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Francesco Ciccimarra\nPresidente, Sr. Teresita Moiraghi, Fr. Bernardino Lorenzini, Sr. Maria\nAnnunciata Vai, Sr. Emanuela Brambilla, con la partecipazione di Don Giacinto\nGhioni e P. Gianni Evangelisti\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>-FLC CGIL, rappresentata da: Francesco Sinopoli - Segretario Generale - Pino\nDi Lullo, Angela Imperi, Leonardo Croatto, Renato Tassella;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CISL UNIVERSITÀ e CISL SCUOLA, rappresentate da: Francesco De Simone\nSorrentino - Segretario Generale - Maddalena Gissi - Segretaria Generale - Elio\nFormosa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UIL RUA, rappresentata da: Sonia Ostrica - Segretaria Generale - Oreste\nAlbuzzi, Adriano Enea Bellardini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNALS Conf.SAL rappresentato da: Elvira Serafini - Segretaria Generale -\nSilvestro Lupo, Giovanni Visco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SINASCA, rappresentato da: Giovanna Roggi - Presidente - Pierluigi Cao -\nSegretario Generale\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato sottoscritto il CCNL per: Università Pontificie, Facoltà\necclesiastiche, Istituti Universitari ecclesiastici, Istituti Superiori di\nScienze Religiose, Seminari Maggiori, Istituti di alta formazione, Istituti di\nformazione universitaria ed accademica gestiti da Enti ecclesiastici,\nIstituti\u002FCentri\u002F Associazioni di Ricerca e formazione superiore, Istituti\nAffiliati, ecc., aderenti all’AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il personale dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da Università Pontificie, Facoltà ecclesiastiche, Istituti Universitari\necclesiastici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Seminari Maggiori,\nIstituti di alta formazione, Istituti di formazione universitaria ed accademica\ngestiti da Enti ecclesiastici, Istituti Centri e Associazioni di Ricerca e\nformazione superiore, Istituti Affiliati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione e durata del presente CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto\nai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e\ndelle professionalità presenti nelle Istituzioni di settore. Esso si applica a\ntutto il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e\nindeterminato presente nelle istituzioni di cui al successivo art. 16 e in\naltri Istituti comunque denominati aderenti all’AGIDAE, di seguito definite\n“Istituzioni”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il presente contratto, salvo diversa espressa prescrizione, decorre dal\n1° settembre 2017 e termina al 31 dicembre 2020.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 2 - Decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il presente CCNL ha efficacia a partire dal 1° settembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in\nanno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera\nraccomandata o altri mezzi informatici certificati. In caso di disdetta, le\ndisposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla sottoscrizione del\nsuccessivo contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le norme del presente contratto sono inscindibili e correlative fra di\nloro, e sostituiscono quelle di qualsiasi precedente regolamentazione\ncollettiva applicata ai rapporti di lavoro, fatto salvo quanto previsto nei\nsuccessivi articoli di salvaguardia dei diritti individuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Obiettivi e strumenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei\nruoli e delle responsabilità delle Istituzioni e delle Organizzazioni\nSindacali, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare\nl’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo\nsviluppo professionale con l’esigenza di migliorare e mantenere elevate la\nqualità, l’efficienza e l’efficacia della attività e dei servizi\nistituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un\nsistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e\ntrasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei\nconflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il\nperseguimento delle finalità individuate dalle Leggi, dai Contratti Collettivi\ne dai Protocolli d’intesa con le parti sociali. Le parti, quindi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si danno atto, in nome proprio e per conto delle Istituzioni da essi\nrappresentati aderenti al CCNL e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la\ncondizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti\nsindacali concordati è la loro puntuale e reciproca osservanza ai diversi\nlivelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un\nprocesso di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e\nfunzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concordano sulla opportunità di definire momenti d’incontro per\nprocedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche\ndel settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione e di\naggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’AGIDAE conferma come proprio impegno la salvaguardia della\noccupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture\noperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le OO.SS. della Università, che sottoscrivono il presente contratto,\ndichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti\nacquisiti, a fornire un contributo al miglioramento dei livelli di qualità\ndelle Istituzioni di riferimento, alla crescita professionale incrementando\nl’efficacia e l’efficienza dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre\nche a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-bilateralità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contrattazione collettiva integrativa tra i soggetti firmatari del presente\nCCNL e sulle materie, i tempi e le modalità indicati dal presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazione preventiva e successiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concertazione e consultazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interpretazione autentica del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 – Bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Nell'ottica di favorire lo sviluppo del sistema formativo ecclesiastico\ndell’alta formazione e della ricerca, l'AGIDAE e le OO.SS. firmatarie del\npresente CCNL considerano la bilateralità uno dei fattori strategici delle\nloro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e\nribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per le finalità di cui sopra e con riferimento ai commi 1 e 2 dell’art.\n3 del presente CCNL, le Istituzioni e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL\nconcordano sulla necessità di istituire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'Ente Bilaterale Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L'Ente Bilaterale Nazionale è sede di concertazione atta a prefigurare\nla realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore\ndell’alta formazione e della ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’Ente Bilaterale Nazionale esercita la sua azione per la gestione di\nparticolari aspetti della vita delle Istituzioni e per la tutela dei lavoratori\nin essi occupati. In tale contesto le parti si impegnano, quindi, in\nun’azione comune, anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al\nsistema degli Enti Bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da apposito\nStatuto e dal presente CCNL. Per le finalità di cui sopra, le parti firmatarie\ndel presente CCNL si impegnano a costituire entro 12 mesi dalla sottoscrizione\ndel CCNL stesso, l'Ente Bilaterale Nazionale con apposito Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>6.L’Ente Bilaterale Nazionale persegue i seguenti scopi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua,\nformazione e riqualificazione professionale del personale, anche in\ncollaborazione con Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con\naltri Organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito\ndelle norme stabilite dalla legislazione e delle intese con le parti\nsociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia,\nprevie specifiche intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente\nBilaterale Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)promuovere forme di assistenza e sostegno al reddito, assicurando ai\nlavoratori una tutela integrativa in caso di riduzione o sospensione\ndell’attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)prestare il parere di conformità per l’assunzione con contratto di\napprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Le parti convengono di demandare, entro il termine di cui al precedente\ncomma 5, le competenze proprie dell’Ente Bilaterale, Nazionale, fino alla\ncostituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale è costituita da soggetti designati\ndalle parti firmatarie del presente CCNL. Essa in particolare avrà il compito\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esaminare l'andamento della occupazione nel settore dell’alta formazione\necclesiastica, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in\nrapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di\nistituti o di singole clausole contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)individuare, se necessarie, figure professionali non previste\ndall’attuale classificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente\naccettato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle\ndeliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata\ndall'AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL. La\ndata della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni\ndalla presentazione della istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i\n30 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in\ncontroversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame\ndella controversia dell'argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia\nalle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti\ninteressate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Fino alla costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale, la Commissione\nParitetica, costituisce l'organo preposto a garantire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello\nnazionale e a livello decentrato dalle singole Istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la composizione delle controversie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in\nparticolare l’applicazione delle leggi n. 428\u002F90 e n. 223\u002F91 e delle relative\nprocedure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esaminare le istanze delle parti per l'eventuale identificazione di nuove\nfigure professionali nel corso di vigenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di\nfunzionamento della Commissione Paritetica, le parti convengono quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione\nSindacale firmataria del presente CCNL e dall'AGIDAE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto\ndall'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Contrattazione collettiva integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il presente CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti\neconomici e normativi comuni per tutti i lavoratori impiegati nelle Istituzioni\ninteressate e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro\ndei principi e dei criteri cui riferisce l’eventuale contrattazione\nintegrativa, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli di\nsalvaguardia dei diritti individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le Istituzioni possono attivare la contrattazione collettiva integrativa,\nin particolare, sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in\nrelazione anche ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa,\nincremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio\nnonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi\nspecifici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)criteri generali per la corresponsione dei compensi, anche con riguardo\nalle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizioni a rischio,\nnonché a prestazioni finanziate da soggetti esterni o da apposite disposizioni\ndi legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e\npluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del\npersonale dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento\ndell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla\nsicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni\nvigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)linee di indirizzo e criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti\na facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali\nper l’applicazione della normativa in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità\ndei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi,\ntecnologiche e della domanda di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)forme di copertura assicurativa del personale ed uso delle attrezzature\ndelle Istituzioni per l’attività lavorativa, anche con riferimento al\ntelelavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)iniziative in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di\nazioni positive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La contrattazione integrativa non può essere in contrasto con la\ndisciplina dei rapporti di lavoro istituita dal presente contratto e non può\ncomportare oneri non sostenibili dalle singole Istituzioni, che, con la\nsottoscrizione, ne garantiscono la copertura finanziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le Istituzioni sono tenute a trasmettere all’Organismo di cui all’art.\n4, comma 2, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, copia del contratto\nintegrativo aziendale sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Composizione delle delegazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La delegazione trattante di parte datoriale, in sede integrativa, è\ncostituita dal titolare del potere di rappresentanza della Istituzione o da un\nsuo delegato, da un componente designato dall’AGIDAE ed è eventualmente\nintegrata da ulteriori soggetti di supporto alla delegazione datoriale ove\nritenuto necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, la\ndelegazione è composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni\nsindacali eventualmente integrata da ulteriori soggetti di supporto alla\ndelegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Concertazione e informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante\na definire una architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel\nrispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, le Istituzioni e le\nOrganizzazioni Sindacali di categoria possano insieme affrontare la\ncomplessità degli aspetti attinenti il sistema della formazione superiore ed\naccademica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo\ndelle Istituzioni, attraverso anche la previsione di apposite strutture\noperative, di cui ai successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL ribadiscono unitariamente la\ndisponibilità a fornire un contributo al miglioramento della qualità delle\nIstituzioni nella convinzione che soltanto gestioni sane garantiscono ai\nlavoratori la continuità dell'impiego e la salvaguardia dei livelli\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Per le finalità di cui sopra assume fondamentale rilievo l’informazione\npreventiva resa alle OO.SS. firmatarie del CCNL su questioni e problematiche\nrelative alla organizzazione del lavoro e dei servizi, prevista dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Composizione delle controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative alla\napplicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro nelle\nsingole Istituzioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL,\nè previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e\nle modalità di cui al CCNL stesso, da esperirsi presso l'AGIDAE con\nl'assistenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i datori di lavoro, dalla stessa AGIDAE, attraverso i suoi\nrappresentanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere\nil tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia\niscritta e\u002Fo abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua\nvolta denunciare la controversia all'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie,\ndovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti di\ncui al comma 1 del presente articolo. Due copie del verbale saranno inviate\ndalle OO.SS. all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio,\ne una copia all'AGIDAE, per gli effetti dell’art. 411, 3° comma, e art. 412\nc.p.c. e art. 2113 c.c. e da altre norme relative alla conciliazione delle\nvertenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Ch3>Art. 9 - Igiene e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione\ndelle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione\ndelle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione\nprevisti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate\n(il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad\nadire l'Organismo paritetico di cui all’art. 4 al fine di ricercare, ove\npossibile, una soluzione condivisa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli\nOrganismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di\naccesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni\nperiodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio\nalle previsioni di uno specifico Accordo delle parti firmatarie del presente\nCCNL, da considerarsi parte integrante del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Rappresentanza sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Possono essere costituite nelle Istituzioni, su iniziativa dei dipendenti,\nrappresentanze sindacali ai sensi e per gli effetti della Legge n. 300\u002F1970,\ncosì composte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Istituzioni fino a 15 dipendenti: una Rappresentanza Sindacale\nAziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Istituzioni da 16 dipendenti in poi un Rappresentante Sindacale Aziendale\nper ogni Organizzazione sindacale firmataria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di\ncui all’art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>3.Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL sono\nriconosciute le seguenti prerogative sindacali oltre quelle previste dalla\nrichiamata Legge n. 300\u002F1970:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ogni Rappresentanza Sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali cumulabili\nannualmente di permesso retribuito per l'esplicazione del proprio mandato se il\nnumero dei dipendenti in servizio presso l’istituzione è inferiore o uguale\na 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Per le Istituzioni con un numero di dipendenti superiore a 15, il predetto\ncontingente è incrementato di 1 ora quadrimestrale cumulabile annualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 gg. lavorativi di\nanticipo alla Direzione dell’Istituzione dalle OO.SS. mediante le proprie\nrappresentanze.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla\nDirezione della Istituzione, per iscritto, dalle OO.SS. cui essi aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I dipendenti delle Istituzioni potranno riunirsi all’interno della\nIstituzione stessa, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi\nesterne su richiesta delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 10 ore\nannue retribuite per tenere, l’assemblea dei dipendenti in orario di lavoro,\nall’interno dei posti di lavoro, in locali messi disposizione dalla\nIstituzione a titolo gratuito, o in altre sedi esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'assemblea viene convocata dalle R.S.A. e\u002Fo dalle OO.SS. firmatarie del\npresente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno\naccademico, nel rispetto dei servizi minimi garantiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le richieste di assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o\ncongiuntamente dalle OO.SS. devono pervenire alla Direzione della Istituzione\nentro 5 gg. prima della data fissata. Questa provvederà alla immediata\naffissione all’albo della Istituzione per la dovuta informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Alla assemblea convocata nei locali della Istituzione potranno partecipare\ndirigenti esterni delle OO.SS. previo preavviso alle Istituzioni stesse. La\nrichiesta presentata dai membri delle R.S.A. o dalle Organizzazioni Sindacali\ndovrà contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-luogo, data, ora e durata dell'assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ordine del giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS., solo nel caso di\nassemblee nel luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Con le stesse modalità sono previste assemblee fuori orario di lavoro\nprevio accordo con l’istituzione in caso di utilizzo dei locali\ndell’Istituzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Affissioni e informazione sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il diritto di affissione è disciplinato dalle disposizioni di cui alla\nLegge n. 300\u002F1970. Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, oltre al diritto di\naffissione in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e\nindicati dalla Direzione, potranno utilizzare per la divulgazione dei\ncomunicati, delle pubblicazioni e testi di interesse sindacale, anche i sistemi\ndi comunicazione interna alla Istituzione, ivi compresi quelli telematici (ad\nesempio e-mail istituzionali, sistemi di rete intranet, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Ritenute sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il lavoratore ha la facoltà di rilasciare delega a favore della\nOrganizzazione Sindacale prescelta. La delega comporta la trattenuta di una\nquota della retribuzione quale contributo sindacale da versare alla\nOrganizzazione Sindacale alla quale il lavoratore aderisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La misura della contribuzione sindacale è stabilita dai competenti Organi\nStatutari della Organizzazione Sindacale cui aderisce il lavoratore e di cui è\ndata informazione alla Istituzione a cura della Organizzazione stessa. La\ntrattenuta per la contribuzione sindacale verrà effettuata all’atto della\ncorresponsione dei compensi al lavoratore e sarà versata dalla Istituzione\nalla Organizzazione Sindacale entro il mese successivo. La delega è rilasciata\nper iscritto e trasmessa alla Istituzione a cura del lavoratore o della\nOrganizzazione Sindacale a cui il lavoratore aderisce. La delega ha effetto dal\nprimo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa\ndecorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa\ncomunicazione alla Istituzione e alla Organizzazione Sindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nell’esercizio dei diritti d’informazione alle Organizzazioni\nSindacali firmatarie del presente CCNL verrà fornito, per ciascuna\nOrganizzazione Sindacale, l’elenco nominativo dei lavoratori ad esse\nassociati e la relativa quota di contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Ch3>Art. 14 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In attuazione delle leggi nazionali, vanno attivate le misure per\nfavorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo\nprofessionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in\nseno alla famiglia, con particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo\nal personale femminile quote di partecipazione non inferiori alla percentuale\ndi donne occupate nelle qualifiche cui i corsi stessi si riferiscono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle\ndonne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità\ndi requisiti professionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Tutele del personale, ammortizzatori sociali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al fine di garantire il sostegno al reddito e all’occupazione, le\nIstituzioni si impegnano, nel caso di crisi accertata che contempli\nlicenziamenti collettivi o plurimi, dovuti a ristrutturazione o cessazione di\nattività, a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente con\nparticolare riguardo agli ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Ambito applicativo e definizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il personale contemplato e tutelato dal presente CCNL è il personale\ndirettivo, il personale docente e il personale non docente, dipendente dalle\nIstituzioni di cui all’art. l, associate o aderenti all'AGIDAE, in Italia e\nall’Estero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le norme del presente CCNL non si applicano, a motivo del peculiare stato\ngiuridico personale, ai religiosi appartenenti alla Congregazione titolare\ndella struttura formativa o accademica di cui in premessa e ai sacerdoti\nsecolari la cui prestazione rientra tra le funzioni assegnate all’interno del\nsistema di sostentamento clero, di cui alla legge n. 222\u002F1985.