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Sono altresì escluse dall’applicazione del presente Contratto le\naziende dell’emittenza radio televisiva e delle telecomunicazioni e le\npiattaforme digitali definite “over the top”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto regola altresì il rapporto di lavoro di natura\ngiornalistica svolto nelle testate on line, che pubblicano prevalentemente\nnotizie locali (trasmesse mediante qualsiasi piattaforma e qualunque sia la\nloro periodicità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>edite da aziende esclusivamente digitali, che non pubblicano quotidiani o\nperiodici nazionali cartacei, né agenzie di stampa e che non siano comunque\ncontrollate o collegate con aziende editrici o gruppi editoriali nazionali che\nrientrano nel campo di applicazione del Contratto Collettivo Fieg-Fnsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le aziende editrici di testate periodiche non previste nel comma precedente\npotranno richiedere l’applicazione del presente contratto alla Commissione\nParitetica Uspi-Fnsi di cui al successivo articolo 27, che dovrà esprimersi\ncon parere unanime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la legge su “Ordinamento della professione giornalistica del 3 febbraio\n1963 n. 69” garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i\ncontenuti della loro deontologia professionale specificando che “è diritto\ninsopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica,\nlimitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della\npersonalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità\nsostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla\nbuona fede”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’assunzione del giornalista per i rapporti previsti ai sensi del\nsuccessivo art. 3 deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della\nsua entrata in servizio. all’atto dell’assunzione potrà essere convenuto\nper iscritto un periodo di prova non superiore a tre mesi. durante tale periodo\nil rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza\npreavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per\nil periodo del servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo,\nil servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli\neffetti nella determinazione dell’anzianità di servizio. Il periodo di prova\nnon è rinnovabile in alcun caso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>QUALIFICHE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro giornalistico nelle aziende editoriali di cui\nall’art. 1 si articola nelle seguenti qualifiche, cui è riconosciuto il\ntrattamento minimo tabellare di cui all’allegato A):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Collaboratore di redazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Redattore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Praticante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaboratore della redazione: si intende per collaboratore della redazione\nil giornalista, che, di norma, presta la sua opera all’esterno della\nredazione, non è tenuto ad una prestazione lavorativa quotidiana e non è\nvincolato all’osservanza di turni e di orari di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Redattore: si intende per redattore il giornalista, professionista o\npubblicista, che presta la sua opera nella redazione con continuità,\nresponsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza. Sussiste continuità di\nprestazione allorquando il redattore assicura una prestazione continuativa non\noccasionale rivolta a soddisfare le esigenze formative e informative della\ntestata. Sussiste vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del redattore\nnon venga meno in relazione agli obblighi legati alla specifica prestazione e\nalle esigenze di produzione. Sussiste responsabilità di un servizio\nallorquando al redattore sia affidata la responsabilità di uno specifico\nimpegno lavorativo con carattere di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientra in questa qualifica il redattore web per il quale si intende un\ngiornalista iscritto all’OdG che oltre alla professionalità che lo\ncontraddistingue raccoglie una serie di ulteriori competenze tecniche proprie\ndella redazione scritta e\u002Fo per immagine, dell’impaginazione, della\ntitolazione, della pubblicazione, divulgazione e dell’analisi dei dati degli\narticoli su un mezzo di informazione digitale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore: si intende per coordinatore il giornalista alle dirette\ndipendenze del direttore della testata, al quale, nell’ambito\ndell’organizzazione del lavoro redazionale definito dal direttore ed in\nfunzione della dimensione della struttura giornalistica aziendale siano\naffidate mansioni gerarchiche di coordinamento del lavoro redazionale, o al\nquale sia affidata la responsabilità della progettazione editoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti concordano che rientrano tra le mansioni affidabili al redattore\nweb anche quelle del redattore digitale (web editor), che si occupa della buona\nleggibilità e facilita l’indicizzazione degli articoli sui motori di\nricerca; del videomaker e del web imagine editor, che realizza e trasforma\nimmagini (sia foto che video) adattandole alla pubblicazione su internet; del\nsocial media e community manager, che veicola i contenuti del giornale\nattraverso il canale dei differenti social network; dello sviluppatore digitale\n(web developer) che ricerca e sviluppa le soluzioni per incrementare\nperformance e usabilità del sito; del web designer che si occupa del layout e\nstile grafico dei prodotti editoriali digitali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1_txt\">\u003Cp>Salvo accordi tra le parti a livello aziendale, i giornalisti,\nprofessionisti o pubblicisti, che alla data di sottoscrizione del presente\ncontratto avevano la qualifica di “collaboratore redazionale” ai sensi\ndell’art. 2 dell’accordo 30 marzo 2010, continueranno a mantenere la\nqualifica e il relativo trattamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PRATICANTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle testate che abbiano i requisiti previsti dall’art. 34 della legge 3\nfebbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione giornalistica) possono\nessere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti\ndall’ordinamento professionale. L’assunzione del praticante deve essere\ncomunicata dall’editore all’associazione regionale di stampa dove ha sede\nla testata entro 10 giorni. Il praticante è tenuto ad informare l’azienda\ndell’avvenuta modifica della sua posizione amministrativa presso l’ordine\nprofessionale con particolare riferimento a retrodatazione di iscrizione,\nriconoscimento di periodi di praticantato non comunicati all’atto\ndell’assunzione, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Ai fini della compiuta formazione professionale il praticante deve essere\naffidato alla guida di un giornalista tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il praticante ha diritto a permessi retribuiti per il tempo necessario a\nsostenere le prove per l’idoneità professionale previste dall’ordinamento\nsulla professione giornalistica e a permessi per il tempo necessario a seguire\ni corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal\nConsiglio Nazionale dell’Ordine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprentices_excluded\">\u003Cp>Il praticante è tenuto a prestare la sua opera a tempo pieno ed ha diritto\nal minimo retributivo di cui all’allegato A). Avrà diritto al trattamento\ncontrattuale dovuto ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà\ncomunicazione scritta all’azienda dell’avvenuto superamento della prova\norale degli esami di idoneità professionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Cp>le parti concordano che l’esercizio dell’attività giornalistica delle\naziende editoriali rientranti nell’ambito di disciplina del presente\ncontratto rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di\nlavoro e della loro distribuzione. Per le qualifiche di cui all’art. 3, fatta\neccezione per il collaboratore della redazione, è fissato un orario di 36 ore\nsettimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base\ndegli obblighi specificatamente concordati al momento dell’assunzione e nel\ncorso del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino\nalla 40a saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza\nmaggiorazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la testata abbia una versione sia cartacea sia online, su\nrichiesta del direttore, nel corso del normale orario di lavoro, l’opera del\ngiornalista potrà essere utilizzata su entrambi i mezzi di pubblicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DIRETTORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È competenza specifica del direttore fissare ed impartire le direttive del\nlavoro redazionale e dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le facoltà del direttore della testata periodica sono determinate da\naccordi stipulati tra azienda e direttore, che devono, in ogni caso, garantire\nl’autonomia professionale dei giornalisti che lavorano nella testata cosi\ncome previsto dall’art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina del direttore della testata deve essere comunicata dall’editore\nalla rappresentanza sindacale di cui al successivo art. 26 con priorità\nrispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 24 ore prima che il\ndirettore assuma l’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione del direttore è definita e concordata aziendalmente,\ntenendo conto dell’impegno professionale, della dimensione aziendale e dei\ntrattamenti retributivi della redazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli articoli sono normalmente pubblicati con la firma dell’autore, quando\nlo preveda l’organizzazione redazionale e comunque su decisione del\ndirettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche e le integrazioni sostanziali agli articoli dei giornalisti\ndipendenti devono essere apportate con il consenso dell’autore. In caso di\nsuo dissenso dovranno essere pubblicati senza la firma dell’autore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONTRATTI A TERMINE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a termine sono consentiti nei limiti e con le modalità previsti\ndalle norme di legge tempo per tempo vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giornalista che per effetto di più contratti a tempo determinato presso\nla stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a\n12 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni di personale giornalistico a\ntempo indeterminato effettuate dall’editore entro i successivi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento\ndi mansioni equivalenti il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia\nsuperato complessivamente i 36 mesi, sarà possibile per il giornalista\ninteressato, sottoscrivere con la stessa azienda un ulteriore contratto a\ntermine che può avere la durata massima di 12 mesi. la stipula di questo\nulteriore contratto dovrà avvenire con l’assistenza della associazione\nregionale di Stampa territorialmente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle norme di legge tempo per\ntempo vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio organizzative e\nproduttive i rapporti in atto a tempo pieno possono essere trasformati in\nrapporti a tempo parziale, anche per un periodo predeterminato, previo accordo\ntra azienda e giornalista. l’assunzione a tempo parziale e la trasformazione\nda tempo pieno a tempo parziale di un rapporto di lavoro deve risultare da atto\nscritto. ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale sono\napplicati i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto\nper i giornalisti a tempo pieno secondo i criteri di proporzionalità\nall’orario di lavoro concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Cp>Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di\nesigenze organizzative e produttive, può essere richiesto lo svolgimento di\nlavoro supplementare. le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una\nmaggiorazione del 10% della retribuzione oraria del giornalista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le ore di lavoro supplementari devono essere richieste e\ncertificate dal direttore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai giornalisti assunti ai sensi dell’art. 3 del presente contratto spetta,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione di\nanzianità aziendale dello stipendio mensile fino a un massimo di 7 scatti\nbiennali. tale maggiorazione sarà pari al 3% del minimo tabellare. gli aumenti\nperiodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i praticanti l’anzianità utile ai fini degli aumenti periodici\ninizierà a decorrere dalla data di comunicazione scritta all’azienda\ndell’avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TREDICESIMA MENSILITÁ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cp>I giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui agli artt. 3, 4 e 6 hanno\ndiritto nel mese di dicembre ad una 13a mensilità pari a trenta\u002Fventiseiesimi\ndella retribuzione mensile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il\ngiornalista avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i\nmesi decorsi dal 1 gennaio alla data di risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>FERIE - PERMESSI - ASPETTATIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui all’art. 3 hanno diritto\nper ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito di 26\ngiorni lavorativi. Per i praticanti di cui all’art. 4 il periodo di ferie\nretribuito è fissato in 24 giorni lavorativi all’anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianità il godimento\ndelle ferie è riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi\ndi servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>Permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai giornalisti che ricoprono cariche negli organismi previsti dagli statuti\ndella Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle associazioni\nregionali di Stampa federate o che risultino delegati ai congressi della\ncategoria, oppure incaricati delle trattative sindacali, ovvero componenti la\ncommissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale, saranno\nconcessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo\nsvolgimento di tali loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>Analoghi permessi saranno concessi anche ai giornalisti dipendenti che fanno\nparte degli organi direttivi dell’Inpgi, della Casagit e dei Consigli degli\nordini professionali, in occasione della riunione dei medesimi. tali permessi\nnon potranno comunque superare 10 giorni annui.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Permessi straordinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di eventi luttuosi, riguardanti parenti di primo e secondo grado,\nsarà concesso ai giornalisti interessati un permesso straordinario della\ndurata di 2 giorni elevabile a 3 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori\ndal comune sede del lavoro del giornalista.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai giornalisti con anzianità aziendale superiore a 5 anni, saranno concessi\nin aggiunta alle ferie, permessi straordinari retribuiti per complessivi 3\ngiorni lavorativi all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi straordinari richiesti e non goduti per esigenze aziendali\npotranno essere recuperati nell’anno successivo. Nessun compenso sostitutivo\nè dovuto a coloro che rinuncino a tutto o in parte ai permessi\nstraordinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al giornalista che ne faccia richiesta per giustificati motivi, potrà\nessere concesso, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, un periodo di\naspettativa non superiore a 6 mesi senza retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai giornalisti che fossero chiamati a funzioni pubbliche elettive o a\nricoprire cariche sindacali nazionali o regionali si applica l’art. 31 della\nlegge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giornalista ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, che non\npuò coincidere con una festività infrasettimanale, nei modi previsti dalla\nlegge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la giornata di riposo settimanale può non coincidere, in considerazione del\nciclo produttivo, con la domenica, fermo restando che il giornalista deve\nfruire di una giornata di riposo dopo 6 giornate di lavoro consecutive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>FESTIVITÁ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le tre festività nazionali (25 aprile, 1' maggio e 2 giugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le seguenti festività infrasettimanali: 1' gennaio, 6 gennaio, lunedì\ndi Pasqua, 15 agosto, 1' novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la\nricorrenza del Patrono della città in cui ha sede l’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra\nle Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con\naltra festività infrasettimanale o nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LAVORO NOTTURNO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 23,00 e le ore\n06,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le ore di lavoro notturne andranno maggiorate secondo le percentuali\nelencate al successivo art. 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LAVORO FESTIVO, DOMENICALE E NOTTURNO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MAGGIORAZIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le prestazioni lavorative straordinarie, festive e notturne andranno\ncompensate con le seguenti maggiorazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) lavoro straordinario 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) lavoro notturno 18%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) lavoro festivo 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lavoro festivo notturno 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>e) lavoro domenicale con riposo compensativo 10%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f) lavoro domenicale notturno con riposo compensativo 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) lavoro straordinario festivo 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) lavoro straordinario notturno festivo 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) lavoro straordinario notturno 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si\nottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo\nper sei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti\ndall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già\ncomprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e\ncontrattuali e sul TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comunque calcolati\nescludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INFORTUNIO E MALATTIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o malattia al giornalista non in prova sarà\nconservato il posto di lavoro sino alla raggiunta idoneità con corresponsione\ndella retribuzione intera per i primi 6 mesi di assenza e di metà di essa per\ni successivi 6 mesi. Il predetto trattamento economico cesserà qualora il\ngiornalista con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 36 mesi\nconsecutivi un periodo di assenza di 15 mesi. Qualora dopo il periodo di\nassenza di 15 mesi il giornalista abbia prestato effettiva attività lavorativa\nper un periodo di 12 mesi avrà diritto a percepire la retribuzione intera.