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Detto ambito rappresenta\nuna preziosa sede di composizione di potenziali conflitti sociali e\u002Fo di\nsviluppo di iniziative idonee a rafforzare il sistema produttivo aeroportuale,\nponendo sempre al centro redditività, qualità del servizio e tutele\noccupazionali, da perseguire anche attraverso il fondamentale strumento della\nc.d. “Clausola Sociale”, anche con particolare riferimento a quanto scritto\nnel paragrafo successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quella sede le Parti valuteranno anche gli strumenti applicativi\nderivanti dalla normativa riguardanti il mercato di lavoro (CTD; part-time;\napprendistato, MOG etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytrainingtxt\">\u003Cp>Tematiche regolamentari e limitazioni aeroportuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la definizione della sezione specifica del CCNL le Parti mettono a\ndisposizione del sistema regolatorio un organico strumento per garantire che la\ncompetizione si sviluppi realmente sulla qualità del servizio, la sicurezza\ndelle operazioni e l’efficienza organizzativa. In tal senso le Parti si\nimpegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per massimizzare\nl’inclusività all’interno di tale quadro contrattuale di tutti i soggetti\noperanti nel settore dell’”handling”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti ritengono che l’attività regolatoria per quanto\nriguarda eventuali limitazioni sui singoli aeroporti, dei soggetti certificati,\ndebba essere strettamente correlata alla domanda e offerta di servizi e\ninfrastrutture sullo specifico scalo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, come per altro richiamato anche dal regolamento ENAC per la\nCertificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra\nedizione 5, risulta elemento essenziale il riconoscimento tra gli aspetti\nqualificanti l’operatore, “l’avviamento” in termini di valore delle\nrisorse conseguente allo svolgimento della attività oltre che le aspettative\nderivanti dal rilascio della certificazione di idoneità sullo specifico\naeroporto”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rapporti con i gestori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i valori fondanti della Sicurezza e Qualità delle\nOperazioni, le Parti, nella comune consapevolezza che l’efficienza dei costi\nproduttivi vada ricercata non solo nell’ambito del contenimento dei costi\noperativi interni, svilupperanno analisi e iniziative congiunte al fine di\nmonitorare lo sviluppo dei costi aeroportuali in una logica di coerenza con il\nquadro competitivo in essere e di dialettica costruttiva con i gestori\naeroportuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in coerenza con quanto sottoscritto nella Parte Generale del 02\nagosto 2013 in merito alla Tutele Aziendali, sempre più indispensabili per i\nlavoratori del settore, ribadiscono la volontà di perseguire quanto concordato\nin quella sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta istituito l’Osservatorio Nazionale, organo nel quale verranno\nesaminate e definite soluzioni per la sostenibilità e crescita del settore,\nl’Associazione si impegna a valutare con l’obiettivo di dotare anche i\nlavoratori delle aziende a lei associate (come già fatto in tutte le altre\nAssociazioni) di una copertura integrativa sanitaria in linea con le esigenze e\ncon i costi sostenuti per i lavoratori dell’intera industria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. H1 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione può essere subordinata a un periodo di prova da precisare\nnella lettera di assunzione. La durata di tale periodo non potrà essere\nsuperiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 6: per gli assegnati ai livv. 1S) e 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 3: per gli assegnati ai livv. 2A), 2B), 3), 4), 5) e 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 2: per gli assegnati ai livv. 7), 8) e 9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro sospende il periodo di prova fino alla dichiarata\nguarigione clinica dell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia o l’infortunio non sul lavoro sospendono il periodo di prova\nper la durata massima di 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i predetti limiti di tempo, senza che il lavoratore si sia\npresentato per la prosecuzione del lavoro, il rapporto di lavoro si intende\nrisolto ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti potrà recedere dal\nrapporto senza obbligo di preavviso né di indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il recesso avvenga per dimissioni, al lavoratore verrà corrisposta\nla retribuzione per il solo periodo di servizio prestato. Ove, invece, il\nrecesso avvenga per licenziamento, escluso il caso di risoluzione per giusta\ncausa, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla\nfine del mese di prova in corso, a seconda che il recesso si verifichi entro la\nprima o entro la seconda metà del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo\nfissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è\nassegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore\nsi considera assunto a tempo indeterminato, con anzianità decorrente dalla\ndata di inizio del servizio in prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Ch3>Art. H2 - Inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale viene inquadrato nei livelli sotto indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 1S)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 2A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 2B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate al\nsuccessivo punto 4) - intese come espressioni dei contenuti della\nprofessionalità in termini di conoscenze professionali, responsabilità e\nautonomia operativa. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata dalle\nesemplificazioni proprie di ciascun livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione\nprevisto per la relativa posizione di lavoro, raggiungibile secondo le\nmodalità e i tempi specificamente indicati al successivo punto 5) in\nriconoscimento della esperienza e\u002Fo della completa autonomia di esecuzione che\nsi conviene gli interessati abbiano progressivamente acquisito nel corso del\nrelativo servizio effettuato nei diversi livelli in cui è collocata la\nspecifica posizione e nei quali questa si intende convenzionalmente\nesemplificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distinzione in atto tra gli operai e gli impiegati viene mantenuta ai\nsoli effetti delle norme che prevedono un trattamento differenziato e che,\ncomunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Declaratorie ed esemplificazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1S)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che -\nsvolgendo mansioni tali da implicare ampia responsabilità, vasta preparazione,\nconoscenza e capacità di altissimo livello professionale, acquisite anche a\nseguito di prolungato esercizio delle funzioni, ampia facoltà di iniziativa,\npiena discrezionalità e libertà di apprezzamento nella realizzazione delle\ndirettive aziendali- effettuano attività di altissima specializzazione e\u002Fo\nsono preposti a importanti e complesse unità organizzative o servizi,\nsvolgendo ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità\ne deleghe in ordine al conseguimento di essenziali obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono gli impiegati con funzioni direttive ai quali vengono\naffidate mansioni di particolare importanza per assicurare il buon andamento di\nservizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità e\u002Fo comunque\ntali da implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenze e capacità\ndi altissimo livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita,\nautonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di\napprezzamento nell'attuazione delle direttive aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo scalo di servizio Fiumicino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo scalo Linate-Palermo-Catania-Napoli-Alghero-Cagliari-Bari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni importanti\nper assicurare il buon andamento di determinate aree o attività aziendali e\u002Fo\ncomunque tali da implicare responsabilità, notevole preparazione, conoscenze e\ncapacità di alto livello professionale anche in relazione alla esperienza\nacquisita, nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa,\ndiscrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive\nricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo scalo di servizio Linate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Auditor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo area in turno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo sezione attività amministrative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo sezione attività di addestramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo sezione attività di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo sezione attività di programmazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo settore aree amministrative\u002Fgestionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo settore aree operative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo settore aree tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tecnico controllo voli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile di servizio Ciampino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo scalo periferia Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) - Sistemista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto\nprofessionale, tali da richiedere specifiche e adeguate esperienze di lavoro,\ncaratterizzate da definita discrezionalità di poteri e\u002Fo responsabilità per\nassicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo sezione attività contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo nucleo attività operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) - Assistente auditor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) - Analista: finanziario, amministrativo, ricerca operativa,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>programmazione, procedure, acquisti, marketing, attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tariffaria, accordi commerciali, attività promo-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pubblicitarie, studi traffico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Analista-programmatore sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo nucleo magazzini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo scalo di servizio periferia Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo sezione registrazione dati Centro elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo turno operativo Centro elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) - Adt. analisi\u002Fprogrammazione sistemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) - Responsabile in turno aree operative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) - Responsabile in turno aree amministrative\u002Fgestionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) - Capo gruppo aree operative\u002Famministrative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002Fgestionali\u002Fcommerciali\u002Ftecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e\nadeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare\nimportanza richiedenti ampia iniziativa e autonomia nell'ambito delle procedure\ninerenti alla attività del settore di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. programmazione\u002Facquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. gestione\u002Fcontrollo sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. tariffe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. relazioni clientela\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Flight dispatcher\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Istruttore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. Ufficio tecnico e controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. Elaborazione documenti tecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. elaborazione norme tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. attività amministrative\u002Ffinanziarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. attività di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. attività di analisi e\u002Fo elaborazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) - Adt. attività di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) - Programmatore elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono inoltre a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli Addetti di Scalo che, oltre a possedere i requisiti e le\ncaratteristiche proprie del liv. 4), abbiano conseguito più ampia e specifica\ncapacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro,\ntale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra quelle relative\na: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni\ndi cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro\n\u002Ftransito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni,\nriprotezioni, lost and found bagagli, centraggio aa\u002Fmm, assistenza aa\u002Fmm\n(rampa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del\nlavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio,\nnelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attribuzione del liv. 3) avverrà previo accertamento dell’idoneità\nprofessionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella posizione di Adt.\ndi Scalo, almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente precedente -\nacquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto 5) - e che\nsiano in possesso di diploma di scuola media superiore o di equivalente livello\nculturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni\ndi concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza,\npreparazione professionale e autonomia, anche coordinando un gruppo di\nlavoratori di livello inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Capo Reparto assistenza aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Capo Squadra operai specializzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. controllo rendicontazione dati traffico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. attività di valorizzazione dati traffico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. attività contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Operatore di Centro elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. di scalo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. attività supporto vendite\u002Ftraffico\u002Fmarketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002Faddestramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. biglietteria e\u002Fo vendite telefoniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. Centro posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. attività di documentazione amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Archivista di archivio generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. gestione scorte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. gestioni varie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. aree tecniche\u002Fgestionali\u002Famministrative\u002Fcommerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. collegamento elaborazione dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. normalizzazione e codifica materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. fatturazione ed esazione CIAMPINO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. ricezione materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) - Adt. approvvigionamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e\u002Fo nell’ambito\ndi procedure prestabilite, svolgono autonomamente mansioni di concetto di\nnormale complessità richiedenti idonea esperienza, preparazione professionale\ne pratica specifica, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello\ninferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, in possesso di patente D, siano adibiti alla conduzione e\nalla manovra di qualsiasi mezzo e\u002Fo attrezzatura di particolare complessità\nrichiedenti specifica preparazione tecnica e autonomia nello svolgimento delle\noperazioni relative, nonché alla conduzione e alla manovra di mezzi\nspeciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) - Adt. input\u002Foutput\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) - Operatore mezzi complessi (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) - Trattorista addetto al solo traino aeromobile (°)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) - Operaio specializzato merci\u002FAdt. Gruppi Cargo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10) - Adt. di segreteria\u002Fpratiche d'ufficio\u002Fdattilografia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11) - Operatore di linea aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11) - Capo Squadra operante in un’unica area aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si intendono per mezzi complessi i seguenti:\ncatering truck, autosnodati, loader, trattore traino aeromobile,\nspazzatrice\u002Fcompattatrice, automezzi oltre 25 posti, pontili di imbarco: per\nmezzi speciali si intendono: trattori, transporters, nastri\u002Ftraino,\nscale\u002Ftraino, fork-lift, nastri semoventi, scale semoventi, automezzi di\ncollegamento, GPU, ACU, ASU e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(°)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri e le modalità di utilizzo del personale interessato comportano,\nin ogni caso, anche l’espletamento di tutti i compiti complementari alla\nspecifica prestazione lavorativa. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si fa\nriferimento alla situazione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e\u002Fo nell'ambito\ndi procedure specifiche, svolgono mansioni di concetto richiedenti esperienza e\npreparazione professionale, anche coordinando lavoratori di livello\ninferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l’attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, a seguito di adeguato tirocinio ed efficiente preparazione\nteorico-pratica, eseguono a regola d'arte tutti i lavori affidatigli, in linea\ndi massima più strettamente inerenti all’attività aeronautica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai normalmente addetti alla conduzione di automezzi per il\ntrasporto di persone o cose, all'interno e all'esterno dell'area aeroportuale,\nnonché di particolari attrezzature mobili e\u002Fo autoveicoli che non siano\nqualificati come mezzi complessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori addetti alle operazioni di carico, scarico, movimentazione\nbagagli, merci e posta i quali provvedono anche alla movimentazione, conduzione\ndalla piazzola, posizionamento sottobordo e al trasporto inverso fino al\nprevisto punto di arrivo dei seguenti mezzi speciali: trattori, transporters,\nscale, nastri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) - Centralinista con lingue estere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14) - Adt. registrazione dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15) - Dattilografa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) - Adt. posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) - Adt. documentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) - Adt. verifica documenti e codifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14) - Receptionist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16) - Adt. allestimento e distribuzione pubblicazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) - Distributore di magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) - Adt. operazioni di scalo merci e posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) - Operatore unico aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) - Magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) - Adt. toilette aeromobile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16) - Adt. documentazione di bordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) - Adt. attività di archiviazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) - Adt. rilevazione presenze personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) - Operaio adt. conduzione automezzi e\u002Fo attrezzature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e autoveicoli speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituzione della figura dell'operatore Unico Aeroportuale ricompone le\nposizioni di lavoro precedentemente distinte che, comunque denominate, si\nintendono assorbite nella nuova figura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiego degli addetti nella posizione di lavoro di Operatore Unico\nAeroportuale sarà effettuato con criteri di equilibrata distribuzione delle\noperazioni indicate nella relativa declaratoria, avendo riguardo alle esigenze\ntecnico-operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto stabilito alla precedente nota a verbale 1 a), resta\nconfermato che gli addetti al carico e scarico merci, bagagli e posta, nelle\nrealtà aziendali dove la mansione è unitaria per le particolari\ncaratteristiche organizzative di tali realtà, dovranno continuare ad espletare\nanche tutti i compiti svolti precedentemente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che svolgono mansioni esecutive richiedenti una particolare\nesperienza e pratica di ufficio nella esecuzione di dettagliate istruzioni\nproprie della categoria di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l’attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che eseguono tutti i lavori per i quali sia richiesta una\nspecifica capacità pratica conseguibile con adeguato tirocinio, anche\nservendosi di mezzi meccanici e\u002Fo attrezzature semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(19) - Adt. prelievo e smistamento posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(19) - Fattorino autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(20) - Centralinista\u002Ftelefonista per il quale non sia richiesta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscenza di lingua estera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(18) - Adt. forcelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(18) - Adt. pulizia aeromobili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(18) - Adt. movimento merci e posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che svolgono mansioni tali da richiedere una generica\npreparazione e pratica di ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che eseguono lavori per i quali è sufficiente un breve periodo\ndi tirocinio o lavori e servizi particolari per i quali occorre qualche\nspecifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21) - Adt. carico\u002Fscarico banchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21) - Aiuto generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21) - Pulitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21) - Adt. pulizia toilette\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21) - Adt. macchina fotocopie e ciclostile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono gli operai che eseguono lavori vari di manovalanza,\ntrasporto materiale e bagagli e operazioni di pulizia in genere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Modalità e tempi di attestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto disposto al comma 2) del precedente punto 2), si\nriportano di seguito i tempi e le modalità stabiliti per le posizioni di\nlavoro (cui la successiva numerazione fa riferimento) in riconoscimento della\nesperienza e\u002Fo della completa autonomia di esecuzione che si conviene gli\ninteressati abbiano progressivamente acquisito nel corso del relativo servizio\neffettuato nei diversi livelli in cui è collocata la specifica posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 2B) e 2A). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 2B), per poi conseguire, dopo 12 mesi di\nservizio, il livello 2A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 3) e 2B). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 3), per poi conseguire, dopo 30 mesi di\nservizio, il liv. 2B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 3) e 2B). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 3), per poi conseguire, dopo 12 mesi di\nservizio, il liv. 2B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 3 livelli: 5), 4) e 3). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 5) e, dopo 18 mesi di servizio, al liv.\n4), per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il liv. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 3 livelli, 5), 4) e 3). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 5) e, dopo 6 mesi di servizio, al liv. 4),\nper poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il liv. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 3 livelli: 6), 5) e 4). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 6) e, dopo 18 mesi di servizio, al liv.\n5), per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il liv. 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 6) e 5). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 6), per poi conseguire, dopo 18 mesi di\nservizio, il liv. 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 6) e 5). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 6), per poi conseguire, dopo 48 mesi di\nservizio, il liv. 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro prevede una iniziale assegnazione al liv. 7) e il\nconseguimento, dopo 27 mesi di servizio, del liv. 6); l’attribuzione del liv.\n5), come Operaio Specializzato, avverrà, in relazione ai posti disponibili,\nprevio esame riservato a coloro che abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio\nnel liv. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esame sarà pubblico e verrà effettuato sulla base di un programma\ntempestivamente portato a conoscenza degli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo, l'esame sarà ripetibile una sola volta dopo che\nsiano trascorsi almeno 6 mesi dalla data del precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella individuazione degli operai chiamati a sostenere gli esami si terrà\nconto dell'anzianità nel livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 7) e 6). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 7), per poi conseguire, dopo 24 mesi di\nservizio, il liv. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 7) e 6). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 7), per poi conseguire, dopo 48 mesi di\nservizio, il liv. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 7) e 6). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 7), per poi conseguire, dopo 12 mesi di\nservizio, il liv. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 3 livelli: 8), 7) e 6). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 8) e, dopo 12 mesi di servizio, al liv.\n7), per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il liv. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 3 livelli: 8), 7) e 6). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 8) e, dopo 18 mesi di servizio, al liv.