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Contrattazione Collettiva Fabio Antonilli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>CNA Produzione\u003C\u002Fstrong> rappresentata dal Presidente Nazionale\ncoordinatore di CNA Produzione, Roberto Zani, dalla Presidente Nazionale\nMeccanica, Roberta Piccinini e dalla Responsabile Nazionale, Valentina Di\nBerardino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>CNA Installazione e Impianti\u003C\u002Fstrong> rappresentata dal Presidente\ncoordinatore di Unione e Presidente Termoidraulici Paolo Pagliarani, dalla\nPresidente Ascensoristi Mara Marcolini, dal Presidente Elettrici Claudio De\nAngelis, dal Presidente Elettronici Alessio Vannuzzi, dal Presidente Frigoristi\nDavide Corradini, dai Presidente Riparatori Elettrodomestici Lorenzo\nBellachioma coadiuvati dal Responsabile Nazionale dell’Unione Diego Prati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>CNA Servizi alla comunità\u002FAutoriparazione\u003C\u002Fstrong> rappresentata\ndal Presidente coordinatore di Unione, Francesca Soardi, dal Presidente\nMeccatronico, Francesco Circosta, dal Presidente Carrozzieri, Daniele Tarenzi,\ndal Presidente Gommisti, Giuseppe Cali e dalla Responsabile Nazionale,\nAntonella Grasso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>CNA Artistico e tradizionale\u003C\u002Fstrong> rappresentata dal Presidente\nNazionale CNA Artistico e Tradizionale, Elena Balsamini, dal Presidente\nNazionale CNA Restauratori Beni Culturali, Giacomo Casaril e dal Responsabile\nNazionale CNA Artistico e Tradizionale, Gabriele Rotini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>CNA Benessere e Sanità - SNO\u003C\u002Fstrong> rappresentata dal Presidente\nNazionale CNA SNO Odontotecnici, Francesco Amerighi e dal Responsabile\nNazionale CNA SNO Odontotecnici, Cristiano Tomei; assistite dalla\n\u003Cstrong>Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media\nImpresa - CNA\u003C\u002Fstrong> rappresentata dal Presidente Nazionale Dario Costantini\ne dal Segretario Generale Sergio Silvestrini, coadiuvati dal Responsabile del\nDipartimento Relazioni Sindacali Maurizio De Carli e Angelo Cicerone Ufficio\nPolitiche Contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI\u003C\u002Fstrong>,\nrappresentata dal Presidente Dott. Giacomo Basso e dal Direttore generale Dott.\nNicola Moifese, e con l'intervento del Responsabile Nazionale dell'Area\nManifatturiero CASARTIGIANI Maurizio Pucceri e del Responsabile Nazionale\ndell’Area Servizi CASARTIGIANI Stefano Castronuovo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane -\nC.L.A.A.I. -\u003C\u002Fstrong> rappresentata dal Presidente Stefano Fugazza, dal Vice\nPresidente Vicario Orazio Platania, da Vice Presidente Alessandro Limatola e\ndai Sigg. Walter Mariani,Ernesto lemmolo, Giuseppe Megliola, Luigi Quaranta,\nFrancesco Petrolillo, Ruggero Go, Adolfo Giampaolo, Brama Maurizio, Corbella\nMassimo, Bonaldi Pietro, assistiti dal Segretario Generale Marco Accornero, da\nGiuseppe Lazzeroni, Pasquale Maiocco e Paolo Sebaste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Fiom - Federazione Impiegati Operai Metallurgici\u003C\u002Fstrong> -\nrappresentata dalla segretaria generale Francesca Re David, dai segretari\nnazionali Michele De Palma, Barbara Tibaldi, Luca Trevisan, Giovanni Venturi e\nda una delegazione composta da Michela Spera, Mirco Rota, Stefano Zoli,\nCristina Arba, Fabio Anghileri, Cinzia Bombarda, Patrizia Carella, Daniele\nCollini, Fausto Dacio, Marco De Simone, Stefania Ferrari, Maurizio Ferron,\nLoris Gaiotto, Mario Garagnani, Antonio Ghirardi, Massimiliano Guglielmi,\nAlberto Larghi, Samuele Lodi, Davide Mollo, Manuel Moretto, Fabrizio Potetti,\nGiuseppe Romano, Mamadou Seck, Gianluigi Sgorba, Ivan Terranova assistita dalla\nSegreteria della CGIL- Confederazione generale italiana del lavoro ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Fim - Federazione Italiana Metalmeccanici\u003C\u002Fstrong> - rappresentata\ndal Segretario Generale Benaglia Roberto e dai Segretari Nazionali D'aio'\nValerio, Nobis Massimiliano, Uliano Ferdinando, Petrasso Giovanna e da una\nDelegazione composta da Angìoni Marco, Apetino Raffaele, Arsieni Barbara ,\nBacci Ciro, Bartolucci Leonardo, Beccastrini Alessandro, Bernardini Fabio,\nBisegna Augusto, Bologna Domenico, Boschini Stefano, Cagol Paolo, Camerano\nAgatino, Castronuovo Roberta, Chemello Stefano, Dolzadelli Mirko, Evangelista\nGerardo, Gasbarro Gianfranco, Giglio Marco, Gisotti Antonello, laccarino\nRosario, Lanzetta Nicodemo, Liti Simone, Masci Mauro, Mascolo Riccardo,\nMichetti Gianfranco, Minniti Andrea, Mori Luca, Nicastro Pietro, Nieri Luca,\nOlivari Stefano, Pafundi Salvatore, Panareila Nicola, Provenzano Davide, Renna\nFausto, Rossi Romina, Tamburrano Michele, Trapani Biagio, Turus Giampiero,\nUriti Giorgio, Vacca Enrico, Vaisecchi Caterina, Velia Alessandro, Venzano\nChristian assistita dalla Segreteria della CISL - Confederazione italiana\nsindacati lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici\u003C\u002Fstrong> —\nrappresentata dal Segretario Generale Rocco Palombella, dai Segretari Nazionali\nBruno Cantonetti, Luca Maria Colonna, Gianluca Ficco, Eros Panicali, Roberto\nToigo e da una delegazione composta da Antonello Accurso, Gaetano Altieri,\nGianmartino Amadio, Cosimo Amatomaggi, Alessandro Andreatta, Dario Antonini,\nAntonio Apa, Crescienzo Auriemma, Enrico Azzaro, Boris Marco Basti, Carmelo\nBelle', Vito Benevento, Luigi Bennardi, Gianni Carlo Biasin, Francesco Bighi,\nMirco Bolognesi, Stefano Bragagnolo, Daniele Brizi, Sergio Busca, Giuseppe\nCaramanna, Francesco Caruso, Armando Castellano, Vincenzo Cornelia, Roberto\nCostantini, Davide Crepaldi, Paolo Da Lan, Fabio Dell'Angelo, Lisa Destro,\nMonica Di Cola, Ciro Di Dato, Luciano Di Pardo, Giuseppe Di Stefano, Alessandro\nD'Isabella, Riccardo Falcetta, Alberto Fanessi, Andrea Farinazzo, Roberto\nFerrari, Fabrizio Fiorito, Luca Francia, Lorenzo Fusco, Giovanni Galgano,\nGuglielmo Gambardella, Santo Genovese, Vincenzo Gentilucci, Francesco\nGiangrande, Simona Gigetti, Donato Giuliani, Gianbruno Gosmar, Giuliano Gritti,\nFrancesco Guida, Ariel Hassan, Luigi Ippoliti, liaria Landi, Antonino Laurendi,\nGraziano Leonardi, Emilio Loilio, Marco Lomio, Simone Lucchetti, Giancarlo\nMagrino, Alberto Mancino, Nicola Manzi, Francesco Manzo, Aloisio Marasco,\nWilliam Maruccia, Davide Materazzi, Giovanni Mazziotta, Marcellino Miroballo,\nAniello Montella, Claudio Mor, Samuele Nacci, Anastasio Nespolino, Davide\nNettis, Gabriele Noto, Luigi Oddo, Gennaro Oliva, Michele Paliani, Pietro\nPallini, Diego Panisson, Luigi Paone, Alberto Pastorello, Gianluigi Pecoraro,\nDajana Pede, Giuseppe Pelella, Giovanni Pesce, Ciro Pistone, Rosa Pugliese,\nGiovanni Rao, Vincenzo Renda, Marco Riciputi, Pasqualino Rizzo, Antonio Roda',\nLuca Rodeghiero, Chiara Romanazzi, Paolo Rossini, Giuseppe Russo, Giacomo\nSaisi, Maria Teresa Sant’Angelo, Vittorio Sarti, Jacopo Scìalla, Franco\nScotto, Marco Secci, Patricia Spallanzani, Davide Sperti, Antonio Talo',\nLoretta Tani, Noemi Terminio, Ezio Tesan, Giacomo Tinti, Nicola Trotta,\nDomenico Vacchiano, Daniele Valentini, Antonio Veneri, Gianfranco Verdini,\nSilvio Vicari, Alessandra Vivian, Roberto Zaami, Alberto Zanetti, Alfio Zaurito\ne con la collaborazione tecnica di Filippo Maria Giorgi; assistita dalla\nSegreteria della Uil - Unione italiana del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Premessa - Accorpamento contrattuale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali, con la firma del\npresente CCNL, hanno realizzato ('accorpamento nel CCNL Area Meccanica delle\nregolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed\nInstallazione di Impianti (1\u002F1\u002F2005- 31\u002F12\u002F2008), del Settore Artigiano Orafi,\nArgentieri ed Affini (1\u002F1\u002F2005-31\u002F12\u002F2008) e del Settore Odontotecnica\n(1\u002F1\u002F2005-31\u002F12\u002F2008) come previsto nella premessa dell’accordo di rinnovo\ndel 16 giugno 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come definito dall’Accordo di rinnovo del 17 dicembre 2021 il presente\nCCNL contiene disposizioni comuni operanti per tutti i settori accorpati e per\nil Settore del Restauro di beni culturali nonché disposizioni speciali che\nrestano distinte in quanto peculiari ai setto medesimi per caratteristiche\ntecnico-produttive e figure professionali. Tali specifiche norm costituiscono\nparte integrante del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si\nintende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro\narea Manifatturiero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai\ndipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione\nvigente, operanti nei settori della metalmeccanica e della installazione di\nimpianti ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore\nmetalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché\ncostruzioni di manufatti nei quali. le parti metalliche richiedono la maggiore\nquantità di lavoro; alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe\ndi metalli non pregiati; ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati\naffini ai metalmeccanici. A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra\nle imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti\nlaboratori e officine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie,\noreficeria, argenteria, orologi ed affini) tornerie in genere, produzioni varie\ndi ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di\nverniciatura o dì saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e\nriparazione di strumenti musicali in metallo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) alle modellerie metalliche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe\nleggere, come ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non\nferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie,\nlaboratori galvanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti\nmeccanici, idraulici, termici, di idro-termo-sanitari anche realizzati con\nl'impiego di tubazioni e\u002Fo componenti e\u002Fo materiali non metallici, elettrici,\ntelefonici, di reti\u002Flinee elettriche e\u002Fo telefoniche e\u002Fo telematiche, di\nsollevamento di cose e\u002Fo persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas,\nantincendio ed affini o similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)alle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e\nriparazione dei veicoli, di cui alla legge n. 122\u002F1992, come ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-carrozzerìa, meccatronici, gommisti, centri di revisione, autolavaggi,\ninstallatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e\nmetano, riparatori moto e cicli, soccorso stradale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di\napparecchiature elettroniche,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)produzione, e relativa installazione, di manufatti composti\nprevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi,\nmostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per rilluminazione e\nrelative parti grafiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)produzione, e relativa installazione, di manufatti composti\nprevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti\npubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe,\ncartellonistica, segnaletica, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)alle imprese che eseguono montaggio\u002Fsmontaggio di ponteggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nonché ai dipendenti delie aziende artigiane del settore Orafo, Argentiero,\ndella Bigiotteria e della orologeria ed affini, intendendosi per tali quelle\naventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero,\naffine destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività\ndi restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti\nmetalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)ai costruttori e riparatori di orologi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane\norafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto, i seguenti\nlaboratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Orafi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Argentieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Cassai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incisori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Incastonatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Bigiottieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Smaltatori e Miniaturisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Gioiellieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lavorazione pietre preziose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore\norafo\u002Fargentiero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavorazione pietre dure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di realizzazione di modelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo si applica, altresì, ai dipendenti delle\nimprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi\ndella legge 23 giugno 1927, n. 1264 e R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, comprese le\nimprese artigiane definite ai sensi della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si applica inoltre alle imprese artigiane considerate tali\nin base alla L. 8 agosto 1985 nr. 443 e successive modificazioni e consorzi\nartigiani costituiti anche in forma di cooperativa, nonché a tutti i datori di\nlavoro in generale che operano nel settore del Restauro di beni culturali\nmobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che\nricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei Beni Culturali,\ncosì come individuati dal codice Ateco prevalente 90.03.02\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione delle Parti n.1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che ai lavoratori dipendenti delle imprese del Settore\nInstallazione di Impianti come classificate dal D.M. n 37\u002F2008, art.1 comma 2\nsi applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro “Area\nMeccanica”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione delle Parti n.2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la presente normativa relativa alle attività di Restauro\ndei Beni culturali non trova applicazione nei confronti delle imprese edili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 Durata e scadenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>lì presente CCNL decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà validità fino al 31\ndicembre 2022.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a\nmetà della vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di\nsottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze\npreviste per i singoli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 Inscindibilità delle disposizioni dei contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra\nloro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti\nagevolati e\u002Fo agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la\nformazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE sia\ncompreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delie norme del\nc.c.n.I. e di legge in materia di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando Tinscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il\npresente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore\nesistenti.Parte comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Relazioni sindacali e Bilateralità\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 Rapporti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Premessa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia\ndell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte\nresponsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle\nloro organizzazioni e dei sindacati dei lavoratori, le parti, valutata\nl'importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana ha assunto\nneil'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di\nrapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito\nelencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che\ninvestono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed\nelevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di\nqualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie\npiù avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro\nautonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni artigiane e FIM-FIOM-UILM concordano sulla istituzione di\nun sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e\nlivelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un\nmiglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo\nsviluppo dì una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel\nreciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Osservatori\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le parti individuano nella costituzione delÌ'\"Osservatorio\nnazionale\" e degli \"Osservatori regionali\" strumenti utili a favorire anche il\nfunzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente c.c.n.I.,\nrappresentando altresì un momento dì supporto delle possibilità\npartecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale.\nQuando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori\npossono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia\ngiustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree\nsistema).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti degli Osservatori saranno l'acquisizione di informazioni, anche\nattingendo dagli enti bilaterali, e l'esame su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prospettive produttive dei settori; le tendenze dì fondo registrate e\nprevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle\ncommesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con\nriferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le\ntrasformazioni e\u002Fo i nuovi insediamenti significativi che si determinassero,\ncon dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile,\nper classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le\nesigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire\noccasioni di lavoro nei settori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il mercato del lavoro, con particolare riferimento al part-time,\nall'occupazione femminile, all'apprendistato e ai contratti a tempo\ndeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-randamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione,\nall'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi\ndì orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sìa agli\nadempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente crìtiche che si\ndovessero evidenziare, anche con il coinvoigimento di enti pubblici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione\nprofessionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in\nfunzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione\ntecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di\ninformazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di\nricerca pubblici e privati, ecc,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esame delle problematiche dei settori ricompresi nella sfera di\napplicazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la consistenza del settore, nonché le prospettive e le tendenze di fondo\nregistrate e prevedibili (Settore Odontotecnico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile,\nper classi d'età, sesso, qualifiche, specificando le tendenze evolutive\nprevisionali (Settore Odontotecnico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'acquisizione di informazioni sull'andamento della legislazione nazionale\ne regionale in materia sanitaria, nonché sulle produzioni sanitarie,\ninfermieristiche e riabilitative tecniche (Settore Odontotecnico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisi dell’andamento degli infortuni e malattie professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio della contrattazione collettiva di 11 Livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Settore Restauro dei Beni Culturali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le parti costituiranno uno specifico osservatorio di settore per il\nrestauro con il compito di monitorare la consistenza dei settori di competenza,\nle attività che concorrono all’esecuzione dell’intervento conservativo\nnonché le prospettive e le tendenze di fondo del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’osservatorio per il settore restauro avrà il compito inoltre di\nacquisire dati conoscitivi inerenti alle dinamiche economico-produttive e i\nprocessi legislativi ed amministrativi e contrattuali che, individuando i\ndiversi profili dì competenza delle persone che possono operare nel restauro\ndei beni culturali, coinvolgono il sistema delle imprese specialistiche del\nrestauro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare\nla possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,\ndefinendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie\nper lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle\npubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del\npresente c.c.n.l. e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri\nper la definizione del regolamento relativo al funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la\nprogrammazione dell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2008)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di migliorare l’operatività del sistema di osservatorio previsto\nnel CCNL 04\u002F12\u002F1998 le parti si impegnano ad effettuare incontri con cadenza\nalmeno annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, nei corso degli incontri, saranno esaminati gli argomenti\nrelativi ai processi di innovazione produttivi ed organizzativi,\nall’andamento del settore, alle condizioni di lavoro ed all’andamento e\nalla composizione occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Costituzione Osservatorio nazionale di settorer\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. Area Meccanica\nviene costituito ^ l'Osservatorio nazionale di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti ad esso affidati sono quelli previsti dal medesimo articolo del\nC.C.N.L.; gli incontri avverranno - di norma - con cadenza bimestrale, fermo\nrestando la possibilità per ciascuna delle parti sociali di convocarlo a\nfronte di specifiche esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri restano in carica fino alla sottoscrizione del successivo accordo\ndi rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fanno parte dell’Osservatorio Nazionale di Settore, i rappresentanti delle\nseguenti Parti sociali nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato Autoriparazione -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato Metalmeccanica di produzione -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato Impianti -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato Orafi -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato Odontotecnici -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato Restauro -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Produzione -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Installazione e Impianti -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Servizi alla Comunità\u002Fauto ri parato ri -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Artistico e tradizionale -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Benessere e sanità- SNO -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CASARTIGIANI -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAAI - \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIOM-CGIL - \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIM-CISL - \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILM-UIL -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri restano in carica fino alla sottoscrizione dei successivo Accordo\ndi rinnovo e potranno essere sostituiti in ragione della specificità dei\nsingoli incontri su designazione dell’Organizzazione di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Impegni per Io sviluppo del Settore Odontotecnico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a riaffermare l'importanza del settore per le sue\ncaratteristiche economiche e produttive, per la stretta correlazione con i\nbisogni di prevenzione e tutela della salute dei cittadini (fattori\ninadeguatamente compresi ed applicati nel paese).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono quindi prioritari i riassetti legislativi complessivi sia delle\nprofessioni sanitarie, infermieristiche, di riabilitazione e tecniche,\nsuperando la legislazione ferma al 1927\u002F28, sia della applicazione anche\nall'odontotecnica delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 502\u002F1993 in materia\ndi individuazione dei profili professionali nella forma e con le\ncaratteristiche auspicate dalle Organizzazioni odontotecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali riassetti devono tendere a creare condizioni per le imprese\nodontotecniche italiane per affrontare il mercato europeo in condizioni di\nparità con gli altri partners europei, adeguando la legislazione italiana alle\nnormative in vigore nella UE. Una più adeguata legislazione quadro nazionale\nè auspicabile per avviare una nuova fase di intervento delle Regioni nel\nsettore odontotecnico per le competenze affidate alle regioni stesse, nel campo\ndella Sanità, dell'Artigianato e della Formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Regioni pertanto diventeranno il principale e diretto interlocutore per\nle categorie degli odontotecnici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impegno delle parti, nell'ambito di nuove relazioni sindacali, deve\nesplicitarsi attraverso strumenti di confronto su materie specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)In ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese\nodontotecniche, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione nel settore\ne nel territorio, le parti si impegnano ad un confronto per l'esame congiunto\nsu scala nazionale, regionale, provinciale, di iniziative congiunte che\nfavoriscano prospettive di sviluppo alle imprese odontotecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che il confronto dovrà tener conto della peculiarità che lega\nl'impresa odontotecnica nell'ambiente socio-economico nel quale sorge ed al\nquale è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si tenderà quindi ad un impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto\ncollegamento con la programmazione territoriale l'imprenditorialità artigiana\nampliandola nelle realtà più deboli ed in primo luogo nel Mezzogiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le parti si impegnano a confrontarsi, di norma ogni sei mesi\ne comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una\ndelle parti, per la verifica e la assunzione di eventuali iniziative comuni,\nsu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al) stato di attuazione del riordino della disciplina in materia sanitaria e\ndei Servizio sanitario nazionale, in particolare in riferimento al rapporto tra\nl'attività del settore e li servizio stesso, con particolare attenzione\nall'utilizzo dello strumento delie Convenzioni sia a livello nazionale che nel\nterritorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a2) stato di attuazione dell'iter parlamentare delle proposte tendenti ai\nl'affermazione di una odontotecnica moderna e adeguata alle esigenze reali\ndelia popolazione che superi l'anacronistica legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Impegno delle parti al confronto ed all'esame congiunto a livello\nregionale e provinciale per la verifica dei piani di investimento del complesso\ndelle imprese presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato\nruolo delle Regioni e degli Enti locali sui problemi dell'artigianato, ad\ninvestimenti agevolati del credito selezionato e principalmente indirizzato al\nsostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle imprese\nodontotecniche, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione\nfinalizzata a nuove metodologie e innovazioni tecnologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il livello regionale le parti si impegnano a concorrere\ncon azioni congiunte verso le Regioni per interventi di carattere\nprogrammatorio atti a: b1) individuare le linee sia quantitative che\nqualitative di sviluppo del settore tra il potenziale produzione\u002Fprestazione e\nla domanda espressa dall'utenza anche attraverso, il servizio erogato dalle\nA.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b2) individuare le linee quantitative e strutturali, legate ai processi di\nistituzione scolastica e di formazione rivolta sia alla qualificazione e\u002Fo\nriqualificazione con particolare attenzione agli eventuali interventi per la\nfinalità di cui al punto b1) della lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che il confronto e l'impegno comune sui temi ed i\nlivelli sopra indicati avrà specifico riferimento alle conseguenze\noccupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori, nonché\nalla realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'impresa,\ncon particolare riguardo alle aree e realtà più deboli del territorio ed in\nprimo luogo del Mezzogiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a confrontarsi di norma ogni sei mesi comunque ogni\nqualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti per la\nverifica e l'assunzione di iniziative comuni atte al raggiungimento delle\nfinalità individuate ai punti b1) e b2) della lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Impegno delle parti per una indagine conoscitiva a livello regionale e\nprovinciale per un confronto in ordine alle tendenze della organizzazione e\nstrutturazione produttiva delle imprese odontotecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazioni, le parti\npotranno fare riferimento a tutti i dati, compresi quelli disponibili presso\ngli organismi istituzionali - ad esempio la CPA e la CRA - con la possibilità\ndi opportune integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Per i Settori Metalmeccanica, installazione di Impianti, Orafi, Argentieri\ne Affini\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Riequilibrio del territorio e Mezzogiorno\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire il riequilibrio territoriale nelle regioni del centro-nord, te\nparti opereranno per impegnare le regioni in una programmazione degli\ninsediamenti che abbia la finalizzazione indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si opererà per selezionare ulteriori insediamenti finalizzandoli al\nrisanamento ambientate di aziende esistenti nelle zone già ampiamente\nindustrializzate e per promuovere, invece, la creazione di nuovi insediamenti\nnelle aree deboli ed insufficientemente sviluppate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento sia al Mezzogiorno che al riequilibrio del territorio, le\nparti si impegnano affinché al livello di ogni singola regione si definiscano\npiani di sviluppo per l'artigianato che, in un organico rapporto con le scelte\nprogrammatiche dell'Ente regione, operino per l'attuazione di una politica per\nl'artigianato che sia direttamente collegata con i piani dì settore previsti\ndalla legislazione vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti opereranno affinché nel Mezzogiorno si realizzino flussi di\ncommesse dalle aziende industriali alle imprese artigiane, con lo scopo di\ncreare e sviluppare poli integrati di produzioni industriali ed artigiane che\nabbiano come riferimento piani di settore e di comparto definiti dalie regioni\ne\u002Fo dal CIPI e come obiettivo l'aumento dei livelli occupazionali della base\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a promuovere ed a favorire insediamenti di aziende\nartigiane con autonomia produttiva, finanziaria e di mercato in aree dei\nmeridione identificati sulla base dei criteri suddetti; le Organizzazioni\nartigiane, in particolare, opereranno per la creazione e\u002Fo lo sviluppo di forme\nconsortili o comunque capaci di inserirsi o di costituire cicli produttivi\nintegrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo con le regioni\nmeridionali - le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle aree\nindividuate, delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli\ninsediamenti produttivi, attraverso un contenuto costo delle aree, validi e\nselettivi incentivi creditizi e fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Decentramento produttivo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto, a livello\nnazionale, regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la\nnecessità, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la\ncontinuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto\nterzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al\nfine di salvaguardare i ìivelli occupazionali nelle aziende artigiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno una volta all'anno si procederà alla verifica sulla effettiva\napplicazione delie leggi vìgenti sui lavoro a domicilio e all'esame delle\nrelative condizioni economiche e normative dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti possono\nattingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge 18 dicembre 1973,\nn. 877, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle\nimprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere\nprevisionale sull'andamento dei fenomeno e sui prevedibili riflessi\nsull'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Governo del mercato del lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al fine di poter verificare le concrete possibilità di allargamento della\nbase occupaz ale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di\nriqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del\nlavoro, le parti si incontreranno a livello nazionale, regionale, territoriale,\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta\nscritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile\nsituazioni dì settore, di comparto e\u002Fo di aree territoriali omogenee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di\nassorbimento della manodopera nel settore metalmeccanico artigiano regionale,\nsi definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a\nsoddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio:\nciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile,\nformazione professionale, mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una\nlista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa automatico\nriferimento facendo le opportune armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e\u002Fo delle informazioni non\ncomporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non\nsaranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta\nsalvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spinto del confronto e\ndell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di\nvalutazioni comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 5 Formazione e aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di attivare a livello nazionale 2 sessioni annuali di\nconfronto preventivo relativamente alle strategie e agli indirizzi sulla\nformazione che interessano la categorìa e\u002Fo i settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le parti convengono di procedere nel corso delle sessioni\nsoprarichiamate alla verifica dell'attuazione dei percorsi di formazione\nconcretamente attivate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obiettivo delle parti è quello di produrre un fattivo e propositivo\ncontribuito alla Consulta delle categorie prevista a livello nazionale\ndall’accordo interconfederale dell’aprile 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall’introduzione di nuove\ntecnologie, dalla digitalizzazione, dalla competizione di mercato e\ndeil’offerta di prodotti\u002Fservizi che investono l’intero settore rendono\nnecessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle\nprofessionalità esistenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le parti concordano nell’individuare la formazione continua e\nquella professionale quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle\nimprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano, quindi, Fondartigianato quale strumento da utilizzare\nin via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di\nampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle\nmaterie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stesso\npotrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle\ncategorie a livello regionale e\u002Fo locale, allo scopo di declinare ulteriormente\ned in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali\nrispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi\nproduttivi locali o distretti industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito\npari a 25 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore\npreviste per corsi di formazione continua concordati con il datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori\ndell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che in caso di attività formativa con finanziamento pubblico\nla totalità delle ore di formazione sarà retribuita dall’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Politiche per la formazione professionale per i Settori\nMetalmeccanica e Installazione di impianti, Orafi, argentieri e affini,\nRestauro di beni culturali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AI fine di favorire e promuovere in accordo con la Regione o con gli Enti\nlocali, corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione\npartecipino le Organizzazioni sindacali firmatane dei presente c.c.n.L, le\nparti si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per\nvalutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera\nqualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i\ngiovani mostrino interesse ad indirizzarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati alla\nRegione o agii Enti locali le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la\ndurata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato\nnumero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della regione o\ndell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi\nin imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione\npratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale\nsi effettuano ed i giovani che frequentano il corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili\na mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la\nsuddetta formazione pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità\noccupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese\npresso le quali hanno effettuato la formazione pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un\nperiodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato\ntirocinante ai sensi della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto\ndall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di formazione\nprofessionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo\ndovrà essere opportunamente armonizzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 Accordo interconfederale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono l'integrale recepimento delia disciplina contenuta\nnell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti,\nanche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso\nsostituite (Allegato 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 Sistema contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi\ninterconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive\ncompetenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a\nloro volta, a livello nazionale e regionale. In sede regionale- fermo restando\nil principio di un solo livello di contrattazione oltre ai livello nazionale-\nè possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di\nsvolgimento della contrattazione, anche aziendali, diverse da quella regionale\ndì categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Idue livelli di contrattazione, hanno pari cogenza e sono regolati dal\nprincipio d’inscindibilità. Ne consegue che l’applicazione del contratto\ncollettivo nazionale di lavoro comporta l’obbligo, per il datore di lavoro,\ndi applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II contratto collettivo nazionale di categoria avrà durata quadriennale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 bis - Contrattazione collettiva regionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro del rinnovato sistema di relazioni sindacali del comparto, le\nparti attribuiscono fondamentale importanza alla contrattazione collettiva\nregionale e auspicano che venga avviata in maniera uniforme su tutto il\nterritorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 Delega sindacale per i Settori Metalmeccanica, Installazione di\nimpianti, Orafi, Argentieri e Affini e Restauro di Beni Culturali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa opererà la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di\ndelega individuale firmata dall'interessato. La delega può essere revocata in\nqualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà\nad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per ia\nriscossione dei contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 bis - Delega sindacale per il Settore Odontotecnico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa opera la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di\ndelega individuale firmata dall'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà\nrilasciarne una nuova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà\nad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega fornito\ndalle 00.SS. dei lavoratori per la riscossione dei contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali territoriali periodicamente definiranno le\nmodalità per la consegna alle aziende, tramite le Associazioni artigiane\nprovinciali, delle deleghe di cui al 2° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 Permessi retribuiti per cariche sindacali per i Settori\nMetalmeccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Restauro\ndi beni culturali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi\ndirettivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiano\nalmeno 8 (otto) dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi\npermessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulativi per trimestre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 bis Permessi retribuiti per cariche sindacali per il Settore\nOdontotecnico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi\ndirettivi provinciali o nazionali, verranno concessi permessi nella misura di 3\nore per dipendente con un minimo di 16 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 10 Diritto di assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di\npermessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi\ncollettivamente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e\nle assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza\ndi locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra datore di\nlavoro e lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di\nlavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza con\nl'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 Diritto alle prestazioni della bileteralita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna\ndel 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al\nlivello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali\nistitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, \u003Cstrong>l’accordo\ninterconfederale del 17 dicembre 2021, nonché l’accordo interconfederale per\nl’adeguamento di FSBA alla legge di bilancio 2022 del 2 settembre\n2022\u003C\u002Fstrong> le parti stabiliscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi\ndelPartigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non\naderenti alte associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare\ncontrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e\nnormativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di\ncategoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale\nrappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale\nmatura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti\nal sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa\ndatrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti\nbilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e\nBolzano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi\nobblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei\nlavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino\na concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola\nprestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla\nbilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a\nciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per\ntredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento\naggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti\nretributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti,\nescluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e\nmantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo\nlavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2. In caso di\nlavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto\nproporzionalmente airorario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si\nottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti,\nl’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione\nriconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti\nfirmatarie del presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli\nistituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti\ncollettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi\ndefiniti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una\nquota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati\nsulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di\n12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a\ntale livello, di prevedere importi superiori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)RAPPRESENTANZA SINDACALE\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*****************************************************************\u003C\u002Fspan>0,10%\n-12,5 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA e FORMAZIONE SICUREZZA \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">******************\u003C\u002Fspan>0,15% -18,75 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ENTE BILATERALE NAZIONALE\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">****************************************************************\u003C\u002Fspan>0,01%\n- 1,25 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)RAPPRESENTANZA IMPRESE\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">******************************************************************\u003C\u002Fspan>0,25%\n- 31,25 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)FONDO SOSTEGNO AL REDDITO\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***************************************************************\u003C\u002Fspan>0,49%\n-61,25 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della\nlegislazione vigente e della quota relativa alla gestione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Inoltre, sulla base dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30\ngiugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si\nstabilisce che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla\nBilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del\nmodello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad\nEuro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà\nfrazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42\n€. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore\nsettimanali la quota è ridotta del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese\nsaranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5,\nlettera e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all'Ebna della\nnecessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato\nall’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente\nall’insorgere di eventuali problematiche sul punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell’EBNA in data 12 maggio\n2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agii accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18\ngennaio 2016, nonché delia delibera Ebna dei 19 gennaio 2016 le parti\nfirmatarie del presente CCNL concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.A partire dal 1° gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di\napplicazione del titolo I del D.lgs 148\u002F2015 che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delie parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro\nannui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già\npunto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo\npunto e) ~ Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gii Enti delie\nProvince autonome di Trento e Bolzano).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.A partire dal 1° gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel\ncampo di applicazione del titolo I dei D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta delio stesso ultimo D.lgs\ne delle specifiche lettere del Ministero del lavoro ( tra le quali quella Prot.\n29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali delia\nbilateralità artigiana:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Rappresentanza Sindacale di\nbacino.......................................................................................................................12,50€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Rappresentante Territoriaie Sicurezza e Formazione\nSicurezza...........................................................................18,75€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)EBNA e funzionamento\nFSBA........................................................................................................................................2,00€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Rappresentanza Imprese contrattazione\ncollettiva.......................................................................................................31,25€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province\nautonome di Trento e Bolzano) .............27,25€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) FSBA 0,45% + 0,15% della quato gia raccolta a titolo di FSBA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a\ncarico dei datori di lavoro decorre dal 1° gennaio 2016, mentre l'incremento\ndello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori\ndecorre dal 1° luglio 2016 o dall’effettiva operatività del Fondo, qualora\nquesta fosse antecedente a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.A partire dal 1° gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano\napplicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del\nD Igs 148\u002F2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma\ndi una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e\ndi una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile\nprevidenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dai 1°\nluglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa\nfosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% delia\nretribuzione imponibile previdenziale. L’incremento dello 0,15% sarà a\ncarico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga\ndegli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i\nlavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.In caso di elezione dei rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’Ente Bilaterale\nTerritorialmente competente della necessaria documentazione, l’importo\nrelativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si\nincontreranno tempestivamente alf’insorgere di eventuali problematiche sul\npunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla\nbilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’accordo inteconfederale dei 17 dicembre 2021 che\ncostituisce parte integrante del presente accordo, le parti firmatarie del\npresente CCNL concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con decorrenza dal 1° gennaio 2022, - ferme restando le intese regionali in\nmateria e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori - la\nquota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra\nfissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche\nper i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pertanto la nuova ripartizione delle risorse avrà il seguente assetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Rappresentanza sindacale di\nbacino.............................................................................................................16,78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione\nsicurezza...................................................29,81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)EBNA e funzionamento\nFSBA.......................................................................................................................2,80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Rappresentanza imprese e contrattazione\ncollettiva.................................................................................46,54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Prestazioni e funzionamento\nEBR................................................................................................................43,84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) FSBA 0,45% (a carico dei datori di lavoro) + 0,15% (a carico dei\nlavoratori) della retribuzione imponibile previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2022, - ferme restando le intese regionali in\nmateria e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori - le\nimprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D. Igs n.\n148\u002F2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in\nepigrafe sono tenute ai versamento dei 139.80 euro annui (11.65 euro per 12\nmensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in\nessere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pertanto la nuova ripartizione delle risorse avrà il seguente assetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rappresentanza sindacale di\nbacino.................................................................13.98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rappresentanza territoriale sicurezza e formazione\nsicurezza......................20,97\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)EBNA e funzionamento\nFSBA...........................................................................2,24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Rappresentanza imprese e contrattazione\ncollettiva.....................................34,95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Prestazioni e funzionamento\nEBR................................................................... 67,66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e\nche non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore\nun importo forfetario pari a € 30,00 lordi mensili per 13 mensilità, con le\nmodalità previste dagli accordi interconfederali in essere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 12 Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e\ndelle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a\nfavore del Fondo sanitario nazionale Integrativo intercategoriale per\nPartigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'accordo\ninterconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza\nsanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato\nImprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e\nUIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i\ndipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.L,\nivi compresi gli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a\n10,42 euro mensili per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1 ° giugno 2014, sono iscritti al Fondo anche i lavoratori\na tempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12\nmesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati\nper durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare\nla soglia dei 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Icontributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal Regolamento. La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario,\nSAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo\nforfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce\n\"elemento aggiuntivo della retribuzione\" (E.a.r.) pari a 25 € lordi mensili\nper 13 mensilità così come previsto dal presente c.c.n.