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Il presente contratto che per tutto il periodo della sua\nvalidità deve essere considerato un complesso normativo unitario e\ninscindibile, sostituisce ad ogni effetto il contratto collettivo nazionale di\nlavoro del 1° gennaio 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 2 - POLITICA DEI TRASPORTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la Federagenti, Federazione Nazionale di categoria degli Agenti\nMarittimi raccomandatari e Mediatori Marittimi ed i Sindacati dei lavoratori\nhanno riconosciuto la validità di un confronto e dialogo permanente sulla\npolitica dei trasporti, con diretto riferimento ai trasporti marittimi per\nl’importanza che essi hanno per l’economia generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che l’opera delle Forze sociali – Associazioni di categoria e\nSindacati dei lavoratori – è decisiva per concepire e svolgere una sempre\nmigliore politica portuale rispondente alla necessità della nostra\neconomia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che rientrano negli obiettivi di siffatta politica la riduzione al minimo\ndei costi dei servizi attraverso il coordinamento, l’integrazione dei vari\nmodi di trasporto secondo criteri di efficienza, produttività e\nrazionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti della Federagenti e dei Sindacati dei lavoratori\npromuoveranno di norma annualmente ai vari livelli – Nazionale, Regionale e\nProvinciale – incontri allo scopo di esaminare congiuntamente tutte le misure\nper rendere operante e concreta una politica economica che sempre più aderisca\nad una concezione europeistica del sistema dei trasporti marittimi e portuali.\nIn questo quadro la Federagenti o le sue articolazioni territoriali\ninformeranno, ai vari livelli di competenza, le OO.SS. sull’andamento\ndell’attività produttiva del settore nelle diverse realtà geografiche con\nparticolare riferimento alle nuove tecnologie e all’evoluzione dei traffici e\nalle loro conseguenze sull’occupazione e utilizzo delle forze lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I processi di ristrutturazione e le evoluzioni tecnologiche del settore\ntrasporti devono indurre le parti a cercare nuove e più moderne relazioni\nsindacali al fine di rendere sempre più partecipi allo sviluppo del settore in\nsenso produttivo ed occupazionale i lavoratori e le OO.SS..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le\nrelazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato\naziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in\napplicazione degli Accordi Interconfederali del 28 giugno e del 21 settembre\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Il sistema di relazioni sindacali, recepisce ed attua quanto previsto\ndal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D. Lgs n. 25 del 6 febbraio 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sistema di relazioni delineato dal presente contratto, rivolto a tutti\ni lavoratori addetti al settore, è finalizzato a favorire: le trasformazioni\ndel settore attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo\nsviluppo delle opportunità offerte dal mercato, e l’aumento della\nprofessionalità delle competenze per un’occupazione stabile e di\nqualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione\nprimaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello\nsviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti\ndiversi. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse\numane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la\ncompetitività delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte\nresponsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che\nal fine di accrescere una reciproca consapevolezza ed un adeguato livello\nconoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di\ncriticità affronti, ai diversi sotto indicati livelli, le tematiche\nsuscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del\nsettore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Livello Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente, entro l’ultimo trimestre, le Associazioni nazionali\nimprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale porteranno a\nconoscenza di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con gli opportuni riferimenti\nalle indicazioni della programmazione nazionale dei trasporti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i programmi inerenti le prospettive del settore con articolazione per i\ntrasporti marittimi ed aerei più significativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le previsioni degli investimenti complessivi, con l’eventuale\narticolazione per i trasporti marittimi ed aerei e\u002Fo per aree geografiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei\ncontributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e\ndegli altri Enti locali nel quadro di apposite leggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni\ntecniche e sociali del trasporto marittimo ed aereo nonché i programmi di\ninnovazione previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’aggiornamento dei dati organici sulla struttura del settore nonché\nquelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di\nsalvaguardare le capacità competitive del settore nell’ambito\ndell’integrazione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i dati globali occupazionali riferiti al settore e le\ninformazioni\u002Fprevisioni circa le ripercussioni sull’occupazione dei\nlavoratori, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta\narticolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché condizioni per il\nmantenimento e lo sviluppo nel settore delle diverse professionalità\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Livello Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al D. Lgs 25\u002F2007, con\nperiodicità annuale, le imprese promuovono l’informazione, preventiva o\nconsuntiva secondo la natura delle questioni trattate, della RSU. o, in\nmancanza, delle RSA. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti\ndelle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Costituiscono oggetto di informazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento economico e produttivo dell’impresa, con riferimento alle\nprospettive di sviluppo dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile\ndell’occupazione nell’impresa ed eventuali misure dì contrasto in caso di\nrischio per il livello occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 46\ndel D. Lgs 198 del 11 aprile 2006 in tema di pari opportunità\noccupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di\nmisure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori,\nfermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuti dall’art, 9\ndella legge 20\u002F05\u002F70, n..300 nonché quanto previsto dal D.lg. 81\u002F08;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la dimensione quantitativa e le tipologie dì attività dei contratti non\na tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riorganizzazioni e\u002Fo ristrutturazioni che comportino il trasferimento\ncollettivo del personale o di singoli reparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito\ndi specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra\nle imprese e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture\nterritorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL,\ncostituiranno oggetto di consultazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le linee generali di evoluzione della organizzazione aziendale, con\nriferimento alle politiche occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi, anche\nattinenti all’attivazione di nuovi servizi e\u002Fo segmenti di mercato, i quali\nproducano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli\norganici e\u002Fo trasferimenti collettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione\ned addestramento sulla base di esigenze aziendali e con riferimento ai\nprovvedimenti della regione e dell’ente locale, con particolare riguardo\nall’instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato nonché\nall’introduzione di innovazioni tecnologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la verifica sull’andamento complessivo degli straordinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSSERVATORIO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire l’Osservatorio Nazionale permanente,\nallo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici e\nsociali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti secondo\nl’esperienza maturata e nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo\ndi relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del\nconflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che\npossono essere rilevanti per l’attività complessiva delle agenzie marittime\nraccomandatarie e mediatori marittimi, al fine di consentire di individuare\ntempestivamente le occasioni di sviluppo dell’attività, determinandone le\ncondizioni, e di accertare le motivazioni che causano le difficoltà allo\nsviluppo, per superarle, in tutte le forme possibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, saranno oggetto di studio ed anche di ricerche specifiche le\nseguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento dell’occupazione complessiva dell’intero settore, con\nparticolare attenzione ai contratti di inserimento ed ai loro risultati,\nl’andamento dell’occupazione femminile con le relative possibili azioni\npositive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle\nleggi n. 903\u002F77 e 125\u002F91 e 53\u002F2000 e successive modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e\ndelle R.S.U. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori\nper meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle\nimprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle\norganizzazioni alle attività di istituzioni europee e delle organizzazioni\nterritoriali e sindacali degli altri Paesi, in materia di trasporto e relazioni\nsociali, per migliorare l’informazione reciproca quale strumento per rendere\npartecipi le parti alla elaborazione della politica sociale dell’Unione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la raccolta di elementi per valutare le materie degli orari di lavoro,\ndella formazione e della sicurezza dell’ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’istituzione a livello nazionale di corsi di formazione professionale\nper i lavoratori della categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla costituzione dell’Osservatorio nazionale, saranno\ncostituiti gli Osservatori regionali ad iniziativa delle associazioni\nimprenditoriali e dei sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con\nil compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le\nstesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate\ndall’Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le\nrisorse di cui al precedente paragrafo, e potranno avvalersi di collaborazioni\nspecializzate per particolari programmi, previe decisioni assunte di volta in\nvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma ed il\nrapporto circa la loro attività annuale, nonché gli studi e le ricerche\ncompiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori hanno sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che\nfornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata\nd’accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni\ndalla data di presentazione della richiesta di una delle parti che\ncostituiscono l’Osservatorio”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>ART. 3 - PARI OPPORTUNITA’\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto\nprevisto dalla raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n° 635 e dalle\ndisposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di\nstudio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad\nindividuare eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parità di\nopportunità uomo-donna nel lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>Le aziende e le OO.SS. stipulanti il contratto si impegnano a recepire\nquanto previsto dalla L.125\u002F91 dal D. Lgs 198\u002F2006 e dalla L. 53\u002F2000 con\nparticolare riferimento all’art. 9 che prevede contributi nell’ambito del\nFondo per l’occupazione, in favore di aziende che applichino accordi\ncontrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità in particolare\nsu:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•progetti per lavoratrice madre o lavoratore padre di forme di\nflessibilità degli orari e organizzazione del lavoro, part-time\nreversibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formazione per reinsediamento lavoratori dopo periodo di congedo nel\nrispetto della professionalità acquisita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>Si ritiene recepito integralmente l’accordo quadro sulle molestie e le\nviolenze sui luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>ART. 3 bis - ENTE BILATERALE NAZIONALE PER LE AGENZIE MARITTIME E MEDIATORI\nMARITTIMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale derivante dal rinnovo contrattuale del 2 Agosto 2000\nrisponde alle esigenze dei mutamenti avvenuti attraverso l’attività di\nformazione continua a carattere tecnico e pratico a favore dei dipendenti\ndel\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settore e della loro professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente ha i seguenti scopi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e\ncoordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi\nnazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare\nriguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere, progettare e\u002Fo gestire anche attraverso convenzioni,\niniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione\nprofessionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee,\ninternazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai\nprogrammi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con\nparticolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in\nconvenzione, la realizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo\nparagrafo, nonché coordinare l’attività degli osservatori territoriali.\nL’Osservatorio è lo strumento dell’Ente per lo studio e la realizzazione\ndi tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti\nsociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e\nqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire\nl’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell’ambito delle norme\nstabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo\ndella previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti\nsociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>•promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia,\nprevie specifiche intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale\nNazionale stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente\nBilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° Gennaio 2002 il contributo da destinare in favore\ndell’Ente Bilaterale Nazionale è stabilito nella misura dello 0,60% a carico\ndell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° Luglio 2004, il contributo da destinare in favore\ndell’Ente Bilaterale è stabilito nella misura dello 0,90% a carico\ndell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito con il CCNL 22\u002F4\u002F2004 per le società che\naderiscono ad associazioni aderenti alle associazioni firmatarie il presente\ncontratto, con decorrenza 1° giugno 2012 il contributo da destinare in favore\ndell’Ente Bilaterale per le aziende che non aderiscono ad alcuna associazione\nterritoriale aderente alle associazioni firmatarie il presente contratto è\nstabilito nella misura dello 1,50% a carico dell’azienda, calcolato sugli\nelementi fissi della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente dalle Aziende che rientrano nella sfera di\napplicazione del presente contratto, è distinto in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale con mansioni impiegatizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale con mansioni non impiegatizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale viene distinto nei seguenti livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7° LIVELLO - QUADRI INTERMEDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto\ndalla legge 13 maggio 1985 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, escluso\ni dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro\nattribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi dell’impresa, nell’ambito di strategie e programmi aziendali\ndefiniti, e che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e di\nresponsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di\nrisorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità\noperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale categoria è prevista nell’ambito di unità aziendali con più di 12\ndipendenti ed il lavoratore, per essere inquadrato in questo livello, oltre a\nrispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle\nproprie dipendenze almeno 3 impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al sesto livello i lavoratori di concetto che hanno funzioni\ndirettive svolte in autonomia – o con funzioni ispettive o tecniche – di\nparticolare rilevanza per ampiezza e natura semprechè il grado di\nresponsabilità – o l’importanza delle funzioni o dell’azienda non dia\ndiritto alla qualifica di quadro, anche se posti alle dipendenze di altri\nlavoratori con funzioni direttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati muniti di patente di raccomandatario e\u002Fo iscritti nei ruoli dei\nmediatori marittimi e\u002Fo muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora\ntali abilitazioni vengano utilizzate normalmente per conto dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabili di reparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabili organizzazione controllo e supervisione del reparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabili della gestione finanziaria, della tenuta registri IVA, del\ngiornale bollato, del pagamento delle imposte e della redazione del\nbilancio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabili di qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capi servizio tecnico con poteri decisionali e funzioni ispettive in\nordine alle operazioni di assistenza alle navi ed agli equipaggi con poteri\ndiscrezionali per la scelta degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cassiere principale della sede o cassiere unico con particolari incarichi\ndi responsabilità espressamente affidatigli per iscritto dall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•produttori o acquisitori o programmatori di viaggi e\u002Fo di traffici\ninternazionali o nazionali aerei marittimi e terrestri che abbiano le\ncaratteristiche di cui alla declaratoria generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al quinto livello i lavoratori di concetto che svolgono in auto\nnomia specifiche mansioni di notevole complessità nell’ambito del proprio\nreparto e che possono coordinare una o più persone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono classificati in questo livello a titolo di esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati addetti alla trattativa commerciale con contatto diretto con\narmatori\u002Fnoleggiatori e clienti per condizioni contrattuali particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati addetti alla gestione operativa dei trasporti terrestri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coadiutori di mediatori marittimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capi sezione o uffici alle dirette dipendenze del responsabile di\nreparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sistemisti, programmatori e progettisti di software;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati amministrativi e finanziari con conoscenza approfondita per la\npredisposizione del bilancio preventivo e\u002Fo consuntivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabili gestione del personale navigante: lavoratori che coordinano\nl’attività dell’ufficio che ricerca, seleziona e avvicenda il personale\nnavigante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al quarto livello i lavoratori di concetto che con perizia e\nbuona conoscenza delle proprie mansioni svolgono attività che comportano, con\nlimitata autonomia, l’applicazione di norme e procedure richiedenti\nspecifiche conoscenze teoriche e pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati addetti alla trattativa commerciale standard,\nall’elaborazione di statistiche, alla quotazione di noli e liquidazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coadiutori di mediatori marittimi secondo istruzioni predefinite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti ad attività di segreteria di direzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati addetti alla gestione operativa dei trasporti terrestri secondo\nistruzioni predefinite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alla predisposizione delle pratiche di arrivo\u002Fpartenza nave, di\npratiche concernenti l’equipaggio ed al primo contatto con fornitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alla predisposizione delle liste di imbarco\u002Fsbarco, contatto\ndiretto con spedizionieri\u002Fterminal e gestione parco contenitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alle pratiche operative conseguenti alla stipulazione di\ncontratti di noleggio e compravendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati amministrativi addetti al controllo, la verifica e la\nquadratura della contabilità generale e\u002Fo amatoriale e responsabili conti\nesborsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cassieri delle filiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati incaricati dell’elaborazione di stipendi e contributi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenti programmatori e sistemisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati addetti alla preparazione, istruttoria e gestione delle\npratiche di contenzioso e reclami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•procuratori doganali patentati in quanto utilizzino la loro procura per\nconto dell’azienda da cui dipendono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alle paghe marittimi che, interpretando norme di legge e\ncontrattuali, elaborano paghe e stipendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alla gestione amministrativa od operativa delle pratiche di\nmalattie marittime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti che svolgono opera di ricerca e selezione del personale navigante\ne che ne organizzano l’avvicendamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al terzo livello i lavoratori d’ordine che svolgono attività\ndi media complessità per le quali si richiede una adeguata conoscenza delle\nmansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti che, nell’ambito di istruzioni predefinite, forniscono\ninformazioni ai clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti inserimento booking nell’ambito di istruzioni predefinite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alle registrazioni contabili, controllo fatture, incasso noli e\narchiviazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compilatori di contratti di noleggio e compravendita nave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati muniti di delega o procura permanente limitata per operazioni\nferroviarie, postali, bancarie e doganali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verifica e controllo movimentazione contenitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•estensori di lettera di vettura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti allo svincolo con rilascio buono di consegna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti all’assistenza nave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto al sollecito per il recupero crediti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operatore help desk per applicativi e sistemi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alla prenotazione e vendita di biglietti e passaggi marittimi ed\naerei;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti a paghe marittimi con funzioni di rilevamento e controllo dei\ndati relativi alle prestazioni del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al secondo livello i lavoratori che svolgono attività di\nlimitata complessità per le quali si richiede una adeguata conoscenza delle\nmansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fattorini e\u002Fo addetti ricezione e spedizione posta interna\u002Festerna ed\naddetti all’affrancatura meccanica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•centralinisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•archivisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenti all’addetto assistenza nave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti all’imputazione dati – siano essi operativi, amministrativi,\ncontabili ecc. – secondo istruzioni predefinite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compilatori di contratti di noleggio e compravendita nave secondo\nistruzioni predefinite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•autisti con patente C che guidano automezzi per i quali è richiesto tale\ntipo di patente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alla documentazione: compilazione e smistamento polizze di\ncarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al primo livello di ingresso lavoratori neoassunti, di prima\nesperienza, che, indipendentemente dalla futura qualifica, dovranno acquisire\nfamiliarità e conoscenze attraverso le esperienze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio alla qualifica di appartenenza dovrà avvenire non oltre 12\nmesi dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione unica di cui al presente articolo non modifica le norme\ncontenute nel CCNL 14 dicembre 1971, e nei contratti collettivi nazionali\nprecedenti per i relativi periodi di vigore, riguardanti i diversi trattamenti\ndel personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non\nimpiegatizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diversi trattamenti di cui al capoverso precedente conservano la loro\nefficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che\nnell’ambito dell’intero contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi,\nregolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni\nimpiegatizie e mansioni non impiegatizie e non richiamate nel C.C.N.L. 14\nDicembre 1971, quali il trattamento per il richiamo alle armi, il fondo\nindennità impiegati, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul\nlavoro e ogni altra normativa in vigore ed emanando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione\ndelle norme di classificazione unica e pertanto le parti si danno atto che\neventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti\nnormativi ed economici, oltre ai limiti stabiliti nella presente sede di\ncontrattazione, avranno come conseguenza l’automatico scioglimento della\nFederagenti stipulante e delle aziende da esse rappresentate, dalle\nobbligazioni assunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del nuovo sistema di classificazione definito dal rinnovo\ndel C.C.N.L. ed in particolare dall’ultimo paragrafo dell’intesa del 22\naprile 2004, le linee guida per l’inquadramento degli attuali dipendenti sono\nle seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in forza alla data d entrata in vigore del C.C.N.L.\ntransiteranno nei nuovi livelli secondo il seguente schema:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vecchio Inquadramento Nuovo inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° → 1°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4°→2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° →3°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2°→4°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1°→5°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori sono in ogni caso tenuti all’effettuazione delle mansioni\nsvolte precedentemente all’entrata in vigore del nuovo CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in forza alla data di stipula del presente C.C.N.L. che in base\nal nuovo sistema classificatorio, quale definito dalla norma sopraindicata,\ndovessero risultare collocati in un livello di inquadramento superiore rispetto\na quello previsto dal medesimo C.C.N.L. con riferimento al contenuto\nprofessionale delle mansioni cui sono stati precedentemente adibiti\nnell'azienda, saranno tenuti ad effettuare le mansioni medesime e non potranno\nin alcun modo rivendicare l'attribuzione delle mansioni proprie del nuovo\nlivello, a meno che non siano a queste espressamente assegnati dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le parti dichiarano che i lavoratori che, in base al nuovo\nsistema classificatorio, siano inseriti in livelli superiori a quelli previsti\nper le mansioni effettivamente svolte conserveranno esclusivamente in virtù di\nun riconoscimento \"ad personam\" tale superiore inquadramento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 5 - NORME PER I QUADRI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2049 c.c. e\ndell’art. 5 della legge n. 190\u002F85, è responsabile per i danni conseguenti a\ncolpa arrecati dal Quadro nello svolgimento della sua attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la\nsottoscrizione di apposita polizza assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso polizza\nassicurativa, l’assistenza legale fino a sentenza definitiva, per i\nprocedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per i fatti che\nsiano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la\npartecipazione dei singoli Quadri a iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di riconoscimento della categoria Quadri da parte\ndell’azienda, ai lavoratori interessati verrà corrisposta una ‘indennità\ndi unzione pari a Euro 25,82 mensili lorde.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 1992, tale indennità viene elevata a Euro 51,65\nlorde mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 6 ASSUNZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in\nvigore sulla disciplina del collocamento al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti\nindicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il luogo e la data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il livello al quale il lavoratore viene assegnato, la qualifica e le\nmansioni cui deve attendere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione il lavoratore deve presentare i documenti\nprevisti dalle disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione le aziende possono sottoporre il personale a\nvisita medica tramite enti pubblici ed istituti specializzati di diritto\npubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda deve inoltre tenere a disposizione del personale copia del\npresente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contratto di lavoro, affinché ne possa prendere visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Ch3>ART. 7 - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale con mansioni impiegatizie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quattro mesi prorogabili consensualmente di altri due, per gli impiegati\ndi 7° e 6° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•due mesi prorogabili consensualmente di un altro mese, per gli impiegati\ndi tutti gli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale con mansioni non impiegatizie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall’art. 6.