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highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>FILT CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UGL TRASPORTO AEREO\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è sottoscritta la presente Parte Specifica Vettori del CCNL del\nTrasporto Aereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contesto del CCNL del Trasporto Aereo, le Parti attraverso la stipula\ndella presente sezione speciale dei Vettori confermano la centralità\ninnovativa di una regolamentazione che sia riferimento certo e strumento\npubblicamente riconosciuto per la disciplina delle relazioni di lavoro nel\ncomparto, oltre che garanzia per una competitività trasparente tra imprese\noperanti nel Paese, che vi abbiano stabilito o che intendano stabilirvi la loro\nattività, rappresentando pertanto un valore e un sostegno allo sviluppo\noccupazionale e professionale e all’iniziativa imprenditoriale concorrenziale\ne trasparente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che il perseguimento dei menzionati valori è strumento\nchiave per assicurare al settore una messa a sistema che supporti la soluzione\ndella prolungata e travagliata congiuntura di strutturale criticità e muove\ndal confronto avviato in sede governativa il6 dicembre 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 – Ambito di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contesto di appliczione del CCNL del Trasporto Aereo, la presente Parte\nSpecifica Vettori rappresenta la regolamentazione economica e normativa\nunitaria, inscindibile ed esclusiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei\nVettori Aerei operanti in Italia, qualsivoglia sia l’attività ed il ruolo\nprofessionale svolto all’interno dell’organizzazione del Vettore, ed è\ncomposto da una disciplina comune e da una disciplina speciale articolata in\ntre sezioni per la regolamentazione, rispettivamente, dei rapporti di lavoro\ndelle categorie del Personale Navigante Tecnica, del Personale Navigante di\nCabina e del Personale di Terra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2– Rappresentanze sindacali in Azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con le previsioni del TU sulla Rappresentanza Sindacale, di\ncui al Capo 1 della Parte Generale, le Organizzazioni Sindacali costituiscono\nRappresentanze Sindacali Unitarie Aziendali per ciascuna categoria: PNT, PNC,\nPersonale di Terra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale navigante in ciascuna categoria è possibile costituire\nun’unica rappresentanza unitaria (Rappresentanza Sindacale Unitaria Piloti\nRSUP e Rappresentanza Sindacale Unitaria Assistenti di Volo RSUAV) che\ncostituisce l’unica forma di rappresentanza sindacale aziendale della\ncategoria per l’intero perimetro della compagnia e concorre con le OOSS\nfirmatarie, nei modi e nei termini disciplinati nel presente contratto,\nnell’esercizio dei diritti sindacali. Per quanto non espressamente previsto,\nanche la costituzione, la composizione ed il funzionamento della RSUP e della\nRSUAV rimangono disciplinati dal TU 10 gennaio 2014. Il numero dei componenti\ndella RSUP e della RSUAV sarà calcolato prendendo rispettivamente a\nriferimento le categorie del Personale Navigante Tecnico e Personale Navigante\ndi Cabina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni connesse con l’elezione delle rappresentanze unitarie\nsaranno svolte secondo modalità che salvaguardino il normale svolgimento\ndell’attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la\nDirezione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della\nvotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3– Contributi sindacali (art. 26 l. n. 300\u002F1970)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del\nlavoratore che ne faccia richiesta, mediante delega scritta, l’importo dei\ncontributi associativi da versare all’organizzazione sindacale stipulante\nindicata, pari all’1% della retribuzione mensile come definita nelle singole\nParti Specifiche delpresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega, revocabile per iscritto in ogni momento, dovrà essere datata e\nsottoscritta dal lavoratore ed indicare il mese di decorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che la retribuzione mensile non venga corrisposta non avrà luogo\nla trattenuta di competenza, che non verrà recuperata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la delega dovesse pervenire agli uffici amministrativi della società\noltre il 5 del mese di decorrenza ivi indicato, la trattenuta sarà operata a\npartire dal mese successivo senza alcun recupero per il mese in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dalla Società alla\norganizzazione sindacale indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale revoca ha efficacia immediata; ove pervenisse oltre il giorno\n5 del mese indicato, avrà efficacia a partire dal mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4– Assemblee (art. 20 della legge n. 300 del 1970)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 della Parte Generale del\nCCNL del Trasporto Aereo, le assemblee per il personale navigante potranno\nsvolgersi, fuori dell'orario di lavoro, a richiesta in locali idonei messi a\ndisposizione dall’Azienda di cui l'Azienda abbia o possa avere la\ndisponibilità. Alle assemblee ha diritto di partecipare il personale navigante\nlibero dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di assemblea saranno retribuite al personale navigante che vi abbia\neffettivamente partecipato con una quota oraria pari a 1\u002F173 della retribuzione\nmensile come definita nelle singole sezioni specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale di terra la durata dell’assemblea deve coincidere con\nquanto indicato nella specifica richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5– Permessi retribuiti delle rappresentanze sindacali unitarie (art.\n23 della legge n. 300 del 1970)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della Parte Generale del CCNL,\nla fruizione di permessi sindacali da parte dei componenti le Rappresentanze\nSindacali sarà retribuita secondo gli accordi aziendali secondo il principio\ndi non penalizzazione di ui all’art 5 Parte Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale navigante, la fruizione dei permessi può avvenire solo a\ngiornate intere. Per il Personale di terra la fruizione può avvenire anche ad\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi devono essere richiesti per iscritto e con un preavviso tale da\npoter consentirne la programmazione del turno mensile. A tal fine la richiesta\ndeve essere formalizzata di norma entro il 10 del mese precedente a quello cui\nsi riferisce il permesso. In casi eccezionali e ove sussista una adeguata\nmotivazione l’utilizzo del permesso può essere richiesto con un minor\npreavviso comunque non inferiore a 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È riconosciuta la facoltà delle rappresentanze unitarie di dare\nindicazione scritta alla Direzione Aziendale dei componenti che beneficeranno\nin via permanente, fino a concorrenza dell’ammontare complessivo, dei\npermessi sindacali di cui al presente articolo, in modo tale da determinare\nun’assenza dal ciclo produttivo dei relativi fruitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 – Permessi non retribuiti delle rappresentanze sindacali unitarie\n(art. 24 l n. 300\u002F1970)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle rappresentanze unitarie naviganti hanno diritto a\npermessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a\ncongressi e convegni di natura sindacale nella misura massima di 12 giorni\nannui per ciascun componente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le medesime motivazioni i dirigenti sindacali aziendali del personale di\nterra hanno diritto a permessi non retribuiti nella misura massima di 46 ore\nannue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non retribuiti devono essere richiesti con le modalità di cui\nall’articolo 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 – Permessi per i dirigenti sindacali (art. 30 l 300\u002F1970)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si rinvia al protocollo sulle agibilità sindacali nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Aspettative per cariche sindacali e pubbliche (art. 31 l\n300\u002F1970)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa a richiesta\nun’aspettativa ai sensi dell’art. n. 31 della legge 20\u002F5\u002F1970 n. 300.\nDurante tale aspettativa non compete alcun trattamento economico; peraltro essa\nsarà computata come anzianità di servizio a tutti gli effetti dei vari\nistituti contrattuali fino a un massimo di due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive è concessa a\nrichiesta un’aspettativa ai sensi dell’art. n. 31 della legge 20\u002F5\u002F1970 n.\n300. Il periodo di assenza dal lavoro, trascorso nell’espletamento delle\nfunzioni attribuitegli, non darà luogo ad alcun trattamento economico, ma\nsarà considerato come anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali\nfino a un massimo di due anni e agli effetti del TFR secondo quanto stabilito\ndalla legge 27\u002F12\u002F1985 n. 816.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di specifiche professionalità e di regolazioni pubbliche\nche stabiliscono i requisiti minimi di attività e\u002Fo addestramento al fine di\nconservare le licenze, le abilitazioni e ole certificazioni, su richiesta\ndell’interessato l’aspettativa può essere strutturata in modo frazionato\nal fine di permettere le sopra menzionate attività e\u002Fo addestramenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi l’aspettativa si potrà interrompere con la peiodicità\nrichiesta dalle normative per il periodo strettamente necessario a soddisfare i\nrequisiti minimi legali. Durante le giornate di impiego attivo, al Pilota sarà\ncorrisposta la retribuzione spettante per tali giorni, ivi compresi eventuali\ncomponenti variabili. Esaurita l’attività programmata, l’aspettativa\nriprenderà senza onere di comunicazione ulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti danno atto che per il personale navigante la presente\nregolamentazione esaurisce l’ambito di applicazione della legge n. 300 del\n1970 rimesso alla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 – Inidoneità permanente al Volo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inidoneità permanente del Personale Navigante determina la risoluzione di\ndiritto del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante in caso di inidoneità specifica al volo, anche per\ncause di malattia, dichiarata dalle competenti strutture degli enti preposti\nsecondo la normativa vigente ha diritto di essere interpellato e, qualora in\npossesso dei requisiti richiesti, preferito nell’assunzione nei posti di\npersonale non navigante per la durata di 2 anni dalla data di risoluzione del\nsuo rapporto di lavoro, qualora non abbia maturato titolo di riconoscimento di\nqualsiasi tipo di pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione tra il personale non navigante (che costituisce\nnovazione oggettiva del precedente rapporto), il rapporto di lavoro verrà in\nogni caso regolamentato ai sensi della sezione Personale di Terra del presente\ncontratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione tra il personale non navigante ha diritto al normale\ntrattamento di fine rapporto considerandosi di conseguenza istituito un nuovo\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 – Disposizioni e regolamenti aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto della specificità del rapporto si fa riferimento a quanto\ndisposto dal codice della navigazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oltre al presente contratto collettivo, il Personale Navigante deve\nosservare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dalla Compagnia entro i\nlimiti della legge e del presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza Personale\nNavigante mediante i mezzi di comunicazione in uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 – Agevolazioni Viaggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con apposito regolamento a livello aziendale viene disciplinata, per\nciascuna categoriadi lavoratori, la concessione delle agevolazioni di viaggio,\nnonché l’eventuale facilitazione di viaggio su altri vettori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I titoli “fuori servizio” del personale navigante, sono disciplinati con\napposito regolamento a livello aziendale e eventualmente dagli accordi di\nreciprocità tra Compagnie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 – Oneri Documenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda gli oneri relativi\nall’emissione\u002Fmantenimento\u002Faggiornamento del crew member, del visto e delle\ntasse del passaporto, ciascuna azienda ne definirà nell’ambito della\ncontrattazione collettiva le relative modalità di attribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 13 – Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche tenuto conto di quanto convenuto in premessa il presente contratto ha\ndecorrenza dal 1° gennaio 2014 ed ha scadenza il 31 dicembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure di rinnovo sono definite dal TU 10 gennaio 2014 sulla\nRappresentanza ed agibilità sindacali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERSONALE NAVIGANTE TECNICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE PRIMA – PERSONALE NAVIGANTE TECNICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PARTE I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COSTITUZIONE DEL RAPPORTO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 – Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dall’art. 33 della Parte Generale del CCNL del\nTrasporto Aereo, si stabilisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’assunzione è subordinata alla buona conoscenza, scritta e parlata,\ndella lingua italiana ed inglese, conformemente ai livelli definiti\ninternazionalmente (ICAO: 6 per l’italiano, 4 per l’inglese)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All'atto dell'assunzione la Compagnia è tenuta a comunicare al Personale\nNavigante Tecnico, per iscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• la durata del contratto, la tipologia e la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la base di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la qualifica e il grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dati retributivi essenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre condizioni di lavoro eventualmente concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto alla presentazione dei\nseguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•brevetto C.P.L. + I.R. e A.T.P.L., almeno “frozen” per i Copiloti, in\ncorso di validità nonché le eventuali qualifiche professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altri documenti che la Compagnia ritenesse opportuno richiedere in\nrelazione alle mansioni da affidare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante Tecnico ha l’obbligo di domicilio entro 50\nchilometri dal comune dove è collocata la sua base di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante Tecnico al momento dell’assunzione, dovrà fornire\nidonea documentazione attestante l’idoneità al volo da parte degli enti\npreposti dalle normative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento dell’assunzione l’azienda fornirà al Personale Navigante\nTecnico informazioni relative ai contenuti delle polizze assicurative e\nelementi relativi alla previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante Tecnico dovrà acquisire e mantenere in corso di\nvalidità le certificazioni e specializzazioni necessarie all'espletamento\ndelle mansioni affidategli e per il mantenimento dei requisiti richiesti\nall'atto dell'assunzione, dovendo, l’azienda predisporre le strutture\ntecniche ed addestrative per l’acquisizione ed il mantenimento di detti\nrequisiti in corso di rapporto di lavoro, secondo i fabbisogni operativi e le\nesigenze dell’organizzazione e della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 2 – Periodo di Prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi\ndi effettiva prestazione di lavoro. In caso di contratti a termine successivi\ncostituiti per un numero superiore a due, con medesime mansioni e con la\nmedesima società, non sarà prevista l’apposizione del patto di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo interruzioni dovute a cause di forza maggiore, non sono ammesse né la\nprotrazione né la rinnovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente CCNL. Tuttavia la risoluzione del rapporto può avere\nluogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza\npreavviso né indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, la\nassunzione del lavoratore diviene definitiva e la anzianità di servizio\ndecorre dal giorno dell'assunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il compenso relativo al periodo di prova interrotto o\nnon seguito da conferma, la Compagnia è tenuta a retribuire il solo periodo di\nservizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova, purché non\nabbiano una durata superiore al periodo di prova stesso. Il trattamento\neconomico è dovuto soltanto fino alla scadenza del periodo di prova stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 – Contratto a Tempo Determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatte salve diverse previsioni della parte generale del CCNL del Trasporto\nAereo e ferma restando l’applicabilità dell’articolo 2 del d.lgs 368\u002F2001\ne s.m.i., il contingentamento delle assunzioni di Personale Navigante Tecnico a\ntempo determinato ai sensi dell’art. 1 del citato decreto è fissato nel\nlimite del 20% rispetto all’organico della categoria in forza a tempo\nindeterminato al primo gennaio dell’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 4 – Contratti a Tempo Parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, il trattamento\neconomico e normativo sarà direttamente proporzionale alla ridotta durata\ndella prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maturazione dell’anzianità aziendale, ai fini dell’applicazione dei\ntrattamenti economici e normativi di cui al presente contratto, è direttamente\ncommisurata alla ridotta durata della prestazione, con esclusione degli effetti\nai fini della “Lista di Anzianità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione aziendale, Le Parti condivideranno le\nmodalità di ri-proporzionamento della parte variabile della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5– Doveri dei componenti l’equipaggio di condotta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle mansioni attinenti il pilotaggio dell'aeromobile i\ncomponenti dell'equipaggio di condotta dovranno effettuare, laddove richiesto\ne\u002Fo necessario e con le modalità previste dalle disposizioni aziendali, le\nseguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comandanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme le disposizioni di legge nazionali ed internazionali relative al\nComandante dell’aeromobile, quest’ultimo, laddove richiesto e\u002Fo necessario\ne con le modalità previste dalle disposizioni aziendali, dovrà anche\ngarantire il corretto svolgimento ed esecuzione delle seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compilare e presentare il piano di volo qualora non fosse predisposto da\nstrutture aziendali preposte a tale attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare le ispezioni di transito e prevolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare ispezioni particolari, qualora autorizzate dagli enti\ncompetenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presiedere le attività connesse al rifornimento carburante, con\ncontrollo e\u002Fo verifica delle quantità imbarcate,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare l'assistenza al carico ed al bilanciamento dell'aeromobile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accettare\u002Fcompilare il piano di carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Piloti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compilare e presentare il piano di volo qualora non fosse predisposto dal\nComandante o da strutture aziendali preposte a tale attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare le ispezioni di transito e prevolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare ispezioni particolari; qualora autorizzate dagli enti\ncompetenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sovraintendere le attività connesse al rifornimento carburante, con\ncontrollo e\u002Fo verifica delle quantità imbarcate,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare l'assistenza al carico ed al bilanciamento dell'aeromobile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accettare\u002Fcompilare il piano di carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottoporsi alle sessioni addestrative anche individualmente programmate\ndall’Azienda, sia in sede che da remoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’addestramento, le dotazioni e la documentazione necessaria per\nl’espletamento delle mansioni sopra rappresentate saranno fornite\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia\nil Personale Navigante Tecnico deve tenere un contegno disciplinato e\nrispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli. In\nparticolare dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndalla Compagnia per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnate osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per\nl'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Compagnia e quanto\nprevisto dagli A.O.M., accettati dall’Autorità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non trattare affari, per conto proprio o di terzi che possano interferire\ncon lo svolgimento dell’attività operativa o risultare in contrasto con gli\ninteressi della Compagnia, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione\ned ai metodi di produzione ed organizzazione della Compagnia o farne uso in\nmodo da poter recare ad essa concorrenza o pregiudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 6 – Divise - Indumenti Di Volo - Bagaglio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante Tecnico ha l'obbligo di indossare durante il servizio\nla divisa prescritta per la sua qualifica e grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La vestizione è interamente a carico della Compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante Tecnico deve conservare in buono stato gli indumenti\nsenza apportare agli stessi alcuna modifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il Personale Navigante\nTecnico dovrà restituire alla Compagnia gli ultimi indumenti ricevuti; in caso\ndi perdita o mancata restituzione degli indumenti la Compagnia potrà\nrivalersene trattenendo il valore dalle competenze maturate dal Personale\nNavigante Tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la perdita totale del vestiario personale e del bagaglio in conseguenza\nad avvenimenti di volo viene corrisposta la somma di € 309.87 nel caso in cui\nil Pilota sia comandato in servizio di durata inferiore a 5 giorni e di €\n413.17 se pari o superiore a 5 giorni. L’importo è uguale per tutti i gradi.\nNel caso di perdita parziale o deterioramento l’importo è proporzionale al\ndanno subito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 7 – Gradi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I gradi dei Personale Navigante Tecnico sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comandante Senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comandante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Primo Ufficiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pilota di 1ª\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pilota di 2ª\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diversi gradi non comportano differenziazioni di trattamento economico e\nnormativo oltre quanto previsto nella parte IV° della presente Sezione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Passaggio di grado\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del presente articolo, l'anzianità è riferita alla sola\nanzianità di effettivo servizio come pilota alle dipendenze della\ncompagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio da Comandante a Comandante Senior avviene quando il Comandante\nabbia maturato nel grado un’anzianità di servizio di almeno 4.000 ore di\nvolo o 60 mesi di effettivo servizio in linea come titolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Pilota di 2ª con anzianità di effettivo servizio di 36 mesi\ndall'assunzione consegue di diritto il grado di Pilota di 1ª sempre che sia\nimpiegato in qualità di membro effettivo di equipaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio da Pilota di Prima a Primo Ufficiale avviene quando il Pilota\ndi Prima abbia maturato nel grado un’anzianità di servizio di compagnia di\nalmeno 4.000 ore di volo o 60 mesi di effettivo servizio in linea come\ntitolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I passaggi di grado sono comunicati per iscritto dalla Compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione diretta come Pilota di prima richiede una pregressa\nesperienza pari ad almeno 1.200 ore di volo di cui almeno 600 di linea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 – Lista di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda predispone e comunica su base annua la lista di anzianità del\npersonale navigante tecnico, suddiviso per qualifica, la cui\nfinalità\u002Fregolamentazione e periodicità è definita in ambito di\ncontrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 10 – Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante Tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di\ntrenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni\ncinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi\nmensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante\nTecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima\ngarantita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della normativa vigente le ferie saranno assegnate\ndall’Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e\ndegli accordi in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Personale Navigante Tecnico richiamato in servizio durante il periodo di\nferie, la Compagnia è tenuta ad applicare, sia per il rientro in sede che per\nil ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione\nprevisto dal successivo. La Compagnia inoltre è tenuta a rimborsargli le\neventuali documentate spese già sostenute inutilmente a causa dell'anticipata\ninterruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al\nrimborso da parte di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per\nritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di pagamento delle ferie eventualmente non godute per risoluzione\ndel rapporto di lavoro, ciascun giorno di ferie non goduto sarà liquidato\nsulla base della retribuzione mensile divisa per 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle quantità di giornate di ferie da concedere ed alle\nmodalità di assegnazione delle giornate di ferie in determinati periodi\ndell’anno, si rinvia alla contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 11 – Trasporto e parcheggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Personale Navigante Tecnico deve provvedere a presentarsi in servizio\npresso la base di servizio con i propri mezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di fruizione dei parcheggi sono regolate in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda provvede al trasporto del Personale Navigante Tecnico fuori sede\nper recarsi in albergo al termine del servizio ed in aeroporto all’inizio del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui quanto sopra non sia fornito dall’azienda, al Personale\nNavigante Tecnico fuori sede compete il rimborso delle spese documentabili\nsostenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano impegno comune fruire di agevolazioni, risorse,\nconvenzioni, programmazioni ecc. che gli Enti Locali Territoriali e le\nstrutture di servizio pubblico mettano a disposizione per la gestione della\nmobilità collettiva, al fine di identificare soluzioni idonee ad agevolare la\nmobilità verso l’aeroporto, senza oneri aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorrano esigenze tecniche, organizzative e produttive la Compagnia\npuò disporre il trasferimento del Personale Navigante Tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento il Personale Navigante Tecnico ha l’obbligo di\ndomicilio entro 50 chilometri dal comune ove è collocata la base di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle esigenze tecnico - organizzative e produttive la\nCompagnia disporrà trasferimenti secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'alimentazione degli organici nelle basi sarà soddisfatta\nprioritariamente ricorrendo a dichiarazioni di volontarietà nella allocazione\npresso la base da parte del Personale Navigante Tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo, con cadenza annuale saranno raccolte entro il mese di novembre,\nle manifestazioni di volontarietà al trasferimento, con indicazione della\u002Fe\nbase\u002Fi cui la volontarietà è riferita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La manifestazione di volontarietà ha validità di 12 mesi da valere per i\ntrasferimenti intervenuti esclusivamente per l'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le adesioni volontarie siano superiori al fabbisogno quantitativo e\nprofessionale i trasferimenti saranno effettuati secondo la lista di\nanzianità, ferme restando le esigenze tecnico - organizzative aziendali, e\ngarantendo comunque le seguenti priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•beneficiari legge 104\u002F92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori unici affidatari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori beneficiari delle tutele di legge previste a sostegno della\nmaternità e della paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In mancanza di disponibilità di volontari, si procederà, secondo le\nesigenze organizzative, con trasferimenti d'ufficio sulla base di criteri\nattinenti in primo luogo alla qualifica di appartenenza nonché alla lista di\nanzianità, tenendo in debita considerazione eventuali precedenti trasferimenti\nd’ufficio intercorsi nell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, verranno prioritariamente tutelate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori beneficiari delle tutele di legge previste a sostegno della\nmaternità e della paternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori unici affidatari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•beneficiari legge 104\u002F92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società comunicherà al Personale interessato con un preavviso di 30\ngiorni la base di allocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di specifici accordi aziendali, in caso di trasferimento disposto\ndalla Compagnia il Personale Navigante Tecnico ha l’obbligo di domicilio\nentro 50 km dal Comune ove è collocata la base di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove detto trasferimento comporti il cambio del domicilio del Personale\nNavigante Tecnico e della famiglia spetta il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un preavviso di 30 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese di viaggio per il Personale Navigante Tecnico e i\nfamiliari a carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia, per\nil trasporto degli effetti familiari (mobilio, masserizie e bagagli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento di missione per 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove detto trasferimento comporti il cambio di domicilio del solo Personale\nNavigante Tecnico allo stesso spetta il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un preavviso di 20 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia, per\nil trasporto degli effetti personali (mobilio, masserizie, bagagli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento di missione per 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia potrà rivalersi sul Personale Navigante Tecnico delle spese\nrelative al trasferimento delle masserizie qualora il rapporto di lavoro cessi\nper dimissioni nell'anno successivo a quello di trasferimento. Tale rivalsa\nverrà commisurata in proporzione alla parte di anno trascorsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Personale Navigante Tecnico che ne faccia richiesta potrà essere\naccordato, fatte salve le previsioni di legge in materia, compatibilmente con\nle proprie esigenze organizzative aziendali, un periodo di aspettativa non\nretribuita. L’aspettativa avrà l’effetto di sospendere l’efficacia di\ntutti gli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, fatto salvo casi specifici ed eccezionali, presenterà la\nrichiesta in oggetto almeno 60 giorni prima del presunto inizio del periodo di\naspettativa richiesto. La Società avrà cura di informare il Personale\nNavigante Tecnico dell’esito della richiesta almeno 30 giorni prima\ndell’inizio del periodo di aspettativa richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 – Assenza per Malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia\u002Finfortunio deve essere comunicata alla Compagnia\nimmediatamente non appena insorga lo stato di infermità, sia all'inizio che in\ncaso di eventuale prosecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante Tecnico è tenuto a presentare il relativo\ncertificato medico di giustificazione entro il secondo giorno dall'inizio della\nmalattia o della sua eventuale prosecuzione, salvo il caso di comprovato\nimpedimento, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di\ninfermità risultante dal certificato stesso, anche attraverso strumenti\ndigitali, secondo le modalità di comunicazione previste ed in uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inosservanza di quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2\nl'assenza si considera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia ha facoltà di richiedere il controllo dello stato di\ninfermità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il Personale Navigante Tecnico durante l'assenza debba, per\nparticolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla\nCompagnia, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove\npotrà essere rintracciato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante Tecnico assente per malattia\u002Finfortunio è tenuto,\nfin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato\nalla Compagnia, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore\n10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ad eccezione dei casi di\ninidoneità temporanea al volo certificata dalle strutture sanitarie competenti\nsecondo le vigenti disposizioni dell’ENAC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente il Personale Navigante Tecnico che debba lasciare il\ndomicilio per eventuali e comprovate necessità di visite prestazioni o\naccertamenti specialistici e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a\ndarne preventiva comunicazione alla Compagnia, secondo le modalità\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza del Personale Navigante Tecnico nel proprio domicilio, durante\nle fasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei\nlimiti delle disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di infermità, il Personale Navigante Tecnico dovrà\nformalizzare attraverso certificato medico attestante l’idoneità\n“definitiva” e comunicare alla Compagnia la propria idoneità entro\nl'ultimo giorno di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rispetto da parte del Personale Navigante Tecnico degli obblighi\nsopra indicati comporta la perdita del trattamento economico di malattia ed è\nsanzionabile con l'adozione del provvedimento disciplinare della sospensione\ndal lavoro e dalla retribuzione e nei casi più gravi dal licenziamento senza\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza\ncontinuata per malattia o di assenza per infortunio, il Personale Navigante\nTecnico dovrà sottoporsi ad una visita medica presso le strutture sanitarie\ncompetenti secondo le disposizioni normative vigenti; sarà cura della\nstruttura stessa, salvo diversa disciplina di legge o regolamentare, accertare\nin questo caso idoneità alla ripresa del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Pilota impegnato in attività di servizio fuori sede, infermo per\nsopravvenuta malattia o infortunio, deve informare il Comandante ed attenersi\nalle stesse norme dei punti precedenti, facendo riferimento alla Direzione\nOperazioni Volo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 15 – Trattamento di Malattia\u002FInfortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia\u002Finidoneità il Personale Navigante Tecnico ha diritto\nalla conservazione del posto, in applicazione dei seguenti regimi di\ncomporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in regime di comporto continuativo (inidoneità derivante da un unico\nevento): 24 mesi di assenza (730 giorni di assenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in regime di comporto frazionato per sommatoria, per un periodo di 12\nmesi di assenza (365 giorni di assenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del conteggio del comporto di cui al capoverso precedente si\nprende in considerazione un arco temporale di tre anni, prendendo cioè a\nriferimento le assenze che si sono verificate negli ultimi 36 mesi\ncalendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia\u002Finidoneità per causa di servizio, a partire dal\nprimo giorno di assenza e per i primi 12 mesi il dipendente percepisce la\nnormale retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>•In caso di malattia \u002F inidoneità non per causa di servizio: a partire\ndal primo giorno di assenza è corrisposto il 100% della normale retribuzione\nper i primi 6 mesi (183 giorni anche frazionati); 50% per i successivi 6 mesi\n(182 giorni anche frazionati).