\nL’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente al\ndatore di lavoro salvo casi di giustificato impedimento. a richiesta\ndell’azienda il giornalista è tenuto a esibire il certificato medico. In\ncaso di permanente inidoneità fisica al lavoro giornalistico, constatata da\nenti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, l’azienda\npotrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista il\ntrattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATERNITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al giornalista che contragga matrimonio o unione civile è dovuto, in tale\noccasione, un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni. Nessun compenso\nsostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte\ndi detto permesso. la giornalista che, in caso di gravidanza o a seguito di\nparto, chieda la risoluzione del rapporto di lavoro ha diritto alla\ncorresponsione dell’indennità di mancato preavviso (così come prevista\ndall’art. 20) aumentata di una mensilità, oltre che del trattamento di fine\nrapporto. durante i periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e\npuerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione intera, fatta\ndeduzione di quanto percepiscono dall’INPGI o da altri istituti previdenziali\nper atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizione di\nlegge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TRASFERIMENTO E DISTACCO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non\npotrà essere trasferito in una sede che disti più di 40 km dal luogo di\nsvolgimento dell’attività lavorativa e potrà considerare il trasferimento\nsul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto\ndell’editore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento deve essere comunicato al giornalista interessato con un\npreavviso di un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Identico preavviso deve essere formalizzato dall’azienda al giornalista in\ncaso di distacco ad altra azienda o unità produttiva ai sensi dell’art. 30\ndel decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 276.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo del distacco non potrà essere superiore a 24 mesi, salvo diverso\naccordo tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia\nraggiunto l’età necessaria per la maturazione del diritto al trattamento di\npensione di vecchiaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_dismissal_type\">\u003Cp>Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ove la risoluzione sia\nattivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta\ncausa), il giornalista ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto\nsecondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297 e all’indennità di\nmancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia\nun’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura di due mensilità\nquando abbia un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Il giornalista non\npotrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di due mesi.\nl’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere\nun’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al\nperiodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti dichiarano di aver inteso convenire che data la particolare natura\ndel rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte\ndell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso\nlavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INPGI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvede all’apertura delle posizioni previdenziali e al\nversamento all’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti\nItaliani) dei relativi contributi per tutti i giornalisti assunti ai sensi del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito un comitato di coordinamento tra USPI, FNSI e INPGI con il\ncompito di monitorare l’andamento di applicazione del presente contratto, la\nregolarità contributiva delle aziende ed esaminare le problematiche di natura\nprevidenziale del settore che dovessero emergere nel corso della vigenza del\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PENSIONE COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giornalisti assunti ai sensi del presente contratto possono, su richiesta,\naderire al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani.\nL’iscrizione al Fondo deve essere notificata all’azienda dal singolo\ngiornalista interessato. Con l’iscrizione il giornalista destina alla\npensione complementare l’importo annuo del trattamento di fine rapporto\nmaturato in azienda dalla data di iscrizione al Fondo. In aggiunta al TFR il\ngiornalista può destinare al Fondo un contributo in misura percentuale della\npropria retribuzione mensile. Quando tale contributo sia pari o comunque\nsuperiore allo 0,10% della retribuzione, l’azienda è tenuta a versare un\ncontributo a suo carico pari all’1 % della retribuzione mensile. È compito\ndell’azienda provvedere alle trattenute mensili e ai versamenti al Fondo,\nsecondo le modalità previste dal Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di\nciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente\ncontratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a\ncontribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale\npari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa ad assicurare\nl’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario\nNazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1 %\ncalcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente\nversato dalla stessa azienda alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei\nGiornalisti Italiani (CASAGIT), che provvede all’iscrizione del singolo\ngiornalista interessato nel Profilo, le cui prestazioni saranno definite sulla\nbase di apposita convenzione sottoscritta tra USPI, FNSI e CASAGIT (All. C).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della predetta convenzione sarà costituito un comitato\nparitetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a\nverificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della\ngestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel\ncorso della vigenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla CASAGIT l’elenco dei\ngiornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare\nil versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate\ndalla CASAGIT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>Il giornalista può iscrivere alla CASAGIT i componenti del nucleo familiare\nnei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfundtxt\">\u003Cp>Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con\nrapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a €\n1.300, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dalla convenzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>REGOLAMENTO DI DISCIPLINA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3\nfebbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le\nrelative competenze disciplinari dei Consigli dell’Ordine, il giornalista è\ntenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente\ncontratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di violazioni dei predetti obblighi l’azienda, fatto salvo\nquanto previsto dal 2° comma dell’art. 2104 e dall’art. 2106 C.C., potrà\nassumere, sentito il direttore, in considerazione della gravità della\nviolazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure\npreviste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti\nprovvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) rimprovero verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle\nipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall’art.5 del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) rimprovero scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per\nmancata comunicazione dell’assenza senza giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) multa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore\na 5 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli\nobblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l’uso di\nstrumenti aziendali per un lavoro estraneo all’attività dell’azienda, per\nil danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa\ngrave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con\nle disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASSICURAZIONE INFORTUNI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>I giornalisti assunti ai sensi del presente contratto o i loro aventi causa,\nindicati nell’art.4 del regolamento di attuazione deliberato dall’INPGI\nd’intesa con la FNSI, hanno diritto alla copertura assicurativa in caso di\ninfortunio sul lavoro nelle misure indicate dal regolamento. Per il\nfinanziamento dei trattamenti previsti e degli oneri connessi le aziende\nverseranno all’INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le\nassicurazioni sociali obbligatorie un contributo mensile di € 11,88. Per la\nvalutazione delle invalidità e dei relativi gradi nonché per la liquidazione\ndelle indennità si applicano le tabelle e le norme del regolamento di\nattuazione deliberate dal Consiglio di amministrazione dell’INPGI.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RAPPRESENTANZA SINDACALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende editoriali che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti\nassunti ai sensi del presente contratto la rappresentanza sindacale degli\nstessi deve essere composta con i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione\nnelle aziende che occupano da 3 fino a 10 giornalisti; un Comitato di redazione\ncomposto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenere il collegamento con\nl’associazione regionale di Stampa e i giornalisti dipendenti dell’azienda;\nb) vigilare sull’applicazione esatta del presente contratto e intervenire per\nl’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione\ndelle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e\nformulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni\niniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative\ndei giornalisti; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione del\nlavoro, la fissazione degli organici redazionali, l’utilizzazione dei\ncollaboratori autonomi, la definizione degli orari, i trasferimenti e i\nlicenziamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai punti d) ed e) l’editore deve dare tempestiva\ncomunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenuta a esprimere il\nproprio parere entro 72 ore. tali pareri saranno obbligatori quando riguardino\nmutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte\ndel giornalista. Nelle aziende che occupano meno di 3 giornalisti i predetti\ncompiti sono affidati su richiesta dei giornalisti all’associazione regionale\ndi Stampa, ove ha sede l’azienda. Il Fiduciario e il Comitato di redazione\nsono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di\nvoto tutti i giornalisti e praticanti dipendenti dalla testata. la nomina del\nComitato di redazione o del Fiduciario deve essere notificata all’azienda e\nalla Commissione paritetica nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunicati sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della funzione informativa delle testate di cui all’art. 1\ndel presente contratto saranno pubblicati i comunicati ufficiali della\nFederazione Nazionale della Stampa Italiana, delle associazioni regionali di\nStampa e delle rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentanza sindacale dei giornalisti può chiedere al direttore, o a\nchi lo sostituisce, la pubblicazione dei propri comunicati sindacali.