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Da questa prospettiva le Parti intendono rispondere con il\npresente CCNL alla necessità di regolazione dei rapporti di lavoro del\ncomparto della PMI legno, mobili, design, arredamento, sughero e\nforestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene recepito nel presente CCNL l’Accordo Interconfederale del 1° agosto\n2013 sottoscritto da CONFIMI e CGIL, CISL, UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali Accordi Interconfederali e\u002Fo Intese che dovessero intervenire tra\nle rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla sottoscrizione del\npresente accordo, le Parti si incontreranno per il loro recepimento Qualora\ntali accordi non fossero raggiunti, entro tre mesi dalla firma del presente\nCCNL, CONFIMI Impresa Legno e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si\nincontreranno al fine di armonizzare i costi contrattuali derivanti dalla\nmancata bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È volontà delle Parti realizzare forme di relazioni industriali\nfinalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore e ad un\nadeguato riconoscimento dell’importante ruolo che esso ricopre nell’ambito\ndell’economia nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la realizzazione e il mantenimento di un sistema di relazioni\nindustriali funzionale alle esigenze delle PMI e dei lavoratori non si può\nprescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una\nfunzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle\nrelazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi\nstrumenti del metodo partecipativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa ottica le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli\norganismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle\nRSU\u002FRSA (di cui all’art. 3 del vigente CCNL), a che il funzionamento del\nsistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si\nsvolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel\ncontempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile\nper mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente\ncontratto, entro le regole fissate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti\ndi rispettare e far rispettare, per il periodo di validità il contratto\nnazionale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste.\nA tal fine CONFIMI Impresa legno è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza\ndelle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le\nOrganizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire\nperché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare,\ninnovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza\ncon gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del\nlavoro industriale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha durata\ntriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un secondo livello di contrattazione, di norma aziendale od\nalternativamente territoriale, laddove previsto o secondo l’attuale prassi\ndella durata triennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio della\nautonomia dei cicli negoziali al fine comunque di evitare sovrapposizioni con i\ntempi del rinnovo del contratto collettivo nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le procedure per i rinnovi dei livelli contrattuali definiti sono riportati\nnegli artt. 11 e 12 di cui alla parte prima del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha definito una nuova regolamentazione dei livelli di\ncontrattazione. Pertanto, la contrattazione collettiva nazionale e di secondo\nlivello potrà avere luogo con la comune finalità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti\ninflazionistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)una effettiva programmazione della evoluzione del costo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il secondo livello di contrattazione potrà avere luogo, tenendo conto delle\noggettive esigenze che caratterizzano le piccole e medie aziende che applicano\nil presente CCNL e che le differenziano dalle industrie di diversa\ndimensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il secondo livello di contrattazione sarà di norma aziendale e\nalternativamente potrà avere carattere territoriale. In tal caso la\ncontrattazione TERRITORIALE avrà carattere esclusivamente di natura\nsperimentale, qualora le parti esprimano di concerto la propria disponibilità\na procedere nella negoziazione e non potrà avere per oggetto materie già\ndefinite e\u002Fo trattate in altre sedi negoziali. Tale livello potrà realizzarsi\nesclusivamente per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del\nCCNL, in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari\ndella contrattazione di secondo livello, per le materie e con le procedure e\ncriteri fissati dal CCNL, le strutture territoriali delle organizzazioni\nsindacali stipulanti il presente CCNL e la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e rappresentate CONFIMI alle quali sono associate\no conferiscano mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti per\nil periodo di loro validità il contratto nazionale, le norme integrative di\nsettore e quelle aziendali da esso previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente premessa è parte integrante del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sfera di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di\nproduzione sottoelencate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono\nmateriale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che\nacquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per\nla vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come\ntali, non esercitano una attività complementare delle lavorazioni boschive di\nuna stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di\nrivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di\nlegno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno -\nimpregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua\nconservazione - trattamento, il deposito, la stagionatura, l’immagazzinaggio\ne conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati\n- fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati -\npannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle,\ndi truciolati, di lana, di legno e altri pannelli, multistrati, listellari,\ntamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium\ndensity e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari\nper l’edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati\n- allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali\ne allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di\ncarpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia - cantieri e carpenteria\nnavale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente\nall’edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e\nringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai etc.,\nporte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc,\nbasculanti, zanzariere - - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in\nopera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici\nprefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di\npallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di\ncasse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione\ndi palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno -\nfabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per\nlavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi -\nlevigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura,\ndoratura e altre lavorazioni finali del legno e\u002Fo del mobile - impiallacciature\ne lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio\nmobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e\nspazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi\nmateriale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e\nportacappelli, di statuette e altri ornamenti in legno, legno intarsiato e\nincrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie e altri\narticoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura,\ntessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani\nfunebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da\nfuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti\nin legno in genere compreso il “fai da te”, di comici, decorazioni\nartistiche e floreali, restauri e dorature comici, di decorazioni per\nl’arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno -\narticoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per\nplance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di\nmanufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di\nturaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di\nmateriale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manufatti simili in\nmateriali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci etc., la\nfabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e\ndamigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi\nper zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie\n- fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari\ndi arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione\ndi sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aeromobili,\nautoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e\ntavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di\ncurvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di\nqualsiasi materiale - l’attività dei laboratori di tappezzeria e\nfabbricazione di imbottiti per l’arredamento - la fabbricazione e restauro di\nmobili in stile e d’epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in\nqualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione\n(scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e\u002Fo componenti -\nfabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa e il\ngiardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie -\nfabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi\na molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di\nmaterassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di\npianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi -\nfabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione\ndi tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e\ncomuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la\nfabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e\nstuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori\nsecchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini\n(anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori -\nriproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli\nreligiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli\ncasalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di\narredamenti vari, di oggetti e complementi d’arredamento, compresi quelli in\nmetallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani,\nmetacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e\nrelative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui\nalla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie\nboschive e forestali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industrie esercenti l’abbattimento e l’utilizzazione dei boschi e delle\npiante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne,\npali puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, etc.), di legna da ardere, di\ncarbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in\nplance, sugheraccio, sugherone).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo\ncompleto della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali\nindicate al precedente capoverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte I - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La CONFIMI Impresa Legno e la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA ribadiscono\nl’obiettivo comune di sviluppare un moderno e innovativo sistema di relazioni\nsindacali a tutti i livelli per favorire, oltre alla corretta gestione del\nCCNL, anche l’individuazione di iniziative comuni a sostegno del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando l’autonomia e la libertà di iniziativa delle parti, si\nconviene sulla realizzazione di strumenti paritetici atti a sostenere la\npolitica e lo sviluppo del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>delle relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, concordano di\nassicurare la necessaria operatività al Comitato Paritetico, costituito a\nlivello nazionale, regionale, di distretto e di aree-sistema. Il Comitato\nparitetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno-arredamento,\nnei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle\npiccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e\nl’incidenza che ad esso compete sul versante dell’occupazione e della\nbilancia dei pagamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate\ndalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti esamineranno entro il 31.12.2014, a livello territoriale, la\npossibilità di pattuire la costituzione di Comitati Paritetici nelle\naree-sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle\nregioni con significativa presenza del settore produttivo legno-arredamento:\nattualmente Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e\nVeneto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Paritetico di Area-Sistema si costituirà, in via sperimentale,\nnella zona di produzione tipica compresa tra le province di Treviso e Pordenone\ne nel distretto della Brianza comasca e milanese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato paritetico regionale, previo accordo specifico tra le parti\ninteressate, potrà costituirsi nelle regioni con significativa presenza del\nsettore legno-mobile-arredamento nel caso in cui nelle predette regioni non\nvengano costituiti comitati paritetici a livello di distretto o di\naree-sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Comitato Paritetico Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Paritetico Nazionale gestisce al suo interno l’osservatorio\nche propone ricerche ed elabora analisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Comitato Paritetico Nazionale si costituisce la Commissione Bilaterale\nParitetica sull'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Bilaterale Paritetica sull'apprendistato definisce\norientamenti e indirizzi sulla individuazione di linee-guida per la formazione\ndegli apprendisti, in base alle quali la contrattazione territoriale potrà\nattuare