necessità di selezione, ecc.). Ciò rende UAS un sistema\nnon-comportamentale, ovvero non influenzato da comportamenti peculiari dello\nspecifico lavoratore e quindi più idoneo a definire processi di lavorazione\nstandard fin dalle prime fasi di progettazione. I tempi UAS contengono tempi\nrelativi ad attività ausiliarie proporzionali al livello di organizzazione del\nposto di lavoro e di addestramento del lavoratore, che sono tipiche della\nlavorazione a lotti. Fatta eccezione per i movimenti ciclici e di azionamento,\ncaratterizzati da un basso livello di variazione, gli elementi di tempo UAS\nintegrano in sé i “movimenti ausiliari\", cioè tutti quei micro movimenti di\n“aggiustamento” richiesti dalla forma e dalle condizioni in cui si trova\nl’oggetto; ad esempio: applicare pressione, disgiungere, aggiustare la presa,\norientare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"ıhhh.jpg\" width=\"906\" height=\"499\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Figura 11. Relazione tre tipologia di produzione e metriche del lavoro\nMTM\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sette gruppi di attività di UAS (movimenti elementari) sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Prendere e piazzare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Piazzare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Maneggiare mezzi ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Azionare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Cicli di movimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Movimenti del corpo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Controllo visivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>CARTELLA DATI UAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>lunghezza del movimento cm\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>&lt; 20&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>» 20\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>to\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&lt; 50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp>» 50\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>to\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&lt; 30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>settore di distanza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"135\">\u003Cp>&nbsp;Prendere e Piazzare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"44\">\u003Cp>Codice\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"96\">\u003Cp>TMU \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp>circa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp>AA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp>50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>facile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp>libero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp>AB\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"33\">\u003Cp>60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp>stretto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003Ctd>&gt;50 \n\n        \u003Cp>to\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&lt;80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>settore di discanza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>Maneqqiare Mezzi Ausiliari\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"41\">\u003Cp>Codice\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      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width=\"141\">\u003Cp>stretto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>HC\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>Azionare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>Codice\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>semplice\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>BA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>25 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>composto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>BB\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>45 \u003Csup>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>&nbsp;60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>Cidi di Movimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>Codice\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>singolo movimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>ZA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>seguiti di movimenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>ZB\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>riprendere+lmovimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>ZC\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>Bloccare o sbloccare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>ZD \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"94\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">******\u003C\u002Fspan>20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"277\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>Movimenti del Corpo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>Codke\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"94\">\u003Cp>TMU\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>camminare\u002Fm\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>KA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"94\">\u003Cp>25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>piegarsi, abbassarsi, inginocchiarsi (ind.\n        riattarsi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>KB\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"94\">\u003Cp>60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>sedersi e rialzarsi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>KC\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"94\">\u003Cp>110\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"141\">\u003Cp>Controllo Visivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>VA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"94\">\u003Cp>15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Figura 2. Tavola codici MTM UAS\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tempi sono espressi in TMU (Time Measurement Unit) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100.000 TMU = 1 ora = 60 min. = 3.600 sec.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1 TMU = 0.036 sec. = 0.0006 min.- 0.00001 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 sec. = 27.78 TMU; 1 cts = 16.67 TMU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principali vantaggi di UAS sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collegamento diretto con ergonomia rappresentato dalla definizione di\nazione reale EAWS, che ha una corrispondenza numerica predefinita con ciascun\nmovimento base UAS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ standard internazionale (sistema MTM più diffuso nel mondo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione del metodo fin dalle prime fasi dello sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-semplicità di apprendimento e utilizzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diffusione nel settore automobilistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>METODO EAWS\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La misurazione del carico biomeccanico è eseguita attraverso\nl’applicazione del metodo EAWS. EAWS è un sistema di analisi utilizzabile\nsia nelle fasi di progettazione sia in fase applicativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta del sistema EAWS, rispetto ad altri disponibili, è dettata dai\nmotivi sotto riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copertura di tutti i componenti di carico biomeccanico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-congruità delle posture del corpo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-previsione di azioni di forza con mano\u002Fdita e corpo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inclusione della movimentazione di carichi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-frequenze dei movimenti degli arti superiori combinati con differenti\nlivelli di forza e tipologia di presa; posture dell'atrio superiore;\norganizzazione del lavoro e durata dei compiti ripetitivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fattori supplementari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vibrazioni e compressioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-congruità delle posture del polso combinate con forza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre situazioni di lavoro disagevoli (es. linea in movimento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copertura di tutte le parti del corpo rilevanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conformità alle più recenti norme tecniche, nazionali e internazionali,\nin materia di carico biomeccanico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livello di diffusione internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collegamento con analisi lavoro (UAS);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicabilità nella progettazione di prodotto e di processo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicabilità in linea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specifico sviluppo per il settore automobilistico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Struttura del sistema EAWS\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il foglio di analisi EAWS è formato dalle seguenti sezioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sezione 0: Intestazione, punti supplementari e informazioni generali\nsull’organizzazione del lavoro (es. durata del turno, numero e durata pause\necc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sezione 1: Posture del corpo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sezione 2: Azioni di forza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sezione 3: Movimentazione manuale di carichi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sezione 4: Alte frequenze e bassi carichi degli arti superiori \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Figura 31. Scheda EAWS\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il metodo EAWS restituisce due indici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Indice “Corpo intero”, dato dalla somma del risultato parziale relativo\nalle sezioni 0,1,2 e 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Indice \"Arti superiori\", dato dalla compilazione della sezione 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due indici vengono tenuti separati poiché tra loro vi sono delle zone di\nsovrapposizione e poiché essi rappresentano due tipologie di rischio\ndifferenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indice del corpo intero misura il rischio di breve termine a cui il\nsistema osteo-muscolare viene esposto sulla base di relazioni biomeccaniche e\nbiofisiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indice dell’arto superiore misura il rischio di medio-lungo termine a\ncui il sistema tendineo del sistema spalla-braccio-mano è esposto in base a\ndati epidemiologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In funzione del valore più elevato tra i due indici calcolati, viene\nfornita una valutazione semaforica della sequenza di lavoro, cosi come\nrichiesto dalla Direttiva Macchine (2006\u002F42\u002FCE):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da 0 a 25 punti: zona verde (Basso Rischio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da 26 a 50 punti: zona gialla (Medio Rischio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-superiore a 50 punti: zona rossa (Elevato Rischio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le immagini sopra riportate, relative alle sezioni 0,1,2,3 e 4, si\nriferiscono alla versione 1.3.4 del metodo EAWS. Resta inteso che nel caso di\nulteriori aggiornamenti del metodo definiti dal Technical Board dell'EAWS e\nintrodotti nel sistema produttivo, gli stessi costituiranno oggetto di\ninformazione alle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il tempo standard totale della postazione viene determinato a partire dal\ntempo base totale a cui viene applicato il fattore di maggiorazione (come\nrappresentato in figura). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"ıhhhh.jpg\" width=\"827\" height=\"547\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Figura 4. Calcolo Del fattore di maggiorazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Fattore Ergonomico:\u003C\u002Fstrong> è la maggiorazione di tempo calcolata\nin funzione del carico biomeccanico, misurato in modo conforme alle normative\nCEN (progettazione) e ISO (rilievo diretto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Fattore Tecnico-Organizzativo:\u003C\u002Fstrong> è la maggiorazione di tempo\npari a 1% a copertura di variazioni non assorbite dall’elasticità del\nsistema MTM-UAS e indipendenti dal carico biomeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Fattore di Maggiorazione:\u003C\u002Fstrong> è la somma del Fattore\nTecnico-Organizzativo e del Fattore Ergonomico. Carico Biomeccanico: misura il\nlivello di sollecitazione fisica a cui viene sottoposto il sistema\nmuscoloscheletrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Indice EAWS:\u003C\u002Fstrong> è il punteggio risultante dall'applicazione\ndel metodo di valutazione EAWS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tempo base totale della postazione:\u003C\u002Fstrong> è la sommatoria dei\ntempi ciclo delle operazioni assegnate a un addetto in una data postazione e\nper un dato livello produttivo costituisce il “tempo base totale della\npostazione\". \u003Cstrong>Tempo standard totale deila postazione:\u003C\u002Fstrong> è il\ntempo totale risultante dall’applicazione del fattore di maggiorazione al\ntempo base totale della postazione. Il tempo standard totale della postazione\nviene determinato a partire dal tempo base totale a cui viene applicato ii\nfattore di maggiorazione (come rappresentato in figura).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Calcolo del Fattore Ergonomico\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fattore ergonomico, e conseguentemente il fattore di maggiorazione\ncontenente anche il fattore tecnico-organizzativo, è determinato per ogni\npostazione di lavoro in funzione della combinazione delle operazioni assegnate\n(bilanciamento) e non calcolato per ogni singolo movimento elementare in quanto\nil carico biomeccanico è influenzato dalla sequenza di operazioni e dalla loro\nripetitività o frequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fattore tecnico-organizzativo è la maggiorazione di tempo pari a 1% a\ncopertura di variazioni non assorbite dall’elasticità del sistema MTM-UAS e\nindipendenti dal carico biomeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fattore ergonomico è direttamente collegato alla misurazione del carico\nbiomeccanico attraverso la curva ERGO-UAS, rappresentata nel seguente\ngrafico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.5%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.0%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.0%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6% \n\n        \u003Cp>--------\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>_____\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>_____\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>_____\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>______\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>____\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4,5%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,5%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,0%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25 \n\n        \u003Cp>0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30 \n\n        \u003Cp>25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35 \n\n        \u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40 \n\n        \u003Cp>35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45 \n\n        \u003Cp>40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50 \n\n        \u003Cp>45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Indice EAWS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Figura 5. Curva del fattore di maggiorazione ergonomico\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale curva è stata definita dall’International MTM Directorate sulla base\ndi una vasta sperimentazione che ha coinvolto i maggiori produttori di\nautomobili ed elettrodomestici europei. La sperimentazione si è resa\nnecessaria per il fatto che il nuovo modello, che determina i fattori di\nmaggiorazione per compensare la fatica, è più rispondente a quanto previsto\ndalle più recenti norme assegnando maggiorazioni all'intera sequenza\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori della curva ERGO-UAS sono stati ricavati in modo da attenuare il\ncarico biomeccanico in modo esponenziale al crescere del rischio da\nsovraccarico. La velocità della curva (o pendenza) e la sua posizione nel\npiano “indice EAWS - Fattore di Maggiorazione\" sono stati calcolati in modo\nda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assegnare sufficiente recupero per uscire dalla zona a rischio elevato\n(zona rossa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assegnare sufficiente recupero per lavorare correttamente in aree a rischio\nmedio\u002Fbasso (zona gialla \u002Fverde).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel punto medio della zona a rischio medio (zona gialla) il fattore di\nmaggiorazione è pari al 6%. In questa valutazione sono stati considerati sia\nil rischio a breve termine di sovraccarico del sistema osteo- muscolare sia\nquello a medio termine di sovraccarico del sistema tendineo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore minimo applicabile del fattore di maggiorazione è 1%, mentre il\nmassimo è 13,5%. Resta comunque inteso che in caso di situazione a rischio\n(zona rossa, con indice EAWS &gt;50 punti), nell’impossibilità di eseguire\ninterventi tecnici immediati sul prodotto o sul processo, sarà applicata una\nmaggiorazione tale da generare una riduzione del carico biomeccanico per\nriportare la valutazione del rischio almeno in zona media (area gialla, indice\nEAWS &lt; 50 punti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Figura 6. Schematizzazione del Sistema Ergo UAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>SATURAZIONE SU LINEE A TRAZIONE MECCANIZZATA: carichi di lavoro \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Saturazione effettiva\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce saturazione effettiva la quantità di lavoro assegnata\nnell’arco del turno di lavoro rapportata ai minuti di presenza a! netto della\nrefezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora vi fossero variazioni nella composizione deila produzione rispetto a\nquanto già programmato, l'attività lavorativa, laddove le condizioni\ntecnico-impiantistiche lo consentano, sarà eseguita senza variazioni di\nvelocità anche nelle postazioni a monte e a valle, e comunque per un totale di\nminuti individuali non superiore a quelli previsti nell'arco del turno di\nlavoro stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Linea a trazione meccanizzata\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano linee a trazione meccanizzata le linee di produzione\ncostituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei\nquali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica, operando su una\nserie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo\nle linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o con spostamenti a\nscatti con cadenza fissa, non influenzabile dal lavoratore, nelle quali le\nquantità di produzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati¬li tempo a\ndisposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente\ncostante per tutto il turno di lavoro e uguale alla “cadenza”, cioè ai\ntempo di spostamento del prodotto da una stazione a un'altra stazione\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>\u003Cstrong>Tempo massimo di saturazione individuale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ il totale (minuti) di presenza ai netto dell’intervallo per refezione\ne delle pause.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>COMUNICAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Comunicazione dei tempi ciclo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La comunicazione all'operaio dei tempi ciclo sarà effettuata a mezzo dei\ncicli di lavorazione depositati presso la UTE in modo che l'operaio interessato\npossa prenderne agevolmente visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linea o complessi\nmeccanizzati, avverranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a mezzo di comunicazione verbale da parte del superiore diretto a ogni\nsingolo operaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tramite la \"tabella descrizione attività” depositata presso la Ute in\nmodo che l'operaio interessato possa prenderne agevolmente visione. La tabella\ndescrizione attività conterrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*l'elenco delle attività assegnate alla postazione e i relativi tempi ciclo\ndell’operazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*il tempo base totale della postazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*l’indice EAWS della postazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*il fattore di maggiorazione applicato in funzione dell'indice EAWS espresso\nin percentuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*il tempo standard totale della postazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*la saturazione media.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su lavorazioni non in linea, le comunicazioni saranno effettuate in ordine\nai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tempo ciclo dell’operazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)fattore di maggiorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)produzione oraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)tempi macchina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)mezzi di lavoro impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)tempo del ciclo nel caso di operazioni in abbinamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)produzione oraria nel caso di operazioni in abbinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tempi nuovi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tempi nuovi, da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di\nlavorazione e per esigenze che comunque ne richiedono la modifica, verranno\nrilevati con le metodologie del rilievo cronometrico oppure del rilievo con\nmetodi a elementi normalizzati come MTM-UAS, MTM-MEK, MTM1 o MTM2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Avviamento nuove lavorazioni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ha inizio una nuova lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)vengono introdotte nuove macchine o impianti di rilevante importanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)intervengono sostanziali variazioni dei processo produttivo o del ciclo di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in tali casi si procede alla messa a punto della lavorazione e alla\ndeterminazione dei tempi nuovi. In questo periodo gli operai interessati\nlavorano senza preventiva comunicazione dei tempi di esecuzione. I singoli\nprogrammi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle\nlavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I programmi possono essere variati nel corso del relativo periodo ove\nintervengano esigenze non previste di gpalsiasi natura (necessità\ntecnico-produttive, tecnico organizzative, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Assestamento dei tempi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il perìodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta\nla messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai\ninteressati i tempi base provvisori. L'assestamento ha la durata di quattro\nmesi di effettiva esecuzione del lavoro; In detti periodi i tempi base sono\nsuscettibili di variazioni in più o in meno. Durante il periodo di\nassestamento, il fattore di maggiorazione assegnato sarà stimato per i gruppi\ndefiniti sulla base deH'omogeneità delle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del periodo di assestamento il fattore di maggiorazione è\nvalutato applicando ERGO-UAS alle operazioni assegnate a ciascuna postazione di\nlavoro in relazione ai livelli produttivi adottati e ai tempi base rilevati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>RECLAMI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I reclami riguardanti le applicazioni dei tempi base e\u002Fo del tempo standard\ntotale della postazione, che appaiono contestabili sulla base delle\nosservazioni dei lavoratori, in riferimento a fattori obiettivi, potranno\nessere esercitati dai lavoratori stessi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla\nseguente procedura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoratore potrà rivolgersi al proprio responsabile e richiedere di\npoter prendere visione dei cicli di lavorazione nonché della \"tabella\ndescrizione attività” depositati presso la UTE. Nel caso si riscontrassero\ndiscordanze tra quanto previsto dal ciclo di lavoro e la sequenza di attività\nassegnate alla postazione di lavoro e ivi esposte - comunicate verbalmente dal\nsuperiore diretto al singolo operaio - si procederà, entro il turno di lavoro\nsuccessivo, alia verifica dei contenuti e all'eventuale allineamento tra le\nattività svolte e quanto previsto, sia dal ciclo di lavorazione, sia dalla\ntabella descrizione attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoratore, qualora non ritenga risolutivo l’esito della verifica,\npotrà avanzare motivato reclamo per il tramite di un componente del Consiglio\ndelle RSA, che lo rappresenterà e assisterà nella trattazione della\nquestione, il cui esame dovrà essere esaurito dalla Commissione Organizzazione\ne Sistemi di Produzione di norma entro tre giorni lavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Commissione individuerà un referente aziendale che coordinerà le\nattività di analisi, sia per quanto attiene le tempistiche delle verifiche\ntecniche, sia per quanto riguarda il coinvolgimento degli enti aziendali\ninteressati, nonché per organizzare eventuali approfondimenti sulla\nmetodologia ERGO-UAS applicata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Commissione potrà prendere visione della documentazione tecnica ed\nesaminerà, per il tramite del competente ente di stabilimento, la correttezza\ndell'elenco delle attività assegnate alla postazione e i relativi tempi ciclo\ndell’operazione, il tempo base totale e l’indice EAWS della postazione, il\nfattore di maggiorazione applicato in funzione dell'indice EAWS espresso in\npercentuale, il tempo standard totale, nonché la saturazione media della\npostazione. Inoltre, si dovrà esaminare anche l’eventuale esistenza,\nall’Interno della postazione di lavoro, di limiti oggettivi conseguenti a\nvincoli tecnici o di mix produttivo per cui, da parte aziendale, necessitano\ninterventi gestionali specifici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’esito della verìfica svolta sulle condizioni del posto di