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C1 - Classificazione del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione del personale per la sezione specifica “Catering\naereo” è la seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni sono\nconsiderati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei Dirigenti, siano in possesso di idoneo\ntitolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale\nspecialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRO A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale e\norganizzativa loro attribuito, forniscono contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi della Azienda e svolgono, con carattere di\ncontinuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della\nattuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori è inoltre affidata, in\ncondizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la\ngestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi della\nAzienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRO B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali\ncorrelativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via\ncontinuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura\norganizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità\norganizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vice direttore catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile operativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile attività operat.\u002Fcommerciale\u002Famm.ve\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono funzioni ad\nelevato contenuto professionale, caratterizzato da ampie iniziative e autonomia\noperativa e ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi\ndelegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore\norganizzativo di notevole rilevanza dell’Azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo servizio catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- superintendente catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni che\ncomportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito e in\napplicazione delle direttive generali ricevute con funzioni di coordinamento e\ncontrollo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta\nuna particolare competenza professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- supervisore catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo ufficio catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile com.ne, analisi, programmi, rampa, check-list\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere consegnatario o economo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo cuoco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni di\nconcetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche\ne adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni\ndi autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori\nche comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita\nmediante approfondita preparazione e\u002Fo tecnico pratica; i lavoratori che, in\npossesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti hanno\nanche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri\nlavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato di concetto addetto a comunicazione, analisi, programmi, rampa,\ncheck-list\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri impiegati di concetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo reparto catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sotto capo cuoco 2° chef\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primo pasticcere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente o vice o aiuto supervisore catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dietologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in condizioni di autonomia\nesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgano mansioni specifiche di\nnatura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni\ncomplementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque\nacquisite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vice capo reparto catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato d'ordine addetto a comunicazione, analisi, rampa, programm.,\ncheck-list\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato d'ordine addetto amministr., acquisti, magazz.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente automezzi pesanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuoco capo partita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- secondo pasticcere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA G)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che\nrichiedono preparazione e pratica di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dispensiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri impiegati d’ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terzo pasticcere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista di pista catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardia giurata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA H)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori in possesso di adeguate\ncapacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono i lavori di normali\ncomplessità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- caricatore catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commis di cucina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commis pasticcere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono un normale addestramento pratico e conoscenze professionali di\ncontenuto non complesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di fatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di pulizia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interno di cucina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto allestimento, preparazione, smistamento e lavaggio catering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità,\nsistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro, e considerato il ruolo\nsvolto dalle stesse nella evoluzione della organizzazione del lavoro, del\nsistema classificatorio e delle mansioni, constano che l’evoluzione nella\norganizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni ha dato luogo a\nfigure professionali nuove che, caratterizzandosi con una più elevata\nprofessionalità, contribuiscono in modo significativo allo sviluppo della\nproduttività tecnica ed economica delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, quindi, condividono la necessità di istituire la Commissione\nInquadramento entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con le\nseguenti finalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valorizzare e rafforzare il rapporto tra organizzazioni del lavoro, ruoli\ne professionalità e sistema di inquadramento del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supportare e aderire al cambiamento e alle evoluzioni presenti nelle\norganizzazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-introdurre riferimenti oggettivi nelle declaratorie di ciascuna categoria\nin grado di facilitare il corretto inquadramento delle posizioni di lavoro\nall’interno delle organizzazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumentare la trasparenza del sistema inquadramento ed eventuali tempi di\nattestazioni, contribuendo a rendere più coerente l’applicazione a livello\naziendale, anche in relazione alla mobilità orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il risultato dei lavori della Commissione sarà, poi, apprezzato\nnell’alveo della negoziazione del successivo rinnovo contrattuale per una\nvalorizzazione complessiva degli effetti, compatibilmente con i costi\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina del mercato del lavoro si rinvia al Protocollo\nsottoscritto il 30 luglio 2014 in allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C2 - Mobilità del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni,\ncostituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze\noperative connaturate con le attività aeroportuali, anche al fine di\nrealizzare il contenimento dei costi per unità di prodotto e il miglioramento\ndegli standard di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi,\ndeterminati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei\nlavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale avente carattere\ncollettivo e non meramente temporanei, l’Azienda ne fornirà preventiva\ncomunicazione alle strutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime\npotranno richiedere, entro 3 giorni, un incontro di approfondimento che dovrà\nessere effettuato entro i 5 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli\nspostamenti anche giornalieri di lavoratori all’interno della stessa area di\nlavoro e\u002Fo in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata\ntemporanea, dovute ad esigenze tecnico\u002Foperative e\u002Fo organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le\ninformazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori\noperativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. C3 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.\nDurante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla\nrisoluzione del rapporto, senza obbligo di preavviso e con diritto al TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente\nassunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per\niscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"350\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"136\">\n  \u003Ccol width=\"181\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(giorni)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">F, G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">H\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le\ngiornate di effettiva prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto, con la stessa\nqualifica, presso la stessa azienda ove già abbia prestato servizio, superando\nil periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un\nnuovo periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di\nprova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del\nviaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C4 - Lavoro delle donne e dei minori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. C5 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2015 la normale durata del lavoro settimanale\neffettivo è fissata in 38 ore e 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dalla presente\nsezione del CCNL sono fissati solo ai fini contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati e cioè ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi\nufficio e ai capi reparto non si applicano le suddette limitazioni\ndell’orario di lavoro. Per tali categorie si applicano le disposizioni di\nlegge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C6 - Riduzioni di orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art.\nC5, comma 1), viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a 104\nore. Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alla festività\ndell’Epifania reintrodotta con DPR 28 dicembre 1985 n. 792 e alle festività\nsoppresse di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento\ndi permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una\ngiornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i\npermessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e\nmediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la\nnormale attività produttiva dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari esigenze da programmare e comunicare\npreventivamente a livello di unità produttiva o di singolo reparto, potranno\nessere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale\nche prevedano il godimento di cui al presente articolo fino ad una concorrenza\ndi ore 2,5 settimanali per 48 settimane. In tal caso il monte ore annuo è\nelevato a 120 ore e le eventuali ore residue rispetto a quelle assorbite\nsaranno fruite con le modalità già in atto nelle singole aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la\nretribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti,\ncon le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno\ndell’anno seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di\ncalendario al lavoratore verrà corrisposto 1\u002F12 dei permessi di cui al comma\n1), per ogni mese intero di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore\nsenza diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In funzione del mutato contesto organizzativo e conseguentemente della\nnormale durata del lavoro settimanale, di cui all’art. C5, comma 2), a\ndecorrere dal 1° gennaio 2015 il presente articolo dovrà ritenersi totalmente\nabrogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C7 - Riduzione di orario turnisti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta a quanto previsto in tema di orario di lavoro, al personale\noperante su turni vengono attribuite ulteriori 2 giornate in ragione d'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali giornate vengono attribuite in misura proporzionale alla prestazione\nordinaria effettivamente svolta nell'anno dal lavoratore e usufruite per\ngiornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La collocazione di tali giornate verrà realizzata avuto riguardo alle\ncomplessive necessità connesse alle esigenze tecnico-operative\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Ch3>Art. C8 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere\nsuddiviso in più di 2 frazioni, mentre i turni di riposo settimanale e del\ncongedo di conguaglio, nonché i turni di servizio, saranno disposti dal datore\ndi lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti\ndi durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più\ntabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle\nqualifiche del personale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. C9 - Flessibilità dei regimi di orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni\ndell’orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a\nlivello aziendale, le Parti si danno atto della necessità che siano posti in\nessere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della\nflessibilità stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito le Parti concordano di adottare la seguente disciplina\ndell'orario medio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2), D.lgs. 8\naprile 2003 n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minore apporto di\nprestazioni lavorative nel periodo di bassa stagione (novembre - aprile) è\npossibile procedere allo svolgimento di prestazioni settimanali di durata\ninferiore a quanto previsto dall’art. C5, senza riduzioni della normale\nretribuzione mensile. Le mancate prestazioni sono compensate da prestazioni di\ndurata equivalente svolte nel periodo di alta stagione (maggio - ottobre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A consuntivo del ciclo di alta e di bassa stagione le eventuali differenze\nper mancate prestazioni verranno compensate, previo confronto a livello\naziendale, mediante modalità definite al 2° livello di contrattazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C10 - Recuperi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza\nmaggiore, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia\nrichiesto nel mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. C11 - Lavoro notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 23 alle 6 sono retribuite con la\nretribuzione oraria maggiorata del 25%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. C12 - Lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere\nrichiesto senza giustificato motivo: si intende per tale, ai soli fini\ncontrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai\nsensi del CCNL e della presente sezione a seconda che vengano adottati o meno\nriposi di conguaglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore\nannuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare\nlavoro straordinario richiesto e autorizzato entro i limiti fissati dal comma\n2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine\ndel periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il\nmese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinarie devono essere registrate con gli strumenti\nordinari e i supporti meccanici e\u002Fo informatici presenti nelle singole\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad\nore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24 e\nle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con\nla maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la\nminore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel\nnormale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. C13 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che l’attività di servizio aeroportuale non prevede la\nchiusura settimanale, al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la\nrotazione del giorno di riposo e nel contempo rispondere ad esigenze dei\nlavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le\nesigenze familiari, le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere a\ndiverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli\neffetti dell'art. 9, comma 2), lett. d), D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, per particolari esigenze specifiche, potranno essere\nindividuati intervalli diversi attraverso accordo con la RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulestxt\">\u003Ch3>Art. C14 - Riposo giornaliero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della contrattazione di 2° livello, territoriale e aziendale,\npotranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore\nconsecutive, di cui all'art. 17, D.