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Organization)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 6 maggio 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>-FAIRO (Foreign Airlines Industrial Relations Organization), rappresentata\nda Cristina Del Guerzo e Giulio Berardi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&amp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Segreterie Nazionali\u002FDipartimenti di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>- FILT\u002FCGIL, rappresentata da Antonino Cortorillo e Vincenzo Giorgio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIT\u002FCISL, rappresentata da Emiliano Fiorentino e Mauro Carletti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Veneziani e Vittorio Truosolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UGL\u002FTrasporto Aereo, rappresentata da Francesco Rocco Alfonsi e Fabio\nPaolucci.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stata sottoscritta la presente sezione specifica del Trasporto Aereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si articola in 2 parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti economici e normativi stabiliti dal presente contratto\nsostituiscono integralmente nella loro globalità quelli precedentemente in\nvigore per gli impiegati e operai dipendenti delle Compagnie Aeree aderenti\nalla FAIRO, come da lista allegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto è redatto in lingua italiana e in inglese ma si\nconcorda che, in caso di controversie sulla interpretazione, farà riferimento\ne fede il testo italiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LISTA COMPAGNIE AEREE ASSOCIATE ALLA FAIRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AEGEAN AIRLINES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AEROFLOT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AEROLINEAS ARGENTINAS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIR ALGERIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIR CANADA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIR FRANCE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIR INDIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIR MAURITIUS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AMERICAN AIRLINES\u002FUS AIR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALL NIPPON AIRWAYS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSTRALIAN AIRLINES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BRITISH AIRWAYS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CARGOLUX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATHAY PACIFIC AIRWAYS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHINA AIRLINES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHINA EASTERN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CUBANA DE AVIACION\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELTA AIRWAYS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EGYPTAIR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EL AL - Israel Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMIRATES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ETIHAD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FINNAIR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IAG CARGO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IRAN AIR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KLM - Royal Dutch Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KOREAN AIR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KUWAIT AIRWAYS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LOT Polish Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEA - Middle East Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIPPON CARGO AIRLINES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIA - Pakistan Intl Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QANTAS AIRWAYS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QATAR AIRWAYS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROYAL AIR MAROC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROYAL JORDANIAN Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SABRE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SAS - Scandinavian Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SAUDIA - Saudi Arabian Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SINGAPORE AIRLINES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SN Brussels Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SWISS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TAAG Angola Airlines\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TAAM Lineas Aereas S\u002FA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TAP - AIR PORTUGAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUNIS AIR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>THY - TURKISH AIRLINES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UAL\u002FCONTINENTAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Modalità applicative contratto tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale, caratterizzato da una ridotta durata della\nprestazione lavorativa, è disciplinato dal D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da\natto scritto, nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il trattamento economico, ricalcolato secondo criteri di proporzionalità\nalla quantità di lavoro prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-durata della prestazione lavorativa ridotta, modalità di tale riduzione,\ncollocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,\nal mese e all'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le eventuali clausole elastiche e le modalità di espletamento della\nprestazione in applicazione delle predette clausole nell'ambito del regime di\norario pattuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale potrà essere adottato secondo il\ntipo orizzontale, verticale o misto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Part-time orizzontale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con presenza di durata non inferiore a 4 ore e non superiore a 6 ore\ngiornaliere, il limite giornaliero può essere superato, fino a concorrenza del\nlimite contrattuale, purché la media nell'arco del ciclo completo del turno\nprevisto non sia inferiore a 20 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Part-time verticale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con presenza articolata nel corso dell'anno, anche limitatamente ad alcuni\nperiodi di esso, con un limite minimo di 100 giorni lavorativi annui e massimo\ndi 200 giorni lavorativi annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Part-time misto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con presenza articolata nel corso della giornata, e\u002Fo della settimana, e\u002Fo\ndel mese, e\u002Fo dell'anno, con una durata settimanale non inferiore a 20 ore e\ncon un limite minimo di 660 ore annue e massimo di 1.200 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti di cui ai precedenti punti potranno essere modificati, previe\nintese a livello aziendale con le competenti strutture regionali \u002Fterritoriali\ndelle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per motivate esigenze\ntecnico-produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la Compagnia intenda procedere ad assunzioni di nuovo\npersonale a tempo parziale, dovrà darne tempestiva informazione al personale\ngià dipendente con rapporto a tempo pieno che sia occupato in unità\nproduttive site nello stesso ambito comunale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia valuterà, in base alle proprie esigenze aziendali, le\neventuali richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo\nparziale, che fossero avanzate dai dipendenti già in forza a seguito\ndell'informativa di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale,\ne previo accordo tra azienda e lavoratore, variazioni individuali delle\nquantità di ore all'interno del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti, le Compagnie, in base alle loro esigenze aziendali, fermi i\ndiritti potestativi e di precedenza di cui all'art. 8, D.lgs. n. 81\u002F2015, si\nriservano di valutare le richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale massima del personale a tempo parziale non potrà superare il\n40% del personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro supplementare la prestazione svolta dal lavoratore con\ncontratto a tempo parziale, intendendosi per tale il lavoro svolto oltre\nl'orario contrattuale concordato fra le Parti, ma nei limiti dell'orario\nsettimanale stabilito per i lavoratori a tempo pieno dall'art. 8 della Parte\nSpecifica che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro supplementare, in riferimento ai contratti di lavoro a\ntempo parziale di tipo orizzontale o misto, è consentito fino ad un massimo di\n15 ore settimanali, in presenza di ragioni tecnico-organizzative, produttive o\nsostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove\ngiustificato solo per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite secondo i seguenti\nscaglioni e in relazione ad ogni settimana:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con la maggiorazione del 10% per le prime 4 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con la maggiorazione del 35% dalla 5a alla 10a ora\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con la maggiorazione del 45% dalla 10a ora in poi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento verrà effettuato su base mensile e il calcolo sarà contenuto\nnel cedolino paga del mese successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di maggiorazioni di altro tipo, quelle maggiori assorbono le\nminori. Eventuali prestazioni eccedenti le ore giornaliere applicate per il\npersonale a tempo pieno in ogni singola azienda verranno compensate con le\nmaggiorazioni contrattualmente definite per il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa,\novvero relativa alla variazione in aumento della sua durata, dovrà essere\ncomunicata al lavoratore con preavviso di 2 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Disciplina aggiuntiva al contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione potrà avvenire con contratto a tempo determinato solo nei casi\ne nei limiti previsti dal D.lgs. n. 81\u002F2015. L'apposizione del termine al\ncontratto dovrà risultare, a pena di invalidità, per iscritto nella lettera\ndi assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del\nlavoratore, a condizione che: l'originario contratto sia di durata inferiore a\n3 anni per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi, a prescindere dal numero\ndei contratti, in ragione delle modalità definite dall'art. 19, D.lgs.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui la Compagnia intendesse procedere a nuove assunzioni a\ntempo indeterminato, in conformità agli obblighi di informazione darà notizia\nalle OO.SS. e ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato con\nmedesima qualifica, livello di inquadramento e mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti di precedenza di cui all'art. 24, D.lgs. 81\u002F2015, ovvero qualsiasi\naltro diritto di precedenza che fosse attribuito ai lavoratori assunti con\ncontratto a tempo determinato dalla normativa di legge, potranno essere\nesercitati anche in riferimento a posti vacanti che riguardino la stessa\nposizione (categoria, livello di inquadramento e qualifica) e le stesse\nmansioni esercitate nel corso del rapporto lavoro a termine. Resta ferma,\ninoltre, la più ampia discrezionalità della Compagnia - nell'ambito delle\nproprie esigenze organizzative, tecniche e produttive - nella valutazione del\npossesso dei requisiti professionali e nella eventuale scelta concorrente tra\npiù lavoratori titolari dello stesso diritto di precedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Compagnie non incorreranno nella violazione del diritto di precedenza\nnella ipotesi di assunzioni attuate ai sensi della legge n. 68\u002F1999\n(Collocamento obbligatorio), ovvero di lavoratori collocati in mobilità (art.\n8, comma 1, legge n. 223\u002F1991 e s.m.i.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 81\u002F2015, il limite massimo consentito della\nassunzione di lavoratori a tempo determinato resta fissato nella misura massima\ndel 20% in rapporto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al\n1° gennaio dell'anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dall'art. 19, D.lgs. 81\u002F2015, stante la\npeculiarità del settore del trasporto aereo, caratterizzato da forte\nstagionalità e picchi di attività, le Parti convengono che il periodo massimo\ndi svolgimento di mansioni equivalenti a fronte di successione di contratti a\ntempo determinato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore si consideri a\ntempo indeterminato dopo un periodo complessivo di 44 mesi comprensivo di\nproroghe e rinnovi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, sulle\nmedesime posizioni e con i medesimi datori di lavoro, avessero svolto attività\nlavorative con contratti a tempo determinato o di somministrazione, i periodi\nprecedentemente maturati alla assunzione saranno considerati ai fini dei tempi\ndi attestazione utili al conseguimento del passaggio di livello nella misura\npari al 50% del reale maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra disciplinato non opera qualora intercorra un periodo di tempo\nsuperiore a mesi 12 tra il termine di un contratto di lavoro ex D.lgs. 368\u002F2001\no di somministrazione e il successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>C) Modalità applicative contratti di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto definito nell'art. 29 (Apprendistato), Parte\nGenerale, vengono di seguito definite le modalità attuative e il trattamento\neconomico delle tipologie di apprendistato previste dal D.lgs. 81\u002F2015. Di\nseguito le norme generali per tutte le tipologie di apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L'assunzione con contratto di apprendistato, anche in somministrazione,\nsia a tempo pieno che part-time, prevede l'obbligo della forma scritta. Tale\nrequisito è richiesto anche per il periodo di prova, superato il quale il\nrapporto potrà essere risolto solo per giusta causa o giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- La durata del periodo di prova non può superare i 2 mesi di effettiva\npresenza al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Divieto di retribuzione a cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L'orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a quanto\nprevisto dal presente contratto secondo le normali esigenze organizzative e\nproduttive dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie liv. 4)\n(Ordine II classe) e liv. 3) (Concetto di I classe) di cui all'art. 3, Parte\nSpecifica del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In caso di assenza per malattia o infortunio l'apprendista non in prova ha\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 180\ngiorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di\nepisodi morbosi e indipendente dalla durata dei singoli intervalli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fermo restando il periodo di comporto, è prevista la possibilità di\nprolungare la durata dell'apprendistato per un periodo corrispondente alla\nassenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria\ndel rapporto superiore a 30 giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi\nperiodi), tenuto conto della effettiva incidenza della assenza sulla\nrealizzazione del piano formativo individuale. In tali casi sarà cura del\ndatore di lavoro comunicare per iscritto all'apprendista, prima della scadenza,\nil differimento connesso all'assenza del termine finale del periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto di apprendistato, le Parti del contratto individuale potranno recedere\ndando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., di 15\ngiorni. Qualora non sia data disdetta a norma di tale articolo il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato l'anzianità utile,\nai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo\nequivalente al 50% della intera durata del periodo di apprendistato presso la\nmedesima azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL\nal 100% della retribuzione come sopra indicata dal 1° giorno e fino alla\ncessazione dello stesso nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In caso di malattia viene corrisposto, da parte dell’azienda, il 66%\ndella retribuzione sopra indicata fino al 180° giorno, nei limiti del periodo\ndi durata dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è\nesercitabile dalle aziende che occupano almeno 50 dipendenti, le quali\nrisultano non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 20%\ndei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei\n24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano\ndimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del\nrapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di assunzione con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli che, al termine del rapporto\ndi apprendistato, non abbiano acquisito l'idoneità professionale per lo\nsvolgimento della mansione oggetto dell'apprendistato. Qualora non sia\nrispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione di un ulteriore\napprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso\ndi totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Si specifica, inoltre, che gli apprendisti assunti in violazione dei\nlimiti di cui al presente paragrafo sono considerati lavoratori subordinati a\ntempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Qualora l'azienda proceda alla assunzione con contratto a tempo\nindeterminato di un apprendista che abbia completato con esito positivo un\nrapporto di apprendistato, la stessa riconoscerà al suddetto lavoratore la\nqualifica e il livello di inquadramento maturato in occasione dello svolgimento\ndel contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fermo restando la durata minima del contratto di 6 mesi - tale limite non\nsi applica ai contratti di apprendistato a tempo determinato - la durata\nmassima di tutte le tipologie del contratto di apprendistato non può eccedere\ni 36 mesi; tale limite può essere superato nel caso di conseguimento di\ndiploma quadriennale regionale previsto per l'apprendistato per la qualifica o\ndiploma professionale per il quale è prevista una durata di 48 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Per tutte le tipologie di apprendistato è prevista la figura di un Tutor\no referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale figura viene individuata tra i lavoratori con esperienza e capacità\nprofessionale idonee a trasferire competenze. Pertanto, tra le funzioni\nassegnate al tutor possono essere elencate l'insegnamento delle materie di\nformazione interna come quelle di controllo circa il corretto svolgimento della\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I requisiti di idoneità del tutor e il numero massimo degli apprendisti\nda affiancare possono essere definiti, su esplicito rinvio delle parti\nstipulanti il presente CCNL, dalla contrattazione territoriale\u002Faziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- La retribuzione dell'apprendista è calcolata in misura percentuale su\nquella che spetterebbe al dipendente non apprendista di livello pari, secondo\nil seguente