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver\nluogo in qualsiasi momento, da una parte o dall’altra, senza preavviso e con\ndiritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità\nsupplementari e delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento del personale con mansioni impiegatizie\nintimato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dopo la scadenza del secondo mese di prova, per il personale di cui al\npunto 1 lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dopo la scadenza del primo mese per il personale di cui al punto 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lett. b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la retribuzione sarà corrisposta fino alla metà o alla fine del mese in\ncorso, secondo che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda metà del\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l’azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e\ntale periodo sarà computato agli effetti della determinazione\ndell’anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ esentato dal periodo di prova il personale che lo abbia già superato\npresso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo\ndi prova: superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con\ndecorrenza dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>ART. 8 - APPRENDISTATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il\nrapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul\nmercato del lavoro, tenuto conto dei problemi esistenti sul piano occupazionale\nnelle realtà marittime portuali, con particolare riferimento\nall’opportunità di acquisire con la pratica esperienza specifiche competenze\ncorrispondenti alle trasformazioni in atto nelle attività delle agenzie\nmarittime, le parti convengono di attivare strumenti contrattuali e normativi\ncoerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua\nqualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’art. 42 del decreto Legislativo n. 81\u002F2015 ed in\nparticolare del comma 1 le parti concordano la seguente disciplina\ndell’istituto dell’apprendistato professionalizzante, al fine di\nconsentire, l’assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro\na tempo indeterminato e può essere stipulato con lavoratori di età tra i 18 e\n29 anni e con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi\ndell’art. 47 comma 4 del 81\u002F2015 ed è finalizzato alla qualificazione\nprofessionale attraverso un percorso formativo per l’acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del D.Lgs. n. 266\u002F2005 il contratto di apprendistato professionalizzante\npuò essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto\nscritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la prestazione oggetto del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il piano formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale periodo di prova che non potrà avere una durata superiore\na quella prevista dal C.C.N.L. per livello da acquisirsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato\nper i livelli compresi tra il 3° ed il 6° inclusi del C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato ed i periodi di inquadramento\nretributivo vengono così individuati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•apprendistato volto al conseguimento di professionalità rientranti sino\nal 3° livello: durata massima 24 mesi con inquadramento con inquadramento di\ndue livelli inferiore per i primi dodici mesi ed un livello inferiore per i\nrestanti dodici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•apprendistato volto al conseguimento di professionalità rientranti nel\n4° e 5° livello: durata massima 30 mesi con inquadramento di due livelli\ninferiore per i primi quindici mesi ed un livello inferiore per i restanti\nquindici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•apprendistato volto al conseguimento di professionalità rientranti sino\nal 6° livello: durata massima 36 mesi con inquadramento con inquadramento di\ndue livelli inferiore per i primi diciotto mesi ed un livello inferiore per i\nrestanti diciotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che nel trattamento retributivo sono comprese le indennità\n(art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26) nonché quanto corrisposto a fronte della contrattazione di secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>Qualora durante il periodo di formazione il lavoratore si assenti per\nmaternità o per altre cause previste dal T.U. n. 151\u002F2001, per malattia o\ninfortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30\ngiorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il\nperiodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata\ndell’assenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più\ndatori di lavoro, così come quelli svolti presso gli istituti di formazione\ndevono essere certificati dalle aziende ovvero dagli istituti di formazione e\nsi cumulano, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi,\npurché l’addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente\nai fini dei limiti numerici per l’applicazione del Titolo III della legge n.\n300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio per il\npersonale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è\nconfermata la normativa di cui all’art. 32 del presente C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato\nprofessionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della\nstipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio\nalmeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti.\nDetta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di\napprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un\n“Tutor”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un\nmonte ore di formazione formale, interna od esterna all’azienda stessa, di\n120 ore per anno per l’acquisizione di competenze di base e tecnico –\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere erogata, in tutto od in parte, all’interno\ndell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra\nstruttura di riferimento .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale\ned in contenuti a carattere professionalizzante. La formazione a carattere\ntrasversale, alla quale sarà dedicato il 35% della formazione formale\ncomplessiva, ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a\ncarattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla\nqualificazione professionale da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative trasversali sono così articolate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze in materia di organizzazione ed economia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del\nC.C.N.L.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze in materia di sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro di cui alla\nlettera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) che precede sarà effettuata nel primo anno. La formazione relativa alla\ndisciplina in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla lettera d) che\nprecede sarà effettuata nel primo anno e sarà attuata in conformità\nall’Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche\nsociali ed il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti\ntra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e s.m.i.\n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili\nformativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo. In\nparticolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze\ntecnico-professionali – generali e specifiche – che l’apprendista dovrà\nacquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare\ne\u002Fo modificare i profili ed il piano formativo in relazione alle specificità\ned alla tipologia dell’attività svolta dall’azienda solo a seguito di\naccordo stipulato a livello territoriale od aziendale con le OO.SS. firmatarie\ndel presente C.C.N.L. La formazione effettuata e le competenze acquisite\ndurante l’apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del\ncittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervenissero modifiche legislative per tale istituto le Parti si\nincontreranno per adeguare il presente testo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi saranno definiti nell’allegato che formerà parte\nintegrante del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si dà mandato all’Ente Bilaterale Nazionale di integrare e\u002Fo modificare\ndetti profili formativi, in conformità delle declaratorie del CCNL e i piani\nformativi dell’apprendistato anche in relazione agli accordi stipulati a\nlivello territoriale o aziendale con le OOSS firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale a livello aziendale, verrà fornita informativa alle\nRSA\u002FRSU, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati\nnei dodici mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i Profili Formativi si rimanda all’Allegato n. 1 in\ncalce al presente C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato di alta formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che il contratto di apprendistato per l’acquisizione\ndi un diploma o per percorsi di alta formazione, saranno applicati secondo le\nnorme previste, anche a seguito di quanto verrà regolamentato dalle regioni di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 9 - PART TIME\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a tempo parziale, in attuazione di quanto\nprevisto dal D. Lgs 81\u002F2015 sono disciplinate dalle norme del presente articolo\ne sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si\nrealizza secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tempo parziale di tipo orizzontale : con orario giornaliero ridotto\nrispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo\npieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del\nmese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di\nsvolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che\ncontempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di\nnon lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato\nanche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate\nper il restante personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione\na tempo parziale, che non sarà inferiore a 20 ore, nel caso di orario ridotto\nrispetto al normale orario settimanale, e ad 80 ore nel caso di orario ridotto\nrispetto al normale orario mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale\ncon rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta\npuntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della\ncollocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana,\nal mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7 e\n8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo\nparziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la\nvariabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come\nstabilita al precedente comma 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono\nessere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità\nelastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della\nprestazione lavorativa inizialmente pattuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché\ndelle modalità elastiche di cui ai commi 7 e 8 è giustificata dalla\nnecessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico,\nproduttivo, organizzativo o sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le\nprestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare,\nin ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 30\n% della prestazione già concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le\nmodalità di cui ai commi 7 e 8, richiede il consenso del lavoratore,\nformalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla\nlettera di assunzione, reso ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 81\u002F2015, su\nrichiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente delle RSA\naderente alle OO.SS. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.\nL’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra\ngli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di\nprovvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché\nmodifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto dai commi 9 e\n10, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un\npreavviso di almeno 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della\nmodifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori\ndegli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto\na tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore\nla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del\n20% comprensivo dell’incidenza degli istituti contrattuali e legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche,\nil lavoratore può dare disdetta dandone all’azienda con un preavviso di un\nmese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze di carattere familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio\nsanitario pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata non in\nconflitto od autonoma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze di studio e\u002Fo formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende per i lavoratori,\ndi stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo\nparziale di tipo orizzontale, verticale o misto, è facoltà dell’azienda\nrichiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di sostanziali\nnecessità operative motivate da eventi occasionali o straordinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la\nprestazione già concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può\nintegrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di\nprestazioni lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla\nspecifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al\nsuperamento dell’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare avranno diritto alla maggiorazione\ndel 20% sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste\ndall’art. 20 e non possono superare, per ogni settimana, e in caso di\nverticale annualmente, il limite massimo complessivo di ore pro capite pari al\n20% della prestazione già concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di\nlavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro\nsupplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario\nordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle\ngiornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di\nrapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari\npossono essere altresì effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile\no annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle\nquali non sia prevista prestazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementari effettuate oltre il\nlimite massimo complessivo di ore pro capite di cui al comma 17, si darà luogo\nalla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata\ndel 35% comprensivo dell’incidenza degli istituti contrattuali e legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale, su richiesta del dipendente, potrà avvenire un\nconsolidamento, nell’orario di lavoro, del lavoro supplementare e\u002Fo\nstraordinario svolto in via non meramente occasionale, previa verifica\nsull’utilizzo delle prestazioni stesse effettuate dal lavoratore per più di\n12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione\nstabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della\nridotta durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle\ndisposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve\nle esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi\ndei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto,\nle clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari\ncaratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata\ndella prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e\nviceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire\nle condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve\nrisultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro\ncompetente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno\ne viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili\nrelativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura\nproporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due\ndistinti periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno\nprioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano\nrichiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità\nproduttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a\nmansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista\nl’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore\nanzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore\nanzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare\nrichiesta di passare a tempo parziale. L’azienda si riserva di accogliere\ntali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il\ndatore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già\ndipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato occupato in\nunità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante\ncomunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e\nad accogliere prioritariamente le eventuali domande di trasformazione a tempo\nparziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia\nl’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi\nprioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati\nproblemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente\ndei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai\ntre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto\ndella maggiore anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una\nridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di\nterapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso\nl’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto\nalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo\nparziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta\ndel lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il\nprestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale,\ntrovano applicazione, al fine di tutti gli istituti contrattuali, le\ncorrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di\nservizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre\ndell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato\nin azienda non può eccedere mediamente nell’anno il 30% del personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 10 - CONTRATTO DI INSERIMENTO (Abrogato dalla legge 92\u002F2012)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di recepire l’accordo interconfederale stipulato in\ndata 11 febbraio 2004 tra Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Abi,\nConfservizi, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Apla e CGIL, CISL, UIL e UGL per\nla regolamentazione del nuovo contratto di inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal suddetto accordo interconfederale, le\nparti ritengono comunque opportuno prevedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la categoria di inquadramento del lavoratore dovrà essere inferiore di\nun solo livello rispetto alla categoria che, secondo il C.C.N.L. applicato,\nspetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono\nqualificazioni corrispondenti a quella al conseguimento delle quali è\npreordinato il progetto di inserimento \u002F reinserimento oggetto del\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mantenimento delle disposizioni previste al punto 5) ed al punto 1)\ndell’accordo nazionale sui CFL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambe le parti convengono altresì di prevedere una bozza standard di\nprogetto individuale di inserimento così come previsto all’art. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi\ne massima di diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti\nda grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di\ninserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili\ncon il nuovo contesto organizzativo, tenendo conto della congruità delle\ncompetenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato\nil progetto di reinserimento, la durata non potrà superare i dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti dei lavoratori che accedono al lavoro attraverso gli strumenti\nsuddetti saranno tutelati, sotto l’aspetto retributivo e sindacale, nei\nlimiti previsti dalla legge, come per i lavoratori assunti a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 11 - CONTRATTI A TERMINE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a termine sono disciplinate dalla D.Lgs 81\u002F2015.\nSalvo quanto infra riportato per le attività di stagione non è possibile\ncumulare più contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 36 mesi previsti\ndalla legge (le parti stipulanti il presente c.c.n.l. rinunciano esplicitamente\nin tal modo a superare questo limite con la contrattazione di secondo\nlivello).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano nei confronti del\npersonale assunto con contratto a termine di durata non superiore a tre\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che in caso di apposizione del termine per ragioni\nsostitutive dovute a maternità, al fine di consentire il regolare passaggio di\nconsegne tra i lavoratori, il contratto potrà iniziare un mese prima della\ndata di astensione della lavoratrice e cessare un mese dopo la data di\neffettivo rientro in servizio comprendendo pertanto nella medesima causa\ngiustificatrice l'apposizione del termine anche per eventuali assenze per ferie\ne permessi che la lavoratrice dovesse richiedere al termine del periodo di\ncongedo previsto dal D.Lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto\nl'Organizzazione imprenditoriale competente per territorio comunicherà alle\nOO.SS. le eventuali assunzioni avvenute con contratto di lavoro a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 11 bis - ATTIVITA’ STAGIONALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preso atto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il settore delle Agenzie Marittime Raccomandatarie operanti\nspecificamente nel settore delle Crociere e dello Yachting è caratterizzato da\nuno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di\nattività, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla\nstagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva,\nferiale, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario\nadeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo\ndeterminato, anche con riferimento alle aziende ad apertura annuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto, in tema di contratto a\ntempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni ed ai contratti collettivi\nnazionali sottoscritti da Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori\ndi lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per\nstabilire: le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal\ndecreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali\nnon trovi applicazione il limite di trentasei mesi di cui al predetto art. 19\ndel decreto legislativo n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in relazione alla particolarità del settore delle agenzie marittime\noperanti nel settore delle Crociere e Yacht visto il rinvio legislativo alla\ncontrattazione nazionale previsto dall'art. 21 comma 2 del decreto legislativo\nn. 81\u002F2015, la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato\ndi cui al sopraindicato D. Lgs 81\u002F2015, non trova applicazione nei confronti\ndei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità limitatamente alle\nseguenti situazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agenzie marittime operanti nel settore delle crociere e degli Yacht\nrelativamente a personale addetto ad attività esclusivamente connesse ai\nsettori sopraindicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stagionalità opera solo nel periodo compreso tra il 1 aprile al 31\nottobre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il carattere stagionale del contratto a termine deve risultare dal medesimo\natto scritto di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della stipula del contratto a termine stagionale l’azienda deve\ndarne specifica comunicazione con indicazione del profilo professionale del\nlavoratore, anche tramite la propria organizzazione di appartenenza, alle\nRSA\u002FRSU o alle OO.SS. territorialmente competenti ed alle OO.SS. nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’ultimo capoverso viene inserito la seguente precisazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa potrà essere estesa anche alle agenzie marittime\nraccomandatarie operanti nel settore dei traghetti, previo accordo da\nsottoscriversi a livello nazionale tra le parti firmatarie il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>ART. 12 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LAVORO INTERMITTENTE E LAVORO RIPARTITO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORO SOMMINISTRATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro somministrato serve a soddisfare le esigenze a tempo\ndeterminato delle imprese e deve corrispondere a casi in cui è possibile un\ncontratto di lavoro (diretto) a tempo determinato, e può essere concluso,\nanche per l’aumento temporaneo di attività, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai\nnormali assetti produttivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un\nservizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano\nessere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità\nrichiedano l’impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle\nimpiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul\nmercato del lavoro locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I prestatori di lavoro temporaneo, impiegati per le fattispecie di cui\nsopra, non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 10% dei\nlavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo\nindeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di\nfornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo,\npurché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo\nindeterminato in atto nell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda utilizzatrice comunica alle RSU\u002FRSA e, in mancanza, alle OO.SS\nterritoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori\nmaggiormente rappresentative sul piano nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della\nstipula del contratto di fornitura di cui al primo paragrafo; ove ricorrano\nmotivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa\nutilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di\nlavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei\ncontratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi,\nil numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORO INTERMITTENTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in considerazione della mancata emissione dei decreti ministeriali\nprevisti dalla legge, le parti, preso atto della impossibilità di applicazione\ndella normativa relativa nell’ambito delle attività delle Agenzie Marittime,\nrimandano ogni esame alle stipulazioni del successivo C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORO RIPARTITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la particolarità del rapporto, che prevede per tutte le\nqualifiche una preparazione professionale adeguata e costante che imporrebbe un\nadempimento solidale da parte di più persone si rinvia alla utilizzazione\ndelle norme previste per il contratto a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 13 - MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI LIVELLO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è\nstato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di\nassegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento\ncorrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene\ndefinitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo\nfissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non\npuò essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per\ncomprovate ragioni tecniche organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tre mesi per gli impiegati di 5° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•due mesi per il personale degli altri livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz’altro il passaggio del\nlavoratore, a tutti gli effetti, nel nuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla\nconservazione del posto il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata\ndella sostituzione, senza che ne derivi passaggio di livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 14 CUMULO DI MANSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità\nmansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz’altro attribuito al\nlivello superiore, qualora le mansioni rientranti in questo ultimo siano\nprevalenti, rispetto a quelle normalmente espletate, e, comunque nel rispetto\ndi quanto previsto dall’art. 13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso invece che ciò non si verifichi, sarà attribuito al livello\nsuperiore dopo diciotto mesi di svolgimento delle mansioni rientranti nei due\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>ART. 15 - ORARIO NORMALE DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario normale di lavoro, dal 1° Gennaio 2002, è di 39 ore\nsettimanali, distribuite nell’arco di cinque giorni, dal lunedì al\nvenerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni giornaliere di lavoro saranno rese nell’arco orario che va\ndalle 8 alle 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la giornata il lavoratore, per la consumazione del pasto, ha diritto\nad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti. Le eventuali modifiche\ndelle condizioni in essere dovranno essere concordate tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione e l’articolazione dell’orario di lavoro saranno oggetto\ndi esame preventivo tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° Gennaio 2001, in aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le\nfestività abolite e per permesso individuale retribuito ai sensi del presente\narticolo, sono riconosciute ulteriori 12 ore annuali da usufruire mediante\npermessi individuali e\u002Fo collettivi retribuiti in ragione d’anno di servizio\no frazione di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da tale data, in aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività\nabolite, per permesso individuale retribuito ai sensi del presente articolo e\nper quanto previsto al comma precedente, sono riconosciute ulteriori 8 ore\nannuali da usufruire mediante permessi individuali e\u002Fo collettivi retribuiti in\nragione d’anno di servizio o frazione di esso. A seguito dell’avvenuto\nassorbimento delle 48 ore di permesso (come previsto dal C.C.N.L. 2 Agosto\n2000) e dalla stabilita durata dell’orario di lavoro settimanale a 39 ore, le\nore di permesso retribuito ammontano a 40 per ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le\nparti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno,\ninoltre, riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite\n(assenze facoltative post partum, aspettativa, ecc.) fatto salvo quanto\nprevisto dalle predette modalità concordate tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ facoltà dell’azienda chiamare in servizio la mattina del sabato il\npersonale strettamente necessario per assicurare i servizi indispensabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di servizio prestate al sabato mattina saranno compensate con la\nretribuzione oraria globale maggiorata del 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati addetti alle macchine contabili (per le macchine\nelettrocontabili a schede perforate la presente norma si riferisce soltanto\nalle macchine di preparazione e verifica delle schede) non potranno di regola\nessere adibiti all’uso delle medesime per più di cinque ore giornaliere,\nrestano ferme le condizioni di miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti all’uso di attrezzature munite di video terminali, saranno\nadibiti all’uso degli stessi in conformità alle normative di cui al D. Lgs\n81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, l’azienda si attiverà a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare una pausa di 15 minuti ogni 120 di attività continuativa al\nlavoratore che protrae la sua attività lavorativa per almeno 4 ore\nconsecutive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ottemperare agli obblighi di sorveglianza sanitaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prima che l’operatore sia adibito all’uso di VDT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con periodicità quinquennale fino al 50° anno di età del\nlavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con periodicità biennale dopo il 50° anno di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con periodicità biennale ove, in esito alla visita preventiva,\nl’operatore venga giudicato “idoneo con prescrizioni”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>•ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della\nfunzione visiva, confermata dal medico competente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>Al RLS o in assenza alle RSA-RSU o alle Segreterie delle OO.SS dovrà essere\nfornita documentazione che prova l’ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs\n81\u002F2008 (es. documentazione valutazione rischi).