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve\nle ipotesi già convenute al 2° livello di contrattazione, il riposo\ngiornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato, in funzione delle\nesigenze aziendali e\u002Fo del lavoratore, per le prestazioni lavorative svolte\nanche nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cambio del turno\u002Ffascia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti,\nattrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutenzione svolta presso terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e\nriallestimenti straordinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inventari, bilanci e adempimenti fiscali e amministrativi straordinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-variazione schedulato voli (ad esempio, ritardato arrivo\ndell’aeromobile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei\nlavoratori, le Parti convengono che la garanzia di un riposo minimo\ncontinuativo di almeno 10 ore rappresenta una adeguata protezione degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il riposo giornaliero risulti inferiore alle 11 ore nelle 24, il\nlavoratore ha diritto a riposi compensativi fino a concorrenza delle 11 ore di\nriposo. Detti riposi vanno goduti di norma nell’ambito della prestazione\nlavorativa ordinaria delle 48 ore successive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>Art. C15 - Lavoro domenicale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934 n. 370, godano del\nriposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una\nindennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria della paga base e\ndella contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato\ndi domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370 circa la\nlegittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla\ndomenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda\na ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche del settore turistico, le\nParti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se\nne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici\ne normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le\nParti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale,\nl’esclusione del riconoscimento ai lavoratori di una ulteriore specifica\nmaggiorazione per il lavoro domenicale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. C16 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui\nal presente articolo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anniversario della Liberazione: 25 aprile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa del Lavoro: 1° maggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa della Repubblica: 2 giugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno: 1° gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania: 6 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì di Pasqua: mobile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione: 15 agosto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ognissanti: 1° novembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Immacolata Concezione: 8 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Natale: 25 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Stefano: 26 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Patrono della città\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari caratteristiche dell’azienda il\ngodimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle\nnormali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo\nsettimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata\ndi retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza\ne puerperio la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a\ncarico dell’INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di\ncoincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione\ndal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che presta la propria opera nella festività di cui al presente\narticolo è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di\nservizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C17 - Festività soppresse.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento del giorno della Unità Nazionale (4 novembre), dichiarato\nnon più festivo agli effetti civili della legge 5 marzo 1977 n. 54, è quello\nprevisto dai commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta,\noltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio\neffettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il\ngodimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato alle\nesigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data\nal lavoratore con congruo anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile\nqualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà\nessere corrisposta 1 giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna\nmaggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio,\ngravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti\nassicurativi in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta\nsecondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente contratto,\nl’integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a\nraggiungere il 100% della retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. C18 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>Tutto il personale ha diritto a un periodo di ferie nella misura di 22\ngiorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione\ndell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di 5 giornate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Pertanto, dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le\ngiornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e\ninfrasettimanali, di cui all'art. C16, le giornate non più festive agli\neffetti civili di cui all'art. C17, conseguentemente il periodo di ferie sarà\nprolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo\nsettimanale spettanti per legge, le festività nazionali e infrasettimanali e\nle giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo, né da\nquello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio, laddove venga\nadottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali\npotranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una\nprogrammazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di\ncomune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al\nlavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie\nassegnatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti\n12simi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo\nservizio prestato per l'anno di competenza; la frazione di mese pari o\nsuperiore a 15 giorni viene considerata come mese intero, mentre la frazione\ninferiore ai 15 giorni non verrà considerata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del diritto alle ferie, dal computo della anzianità di servizio non\nvanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente\nal periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia o infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che rimane nella azienda è tenuto a sostituire gli assenti\nsenza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o\nsoppressione del riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e\nriconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio\ninterrompe il decorso delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore\nprima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del\nlavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto\naltresì al rimborso per le spese sostenute, sia per l'anticipato rientro,\nquanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato\nrichiamato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Articolo C19 - Permessi per elezioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 11, legge 21 marzo 1990 n. 53, in occasione di tutte le\nconsultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle\nRegioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi\ncompresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in\noccasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei\npromotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il\nperiodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma\nprecedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto previsto dalla legge di “interpretazione autentica” n. 69\ndel 29 gennaio 1992, che ha formalmente preso atto dell’indirizzo della Corte\nCostituzionale, il lavoratore ha diritto: “al pagamento di specifiche quote\nretributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi\ncompensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel\nperiodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C20 - Doveri del dipendente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive\nimpartite, usando la necessaria diligenza al fine di non procurare alcun danno\na persone e cose.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti interpersonali deve mantenere un comportamento tale da non\nledere la dignità della persona altrui e da non compromettere l’immagine\ndell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolare cura deve usare nel trattare le cose che appartengono ad altri e\ndeve pienamente osservare le norme di legge attinenti allo specifico luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare il lavoratore, fermo restando il rispetto dei\nRegolamenti\u002Fnormative\u002Fdisposizioni adottati o applicati nella propria\nAzienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)deve consegnare gli oggetti rinvenuti agli appositi uffici secondo le\nistruzioni impartite dall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)deve rifiutare quanto gli venisse offerto, anche a titolo gratuito, da\nchiunque non abbia alcun potere di offrire o vendere generi facenti parte della\ndotazione di bordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)non deve accettare denaro, favori o utilità da persone o enti che sono\nconnessi all’attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)deve immediatamente segnalare al proprio responsabile, per le necessarie\nconstatazioni, i colli e i bagagli rinvenuti aperti o manomessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)per l’esecuzione dei servizi affidati e per l'accettazione dei\npasseggeri, dei bagagli, delle merci, come pure nella fornitura e consegna di\nbeni e servizi deve seguire esclusivamente quanto previsto da norme di legge e\ndalle procedure fissate dal datore di lavoro e\u002Fo dalle Autorità competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)nella esecuzione dei servizi affidati di stoccaggio, sosta e di riconsegna\ndelle merci, deve agire nel pieno rispetto delle norme di legge e delle\nprocedure fissate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)non deve filmare nei luoghi ove esiste tale divieto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)non deve trasgredire l’osservanza delle disposizioni Regolamenti\n\u002Fnormative\u002Fdisposizioni adottati o applicati nella propria Azienda in materia\ndi igiene e sicurezza alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)deve usare mezzi aziendali solo ove vi sia preposto e nell’utilizzo\ndegli stessi deve rispettare le normative di legge, i regolamenti e le\ndisposizioni di servizio aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)è tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali\ncon diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali, curandone la custodia\ne ad usare tutti i mezzi di protezione che l'Azienda mette a disposizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)è tenuto ad osservare quanto previsto dal Codice etico adottato ai sensi\ndell’ex D.lgs. n. 231\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)è tenuto ad osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità\nprescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli,\nosservando le norme del presente contratto e delle sue sezioni, nonché le\ndisposizioni aziendali e le istruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)deve conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della Azienda\ne sulle informazioni riservate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno\ndella Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione\nassegnatagli e non svolgere attività, né assumere incarichi contrari agli\nobblighi derivanti dal rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)non deve essere presente nei locali della impresa e\u002Fo trattenersi oltre\nl’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con\nl’autorizzazione della Azienda, ovvero salvo quanto diversamente previsto\ndalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)fermo e salvo il diritto di opinione non deve divulgare, con qualsiasi\nmezzo, immagini, video e giudizi lesivi della immagine aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)fermo quanto stabilito nei regolamenti aziendali e\u002Fo codici etici\nadottati deve informare il responsabile individuato dalla azienda qualora\nriceva regali od omaggi di qualsiasi genere e in qualsiasi forma (sconti,\nvantaggi, per sé e\u002Fo propri familiari etc.), da parte di terzi (fornitori,\nclienti, consulenti etc.) in relazione alla propria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)deve partecipare attivamente ai corsi di aggiornamento e formazione\nstabiliti dalla Azienda, ivi inclusi i corsi di riqualificazione professionale\ndestinati a personale percettore di ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>20)deve osservare quanto previsto dall’art. 20, D.lgs. n. 81\u002F2008\n(Obblighi del lavoratore) in materia di tutela della salute e della sicurezza\nnei luoghi di lavoro (ivi compreso pertanto l’obbligo di sottoporsi alle\nvisite mediche obbligatorie) e tutte le vigenti normative di legge in\nmateria;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>21)deve preservare il patrimonio aziendale costituito da beni materiali e\nimmateriali, utilizzando gli stessi con responsabilità, cura, diligenza ed\nesclusivamente per finalità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) deve attenersi alle linee-guida aziendali in materia di utilizzo della\nstrumentazione elettronica\u002Finformatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)è tenuto a non utilizzare per motivi personali strumenti elettronici\n(solamente a titolo esemplificativo telefoni cellulari, smartphone, tablets\netc.) nello svolgimento delle proprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)non deve essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti\ndurante l'attività lavorativa o farne uso prima dell'inizio della attività in\nmodo da poter causare potenziale pregiudizio allo svolgimento dell'attività\nstessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)è tenuto ad attivarsi tempestivamente e personalmente per ottenere o\nmantenere il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, patenti\netc., necessarie per lo svolgimento delle mansioni a cui è adibito, ivi\ncompreso il permesso di accesso alle aeree aeroportuali dove svolge le\nattività, dando