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Successivamente ai periodi indicati il lavoratore non ha diritto alla\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>•Ferma restando la possibilità di considerare gestionalmente fattispecie\nspecifiche, superato il periodo massimo di comporto, il Personale Navigante\nTecnico dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio di volo dalle strutture\nsanitarie competenti, o in ogni caso di superamento del periodo di comporto\ncontinuativo, potrà chiedere un periodo continuativo di aspettativa non\nretribuita, e priva di qualsiasi effetto ai fini dell’anzianità,\ngiustificato dalla permanenza dello stato di inabilità temporanea certificata\ndalle strutture sanitarie competenti, fino ad un massimo di ulteriori 12\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di malattia derivanti da documentate patologie particolarmente\ngravi e\u002Fo invalidanti (affezioni in forme meno acute e\u002Fo croniche, patologie\noncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari) non verranno computate ai\nfine dei termini previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I limiti complessivi di assenze aventi effetto sia sulla conservazione del\nposto di lavoro che sul relativo trattamento economico sono oggetto di\nriproporzionamento in caso di prestazione a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 16 – Assicurazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia è tenuta ad assicurare il Personale Navigante Tecnico contro i\nrischi di volo, a norma dell'art. 935 cod. Nav., per i seguenti capitali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COMANDANTI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per morte: Euro 309.874,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per invalidità permanente (generica) assoluta: Euro 413.165.51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti\nalle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi\nl'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di\nlegge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di\ninvalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali\nassicurati sono: Euro 129.114,22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assicurazione è estesa alle malattie professionali previste per la\ncategoria dei Comandanti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive\nintegrazioni e modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad\ninfortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per\ncento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità\npermanente (generica) assoluta (punto 1-b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dai Comandanti nei\nperiodi contrattualmente definiti “tempo di servizio”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie\ndi cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono altresì assicurati gli\ninfortuni subiti dai Comandanti nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi\ntrascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il\ntempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione dei\nservizio e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura, inoltre, i Comandanti per morte e invalidità\npermanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte in dipendenza\ndell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate dalla\nOrganizzazione Mondiale della Sanità per i seguenti capitali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per morte: Euro 309.874,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per invalidità permanente (generica) assoluta: Euro 413.165.51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti\nalle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi\nl'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di\nlegge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di\ninvalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali\nassicurati sono: Euro 129.114,22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad\ninfortunio o a malattia professionale In misura non inferiore al cinquanta per\ncento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità\npermanente (generica) assoluta (punto 1-b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura il Comandante nel caso di morte per qualsiasi causa\nsecondo i capitali di seguito indicati: € 206.582,76.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura i Comandanti per l'invalidità permanente specifica\n(inabilità permanente al volo) derivante da qualsiasi causa per i capitali\nindicati nella tabella sotto riportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino a 52 anni 361.519,82\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>53 anni 206.282,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>54 anni 154.937,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>55 anni 103.291,37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>56 anni 61.974.82\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57 anni 41.316,55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58 anni 30.987,41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>59 anni 15.493,70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60 anni e oltre7.746,85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le frasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- “fino a 52 anni” si intende: fino alla data di compimento del 52°\nanno di età e così via per le frasi successive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura il Comandante per l’invalidità temporanea specifica\n(inabilità temporanea al volo) per i periodi superiori ai 20 giorni\nconsecutivi con una indennità giornaliera pari ad € 77,47 da corrispondere\nper un massimo di 365 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PILOTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per morte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Euro 206.582,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per invalidità permanente (generica) assoluta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Euro 309.874,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti\nalle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi\nl'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di\nlegge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di\ninvalidità permanente (generica) assoluta (punto 2b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali\nassicurati sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Euro 98.126,81 per i Piloti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assicurazione è estesa alle malattie professionali previste per la\ncategoria dei Piloti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive\nintegrazioni e modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad\ninfortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per\ncento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità\npermanente (generica) assoluta (punto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dai Piloti nei\nperiodi contrattualmente definiti “tempo di servizio”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie\ndi cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono altresì assicurati gli\ninfortuni subiti dai Piloti nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi\ntrascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il\ntempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione dei\nservizio e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura, inoltre, i Piloti per morte e invalidità permanente\nconseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte in dipendenza\ndell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate dalla\nOrganizzazione Mondiale della Sanità per i seguenti capitali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per morte: Euro 206.582,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per invalidità permanente (generica) assoluta: Euro 309.874,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti\nalle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi\nl'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di\nlegge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di\ninvalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali\nassicurati sono: Euro 98.126,81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad\ninfortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per\ncento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità\npermanente (generica) assoluta (punto 1-b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura i piloti nel caso di morte per qualsiasi causa (ad\neccezione di quelle riconducibili a dipendenze da alcool o da sostanze\nstupefacenti) secondo i capitali di seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 206.582,76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura i piloti per l'invalidità permanente specifica\n(inabilità permanente al volo) derivante da qualsiasi causa (ad eccezione di\nquelle riconducibili a dipendenze da alcool o da sostanze stupefacenti) per i\ncapitali indicati nella tabella sotto riportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a 52 anni 271.139,87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>53 anni154.937,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>54 anni116.202,80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>55 anni 77.468,53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>56 anni 46.481,12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57 anni 30.987,41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58 anni 23.240,56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>59 anni 11.620,28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60 anni e oltre 5.784,31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le frasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- “fino a 52 anni” si intende: fino alla data di compimento del 52°\nanno di età e così via per le frasi successive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura i Comandanti per l’invalidità temporanea specifica\n(inabilità temporanea al volo) per i periodi superiori ai 20 giorni\nconsecutivi con una indennità giornaliera pari ad € 77,47 da corrispondere\nper un massimo di 365 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura i Piloti per l’invalidità temporanea specifica\n(inabilità temporanea al volo) per i periodi superiori ai 20 giorni\nconsecutivi con una indennità giornaliera pari ad € 51,65 da corrispondere\nper un massimo di 365 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che gli elementi indicati nel presente articolo\nsaranno oggetto di aggiornamento per quanto attiene i riferimenti all’età,\nrispetto all’innalzamento dell’età pensionistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Segreterie Nazionali FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI ed UGL\nTRASPORTO AEREO richiedono di prevedere nell’ambito della vigenza\ncontrattuale una verifica circa la possibilità di innalzare i massimali dei\ncapitali assicurati per le singole tipologie di copertura, attraverso\ncontributi volontari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>****\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia, direttamente o tramite l’adesione a Casse mutualistiche e di\nassistenza, assicura il Personale Navigante Tecnico per prestazioni sanitarie,\nintegrative al Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’onere assicurativo complessivo annuo pro-capite a carico dell’Azienda\nper ciascun Comandante\u002FPilota aderente è fissato fino a un massimo di €\n1.695.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro l’anno 2015, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro\ncongiunto tra le parti firmatarie saranno valutate eventuali linee di\nregolamentazione e funzionamento di un fondo di assistenza sanitaria di\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 – Servizio di linea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1. Sistema Diarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diaria di linea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEDIO\u002FLUNGO RAGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese per servizio di linea avverrà sulla base del\nconteggio delle ore di servizio\u002Fassenza dalla base di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di calcolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la liquidazione dell’importo giornaliero verrà riconosciuta al\nnavigante che abbia maturato un tempo di servizio\u002Fassenza fuori base uguale o\nsuperiore a 12 ore effettive nell’arco della giornata (00.01-24-00);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la liquidazione dell’importo orario, pari ad 1\u002F12 dell’importo\ngiornaliero, verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di\nservizio\u002Fassenza fuori base inferiore a 12 ore nell’arco della giornata\n(00.01-24.00), calcolando tale importo in base all’effettivo numero di ore\nprestate con arrotondamento alla mezz’ora successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’importo giornaliero ed orario maturati con le modalità di calcolo\nsopra indicate, viene di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Importo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Giornaliero \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>42\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Orario \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGIONAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si rinvia alla parte dedicata del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo strutture fisse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Personale Navigante Tecnico in addestramento presso la propria base di\nservizio che possano beneficiare delle strutture fisse a disposizione del\npersonale, non verrà corrisposta la diaria, salvo le giornate in cui siano\nimpiegati in servizio di linea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diarie maturate dal navigante, indipendentemente dal tipo di attività\neffettuata, saranno normalmente liquidate con le competenze del foglio\nretribuzione del mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Basi estere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema, delineato ai precedenti capoversi, si applica, in caso di\ndislocazione del navigante in base estera, considerando il tempo di permanenza\nnella base interamente come tempo di servizio\u002Fassenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 – Missioni non di linea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Personale Navigante Tecnico in missione non di linea, oltre al pagamento\ndel biglietto di viaggio od al rimborso del prezzo relativo, è dovuto un\nrimborso delle spese di vitto nei limiti della normalità. Si stabilisce che\nforfetariamente tali spese saranno compensate con la corresponsione della\ndiaria di € 56,81 giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la missione non di linea all'estero si protragga oltre il 3° giorno, il\ntrattamento di cui al precedente punto 1 è integrato, con decorrenza dal 3°\ngiorno, con una indennità giornaliera aggiuntiva di € 20.66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al Personale Navigante Tecnico in addestramento fuori sede è\nriconosciuto il trattamento di missione (non di linea).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 – Pernottamenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I pernottamenti ed i trasferimenti fuori sede del Personale Navigante\nTecnico, sia in Italia che all'estero, sono a cura e a carico della Compagnia,\nin strutture alberghiere di categoria almeno 4 stelle in camera doppia uso\nsingola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 – Condizioni d’impiego e mutamento di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Pilota non è tenuto a prestare servizio diverso da quello per il\nquale è stato assunto, salvo i casi previsti dall’art. 905 del Codice della\nNavigazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTAZIONEDI IMPIEGO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 – Orario di lavoro, tempo di servizio, tempo di volo,\nriserva.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che attiene a definizioni, limiti giornalieri, limiti periodici e\nriposi minimi si fa riferimento a quanto stabilito in materia dai vigenti\nregolamenti internazionali, europei e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli orari previsti devono consentire di terminare i voli entro il periodo di\nservizio di volo massimo permesso. A tal fine nella programmazione mensile\ndelle turnazioni l'Azienda prevedrà un Periodo di Servizio di Volo (FDP)\nmassimo giornaliero ridotto di 30 minuti rispetto a quelli di cui al comma\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dall’art. 6 del regolamento integrativo al\nCapo Q dell’Allegato III del Reg. (CEE) n. 3922\u002F1991 e s.m.i. relativo ai\ndiversi impieghi di riserva, nel caso specifico di servizi di riserva che non\nsiano prestati presso la normale sede (riserva in aeroporto) il Pilota deve\npresentarsi al campo entro 90 minuti dalla notifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 – Riposi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La spettanza dei riposi su base annua è pari a 120 giorni; 10 su base\nmensile. I riposi assorbono le domeniche e le festività previste dalla vigente\nnormativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione aziendale, è prevista la possibilità in\nprogrammazione di individuare un numero di riposi mensile inferiore o superiore\na 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di programmazione e fruizione dei riposi sono definite con\naccordo a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza (anche per malattia, infortunio, aspettativa, ecc.) programmata\nnel turno mensile assorbe 1 giorno di riposo ogni 3 giorni programmati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza (anche per malattia, infortunio, aspettativa, ecc.) comunicata\nsuccessivamente alla programmazione del turno assorbe i riposi programmati sul\nturno e sovrapposti all’assenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Uno dei giorni di riposo dovrà essere accordato il giorno antecedente\nquello fissato per la visita medica. Il giorno della visita medica non sarà\nconsiderato né riposo né servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pilota in addestramento non di linea ha diritto a 7 giorni di riposo al\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammestxt\">\u003Ch3>Art. 23 – Addestramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione aziendale, verranno definite modalità di\nfruizione della formazione a distanza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 – Sistema retributivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle diverse linee di servizio e dell’esigenza di\ngarantire la sostenibilità economica delle stesse, l’assetto retributivo è\narticolato su due strutture di retribuzione per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•equipaggi operanti su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a\n52 tonnellate e\u002Fo oltre 100 posti passeggero.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•equipaggi operanti su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 52\ntonnellate e fino ad un massimo di 100 posti\u002Fpasseggero (Equipaggi Regional)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SISTEMA RETRIBUTIVO EQUIPAGGI OPERANTI SU AEROMOBILI DI PESO MASSIMO AL\nDECOLLO SUPERIORE A 52 TONNELLATE E\u002FO OLTRE 100 POSTI PASSEGGERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SKILLEVEL_selected_trigger\">\u003Ch3>Art. 25 – Stipendio mensile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Personale Navigante Tecnico è corrisposto lo stipendio mensile,\ncorrisposto per 14 mensilità, modulato sulla base dell’anzianità di\nservizio nelle misure indicate nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti)\nallegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle A2 per i Comandanti e B2 per i Piloti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 26 – Indennità di Volo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di\nun’indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato\nsulla base dell’anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle\nA (Comandanti) e B (Piloti) allegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle A2 per i Comandanti e B2 per i Piloti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è\ncompensata con la corresponsione di un’indennità oraria di volo integrativa\nil cui importo è modulato sulla base dell’anzianità di servizio e della\ntipologia di volo (corto\u002Fmedio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito\nnelle tabelle A, A1, A2 e B, B1, B2 allegate. L’indennità di volo\nintegrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui\nsono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla\ndeterminazione degli istituti retributivi riflessi e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s’intende\nl’ora di volo block to block schedulata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dell’indennità oraria di volo integrativa sono articolati in\n4 scaglioni orari e non sono tra loro cumulabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 27 – Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Personale Navigante Tecnico sono corrisposte, nel mese di dicembre, una\ntredicesima mensilità e, nel mese di giugno, una quattordicesima mensilità\ncostituite dallo stipendio mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, il\nPilota che abbia superato il periodo di prova, ha diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti\nsono i mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore a\nquindici giorni è computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tredicesima e la quattordicesima mensilità formano parte integrante\ndella retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di\nprevidenza e delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 – Componenti trattamento economico e loro pagamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile e\u002Fo la normale retribuzione mensile è composta\ndallo stipendio mensile e dall’indennità di volo minima garantita e concorre\nalla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed\ninfortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla\nretribuzione mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta entro l’ultimo giorno del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 29 – Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposto al Pilota\nil trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art. 2120 C.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. è costituita dai seguenti\nelementi, con esclusione di ogni erogazione effettuata ad altro titolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio mensile, ivi comprese le mensilità aggiuntive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di volo minima garantita per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di morte del Pilota le indennità di mancato preavviso e il\ntrattamento di fine rapporto devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e,\nse vivevano a carico del Pilota, ai parenti entro il terzo grado e agli affini\nentro il secondo grado. In mancanza delle persone su indicate, ed in mancanza\naltresì di disposizioni testamentarie, quanto previsto al comma precedente è\nattribuito secondo le norme della successione legittima.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_different_other_txt\">\u003Cp>SISTEMA RETRIBUTIVO EQUIPAGGI OPERANTI SU AEROMOBILI DI PESO MASSIMO AL\nDECOLLO FINO A 52 TONNELLATE E FINO AD UN MASSIMO DI 100 POSTI\u002FPASSEGGERO\n(EQUIPAGGI REGIONAL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMANDANTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico del Comandante è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stipendio base conglobato (stipendio base + contingenza + E.D.R);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di volo minima garantita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di volo oltre la 30° ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di volo giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo stipendio base è fissato nell’importo lordo mensile indicato nella\nseguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Comandante\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>700,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di maggio 2015 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Comandante\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>826,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di luglio 2016 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Comandante\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>929,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'indennità di volo minima garantita, pari a 30 ore, viene stabilita\nnella seguente misura, corrispondente ad un importo lordo mensile pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Indennità di volo minima garantita (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Comandante\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.800,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione di tale indennità assorbirà il controvalore di 30 ore di\nvolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di maggio 2015 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Comandante\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2950,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowanceamount1\">\u003Cp>•Con competenza dal mese di luglio 2016 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Comandante\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3000,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ciascuna ora di volo nel mese oltre le 30 ore, effettuata in qualità\ndi titolare di equipaggio, sarà corrisposta una indennità oraria aggiuntiva,\nnella misura in Euro lordi di seguito riportata; ai fini della corresponsione\ndell’indennità oraria di volo, si fa riferimento alle ore block to block\nschedulate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>Vengono riconosciuti i seguenti importi:\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 31° alla 40° (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 41° alla 60° ora(€) \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 61° alla 70° ora (€) \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 71° ora(€) \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Comandante \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>82\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90 \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ogni giorno di servizio in avvicendamento, sarà corrisposta una\nindennità volo giornaliera, nella misura di Euro lordi di seguito\nriportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>(€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Comandante\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giorno di servizio in avvicendamento, che comporti un’assenza\ndalla base di servizio superiore a 12 ore, l’importo sopra menzionato sarà\nincrementato di € 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di volo o frazioni di ora effettuate nella fascia oraria 24,00 –\n05,00 saranno compensate con una maggiorazione del 15%, prendendo a\nriferimento, per il valore orario, 1\u002F30° dell’indennità di volo minima\ngarantita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comandante ha diritto per tutto il corso della carriera a 7 aumenti\nbiennali. L'importo lordo mensile degli aumenti periodici dello stipendio viene\nfissato nelle misure indicate nella tabella sotto riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>(€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Importo scatto (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tredicesima mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia corrisponderà ogni anno ai Comandanti, prima di Natale, una\n13a mensilità costituita dalle seguenti voci, per quanto maturato nel corso\ndell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio base conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di volo minima garantita, per quanto maturato fino alle\nretribuzioni di aprile 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il\nComandante ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità\nquanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a\n15 giorni viene computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quattordicesima mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal mese di giugno 2015, è prevista la corresponsione della 14a\nmensilità secondo le seguenti modalità: con competenza dal mese di maggio\n2015, maturazione del rateo mensile della 14a mensilità pari al 100% dello\nStipendio base conglobato e scatti di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il\nComandante ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità\nquanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a\n15 giorni viene computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizio di linea\u002FDiaria di linea:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ogni giorno di servizio in volo viene corrisposta una diaria\ngiornaliera di € 30,99 per servizio fino ad 8 ore, incrementata di € 15,99\nper servizio di durata superiore ad 8 ore ed ogni qualvolta si pernotti fuori\ndalla base di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I pernottamenti ed i trasferimenti fuori sede del Personale, sia in\nItalia che all'estero, sono a cura e a carico della Compagnia. Al Personale in\nmissione non di linea, oltre al pagamento del biglietto di viaggio od al\nrimborso del prezzo relativo, con modalità analoghe a quanto previsto in\nAlitalia, è dovuto un rimborso delle spese di vitto nei limiti della\nnormalità. Al Personale in addestramento fuori sede è riconosciuto il\ntrattamento di missione (non di linea).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto concerne la riserva al campo, le Parti definiranno\ncongiuntamente il trattamento da prevedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi e computo della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tutti gli effetti e salvo i casi in cui sia diversamente disposto, la\nretribuzione mensile del presente accordo, è costituita dallo stipendio base\nconglobato, dagli scatti di anzianità e indennità di volo minima\ngarantita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per determinare la quota giornaliera di retribuzione, si divide la\nretribuzione mensile per 30, per determinare la retribuzione oraria, si divide\nla retribuzione mensile per 200 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per determinare il valore di una giornata di ferie, si divide la\nretribuzione mensile per 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il pagamento delle retribuzioni saranno corrisposte entro la fine del\nmese di riferimento, con scorrimento al mese successivo della corresponsione\ndegli elementi variabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di contrasto sugli elementi costitutivi della retribuzione,\nverranno corrisposte le somme sulle quali non vi è contrasto; il Personale\ndovrà segnalare eventuali errori di pura contabilità, non appena riscontrati\ne comunque in tempo utile per permettere le opportune verifiche da parte della\nCompagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento di fine rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, verrà corrisposto al\nDipendente, il trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art.\n2120 C.