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di\nmatrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva\nregionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici\naccordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che\nin questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai\nlavoratori a cui si applica quell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIfunzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto e dal\nregolamento dello stesso che si intendono recepiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori. Dichiarazione delie parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti valuteranno la possibilità di garantire le prestazioni di\nSAN.ARTI. anche ai lavoratori con contratto a termine inferiore ai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 13 Occupazione femminile e pari opportunità\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>A livello nazionale le parti convengono di costituire una Commissione che\naffronti i problemi inerenti l'occupazione femminile e l'applicazione\ndell’art. 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e del D.Lgs. 11 aprile 2006,\nn. 198 sulle pari opportunità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A livello regionale e territoriale, in applicazione dell'accordo\ninterconfederale del 21 luglio 1988, le parti convengono che i Comitati\nparitetici, nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari\nopportunità, possano avvalersi dei dati a disposizione degli Osservatori e di\nesperti scelti di comune accordo dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compito dei Comitati sarà inoltre quello di proporre alle parti il percorso\ndi realizzazione dei progetti di azioni positive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 14 Igiene, sicurezza e Ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>I lavoratori e gli artigiani in applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n.\n81\u002F2008 si impegnano all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e\nl'integrità fisica nell'ambiente di lavoro e si impegnano ad operare affinché\nl'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti\ntrovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'accordo interconfederale\ndel 13 settembre 2011 (allegato 2), o a richiesta delle maestranze, hanno\ndiritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli\ninfortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca,\nl'elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro\nsalute e la loro integrità fisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene\nambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello\nprovinciale e regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali incontri, che si terranno di norma una volta all’anno su richiesta di\nuna delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla\ndeterminazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di\nprevenzione, protezione delle ASL, anche mediante stipula di apposite\nconvenzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a\nfavorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane\nin relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in\nmodo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene,\nl'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei\ntermini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a\ndisposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme\ncirca la consumazione dei pasto fuori degli ambienti che presentano le previste\ncondizioni di nocività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le\naltre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione dei lavoratore è fatta in conformità alle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi deli’art. 1, comma 1, del d. igs. 152\u002F97, il datore di lavoro\nnella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore deve indicare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o\npredominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi,\nnonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la tipologia del rapporto di lavoro e l’eventuale durata in caso di\nrapporto di lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la durata del periodo di prova se previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore,\nnonché l’indicazione del CCNL applicato, le caratteristiche e la descrizione\ndelle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi\ncostitutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)i termini del preavviso in caso di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)carta di identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)stato di famiglia per il capofamiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)documenti necessari per fruire degli assegni familiari per gii aventi\ndiritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)numero del codice fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga\nutili in relazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato (es.\ncertificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà dichiarare all’azienda la sua residenza e dimora e\nnotificare i successivi mutamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 16 Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova che\ndeve risultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale perìodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto\ndi lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore per le ore di servizio\neffettivamente prestate durante il periodo di prova, sarà quella pattuita e\ncomunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria\nprofessionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è stato\nassunto o in cui abbia svolto le mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro\nconfermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di incentivare il reinserimento nei mercato del lavoro dei soggetti\ndisoccupati, nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il Reddito\ndi cittadinanza oppure l’indennità di disoccupazione NASpl\u002FDis-Coli è\nfacoltà del datore di lavoro estendere il loro periodo di prova fino ad una\ndurata massima di 3 mesi. Ciò a condizione che tra le due parti non siano\nintercorsi precedenti rapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova è regolata come segue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialtxt\">\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e nel 5°\nlivello: 4 settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4°\nlivello: 6 settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Orafo. Argentiero ed Affini:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e 5° livello: 4\nsettimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la categoria professionale del 4° livello: 6 settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le categorie professionali operaie a partire dal 3° livello: 7\nsettimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Odontotecnico:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp>Giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>Categorie professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp>60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>S-1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>-2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp>40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> - 4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp>20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp>6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Impiegati:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di\ncui alfart. 15 Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di\nimpiego, può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle\nparti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso nè di\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta l'assunzione\ndel lavoratore diviene definitiva e la anzianità di servizio decorrerà dal\ngiorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le\nparti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso, le quali, però,\ndopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere\ndal giorno dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Restauro Beni Culturali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>\u003Cstrong>Livelli\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"267\">\u003Cp>\u003Cstrong>Durata\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>Quadro Super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"267\">\u003Cp>6 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"267\">\u003Cp>6 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"267\">\u003Cp>5 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"267\">\u003Cp>4 mesi e 2 settimane\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"267\">\u003Cp>4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"267\">\u003Cp>3 mesi e 2 settimane\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"267\">\u003Cp>3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"267\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 Classificazione dei lavoratori per il Settore Metalmeccanica ed\nInstallazione d’impianti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>l lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7\ncategorie professionali e 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali\nvalori minimi tabellari mensili secondo le tabelle indicate all'art. 29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categorie professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seconda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seconda bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quarta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quinta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A)Mobilità professionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori (ex impiegati) inquadrati nella sesta categoria, intendendosi\nper tali i lavoratori di primo impiego, dopo un periodo di permanenza nella\nstessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passeranno automaticamente\nal 5° livello professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che i lavoratori (ex operai) inquadrati nella sesta\ncategoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa\nacquisiranno il livello retributivo della quinta categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B)Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle\nesemplificazioni, dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si\nriferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore e pertanto\nsono prevalentemente formulati in termini ricorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecifici nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure\nprofessionali dei lavoratori con funzioni generiche e dei lavoratori della\nsesta categoria, non indicate perché già sufficientemente definite nelle\ndeclaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quadro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado\nelevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni\norganizzativamente articolate dì rilevante importanza e responsabilità, ai\nfini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per\nattività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e\nprogettazione, in ambiti fondamentali dell'impresa, fornendo contributi\nqualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch4>Nota a Verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL\ndel 24 aprile 2018 tale nuovo livello è introdotto per i soli sistemi di\ninquadramento del Settore Meccanica di Produzione e Settore Orafi, Argentieri\ned Affini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Seconda categoria \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono\nfunzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità\nprofessionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed\nautonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro\nimpartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali\nproposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di\ncollegamento fra l'impresa in cui operano ed enti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile amministrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi\ndi procedure esistenti, provvedono nell'ambito della loro attività, alla\nelaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano\nsintesi di situazioni preventiva e consuntiva necessarie alla stesura di\nrisultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono\nall'adeguamento di metodi e procedure contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile (trattasi di lavoratore laureato o diplomato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Terza categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per la\ncategoria inferiore con scelta della successione delle operazioni dei mezzi ed\nattrezzature, delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica dei\ndisegni e\u002Fo degli schemi funzionali, quando esistono, eseguono con autonomia\noperativa delle decisioni, interventi di elevato grado o complessità per\nl'individuazione e valutazione dei guasti e per la loro riparazione,\nassicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali\nprescritte con il pieno utilizzo di apparecchiature idonee e banchi di prova, e\nove richiesto ricercano e individuano sul catalogo dei ricambi particolari\noccorrenti, e\u002Fo coordinano e programmano gli interventi di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei\nprincipi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e\nche richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza\ned esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Meccatronico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i meccatronici di questa categoria hanno il pieno e consapevole utilizzo di\ngestionali dedicati alla accettazione e gestione clienti, degli strumenti di\ndiagnostica e programmazione, sanno interpretare schemi e riferimenti tecnici\nper una corretta esecuzione dell'intervento, sono in grado altresì di\ncoordinare, programmare e dirigere gli interventi di altri lavoratori di\nlivello inferiore, nonché provvedere per se e per i sottoposti, se necessario,\nattraverso software dedicati, alla ricerca e l'approvvigionamento corretto di\nricambi e prodotti necessari nei tempi ottimali, affinché non vi siano\nrallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quarta categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e\u002Fo schemi equivalenti\nprocedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere\ndi variabilità e casualità ed eseguono (con l'ausilio delle attrezzature a\ndisposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e\u002Fo di natura\ncomplessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità\nrichiesto e le caratteristiche funzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,\ncicli di lavorazione attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici\n(torni, frese, rettifiche) e banchi prova eseguendo con elevata precisione\nlavori anche complessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari occorrenti\nper interventi di riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base delle indicazioni, schemi e\u002Fo cicli di\nlavorazione e con pratica dei mezzi e metodi operativi eseguono lavori di\nsaldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) di natura complessa per\nl'aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la\nriparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di\nsemplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività\nesecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Meccatronico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i meccatronici di questa categoria, attraverso specifica documentazione,\nattrezzatura e strumenti idonei, sono in grado di intervenire su ogni genere di\nveicolo, realizzando interventi complessi di smontaggio, riparazione e\nsostituzione di interi impianti meccanici, elettrici ed elettronici,\nsupervisionare il lavoro di altri collaboratori, in particolare quello degli\nassistenti di manutenzione. Possiedono un livello formativo idoneo per eseguire\ni compiti affidati dal livello superiore, hanno le competenze per eseguire in\nsicurezza interventi su veicoli ibridi ed elettrici, utilizzare apparecchiature\nsofisticate per la programmazione dei sistemi di assistenza alla guida\nautonoma, eseguire all'occorrenza interventi di codifica e programmazione di\ncomponenti elettronici nuovi, preposti al governo dei sistemi meccatronici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quinta categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di\nnormale difficoltà su complessivi o loro parti; riparazione o riattivazione di\nguasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l'ausilio e\nl'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco\ne l'eventuale sostituzione di particolari e\u002Fo complessivi e\u002Fo in affiancamento\na lavoratori di categoria superiore a seconda delia complessità\ndell'intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura\namministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di\nufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Meccatronico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l meccatronici di questa categoria, sono in grado di valutare, durante il\nnormale svolgimento dell’intervento riparativo, lo stato generale del veicolo\nsotto il profilo delia sicurezza e dell'impatto ambientale, dandone immediata\ninformativa al responsabile tecnico, in caso di riscontro negativo. Possiedono\nun livello formativo idoneo per eseguire i compiti affidati dai livello\nsuperiore, hanno le competenze per eseguire in sicurezza diagnosi, codifiche e\ncalibrazioni dei componenti elettronici sostituiti, ed altri adempimenti di\nroutine, nonché la padronanza nell'uso di software e banche dati tecnici\nnecessari per la corretta esecuzione delle normali procedure riparative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Sesta categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un\nbreve perìodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo\nprocedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo esecutive attività\nsemplici di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente\ncollegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Installazione di impianti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del 1° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Seconda categoria \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono\nfunzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità\nprofessionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed\nautonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro\nimpartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti e elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali\nproposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di\ncollegamento fra l'impresa in cui operano ed enti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi\ndi procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attività, alla\nelaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano\nsintesi di situazione preventiva e consuntiva necessaria alla stesura di\nrisultanze economiche e patrimoniali e, se dei caso, contribuiscono\nall’adeguamento di metodi e procedure contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile (trattasi di lavoratore laureato o diplomato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Seconda categoria bis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano l'accesso alla seconda categoria bis per\nprofessionalità operaie secondo la seguente declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratovi che oltre a possedere tutte le caratteristiche previste per la\ncategoria inferiore, svolgono funzioni di coordinamento del processo produttivo\nnella installazione degli impianti, con piena responsabilità ed autonomia\noperativa nell'ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che accederanno, con l’entrata in vigore del contratto, a\ntale categoria manterranno la normativa Parte prima -Ex operai Sez. I del\nc.c.n.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Terza categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della quarta, compiono in\nautonomìa e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche di\ndisegni, schemi e progetti, complessi e con la conoscenza e nel rispetto delie\nnormative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di\nimpianti di elevato grado di difficoltà predisponendone la messa in servizio\ncon delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali (bozze);\ne\u002Fo coordinano e programmano altri lavoratori con competenze tecnico-pratiche\ngestendo gli stadi di avanzamento lavori e di materiali (documentazione\nrelativa al magazzino ed alle attività di cantiere);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con specìfica collaborazione, svolgono attività\namministrative, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei\nprincipi, norme, procedure valevoli per II campo di attività in cui operano e\nche richiedono un diploma di scuoia media superiore o corrispondente conoscenza\ned esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quarta categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti delia quinta, costruiscono\ncon perizia e specifica autonomia un impianto, sulla base di indicazioni e\u002Fo\ndisegni e\u002Fo schemi equivalenti; predispongono ed eseguono le ordinarie prove di\nfunzionamento di impianti complessi con controllo dei relativi dispositivi di\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuano ed effettuano riparazione di guasti e\u002Fo svolgono attività di\nsemplice coordinamento di altri lavori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuano valutazioni sulla condotta e il risultato delle lavorazioni\nsenza responsabilità relativa alia stima dei tempi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzano saldature in opera di particolare difficoltà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compilano una descrizione tecnica del lavoro svolto in cantiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di\nsemplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività\nesecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quinta categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo schemi e\u002Fo\ndisegni e\u002Fo circuiti di semplice lettura, eseguono e\u002Fo installano e\u002Fo\neffettuano interventi di manutenzione su impianti mediante l’utilizzo di\nappropriate attrezzature e relative strumentazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scelgono materiali e strumentazioni necessari al lavoro che eseguono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-misurano, dimensionano ed assemblano i componenti di un impianto mediante\nle idonee tecniche di giunzione di normale difficoltà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eseguono normali lavorazioni del tubo a caldo e a freddo (piegatura,\nfilettatura, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuano ed effettuano riparazioni di guasti di facile rilevazione e di\nnormale difficoltà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuano l’installazione e\u002Fo la manutenzione degli impianti, con il\npossesso, ove le vigenti norme di legge lo richiedano, della abilitazione o\ndella certificazione o del patentino rilasciato dagli organi competenti e la\nconoscenza delle norme in materia di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuano prove di combustione e rendimento delle apparecchiature\n(bruciatori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora necessario compilano bolle di accompagnamento ed analoghe\ndocumentazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura\namministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di\nufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Sesta categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un\nbreve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che conducono impianti provvedendo alla loro alimentazione e\nsorveglianza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, coadiuvando il lavoratore di categoria superiore,\neseguono lavori semplici di costruzione e\u002Fo installazione di impianti e loro\nparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo\nprocedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo esecutive attività\nsemplici di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente\ncollegate ai processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Meccanica di produzione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Prima categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria\ndella seconda categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito\ndi prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di\ncoordinamento della produzione fondamentale dell'impresa o che svolgono\nattività di alta specialità ed importanza ai fini dello sviluppo e della\nrealizzazione degli obiettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano\nnell'ambito dei loro campo di attività studi di progettazione o di\npianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali\nprovvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi\npiani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative\ne, se dei caso, coordinando altri lavori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progettista di complessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista di sistemi di elaborazione dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricercatore (trattasi di lavoratori laureati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Seconda categoria \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono\nfunzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità\nprofessionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed\nautonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro\nimpartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali\nproposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di\ncollegamento fra l'impresa in cui operano ed enti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi\ndi procedure esistenti, provvedono nell'ambito della loro attività, alla\nelaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano\nsintesi di situazione preventiva e consuntiva necessarie alla stesura di\nrisultanze economiche e patrimoniali e, se dei caso, contribuiscono\nall'adeguamento di metodi e procedure contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile (trattasi di lavoratore laureato o diplomato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Seconda categoria bis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con le caratteristiche di cui ai terzo punto della\ndeclaratoria del livello successivo, svolgono coordinamento e controllo di\nattività tecniche nell'ambito dell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con\nriferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano\nnell'ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle\ncaratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di\nmateriali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le\noperazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare e le relative\nmodalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i\nrisultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni\ndiagrammi e, se del caso, forniscono ad altri lavoratori l'opportuna assistenza\nper la scelta e la predisposizione degli strumenti o attrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base delle istruzioni o con riferimento a schemi\nesistenti, eseguono con tavole grafiche e\u002Fo con supporti elettronici\nCAD\u002FCAB\u002FCAE disegni costruttivi di particolari complessi o di sottogruppi di\nuno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente\ncomplessità definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze, mediante l'uso\ndi tabellari e\u002Fo norme di fabbricazione e\u002Fo metodi di calcolo e\u002Fo archivi\nelettronici e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore progettista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che effettuano la costruzione di apparecchiature e\u002Fo pannelli\nelettronici prototipici di impegnativa realizzazione e finalizzati ad un\nprogetto complesso, per il rilievo e la traduzione di grandezze fisiche, o di\ncomando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricercano in base alla interpretazione di schemi elettrici, disegni, norme,\nschemi di progetto o sole indicazioni di massima, le caratteristiche funzionali\ne i comportamenti da impiegare, individuano le dimensioni di ingombro in\nrelazione al tipo di impiego e di condizioni di esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definiscono ed eseguono diverse operazioni necessarie alla realizzazione\ndelle apparecchiature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuano il collaudo finale mediante l'impiego di strumentazione specifica\n(oscilloscopio, amplificatore, registratore, ecc.), verificando la\nfunzionalità globale del prodotto effettuano le successive riparazioni con\nricerca guasti sulla parte elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevano le eventuali incongruenze e collaborano con i tecnici\nsperimentatori per il superamento di difficoltà e per il miglioramento deile\ncaratteristiche funzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettronico di costruzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano l'accesso alla seconda categoria bis per\nprofessionalità operaie secondo la seguente declaratoria: lavoratori che oltre\na possedere tutte le caratteristiche previste dalla categoria inferiore,\nsvolgono anche funzioni di coordinamento dell'intero processo produttivo nel\nsettore della produzione, con piena responsabilità anche tecnica ed autonomia\noperativa nell'ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che accederanno, con la entrata in vigore del contratto, a tale\ncategoria manterranno la normativa Parte Prima - Ex operai, Sez. I, del\nc.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Terza categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per\nl'operaio specializzato (quarta categoria) congiuntamente compiano operazioni\nsu tutti gli apparati, apparecchiature e complessi stessi, svolgono normalmente\nle funzioni di guida e controllo, esercitando un certo potere di autonomia e di\niniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei\nprincipi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e\nche richiedono una adeguata esperienza lavorativa maturata nella stessa area\namministrativa o diploma di scuola media superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che eseguono tutte le operazioni di attrezzaggio, di\npreparazione e di scelta degli utensili, dell'impostazione dei parametri\ngeometrici e tecnologici di lavorazione, di macchine a controllo numerico, e\nche tramite la lettura critica dei disegni e\u002Fo programmi, sanno intervenire\nsulla macchina, anche attraverso una programmazione di consolle multiassiale\nrealizzando pezzi di elevata difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore\u002Fprogrammatore di C.N.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi\ne delia modalità di esecuzione con l'interpretazione critica dei disegni e\u002Fo\nschemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado o\ncomplessità per l'individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro\nriparazione su apparecchiature, anche a serie, e\u002Fo loro parti principali\nassicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali\nprescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, e con l'interpretazione critica del\ndisegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il\ncollaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti\nanche di provenienza esterna, e se necessario, per i relativi posizionamenti e\ntracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura e valutando e\nsegnalando le anomalie riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatoré\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l'interpretazione critica del\ndisegno di qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al\nristretto campo delle tolleranze agli accoppiamenti da realizzare ed al grado\ndi finitura o per la costruzione su banco o su macchine operatrici non\nattrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario, o loro parti con\neventuale delibera funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore macchinario - Montatore su banco - Costruttore su macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ndi esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi\nlavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo\ndi attività del lavoratore (per es. sopra testa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tolleranze riferite a larghezze, struttura, spessore, raggio di curvatura,\npenetrazione dei cordoni e loro passo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che con scelta della successione delle operazioni e delie\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con la interpretazione critica\ndel disegno anche costruttivo la costruzione di qualsiasi modello in legno di\nelevato grado di difficoltà con determinazione del disegno anche mediante\ncalcolo dei dati e delie quote necessarie e con la costruzione dei calibri di\ncontrollo occorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellista in legno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi e\ndelle modalità di esecuzione con l'interpretazione critica del disegno,\neseguono qualsiasi lavoro dì elevato grado di difficoltà per la formatura a\nmano con modelli o casse d'anima, forniscono, se necessario, indicazioni per\nmodifiche da apportare ai modelli o alle casse d'anima e per la predisposizione\ndi sagome di sostegno, tasselli, ecc., che nei lavori di fonderia artistica\nprovvedono in autonomia alla conduzione del forno con conoscenza della\ncomposizione delle leghe ed effettuano inoculazioni in siviera e provini sulle\nleghe di fusione, in grado di eseguire lavori artistici con bassorilievi, getti\ndi campane, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formatore a mano - Animista a mano - Fonditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che progettano e realizzano quadri elettrici e loro relative\ninterconnessioni carpenteria meccanica di supporto sulla base di una conoscenza\napprofondita delle caratteristiche della componentistica elettrica e meccanica,\ncontrollano il processo delle lavorazioni fornendo elementi necessari alla\nverifica della qualità degli apparati elettromeccanici eseguiti e gestiscono\nal contempo il magazzino e l'approvvigionamento dei materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore elettromeccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che progettano e realizzano schede elettroniche e loro\nrelative interconnessioni anche a livello di prototipo sulla base di una\nconoscenza approfondita delle caratteristiche della componentistica,\ncontrollano il processo delle lavorazioni fornendo elementi necessari alla\nverifica della qualità delle apparecchiature eseguite e gestiscono al contempo\nil magazzino e l'approvvigionamento dei materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che, in base alle istruzioni ed applicando procedure\noperative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico\ncampo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti,\nanche elaborando situazioni preventive e\u002Fo consuntive anche con l'utilizzo di\nstrumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quarta categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che compiono a regola d'arte e secondo le prescrizioni o\nindicazioni tecniche di lavorazione tutti i lavori la cui specialità o\ncomplessità richiedano: adeguate cognizioni tecnico-pratiche e conoscenza\ninterpretativa del disegno acquisite attraverso istituti professionali di Stato\no titolo parificato e regolarmente riconosciuto oppure particolari capacità ed\nabilità corrispondenti alle cognizioni tecnico-pratiche conseguite mediante il\nnecessario tirocinio o acquisite mediante la pratica esperienza nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che con specifica collaborazione, svolgono attività di\nsemplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività\nesecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria\nprecedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate\nautomatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple, sia\ntradizionali che a controllo numerico, e che eseguono tutti gli interventi\nnecessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di\nristrette tolleranze, l'impegnativa sostituzione di utensili e le relative\nregistrazioni, l'adattamento dei parametri di lavorazione, e che siano in grado\ndi programmare l'esecuzione di pezzi di normale difficoltà, effettuando ove\nprevisto il controllo delle operazioni eseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine operatrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine\noperatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti di normale\ndifficoltà, registrazioni e messe a punto, l'adattamento dei parametri di\nlavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di\nmisura, eseguendo i primi pezzi 0 assistendo gli addetti alia conduzione\nnell'esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni\nintervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzatore di macchina \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che, sulla base delle indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di\nvariabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di\nelevata precisione e\u002Fo di natura complessa su apparecchiature anche a serie 0\nloro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche\nfunzionali prescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di\nnatura complessa per il controllo delle caratteristiche dimensionali di\nattrezzature, macchinario, parti anche di provenienza esterna, con la scelta e\nla predisposizione degli strumenti di misura segnalando eventuali anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatoré\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di\nmisurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura\ncomplessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche e\ntecnologiche funzionali di materiali, apparecchiature o loro parti anche\nprodotte a serie con l'ausilio di strumenti e\u002Fo apparecchiature (senza\nl'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e registrano\ni risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione\nfornita e segnalando le eventuali discordanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base delle indicazioni o cicli di lavorazione o\ndocumenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi\nutilizzati nella pratica operativa, effettuano, con la conduzione di impianti,\ninterventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri di\nlavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi\nal fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la\ncostruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per montaggio\ndi attrezzature o macchinario o loro parti. Montatore macchinario - Costruttore\nsu banco - Costruttore su macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,\nprocedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di\nelevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, la\nmanutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per\nl'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti\nelettrici o fluidodinamici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico - Manutentore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o\ndocumenti di massima equivalenti o su disegni, ed avendo pratica dei mezzi e\ndei metodi utilizzati nella pratica operativa eseguono con la scelta dei\nparametri lavori di saldatura, di natura complessa in relazione alla\ndifficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e\u002Fo alle prove previste\nper tali saldature, ivi compresa la saldatura su acciaio inossidabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di indicazioni e disegni, eseguono lavori di\nnatura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibile o\nloro partì con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli di quote\ncorrelate non indicate e con la costruzione dei calibri di controllo\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellista in legno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di\nlavorazione o documenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e\ndei sistemi utilizzati equivalenti delia pratica operativa, eseguono,\nprovvedendo alla opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori delle\ntirate d'aria e, se necessario, previa sagomatura delle armature, lavori di\nnatura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d'anima, con\nconoscenza dell'uso delle resine e agglomerati vari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formatore a mano - Animista a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già\nesistenti disegnano con tavole grafiche e\u002Fo con supporti elettronici CAD\u002FCAM\nparticolari semplici di una costruzione o schemi di componenti già esistenti,\nriportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se\ndel caso, corredano il disegno con la relativa distinta dei materiali (con il\ncalcolo dei parametri per la determinazione dei costi) ovvero eseguono in\nlucido schemi funzionali, disegni di una costruzione, disegni di disposizione\ndi apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi già completi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore particolarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una\nconoscenza funzionale dei disegni elettrici e meccanici e\u002Fo degli schemi,\neseguono apparati e\u002Fo parti componenti elettromeccanici con l'ausilio di\nstrumenti di montaggio, di misura e di controllo, per i quali è richiesta la\nconoscenza delle relative specifiche d'uso e delle grandezze di misura ed\neffettuano al contempo la verifica della qualità degli apparati\nelettromeccanici eseguiti. Addetto alla produzione di apparati\nelettromeccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una\nconoscenza funzionale degli schemi e\u002Fo disegni elettronici, eseguono\napparecchiature anche prototipali, impianti elettronici, con l'ausilio di\nsupporti computerizzati alla produzione e strumenti di misura e controllo per i\nquali è richiesta la conoscenza delle relative grandezze di misura ed\neffettuano al contempo la verifica della qualità delle apparecchiature\neseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla produzione di apparecchiature ed impianti elettronici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema contabile, adottato nell'ambito del campo di\ncompetenza, rilevano, riscontrano, ordinano anche su modelli o secondo schemi\npreordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici\ncomputi o rendiconti, e se del caso, effettuano imputazioni di conto anche con\nl'utiiizzo di strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quinta categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori qualificati che, sulla base di dettagliate indicazioni, che\nsvolgono attività esecutive di normale difficoltà richiedenti essenziali\ncognizioni tecnico-pratiche inerenti all’interpretazione del disegno, alle\ncaratteristiche e alle tecnologie dei materiali, acquisite attraverso Istituti\nProfessionali di Stato triennali o titolo parificato e regolarmente\nriconosciuto, ovvero acquisite mediante tirocinio o la pratica esperienza nel\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive e di natura\namministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di\nufficio o corrispondente esperienza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici, automatiche e\nsemiautomatiche attrezzate, a teste multiple o a trasferimento, sia\ntradizionali che a controllo numerico e che eseguono impegnative sostituzioni\ndi utensili e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo\ndelle operazioni eseguite con idonei strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine operatrici attrezzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, interventi di\nnormale difficoltà, su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione\ndi guasti aventi carattere di ricorrenza. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di\nprescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con\nl'ausilio di strumenti elettrici, predisposti e\u002Fo strumenti meccanici non\npreregolati e\u002Fo preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro\nparti per la individuazione di anomalie o per l'opportuna segnalazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatoré\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi\ndefiniti di analisi o di misurazione eseguono, con l'ausilio per la loro\npredisposizione e\u002Fo strumenti elettrici predisposti e\u002Fo strumenti meccanici\npreregolati, prove di normali difficoltà per il controllo delle\ncaratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, apparecchiature e\nloro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali\ndiscordanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di\nlavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti, effettuano manovre di\nnormale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di\nlavorazione e\u002Fo disegni \u002FV. eseguono lavori di normale difficoltà per la\ncostruzione su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate o per\nil montaggio di attrezzature a macchinario o loro parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore macchinario - Costruttore su banco - Costruttore su macchine \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni\neseguono, con l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione,\nlavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione\ne la manutenzione di macchine o impianti elettrici di luce o forza motrice o\nfluidodinamici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico - Manutentore elettrico - Installatore di impianti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di\nlavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e\u002Fo ossiacetileniche, T.I.G. e\nM.I.G. di normale difficoltà. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni\no schemi equivalenti, provvedono alle varie operazioni per l'imballaggio in\ncasse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti o loro parti,\ncostruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni,\nancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla\ncollocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi\ndi trasporto o in container.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imballatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono\nprecisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il\nmontaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio; ovvero lavoratori che\neseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco delle\nattrezzature e per l'imbragaggio di materiali, ecc guidandone il sollevamento,\nil trasporto e la sistemazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruista - Imbragatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori qualificati che sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo\ndisegni e\u002Fo schemi elettronici, con l'ausilio di strumentazioni base di\ncontrollo e con operazioni specifiche di saldatura eseguono assemblaggi di\nschede elettroniche, interconnessioni tra i vari componenti di apparecchiature\nelettroniche, interventi di riparazione guasti di semplice rilevazione su\napparati elettronici in produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al montaggio di parti elettroniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori qualificati che sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo\ndisegni e\u002Fo schemi elettrici, con l'ausilio di strumentazioni base di controllo\neseguono assemblaggi di parti elettromeccaniche, interconnessioni tra i vari\ncomponenti di quadri elettrici, montaggi di parti meccaniche, interventi di\nriparazione di guasti di semplice rilevazione su quadri elettrici e parti\nelettromeccaniche di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al montaggio di parti elettromeccaniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di\nservizio con compiti esecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti vari di ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di procedure stabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la\nclassificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su\nmoduli e\u002Fo prospetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Sesta categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categorìa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un\nbreve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo\nprocedure prestabilite, svolgono nel settore amministrativo attività esecutive\nsemplici di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine\noperatrici automatiche o semi automatiche attrezzate, sia tradizionali che a\ncontrollo numerico preprogrammate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente\ncollegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto macchine operatrici attrezzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati\ne\u002Fo predisposti. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaudatore - Verificatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che conducono impianti, provvedendo alla loro\nalimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto conduzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che coadiuvano il lavoratore di categoria superiore, eseguono\nin fase di studio lavori semplici di costruzione e di montaggio di\nattrezzature, di macchinari, di impianti e loro parti, oppure eseguono\nattività ausiliari e nell'attrezzamento di macchinari o in operazioni\nsimilari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aiuto attrezzista - Aiuto montatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, coadiuvando i lavoratori di categoria superiore eseguono\nin fase di ausilio lavori semplici, di manutenzione e\u002Fo di riparazione di\nmacchinari, apparecchi o impianti. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aiuto manutentore riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che eseguono saldature a mezzo di macchine a punto e\u002Fo a\nrotella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saldatore a macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semi ripetitivi per la\nformatura di anime o forme semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formatore a mano - Animista a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il\ntrasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che effettuano operazioni semplici per il sollevamento, il\ntrasporto, Pimballaggio, il deposito di materiale e di macchinario, ecc., anche\ncon l'ausilio di mezzi meccanici, ovvero i lavoratori che eseguono imbragaggi\nsemplici di materiali ecc., guidanzone il sollevamento, il trasporto, il\ndeposito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Movimentatore di materiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 bis Classificazione dei lavoratori per il Settore Orafi, Argentieri\ned Affini\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7\ncategorie professionali alle quali corrispondono i valori minimi tabellari\nmensili indicati dalla tabella riportata all'art. 29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di\nretribuzione minima contrattuale, non modifica l’attribuzione ai singoli\nlavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio\nil t.f.r., gli aumenti periodici, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e\nfiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che\ncontinuano ad essere distintamente attribuiti agli impiegati ed agli operai\ndalle disposizioni di legge, di accordo interconfederaie e di contratto\ncollettivo che si intendono qui riconfermati quando non siano stati\nesplicitamente modificati con il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categorie professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1a categoria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a categoria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a categoria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a categoria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a categoria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A) Mobilità professionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori impiegati, inquadrati nella 6a categoria, intendendosi per tali\ni lavoratori di primo impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di\ndodici mesi passeranno automaticamente alla 5a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti inoltre convengono che i lavoratori operai inquadrati nella 6a\ncategoria dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiranno il livello\nretributivo relativo alla 5a categoria. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B) Declaratorie, profili professionali ed esemplificazioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie, dei profili professionali e\ndelle esemplificazioni. Tali esemplificazioni si riferiscono genericamente alla\nfigura professionale del lavoratore e pertanto sono prevalentemente formulate\nin termini ricorrenti. I requisiti indispensabili derivanti dalle\ncaratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e\ndai contenuti professionali specifici dei profili consentono., per analogia, di\ninquadrare le figure professionali dei lavoratori con funzioni generiche e dei\nlavoratori della 6a categoria, non indicate perché già sufficientemente\ndelineate nelle declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quadro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado\nelevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni\norganizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai\nfini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per\nattività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e\nprogettazione, in ambiti fondamentali dell'impresa, fornendo contributi\nqualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a Verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL\ndel 24 aprile 2018 tale nuovo livello è introdotto per i soli sistemi di\ninquadramento del Settore Meccanica di Produzione e Settore Orafi, Argentieri\ned Affini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria\ndella 2a categoria ed oltre a possedere notevole esperienza acquisita a seguito\ndi prolungato esercizio delle funzioni siano preposti ad attività di\ncoordinamento della produzione fondamentale dell'impresa o che svolgano\nattività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della\nrealizzazione degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano\nnell'ambito del loro campo di attività studi di progettazione o di\npianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali\nprovvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo realizzandone i relativi\npiani di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista di pianificazione aziendale \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista amministrativo \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricercatore (trattasi di lavoratori laureati).