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le Istituzioni, a titolo esemplificativo, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Università Pontificie la cui attività amministrativa è assoggettata\nall’ordinamento italiano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Facoltà filosofiche e teologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Istituti di formazione universitaria ed accademica gestiti da Enti\nEcclesiastici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Seminari Maggiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Istituti Superiori di Scienze religiose e di alta formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Accademie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Convitti universitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Conservatori musicali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Istituti, Centri e Associazioni di Ricerca e formazione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il presente CCNL potrà essere applicato anche al personale dipendente da\naltre Istituzioni di istruzione superiore post secondaria qualora la parte\ndatoriale dichiari di accettare integralmente la disciplina del presente CCNL,\nfacendo salvi per il lavoratore le eventuali clausole di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al\npersonale a tempo indeterminato e determinato nel rispetto di quanto previste\ndalle successive norme del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Ai fini del presente CCNL per Istituzione si intende il complesso delle\nattività accademico-formative e\u002Fo ricettive, svolte in una determinata sede,\nretta dal Rettore\u002FPreside\u002FDirettore\u002F della stessa o, comunque, da chi ne\ndetiene la rappresentanza legale oppure la responsabilità nei rapporti con i\nterzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Costituzione rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale\nl'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo formativo e del\ncarattere cattolico dell'Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di\ndetto indirizzo formativo in coerenza con i principi cui si ispira\nl'Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’assunzione deve essere comunicata al Servizio competente nei modi e\nnei termini previsti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è\ndisciplinato dalle norme del presente Contratto e dal Regolamento interno\ndell'istituzione ove esistente. Esso deve, inoltre, contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'area professionale, la categoria e la posizione economica\nd’inquadramento, le mansioni e, nel caso di personale docente, l’area\nscientifico-disciplinare di docenza presso la sede della Istituzione di\nriferimento. Per il personale docente, il contratto individuale sarà\nintegrato, ogni anno, da un incarico recante la specifica delle materie di\ninsegnamento per l’anno in corso. L’efficacia degli incarichi conferiti è\nsubordinata all’attivazione dei corsi con il raggiungimento del numero minimo\ndegli iscritti, previsto dagli Ordinamenti delle Istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per il personale non docente, l'orario di lavoro settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il monte ore annuo per il personale docente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il trattamento economico spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data\ndi cessazione presunta; nel caso di contratto a termine per ragioni sostitutive\nil nome del lavoratore sostituito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) la sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) l’eventuale cambiamento di sede per attività anche occasionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) l’elenco dei documenti trattenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.All'atto della assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) carta d'identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo\nfamiliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)certificato generale penale e dei carichi pendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità e\u002Fo dalle leggi\nvigenti, ivi compresi i titoli di studio e professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.È a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti,\nrichiesti dalla legge, nonché la consegna degli stessi alla Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le\nleggi e le disposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Entro 5 giorni dalla assunzione il datore di lavoro consegna al\nlavoratore copia del contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Tirocinio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai fini del presente CCNL il tirocinio effettuato nelle Istituzioni\ncomunque denominate, non comporta obblighi per l’istituzione, salvo la\nvalutazione e la certificazione per la quale il tirocinio stesso è\nistituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Docenti statali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Non è permesso assumere stabilmente personale docente in servizio di\nruolo presso Amministrazioni pubbliche, civili o ecclesiastiche, fatte salve le\ndisposizioni di legge sul part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 20 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di\nassunzione, non può superare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"349\">\n  \u003Ccol width=\"190\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"349\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"349\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Personale a tempo\n        indeterminato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"349\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"349\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"349\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"349\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Docenza2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"349\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Personale a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"541\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">Personale in apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"349\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"349\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60 giorni\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato\nper un orario inferiore a quanto previsto dagli artt. 38 e 40 del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle\nmansioni proprie della categoria per la quale è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi\ndi formazione o aggiornamento concordati con l'Istituzione e dalla stessa\norganizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli\nobblighi derivanti dal presente CCNL compresi TFR, 13.ma mensilità e ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Durante detto periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in\nqualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Trascorso il\nperiodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del\nrapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il\nperiodo di prova verrà computato ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il\ndipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado\ndi riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Durata del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il rapporto di lavoro del personale dipendente afferente alle attività\ndel presente CCNL è a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del\nD.lgs. n. 81\u002F15, nel rispetto delle successive norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.1 - Contratto a tempo determinato. Apposizione del termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e contingente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai sensi del comma 1, art. 21 D.lgs. 81\u002F15, è consentito, di norma, per\ntutti i lavoratori il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non\nsuperiore a trentasei mesi, comprensivo di eventuali proroghe, a prescindere\ndalle ragioni che lo giustificano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5, il contratto si\ntrasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della\nsesta proroga, a prescindere dalla durata complessiva del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)In caso di successivi rinnovi del contratto a tempo determinato il\nrapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato soltanto al superamento\ndei 36 mesi, a prescindere dal numero dei rinnovi effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per le seguenti ipotesi valgono le specifiche disposizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A1 - Assunzione di personale docente a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Considerata la peculiarità delle Istituzioni del settore, esclusivamente\nper le materie e gli insegnamenti non obbligatori che vengono periodicamente\nriproposti secondo il piano didattico stabilito dai rispettivi Ordinamenti,\nanche in ragione dei flussi opzionali delle iscrizioni degli studenti, i\nGestori potranno conferire incarichi a tempo determinato di durata superiore ai\n36 mesi, maggiorata di ulteriori 48 mesi, ai sensi dell’art. 19, comma 2\nD.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)In deroga al disposto di cui alla Legge n. 133\u002F2008, la stipula o i\nsuccessivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del\ncontratto a tempo determinato, non sono soggetti alla procedura presso\nl’I.T.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)È consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta a\nun sussistente contratto a tempo indeterminato sia per ragioni di carattere\nsostitutivo sia per ragioni di carattere didattico, organizzativo e\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Le parti convengono di costituire un Osservatorio Nazionale allo scopo di\nmonitorare l’andamento e le dinamiche occupazionali riferite all’utilizzo\ndei contratti a termine di durata superiore ai 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A2 - Assunzione di personale docente e non docente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che svolge attività di ricerca scientifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Ai sensi del comma 3, art.23 D.lgs. 81\u002F15, è consentito il ricorso al\ncontratto a tempo determinato di durata superiore a trentasei mesi, che ha per\noggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. In\ntal caso il contratto può avere durata pari a quella del “progetto di\nricerca” al quale si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Il termine del contratto a tempo determinato avente ad oggetto attività\ndi ricerca può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato anche quando\nla sua durata iniziale sia superiore ai 36 mesi, in quanto legato alla durata\ndel progetto di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)La proroga è ammessa, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei\ncomplessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a\ncondizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il\ncontratto è stato stipulato a tempo determinato. L’ultima proroga potrà\ndeterminare una durata complessiva superiore ai 36 mesi in quanto commisurata\nalla durata del progetto di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.lgs.\nn.81\u002F2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con\ncontratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% del\nnumero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di\napprendistato nella Istituzione in forza al 1° gennaio dell’anno di\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il limite percentuale vale per le Istituzioni che occupano più di 5\ndipendenti; per le Istituzioni che occupano fino a 5 dipendenti è sempre\npossibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere\ncompresi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori con contratto di lavoro accessorio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori contratti di collaborazione coordinata e continuativa,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori intermittenti a tempo determinato e indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.I lavoratori assunti con contratto part time vengono conteggiati secondo\nla disciplina generale di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 61\u002F2000, ovvero in\nproporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo\ndeterminato conclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per lo svolgimento di attività stagionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) con lavoratori di età superiore a 50 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)con personale docente e non docente, dipendente da Università private,\nincluse le filiazioni di Università straniere, impegnato in attività di\ninsegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla\nstessa o di coordinamento e direzione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di\nragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettativa\nin genere, e in tutti i casi in cui il lavoratore sostituito ha diritto alla\nconservazione del posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per la sostituzione di personale ecclesiastico o religioso in servizio,\nappartenente all’Ente Ecclesiastico Gestore della Istituzione, dispensato\ntemporaneamente per esigenze di salute, formazione, aggiornamento e\u002Fo impegni\ndi responsabilità a carattere temporaneo, anche per parte dell’orario di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la\nstessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto\nalla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si\nconsidera autonomo rispetto agli altri e non necessita, pertanto, di periodo di\nintervallo previsto nel successivo art. 21.5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. È inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per\nsostituire anche parzialmente docenti in servizio nella Istituzione, chiamati a\nsvolgere temporaneamente funzioni di Direzione e di Coordinamento nelle diverse\narticolazioni della Istituzione medesima (Rettore, Decano, Preside, Direttore,\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta\ndirettamente o indirettamente da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve\nessere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di 5\n(cinque) giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura non è\ntuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente\noccasionale, sia inferiore a dodici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.2 – Divieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso Istituzioni nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge\n23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse\nmansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che\nil contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori\nassenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una\ndurata iniziale non superiore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso Istituzioni nelle quali siano utilizzati lavoratori con orario\nridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di\nsolidarietà difensivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da parte di Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi degli artt. 17-28-29 D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodificazioni ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.3 - Disciplina della proroga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso\ndel lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia\ninferiore a trentasei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La proroga, fatte salve le eccezioni di cui ai punti precedenti, è\nammessa, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi\ntrentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si\nriferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato\nstipulato a tempo determinato. La durata complessiva del rapporto a termine non\npotrà essere superiore ai trentasei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ai sensi dell’art.21, comma 2, D.L. n. 112\u002F2008 il periodo complessivo\ndi 36 mesi a tempo determinato oltre il quale il rapporto di lavoro si\ntrasforma a tempo indeterminato, si computa sull’ultimo quinquennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Al fine di assicurare la continuità del servizio, è ammessa la proroga\ndel contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla\nLegge 8 marzo 2000 n.53, e dal D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla\nfruizione da parte della lavoratrice e\u002Fo lavoratore sostituita\u002Fo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)congedo parentale (astensione facoltativa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) riposi giornalieri per l’allattamento; in tali ipotesi l’orario di\nlavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la\nfruizione dei sopra citati riposi. In tale situazione è ammessa esclusivamente\nla variazione dell’orario lavorativo con il consenso del sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.4 - Scadenza del termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine\ninizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto\n21.3, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una\nmaggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di\ncontinuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40%\nper ciascun giorno ulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di\ncontratto di (durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli\naltri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei\npredetti termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.5 - Successione dei contratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di\ncontratti a termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del\nrinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.lgs.\nn. 81\u002F2015 convengono quanto segue: nella ipotesi di successione di contratti a\ntermine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti\nsono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10\ngiorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Quando si tratti di due assunzioni successive a termine - intendendosi per\ntali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità - il rapporto di\nlavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo\nsvolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra\nl’istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei\nmesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi\nd’interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, lo stesso si\nconsidera a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai fini del computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo\ndeterminato, pari a 36 mesi, si tiene conto del periodo di somministrazione di\nlavoro a tempo determinato eventualmente intercorso tra lo stesso Datore di\nlavoro e lavoratore, ai sensi del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.6 – Esclusioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti\na termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le\nparti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le attività di stage e tirocinio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i contratti di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i contratti di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.7 - Principio di non discriminazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie\ne la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i\nlavoratori con contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per le attività di cui al precedente art. 21, lett. Al, n.3, affidate con\norario aggiuntivo al personale a tempo indeterminato, viene riconosciuta la\nretribuzione anche inerente a ferie, ratei di tredicesima e T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.8 - Diritto di precedenza e informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In caso di nuove assunzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il dipendente che, nella esecuzione di uno o più contratti a termine\npresso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un\nperiodo superiore a dodici mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a\ntempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici\nmesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a\ntermine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali\nha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello\nstesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il\nlavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro\nentro, rispettivamente, sei mesi o tre mesi dalla data di cessazione del\nrapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del\nrapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato\nil proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro,\nquest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente\nlavoratore. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel\ncontratto di assunzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di\ninformazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A - Norme di carattere generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 81\u002F2015 le Istituzioni possono\nprocedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario\ninferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e\u002Fo per\nperiodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle\nmodalità previste dall'art. 17 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In\ncaso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto\nscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa\ncollocazione temporale dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al\nmese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nei casi previsti dall’art. 71 la riduzione dell’orario è comunicata\ndal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde\ndall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi la variazione\ndell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da atto\nscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time,\nfatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il\npersonale dipendente a tempo pieno di pari livello e anzianità, ivi comprese\ncompetenze fisse e periodiche, nonché indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse\nmodalità del personale dipendente con contratto full-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.L’eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-time (a\nrichiesta degli interessati) ha priorità rispetto ad eventuali nuove\nassunzioni per le stesse funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B - Lavoro supplementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Per il personale non docente assunto part-time è ammesso, per periodi\nbrevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale\nconcordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore,\nesclusivamente per il part-time di tipo orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il lavoro supplementare, svolto in aggiunta all’orario pari time\nconcordato, nei limiti dell’orario pieno contrattuale, viene retribuito come\nordinario, senza maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del\nlavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei\nsuoi confronti il giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il\nconsolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari\nalmeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi\nprecedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza\ndell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare\nrichiesta alla Istituzione. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro\nsupplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C - Clausole elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.All’inizio dell’anno accademico e per la durata del medesimo le parti\npossono di comune accordo stabilire, per iscritto, clausole elastiche relative\nalla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa\novvero all’incremento dell’orario di lavoro. In tali casi la variazione va\ncomunicata al lavoratore con un preavviso di 2 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le\nmodalità di cui al precedente punto 1) comporta una maggiorazione della\nretribuzione globale in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate\ndalla variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola\nelastica nelle ipotesi previste dall’art. 10, primo comma, della Legge 20\nmaggio 1970 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da\ngravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una\nridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti\ninvalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita\npresso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, oppure in\ncaso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice\nassista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa\ncon connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto\nnon in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il\nlavoratore o la lavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a\ntredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi\ndell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro\no di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a\ntempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D - Diritto alla trasformazione del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.lgs. n. 81\u002F2015, il lavoratore affetto da\npatologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\neventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,\naccertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria\nlocale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o\nmisto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è\ntrasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E - Priorità alla trasformazione del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai sensi dell’art.8 comma 4 D.lgs. n. 81\u002F2015, in caso di patologie\noncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il\nconiuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il\nlavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità\nlavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma\n3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua\nin quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è\nriconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in rapporto a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non\nsuperiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma\ndell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni\ncon contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di\nmansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di\nlavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo\nparentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a\ntempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione\ndi orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar\ncorso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso il\nperiodo del congedo il lavoratore riprende il proprio orario individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è\ntenuto a dame tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto\na tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,\nanche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali\ndell'impresa, e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a\ntempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 23 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il contratto di apprendistato professionalizzante limitato alle qualifiche\ndel personale non docente sarà regolamentato su accordo delle parti entro 12\nmesi dalla approvazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 24 - Contratto di somministrazione lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per\nqualifiche e mansioni non appartenenti all’area formativa e docente, nel\nrispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a\ntempo indeterminato non possono eccedere il 20% delle lavoratrici e dei\nlavoratori dipendenti occupati nell’Istituzione all'inizio dell'anno\naccademico di stipula del predetto contratto. Nel caso di inizio\ndell’attività nel corso dell'anno accademico, il limite percentuale si\ncomputa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento\ndella stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato\nnon potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei\nlavoratori dipendenti occupati nella Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro\nsi applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente\nContratto e dai diversi livelli di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è\ntenuto a fornire alle OO.SS., firmatarie del presente CCNL, il numero dei\ncontratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno, il\nnumero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di\nsomministrazione lavoro nelle Istituzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti\ncollettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si\nriferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori\nassenti con diritto alla conservazione del posto o abbia una durata iniziale\nnon superiore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario\nanche in rapporto all’applicazione degli ammortizzatori sociali che\ninteressino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)da parte di Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modificazioni ed\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Contratto di lavoro intermittente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare qualora si presenti\nla necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni lavorative con\nfrequenza non predeterminabile esclusivamente per qualifiche afferenti l’area\ndel personale appartenente alle Categorie B - Posizioni economiche 1, 2, 3\ndell’Area dei Servizi generali, ausiliari e tecnici, Categoria C - Posizione\neconomica 1 dell’Area Informatica e dei flussi documentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.È ammesso nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o\nintermittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le\nprestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età)\novvero da lavoratori con più di 55 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per prestazioni di lavoro da rendersi nei fine settimana, nei periodi\ndelle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che\nsaranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.\nSuccessivamente l’aggiornamento dei periodi e\u002Fo la loro modifica sarà\ncompetenza della Commissione Nazionale Paritetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo\nindeterminato, ma anche a tempo determinato secondo le disposizioni di cui\nall’art. 13 del D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e\ncon il medesimo Datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate\ndi effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento di\ndetto limite, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nei periodi temporali in cui non viene utilizzata la prestazione\nlavorativa, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico\ne normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria\ndisponibilità a rispondere alle chiamate. In tal caso spetta l’indennità di\ndisponibilità di cui al comma 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve\ncontenere i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)durata ed ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione\ndel contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il luogo di lavoro, la disponibilità garantita dal lavoratore, il\nrelativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno\nlavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente\nspettante per la prestazione eseguita che non può essere meno favorevole\nrispetto al lavoratore di pari livello ed è riproporzionato in ragione della\nprestazione lavorativa effettivamente eseguita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la forma e la modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la misura della\neventuale indennità di disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il datore di lavoro è tenuto a comunicare con cadenza annuale la R.S.A.\ne, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo il\nnumero dei contratti di lavoro intermittente, il motivo di ricorso degli\nstessi, la durata e la qualifica dei lavoratori\u002Flavoratrici interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono\nriconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di\nesclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>9.Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il\nlavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì\nstabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i\nperiodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità. La stessa\nè prevista nella misura pari al 20% della retribuzione individuale mensile.\nL'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale\nper il suo effettivo ammontare ma è esclusa dal computo di ogni istituto di\nlegge o di contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea\nimpossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è\ntenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro (entro 24 ore). Se il\nlavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il\ndiritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva\ndiversa previsione del contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla\nindennità di disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di\ncui al precedente comma 9, è ricompreso nella fattispecie della assenza\ningiustificata e può costituire motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico della\nimpresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione\nall'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato\ndi prestazioni di durata non superiore ai trenta giorni, il Datore di lavoro\ndeve dame comunicazione alla DTL competente per territorio mediante sms o posta\nelettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della\nlegge 23 luglio 1991, n.223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle\nstesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero\npresso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o\nuna riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che\ninteressano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di\nlavoro intermittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in\napplicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Collaborazioni Coordinate e Continuative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del\nsettore nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, art.2 del\nD.lgs. n.81\u002F2015, le Istituzioni aderenti all’AGIDAE possono stipulare\ncontratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto di quanto\nstabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale allegato e parte integrante del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Servizi di tutorato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In ragione di particolari necessità ed esigenze organizzative, possono\nessere svolte da personale interno o da studenti-lavoratori attività e servizi\na supporto delle Segreterie, della Biblioteca, dei Centri di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. A titolo semplificativo e non esaustivo, le attività di tutorato\nconsistono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella informazione, nell’accoglienza e nel supporto agli studenti nella\nfruizione dei servizi erogati dalla Istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nella assistenza sulle proposte di mobilità internazionale, stage,\nformazione ed inserimento nel mondo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella assistenza ai docenti o nella elaborazione dei piani di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tali attività sono svolte attraverso un monte ore annuale massimo di 200\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il trattamento economico del personale impegnato nelle predette funzioni\nè riconosciuto attraverso la corresponsione di una indennità lorda oraria non\ninferiore ad € 20,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - MANSIONI E QUALIFICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 28 - Sistema di classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi\nresi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti\nintercorrenti tra Organizzazione, nuove professionalità e sistemi di\ninquadramento del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La richiesta del lavoratore di intercambiabilità delle mansioni, di\npolivalenza dei propri compiti, di acquisizione di nuove conoscenze e\ncompetenze, anche nell’ambito di diverse posizioni lavorative, dovranno\ncostituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale,\ndelle carriere e della piena occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>3.Con il presente sistema di classificazione del personale, le parti\nritengono di introdurre un progressivo miglioramento delle condizioni di\nlavoro, l’opportunità di crescita professionale nell’ottica della\nfunzionalità delle Istituzioni, dello sviluppo della loro efficienza ed\nefficacia anche in riferimento alla gestione delle risorse, mediante la\nrealizzazione dei seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle\nprofessionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle\ncompetenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi della organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-flessibilità gestionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Aree professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Nel nuovo sistema di classificazione del personale dipendente delle\nIstituzioni di cui al presente CCNL sono individuate le seguenti Aree\nprofessionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Area dei Servizi Generali, Ausiliari e Tecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Area Amministrativa - Gestionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Area tecnico-scientifica e della ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Area delle Biblioteche, Editoria e della Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Area Informatica e dei flussi documentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Area Didattico Formativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività\ncaratterizzate rispettivamente da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) CATEGORIA B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Autonomia nello svolgimento di compiti per i quali sono richiesti normali\nconoscenze e adeguate capacità per la corretta esecuzione di procedure\nprestabilite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Responsabilità della corretta esecuzione delle procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) CATEGORIA C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Autonomia nello svolgimento di compiti che richiedono specifiche conoscenze\ntecniche-amministrative e capacità per la corretta gestione di procedure\ncomplessive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Responsabilità di coordinamento e supervisione dei processi di lavoro\nafferenti alle funzioni gestite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) CATEGORIA D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Area amministrativa e tecnica con autonomia decisionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) CATEGORIA DOCENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Autonomia nell’insegnamento di grado accademico e nell’attività di\nricerca connessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Responsabilità della puntuale e corretta erogazione degli insegnamenti\nassegnati in coerenza con i cunicoli formativi complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per l’accesso dall’esterno nel nuovo sistema di classificazione sono\nrichiesti i seguenti titoli, integrabili dalle singole Istituzioni con\neventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia\ndell’attività lavorativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d’obbligo più eventuale\nqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) CATEGORIA D - diploma di laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) CATEGORIA Docenza1 - grado accademico di docenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) CATEGORIA Docenza2 - aver svolto attività di docenza in qualità di\nprofessore stabile per almeno un triennio e pubblicazioni di scritti\nscientifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Funzioni direttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le funzioni direttive della Istituzione richiedono particolare\npreparazione, capacità e alta responsabilità professionale. Tali funzioni\nsono caratterizzate da piena autonomia nell’ambito delle scelte e delle\ndirettive di carattere generale impartite dal Legale rappresentante o dagli\nOrgani di Direzione della Istituzione. Le suddette funzioni comportano, in via\ncontinuativa, la direzione e il coordinamento dell’attività didattica, il\ncontrollo e la responsabilità di unità o dipartimenti, la verifica del\ncomplesso delle attività svolte nell’ambito della istituzione. Rientrano\nnelle predette funzioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di\nRettore, Decano, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Direttore di\nIstituto di Ricerca, Direttore di Istituto Superiore di Scienze Religiose,\nSegretario Generale, Direttore Generale, Amministratore Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Per l’affidamento delle predette funzioni è prescritto il possesso di\nun titolo di studio di norma non inferiore alla laurea. Il trattamento\neconomico spettante ai titolari delle predette funzioni è riconosciuto\nattraverso indennità di funzione organizzativa disciplinato dal successivo\nart. 43.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Categorie professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il sistema di classificazione del personale è articolato per il personale\nATA in tre categorie denominate rispettivamente B, C, D e, per il personale\ndocente, in due categorie denominate Docenza e Docenza2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze,\nconoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di\nattività lavorative, secondo il diverso grado di autonomia e di\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.All’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono\nesigibili, fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche\nqualifiche, abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita\nformazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica\niniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria. In\nvia eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B2, anziché\nall’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori\nrequisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il\ntrattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il\ntrattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della\nprogressione economica nella precedente categoria risulti superiore al\ntrattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è\ncollocato nella posizione economica della nuova categoria e conserva a titolo\npersonale la differenza retributiva, non assorbibile in caso di eventuale\nulteriore progressione verticale e rivalutabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. In prima applicazione il personale in servizio è inquadrato nel nuovo\nsistema di classificazione, secondo la seguente tabella di confluenza CCNL\nAGIDAE Scuola - CCNL AGIDAE Università per coloro il cui rapporto era\ndisciplinato dal CCNL AGIDAE Scuola:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"435\">\n  \u003Ccol width=\"314\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">CCNL AGIDAE Scuola\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">CCNL AGIDAE Università\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello 1 - Area Prima – Servizi Amministrativi, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Tecnici e Ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- addetti alle pulizie \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- personale ausiliario \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- personale di fatica \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- manovali comuni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- lavoranti di cucina \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- addetti alle mense \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- fattorini \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- portieri \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- personale di custodia \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- addetti alla manutenzione ordinaria \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- accompagnatori\u002Ftrici su bus\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. B – posizione economica 1 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>– \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ausiliari e tecnici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello II – Area Prima – Servizi amministrativi, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Tecnici e Ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- tecnici alle caldaie \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- portieri centralinisti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- addetti alla manutenzione degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- falegnami\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- meccanici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- cuochi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- guardarobieri al Convitto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- camerieri specializzati\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. B – posizione economica 2 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>– \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ausiliari e tecnici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello III - Area Prima - Servizi Amministrativi, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Tecnici e Ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- capo-cuochi in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- capi-sala e camerieri in possesso di diploma \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di Scuola alberghiera\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. B - posizione economica 3 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Area dei servizi generali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ausiliari e tecnici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello III - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e Ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- addetti alla segreteria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- addetti all’amministrazione e contabilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- addetti all’ufficio protocollo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. B - posizione economica 3 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Area Amministrativa-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Gestionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello IV - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e Ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- segretari amministrativi con funzione di coordinamento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- economi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. C - Area Amministrativa- \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Gestionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello IV - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e Ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- periti informatici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. C - Area Informatica \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e dei flussi documentali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello IV - Area Seconda - Servizi Formativi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- aiutanti tecnici di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- assistenti di Convitti Universitari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. C - Area tecnico-scientifica \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e della ricerca\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"435\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello IV - Area Seconda - Servizi Formativi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- operatori di biblioteca\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>CAT. C — Area delle biblioteche\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e della Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello V - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e Ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili Area Segreteria e Servizi generali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili Area Amministrazione e Contabilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili Area del Personale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili Ufficio Post-laurea o Job placement \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili Sistema Gestione Qualità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili Ufficio Sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. D - Area Amministrativa \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Gestionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello V - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e Ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili Centro Elaborazione Dati\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. D - Area Informatica \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e dei flussi documentali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello V - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e Ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili\u002FDirettori della Biblioteca\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili Ufficio Promozione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili\u002FDirettori della Rivista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. D - Area delle biblioteche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e della comunicazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello VI - Area Seconda - Servizi Formativi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- docenti non stabili (professori incaricati, associati, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>invitati, ricercatori)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CAT. DOCENZA 1 - Area didattico- \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>formativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"435\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Livello VI - Area Seconda - Servizi Formativi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- docenti stabili ordinari (tempo indeterminato)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>CAT. DOCENZA 2 - Area didattico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- formativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"435\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>SERVIZI DIRETTIVI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- rettore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- preside di Facoltà\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- decano\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- responsabili\u002Fcoordinatori\u002Fdirettori di Dipartimento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- segretario generale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- direttore generale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria di appartenenza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>INDENNITÀ DI FUNZIONE\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"314\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI – TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Retribuzione mensile globale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Trattamento economico tabellare di categoria e posizione economica\n(comprensivo della indennità di contingenza maturata al 30\u002F11\u002F1991;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)eventuale superminimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuale salario accessorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) eventuale elemento distinto della retribuzione EDR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La retribuzione deve essere corrisposta entro il giorno 8 del mese\nsuccessivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga di cui all’art.