tempestiva notizia all’azienda dello stato delle relative\npratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti dei\ncolleghi, dei superiori, dei passeggeri e, in generale, dei terzi presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C21 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in\ncontrasto con i propri doveri e\u002Fo in violazione delle “Norme di\nComportamento”, richiamate dall’art. 36, Parte Generale, e\u002Fo dai “Doveri\ndel dipendente”, indicate all’art. C20, Parte Specifica del presente\ncontratto, è passibile di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) richiamo verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) richiamo scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10\ngiorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamenti con preavviso o senza preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari conservativi vengono in genere adottati con\ncriterio di gradualità rispetto alla gravità dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di\nproporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dei fatti. Nella\ndeterminazione della sanzione, si valuterà il fatto per la sua natura, le\nmodalità e le circostanze nel quale è stato commesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, qualora il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze\nnel quale è stato commesso, assuma particolare gravità o sia di rilevante\npregiudizio per la disciplina aziendale, l'Azienda potrà adottare\nprovvedimenti disciplinari più gravi senza tener conto del principio di\ngradualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reiterazione anche non specifica di infrazioni che comportino richiamo\nverbale, richiamo scritto, multa, determina l’applicazione del provvedimento\nimmediatamente più grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Richiamo verbale: il richiamo verbale verrà comminato per le mancanze\nlievi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Richiamo scritto: il richiamo scritto verrà comminato quando il\nlavoratore commette per la prima volta una infrazione disciplinare di minore\nrilievo. Tra le infrazioni disciplinari di minore rilievo rientrano quelle\nesemplificate al par. 6), punti a), b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Multa e Sospensione: la multa e la sospensione vengono comminate per le\ninfrazioni disciplinari che non sono di gravità tale da determinare il\nlicenziamento. Le fattispecie per le quali è prevista sin dalla prima\ninfrazione la sanzione disciplinare della multa rientrano quelle esemplificate\nal par. 6) ai punti d), e), f), g), h), i) e j). Le infrazioni disciplinari che\ncomportano sin dalla prima infrazione la sospensione sono quelle esemplificate\nal par. 6) ai punti k), l), m), n), o), p), q) ed r).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono\ninfrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in\nrelazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei\nprovvedimenti di cui ai par. 4) e 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non osservare l’orario di lavoro, ritardarne l'inizio, anticiparne la\ncessazione, sospenderlo o protrarlo, salvo che non costituisca più grave\nmancanza ai sensi dei paragrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non seguire le istruzioni ricevute salvo che per natura, modalità e\ncircostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) promuovere o effettuare nelle sedi di lavoro collette, vendita di\nbiglietti o di oggetti, esazioni di rate, senza l'autorizzazione della\nDirezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) adottare un comportamento non corretto tale da generare un fondato\nreclamo formale da parte di un terzo (vettore, utente, passeggero,\naccompagnatore etc.) salvo che per natura, modalità e circostanze non\ncostituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) porre in essere comportamenti che per disattenzione o negligenza\narrechino lieve danno alle macchine, agli impianti e ai materiali aziendali\nsenza comprometterne l’operatività e senza che si determinino danni a terzi,\novvero omettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali\nguasti o malfunzionamenti al macchinario in generale o di irregolarità\nnell'andamento del lavoro salvo che non costituisca più grave mancanza ai\nsensi dei paragrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) improprio e\u002Fo continuo utilizzo di apparati elettronici per motivi\npersonali (solamente a titolo esemplificativo telefoni cellulari, smartphone,\ntablets etc.) nello svolgimento delle proprie mansioni senza espressa\nautorizzazione del diretto superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>g) mancata presentazione alla visita medica obbligatoria o a corsi di\naggiornamento\u002Fformazione stabiliti dall’Azienda;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h)non comunicare l'esatto indirizzo del proprio domicilio o rifiutarsi di\nricevere una comunicazione scritta dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) mancato rispetto di disposizione aziendale in materia di igiene e\nsicurezza alimentare, del lavoro e mancato uso dei mezzi di protezione forniti\ndall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) mancato uso dei mezzi di protezione fomiti dall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)non essere trovato al proprio domicilio da parte del medico di controllo\ndi cui all’art. 5 St. Lav.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)rivolgere a colleghi o terzi frasi ingiuriose che contengano riferimenti\nrazziali, sessuali, religiosi o che comunque ledano la dignità altrui, anche\nper il tramite di social network o altri mezzi di comunicazione di massa, salvo\nche per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai\nsensi dei paragrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)presentarsi in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto\nl’effetto di sostanze stupefacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)omissione o trascuratezza nella applicazione di procedure, regolamenti,\ndisposizioni aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio alla\noperatività, alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla integrità e\nalla sicurezza dell’azienda e\u002Fo delle persone e\u002Fo dei mezzi e\u002Fo degli\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)assenza ingiustificata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)utilizzo delle dotazioni informatiche o di telefonia mobile a lui\nassegnate per l’espletamento delle attività in modo difforme dai regolamenti\naziendali resi noti e\u002Fo consegnati ai dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q) divulgazione con ogni mezzo di immagini, e\u002Fo video e\u002Fo contenuti lesivi\ndell’immagine aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione del proprio superiore e\nsenza giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1) - Licenziamento con preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa e senza preclusione di altre mancanze non indicate\nricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) abuso di potere verso propri subordinati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)diverbio litigioso avvenuto sul luogo di lavoro o che turbi il normale\nandamento del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) assenza ingiustificata prolungata per 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)contravvenire al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di\nlavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso o possa\nprovocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) condanna penale del lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per\nazione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro,\nche leda la figura morale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) utilizzo di sostanze alcoliche o psicotrope nell’esecuzione delle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno un\nprovvedimento di sospensione nei 24 mesi antecedenti il fatto contestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) divulgazione con ogni mezzo, di immagini, e\u002Fo video e\u002Fo contenuti\ngravemente lesivi dell’immagine aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) insubordinazione verso i superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2) - Licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni\nalla disciplina e alla diligenza del lavoro, che provochi alla Azienda grave\nnocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che siano considerate delittuose a termini di\nlegge o che commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7.1)\nche per natura, modalità e circostanze costituisca più grave mancanza ai\nsensi dei paragrafi successivi. In via esemplificativa e senza preclusione di\naltre mancanze non indicate ricadono normalmente sotto tale provvedimento le\nseguenti infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)grave insubordinazione verso i superiori. L’insubordinazione si\nconsidera grave allorquando, oltre la volontà di non eseguire la disposizione\nricevuta, il lavoratore insulti o minacci il proprio superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)grave danneggiamento di mezzi, attrezzature, strumentazione, dispositivi\ndi protezione o altro materiale di proprietà della Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)abbandono del posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) effettuazione di movimenti irregolari diretti all'accesso abusivo in zone\ne\u002Fo utilizzo di mezzi per le quali sono richieste specifiche autorizzazioni da\nparte delle Autorità competenti e\u002Fo specifici titoli anche di viaggio e\u002Fo\nall’imbarco abusivo di passeggeri, e\u002Fo bagagli e\u002Fo merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) eseguire lavori, in luoghi di pertinenza della Azienda, a favore proprio\no di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)riproduzione o asportazione di macchine o di utensili o di altri oggetti o\ndi documenti della Azienda o comunque asportazione di materiale\ndell'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)irregolare movimento di merci in uscita\u002Fentrata, traffico illecito di\nmerci o altri atti qualificati dalla legge come reati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>h) molestie sessuali o atti di violenza fisica o morale nei confronti di\nsuperiori, colleghi, subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti,\npasseggeri etc.);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>i) furto all’interno dell’Azienda o nel luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) sottrazione\u002Fmanomissione di bagagli, merci, derrate od oggetti trattati\nin occasione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei\nsistemi aziendali di controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) manomissione dei sistemi informatici che possa compromettere il regolare\nfunzionamento dei sistemi stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)rilascio all’azienda di documenti o certificati falsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) ripetute e\u002Fo gravi violazioni di disposizioni in materia di igiene degli\nalimenti e delle bevande che possono compromettere la salubrità degli alimenti\ne dei servizi e\u002Fo il rispetto delle specifiche di prodotto\u002Fprocesso della\ncommittenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) atti qualificati dalla legge come reati tali da far venir meno la fiducia\ndell’Azienda nei confronti del lavoratore e del suo operato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 7, legge 20.5.1970 n. 300, il\nprovvedimento disciplinare sarà comminato seguendo la procedura qui fissata.\nIl datore di lavoro è tenuto a contestare all'interessato, tempestivamente e\nper iscritto, i fatti che possono dare luogo a provvedimento disciplinare. Il\nlavoratore potrà fornire le proprie giustificazioni per iscritto o verbalmente\nchiedendo di essere sentito a sua difesa entro 5 giorni dalla contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fase di giustificazione l'interessato potrà farsi assistere da un\nproprio rappresentante sindacale. Decorsi 5 giorni dalla data della\ncontestazione, l'Azienda potrà disporre per il provvedimento disciplinare. In\npresenza di azioni o di omissioni di gravità tale da legittimare l'Azienda al\nlicenziamento senza preavviso, in attesa della definizione della procedura, il\nrapporto di lavoro con l'interessato potrà essere sospeso in via cautelativa,\nnon disciplinare. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal\nmomento della disposta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della recidiva e ad ogni altro effetto non si terrà conto dei\nprovvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla data della loro comminazione al\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C22 - Assenze non giustificate.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente\nl'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro\nle 24 ore per gli eventuali accertamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenza non giustificata, oltre alla mancata corresponsione\ndella retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a 3\ngiorni, una multa non eccedente l'importo del 5% della retribuzione non\ncorrisposta e nel caso di assenza fino a 5 giorni una multa non eccedente\nl'importo del 10% della retribuzione non corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C23 - Consegne e rotture.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in\nconsegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale,\nconservarlo e usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi\ndi materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale\nnon potrà rifiutarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili e infrangibili è\ndovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore\ndi lavoro. Le trattenute saranno effettuate posteriormente all'accertamento del\ndanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad\neliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura o\ndeterioramento del materiale specialmente se pregiato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare egli fornirà al personale che prende in consegna il\nmateriale infrangibile un armadio munito di chiusura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle\nsanzioni contrattuali e di legge, il personale è tenuto all'immediato\nrisarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha facoltà di\nesercitare il diritto alla ritenzione delle somme che dovessero essere dovute\nall’interessato a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di furto a opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva\ncomunicazione all'azienda, dimostrando di avere usato la normale diligenza\nnella custodia, ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. C24 - Corredo - abiti di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise; la spesa\nrelativa è a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per\nquei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze\nimbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala,\ncucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla\nlavanderia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e\nstrumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre,\nin caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al\nrimborso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi del servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C25 - Disposizioni generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disposto nel presente Capo, al lavoratore con\nla qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte\nper gli Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione\ndella qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale personale è stata\ndata piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985 n. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C26 - Indennità di funzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, assorbibile\nfino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati\nriconosciuti aziendalmente nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. A): € 46,48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. B): € 41,32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2015 vengono stabiliti i nuovi importi, come\nrisultanti dalla seguente tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. A): € 75,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. B): € 70,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. C27 - Formazione e aggiornamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di valorizzare l’apporto professionale dei Quadri, volto a\nmantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali,\nverranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. C28 - Responsabilità civile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nproprie mansioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C29 - Elementi della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) minimo tabellare di cui all'art. C32;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) indennità di contingenza conglobata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste\nnel presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indennità aeroportuale nella misura e con le modalità previste nell'art.\nC34.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C30 - Determinazione della retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\n26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi i casi di\ntrattenuta per assenze non retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C31 - Determinazione della retribuzione oraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per 172 per il\npersonale con orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C32 - Minimi tabellari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti del rinnovo della parte economica della sezione\ndel presente contratto per i dipendenti delle aziende del settore “Catering\naereo”, in ordine al trattamento economico per il personale in forza vengono\nstabiliti i nuovi minimi tabellari contrattuali e le relative decorrenze, come\nrisultanti dalle seguenti tabelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione dei nuovi minimi decorrerà a partire dalle date ivi\nindicate e sono da considerarsi esaustivi per l’intera vigenza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"458\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"182\">\n  \u003Ccol width=\"181\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\" height=\"26\">\u003Cp align=\"justify\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">minimi tabellari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">minimi tabellari  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">1.694,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">1.775,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">1.537,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">1.611,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">1.317,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">1.381,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">1.104,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">1.157,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">1.041,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">1.091,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">978,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">1.025,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">790,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">828,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">H\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">709,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">743,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">627,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp align=\"center\">657,66\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"458\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"181\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_comments_txt\">\u003Ch3>Art. C33 - Contingenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della\nretribuzione e la sua corresponsione è regolata dalla legge n. 38 del 26\nfebbraio 1986, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990 n. 91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella indennità di contingenza è conglobato l’importo di € 10,33 di\nElemento Distinto della Retribuzione (EDR) corrisposto ai sensi dell’Accordo\ninterconfederale 31 luglio 1992.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. C34 - Indennità aeroportuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente in forza viene corrisposta, per ogni giornata di\neffettiva presenza al lavoro, una indennità di € 2,29 lorda giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data la sua precipua natura, tale indennità non produce alcun effetto sugli\naltri istituti contrattuali, né sul TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2015 l’indennità sarà di € 1,29 lorda\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C35 - Corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà pagata al personale non più tardi della fine del mese\ncon una tolleranza massima di 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 5 gennaio 1953 n. 4 le retribuzioni dovranno essere\ncorrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il\nperiodo di lavoro la cui retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo,\nla misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che\nconcorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno\nparimenti essere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. C36 - Scatti di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per\nl'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\ndi aziende facente capo alla stessa Società).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna\ncategoria nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri A: 40,80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri B: 39,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C: 37,70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D: 36,15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E: 34,86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F: 33,05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G: 32,54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H: 30,99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I: 30,47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti\nmaturati è calcolato in base ai suddetti lavori senza liquidazione di\narretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro\nscatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi\nagli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento\ndi maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo\npregresso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. C37 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà\ncorrisposta una gratifica pari a 1 mensilità di retribuzione in atto, esclusi\ngli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore\navrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della gratifica natalizia per\nquanti sono i mesi di servizio prestati nella azienda e la frazione di mese\nviene considerata come mese intero se pari o superiore a 15 giorni di\ncalendario, mentre non viene computata se inferiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai\nperiodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal\npresente contratto e della sezione “Catering” fatto salvo quanto\ndiversamente previsto dalle disposizioni di legge e\u002Fo contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavetxt\">\u003Cp>Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio sarà\ncorrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica (art. 30, DPR 21\nmaggio 1953 n. 568).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. C38 - Quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale sarà corrisposta 1 mensilità della retribuzione in\natto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione di\nluglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie\nnella misura sopra indicata solo nel caso abbiano prestato servizio nella\nstessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1° luglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il rapporto abbia inizio o cessi nel corso dei 12 mesi precedenti il\n1° luglio, i lavoratori avranno diritto a tanti 12simi per quanti sono i mesi\ndi servizio prestati nell'azienda, sempre che sia stato superato il periodo di\nprova e la frazione di mese viene considerata come mese intero se pari o\nsuperiore a 15 giorni di calendario, mentre non viene computata se inferiore a\n15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal\nlavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3) del\nprecedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal comma 4)\ndel precedente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. C39 - Assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo\nindeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi\nl'assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è fatto\nobbligo alle aziende, che applicano il presente contratto, di garantire la\ncopertura assicurativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, che\nverrà individuato da ASSOCATERING entro il 31 dicembre 2014, a cui è affidata\nla stipula di un Accordo quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro, da\nversarsi al Fondo di assistenza sanitaria integrativa individuato, sarà pari\nad € 10,00 mensili per ogni singolo lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. C40 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 38 del presente contratto - Parte\nGenerale l’adesione al fondo PREVAER comporterà una contribuzione mensile\nper 12 mensilità annue a carico delle aziende pari all’1% e una\ncontribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari\nall’1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo\ntabellare, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere destinate al finanziamento del Fondo, in base ad intese a\nlivello locale tra le parti stipulanti la presente sezione, quote delle\nerogazioni derivanti dalla contrattazione di 2° livello (contrattazione\naziendale integrativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi a carico delle Aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data\ndi adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e operante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria\ne potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con\ncontratto a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo\ndeterminato superato il periodo di prova, cui si applichi il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. C41 - Mensa aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i lavoratori che ne facciano richiesta, tranne coloro che prestano\nun orario di lavoro ridotto, viene concesso l'utilizzo della mensa aziendale,\nove esista, per la consumazione del pasto giornaliero e verrà trattenuto loro\nl’importo di € 0,90 per ogni giornata di effettiva presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore del servizio mensa non fa parte della retribuzione a nessun\neffetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C42 - Malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto previsto nei commi seguenti si intende per\n“malattia” ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa\nda cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il\nlavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza\nmedica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvi i casi che rientrano\nnella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo\nart. C44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della normativa del SSN il datore di lavoro ha l'obbligo di\nrilasciare ai propri dipendenti, all'atto della assunzione, la certificazione\neventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento\nai fini della iscrizione del lavoratore stesso al SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di\nlavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della malattia e anche\nal fine della percezione delle indennità economiche di cui al successivo\narticolo è tenuto ai sensi dell'art. 15, legge 23 aprile 1981 n. 155, a\nrecapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata a\u002Fr entro 2 giorni dal rilascio\nda parte del medico, curante l'attestazione dell'inizio e della durata presunta\ndella malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o\ncontinuazione della malattia. In tutti i casi di assenza per malattia in cui la\ncertificazione medica è inviata per via telematica, l’obbligo di spedizione\ndel certificato si intende assolto mediatamente comunicazione al proprio datore\ndi lavoro del codice fornito dal medico o dalla struttura sanitaria, a mezzo\nfax o tramite posta elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento,\nl'assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste\ndalla legge per il ritardo del recapito o nella trasmissione della\ncertificazione di inizio o di continuazione della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto\nattraverso i Servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, i quali\nsono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli Organi competenti\ne conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico a ciò preposto, il\nlavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal\ncertificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo\ningiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della\nconservazione del posto di cui al successivo art. C45 e il lavoratore sarà\nconsiderato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali\nmutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o\ninfortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il\nquale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione,\nmanipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui alla legge 30 aprile\n1962 n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5\ngiorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato\nmedico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio\ndipendente dalla malattia medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del\nlavoratore da parte di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto\npubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le\nprescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle\n12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i giorni\nfestivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo\nrichieste dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,\nnonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore\ndei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia alla azienda da\ncui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al\ncomma 2) del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni\npreviste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983 n. 638, comma 15), nonché\nl'obbligo dell'immediato rientro in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. C43 - Trattamento economico durante il periodo di malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali\nscadenze dei periodi paga:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni (periodo di\ncarenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) a una indennità pari all’80% della retribuzione per i giorni di\nmalattia dal 4° al 180° (periodo di comporto), comprensiva della quota posta\na carico dell’INPS ai sensi di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo viene anticipato dal datore di lavoro e posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2,\nlegge 29 febbraio 1980 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non\nriconosce per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lett. b); se\nl’indennità stessa è riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore\ndi lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta\ndall’Istituto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. C44 - Infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale\nsoggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le\ndisposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30 giugno\n1965 n. 1124 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, resta esonerato da ogni e\nqualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 73, DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro è\ntenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro\ngli infortuni sul lavoro l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene\nl’infortunio e una indennità pari al 60% della normale retribuzione\ngiornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2 luglio 2002, in caso di infortunio, il datore di lavoro\nerogherà, per il periodo successivo alla carenza, una integrazione della\nindennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della\nretribuzione ordinaria spettante. L’integrazione suddetta sarà dovuta in\ntutti i casi in cui l’INAIL corrisponda l’indennità prevista dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro gli infortuni resta\ninibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e\nle prestazioni corrisposte dall'INPS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C45 - Conservazione del posto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in\nperiodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso fra\nil 1° gennaio e il 31 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno, i\nrelativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del\ntermine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a termine la conservazione del posto è comunque\nlimitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la\nconservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il\nprotrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con\ndiritto all'intero TFR e a quanto altro dovuto, esclusa l'indennità\nsostitutiva di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C46 - Aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la\nconservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'art.