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Employers Association of Domestic Employees, ITA A.D.L.D. Home Employers Association, ITA DOMINA National Association of Domestic Employers, ITA NEW COLLABORATION National Association of Home Employers, ITA FIDALDO Italian Federation of Domestic Employers - 2013","Italy - ITA ASSINDATCOLF National Trade Union Association of Employers of Family Collaborators, ITA A.D.L.C. Employers Association of Domestic Employees, ITA A.D.L.D. Home Employers Association, ITA DOMINA National Association of Domestic Employers, ITA NEW COLLABORATION National Association of Home Employers, ITA FIDALDO Italian Federation of Domestic Employers - 2013","ITA ASSINDATCOLF National Trade Union Association of Employers of Family Collaborators, ITA A.D.L.C. Employers Association of Domestic Employees, ITA A.D.L.D. Home Employers Association, ITA DOMINA National Association of Domestic Employers, ITA NEW COLLABORATION National Association of Home Employers, ITA FIDALDO Italian Federation of Domestic Employers - 2013 - Servizi di vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, lavoro a domicilio",{"name":41,"data":42},"CCNL-assindatcolf-2014.html","\n              \n              \n              \n              \n              \n              \n              \n              \n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>Nuovo\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI\nLAVORO DOMESTICO\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Decorrenza 1 luglio 2013\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CBA_MEMTRAD4_1\">\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del\nTurismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERCOLF\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell'uomo\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CBA_MEMEMPL_1\">\u003Cp>FIDALDO Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cui partecipano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUOVA COLLABORAZIONE Associazione Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Datori di Lavoro Domestico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSINDATCOLF Associazione Sindacale Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra i Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.D.L.C. Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.D.L.D. Associazione Datori di Lavoro Domestico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DOMINA Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp>II giorno 20 Febbraio 2014, al Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato On. Carlo Dell'Aringa, del\nCapo della Segreteria Dott. Pino Candido e del Dirigente della Divisione VII\ndella Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro\nDott. Giuseppe Sapio\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a\nConfedilizia rappresentata dal Presidente Dott. Renzo Gardella, dal Segretario\nnazionale Avv. Filippo Breccia Fratadocchi, e dai Sigg. ri: Dott.ssa Teresa\nBenvenuto, Sig.ra Laura Besozzi Pogliano, Sig.ra Paola Bianchi, Rag. Luigi\nArnaldo Carriero, Cav. Tiziano Casprini, Avv. Alessandro Lupi, Sig.ra Giovanna\nMachiorlatti, Sig.ra Flavia Tettamanti, dott. Andrea Zini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costituita da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUOVA COLLABORAZIONE, qui rappresentata dal Vice Presidente, Sig.ra Laura\nBesozzi Pogliano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSINDATCOLF, qui rappresentata dal Presidente, Dott. Renzo Gardella;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.D.L.C., qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Paola Bianchi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.D.L.D., qui rappresentata dal Presidente, Rag. Luigi Arnaldo Carriero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO,\nrappresentata dal Segretario Generale Dott. Lorenzo Gasparrini e dall'Avv.\nMassimo De Luca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Franco Martini e dalla\nSegretaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NazionaleResponsabiledelsettoreGiulianaMesina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI Al SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL\nTURISMO (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo\nRaineri e dalla Segretaria Nazionale Responsabile del Settore Rosetta Raso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS-UIL),\nrappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e dalla Segretaria\nNazionale responsabile del settore Ivana Veronese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO,\nrappresentata dalla Segretaria Generale Rita De Blasis e dalla Consigliera\nNazionale Antonia Paoluzzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data\n16 febbraio 2007, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SI E' STIPULATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'allegato CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, composto\nda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cinquantatre articoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>chiarimenti a verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) tabella retributiva G - Valori Orari 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le\nOrganizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINISTERO DEL LAVORO E P.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per Fidaldo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per FILCAMS CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per FISASCAT CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per DOMINA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per UILTuCS UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per FEDERCOLF\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Sfera di applicazione 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Condizioni di miglior favore 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Documenti di lavoro 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Assunzione 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione) 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Assunzione a tempo determinato 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Lavoro ripartito 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Permessi per formazione professionale 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona 17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa 18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Periodo di prova 18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Riposo settimanale 19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Orario di lavoro 19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Lavoro straordinario 21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Festività nazionali ed infrasettimanali 21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Ferie 22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Permessi 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Assenze 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Diritto allo studio 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Matrimonio 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 - Tutela del lavoro minorile 26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - Malattia 26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - Tutela delle condizioni di lavoro 27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale 27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 - Tutele previdenziali 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 - Servizio militare 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 - Trasferimenti 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 - Trasferte 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33 - Retribuzione e prospetto paga 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34 - Minimi retributivi 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 - Vitto e alloggio 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36 - Scatti di anzianità 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori\nconvenzionali del vitto e dell'alloggio 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38 - Tredicesima mensilità 31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso 31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 - Trattamento di fine rapporto 32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41 - Indennità in caso di morte 33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42 - Permessi sindacali 33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43 - Interpretazione del Contratto 34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo 34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45 - Commissione paritetica nazionale 34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46 - Commissioni territoriali di conciliazione 35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 47 - Ente bilaterale 35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 48 - Contrattazione di secondo livello 35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49 - Cassa Colf 36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50 - Fondo colf 36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51 - Previdenza complementare 36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 52 - Contributi di assistenza contrattuale 36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 53 - Decorrenza e durata 37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale 37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella Retributiva G - Valori Orari 2014 38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a\nConfedilizia, rappresentata dal Presidente Dott. Renzo Gardella, dal Vice\nPresidente Avv. Alfredo Savia, dal Segretario Nazionale Avv. Filippo Breccia\nFratadocchi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e dai Sigg.ri: Dott.ssa Teresa Benvenuto, Sig.ra Laura Besozzi Pogliano,\nSig.ra Paola Bianchi, Rag. Luigi Arnaldo Carriero, Rag. Alberto Carriero, Ing.\nLelio Casale, Cav. Tiziano Casprini, Sig.ra Angela Filippi, Avv. Alessandro\nLupi, Sig. Stefano Rossi, Sig.ra Flavia Tettamanti, Avv. Franca Zappata, Dott.\nAndrea Zini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costituita da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUOVA COLLABORAZIONE, qui rappresentata dal Presidente, Avv. Alfredo\nSavia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSINDATCOLF, qui rappresentata dal Presidente, Dott. Renzo Gardella;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.D.L.C., qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Paola Bianchi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.D.L.D., qui rappresentata dal Presidente, Rag. Luigi Arnaldo Carriero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO da una\nparte,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI\n(FILCAMS-CGIL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL\nTURISMO (FISASCAT-CISL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO\ndall'altra parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a\nConfedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione\ndatori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro\ndomestico,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una\nparte,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Federcolf, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, dall'altra,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il\nrapporto di lavoro domestico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-agreeextend1\">\u003Cp>2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità\nnon italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della\nvita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di\nalcune fondamentali caratteristiche del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata\nin tema di collocamento alla pari dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68,\nratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Inscindibilità della presente regolamentazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono,\nnell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra\ndi loro, né quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle\nparti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti\ncontratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di\nlavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e\npresentare in visione i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento\nsanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge\nvigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o\nattestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i\ndocumenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con\nconseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere\nassunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di\nlavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-EMPCONTR_trigger\">\u003Ch3>Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di\nassunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole\nspecifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno\ndi 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone,\nl'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007,\nnella ex terza categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) esistenza o meno della convivenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio,\nvalido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il\nlavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello\ndella convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero\nvalidare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in\ncaso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla\ndomenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo\ncomma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) retribuzione pattuita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione\ndi eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi\nfamiliari (trasferte);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di\nriporre e custodire i propri effetti personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto,\nivi compreso quanto indicato all'art. 52, relativamente alla corresponsione dei\ncontributi di assistenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro,\ndovrà essere scambiata tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assunzione a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della\nnormativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti\ndella relativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie\ngiustificatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di\nlavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso\ndel lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia\ninferiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia\nrichiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa\nper la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata\ncomplessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore,\ncompresa la eventuale proroga, ai tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla\ndurata del contratto di lavoro nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche\nse ripetitivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la\nsospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di\nraggiungere la propria famiglia residente all'estero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei\ndiritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori\ndi handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per sostituire lavoratori in ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate\nin ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di\nriposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori\ndi lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro ripartito\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. È consentita l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido\nl'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa\nintesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente\ne direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta.\nNella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e\nnormativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto\ncollettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del\nlavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto\nda ciascuno dei due lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due\nlavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi\nmomento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la\ncollocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio\ndell'impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno\ndei coobbligati, è posta in capo all'altro obbligato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è\nriproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita\nda ciascun lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di\nuno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di\nuno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo\ncontrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del\ndatore di lavoro o su proposta dell'altro prestatore di lavoro, quest'ultimo si\nrenda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o\nparzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un\nnormale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.\nAnalogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la\nquale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la\nprestazione di lavoro. In ogni caso, l'assenza di intesa fra le parti\ncomporterà l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi per formazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio\npresso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore\nannuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione\nprofessionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali\nattività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei\ntitoli di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la\nfrequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici, gestiti da\nEnti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche\nfinalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L'utilizzo del monte ore per le\nfinalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita\ndocumentazione, riportante anche gli orari delle attività formative\nesercitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. È esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei\npermessi in questione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1_txt\">\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1_txt\">\u003Ch3>Inquadramento dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Cp>1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei\nquali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è\ndefinito “super”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non\naddetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con\nesperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non\nsuperiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria\nesperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili\nlavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale,\nnon addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei\ncollaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima\nformazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà\ninquadrato nel livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla\npulizia della casa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura\ngenerica del\u002Fdei cavallo\u002Fi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali\ndomestici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi\npulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia\na persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e\u002Fo saltuarie di vigilanza di\nbambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi\nprestazione di cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso\ndella necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie\nmansioni, ancorché a livello esecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al\nnormale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente,\nmansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto\nalla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti\nnell'ambito del livello di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza\ndell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito\ndi alloggio nella proprietà, di custodia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi\ndi manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi,\nanche complessi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto\ndi persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria\nmanutenzione e pulizia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per\npersone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per\nil collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento\ncamere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a\npersone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le\nattività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove\nvivono gli assistiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di\nspecifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo\nsvolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai\nconnessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie\nprime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni\ndi assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le\nattività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove\nvivono gli assistiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei\nnecessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro\ncaratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e\u002Fo coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse\nall'amministrazione del patrimonio familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a\ntutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di\ncameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a\ntutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai\ncompiti della cucina e della dispensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative\na tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi\ndi manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e\u002Fo educazione dei componenti\nil nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello D super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di\nassistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le\nattività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove\nvivono gli assistiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento\nrelative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Note a verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto\nall'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere\nle più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla\nvita di relazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) La formazione del personale, laddove prevista per l'attribuzione della\nqualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di\ndiploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in\nItalia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi\nla durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore\na 500 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue\nprestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti\nautosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e\nconseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue\nprestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e\nconseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello\nD super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia\nricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione\nprevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di\ninquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il\npersonale non convivente, sussiste l'obbligo di corresponsione della prima\ncolazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in\nogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito\natto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora\nd'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di\nprestazione discontinua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Prestazioni esclusivamente d'attesa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna,\nsarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente\ncontratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa\ntra le ore 21.00 e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il\ncompleto riposo notturno in un alloggio idoneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla\npresenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì\nretribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i\nlavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto,\ncon le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo\neffettivamente impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato\ntra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito\ndi 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D\nsuper, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri\nlivelli.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto\ndisdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il\nperiodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in\nqualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il\npagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali\ncompetenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra\nRegione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del\nrapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro\nun preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve\nessere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere\ngodute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In\ntale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore\nnon superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale\ndell'orario di lavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non\ndomenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto\nmaggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della\nstessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e\ndeve essere goduto la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero\nrichieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano\nessere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo\nnon retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così\nlavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione\nglobale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la\nsolennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi\nsulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra\ngiornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti\ne comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali,\nper i lavoratori conviventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali,\ndistribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché\ngli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio\nal termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero\nda Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con\norario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere\narticolato in una delle seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non\nconsecutive, in non più di tre giorni settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di\nlavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione\npari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo\nrestando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.\nEventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro\nconcordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite\ncon la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente\nall'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le\nprestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno\nretribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le\nmaggiorazioni previste dall' art. 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto,\nredatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino\nl'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale\nnell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai\nlavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti\ndisciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto\ndal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il\nrapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai\nsensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui\nal comma 2 e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore\nconsecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario\ngiornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00,\noppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito,\nnormalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di\neffettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire\ndall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione\ndi tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore\nnon lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro,\nnell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale\nconvivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto\no non convivente è concordata fra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceperc1\">\u003Cp>6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12,\nè considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00,\ned è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione\nglobale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale\norario di lavoro, così come previsto dall'art. 16.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno\neffettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o\nsuperiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di\nlavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione,\nun'indennità pari al suo valore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto\ntrascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le\nparti e non retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo\npieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei\nlivelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi\no meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla\ncopertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali\nprestazioni saranno retribuite sulla base della tabella “G” comprensiva\ndelle maggiorazioni previste.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre\nl'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo\ndi impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il\ndiritto al riposo giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata\ngiornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15, comma 1, salvo che il\nprolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non\nlavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto\noraria così maggiorata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate\nnell'art. 17.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore\n40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria\ncompresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione\nglobale di fatto oraria maggiorate del 10%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un\ngiorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità\nimpreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo\nnotturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo\nsoltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere\ncarattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione\nvigente; esse attualmente sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gennaio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 gennaio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì di Pasqua,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 agosto,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° novembre,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 dicembre,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 dicembre,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 26 dicembre,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando\nl'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno\nretribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1\u002F6\ndell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti\nnel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse\nprevista, o meno, la prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale\nretribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione\nglobale di fatto maggiorata del 60%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il\nlavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in\nalternativa, al pagamento di 1\u002F26 della retribuzione globale di fatto\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti\ncivili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate\nmediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata\nnelle festività di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di\nlavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il\nlavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale\nretribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata\nalle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1\u002F6 dell'orario\nsettimanale per ogni giorno di ferie godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle\ndel lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la\npossibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell'art.\n10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni\nanno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il\ncaso previsto al comma 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere\nfrazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le\nparti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver\nluogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno\nulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per\nciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1\u002F26 della retribuzione globale di\nfatto mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il\nperiodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette\ncorresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità\ndi godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un\nrimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di\nlavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio,\nanche in deroga a quanto previsto al comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del\ngodimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di\nservizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di\nferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di\nlicenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli\nistituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26\ngiorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia\nla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di\nsei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle\nferie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Sospensioni di lavoro extraferiali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore\ndi lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto,\nivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio,\nil compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca\ndurante tale periodo di dette corresponsioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo\ndi sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per\nun massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per\nl'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche\nparzialmente con l'orario di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui\nall'art. 15, comma 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore\nsettimanali: 12 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore,\nle 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su\naccordo tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o\nparenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di\nnascita di un figlio, anche per l' adempimento degli obblighi di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi,\nper giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità\nsostitutiva del vitto e dell'alloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente\ngiustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica\nl'art. 26 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l'art.