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme\ndi legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della\ndurata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso\nintrodurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 17, 5° comma D. Lgs 8\naprile 2003 n. 66 il quale esclude dalla limitazione dell’orario i dirigenti,\nil personale direttivo delle aziende o le altre persone aventi potere di\ndecisione autonomo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo,\nescluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, “quello preposto alla\ndirezione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con\nla diretta responsabilità dell’andamento dei servizi”; personale, quindi,\nda non identificare necessariamente con quello di quinto livello e di sesto\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’orario di lavoro è di trentanove ore settimanali con un\nmassimo di otto ore giornaliere ed è distribuito di norma nell’arco di\ncinque giorni dal lunedì al venerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni giornaliere di lavoro saranno rese di norma nell’arco\norario che va dalle ore 8 alle ore 19, escluso il personale di pulizia e di\ncustodia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale\navente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze\ndell’azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore\nnotturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a\nciascuno, oltre il riposo giornaliero, ventiquattrore di ininterrotto riposo\nper ogni settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in\nmodo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non può lasciare\nil servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERMESSI RETRIBUITI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i lavoratori le ore di permesso individuale retribuito, (per\ncomplessive 32 ore) in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge\nn°54 del 1977, verranno fruite a partire dal 1° gennaio 1980. I permessi\nsaranno fruiti individualmente suddivisi in gruppi da un minimo di 1 ora ad un\nmassimo di 8 ore in periodi di minor attività e mediante rotazione dei\nlavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento\ndell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi di ore\nannuali con le conseguenti decorrenze e suddivise come segue,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 16 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° gennaio 1982\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 8 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° luglio 1984\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 8 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° luglio 1985\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 8 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 31 dicembre 1985\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 8 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° luglio 1989\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 8 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 31 marzo 1991\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 4 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° ottobre 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 8 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° gennaio 1995\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 48 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assorbimento riduzione orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.C.N.L. 2 agosto 2000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 8 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° gennaio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ 12 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione d’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° gennaio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto il monte ore di permesso individuale retribuito ammonta a\ncomplessive 72 ore, comprensive delle ex festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le parti potranno concordare l’eventuale\ntrasformazione delle 72 ore di permessi in riduzioni effettive dell’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delle 72 ore annuali, 8 ore saranno destinate di norma al pomeriggio della\nvigilia di Natale ed al pomeriggio del 31 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi, saranno usufruiti entro il 31 dicembre dell’anno cui si\nriferiscono o, in caso contrario, potranno essere retribuiti su richiesta del\nlavoratore con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo. Resta\ninteso che in assenza di tale richiesta i suddetti permessi non decadranno ma\nconfluiranno con quelli dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervenissero modifiche di leggi le parti si rincontreranno per\nadeguare il comma precedente alle modifiche intervenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono cumulabili con le ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica successiva (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento\nprevisto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattandosi di istituto a base annua le frazioni inferiori all’anno\nsaranno calcolate per dodicesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione sostituisce a tutti gli effetti quella prevista\ndal contratto sulle festività abolite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>ART. 16 - RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale deve essere concesso normalmente di domenica, salvo le\neccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica,\ncon riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, salvo l’applicazione delle maggiorazioni di\ncui all’art. 18 mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il\ngiorno fissato per il riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’impiegato sarà\npreavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo\nstesso, con diritto, in difetto – per il giorno in cui avrebbe dovuto avere\nil riposo – ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo\ndovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno\ndi servizio prestabilito almeno tre giorni prima, il lavoratore avrà diritto\nad una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>ART. 17 - GIORNI FESTIVI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale\ncompensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le seguenti festività nazionali o infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lunedì dopo Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 aprile (anniversario liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1° maggio (festa del lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 giugno (anniversario della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Festa del Patrono del luogo, ove il lavoratore presta la sua opera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando un minimo di 13 festività, qualsiasi variazione anche in\naumento, stabilita dall’autorità nell’elenco dei giorni festivi si\nintenderà riportata nell’elenco di cui al punto b), e darà luogo al\ntrattamento economico previsto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività di cui al punto b) cadenti di domenica o di sabato o altre\nfestività è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile la retribuzione\nglobale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella\nmensile. Uguale trattamento spetterà al lavoratore che risulti assente dal\nlavoro per i seguenti motivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza\nfacoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e\nassenze per giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla\nvolontà del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la\ndomenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica\ngodendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana,\nfermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della\nfestività con il giorno di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel giorno di coincidenza fra domenica e festività infrasettimanale, il\nlavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con\nriposo compensativo in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione\nlavorativa. Le eventuali prestazioni quindi saranno compensate come\nstraordinario festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione d’opera nelle festività elencate nella lettera b)\ndel trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione\nper le ore di lavoro prestate con la maggiorazione prevista dagli art. 18 e\n19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 18 - LAVORO NOTTURNO – LAVORO DOMENICALE CON RIPOSO COMPENSATIVO –\nLAVORO NELLE FESTIVITA’\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>NAZIONALI O INFRASETTIMANALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento,\ndi compiere entro i limiti consentiti dalla legge e nell’ambito del proprio\norario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e\nlavoro nelle festività nazionali o infrasettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore ventidue alle ore\nsei. E’ considerato compreso in turni avvicendati il lavoro eseguito a turni\nregolari ed alternati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro\ncompiuto la domenica dal lavoratore che goda del riposo settimanale in altro\ngiorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto\nalla domenica lavorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il\nlavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali saranno corrisposte le\nseguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle\nvoci previste dall’art. 20:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>LAVORO NOTTURNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compiuto dal guardiano: maggiorazione 15% compreso in turni avvicendati:\nmaggiorazione 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25% LAVORO DOMENICALE CON\nRIPOSO COMPENSATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diurno: maggiorazione 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>notturno: maggiorazione 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORO NELLE FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(prestato nell’ambito dell’orario normale): maggiorazione: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 19 - LAVORO STRAORDINARIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di\ncompiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario\nnormale di cui all’art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Le ore straordinarie non possono di norma superare le due ore giornaliere,\nle dodici settimane e le 220 ore annuali per dipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica,\nsalvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per\nquesti è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno\ndi riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre\nl’orario di lavoro normale, nei giorni festivi di cui all’art. 17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore\nventidue alle sei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario, fatte salve norme di miglior favore stabilite\nda contratti integrativi regionali, provinciali o aziendali, saranno\ncorrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in\nbase alle voci previste dall’art. 20:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>LAVORO STRAORDINARIO FERIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diurno: maggiorazione 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>notturno: maggiorazione 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diurno: maggiorazione 65%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>notturno: maggiorazione 75%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette percentuali, come pure quelle degli art. 17 e 18, non sono\ncumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo e dei precedenti art. 17 e 18 la\nretribuzione oraria verrà determinata secondo le norme fissate dall’art. 20.\nOve la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o\ncommissioni, si prenderà per base la parte fissa, con minimo in ogni caso\ndella retribuzione di cui all’art. 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Ch3>ART. 19 bis BANCA ORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via sperimentale, ferma restando la normativa sul lavoro straordinario di\ncui all’art. 19, le parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende interessate, previa comunicazione ed intesa con Rappresentanze\nsindacali aziendali, o in mancanza con le OO.SS. territoriali, potranno\nattivare la Banca ore per la gestione della flessibilità di orario e del\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di attivazione del presente istituto le ore di lavoro straordinario\nprestate successive alla 120 ora annua, fermo restando il pagamento della\nmaggiorazione prevista dal vigente contratto, confluiranno in una “banca\nore” individuale ed il lavoratore usufruirà di corrispondenti riposi\ncompensativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con accordo aziendale\u002Fterritoriale le parti potranno determinare un diverso\nlimite da cui far decorrere l’applicazione della banca ore nonché\nregolamentare le modalità di godimento dei riposi compensativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 19 ter - REPERIBILITA’\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione\nlavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda\nper assicurare, secondo un programma, la continuità dei servizi e la\nfunzionalità degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>Possono essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per\nuna sua definizione con le R.S.U.\u002FR.S.A. ove presenti, le figure professionali\nsoggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze\ntecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell’azienda\nnonché alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì\nindividuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante\nal lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale\nrecupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo,\ndi compiere turni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch3>ART. 20 - RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione globale del lavoratore è composta dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•paga conglobata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali scatti di anzianità maturati ai sensi dell’art. 23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali altri aumenti comunque denominati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>•indennità di mensa, nelle località dove esiste;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•altre indennità eventualmente previste dalla contrattazione\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla retribuzione l’indennità di cassa e maneggio denaro,\nil rimborso delle spese ed ogni altro emolumento avente carattere di\nindennizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\n22. La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese a mezzo di busta paga\ncompilata a norma di legge. In caso di contestazione sugli elementi costitutivi\ndella retribuzione, al dipendente dovrà essere intanto corrisposta la parte di\nretribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 21 - PAGA CONGLOBATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data rispettivamente dal 1° marzo 2018, dal 1° marzo 2019 e dal 1°\nmarzo 2020 è in vigore la seguente paga conglobata (paga base, contingenza ed\nEDR):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"4\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1° Marzo 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1° Marzo 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1° Marzo 2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>Parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>7 2073.45 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>2112.20 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>2150.95 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>155 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>6 1980.64 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>2017.64 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>2054.64 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>148 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>5 1926.32 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1962.32 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1998.32 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>144 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>4 1819.70 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1853.70 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1887.70 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>136 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>3 1605.44 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1635.44 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1665.44 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>120 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>2 1538.30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1567.05 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1595.80 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>115 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1 1337.86 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1362.86 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>1387.86 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>100 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti gli istituti del previgente contratto in cui la retribuzione era\ndeterminata facendo riferimento ad una percentuale della paga base la quota\nspettante al lavoratore sarà quantificata in base ad una percentuale della\npaga conglobata detratto l’indennità di contingenza cristallizzata\nall’importo vigente alla data del 31\u002F3\u002F2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 22 - UNA TANTUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo economico,\n12 febbraio 2009, sarà riconosciuta un’indennità UNA TANTUM di € 300,00\nlorde, da corrispondere, in eguale misura per tutti i livelli di appartenenza,\ncon la mensilità di marzo 2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione dell’UNA TANTUM deve considerarsi a copertura del periodo\ndi vacanza contrattuale dal 1° aprile 2008, e sarà riproporzionata alla data\ndi assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>ART. 23 - SCATTI DI ANZIANITA’\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cp>Ai lavoratori, per l’anzianità di servizio maturata dopo il 18° anno di\netà presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il\ncomplesso facente capo alla stessa azienda), verrà corrisposto, per ogni\nbiennio di anzianità, e fino ad un massimo di 8 bienni, indipendentemente da\nqualsiasi aumento di merito, un riporto in cifra fissa differenziata riferita\nal livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun\nbiennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi, da corrispondere all’atto di maturazione del prossimo scatto,\nsono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS 30,99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I 30,21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II 27,89\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III 26,08\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV 24,53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui al precedente\ncomma, verrà corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti e\nsuccessivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo degli\nscatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini\ndell’individuazione del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che\na quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il\nvalore dello stesso (in cifra fissa) corrispondente al nuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità,\no loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo di\notto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità nel\nnuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo: somma totale degli scatti (vecchio e nuovo\nlivello): valore scatto nuovo livello = numero reale scatti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa prevista dal presente articolo ha decorrenza dal 1° luglio\n1984 e sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente stabilita che\npertanto deve considerarsi abrogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>Con decorrenza 1° Aprile 2004 gli importi, da corrispondere all’atto di\nmaturazione del prossimo scatto, rapportati alla nuova classificazione del\npersonale, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7° € 33,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° € 32,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° € 32,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° € 28,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° € 27,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° € 26,50\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 23 Bis - PREMIO DI FIDELIZZAZIONE AZIENDALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che alla data di stipula del presente contratto non riconoscano,\nper accordo o uso aziendale, premi e\u002Fo gratifiche una tantum legate\nall’anzianità aziendale, comunque denominate, erogheranno ai lavoratori al\ncompimento del venticinquesimo anno di permanenza in azienda (anche\nconvenzionale a seguito di trasferimenti di azienda ex art. 2112 c.c.), un\npremio una tantum denominato premio di fidelizzazione aziendale pari a mezza\nmensilità lorda con un tetto massimo di €. 2.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di cui sopra sarà erogato con la busta paga successiva al\ncompimento del 25° anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente norma si applica ai lavoratori che raggiungeranno l’anzianità\nsopraindicata successivamente alla data di efficacia del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>ART. 24 - TREDICESIMA MENSILITA’ O GRATIFICA NATALIZIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascun anno l’azienda è tenuta a corrispondere al personale una\ntredicesima mensilità o gratifica natalizia pari alla retribuzione globale\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia\navverrà normalmente entro il 16 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella tredicesima mensilità o gratifica natalizia per quanti sono i mesi di\nservizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese non superiori o eguali ai 15 giorni non saranno\ncalcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>ART. 25 - QUATTORDICESIMA MENSILITA’\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 10 luglio di ogni anno l’azienda è tenuta a corrispondere al\npersonale una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile\nin atto al 30 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quattordicesima mensilità è riferita all’anno che precede la data di\npagamento, cioè al periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno\ndell’anno in corso. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il\nsuddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della quattordicesima per quanti sono i mesi di servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese non superiori o eguali ai 15 giorni non saranno\ncalcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni di mese\nsuperiori ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quattordicesima mensilità deve essere computata solo agli effetti del\ntrattamento di fine rapporto e di preavviso, e, per il personale impiegatizio,\nanche agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di previdenza di cui\nall’art. 42 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 26 - INDENNITA’ SPECIALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>•INDENNITA’ USO DI MEZZI DI TRASPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda corrisponderà al personale con mansioni non impiegatizie che\nusa per servizio il proprio mezzo di trasporto, una indennità mensile da\nconcordarsi fra le parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ALLOGGIO DEL PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale con mansioni non impiegatizie, cui per esigenze di servizio\nl’azienda chieda di restare continuativamente a disposizione dell’azienda\nstessa, la concessione dell’alloggio sarà gratuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•INDENNITA’ DI CASSA E DI MANEGGIO DENARO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale impiegatizio con qualifica di cassiere verrà corrisposta una\nindennità di rischio nella misura del 5% della retribuzione globale\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’altro personale che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per\nerrori, verrà corrisposta una indennità di rischio nella misura del 3% della\nretribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi, nel\nsolo caso in cui l’azienda lo abbia preventivamente esonerato, per iscritto,\nda ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricalcolo delle suddette indennità di cassa e di maneggio denaro, per\nquanto concerne le variazioni dell’indennità di contingenza, si effettuerà\nal termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio\ndell’impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale con mansioni impiegatizie non qualificato cassiere, cui per le\nsue mansioni venga o sia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale\nindennizzo verrà mantenuto o corrisposto sulla retribuzione globale\nfintantoché lo stesso esplichi le mansioni suddette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 27 - ASSENZE E PERMESSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo caso di forza maggiore tutte le assenze devono essere giustificate\nentro il mattino successivo al primo giorno di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenze non giustificate potranno essere applicate le sanzioni\ndi cui al successivo art. 36.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda, l’azienda ha la facoltà di accordare\npermessi di breve durata per giustificati motivi, senza corrispondere la\nrelativa retribuzione e senza computarli in conto dell’annuale periodo di\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i permessi ai lavoratori studenti si rinvia alla dizione dell’art. 10\ndella Legge 20\u002F5\u002F1970, n°300 (1). Legge 53\u002F2000 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a tempo indeterminato può chiedere un periodo di congedo,\ndella durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, per\ngravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della\nlegge 8 marzo 2000 n. 53 (2) e del Decreto del Ministro per la solidarietà\nsociale 21 luglio 2000 n. 278 (“Regolamento recante disposizioni di\nattuazione dell’art .4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 concernente congedi per\neventi e cause particolari”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore,\ndi un componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle\naltre persone indicate dall’art. 433 del codice civile anche se non\nconviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro\nil terzo grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta di congedo di cui al\npresente comma sono costituiti da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate\nsopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di impegno particolare nella cura o nell’assistenza di una\ndelle persone sopraindicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•situazione di grave disagio personale (esclusa l’ipotesi di malattia)\ndel lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle persone\nsopraindicate quali quelle indicate alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2\ndel Decreto ministeriale 21 luglio 2000 n 278.