\nl’eventuale dissenso sulle opportunità della pubblicazione sarà risolto dal\nrappresentante statutario dell’associazione regionale della Stampa\nterritorialmente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I comunicati sindacali devono contenersi in limiti ragionevoli di spazio e\nriferirsi a questioni sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore\ndella testata, sul contenuto di tali comunicati, deve limitarsi agli aspetti\nche investono la sua responsabilità di fronte alla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coloro che ricoprono una carica sindacale ai sensi del presente articolo non\npossono essere licenziati o trasferiti senza il nullaosta della Commissione\nparitetica nazionale. tale tutela è estesa ai dirigenti delle associazioni\nregionali di stampa nonché ai componenti del Consiglio Nazionale della\nFederazione Nazionale della Stampa Italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tutela prevista dal presente articolo dura sino ad un anno dopo la\ncessazione dell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE E COLLEGIO DI CONCILIAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituita una Commissione paritetica nazionale formata da 3\nrappresentanti dell’USPI e 3 rappresentanti della FNSI alla quale è\ndemandata la gestione applicativa del presente contratto. Il parere della\nCommissione può essere richiesto dal singolo giornalista o dalla singola\nazienda qualora a livello aziendale dovessero insorgere difformità\ninterpretative sul presente contratto. la Commissione funge anche, ai sensi\ndell’art.410 del C.P.C., da Collegio nazionale per la conciliazione delle\ncontroversie, con il compito di promuovere un tentativo di composizione delle\nvertenze di lavoro prima di adire le vie giudiziarie con esclusione del\ncontenzioso relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÁ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta\ninformazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva\ndegli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente\nindividuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposite\nindicazioni, dai testi giornalistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito della sua normale\nattività redazionale non possono essere utilizzati come materiale\npubblicitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa\no di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma\nl’indicazione dell’organizzazione cui l’autore del testo è addetto\nquando trattino argomenti riferiti all’attività principale\ndell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I direttori, nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 6 e\nconsiderate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della\ncorrettezza e della qualità dell’informazione anche per quanto attiene il\nrapporto tra testo e pubblicità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TRATTENUTA QUOTE SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli\ngiornalisti tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi l’aliquota\ndello 0,30% a titolo di quota di servizio per assistenza contrattuale a favore\ndell’organizzazione sindacale di categoria stipulante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta aliquota sarà versata mensilmente dalle aziende alla\nCASAGIT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourstxt\">\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONTRATTAZIONE AZIENDALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali\nsi procederà alla contrattazione di secondo livello, con la rappresentanza\nsindacale di cui all’art. 26 e con l’associazione Regionale di Stampa\nterritorialmente competente, anche per una diversa articolazione degli orari di\nlavoro e per la definizione delle maggiorazioni per eventuali prestazioni di\nlavoro in orario straordinario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>VALIDITÀ E DURATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cp>Il presente contratto ha valore nel territorio della Repubblica Italiana ed\nha durata biennale. ha decorrenza dal 1 giugno 2018 e avrà validità fino al\n31 maggio 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti, almeno 4 mesi\nprima della scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai giornalisti dipendenti dalle aziende di cui all’art. 1, ai quali\nall’atto dell’entrata in vigore del presente contratto è applicato il\ncontratto nazionale di lavoro giornalistico FiegFnsi, continuerà ad essere\napplicato lo stesso trattamento contrattuale quale trattamento individuale di\nmiglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>A) Allegato\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageamount\">\u003Cp>TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(comprensivi dell’ex indennità di contingenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I seguenti minimi sono riconosciuti a partire dalla retribuzione del mese di\ngiugno 2018 e decorreranno sino al 31 maggio 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaboratore della redazione€ 1.300,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Praticante€ 1.300,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>redattore (con meno di 24 mesi di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività lavorativa nel\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settore giornalistico)€ 1.400,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>redattore (con oltre 24 mesi di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività lavorativa nel\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settore giornalistico)€ 1.500,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore€ 1.600,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai fini dell’applicazione del presente contratto la retribuzione\ngiornaliera è pari ad un\u002Fventiseiesimo della retribuzione mensile mentre la\nretribuzione oraria si ottiene dividendo per 6 (sei) la retribuzione\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato B)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE NEI CASI DI CESSAZIONE,\nRIORGANIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, STATO DI CRISI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In tutti i casi di cessazione, anche parziale, dell’attività,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riorganizzazione o ristrutturazione aziendale e stato di crisi aziendale\nl’azienda presenterà alla rappresentanza sindacale, di cui all’art.26,\nnonché tramite USPI alla FNSI, un piano di interventi finalizzato alla\ngestione dei processi e degli organici giornalistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nei casi di crisi aziendale per i quali l’azienda intenda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anche richiedere l’applicazione degli ammortizzatori sociali ai sensi\ndelle norme di legge, l’azienda, salvo i casi di cessazione di attività,\npresenterà alla rappresentanza sindacale, di cui all’art.26, nonché tramite\nUSPI alla FNSI, il piano di ristrutturazione\u002Friorganizzazione che sarà\nfinalizzato al risanamento economico, all’avvio di una gestione equilibrata\ned a prospettive di consolidamento e sviluppo dell’iniziativa editoriale e\npreciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l’entità e la\ndurata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi\naziendale con particolare riferimento all’andamento economico dell’azienda\nin base ai dati di bilancio approvati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la presentazione del piano costituisce adempimento all’onere di\ncomunicazione previsto dall’art.5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20\nmaggio 1975.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Su richiesta di una delle parti, l’azienda e la rappresentanza\nsindacale procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la\nnuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze\nqualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno convenire sul coinvolgimento del Direttore in merito\nall’oggetto del presente punto o in relazione ai punti 5 e 8 del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>parti verificheranno le possibilità di attivazione degli ammortizzatori\nsociali (contratti di solidarietà o Cassa Integrazione). Saranno altresì\nverificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate della\nstessa azienda o dello stesso gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, l’azienda\nprocederà all’utilizzazione degli ammortizzatori sociali tenuto conto delle\nproprie esigenze e sentite le osservazioni della rappresentanza sindacale, nel\nrispetto dei criteri e delle esigenze individuate nelle nuove composizioni di\norganico, individuando i giornalisti interessati agli interventi degli\nammortizzatori. Qualora non siano attivabili gli ammortizzatori sociali, in\nalternativa ai licenziamenti collettivi, le parti valuteranno la possibilità\ndi una riduzione dell’orario di lavoro ai sensi e con le modalità di cui\nall’art. 4 (sezione 1) e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.