schema:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"622\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003Ccol width=\"158\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 18 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4° sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra azienda,\nsempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due rapporti di\nlavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contratto potrà essere\nridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata\nmassima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del\nlavoratore fornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze\nacquisite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione Formale e Piano Formativo Individuale (PFI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per formazione formale deve intendersi il processo formativo volto alla\nacquisizione di conoscenze\u002Fcompetenze di base, trasversali e\ntecnico-professionali nell'ambito delle quali l'apprendimento si realizza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte,\nall'interno dell'azienda nel rispetto della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno\nregistrate sul libretto formativo secondo la normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120, così\nripartite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-35% del monte ore annuo per formazione relativa a contenuti di base e\ntrasversali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20% del monte ore annuo per formazione relativa alla acquisizione di\ncompetenze professionali settoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 45% del monte ore annuo per formazione relativa alla acquisizione di\ncompetenze professionali specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutor che deve possedere i seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che\nl'apprendista potrà conseguire al termine del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle\ndell'apprendista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo 2 anni di esperienza lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor contribuisce alla definizione del PFI e attesta il percorso\nformativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il\nprofilo formativo relativo alla qualifica da conseguire e con le conoscenze e\nabilità già possedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione, nonché il nome del tutor e le sue funzioni\nnell'ambito del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato lavoratori in mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 47, comma 4), D.lgs. 81\u002F2015 e ai fini della\nqualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in\napprendistato i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di tali lavoratori non opera il limite di età previsto per le\naltre tipologie di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno annualmente, alle RSA\u002FRSU delle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL, i dati quantitativi sui contratti di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>D) Modalità applicative contratto di somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato non potrà superare, per ciascun trimestre, la misura del 10% di\nquelli a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di accordi aziendali potranno essere individuate maggiori\npercentuali per motivate esigenze tecnico-produttive e organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è\nconsentito per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incrementi temporanei di attività, anche di carattere non straordinario\nod occasionale, cui non sia possibile far fronte con il normale organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel\ntempo, anche se privi di carattere straordinario od occasionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti\nproduttivi, ma temporaneamente scoperte per il periodo necessario al\nreperimento del personale occorrente e comunque per un periodo massimo di 6\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)svolgimento di attività nuove e sperimentali per un massimo di 6 mesi,\nove non esistano in azienda professionalità adeguate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)necessità non programmabili connesse alla manutenzione e\u002Fo al ripristino\ndelle funzionalità o sicurezza degli impianti e\u002Fo degli aeromobili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)adempimenti di pratiche o attività contabili, amministrative o tecnico\nprocedurali a carattere saltuario che non sia possibile esperire con l'organico\nin servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Compagnie informeranno preventivamente le RSA\u002FRSU sulle dimensioni\nquantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e sulle\nmotivazioni. Ove peraltro ricorrono motivate ragioni di urgenza, tale\ninformativa dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione comunicherà annualmente, alle OO.SS. nazionali, regionali o\nterritoriali, aderenti alle Associazioni sindacali che hanno stipulato il\npresente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato\nstipulati e le relative ragioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato\ndovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche\ndella mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio\nmensa, trasporto, ove esistente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Clausola sociale - Modalità applicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 25, Parte Generale, Clausola Sociale, qui\nrichiamata, le Parti, allo scopo di garantire una regolamentazione della stessa\nche tenga conto delle particolarità che caratterizzano il settore, intendono\ndefinire il seguente testo normativo attraverso una modalità più specifica e\nadeguata per la sezione FAIRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di fatto, il processo di liberalizzazione in atto nel mercato ha necessità\ndi essere regolato e governato. La liberalizzazione responsabile deve essere\npresupposto per opportunità di sviluppo del sistema attraverso l'efficienza,\nla sicurezza e la qualità complessiva dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale quadro la previsione contrattuale relativa alla clausola sociale,\ncontenuta nella Parte Generale, ha il fine di tutelare i livelli occupazionali\nconcernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra individuate\nnegli allegati A) e B), D.lgs. 18\u002F99, e il fine di evitare l'insorgere di\nelementi distorsivi della libera concorrenza che producono dumping tra gli\nstessi operatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ottica di fornire il settore del Trasporto aereo di strumenti atti ad\nattenuare l'impatto sociale collegato al processo di concorrenza, si rende\nnecessario, per quanto possibile, il mantenimento dei livelli occupazionali, un\nelevato standard qualitativo e di sicurezza dei servizi a terra, attraverso un\nprocesso di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella ridefinizione\ndelle missioni e degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, le Parti concordano che il trasferimento delle sole\nattività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra\nindividuate negli allegati A) e B), D.lgs. 18\u002F99, comporterà il passaggio del\npersonale da individuarsi, nei numeri e nelle modalità, d'intesa con le OO.SS.\nfirmatarie del presente CCNL. A tal proposito le Aziende interessate daranno\ncomunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in ragione del\ntrasferimento delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. interessate potranno, entro 7 giorni, chiedere un incontro\nfinalizzato a comprendere gli impatti sociali derivanti dal trasferimento di\nattività sul personale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura dovrà concludersi entro il termine massimo di 45 giorni,\neventualmente estensibile previo accordo tra le Parti, dalla richiesta\nd'incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo le Parti Sociali sono impegnate a raggiungere un\naccordo che soddisfi i seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- A fronte di un trasferimento di attività individuato negli allegati A) e\nB), D.lgs. 18\u002F99, e non ricompreso in specifiche previsione di legge,\ncorrisponderà un passaggio di personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le modalità del passaggio e il numero dei dipendenti saranno condivisi\ndalle parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L'accordo dovrà tener conto anche delle necessità della struttura\norganizzativa e professionale dell'azienda subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale eventualmente non trasferito all'azienda subentrante avrà\ndiritto di precedenza per tutte le assunzioni effettuate dalla stessa, per\nposizioni lavorative equivalenti, per un periodo di 150 giorni decorrenti dal\ntrasferimento delle attività. Il lavoratore, in ogni caso, decadrà dal\ndiritto di precedenza qualora rifiuti l'assunzione, ovvero non sottoscriva il\ncontratto di lavoro entro 7 giorni dalla relativa proposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Clausola Sociale dovrà essere applicata in tutti i casi in cui\nuna Azienda soggetta alla presente Parte Specifica del CCNL ceda o acquisisca\ntotalmente, o parzialmente, una delle attività richiamate negli allegati A) e\nB), D.lgs. 18\u002F99.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni modo le Parti concordano fin da ora che il passaggio di personale\navverrà tramite novazione soggettiva e oggettiva del contratto con contestuale\nassunzione. Data la sostanziale contestualità della instaurazione del rapporto\ndi lavoro non verrà effettuato il periodo di prova nell'azienda subentrante e\nnon insorgerà l'obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e l'azienda\ncedente. Al nuovo rapporto di lavoro saranno applicati i trattamenti\nnormo-retributivi della Parte Specifica della azienda subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente clausola sociale, così come definita nella Parte Generale\nall'art. 25 e con le modalità applicative sopra definite, verrà applicata\nalle procedure che comprendono trasferimento di attività concernenti una o\npiù categorie di servizi di assistenza a terra individuate negli allegati A) e\nB), D.lgs. 18\u002F99 aperte in data successiva al 06.05.2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Contrattazione aziendale di 2° livello.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 2° livello di contrattazione aziendale è alternativo al livello di\ncontrattazione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2, Parte Generale del CCNL\n“Trasporto aereo”, è previsto un rinvio a livello aziendale per le\nseguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aspetti applicativi in materia di orario di lavoro (ad es. turni,\nflessibilità della prestazione e regimi d'orario);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aspetti applicativi riguardanti le tipologie contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro o\nsettoriali\u002Faziendali, ambiente di lavoro per gli aspetti specificatamente\nconnessi a particolari situazioni settoriali \u002Faziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Banca delle ore, che sarà possibile istituire e destinare ad ogni singolo\ndipendente, con i criteri e le modalità stabilite in ogni Compagnia, tenuto\nconto delle esigenze di carattere organizzativo e in accordo con le OO.SS.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ambiente di lavoro\u002Fvisite mediche (con richiamo alla specifica di legge\nnazionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premio di risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di certificazione brevetto, ovvero riconoscimento di altra\nnatura per i lavoratori che svolgono attività di manutenzione aerea\n(nell'ambito delle direttive di Casa Madre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità non trattate nel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per assicurare l'effettività, nonché l'esigibilità della diffusione della\ncontrattazione di 2° livello in favore dei lavoratori di aziende prive di tale\nstrumento, le parti firmatarie il presente contratto, in armonia con le\nfinalità convenute, si attiveranno per un monitoraggio congiunto al fine di\nverificare le Compagnie carenti della contrattazione aziendale o di 2° livello\ne porre in essere le iniziative atte ad uniformare correttamente gli elementi\ndecretati nel CCNL FAIRO entro i 12 mesi dalla stipula del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disdetta degli accordi di 2° livello dovrà essere presentata entro i\ntermini previsti dagli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte di rinnovo dell'accordo di 2° livello, sottoscritte\ncongiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale, devono essere\npresentate all'azienda in tempo utile per consentire l'apertura della\ntrattativa 2 mesi prima della scadenza dello stesso; l'azienda che ha ricevuto\nle proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalla data di\nricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 2 mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, comunque, per dei\nperiodi complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle\nproposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 2 - Disciplina di tutela della maternità\u002Fpaternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e congedo parentale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla maternità e ai congedi parentali, nonché alle assenze e ai permessi,\nsi applica la disciplina vigente di cui alla legge 53\u002F00 e al D.Lgs. n.\n151\u002F2001 e s.m.i., anche regolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le modalità applicative delle norme si concorda che le Parti si\nriuniranno in tempi brevi per l'adozione delle stesse nel rispetto del D.lgs.\n80\u002F2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Diritto allo studio e lavoratori studenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo è da intendersi in sostituzione di quanto previsto\nall'art. 20, Parte Generale, CCNL “Trasporto aereo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto allo studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti assunti a tempo indeterminato che intendano frequentare presso\nIstituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a\ndisposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite\ndall'ordinamento scolastico a tali Istituti, potranno usufruire, a richiesta,\ndi permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali ‘pro\ncapite’, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il\ncorso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un\nnumero di ore pari o superiore a 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla\nDirezione aziendale e successivamente il certificato d'iscrizione al corso e\ngli attestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda stabilirà, tenendo presenti il diritto e le istanze espresse dai\nlavoratori, i criteri obiettivi (quali, tra l'altro, l'anzianità di servizio,\nle caratteristiche dei corsi di studio etc.) per l'identificazione dei\nbeneficiari dei permessi, salvaguardando le esigenze tecnico-operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori studenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori studenti si fa riferimento all'art. 10, legge n. 300. Tali\ndisposizioni integrano quanto previsto in materia di diritto allo studio. Agli\nstudenti universitari vengono concesse sino ad un massimo di 50 ore di permesso\nretribuito per anno, da utilizzarsi solamente per la preparazione della tesi di\nlaurea, e una giornata aggiuntiva per l'esame di laurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Assunzione e documenti relativi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto all'art. 33, Parte Generale, contratto di\nsettore del Trasporto aereo, capo IV (Il rapporto di lavoro), si stabilisce che\nl'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti\ninformazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)identità delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la decorrenza del rapporto e, in caso di lavoro a tempo determinato, il\ntermine finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la descrizione delle mansioni da svolgere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la durata delle ferie annuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) i termini di preavviso in caso di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti all'atto della assunzione, la Compagnia consegnerà al dipendente\ni moduli inerenti alla scelta sulla destinazione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell'assunzione il lavoratore, a richiesta della Compagnia, deve\npresentare i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano\nin possesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi\nprevidenziali e fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permesso di soggiorno (per i lavoratori extracomunitari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Compagnie,in caso di nuove assunzioni, in conformità delle proprie\nesigenze tecniche, produttive e organizzative, valuteranno la possibilità di\nassegnare il posto vacante al dipendente che ne faccia richiesta e che sia in\npossesso di tutti i requisiti necessari. Nel contesto di cui sopra, alla\nCompagnia spetta la più ampia discrezionalità nella assegnazione del posto\nvacante, anche nella ipotesi in cui la richiesta dovesse pervenire da più\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 5 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione può essere subordinata a un periodo di prova non superiore\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi per i dipendenti dei livv. Quadri e 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mesi per i dipendenti dei livv. 2a), 2b), 3), 4) e 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 mesi per i dipendenti dei livv. 5), 7) e 8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio, il\nlavoratore è ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di\nriprendere servizio entro i 3 mesi; trascorso tale periodo senza che il\nlavoratore abbia ripreso servizio, la Compagnia può risolvere il rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto. Tuttavia la risoluzione del rapporto di lavoro\npuò aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di una delle Parti mediante\ncomunicazione scritta, senza preavviso e con TFR. La retribuzione è\ncorrisposta per il solo periodo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la risoluzione del rapporto di lavoro non avviene durante il periodo di\nprova, il lavoratore è confermato in servizio al termine della prova e il\nperiodo stesso è considerato ad ogni effetto nella determinazione\ndell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 6 - Suddivisione del personale e declaratorie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle mansioni svolte il personale è assegnato a una delle\nseguenti categorie, corrispondenti ai livelli della scala unica retributiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Q Quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Funzionario di I classe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a) Funzionario di II classe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2b) Funzionario di III classe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Impiegato di I