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo del T.F.R. sono considerati i seguenti istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• retribuzione base conglobata,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• indennità di volo minima garantita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• la 13a mensilità e 14a mensilità ove prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PILOTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico dei Piloti è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stipendio base conglobato (stipendio base + contingenza + E.D.R);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di volo minima garantita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di volo oltre la 30° ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di volo giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo stipendio base è fissato negli importi lordi mensili indicati nella\nseguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Pilota di 1°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Primo Ufficiale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>650,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>550,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di maggio 2015 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Pilota di 1°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Primo Ufficiale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>739,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>560,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di luglio 2016 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Pilota di 1°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Primo Ufficiale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>800,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>600,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype\">\u003Cp>•L'indennità di volo minima garantita, pari a 30 ore, viene stabilita\nnella seguente misura, corrispondente ad un importo lordo mensile pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Indennità di volo minima garantita (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Pilota di 1°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Primo Ufficiale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.400,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>490,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione di tale indennità assorbirà il controvalore di 30 ore di\nvolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di maggio 2015 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Pilota di 1°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Primo Ufficiale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.430\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>510\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di luglio 2016 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Pilota di 1°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Primo Ufficiale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.458\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>513\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ciascuna ora di volo nel mese oltre le 30 ore, effettuata in qualità\ndi titolare di equipaggio, sarà corrisposta una indennità oraria aggiuntiva,\nnella misura in Euro lordi di seguito riportata; ai fini della corresponsione\ndell’indennità oraria di volo, si fa riferimento alle ore block to block\nschedulate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno riconosciuti i seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 31° alla 40° (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 41° alla 60° ora(€) \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 61° alla 70° ora(€) \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 71° ora(€) \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 1°Primo Ufficiale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>53\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ogni giorno di servizio in avvicendamento, sarà corrisposta una\nindennità volo giornaliera, nella misura di Euro lordi di seguito\nriportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>(€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 1° \n\n        \u003Cp>Primo Ufficiale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Pilota di 2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ogni giorno di servizio in avvicendamento, che comporti un’assenza\ndalla base di servizio superiore a 12 ore, l’importo sopra menzionato sarà\nincrementato di € 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di volo o frazioni di ora effettuate nella fascia oraria 24,00 –\n05,00 saranno compensate con una maggiorazione del 15%, prendendo a riferimento\nper il valore orario 1\u002F30° dell’indennità di volo minima garantita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Pilota neo assunto, non ancora membro effettivo di equipaggio sarà\nretribuito con lo stipendio base e con una indennità di volo fissata\nforfetariamente in € 400 lordi mensili, che si riferisce alla sua posizione\n\"in addestramento\" ed è comprensiva quindi dei voli effettuati in\naddestramento. Tale indennità è frazionabile in Euro 20 lordi, per ogni\ngiornata di impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Pilota che disimpegni funzioni relative al grado di Comandante\ncontinua a percepire lo stipendio corrispondente al grado di Pilota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui venga conseguita la qualifica di Comandante, al termine\ndel periodo di facente funzioni, la retribuzione, inclusi gli scatti di\nanzianità eventualmente maturati nel periodo, verrà adeguata a quella del\ngrado superiore con effetto retroattivo dall'inizio delle funzioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il passaggio di qualifica non venga conseguito, al\ntermine del periodo di facente funzioni e per tutto il tempo di tali funzioni,\nal dipendente verrà riconosciuto un importo pari alla differenza tra la sua\nretribuzione e quella del grado di cui aveva temporaneamente rivestito le\nfunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Pilota ha diritto per tutto il corso della carriera a 7 aumenti\nbiennali. L'importo lordo mensile degli aumenti periodici dello stipendio viene\nfissato nelle misure indicate nella tabella sotto riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di promozione, lo stipendio relativo al nuovo grado è aumentato\ndell’importo degli scatti eventualmente maturati nei gradi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Importo scatto (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pilota di 1° \n\n        \u003Cp>Primo Ufficiale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Pilota di 2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tredicesima mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia corrisponderà ogni anno ai Piloti, prima di Natale, una 13a\nmensilità costituita dalle seguenti voci, per quanto maturato nel corso\ndell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio base conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di volo minima garantita, per quanto maturato fino alle\nretribuzioni di aprile 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il\nPilota ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti\nsono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a 15\ngiorni viene computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quattordicesima mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal mese di giugno 2015, è prevista la corresponsione della 14a\nmensilità secondo le seguenti modalità: con competenza dal mese di maggio\n2015, maturazione del rateo mensile della 14a mensilità pari al 100% dello\nStipendio base conglobato e scatti di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il\nComandante ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità\nquanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a\n15 giorni viene computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizio di linea\u002FDiaria di linea:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ogni giorno di servizio in volo viene corrisposta una diaria\ngiornaliera di € 30,99 per servizio fino ad 8 ore, incrementata di € 15,49\nper servizio di durata superiore ad 8 ore ed ogni qualvolta si pernotti fuori\ndalla base di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I pernottamenti ed i trasferimenti fuori sede del Personale, sia in\nItalia che all'estero, sono a cura e a carico della Compagnia. Al Personale in\nmissione non di linea, oltre al pagamento del biglietto di viaggio od al\nrimborso del prezzo relativo, con modalità analoghe a quanto previsto in\nAlitalia, è dovuto un rimborso delle spese di vitto nei limiti della\nnormalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al Personale in addestramento fuori sede è riconosciuto il trattamento\ndi missione (non di linea).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto concerne la riserva al campo, le Parti definiranno\ncongiuntamente il trattamento da prevedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi e computo della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli effetti e salvo i casi in cui sia diversamente disposto, la\nretribuzione mensile del presente accordo è costituita dallo stipendio base\nconglobato, dagli scatti di anzianità e indennità di volo minima\ngarantita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la quota giornaliera di retribuzione, si divide la\nretribuzione mensile per 30; per determinare la retribuzione oraria, si divide\nla retribuzione mensile per 200 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare il valore di una giornata di ferie, si divide la\nretribuzione mensile per 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle retribuzioni saranno corrisposte entro la fine del mese\ndi riferimento, con scorrimento al mese successivo della corresponsione degli\nelementi variabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contrasto sugli elementi costitutivi della retribuzione, verranno\ncorrisposte le somme sulle quali non vi è contrasto; il Personale dovrà\nsegnalare eventuali errori di pura contabilità, non appena riscontrati, e\ncomunque in tempo utile per permettere le opportune verifiche da parte della\nCompagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento di fine rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, verrà corrisposto al\nDipendente, il trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art.\n2120 C.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo del T.F.R. sono considerati i seguenti istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione base conglobata,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di volo minima garantita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la 13a mensilità e 14a mensilità ove prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il primo semestre 2015 le Parti individueranno meccanismi che\ndeterminino una omogeneizzazione della struttura della retribuzione, parte\nfissa e variabile, degli equipaggi regional con quelli di corto raggio, medio\nraggio e lungo raggio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CODICE DISCIPLINARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 – Provvedimenti Disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità all'art. 7 della Legge 20\u002F05\u002F70 n. 300, le mancanze dei\nPiloti possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari\nda parte della Compagnia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione\n(retribuzione mensile\u002F173),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La sospensione dal servizio e dalla retribuzione si potrà applicare a\nquelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali\nche le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una\nmaggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata\nsoluzione nel rimprovero o nella multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo incorre nel provvedimento di sospensione il Pilota\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza\ngiustificato motivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.esegua negligentemente il lavoro affidatogli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.per disattenzione o per negligenza provochi danni a beni della\nCompagnia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.trasgredisca l'osservanza della presente normativa di lavoro, dei\nregolamenti aziendali o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla\ndisciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. leda l’immagine della compagnia utlizzando media e\u002Fo social network in\nmodo inappropriato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il licenziamento di cui alla lettera e) del precedente punto l. Può\nessere adottato nei confronti del dipendente che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro, le quali pur essendo di maggior rilievo\ndì quelle contemplate al precedente punto 2. non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione di cui al successivo punto 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo incorre nel provvedimento di licenziamento con\npreavviso il Pilota che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.commetta lieve insubordinazione verso i superiori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.danneggi colposamente beni della Compagnia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.provochi una rissa sul posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.si assenti ingiustificatamente dal lavoro per oltre un giorno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.trasgredisca le norme contenute nel manuale operativo causando pregiudizio\nalla sicurezza del volo e\u002Fo alla regolarità e puntualità delle operazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.commetta qualsiasi recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate al\nprecedente punto 2. quando siano già stati comminati due provvedimenti di\nsospensione negli ultimi due anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.leda gravemente l’immagine della compagnia utlizzando media e\u002Fo social\nnetwork in modo inappropriato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del\nPilota colpevole di mancanze cosi gravi da non consentire la prosecuzione anche\nprovvisoria del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo incorre nel provvedimento di licenziamento senza\npreavviso il Pilota che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.commetta grave insubordinazione verso i superiori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.danneggi volontariamente beni della Compagnia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.commetta furto ai danni della Compagnia o dei suoi dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.abbandoni il posto di lavoro con pregiudizio della incolumità delle\npersone o della sicurezza dei beni della Compagnia o comunque compia azioni che\nimplichino gli stessi pregiudizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.fumi ove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o\nalla sicurezza di beni della Compagnia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.si assenti dal lavoro ingiustificatamente nel giorno seguente il riposo\nper due volte nell'arco di 12 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.commetta qualsiasi recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate al\nprecedente punto 2 quando siano già stati comminati due provvedimenti di\nsospensione negli ultimi 12 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva\ncontestazione degli addebiti al Pilota e senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo\ndell’infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà\nindicato il termine entro cui il Pilota potrà presentare le proprie\ngiustificazioni. Tale termine non sarà inferiore a 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione sarà effettuata una volta che la Compagnia abbia acquisito\nconoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze ed al compimento delle\nindispensabili indagini di rito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare sarà comunicata al\nPilota con lettera raccomandata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi dì particolare gravità, nelle more tra la contestazione\ndell'addebito e l'adozione del provvedimento disciplinare, la Compagnia potrà\ndispensare dal servizio, in via cautelativa, il Pilota, con decorrenza della\nretribuzione di fatto (retribuzione base, scatti di anzianità, contingenza,\nindennità di volo minima garantita).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 – Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, il rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato potrà essere risolto da una delle due parti contraenti\npurché questa ne dia regolare preavviso all’altra osservando i termini\nseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova, i termini di preavviso saranno di 20 giorni\nper ogni anno intero di servizio prestato dal Pilota presso la Compagnia, con\nun minimo di 2 mesi ed un massimo di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di un anno saranno conteggiate per dodicesimi computandosi come\nmese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso non dovrà essere osservato quando l’altra parte abbia dato\ngiusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non\nconsentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto secondo quanto\nprevisto dalle norme relative ai licenziamenti individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine dì ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove una delle due parti risolva il rapporto di lavoro senza rispettare i\ntermini di preavviso predetti, i termini stessi saranno sostituiti da\nun’indennità pari all’importo della retribuzione minima garantita e\nrelativa al periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità\nsarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREVIDENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 32 – Previdenza Complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti convengono che i Piloti dipendenti dalla Compagnia possano\naderire al Fondo Pensione Complementare “Fondaereo”. Allo scopo le parti\naccettano integralmente lo Statuto e le norme che regolamentano il\nfunzionamento, la gestione e le prestazioni del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’adesione al Fondo può essere richiesta a partire dalla data di\nsuperamento del periodo di prova da parte dei Piloti assunti con contratto a\ntempo indeterminato e dai Piloti a tempo determinato dal 2° contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I Piloti che siano stati occupati precedentemente presso altre Aziende e\nche abbiano già aderito al Fondo, possono richiedere l’adesione a partire\ndalla data di assunzione presso la Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione minima a carico del Pilota iscritto al Fondo è pari al 2%\ndella retribuzione utile ai fini del TFR. La contribuzione a carico della\nSocietà per ciascun Pilota iscritto al Fondo è pari al 2% della retribuzione\nutile ai fini del TFR.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSISTENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DI VOLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE SECONDA ASSISTENTI DI VOLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PARTE I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COSTITUZIONE DEL RAPPORTO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 – Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dall’art.33 della Parte Generale del CCNL del\nTrasporto Aereo, si stabilisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’assunzione è subordinata alla buona conoscenza, scritta e parlata,\ndella lingua italiana ed inglese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nessuno può essere assunto senza la debita certificazione della\niscrizione nell’apposito registro per il personale di volo presso ENAC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All'atto dell'assunzione la Compagnia è tenuta a comunicare\nall’Assistente di Volo, per iscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del contratto e la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la base di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dati retributivi essenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre condizioni di lavoro eventualmente concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti\ndocumenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•iscrizione nell’apposito registro per il personale di volo presso\nENAC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altri documenti che la compagnia ritenesse opportuno richiedere in\nrelazione alle mansioni affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistente di Volo ha l’obbligo del domicilio entro 50 chilometri dal\ncomune dove è collocata la base di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assistente di Volo è tenuto a dichiarare la sua residenza, il suo\nabituale domicilio ed il recapito telefonico nonché a notificare ogni\nsuccessivo mutamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assistente di Volo si impegna a svolgere l'attività professionale per la\nSocietà in modo esclusivo; qualunque deroga deve essere autorizzata per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della assunzione l’azienda fornirà all’Assistente di Volo i\ncontenuti delle polizze assicurative e della previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure aziendali definiscono la predisposizione di strutture tecniche ed\naddestrative per l’acquisizione ed il mantenimento di detti requisiti in\ncorso di rapporto di lavoro, secondo i fabbisogni operativi e le esigenze\ndell’organizzazione e della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 – Periodo di Prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi\ndi effettivo servizio. In caso di contratti a termine successivi costituiti per\nun numero superiore a due, con medesime mansioni e con la medesima società,\nnon sarà prevista l’apposizione del patto di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse la protrazione, né il rinnovo del periodo di prova, salvo\ninterruzioni derivanti da cause di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli\nobblighi contrattuali. Tuttavia la risoluzione del rapporto può avere luogo ad\niniziativa di ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,\nl’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio\ndecorre dal giorno dell’assunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il compenso relativo al periodo di prova, interrotto ma\nnon seguito da conferma, la compagnia è tenuta a retribuire il solo periodo di\nservizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova purché non\nabbiano durata superiore al periodo di prova stesso. Il trattamento economico\nè dovuto soltanto fino alla scadenza del detto periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione a tempo determinato il periodo di prova è di 2 mesi\nin caso di contratto di durata fino a mesi 6 e 4 mesi in caso di contratto fino\na 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 – Contratto a Tempo Determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve diverse previsioni della parte generale del CCNL del Trasporto\nAereo e ferma restando l’applicabilità dell’articolo 2 del d.lgs 368\u002F2001\ne s.m.i., il contingentamento delle assunzioni di Assistenti di Volo a tempo\ndeterminato ai sensi dell’art. 1 del citato decreto è fissato nel limite del\n20% rispetto all’organico della categoria in forza a tempo indeterminato al\nprimo gennaio dell’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 – Contratto a Tempo Parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, viene stabilito quanto\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda si riserva di accogliere le domande di assunzione o di\ntrasformazione compatibilmente con le esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione dei periodi di prestazione dell’attività lavorativa\nnelle diverse forme di part-time disciplinate dai successivi punti sarà\nconcordata tra la Compagnia, in relazione ad esigenze tecnico-organizzative, e\nl’Assistente di Volo, in relazione alle proprie esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono previste le seguenti tipologie di lavoro a tempo parziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presenza articolata nel corso dell’anno su base mensile con un minimo\ndi 1 mese e fino ad un massimo di 6 mesi di inattività (anche consecutivi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alternanza di tre settimane consecutive di attività lavorativa e di una\nsettimana di inattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alternanza di due settimane consecutive di attività lavorativa e di due\nsettimane di inattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti rinviano alla contrattazione aziendale l’eventuale applicazione\ndi clausole elastiche o flessibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato potrà fare\nrichiesta di passaggio a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso dei lavoratori al tempo parziale ed il loro rientro a tempo pieno\navverrà in base ai seguenti criteri prioritari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti con figli o familiari conviventi portatori di handicap\ngrave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti genitori unici o affidatari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti con almeno 1 figlio di età inferiore ai 6 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anzianità di servizio e anzianità anagrafica (per l’Assistente di\nVolo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anzianità di qualifica e anzianità anagrafica (per la qualifica\nsuperiore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale potrà richiedere il rientro a tempo pieno,\ntrascorsi minimo 12 mesi. A tali richieste verrà fornito riscontro positivo\ndall'Azienda soltanto nel caso in cui le esigenze tecnico-organizzative lo\nconsentano e tenuto conto della presenza di nuove richieste di trasformazione a\npart-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande di passaggio a tempo parziale e di rientro a tempo pieno, che\nverranno protocollate dall’azienda, dovranno essere fatte pervenire alla\ncompagnia entro il 1° agosto di ogni anno, per avere effetto, se accolte, a\npartire dal 1° gennaio dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornirà risposta sull’esito delle domande ai richiedenti,\nentro e non oltre il 30 novembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale viene stipulato per iscritto. Il\npersonale a tempo parziale può richiedere variazioni delle modalità e\nquantità di effettuazione del part-time, secondo le procedure previste. A tali\nrichieste verrà fornito riscontro positivo dalla Compagnia nel caso in cui le\nesigenze tecnico-organizzative lo consentano e tenuto conto della presenza di\nnuove richieste di trasformazione a part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzioni di personale full-time, la Compagnia darà precedenza\nal personale con la stessa qualifica con contratto di lavoro part-time, sempre\nche ne abbia fatto richiesta scritta. L’assistente di volo assunto a tempo\nindeterminato part-time potrà chiedere per iscritto la trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno: la richiesta verrà presa in esame\ndall’Azienda in base alla data di presentazione della stessa compatibilmente\ncon le proprie esigenze tecnico organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la predeterminazione della collocazione calendariale\ndell’attività lavorativa nell’ambito dell’arco temporale preso a\nriferimento, gli avvicendamenti verranno comunicati ai lavoratori a tempo\nparziale mediante la pubblicazione del turno del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accoglimento delle domande d’accesso alle diverse tipologie di part\ntime, ovvero di ripristino della prestazione lavorativa da part time a full\ntime, avviene compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative\ndell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda illustra alle RSA\u002FRSU, entro il mese di novembre di ogni anno,\nle informazioni sui posti a tempo parziale ed a tempo pieno disponibili per la\ntrasformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituti retributivi e normativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contratto di lavoro a tempo parziale tutti gli istituti sia\nnormativi che retributivi sono direttamente riproporzionati in relazione alla\nridotta prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile sarà corrisposta nei soli mesi di prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ratei della 13ma mensilità verranno computati sulla base dei mesi di\nservizio programmati prestati nell'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La spettanza annuale di ferie sarà determinata, rispetto alla previsione\ncontrattuale, proporzionalmente ai mesi di servizio prestato nell'anno ed il\nperiodo di godimento delle stesse così riproporzionato, sarà comunicato\ndall'Azienda entro i termini contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione aziendale verranno definite modalità di\nriproporzionamento della parte variabile della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni finali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di malattia decorrerà unicamente per i\nmesi\u002Fsettimane di effettivo servizio programmato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di inattività non vi è l’obbligo per il dipendente di\ncomunicare o certificare l’infermità eventualmente insorta a meno che la\nprognosi di detta infermità interessi anche il periodo di ripresa\ndell’attività; in tal caso ai soli fini degli obblighi di accertamento\nmedico-legali presso le Strutture Sanitarie competenti, il dipendente dovrà\ncomunicare alla Compagnia l’infermità sin dal momento del suo insorgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o infortunio insorti nel periodo di inattività che si\nprolunghino anche nel periodo programmato di attività, il dipendente è tenuto\nad informare l'Azienda almeno cinque giorni prima della data programmata di\ninizio attività, salvo casi di impossibilità sopravvenuta, rimanendo comunque\nfissato l'obbligo dell'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla\nnormativa in materia di assenze per malattia o infortunio a decorrere dalla\ndata programmata di ripresa del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Per il trattamento economico della maternità troveranno applicazione le\nvigenti disposizioni di legge. I contributi previdenziali saranno dovuti, nel\nrispetto delle norme di legge, per i soli periodi di attività.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’importo spettante a titolo di “Assegno familiare” sarà determinato\nin applicazione delle norme di legge in materia. Ai fini del conteggio del\nperiodo di preavviso, sarà computata la somma dei periodi programmati di\neffettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normale durata delle uniformi sarà determinata sulla base dei periodi di\nservizio effettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistente di Volo è tenuto a ritirare i turni di servizio e le\ncomunicazioni aziendali prima della ripresa programmata dell’attività\nsecondo le modalità previste in sede aziendale .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli istituti e gli aspetti non espressamente menzionati nel presente\narticolo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 – Divise - Indumenti Di Volo - Bagagli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistente di volo ha l'obbligo di indossare durante il servizio la divisa\nprescritta per la sua qualifica e grado secondo le norme emanate in merito\ndalla Compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La vestizione è interamente a carico della Compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la perdita totale del vestiario\u002Fbagaglio in conseguenza di\navvenimenti di volo, viene corrisposta la somma di Euro 155,00 nel caso in cui\nl’Assistente di Volo sia impiegato in servizio di durata inferiore ai 5\ngiorni e di Euro 235.00 nel caso in cui il Assistente di Volo sia impiegato in\nservizio di durata pari o superiore ai 5 giorni. L'importo è uguale per tutte\nle qualifiche. Nel caso di perdita parziale o deterioramento l'importo è\nproporzionale al danno subito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 – Qualifiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le qualifiche degli Assistenti di Volo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Cabina Senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Cabina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistente di Volo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Capo Cabina Senior e il Capo Cabina sono gli Assistenti di volo al quale\nè assegnata la responsabilità di tutto il servizio di cabina svolto a bordo\ndegli aa\u002Fmm di Compagnia, anche sotto il profilo commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale responsabilità viene esercitata con riferimento alle attività\nconcernenti la sicurezza e le emergenze, al prodotto complessivamente erogato,\nalla sua conformità agli standards di Compagnia, al livello qualitativo ed\nall’efficacia dello stesso, nonché con riferimento al rispetto da parte di\ntutto l’equipaggio addetto ai servizi complementari di bordo delle\nregolamentazioni aziendali, del corretto svolgimento delle attività e della\ndisciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In particolare al Capo Cabina Senior viene affidato il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•collaborare con la Struttura Direzionale competente alla definizione\ndegli standards qualitativi ed al loro miglioramento anche attraverso la\npartecipazione diretta a specifiche iniziative predisposte a tale scopo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•collaborare con le Strutture Aziendali preposte al miglioramento dei\nlivelli addestrativi e dei processi di comunicazione attraverso la\npartecipazione a specifiche iniziative predisposte a tale scopo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mantenere gli opportuni collegamenti con il Comandante in tutte le fasi\noperative collegate al volo e durante le soste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•garantire nelle fasi operative collegate al volo e durante le soste la\npropria attività di coordinamento con gli enti di Compagnia circa le\nproblematiche commerciali inerenti il servizio di cabina, ivi comprese le fasi\ndi imbarco passeggeri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gestire, supervisionare e partecipare al servizio di bordo quando\nnecessario, con l’obiettivo dell’ottimizzazione del servizio al cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•curare i contatti con i passeggeri per particolari problemi anche di\nnatura commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•curare l’addestramento sul lavoro dell’equipaggio di cabina e la\nrealizzazione dei processi valutativi di detto personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vigilare sulle attività complessive in cabina e sul corretto svolgimento\ndella prestazione dell’equipaggio di cabina durante il servizio, nonché\nsulla variazione di configurazione di cabina effettuata dagli assistenti di\nvolo riportando gli eventi e i comportamenti anomali o contrari ai regolamenti\ned alla disciplina nei previsti rapporti, nonché segnalandoli immediatamente\nal Comandante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è responsabile delle vendite di bordo, quando previste e allorché operi\ncome unico responsabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coordinare l’effettuazione di servizi di bordo complementari e\nspecifici servizi, quali promozione e vendite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Capo Cabina svolge i compiti del Capo Cabina Senior nei voli in cui operi\ncome unico responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei voli in cui sia prevista, sulla base delle disposizioni del presente\ncontratto, la presenza del Capo Cabina Senior, il Capo Cabina, riportando al\nCapo Cabina Senior ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nelle classi di servizio e\u002Fo nelle aree dell’aeromobile affidate al suo\ncoordinamento, gestire, supervisionare e partecipare al servizio di bordo\nquando necessario, con l’obiettivo dell’ottimizzazione del servizio al\ncliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•curare i contatti con i passeggeri per particolari problemi anche di\nnatura commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•curare l’addestramento sul lavoro dell’equipaggio di cabina e la\nrealizzazione dei processi valutativi di detto personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vigilare, nelle classi di servizio e\u002Fo nelle aree di aeromobile affidate\nal suo coordinamento, sulle attività complessive e sul corretto svolgimento\ndella prestazione dell’equipaggio di cabina durante il servizio, riportando\ngli eventi e i comportamenti anomali o contrari ai regolamenti ed alla\ndisciplina nei previsti rapporti, nonché segnalandoli immediatamente al Capo\nCabina Senior;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è responsabile delle vendite di bordo quando previste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coordinare ed effettuare servizi di bordo complementari e specifici\nservizi, quali promozione e vendite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistente di Volo ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare la gestione delle emergenze a bordo, secondo le procedure di\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accogliere i passeggeri a bordo ed assisterli durante le operazioni di\nimbarco all’interno dell’aeromobile e durante il volo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare il servizio di bordo e la variazione di configurazione\naeromobile secondo le disposizioni ed i regolamenti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cooperare con il Capo Cabina Senior\u002FCapo Cabina nella gestione delle\nvendite a bordo, quando previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare servizi di bordo complementari e specifici servizi, quali\npromozione e vendite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eseguire quanto previsto dalle disposizioni aziendali per tutto quanto\nconcerne i servizi complementari di bordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EQUIPAGGI REGIONAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gradi del Personale di Cabina sono i seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistente di Volo Responsabile di Cabina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistente di Volo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 – Passaggi di qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio da Assistente di Volo a Capo Cabina avviene a giudizio\ndell'azienda, sulla base di criteri di valutazione e selezione riconducibili\nalle capacità professionali ed umane quali requisiti tecnico professionali,\nesperienza, caratteristiche personali, valutazioni delle prestazioni ed\nanzianità aziendale, così come definito nell’ambito della contrattazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Personale Navigante di Cabina ha diritto a ferie annuali nella misura di\ntrenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni\ncinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi\nmensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante\ndi Cabina la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima\ngarantita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della normativa vigente le ferie saranno assegnate\ndall’Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e\ndegli eventuali accordi in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Personale Navigante di Cabina richiamato in servizio durante il periodo\ndi ferie, la Compagnia è tenuta ad applicare, sia per il rientro in sede che\nper il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di\nmissione previsto dal successivo. La Compagnia inoltre è tenuta a rimborsargli\nle eventuali documentate spese già sostenute inutilmente a causa\ndell'anticipata interruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia\ndiritto al rimborso da parte di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per\nritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La regolamentazione sull’interruzione del godimento delle ferie a causa di\nsopraggiunta malattia è rinviata alla contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di pagamento delle ferie eventualmente non godute per risoluzione\ndel rapporto di lavoro, ciascun giorno di ferie non goduto sarà liquidato\nsulla base della retribuzione mensile divisa per 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle quantità di giornate di ferie da concedere ed alle\nmodalità di assegnazione delle giornate di ferie in determinati periodi\ndell’anno, si rinvia alla contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 – Trasporto e Parcheggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Personale Navigante di Cabina deve provvedere a presentarsi in\nservizio presso la base di servizio con i propri mezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di fruizione dei parcheggi sono regolate in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda provvede al trasporto del Personale Navigante di Cabina fuori\nsede per recarsi in albergo al termine del servizio ed in aeroporto\nall’inizio del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui quanto sopra non sia fornito dall’azienda, al Personale\nNavigante di Cabina fuori sede compete il rimborso delle spese documentabili\nsostenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano impegno comune fruire di agevolazioni, risorse,\nconvenzioni, programmazioni ecc. che gli Enti Locali Territoriali e le\nstrutture di servizio pubblico mettano a disposizione per la gestione della\nmobilità collettiva, al fine di identificare soluzioni idonee ad agevolare la\nmobilità verso l’aeroporto, senza oneri aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorrano esigenze tecniche, organizzative e produttive la Compagnia\npuò disporre il trasferimento del Personale Navigante di Cabina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento il Personale Navigante di Cabina ha l’obbligo di\ndomicilio entro 50 chilometri dal comune ove è collocata la base di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle esigenze tecnico - organizzative e produttive la\nCompagnia disporrà trasferimenti secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'alimentazione degli organici nelle basi sarà soddisfatta\nprioritariamente ricorrendo a dichiarazioni di volontarietà nella allocazione\npresso la base da parte del Personale Navigante di Cabina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo, con cadenza annuale saranno raccolte entro il mese di novembre,\nle manifestazioni di volontarietà al trasferimento, con indicazione della\u002Fe\nbase\u002Fi cui la volontarietà è riferita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La manifestazione di volontarietà ha validità di 12 mesi per i\ntrasferimenti intervenuti esclusivamente per l'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le adesioni volontarie siano superiori al fabbisogno quantitativo e\nprofessionale i trasferimenti saranno effettuati secondo un criterio di\nanzianità di servizio, ferme restando le esigenze tecnico - organizzative\naziendali, e garantendo comunque le seguenti priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•beneficiari legge 104\u002F92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori unici affidatari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori beneficiari delle tutele di Legge previste a sostegno della\nmaternità e della paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In mancanza di disponibilità di volontari, si procederà, secondo le\nesigenze organizzative, con trasferimenti d'ufficio sulla base di criteri\nattinenti in primo luogo alla qualifica di appartenenza nonché all'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, verranno prioritariamente tutelate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori beneficiari delle tutele di Legge previste a sostegno della\nmaternità e della paternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori unici affidatari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•beneficiari legge 104\u002F92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società comunicherà al Personale interessato, suddiviso per qualifica e\ncon un preavviso di 30 giorni, la base di allocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di specifici accordi aziendali, in caso di trasferimento disposto\ndalla Compagnia il Personale Navigante di Cabina ha l’obbligo di domicilio\nentro 50 km dal Comune da dove è collocata la base di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dove detto trasferimento comporti il cambio del domicilio del Personale\nNavigante di Cabina e della famiglia spetta il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un preavviso di 30 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese di viaggio per il Personale Navigante di Cabina e\ni familiari a carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia, per\nil trasporto degli effetti familiari (mobilio, masserizie e bagagli)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento di missione per 1 mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove detto trasferimento comporti il cambio di domicilio del solo Personale\nNavigante di Cabina allo stesso spetta il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un preavviso di 20 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese di viaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia, per\nil trasporto degli effetti personali (mobilio, masserizie, bagagli).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento di missione per 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia potrà rivalersi sul Personale Navigante di Cabina delle spese\nrelative al trasferimento delle masserizie qualora il rapporto di lavoro cessi\nper dimissioni nell'anno successivo a quello di trasferimento. Tale rivalsa\nverrà commisurata in proporzione alla parte di anno trascorsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 – Aspettativa non Retribuita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Personale Navigante Cabina che ne faccia richiesta potrà essere\naccordato, fatte salve le previsioni di legge in materia, compatibilmente con\nle proprie esigenze organizzative aziendali, un periodo di aspettativa non\nretribuita. L’aspettativa avrà l’effetto di sospendere l’efficacia di\ntutti gli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, fatto salvo casi specifici ed eccezionali, presenterà la\nrichiesta in oggetto almeno 60 giorni prima del presunto inizio del periodo di\naspettativa richiesto. La Società avrà cura di informare il PNC dell’esito\ndella richiesta almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di aspettativa\nrichiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 – Assenza per Malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per infermità da malattia\u002Finfortunio deve essere comunicata e\ncertificata all'Azienda immediatamente non appena insorga lo stato di\ninfermità, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione del periodo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assistente di Volo è tenuto ad inviare il relativo certificato medico\nentro il secondo giorno dall'inizio della malattia o della sua eventuale\nprosecuzione, salvo il caso di comprovato impedimento, comunicando con la\nmassima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal\ncertificato stesso, anche attraverso strumenti digitali, secondo le modalità\npreviste ed in uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2,\nl'assenza si considera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda ha facoltà di richiedere il controllo dello stato di\nmalattia\u002Finfortunio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'assistente di Volo durante l'assenza debba, per particolari\nmotivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Compagnia, ne\ndovrà dare preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove potrà essere\nreperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assistente di Volo assente per malattia\u002Finfortunio è tenuto, fin dal\nprimo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato\nall'Azienda, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle h. 10.00\nalle h. 12.00 e dalle h. 17.00 alle h. 19.00. ad eccezione dei casi di\ninidoneità temporanea al volo certificata dalle strutture sanitarie competenti\nsecondo le vigenti disposizioni dell’ENAC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente l'assistente di Volo che, per eventuali e comprovate\nnecessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o\naccertamenti specialistici o per altri giustificati motivi debba lasciare il\ndomicilio, e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a darne\npreventiva comunicazione alla Compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza dell'Assistente di Volo nel proprio domicilio, durante le\nfasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei\nlimiti delle disposizioni di legge vigenti. Le disposizioni di cui ai\nprecedenti commi del presente punto non si applicano ai casi di inidoneità\ndichiarati in occasione delle visite mediche ordinarie presso le strutture\nsanitarie competenti-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di infermità, l'Assistente di Volo dovrà\nformalizzare attraverso certificato medico \"definitivo\" e comunicare\nall'Azienda la propria idoneità entro l'ultimo giorno di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza\ncontinuata per malattia\u002Finfortunio, l'Assistente di Volo dovrà sottoporsi ad\nuna visita medica straordinaria presso le strutture sanitarie competenti\nsecondo le disposizioni normative vigenti; sarà cura dell'istituto stesso,\nsalvo diversa disciplina di legge, accertare in questo caso l'idoneità alla\nripresa del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assistente di Volo impegnato in attività di servizio fuori sede, infermo\nper sopravvenuta malattia o infortunio, deve informare il Comandante ed\nattenersi alle stesse norme di cui ai punti precedenti, facendo riferimento\nagli Enti aziendali locali che sono responsabili di fornire tutta l'assistenza\nnecessaria ai fini logistici ed economici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Trattamento di Malattia\u002FInfortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia\u002Finidoneità il Personale Navigante di Cabina ha\ndiritto alla conservazione del posto, in applicazione dei seguenti regimi di\ncomporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in regime di comporto continuativo (inidoneità derivante da un unico\nevento): 24 mesi di assenza (730 giorni di assenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in regime di comporto frazionato per sommatoria, per un periodo di 12\nmesi di assenza (365 giorni di assenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del conteggio del comporto di cui al capoverso precedente si\nprende in considerazione un arco temporale di tre anni, prendendo cioè a\nriferimento le assenze che si sono verificate negli ultimi 36 mesi\ncalendariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia\u002Finidoneità per causa di servizio, a partire dal\nprimo giorno di assenza e per i primi 12 mesi il dipendente percepisce la\nnormale retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia \u002F inidoneità non per causa di servizio: a partire\ndal primo giorno di assenza è corrisposto il 100% della normale retribuzione\nper i primi 6 mesi (183 giorni anche frazionati); 50% per i successivi 6 mesi\n(182 giorni anche frazionati).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Successivamente ai periodi indicati il lavoratore non ha diritto alla\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Superato il periodo massimo di comporto, il Personale Navigante di Cabina\ndichiarato temporaneamente inidoneo al servizio di volo dalle strutture\nsanitarie competenti, o in ogni caso di superamento del periodo di comporto\ncontinuativo, potrà chiedere un periodo continuativo di aspettativa non\nretribuita, e priva di qualsiasi effetto ai fini dell’anzianità,\ngiustificato dalla permanenza dello stato di inabilità temporanea certificata\ndalle strutture sanitarie competenti, fino ad un massimo di ulteriori 12\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di malattia derivanti da documentate patologie particolarmente\ngravi e\u002Fo invalidanti (affezioni in forme meno acute e\u002Fo croniche, patologie\noncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari) non verranno computate ai\nfine dei termini previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti complessivi di assenze aventi effetto sia sulla conservazione del\nposto di lavoro che sul relativo trattamento economico sono oggetto di\nriproporzionamento in caso di prestazione a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro l’anno 2014, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro\ncongiunto tra le parti firmatarie saranno identificate le linee di\nregolamentazione e funzionamento di un fondo di assistenza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 – Inidoneità permanente al Volo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inidoneità degli Assistenti di Volo a svolgere la loro attività a bordo\ndegli AA\u002Fmm determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 – Assicurazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia è tenuta ad assicurare gli Assistenti di Volo contro gli\ninfortuni conseguenti a rischi di volo, a norma dell'art. 935 Cod. Nav., per i\nseguenti capitali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per morte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale superiore a 18 mesi € 154.937,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi € 87.798,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate\ndall'INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali\nassicurati per i casi di invalidità permanente (generica) assoluta (punto\n1-b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al dieci per cento i\ncapitali assicurati sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale superiore a 18 mesi€ 49.063,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi € 33.570,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dagli Assistenti di\nVolo nei periodi definiti \"tempo di servizio\" di cui al successivo capoverso\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto al precedente comma, l'assicurazione comprende gli\ninfortuni subiti dagli Assistenti di Volo nei periodi di riserva a domicilio,\nnei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonchè\ndurante il tempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per\nl'effettuazione del servizio e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia assicura gli Assistenti di Volo per morte e invalidità\npermanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte dagli\nAssistenti di Volo in dipendenza dell'attività di servizio svolta nelle aree\ngeografiche indicate come tali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Per morte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale superiore a 18 mesi € 154.937,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi € 87.798,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Per invalidità permanente(generica) assoluta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale superiore a 18 mesi € 206.583,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi € 108.456,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per invalidità permanente (generica) parziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli\ninfortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale,\napplicate dall'INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai\ncapitali assicurati per i casi di invalidità permanente (generica)\nassoluta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al dieci per cento, i\ncapitali assicurati sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale superiore a 18 mesi € 49.063,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u002FV con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi € 33.570,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo),\ndichiarata per qualsiasi ragione dall’Istituto Medico Legale\ndell’Aeronautica Militare la Compagnia assicura gli Assistenti di Volo salvo\nche questi non abbiano diritto alla maggiore liquidazione conseguente\nall'invalidità permanente (generica) assoluta o parziale, per i seguenti\ncapitali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>ETA’ \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>C.A.\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fino a 30 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 51.646,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fino a 40 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 41.317,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fino a 50 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 30.987,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fino ed oltre 60 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 18.076,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le frasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino a 52 anni” si intende: fino alla data di compimento del 52° anno di\netà e così via per le frasi successive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assicurazione per le malattie professionali è effettuata solo in quanto\nobbligatoria per legge nei limiti da questa fissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre la Compagnia direttamente o, indirettamente attraverso fondi od enti\nmutualistici esistenti o all’uopo costituiti assicura gli AA.VV con contratto\na tempo indeterminato per prestazioni sanitarie integrative al Servizio\nSanitario Nazionale, per un onere massimo pari ad euro 500 per assistente di\nvolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro l’anno 2015, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro\ncongiunto tra le parti firmatarie saranno valutate eventuali linee di\nregolamentazione e funzionamento di un fondo di assistenza sanitaria di\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Segreterie Nazionali FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI ed UGL\nTRASPORTO AEREO richiedono di prevedere nell’ambito della vigenza\ncontrattuale una verifica circa la possibilità di innalzare i massimali dei\ncapitali assicurati per le singole tipologie di copertura, attraverso\ncontributi volontari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 – SERVIZIO DI LINEA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1. Sistema Diarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEDIO E LUNGO RAGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diaria di linea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese per servizio di linea avverrà sulla base del\nconteggio delle ore di servizio\u002Fassenza dalla base di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di calcolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la liquidazione dell’importo giornaliero verrà riconosciuta al\nnavigante che abbia maturato un tempo di servizio\u002Fassenza fuori base uguale o\nsuperiore a 12 ore effettive nell’arco della giornata (00.01-24-00);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la liquidazione dell’importo orario, pari ad 1\u002F12 dell’importo\ngiornaliero, verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di\nservizio\u002Fassenza fuori base inferiore a 12 ore nell’arco della giornata\n(00.01-24.00), calcolando tale importo in base all’effettivo numero di ore\nprestate con arrotondamento alla mezz’ora successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’importo giornaliero ed orario maturati con le modalità di calcolo\nsopra indicate, viene di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Importo \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Giornaliero\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>42\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Orario\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGIONAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si rinvia alla parte dedicata del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Basi estere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema, delineato ai precedenti capoversi, si applica, in caso di\ndislocazione del navigante in base estera, considerando il tempo di permanenza\nnella base interamente come tempo di servizio\u002Fassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diarie non di linea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di computo delle diarie indicate al punto 1, vengono applicate\nanche alle attività non di linea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli Assistenti di Volo cui siano attribuiti incarichi nella struttura\npresso la propria base di servizio e che possano beneficiare delle strutture\nfisse a disposizione del personale, non verrà corrisposta la diaria, salvo le\ngiornate in cui siano impiegati in servizio di linea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assistenti di volo impegnati in attività addestrative potranno fruire\ndelle strutture fisse, se a disposizione, oppure verrà corrisposta una\nindennità sostitutiva da definire in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riserva al campo non utilizzata, all’assistente di volo è\nriconosciuto quanto definito dagli accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diarie maturate dal navigante, indipendentemente dal tipo di attività\neffettuata, verranno liquidate con le competenze del foglio retribuzione del\nmese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pernottamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per pernottamenti di tutti gli Assistenti di Volo senza distinzione di\ngrado, tanto in Italia che all’estero, l’alloggio è provveduto a cure e\nspese della Compagnia in idonee strutture alberghiere di categoria di almeno 4\nstelle, con camera doppia uso singola con bagno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 Condizioni d’impiego e mutamento di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Personale Navigante di Cabina non è tenuto a prestare servizio\ndiverso da quello per il quale è stato assunto, salvo i casi previsti\ndall’art. 905 del Codice della Navigazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTAZIONE DI IMPIEGO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 – COMPOSIZIONE EQUIPAGGI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Assistenti di Volo saranno adibiti agli aeromobili della flotta secondo\nle esigenze organizzative e nel rispetto della vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La composizione degli equipaggi di cabina degli aeromobili di Compagnia\nè la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AEROMOBILI DI MEDIO RAGGIO E CORTO RAGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 Capo Cabina o 1 Capo Cabina Senior 3 Assistenti di Volo, per gli\naeromobili con configurazione con più di 150 posti per passeggeri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli aeromobili con configurazione con meno di 150 posti per\npasseggeri, la composizione prevista è 1 Capo Cabina o 1 Capo Cabina Senior e\n2 Assistenti di Volo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli aeromobili con configurazione con meno di 100 posti per\npasseggeri, la composizione prevista è 1 Capo Cabina o 1 Capo Cabina Senior e\n1 Assistente di Volo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli aeromobili con configurazione con meno di 50 posti per\npasseggeri, la composizione prevista è di 1 Capo Cabina o 1 Capo Cabina Senior\no di 1 Assistente di Volo (SCCM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In programmazione potrà essere indifferentemente previsto l’impiego di un\nCapo Cabina o di un Capo Cabina Senior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase operativa potrà essere utilizzata una composizione equipaggio con\nfungibilità tra Capo cabina Senior\u002FCapo Cabina e Assistente di Volo, sia nel\nsenso dell’impiego di Capi Cabina Senior o Capi Cabina come Assistenti di\nVolo, sia nel senso dell’impiego di Assistenti di Volo come Capo cabina\nSenior\u002FCapo Cabina In fase operativa e fermo restando il rispetto delle\nnormative vigenti, per assicurare l’effettività e la puntualità del\nservizio sarà garantita dall’equipaggio la partenza del volo, anche dalla\nbase di armamento, con un equipaggio ridotto qualora la riduzione sia dovuta ad\nindisponibilità improvvisa di membri dell’equipaggio, anche per cause\noperative, che si manifestano in termini di tempo tali da non consentire la sua\nsostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AEROMOBILI DI LUNGO RAGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per Aeromobile di lungo raggio s’intende l’aeromobile considerato Wide\nBody (ad esempio: A33X, B767, B777, B787).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantità e la composizione dell’equipaggio minimi impiegabili su\naeromobili di Lungo Raggio sono definiti secondo la normativa nazionale e\ninternazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la composizione minima dell’equipaggio non potrà essere\ninferiore ad un capo cabina senior, un capo cabina e sei assistenti di volo,\nsalvo l’ipotesi di configurazione full economy per la quale è prevista una\ncomposizione di 1 capo cabina senior e 6 assistenti di volo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali minimi saranno integrati attraverso accordi aziendali che prendano a\nriferimento tipologia di AM, configurazione e tipologia del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase operativa e fermo restando il rispetto delle normative vigenti, per\nassicurare l’effettività e la puntualità del servizio sarà garantita\ndall’equipaggio la partenza del volo, anche dalla base di armamento, con un\nequipaggio ridotto qualora la riduzione sia dovuta ad indisponibilità\nimprovvisa di membri dell’equipaggio, anche per cause operative,\nmanifestatasi in termini di tempo che non consentano la sua sostituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 – Orario di lavoro, tempo di servizio, tempo di volo,\nriserva.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che attiene a definizioni, limiti giornalieri, limiti periodici e\nriposi minimi si fa riferimento a quanto stabilito in materia dai vigenti\nregolamenti internazionali, europei e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli orari previsti devono consentire di terminare i voli entro il periodo di\nservizio di volo massimo permesso. A tal fine nella programmazione mensile\ndelle turnazioni l'Azienda prevedrà un Periodo di Servizio di Volo (FDP)\nmassimo giornaliero ridotto di 30 minuti rispetto a quelli di cui al comma\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dall’art. 6 del regolamento integrativo al\nCapo Q dell’Allegato III del Reg. (CEE) n. 3922\u002F1991 e s.m.i. relativo ai\ndiversi impieghi di riserva, nel caso specifico di servizi di riserva che non\nsiano prestati presso la normale sede (riserva in aeroporto) l’Assistente di\nVolo deve presentarsi al campo entra 90 minuti dalla notifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 – Riposi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La spettanza dei riposi su base annua è pari a 120 giorni; 10 su base\nmensile. I riposi assorbono le domeniche e le festività previste dalla vigente\nnormativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione aziendale, è prevista la possibilità in\nprogrammazione di individuare un numero di riposi mensile inferiore o superiore\na 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di programmazione e fruizione dei riposi sono definite con\naccordo a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza (anche per malattia, infortunio, aspettativa, ecc.) programmata\nnel turno mensile assorbe 1 giorno di riposo ogni 3 giorni programmati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza (anche per malattia, infortunio, aspettativa, ecc.) comunicata\nsuccessivamente alla programmazione del turno assorbe i riposi programmati sul\nturno e sovrapposti all’assenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uno dei giorni di riposo dovrà essere accordato il giorno antecedente\nquello fissato per la visita medica. Il giorno della visita medica non sarà\nconsiderato né riposo né servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 – Sistema Retributivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle diverse linee di servizio e dell’esigenza di\ngarantire la sostenibilità economica delle stesse, l’assetto retributivo è\narticolato su due strutture di retribuzione per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•equipaggi operanti su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a\n52 tonnellate e oltre 100 posti passeggero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•equipaggi operanti su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 52\ntonnellate e fino ad un massimo di 100 posti\u002Fpasseggero (Equipaggi\nRegional).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SISTEMA RETRIBUTIVO EQUIPAGGI OPERANTI SU AEROMOBILI DI PESO MASSIMO AL\nDECOLLO SUPERIORE A 52 TONNELLATE E OLTRE 100 POSTI PASSEGGERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 – Stipendio Mensile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli Assistenti di Volo è corrisposto lo stipendio mensile, per 14\nmensilità, modulato sulla base dell’anzianità, qualifica e con\nl’articolazione e misure di cui alle tabelle allegate C (Capo Cabina Senior),\nD (Capi Cabina), E (Assistenti di Volo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle C1 (Capo Cabina Senior), D1 (Capi Cabina),\nE1 (Assistenti di Volo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle nelle tabelle C2 (Capo Cabina Senior), D2\n(Capi Cabina), E2 (Assistenti di Volo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 – Indennità di Volo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli Assistenti di Volo che svolgono servizio di volo come membri\neffettivi di equipaggio è garantito per 12 mensilità il pagamento di\nun’indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato\nsulla base dell’anzianità di servizio, qualifica e con l’articolazione e\nmisure di cui alle tabelle allegate C (Capo Cabina Senior), D (Capi Cabina), E\n(Assistenti di Volo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra\n(IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C1 (Capo Cabina Senior), D1 (Capi\nCabina), E1 (Assistenti di Volo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra\n(IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C2 (Capo Cabina Senior), D2 (Capi\nCabina), E2 (Assistenti di Volo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è\ncompensata con la corresponsione di un’indennità oraria di volo integrativa\nil cui importo è modulato sulla base dell’anzianità di servizio secondo\nquanto stabilito nelle tabelle C, C1, C2; D, D1, D2 ed E, E1, E2 allegate.\nL’indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese\nsuccessivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita\ne non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e\ndifferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s’intende\nl’ora di volo block to block schedulata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove le indennità siano articolate per scaglioni non si intendono tra\nloro cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 – Tredicesima e Quattordicesima Mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli Assistenti di Volo è corrisposta, nel mese di dicembre, una\ntredicesima mensilità e nel mese di giugno una quattordicesima mensilità\ncostituite dallo stipendio mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno,\nl’Assistente di Volo che abbia superato il periodo di prova, ha diritto a\ntanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e della quattordicesima\nmensilità quanti sono i mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o\nsuperiore a quindici giorni è computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tredicesima e la quattordicesima mensilità formano parte integrante\ndella retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di\nprevidenza e delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 – Componenti Trattamento Economico e loro Pagamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile e\u002Fo la normale retribuzione e\u002Fo la normale\nretribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall’indennità di\nvolo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico\nper ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa\nriferimento alla retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 – Trattamento di Fine Rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposto\nall’Assistente di Volo il trattamento di fine rapporto così come determinato\ndall'art. 2120 C.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.è costituita dai seguenti\nelementi, con esclusione di ogni erogazione effettuata ad altro titolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio mensile, ivi comprese le mensilità aggiuntive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di volo minima garantita per 12 mensilità;.