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori sia tecnici che amministrativi che con specifica\ncollaborazione, svolgono funzioni direttive che richiedono particolare\npreparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con\nfacoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole\ndirettive generali loro impartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali compiti di segreteria ed assistenza, raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali\nproposte di soluzioni dei problemi in questione e svolgono inoltre compiti di\ncollegamento fra l'impresa in cui operano ed enti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 lavoratori che, sulla base di indicazioni generali provvedono nell'ambito\ndella loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti\namministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive\nnecessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso,\ncontribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili. Contabile\n(trattasi di lavoratori laureati o diplomati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, sulla base delie direttive generali dell'impresa, della\npropria conoscenza del mercato e\u002Fo sulla base d'indagini e ricerche di mercato,\nsvolte anche direttamente, realizzano, trattando in autonomia con la clientela,\naccordi commerciali e ne curano, anche con la collaborazione di altri livelli\naziendali, le relative attività amministrative connesse alle raccolte e\nall'esecuzione degli ordini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato addetto alla vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di\nmetodologie esistenti, sviluppano, nelle imprese, nell'ambito del loro compito\ndi attività, programmi generali di produzione tra loro collegati, armonizzando\nle relative componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi\nprevisti, ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le\nsoluzioni relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del\ncaso, partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di\nprogrammazione della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, sulla base delle sole indicazioni generali, anche\nriferite ad indagini di mercato progettano e disegnano oggetti in metallo\nprezioso, corredandoli delle relative istruzioni particolareggiate (metallo,\ndimensioni, quote, tolleranze) determinando essi stessi tabellari e\u002Fo norme di\nfabbricazione per la costruzione e produzione di prototipi od in serie, se del\ncaso effettuando, anche in collaborazione con altri, studi di modifiche e\u002Fo\nmiglioramenti da apportare a progetti già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore progettista (trattasi di lavoratori le cui prestazioni\ncorrispondono ai requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che\ndetta disposizioni relative al contratto d'impiego privato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, possedendo tutte le caratteristiche indicate nel primo\nalinea della declaratoria della 4a e della 3a categoria, nello svolgimento\ndella propria attività posseggono elevata capacità, particolare perizia di\ntipo tecnico-pratico, particolare esperienza anche nella lavorazione del pezzo\nunico e\u002Fo dell'oggetto artistico di valore, unita alla elevata sensibilità\nartistica e capacità creativa che implica l’ideazione del modello. Detto\npersonale agisce in totale autonomia operativa che si traduce in prestazioni di\nelevatissimo livello artistico e tecnico al fine di ottenere*significativi\nrisultati in termini di efficienza produttiva, qualità, creatività\nnell’ambito della propria specializzazione e di quelle affini. I lavoratori\nin questione manterranno peraltro la normativa Parte Prima - Ex operai, Sez.\nIl, del presente c.c.n.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione dei lavoratori con i requisiti sopracitati sarà\neffettuata nell'ambito tassativo delle seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellisti: i lavoratori che costruiscono qualsiasi tipo di modello e\noggetti a mano in totale autonomia operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incassatori: i lavoratori che incassano qualsiasi tipo di pietra preziosa\ncon il tipo di incassatura più idonea, su qualsiasi metallo prezioso, in\noggetti di oreficeria e\u002Fo gioielleria, in totale autonomia operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesellatore, martellatore: i lavoratori che, in totale autonomia operativa\ned organizzativa, con conoscenza degli stili e capacità anche di cesello e\nmartellatura, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello di\nelevata complessità in relazione alla difficoltà delle forme da realizzare,\neseguendo tutte le operazioni necessarie al banco ed alle macchine utensili,\nfornendo l'apporto della propria particolare e personale competenza, per\nl'individuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle effettive\nesigenze di impiego, contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà\nriscontrate e degli interventi correttivi attuati, alla individuazione di\nsoluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ideatore e costruttore di catene: i lavoratori che, con l'apporto della\npropria specifica e personale esperienza, individuano modifiche ai macchinari o\na parti di essi, provvedendo nello stesso tempo a ideazioni, adeguamenti o\ninnovazioni del prodotto, nonché guidano, in totale autonomia operativa, più\nmacchine per la produzione di più tipi di catena, di natura complessa,\nassicurando con le necessarie messe a punto, una notevole qualità di prodotto\nfinito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella\nprima alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono con maggiore\nautonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza,\noperazioni su oggetti o apparati e attrezzature complessi che presuppongono la\nconoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli\napparati stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative e tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei\nlimiti dei principi, norme o procedure valevoli per il campo d'attività in cui\noperano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente\nconoscenza ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi d’esecuzione, eseguono, con l'interpretazione critica\ndel disegno e\u002Fo dei modelli, qualsiasi lavoro d'elevato grado di difficoltà in\nrelazione all'interpretazione stilistica, al ristretto campo di tolleranze, ai\nnumerosi accoppiamenti e adattamenti da realizzare e al grado di finitura per\nla costruzione senza l'ausilio di sagome o di attrezzature equivalenti, il\nmontaggio di oggetti, compresi i pezzi unici e prototipi, di metallo prezioso\ncon componenti di gioielleria o in metallo prezioso di pari qualità e\ndifficoltà, assicurando il grado di qualità richiesto. Tali lavoratori,\ninoltre, possono essere chiamati a svolgere compiti di guida e controllo di\naltri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, in piena autonomia operativa, eseguono, con particolari\ncapacità ed esperienza, lavori d’elevato grado di difficoltà in relazione\nalla forma particolarmente complessa ed alla salvaguardia delle caratteristiche\nstrutturali, per la pulitura di qualsiasi oggetto, compresi i pezzi unici, di\ngioielleria o in metallo prezioso, di pari qualità e difficoltà, assicurando\nil grado di qualità richiesto. Tali lavoratori, inoltre, possono essere\nchiamati a svolgere compiti di guida e controllo di altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pulitori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi d'esecuzione, eseguono, con l’interpretazione critica\ndel disegno, qualsiasi lavoro d'elevato grado di difficoltà in relazione al\nristretto campo di tolleranza, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di\nfinitura per la costruzione al tornio di forme o attrezzi anche in legno per la\ntornitura in lastra di pezzi di argenteria ovali in sotto squadra, realizzando\nanche i relativi prototipi e assicurando il grado di qualità richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tornitore in lastra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, procedendo in piena autonomia o con\nriferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo, eseguono la\ncomposizione ed il controllo di bagni galvanici per l'argenteria, la doratura,\nla rodiatura, la passivazione, provvedendo alla definizione delle fasi di\nlavorazioni o dei relativi parametri con eventuale delibera funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compositore di bagni galvanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che effettuano miniature su metalli preziosi, intendendosi per\nminiature non già la semplice deposizione di smalto utilizzando sedi\npreparate, ma la realizzazione con smalto di disegni (figure, animali, ecc.)\nsenza sede predisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Miniaturista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, unendo a notevoli capacità tecniche una elevata\nsensibilità artistica, realizzano mediante incisione, figure complesse in\npiena autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione eseguono con l'interpretazione critica del\ndisegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in\nrelazione all'interpretazione e realizzazione stilistica, alla particolare\nsensibilità artistica, al ristretto margine di tolleranza, ed al grado di\nfinitura per la martellatura o la cesellatura su metalli preziosi assicurando\nil grado di qualità richiesta. Martellatore, cesellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, in totale autonomia incassano qualsiasi tipo di pietre\npreziose preparando le sedi, adattandole alla forma delle pietre stesse, su\noggetti particolarmente complessi di oreficeria o gioielleria in cui il numero\ndelie pietre e la loro collocazione richiedono la realizzazione di griffe\nmultiple e operazioni di pari difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incassatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei\nmezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di\ndisegni o schemi funzionali eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di\ncomplessità, per l'individuazione o la valutazione dei guasti e la loro\nriparazione su apparecchiature e\u002Fo loro parti principali assicurando il grado\ndi qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali prescritte per\nl'installazione e messa in servizio di macchine ed impianti elettrici e\nmeccanici con eventuali delibere funzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, effettuano con l'interpretazione critica\ndel disegno qualsiasi operazione di elevato grado di difficoltà in relazione\nal ristretto campo di tolleranza, agli accoppiamenti da realizzare e al grado\ndi finitura per la costruzione su banco o su macchine operatrici non\nattrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinari o loro parti con\neventuale delibera funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore di macchine \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, sulla base di istruzioni e con riferimento a schemi,\neseguono disegni costruttivi di oggetti in metallo prezioso o di sottogruppi di\nuno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente\ncomplessità, definendo dimensioni quote, materiali tolleranze mediante l'uso\ndi tabellari e\u002Fo norme di fabbricazione e\u002Fo metodi di calcolo e normalmente\npreparando la relativa distinta dei materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, in base alle istruzioni ricevute, svolgono funzioni\namministrative relative alla raccolta ed all'esecuzione degli ordini, nei tempi\ne nei modi stabiliti, curando i rapporti con la clientela e, nell'ambito delle\nindicazioni ricevute, trattano affari anche collocando gli articoli nel\nmercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato addetto alla vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative\nrelative ai sistema di programmazione delia produzione adottano nell'ambito\ndello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parti, ai\nmezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono\ncon singoli programmi il carico e l'alimentazione equilibrata delle macchine e\ndegli impianti, i loro tempi di compimento intervenendo in caso di anomalie o\ndi variazioni dei programmi; seguono lo stato di avanzamento delle lavorazioni\nai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di variazione dei\nprogrammi generali partecipano alla ricerca di soluzioni atte alla\nriequilibratura dei propri programmi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° gennaio 2000 vengono inserite nel mansionario, inquadrate\nnella 3a categoria, le sotto indicate figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, in autonomia, preparano leghe nelle diverse sfumature di\ncolore, di proprietà meccaniche e metallurgiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compositore Hi ipnhP \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, in base alle istruzioni ed applicando procedure operative\nrelative al sistema contabile adottato nelPambito dello specifico campo di\ncompetenza, imputano, contabilizzando dati, sistemano, chiudono conti,\nelaborando situazioni preventive e\u002Fo consuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che compiono a regola d'arte e secondo le prescrizioni o\nindicazioni tecniche di lavorazione, tutti i lavori la cui specialità o\ncomplessità richiedono: adeguate cognizioni tecnico-pratiche, e conoscenze\ninterpretative del disegno acquisite attraverso istituti professionali di Stato\no legalmente riconosciuti; oppure particolari capacità ed abilità\ncorrispondenti alle cognizioni tecnico-pratiche conseguite mediante il\nnecessario tirocinio o acquisite mediante la pratica esperienza nel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di\nsemplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività\nesecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, su macchine non attrezzate e con autonomia, realizzano\ndecorazioni complesse su oggetti di oreficeria fissando i parametri di macchine\ne di attrezzatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lapidatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diamantatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, in autonomia, eseguono con perizia operazioni complesse\nper l'esecuzione di semilavorati, secondo le specifiche di lavorazione,\nassicurando il grado di qualità richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, operando su tutti i tipi di macchine per stampaggio,\neseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa a punto delle\nattrezzature e\u002Fo la sostituzione di attrezzi ed eseguono, in funzioni di\nristrette tolleranze, l’adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando\nil controllo delle operazioni eseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stampatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,\neseguono lavori di natura complessa per il montaggio di oggetti di argenteria\ne\u002Fo oreficeria e\u002Fo gioielleria di particolare difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e dei\nmezzi di esecuzione, con autonomia di giudizio circa le modalità ed i punti di\nintervento, eseguono operazioni complesse per la pulitura di oggetti in metallo\nprezioso di particolare difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tornitore in lastra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che eseguono in autonomia tutte le operazioni di preparazione\nper la microfusione e le operazioni relative alla fusione o lavoratori che\neseguono il taglio degli stampi in gomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cerista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tagliatore di gomme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, secondo procedure o metodi prestabiliti procedono alla\ncomposizione ed al controllo dei bagni galvanici e di sgrassatura apportando\ncorrezioni e sostituzioni ed eseguono tutte le operazioni galvaniche ed\naccessorie conducendo i relativi impiantì e controllando i tempi di esecuzione\ne la qualità del prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore di impianti galvanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che effettuano miniature di semplice esecuzione su metalli,\nper la realizzazione con smalto di disegni (figure, animali, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Miniaturista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che compiono operazioni complesse di incisioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa per la\nmartellatura o cesellatura su metalli preziosi di oggetti di particolare\ndifficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Martellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, su indicazioni generali, compiono a mano operazioni\ncompiesse di incassatura, anche senza sedi predisposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incassatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che effettuano reintegri sulla base di indicazioni che\npartendo da formule di leghe già definite consentono, mediante calcoli\nsemplici, di trasformare una lega in un'altra. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preparatore di leghe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,\nprocedono alla individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e\ncasualità ed eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per\nla loro riparazione o per la manutenzione e messa a punto di macchine e\nimpianti o per ['installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di\nimpianti meccanici ed elettrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la\ncostruzione e il montaggio su banco o su macchine operatrici non attrezzate, di\nattrezzature, macchine o loro parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore di macchine \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già\nesistenti, disegnano particolari semplici di oggetti su metallo prezioso o\napportano semplici modifiche su disegni già esistenti riportando norme di\nvalutazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta\nmateriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore particolarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, in autonomia, oltre ad effettuare complesse operazioni di\npesatura di manufatti aziendali con l'ausilio di macchine elettroniche con la\ntrascrizione dei relativi dati, svolgono operazioni di vendita al banco con i\nrelativi conteggi e provvedono ad incassarne il prezzo, dispongono e curano\npersonalmente l'esposizione e la sistemazione dei prodotti nei locali di\nvendita. Considerate le particolari caratteristiche del lavoro nelle imprese\nartigiane, al personale suddetto potrà essere richiesta una collaborazione\nnell'attività di produzione secondo le esigenze aziendali, tenuto conto anche\ndella professionalità specifica del lavoratore e di quanto previsto dall'art\n2103 dei codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commesco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico\ncampo di competenza, rilevano, riscontrano, ordinano anche su moduli o secondo\nschemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o\nsemplici computi, rendiconti e, se del caso, effettuano imputazioni di\nconto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che compiono le operazioni relative alla consegna ed al\nritiro del prodotto semilavorato e, in base a precise istruzioni, collocano sul\nmercato gli articoli trattati dall'impresa anche provvedendo alla loro diretta\nconsegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato addetto alla vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative ai sistema di programmazione della produzione, adottano\nnell'ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le\ninformazioni dalla distinta base e\u002Fo dai cicli di lavorazione, i documenti\nnecessari all'approntamento dei materiali e\u002Fo all'avanzamento delle\nlavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della\ndocumentazione di ritorno e, se del caso, compilando i relativi diagrammi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>5a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica\npreparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali dopo\nil tirocìnio previsto dalla legge vigente, o acquisita attraverso una\ncorrispondente esperienza di lavoro o di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\nesecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare\npreparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni eseguono operazioni\ndi lapidatura di normale difficoltà su articoli in metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lapidatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di\nlavorazione, e\u002Fo disegni, eseguono lavori di montaggio di normale\ndifficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore orafo e\u002Fo argentiero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che eseguono le operazioni di laminazione o trafilatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laminatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trafilatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono operazioni di fusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fonditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che secondo procedure o metodi prestabiliti eseguono\noperazioni complesse di pulitura su oggetti in metallo prezioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pulitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, secondo procedure o\nmetodi prestabiliti, eseguono lavori di normale difficoltà per la tornitura in\nlastra di pezzi di argenteria e\u002Fo posateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tornitore di lastra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono operazioni di estrazione di cere particolarmente\ncomplesse. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ceristi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che secondo procedure e metodi prestabiliti eseguono tutte le\noperazioni di imbottitura delle lame ai manici di coltello, assicurando la\nperfetta qualità della centratura e della rettifica del punto di giunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiombatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che conducono macchine per stampaggio eseguendo sostituzioni\ndi attrezzi e le relative registrazioni effettuando, dove previsto, il\ncontrollo delle operazioni eseguite. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stampatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che secondo procedure o metodi prestabiliti eseguono tutte le\noperazioni galvaniche ed accessorie, conducendo i relativi impianti e\ncontrollando i tempi di esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti ai bagni galvanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono operazioni di smaltatura completa nelle fasi su\noggetti di metallo prezioso, con sede già predisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Smaltatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni eseguono\nsemplici operazioni di incisione a mano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di\nlavorazione e\u002Fo disegni eseguono semplici operazioni di martellatura o\ncesellatura su metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Martellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni compiono operazioni\nsemplici di incassatura, su oggetti con sede già preparata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incassatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono interventi di normale difficoltà per la\nriparazione e la manutenzione di macchine e impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o disegni eseguono\nlavori di normale difficoltà per la costruzione o il montaggio su banco o su\nmacchine operatrici normalmente non attrezzate di stampe o trance o attrezzi\nequivalenti o macchine e loro parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore di macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, sulla base di procedure o metodi prestabiliti, eseguono\nnormali operazioni per l'esecuzione di semilavorati, secondo le specifiche di\nlavorazione richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, secondo procedure stabilite, svolgono operazioni di\nvendita al banco con i relativi conteggi e provvedono ad incassare il relativo\nprezzo. Considerate le particolari caratteristiche del lavoro nelle imprese\nartigiane, al personale suddetto potrà essere richiesta una collaborazione\nnell'attività di produzione secondo le esigenze aziendali, tenuto conto anche\ndella professionalità specifica del lavoratore e di quanto previsto dall'art.\n2103 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di\nservizio con compiti esecutivi quali ad esempio: Dattilografia\u002FStenografia \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compilati vari di ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perforazione e verifica di schede meccanografiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Centralinista telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo\nistruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa\nper la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di\ndati su moduli e\u002Fo prospetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>6a categoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono attività per abilitarsi alle quali è\nsufficiente un periodo di pratica e non occorrono conoscenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, coadiuvando i lavoratori di categoria superiore, eseguono\nlavori semplici e\u002Fo ausiliari su oggetti in metallo prezioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo montatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore di cocce e manici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore che esegue operazioni di elementare impegno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore eseguono\noperazioni semplici di laminazione o di trafilatura o di fusione o di\nsmaltatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo laminatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo trafilatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo fonditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo smaltatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono con l'ausilio di macchine lavori ripetitivi per\nla pulitura di oggetti semplici, oppure lavoratori che eseguono la prepulitura\ndi particolari di oggetti in metallo prezioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pulitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Burattatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono attività semplici a carattere ripetitivo a telai\ndi bruschìatura o sgrassatura o asciugatura o ossidatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bruschiatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sgrassatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asciugatore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telaista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono singole fasi di lavorazione della cera persa\n(iniezioni cere o estrazione cere o formazione grappoli o preparazione\ngessi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla lavorazione a cera persa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono semplici operazioni per l'impiombatura dei\ncoltelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiombatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che eseguono semplici operazioni di stampaggio su macchine\nattrezzate. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stampatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, coadiuvando il lavoratore di categoria superiore,\neseguono in fase di studio lavori semplici di costruzione e\u002Fo di montaggio di\nattrezzature, di macchinari, di impianti o loro parti, oppure eseguono\nattività ausiliare nell'attrezzamento di macchinari o in operazioni\nsimilari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aiuto attrezzista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, coadiuvando i lavoratori di categoria superiore, eseguono\nin fase di ausilio, lavori semplici di manutenzione e\u002Fo di riparazione di\nmacchinari, apparecchi o impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aiuto manutentore e riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 ter Classificazione dei lavoratori per il Settore Odontotecnica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7\ncategorie professionali e 7 livelli retributivi, ai quali corrispondono uguali\nvalori minimi tabellari mensili secondo le tabelle indicate all'art. 29:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categorìe professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>S - 1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> - 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> - 3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> -\n4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> - 5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> - 6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli indicati nelle tabelle sono ragguagliati a mese (173 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali, le esemplificazioni dei profili professionali, e le relative\nesemplificazioni indicate al successivo punto c). La classificazione unica di\ncui sopra mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale,\nnon modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti\n(v di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine\nrapporto, gli V aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi e tributari, i\ntrattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad\nessere previsti per gli impiegati e gli operai dalle v disposizioni di legge e\ndi contratto collettivo che s'intendono qui riconfermate, in quanto non\nesplicitamente modificate con il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A)Mobilità professionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che i lavoratori (operai) assunti dal 1° gennaio 1990,\ninquadrati nella 6a categoria della classificazione unica, dopo 10 mesi di\npermanenza nella stessa, acquistano il solo livello salariale della categoria\nsuperiore (la 5a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in forza al 31 dicembre 1989 mantengono la normativa di cui al\nprecedente c.c.n.I. odontotecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B)Classificazione unica\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> S\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria odontotecnici e non che oltre alle\ncaratteristiche indicate nella declaratoria della 1a categoria ed a possedere\nesperienza notevole, siano preposti ad attività di coordinamento dei servizi,\nuffici, settori produttivi fondamentali dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questa categoria si richiede una elevata preparazione professionale,\ngarantita da un costante aggiornamento tecnico-pratico, atto ad assolvere le\nfunzioni sopra esposte a seconda della esigenza data dalla specifica produzione\ndei diversi laboratori e competenza in tutti i seguenti settori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-protesi fissa oro-resina e oro-ceramica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-protesi mobile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-protesi ortodontica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-protesi scheletrica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli odontotecnici e non che eseguono e\u002Fo\ncoordinano con potere di iniziativa una o più tipi di lavorazioni\nsottoelencate, secondo le prescrizioni e indicazioni tecniche fornitegli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esecutore di protesi fissa che sappia costruire lavori nell'arco della\nprotesi fìssa oro-resina, oro-ceramica, considerati speciali nelle diverse\ncomplessità date dall'esigenza funzionale ed estetica della protesi neN'ambito\ne nei limiti delle prescrizioni fornite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esecutore di protesi mobile in tutta la sua complessa e articolata\nesecuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progettazione ed esecuzione di protesi scheletrica in tutto il suo ciclo\ncompleto e nelle sue applicazioni articolate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progettazione ed esecuzione di protesi ortodontiche fisse o mobili in tutta\nla sua complessa ed articolata esecuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le diverse componenti di questa categoria è necessaria la conoscenza e\nla capacità d'uso dì tutte le attrezzature e tecnologie inerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli impiegati che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgono funzioni direttive o che richiedano elevata preparazione e\ncapacità professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgono i compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando\ndati e notizie da varie fonti o reparti o uffici elaborandone sintesi per\neventuali soluzioni di problemi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvedono all'elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti\namministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive\nnecessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvedono ad approvvigionamenti di rilevante impegno, impostano e\nconcludono le relative trattative, individuano i fornitori e definiscono le\ncondizioni e le clausole d'acquisto e, se del caso, partecipano alla\ndefinizione di piani di aggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati\nsu elaboratore elettronico, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da\nottenere, le fonti di informazione e al fine di definire le fasi di\nelaborazione dati le procedure, i procedimenti di calcolo i flussi di lavoro,\novvero coloro che su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti,\nelaborano l'impostazione generale dei programmi contribuendo all'analisi di\nmetodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questa categoria appartengono gli odontotecnici e non che, secondo le\nindicazioni e prescrizioni tecniche di lavorazione, eseguono operazioni\ncomplete di protesi fissa, oro¬resina, oro-ceramica, ortodontica e\nscheletrica. Ad essa appartengono inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che guidano e controllano con l'apporto della necessaria\ncompetenza tecnico\u002Fpratica, un gruppo di altri lavoratori esercitando un\nadeguato potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle\nlavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che su indicazioni ed anche avvalendosi di una particolare\nesperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni,\nsvolgono, nell'ambito del proprio settore, lavori di natura complessa e\u002Fo\ncontrollo con responsabilità della qualità e funzionalità del prodotto\nfinito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli impiegati che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guidano e controllano con competenza necessaria un gruppo di altri\nlavoratori esercitando un adeguato potere di iniziativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con specifica collaborazione svolgono attività amministrative\ncaratterizzate da adeguata autonomia operativa, nei limiti delle indicazioni\nfornite richiedendo il diploma di scuoia media superiore o corrispondente\nconoscenza ed esperienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicando procedure operative al sistema contabile adottato, nell'ambito\ndello specifico campo di competenza, impuntano, contabilizzano dati, sistemano\ne chiudono conti, elaborano situazioni contabili ed effettuano aggiornamenti,\nverifiche, rettifiche sui pagamenti, evidenziano le posizioni irregolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in base a documentazioni o informazioni o ad istruzioni ricevute,\nprovvedono all'approvvigionamento di materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro dell'elaborazione\nassicurandone la regolarità con interventi di ordine di rettifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-traducono in programmi i problemi tecnici o amministrativi, controllandone\nil risultato ed apportando ai programmi elaborati variazioni o migliorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli odontotecnici e non che svolgono\nattività di particolare rilievo, rispetto a quelle indicate nella declaratoria\ndella 4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> categoria; spetta inoltre a detti lavoratori il compito di\naddestrarne altri e correggere il manufatto risultante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori amministrativi che svolgono attività per l'esecuzione delle\nquali si richiedonof particolari cognizioni tecnico\u002Fpratiche. I lavoratori che\ncon specifica collaborazione svolgono attività di semplice coordinamento e\ncontrollo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di\nparticolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria, che coordinano\nil lavoro di altre persone, senza alcuna iniziativa per la condotta delle\noperazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che svolgono, nell’ambito del loro campo di attività,\ncompiti di segreteria, redigendo corrispondenza e documenti, esaminano per\nl'archiviazione e per il loro smistamento documenti, compilano su precise\nistruzioni progetti e\u002Fo tabelle, elaborano \\JE) situazioni riepilogative o\nsemplici computi o rendiconti ed effettuano, se del caso, imputazioni di\nconti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, secondo schemi, effettuano la preparazione e l'avviamento\ndell’elaboratore elettronico, eseguono le fasi operative e intervengono in\ncaso di irregolarità, in ausilio all'operatore consollista e\u002Fo conducono il\nmacchinario ausiliario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli odontotecnici e non che eseguono lavori\nper i quali occorre un adeguato periodo di pratica e sufficiente cognizione\ntecnico professionale, com parti di lavorazioni di protesi fisse, ortodontiche,\nmobili e di tutte le lavorazioni della protesi scheletrica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellazione o finitura di parti di protesi fissa (corone fuse, weener,\nelementi di ponte), montaggio e finitura di protesi provvisorie, montaggio\ndenti, finitura apparecchi, modellazione scheletrati, finitura scheletratì,\nesecuzione e posizionamento attacchi protesi ortodontiche fisse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che, con specifica collaborazione svolgono attività\nesecutive di natura tecnica\u002Famministratìva che richiedono in modo particolare,\npreparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro,\nmaturate nell'ambito delle mansioni che svolgono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, seguendo procedure stabilite e in base alla loro\nesperienza e\u002Fo pratica di ufficio sappiano portare a termine attività\nesecutive di natura tecnìco\u002Famministrativa. Dattilografi, stenografi,\ncentralinisti telefonici, contabili preposti alla classificazione, confronto,\ntrascrizione e totalizzazione di dati su moduli e prospetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che eseguono lavorazioni\nsemplici per le quali non occorrono particolari cognizioni professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esecuzione di tutte le lavorazioni del gesso, galvaniche, ganci, ceratura\nprotesi, modelli, blocchi occlusali, porta impronte individuali, fusioni,\nzeppatura di muffole, lucidatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che eseguono compiti specifici di ufficio, lavoratori che, con\nspecifica collaborazione, svolgono attività tecnico-amministrativa che non\nrichiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di\nufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dattilografi, centralinisti telefonici, archivisti che se in possesso di\nattestato ai sensi della legge n. 845\u002F1978 passano automaticamente alla\ncategoria superiore dopo 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che, compiono lavori dei tutto\nelementari, come manovalanza, pulizia, trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Ch3>Articolo 17 quater Classificazione del personale per il settore Restauro di\nBeni Culturali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dipendenti dalle aziende sono inquadrati in 8 livelli\nprofessionali come di seguito specificati: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>- Quadro Super\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Restauratore di Beni Culturali - con funzioni di gerente \n\n        \u003Cp>(Art.1 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>- Quadro\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Restauratore di Beni Culturali - con funzioni di direttore tecnico \n\n        \u003Cp>(Art.1 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>- Livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Restauratore di Beni Culturali - con funzioni di responsabile \n\n        \u003Cp>(Art.1 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>- Livello 2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Restauratore di Beni Culturali - specializzato provetto \n\n        \u003Cp>(Art.1 Decreto Ministro Beni Culturali, 26 maggio 2009, n. 86)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>- Livello 3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Restauratore di Beni Culturali - specializzato \n\n        \u003Cp>(art.1 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>- Livello 4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tecnico del restauro di beni culturali Senior \n\n        \u003Cp>(Art.2 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86),\n        Lavoratori addetti airamministrazione o ai servizi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>- Livello 5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tecnico del restauro (Art.2 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio\n        2009, n. 86) Junior - Lavoratori addetti airamministrazione o ai\n        servizi - Tecnico del restauro con competenze settoriali (Art.3 Decreto\n        Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86) - Operaio qualificato\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>- Livello 6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operaio generico\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quadro Super - Restauratore di Beni Culturali - con funzioni di\ngerente\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a questa categoria il Restauratore di Beni Culturali con elevata\nesperienza lavorativa che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al livello\ndi Quadro, svolge funzioni direttive con capacità di ricoprire deleghe\nconferitegli dal titolare d’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quadro - Restauratore di Beni Culturali - con funzioni di direttore\ntecnico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definiscono Quadri i lavoratori in possesso di un'elevata capacità e\npreparazione professionale, che svolgono con carattere continuativo funzioni di\nrilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi\ndell'impresa e che, quindi, oltre a possedere le caratteristiche previste per\nla categoria A svolgono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operando nei soli limiti delle strategie generali dell’impresa\ncoordinano, organizzano e sviluppano uno o più settori di cui sono\nresponsabili e perseguono gli obiettivi aziendali loro affidati intervenendo\ncon una discrezionalità contenuta nei soli limiti delle sopra indicate\nstrategie generali appartengono a questa figura i direttori tecnici\ndelfimpresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa, sono\nresponsabili di attività di ricerca e selezione degli appalti curandone\nl’iter delia partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene ai Quadri il Restauratore di Beni Culturali (Ai sensi dell'Art.1\nDecreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86) sottoposti alle\ndisposizioni di tutela (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) Colui che\nprogetta e dirige, per la parte di competenza, nel quadro di una programmazione\ncoerente e coordinata della conservazione, i trattamenti conservativi e di\nrestauro; coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al\nrestauro (direttore tecnico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Profilo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il restauratore raccoglie le fonti storiche e documentali, i dati\nsull’analisi storico-critica e i dati relativi al bene e all’ambiente\n(anche in collaborazione con le professionalità dello' storico dell’arte,\ndell’archeologo, dell’architetto, dell’archivista, del bibliotecario,\ndell’etnoantropologo del paleontologo, ecc); rileva e studia le tecniche\nesecutive e i materiali costitutivi dell’opera, sia originali sia dovuti a\ninterventi pregressi; valuta le condizioni di degrado del bene e le interazioni\ntra l’opera e il suo contesto, anche in relazione alle caratteristiche\nambientali del territorio, eventualmente mediante prelievo di campioni e prime\nindagini diagnostiche; redige la scheda tecnica prevista dalla normativa di\nsettore; formula il progetto preliminare e definitivo dell’intervento sul\nbene e sul contesto (anche in collaborazione con le professionalità dello\nstorico dell’arte, dell’archeologo, dell’architetto, dell’archivista,\ndel bibliotecario, dell’etnoantropoiogo del paleontologo); pianifica le\noperazioni di imballaggio, trasporto e messa a depòsito del bene o predispone\nil bene nel caso di intervento in loco; individua i contenuti qualificanti per\nla stipula dei contratti con i committenti; perfeziona in corso d’opera la\nprogettazione esecutiva; definisce le modalità d’intervento, i materiali, le\nmetodologie e le tipologie degli operatori; assiste\u002Fo esegue direttamente\nindagini diagnostiche ( anche in collaborazione con le professionalità\nscientifiche) e prelievi di campioni; esegue le relative mappature dei punti di\nprelievo, degrado ecc. con l’utilizzo di software specifici; allestisce il\nlaboratorio\u002Fcantiere; è il direttore tecnico ed esegue gli interventi di\nconservazione; prescrive e vigila su tutte le operazioni di movimentazione di\nbeni culturali, anche in situazioni di emergenza; documenta tutte le fasi del\nlavoro, anche mediante grafici, video, files, ecc.; redige la relazione finale,\nrivolta anche alla redazione del consuntivo tecnico-economico e scientifico;\nredige le schede conservative; svolge attività di ricerca, sperimentazione e\ndidattica nel campo della conservazione coordina l’attività lavorativa dei\nsottoposti e dei pari grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Predispone e coordina la ricerca e la selezione degli appalti e sovrintende\nalla predisposizione della documentazione per l’iter di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1° Livello - Restauratore di Beni Culturali - con funzioni di\nresponsabile\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Il Restauratore di Beni Culturali (Ai sensi dell’Art.1 Decreto Ministro\nBeni Culturali 26 maggio 2009, n. 86) sottoposti alle disposizioni di tutela\n(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) con limitata responsabilità\ngestionaie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori tecnici con funzioni direttive e che richiedono una speciale\npreparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con\nfacoltà di decisione e autonomia d'iniziativa nei limiti delle sole direttive\ngenerali impartite dal titolare o dai suoi interposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Profilo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In generale: definisce lo stato di conservazione e mette in atto un\ncomplesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei\nmateriali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone\nil valore culturale. A tal fine, analizza i dati relativi ai materiali\ncostitutivi, la tecnica di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni e li\ninterpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi;\nesegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro e coordina\nl’attività lavorativa dei sottoposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2° Livello - Restauratore di Beni Culturali - specializzato\nprovetto\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i Restauratori di beni culturali specializzati provetti, che avendo\nacquisito la specifica qualifica, regolarmente inscritta nell’elenco\nministeriale (MIC), eseguono con ampia autonomia capacità e abilità,\nlavorazioni manuali ad alto contenuto tecnico professionale coadiuvando, se\nrichiesto, addetti con un grado di autonomia inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e\nautonomia operative nell'ambito delle direttive ricevute, mansioni per le quali\nsi richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica ed\nesperienza nel campo tecnico e amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori addetti al coordinamento, alla guida e al controllo operativo\ncon facoltà d'iniziativa, nell’ambito delle direttive ricevute, e\nresponsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a categorie inferiori o\nuguali d’inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle tecniche\ndi lavorazione e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, sono in\ngrado di iniziare, condurre e portare a termine tutte le fasi del ciclo di\nproduzione avendo acquisito, mediante una completa e specifica esperienza di\nlavoro teorica e manuale, una preparazione professionale che permette loro lo\nsvolgimento di compiti richiedenti facoltà d’iniziativa e capacità di\ninterpretare il “Progetto di restauro” operando su supporto informatico\u002Fo\ndisegno mediante i rilievi, gli opportuni adattamenti e le modifiche per una\nperfetta esecuzione della mansioni loro affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Profilo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i quali, con\napporto di specifica preparazione tecnico-pratica, abbiano potere d'iniziativa\nin ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera di loro\ncompetenza, che coordinano l’attività dei lavoratori appartenenti alle\ncategorie inferiori o uguali di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3° Livello - Restauratore di Beni Culturali - specializzato\n-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i Restauratori di beni culturali specializzati, che avendo acquisito la\nspecifica qualifica, regolarmente inscritta nell’elenco ministeriale (MIC),\neseguono con adeguata autonomia capacità e abilità, lavorazioni manuali ad\nalto contenuto tecnico professionale coadiuvando, se richiesto, addetti con un\ngrado di autonomia inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori d'ordine aventi mansioni esecutive che richiedono un'adeguata\npreparazione professionale o un'adeguata esperienza comunque acquisita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia,\nnelPambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei\nmateriali inerenti alla propria specializzazione, compiono operazioni per\nl'esecuzione delle quali si richiedono particolari capacità e una specifica\npreparazione tecnico-pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Profilo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori tecnici che nel rispetto delle procedure prestabilite compiono\noperazioni ricorrenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle\nsingole fasi lavorative, impartiscono ai lavoratori appartenenti alle categorie\ninferiori o uguali di inquadramento le necessarie istruzioni nell'ambito delle\ndisposizioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4° Livello - Tecnico del restauro di beni culturali Senior -\nAddetto airamministrazione o ai servizi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i Tecnici del restauro (Art.2 del D.M. 26 maggio 2009, n. 86) che hanno\nacquisito la specifica qualifica, regolarmente inscritta nell’elenco\nministeriale (MIC), con significativa esperienza professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive\nche richiedono un'adeguata preparazione professionale o un'adeguata esperienza\ncomunque acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia,\nnell'ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori che appartengono a\ncategorie di inquadramento inferiori o uguali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei\nmateriali inerenti alla propria Specializzazione settoriale, compiono\noperazioni per l'esecuzione delle quali si richiedono o particolari capacità e\nabilità conseguite mediante adeguata formazione o una specifica preparazione\ntecnico-pratica conseguita in scuole professionali o mediante istruzione\nequivalente e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni anche su\nsupporto informatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle\nsingole fasi lavorative, impartiscono ai lavoratori che appartengono a\ncategorie di inquadramento inferiori o uguali le necessarie istruzioni\nnell'ambito delle disposizioni ricevute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore caposquadra - coordinatore attività lavorativa, coordina\nl’attività lavorativa dei sottoposti e dei pari grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Profilo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti ad uffici amministrativi, commerciali o tecnici che nel\nrispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni ricorrenti (es.\ncontabile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle\nsingole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni nell'ambito\ndelle disposizioni ricevute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori tecnici del restauro (Ai sensi dell' Art. 2 Decreto Ministro\nBeni Culturali 26 maggio 2009, n. 86) di beni culturali con elevata esperienza\nlavorativa presso un laboratorio di restauro abilitato all’esecuzione di\ninterventi su opere soggette a tutela, collabora sotto la direzione del\nrestauratore eseguendo, con autonomia decisionale, determinate azioni dirette\ned indirette, strettamente afferenti alle proprie competenze tecniche, per\nlimitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione. Ha la\nresponsabilità della cura deil'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura\nla preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le\nindicazioni metodologiche del restauratore, garantisce e controlla la corretta\nesecuzione, dei “tecnici del restauro di beni culturali con competenze\nsettoriali” (art.3 del D.M. 26 maggio 2009, n. 86) secondo le indicazioni\nmetodologiche ed operative del Restauratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>5° Livello - Tecnico del restauro Junior - Addetto\nairamministrazione o ai servizi - Tecnico del restauro con competenze\nsettoriali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie: Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i Tecnici del restauro (Art.2 del D.M. 26 maggio 2009, n. 86) che hanno\nacquisito la specifica qualifica, regolarmente inscritta nell’elenco\nministeriale (MIC),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono un’adeguata\npreparazione professionale o un'adeguata esperienza comunque acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei\nmateriali inerenti alla propria Specializzazione settoriale, compiono\noperazioni per l'esecuzione delle quali si richiedono particolari capacità e\nabilità conseguite mediante adeguata formazione e una specifica preparazione\ntecnico-pratica e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni anche su\nsupporto informatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Profilo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori addetti ad uffici amministrativi, commerciali o tecnici che nel\nrispetto delle procedure prestabilite compiono semplici operazioni ricorrenti\n(es. segretaria, magazziniere);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle\nsingole fasi lavorative, eseguono lavorazioni nell'ambito delle disposizioni\nricevute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori “tecnici del restauro di beni culturali con competenze\nsettoriali\" (art.3 dei D.M. 26 maggio 2009, n. 86), con formazione\ntecnico-professionale che concorrono all'esecuzione dell'intervento\nconservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e\nattività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo\nesecutivo e sotto la direzione ed il controllo dei lavoratori che appartengono\nai livelli di inquadramento superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Operaio qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>6° Livello - Operaio generico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori, sia tecnici e che amministrativi\nche svolgono elementari mansioni e che lavorano in ausilio ad altri lavoratori\ne che non hanno specifica esperienza nel settore del Restauro. Tali lavoratori\nqualificati permarranno in tale categoria per un periodo massimo di 24 mesi di\ncalendario dalla data di assunzione, decorsi i quali saranno automaticamente\ninquadrati nel 5° Livello. Per gli operai senza specifica qualifica la\nprogressione avverrà in base all’anzianità acquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 quinques Riforma del sistema di inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito un gruppo tecnico di lavoro nazionale paritetico cui affidare\nil compito di avviare un lavoro di analisi e studio finalizzato alla riforma\ndel sistema di inquadramento. In tale ambito verrà esaminata anche la tematica\nrelativa alla unificazione delle parti speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il gruppo tecnico potrà avvalersi di eventuali esperienze territoriali o\nnazionali e dovrà terminare il proprio lavoro entro la vigenza contrattuale,\navanzando a tal fine proposte di merito alle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Alla commissione di cui al presente articolo è demandato il compito di\naggiornare i profili di classificazione e inquadramento secondo lo schema che\nsegue:.