\n28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si\nverifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di\nlicenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di\neventuale successivo licenziamento saranno inviate all'indirizzo indicato nella\nlettera di assunzione, così come previsto dall'art. 6, lettera e del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di\nlavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il\nconseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o di specifico titolo\nprofessionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma\npotranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami\nannuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle\noccorrenti agli esami stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Matrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15\ngiorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il\nperiodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette\ncorresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della\ndocumentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche\nnon in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un\nanno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello\nstesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di\ndimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa\nindennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tutela delle lavoratrici madri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con\nle limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>2. È vietato adibire al lavoro le donne:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali\nanticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella\neffettiva del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti\ngli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto\ndi lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non\npuò essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate\ndalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se\nnon comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all'art.\n39 comma 10. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si\nverifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di\nlicenziamento della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non\nè tenuta al preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave_father\">\u003Cp>5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché\nsulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di\nsuperare i limiti attuali adeguando la normativa contrattuale a quanto previsto\ndalla convenzione OIL n.189\u002F2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di\ntutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di\nenti, organi e istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di\nlegge rispettano sostanzialmente il dettato dalla Convenzione OIL n. 189\u002F2011\nche prevede, in favore delle lavoratrici del settore domestico, condizioni non\nmeno favorevoli di quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle\nparticolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie, datrici di lavoro\ndomestico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tutela del lavoro minorile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Non è ammessa l'assunzione dei minori degli anni 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. È ammessa l'assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre\n1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n.\n345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute\ne non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza\nmaggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell'art. 4 della legge 2\naprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e\nfare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi\nrilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata\ndal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la\npotestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del\nlicenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del\nminore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il\ndatore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro\nl'orario contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il\nrelativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio\ndella malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro,\ndeve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro\nentro due giorni dal relativo rilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato\nmedico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane\nl'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la\nmalattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori\nnon siano presenti nell'abitazione del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta\nla conservazione del posto per i seguenti periodi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di\ncalendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano\nnell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti\ndall'evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia\noncologica, documentata dalla competente ASL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di\nmalattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni\ncomplessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso\ncomma 4, nella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di\nfatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si\nriferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per\nil personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il\nlavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza\ndegli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Tutela delle condizioni di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre,\nsulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli\nambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la\npresenza sull'impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale,\ncosiddetto salvavita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali\nrischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi anche all'uso delle\nattrezzature e all'esposizione a particolari agenti chimici, fisici e\nbiologici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. L'informativa si realizzerà all'atto dell'individuazione delle mansioni\no del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell'apposito\ndocumento che verrà elaborato dall'Ente bilaterale di settore - Ebincolf.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Infortunio sul lavoro e malattia professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al\nlavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i\nseguenti periodi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni\ndi calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di\ncalendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano\nnell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti\ndall'evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n.\n1124, e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>4. Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al quale il datore di lavoro\ndeve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti\ntermini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o\ndi malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione,\nper gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non\nguariti entro tale termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto\nda parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia\ndeve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto\nper i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per\nil personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il\nlavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. L'infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di\npreavviso sospendono la decorrenza degli stessi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tutele previdenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e\nprevidenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di\nconvivenza che di non convivenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme\nassicurative e previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. È nullo ogni patto contrario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Servizio militare e richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere\npreavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni\ndi assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della\nretribuzione globale di fatto afferente tale periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle\nspese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle\nstesse non provveda direttamente il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all'indennità\nsostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al\ncomma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore convivente di cui all'art.15, comma 1, è tenuto, ove\nrichiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il\ndatore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni\ntemporanei in altro comune e\u002Fo in residenze secondarie. In tali località il\nlavoratore fruirà dei riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al\nlavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto\nin tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria\ngiornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di\ncui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta\novvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo\nil caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella\nlettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_determined\">\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Retribuzione e prospetto paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della\nretribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il\nlavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro,\nfirmata dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 34, comprensiva per i\nlivelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di\nfunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 36;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) eventuale superminimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento\nretributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior\nfavore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle\nvoci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per\nfestività nonché le trattenute per oneri previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un'attestazione dalla quale\nrisulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno; l'attestazione\ndeve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di\npresentazione della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Minimi retributivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G\nallegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del\nsuccessivo art. 37.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Vitto e alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e\nsufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica\ne morale dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio\nidoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella\ntabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi\ndel successivo art. 37.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowanceperc1\">\u003Cp>1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di\nservizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla\nretribuzione minima contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili\ndall'eventuale superminimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del\nvitto e dell'alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e\ndell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della\nCommissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 44,\nsecondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed\noperai rilevate dall' ISTAT al 30 novembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e\nPrevidenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima\nconvocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo\nla terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il\nMinistero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed\nAssociazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della\nretribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari\nall'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed\noperai rilevate dall' ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime\ncontrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e\ndell'alloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e\ndell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal\n1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Ch3>Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al\nlavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto,\nin essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come\nchiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio,\nsaranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia,\ninfortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del\nperiodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti\npreposti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\n\n\u003Ch3>Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con\nl'osservanza dei seguenti termini di preavviso: per i rapporti non inferiori a\n25 ore settimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni\ndi calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni\ndi calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte\ndel lavoratore. per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di\ncalendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni\ndi calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati\nnell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del\ntrentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che\nusufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore\ndi lavoro, e\u002Fo messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da\npersone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte\nrecedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di\npreavviso non concesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi\nda non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.\nIl licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa\nessere incorso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di\nmancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con\nil rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono\nobbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del\ndecesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione\ndel licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore,\nsarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma\ndell'art.4, comma 17 e seguenti della Legge 92\u002F2012 in sede sindacale, ovvero\npresso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l'impiego o\nanche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata\ndal datore di lavoro alle competenti sedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Ch3>Art. 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha\ndiritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della\nlegge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite\nnell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale\nè diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma\ndell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente\nriproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato\ndall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non\npiù di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto\nmaturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31\ndicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20\u002F26 per i lavoratori allora\ninquadrati nella seconda e terza categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di\nanzianità è determinata nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza\ncon orario settimanale superiore alle 24 ore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni\nanno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d'anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno\nd'anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio\n1974:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno\nd'anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno\nd'anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno\nd'anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno\nd'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per\nogni anno d'anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10\ngiorni per ogni anno d'anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15\ngiorni per ogni anno d'anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni\nper ogni anno d'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima\nretribuzione e accantonate nel T.F.R..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata\nlavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media\nsettimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla\ndata del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di\ngratifica natalizia o tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R.\ndevono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del\nlavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra\ngli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite\nsecondo le norme della successione testamentaria e legittima.