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di morte dell’Assistente di Volo le indennità di mancato\npreavviso e il trattamento di fine rapporto devono essere corrisposte al\nconiuge, ai figli e, se vivevano a carico dell’Assistente di Volo, ai parenti\nentro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle\npersone su indicate, ed in mancanza altresì di disposizioni testamentarie,\nquanto previsto al comma precedente è attribuito secondo le norme della\nsuccessione legittima, fermo restando il recepimento dell’evoluzione\nlegislativa in materia di diritto di famiglia (unioni civile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SISTEMA RETRIBUTIVO EQUIPAGGI OPERANTI SU AEROMOBILI DI PESO MASSIMO AL\nDECOLLO FINO A 52 TONNELLATE E FINO AD UN MASSIMO DI 100 POSTI\u002FPASSEGGERO\n(EQUIPAGGI REGIONAL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSISTENTI DI VOLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico del Personale Navigante di Cabina, è costituito\nda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stipendio base conglobato (stipendio base + contingenza + E.D.R.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di volo minima garantita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di volo oltre la 30° ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di volo giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio base è fissato negli importi lordi mensili indicati nella\nseguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo Responsabile di Cabina\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>625,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di volo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>415,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di maggio 2015 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo Responsabile di Cabina\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>680,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di volo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>500,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di luglio 2016 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Stipendio base conglobato (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo Responsabile di Cabina\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>790,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di volo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>621,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• L'indennità di volo minima garantita, pari a 30 ore, viene stabilita\nnelle seguenti misure, corrispondente ad un importo lordo mensile pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Indennità di volo minima garantita (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo Responsabile di Cabina\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>350,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di volo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>250,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di maggio 2015 l’indennità di volo minima\ngarantita è fissata negli importi lordi mensili indicati nella seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Indennità di volo minima garantita (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo Responsabile di Cabina\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>421,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di volo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>273,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con competenza dal mese di luglio 2016 l’indennità di volo minima\ngarantita è fissata negli importi lordi mensili indicati nella seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Indennità di volo minima garantita (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo Responsabile di Cabina\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>514,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di volo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>321,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’erogazione di tale indennità assorbirà il controvalore di 30 ore di\nvolo. Per ciascuna ora di volo nel mese oltre le 30 ore, effettuata in qualità\ndi titolare di equipaggio, sarà corrisposta una indennità oraria aggiuntiva,\nnella misura in Euro lordi di seguito riportata; ai fini della corresponsione\ndell’indennità oraria di volo, si fa riferimento alle ore block to block\nschedulate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno riconosciuti i seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 31° alla 40° ora (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 41° alla 60° ora(€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 61° alla 70° ora(€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dalla 71° ora(€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo Responsabile di Cabina\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ogni giorno di servizio in avvicendamento sarà corrisposta una\nindennità di volo giornaliera, nella misura di Euro lordi di seguito\nriportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno riconosciuti i seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Qualifica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>(€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo Responsabile di Cabina \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giorno di servizio in avvicendamento, che comporti un’assenza\ndalla base di servizio superiore a 12 ore, l’importo sopra menzionato sarà\nincrementato di € 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di volo o frazioni di ora effettuate nella fascia oraria 24,00 –\n05,00 saranno compensate con una maggiorazione del 15%, prendendo a riferimento\nper il valore orario 1\u002F30° dell’indennità di volo minima garantita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Assistente di Volo che disimpegni funzioni relative al grado di\nAssistente di Volo Responsabile di Cabina continua a percepire lo stipendio\ncorrispondente al grado di Assistente di Volo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui venga conseguita la qualifica di Assistente di Volo\nResponsabile di Cabina, al termine del periodo di facente funzioni, la\nretribuzione, inclusi gli scatti di anzianità eventualmente maturati nel\nperiodo, verrà adeguata a quella del grado superiore con effetto retroattivo\ndall'inizio delle funzioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il passaggio di qualifica non venga conseguito, al\ntermine del periodo di facente funzioni e per tutto il tempo di tali funzioni,\nal dipendente verrà riconosciuto un importo pari alla differenza tra la sua\nretribuzione e quella del grado di cui aveva temporaneamente rivestito le\nfunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Assistente di volo ha diritto per tutto il corso della carriera a 7\naumenti biennali. L'importo lordo mensile degli aumenti periodici dello\nstipendio viene fissato nelle misure indicate nella tabella sotto riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di promozione, lo stipendio relativo al nuovo grado è aumentato\ndell’importo degli scatti eventualmente maturati nei gradi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>•Qualifica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Importo scatto (€)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo Responsabile di Cabina\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistente di Volo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tredicesima mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Compagnia corrisponderà ogni anno al Personale Navigante di Cabina,\nprima di Natale, una 13a mensilità costituita dalle seguenti voci, per quanto\nmaturato nel corso dell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio base conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di volo minima garantita, per quanto maturato fino alle\nretribuzioni di aprile 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il\nPersonale Navigante di Cabina, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare\ndella 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di\nmese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quattordicesima mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal mese di giugno 2015, è prevista la corresponsione della 14a\nmensilità secondo le seguenti modalità: con competenza dal mese di maggio\n2015, maturazione del rateo mensile della 14a mensilità pari al 100% dello\nStipendio base conglobato e scatti di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno,\nl’Assistente di volo ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a\nmensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o\nsuperiore a 15 giorni viene computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizio di linea\u002FDiaria di linea:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ogni giorno di servizio in volo viene corrisposta una diaria\ngiornaliera di € 30,99 per servizio fino ad 8 ore, incrementata di € 15,49\nper servizio di durata superiore ad 8 ore ed ogni qualvolta si pernotti fuori\ndalla base di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I pernottamenti ed i trasferimenti fuori sede del Personale, sia in\nItalia che all'estero, sono a cura e a carico della Compagnia. Al Personale in\nmissione non di linea, oltre al pagamento del biglietto di viaggio od al\nrimborso del prezzo relativo, con le modalità previste in Alitalia è dovuto\nun rimborso delle spese di vitto nei limiti della normalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al Personale in addestramento fuori sede è riconosciuto il trattamento\ndi missione (non di linea).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto concerne la riserva al campo, le Parti definiranno\ncongiuntamente il trattamento da prevedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi e computo della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli effetti e salvo i casi in cui sia diversamente disposto, la\nretribuzione mensile del presente accordo, è costituita dallo stipendio base\nconglobato, dagli scatti di anzianità e indennità di volo minima\ngarantita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la quota giornaliera di retribuzione, si divide la\nretribuzione mensile per 30; per determinare la retribuzione oraria, si divide\nla retribuzione mensile per 200 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare il valore di una giornata di ferie si divide la retribuzione\nmensile per 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle retribuzioni saranno corrisposte entro la fine del mese\ndi riferimento, con scorrimento al mese successivo della corresponsione degli\nelementi variabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contrasto sugli elementi costitutivi della retribuzione, verranno\ncorrisposte le somme sulle quali non vi è contrasto; il Personale dovrà\nsegnalare eventuali errori di pura contabilità, non appena riscontrati e\ncomunque in tempo utile per permettere le opportune verifiche da parte della\nCompagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento di fine rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, verrà corrisposto al\nDipendente, il trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art.\n2120 C.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo del T.F.R. sono considerati i seguenti istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione base conglobata,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di volo minima garantita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la 13a mensilità e la 14a mensilità ove prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il primo semestre 2015 le Parti individueranno meccanismi che\ndeterminino una omogeneizzazione della struttura della retribuzione, parte\nfissa e variabile degli equipaggi regional con quelli di corto raggio, medio\nraggio e lungo raggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 – Provvigioni sulle Vendite di Bordo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività di vendita a bordo gli assistenti di volo hanno diritto a\npercepire una provvigione nelle misure definite da accordi specifici in sede\naziendale, da definirsi sulla base delle caratteristiche, tipologia di\nprodotti, policies commerciali delle diverse modalità di vendita a bordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CODICE DISCIPLINARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 – Provvedimenti Disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le mancanze del personale possono essere punite, secondo la loro gravità\ncon:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa pari alla indennità oraria pari a 2 o 4 ore di volo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)licenziamento senza preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le\nquali anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non\nsiano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano\ntuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle\nlettere a), b), e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di cui alla lettera f) può essere adottato nei confronti\ndel personale colpevole di mancanze cosi gravi da non consentire la\nprosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva\ncontestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa,\ncome previsto dall’art. 7 della l.300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo\ndella infrazione, è fatta mediante comunicazione scritta nella quale deve\nessere indicato il termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie\ngiustificazioni. Tale termine non può essere, in nessun caso, inferiore a 10\ngiorni. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente, una volta che\nl'Azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può farsi assistere da un componente dell'Organizzazione\nSindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata\nal lavoratore con lettera raccomandata entro 20 giorni dalla scadenza del\ntermine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni.\nIn tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento.\nTrascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun\nprovvedimento, le giustificazioni si intenderanno accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento il lavoratore che\nritenga ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti può entro\n20 giorni, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento o dalla data\ndel rientro in sede, se successiva, e per il tramite della Organizzazione\nsindacale alla quale è iscritto o conferisce mandato, promuovere la\ncostituzione di un Collegio di conciliazione e arbitrato, tramite la DPL,\ncomposto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro con\nfunzione di Presidente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo,\nnominato dal direttore della DPL. Il rappresentante di parte sindacale dovrà\nessere designato contestualmente alla richiesta di costituzione del\ncollegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la compagnia non provveda entro 10 giorno dal ricevimento della\nrichiesta a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al\ncomma precedente la sanzione disciplinare non ha effetto. La designazione del\n3° arbitro dovrà avvenire d'intesa tra le parti non oltre i 10 giorni dalla\ncomunicazione della avvenuta designazione del rappresentante della Compagnia;\nin mancanza di ciò, il 30 membro sarà designato, anche su richiesta di una\nsola delle parti, dal Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dovrà riunirsi non oltre i 10 gg dalla sua costituzione e\ndovrà procedere ad una decisione definitiva entro i 60 giorni successivi,\nsalva la facoltà del Presidente di prorogare tale termine di ulteriori 30\ngg.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del\nCollegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione\ndisciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\n2 anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe deve essere versato dalla compagnia al Fondo di\nPrevidenza per il personale di volo dipendente dalle Aziende di Navigazione\nAerea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 – Preavviso di Licenziamento e Dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro\na tempo indeterminato dell'Assistente di Volo in prova può essere risolto da\nentrambi le parti senza il preavviso di cui al punto seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene per licenziamento i\ntermini di preavviso devono essere di 20 giorni per ogni anno di servizio\nprestato dall'Assistente presso l'Azienda, con un minimo di 1 mese ed un\nmassimo di 8 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni i suddetti termini sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all'altra parte una indennità\nsostitutiva pari all'importo della retribuzione per il mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' facoltà della parte che riceve il preavviso di risolvere il rapporto sia\nall'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo\ndi indennizzo per il periodo di preavviso non rispettato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto; dovranno pure, di\nnorma, essere comunicate per iscritto le dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREVIDENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 – Previdenza Complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti sono impegnate a determinare nel più breve tempo possibile le\ncondizioni utili alla fusione in un unico Fondo gli attuali Fondi presenti ed\nattivi nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti convengono che gli Assistenti di Volo dipendenti dalle Compagnie\npossano aderire al Fondo Pensione Complementare “FONDAEREO”. Allo scopo le\nparti accettano integralmente lo Statuto e le norme che regolamentano il\nfunzionamento, la gestione e le prestazioni del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’adesione al Fondo può essere richiesta a partire dalla data di\nsuperamento del periodo di prova da parte dell’Assistenti di Volo assunti con\ncontratto a tempo indeterminato e dagli Assistenti di Volo assunti a tempo\ndeterminato dal 2° contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli Assistenti di Volo che siano stati occupati precedentemente presso\naltre Aziende e che abbiano già aderito al Fondo, possono richiedere\nl’adesione a partire dalla data di assunzione presso la Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione minima a carico dell’Assistente di Volo iscritto al Fondo\nè pari al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR. La contribuzione a\ncarico della Società per ciascun Assistente di Volo iscritto al Fondo è pari\nal 2% della retribuzione utile ai fini del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TERZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TERRA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>PARTE I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 – Periodo di Prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'assunzione può essere subordinata ad un periodo di prova non superiore\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sei mesi per i dipendenti dei livello Q e 1° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tre mesi per i dipendenti dei livelli 2°, 3° e 4° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•due mesi per i dipendenti dei livelli 5°, 6°, 7°, 8° e 9° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova deve risultare dalla lettera d'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contratti a termine successivi costituiti per un numero superiore\na due, con medesime mansioni e con la medesima società, non sarà prevista\nl’apposizione del patto di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o infortunio,\nil dipendente è ammesso a completare il periodo stesso, purché l’assenza\nnon abbia durata superiore al periodo di prova stesso; trascorso tale periodo\nsenza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto. Tuttavia la risoluzione del rapporto di lavoro\npuò avvenire ad iniziativa di ciascuna delle due parti, in qualunque momento\nsenza preavviso e con trattamento di fine rapporto. La retribuzione è\ncorrisposta per il solo periodo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la risoluzione del rapporto di lavoro non avviene durante il periodo di\nprova, il lavoratore è confermato in servizio al termine della prova ed il\nperiodo stesso è considerato, ad ogni effetto, nella determinazione\ndell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 – Lavoro a Tempo Parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto convenuto nell’ambito della Parte Generale del\nContratto del Trasporto Aereo del 2 agosto 2013, le Parti convengono quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La percentuale massima del personale a part-time non potrà superare il\n40% del personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•part-time orizzontale: con presenza di durata non inferiore a 4 ore e non\nsuperiore a 6 ore giornaliere, il limite giornaliero può essere superato, fino\na concorrenza del limite contrattuale, purché la media nell’arco del ciclo\ncompleto del turno previsto non sia inferiore a 20 ore settimanali e non\nsuperiore a 30 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•part-time verticale: con presenza articolata nel corso dell’anno, anche\nlimitatamente ad alcuni periodi di esso, con un limite minimo di 100 giorni\nlavorativi annui e massimo di 200 giorni lavorativi annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•part-time misto: con presenza articolata nel corso della giornata, e\u002Fo\ndella settimana, e\u002Fo del mese, e\u002Fo dell’anno, con una durata settimanale non\ninferiore a 20 ore e con un limite minimo di 660 ore annue e massimo di 1200\nore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto al successivo punto (6) del presente\narticolo, la durata della prestazione non potrà essere inferiore a 4 ore\ngiornaliere né superiore a 38,5 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo\nparziale e previo accordo tra l’azienda e il lavoratore, variazioni\nindividuali della quantità di ore all’interno del rapporto di lavoro a tempo\nparziale. Nel caso di più domande tendenti alla modifica della quantità di\nore nell’ambito di posizioni di identico contenuto professionale, la scelta\nverrà effettuata secondo il criterio della data della domanda e, in subordine,\ndell’anzianità del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I limiti di cui ai precedenti punti (3 e 4) potranno essere modificati,\nprevie intese a livello aziendale con le competenti strutture\nregionali\u002Fterritoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\nstipulanti, per motivate esigenze tecnico-produttive ovvero con le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con\nla maggiorazione del 20% calcolata sulla retribuzione globale di fatto per le\nprestazioni eccedenti l’orario individuale settimanale e annuo fino al 50%\ndelle ore contrattuali annue; oltre tale percentuale, la maggiorazione è del\n30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quanto previsto dai precedenti periodi è comprensivo dell’incidenza su\ntutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita,\nivi compreso il TFR, in ottemperanza a quanto previsto al 4° comma dell’art.\n3 del D.Lgs 61\u002F00, come successivamente modificato ed integrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In parziale deroga a quanto sopra previsto, eventuali prestazioni\neccedenti le ore giornaliere applicate per il personale a tempo pieno in ogni\nsingola azienda verranno compensate con le maggiorazioni contrattualmente\ndefinite per il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta inteso che la maggiorazione superiore assorbe quella inferiore, non\nintendendosi cumulativa rispetto all’altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale a tempo parziale potrà richiedere il passaggio a tempo\npieno, trascorsi 18 mesi, se già precedentemente in servizio a tempo pieno.\nPer il personale assunto a tempo parziale l’anzianità minima richiesta per\nil passaggio a tempo pieno è di 36 mesi. La domanda sarà valutata\ndall’Azienda secondo le proprie esigenze organizzative, ferma restando la\npossibilità di impiegare il lavoratore in altre posizioni di lavoro a parità\ndi livello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell' art. 12-bis, D.Lgs. 61\u002F2000 e successive modifiche e\nintegrazioni, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali\nresidui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di effetti invalidanti\ndi terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso\nl'azienda sanitaria territorialmente competente, hanno diritto alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale\nverticale od orizzontale. Il rapporto a tempo parziale deve essere trasformato\nnuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. In tal caso\nnon trovano applicazione clausole elastiche e flessibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assunzioni di personale a tempo pieno per posizioni di\nidentico contenuto professionale, in unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale, l’Azienda darà precedenza al personale a tempo parziale ai sensi\ndell’art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 61\u002F00 e successive modifiche ed\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico e normativo verrà determinato per i singoli\nistituti avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione ed alla\npeculiarità del suo svolgimento, fatti salvi gli istituti per i quali sia\nprevista una diversa regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatte salve le condizioni di miglior favore già definite a livello\naziendale, il personale part-time, che svolga una prestazione giornaliera\ncontinuativa di almeno 5 ore, potrà utilizzare i servizi mensa aziendali, ove\nesistenti, purché ciò avvenga prima dell’inizio della prestazione di lavoro\no al termine della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Il dipendente a tempo pieno, per esigenze di carattere eccezionale, può\nrichiedere di passare a tempo parziale per un periodo predeterminato e\nconcordato con la Direzione aziendale (con un minimo di 6 mesi ed un massimo di\n48) compatibilmente con le esigenze aziendali. I suddetti limiti potranno\nessere ridotti di un terzo negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo\npari o inferiore a 2 milioni di unità. Rimane ferma in tal caso la\npossibilità dell’Azienda di utilizzare il dipendente in altra area\nproduttiva così come al termine del periodo di part-time convenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di più richieste l’Azienda valuterà con particolare\nattenzione le situazioni motivate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la\nprestazione full-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentata necessità di assistere familiari a carico non\nautosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 12\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•motivi familiari opportunamente documentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell' art. 5, comma 1, del D.Lgs. 61\u002F00 e successive modifiche e\nintegrazioni, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto\nscritto e convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di rifiuto da parte di un lavoratore di trasformare il proprio\nrapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part-time, o viceversa, si\napplicano le tutele di cui all’art. 5, comma 1 D.Lgs. 61\u002F00 e successive\nmodifiche ed integrazioni, consistenti nell’impossibilità di procedere al\nlicenziamento per giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In riferimento alle clausole di cui all’art.3 comma 8 del D.Lgs 61\u002F00 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni, decorsi almeno 5 mesi dalla decorrenza\nindividuale, l’azienda valuterà le richieste presentate dai lavoratori tese\nalla temporanea sospensione della stessa sulla scorta di motivate e documentate\nragioni e a fronte di un preavviso minimo di 45 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 – Contratti a Tempo Determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatte salve diverse previsioni della parte generale del CCNL del Trasporto\nAereo e ferma restando l’applicabilità dell’articolo 2 del d.lgs 368\u002F2001\ne s.m.i., il contingentamento delle assunzioni di Personale di Terra a tempo\ndeterminato ai sensi dell’art. 1 del citato decreto è fissato nel limite del\n20% rispetto all’organico della categoria in forza a tempo indeterminato al\nprimo gennaio dell’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 4 – Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dall’art. 30 Parte Generale del CCNL e\nfatte salve ulteriori previsioni della stessa le assunzioni con contratto di\nsomministrazione a tempo determinato non possono eccedere, come media su base\nannua, l’8% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla\ndata del 31 dicembre dell’anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli scali con traffico annuo complessivo inferiore a 2 milioni di\npasseggeri la percentuale di cui sopra viene fissata al 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale limite potrà essere superato, previa intesa con le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•PARTE II – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 – Divise e Indumenti di Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al personale può essere richiesto di indossare la divisa prescritta, che\nsarà fornita a spese dell'Azienda, così come altri particolari indumenti che\nsia richiesto di indossare sul luogo di lavoro, secondo la particolarità della\nprestazione e degli standard d’immagine della Compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 – Inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di istituire una commissione che\napprofondisca la materia dell’inquadramento con la finalità di aggiornare e\nsemplificare la regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità,\nsistema degli inquadramenti ed organizzazione del lavoro e considerato il ruolo\nsvolto dalle stesse nell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, del\nsistema classificatorio e delle mansioni, constano che l’evoluzione\nnell’organizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni ha dato\nluogo nel corso degli anni a lavori di forme professionali nuove che,\ncaratterizzando con una più elevata professionalità, contribuiscono in modo\nsignificativo allo sviluppo della produttività tecnica ed economica\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, quindi, condividono la necessità di istituire la commissione\ninquadramento entro il primo semestre 2015 con le seguenti finalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valorizzare e rafforzare il rapporto tra organizzazione del lavoro, ruoli\ne professionalità e sistema di inquadramento del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•supportare il cambiamento e le evoluzione presenti nelle\norganizzazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•introdurre riferimenti oggettivi nelle declaratorie di ciascuna categorie\nin grado di facilitare il corretto inquadramento delle posizioni di lavoro\nall’interno delle organizzazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumentare la trasparenza del sistema inquadramento e dei sistemi di\nattestazione contribuendo a rendere più coerente l’applicazione a livello\naziendale, anche in relazione alla mobilità orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tempi di attestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito si riportano i tempi di attestazione che sono ritenuti di\nnecessario compimento per l’attribuzione dei diversi livelli di\ninquadramento, in relazione alla posizione ricoperta, alla professionalità\nmaturata, alle verifiche tecnico-professionali e\u002Fo alla completa autonomia di\nesecuzione che si conviene gli interessati abbiano acquisito nel corso del\nservizio svolto nei diversi livelli in cui è collocata la specifica\nposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tempi di attestazione vanno considerati facendo riferimento ai periodi di\neffettivo servizio per i livelli fino al 3° per gli impiegati e fino al 6°\nper gli operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attestazioni superiori al 6° per gli operai e al 3° per gli impiegati,\nl’azienda valuterà l’acquisizione delle relative professionalità e\ncompetenze fermo restando un tempo massimo di ulteriori 3 mesi, in aggiunta ai\ntempi di attestazione di effettivo servizio di cui ai punti successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i profili professionali 1° e Q l’accesso è determinato dalla\ndiscrezionalità aziendale tenuto conto della autonomia e professionalità\nacquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Attestazione 7° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inserimento 9° liv; dopo 6 mesi 8°; dopo 18 mesi 7°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) attestazione 6° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inserimento 8°; dopo 18 mesi 7°; dopo 30 mesi 6°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) attestazione 5° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inserimento 7° livello; dopo 24 mesi 6°; dopo 18 mesi 5°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) attestazione 4° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se per posizione di Capo Squadra inserimento 5° livello; dopo 6 mesi\n4°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se operatore specializzato, inserimento 5° livello; dopo 12 mesi 4°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) attestazione 3° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inserimento 6° livello; dopo 18 mesi 5°; dopo 24 mesi 4°; dopo 36 mesi\n3°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se per posizione di analista, inserimento al livello 3°; dopo 36 mesi\nlivello 2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabili\u002FCoordinatori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accesso è determinato dalla discrezionalità aziendale, tenuto conto\ndella autonomia e professionalità acquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnici\u002Fprofessional:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accesso è determinato secondo esigenze organizzative e sulla base di\nvalutazioni professionali, coerentemente con la declaratoria contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli sono definiti dalle declaratorie intese come espressione del grado\ndi professionalità, intendendosi per tale l’insieme di conoscenze e\ncapacità professionali, preparazione tecnico-professionale e\u002Fo procedure\nformali di verifiche tecnico-professionali, responsabilità ed autonomia\noperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni declaratoria è ulteriormente specificata da esemplificazione di\nposizioni di lavoro per ciascun livello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione\nprevisto per la relativa posizione di lavoro, raggiungibile secondo tempi e\nmodalità specificatamente previsti al punto precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distinzione tra operai ed impiegati è indicata ai soli effetti delle\nnorme che prevedono un trattamento differenziato e che comunque fanno\nriferimento distintamente a tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello Q\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che\nsvolgono funzioni tali da implicare ampia responsabilità, vasta preparazione e\nconoscenza, altissima specializzazione professionale e\u002Fo sono preposti ad\nassicurare il buon andamento di complesse unità organizzative esercitando le\nproprie funzioni con ampia facoltà di iniziativa, autonomia decisionale, piena\ndiscrezionalità e libertà di apprezzamento nella realizzazione e\u002Fo attuazione\ndelle direttive aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati ai quali sono affidate mansioni\nimportanti al fine di assicurare l’efficienza di determinate aree o attività\naziendali e\u002Fo comunque tali da implicare responsabilità, notevole\npreparazione, conoscenze e capacità di alto livello professionale, nonché\nautonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà\nnella applicazione delle direttive ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati con elevata preparazione,\nesperienza e capacità professionale che svolgono mansioni di concetto\ncomplesse e di particolare importanza, richiedenti ampia iniziativa, anche\ncoordinando, con l’apporto di conoscenze tecnico-pratiche, l’attività di\naltri collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati o operai con una elevata\nesperienza e preparazione professionale, che sulla base delle disposizioni\nricevute e\u002Fo nell’ambito di procedure prestabilite svolgono mansioni di\nconcetto di rilevante complessità richiedenti idonea esperienza, polivalenza\ndi funzioni, iniziativa ed autonomia anche coordinando l’attività di altri\ncollaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base delle\ndisposizioni ricevute e\u002Fo nell’ambito di procedure specifiche svolgono\nmansioni di concetto richiedenti particolare esperienza e preparazione\nprofessionale, anche coordinando l’attività di altri collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base delle\ndisposizioni ricevute e\u002Fo nell’ambito di procedure prestabilite svolgono\nmansioni di concetto di normale complessità, richiedenti esperienza,\npreparazione professionale e pratica nell’esecuzione di dettagliate\nistruzioni anche coordinando, con competenze tecnico pratiche, l’attività di\naltri lavoratori di categoria inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che sulla base di disposizioni\nricevute, svolgono mansioni di generica preparazione e\u002Fo pratica di ufficio,\ntali da richiedere esperienza e preparazione professionale, anche conseguita\nattraverso tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che sulla base di disposizioni\nricevute, svolgono mansioni di generica preparazione e\u002Fo pratica di ufficio,\ntali da richiedere una preparazione professionale, anche conseguita con breve\ntirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 8°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di disposizioni\nricevute svolgono mansioni semplici, richiedenti generica preparazione, tali da\nrichiedere una elementare preparazione, anche conseguita con breve\ntirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 9°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni semplici\nnon richiedenti una particolare esperienza e conoscenza, in base a dettagliate\nistruzioni proprie della categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A mero titolo esemplificativo si evidenziano le seguenti posizioni di lavoro\nper i diversi livelli di appartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello Q\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabili strutture organizzative complesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo Scalo di servizio FCO\u002FMPX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo Scalo periferia Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ingegneri di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico specialista (tecnico specialista di ingegneria, pianificazione \u002F\nprogrammazione, coordinamento operativo, amministrazione\u002Fcontabilità\u002Fbilancio,\nsistemi informativi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo scalo di servizio periferia Italia (scali maggiori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Crew supervisor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istruttore Personale Navigante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istruttore Personale Terra Senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Router aeromobili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Supervisore area passeggeri\u002Frampa\u002Fcontrol center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico ingegneria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico linee di prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico gestione risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico pianificazione e controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico architetture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico distribution\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico operativo e commercial desk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di controllo processi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore attività amministrative\u002Facquisti\u002Fcontabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sales representative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistemista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo reparto (linea, hangar)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile analisi volo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flight dispatcher senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile amministrativo periferia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista volo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista efficienza aeromobile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo scalo di servizio (scali minori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.I.T.