\n7), per poi conseguire, dopo ulteriori 30 mesi di servizio, il liv. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 3 livelli: 9), 8) e 7). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 9) e, dopo 6 mesi di servizio, al liv. 8),\nper poi conseguire, dopo ulteriori 18 mesi di servizio, il liv. 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 8) e 7). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 8), per poi conseguire, dopo 18 mesi di\nservizio, il liv. 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 8) e 7). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 8), per poi conseguire, dopo 12 mesi di\nservizio, il liv. 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro è collocata su 2 livelli: 9) e 8). Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al liv. 9) per poi conseguire, dopo 6 mesi di\nservizio, il liv. 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale, i predetti tempi di\nattestazione sono determinati moltiplicandoli per il coefficiente convenzionale\npari a 1,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle posizioni di lavoro impiegatizio per le quali sia previsto\nil 1° Addetto, l’inquadramento contrattuale dello stesso sarà superiore di\n1 livello a quello di dette posizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale livello superiore sarà attribuito al 1° Addetto dopo 1 anno, in\nriconoscimento della esperienza e\u002Fo della completa autonomia di esecuzione che\nsi conviene gli interessati abbiano acquisito nel corso del relativo\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Capi Squadra non specializzati saranno inquadrati nel livello superiore a\nquello degli operai componenti la squadra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La specificazione e di 1° e di 2° apposta a talune esemplificazioni indica\nche le relative posizioni di lavoro sono riconducibili, in base alle varie\ndeclaratorie, a livelli differenti di inquadramento indipendentemente dalla\ndenominazione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, il corrispondente inquadramento viene riferito esclusivamente al\ncontenuto effettivo delle mansioni e al grado di autonomia con cui vengono\nassolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le posizioni per le quali sia prevista la collocazione in due o più\nlivelli, l’assegnazione al livello superiore avverrà non oltre il periodo di\ntempo indicato nelle esemplificazioni di cui al precedente punto 5), poiché\nnel corso di tale periodo si intende che l’interessato raggiunga una completa\nautonomia di svolgimento delle relative mansioni. In casi assolutamente\neccezionali lo stesso periodo potrà essere ulteriormente prorogato per un\ntempo non superiore a 3 mesi. I tempi di maturazione dei livelli superiori sono\nvalutati dal momento di inizio di svolgimento della mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la collocazione di cui sopra interessi, in tempi diversi o\nsuccessivi, più posizioni di lavoro tutte comportanti l’inquadramento nel\nlivello immediatamente superiore a quello di appartenenza, il dipendente sarà\nassegnato a tale livello dopo il periodo di tempo complessivo pari alla media\ndei tempi di permanenza previsti per ciascuna posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora un dipendente venga assegnato ad una posizione che preveda come\nlivello iniziale il livello superiore a quello di appartenenza, il periodo per\nl’acquisizione di tale livello iniziale, sarà quello previsto al successivo\npunto 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le posizioni di contenuto analogo a quelle esemplificate al precedente\npunto 4) si applica identica normativa anche per quanto concerne i periodi di\ntempo in relazione all'esperienza e\u002Fo completa autonomia di esecuzione che si\nconviene gli interessati raggiungano nel corso del relativo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così come previsto dall’art. 3, comma 1) del D.lgs. n. 81\u002F2015,\nl’attribuzione temporanea di mansioni inerenti 1 livello superiore a quello\ndi appartenenza protrattasi per un periodo continuativo di tempo pari a 3 mesi,\ncomporta il diritto al passaggio al nuovo livello; durante tale periodo è\ndovuto, in aggiunta alla retribuzione e limitatamente al periodo della\nprestazione compiuta, un importo pari alla differenza fra gli stipendi\ncontrattuali dei due livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al passaggio nel livello superiore non si acquista per avvenuta\nsostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del\nposto, salvo il caso di mancata riammissione nelle sue precedenti mansioni del\ndipendente sostituito. Lo speciale compenso di cui sopra spetta per tutta la\ndurata della sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le posizioni di lavoro operaie comportanti l'inquadramento in tempi\nsuccessivi al liv. 7) o superiori è prevista l'assunzione mediante esame e\u002Fo\nprova tecnico-pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per eventuali assunzioni di nuovo personale le cui mansioni richiedano una\nspecifica qualificazione professionale verrà data la precedenza ai dipendenti\nche ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda provvederà a rendere note al personale tali necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai in possesso di diploma o titolo di studio equivalente o che ne\nfacciano richiesta verranno interpellati e, se in possesso dei requisiti\nnecessari, avranno la precedenza nelle assunzioni di personale impiegatizio. A\ntale scopo l’Azienda predisporrà l'elenco sulla base delle domande che\nperverranno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di istituzione di nuove posizioni di lavoro, l'inquadramento\ncontrattuale potrà costituire oggetto di verifica con le OO.SS. nazionali\nstipulanti, su richiesta di queste ultime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H3 - Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 190\u002F1985 sono\nconsiderati Quadri i lavoratori inquadrati nei livv. 1S) e 1) che, operando di\nnorma alle dirette dipendenze di un dirigente, svolgono, con carattere di\ncontinuità, funzioni direttive di rilevante importanza ai fini dello sviluppo\ne dell'attuazione degli obiettivi di impresa, con autonomia nella gestione di\nrisorse ovvero con mansioni di contenuto specialistico particolarmente\nelevato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’appartenenza alla categoria dei Quadri è caratterizzata dalla capacità\ndi gestire e coordinare unità organizzative di particolare complessità e\u002Fo\nprogrammi\u002Fprogetti di significativo interesse aziendale ovvero di esplicare\nfunzioni che richiedono equivalenti professionalità e competenze\ntecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di\nformazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>1) Responsabilità civile e\u002Fo penale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali\no civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per\nfatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, sarà\ngarantita l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali\ne giudiziarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Passaggio alla categoria di Quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di Quadro, non\nin sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del\nposto di lavoro, verrà riconosciuta l'appartenenza alla categoria dei Quadri\ntrascorso un periodo di sei mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai Quadri ai fini del\nperseguimento o dello sviluppo degli obiettivi della impresa, l’Azienda\nutilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati\ngli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni\naffidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei Quadri verranno messi in atto interventi formativi diretti\na favorire adeguati livelli di preparazione professionale, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Brevetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritti d'autore, viene riconosciuta ai Quadri previa specifica\nautorizzazione aziendale la possibilità di pubblicazione nominativa e di\nsvolgere relazioni in ordine a ricerche e lavori afferenti all'attività\nsvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con la presente regolamentazione è stata data\npiena attuazione alla legge 13 maggio 1985 n. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori ai quali viene attribuita la categoria di Quadro non si\napplicheranno, ai sensi dell’art. 17, comma 5), lett. a), D.lgs. 66\u002F03, le\nlimitazioni in materia di orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non specificamente contemplato nel presente articolo, ai Quadri\nsi applica la normativa contrattuale valevole per la categoria degli\nimpiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H4 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che la diversificazione della distribuzione temporale\ndella attività lavorativa, attraverso l’introduzione di molteplici regimi di\norario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori opportunità di\nraggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alla peculiarità dei\nservizi di attività aeroportuale, che impongono prestazioni sempre più\nefficienti e più vicine alle esigenze dell’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La flessibilità dell'orario di lavoro, realizzata nel rispetto delle\nesigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per\nrealizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla\nvariabilità degli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la\nrealizzazione degli obiettivi fondamentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo\nalla articolazione dell'orario di lavoro attuata attraverso regimi che,\nmantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione\ndell’attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e\ngiornaliere in un arco temporale non superiore a 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Regimi di orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regime dell’orario di lavoro dovrà essere funzionale a un ottimale\nutilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una\nnecessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all’orario\ncontrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la\ndisponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all’interno del\nprocesso produttivo. Conseguentemente, saranno posti in essere gli interventi\nnecessari a rendere correttamente e concretamente operativi la pluralità di\nregimi di lavoro, di cui al paragrafo C) del presente articolo, secondo la\nprocedura contemplata al punto 3) del medesimo paragrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) In attuazione del combinato disposto dell’ultimo capoverso dell’art.\nH12 e del seguente paragrafo C1, a far data dal 1° gennaio 2016 saranno\nassegnate 4 giornate di permessi retribuiti da usufruirsi anche ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali giornate, c.d. R.O.L. e\u002Fo permessi retribuiti, vanno godute entro e non\noltre il mese di marzo dell’anno successivo, sulla base di un piano di\nfruizione stabilito dall’azienda, anche tenuto conto di eventuali richieste\ndel lavoratore. Solo oltre tale termine, ove non assegnate, saranno retribuite\n- se non compensate dalla azienda - con le modalità di cui descritte al 1°\nparagrafo del presente documento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>C) Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro è fissato dalla Direzione. La durata dell’orario di\nlavoro è fissata nella misura settimanale di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale orario potrà essere distribuito su 5 o 6 giorni la settimana; la\ndistribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le\nmodalità previste al punto 3), par. D) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro annuo come incrementato viene così articolato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)durata della programmazione ordinaria settimanale 37 ore e 30 minuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)24 ore ordinarie incrementali annue che pertanto non danno luogo a nessuna\nvariabile \u002F riflesso di natura retributiva potranno essere programmate per\nragioni di servizio, nella turnazione settimanale, in corrispondenza del giorno\nferiale settimanale non lavorativo (FNL) o con incremento giornaliero delle\npreviste 37 ore e 30 minuti settimanali, nonché in assorbimento di eventuali\nriposi derivanti da riduzione orario di lavoro (c.d. ROL e\u002Fo permessi\nretribuiti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali ore incrementali di produttività andranno utilizzate con i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non più di 8 ore complessive nel mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non più di 2 ore al giorno, fatto salvo quanto previsto al punto b) in\ntema di riposi\u002Fpermessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Le rimanenti ore incrementali non saranno oggetto di utilizzo produttivo\nnella turnazione ma considerate solo convenzionalmente per la parametrazione e\nil calcolo di ogni istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza all’assetto contrattuale vigente, quanto previsto dal presente\narticolo è da intendersi riproporzionato per il personale a tempo parziale.\nPer tale personale l’orario supplementare è quello svolto fino a concorrenza\ndi quello ordinario di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con specifico riguardo al riproporzionamento di cui al capoverso precedente,\nle Parti convengono che al personale a tempo parziale in forza alla data di\nsottoscrizione del presente contratto, sarà data la possibilità di scelta tra\nl’incremento dell’orario di lavoro sulla base degli schemi di turnazione\npredisposti dalla azienda e secondo le modalità di cui alla lett. C) del punto\n1) del medesimo art. H4 o la rideterminazione della retribuzione mensile\nderivante dalle disposizioni del nuovo CCNL in materia di orario di lavoro.\nTale scelta dovrà essere effettuata entro il mese di gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale settimanale dell’orario di lavoro potrà essere\ncalcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi\ncon orario diverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>In ogni caso la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le\n48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad\nun periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze\ntecnico-operative, nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il\nsistema delle gestioni aeroportuali e della assistenza a terra e che sono\nnecessarie per garantire la continuità del servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è\nripartito in 2 periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore\na 1 ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere istituiti 2 o più turni di lavoro ad orario continuato con\nl’interruzione di 30 minuti per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere\nripartito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe\nle giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di\nesse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo\ncompensativo (sostitutivo della domenica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che il personale che svolge attività di Handling rientra tra\nquello di cui all’art. 16, lett. n) di cui al D.lgs. 66\u002F03 e successive\nmodificazioni, con riferimento alle previsioni del suddetto D.lgs. e in\nparticolare agli artt. 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega\nconcessa dalla legge alla contrattazione collettiva, si conviene che per il\npersonale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la\ncontinuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del comma 4)\ndell’art. 17 del citato decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati\narticoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale dell’orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori\ndiscontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con\nun compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Articolazione dei regimi di orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni\ndell’orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a\nlivello locale, le Parti si danno atto della necessità che siano posti in\nessere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della\nflessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, si individuano i seguenti istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della esigenza di fornire un adeguato servizio all’utenza, si\nconviene che il periodo di interruzione della prestazione lavorativa di cui al\npunto 2), lett. C) del presente articolo, possa essere superato purché lo\nstesso non sia inferiore a 2,5 ore o superiore a 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli aeroporti con un traffico passeggeri annui inferiore a 2 milioni di\nunità il limite minimo, previsto al precedente capoverso, può essere ridotto\nfino a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di\ncontenere l’entità del ricorso a prestazioni di lavoro in regime di\nstraordinario, viene introdotto l’istituto della flessibilità dell’orario\ncontrattuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di variazioni di intensità della attività lavorativa di carattere\ncongiunturale, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in\nparticolari periodi dell’anno, con il superamento del normale orario\nsettimanale di lavoro di cui al paragrafo C), punto 1) del presente articolo\nentro il limite delle 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all’orario definito nel programma di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte delle effettive prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi dei\nprecedenti commi, l’Azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico\n\u002Forganizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno e\nin periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di\nriduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato godimento delle ore di riduzione darà luogo al pagamento delle\nore residue con l’aliquota prevista dall’art. H10 (Lavoro straordinario,\nfestivo e notturno lett. a) e b). L’erogazione avverrà nel mese successivo\nal termine dell’arco temporale preso a riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effettuazione dei regimi di orario flessibile non comporterà variazioni\ndella retribuzione mensile, di cui all’art. H14 (Retribuzione mensile), sia\nnei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, consapevoli che l’introduzione di opportuni elementi di\nflessibilità ad eccezione di quanto previsto al paragrafo C), punto 1), che si\nritiene immediatamente esigibile, costituisce fattore rilevante per le Aziende,\nallo scopo di realizzare situazioni organizzative più efficaci in rapporto\nalla operatività aeroportuale, ritengono di dover stimolare il raggiungimento\ndi soluzioni di flessibilità della prestazione lavorativa, con riferimento ai\npunti 1) e 2), lett. D), attraverso la negoziazione di livello locale, volta\nalla ricerca di soluzioni che contemplino anche eventuali elementi\nincentivanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attivazione del tavolo di negoziazione per la definizione delle\nmodalità applicative degli istituti di cui ai punti precedenti potrà\navvenire, su istanza delle Aziende interessate, in presenza di specifiche\nesigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il rinvenimento di soluzioni di comune soddisfazione,\nviene inoltre istituita una Commissione nazionale chiamata ad individuare\nidonee soluzioni, qualora il confronto in sede locale si esaurisca senza aver\nraggiunto la condivisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta Commissione sarà costituita da ASSOHANDLERS, in assistenza della\nAzienda interessata, e dalle Federazioni nazionali firmatarie del presente\nCCNL, in assistenza delle rispettive rappresentanze locali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori Istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Articolazione dell’orario di lavoro su più turni giornalieri: in\nparticolare, attuazione di schemi di turnazione, con differente\nintensificazione delle presenze, in relazione all’andamento della attività\ngiornaliera e\u002Fo settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad\nalta intensità di movimento aeromobili, di traffico passeggeri\u002Fmerci, di\nattività di assistenza tecnica di linea etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi e a fronte\ndi sopravvenute esigenze operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecniche,\norganizzative e operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo\ncasi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno\nlibero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine alla disciplina di cui alla presente lett. D), punti 4) e 5),\ntrovano applicazione le procedure di cui all’art. 3, punto 3) dell’Accordo\ninterconfederale 18 aprile 1966.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ferme restando le disposizioni di cui alla precedente lett. D) del\npresente articolo, confermano che non hanno inteso superare la qualificazione\nlegale del lavoro straordinario di cui alle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H5 - Modalità applicative mercato del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta l’anno l’Azienda fornirà alle strutture regionali\n\u002Fterritoriali e aziendali delle OO.SS. sindacali stipulanti il presente CCNL,\nle informazioni sull’utilizzo complessivo degli strumenti del mercato del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti le Associazioni datoriali stipulanti forniranno analoga\ninformativa a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H6 - Modalità applicative contratto a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale potrà richiedere il passaggio a tempo pieno,\ntrascorsi 18 mesi, se già precedentemente in servizio a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a tempo parziale l’anzianità minima richiesta\nper il passaggio a tempo pieno è di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda sarà valutata dalla Azienda secondo le proprie esigenze\norganizzative, ferma restando la possibilità di impiegare il lavoratore in\naltre posizioni di lavoro a parità di livello di inquadramento. Il lavoro a\ntempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-part-time orizzontale: la durata giornaliera non può essere inferiore alle\n4 ore, quella settimanale non inferiore alle 20 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-part-time verticale: con presenza articolata nel corso dell’anno, anche\nlimitatamente ad alcuni periodi di esso con un limite minimo di 100 giorni\nlavorativi annui e massimo di 200 giorni lavorativi annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-part-time misto: con presenza articolata nel corso della giornata, e\u002Fo\ndella settimana, e\u002Fo del mese, e\u002Fo dell’anno con una durata settimanale non\ninferiore a 20 ore e con un limite minimo di 660 ore annue e massimo di 1.200\nore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale massima del personale a part-time non potrà superare il 55%\ndel personale a tempo pieno, da calcolarsi su base regionale, con riferimento\nalla singola Azienda. Non rientra in tale computo, il personale a tempo\nparziale assunto a seguito di clausola sociale e il personale che abbia fatto\nrichiesta volontaria di passaggio a part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 8, comma 6) del D.lgs. n. 81\u002F2015 il lavoratore il cui\nrapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di\nprecedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento\ndelle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto\na quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale clausola di precedenza non ha valenza rispetto ai lavoratori assunti in\napplicazione dell’art. 25 - Parte Generale (Clausola Sociale) e l’art. H37\n- Parte Specifica (Handlers).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rifiuto da parte di un lavoratore di trasformare il proprio\nrapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part-time, o viceversa, si\napplicano le tutele di cui all’art. 8, comma 1), D.lgs. 81\u002F2015, consistenti\nnella impossibilità di procedere al licenziamento per giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo verrà determinato per i singoli\nistituti avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione e alla\npeculiarità del suo svolgimento, fatti salvi gli istituti per i quali sia\nprevista una diversa regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale part-time, che svolga una prestazione giornaliera continuativa\ndi almeno 6 ore, potrà utilizzare i servizi mensa aziendali, ove esistenti,\npurché ciò avvenga prima dell’inizio della prestazione di lavoro o al\ntermine della stessa secondo quanto eventualmente concordato con le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente a tempo pieno, salvo le specifiche previsioni di cui\nall’art. 8, commi 3), 4), 5) e 7) del D.lgs. 81\u002F2015, per esigenze di\ncarattere eccezionale, può richiedere per una sola volta di passare a tempo\nparziale per un periodo predeterminato e concordato con la Direzione aziendale\n(con un minimo di 6 mesi e un massimo di 24) compatibilmente con le esigenze\naziendali. I suddetti limiti potranno essere ridotti di un terzo negli\naeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di\nunità. Rimane ferma in tal caso la possibilità della Azienda di utilizzare il\ndipendente in altra area produttiva così come al termine del periodo di\npart-time convenuto. Inoltre, le Aziende valuteranno le situazioni motivate\nda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la\nprestazione full-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- motivi familiari opportunamente documentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio, volontariato con opportuna documentazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 6, commi 4) e 5) del D.lgs. n. 81\u002F2015, in presenza di\nesigenze tecnico-produttive, anche non programmabili, l’Azienda ha la\nfacoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di\npersonale a tempo parziale, dandone un preavviso ai soggetti interessati di\nalmeno 48 ore. Le prestazioni lavorative effettuate a seguito della\napplicazione di questo comma sono compensate con una maggiorazione forfettaria,\nlegata alla effettiva presenza, senza riflesso alcuno sugli istituti\nretributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali, pari ad € 0,52\ngiornalieri. Ai sensi inoltre dell’art. 2120 c.c., comma 2), la stessa non è\nutile ai fini del calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità\ndi cui al presente paragrafo richiede il consenso del lavoratore, reso con le\nmodalità di cui all’art. 6, comma 4), D.