classe\u002FCapo Squadra Specializzato Aeronautico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Impiegato di II classe\u002FOperatore Specializzato Aeronautico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Operaio Specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Impiegato di III classe\u002FOperatore Qualificato Aeronautico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Ordine di I classe\u002FOperaio Qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Ordine di II classe\u002FOperaio Comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Declaratorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Quadro\u002F1S):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli impiegati con funzioni direttive che, svolgendo mansioni\ntali da implicare ampia responsabilità, vasta preparazione, conoscenza e\ncapacità di altissimo livello professionale, sono preposti ad importanti e\ncomplesse unità organizzative, svolgendo ruoli o funzioni per i quali siano\npreviste particolari responsabilità e deleghe per il conseguimento di\nessenziali direttive aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) livello 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni di\nparticolare importanza per il buon fine di determinati servizi aziendali e tali\nda implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenza e capacità\nprofessionali, autonomia, iniziativa, discrezionalità e libertà di\napprezzamenti nella attuazione delle direttive impartite dall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) livello 2a):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni richiedenti rilevanti\ncapacità professionali e che hanno discrezionalità di poteri e facoltà di\niniziativa per il buon fine di determinate attività aziendali nell'attuazione\ndelle direttive impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) livello 2b):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni caratterizzate da\nlimitata discrezionalità di poteri e\u002Fo responsabilità per il buon fine di\ndeterminate attività minori nell'ambito di specifiche direttive impartite dai\nsuperiori diretti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) livello 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli impiegati che, con adeguata esperienza, capacità\nprofessionale e specifiche conoscenze, svolgono mansioni che richiedono ampia\niniziativa e autonomia nell'ambito delle procedure inerenti all'attività del\nsettore di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli operai che, nel rispetto delle procedure aziendali e per\nla propria specializzazione, coordinano il lavoro di una squadra di operai\nspecializzati di cui sono responsabili, all'occorrenza intervenendo\ndirettamente nell'esecuzione di operazioni di particolare complessità e\u002Fo\ndifficoltà eventualmente anche emerse nel lavoro dei componenti la squadra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) livello 4):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli impiegati che, con adeguata esperienza e capacità\nprofessionali, svolgono mansioni che richiedono autonomia o facoltà di\niniziativa nell'ambito di procedure stabilite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli operatori aeronautici che, in base a specializzazione\nconseguita a seguito di adeguato tirocinio pratico ed efficiente preparazione\ntecnica o muniti di brevetto o diploma delle varie attività, svolgono tutti i\nlavori dell'Operatore Qualificato Aeronautico, eseguendo a regola d'arte i\nlavori loro affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) livello 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli operai che, in base a specializzazione conseguita a\nseguito di adeguato tirocinio pratico ed efficiente preparazione tecnica o\nmuniti di brevetto o diploma delle varie attività, svolgono tutti i lavori\ndell'operaio qualificato eseguendo a regola d'arte i lavori loro affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) livello 6):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli impiegati non di ordine che, con adeguata esperienza e\nspecifiche conoscenze e capacità professionali, svolgono mansioni richiedenti\nfacoltà di iniziativa per l'esecuzione di procedure specifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono quegli operai qualificati che, a seguito di adeguato\ntirocinio ed efficiente preparazione teorico-pratica, eseguono a regola d'arte\ntutti i lavori affidatigli, in linea di massima più strettamente inerenti\nall'attività aeronautica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) livello 7):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni esecutive richiedenti\nuna particolare esperienza e pratica d'ufficio nella esecuzione di dettagliate\nistruzioni proprie della categoria di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esegue tutti i lavori per i quali sia richiesta una specifica capacità\npratica conseguibile con adeguato tirocinio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) livello 8):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni tali da richiedere una\ngenerica preparazione e pratica d'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esegue i lavori per i quali è sufficiente un breve periodo di tirocinio o\nlavori e servizi particolari per i quali occorra qualche specifica attitudine o\nconoscenza conseguibile con breve tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento del personale verrà trattato in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le figure professionali sotto elencate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore Specializzato Aeronautico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto di scalo - agenzia – prenotazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto servizi amministrativi\u002Fcontabili\u002Fgenerali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto supporto servizi commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti convengono una attestazione finale al liv. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi tempi di attestazione, nel caso non siano già regolati con\ncondizioni di miglior favore a livello locale, seguiranno tale modulazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livello di ingresso 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dopo un massimo di 15 mesi, attestazione al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dopo un massimo di 21 mesi, attestazione al liv. 3)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Mutamento di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La materia è regolata dall'art. 13, legge 20.5.1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e occupazionali,\nsi concorda che sono possibili gli spostamenti di lavoratori all'interno della\nstessa area di lavoro e\u002Fo in aree diverse per attività professionalmente\nomogenee di durata temporanea, dovute ad assenze dei titolari e\u002Fo ad esigenze\nimprovvise tecnico\u002Foperative da esaminarsi in sede aziendale con le RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 8 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale dell'orario di lavoro è pari a 37 ore e 30 minuti alla\nsettimana, distribuite su 5 giorni ed è fissato dalle Direzioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'orario di lavoro si applica la disciplina di cui al D.lgs. n. 66\u002F2003 e\ns.m.i., come modificato e integrato dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro\nstraordinario, calcolata su un periodo di riferimento di 6 mesi, non può\nsuperare le 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo della media di cui al punto che precede, non vengono\npresi in considerazione i periodi di ferie e di malattia e ogni altro periodo\ndi assenza giustificata. Sono parimenti escluse dal computo della media le ore\ndi lavoro straordinario per le quali il dipendente abbia usufruito nello stesso\narco temporale di riferimento di riposi compensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore richieste e prestate oltre le 37 ore e 30 minuti settimanali saranno\nretribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario\nnel vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere istituiti 2 o più turni di lavoro ad orario continuativo con\nl'interruzione di 30 minuti per la pausa pranzo; l'estensione fino ad un\nmassimo di 60 minuti sarà possibile previo confronto a livello aziendale con\nle OO.SS. firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Compagnie fissano l'orario di lavoro sulla base di turni mensili che\nrispondano alle specifiche esigenze tecniche e operative. Si specifica che i\nturni sono avvicendati quando si verifica un passaggio di consegne tra gli\naddetti al turno che precede e quelli al turno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere interrotto\nma deve avere carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 9, D.lgs. 66\u002F03, il dipendente ha diritto ogni 7 giorni a\nun periodo di riposo di durata non inferiore a 24 ore consecutive, da cumulare\ncon 12 ore di riposo giornaliero, di regola in coincidenza con la domenica,\nfermo quanto previsto per i lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>turnisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe\nle giornate di riposo cadono in giorni diversi dalla domenica, la seconda di\nesse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo\ncompensativo (sostitutivo della domenica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla stregua di quanto precede, nella ipotesi in cui il turno assegnato\ncomprenda la giornata della domenica, al lavoratore turnista compete una\nmaggiorazione della retribuzione pari al 10% in riferimento alle ore di lavoro\nsvolte nella giornata della domenica stessa secondo il normale orario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove una o ambedue le giornate, cioè riposo settimanale e feriale non\nlavorativo, coincidono con una festività, il lavoratore ha diritto a\npercepire, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, altrettante giornate\nretribuite al 100%. Inoltre, in deroga a quanto sopra, il personale addetto\nagli uffici con turni avvicendati potrà ricevere, in luogo del pagamento, un\ngiorno aggiuntivo di riposo da fissare previo accordo con la Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale impiegato a tempo indeterminato e a tempo pieno, operante in\nturni avvicendati giornalieri oltre le 16 ore, verrà concessa 1 giornata di\nriposo aggiuntiva per anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare\nla continuità dei servizi operativi, si potrà derogare, a fronte di\nsituazioni di criticità, a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, D.lgs. 66\u002F03,\ncon monitoraggio su tale materia previo accordo con le OO.SS. a livello\nlocale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 9 - Giorni festivi e riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati festivi agli effetti del presente contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tutte le domeniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì di Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 29 giugno (solo per il comune di Roma)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 agosto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° novembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 26 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle festività infrasettimanali verrà effettuato unitamente\nalla retribuzione relativa al mese successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se una festività cade durante un periodo di ferie, la relativa giornata non\nè computata come ferie, senza alcun diritto a maggiorazioni o compensi\naggiuntivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Festività soppresse (vedi nota a fine articolo).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento inerente alle festività di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 54\ne successive modificazioni (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno -\nescluso il comune di Roma - e 4 novembre), è il seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative svolte durante le ex festività saranno retribuite\nnormalmente con la maggiorazione prevista per il lavoro prestato durante i\ngiorni festivi (vedi art. 8.4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui una ex festività cada nei 2 giorni di riposo\n(settimanale o feriale), è dovuto al dipendente un compenso aggiuntivo di\nimporto pari alla retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al trattamento retributivo di cui ai punti 7.2) e 7.3) che\nprecedono, compatibilmente con le esigenze tecnico-operative della Compagnia,\nil dipendente potrà chiedere fino a 5 giorni all'anno di riposo compensativo\nretribuito (4 per i dipendenti che lavorano nel comune di Roma). La richiesta,\na pena di decadenza, dovrà essere effettuata entro il mese in cui cade l’ex\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze di servizio della Compagnia, i riposi\ncompensativi di cui al punto 4) che precede potranno essere cumulati con le\nferie annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una festività soppressa cada durante un periodo di ferie, la\nrelativa giornata non sarà considerata come ferie, con esclusione di\nmaggiorazioni o di compensi aggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle ex festività verrà effettuato unitamente alla\nretribuzione relativa al mese successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono che eventuali modifiche nella disciplina di legge\nsaranno automaticamente recepite nelle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Lavoro straordinario diurno, festivo e notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia potrà richiedere ai dipendenti prestazioni di lavoro\nstraordinario, da intendersi come quello che supera i limiti dell'orario\nnormale di lavoro di cui all'art. 5.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È lavoro straordinario festivo quello svolto nel giorno destinato al riposo\nsettimanale (normalmente coincidente con la domenica), ovvero in un giorno\nfestivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Si chiarisce che agli effetti del presente articolo la domenica o, per i\nlavoratori turnisti, il 2° giorno dedicato al riposo settimanale sono festivi,\nmentre rimangono feriali il sabato o il 1° giorno di riposo settimanale, che\nvengono fruiti dai dipendenti in virtù della ripartizione dell'orario di\nlavoro settimanale su 5 giorni invece che su 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro straordinario notturno deve intendersi quello compiuto tra le ore\n20 e le 8 del giorno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario diurno, festivo o notturno sono dovute le\nseguenti maggiorazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno: 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno: 55%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario prestato nel 1° giorno di riposo settimanale (cd.\nferiale), ossia quello derivante dalla distribuzione dell'orario di lavoro in 5\ngiorni alla settimana, è retribuito con la maggiorazione prevista per il\nlavoro straordinario diurno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, nella ipotesi in cui tale giorno coincida con una festività\ninfrasettimanale, il dipendente avrà diritto a percepire la maggiorazione\nprevista per il lavoro straordinario festivo, ovvero a chiedere 1 giorno di\nriposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui sopra non sono cumulabili e pertanto\nla maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che presti mansioni lavorative, secondo regolari turni\nperiodici, durante il periodo notturno, compete una maggiorazione del 60% in\nragione delle ore di lavoro prestate durante tale periodo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario diurno, festivo e notturno deve avere carattere di\neccezionalità e non può essere considerato nell'orario normale di lavoro, né\navere soluzione di continuità. Inoltre deve essere richiesto dalla Compagnia\nal dipendente almeno 1 ora prima della cessazione dell'orario di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo giustificati motivi di impedimento, il dipendente non può rifiutare\nl'esecuzione di lavoro straordinario diurno, festivo o notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui al dipendente venga richiesta la prestazione di lavoro\nstraordinario notturno o festivo dopo che lo stesso abbia lasciato il luogo di\nlavoro ad ultimazione dell'orario di servizio è dovuto un compenso pari a 4\nore di lavoro straordinario notturno o festivo, anche se la prestazione\nlavorativa abbia avuto una durata inferiore. Analogo trattamento sarà\nriconosciuto anche per il lavoro straordinario diurno in favore dei dipendenti\naddetti agli aeroscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo minimo di cui sopra è aumentato a 5 ore nel caso in cui la\nprestazione straordinaria richiesta abbia inizio dopo la mezzanotte, sempre che\nil dipendente sia richiamato in servizio dopo aver lasciato il luogo di lavoro\ne a meno che non si tratti di anticipato inizio dell'orario di lavoro, nel qual\ncaso si considerano come straordinario notturno le ore di lavoro effettivamente\nprestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per lavoro straordinario saranno erogati unitamente alla\nretribuzione del mese successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al trattamento economico del lavoro straordinario, il\ndipendente può usufruire di riposi compensativi. A tal fine, nell'ambito della\ncontrattazione aziendale e previo accordo con le OO.SS., potrà essere\nistituita e regolamentata una banca ore, che terrà conto delle diverse\npercentuali di maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 12 - Diritti sindacali (agibilità sindacali).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti le RSA\u002FRSU hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato,\nnell'ambito aziendale, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt.\n23 e 24, legge n. 300\u002F70, garantendo idonee soluzioni ai fini del mantenimento\ndelle singole condizioni di miglior favore pattuite. I permessi verranno\nrichiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione aziendale e verranno\nconcessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta ai permessi sindacali di cui agli artt. 23 e 24, legge 300\u002F70,\nl'Azienda potrà concedere, a seguito di congruo preavviso da parte delle\nOO.SS., permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze tecniche,\norganizzative e produttive, per la partecipazione a corsi di formazione\nsindacale non superiori a 15 giorni all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità con le disposizioni dell'art. 30, legge 300\u002F70, ai lavoratori\nche siano membri degli Organi direttivi nazionali e regionali\u002Fterritoriali\ndelle OO.SS. stipulanti, vengono riconosciuti i permessi retribuiti per\nl'espletamento delle loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno\nessere comunicate per iscritto dalle OO.SS. stipulanti alle rispettive aziende,\nnonché all'Associazione di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche\nsindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli\nartt. 