\n36.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto\ndall'art. 39, la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali\nassegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto\ndall'art. 41, la retribuzione sarà proporzionale al monte-ore annuo\nassegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Per retribuzione globale si intende quella individuale comprensiva di\ntutti gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Ch3>Art. 32 - Retribuzione tabellare - Personale ATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al personale amministrativo tecnico - ausiliario in ragione delle\ncategorie e della posizione economica attribuita, è corrisposto il trattamento\neconomico retributivo secondo le scadenze indicate nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"425\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"99\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">……\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Sett. 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Sett. 2019\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.519,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.545,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.571,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.573,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.600,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.627,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.618,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.646,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.674,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.661,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.690,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.718,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.767,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.797,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.827,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario e la retribuzione dell’area VI della categoria della Docenza\nsono regolamentati dagli artt. 40, 41, 42.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una\ntredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre,\nesclusi gli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita\npari ai mesi di servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15\ngiorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più\u002Fin meno nel corso\ndell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media\nponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto\nnel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Servizio fuori sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il personale impegnato in attività prestate fuori sede di lavoro (corsi\ndi formazione e\u002Fo scambi culturali con l’estero ecc.), ha diritto alla\nnormale retribuzione e al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento\ndella prestazione, ivi comprese le spese di vitto e alloggio qualora non\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Allo stesso personale, impegnato per più giorni, verrà inoltre\nriconosciuta una indennità di € 40,00 lordi al giorno con riposo\ncompensativo per le domeniche e le festività infrasettimanali. Sono fatti\nsalvi i trattamenti aziendali di maggior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Determinazione della quota giornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e della quota oraria mensile - Personale non docente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La quota giornaliera della retribuzione viene determinata dividendo la\nretribuzione globale in godimento per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La quota oraria della retribuzione mensile viene determinata come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n164;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i dipendenti con impegno ridotto: proporzionalmente al servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Prospetto paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In applicazione di quanto disposto dalla Legge 5 gennaio 1953, n. 4, la\nretribuzione deve risultare da apposito prospetto di paga, nel quale dovranno\nessere specificate le generalità del lavoratore, il livello d’inquadramento,\nil periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della\nretribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di\ntutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata\nnonché tutte le ritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il prospetto di paga, da consegnare ai dipendenti contestualmente alla\nretribuzione, deve recare il timbro dell'Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Trattamento previdenziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle\ndisposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della cosiddetta\ncertificazione unica (CUD).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione\n(dichiarazione sostitutiva del CU) deve essere richiesta dal dipendente e\nconsegnata dal datore di lavoro entro 12 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 38 - Progressione economica orizzontale - Personale ATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Per il personale ATA inquadrato all’interno di ciascuna categoria, è\nprevista una progressione economica che si realizza mediante un premio annuale\ndi professionalità (PAP), erogato con la retribuzione del mese di agosto\ndell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tale premio verrà erogato attraverso un meccanismo di valutazione fondato\nsu un punteggio di merito riconosciuto al personale che abbia raggiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-35 punti del punteggio previsto dalla seguente tabella: sarà riconosciuto\nun importo pari ad € 200,00 riproporzionato all’orario individuale di\nlavoro per i lavoratori part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla seguente tabella: sarà\nriconosciuto un importo pari ad € 230,00 riproporzionato all’orario\nindividuale di lavoro per i lavoratori part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella seguente sarà\nriconosciuto un importo pari ad € 300,00 riproporzionato all’orario\nindividuale di lavoro per i lavoratori part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"19\">\n  \u003Ccol width=\"576\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"19\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"576\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elementi di progressione economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Punti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"19\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"576\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Presenza effettiva\n        sul lavoro per l’intera settimana, intendendo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(minimo 35 settimane)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ 1 per settimana\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"576\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Rispetto standard di qualità per\n        Istituzioni certificate\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">+ 5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"19\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"576\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Partecipazione a\n        corsi di formazione organizzati o segnalati \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>dalla Istituzione (massimo 5 punti)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">+ 1\n        ogni 6 ore di corso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"19\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"576\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Partecipazione\n        documentata a corsi liberamente scelti, inerenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>la mansione svolta (massimo 5 punti)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">+ 1\n        ogni 6 ore di corso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"576\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Raggiungimento obbiettivi fissati\n        dall’istituzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">+ 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I lavoratori che per tre anni consecutivi ottengono il Premio Annuale di\nProfessionalità (PAP), di cui al precedente punto 2, accedono ad un diverso\ntrattamento retributivo rispetto a quello in godimento all’interno della\ncategoria di appartenenza, per un aumento pari ad € 20,00 mensili (PEO:\nProgressione economica orizzontale) per tredici mensilità, quale elemento\ndistinto della retribuzione EDR, non riassorbibile e rivalutabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito\nall’anno accademico: 1° settembre - 31 agosto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono escluse le ferie ordinarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno\naccademico (1° settembre - 31 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di\npartecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 della tabella,\norganizzati o indicati dalla Istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il\nperiodo obbligatorio di congedo di maternità (cfr. art. 1, comma 183 L.\n208\u002F2015);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4 della tabella e\nfruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione\ndel punteggio per la partecipazione ai corsi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 39 - Orario di lavoro - Personale ATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L’orario di lavoro del personale amministrativo\u002Ftecnico \u002Fausiliario è\npari a 38 ore settimanali per tutti i lavoratori inquadrati nelle categorie B,\nC, D, e appartenenti a tutte le aree professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale,\nè sempre considerato giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La distribuzione dell'orario di lavoro, solo nel caso di necessità di\nintrodurre regimi di orario particolari (turni) è definita dalla Direzione\ndell'istituzione, tenuto conto di appositi criteri oggetto di contrattazione\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Completamento Orario. Il personale ATA a tempo indeterminato che avesse\nun orario inferiore a quello contrattuale ha diritto al completamento\ndell’orario prima che si proceda a nuove assunzioni anche a tempo parziale,\ncompatibilmente con l’organizzazione dell’Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Classificazione del personale docente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il personale docente assunto a tempo indeterminato è inquadrato\nnell’area didattico-formativa nella categoria DOCENZA 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il personale docente assunto a tempo determinato è inquadrato nell’area\ndidattico-formativa nella categoria DOCENZA 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il personale docente è suddiviso in due categorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)professori stabili, con rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i professori ordinari di prima fascia che insegnano in una Facoltà\necclesiastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i professori straordinari di prima fascia che insegnano in una Facoltà\necclesiastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i professori ordinari e straordinari di seconda fascia che insegnano in\nIstituti Superiori di Scienze religiose, Istituti Affiliati, Seminari maggiori,\nIstituti di formazione universitaria ed accademica gestiti da Enti\necclesiastici, Istituti di alta formazione, Istituti, Centri e Associazioni di\nricerca e formazione superiore, ovvero Istituzioni assimilate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-professori incaricati\u002Faggregati\u002Fassociati, stabilizzati, docenti di materie\nobbligatorie non costituenti cattedra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)professori non stabili, con rapporto di lavoro subordinato a tempo\ndeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti incaricati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti invitati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricercatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Orario di lavoro - Personale docente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti\nnel contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’orario di lavoro concordato, di cui al precedente punto 1, costituente\nun monte ore annuo, comprende sia l’attività docente, sia quella integrativa\ne di supporto in misura non superiore al 20 per cento del totale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per il personale docente la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a\nqualsiasi titolo e, cioè, oltre che per ogni attività d’insegnamento, anche\nper le attività proprie del servizio accademico dedicato alle diverse\nattività (ricevimento degli studenti, riunioni di organi accademici, attività\ndiverse distribuite in ragione della programmazione dell’Istituzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.A seguito della maggiore o minore flessibilità di utilizzo, potranno\nesserci periodi ad orario inferiore oppure periodi ad orario potenziato\nrispetto all’orario convenzionale giornaliero\u002F settimanale\u002Fmensile di lavoro,\nfermo restando la corresponsione del dovuto trattamento economico annuo lordo\nsu 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le ore dedicate per le tesi di laurea\u002FDOTTORATO degli studenti verranno\nretribuite con la corresponsione di una indennità economica onnicomprensiva\nerogata dopo la discussione della tesi. L’importo di tale indennità non può\nessere inferiore, per il Moderatore\u002FDirettore ad € 250,00 per ciascuna tesi,\ne di € 150,00 per gli altri membri della Commissione. L’indennità per il\nconseguimento di altri titoli accademici (tesi di licenza, baccalaureato, ecc.)\nè rimessa ai Regolamenti delle singole Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La collocazione dell'orario di lavoro è fissata con atto scritto dalla\nIstituzione, nell'ambito della durata di cui al comma 1, tenendo conto, ove\npossibile, delle esigenze rappresentate dal docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Retribuzione lorda oraria personale docente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al personale dipendente di cui all’art. 40 compete il trattamento\neconomico orario indicato dalla seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"586\">\n  \u003Ccol width=\"186\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"586\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Qualifica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione oraria\n        lorda minima\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"586\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Ordinari di PRIMA FASCIA in\n        Facoltà\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 70,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"586\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Straordinari di prima fascia in\n        Facoltà\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 65,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"586\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Incaricati stabili e non stabili in\n        Facoltà\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"586\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"586\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Ordinari di\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 45,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"586\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Straordinari di seconda fascia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"586\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Incaricati \u002FAggregati\u002FAssociati\n        stabilizzati \u002Fnon stabilizzati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il calcolo della retribuzione mensile si effettua in base alla seguente\nformula: paga oraria moltiplicata per l'ammontare del monte-ore annuo diviso\n12. Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando l\u002F26\ndella retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Eventuali prestazioni lavorative eccedenti il monte orario annuo\nconcordato tra le parti saranno retribuite con la normale retribuzione globale\ndi fatto oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Indennità di funzione organizzativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al personale che svolge le funzioni direttive di Preside, Decano,\nDirettore di Dipartimento ecc. verrà riconosciuta una indennità «di\nfunzione», non inferiore al 15% della retribuzione lorda mensile percepita,\nche verrà corrisposta per il periodo del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per il personale chiamato a svolgere le funzioni di Rettore della\nIstituzione, l’indennità di cui al primo comma non potrà essere inferiore\nal 20% della retribuzione lorda mensile percepita, che verrà corrisposta per\nil periodo del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Disciplina delle mansioni del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le mansioni del lavoratore, per ciascuna categoria e con riferimento alla\nspecifica area di appartenenza, sono definite dagli artt. 29 e 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e\ncategoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di modifica degli assetti organizzativi istituzionali che incide\nsulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni\nappartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella\nmedesima categoria legale. Il mutamento di mansioni, ove possibile, è\naccompagnato dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato\nadempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione\ndelle nuove mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nella ipotesi di cui al comma 3, il mutamento di mansioni è comunicato in\nforma scritta, a pena di nullità, ed il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in\ngodimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari\nmodalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella\ndi assegnazione e\u002Fo appartenenza, purché rientrante nella medesima categoria\nlegale, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dalla\nIstituzione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle\nquali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari\ncontenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c., quarto comma, o avanti alle\ncommissioni di certificazione, il datore di lavoro e il lavoratore possono\naccordarsi per eventuali modifiche delle mansioni, della categoria legale e del\nlivello di inquadramento e della relativa retribuzione (“patto di\ndemansionamento”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>7.Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al\ntrattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diventa\ndefinitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia\navuto luogo per ragioni sostitutive (p. es. malattia, maternità, ferie), di\naltro lavoratore in servizio con diritto alla conservazione del posto, dopo sei\nmesi continuativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Mansioni promiscue\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Quando il dipendente sia assunto per espletare mansioni promiscue, la\nretribuzione mensile sarà data dalla somma delle parti della retribuzione\nglobale calcolate proporzionalmente alle ore svolte nei diversi livelli e\ncategorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Lavoro notturno, festivo e straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>1.Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore\nconsecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del\nmattino. Di conseguenza il lavoro notturno è svolto tra le ore 24 e le ore, 7\novvero tra le ore 23 e le ore 6 ovvero tra le ore 22 e le ore 5 ed è\nretribuito con la maggiorazione della quota oraria lorda del 15% della\nretribuzione tabellare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>2.A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al\ncompimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro\nnotturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare\nlavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora\nla stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di\nprestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia\nanch’esso lavoratore subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e\nconvivente di un minore di età inferiore a dodici anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>3.È considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni\ndelle festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua,\n25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25\u002F26\ndicembre, Santo Patrono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con un 26.mo della\nretribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>5.Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro\nfestivo nella misura del 15% della retribuzione globale, con riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il personale di segreteria che durante convegni e manifestazioni fosse\ndisponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra\nle parti potrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ottenerne il pagamento come ore straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.È considerato lavoro straordinario, per il personale non docente, quello\nprestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari\nesigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite\ndell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il personale non docente è tenuto, salvo comprovati motivi di\nimpedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di\n120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di\nanticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia\nautorizzato dalla Direzione dell’istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>10. Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota\noraria della retribuzione globale maggiorata delle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Lavoro straordinario diurno: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Lavoro straordinario notturno: 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Lavoro straordinario festivo: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Lavoro straordinario notturno festivo: 60%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Le percentuali superiori assorbono le inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Le festività civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) coincidenti con la\ndomenica vengono retribuite a tutti i dipendenti con un 26.mo della\nretribuzione globale oltre alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 47 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente\ncoincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il\nriposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva, con la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Vitto e alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La Direzione della Istituzione può concedere, con facoltà di revoca,\nsalvo preavviso di due mesi, vitto e\u002Fo alloggio al personale che lo richieda\nper iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 49 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad\nun periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione,\npari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività\nsoppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora\nfosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche\nin aggiunta alle ferie estive o retribuita con l\u002F26 della retribuzione globale\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel\ncaso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il\ndipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati.\nLe frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati\nmese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero\nospedaliero o malattia documentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o\npuerperio né con il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Le ferie sono irrinunciabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile\nin più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in\nconto ferie, chiesti dal dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno\nsuccessivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le\nesigenze dell'istituzione, le ferie saranno godute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i docenti: durante la sospensione delle lezioni, escluso il periodo\ndelle vacanze di Natale e Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale ATA: durante la sospensione delle attività didattiche,\nnel periodo delle vacanze estive e invernali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2\u002F3 dei\ngiorni spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Il calendario delle ferie per il personale tecnico amministrativo sarà\ndefinito dalla Direzione della Istituzione in accordo con la OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL nell'ambito della contrattazione integrativa di norma entro\nil mese di aprile di ogni anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 50 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il dipendente può usufruire nell’anno accademico fino ad un massimo di\n10 giorni di permessi retribuiti, di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 gg. se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio:\nnascite, matrimoni, lutti, infortuni, ricoveri ospedalieri ed infermità gravi\nche riguardano il coniuge, anche legalmente separato, un parente entro il\nsecondo grado o un componente della famiglia anagrafica, affine anche non\nconvivente, della lavoratrice o del lavoratore;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-5 gg., per la frequenza di corsi di aggiornamento inerenti allamansione per\nla quale è stato assunto e liberamente scelti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le giornate di cui al punto 1 sono usufruibili in unica soluzione solo in\ncasi molto gravi. Per fluire di tali permessi il dipendente deve farne\nrichiesta scritta alla Direzione della Istituzione. In caso di massima urgenza\nè sufficiente la richiesta orale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sono ammessi inoltre alla retribuzione i giorni impegnati per documentata\npartecipazione ad esami, di cui all'art. 10 della Legge n. 300\u002F70, e a concorsi\npubblici, inerenti la mansione svolta, limitatamente alla giornata in cui si\nsvolge la prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nel caso che la sede d'esami disti oltre 200 km. dalla sede di lavoro\nverrà retribuita anche la giornata che precede e quella che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In caso di assistenza a familiari portatori di handicap, si fa riferimento\nalla Legge n. 104\u002F92 e successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Permessi brevi e recupero ritardo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno\naccademico, anche cumulabili, in caso di documentate esigenze personali di\ncarattere medico (analisi, visite mediche, accertamenti clinici, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sono inoltre concessi permessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore\nper anno accademico, da recuperare, di norma, entro il mese successivo per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-motivi di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rinnovo dei documenti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali ritardi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Permessi non retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In caso di eccezionali documentati motivi e per la partecipazione a\nconcorsi pubblici, esclusi quelli previsti dal precedente art. 50, il\nlavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni\nnell'anno con autorizzazione della Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 53 - Permessi elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente,\nsegretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi\nelettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum,\nhanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla\ndurata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a\ntutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l’espletamento delle\noperazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo\ndal lavoratore entro l’immediata settimana successiva. In caso di mancato\nrecupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono\nretribuite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E ALTRE ASSENZE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente\ntrattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un\nmassimo di 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento\ndei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza\nretribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato\nmedico. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10\ngiorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad\nalcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino\nad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno, dovute anche\nad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà informare il\nlavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle assenze\nmassime nell'arco dei 3 anni, non sono considerate le aspettative non\nretribuite di cui al precedente comma. Qualora l'interruzione del servizio si\nprotragga oltre i termini indicati è facoltà dell'istituto risolvere il\nrapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del\ndipendente al T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>B) Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di\nmalattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una\nintegrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di\nmalattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese\nprecedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il\ncaso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A)1 del presente\narticolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si\ninizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa\nmalattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati\nsecondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per\nmalattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della\nmalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per\nmalattia del personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali\nspetta la competenza esclusiva di tale accertamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto della\nindennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione\ngiustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al\nrimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto\ncorrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce\norarie di reperibilità sono quelle determinate dagli appositi provvedimenti\naventi valore legale (attualmente dal Decreto del Ministero della Sanità\ndell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio 1985, sono così\ndeterminate: 10.00- 12.00\u002F17.00-19.00, sabato e domenica compresi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze\ninferiori a 3 giorni, è inviata all’istituzione e all’INPS entro due\ngiorni lavorativi dal rilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>5.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di\nassenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate\nil dipendente ha diritto in ogni caso alla intera retribuzione prevista dal\npresente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come\nservizio effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 55 - Infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall'istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore\nsarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale\nl'interessata\u002Fo percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista\ndalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l'istituzione possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più\nbreve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul\nlavoro, a partire dal 1 ° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un\ntrattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto\nassicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. La\ncorresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell'infortunio da parte dell’Ente assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Permessi per lavoratori invalidi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore\nal cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno accademico (anche\nnon continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato\ndi invalidità debitamente documentate (art. 7 Dlgs 18 luglio 2011 n. 119).\nTali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’art. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito\ndi 15 gg. di calendario, non frazionabili, in concomitanza dell’evento. Se il\ncongedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite\nin altro periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 10 gg. di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 58 - Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A - Norme di carattere generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed\neconomiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della\npaternità previste dal D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e dal D.lgs. n. 80\u002F2015 e\nsuccessive modificazioni, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non\nprevisto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione\nobbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la\ndata presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al\nnascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost partum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento, le quali devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto alla indennità sostitutiva\ndel preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B - Congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per\nun periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nquando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Data la specifica caratterizzazione delle Istituzioni oggetto del presente\nCCNL, la fruizione del congedo parentale potrà aver luogo per il personale\ndocente su base giornaliera. Per il personale ATA, invece, il congedo parentale\nè fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari alla metà\ndell’orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso del\nquale ha inizio il congedo parentale. Per la fruizione di tale diritto, il\nlavoratore deve presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro\ngenitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non\npuò superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre\nesercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o\nfrazionato non inferiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>a.Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il\nlavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire una indennità pari\nall’80% della retribuzione media globale giornaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Durante il periodo di astensione per congedo parentale il lavoratore e la\nlavoratrice hanno diritto a percepire una indennità pari al 30% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Il benefìcio spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo\ncomplessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)fino ai 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia\ninferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico\ndell'Assicurazione Generale obbligatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo\nparentale non è indennizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con\nun preavviso non inferiore a 5 giorni di calendario. II datore di lavoro non\npuò opporre rifiuto alla richiesta di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di\nadozione nazionale e internazionale e di affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed\naffidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso\ndel minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore\netà. L’indennità è dovuta per il periodo massimo complessivo ivi previsto,\nentro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>C - Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al fine di sostenere la genitorialità promuovendo una cultura di maggiore\ncondivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per\nfavorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Per l’anno 2017 il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi\ndalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo\ndi due giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi\ndalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo\ndi quattro giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa.\nEntro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un\nperiodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua\nsostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a\nquest’ultima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>2.Per i due giorni di cui alla lettera a) e i quattro giorni di congedo\nobbligatorio nonché per il giorno di congedo facoltativo di cui alla\nprecedente lettera b) è riconosciuta una indennità giornaliera a carico\ndell’INPS pari al 100% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I congedi di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche al\npadre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre\ndall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale\no dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma\nscritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro\nalmeno quindici giorni prima dei medesimi. Il Datore di lavoro dovrà a sua\nvolta, comunicare all’INPS, attraverso il flusso UNIEMES, le giornate di\ncongedo fruite. Solo in caso di congedo facoltativo, il padre dovrà allegare\nalla sua richiesta una dichiarazione di rinuncia della madre al congedo\nobbligatorio di maternità per un numero di giornate pari a quelle richieste\ndal padre. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro\ndella madre. I congedi di cui alle lettere a) e b) non possono essere\nfrazionati ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Eventuali modifiche della normativa in materia si intendono recepite dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>D - Riposi giornalieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due\nriposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce\na uno se forano giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono\nconsiderate lavorative a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10\nlegge n. 1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre\nlavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.In caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>E - Malattia figlio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La lavoratrice madre e\u002Fo il lavoratore padre possono fruire di assenze dal\nlavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso,\nprevia presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di\nassenza è solo computato nell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni,\nentrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro\nnel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il\nrelativo periodo di assenza è computato solo nell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente punto E, si applicano\nanche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto\ndal punto 6 dell’art. 3 della Legge n. 53\u002F00 e successive modifiche e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>F - Permessi per esami prenatali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai sensi del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti\nhanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami\nprenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza\nperdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario\ndi lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 – Congedi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. Congedo per gravi motivi personali o familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le\nmodalità previste dalla legge n. 53\u002F00 art. 4 comma 2 e dal D.lgs. n. 278 del\n21 luglio 2000, un congedo non retribuito per un periodo continuativo o\nfrazionato fino a 2 anni per gravi motivi relativi alla situazione personale o\ndella propria famiglia anagrafica o dei soggetti di cui all’art. 433 c.c.\nanche se non conviventi, o di parenti e affini entro il terzo grado portatori\ndi handicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. Prolungamento del congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 8 comma 1 D.Lgs. n.80\u002F2015, la lavoratrice madre o in\nalternativa il lavoratore padre, per ogni minore con handicap in situazione di\ngravità accertata ai sensi dell’art.4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992,\nn.104, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del\nbambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura\ncontinuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di\ncui all’art.58, non superiore a tre anni, a condizione che il specializzati,\nsalvo genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti riposi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore\nnon ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata\nmassima del congedo parentale spettante al richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C. Congedo straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza di un familiare disabile in situazione di gravità, il\nlavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità\npreviste dalla Legge n. 53\u002F00 art. 4 comma 4-bis, e dal D.lgs. n. 119\u002F2011 art.\n4 e successive modifiche e integrazioni, un congedo, con retribuzione a carico\ndell’Ente previdenziale, per la durata massima di due anni, non valido ai\nfini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del\ntrattamento di fine rapporto. Per i soggetti che hanno diritto al congedo\nstraordinario si fa riferimento all’art.4 del D.lgs. 119\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>D. Congedo per le donne vittime di violenza di genere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 24 D.lgs. n.80\u002F2015, la donna lavoratrice, inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n. 93,\nconvertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha il diritto\ndi astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione\nper un periodo massimo di tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di\noggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il Datore di lavoro con un\ntermine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l’indicazione dell’inizio e\ndella fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al\ncomma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire\nl’indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione\ndei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della\nmaturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di\ntre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro\na tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove\ndisponibili in organico, (art. 24 D.lgs. 80\u002F2015)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a\nrichiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali\nterritoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la\ndurata della carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non\nusufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non\nretribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Dopo un anno di servizio l'Istituzione ha facoltà di concedere al\ndipendente che lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al\nmassimo di un anno. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'Istituzione risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa\nuna nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Durante il periodo dell'aspettativa il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi\nstraordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue\nindividuali, da utilizzare in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi\nfinalizzati al conseguimento di titoli di studio della Scuola secondaria di\nsecondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>3.Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate,\ngarantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare,\ndella riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non\ndovranno superare 1\u002F5 o frazione di 1\u002F5 di tutto il personale della\nIstituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche\ni dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto\nallo studio per lo stesso corso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo\neccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato\na prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è\ntenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla\nfrequenza alle Scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di\nesercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza\nsindacale e la Direzione\u002FPresidenza della Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove\nnecessarie, ulteriori modalità applicative e\u002Fo particolari per la\npartecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori\ndiscipline per rispondere ad esigenze specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art.\n10 della Legge n. 300\u002F70 e alle disposizioni di cui alla Legge n. 53\u002F00 e\nsuccessive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Sospensione straordinaria dell’attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Qualora la sospensione del servizio prestato dall’istituzione sia\nimputabile a causa di forza maggiore e\u002Fo per decisione dell’Ente gestore, il\npersonale non è tenuto al recupero delle ore e\u002Fo dei giorni di lavoro non\nprestati, mantenendo il diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Regolamento interno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Regolamento interno predisposto dall'istituzione, ove esista, deve\nessere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto della assunzione o al\nmomento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la\nconsultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL\ne con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive\nmodifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Doveri dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto\ndi lavoro subordinato. Data la particolarità del servizio, è fatto obbligo a\ntutti i lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di espletare le proprie mansioni in conformità della categoria e\nposizione conferita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di osservare l’orario di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di segnalare le assenze per malattia prima dell’inizio del servizio e\ngiustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato\nimpedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di rispettare e far rispettare agli studenti il Regolamento interno\ndell’Istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)di osservare le eventuali modifiche di orario nel caso di rapporto di\nlavoro a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)di mantenere il segreto d’ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della\npropria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)di segnalare l’eventuale assenza o ritardo prima dell’inizio del\nservizio, per garantire adeguata sostituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al personale docente a tempo indeterminato inoltre è fatto obbligo di\ncomunicare alla Direzione, per iscritto ed entro 15 giorni, l’accettazione di\nincarichi di insegnamento presso altre Istituzioni accademiche, sempreché\ncompatibili ai sensi della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le infrazioni alle norme del presente Contratto possono essere punite,\nsecondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore all’importo di 3 ore di paga base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3\ndi effettivo lavoro (3\u002F26).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la\npreventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a\nsua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alla\nprecedente lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta\nnella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far\npervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso,\nessere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il dipendente potrà farsi assistere dalla Organizzazione Sindacale a cui\naderisce o conferisce il mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera\nraccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per\npresentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i\nmotivi del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun\nprovvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono\naccolte, tranne che non venga comminato il licenziamento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle\ndisposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2\nanni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle Leggi n.