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’art. 8, commi 3),\n4) e 5), D.lgs. 81\u002F2015, ovvero in quelle di cui all’art. 10, comma 1) della\nlegge 300\u002F1970, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato\nalla clausola elastica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. H7 - Modalità applicative contratti di somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo\ndeterminato per le sole ipotesi di seguito individuate, non possano eccedere,\ncome media su base annua, l’8% del personale in forza con contratto a tempo\nindeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi\nsu base regionale con riferimento alla singola Azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle\nattrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non\ndefinitive delle autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora\nstabilizzate a seguito di modifiche organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività non programmabili e non riconducibili nella attività ordinaria\ndell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-adempimenti di attività amministrative o tecnico-procedurali aventi\ncarattere saltuario e\u002Fo straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la\npercentuale di cui sopra viene fissata al 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra\nè arrotondata all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le\ncompetenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecniche,\nproduttive o organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello\nlocale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano\nspecifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di\naffiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire e\nil sostituto, sia prima della assenza sia al rientro del lavoratore sostituito,\nal fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda informerà preventivamente la RSU ove costituita o le RSA sulle\ndimensioni quantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e\nsulle motivazioni. Ove peraltro ricorrano motivate ragioni di urgenza, tale\ninformazione potrà essere fornita entro i 5 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunicazioni per l’utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo\ndeterminato avverranno nel rispetto dell’art. 36, comma 3), D.lgs.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato\ndovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche\ndella mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.\nInoltre, potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio\nmensa\u002Ftrasporto, ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H8 - Disciplina aggiuntiva per il contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a tempo determinato \u002F somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la particolare tipologia del trasporto aereo debba\nessere ulteriormente enfatizzata al fine di rimarcare che compito precipuo\ndelle Parti è quello di ricercare il giusto equilibrio tra rafforzamento della\ncapacità competitiva delle Aziende e valorizzazione del contributo delle\nrisorse umane, soprattutto in presenza del vasto ventaglio di strumentazione\nflessibile varato dal Legislatore e accolto nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti ribadiscono che le costanti fluttuazioni del\nsettore rendono legittima e concretamente attuabile l’adozione di una\npluralità di rapporti di lavoro tra i medesimi soggetti contraenti, al fine di\nconiugare dette fluttuazioni con l’attivazione di un processo di\narricchimento delle professionalità che si vengono a realizzare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione di quanto sopra le Parti convengono che, in caso di una\npluralità di rapporti di lavoro a termine\u002Fsomministrazione che intervengano\ntra i medesimi soggetti e abbiano ad oggetto lo svolgimento delle medesime\nmansioni, a partire dal secondo rapporto di lavoro il periodo di prova si\nconsidererà già assolto a seguito del positivo esperimento nell’ambito del\nprimo contratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, sulle\nmedesime posizioni e con i medesimi datori di lavoro, avessero svolto attività\ncon contratti a tempo determinato o di somministrazione, le Parti convengono\nche la disciplina di collegamento tra il presente articolo e quanto già\nprevisto dall’art. H2 (Inquadramento) porterà a considerare i periodi\nmaturati prima della assunzione in misura pari al 50% del reale maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra disciplinato relativamente alle tematiche della apposizione del\nperiodo di prova e dei tempi di attestazione inquadramentale non opera qualora\nintercorra un periodo di tempo superiore a mesi 12 tra il termine di un\ncontratto di lavoro (ex D.lgs. 368\u002F2001 ovvero di somministrazione) e\nl’attivazione di un nuovo rapporto di lavoro a termine tra i medesimi\nsoggetti contraenti, avente ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni.\nNon verranno considerati, a tal fine, i periodi di vacanza di attività\nlavorativa connessi a maternità purché formalmente comunicati\nall’Azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratti a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di quanto disposto all’art. 23, comma 1) del D.lgs.\n81\u002F15, in relazione ad una eventuale individuazione di limiti quantitativi di\nutilizzo dell’istituto del contratto a termine, si concorda che le assunzioni\neffettuate ai sensi dell’art. 19, D.lgs. 81\u002F15 non possano eccedere il 30%\ndel personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31\ndicembre dell’anno precedente l’assunzione stessa, calcolata in Full Time\nEquivalent (FTE).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale percentuale sarà calcolata come media mensile su base annua, con\nriferimento ai rapporti di lavoro a termine attivi calcolati in FTE e in\nriferimento alla presenza regionale di ogni singola azienda. Tale modalità di\ncalcolo viene attuata anche con riguardo alle assunzioni stagionali definite\nnel successivo paragrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello aziendale con\nle competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico,\nproduttive e organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la disciplina dei diritti di precedenza si rimanda alle\ndisposizioni dell’art. 24 del D.lgs. 81\u002F2015 e successive modificazioni e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa, inoltre, che il diritto di precedenza si estingue una volta\ndecorsi 10 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal diritto di precedenza i lavoratori in possesso dei\nrequisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e coloro che sono stati\nlicenziati per giusta causa. Si rinvia alla contrattazione aziendale\nl’eventuale definizione di altre esclusioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si concorda che la fase di avvio di nuove attività\u002Fservizi, ivi inclusa\nl’ipotesi di ‘start up’ di nuovi scali e nuove attività debba essere\nriferita ad un periodo di 18 mesi decorrenti dal momento dell’effettivo\n‘start-up’ della attività\u002Fservizio in questione, dovendosi intendere per\ntale, a titolo esemplificativo, anche quello connesso alla messa in esercizio\ndi nuovi impianti e\u002Fo infrastrutture. Resta salvo quanto previsto all’art.\n23, punto 2), lett. b) del D.lgs. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello\naziendale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora\nricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è\npossibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il\nlavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al\nrientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio\ndi consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda informerà annualmente la RSA e la RSU, ove costituita, sulle\ndimensioni quantitative del ricorso all’istituto del contratto a termine e\nsulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati\nstipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una\nformazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta,\nal fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 5 bis) del D.lgs.\n368\u002F01 e s.m.i. così come modificato dalla legge 247\u002F2007, integrato\ndall’art. 21, comma 2), legge 133\u002F2008 e da ultimo dal D.lgs. 81\u002F15, le Parti\nritengono che la specificità del settore debba guidare a una valorizzazione\ndella delega che il legislatore ha ritenuto affidare all’autonomia\nnegoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo massimo di legge previsto dal predetto art. 19, comma 2) del\nD.lgs. 81\u002F15, in ossequio alla delega conferita alla autonomia collettiva viene\ndefinito in 44 mesi - con esclusione del lavoro somministrato - esso può\nessere modificato in relazione alle peculiarità delle stesse ovvero a livello\naziendale. Resta intesa la possibilità di proroga fino ad un massimo di 5\nvolte, indipendentemente dal numero di rinnovi, entro il limite temporale\ncontrattualmente definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane, comunque, fermo quanto già pattuito in precedenti accordi\nintervenuti in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra anche nel caso di cumulo tra successivi contratti a termine e\ndi somministrazione a tempo determinato con il medesimo lavoratore e per lo\nsvolgimento di mansioni equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in applicazione delle facoltà lasciate alle medesime in sede di\ncontrattazione collettiva dall’art. 19, comma 2) del D.lgs. 81\u002F15 convengono\nche, in caso utilizzo di personale con contratto di somministrazione e\ncontratto a termine ai sensi dell’art. 19, comma 1) del D.lgs. 81\u002F15 tra lo\nstesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni\ndi pari livello e categoria legale, non si possa superare il periodo massimo\ncomplessivo di 60 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stagionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano il peculiare carattere stagionale delle attività di\n‘handling’ in quanto caratterizzate da stagionalità in senso ampio e da\nintensificazione della attività in particolari periodi dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La peculiarità stagionale della attività è stata confermata dalla vigenza\ndella specifica normativa di cui all’art. 2, comma 1), D.lgs. 368\u002F01 e s.m.i.\nche si aggiunge, anche per gli effetti dei limiti quantitativi, alle norme di\ncui all’art. 19 e succ., D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, così come disciplinate\ndal presente articolo e con le medesime modalità di calcolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le Parti, a mente dell’art. 21, comma 2) del D.lgs. 15\ngiugno 2015 n. 81, nel confermare la specificità delle attività stagionali\nnel settore, escludono l’applicazione dall’art. 19, comma 2) dello stesso\ndecreto, alle assunzioni a termine effettuate per ragioni di stagionalità come\nsopra definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, stante la previsione normativa (art. 55 del D.lgs. 15\ngiugno 2015 n. 81) che prevede l’abrogazione dell’art. 2, D.lgs. 368\u002F01 e\ns.m.i. “a far data dal 1° gennaio 2017”, con il pieno regime del suddetto\ndecreto le assunzioni a termine effettuate per ragioni di stagionalità\ncadranno sotto la disciplina dell’art. 21, comma 2) dello stesso decreto; a\ntal proposito, le Parti convengono sin d’ora di intervenire - entro il\nperiodo di vigenza della attuale normativa - allo scopo di individuare\nsoluzioni applicative condivise in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. H9 - Modalità applicative apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto definito all’art. 29 - Parte Generale vengono di\nseguito definite le modalità attuative e il trattamento economico delle\ntipologie di apprendistato previste dal D.lgs. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito le norme generali per tutte le tipologie di apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’assunzione con contratto di apprendistato, anche in somministrazione,\nsia full-time che part-time prevede l’obbligo della forma scritta. Tale\nrequisito è richiesto anche per il periodo di prova, superato detto periodo il\nrapporto di lavoro potrà essere risolto solo per giusta causa o giustificato\nmotivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la durata del periodo di prova non può superare i 2 mesi di effettiva\npresenza al lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- divieto di retribuzione a cottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’assunzione dell’apprendista avverrà nel livello iniziale stabilito\ndal vigente CCNL, fermi restando i relativi iter di carriera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a\nquanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze\norganizzative e produttive dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori assunti con contratto\ndi apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale o di alta\nformazione e ricerca è definito nelle singole sezioni del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In caso di assenza per malattia o infortunio l’apprendista, non in\nprova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo\ncomplessivo pari a 180 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei\ncasi di pluralità di episodi morbosi e indipendentemente alla singola durata\ndei singoli intervalli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In caso di malattia viene corrisposto, da parte della Azienda, il 66%\ndella retribuzione sopra indicata fino al 180° giorno, nei limiti del periodo\ndi durata dell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fermo restando il periodo di comporto, è prevista la possibilità di\nprolungare la durata dell’apprendistato per un periodo corrispondente\nall’assenza per malattia, infortunio o altra causa di sospensione\ninvolontaria del rapporto, superiore a 30 giorni (da calcolare anche come\nsommatoria di breve periodo), tenuto conto della effettiva incidenza della\nassenza sulla realizzazione del piano formativo individuale. In tali casi sarà\ncura del datore di lavoro comunicare per iscritto all’apprendista, prima\ndella scadenza, il differimento connesso alla assenza del termine finale del\nperiodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto di apprendistato, le Parti potranno recedere dal contratto dando\npreavviso di 15 giorni ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c. Qualora\nnon sia data disdetta a norma di tale articolo il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità\nutile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un\nperiodo equivalente al 50% dell’intera durata del periodo di apprendistato\npresso la medesima azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In caso di infortunio sul lavoro l'Azienda integrerà il trattamento INAIL\nal 100% della retribuzione come sopra indicata dal 1° giorno e fino alla\ncessazione dello stesso nei limiti del periodo di durata\ndell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gli apprendisti potranno fruire, con le modalità in essere nelle singole\nAziende, del servizio mensa e trasporti ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è\nesercitabile dalle Aziende, che occupano almeno 50 dipendenti, che risultino\nnon avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 20% dei\nlavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24\nmesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che si siano\ndimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del\nrapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di assunzione con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli che, al termine del rapporto\ndi apprendistato, non abbiano acquisito l’idoneità professionale per lo\nsvolgimento della mansione oggetto dell’apprendistato. La limitazione di cui\nsopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo\ncontratto di apprendistato riguardante un singolo lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Qualora l’Azienda proceda alla assunzione con contratto a tempo\nindeterminato di un apprendista che abbia completato con esito positivo un\nrapporto di apprendistato, la stessa riconoscerà al suddetto lavoratore la\nqualifica e il livello inquadramentale maturati in occasione dello svolgimento\ndel contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dal CCNL, in quanto\napplicabili, e, per quanto concerne la retribuzione mensile, la stessa viene\ndeterminata applicando le percentuali di cui alla tabella sotto riportata ai\nseguenti istituti: minimi tabellari in vigore, indennità di contingenza del\nlivello inquadramentale tempo per tempo previsto sulla base della legge e degli\niter professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"600\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"165\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 18 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra Azienda,\nsempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due rapporti di\nlavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contratto potrà essere\nridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata\nmassima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del\nlavoratore fornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze\nacquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, definiscono nel piano formativo individuale la formazione per\nl’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche,\nformazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini\ncontrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel\npresente CCNL. La formazione professionale non potrà essere inferiore alle 80\nore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al\nrischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) e\npotrà essere svolta anche on the job, e-learning o tramite affiancamento. La\nformazione professionalizzante sarà integrata dalla offerta formativa\npubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del\nD.lgs. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione da impartire all’apprendista potrà essere svolta sia in\nAzienda sia all’esterno della stessa, anche in funzione dalla specifica\ncapacità formativa dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne ed esterne all’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore\nlavorative e computate nell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la\ndurata della formazione non sarà riproporzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il Piano Formativo Individuale per il contenuto dello\nstesso e l’attestazione della attività formativa, si fa riferimento ai\nmodelli allegati all’Accordo interconfederale 18 aprile 2012 salvo diverse\nintese a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato di alta formazione e ricerca: si fa riferimento all’art. 45,\nD.lgs. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: si rinvia a\nquanto statuito dalle singole Regioni in materia di formazione, nonché\nall’art. 43 del D.lgs. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO AI LAVORATORI IN MOBILITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 47, comma 4), D.lgs. n. 81\u002F15 e ai fini della\nqualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in\napprendistato i lavoratori collocati nelle liste di mobilità. Nei confronti di\ntali lavoratori non opera il limite di età previsto dalle altre tipologie di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende forniranno annualmente alla RSU ove costituita o alle RSA delle\nOO.SS. stipulanti i dati quantitativi sui contratti di apprendistato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H10 - Lavoro straordinario, festivo e notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la durata\ngiornaliera di lavoro stabilita ai sensi dell’art. H4 (Orario di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla\nlegge e dal presente contratto, il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda si impegna ad organizzare l'attività lavorativa in modo da\ncontenere nei limiti del possibile le prestazioni straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntrovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata\ntemporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni indicati al\nsuccessivo art. H12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>È considerato lavoro notturno il periodo di almeno 7 ore comprendenti\nl’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1, comma 2,\nlett. d, D.lgs. 66\u002F03). Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro\nnotturno quello compiuto tra le ore 20 e le ore 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di incremento per lavoro straordinario, notturno e festivo -\nomnicomprensive, come da Accordo dell’11\u002F7\u002F2001, della incidenza su tutti gli\nistituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita ivi\ncompreso il TFR fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere a\nlivello aziendale - a far data dall’1\u002F06\u002F2010 sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)straordinario diurno feriale: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)straordinario diurno nel giorno feriale settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non lavorativo: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)straordinario notturno e festivo: 45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>d) lavoro notturno compiuto in regolari turni periodici: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) lavoro notturno non compiuto in regolari turni periodici: 55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)lavoro notturno compiuto in regolari turni periodici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di domenica\u002Fgiorni festivi: 55%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PART-TIME\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare così come definite nella Parte Generale\nsaranno compensate con una percentuale di incremento del 15% per le prestazioni\neccedenti l’orario individuale settimanale e annuo fino alla misura del 50%\ndello stesso. Per le prestazioni eccedenti tale limite e fino a concorrenza con\nil limite massimo dell’orario a tempo pieno settimanale ed annuo di cui al\nprimo capoverso del presente comma la percentuale di incremento sarà del\n20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette percentuali sono comprensive della incidenza su tutti gli istituti\nlegali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il\nTFR, così come previsto al comma 4) dell’art. 3 del D.lgs. 61\u002F00, come\nsuccessivamente modificato e integrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In parziale deroga a quanto sopra previsto, eventuali prestazioni eccedenti\nle ore settimanali applicate per il personale a tempo pieno in ogni singola\nAzienda verranno compensate con le percentuali di incremento contrattualmente\ndefinite per il lavoro straordinario. Sono fatte salve eventuali condizioni di\nmiglior favore in essere a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cadenza annuale le Aziende e le Strutture regionali\u002Fterritoriali e\naziendali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto si incontreranno per\nuna analisi congiunta sulla modalità di utilizzo del lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui sopra non sono cumulatoli dovendosi intendere che la\nmaggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore al quale venga chiesta la prestazione di lavoro straordinario\ndiurno o notturno, feriale o festivo, dopo che egli abbia lasciato il luogo di\nlavoro, per aver ultimato l'orario normale, sarà riconosciuto un minimo di 4\nore di lavoro straordinario rispettivamente diurno o notturno, feriale o\nfestivo, anche se il lavoro effettuato abbia avuto una durata inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle novazioni contenute nel presente articolo le Parti si\ndanno atto che hanno inteso introdurre un elemento di discontinuità rispetto\nalle pregresse discipline, scegliendo una unica modalità di calcolo sia per le\nprestazioni straordinarie che notturne, così come stabilito dall’art.\nH15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la normativa di cui sopra non ha superato gli\naccordi aziendali che prevedono un numero massimo di ore mensili di\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale con funzioni direttive non si applicano le limitazioni in\nmateria di orario di lavoro di cui all'art. 17, comma 5), lett. a), D.lgs.\n66\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. H11 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, a 1 giorno di riposo\nsettimanale normalmente coincidente con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito\ntra le Parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione\nprevisti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. H12 - Giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tutte le domeniche o, in sostituzione, il giorno di riposo compensativo\nper i lavoratori turnisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le festività previste dalle vigenti norme di legge. A decorrere dal 1°\nmarzo 1989 per tutto il territorio nazionale la festività dei SS. Pietro e\nPaolo (29 giugno) ha sostituito il giorno della Patrona dell’Aeronautica (10\ndicembre) la cui festività viene pertanto soppressa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle festività nazionali e infrasettimanali ai lavoratori verrà praticato\nil seguente trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)se nella festività non vi è prestazione lavorativa nulla è dovuto in\naggiunta alla normale retribuzione fissa già percepita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)quando la festività cade di domenica o, nel caso di lavoro a turni\navvicendati, nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale\nretribuzione è dovuta una quota giornaliera della retribuzione mensile di\nfatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)se nella festività vi è prestazione lavorativa le ore di lavoro\neffettuate verranno compensate sulla base della retribuzione normale maggiorata\ndel 45%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività soppresse di cui alla legge 20 marzo 1977 n. 54 e successive\nmodifiche, nonché la giornata del 10 dicembre, non daranno luogo ad alcun\nbeneficio di natura retributiva e\u002Fo compensativa. In tal senso si considerano\nabrogate tutte le specifiche intese intervenute in materia di festività\nsoppresse tra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. H13 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo\ndi ferie la cui durata, stabilita in giorni lavorativi, da calcolarsi con il\ncoefficiente 1, risulta dal seguente prospetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"230\">\n  \u003Ccol width=\"308\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">inferiore a 3 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"308\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">pari o superiore a 3 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"308\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di applicazione di orario di lavoro settimanale su 6 giornate\nlavorative, il coefficiente da utilizzare è pari a 1.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il computo delle ferie avverrà per anno solare. Non sono ammesse né la\nrinuncia né la mancata concessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anno in cui è avvenuta l'assunzione o la risoluzione del rapporto\ndi lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi quanti sono i mesi di\nprestazione. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate\nper mese intero, mentre sono trascurate le frazioni inferiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate festive di cui all'art. H12 (Giorni festivi), ricorrenti nel\nperiodo di ferie non sono computabili nelle stesse. L'assegnazione delle ferie\nnon può aver luogo durante il periodo di preavviso né durante il periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\ngodimento delle ferie, l’Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese\neffettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede, sia per\nl’eventuale ritorno nella località ove egli godeva delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia comprovata e accertata interrompe il periodo di ferie purché\nsia tempestivamente comunicata per i previsti controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A mente dell’art. 10 del D.lgs. 66\u002F2003, le giornate di ferie maturate e\nnon godute entro ciascun anno, fermo restando il periodo minimo di 2 settimane\ndi ferie da godersi nell’anno di maturazione, se maturato, possono essere\ngodute nei 36 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch3>Art. H14 - Retribuzione mensile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile è costituita da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stipendio di fatto (minimo tabellare più aumenti periodici di anzianità\npiù aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ove non sia diversamente previsto, la retribuzione così stabilita deve\nessere calcolata ad ogni effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni aggiuntive sono costituite da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 13a mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 14a mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuali ulteriori indennità\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le definizioni usate nel presente contratto sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo tabellare: si intendono le cifre contenute nella tabella di cui\nall’art. H14 (Stipendi minimi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione tabellare: si intendono i minimi tabellari e l’indennità di\ncontingenza con esclusione di ogni altro elemento della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione mensile di fatto è costituita dallo stipendio di fatto\n(minimo tabellare più aumenti periodici di anzianità più eventuali aumenti\ndi merito o altre eccedenze sul minimo tabellare) e dalla contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo del TFR fanno parte della retribuzione la 13a e la 14a\nmensilità e tutte le indennità continuative di ammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H15 - Parte economica dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2017\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e Stipendi minimi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti del rinnovo della parte economica, sezione\n“Handlers” del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle\nattività aeroportuali, in attuazione di quanto previsto dal protocollo del 23\nluglio 1993, vengono definiti gli incrementi dei nuovi minimi contrattuali\nriferiti al 4° livello parametrale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 35,00 lordi a decorrere dal 1° febbraio 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 35,00 lordi a decorrere dal 1° novembre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 47,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali incrementi non hanno incidenza sugli istituti variabili ed incentivanti\nper i quali si farà riferimento alla tabella di cui all’art. H15, CCNL 8\nluglio 2010, per tutta la vigenza dell’attuale parte economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende si impegnano ad erogare, nel mese di aprile 2016, a tutti i\nlavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla firma del presente\nAccordo - a condizione che il rapporto permanga sino alla data di erogazione -,\nun importo economico ‘una tantum’, compensativo del mancato rinnovo della\nparte economica del periodo di riferimento, pari ad € 400,00 lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale somma verrà riproporzionata rispetto al 1° febbraio 2016 in caso di\nassunzione a tempo indeterminato successiva al 1° gennaio 2014 (a tal fine non\nvengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle\npari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo va inteso in senso omnicomprensivo e pertanto non ha alcuna\nincidenza, ai sensi del D.L. 318 del 16 giugno 1996 convertito nella legge 29\nluglio 1996 n. 402 su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti o\nindiretti, ivi incluso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale a tempo parziale tutti gli importi di cui sopra saranno\nriproporzionati in relazione alla durata della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto EDR di cui all’art. H17 è fissato nella misura di € 24,85\nparametrato al liv. 4) dal 1° gennaio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto in termini di\ndecorrenza e durata del presente CCNL, gli effetti economici del presente\ncontratto sono da considerarsi validi fino al 30 giugno 2017.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>Gli stipendi minimi mensili sono fissati nelle misure di cui alla seguente\ntabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"611\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"74\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"611\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.7.11\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.2.16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.11.16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.17\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">delta\n        su\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.7.11\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">270\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.488,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.542,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.596,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.668,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">179,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">245\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.350,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.399,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.448,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.513,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">162,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">224\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.235,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.279,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.324,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.384,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">148,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">210\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.157,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.199,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.241,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.297,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">139,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">195\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.075,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.114,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.152,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.204,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">129,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">176\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">970,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.005,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.040,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.087,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">117,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">166\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">915,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">948,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">981,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.025,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">110,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">156\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">860,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">891,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">922,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">963,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">103,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">771,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">799,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">827,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">865,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">93,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">126\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">694,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">719,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">744,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">778,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">83,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">551,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">571,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">591,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">617,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">66,48\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"611\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"611\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"611\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_selected_comments_txt\">\u003Ch3>Art. H16 - Indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’indennità di contingenza si fa riferimento alle\ndisposizioni di legge in materia e agli Accordi interconfederali stipulati\ndalle competenti OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella tabella che segue sono riportati gli importi mensili in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA CONTINGENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"256\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">valore in €\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">536,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">533,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">530,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">527,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">520,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">518,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">516,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">513,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">509,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H17 - E.D.R.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella tabella che segue vengono indicati gli importi relativi all’istituto\ndell’EDR, non legati alla presenza, per 12 mensilità annue e senza effetti\nsugli altri istituti\u002Felementi retributivi contrattuali o di legge, fatta\neccezione per il TFR. Tali importi vengono riconosciuti al personale a tempo\nindeterminato o con contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale a tempo parziale gli importi della tabella verranno\nriproporzionati in relazione all’effettivo orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"317\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"86\">\n  \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003Ccol width=\"100\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.12.16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.17\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">59,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che non fosse coinvolto nella erogazione dell’istituto\ndell’EDR verrà riconosciuto, sino al 31 dicembre 2016, un importo di €\n8,00 lordi mensili, non parametrati, che andrà sotto la voce di EDRN, non\nlegato alla presenza, per 12 mensilità annue e senza effetti su altri\nistituti\u002Felementi retributivi contrattuali o di legge, fatta eccezione per il\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale a tempo parziale tale EDRN sarà riproporzionato in\nrelazione alla ridotta durata della prestazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. H18 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso la\nSocietà il lavoratore ha diritto a un aumento periodico di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono\nessere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non potrà superare, per aumenti di anzianità, il 73% del\nminimo tabellare mensile del livello di appartenenza e della indennità di\ncontingenza al 31 gennaio 1980 pari ad € 88,83, per effetto della esclusione\ndi quella conglobata nei minimi tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al raggiungimento della predetta percentuale concorrono gli importi di cui\nal punto 4) delle norme transitorie di cui all'art. 6 del CCNL 13 marzo 1988,\ngli eventuali importi erogati aziendalmente ad integrazione degli aumenti di\nanzianità, nonché gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati\na partire dal 1° ottobre 1981 ai sensi dell'Accordo di rinnovo contrattuale 18\ndicembre 1980 o che matureranno successivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità restano fissati nelle misure mensili di\ncui alla seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MISURE MENSILI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"237\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">valore in €\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">37,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">34,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">32,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">30,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">29,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">27,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">26,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">24,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">22,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo degli aumenti periodici di anzianità verrà rivalutato, in\nrelazione alle variazioni dei minimi tabellari successive alla scadenza del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti assunti a decorrere dal 1° gennaio 1993 il numero massimo\ndi aumenti periodici di anzianità maturabili viene stabilito nella misura di\n7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di passaggio a livello superiore, gli aumenti di anzianità\nverranno rivalutati sulla base dei valori previsti per il nuovo livello di\nappartenenza, al compimento del successivo biennio di anzianità di servizio;\nnel frattempo il lavoratore conserverà in cifra l’importo degli aumenti di\nanzianità percepiti precedentemente al passaggio di livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H19 - Indennità giornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva\npresenza al lavoro, una indennità di € 2,03 giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un\nsistema di turni avvicendati (h16 e h24) e per il quale non trova applicazione\nquanto previsto al successivo art. H20 (Indennità di turno), la misura\ngiornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in € 3,27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dall’1.1.2011 tali importi vengono incrementati di € 0,35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità ha natura omnicomprensiva essendo stata fin dall’origine\ndeterminata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e\ndifferiti, contrattuali e legali. Essa, inoltre, non è utile ai fini del\ncalcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all'Accordo di rinnovo contrattuale 18 dicembre 1980\nl’indennità giornaliera assorbe a tutti gli effetti l'EDR di € 6,19 di cui\nall'Accordo interconfederale 4 febbraio 1975 e all'Accordo AIGASA 12 marzo\n1975.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H20 - Indennità di turno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di\nturni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro\ndifferenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di €\n0,26 per ciascuna giornata di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. H21 - Indennità di campo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta,\nper ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ove l'aeroporto disti fino a km. 20 dal centro urbano, € 0,21\ngiornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ove l'aeroporto disti più di km. 20 dal centro urbano, € 0,26\ngiornaliere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H22 - Indennità maneggio denaro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per\npagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziari, ha\ndiritto ad una indennità in misura pari al 10% del minimo tabellare mensile e\ndell'indennità di contingenza del livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H23 - Calcolo della quota giornaliera ed oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per calcolare la quota giornaliera della retribuzione, la retribuzione\nmensile di cui al punto 1) dell’art. H14 (Retribuzione mensile) viene divisa\nper 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria si ottiene dividendo la predetta retribuzione mensile per\n173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. H24 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda corrisponderà, entro il 20 del mese di dicembre di ciascun anno,\nuna 13a mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal\nlavoratore per lo stesso mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a\nmensilità, quanti sono i mesi della durata del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. H25 - Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda corrisponderà una 14a mensilità, costituita dagli stessi\nelementi che compongono la 13a, riferiti alla retribuzione in atto al mese di\ngiugno di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della 14a mensilità avverrà contemporaneamente alla\nliquidazione della retribuzione del mese di giugno ed è riferita all'anno che\nprecede l'anno di pagamento; vale a dire al periodo dal 1° luglio dell'anno\nprecedente al 30 giugno dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\nsuddetto periodo annuale, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della\n14a mensilità, quanti sono i mesi di servizio nel periodo annuale cui esso si\nriferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H26 - Missioni e trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, al personale in missione è\ndovuto un importo per il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le\nregolamentazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della prima colazione, del pranzo e della cena è riconosciuto al\ndipendente che parta dalla propria sede rispettivamente prima delle ore 08.00,\nore 13.00 e ore 20.00 o rientri dopo le stesse ore. L'importo per il\npernottamento non è divisibile e spetta quando il dipendente parte prima delle\nore 24.00 o rientra dopo la stessa ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il viaggio abbia luogo in ferrovia spetta al personale, in aggiunta al\ntrattamento di cui sopra, un rimborso delle piccole spese pari al 10% del\nbiglietto a tariffa intera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il viaggio avviene in aereo al personale spetta, in sostituzione delle\nindennità di trasferta, un rimborso delle spese pari al 5% del costo del\nbiglietto a tariffa applicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente comandato in missione ha diritto ad un congruo anticipo in\nrelazione alla durata presunta della missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in missione compete inoltre una indennità di trasferta\ncommisurata al 10% della quota oraria del minimo tabellare mensile e della\nindennità di contingenza, moltiplicata per ciascuna ora effettivamente\nimpiegata in viaggio al di fuori del normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H27 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori trasferiti di sede l'Azienda corrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di trasporto anche per i membri della famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di trasporto dei mobili e delle masserizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)una indennità ragguagliata a 10 quote giornaliere della retribuzione\nmensile di fatto per il lavoratore e a 5 quote della medesima retribuzione per\nciascun membro della famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H28 - Mobilità orizzontale nell’ambito della stessa unità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>produttiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni,\ncostituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze\noperative connaturate con le attività aeroportuali anche al fine di realizzare\nil contenimento dei costi per unità di prodotto ed il miglioramento degli\nstandard di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi,\ndeterminati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei\nlavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere\ncollettivo e non meramente temporanei, l’Azienda ne fornirà preventiva\ncomunicazione alle strutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime\npotranno richiedere, entro 3 giorni, un incontro di approfondimento che dovrà\nessere effettuato entro i 5 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli\nspostamenti anche giornalieri di lavoratori all’interno della stessa area di\nlavoro e\u002Fo in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata\ntemporanea, dovute ad esigenze tecniche\u002Foperative e\u002Fo organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le\ninformazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori\noperativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H29 - Assenze e trattamento di malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia deve essere comunicata alla Azienda immediatamente\ne comunque all’inizio del proprio orario di lavoro del giorno stesso in cui\nsi verifica, sia all’inizio che in caso di eventuale prosecuzione, salvo caso\ndi comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di\ngiustificazione entro due giorni dall’inizio della malattia o della sua\neventuale prosecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inosservanza di quanto previsto in ciascuno dei precedenti punti\nl’assenza si considera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti\ndisposizioni di legge. Qualora il lavoratore durante l’assenza debba, per\nparticolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla\nSocietà, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l’indirizzo dove\npotrà essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal 1° giorno di assenza\ndal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun\ngiorno, anche O domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle\n19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal\nproprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per\naltri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a\ndare preventiva comunicazione alla Azienda della diversa fascia oraria di\nreperibilità da osservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie\ncome sopra definite potrà essere verificata nell’ambito e nei limiti delle\ndisposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati\ncomporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con\nl’applicazione di provvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto\nper un periodo di 12 mesi e alla corresponsione della intera retribuzione\nmensile per i primi 6 mesi e del 50% della retribuzione stessa per i successivi\n6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal trattamento economico di malattia viene detratto quanto il lavoratore\nabbia diritto a percepire da Istituti assicurativi, previdenziali e\nassistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 6), l’Azienda\npotrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al\nlavoratore il TFR e, in considerazione dei particolari motivi che l’hanno\ndeterminata, anche l’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’Azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non presenti le\ndimissioni, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salva la decorrenza della\nanzianità a tutti gli effetti del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Lavoratori affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o distrofie muscolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel sottolineare la comune volontà di differenziare situazioni di\npatologie particolarmente gravi e\u002Fo invalidanti da affezioni in forme meno\nacute e\u002Fo croniche, stabiliscono che per i lavoratori affetti da patologie\noncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari, le disposizioni di cui al\npresente articolo ai punti 6) e 8) debbano intendersi nel senso che i limiti\ncomplessivi di assenze, aventi effetti sia sulla conservazione del posto di\nlavoro che sul relativo trattamento economico, debbano intendersi raddoppiati\nin presenza di assenze per malattia documentalmente ascrivibili a dette\npatologie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. H30 - Assicurazione infortuni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda stipulerà - per gli infortuni in occasione di lavoro - polizze\nassicurative a favore dei lavoratori non protetti dall'assicurazione\ndell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assicurazione sarà stipulata almeno per gli stessi massimali INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende comunicheranno alle rispettive OO.SS. gli elementi principali di\ndette polizze.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. H31 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il lavoratore\nha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione mensile di fatto\nper tutto il periodo della inabilità temporanea riconosciuto dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve\nimmediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla\ninfermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è\ncomandato fuori dai locali della Azienda, la denuncia viene stesa al più\nvicino posto di soccorso con le possibili testimonianze. Dalle retribuzioni\nspettanti nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali\npreviste dal presente articolo verrà dedotto quanto il lavoratore ha diritto\ndi percepire dagli Istituti assicurativi previdenziali e assistenziali, come\nindennità temporanea.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H32 - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore, a giudizio della Azienda può essere concesso\nun periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro resta sospeso anche\nagli effetti della anzianità di servizio e non compete alcun trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa per cariche pubbliche elettive è disciplinata dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Ch3>Art. H33 - Disciplina di tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo per maternità)\nverrà corrisposta una integrazione della indennità prevista dall’INPS fino\nal 100% della retribuzione mensile di fatto con riconoscimento della medesima\nintegrazione ai fini della contribuzione al Fondo per le lavoratrici iscritte\nal PREVAER.