31 e 32, legge n. 300\u002F70 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 99, il numero\ndelle ore di permesso sindacale di cui all'art. 23, legge n. 300\u002F70, è\naumentato di 15 ore per anno solare, da usufruire solo dopo aver esaurito le\nspettanze stabilite dalla legge suddetta. Restano invariate condizioni di\nmiglior favore, ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante al dipendente in caso di fruizione di\npermessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe stato corrisposto in\ncaso di effettiva presenza in servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 bis - Diritti sindacali (trattenute sindacali).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dalla sottoscrizione della Sezione Specifica, le imprese\nprovvederanno alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore\ndelle Organizzazioni firmatarie il CCNL nella misura dell’1% dello stipendio\nconglobato e per 14 mensilità, in forza della delega rilasciata dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione delle modalità e dei tempi di versamento a cui l'impresa\ndovrà attenersi saranno comunicate dalle rispettive Federazioni firmatarie il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli appositi elenchi dei rispettivi iscritti alle Federazioni, nel rispetto\ndel D.lgs. 196\u002F03, saranno trasmessi alle stesse con le modalità attualmente\nin essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Stipendi conglobati mensili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con effetto dall’1\u002F10\u002F2015 lo stipendio minimo tabellare e l'indennità di\ncontingenza vengono sommati in una unica voce definita “Stipendio conglobato\nmensile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito vengono riportati lo stipendio minimo mensile e l'indennità di\ncontingenza in vigore all’1\u002F01\u002F2012 e i nuovi stipendi conglobati mensili per\ngli anni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"509\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"42\">\n  \u003Ccol width=\"145\">\n  \u003Ccol width=\"271\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">stipendi in vigore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 1.1.12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(congelata al 31.12.92)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">1.417,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">536,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">1.324,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">533,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>2a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">1.245,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">530,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>2b\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">1.176,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">527,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">1.104,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">524,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">1.043,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">522,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">999,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">520,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">958,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">518,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">892,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">516,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"145\">\u003Cp align=\"center\">891,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">514,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con effetto dall’1\u002F10\u002F2015 e con le decorrenze seguenti i nuovi stipendi\nmensili conglobati (base + contingenza) saranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"407\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30.9.15\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.10.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.954,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">2.025,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">2.095,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.857,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.924,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.991,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>2a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.775,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.839,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.903,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>2b\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.703,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.765,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.826,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.628,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.687,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.745,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.565,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.621,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.677,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.520,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.574,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.629,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.477,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.530,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.583,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.409,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.459,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.510,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.405,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.456,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.506,40\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"90\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 14 - Aumenti di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con effetto dall’1\u002F09\u002F1987 l'importo mensile degli aumenti biennali di\nanzianità viene fissato nelle misure seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"136\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">37,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">34,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">2a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">32,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">2b\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">30,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">29,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">27,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">26,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">24,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">22,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti assunti a decorrere dall’1\u002F05\u002F1996 il numero massimo di\nscatti biennali di anzianità maturabile viene stabilito nella misura di 7\ndalla data di assunzione. Per il personale assunto prima dell’1\u002F05\u002F1996 gli\naumenti di anzianità non matureranno più dopo il 13° biennio di servizio\ndalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 15 - Tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità varie,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>E.D.F.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto a una 13a e ad una 14a pari a 1 mensilità di\nretribuzione, il cui pagamento dovrà avvenire nel mese di dicembre (nei giorni\nantecedenti il Natale) per la 13a, e nel mese di giugno per la 14a.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro abbia inizio o termine nel corso\ndell'anno, la 13a e la 14a mensilità verranno corrisposte in misura pari a\ntanti 12simi della retribuzione mensile quanti sono i mesi di servizio prestati\ndal dipendente nel corso dell'anno solare di competenza. A tale proposito, si\nconsidera come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni,\nmentre della frazione di mese inferiore a 15 giorni non si terrà conto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvi i diversi accordi di miglior favore stipulati a livello aziendale,\nsarà dovuto al dipendente un Contributo Spese Refezione (CSR), per ogni\ngiornata di effettiva presenza in servizio, pari ad € 9,70 al 1° luglio\n2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui sopra inciderà sul calcolo del TFR, ma non\nsarà cumulabile con i trattamenti previsti per il personale in trasferta e\u002Fo\nin missione e non svolgerà effetti sul calcolo della 13a e 14a mensilità,\ndello straordinario e delle festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CSR verrà aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ogni\nanno, in base alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di\nimpiegati e operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giornata di effettiva presenza sul posto di lavoro la Compagnia\ncorrisponderà al dipendente una indennità giornaliera pari ad € 4,10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti con qualifica e mansioni di cassiere è dovuta una indennità\ndi maneggio denaro in misura pari al 10% del salario mensile conglobato della\ncategoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che lavorano a turni avvicendati è dovuta una indennità di\nturno pari ad € 1,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowanceamount1\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che prestano le loro mansioni lavorative in sede aeroportuale\nè dovuta una indennità per disagiato lavoro aeroportuale pari ad € 0,52 per\nogni giornata di effettiva presenza in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità sostituisce l'indennità di campo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Elemento Distinto FAIRO (EDF).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con effetto dall’1.01.1996 il valore dell’EDF, da corrispondersi è il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"147\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">326,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">322,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">2a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">317,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">2b\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">314,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">288,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">284,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">282,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">280,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">248,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">248,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette cifre (con esclusione dell'importo iniziale di € 22,59)\nverranno corrisposte solo per le giornate di effettiva presenza e anche per le\ngiornate di assenza a causa di infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero,\nconvalescenza che segue il ricovero senza interruzioni, patologie gravi,\npermessi sindacali e ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>Le somme non corrisposte ai lavoratori assenti verranno versate dalla\nazienda in apposito Fondo che verrà gestito da utilizzarsi esclusivamente per\nfini sociali o assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, con l'accordo\ndelle OO.SS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'EDF è determinato nella sua effettiva erogazione secondo i criteri\nattualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono\nconfluiti, e verrà corrisposto, con le modalità attualmente previste, al solo\npersonale in forza con contratto a tempo indeterminato sino al 30\u002F09\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto successivamente al 30\u002F9\u002F2000 si dà luogo, a\ndecorrere dall’1\u002F10\u002F2004 alla progressiva ricostruzione del pregresso\n“Premio FAIRO” con cadenza annuale e per un importo annuo corrispondente al\n12,50% della somma attualmente erogata al pari livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa norma avrà effetto solo dopo 2 anni dall'evento in tutte quelle\naziende che eventualmente effettuassero riduzioni collettive di personale\ncomportanti licenziamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 09\u002F12\u002F2004 per tutti i nuovi assunti l'EDF verrà corrisposto\ndopo aver compiuto 24 mesi di servizio, in 5 tranches con cadenze annuali in\nrelazione alla data di assunzione nella misura del 20% degli ammontari\nspecificati nella tabella dell'art. 11.8 del CCNL FAIRO al pari livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente rinnovo del CCNL concordano che la dinamica\ndi progressione dell'istituto contrattuale EDF è congelata dal 1° luglio 2010\nper 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 30\u002F09\u002F2015 l'elemento salariale EDF è superato e fatto\nconfluire nella nuova voce salariale EDA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova articolazione è riportata all'art. 16 bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Elemento Integrativo di Anzianità (EIA).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EIA inizia a maturare, per i nuovi assunti a tempo indeterminato, dopo 24\nmesi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale elemento è pari al 7% della retribuzione mensile come definita\nall'art. 15.1, ma con esclusione della indennità di contingenza, e viene\ncorrisposto per 13 mensilità, in linea con la normativa in essere, ferme\nrestando tutte le condizioni di miglior favore esistenti nelle singole\nCompagnie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento dell'EIA avverrà 1 volta l'anno, unitamente allo stipendio di\nsettembre, sarà assoggettato alle contribuzioni e trattenute di legge, non\nfarà parte della retribuzione ma verrà incluso nel calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto\nagli importi corrispondenti all'EIA maturato e non ancora corrisposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 30\u002F09\u002F2015 l'elemento salariale EIA è superato e fatto\nconfluire nella nuova voce salariale EDA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova articolazione è riportata all'art. 16 bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 bis - Elemento Distinto Aziendale (EDA).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EDA viene corrisposto con cadenza mensile, non svolgerà effetti sul\ncalcolo della 13a, della 14a mensilità e anche sulle maggiorazioni orarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Personale in Servizio con almeno 7 scatti di anzianità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli ammontari corrispondenti a quanto maturato al 30.09.2015 come EIA ed EDF\nvengono congelati e conglobati in una singola voce EDA che verrà corrisposta\ncon cadenza mensile e in cifra identica a quanto oggi percepito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Personale in Servizio con meno di 7 scatti di anzianità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che ha raggiunto la piena maturazione dell’EDF:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riceverà un EDA basato su quanto già maturato per EIA a cui verrà\naggiunto l'ulteriore ammontare di € 1,50 (da riproporzionare per i PT) per\nogni scatto di anzianità ancora da maturare sino ad un massimo di 7 scatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale ammontare verrà aggiunto quanto maturato come EDF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EDA verrà corrisposto con cadenza mensile in cifra identica a quanto oggi\npercepito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che non ha raggiunto la piena maturazione dell'EDF:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riceverà un EDA basato su quanto già maturato per EIA a cui verrà\naggiunto l'ulteriore ammontare di € 1,50 (da riproporzionare per i PT) per\nogni scatto di anzianità ancora da maturare sino ad un massimo di 7 scatti.\nL'EDF continuerà ad essere corrisposto come voce separata fino alla piena\nmaturazione, secondo la dinamica di progressione prevista dal precedente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raggiunta la piena maturazione, l'ammontare corrispondente verrà conglobato\nnell'EDA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EDA verrà corrisposto con cadenza mensile in cifra identica a quanto oggi\npercepito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che alla data del presente Accordo ha meno di 2 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riceverà al compimento del 24° mese di servizio un EDA basato su quanto\nmaturerà per EIA secondo le modalità dell'art. 12 (ex art. 14 del CCNL del\n2010). L'EDF verrà corrisposto come voce separata fino alla piena maturazione,\nsecondo la dinamica di progressione prevista dal CCNL del 2010. Raggiunta la\npiena maturazione l'ammontare corrispondente verrà conglobato nell'EDA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EDA verrà corrisposto con cadenza mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Personale da assumere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a tutti i dipendenti assunti successivamente alla stipula del presente\ncontratto verrà riconosciuto un EDA equivalente ad € 180,00 mensili da\ncorrispondere dopo il compimento di 3 anni interi di servizio attivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 17 - Rimborso spese di trasporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale degli uffici di città viene corrisposto l'equivalente\ndell'abbonamento mensile ai trasporti pubblici di superficie per l'intera rete\nurbana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che, qualora in futuro non fosse possibile separare l'abbonamento\nai trasporti pubblici di superficie da quello sotterraneo, verrà accordato\nl'unico abbonamento globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale degli aeroporti, per il periodo diurno, viene corrisposto\nl'equivalente dell'abbonamento mensile al trasporto pubblico extra urbano, e\nl'equivalente dell'abbonamento mensile ai trasporti pubblici di superficie per\nl'intera rete urbana, ferme restando eventuali condizioni di miglior favore.\nPer il turno notturno verranno concordate soluzioni in sede aziendale in\nrelazione alle esigenze operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dalla stipula del presente accordo, quanto precede non è a\nvalere per quei dipendenti che beneficiano di auto aziendale con uso\npromiscuo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Elementi e computo della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi in cui non sia diversamente disposto, la retribuzione mensile\nè composta da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) stipendio conglobato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) aumenti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuale assegno personale assorbibile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) eventuale assegno di merito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) superminimo FAIRO (fino al 30\u002F09\u002F2015 assegno di Compagnia)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegno personale assorbibile premia la capacità e il rendimento del\nlavoratore e viene assorbito solo in caso di passaggio a categoria o livello\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegno di merito premia la capacità e il rendimento del lavoratore ed è\nnon assorbibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superminimo FAIRO è l'ammontare eccedente i minimi tabellari mensili\nprevisti ed è non assorbibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile è riferita all'orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La\nquota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 165.