\n81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra\nle parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L’azienda è tenuta ad informare trimestralmente gli organismi\nsindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione,\nriequilibrio e sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Nel periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali l’azienda non\npuò procedere ad assunzioni di giornalisti; eventuali deroghe per le\nassunzioni - limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la\nfunzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti\nprofessionali - devono essere precedute dalla consultazione con la\nrappresentanza sindacale sui motivi che le giustificano e comunicate alla\nCommissione paritetica nazionale di cui all’art.27 del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’azienda abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione a zero ore,\nrichiamerà in servizio, nei limiti delle esigenze produttive, i giornalisti\nsospesi in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare\nl’organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative\ndi sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato C)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SULL’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (Art. 23)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 25 giugno 2018 si sono incontrati la Federazione Nazionale della\nStampa Italiana (FNSI), l’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e la Cassa\nAutonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT) per\nprocedere alla definizione della convenzione prevista dall’art. 23 del\nContratto Nazionale di lavoro Giornalistico USPI-FNSI sottoscritto il 24 maggio\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti preso atto che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’art. 23 del predetto Contratto Nazionale di lavoro Giornalistico\nUSPI-FNSI ha previsto a carico dei giornalisti che ricoprono una delle\nqualifiche di cui agli artt. 3, 4 e 6 del predetto contratto un contributo\ncontrattuale pari al 3,60% destinato dalla Federazione Nazionale della Stampa\nad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio\nSanitario Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il predetto importo maggiorato del contributo dell’1% a carico della\nsingola azienda deve essere mensilmente versato alla CASAGIT che provvede\nall’iscrizione del singolo giornalista nel profilo definito da apposita\nconvenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno sottoscritto la seguente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONVENZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Il profilo delle prestazioni definito dalle parti è quello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allegato alla presente convenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) È costituito un comitato paritetico di coordinamento, composto da due\nrappresentanti per ciascuno degli organismi firmatari, con il compito di\nprovvedere a monitorare l’applicazione della convenzione e a verificare la\nregolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione, a\nesaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della\nvigenza del Contratto Nazionale. la commissione si riunisce ordinariamente ogni\ndue mesi, salvo diversa cadenza concordata tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Iscrizione. le aziende in fase di prima iscrizione devono compilare e\ninviare a mezzo posta certificata all’indirizzo che sarà comunicato dalla\nCASAGIT la seguente documentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modulo dati Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elenco anagrafico di tutti i giornalisti per cui opera la copertura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modulo anagrafico del singolo giornalista con l’autorizzazione al\ntrattamento dei dati personali e sensibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione successiva i dati anagrafici del giornalista devono\nessere comunicati dall’azienda nella prima denuncia di contribuzione utile\nsuccessiva alla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’iscrizione dei giornalisti e il diritto all’erogazione delle\nprestazioni si attiva automaticamente dal primo giorno del mese successivo\nall’invio della documentazione o della data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giornalisti che risultano, alla data della sottoscrizione del CNLG\nUSPI-FNSI 24 maggio 2018, già iscritti volontariamente alla CASAGIT in un\nProfilo che prevede una copertura maggiore rispetto a quella prevista nel punto\n1), devono comunicarlo per iscritto all’azienda entro il 31 dicembre 2018,\nmentre i giornalisti che intendono, successivamente, accedere ad uno dei\nprofili maggiori, devono comunicarlo all’azienda entro un anno\ndall’assunzione. In entrambi i casi le modalità di gestione contributiva e\nquelle operative saranno oggetto di specifica procedura concordata tra le\nparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>4) Iscrizione familiari. I giornalisti, in fase di iscrizione o\nsuccessivamente, possono richiedere l’estensione della copertura ai seguenti\nfamiliari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coniuge o convivente more-uxorio anche dello stesso sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- figli o equiparati a norma di legge, fino al compimento del ventiseiesimo\nanno d'età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compilando la “domanda d’iscrizione familiari Profilo USPI”\ndisponibile sul sito istituzionale della CASAGIT.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La quota contributiva annuale è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 600,00 per il coniuge o convivente more-uxorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 300,00 per i figli o equiparati a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento può essere trimestrale o annuale tramite bollettino MAv o\naddebito diretto in conto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al rimborso delle prestazioni fruite dai familiari decorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) dalla data di iscrizione se iscritto entro 90 giorni dall’iscrizione\ndel giornalista dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) dopo 180 giorni se iscritti successivamente all’iscrizione del\ngiornalista dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) La contribuzione. Le quote contributive sono calcolate sulla retribuzione\nmensile lorda di ciascun giornalista che, ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del\nCNLG, percepisca una retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla retribuzione mensile, di cui al primo capoverso, l’azienda verserà\nalla CASAGIT:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Il contributo contrattuale del 3,6% trattenuto sulla retribuzione del\ngiornalista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’1 % a carico dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lo 0,30% di trattenuta quote sindacali, se espressamente delegata per\niscritto dal giornalista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di retribuzione inferiore al minimo tabellare, l’azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di retribuzione inferiore a € 1.300,00 ma comunque superiore a\n€ 1.200,00 opererà la trattenuta come indicato al comma precedente e la\nCASAGIT manterrà la copertura integrale del profilo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di retribuzione inferiore a € 1.200,00 non opererà la\ntrattenuta e la CASAGIT sospenderà la copertura assicurativa, fatta salva la\nfacoltà del giornalista di richiedere all’azienda la trattenuta contributiva\nche, però, dovrà essere calcolata sull’ultima retribuzione utile percepita\nnon inferiore a € 1.300,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Modalità di versamento. l’azienda dovrà inviare mensilmente entro il\n16 del mese successivo a quello di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) l’elenco dei giornalisti in organico per i quali opera la copertura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) la denuncia contributiva di ogni giornalista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) il versamento dei relativi contributi sia per la quota a carico\ndell’azienda sia per quella a carico del dipendente (inclusa l’eventuale\ntrattenuta sindacale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I punti 1) e 2) devono essere trasmessi su un tracciato excel messo a\ndisposizione dalla CASAGIT e inviato a mezzo posta certificata o in altra\nmodalità comunicata da CASAGIT alle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I versamenti devono essere effettuati utilizzando le coordinate bancarie che\nCASAGIT provvederà a comunicare alle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato versamento della quota contributiva nei tempi previsti\ncomporterà la sospensione dell’erogazione delle prestazioni fino alla\nregolarizzazione della posizione contributiva da parte dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Decorrenza e durata della convenzione. La presente Convenzione ha la\nstessa durata del Contratto Nazionale di lavoro Giornalistico LISPI-FNSI, con\ndecorrenza dal 1 giugno 2018 e fino al 31 maggio 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Norma transitoria. Le aziende che hanno già sottoscritto per i\ngiornalisti dipendenti un accordo con CASAGIT potranno effettuare il passaggio\nal Profilo USPI in continuità inviando richiesta per iscritto a CASAGIT\nall’indirizzo di posta elettronica e operando le trattenute previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNSIUSPICASAGIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato D)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO SUL LAVORO AUTONOMO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In Roma il 30 marzo 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) rappresentata da Francesco Saverio\nvetere (Segretario Generale), Antonio Barbierato (Presidente), Mario Negri\n(Presidente Onorario), Giancarlo Cinoglossi, Manuela Dradi e Roberto Massimo,\nassistiti da Daniele Longo, vittorio volpi e Domenico Bellantoni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) rappresentata dal\nSegretario Generale Franco Siddi, capo delegazione, dal Presidente Roberto\nNatale, da Fabio Azzolini, Guido Besana, Pier Sandro Devecchi, Luigi Falleri,\nEnrico Ferri, Marco Gardenghi, Carlo Parisi, Paolo Perucchini, Luigi\nRonsisvalle, Giovanni Rossi, Daniela Stigliano, Domenico tedeschi e Anna Lucia\nVisca, assistiti dal Direttore Giancarlo Tartaglia,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione delle\nprestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti in regime\ndi lavoro autonomo o para-subordinato, ad integrazione di quanto previsto dagli\nartt. 