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo può essere fruito in materia continuativa o frazionata. Il suo\ngodimento viene attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel\ncalcolo si computano anche le frazioni di mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto: non ha diritto a\nretribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salva l’applicazione di quanto previsto dal comma secondo dell’art. 4\ndella legge 8 marzo 2000, n. 53 in ordine al riscatto ed alla prosecuzione\nvolontaria, il periodo di congedo non viene computato ai fini dell’anzianità\ndi servizio ed ai fini previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne\ndeve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, di almeno giorni quindici di calendario specificando, sempre\ncon il rispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della\ndomanda ed allegando idonea documentazione del medico specialista del Servizio\nSanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale\no del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di\nricovero o intervento chirurgico. Devono essere indicate altresì la decorrenza\ne la durata del periodo o dei periodi di congedo richiesti e, ove sia\npossibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo venga richiesto per\nsituazioni che richiedano particolare impegno del dipendente o per la sua\nsituazione di grave disagio personale, in un uno con la domanda deve essere\nindicata la sussistenza delle condizioni ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro venti giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, l’azienda\ndeve pronunciarsi in ordine alla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ data facoltà alle parti di indicare se sia o meno possibile il rientro\ndel lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso affermativo di specificare\ncon quale preavviso. In ogni caso, con il consenso dell’azienda, il\nlavoratore può sempre rientrare in epoca anticipata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di particolare accoglimento o di diniego, il lavoratore può\nchiedere il riesame della sua domanda nei successivi venti giorni assistito\ndalle RSA\u002FRSU o dalle OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del disposto dell’articolo 4, comma3 della legge 53\u002F2000,\nil dipendente che riprenda l’attività lavorativa dopo avere goduto un\ncongedo ai sensi del presente articolo, per complessivi due anni potrà\nfrequentare un corso di formazione teorico pratico della durata massima di 160\nore, delle quali almeno metà di formazione teorica ; ove il periodo di congedo\nsia stato inferiore a due anni, la durata del corso verrà riproporzionati in\nrelazione alla durata del congedo ed alle mansioni del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di\ntre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave\ninfermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,\npurché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da\ncertificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave\ninfermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di\nlavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>ART. 28 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI ED ASPETTATIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle\nAssociazioni di cui all’art. 19 delle Legge 20 maggio 1970 n°300, hanno\ndiritto a permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando\nl’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno concessi per un massimo di 9 giorni all’anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne\npossono beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e\nnel complesso non potranno comunque superare il massimo di 18 giorni\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni\nterritoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicare all’azienda\ncui il lavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle\ninerenti a cariche pubbliche elettive, potrà essere concesso un periodo di\naspettativa della durata massima di mesi 6 rinnovabili, durante il quale il\nrapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto per\nl’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a tali permessi almeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità\nproduttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa\nè organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna\nrappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a\n300 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per\ncui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità\nproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla\nlettera precedente b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno\nessere inferiori a 8 ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del\ncomma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti\nnon potranno essere inferiori a 2 ore all’anno per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve\ndarne comunicazione scritta all’impresa 24 ore prima, tramite le\nrappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per\nla partecipazione alle trattative sindacali o a congressi e convegni di natura\nsindacale, in misura non inferiore a 8 giorni l’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta all’impresa 3 giorni prima, tramite le\nrappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VOLONTARIATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 17 della legge 11 agosto 1991, n.\n266, le parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle organizzazioni\ndel volontariato iscritte ai registri dalla legge predetta, hanno diritto di\nusufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, delle forme di\nflessibilità dell’orario e delle turnazioni in atto aziendalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 29 - DIRITTO ALLO STUDIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori, le aziende concorderanno, nei casi e alle condizioni di cui ai\nsuccessivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono\nfrequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti\npresso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 Dicembre 1962, n.\n1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 Gennaio 1942, n. 86, nonché i corsi\ndi formazione professionale istituiti a livello nazionale di cui all’art. 2,\npunto f), del presente contratto ed inoltre verranno concessi i permessi e le\nagevolazioni previste dalla Legge 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti, per un massimo di 150\nore pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i\ndipendenti dell’unità produttiva, che sarà determinato, all’inizio di\nogni triennio – a decorrere dal 1° Ottobre 1976 – moltiplicando le 150 ore\nper un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati\nnell’unità produttiva a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità\nproduttiva per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare il due per\ncento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è\ncomunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo\nreparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi\ndel presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende\npartecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non\ncoincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle\nrichieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale fine, il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta\nall’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordati con il\ndatore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al\ntrimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento\ndella media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di\nsituazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e quarto comma del\npresente articolo, la direzione aziendale d’accordo con la rappresentanza\nsindacale, ove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai\nprecedenti terzo e quarto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i\ndiritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi\n(quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per\nl’identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore\nassegnabili a ciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con\nidentificazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni\nnazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune\naffinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,\ngarantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l’acquisizione di\npiù elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche\ndelle attività delle agenzie marittime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>ART. 29 bis - PERMESSI FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dei lavoratori, nelle materie in cui vige un obbligo di legge,\ndeve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri\neconomici a carico dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto, nell’ambito dell’orario di lavoro ad\nulteriori 20 ore nel corso dell’anno per partecipare ai corsi di formazione\nerogati dall’Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta dei corsi dovrà essere attinente all’attività lavorativa del\ndipendente e comunque compatibile alle esigenze tecnico-organizzative\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore non usufruite non sono cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dipendenti da aziende non iscritte all’Ente Bilaterale\nNazionale, potranno utilizzare tale monte ore per frequentare corsi di\nformazione in materie attinenti il proprio ambito professionale, il costo della\nformazione sarà a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di\n€. 500,00.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 30 - CONGEDO MATRIMONIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente compete, per contrarre matrimonio, un congedo retribuito di 15\ngiorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto è esteso alle unioni di fatto. Ai sensi del presente articolo\nsi intende per \"unione di fatto\" il rapporto tra due persone, anche dello\nstesso sesso, legate in modo continuativo da comunione di vita affettiva e\nmateriale, perdurante da almeno sei mesi e risultante da certificazione\nanagrafica - stato di famiglia - che attesti lo stato di convivenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il matrimonio successivo ad un'unione di fatto per la quale sia stato fruito\nil relativo congedo non dà diritto ad un nuovo congedo, ed in caso di\ncessazione di un'unione di fatto, il congedo per una nuova unione non potrà\nessere richiesto prima che sia trascorso, dalla cessazione del precedente, un\nperiodo di tempo pari al termine necessario per la richiesta di divorzio dopo\nla separazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al presente articolo non si computa nell'annuale periodo\ndi ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto di usufruire di una settimana di ferie maturate in\naggiunta al congedo matrimoniale da computarsi nel periodo di cui all’art.31.\nIl congedo matrimoniale deve essere usufruito entro 90 giorni dalla\ncelebrazione delle nozze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La settimana aggiuntiva di ferie di cui al comma precedente non potrà\nessere fruita nei periodi che vanno dal 1°luglio al 20 agosto e dal 7 dicembre\nal 6 gennaio, salvo condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>ART. 31 - FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti periodi di ferie vanno computati per giorni lavorativi (escluso\nil sabato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quello di\npassaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi.\nLe frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno\nconsiderate mese intero quelle superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della\ndeterminazione delle giornate di ferie spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica\nil diritto alle ferie e il personale avrà diritto allo stesso od alle\nindennità sostitutive dei giorni maturati e non goduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore abbia goduto un numero di giorni di ferie superiori a\nquelli maturati, il datore di lavoro avrà diritto a trattenere in sede di\nliquidazione l’importo corrispondente ai giorni di ferie godute e non\nmaturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’epoca delle ferie sarà fissata dall’azienda tenuto conto,\ncompatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del\nlavoratore e previa consultazione, al fine di un’auspicabile soluzione di\ncomune soddisfazione, con le Commissioni interne e le Rappresentanze sindacali\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando gli obblighi di legge le ferie superiori ai 15 giorni\npotranno essere divise in due periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di\npreavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento delle ferie o di\nspostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al\nrimborso delle spese, comprovate documentalmente, derivategli\ndall’interruzione o dallo spostamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle\nstrutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità\nsalvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui le ferie\nnon siano state fruite nel termine dell’anno di lavoro, il diritto non è\novviamente perduto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 32 - TRATTAMENTO DI MALATTIA O INFORTUNIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia o per infortunio dovrà essere comunicata entro 24\nore, salvo i casi di giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell'azienda il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato\nmedico. Il controllo dell'assenza per infermità può essere effettuato\nattraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, verrà accordato al\ndipendente non in prova, il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio fino a sette anni: conservazione del posto di\nlavoro per mesi nove e corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile\nper quattro mesi e della metà di essa per altri cinque mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio oltre i sette anni: conservazione del posto\nper dodici mesi e corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per\nquattro mesi e della metà di essa per altri otto mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui sopra è comprensivo di quanto erogato dall'INPS,\nesclusa la parte di indennità afferente all'eventuale lavoro straordinario\ncompreso fra gli elementi retributivi presi a base per il computo\ndell'indennità stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui ai due precedenti commi cesserà qualora il dipendente\ncon più periodi di malattia raggiunga in complesso, durante 18 mesi\nconsecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi\ncontemplati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>In caso di malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo\nTbc, tumori, è concesso un periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi non\nretribuito. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale\nnell'anzianità di servizio. La richiesta di aspettativa deve essere presentata\nentro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei\ntermini previsti nel comma precedente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al\nlicenziamento del dipendente, gli corrisponderà il trattamento di\nlicenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di\nassenza per malattia, ad esclusione di quelli derivanti dalle seguenti\npatologie: Tbc, tumori, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, morbo di\nHalzaimer, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 18 mesi. L'arco\ntemporale da assumere per il calcolo coincide con i 18 mesi consecutivi\nimmediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo\nstato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esclusione dal computo del periodo di comporto delle assenze derivanti\ndalle patologie sopraindicate avverrà solo se certificate e tempestivamente\ncomunicate all'azienda al momento del loro insorgere. L'esclusione del periodo\ndi comporto decorrerà dal momento della effettiva comunicazione\nall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consente\nal dipendente di riprendere servizio, egli potrà risolvere il contratto di\nlavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all'art. 41. Ove\nciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane\nsospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della\nindennità di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>•Infortunio sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali\ndall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo\nriconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità\nper l'invalidità temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione del servizio dovuto ad infortunio, verrà accordato\nal dipendente non in prova, il seguente trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per dieci mesi.\nIl trattamento di cui sopra è comprensivo di quanto erogato dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare a suo carico contro gli\ninfortuni sul lavoro tutto il personale con mansioni impiegatizie che\nabitualmente esplica le sue mansioni fuori dell'ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assicurazione di cui al precedente comma deve garantire all'impiegato, ove\ngià non assicurato con l'INAIL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il caso di invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 33 - DIRITTI CIVILI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TOSSICODIPENDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato\ndalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che\nintendano accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi\nsanitari delle UU.SS.LL o di altre strutture terapeutico - riabilitative e\nsocio -assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per\nil tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta\nall’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore ai dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico - riabilitativo\nè considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa\nnon retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza\ndell’anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono essere a loro volta\nposti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il\nservizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il\nricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, secondo\ncomma, lettera b) della Legge 18 Aprile 1962, n. 230.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di\nparticolari requisiti psico-fisici ed attitudinali per l’accesso\nall’impiego, nonché per l’espletamento di mansioni che comportano rischi\nper la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che\ncomportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, sono\nindividuate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di\nconcerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture\npubbliche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e a spese del datore\ndi lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima\ndell’assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici,\nsecondo le modalità previste dal decreto interministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del\nrapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore\ndall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza,\nl’incolumità e la salute dei terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dal DPR n. 309\u002F1990 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le\ndisposizioni emanate dalla legge 53\u002F2000 e dai decreti Ministeriali di\nattuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUTELA DELLE PERSONE DISABILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,\ndi minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.\n4, comma 1, della legge n. 104\u002F1992 così come modificata dalla L. 183\u002F2010,\nhanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione\nfacoltativa dal lavoro di cui all’art. 33del D.Lgs 151\u002F2001, a condizione che\nil bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro\ndi usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di\nastensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al\ncompimento del terzo anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la\nlavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di\nminore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una\npersona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo\ngrado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili\nanche in maniera continuativa od oraria, a condizione che la persona con\nhandicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto a fruire dei permessi di cui all’art.33, comma 3, della legge 5\nfebbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i\ngenitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in\nmaniera continuativa nell’ambito del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre, o in\nalternativa il lavoratore padre, ha diritto ai tre giorni mensili a condizione\nche sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che\nl’assistenza la figlio sia continuativa ed esclusiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti\ndall’art. 33 del citato D.Lgs 151\u002F2001, si applicano le disposizioni di cui\nall’art 34 comma 5 del medesimo D.Lgs 151\u002F2001, nonché quelle contenute\nnell’art. 43 del D.Lgs 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore o familiare lavoratore che assiste persona con handicap in\nsituazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado,\novvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con\nhandicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure\nsiano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancante,\nha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da\ncontribuzione figurativa, anche in maniera continuativa ed ha diritto, ove\npossibile, a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona\nda assistere, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra\nsede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Cp>La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire\ndei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove\npossibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere\ntrasferita ad altra sede senza il proprio consenso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dalla legge 5 Febbraio 1992, n. 104 così come modificata dalla L.\n183\u002F2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le\ndisposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ETILISMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di\netilismo, e che accede a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi\nsanitari delle UU.SS.LL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-\nassistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta,\ncompatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di\naspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la\nsospensione della prestazione è dovuta all’esecuzione del trattamento\nriabilitativo e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa\nrichiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l’ammissione\nal programma di riabilitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mese il lavoratore dovrà presentare adeguata attestazione rilasciata\ndalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa\nl’effettiva prosecuzione del programma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nil servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo,\no alla scadenza dell’annualità ovvero alla data dell’eventuale volontaria\ninterruzione anticipata del programma terapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa prevista dal comma 2 costituisce interruzione del servizio.\nPertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà\ndecorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa, l’azienda potrà\nricorrere ad assunzioni a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cp>LAVORATORI MALATI DI AIDS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione alla legge n. 135\u002F1990 l’azienda si impegna, in\nparticolare, a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati\nall’individuazione della patologia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo\nl’inserimento nell’ambiente lavorativo ed accordando turni di lavoro, orari\nanche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORATORI AFFETTI DA VIRUS HIV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di\nlavoro lo svolgimento di indagine volte ad accertare nei dipendenti o in\npersone preso in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro\nl’esistenza di uno stato di sieropositività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere\nmansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi\naccertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente\ntutelato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda ha l’obbligo di garantire il posto di lavoro la\nriservatezza favorendo nel contempo l’inserimento nell’ambiente di lavoro e\naccordando orari di lavoro, mansioni e sedi che permettano di effettuare tutte\nle terapie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>ART. 34 - TUTELA DELLA MATERNITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici\ndurante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale\nevenienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conservare il posto alle lavoratrici per il periodo previsto dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•integrare l’indennità a carico dell’INPS sino al raggiungimento\ndelle seguenti aliquote:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•primi quattro mesi: 100%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quinto mese: 80%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sesto mese: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della retribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso\ndell’anzianità di servizio per il periodo di cui al punto a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>Al rientro dall’assenza per maternità la lavoratrice madre sarà di norma\ninquadrata nuovamente nella mansione svolta precedentemente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, dal\nlavoro per le malattie del figlio fino a otto anni di età con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENTRO I TRE ANNI DI ETA’ DEL BAMBINO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i tre anni di età del figlio non c’è alcun limite temporale ai\ncongedi per malattia e i primi due giorni per ogni anno, verranno retribuiti al\n100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DAI TRE AGLI OTTO ANNI DI ETA’ DEL BAMBINO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dai tre anni agli otto anni di età del bambino è prevista l’assenza dal\nlavoro nel limite di 5 giorni lavorativi non retribuiti ogni anno per ciascun\ngenitore per ciascun figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda in aggiunta a quanto sopra concederà 1 giorno di permesso\nretribuito, in aggiunta agli altri permessi, per ogni anno dal terzo anno di\netà del bambino all’ottavo per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche se\nl’altro non ne ha il diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie di cui\nsia in fruizione il genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta ai permessi suddetti qualora la lavoratrice\u002F lavoratore avesse\nesaurito tutti i permessi retribuiti spettanti ai sensi dell’art. 15, le\naziende riconosceranno un’ulteriore giornata di permesso retribuito che\npotrà essere fruita in alternativa in caso di malattia del figlio\u002Fa fino agli\n8 anni di vita del bambino\u002Fa oppure per l’inserimento nel nido o nella scuola\ndi infanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale permesso decadrà in caso di mancato godimento nell’anno solare di\nmaturazione, senza dare diritto ad alcuna indennità e\u002Fo accumulo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Ch3>ART. 34 bis - LAVORO PART-TIME PER MATERNITA’\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativo in materia di part-\ntime, le lavoratrici ed i lavoratori a seguito di maternità\u002Fpaternità e sino\nal compimento del terzo anno di vita del minore, nonché la lavoratrice ed il\nlavoratore che abbia avuto un minore in affido od adozione entro i primi tre\nanni dall’ingresso in famiglia, potranno richiedere la trasformazione\ntemporanea del rapporto di lavoro in part time per la durata di sei mesi anche\nrinnovabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il part- time sarà concesso entro i seguenti parametri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aziende da 21 a 50 dipendenti 1 part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aziende da 51 a 75 dipendenti 2 part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 76 dipendente un part-time ogni 25 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il part time sarà concesso per periodi semestrali ed in caso di più\nrichiesta a rotazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice\u002Fil lavoratore potrà presentare la domanda al termine della\nastensione obbligatoria dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di un numero di richieste eccedenti il limite di cui sopra\nl’azienda concederà il part time in base alla data di presentazione della\ndomanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice\u002Flavoratore che ha già usufruito della trasformazione a\nseguito della medesima maternità potrà ripresentare la domanda per un\nulteriore semestre solo alla scadenza del periodo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversi criteri di concessione potranno essere stabiliti in sede di\ncontrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si demanda alla contrattazione di secondo livello l’attuazione delle\npossibilità di usufruire ad ore del congedo parentale ai sensi dell’art. 1\ncomma 339 l. 228\u002F2012.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 35 - SERVIZIO MILITARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata alle armi per obblighi di leva si applicano le norme del\nDL 13 Settembre 1946, n. 303.