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H34 - Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle\ndue parti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra, osservando i\ntermini di cui al punto successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene ad opera della\nSocietà, i termini di preavviso devono essere di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorni 20 per ogni anno di anzianità, con un minimo di 2 mesi e un massimo\ndi 8 mesi per i livv. 1S), 1), 2A) e 2B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- giorni 20 per ogni anno di anzianità, con un minimo di 1 mese ed un\nmassimo di 7 mesi, per gli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anno di anzianità non compiuto verrà conteggiato per 12simi,\ncomputandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di cui al precedente\npunto 2) sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso non sarà osservato quando l’altra parte abbia dato giusta\ncausa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire\nla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e\nla normale retribuzione mensile verrà corrisposta fino al 15 del mese quando\nla disdetta è data nella prima quindicina, e fino alla fine del mese quando la\ndisdetta è data nella seconda quindicina del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il datore di lavoro risolva il rapporto di lavoro senza\nrispettare i predetti termini di preavviso sarà tenuto a corrispondere al\ndipendente una indennità pari all’importo della retribuzione dovuta per il\nperiodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al\ndipendente dimissionario, un importo corrispondente alla retribuzione per il\nperiodo di preavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento la\nSocietà concede al dipendente dei permessi per la ricerca di una nuova\noccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione e la durata dei permessi sono determinate dalla Società,\ntenendo conto delle esigenze del dipendente e di quelle del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, è computato nell'anzianità agli effetti del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del dipendente agli aventi diritto a norma dell’art. 2122\nc.c. compete l'indennità di mancato preavviso di cui al precedente punto\n6).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H35 - Doveri del dipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive\nimpartite, usando la necessaria diligenza al fine di non procurare alcun danno\na persone e cose.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti interpersonali deve mantenere un comportamento tale da non\nledere la dignità della persona altrui e da non compromettere il buon nome\ndell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolare cura deve usare nel trattare le cose che appartengono ad altri e\ndeve pienamente osservare le norme di legge che sono in relazione al\nparticolare stato dei luoghi ove viene svolta l'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il lavoratore, fermo restando il rispetto dei\nRegolamenti\u002Fnormative adottati o applicati nella propria Azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)deve consegnare gli oggetti rinvenuti agli appositi uffici secondo le\nistruzioni impartite dall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) deve rifiutare quanto gli venisse offerto, anche a titolo gratuito, da\nchiunque non abbia alcun potere di offrire o vendere generi facenti parte della\ndotazione di bordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)deve rifiutare elargizioni in denaro da parte di chiunque;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)deve immediatamente segnalare al proprio responsabile, per le necessarie\nconstatazioni, i colli e i bagagli rinvenuti aperti o manomessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)per l’esecuzione dei servizi e per l’accettazione dei passeggeri, dei\nbagagli, delle merci, come pure nella fornitura e consegna di beni e servizi\ndeve seguire esclusivamente quanto previsto da norme di legge e dalle procedure\nfissate dal datore di lavoro e\u002Fo dalle Autorità competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)nell'immagazzinamento, sosta e riconsegna delle merci, deve agire nel\npieno rispetto delle norme di legge e delle procedure fissate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)non deve assolutamente fumare nei luoghi ove esiste taledivieto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)deve usare mezzi aziendali solo ove vi sia preposto e nell’utilizzo\ndegli stessi deve rispettare le normative di legge, i regolamenti e le\ndisposizioni di servizio aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>9)è tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali\ncon diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali, curandone la custodia\ne ad usare tutti i mezzi di protezione che l'Azienda mette a disposizione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>10)è tenuto ad osservare quanto previsto dal Codice etico ai sensi del\nD.lgs. 231\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)è tenuto ad osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità\nprescritte dalla Azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)deve svolgere con diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme\ndel presente contratto e delle sue sezioni, nonché le disposizioni aziendali e\nle istruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) deve conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della\nAzienda e sulle informazioni riservate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno\ndella Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione\nassegnatagli e non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli\nobblighi derivanti dal rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) non deve essere presente nei locali dell’impresa e\u002Fo trattenersi oltre\nl’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con\nl’autorizzazione della Azienda, ovvero salvo quanto diversamente previsto\ndalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)fermo e salvo il diritto di opinione non deve divulgare, con qualsiasi\nmezzo, immagini, video e giudizi lesivi della immagine aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) fermo quanto stabilito nei regolamenti aziendali e\u002Fo codici etici\nadottati deve informare il responsabile individuato dalla azienda qualora\nriceva regali o omaggi (di qualsiasi genere e in qualsiasi forma (sconti,\nvantaggi, per sé e\u002Fo propri familiari etc.), da parte di terzi (fornitori,\nclienti, consulenti etc.) in relazione alla propria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>18)deve partecipare attivamente ai corsi di aggiornamento e formazione\nstabiliti dalla azienda, ivi inclusi i corsi di riqualificazione professionale\ndestinati a personale percettore di ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>19)deve osservare quanto previsto dall’art. 20, D.lgs. 81\u002F2008 (Obblighi\ndel lavoratore) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi\ndi lavoro (ivi compreso pertanto l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche\nobbligatorie) e tutte le vigenti normative di legge in materia;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>20)deve preservare il patrimonio aziendale costituito da beni materiali e\nimmateriali, gli stessi con responsabilità, cura, diligenza ed esclusivamente\nper finalità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)deve attenersi alle linee-guida aziendali in materia di utilizzo della\nstrumentazione elettronica\u002Finformatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)è tenuto a non utilizzare per motivi personali strumenti elettronici\nquali telefoni cellulari, smartphone, tablets etc. nello svolgimento delle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)non deve essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti\ndurante l’attività lavorativa o farne uso prima dell’inizio della\nattività lavorativa in modo da poter causare potenziale pregiudizio allo\nsvolgimento dell’attività stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)è tenuto ad attivarsi tempestivamente e personalmente per ottenere o\nmantenere il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, patenti\netc., necessarie per lo svolgimento delle mansioni a cui è adibito, ivi\ncompreso il permesso di accesso alle aeree aeroportuali dove svolge le\nattività dando tempestiva notizia all’azienda dello stato delle relative\npratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti dei\ncolleghi, dei superiori, dei passeggeri e, in generale, dei terzi presenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)deve ricevere le comunicazioni della Azienda, dandone riscontro con firma\nper ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H36 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in\ncontrasto con i propri doveri e\u002Fo in violazione delle “Norme di\nComportamento”, richiamate dall’art. 36, Parte Generale, e\u002Fo dai “Doveri\ndel dipendente”, indicate all’art. H34, Parte Specifica del presente\ncontratto, è passibile di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamenti con preavviso o senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari conservativi vengono in genere adottati con\ncriterio di gradualità rispetto alla gravità dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di\nproporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dei fatti. Nella\ndeterminazione della sanzione, si valuterà il fatto per la sua natura, le\nmodalità e le circostanze nel quale è stato commesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale\nè stato commesso, assuma particolare gravità o sia di rilevante pregiudizio\nper la disciplina aziendale, l’Azienda potrà adottare provvedimenti\ndisciplinari più gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reiterazione anche non specifica di infrazioni che comportino, richiamo\nverbale, richiamo scritto, multa, determina l’applicazione del provvedimento\nimmediatamente più grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Richiamo verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il richiamo verbale verrà comminato per le mancanze lievi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Richiamo scritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il richiamo scritto verrà comminato quando il lavoratore commette per la\nprima volta una infrazione disciplinare di minor rilievo. Tra le infrazioni\ndisciplinari di minor rilievo rientrano quelle esemplificate al paragrafo 6),\npunti a), b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Multa e sospensione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la multa e la sospensione vengono comminate per le infrazioni disciplinari\nche non sono di gravità tale da determinare il licenziamento. Tra le\nfattispecie per le quali è prevista sin dalla prima infrazione la sanzione\ndisciplinare della multa rientrano quelle esemplificate ai punti d), e), f),\ng), h), i) e j). Tra le infrazioni disciplinari che comportano sin dalla prima\ninfrazione la sospensione sono quelle esemplificate ai punti k), l), m), n), o)\ne p).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono\ninfrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in\nrelazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei\nprovvedimenti di cui ai paragrafi 4) e 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non osservare l’orario di lavoro, ritardarne l’inizio, anticiparne la\ncessazione, sospenderlo o protrarlo salvo che non costituisca più grave\nmancanza ai sensi dei paragrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non seguire le istruzioni ricevute salvo che per natura, modalità e\ncircostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) promuovere o effettuare nelle sedi di lavoro, collette, vendita di\nbiglietti o di oggetti, esazioni di rate, senza l'autorizzazione della\nDirezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) adottare un comportamento non corretto tale da generare un fondato\nreclamo formale da parte di un terzo (vettore, utente, passeggero,\naccompagnatore etc.) salvo che per natura, modalità e circostanze non\ncostituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) porre in essere comportamenti che per disattenzione o negligenza\narrechino lieve danno alle macchine, agli impianti e ai materiali aziendali\nsenza comprometterne l’operatività e senza che si determinino danni a terzi\novvero omettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali\nguasti o malfunzionamenti al macchinario in generale o di irregolarità\nnell'andamento del lavoro salvo che non costituisca più grave mancanza ai\nsensi dei paragrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)utilizzo di apparati elettronici per motivi personali (solamente a titolo\nesemplificativo telefoni cellulari, smartphone, tablets etc.) nello svolgimento\ndelle proprie mansioni senza espressa autorizzazione del diretto superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) mancata presentazione alla visita medica obbligatoria o a corsi di\naggiornamento\u002Fformazione stabiliti dall’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)non comunicare l’esatto indirizzo del proprio domicilio o rifiutarsi di\nricevere una comunicazione scritta dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) mancato uso dei mezzi di protezione fomiti dall’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)non essere trovato al proprio domicilio da parte del medico di controllo\ndi cui all’art. 5, Statuto dei Lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) rivolgere a colleghi o terzi frasi offensive salvo che per natura,\nmodalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei\nparagrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)presentarsi in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto\nl’effetto di sostanze stupefacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)omissione o trascuratezza nella applicazione di procedure, regolamenti,\ndisposizioni aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio alla\noperatività, alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla integrità e\nalla sicurezza dell’azienda e\u002Fo delle persone e\u002Fo dei mezzi e\u002Fo degli\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)assenza ingiustificata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)utilizzo delle dotazioni informatiche o di telefonia mobile a lui\nassegnate per l’espletamento delle attività in modo difforme dai regolamenti\naziendali resi noti e\u002Fo consegnati ai dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)diverbio litigioso avvenuto sul luogo di lavoro o che turbi il normale\nandamento del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1) Licenziamento con preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa e senza preclusione di altre mancanze non indicate\nricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)abuso di potere verso propri subordinati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)grave diverbio litigioso avvenuto sul luogo di lavoro o che turbi il\nnormale andamento del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) assenza ingiustificata prolungata per 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)contravvenire al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di\nlavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso o possa\nprovocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)condanna penale del lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per\nazione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro,\nche leda la figura morale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)utilizzo di sostanze alcoliche o psicotrope nell’esecuzione delle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 24\nmesi antecedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)divulgazione, con ogni mezzo, di immagini, e\u002Fo video e\u002Fo contenuti\ngravemente lesivi dell’immagine aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) insubordinazione verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)grave danneggiamento di mezzi, attrezzature, strumentazione, dispositivi\ndi protezione, o altro materiale di proprietà della Azienda per comprovata\nnegligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>7.2) Licenziamento senza preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni\nalla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che provochi alla Azienda grave\nnocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che siano considerate delittuose a termini di\nlegge o che commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7.1)\nche per natura, modalità e circostanze costituisca più grave mancanza ai\nsensi dei paragrafi successivi. In via esemplificativa e senza preclusione di\naltre mancanze non indicate ricadono normalmente sotto tale provvedimento le\nseguenti infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)grave insubordinazione verso i superiori. L’insubordinazione si\nconsidera grave allorquando oltre la volontà di non eseguire la disposizione\nricevuta, il lavoratore insulti o minacci il proprio superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)grave danneggiamento di mezzi, attrezzature, strumentazione, dispositivi\ndi protezione, o altro materiale di proprietà della Azienda, per colpa grave o\ndolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)abbandono del posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)effettuazione di movimenti irregolari diretti all'accesso abusivo in zone\ne\u002Fo utilizzo di mezzi per le quali sono richieste specifiche autorizzazioni da\nparte delle autorità competenti e\u002Fo specifici titoli anche di viaggio e\u002Fo\nall’imbarco abusivo di passeggeri, e\u002Fo bagagli e\u002Fo merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)eseguire lavori, in luoghi di pertinenza della Azienda, a favore proprio o\ndi terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) riproduzione o asportazione di macchine o di utensili o di altri oggetti\no di documenti della Azienda o comunque asportazione di materiale\ndell'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)irregolare movimento di merci in uscita\u002Fentrata, traffico illecito di\nmerci o altri atti qualificati dalla legge come reati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)molestie sessuali o atti di violenza fisica o morale nei confronti di\nsuperiori, colleghi, subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti,\npasseggeri etc.);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>i)furto all’interno dell’Azienda o nel luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)sottrazione\u002Fmanomissione di bagagli e merci trattati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei\nsistemi aziendali di controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)manomissione dei sistemi informatici che possa compromettere il regolare\nfunzionamento dei sistemi stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)rilascio all’azienda di documenti o certificati falsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)atti qualificati dalla legge come reati tali da far venir meno la fiducia\ndella Azienda nei confronti del lavoratore e del suo operato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Procedure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300, il\nprovvedimento disciplinare sarà comminato seguendo la procedura qui fissata.\nIl datore di lavoro è tenuto a contestare all'interessato, tempestivamente e\nper iscritto, i fatti che possono dare luogo a provvedimento disciplinare. Il\nlavoratore potrà fornire le proprie giustificazioni per iscritto o verbalmente\nchiedendo di essere sentito a sua difesa, entro 5 giorni dalla\ncontestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fase di giustificazione l'interessato potrà farsi assistere da un\nproprio rappresentante sindacale. Decorsi 5 giorni dalla data della\ncontestazione, l’Azienda potrà disporre per il provvedimento disciplinare.\nIn presenza di azioni o di omissioni di gravità tale da legittimare\nl’Azienda al licenziamento senza preavviso, in attesa della definizione della\nprocedura, il rapporto di lavoro con l'interessato potrà essere sospeso in via\ncautelativa, non disciplinare, ove il licenziamento venga applicato, esso avrà\neffetto dal momento della disposta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della recidiva e ad ogni altro effetto, non si terrà conto dei\nprovvedimenti disciplinari decorsi 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anni dalla data della loro comminazione al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. H36 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema, l’adesione\nal Fondo PREVAER comporterà una contribuzione mensile del 2% per 12 mensilità\nannue a carico dell’Azienda e una contribuzione mensile dell’1% per 12\nmensilità annue a carico del lavoratore che aderisce al Fondo, calcolate su\nminimo tabellare, indennità di contingenza e aumenti periodici di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune\ninformazioni riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza\ncomplementare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H37 - Applicazione clausola sociale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’art. 25, Parte Generale (Clausola sociale), qui\nintegralmente richiamato, e alla luce della comune esperienza maturata nella\ngestione dei processi ivi contemplati di “[…] trasferimento delle sole\nattività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra\nindividuate negli allegati A) e B) del D.lgs. 18\u002F99”, le Parti intendono\ndettagliarne i meccanismi applicativi nello specifico settore dell’Handling\nallo scopo di garantirne uniformità ed efficacia nella regolazione delle\nreciproche prerogative, giusto il perseguimento dell’obiettivo di favorire il\nmantenimento dei livelli occupazionali e comunque un elevato standard\nqualitativo e di sicurezza dei servizi a terra, come pure al fine di evitare\nl’insorgere di elementi distorsivi della libera concorrenza che producono\ndumping tra gli stessi operatori. Quanto sopra ferma restando la piena\noperatività della c.d. Clausola Sociale, così come definita nel sopra\nrichiamato art. 25, Parte Generale del CCNL sottoscritta in data 2 agosto 2013,\nche ha vincolato tutte le Associazioni datoriali firmatarie alla puntuale\nattuazione di tale fondamentale strumento di tutela occupazionale, sia per i\npassaggi di attività interni al medesimo comparto, che per quelli riguardanti\naziende appartenenti a differenti comparti, regolati da differenti parti\nspecifiche del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il combinato disposto dell’articolato contrattuale relativo alla Clausola\nSociale contenuto nella Parte Generale e nella Parte Specifica e ai Protocolli\napplicativi di livello locale rappresentano un insieme di norme atte a tutelare\ni livelli occupazionali nel caso di trasferimento di attività concernenti una\no più categorie di servizi di assistenza a terra individuate negli allegati A)\ne B) del D.lgs. 18\u002F99, e al fine di evitare l’insorgere di elementi\ndistorsivi della libera concorrenza che producono dumping tra gli stessi\noperatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, fatti salvi eventuali Protocolli applicativi, sottoscritti\ndalle parti stipulanti il presente CCNL, in sede locale \u002Faziendale, le Parti\ncondividono di adottare la seguente procedura, vincolante nel caso di\ntrasferimento di attività previste dagli allegati A) e B) del D.lgs. 18\u002F99 da\nun operatore ad un altro nella fattispecie prevista dall’art. 25, Parte\nGenerale. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, le parti\nstipulanti si impegnano alla definizione di protocolli di sito, ove non\nesistenti, per la puntuale articolazione di criteri operativi, di\ndimensionamento e relativa condivisione anche nei confronti di soggetti non\nappartenenti alla parte specifica che però svolgano attività appartenenti\nagli allegati A) e B) del D.lgs. 18\u002F99. Quanto sopra anche al fine di evitare\nl’attivazione di interventi strutturali di gestione degli esuberi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la clausola sociale va applicata anche laddove in sede locale,\ne di sito, non si siano determinati protocolli e\u002Fo regolamenti applicativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in tale sede, promuoveranno - sotto il coordinamento ENAC -\npossibili misure di deterrenza per la piena esigibilità dell’istituto in\nesame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di\nservizi di assistenza a terra individuate negli allegati A) e B) del D.lgs.\n18\u002F99, salva l’ipotesi di cessione d’azienda o di ramo di essa ove sia\nconcretamente identificabile la parte funzionalmente autonoma, comporta, al\ntermine della procedura e salvo diverse intese tra cedente e cessionario, il\npassaggio del personale - individuato nel numero e nei profili professionali\nd’intesa tra i soggetti interessati - dal precedente operatore del servizio\nstesso all’operatore subentrante in ragione della quota e del tipo di\ntraffico acquisito da quest’ultimo e delle eventuali intese a livello locale\nindividuate sotto il coordinamento dell’ENAC e con il supporto del Gestore\naeroportuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diversi accordi tra le due Parti, si applicheranno, su ogni scalo,\nspecifiche tabelle per tipologia di volato, redatte tenuto conto della\ntipicità organizzativa esistente nello scalo, del rapporto fra personale a\ntempo determinato e personale a tempo indeterminato, delle specifiche\nqualifiche, nonché delle connesse flessibilità operative. L’ENAC, in\nossequio alla normativa vigente, verrà coinvolta al fine di monitorare le\nmodalità di applicazione del precedente comma come pure il rispetto dei tempi\nprevisti dalla procedura come di seguito definiti. Tale ruolo si inquadra nei\ncompiti demandati dal D.lgs. 9 maggio 2005 n. 96 “sulla applicazione delle\nmisure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il\nreimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di\nparticolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto”. Quanto\nsopra anche in attuazione di quanto disposto all’art. 706 del Codice della\nNavigazione, nonché dalle disposizioni definite all’art. 14 del D.lgs.\n18\u002F99. Quanto sopra anche nei confronti di operatori aderenti a comparti\ncontrattuali diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 30 giorni prima del trasferimento delle attività, l’operatore\nsubentrante dovrà darne formale comunicazione all’Handler interessato dalla\nacquisizione del servizio di assistenza. A tal proposito, gli operatori si\nassumono l’onere di inserire tale termine nei relativi accordi\u002Fcontratti\ncommerciali con le Compagnie aeree.