\u002FCapo Turno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flight Dispatcher;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Customer service cargo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agente di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agente di vendita “in house”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinamento programmi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CUP (hangar)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Supervisore Operativo Linea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flight Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istruttore Personale Terra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretaria di Direzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto assistenza personale navigante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto biglietteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto scalo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto rampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto centraggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetta fares &amp; rules\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto call centre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto analisi e programmi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto assistenza tecnica di linea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore Specializzato Aeronautico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto manutenzione simulatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo squadra OUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo Squadra Merci e Posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore addetto gestione persone e mezzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore responsabile operazioni aeromobile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore linea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore trasporti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore polivalente rampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore toilettes e acqua di bordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore Unico Aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Helper\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manovale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Archivista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 – Certificazioni\u002FAbilitazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il Personale appartenente a tutti i settori della Manutenzione per il\nquale è previsto, secondo la vigente normativa, il possesso di abilitazioni\u002F\nqualificazioni\u002Fcertificazioni funzionali allo svolgimento dell’attività, si\nrinvia a livello aziendale la definizione delle regolamentazioni e delle\nmodalità di valorizzazione economica delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Polivalenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni,\ncostituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze\noperative, anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unità di\nprodotto ed il miglioramento degli standard di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La polivalenza delle mansioni rappresenta un efficace elemento in termini di\nimpiego del personale per presidiare le attività e i processi lavorativi\nperseguendo efficienza di struttura, flessibilità e produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiego del personale, basato su mobilità e polivalenza delle mansioni,\nintesa in senso di semplificazione, integrazione di competenze, nonché\naggregazione di profili\u002Flivelli di responsabilità, presupposti necessari per\nl’introduzione di efficienti modelli organizzativi, determinanti per la\ncrescita di competitività e produttività aziendale, avverrà, qualora\nnecessario, a seguito di notifica individuale e della conseguente erogazione di\nmoduli formativi specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di spostamenti di persone aventi carattere collettivo e non\nmeramente temporanei, l'Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle\nRSU\u002FRSA, fermo restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento\ndeterminati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei\nlavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informativa di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti\ndi lavoratori all'interno della stessa area di lavoro e\u002Fo in aree diverse per\nattività professionalmente omogenee, di durata temporanea, dovuta ad assenze\ndei titolari e\u002Fo ad esigenze improvvise tecnico-operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva aziendale potrà disciplinare ulteriormente la\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 – Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, legge n. 190\u002F85, sono considerati\nQuadri i lavoratori inquadrati nel livello Q che svolgono, con carattere di\ncontinuità, funzioni direttive di rilevante importanza ai fini dello sviluppo\ne dell'attuazione degli obiettivi di impresa, con autonomia definita nella\ngestione di risorse ovvero con mansioni di contenuto specialistico\nparticolarmente elevato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'appartenenza alla categoria dei Quadri è caratterizzata dalla capacità\ndi gestire e coordinare unità organizzative di particolare complessità e\u002Fo\nprogrammi\u002Fprogetti di significativo interesse aziendale ovvero di esplicare\nfunzioni che richiedono equivalenti professionalità e competenze\ntecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di\nformazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Passaggio alla categoria di Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di Quadro, non\nin sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del\nposto di lavoro, verrà riconosciuta l'appartenenza alla categoria dei Quadri\ntrascorso un periodo minimo di 12 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai Quadri ai fini del\nperseguimento o dello sviluppo degli obiettivi dell'impresa, l'Azienda\nutilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati\ngli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni\naffidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>3) Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei Quadri verranno messi in atto interventi formativi diretti\na favorire adeguati livelli di preparazione professionale, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4) Brevetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritti d'autore, viene riconosciuta ai Quadri - previa specifica\nautorizzazione aziendale - la possibilità di pubblicazione nominativa e di\nsvolgere relazioni in ordine a ricerche di lavori afferenti l'attività\nsvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Le parti convengono inoltre che stante la natura della prestazione insita\nnella figura del quadro, non strettamente connessa con orari prefissati, non è\nprevista alcuna retribuzione aggiuntiva per eventuali eccedenze orarie rispetto\nal normale orario di lavoro dei dipendenti, o per prestazioni in giornate\nfestive e di riposo, intendendosi tali prestazioni compensate nell’ambito\ndella retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione è stata data\npiena attuazione alla legge 13.5.85 n. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori ai quali viene attribuita la categoria di Quadro non si\napplicheranno, ai sensi dell'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 e RD 10.8.23 n. 1955,\nle limitazioni in materia di orario di lavoro. Per quanto non specificamente\ncontemplato nel presente articolo, ai Quadri si applica la normativa\ncontrattuale da valere per la categoria degli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 – Orario di Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premesso che le attività della Compagnia sono comprese nel più ampio\nsettore del trasporto aereo e tenuto conto del D.lgs. 8 Aprile 2003 n. 66 e\nsuccessive modificazioni, le parti, concordando sulla necessità di ottimizzare\ni processi produttivi attraverso un’organizzazione del lavoro più adeguata\nalle richieste del mercato e alle esigenze della clientela, convengono\nsull'opportunità di adottare, oltre ad una più adeguata combinazione tra\nl'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro ed il dimensionamento\nquantitativo e qualitativo delle risorse necessarie, idonee articolazioni\ndell'orario di lavoro e della sua distribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono che la diversificazione della distribuzione\ndell'attività lavorativa, attraverso l'introduzione di regimi di orario,\ncostituisca condizione essenziale per avere maggiori opportunità di\nraggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alle peculiarità\ndell’azienda, che impongono prestazioni sempre più efficienti e più vicine\nalle esigenze dell'utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La flessibilità dell'orario di lavoro, attuata nel rispetto delle esigenze\ndei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per realizzare una\ngestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla variabilità\ndegli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la realizzazione degli\nobiettivi fondamentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo\nall'articolazione dell'orario di lavoro attuata attraverso regimi che,\nmantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione\ndell’attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e\ngiornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’orario di lavoro è fissato dalla Direzione. Le ore di lavoro sono\ncontate con l’orologio della Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale dell’orario di lavoro effettivo è fissata nella misura\nsettimanale di 38,5 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale settimanale dell’orario di lavoro potrà essere\ncalcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi\ncon orario diverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le\n48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad\nun periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze\ntecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano\nl’azienda e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’orario continuativo giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni\navvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di\nriposo non superiore ad un’ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con\nl’interruzione di 30 minuti per la refezione, diverse modalità per la\nrefezione potranno essere definite in sede aziendale previo confronto con le\nRSA\u002FRSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere\ninterrotto ma deve avere carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario\nentrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la\nseconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge,\nriposo compensativo (sostitutivo della domenica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Per il personale turnista, in considerazione della necessità di\nassicurare la continuità dei servizi operativi, si potrà derogare, a fronte\ndi situazioni di criticità, a quanto disposto dagli art. 7 e 8 del D.Lgs.\n66\u002F03 con un monitoraggio con le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. La durata normale dell’orario di lavoro per i lavoratori addetti a\nlavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di\n44 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le ore richieste e prestate oltre le 38,5 settimanali saranno retribuite\ncon un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario nel vigente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Qualora le turnazioni del personale in H24 prevedano un turno notturno di\notto ore continuative senza pausa notturna per la refezione si darà luogo,\nsolo nel caso in cui la programmazione determini un superamento del normale\norario di lavoro, all’attribuzione di giornate di permesso in misura pari\nalla quantità di ore di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro. A tal\nfine si procederà arrotondando per difetto in giornate la quantità di ore\ncosì determinata, all’unità o allo 0,5 di unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Regimi di orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regime dell’orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale\nutilizzo delle risorse in relazione alle esigenze operative e ad una necessaria\ncorrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all’orario contrattuale,\ncosì da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica\ne quella effettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, saranno posti in essere, previo confronto con le OOSS\nfirmatarie a livello aziendale nel rispetto della legge 66\u002F03 e successive\nmodificazioni, gli interventi necessari a rendere correttamente e concretamente\noperativi la pluralità di regimi di lavoro contemplata nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Flessibilità dei regimi di orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni\ndell’orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a\nlivello locale, le parti si danno atto della necessità che siano posti in\nessere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della\nflessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, si individuano i seguenti istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. A fronte di particolari esigenze di flessibilità operativa o di\nlavorazione la cui programmazione deve essere effettuata rispettando criteri e\ntempi di attuazione coerenti con le esigenze di mercato, è prevista\nl’attuazione di regimi di flessibilità dell’orario di lavoro attraverso la\ndeterminazione della durata dello stesso sulla base di una media\nplurisettimanale che, fermo restando il limite di 48 ore settimanali, consenta\nil superamento dell’orario contrattuale settimanale senza dar luogo a\ncompenso per lavoro straordinario, purché, mediamente, nell’arco temporale\npreso a riferimento, il limite stesso venga rispettato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il superamento dell’orario contrattuale può avvenire anche attraverso la\nprevisione di una giornata di prestazione lavorativa settimanale aggiuntiva,\nprevio confronto con le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte delle prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi del precedenti\ncomma l’azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative,\nriconoscerà ai lavoratori interessati, in periodi di minore intensità\nlavorativa, prioritariamente nell’arco temporale preso a riferimento, una\npari entità di riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in\ngiornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità attuative dei sopra citati regimi di flessibilità, nell’arco\ntemporale preso a riferimento, saranno preventivamente rappresentate in sede\naziendale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo della compagnia, ed in\nrelazione alle esigenze degli specifici processi produttivi e\u002Fo di specifici\nprogetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato godimento darà luogo al pagamento delle ore residue con le\naliquote previste dal vigente CCNL. L’erogazione avverrà nel mese successivo\nal termine dell’arco temporale preso a riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effettuazione dei regimi di orario flessibile non comporterà variazioni\ndella retribuzione mensile (elementi e computo della retribuzione) sia nei\nperiodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre\ndalla prima ora successiva all’orario definito dal programma di\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo meramente esemplificativo, l’arco temporale di riferimento può\nessere individuato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dall’ampiezza temporale della turnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal ciclo di lavorazione, incluse le giornate\u002Fsettimane necessarie allo\nsmaltimento delle giornate lavorate in più;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da un numero di settimane\u002Fmesi sufficienti a garantire la prestazione\naggiuntiva ed il recupero della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. articolazione dell’orario di lavoro su due o più turni giornalieri;\nattuazione di schemi di turnazione, con intensificazione delle presenze nelle\nore diurne centrali e\u002Fo nelle ore notturne, in relazione all’andamento della\nattività giornaliera e\u002Fo settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce\norarie ad alta intensità di movimento aeromobili, di traffico pax\u002Fmerci, di\nattività di assistenza tecnica e di linea, etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte\ndi sopravvenute esigenze operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecnico organizzative\ned operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di\nforza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal\nservizio non coincidente con il riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine a quanto previsto dai precedenti punti 2 e 3 trovano applicazione\nle procedure di cui all’articolo 3, punto 3, dell’accordo interconfederale\n18 aprile 1966.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva aziendale potrà disciplinare ulteriormente la\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 – Lavoro Straordinario, Festivo, Notturno, Giorni Festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la normale\ndurata giornaliera di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' da considerarsi lavoro festivo quello effettuato il giorno riconosciuto\nfestivo con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutte le domeniche o relativo riposo compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le festività previste dalle vigenti norme di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le festività del Santo Patrono della città capoluogo del luogo di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale cade di regola di domenica, salvo le eccezioni di\nlegge; qualora per esigenze di servizio e\u002Fo di turnazione, il riposo non sia\ngoduto di domenica, al lavoratore è dovuto il riposo compensativo in un altro\ngiorno della settimana, che viene considerato festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' considerato periodo notturno il periodo di almeno 7 ore consecutive\ncomprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino (art. 1, comma\n2, lettra d, DLgs n° 66\u002F03). Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro\nnotturno quello effettuato tra le 20.00 e le 8.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, notturno e il lavoro festivo debbono essere\npreventivamente autorizzati dalla Società; il personale, se richiesto, non\npuò esimersi dalla prestazione di lavoro straordinario, notturno e lavoro\nfestivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Modalità di pagamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario diurno, festivo e\nnotturno, da corrispondere oltre alla normale retribuzione, sono le\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) lavoro straordinario diurno feriale35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) lavoro straordinario diurno prestato in giorni feriali non\nlavorativi55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) lavoro festivo55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) lavoro notturno compreso in regolari turni periodici55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) lavoro notturno domenicale 60%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo non sono\ncumulabili tra loro, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Le\nparti si danno atto altresì che, in caso di esigenze derivanti da cause di\ntipo tecnico e\u002Fo carichi di attività che rendano necessario il prolungamento\ndella prestazione lavorativa, allo scopo di assicurare la continuità ottimale\ndei vari servizi, non altrimenti realizzabili sulla base del normale organico\nin essere, nonché nelle altre ipotesi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 66\u002F2003 e\nsuccessive modificazioni, l’Azienda potrà richiedere a livello individuale,\nlo svolgimento di singole prestazioni lavorative straordinarie, anche oltre i\nlimiti stabiliti dalle norme contrattuali e di legge derogabili, fermo restando\nil rispetto del riposo giornaliero e settimanale, ed il limite delle 250 ore\nannue medie procapite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della quota oraria di retribuzione utile per il\ncalcolo delle percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo, si\nfarà riferimento, per quanto concerne lo stipendio conglobato e con esclusione\ndel lavoro ordinario compreso in regolari turni periodici prestato nei giorni\nfestivi, alla tabella di cui al punto 2 art. 18 relativo allo Stipendio\nconglobato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 – Riposo Settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La materia è disciplinata dall’articolo 9 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n.66\ne successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato ad un periodo\ndi riposo retribuito, la cui durata, è stabilita in 22 giornate lavorative,\nnei casi in cui l’orario settimanale di lavoro sia ripartito su 5 giorni,\novvero 26 nei casi in cui detto orario sia ripartito su 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda concederà le giornate di riposo retribuite di cui al precedente\ncapoverso in base alle proprie esigenze organizzative, anche in più periodi e\ncomunque entro i termini di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere godute soltanto le ferie maturate calcolate per dodicesimi,\nla frazione di mese pari o superiore a 15 gg. è considerata a questo fine come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione dei rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, al\ndipendente spetta il pagamento delle ferie maturate non godute, la frazione di\nmese pari o superiore ai 15gg. è considerata, a questo fine, come mese intero;\nil periodo di ferie pagato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro è\ncomputato ai fini dell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo stesso\nsopraggiunga malattia che ne infici il godimento per una durata superiore a 5gg\ne sempre che il dipendente ne dia tempestiva comunicazione alla Società per i\nprevisti controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio durante il periodo di ferie, non sono\ncomputati come ferie i periodi di tempo necessari per rientrare in servizio e\neventualmente per ritornare nella località di riposo. Tali periodi sono\nconsiderati come lavorativi fino ad un massimo di una giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 – Assenze e Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto all’art. 21 della Parte Generale, le\nassenze dal lavoro devono essere comunicate il giorno stesso dell'inizio\ndell'assenza, la relativa giustificazione deve avvenire entro il giorno\nsuccessivo a quello di inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di comprovato\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro, il dipendente non può lasciare il luogo di lavoro\nsenza regolare autorizzazione della Direzione; il permesso di uscita anticipata\ndeve essere chiesto entro la prima mezz'ora di lavoro, salvo casi eccezionali.\nII permesso ottenuto per l'uscita anticipata entro la prima mezz'ora di\nservizio non consente la decorrenza della retribuzione per la frazione di tempo\ndi presenza sul luogo di lavoro. Il permesso di uscita anticipata ottenuto in\nqualsiasi altro momento dell'orario di lavoro comporta la retribuzione per la\ndurata dei periodo di lavoro prestato. A meno che non vi sia esplicito\npermesso, non è consentito che un dipendente entri o si trattenga nel luogo di\nlavoro al di fuori dell'orario di servizio. Il dipendente licenziato o sospeso\nnon può entrare nel luogo di lavoro se non è autorizzato dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale potrà richiedere la fruizione di permessi secondo le modalità\nsopra indicate anche su base oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti, la\ncontrattazione collettiva aziendale potrà regolamentare la materia del\npermesso per lutto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 15 – Riduzione Oraria di Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle giornate di riduzione di orario (ROL), viene rinviata\nalla contrattazione aziendale la modalità e quantità di fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 – Assenze e Trattamento di Malattia\u002FInfortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia\u002Finfortunio non sul lavoro deve essere comunicata alla\nSocietà immediatamente e comunque all'inizio del proprio orario di lavoro del\ngiorno stesso in cui si verifica, anche all'inizio dell'eventuale prosecuzione,\nsalvo caso di comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a inviare, per via telematica\u002Fdigitale e fax, il\nrelativo certificato medico di giustificazione o il numero di protocollo\ncomunicatogli dal medico di famiglia entro due giorni dall'inizio della\nmalattia\u002Finfortunio o dell'eventuale prosecuzione, anche per via\ntelematica\u002Fdigitale e fax; successivamente, in ogni caso, dovrà essere\nconsegnato l’originale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inosservanza di quanto previsto nei punti precedenti, l'assenza\nsi considera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società ha facoltà di richiedere il controllo della malattia ai sensi\ndelle vigenti norme. Qualora il lavoratore durante l'assenza risieda in luogo\ndiverso da quello reso noto alla Società ne dovrà dare preventiva\ncomunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito. Il lavoratore\nassente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a\ntrovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, anche se domenicale o\nfestivo, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che per comprovati e giustificati motivi non possa osservare\ntali fasce orarie, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Società\nspecificando la diversa fascia oraria di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie\npotrà essere verificata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II mancato rispetto degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del\ntrattamento di malattia ed è sanzionabile con l'applicazione di provvedimento\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di\nlavoro per un periodo di 12 mesi ed alla corresponsione dell'intera\nretribuzione mensile per i primi sei mesi ed il 50% della retribuzione stessa\nper i successivi sei mesi. In caso di più malattie o di ricadute nella stessa\nmalattia il periodo massimo di comporto, pari a 12 mesi, va computato nell'arco\ndei 24 mesi consecutivi antecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal trattamento economico di malattia è detratto quanto il lavoratore abbia\ndiritto di percepire da Istituti Assicurativi, Previdenziali ed\nAssistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di 12 mesi di cui ai precedenti punti, la Società\npotrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al\nlavoratore anche l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la Società non proceda al licenziamento ed il lavoratore non presenti\nle dimissioni, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salva la decorrenza\ndell'anzianità a tutti gli effetti di cui al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La continuità della malattia e per gli effetti dei precedenti punti, si\nintende non interrotta da presenze inferiori ai 3 g. lavorativi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per malattie di particolare gravità, l'Azienda potrà concedere oltre al\nperiodo di comporto previsto, un ulteriore periodo di aspettativa non\nretribuita pari a 6 mesi, previo confronto le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di malattia derivanti da documentate patologie particolarmente\ngravi e\u002Fo invalidanti (affezioni in forme meno acute e\u002Fo croniche, patologie\noncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari) non verranno computate ai\nfine dei termini previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti complessivi di assenze aventi effetto sia sulla conservazione del\nposto di lavoro che sul relativo trattamento economico sono oggetto di\nriproporzionamento in caso di prestazione a tempo parziale, limitatamente al\npart time verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro l’anno 2014 - con riferimento all’art. 1 della parte generale del\npresente CCNL - si costituirà un gruppo di lavoro congiunto tra le parti\nfirmatarie al fine di identificare le linee di regolamentazione e funzionamento\ndi un fondo di assistenza sanitaria di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 17 – Polizza Assicurativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' stipulata dall’Azienda in favore di tutto il personale una polizza\ninfortuni per rischi professionali ed extra professionali h 24 senza\nrivalsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro l’anno 2015, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro\ncongiunto tra le parti firmatarie saranno valutate eventuali linee di\nregolamentazione e funzionamento di un fondo di assistenza sanitaria di\nsettore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE III – RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 – Stipendio Conglobato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Nella tabella di seguito è riportata lo stipendio conglobato per ciascun\nlivello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n      \u003Cdl>\n          \u003Cdd>\n            \u003Ctable width=\"247\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n              \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"66\">\n              \u003Ccol width=\"161\">\n              \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio conglobato\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.708,09\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.599,78\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.530,23\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.455,73\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.362,66\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.313,12\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.263,76\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.184,84\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.115,65\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"bottom\">\n                  \u003Ctd width=\"66\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">987,37\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n              \u003C\u002Ftbody>\n            \u003C\u002Ftable>\n          \u003C\u002Fdd>\n      \u003C\u002Fdl>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalle competenze di maggio 2015 la tabella sarà aggiornata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n      \u003Cdl>\n          \u003Cdd>\n            \u003Ctable width=\"228\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n              \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"65\">\n              \u003Ccol width=\"10\">\n              \u003Ccol width=\"122\">\n              \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.766,84\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.654,78\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.582,73\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.505,73\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.409,33\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.358,12\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.307,09\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.225,67\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.153,98\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"10\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1.021,12\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n              \u003C\u002Ftbody>\n            \u003C\u002Ftable>\n          \u003C\u002Fdd>\n      \u003C\u002Fdl>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalle competenze di luglio 2016 la tabella sarà aggiornata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n      \u003Cdl>\n          \u003Cdd>\n            \u003Ctable width=\"228\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n              \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"65\">\n              \u003Ccol width=\"18\">\n              \u003Ccol width=\"114\">\n              \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.849,09\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.731,78\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.656,23\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.575,73\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.474,66\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.421,12\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.367,76\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.282,84\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.207,65\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr>\n                  \u003Ctd width=\"65\" height=\"15\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"18\" valign=\"bottom\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.068,37\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n              \u003C\u002Ftbody>\n            \u003C\u002Ftable>\n          \u003C\u002Fdd>\n      \u003C\u002Fdl>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’ultimo comma\ndell’art. 11 lavoro straordinario, si fa riferimento alla seguente tabella di\nminimi conglobati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"245\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Stipendio conglobato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Q\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1.437,95 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1.357,44 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1.303,12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1.244,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1.172,41\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1.133,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1.095,13\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1.033,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">979,28\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">9\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">879,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 – Aumenti Periodici d'Anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dopo ogni biennio di servizio prestato dalla data d'assunzione presso la\nSocietà, il lavoratore avrà diritto ad un aumento periodico d'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici d'anzianità non possono essere assorbiti da aumenti\ndi merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti\nperiodici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di sette aumenti periodici\nd'anzianità per tutta la durata della vita lavorativa aziendale. Gli aumenti\nperiodici d'anzianità restano fissati nelle misure mensili di cui alla\nseguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"151\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">euro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Q\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">32\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"65\" height=\"10\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">9\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo degli aumenti periodici d'anzianità è effettuato alla scadenza\ndel biennio e riferito al livello d'appartenenza, a quella data, senza\nulteriori trascinamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 – Tredicesima Mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda corrisponde al Personale, normalmente non oltre la vigilia di\nNatale, una tredicesima mensilità, pari alla retribuzione mensile riferita al\nmese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso d'inizio, cessazione e sospensione del rapporto di lavoro nel corso\ndell'anno, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi d'ammontare della\ntredicesima mensilità, quanti sono i mesi di servizio prestati; la frazione di\nmese pari o superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. Nel caso di\ncessazione del rapporto di lavoro si fa riferimento agli emolumenti fissi,\nrelativi alla retribuzione dell’ultimo mese lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 13^ mensilità è computata ai soli effetti del T.F.R. e\ndell’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 – Quattordicesima Mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Società corrisponderà una 14^ mensilità, costituita dagli stessi\nelementi che compongono la 13^ mensilità. La corresponsione della suddetta 14A\nmensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della\nretribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La 14^ mensilità è\nriferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al\nperiodo dal 1 Luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel\ncaso d'inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale,\nil lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14^\nmensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 14^ mensilità è computata ai soli effetti del T.F.R. e\ndell’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 – Indennità Giornaliera, Turno, Campo, Volo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva\npresenza al lavoro, una indennità come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 euro per il personale non turnista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3,27 euro per il personale turnista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente, le cui prestazioni sono regolate da un sistema di\nturni avvicendati (h16 e h24), che prevedono orari di inizio del lavoro\ndifferenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta un'indennità di €\n0,25 per ciascuna giornata effettiva di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente, che presta servizio in aeroporto, viene\ncorrisposta, per ogni giornata di presenza nell’aeroporto stesso, una\nindennità di € 0,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale tecnico certificato, comandato in servizio di scorta a bordo di\naeromobili, è dovuta un’indennità di volo pari ad euro 3,50 per ora di\nvolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali indennità hanno natura omnicomprensiva, essendo state calcolate\ncomprendendovi l’incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di\nretribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 – Indennità Maneggio Denaro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per\npagamenti e riscossioni con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha\ndiritto ad una indennità in misura pari al 8 % dello stipendio conglobato del\nlivello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità ha natura omnicomprensiva, essendo stata calcolata\ncomprendendovi l’incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di\nretribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 – Buono Pasto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ad esclusione delle unità produttive ove è prevista la mensa aziendale in\ntutte le unità produttive viene riconosciuto un buono pasto per ogni giornata\ndi presenza effettiva sul luogo di lavoro del valore di Euro 6,00. Tale\nmodalità è estesa anche alle forze di vendita office less dislocate sul\nterritorio. Al lavoratore con contratto part time orizzontale o misto il cui\nimpiego è inferiore o uguale a 5 ore non vengono concessi i buoni pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il buono pasto non compete al personale inviato in missione e\u002Fo\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 25 – Indennità di Missione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al personale che si reca in missione fuori della sua sede di lavoro spetta\nil rimborso delle spese di trasporto. Inoltre, viene riconosciuta una diaria a\ncopertura delle spese di vitto pari ad € 25,82, se la trasferta comporta la\npresenza fuori sede nella fascia oraria 12-14 o nella fascia oraria 19-21.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui sopra possono essere cumulati tra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 – Indennità di Trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. - In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla\nSocietà, al lavoratore con famiglia convivente a carico spetta il seguente\ntrattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un preavviso di 20 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di viaggio nella classe in cui il lavoratore ha\ndiritto e in seconda classe per i membri della famiglia con esso conviventi a\ncarico, limitatamente al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti ed ai\ncollaterali fino al 2° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Società per il\ntrasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l’indennità di trasferimento nella misura di 10 giorni di indennità di\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.-In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla\nSocietà, al lavoratore senza famiglia convivente a carico spetta il seguente\ntrattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un preavviso di 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di viaggio nella classe di cui il lavoratore ha\ndiritto ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Società per il\ntrasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l’indennità di trasferimento nella misura di 10 giorni di indennità di\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.-Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile\nalla Società dare il preavviso rispettivamente di 20 e di 15 giorni di cui\nsopra, al lavoratore compete oltre all’indennità prescritta, un ulteriore\ncompenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie\nper completare il prescritto preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.-Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere\nun indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente\nregistrato, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza\ndi un massimo di 3 mesi di pigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.-Al lavoratore che venga licenziato non per motivi di disciplinari, entro\nil termine di un anno dalla data dell’avvenuto trasferimento, è concesso il\nrimborso delle spese effettive indicate nelle lettere b) e c) dei punti 1 e 2\ndel presente articolo, per il ritorno al Comune di precedente residenza. Per\nottenere tale concessione il lavoratore deve fornire la prova dell’effettivo\nritorno al Comune di precedente residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.-Nel caso di licenziamento del dipendente che non accetta il\ntrasferimento, la Società è tenuta a corrispondergli tutte le indennità\npreviste dal presente contratto per licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 – Elementi e Computo della Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo casi in cui sia diversamente disposto, la retribuzione mensile e\u002Fo la\nnormale retribuzione a tutti gli effetti del presente contratto è costituita\ndallo stipendio conglobato, aumenti periodici d'anzianità, aumenti di merito.\nAi fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, fa parte della\nretribuzione la tredicesima e quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare le quote giornaliere di retribuzione si divide la\nretribuzione mensile per 26, la quota oraria si ottiene dividendo la predetta\nretribuzione per 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile è corrisposta di norma non oltre la fine di ogni\nmese con la specificazione di tutti i suoi elementi costitutivi; ove la\nSocietà ritardi di oltre venti giorni il pagamento della retribuzione,\ndecorrono dal primo giorno del mese successivo a quello cui la retribuzione si\nriferisce, gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.\nInoltre, ove il ritardo si prolunghi di oltre un mese, il dipendente può\nrisolvere il rapporto di lavoro con diritto al pagamento dell'indennità di\nmancato preavviso. In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della\nretribuzione del dipendente, deve intanto essere corrisposta la parte di\nretribuzione non controversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi ritenuta mensile per risarcimento di danni, non potrà mai\nsuperare il 20% della retribuzione mensile eccettuato il caso d'intervenuta\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 – Previdenza Complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che i Dipendenti della Compagnia possono aderire al\nFondo Pensione Complementare “Prevaer”. Allo scopo le parti accettano\nintegralmente lo Statuto e le norme che regolamentano il funzionamento, la\ngestione e le prestazioni del Fondo. La contribuzione a carico della Società\nè pari al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’adesione al Fondo può essere richiesta a partire dalla data di\nsuperamento del periodo di prova da parte dei Dipendenti assunti con contratto\na tempo indeterminato ed assunti a tempo determinato dal 2° contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 – Trattamento di Fine Rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro al dipendente spetta il\nT.F.R. secondo quanto previsto dalla Legge 297 del 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo del T.F.R. le voci formanti la base di calcolo sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stipendio conglobato, aumenti periodici d'anzianità, eventuali aumenti di\nmerito, tredicesima e quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le previsione di sblocco del 70% così come previsto dalla\nLegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE IV – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CODICE DISCIPLINARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 – Doveri dei Dipendente e Sanzioni Disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri\ninerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' preciso obbligo dell'addetto di conservare in buono stato le attrezzature\ned in generale tutto quanto è a lui affidato. L'addetto deve essere in grado\ndi conservare quanto consegnatogli, in caso contrario ha diritto di declinare\nla propria responsabilità, informandone però tempestivamente la Direzione\ndella Società. L'addetto risponde della pulizia e della perdita di macchinari\ned oggetti di lavoro se risulti a lui imputabile colpa o negligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto, munito di preventiva autorizzazione del superiore diretto, può\nportare modifiche alle attrezzature affidategli, variazioni arbitrarie danno\ndiritto alla Società di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti;\nl'ammontare di tali danni può essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione\nper quote non superiori al 10% della retribuzione stessa; in caso di\nrisoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta è effettuata sulle\ncompetenze di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispettare l'orario di lavoro ed adempiere le formalità prescritte dalla\nSocietà per la verifica delle presenze e per la registrazione degli intervalli\nmensa negli orologi marcatempo più contigui alla propria postazione e\u002Fo\nspecificamente dedicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per\nl'esecuzione e la disciplina del lavoro impartita dalla Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avere cura dei locali, oggetti, macchinari, strumenti e quanto altro a lui\naffidato per ragioni di servizio, ivi compresi gli indumenti da lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il\ndatore di lavoro, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai\nmetodi di produzione della Società, nè farne uso in modo anche solo\npotenzialmente pregiudizievole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non fare variazioni, cancellazioni o altri interventi non autorizzati nel\nnegli strumenti e nei sistemi previsti per la rilevazione\u002Fgestione delle\npresenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non ritirare il utilizzare il badge di un altro dipendente, anche al fine\ndi alterarne la presenza\u002Fassenza dal posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non manomettere gli orologi attraverso i quali si effettua la rilevazione\ndelle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non fumare nei locali ove ciò non è consentito per ragioni di\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non procedere senza espressa autorizzazione dalla Direzione a collette,\nraccolta firme, vendita di qualsiasi oggetto durante le ore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non adoperare senza ordine macchine, attrezzature e impianti non\nassegnategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla violazione delle norme sopra descritte e più in generale\ndegli obblighi e dei doveri inerenti la personale posizione nella Società,\npossono essere applicate secondo la gravità dell'infrazione, le sanzioni\npreviste dall'art. 7 Legge 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze dovranno essere preventivamente contestate agli interessati per\niscritto onde consentire di produrre elementi di discolpa; la presente norma\nnon si applica nel caso del rimprovero verbale. Gli interessati avranno\nfacoltà di produrre anche per iscritto nei termini di legge gli elementi a\npropria discolpa, esperita tale procedura, la Società potrà procedere\nall'adozione del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione, il dipendente che\ntrasgredisca l'osservanza al presente contratto ovvero, ponga in essere\ncomportamenti che rechino pregiudizio alla disciplina, all'igiene, alla\nsicurezza, all'incolumità di persone, all'integrità di cose. La multa è\napplicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione si applica a quelle\nmancanze che anche in considerazione delle circostanze che le hanno\naccompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore\npunizione, ma siano di sufficiente rilievo da non trovare adeguata sanzione nel\nrimprovero e nella multa. A titolo esemplificativo incorre nei provvedimenti di\nmulta o sospensione, il dipendente che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non si presenti al lavoro, o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non si sottoponga ai controlli tossicologici previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non partecipi ai corsi di formazione e\u002Fo addestramento disposti dalla\nCompagnia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne\nanticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per disattenzione o negligenza danneggi il materiale in lavorazione o più\nin generale della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esegua nei locali della Società lavori di lieve entità per conto proprio\no di terzi; fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale della\nSocietà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non comunichi tempestivamente lo stato di malattia o la sua prosecuzione\novvero non invii la relativa certificazione nei termini prescritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- leda l’immagine della compagnia utlizzando media e\u002Fo social network in\nmodo inappropriato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso il\nlavoratore che si renda responsabile di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- insubordinazione nei confronti dei superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- arrechi con colpa un grave danno al materiale della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esegua nei locali della Società senza permesso, lavori per conto proprio\no di terzi, senza l'impiego di materiale della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si renda responsabile di rissa nel luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- abbandoni il posto di lavoro, qualora le mansioni assegnate prevedano\ncompiti di sorveglianza, custodia e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si assenti senza giustificazione per oltre quattro giornate consecutive,\novvero per tre volte nel corso dell'anno in giorni seguenti le ferie, i feriali\nnon lavorativi o i festivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si renda recidivo nelle mancanze precedentemente contemplate quando siano\nstati comminati più provvedimenti di sospensione negli ultimi 18 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consegua una condanna definitiva per azioni commesse non in connessione\ncon lo svolgimento del rapporto di lavoro, tali da ledere la figura morale del\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- leda gravemente l’immagine della compagnia utilizzando media e\u002Fo social\nnetwork in modo inappropriato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni di seguito riportate in ragione della loro particolare\ngravità, legittimano il ricorso alla sanzione disciplinare del licenziamento\nsenza preavviso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- furto nei locali della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trafugamento di documenti, utensili o altri oggetti della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- danneggiamento volontario al materiale della Società e al materiale di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque compimento\ndi azioni che, implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone\ne\u002Fo alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esecuzione nei locali della Società senza permesso di lavori per conto\nproprio o terze persone, con l'impiego di materiale della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- svolgimento di attività, anche al di fuori dell'orario di lavoro, in\nconflitto di interessi e comunque in concorrenza con la Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- condanna definitiva per azioni commesse in connessione con lo svolgimento\ndei rapporto di lavoro, tali da ledere la figura morale del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 – Preavviso di Licenziamento e Dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle\ndue parti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra osservando i\ntermini di seguito specificati. Superato il periodo di prova, se la risoluzione\navviene a opera della Società, i termini dei preavviso devono essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20 giorni per ogni anno di anzianità, con un minimo di due mesi ed un\nmassimo di otto mesi per i livelli Q,1° e 2°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20 giorni per ogni anno di anzianità, con un minimo di uno mese ed un\nmassimo di sette mesi per gli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anno di anzianità non compiuto, sarà conteggiato per dodicesimi\ncomputandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti\ndella metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso non sarà osservato quando l’altra parte abbia dato giusta\ncausa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire\nla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e\nla normale retribuzione mensile sarà corrisposta fino ai 15 del mese quando la\ndisdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese, quando la\ndisdetta è data nella seconda quindicina del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il datore di lavoro risolva il rapporto di lavoro senza\nrispettare i termini di preavviso sarà tenuto a corrispondere al dipendente\nuna indennità pari all'importo della retribuzione dovuta per il periodo di\nmancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di trattenere, al dipendente dimissionario un\nimporto corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi\neventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, è computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine\nrapporto e agli effetti previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del dipendente, agli aventi diritto a norma dell'art. 2122\nCodice Civile compete l'indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"CBA_MNCOMPA_1":51,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"trainingprogrammes":62,"trainingprogrammestxt":66,"pensionfund":70,"contracttrial":74,"contractseverancepay":78,"tempagency":82,"sicknesspay":86,"maxsicknesspay":90,"longtermillness":94,"disabilitypay":98,"healthcareaccess":102,"protectiveclothing":106,"hivpolicy":110,"paidmaternityleave":114,"deathrelatives":118,"ONCERISE_trigger":122,"ONCERISE2_trigger":126,"NOCTPREM_trigger":128,"mealvouchers":132,"MEALALL_trigger":136,"OVERTIME_trigger":138,"SUNDAY_trigger":140,"COMMUTE_trigger":142,"SKILLEVEL_selected_trigger":146,"HARDSHIP_trigger":150,"hardshipallowancetype":154,"PAIDLEAV_trigger":158,"PAYSCALES_different_other_txt":162,"hardshipallowanceamount1":166},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 13 – Decorrenza e durata Anche tenu","Art. 13 – Decorrenza e durata\n\n\n\nAnche tenuto conto di quanto convenuto in premessa il presente contratto ha\ndecorrenza dal 1° gennaio 2014 ed ha scadenza il 31 dicembre 2016.\n\n\n\nLe procedure di rinnovo sono definite dal TU 10 gennaio 2014 sulla\nRappresentanza ed agibilità sindacali.",{"bindId":49,"name":46,"text":50},"cbadate_end","Art. 13 – Decorrenza e durata\n\n\n\nAnche tenuto conto di quanto convenuto in premessa il presente contratto ha\ndecorrenza dal 1° gennaio 2014 ed ha scadenza il 31 dicembre 2016.\n\n\n\nLe procedure di rinnovo sono definite dal TU 10 gennaio 2014 sulla\nRappresentanza ed agibilità sindacali.\n\n•",{"bindId":52,"name":53,"text":53},"CBA_MNCOMPA_1","ASSAEREO",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI UGL TRAS","FILT CGIL\n\nFIT CISL\n\nUILTRASPORTI\n\nUGL TRASPORTO AEREO",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Art. 7 – Gradi • •I gradi dei Personale ","Art. 7 – Gradi\n\n•\n\n•I gradi dei Personale Navigante Tecnico sono i seguenti:\n\n•\n\n•Comandante Senior\n\n•Comandante\n\n•\n\n•Primo Ufficiale\n\n•Pilota di 1ª\n\n•Pilota di 2ª\n\n•\n\n•\n\nI diversi gradi non comportano differenziazioni di trattamento economico e\nnormativo oltre quanto previsto nella parte IV° della presente Sezione.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingprogrammes","3) Formazione. Nei confronti dei Quadri ","3) Formazione.\n\nNei confronti dei Quadri verranno messi in atto interventi formativi diretti\na favorire adeguati livelli di preparazione professionale, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingprogrammestxt","Art. 23 – Addestramento Nell’ambito dell","Art. 23 – Addestramento\n\n\n\nNell’ambito della contrattazione aziendale, verranno definite modalità di\nfruizione della formazione a distanza.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"pensionfund","Art. 32 – Previdenza Complementare •Le P","Art. 32 – Previdenza Complementare\n\n\n\n•Le Parti convengono che i Piloti dipendenti dalla Compagnia possano\naderire al Fondo Pensione Complementare “Fondaereo”. Allo scopo le parti\naccettano integralmente lo Statuto e le norme che regolamentano il\nfunzionamento, la gestione e le prestazioni del Fondo.\n\n•\n\n•L’adesione al Fondo può essere richiesta a partire dalla data di\nsuperamento del periodo di prova da parte dei Piloti assunti con contratto a\ntempo indeterminato e dai Piloti a tempo determinato dal 2° contratto.\n\n•\n\n•I Piloti che siano stati occupati precedentemente presso altre Aziende e\nche abbiano già aderito al Fondo, possono richiedere l’adesione a partire\ndalla data di assunzione presso la Società.\n\n\n\nLa contribuzione minima a carico del Pilota iscritto al Fondo è pari al 2%\ndella retribuzione utile ai fini del TFR. La contribuzione a carico della\nSocietà per ciascun Pilota iscritto al Fondo è pari al 2% della retribuzione\nutile ai fini del TFR.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contracttrial","Art. 2 – Periodo di Prova • L'assunzione","Art. 2 – Periodo di Prova\n\n•\n\nL'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi\ndi effettiva prestazione di lavoro. In caso di contratti a termine successivi\ncostituiti per un numero superiore a due, con medesime mansioni e con la\nmedesima società, non sarà prevista l’apposizione del patto di prova.\n\n\n\nIl periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.\n\n•\n\nSalvo interruzioni dovute a cause di forza maggiore, non sono ammesse né la\nprotrazione né la rinnovazione.\n\n•\n\nDurante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente CCNL. Tuttavia la risoluzione del rapporto può avere\nluogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza\npreavviso né indennità.\n\n•\n\nScaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, la\nassunzione del lavoratore diviene definitiva e la anzianità di servizio\ndecorre dal giorno dell'assunzione stessa.\n\n\n\nPer quanto concerne il compenso relativo al periodo di prova interrotto o\nnon seguito da conferma, la Compagnia è tenuta a retribuire il solo periodo di\nservizio prestato.\n\n\n\nLa malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova, purché non\nabbiano una durata superiore al periodo di prova stesso. Il trattamento\neconomico è dovuto soltanto fino alla scadenza del periodo di prova stesso.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contractseverancepay","Art. 29 – Trattamento di fine rapporto I","Art. 29 – Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposto al Pilota\nil trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art. 2120 C.C.\n\n\n\nLa retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. è costituita dai seguenti\nelementi, con esclusione di ogni erogazione effettuata ad altro titolo:\n\n\n\n•stipendio mensile, ivi comprese le mensilità aggiuntive;\n\n•indennità di volo minima garantita per 12 mensilità.\n\n•\n\n•In caso di morte del Pilota le indennità di mancato preavviso e il\ntrattamento di fine rapporto devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e,\nse vivevano a carico del Pilota, ai parenti entro il terzo grado e agli affini\nentro il secondo grado. In mancanza delle persone su indicate, ed in mancanza\naltresì di disposizioni testamentarie, quanto previsto al comma precedente è\nattribuito secondo le norme della successione legittima.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"tempagency","Art. 4 – Contratto di Somministrazione a","Art. 4 – Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato\n\n\n\nCon riferimento a quanto previsto dall’art. 30 Parte Generale del CCNL e\nfatte salve ulteriori previsioni della stessa le assunzioni con contratto di\nsomministrazione a tempo determinato non possono eccedere, come media su base\nannua, l’8% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla\ndata del 31 dicembre dell’anno precedente.\n\nNegli scali con traffico annuo complessivo inferiore a 2 milioni di\npasseggeri la percentuale di cui sopra viene fissata al 10%.\n\nTale limite potrà essere superato, previa intesa con le RSU\u002FRSA.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"sicknesspay","Art. 15 – Trattamento di Malattia\u002FInfort","Art. 15 – Trattamento di Malattia\u002FInfortunio\n\n•\n\n•In caso di malattia\u002Finidoneità il Personale Navigante Tecnico ha diritto\nalla conservazione del posto, in applicazione dei seguenti regimi di\ncomporto:\n\n•in regime di comporto continuativo (inidoneità derivante da un unico\nevento): 24 mesi di assenza (730 giorni di assenza);\n\n•in regime di comporto frazionato per sommatoria, per un periodo di 12\nmesi di assenza (365 giorni di assenza).\n\n\n\n•Ai fini del conteggio del comporto di cui al capoverso precedente si\nprende in considerazione un arco temporale di tre anni, prendendo cioè a\nriferimento le assenze che si sono verificate negli ultimi 36 mesi\ncalendariali.\n\n•\n\n•In caso di malattia\u002Finidoneità per causa di servizio, a partire dal\nprimo giorno di assenza e per i primi 12 mesi il dipendente percepisce la\nnormale retribuzione mensile.\n\n•In caso di malattia \u002F inidoneità non per causa di servizio: a partire\ndal primo giorno di assenza è corrisposto il 100% della normale retribuzione\nper i primi 6 mesi (183 giorni anche frazionati); 50% per i successivi 6 mesi\n(182 giorni anche frazionati).\n\n•Successivamente ai periodi indicati il lavoratore non ha diritto alla\nretribuzione.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"maxsicknesspay","•In caso di malattia \u002F inidoneità non pe","•In caso di malattia \u002F inidoneità non per causa di servizio: a partire\ndal primo giorno di assenza è corrisposto il 100% della normale retribuzione\nper i primi 6 mesi (183 giorni anche frazionati); 50% per i successivi 6 mesi\n(182 giorni anche frazionati).",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"longtermillness","•Ferma restando la possibilità di consid","•Ferma restando la possibilità di considerare gestionalmente fattispecie\nspecifiche, superato il periodo massimo di comporto, il Personale Navigante\nTecnico dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio di volo dalle strutture\nsanitarie competenti, o in ogni caso di superamento del periodo di comporto\ncontinuativo, potrà chiedere un periodo continuativo di aspettativa non\nretribuita, e priva di qualsiasi effetto ai fini dell’anzianità,\ngiustificato dalla permanenza dello stato di inabilità temporanea certificata\ndalle strutture sanitarie competenti, fino ad un massimo di ulteriori 12\nmesi.\n\n\n\nLe giornate di malattia derivanti da documentate patologie particolarmente\ngravi e\u002Fo invalidanti (affezioni in forme meno acute e\u002Fo croniche, patologie\noncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari) non verranno computate ai\nfine dei termini previsti dal presente articolo.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"disabilitypay","Art. 16 – Assicurazioni La Compagnia è t","Art. 16 – Assicurazioni\n\n\n\nLa Compagnia è tenuta ad assicurare il Personale Navigante Tecnico contro i\nrischi di volo, a norma dell'art. 935 cod. Nav., per i seguenti capitali:\n\n•COMANDANTI:\n\na) per morte: Euro 309.874,13\n\nb) per invalidità permanente (generica) assoluta: Euro 413.165.51\n\nc) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti\nalle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi\nl'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di\nlegge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di\ninvalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).