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La chiamata alle armi, salvo che per i lavoratori in prova, non risolve il\nrapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sarà considerato utile\nagli effetti dell’indennità di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 Maggio\n1955,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•370, e la durata del richiamo viene computata nell’anzianità di\nservizio. Quando il dipendente sia in prova, il richiamo alle armi determina la\nsospensione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato il servizio militare, il dipendente dovrà presentarsi in azienda\nper riprendere servizio entro 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente non si presenti entro i termini sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 36 - DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nello\nsvolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri delle parti discendono\ndalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il\nregolamento interno non dispongano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno\nconsono alla dignità della sua funzione, vale a dire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere l'attività con la diligenza richiesta dalla natura della\nprestazione dovuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro,\nimpartitegli dall'imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali\ngerarchicamente dipende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non trattare affari per proprio conto o di terzi in concorrenza con\nl'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione ed ai\nmetodi di lavoro dell'azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad essa\npregiudizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndall'azienda per il controllo della presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza\nmediante l'affissione nei locali di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti e quant'altro a lui\naffidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto previsto dall'art. 7 della citata legge n. 300\u002F1970,\nl'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento\ndella prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar\nluogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimprovero verbale per le mancanze più lievi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimprovero scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al\nprecedente punto 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa non superiore all'importo di 3 ore di stipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo\nnon superiore ai 5 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo,\nsenza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con\nnegligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•guasti per incuria il materiale o la merce che deve trasportare o che\ncomunque abbia in consegna oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali\nguasti verificatisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante\nil lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il\npubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla\nmorale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non osservi le norme e le disposizioni in materia di sicurezza e\nsull’igiene del lavoro, salvo che la condotta non sia stata oggetto di\nsanzione ai sensi del D. Lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento della sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e lavoro,\nsi applica nei confronti del lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per negligenza nel servizio, arrechi danni all’azienda, al materiale,\nalle persone o alle macchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•utilizzi, i sistemi informatici e\u002Fo di comunicazione messi a disposizione\ndall’azienda, in violazione delle disposizioni della stessa e\u002Fo del\nregolamento ove presente, sempre che la condotta non costituisca ipotesi più\ngrave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ consentito l’utilizzo degli strumenti aziendali per attività di\naggiornamento professionale tramite corsi promossi dall’Ente Bilaterale\nNazionale di Categoria da effettuarsi nei modi e nei tempi concordati con\nl’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esegua, fuori dall’orario di lavoro, ma in luoghi di pertinenza\naziendale e con l’utilizzo di strumenti aziendali, attività o lavori per\nconto proprio o di terzi, senza sottrazione di materiale aziendale, salva\nautorizzazione del datore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si assenti ingiustificatamente dal lavoro fino a tre giorni nell’anno\nsolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commetta recidiva oltre la terza volta in qualsiasi condotta che abbia\ncomportato l’erogazione della multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il provvedimento del licenziamento si applica nei confronti del\nlavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commetta atti e\u002Fo tenga condotte che provochino all’azienda grave danno\no che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni\nche costituiscano reati a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>A titolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gravi atti di insubordinazione nei confronti dei superiori accompagnata\nda comportamenti violenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra\ndipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio\ndell'attività aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo\ndelle presenze al lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il danneggiamento doloso di beni dell'azienda o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'esecuzione, durante l’orario di lavoro, di attività per conto\nproprio o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenza ingiustificata dal lavoro oltre tre giorni nel corso dell’anno\nsolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano\nspecificatamente affidate mansioni di sorveglianza custodia, controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compia abusi dolosi in ordine ai rimborsi spese per trasferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso in cui il lavoratore commetta all’interno dell’azienda,\nmolestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale\nesterno;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•utilizzi i sistemi informatici e\u002Fo di comunicazione messi a disposizione\ndall’azienda in violazione delle disposizioni della stessa e\u002Fo del\nregolamento ove presente, quando dalla condotta possa derivare grave danno alla\nazienda e comunque costituisca pericolo per la sicurezza ed integrità dei\nsistemi informatici aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Recidiva oltre la terza volta in qualsiasi condotta che abbia comportato\nl’erogazione della sanzione della sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe disciplinari verrà versato all'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa\nal versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,\nle disposizioni contenute nel presente articolo, nonché quelle contenute nei\nregolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono\nessere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo\naccessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli\npreventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a\nsua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore entro 20\ngiorni lavorativi dalla data in cui l'impresa ha avuto conoscenza del fatto\ncontestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla\ndata di ricevimento della contestazione, potrà fornire le proprie\ngiustificazioni per iscritto o chiedere di essere sentito a sua difesa con la\nfacoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale\ncui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare se comminata dovrà essere inviata dall'impresa a\nlavoratore entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di\n10 giorni stabilito dal precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale termine potrà essere prorogato una sola volta per un periodo massimo\ndi ulteriori 30 giorni lavorativi qualora la valutazione delle giustificazioni\nrichieda una particolare attività istruttoria, previa comunicazione al\nlavoratore da inviarsi nel termine di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda\nimpugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle\nprocedure di conciliazione previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.\n300, o di quelle previste dall'art. 49 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ricorso in arbitrato, qualora risulti accertato che il fatto\ncontestato non sussiste o comunque non costituisce condotta disciplinarmente\nrilevante con conseguente annullamento della sanzione, le spese sostenute\nsaranno comunque a carico dell’azienda\u002Fente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\n18 mesi dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 36 Bis SOSPENSIONE CAUTELARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazioni relative a mancanze che possano giustificare\nl’applicazione della sanzione del licenziamento il datore di lavoro potrà\ndisporre contestualmente la sospensione cautelare non disciplinare dal lavoro\ncon effetto immediato e per l’intera durata del procedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 37 - RESPONSABILITÀ DELL’AUTISTA E DEL PERSONALE DI SCORTA RITIRO\nPATENTE – PULIZIA MACCHINA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autista non deve essere comandato, né destinato ad effettuare\noperazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l’autista deve\ncollaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo\naffidatogli siano tecnicamente effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autista è responsabile dei veicoli affidatigli e, unitamente al\npersonale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in\nconsegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti o danni che siano ad essi\nimputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili\nper negligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il\nservizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in normale stato di\nfunzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario, ne deve dare\nimmediatamente avviso all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autista al quale venga ritirata la patente di guida, per motivi che non\ncomportino il licenziamento in tronco, avrà diritto alla conservazione del\nposto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna.\nL’autista, durante questo periodo, potrà essere adibito ad altri lavori ed\nin questo caso percepirà il salario della categoria nella quale viene a\nprestare servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, oltre alla conservazione\ndel posto di cui sopra, l’azienda potrà adibire l’autista a qualsiasi\naltro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla\nquale egli viene adibito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,\noppure l’autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l’azienda\nlo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso\nall’autista verrà corrisposta l’indennità di licenziamento di cui\nall’art. 43, secondo la retribuzione percepita nella categoria cui il\ndipendente apparteneva prima del ritiro della patente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa\na conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta\npulizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. Qualora siano\neffettuate oltre l’orario normale di lavoro, esse saranno considerate come\nprestazioni straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme di cui sopra dette per mansioni anche se eseguite da\naltro personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 38 - TRASFERTE E RIMBORSO SPESE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in missione per servizio, l'azienda corrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalità\n- quando la durata del servizio obblighi il personale ad incontrare tali\nspese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle altre eventuali spese vive, necessarie per\nl'espletamento della missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi\ninerenti il servizio, oltre alla retribuzione, saranno rimborsate le eventuali\nspese sostenute per viaggi, vitto e alloggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una diaria, in aggiunta al trattamento di cui sopra, di euro 22\ngiornaliere nei casi in cui la missione comporti una permanenza fuori dalla\nsede di lavoro superiore a 12 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 39 - TRASFERIMENTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia trasferito, per disposizione dell'azienda, da una sede\nall'altra situata in località che comporti l'effettivo trasferimento del\ndomicilio, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto\nper sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili,\nbagagli, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità e i termini di tale rimborso spese saranno concordati\npreventivamente con l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale, in caso di trasferimento, oltre al predetto rimborso è dovuta\nanche una diaria \"una tantum\" nella misura di una retribuzione globale mensile,\npiù un decimo della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si\ntrasferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un\nindennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente\nregistrato o denunciato al datore di lavoro prima della comunicazione del\ntrasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla\nconcorrenza di 4 mesi di pigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato per iscritto con il\npreavviso di 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto,\nl'Organizzazione imprenditoriale competente per territorio invierà alle OO.SS.\ncopia della lettera con la quale viene comunicato al lavoratore il\ntrasferimento che comporti per il lavoratore stesso un cambiamento di domicilio\nal di fuori dal comune di residenza originario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che non accetti il trasferimento, se licenziato, ha diritto al\ntrattamento di fine rapporto ed al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale trasferito conserva il trattamento economico goduto\nprecedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle\ncondizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e\nche non ricorrano nella nuova destinazione, e salva l'applicazione dei nuovi\nminimi tabellari delle località ove viene trasferito se più favorevoli,\nnonché il riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti\nalle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 40 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso per\ngiusta causa che è disciplinato dall’art. 2119 del codice civile e dalla\nlegge 15 luglio 1966, n° 604, non può essere risolto da parte dell’azienda\nsenza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PER GLI IMPIEGATI CHE, AVENDO SUPERATO IL PERIODO DI PROVA, NON HANNO\nSUPERATO I CINQUE ANNI DI SERVIZIO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 7° e 6° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 5° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PER GLI IMPIEGATI CHE HANNO SUPERATO I CINQUE ANNI DI SERVIZIO E NON I\nDIECI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di 7° e 6° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi due per gli impiegati di 5° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PER GLI IMPIEGATI CHE HANNO SUPERATO I DIECI ANNI DI SERVIZIO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 7° e 6° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 5° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi due per gli impiegati degli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PER IL PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sei giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni il lavoratore dovrà dare preavviso pari al 50% delle\nmisure sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono per gli impiegati dalla metà o dalla fine\ndi ciascun mese e per il personale con mansioni non impiegatizie dal\nlunedì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo\ndella retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al\nlavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di rinunciare al\npreavviso prima che questo abbia avuto inizio, senza che da ciò derivi alcun\nobbligo di indennizzo all’altra parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento, durante il decorso del preavviso, il lavoratore ha\ndiritto di ottenere permessi in ragione di due ore giornaliere per la ricerca\ndi altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esclusivamente per il personale assunto prima del 1° aprile 2004 i termini\ndi preavviso sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) PER GLI IMPIEGATI CHE HANNO SUPERATO I DIECI ANNI DI SERVIZIO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 7° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 5° e 6° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi due per gli impiegati degli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>ART. 41 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore\ndi lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le\nnorme della legge 29 maggio 1982 n° 297, e secondo le norme del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di servizio prestato sino al 31\u002F5\u002F1982, il trattamento di fine\nrapporto è calcolato con le modalità e con le misure dell’art. 39 CCNL\n13\u002F6\u002F1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 c.c., come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982 n° 297, sono escluse dalla quota annua\ndella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto\nle seguenti somme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i rimborsi spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le somme concesse occasionalmente a titolo di ‘una tantum’,\ngratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi per lavoro straordinario, se corrisposti con le modalità di\ncui all’art. 18 del presente contratto, e per lavoro festivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 40;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la indennità sostitutiva di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo\nnonché il 50% delle stesse quanto hanno carattere continuativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS,\nINAIL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico\ndel datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anticipazioni previste dalla legge 297\u002F82 e 53\u002F2000 sul trattamento\ndi fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate\nnell’allegato 2 al CCNL 28\u002F6\u002F84.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>ART. 42 - PREVIDENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore del personale impiegatizio, dipendente da aziende inquadrate agli\neffetti contributivi nel settore commercio, è mantenuto il trattamento di\nprevidenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936, e con le\nsuccessive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono\ncalcolati sullo stipendio mensile e precisamente sulle voci 1, 2, 3 e 4\ndell’art. 20, nonché sulla 13ª e 14ª erogazione, anche queste determinate\nin base alle voci sopra citate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale impiegatizio di età inferiore a 18 anni è escluso dalla\niscrizione al Fondo. Al fine di garantire una maggiore aderenza delle\nprestazioni previdenziali del Fondo alle linee e tendenze di riforma del\nsistema previdenziale italiano, sempre negli ambiti definiti dal D.Lgs. n.\n509\u002F94, le parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per tutti i lavoratori di aziende che versano contributi al FASC, che\nentreranno nel settore a far data da 01.01.02 le prestazioni previdenziali del\nFondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte\neliminando eventuali disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori,\ncon le stesse modalità e con gli stessi requisiti previsti nell’articolo 7\ndel D.Lgs. n. 124\u002F93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutti i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31.12.01 potranno\noptare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazioni\ncome sopra previsto, sulla base dell’aspettativa di migliori rendimenti\nconseguente all’impiego di capitali per un più lungo periodo e alle\nincentivazioni che verranno determinate dal C.d.A. del Fondo; i lavoratori che\nopteranno per il uovo regime di prestazioni dovranno altresì scegliere se\ndestinarvi anche quanto maturato precedentemente alla data del nuovo regime di\nprestazioni o se conservare per detta quota l’attuale trattamento. Il C.d.A.\ndel Fondo individuerà inoltre le scadenze entro le quali i lavoratori dovranno\nesprimere le opzioni suddette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’applicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i soggetti\nche si trovano ad avere maturato una anzianità contributiva ai fini INPS tale\nche permetta loro, nel giro di un breve lasso temporale (5 anni) di accedere\nalla pensione di vecchiaia o di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli attuali dipendenti che non optino per il nuovo regime continueranno\nad essere riconosciute, all’atto dell’uscita dal settore, le prestazioni ai\nsensi dell’articolo 14 dello Statuto, consistenti nella liquidazione del\ncapitale versato e degli interessi accreditati alla fine dell’anno sulla base\ndei risultati di bilancio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Integrazione verbale d’intesa del 20 marzo 2017, Previ.Log \u002FPriamo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stabiliscono per i lavoratori aderenti a Previ.Log. che la quota\ncontributiva di parte aziendale sia pari all’1% calcolata sugli elementi\nutili della retribuzione mensile, così come previsto dal presente contratto.\nTale quota decorrerà a far data dal 1° aprile 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota minima per i lavoratori aderenti sarà pari a quella versata\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota\nmensile di accantonamento del TFR maturato nel corso dell’anno da destinarsi\nalla Previdenza Complementare sarà quella delle disposizioni legislative\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28 aprile 1993, la quota\nmensile di accantonamento del TFR maturato nel corso dell’anno da destinarsi\nalla Previdenza Complementare sarà dell’1% della retribuzione utile al\ncomputo di tale istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà liberamente incrementare la sua posizione individuale\ncon contributi aggiuntivi a suo esclusivo carico nel rispetto di percentuali\n(0,5%; 1%,1,5% e seguenti) calcolate sugli stessi elementi utili alla\nretribuzione così come previsto dal contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento dell’adesione al Fondo per le imprese ed i lavoratori le quote\ndi iscrizione saranno solo quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento\nPrevi.Log.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>ART. 42 BIS - CASSA MUTUA \u002F ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano la costituzione della Commissione Paritetica per la\ncreazione e gestione della Cassa Mutua che dovrà concludere i propri lavori\nentro il 30 giugno 2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>Le parti convengono che il costo economico viene determinato in € 168,00\nall’anno per lavoratore (oltre al contributo di solidarietà 10%) da pagarsi\nmensilmente (€ 14,00 12 mesi ) a decorrere dal 1° luglio 2009.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che nella determinazione degli aumenti contrattuali\nsi è tenuto conto dell’incidenza economica di quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti contribuzione dovuta dalle imprese in favore della Cassa Mutua:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a far data dal 1 gennaio 2012 aumento di 3 (tre) euro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a far data dal 1 gennaio 2013 aumento di 2 (due) euro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a far data dal 1 gennaio 2014 aumento di 2 (due) euro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>ART. 43 - INDENNITA’ IN CASO DI MORTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del lavoratore il trattamento di fine rapporto e\nl’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi\ndiritto secondo le norme del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale con mansioni impiegatizie deve essere fatta deduzione di\nquanto gli eredi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 44 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessato il rapporto di lavoro, l’azienda consegnerà al lavoratore che ne\nrilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni\naltro documento di pertinenza dell’interessato; ciò sempre che non ne sia\nimpedita da cause di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda rilascerà inoltre al lavoratore e nonostante eventuali\ncontestazioni in corso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale il\nlavoratore ha svolto la sua attività nell’azienda, la categoria in atto alla\ncessazione del rapporto, nonché le mansioni svolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un prospetto, con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti\ndi paga, con l’indicazione particolareggiata delle indennità spettanti al\nlavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora esistano contestazioni sull’ammontare delle indennità di\nliquidazione, la ditta corrisponderà al lavoratore la parte non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 45 - CESSIONE – TRASFORMAZIONE FALLIMENTO E CESSAZIONE\nDELL’AZIENDA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione o la trasformazione dell’azienda in qualsiasi modo non risolve\ndi per sé il rapporto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei\nconfronti del nuovo titolare, salva la facoltà di ciascun dipendente di\nchiedere la corresponsione del trattamento di fine rapporto e di iniziare ex\nnovo un altro rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento della ditta, seguito dal licenziamento del lavoratore\no in caso di cessazione dell’azienda, il lavoratore stesso avrà diritto\nall’indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel\npresente contratto, come per il caso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 46 - AMMORTIZZATORI SOCIALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’Ente Bilaterale Nazionale, le parti\nriconoscono altresì la necessità di predisporre gli strumenti più idonei ad\nassicurare ai lavoratori, d’ogni qualifica e livello, un’adeguata\nformazione professionale, nonché la necessità di garantire agli stessi la\npartecipazione a corsi di riqualificazione, al fine di favorire lo sviluppo di\nnuove professionalità e competenze e, in ultimo, in caso di ricorso da parte\ndell’azienda ad ammortizzatori sociali, un più celere ed agevole\nreinserimento nel mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica, le parti sono concordi nell’istituire una commissione\nparitetica, avente come obiettivo quello di provvedere all’elaborazione di\nprogetti di formazione e riqualificazione che siano in grado, fra l’altro, di\naccedere alle risorse stanziate a livello comunitario, statale e regionale\nutilizzando anche, laddove esistono, strutture già funzionanti (vedi ufficio\ndi collocamento interno di Assagenti e Federagenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 47 - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il secondo livello di contrattazione, si svolgerà una sola volta nel corso\ndell’attuale vigenza contrattuale, riguarda materie ed istituti diversi e non\nripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente c.c.n.l. e verrà\npertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio\ndel c.c.n.l. in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale, sono rinnovabili nel\nrispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare\nsovrapposizioni con i tempi di rinnovo del c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono\nefficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni\nsindacali firmatarie del presente contratto operanti all'interno dell'Azienda\nse approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali\nunitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti d'intesa con le\nstrutture territoriali\u002Fregionali delle OO.SS. firmatarie il presente\nc.