quanto previsto al terzo comma dell'art. 8 della parte settima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Comitato Paritetico Nazionale si costituisce la Commissione Bilaterale\nParitetica sulla formazione professionale e formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la Commissione Bilaterale Paritetica definisce orientamenti\ne indirizzi sulla individuazione di linee-guida per la formazione degli\napprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Paritetico Nazionale, avvalendosi dell’Osservatorio, definisce\norientamenti, indirizzi e obiettivi concernenti le materie di seguito\nindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stato e andamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prospettive produttive del settore e dei comparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prospettive di sviluppo e loro limiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prospettive degli investimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisi della struttura di impresa per comparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisi delle aree sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prospettive della occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni\ndella occupazione divise per sesso e per grandi classi di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inquadramento categoriale secondo l’evoluzione delle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-evoluzione delle professionalità presenti nel settore\nlegno-arredamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-politica della materia prima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati\ninterventi per il settore legno-arredamento al fine di rendere il più\npossibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il coordinamento e indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli\ninfortuni e la tutela dell’ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rilevazione delle caratteristiche e dell’andamento della contrattazione\ndi secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello\n“sviluppo sostenibile” e della diffusione delle certificazioni\nambientali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati\nParitetici Regionali, di Distretto e di Aree-Sistema per verificarne\nfunzionalità, indirizzi e obiettivi perseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Paritetico nazionale delega la gestione delle proprie\nindicazioni ad un soggetto attuativo (che potrà essere denominato Ente,\nAgenzia o altro) che verrà costituito e regolato nella propria attività nei\ntermini che il Comitato stesso dovrà definire entro il 31.12.2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività del “soggetto attuativo” che si avvale delle risorse\neconomiche rese disponibili dalla legislazione (nazionale, regionale e\ncomunitaria), sarà sottoposta al controllo e alle verifiche del Comitato\nParitetico Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di maggio 2014 saranno definite le modalità costitutive ed\noperative dei comitati di distretto e di area-sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato paritetico nazionale è composto da sei membri di cui tre\nCONFIMI Impresa legno e tre da FeNEAL, FILCA, FILLEA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede del comitato è stabilita presso la sede della CONFIMI in Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presidenza del comitato è assunta congiuntamente da due membri dello\nstesso comitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uno di essi sarà designato da CONFIMI Impresa Legno e l’altro\ncongiuntamente dalla FeNEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA, che saranno indicati\nentro il 31.12.2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si riunisce all’inizio di ogni anno per definire il programma\ndi attività dell’osservatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle\ndue parti lo richieda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti considerano la formazione continua e quella sulla sicurezza sul\nlavoro un tema centrale per la competitività delle aziende e per lo sviluppo\nprofessionale dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, quindi, presenteranno proposte che siano unanimemente condivise\ntramite il comitato paritetico nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua\ndi cui all’art. 13 Formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a CONFIMI Impresa, CGIL, CISL e UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre\nforze sociali sulla necessità di interventi concreti, supportati dai necessari\nprovvedimenti degli Enti e delle Istituzioni preposti, volti a migliorare\nqualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in\nrelazione ai suoi riflessi sulle capacità di approvvigionamento della materia\nprima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso, altresì, che saranno verificate le opportunità di\napplicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessità di eventuali\nproposte per una loro modifica ed un loro aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo scopo, le parti chiederanno congiuntamente alle Istituzioni, alla\nFSC e alla PEFC, tramite il comitato paritetico nazionale, di individuare un\ntavolo di confronto che affronti prioritariamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il “sistema bosco e suoi derivati”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un sistema di qualità nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione\nequilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al\nrispetto dell'ambiente e alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il\nmodello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni\npositive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono perseguire l'obiettivo della sostenibilità dello\nsviluppo, delle capacità produttive, dell'occupazione e di una adeguata\nstrategia ambientale attivandosi nei confronti delle istituzioni affinché\nsiano poste in essere politiche economiche adeguate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Convengono, altresì, di adottare una metodologia partecipativa di rapporti,\nbasata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla\ncorretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e\nlavoratori, realizzino comportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri,\nper confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri,\nrelativamente ai temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-salute e sicurezza del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impatto sulle comunità locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio delle attività di rischio ad elevato impatto ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orientamento verso le lavorazioni di qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo\nsvolgimento del proprio ruolo nel pieno rispetto delle regole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispetto della normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei\nPaesi esteri promuovendo impegno nella lotta al fenomeno della evasione fiscale\ne delle norme antiriciclaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come\nqualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i\nlavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità\nsociale