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Categorie professionali e criteri di professionalità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l cambiamenti intervenuti in questi anni nella organizzazione del lavoro,\nl’internazionalizzazione dei mercati, la diffusa digitalizzazione dei\nprocessi e la conseguente evoluzione tecnologica, hanno consolidato nelle\nimprese del settore artigiano metalmeccanica ed istallazione impianti,\nautoriparazione nonché nei settori orafo e argentiero, odontotecnico e del\nrestauro nuovi profili professionali e la prestazione lavorativa si è\narricchita di nuovi contenuti e richiede anche competenze che definiamo\ntrasversali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto il sistema di inquadramento di tutti i settori intende\nrecepire e valorizzare nuovi criteri di professionalità che contribuiscono,\ncon i criteri della responsabilità e autonomia, a arricchire di\nprofessionalità ruoli e funzioni svolte dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze trasversali proprie del lavoratore (quali ad esempio la\npolivalenza e polifunzionalità, le competenze relazionali, linguistiche,\ndigitali) espresse in tutto o in parte e trasportate nei diversi ruoli,\nfunzioni e processi, sono utili a sostenere, quando richieste dal contesto\norganizzativo e\u002Fo produttivo, il raggiungimento dei risultati in termini di\nefficacia e di efficienza e la competitività dell'impresa nelle\ninnovazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei lavoratori per tutti i comparti in cui si articola il\nsettore dell’artigianato metalmeccanica e dell’installazione d’impianti\nè effettuato in 7 categorie professionali e 8 livelli retributivi ai quali\ncorrispondono eguali valori minimi tabellari mensili e sulla base delle\ndeclaratorie generali che recepiscono, oltre ai criteri di professionalità\ndella responsabilità e della autonomia, le competenze trasversali proprie del\nlavoratore come definite dal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Elencazione esemplificativa dei profili professionali aggregati per\nSettori e presenti nelle diverse organizzazioni di lavoro.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"221\">\u003Cp>Settori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>ESEMPI DI FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\" width=\"221\">\u003Cp>Autoriparazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Responsabile amministrativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Tecnico per attività di gommista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla riparazione della carrozzeria veicoli a\n        motore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Meccatronico dell’autoriparazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Personale addetto all'imballaggio e ad operazioni di\n        magazzino\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"12\" width=\"221\">\u003Cp>Istallazione impianti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla progettazione di impianti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione di impianti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione\u002Fmanutenzione di impianti\n        fotovoltaici e\u002Fo minieolici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione\u002Fmanutenzione di impianti a\n        biomassa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione\u002Fmanutenzione di impianti a\n        pompa di calore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione\u002Fmanutenzione di impianti\n        tecnologici di climatizzazione con trattamento d’aria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione\u002Fmanutenzione di impianti di\n        refrigerazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione\u002Fmanutenzione di impianti di\n        antincendio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione\u002Fmanutenzione di impianti di\n        sollevamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione\u002Fmanutenzione di impianti\n        elettrici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla istallazione\u002Fmanutenzione di impianti\n        elettronici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Personale addetto all’imballaggio e ad operazioni di\n        magazzino\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"11\" width=\"221\">\u003Cp>Meccanica di produzione Siderurgia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Tecnico meccanico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Assemblatori di articoli vari di metallo con\n        componenti in gomma e in materie plastiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetti all’imbailaggio e ad operazioni di\n        magazzino\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>latto n Sere\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Istallatori di infissi e serramenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto sistemi di stampa 3D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Tecnico sistemi di stampa 3D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Manovratore impianti siderurgici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Operatore trattamenti galvanici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Operatore lavorazione artistica di ferro e altri\n        metalli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Tecnico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"221\">\u003Cp>Orafi, Argentieri, Affini\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla progettazione e realizzazione del\n        manufatto orafo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"221\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>Addetto alla produzione di semilavorati di metalli\n        preziosi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto allaincassatura\u002Fincaston atura di materiali gemmologici \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch4>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>1 - Nota metodologica per la successiva elaborazione di descrizione\ndei profili che \u003C\u002Fstrong>\u003Cstrong>verrà svolta a cura della commissione\nparitetica prevista dali’art. 17\u002Fquater\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Competenze trasversali\u003C\u002Fstrong>: sono i saperi ed i saper fare che\nil lavoratore possiede, applica e trasporta quando svolge la prestazione\nlavorativa; abilitano le competenze tecnico specifiche in termini di efficacia\ned efficienza. Sono competenze relazionali (ascolto, comunicazione, lavoro\nindividuale, collaborazione in gruppo, problem solving); digitali generali,\napprendimento permanente; adattamento multiculturale e linguistico; polivalenza\n(capacità di svolgere la propria prestazione su più posizioni o in altre\nposizioni); polifunzionalità (capacità di svolgere altre attività, anche\naccessorie e\u002Fo esercitare la responsabilità in più aree).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione delie parti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scrittura delle esemplificazioni professionali aggregate per settori\nsarà successivamente completata dalle parti sulla base di quanto convenuto\nnella nota metodologica riportata in calce alla tabella e successivamente\ninserite nella stesura del testo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili professionali sopra riportati costituiscono, unitamente al testo\ncontrattuale suirinquadramento in vigore, il riferimento a cui le parti si\natterranno in sede di stesura dei contenuti professionali dei nuovi profili e\ndei corrispondenti livelli retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti faranno riferimento anche a quanto definito nei Piani\nFormativi Settoriali per l’introduzione di nuove figure professionali ed\nelaborare e adeguare una raccolta di profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto questo con l’obiettivo di dare una struttura coerente, omogenea e\nrispondente alle esigenze di imprese e dipendenti entro la stesura\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 18 Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il CCNL disciplina l’orario di lavoro come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata\nin 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore\ngiornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai\npunti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di\n40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a\nlivello aziendale tra imprese e lavoratori; tra impresa e R.S.A., ove le stesse\nesistano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo sarà reso noto alle Organizzazioni sindacali territoriali\ntramite le Organizzazioni datoriali di appartenenza entro 20 giorni dalla sua\nstipula.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavori a turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel\ncorso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ex festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione\ndelle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive\nmodificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 \"Reintroduzione delPEpifania\").\nPer la città di Roma, per la quale è stata ripristinata festività dei SS.\nPietro e Paolo (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di\nriposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o\ncollettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale\no sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre)\npotranno essere utilizzati entro il 30 aprile dell'anno successivo oppure, su\nrichiesta del lavoratore, accantonati in banca ore secondo il normale valore\norario ordinario. Qualora ciò non avvenga saranno pagati con la retribuzione\nglobale di fatto in atto al momento della loro scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la\nmaturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per\nle ferie (in dodicesimi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento\ndella continuità del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>Art. 19 Flessibilità dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche alio scopo\ndi contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del\nlavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità\ndell'orario contrattuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>A)Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi\ndi orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale\nsino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•120 ore nell'anno per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di\nImpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•152 ore nell’anno per i Settori Orafi, Argentieri ed Affini, ed\nOdontotecnici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte del superamento dell'orario contrattuale, ed in periodi di minore\nintensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi\ncompensativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i settori Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi,\nArgentieri ed Affini, entro un periodo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il settore Odontotecnico, entro un periodo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\ncontrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)In alternativa, l’azienda al fine di adeguare le capacità aziendali\nall’utilizzo degli impianti, alle esigenze dell’andamento produttivo e di\nmercato e alle previsioni di vendita, potrà ricorrere, anche per singoli\nreparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori, a regimi di flessibilità\ncon compensazione di orario nei 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente\nii normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali regimi di orario non potranno superare il limite di 45 ore settimanali\ned essere inferiore a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi\nanche tramite altre modalità equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la\nmaggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da\ndefinire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori,\nsalvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1989 per i settori\nMetalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e dal\n1° luglio 1989 per il Settore Odontotecnico l'indennità pari a 16 ore annue\n(prevista dal medesimo articolo, 9° comma, del CCNL 16 giugno 1984, dal CCNL\n18 luglio 1984 e dal CCNL 21 gennaio 1985), rispettivamente, , venga di norma\nfruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno\nutilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze\ntecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di\ncontrazione dell'attività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in\ntutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1993, venga attuato dal\nsingolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo\nstesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene\nriconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse\ncondizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di\nstipula del presente c.c.n.I., vanno salvaguardate e potranno essere\narmonizzate a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione di parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Confartigianato Impianti ritiene che la possibilità qui prevista per il\nSettore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti possa essere finalizzata su\nrichiesta dei lavoratore airaggiornamento tecnico-pratico dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Orafo. Argentiero ed Affini\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità\nsuperiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene\neffettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a\n8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Odontotecnico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora a decorrere dalla data del 1° gennaio 1993 venga attuato dal\nsingolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo\nstesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene\nriconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 Gestione dei regimi di orario per il Settore Metalmeccanica ed\nInstallazione di Impianti e il Settore Odontotecnico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, a livello regionale, o su esplicito mandato a livello\nterritoriale, potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al\nfine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare\nfronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative\ne\u002Fo riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una\ncontinuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei\nlavoratori occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da utilizzarsi in\nmaniera complementare con gli strumenti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello a livello\nregionale potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti\ncontrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'articolo 19, quelli più\nidonei a determinare l'accantonamento in questione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di\nutilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso\nd'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 bis Gestione dei regimi di orario per Settore Orafo, Argentiero ed\nAffini\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, a livello regionale o su esplicito mandato a livello territoriale,\npossono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, ai fine di\nconsentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a\nperiodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e\u002Fo\nriorganizzative dell’attività produttiva e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una\ncontinuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei\nlavoratori occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da utilizzarsi in\nmaniera complementare con gli strumenti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli\ndi \"banca ore\" cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro\nretribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello a livello\nregionale potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti\ncontrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'alt 19, quelli più\nidonei a determinare l'accantonamento in questione, inoltre stabiliranno le\nmodalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di\nliquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo\ndella suddetta \"banca ore\" con possibili interventi di natura bilaterale a\nsostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 Banca ore individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa\ned al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i\nlimiti previsti dall’ articolo 18 Parte Comune del presente contratto, le\nparti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle\nore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria\ndelle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per I' intero ammontare delle ore\nstraordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della\ncorrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa\ne il lavoratore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall' inizio\ndell’accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei\nperiodi dì minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore\nsupplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un’ulteriore\nquantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come\nprevisto dal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del\nlavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento\ndelle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale\nridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi\ntra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e\nproduttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi\ndelle ore così accumulate, l’importo corrispondente verrà liquidato al\nlavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e\nstraordinarie accumulate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno\ndefinire specifiche modalità attuative e sull' andamento generale del\nfenomeno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 22 Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui\nall’articolo rubricato “Orario di lavoro - lavori a turni - ex\nfestività\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore\npuò rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il\nlavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale\ndi ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero\nnella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo compensativo deve essere effettuato, tenendo conto delle esigenze\ntecniche aziendali, comedi seguito specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le imprese del Settore Metalmeccanica nel corso di ogni singolo\ntrimestre, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le imprese del Settore Installazione di impianti, riparazione e\nservizi, nel corso di ogni singolo anno, detto recupero potrà essere inferiore\nad una giornata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le imprese del Settore Odontotecnica, nel corso di ogni singolo\nsemestre, detto recupero non potrà essere inferiore ad una giornata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le imprese del Settore Orafi, Argentieri ed Affini, nel corso di ogni\nsingolo trimestre, detto recupero, non potrà essere inferiore ad una\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del\nmattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni\ndi riposo compensativo o nelle festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica\ndagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana; per il Settore Odontotecnico tale disposizione è riferita a tutti i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>-lavoro straordinario 25%;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>-lavoro notturno 15%;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>-lavoro festivo 45%;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore) 45%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore) 55%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali dì cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la\nmaggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì\n-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato; il\nlavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata\nsuperiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le\nprime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore le ore\nsuccessive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Orafi, argentieri e Affini\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario: 25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro notturno a turni: 15%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro notturno: 25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro festivo: 45%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore): 45%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore): 55%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro festivo con riposo compensativo: 8%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la\nmaggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni\n(lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata di\nsabato: il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà\navere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del\n25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore\ntutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Odontotecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario: 25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro notturno: 25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro festivo: 45%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 45%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore):,55%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la\nmaggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai è ammesso il lavoro straordinario nella giornata del\nsabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati, nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in\n5 giorni (lunedì- venerdì), è ammesso il lavoro straordinario nella giornata\ndi sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere\ndurata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con la maggiorazione del 25% per\nle prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore e tutte le\nore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le parti convengono che, fermi restando i limiti per l'effettuazione\ndi prestazioni oltre il normale orario contrattuale, non hanno inteso superare\nle disposizioni di legge vigenti in materia le quali si riferiscono unicamente\nad una prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali. Pertanto qualsiasi\ndenominazione attribuita al lavoro prestato oltre quello normale contrattuale e\nfino alle 48 settimanali è stata adottata ai soli fini della individuazione\ndelle percentuali di maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Lavoratori con funzioni direttive\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento all’art. 17, comma 5, D.Lgs. 66\u002F2003, da dette norme\ncontrattuali sono esclusi i lavoratori con funzioni direttive per i quali la\ndurata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività\nesercitata, non è misurabile o predeterminabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali lavoratori è prevista una indennità mensile di funzione pari\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quadri €70.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegati con funzioni direttive € 50.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed è da considerarsi esclusivamente per la definizione dei nuovi minimi\ntabellari ad esso riferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne gii istituti contrattuali, al quadro trovano\napplicazione quelli previsti per gli impiegati di 1 livello, ivi compresi gli\naumenti periodici di anzianità \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art 23 Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale\ncoincide con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica,\ngodranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana,\nche deve essere prefissato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 24 Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (cd.\n\"part-time”) possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la\ndomanda e l’offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e\ndei lavoratori concordano quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività\nlavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per\nil personale in servizio può essere di tipo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è\nprevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro per tutti i\ngiorni della settimana lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a\ntempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle\nmodalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno\nalternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione dei rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da\natto sottoscritto dalle partì nel quale devono essere indicate la durata della\nprestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alia\nsettimana, al mese e all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale, a seguito delia richiesta da parte del\nlavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative\ndeirimpresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore a tempo\nparziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra l'orario ridotto ed il\ncorrispondente orario intero previsto per il personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole flessibili ed elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale può essere prevista la possibilità\ndi variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time\norizzontale, verticale o misto), cd. clausole flessibili, e\u002Fo la possibilità\ndi variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di\npart-time orizzontale o misto), cd. clausole elastiche, previo consenso del\nlavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto nel quale sia\ndefinita la durata, anche contestuale al contratto di lavoro. Tali variazioni\ndevono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ fatto salvo, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari\ne\u002Fo personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino delia\nprestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e\u002Fo personali si intendono\na titolo meramente esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o che comunque\nimpegni i lavoratore in orari incompatibili con le variazioni di orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri\nfamiliari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (legge 104\u002F92\ne successive modificazioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente\nriconosciuti da parte dei lavoratori che accedono alle 150 ore di cui\nalParticolo rubricato “Diritto allo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le\nvariazioni pattuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accudire figli fino al compimento del 8° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e le\nvariazioni in aumento delia durata della prestazione lavorativa comportano, per\nil periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione\nretributiva del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro supplementare e straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che\ncaratteriz i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di\npiù intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti,\nprevio accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro\nsupplementare che non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior\nfavore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore\ngiornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti\nlimiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione\ndella retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in\ncaso di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in\ncui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di\nprestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario giornaliero\noriginariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a\ntempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto\ndall’articolo rubricato “Lavoro straordinario, notturno e festivo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D. Lgs. 61\u002F2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole\nflessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per\ncomminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e\nviceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito\nl’Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a\npart-time o viceversa, la richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad\neventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L’Azienda, tra le\nrichieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e\u002Fo\npersonali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità\nlavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio\nSanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o\nmisto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato\nnuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall’applicazione\ndelle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali\nsull’andamento deil’istituto contrattuale tenendo conto delle realtà\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini\n\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul\nlavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dal 1°\ngennaio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino ai 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la previgente\nnormativa contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo\nindeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di\nlavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano\nuna caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la particolarità dei Settori a cui si applica il presente\nc.c.n.L, ai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di un\ntermine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore\na trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo\nsvolgimento di qualunque tipo di mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con\nsoggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato\ncon la medesima impresa. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A)Affiancamelo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un\nperiodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e\nlavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al\nrientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di\naffiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie\ndi lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori, ovvero di titolari, familiari\ncollaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del\nD.Lqs. n. 151\u002F2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno alla maternità\ne alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo, oltre ail'affiancamento di cui al comma precedente,\npotrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B)Limiti quantitativi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Cp>Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia\ni lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita\nl’assunzione di 3 lavoratori a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è\nconsentita l’assunzione di 4 lavoratori a termine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nelle imprese del settore Odontotecnico che occupano più di 10 dipendenti\nè consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato\nogni due dipendenti in forza, cosi come sopra calcolati, con arrotondamento\nall'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese degli altri settori che occupano più di 10 dipendenti è\nconsentita l’assunzione di 5 lavoratori con rapporto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori\nassunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori\nassenti con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si\ncalcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2, lett. a) dell'alt. 23. D.Lgs. n. 81\u002F2015. sono in ogni\ncaso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato\nconclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>C)Durata complessiva massima del rapporto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 19. comma 2. prima parte, del D.Lgs. n. 81\u002F2015. il\ncontratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo\nstesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi\ncomprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di\ninterruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'alt 19, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, qualora\nil limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o\ndi una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo\nindeterminato dalla data di tale superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi deli’art. 19,\ncomma 3, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 un ulteriore successivo contratto a termine tra\ngli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata\nmassima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione\nterritoriale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un\nrappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di\nsuperamento del termin stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma\nin contratto a tempo indeterminatd dalla data della stipulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>D)Diritto di precedenza\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai sensi deli'art. 24. comma 1. del D.Lgs. n. 81\u002F2015 il lavoratore che\nnell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda,\nabbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha\ndiritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal\ndatore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni\ngià espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti\nla propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data\ndi cessazione del rapporto stesso. Di tale facoltà sarà informato il\nlavoratore, il predetto diritto si estingue entro un anno dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento del\nsemestre per l'acquisizione del diritto di precedenza di cui al comma che\nprecede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi deli'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 81\u002F2015 il diritto di\nprecedenza deve essere espressamente richiamato nei contratto di lavoro e può\nessere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la\npropria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'alt 24\ndel D.lgs. 81\u002F2015, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3 di cui\nall’art. 24 del D.Lgs. 81\u002F2015. Il diritto di precedenza si estingue una\nvolta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia già\nprestato servizio presso la medesima impresa in forza di più contratti a\ntermine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, tali periodi verranno\nconsiderati utili ai fini dell'applicazione delle discipline di cui agli\naumenti periodici di anzianità, a condizione che tali rapporti non siano stati\ninterrotti per un periodo superiore ai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>E)Intervalli temporali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In riferimento all'alt 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. n. 81\u002F2015, si\nconviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo\ndeterminato effettuate ai sensi del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>F)Stagionalità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>È consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per esigenze\ndi carattere stagionale per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e\nricorrenti in determinati periodi dell’anno (cosiddette punte stagionali).\nTale possibilità riguarda tutte le tipologie di aziende, dunque non solo\nquelle che operano a ciclo produttivo discontinuo o c.d. stagionale (produzione\ndi beni e servizi limitata ad un periodo dell’anno). Il contratto di lavoro\nstagionale può essere stipulato con durata fino a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>G)Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alle ipotesi previste dalla I. a) e b) dell'art. 19 del D.lgs. 81\u002F2015\nai sensi della I) b-bis vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che\nconsentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non\nsia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e\u002Fo\nspecificità del prodotto e\u002Fo delle lavorazioni richieste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del\nprodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e\u002Fo termini di consegna\ntassativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non\npresenti nella normale produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle\ndisponibili nell’organico in relazione all'esecuzione di commesse\nparticolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 26 Apprendistato di primo e terzo livello\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La regolamentazione dell’Apprendistato di primo e terzo livello è\ndisciplinata dal seguente Accordo Interconfederale del 1 febbraio 2018 siglato\nda Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl e UN di seguito\nriportato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nell'artigianato il contratto di apprendistato ha tradizionalmente\nrappresentato uno strumento contrattuale di qualità per la trasmissione delle\ncompetenze e dei mestieri e per l'ingresso dei giovani nel mercato del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le parti ritengono sia opportuno favorire un maggiore ricorso\nall'apprendistato di primo e terzo livello nelle imprese artigiane e nelle\nimprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie aderenti alle parti\nindicate in epigrafe, in virtù dell'integrazione tra sistema formativo e\nlavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per\nconsentire ai giovani l'acquisizione di titoli di studio nelPambito\ndell'istruzione e formazione professionale di competenza regionale,\ndell'istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di\ntitoli dell’alta formazione e per la ricerca, utili all'inserimento nel\nmercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e\nuniversitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 \"Disciplina organica dei contratti di\nlavoro e revisione della normativa in tema di mansioni\" ha disciplinato,\nall'articolo 43, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,\nil diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di\nspecializzazione tecnica superiore, quale tipologia strutturata \"in modo da\nconiugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione\nprofessionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei\nsistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali\ndelle prestazioni'',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'articolo 43 sopra richiamato prevede che \"possono essere assunti con il\ncontratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che\nhanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del\ncontratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da\nconseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni\nnel caso di diploma professionale quadriennale\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'articolo 43 prevede, altresì, che \"possono essere stipulati contratti di\napprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani\niscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria\nsuperiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria\nsuperiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già\npreviste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini dei\nconseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il D.Lgs. n. 81\u002F2015 ha inoltre disciplinato, all'articolo 45,\nl'apprendistato di alta formazione e ricerca, prevedendo che \"possono essere\nassunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di\napprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della\nalta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai\npercorsi degli istituti tecnici superiori di cui alParticolo 7 del decreto del\nPresidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di\nricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni\nordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di\ndiploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale\nconseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da\nun certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità\nprofessionale all'esito del corso annuale integrativo\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il D.Lgs. n. 81\u002F2015 stabilisce, con riferimento sia all'apprendistato di\ncui all'art. 43, sia all'apprendistato di cui all'art. 45, che \"per le ore di\nformazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato\nda ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di\nlavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di\nquella che gli sarebbe dovuta\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto\ncon il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del\nMinistro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito ai\nsensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, gli standard formativi\ndell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai\nsensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 226\u002F2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale, per il certificato di specializzazione tecnica superiore, per\nattività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni\ne alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del\nD.Lgs. n. 81\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, alcuni aspetti\ndella disciplina dei contratto di apprendistato sono affidati ad accordi\ninterconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati\ndalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 prevedono una\npercentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di\nformazione a carico del datore di lavoro e che le parti convengono\nsull'opportunità di valorizzare tale impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) il piano formativo individuale (PFI) e il protocollo di formazione (artt.\n43, comma 6, e art.45, comma 2), comprendano puntualmente anche la formazione\nin materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavaro e quella relativa alla\ndisciplina lavoristica di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) all'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 43 del D.Lgs. n.\n81\u002F2015, al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento cosi come\nprevisto dal successivo punto 3) nonché l'aplicazione degli istituti\ncontrattuali, va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento\ncontrattuale - coerente con il percorso formativo tra quelli individuati\nall'alt 4 del D.M. 12 ottobre 2015; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)fermo restando quanto previsto dall'alt 43, comma 7, per i contratti di\ncui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81\u002F2015 la retribuzione è, di conseguenza,\nstabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui al\nprecedente punto 2, come sotto riportata, ed in applicazione della tabella\nallegata al presente accordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato di primo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"552\">\u003Cp>Retribuzione della prestazione di lavoro\n        in azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>Primo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"449\">\u003Cp>pari al 45% della retribuzione di riferimento\n        spettante per il livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>Secondo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"449\">\u003Cp>pari al 55% della retribuzione di riferimento\n        spettante per il livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>Terzo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"449\">\u003Cp>pari al 60% della retribuzione di riferimento\n        spettante per il livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>Quarto anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"449\">\u003Cp>pari al 70% della retribuzione di riferimento\n        spettante per il livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le ore di formazione esterna svolte dall’apprendista nell'istituzione\nformativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come\nprevisto dall'art 43, comma 7, D.Lgs. n. 81\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) fermo restando quanto previsto dalPart. 45, comma 3, del D.Lgs. n.\n81\u002F2015, l'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 45 del D.Lgs.\nn. 81\u002F2015 ha diritto ad una retribuzione determinata mediante l'applicazione\ndelie percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal\nc.c.n.I. di riferimento, relativa al livello salariale nel quale il lavoratore\nsarà inquadrato in coerenza con il percorso formativo al termine del periodo\ndi apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato di terzo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp>A) per i percorsi di durata superiore all'anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"282\">\u003Cp>B) per i percorsi di durata non superiore all'anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per la prima metà del periodo: 70%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-&nbsp; per la seconda metà del periodo: 80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"282\">\u003Cp>- 80% per l'intero periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)relativamente alle ore di formazione svolte nella istituzione formativa le\nparti convengono che l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo\nretributivo previsto dall'art. 43, comma 7, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 si riferisce,\nper entrambe le tipologie di apprendistato, a tutti gli istituti contrattuali e\ndi legge diretti, indiretti e differiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)con la stipula del contratto di apprendistato ex art. 43 od ex art. 45,\nD.Lgs. n. 81\u002F2015 l'apprendista assume il doppio status di studente e\nlavoratore ed è tenuto all'osservanza delle regole comportamentali\nnell'istituzione formativa e nell’impresa, in particolare per quanto riguarda\nle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e\nall'obbligo di frequenza dell'attività formativa interna all'azienda ed\nesterna alla medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)si conviene per entrambe le tipologie di apprendistato che il periodo di\nprova è pari a 90 giorni di effettivo lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)in materia di orario di lavoro dei minori le parti richiamano\nl'applicazione della L. n. 977\u002F1967 nonché l'interpello n. 11\u002F2016 del\nMinistero del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici,\nall'apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato,\nl'avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il\nsuccessivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante\nl'anno precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)è sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il\nprolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all'art. 42,\ncomma 5, lett. g), del D.Lgs. n. 81\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)per tutto quanto qui non disciplinato e comunque non incompatibile col\npresente Accordo e con le disposizioni legislative, si applicano le specifiche\nnorme previste dalla regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante e\ngli istituti contrattuali definiti dal c.c.n.I. applicato in azienda, ivi\ncomprese le disposizioni relative aìl’Assistenza sanitaria integrativa -\nSAN.ARTI. e gli obblighi di versamento alla bilateralità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)le parti auspicano che gli enti bilaterali regionali del comparto possano\nprevedere misure di agevolazione, facilitazione e sostegno in favore sia delle\nimprese che assumono apprendisti nel sistema duale che degli apprendisti\nstessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)le Parti convengono che Fondartigianato sostenga con apposite misure la\nformazione dei tutor e degli apprendisti per entrambe le tipologìe di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Disposizioni finali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente accordo decorre dal 1° marzo 2018,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2019 per una verifica\nsull'applicazione del presente accordo. Sono fatti salvi gli accordi già\nsottoscritti a livello regionale e nelle province autonome di Trento e\nBolzano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Anno del contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp>Anno scolastico formativo di riferimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Primo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp>pari al 45% della retribuzione di riferimento\n        spettante per il livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp>-&nbsp; Secondo anno (15 anni compiuti) dei percorso per\n        il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o\n        di istruzione secondaria superiore. Per i contratti di apprendistato di\n        cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del D.M. 12 ottobre 2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-&nbsp; Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il\n        conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale.\n        Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a)\n        del D.M. 12 ottobre 2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-&nbsp;&nbsp; Primo anno dei percorsi, art. 4, lettere a) e b), D.M. 12\n        ottobre 2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp>oari al 55% della retribuzione di riferimento\n        spettante per il ivello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"263\">\u003Cp>Terzo anno dei percorso per il conseguimento del\n        Diploma di struzione e formazione professionale o di istruzione\n        secondaria superiore. Per i contratti di apprendistato di cui airart.\n        4, comma 1, lettere b) e c) del D.M. 12 ottobre 2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-&nbsp;&nbsp; Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica\n        di struzione e formazione professionale. Per i contratti di\n        apprendistato di cui airart. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 12 ottobre\n        2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-&nbsp; Secondo anno dei percorsi, art. 4, ettere a) e b), D.M. 12\n        ottobre 2015 (per gli studenti per i quali 'apprendistato si è\n        attivato nel 1° anno di corso)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Terzo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp>pari al 60% della retribuzione dì riferimento\n        spettante per il livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"263\">\u003Cp>-&nbsp;&nbsp; Quarto anno del percorso per il conseguimento\n        del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione\n        secondaria superiore. Per i contratti di apprendistato di cui all'art\n        4, comma 1, lettere b) e c) del D.M. 12 ottobre 2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-&nbsp;&nbsp; Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di\n        Stato. Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1,\n        lettera d) del D.M. 12 ottobre 2015 Terzo anno dei percorsi, art. 4,\n        lettere a) e b), D.M. 12 ottobre 2015 (per gli studenti per i quali\n        l'apprendistato si è attivato nei 1° anno di corso)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Quarto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp>pari al 70% della retribuzione di riferimento\n        spettante per il livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"263\">\u003Cp>-&nbsp;&nbsp; Quinto anno del percorso per il conseguimento\n        del Diploma di istruzione secondaria superiore. Per i contratti di\n        apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 12\n        ottobre 2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo anno dei Corso integrativo per l'ammissione\n        all'esame di Stato. Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4,\n        comma 1, lettera d) del D.M. 12 ottobre 2015 Quarto anno dei percorsi,\n        art. 4, lettere a) e b), D.M. 12 ottobre 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>(per gli studenti per i quali l'apprendistatosi èattivatonei 1°\n        anno di corso) \n\n        \u003Cp>- Primo eunicoannoper il conseguimento del Diploma di\n        istruzioneeformazione professionale o del certificato di\n        specializzazione tecnica superiore. Per i contratti di apprendistato di\n        cui all'alt 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.M. 12 ottobre 2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Studenti ripetenti il primo anno di istruzione\u002Fformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 Regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante\n(apprendistato di secondo livello)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Premessa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che nel comparto artigiano il contratto di\napprendistato rappresenta tradizionalmente lo strumento privilegiato per la\ntrasmissione delle competenze e per garantire una buona e stabile\noccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto\ndefinito sull'apprendistato professionalizzante dal “Testo Unico\ndell’apprendistato” D.Lgs. 167\u002F2011 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il contratto di apprendistato rappresenta un\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla sua positiva\nconclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1)Norme generali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D. Lgs. 167\u002F2011 l’apprendistato professionalizzante o\ncontratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ai sensi delPart\n1, c. 1, del D. Lgs. 167\u002F2011, e al conseguimento di una qualifica\nprofessionale ai fini contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dalie\ndisposizioni della presente regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalla presente\nregolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2)Età di assunzione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante\ngiovani di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni (ovvero fino a\n29 anni e 364 giorni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.Lgs. 167\u002F2011 per i soggetti in possesso\ndi una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17\nottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può\nessere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3)Forma e contenuto del contratto\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale\ndevono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita ai termine del periodo\ndi formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il\nperiodo di formazione; la retribuzione determinata secondo le percentuali\nprogressive di cui al successivo punto 7; il periodo di prova; il rinvio al\nPiano Formativo Individuale (PFI) ai finì della definizione del percorso\nformativo ed ogni altra informazione che le vigenti norme di legge prevedono\ncome obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il\nPiano Formativo Individuale (PFi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato può essere instaurato per il conseguimento\ndelle qualifiche operaie, intermedie ed impiegatizie presenti nelle Categorie\n(o Livelli) indicate nel successivo punto 6) del presente articolo e per le\nrelative mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4)Periodo di prova\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di\nassunzione, non superiore ai 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere\ndal rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso o della relativa\nindennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro\neffettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l’apprendista ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese\ndecorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità\ndel comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>5)Apprendistato presso altri datori di lavoro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari\nad almeno a 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini\ndella durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da\ninterruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del\ncontratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l'esperienza di\napprendistato nel libretto o in altra forma documentabile secondo quanto\nprevisto nel tempo dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto\ndell'assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata\ndel contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>6)Trasformazione apprendistato duale in contratto di apprendistato\nprofessionalizzante\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale\nai sensi del decreto legislativo n. 226\u002F2005 e successive modifiche ed\nintegrazioni, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del\ncertificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la\nqualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di\napprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di\napprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di\napprendistato professionalizzante, le durate previste dal presente ceni per\nl'apprendistato professionalizzante saranno ridotte per pari periodo e fino ad\nun massimo di 12 mesi con riferimento alla durata del rapporto di apprendistato\nduale instaurato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità del rapporto di apprendistato duale verrà riconosciuta in caso\ndi mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>7)Durata dell’apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è\nfissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da\nraggiungere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° Gruppo (Cat. 1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> , 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> bis,\n3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° Gruppo (Cat. 4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Odontotecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° Gruppo (Cat 1S, 1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> , 3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° Gruppo (Cat. 4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Orafo, Argentiero ed Affini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° Gruppo (Cat. 1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> , 3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° Gruppo (Cat 4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 5 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la\ndurata massima dell’apprendistato è di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai\nrispettivi gruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contratti di apprendistato relativi alla 6° Categoria, in essere\nalla data di sottoscrizione del presente accordo, continueranno a svolgere i\npropri effetti fino alla loro naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i contratti dì apprendistato professionalizzante stipulati a partire\ndalla data di sottoscrizione del presente accordo la durata del rapporto, nella\nparte finale del periodo, è così ridotta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di 6 mesi se l’apprendista è in possesso di un titolo di studio\npost-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di 12 mesi se l’apprendista è in possesso di una laurea attinente alla\nqualifica da raggiungere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, all’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà fornire\nidonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione di sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante è\nriconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa impresa un\nperiodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>8)Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di\napprendistato\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire\ndalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di\nsospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi delia vigente\nnormativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale,\nrichiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro\nper crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto dì apprendistato\nè prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di\nsospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni\ndi calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione\ncumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di\ndurata superiore ai 15 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di\nlavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di\napprendistato e le ragioni della proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali\nod occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in\nalternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e\nle organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iperiodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione\ndelia progressione retributiva dell’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>9)Retribuzione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IItrattamento economico dell’apprendista è determinato\ndall’applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla Retribuzione\ntabellare della corrispondente categoria (o livello) che verrà raggiunta al\ntermine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto\ndell’apprendista - per effetto delle minori trattenute contributive - potrà\nsuperare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella\ncategoria di destinazione, ai netto delle ritenute previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista non può essere retribuito a cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progressione della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>Gruppi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>I\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>II\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>III\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>IV\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>V\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>VI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>VII\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>VII\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp>IX\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp>X\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>78%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>88%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>92%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>78%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>88%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>92%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>AMM.TIVI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp>IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(CENTRALINISTI)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>\u003Cstrong>10)Piano Formativo Individuale (PFI)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il\npercorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica da\nraggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione, nonché il nome del tutor\u002Freferente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti allegano al presente accordo uno “schema tipo” di piano\nformativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale potrà essere definito entro 30 giorni di\ncalendario dalla stipulazione del contratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni\ndell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor\u002Freferente\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi\ninterconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità\nall’Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto\ndall'impresa avente sede nel territorio interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>11)Formazione dell’apprendista\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve impartire all’apprendista la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la\nqualifica professionale ai fini contrattuali, definita dai profili formativi\nstabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza di questi,\ndalle declaratorie o dai profili professionali stabiliti nel sistema di\nclassificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili formativi\nprevisti dalle corrispondenti classificazioni dell’lsfol i quali dovranno, in\nogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di\nspecifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento quelli\nrelativi alla professionalità più affine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali:\naffiancamento on thè job, aula, e-ieaming, seminari, esercitazioni di gruppo,\ntestimonianze, action learning, visite aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna,\naccreditata dalla Regione, per l’assistenza e\u002Fo l’erogazione e\u002Fo\nl’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale\nall’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà erogare, durante\nil periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi\ncompresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista\ndall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta\nformativa pubblica, interna o esterna all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne e\u002Fo esterne all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che il datore di lavoro che assume un\napprendista che abbia già ricevuto la formazione teorica iniziale in materia\ndi sicurezza, durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un\naltro datore di lavoro, è tenuto ad erogare tale formazione solo a condizione\nche la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio\ne che non siano trascorsi cinque anni dall’erogazione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>12)Tutor\u002Freferente aziendale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessario indicare il\nnominativo di un tutor\u002Freferente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor\u002Freferente aziendale può essere il datore di lavoro o un familiare\ncoadiuvante, o anche un lavoratore che, inserito nell’organizzazione\ndell’impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>13) Registrazione della formazione e della qualifica\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica professionale a\nfini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del\nDecreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della\nformazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>14)Profili Formativi Apprendistato\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che i profili formativi per l’apprendistato\nprofessionalizzante sono allegati alla presente intesa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>15)Ferie\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello\nprevisto per gli operai e per gli impiegati dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>16)Gratifica Natalizia - Tredicesima \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della ricorrenza natalizia, l’impresa deve corrispondere\nall’apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica\nnatalizia per quanti sono ì mesi di servizio prestati presso l’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>17)Trattamento economico per malattia ed infortunio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova\napplicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati\ndal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione comune\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai soli eventi morbosi verificatisi a partire dalla data di\nsottoscrizione del presente accordo, le disposizioni di cui al precedente comma\ntrovano applicazione anche per gii apprendisti assunti ai sensi delle\nprecedenti regolamentazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>18)Attribuzione della qualifica\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato all’apprendista è attribuita la\nqualifica per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>19)Disciplina del recesso\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora al termine del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo\ndi formazione, non sìa data disdetta a norma delPart. 2118 c.c.\nl’apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto di lavoro prosegue come\nordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità\ndi servizio del lavoratore, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla\nlegge e da quelli introdotti e disciplinati dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>20)Decorrenza\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dal 1° gennaio\n2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione\ndel presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla\nnaturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>21)Disposizioni finali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono\nesclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti\ncollettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Sono fatte\nsalve specifiche diverse previsioni legislative o contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di\napprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la\nrelativa indennità sostitutiva di cui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Dichiarazione delle Parti n. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di\nTrento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni\nlocali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Dichiarazione delle Parti n. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante\nstipulati antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo ai\nsensi dell'art. 27 del presente CCNL sono coerenti a quanto previsto in materia\ndi apprendistato dal D.lgs. 81\u002F2015 e s.m.i sin dall'entrata in vigore dello\nstesso decreto legislativo e pertanto ne confermano la regolamentazione\ndefinita con l’accordo del 15 gennaio 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si confermano altresì i profili formativi allegati al CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Dichiarazione delle Parti n. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’esigenza di assicurare agli apprendisti una\nformazione sempre più adeguata e rispondente alle caratteristiche delle\nimprese in cui esplicano la propria attività. A tal fine si impegnano ad\navviare un tavolo di confronto con il Ministero del Lavoro allo scopo di\nindividuare soluzioni per l'aggiornamento e il miglioramento della disciplina\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 Definizione delie voci retributive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Allo scopo di chiarire il significato delle voci retributive indicate in\nogni singolo istituto, vengono adottate le seguenti definizioni:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Retribuzione tabellare:\u003C\u002Fstrong> è quella stabilita\n    contrattualmente nelle tabelle di cui ali'art. 29\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Retribuzione di fatto:\u003C\u002Fstrong> è la retribuzione tabellare di\n    cui al punto precedente più, gii eventuali superminimi goduti dal\n    lavoratore, nonché gli scatti di anzianità maturati.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Retribuzione globale di fatto:\u003C\u002Fstrong> è la retribuzione di\n    fatto di cui al punto precedente più l'eventuale guadagno di cottimo o di.\n    incentivo o di altri elementi retributivi.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con\nil divisore 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch3>Art. 29 Minimi contrattuali - Retribuzione tabellare\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti hanno convenuto, per i lavoratori dipendenti delle imprese dei\nSettori Metalmeccanica ed Installazione di impianti, Settore Orafi, Argentieri\ned Affini e Settore Odontotecnica gli incrementi retributivi indicati nelle\ntabelle che seguono, da riparametrarsi su tutti i livelli. Gli incrementi\nretributivi saranno erogati in tre diverse tranches a partire dal 1° gennaio\n2022, 1°maggio 2022, 1° dicembre 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cp>Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019\n- 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del\npresente accordo verrà corrisposto un importo forfetario \"Una Tantum\"\nsuddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del\nrapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonlydate\">\u003Cp>L’importo \"Una Tantum\" di cui sopra verrà erogato in 2 soluzioni: la\nprima di 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60\neuro con la retribuzione del mese di luglio 2022.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo\nsarà erogato a titolo di \"una tantum\" l'importo di cui sopra nella misura del\n70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di \"una tantum\" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per ì\ncasi di servizio militare, assenza facoltativa \"post-partum\", part-time,\nsospensioni per mancanza di lavoro concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo dell\"una tantum\" è stato quantificato considerando in esso anche\ni riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine\nlegale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L\"'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente\ngià corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno\nconsiderati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di \"una tantum\"\nindicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti\ndalla stessa \"Una tantum\" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra\ntali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese\ngennaio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore del Restauro di beni culturali si applicano le tabelle\nretributive di seguito riportate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>Prima tranche dal 1° gennaio 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>Seconda tranche dal 1° maggio 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>Terza tranche dal 1° dicembre 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>Incremento salariale a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>€ 25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>€25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>€19,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>€ 69,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Orafi, Argentieri ed Affini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>Prima tranche dal 1° gennaio 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>Seconda tranche dal 1° maggio 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>Terza tranche dal 1° dicembre 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>incremento salariale a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>€25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>€25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>€19,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>€ 69,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Odontotecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>Prima tranche dal 1° gennaio 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>Seconda tranche dal 1° maggio 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>Terza tranche dal 1° dicembre 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>Incremento salariale a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>€25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>€25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>€ 16,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>€ 66,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>Tabella dei minimi retributivi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>Settore Metalmeccanica e Installazione di impianti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Retribuzione tabellare al 31\u002F12\u002F2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Aumenti dal 01\u002F01\u002F2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>Aumenti dal 01\u002F05\u002F2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>Aumenti dal 01\u002F12\u002F2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\">\u003Cp>Aumenti a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>1Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>1747,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>31,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>31,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>24,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\">\u003Cp>87,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>1747,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>31,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>31,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>24,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\">\u003Cp>87,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>1.625,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>29,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>29,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>22,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\">\u003Cp>81,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>2 bis\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>1.535,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>27,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>27,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>21,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\">\u003Cp>76,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>1.476,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>26,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>26,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>20,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\">\u003Cp>73,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>1.391,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp>25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>19,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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width=\"109\">\u003Cp>17,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\">\u003Cp>63,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Ai lavoratori inquadrati al livello 1Q spetta un'indennità quadri\ndi € 70,00 mensili e ai lavoratori con funzioni direttive inquadrati al\nlivello 1 spetta un'indennità mensile di €50\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>Aumenti 01\u002F01\u002F2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>1Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>1747,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>31,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>1778,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>1.747,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>31,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>1778,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp>1.625,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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width=\"100\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp>1.553,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>29,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\">\u003Cp>1582,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp>1.403,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>26,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\">\u003Cp>1430,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp>1.321,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\">\u003Cp>1346,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp>1.266,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>23,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\">\u003Cp>1289,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp>1.218,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>23,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\">\u003Cp>1241,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Settore Restauro Beni Culturali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella salariale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"369\">\u003Cp>Qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Quadro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Super*\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"369\">\u003Cp>Restauratore beni culturali - funzioni di gerente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>2.458,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"369\">\u003Cp>Restauratore beni culturali - funzioni direttiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>2.458,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"369\">\u003Cp>Restauratore beni culturali - funzioni di\n        responsabile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>2.308,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"369\">\u003Cp>Restauratore beni culturali - specializzato\n        provetto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>1.775,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"369\">\u003Cp>Restauratore beni culturali - specializzato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>1.650,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>4**\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"369\">\u003Cp>Tecnico del restauro Senior Addetti\n        all’amministrazione o ai servizi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>1.627,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"369\">\u003Cp>Tecnico del restauro junior Tecnici del restauro con\n        competenze settoriali Addetti all'amministrazione o ai servizi Operaio\n        qualificato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>1.525,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"369\">\u003Cp>Operaio generico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp>1.456,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>&nbsp;\u003Ca href=\"Yeni klasör\u002FNesasddsqqwwecxzasdannennnw.html#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" id=\"_ftn1\">\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Il lavoratore che sia inquadrato al Livello Quadro Super è riconosciuta\nun’indennità per lo svolgimento di funzioni direttive pari a 50,00 euro\nmensili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>**Al lavoratore Tecnico del restauro Senior inquadrato al livello 4 sarà\nriconosciuta una Indennità di Ruolo Strategico (I.R.S.) pari a 100,00 euro\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Clausola di riallineamento retributivo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le presenti tabelle stabiliscono i minimi retributivi decorrenti dal 1°\ngennaio 2022. Ai fine di consentire il riallineamento retributivo alle imprese\nche alla data di stipula del presente accordo applicano un altro contratto\ncollettivo o comunque tabelle salariali differenti, è consentito raggiungere i\nminimi retributivi qui definiti con la seguente gradualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il differenziale tra la retribuzione riconosciuta al lavoratore alla data di\nstipula del presente accordo e quella prevista dalla tabella salariale qui\ndefinita, in base allo specifico livello di inquadramento attribuito, sarà\ncosì riallineato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per un valore fino al 10% l’azienda riconoscerà i minimi retributivi\nqui definiti dal 1° gennaio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le eventuali quote aggiuntive dall’11 % al 20% saranno riconosciute dal\n1 ° luglio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le eventuali quote aggiuntive dai 21% in poi saranno riconosciute dal 1\ndicembre 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Conglobamento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Con l’Accordo del 16 giugno 2011 sono stati conglobati in un’unica voce\ndenominata “Retribuzione Tabellare” i seguenti istituti retributivi: paga\nbase (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto\ndelia retribuzione (EDR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 30 Trasferte per il Settore Metalmeccanica e Installazione di\nimpianti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell'impresa\nnon sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei\nsuccessivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle\nspese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente\ntrattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,\ndallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti\no nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di\ntrasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese\ndagli stessi sostenute nell' interesse del datore di lavoro, relative al\npernottamento ed ai pasti. Per tale motivo, detta indennità non ha carattere\nretributivo. La misura dell’indennità di trasferta è la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a partire dai1-1-2000 Euro30,99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a partire dal1-9-2018 Euro35,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a partire dal1-1 -2022 Euro36,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.w\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta\nverrà corrisposta una indennità per ciascun pasto meridiano o serale e per il\npernottamento, in misura pari ad un terzo dell'importo giornaliero\ndeil’indennità di trasferta, secondo le regole che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è\ndovuta quando, considerato l'intervallo che l’azienda concede al lavoratore\ntra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo - ove\nrientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella sede, stabilimento,\nlaboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato\neffettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo\ninferiore a 40 minuti od ai minor tempo concesso agli altri lavoratori della\nsede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si farà luogo alla corresponsione della indennità di trasferta qualora\nil lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o\nstabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello\nstabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro, senza\nsostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima\nmensa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di maggior spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a\nconcorrenza dell’indennità prevista per il pasto meridiano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la corresponsione dell’indennità per il pasto serale è dovuta al\nlavoratore che usando dei mezzi normali di trasporto non possa rientrare nella\npropria abitazione entro le ore 21, oppure entro le ore successive alle quali\nrientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, aliatine del\nproprio orario normale di lavoro; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ìa corresponsione dell'Indennità per il pernottamento è dovuta al\nlavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare\nnella propria abitazione entro le ore 22;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) l’indennità giornaliera di cui al punto I è dovuta quando si\nverificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico\ndella sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad\nincentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il\nlavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga maggiorata della media\ndi cottimo realizzata nel trimestre precedente all' invio in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per\ntutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo\nstesso è stato comandato dall' azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento per il tempo di viaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto ai\npunti I e II, spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente\napprovato dall' azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati\nper raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente\ncol normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere\ndi origine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) corresponsione di un importo pari all' 85% per le ore eccedenti il\nnormale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi\nmaggiorazione ex art. 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in\ntrasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all' azienda per il necessario\nriscontro agli effetti del compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV) L' indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per\ntutti i giorni interi fra l’inizio ed il termine delia trasferta, compresi\nanche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana in caso di\ndistribuzione dell’orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché per i\ngiorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla\nvolontà del lavoratore e sarà computata dall' ora di partenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia ed infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V) In caso di infortunio o malattia il trattamento di trasferta è dovuto\nper un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà\nrichiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delie spese di viaggio\ncon i mezzi di trasporto occorrenti e delie spese di vitto e pernottamento che\nè previsto al successivo punto VI. Resta salva la facoltà per l’azienda di\ndisporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura, il\ntrattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto\nsarà pari ad un terzo dell’importo dell’indennità di trasferta, fino ad\nun massimo di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro\ncertificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere\nsaranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del\ntrattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, ai\nrientro del lavoratore dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui\nabitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è\ndovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e\ndelle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimborso spese viaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate\ndall’azienda unitamente ad una congru^\u002Fsomma per le spese di vitto previste\nper il viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle\nprevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verrà effettuato\nunitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua il saldo\npaga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista\npresta la propria opera. Previo consenso dell'azienda il trasferito potrà\ndelegare il proprio familiare a riscuotere presso lo stabilimento di origine,\nla retribuzione spettantegli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore\nstraordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato\ndall' azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per\nquanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall'\nazienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adibito; inoltre\nsecondo le disposizioni impartite dall' azienda, dovrà provvedere alla\nregistrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute,\nad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall’azienda sull'\nandamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona\nesecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII) Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere\nconcessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i\nquali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a\nquattro mesi continuativi T azienda concederà, a richiesta scritta del\nlavoratore, oltre il tempo di viaggio, con rimborso delle spese per i mezzi di\ntrasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere\nd’ origine e per il ritorno e con I' aggiunta di 1\u002F3 e 2\u002F3 dell' indennità\ndi trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio,\nuna licenza minima di 3 giorni dei quali uno retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra,\ndi effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla\nmaturazione del diritto medesimo. L' azienda, compatibilmente con le esigenze\ndel lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30\ngiorni dalla data della richiesta avanzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo la necessità\nproduttiva dell’azienda - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni\nsuccessivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge, ai\nfigli, ai genitori ed ai fratelli del lavoratore in trasferta, l’azienda\ndovrà a richiesta del medesimo, concedere una licenza straordinaria per il\ntempo strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di trasporto\noccorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto\nsaranno rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro allo\nstabilimento o cantiere di origine ed il ritorno, come sopra previsto, dietro\ndocumentazione dell’evento che ha determinato la concessione della\nlicenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>IX) L' eventuale tassa di soggiorno o le spese postali e varie sostenute dal\nlavoratore per conto dell’azienda saranno da questa rimborsate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo\nverrà riconosciuta una maggiorazione del 10% sui minimi della indennità di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei confronti\ndei lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti temporaneamente per\nprestare la loro opera nell effettuazione di un determinato lotto dei seguenti\nlavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo\nspostamento del lavoratore: palificazione e stesura dei fili e cavi per linee\nelettriche, telefoniche, telegrafiche, ferroviarie e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale saranno\nmaggiorati del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:\nin caso di infortunio) malattia sarà loro borrisposto il 30% dei minimo di\npaga base contrattuale con i limiti di tempo e con le modalità previste, per\nil rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al punto V; nei casi e nei\nmodi previsti al sopra citato punto sarà inoltre corrisposto il rimborso delle\nspese di trasporto per il rientro in sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i\nmezzi autorizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di\ncui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri della azienda si\nconsiderano in trasferta agli effetti del presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) che per l’attività esplicata devono normalmente spostarsi da località\na località nell’ambito dello stesso centro urbano per la installazione e\nmanutenzione di impianti: di riscaldamento, idraulici, sanitari, igienici,\nelettrodomestici, telefonici, di illuminazione, di misurazione, segnalazione e\ncontrollo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione radio. La\ndeterminazione dei limiti territoriali dei centri urbani sarà fatta localmente\ndalle rispettive Associazioni sindacali territoriali, in caso di disaccordo\ndeciderà l’ispettorato del lavoro competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie\ncollettive continuative con chiusura aziendale, verranno rimborsate le spese di\nviaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con\nil limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In\ntal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di\nviaggio di cui al punto III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII) Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare\nun trattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel\ncomplesso più favorevoli godute da singoli o derivanti da accordi aziendali,\nprovinciali, ecc., le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i\nmiglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende comunicheranno al lavoratore con congruo anticipo, la\ndestinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia\nprevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di\ndestinare a diverso cantiere il lavoratore interessato ogni qualvolta ricorrano\nesigenze tecniche od organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e\ncomprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta nel rispetto\ndelle norme del presente contratto e con particolare riferimento a quelle\nrelative ai rapporti sindacali di cui alla disciplina generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 bis Trasferte per il settore Odontotecnica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dal\nlaboratorio per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati\nprovvisoriamente trasferiti, compete una indennità di trasferta che per sua\nnatura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese degli stessi\nsostenute, nell' interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento e ai\npasti. Per tale motivo detta indennità non ha carattere retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell’Impresa\nnon sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei\nsuccessivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle\nspese occasionate dalia trasferta stessa, agli operai competerà il seguente\ntrattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura dell’indennità di trasferta è la seguente a far data dal\n1-1-1990:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per trasferte previste di durata sino a giorni 30 Euro 17,56\ngiornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per trasferte previste di durata superiore a giorni 30 Euro 16,53\ngiornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo sarà maggiorato di Euro 0,10 per ogni aumento di contingenza\npari a Euro 3,10 calcolato sulla retribuzione del lavoratore di 4 livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali frazioni di Euro 3,10 di aumento dell’indennità di contingenza\ndi cui sopra verranno contabilizzate al momento degli scatti successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui alle lettere a) e b) avranno due pasti e il\npernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cifre di cui ai punti a) e b) avranno vigore fino al 30-6-1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto si intende che ai fini della cadenza semestrale la prima\nrivalutazione sarà effettuata con la retribuzione di maggio 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° settembre 2018 l’indennità di trasferta è pari a 35\neuro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2022 l’indennità di trasferta è pari a 36,75\neuro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a\nquattro mesi continuativi, l’azienda concederà a richiesta scritta del\nlavoratore, oltre il tempo di viaggio, con il rimborso delle spese per i mezzi\ndi trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere la sede di origine e per il\nritorno e con l'aggiunta di 1\u002F3 o 2\u002F3 dell’indennità di trasferta a seconda\nche abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza minima di 3\ngiorni dei quali uno retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà facoltà di recuperare secondo la necessità produttiva\ndell’azienda un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi\nalla data di godimento della licenza sopra detta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un\ntrattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel\ncomplesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da accordi aziendali,\nprovinciali, ecc., le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i\nmiglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in\natto. Le aziende comunicheranno al lavoratore con congruo anticipo la\ndestinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia\nprevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di\ndestinare a diversa sede il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano\nesigenze tecniche ed organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) In applicazione di quanto sopra specificato al lavoratore in trasferta\nverrà corrisposta un’indennità per ciascun pasto meridiano e serale o per\nil pernottamento in misura pari ad un terzo delfimporto complessivo giornaliero\no della indennità di trasferta, secondo le regole che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) la corresponsione del sopracitato importo per il pasto meridiano è\ndovuta quando considerato r intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra\nla cessazione e la ripresa dei lavoro, risulta che il medesimo ove rientrasse,\nusando dei normali mezzi di trasporto nella sede, nel laboratorio, per il quale\nsia stato effettivamente trasferito avrebbe per consumare il pasto un periodo\ninferiore a 40 minuti o di minore tempo concesso agli altri lavoratori della\nsede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà\nluogo alla corresponsione dell’indennità di trasferta qualora il lavoratore\nche partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento in cui\nsia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa\na quella che avrebbe incontrato nella prima mensa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a\nconcorrenza dell’indennità prevista per il pasto meridiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) La corresponsione dell’indennità per il pasto serale al lavoratore\nche, usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria\nabitazione entro le ore 21 oppure entro le 22 successive alle quali\nrientrerebbe partendo dalla sede o dal laboratorio di origine, alla fine del\nproprio orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) La corresponsione dell’indennità per il pernottamento è dovuta al\nlavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare\nnella propria abitazione entro le ore 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) L'indennità giornaliera di cui al punto 1 è dovuta quando si verificano\ncongiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico\ndella sede, o laboratorio di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo.\nNel caso dì lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad\neconomia avrà diritto alla sua paga base maggiorata dalla media di cottimo\nrealizzata nel trimestre precedente all1 invio in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto ai\npunti 1) e 2) spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente\napprovato dall' azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati\nper raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente\ncol normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere\ndi origine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) corresponsione di un importo pari all' 85% per le ore eccedenti il\nnormale lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che nei momento in cui il lavoratore viene comandato in\ntrasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto 1) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all' azienda per il necessario\nriscontro agli effetti del compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) L' indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per\ntutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi\nanche i giorni festivi ed il 6 giorno della settimana, in caso di distribuzione\ndelPorario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché i primi giorni di\neventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del\nlavoratore e sarà computata dall' ora di partenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti alla consegna di prodotti; che usano mezzi propri\nsarà corrisposta una indennità chilometrica secondo le tabelle A.C.I. previo\naccordo sul tipo di mezzo da prendere a riferimento per il calcolo del\nrimborso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 Reperibilità per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di\nimpianti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione ad eventi straordinari, i lavoratori che ne abbiano i necessari\nrequisiti tecnico- professionali, operanti in aziende il cui intervento è\nrichiesto per la riparazione e\u002Fo riattivazione di impianti il cui ripristino\nnon può essere procrastinato all' orario di normale attività dell’impresa,\nsenza che ciò possa arrecare grave nocumento a persone e\u002Fo strutture, potranno\nessere chiamati a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impegno alla reperibilità è volontario e dovrà risultare da atto\nscritto. Tale impegno potrà essere revocato dal lavoratore con un preavviso di\nalmeno 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a tale impegno, il lavoratore deve essere reperibile, anche\nfuori dalla propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di\nintervento secondo le modalità definite con l’azienda e di norma entro 30\nminuti dalla chiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, pertanto, dovrà preventivamente comunicare l’esatto suo\nrecapito in modo da essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione\ntelefonica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 ore nei giorni feriali e di\n24 ore nei giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In proposito, si conviene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato\nal fine di rendere tempestivo l’intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) che, per quanto possibile, siano ricercate ed attuate sul territorio su\ncui operano i lavoratori reperibili soluzioni tecnologiche ed organizzative\nadeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole, senza\ndiminuire i livelli di affidabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente\nun riposo dalla reperibilità di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad\nopportune turnazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) che l'impegno di reperibilità sia limitato ad un massimo di 7 giorni e\ncomunque, per non più di un sabato e domenica nell' arco delio stesso mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di reperibilità viene compensato nelle seguenti misure\ngiornaliere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Reperibilità 24 ore Euro 10,33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Reperibilità 16 ore Euro 5,16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1-9-2018 l'indennità di reperibilità è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Reperibilità 24 ore euro 13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Reperibilità 16 ore euro 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2022 gli importi dell’indennità di\nreperibilità saranno:V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Reperibilità 24 ore: 13,65 euro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Reperibilità 16 ore: 7,35 euro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per ii servizio di reperibilità saranno corrisposti mensilmente\nin base ai giorni dì turno di reperibilità effettivamente impegnati e\nrapportati prò quota nel caso di prestazioni di durate diverse da quelle\nsopraindicate per ciascuna fascia di ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi compensi, quale che sia la durata del servizio di reperibilità, non\nfanno parte della retribuzione ad alcun effetto, esclusi quelli fiscali ed\nassicurativi di legge, e non costituiscono compenso della effettiva prestazione\ndi lavoro che si renderà necessaria, per gli interventi richiesti, la quale\nsarà regolarmente retribuita, dal momento della chiamata, secondo le norme del\nvigente CCNL per il lavoro straordinario notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 Cumulo di mansioni e passaggio di categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che è assegnato con carattere di continuità all'\nesplicazione di mansioni di diverse categorie professionali, competerà la\ncategoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest* ultima\nabbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza rispetto alle\nmansioni espletate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore destinato a compiere temporaneamente o saltuariamente mansioni\ninerenti a categorie superiori alla sua deve essere corrisposta, per il periodo\nin cui è adibito a tale attività, la retribuzione relativa alla categoria\nprofessionale superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Per i Settori Metalmeccanica. Installazione di impianti. Orafi\nArgentieri ed Affini\u003C\u002Fem> è inoltre previsto quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni della categoria\nsuperiore, il lavoratore passerà a tutti gli effetti a tale categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II passaggio di categoria previsto dal precedente comma dovrà essere\neffettuato anche nel caso in cui le mansioni di categoria superiore vengano\ndisimpegnate dal lavoratore non continuativamente, purché la somma dei singoli\nperiodi, nel giro massimo di tre anni, raggiunga mesi 6 per il passaggio alle\naltre categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro\nlavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio,\ninfortunio, ferie, servizio militare di leva e richiamo di durata non superiore\nalla durata normale del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a\npassaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore\nsostituito nelle sue precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 33 Molestie sessuali\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono\nun’offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione\ne di ricatto sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a\nconnotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel\nmondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare\ncomportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o\nricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno\nrispetto della dignità di donne e uomini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di\npromozione di pari opportunità \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno\nnelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare\ncomportamenti e percorsi idonei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) con richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) con ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) con la sospensione fino ad un massimo dì 3 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) con il licenziamento ai sensi deirarticolo rubricato “Licenziamento per\nmancanze”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di\ndanno dovranno essere versati all' INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato raddebito e\nsenza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata\nper iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati\nprima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà\npresentare le sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali giustificazioni si riterranno accolte se il provvedimento non verrà\ncomminato entro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 giorni successivi per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 12 giorni successivi per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini, Restauro\nBeni Culturali e per il Settore Odontotecnica]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 Ammonizioni, multe e sospensioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato\nmotivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la\nsospensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con\nnegligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o ai materiale di\nlavorazione o occulti scarti di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare\npermesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente\ncontratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla\ndisciplina, alla morale, ali' igiene e alla sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la\nsospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 Licenziamento per mancanze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso del lavoratore\ncon la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- insubordinazione non lieve verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o\ncomunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione\ndel rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti, volontari o\ncon colpa, dì materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà\ndell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione,\ndi oggetti per proprio uso o per conto di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno\ndei giorni successivi al festivo o alle ferie nel periodo di un anno civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo rubricato\n“Ammonizioni, multe e sospensioni\", quando siano stati comminati due\nprovvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque\ncompimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due\nanni dalla loro comminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamento\nvolontario o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al\nrisarcimento dei danni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data della sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del 24\naprile 2018 tale norma è unificata e si applica a tutti i settori rientranti\nnella sfera dì applicazione del CCNL. È pertanto soppresso l’art. 136 del\nCCNL “Licenziamento per mancanze” per il Settore Odontotecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 Dimissioni irregolari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbandoni il luogo di lavoro senza più\npresentarsi e non manifesti entro le 72 ore le dimissioni nel rispetto delle\nprocedure telematiche richieste dalla normativa vigente, mettendo di fatto il\ndatore di lavoro nelle condizioni di dover effettuare un licenziamento per\ngiusta causa, è facoltà dell’azienda porre il lavoratore in sospensione non\nretribuita fino ad un massimo complessivo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione non retribuita in tale circostanza costituisce a tutti gli\neffetti provvedimento disciplinare, che può essere adottato a condizione che\nvenga rispettata la procedura di cui all’art. 7 dello Statuto dei\nLavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di sospensione non retribuita il lavoratore non matura\nalcun diritto né alcun elemento economico, ivi inclusi quelli indiretti e\ndifferiti. È fatta salva la sola conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’eventualità in cui il lavoratore rientri in azienda durante il\nperiodo di sospensione di cui al presente articolo ovvero all’esito dello\nstesso e non dimostri a seguito di un nuovo procedimento disciplinare che\nl’assenza è stata determinata da fatti indipendenti dalla propria volontà\npotrà essere licenziato per giusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 72 ore (3 giorni lavorativi) di cui al comma 1 si computano dall’ora in\ncui il lavoratore si doveva presentare in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 Reclami sulla retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A) La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza\nperiodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini\ndell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore\nuna busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente\nspecificate: la denominazione dell'impresa, il nome dei lavoratore, il periodo\ndi paga cui la retribuzione si riferisce nonché le singole voci e rispettivi\nimporti costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle\ntrattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata\nsulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta,\ndovrà essere fatto all'atto del pagamento: il lavoratore che non provveda,\nperde ogni diritto al reclamo per ciò che riauarda il denaro contenuto nella\nbusta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore Odontotecnico è inotre previsto quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai: Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal\nlavoratore entro un anno dal giorno del pagamento. La parte di retribuzione non\ncontestata sarà comunque normalmente corrisposta al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati: Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal\nlavoratore entro 3 mesi dal giorno del pagamento, affinché il competente\nufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali\ndifferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto in pendenza dai rapporto di lavoro quanto alla fine di esso in caso di\ncontestazione su uno o più elementi costitutivi la retribuzione, dovrà\nintanto essere corrisposta all'impiegato la parte della retribuzione non\ncontestata, contro il rilascio da parte dell’impiegato stesso della quietanza\nper la somma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 Controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate,\nqualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa\ndovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle\ncompetenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima\ndi adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all' esame\ndelle parti stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 Cessione - Trasformazione - Trapasso - Cessazione e fallimento\ndell'impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessione o trapasso o trasformazione o cessazione\ndell’impresa, il lavoratore che resta alle dipendenze della ditta\nsubentrante, conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente,\nqualora non venga liquidato tutto quanto gli compete.