lavoro dal\npunto di vista degli indici di rischio, riferiti rispettivamente al corpo\nintero e agli arti superiori, consentirà l'eventuale adozione di appropriate\nmisure di carattere tecnico-organizzativo che saranno anche condivise\nnell’ambito della Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualora la Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione non ritenga\nrisolutivo l'esito delle verifiche svolte, la trattazione della questione\npotrà avere un supplemento di analisi di ulteriori cinque giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dell’esito della suddetta procedura sarà dato riscontro al lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di analisi le Parti si asterranno daM'intraprendere\niniziative unilaterali e comunque, sino alla definizione della questione, il\nreclamo di cui sopra non sospenderà l'esecutività dei tempi assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che detta procedura è indipendente da quella prevista\ndaH'articolo 13 del Titolo primo del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>RIEPILOGO DELLE DEFINIZIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Operazione\u003C\u002Fstrong> - è un insieme di fasi di lavoro necessarie\nalla trasformazione del prodotto, chiamate \"elementi d'operazione\", eseguite\ndall'operaio, dalla macchina o da entrambi in uno stesso posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tempo base\u003C\u002Fstrong> - è il tempo necessario per la corretta\nesecuzione dell'elemento d’operazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tempo ciclo dell’operazione\u003C\u002Fstrong> - è la sommatoria dei tempi\nbase di una data operazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Rilievo Diretto\u003C\u002Fstrong> - i tempi rilevati sono ottenuti con la\ndiretta osservazione del ciclo operativo e la valutazione degli elementi da\nmisurare avviene attraverso elementi normalizzati predeterminati oppure\nattraverso la rilevazione cronometrica del tempo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Preventivazione\u003C\u002Fstrong> - i tempi preventivati sono ottenuti per\nconfronto di identità operative, utilizzando tabelle precostituite che\ncontengono dati standard per le diverse fasi di operazioni componenti le\nsingole attività di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Ciclo di lavorazione\u003C\u002Fstrong> - è il razionale susseguirsi delle\noperazioni necessarie alla trasformazione di un dato prodotto secondo un ordine\nprestabilito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Fattore Ergonomico\u003C\u002Fstrong> - è la maggiorazione di tempo calcolata\nin funzione del carico biomeccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Fattore Tecnico-Organizzativo\u003C\u002Fstrong> - è la maggiorazione di\ntempo a copertura di variazioni non assorbite dall’elasticità del sistema\nMTM-UAS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Fattore di Maggiorazione\u003C\u002Fstrong> - è la somma del Fattore\nTecnico-Organizzativo e del Fattore Ergonomico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Carico Biomeccanico\u003C\u002Fstrong> - è la misura del livello di\nsollecitazione fisica a cui viene sottoposto il sistema muscolo-scheletrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Metodo di valutazione EAWS\u003C\u002Fstrong> - è un sistema di analisi\nergonomica per la valutazione dei rischi associati al carico biomeccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Indice EAWS\u003C\u002Fstrong> - è il punteggio risultante daH'applicazione\ndel metodo di valutazione EAWS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tempo base totale della postazione\u003C\u002Fstrong> - è la sommatoria dei\ntempi ciclo delle operazioni assegnate a un addetto in una data postazione e\nper un dato livello produttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tempo standard totale della postazione\u003C\u002Fstrong> - è il tempo totale\nrisultante daH'applicazione del fattore di maggiorazione al tempo base totale\ndella postazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tempo massimo di saturazione individuale\u003C\u002Fstrong> - è il totale (in\nminuti) di presenza al netto dell'Intervallo per refezione e delle pause\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Saturazione effettiva\u003C\u002Fstrong> - è la quantità di lavoro assegnata\nnell'arco del turno di lavoro rapportata ai minu di presenza al netto\ndell'Intervallo per refezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Monte ore permessi sindacali per le OO.SS. FIM, UILM, FISM1C e UGLM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Criteri di determinazione e gestione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il monte ore per permessi sindacali retribuiti, in riferimento a quanto\nprevisto dall'alt. 2 del Titolo primo del CCSL, costituisce, per ciascuna\nOrganizzazione sindacale firmataria sopra indicata singolarmente considerata\nalla data del presente accordo, condizione di miglior favore rispetto alle\nnorme di legge anche agli effetti di cui all'alt. 11 del Titolo primo del CCSL\ne viene attribuito annualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’assegnazione del suddetto monte ore le Parti intendono assorbire e\ndisciplinare tutti i trattamenti previsti dalla legge in materia di permessi\nsindacali retribuiti ulteriori rispetto alla spettanza legale per attività\nsindacale dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)\nstabilita dall'articolo 23, penultimo comma, della legge 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>a)Regole per la determinazione del monte ore annuo unico a livello\ncomplessivo del Gruppo FCA e del Gruppo CNH Industrial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore annuo complessivo a disposizione, in ciascuno dei due Gruppi,\ndi ciascuna Organizzazione sindacale per la quale viene quantificato in\nrelazione al numero di tutti i dipendenti operai, impiegati e quadri sarà\ndeterminato applicando due parametri di cui alla Tabella 1 sottostante riferita\na ciascun Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il parametro A per le singole OO.SS. firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il parametro B per le singole OO.SS. firmatarie che alla data del presente\naccordo abbiano una percentuale di rappresentatività pari o superiore all'8%\ndeterminata dal numero dei propri dirigenti delle RSA in carica rispetto al\nnumero totale dei dirigenti delle RSA, delle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie. (Pertanto è da intendersi che sulla base dell'Indicatore della\nrappresentatività alla data del presente accordo tale parametro sarà\nmoltiplicato per 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>ore totali\u003C\u002Fstrong> = ore risultanti dal parametro A + ore\n        risultanti dal parametro B\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"238\">\u003Cp>FCA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Parametri per calcolo ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>n, dipendenti x 0,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>da applicare se la % RSA è pari o superiore all'8%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>n. dipendenti x 0,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"236\">\u003Cp>CNH Industriai\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Parametri per il calcolo delle ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>n. dipendenti x 0,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>da applicare se la % RSA è pari o superiore all’8%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>n. dipendenti x 0,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legenda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. dipendenti: è il numero degli operai, impiegati e quadri iscritti a\nlibro unico del lavoro al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicai\nannualmente a ciascuna Organizzazione sindacale entro il mese di gennaio\ndell'anno cui il monte ore si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>% RSA: é la percentuale di rappresentatività delle singole OO.SS.\ninteressate determinata dal numero dei propri dirigenti delle RSA in carica\nrispetto al numero totale dei dirigenti delle RSA, delle Organizzazioni\nsindacali firmatarie, in carica alla data di sottoscrizione del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esclusivamente per le singole Organizzazioni sindacali interessate\ndall'applicazione del parametro B, le ore derivanti dal suddetto parametro\n(0,69x3 per il Gruppo FCA e 0,81x3 per il Gruppo CNH Industriai) andranno\nripartite in relazione alla percentuale di rappresentatività delle singole\nOO.SS. interessate dall'applicazione del suddetto parametro. Tale\nrappresentatività sarà determinata dal numero dei dirigenti delle RSA di\nciascuna O.S., come presente alla data di sottoscrizione del presente accordo e\ninteressata dall’applicazione del parametro B, in carica al 31 dicembre\ndell’anno precedente rispetto al numero totale dei dirigenti delle RSA delle\nOO.SS. interessate dall'applicazione del parametro B in carica al 31 dicembre\ndell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>b)Regole per assegnazione del monte ore a livello di società\u002Funità\nproduttiva o organizzativa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione delle quantità massime di ore assegnabili, a livello\ndi singola società, fermo restando il valore massimo complessivo del monte ore\na livello di ciascun Gruppo di cui al precedente punto a), vengono applicati,\nper ciascuna Organizzazione sindacale considerata, in riferimento alla società\ninteressata i parametri della Tabella 1 ossia: per FCA il parametro A (0,46 per\nciascun dipendente) se la % RSA é inferiore all' 8% e i parametri A+B\n(0,46+0,69=1,15 per ciascun dipendente) se la % RSA è pari o superiore all’\n8% e per CNH Industriai il parametro A (0,37 per ciascun dipendente) se la %\nRSA è inferiore all' 8% e i parametri A+B (0,37+0,81=1,18 per ciascun\ndipendente) se la % RSA è pari o superiore all'8%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di ore cosi individuato potrà essere incrementato, sempre\nnell’ambito del valore massimo complessivo del monte ore a livello di ciascun\nGruppo di cui al precedente punto a), secondo le percentuali indicate nella\nsotto riportata Tabella 2, sulla base della rispettiva percentuale di\nrappresentatività delle singole OO.SS. interessate determinata dal numero dei\npropri dirigenti delle RSA in carica al 31 dicembre dell'anno precedente\nrispetto al numero totale dei dirigenti delle RSA, delle Organizzazioni\nsindacali firmatarie, in carica al 31 dicembre dell'anno precedente nella\nsingola società interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando sia il numero di ore complessive attribuibili alla singola\nspecifica società, ancorché incrementato dalla percentuale come definita al\nprecedente comma, sia il valore massimo complessivo del monte ore di ciascun\nGruppo di cui al punto a), per la determinazione della quantità massima di ore\nassegnabili a livello di unità produttiva\u002Forganizzativa sono applicati, per\nciascuna Organizzazione sindacale considerata, in riferimento all’unità\nproduttiva\u002Forganizzativa interessata i parametri della Tabella 1 ossia: per FCA\nil parametro A (0,46 per ciascun dipendente) se la % RSA è inferiore all’8%\ne i parametri A+B (0,46+0,69=1,15 per ciascun dipendente) se la % RSA è pari o\nsuperiore all’8% e per CNH Industriai il parametro A (0,37 per ciascun\ndipendente) se la % RSA è inferiore all’ 8% e i parametri A+B\n(0,37+0,81=1,18 per ciascun dipendente) se la % RSA è pari o superiore\nall’8%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di ore cosi individuato potrà essere incrementato secondo le\npercentuali indicate nella sotto riportata Tabella 2, sulla base della\nrispettiva percentuale di rappresentatività delle singole OO.SS. interessate\ndeterminata dal numero dei dirigenti della propria RSA in carica al 31 dicembre\ndell’anno precedente rispetto al numero totale dei dirigenti delle RSA delle\nOrganizzazioni sindacali firmatarie, in carica al 31 dicembre dell'anno\nprecedente nella singola unità proouttWa\u002Forganizzativa interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>% RSA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\">\u003Cp>% massima incremento ammesso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>fino al 15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\">\u003Cp>10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>superiore al 15% e fino al 20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\">\u003Cp>20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>superiore al 20% e fino al 25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\">\u003Cp>25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>superiore al 25% e fino al 30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\">\u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>superiore al 30% e fino il 35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\">\u003Cp>35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>superiore al 35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\">\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale fornirà il numero dei dipendenti da prendere a\nriferimento e il numero massimo di ore assegnabili a livello di singola\nsocietà e di singola unità produttiva\u002Forganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rispettare il valore massimo di monte ore determinato in base\nalla Tabella 1 per il Gruppo FCA e per il Gruppo CNH Industriai, nel caso In\ncui un'O.S. assegni un numero di ore superiore in alcune società\u002Funità\nproduttive o organizzative in base alle previsioni di cui alla Tabella 2, sarà\nnecessario che la stessa O.S. provveda ad assegnare un numero di ore inferiore\nrispetto a quello risultante dal calcolo di cui in Tabella 1 in altre\nsocietà\u002Funità produttive o organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Modalità di utilizzo del monte ore\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore potrà essere utilizzato a copertura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.tutte le ore di permesso sindacale retribuito per i dirigenti delle RSA,\nche eccedono le 8 ore mensili spettanti ex art. 23, penultimo comma, legge\n300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.tutte le ore di permesso per i componenti di organismi\u002Fincarìcati per le\noperazioni connesse alla consultazione elettorale per la nomina\u002Fdesignazione di\nRSA\u002FRLS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.tutte le ore di permesso per i dipendenti delle singole unità\nproduttive\u002Forganizzative delle società che ricoprano cariche nelle strutture\ndell’Organizzazione sindacale e che richiedano assenze continuative dal posto\ndi lavoro, previa comunicazione scrìtta da parte della competente Segreteria\nnazionale indicante la persona interessata e il periodo di fruizione; in tal\ncaso, in via del tutto eccezionale, potrà essere superato il limite massimo\ndella spettanza teorica prevista per ogni unità produttiva, cosi come sotto\nprecisato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.tutte le ore di permesso per i componenti degli organi direttivi di cui\nallart. 30 legge 300\u002F1970 e di cui all'alt 2 del Titolo primo del CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine dell'utilizzo di tali permessi, l'Organizzazione sindacale dovrà\ncomunicare per iscritto alla Direzione aziendale della singola unità\nproduttiva\u002Forganizzativa a inizio anno, l'elenco completo dei componenti degli\norgani direttivi per l'anno di riferimento, tempestivamente eventuali\nvariazioni in corso di anno al suddetto elenco e, con almeno 48 ore di anticipo\nrispetto alla fruizione, l'elenco dei lavoratori che fruiranno di tali permessi\ncon indicazione del\u002Fdei giomo\u002Fi di fruizione e della durata dei permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni singola unità produttiva\u002Forganizzativa nel corso della stessa\ngiornata lavorativa sarà possibile l'assenza di lavoratori partecipanti a\nriunione dell’organo direttivo di un'unica Organizzazione sindacale; in caso\ndi concomitante richiesta da parte di più Organizzazioni sindacali, sarà data\npriorità a quella che avrà richiesto per prima tale permesso e farà fede la\ndata\u002Fora di ricezione da parte dell’Azienda della comunicazione relativa\nall'indizione delia riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via del tutto eccezionale e previa richiesta congiunta da parte delle\nSegreterie nazionali firmatarie, sarà valutata con la Direzione aziendale la\npossibilità di effettuare una riunione congiunta degli organi direttivi delle\nstesse Organizzazioni, qualora la richiesta venga formulata con congruo\nanticipo (20 giorni) e siano fatte salve le esigenze operative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.tutte le ore di permesso richieste da lavoratori delle singole unità\nproduttive\u002Forganizzative componenti degli organi direttivi, non dirigenti delle\nRSA, sia per la partecipazione alle riunioni dell’organo direttivo di cui\nsono componenti sia per lo svolgimento di servizi per i lavoratori all'esterno\ndell'unità produttiva\u002Forganizzativa di appartenenza o all'interno dei locali\nsindacali presenti nell'unità stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.tutte te ore di permesso richieste da lavoratori componenti del Comitato\nAziendale Europeo per partecipare a riunioni, incontri, ivi compresi quelli\npreparatori, o ad altre attività direttamente connesse al ruolo di\nrappresentante dei lavoratori nell'ambito del suddetto Comitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL, per le quali sono definite\ncondizioni di miglior favore in materia di permessi sindacali, unitamente alle\nproprie strutture territoriali e RSA valuteranno le opportune iniziative\nfinalizzate a contenere l’utilizzo dei permessi sindacali, cosi\nsalvaguardando le esigenze operative aziendali nelle giornate lavorative di\nquelle unità produttive\u002Forganizzative interessate da sospensioni di attività,\nquali ad esempio la possibilità di indire le riunioni dei propri organi\ndirettivi nei periodi nei quali non è prevista attività lavorativa presso le\nunità produttive\u002Forganizzative interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5 e 6 (che non siano\ndirigenti delle RSA) non sono in nessun caso applicabili le tutele previste\ndalle leggi e dal CCSL per i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali\nAziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore complessivo potrà essere utilizzato per il 60% nel primo\nsemestre (gennaio-giugno) e per il restante 40% nel secondo semestre\n(luglio-dicembre). Le ore afferenti a ciascuna parte dell'anno saranno fruite\nnel periodo medesimo e le ore non fruite nel primo semestre saranno trasferite\nnel semestre successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di luglio le Parti si incontreranno per valutare le misure\nidonee da porre in atto per contenere, alla luce dello scenario allora\nipotizzabile, il consumo annuo di ore di permesso sindacale retribuito oltre a\nesaminare eventuali situazioni critiche nell’utilizzo del monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale, entro 20\ngiorni dalla data di indicazione del monte ore per l’anno di riferimento,\nprovvederà ad assegnare per ciascuna società\u002Funità produttiva o\norganizzativa le quote spettanti, il cui ammontare complessivo (al netto delle\nspettanze di legge per i dirigenti delle RSA ex art. 23, penultimo comma, legge\n300\u002F1970) sarà contenuto nel limite della spettanza teorica prevista per\nsingola società\u002Funità produttiva o organizzativa sulla base di quanto\ndefinito al punto b), fatta salva la specifica eccezione prevista al punto 3\nprecedente e fermo restando in ogni caso il rispetto del limite massimo del\nmonte ore generale complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale assegnazione costituisce condizione necessaria per la retrìbuibilità\ndei permessi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di superamento delle ore assegnate, relativamente a ciascuna\nsocietà\u002Funità produttiva o organizzativa, l'Azienda provvederà a trattenere\nle ore eccedenti l'assegnato con le spettanze del primo periodo di paga\nsuccessivo al mese in cui il superamento sarà stato comunicato alla Segreteria\nnazionale dell'Organizzazione sindacale competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assegnazione tardiva, saranno considerati retribuiti i permessi\nfruiti nel periodo compreso tra it mese di prevista assegnazione e la tardiva\nassegnazione con effetto dal mese successivo a quello in cui sarà comunicata\nla tardiva assegnazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di variazioni in corso d’anno dell'assegnazione alle diverse\nsocietà\u002Funità produttive o organizzative, la Segreteria nazionale\ndell'Organizzazione sindacale dovrà comunicarle in anticipo rispetto\nall'utilizzo delle ore ulteriormente assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella comunicazione dovra essere anche specificata la o le societa nonche la\no le unita produttiva alla cui assegnazione originaria dovranno essere\nsottratte le ore cosi trasferite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende fruire di permessi sindacali, salvo comprovati\ncasi di urgenza, dovrà richiedere, in forma scritta utilizzando apposito\nmodulo (come da fac-simile in allegato 1}, il permesso con un preavviso minimo\ndi 24 ore, se interno, e di 48 ore, se esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non potranno essere utilizzati permessi sindacali interni non retribuiti,\nsalvo il caso di partecipazione a riunioni con la Direzione aziendale qualora\nfosse esaurito l’intero monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipermessi dovranno riguardare soltanto i perìodi di tempo compresi nei\nlimiti dell’orario normale di lavoro dei singoli lavoratori interessati\n(essendo escluso qualsiasi compenso per i periodi di tempo eccedenti tale\norario) e non potranno essere richiesti per perìodi inferiori al quarto\nd’ora. Pertanto, i lavoratori interessati dovranno presentarsi sul proprio\nposto di lavoro all'inizio del turno e, successivamente, utilizzare il\npermesso, fatto salvo il caso di utilizzo del permesso fuori dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il computo e la registrazione del perìodo di assenza dal lavoro si\nconsidereranno i quarti d’ora arrotondando, per eccesso o per difetto, le\neventuali frazioni in minuti compresi tra un quarto d'ora e quello\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione, la gestione e la rendicontazione dei permessi viene\nutilizzato un apposito cartellino individuale mensile intestato alle persone\naventi diritto (come da fac-simile in allegato 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sul cartellino, oltre ai dati anagrafici e identificativi del dipendente,\nviene indicato anche il sindacato di appartenenza; tale cartellino sarà\nintestato, ogni mese, dall'ufficio Personale dell’unità\nproduttiva\u002Forganizzativa e consegnato ai rispettivi responsabili dei titolati\nall'utilizzo dei permessi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun titolato, nel momento in cui fruisca di permesso sindacale richiesto\nnei termini previsti, firmerà l’apposito cartellino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIresponsabile del titolato alla fruizione del permesso sindacale\nprovvederà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a rilasciare all’interessato il permesso scritto sull’apposito modulo\n(come da fac-simile in allegato 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ad annotare sul cartellino individuale, in corrispondenza del giorno,\nl'ora di inizio e quella del rientro sul posto di lavoro o comunque del termine\ndel permesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)a fare controfirmare di volta in volta dal titolare del cartellino il\nperiodo di tempo utilizzato per il permesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)a consegnare all’ufficio Personale il cartellino individuale mensile\nrelativo ai permessi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire all’Organizzazione sindacale il monitoraggio\ndell'andamento detl'utilizzo dei permessi sindacali, l'Azienda fornirà\nmensilmente alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale il dato dei\npermessi sindacali fruiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esclusivamente ai dirigenti delle RSA, ai sensi di quanto previsto dall'alt\n24 legge 300\u002F1970, saranno concessi, previa richiesta scritta all’Azienda da\nparte dell'Interessato di regola 3 giorni prima della fruizione, permessi\nsindacali non retribuiti nella misura massima di 8 giorni all’anno, per la\npartecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ALLEGATO 1\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SOCIETA'\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>DATA:\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*********************\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ORA:\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**********************************\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>IL\u002FLA SIGNOR\u002FA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>………...…….………………....\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>…...……..…….………………..\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ID. AZIENDALE ……………………..\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>(COGNOME)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>(NOME)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA:\n……………………...…...……………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**********\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dirigente delle \n\n        \u003Cp>R.S.A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*******************\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>R.L.S\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Componente del \n\n        \u003Cp>DIRETTIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>………………………………………………………\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIEDE UN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ……...……. ALLE ORE\n……...……. DEL GIORNO ……....….…..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER RECARSI\n…………………………………………………………………………...………………………………...……..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MOTIVO PER CUI IL PERMESSO E' RICHIESTO CON TERMINE RIDOTTO DI PREAVVISO\n……………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>………………………………………………………………………………………………………………………….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>………………………………………………………………………………………………………………………….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">******************************************************\u003C\u002Fspan>FIRMA\nDEL RICHIEDENTE ……………………………………………....