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di presenza delle R.S.U. o R.S.A., trova applicazione quanto\nprevisto nel punto 5 dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011 e del 21\nsettembre 2011, e da quanto previsto dal Regolamento di recepimento nel settore\ntrasporti del testo Unico sulla rappresentatività del 16 luglio 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza di R.S.U. o R.S.A. sono competenti le strutture sindacali\nterritoriali riconducibili alle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l.. Per\nquanto concerne il sistema delle consultazioni dei lavoratori in caso di\ncontratti collettivi aziendali firmati dalle OO.SS. territoriali trova\napplicazione quanto previsto nel punto 5 dell'accordo interconfederale 28\ngiugno 2011 e del 21 settembre 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello\nterritoriale\u002Faziendale devono avere caratteristiche tali da consentire\nl'applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di legge volte\nalla riduzione di tasse e contributi. Le parti auspicano che tali norme siano\nrese strutturali e facilmente accessibili e si impegnano ad agire affinché le\nrispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e\ndegli Organi istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le\nerogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti,\naventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri\nelementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di\nproduttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai\nrisultati dell'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di\nelementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo\nlivello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del\nlavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto\ndell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni\nessenziali di redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività,\ncomunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte,\nsenza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte\nvariabile che per la parte fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle\nerogazioni saranno definiti contrattualmente a livello aziendale territoriale\ntra le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese: le\nimprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine dell'acquisizione degli elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le\nparti, anche in base ai dati degli Osservatori regionali, valuteranno\npreventivamente le condizioni di comparto del territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 31 marzo 2019 devono essere presentate le piattaforme di 2°\nlivello in ambito territoriale o aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora entro il 30 giugno 2019 non sia stata avviata e conclusa la\ncontrattazione di 2° livello in ambito territoriale o aziendale, le parti\nconvengono che la stessa venga esercitata a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che tali livelli tra loro non possono cumularsi. Laddove la\ncontrattazione sia esercitata a livello aziendale o territoriale, essa\ncostituisce il presente livello negoziabile e sostituisce integralmente la\ncontrattazione di 2° livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora dopo 20 giorni dalla presentazione della piattaforma a livello\nnazionale ove non fosse definito l'accordo entro 70 giorni dalla presentazione\ndella medesima, ai lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo\ndi salario di produttività, un'erogazione provvisoria ed assorbibile\ncorrispondente al 4% dei minimi tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2004 si avrà una erogazione, attraverso \"ticket\nrestaurant\", dell'importo di € 1,36 giornalieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione di secondo livello, vengono demandate le seguenti\nmaterie, con le modalità previste negli accordi interconfederali suddetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione di figure professionali non esemplificate nella\nclassificazione, da sottoporre alla verifica dell'apposita Commissione\nnazionale prima dell'inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'applicazione delle norme inerenti l'orario di lavoro e le forme di\narticolazione previste dall'art. 15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la gestione dell'orario straordinario in relazione ai previsti meccanismi\ndi cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi\ncompensativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni\nin attuazione delle norme esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la misura di indennità di mensa e\u002Fo indennità o ticket sostitutivi\nmensa ed eventuali altre indennità connesse a specifiche e comprovate\nsituazioni territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la sperimentazione di forme innovative di organizzazione del lavoro\nfunzionali alla rotazione di mansione ed alla crescita professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•particolari misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•reperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la fruizione dei permessi ai sensi dell'art. 15, permessi retribuiti, del\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali erogazioni economiche a natura premiale (premi di risultati) in\nqualsivoglia forma corrisposta (denaro, benefits, welfare, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali ulteriori quote da destinare al fondo di previdenza integrativa\nPriamo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto\nnazionale per tutto il suo periodo di vigenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali richieste, anche aziendali, che prevedessero modifiche alla\npresente disciplina dovranno essere discusse su un tavolo nazionale e in tale\nambito eventualmente condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 48 - INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO SOSTITUZIONE\nDEGLI USI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascun istituito,\nsono correlative ed inscindibili tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini\nanche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili\ncon l’applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La previdenza e le indennità di licenziamento per il personale impiegatizio\nanche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto\nnon hanno inteso sostituire le condizioni complessivamente più favorevoli in\natto, nell’ambito di ogni singolo istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 49 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello\nsvolgimento del rapporto di lavoro per l’applicazione delle norme del\npresente contratto devono essere sottoposte a tentativo di conciliazione\nsecondo le seguenti procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o i lavoratori che ritengano disattese nei propri confronti le\nnorme contrattuali debbono avanzare reclamo alla direzione aziendale,\ndirettamente o tramite la commissione interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il reclamo deve essere esaminato o discusso tra le parti interessate entro\nil termine di quindici giorni dalla data di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancato accordo, le controversie devono essere demandate\nall’esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei\nlavoratori, le quali dovranno pronunciarsi entro i successivi trenta giorni,\nferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione\ngiudiziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie collettive, sull’interpretazione del presente contratto\nsaranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di\nmancato accordo, da quelle nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 50 - DELEGATO AZIENDALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano da 7 dipendenti e sino a 15 le Organizzazioni\nsindacali stipulanti possono nominare un unico delegato aziendale, su\nindicazione della maggioranza dei lavoratori, con compiti di intervento presso\nil datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle\nsue funzioni è nullo ai sensi della legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di recepire l’accordo interconfederale 20\u002F12\u002F1993 per\nla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo dei componenti le R.S.U. è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 110\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 componenti nelle unità produttive che occupano da 111 a 250\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 51 - TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale a quei\ndipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta\ndal lavoratore e consegnata all’azienda tramite l’Organizzazione\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega è annuale e si intende rinnovata per gli anni successivi se non\nviene revocata entro il mese di Settembre. La revoca avrà effetto dal 1°\nGennaio dell’anno successivo a quello a cui la delega si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da\ntrattenere e l’Organizzazione sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute in cifra saranno effettuate ogni mese sulle relative\ncompetenze del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote sindacale trattenute all’azienda verranno versate secondo le\nmodalità indicate da ciascun sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già\nconcordate ed in atto in sede aziendale, restano invariati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 52 - BACHECA ELETTRONICA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti quale modalità integrativa del diritto di affissione di cui\nall’art. 25 della legge 300\u002F70 e nei limiti di applicazione della norma\nstessa convengono, definendo le relative modalità di accesso da parte delle\nRSA\u002FRSU e delle OO.SS. firmatarie il vigente C.C.N.L, sulla istituzione della\nBacheca Elettronica dalla data del 01\u002F01\u002F2009 intendendosi per tale una pagina\nweb attivata dall’azienda nell’ambito del sistema Intranet dell’azienda\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fase di avvio della BE i primi sei mesi decorrenti dalla\nsottoscrizione del presente contratto saranno sperimentati ai fini delle\nverifiche tecniche di funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una sezione della Intranet aziendale sarà messa dall’azienda a\ndisposizione delle RSA\u002FRSU riservando comunque uno spazio per comunicati di\ncarattere nazionale e territoriale delle OO.SS. firmatarie del presente\nC.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I comunicati dovranno riguardare esclusivamente materie di interesse\nsindacale e del lavoro nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato art. 25\ndella legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di utilizzo della BE sono di seguito definite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascun lavoratore potrà accedere, mediante link dalla Intranet\naziendale, alla BE per visionare i comunicati della RSA\u002FRSU e\u002Fo delle OO.SS.\nfirmatarie del presente C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La facoltà di affissione alla BE e’riservata alle RSA \u002FRSU ed alle\nOO.SS. unitariamente o singolarmente; la RSA \u002FRSU dovrà comunicare\nall’azienda fino ad un massimo di tre componenti quali responsabili\ndell’affissione dei comunicati a firma delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la pubblicazione dei comunicati i responsabili RSA \u002FRSU come sopra\nindividuati dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica comunicato\ndall’azienda una e-mail con allegato un formato non modificabile o\nalterabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La pubblicazione dei comunicati sindacali nella BE sarà effettuata nel\npiù breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi (sabato\nescluso) dalla data di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La RSA \u002FRSU potrà avvisare il personale dipendente dell’avvenuta\npubblicazione di un nuovo comunicato sindacale sulla BE attraverso l’uso\ndella posta elettronica interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I comunicati rimarranno pubblicati per un massimo di 90 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>ART. 53 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo di lavoro sia per la parte normativa che\neconomica ha durata triennale ed entra in vigore il 1°Gennaio 2018 ed avrà\nscadenza alla data del 31 dicembre 2020, salvo le decorrenze previste per i\nsingoli istituti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per\nconsentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\nventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A condizione che siano rispettati i tempi e le procedure di cui in premessa,\nin caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto\nprecedente, sarà erogata una copertura economica quale elemento di anticipo,\nche le parti individuano essere pari a 10 (dieci) Euro per i primi quattro mesi\ned ulteriori 5 (cinque) Euro per il periodo successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera\nraccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, il presente contratto si\nintenderà rinnovato per sei mesi, e così di sei mesi in sei mesi, restando\nferma la copertura economica suddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 54 - UNA TANTUM RINNOVO CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. stipulanti il rinnovo del CCNL per il personale dipendente delle\nAgenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi, vista\nla grande mole di iniziative e di impegno profuso, fanno appello ai lavoratori\ne lavoratrici dipendenti delle aziende del settore, affinché partecipino con\nun proprio contributo alle attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con questo contributo le OO.SS. stipulanti copriranno parte dei costi\nsostenuti per il rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo, pari a 20 Euro, avverrà per mezzo di trattenuta operata dal\ndatore di lavoro con la competenza del mese di luglio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori e lavoratrici iscritte alle OO.SS. stipulanti, il contributo\nnon sarà trattenuto in quanto già compreso nella normale quota associativa\nmensile di adesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si impegnano a dare comunicazione ai lavoratori mediante\naffissione nelle bacheche dei luoghi di lavoro da effettuarsi a partire dal 1°\nluglio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendano versare tale contributo\ndevono dare comunicazione per iscritto agli uffici dell'Azienda entro il\ntermine perentorio del 10 luglio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote per le attività sindacali di rinnovo contrattuale saranno versate\ndalle Aziende presso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Succursale D – Via di\nPriscilla 101\u002FB Roma IBAN: IT36H0538703204000002121681 BIC: BPMOIT22XXX\nintestate a FILT-FIT-UILT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 55 DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita una Commissione Bilaterale Nazionale Paritetica per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•approfondire le tematiche del welfare aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•approfondire le tematiche dei profili professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguire la stesura dell’articolato di codesto CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattare i temi relativi allo smart-working e al telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 1 - PROFILI FORMATIVI COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI\nSPECIFICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione corrispondenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione flussi informativi e comunicativi Organizzazione e gestione\narchivio cartaceo ed elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento documenti amministrativo – contabili Organizzazioni riunioni\ned eventi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLA CONTABILITA’ ORDINARIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Configurazione sistema contabilità generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principi ragionieristici di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza normativa IVA e procedure inerenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento operazioni fiscali e previdenziali Riscossione crediti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elaborazione bilancio aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLA CONTABILITA’ ARMATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza legge professionale n. 135§\u002F77 che disciplina l’attività di\nraccomandazione marittima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione ordini e servizi e forniture alla nave\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Predisposizione e gestione documentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione attività di fatturazione in nome e per conto dell’armatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione fornitori c\u002Fo armatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preparazione e redazione Conto Esborsi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione incasso noli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza principali modalità di incasso noli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione spedizionieri per noli da incassare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione spedizionieri per senserie \u002F ristorni \u002F advance charges da\nliquidare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza trattamento tributario delle prestazioni inerenti l’attività\ndi raccomandazione navi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALL’AMMINISTRAZIONE E FINANZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di contabilità analitica e direzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure di elaborazione budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di reporting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controllo andamento economico – finanziario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione servizi bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza principali strumenti finanziari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLE RISORSE UMANE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza normativa del lavoro e C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principi base di amministrazione e gestione del personale Conoscenza\ncontratti di lavoro delle gente di mare Conoscenza delle principali norme di\nprevidenza dei marittimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza programmi di elaborazione paghe e stipendi Sicurezza sul\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLA QUALITA’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principi base di qualità, procedure e certificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza normativa di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analisi sistema aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione e trattamento sistema qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLE ATTIVITA’ INFORMATICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza di base sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutenzione e supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza e protezione dei sistemi informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COADIUTORI DI MEDIATORI MARITTIMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza l. 468 \u002F78 che disciplina l’attività di mediatore marittimo\nConoscenza principali contratti di utilizzazione navi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incidenza dei formulari nella contrattazione e relativa conoscenza degli\nstessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Post–fixture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza delle diverse tipologie di merce trasportate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza delle diverse categorie di navi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nozioni di compravendita navi e relativi usi internazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bunkeraggio marittimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA ALLE NAVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza della nave, sue qualità e diverse tipologie Conoscenza delle\ncaratteristiche strutturali del trasporto di carico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza dei documenti tipici del trasporto marittimo Conoscenza procedure\narrivo\u002Fpartenza nave\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza norme che regolano lo sbarco \u002Fimbarco equipaggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principali norme di sanità marittima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza principali tecniche di imballaggio merce – carico e scarico –\nstivaggio e movimentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALL’UFFICIO TRAFFICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nozione di trasporto di linea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza generale dei documenti tipici del trasporto di linea\nPredisposizione e gestione documentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione attività fatturazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti Fissi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL TRAFFICO MARITTIMO E TERRESTRE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valutazione scambi internazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza normativa import\u002Fexport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compravendita internazionale e regole Incoterms Conoscenza diverse tipologie\ndi trasporti e spedizioni Conoscenza dei diversi contratti di utilizzazione\nnave Conoscenza relative alle assicurazioni marittime ed avarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normativa dei trasporti e diritto marittimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLA GESTIONE OPERATIVA DEI TRASPORTI MARITTIMI E TERRESTRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pianificazione e gestione dei flussi di spedizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione dei flussi informativi delle merci Gestione dei flussi informativi\ndei contenitori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione traffico contenitori pieni e vuoti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza delle diverse tipologie di merci trasportate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza tariffe servizi portuali e forniture nave\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normativa lavoro portuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rapporti con i terminal e relative procedure Gestione merci pericolose in\ncontenitori e rinfusa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione risoluzione anomalie ed emergenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza principali norme doganali e documentazione inerente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ADDETTI ALLA GESTIONE DI TRAFFICO INTERMODALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure e documentazione relative al traffico contenitori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità tecnico – operative nella composizione di treni blocco\nintermodali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità commerciali di stipulare contratti con imprese ferroviarie,\nmarittime ed aeree\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza delle condizioni economiche del mercato e clientela\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza dei pesi e misure unità di trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 2 - CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 17 giugno 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si sono incontrate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi e pubblici mediatori\nmarittimi ( FEDERAGENTI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT - CGIL) Federazione italiana\ntrasporti (FIT – CISL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unione italiana lavoratori trasporti (UIL – Trasporti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al fine di regolamentare a livello unitario la contrattazione di II livello\nprevista dall’art. 47 del CCNL di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•convengono gli aumenti economici così come riportati nella tabella\nallegata a decorrere dal 1° aprile 2008 denominati sotto la voce “Elemento\ndi secondo livello “ ESL , da valersi come incidenza su tutti gli istituti\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in relazione all’impegno assunto in occasione del rinnovo economico del\nCCNL del 2006 relativo alla regolamentazione degli aspetti legati\nall’erogazione dei superminimi, le parti convengono che tale problematica\nverrà affrontata in occasione dell’imminente rinnovo del CCNL di\ncategoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le parti confermano la necessità di individuare gli strumenti\ninformatici più efficaci per la fruizione da parte dei dipendenti dei corsi di\nformazione erogati dall’Ente Bilaterale Nazionale di categoria. Ciò al fine\ndi migliorare la professionalità e l’efficienza del lavoro e\ndell’organizzazione d’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente accordo avrà scadenza sei mesi dopo la scadenza del futuro\ncontratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che la contrattazione di II livello si esercita a\nlivello nazionale, territoriale ed aziendale; resta inteso che tali livelli tra\nloro non possono cumularsi. Laddove la contrattazione sia esercitata a livello\naziendale o territoriale, essa costituisce il presente livello negoziabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia degli accordi stipulati sarà depositata presso le associazioni\nterritoriali di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula, con le modalità sopradescritte, di un contratto aziendale\ndeterminerà la sua applicazione con la conseguente non applicazione del\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella contrattazione aziendale le parti stipulanti daranno espressamente\natto della natura sostitutiva del nuovo accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO di II LIVELLO Decorrenza 1° Aprile 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"4\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"128*\">\n  \u003Ccol width=\"128*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>LIVELLI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>IMPORTO AUMENTO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>SETTIMO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>47.87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"50%\" height=\"35\">\u003Cp>SESTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>45.70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>QUINTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>44.47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>QUARTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>42.00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>TERZO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>37.06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>SECONDO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>35.51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>PRIMO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp>30.8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":43,"disabilitypay":47,"ONCERISE2_trigger":51,"violence":55,"contracttrialperiod":59,"cbadate_start":63,"ONCERISE_trigger":67,"childcare":71,"CBA_MNCOMPA_1":75,"healthandsafetypolicy":79,"trainingfund":83,"maternityotherclause":87,"longserviceallowancetype":91,"eqtraining":95,"pensionfund":99,"OVERTIME_trigger":103,"healthcareaccess":107,"healthinsurance":111,"COMMUTE_trigger":115,"SUNDAY_trigger":119,"support_disabilities":123,"sexualhar":127,"WORKHOURS_trigger":131,"hiv":135,"contracttrial":139,"sicknesspay":143,"JOBTYPE_descriptions":147,"longserviceallowancetype1":151,"apprenticeships":155,"TRADEUNLEAV_trigger":159,"SCHEDULE_trigger":163,"bankholidays2":167,"unemploymentfund":171,"longtermillness":175,"jobsecuritymothers":179,"NOCTPREM_trigger":183,"flexworktxt":187,"MAXHOURS_trigger":191,"PAYSCALES_trigger":195,"code_application":199,"hivpolicy":203,"SENIOR_trigger":207,"mealvouchers":211,"trainingprogrammes":215,"paidmaternityleave":219,"WAGES_trigger":223,"contractseverancepay":227,"PAIDLEAV_trigger":231,"CONSIGN_trigger":235,"deathrelatives":239,"funeralpay":243},{"bindId":44,"name":45,"text":46},"equalitymonitoring","ART. 3 - PARI OPPORTUNITA’ Le parti conv","ART. 3 - PARI OPPORTUNITA’\n\n\n\n\n\nLe parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto\nprevisto dalla raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n° 635 e dalle\ndisposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di\nstudio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad\nindividuare eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parità di\nopportunità uomo-donna nel lavoro.",{"bindId":48,"name":49,"text":50},"disabilitypay","•Infortunio sul lavoro Si considerano in","•Infortunio sul lavoro\n\n\n\nSi considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali\ndall'INAIL.\n\n\n\nAl lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo\nriconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità\nper l'invalidità temporanea.\n\n\n\nNel caso di interruzione del servizio dovuto ad infortunio, verrà accordato\nal dipendente non in prova, il seguente trattamento economico:\n\n\n\n•corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per dieci mesi.\nIl trattamento di cui sopra è comprensivo di quanto erogato dall'INAIL.\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare a suo carico contro gli\ninfortuni sul lavoro tutto il personale con mansioni impiegatizie che\nabitualmente esplica le sue mansioni fuori dell'ufficio.\n\n\n\nL'assicurazione di cui al precedente comma deve garantire all'impiegato, ove\ngià non assicurato con l'INAIL:\n\n\n\n•per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale;\n\n\n\n•per il caso di invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione\nglobale.",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"ONCERISE2_trigger","ART. 25 - QUATTORDICESIMA MENSILITA’ Ent","ART. 25 - QUATTORDICESIMA MENSILITA’\n\n\n\nEntro il 10 luglio di ogni anno l’azienda è tenuta a corrispondere al\npersonale una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile\nin atto al 30 giugno.\n\n\n\nLa quattordicesima mensilità è riferita all’anno che precede la data di\npagamento, cioè al periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno\ndell’anno in corso. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il\nsuddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della quattordicesima per quanti sono i mesi di servizio\nprestato.\n\n\n\nLe frazioni di mese non superiori o eguali ai 15 giorni non saranno\ncalcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni di mese\nsuperiori ai 15 giorni.\n\nLa quattordicesima mensilità deve essere computata solo agli effetti del\ntrattamento di fine rapporto e di preavviso, e, per il personale impiegatizio,\nanche agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di previdenza di cui\nall’art. 42 del presente contratto.",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"violence","Si ritiene recepito integralmente l’acco","Si ritiene recepito integralmente l’accordo quadro sulle molestie e le\nviolenze sui luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016.",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"contracttrialperiod","ART. 7 - PERIODO DI PROVA La durata mass","ART. 7 - PERIODO DI PROVA\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\n\n\n\n•Personale con mansioni impiegatizie:\n\n\n\n•quattro mesi prorogabili consensualmente di altri due, per gli impiegati\ndi 7° e 6° livello;\n\n\n\n•due mesi prorogabili consensualmente di un altro mese, per gli impiegati\ndi tutti gli altri livelli.\n\n\n\n•Personale con mansioni non impiegatizie:\n\n\n\n- 10 giorni lavorativi.\n\n\n\nIl periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall’art. 6.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"cbadate_start","ART. 53 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRA","ART. 53 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO\n\n\n\nIl presente contratto collettivo di lavoro sia per la parte normativa che\neconomica ha durata triennale ed entra in vigore il 1°Gennaio 2018 ed avrà\nscadenza alla data del 31 dicembre 2020, salvo le decorrenze previste per i\nsingoli istituti.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"ONCERISE_trigger","ART. 24 - TREDICESIMA MENSILITA’ O GRATI","ART. 24 - TREDICESIMA MENSILITA’ O GRATIFICA NATALIZIA\n\n\n\nPer ciascun anno l’azienda è tenuta a corrispondere al personale una\ntredicesima mensilità o gratifica natalizia pari alla retribuzione globale\nmensile.\n\nLa corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia\navverrà normalmente entro il 16 dicembre.\n\n\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella tredicesima mensilità o gratifica natalizia per quanti sono i mesi di\nservizio prestato.\n\n\n\nLe frazioni di mese non superiori o eguali ai 15 giorni non saranno\ncalcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15\ngiorni.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"childcare","CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO. Entr","CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO.\n\n\n\nEntrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, dal\nlavoro per le malattie del figlio fino a otto anni di età con le seguenti\nmodalità:\n\n\n\n\n\nENTRO I TRE ANNI DI ETA’ DEL BAMBINO:\n\n\n\nEntro i tre anni di età del figlio non c’è alcun limite temporale ai\ncongedi per malattia e i primi due giorni per ogni anno, verranno retribuiti al\n100%.\n\n\n\nDAI TRE AGLI OTTO ANNI DI ETA’ DEL BAMBINO:\n\n\n\nDai tre anni agli otto anni di età del bambino è prevista l’assenza dal\nlavoro nel limite di 5 giorni lavorativi non retribuiti ogni anno per ciascun\ngenitore per ciascun figlio.\n\n\n\nL’azienda in aggiunta a quanto sopra concederà 1 giorno di permesso\nretribuito, in aggiunta agli altri permessi, per ogni anno dal terzo anno di\netà del bambino all’ottavo per malattia.\n\n\n\nIl congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche se\nl’altro non ne ha il diritto.\n\n\n\nIl ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie di cui\nsia in fruizione il genitore.\n\n\n\nIn aggiunta ai permessi suddetti qualora la lavoratrice\u002F lavoratore avesse\nesaurito tutti i permessi retribuiti spettanti ai sensi dell’art. 15, le\naziende riconosceranno un’ulteriore giornata di permesso retribuito che\npotrà essere fruita in alternativa in caso di malattia del figlio\u002Fa fino agli\n8 anni di vita del bambino\u002Fa oppure per l’inserimento nel nido o nella scuola\ndi infanzia.\n\nTale permesso decadrà in caso di mancato godimento nell’anno solare di\nmaturazione, senza dare diritto ad alcuna indennità e\u002Fo accumulo.