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Permessi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica\nrisulti da apposita attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza,\nrilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno\ndiritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni\ndegli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne\ncomunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la\nrichiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Interpretazione del Contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in\nrelazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle\nnorme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione\nparitetica nazionale di cui all'art. 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e\nPrevidenza sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali\ndei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione\ndei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la\nquale delibera all'unanimità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 34, 35 e 37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Presso l'Ente bilaterale di cui all'art. 47 è costituita una Commissione\nparitetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS\ndei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei\ndatori di lavoro, stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello\nindicato all'art. 43:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce\nall'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle\nCommissioni territoriali di conciliazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di\nnuove figure professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le\nAssociazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei\nlavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali,\nstipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi\nl'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti\nstipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in\nconcomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Commissioni territoriali di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del\npresente contratto, le parti potranno esperire, prima dell'azione giudiziaria,\nil tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 410 e seguenti del Cod.\nProc. Civ., presso l'apposita Commissione territoriale di conciliazione,\ncomposta dal Rappresentante dell'Organizzazione sindacale e da quello della\nAssociazione dei datori di lavoro, cui, rispettivamente, il lavoratore ed il\ndatore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all'art.\n2113, 4° comma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ente bilaterale Ebincolf\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50%\nda FIDALDO (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e DOMINA, e per\nl'altro 50%, da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e\nstudi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti\nnel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la situazione occupazionale della categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le retribuzioni medie di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il livello di applicazione del CCNL nei territori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di\nlegge ai lavoratori immigrati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i fabbisogni formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e\nqualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli\naltri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contrattazione di secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni\ndatoriali firmatarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito\nregionale ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della\ncontrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città\nmetropolitane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso\nl'Ebincolf, con la presenza e l'accordo di tutti i soggetti firmatari il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. indennità di vitto e alloggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii. ore di permesso per studio e\u002Fo formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno\ndepositati, ai fini della loro efficacia, presso l'Ente bilaterale Ebincolf.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Cas.sa.Colf\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Cas.sa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e\nDOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e\nFedercolf.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La Cas.sa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei\nlavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali\nsanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni\npubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Fondo Colf\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il Fondo Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e\nDOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e\nFedercolf..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il suo scopo istituzionale è quello di ricevere il contributo versato ai\nsensi del successivo art. 52 e destinarlo per il funzionamento degli strumenti\ncontrattuali di cui ai precedenti articoli 44 e seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare\nper i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla\nstipula del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le\nParti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo\n1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine\nrapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento\ndella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 52\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contributi di assistenza contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 43, 44, 45,\n46, 47 e 49 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi\nparitetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni\ne Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di\nassistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o\nassistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo\ndei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la\ndiversa modalità concordata tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i\ndatori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03,\ndei quali 0,01 a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo\nper il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi di\ncui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del\ndatore di lavoro, hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio\n2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cp>1. Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2013 e scadrà il 31\ndicembre 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3\nmesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di\nricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un\ntriennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del\npresente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1\u002F26\ndella retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate\nnella settimana per 52:12:26=1\u002F26 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Quando nel contratto viene usata l'espressione “giorni di calendario”\nsi considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Quando nel contratto viene usata l'espressione “giorni lavorativi” si\nconsiderano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese,\nquando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Per “retribuzione globale di fatto” s'intende quella comprensiva\ndell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e\nlimitatamente agli elementi fruiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) le Parti Sociali prevedono l'aggiornamento degli attuali minimi\nretributivi in misura di euro 7,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2014, euro 6,00\ncon decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio\n2016 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, ed\nin misura proporzionale per gli altri livelli\u002Ftabelle. L'aggiornamento\nretributivo di cui all'articolo 37 del presente CCNL verrà effettuato sui\nminimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_period\">\u003Cp>TABELLE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA\n1° GENNAIO 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">TABELLA A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TABELLA B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TABELLA C\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">TABELLA D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TABELLA E\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"4\">TABELLA F\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TABELLA G\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">LAVORATORI CONVIVENTI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2° CO.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>LAVORATORI NON CONVIVENTI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">ASSISTENZA NOTTURNA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PRESENZA NOTTURNA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\">INDENNITÀ (VALORI GIORNALIERI)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">TOTALE INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">\n\n        \u003Cp>ASSISTENZA a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate\n        alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori\n        orari)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">Valori mensili\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">Indennità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">Valori mensili\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">Valori orari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">Valori mensili\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">Valori mensili\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">pranzo e\u002Fo colazione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">cena\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">alloggio\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>AUTOSUFFICIENTI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>NON AUTOSUFFICIENTI \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>LIV. UNICO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>645,61\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>614,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>AS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>726,66\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>782,55\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>558,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,59\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>BS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>838,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>586,91\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>964,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,88\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,88\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,39\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>894,36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>648,39\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6,26\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>CS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>950,25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6,58\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.092,78\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7,14\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.117,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>165,31\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7,60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>DS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.173,83\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>165,31\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.349,92\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8,61\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Indice ISTAT = 0,6% - valori in euro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSINDATCOLF SUL TERRITORIO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ancona Sede ed Uffici Operativi in Via Marsala, 12 - 60122 Ancona\n071\u002F2072671\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arezzo Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Crispi, 54 - 52100\nArezzo 0575\u002F324072\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bari Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Vito Nicola de\nNicolò, 37 - 70121 Bari 080\u002F5235467\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Belluno Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Sant'Andrea, 6 -\n32100 Belluno 0437\u002F26935\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bergamo Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Giorgio Paglia, 5 -\n24122 Bergamo 035\u002F244353\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via Calanco, 11 - 40139\nBologna 051\u002F546333\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Vittorio Emanuele\nII, 31 - 25122 Brescia 030\u002F48503\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiavari Sede distaccata della Sezione di Genova in Piazza Roma, 50 - 16043\nChiavari 0185\u002F303641\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via Solferino, 10 -\n50123 Firenze 055\u002F283349\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forlì Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Giorgina Saffi, 5 -\n47100 Forlì 0543\u002F20026\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via Martin Piaggio, 15 -\n16122 Genova 010\u002F84627201\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gorizia Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Armando Diaz, 3 -\n34170 Gorizia 0481\u002F32378\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Grosseto Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Corso Carducci, 34 -\n58100 Grosseto 0564\u002F412373\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Spezia Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via Marsala, 36 -\n19121 La Spezia 0187\u002F779902\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lecce Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via Nazario Sauro, 51 -\n73100 Lecce 0832\u002F254211\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livorno Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via G. del Testa, 19 -\n57123 Livorno 0586\u002F897902\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucca Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Piazza Bernardini, 41 -\n55100 Lucca 0583\u002F4441\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Foro Buonaparte, 63 -\n20121 Milano 02\u002F809503\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Strada Scaglia Est, 144 -\n41100 Modena 059\u002F354666\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monza Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via Mose' Bianchi, 18\u002Fa -\n20900 Monza 02\u002F809503\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Viale Gramsci, 13 - 80122\nNapoli 800.162.261\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via dei Savonarola, 81 -\n35137 Padova 049\u002F8725714\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Strada Nuova, 2 - 43100\nParma 0521\u002F200829\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perugia Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Sicilia, 39 H -\n06128 Perugia 075\u002F5058212\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piacenza Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via S. Antonino, 7 -\n29100 Piacenza 0523\u002F327273\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pietrasanta Sede distaccata della Sezione di Lucca in Via Garibaldi, 97 -\n55045 Lucca 0584\u002F28251\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pisa Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via Torino, 1\u002Fbis - 56123\nPisa 050\u002F564225\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pordenone Sede ed Uffici Operativi in Via Beato Odorico, 13 - 33170\nPordenone 0434\u002F209130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Corso Garibaldi,\n11 - 42100 Reggio Emilia 0522\u002F454193\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma Sede ed Uffici Operativi in Via Principessa Clotilde, 2 - 00196 Roma\n06\u002F32650952\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma Eur Sede distaccata della Sezione di Roma in Via Montagne rocciose, 68\n- 00144 Roma 06\u002F32650284\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via A. Nota, 3 - 10122\nTorino 011\u002F5214218\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trento Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Prepositura, 42\u002F44 -\n38100 Trento 0461\u002F232211\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Treviso Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Riviera Garibaldi, 19 -\n31100 Treviso 0422\u002F591043\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Udine Sede ed Uffici Operativi c\u002Fo Confedilizia in Via Zanon, 16 - 33100\nUdine 0432\u002F503606\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Venezia Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Via Torino, 151 - 30172\nMestre 041\u002F5322815\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza Sede C\u002Fo Confedilizia - Uffici Operativi in Viale della Repubblica,\n27 - 36066 Sandrigo 0444\u002F750929\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finito di stampare nel mese di luglio 2014 dalla Tipolitografia CSR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via di Pietralata, 157 - 00158 Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tel. 064182113 (r.a.) - Fax 064506671\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            \n            \n            \n            ",{"disabilitypay":44,"dayspweek_select":48,"contracttrialperiod":52,"maxsicknesspay":56,"WAGES_determined":60,"ONCERISE_trigger":64,"dayspweek":68,"hourspweek_select":70,"shiftallowanceperc1":72,"healthandsafetypolicy":76,"paidpaternityleavepayperc":80,"longserviceallowanceperc1":84,"hourspday":88,"MEALALL_trigger":90,"WORKFAM_trigger":94,"cbadate_end_date":98,"maxsicknesspayperc":102,"jobclassifaction1":104,"mealvouchersamount":108,"TRAINING_trigger":112,"OVERTIME_trigger":116,"holidaysdays":120,"SOCSEC_trigger":124,"healthcareaccess":128,"SUNDAY_trigger":132,"EMPCONTR_trigger":136,"healthandsafetytraining":140,"jobclassifaction1_txt":144,"paidmaternityleaveduration":148,"WORKHOURS_trigger":150,"overtimeallowanceperc1":154,"CBA_MEMEMPL_1":156,"WAGES_trigger":160,"paidpaternityleavepay":162,"contracttrial":164,"sicknesspay":168,"JOBTYPE_descriptions":172,"PAIDLEAV_trigger":176,"longserviceallowancetype1":180,"longserviceallowancetype2":182,"incidentalbonusperc1":184,"SCHEDULE_trigger":186,"paidpaternityleave":190,"SICDIS_trigger":192,"schedulesrestpw":195,"cbadate_start_date":197,"sicknessmaxdaysnr":200,"NOCTPREM_trigger":202,"hoursovertimemax":204,"sundayallowanceperc1":208,"cbaratificationdate":210,"coverunion_trigger":214,"MAXHOURS_trigger":218,"sicknessmaxdays":220,"contractseverancepay1":222,"bankholidays1":226,"SENIOR_trigger":230,"mealvouchers":234,"trainingprogrammes":236,"paidmaternityleave":238,"CBA_MEMTRAD4_1":242,"JOBTITLE_trigger":246,"contractseverancepay":248,"jobsecuritymothers":252,"paidpaternityleaveduration":256,"agreeextend1":258,"paidmaternityleave_father":260,"marriage":264,"TRADEUNLEAV_trigger":268,"direct_participation_hrs":272,"pensionfund":276,"PAYSCALES_period":280,"funeralpay":282},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Art. 28 Infortunio sul lavoro e malattia","Art. 28\n\nInfortunio sul lavoro e malattia professionale\n\n1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al\nlavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i\nseguenti periodi:\n\na) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni\ndi calendario;\n\nb) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di\ncalendario;\n\nc) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.