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>CARTELLINO INDIVIDUALE PERMESSI SINDACALI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>ALLEGATO 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SOCIETA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***********************************\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*****************************************\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ID. AZIENDALE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*************************************************\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>UNITA' \n\n        \u003Cp>PRODUTTIVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SINDACATO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SIGNOR\u002FA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>MESE DI \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TOTALE ORE DI PERMESSO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>GIORNO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DALLE \n\n        \u003Cp>ORE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ALLE \n\n        \u003Cp>ORE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>COD. \n\n        \u003Cp>PERMESSO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>VISTO \n\n        \u003Cp>DEL TITOLARE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DALLE \n\n        \u003Cp>ORE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ALLEORE \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>COD. \n\n        \u003Cp>PERMESSO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>VISTO \n\n        \u003Cp>DEL TITOLARE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DALLE \n\n        \u003Cp>ORE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ALLE \n\n        \u003Cp>ORE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>COD. \n\n        \u003Cp>PERMESSO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>VISTO \n\n        \u003Cp>DEL TITOLARE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>VISTO \n\n        \u003Cp>DEL RESPONSABILE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>RSA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>RLS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DIRETTIMO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    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style=\"color:#ffffff\">**********************************\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>IL\u002FLA SIGNOR\u002FA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>………...…….………………....\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>…...……..…….………………..\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ID. AZIENDALE ……………………..\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>(COGNOME)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>(NOME)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA:\n……………………...…...……………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**********\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dirigente delle \n\n        \u003Cp>R.S.A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*******************\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>R.L.S\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Componente del \n\n        \u003Cp>DIRETTIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>………………………………………………………\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' IN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ……...……. ALLE ORE\n……...……. DEL GIORNO ……....….…..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER RECARSI\n…………………………………………………………………………...………………………………...……..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">******************************************************\u003C\u002Fspan>FIRMA\nDEL RESPONSABILE ……………………………………………....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Allegato tecnico n. 3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>STRUMENTI INFORMATICI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Strumenti informatici per il Consiglio delle RSA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’Azienda metterà a disposizione del Consiglio delle RSA una postazione\ndi lavoro, composta da personal computer fìsso e relativi accessori, eventuali\nstampante e attrezzature idonee alla comunicazione o alla trasmissione di dati,\ncon connessione a internet.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun componente del Consiglio delle RSA potrà accedere con specifica\npassword di identificazione personale, fornita dai sistemi informativi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Regole generali di gestione e utilizzo degli strumenti informatici\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L'utilizzo del personal computer e l’accesso a internet dovranno essere\nstrettamente connessi con l’attività svolta da ciascun lavoratore o coerenti\ncon l’espletamento delle funzioni previste da norma di legge o del presente\nContratto Collettivo, ferme restando le responsabilità giuridiche personali\ndegli utilizzatori conseguenti a eventuali usi impropri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda potrà adottare le misure atte ad assicurare la corretta gestione\noperativa e amministrativa della postazione di lavoro, gestendone nel tempo la\nconfigurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette attività potranno anche essere effettuate da remoto; i\nrisultati di eventuali inventari dei componenti hardware e dei programmi\nsoftware installati in ogni postazione di lavoro potranno essere utilizzati da\nparte aziendale per la gestione delle licenze o per verificare la conformità\ndella condotta dei dipendenti alle norme legali e contrattuali vigenti, al\nCodice di condotta e alle Linee guida aziendali in materia di utilizzo degli\nstrumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la normativa di legge in materia di controllo a distanza\ndell'attività dei lavoratori al fine di predisporre idonee misure di\nsicurezza, cercare di prevenire utilizzi indebiti che possano essere fonte di\nresponsabilità per l'Azienda o per il dipendente, l'Azienda adotterà, anche\nda remoto, soluzioni preventive atte ad assicurare la disponibilità e\nl'integrità dei sistemi informativi nonché la riservatezza delle\ninformazioni, quali, ad esempio, antivirus, configurazioni di sistema per\nescludere operazioni vietate dalla legge, black-list, ecc, cosi da ridurre a\nquanto strettamente necessario eventuali analisi ex post miranti ai medesimi\nfini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda potrà effettuare da remolo, attraverso strumenti centralizzati,\nla prima installazione della postazione di lavoro, la configurazione dei\nsistemi operativi, garantendo i successivi aggiornamenti di software e\u002Fo\nvariazioni di programmi applicativi, di singoli prodotti software e della loro\nconfigurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature messe a\ndisposizione, si riserva di effettuare interventi di manutenzione utili per\nassicurare il corretto impiego dei mezzi messi a disposizione dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda potrà rilevare i dati di utilizzo delle attrezzature fomite ai\nlavoratori, in forma aggregata per tipologia di utilizzo e per centro di costo\n\u002F unità organizzativa e con le modalità previste dalla regolamentazione\naziendale e, comunque, in conformità con la normativa vigente. I dati saranno\nutilizzabili per gli scopi previsti dalla legge e in adempimento di obblighi da\nessa definiti e saranno conservati per i tempi strettamente necessari al\nperseguimento di finalità organizzative, produttive, di sicurezza e di tutela\ndel patrimonio aziendale e che saranno esaminati periodicamente a livello\nlocale con il Consiglio delle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riscontro di utilizzo anomalo dei mezzi messi a disposizione, la\nSocietà potrà richiamare la generalità dei lavoratori all'osservanza delle\nregole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soltanto qualora perdurino anomalie o vi siano evidenze di anomalie\nsignificative che siano riconducibili a violazioni delle Linee Guida aziendali\ndi cui al successivo capoverso, la Società potrà effettuare controlli su base\nindividuale a seguito dell'accertamento di eventuali abusi, fermo restando che\nl'attivazione di controlli dovra essere comunicata preventivamente a ciascun\nlavoratore o gruppo di lavoratori interessati, al fine di eventuali\ncontestazioni e possibili conseguenti sanzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda fornirà a ciascun lavoratore copia delle Linee guida aziendali\nper il corretto utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dei\nlavoratori, nonché per le modalità di effettuazione dei controlli sul\ncorretto uso degli strumenti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Modello A) \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Verbale di consegna e presa in carico del pc e attrezzature connesse •\nRSA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al signor-----------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dirigente della RSA di---------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***********************************************************\u003C\u002Fspan>(luogo),-------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data odierna si consegna al Consiglio delle RSA dello\nstabilimento\u002Fsede....................il personal computer (PC) e\nl’attrezzatura informatica allo stesso connessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Tipo dispositivo (PC, stampante)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Marca\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Modello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Numero di Asset\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Numero di Serie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Applicazioni dì sistema disponibili\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Per l'utilizzo del PC e dell'attrezzatura informatica connessa, a\nLei è assegnata la USER.........................Questo profilo individuale\nd'accesso è strettamente personale e non può essere dato in utilizzo ad altra\npersona.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciascun dirigente della RSA sono messi a disposizione i suddetti beni nel\nrispetto e in applicazione nonché esclusivamente per le finalità di quanto\nstabilito dall’art 6 - Strumenti Informatici e dall'Allegato Tecnico -\nStrumenti informatici del Titolo Pomo, capitolo Diritti Sindacali del vigente\nContratto Collettivo Specifico di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione del PC e dell attrezzatura allo stesso connessa è\ndeterminata dalla qualifica di dirigente della RSA in capo ai destinatari e\npertanto è revocabile qualora vengano meno i criteri che l'hanno\ndeterminata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*****************************\u003C\u002Fspan>(firma\ndell'Azienda) .........................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del dirigente della RSA per ricevuta...................... il\n.......................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Modello B) \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Verbale di consegna e presa in carico del pc e attrezzature connesse\n- RLS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al signor................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RLS di.....................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">************************************************************\u003C\u002Fspan>(luogo)....................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data odierna si consegna ai Rappresentanti dei Lavoratori per la\nSicurezza (RLS) dello stabilimento\u002Fsede diil personal computer (PC) e\nl'attrezzatura informatica allo stesso connessa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Tipo dispositivo (PC, stampante)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Marca\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Modello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Numero di Asset\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Numero di Serie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\">\u003Cp>Applicazioni dì sistema disponibili\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Per l'utilizzo del PC e dell'attrezzatura informatica connessa, a\nLei è assegnata la USER....................... Questo profilo individuale\nd'accesso è strettamente personale e non può essere dato in utilizzo ad altra\npersona.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciascun RLS sono messi a disposizione i suddetti beni nel rispetto e in\napplicazione nonché esclusivamente per le finalità di quanto stabilito nel\ncapitolo Ambiente di Lavoro - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza\n(RLS) del Titolo Secondo e dall'Appendice Tecnica - Strumenti informatici del\nTitolo Primo, capitolo Diritti Sindacali del vigente Contratto Collettivo\nSpecifico di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione del PC e dell'attrezzatura allo stesso connessa é\ndeterminata dalla qualifica di RLS in capo destinatari e pertanto é revocabile\nqualora vengano meno i criteri che l'hanno determinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti seluti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*********************************************************************\u003C\u002Fspan>(firma\ndell'Azienda).................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma dell'RLS per\nricevuta....................................il....................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Allegato n. 4\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Verbale di presa in carico della chiave deH’armadio e della\ndocumentazione ivi contenuta presso la “Sala della Sicurezza”\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Con i! presente verbale si attesta la consegna della chiave delfarmadio\ncontenente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•copia del Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’art.\n17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 elaborato ai sensi\ndell'alt 28 e messo a disposizione per la consultazione ai sensi dell'art. 18,\ncomma 1, lettera o) dello stesso D. Lgs.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’elenco dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi di Interferenze\n(DUVRI) redatti ai sensi dell'alt 26, comma 3 del del D. Lgs. 81 del 9 aprile\n2008 ed eventuali copie degli stessi, richieste e messe a disposizione per la\nconsultazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera p) del medesimo D.\nLgs.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la documentazione relativa a pareri, linee guida, buone prassi e\nprogrammi adottati dall'OPHS la cui attuazione rientri tra le competenze della\nCommissione Salute e Sicurezza, con specifico riferimento alla tipologia di\nattività svolta nell’unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•(eventuali altri documenti messi a disposizione: es. schede di\nmanutenzione,ecc............)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sig.........................in qualità di RLS, attesta la consegna della\nchiave in oggetto - dando atto della messa a disposizione dei documenti di cui\nsopra - e si obbliga a custodirla con la dovuta diligenza, avuto riguardo alla\nriservatezza della documentazione contenuta nell'armadietto, con particolare\nriferimento agli obblighi di cui alle vigenti disposizioni previsti all’art.\n50, comma 6, del D. Lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sig.........................................insieme con gli altri RLS, è\ninvitato a fissare con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione\nuno o più incontri, nella misura necessaria a consentire l’illustrazione dei\ncontenuti dei documenti di cui sopra, anche tenuto conto dell’eventuale\nnecessità di approfondimenti inerenti ai rischi specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sig........................................... si impegna a riconsegnare\nla chiave qualora venga meno, per qualsivoglia ragione, il suo incarico di\nRLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addi...................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la Societa \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**********************************\u003C\u002Fspan> il\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>........................................ \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*************************.\u003C\u002Fspan>....................................................................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Allegato n. 5\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>VERBALE di ACCORDO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Addì, 4 aprile 2011, presso la sede Rat, in Roma, si sono incontrate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fiat SpA e Fiat Industriai SpA, ciascuna in nome proprio e in nome e per\nconto delle Società dei rispettivi Gruppi Fiat e Fiat Industriai, assistite\ndall’llnione Industriale di Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Organizzazioni Sindacali FIM-CISL UILM-UIL e FISMIC Nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per esaminare, discutere e definire specifici aspetti operativi connessi\nallo sviluppo e all'attuazione di un \"Sistema di formazione continua per la\nsalute e sicurezza sul lavoro”, coerente con il modello adottato nel\nprogramma “Health &amp; Safety First” e con le normative vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la fase Pilota del Progetto, definita con t’accordo 16 giugno 2009, si è\nconclusa, mentre sono in avvio sia le estensioni convenute con l’accordo 9\nsettembre 2010 che i Piani approvati relativi alle unità produttive delle\nsocietà che hanno partecipato al secondo sportello dell'Avviso 1\u002F2010 di\nFondimpresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le Parti hanno valutato positivamente l’esperienza svolta sulla base di\nquanto definito nell’accordo del 16 giugno 2009, nelle successive\nmodificazioni e integrazioni definite con gli accordi del 17 luglio, 19\nottobre, 13 novembre 2009 (due accordi), 21 gennaio, 7 luglio e 9 settembre\n2010;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le Parti condividono pertanto la volontà di estendere progressivamente\nl'iniziativa formativa a tutte le realtà produttive di tutte le società dei\nGruppi Fiat e Fiat Industriai, promuovendone inoltre l'applicazione nelle\nsocietà fornitrici contigue territorialmente, in coerenza con l’integrazione\ndelle stesse secondo i principi del WCM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le Parti considerano particolarmente rilevante e significativa la\ncondivisione dei vari interventi di costante messa a punto degli aspetti\ncontenutistici e metodologici delle attività formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le Parti condividono gli interventi connessi alle attività della sicurezza\ne al miglioramento effettivo dei ruoli e delle funzioni delle figure\nprofessionali coinvolte nello sviluppo e attuazione del Sistema di Gestione\nSalute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le Parti hanno verificato contenuti e livello di attuazione dei corsi\noggetto di obblighi formativi istituzionali al sensi di quanto previsto dalla\nlegge e dai contratti collettivi. A questo proposito le Parti convengono di\ndefinire congiuntamente contenuti e metodi dei corsi in materia di salute e\nsicurezza sul lavoro, in coerenza con lo spirito e le modalità proprie del\nProgramma ''Health &amp; Safety First'' lutto ciò premesso, le Parti\nconvengono di costituire un Organismo Paritetico interaziendale “Health &amp;\nSafety\" (d’ora in poi OPHS) ai sensi dell'alt. 2, comma 1, lettera ee) e art.\n51, comma 4 del D.Lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AII’OPHS saranno affidate, nell’ambito delle competenze previste\ndall’art. 51, commi 2, 3, 3bis, 3ter, 6:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo svolgimento del compito di istanza preliminare in merito ad eventuali\ncontroversie che potranno sorgere sull’applicazione dei diritti di\nrappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ed\ninerenti alle materie di cui al presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo svolgimento delle funzioni definite dal quarto comma dell’art. 32 e\ndall’art. 37 del D.Lgs. 81\u002F2008, relative alla formazione per le diverse\nfigure professionali coinvolte perlo sviluppo e l’attuazione del SGSSL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la definizione di contenuti specifici, modalità, articolazione\ntemporale, promozione, programmazione ed attuazione delle attività formative\ndestinate ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche in coerenza\ncon quanto stabilito in materia nei contratti collettivi applicati nelle\nsocietà dei Gruppi Rat e Fiat Industriai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la definizione, promozione, sviluppo e attuazione di azioni formative\ninerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro destinate alla generalità o a\ngruppi omogenei di lavoratori, oltre all’elaborazione e raccolta di buone\nprassi a fini prevenzionistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra l’OPHS potrà svolgere o promuovere, ai sensi\ndell'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 81\u002F2008, attività di formazione anche\nattraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui aH'articolo 118 della\nlegge 23 dicembre 2000, n. 368 e successive modificazioni, e dei fondi di cui\naH'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPHS opererà con proprio regolamento e avendo riguardo degli Organismi\nParitetici costituiti a livello territoriale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.\n81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPHS viene pertanto costituito in data odierna, secondo la composizione\nconvenuta nell'Allegato, che fa parte integrante della presente intesa. I\ncomponenti ivi indicati pariteticamente in due per ciascuna Organizzazione\nSindacale firmataria del presente accordo e sei per l'Unione Industriale di\nTorino e le due società capogruppo, Fiat e Fiat Industriai, dei rispettivi\nGruppi, opereranno nel rispetto di quanto stabilito nei Regolamento e in modo\nda assicurare la pariteticità in sede deliberativa, in quanto il diritto di\nvoto spettante a ciascun componente dell'OPHS potrà essere esercitato, in\nforza di specifica delega, da un altro componente appartenente alla medesima\narea di rappresentanta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro il corrente mese di aprile per definire il\nregolamento dell'OPHS e la prima riunione dell’OPHS in data immediatamente\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPHS si riunirà con la periodicità indicata nel Regolamento ed ogni\nqual volta sarà necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei suoi\ncompiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno nuovamente entro il mese di novembre per\nverificare il funzionamento dell’OPHS e valutare eventuali integrazioni o\nmodifiche del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Allegato all'Accordo sindacale 4 aprile 2011\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Organismo Paritetico “Health Safety”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Composizione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell'OPHS sono individuati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Società dei Gruppi Fiat e Fiat Industriai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Antonello Barocci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Simone Cencetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Francesco Gagliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Franco Modaffari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Francesco Ruberto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perl’Unione Industriale di Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Roberto Rinaldi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perle Organizzazioni Sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Gianni Alioti\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***************\u003C\u002Fspan>FIM CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Giuseppe Batteri\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***********\u003C\u002Fspan>FIM CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Susanna Costa\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*************\u003C\u002Fspan>UILM UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Eros Panicali\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***************\u003C\u002Fspan>UILM UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Leonardo Carrozzo\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**********\u003C\u002Fspan>FISMIC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Roberto Di Maulo\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***********\u003C\u002Fspan>FISMIC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO PARITETICO HEALTH &amp; SAFETY\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Oggetto del Regolamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Regolamento disciplina il funzionamento deH’Organismo\nParitetico Health &amp; Safety, o brevemente OPHS, costituito in forma di\nAssociazione non riconosciuta ex art. 36 codice civile con t’accordo\nsindacale aziendale del 4 aprile 2011 stipulato da Fiat SpA (oggi FCA N.V.),\nFiat Industriai Spa (oggi CNH Industriai N.V.), Unione Industriale di Torino e\nle Organizzazioni Sindacali FIM-CISL UILM-UIL e FISMIC-CONFSAL ai sensi\ndell'art. 2 comma 1, lettera ee) e art. 51, comma 4 del D.Lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si intendono richiamate\nle disposizioni contenute nel suddetto accordo costitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L' OPHS non ha scopo di lucro e ha sede in Torino, in via Nizza 250, presso\nla sede di FCA N.V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Competenze, composizione, cariche e insediamento dell’OPHS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPHS ha l'obiettivo di assicurare la “govemance\" partecipativa e\ncondivisa tra i suoi componenti relativamente ai temi della Salute e Sicurezza\nsul Lavoro (SSL), con particolare riguardo ai ruoli e competenze delle figure\nprofessionali coinvolte per lo sviluppo e l’attuazione del Sistema di\nGestione della SSL(SGSSL), alla loro specifica rappresentanza e competenza,\nalle attività di informazione e formazione e all’elaborazione e proposta di\niniziative e programmi finalizzati a garantire ta massima efficienza ed\nefficacia della prevenzione nelle società dei due Gruppi FCA e CNH\nIndustrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ OPHS è composto in maniera paritetica da dodici componenti designati\nin pari misura da ciascuna delle due parti istitutive: sei da parte datoriale,\ndi cui tre per FCA , due per CNH Industriai, uno per l’Unione Industriale di\nTorino e sei da parte sindacale, di cui due per ciascuna delle Organizzazioni\nSindacali firmatarie FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC- CONFSAL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPHS individua tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente\nsecondo le modalità di seguito definite. Uno dei rappresentanti nominati dalla\nparte aziendale assume, su designazione della stessa parte, la funzione di\nPresidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali\nassume, su designazione dei rappresentanti di parte sindacale, la