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"CBA_MNCOMPA_1","la Federazione Nazionale Agenti Raccoman","la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori\nMarittimi (FEDERAGENTI), rappresentata da una delegazione presieduta da Filippo\nGallo e composta dai Signori, Giovanni Becchi, Sergio Beltramini, Fabrizio\nBongiovanni, Enrico Bonistalli, Cynthia Cignolini, Corrado Fois, Giuseppe\nGorgoni, Francesco Luise, Laura Miele, Ruggero Morselli, Massimo Moscatelli,\nPaolo Pessina, Tiziana Pizzorni, Michele Pons, Alessandro Santi, Fabio Selmi,\nAlberto Sposetti, Carlo Paolessi, con l’assistenza del Segretario Generale\ndella Federagenti Marco Paifelman.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"healthandsafetypolicy","•promuovere studi e ricerche relative al","•promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia,\nprevie specifiche intese tra le parti sociali;",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"trainingfund","ART. 3 bis - ENTE BILATERALE NAZIONALE P","ART. 3 bis - ENTE BILATERALE NAZIONALE PER LE AGENZIE MARITTIME E MEDIATORI\nMARITTIMI\n\n\n\nL’Ente Bilaterale derivante dal rinnovo contrattuale del 2 Agosto 2000\nrisponde alle esigenze dei mutamenti avvenuti attraverso l’attività di\nformazione continua a carattere tecnico e pratico a favore dei dipendenti\ndel\n\nsettore e della loro professionalità.\n\n\n\nL’Ente ha i seguenti scopi:\n\n\n\n•promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e\ncoordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi\nnazionali;\n\n\n\n•incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare\nriguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;\n\n\n\n•promuovere, progettare e\u002Fo gestire anche attraverso convenzioni,\niniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione\nprofessionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee,\ninternazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;\n\n\n\n•attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai\nprogrammi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con\nparticolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in\nconvenzione, la realizzazione;\n\n\n\n•istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo\nparagrafo, nonché coordinare l’attività degli osservatori territoriali.\nL’Osservatorio è lo strumento dell’Ente per lo studio e la realizzazione\ndi tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti\nsociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e\nqualificazione professionale;\n\n\n\n•promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire\nl’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;\n\n\n\n•seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell’ambito delle norme\nstabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;\n\n\n\n•promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo\ndella previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti\nsociali;\n\n\n\n•promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia,\nprevie specifiche intese tra le parti sociali;\n\n\n\n•individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di\n\nuna costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale\nNazionale stesso;\n\n\n\n•attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente\nBilaterale Nazionale.\n\n\n\nCon decorrenza 1° Gennaio 2002 il contributo da destinare in favore\ndell’Ente Bilaterale Nazionale è stabilito nella misura dello 0,60% a carico\ndell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.\n\n\n\nCon decorrenza 1° Luglio 2004, il contributo da destinare in favore\ndell’Ente Bilaterale è stabilito nella misura dello 0,90% a carico\ndell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.\n\n\n\nFermo restando quanto stabilito con il CCNL 22\u002F4\u002F2004 per le società che\naderiscono ad associazioni aderenti alle associazioni firmatarie il presente\ncontratto, con decorrenza 1° giugno 2012 il contributo da destinare in favore\ndell’Ente Bilaterale per le aziende che non aderiscono ad alcuna associazione\nterritoriale aderente alle associazioni firmatarie il presente contratto è\nstabilito nella misura dello 1,50% a carico dell’azienda, calcolato sugli\nelementi fissi della retribuzione.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"maternityotherclause","ART. 34 bis - LAVORO PART-TIME PER MATER","ART. 34 bis - LAVORO PART-TIME PER MATERNITA’\n\n\n\nFermo restando quanto previsto dalla vigente normativo in materia di part-\ntime, le lavoratrici ed i lavoratori a seguito di maternità\u002Fpaternità e sino\nal compimento del terzo anno di vita del minore, nonché la lavoratrice ed il\nlavoratore che abbia avuto un minore in affido od adozione entro i primi tre\nanni dall’ingresso in famiglia, potranno richiedere la trasformazione\ntemporanea del rapporto di lavoro in part time per la durata di sei mesi anche\nrinnovabili.\n\n\n\nIl part- time sarà concesso entro i seguenti parametri:\n\n\n\n•aziende da 21 a 50 dipendenti 1 part-time;\n\n\n\n•aziende da 51 a 75 dipendenti 2 part-time;\n\n\n\n•dal 76 dipendente un part-time ogni 25 dipendenti;\n\n\n\n•il part time sarà concesso per periodi semestrali ed in caso di più\nrichiesta a rotazione;\n\n\n\nLa lavoratrice\u002Fil lavoratore potrà presentare la domanda al termine della\nastensione obbligatoria dal lavoro.\n\n\n\nIn presenza di un numero di richieste eccedenti il limite di cui sopra\nl’azienda concederà il part time in base alla data di presentazione della\ndomanda.\n\n\n\nLa lavoratrice\u002Flavoratore che ha già usufruito della trasformazione a\nseguito della medesima maternità potrà ripresentare la domanda per un\nulteriore semestre solo alla scadenza del periodo precedente.\n\n\n\nDiversi criteri di concessione potranno essere stabiliti in sede di\ncontrattazione di secondo livello.\n\n\n\nSi demanda alla contrattazione di secondo livello l’attuazione delle\npossibilità di usufruire ad ore del congedo parentale ai sensi dell’art. 1\ncomma 339 l. 228\u002F2012.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"longserviceallowancetype","Con decorrenza 1° Aprile 2004 gli import","Con decorrenza 1° Aprile 2004 gli importi, da corrispondere all’atto di\nmaturazione del prossimo scatto, rapportati alla nuova classificazione del\npersonale, sono i seguenti:\n\n\n\nLIVELLI\n\n\n\n7° € 33,00\n\n6° € 32,50\n\n5° € 32,00\n\n4° € 28,75\n\n3° € 27,75\n\n2° € 26,50",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"eqtraining","Qualora durante il periodo di formazione","Qualora durante il periodo di formazione il lavoratore si assenti per\nmaternità o per altre cause previste dal T.U. n. 151\u002F2001, per malattia o\ninfortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30\ngiorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il\nperiodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata\ndell’assenza.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"pensionfund","ART. 42 - PREVIDENZA A favore del person","ART. 42 - PREVIDENZA\n\n\n\nA favore del personale impiegatizio, dipendente da aziende inquadrate agli\neffetti contributivi nel settore commercio, è mantenuto il trattamento di\nprevidenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936, e con le\nsuccessive modifiche ed integrazioni.\n\n\n\nI contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono\ncalcolati sullo stipendio mensile e precisamente sulle voci 1, 2, 3 e 4\ndell’art. 20, nonché sulla 13ª e 14ª erogazione, anche queste determinate\nin base alle voci sopra citate.\n\n\n\nIl personale impiegatizio di età inferiore a 18 anni è escluso dalla\niscrizione al Fondo. Al fine di garantire una maggiore aderenza delle\nprestazioni previdenziali del Fondo alle linee e tendenze di riforma del\nsistema previdenziale italiano, sempre negli ambiti definiti dal D.Lgs. n.\n509\u002F94, le parti convengono quanto segue:\n\n\n\n•per tutti i lavoratori di aziende che versano contributi al FASC, che\nentreranno nel settore a far data da 01.01.02 le prestazioni previdenziali del\nFondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte\neliminando eventuali disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori,\ncon le stesse modalità e con gli stessi requisiti previsti nell’articolo 7\ndel D.Lgs. n. 124\u002F93;\n\n\n\n•tutti i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31.12.01 potranno\noptare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazioni\ncome sopra previsto, sulla base dell’aspettativa di migliori rendimenti\nconseguente all’impiego di capitali per un più lungo periodo e alle\nincentivazioni che verranno determinate dal C.d.A. del Fondo; i lavoratori che\nopteranno per il uovo regime di prestazioni dovranno altresì scegliere se\ndestinarvi anche quanto maturato precedentemente alla data del nuovo regime di\nprestazioni o se conservare per detta quota l’attuale trattamento. Il C.d.A.\ndel Fondo individuerà inoltre le scadenze entro le quali i lavoratori dovranno\nesprimere le opzioni suddette.\n\n\n\nDall’applicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i soggetti\nche si trovano ad avere maturato una anzianità contributiva ai fini INPS tale\nche permetta loro, nel giro di un breve lasso temporale (5 anni) di accedere\nalla pensione di vecchiaia o di anzianità;\n\n\n\n•Agli attuali dipendenti che non optino per il nuovo regime continueranno\nad essere riconosciute, all’atto dell’uscita dal settore, le prestazioni ai\nsensi dell’articolo 14 dello Statuto, consistenti nella liquidazione del\ncapitale versato e degli interessi accreditati alla fine dell’anno sulla base\ndei risultati di bilancio.\n\n\n\nIntegrazione verbale d’intesa del 20 marzo 2017, Previ.Log \u002FPriamo\n\n\n\nLe parti stabiliscono per i lavoratori aderenti a Previ.Log. che la quota\ncontributiva di parte aziendale sia pari all’1% calcolata sugli elementi\nutili della retribuzione mensile, così come previsto dal presente contratto.\nTale quota decorrerà a far data dal 1° aprile 2018.\n\n\n\nLa quota minima per i lavoratori aderenti sarà pari a quella versata\ndall’azienda.\n\n\n\nPer i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota\nmensile di accantonamento del TFR maturato nel corso dell’anno da destinarsi\nalla Previdenza Complementare sarà quella delle disposizioni legislative\nvigenti.\n\n\n\nPer i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28 aprile 1993, la quota\nmensile di accantonamento del TFR maturato nel corso dell’anno da destinarsi\nalla Previdenza Complementare sarà dell’1% della retribuzione utile al\ncomputo di tale istituto.\n\n\n\nIl lavoratore potrà liberamente incrementare la sua posizione individuale\ncon contributi aggiuntivi a suo esclusivo carico nel rispetto di percentuali\n(0,5%; 1%,1,5% e seguenti) calcolate sugli stessi elementi utili alla\nretribuzione così come previsto dal contratto.\n\n\n\nAl momento dell’adesione al Fondo per le imprese ed i lavoratori le quote\ndi iscrizione saranno solo quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento\nPrevi.Log.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"OVERTIME_trigger","LAVORO STRAORDINARIO FERIALE diurno: mag","LAVORO STRAORDINARIO FERIALE\n\n\n\ndiurno: maggiorazione 25%\n\n\n\nnotturno: maggiorazione 50%\n\n\n\nLAVORO STRAORDINARIO FESTIVO\n\n\n\ndiurno: maggiorazione 65%;\n\n\n\nnotturno: maggiorazione 75%",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"healthcareaccess","ART. 42 BIS - CASSA MUTUA \u002F ASSISTENZA S","ART. 42 BIS - CASSA MUTUA \u002F ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\n\n\n\nLe parti concordano la costituzione della Commissione Paritetica per la\ncreazione e gestione della Cassa Mutua che dovrà concludere i propri lavori\nentro il 30 giugno 2009.\n\n\n\nLe parti convengono che il costo economico viene determinato in € 168,00\nall’anno per lavoratore (oltre al contributo di solidarietà 10%) da pagarsi\nmensilmente (€ 14,00 12 mesi ) a decorrere dal 1° luglio 2009.\n\n\n\nLe parti si danno atto che nella determinazione degli aumenti contrattuali\nsi è tenuto conto dell’incidenza economica di quanto sopra.\n\n\n\nAumenti contribuzione dovuta dalle imprese in favore della Cassa Mutua:\n\n\n\n•a far data dal 1 gennaio 2012 aumento di 3 (tre) euro;\n\n•a far data dal 1 gennaio 2013 aumento di 2 (due) euro;\n\n•a far data dal 1 gennaio 2014 aumento di 2 (due) euro.",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"healthinsurance","Le parti convengono che il costo economi","Le parti convengono che il costo economico viene determinato in € 168,00\nall’anno per lavoratore (oltre al contributo di solidarietà 10%) da pagarsi\nmensilmente (€ 14,00 12 mesi ) a decorrere dal 1° luglio 2009.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"COMMUTE_trigger","•INDENNITA’ USO DI MEZZI DI TRASPORTO L’","•INDENNITA’ USO DI MEZZI DI TRASPORTO\n\n\n\nL’azienda corrisponderà al personale con mansioni non impiegatizie che\nusa per servizio il proprio mezzo di trasporto, una indennità mensile da\nconcordarsi fra le parti.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"SUNDAY_trigger","non compreso in turni avvicendati: maggi","non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25% LAVORO DOMENICALE CON\nRIPOSO COMPENSATIVO\n\ndiurno: maggiorazione 20%\n\n\n\nnotturno: maggiorazione 50%",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"support_disabilities","La persona handicappata maggiorenne in s","La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire\ndei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove\npossibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere\ntrasferita ad altra sede senza il proprio consenso.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"sexualhar","A titolo esemplificativo: •gravi atti di","A titolo esemplificativo:\n\n\n\n•gravi atti di insubordinazione nei confronti dei superiori accompagnata\nda comportamenti violenti;\n\n•il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra\ndipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio\ndell'attività aziendale;\n\n•l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo\ndelle presenze al lavoro;\n\n•l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;\n\n•il danneggiamento doloso di beni dell'azienda o di terzi;\n\n•l'esecuzione, durante l’orario di lavoro, di attività per conto\nproprio o di terzi;\n\n•assenza ingiustificata dal lavoro oltre tre giorni nel corso dell’anno\nsolare;\n\n•abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano\nspecificatamente affidate mansioni di sorveglianza custodia, controllo;\n\n•compia abusi dolosi in ordine ai rimborsi spese per trasferte;\n\n•nel caso in cui il lavoratore commetta all’interno dell’azienda,\nmolestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale\nesterno;",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"WORKHOURS_trigger","ART. 15 - ORARIO NORMALE DI LAVORO PERSO","ART. 15 - ORARIO NORMALE DI LAVORO\n\n\n\nPERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE\n\n\n\nL’orario normale di lavoro, dal 1° Gennaio 2002, è di 39 ore\nsettimanali, distribuite nell’arco di cinque giorni, dal lunedì al\nvenerdì.\n\nLe prestazioni giornaliere di lavoro saranno rese nell’arco orario che va\ndalle 8 alle 19.\n\n\n\nDurante la giornata il lavoratore, per la consumazione del pasto, ha diritto\nad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti. Le eventuali modifiche\ndelle condizioni in essere dovranno essere concordate tra le parti.\n\n\n\nLa distribuzione e l’articolazione dell’orario di lavoro saranno oggetto\ndi esame preventivo tra le parti.\n\n\n\nDal 1° Gennaio 2001, in aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le\nfestività abolite e per permesso individuale retribuito ai sensi del presente\narticolo, sono riconosciute ulteriori 12 ore annuali da usufruire mediante\npermessi individuali e\u002Fo collettivi retribuiti in ragione d’anno di servizio\no frazione di esso.\n\n\n\nDa tale data, in aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività\nabolite, per permesso individuale retribuito ai sensi del presente articolo e\nper quanto previsto al comma precedente, sono riconosciute ulteriori 8 ore\nannuali da usufruire mediante permessi individuali e\u002Fo collettivi retribuiti in\nragione d’anno di servizio o frazione di esso. A seguito dell’avvenuto\nassorbimento delle 48 ore di permesso (come previsto dal C.C.N.L. 2 Agosto\n2000) e dalla stabilita durata dell’orario di lavoro settimanale a 39 ore, le\nore di permesso retribuito ammontano a 40 per ogni anno.\n\n\n\nI permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le\nparti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno,\ninoltre, riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite\n(assenze facoltative post partum, aspettativa, ecc.) fatto salvo quanto\nprevisto dalle predette modalità concordate tra le parti.\n\n\n\nE’ facoltà dell’azienda chiamare in servizio la mattina del sabato il\npersonale strettamente necessario per assicurare i servizi indispensabili.\n\n\n\nLe ore di servizio prestate al sabato mattina saranno compensate con la\nretribuzione oraria globale maggiorata del 25%.\n\n\n\nGli impiegati addetti alle macchine contabili (per le macchine\nelettrocontabili a schede perforate la presente norma si riferisce soltanto\nalle macchine di preparazione e verifica delle schede) non potranno di regola\nessere adibiti all’uso delle medesime per più di cinque ore giornaliere,\nrestano ferme le condizioni di miglior favore in atto.\n\n\n\nGli addetti all’uso di attrezzature munite di video terminali, saranno\nadibiti all’uso degli stessi in conformità alle normative di cui al D. Lgs\n81\u002F2008.\n\n\n\nIn particolare, l’azienda si attiverà a:\n\n•assicurare una pausa di 15 minuti ogni 120 di attività continuativa al\nlavoratore che protrae la sua attività lavorativa per almeno 4 ore\nconsecutive;\n\n\n\n•ottemperare agli obblighi di sorveglianza sanitaria:\n\n\n\n•prima che l’operatore sia adibito all’uso di VDT;\n\n\n\n•con periodicità quinquennale fino al 50° anno di età del\nlavoratore;\n\n\n\n•con periodicità biennale dopo il 50° anno di età;\n\n\n\n•con periodicità biennale ove, in esito alla visita preventiva,\nl’operatore venga giudicato “idoneo con prescrizioni”;\n\n\n\n•ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della\nfunzione visiva, confermata dal medico competente.\n\n\n\nAl RLS o in assenza alle RSA-RSU o alle Segreterie delle OO.SS dovrà essere\nfornita documentazione che prova l’ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs\n81\u002F2008 (es. documentazione valutazione rischi).\n\n\n\nPer quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme\ndi legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della\ndurata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso\nintrodurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 17, 5° comma D. Lgs 8\naprile 2003 n. 66 il quale esclude dalla limitazione dell’orario i dirigenti,\nil personale direttivo delle aziende o le altre persone aventi potere di\ndecisione autonomo.\n\n\n\nA tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo,\nescluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, “quello preposto alla\ndirezione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con\nla diretta responsabilità dell’andamento dei servizi”; personale, quindi,\nda non identificare necessariamente con quello di quinto livello e di sesto\nlivello.\n\n\n\nPERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE\n\n\n\nLa durata dell’orario di lavoro è di trentanove ore settimanali con un\nmassimo di otto ore giornaliere ed è distribuito di norma nell’arco di\ncinque giorni dal lunedì al venerdì.\n\n\n\nLe prestazioni giornaliere di lavoro saranno rese di norma nell’arco\norario che va dalle ore 8 alle ore 19, escluso il personale di pulizia e di\ncustodia.\n\n\n\nL’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale\navente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze\ndell’azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore\nnotturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a\nciascuno, oltre il riposo giornaliero, ventiquattrore di ininterrotto riposo\nper ogni settimana.\n\n\n\nL’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in\nmodo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.\n\n\n\nNel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non può lasciare\nil servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno\nsuccessivo.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"hiv","LAVORATORI MALATI DI AIDS In applicazion","LAVORATORI MALATI DI AIDS\n\n\n\nIn applicazione alla legge n. 135\u002F1990 l’azienda si impegna, in\nparticolare, a:\n\n\n\n•non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati\nall’individuazione della patologia;\n\n\n\n•garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo\nl’inserimento nell’ambiente lavorativo ed accordando turni di lavoro, orari\nanche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.\n\n\n\nLAVORATORI AFFETTI DA VIRUS HIV\n\n\n\n•Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di\nlavoro lo svolgimento di indagine volte ad accertare nei dipendenti o in\npersone preso in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro\nl’esistenza di uno stato di sieropositività.\n\n•Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere\nmansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi\naccertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente\ntutelato.\n\n•L’azienda ha l’obbligo di garantire il posto di lavoro la\nriservatezza favorendo nel contempo l’inserimento nell’ambiente di lavoro e\naccordando orari di lavoro, mansioni e sedi che permettano di effettuare tutte\nle terapie.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"contracttrial","L’assunzione dovrà risultare da atto scr","L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti\nindicazioni:\n\n\n\n•il luogo e la data di assunzione.\n\n\n\n•il livello al quale il lavoratore viene assegnato, la qualifica e le\nmansioni cui deve attendere.\n\n\n\n•il trattamento economico.\n\n\n\n•la durata del periodo di prova.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"sicknesspay","Nel caso di interruzione del servizio do","Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, verrà accordato al\ndipendente non in prova, il seguente trattamento:\n\n\n\n•per anzianità di servizio fino a sette anni: conservazione del posto di\nlavoro per mesi nove e corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile\nper quattro mesi e della metà di essa per altri cinque mesi;\n\n\n\n•per anzianità di servizio oltre i sette anni: conservazione del posto\nper dodici mesi e corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per\nquattro mesi e della metà di essa per altri otto mesi.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"JOBTYPE_descriptions","ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE I","ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\nIl personale dipendente dalle Aziende che rientrano nella sfera di\napplicazione del presente contratto, è distinto in:\n\n\n\n•personale con mansioni impiegatizie;\n\n\n\n•personale con mansioni non impiegatizie.\n\n\n\nIl personale viene distinto nei seguenti livelli:\n\n\n\n7° LIVELLO - QUADRI INTERMEDI\n\n\n\nAppartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto\ndalla legge 13 maggio 1985 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, escluso\ni dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro\nattribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi dell’impresa, nell’ambito di strategie e programmi aziendali\ndefiniti, e che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e di\nresponsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di\nrisorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità\noperativa.\n\n\n\nTale categoria è prevista nell’ambito di unità aziendali con più di 12\ndipendenti ed il lavoratore, per essere inquadrato in questo livello, oltre a\nrispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle\nproprie dipendenze almeno 3 impiegati.\n\n\n\n6° LIVELLO\n\n\n\nAppartengono al sesto livello i lavoratori di concetto che hanno funzioni\ndirettive svolte in autonomia – o con funzioni ispettive o tecniche – di\nparticolare rilevanza per ampiezza e natura semprechè il grado di\nresponsabilità – o l’importanza delle funzioni o dell’azienda non dia\ndiritto alla qualifica di quadro, anche se posti alle dipendenze di altri\nlavoratori con funzioni direttive.\n\n\n\nVengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:\n\n\n\n•impiegati muniti di patente di raccomandatario e\u002Fo iscritti nei ruoli dei\nmediatori marittimi e\u002Fo muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora\ntali abilitazioni vengano utilizzate normalmente per conto dell’azienda;\n\n\n\n•responsabili di reparto;\n\n\n\n•responsabili organizzazione controllo e supervisione del reparto;\n\n\n\n•responsabili della gestione finanziaria, della tenuta registri IVA, del\ngiornale bollato, del pagamento delle imposte e della redazione del\nbilancio;\n\n\n\n•responsabili di qualità;\n\n\n\n•capi servizio tecnico con poteri decisionali e funzioni ispettive in\nordine alle operazioni di assistenza alle navi ed agli equipaggi con poteri\ndiscrezionali per la scelta degli stessi;\n\n\n\n•cassiere principale della sede o cassiere unico con particolari incarichi\ndi responsabilità espressamente affidatigli per iscritto dall’azienda;\n\n\n\n•produttori o acquisitori o programmatori di viaggi e\u002Fo di traffici\ninternazionali o nazionali aerei marittimi e terrestri che abbiano le\ncaratteristiche di cui alla declaratoria generale.\n\n\n\n5° LIVELLO\n\n\n\nAppartengono al quinto livello i lavoratori di concetto che svolgono in auto\nnomia specifiche mansioni di notevole complessità nell’ambito del proprio\nreparto e che possono coordinare una o più persone.\n\n\n\nVengono classificati in questo livello a titolo di esempio:\n\n\n\n•impiegati addetti alla trattativa commerciale con contatto diretto con\narmatori\u002Fnoleggiatori e clienti per condizioni contrattuali particolari;\n\n\n\n•impiegati addetti alla gestione operativa dei trasporti terrestri;\n\n\n\n•coadiutori di mediatori marittimi;\n\n\n\n•capi sezione o uffici alle dirette dipendenze del responsabile di\nreparto;\n\n\n\n•sistemisti, programmatori e progettisti di software;\n\n\n\n•impiegati amministrativi e finanziari con conoscenza approfondita per la\npredisposizione del bilancio preventivo e\u002Fo consuntivo;\n\n\n\n•responsabili gestione del personale navigante: lavoratori che coordinano\nl’attività dell’ufficio che ricerca, seleziona e avvicenda il personale\nnavigante.\n\n\n\n4° LIVELLO\n\n\n\nAppartengono al quarto livello i lavoratori di concetto che con perizia e\nbuona conoscenza delle proprie mansioni svolgono attività che comportano, con\nlimitata autonomia, l’applicazione di norme e procedure richiedenti\nspecifiche conoscenze teoriche e pratiche.\n\n\n\nVengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:\n\n\n\n•impiegati addetti alla trattativa commerciale standard,\nall’elaborazione di statistiche, alla quotazione di noli e liquidazione;\n\n\n\n•coadiutori di mediatori marittimi secondo istruzioni predefinite;\n\n\n\n•addetti ad attività di segreteria di direzione;\n\n•impiegati addetti alla gestione operativa dei trasporti terrestri secondo\nistruzioni predefinite;\n\n\n\n•addetti alla predisposizione delle pratiche di arrivo\u002Fpartenza nave, di\npratiche concernenti l’equipaggio ed al primo contatto con fornitori;\n\n\n\n•addetti alla predisposizione delle liste di imbarco\u002Fsbarco, contatto\ndiretto con spedizionieri\u002Fterminal e gestione parco contenitori;\n\n\n\n•addetti alle pratiche operative conseguenti alla stipulazione di\ncontratti di noleggio e compravendita;\n\n\n\n•impiegati amministrativi addetti al controllo, la verifica e la\nquadratura della contabilità generale e\u002Fo amatoriale e responsabili conti\nesborsi;\n\n\n\n•cassieri delle filiali;\n\n\n\n•impiegati incaricati dell’elaborazione di stipendi e contributi;\n\n\n\n•assistenti programmatori e sistemisti;\n\n\n\n•impiegati addetti alla preparazione, istruttoria e gestione delle\npratiche di contenzioso e reclami;\n\n\n\n•procuratori doganali patentati in quanto utilizzino la loro procura per\nconto dell’azienda da cui dipendono;\n\n\n\n•addetti alle paghe marittimi che, interpretando norme di legge e\ncontrattuali, elaborano paghe e stipendi;\n\n\n\n•addetti alla gestione amministrativa od operativa delle pratiche di\nmalattie marittime;\n\n\n\n•addetti che svolgono opera di ricerca e selezione del personale navigante\ne che ne organizzano l’avvicendamento.\n\n\n\n3° LIVELLO\n\n\n\nAppartengono al terzo livello i lavoratori d’ordine che svolgono attività\ndi media complessità per le quali si richiede una adeguata conoscenza delle\nmansioni svolte.\n\n\n\nVengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:\n\n•addetti che, nell’ambito di istruzioni predefinite, forniscono\ninformazioni ai clienti;\n\n\n\n•addetti inserimento booking nell’ambito di istruzioni predefinite;\n\n\n\n•addetti alle registrazioni contabili, controllo fatture, incasso noli e\narchiviazione;\n\n\n\n•compilatori di contratti di noleggio e compravendita nave;\n\n\n\n•impiegati muniti di delega o procura permanente limitata per operazioni\nferroviarie, postali, bancarie e doganali;\n\n\n\n•verifica e controllo movimentazione contenitori;\n\n\n\n•estensori di lettera di vettura;\n\n\n\n•addetti allo svincolo con rilascio buono di consegna;\n\n\n\n•addetti all’assistenza nave;\n\n\n\n•addetto al sollecito per il recupero crediti;\n\n\n\n•operatore help desk per applicativi e sistemi;\n\n\n\n•addetti alla prenotazione e vendita di biglietti e passaggi marittimi ed\naerei;\n\n\n\n•addetti a paghe marittimi con funzioni di rilevamento e controllo dei\ndati relativi alle prestazioni del personale.\n\n\n\n2° LIVELLO\n\n\n\nAppartengono al secondo livello i lavoratori che svolgono attività di\nlimitata complessità per le quali si richiede una adeguata conoscenza delle\nmansioni svolte.\n\n\n\nVengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:\n\n\n\n•Fattorini e\u002Fo addetti ricezione e spedizione posta interna\u002Festerna ed\naddetti all’affrancatura meccanica;\n\n\n\n•centralinisti;\n\n\n\n•archivisti;\n\n•assistenti all’addetto assistenza nave;\n\n\n\n•addetti all’imputazione dati – siano essi operativi, amministrativi,\ncontabili ecc. – secondo istruzioni predefinite;\n\n\n\n•compilatori di contratti di noleggio e compravendita nave secondo\nistruzioni predefinite;\n\n\n\n•autisti con patente C che guidano automezzi per i quali è richiesto tale\ntipo di patente;\n\n\n\n•addetti alla documentazione: compilazione e smistamento polizze di\ncarico;\n\n\n\n1° LIVELLO\n\n\n\nAppartengono al primo livello di ingresso lavoratori neoassunti, di prima\nesperienza, che, indipendentemente dalla futura qualifica, dovranno acquisire\nfamiliarità e conoscenze attraverso le esperienze aziendali.\n\n\n\nIl passaggio alla qualifica di appartenenza dovrà avvenire non oltre 12\nmesi dalla data di assunzione.\n\n\n\nLa classificazione unica di cui al presente articolo non modifica le norme\ncontenute nel CCNL 14 dicembre 1971, e nei contratti collettivi nazionali\nprecedenti per i relativi periodi di vigore, riguardanti i diversi trattamenti\ndel personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non\nimpiegatizie.