\n604\u002F66 e n. 300\u002F70, nonché al D.lgs. n. 23\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Richiamo scritto, multa e sospensione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il\nlavoratore che in via esemplificativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno\nsuccessivo a quello dell'inizio della assenza stessa, salvo il caso impedimento\ngiustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o\nanticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.per disattenzione o negligenza danneggi il materiale della Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la\nmulta e la sospensione per quelle di maggior rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Licenziamento per mancanze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Licenziamento con preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di\nquelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo esemplificativo\nrientrano nelle infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 17\nall'interno dell'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o\ndopo i giorni festivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lezioni private impartite agli allievi della propria Istituzione\naccademica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano\nspecificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori\ndai casi previsti dall'articolo successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 67, quando siano\nstati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 66,\nsalvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Licenziamento senza preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla Istituzione\ngrave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo\nsvolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine\ndi legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-furto nella Istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-danneggiamento doloso al materiale della Istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni\nche implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rissa all'interno della Istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diffusione di periodici o stampati contrari ai principi formativi della\nIstituzione e della morale cattolica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diffamazione pubblica nei riguardi della Istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sentenza di condanna penale passata in giudicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa,\nalla scadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma\ndelle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età di pensionabilità di\nvecchiaia e non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della\npensione, secondo la legislazione attualmente vigente, è consentito rimanere\nin servizio, su richiesta, fino al raggiungimento del limite minimo e comunque\nnon oltre il settantesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La revoca del Nulla Osta per l’insegnamento da parte dell’Autorità\nEcclesiastica competente costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Disciplina dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L’Istituzione deve comunicare per iscritto il licenziamento al\nprestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei\nmotivi che lo hanno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai\ncommi precedenti è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o\ngiustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del\ngiustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni\ndalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche\nextragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche\nattraverso l'intervento della Organizzazione Sindacale firmataria del presente\ncontratto diretto ad impugnare il licenziamento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Per quanto non previsto si fa riferimento alla legislazione vigente in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Disciplina del licenziamento individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per giustificato motivo oggettivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Per esigenze connesse alla riorganizzazione della attività accademica\nprevista dagli Organismi statutari delle Istituzioni (ad es. contrazione del\nnumero degli studenti iscritti ai corsi accademici, non riproposizione di\ntalune discipline o corsi opzionali, ecc.) si configura il licenziamento\nindividuale per giustificato motivo oggettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In tal caso, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di\nquindici lavoratori nella stessa unità produttiva o nello stesso Comune o\ncomunque più di sessanta complessivamente, quando il licenziamento riguarda\nlavoratori assunti entro il 6 marzo 2015 deve seguire la seguente specifica\nprocedura prevista dall’art. 7 della Legge 604\u002F1966, come modificato dalla\nlegge 28 giugno 2012 n.92 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Il datore di lavoro prima di formalizzare il recesso dal contratto di\nlavoro, deve inviare all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo dove il\nlavoratore presta la sua opera, e, per conoscenza, al lavoratore, una\ncomunicazione in forma scritta in cui siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli specifici motivi alla base del licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore\ninteressato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)entro il termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della\ncomunicazione, l’ispettorato territoriale del lavoro convoca il datore di\nlavoro e il lavoratore per un incontro, consistente in un tentativo di\nconciliazione, da svolgersi dinanzi alla commissione provinciale di\nconciliazione prevista dall'articolo 410 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) l’incontro dovrà svolgersi e concludersi entro venti giorni (di\ncalendario) dal momento in cui l’ispettorato territoriale del lavoro ha\ntrasmesso la convocazione (salvo, naturalmente, che le parti non ritengano, di\ncomune accordo, di proseguire i contatti nel tentativo di raggiungere un\naccordo). Durante l’incontro, datore di lavoro e lavoratore potranno farsi\nassistere dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza ovvero da un\navvocato o da un consulente del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)al termine dei venti giorni (o del più lungo periodo concordato tra le\nparti o del periodo di sospensione dovuto a legittimo e documentato impedimento\ndel lavoratore), se non si è trovato un accordo, il datore di lavoro potrà\ncomunicare il licenziamento al lavoratore nel rispetto delle seguenti\ncondizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-forma scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specificazione dei motivi che lo hanno determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispetto del diritto del lavoratore a prestare il contrattuale periodo di\npreavviso oppure, in alternativa, a ricevere la relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Licenziamento per causa di forza maggiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In caso di ristrutturazione dell’attività accademica o di contrazione\ndel numero predeterminato degli studenti iscritti ai corsi di studio, le\nIstituzioni che procedono al licenziamento del personale per giustificato\nmotivo oggettivo o alla riduzione dell'orario di lavoro dello stesso personale\nseguono la procedura qui indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.A parità di categoria, area e posizione economica, è soggetto a\nriduzione di orario o licenziamento, in via prioritaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chi gode di pensione ordinaria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità secondo la\nlegislazione attualmente vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chi ha minore anzianità di servizio per categoria, area e posizione\neconomica di appartenenza. Per ciascun anno di anzianità di servizio viene\nattribuito un punteggio pari a 3 punti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è soggetto al provvedimento di licenziamento o di riduzione di orario,\nil personale che gode di interdizione ai sensi della Legge n. 151\u002F00, il\npersonale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale\nprevista dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle\nmaggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso\ndi ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha\nminore anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il\npassaggio a mansioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure\npreviste dalla vigente legislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Licenziamento collettivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Quando in Istituzioni con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al\nlicenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di\ncui al precedente art. 72, si applicherà la procedura di cui alla Legge n.\n223\u002F91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le Istituzioni, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle\nR.S.A e alle OO.SS. Nazionali, alla Regione e\u002Fo al Ministero del Lavoro nelle\nsue articolazioni territoriali e all'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al\nprecedente comma, le OO.SS firmatarie del presente CCNL manifesteranno con\nrichiesta formale all'istituzione e all'AGIDAE la loro disponibilità per un\nesame congiunto in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del\nricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è\nridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro\nagli uffici della pubblica amministrazione di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni\ndall'invio della comunicazione agli uffici della pubblica amministrazione di\nriferimento, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine\ndi cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati\nsono meno di 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l'istituzione\npotrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori\nin esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal\nsuccessivo art. 76 e il lavoratore potrà procedere alla eventuale\ncontestazione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Reimpiego\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'Istituzione, prima di procedere a nuove assunzioni, deve nell'ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto\nprevisto all'art. 39;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, titoli\no qualifiche professionali), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio\npresso l'istituzione e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno accademico seguente\nquello del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà essere sottoposto\nal periodo di prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di\nriassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Per facilitare le assunzioni, l'AGIDAE informerà le Istituzioni\ndell'elenco del personale già in servizio presso altri Istituti aderenti\nlicenziato per cause di forza maggiore nonché di quello del personale in\nservizio ad orario ridotto presso altri Istituti aderenti, che abbia fatto\nrichiesta di completamento d'orario. Gli elenchi potranno essere consultati dai\nGestori delle Istituzioni aderenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Chiusura delle Istituzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura della\nIstituzione, il Gestore procederà secondo quanto previsto dai precedenti artt.\n72 e 73 e, occorrendo, dalla Legge n. 223\u002F91 e sue integrazioni e\nmodificazioni. In questi casi il preavviso di cui all’art. 76 è di mesi\n4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'Istituzione trasmetterà l'elenco del personale licenziato all'AGIDAE,\nche provvederà ad informare altre Istituzioni della provincia per favorirne\nl'eventuale assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per\ndimissioni sia per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il\npreavviso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel\ncaso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere\ncompletato allo scadere dell'evento o indennizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di\ndimissioni sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dipendenti delle categorie B e C: 1 mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dipendenti della categoria D: due mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dipendenti assunti con contratto di apprendistato o a tempo determinato: 1\nmese per le Categoria B-C;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale docente non stabile assunto con contratto a termine nella\nCategoria Docenza1: 1 mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale docente stabile assunto con contratto a tempo indeterminato\nCategoria Docenza2: 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il periodo di preavviso è elevato a 4 mesi in caso di chiusura totale\ndella Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei\nsuddetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità\npari all’importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo\ndi mancato preavviso calcolata ai sensi dell’art. 2121 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute\nal lavoratore a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di\ndimissioni, dispensare il dipendente dalla effettuazione del periodo di\npreavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione\nche il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo. In tal caso il\nrapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente non docente avrà\ndiritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore, riproporzionato in\ncaso di orario parziale, per le pratiche relative alla ricerca di un'altra\noccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità\npermanente che impedisca del tutto lo svolgimento dell’attività stabilita\ncontrattualmente, dopo aver esperito ogni utile tentativo di recupero al\nservizio attivo, anche parziale, anche in funzioni diverse da quelle proprie\nallo stesso livello retributivo o a livello inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il suddetto tentativo è realizzato all’interno della procedura sia\nsindacale sia amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 78 - Decesso del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In applicazione dell'art. 2122 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro\nche avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, oltre\nai diritti economici acquisiti, alla indennità di due mensilità in\nconformità dell'art. 2118 c.c.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (TFR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente\nha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola\nsommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore\nall'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5,\ncomputando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non\nconsiderando quelle fino a 15 gg.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme\ncorrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con\nesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio,\ngravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2°\ncomma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota\nmaturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni\nanno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal\n75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed\nimpiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma\nprecedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è\nquello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a\nquello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg.\nsi computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può\nchiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore\nal 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto\ndi lavoro alla data della richiesta, e anticipo per formazione e per\naspettativa nei casi previsti dalla Legge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del\n25% degli aventi titolo, di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Restituzione dei documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi\ncontestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)certificazione unica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di\nlavoro, del livello e delle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità di\ndisoccupazione (su modulo fornito dall'INPS);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)documenti relativi agli assegni familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)quant'altro previsto dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Tentativo di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 412 e\nseguenti c.p.c., così come modificati e integrati dal D.lgs. n. 80\u002F98, le\nparti potranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e\u002Fo\namministrativa presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), a\nprescindere dal numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per il tentativo di conciliazione in sede sindacale si fa riferimento alla\nprocedura di cui all’art. 8 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Collocamento obbligatorio dei disabili:\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>criteri di determinazione della base di computo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai fini della applicazione della L. 68\u002F99 e del successivo Regolamento\nGovernativo di attuazione (4 agosto 2000) le parti concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le Università Pontificie, Facoltà ecclesiastiche, Istituti\nUniversitari ecclesiastici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Seminari\nMaggiori, Istituti di alta formazione, Istituti di formazione universitaria ed\naccademica gestiti da Enti ecclesiastici, Istituti di Alta Formazione, Istituti\nCentri e Associazioni di Ricerca e formazione superiore la quota di riserva si\ncalcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.\nNon va, di conseguenza, considerato il personale direttivo e il personale\ndocente. Ai fini del calcolo si dovrà fare riferimento al personale inquadrato\ncontrattualmente nell’Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici ed\nAusiliari delle Categorie B e C;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non sono considerate “nuove assunzioni” quelle effettuate per la\nsostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del\nposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con\nparticolari contratti: apprendistato, contratto di somministrazione a tempo\ndeterminato o indeterminato, lavoro intermittente, contratto a tempo\ndeterminato della durata inferiore a sei mesi, lavoratori con contratto di\nlavoro da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo\nsvolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della\ncapacità lavorativa pari o superiore al 60%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50%\ndà diritto al datore di lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” a\nprescindere dall’orario concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 83 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura\nprevidenziale della categoria, le parti firmatarie si impegnano a valutare\nentro sei mesi l’ipotesi della costituzione di un Fondo Negoziale di\nprevidenza complementare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 84 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le parti convengono di introdurre per tutti i lavoratori del settore,\nentro sei mesi dalla firma del presente CCNL, l’istituto della Assistenza\nSanitaria Integrativa (ASI). Per la copertura della Assistenza Sanitaria\nIntegrativa è dovuto, per ogni lavoratore, un contributo mensile a carico del\nDatore di lavoro pari ad € 5,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Potrà altresì aderire all’ASI il personale religioso ed ecclesiastico\nappartenente agli Enti datoriali, nonché il personale religioso comunque\nfacente parte di Ordini e Congregazioni residenti in Italia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Trasferimento e cessione di azienda o di ramo di azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituzione o\ndi un suo ramo indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in\nconcreto, si applicano le norme previste dalla Legge 428\u002F1990 e dal D.lgs. n.\n18\u002F2001 e successive modifiche ed integrazioni e il rapporto di lavoro del\npersonale interessato al trasferimento continua ad essere disciplinato dal\npresente CCNL e successivi rinnovi, e comunque al personale dipendente si\ncontinuano ad applicare le condizioni di miglior favore eventualmente in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La stessa disposizione vale anche nelle ipotesi di appalto o cambiamento\ndella gestione di appalto ovvero nei casi di cambiamento di ente gestore nelle\nconvenzioni, negli affidamenti e nelle concessioni con gli Enti pubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Norma di rinvio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali si impegnano, entro la fine del primo Anno\nAccademico di applicazione del presente CCNL, a valutare l’impatto\ndell’orario di lavoro dei Docenti come derivante dal nuovo modello\ncontrattuale, con l’obiettivo di una possibile rimodulazione, ove necessario,\nattraverso procedure e strumenti previsti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGIDAE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLC CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL SCUOLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL UNIVERSITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL RUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SNALS ConfSAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SINASCA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"hourspweek_select":52,"childcare":56,"cbadate_start":60,"CBA_MNCOMPA_1":64,"equalityotherclause":68,"nursingmothers":72,"eqpromotion":76,"trainingfund":78,"eqtraining":82,"pensionfund":84,"OVERTIME_trigger":88,"healthcareaccess":92,"shiftallowancetype":96,"apprenticeships":100,"SUNDAY_trigger":104,"cbamemtrad":108,"healthandsafetytraining":112,"sicknessmaxdays":116,"healthandsafetypolicy":120,"PAYSCALES_table_selection_txt":123,"breastfeeding_dangerouswork":127,"paidpaternityleavepay":131,"sicknesspay":135,"JOBTYPE_descriptions":137,"dayspweek_select":141,"TRADEUNLEAV_trigger":143,"SCHEDULE_trigger":147,"paidpaternityleave":151,"longtermillness":155,"violenceleave":159,"timeoff":163,"bankholidays1":167,"paidmaternityleavepay":171,"trainingprogrammes":175,"paidmaternityleave":179,"PAIDLEAV_trigger":183,"deathrelatives":187,"contracttrial":191,"contractseverancepay":195,"tempagency":199,"jobsecuritymothers":203,"ADMINISTRATIVE_trigger":207,"ONCERISE_trigger":211,"ONCERISE2_trigger":215,"funeralpay":219,"CONSIGN_trigger":223,"cbadate_end":227,"cbadate_end_date":230},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 14 - Pari opportunità 1. In attuazi","Art. 14 - Pari opportunità\n\n\n\n1. In attuazione delle leggi nazionali, vanno attivate le misure per\nfavorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo\nprofessionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in\nseno alla famiglia, con particolare riferimento a:\n\n\n\n-accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo\nal personale femminile quote di partecipazione non inferiori alla percentuale\ndi donne occupate nelle qualifiche cui i corsi stessi si riferiscono;\n\n-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle\ndonne;\n\n-perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità\ndi requisiti professionali.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 55 - Infortunio sul lavoro 1.In pre","Art. 55 - Infortunio sul lavoro\n\n\n\n1.In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall'istituto assicuratore.\n\n\n\n2.In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore\nsarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale\nl'interessata\u002Fo percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista\ndalla legge.\n\n\n\n3. L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l'istituzione possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\n\n\n\n4.La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più\nbreve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente\ncompetente.\n\n\n\n5.Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul\nlavoro, a partire dal 1 ° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un\ntrattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto\nassicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. La\ncorresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell'infortunio da parte dell’Ente assicuratore.\n\n\n\n6. Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"hourspweek_select","Art. 39 - Orario di lavoro - Personale A","Art. 39 - Orario di lavoro - Personale ATA\n\n\n\n1.L’orario di lavoro del personale amministrativo\u002Ftecnico \u002Fausiliario è\npari a 38 ore settimanali per tutti i lavoratori inquadrati nelle categorie B,\nC, D, e appartenenti a tutte le aree professionali.\n\n\n\n2.Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale,\nè sempre considerato giorno lavorativo.