funzione di\nVice-Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente assume la rappresentanza dell’OPHS nelle sedi\nistituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell’OPHS durano in carica due anni e possono essere\nconfermati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPHS è competente in merito all’interpretazione, l'integrazione e la\nmodifica del presente Regolamento, anche in relazione ai possibili adeguamenti\nalla normativa di legge o all’evoluzione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPHS svolge la sua azione valutando l’opportunità di eventuali\niniziative integrate e in collaborazione con gli Organismi Paritetici attivi\nsui territori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPHS puo partecipare a bandi pubblici, previa verifica della sua\nadeguatezza ai requisiti previsti nei diversi casi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3- Dimissioni, sostituzioni e decadenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di un componente dell’OPHS, la parte che lo aveva\ndesignato provvede alla sua sostituzione entro la data di convocazione della\nprima riunione successiva alla data delle sue dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decadono dalla carica i componenti dell'OPHS che per tre volte consecutive\nnon partecipano neppure per delega alle riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Icomponenti dell'OPHS nominati in sostituzione di quelli eventualmente\ncessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in\ncarica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Gratuità della partecipazione e delle cariche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPHS opera a esclusivo carico di ciascuna delle parti istitutive. La\npartecipazione e le cariche interne aN'Organismo sono a titolo gratuito, né\nsono previsti rimborsi spese. La gratuità è riferita a tutti i partecipanti\nalle attività e riunioni dell’OPHS, sia ai componenti dello stesso che a\neventuali ospiti e invitati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Funzionamento dell'OPHS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L‘ OPHS si riunisce almeno 4 volte all’anno e si riunisce in via\nstraordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice-Presidente\no da almeno tre componenti dell’OPHS stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso la sede dell’OPHS è costituita la Segreterìa, con il compito di\nprovvedere a tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi\nall’attività dell’ OPHS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIresponsabile della Segreteria, individuato dal Presidente, provvede alle\nconvocazioni e alla stesura di sintetico verbale delle riunioni, alle quali\nprende parte, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o\ndal Vice-Presidente. Il verbale è oggetto di approvazione nella seduta\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPHS si riunisce di norma presso la propria sede o presso la sede di FCA\nin Roma oppure in sede condivisa nella riunione precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente provvede alla convocazione dell’ OPHS, tramite la\nSegreteria, mediante e- mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per\nla riunione, ovvero, in caso di urgenza mediante tempestivo preavviso\ntelefonico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza, il Presidente sarà sostituito dal Vice-Presidente. In\ncasi straordinari di assenza di entrambi assume la presidenza il componente\npiù anziano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perché l’OPHS possa considerarsi regolarmente riunito e possa deliberare\ndovrà essere fisicamente presente almeno la metà più uno dei componenti e,\ncomunque, non meno della metà dei componenti per ciascuna delle due parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di impossibilità giustificata alla partecipazione alla riunione\nciascun componente potrà delegare un altro componente appartenente alla\nmedesima area di rappresentanza. Ogni componente potrà portare una sola\ndelega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPHS potrà decidere di invitare alle riunioni, di norma in occasione\ndella riunione precedente, uno o più esperti o specialisti in materia di\nformazione e\u002Fo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Diritto di voto e suo esercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun componente dell' OPHS ha diritto ad un voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di voto può anche essere esercitato, in caso di assenza\ngiustificata, tramite delega ad altro componente dell'OPHS appartenente alla\nstessa area di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le deliberazioni sono assunte all'unanimità dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Compiti dell'OPHS e regole di esercizio degli stessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPHS ha il compito di affrontare preventivamente le questioni di respiro\nstrategico e avanzate in materia di SSL elaborando e condividendo idee e\ncontenuti al fine di sviluppare iniziative e progetti da implementare, secondo\nmodalità e tempi definiti di volta in volta, nelle società dei Gruppi FCA e\nCNH Industriai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impegno dell'OPHS è di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione di\nuna vera cultura della prevenzione nell'ambito delle società dei Gruppi FCA e\nCNH Industriai, in coerenza con la normativa in vigore a livello nazionale ed\neuropeo, ed ai principi e metodologie proprie del World Class Manufacturing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPHS promuove la comunicazione delle proprie attività e dei risultati\nraggiunti attraverso i diversi strumenti di comunicazione anche al fine di\nfungere da esempio virtuoso per eventuali altri settori industriali a livello\nnazionale che siano così stimolati a sviluppare analoghe modalità\npartecipative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze dell'OPHS sono quelle indicate nell’accordo del 4 aprile\n2011 sulla base di quanto stabilito dall'art. 51, commi 2, 3, 3 bis, 3 ter e 6\ndel D. Lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPHS costituisce il naturale interlocutore e referente delle Commissioni\nSalute e Sicurezza sul Lavoro (CSSL) a livello di stabilimento\u002Funità\nproduttiva così come stabilite dal Contratto Collettivo Specifico di Lavoro in\nvigore, per le comuni finalità collegate all'attuazione del SGSSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare l’OPHS:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.svolge il compito di sede di composizione di eventuali controversie che\npotranno sorgere relativamente all'applicazione dei diritti di rappresentanza e\naH'informazione e alla formazione previsti dalle norme vigenti e inerenti la\nsalute e la sicurezza sul lavoro secondo le seguenti modalità operative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esamina eventuali controversie sorte nelle materie di competenza\ndell'OPHS, che devono essere presentate allo stesso congiuntamente da parte del\nDatore di Lavoro, o persona dallo stesso delegata, e da uno o più\nRappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in forma di sintetico quesito\nscrìtto, con allegata eventuale breve documentazione utile ai fini della\nvalutazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)valuta la necessità e, in caso affermativo, dispone una breve istruttoria\ndel caso sottoposto; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)decide in merito all'eventuale controversia all'unanimità e trasmette in\nforma scrìtta la propria decisione a chi ha presentato il quesito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)qualora l’OPHS non giunga ad esprimere un parere unanime, l’OPHS\ntrasmette alle parti interessate un documento contenente i pareri espressi e le\nrelative motivazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.condivide criteri, metodologie e procedure per massimizzare l’efficacia\ne l’efficienza della gestione delle tematiche inerenti la SSL, tenendo conto\ndel contesto normativo di riferimento e delle metodologie e finalità del World\nClass Manufacturing. Qualora opportuno l'OPHS si impegna a dare visibilità\ndelle proprie proposte e dei risultati raggiunti nelle sedi tecniche e\nistituzionali preposte con l'obiettivo di fornire it proprio contributo al\nmiglioramento della prevenzione a livello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.definisce, almeno annualmente, i temi su cui le Commissioni Salute e\nSicurezza sul Lavoro di stabilimento\u002Funità produttiva dovranno incentrare te\nloro attività annuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.promuove iniziative di monitoraggio e\u002Fo sensibilizzazione in materia di\ncoinvolgimento e promozione del ruolo e delle competenze dei Rappresentanti dei\nLavoratori per la Sicurezza e di funzionamento delle Commissioni Salute e\nSicurezza sul Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.progetta e realizza iniziative di comunicazione sui temi di competenza sia\naH'intemo dei due Gruppi FCA e CNH Industriai sia all'esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.promuove, sviluppa e attua, definendone i contenuti specifici, le\nmodalità e l’articolazione temporale delle attività formative inerenti la\nSSL destinate alla generalità, a gruppi omogenei di lavoratori e alle diverse\nfigure professionali coinvolte nello sviluppo del SGSSL secondo quanto previsto\ndalla normativa in vigore, anche in coerenza con quanto stabilito in materia\nnei contratti collettivi applicati nei Gruppi FCA e CNH Industriai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.svolge o promuove, ai sensi deH’art. 51, comma 3-bis, del D. Lgs.\n81\u002F2008, attività di formazione, nonché ricerca e innovazione, anche\nattraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della\nlegge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, e dei fondi di cui\naH’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e altre\neventuali fonti di finanziamento pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.verifica la coerenza dei soggetti erogatori delie iniziative formative con\ni criteri previsti dalla normativa e dal sistema di formazione continua\napplicati nelle società dei Gruppi FCA e CNH Industrial;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.condivide la verifica del la conformità dei programmi formativi e delle\nsocietà o enti A erogatori con la normativa vigente dotandosi a riguardo di\nspecifici standard qualitativi; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. valuta eventuali richieste di società terze che intendano e chiedano di\naderire a specifici programmi formativi predisposti dall'OPHS, dando risposta\nscritta in merito nel corso della prima riunione utile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.promuove la segnalazione di buone prassi e iniziative sia a livello\nnazionale sia intemazionale attinenti alla SSL alle CSSL a livello di\nstabilimento\u002Funità produttiva per la verìfica della loro possibile\napplicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.è sede di valutazione e condivisione dei Piani formativi e costituisce\nil Comitato di Pilotaggio per i Progetti formativi che ne richiedono la\npresenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire lo svolgimento delle suddette attività l’OPHS si\navvale di un Comitato Tecnico, composto da specialisti di parte sindacale ed\naziendale, che operano su specifico mandato dell’OPHS che di volta in volta\nne definisce gli obiettivi le modalità di lavoro e le tempistiche di\nrealizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Obbligo di riservatezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell'OPHS ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni\ndell’ OPHS medesimo sono tenuti a rispettare ii segreto d'ufficio sulle\npratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venga acquisito un dato personale, relativo a società o loro\ndipendenti, esso sarà trattato nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dal\n\"Codice in materia di protezione dei dati personali\" di cui al D. Lgs. 196\u002F2003\ne successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Eventuali controversie e loro decisione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi controversia inerenti l'interpretazione o l'applicazione del\npresente Regolamento è deferita all'esame delle Parti istitutive, che decidono\nall'unanimità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 11 - Eventuali richieste di adesioni successive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La richiesta di adesione di terze parti all’OPHS sarà esaminata e\ndiscussa dall’OPHS, che fornirà parere specifico e motivato alle Parti\nistitutive firmatarie dell’accordo sindacale del 4 aprile 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Diffusione del Regolamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPHS assicura la diffusione del presente Regolamento, nonché degli\naggiornamenti o delle modifiche future, curandone la trasmissione a tutti i\nsoggetti coinvolti nello sviluppo del SGSSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Discusso, definito e approvato in Torino, presso l sede dell'OPHS, il 17\nNovembre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Allegato n.6\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA DELL'ORGANISMO PARITETICO APPRENDISTATO E FORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'intesa del 26 marzo 2018 FCA N.V. e CNH Industriai N.V., in nome\nproprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi\nche applicano il CCSL, e le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL,\nUILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e AQCF Rappresentanza, hanno convenuto\nl'attivazione dell'Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF) -\ngià costituito in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 del codice\ncivile - con funzioni di promozione, condivisione, supervisione e monitoraggio\ndella formazione professionale, come di seguito specificato e secondo le\nmodalità definite nell'apposito regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività dell'OPAF è finalizzata, in coerenza con quanto stabilito\ndall'art. 12 del Titolo terzo del CCSL, al perseguimento dei seguenti obiettivi\nin materia di apprendistato e formazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assicurare, nell'ambito dei Gruppi FCA e CNH Industriai, omogeneità nei\ncontenuti dei programmi formativi ai lavoratori di ciascuna società\u002Fsettore\nnelle unità produttive site in regioni diverse, con particolare riguardo alle\nconoscenze e alle capacità tecnico-professionali richieste neH'impresa in base\nal processo e al ciclo produttivo, alle tecniche e agli strumenti utilizzati,\nai programmi informatici in uso e alle procedure di sicurezza applicate, con\nparticolare riguardo alla trasformazione in atto in ambito industry 4.0;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assicurare analoga omogeneità nei contenuti dei programmi formativi\nconnessi alle competenze relazionali e alla salute e sicurezza sul lavoro,\navuto riguardo specifico alla metodologia e alle logiche dell'Health &amp;\nSafety;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valorizzare le potenzialità insite nella centralizzazione dell'erogazione\nformativa in presenza di situazioni omogenee sotto il profilo organizzativo e\ndi processo, ferme restando le specificità di prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumentare l'efficacia dell'erogazione interna della formazione, in un\ncontesto caratterizzato da prassi consolidate di metodologie formative comuni\n(in aula e on thè job, affiancamento ed e-learning, ecc.) e articolazioni\nproduttive su tutto il territorio nazionale, in più regioni, anche ai fini di\naffiancamento, attività on thè job e visite didattiche in altre unità\nproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con i suddetti obiettivi l'OPAF:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•costituisce la sede privilegiata per il confronto e la condivisione circa\nl'attività di formazione professionale rivolta alla generalità o a gruppi\nomogenei di lavoratori delle società appartenenti ai due Gruppi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuove le attività di formazione, prioritariamente e in coerenza con\nl'art. 13 del Titolo quarto del CCSL per la definizione di piani formativi\nsviluppati nell'ambito di Fondimpresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge le attività di supervisione e monitoraggio della formazione\nprofessionale dei sopra citati lavoratori, anche allo scopo di estendere best\npractices formative sviluppate in singole realtà produttive e organizzative\ndei due Gruppi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esercita le funzioni definite nell'art. 4 dell'Allegato tecnico n. 7 del\nCCSL in materia di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• si dota di strumenti adeguati alla realizzazione dei propri obiettivi,\nindividuandoli tra quelli già in uso in azienda (es. registro della\nformazione) o definendoli ex novo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle competenze sopra indicate, l'OPAF esercita le funzioni di\n\"Comitato di Pilotaggio\" relativamente ai piani formativi finanziati da\nFondimpresa che interessino la generalità o gruppi omogenei di lavoratori di\nuno o di entrambi i Gruppi, anche avuto riferimento a singoli settori o a\nsocietà con unità produttive site in regioni diverse. In tale veste l'OPAF\nsvolge le attività propedeutiche e conseguenti agli accordi di condivisione\ndei suddetti piani formativi, che saranno stipulati dallo stesso come definito\ndalle Parti firmatarie del CCSL e che dovranno essere comunicati dall'OPAF ai\nrappresentanti aziendali e sindacali delle unità produttive\u002Forganizzative\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la condivisione dei piani formativi sviluppati nell'ambito\ndi Fondimpresa che interessino singole unità produttive\u002Forganizzative dovrà\nessere effettuata dal Consiglio delle RSA operante nell'unità\nproduttiva\u002Forganizzativa cui si riferisce il piano e, in mancanza di questo,\ndalle Segreterie territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del\nCCSL anche nell'ambito dell'eventuale Organismo paritetico locale in\nconformità con quanto stabilito dall'alt. 13 del Titolo quarto del CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF è composto da un componente designato da ciascuna Organizzazione\nsindacale firmataria del CCSL e da altrettanti componenti designati\ncongiuntamente da FCA e CNH industrial. L'OPAF opera nel rispetto di quanto\nstabilito nel regolamento e delibera con la maggioranza qualificata dei due\nterzi dei suoi componenti attraverso modalità atte ad assicurare la\npariteticità in sede decisionale: a tal fine il diritto di voto spettante a\nciascun componente può essere esercitato, in forza di specifica delega, da\naltro componente appartenente alla medesima area di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF si riunisce con la periodicità minima indicata ne! regolamento e\ncomunque ogni qual volta sia necessario per assicurare il corretto esercizio\ndelle sue funzioni e il perseguimento degli obiettivi sopra definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Allegato n. 6\ncostituisce parte integrante del CCSL e sostituisce in ogni sua parte l'intesa\ndel 26 marzo 2018 e i documenti a questa allegati, i quali perdono efficacia a\nfar data dall'entrata in vigore del Contratto Collettivo medesimo. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO APPRENDISTATO E FORMAZIONE (OPAF)\n\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Oggetto del Regolamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Regolamento, in conformità con quanto definito dal CCSL,\ndisciplina il funzionamento dell'Organismo Paritetico Apprendistato e\nFormazione, o brevemente OPAF, previsto dall'art. 12 del Titolo quarto del\nCCSL, costituito attraverso l'Allegato contrattuale n. 7- art. 4 in forma di\nassociazione non riconosciuta ex art. 36 codice civile e attivato con l'accordo\ndel 26 marzo 2018 sottoscritto da FCA N.V. e CNH Industriai N.V. e le\nOrganizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL\nMetalmeccanici e AQCF Rappresentanza {da qui in avanti Parti istitutive).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si intendono richiamate\nle disposizioni contenute nel CCSL e le norme contrattuali di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF non ha scopo di lucro e ha sede in Torino, in via Nizza 250.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Competenze, composizione, cariche e insediamento dell'OPAF\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF ha l'obiettivo di assicurare, nell'ambito dei Gruppi FCA e CNH\nindustriai, omogeneità nei contenuti dei programmi formativi a favore dei\nlavoratori, valorizzando, ove possibile, le potenzialità insite nella\ncentralizzazione dell'erogazione formativa, senza trascurare la specificità\ndei bisogni di formazione relativi alle competenze tipiche delle singole\nrealtà, nei limiti dei compiti attribuiti all'Organismo dal CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale obiettivo, in linea con quanto indicato nel CCSL, è perseguito\nprivilegiando lo sviluppo di programmi formativi nell'ambito di Fondimpresa e\nl'erogazione interna della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF è composto in maniera paritetica da dieci componenti designati in\npari misura da ciascuna delle due Parti istitutive: cinque da parte datoriale,\ncongiuntamente nominati da FCA e CNH Industriai, e cinque da parte sindacale,\ndi cui uno per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie FIM-CISL,\nUILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e AQCF Rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF individua tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente\nsecondo le modalità di seguito definite. Uno dei rappresentanti nominati dalla\nparte aziendale assume, su designazione della stessa parte, la funzione di\nPresidente e uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni sindacali\nassume, su designazione dei rappresentanti di parte sindacale, la funzione di\nVice Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente assume la rappresentanza dell'OPAF nelle sedi\nistituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell'OPAF durano in carica due anni e possono essere confermati\ndalle Parti istitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF è competente in merito all'integrazione e alla modifica del presente\nRegolamento, derivanti da necessità di adeguamento alla normativa di legge o\nall'evoluzione contrattuale, da sottoporre per approvazione alle Parti\nistitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF svolge la sua azione valutando l'opportunità di eventuali iniziative\nintegrate e in collaborazione con Fondimpresa e con gli Enti pubblici\ncompetenti in materia di formazione e può partecipare a bandi pubblici, previa\nverifica della sua adeguatezza ai requisiti previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Dimissioni, sostituzioni e decadenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di un componente dell'OPAF, la parte che lo aveva\ndesignato provvede alla sua sostituzione entro la data di convocazione della\nprima riunione successiva alla data delle sue dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decadono dalla carica i componenti dell'OPAF che per tre volte consecutive\nnon partecipano, neppure per delega, alle riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell'OPAF nominati in sostituzione di quelli eventualmente\ncessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in\ncarica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Gratuità della partecipazione e delle cariche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF opera a esclusivo carico di ciascuna delle Parti istitutive. La\npartecipazione e le cariche interne all'Organismo sono a titolo gratuito, né\nsono previsti rimborsi spese. La gratuità è riferita a tutti i partecipanti\nalle attività e riunioni dell'OPAF, sia ai componenti dello stesso che a\neventuali ospiti e invitati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Funzionamento dell'OPAF\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF si riunisce almeno 4 volte all'anno e comunque ogni qual volta sia\nnecessario per assicurare il corretto esercizio delle sue funzioni e il\nperseguimento degli obiettivi assegnatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso la sede dell'OPAF è costituita la Segreteria, con il compito di\nprovvedere a tutti gli adempimenti organizzativi e amministrativi connessi\nall'attività dell'Organismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il responsabile della Segreteria, individuato dal Presidente, provvede alle\nconvocazioni e alla stesura di sintetico verbale delle riunioni, alle quali\nprende parte, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o\ndal Vice Presidente. Il verbale è oggetto di approvazione nella seduta\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF si riunisce di norma presso la propria sede oppure nella sede\nindicata nella convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente provvede alla convocazione dell'OPAF, tramite la Segreteria,\nmediante e-mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione,\novvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. In\ncasi straordinari di assenza di entrambi assume la presidenza il componente\npiù anziano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perché l'OPAF possa considerarsi regolarmente riunito dovrà essere\nfisicamente presente almeno la metà più uno dei componenti e, comunque, non\nmeno della metà dei componenti per ciascuna delle due parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di impossibilità giustificata alla partecipazione alla riunione\nciascun componente potrà delegare un altro componente appartenente alla\nmedesima area di rappresentanza. Ogni componente potrà portare una sola\ndelega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF può decidere di invitare alle riunioni, di norma in occasione della\nriunione precedente, uno o più esperti o specialisti in materia di\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Diritto di voto e suo esercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun componente dell'OPAF ha diritto a un voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di voto può anche essere esercitato, in caso di assenza\ngiustificata, tramite delega ad altro componente dell'OPAF appartenente alla\nstessa area di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza qualificata di 2\u002F3\ndei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Compiti dell'OPAF e regole di esercizio degli stessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF costituisce, nell'ambito del sistema partecipativo previsto dal CCSL,\nuna stabile sede di dialogo in materia di formazione professionale e\napprendistato in cui le Parti condividono idee e iniziative congiunte\nfunzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori come fattore chiave di\ncompetitività in coerenza con le logiche del World Class Manufacturing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest'ottica costituisce obiettivo primario dell'Organismo promuovere\nun'idea di formazione continua accessibile, interattiva e in grado di garantire\nin modo effettivo un'adeguata professionalità dei lavoratori dei due\nGruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative e i progetti proposti e\u002Fo elaborati nell'ambito dell'OPAF\nhanno carattere trasversale e sono rivolti alla generalità dei dipendenti di\nFCA e CNH Industriai o a gruppi omogenei di lavoratori appartenenti a settori o\nsocietà con unità produttive site in regioni diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze dell'OPAF sono quelle indicate nell'Allegato n. 6 e all'art. 4\ndell'Allegato n. 7 del CCSL sulla base di quanto stabilito dal CCSL all'art. 12\ndel Titolo quarto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>In particolare l'OPAF:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condivide idee e progetti relativi a esigenze formative della generalità\no di gruppi omogenei di lavoratori, nonché a criteri, metodologie e procedure\nper misurare l'efficacia della formazione, tenendo conto del contesto normativo\ne contrattuale di riferimento e delle metodologie e finalità del World Class\nManufacturing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•privilegia l'erogazione di attività formative implicanti l'utilizzo di\ntecnologie didattiche efficienti e sostenibili, in grado di conferire ai\npercorsi formativi un più alto valore aggiunto in termini di raggiungimento\ndei risultati attesi, ferma l'attenzione per le metodologie formative\nconsolidate (in aula, on thè job, affiancamento, visite didattiche in altre\nunità produttive, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•privilegia, inoltre, modalità di erogazione della formazione che siano\nin grado di migliorare i processi di apprendimento e che agevolino l'accesso a\npercorsi formativi trasversali elaborati centralmente a lavoratori appartenenti\na unità produttive\u002Forganizzative localizzate in regioni diverse (es.