d'impresa costituisce un miglioramento della osservanza degli obblighi\ndi legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività,\ntrasparenza e verificabilità dei contenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio\nquanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità\nsociale, le parti convengono la predisposizione di un documento condiviso\ncontenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali\nelementi della responsabilità sociale d'impresa e di un codice etico\nnazionale, tenendo conto delle raccomandazioni OIL, al fine di conseguire\ncomportamenti eticamente rilevanti e ha lo scopo di definire con chiarezza e\ntrasparenza i valori ai quali le parti richiamano sia le Aziende che i\nlavoratori del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Comitato paritetico regionale, di Distretto e di Aree-Sistema\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Comitati Paritetici svolgono un’azione di proposta nei confronti del\nComitato Paritetico Nazionale e possono assumere autonome iniziative\nnell’ambito degli indirizzi nazionali, anche avvalendosi dei dati forniti\ndall’Osservatorio nazionale stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, danno attuazione a quanto ad essi demandato dal Comitato Paritetico\nNazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Comitati paritetici si riuniscono di norma ogni tre mesi e comunque quando\nuna delle due parti lo richieda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Comitati paritetici sono composti da 6 membri di cui tre designati dalla\nCONFIMI Impresa Legno e tre da FeNEAL, FILCA, FILLEA, tramite le rispettive\narticolazioni territoriali. La presidenza dei comitati è assunta\ncongiuntamente da due membri dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uno di essi sarà designato da CONFIMI Impresa Legno e l’altro\ncongiuntamente dalla FeNEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Informazioni a livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, entro il primo quadrimestre, CONFIMI Impresa Legno fornirà a\nFeNEAL, FILCA e FILLEA territoriali, nel corso di incontri appositamente\nconvocati, informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stato e prospettive produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento e prospettive della occupazione, con particolare riferimento alla\noccupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni della\noccupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prospettive di nuovi insediamenti industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento della contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Informazioni a livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che occupano nel complesso oltre 50 dipendenti, assistite dalla\nCONFIMI Impresa Legno forniranno informazioni preventive ogni semestre alla RSU\ne alla FILLEA, FILCA e FENEAL territoriali, nel corso di appositi incontri,\ndietro richiesta della RSU, in merito a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stato e prospettive produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- previsioni per il mercato interno e\u002Fo esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che\ncomportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in\nazienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-struttura occupazionale\u002Ftipologie di impiego con particolare riferimento\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*suddivisione per genere ed età anagrafica, mansioni e fattispecie\ncontrattuale di inserimento in azienda con riguardo alla parità di genere e\nprevedibili sviluppi dell’organigramma in rapporto alle eventuali nuove\nassunzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabilità sociale e d’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale fornirà informazioni alla RSU in caso di rilevanti\ninnovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti\nsviluppi nel comparto del mobile e arredamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi\nsui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il\ncomplesso della attività produttiva, le aziende forniranno nel merito\ninformazioni preventive alla RSU, ovvero alle OO.SS. Territoriali in\nottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive\narticolate con più di 50 dipendenti complessivi, caratterizzate da una unica\nstruttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse\nnell'ambito del territorio nazionale. Resta inteso che tale informativa verrà\ntrasferita alle rispettive RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno di norma ogni entro il primo quadrimestre di\nciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle\nferie e dei permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o\nriconversione ovvero riduzione dell'orario lavorato, l'azienda ne darà\npreventiva informazione alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta,\ntramite l'associazione territoriale di CONFIMI Impresa a cui aderisce\nl’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende con più di 50 dipendenti forniranno preventivamente alla RSU e,\ntramite la Sezione territoriale di CONFIMI Impresa Legno, al Sindacato\nterritorialmente competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di\ndecentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse\ninfluiscano complessivamente sulla occupazione; in questi casi l'informazione\nriguarderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la localizzazione del decentramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali appalti (nel comparto della nautica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche\ndi cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende\nesecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali in quanto ad\nesse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,\nspostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende\ndi installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito\nnell'ambito della loro tipica attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Livello di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende\npartecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su\npiù unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio\nnazionale che occupano complessivamente più di 150 dipendenti, assistite dalla\nAssociazione territoriale aderente a CONFIMI Impresa Legno nella cui area di\ncompetenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, forniranno\nalle RSU, assistite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di\nun apposito incontro, informazioni relative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili\nriflessi sulla situazione occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni\nsulla occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti\nampliamenti di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza\nsull’occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-struttura occupazionale di impiego con particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*suddivisione per genere ed età anagrafica, mansioni e fattispecie\ncontrattuale di inserimento in azienda con riguardo alla parità di genere e\nprevedibili sviluppi dell’organigramma in rapporto alle eventuali nuove\nassunzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabilità sociale e d’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale fornirà informazioni alla RSU in caso di rilevanti\ninnovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti\nsviluppi nel comparto del mobile e arredamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi\nsui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il\ncomplesso della attività produttiva, le aziende forniranno nel merito\ninformazioni preventive alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili\nimplicazioni degli investimenti predetti sulla occupazione e sulle condizioni\nambientali ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’articolo\n35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi\nper la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle\nRappresentanze Sindacali Unitarie di cui all’articolo 3 o delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2\ngiorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni saranno tenute fuori dall’orario di lavoro, nonché durante\nl’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà\ncorrisposta la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei\nperiodi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di\nessi. In quest’ultimo caso si potranno svolgere durante l’orario di lavoro\nquando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse\nnon interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea\npotrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere\nluogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dalla\nazienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle\nimmediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali\ne territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la\nrappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i\nnominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10\ndipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno della\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FORESTAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFIMI Impresa Legno è impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale\ne le altre forze sociali sulla necessità di interventi concreti, supportati\ndai necessari provvedimenti degli Enti e delle Istituzioni preposte, volti a\nmigliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale\nnazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacità di approvvigionamento\ndella materia prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso, altresì, che saranno verificate le opportunità di\napplicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessità di suggerimento\nper una loro modifica e un loro aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Costituzione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FeNEAL, FILCA e FILLEA in\nciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti può essere costituita la\nRappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito denominata RSU).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al CCNL,\nl’iniziativa può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali non\nfirmatarie del CCNL stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui\nall’articolo 19 legge 20 maggio 1970, n. 300 che siano firmatarie del\npresente contratto, partecipando alla procedura di elezione della RSU\nrinunciano formalmente ed espressamente a costituire rappresentanze sindacali\naziendali ai sensi della norma sopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Composizione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante\nelezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il\nrimanente terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni\nsindacali firmatarie del CCNL; alla copertura del terzo di cui sopra si procede\nmediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai,\nintermedi, impiegati e quadri di cui all’art. 2095 c.c., nei casi di\nincidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità\nproduttiva, per garantire una adeguata composizione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di\nlavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Numero dei componenti della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti della RSU è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a 100 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Compiti e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU sostituisce le rappresentanze sindacali aziendali di cui al CCNL del\n25\u002F3\u002F1991 e i componenti la RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti di cui\nalla legge n. 300\u002F1970 nella titolarità dei diritti e di tutte le agibilità\nsindacali, nei compiti di tutela dei lavoratori e nell’esercizio delle\nfunzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori di cui al\npunto 1. sono titolari della funzione della contrattazione aziendale come\nstabilito dall’accordo interconfederale del 23\u002F7\u002F1993 e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>5. Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore annuo come sopra determinato viene ripartito come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di Fabbrica può\ndisporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per ogni\ndipendente in forza presso l’unità produttiva. Nelle unità produttive che\noccupano più di 100 dipendenti il monte ore annuo di permessi retribuiti viene\naumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di\nincremento di 120 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti\ndelle RSA a norma dell’art. 23 della Legge n. 300 nonché quelli sinora\nconcessi per consuetudine alla Commissione interna, laddove esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile\nper la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa\nattribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota\ndei permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli di cui al già citato\nart. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruito per il tramite dei\nrispettivi componenti della RSU e comunicheranno alla Direzione aziendale la\nregolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la\ngestione amministrativa del predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi debbono essere richiesti per iscritto e con un preavviso almeno\ndi 24 ore dalla RSU, indicando il nominativo del beneficiario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon\nandamento dell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Durata e revoca della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per\ntre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni\ndi componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti\nappartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione\ndel rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La\nsostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su\ndesignazione delle associazioni sindacali stipulanti il presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da\nparte delle stesse associazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le rappresentanze\nsindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli\nstessi, pena la decadenza della rappresentanza sindacale unitaria con\nconseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste\ndal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU decade dal mandato ricevuto qualora venga raccolto tra i lavoratori,\naventi diritto al voto, un numero di firme a favore della revoca, superiore al\n50% dei lavoratori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni\nsindacali aventi diritto, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente,\nprovvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli\nspazi di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, da inviare\naltresì alla Direzione aziendale, che ne favorirà l’espletamento\nnell’ambito della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati, i\nquadri e gli apprendisti, non in prova, in forza alla unità produttiva alla\ndata delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’eleggibilità degli operai, intermedi, impiegati e quadri\ne apprendisti, non in prova, in forza alla unità produttiva, candidati nelle\nliste, possono essere candidati anche i lavoratori addetti alla unità\nproduttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti\nuna durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a sei mesi alla data\ndelle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché\nil presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndalla unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori\nmediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 7, almeno otto\ngiorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo con la\nDirezione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto\nl’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le\naziende per le affissioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno\n8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori\ndell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20\ndella legge 20.5.1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero dei\nseggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti\nconseguiti dalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei seggi sarà\nattribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto al punto 2.\nComposizione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU\nsarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale e all’API a cura delle\norganizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti, con\nl’indicazione di quale tra essi è il rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione l’elenco dei dipendenti\naventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a\nconsentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Disposizioni varie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto riconosciuto in tema di RSU con il presente CCNL, non è cumulabile\ncon quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di legge o\ncontrattuali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale,\nlegislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le\nnuove norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei\nconfronti delle industrie boschive e forestali in quanto si applica quanto\ndisciplinato all’articolo seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Rappresentanza sindacale aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(solo per le industrie boschive e forestali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati sono, nella unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o\nufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle\nOrganizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni\nnazionali contraenti, provvederanno, con comunicazione scritta a firma dei\nSegretari territoriali delle Organizzazioni medesime, a segnalare alla\nDirezione Aziendale i nominativi dei predetti delegati e, tra questi, di quelli\nai quali, nel numero indicato all’articolo 23 della legge 20 maggio 1970 n.\n300, e agli effetti della tutela prevista dalla legge medesima, è attribuita\nla qualifica di Dirigente della Rappresentanza Sindacale Aziendale,\nspecificando quale tra essi è il rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza eletto dai lavoratori secondo quanto previsto all’art. 9 della\npresente parte prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione di cui al comma precedente deve essere indirizzata anche\nalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei\nlavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’individuazione della unità produttiva agli effetti della\napplicazione della disciplina del presente articolo, si fa riferimento al\nnumero dei dipendenti fissato dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore annuo dei permessi retribuiti a disposizione dei Dirigenti\ndella RSA viene aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla lettera a)\ndell’articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di 30 minuti per ogni\ndipendente. Nei delegati si identificano le Rappresentanze Sindacali Aziendali\ndi cui alla citata legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale,\nlegislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le\nnuove norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi delle Confederazioni\nSindacali, dei Comitati Direttivi delle Federazioni Nazionali di Categoria e\ndei Sindacati Territoriali e Regionali di categoria saranno concessi brevi\npermessi retribuiti in misura pari a 8 ore mensili, cumulabili\nquadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna Organizzazione\nper le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna\nOrganizzazione per le aziende oltre i 300 dipendenti, per il disimpegno delle\nloro funzioni quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per\niscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine\ntecnico aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle API territoriali che\nprovvederanno a comunicarle alla azienda cui il lavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra, nonché per\nquelle inerenti a cariche pubbliche elettive, può essere concesso un periodo\ndi aspettativa per tutta la durata del mandato, durante il quale il rapporto di\nlavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo quanto disposto\ndall’articolo 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa di cui ai tre commi precedenti si applica anche nei confronti\ndei lavoratori eletti consiglieri circoscrizionali in applicazione\ndell’articolo 18 della legge 8 aprile 1976 n. 278.