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 25 giorni prima della data del trasferimento, la e\u002Fo le Aziende\ninteressate comunicherà e\u002Fo comunicheranno alla RSU, ove costituita, o alle\nRSA delle OO.SS. stipulanti il CCNL di cui all’art. 13, D.lgs. 18\u002F99, nonché\nalle relative strutture regionali \u002Fterritoriali, la volontà di attivare la\nprocedura per l’applicazione della clausola sociale qui definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i successivi 7 giorni le citate strutture sindacali aziendali e\u002Fo\nregionali potranno richiedere un incontro con le Aziende per conoscere le\nragioni che sottendono al trasferimento e le implicazioni che riguardano il\npersonale. La procedura dovrà concludersi entro 20 giorni dalla richiesta di\nincontro di cui sopra e comunque non oltre 3 giorni prima della data\ndell’effettivo passaggio di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’identificazione nominativa del personale le Aziende,\nnelle more di un eventuale intervento regolatorio o normativo dovranno\nprocedere, nel rispetto delle intese tra le stesse intervenute e dei requisiti\nprofessionali convenuti, alla suddivisione del personale interessato in forza\nall’operatore dei servizio in 3 fasce di età (calcolata alla data del\nprevisto trasferimento di attività così come comunicata all’atto di\napertura della procedura di consultazione sindacale) secondo l’articolazione\nche segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 fascia: fino a 35 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 fascia: da 35 anni e 1 giorno sino a 50 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 fascia: da 50 anni e 1 giorno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, all’interno di ciascuna fascia d’età, si procederà\nalla definizione delle graduatorie nominative secondo il criterio\ndell’anzianità convenzionale riconosciuta da ciascun lavoratore alle\ndipendenze dell’operatore del servizio, iniziando dalla fascia maggiormente\npopolata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzando le graduatorie così ottenute, si individueranno per ogni figura\nprofessionale le risorse da trasferire al soggetto subentrante, estraendo\nprogressivamente da ciascuna fascia, in misura proporzionale alla popolazione\ndi riferimento della stessa, coppie di lavoratori costituite dal primo\n(lavoratore con maggiore anzianità di servizio) e l’ultimo (lavoratore con\nminore anzianità di servizio) della graduatoria fino a raggiungere le quote\nstabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, all’interno della stessa fascia di età ci fossero dipendenti con\nla stessa anzianità di servizio si procederà, nel caso si stiano individuando\nlavoratori con minore anzianità di servizio, alla inclusione del dipendente\ncon età anagrafica minore, mentre, nel caso si stiano individuando lavoratori\ncon maggiore anzianità di servizio, alla inclusione del dipendente con età\nanagrafica maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fini di massima certezza, le liste nominative saranno redatte tenendo\nconto della anzianità aziendale convenzionale riconosciuta presso l’azienda\ncessante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, ai lavoratori interessati al passaggio, verrà attribuita\nuna anzianità convenzionale, così come comunicata dal cedente il servizio e\ncosì come visionata nella procedura di consultazione sindacale di cui sopra,\nda valere con specifico riguardo per clausola sociale e legge 223\u002F91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stesse aziende provvederanno a comunicare ai lavoratori interessati, con\nun preavviso di almeno 3 giorni, le conseguenze nei loro confronti, provvedendo\naltresì a formalizzare i relativi adempimenti in ossequio e attuazione delle\nprevisioni di cui all’art. 25, Parte Generale del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le assunzioni effettuate in applicazione della clausola\nsociale qui disciplinata, pur realizzandosi tramite novazione soggettiva e\noggettiva del contratto come previsto dall’art. 25, Parte Generale del\npresente CCNL, per esplicita volontà delle Parti sono escluse dalla\napplicazione dell’art. 1 del D.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 recante disposizioni\nin materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in\nattuazione della legge 10 dicembre 2014\u002F183 - “Job Act”, coloro i quali\nsono stati assunti nell’azienda cessante con contratto di lavoro subordinato\na tempo indeterminato anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto\ndecreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti nell’azienda di provenienza con contratto di\nlavoro subordinato a tempo indeterminato successivamente alla entrata in vigore\ndel D.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, troverà applicazione il citato art. 1 con il\nregime delle tutele crescenti tenendo a tal fine conto della effettiva\nanzianità riconosciuta nella azienda cessante, risultante al momento della\nnuova assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta parimenti inteso che le suddette assunzioni, determinandosi con\nl’applicazione della clausola sociale un obbligo contrattuale ad assumere a\ntutela della occupazione, per la natura stessa della clausola sociale e per\nvolontà delle Parti, non costituiscono violazione dei diritti di precedenza di\ncui all’art. 24 del D.lgs. 81\u002F15. Analogamente, le suddette assunzioni non\nsono computabili nella determinazione dell’eventuale superamento dei limiti\ndi legge e\u002Fo dallo stesso presente CCNL previsti per tutti i casi di assunzione\na tempo determinato, laddove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo il principio di reciprocità, operante anche quando il\ntrasferimento di attività avvenga tra aziende che applichino diverse Parti\nSpecifiche del presente CCNL, il passaggio delle risorse individuate avverrà\nsenza dar corso al periodo di prova e, di conseguenza, senza l’insorgere\ndell’obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e per l’azienda\ncedente, e con l’applicazione dei trattamenti normo-retributivi della Parte\nSpecifica della azienda subentrante. Al fine di evitare l’insorgere di\nelementi distorsivi della libera concorrenza tra cedente e subentrante le\nParti, in sede aziendale\u002Fterritoriale, potranno definire modalità applicative\ned eventuali armonizzazioni dei trattamenti economico, salariali e normativi\nrispetto alle condizioni preesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. H38 - Disciplina dei diritti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’ambito e l’iniziativa per la costituzione, si fa\nriferimento alla parte II, sezione II, punto 1) del T.U. sulla rappresentanza\ndel 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU sostituisce ad ogni possibile effetto la RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di RSA, le OO.SS. si impegnano ad attivare il processo\nelettorale per la costituzione delle RSU entro 6 mesi dalla sottoscrizione del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’elezione della RSU e per qualsivoglia tematica ad essa collegata si\nfa esclusivo riferimento all’Accordo interconfederale del dicembre 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali pattuizioni in materia di RSU negoziate a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali future intese sulla materia impegneranno le Parti ad un pronto\nrecepimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>AGIBILITÀ SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato,\na permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, legge n.\n300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in ossequio al punto 4), parte II, sezione II del T.U. sulla\nrappresentanza del 10 gennaio 2014 garantiranno idonee soluzioni ai fini del\nmantenimento delle singole condizioni di miglior favore pattuite; dette ore\nsono inclusive di quelle previste dall’art. 23, legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione\naziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze\ntecnico-aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali delle OO.SS. stipulanti vengono riconosciuti i permessi\nretribuiti in essere nelle rispettive Aziende e con le modalità in esse\npreviste.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno\nessere comunicate per iscritto dalle OO.SS. stipulanti alle rispettive Aziende\ne alle Associazioni territoriali, nonché all’Associazione di Categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche\nsindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui agli\nartt. 31 e 32, legge n. 300\u002F70 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\neventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale,\nnonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le agibilità degli RLS si fa riferimento a quanto\nconcordato nell’art. 12, Parte Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma Transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in relazione alla corresponsione dell’importo ‘una tantum’,\ncosì come definito all’art. H15, concordano che l’erogazione debba\nriguardare anche il personale a tempo indeterminato, che dalla data odierna al\n31 marzo 2016 dovesse transitare per effetto di clausola sociale o\ntrasferimento di ramo d’azienda in diversa entità societaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale quota che sarà riproporzionata tra Società cedente e Società\nsubentrante, ferme restando e confermate tutte le altre clausole richiamate\nnell’art. H15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale Fondo PREVAER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla possibilità per i figli dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza, di aderire al Fondo PREVAER, fermo restando che tutti i\nrelativi costi rimangano a totale carico del lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio per clausola sociale la Società subentrante garantirà\nla continuità contributiva al Fondo PREVAER del lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con le definizioni organiche di cui al presente testo, ritengono\nconclusa la negoziazione riguardante la parte specifica “Handlers” del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra fermo restando il completamento dell’iter formale per la\nsottoscrizione che avverrà a valle della ratifica da parte del Consiglio\nDirettivo ASSOHANDLERS della successiva consultazione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti recepiscono le “Disposizioni finali” di cui al capo XI del CCNL\n08 luglio 2010, richiamandone integralmente i contenuti, salvo le diverse\ndecorrenze e durate stabilite nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, le Parti, per quanto riguarda le Agibilità Sindacali di cui\nall’art. 30, legge 300\u002F70, definiranno entro il termine del 31 marzo 2016 uno\nspecifico modello ASSOHANDLERS, valutando quanto già stabilito in tema di\nAgibilità Sindacali dall’allegato 5) della Parte Specifica ASSOAEROPORTI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(previsto dall'art. 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ELENCO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>EVIDENZIATI QUALI ALLEGATO AL TESTO SULLA CLAUSOLA SOCIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti del presente decreto si considerano servizi di\nassistenza a terra, sottoposti al regime di cui al presente decreto, i seguenti\nservizi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza amministrativa a terra e la supervisione comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità locali o\ncon altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente e la fornitura di\nlocali ai suoi rappresentanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e l'amministrazione\ndelle unità di carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché\ngli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai\npasseggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza: in particolare\nil controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, la registrazione dei\nbagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di\nsmistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della\npartenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi\ntrasportatori da e per l'aereo, nonché il trasporto dei bagagli dal locale di\nsmistamento alla sala di distribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza merci e posta comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)per le merci esportate, importate o in transito, la movimentazione\nfisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità\ndoganali e tutte le misure conservative convenute tra le Parti o richieste\ndalle circostanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2)per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della\ncorrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure\nconservative convenute tra le Parti o richieste dalle circostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza operazioni in pista comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1)la guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2.)l'assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura dei mezzi\nappropriati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3)l’organizzazione delle comunicazioni tra l’aeromobile e il\nprestatore dei servizi lato pista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.4)il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la\nmessa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei\npasseggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli tra\nl'aeromobile e l'aerostazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.5)l'assistenza all’avviamento dell'aereo e la fornitura dei mezzi\nappropriati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.6)lo spostamento dell'aereo alla partenza e all’arrivo, la fornitura e\nla messa in opera dei mezzi necessari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.7)il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il\nrelativo scaricamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1)la pulizia esterna e interna dell'aereo, il servizio dei gabinetti e\ndell'acqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2) la climatizzazione e il riscaldamento della cabina, la rimozione della\nneve e del ghiaccio, lo sbrinamento dell'aereo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3)la sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina, il\nmagazzinaggio di queste attrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza carburante e olio comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1)l'organizzazione e l'esecuzione del rifornimento e del recupero\ncarburante, compreso il magazzinaggio, il controllo della qualità e della\nquantità delle forniture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2)il rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza manutenzione dell'aereo comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1)le operazioni ordinarie effettuate prima del volo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.2) le operazioni particolari richieste dall'utente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.3)la fornitura e la gestione del materiale necessario per la manutenzione\ne dei pezzi di ricambio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.4)la richiesta o prenotazione di un'area di parcheggio e\u002Fo di un hangar\nper effettuare la manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.1)la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.2)l'assistenza in volo, compreso, all'occorrenza, il cambio di itinerario\ndi volo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.3) i servizi dopo il volo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.4) la gestione degli equipaggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza trasporto a terra comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.1)l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto dei passeggeri,\ndell’equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra diverse\naerostazioni dello stesso aeroporto, ma escluso il trasporto tra l'aereo e\nqualsiasi altro punto all'interno del perimetro dello stesso aeroporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.2)qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza ristorazione “catering” comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1)il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.2)il magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari\nalla loro preparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.3) la pulizia degli accessori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.4)la preparazione e la consegna del materiale e delle provviste di cibi e\nbevande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato B)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(previsto dall’art. 9)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Gestione sistema di smistamento e riconsegna bagagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Gestione tecnica pontili per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o altri\nsistemi non frazionabili di trasporto dei passeggeri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Gestione impianti centralizzati di alimentazione, condizionamento e\nriscaldamento aeromobili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Gestione sistemi centralizzati di sghiacciamento aeromobili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Gestione sistemi informatici centralizzati (informativa al pubblico, sala\nannunci, sistema di scalo CUTE etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Gestione impianti statici centralizzati di distribuzione carburanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Gestione impianti centralizzati di stoccaggio e lavaggio materiali\ncatering.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbasignsingle":44,"cbamemtrad":48,"JOBTITLE_trigger":52,"apprenticeships":56,"pensionfund":60,"contracttrial":64,"tempagency":68,"disabilitypay":72,"sicknesspay":76,"longtermillness":80,"healthinsurance":84,"code_application":88,"healthandsafetytrainingtxt":92,"paidmaternityleave":96,"paidmaternityleavepay":100,"sexualhar":102,"violence":106,"hourspweek_select":108,"dayspweek_select":112,"MAXHOURS_trigger":116,"PAIDLEAV_trigger":120,"bankholidays1":124,"SCHEDULE_trigger":128,"TRADEUNLEAV_trigger":132,"trainingprogrammes":136,"flexible_work_options":140,"ONCERISE_trigger":144,"ONCERISE2_trigger":148,"NOCTPREM_trigger":152,"shiftallowancetype":156,"COMMUTE_trigger":160,"SENIOR_trigger":164,"legalassistance_trigger":168,"PAYSCALES_trigger":172,"PAYSCALES_table_selection_txt":176,"STRUCINCR_trigger":180,"PAYSCALES_selected_comments_txt":184,"protectiveclothing":188,"sundayallowancetype":192,"cbadate_start":194,"cbadate_end":198,"funeralpay":202},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbasignsingle","-ASSOHANDLERS rappresentata dal Presiden","-ASSOHANDLERS rappresentata dal Presidente;",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbamemtrad","-FILT\u002FCGIL, FIT\u002FCISL, UILTRASPORTI e UGL","-FILT\u002FCGIL, FIT\u002FCISL, UILTRASPORTI e UGL\u002FTrasporto aereo rappresentate dalle\nSegreterie Nazionali - Dipartimenti Nazionali - Segreterie Regionali e\nTerritoriali",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"JOBTITLE_trigger","Art. H2 - Inquadramento 1) Tutto il pers","Art. H2 - Inquadramento\n\n\n\n1)\n\nTutto il personale viene inquadrato nei livelli sotto indicati:\n\n\n\nliv. 1S)\n\nliv. 1)\n\nliv. 2A)\n\nliv. 2B)\n\nliv. 3)\n\nliv. 4)\n\nliv. 5)\n\nliv. 6)\n\nliv. 7)\n\nliv. 8)\n\nliv. 9)\n\n\n\n2)\n\nI livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate al\nsuccessivo punto 4) - intese come espressioni dei contenuti della\nprofessionalità in termini di conoscenze professionali, responsabilità e\nautonomia operativa. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata dalle\nesemplificazioni proprie di ciascun livello.\n\nTali esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione\nprevisto per la relativa posizione di lavoro, raggiungibile secondo le\nmodalità e i tempi specificamente indicati al successivo punto 5) in\nriconoscimento della esperienza e\u002Fo della completa autonomia di esecuzione che\nsi conviene gli interessati abbiano progressivamente acquisito nel corso del\nrelativo servizio effettuato nei diversi livelli in cui è collocata la\nspecifica posizione e nei quali questa si intende convenzionalmente\nesemplificata.\n\n\n\n3)\n\nLa distinzione in atto tra gli operai e gli impiegati viene mantenuta ai\nsoli effetti delle norme che prevedono un trattamento differenziato e che,\ncomunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.\n\n\n\n4) Declaratorie ed esemplificazioni\n\n\n\nLivello 1S)\n\n\n\nAppartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che -\nsvolgendo mansioni tali da implicare ampia responsabilità, vasta preparazione,\nconoscenza e capacità di altissimo livello professionale, acquisite anche a\nseguito di prolungato esercizio delle funzioni, ampia facoltà di iniziativa,\npiena discrezionalità e libertà di apprezzamento nella realizzazione delle\ndirettive aziendali- effettuano attività di altissima specializzazione e\u002Fo\nsono preposti a importanti e complesse unità organizzative o servizi,\nsvolgendo ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità\ne deleghe in ordine al conseguimento di essenziali obiettivi aziendali.\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nVi appartengono gli impiegati con funzioni direttive ai quali vengono\naffidate mansioni di particolare importanza per assicurare il buon andamento di\nservizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità e\u002Fo comunque\ntali da implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenze e capacità\ndi altissimo livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita,\nautonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di\napprezzamento nell'attuazione delle direttive aziendali.\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n\n\n- capo scalo di servizio Fiumicino\n\n- capo scalo Linate-Palermo-Catania-Napoli-Alghero-Cagliari-Bari\n\n\n\nLivello 2A)\n\n\n\nVi appartengono gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni importanti\nper assicurare il buon andamento di determinate aree o attività aziendali e\u002Fo\ncomunque tali da implicare responsabilità, notevole preparazione, conoscenze e\ncapacità di alto livello professionale anche in relazione alla esperienza\nacquisita, nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa,\ndiscrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive\nricevute.\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n\n\n- Capo scalo di servizio Linate\n\n- Auditor\n\n- Capo area in turno\n\n- Capo sezione attività amministrative\n\n- Capo sezione attività di addestramento\n\n- Capo sezione attività di gestione\n\n- Capo sezione attività di programmazione\n\n- Capo settore aree amministrative\u002Fgestionali\n\n- Capo settore aree operative\n\n- Capo settore aree tecniche\n\n- Tecnico controllo voli\n\n- Responsabile di servizio Ciampino\n\n- Capo scalo periferia Italia\n\n\n\n(1) - Sistemista\n\n\n\nLivello 2B)\n\n\n\nVi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto\nprofessionale, tali da richiedere specifiche e adeguate esperienze di lavoro,\ncaratterizzate da definita discrezionalità di poteri e\u002Fo responsabilità per\nassicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali.\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n\n\n- Capo sezione attività contabili\n\n- Capo nucleo attività operativa\n\n\n\n(2) - Assistente auditor\n\n(2) - Analista: finanziario, amministrativo, ricerca operativa,\n\nprogrammazione, procedure, acquisti, marketing, attività\n\ntariffaria, accordi commerciali, attività promo-\n\npubblicitarie, studi traffico\n\n\n\n- Analista-programmatore sistemi informativi\n\n- Capo nucleo magazzini\n\n- Capo scalo di servizio periferia Italia\n\n- Capo sezione registrazione dati Centro elettronico\n\n- Capo turno operativo Centro elettronico\n\n\n\n(3) - Adt. analisi\u002Fprogrammazione sistemi\n\n(3) - Responsabile in turno aree operative\n\n(3) - Responsabile in turno aree amministrative\u002Fgestionali\n\n(3) - Capo gruppo aree operative\u002Famministrative\n\n\u002Fgestionali\u002Fcommerciali\u002Ftecniche\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-gli impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e\nadeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare\nimportanza richiedenti ampia iniziativa e autonomia nell'ambito delle procedure\ninerenti alla attività del settore di appartenenza.\n\n\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n\n\n(4) - Adt. programmazione\u002Facquisti\n\n(4) - Adt. gestione\u002Fcontrollo sistemi informativi\n\n(4) - Adt. tariffe\n\n(4) - Adt. relazioni clientela\n\n(4) - Flight dispatcher\n\n(4) - Istruttore\n\n(4) - Adt. Ufficio tecnico e controllo\n\n(4) - Adt. Elaborazione documenti tecnici\n\n(4) - Adt. elaborazione norme tecniche\n\n(4) - Adt. attività amministrative\u002Ffinanziarie\n\n(4) - Adt. attività di gestione\n\n(4) - Adt. attività di analisi e\u002Fo elaborazione\n\n(4) - Adt. attività di produzione\n\n(5) - Programmatore elettronico\n\n\n\nAppartengono inoltre a questo livello:\n\n\n\n-gli Addetti di Scalo che, oltre a possedere i requisiti e le\ncaratteristiche proprie del liv. 4), abbiano conseguito più ampia e specifica\ncapacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro,\ntale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra quelle relative\na: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni\ndi cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro\n\u002Ftransito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni,\nriprotezioni, lost and found bagagli, centraggio aa\u002Fmm, assistenza aa\u002Fmm\n(rampa).\n\n\n\nL’inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del\nlavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio,\nnelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di\nlavoro.\n\nL'attribuzione del liv. 3) avverrà previo accertamento dell’idoneità\nprofessionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella posizione di Adt.\ndi Scalo, almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente precedente -\nacquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto 5) - e che\nsiano in possesso di diploma di scuola media superiore o di equivalente livello\nculturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-gli impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni\ndi concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza,\npreparazione professionale e autonomia, anche coordinando un gruppo di\nlavoratori di livello inferiore;\n\n-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore.\n\n\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n\n\n(8) - Capo Reparto assistenza aeroportuale\n\n(8) - Capo Squadra operai specializzati\n\n(8) - Adt. controllo rendicontazione dati traffico\n\n(8) - Adt. attività di valorizzazione dati traffico\n\n(8) - Adt. attività contabili\n\n(8) - Operatore di Centro elettronico\n\n(8) - Adt. amministrazione del personale\n\n(8) - Adt. di scalo\n\n(8) - Adt. attività supporto vendite\u002Ftraffico\u002Fmarketing\n\n\u002Faddestramento\n\n(8) - Adt. biglietteria e\u002Fo vendite telefoniche\n\n(8) - Segretaria\n\n(8) - Adt. Centro posta\n\n(8) - Adt. attività di documentazione amministrativa\n\n(8) - Archivista di archivio generale\n\n(8) - Adt. gestione scorte\n\n(8) - Adt. gestioni varie\n\n(8) - Adt. aree tecniche\u002Fgestionali\u002Famministrative\u002Fcommerciali\n\n(8) - Adt. collegamento elaborazione dati\n\n(8) - Adt. normalizzazione e codifica materiali\n\n(8) - Adt. fatturazione ed esazione CIAMPINO\n\n(8) - Adt. ricezione materiali\n\n(8) - Adt. approvvigionamenti\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e\u002Fo nell’ambito\ndi procedure prestabilite, svolgono autonomamente mansioni di concetto di\nnormale complessità richiedenti idonea esperienza, preparazione professionale\ne pratica specifica, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello\ninferiore;\n\n-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\n\n-gli operai che, in possesso di patente D, siano adibiti alla conduzione e\nalla manovra di qualsiasi mezzo e\u002Fo attrezzatura di particolare complessità\nrichiedenti specifica preparazione tecnica e autonomia nello svolgimento delle\noperazioni relative, nonché alla conduzione e alla manovra di mezzi\nspeciali.