\ne-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuove attività formative atte a consentire l'adeguamento delle\ncompetenze dei lavoratori reso necessario dalla trasformazione digitale, dalle\ntecnologie emergenti in ambito industry 4.0 e dalle altre innovazioni\ntecnologiche e di prodotto applicate in azienda e a stimolare negli stessi un\norientamento volto aH'aggiornamento e al miglioramento continuo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•suggerisce l'adozione di linee guida aziendali in materia di\napprendistato e formazione funzionali a garantire l'omogeneità dei programmi\nproposti e\u002Fo operanti nelle diverse realtà produttive e organizzative dei due\nGruppi, nel rispetto delle specificità e in coerenza con le esigenze formative\ndell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuove presso i competenti enti aziendali le indicazioni utili a\nvalutare l'adozione dei migliori modelli formativi elaborati localmente in\nrealtà dei due Gruppi, nella logica di favorire la diffusione delle best\npractices in coerenza con le specificità e le esigenze delle diverse realtà\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esamina annualmente i temi prioritari individuati dall'Azienda per\nl'attività formativa trasversale e le esigenze formative relative ai\nlavoratori, poste dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL e\u002Fo dalle\nloro RSA per il tramite dei propri componenti dell'OPAF;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge attività di monitoraggio degli avvisi di finanziamento di\nprogetti formativi pubblici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge le funzioni di Comitato di Pilotaggio relativamente ai piani\nformativi finanziati da Fondimpresa, previsti da accordi di condivisione\nsiglati dalle Parti istitutive a livello nazionale; in tale attività l'OPAF\nagisce nella composizione, secondo le regole di funzionamento e nei limiti\ndelle competenze definite per il singolo piano formativo, in conformità con la\nregolamentazione di Fondimpresa e secondo le specifiche previsioni del relativo\navviso di finanziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'esercizio delle funzioni di Comitato di Pilotaggio, l'OPAF può\nconsiderarsi regolarmente riunito e può deliberare se è fisicamente presente\nalmeno la metà più uno dei componenti indicati nell'accordo di condivisione\ne, comunque, non meno della metà dei componenti indicati per ciascuna delle\ndue parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di Pilotaggio coincidono di\nnorma con quelli nominati ai sensi del precedente art. 2, salvo diversa\nprevisione dell'accordo di condivisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Comitato di Pilotaggio assume il ruolo di referente dello\nstesso nei rapporti con Fondimpresa e con il soggetto proponente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi durante il periodo di\nattuazione del piano formativo o secondo la diversa periodicità indicata\nnell'accordo di condivisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggioranza qualificata dei 2\u002F3 richiesta ai fini della validità delle\ndeliberazioni di cui al precedente art. 6 è riproporzionata e rapportata al\nnumero di componenti del Comitato di Pilotaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente provvede alla convocazione del Comitato, tramite la Segreteria\ndell'OPAF, mediante e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la\nriunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso\ntelefonico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli incontri in cui l'OPAF opera nelle funzioni di Comitato di Pilotaggio\nè ammessa la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto mediante delega\nconferita ad altro componente del Comitato alle condizioni e nei limiti di cui\nal precedente art. 5, penultimo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Obbligo di riservatezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell'OPAF e ogni altra persona che partecipi alle riunioni\ndell'OPAF medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche\nche vengono trattate nel corso delle riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venga acquisito un dato personale, relativo a società o loro\ndipendenti, esso sarò trattato nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dal\n\"Codice in materia di protezione dei dati personali\" di cui al D. Lgs. 196\u002F2003\ne successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Eventuali controversie e loro decisione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o ['applicazione del\npresente Regolamento è deferita all’esame delle Parti istitutive, che\ndecidono all'unanimità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Diffusione del Regolamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPAF assicura la diffusione del presente Regolamento, nonché degli\naggiornamenti o delle modifiche future, curandone la trasmissione a tutti i\nsoggetti coinvolti nei processi formativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Allegato n. 7\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Disciplina dell’Apprendistato professionalizzante e di aita formazione e\nricerca\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Premessa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti definiscono come segue la disciplina di concreta attuazione\ndelfapprendistato nelle società che applicano il CCSL, di cui questo allegato\ncostituisce parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La seguente disciplina si applica ai rapporti di apprendistato che saranno\ninstaurati in data successiva al 1° aprile 2019, fermo restando che per i\nrapporti d'apprendistato già in corso a questa data vale la previgente\nregolamentazione applicabile in relazione alla data di costituzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE GENERALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. - Norme generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista,\nfinalizzato alla formazione sul lavoro e all'acquisizione di competenze\nfunzionali a migliorare l'occupabilità giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che l'apprendistato può costituire un fattore\nstrategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al\ncontempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al\nlavoro capace di favorire un'occupazione stabile e di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è\nesercitarle dalle aziende che risultino non avere confermato in servizio con\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- almeno l'80% dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della\nmedesima tipologia, come prima occupazione, presso l'azienda titolare del\nrapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- almeno il 95% dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della\nmedesima tipologia, che hanno già prestato attività lavorativa con contratti\ndi lavoro a tempo determinato o di somministrazione presso l’azienda, anche\ncon mansioni diverse, nell’arco dei dodici mesi precedenti, nel condiviso\nintento di favorirne la stabilizzazione occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette percentuali saranno considerate nell’ambito della specifica\nunità produttiva o organizzativa in cui sono stati instaurati i contratti di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il\nperiodo di apprendistato nonché i contratti non trasformati in rapporti di\nlavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro. Agli effetti della\npresente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i\nquali il rapporto di lavoro sia stato trasformato anteriormente alla scadenza\nnaturale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche conseguìbili attraverso un percorso di apprendistato sono\nquelle previste nel sistema di inquadramento applicato dalla società titolare\ndel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda farà pervenire aH’Organismo Paritetico Apprendistato e\nFormazione (OPAF) di cui alfart. 12 del Titolo quarto del CCSL un rapporto\ncompleto, che sarà anche consegnato, in apposito incontro, al Consiglio delle\nRSA laddove esistente, riferito al numero di apprendisti assunti e alla\nformazione effettuata, a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla prima\nassunzione e con periodicità annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non specificamente previsto dalla disciplina qui convenuta, al\nrapporto di apprendistato si applicano le disposizioni del CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. - Durata del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi\nindipendentemente dall'area professionale\u002Fgruppo professionale di inquadramento\nfinale, fermo restando quanto di seguito definito con riferimento alle singole\ntipologie di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto specificamente previsto per l'apprendistato di alta formazione\ne ricerca, la formazione dell’apprendista sarà erogata di norma all'Interno\ndell'azienda, in quanto le Parti riconoscono le aziende dei Gruppi FCA e CNH\nIndustriai come soggetti in possesso delle necessarie competenze, certificabili\nsecondo la normativa vigente, e in grado di garantire che l'apprendimento si\nrealizzi in un contesto formativo organizzato idoneo all'acquisizione delle\nconoscenze\u002Fcompelenze infra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione potrà essere erogata attraverso modalità d’aula,\ne-learning, on thè job, affrancamento ed esercitazioni di gruppo,\ntestimonianze, action learning, visite aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I percorsi formativi aziendali degli apprendisti possono essere finanziati\nanche per il tramite di Fondimpresa in coerenza con quanto stabilito nel\ncapìtolo Formazione del Titolo quarto del CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Capacità formativa dell'impresa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'erogazione della formazione, la capacità formativa interna è\nespressa, oltre che dalla presenza di soggetti in possesso di competenze idonee\na ricoprire la figura di tutore, dalla capacità dell’azienda stessa di\nerogare direttamente o organizzare, avvalendosi anche di docenza esterna,\ninterventi formativi, in considerazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quanto alla formazione teorica, della disponibilità, in azienda o in\naziende collegate, di locali idonei; di norma, sono ritenuti idonei i locali\ndistinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di\nstrumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- della presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con\nesperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capacità formativa aziendale è espressamente dichiarata dal datore di\nlavoro, secondo la normativa vigente e sarà comunicata all'OPAF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo proposito le Parti riconoscono che le società dei Gruppi FCA e CNH\nIndustriai dispongono di capacità formative consolidate, in quanto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono in possesso dei requisiti relativi alla capacità formativa e\ndispongono di professionalità idonee per ricoprire l'incarico di tutore\naziendale e perciò possono erogare la formazione all'Interno dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la disponibilità di locali idonei, distinti da quelli destinati alla\nproduzione e dotati di strumenti adeguati per l’erogazione della\nformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno esperienza consolidata nelle varie modalità di erogazione della\nformazione (aula, e-learning, on thè job, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette capacità aziendali trovano adeguato complemento nella prassi e nelle\nmodalità di interazione e collaborazione sperimentate in ambito di formazione\nfinanziata con enti esterni dedicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tutore aziendale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutore aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, ai fini dell'individuazione delle competenze e\ndelle funzioni del tutore aziendale, si continui a fare riferimento a quanto\nprevisto dal D.M. 2B febbraio 2000 e dalla regolamentazione regionale,\nconvenendo sul prendere ad esclusivo riferimento quella emessa dalla regione\nPiemonte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore aziendale dovrà aver effettuato, conformemente con quanto\nspecificamente previsto dalla regione Piemonte, attraverso modalità e-learning\no autoapprendimento, un percorso formativo in materia di indicazioni\nmetodologiche per l'abilità didattica e relazionale finalizzata\nall'apprendimento nelle quattro macro-aree di intervento (co-progettazione del\npercorso di apprendimento, facilitazione e supporto all'apprendimento,\ncoordinamento e valutazione dell’apprendimento), cosi da ottenere la\ncertificazione delle competenze da parte della regione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La regolamentazione definita dalla regione Piemonte costituirà pertanto\nriferimento normativo specifico, in modo da assicurare la necessaria\nomogeneità gestionale su tutto il territorio nazionale alle società che\napplicano il CCSL, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 comma 8 del\ndecreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale e\nattesta - anche ai fini dell’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 81\ndel 15 giugno 2015 - il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione\ndell’attività formativa, che dovrà essere firmata anche dall'apprendista\nper presa visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il modello della scheda suddetta sarà predisposto dall’ OPAF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. - Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Le Parti, in linea con quanto definito dall'art. 12 del Titolo quarto del\nCCSL, condividono la necessità di assicurare, anche in materia di\napprendistato: omogeneità nei contenuti dei programmi formativi ai lavoratori\ndi ciascuna società\u002Fsettore nelle unità produttive site in regioni diverse -\ncon particolare riguardo alle conoscenze e alle capacità tecnico-professionali\nrichieste nell'impresa in base al processo e al ciclo produttivo, alle tecniche\ne agli strumenti utilizzati, ai programmi informatici in uso e alle procedure\ndi sicurezza applicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analoga omogeneità nei contenuti dei programmi formativi connessi alle\ncompetenze relazionali e alla salute e sicurezza sul lavoro, avuto riguardo\nspecifico alle metodologie e alle logiche dell’Health &amp; Safety.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche a questo scopo hanno costituto l'Organismo paritetico Apprendistato e\nFormazione (OPAF), in forma di associazione non riconosciuta, in base alla\ncondivisa titolarità delle Parti in merito, in quanto firmatarie del CCSL,\nprevia verifica tra le Parti e i competenti Enti governativi. AII'OPAF, la cui\ndisciplina è definita nell'Allegato n. 6 del CCSL, sono affidati i seguenti\ncompiti in materia di apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre schemi esemplificativi di profili formativi, anche mediante\nforme di collaborazione con l'INAPP, prevedendo uno specifico profilo di\nqualificazione professionale per i lavoratori addetti alle linee a catena;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre modelli e formulari atti a garantire una coerente e omogenea\ntrascrizione nel libretto formativo del cittadino dei contenuti dei percorsi\ndei Piani Formativi Individuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare, anche sulla base di esperienze di eccellenza già realizzate,\nmoduli formativi, modalità e strumenti di erogazione, particolarmente in\nriferimento alla formazione trasversale, con l'obiettivo principale di rendere\nomogeneo il livello qualitativo dell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare proposte formative per il tutore aziendale in coerenza con quanto\nstabilito dal D M 28 febbraio 2000 e dalla regolamentazione della regione\nPiemonte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitorare le esperienze svolte nei territori sulla base della\ndocumentazione pervenuta e verificare possibili forme di divulgazione delle\nesperienze più significative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare nell'ambito della formazione trasversale le modalità atte ad\nassicurare l'illustrazione degli istituti previsti dal CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5. - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella lettera di assunzione, oltre alle indicazioni di cui altari. 1 del\nTitolo quarto del CCSL, saranno precisati la qualifica oggetto del contratto di\napprendistato, l'inquadramento d ingresso, la progressione ove prevista e\nl'inquadramento di destinazione come più avanti specificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova dell'apprendista dovrà essere previsto nella lettera di\nassunzione. Il periodo di prova non dovrà superare i 30 giorni di effettivo\nservizio. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere\ndal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente\nprestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio l'apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni\npari alla durata della prova stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. - Trattamento di malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento economico per malattia e infortunio\ndell'apprendista non in prova, le regole sono quelle previste dalfart. 14 del\nTitolo quarto del CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8. - Previdenza integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti iscritti a Cometa le aliquote contributive sono definite\ndalla contrattazione aziendale, come da Allegato n. 9 del CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9. - Anzianità di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato\nverrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti\nprevisti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati\ndal CCSL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 10. - Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro o l'apprendista\npossono recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni, indipendentemente\ndall'area professionale\u002Fgruppo professionale di destinazione, ai sensi di\nquanto previsto dal quarto comma dell'alt 42 del decreto legislativo n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata comunicazione del recesso entro la scadenza del periodo\ndi apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario contratto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 11. - Norme particolari in materia di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di\ncui all'alt 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, giovani di età\nnon inferiore ai diciotto anni e non superiore ai ventinove. Per i soggetti in\npossesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto\nlegislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto può essere stipulato a\npartire dai diciassettesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata\nin 36 mesi indipendentemente dall'area professionale\u002Fgruppo professionale di\ninquadramento finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante\nnell'ambito del Gruppo FCA, in base alla vigente disciplina di legge, sarà\ninquadrato per l'intera durata dell'apprendistato nell'area professionale di\ndestinazione, con il connesso livello retributivo ridotto del 5% per l’intero\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante\nnell'ambito del Gruppo CNH Industriai, in base alla vigente disciplina di legge\ne ad eccezione dei soli casi in cui l'inquadramento di destinazione sia di 5°\ngruppo professionale, sarà assicurata la seguente progressione nel corso del\nperiodo del contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i primi ventiquattro mesi dall'assunzione: inquadramento inferiore di\nun livello rispetto a quello di destinazione; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i restanti dodici mesi; inquadramento di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista potrà essere adibito anche a mansioni connesse al pagamento\ndell’incentivo di rendimento, di cui all'art. 8 del Titolo terzo del CCSL, in\nquanto le Parti riconoscono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la complessità tecnologica degli impianti produttivi dei Gruppi FCA e CNH\nIndustriai, che comporta la generale applicazione di procedure informatizzate\ndi governo delle linee meccanizzate di produzione, anche nelle stazioni delle\nlavorazioni riconducibili al montaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la necessità di percorsi di arricchimento delle conoscenze di base e delle\ncompetenze tecnico-professionali utili allo svolgimento di un insieme compiuto\ndi mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso all'apprendista sarà riconosciuta una specifica voce\nretributiva, di importo pari a euro 0,064 orari lordi, denominata \"elemento\ndistinto apprendisti’ e non sarà attribuito il suddetto incentivo di\nrendimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Formazione aziendale per l'acquisizione di conoscenze\u002Fcompetenze\ntecnico-professionali e specialistiche.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo tipo di formazione si realizza in un contesto formativo organizzato\nvolto all’acquisizione di conoscenze\u002Fcompetenze tecnico-professionali e\nspecialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti in via esemplificativa individuano la seguente articolazione della\nformazione con riferimento alle tematiche collegate alla realtà\naziendale\u002Fprofessionale: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del\ncontesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e\nruolo dell'apprendista nell'impresa; conoscenza ed applicazione delle basi\ntecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle\ntecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle\ntecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza\nindividuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto e\ndi processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Formazione integrativa finalizzata all'acquisizione dì competenze\ndi base e trasversali.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo tipo di formazione, diretta a integrare quella erogata sotto la\nresponsabilità aziendale, fa capo all'offerta formativa pubblica, interna o\nesterna all'azienda, ed è disciplinata dalle regioni, sentite le parti sociali\ne tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze\ndell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di offerta formativa pubblica tale formazione integrativa viene\nerogata dall'azienda sulla base delle seguenti materie, articolate in via\nesemplificativa in quattro aree di contenuto: competenze relazionali;\norganizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul\nlavoro. Le ore dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte\ndel contratto di apprendistato e, in ogni caso, entro il primo anno del\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti - valutata la capacità formativa presente in azienda nelle\nsocietà dei Gruppi FCA e CNH Industriai e tenuto conto della necessità di\nassicurare omogeneità ai suddetti programmi formativi - ritengono che detta\nformazione, nella misura di 120 ore per la durata complessiva del triennio, sia\nerogata dall'azienda in base a programmi formativi che saranno oggetto di\nspecifica condivisione tra le Parti, nelfambito deM'OPAF. Lo stesso Organismo\nvaluterà l'eventuale necessità di integrazione dei programmi formativi con\nl'offerta pubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata l'omogeneità gestionale delle tematiche formative neH’ambito\ndei Gruppi FCA e CNH Industriai, si conviene di tenere a riferimento la\nnormativa specifica in materia della regione Piemonte, nel rispetto di quanto\nprevisto dal comma 8 deltart. 