\n\n2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano\nnell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti\ndall'evento.\n\n3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n.\n1124, e successive modificazioni e integrazioni.\n\n4. Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al quale il datore di lavoro\ndeve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti\ntermini:\n\n- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;\n\n- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o\ndi malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre\ngiorni;\n\n- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione,\nper gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non\nguariti entro tale termine.\n\n5. La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto\nda parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia\ndeve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica\nsicurezza.\n\n6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto\nper i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.\n\n7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per\nil personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il\nlavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di\nlavoro.\n\n8. L'infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di\npreavviso sospendono la decorrenza degli stessi.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"dayspweek_select","1. La durata normale dell'orario di lavo","1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti\ne comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:\n\n- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali,\nper i lavoratori conviventi;\n\n- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali,\ndistribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"contracttrialperiod","1. I lavoratori sono soggetti ad un peri","1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito\ndi 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D\nsuper, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri\nlivelli.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"maxsicknesspay","4. In caso di malattia, al lavoratore, c","4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta\nla conservazione del posto per i seguenti periodi:\n\n1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di\ncalendario;\n\n2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;\n\n3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.\n\n5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano\nnell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti\ndall'evento.\n\n6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia\noncologica, documentata dalla competente ASL.\n\n7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di\nmalattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni\ncomplessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso\ncomma 4, nella seguente misura:\n\n- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di\nfatto;\n\n- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"WAGES_determined","Art. 33 Retribuzione e prospetto paga 1.","Art. 33\n\nRetribuzione e prospetto paga\n\n1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della\nretribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il\nlavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro,\nfirmata dal lavoratore.\n\n2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:\n\na) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 34, comprensiva per i\nlivelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di\nfunzione;\n\nb) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 36;\n\nc) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;\n\nd) eventuale superminimo.\n\n3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento\nretributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior\nfavore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle\nvoci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per\nfestività nonché le trattenute per oneri previdenziali.\n\n4. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un'attestazione dalla quale\nrisulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno; l'attestazione\ndeve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di\npresentazione della\n\ndichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto\ndi lavoro.\n\nArt. 34\n\nMinimi retributivi\n\n1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G\nallegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del\nsuccessivo art. 37.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"ONCERISE_trigger","Tredicesima mensilità 1. In occasione de","Tredicesima mensilità\n\n1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al\nlavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto,\nin essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come\nchiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.\n\n2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio,\nsaranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del\nrapporto di lavoro.\n\n3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia,\ninfortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del\nperiodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti\npreposti.",{"bindId":69,"name":50,"text":51},"dayspweek",{"bindId":71,"name":50,"text":51},"hourspweek_select",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"shiftallowanceperc1","6. Salvo quanto previsto per i rapporti ","6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12,\nè considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00,\ned è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione\nglobale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale\norario di lavoro, così come previsto dall'art. 16.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"healthandsafetypolicy","Art. 27 Tutela delle condizioni di lavor","Art. 27\n\nTutela delle condizioni di lavoro\n\n1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre,\nsulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli\nambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la\npresenza sull'impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale,\ncosiddetto salvavita.\n\n2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali\nrischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi anche all'uso delle\nattrezzature e all'esposizione a particolari agenti chimici, fisici e\nbiologici.\n\n3. L'informativa si realizzerà all'atto dell'individuazione delle mansioni\no del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell'apposito\ndocumento che verrà elaborato dall'Ente bilaterale di settore - Ebincolf.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"paidpaternityleavepayperc","4. Al lavoratore padre spettano 2 giorna","4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di\nnascita di un figlio, anche per l' adempimento degli obblighi di legge.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"longserviceallowanceperc1","1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta","1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di\nservizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla\nretribuzione minima contrattuale.",{"bindId":89,"name":50,"text":51},"hourspday",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"MEALALL_trigger","Art. 35 Vitto e alloggio 1. Il vitto dov","Art. 35\n\nVitto e alloggio\n\n1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e\nsufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica\ne morale dello stesso.\n\n2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio\nidoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.\n\n3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella\ntabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi\ndel successivo art. 37.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"WORKFAM_trigger","Art. 24 Tutela delle lavoratrici madri 1","Art. 24\n\nTutela delle lavoratrici madri\n\n1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con\nle limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.\n\n2. È vietato adibire al lavoro le donne:\n\na) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali\nanticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;\n\nb) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella\neffettiva del parto;\n\nc) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.\n\nDetti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti\ngli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.\n\n3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto\ndi lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non\npuò essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate\ndalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se\nnon comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all'art.\n39 comma 10. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si\nverifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di\nlicenziamento della lavoratrice.\n\n4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non\nè tenuta al preavviso.\n\n5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché\nsulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.\n\nDichiarazione a verbale:\n\nLe Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di\nsuperare i limiti attuali adeguando la normativa contrattuale a quanto previsto\ndalla convenzione OIL n.189\u002F2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di\ntutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di\nenti, organi e istituzioni.\n\nDichiarazione a verbale:\n\nLe Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di\nlegge rispettano sostanzialmente il dettato dalla Convenzione OIL n. 189\u002F2011\nche prevede, in favore delle lavoratrici del settore domestico, condizioni non\nmeno favorevoli di quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle\nparticolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie, datrici di lavoro\ndomestico.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"cbadate_end_date","1. Il presente contratto decorre dal 1° ","1. Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2013 e scadrà il 31\ndicembre 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal\nsuccessivo.",{"bindId":103,"name":58,"text":59},"maxsicknesspayperc",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"jobclassifaction1","Inquadramento dei lavoratori 1. I presta","Inquadramento dei lavoratori\n\n1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei\nquali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è\ndefinito “super”:\n\nLivello A\n\nAppartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non\naddetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con\nesperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non\nsuperiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria\nesperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili\nlavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del\ndatore di lavoro.\n\nProfili:\n\na) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale,\nnon addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei\ncollaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima\nformazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà\ninquadrato nel livello\n\nB con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;\n\nb) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla\npulizia della casa;\n\nc) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;\n\nd) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;\n\ne) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura\ngenerica del\u002Fdei cavallo\u002Fi;\n\nf) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali\ndomestici;\n\ng) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;\n\nh) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi\npulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione.\n\nLivello A super\n\nProfili:\n\na) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia\na persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;\n\nb) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e\u002Fo saltuarie di vigilanza di\nbambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi\nprestazione di cura.\n\nLivello B\n\nAppartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso\ndella necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie\nmansioni, ancorché a livello esecutivo.\n\nProfili:\n\na) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al\nnormale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente,\nmansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto\nalla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti\nnell'ambito del livello di appartenenza;\n\nb) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza\ndell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito\ndi alloggio nella proprietà, di custodia;\n\nc) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;\n\nd) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;\n\ne) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi\ndi manutenzione;\n\nf) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi,\nanche complessi,\n\ndi manutenzione;\n\ng) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto\ndi persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria\nmanutenzione e pulizia;\n\nh) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per\npersone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per\nil collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento\ncamere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di\nlavoro.\n\nLivello B super\n\nProfilo:\n\na) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a\npersone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le\nattività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove\nvivono gli assistiti.\n\nLivello C\n\nAppartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di\nspecifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo\nsvolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e\nresponsabilità.\n\nProfilo:\n\na) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai\nconnessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie\nprime.\n\nLivello C super\n\nProfilo:\n\na) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni\ndi assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le\nattività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove\nvivono gli assistiti.\n\nLivello D\n\nAppartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei\nnecessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro\ncaratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e\u002Fo coordinamento.\n\nProfili:\n\na) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse\nall'amministrazione del patrimonio familiare;\n\nb) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a\ntutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;\n\nc) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di\ncameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;\n\nd) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a\ntutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai\ncompiti della cucina e della dispensa;\n\ne) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative\na tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi\ndi manutenzione;\n\nf) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e\u002Fo educazione dei componenti\nil nucleo familiare.\n\nLivello D super\n\nProfili:\n\na) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di\nassistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le\nattività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove\nvivono gli assistiti;\n\nb) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento\nrelative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"mealvouchersamount","TABELLE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOC","TABELLE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI\n\nDIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO\n\nTABELLA MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA\n1° GENNAIO 2014\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n      TABELLA A\n      TABELLA B\n      TABELLA C\n      TABELLA D\n      TABELLA E\n      TABELLA F\n      TABELLA G\n    \n    \n      LAVORATORI CONVIVENTI\n      LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2° CO.