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il licenziamento è causato da fallimento o cessazione dell'azienda il\nlavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al\npreavviso ed alla indennità di anzianità nonché alle eventuali altre\nspettanze derivanti dalla presente regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore le indennità relative al preavviso di\nlicenziamento e dimissioni ed al trattamento di fine rapporto saranno\ncorrisposte secondo le disposizioni dell’art. 2122 del Codice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 42 Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il sistema di previdenza complementare delPArtigianato è regolato\ndall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e\ndall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i\nlavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali\niscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011\n(allegato 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sulla estensione del diritto alla Previdenza\ncomplementare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche ai\nlavoratori apprendisti, ai lavoratori con contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è\ncosì determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 % a carico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a Verbale \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che la Previdenza Complementare è lo strumento idoneo\nper dare risposta alle esigenze di tutela pensionistica dei lavoratori. Al fine\ndi favorirne l’informazione e la diffusione le aziende consegneranno una\nvolta all’anno a tutti i lavoratori materiale informativo predisposto dal\nFondo, contenente le indicazioni sui vantaggi derivantii dall’iscrizione alla\nPrevidenza Complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confrontarsi a tutti i livelli, promuoveranno iniziative anche\ncongiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sulFimportanza\ndella Previdenza Complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firn, Fiom e Uiìm sollecitano le confederazioni datoriali e sindacali di\navviare a breve il percorso per la definizione del “modello di copertura per\ni lavoratori del settore dell’artigianato in tema di Previdenza\nComplementare” come previsto dall’accordo interconfederale del 26 novembre\n2020”. I rappresentati di Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai\nCategoria dell’area meccanica accolgono la sollecitazione e si fanno carico\ndi riportarlo sul tavolo negoziale confederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 Permessi retribuiti straordinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53\u002F2000 al\nlavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare\ndiretto (genitore, figlio\u002Ffiglia, coniuge, fratello\u002Fsorelìa, convivente \"more\nuxorio\") verrà concesso un permesso straordinario retribuito di 3 giorni\nlavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4\ndella suddetta legge e all'art. 1 del D.M. 21 luglio 2000, n. 278.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Viene stabilito che, oltre la corresponsione della retribuzione per i giorni\ndi assenza per esami, a tutti i lavoratori studenti verranno concessi permessi\nretribuiti nella misura di 20 ore annue, previa certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori delle imprese artigiane che occupano almeno 5 (cinque)\ndipendenti deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite\nconteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 ore annue per ogni\nlavoratore avente diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale monte-ore viene costituito al fine di permettere che ogni lavoratore\npossa frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente\nriconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo ogni lavoratore può usufruire di un massimo di 150 ore\n(centocinquanta) retribuite ogni tre anni, godibili anche in un solo anno fino\nad esaurimento del monte-ore aziendale e sempreché il corso al quale il\nlavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di\nquelle richieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono usufruire dei permessi retribuiti nelle misure sopra indicate,\nescludendo comunque criteri di contemporaneità (si intende con ciò che un\nsolo lavoratore all’anno può usufruire del diritto):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Per i settori Metalmeccanica. Installazione di Impianti e\nOdontotecnici:\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi\ndiritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi\ndiritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 15 a 19 dipendenti aventi\ndiritto e via via procedendo per i multipli di cinque.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Per il Settori Orafi, Argentieri e Affini:\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 6 a 10 dipendenti aventi\ndiritto;Y\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 11 a 20 dipendenti aventi\ndiritto;^\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 21 ed oltre aventi\ndiritto.\\\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono usufruire dei permessi retribuiti per la frequenza ai corsi\nscolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti con esclusione degli\napprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti\ndal D.Lgs. 167\u002F2011. dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta per i Settori Metalmeccanica, Installazione di\nImpianti, Orafi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Argentieri e Affini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad affrontare e possibilmente risolvere a livello\nprovinciale le difficoltà che possono sorgere in relazione al limite di 150\nore, per la frequenza dei lavoratori ai corsi di alfabetizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 Congedi per la formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art 5, legge 8 marzo 2p00, n. 53 il dipendente con almeno 5\nanni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per\nformazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi\nper l’intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola d'obbligo,\nal conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma\nuniversitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse\nda quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Implicano il diniego della richiesta i casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione\ncomprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà\ndifferita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità\nproduttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) un lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo\ntra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di\ncomputo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di\ninserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è\nconsentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese\ncoincidente con il mese solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata\ndall'azienda con un preavviso dì almeno 45 (quarantacinque) giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del\nposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è\ncumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi\u002Fpermessi previsti\ndalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto\nministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di\nlavoro, il congedo è interrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 Tutela dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei\nlicenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme\nin essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze\nnelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le\nsedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del 21\nluglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la\ncostituzione di specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti\nfirmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 Formazione continua ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo\n2000, n. 53\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000. n. 53 i lavoratori hanno\ndiritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l’arco della vita,\nper accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e\ngli enti locali assicurano un’offerta formativa articolata sul territorio e,\nove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17\ndella legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e\nrelativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire\npercorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in\nambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma\nscelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i\npiani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti\nsociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n.\n196\u002F1997 e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni di confronto e le modalità di attuazione dei temi di cui al\n1° comma, saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di\ncategoria di II livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o\nriduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni\nsalariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano strategico l’investimento delle imprese e dei\nlavoratori in materia di formazione continua, finalizzata ad aggiornare,\nperfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concordano quindi di avviare delle attività formative per migliorare le\ncompetenze digitali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo saranno riconosciute a ciascun lavoratore 8 ore di formazione\nda esercitare entro la scadenza del CCNL (31-12-2022) per percorsi di\nalfabetizzazione digitale da effettuare durante l’orario di lavoro. Le parti\nsi attiveranno con Fondartigianato per promuovere bandi destinati alle\ncompetenze digitali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese favoriranno la partecipazione dei lavoratori alle attività di\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rilevare le competenze digitali e i fabbisogni formativi potrà\nessere utilizzato anche il test aperto a tutti i cittadini dell’Unione\nEuropea denominato “Test your digitai skills” (“Verifica le tue abilità\ndigitali”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 Installazione d’impianti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno al fine di effettuare una ricognizione delle\nprincipali problematiche concernenti il settore della Installazione\nd’impianti, con particolare riferimento alle tematiche relative alla\nformazione obbligatoria prevista da specifiche norme di legge settoriali e alle\nproblematiche del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 Anticipazione prestazioni Inail infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, vista la vigente normativa di legge in materia, si attiveranno\ncongiuntamente nei confronti delNNAIL al fine di verificare la possibilità,\nsenza oneri aggiuntivi per i datori di lavoro, della anticipazione da parte dei\ndatori medesimi della indennità prevista a favore dei prestatori dì lavoro in\ncaso di infortunio sul lavoro. Entro la vigenza contrattuale le parti si\nincontreranno per verificare l’attuazione di quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 Lavoro a cottimo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro\na cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'impresa in modo da\ngarantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un\nutile di cottimo non inferiore al 5% del minimo di paga tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale condizione si presume adempiuta quando gli operai lavoranti a cottimo\nnel medesimo gruppo abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore\nal suddetto 5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il\nminimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua\ncapacità e volontà, la retribuzione gli verra interga fino al raggiungimento\ndi detto minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 52 Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cp>In caso di congedo matrimoniale compete al lavoratore ed alla lavoratrice\nnon in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi remunerati con\nla retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di quanto corrisposto\ndall'INPS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato nel periodo\ndelle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte, come\nperiodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal\nlavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro trenta giorni\nsuccessivi all'inizio del periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 53 Indumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia\nnecessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti,\ndeve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in\ndotazione presso l'impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 54 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal\ncaso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad\nesso successivi, sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a\ngarantire il 100% della retribuzione di fatto netta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di estensione a norma di legge oltre detti termini del periodo di\nassistenza obbligatoria si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello previsto dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 Servizio militare e richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizio\nequipollente si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n.\n370.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma\nvolontaria, risolve il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte speciale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Sezione I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Norme per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui\nall'art. 23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le festività di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile (Anniversario della Liberazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio (Festa del lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno (Festa della Repubblica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno (1° gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania (6 gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lunedì di Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Assunzione di M.V. (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Ognissanti (1° novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) S. Stefano (26 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme\ndi legge. Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella\nmisura di 1\u002F6 deirorario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento\neconomico previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la\nfestività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le parti\nstabiliranno lo spostamento delle festività ad altra data od il pagamento\ndella stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività di cui al punto c) verrà applicato il trattamento\nprevisto dalla legge 30 settembre 1954, n. 90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto d) per i\nquali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti\nprevidenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'impresa\nintegrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a\nraggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non\nfosse stato assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai\nlavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In seguito al ripristino della festività dell'Epifania, di cui al D.P.R.\n28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei \"gruppi di 8 ore\"\ndi cui al 3° comma del punto “Ex festività” dell'articolo 18 ai\nlavoratori, cui si applica la presente Parte, retribuiti non in misura fissa,\nverrà corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20' che sarà pagata alla\nfine di ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 Sospensione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, le\nOrganizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno\nincontrarsi per un esame della situazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 58 Ferie\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cp>Il Lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di\n160 ore retribuite, pari a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui ai punti b) e c) dell'art. 56 che ricorrono nel\nperiodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si\nfarà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per\nmancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto\ndel desiderio degli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di\nalmeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo\ndi ferie per ogni mese di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale\ndelie ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferte sono retribuite con la retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la\nretribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento\ndelle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di\nspecifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con\nl'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di\nassenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità\norganizzative dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 Gratifica natalizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore\nconsiderato in servizio, in occasione delia ricorrenza natalizia una gratifica\npari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia\nper quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate\nle sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale,\nassenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei\nperiodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per\ngravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 1981 il lavoratore per ogni biennio di anzianità\ndi servizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente\nda qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del\nminimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il\nlavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno\ndi 20 anni di età, l'anzianità decorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dal momento dell'assunzione peri lavoratori assunti dal 1° luglio\n1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dal 1° luglio 1992 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla\nstessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione\ndegli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione\ngiudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata\nsull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di\nservizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento\ndel 20° anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.I. FIM-FIOM-UILM si\nimpegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non\npromuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che\npersegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui\ndefinite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a\nconcorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli\nscatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova\ncategoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1981\ncalcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1980 saranno congelati in\ncifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di\npassaggio del lavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 1980 sarà\ncorrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente\nmaturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della\nmaturazione di questo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che abbiano maturato il quarto aumento periodico (previsto\ndalla precedente normativa) dalla data del 31 marzo 1979 matureranno il primo\naumento periodico secondo il nuovo regime il 1° aprile 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 27 novembre 1997 sono previsti due meccanismi diversi per il\ncalcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito\nspecificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un\nmassimo di cinque bienni. Alla data del 30 giugno 2000 i lavoratori interessati\navranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a\nseguito di contratti precedenti alla presente intesa, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>Importo massimo in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Primo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>181,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>160,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Secondo B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>144,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Terzo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>133,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Quarto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>119.82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Quinto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>111,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Sesto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>101,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 27 novembre 1997 il\nprimo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i\nseguenti importi in cifra fissa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>Importo massimo in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>Primo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>32,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>29,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>Secondo B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>26,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>Terzo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>24,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>Quarto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>21,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>Quinto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>20.24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>Sesto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>18,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli\nscatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti alla presente\nParte prima - Ex Operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui alla presente Parte Prima - Ex Operai, in forza alla\ndata del 25 luglio 1979, restano in vigore le condizioni dei c.c.n.I. del 9\nfebbraio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre\nAssociazioni di datori di lavoro, concordare condizioni meno onerose di quelle\npreviste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare\nla loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del\npresente c.c.n.I., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime\ncaratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane\nfirmatarie del presente c.c.n.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 Trattamento in caso di malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire\nall’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti\norganizzativi che si rendessero eventualmente necessari, il lavoratore è\ntenuto a comunicare con tempestività la propria assenza al datore di lavoro.\nFatti salvi i casi di giustificato impedimento o cause di forza maggiore,\nl’assenza dovrà essere comunicata entro il normale orario di lavoro del\nprimo giorno in cui si verifica. Fermi restando gli obblighi di comunicazione\ndi cui al comma 1, in caso di trasmissione telematica del certificato di\nmalattia, il lavoratore adempie agli obblighi contrattuali relativi alia\ndocumentazione dell’assenza, comunicando al datore di lavoro, entro due\ngiorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS se previsto dall’azienda con le\ndiverse modalità stabilite dall’azienda, il numero di protocollo\nidentificativo del certificato di malattìa rilasciato dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, struttura curante\nnon convenzionata con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero\nospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il\nlavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali\nrelativi alla documentazione dell’assenza inviando in azienda, entro il\nsecondo giorno di assenza, il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. In questo caso l’inoltro della\ncertificazione medica potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di fax o di\nposta elettronica, fermo restando, in tal caso, l’obbligo della successiva\nproduzione della certificazione in originale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette e degli adempimenti\nsuddetti nei tempi previsti, salvo i casi di giustificato impedimento,\nl'assenza sarà considerata ingiustificata.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio\nsul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli\nistituti previdenziali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 9 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del\nposto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa\nriprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il\ndatore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al\nlavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, nei caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine\ndi cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il\nrapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta delio stesso con diritto\nal solo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia\nnon si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate,\nl'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di\naspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce I'indennita per inabilita temporanea previsto dalla\nlegge; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata coi\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° giugno 1976 le imprese artigiane dovranno garantire ai\nlavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento erogato ai\nlavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione\ndi fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a partire dal quarto\ngiorno compreso, e fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del\ncertificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza\nrientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà\nl’integrazione economica di quanto previsto daile norme di legge vigenti fino\nal 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse\nlavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia di durata superiore a 7 (sette) giorni la integrazione\ndecorrerà dal primo giorno di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione di cui sopra sarà corrisposta per la durata massima di 150\ngiorni. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Aspettativa non retribuita per malattia\u002Finfortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente\narticolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in\nforma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell’aspettativa\nper malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino\nad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione\nclinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratori di assolvere alle\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa dà diritto alla soia conservazione del posto e\nnon dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della\nmaturazione per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Considerato che, alla data di stipula della presente intesa, non sussistono\nriferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di\n«grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni\ndelPlnterpello n. 16\u002F2008 e la circolare Prot. 25\u002F1\u002F0016754 del 25 novembre\n2008 del Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 Divieti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso imprese diverse\nda quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal\nlavoro senza trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello\ndell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al\n20% deli retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della multa non potrà mai superare 4 ore della retribuzione\nbase.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prolungandosi l'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o\nripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, il\nlavoratore può essere licenziato ai sensi dell'alt 36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare l'impresa senza\nregolare autorizzazione. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 Consegna e conservazione egli utensili personali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve\nfarne richiesta al proprio datore di lavoro. Il lavoratore è responsabile\ndegli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di\ndimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e\ngli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto\nè a lui affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti\nin questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli\nsenza autorizzazione. Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà\ndiritto all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e\nl'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore.\nL'ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potrà essere\ntrattenuto ratealmente sulla retribuzione stessa. In caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto\nspettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve interessarsi di fare elencare per iscritto gli attrezzi\ndi sua proprietà onde poterli asportare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'alt. 36\n(Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova,\npotranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 giorni in caso di anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la\nricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di\npreavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 67 Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta all'operaio una\nindennità di anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti\ndisposizioni di legge nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) per anzianità di servizio maturata al 30 settembre 1968 gg. 4 pari a 32\nore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per anzianità di servizio maturata dal 1° ottobre 1968 ai 31 dicembre\n1973:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gg. 7 dal primo al decimo anno compiuto pari a 56 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gg. 9 dall’undicesimo al ventesimo compiuto pari a 72 ore di\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gg. 12 oltre il ventesimo anno compiuto pari a 96 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) per anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gg. 9 dal primo al quinto anno compiuto pari a 72 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gg. 13 dal sesto al quindicesimo anno compiuto pari a 104 ore di\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gg. 15 oltre i 15 anni compiuti pari a 120 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) per anzianità di servizio maturata dal 1° aprile 1979:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal primo al quinto anno compiuto 90 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal sesto al quindicesimo anno compiuto 130 ore di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo dell'indennità di anzianità sarà effettuato sulla retribuzione\nglobale di fatto in vigore al momento delia risoluzione del rapporto di lavoro\ncon L'esclusione della contingenza maturata a deccorede dal 1° febbraio 1977,\npertanto la contngenza non conglobata utile per il calcolo dell'indennità di\nanzianità che va quindi aggiunta a tale fine ai livelli salariali è la\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp>Importi in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp>2,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp>2,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>2° bis\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp>5,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp>4,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp>5,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp>5,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp>5,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp>y o\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\">\u003Cp>5,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità\nmaturata sino al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento di\nfine rapporto di lavoro viene regolato dall'art. 2120 del codice civile, dalla\nlegge 29 maggio 1982, n. 297 e da quanto previsto al punto 4), 1° comma, del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In osservanza della legge 29 maggio 1982, n. 297, art 5, a far data dal 1°\ngennaio 1990, il t.f.r. viene computato nella misura prevista ail'art. 1 della\nlegge medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'alt 2120 cod.\nciv., convengono che a decorrere dal 27 novembre 1997 la retribuzione,\ncomprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro\neffettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui ail'art. 18, è esclusa\ndalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte seconda (ex impiegati)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 68 Festività (ex 4)\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Cp>a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui ail'art\n23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le festività dei:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25 aprile (Anniversario delia Liberazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° maggio (Festa del lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 giugno (Festa della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Capodanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) il 6 gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) il lunedì dopo Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Assunzione di M.V. (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Ognissanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) S. Stefano (26 dicembre).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività, la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento\neconomico previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra\nfestività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali\ncompetenti in sostituzione di quella del S. Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle festività di cui al punto b) valgono le norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali\nsaranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la\nretribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del 1° comma\ncada di domenica, agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale\nretribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione\nglobale di fatto, pari a 1\u002F26 della retribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una\ndelle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino\ndi domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di\ncoincidenza della festività col giorno compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di\ndomenica, il compenso previsto dall'art. 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ANNLEAVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 69 Ferie\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza\ndella retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui alì'art. 68 che ricorrono nel periodo di godimento\ndelle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un\ncorrispondente prolungamento feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prolungamento può essere sostituito dalia relativa indennità per\nmancate ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio\ndegli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowancetype\">\u003Cp>All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1 anno\ndi servizio continuativo presso l’azienda, spetterà pervógni mese dì\nservizio prestato, 1\u002F12 del periodo feriale di cui il 1° comma. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese\nintero; ii perìodo di effettivo godimento delie ferie così maturate sarà\nfissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni ail'impiegato spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplìcita al godimento annuale\ndelie ferie. L’indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non\ngodute è costituita dalia retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sarà\ncorrisposto all'impiegato il rimborso delle spese relative al viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di\nspecifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con\nl'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di\nassenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità\norganizzative dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 70 Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'impiegato in\noccasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità d’importo\nragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto percepita dall'impiegato\nstesso. La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione di impiego durante il corso dell'anno,\nl'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delia\ntredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso\nl'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei dodicesimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla presente Parte seconda assunti a partire dal 26\nluglio 1979 per ogni biennio dì anzianità di servizio presso la stessa\nazienda avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad\nuna maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo\ncontrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno\ndi 20 anni di età, l'anzianità decorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1° luglio\n1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dal 1° luglio 1992 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla\nstessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età. Per i lavoratori\napprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti\nperiodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione\ngiudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata\nsull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di\nservizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento\ndel 20° anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.I. FIM-FIOM-UILM si\nimpegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non\npromuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che\npersegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui\ndefinite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di\ncinque bienni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli\nscatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° gennaio 1980\ncalcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sulla indennita di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gii aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gii aumenti di merito potranno essere\nassorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno dei mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricaicolati\npercentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla presente Parte in forza alia data del 25 luglio\n1979 proseguiranno nella maturazione dei 12 aumenti periodici di anzianità\ncalcolati sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui\nappartiene detto lavoratore. In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla\npresente Parte terza in forza alla data del 25 luglio 1979 a categoria\nsuperiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà\nriportata nella misura dei 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e\nl’anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero\ndi essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali\naumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o\nsuperiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato\ndeirimporto del 50% degli scatti di cui alia prima parte del comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II passaggio dal 5° al 4° livello delia classificazione unica poiché\navviene nell'ambito delle diverse categorie impiegatizie d'ordine, non comporta\nl'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, e gii aumenti\nperiodici già maturati saranno ricalcolati sui minimi di stipendio della nuova\ncategoria d'ordine alla quale l'impiegato è stato assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1981 in relazione alla introduzione del nuovo\nsistema, verrà erogata la somma dì Euro 1.55 per ciascun aumento periodico\ngià maturato al 31 dicembre 1980 dai lavoratori di cui alla presente Parte\nSeconda - Ex Impiegati in forza alla data del 25 luglio 1979. Detta somma\ncostituirà apposito aumento retributivo non assorbibile in caso di passaggio\ndel lavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio\n1980 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto al 7° comma del presente articolo gli aumenti\nperiodici dei lavoratori di cui alla presente Parte Seconda - Ex Impiegati in\nforza alla data del 25 luglio 1979, maturati dopo il 1° gennaio 1980\ncontinueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli\nretributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1979.\nDi conseguenza per i suddetti valori e gli aumenti periodici, non si farà\nluogo ad alcuna operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi\ncontrattuali di stipendio mensile previste alle date del 1° agosto 1979, 1°\nagosto 1980, 1° settembre 1981 e a quelle previste dal presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 27 novembre 1997 sono previsti due meccanismi diversi per il\ncalcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito\nspecificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un\nmassimo di cinque bienni. Alla data del 30 giugno 2000 i lavoratori interessati\navranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a\nseguito di contratti precedenti alla presente intesa, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livelli\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Importo massmo in euro\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Primo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">********************\u003C\u002Fspan>181,79\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"202\">\u003Cp>160,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"202\">\u003Cp>144,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Terzo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"202\">\u003Cp>133,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Quarto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"202\">\u003Cp>119.82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Quinto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"202\">\u003Cp>111,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Sesto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"202\">\u003Cp>101,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 27 novembre 1997 il\nprimo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i\nseguenti importi in cifra fissa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp>importo massimo in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Primo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp>32,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp>29,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp>26,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Terzo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp>24,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Quarto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp>21,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Quinto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp>20.24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>Sesto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp>18,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli\nscatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti alla presente\nparte Seconda ~ Ex Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui alla presente Parte Seconda - Ex Impiegati in forza\nalla data del 25 luglio 1979 restano in vigore le condizioni del c.c.n.I. del 9\nfebbraio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre\nAssociazioni di datori di lavoro, concordare condizioni meno onerose di quelle\npreviste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare\nla loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del\npresente c.c.n.I., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime\ncaratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane\nfirmatarie del presente c.c.n.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 Indennità maneggio denaro - Cauzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impiegato la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha\ndiritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% minimo di stipendio\ndella categoria o gruppo di appartenenza e della indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno\nessere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un\nistituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 Trattamento di malattia ed infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire\nall’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti\norganizzativi che si rendessero eventualmente necessari, il lavoratore è\ntenuto a comunicare con tempestività la propria assenza al datore di lavoro.\nFatti salvi i casi di giustificato impedimento o cause di forza maggiore,\nl’assenza dovrà essere comunicata entro il normale orario di lavoro del\nprimo giorno in cui si verifica. Fermi restando gli obblighi di comunicazione\ndi cui al comma 1, in caso di trasmissione telematica del certificato di\nmalattia, il lavoratore adempie agli obblighi contrattuali relativi alla\ndocumentazione dell’assenza, comunicando al datore di lavoro, entro due\ngiorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS se previsto dall’azienda con le\ndiverse modalità stabilite dall’azienda, il numero di protocollo\nidentificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, struttura curante\nnon convenzionata con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero\nospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il\nlavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali\nrelativi alla documentazione dell’assenza inviando in azienda, entro il\nsecondo giorno di assenza, il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. In questo caso l’inoltro della\ncertificazione medica potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di fax o di\nposta elettronica, fermo restando, in tal caso, l’obbligo della successiva\nproduzione della certificazione in originale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette e degli adempimenti\nsuddetti nei tempi previsti, salvo i casi di giustificato impedimento,\nl'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio, dovuto a malattia, l'impiegato non in\nprova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 8 mesi di anzianità di servizio oltre i 5 anni compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>Per le anzianità di cui al punto a): intera retribuzione globale per i\nprimi 2 mesi, metà per i 4 mesi successivi; per le anzianità di cui al punto\nb): intera retribuzione globale per i primi 3 mesi, metà retribuzione globale\nper i 5 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di più malattie l'impiegato avrà diritto alla conservazione del\nposto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio\nsul lavoro all'impiegato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti\nprevidenziali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul\nlavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra\nindicato, avrà diritto alla conservazione del posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con il\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente\nquelli di cui ai punti a) e b) l'impiegato percepirà il normale trattamento\nassicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nall'impiegato di riprendere il servizio, l'impiegato stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e\ndel trattamento di fine rapporto. Per l'assistenza o il trattamento in caso di\nmalattia o di infortunio per gli impiegati valgono le norme regolanti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati coperti di assicurazione obbligatoria o da eventuali\nprevidenze assicurative predisposte dalla azienda, in caso di infortunio o di\nmalattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto\ndal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso\nall'impiegato il trattamento più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la\nconservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (trattamento di fine rapporto, per dimissioni,\nferie, tredicesima mensilità, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono inoltre che, a fronte di malattie gravi e certificate,\nl'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di\naspettativa non superiore a quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Aspettativa non retribuita per malattia\u002Finfortunio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente\narticolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in\nforma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell’aspettativa\nper malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino\nad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione\nclinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratori di assolvere alle\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa dà diritto alla soia conservazione del posto e\nnon dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della\nmaturazione per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo dì aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che, alla data di stipula della presente intesa, non sussistono\nriferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di\n«grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni\ndelPlnterpello n. 16\u002F2008 e la circolare Prot. 25\u002F1\u002F0016754 del 25 novembre\n2008 del Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 Doveri dell'impiegato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti\nall'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndall'azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le\ndisposizioni impartite dai superiori; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre\nprofitto con danno delPimprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni\nnell'azienda né svolgere attività contraria agli interessi di produzione\naziendale; non abusare dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di\nconcorrenza sleale delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta\nl'impresa non può esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua\nattività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro,\nche eccedono i limiti di cui al presente comma e comunque quelli previsti\ndall'art. 2125 del codice civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui\naffidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 Assenze e permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno\nsuccessivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo in casi di\nimpedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze\ndel servizio, l'azienda consentirà all'impiegato che ne faccia richiesta di\nassentarsi dal lavoro per breve permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dichiarazione di cui al 2° comma non esclude per l'azienda la facoltà\ndi non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo\nscopo di costituire una remora contro eventuali abusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell'indennità e della categoria cui appartiene\nl'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari\nall'importo della retribuzione per il periodo dì mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di\ntroncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso senza che da\nciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"216\">\u003Cp>Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> cat.