2222 e seguenti del C.C. e che collaborino con testate periodiche edite o\ntrasmesse con qualunque mezzo rappresentate dall’USPI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo si applica nelle testate periodiche di informazione,\ncomunque non collegate ad aziende che editano quotidiani o società editrici di\nperiodici nazionali, edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentate\ndall’USPI, quando abbiano diffusione locale, nonché nelle testate periodiche\na diffusione nazionale, comunque non collegate con aziende editrici di\nquotidiani o con gruppi editoriali nazionali, quando siano no profit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le testate rappresentate dall’Uspi escluse dall’ambito di cui al comma\nprecedente potranno richiedere l’applicazione del presente verbale di\naccordo. la competenza a decidere, con delibera unanime sull’accoglimento\ndella richiesta, spetta alla Commissione paritetica nazionale di cui\nall’articolo 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (CO.CO.CO.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, preso atto che ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo 10\nsettembre 2003 n. 276 è possibile stipulare con i giornalisti, siano essi\nprofessionisti o pubblicisti, contratti di collaborazione coordinata e\ncontinuativa, convengono che gli stessi siano sottoposti alla seguente\ndisciplina nel settore dei periodici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare da\natto scritto e contenere le seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 data di inizio della collaborazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 indicazione dei tempi e delle modalità della prestazione richiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 tipo di prestazione richiesta (articoli, servizi fotografici, servizi\ngrafici, servizi giornalistici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 durata del rapporto di collaborazione, quando essa sia a tempo\ndeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 specificazione del corrispettivo concordato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 dati identificativi del collaboratore e dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore coordinato e continuativo ha diritto ad un compenso, che\ndovrà essere erogato con cadenza mensile, proporzionato alla quantità e\nqualità della sua prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la collaborazione abbia ad oggetto la prestazione di articoli e\nservizi, gli stessi dovranno essere pubblicati con la firma dell’autore,\nsalvo patto contrario precedentemente concordato. Ogni modifica o integrazione\npotrà essere apportata soltanto con il consenso dell’autore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvede all’apertura della posizione previdenziale di ogni\ncollaboratore coordinato e continuativo presso l’Inpgi e al versamento dei\nrelativi contributi di legge, effettuando la trattenuta della quota\ncontributiva a carico del giornalista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della stipula del contratto il giornalista è tenuto a comunicare\nall’azienda se risulti assicurato presso altra forma di previdenza\nobbligatoria o se sia pensionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o infortunio il collaboratore coordinato e continuativo\ndovrà darne immediata comunicazione all’azienda. la malattia e\nl’infortunio determinano per tutta la loro durata la sospensione del rapporto\ndi collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni\ndelle controversie di natura economico- normativa che dovessero sorgere tra i\ncollaboratori e le singole aziende in relazione all’applicazione della\npresente disciplina. Il Collegio sarà composto di tre membri, di cui due di\nnomina delle singole parti ed uno, con funzione di presidente nominato di\nintesa tra le parti stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio ha il compito di promuovere un tentativo di composizione delle\nvertenze prima di adire le vie giudiziarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a\nrichiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale\ndi appartenenza, che ne darà a sua volta comunicazione all’altra parte\ninteressata, contestualmente alla comunicazione al Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio\ndi conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento\ndella richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLLABORAZIONI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora sia richiesta ad un giornalista, professionista o pubblicista, una\nprestazione professionale, la stessa dovrà essere retribuita tenendo presente\nche ogni compenso dovrà essere erogato entro trenta giorni dalla consegna\ndell’articolo o del servizio richiesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VALIDITÀ E DURATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo ha valore nel territorio della Repubblica Italiana ed ha\ndurata biennale. ha decorrenza dal 1° aprile 2010 e avrà validità fino al 31\nmarzo 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti almeno 4 mesi\nprima della scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO SUI COMPENSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AUTONOME\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19 giugno 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(compenso)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore coordinato e continuativo ha diritto ad un compenso, che\ndovrà essere erogato con cadenza mensile, proporzionato alla qualità ed alla\nquantità della prestazione. In caso le prestazioni lavorative siano almeno\nquattro al mese, il compenso lordo annuo di riferimento è fissato in €\n2.200, 00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per prestazioni lavorative superiori a tale livello minimo il compenso\ndovrà essere proporzionalmente concordato tra collaboratore ed azienda e\ncostituirà ulteriore indicazione essenziale dell’atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(collaborazioni con esclusiva redazione di articoli)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora siano richieste ad un giornalista prestazioni professionali che si\nsostanziassero nella esclusiva redazione di articoli, le stesse dovranno essere\nretribuite tenendo presente un compenso di riferimento fissato in € 14,00 per\narticoli di minime 1.800 battute, avendo anche riguardo alla natura della\nprestazione, alla dimensione economico-produttiva dell’azienda e al livello\nprofessionale. Singole prestazioni che fossero superiori a quelle previste al\nprecedente comma per estensione, per complessità e per ricerca giornalistica,\ncomporteranno maggior retribuzione, liberamente concordata tra collaboratore ed\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finito di stampare nel mese di luglio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presso Centro Stampa Filarete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viale Filarete, 121 - 00176 Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06\u002F24401998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"lowwageamount":48,"cbadate_end":52,"ONCERISE_trigger":55,"hourspweek_select":59,"severance_dismissal_type":63,"pensionfund":67,"cbadate_end_date":71,"ADMINISTRATIVE_trigger":75,"apprentices_excluded":79,"hourstxt":83,"healthinsurancerelatives":87,"FLEXWORK_trigger":91,"cbamemtrad":95,"trainingprogrammes":99,"disabilityfundtxt":103,"part_time_excluded":107,"flexible_work_options":111,"contracttrial":114,"sicknesspay":118,"incidentalbonustype":122,"dayspweek_select":126,"healthinsurance":130,"TRADEUNLEAV_trigger":134,"SCHEDULE_trigger":138,"NOCTPREM_trigger":140,"healthcareaccessrelatives":144,"cbasignsingle":148,"PAYSCALES_trigger":152,"bankholidays1":154,"SENIOR_trigger":158,"jobclassifaction1_txt":162,"paidmaternityleave":166,"cbadate_start":170,"PAIDLEAV_trigger":172,"deathrelatives":176,"sundayallowanceperc1":180},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","I giornalisti assunti ai sensi del prese","I giornalisti assunti ai sensi del presente contratto o i loro aventi causa,\nindicati nell’art.4 del regolamento di attuazione deliberato dall’INPGI\nd’intesa con la FNSI, hanno diritto alla copertura assicurativa in caso di\ninfortunio sul lavoro nelle misure indicate dal regolamento. Per il\nfinanziamento dei trattamenti previsti e degli oneri connessi le aziende\nverseranno all’INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le\nassicurazioni sociali obbligatorie un contributo mensile di € 11,88. Per la\nvalutazione delle invalidità e dei relativi gradi nonché per la liquidazione\ndelle indennità si applicano le tabelle e le norme del regolamento di\nattuazione deliberate dal Consiglio di amministrazione dell’INPGI.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"lowwageamount","TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO (compren","TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO\n\n(comprensivi dell’ex indennità di contingenza)\n\n\n\nI seguenti minimi sono riconosciuti a partire dalla retribuzione del mese di\ngiugno 2018 e decorreranno sino al 31 maggio 2020.\n\n\n\nCollaboratore della redazione€ 1.300,00\n\nPraticante€ 1.300,00\n\nredattore (con meno di 24 mesi di\n\nattività lavorativa nel\n\nsettore giornalistico)€ 1.400,00\n\nredattore (con oltre 24 mesi di\n\nattività lavorativa nel\n\nsettore giornalistico)€ 1.500,00\n\nCoordinatore€ 1.600,00",{"bindId":53,"name":54,"text":54},"cbadate_end","1° giugno 2018 - 31 maggio 2020",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"ONCERISE_trigger","Art. 11 TREDICESIMA MENSILITÁ I giornali","Art. 11\n\nTREDICESIMA MENSILITÁ\n\n\n\nI giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui agli artt. 3, 4 e 6 hanno\ndiritto nel mese di dicembre ad una 13a mensilità pari a trenta\u002Fventiseiesimi\ndella retribuzione mensile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il\ngiornalista avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i\nmesi decorsi dal 1 gennaio alla data di risoluzione del rapporto.",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"hourspweek_select","Art. 5 ORARIO DI LAVORO le parti concord","Art. 5\n\nORARIO DI LAVORO\n\n\n\nle parti concordano che l’esercizio dell’attività giornalistica delle\naziende editoriali rientranti nell’ambito di disciplina del presente\ncontratto rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di\nlavoro e della loro distribuzione. Per le qualifiche di cui all’art. 3, fatta\neccezione per il collaboratore della redazione, è fissato un orario di 36 ore\nsettimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base\ndegli obblighi specificatamente concordati al momento dell’assunzione e nel\ncorso del rapporto di lavoro.