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione viene corrisposta non oltre la fine del mese cui si\nriferisce, con la specificazione di tutti i suoi elementi costitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo superiore a 10 giorni nel pagamento della retribuzione,\nsulle somme non pagate decorrono, in favore del lavoratore, gli interessi di\nmora, in misura pari al tasso legale più il 2%. Gli interessi moratori\ndecorrono dal giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto avere luogo il\npagamento. Ove il ritardo superi il mese, il lavoratore può risolvere il\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sui compensi dovuti, al lavoratore è dovuta in\nogni caso la parte di retribuzione non controversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute mensili per il risarcimento di danni non possono superare il\n20% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Superminimo FAIRO (ex assegno di Compagnia).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'1\u002F01\u002F1994 vengono corrisposti i seguenti importi mensili ai vari\nlivelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"147\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">liv. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">118,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">108,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">2a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">100,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">2b\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">95,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">91,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">88,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">85,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">82,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">74,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">74,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con effetto dall’1\u002F01\u002F1993 viene introdotto l'Elemento Distinto della\nRetribuzione (EDR) di € 10,33 mensili. Questo elemento non fa parte della\nretribuzione a tutti gli effetti, ma viene considerato utile solo ai fini del\nTFR e della 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 20 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale spetta un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi, o\nfrazioni, in ragione di ciascun anno di servizio. Per il 1° anno di servizio\nil periodo di ferie è fissato in 21 giorni lavorativi, o frazioni. La frazione\ndi mese pari o superiore a 15 giorni si considera come mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di godimento delle ferie ai sensi dell'art. 1, legge 66\u002F03 e\ns.m.i. saranno gestite dal datore di lavoro, il quale in proposito terrà\nconto, compatibilmente con le esigenze aziendali, delle preferenze\neventualmente espresse dai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di\npreavviso, cosicché, qualunque sia il motivo della cessazione del rapporto di\nlavoro, al dipendente spetterà il pagamento delle ferie maturate e non godute\nsecondo i criteri di calcolo di cui al punto 1), e inciderà sul calcolo del\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto precede, le ferie potranno essere fruite anche durante il\nperiodo di preavviso ove il dipendente ne faccia espressa richiesta scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente richiamato in servizio durante il periodo di ferie spetta il\ntrattamento di missione, in relazione al rientro in sede e al ritorno nella\nlocalità dove stava trascorrendo le ferie. I giorni dedicati ai suddetti\nspostamenti non sono considerati ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di malattia o di infortunio di durata pari o superiore a 3\ngiorni le ferie si interrompono e i giorni di ferie non goduti verranno\nriassegnati a condizione che il dipendente abbia dato tempestivo avviso alla\nCompagnia dell'evento interruttivo e abbia inviato la prescritta certificazione\nmedica nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 19.6. Resta in\nogni caso impregiudicato il diritto della Compagnia di far eseguire i controlli\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente potrà fare richiesta di godere, in luogo di un giorno di\nferie all'anno, di permessi retribuiti che non siano comunque di durata\ninferiore a 60 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori addetti a turni continui e avvicendati su 24 ore potranno\nfruire a richiesta, nell'arco di ciascun anno feriale, di 2 giornate di\npermesso retribuito. A ciascun lavoratore turnista le giornate in questione\nverranno attribuite in relazione ai mesi di servizio prestato, provvedendosi al\ncomputo per 12simi. Per le frazioni inferiori alla intera giornata di permesso\nsi darà luogo al relativo pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un periodo di aspettativa senza retribuzione può essere concesso al\npersonale a giudizio della Compagnia e solo per gravi e provati motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, Parte Generale del contratto\ndi settore “Trasporto aereo” si stabilisce che il dipendente che contrae\nmatrimonio ha diritto a un permesso retribuito pari a 15 giorni di calendario\nin concomitanza con la data delle nozze, come stabilito dalla legge. Tale\npermesso dovrà essere comunque goduto entro e non oltre 90 giorni dalla data\ndella celebrazione delle nozze.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Missioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione nella sola\nipotesi in cui non esista una procedura di Compagnia in materia, regolamentata\ndalla Casa Madre. Altre situazioni saranno oggetto di confronto, a livello\naziendale, con le OO.SS. firmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre al pagamento del biglietto o al rimborso del relativo importo, al\npersonale in missione è dovuto, previa presentazione della relativa\ndocumentazione giustificativa, il rimborso delle spese di vitto e alloggio,\nmaggiorate della percentuale del 2% per spese accessorie non documentabili. Nei\ngiorni di partenza e di rientro al dipendente è dovuto il rimborso delle spese\nper la colazione, il pranzo e la cena, sempre che la partenza o il rientro\navvengano, rispettivamente, prima o dopo le ore 8, le ore 13 e le ore 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale inviato in missione spetta un congruo anticipo sulle spese di\nvitto e alloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui il dipendente sia inviato in missione per partecipare a\ncorsi di addestramento la cui durata superi i 7 giorni, il periodo e le date\ndevono essere concordate con il dipendente stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera missione o trasferta, agli effetti del presente articolo, il\nsolo spostamento temporaneo del luogo di lavoro ad altre Regioni rispetto a\nquella dove viene abitualmente eseguita l'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Trasferimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna indennità è dovuta nella ipotesi in cui il trasferimento avvenga\nnell'ambito della stessa Regione ove il dipendente svolge abitualmente la\npropria attività, in quanto facente parte della stessa unità produttiva,\nsempre che lo spostamento non comporti il cambiamento della residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto precede, in caso di trasferimento, al dipendente con familiari\nconviventi a carico è dovuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un preavviso di 20 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di viaggio documentate, sostenute per sé e per i\nfamiliari con lui conviventi e a carico dello stesso, limitatamente al coniuge\no al convivente ‘more uxorio’, agli ascendenti, ai discendenti e ai\ncollaterali fino al 2° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dalla Compagnia per il\ntrasloco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indennità di trasferimento pari a 10 giorni di stipendio conglobato e\nsuperminimo FAIRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento al dipendente senza familiari conviventi a carico\nè dovuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) un preavviso di 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di viaggio documentate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dalla Compagnia per\nle spese di trasloco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di stipendio conglobato e\nsuperminimo FAIRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i termini di preavviso di cui sopra non siano rispettati, al\ndipendente spetta una indennità sostitutiva doppia al preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che a causa del trasferimento fosse costretto a corrispondere\nun’indennità per l'anticipata cessazione di un contratto di locazione\ncompete un rimborso pari a 3 mesi del canone di affitto, a fronte della\nproduzione del contratto di locazione debitamente registrato e della\ndocumentazione attestante i versamenti in favore del locatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che venga licenziato, per motivi estranei alla giusta causa o\nal giustificato motivo soggettivo, entro 1 anno dal trasferimento attuato con\nla corresponsione delle indennità di cui ai punti 2) o 3) che precedono,\ncompete il rimborso delle spese di cui ai punti b) e c) dei predetti punti, a\ncondizione che il dipendente fornisca la prova di avere ripristinato\nl'originaria residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi in cui è diversamente previsto (quale a titolo esemplificativo\nquello in cui nella lettera di assunzione venga riservata alla Compagnia la\nfacoltà di trasferire il lavoratore liberamente), ferme ovviamente le ragioni\ntecniche, organizzative e produttive, il trasferimento individuale non può\nessere disposto se non con il consenso dell'interessato. Eventuali situazioni\nche comportino conseguenti problemi organizzativi verranno discussi con le\nRSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Ch3>Art. 23 - Divise e indumenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti sono tenuti ad indossare le divise fornite dalla Compagnia o\ngli indumenti di lavoro, ovvero i dispositivi di protezione individuale, che\nsiano richiesti dalla natura della prestazione lavorativa, anche ai sensi del\nD.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i., in materia di igiene e sicurezza sul luogo di\nlavoro e idoneità dei locali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inosservanza della condotta di cui al punto 1) che precede comporterà il\ndiritto della Compagnia, previa contestazione del fatto e tenuto conto della\nsua gravità, ad adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 24 - Malattie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia è assicurata al dipendente la conservazione del posto\ndi lavoro per il seguente periodo massimo di 12 mesi (cosiddetto “periodo di\ncomporto”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo della durata della malattia per il comporto, si sommano\nil numero dei giorni di malattia in riferimento a un arco temporale di 3 anni\nda calcolarsi a ritroso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o infortunio al dipendente è garantito un trattamento\neconomico pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi ad intera retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi al 50% della retribuzione\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al presente articolo non si cumula con\nquello erogato dall'INPS, dovendosi intendere che la Compagnia risponde\neventualmente per la differenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più episodi di malattia non continuativi, ai fini del calcolo\ndel trattamento economico di malattia di cui sopra, si terrà conto dei giorni\ndi malattia complessivamente verificatisi nei 3 anni precedenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente destinatario del recesso per superamento del periodo di\ncomporto spetta l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le assenze per malattia al dipendente non spettano le seguenti\nindennità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contributo spese refezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) indennità giornaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) indennità di disagiato lavoro aeroportuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) indennità di turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)e ogni altra indennità legata alla effettiva presenza sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il dipendente, salvo cause di forza maggiore, è tenuto\nad informare immediatamente, anche per le vie brevi, la Compagnia e a far\npervenire alla stessa, per plico raccomandato a\u002Fr, consegnato all'Ufficio\npostale entro 2 giorni dall'inizio dell’assenza ovvero dalla sua\nprosecuzione, la prescritta certificazione medica. Il dipendente sarà esentato\ndall'inviare al datore di lavoro la certificazione nel caso in cui il medico\nabbia provveduto a trasmettere per via informatica la comunicazione stessa\nall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla stregua della normativa di legge e regolamentare in materia, la\nCompagnia può far controllare lo stato di malattia dai competenti Servizi\nispettivi. Il dipendente assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno di\nassenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Compagnia per\ntutto il periodo in cui dura l'assenza, ivi compresi i giorni festivi o di\nriposo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. È fatto obbligo al\ndipendente di informare preventivamente la Compagnia se per eventuali e\ncomprovate necessità sia costretto a lasciare il domicilio nelle predette\nfasce orarie, nonché di comunicare eventuali cambiamenti di domicilio che\nintervenissero durante l'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente, che si renda inadempiente a quanto previsto dai punti 6) e 7)\nche precedono, non spetta il trattamento economico di cui al punto 3) che\nprecede. L'inadempimento, inoltre, rende il dipendente soggetto a procedimento\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da gravi patologie certificate\nquali ad esempio: di natura oncologica, distrofia muscolare, sclerosi multipla\netc., i periodi di comporto di cui al comma 1) sono aumentati, previa richiesta\ndel lavoratore, di 6 mesi non retribuiti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente dal servizio a seguito di infortunio sul lavoro ha\ndiritto alla conservazione del posto. Nei casi in cui l'assenza per infortunio\nsul lavoro si protragga per un periodo superiore ai 18 mesi, le Compagnie\navranno facoltà di risolvere il rapporto di lavoro e il dipendente di\npresentare le sue dimissioni con diritto in entrambi i casi alla indennità di\nanzianità dovuta per il licenziamento e, nel primo caso, anche alla indennità\nsostitutiva del preavviso. Per la determinazione della anzianità di servizio\nsi deve tener conto anche della interruzione per invalidità che ha\nimmediatamente preceduto il licenziamento o le dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro, di qualsiasi entità, ovunque avvenga, il\ndipendente colpito deve avvertire subito il proprio superiore diretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia sulla dipendenza della malattia da causa di\nservizio, è consentito ricorrere a una Commissione arbitrale composta da 2\nmedici nominati ciascuno da ogni parte e da un terzo medico, con funzioni di\nPresidente, designato d'accordo dai primi due o, in difetto, dall'Ordine\nProfessionale dei Medici territorialmente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro e tenuto conto delle circostanze che\nl'hanno causato, la Compagnia potrà considerare una ulteriore estensione del\nperiodo di comporto pari a 6 mesi oltre i limiti stabiliti al punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono che eventuali introduzioni di discipline di legge\nsulla materia saranno automaticamente recepite nelle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 bis - Infortunio &amp; assicurazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Compagnie sono tenute ad assicurare i propri dipendenti con l'INAIL, alla\nstregua della normativa vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Compagnie possono prevedere in favore dei propri dipendenti polizze\nassicurative di natura privata, con massimali da stabilire in sede aziendale e\ncomunque non inferiori a quanto previsto dalla stessa INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che, per motivi di servizio, viaggia su aeromobili di linea\ndella Compagnia in favore della quale presta mansioni lavorative, deve essere\nassicurato contro i rischi del volo come avviene per tutti gli altri\npasseggeri. Quanto sopra non si applica nella ipotesi in cui il dipendente, per\nmotivi di servizio, viaggi su aeromobili di linea di altre Compagnie, che\nassicurano i passeggeri contro i rischi di volo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando invece il dipendente viaggi su aeromobili di Compagnie che non\nassicurano i passeggeri contro i rischi del volo, il dipendente stesso, ove sia\nautorizzato a viaggiarvi dalla Compagnia da cui dipende, deve essere assicurato\nentro i limiti previsti dalle vigenti normative internazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, al quale venga richiesto di partecipare a voli di prova o di\ncollaudo, è assicurato in conformità a quanto disposto al precedente punto\n1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 26 - Polizza medico-sanitaria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta a quanto attualmente previsto, e integralmente riproposto per la\nvigenza contrattuale rinnovata sino al 31\u002F12\u002F2016, le Parti concordano di\nimpegnarsi per l'introduzione di una polizza medico-sanitaria collettiva che\npossa essere applicabile a tutti i dipendenti dei vettori aerei stranieri\nassociati alla FAIRO, facendo salve le condizioni di miglior favore\neventualmente già in essere presso singoli vettori associati. La polizza\nverrà introdotta a partire dall’1\u002F1\u002F2017.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Tossicodipendenza ed etilismo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, Parte Generale del contratto\ndi settore, si stabilisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende concederanno un periodo di aspettativa non retribuita per la\ndurata della esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un\nperiodo non superiore a 3 anni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato,\nper i quali sia accertato lo stato di tossicodipendenza e\u002Fo di etilismo e che\nintendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nServizi sanitari delle USL o di altre Strutture terapeutico-riabilitative e\nsocio-assistenziali individuate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, compatibilmente con le esigenze di Compagnia, concederanno al\nlavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita della durata\ncomplessiva non superiore a 6 mesi e da fruire fino a concorrenza per periodi\ncontinuativi non inferiori a 1 mese, motivata dalla comprovata necessità di\nassistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di\ntossicodipendenza o di etilismo, effettuano terapie di riabilitazione da\neseguire presso il SSN o presso Strutture specializzate riconosciute dalle\ncompetenti istituzioni o ancora presso sedi o Comunità terapeutiche\nindividuate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa non potrà essere richiesta in pendenza di procedimenti\ndisciplinari per fatti gravi che prevedano la sanzione di licenziamento a norma\ndi CCNL o regolamento aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Disciplina aziendale e obblighi dei dipendenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze devono essere segnalate immediatamente e giustificate entro il\ngiorno successivo, salvo il caso di grave impedimento. In caso di assenze\ndovute a malattia o ad infortunio trova applicazione la disciplina di cui\nall'art. 19, punti 6) e 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'orario di lavoro il dipendente non può lasciare il luogo di\nlavoro senza l'autorizzazione del proprio superiore diretto. Analogamente non\npuò trattenersi nel luogo di lavoro al di fuori dell'orario di servizio, salvo\nche non sia stato autorizzato in tal senso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve osservare un contegno disciplinato e adempiere\ncompiutamente i doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni assegnategli.