\nC45 della presente sezione, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per\nun ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) che non si tratti di malattie croniche e\u002Fo psichiche, fatto salvo quanto\ndisposto al successivo comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di “aspettativa”\nsenza retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a\u002Fr, prima\ndella scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare\nespressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento ai sensi del precedente art. C45; il periodo stesso è\nconsiderato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione\ndel rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche, sclerosi\nmultipla, distrofie muscolari o tubercolosi in fase attiva documentata da\nidonea certificazione medica, il periodo di aspettativa non retribuita di cui\nal comma 1) sarà prorogato anche se eccedente ai 120 giorni. Gli interessati\ndovranno far pervenire alla azienda, prima della scadenza del 120° giorno di\naspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello\nstato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i\ngiorni di proroga concessi del medico curante o dalla struttura ospedaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C47 - Norma di rinvio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dalla presente sezione in materia di malattia e\ninfortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. C48 - Maternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto a una\nintegrazione della indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal\ndatore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la\nmisura del 100% della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto\nin caso di normale svolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione del trattamento economico di cui al comma precedente le\nParti hanno tenuto conto del particolare inquadramento che la legge\nprevidenziale vigente riserva alle imprese rappresentate nelle Parte Speciale\nASSOCATERING.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori\nstagionali l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di\nmaternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6), art. 1, legge 29\nfebbraio 1980 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li\nabbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica quanto previsto dal\nD.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. C49 - Congedo parentale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’art. 21 del presente contratto - Parte Generale le\nmodalità per la fruizione del congedo parentale ad ore potranno essere\ndefinite a livello aziendale o a livello di unità produttiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C50 - Recesso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle leggi nn. 604\u002F1966 e 300\u002F1970, così\ncome modificate dalle leggi nn. 108\u002F1990 e 92\u002F2012, nei casi consentiti dalla\nlegge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo\nindeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata r\u002Fr nei\ntermini stabiliti dal successivo art. C59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C51 - Preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini\ndi preavviso sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) fino a 5 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri A e B: 4 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. C: 2 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. D ed E: 1 mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. F e G: 20 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. H e I: 15 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri A e B: 5 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. C: 3 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. D ed E: 45 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. F e G: 30 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. H e I: 20 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) oltre 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri A e B: 6 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. C: 4 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. D ed E: 2 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. F e G: 45 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. H e I: 20 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso per licenziamento il dipendente avrà\ndiritto a un permesso straordinario di 2 ore giornaliere per le pratiche\nrelative alla ricerca di altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C52 - Indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in luogo del preavviso stesso, potrà dare al personale\nlicenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro,\nladdove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle\ncompetenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti\neventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà\ndello stesso dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la\nmalattia, né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C53 - Dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere\npresentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti\ndall'art. C51, ferme restando in difetto le norme di cui all'art. C52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal\ndimissionario, facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore\ndi lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza\ndel termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario\nl'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il TFR di cui all'art.\nC58.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C54 - Dimissioni per giusta causa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.,\nha diritto, oltre al TFR, anche alla indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore\ndi lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie o atti lesivi per l'onore e\nper la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse\nopportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli\nartt. C52 e C58, salvo ogni maggior diritto per il risarcimento dei danni\nmateriali e morali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C55 - Licenziamenti individuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20\nmaggio 1970 n. 300, 11 maggio 1990 n. 108 e s.m.i., il licenziamento\nindividuale non può effettuarsi che per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)“giusta causa” senza preavviso se il contratto è a tempo\nindeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo\ndeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione,\nanche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)“giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il\nlicenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi\ncontrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti alla\nattività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare\nfunzionamento di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, legge 92\u002F2012, commi da 37) a 41)\nper le ipotesi di licenziamento ivi previste, il datore di lavoro deve\ncomunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata r\u002Fr, al\nlavoratore, che può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi\nche lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto a indicarli\nper iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento intimato senza osservanza delle norme di cui al precedente\ncomma è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori\nin periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per\navere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge\nemanate ed emanande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ipotesi di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo\nsoggettivo ricadenti nell’ambito disciplinare sono disciplinate dal\nprecedente art. C21 al par. 7). Per ogni altra ipotesi di licenziamento si\nrinvia alle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la\nstessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia\nrivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e\nsempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque\nsimulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata\nentro 1 mese dal licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C56 - Licenziamento discriminatorio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art.\n4, legge 15 luglio 1966 n. 604, e dell'art. 15, legge 20 maggio 1970 n. 300,\ncome modificato dall’art. 13, legge 9 dicembre 1977 n. 903 è nullo,\nindipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero\ndei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'art.\n18, legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dalla legge n. 108\u002F1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C57 - Matrimonio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963 n. 7, è nullo il licenziamento\ndella lavoratrice a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per\ncausa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo\nintercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio,\nin quanto segua la celebrazione, e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della\nlavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è\ndovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a),\nb) e c), comma 3), art. 2, legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e cioè:\nlicenziamento per giusta causa, cessazione della attività dell'azienda,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o\nrisoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è\nstato stipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla\nlavoratrice nel periodo specificato nel comma 1) del presente articolo, si\nrinvia al precedente art. C56.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. C58 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore ha diritto a\nun TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di servizio prestati a partire dal 1° giugno 1982 il\ntrattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto\nstabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di\npromozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate\nnelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non\nimpiegatizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quant'altro non espressamente previsto in materia di TFR si applicano le\nnorme della legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il TFR deve essere corrisposto al dipendente all'atto della cessazione dal\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica\ncentralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del\ntrattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo della azienda, il\npersonale conserva i diritti acquisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti\nqualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto alla indennità\ndi preavviso e al TFR stabiliti dalla presente sezione e il complessivo suo\navere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva del\npreavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute\nnel Codice Civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C59 - Restituzione documenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà riconsegnare al\ndipendente, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di sua pertinenza, un\ncertificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore\nd'opera è stato alle sue dipendenze e le mansioni dallo stesso svolte, il mod.\nCUD o dichiarazione fiscale sostitutiva, se richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consegna dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio, dovrà\neffettuarsi in ogni caso, indipendentemente cioè dalle eventuali divergenze o\nvertenze tra l'azienda e il dipendente, entro il termine di giorni 3 dalla data\ndi cessazione del rapporto, il modello CUD o dichiarazione fiscale sostitutiva\nche dovranno essere consegnati appena regolarizzati e comunque nei termini di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla cessazione del rapporto di lavoro il dipendente dovrà consegnare il\ntesserino di accesso al sedime aeroportuale e tutti gli strumenti e le\ndotazioni assegnate dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CLAUSOLA SOCIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C60 - Clausola sociale - finalità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 25 del presente contratto –\nParte Generale, le Parti condividono che elemento di comune visione sia una\ncompleta e definita regolamentazione del settore che dia agli operatori una\nchiave di lettura che coniughi le sempre crescenti istanze competitive e di\nliberalizzazioni con una tranquillità di relazione e di rapporti che respinga\ngli accessi di fluttuazioni non governate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C61 - Clausola sociale - parametri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cambi di commessa intervenuti tra qualsiasi gestore di servizio a\nfar data dal 1° luglio 2006, i trasferimenti di attività concernenti servizi\ndi “inflight catering”, che si caratterizzano per la preesistenza di una\norganizzazione identificabile, comportano il passaggio di personale, inteso\ncome rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal precedente\ngestore del servizio al gestore subentrante nella nuova commessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cambio di commessa sarà garantito il passaggio di tutti i\nlavoratori occupati all’atto del cambio di azienda dalla impresa cessante\nalla impresa subentrante, in ragione della quota di traffico acquisita, secondo\nil seguente parametro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 dipendente a tempo pieno o più dipendenti part-time a concorrenza di 1\ndipendente a tempo pieno in ragione di € 85.000,00 di fatturato netto annuo\ntrasferito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- detto parametro si adeguerà, per ogni anno di vigenza del presente\ncontratto, secondo il tasso di inflazione registrato nel periodo e potrà\nessere ridiscusso, anche in ragione della transitorietà della presente\ndisciplina, nei successivi rinnovi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fatturato netto annuo dovrà essere documentato dal gestore uscente con\nesibizione delle fatture degli ultimi 12 mesi che precedono la data di\ntrasferimento della commessa e, ai fini della determinazione della base su cui\napplicare il parametro sarà decurtato del 10% quale franchigia per le\nfluttuazioni e modificazioni della domanda della committenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio diretto si verificherà con novazione oggettiva e soggettiva\ndel rapporto di lavoro e il nuovo gestore potrà adibire anche a nuovi e\ndiversi servizi e\u002Fo mansioni conservando il precedente livello di\ninquadramento, attribuito dal gestore uscente, nonché l’anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C62 - Clausola sociale - procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 25 giorni prima della data prevista per il trasferimento