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"severance_dismissal_type","Al momento della risoluzione del rapport","Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ove la risoluzione sia\nattivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta\ncausa), il giornalista ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto\nsecondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297 e all’indennità di\nmancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia\nun’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura di due mensilità\nquando abbia un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Il giornalista non\npotrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di due mesi.\nl’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere\nun’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al\nperiodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"pensionfund","Art. 21 INPGI L’azienda provvede all’ape","Art. 21\n\nINPGI\n\n\n\n\n\nL’azienda provvede all’apertura delle posizioni previdenziali e al\nversamento all’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti\nItaliani) dei relativi contributi per tutti i giornalisti assunti ai sensi del\npresente contratto.\n\nÈ costituito un comitato di coordinamento tra USPI, FNSI e INPGI con il\ncompito di monitorare l’andamento di applicazione del presente contratto, la\nregolarità contributiva delle aziende ed esaminare le problematiche di natura\nprevidenziale del settore che dovessero emergere nel corso della vigenza del\ncontratto stesso.\n\n\n\nArt. 22\n\nPENSIONE COMPLEMENTARE\n\n\n\nI giornalisti assunti ai sensi del presente contratto possono, su richiesta,\naderire al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani.\nL’iscrizione al Fondo deve essere notificata all’azienda dal singolo\ngiornalista interessato. Con l’iscrizione il giornalista destina alla\npensione complementare l’importo annuo del trattamento di fine rapporto\nmaturato in azienda dalla data di iscrizione al Fondo. In aggiunta al TFR il\ngiornalista può destinare al Fondo un contributo in misura percentuale della\npropria retribuzione mensile. Quando tale contributo sia pari o comunque\nsuperiore allo 0,10% della retribuzione, l’azienda è tenuta a versare un\ncontributo a suo carico pari all’1 % della retribuzione mensile. È compito\ndell’azienda provvedere alle trattenute mensili e ai versamenti al Fondo,\nsecondo le modalità previste dal Fondo stesso.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"cbadate_end_date","Il presente contratto ha valore nel terr","Il presente contratto ha valore nel territorio della Repubblica Italiana ed\nha durata biennale. ha decorrenza dal 1 giugno 2018 e avrà validità fino al\n31 maggio 2020.\n\nQualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti, almeno 4 mesi\nprima della scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"ADMINISTRATIVE_trigger","Analoghi permessi saranno concessi anche","Analoghi permessi saranno concessi anche ai giornalisti dipendenti che fanno\nparte degli organi direttivi dell’Inpgi, della Casagit e dei Consigli degli\nordini professionali, in occasione della riunione dei medesimi. tali permessi\nnon potranno comunque superare 10 giorni annui.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"apprentices_excluded","Il praticante è tenuto a prestare la sua","Il praticante è tenuto a prestare la sua opera a tempo pieno ed ha diritto\nal minimo retributivo di cui all’allegato A). Avrà diritto al trattamento\ncontrattuale dovuto ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà\ncomunicazione scritta all’azienda dell’avvenuto superamento della prova\norale degli esami di idoneità professionale.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"hourstxt","Art. 30 CONTRATTAZIONE AZIENDALE In pres","Art. 30\n\nCONTRATTAZIONE AZIENDALE\n\n\n\nIn presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali\nsi procederà alla contrattazione di secondo livello, con la rappresentanza\nsindacale di cui all’art. 26 e con l’associazione Regionale di Stampa\nterritorialmente competente, anche per una diversa articolazione degli orari di\nlavoro e per la definizione delle maggiorazioni per eventuali prestazioni di\nlavoro in orario straordinario.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"healthinsurancerelatives","4) Iscrizione familiari. I giornalisti, ","4) Iscrizione familiari. I giornalisti, in fase di iscrizione o\nsuccessivamente, possono richiedere l’estensione della copertura ai seguenti\nfamiliari:\n\n\n\n- coniuge o convivente more-uxorio anche dello stesso sesso;\n\n- figli o equiparati a norma di legge, fino al compimento del ventiseiesimo\nanno d'età;\n\n\n\ncompilando la “domanda d’iscrizione familiari Profilo USPI”\ndisponibile sul sito istituzionale della CASAGIT.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"FLEXWORK_trigger","le parti concordano che l’esercizio dell","le parti concordano che l’esercizio dell’attività giornalistica delle\naziende editoriali rientranti nell’ambito di disciplina del presente\ncontratto rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di\nlavoro e della loro distribuzione. Per le qualifiche di cui all’art. 3, fatta\neccezione per il collaboratore della redazione, è fissato un orario di 36 ore\nsettimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base\ndegli obblighi specificatamente concordati al momento dell’assunzione e nel\ncorso del rapporto di lavoro.\n\nle ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino\nalla 40a saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza\nmaggiorazione.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"cbamemtrad","- FNSI (Federazione Nazionale della Stam","- FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) rappresentata dal\nSegretario generale Raffaele Lorusso, dal Presidente Giuseppe Giulietti e dai\ncomponenti della Giunta esecutiva Guido Besana, Paolo Butturini, Ezio Cerasi,\nEnrico Cocciulillo, Alessandra Costante, Anna Del Freo, Giuseppe Di Pietro,\nSilvia Garbarino, Mattia Motta, Carlo Muscatello, Carlo Maria Parisi, Daniela\nScano, Giulio Todescan e da Monica Andolfatto (venezia), Umberto Avallone\n(Potenza), Marco Baruffi (Perugia), Sandro Bennucci (Firenze), Girod Benoit\n(Aosta), Serena Bersani (Bologna), Rocco Cerone (Bolzano), Alessandra Costante\n(Genova), Giuseppe Di Pietro (Campobasso), Roberto Ginex (Palermo), Domenico\nMarcozzi (Pescara), Giuseppe Martellotta (bari), Carlo Muscatello (Trieste),\nLazzaro Pappagallo (Roma), Carlo Maria Parisi (Reggio Calabria), Paolo\nPerucchini (Milano), Piergiorgio Severini (ancona), Claudio Silvestri (Napoli),\nCelestino Tabasso (Cagliari), Stefano Tallia (Torino), assistiti dal direttore\nGiancarlo Tartaglia",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"trainingprogrammes","Ai fini della compiuta formazione profes","Ai fini della compiuta formazione professionale il praticante deve essere\naffidato alla guida di un giornalista tutor.\n\nIl praticante ha diritto a permessi retribuiti per il tempo necessario a\nsostenere le prove per l’idoneità professionale previste dall’ordinamento\nsulla professione giornalistica e a permessi per il tempo necessario a seguire\ni corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal\nConsiglio Nazionale dell’Ordine.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"disabilityfundtxt","Le disposizioni del presente articolo si","Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con\nrapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a €\n1.300, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dalla convenzione.",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"part_time_excluded","Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale ","Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di\nesigenze organizzative e produttive, può essere richiesto lo svolgimento di\nlavoro supplementare. le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una\nmaggiorazione del 10% della retribuzione oraria del giornalista.\n\nIn ogni caso le ore di lavoro supplementari devono essere richieste e\ncertificate dal direttore.",{"bindId":112,"name":93,"text":113},"flexible_work_options","le parti concordano che l’esercizio dell’attività giornalistica delle\naziende editoriali rientranti nell’ambito di disciplina del presente\ncontratto rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di\nlavoro e della loro distribuzione. Per le qualifiche di cui all’art. 3, fatta\neccezione per il collaboratore della redazione, è fissato un orario di 36 ore\nsettimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base\ndegli obblighi specificatamente concordati al momento dell’assunzione e nel\ncorso del rapporto di lavoro.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"contracttrial","ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA l’assunzio","ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA\n\n\n\nl’assunzione del giornalista per i rapporti previsti ai sensi del\nsuccessivo art. 3 deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della\nsua entrata in servizio. all’atto dell’assunzione potrà essere convenuto\nper iscritto un periodo di prova non superiore a tre mesi. durante tale periodo\nil rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza\npreavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per\nil periodo del servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo,\nil servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli\neffetti nella determinazione dell’anzianità di servizio. Il periodo di prova\nnon è rinnovabile in alcun caso.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"sicknesspay","Art. 17 INFORTUNIO E MALATTIA In caso di","Art. 17\n\nINFORTUNIO E MALATTIA\n\n\n\nIn caso di infortunio o malattia al giornalista non in prova sarà\nconservato il posto di lavoro sino alla raggiunta idoneità con corresponsione\ndella retribuzione intera per i primi 6 mesi di assenza e di metà di essa per\ni successivi 6 mesi. Il predetto trattamento economico cesserà qualora il\ngiornalista con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 36 mesi\nconsecutivi un periodo di assenza di 15 mesi. Qualora dopo il periodo di\nassenza di 15 mesi il giornalista abbia prestato effettiva attività lavorativa\nper un periodo di 12 mesi avrà diritto a percepire la retribuzione intera.