\nIn particolare, è tenuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al rigoroso rispetto dell'orario di lavoro e all'adempimento delle\nformalità prescritte dalla Compagnia per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) a fornire la prestazione lavorativa con diligenza e assiduità, nel pieno\nrispetto del presente contratto e delle disposizioni aziendali, nonché\nadempiere agli ordini dei suoi superiori gerarchici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non esercitare attività di qualsiasi genere che si pongono in concorrenza\ncon quella della Compagnia, né divulgare notizie attinenti alla organizzazione\ne ai suoi metodi di esercizio, né farne uso, in modo da arrecare ad essa\npregiudizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti affidatigli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) mantenere un contegno conforme agli obblighi di disciplina interna, anche\nin materia di uso di internet e della posta elettronica e delle dotazioni\naziendali eventualmente affidategli (a titolo esemplificativo: telefono\ncellulare, carta di credito, auto aziendale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto al dipendente di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)utilizzare senza autorizzazione attrezzature, macchine o strumenti non\naffidatigli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)effettuare variazioni o cancellazioni sul proprio o sull'altrui cartellino\ndi presenza, ovvero su altri sistemi di controllo dell'orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)fumare nei locali aziendali, nelle aviorimesse, nelle officine, nei\nmagazzini, negli aeromobili o in prossimità degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)procedere senza autorizzazione a collette, raccolte di firme, vendita di\nbiglietti e oggetti durante l'orario di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto all'art. 35, Parte Generale del contratto\ndi settore si specifica che i dipendenti devono osservare le disposizioni e i\nregolamenti aziendali emessi dalle Case madri, purché nel rispetto delle norme\nvigenti, che verranno resi accessibili ai dipendenti stessi tramite il sito\ninternet e\u002Fo intranet aziendale, od ogni altro mezzo di comunicazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inosservanza da parte del lavoratore agli obblighi derivanti dal presente\ncontratto, dalla disciplina e dalla prassi aziendale, nonché dalle leggi e\ndalle norme codicistiche, sono sanzionate, in relazione alla loro gravità,\ncome segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) a rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa di importo non superiore a 3 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di 10\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento con preavviso con TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) licenziamento senza preavviso e con TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze devono essere contestate agli interessati, onde consentire loro\ndi fornire elementi a propria giustificazione prima dell'adozione del\nprovvedimento disciplinare. La contestazione, con esclusione della sanzione\nprevista alla lett. a), punto 1) che precede, deve essere comunicata per\niscritto. Gli interessati potranno produrre giustificazioni per iscritto entro\n5 giorni dalla data di ricezione della contestazione. Scaduto il termine di cui\nsopra, la Compagnia potrà provvedere alla adozione del provvedimento\ndisciplinare. È facoltà del dipendente di farsi assistere in sede di discolpe\nda un rappresentante della O.S. cui aderisce o conferisce mandato, come\nprevisto dall'art. 7, legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione e la multa sono adottate, oltreché per mancanze di adeguata\ngravità, anche in caso di recidiva in mancanze di minore rilievo che siano\nstate altre volte punite nel corso di un anno, rispettivamente, con la multa o\ncon il rimprovero verbale o scritto. A titolo esemplificativo si indicano come\npunibili con la multa o con la sospensione le seguenti mancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) assenza ingiustificata dal lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)violazione degli obblighi inerenti alla comunicazione e la giustificazione\ndelle assenze, secondo la disciplina di cui agli artt. 19.8 e 22.2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) abbandono ingiustificato del posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) assenze ingiustificate ai controlli medici di cui all'art. 19.8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ritardo nell'inizio del lavoro, anticipo nella cessazione o sospensione\nsenza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)negligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) danneggiamento colposo ai beni della Compagnia, implicante un danno di\nlieve valore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)altre violazioni della disciplina aziendale di cui all'art. 22;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) esecuzione, per conto proprio o di terzi, di attività lavorativa di\nlieve entità, anche se non per fini di lucro, nei locali della Compagnia,\nfuori dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) lieve insubordinazione ai superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento con preavviso è adottato in riferimento a mancanze di\nmaggiore gravità rispetto a quelle di cui al punto 3) che precede, e che non\nsiano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al punto 5). A\ntitolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)danneggiamento colposo ai beni della Compagnia implicante un danno non di\nlieve valore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) esecuzione nei locali della Compagnia di lavori per conto proprio o di\nterzi, di lieve entità e con impiego di materiale della Compagnia medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)rissa sul luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)abbandono del posto di lavoro da parte di personale cui siano\nspecificamente affidate mansioni di sorveglianza e di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)assenze ingiustificate per oltre 4 giorni consecutivi o assenze\ningiustificate ripetute per 3 volte in un anno, che si verifichino nei giorni\nche precedono o che seguono immediatamente giorni festivi o il periodo di\nferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)condanna a pena detentiva a seguito di sentenza passata in giudicato per\ncondotte commesse dal dipendente non in connessione con lo svolgimento del\nlavoro, che pregiudichino la figura morale del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3) che precede,\nquando siano stati inflitti almeno 2 provvedimenti di sospensione negli ultimi\n18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento senza preavviso ovvero per giusta causa si applica nei\nconfronti dei dipendenti che siano incorsi in mancanze così gravi da non\nconsentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ovvero\nche provochino alla Compagnia grave nocumento morale o materiale o che\ncompiano, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che\nconfigurino reati a termine di legge. A titolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)furto nei locali della Compagnia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) sottrazione di documenti, macchine, utensili o altri oggetti della\nCompagnia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)danneggiamento volontario ai beni della Compagnia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio\nall'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)esecuzione nei locali della Compagnia, senza permesso, di lavori per conto\nproprio o di terzi, non di lieve entità, con o senza l'impiego di materiale\ndella Compagnia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)fumare in luoghi dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità\ndelle persone e alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)gravi azioni che possano provocare un notevole danno finanziario o morale\nalla Compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Preavviso e dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso, nella ipotesi di recesso della Compagnia, sono i\nseguenti: 20 giorni per ogni anno di servizio con un minimo di 2 mesi e un\nmassimo di 8 per i funzionari (livv. 2b\u002F2a\u002F1\u002FQ) e con un minimo di 1 mese e un\nmassimo di 7 per tutte le altre categorie di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso di cui al punto 1) sono ridotti alla metà,\nnell'ipotesi di dimissioni del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del preavviso è riferita ai giorni di calendario. L'anno di\nservizio non compiuto è conteggiato per 12simi, computandosi come mese intero\nla frazione di mese pari o superiore a 15 giorni e non tenendosi conto delle\nfrazioni inferiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso decorre dal 1° giorno del mese successivo se il\nrecesso viene comunicato tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese oppure dal\n16° giorno, se il recesso viene comunicato tra il giorno 1 e il giorno 15 del\nmese precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso non è dovuto nei casi in cui il recesso sia fondato su giusta\ncausa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del dipendente, l'indennità di preavviso spetta agli\naventi diritto, a norma dell'art. 2122 c.c.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia ha facoltà di esonerare, in tutto o in parte, il dipendente\ndal prestare attività lavorativa nel periodo di preavviso, corrispondendo al\ndipendente stesso la relativa indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui il dipendente non osservi in tutto o in parte il\nperiodo di preavviso dallo stesso dovuto alla Compagnia, quest'ultima potrà\nimputare la relativa indennità ai compensi di fine rapporto dovuti al\ndipendente stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso il datore di lavoro risolva il rapporto di lavoro senza rispettare\ni termini di preavviso, sarà tenuto a corrispondere al dipendente una\nindennità pari all'importo della retribuzione dovuta per il periodo di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte alla quale è dovuto il preavviso può rinunciarvi in tutto o in\nparte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva del preavviso verrà calcolata sulla base degli\nstessi elementi considerati al fine del computo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso la Compagnia concederà, nel rispetto delle\nproprie esigenze aziendali, permessi non retribuiti per consentire al\ndipendente di ricercare altra occupazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla\nrelativa indennità, verrà computato nell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 31 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto all'art. 37, Parte Generale del contratto\ndi settore, si concorda di considerare quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è dovuta - per\nil periodo dalla data di assunzione e fino al 31\u002F05\u002F1982 - una indennità di\nanzianità pari a 1 mese di retribuzione per ogni anno di servizio - esclusa\nl'indennità di contingenza a partire dall’1\u002F02\u002F1977 - aumentata dei ratei\ndella 13a e della 14a mensilità e da ogni altro eventuale compenso a carattere\ncontinuativo o di ammontare determinato, ma facente parte della retribuzione\nordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Ai dipendenti che abbiano scelto, anche tacitamente, di aderire a una forma\ndi previdenza complementare, si applica la disciplina di cui al D.lgs. n.\n252\u002F2005 e s.m.i., e decreti attuativi, anche in riferimento alle richieste di\nanticipazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento di quanto dovuto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro\ndeve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di cessazione del\nservizio. Il lavoratore riceverà un prospetto contenente l'indicazione degli\nelementi che compongono la sua liquidazione, firmato e timbrato dall'ufficio\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che abbiano scelto di mantenere il TFR presso la Compagnia si\napplica la disciplina del Codice civile e delle leggi regolanti la materia,\nanche in ordine alle anticipazioni, che restano regolate dall'art. 2120 c.c. e\ndall'Accordo tra FAIRO e le OO.SS. del 9.3.1983.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Morte del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore si applicano le disposizioni dell'art. 2122\nc.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le condizioni di miglior favore godute dai singoli dipendenti delle\ndiverse Compagnie a titolo personale o collettivo, a seguito di accordi o\nintese, anche a livello aziendale, vengono mantenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Quadri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, legge 13.05.1985 n. 190, sono\nconsiderati “Quadri” i lavoratori inquadrati nella cat. F1\u002FS, liv. 1\u002FS.\nFerma restando la normativa contrattuale da valere per la categoria degli\nimpiegati, salvo quanto riportato dalla nota in calce al presente articolo, è\nstato convenuto quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>Responsabilità civile e\u002Fo penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia si impegna a garantire ai lavoratori Quadri, che per motivi\nprofessionali siano coinvolti in procedimenti penali o civili, non provocati da\nazioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi\ncon l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale, nonché l'eventuale\npagamento delle spese legali e giudiziarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggio alla categoria Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di Quadro, non\nin sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del\nposto di lavoro, verrà riconosciuta l'appartenenza alla categoria dei Quadri\ntrascorso un periodo di 6 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Quadri hanno diritto a una “indennità di funzione” di € 103,29\nmensili. Questa somma verrà assorbita nel caso siano già esistenti “assegni\nad personam” e\u002Fo “indennità Quadri” di ammontare equivalente o\nsuperiore, concessi all'atto della nomina a Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai Quadri ai fini del\nperseguimento e dello sviluppo degli obiettivi dell'impresa, la Compagnia\nutilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati\ngli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni\naffidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In favore dei Quadri verranno messi in atto interventi formativi diretti a\nfavorire adeguati livelli di preparazione professionale, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brevetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritti di autore, viene riconosciuta ai Quadri - previa specifica\nautorizzazione aziendale - la possibilità di effettuare pubblicazioni o tenere\nrelazioni\u002Fconferenze in ordine a ricerche o lavori afferenti all'attività\nsvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti ai quali viene attribuita la categoria di Quadro non si\napplicano le limitazioni all'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 5),\nD.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 35 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto nei singoli articoli, le\nParti convengono che il presente contratto ha validità triennale dal 1°\ngennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Il contratto si intenderà tacitamente\nrinnovato di anno in anno ove una delle Parti non dia disdetta all'altra con\nlettera raccomandata a\u002Fr almeno 6 mesi prima della scadenza. In tal caso il\npresente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da\nsuccessivo CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a rispettare e a fare rispettare dai propri associati,\nper il periodo di validità, il presente CCNL. A tal fine le stesse si\nimpegnano a non promuovere azioni o rivendicazioni connesse all'inosservanza\ndelle norme contenute nel contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsingle":50,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"apprenticeships":62,"contracttrial":66,"contractseverancepay":70,"tempagency":74,"sicknesspay":78,"maxsicknesspayperc":82,"longtermillness":86,"disabilitypay":90,"healthcareaccess":92,"protectiveclothing":96,"code_application":100,"paidmaternityleave":103,"hourspweek_select":107,"dayspweek_select":111,"MAXHOURS_trigger":113,"PAIDLEAV_trigger":117,"holidaysdays":121,"bankholidays1":125,"SCHEDULE_trigger":129,"TRADEUNLEAV_trigger":133,"PAYSCALES_table_selection_txt":137,"ONCERISE_trigger":141,"ONCERISE2_trigger":145,"NOCTPREM_trigger":147,"OVERTIME_trigger":151,"HARDSHIP_trigger":155,"hardshipallowanceamount1":159,"SUNDAY_trigger":161,"COMMUTE_trigger":165,"SENIOR_trigger":169,"legalassistance_trigger":173,"pensionfund":177,"unemploymentfund":181,"funeralpay":185},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 35 - Decorrenza e durata. 1) Salvo ","Art. 35 - Decorrenza e durata.\n\n\n\n1)\n\nSalvo quanto diversamente ed espressamente disposto nei singoli articoli, le\nParti convengono che il presente contratto ha validità triennale dal 1°\ngennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Il contratto si intenderà tacitamente\nrinnovato di anno in anno ove una delle Parti non dia disdetta all'altra con\nlettera raccomandata a\u002Fr almeno 6 mesi prima della scadenza. In tal caso il\npresente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da\nsuccessivo CCNL.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignsingle","-FAIRO (Foreign Airlines Industrial Rela","-FAIRO (Foreign Airlines Industrial Relations Organization), rappresentata\nda Cristina Del Guerzo e Giulio Berardi",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","- FILT\u002FCGIL, rappresentata da Antonino C","- FILT\u002FCGIL, rappresentata da Antonino Cortorillo e Vincenzo Giorgio;\n\n- FIT\u002FCISL, rappresentata da Emiliano Fiorentino e Mauro Carletti;\n\n- UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Veneziani e Vittorio Truosolo;\n\n-UGL\u002FTrasporto Aereo, rappresentata da Francesco Rocco Alfonsi e Fabio\nPaolucci.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Art. 6 - Suddivisione del personale e de","Art. 6 - Suddivisione del personale e declaratorie.