47 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno\n2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Ore di Formazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alle suddette ore di formazione di base e trasversale, l'azienda\nerogherà un numero dì ore annuali di formazione, volte all'acquisizione di\nconoscenze\u002Fcompetenze tecnico-professionali e specialistiche, tale da\nraggiungere la media annua di 80 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle suddette 80 ore annue, 40 ore di formazione\nprofessionalizzante, a carico azienda, saranno erogate in modalità teorica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore complessive di formazione che fanno capo all'azienda possono essere\ndistribuite diversamente nell’arco della durata del contratto dì\napprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, in base a quanto\nprevisto nel Piano Formativo Individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato\nprofessionalizzante saranno registrate sul libretto ormativo del cittadino\nsecondo quanto previsto dalla formativo vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Piano Formativo Individuale(PFI)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il\nprofilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le\nconoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI deve essere redatto in forma sintetica e inserito nel contratto di\napprendistato con l'indicazione degli obiettivi formativi, dei contenuti e\ndelle modalità di erogazione della formazione nonché del nome del tutore e\ndelle sue funzioni in relazione al contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formulazione del PFI dovrà tener conto delle eventuali disposizioni,\nmoduli e formulari, secondo il modello che sarà predisposto dall’OPAF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell’apprendista, dell'Impresa e del tutore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Norme particolari in materia di apprendistato di alta formazione\ne ricerca\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata, i contenuti e l’organizzazione didattica dell'apprendistato di\nalta formazione e ricerca sono definiti nell’apposito protocollo da\nstipularsi tra l'azienda e l'istituzione formativa ai sensi dell'alt 45, comma\n2, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e\nricerca nell'ambito del Gruppo FCA, in base alla vigente disciplina di legge,\nsarà inquadrato per l'intera durata dell'apprendistato nell’area\nprofessionale di destinazione, con il connesso livello retributivo ridotto del\n5% per l'intero periodo, mentre quello assunto nell’ambito del Gruppo CNH\nIndustriai sarà inquadrato per l'intera durata dell’apprendistato nel gruppo\nprofessionale inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle competenze dell’Istituzione formativa relativamente\nalia predisposizione del Piano Formativo Individuale, l'azienda assicurerà la\ncoerenza del percorso formativo del lavoratore con il profilo formativo\nrelativo alla qualificazione da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra definito in relazione alla retribuzione dovuta\nall'apprendista, per le ore di formazione svolte dallo stesso presso\nl’istituzione formativa, l'azienda è esonerata dall'obbligo retributivo,\nmentre per le ore di formazione interna, quale trattamento di miglior favore\nrispetto alla previsione di legge, non è prevista alcuna riduzione della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato di alta\nformazione e ricerca saranno registrate sul libretto formativo del cittadino\nsecondo quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non specificamente previsto nel presente articolo si applicano le\nnorme generali in materia apprendistato sopra definite nonché quelle in\nmateria di apprendistato professionalizzante ove compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ALLEGATO TECNICO n. 8 - ELEMENTO RETRIBUTIVO PER EFFICIENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Gruppo FCA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>•Settore Auto\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>•Magneti Marelli\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>•Comau\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>•Teksid\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>•FCA Bank\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>•altre società non riconducibili ai settori\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Gruppo CNH Industrial\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Gruppo FCA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">****************************************************************************************\u003C\u002Fspan>Prospetto\nn. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Indicatori e valorizzazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>In percentuale sulla retribuzione base annua lorda individuata nel\n        presente contratto\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Obiettivo di efficienza* del 6% annuo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>MATRICE PER IL CALCOLO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"190\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"313\">\u003Cp>recuperi di efficienza %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"190\">\u003Cp>WCM status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>&lt;4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>4-4,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>4,6-5,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>5,5-6,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>6,5+\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>Bronze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>2,75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>3,38%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>4,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>Silver\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>3,38%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>4,31%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>5,25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>6,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>Gold\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>4,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>5,25%\u003C\u002Fp>\n   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diretti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per FCA Italy Mopar Service, Parts &amp; Customer Care\u002FFCA Customer Services\nCentre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"189\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"313\">\u003Cp>recuperi di efficienza %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"189\">\u003Cp>WCL status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp>&lt;2,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>2,5-2,8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>2,9-3,4 |\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>3,5-4,0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp>4,1+\u003C\u002Fp>\n      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ALFA ROMEO s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Melfi s.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEVEL s.p.a. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABARTH &amp; C. s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.R.F. s.c.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EASY DRIVE S.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA CENTER ITALIA s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA CUSTOMER SERVICES CÉNTRE s.r.l. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA FLEET &amp; TENDERS s.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA RES s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIDIS s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i'FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS s.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i-FAST CONTAINER LOGISTICS s.p.a. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CODEFIS s.c.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MASERATI S.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA GROUP PURCHASING S.C.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA GROUP MARKETING s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Gruppo FCA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ELENCO STABILIMENTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy-Polo Produttivo Torino-sito Mirafiori Plant\u002FUnità Sottogruppi\nLastratura Grugliasco \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy - Polo Produttivo Torino - sito Aw. G.Agnelli Plant \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy - Mirafiori Powertrain Plant \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy - Mirafiori Presse Plant \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy-Verrone Powertrain Plant \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy - Cento plant\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy -Piedimonte S. Germano Plant\u002FUnità Sottogruppi Lastratura\nCassino-Villa S. Lucia\u002FAlfa Romeo -Unità di Piedimonte S. Germano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy - GB Vico Plant - sede di Pomigliano d'Arco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy - Pratola Serra Powertrain Plant \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy-Termoli Powertrain Plant\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Italy - Mopar Service, Parts &amp; Customer Care \u002F FCA Customer Service\nCentre \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA Melfi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEVEL\u002FFCA Italy - Unita Plastica di Atessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MASERATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Gruppo FCA \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Indicatori e valorizzazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>In percentuale sulla retribuzione base annua lorda individuata nel\n        presente contratto\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Obiettivo di efficienza* annuo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>MATRICE PER IL CALCOLO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"191\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"8\" width=\"499\">\u003Cp>recuperi di efficienza %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"191\">\u003Cp>WCM status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>&lt;4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>4-4,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>5,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>6,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>6,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>Bronze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>5,25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>6,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>6,90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>Silver\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>5,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>6,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>Gold\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>120%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>6,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>8,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>* Riduzione dei costi di trasformazione di stabilimento (escluso acquisto\ndei materiali diretti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Gruppo FCA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ELENCO SOCIETÀ'\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MAGNETI MARELLI s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE s.p.a. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SISTEMI SOSPENSIONI s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MAGNETI MARELLI AFTER MARKET PARTS AND SERVICES S.p.a. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SOFFIAGGIO POLIMERI s.r.l. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Gruppo FCA\u003C\u002Fstrong> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ELENCO STABILIMENTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stabilimento di NAPOLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stabilimento di PALIANO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stabilimento di SAN BENIGNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stabilimento di VENARIA REALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stabilimento di TITO SCALO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stabilimento di VENARIA REALE (EX SBHE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SOFFIAGGIO POLIMERI s.r.l. - Stabilimento di LENO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stabilimento di TOLMEZZO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stabilimento di VENARIA REALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MAGNETI MARELLI s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stabilimento CORBETTA Electronics\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•StabilimentodiVENARIA REALEExhaust\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•StabilimentodiBARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•StabilimentodiCREVALCORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•StabilimentodiCAIVANO Exhaust\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SISTEMI SOSPENSIONI s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•StabilimentodiSULMONA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•StabilimentodiRIVALTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•StabilimentodiMELFI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Gruppo FCA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>A.l. Indicatori e valorizzazione (Qualità del Prodotto)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>In percentuale sulla retribuzione base annua lorda individuata nel\n        presente contratto\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Obiettivo dei demeriti di qualità* \n\n        \u003Cp>2019=27\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**\u003C\u002Fspan>2020=25\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**\u003C\u002Fspan>2021=23\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**\u003C\u002Fspan>2022=21\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>MATRICE PER IL CALCOLO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"196\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"253\">\u003Cp>valore demerito (range) 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"196\">\u003Cp>WCM status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp>&gt;36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>36-30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>29-23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>&lt;23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp>no status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      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Indicatori e valorizzazione (Qualità dei Progetti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>In percentuale sulla retribuzione base annua lorda individuata nel\n        presente contratto\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Obiettivo di realizzazione delle attività di progetto (milestone)*\n        2019=97%\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***\u003C\u002Fspan>2020=98%\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***\u003C\u002Fspan>2021=98,5% \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***\u003C\u002Fspan>2022=99%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>MATRICE PER IL CALCOLO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"196\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"252\">\u003Cp>% realizzazione frange) 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"196\">\u003Cp>ritardo (gg)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35\">\u003Cp>&lt;90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>90-96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>&gt;96-97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp>&gt;97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp>underscore (&gt;17)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp>&gt;98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp>underscore (&gt;16)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>2,15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>2,63%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp>3,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp>score (7-16)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>2,63%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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width=\"35\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>3,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>3,75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp>4,35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>* Qualìty Assurance Milestone Metric (QAMM) dei progetti acquisiti\u002Fprogetta\nti\u002Freaiinati in EMEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ELENCO SOCIETÀ'\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMAU s.p.a. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IUVO s.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ELENCO STABILIMENTI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Unità Produttiva di Grugliasco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Indicatori e valorizzazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>In percentuale sulla retribuzione base annua lorda individuata nel\n        presente contratto\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Obiettivo di efficienza* annuo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>MATRICE PER IL CALCOLO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"191\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"8\" width=\"488\">\u003Cp>recuperi di efficienza %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"191\">\u003Cp>WCM status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>&lt;4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>4-4,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>4,6-5,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>5,5-6,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>6,5-7,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>7,5-8,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>8,5-9,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>9,5-10,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>no status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>0,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>4,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>5,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>6,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>6,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>Bronze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>5,25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>6,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>6,90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>Silver\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>5,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>6,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp>Gold\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp>120%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>6,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>8,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Riduzione dei costi di trasformazione di stabilimento (escluso acquisto\ndei materiali diretti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ELENCO SOCIETÀ'\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TEKSID ALUMINUM s.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TEKSID s.p.a. - sede di Carmagnola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ELENCO STABILIMENTI \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Stabilimento di Carmagnola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 10 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si sono incontrate \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA BANK s*p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIM, UILM, FISMIC,\nUGLM e AQCFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e hanno definito quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del titolo terzo del CCSL\ndell'll marzo 2019 per quanto riguarda la società FCA BANK s.p.a. e sue\ncontrollate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la matrice per il calcolo dell'elemento retributivo per efficienza è\nquella specifica riportata nel prospetto allegato alla presente intesa, che\ncostituisce parte integrante, quale prospetto n, X, della sezione relativa a\nFCA BANK dell'allegato tecnico n. 8 del CCSL 11 marzo 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale matrice si applica alle società indicate nel prospetto n. 2 allegato\nalla presente intesa, che costituisce anch'esso parte integrante della sopra\nrichiamata sezione relativa a FCA BANK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Indicatori e valorizzazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>in percentuale sulla retribuzione base annua lorda individuata\n        neipresente contratto\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Net operating Expenses annuale = dato comunicato annualmente entro\n      Q1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"183\">\u003Cp>\u003Cstrong>MATRICE PER IL CALCOLO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp>risultato\u002Fobiettìvo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp>%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"165\">\u003Cp>risultato\u002Fobiettìvo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp>120%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp>0,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ELENCO SOCIETÀ'\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA BANK s.p.a. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEASYS s.p.a. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEASYS RENT s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ELENCO SOCIETÀ'\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>FCA SERVICES s.c.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SADI s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA SECURITY s.c.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEPOSITO AVOGADRO s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIAT CHRYSLER FINANCE s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCASEPIN s.c.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCAN.V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA PARTECIPAZIONI s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIAT CHRYSLER RISK MANAGEMENT s.p.a. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SISPORT s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano comunque in questo ambito tutte le società facenti capo a Holding\ne Diverse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Gruppo CNH Industriai\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Indicatori e valorizzazione \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>In percentuale sulla retribuzione base annua lorda individuata nel\n        presente contratto.\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Obiettivo di efficienza* annuo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>MATRICE PER IL CALCOLO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Anno 2019\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"186\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"353\">\u003Cp>Recuperi di efficienza %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>WCM status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>&lt;4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4-4,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4,6-5,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>5,5- 6,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>6,5+\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>no status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>2,75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>3,38%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>4,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>bronze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>3,38%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4,31%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>5,25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>6,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>silver\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>5,25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>6,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>gold\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>6,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Riduzione dei costi di trasformazione di stabilimento (escluso acquisto\nmateriali diretti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La matrice di cui sopra si applicherà per il solo anno 2019. Dal 2020\ntroverà invece applicazione la matrice sotto riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Anni 2020, 2021 e 2022\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"186\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"352\">\u003Cp>Recuperi di efficienza %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>WCM status\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>&lt;4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4-4,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4,6-5,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>5,5- 6,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>6,5+\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>bronze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>2,75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>3,38%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>4,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>silver\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>3,38%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4,31%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>5,25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>6,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>gold\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>5,25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>6,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>world class\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp>0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>4,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>6,00%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>7,50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>8,70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Riduzione dei costi di trasformazione di stabilimento (escluso acquisto\nmateriali diretti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ELENCO SOCIETÀ'\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>CNH Industriai N.V. - sede secondaria italiana CNH Industriai Finance\ns.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNH Industriai Capital Soutions s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNH Industriai Italia s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNH Industriai Financial Services S.A. - sede secondaria italiana CNH\nIndustriai Services S.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iveco s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iveco Defence Vehicles s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Astra Veicoli Industriali s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Officine Brennero s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FPT Industriai s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altra s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ELENCO STABILIMENTI PER SOCIETÀ DI APPARTENENZA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>CNH Industriai Italia s.p.a. - Lecce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNH Industriai Italia s.p.a. - Jesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNH Industriai Italia s.p.a. - Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNH Industriai Italia s.p.a. - San Mauro Torinese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iveco s.p.a.