\nL’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente al\ndatore di lavoro salvo casi di giustificato impedimento. a richiesta\ndell’azienda il giornalista è tenuto a esibire il certificato medico. In\ncaso di permanente inidoneità fisica al lavoro giornalistico, constatata da\nenti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, l’azienda\npotrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista il\ntrattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"incidentalbonustype","I giornalisti che ricoprono le qualifich","I giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui agli artt. 3, 4 e 6 hanno\ndiritto nel mese di dicembre ad una 13a mensilità pari a trenta\u002Fventiseiesimi\ndella retribuzione mensile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il\ngiornalista avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i\nmesi decorsi dal 1 gennaio alla data di risoluzione del rapporto.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"dayspweek_select","Art. 13 RIPOSO SETTIMANALE Il giornalist","Art. 13\n\nRIPOSO SETTIMANALE\n\n\n\nIl giornalista ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, che non\npuò coincidere con una festività infrasettimanale, nei modi previsti dalla\nlegge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.\n\nla giornata di riposo settimanale può non coincidere, in considerazione del\nciclo produttivo, con la domenica, fermo restando che il giornalista deve\nfruire di una giornata di riposo dopo 6 giornate di lavoro consecutive.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"healthinsurance","Art. 23 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA","Art. 23\n\nASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\n\n\n\nL’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di\nciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente\ncontratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a\ncontribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale\npari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa ad assicurare\nl’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario\nNazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1 %\ncalcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente\nversato dalla stessa azienda alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei\nGiornalisti Italiani (CASAGIT), che provvede all’iscrizione del singolo\ngiornalista interessato nel Profilo, le cui prestazioni saranno definite sulla\nbase di apposita convenzione sottoscritta tra USPI, FNSI e CASAGIT (All. C).",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"TRADEUNLEAV_trigger","Permessi sindacali Ai giornalisti che ri","Permessi sindacali\n\nAi giornalisti che ricoprono cariche negli organismi previsti dagli statuti\ndella Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle associazioni\nregionali di Stampa federate o che risultino delegati ai congressi della\ncategoria, oppure incaricati delle trattative sindacali, ovvero componenti la\ncommissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale, saranno\nconcessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo\nsvolgimento di tali loro funzioni.\n\nAnaloghi permessi saranno concessi anche ai giornalisti dipendenti che fanno\nparte degli organi direttivi dell’Inpgi, della Casagit e dei Consigli degli\nordini professionali, in occasione della riunione dei medesimi. tali permessi\nnon potranno comunque superare 10 giorni annui.",{"bindId":139,"name":128,"text":129},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"NOCTPREM_trigger","Art. 16 LAVORO FESTIVO, DOMENICALE E NOT","Art. 16\n\nLAVORO FESTIVO, DOMENICALE E NOTTURNO\n\nMAGGIORAZIONI\n\n\n\nle prestazioni lavorative straordinarie, festive e notturne andranno\ncompensate con le seguenti maggiorazioni:\n\n\n\na) lavoro straordinario 20%\n\nb) lavoro notturno 18%\n\nc) lavoro festivo 30%\n\nd) lavoro festivo notturno 35%\n\ne) lavoro domenicale con riposo compensativo 10%\n\nf) lavoro domenicale notturno con riposo compensativo 30%\n\ng) lavoro straordinario festivo 40%\n\nh) lavoro straordinario notturno festivo 50%\n\ni) lavoro straordinario notturno 30%\n\n\n\nLa retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si\nottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo\nper sei.\n\nI compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti\ndall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già\ncomprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e\ncontrattuali e sul TFR.\n\nPertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comunque calcolati\nescludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"healthcareaccessrelatives","Il giornalista può iscrivere alla CASAGI","Il giornalista può iscrivere alla CASAGIT i componenti del nucleo familiare\nnei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"cbasignsingle","- USPI (Unione Stampa Periodica Italiana","- USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) rappresentata dal Presidente della\nGiunta esecutiva e Segretario generale Francesco Saverio Vetere, dal\nvicesegretario Generale Sara Cipriani e dal Presidente Giorgio Zucchelli, dai\nvicepresidenti Cesare Rotondo e Luca Lani e da Domenico Bellantoni, Luigi\nBruzzano, Sergio Colombo, Angelo Di Rosa, Chiara Genisio, Roberto Massimo,\nFabrizio Milani Ravaglia, Salvatore Sangermano, assistiti da Daniele Longo,\nIrene vitale e vittorio volpi",{"bindId":153,"name":50,"text":51},"PAYSCALES_trigger",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"bankholidays1","Art. 14 FESTIVITÁ Sono considerati giorn","Art. 14\n\nFESTIVITÁ\n\n\n\nSono considerati giorni festivi:\n\n\n\na) le domeniche;\n\nb) le tre festività nazionali (25 aprile, 1' maggio e 2 giugno);\n\nc) le seguenti festività infrasettimanali: 1' gennaio, 6 gennaio, lunedì\ndi Pasqua, 15 agosto, 1' novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la\nricorrenza del Patrono della città in cui ha sede l’impresa.\n\n\n\nQuest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra\nle Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con\naltra festività infrasettimanale o nazionale.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"SENIOR_trigger","Art. 10 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ A","Art. 10\n\nAUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\n\n\n\nAi giornalisti assunti ai sensi dell’art. 3 del presente contratto spetta,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione di\nanzianità aziendale dello stipendio mensile fino a un massimo di 7 scatti\nbiennali. tale maggiorazione sarà pari al 3% del minimo tabellare. gli aumenti\nperiodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nPer i praticanti l’anzianità utile ai fini degli aumenti periodici\ninizierà a decorrere dalla data di comunicazione scritta all’azienda\ndell’avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità\nprofessionale.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"jobclassifaction1_txt","Salvo accordi tra le parti a livello azi","Salvo accordi tra le parti a livello aziendale, i giornalisti,\nprofessionisti o pubblicisti, che alla data di sottoscrizione del presente\ncontratto avevano la qualifica di “collaboratore redazionale” ai sensi\ndell’art. 2 dell’accordo 30 marzo 2010, continueranno a mantenere la\nqualifica e il relativo trattamento.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"paidmaternityleave","Art. 18 MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATE","Art. 18\n\nMATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATERNITÀ\n\n\n\nAl giornalista che contragga matrimonio o unione civile è dovuto, in tale\noccasione, un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni. Nessun compenso\nsostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte\ndi detto permesso. la giornalista che, in caso di gravidanza o a seguito di\nparto, chieda la risoluzione del rapporto di lavoro ha diritto alla\ncorresponsione dell’indennità di mancato preavviso (così come prevista\ndall’art. 20) aumentata di una mensilità, oltre che del trattamento di fine\nrapporto. durante i periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e\npuerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione intera, fatta\ndeduzione di quanto percepiscono dall’INPGI o da altri istituti previdenziali\nper atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizione di\nlegge.",{"bindId":171,"name":54,"text":54},"cbadate_start",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"PAIDLEAV_trigger","Art. 12 FERIE - PERMESSI - ASPETTATIVA F","Art. 12\n\nFERIE - PERMESSI - ASPETTATIVA\n\n\n\nFerie\n\nI giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui all’art. 3 hanno diritto\nper ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito di 26\ngiorni lavorativi. Per i praticanti di cui all’art. 4 il periodo di ferie\nretribuito è fissato in 24 giorni lavorativi all’anno.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"deathrelatives","Permessi straordinari Nel caso di eventi","Permessi straordinari\n\nNel caso di eventi luttuosi, riguardanti parenti di primo e secondo grado,\nsarà concesso ai giornalisti interessati un permesso straordinario della\ndurata di 2 giorni elevabile a 3 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori\ndal comune sede del lavoro del giornalista.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"sundayallowanceperc1","e) lavoro domenicale con riposo compensa","e) lavoro domenicale con riposo compensativo 10%","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl testate periodiche di informazione locale, no profit e online, 2018-2020 - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2018-01-06\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-05-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Editoria, stampa e media\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Edizione di giornali, Edizione di riviste e periodici\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore non profit\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1300.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2019-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;118 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;110&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceperc1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;3.0 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[189],{"title":37,"slug":33},[191],{"type":192,"data":193},"call_to_action_body_block",{"title":194,"description":195,"variant":196,"link":197},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi 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