della\ncommessa, le imprese interessate comunicheranno alle RSU, ove costituite, o\nalle RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL “Trasporto aereo” - parte\nspecifica “Catering aereo” vigente di cui all’art. 13, DL 18\u002F99, nonché\nalle relative strutture regionali e territoriali, la data di inizio e\nl’oggetto della commessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una qualsiasi delle Parti da effettuarsi entro i successivi\n7 giorni, dovrà essere tenuto un incontro con i gestori, per conoscere i\ntermini del trasferimento della commessa e approfondire le implicazioni\nriguardanti il personale con attraverso il coinvolgimento dell’ENAC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura dovrà concludersi entro 20 giorni dalla richiesta di\nincontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C63 - Clausola sociale - Assunzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale da trasferire sarà individuato dal gestore uscente tra quello\na suo tempo preso in carico all’atto della acquisizione della commessa o\ncomunque assunto per l’esecuzione della commessa oggetto del trasferimento o\nfunzionalmente collegato alla stessa da almeno 6 mesi precedenti la\ncessazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I passaggi di personale, come individuato dal presente articolo, saranno\nesenti dall’obbligo di preavviso e senza diritto alla indennità sostitutiva\nper tutti coloro che risulteranno ricollocati presso il nuovo gestore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le specifiche figure professionali si procederà suddividendo il\npersonale interessato in forza al gestore uscente in 3 fasce di età:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I fascia: fino a 35 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- II fascia: da 36 a 50 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- III fascia: oltre 50 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, all’interno di ciascuna fascia di età, si procederà\nalla definizione delle graduatorie nominative secondo il criterio della\nanzianità di servizio maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze del\ngestore del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzando le graduatorie così ottenute, si individueranno per ogni figura\nprofessionale le risorse da trasferire al gestore subentrante, estraendo\nprogressivamente da ciascuna fascia, in misura proporzionale alla popolazione\ndi riferimento della stessa, coppie di lavoratori costituite dal primo\n(lavoratore con maggiore anzianità di servizio) e l’ultimo (lavoratore con\nminore anzianità di servizio) della graduatoria fino a raggiungimento delle\nquote stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. C64 - Clausola sociale - Ulteriori disposizioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui al presente Capo disciplinano ed esauriscono per tutto il\nterritorio nazionale la materia della cosiddetta clausola sociale, operante in\ncaso di trasferimento di commesse di servizi di “inflight catering”. Questa\nmateria, in quanto rientrante nel CCNL “Trasporto aereo” - parte specifica\n“Catering aereo”, rimane di esclusiva competenza delle Organizzazioni\nnazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni nazionali stipulanti, anche tramite le proprie strutture\nperiferiche, nonché le imprese associate, si impegnano ad intervenire\nfattivamente sulle Autorità di vigilanza e sulle Società di gestione in modo\nda ottenere il più ampio rispetto del presente quadro di regole da parte di\ntutti gli operatori in tutte le circoscrizioni aeroportuali e a segnalare i\ncasi di applicazione di altri contratti di lavoro non previsti nell’art. 13,\nD.lgs. n. 18\u002F1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>Norma finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della formulazione definitiva dell’articolato di Parte Generale\nriguardante la decorrenza e la durata, resta inteso tra le Parti che la\npresente intesa di Parte Specifica nel contesto generale del CCNL “Trasporto\naereo” decorre dal 1° gennaio 2014 e sarà valida sino al 31 dicembre\n2016.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Restano fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i\nsingoli istituti all’interno della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsingle":50,"cbamemtrad":53,"JOBTYPE_descriptions":57,"trainingprogrammes":61,"pensionfund":65,"contracttrial":69,"contractseverancepay":73,"sicknesspay":77,"sicknessmaxdays":81,"longtermillness":85,"disabilitypay":89,"healthcareaccess":93,"healthandsafetypolicy":97,"protectiveclothing":101,"hivpolicy":105,"paidmaternityleave":109,"paidmaternityleavepay":113,"maternityotherclause":117,"paidmaternityleavetxt":121,"childcare":125,"sexualhar":129,"violence":133,"hourspweek_select":135,"hourspday_select":139,"PAIDLEAV_trigger":143,"holidaysdays":147,"PAYSCALES_trigger":151,"ONCERISE_trigger":155,"ONCERISE2_trigger":159,"NOCTPREM_trigger":163,"legalassistance_trigger":167,"mealvouchers":171,"SENIOR_trigger":175,"longserviceallowancetype1":179,"OVERTIME_trigger":183,"overtimeallowancetype_general":187,"SUNDAY_trigger":191,"HARDSHIP_trigger":195,"flexible_work_options":199,"ADMINISTRATIVE_trigger":203,"bankholidays1":207,"schedulesrestpw":211,"schedulestxt":215,"MAXHOURS_trigger":219,"dayspweek_select":223,"PAYSCALES_comments_txt":227},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Norma finale. In attesa della formulazio","Norma finale.\n\n\n\nIn attesa della formulazione definitiva dell’articolato di Parte Generale\nriguardante la decorrenza e la durata, resta inteso tra le Parti che la\npresente intesa di Parte Specifica nel contesto generale del CCNL “Trasporto\naereo” decorre dal 1° gennaio 2014 e sarà valida sino al 31 dicembre\n2016.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":52},"cbasignsingle","- ASSOCATERING\u002FFIPE",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"cbamemtrad","- FILT\u002FCGIL - FIT\u002FCISL - UIL\u002FTrasporti -","- FILT\u002FCGIL\n\n- FIT\u002FCISL\n\n- UIL\u002FTrasporti\n\n- UGL\u002FTrasporti",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"JOBTYPE_descriptions","Art. C1 - Classificazione del personale.","Art. C1 - Classificazione del personale.\n\n\n\n1)\n\nLa classificazione del personale per la sezione specifica “Catering\naereo” è la seguente.\n\n\n\nAREA QUADRI\n\n\n\nAi sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni sono\nconsiderati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei Dirigenti, siano in possesso di idoneo\ntitolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale\nspecialistica.\n\n\n\nQUADRO A)\n\n\n\nAppartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale e\norganizzativa loro attribuito, forniscono contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi della Azienda e svolgono, con carattere di\ncontinuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della\nattuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori è inoltre affidata, in\ncondizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la\ngestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi della\nAzienda:\n\n\n\n- direttore catering\n\n\n\nQUADRO B)\n\n\n\nAppartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali\ncorrelativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via\ncontinuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura\norganizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità\norganizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa:\n\n\n\n- vice direttore catering\n\n- responsabile operativo\n\n- responsabile attività operat.\u002Fcommerciale\u002Famm.ve\n\n\n\nCATEGORIA C)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono funzioni ad\nelevato contenuto professionale, caratterizzato da ampie iniziative e autonomia\noperativa e ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi\ndelegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore\norganizzativo di notevole rilevanza dell’Azienda:\n\n\n\n- capo servizio catering\n\n- superintendente catering\n\n\n\nCATEGORIA D)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni che\ncomportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito e in\napplicazione delle direttive generali ricevute con funzioni di coordinamento e\ncontrollo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta\nuna particolare competenza professionale:\n\n\n\n- supervisore catering\n\n- capo ufficio catering\n\n- responsabile com.ne, analisi, programmi, rampa, check-list\n\n- magazziniere consegnatario o economo\n\n- capo cuoco\n\n\n\nCATEGORIA E)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni di\nconcetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche\ne adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni\ndi autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori\nche comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita\nmediante approfondita preparazione e\u002Fo tecnico pratica; i lavoratori che, in\npossesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti hanno\nanche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri\nlavoratori:\n\n\n\n- impiegato di concetto addetto a comunicazione, analisi, programmi, rampa,\ncheck-list\n\n- altri impiegati di concetto\n\n- capo reparto catering\n\n- sotto capo cuoco 2° chef\n\n- primo pasticcere\n\n- assistente o vice o aiuto supervisore catering\n\n- dietologo\n\n\n\nCATEGORIA F)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori che, in condizioni di autonomia\nesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgano mansioni specifiche di\nnatura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni\ncomplementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque\nacquisite:\n\n\n\n- vice capo reparto catering\n\n- segretaria\n\n-impiegato d'ordine addetto a comunicazione, analisi, rampa, programm.,\ncheck-list\n\n- impiegato d'ordine addetto amministr., acquisti, magazz.\n\n- addetto manutenzione\n\n- operaio specializzato\n\n- conducente automezzi pesanti\n\n- cuoco capo partita\n\n- secondo pasticcere\n\n\n\nCATEGORIA G)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che\nrichiedono preparazione e pratica di lavoro:\n\n\n\n- magazziniere comune\n\n- dispensiere\n\n- altri impiegati d’ordine\n\n- operaio qualificato\n\n- terzo pasticcere\n\n- autista\n\n- autista di pista catering\n\n- guardia giurata\n\n\n\nCATEGORIA H)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori in possesso di adeguate\ncapacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono i lavori di normali\ncomplessità:\n\n\n\n- caricatore catering\n\n- commis di cucina\n\n- commis pasticcere\n\n\n\nCATEGORIA I)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono un normale addestramento pratico e conoscenze professionali di\ncontenuto non complesso:\n\n\n\n- personale di fatica\n\n- personale di pulizia\n\n- interno di cucina\n\n- addetto allestimento, preparazione, smistamento e lavaggio catering\n\n\n\n2)\n\nLe Parti, preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità,\nsistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro, e considerato il ruolo\nsvolto dalle stesse nella evoluzione della organizzazione del lavoro, del\nsistema classificatorio e delle mansioni, constano che l’evoluzione nella\norganizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni ha dato luogo a\nfigure professionali nuove che, caratterizzandosi con una più elevata\nprofessionalità, contribuiscono in modo significativo allo sviluppo della\nproduttività tecnica ed economica delle imprese.\n\n\n\n3)\n\nLe Parti, quindi, condividono la necessità di istituire la Commissione\nInquadramento entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con le\nseguenti finalità:\n\n\n\n- valorizzare e rafforzare il rapporto tra organizzazioni del lavoro, ruoli\ne professionalità e sistema di inquadramento del personale;\n\n-supportare e aderire al cambiamento e alle evoluzioni presenti nelle\norganizzazioni;\n\n-introdurre riferimenti oggettivi nelle declaratorie di ciascuna categoria\nin grado di facilitare il corretto inquadramento delle posizioni di lavoro\nall’interno delle organizzazioni;\n\n-aumentare la trasparenza del sistema inquadramento ed eventuali tempi di\nattestazioni, contribuendo a rendere più coerente l’applicazione a livello\naziendale, anche in relazione alla mobilità orizzontale.\n\n\n\n4)\n\nIl risultato dei lavori della Commissione sarà, poi, apprezzato\nnell’alveo della negoziazione del successivo rinnovo contrattuale per una\nvalorizzazione complessiva degli effetti, compatibilmente con i costi\ncontrattuali.",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"trainingprogrammes","Art. C27 - Formazione e aggiornamento. 1","Art. C27 - Formazione e aggiornamento.\n\n\n\n\n\n1)\n\nAi fini di valorizzare l’apporto professionale dei Quadri, volto a\nmantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali,\nverranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento\nprofessionale.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"pensionfund","Art. C40 - Previdenza complementare. 1) ","Art. C40 - Previdenza complementare.\n\n\n\n1)\n\nIn relazione a quanto previsto dall’art. 38 del presente contratto - Parte\nGenerale l’adesione al fondo PREVAER comporterà una contribuzione mensile\nper 12 mensilità annue a carico delle aziende pari all’1% e una\ncontribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari\nall’1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo\ntabellare, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\n2)\n\nPotranno essere destinate al finanziamento del Fondo, in base ad intese a\nlivello locale tra le parti stipulanti la presente sezione, quote delle\nerogazioni derivanti dalla contrattazione di 2° livello (contrattazione\naziendale integrativa).\n\n\n\n3)\n\nI contributi a carico delle Aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data\ndi adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e operante.\n\n\n\n4)\n\nL'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria\ne potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con\ncontratto a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo\ndeterminato superato il periodo di prova, cui si applichi il presente\ncontratto.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"contracttrial","Art. C3 - Periodo di prova. 1) La durata","Art. C3 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nLa durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.\nDurante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla\nrisoluzione del rapporto, senza obbligo di preavviso e con diritto al TFR.\n\n\n\n2)\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al\nlavoratore stesso.\n\n\n\n3)\n\nTrascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente\nassunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per\niscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità\ndi servizio.\n\n\n\n4)\n\nLa durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      periodo di prova\n\n        (giorni)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quadri A e B\n      \n      180\n      \n    \n    \n      C\n      \n      150\n      \n    \n    \n      D\n      \n      75\n      \n    \n    \n      E\n      \n      45\n      \n    \n    \n      F, G\n      \n      30\n      \n    \n    \n      H\n      \n      20\n      \n    \n    \n      I\n      \n      15\n      \n    \n  \n\n\n\n\n5)\n\nAi fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le\ngiornate di effettiva prestazione lavorativa.\n\n\n\n6)\n\nIl personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto, con la stessa\nqualifica, presso la stessa azienda ove già abbia prestato servizio, superando\nil periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un\nnuovo periodo di prova.\n\n\n\n7)\n\nAl personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di\nprova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del\nviaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"contractseverancepay","Art. C58 - Trattamento di fine rapporto ","Art. C58 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\n1)\n\nIn ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore ha diritto a\nun TFR.\n\nPer i periodi di servizio prestati a partire dal 1° giugno 1982 il\ntrattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto\nstabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di\npromozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate\nnelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non\nimpiegatizie.