-Suzzara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iveco s.p.a. - Brescia CV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iveco s.p.a. - Brescia Mezzi Speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iveco Defence s.p.a. - Bolzano (incluso Vittorio Veneto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Astra Veicoli Industriali s.p.a. - Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FPT Industriai s.p.a. - Torino drivelìne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FPT Industriai s.p.a. - Torino motori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FPT Industriai s.p.a. - Foggia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FPT Industriai s.p.a. - Pregnana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ACCORDO AZIENDALE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il giorno 11 marzo 2019, in Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA N.V. e CNH Industriai N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle\nsocietà dei rispettivi Gruppi cui si applica il CCSL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Organizzazioni Sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL\nMetalmeccanici e AQCFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le Parti hanno esaminato e discusso le crescenti necessità di copertura\nprevidenziale connesse agli effetti progressivamente prodotti dagli interventi\nlegislativi in materia di previdenza obbligatoria, che hanno sancito il\nconsolidamento del sistema contributivo e, conseguentemente, la riduzione del\nlivello di copertura assicurato dal primo pilastro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conseguentemente, le Parti convengono sull'opportunità di intervenire\nconcretamente per aumentare la copertura complessiva a beneficio dei\nlavoratori, incrementando la contribuzione alla previdenza complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene a livello di contrattazione aziendale quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A integrazione e in applicazione di quanto convenuto nell'alt. 6 del Titolo\nquarto del suddetto Contratto Collettivo, la contribuzione a carico del datore\ndi lavoro e del lavoratore nelle società dei Gruppi FCA e CNH Industriai è\nfissata, a decorrere dal 1° luglio 2019, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. per i lavoratori aderenti al fondo COMETA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* la contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nell'importo\ncorrispondente all'aliquota del 2,2% della retribuzione base ex art. 5 del\nTitolo terzo del CCSL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* la contribuzione a carico del lavoratore è fissata liberamente dal\nmedesimo, fermo restando un livello minimo pari all'1,7% della retribuzione\nbase suddetta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* per gli apprendisti, l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è\ndeterminata nella misura del 2,5% della retribuzione base, mentre quella a\ncarico del lavoratore è pari al 2% della retribuzione base suddetta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. per i lavoratori in possesso della qualifica aziendale di Professional\naderenti al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è determinata in\nmisura pari al\u002F^,5% della retribuzione utile ai fini del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* la contribuzione a carico del Professional è fissata liberamente dal\nmedesimo, fermo restando un livello minimo pari al 2% della retribuzione utile\nai fini del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la presente intesa, le Parti si danno reciprocamente atto di aver inteso\ndare risposta concreta ai crescenti fabbisogni in materia di previdenza\ncomplementare, attraverso l'incremento dell'impegno aziendale delle società\ndei Gruppi FCA e CNH Industriai a favore dei loro dipendenti iscritti al fondo\nCOMETA e al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Verbale di Accordo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Addì 11 marzo 2019, in Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FCA N.V. e CNH Industriai N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle\nsocietà dei rispettivi Gruppi cui si applica il CC5L\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Organizzazioni Sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL\nMetalmeccanici e AQCFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in data 1° gennaio 2009, nel quadro della contrattazione aziendale in\nallora vigente, è stato attivato il fondo di assistenza sanitaria integrativa\nFASIFIAT, finalizzato a erogare prestazioni sanitarie integrative a favore dei\nlavoratori dipendenti con qualifica di operaio e impiegato, essendo già attivo\ndal 1° gennaio 1992, in virtù di specifici accordi aziendali, il fondo FASIQa\nfavore dei lavoratori dipendenti con qualifica di professional;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'accordo dell'll ottobre 2012 ha definito la struttura del nuovo fondo\nFASIF, risultante dalla fusione per incorporazione del fondo FASIFIAT nel\nFASIQ, nonché la sua articolazione in più livelli di contribuzione e di\nprestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'accordo del 30 aprile 2013 ha dato ulteriore sviluppo alla definizione\ndella struttura del FASIF, stabilendo una contribuzione aggiuntiva a carico\ndelle società associate per coprire le spese di funzionamento e consentire la\ncostituzione di una struttura organica direttamente in capo al fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con accordo del 29 ottobre 2013, allegato al CCSL quale sua parte\nintegrante, le Parti contrattuali hanno disciplinato in via organica i\ncontenuti dell'organizzazione del FASIF conseguente al completamento del\nprocesso di fusione, ridefinendone altresì l'articolazione interna in base a\npiù livelli di contribuzione e di prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le stesse Parti convengono sulla necessità di aggiornare, nell'ambito del\nrinnovo del CCSL, il sopra citato allegato contrattuale anche alla luce delle\npattuizioni nel frattempo intervenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, con il presente accordo, che costituisce l'Allegato n.\n10 del CCSL rinnovato rii marzo 2019, di cui è parte integrante, si conviene\nquindi la seguente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione è strettamente correlata con il livello delle prestazioni\nper la cui copertura è fissata, tenuto anche conto del carattere obbligatorio\no volontario. La contribuzione è definita dalla normativa contrattuale\nvigente. Le prestazioni sono definite dal Fondo sulla base della contribuzione\nstessa in coerenza con l'esigenza di assicurare l'equilibrio economico\nfinanziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Contribuzione e prestazioni dell'Assistenza Base per i\nlavoratori\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attivazione dell'Assistenza di Base riguarda l'intera platea dei\ndipendenti cui si applica il CCSL assunti con contratto a tempo indeterminato,\napprendistato o contratto a tempo determinato, terminato in ogni caso il\nperiodo di prova, e ha la finalità di offrire a tutti i suddetti lavoratori un\nsostegno a fronte di gravi situazioni sanitarie che comportino per gli stessi\npesanti conseguenze negative sotto i! profilo personale, economico e\u002Fo\nreddituale. L'iscrizione di ciascun dipendente al piano di assistenza sanitaria\ndi base avviene indipendentemente da una manifestazione di volontà, e i\nrelativi oneri contributivi, innalzati a decorrere dal 1° gennaio 2020 a 30\neuro annui, sono conseguentemente coperti dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla suddetta data il piano di Assistenza sanitaria di Base (AB), a favore\ndi tutti i dipendenti dei Gruppi FCA e CNH Industriai e delle società aderenti\nal FASIF, sarà quindi articolato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- una copertura Long Term Care (LTC) per casi di non autosufficienza\npermanente, sopravvenuti nel periodo di copertura, prestata in forma di rendita\nvitalizia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un'indennità sostitutiva per ricoveri per grandi interventi chirurgici\npresso il servizio sanitario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anno 2019 restano attivi i profili di contribuzione e prestazioni\nprevisti dall'accordo del 29 ottobre 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Contribuzione e prestazioni dell'Assistenza Completa per i\nlavoratori\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I piani di Assistenza sanitaria Completa (AC) sono attivi a favore di tutti\ni lavoratori iscrìtti ai piano di assistenza base (AB) che aderiscano\nvolontariamente, mediante specifica domanda e conseguente attivazione della\ncontribuzione a carico di entrambe le parti, nelle misure più avanti\nspecificate. All'iscrizione volontaria è correlato l'accesso ai diritti\nelettorali attivi e passivi in ordine all'elezione degli organi sociali del\nfondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, rispondendo alla crescente esigenza di facilitare l'accesso alle\nprestazioni sanitarie dando così migliore attuazione al diritto alla salute,\nintendono proseguire nel percorso di armonizzazione dei profili di assistenza\ncompleta e adottare misure che favoriscano la più ampia adesione agli stessi.\nA far data dal 1° gennaio 2020 la contribuzione richiesta per l'assistenza\ncompleta é quindi ridefinita nelle seguenti misure: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- piano sanitario operai e impiegati (AC 1): 146 euro annui a carico azienda\ne 40 euro annui a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- piano sanitario professional (AC 2): 516 euro annui a carico azienda e 120\neuro annui a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A carico dei lavoratori aderenti ai piani AC1 e AC2 che intendano iscrivere\nal FASIF anche i componenti del proprio nucleo familiare, è inoltre prevista\nla seguente contribuzione aggiuntiva per ogni familiare iscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-figlio fino a 18 anni di età: 62 euro annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-figlio oltre i 18 anni dì età, coniuge, convivente o civilmente unito\nfiscalmente a carico: 72 euro annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-figlio oltre i 18 anni di età, coniuge, convivente o civilmente unito non\nfiscalmente a carico: 186 euro annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è possibile iscrivere al fondo i figli di età superiore a 30 anni né\npuò essere proseguita l'assistenza nei loro confronti se iscritti in\nprecedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anno 2019 restano attivi i profili di contribuzione e prestazioni\nprevisti dall'accordo del 29 ottobre 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Contribuzione e prestazioni dell'Assistenza Completa per prosecutori\nvolontari e relativi familiari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti aderenti ai piani di Assistenza sanitaria Completa possono,\nterminato il rapporto di lavoro, attivare la prosecuzione su base volontaria\nper se stessi è per i loro familiari iscritti al FASIF attraverso l'adesione a\nuno specifico piano di assistenza completa (APV), i cui livelli di\ncontribuzione e prestazioni sono determinati dal Consiglio di amministrazione\ndel Fondo. Alla suddetta adesione è correlato l'accesso al diritto elettorale\nattivo in ordine all'elezione degli organi sociali del fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iscrizioni a tutti i piani di assistenza completa sono disciplinate dal\nRegolamento Operativo del Fondo, mediante l'utilizzo della modulistica\nspecifica del Fondo e nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Contributo spese amministrative\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che la contribuzione per l'iscrizione ai piani di Assistenza\nBase e Completa è totalmente destinata alla copertura delle prestazioni\npreviste dal fondo e alla copertura delle spese dei servizi esterni forniti al\nfondo per l'erogazione delle stesse in forma diretta e indiretta, è stabilito\nun contributo aggiuntivo, denominato \"contributo spese amministrative\", per\ncoprire le spese amministratlve e di funzionamento dal FASIF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto contributo, a carico delle società associate, è pari a 1,50\neuro annui per ciascun dipendente iscritto al fondo. L'importo del contributo\npotrà essere oggetto di futuri adeguamenti, in base all'evoluzione della\nstruttura amministrativa del fondo; in tal caso dovranno essere coerentemente\nrivisti gli oneri sostenuti dalle società associate sulla base del contratto\ndi fornitura di servizi in essere tra il FASIF e FCA Sepin s.c.p.a., società\nconsortile dei Gruppi FCA e CNH Industriai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>ORGANI DEL FONDO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organi del FASIF sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'Assemblea dei Delegati {20 in rappresentanza dei lavoratori e 20 in\nrappresentanza delle società)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Consiglio di amministrazione (5 in rappresentanza dei lavoratori e 5 in\nrappresentanza delle società)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Presidente e il Vice Presidente (rispettivamente, a mandati alterni, di\nparte lavoratori e datoriale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Collegio dei Sindaci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Collegio dei Probiviri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Direttore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lo Statuto del fondo ne disciplina la composizione, le attribuzioni e le\nmodalità di funzionamento, nel rispetto della disciplina contrattuale prevista\ndalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni per la nomina dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, in\nrappresentanza dei lavoratori, sono effettuate ogni cinque anni nel rispetto\ndei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le elezioni dovranno aver luogo in via elettronica, mediante l'accesso\nall'Area dedicata resa disponibile nel sito internet del Fondo, accessibile\nanche in modalità intranet, assicurando piena libertà d'accesso al voto e\ngaranzia di segretezza. A tal fine le società disporranno, nelle unità\nproduttive con non meno di 500 aventi diritto al voto, l'utilizzo di una\npostazione a beneficio dei lavoratori privi di accesso autonomo alla rete\ninternet o intranet aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'eventuale modalità di voto cartacea può essere attivata sulla base di\nuna specifica regolamentazione definita dal Consiglio di amministrazione,\nd'intesa con le Parti istitutive del Fondo nel rispetto dei principi stabiliti\ndal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le elezioni si svolgeranno in un unico collegio elettorale nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea dei\nDelegati concorrono, mediante lista congiunta o liste disgiunte, le\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del CCSL e del presente accordo, le quali\nprovvederanno alla raccolta delle candidature dei lavoratori iscritti ai piani\ndi Assistenza Completa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dei 20 componenti l'Assemblea dei Delegati 5 saranno designati dalle\nOO.SS. di cui sopra e 15 saranno invece eletti con sistema proporzionale e voto\ndi preferenza singola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di lista congiunta, essa sarà composta da un massimo dt 40\ncandidati, mentre in caso di liste disgiunte ogni lista sarà composta da un\nmassimo di 8 candidati; i candidati saranno indicati in ordine alfabetico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al nome del candidato sarà affiancato nella lista il nome della società,\ndell'unità produttiva, la sigla della relativa provincia nonché del piano di\nAssistenza Completa di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Commissione Elettorale, unica e nazionale, sarà composta da un\ncomponente per ogni O.S. firmataria del presente accordo e un componente di\nparte datoriale designato congiuntamente da FCA e CNH Industriai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nella composizione delle liste si terrà conto della necessità di dare\nadeguata rappresentanza ai candidati appartenenti alle società del Gruppo FCA,\ndel Gruppo CNH Industriai e a quelli appartenenti alle società terze, avuto\nriguardo alla ripartizione degli iscritti tra i piani di Assistenza Completa e\nalla loro distribuzione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell'Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza dei\nlavoratori eleggono i 5 componenti del Consiglio di Amministrazione rispettando\ncongiuntamente i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente\naccordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- almeno 3 componenti in rappresentanza dei lavoratori appartenenti alle\nsocietà dei Gruppi FCA e CNH Industriai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino, 11 marzo 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>ACCORDO TRA FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM E AQCFR SULLE\nRAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA (RSA)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Specifico\ndi Lavoro delle aziende dei Gruppi FCA, CNH Industriai e Ferrari s’impegnano\na rinnovare le RSA, come definito al seguente punto, in ogni unità produttiva\ndelle società a cui si applica il Contratto Collettivo stesso sulla base del\nRegolamento per le elezioni definito dalle suddette Organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La costituzione delle RSA avverrà a seguito di consultazione elettorale\nsu base proporzionale pura, su liste contrapposte, a suffragio universale e di\nnorma a collegio unico (con la possibilità di definire un collegio specifico\nper gli impiegati\u002Fprofessional o per gli operai in raccordo con quanto previsto\ndal successivo punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascuna unità produttiva, la costituzione delle RSA avverrà\nnell’ambito di un numero complessivo totale di tutti i dirigenti pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 dirigenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 dirigenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 dirigenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, in aggiunta al numero\nprecedente, nelle unità produttive con oltre 3.000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno designati dalle\nOrganizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo tra i dirigenti\ndelle RSA nel numero previsto dal Contratto Collettivo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’esito della consultazione le Organizzazioni sindacali comunicheranno\ncongiuntamente e per iscritto alla Direzione aziendale le nomine dei dirigenti\ndelle RSA e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Si definisce fin d’ora che nella costituzione delle RSA, fermo restando\nil numero complessivo totale di tutti i dirigenti fissato al punto 2, le\nOrganizzazioni sindacali nomineranno le RSA ripartendole sulla base dei voti di\nlista conseguiti. Nelle elezioni delle RSA si applica il sistema proporzionale,\nsu liste contrapposte, a suffragio universale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Si potrà costituire uno specifico collegio laddove l’organico degli\nimpiegati\u002Fprofessional o degli operai presente nell’unità produttiva\ninteressata è pari ad almeno il 10% dell’organico totale dell’unità\nstessa e comunque tenendo conto di un’adeguata presenza professionale della\nrappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le decisioni relative ad atti negoziali saranno prese a maggioranza\nassoluta (50%+1) dei dirigenti delle RSA dell’unità produttiva, della\nsocietà e del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Verbale di accordo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 9 maggio 2019, presso l’Unione Industriale di Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNH Industriai N.V. e Ferrari N.V., in nome proprio e in nome e per conto\ndelle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM e\nAQCFR è stato concordato quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* in data 11 marzo 2019 è stato stipulato l’accordo di rinnovo del\nContratto Collettivo Specifico di Lavoro per le aziende appartenenti ai Gruppi\nFCA, CNH Industriai e Ferrari e ai lavoratori dalle stesse dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con suddetto accordo di rinnovo si è, tra l’altro, concordato che, per\ntutte le società del Gruppo CNH Industriai e del Gruppo Ferrari che applicano\nil CCSL, a far data dal 1° giugno 2019 la classificazione unica dei lavoratori\nrientranti nelle diverse categorie legali dei quadri, impiegati e operai,\narticolata in gruppi professionali, sarà modificata, come indicato all’art 2\ndel Titolo III del CCSL, sia per i lavoratori già in forza alla data della\nmodifica sia per quelli assunti dalla stessa data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* le Parti, con la previsione di cui all’ultimo capoverso deN’art. 2 del\ntitolo III di suddetto CCSL hanno concordato che si sarebbero incontrate entro\nil mese di aprile 2019 per verificare gli elenchi delle mansioni riportate a\ntitolo esemplificativo in calce alla declaratoria di ciascun gruppo\nprofessionale, con eccezione del primo e secondo, e stilarne la versione\ndefinitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, a seguito di ampia ed approfondita discussione che ha\navuto luogo in data 16 aprile 2019 e in data odierna, le Parti convengono che\nle mansioni esemplificative per ciascun gruppo professionale (con esclusione\ndel primo gruppo, per il quale non è riportata alcuna esemplificazione, e del\nsecondo gruppo, per il quale rimangono valide le esemplificazioni già indicate\nnel testo dell’accordo di rinnovo di cui in premessa) sono quelle di seguito\nindicate che sostituiscono in toto quelle riportate nel testo dell’accordo di\nrinnovo citato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Mansioni esemplificative per il quinto gruppo professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a lavori di produzione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti \u002Fimpianti automatici \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al collaudo\u002Fcollaudatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carrellista\u002FConduttore mezzi di trasporto interni \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto servizi generali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto revisione\u002Friparazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto inserimento dati\u002F registrazioni su terminale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a controlli qualità \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto banchi, sistemi e sale di prova \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchina \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato amministrativo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato tecnico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato di cali center junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Mansioni esemplificative per il quarto gruppo professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a lavori di produzione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al collaudo\u002Fcollaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a collaudo su pista\u002Fstrada di allestimenti speciali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verniciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u002Fimpianti automatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettrauto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Meccanico motorista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto revisione\u002Friparazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto servizi generali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchina \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autista trasporto vetture (autotreni o autoarticolati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Team Leader\u002FConduttore per Ferrari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a controlli qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto banchi, sistemi e sale di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>WCM specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato amministrativo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato tecnico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto ai servizi medici \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato\u002Fassistente di cali center\u002Fvendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Mansioni esemplificative per il terzo gruppo professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico\u002Felettronico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costruttore su macchina \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine a controllo numerico (con almeno 5 assi controllati) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto banchi, sistemi e sale di prova \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al collaudo\u002Fcollaudatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore impianti automatici \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto controlli qualità \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>WCM specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto ai servizi medici \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incaricato logistico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore di cali center\u002Fvendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro fine anno per un monitoraggio del nuovo\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto \u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"jobclassifaction1":50,"trainingprogrammes":53,"apprenticeships":57,"pensionfund":61,"contracttrial":65,"sicknessmaxdays":69,"sicknesspay":73,"healthandsafetypolicy":77,"protectiveclothing":81,"healthandsafetytraining":85,"paidmaternityleave":89,"jobsecuritymothers":93,"paidpaternityleave":97,"childcare":100,"deathrelatives":104,"marriage":108,"discrimination":112,"sexualhar":116,"eqpromotion":120,"equalitymonitoring":124,"violence":127,"WORKHOURS_trigger":131,"hourspweek_select":134,"MAXHOURS_trigger":138,"holidaysdays":142,"PAIDLEAV_trigger":146,"bankholidays1":149,"bankholidays2":152,"SCHEDULE_trigger":156,"TRADEUNLEAV_trigger":160,"tradeunleavdays":163,"FLEXWORK_trigger":167,"WAGES_payscale1_start":171,"PAYSCALES_trigger":174,"WAGES_payscale1_end":178,"STRUCINCR_trigger":181,"ONCERISE_trigger":185,"NOCTPREM_trigger":189,"OVERTIME_trigger":193,"SUNDAY_trigger":195,"SENIOR_trigger":197,"mealvouchers":200,"green_trigger":203},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Il presente Contratto Collettivo decorre","Il presente Contratto Collettivo decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà vigore\nfino a tutto il 31 dicembre 2022.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":52},"jobclassifaction1","CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"trainingprogrammes","FORMAZIONE Premessa Condividendo il valo","FORMAZIONE\n\n\n\nPremessa\n\nCondividendo il valore strategico della formazione ai fini\ndeti’aggiomamento e sviluppo professionale del personale tutto, con riguardo\nsia alle competenze tecniche che ai comportamenti organizzativi, si afferma la\nvolontà comune di sviluppare iniziative congiunte, in coerenza con i modelli\norganizzativi della formazione continua.