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"childcare","E - Malattia figlio 1.La lavoratrice mad","E - Malattia figlio\n\n\n\n1.La lavoratrice madre e\u002Fo il lavoratore padre possono fruire di assenze dal\nlavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso,\nprevia presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di\nassenza è solo computato nell'anzianità di servizio.\n\n\n\n2.Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni,\nentrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro\nnel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il\nrelativo periodo di assenza è computato solo nell'anzianità di servizio.\n\n\n\n3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente punto E, si applicano\nanche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto\ndal punto 6 dell’art. 3 della Legge n. 53\u002F00 e successive modifiche e\nintegrazioni.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"cbadate_start","Art. 2 - Decorrenza, tempi e procedure d","Art. 2 - Decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto\n\n\n\n1.Il presente CCNL ha efficacia a partire dal 1° settembre 2017.\n\n\n\n2.Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in\nanno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera\nraccomandata o altri mezzi informatici certificati. In caso di disdetta, le\ndisposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla sottoscrizione del\nsuccessivo contratto collettivo.\n\n\n\n3.Le norme del presente contratto sono inscindibili e correlative fra di\nloro, e sostituiscono quelle di qualsiasi precedente regolamentazione\ncollettiva applicata ai rapporti di lavoro, fatto salvo quanto previsto nei\nsuccessivi articoli di salvaguardia dei diritti individuali.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"CBA_MNCOMPA_1","-AGIDAE, rappresentata dal Consiglio di ","-AGIDAE, rappresentata dal Consiglio di Presidenza: P. Francesco Ciccimarra\nPresidente, Sr. Teresita Moiraghi, Fr. Bernardino Lorenzini, Sr. Maria\nAnnunciata Vai, Sr. Emanuela Brambilla, con la partecipazione di Don Giacinto\nGhioni e P. Gianni Evangelisti",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"equalityotherclause","3.Nella concessione dei permessi di cui ","3.Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate,\ngarantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:\n\n\n\na)i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare,\ndella riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non\ndovranno superare 1\u002F5 o frazione di 1\u002F5 di tutto il personale della\nIstituzione;\n\nb)a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche\ni dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto\nallo studio per lo stesso corso.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"nursingmothers","D - Riposi giornalieri 1.I riposi durant","D - Riposi giornalieri\n\n\n\n1.I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due\nriposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce\na uno se forano giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono\nconsiderate lavorative a tutti gli effetti.\n\n\n\n2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10\nlegge n. 1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\n\n\n\n3.I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre\nlavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\n\n\n\n4.In caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.",{"bindId":77,"name":46,"text":47},"eqpromotion",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"trainingfund","3.Con il presente sistema di classificaz","3.Con il presente sistema di classificazione del personale, le parti\nritengono di introdurre un progressivo miglioramento delle condizioni di\nlavoro, l’opportunità di crescita professionale nell’ottica della\nfunzionalità delle Istituzioni, dello sviluppo della loro efficienza ed\nefficacia anche in riferimento alla gestione delle risorse, mediante la\nrealizzazione dei seguenti obiettivi:\n\n\n\n-valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle\nprofessionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle\ncompetenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza lavorativa;\n\n-coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi della organizzazione;\n\n-flessibilità gestionale.",{"bindId":83,"name":46,"text":47},"eqtraining",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"pensionfund","Art. 83 - Previdenza complementare Nell’","Art. 83 - Previdenza complementare\n\n\n\nNell’intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura\nprevidenziale della categoria, le parti firmatarie si impegnano a valutare\nentro sei mesi l’ipotesi della costituzione di un Fondo Negoziale di\nprevidenza complementare.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"OVERTIME_trigger","10. Ciascuna ora di lavoro straordinario","10. Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota\noraria della retribuzione globale maggiorata delle seguenti percentuali:\n\n\n\na.Lavoro straordinario diurno: 35%\n\nb.Lavoro straordinario notturno: 40%\n\nc.Lavoro straordinario festivo: 50%\n\nd.Lavoro straordinario notturno festivo: 60%",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"healthcareaccess","Art. 84 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 84 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\n1.Le parti convengono di introdurre per tutti i lavoratori del settore,\nentro sei mesi dalla firma del presente CCNL, l’istituto della Assistenza\nSanitaria Integrativa (ASI). Per la copertura della Assistenza Sanitaria\nIntegrativa è dovuto, per ogni lavoratore, un contributo mensile a carico del\nDatore di lavoro pari ad € 5,00.\n\n\n\n2.Potrà altresì aderire all’ASI il personale religioso ed ecclesiastico\nappartenente agli Enti datoriali, nonché il personale religioso comunque\nfacente parte di Ordini e Congregazioni residenti in Italia.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"shiftallowancetype","1.Il lavoro notturno è quello effettuato","1.Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore\nconsecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del\nmattino. Di conseguenza il lavoro notturno è svolto tra le ore 24 e le ore, 7\novvero tra le ore 23 e le ore 6 ovvero tra le ore 22 e le ore 5 ed è\nretribuito con la maggiorazione della quota oraria lorda del 15% della\nretribuzione tabellare.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"apprenticeships","Art. 23 - Apprendistato professionalizza","Art. 23 - Apprendistato professionalizzante\n\n\n\n1.Il contratto di apprendistato professionalizzante limitato alle qualifiche\ndel personale non docente sarà regolamentato su accordo delle parti entro 12\nmesi dalla approvazione del presente CCNL.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"SUNDAY_trigger","5.Ai lavoratori turnisti verrà corrispos","5.Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro\nfestivo nella misura del 15% della retribuzione globale, con riposo\ncompensativo.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"cbamemtrad","-FLC CGIL, rappresentata da: Francesco S","-FLC CGIL, rappresentata da: Francesco Sinopoli - Segretario Generale - Pino\nDi Lullo, Angela Imperi, Leonardo Croatto, Renato Tassella;\n\n-CISL UNIVERSITÀ e CISL SCUOLA, rappresentate da: Francesco De Simone\nSorrentino - Segretario Generale - Maddalena Gissi - Segretaria Generale - Elio\nFormosa;\n\n-UIL RUA, rappresentata da: Sonia Ostrica - Segretaria Generale - Oreste\nAlbuzzi, Adriano Enea Bellardini;\n\n-SNALS Conf.SAL rappresentato da: Elvira Serafini - Segretaria Generale -\nSilvestro Lupo, Giovanni Visco;\n\n-SINASCA, rappresentato da: Giovanna Roggi - Presidente - Pierluigi Cao -\nSegretario Generale",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"healthandsafetytraining","Art. 9 - Igiene e sicurezza sul lavoro 1","Art. 9 - Igiene e sicurezza sul lavoro\n\n\n\n1.Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione\ndelle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.\n\n\n\n2.In tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione\ndelle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione\nprevisti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate\n(il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad\nadire l'Organismo paritetico di cui all’art. 4 al fine di ricercare, ove\npossibile, una soluzione condivisa.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"sicknessmaxdays","B) Trattamento economico 1.Ferme restand","B) Trattamento economico\n\n\n\n1.Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di\nmalattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una\nintegrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di\nmalattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese\nprecedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il\ncaso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A)1 del presente\narticolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si\ninizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa\nmalattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati\nsecondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per\nmalattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della\nmalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per\nmalattia del personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali\nspetta la competenza esclusiva di tale accertamento.\n\n\n\n2.In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto della\nindennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione\ngiustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al\nrimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto\ncorrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.\n\n\n\n3.Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce\norarie di reperibilità sono quelle determinate dagli appositi provvedimenti\naventi valore legale (attualmente dal Decreto del Ministero della Sanità\ndell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio 1985, sono così\ndeterminate: 10.00- 12.00\u002F17.00-19.00, sabato e domenica compresi).\n\n\n\n4.La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze\ninferiori a 3 giorni, è inviata all’istituzione e all’INPS entro due\ngiorni lavorativi dal rilascio.\n\n\n\n5.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di\nassenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate\nil dipendente ha diritto in ogni caso alla intera retribuzione prevista dal\npresente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come\nservizio effettivamente prestato.",{"bindId":121,"name":114,"text":122},"healthandsafetypolicy","Art. 9 - Igiene e sicurezza sul lavoro\n\n\n\n1.Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione\ndelle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.\n\n\n\n2.In tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione\ndelle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione\nprevisti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate\n(il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad\nadire l'Organismo paritetico di cui all’art. 4 al fine di ricercare, ove\npossibile, una soluzione condivisa.\n\n\n\n3. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli\nOrganismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di\naccesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni\nperiodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio\nalle previsioni di uno specifico Accordo delle parti firmatarie del presente\nCCNL, da considerarsi parte integrante del presente CCNL.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"PAYSCALES_table_selection_txt","Art. 32 - Retribuzione tabellare - Perso","Art. 32 - Retribuzione tabellare - Personale ATA\n\n\n\n1.Al personale amministrativo tecnico - ausiliario in ragione delle\ncategorie e della posizione economica attribuita, è corrisposto il trattamento\neconomico retributivo secondo le scadenze indicate nella seguente tabella:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Categoria\n      \n      ……\n      \n      Sett. 2018\n      \n      Sett. 2019\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.519,10\n      \n      1.545,39\n      \n      1.571,68\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.573,76\n      \n      1.600,77\n      \n      1.627,78\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      1.618,84\n      \n      1.646,61\n      \n      1.674,38\n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.661,59\n      \n      1.690,20\n      \n      1.718,81\n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.767,16\n      \n      1.797,16\n      \n      1.827,16\n      \n    \n  \n\n\n\n\nL’orario e la retribuzione dell’area VI della categoria della Docenza\nsono regolamentati dagli artt. 40, 41, 42.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"breastfeeding_dangerouswork","2.A partire dall’accertamento dello stat","2.A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al\ncompimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro\nnotturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare\nlavoro notturno:\n\n\n\na)la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora\nla stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di\nprestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia\nanch’esso lavoratore subordinato;\n\nb)la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e\nconvivente di un minore di età inferiore a dodici anni;\n\nc)la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"paidpaternityleavepay","2.Per i due giorni di cui alla lettera a","2.Per i due giorni di cui alla lettera a) e i quattro giorni di congedo\nobbligatorio nonché per il giorno di congedo facoltativo di cui alla\nprecedente lettera b) è riconosciuta una indennità giornaliera a carico\ndell’INPS pari al 100% della retribuzione.",{"bindId":136,"name":118,"text":119},"sicknesspay",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"JOBTYPE_descriptions","Art. 28 - Sistema di classificazione del","Art. 28 - Sistema di classificazione del personale\n\n\n\n1.In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi\nresi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti\nintercorrenti tra Organizzazione, nuove professionalità e sistemi di\ninquadramento del personale.\n\n\n\n2.La richiesta del lavoratore di intercambiabilità delle mansioni, di\npolivalenza dei propri compiti, di acquisizione di nuove conoscenze e\ncompetenze, anche nell’ambito di diverse posizioni lavorative, dovranno\ncostituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale,\ndelle carriere e della piena occupazione.\n\n\n\n3.Con il presente sistema di classificazione del personale, le parti\nritengono di introdurre un progressivo miglioramento delle condizioni di\nlavoro, l’opportunità di crescita professionale nell’ottica della\nfunzionalità delle Istituzioni, dello sviluppo della loro efficienza ed\nefficacia anche in riferimento alla gestione delle risorse, mediante la\nrealizzazione dei seguenti obiettivi:\n\n\n\n-valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle\nprofessionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle\ncompetenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza lavorativa;\n\n-coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi della organizzazione;\n\n-flessibilità gestionale.\n\n\n\nArt. 29 - Aree professionali\n\n\n\n1.Nel nuovo sistema di classificazione del personale dipendente delle\nIstituzioni di cui al presente CCNL sono individuate le seguenti Aree\nprofessionali:\n\n\n\n1) Area dei Servizi Generali, Ausiliari e Tecnici\n\n2) Area Amministrativa - Gestionale\n\n3) Area tecnico-scientifica e della ricerca\n\n4) Area delle Biblioteche, Editoria e della Comunicazione\n\n5) Area Informatica e dei flussi documentali\n\n6) Area Didattico Formativa\n\n\n\n2. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività\ncaratterizzate rispettivamente da:\n\n\n\na) CATEGORIA B\n\n\n\n-Autonomia nello svolgimento di compiti per i quali sono richiesti normali\nconoscenze e adeguate capacità per la corretta esecuzione di procedure\nprestabilite;\n\n-Responsabilità della corretta esecuzione delle procedure.\n\n\n\nb) CATEGORIA C\n\n\n\n-Autonomia nello svolgimento di compiti che richiedono specifiche conoscenze\ntecniche-amministrative e capacità per la corretta gestione di procedure\ncomplessive;\n\n-Responsabilità di coordinamento e supervisione dei processi di lavoro\nafferenti alle funzioni gestite.\n\n\n\nc) CATEGORIA D\n\n\n\n-Area amministrativa e tecnica con autonomia decisionale\n\n\n\nd) CATEGORIA DOCENZA\n\n\n\n- Autonomia nell’insegnamento di grado accademico e nell’attività di\nricerca connessa;\n\n-Responsabilità della puntuale e corretta erogazione degli insegnamenti\nassegnati in coerenza con i cunicoli formativi complessivi.\n\n\n\n3.Per l’accesso dall’esterno nel nuovo sistema di classificazione sono\nrichiesti i seguenti titoli, integrabili dalle singole Istituzioni con\neventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia\ndell’attività lavorativa:\n\n\n\na)CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d’obbligo più eventuale\nqualificazione professionale;\n\nb)CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;\n\nc) CATEGORIA D - diploma di laurea;\n\nd) CATEGORIA Docenza1 - grado accademico di docenza;\n\ne) CATEGORIA Docenza2 - aver svolto attività di docenza in qualità di\nprofessore stabile per almeno un triennio e pubblicazioni di scritti\nscientifici.\n\n\n\nFunzioni direttive\n\n\n\n4.Le funzioni direttive della Istituzione richiedono particolare\npreparazione, capacità e alta responsabilità professionale. Tali funzioni\nsono caratterizzate da piena autonomia nell’ambito delle scelte e delle\ndirettive di carattere generale impartite dal Legale rappresentante o dagli\nOrgani di Direzione della Istituzione. Le suddette funzioni comportano, in via\ncontinuativa, la direzione e il coordinamento dell’attività didattica, il\ncontrollo e la responsabilità di unità o dipartimenti, la verifica del\ncomplesso delle attività svolte nell’ambito della istituzione. Rientrano\nnelle predette funzioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di\nRettore, Decano, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Direttore di\nIstituto di Ricerca, Direttore di Istituto Superiore di Scienze Religiose,\nSegretario Generale, Direttore Generale, Amministratore Generale.\n\n\n\n5.Per l’affidamento delle predette funzioni è prescritto il possesso di\nun titolo di studio di norma non inferiore alla laurea. Il trattamento\neconomico spettante ai titolari delle predette funzioni è riconosciuto\nattraverso indennità di funzione organizzativa disciplinato dal successivo\nart. 43.\n\n\n\nArt. 30 - Categorie professionali\n\n\n\n1.Il sistema di classificazione del personale è articolato per il personale\nATA in tre categorie denominate rispettivamente B, C, D e, per il personale\ndocente, in due categorie denominate Docenza e Docenza2.\n\n\n\n2.Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze,\nconoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di\nattività lavorative, secondo il diverso grado di autonomia e di\nresponsabilità.\n\n\n\n3.All’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono\nesigibili, fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche\nqualifiche, abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita\nformazione professionale.\n\n\n\n4.L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica\niniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria. In\nvia eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B2, anziché\nall’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori\nrequisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa.\n\n\n\n5.In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il\ntrattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il\ntrattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della\nprogressione economica nella precedente categoria risulti superiore al\ntrattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è\ncollocato nella posizione economica della nuova categoria e conserva a titolo\npersonale la differenza retributiva, non assorbibile in caso di eventuale\nulteriore progressione verticale e rivalutabile.\n\n\n\n6. In prima applicazione il personale in servizio è inquadrato nel nuovo\nsistema di classificazione, secondo la seguente tabella di confluenza CCNL\nAGIDAE Scuola - CCNL AGIDAE Università per coloro il cui rapporto era\ndisciplinato dal CCNL AGIDAE Scuola:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        CCNL AGIDAE Scuola\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        CCNL AGIDAE Università\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello 1 - Area Prima – Servizi Amministrativi, \n\n        Tecnici e Ausiliari\n\n        \n        \n\n        - addetti alle pulizie \n\n        - personale ausiliario \n\n        - personale di fatica \n\n        - manovali comuni \n\n        - lavoranti di cucina \n\n        - addetti alle mense \n\n        - fattorini \n\n        - portieri \n\n        - personale di custodia \n\n        - addetti alla manutenzione ordinaria \n\n        - accompagnatori\u002Ftrici su bus\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        CAT. B – posizione economica 1 \n\n        – \n\n        ausiliari e tecnici\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello II – Area Prima – Servizi amministrativi, \n\n        Tecnici e Ausiliari\n\n        \n        \n\n        - tecnici alle caldaie \n\n        - portieri centralinisti \n\n        - addetti alla manutenzione degli impianti\n\n        - falegnami\n\n        - meccanici\n\n        - cuochi\n\n        - guardarobieri al Convitto\n\n        - camerieri specializzati\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        CAT. B – posizione economica 2 \n\n        – \n\n        ausiliari e tecnici\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello III - Area Prima - Servizi Amministrativi, \n\n        Tecnici e Ausiliari\n\n        \n        \n\n        - capo-cuochi in possesso di diploma\n\n        - capi-sala e camerieri in possesso di diploma \n\n        di Scuola alberghiera\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        CAT. B - posizione economica 3 \n\n        - Area dei servizi generali\n\n        ausiliari e tecnici\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello III - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \n\n        e Ausiliari\n\n        \n        \n\n        - addetti alla segreteria\n\n        - addetti all’amministrazione e contabilità\n\n        - addetti all’ufficio protocollo\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        CAT. B - posizione economica 3 \n\n        - Area Amministrativa-\n\n        Gestionale\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello IV - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \n\n        e Ausiliari\n\n        \n        \n\n        - segretari amministrativi con funzione di coordinamento \n\n        - economi\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        CAT. C - Area Amministrativa- \n\n        Gestionale\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello IV - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \n\n        e Ausiliari\n\n        \n        \n\n        - periti informatici\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        CAT. C - Area Informatica \n\n        e dei flussi documentali\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello IV - Area Seconda - Servizi Formativi \n\n        \n        \n\n        - aiutanti tecnici di laboratorio\n\n        - assistenti di Convitti Universitari\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        CAT. C - Area tecnico-scientifica \n\n        e della ricerca\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello IV - Area Seconda - Servizi Formativi \n\n        \n        \n\n        - operatori di biblioteca\n\n        \n        \n      \n      CAT. C — Area delle biblioteche\n        \n\n        e della Comunicazione\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello V - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \n\n        e Ausiliari\n\n        \n        \n\n        - responsabili Area Segreteria e Servizi generali\n\n        - responsabili Area Amministrazione e Contabilità\n\n        - responsabili Area del Personale\n\n        - responsabili Ufficio Post-laurea o Job placement \n\n        - responsabili Sistema Gestione Qualità\n\n        - responsabili Ufficio Sicurezza del lavoro\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        CAT. D - Area Amministrativa \n\n        - Gestionale\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello V - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \n\n        e Ausiliari\n\n        \n        \n\n        - responsabili Centro Elaborazione Dati\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        CAT. D - Area Informatica \n\n        e dei flussi documentali\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello V - Area Prima - Servizi Amministrativi, Tecnici \n\n        e Ausiliari\n\n        \n        \n\n        - responsabili\u002FDirettori della Biblioteca\n\n        - responsabili Comunicazione\n\n        - responsabili Ufficio Promozione\n\n        - responsabili\u002FDirettori della Rivista\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        CAT. D - Area delle biblioteche \n\n        e della comunicazione\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello VI - Area Seconda - Servizi Formativi\n\n        \n        \n\n        - docenti non stabili (professori incaricati, associati, \n\n        invitati, ricercatori)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        CAT. DOCENZA 1 - Area didattico- \n\n        formativa\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Livello VI - Area Seconda - Servizi Formativi\n\n        \n        \n\n        - docenti stabili ordinari (tempo indeterminato)\n\n        \n        \n      \n      CAT. DOCENZA 2 - Area didattico \n\n        - formativa\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        SERVIZI DIRETTIVI\n\n        \n        \n\n        - rettore\n\n        - preside di Facoltà\n\n        - decano\n\n        - responsabili\u002Fcoordinatori\u002Fdirettori di Dipartimento \n\n        - segretario generale\n\n        - direttore generale\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        Categoria di appartenenza \n\n        \n        \n\n        INDENNITÀ DI FUNZIONE",{"bindId":142,"name":54,"text":55},"dayspweek_select",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"TRADEUNLEAV_trigger","3.Alle Organizzazioni Sindacali firmatar","3.Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL sono\nriconosciute le seguenti prerogative sindacali oltre quelle previste dalla\nrichiamata Legge n. 300\u002F1970:\n\n\n\n-Ogni Rappresentanza Sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali cumulabili\nannualmente di permesso retribuito per l'esplicazione del proprio mandato se il\nnumero dei dipendenti in servizio presso l’istituzione è inferiore o uguale\na 15.\n\n-Per le Istituzioni con un numero di dipendenti superiore a 15, il predetto\ncontingente è incrementato di 1 ora quadrimestrale cumulabile annualmente.\n\n-I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 gg. lavorativi di\nanticipo alla Direzione dell’Istituzione dalle OO.SS. mediante le proprie\nrappresentanze.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"SCHEDULE_trigger","Art. 47 - Riposo settimanale 1.Tutto il ","Art. 47 - Riposo settimanale\n\n\n\n1.Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente\ncoincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il\nriposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva, con la normale\nretribuzione.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"paidpaternityleave","C - Congedo obbligatorio e facoltativo d","C - Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità\n\n\n\n1.Al fine di sostenere la genitorialità promuovendo una cultura di maggiore\ncondivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per\nfavorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:\n\n\n\na) Per l’anno 2017 il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi\ndalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo\ndi due giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa.\n\nb)Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi\ndalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo\ndi quattro giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa.\nEntro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un\nperiodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua\nsostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a\nquest’ultima.\n\n\n\n2.Per i due giorni di cui alla lettera a) e i quattro giorni di congedo\nobbligatorio nonché per il giorno di congedo facoltativo di cui alla\nprecedente lettera b) è riconosciuta una indennità giornaliera a carico\ndell’INPS pari al 100% della retribuzione.\n\n\n\n3.I congedi di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche al\npadre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre\ndall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale\no dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.\n\n\n\n4.Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma\nscritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro\nalmeno quindici giorni prima dei medesimi. Il Datore di lavoro dovrà a sua\nvolta, comunicare all’INPS, attraverso il flusso UNIEMES, le giornate di\ncongedo fruite. Solo in caso di congedo facoltativo, il padre dovrà allegare\nalla sua richiesta una dichiarazione di rinuncia della madre al congedo\nobbligatorio di maternità per un numero di giornate pari a quelle richieste\ndal padre. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro\ndella madre. I congedi di cui alle lettere a) e b) non possono essere\nfrazionati ad ore.\n\n\n\n5.Eventuali modifiche della normativa in materia si intendono recepite dal\npresente CCNL.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"longtermillness","5.In caso di patologie gravi che richied","5.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di\nassenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate\nil dipendente ha diritto in ogni caso alla intera retribuzione prevista dal\npresente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come\nservizio effettivamente prestato.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"violenceleave","D. Congedo per le donne vittime di viole","D. Congedo per le donne vittime di violenza di genere\n\n\n\nAi sensi dell’art. 24 D.lgs. n.80\u002F2015, la donna lavoratrice, inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n. 93,\nconvertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha il diritto\ndi astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione\nper un periodo massimo di tre mesi.\n\nAi fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di\noggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il Datore di lavoro con un\ntermine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l’indicazione dell’inizio e\ndella fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al\ncomma 1.\n\nDurante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire\nl’indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione\ndei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della\nmaturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine\nrapporto.\n\nIl congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di\ntre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro\na tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove\ndisponibili in organico, (art. 24 D.lgs. 80\u002F2015)\n\nParimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a\nrichiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"timeoff","F - Permessi per esami prenatali 1.Ai se","F - Permessi per esami prenatali\n\n\n\n1.Ai sensi del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti\nhanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami\nprenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza\nperdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario\ndi lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"bankholidays1","3.È considerato festivo il lavoro presta","3.È considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni\ndelle festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua,\n25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25\u002F26\ndicembre, Santo Patrono.",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"paidmaternityleavepay","a.Durante il periodo di astensione obbli","a.Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il\nlavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire una indennità pari\nall’80% della retribuzione media globale giornaliera.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"trainingprogrammes","6.L’Ente Bilaterale Nazionale persegue i","6.L’Ente Bilaterale Nazionale persegue i seguenti scopi:\n\n\n\na)promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua,\nformazione e riqualificazione professionale del personale, anche in\ncollaborazione con Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con\naltri Organismi orientati ai medesimi scopi;\n\nb)seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito\ndelle norme stabilite dalla legislazione e delle intese con le parti\nsociali;\n\nc)promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia,\nprevie specifiche intese tra le parti sociali;\n\nd)attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente\nBilaterale Nazionale;\n\ne)promuovere forme di assistenza e sostegno al reddito, assicurando ai\nlavoratori una tutela integrativa in caso di riduzione o sospensione\ndell’attività lavorativa;\n\nf)prestare il parere di conformità per l’assunzione con contratto di\napprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente aziendale.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"paidmaternityleave","Art. 58 - Tutela della maternità e della","Art. 58 - Tutela della maternità e della paternità\n\n\n\nA - Norme di carattere generale\n\n\n\n1.A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed\neconomiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della\npaternità previste dal D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e dal D.lgs. n. 80\u002F2015 e\nsuccessive modificazioni, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non\nprevisto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.\n\n\n\n2.Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione\nobbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la\ndata presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al\nnascituro.\n\n\n\n3.In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost partum.\n\n\n\n4.In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento, le quali devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto alla indennità sostitutiva\ndel preavviso.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"PAIDLEAV_trigger","Art. 49 - Ferie 1.I dipendenti, compresi","Art. 49 - Ferie\n\n\n\n\n\n1.I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad\nun periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione,\npari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività\nsoppresse.\n\n\n\n2.La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora\nfosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche\nin aggiunta alle ferie estive o retribuita con l\u002F26 della retribuzione globale\nmensile.\n\n\n\n3.La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel\ncaso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il\ndipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati.\nLe frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati\nmese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.\n\n\n\n4.Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6\ngiorni lavorativi.\n\n\n\n5.L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero\nospedaliero o malattia documentata.\n\n\n\n6.Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o\npuerperio né con il periodo di preavviso.\n\n\n\n7.Le ferie sono irrinunciabili.\n\n\n\n8.Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile\nin più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in\nconto ferie, chiesti dal dipendente.\n\n\n\n9.Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno\nsuccessivo a quello di maturazione.\n\n\n\n10.Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le\nesigenze dell'istituzione, le ferie saranno godute:\n\n\n\n-per i docenti: durante la sospensione delle lezioni, escluso il periodo\ndelle vacanze di Natale e Pasqua;\n\n-per il personale ATA: durante la sospensione delle attività didattiche,\nnel periodo delle vacanze estive e invernali.\n\n\n\n11.Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2\u002F3 dei\ngiorni spettanti.\n\n\n\n12.Il calendario delle ferie per il personale tecnico amministrativo sarà\ndefinito dalla Direzione della Istituzione in accordo con la OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL nell'ambito della contrattazione integrativa di norma entro\nil mese di aprile di ogni anno.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"deathrelatives","Art. 50 - Permessi retribuiti 1.Il dipen","Art. 50 - Permessi retribuiti\n\n\n\n1.Il dipendente può usufruire nell’anno accademico fino ad un massimo di\n10 giorni di permessi retribuiti, di cui:\n\n\n\n-5 gg. se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio:\nnascite, matrimoni, lutti, infortuni, ricoveri ospedalieri ed infermità gravi\nche riguardano il coniuge, anche legalmente separato, un parente entro il\nsecondo grado o un componente della famiglia anagrafica, affine anche non\nconvivente, della lavoratrice o del lavoratore;",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"contracttrial","Art. 20 - Periodo di prova 1.La durata d","Art. 20 - Periodo di prova\n\n\n\n1.La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di\nassunzione, non può superare:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Categoria\n\n        \n        \n      \n      Periodo di prova\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Personale a tempo\n        indeterminato\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      B\n      \n      1 mese\n      \n    \n    \n      C\n      \n      2 mesi\n      \n    \n    \n      D\n      \n      3 mesi\n      \n    \n    \n      Docenza2\n      \n      4 mesi\n      \n    \n    \n      Personale a tempo determinato\n      \n      1 mese\n      \n    \n    \n      Personale in apprendistato professionalizzante\n      \n    \n    \n      B\n      \n      30 giorni\n      \n    \n    \n      C\n      \n      60 giorni",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"contractseverancepay","Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (TFR)\n\n\n\n1.In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente\nha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola\nsommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore\nall'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5,\ncomputando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non\nconsiderando quelle fino a 15 gg.\n\n\n\n2.La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme\ncorrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con\nesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.\n\n\n\n3.In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio,\ngravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2°\ncomma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\n\n\n\n4.Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota\nmaturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni\nanno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal\n75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed\nimpiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno\nprecedente.\n\n\n\n5.Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma\nprecedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è\nquello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a\nquello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg.\nsi computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.\n\n\n\n6.Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può\nchiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore\nal 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto\ndi lavoro alla data della richiesta, e anticipo per formazione e per\naspettativa nei casi previsti dalla Legge n. 53\u002F00.\n\n\n\n7. Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del\n25% degli aventi titolo, di cui al precedente comma.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"tempagency","Art. 24 - Contratto di somministrazione ","Art. 24 - Contratto di somministrazione lavoro\n\n\n\n1.Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per\nqualifiche e mansioni non appartenenti all’area formativa e docente, nel\nrispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:\n\n\n\n-I lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a\ntempo indeterminato non possono eccedere il 20% delle lavoratrici e dei\nlavoratori dipendenti occupati nell’Istituzione all'inizio dell'anno\naccademico di stipula del predetto contratto. Nel caso di inizio\ndell’attività nel corso dell'anno accademico, il limite percentuale si\ncomputa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento\ndella stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo\nindeterminato.\n\n-I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato\nnon potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei\nlavoratori dipendenti occupati nella Istituzione.\n\nAlle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro\nsi applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente\nContratto e dai diversi livelli di contrattazione.\n\n\n\n2.Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è\ntenuto a fornire alle OO.SS., firmatarie del presente CCNL, il numero dei\ncontratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno, il\nnumero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.\n\n\n\n3.È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di\nsomministrazione lavoro nelle Istituzioni:\n\n\n\n1)che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti\ncollettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si\nriferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori\nassenti con diritto alla conservazione del posto o abbia una durata iniziale\nnon superiore a tre mesi;\n\n2)nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario\nanche in rapporto all’applicazione degli ammortizzatori sociali che\ninteressino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;\n\n3) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\n\n4)da parte di Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modificazioni ed\nintegrazioni.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"jobsecuritymothers","7.Nel caso di assegnazione a mansioni su","7.Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al\ntrattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diventa\ndefinitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia\navuto luogo per ragioni sostitutive (p. es. malattia, maternità, ferie), di\naltro lavoratore in servizio con diritto alla conservazione del posto, dopo sei\nmesi continuativi.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 53 - Permessi elettorali 1.Tutti i ","Art. 53 - Permessi elettorali\n\n\n\n1.Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente,\nsegretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi\nelettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum,\nhanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla\ndurata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a\ntutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.\n\n\n\n2.I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l’espletamento delle\noperazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo\ndal lavoratore entro l’immediata settimana successiva. In caso di mancato\nrecupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono\nretribuite.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"ONCERISE_trigger","Art. 33 - Tredicesima mensilità 1.A tutt","Art. 33 - Tredicesima mensilità\n\n\n\n1.A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una\ntredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre,\nesclusi gli assegni familiari.\n\n\n\n2.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita\npari ai mesi di servizio prestati.\n\n\n\n3.Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15\ngiorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.\n\n\n\n4.Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più\u002Fin meno nel corso\ndell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media\nponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto\nnel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"ONCERISE2_trigger","Art. 38 - Progressione economica orizzon","Art. 38 - Progressione economica orizzontale - Personale ATA\n\n\n\n1.Per il personale ATA inquadrato all’interno di ciascuna categoria, è\nprevista una progressione economica che si realizza mediante un premio annuale\ndi professionalità (PAP), erogato con la retribuzione del mese di agosto\ndell’anno di riferimento.\n\n\n\n2.Tale premio verrà erogato attraverso un meccanismo di valutazione fondato\nsu un punteggio di merito riconosciuto al personale che abbia raggiunto:\n\n\n\n-35 punti del punteggio previsto dalla seguente tabella: sarà riconosciuto\nun importo pari ad € 200,00 riproporzionato all’orario individuale di\nlavoro per i lavoratori part-time;\n\n-da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla seguente tabella: sarà\nriconosciuto un importo pari ad € 230,00 riproporzionato all’orario\nindividuale di lavoro per i lavoratori part-time;\n\n-oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella seguente sarà\nriconosciuto un importo pari ad € 300,00 riproporzionato all’orario\nindividuale di lavoro per i lavoratori part-time.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      Elementi di progressione economica\n\n        \n        \n      \n      Punti\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        1\n      \n      Presenza effettiva\n        sul lavoro per l’intera settimana, intendendo \n\n        per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale \n\n        contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale\n        \n\n        (minimo 35 settimane)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        + 1 per settimana\n      \n    \n    \n      2\n\n        \n        \n      \n      Rispetto standard di qualità per\n        Istituzioni certificate\n\n        \n        \n      \n      + 5\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        3\n      \n      Partecipazione a\n        corsi di formazione organizzati o segnalati \n\n        dalla Istituzione (massimo 5 punti)\n\n        \n        \n      \n      + 1\n        ogni 6 ore di corso\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        4\n      \n      Partecipazione\n        documentata a corsi liberamente scelti, inerenti \n\n        la mansione svolta (massimo 5 punti)\n\n        \n        \n      \n      + 1\n        ogni 6 ore di corso\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      5\n      \n      Raggiungimento obbiettivi fissati\n        dall’istituzione\n      \n      + 3\n      \n    \n  \n\n\n\n\n3.I lavoratori che per tre anni consecutivi ottengono il Premio Annuale di\nProfessionalità (PAP), di cui al precedente punto 2, accedono ad un diverso\ntrattamento retributivo rispetto a quello in godimento all’interno della\ncategoria di appartenenza, per un aumento pari ad € 20,00 mensili (PEO:\nProgressione economica orizzontale) per tredici mensilità, quale elemento\ndistinto della retribuzione EDR, non riassorbibile e rivalutabile.\n\n\n\n4. Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito\nall’anno accademico: 1° settembre - 31 agosto.\n\n\n\n5. Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1:\n\n\n\n-sono escluse le ferie ordinarie;\n\n-le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno\naccademico (1° settembre - 31 agosto);\n\n-la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di\npartecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 della tabella,\norganizzati o indicati dalla Istituzione;\n\n-ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il\nperiodo obbligatorio di congedo di maternità (cfr. art. 1, comma 183 L.\n208\u002F2015);\n\n-i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4 della tabella e\nfruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione\ndel punteggio per la partecipazione ai corsi.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"funeralpay","Art. 78 - Decesso del lavoratore 1.In ap","Art. 78 - Decesso del lavoratore\n\n\n\n1.In applicazione dell'art. 2122 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro\nche avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, oltre\nai diritti economici acquisiti, alla indennità di due mensilità in\nconformità dell'art. 2118 c.c.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"CONSIGN_trigger","9.Se nel contratto di lavoro intermitten","9.Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il\nlavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì\nstabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i\nperiodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità. La stessa\nè prevista nella misura pari al 20% della retribuzione individuale mensile.\nL'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale\nper il suo effettivo ammontare ma è esclusa dal computo di ogni istituto di\nlegge o di contratto collettivo.",{"bindId":228,"name":229,"text":229},"cbadate_end","2017 - 2020",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"cbadate_end_date","Art. 1 - Campo di applicazione e durata ","Art. 1 - Campo di applicazione e durata del presente CCNL\n\n\n\n1.Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto\nai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e\ndelle professionalità presenti nelle Istituzioni di settore. Esso si applica a\ntutto il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e\nindeterminato presente nelle istituzioni di cui al successivo art. 16 e in\naltri Istituti comunque denominati aderenti all’AGIDAE, di seguito definite\n“Istituzioni”.\n\n\n\n2.Il presente contratto, salvo diversa espressa prescrizione, decorre dal\n1° settembre 2017 e termina al 31 dicembre 2020.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl università pontificie e facoltà ecclesiastiche 2017 2020 - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-01-09\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 80 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;4 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;33.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1571,68\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.03\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;115 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;115&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[239],{"title":37,"slug":33},[241],{"type":242,"data":243},"call_to_action_body_block",{"title":244,"description":245,"variant":246,"link":247},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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