\n\n\n\n3)\n\nPer quant'altro non espressamente previsto in materia di TFR si applicano le\nnorme della legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\n\n\n4)\n\nIl TFR deve essere corrisposto al dipendente all'atto della cessazione dal\nservizio.\n\n\n\n5)\n\nQuando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica\ncentralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del\ntrattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo della azienda, il\npersonale conserva i diritti acquisiti.\n\n\n\n7)\n\nIl nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti\nqualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.\n\n\n\n8)\n\nIn caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto alla indennità\ndi preavviso e al TFR stabiliti dalla presente sezione e il complessivo suo\navere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di\nlegge.\n\n\n\n9)\n\nIn caso di decesso del dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva del\npreavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute\nnel Codice Civile.",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"sicknesspay","Art. C43 - Trattamento economico durante","Art. C43 - Trattamento economico durante il periodo di malattia.\n\n\n\n1)\n\nDurante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali\nscadenze dei periodi paga:\n\n\n\na)al 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni (periodo di\ncarenza);\n\nb) a una indennità pari all’80% della retribuzione per i giorni di\nmalattia dal 4° al 180° (periodo di comporto), comprensiva della quota posta\na carico dell’INPS ai sensi di legge.\n\n\n\n2)\n\nL’importo viene anticipato dal datore di lavoro e posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2,\nlegge 29 febbraio 1980 n. 33.\n\n\n\n3)\n\nLe indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non\nriconosce per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lett. b); se\nl’indennità stessa è riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore\ndi lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta\ndall’Istituto.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"sicknessmaxdays","Durante il periodo di malattia il lavora","Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali\nscadenze dei periodi paga:\n\n\n\na)al 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni (periodo di\ncarenza);\n\nb) a una indennità pari all’80% della retribuzione per i giorni di\nmalattia dal 4° al 180° (periodo di comporto), comprensiva della quota posta\na carico dell’INPS ai sensi di legge.",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"longtermillness","4) Con riferimento ai malati con gravi p","4)\n\nCon riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche, sclerosi\nmultipla, distrofie muscolari o tubercolosi in fase attiva documentata da\nidonea certificazione medica, il periodo di aspettativa non retribuita di cui\nal comma 1) sarà prorogato anche se eccedente ai 120 giorni. Gli interessati\ndovranno far pervenire alla azienda, prima della scadenza del 120° giorno di\naspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello\nstato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i\ngiorni di proroga concessi del medico curante o dalla struttura ospedaliera.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"disabilitypay","Art. C44 - Infortunio. 1) Il datore di l","Art. C44 - Infortunio.\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale\nsoggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le\ndisposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30 giugno\n1965 n. 1124 e s.m.i.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, resta esonerato da ogni e\nqualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\n\n\n\n3)\n\nAi sensi dell’art. 73, DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro è\ntenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro\ngli infortuni sul lavoro l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene\nl’infortunio e una indennità pari al 60% della normale retribuzione\ngiornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza).\n\n\n\n4)\n\nA decorrere dal 2 luglio 2002, in caso di infortunio, il datore di lavoro\nerogherà, per il periodo successivo alla carenza, una integrazione della\nindennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della\nretribuzione ordinaria spettante. L’integrazione suddetta sarà dovuta in\ntutti i casi in cui l’INAIL corrisponda l’indennità prevista dalla\nlegge.\n\n\n\n5)\n\nPer il personale assicurato dal datore di lavoro contro gli infortuni resta\ninibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e\nle prestazioni corrisposte dall'INPS.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"healthcareaccess","Art. C39 - Assistenza sanitaria integrat","Art. C39 - Assistenza sanitaria integrativa.\n\n\n\n1)\n\nAl fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo\nindeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi\nl'assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è fatto\nobbligo alle aziende, che applicano il presente contratto, di garantire la\ncopertura assicurativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, che\nverrà individuato da ASSOCATERING entro il 31 dicembre 2014, a cui è affidata\nla stipula di un Accordo quadro.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro, da\nversarsi al Fondo di assistenza sanitaria integrativa individuato, sarà pari\nad € 10,00 mensili per ogni singolo lavoratore.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"healthandsafetypolicy","20)deve osservare quanto previsto dall’a","20)deve osservare quanto previsto dall’art. 20, D.lgs. n. 81\u002F2008\n(Obblighi del lavoratore) in materia di tutela della salute e della sicurezza\nnei luoghi di lavoro (ivi compreso pertanto l’obbligo di sottoporsi alle\nvisite mediche obbligatorie) e tutte le vigenti normative di legge in\nmateria;",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"protectiveclothing","Art. C24 - Corredo - abiti di servizio. ","Art. C24 - Corredo - abiti di servizio.\n\n\n\n1)\n\nViene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise; la spesa\nrelativa è a carico del datore di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nLe divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.\n\n\n\n3)\n\nIl datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per\nquei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze\nimbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala,\ncucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla\nlavanderia.\n\n\n\n4)\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e\nstrumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre,\nin caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al\nrimborso.\n\n\n\n5)\n\nSaranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi del servizio.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"hivpolicy","g) mancata presentazione alla visita med","g) mancata presentazione alla visita medica obbligatoria o a corsi di\naggiornamento\u002Fformazione stabiliti dall’Azienda;",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"paidmaternityleave","Art. C48 - Maternità. 1) Durante l’asten","Art. C48 - Maternità.\n\n\n\n1)\n\nDurante l’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto a una\nintegrazione della indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal\ndatore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la\nmisura del 100% della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto\nin caso di normale svolgimento del rapporto.\n\n\n\n2)\n\nNella definizione del trattamento economico di cui al comma precedente le\nParti hanno tenuto conto del particolare inquadramento che la legge\nprevidenziale vigente riserva alle imprese rappresentate nelle Parte Speciale\nASSOCATERING.\n\n\n\n3)\n\nNei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori\nstagionali l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di\nmaternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6), art. 1, legge 29\nfebbraio 1980 n. 33.\n\n\n\n4)\n\nNei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li\nabbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica quanto previsto dal\nD.lgs. n. 151\u002F2001.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"paidmaternityleavepay","Durante l’astensione obbligatoria la lav","Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto a una\nintegrazione della indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal\ndatore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la\nmisura del 100% della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto\nin caso di normale svolgimento del rapporto.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"maternityotherclause","Per le festività cadenti nel periodo di ","Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza\ne puerperio la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a\ncarico dell’INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"paidmaternityleavetxt","Per i periodi di assenza obbligatoria pe","Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio sarà\ncorrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica (art. 30, DPR 21\nmaggio 1953 n. 568).",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"childcare","Art. C49 - Congedo parentale. 1) Con rif","Art. C49 - Congedo parentale.\n\n\n\n1)\n\nCon riferimento all’art. 21 del presente contratto - Parte Generale le\nmodalità per la fruizione del congedo parentale ad ore potranno essere\ndefinite a livello aziendale o a livello di unità produttiva.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"sexualhar","h) molestie sessuali o atti di violenza ","h) molestie sessuali o atti di violenza fisica o morale nei confronti di\nsuperiori, colleghi, subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti,\npasseggeri etc.);",{"bindId":134,"name":131,"text":132},"violence",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"hourspweek_select","Art. C5 - Orario di lavoro. 1) La normal","Art. C5 - Orario di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nLa normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.\n\n\n\n2)\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2015 la normale durata del lavoro settimanale\neffettivo è fissata in 38 ore e 30 minuti.\n\n\n\n3)\n\nI limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dalla presente\nsezione del CCNL sono fissati solo ai fini contrattuali.\n\n\n\n4)\n\nAgli impiegati e cioè ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi\nufficio e ai capi reparto non si applicano le suddette limitazioni\ndell’orario di lavoro. Per tali categorie si applicano le disposizioni di\nlegge vigenti in materia.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"hourspday_select","Art. C8 - Ripartizione orario di lavoro ","Art. C8 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero.\n\n\n\n1)\n\nL'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere\nsuddiviso in più di 2 frazioni, mentre i turni di riposo settimanale e del\ncongedo di conguaglio, nonché i turni di servizio, saranno disposti dal datore\ndi lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti\ndi durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario\ndi lavoro.\n\n\n\n2)\n\nIn ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più\ntabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle\nqualifiche del personale.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"PAIDLEAV_trigger","Art. C18 - Ferie. 1) Tutto il personale ","Art. C18 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nTutto il personale ha diritto a un periodo di ferie nella misura di 22\ngiorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione\ndell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di 5 giornate.\n\nPertanto, dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le\ngiornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e\ninfrasettimanali, di cui all'art. C16, le giornate non più festive agli\neffetti civili di cui all'art. C17, conseguentemente il periodo di ferie sarà\nprolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo\nsettimanale spettanti per legge, le festività nazionali e infrasettimanali e\nle giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.\n\n\n\n2)\n\nIl turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo, né da\nquello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio, laddove venga\nadottato.\n\n\n\n3)\n\nIl periodo di ferie non è di norma frazionabile.\n\n\n\n4)\n\nDiversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali\npotranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una\nprogrammazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.\n\n\n\n5)\n\nL'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di\ncomune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.\n\n\n\n6)\n\nAl personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto.\n\n\n\n7)\n\nLe ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al\nlavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie\nassegnatogli.\n\nIn caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti\n12simi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo\nservizio prestato per l'anno di competenza; la frazione di mese pari o\nsuperiore a 15 giorni viene considerata come mese intero, mentre la frazione\ninferiore ai 15 giorni non verrà considerata.\n\n\n\n8)\n\nAi fini del diritto alle ferie, dal computo della anzianità di servizio non\nvanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente\nal periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia o infortunio.\n\n\n\n9)\n\nLe ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.\n\n\n\n10)\n\nIl personale che rimane nella azienda è tenuto a sostituire gli assenti\nsenza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o\nsoppressione del riposo settimanale.\n\n\n\n11)\n\nL'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e\nriconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio\ninterrompe il decorso delle ferie.\n\n\n\n12)\n\nPer ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore\nprima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del\nlavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto\naltresì al rimborso per le spese sostenute, sia per l'anticipato rientro,\nquanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato\nrichiamato.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"holidaysdays","1) Tutto il personale ha diritto a un pe","1)\n\nTutto il personale ha diritto a un periodo di ferie nella misura di 22\ngiorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione\ndell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di 5 giornate.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"PAYSCALES_trigger"," liv. minimi tabellari dal 1.1.15 minimi","\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      minimi tabellari\n\n        dal 1.1.15\n      \n      minimi tabellari  \n\n        dal 1.1.16\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.694,38\n      \n      1.775,70\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.537,49\n      \n      1.611,29\n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.317,82\n      \n      1.381,08\n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.104,49\n      \n      1.157,50\n      \n    \n    \n      E\n      \n      1.041,73\n      \n      1.091,73\n      \n    \n    \n      F\n      \n      978,97\n      \n      1.025,96\n      \n    \n    \n      G\n      \n      790,69\n      \n      828,64\n      \n    \n    \n      H\n      \n      709,11\n      \n      743,15\n      \n    \n    \n      I\n      \n      627,54\n      \n      657,66",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"ONCERISE_trigger","Art. C37 - Tredicesima mensilità. 1) In ","Art. C37 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\n1)\n\nIn occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà\ncorrisposta una gratifica pari a 1 mensilità di retribuzione in atto, esclusi\ngli assegni familiari.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore\navrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della gratifica natalizia per\nquanti sono i mesi di servizio prestati nella azienda e la frazione di mese\nviene considerata come mese intero se pari o superiore a 15 giorni di\ncalendario, mentre non viene computata se inferiore a 15 giorni.\n\n\n\n3)\n\nDall’ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai\nperiodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal\npresente contratto e della sezione “Catering” fatto salvo quanto\ndiversamente previsto dalle disposizioni di legge e\u002Fo contrattuali.