\n      LAVORATORI NON CONVIVENTI\n      ASSISTENZA NOTTURNA\n      PRESENZA NOTTURNA\n      INDENNITÀ (VALORI GIORNALIERI)\n      TOTALE INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO\n      \n\n        ASSISTENZA a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate\n        alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori\n        orari)\n      \n    \n    \n      Valori mensili\n      Indennità\n      Valori mensili\n      Valori orari\n      Valori mensili\n      Valori mensili\n      pranzo e\u002Fo colazione\n      cena\n      alloggio\n    \n    \n      AUTOSUFFICIENTI\n      NON AUTOSUFFICIENTI \n    \n    \n      LIV. UNICO\n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      645,61\n      \n      \n      \n      \n      \n    \n    \n      A\n      614,86\n      \n      \n      4,47\n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n    \n    \n      AS\n      726,66\n      \n      \n      5,27\n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n    \n    \n      B\n      782,55\n      \n      558,97\n      5,59\n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n    \n    \n      BS\n      838,45\n      \n      586,91\n      5,93\n      964,22\n      \n      \n      1,88\n      1,88\n      1,63\n      5,39\n      \n    \n    \n      C\n      894,36\n      \n      648,39\n      6,26\n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n    \n    \n      CS\n      950,25\n      \n      \n      6,58\n      \n      1.092,78\n      \n      \n      \n      \n      \n      7,14\n    \n    \n      D\n      1.117,93\n      165,31\n      \n      7,60\n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n    \n    \n      DS\n      1.173,83\n      165,31\n      \n      7,93\n      \n      1.349,92\n      \n      \n      \n      \n      \n      8,61\n    \n  \n\n\nIndice ISTAT = 0,6% - valori in euro",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"TRAINING_trigger","Art. 9 Permessi per formazione professio","Art. 9\n\nPermessi per formazione professionale\n\n1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio\npresso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore\nannuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione\nprofessionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.\n\n2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali\nattività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei\ntitoli di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la\nfrequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici, gestiti da\nEnti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche\nfinalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L'utilizzo del monte ore per le\nfinalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita\ndocumentazione, riportante anche gli orari delle attività formative\nesercitate.\n\n3. È esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei\npermessi in questione.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"OVERTIME_trigger","Lavoro straordinario 1. Al lavoratore pu","Lavoro straordinario\n\n1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre\nl'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo\ndi impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il\ndiritto al riposo giornaliero.\n\n2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata\ngiornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15, comma 1, salvo che il\nprolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non\nlavorate.\n\n3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto\noraria così maggiorata:\n\n- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;\n\n- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;\n\n- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate\nnell'art. 17.\n\n4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore\n40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria\ncompresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione\nglobale di fatto oraria maggiorate del 10%.\n\n5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un\ngiorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità\nimpreviste.\n\n6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo\nnotturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo\nsoltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere\ncarattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"holidaysdays","1. Indipendentemente dalla durata e dall","1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di\nlavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il\nlavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"SOCSEC_trigger","Art. 29 Tutele previdenziali 1. Il lavor","Art. 29\n\nTutele previdenziali\n\n1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e\nprevidenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di\nconvivenza che di non convivenza.\n\n2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme\nassicurative e previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di\nlavoro.\n\n3. È nullo ogni patto contrario.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"healthcareaccess","4. Le prestazioni vengono erogate dall'I","4. Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al quale il datore di lavoro\ndeve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti\ntermini:\n\n- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;\n\n- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o\ndi malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre\ngiorni;\n\n- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione,\nper gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non\nguariti entro tale termine.\n\n5. La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto\nda parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia\ndeve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica\nsicurezza.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"SUNDAY_trigger","3. Lo straordinario è compensato con la ","3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto\noraria così maggiorata:\n\n- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;\n\n- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;\n\n- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate\nnell'art. 17.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"EMPCONTR_trigger","Contratto individuale di lavoro (lettera","Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)\n\n1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di\nassunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole\nspecifiche:\n\na) data dell'inizio del rapporto di lavoro;\n\nb) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno\ndi 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone,\nl'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007,\nnella ex terza categoria;\n\nc) durata del periodo di prova;\n\nd) esistenza o meno della convivenza;\n\ne) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio,\nvalido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il\nlavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello\ndella convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero\nvalidare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in\ncaso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;\n\nf) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;\n\ng) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di\nlavoro;\n\nh) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla\ndomenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo\ncomma;\n\ni) retribuzione pattuita;\n\nl) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione\ndi eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi\nfamiliari (trasferte);\n\nm) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;\n\nn) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di\nriporre e custodire i propri effetti personali;\n\no) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto,\nivi compreso quanto indicato all'art. 52, relativamente alla corresponsione dei\ncontributi di assistenza contrattuale.\n\n2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro,\ndovrà essere scambiata tra le parti.\n\nArt. 7\n\nAssunzione a tempo determinato\n\n1. L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della\nnormativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti\ndella relativa\n\nlettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie\ngiustificatrici.\n\n2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di\nlavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di\ncalendario.\n\n3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso\ndel lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia\ninferiore a tre anni.\n\nIn questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia\nrichiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa\nper la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata\ncomplessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore,\ncompresa la eventuale proroga, ai tre anni.\n\n4. A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla\ndurata del contratto di lavoro nei seguenti casi:\n\n- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche\nse ripetitivo;\n\n- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la\nsospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di\nraggiungere la propria famiglia residente all'estero;\n\n- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei\ndiritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori\ndi handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;\n\n- per sostituire lavoratori in ferie;\n\n- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate\nin ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di\nriposo.\n\n5. Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori\ndi lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato.\n\nArt. 8\n\nLavoro ripartito\n\n1. È consentita l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido\nl'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa.\n\n2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa\nintesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente\ne direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione\nlavorativa.\n\n3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta.\nNella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e\nnormativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto\ncollettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del\nlavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto\nda ciascuno dei due lavoratori.\n\n4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due\nlavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi\nmomento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la\ncollocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio\ndell'impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno\ndei coobbligati, è posta in capo all'altro obbligato.\n\nIl trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è\nriproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita\nda ciascun lavoratore.\n\n5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di\nuno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.\n\n6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di\nuno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo\ncontrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del\ndatore di lavoro o su proposta dell'altro prestatore di lavoro, quest'ultimo si\nrenda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o\nparzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un\nnormale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.\nAnalogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la\nquale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la\nprestazione di lavoro. In ogni caso, l'assenza di intesa fra le parti\ncomporterà l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"healthandsafetytraining","2. Il datore di lavoro provvede ad infor","2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali\nrischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi anche all'uso delle\nattrezzature e all'esposizione a particolari agenti chimici, fisici e\nbiologici.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"jobclassifaction1_txt","Art. 10 Inquadramento dei lavoratori","Art. 10\n\nInquadramento dei lavoratori",{"bindId":149,"name":96,"text":97},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"WORKHOURS_trigger","Art. 15 Orario di lavoro 1. La durata no","Art. 15\n\nOrario di lavoro\n\n1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti\ne comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:\n\n- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali,\nper i lavoratori conviventi;\n\n- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali,\ndistribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.\n\n2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché\ngli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio\nal termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero\nda Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con\norario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere\narticolato in una delle seguenti tipologie:\n\na) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;\n\nb) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;\n\nc) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non\nconsecutive, in non più di tre giorni settimanali.\n\nA questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di\nlavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione\npari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo\nrestando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.\nEventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro\nconcordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite\ncon la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente\nall'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le\nprestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno\nretribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le\nmaggiorazioni previste dall' art. 16.\n\n3. L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto,\nredatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino\nl'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale\nnell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai\nlavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti\ndisciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto\ndal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il\nrapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai\nsensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui\nal comma 2 e viceversa.\n\n4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore\nconsecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario\ngiornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00,\noppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito,\nnormalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di\neffettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire\ndall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione\ndi tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.\n\nÈ consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore\nnon lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.\n\n5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro,\nnell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale\nconvivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto\no non convivente è concordata fra le parti.\n\n6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12,\nè considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00,\ned è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione\nglobale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale\norario di lavoro, così come previsto dall'art. 16.\n\n7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno\neffettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.\n\n8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o\nsuperiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di\nlavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione,\nun'indennità pari al suo valore\n\nconvenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto\ntrascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le\nparti e non retribuito.\n\n9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo\npieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei\nlivelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi\no meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla\ncopertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali\nprestazioni saranno retribuite sulla base della tabella “G” comprensiva\ndelle maggiorazioni previste.",{"bindId":155,"name":134,"text":135},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"CBA_MEMEMPL_1","FIDALDO Federazione Italiana Datori di L","FIDALDO Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico\n\ncui partecipano\n\nNUOVA COLLABORAZIONE Associazione Nazionale\n\nDatori di Lavoro Domestico\n\nASSINDATCOLF Associazione Sindacale Nazionale\n\ntra i Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari\n\nA.D.L.C. Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici\n\nA.D.L.D. Associazione Datori di Lavoro Domestico\n\nDOMINA Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico",{"bindId":161,"name":62,"text":63},"WAGES_trigger",{"bindId":163,"name":82,"text":83},"paidpaternityleavepay",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"contracttrial","Art. 13 Periodo di prova 1. I lavoratori","Art. 13\n\nPeriodo di prova\n\n1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito\ndi 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D\nsuper, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri\nlivelli.\n\n2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto\ndisdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il\nperiodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.