\n\n\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n\n\n(9) - Adt. input\u002Foutput\n\n(9) - Operatore mezzi complessi (*)\n\n(9) - Trattorista addetto al solo traino aeromobile (°)\n\n(9) - Operaio specializzato merci\u002FAdt. Gruppi Cargo\n\n(10) - Adt. di segreteria\u002Fpratiche d'ufficio\u002Fdattilografia\n\n(11) - Operatore di linea aeroportuale\n\n(11) - Capo Squadra operante in un’unica area aeroportuale\n\n\n\n(*)\n\nA titolo esemplificativo si intendono per mezzi complessi i seguenti:\ncatering truck, autosnodati, loader, trattore traino aeromobile,\nspazzatrice\u002Fcompattatrice, automezzi oltre 25 posti, pontili di imbarco: per\nmezzi speciali si intendono: trattori, transporters, nastri\u002Ftraino,\nscale\u002Ftraino, fork-lift, nastri semoventi, scale semoventi, automezzi di\ncollegamento, GPU, ACU, ASU e simili.\n\n\n\n(°)\n\nI criteri e le modalità di utilizzo del personale interessato comportano,\nin ogni caso, anche l’espletamento di tutti i compiti complementari alla\nspecifica prestazione lavorativa. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si fa\nriferimento alla situazione in atto.\n\n\n\nLivello 6)\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e\u002Fo nell'ambito\ndi procedure specifiche, svolgono mansioni di concetto richiedenti esperienza e\npreparazione professionale, anche coordinando lavoratori di livello\ninferiore;\n\n-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l’attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\n\n-gli operai che, a seguito di adeguato tirocinio ed efficiente preparazione\nteorico-pratica, eseguono a regola d'arte tutti i lavori affidatigli, in linea\ndi massima più strettamente inerenti all’attività aeronautica;\n\n-gli operai normalmente addetti alla conduzione di automezzi per il\ntrasporto di persone o cose, all'interno e all'esterno dell'area aeroportuale,\nnonché di particolari attrezzature mobili e\u002Fo autoveicoli che non siano\nqualificati come mezzi complessi;\n\n-i lavoratori addetti alle operazioni di carico, scarico, movimentazione\nbagagli, merci e posta i quali provvedono anche alla movimentazione, conduzione\ndalla piazzola, posizionamento sottobordo e al trasporto inverso fino al\nprevisto punto di arrivo dei seguenti mezzi speciali: trattori, transporters,\nscale, nastri.\n\n\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n\n\n(13) - Centralinista con lingue estere\n\n(14) - Adt. registrazione dati\n\n(15) - Dattilografa\n\n(13) - Adt. posta\n\n(13) - Adt. documentazione\n\n(13) - Adt. verifica documenti e codifica\n\n(14) - Receptionist\n\n(16) - Adt. allestimento e distribuzione pubblicazioni\n\n(17) - Distributore di magazzino\n\n(17) - Adt. operazioni di scalo merci e posta\n\n(17) - Operatore unico aeroportuale\n\n(17) - Magazziniere\n\n(17) - Adt. toilette aeromobile\n\n(16) - Adt. documentazione di bordo\n\n(13) - Adt. attività di archiviazione\n\n(13) - Adt. rilevazione presenze personale\n\n(17) - Operaio adt. conduzione automezzi e\u002Fo attrezzature\n\ne autoveicoli speciali\n\n\n\nNote a verbale\n\n1)\n\n\n\na)\n\nL'istituzione della figura dell'operatore Unico Aeroportuale ricompone le\nposizioni di lavoro precedentemente distinte che, comunque denominate, si\nintendono assorbite nella nuova figura.\n\n\n\nb)\n\nL'impiego degli addetti nella posizione di lavoro di Operatore Unico\nAeroportuale sarà effettuato con criteri di equilibrata distribuzione delle\noperazioni indicate nella relativa declaratoria, avendo riguardo alle esigenze\ntecnico-operative.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione a quanto stabilito alla precedente nota a verbale 1 a), resta\nconfermato che gli addetti al carico e scarico merci, bagagli e posta, nelle\nrealtà aziendali dove la mansione è unitaria per le particolari\ncaratteristiche organizzative di tali realtà, dovranno continuare ad espletare\nanche tutti i compiti svolti precedentemente.\n\n\n\nLivello 7)\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-gli impiegati che svolgono mansioni esecutive richiedenti una particolare\nesperienza e pratica di ufficio nella esecuzione di dettagliate istruzioni\nproprie della categoria di appartenenza;\n\n-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l’attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\n\n-gli operai che eseguono tutti i lavori per i quali sia richiesta una\nspecifica capacità pratica conseguibile con adeguato tirocinio, anche\nservendosi di mezzi meccanici e\u002Fo attrezzature semplici.\n\n\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n\n\n(19) - Adt. prelievo e smistamento posta\n\n(19) - Fattorino autista\n\n(20) - Centralinista\u002Ftelefonista per il quale non sia richiesta\n\nconoscenza di lingua estera\n\n(18) - Adt. forcelle\n\n(18) - Adt. pulizia aeromobili\n\n(18) - Adt. movimento merci e posta\n\n\n\nLivello 8)\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-gli impiegati che svolgono mansioni tali da richiedere una generica\npreparazione e pratica di ufficio;\n\n-gli operai che eseguono lavori per i quali è sufficiente un breve periodo\ndi tirocinio o lavori e servizi particolari per i quali occorre qualche\nspecifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio.\n\n\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n\n\n(21) - Adt. carico\u002Fscarico banchina\n\n(21) - Aiuto generico\n\n(21) - Pulitore\n\n(21) - Adt. pulizia toilette\n\n(21) - Adt. macchina fotocopie e ciclostile\n\n\n\nLivello 9)\n\n\n\nVi appartengono gli operai che eseguono lavori vari di manovalanza,\ntrasporto materiale e bagagli e operazioni di pulizia in genere.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"apprenticeships","Art. H9 - Modalità applicative apprendis","Art. H9 - Modalità applicative apprendistato\n\n\n\nCon riferimento a quanto definito all’art. 29 - Parte Generale vengono di\nseguito definite le modalità attuative e il trattamento economico delle\ntipologie di apprendistato previste dal D.lgs. 81\u002F15.\n\nDi seguito le norme generali per tutte le tipologie di apprendistato:\n\n\n\n- l’assunzione con contratto di apprendistato, anche in somministrazione,\nsia full-time che part-time prevede l’obbligo della forma scritta. Tale\nrequisito è richiesto anche per il periodo di prova, superato detto periodo il\nrapporto di lavoro potrà essere risolto solo per giusta causa o giustificato\nmotivo;\n\n\n\n- la durata del periodo di prova non può superare i 2 mesi di effettiva\npresenza al lavoro;\n\n\n\n- divieto di retribuzione a cottimo;\n\n\n\n- l’assunzione dell’apprendista avverrà nel livello iniziale stabilito\ndal vigente CCNL, fermi restando i relativi iter di carriera;\n\n\n\n- l’orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a\nquanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze\norganizzative e produttive dell’Azienda.\n\n\n\nIl trattamento economico da riconoscere ai lavoratori assunti con contratto\ndi apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale o di alta\nformazione e ricerca è definito nelle singole sezioni del presente\narticolo.\n\n\n\n- In caso di assenza per malattia o infortunio l’apprendista, non in\nprova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo\ncomplessivo pari a 180 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei\ncasi di pluralità di episodi morbosi e indipendentemente alla singola durata\ndei singoli intervalli.\n\n\n\n- In caso di malattia viene corrisposto, da parte della Azienda, il 66%\ndella retribuzione sopra indicata fino al 180° giorno, nei limiti del periodo\ndi durata dell’apprendistato.\n\n\n\n- Fermo restando il periodo di comporto, è prevista la possibilità di\nprolungare la durata dell’apprendistato per un periodo corrispondente\nall’assenza per malattia, infortunio o altra causa di sospensione\ninvolontaria del rapporto, superiore a 30 giorni (da calcolare anche come\nsommatoria di breve periodo), tenuto conto della effettiva incidenza della\nassenza sulla realizzazione del piano formativo individuale. In tali casi sarà\ncura del datore di lavoro comunicare per iscritto all’apprendista, prima\ndella scadenza, il differimento connesso alla assenza del termine finale del\nperiodo di apprendistato.\n\n\n\n- Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto di apprendistato, le Parti potranno recedere dal contratto dando\npreavviso di 15 giorni ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c. Qualora\nnon sia data disdetta a norma di tale articolo il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\n\n\n- Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità\nutile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un\nperiodo equivalente al 50% dell’intera durata del periodo di apprendistato\npresso la medesima azienda.\n\n\n\n- In caso di infortunio sul lavoro l'Azienda integrerà il trattamento INAIL\nal 100% della retribuzione come sopra indicata dal 1° giorno e fino alla\ncessazione dello stesso nei limiti del periodo di durata\ndell’apprendistato.\n\n\n\n- Gli apprendisti potranno fruire, con le modalità in essere nelle singole\nAziende, del servizio mensa e trasporti ove esistenti.\n\n\n\n- La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è\nesercitabile dalle Aziende, che occupano almeno 50 dipendenti, che risultino\nnon avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 20% dei\nlavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24\nmesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che si siano\ndimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del\nrapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di assunzione con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli che, al termine del rapporto\ndi apprendistato, non abbiano acquisito l’idoneità professionale per lo\nsvolgimento della mansione oggetto dell’apprendistato. La limitazione di cui\nsopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo\ncontratto di apprendistato riguardante un singolo lavoratore.\n\n\n\n- Qualora l’Azienda proceda alla assunzione con contratto a tempo\nindeterminato di un apprendista che abbia completato con esito positivo un\nrapporto di apprendistato, la stessa riconoscerà al suddetto lavoratore la\nqualifica e il livello inquadramentale maturati in occasione dello svolgimento\ndel contratto di apprendistato.\n\n\n\nAgli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dal CCNL, in quanto\napplicabili, e, per quanto concerne la retribuzione mensile, la stessa viene\ndeterminata applicando le percentuali di cui alla tabella sotto riportata ai\nseguenti istituti: minimi tabellari in vigore, indennità di contingenza del\nlivello inquadramentale tempo per tempo previsto sulla base della legge e degli\niter professionali.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      fino a 18 mesi\n\n        \n        \n      \n      fino a 24 mesi\n      \n      fino a 36 mesi\n      \n    \n    \n      1° sem.\n      \n      80%\n      \n      80%\n      \n      75%\n      \n    \n    \n      2° sem.\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      75%\n      \n    \n    \n      3° sem.\n      \n      90%\n      \n      90%\n      \n      80%\n      \n    \n    \n      4° sem.\n      \n      \n        \n      \n      95%\n      \n      85%\n      \n    \n    \n      5° sem.\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      90%\n      \n    \n    \n      6° sem.\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      95%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nNel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra Azienda,\nsempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due rapporti di\nlavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contratto potrà essere\nridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata\nmassima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del\nlavoratore fornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze\nacquisite.\n\n\n\nFormazione\n\n\n\nLe Parti, definiscono nel piano formativo individuale la formazione per\nl’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche,\nformazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini\ncontrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel\npresente CCNL. La formazione professionale non potrà essere inferiore alle 80\nore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al\nrischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) e\npotrà essere svolta anche on the job, e-learning o tramite affiancamento. La\nformazione professionalizzante sarà integrata dalla offerta formativa\npubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del\nD.lgs. 81\u002F15.\n\nLa formazione da impartire all’apprendista potrà essere svolta sia in\nAzienda sia all’esterno della stessa, anche in funzione dalla specifica\ncapacità formativa dell’impresa.\n\nL’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne ed esterne all’Azienda.\n\nLe ore di formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore\nlavorative e computate nell’orario di lavoro.\n\nIn caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la\ndurata della formazione non sarà riproporzionata.\n\nPer quanto riguarda il Piano Formativo Individuale per il contenuto dello\nstesso e l’attestazione della attività formativa, si fa riferimento ai\nmodelli allegati all’Accordo interconfederale 18 aprile 2012 salvo diverse\nintese a livello aziendale.\n\nApprendistato di alta formazione e ricerca: si fa riferimento all’art. 45,\nD.lgs. 81\u002F15.\n\nApprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: si rinvia a\nquanto statuito dalle singole Regioni in materia di formazione, nonché\nall’art. 43 del D.lgs. 81\u002F15.\n\n\n\nAPPRENDISTATO AI LAVORATORI IN MOBILITÀ\n\n\n\nAi sensi dell’art. 47, comma 4), D.lgs. n. 81\u002F15 e ai fini della\nqualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in\napprendistato i lavoratori collocati nelle liste di mobilità. Nei confronti di\ntali lavoratori non opera il limite di età previsto dalle altre tipologie di\napprendistato.\n\nLe Aziende forniranno annualmente alla RSU ove costituita o alle RSA delle\nOO.SS. stipulanti i dati quantitativi sui contratti di apprendistato.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"pensionfund","Art. H36 - Previdenza complementare In c","Art. H36 - Previdenza complementare\n\n\n\nIn coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema, l’adesione\nal Fondo PREVAER comporterà una contribuzione mensile del 2% per 12 mensilità\nannue a carico dell’Azienda e una contribuzione mensile dell’1% per 12\nmensilità annue a carico del lavoratore che aderisce al Fondo, calcolate su\nminimo tabellare, indennità di contingenza e aumenti periodici di\nanzianità.\n\nNei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune\ninformazioni riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza\ncomplementare.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"contracttrial","Art. H1 - Periodo di prova L’assunzione ","Art. H1 - Periodo di prova\n\n\n\nL’assunzione può essere subordinata a un periodo di prova da precisare\nnella lettera di assunzione. La durata di tale periodo non potrà essere\nsuperiore a:\n\n\n\n- mesi 6: per gli assegnati ai livv. 1S) e 1)\n\n- mesi 3: per gli assegnati ai livv. 2A), 2B), 3), 4), 5) e 6)\n\n- mesi 2: per gli assegnati ai livv. 7), 8) e 9)\n\n\n\nNon sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di\nprova.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"tempagency","Art. H7 - Modalità applicative contratti","Art. H7 - Modalità applicative contratti di somministrazione\n\na tempo determinato\n\n\n\nSi conviene che le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo\ndeterminato per le sole ipotesi di seguito individuate, non possano eccedere,\ncome media su base annua, l’8% del personale in forza con contratto a tempo\nindeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi\nsu base regionale con riferimento alla singola Azienda:\n\n\n\n-lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle\nattrezzature;\n\n-copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non\ndefinitive delle autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora\nstabilizzate a seguito di modifiche organizzative;\n\n-attività non programmabili e non riconducibili nella attività ordinaria\ndell’impresa;\n\n-adempimenti di attività amministrative o tecnico-procedurali aventi\ncarattere saltuario e\u002Fo straordinario.\n\n\n\nNegli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la\npercentuale di cui sopra viene fissata al 10%.\n\nLa frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra\nè arrotondata all’unità superiore.\n\nTali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le\ncompetenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecniche,\nproduttive o organizzative.\n\nLa durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello\nlocale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano\nspecifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.\n\nIn tutti i casi di contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di\naffiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire e\nil sostituto, sia prima della assenza sia al rientro del lavoratore sostituito,\nal fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.\n\nL’Azienda informerà preventivamente la RSU ove costituita o le RSA sulle\ndimensioni quantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e\nsulle motivazioni. Ove peraltro ricorrano motivate ragioni di urgenza, tale\ninformazione potrà essere fornita entro i 5 giorni successivi.\n\nLe comunicazioni per l’utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo\ndeterminato avverranno nel rispetto dell’art. 36, comma 3), D.lgs.\n81\u002F2015.\n\nI lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato\ndovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche\ndella mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.\nInoltre, potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio\nmensa\u002Ftrasporto, ove esistenti.\n\n\n\nArt. H8 - Disciplina aggiuntiva per il contratto\n\na tempo determinato \u002F somministrazione\n\n\n\nLe Parti convengono che la particolare tipologia del trasporto aereo debba\nessere ulteriormente enfatizzata al fine di rimarcare che compito precipuo\ndelle Parti è quello di ricercare il giusto equilibrio tra rafforzamento della\ncapacità competitiva delle Aziende e valorizzazione del contributo delle\nrisorse umane, soprattutto in presenza del vasto ventaglio di strumentazione\nflessibile varato dal Legislatore e accolto nel presente CCNL.\n\nIn particolare, le Parti ribadiscono che le costanti fluttuazioni del\nsettore rendono legittima e concretamente attuabile l’adozione di una\npluralità di rapporti di lavoro tra i medesimi soggetti contraenti, al fine di\nconiugare dette fluttuazioni con l’attivazione di un processo di\narricchimento delle professionalità che si vengono a realizzare.\n\nIn ragione di quanto sopra le Parti convengono che, in caso di una\npluralità di rapporti di lavoro a termine\u002Fsomministrazione che intervengano\ntra i medesimi soggetti e abbiano ad oggetto lo svolgimento delle medesime\nmansioni, a partire dal secondo rapporto di lavoro il periodo di prova si\nconsidererà già assolto a seguito del positivo esperimento nell’ambito del\nprimo contratto di lavoro.\n\nNel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, sulle\nmedesime posizioni e con i medesimi datori di lavoro, avessero svolto attività\ncon contratti a tempo determinato o di somministrazione, le Parti convengono\nche la disciplina di collegamento tra il presente articolo e quanto già\nprevisto dall’art. H2 (Inquadramento) porterà a considerare i periodi\nmaturati prima della assunzione in misura pari al 50% del reale maturato.\n\nQuanto sopra disciplinato relativamente alle tematiche della apposizione del\nperiodo di prova e dei tempi di attestazione inquadramentale non opera qualora\nintercorra un periodo di tempo superiore a mesi 12 tra il termine di un\ncontratto di lavoro (ex D.lgs. 368\u002F2001 ovvero di somministrazione) e\nl’attivazione di un nuovo rapporto di lavoro a termine tra i medesimi\nsoggetti contraenti, avente ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni.\nNon verranno considerati, a tal fine, i periodi di vacanza di attività\nlavorativa connessi a maternità purché formalmente comunicati\nall’Azienda.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"disabilitypay","Art. H31 - Infortunio sul lavoro e malat","Art. H31 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali\n\n\n\nIn caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il lavoratore\nha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione mensile di fatto\nper tutto il periodo della inabilità temporanea riconosciuto dall'INAIL.\n\nIn caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve\nimmediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla\ninfermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di\nlegge.\n\nQualora l’infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è\ncomandato fuori dai locali della Azienda, la denuncia viene stesa al più\nvicino posto di soccorso con le possibili testimonianze. Dalle retribuzioni\nspettanti nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali\npreviste dal presente articolo verrà dedotto quanto il lavoratore ha diritto\ndi percepire dagli Istituti assicurativi previdenziali e assistenziali, come\nindennità temporanea.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"sicknesspay","6) In caso di malattia il lavoratore ha ","6)\n\nIn caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto\nper un periodo di 12 mesi e alla corresponsione della intera retribuzione\nmensile per i primi 6 mesi e del 50% della retribuzione stessa per i successivi\n6 mesi.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"longtermillness","Lavoratori affetti da patologie oncologi","Lavoratori affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla\n\no distrofie muscolari\n\n\n\nLe Parti, nel sottolineare la comune volontà di differenziare situazioni di\npatologie particolarmente gravi e\u002Fo invalidanti da affezioni in forme meno\nacute e\u002Fo croniche, stabiliscono che per i lavoratori affetti da patologie\noncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari, le disposizioni di cui al\npresente articolo ai punti 6) e 8) debbano intendersi nel senso che i limiti\ncomplessivi di assenze, aventi effetti sia sulla conservazione del posto di\nlavoro che sul relativo trattamento economico, debbano intendersi raddoppiati\nin presenza di assenze per malattia documentalmente ascrivibili a dette\npatologie.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"healthinsurance","Art. H30 - Assicurazione infortuni L'Azi","Art. H30 - Assicurazione infortuni\n\n\n\nL'Azienda stipulerà - per gli infortuni in occasione di lavoro - polizze\nassicurative a favore dei lavoratori non protetti dall'assicurazione\ndell’INAIL.\n\nL'assicurazione sarà stipulata almeno per gli stessi massimali INAIL.\n\nLe Aziende comunicheranno alle rispettive OO.SS. gli elementi principali di\ndette polizze.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"code_application","19)deve osservare quanto previsto dall’a","19)deve osservare quanto previsto dall’art. 20, D.lgs. 81\u002F2008 (Obblighi\ndel lavoratore) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi\ndi lavoro (ivi compreso pertanto l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche\nobbligatorie) e tutte le vigenti normative di legge in materia;",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"healthandsafetytrainingtxt","Tematiche regolamentari e limitazioni ae","Tematiche regolamentari e limitazioni aeroportuali\n\n\n\nCon la definizione della sezione specifica del CCNL le Parti mettono a\ndisposizione del sistema regolatorio un organico strumento per garantire che la\ncompetizione si sviluppi realmente sulla qualità del servizio, la sicurezza\ndelle operazioni e l’efficienza organizzativa. In tal senso le Parti si\nimpegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per massimizzare\nl’inclusività all’interno di tale quadro contrattuale di tutti i soggetti\noperanti nel settore dell’”handling”.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"paidmaternityleave","Art. H33 - Disciplina di tutela della ma","Art. H33 - Disciplina di tutela della maternità e della paternità\n\n\n\nDurante il periodo di astensione obbligatoria (congedo per maternità)\nverrà corrisposta una integrazione della indennità prevista dall’INPS fino\nal 100% della retribuzione mensile di fatto con riconoscimento della medesima\nintegrazione ai fini della contribuzione al Fondo per le lavoratrici iscritte\nal PREVAER.",{"bindId":101,"name":98,"text":99},"paidmaternityleavepay",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"sexualhar","7.2) Licenziamento senza preavviso In ta","7.2) Licenziamento senza preavviso\n\n\n\nIn tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni\nalla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che provochi alla Azienda grave\nnocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che siano considerate delittuose a termini di\nlegge o che commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7.1)\nche per natura, modalità e circostanze costituisca più grave mancanza ai\nsensi dei paragrafi successivi. In via esemplificativa e senza preclusione di\naltre mancanze non indicate ricadono normalmente sotto tale provvedimento le\nseguenti infrazioni:\n\n\n\na)grave insubordinazione verso i superiori. L’insubordinazione si\nconsidera grave allorquando oltre la volontà di non eseguire la disposizione\nricevuta, il lavoratore insulti o minacci il proprio superiore;\n\nb)grave danneggiamento di mezzi, attrezzature, strumentazione, dispositivi\ndi protezione, o altro materiale di proprietà della Azienda, per colpa grave o\ndolo;\n\nc)abbandono del posto di lavoro;\n\nd)effettuazione di movimenti irregolari diretti all'accesso abusivo in zone\ne\u002Fo utilizzo di mezzi per le quali sono richieste specifiche autorizzazioni da\nparte delle autorità competenti e\u002Fo specifici titoli anche di viaggio e\u002Fo\nall’imbarco abusivo di passeggeri, e\u002Fo bagagli e\u002Fo merci;\n\ne)eseguire lavori, in luoghi di pertinenza della Azienda, a favore proprio o\ndi terzi;\n\nf) riproduzione o asportazione di macchine o di utensili o di altri oggetti\no di documenti della Azienda o comunque asportazione di materiale\ndell'Azienda;\n\ng)irregolare movimento di merci in uscita\u002Fentrata, traffico illecito di\nmerci o altri atti qualificati dalla legge come reati;\n\nh)molestie sessuali o atti di violenza fisica o morale nei confronti di\nsuperiori, colleghi, subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti,\npasseggeri etc.);",{"bindId":107,"name":104,"text":105},"violence",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"hourspweek_select","C) Orario di lavoro 1) L’orario di lavor","C) Orario di lavoro\n\n\n\n1)\n\nL’orario di lavoro è fissato dalla Direzione. La durata dell’orario di\nlavoro è fissata nella misura settimanale di:\n\n\n\n- 38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.