\n\n\n\n1)\n\nIn relazione alle mansioni svolte il personale è assegnato a una delle\nseguenti categorie, corrispondenti ai livelli della scala unica retributiva:\n\n\n\nliv.\n\n\n\nQ Quadro\n\n1) Funzionario di I classe\n\n2a) Funzionario di II classe\n\n2b) Funzionario di III classe\n\n3) Impiegato di I classe\u002FCapo Squadra Specializzato Aeronautico\n\n4) Impiegato di II classe\u002FOperatore Specializzato Aeronautico\n\n5) Operaio Specializzato\n\n6) Impiegato di III classe\u002FOperatore Qualificato Aeronautico\n\n7) Ordine di I classe\u002FOperaio Qualificato\n\n8) Ordine di II classe\u002FOperaio Comune\n\n\n\n2) Declaratorie:\n\n\n\na) Quadro\u002F1S):\n\nvi appartengono gli impiegati con funzioni direttive che, svolgendo mansioni\ntali da implicare ampia responsabilità, vasta preparazione, conoscenza e\ncapacità di altissimo livello professionale, sono preposti ad importanti e\ncomplesse unità organizzative, svolgendo ruoli o funzioni per i quali siano\npreviste particolari responsabilità e deleghe per il conseguimento di\nessenziali direttive aziendali;\n\n\n\nb) livello 1):\n\nvi appartengono gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni di\nparticolare importanza per il buon fine di determinati servizi aziendali e tali\nda implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenza e capacità\nprofessionali, autonomia, iniziativa, discrezionalità e libertà di\napprezzamenti nella attuazione delle direttive impartite dall'Azienda;\n\n\n\nc) livello 2a):\n\nvi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni richiedenti rilevanti\ncapacità professionali e che hanno discrezionalità di poteri e facoltà di\niniziativa per il buon fine di determinate attività aziendali nell'attuazione\ndelle direttive impartite dai superiori;\n\n\n\nd) livello 2b):\n\nvi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni caratterizzate da\nlimitata discrezionalità di poteri e\u002Fo responsabilità per il buon fine di\ndeterminate attività minori nell'ambito di specifiche direttive impartite dai\nsuperiori diretti;\n\n\n\ne) livello 3):\n\nvi appartengono gli impiegati che, con adeguata esperienza, capacità\nprofessionale e specifiche conoscenze, svolgono mansioni che richiedono ampia\niniziativa e autonomia nell'ambito delle procedure inerenti all'attività del\nsettore di appartenenza;\n\nvi appartengono gli operai che, nel rispetto delle procedure aziendali e per\nla propria specializzazione, coordinano il lavoro di una squadra di operai\nspecializzati di cui sono responsabili, all'occorrenza intervenendo\ndirettamente nell'esecuzione di operazioni di particolare complessità e\u002Fo\ndifficoltà eventualmente anche emerse nel lavoro dei componenti la squadra;\n\n\n\nf) livello 4):\n\nvi appartengono gli impiegati che, con adeguata esperienza e capacità\nprofessionali, svolgono mansioni che richiedono autonomia o facoltà di\niniziativa nell'ambito di procedure stabilite;\n\nvi appartengono gli operatori aeronautici che, in base a specializzazione\nconseguita a seguito di adeguato tirocinio pratico ed efficiente preparazione\ntecnica o muniti di brevetto o diploma delle varie attività, svolgono tutti i\nlavori dell'Operatore Qualificato Aeronautico, eseguendo a regola d'arte i\nlavori loro affidati;\n\n\n\ng) livello 5):\n\nvi appartengono gli operai che, in base a specializzazione conseguita a\nseguito di adeguato tirocinio pratico ed efficiente preparazione tecnica o\nmuniti di brevetto o diploma delle varie attività, svolgono tutti i lavori\ndell'operaio qualificato eseguendo a regola d'arte i lavori loro affidati;\n\n\n\nh) livello 6):\n\nvi appartengono gli impiegati non di ordine che, con adeguata esperienza e\nspecifiche conoscenze e capacità professionali, svolgono mansioni richiedenti\nfacoltà di iniziativa per l'esecuzione di procedure specifiche;\n\nvi appartengono quegli operai qualificati che, a seguito di adeguato\ntirocinio ed efficiente preparazione teorico-pratica, eseguono a regola d'arte\ntutti i lavori affidatigli, in linea di massima più strettamente inerenti\nall'attività aeronautica;\n\n\n\ni) livello 7):\n\nvi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni esecutive richiedenti\nuna particolare esperienza e pratica d'ufficio nella esecuzione di dettagliate\nistruzioni proprie della categoria di appartenenza;\n\nesegue tutti i lavori per i quali sia richiesta una specifica capacità\npratica conseguibile con adeguato tirocinio;\n\n\n\nj) livello 8):\n\nvi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni tali da richiedere una\ngenerica preparazione e pratica d'ufficio;\n\nesegue i lavori per i quali è sufficiente un breve periodo di tirocinio o\nlavori e servizi particolari per i quali occorra qualche specifica attitudine o\nconoscenza conseguibile con breve tirocinio.\n\n\n\n3)\n\nL’inquadramento del personale verrà trattato in sede aziendale.\n\nPer le figure professionali sotto elencate:\n\n\n\n- Operatore Specializzato Aeronautico\n\n- Addetto di scalo - agenzia – prenotazioni\n\n- Addetto servizi amministrativi\u002Fcontabili\u002Fgenerali\n\n- Addetto supporto servizi commerciali\n\n\n\nle Parti convengono una attestazione finale al liv. 3).\n\n\n\nI relativi tempi di attestazione, nel caso non siano già regolati con\ncondizioni di miglior favore a livello locale, seguiranno tale modulazione:\n\n\n\n- livello di ingresso 6\n\n- dopo un massimo di 15 mesi, attestazione al liv. 4)\n\n- dopo un massimo di 21 mesi, attestazione al liv. 3)",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"apprenticeships","C) Modalità applicative contratti di app","C) Modalità applicative contratti di apprendistato.\n\n\n\nCon riferimento a quanto definito nell'art. 29 (Apprendistato), Parte\nGenerale, vengono di seguito definite le modalità attuative e il trattamento\neconomico delle tipologie di apprendistato previste dal D.lgs. 81\u002F2015. Di\nseguito le norme generali per tutte le tipologie di apprendistato:\n\n\n\n- L'assunzione con contratto di apprendistato, anche in somministrazione,\nsia a tempo pieno che part-time, prevede l'obbligo della forma scritta. Tale\nrequisito è richiesto anche per il periodo di prova, superato il quale il\nrapporto potrà essere risolto solo per giusta causa o giustificato motivo.\n\n\n\n- La durata del periodo di prova non può superare i 2 mesi di effettiva\npresenza al lavoro.\n\n\n\n- Divieto di retribuzione a cottimo.\n\n\n\n- L'orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a quanto\nprevisto dal presente contratto secondo le normali esigenze organizzative e\nproduttive dell'azienda.\n\n\n\n- Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie liv. 4)\n(Ordine II classe) e liv. 3) (Concetto di I classe) di cui all'art. 3, Parte\nSpecifica del presente contratto.\n\n\n\n- In caso di assenza per malattia o infortunio l'apprendista non in prova ha\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 180\ngiorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di\nepisodi morbosi e indipendente dalla durata dei singoli intervalli.\n\n\n\n- Fermo restando il periodo di comporto, è prevista la possibilità di\nprolungare la durata dell'apprendistato per un periodo corrispondente alla\nassenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria\ndel rapporto superiore a 30 giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi\nperiodi), tenuto conto della effettiva incidenza della assenza sulla\nrealizzazione del piano formativo individuale. In tali casi sarà cura del\ndatore di lavoro comunicare per iscritto all'apprendista, prima della scadenza,\nil differimento connesso all'assenza del termine finale del periodo di\napprendistato.\n\n\n\n- Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto di apprendistato, le Parti del contratto individuale potranno recedere\ndando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., di 15\ngiorni. Qualora non sia data disdetta a norma di tale articolo il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\n\n\n\n- Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato l'anzianità utile,\nai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo\nequivalente al 50% della intera durata del periodo di apprendistato presso la\nmedesima azienda.\n\n\n\n- In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL\nal 100% della retribuzione come sopra indicata dal 1° giorno e fino alla\ncessazione dello stesso nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.\n\n\n\n- In caso di malattia viene corrisposto, da parte dell’azienda, il 66%\ndella retribuzione sopra indicata fino al 180° giorno, nei limiti del periodo\ndi durata dell'apprendistato.\n\n\n\n- La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è\nesercitabile dalle aziende che occupano almeno 50 dipendenti, le quali\nrisultano non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 20%\ndei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei\n24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano\ndimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del\nrapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di assunzione con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli che, al termine del rapporto\ndi apprendistato, non abbiano acquisito l'idoneità professionale per lo\nsvolgimento della mansione oggetto dell'apprendistato. Qualora non sia\nrispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione di un ulteriore\napprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso\ndi totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.\n\n\n\n- Si specifica, inoltre, che gli apprendisti assunti in violazione dei\nlimiti di cui al presente paragrafo sono considerati lavoratori subordinati a\ntempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.\n\n\n\n- Qualora l'azienda proceda alla assunzione con contratto a tempo\nindeterminato di un apprendista che abbia completato con esito positivo un\nrapporto di apprendistato, la stessa riconoscerà al suddetto lavoratore la\nqualifica e il livello di inquadramento maturato in occasione dello svolgimento\ndel contratto di apprendistato.\n\n\n\n- Fermo restando la durata minima del contratto di 6 mesi - tale limite non\nsi applica ai contratti di apprendistato a tempo determinato - la durata\nmassima di tutte le tipologie del contratto di apprendistato non può eccedere\ni 36 mesi; tale limite può essere superato nel caso di conseguimento di\ndiploma quadriennale regionale previsto per l'apprendistato per la qualifica o\ndiploma professionale per il quale è prevista una durata di 48 mesi.\n\n\n\n- Per tutte le tipologie di apprendistato è prevista la figura di un Tutor\no referente aziendale.\n\nTale figura viene individuata tra i lavoratori con esperienza e capacità\nprofessionale idonee a trasferire competenze. Pertanto, tra le funzioni\nassegnate al tutor possono essere elencate l'insegnamento delle materie di\nformazione interna come quelle di controllo circa il corretto svolgimento della\nformazione.\n\n\n\n- I requisiti di idoneità del tutor e il numero massimo degli apprendisti\nda affiancare possono essere definiti, su esplicito rinvio delle parti\nstipulanti il presente CCNL, dalla contrattazione territoriale\u002Faziendale.\n\n\n\n- La retribuzione dell'apprendista è calcolata in misura percentuale su\nquella che spetterebbe al dipendente non apprendista di livello pari, secondo\nil seguente schema:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      fino a 18 mesi\n\n        \n        \n      \n      fino a 24 mesi\n      \n      fino a 36 mesi\n      \n    \n    \n      1° sem.\n      \n      80%\n      \n      80%\n      \n      75%\n      \n    \n    \n      2° sem.\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      75%\n      \n    \n    \n      3° sem.\n      \n      90%\n      \n      90%\n      \n      80%\n      \n    \n    \n      4° sem\n      \n      \n        \n      \n      95%\n      \n      85%\n      \n    \n    \n      5° sem.\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      90%\n      \n    \n    \n      6° sem.\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      95%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nNel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra azienda,\nsempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due rapporti di\nlavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contratto potrà essere\nridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata\nmassima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del\nlavoratore fornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze\nacquisite.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"contracttrial","Art. 5 - Periodo di prova. 1) L'assunzio","Art. 5 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nL'assunzione può essere subordinata a un periodo di prova non superiore\na:\n\n\n\n- 6 mesi per i dipendenti dei livv. Quadri e 1)\n\n- 3 mesi per i dipendenti dei livv. 2a), 2b), 3), 4) e 6)\n\n- 2 mesi per i dipendenti dei livv. 5), 7) e 8)\n\n\n\nIl periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.\n\n\n\n2)\n\nOve il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio, il\nlavoratore è ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di\nriprendere servizio entro i 3 mesi; trascorso tale periodo senza che il\nlavoratore abbia ripreso servizio, la Compagnia può risolvere il rapporto di\nlavoro.\n\n\n\n3)\n\nDurante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto. Tuttavia la risoluzione del rapporto di lavoro\npuò aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di una delle Parti mediante\ncomunicazione scritta, senza preavviso e con TFR. La retribuzione è\ncorrisposta per il solo periodo di servizio prestato.\n\n\n\n4)\n\nSe la risoluzione del rapporto di lavoro non avviene durante il periodo di\nprova, il lavoratore è confermato in servizio al termine della prova e il\nperiodo stesso è considerato ad ogni effetto nella determinazione\ndell'anzianità di servizio.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contractseverancepay","Art. 31 - Trattamento di Fine Rapporto (","Art. 31 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).\n\n\n\nAd integrazione di quanto previsto all'art. 37, Parte Generale del contratto\ndi settore, si concorda di considerare quanto segue:\n\n\n\n1)\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è dovuta - per\nil periodo dalla data di assunzione e fino al 31\u002F05\u002F1982 - una indennità di\nanzianità pari a 1 mese di retribuzione per ogni anno di servizio - esclusa\nl'indennità di contingenza a partire dall’1\u002F02\u002F1977 - aumentata dei ratei\ndella 13a e della 14a mensilità e da ogni altro eventuale compenso a carattere\ncontinuativo o di ammontare determinato, ma facente parte della retribuzione\nordinaria.\n\n\n\n2)\n\nAi dipendenti che abbiano scelto, anche tacitamente, di aderire a una forma\ndi previdenza complementare, si applica la disciplina di cui al D.lgs. n.\n252\u002F2005 e s.m.i., e decreti attuativi, anche in riferimento alle richieste di\nanticipazioni.\n\n\n\n3)\n\nIl pagamento di quanto dovuto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro\ndeve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di cessazione del\nservizio. Il lavoratore riceverà un prospetto contenente l'indicazione degli\nelementi che compongono la sua liquidazione, firmato e timbrato dall'ufficio\ncompetente.\n\n\n\n4)\n\nAi dipendenti che abbiano scelto di mantenere il TFR presso la Compagnia si\napplica la disciplina del Codice civile e delle leggi regolanti la materia,\nanche in ordine alle anticipazioni, che restano regolate dall'art. 2120 c.c. e\ndall'Accordo tra FAIRO e le OO.SS. del 9.3.1983.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"tempagency","D) Modalità applicative contratto di som","D) Modalità applicative contratto di somministrazione di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nLa percentuale dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato non potrà superare, per ciascun trimestre, la misura del 10% di\nquelli a tempo indeterminato.\n\nA livello di accordi aziendali potranno essere individuate maggiori\npercentuali per motivate esigenze tecnico-produttive e organizzative.\n\n\n\n2)\n\nIl ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è\nconsentito per:\n\n\n\na)incrementi temporanei di attività, anche di carattere non straordinario\nod occasionale, cui non sia possibile far fronte con il normale organico;\n\nb)esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel\ntempo, anche se privi di carattere straordinario od occasionale;\n\nc) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti\nproduttivi, ma temporaneamente scoperte per il periodo necessario al\nreperimento del personale occorrente e comunque per un periodo massimo di 6\nmesi;\n\nd)svolgimento di attività nuove e sperimentali per un massimo di 6 mesi,\nove non esistano in azienda professionalità adeguate;\n\ne)necessità non programmabili connesse alla manutenzione e\u002Fo al ripristino\ndelle funzionalità o sicurezza degli impianti e\u002Fo degli aeromobili;\n\nf)adempimenti di pratiche o attività contabili, amministrative o tecnico\nprocedurali a carattere saltuario che non sia possibile esperire con l'organico\nin servizio.\n\n\n\n3)\n\nLe Compagnie informeranno preventivamente le RSA\u002FRSU sulle dimensioni\nquantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e sulle\nmotivazioni. Ove peraltro ricorrono motivate ragioni di urgenza, tale\ninformativa dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi.\n\n\n\n4)\n\nL'Associazione comunicherà annualmente, alle OO.SS. nazionali, regionali o\nterritoriali, aderenti alle Associazioni sindacali che hanno stipulato il\npresente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato\nstipulati e le relative ragioni.\n\n\n\n5)\n\nI lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato\ndovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche\ndella mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.\n\nInoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio\nmensa, trasporto, ove esistente.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"sicknesspay","Art. 24 - Malattie. 1) In caso di malatt","Art. 24 - Malattie.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di malattia è assicurata al dipendente la conservazione del posto\ndi lavoro per il seguente periodo massimo di 12 mesi (cosiddetto “periodo di\ncomporto”).\n\n\n\n2)\n\nAi fini del calcolo della durata della malattia per il comporto, si sommano\nil numero dei giorni di malattia in riferimento a un arco temporale di 3 anni\nda calcolarsi a ritroso.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di malattia o infortunio al dipendente è garantito un trattamento\neconomico pari a:\n\n\n\n- 6 mesi ad intera retribuzione\n\n- 6 mesi al 50% della retribuzione\n\n\n\nIl trattamento economico di cui al presente articolo non si cumula con\nquello erogato dall'INPS, dovendosi intendere che la Compagnia risponde\neventualmente per la differenza.\n\nIn caso di più episodi di malattia non continuativi, ai fini del calcolo\ndel trattamento economico di malattia di cui sopra, si terrà conto dei giorni\ndi malattia complessivamente verificatisi nei 3 anni precedenti.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"maxsicknesspayperc","3) In caso di malattia o infortunio al d","3)\n\nIn caso di malattia o infortunio al dipendente è garantito un trattamento\neconomico pari a:\n\n\n\n- 6 mesi ad intera retribuzione\n\n- 6 mesi al 50% della retribuzione",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"longtermillness","Nota. Nel caso in cui il lavoratore sia ","Nota.