\n\n3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in\nqualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il\npagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali\ncompetenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.\n\n4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra\nRegione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del\nrapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro\nun preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"sicknesspay","Art. 26 Malattia 1. In caso di malattia ","Art. 26\n\nMalattia\n\n1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il\ndatore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro\nl'orario contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione\nlavorativa.\n\n2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il\nrelativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio\ndella malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro,\ndeve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro\nentro due giorni dal relativo rilascio.\n\n3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato\nmedico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane\nl'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la\nmalattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori\nnon siano presenti nell'abitazione del datore di lavoro.\n\n4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta\nla conservazione del posto per i seguenti periodi:\n\n1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di\ncalendario;\n\n2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;\n\n3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.\n\n5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano\nnell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti\ndall'evento.\n\n6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia\noncologica, documentata dalla competente ASL.\n\n7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di\nmalattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni\ncomplessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso\ncomma 4, nella seguente misura:\n\n- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di\nfatto;\n\n- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.\n\n8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si\nriferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.\n\n9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per\nil personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il\nlavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del\ndatore di lavoro.\n\n10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza\ndegli stessi.\n\nArt. 27",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"JOBTYPE_descriptions","1. I prestatori di lavoro sono inquadrat","1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei\nquali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è\ndefinito “super”:\n\nLivello A\n\nAppartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non\naddetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con\nesperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non\nsuperiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria\nesperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili\nlavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del\ndatore di lavoro.\n\nProfili:\n\na) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale,\nnon addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei\ncollaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima\nformazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà\ninquadrato nel livello\n\nB con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;\n\nb) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla\npulizia della casa;\n\nc) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;\n\nd) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;\n\ne) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura\ngenerica del\u002Fdei cavallo\u002Fi;\n\nf) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali\ndomestici;\n\ng) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;\n\nh) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi\npulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione.\n\nLivello A super\n\nProfili:\n\na) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia\na persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;\n\nb) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e\u002Fo saltuarie di vigilanza di\nbambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi\nprestazione di cura.\n\nLivello B\n\nAppartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso\ndella necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie\nmansioni, ancorché a livello esecutivo.\n\nProfili:\n\na) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al\nnormale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente,\nmansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto\nalla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti\nnell'ambito del livello di appartenenza;\n\nb) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza\ndell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito\ndi alloggio nella proprietà, di custodia;\n\nc) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;\n\nd) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;\n\ne) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi\ndi manutenzione;\n\nf) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi,\nanche complessi,\n\ndi manutenzione;\n\ng) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto\ndi persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria\nmanutenzione e pulizia;\n\nh) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per\npersone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per\nil collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento\ncamere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di\nlavoro.\n\nLivello B super\n\nProfilo:\n\na) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a\npersone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le\nattività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove\nvivono gli assistiti.\n\nLivello C\n\nAppartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di\nspecifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo\nsvolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e\nresponsabilità.\n\nProfilo:\n\na) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai\nconnessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie\nprime.\n\nLivello C super\n\nProfilo:\n\na) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni\ndi assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le\nattività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove\nvivono gli assistiti.\n\nLivello D\n\nAppartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei\nnecessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro\ncaratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e\u002Fo coordinamento.\n\nProfili:\n\na) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse\nall'amministrazione del patrimonio familiare;\n\nb) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a\ntutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;\n\nc) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di\ncameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;\n\nd) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a\ntutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai\ncompiti della cucina e della dispensa;\n\ne) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative\na tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi\ndi manutenzione;\n\nf) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e\u002Fo educazione dei componenti\nil nucleo familiare.\n\nLivello D super\n\nProfili:\n\na) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di\nassistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le\nattività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove\nvivono gli assistiti;\n\nb) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento\nrelative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"PAIDLEAV_trigger","Art. 18 Ferie 1. Indipendentemente dalla","Art. 18\n\nFerie\n\n1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di\nlavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il\nlavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.\n\n2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale\nretribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata\nalle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1\u002F6 dell'orario\nsettimanale per ogni giorno di ferie godute.\n\n3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle\ndel lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la\npossibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.\n\n4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell'art.\n10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni\nanno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il\ncaso previsto al comma 8.\n\n5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere\nfrazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le\nparti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver\nluogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno\nulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.\n\n6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per\nciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1\u002F26 della retribuzione globale di\nfatto mensile.\n\n7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il\nperiodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette\ncorresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.\n\n8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità\ndi godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un\nrimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di\nlavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio,\nanche in deroga a quanto previsto al comma 4.\n\n9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del\ngodimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di\nservizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di\nferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio\nprestato.\n\n10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di\nlicenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.\n\n11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli\nistituti contrattuali.\n\nChiarimento a verbale.\n\nI lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26\ngiorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia\nla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di\nsei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle\nferie.",{"bindId":181,"name":86,"text":87},"longserviceallowancetype1",{"bindId":183,"name":86,"text":87},"longserviceallowancetype2",{"bindId":185,"name":66,"text":67},"incidentalbonusperc1",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"SCHEDULE_trigger","Art. 14 Riposo settimanale 1. Il riposo ","Art. 14\n\nRiposo settimanale\n\n1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve\nessere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere\ngodute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In\ntale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore\nnon superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale\ndell'orario di lavoro giornaliero.\n\nQualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non\ndomenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto\nmaggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della\nstessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.\n\n2. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e\ndeve essere goduto la domenica.\n\n3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero\nrichieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano\nessere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo\nnon retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così\nlavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione\nglobale di fatto.\n\n4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la\nsolennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi\nsulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra\ngiornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi\nprecedenti.",{"bindId":191,"name":82,"text":83},"paidpaternityleave",{"bindId":193,"name":170,"text":194},"SICDIS_trigger","Art. 26\n\nMalattia\n\n1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il\ndatore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro\nl'orario contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione\nlavorativa.\n\n2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il\nrelativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio\ndella malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro,\ndeve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro\nentro due giorni dal relativo rilascio.\n\n3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato\nmedico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane\nl'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la\nmalattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori\nnon siano presenti nell'abitazione del datore di lavoro.\n\n4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta\nla conservazione del posto per i seguenti periodi:\n\n1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di\ncalendario;\n\n2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;\n\n3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.\n\n5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano\nnell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti\ndall'evento.\n\n6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia\noncologica, documentata dalla competente ASL.\n\n7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di\nmalattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni\ncomplessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso\ncomma 4, nella seguente misura:\n\n- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di\nfatto;\n\n- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.\n\n8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si\nriferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.\n\n9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per\nil personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il\nlavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del\ndatore di lavoro.\n\n10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza\ndegli stessi.\n\nArt. 27\n\nTutela delle condizioni di lavoro\n\n1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre,\nsulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli\nambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la\npresenza sull'impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale,\ncosiddetto salvavita.\n\n2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali\nrischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi anche all'uso delle\nattrezzature e all'esposizione a particolari agenti chimici, fisici e\nbiologici.\n\n3. L'informativa si realizzerà all'atto dell'individuazione delle mansioni\no del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell'apposito\ndocumento che verrà elaborato dall'Ente bilaterale di settore - Ebincolf.\n\nArt. 28\n\nInfortunio sul lavoro e malattia professionale\n\n1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al\nlavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i\nseguenti periodi:\n\na) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni\ndi calendario;\n\nb) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di\ncalendario;\n\nc) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.\n\n2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano\nnell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti\ndall'evento.\n\n3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n.\n1124, e successive modificazioni e integrazioni.\n\n4. Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al quale il datore di lavoro\ndeve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti\ntermini:\n\n- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;\n\n- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o\ndi malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre\ngiorni;\n\n- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione,\nper gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non\nguariti entro tale termine.\n\n5. La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto\nda parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia\ndeve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica\nsicurezza.\n\n6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto\nper i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.\n\n7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per\nil personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il\nlavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di\nlavoro.\n\n8. L'infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di\npreavviso sospendono la decorrenza degli stessi.",{"bindId":196,"name":188,"text":189},"schedulesrestpw",{"bindId":198,"name":199,"text":199},"cbadate_start_date","Decorrenza 1 luglio 2013",{"bindId":201,"name":58,"text":59},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":203,"name":74,"text":75},"NOCTPREM_trigger",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"hoursovertimemax","4. Le ore di lavoro prestate dai lavorat","4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore\n40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria\ncompresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione\nglobale di fatto oraria maggiorate del 10%.",{"bindId":209,"name":134,"text":135},"sundayallowanceperc1",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"cbaratificationdate","II giorno 20 Febbraio 2014, al Ministero","II giorno 20 Febbraio 2014, al Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato On. Carlo Dell'Aringa, del\nCapo della Segreteria Dott. Pino Candido e del Dirigente della Divisione VII\ndella Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro\nDott. Giuseppe Sapio",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"coverunion_trigger","2. Il contratto si applica ai prestatori","2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità\nnon italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della\nvita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di\nalcune fondamentali caratteristiche del rapporto.",{"bindId":219,"name":206,"text":207},"MAXHOURS_trigger",{"bindId":221,"name":58,"text":59},"sicknessmaxdays",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"contractseverancepay1","Art. 40 Trattamento di fine rapporto (T.","Art. 40\n\nTrattamento di fine rapporto (T.F.R.)