\n\n\n\n4)\n\nPer i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio sarà\ncorrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica (art. 30, DPR 21\nmaggio 1953 n. 568).",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"ONCERISE2_trigger","Art. C38 - Quattordicesima mensilità. 1)","Art. C38 - Quattordicesima mensilità.\n\n\n\n1)\n\nA tutto il personale sarà corrisposta 1 mensilità della retribuzione in\natto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari.\n\n\n\n2)\n\nLa gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione di\nluglio.\n\n\n\n3)\n\nI lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie\nnella misura sopra indicata solo nel caso abbiano prestato servizio nella\nstessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1° luglio.\n\n\n\n4)\n\nQualora il rapporto abbia inizio o cessi nel corso dei 12 mesi precedenti il\n1° luglio, i lavoratori avranno diritto a tanti 12simi per quanti sono i mesi\ndi servizio prestati nell'azienda, sempre che sia stato superato il periodo di\nprova e la frazione di mese viene considerata come mese intero se pari o\nsuperiore a 15 giorni di calendario, mentre non viene computata se inferiore a\n15 giorni.\n\n\n\n5)\n\nPer quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal\nlavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3) del\nprecedente articolo.\n\n\n\n6)\n\nNessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal comma 4)\ndel precedente articolo.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"NOCTPREM_trigger","Art. C11 - Lavoro notturno. 1) Le ore di","Art. C11 - Lavoro notturno.\n\n\n\n1)\n\nLe ore di lavoro notturno svolto dalle ore 23 alle 6 sono retribuite con la\nretribuzione oraria maggiorata del 25%.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"legalassistance_trigger","Art. C28 - Responsabilità civile. 1) Il ","Art. C28 - Responsabilità civile.\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nproprie mansioni contrattuali.",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"mealvouchers","Art. C41 - Mensa aziendale. 1) A tutti i","Art. C41 - Mensa aziendale.\n\n\n\n1)\n\nA tutti i lavoratori che ne facciano richiesta, tranne coloro che prestano\nun orario di lavoro ridotto, viene concesso l'utilizzo della mensa aziendale,\nove esista, per la consumazione del pasto giornaliero e verrà trattenuto loro\nl’importo di € 0,90 per ogni giornata di effettiva presenza.\n\n\n\n2)\n\nIl valore del servizio mensa non fa parte della retribuzione a nessun\neffetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di\nlavoro.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"SENIOR_trigger","Art. C36 - Scatti di anzianità. 1) A tut","Art. C36 - Scatti di anzianità.\n\n\n\n1)\n\nA tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per\nl'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\ndi aziende facente capo alla stessa Società).\n\n\n\n2)\n\nGli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.\n\n\n\n3)\n\nGli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna\ncategoria nelle seguenti misure:\n\n\n\nQuadri A: 40,80\n\nQuadri B: 39,25\n\n\n\nCategorie\n\n\n\nC: 37,70\n\nD: 36,15\n\nE: 34,86\n\nF: 33,05\n\nG: 32,54\n\nH: 30,99\n\nI: 30,47\n\n\n\n4)\n\nIn occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti\nmaturati è calcolato in base ai suddetti lavori senza liquidazione di\narretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.\n\n\n\n5)\n\nNel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro\nscatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi\nagli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento\ndi maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo\npregresso.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"longserviceallowancetype1","1) A tutto il personale verranno riconos","1)\n\nA tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per\nl'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\ndi aziende facente capo alla stessa Società).\n\n\n\n2)\n\nGli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"OVERTIME_trigger","Art. C12 - Lavoro straordinario. 1) Il l","Art. C12 - Lavoro straordinario.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere\nrichiesto senza giustificato motivo: si intende per tale, ai soli fini\ncontrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai\nsensi del CCNL e della presente sezione a seconda che vengano adottati o meno\nriposi di conguaglio.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore\nannuali.\n\n\n\n3)\n\nI lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare\nlavoro straordinario richiesto e autorizzato entro i limiti fissati dal comma\n2) del presente articolo.\n\n\n\n4)\n\nIl lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\n\n\n\n5)\n\nLa liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine\ndel periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il\nmese successivo.\n\n\n\n6)\n\nLe ore di lavoro straordinarie devono essere registrate con gli strumenti\nordinari e i supporti meccanici e\u002Fo informatici presenti nelle singole\naziende.\n\n\n\n7)\n\nIl lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad\nore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno.\n\n\n\n8)\n\nPer lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24 e\nle 6.\n\n\n\n9)\n\nLa maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con\nla maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la\nminore.\n\n\n\n10)\n\nNon è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel\nnormale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"overtimeallowancetype_general","Il lavoro straordinario è compensato con","Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad\nore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"SUNDAY_trigger","Art. C15 - Lavoro domenicale. 1) Ai lavo","Art. C15 - Lavoro domenicale.\n\n\n\n1)\n\nAi lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934 n. 370, godano del\nriposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una\nindennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria della paga base e\ndella contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato\ndi domenica.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370 circa la\nlegittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla\ndomenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda\na ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche del settore turistico, le\nParti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se\nne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici\ne normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le\nParti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale,\nl’esclusione del riconoscimento ai lavoratori di una ulteriore specifica\nmaggiorazione per il lavoro domenicale.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"HARDSHIP_trigger","Art. C34 - Indennità aeroportuale. 1) Al","Art. C34 - Indennità aeroportuale.\n\n\n\n1)\n\nAl personale dipendente in forza viene corrisposta, per ogni giornata di\neffettiva presenza al lavoro, una indennità di € 2,29 lorda giornaliera.\n\nData la sua precipua natura, tale indennità non produce alcun effetto sugli\naltri istituti contrattuali, né sul TFR.\n\n\n\n2)\n\nA partire dal 1° gennaio 2015 l’indennità sarà di € 1,29 lorda\ngiornaliera.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"flexible_work_options","Art. C9 - Flessibilità dei regimi di ora","Art. C9 - Flessibilità dei regimi di orario.\n\n\n\n1)\n\nIn conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni\ndell’orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a\nlivello aziendale, le Parti si danno atto della necessità che siano posti in\nessere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della\nflessibilità stessa.\n\n\n\n2)\n\nIn tale ambito le Parti concordano di adottare la seguente disciplina\ndell'orario medio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2), D.lgs. 8\naprile 2003 n. 66.\n\n\n\n3)\n\nA fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minore apporto di\nprestazioni lavorative nel periodo di bassa stagione (novembre - aprile) è\npossibile procedere allo svolgimento di prestazioni settimanali di durata\ninferiore a quanto previsto dall’art. C5, senza riduzioni della normale\nretribuzione mensile. Le mancate prestazioni sono compensate da prestazioni di\ndurata equivalente svolte nel periodo di alta stagione (maggio - ottobre).\n\n\n\n4)\n\nA consuntivo del ciclo di alta e di bassa stagione le eventuali differenze\nper mancate prestazioni verranno compensate, previo confronto a livello\naziendale, mediante modalità definite al 2° livello di contrattazione.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"ADMINISTRATIVE_trigger","Articolo C19 - Permessi per elezioni. 1)","Articolo C19 - Permessi per elezioni.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell'art. 11, legge 21 marzo 1990 n. 53, in occasione di tutte le\nconsultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle\nRegioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi\ncompresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in\noccasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei\npromotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il\nperiodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.\n\n\n\n2)\n\nI giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma\nprecedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività\nlavorativa.\n\n\n\n3)\n\nSecondo quanto previsto dalla legge di “interpretazione autentica” n. 69\ndel 29 gennaio 1992, che ha formalmente preso atto dell’indirizzo della Corte\nCostituzionale, il lavoratore ha diritto: “al pagamento di specifiche quote\nretributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi\ncompensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel\nperiodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"bankholidays1","Art. C16 - Festività. 1) Le festività pe","Art. C16 - Festività.\n\n\n\n1)\n\nLe festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui\nal presente articolo sono le seguenti:\n\n\n\nfestività nazionali:\n\n\n\n- anniversario della Liberazione: 25 aprile\n\n- festa del Lavoro: 1° maggio\n\n- festa della Repubblica: 2 giugno\n\n\n\nfestività infrasettimanali:\n\n\n\n- Capodanno: 1° gennaio\n\n- Epifania: 6 gennaio\n\n- lunedì di Pasqua: mobile\n\n- Assunzione: 15 agosto\n\n- Ognissanti: 1° novembre\n\n- Immacolata Concezione: 8 dicembre\n\n- S. Natale: 25 dicembre\n\n- S. Stefano: 26 dicembre\n\n- Patrono della città\n\n\n\n2)\n\nIn considerazione delle particolari caratteristiche dell’azienda il\ngodimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze\naziendali.\n\n\n\n3)\n\nPer effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle\nnormali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate\nfestività.\n\n\n\n4)\n\nA tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo\nsettimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata\ndi retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.\n\n\n\n5)\n\nPer le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza\ne puerperio la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a\ncarico dell’INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.\n\n\n\n6)\n\nIl trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di\ncoincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione\ndal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.\n\n\n\n7)\n\nAl personale che presta la propria opera nella festività di cui al presente\narticolo è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di\nservizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20%.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"schedulesrestpw","Art. C13 - Riposo settimanale. 1) Ai sen","Art. C13 - Riposo settimanale.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24\nore.\n\n\n\n2)\n\nConsiderato che l’attività di servizio aeroportuale non prevede la\nchiusura settimanale, al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la\nrotazione del giorno di riposo e nel contempo rispondere ad esigenze dei\nlavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le\nesigenze familiari, le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere a\ndiverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli\neffetti dell'art. 9, comma 2), lett. d), D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.\n\n\n\n3)\n\nA livello aziendale, per particolari esigenze specifiche, potranno essere\nindividuati intervalli diversi attraverso accordo con la RSU\u002FRSA.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"schedulestxt","Art. C14 - Riposo giornaliero. 1) Nell'a","Art. C14 - Riposo giornaliero.\n\n\n\n1)\n\nNell'ambito della contrattazione di 2° livello, territoriale e aziendale,\npotranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore\nconsecutive, di cui all'art. 17, D.lgs. n. 66\u002F2003.\n\n\n\n2)\n\nIn attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve\nle ipotesi già convenute al 2° livello di contrattazione, il riposo\ngiornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato, in funzione delle\nesigenze aziendali e\u002Fo del lavoratore, per le prestazioni lavorative svolte\nanche nelle seguenti ipotesi:\n\n\n\n- cambio del turno\u002Ffascia;\n\n-interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti,\nattrezzature;\n\n- manutenzione svolta presso terzi;\n\n- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;\n\n-allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e\nriallestimenti straordinari;\n\n-inventari, bilanci e adempimenti fiscali e amministrativi straordinari;\n\n-variazione schedulato voli (ad esempio, ritardato arrivo\ndell’aeromobile).\n\n\n\n3)\n\nIn tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei\nlavoratori, le Parti convengono che la garanzia di un riposo minimo\ncontinuativo di almeno 10 ore rappresenta una adeguata protezione degli\nstessi.\n\n\n\n4)\n\nQualora il riposo giornaliero risulti inferiore alle 11 ore nelle 24, il\nlavoratore ha diritto a riposi compensativi fino a concorrenza delle 11 ore di\nriposo. Detti riposi vanno goduti di norma nell’ambito della prestazione\nlavorativa ordinaria delle 48 ore successive.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"MAXHOURS_trigger","Il lavoro straordinario è consentito nel","Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore\nannuali.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"dayspweek_select","Tutto il personale ha diritto a un perio","Tutto il personale ha diritto a un periodo di ferie nella misura di 22\ngiorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione\ndell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di 5 giornate.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"PAYSCALES_comments_txt","Art. C33 - Contingenza. 1) L'indennità d","Art. C33 - Contingenza.\n\n\n\n1)\n\nL'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della\nretribuzione e la sua corresponsione è regolata dalla legge n. 38 del 26\nfebbraio 1986, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990 n. 91.\n\n\n\n2)\n\nNella indennità di contingenza è conglobato l’importo di € 10,33 di\nElemento Distinto della Retribuzione (EDR) corrisposto ai sensi dell’Accordo\ninterconfederale 31 luglio 1992.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl trasporto aereo Parte Specifica catering aereo 2014-2016 - 2014\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2014-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2016-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: 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\u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;No provision giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;15 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.14 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1176.11\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.12\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2016-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;110&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.47 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[236],{"title":37,"slug":33},[238],{"type":239,"data":240},"call_to_action_body_block",{"title":241,"description":242,"variant":243,"link":244},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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