\n\n\n\nI diversi trattamenti di cui al capoverso precedente conservano la loro\nefficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che\nnell’ambito dell’intero contratto.\n\n\n\nLa nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi,\nregolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni\nimpiegatizie e mansioni non impiegatizie e non richiamate nel C.C.N.L. 14\nDicembre 1971, quali il trattamento per il richiamo alle armi, il fondo\nindennità impiegati, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul\nlavoro e ogni altra normativa in vigore ed emanando.\n\n\n\nQuanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione\ndelle norme di classificazione unica e pertanto le parti si danno atto che\neventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti\nnormativi ed economici, oltre ai limiti stabiliti nella presente sede di\ncontrattazione, avranno come conseguenza l’automatico scioglimento della\nFederagenti stipulante e delle aziende da esse rappresentate, dalle\nobbligazioni assunte.\n\n\n\nIn applicazione del nuovo sistema di classificazione definito dal rinnovo\ndel C.C.N.L. ed in particolare dall’ultimo paragrafo dell’intesa del 22\naprile 2004, le linee guida per l’inquadramento degli attuali dipendenti sono\nle seguenti:\n\n\n\n•I lavoratori in forza alla data d entrata in vigore del C.C.N.L.\ntransiteranno nei nuovi livelli secondo il seguente schema:\n\n\n\nVecchio Inquadramento Nuovo inquadramento\n\n5° → 1°\n\n4°→2°\n\n3° →3°\n\n2°→4°\n\n1°→5°\n\n•I lavoratori sono in ogni caso tenuti all’effettuazione delle mansioni\nsvolte precedentemente all’entrata in vigore del nuovo CCNL\n\n\n\nI lavoratori in forza alla data di stipula del presente C.C.N.L. che in base\nal nuovo sistema classificatorio, quale definito dalla norma sopraindicata,\ndovessero risultare collocati in un livello di inquadramento superiore rispetto\na quello previsto dal medesimo C.C.N.L. con riferimento al contenuto\nprofessionale delle mansioni cui sono stati precedentemente adibiti\nnell'azienda, saranno tenuti ad effettuare le mansioni medesime e non potranno\nin alcun modo rivendicare l'attribuzione delle mansioni proprie del nuovo\nlivello, a meno che non siano a queste espressamente assegnati dall'azienda.\n\n\n\nIn particolare le parti dichiarano che i lavoratori che, in base al nuovo\nsistema classificatorio, siano inseriti in livelli superiori a quelli previsti\nper le mansioni effettivamente svolte conserveranno esclusivamente in virtù di\nun riconoscimento \"ad personam\" tale superiore inquadramento.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"longserviceallowancetype1","Ai lavoratori, per l’anzianità di serviz","Ai lavoratori, per l’anzianità di servizio maturata dopo il 18° anno di\netà presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il\ncomplesso facente capo alla stessa azienda), verrà corrisposto, per ogni\nbiennio di anzianità, e fino ad un massimo di 8 bienni, indipendentemente da\nqualsiasi aumento di merito, un riporto in cifra fissa differenziata riferita\nal livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun\nbiennio di anzianità.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"apprenticeships","ART. 8 - APPRENDISTATO Apprendistato Con","ART. 8 - APPRENDISTATO\n\n\n\nApprendistato\n\n\n\nConsiderato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il\nrapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul\nmercato del lavoro, tenuto conto dei problemi esistenti sul piano occupazionale\nnelle realtà marittime portuali, con particolare riferimento\nall’opportunità di acquisire con la pratica esperienza specifiche competenze\ncorrispondenti alle trasformazioni in atto nelle attività delle agenzie\nmarittime, le parti convengono di attivare strumenti contrattuali e normativi\ncoerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua\nqualificazione.\n\n\n\nApprendistato professionalizzante\n\n\n\nIn attuazione dell’art. 42 del decreto Legislativo n. 81\u002F2015 ed in\nparticolare del comma 1 le parti concordano la seguente disciplina\ndell’istituto dell’apprendistato professionalizzante, al fine di\nconsentire, l’assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro\na tempo indeterminato e può essere stipulato con lavoratori di età tra i 18 e\n29 anni e con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi\ndell’art. 47 comma 4 del 81\u002F2015 ed è finalizzato alla qualificazione\nprofessionale attraverso un percorso formativo per l’acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\n\n\n\nPer i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del D.Lgs. n. 266\u002F2005 il contratto di apprendistato professionalizzante\npuò essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto\nscritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:\n\n\n\n•la prestazione oggetto del contratto.\n\n•la durata del periodo di apprendistato.\n\n•il piano formativo.\n\n•la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di\napprendistato.\n\n•l’eventuale periodo di prova che non potrà avere una durata superiore\na quella prevista dal C.C.N.L. per livello da acquisirsi.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato\nper i livelli compresi tra il 3° ed il 6° inclusi del C.C.N.L.\n\n\n\nLa durata massima del periodo di apprendistato ed i periodi di inquadramento\nretributivo vengono così individuati:\n\n\n\n•apprendistato volto al conseguimento di professionalità rientranti sino\nal 3° livello: durata massima 24 mesi con inquadramento con inquadramento di\ndue livelli inferiore per i primi dodici mesi ed un livello inferiore per i\nrestanti dodici;\n\n\n\n•apprendistato volto al conseguimento di professionalità rientranti nel\n4° e 5° livello: durata massima 30 mesi con inquadramento di due livelli\ninferiore per i primi quindici mesi ed un livello inferiore per i restanti\nquindici;\n\n\n\n•apprendistato volto al conseguimento di professionalità rientranti sino\nal 6° livello: durata massima 36 mesi con inquadramento con inquadramento di\ndue livelli inferiore per i primi diciotto mesi ed un livello inferiore per i\nrestanti diciotto;\n\n\n\nResta inteso che nel trattamento retributivo sono comprese le indennità\n(art.\n\n26) nonché quanto corrisposto a fronte della contrattazione di secondo\nlivello.\n\n\n\nQualora durante il periodo di formazione il lavoratore si assenti per\nmaternità o per altre cause previste dal T.U. n. 151\u002F2001, per malattia o\ninfortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30\ngiorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il\nperiodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata\ndell’assenza.\n\n\n\nI periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più\ndatori di lavoro, così come quelli svolti presso gli istituti di formazione\ndevono essere certificati dalle aziende ovvero dagli istituti di formazione e\nsi cumulano, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi,\npurché l’addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.\n\n\n\nLe assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente\nai fini dei limiti numerici per l’applicazione del Titolo III della legge n.\n300\u002F1970.\n\n\n\nPer quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio per il\npersonale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è\nconfermata la normativa di cui all’art. 32 del presente C.C.N.L.\n\n\n\nLa facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato\nprofessionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della\nstipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio\nalmeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti.\nDetta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.\n\n\n\nPer tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di\napprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un\n“Tutor”.\n\n\n\nNei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un\nmonte ore di formazione formale, interna od esterna all’azienda stessa, di\n120 ore per anno per l’acquisizione di competenze di base e tecnico –\nprofessionali.\n\n\n\nLa formazione può essere erogata, in tutto od in parte, all’interno\ndell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra\nstruttura di riferimento .\n\nLe attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale\ned in contenuti a carattere professionalizzante. La formazione a carattere\ntrasversale, alla quale sarà dedicato il 35% della formazione formale\ncomplessiva, ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a\ncarattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla\nqualificazione professionale da conseguire.\n\n\n\nLe attività formative trasversali sono così articolate:\n\n\n\n•competenze relazionali;\n\n\n\n•competenze in materia di organizzazione ed economia;\n\n\n\n•competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del\nC.C.N.L.:\n\n\n\n•competenze in materia di sicurezza sul lavoro;\n\nLa formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro di cui alla\nlettera\n\nc) che precede sarà effettuata nel primo anno. La formazione relativa alla\ndisciplina in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla lettera d) che\nprecede sarà effettuata nel primo anno e sarà attuata in conformità\nall’Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche\nsociali ed il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti\ntra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e s.m.i.\n.\n\n\n\nLa formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili\nformativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo. In\nparticolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze\ntecnico-professionali – generali e specifiche – che l’apprendista dovrà\nacquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare\ne\u002Fo modificare i profili ed il piano formativo in relazione alle specificità\ned alla tipologia dell’attività svolta dall’azienda solo a seguito di\naccordo stipulato a livello territoriale od aziendale con le OO.SS. firmatarie\ndel presente C.C.N.L. La formazione effettuata e le competenze acquisite\ndurante l’apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del\ncittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.\n\n\n\nPer tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle\ndisposizioni di legge.\n\n\n\nQualora intervenissero modifiche legislative per tale istituto le Parti si\nincontreranno per adeguare il presente testo.\n\nI profili formativi saranno definiti nell’allegato che formerà parte\nintegrante del presente articolo.\n\n\n\nSi dà mandato all’Ente Bilaterale Nazionale di integrare e\u002Fo modificare\ndetti profili formativi, in conformità delle declaratorie del CCNL e i piani\nformativi dell’apprendistato anche in relazione agli accordi stipulati a\nlivello territoriale o aziendale con le OOSS firmatarie del presente CCNL.\n\n\n\nCon cadenza annuale a livello aziendale, verrà fornita informativa alle\nRSA\u002FRSU, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati\nnei dodici mesi precedenti.\n\n\n\nPer quanto riguarda i Profili Formativi si rimanda all’Allegato n. 1 in\ncalce al presente C.C.N.L.\n\n\n\nApprendistato di alta formazione\n\nLe parti convengono che il contratto di apprendistato per l’acquisizione\ndi un diploma o per percorsi di alta formazione, saranno applicati secondo le\nnorme previste, anche a seguito di quanto verrà regolamentato dalle regioni di\ncompetenza.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"TRADEUNLEAV_trigger","ART. 28 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI","ART. 28 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI ED ASPETTATIVA\n\n\n\nI componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle\nAssociazioni di cui all’art. 19 delle Legge 20 maggio 1970 n°300, hanno\ndiritto a permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando\nl’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette.\n\n\n\nTali permessi saranno concessi per un massimo di 9 giorni all’anno.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"SCHEDULE_trigger","ART. 16 - RIPOSO SETTIMANALE Il riposo s","ART. 16 - RIPOSO SETTIMANALE\n\n\n\nIl riposo settimanale deve essere concesso normalmente di domenica, salvo le\neccezioni di legge.\n\n\n\nPer i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica,\ncon riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, salvo l’applicazione delle maggiorazioni di\ncui all’art. 18 mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il\ngiorno fissato per il riposo compensativo.\n\n\n\nPERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE\n\n\n\nIn caso di modificazioni dei turni di riposo, l’impiegato sarà\npreavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo\nstesso, con diritto, in difetto – per il giorno in cui avrebbe dovuto avere\nil riposo – ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.\n\n\n\nPERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE\n\n\n\nQualora, per esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo\ndovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno\ndi servizio prestabilito almeno tre giorni prima, il lavoratore avrà diritto\nad una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"bankholidays2","ART. 17 - GIORNI FESTIVI Sono considerat","ART. 17 - GIORNI FESTIVI\n\nSono considerati giorni festivi:\n\n\n\n•tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale\ncompensativo;\n\n\n\n•le seguenti festività nazionali o infrasettimanali:\n\n\n\n•Capodanno (1° gennaio)\n\n•Epifania (6 gennaio)\n\n•S. Pasqua\n\n•Lunedì dopo Pasqua (mobile)\n\n•25 aprile (anniversario liberazione)\n\n•1° maggio (festa del lavoro)\n\n•2 giugno (anniversario della Repubblica)\n\n•Assunzione (15 agosto)\n\n•Ognissanti (1° novembre)\n\n•Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n•S. Natale (25 dicembre)\n\n•S. Stefano (26 dicembre)\n\n•Festa del Patrono del luogo, ove il lavoratore presta la sua opera.",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"unemploymentfund","Le aziende e le OO.SS. stipulanti il con","Le aziende e le OO.SS. stipulanti il contratto si impegnano a recepire\nquanto previsto dalla L.125\u002F91 dal D. Lgs 198\u002F2006 e dalla L. 53\u002F2000 con\nparticolare riferimento all’art. 9 che prevede contributi nell’ambito del\nFondo per l’occupazione, in favore di aziende che applichino accordi\ncontrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità in particolare\nsu:\n\n\n\n•progetti per lavoratrice madre o lavoratore padre di forme di\nflessibilità degli orari e organizzazione del lavoro, part-time\nreversibile;\n\n\n\n•formazione per reinsediamento lavoratori dopo periodo di congedo nel\nrispetto della professionalità acquisita.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"longtermillness","In caso di malattie particolarmente grav","In caso di malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo\nTbc, tumori, è concesso un periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi non\nretribuito. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale\nnell'anzianità di servizio. La richiesta di aspettativa deve essere presentata\nentro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei\ntermini previsti nel comma precedente.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"jobsecuritymothers","Al rientro dall’assenza per maternità la","Al rientro dall’assenza per maternità la lavoratrice madre sarà di norma\ninquadrata nuovamente nella mansione svolta precedentemente.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"NOCTPREM_trigger","LAVORO NOTTURNO compiuto dal guardiano: ","LAVORO NOTTURNO\n\n\n\ncompiuto dal guardiano: maggiorazione 15% compreso in turni avvicendati:\nmaggiorazione 15%\n\nnon compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25% LAVORO DOMENICALE CON\nRIPOSO COMPENSATIVO\n\ndiurno: maggiorazione 20%\n\n\n\nnotturno: maggiorazione 50%",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"flexworktxt","ART. 19 bis BANCA ORE In via sperimental","ART. 19 bis BANCA ORE\n\n\n\nIn via sperimentale, ferma restando la normativa sul lavoro straordinario di\ncui all’art. 19, le parti convengono quanto segue:\n\n\n\nLe aziende interessate, previa comunicazione ed intesa con Rappresentanze\nsindacali aziendali, o in mancanza con le OO.SS. territoriali, potranno\nattivare la Banca ore per la gestione della flessibilità di orario e del\nlavoro straordinario.\n\n\n\nIn caso di attivazione del presente istituto le ore di lavoro straordinario\nprestate successive alla 120 ora annua, fermo restando il pagamento della\nmaggiorazione prevista dal vigente contratto, confluiranno in una “banca\nore” individuale ed il lavoratore usufruirà di corrispondenti riposi\ncompensativi;\n\n\n\nCon accordo aziendale\u002Fterritoriale le parti potranno determinare un diverso\nlimite da cui far decorrere l’applicazione della banca ore nonché\nregolamentare le modalità di godimento dei riposi compensativi.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"MAXHOURS_trigger","Le ore straordinarie non possono di norm","Le ore straordinarie non possono di norma superare le due ore giornaliere,\nle dodici settimane e le 220 ore annuali per dipendente.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"PAYSCALES_trigger","Livelli 1° Marzo 2018 1° Marzo 2019 1° M","Livelli\n      \n      1° Marzo 2018\n      \n      1° Marzo 2019\n      \n      1° Marzo 2020\n      \n      Parametri\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      7 2073.45 \n      \n      2112.20 \n      \n      2150.95 \n\n        \n        \n      \n      155 \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      6 1980.64 \n      \n      2017.64 \n      \n      2054.64 \n\n        \n        \n      \n      148 \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      5 1926.32 \n      \n      1962.32 \n\n        \n        \n      \n      1998.32 \n\n        \n        \n      \n      144 \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      4 1819.70 \n      \n      1853.70 \n\n        \n        \n      \n      1887.70 \n\n        \n        \n      \n      136 \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      3 1605.44 \n      \n      1635.44 \n\n        \n        \n      \n      1665.44 \n\n        \n        \n      \n      120 \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      2 1538.30\n      \n      1567.05 \n\n        \n        \n      \n      1595.80 \n\n        \n        \n      \n      115 \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      1 1337.86 \n      \n      1362.86 \n\n        \n        \n      \n      1387.86 \n\n        \n        \n      \n      100 \n\n        ",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"code_application","Al RLS o in assenza alle RSA-RSU o alle ","Al RLS o in assenza alle RSA-RSU o alle Segreterie delle OO.SS dovrà essere\nfornita documentazione che prova l’ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs\n81\u002F2008 (es. documentazione valutazione rischi).",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"hivpolicy","•ogni qualvolta il lavoratore sospetti u","•ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della\nfunzione visiva, confermata dal medico competente.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"SENIOR_trigger","ART. 23 - SCATTI DI ANZIANITA’ Ai lavora","ART. 23 - SCATTI DI ANZIANITA’\n\n\n\nAi lavoratori, per l’anzianità di servizio maturata dopo il 18° anno di\netà presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il\ncomplesso facente capo alla stessa azienda), verrà corrisposto, per ogni\nbiennio di anzianità, e fino ad un massimo di 8 bienni, indipendentemente da\nqualsiasi aumento di merito, un riporto in cifra fissa differenziata riferita\nal livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun\nbiennio di anzianità.\n\n\n\nGli importi, da corrispondere all’atto di maturazione del prossimo scatto,\nsono i seguenti:\n\n\n\nLIVELLI\n\n\n\nIS 30,99\n\nI 30,21\n\nII 27,89\n\nIII 26,08\n\nIV 24,53\n\n\n\nL’importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui al precedente\ncomma, verrà corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui compie il biennio di anzianità.\n\n\n\nGli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti e\nsuccessivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\n\n\n\nIn caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo degli\nscatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini\ndell’individuazione del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che\na quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il\nvalore dello stesso (in cifra fissa) corrispondente al nuovo livello.\n\n\n\nIl lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità,\no loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo di\notto.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità nel\nnuovo livello.\n\n\n\nA titolo esemplificativo: somma totale degli scatti (vecchio e nuovo\nlivello): valore scatto nuovo livello = numero reale scatti\n\n\n\nLa normativa prevista dal presente articolo ha decorrenza dal 1° luglio\n1984 e sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente stabilita che\npertanto deve considerarsi abrogata.\n\n\n\nCon decorrenza 1° Aprile 2004 gli importi, da corrispondere all’atto di\nmaturazione del prossimo scatto, rapportati alla nuova classificazione del\npersonale, sono i seguenti:\n\n\n\nLIVELLI\n\n\n\n7° € 33,00\n\n6° € 32,50\n\n5° € 32,00\n\n4° € 28,75\n\n3° € 27,75\n\n2° € 26,50",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"mealvouchers","•indennità di mensa, nelle località dove","•indennità di mensa, nelle località dove esiste;",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"trainingprogrammes","ART. 29 bis - PERMESSI FORMAZIONE PROFES","ART. 29 bis - PERMESSI FORMAZIONE PROFESSIONALE\n\n\n\nLa formazione dei lavoratori, nelle materie in cui vige un obbligo di legge,\ndeve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri\neconomici a carico dei lavoratori.\n\n\n\nI lavoratori hanno diritto, nell’ambito dell’orario di lavoro ad\nulteriori 20 ore nel corso dell’anno per partecipare ai corsi di formazione\nerogati dall’Ente Bilaterale Nazionale.\n\n\n\nLa scelta dei corsi dovrà essere attinente all’attività lavorativa del\ndipendente e comunque compatibile alle esigenze tecnico-organizzative\ndell’azienda.\n\nLe ore non usufruite non sono cumulabili.\n\n\n\nI lavoratori dipendenti da aziende non iscritte all’Ente Bilaterale\nNazionale, potranno utilizzare tale monte ore per frequentare corsi di\nformazione in materie attinenti il proprio ambito professionale, il costo della\nformazione sarà a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di\n€. 500,00.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"paidmaternityleave","ART. 34 - TUTELA DELLA MATERNITÀ Ferme r","ART. 34 - TUTELA DELLA MATERNITÀ\n\n\n\n\n\nFerme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici\ndurante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale\nevenienza:\n\n\n\n•conservare il posto alle lavoratrici per il periodo previsto dalla\nlegge;\n\n•integrare l’indennità a carico dell’INPS sino al raggiungimento\ndelle seguenti aliquote:\n\n\n\n•primi quattro mesi: 100%;\n\n•quinto mese: 80%;\n\n•sesto mese: 50%\n\n\n\ndella retribuzione globale mensile.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"WAGES_trigger","ART. 20 - RETRIBUZIONE La retribuzione g","ART. 20 - RETRIBUZIONE\n\n\n\nLa retribuzione globale del lavoratore è composta dai seguenti elementi:\n\n\n\n•paga conglobata;\n\n•eventuali scatti di anzianità maturati ai sensi dell’art. 23;\n\n•eventuali altri aumenti comunque denominati;\n\n•indennità di mensa, nelle località dove esiste;\n\n•altre indennità eventualmente previste dalla contrattazione\nintegrativa.\n\n\n\nSono esclusi dalla retribuzione l’indennità di cassa e maneggio denaro,\nil rimborso delle spese ed ogni altro emolumento avente carattere di\nindennizzo.\n\n\n\nLa retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\n22. La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.\n\nLa retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese a mezzo di busta paga\ncompilata a norma di legge. In caso di contestazione sugli elementi costitutivi\ndella retribuzione, al dipendente dovrà essere intanto corrisposta la parte di\nretribuzione non contestata.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"contractseverancepay","ART. 41 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I","ART. 41 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\n\n\n\nIn ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore\ndi lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le\nnorme della legge 29 maggio 1982 n° 297, e secondo le norme del presente\narticolo.\n\n\n\nPer i periodi di servizio prestato sino al 31\u002F5\u002F1982, il trattamento di fine\nrapporto è calcolato con le modalità e con le misure dell’art. 39 CCNL\n13\u002F6\u002F1980.\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 c.c., come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982 n° 297, sono escluse dalla quota annua\ndella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto\nle seguenti somme:\n\n\n\n•i rimborsi spese;\n\n\n\n•le somme concesse occasionalmente a titolo di ‘una tantum’,\ngratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;\n\n\n\n•i compensi per lavoro straordinario, se corrisposti con le modalità di\ncui all’art. 18 del presente contratto, e per lavoro festivo;\n\n\n\n•la indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 40;\n\n•la indennità sostitutiva di ferie;\n\n•le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo\nnonché il 50% delle stesse quanto hanno carattere continuativo;\n\n•le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS,\nINAIL);\n\n•le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico\ndel datore di lavoro;\n\n\n\n•gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva\nintegrativa.\n\n\n\nPer le anticipazioni previste dalla legge 297\u002F82 e 53\u002F2000 sul trattamento\ndi fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate\nnell’allegato 2 al CCNL 28\u002F6\u002F84.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"PAIDLEAV_trigger","ART. 31 - FERIE Il personale ha diritto ","ART. 31 - FERIE\n\n\n\nIl personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22\ngiorni.\n\n\n\nI suddetti periodi di ferie vanno computati per giorni lavorativi (escluso\nil sabato).\n\n\n\nNell’anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quello di\npassaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi.\nLe frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno\nconsiderate mese intero quelle superiori.\n\n\n\nIl periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della\ndeterminazione delle giornate di ferie spettanti.\n\n\n\nLa risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica\nil diritto alle ferie e il personale avrà diritto allo stesso od alle\nindennità sostitutive dei giorni maturati e non goduti.\n\n\n\nQualora il lavoratore abbia goduto un numero di giorni di ferie superiori a\nquelli maturati, il datore di lavoro avrà diritto a trattenere in sede di\nliquidazione l’importo corrispondente ai giorni di ferie godute e non\nmaturate.\n\n\n\nL’epoca delle ferie sarà fissata dall’azienda tenuto conto,\ncompatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del\nlavoratore e previa consultazione, al fine di un’auspicabile soluzione di\ncomune soddisfazione, con le Commissioni interne e le Rappresentanze sindacali\naziendali.\n\n\n\nFermo restando gli obblighi di legge le ferie superiori ai 15 giorni\npotranno essere divise in due periodi.\n\n\n\nL’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di\npreavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.\n\n\n\nIn caso di richiamo in servizio nel corso del godimento delle ferie o di\nspostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al\nrimborso delle spese, comprovate documentalmente, derivategli\ndall’interruzione o dallo spostamento.\n\n\n\nIl decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle\nstrutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.\n\n\n\nIl periodo di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità\nsalvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui le ferie\nnon siano state fruite nel termine dell’anno di lavoro, il diritto non è\novviamente perduto.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"CONSIGN_trigger","Possono essere individuate a livello azi","Possono essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per\nuna sua definizione con le R.S.U.\u002FR.S.A. ove presenti, le figure professionali\nsoggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze\ntecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell’azienda\nnonché alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì\nindividuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante\nal lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale\nrecupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"deathrelatives","La lavoratrice e il lavoratore hanno dir","La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di\ntre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave\ninfermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,\npurché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da\ncertificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave\ninfermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di\nlavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"funeralpay","ART. 43 - INDENNITA’ IN CASO DI MORTE In","ART. 43 - INDENNITA’ IN CASO DI MORTE\n\n\n\nIn caso di decesso del lavoratore il trattamento di fine rapporto e\nl’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi\ndiritto secondo le norme del codice civile.\n\nPer il personale con mansioni impiegatizie deve essere fatta deduzione di\nquanto gli eredi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti\ndall’azienda.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>cnnl personale dipendente agenzie marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi 2018-2020\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2018-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporto marittimo e costiero di merci  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;No clear provision\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;26 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;2 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;10 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;39.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;12.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.14 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Easter Sunday (first Sunday after the full moon following 21st March), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1387.86\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;25.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;120&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;26.5 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;18 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[252],{"title":36,"slug":33},[254],{"type":255,"data":256},"call_to_action_body_block",{"title":257,"description":258,"variant":259,"link":260},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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