\n\nPer le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali\nassicurati sono: Euro 129.114,22\n\nL’assicurazione è estesa alle malattie professionali previste per la\ncategoria dei Comandanti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive\nintegrazioni e modificazioni.\n\nIn caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad\ninfortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per\ncento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità\npermanente (generica) assoluta (punto 1-b).\n\nL'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dai Comandanti nei\nperiodi contrattualmente definiti “tempo di servizio”.\n\nSempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie\ndi cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono altresì assicurati gli\ninfortuni subiti dai Comandanti nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi\ntrascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il\ntempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione dei\nservizio e viceversa.\n\nLa Compagnia assicura, inoltre, i Comandanti per morte e invalidità\npermanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte in dipendenza\ndell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate dalla\nOrganizzazione Mondiale della Sanità per i seguenti capitali:\n\na) per morte: Euro 309.874,13\n\nb) per invalidità permanente (generica) assoluta: Euro 413.165.51\n\nc) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti\nalle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi\nl'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di\nlegge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di\ninvalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).\n\nPer le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali\nassicurati sono: Euro 129.114,22.\n\nIn caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad\ninfortunio o a malattia professionale In misura non inferiore al cinquanta per\ncento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità\npermanente (generica) assoluta (punto 1-b).\n\nLa Compagnia assicura il Comandante nel caso di morte per qualsiasi causa\nsecondo i capitali di seguito indicati: € 206.582,76.\n\nLa Compagnia assicura i Comandanti per l'invalidità permanente specifica\n(inabilità permanente al volo) derivante da qualsiasi causa per i capitali\nindicati nella tabella sotto riportata:\n\n\n\nfino a 52 anni 361.519,82\n\n53 anni 206.282,75\n\n54 anni 154.937,06\n\n55 anni 103.291,37\n\n56 anni 61.974.82\n\n57 anni 41.316,55\n\n58 anni 30.987,41\n\n59 anni 15.493,70\n\n60 anni e oltre7.746,85\n\n\n\nCon le frasi:\n\n- “fino a 52 anni” si intende: fino alla data di compimento del 52°\nanno di età e così via per le frasi successive;\n\nLa Compagnia assicura il Comandante per l’invalidità temporanea specifica\n(inabilità temporanea al volo) per i periodi superiori ai 20 giorni\nconsecutivi con una indennità giornaliera pari ad € 77,47 da corrispondere\nper un massimo di 365 giorni.\n\n•PILOTI\n\n•per morte:\n\n•Euro 206.582,75\n\n\n\n•per invalidità permanente (generica) assoluta:\n\n•Euro 309.874,13\n\n\n\n•per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti\nalle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi\nl'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di\nlegge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di\ninvalidità permanente (generica) assoluta (punto 2b).\n\nPer le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali\nassicurati sono:\n\n•Euro 98.126,81 per i Piloti\n\nL’assicurazione è estesa alle malattie professionali previste per la\ncategoria dei Piloti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive\nintegrazioni e modificazioni.\n\nIn caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad\ninfortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per\ncento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità\npermanente (generica) assoluta (punto 2).\n\nL'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dai Piloti nei\nperiodi contrattualmente definiti “tempo di servizio”.\n\nSempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie\ndi cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono altresì assicurati gli\ninfortuni subiti dai Piloti nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi\ntrascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il\ntempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione dei\nservizio e viceversa.\n\nLa Compagnia assicura, inoltre, i Piloti per morte e invalidità permanente\nconseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte in dipendenza\ndell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate dalla\nOrganizzazione Mondiale della Sanità per i seguenti capitali:\n\n\n\na) per morte: Euro 206.582,75\n\n\n\nb) per invalidità permanente (generica) assoluta: Euro 309.874,13\n\n\n\nc) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti\nalle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi\nl'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di\nlegge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di\ninvalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).\n\n\n\nPer le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali\nassicurati sono: Euro 98.126,81.\n\n\n\nIn caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad\ninfortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per\ncento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità\npermanente (generica) assoluta (punto 1-b).\n\n\n\nLa Compagnia assicura i piloti nel caso di morte per qualsiasi causa (ad\neccezione di quelle riconducibili a dipendenze da alcool o da sostanze\nstupefacenti) secondo i capitali di seguito indicati:\n\n€ 206.582,76\n\n\n\nLa Compagnia assicura i piloti per l'invalidità permanente specifica\n(inabilità permanente al volo) derivante da qualsiasi causa (ad eccezione di\nquelle riconducibili a dipendenze da alcool o da sostanze stupefacenti) per i\ncapitali indicati nella tabella sotto riportata:\n\n\n\nFino a 52 anni 271.139,87\n\n53 anni154.937,06\n\n54 anni116.202,80\n\n55 anni 77.468,53\n\n56 anni 46.481,12\n\n57 anni 30.987,41\n\n58 anni 23.240,56\n\n59 anni 11.620,28\n\n60 anni e oltre 5.784,31\n\n\n\nCon le frasi:\n\n- “fino a 52 anni” si intende: fino alla data di compimento del 52°\nanno di età e così via per le frasi successive;\n\n\n\nLa Compagnia assicura i Comandanti per l’invalidità temporanea specifica\n(inabilità temporanea al volo) per i periodi superiori ai 20 giorni\nconsecutivi con una indennità giornaliera pari ad € 77,47 da corrispondere\nper un massimo di 365 giorni.\n\n\n\nLa Compagnia assicura i Piloti per l’invalidità temporanea specifica\n(inabilità temporanea al volo) per i periodi superiori ai 20 giorni\nconsecutivi con una indennità giornaliera pari ad € 51,65 da corrispondere\nper un massimo di 365 giorni.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"healthcareaccess","Art. 17 – Polizza Assicurativa E' stipul","Art. 17 – Polizza Assicurativa\n\n\n\nE' stipulata dall’Azienda in favore di tutto il personale una polizza\ninfortuni per rischi professionali ed extra professionali h 24 senza\nrivalsa.\n\nEntro l’anno 2015, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro\ncongiunto tra le parti firmatarie saranno valutate eventuali linee di\nregolamentazione e funzionamento di un fondo di assistenza sanitaria di\nsettore.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"protectiveclothing","Art. 6 – Divise - Indumenti Di Volo - Ba","Art. 6 – Divise - Indumenti Di Volo - Bagaglio\n\n•\n\nIl Personale Navigante Tecnico ha l'obbligo di indossare durante il servizio\nla divisa prescritta per la sua qualifica e grado.\n\nLa vestizione è interamente a carico della Compagnia.\n\n\n\nIl Personale Navigante Tecnico deve conservare in buono stato gli indumenti\nsenza apportare agli stessi alcuna modifica.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il Personale Navigante\nTecnico dovrà restituire alla Compagnia gli ultimi indumenti ricevuti; in caso\ndi perdita o mancata restituzione degli indumenti la Compagnia potrà\nrivalersene trattenendo il valore dalle competenze maturate dal Personale\nNavigante Tecnico.\n\n\n\nPer la perdita totale del vestiario personale e del bagaglio in conseguenza\nad avvenimenti di volo viene corrisposta la somma di € 309.87 nel caso in cui\nil Pilota sia comandato in servizio di durata inferiore a 5 giorni e di €\n413.17 se pari o superiore a 5 giorni. L’importo è uguale per tutti i gradi.\nNel caso di perdita parziale o deterioramento l’importo è proporzionale al\ndanno subito.\n\n•",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"hivpolicy","Uno dei giorni di riposo dovrà essere ac","Uno dei giorni di riposo dovrà essere accordato il giorno antecedente\nquello fissato per la visita medica. Il giorno della visita medica non sarà\nconsiderato né riposo né servizio.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"paidmaternityleave","Per il trattamento economico della mater","Per il trattamento economico della maternità troveranno applicazione le\nvigenti disposizioni di legge. I contributi previdenziali saranno dovuti, nel\nrispetto delle norme di legge, per i soli periodi di attività.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"deathrelatives","Fermo restando quanto disposto dalle dis","Fermo restando quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti, la\ncontrattazione collettiva aziendale potrà regolamentare la materia del\npermesso per lutto.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"ONCERISE_trigger","Art. 27 – Tredicesima e quattordicesima ","Art. 27 – Tredicesima e quattordicesima mensilità\n\n\n\nAl Personale Navigante Tecnico sono corrisposte, nel mese di dicembre, una\ntredicesima mensilità e, nel mese di giugno, una quattordicesima mensilità\ncostituite dallo stipendio mensile.\n\n\n\nIn caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, il\nPilota che abbia superato il periodo di prova, ha diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti\nsono i mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore a\nquindici giorni è computata come mese intero.\n\n\n\nLa tredicesima e la quattordicesima mensilità formano parte integrante\ndella retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di\nprevidenza e delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro.",{"bindId":127,"name":124,"text":125},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"NOCTPREM_trigger","Modalità di pagamento Le percentuali di ","Modalità di pagamento\n\nLe percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario diurno, festivo e\nnotturno, da corrispondere oltre alla normale retribuzione, sono le\nseguenti:\n\na) lavoro straordinario diurno feriale35%\n\nb) lavoro straordinario diurno prestato in giorni feriali non\nlavorativi55%\n\nc) lavoro festivo55%\n\nd) lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici55%\n\ne) lavoro notturno compreso in regolari turni periodici55%\n\nf) lavoro notturno domenicale 60%",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"mealvouchers","Art. 24 – Buono Pasto Ad esclusione dell","Art. 24 – Buono Pasto\n\nAd esclusione delle unità produttive ove è prevista la mensa aziendale in\ntutte le unità produttive viene riconosciuto un buono pasto per ogni giornata\ndi presenza effettiva sul luogo di lavoro del valore di Euro 6,00. Tale\nmodalità è estesa anche alle forze di vendita office less dislocate sul\nterritorio. Al lavoratore con contratto part time orizzontale o misto il cui\nimpiego è inferiore o uguale a 5 ore non vengono concessi i buoni pasto.\n\nIl buono pasto non compete al personale inviato in missione e\u002Fo\ntrasferta.",{"bindId":137,"name":134,"text":135},"MEALALL_trigger",{"bindId":139,"name":130,"text":131},"OVERTIME_trigger",{"bindId":141,"name":130,"text":131},"SUNDAY_trigger",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"COMMUTE_trigger","Art. 11 – Trasporto e parcheggi • •Il Pe","Art. 11 – Trasporto e parcheggi\n\n•\n\n•Il Personale Navigante Tecnico deve provvedere a presentarsi in servizio\npresso la base di servizio con i propri mezzi.\n\n•\n\nLe modalità di fruizione dei parcheggi sono regolate in sede aziendale.\n\n\n\nL’Azienda provvede al trasporto del Personale Navigante Tecnico fuori sede\nper recarsi in albergo al termine del servizio ed in aeroporto all’inizio del\nservizio.\n\nNel caso in cui quanto sopra non sia fornito dall’azienda, al Personale\nNavigante Tecnico fuori sede compete il rimborso delle spese documentabili\nsostenute.\n\n\n\nNota a verbale\n\nLe Parti considerano impegno comune fruire di agevolazioni, risorse,\nconvenzioni, programmazioni ecc. che gli Enti Locali Territoriali e le\nstrutture di servizio pubblico mettano a disposizione per la gestione della\nmobilità collettiva, al fine di identificare soluzioni idonee ad agevolare la\nmobilità verso l’aeroporto, senza oneri aziendali.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"SKILLEVEL_selected_trigger","Art. 25 – Stipendio mensile Al Personale","Art. 25 – Stipendio mensile\n\n\n\nAl Personale Navigante Tecnico è corrisposto lo stipendio mensile,\ncorrisposto per 14 mensilità, modulato sulla base dell’anzianità di\nservizio nelle misure indicate nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti)\nallegate.\n\n\n\nA decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti.\n\n\n\nA decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle A2 per i Comandanti e B2 per i Piloti.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"HARDSHIP_trigger","Art. 26 – Indennità di Volo Ai Piloti in","Art. 26 – Indennità di Volo\n\n\n\nAi Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di\nun’indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato\nsulla base dell’anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle\nA (Comandanti) e B (Piloti) allegate.\n\n\n\nA decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti.\n\n\n\nA decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra\nsono quelli riportati nelle tabelle A2 per i Comandanti e B2 per i Piloti.\n\n\n\n\n\n•Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è\ncompensata con la corresponsione di un’indennità oraria di volo integrativa\nil cui importo è modulato sulla base dell’anzianità di servizio e della\ntipologia di volo (corto\u002Fmedio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito\nnelle tabelle A, A1, A2 e B, B1, B2 allegate. L’indennità di volo\nintegrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui\nsono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla\ndeterminazione degli istituti retributivi riflessi e differiti.\n\n\n\nAi sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s’intende\nl’ora di volo block to block schedulata.\n\n\n\nGli importi dell’indennità oraria di volo integrativa sono articolati in\n4 scaglioni orari e non sono tra loro cumulabili.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"hardshipallowancetype","•L'indennità di volo minima garantita, p","•L'indennità di volo minima garantita, pari a 30 ore, viene stabilita\nnella seguente misura, corrispondente ad un importo lordo mensile pari a:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Indennità di volo minima garantita (€)\n    \n    \n      Pilota di 1°\n\n        Primo Ufficiale\n      \n      1.400,00\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      490,00\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nL’erogazione di tale indennità assorbirà il controvalore di 30 ore di\nvolo.\n\n\n\n•Con competenza dal mese di maggio 2015 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Pilota di 1°\n\n        Primo Ufficiale\n      \n      1.430\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      510\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Con competenza dal mese di luglio 2016 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Pilota di 1°\n\n        Primo Ufficiale\n      \n      1.458\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      513",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"PAIDLEAV_trigger","Art. 10 – Ferie Il Personale Navigante T","Art. 10 – Ferie\n\n\n\nIl Personale Navigante Tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di\ntrenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni\ncinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.\n\n\n\nLe ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi\nmensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di\nferie.\n\n\n\nDurante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante\nTecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima\ngarantita.\n\n\n\nNel rispetto della normativa vigente le ferie saranno assegnate\ndall’Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e\ndegli accordi in sede aziendale.\n\n\n\nAl Personale Navigante Tecnico richiamato in servizio durante il periodo di\nferie, la Compagnia è tenuta ad applicare, sia per il rientro in sede che per\nil ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione\nprevisto dal successivo. La Compagnia inoltre è tenuta a rimborsargli le\neventuali documentate spese già sostenute inutilmente a causa dell'anticipata\ninterruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al\nrimborso da parte di terzi.\n\n\n\nI periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per\nritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle\nferie.\n\n\n\n\n\nNel caso di pagamento delle ferie eventualmente non godute per risoluzione\ndel rapporto di lavoro, ciascun giorno di ferie non goduto sarà liquidato\nsulla base della retribuzione mensile divisa per 30.\n\n\n\nIl periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio.\n\n\n\nPer quanto attiene alle quantità di giornate di ferie da concedere ed alle\nmodalità di assegnazione delle giornate di ferie in determinati periodi\ndell’anno, si rinvia alla contrattazione aziendale.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"PAYSCALES_different_other_txt","SISTEMA RETRIBUTIVO EQUIPAGGI OPERANTI S","SISTEMA RETRIBUTIVO EQUIPAGGI OPERANTI SU AEROMOBILI DI PESO MASSIMO AL\nDECOLLO FINO A 52 TONNELLATE E FINO AD UN MASSIMO DI 100 POSTI\u002FPASSEGGERO\n(EQUIPAGGI REGIONAL)\n\n\n\nCOMANDANTI\n\n\n\n•Trattamento retributivo:\n\n\n\n•Il trattamento economico del Comandante è costituito da:\n\n•Stipendio base conglobato (stipendio base + contingenza + E.D.R);\n\n•Aumenti periodici di anzianità;\n\n•Indennità di volo minima garantita;\n\n•Indennità di volo oltre la 30° ora;\n\n•Indennità di volo giornaliera.\n\n•Lo stipendio base è fissato nell’importo lordo mensile indicato nella\nseguente tabella:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Comandante\n      700,00\n    \n  \n\n\n\n\n•Con competenza dal mese di maggio 2015 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Comandante\n      826,00\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Con competenza dal mese di luglio 2016 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Comandante\n      929,00\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n•L'indennità di volo minima garantita, pari a 30 ore, viene stabilita\nnella seguente misura, corrispondente ad un importo lordo mensile pari a:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Indennità di volo minima garantita (€)\n    \n    \n      Comandante\n      2.800,00\n    \n  \n\n\n\n\n\n\nL’erogazione di tale indennità assorbirà il controvalore di 30 ore di\nvolo.\n\n\n\n•Con competenza dal mese di maggio 2015 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Comandante\n      2950,00\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Con competenza dal mese di luglio 2016 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Comandante\n      3000,00\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n•Per ciascuna ora di volo nel mese oltre le 30 ore, effettuata in qualità\ndi titolare di equipaggio, sarà corrisposta una indennità oraria aggiuntiva,\nnella misura in Euro lordi di seguito riportata; ai fini della corresponsione\ndell’indennità oraria di volo, si fa riferimento alle ore block to block\nschedulate.\n\n\n\n\n  Vengono riconosciuti i seguenti importi:\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica\n      Dalla 31° alla 40° (€)\n      Dalla 41° alla 60° ora(€) \n      Dalla 61° alla 70° ora (€) \n      Dalla 71° ora(€) \n    \n    \n      Comandante \n      30\n      76\n      82\n      90 \n\n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Per ogni giorno di servizio in avvicendamento, sarà corrisposta una\nindennità volo giornaliera, nella misura di Euro lordi di seguito\nriportata:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      (€)\n    \n    \n      Comandante\n      18\n    \n  \n\n\n\n\nPer ogni giorno di servizio in avvicendamento, che comporti un’assenza\ndalla base di servizio superiore a 12 ore, l’importo sopra menzionato sarà\nincrementato di € 5.\n\n\n\n•Le ore di volo o frazioni di ora effettuate nella fascia oraria 24,00 –\n05,00 saranno compensate con una maggiorazione del 15%, prendendo a\nriferimento, per il valore orario, 1\u002F30° dell’indennità di volo minima\ngarantita.\n\n\n\n•Il Comandante ha diritto per tutto il corso della carriera a 7 aumenti\nbiennali. L'importo lordo mensile degli aumenti periodici dello stipendio viene\nfissato nelle misure indicate nella tabella sotto riportata.\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      (€)\n    \n    \n      Importo scatto (€)\n      35\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Tredicesima mensilità:\n\nLa Compagnia corrisponderà ogni anno ai Comandanti, prima di Natale, una\n13a mensilità costituita dalle seguenti voci, per quanto maturato nel corso\ndell’anno:\n\n•stipendio base conglobato;\n\n•scatti di anzianità;\n\n•indennità di volo minima garantita, per quanto maturato fino alle\nretribuzioni di aprile 2015.\n\nIn caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il\nComandante ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità\nquanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a\n15 giorni viene computata come mese intero.\n\n\n\n•Quattordicesima mensilità:\n\nA partire dal mese di giugno 2015, è prevista la corresponsione della 14a\nmensilità secondo le seguenti modalità: con competenza dal mese di maggio\n2015, maturazione del rateo mensile della 14a mensilità pari al 100% dello\nStipendio base conglobato e scatti di anzianità.\n\nIn caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il\nComandante ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità\nquanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a\n15 giorni viene computata come mese intero.\n\n\n\n•Servizio di linea\u002FDiaria di linea:\n\n•Per ogni giorno di servizio in volo viene corrisposta una diaria\ngiornaliera di € 30,99 per servizio fino ad 8 ore, incrementata di € 15,99\nper servizio di durata superiore ad 8 ore ed ogni qualvolta si pernotti fuori\ndalla base di servizio.\n\n•I pernottamenti ed i trasferimenti fuori sede del Personale, sia in\nItalia che all'estero, sono a cura e a carico della Compagnia. Al Personale in\nmissione non di linea, oltre al pagamento del biglietto di viaggio od al\nrimborso del prezzo relativo, con modalità analoghe a quanto previsto in\nAlitalia, è dovuto un rimborso delle spese di vitto nei limiti della\nnormalità. Al Personale in addestramento fuori sede è riconosciuto il\ntrattamento di missione (non di linea).\n\n•Per quanto concerne la riserva al campo, le Parti definiranno\ncongiuntamente il trattamento da prevedere.\n\n•Elementi e computo della retribuzione:\n\n•A tutti gli effetti e salvo i casi in cui sia diversamente disposto, la\nretribuzione mensile del presente accordo, è costituita dallo stipendio base\nconglobato, dagli scatti di anzianità e indennità di volo minima\ngarantita.\n\n•Per determinare la quota giornaliera di retribuzione, si divide la\nretribuzione mensile per 30, per determinare la retribuzione oraria, si divide\nla retribuzione mensile per 200 ore.\n\n•Per determinare il valore di una giornata di ferie, si divide la\nretribuzione mensile per 30.\n\n•il pagamento delle retribuzioni saranno corrisposte entro la fine del\nmese di riferimento, con scorrimento al mese successivo della corresponsione\ndegli elementi variabili.\n\n•In caso di contrasto sugli elementi costitutivi della retribuzione,\nverranno corrisposte le somme sulle quali non vi è contrasto; il Personale\ndovrà segnalare eventuali errori di pura contabilità, non appena riscontrati\ne comunque in tempo utile per permettere le opportune verifiche da parte della\nCompagnia.\n\n•Trattamento di fine rapporto:\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, verrà corrisposto al\nDipendente, il trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art.\n2120 C.C.\n\nPer il calcolo del T.F.R. sono considerati i seguenti istituti:\n\n• retribuzione base conglobata,\n\n• aumenti periodici di anzianità;\n\n• indennità di volo minima garantita;\n\n• la 13a mensilità e 14a mensilità ove prevista.\n\nPILOTI\n\n\n\n•Trattamento economico:\n\n•Il trattamento economico dei Piloti è costituito da:\n\n•Stipendio base conglobato (stipendio base + contingenza + E.D.R);\n\n•Aumenti periodici di anzianità;\n\n•Indennità di volo minima garantita;\n\n•Indennità di volo oltre la 30° ora;\n\n•Indennità di volo giornaliera.\n\n•Lo stipendio base è fissato negli importi lordi mensili indicati nella\nseguente tabella:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Pilota di 1°\n\n        Primo Ufficiale\n      \n      650,00\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      550,00\n    \n  \n\n\n\n\n•Con competenza dal mese di maggio 2015 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Pilota di 1°\n\n        Primo Ufficiale\n      \n      739,00\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      560,00\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Con competenza dal mese di luglio 2016 lo stipendio base è fissato negli\nimporti lordi mensili indicati nella seguente tabella:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Pilota di 1°\n\n        Primo Ufficiale\n      \n      800,00\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      600,00\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n•L'indennità di volo minima garantita, pari a 30 ore, viene stabilita\nnella seguente misura, corrispondente ad un importo lordo mensile pari a:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Indennità di volo minima garantita (€)\n    \n    \n      Pilota di 1°\n\n        Primo Ufficiale\n      \n      1.400,00\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      490,00\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nL’erogazione di tale indennità assorbirà il controvalore di 30 ore di\nvolo.\n\n\n\n•Con competenza dal mese di maggio 2015 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Pilota di 1°\n\n        Primo Ufficiale\n      \n      1.430\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      510\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Con competenza dal mese di luglio 2016 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Pilota di 1°\n\n        Primo Ufficiale\n      \n      1.458\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      513\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n•Per ciascuna ora di volo nel mese oltre le 30 ore, effettuata in qualità\ndi titolare di equipaggio, sarà corrisposta una indennità oraria aggiuntiva,\nnella misura in Euro lordi di seguito riportata; ai fini della corresponsione\ndell’indennità oraria di volo, si fa riferimento alle ore block to block\nschedulate.\n\n\n\nVerranno riconosciuti i seguenti importi:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica\n      Dalla 31° alla 40° (€)\n      Dalla 41° alla 60° ora(€) \n      Dalla 61° alla 70° ora(€) \n      Dalla 71° ora(€) \n    \n    \n      Pilota di 1°Primo Ufficiale\n      24\n      40\n      45\n      53\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      16\n      18\n      20\n      26\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Per ogni giorno di servizio in avvicendamento, sarà corrisposta una\nindennità volo giornaliera, nella misura di Euro lordi di seguito\nriportata:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica\n      (€)\n    \n    \n      Pilota di 1° \n\n        Primo Ufficiale\n      \n      8\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      \n      4\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Per ogni giorno di servizio in avvicendamento, che comporti un’assenza\ndalla base di servizio superiore a 12 ore, l’importo sopra menzionato sarà\nincrementato di € 5.\n\n\n\n•Le ore di volo o frazioni di ora effettuate nella fascia oraria 24,00 –\n05,00 saranno compensate con una maggiorazione del 15%, prendendo a riferimento\nper il valore orario 1\u002F30° dell’indennità di volo minima garantita.\n\n•Il Pilota neo assunto, non ancora membro effettivo di equipaggio sarà\nretribuito con lo stipendio base e con una indennità di volo fissata\nforfetariamente in € 400 lordi mensili, che si riferisce alla sua posizione\n\"in addestramento\" ed è comprensiva quindi dei voli effettuati in\naddestramento. Tale indennità è frazionabile in Euro 20 lordi, per ogni\ngiornata di impiego.\n\n•Il Pilota che disimpegni funzioni relative al grado di Comandante\ncontinua a percepire lo stipendio corrispondente al grado di Pilota.\n\n•Nel caso in cui venga conseguita la qualifica di Comandante, al termine\ndel periodo di facente funzioni, la retribuzione, inclusi gli scatti di\nanzianità eventualmente maturati nel periodo, verrà adeguata a quella del\ngrado superiore con effetto retroattivo dall'inizio delle funzioni stesse.\n\n•Nel caso in cui il passaggio di qualifica non venga conseguito, al\ntermine del periodo di facente funzioni e per tutto il tempo di tali funzioni,\nal dipendente verrà riconosciuto un importo pari alla differenza tra la sua\nretribuzione e quella del grado di cui aveva temporaneamente rivestito le\nfunzioni.\n\n•Il Pilota ha diritto per tutto il corso della carriera a 7 aumenti\nbiennali. L'importo lordo mensile degli aumenti periodici dello stipendio viene\nfissato nelle misure indicate nella tabella sotto riportata.\n\nIn caso di promozione, lo stipendio relativo al nuovo grado è aumentato\ndell’importo degli scatti eventualmente maturati nei gradi precedenti.\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica\n      Importo scatto (€)\n    \n    \n      Pilota di 1° \n\n        Primo Ufficiale\n      \n      30\n    \n    \n      Pilota di 2°\n      \n      20\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Tredicesima mensilità:\n\nLa Compagnia corrisponderà ogni anno ai Piloti, prima di Natale, una 13a\nmensilità costituita dalle seguenti voci, per quanto maturato nel corso\ndell’anno:\n\n•stipendio base conglobato;\n\n•scatti di anzianità;\n\n•indennità di volo minima garantita, per quanto maturato fino alle\nretribuzioni di aprile 2015.\n\n\n\nIn caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il\nPilota ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti\nsono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a 15\ngiorni viene computata come mese intero.\n\n\n\n•Quattordicesima mensilità:\n\nA partire dal mese di giugno 2015, è prevista la corresponsione della 14a\nmensilità secondo le seguenti modalità: con competenza dal mese di maggio\n2015, maturazione del rateo mensile della 14a mensilità pari al 100% dello\nStipendio base conglobato e scatti di anzianità.\n\nIn caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il\nComandante ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità\nquanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a\n15 giorni viene computata come mese intero.\n\n\n\n\n\n•Servizio di linea\u002FDiaria di linea:\n\n•Per ogni giorno di servizio in volo viene corrisposta una diaria\ngiornaliera di € 30,99 per servizio fino ad 8 ore, incrementata di € 15,49\nper servizio di durata superiore ad 8 ore ed ogni qualvolta si pernotti fuori\ndalla base di servizio.\n\n•I pernottamenti ed i trasferimenti fuori sede del Personale, sia in\nItalia che all'estero, sono a cura e a carico della Compagnia. Al Personale in\nmissione non di linea, oltre al pagamento del biglietto di viaggio od al\nrimborso del prezzo relativo, con modalità analoghe a quanto previsto in\nAlitalia, è dovuto un rimborso delle spese di vitto nei limiti della\nnormalità.\n\n•Al Personale in addestramento fuori sede è riconosciuto il trattamento\ndi missione (non di linea).\n\n•Per quanto concerne la riserva al campo, le Parti definiranno\ncongiuntamente il trattamento da prevedere.\n\n•Elementi e computo della retribuzione:\n\nA tutti gli effetti e salvo i casi in cui sia diversamente disposto, la\nretribuzione mensile del presente accordo è costituita dallo stipendio base\nconglobato, dagli scatti di anzianità e indennità di volo minima\ngarantita.\n\nPer determinare la quota giornaliera di retribuzione, si divide la\nretribuzione mensile per 30; per determinare la retribuzione oraria, si divide\nla retribuzione mensile per 200 ore.\n\nPer determinare il valore di una giornata di ferie, si divide la\nretribuzione mensile per 30.\n\nIl pagamento delle retribuzioni saranno corrisposte entro la fine del mese\ndi riferimento, con scorrimento al mese successivo della corresponsione degli\nelementi variabili.\n\nIn caso di contrasto sugli elementi costitutivi della retribuzione, verranno\ncorrisposte le somme sulle quali non vi è contrasto; il Personale dovrà\nsegnalare eventuali errori di pura contabilità, non appena riscontrati, e\ncomunque in tempo utile per permettere le opportune verifiche da parte della\nCompagnia.\n\n\n\n\n\n•Trattamento di fine rapporto:\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, verrà corrisposto al\nDipendente, il trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art.\n2120 C.C.\n\nPer il calcolo del T.F.R. sono considerati i seguenti istituti:\n\n•retribuzione base conglobata,\n\n•aumenti periodici di anzianità;\n\n•indennità di volo minima garantita;\n\n•la 13a mensilità e 14a mensilità ove prevista.\n\n\n\nNota a verbale\n\nEntro il primo semestre 2015 le Parti individueranno meccanismi che\ndeterminino una omogeneizzazione della struttura della retribuzione, parte\nfissa e variabile, degli equipaggi regional con quelli di corto raggio, medio\nraggio e lungo raggio.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"hardshipallowanceamount1","•Con competenza dal mese di luglio 2016 ","•Con competenza dal mese di luglio 2016 l'indennità di volo minima\ngarantita è fissato negli importo lordo mensile indicati nella seguente\ntabella:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Qualifica \n      Stipendio base conglobato (€)\n    \n    \n      Comandante\n      3000,00","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl trasporto aereo parte specifica vettori 2014-2016 - 2014\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2014-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2016-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sickjobtype\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattina per: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: The CBA explicitly refers to the law % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;929.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;103.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;155 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;3000 per month al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;155&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;6.0 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[175],{"title":37,"slug":33},[177],{"type":178,"data":179},"call_to_action_body_block",{"title":180,"description":181,"variant":182,"link":183},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":180,"url":184,"description":180,"rel":185,"type":186},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[188],{"type":178,"data":189},{"title":180,"description":181,"variant":182,"link":190},{"title":180,"url":184,"description":180,"rel":185,"type":186},[]]