\n\n\n\nNel caso in cui il lavoratore sia affetto da gravi patologie certificate\nquali ad esempio: di natura oncologica, distrofia muscolare, sclerosi multipla\netc., i periodi di comporto di cui al comma 1) sono aumentati, previa richiesta\ndel lavoratore, di 6 mesi non retribuiti.",{"bindId":91,"name":84,"text":85},"disabilitypay",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"healthcareaccess","Art. 26 - Polizza medico-sanitaria. In a","Art. 26 - Polizza medico-sanitaria.\n\n\n\nIn aggiunta a quanto attualmente previsto, e integralmente riproposto per la\nvigenza contrattuale rinnovata sino al 31\u002F12\u002F2016, le Parti concordano di\nimpegnarsi per l'introduzione di una polizza medico-sanitaria collettiva che\npossa essere applicabile a tutti i dipendenti dei vettori aerei stranieri\nassociati alla FAIRO, facendo salve le condizioni di miglior favore\neventualmente già in essere presso singoli vettori associati. La polizza\nverrà introdotta a partire dall’1\u002F1\u002F2017.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"protectiveclothing","Art. 23 - Divise e indumenti di lavoro. ","Art. 23 - Divise e indumenti di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nI dipendenti sono tenuti ad indossare le divise fornite dalla Compagnia o\ngli indumenti di lavoro, ovvero i dispositivi di protezione individuale, che\nsiano richiesti dalla natura della prestazione lavorativa, anche ai sensi del\nD.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i., in materia di igiene e sicurezza sul luogo di\nlavoro e idoneità dei locali.\n\n\n\n2)\n\nL'inosservanza della condotta di cui al punto 1) che precede comporterà il\ndiritto della Compagnia, previa contestazione del fatto e tenuto conto della\nsua gravità, ad adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del\nlavoratore.",{"bindId":101,"name":98,"text":102},"code_application","Art. 23 - Divise e indumenti di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nI dipendenti sono tenuti ad indossare le divise fornite dalla Compagnia o\ngli indumenti di lavoro, ovvero i dispositivi di protezione individuale, che\nsiano richiesti dalla natura della prestazione lavorativa, anche ai sensi del\nD.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i., in materia di igiene e sicurezza sul luogo di\nlavoro e idoneità dei locali.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"paidmaternityleave","Art. 2 - Disciplina di tutela della mate","Art. 2 - Disciplina di tutela della maternità\u002Fpaternità\n\ne congedo parentale.\n\n\n\nAlla maternità e ai congedi parentali, nonché alle assenze e ai permessi,\nsi applica la disciplina vigente di cui alla legge 53\u002F00 e al D.Lgs. n.\n151\u002F2001 e s.m.i., anche regolamentari.\n\nPer le modalità applicative delle norme si concorda che le Parti si\nriuniranno in tempi brevi per l'adozione delle stesse nel rispetto del D.lgs.\n80\u002F2015.",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"hourspweek_select","Art. 8 - Orario di lavoro. 1) La durata ","Art. 8 - Orario di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nLa durata normale dell'orario di lavoro è pari a 37 ore e 30 minuti alla\nsettimana, distribuite su 5 giorni ed è fissato dalle Direzioni.",{"bindId":112,"name":109,"text":110},"dayspweek_select",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"MAXHOURS_trigger","3) La durata media dell'orario di lavoro","3)\n\nLa durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro\nstraordinario, calcolata su un periodo di riferimento di 6 mesi, non può\nsuperare le 48 ore settimanali.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"PAIDLEAV_trigger","Art. 20 - Ferie. 1) Al personale spetta ","Art. 20 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nAl personale spetta un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi, o\nfrazioni, in ragione di ciascun anno di servizio. Per il 1° anno di servizio\nil periodo di ferie è fissato in 21 giorni lavorativi, o frazioni. La frazione\ndi mese pari o superiore a 15 giorni si considera come mese intero.\n\n\n\n2)\n\nIl periodo di godimento delle ferie ai sensi dell'art. 1, legge 66\u002F03 e\ns.m.i. saranno gestite dal datore di lavoro, il quale in proposito terrà\nconto, compatibilmente con le esigenze aziendali, delle preferenze\neventualmente espresse dai lavoratori.\n\n\n\n3)\n\nL'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di\npreavviso, cosicché, qualunque sia il motivo della cessazione del rapporto di\nlavoro, al dipendente spetterà il pagamento delle ferie maturate e non godute\nsecondo i criteri di calcolo di cui al punto 1), e inciderà sul calcolo del\nTFR.\n\nIn deroga a quanto precede, le ferie potranno essere fruite anche durante il\nperiodo di preavviso ove il dipendente ne faccia espressa richiesta scritta.\n\n\n\n4)\n\nAl dipendente richiamato in servizio durante il periodo di ferie spetta il\ntrattamento di missione, in relazione al rientro in sede e al ritorno nella\nlocalità dove stava trascorrendo le ferie. I giorni dedicati ai suddetti\nspostamenti non sono considerati ferie.\n\n\n\n5)\n\nNella ipotesi di malattia o di infortunio di durata pari o superiore a 3\ngiorni le ferie si interrompono e i giorni di ferie non goduti verranno\nriassegnati a condizione che il dipendente abbia dato tempestivo avviso alla\nCompagnia dell'evento interruttivo e abbia inviato la prescritta certificazione\nmedica nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 19.6. Resta in\nogni caso impregiudicato il diritto della Compagnia di far eseguire i controlli\ndi legge.\n\n\n\n6)\n\nIl dipendente potrà fare richiesta di godere, in luogo di un giorno di\nferie all'anno, di permessi retribuiti che non siano comunque di durata\ninferiore a 60 minuti.\n\n\n\n7)\n\nI lavoratori addetti a turni continui e avvicendati su 24 ore potranno\nfruire a richiesta, nell'arco di ciascun anno feriale, di 2 giornate di\npermesso retribuito. A ciascun lavoratore turnista le giornate in questione\nverranno attribuite in relazione ai mesi di servizio prestato, provvedendosi al\ncomputo per 12simi. Per le frazioni inferiori alla intera giornata di permesso\nsi darà luogo al relativo pagamento.\n\n\n\n8)\n\nUn periodo di aspettativa senza retribuzione può essere concesso al\npersonale a giudizio della Compagnia e solo per gravi e provati motivi.\n\n\n\n9)\n\nAd integrazione di quanto previsto all'art. 23, Parte Generale del contratto\ndi settore “Trasporto aereo” si stabilisce che il dipendente che contrae\nmatrimonio ha diritto a un permesso retribuito pari a 15 giorni di calendario\nin concomitanza con la data delle nozze, come stabilito dalla legge. Tale\npermesso dovrà essere comunque goduto entro e non oltre 90 giorni dalla data\ndella celebrazione delle nozze.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"holidaysdays","1) Al personale spetta un periodo di fer","1)\n\nAl personale spetta un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi, o\nfrazioni, in ragione di ciascun anno di servizio. Per il 1° anno di servizio\nil periodo di ferie è fissato in 21 giorni lavorativi, o frazioni. La frazione\ndi mese pari o superiore a 15 giorni si considera come mese intero.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"bankholidays1","Art. 9 - Giorni festivi e riposo settima","Art. 9 - Giorni festivi e riposo settimanale.\n\n\n\n1)\n\nSono considerati festivi agli effetti del presente contratto:\n\n\n\n- tutte le domeniche;\n\n- 1° gennaio\n\n- 6 gennaio\n\n- lunedì di Pasqua\n\n- 25 aprile\n\n- 1° maggio\n\n- 2 giugno\n\n- 29 giugno (solo per il comune di Roma)\n\n- 15 agosto\n\n- 1° novembre\n\n- 8 dicembre\n\n- 10 dicembre\n\n- 25 dicembre\n\n- 26 dicembre\n\n\n\n2)\n\nIl pagamento delle festività infrasettimanali verrà effettuato unitamente\nalla retribuzione relativa al mese successivo a quello di riferimento.\n\n\n\n3)\n\nSe una festività cade durante un periodo di ferie, la relativa giornata non\nè computata come ferie, senza alcun diritto a maggiorazioni o compensi\naggiuntivi.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"SCHEDULE_trigger","2) È lavoro straordinario festivo quello","2)\n\nÈ lavoro straordinario festivo quello svolto nel giorno destinato al riposo\nsettimanale (normalmente coincidente con la domenica), ovvero in un giorno\nfestivo.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 12 - Diritti sindacali (agibilità s","Art. 12 - Diritti sindacali (agibilità sindacali).\n\n\n\n1)\n\nI componenti le RSA\u002FRSU hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato,\nnell'ambito aziendale, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt.\n23 e 24, legge n. 300\u002F70, garantendo idonee soluzioni ai fini del mantenimento\ndelle singole condizioni di miglior favore pattuite. I permessi verranno\nrichiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione aziendale e verranno\nconcessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.\n\n\n\n2)\n\nIn aggiunta ai permessi sindacali di cui agli artt. 23 e 24, legge 300\u002F70,\nl'Azienda potrà concedere, a seguito di congruo preavviso da parte delle\nOO.SS., permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze tecniche,\norganizzative e produttive, per la partecipazione a corsi di formazione\nsindacale non superiori a 15 giorni all'anno.\n\n\n\n3)\n\nIn conformità con le disposizioni dell'art. 30, legge 300\u002F70, ai lavoratori\nche siano membri degli Organi direttivi nazionali e regionali\u002Fterritoriali\ndelle OO.SS. stipulanti, vengono riconosciuti i permessi retribuiti per\nl'espletamento delle loro funzioni.\n\n\n\n4)\n\nLe funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno\nessere comunicate per iscritto dalle OO.SS. stipulanti alle rispettive aziende,\nnonché all'Associazione di categoria.\n\n\n\n5)\n\nAi lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche\nsindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli\nartt. 31 e 32, legge n. 300\u002F70 e successive modifiche.\n\n\n\n6)\n\nNelle Aziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 99, il numero\ndelle ore di permesso sindacale di cui all'art. 23, legge n. 300\u002F70, è\naumentato di 15 ore per anno solare, da usufruire solo dopo aver esaurito le\nspettanze stabilite dalla legge suddetta. Restano invariate condizioni di\nmiglior favore, ove esistenti.\n\n\n\n7)\n\nIl trattamento economico spettante al dipendente in caso di fruizione di\npermessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe stato corrisposto in\ncaso di effettiva presenza in servizio.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"PAYSCALES_table_selection_txt"," al 30.9.15 al 1.10.15 al 1.1.16 Quadro ","\n        \n      \n      al\n\n        30.9.15\n\n        \n        \n      \n      al\n\n        1.10.15\n      \n      al\n\n        1.1.16\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      1.954,59\n      \n      2.025,08\n      \n      2.095,62\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.857,67\n      \n      1.924,52\n      \n      1.991,40\n      \n    \n    \n      2a\n      \n      1.775,70\n      \n      1.839,50\n      \n      1.903,33\n      \n    \n    \n      2b\n      \n      1.703,98\n      \n      1.765,15\n      \n      1.826,35\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.628,73\n      \n      1.687,22\n      \n      1.745,75\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.565,32\n      \n      1.621,54\n      \n      1.677,80\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.520,05\n      \n      1.574,63\n      \n      1.629,24\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.477,45\n      \n      1.530,49\n      \n      1.583,56\n      \n    \n    \n      7\n      \n      1.409,24\n      \n      1.459,70\n      \n      1.510,19\n      \n    \n    \n      8\n      \n      1.405,69\n      \n      1.456,03\n      \n      1.506,40",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"ONCERISE_trigger","Art. 15 - Tredicesima e quattordicesima ","Art. 15 - Tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità varie,\n\nE.D.F.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente ha diritto a una 13a e ad una 14a pari a 1 mensilità di\nretribuzione, il cui pagamento dovrà avvenire nel mese di dicembre (nei giorni\nantecedenti il Natale) per la 13a, e nel mese di giugno per la 14a.",{"bindId":146,"name":143,"text":144},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"NOCTPREM_trigger","7) Al dipendente che presti mansioni lav","7)\n\nAl dipendente che presti mansioni lavorative, secondo regolari turni\nperiodici, durante il periodo notturno, compete una maggiorazione del 60% in\nragione delle ore di lavoro prestate durante tale periodo.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"OVERTIME_trigger","4) Per il lavoro straordinario diurno, f","4)\n\nPer il lavoro straordinario diurno, festivo o notturno sono dovute le\nseguenti maggiorazioni:\n\n\n\n- lavoro straordinario diurno: 40%\n\n- lavoro straordinario festivo: 55%\n\n- lavoro straordinario notturno: 55%",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"HARDSHIP_trigger","7) Ai dipendenti che prestano le loro ma","7)\n\nAi dipendenti che prestano le loro mansioni lavorative in sede aeroportuale\nè dovuta una indennità per disagiato lavoro aeroportuale pari ad € 0,52 per\nogni giornata di effettiva presenza in servizio.\n\nTale indennità sostituisce l'indennità di campo.",{"bindId":160,"name":157,"text":158},"hardshipallowanceamount1",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"SUNDAY_trigger","9) Alla stregua di quanto precede, nella","9)\n\nAlla stregua di quanto precede, nella ipotesi in cui il turno assegnato\ncomprenda la giornata della domenica, al lavoratore turnista compete una\nmaggiorazione della retribuzione pari al 10% in riferimento alle ore di lavoro\nsvolte nella giornata della domenica stessa secondo il normale orario.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"COMMUTE_trigger","Art. 17 - Rimborso spese di trasporto. 1","Art. 17 - Rimborso spese di trasporto.\n\n\n\n1)\n\nAl personale degli uffici di città viene corrisposto l'equivalente\ndell'abbonamento mensile ai trasporti pubblici di superficie per l'intera rete\nurbana.\n\nSi precisa che, qualora in futuro non fosse possibile separare l'abbonamento\nai trasporti pubblici di superficie da quello sotterraneo, verrà accordato\nl'unico abbonamento globale.\n\nAl personale degli aeroporti, per il periodo diurno, viene corrisposto\nl'equivalente dell'abbonamento mensile al trasporto pubblico extra urbano, e\nl'equivalente dell'abbonamento mensile ai trasporti pubblici di superficie per\nl'intera rete urbana, ferme restando eventuali condizioni di miglior favore.\nPer il turno notturno verranno concordate soluzioni in sede aziendale in\nrelazione alle esigenze operative.\n\n\n\n2)\n\nA far data dalla stipula del presente accordo, quanto precede non è a\nvalere per quei dipendenti che beneficiano di auto aziendale con uso\npromiscuo.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"SENIOR_trigger","Art. 14 - Aumenti di anzianità. 1) Con e","Art. 14 - Aumenti di anzianità.\n\n\n\n1)\n\nCon effetto dall’1\u002F09\u002F1987 l'importo mensile degli aumenti biennali di\nanzianità viene fissato nelle misure seguenti:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      €\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      37,29\n      \n    \n    \n      1\n      \n      34,45\n      \n    \n    \n      2a\n      \n      32,18\n      \n    \n    \n      2b\n      \n      30,47\n      \n    \n    \n      3\n      \n      29,33\n      \n    \n    \n      4\n      \n      27,42\n      \n    \n    \n      5\n      \n      26,65\n      \n    \n    \n      6\n      \n      25,31\n      \n    \n    \n      7\n      \n      24,22\n      \n    \n    \n      8\n      \n      22,67\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n2)\n\nPer i dipendenti assunti a decorrere dall’1\u002F05\u002F1996 il numero massimo di\nscatti biennali di anzianità maturabile viene stabilito nella misura di 7\ndalla data di assunzione. Per il personale assunto prima dell’1\u002F05\u002F1996 gli\naumenti di anzianità non matureranno più dopo il 13° biennio di servizio\ndalla data di assunzione.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"legalassistance_trigger","Responsabilità civile e\u002Fo penale. La Com","Responsabilità civile e\u002Fo penale.\n\n\n\nLa Compagnia si impegna a garantire ai lavoratori Quadri, che per motivi\nprofessionali siano coinvolti in procedimenti penali o civili, non provocati da\nazioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi\ncon l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale, nonché l'eventuale\npagamento delle spese legali e giudiziarie.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"pensionfund","Ai dipendenti che abbiano scelto, anche ","Ai dipendenti che abbiano scelto, anche tacitamente, di aderire a una forma\ndi previdenza complementare, si applica la disciplina di cui al D.lgs. n.\n252\u002F2005 e s.m.i., e decreti attuativi, anche in riferimento alle richieste di\nanticipazioni.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"unemploymentfund","Le somme non corrisposte ai lavoratori a","Le somme non corrisposte ai lavoratori assenti verranno versate dalla\nazienda in apposito Fondo che verrà gestito da utilizzarsi esclusivamente per\nfini sociali o assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, con l'accordo\ndelle OO.SS.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"funeralpay","6) In caso di morte del dipendente, l'in","6)\n\nIn caso di morte del dipendente, l'indennità di preavviso spetta agli\naventi diritto, a norma dell'art. 2122 c.c.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl trasporto aereo vettori aerei stranieri personale di terra 2014-2016 - 2014\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2014-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2016-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Not specified\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: The CBA explicitly refers to the law % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;37.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;10.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;21.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Saint Peter and Saint Paul’s Day (29th June), Independence Day of Lebanon \u002F Cambodia Water Festival (22nd November), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), International Human Rights Day \u002F Magel de Touba \u002F Victory Day Iraq \u002F Day of the Namibian Woman and International Human Rights Day (10th December), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1506.4\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;50.34\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;160 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;0.52 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;110&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;22.67 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[194],{"title":37,"slug":33},[196],{"type":197,"data":198},"call_to_action_body_block",{"title":199,"description":200,"variant":201,"link":202},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":199,"url":203,"description":199,"rel":204,"type":205},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[207],{"type":197,"data":208},{"title":199,"description":200,"variant":201,"link":209},{"title":199,"url":203,"description":199,"rel":204,"type":205},[]]