\n\nA questo proposito te Parti convengono sull’opportunità di dare\ncontinuità all'adesione a Fondimpresa, favorendo ogni qual volta sia possibile\niniziative condivise di formazione congiunta, con l'obiettivo comune di\nmassimizzarne l’efficacia.\n\nFCA, CNH Industriai e Ferrari, in nome proprio e in nome e per conto di\ntutte le società che fanno loro capo, confermano la volontà di versare a\nFondimpresa il contributo dello 0,30% istituito dall'alt 25, comma 4, della\nlegge 21 dicembre 1978 n. 845 e successive modificazioni, conformemente a\nquanto previsto dall'art.6, comma primo, lett. a, dello Statuto di Fondimpresa\nper le aziende che, benché non associate a Confindustria, liberamente scelgano\ndi aderire al fondo paritetico interprofessionale.\n\nSi conviene di valutare l'opportunità di definire, sulla base dell'attuale\ncontribuzione, anche alla luce dell’eventuale evoluzione del quadro\nnormativo, la continuità dell’adesione a Fondimpresa.",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"apprenticeships","Art. 12. - Organismo Paritetico Apprendi","Art. 12. - Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF).",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"pensionfund","Art. 6. - Previdenza complementare. La c","Art. 6. - Previdenza complementare.\n\n\n\nLa copertura delle prestazioni concernenti la previdenza complementare è\nassicurata tramite l'adesione al fondo Cometa e, per i lavoratori in possesso\ndella qualifica aziendale di \"Professional\" (“Quadri” per il Gruppo\nFerrari), l’adesione al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat. E' fatta salva\nl’adesione a eventuali fondi pensione territoriali.\n\nLa contribuzione per il fondo Pensione Cometa e per il Fondo Pensione Quadri\ne Capi Fiat è stabilita dalla contrattazione aziendale, come da Allegato n.\n9.\n\nL'Azienda, ai fine di assicurare la massima consapevolezza sull'Importanza\ndella previdenza complementare* fornisce ai lavoratori, all’atto\ndell'assunzione, la modulistica per l'adesione con le principali informazioni\nutili.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"contracttrial","Art. 2. - Perìodo di prova. L'assunzione","Art. 2. - Perìodo di prova.\n\n\n\nL'assunzione può avvenire con un perìodo di prova non superiore a:\n\n\n\n\n  \n    \n      Gruppi professionali \u002F Aree professionali\n      \n      Durata ordinaria\n      \n    \n    \n      1A area professionale \u002F 5°gruppo\n        professionale\n      \n      1 mese e 1\u002F2\n      \n    \n    \n      2A area professionale \u002F 4° e 3°gruppo\n        professionale\n      \n      3 mesi\n      \n    \n    \n      3A area professionale \u002F1 ° e 2° gruppo\n        professionale\n      \n      6 mesi\n      \n    \n  \n\n\nI perìodi di prova sopra indicati saranno riproporzionati per i contratti a\ntempo parziale (part-time verticale) sulla base della ridotta entità della\nprestazione lavorativa, fino a un massimo di 6 mesi.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"sicknessmaxdays","In caso di interruzione del servizio dov","In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per\nun periodo, definito comporto breve, di:\n\na)6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;\n\nb)9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni\ncompiuti;\n\nc)12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"sicknesspay","-per anzianità di servizio fino a 3 anni","-per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l’intera retribuzione\nglobale di fatto per i primi 2 mesi e l'80% della stessa per i 4 mesi\nsuccessivi;\n\n-per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti,\nl’intera retribuzione globale di fatto per i primi 3 mesi e l’80% della\nstessa per i 6 mesi successivi;\n\n-per anzianità di servizio oltre 6 anni, l’intera retribuzione globale di\nfatto per i primi 4 mesi e l’80% della stessa per gli 8 mesi successivi.",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"healthandsafetypolicy","Commissione Salute e Sicurezza sul Lavor","Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro a livello di stabilimento\u002Funìtà\nproduttiva\n\nSulla base della condivisa esigenza di valorizzare competenze e ruoli\nrelativi alla sicurezza sul lavoro di tutti gli attori impegnati, nel rispetto\ndelle diverse responsabilità, e in particolare dei lavoratori tutti e dei\nRappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), presso ciascun\nstabilimento\u002Funità produttiva è istituita la Commissione Salute e Sicurezza\nsul Lavoro. Questa Commissione è la sede in cui sviluppare la partecipazione\nin materia di salute e sicurezza, in conformità alla normativa in materia e\ncon l'obiettivo condiviso di migliorare il coinvolgimento degli RLS nelle\niniziative volte a garantire la diffusione di un'effettiva cultura della salute\ne della sicurezza in coerenza con gli indirizzi e le linee guida definite in\nsede di Organismo Paritetico Health and Safety (OPHS).",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"protectiveclothing","Il lavoratore, durante la prestazione in","Il lavoratore, durante la prestazione in lavoro agile, si impegna a\nutilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro e i\ndispositivi di protezione messi a disposizione dall'Azienda, in conformità\nalle informazioni\u002Fistruzioni ricevute, con conseguente esonero dell'Azienda da\nqualsiasi responsabilità in merito a eventuali infortuni che dovessero\noccorrere al suddetto lavoratore o che dovessero occorrere a soggetti terz\npercause riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature assegnategli o\na situazioni di rischio procurar dal lavoratore nell'utilizzo delle stesse.",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"healthandsafetytraining","Il metodo EAWS sarà oggetto di formazion","Il metodo EAWS sarà oggetto di formazione, oltre che per coloro che\ndovranno applicarlo nella valutazione del rischio ergonomico, anche per i capi\nUte, i team leader e i tecnologi coinvolti dalla sua applicazione. Inoltre, per\ni rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e per i componenti della\nCommissione Organizzazione e Sistemi di Produzione, sarà dedicata una\nspecifica formazione e informazione. Saranno, altresì, formati tutti i\nlavoratori neH'ambito della specifica formazione prevista dalla normativa\nvigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"paidmaternityleave","Trattamento in caso di gravidanza e puer","Trattamento in caso di gravidanza e puerperio\n\n\n\nIn caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal\ncaso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad\nesso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.\n\nIn caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di\nassenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente Contratto Collettivo e quello\nstabilito dalla legge.\n\nOve durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e\npuerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui al\nparagrafo \"Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro”\ndell'articolo 14 del presente Triplo, a partire dal giorno in cui si manifesta\nla malattia stessa e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli\nalla lavoratrice interessata.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"jobsecuritymothers","Art. 11.- Genilarialità Nell'ottica di o","Art. 11.- Genilarialità\n\n\n\nNell'ottica di offrire specifico supporto ai lavoratori dipendenti madri o\npadri (anche affidatari e adottivi) in tema di genitorialità, è attivo un\nprogramma di e-leaming, predisposto e aggiornato da parte aziendale, fruibile\nattraverso specifica piattaforma informatica anche da remoto, che consente di\navere una migliore conoscenza di tutti gli istituti previsti e di tutte le\ntutele\u002Fopportunità garantite dalle vigenti norme di legge e dal CCSL,\nconcernenti i genitori lavoratori. L'iniziativa è inoltre finalizzata a\nmigliorare l'utilizzo degli istituti a disposizione, in modo da agevolare la\nconciliazione dei tempi del lavoro con quelli della gestione familiare, nonché\na consentire un più agevole reinserimento al lavoro al termine del periodo di\ncongedo per maternità\u002Fpaternità.",{"bindId":98,"name":99,"text":99},"paidpaternityleave","Congedi parentali",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"childcare","art. 42, commi 1 e 2, d. Igs. n. 151 '20","art. 42, commi 1 e 2, d. Igs. n. 151 '2001 (permessi di due ore giornaliere\nfino ai tre anni del bambino con handicap in situazione di gravità), art. 4,\ncomma 1, legge n. 53\u002F2000 (tre giorni di permesso per decesso o grave\ninfermità di coniuge, convivente, parente entro il secondo grado) anche\ndisciplinato dall’art. 17 del Titolo quarto del presente Contrai! Collettivo\n- nonché dei congedi con finalità di assistenza e cura ex art. 42, comma 5,\nd. Igs. n. 151\u002F2001 (due anni nizzati per assistenza al familiare con handicap\nin situazione di gravità), art. 4, comma 2, legge n. 53'2000 (due anni congedo\nnon indennizzato per gravi e documentati motivi familiari) - anche disciplinato\ndall’art, 18, lett. B), Titolo quarto deljpresente Contratto Collettivo -\nart. 47 d. Igs. n. 151 .'2001 (congedo per malattia del figlio fino agli 8 anni\ndi eté), art. 7 d.lgs. . 119\u002F2011 (congedo di 30 giorni l'anno per cure\ninvalidi civili - per se stessi).",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"deathrelatives","Ai sensi e per gli effetti dell'alt 4, p","Ai sensi e per gli effetti dell'alt 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53, e degli artt.1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, della parte dell’unione civile, o di un parente entro il secondo\ngrado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica\ndella lavoratrice o del lavoratore medesimi.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"marriage","Congedo in occasione di matrimonio o uni","Congedo in occasione di matrimonio o unione civile\n\n\n\nIn occasione del matrimonio o dell'unione civile compete ai lavoratori e\nalle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi\ndurante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in\nattività di servizio.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"discrimination","Nell'affermare la volontà comune di prom","Nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità\nnell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione\nprofessionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle\nvigenti normative italiane, è istituita una Commissione Pari opportunità con\nil compito di:",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"sexualhar","4.prevenire forme di molestie o qualsias","4.prevenire forme di molestie o qualsiasi discriminazione connessa alla\nrazza, al sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che\nabbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali\nmolestie o comportamenti sono rivolti;",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"eqpromotion","Commissione Pari opportunità a livello n","Commissione Pari opportunità a livello nazionale",{"bindId":125,"name":122,"text":126},"equalitymonitoring","Commissione Pari opportunità a livello nazionale\n\nNell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità\nnell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione\nprofessionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle\nvigenti normative italiane, è istituita una Commissione Pari opportunità con\nil compito di:\n\n1.esaminare i Rapporti biennali sulla situazione dell'occupazione maschile e\nfemminile di cui all'alt 9, L. 125\u002F1991, ferma restando la presentazione degli\nstessi al Consiglio delle RSA in occasione di appositi incontri;\n\n2.studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi\natti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità,\nnonché a promuoverne la realizzazione;\n\n3.proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo\nl'assenza per maternità;\n\n4.prevenire forme di molestie o qualsiasi discriminazione connessa alla\nrazza, al sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che\nabbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali\nmolestie o comportamenti sono rivolti;\n\n5.proporre iniziative volte a supportare la positiva partecipazione ai\nprocessi aziendali da parte dei lavoratori anziani, anche attraverso la\nvalorizzazione della loro esperienza lavorativa a beneficio dell'inserimento e\ndella crescita dei lavoratori più giovani;\n\n6.esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa\nl'applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti,\ncon l’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di\nevitare il ricorso ad altre forme di tutela.\n\nIn relazione a quest'ultimo punto, si affronteranno in questa sede, anche su\nsegnalazione del Consiglio delle RSA, eventuali problemi con l’obiettivo di\nesaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione\nentro 15 giorni.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"violence","d)litigio con passaggio alle vie di fatt","d)litigio con passaggio alle vie di fatto o rissa fuori dei reparti di\nlavorazione;",{"bindId":132,"name":133,"text":133},"WORKHOURS_trigger","Art. 10. - Orario di lavoro.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"hourspweek_select","La durata settimanale del lavoro ordinar","La durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore, anche come media\nplurisettimanale nell’arco di 12 mesi.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"MAXHOURS_trigger","L’Azienda comunicherà ai lavoratori, di ","L’Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con un preavviso minimo di\n48 ore o, nel caso di straordinario a turni interi, con 4 giorni di anticipo,\nla necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di\nesigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite personale\nvolontario.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"holidaysdays","I lavoratori maturano per ogni anno di s","I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, dal 1° gennaio al 31\ndicembre, un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.",{"bindId":147,"name":148,"text":148},"PAIDLEAV_trigger","Art. 12-Ferie.",{"bindId":150,"name":151,"text":151},"bankholidays1","Art. 13-Festività",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"bankholidays2","a)le festività del: 25 aprile (anniversa","a)le festività del:\n\n25 aprile (anniversario della liberazione), r maggio (festa del lavoro),\n\n2 giugno (festa nazionale della Repubblica);\n\n\n\nb)le festività di.\n\nCapodanno (1° gennaio),\n\nEpifania del Signore (6 gennaio),\n\nLunedi di Pasqua,\n\nAssunzione di M.V. (15 agosto),\n\nOgnissanti (111 novembre),\n\nImmacolata Concezione (8 dicembre),\n\nNatale (25 dicembre),\n\nS Stefano (26 dicembre);",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"SCHEDULE_trigger","Tempo massimo di saturazione individuale","Tempo massimo di saturazione individuale\n\nE’ il totale (minuti) di presenza ai netto dell’intervallo per refezione\ne delle pause.",{"bindId":161,"name":162,"text":162},"TRADEUNLEAV_trigger","Art . 2 . - Permessi sindacali.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"tradeunleavdays","•le assemblee possono essere di volta in","•le assemblee possono essere di volta in volta indette nel limite\ncomplessivo di 10 ore annue;",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"FLEXWORK_trigger","Per i quadri e gli impiegati addetti al ","Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si applica un sistema\ndi flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero che permette l'entrata dalle\nore 8.00 alle ore 9.30, calcolandone la decorrenza dal primo dodicesimo di ora\nutile. Sono fatte salve le prassi in atto per le società in cui sono applicati\ni sistemi di flessibilità deH’orario di lavoro giornaliero per gli addetti\nnon direttamente collegati alla produzione.\n\nLe Parti convengono di attivare, entro il primo biennio di vigenza\ncontrattuale, un gruppo di lavoro paritetico cui affidare lo studio di\npossibili cambiamenti in materia di organizzazione dell'orario di lavoro\nconnessi ai nuovi scenari di progressiva digitalizzazione ed evoluzione\ntecnologica aziendale, ai fini della valutazione di possibili sviluppi del tema\nnell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale; al riguardo le analisi del\ngruppo di lavoro potranno essere integrate con attività di benchmark con altre\nrealtà industriali.\n\nIn questa logica, le Parti convengono che nel quadriennio 2019-2022 -\nvalutata la coerenza con l'organizzazione aziendale della realtà interessata -\nsia individuata sia per il Gruppo FCA che per il Grup CNH Industriai un’area\nnella quale testare con intesa locale l'aumento sperimentale della fascia di\nfles giornaliera dell’orario di lavoro nei confronti di dipendenti per i\nquali tale sistema è già in uso.",{"bindId":172,"name":173,"text":173},"WAGES_payscale1_start","1.709,49",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"PAYSCALES_trigger","Art. 5 - Retribuzione base. Gli importi ","Art. 5 - Retribuzione base.\n\n\n\nGli importi di retribuzione base mensili (espressi in euro lordi) sono\nquelli indicati nelle tabelle sotto riportate:\n\n\n\n\n  \n    \n      Aree professionali\n      \n      dal 1\u002F4\u002F2019\n      \n      dal 1\u002F2\u002F2020\n      \n      dal 1\u002F1\u002F2021\n      \n      dal 1\u002F1\u002F2022\n      \n    \n    \n      prima\n      \n      1.608,46\n      \n      1.640,63\n      \n      1.673,44\n      \n      1.706,91\n      \n    \n    \n      seconda\n      \n      1.726,16\n      \n      1.760,68\n      \n      1.795,89\n      \n      1.831,81\n      \n    \n    \n      terza\n      \n      2.118,46\n      \n      2.160,83\n      \n      2.204,04\n      \n      2.248,13\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n  \n    \n      Gruppi professionali\n      \n       \n      \n      dal 1\u002F2\u002F2020\n      \n      dal 1\u002F1\u002F2021\n      \n      dal 1\u002F1\u002F2022\n      \n    \n    \n      5°\n      \n       \n      \n      1.643,10\n      \n      1.675,97\n      \n      1.709,49\n      \n    \n    \n      4°\n      \n       \n      \n      1.710,65\n      \n      1.744,86\n      \n      1.779,76\n      \n    \n    \n      3°\n      \n       \n      \n      1.823,76\n      \n      1.860,23\n      \n      1.897,44\n      \n    \n    \n      2°\n      \n       \n      \n      2.088,33\n      \n      2.130,10\n      \n      2.172,70\n      \n    \n    \n      1°\n      \n       \n      \n      2.263,30\n      \n      2.308,56\n      \n      2.354,73",{"bindId":179,"name":180,"text":180},"WAGES_payscale1_end","2.354,73",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"STRUCINCR_trigger","Art, 7. - Aumenti periodici di anzianità","Art, 7. - Aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\nIl lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso\nl'azienda avrà diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione della\nretribuzione mensile in cifra fissa, pari agli importi di cui alle seguenti\ntabelle:\n\n\n\n\n  \n    \n       \n      \n    \n    \n      Area professionale\n      \n      Importi\n\n        (in euro lordi)\n      \n    \n    \n      prima\n      \n      25,05\n      \n    \n    \n      seconda\n      \n      29,60\n      \n    \n    \n      terza\n      \n      39,10\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n  \n    \n      Gruppo\n\n        professionale\n      \n      Importi\n\n        (in euro lordi)\n      \n    \n    \n      5°\n      \n      25,05\n      \n    \n    \n      4°\n      \n      26,75\n      \n    \n    \n      3°\n      \n      29,64\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      36,41\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      40,96\n      \n    \n  \n",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"ONCERISE_trigger","Art. 13. - Tredicesima ensilita. L’Azien","Art. 13. - Tredicesima ensilita.\n\n\n\nL’Azienda corrisponderà per ciascun anno al lavoratore nel mese di\ndicembre, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità\ndi importo ragguagliato, su base oraria, alla retribuzione globale di fatto,\nincluse l'indennità maneggio denaro e l’incidenza dei 30 minuti di\nretribuzione a titolo di intervallo per refezione non fruita di cui aH’art.\n10 del Titolo secondo. Per i lavoratori retribuiti con incentivo di rendimento\nsi farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato\na 173 ore.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi deH'ammontare della\n13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda;\nin questo caso, per il solo mese di inizio o di cessazione del rapporto, la\nfrazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come\nmese intero.\n\nLa retribuzione comprensiva delle relative maggiorazioni afferente alle\nprestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa\ndalla base di calcolo della tredicesima mensilità.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"NOCTPREM_trigger","Sono fatte salve le diverse specifiche m","Sono fatte salve le diverse specifiche modalità della materia che\ncostituiscono oggetto di regolamentazione in appositi addendum.\n\n\n\n\n  \n    \n      tipologia di orario\n      \n      tipo di\n\n        maggiorazione\n      \n      descrizione\n      \n      non\n\n        turatati\n      \n      1°\n      \n      2°\n      \n      3°\n      \n    \n    \n      feriale\n      \n      straordinaria\n      \n      lavoro straordinario (prime due ore)\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      lavoro straordinario (ore successive)\n      \n      35,0%\n      \n      35,0%\n      \n      35,0%\n      \n      35,0%\n      \n    \n    \n      ordinaria\n      \n      notturno dalle ore 18 fino alle ore 22\n      \n      25,0%\n      \n      -\n      \n      27,5%\n      \n      -\n      \n    \n    \n      ordinaria\n      \n      notturno dalle ore 22 alle ore 6\n      \n      35,0%\n      \n      -\n      \n      -\n      \n      60,5%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      straordinario notturno (prime 2 ore)\n      \n      55,0%\n      \n      45,0%\n      \n      45,0%\n      \n      55,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      straordinario notturno (ore successive)\n      \n      55,0%\n      \n      50,0%\n      \n      50,0%\n      \n      60,0%\n      \n    \n    \n      Sabato o giornata equivalente in\n        straordinario\n      \n      straordinaria\n      \n      diurno prime 2 ore\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n      25,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      diurno oltre le 2 ore\n      \n      60,0%\n      \n      60,0%\n      \n      60,0%\n      \n      60,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      notturno prime 2 ore\n      \n      55,0%\n      \n      45,0%\n      \n      45,0%\n      \n      55,0%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      notturno oltre le 2 ore\n      \n      55,0%\n      \n      50,0%\n      \n      50,0%\n      \n      60,0%\n      \n    \n    \n      festivo\n      \n      -\n      \n      festivo diurno\n      \n      65,0%\n      \n      65,0%\n      \n      65,0%\n      \n      65,0% '\n      \n    \n    \n      -\n      \n      notturno festivo (prime 8 ore)\n      \n      70,0%\n      \n      65,0?4.\n      \n      65,0%\n      \n      75,0% 1\n      \n    \n    \n      -\n      \n      notturno festivo (oltre le 8 ore)\n      \n      85,0%\n      \n      75,0%\n      \n      75,0%\n      \n      85,0%\n      \n    \n    \n      festivo con riposo\n\n        compensativo\n      \n      ordinaria\n      \n      diurno festivo (prime 8 ore)\n      \n      30,0%\n      \n      30,0%\n      \n      30,0%\n      \n      -\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      diurno festivo oltre le 8 ore\n      \n      55,0%\n      \n      55,0%\n      \n      55,0%\n      \n      55,0%\n      \n    \n    \n      ordinaria\n      \n      notturno festivo (prime 8 ore)\n      \n      55,0%\n      \n      -\n      \n      60,5%\n      \n      72,7%\n      \n    \n    \n      straordinaria\n      \n      notturno festivo (oltre le 8 ore)\n      \n      75,0%\n      \n      70,0%\n      \n      70,0%\n      \n      80,0%",{"bindId":194,"name":191,"text":192},"OVERTIME_trigger",{"bindId":196,"name":191,"text":192},"SUNDAY_trigger",{"bindId":198,"name":199,"text":199},"SENIOR_trigger","Art. 28. - Trattamento di Fine Rapporto.",{"bindId":201,"name":202,"text":202},"mealvouchers","Art.15. - Ristorazione aziendale.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"green_trigger","AMBIENTE DI LAVORO Le Parti condividono ","AMBIENTE DI LAVORO\n\n\n\nLe Parti condividono gli obiettivi di tutelare la salute e la sicurezza nei\nluoghi di lavoro e di improntare la gestione dei processi produttivi alla\nsostenibilità e al rispetto dell’ambiente mediante l'osservanza degli\nobblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, il rafforzamento del\nruolo e delle responsabilità degli attori della sicurezza e l’ulteriore\nsviluppo del sistema partecipativo di cui al presente Contratto Collettivo in\nun’ottica di valorizzazione del dialogo, della condivisione e della proposta\nquali strumenti necessari per l’attuazione di un modello effettivamente\npartecipato di gestione della salute e della sicurezza. Coerentemente con\nquesti obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il\nmedico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione\n(RSPP) e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) collaborano,\nnell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o\nridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni\nergonomiche ed organizzative dei luoghi di lavoro.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CONTRATTO COLLETTIVO SPECIFICO DI LAVORO deli’11 marzo 2019 FCA N.V., CNH Industriai N.V. e Ferrari N.V.. In nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL. - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2022-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Metallurgia\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FIM - Federazione Italiana metalmeccanici, UILM - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici, UGL - Unione Generale del Lavoro, CISL - Confederazione ltaliana Sindacati Lavoratori\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-9 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Festa del Lavoro (Primo Maggio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Natale (25 dicembre), Primo dell’Anno (1° gennaio)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;1.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;1.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;40.96\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ANNLEAVE_trigger\">Pagamento extra per le ferie annuali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;30&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[212],{"title":37,"slug":33},[214],{"type":215,"data":216},"call_to_action_body_block",{"title":217,"description":218,"variant":219,"link":220},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":217,"url":221,"description":217,"rel":222,"type":223},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[225],{"type":215,"data":226},{"title":217,"description":218,"variant":219,"link":227},{"title":217,"url":221,"description":217,"rel":222,"type":223},[]]