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>, 5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>,\n        6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> cat.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Fino a 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>1 e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Oltre 5 fino a 10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>1 e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>Oltre i 10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>2 e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento dei periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl’impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti\ndall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità,\nè computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità\nverrà liquidata nella misura di 30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno\ndi anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della\nretribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di\nmese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le\nprovvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili,\nanche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere\ncontinuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta norma vaie solo per il computo della indennità di anzianità\nmaturata sino al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento\nviene regolato dall'alt 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n.\n297\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 del\ncodice civile, convengono che a decorrere dal 27 novembre 1997 la retribuzione,\ncomprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro\neffettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art. 18, è esclusa\ndalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Norme per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di beni\nculturali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Parte prima (ex operai)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui\nall'art. 23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le festività di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile (Anniversario delia Liberazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio (Festa del Lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno (Festa della Repubblica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno (1° gennaio);j.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania (6 gennaio);! ■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lunedì di Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Ognissanti (1° novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme\ndi legge. Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella\nmisura di 1\u002F6 dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica precedente - (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento\neconomico previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività\nle parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data od il\npagamento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività di cui al punto c) verrà applicato il trattamento a\ncarico dei relativi Istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e\npuerperio, ecc.), l'impresa integrerà il trattamento corrisposto dagli\nistituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore\navrebbe percepito se non fosse stato assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posto che dalla normativa prevista al presente articolo non possono\nconseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni\nvigenti, a seguito del ripristino della festività dell'Epifania, di cui al\nD.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e dalla conseguente riduzione dei \"gruppi di 8\nore\" di cui al 3° comma del punto Ex Festività dell'art. 18, ai lavoratori\ncui si applica la presente Parte Prima - Ex Operai retribuiti non in misura\nfissa, verrà corrisposta un'ora e 20 minuti rapportata in dodicesimi con\nl’assorbimento delle condizioni di miglior favore presenti nelle aziende del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 Sospensione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, le\nOrganizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno\nincontrarsi per un esame della situazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di\n160 ore retribuite pari a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui ai punti b) e c) dell'art. 78 che ricorrono nel\nperiodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si\nfarà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per\nmancate ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio\ndegli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di\nalmeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo\ndi ferie per ogni mese di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale\ndelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Le singole\ngiornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa\nsarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse,\nassicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di\nspecifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con\nl'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di\nassenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità\norganizzative dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 Gratifica natalizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore\nconsiderato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica\npari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia\nper quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate\nle sospensioni delie prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale,\nassenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei\nperiodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per\ngravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A partire dai 1° gennaio 1981 il lavoratore per ogni biennio di anzianità\ndi servizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente\nda qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del\nminimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il\nlavoratore appartiene. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i\nlavoratori con meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre: a) dal momento\ndell'assunzione per i lavoratori assunti dal 10 gennaio 1993; b) dal 10 gennaio\n1993, per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non\nabbiano compiuto il 20° anno di età. Per i lavoratori apprendisti,\nl'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà\ndal momento del passaggio in qualifica. Le 00.AA.. e FIM- FIOM-UILM rinunciano\nreciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei\npropri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la\ndecorrenza dell'anzianità d- servizio ai fini della maturazione degli aumenti\nperiodici dopo i compimento del 20° anno di età contenuta nei precedenti CCNL\ndi Settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi\nterritoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e\nterritoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con\nquelle qui definite. Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo\ndi 5 bienni. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno\nessere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti\nperiodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di cui\nal presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente\ngià concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio del lavoratore a\ncategoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul\nminimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal l° gennaio 1981,\ncalcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. Gli\naumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1980 saranno congelati in cifra\ne costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di\npassaggio del lavoratore a categoria superiore. Lo scatto di anzianità in\ncorso di maturazione al 1° dicembre 1980 sarà corrisposto in ventiquattresimi\nin base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita\nnel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo. I lavoratori che\nabbiano maturato il quarto aumento periodico (previsto dalla precedente\nnormativa) dalla data del 31 marzo 1979 matureranno il primo aumento periodico\nsecondo il nuovo regime il1° aprile 1982. A partire dal 7 ottobre 1998 sono\nprevisti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di\nanzianità cosi come di seguito specificato. Ai fini del computo degli aumenti\nperiodici di anzianità si considera un massimo di cinque bienni. Alla data del\n31 dicembre 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un\nimporto massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti\nalla presente intesa, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*******************\u003C\u002Fspan>Importo\nmassimo (in euro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***********************\u003C\u002Fspan>178,18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seconda \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">********************\u003C\u002Fspan>159,07\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terza \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***********************\u003C\u002Fspan>134,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quarta \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**********************\u003C\u002Fspan>121,88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quinta\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***********************\u003C\u002Fspan>113,62 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sesta \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">************************\u003C\u002Fspan>102,77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7 ottobre 1998 il\nprimo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i\nseguenti importi in cifra fissa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">********************\u003C\u002Fspan>Valore\nscatto (in euro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">************************\u003C\u002Fspan>33,57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seconda \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">*********************\u003C\u002Fspan>29,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terza \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">************************\u003C\u002Fspan>24,95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quarta \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***********************\u003C\u002Fspan>22,31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quinta \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">***********************\u003C\u002Fspan>20,68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesta \u003Cspan style=\"color:#ffffff\">************************\u003C\u002Fspan>18,51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli\nscatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova categoria.\nLa presente normativa si applica, a tutti i lavoratori soggetti ai presente\nCCNL Per i lavoratori di cui alla parte terza, in forza alla data del 1°\naprile 1980, restano in vigore le condizioni del CCNL 3 maggio 1993. Qualora le\nsottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare, con altre\nAssociazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste\ndal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la foro\napplicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del\npresente CCNL, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime\ncaratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane\nfirmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori dipendenti da imprese del Restauro di beni culturali gli\naumenti periodici di anzianità sono i seguenti: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\">\u003Cp>Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>Quadro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Super*\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\">\u003Cp>32,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\">\u003Cp>32,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\">\u003Cp>29,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\">\u003Cp>26,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\">\u003Cp>24,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\">\u003Cp>21,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\">\u003Cp>20,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\">\u003Cp>18,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 Trattamento in caso di malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>“In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire\nall’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti\norganizzativi che si rendessero eventualmente necessari, il lavoratore è\ntenuto a comunicare con tempestività la propria assenza al datore di lavoro.\nFatti salvi i casi di giustificato impedimento o cause di forza maggiore,\nl’assenza dovrà essere comunicata entro il normale orario di lavoro del\nprimo giorno in cui si verifica. Fermi restando gli obblighi di comunicazione\ndi cui al comma 1, in caso di trasmissione telematica del certificato di\nmalattia, il lavoratore adempie agii obblighi contrattuali relativi alla\ndocumentazione dell’assenza, comunicando al datore di lavoro, entro due\ngiorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS se previsto dall’azienda con le\ndiverse modalità stabilite dall’azienda, il numero di protocollo\nidentificativo dei certificato di malattia rilasciato dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, struttura curante\nnon convenzionata con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero\nospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il\nlavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali\nrelativi alla documentazione dell’assenza inviando in azienda, entro il\nsecondo giorno di assenza, il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. In questo caso l’inoltro della\ncertificazione medica potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di fax o di\nposta elettronica, fermo restando, in tal caso, l’obbligo della successiva\nproduzione della certificazione in originale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette e degli adempimenti\nsuddetti nei tempi previsti, salvo i casi di giustificato impedimento,\nl'assenza sarà considerata ingiustificata,”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio\nsul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli\nIstituti previdenziali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 9 mesi. In caso di più malattie il\nlavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei\n24 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa\nriprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il\ndatore di lavoro potrà risolvere il rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente nel caso in cui il perdurare delia malattia oltre i termini di\ncui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il\nrapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto\nal solo t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia\nnon si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate,\nl'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di\naspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica, comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° giugno 1976 le imprese artigiane dovranno garantire ai\nlavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento erogato ai\nlavoratori dagli Istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione\ndi fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a^3$ partire dal quarto\ngiorno compreso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza che\nrientrano nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà\nl'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino\nal 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse\nlavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia di durata superiore a 7 (sette) giorni la integrazione\ndecorrerà dal 1° giorno di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le integrazioni di cui sopra saranno corrisposte per la durata massima di\n150 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Aspettativa non retribuita per malattia\u002Finfortunio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente\narticolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in\nforma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell’aspettativa\nper malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino\nad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione\nclinica debitamente comprovata, che consenta ai lavoratori di assolvere alle\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e\nnon dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della\nmaturazione per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che, alla data di stipula della presente intesa, non sussistono\nriferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di\n«grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni\ndell’Interpello n. 16\u002F2008 e la circolare Prot. 25\u002F1\u002F0016754 del 25 novembre\n2008 del Ministero dei Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 Divieti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso imprese diverse\nda quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal\nlavoro senza trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello\ndell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5%\nal 20% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della multa non potrà mai superare 4 ore della retribuzione\nbase.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prolungandosi l'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o\nripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, il\nlavoratore può essere licenziato ai sensi dell'art. 36 (Licenziamenti per\nmancanze).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare l'impresa senza\nregolare autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 Consegna e conservazione degli utensili personali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve\nfarne richiesta al proprio datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna\ned in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare\nil servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine\ne gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto\nquanto è a lui affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti\nin questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agii oggetti affidatigli\nsenza autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’impresa\ndi rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e\nl'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potrà\nessere trattenuto ratealmente sulla retribuzione stessa. In caso di risoluzione\ndel rapporto di lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di\nquanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni ed i limiti di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve interessarsi di farsi elencare per iscritto gli attrezzi\ndi sua proprietà onde poterli asportare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36,\n(Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova,\npotranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 giorni in caso di anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la\nricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di\npreavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta al lavoratore una\nindennità di anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti\nnorme di legge nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) per anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1965: giorni 4\npari a ore 32 per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per anzianità di servizio maturata dal 1° febbraio 1966 al 30 giugno\n1970: giorni 6 pari a 48 ore per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) per anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1970 al 30 giugno\n1973:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) da 1 a 6 anni, giorni 7 pari a ore 56 per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) da 7 a 12 anni, giorni 9 pari ad ore 72 per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) da 13 a 20 anni, giorni 12 pari ad ore 96 per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) oltre i 20 anni, giorni 15 pari ad ore 120 per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) per anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1973 al 31 luglio\n1979:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) da 1 a 6 anni, giorni 10 pari ad 80 ore per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) da 7 a 15 anni, giorni 15 pari a 120 ore per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) oltre i 15 anni, giorni 20 pari a 160 ore per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) per anzianità maturata dal 1° agosto 1979: dal 1° al 6° anno: 98 ore;\ndal 7° al 15° compiuto: 120 orev oltre i 15: 170 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo dell'indennità di anzianità sarà effettuato sulla retribuzione\nglobale di fatto in vigore al momento delia risoluzione del rapporto di lavoro\ncon l'esclusione della contingenza maturata a decorrere dal 1° febbraio 1977;\npertanto la contingenza non conglobata utile per il calcolo dell'indennità di\nanzianità che va quindi aggiunta a tale fine ai livelli salariali è la\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1a categoria: Euro 2,36;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2a categoria: Euro 2,36;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3a categoria: Euro 4,59;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4a categoria: Euro 5,12;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5a categoria: Euro 5,75;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6a categoria: Euro 5,55;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-7° livello: lire Euro 5,72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le presenti norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità\nmaturata sino al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento di\nfine rapporto di lavoro viene regolato dall'alt. 2120 del codice civile, dalla\nlegge 29 maggio 1982, n. 297 e da quanto previsto al punto 4, 1° comma del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In osservanza deli’art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, a far data\ndal 1° gennaio 1990, il trattamento di fine rapporto viene computato nella\nmisura prevista dall'art. 1 della legge medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod.\nciv., convengono che, a decorrere dalla firma della presente ipotesi, la\nretribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle\nprestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui\nall'art. 18, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte seconda (ex impiegati)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 Festività per gii ex impiegati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agii effetti del presente contratto sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui\nall'art. 23 (riposo settimanale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le festività del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile (Anniversario della Liberazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio (Festa del lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno (Festa della Repubblica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) il 6 gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) il Lunedì dopo Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Ognissanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o\nun’altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le\nOrganizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento\neconomico previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle festività di cui al punto b) valgono le norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali\nsaranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la\nretribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del 1° comma\ncada di domenica, agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale\nretribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione\nglobale di fatto, pari a 1\u002F26 della retribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una\ndelle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino\ndi domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di\ncoincidenza della festività col giorno compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di\ndomenica, il compenso previsto dall'art. 22. per tali prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla presente Parte Seconda Ex Impiegati assunti a\npartire dal 1° ottobre 1980 per ogni biennio di anzianità di servizio\nmaturato presso la stessa azienda avranno diritto, indipendentemente da\nqualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile\nnella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della\ncategoria cui appartiene detto lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno\ndi 20 anni di età, l'anzianità decorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio\n1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dal 1° gennaio 1993 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla\nstessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori apprendisti, l’anzianità utile ai fini della maturazione\ndegli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione\ngiudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata\nsull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di\nservizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento\ndel 20° anno di età contenuta nei precedenti cc.cc.nn.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi\nterritoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e\nterritoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con\nquelle qui definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5\nbienni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli\nscatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° gennaio 1981\ncalcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sulla indennità di contingenza che\nsi riferiscono alla contingenza aumentata nel 1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati\npercentualmente sui nuovi minimi contrattuali in atto alle singole scadenze\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla presente Parte Seconda Ex Impiegati in forza alla\ndata del 1° ottobre 1980 proseguiranno nella maturazione dei 12 aumenti\nperiodici di anzianità calcolati sul nuovo minimo contrattuale di stipendio\nmensile della categoria cui appartiene detto lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente Parte Seconda Ex\nImpiegati in forza alla data del 1° ottobre 1980 a categoria superiore la\ncifra corrispondente agii aumenti periodici già maturati sarà riportata nella\nmisura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l’anzianità\nai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi,\ndecorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali\naumenti periodici gi maturati) resterà invariata qualora risulti pari o\nsuperiore al minimo contrattuale di stipendi della nuova categoria, maggiorato\ndell'importo del 50% degli scatti di cui alla prima parte ài comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dal 5° al 4° livello della classificazione unica poiché\navviene nell'ambito delle diverse categorie impiegatizie d'ordine, non comporta\nl'applicazione delle disposizioni di cui ai precedente 15° comma, e gli\naumenti periodici già maturati saranno ricalcolati sui minimi di stipendio\ndella nuova categoria d'ordine alla quale l'impiegato è stato assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1981 in relazione alla introduzione del nuovo\nsistema, verrà erogata la somma di € 1,55 per ciascun aumento periodico già\nmaturato al 31 dicembre 1980 dai lavoratori di cui alla presente Parte terza in\nforza alla data del 2 luglio 1979. Detta somma costituirà apposito aumento\nretributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio\n1980 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto al 7° comma del presente articolo gli aumenti\nperiodici dei lavoratori di cui alla presente Parte Seconda Ex Impiegati in\nforza alla data del 1° aprile 1980, maturati dopo il 1° gennaio 1980\ncontinueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli\nretributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 agosto 1980. Di\nconseguenza per i suddetti valori e gli aumenti periodici, non si farà luogo\nad alcuna operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi\ncontrattuali di stipendio mensile previste dopo il 1° settembre 1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di luglio 1994 le parti procederanno al conglobamento in\nun'unica soluzione delie diverse voci della retribuzione ed entro la stessa\ndata procederanno alla trasformazione del meccanismo di calcolo degli aumenti\nperiodici di anzianità in vigore a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, prima di tale data, intercorressero intese sindacali con altre\nAssociazioni imprenditoriali contenenti meccanismi diversi da quelli previsti\ndal presente c.c.n.I. per la determinazione dell'importo degli aumenti\nperiodici di anzianità, gli impegni di cui al comma precedente si adempiranno\nentro 30 gg dalla data di stipula delle intese stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 7 ottobre 1998 sono previsti due meccanismi diversi per il\ncalcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito\nspecificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un\nmassimo di cinque bienni. Alia data del 31 dicembre 2000 i lavoratori\ninteressati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto\ncongelato a seguito di contratti precedenti alla presente intesa, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>Importo massimo in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>178,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>159,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>134,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>121,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>113,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>102,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7 ottobre 1998 il\nprimo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i\nseguenti importi in cifra fissa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>Valore scatto in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>33,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>29,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>24,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>22,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>20,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>18,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli\nscatti già maturati sarà adeguato ai valore previsto per la nuova\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti alia presente\nParte Seconda Ex Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui alla presente Parte Seconda Ex impiegati, in forza\nalla data del 1° aprile 1980, restano in vigore le condizioni del c.c.n.I. 3\nmaggio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare,\ncon altre Associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle\npreviste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare\nla loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del\npresente c.c.n.I., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime\ncaratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane\nfirmatarie dei presente c.c.n.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.92 Indennita maneggio denaro - Cauzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impiegato la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha\ndiritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% minimo di stipendio\ndella categoria o gruppo di appartenenza e della indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno\nessere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un\nistituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza delia\nretribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianità da 1 a 18 anni compiuti - 4 settimane retribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianità oltre i 18 anni - 4 settimane più 5 giorni retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui alPart. 90 che ricorrono nel periodo di godimento\ndelle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un\ncorrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito\ndalla relativa indennità per mancate ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio\ndegli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di almeno un\nanno di servizio continuativo presso l’azienda, spetterà per ogni mese di\nservizio prestato, 1\u002F12 del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese\nintero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà\nfissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è\ncostituita dalla retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sarà\ncorrisposto all'impiegato il rimborso delle spese relative al viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di\nspecifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con\nl'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di\nassenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità\norganizzative dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'impiegato in\noccasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità d’importo\nragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto percepita dall'impiegato\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione di impiego durante il corso dell'anno,\nl'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a\nmensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lì periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei dodicesimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 Trattamento di malattia ed infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire\nall’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti\norganizzativi che si rendessero eventualmente necessari, il lavoratore è\ntenuto a comunicare con tempestività la propria assenza al datore di lavoro.\nFatti salvi i casi di giustificato impedimento o cause di forza maggiore,\nl’assenza dovrà essere comunicata entro il normale orario di lavoro del\nprimo giorno in cui si verifica. Fermi restando gli obblighi di comunicazione\ndi cui al comma 1, in caso di trasmissione telematica del certificato di\nmalattia, il lavoratore adempie agli obblighi contrattuali relativi alla\ndocumentazione dell’assenza, comunicando al datore di lavoro, entro due\ngiorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS se previsto dall’azienda con le\ndiverse modalità stabilite dall’azienda, il numero di protocollo\nidentificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, struttura curante\nnon convenzionata con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero\nospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il\nlavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali\nrelativi alla documentazione dell’assenza inviando in azienda, entro il\nsecondo giorno di assenza, il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. In questo caso l’inoltro della\ncertificazione medica potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di fax o di\nposta elettronica, fermo restando, in tal caso, l’obbligo delia successiva\nproduzione della certificazione in originale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delie comunicazioni suddette e degli adempimenti\nsuddetti nei tempi previsti, salvo i casi di giustificato impedimento,\nl'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, l’impiegato non\nin prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 8 mesi per anzianità di servizio oltre i 5 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di cui al punto a): intera retribuzione globale per i\nprimi 2 mesi, metà per i 4 mesi successivi; per le anzianità di cui al punto\nb): intera retribuzione globale per i primi 3 mesi; metà retribuzione globale\nper i 5 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio\nsul lavoro alfimpiegato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti\nprevidenziali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul\nlavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra\nindicato, avrà diritto alla conservazione del posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente\nquelli di cui ai punti a) e b) l’impiegato percepirà il normale trattamento\nassicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto perii caso di licenziamento, ivi compresa\nl’indennità sostitutiva dei preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nall'impiegato di riprendere il servizio, l'impiegato stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e\ndel trattamento di fine rapporto. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza o il trattamento in caso di malattia o di infortunio per\ngli impiegati valgono le norme regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati coperti di assicurazione obbligatoria o da eventuali\nprevidenze assicurative predisposte dalla azienda, in caso di infortunio o di\nmalattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto\ndal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso\nall'impiegato il trattamento più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la\nconservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (trattamento di fine rapporto, per dimissioni,\nferie, tredicesima mensilità, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono inoltre che, a fronte di malattie gravi e certificate,\nl’azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di\naspettativa non superiore a 4 mesi, senza maturazione di alcun istituto\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Aspettativa non retribuita per malattia\u002Finfortunio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente\narticolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in\nforma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell’aspettativa\nper malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino\nad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alia guarigione\nclinica debitamente comprovata, che consenta ai lavoratori di assolvere alle\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e\nnon dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della\nmaturazione per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che, alla data di stipula delia presente intesa, non sussistono\nriferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di\n«grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni\ndell’Interpello n. 16\u002F2008 e la circolare Pro 25\u002F1\u002F0016754 del 25 novembre\n2008 del Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 Doveri dell'impiegato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti\nall'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndall'azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le\ndisposizioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda, non trarre\nprofitto con danno dell’imprenditore da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nell'azienda né svolgere attività contraria agli interessi di\nproduzione aziendale; non abusare dopo risolto il contratto di impiego ed in\nforma di concorrenza sleale delle notizie attinte durante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A sua volta l'impresa non può esigere che l’impiegato convenga a\nrestrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del\nrapporto di lavoro, che eccedono i limiti di cui al presente comma e comunque\nquelli previsti dall'art. 2125 del codice civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui\naffidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 Assenze e permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno\nsuccessivo a quello dell'inizio dell’assenza stessa salvo i casi di\nimpedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze\ndei servizio, l'azienda consentirà airimpiegato che ne faccia richiesta di\nassentarsi dal lavoro per breve permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dichiarazione di cui al 2° comma non esclude per l'azienda la facoltà\ndi non corrispondere la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro\neventuali abusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell'indennità e della categoria cui appartiene\nl'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari airìmporto della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di\ntroncare il rapporto, sia ail'inizio o sia nel corso del preavvisò senza che\nda ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> - 4 - 53 - 6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Oltre 5 fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>1 mese e 1 il\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>2 mesi e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl'impresa concederà airimpìegato dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti\ndall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, è computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 98 bis - Preavviso di licenziamento e di dimissioni per i) Settore\nRestauro Beni culturali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 il rapporto di lavoro non può\nessere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono\nstabiliti nella tabella che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> e 2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> - 4 - 53 - 6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup> categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Oltre 5 fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>1 mese e 1 il\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>2 mesi e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dai 1° o dai 16° giorno di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risoive il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari\nall'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di\ntroncare il rapporto, sia airinizio o sia nel corso dei preavviso senza che da\nciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità\nverrà liquidata nella misura di 30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno\ndi anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della\nretribuzione in corso al momento delia risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di\nmese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre\nle provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli\nutili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi\ncarattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché\nl'indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta norma vale solo per il computo della indennità di anzianità\nmaturata sino al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento\nviene regolato dali'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982,\nn. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod.\nciv., convengono che, a decorrere dalla firma del presente c.c.n.l., la\nretribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le\nprestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui\nall'art. 18 è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 Trattamento in caso dì temporanea sospensione dai lavoro o\nriduzione dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata\ndell'orario di lavoro disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, io\nstipendio mensile e l'indennità di contingenza non subiranno riduzioni, salvo\ndiverso accordo tra le parti in sede sindacale. Detto accordo potrà prevedere\nl’intervento economico del Fondo bilaterale costituito tra le parti a norma\ndell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Norme per il Settore Odontotecnica\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte prima (operai)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il iavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di\n160 ore retribuite pari a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui ai punti b), c), d) deli'art. 118 che ricorrono nel\nperiodo di godimento di ferie non sono computabili come ferie per cui si farà\nluogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale\nprolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'Impresa tenendo conto del desiderio\ndei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servìzio di\nalmeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di\nferie per ogni mese di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata utile ai fini\ndella maturazione del rateo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale\ndelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Le singole\ngiornate di ferie s'intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione\nrelativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie\nstesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di\nspecifica richiesta del iavoratore, è consentita tramite accordo con\nl’impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità\ndi assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità\norganizzative dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui all’\nart. 23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le festività di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile (Anniversario della liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio (Festa del lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno (Festa della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lunedì di Pasqua (Mobile)\\J\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Assunzione di M.V. (15 agosto)T\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Ognissanti (1° novembre)[\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) le festività di cui ai punti b), c), e) sono equiparate a 8 ore\ngiornaliere se cadenti dal lunedì al venerdì; se cadenti di sabato o domenica\nsono equiparate a ore 6,66 per gii operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la\nfestività coincida con altra festività, le parti stabiliranno lo spostamento\ndella festività ad altra data o il pagamento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 31\nmarzo 1954, n. 90, di cui ai punti c) e d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenza dal lavoro, il giorno festivo di cui al punto d) per i\nquali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti\nprevidenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.) l'impresa\nintegrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a\nraggiungere le retribuzioni normali che il lavoratore avrebbe percepito se non\nfosse stato assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività, la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica successiva (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento\neconomico previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 Sospensione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, le\nOrganizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno\nincontrarsi per un esame della situazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 Gratifica natalizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore\nconsiderato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica\npari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delia gratifica\nnatalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione del rateo di gratifica natalizia sarà considerata\nutile la frazione di mese superiore ai 15 gg.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate\nle sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale,\nassenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei\nperiodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per\ngravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 1985 il lavoratore per ogni biennio di anzianità\ndi servizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente\nda qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del\nminimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il\nlavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno\ndi 20 anni di età, l’anzianità decorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio\n1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dal 1° gennaio 1993, per i lavoratori assunti precedentemente e che,\nalla stessa dat non abbiano compiuto il 20° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione\ndegli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione\ngiudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentanti,\nfondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di\nservizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento\ndel 20° anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.I. FIM-FIOM-UILM si\nimpegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non\npromuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che\npersegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui\ndefinite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti dì merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si comple il biannio di anzianita. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a\nconcorrenza gii aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli\nscatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova\ncategoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1985\ncalcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1984 saranno congelati in\ncifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di\npassaggio del lavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 1984 sarà\ncorrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente\nmaturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% ai momento della\nmaturazione di questo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 4 dicembre 1998 sono previsti due meccanismi diversi per il\ncalcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito\nspecificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un\nmassimo di cinque bienni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla data del 31 dicembre 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a\ntale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di\ncontratti precedenti alia presente intesa, pari a: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>Importo massimo in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>195,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>165,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>149,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>122,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>111,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>103,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>94,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 4 dicembre 1998 il\nprimo scatto di anzianita, percepiranno per ogni scatto di anzianita i seguenti\nimporti in cifra fissa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>Valore scatto in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>35,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>29,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>27,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>22,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>19,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>18,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>16,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli\nscatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa si applica a tutti i lavoratori della presente Parte\nprima (Operai).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui alla presente Parte prima (Operai), in forza alia\ndata del 31 dicembre 1984, restano in vigore le condizioni del c.c.n.I. 26\nluglio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare,\ncon altre Associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle\npreviste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare\nla loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del\npresente c.c.n.I., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime\ncaratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane\nfirmatarie del presente c.c.n.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 Trattamento in caso di malattia o infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire\nall’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti\norganizzativi che si rendessero eventualmente necessari, il lavoratore è\ntenuto a comunicare con tempestività la propria assenza al datore di lavoro.\nFatti salvi i casi di giustificato impedimento o cause di forza maggiore,\nl’assenza dovrà essere comunicata entro il normale orario di lavoro del\nprimo giorno in cui si verifica. Fermi restando gli obblighi di comunicazione\ndi cui al comma 1, in caso di trasmissione telematica del certificato di\nmalattia, il lavoratore adempie agli obblighi contrattuali relativi alla\ndocumentazione dell’assenza, comunicando al datore di lavoro, entro due\ngiorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS se previsto dall’azienda con le\ndiverse modalità stabilite dall’azienda, il numero di protocollo\nidentificativo del certificato di malattia rilasciato dai medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, struttura curante\nnon convenzionata con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero\nospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il\nlavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali\nrelativi alla documentazione dell’assenza inviando in azienda, entro il\nsecondo giorno di assenza, il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4, In questo caso l'inoltro della\ncertificazione medica potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di fax o di\nposta elettronica, fermo restando, in tal caso, l’obbligo della successiva\nproduzione della certificazione in originale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette e degli adempimenti\nsuddetti nei tempi previsti, salvo i casi di giustificato impedimento,\nl’assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio\ndel lavoratore soltanto attraverso i servizi degli istituti previdenziali di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più assenze per malattia il periodo di assenza si intende\nriferito ad un arco temporale di 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le malattie in corso alla data di stipula del presente accordo manterranno\nil periodo di conservazione del posto previsto dalia precedente\nregolamentazione, pari a 6 mesi. Superato il termine massimo sopra indicato,\nqualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della\nmalattia o dei postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di\nlavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto.\nAnalogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine\ndi cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il\nrapporto potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il solo diritto al\nt.f.r. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del\ntrattamento sopra indicato fino alla scadenza dei preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non\nsi presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate,\nl’azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di\naspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per la\nquale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalia\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) nei caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato definitivo da parte dell'istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti\nl’integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti\nassicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto. Tale\nintegrazione verrà corrisposta a partire dal quarto giorno compreso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sui posto di lavoro, per le giornate di carenza\nrientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà\nl'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino\nai 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse\nlavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia dì durata superiore a 7 (sette) giorni 9 (nove) giorni\nl'integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le integrazioni di cui sopra saranno corrisposte per una durata massima di\n150 giorni, fatte salve le condizioni di migliore favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le malattie in corso alla data di stipula del presente accordo manterranno\nì trattamenti economici previsti dalla precedente regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro che sia ascrivibile alla\nresponsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda dì recuperare\ndal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come\nsopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del\ndetto importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Aspettativa non retribuita per malattia\u002Finfortunio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente\narticolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in\nforma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell’aspettativa\nper malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino\nad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione\nclinica debitamente comprovata, che consenta ai lavoratori di assolvere alle\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e\nnon dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della\nmaturazione per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle partì\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che, alla data di stipula della presente intesa, non sussistono\nriferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di\n«grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni\ndell’Interpello n. 16\u002F2008 e la circolare Prot. 25\u002F1\u002F0016754 del 25 novembre\n2008 del Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 Divieti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È proibito al lavoratore di prestare l'opera propria presso imprese diverse\noa quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal\nlavoro senza trattamento economico. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.108 Consagna e conservazione degli utensili personali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve\nfarne richiesta al proprio datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna\ned in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare\nil servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e\ngli attrezzi, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui\naffidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti\nin questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli\nsenza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà\ndiritto alla impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale\nsubiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e\nl'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore.\nL'ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potrà essere\ntrattenuto ratealmente sulla retribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà\neffettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le\ndisposizioni ed i limiti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve interessarsi di fare elencare per iscritto gli oggetti di\nsua proprietà onde poterli asportare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109 Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello\ndell'Inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5%\nal 20% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della multa non potrà mai superare 3 ore di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prolungandosi l'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o\nripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, il\nlavoratore può essere licenziato ai sensi dell'art. 136 (licenziamento per\nmancanze).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare l’impresa senza\nregolare autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 Custodia metalli preziosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore incaricato di custodire e distribuire metalli preziosi o\nleghe, sarà riconosciuto un trattamento pari a quello previsto dall'art.145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36\n(licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova,\npotranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso i cui\ntermini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e delia categoria\ncui appartiene ii lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp>Cat. 1S-1-2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>Cat. 3-4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>Cat. 5-6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp>45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>Oltre 5 anni e fino a 10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp>50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp>Oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp>60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni indicati in tabella si intendono di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di preavviso in corso alla data di stipula del presente\naccordo vale la normativa prevista dal c.c.n.I. 16 giugno 1989.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la\nricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di\npreavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari al rapporto della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 113 Indennità di anzianità e trattamenti di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore\nun'indennità d'anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalie vigenti\ndisposizioni di legge nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) per anzianità di servizio dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1973:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gg. 7 pari a 56 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gg. 9 dal 1° al 5° anno compiuto pari a 72 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gg. 13 dal 6° al 15° anno compiuto pari a 104 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gg. 15 oltre i 15 anni compiuti pari a 120 ore di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità\nmaturata sino al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento di\nfine rapporto viene regolato dall’art. 2120 del codice civile, dalla legge 29\nmaggio 1982, n. 297, e da quanto previsto al punto 2), primo comma, dei\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 1990 il t.f.r. viene computato nella misura\nprevista dairart. 1 della legge n. 297\u002F1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'alt 2120 del\ncod. civ., convengono che a decorrere dalia firma della presente ipotesi, la\nretribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le\nprestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, è esclusa\ndalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. 1988 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte seconda (impiegati)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 114 Passaggio temporaneo di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti aila categoria ed\nal gruppo a cui è stato assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato\ntemporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria,\npurché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento\nsostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni delle altre\ncategorie, il lavoratore passerà a tutti gli effetti alla categoria\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio di categoria previsto dal precedente comma, dovrà essere\neffettuato anche nel caso in cui le mansioni di categoria superiore vengano\ndisimpegnate dal lavoratore continuativamente, purché la somma dei singoli\nperiodi, nel giro massimo di tre anni, raggiunga mesi sei per il passaggio alle\naltre categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro\nlavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio,\ninfortunio, ferie, servizio militare o richiamo di durata non superiore alla\ndurata del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a passaggio di\ncategoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore nelle sue\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria\nsuperiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto in aggiunta alla sua\nnormale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la\npredetta sua normale retribuzione e quella che gii sarebbe spettata in caso di\npassaggio definitivo, aila categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 1985 il lavoratore per ogni biennio di anzianità\ndi servizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente\nda qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del\nminimo contrattuale della categoria delia classificazione unica cui il\nlavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno\ndi 20 anni di età l'anzianità decorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio\n1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dal 1° gennaio 1993, per i lavoratori assunti precedentemente e che,\nalla stessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione\ndegli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione\ngiudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentanti,\nfondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di\nservizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento\ndel 20° anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.I. FIM-FIOM-UILM si\nimpegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non\npromuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che\npersegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui\ndefinite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a\nconcorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli\nscatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova\ncategoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1985\ncalcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1984 saranno congelati in\ncifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di\npassaggio del lavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 1984 sarà\ncorrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente\nmaturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della\nmaturazione di questo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 4 dicembre 1998 sono previsti due meccanismi diversi per il\ncalcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito\nspecificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un\nmassimo di cinque bienni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla data del 31 dicembre 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a\ntale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di\ncontratti precedenti alla presente intesa, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>Importo massimo in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>195,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>165,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>149,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>122,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>111,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>103,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>94,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 4 dicembre 1998 il\nprimo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i\nseguenti importi in cifra fissa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\n\u003C\u002Fp>\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>Valore scatto in euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>35,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>1\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>29,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>2\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>27,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>3\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>22,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>4\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>19,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>5\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>18,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>6\u003Csup>a\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>16,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli\nscatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa si applica a tutti i lavoratori della presente Parte\nSeconda (Impiegati). Per i lavoratori di cui alla presente Parte Seconda\n(impiegati) in forza alla data del 31 dicembre 1984, restano in vigore le\ncondizioni del c.c.n.i. 26 luglio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare,\ncon altre Associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle\npreviste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare\nla loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del\npresente c.c.n.i., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime\ncaratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane\nfirmatarie del presente c.c.n.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 116 Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le festività del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile (Anniversario della Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio (Festa del lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno (Festa della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno (1 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione di M.V. (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ognissanti (1 novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quando riguarda la festività, la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica precedente (4 Novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento\neconomico per le festività che coincidono con la domenica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il giorno del $. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o\nun’altra festività da concordarsi aN'inizio di ogni anno tra le\norganizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle festività punto b) valgono le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali\nsaranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con Pimporto\ndi una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1\u002F26 della\nretribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una\ndelle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino\ndi domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di\ncoincidenza della festività col giorno compensativo. Al trattamento, in\nparola, si aggiunge inoltre, per coloro che lavorino di domenica, il compenso\nprevisto dall' art.22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza\ndella retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianita da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianita oltre i 18 anni :4 settimare piu 5 giorni retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui all'art.116 che ricorrono nel periodo di godimento\ndelle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un\ncorrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito\ndalla relativa indennità per mancate ferie. All' impiegato che all' epoca\ndelle ferie non ha maturato il diritto all1 intero periodo delle ferie per non\naver un’anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso\nl’azienda spetterà per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del\nperiodo feriale di cui al 1 comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni\nsarà considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di effettivo\ngodimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le\nesigenze di lavoro dell’azienda. In caso di licenziamento o di dimissioni del\nlavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi\nmaturati. Il periodo di Dreavviso non ouò essere considerato Deriodo di\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio nel periodo di ferie sarà corrisposto all'\nimpiegato il rimborso delle spese relative ai viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di\nspecifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con\nl’impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità\ndi assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità\norganizzative dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e\nstraordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti delle ferie non godute, delle festività lavorate, delio\nstraordinario i calcoli dell’indennità si effettuano con la seguente\nformula:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Mensilità x ore lavorate\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>----------------------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>173\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di\nogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore\nuna busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente\nspecificate: la ragione sociale dell’azienda, il nome del lavoratore, il\nperiodo di paga cui si riferisce la retribuzione (stipendio, eventuale\nincentivo di produzione, contingenza, ecc.) e la elencazione delle\ntrattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore\nentro 3 mesi dal giorno del pagamento, affinché il competente ufficio\ndell’azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto in pendenza dai rapporto di lavoro quanto alla fine di esso in caso di\ncontestazione su uno o più elementi costitutivi la retribuzione, dovrà\nintanto essere corrisposta all' impiegato la parte della retribuzione non\ncontestata, contro il rilascio da parte dell’impiegato stesso della quietanza\nper la somma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 120 Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore in\noccasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità d'importo\nragguagliato alla intera retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione di impiego durante il corso dell’anno il\nlavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13\nmensilità quanti i mesi di servizi prestato presso l’azienda. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 121 Indennità maneggio denaro-cauzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha\ndiritto ad una particolare indennità pari a 6% minimo dello stipendio della\ncategoria o gruppi di appartenenza e delle indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste all' impiegato a titolo di cauzione,\ndovranno essere depositate e vincolate a norme del garante e garantito, presso\nun Istituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 Trattamento di malattia o infortunio \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, ai fine di consentire\nall’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti\norganizzativi che si rendessero eventualmente necessari, il lavoratore è\ntenuto a comunicare con tempestività la propria assenza al datore di lavoro.\nFatti salvi i casi di giustificato impedimento o cause di forza maggiore,\nl’assenza dovrà essere comunicata entro il normale orario di lavoro del\nprimo giorno in cui si verifica. Fermi restando gli obblighi di comunicazione\ndi cui al comma 1, in caso di trasmissione telematica del certificato di\nmalattia, il lavoratore adempie agli obblighi contrattuali relativi alla\ndocumentazione dell’assenza, comunicando al datore di lavoro, entro due\ngiorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS se previsto dall’azienda con le\ndiverse modalità stabilite dall’azienda, il numero di protocollo\nidentificativo del certificato di malattia rilasciato dai medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, struttura curante\nnon convenzionata con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero\nospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il\nlavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali\nrelativi alla documentazione dell’assenza inviando in azienda, entro il\nsecondo giorno di assenza, il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. In questo caso l’inoltro della\ncertificazione medica potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di fax o di\nposta elettronica, fermo restando, in tal caso, l’obbligo della successiva\nproduzione della certificazione in originale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette e degli adempimenti\nsuddetti nei tempi previsti, salvo i casi di giustificato impedimento,\nl'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio, dovuto a malattia il lavoratore non in\nprova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)6 mesi per anzianita di servizio fino a 5 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)8 mesi per anzianita di servizio oltre i 5 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate\nl’azienda possi concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di\naspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto\ncontrattuale\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di cui al punto a): intera retribuzione globale per i\nprimi 2 mesi: metà per i 4 successivi; per le anzianità di cui al punto b):\nintera retribuzione globale per i primi 3 mes metà retribuzione per i 5 mesi\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II lavoratore soggetto all' assunzione obbligatoria per gli infortuni sul\nlavoro e malatt professionali, fermo restando il trattamento economico sopra\nindicato, avrà diritto alla conservazione del posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l'indennita per inabilita temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con il\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per I'eventuale periodo d' infortunio e di malattia professionle eccedente\nquello di cui ai punti a) e b) il lavoratore percepira il normale trattamento\nassicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il\nrapporto lavoro, corrispondera al lavoratore il trattamento completo previsto\ndal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita\nsostitutiva sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione deila malattia, oltre i termini suddetti non\nconsenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può\nrisolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità\nper licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò avvenga e l'impresa non procede al licenziamento il rapporto rimane\nsospeso salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e\ndell’indennità di anzianità per licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza ed il trattamento in caso di malattia o infortunio per i\nlavoratori valgono le norme regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali\nprevidenze assicurative predisposte dall’ azienda, in caso di infortunio o di\nmalattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto\ndal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al\nlavoratore il trattamento più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L' assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la\nconservazione del posto, non interrompe la maturazione dell’anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento, per\ndimissioni, ferie, 13 mensilità, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Aspettativa non retribuita per malattia\u002Finfortunio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente\narticolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in\nforma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell’aspettativa\nper malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino\nad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione\nclinica debitamente comprovata, che consenta ai lavoratori di assolvere alle\nprecedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e\nnon dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della\nmaturazione per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che, alla data di stipula della presente intesa, non sussistono\nriferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di\n«grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni\ndell’Interpello n. 16\u002F2008 e la circolare Prot. 25\u002F1\u002F0016754 del 25 novembre\n2008 del Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 Doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla\nesplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte\ndall' azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le\ndisposizioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda, non trarre\nprofitto con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nell' azienda, né svolgere attività contraria agli interessi di\nproduzione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di\nconcorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A sua volta l’impresa può esigere che il lavoratore convenga a\nrestrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del\nrapporto di lavoro, che eccedano nei limiti di cui al presente comma, e\ncomunque, quelli previsti dall1 art. 2125 del CC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) avere cura dei localli , del mobilio, oggretti, macchinari e strumenti a\nlui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)il lavoratore deve astenersi dallo svolgere, durante I1 orario di lavoro,\nazioni che possano distorglierlo dall' espletamento delle mansioni\naffidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 124 Assenze e permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno\nsuccessivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di\nimpedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché ricorrano giustificati motivi compatibilmente con le esigenze del\nservizio, l'azienda consentirà all'impiegato che ne faccia richiesta di\nassentarsi dal lavoro per breve permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dichiarazione di cui al 2 comma non esclude per l'azienda la facoltà di\nnon corrispondere la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 125 Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delie parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a\nseconda dell’anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"213\">\u003Cp>Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>1S, 1, 2 cat.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>3, 4, 5, 6 cat.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"213\">\u003Cp>Fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Oltre 5 anni e fino a 10\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>1&nbsp;&nbsp;&nbsp; mese e mezzo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2&nbsp;&nbsp; mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2 mesi e mezzo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1&nbsp;&nbsp;&nbsp; mese e mezzo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2&nbsp;&nbsp; mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso deve corrispondere all' altra un’indennità pari all’ importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi dei 1 comma di\ntroncare il rapporto, sia all' inizio o sia nel corso del preavviso stesso\nsenza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di\npreavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl’impresa concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti\ndall' impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità\nè computato nell' anzianità agli effetti dell’indennità di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 126 Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità di anzianità\nverrà liquidata nella misura di 30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno\ndi anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la liquidazione dell’indennità verrà fatta sulla base della\nretribuzione in corso ai momento della risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di\nmese, almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le\nprovvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili,\nanche tutti gli altri elementi costitutivi la retribuzione aventi carattere\ncontinuativo e che siano di ammontare determinato nonché l’indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette norme valgono per il computo dell’indennità di anzianità\nmaturata fino al 31-12- 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità maturata a decorrere dal 1-6-1982 il trattamento di fine\nrapporto di lavoro viene regolato dall' art. 2120 del Codice Civile e dalla\nlegge 29-5-1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"jobclassifaction1":50,"JOBTYPE_descriptions":54,"trainingprogrammes":58,"apprenticeships":62,"pensionfund":66,"contracttrial":69,"contracttrialtxt":72,"tempagency_max":76,"tempagency":80,"longtermillness":84,"sicknessmaxdays":88,"sicknesspay":92,"healthinsurance":94,"healthandsafetypolicy":98,"code_application":102,"protectiveclothing":106,"paidmaternityleave":110,"paidmaternityleavepay":114,"pregnancy":118,"marriage":122,"marriageleave":125,"deathrelatives":129,"discrimination":133,"sexualhar":137,"eqpromotion":140,"equalitymonitoring":144,"WORKHOURS_trigger":148,"hourspday_select":152,"hourspweek_select":156,"dayspweek_select":158,"MAXHOURS_trigger":160,"PAIDLEAV_trigger":164,"holidaysweeks":167,"bankholidays1":171,"bankholidays2":174,"SCHEDULE_trigger":178,"schedulesrestpw":182,"TRADEUNLEAV_trigger":186,"FLEXWORK_trigger":190,"WAGES_trigger":194,"WAGES_payscale1_start":198,"WAGES_payscale1_selected_start":201,"WAGES_payscale1_selected_end":203,"wageincreaseamount1":206,"ONCEONLY_trigger":209,"onceonlydate":213,"ONCERISE_trigger":217,"incidentalbonusdate":220,"shiftallowancetype":224,"overtimeallowancetype_general":227,"OVERTIME_trigger":230,"sundayallowancetype":234,"annleaveallowancetype":237,"ANNLEAVE_trigger":241,"SENIOR_trigger":244},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","lì presente CCNL decorre dal 1°gennaio 2","lì presente CCNL decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà validità fino al 31\ndicembre 2022.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"jobclassifaction1","Articolo 17 quater Classificazione del p","Articolo 17 quater Classificazione del personale per il settore Restauro di\nBeni Culturali\n\n\n\nI lavoratori dipendenti dalle aziende sono inquadrati in 8 livelli\nprofessionali come di seguito specificati: \n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      - Quadro Super\n      Restauratore di Beni Culturali - con funzioni di gerente \n\n        (Art.1 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86)\n\n        \n      \n    \n    \n      - Quadro\n      Restauratore di Beni Culturali - con funzioni di direttore tecnico \n\n        (Art.1 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86)\n      \n    \n    \n      - Livello\n      Restauratore di Beni Culturali - con funzioni di responsabile \n\n        (Art.1 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86)\n      \n    \n    \n      - Livello 2\n      Restauratore di Beni Culturali - specializzato provetto \n\n        (Art.1 Decreto Ministro Beni Culturali, 26 maggio 2009, n. 86)\n      \n    \n    \n      - Livello 3\n      Restauratore di Beni Culturali - specializzato \n\n        (art.1 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86)\n\n        \n      \n    \n    \n      - Livello 4\n      Tecnico del restauro di beni culturali Senior \n\n        (Art.2 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86),\n        Lavoratori addetti airamministrazione o ai servizi\n      \n    \n    \n      - Livello 5\n      Tecnico del restauro (Art.2 Decreto Ministro Beni Culturali 26 maggio\n        2009, n. 86) Junior - Lavoratori addetti airamministrazione o ai\n        servizi - Tecnico del restauro con competenze settoriali (Art.3 Decreto\n        Ministro Beni Culturali 26 maggio 2009, n. 86) - Operaio qualificato\n      \n    \n    \n      - Livello 6\n      Operaio generico",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"JOBTYPE_descriptions","Nota a Verbale A decorrere dalla data di","Nota a Verbale\n\nA decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL\ndel 24 aprile 2018 tale nuovo livello è introdotto per i soli sistemi di\ninquadramento del Settore Meccanica di Produzione e Settore Orafi, Argentieri\ned Affini.\n\n\n\nSeconda categoria \n\nAppartengono a questa categoria:\n\n-i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono\nfunzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità\nprofessionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed\nautonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro\nimpartite;\n\n-i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali\nproposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di\ncollegamento fra l'impresa in cui operano ed enti esterni.\n\nResponsabile amministrativo.\n\n\n\n-i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi\ndi procedure esistenti, provvedono nell'ambito della loro attività, alla\nelaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano\nsintesi di situazioni preventiva e consuntiva necessarie alla stesura di\nrisultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono\nall'adeguamento di metodi e procedure contabili.\n\nContabile (trattasi di lavoratore laureato o diplomato)\n\n\n\nTerza categoria\n\nAppartengono a questa categoria:\n\n-i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per la\ncategoria inferiore con scelta della successione delle operazioni dei mezzi ed\nattrezzature, delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica dei\ndisegni e\u002Fo degli schemi funzionali, quando esistono, eseguono con autonomia\noperativa delle decisioni, interventi di elevato grado o complessità per\nl'individuazione e valutazione dei guasti e per la loro riparazione,\nassicurando il grado di qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali\nprescritte con il pieno utilizzo di apparecchiature idonee e banchi di prova, e\nove richiesto ricercano e individuano sul catalogo dei ricambi particolari\noccorrenti, e\u002Fo coordinano e programmano gli interventi di altri lavoratori;\n\n» i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei\nprincipi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e\nche richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza\ned esperienza.\n\n\n\nMeccatronico\n\ni meccatronici di questa categoria hanno il pieno e consapevole utilizzo di\ngestionali dedicati alla accettazione e gestione clienti, degli strumenti di\ndiagnostica e programmazione, sanno interpretare schemi e riferimenti tecnici\nper una corretta esecuzione dell'intervento, sono in grado altresì di\ncoordinare, programmare e dirigere gli interventi di altri lavoratori di\nlivello inferiore, nonché provvedere per se e per i sottoposti, se necessario,\nattraverso software dedicati, alla ricerca e l'approvvigionamento corretto di\nricambi e prodotti necessari nei tempi ottimali, affinché non vi siano\nrallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate.\n\n\n\nQuarta categoria\n\nAppartengono a questa categoria:\n\n- i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e\u002Fo schemi equivalenti\nprocedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere\ndi variabilità e casualità ed eseguono (con l'ausilio delle attrezzature a\ndisposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e\u002Fo di natura\ncomplessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità\nrichiesto e le caratteristiche funzionali;\n\n-i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,\ncicli di lavorazione attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici\n(torni, frese, rettifiche) e banchi prova eseguendo con elevata precisione\nlavori anche complessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari occorrenti\nper interventi di riparazione;\n\n-i lavoratori che sulla base delle indicazioni, schemi e\u002Fo cicli di\nlavorazione e con pratica dei mezzi e metodi operativi eseguono lavori di\nsaldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) di natura complessa per\nl'aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la\nriparazione;\n\n-i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di\nsemplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività\nesecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria\nprecedente.\n\n\n\nMeccatronico\n\ni meccatronici di questa categoria, attraverso specifica documentazione,\nattrezzatura e strumenti idonei, sono in grado di intervenire su ogni genere di\nveicolo, realizzando interventi complessi di smontaggio, riparazione e\nsostituzione di interi impianti meccanici, elettrici ed elettronici,\nsupervisionare il lavoro di altri collaboratori, in particolare quello degli\nassistenti di manutenzione. Possiedono un livello formativo idoneo per eseguire\ni compiti affidati dal livello superiore, hanno le competenze per eseguire in\nsicurezza interventi su veicoli ibridi ed elettrici, utilizzare apparecchiature\nsofisticate per la programmazione dei sistemi di assistenza alla guida\nautonoma, eseguire all'occorrenza interventi di codifica e programmazione di\ncomponenti elettronici nuovi, preposti al governo dei sistemi meccatronici.\n\n\n\nQuinta categoria\n\nAppartengono a questa categoria:\n\n-i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di\nnormale difficoltà su complessivi o loro parti; riparazione o riattivazione di\nguasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità;\n\n-i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l'ausilio e\nl'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco\ne l'eventuale sostituzione di particolari e\u002Fo complessivi e\u002Fo in affiancamento\na lavoratori di categoria superiore a seconda delia complessità\ndell'intervento;\n\n-i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura\namministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di\nufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\n\n\n\nMeccatronico\n\nl meccatronici di questa categoria, sono in grado di valutare, durante il\nnormale svolgimento dell’intervento riparativo, lo stato generale del veicolo\nsotto il profilo delia sicurezza e dell'impatto ambientale, dandone immediata\ninformativa al responsabile tecnico, in caso di riscontro negativo. Possiedono\nun livello formativo idoneo per eseguire i compiti affidati dai livello\nsuperiore, hanno le competenze per eseguire in sicurezza diagnosi, codifiche e\ncalibrazioni dei componenti elettronici sostituiti, ed altri adempimenti di\nroutine, nonché la padronanza nell'uso di software e banche dati tecnici\nnecessari per la corretta esecuzione delle normali procedure riparative.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"trainingprogrammes","10)Piano Formativo Individuale (PFI) Il ","10)Piano Formativo Individuale (PFI)\n\nIl piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il\npercorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica da\nraggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.\n\nEsso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione, nonché il nome del tutor\u002Freferente aziendale.\n\nLe parti allegano al presente accordo uno “schema tipo” di piano\nformativo individuale.\n\nIl piano formativo individuale potrà essere definito entro 30 giorni di\ncalendario dalla stipulazione del contratto di lavoro.\n\nEsso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni\ndell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor\u002Freferente\naziendale.\n\nSono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi\ninterconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità\nall’Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto\ndall'impresa avente sede nel territorio interessato.\n\n\n\n11)Formazione dell’apprendista\n\nIl datore di lavoro deve impartire all’apprendista la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la\nqualifica professionale ai fini contrattuali, definita dai profili formativi\nstabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza di questi,\ndalle declaratorie o dai profili professionali stabiliti nel sistema di\nclassificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili formativi\nprevisti dalle corrispondenti classificazioni dell’lsfol i quali dovranno, in\nogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di\nspecifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento quelli\nrelativi alla professionalità più affine.\n\nDetta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali:\naffiancamento on thè job, aula, e-ieaming, seminari, esercitazioni di gruppo,\ntestimonianze, action learning, visite aziendali.\n\nL’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna,\naccreditata dalla Regione, per l’assistenza e\u002Fo l’erogazione e\u002Fo\nl’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.\n\nPer garantire un’idonea formazione tecnico-professionale\nall’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà erogare, durante\nil periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi\ncompresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista\ndall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.\n\nLa formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta\nformativa pubblica, interna o esterna all’azienda.\n\nL’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne e\u002Fo esterne all’azienda.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che il datore di lavoro che assume un\napprendista che abbia già ricevuto la formazione teorica iniziale in materia\ndi sicurezza, durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un\naltro datore di lavoro, è tenuto ad erogare tale formazione solo a condizione\nche la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio\ne che non siano trascorsi cinque anni dall’erogazione della stessa.\n\n\n\n12)Tutor\u002Freferente aziendale\n\nPer l’attivazione del contratto di apprendistato è necessario indicare il\nnominativo di un tutor\u002Freferente aziendale.\n\nIl tutor\u002Freferente aziendale può essere il datore di lavoro o un familiare\ncoadiuvante, o anche un lavoratore che, inserito nell’organizzazione\ndell’impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.\n\n\n\n13) Registrazione della formazione e della qualifica\n\nLa formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica professionale a\nfini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del\nDecreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.\n\nIn assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della\nformazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal\ndatore di lavoro.\n\n\n\n14)Profili Formativi Apprendistato\n\nLe parti concordano che i profili formativi per l’apprendistato\nprofessionalizzante sono allegati alla presente intesa.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"apprenticeships","Art. 26 Apprendistato di primo e terzo l","Art. 26 Apprendistato di primo e terzo livello",{"bindId":67,"name":68,"text":68},"pensionfund","Art. 42 Previdenza complementare",{"bindId":70,"name":71,"text":71},"contracttrial","Art. 16 Periodo di prova",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"contracttrialtxt","Settore Metalmeccanica ed Installazione ","Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti:\n\n- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e nel 5°\nlivello: 4 settimane;\n\n-per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4°\nlivello: 6 settimane;\n\n-per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.\n\n\n\nSettore Orafo. Argentiero ed Affini:\n\n-per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e 5° livello: 4\nsettimane;\n\n-per la categoria professionale del 4° livello: 6 settimane;\n\n-per le categorie professionali operaie a partire dal 3° livello: 7\nsettimane;\n\n-per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"tempagency_max","Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipe","Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia\ni lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita\nl’assunzione di 3 lavoratori a termine.\n\nPer le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è\nconsentita l’assunzione di 4 lavoratori a termine.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"tempagency","Art. 30 Trasferte per il Settore Metalme","Art. 30 Trasferte per il Settore Metalmeccanica e Installazione di\nimpianti\n\nQuando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell'impresa\nnon sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei\nsuccessivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle\nspese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente\ntrattamento:\n\nI) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,\ndallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti\no nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di\ntrasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese\ndagli stessi sostenute nell' interesse del datore di lavoro, relative al\npernottamento ed ai pasti. Per tale motivo, detta indennità non ha carattere\nretributivo. La misura dell’indennità di trasferta è la seguente:\n\n-a partire dai1-1-2000 Euro30,99\n\n-a partire dal1-9-2018 Euro35,00\n\n-a partire dal1-1 -2022 Euro36,75\n\n\n\nGli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.w",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"longtermillness","Considerato che, alla data di stipula de","Considerato che, alla data di stipula della presente intesa, non sussistono\nriferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di\n«grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni\ndelPlnterpello n. 16\u002F2008 e la circolare Prot. 25\u002F1\u002F0016754 del 25 novembre\n2008 del Ministero del Lavoro.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"sicknessmaxdays","Per le anzianità di cui al punto a): int","Per le anzianità di cui al punto a): intera retribuzione globale per i\nprimi 2 mesi, metà per i 4 mesi successivi; per le anzianità di cui al punto\nb): intera retribuzione globale per i primi 3 mesi, metà retribuzione globale\nper i 5 mesi successivi.",{"bindId":93,"name":90,"text":91},"sicknesspay",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"healthinsurance","Art. 12 Assistenza sanitaria integrativa","Art. 12 Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"healthandsafetypolicy","Art. 14 Igiene, sicurezza e Ambiente di ","Art. 14 Igiene, sicurezza e Ambiente di lavoro",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"code_application","I lavoratori e gli artigiani in applicaz","I lavoratori e gli artigiani in applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n.\n81\u002F2008 si impegnano all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e\nl'integrità fisica nell'ambiente di lavoro e si impegnano ad operare affinché\nl'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti\ntrovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"protectiveclothing","Art. 53 Indumenti di lavoro Al lavorator","Art. 53 Indumenti di lavoro\n\nAl lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia\nnecessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti,\ndeve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in\ndotazione presso l'impresa.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"paidmaternityleave","Art. 54 Trattamento in caso di gravidanz","Art. 54 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"paidmaternityleavepay","In caso di gravidanza e puerperio si app","In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal\ncaso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad\nesso successivi, sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a\ngarantire il 100% della retribuzione di fatto netta.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"pregnancy","Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori","Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori, ovvero di titolari, familiari\ncollaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del\nD.Lqs. n. 151\u002F2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno alla maternità\ne alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo, oltre ail'affiancamento di cui al comma precedente,\npotrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.",{"bindId":123,"name":124,"text":124},"marriage","Art. 52 Congedo matrimoniale",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"marriageleave","In caso di congedo matrimoniale compete ","In caso di congedo matrimoniale compete al lavoratore ed alla lavoratrice\nnon in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi remunerati con\nla retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di quanto corrisposto\ndall'INPS.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"deathrelatives","In caso di luttuosi o gravi eventi di fa","In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge, ai\nfigli, ai genitori ed ai fratelli del lavoratore in trasferta, l’azienda\ndovrà a richiesta del medesimo, concedere una licenza straordinaria per il\ntempo strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di trasporto\noccorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto\nsaranno rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro allo\nstabilimento o cantiere di origine ed il ritorno, come sopra previsto, dietro\ndocumentazione dell’evento che ha determinato la concessione della\nlicenza.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"discrimination","Le parti convengono che le molestie sess","Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono\nun’offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione\ne di ricatto sul lavoro.",{"bindId":138,"name":139,"text":139},"sexualhar","Art. 33 Molestie sessuali",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"eqpromotion","A livello nazionale le parti convengono ","A livello nazionale le parti convengono di costituire una Commissione che\naffronti i problemi inerenti l'occupazione femminile e l'applicazione\ndell’art. 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e del D.Lgs. 11 aprile 2006,\nn. 198 sulle pari opportunità.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"equalitymonitoring","Art. 13 Occupazione femminile e pari opp","Art. 13 Occupazione femminile e pari opportunità",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"WORKHOURS_trigger","Art. 18 Orario di lavoro - Lavori a turn","Art. 18 Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"hourspday_select","La durata massima settimanale dell'orari","La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata\nin 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore\ngiornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai\npunti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di\n40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.",{"bindId":157,"name":154,"text":155},"hourspweek_select",{"bindId":159,"name":154,"text":155},"dayspweek_select",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"MAXHOURS_trigger","A)Per far fronte alle variazioni di inte","A)Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi\ndi orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale\nsino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di:",{"bindId":165,"name":166,"text":166},"PAIDLEAV_trigger","Art. 58 Ferie",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"holidaysweeks","Il Lavoratore ha diritto per ogni anno d","Il Lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di\n160 ore retribuite, pari a 4 settimane.",{"bindId":172,"name":173,"text":173},"bankholidays1","Art. 68 Festività (ex 4)",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"bankholidays2","a) le domeniche o i giorni di riposo set","a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui ail'art\n23;\n\nb) le festività dei:\n\n25 aprile (Anniversario delia Liberazione);\n\n1° maggio (Festa del lavoro);\n\n2 giugno (Festa della Repubblica)\n\nc) le festività di cui appresso:\n\n1)Capodanno;\n\n2) il 6 gennaio;\n\n3) il lunedì dopo Pasqua;\n\n4) Assunzione di M.V. (15 agosto);\n\n5) Ognissanti;\n\n6) Immacolata Concezione (8 dicembre);\n\n7) Natale (25 dicembre);\n\n8) S. Stefano (26 dicembre).",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"SCHEDULE_trigger","Per le lavorazioni a turni avvicendati, ","Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel\ncorso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"schedulesrestpw","Art 23 Riposo settimanale Il lavoratore ","Art 23 Riposo settimanale\n\nIl lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale\ncoincide con la domenica.\n\nSono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.\n\nI lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica,\ngodranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana,\nche deve essere prefissato.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 10 Diritto di assemblea Vengono ric","Art. 10 Diritto di assemblea\n\n\n\nVengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di\npermessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi\ncollettivamente.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"FLEXWORK_trigger","Art. 19 Flessibilità dell'orario di lavo","Art. 19 Flessibilità dell'orario di lavoro",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"WAGES_trigger","Art. 29 Minimi contrattuali - Retribuzio","Art. 29 Minimi contrattuali - Retribuzione tabellare",{"bindId":199,"name":200,"text":200},"WAGES_payscale1_start","1341,83",{"bindId":202,"name":200,"text":200},"WAGES_payscale1_selected_start",{"bindId":204,"name":205,"text":205},"WAGES_payscale1_selected_end","1834,76",{"bindId":207,"name":208,"text":208},"wageincreaseamount1","24,57",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"ONCEONLY_trigger","Ad integrale copertura del periodo di ca","Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019\n- 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del\npresente accordo verrà corrisposto un importo forfetario \"Una Tantum\"\nsuddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del\nrapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"onceonlydate","L’importo \"Una Tantum\" di cui sopra verr","L’importo \"Una Tantum\" di cui sopra verrà erogato in 2 soluzioni: la\nprima di 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60\neuro con la retribuzione del mese di luglio 2022.",{"bindId":218,"name":219,"text":219},"ONCERISE_trigger","Art. 70 Tredicesima mensilità",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"incidentalbonusdate","L'impresa è tenuta a corrispondere per c","L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'impiegato in\noccasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità d’importo\nragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto percepita dall'impiegato\nstesso. La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.",{"bindId":225,"name":226,"text":226},"shiftallowancetype","-lavoro notturno 15%;",{"bindId":228,"name":229,"text":229},"overtimeallowancetype_general","-lavoro straordinario 25%;",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"OVERTIME_trigger","Art. 22 Lavoro straordinario, notturno e","Art. 22 Lavoro straordinario, notturno e festivo",{"bindId":235,"name":236,"text":236},"sundayallowancetype","-lavoro festivo 45%;",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"annleaveallowancetype","All'impiegato che all'epoca delle ferie ","All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1 anno\ndi servizio continuativo presso l’azienda, spetterà pervógni mese dì\nservizio prestato, 1\u002F12 del periodo feriale di cui il 1° comma. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese\nintero; ii perìodo di effettivo godimento delie ferie così maturate sarà\nfissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda.",{"bindId":242,"name":243,"text":243},"ANNLEAVE_trigger","Art. 69 Ferie",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"SENIOR_trigger","Art. 67 Indennità di anzianità e trattam","Art. 67 Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA MECCANICA Roma, 17 dicembre 2021 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2022-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Metallurgia\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FIM - Federazione Italiana metalmeccanici, UILM - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici, FIOM - Federazione Impiegati Operai Metallurgici\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMPRO41_1\">\n                Associazioni professionali: &rarr;&nbsp;\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMPRO41_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Primo dell’Anno (1° gennaio), Natale (25 dicembre), Festa del Lavoro (Primo Maggio)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;1.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;1.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;24.57\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2022-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;115 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ANNLEAVE_trigger\">Pagamento extra per le ferie annuali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;45&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        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