\n\n\n\nTale orario potrà essere distribuito su 5 o 6 giorni la settimana; la\ndistribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le\nmodalità previste al punto 3), par. D) del presente articolo.\n\nL'orario di lavoro annuo come incrementato viene così articolato:\n\n\n\na)durata della programmazione ordinaria settimanale 37 ore e 30 minuti;\n\nb)24 ore ordinarie incrementali annue che pertanto non danno luogo a nessuna\nvariabile \u002F riflesso di natura retributiva potranno essere programmate per\nragioni di servizio, nella turnazione settimanale, in corrispondenza del giorno\nferiale settimanale non lavorativo (FNL) o con incremento giornaliero delle\npreviste 37 ore e 30 minuti settimanali, nonché in assorbimento di eventuali\nriposi derivanti da riduzione orario di lavoro (c.d. ROL e\u002Fo permessi\nretribuiti).\n\n\n\nTali ore incrementali di produttività andranno utilizzate con i seguenti\nlimiti:\n\n\n\n-non più di 8 ore complessive nel mese;\n\n-non più di 2 ore al giorno, fatto salvo quanto previsto al punto b) in\ntema di riposi\u002Fpermessi.\n\n\n\nc)Le rimanenti ore incrementali non saranno oggetto di utilizzo produttivo\nnella turnazione ma considerate solo convenzionalmente per la parametrazione e\nil calcolo di ogni istituto contrattuale.\n\n\n\nIn coerenza all’assetto contrattuale vigente, quanto previsto dal presente\narticolo è da intendersi riproporzionato per il personale a tempo parziale.\nPer tale personale l’orario supplementare è quello svolto fino a concorrenza\ndi quello ordinario di cui sopra.\n\nCon specifico riguardo al riproporzionamento di cui al capoverso precedente,\nle Parti convengono che al personale a tempo parziale in forza alla data di\nsottoscrizione del presente contratto, sarà data la possibilità di scelta tra\nl’incremento dell’orario di lavoro sulla base degli schemi di turnazione\npredisposti dalla azienda e secondo le modalità di cui alla lett. C) del punto\n1) del medesimo art. H4 o la rideterminazione della retribuzione mensile\nderivante dalle disposizioni del nuovo CCNL in materia di orario di lavoro.\nTale scelta dovrà essere effettuata entro il mese di gennaio 2016.\n\nLa durata normale settimanale dell’orario di lavoro potrà essere\ncalcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi\ncon orario diverso.\n\nIn ogni caso la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le\n48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad\nun periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze\ntecnico-operative, nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il\nsistema delle gestioni aeroportuali e della assistenza a terra e che sono\nnecessarie per garantire la continuità del servizio.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"dayspweek_select","1) L’orario di lavoro è fissato dalla Di","1)\n\nL’orario di lavoro è fissato dalla Direzione. La durata dell’orario di\nlavoro è fissata nella misura settimanale di:\n\n\n\n- 38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.\n\n\n\nTale orario potrà essere distribuito su 5 o 6 giorni la settimana; la\ndistribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le\nmodalità previste al punto 3), par. D) del presente articolo.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"MAXHOURS_trigger","In ogni caso la durata media dell’orario","In ogni caso la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le\n48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad\nun periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze\ntecnico-operative, nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il\nsistema delle gestioni aeroportuali e della assistenza a terra e che sono\nnecessarie per garantire la continuità del servizio.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"PAIDLEAV_trigger","Art. H13 - Ferie Il dipendente ha diritt","Art. H13 - Ferie\n\n\n\nIl dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo\ndi ferie la cui durata, stabilita in giorni lavorativi, da calcolarsi con il\ncoefficiente 1, risulta dal seguente prospetto:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      anzianità\n\n        inferiore a 3 anni\n\n        \n        \n      \n      anzianità\n\n        pari o superiore a 3 anni\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      20\n      \n      22\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nIn caso di applicazione di orario di lavoro settimanale su 6 giornate\nlavorative, il coefficiente da utilizzare è pari a 1.2.\n\nIl computo delle ferie avverrà per anno solare. Non sono ammesse né la\nrinuncia né la mancata concessione.\n\nPer l’anno in cui è avvenuta l'assunzione o la risoluzione del rapporto\ndi lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi quanti sono i mesi di\nprestazione. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate\nper mese intero, mentre sono trascurate le frazioni inferiori a 15 giorni.\n\nLe giornate festive di cui all'art. H12 (Giorni festivi), ricorrenti nel\nperiodo di ferie non sono computabili nelle stesse. L'assegnazione delle ferie\nnon può aver luogo durante il periodo di preavviso né durante il periodo di\nprova.\n\nQualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\ngodimento delle ferie, l’Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese\neffettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede, sia per\nl’eventuale ritorno nella località ove egli godeva delle stesse.\n\nLa malattia comprovata e accertata interrompe il periodo di ferie purché\nsia tempestivamente comunicata per i previsti controlli.\n\nA mente dell’art. 10 del D.lgs. 66\u002F2003, le giornate di ferie maturate e\nnon godute entro ciascun anno, fermo restando il periodo minimo di 2 settimane\ndi ferie da godersi nell’anno di maturazione, se maturato, possono essere\ngodute nei 36 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"bankholidays1","Art. H12 - Giorni festivi Agli effetti d","Art. H12 - Giorni festivi\n\n\n\nAgli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:\n\n\n\na)tutte le domeniche o, in sostituzione, il giorno di riposo compensativo\nper i lavoratori turnisti;\n\nb)le festività previste dalle vigenti norme di legge. A decorrere dal 1°\nmarzo 1989 per tutto il territorio nazionale la festività dei SS. Pietro e\nPaolo (29 giugno) ha sostituito il giorno della Patrona dell’Aeronautica (10\ndicembre) la cui festività viene pertanto soppressa.\n\n\n\nNelle festività nazionali e infrasettimanali ai lavoratori verrà praticato\nil seguente trattamento economico:\n\n\n\n1)se nella festività non vi è prestazione lavorativa nulla è dovuto in\naggiunta alla normale retribuzione fissa già percepita;\n\n2)quando la festività cade di domenica o, nel caso di lavoro a turni\navvicendati, nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale\nretribuzione è dovuta una quota giornaliera della retribuzione mensile di\nfatto;\n\n3)se nella festività vi è prestazione lavorativa le ore di lavoro\neffettuate verranno compensate sulla base della retribuzione normale maggiorata\ndel 45%.\n\n\n\nLe festività soppresse di cui alla legge 20 marzo 1977 n. 54 e successive\nmodifiche, nonché la giornata del 10 dicembre, non daranno luogo ad alcun\nbeneficio di natura retributiva e\u002Fo compensativa. In tal senso si considerano\nabrogate tutte le specifiche intese intervenute in materia di festività\nsoppresse tra le parti interessate.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"SCHEDULE_trigger","Art. H11 - Riposo settimanale Ciascun la","Art. H11 - Riposo settimanale\n\n\n\nCiascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, a 1 giorno di riposo\nsettimanale normalmente coincidente con la domenica.\n\nPer i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito\ntra le Parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione\nprevisti.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"TRADEUNLEAV_trigger","AGIBILITÀ SINDACALI 1) I componenti dell","AGIBILITÀ SINDACALI\n\n\n\n1)\n\nI componenti delle RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato,\na permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, legge n.\n300\u002F70.\n\nLe Parti, in ossequio al punto 4), parte II, sezione II del T.U. sulla\nrappresentanza del 10 gennaio 2014 garantiranno idonee soluzioni ai fini del\nmantenimento delle singole condizioni di miglior favore pattuite; dette ore\nsono inclusive di quelle previste dall’art. 23, legge 300\u002F70.\n\nI permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione\naziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze\ntecnico-aziendali.\n\n\n\n2)\n\nAi lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali delle OO.SS. stipulanti vengono riconosciuti i permessi\nretribuiti in essere nelle rispettive Aziende e con le modalità in esse\npreviste.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"trainingprogrammes","18)deve partecipare attivamente ai corsi","18)deve partecipare attivamente ai corsi di aggiornamento e formazione\nstabiliti dalla azienda, ivi inclusi i corsi di riqualificazione professionale\ndestinati a personale percettore di ammortizzatori sociali;",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"flexible_work_options","5) Il dipendente a tempo pieno, salvo le","5)\n\nIl dipendente a tempo pieno, salvo le specifiche previsioni di cui\nall’art. 8, commi 3), 4), 5) e 7) del D.lgs. 81\u002F2015, per esigenze di\ncarattere eccezionale, può richiedere per una sola volta di passare a tempo\nparziale per un periodo predeterminato e concordato con la Direzione aziendale\n(con un minimo di 6 mesi e un massimo di 24) compatibilmente con le esigenze\naziendali. I suddetti limiti potranno essere ridotti di un terzo negli\naeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di\nunità. Rimane ferma in tal caso la possibilità della Azienda di utilizzare il\ndipendente in altra area produttiva così come al termine del periodo di\npart-time convenuto. Inoltre, le Aziende valuteranno le situazioni motivate\nda:\n\n\n\n- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la\nprestazione full-time;\n\n- motivi familiari opportunamente documentati;\n\n- studio, volontariato con opportuna documentazione.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"ONCERISE_trigger","Art. H24 - Tredicesima mensilità L'Azien","Art. H24 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nL'Azienda corrisponderà, entro il 20 del mese di dicembre di ciascun anno,\nuna 13a mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal\nlavoratore per lo stesso mese di dicembre.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a\nmensilità, quanti sono i mesi della durata del rapporto di lavoro.\n\nLe frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"ONCERISE2_trigger","Art. H25 - Quattordicesima mensilità L'A","Art. H25 - Quattordicesima mensilità\n\n\n\nL'Azienda corrisponderà una 14a mensilità, costituita dagli stessi\nelementi che compongono la 13a, riferiti alla retribuzione in atto al mese di\ngiugno di ogni anno.\n\nLa corresponsione della 14a mensilità avverrà contemporaneamente alla\nliquidazione della retribuzione del mese di giugno ed è riferita all'anno che\nprecede l'anno di pagamento; vale a dire al periodo dal 1° luglio dell'anno\nprecedente al 30 giugno dell'anno in corso.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\nsuddetto periodo annuale, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della\n14a mensilità, quanti sono i mesi di servizio nel periodo annuale cui esso si\nriferisce.\n\nLe frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"NOCTPREM_trigger","È considerato lavoro notturno il periodo","È considerato lavoro notturno il periodo di almeno 7 ore comprendenti\nl’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1, comma 2,\nlett. d, D.lgs. 66\u002F03). Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro\nnotturno quello compiuto tra le ore 20 e le ore 8.\n\nLe percentuali di incremento per lavoro straordinario, notturno e festivo -\nomnicomprensive, come da Accordo dell’11\u002F7\u002F2001, della incidenza su tutti gli\nistituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita ivi\ncompreso il TFR fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere a\nlivello aziendale - a far data dall’1\u002F06\u002F2010 sono:\n\n\n\na)straordinario diurno feriale: 25%\n\nb)straordinario diurno nel giorno feriale settimanale\n\nnon lavorativo: 30%\n\nc)straordinario notturno e festivo: 45%\n\nd) lavoro notturno compiuto in regolari turni periodici: 50%\n\ne) lavoro notturno non compiuto in regolari turni periodici: 55%\n\nf)lavoro notturno compiuto in regolari turni periodici\n\ndi domenica\u002Fgiorni festivi: 55%",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"shiftallowancetype","d) lavoro notturno compiuto in regolari ","d) lavoro notturno compiuto in regolari turni periodici: 50%\n\ne) lavoro notturno non compiuto in regolari turni periodici: 55%\n\nf)lavoro notturno compiuto in regolari turni periodici\n\ndi domenica\u002Fgiorni festivi: 55%",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"COMMUTE_trigger","Art. H21 - Indennità di campo Al persona","Art. H21 - Indennità di campo\n\n\n\nAl personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta,\nper ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti\nmisure:\n\n\n\n-ove l'aeroporto disti fino a km. 20 dal centro urbano, € 0,21\ngiornaliere;\n\n-ove l'aeroporto disti più di km. 20 dal centro urbano, € 0,26\ngiornaliere.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"SENIOR_trigger","Art. H18 - Aumenti periodici di anzianit","Art. H18 - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\n1)\n\nDopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso la\nSocietà il lavoratore ha diritto a un aumento periodico di anzianità.\n\n\n\n2)\n\nGli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono\nessere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\n\n\n\n3)\n\nIl lavoratore non potrà superare, per aumenti di anzianità, il 73% del\nminimo tabellare mensile del livello di appartenenza e della indennità di\ncontingenza al 31 gennaio 1980 pari ad € 88,83, per effetto della esclusione\ndi quella conglobata nei minimi tabellari.\n\nAl raggiungimento della predetta percentuale concorrono gli importi di cui\nal punto 4) delle norme transitorie di cui all'art. 6 del CCNL 13 marzo 1988,\ngli eventuali importi erogati aziendalmente ad integrazione degli aumenti di\nanzianità, nonché gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati\na partire dal 1° ottobre 1981 ai sensi dell'Accordo di rinnovo contrattuale 18\ndicembre 1980 o che matureranno successivamente.\n\n\n\n4)\n\nGli aumenti periodici di anzianità restano fissati nelle misure mensili di\ncui alla seguente tabella:\n\n\n\nMISURE MENSILI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n      \n      valore in €\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1S\n      \n      37,29\n      \n    \n    \n      1\n      \n      34,45\n      \n    \n    \n      2A\n      \n      32,18\n      \n    \n    \n      2B\n      \n      30,47\n      \n    \n    \n      3\n      \n      29,33\n      \n    \n    \n      4\n      \n      27,42\n      \n    \n    \n      5\n      \n      26,65\n      \n    \n    \n      6\n      \n      25,31\n      \n    \n    \n      7\n      \n      24,22\n      \n    \n    \n      8\n      \n      22,67\n      \n    \n    \n      9\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nL’importo degli aumenti periodici di anzianità verrà rivalutato, in\nrelazione alle variazioni dei minimi tabellari successive alla scadenza del\npresente contratto.\n\n\n\n5)\n\nPer i dipendenti assunti a decorrere dal 1° gennaio 1993 il numero massimo\ndi aumenti periodici di anzianità maturabili viene stabilito nella misura di\n7.\n\n\n\n6)\n\nNei casi di passaggio a livello superiore, gli aumenti di anzianità\nverranno rivalutati sulla base dei valori previsti per il nuovo livello di\nappartenenza, al compimento del successivo biennio di anzianità di servizio;\nnel frattempo il lavoratore conserverà in cifra l’importo degli aumenti di\nanzianità percepiti precedentemente al passaggio di livello.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"legalassistance_trigger","1) Responsabilità civile e\u002Fo penale Ai Q","1) Responsabilità civile e\u002Fo penale\n\n\n\nAi Quadri che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali\no civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per\nfatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, sarà\ngarantita l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali\ne giudiziarie.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"PAYSCALES_trigger","Art. H14 - Retribuzione mensile 1) La re","Art. H14 - Retribuzione mensile\n\n\n\n1)\n\nLa retribuzione mensile è costituita da:\n\n\n\na)stipendio di fatto (minimo tabellare più aumenti periodici di anzianità\npiù aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare);\n\nb)indennità di contingenza;\n\nc)ove non sia diversamente previsto, la retribuzione così stabilita deve\nessere calcolata ad ogni effetto contrattuale.\n\n\n\n2)\n\nLe retribuzioni aggiuntive sono costituite da:\n\n\n\na) 13a mensilità\n\nb) 14a mensilità\n\nc) eventuali ulteriori indennità",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"PAYSCALES_table_selection_txt","Gli stipendi minimi mensili sono fissati","Gli stipendi minimi mensili sono fissati nelle misure di cui alla seguente\ntabella.\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livello\n      \n      parametri\n      \n      dal\n\n        1.7.11\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.2.16\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.11.16\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.1.17\n\n        \n        \n      \n      delta\n        su\n\n        1.7.11\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1S\n      \n      270\n      \n      1.488,79\n      \n      1.542,48\n      \n      1.596,18\n      \n      1.668,28\n      \n      179,49\n      \n    \n    \n      1\n      \n      245\n      \n      1.350,94\n      \n      1.399,66\n      \n      1.448,38\n      \n      1.513,81\n      \n      162,87\n      \n    \n    \n      2A\n      \n      224\n      \n      1.235,15\n      \n      1.279,69\n      \n      1.324,23\n      \n      1.384,05\n      \n      148,90\n      \n    \n    \n      2B\n      \n      210\n      \n      1.157,95\n      \n      1.199,71\n      \n      1.241,47\n      \n      1.297,55\n      \n      139,60\n      \n    \n    \n      3\n      \n      195\n      \n      1.075,24\n      \n      1.114,02\n      \n      1.152,79\n      \n      1.204,87\n      \n      129,63\n      \n    \n    \n      4\n      \n      176\n      \n      970,47\n      \n      1.005,47\n      \n      1.040,47\n      \n      1.087,47\n      \n      117,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      166\n      \n      915,33\n      \n      948,34\n      \n      981,35\n      \n      1.025,68\n      \n      110,35\n      \n    \n    \n      6\n      \n      156\n      \n      860,20\n      \n      891,21\n      \n      922,23\n      \n      963,89\n      \n      103,69\n      \n    \n    \n      7\n      \n      140\n      \n      771,97\n      \n      799,81\n      \n      827,65\n      \n      865,03\n      \n      93,06\n      \n    \n    \n      8\n      \n      126\n      \n      694,77\n      \n      719,83\n      \n      744,88\n      \n      778,53\n      \n      83,76\n      \n    \n    \n      9\n      \n      100\n      \n      551,40\n      \n      571,29\n      \n      591,18\n      \n      617,88\n      \n      66,48",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"STRUCINCR_trigger","livello parametri dal 1.7.11 dal 1.2.16 ","livello\n      \n      parametri\n      \n      dal\n\n        1.7.11\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.2.16\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.11.16\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.1.17\n\n        \n        \n      \n      delta\n        su\n\n        1.7.11\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1S\n      \n      270\n      \n      1.488,79\n      \n      1.542,48\n      \n      1.596,18\n      \n      1.668,28\n      \n      179,49\n      \n    \n    \n      1\n      \n      245\n      \n      1.350,94\n      \n      1.399,66\n      \n      1.448,38\n      \n      1.513,81\n      \n      162,87\n      \n    \n    \n      2A\n      \n      224\n      \n      1.235,15\n      \n      1.279,69\n      \n      1.324,23\n      \n      1.384,05\n      \n      148,90\n      \n    \n    \n      2B\n      \n      210\n      \n      1.157,95\n      \n      1.199,71\n      \n      1.241,47\n      \n      1.297,55\n      \n      139,60\n      \n    \n    \n      3\n      \n      195\n      \n      1.075,24\n      \n      1.114,02\n      \n      1.152,79\n      \n      1.204,87\n      \n      129,63\n      \n    \n    \n      4\n      \n      176\n      \n      970,47\n      \n      1.005,47\n      \n      1.040,47\n      \n      1.087,47\n      \n      117,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      166\n      \n      915,33\n      \n      948,34\n      \n      981,35\n      \n      1.025,68\n      \n      110,35\n      \n    \n    \n      6\n      \n      156\n      \n      860,20\n      \n      891,21\n      \n      922,23\n      \n      963,89\n      \n      103,69\n      \n    \n    \n      7\n      \n      140\n      \n      771,97\n      \n      799,81\n      \n      827,65\n      \n      865,03\n      \n      93,06\n      \n    \n    \n      8\n      \n      126\n      \n      694,77\n      \n      719,83\n      \n      744,88\n      \n      778,53\n      \n      83,76\n      \n    \n    \n      9\n      \n      100\n      \n      551,40\n      \n      571,29\n      \n      591,18\n      \n      617,88\n      \n      66,48\n      ",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"PAYSCALES_selected_comments_txt","Art. H16 - Indennità di contingenza 1) P","Art. H16 - Indennità di contingenza\n\n\n\n1)\n\nPer quanto riguarda l’indennità di contingenza si fa riferimento alle\ndisposizioni di legge in materia e agli Accordi interconfederali stipulati\ndalle competenti OO.SS.\n\n\n\n2)\n\nNella tabella che segue sono riportati gli importi mensili in vigore.\n\n\n\nTABELLA CONTINGENZA\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n      \n      valore in €\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1S\n      \n      536,70\n      \n    \n    \n      1\n      \n      533,12\n      \n    \n    \n      2A\n      \n      530,07\n      \n    \n    \n      2B\n      \n      527,39\n      \n    \n    \n      3\n      \n      524,52\n      \n    \n    \n      4\n      \n      522,19\n      \n    \n    \n      5\n      \n      520,40\n      \n    \n    \n      6\n      \n      518,79\n      \n    \n    \n      7\n      \n      516,28\n      \n    \n    \n      8\n      \n      513,95\n      \n    \n    \n      9\n      \n      509,83\n      \n    \n  \n\n\n\n\nArt. H17 - E.D.R.\n\n\n\nNella tabella che segue vengono indicati gli importi relativi all’istituto\ndell’EDR, non legati alla presenza, per 12 mensilità annue e senza effetti\nsugli altri istituti\u002Felementi retributivi contrattuali o di legge, fatta\neccezione per il TFR. Tali importi vengono riconosciuti al personale a tempo\nindeterminato o con contratto di apprendistato.\n\nPer il personale a tempo parziale gli importi della tabella verranno\nriproporzionati in relazione all’effettivo orario di lavoro.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      fino\n\n        al 31.12.16\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.1.17\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1S\n      \n      59,93\n      \n      33,85\n      \n    \n    \n      1\n      \n      55,12\n      \n      31,46\n      \n    \n    \n      2A\n      \n      51,09\n      \n      29,45\n      \n    \n    \n      2B\n      \n      48,39\n      \n      28,11\n      \n    \n    \n      3\n      \n      45,51\n      \n      26,67\n      \n    \n    \n      4\n      \n      41,85\n      \n      24,85\n      \n    \n    \n      5\n      \n      39,93\n      \n      23,90\n      \n    \n    \n      6\n      \n      38,01\n      \n      22,94\n      \n    \n    \n      7\n      \n      34,93\n      \n      21,41\n      \n    \n    \n      8\n      \n      32,24\n      \n      20,07\n      \n    \n    \n      9\n      \n      27,23\n      \n      17,57\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nAl personale che non fosse coinvolto nella erogazione dell’istituto\ndell’EDR verrà riconosciuto, sino al 31 dicembre 2016, un importo di €\n8,00 lordi mensili, non parametrati, che andrà sotto la voce di EDRN, non\nlegato alla presenza, per 12 mensilità annue e senza effetti su altri\nistituti\u002Felementi retributivi contrattuali o di legge, fatta eccezione per il\nTFR.\n\nPer il personale a tempo parziale tale EDRN sarà riproporzionato in\nrelazione alla ridotta durata della prestazione.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"protectiveclothing","9)è tenuto ad indossare con cura gli abi","9)è tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali\ncon diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali, curandone la custodia\ne ad usare tutti i mezzi di protezione che l'Azienda mette a disposizione;",{"bindId":193,"name":154,"text":155},"sundayallowancetype",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"cbadate_start","In data 11 dicembre 2015 alla presenza d","In data 11 dicembre 2015 alla presenza di",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"cbadate_end","Le Parti convengono che, fermo restando ","Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto in termini di\ndecorrenza e durata del presente CCNL, gli effetti economici del presente\ncontratto sono da considerarsi validi fino al 30 giugno 2017.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"funeralpay","10) In caso di morte del dipendente agli","10)\n\nIn caso di morte del dipendente agli aventi diritto a norma dell’art. 2122\nc.c. compete l'indennità di mancato preavviso di cui al precedente punto\n6).","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl trasporto aereo sezione handlers 2015 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-12-11\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2017-06-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporto aereo di merci  , Trasporto aereo di passeggeri  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5 or 6\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;9.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1145.28\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;19.89\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2017-07\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;155&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;22.67 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[211],{"title":37,"slug":33},[213],{"type":214,"data":215},"call_to_action_body_block",{"title":216,"description":217,"variant":218,"link":219},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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