\n\n1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha\ndiritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della\nlegge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite\nnell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale\nè diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma\ndell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente\nriproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato\ndall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.\n\n2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non\npiù di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto\nmaturato.\n\n3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31\ndicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20\u002F26 per i lavoratori allora\ninquadrati nella seconda e terza categoria.\n\n4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di\nanzianità è determinata nelle seguenti misure:\n\nA) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza\ncon orario settimanale superiore alle 24 ore:\n\n1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:\n\na) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni\nanno\n\nd'anzianità;\n\nb) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno\nd'anzianità;\n\n2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio\n1974:\n\na) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno\nd'anzianità;\n\nb) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno\nd'anzianità;\n\n3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:\n\na) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno\nd'anzianità\n\nb) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno\nd'anzianità.\n\nB) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:\n\n1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per\nogni anno d'anzianità;\n\n2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10\ngiorni per ogni anno d'anzianità;\n\n3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15\ngiorni per ogni anno d'anzianità;\n\n4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni\nper ogni anno d'anzianità.\n\nLe indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima\nretribuzione e accantonate nel T.F.R..\n\n5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata\nlavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media\nsettimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla\ndata del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di\ngratifica natalizia o tredicesima mensilità.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"bankholidays1","Art. 17 Festività nazionali e infrasetti","Art. 17\n\nFestività nazionali e infrasettimanali\n\n1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione\nvigente; esse attualmente sono:\n\n- 1° gennaio,\n\n- 6 gennaio,\n\n- lunedì di Pasqua,\n\n- 25 aprile,\n\n- 1° maggio,\n\n- 2 giugno,\n\n- 15 agosto,\n\n- 1° novembre,\n\n- 8 dicembre,\n\n- 25 dicembre,\n\n- 26 dicembre,\n\n- S. Patrono.\n\nIn tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando\nl'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.\n\n2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno\nretribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1\u002F6\ndell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti\nnel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse\nprevista, o meno, la prestazione lavorativa.\n\n3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale\nretribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione\nglobale di fatto maggiorata del 60%.\n\n4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il\nlavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in\nalternativa, al pagamento di 1\u002F26 della retribuzione globale di fatto\nmensile.\n\n5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti\ncivili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate\nmediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata\nnelle festività di cui al comma 1.",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"SENIOR_trigger","Art. 36 Scatti di anzianità 1. A decorre","Art. 36\n\nScatti di anzianità\n\n1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di\nservizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla\nretribuzione minima contrattuale.\n\n2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili\ndall'eventuale superminimo.\n\n3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.",{"bindId":235,"name":92,"text":93},"mealvouchers",{"bindId":237,"name":114,"text":115},"trainingprogrammes",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"paidmaternityleave","2. È vietato adibire al lavoro le donne:","2. È vietato adibire al lavoro le donne:\n\na) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali\nanticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;\n\nb) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella\neffettiva del parto;\n\nc) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.",{"bindId":243,"name":244,"text":245},"CBA_MEMTRAD4_1","FILCAMS-CGIL Federazione Italiana Lavora","FILCAMS-CGIL\n\nFederazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi\n\nFISASCAT-CISL\n\nFederazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del\nTurismo\n\nUILTuCS-UIL\n\nUnione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi\n\nFEDERCOLF\n\nFederazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell'uomo",{"bindId":247,"name":174,"text":175},"JOBTITLE_trigger",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"contractseverancepay","Art. 39 Risoluzione del rapporto di lavo","Art. 39\n\nRisoluzione del rapporto di lavoro e preavviso\n\n1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con\nl'osservanza dei seguenti termini di preavviso: per i rapporti non inferiori a\n25 ore settimanali:\n\n- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni\ndi calendario;\n\n- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni\ndi calendario.\n\nI suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte\ndel lavoratore. per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:\n\n- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di\ncalendario;\n\n- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni\ndi calendario.\n\n2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati\nnell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del\ntrentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.\n\n3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che\nusufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore\ndi lavoro, e\u002Fo messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:\n\n- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,\n\n- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.\n\nAlla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da\npersone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.\n\n4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte\nrecedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di\npreavviso non concesso.\n\n5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi\nda non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.\nIl licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa\nessere incorso\n\nil lavoratore.\n\n6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di\nmancato preavviso.\n\n7. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con\nil rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.\n\n8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono\nobbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del\ndecesso.\n\n9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione\ndel licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore,\nsarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto\nlicenziamento.\n\n10. Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma\ndell'art.4, comma 17 e seguenti della Legge 92\u002F2012 in sede sindacale, ovvero\npresso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l'impiego o\nanche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata\ndal datore di lavoro alle competenti sedi.\n\nArt. 40\n\nTrattamento di fine rapporto (T.F.R.)\n\n1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha\ndiritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della\nlegge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite\nnell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale\nè diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma\ndell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente\nriproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato\ndall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.\n\n2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non\npiù di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto\nmaturato.\n\n3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31\ndicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20\u002F26 per i lavoratori allora\ninquadrati nella seconda e terza categoria.\n\n4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di\nanzianità è determinata nelle seguenti misure:\n\nA) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza\ncon orario settimanale superiore alle 24 ore:\n\n1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:\n\na) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni\nanno\n\nd'anzianità;\n\nb) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno\nd'anzianità;\n\n2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio\n1974:\n\na) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno\nd'anzianità;\n\nb) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno\nd'anzianità;\n\n3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:\n\na) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno\nd'anzianità\n\nb) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno\nd'anzianità.\n\nB) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:\n\n1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per\nogni anno d'anzianità;\n\n2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10\ngiorni per ogni anno d'anzianità;\n\n3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15\ngiorni per ogni anno d'anzianità;\n\n4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni\nper ogni anno d'anzianità.\n\nLe indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima\nretribuzione e accantonate nel T.F.R..\n\n5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata\nlavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media\nsettimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla\ndata del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di\ngratifica natalizia o tredicesima mensilità.",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"jobsecuritymothers","3. Dall'inizio della gravidanza, purché ","3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto\ndi lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non\npuò essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate\ndalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se\nnon comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all'art.\n39 comma 10. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si\nverifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di\nlicenziamento della lavoratrice.\n\n4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non\nè tenuta al preavviso.",{"bindId":257,"name":82,"text":83},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":259,"name":216,"text":217},"agreeextend1",{"bindId":261,"name":262,"text":263},"paidmaternityleave_father","5. Si applicano le norme di legge sulla ","5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché\nsulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.",{"bindId":265,"name":266,"text":267},"marriage","Art. 23 Matrimonio 1. In caso di matrimo","Art. 23\n\nMatrimonio\n\n1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15\ngiorni di calendario.\n\n2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il\nperiodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette\ncorresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.\n\n3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della\ndocumentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.\n\n4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche\nnon in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un\nanno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello\nstesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di\ndimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa\nindennità sostitutiva.",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 42 Permessi sindacali 1. I componen","Art. 42\n\nPermessi sindacali\n\n1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica\nrisulti da apposita attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza,\nrilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno\ndiritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni\ndegli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.\n\n2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne\ncomunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la\nrichiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di\nappartenenza.",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"direct_participation_hrs","Permessi sindacali 1. I componenti degli","Permessi sindacali\n\n1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica\nrisulti da apposita attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza,\nrilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno\ndiritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni\ndegli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"pensionfund","Art. 51 Previdenza complementare 1. Le P","Art. 51\n\nPrevidenza complementare\n\n1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare\nper i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla\nstipula del presente contratto.\n\n2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le\nParti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo\n1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine\nrapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento\ndella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.",{"bindId":281,"name":110,"text":111},"PAYSCALES_period",{"bindId":283,"name":284,"text":285},"funeralpay","Art. 41 Indennità in caso di morte 1. In","Art. 41\n\nIndennità in caso di morte\n\n1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R.\ndevono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del\nlavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.\n\n2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra\ngli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.\n\n3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite\nsecondo le norme della successione testamentaria e legittima.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ITA ASSINDATCOLF National Trade Union Association of Employers of Family Collaborators, ITA A.D.L.C. Employers Association of Domestic Employees, ITA A.D.L.D. Home Employers Association, ITA DOMINA National Association of Domestic Employers, ITA NEW COLLABORATION National Association of Home Employers, ITA FIDALDO Italian Federation of Domestic Employers - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2013-07-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2016-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Ratificato da: &rarr;&nbsp;Ministero\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Ratificato il: &rarr;&nbsp;2014-02-20\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Servizi di vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, lavoro a domicilio\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;ASSINDATCOLF Associazione Sindacale Nazionale tra i Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari, A.D.L.C. Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici, A.D.L.D. Associazione Datori di Lavoro Domestico, DOMINA Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico, NUOVA COLLABORAZIONE Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico, FIDALDO Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, FEDERCOLF - Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell'uomo\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;22 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;2 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;8 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;4.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Chile Independence Day (18th September), John Chilembwe Day (15th January), Cambodia Pchum Ben Days (Ancestors’ Day) (10th September), May Revolution, Reformation Day (31st October), Battle of San Jacinto Day (14th September), Russia's New Year Holiday (8th January), Eid ul-Adha \u002F Greater Bairam \u002F Feast of Sacrifice \u002F Tabaski \u002F Kurban Bayram - Second day (eleventh day of Zul Hejah)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;614.86\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2016-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2015-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;60&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceperc1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;4.0 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;1.88 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[291],{"title":37,"slug":33},[293],{"type":294,"data":295},"call_to_action_body_block",{"title":296,"description":297,"variant":298,"link":299},"Confronta contratti collettivi","Confronta i 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