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai\ndipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente\nsottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire alla azienda dal\nlavoratore stesso o dal sindacato di categoria prescelto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca che può intervenire\nin qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da\ntrattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute in percentuale sulla normale retribuzione saranno effettuate\nogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote sindacali trattenute dalla Azienda verranno versate sui conti\ncorrenti bancari indicati da ciascun sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già\nconcordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU ha diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha\nl’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori,\nall’interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a\nfirma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla\nDirezione Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto\ndovuto all’imprenditore e ai dirigenti dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e\ndella sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano elementi\nfondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile\nrendere compatibile la salvaguardia dell’ambiente con lo sviluppo delle\naziende, ritengono necessario il metodo della partecipazione e\nresponsabilizzazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro\nrappresentanze per l’attuazione di queste politiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prevenzione e la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro sono\nobiettivi comuni delle parti e su di essi, quindi, va sviluppato un sistema di\nrelazioni partecipativo a livello nazionale, territoriale e aziendale. La\ncollaborazione congiunta favorirà un atteggiamento positivo tra imprese e\nlavoratori e nel contempo creerà le condizioni di un rapporto costruttivo con\nle istituzioni pubbliche preposte all’applicazione del D.lgs. n. 81\u002F2008,\ngià D.lgs. 626\u002F94 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo le parti convengono di realizzare un sistema di relazioni\nsindacali articolato a livello nazionale, territoriale e aziendale, come più\navanti specificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2>Parte I - AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla importanza della questione\nsicurezza-prevenzione-ambiente in un settore come la lavorazione del materiale\nligneo e suoi derivati e ritengono opportuno ricercare iniziative idonee,\ncomunque da individuare, anche alla luce delle continue modifiche legislative\ntuttora in evoluzione. Pertanto, si conviene di istituire una apposita\nCommissione tecnica che dovrà predisporre una bozza di documento da sottoporre\nalle parti firmatarie il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo e non esaustivo la Commissione esaminerà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il ruolo del rappresentante della Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’agibilità operativa del RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il coordinamento con gli eventuali Organismi paritetici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la formazione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la consegna del documento dei rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le valutazioni ambientali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione dovrà terminare il lavoro entro il 31\u002F12\u002F2014 e\nl’accordo diventerà esecutivo non appena ratificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli organismi paritetici operanti a livello territoriale, lettera sono\nriservate competenze specifiche di informazione e formazione previste\ndall’art. 20 del D.lgs. 626\u002F94 e successive modificazioni. Potranno, in\nparticolare, essere studiati linee guida e moduli formativi, per la formazione\ndei RLS e dei lavoratori, adeguandoli alle peculiarità del settore anche in\nrelazione a quanto potrà emergere dalle risultanze nazionali di cui alla\nprecedente A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fanno parte dei compiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza\nattività inerenti alla applicazione delle norme ambientali e della prevenzione\ndegli infortuni e delle malattie professionali nonché delle misure idonee a\ntutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori secondo le\nattribuzioni e le competenze previste dall’art. 19 del D.lgs. 626\u002F94 e\nsuccessive modificazioni, come indicato dalle norme contrattuali di seguito\nriportate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle nuove disposizioni dettate dal Testo Unico sulla sicurezza\n(art. 59 decreto n. 81\u002F2008) le parti si attiveranno per un completo rispetto\ndelle procedure indicate nel decreto stesso, ivi compreso il corretto utilizzo\ndei Dpi; in tal senso il mancato rispetto delle norme previste potrà diventare\noggetto di provvedimento disciplinare secondo le modalità e i termini previsti\nnel presente CCNL incluso - nei casi più gravi - provvedimenti risolutivi del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte II - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno un rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.lgs.\n19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni, al rappresentante vengono\nconcessi permessi retribuiti pari a 12 ore all’anno nelle aziende o unità\nproduttive fino a 5 dipendenti e 30 ore all’anno nelle aziende o unità\nproduttive da 6 a 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione della\nazienda con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive\nesigenze tecnico-produttivo-organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i\ncasi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non vengono imputate a questo monte ore le ore utilizzate per\nl’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.lgs.\n19.9.1994, n. 626, lettere b), c), d), g), i), 1) e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6\ndell’art. 18 del D.lgs. n. 626\u002F1994 e successive modificazioni e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene con le\nmodalità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende in cui siano state elette le rappresentanze sindacali\nunitarie il rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e\nproposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale\ndesignazione, per la ratifica; l’assemblea sarà valida purché voti la\nmaggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende in cui le rappresentanze sindacali unitarie non siano state\nancora costituite, il rappresentante è eletto nell’ambito delle stesse in\noccasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende in cui non esistano rappresentanze sindacali unitarie, il\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai\nlavoratori al loro interno, di norma su iniziativa delle organizzazioni\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.lgs.\n19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni, ad ogni rappresentante per la\nsicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione\naziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive\nesigenze tecnico-produttivo-organizzative della azienda; sono fatti salvi i\ncasi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non vengono imputati a tali permessi le ore autorizzate per l’espletamento\ndegli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.lgs. 19.9.1994, n. 626, lettere\nb), c), d), g), i), l) e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti di quanto qui pattuito trovano applicazione anche per i\nrappresentanti già eletti alla data di stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Elezioni nelle Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e nelle aziende in cui non siano state elette rappresentanze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sindacali unitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che\nprestino la loro attività nelle sedi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla\ndata delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli\napprendisti e dei lavoratori a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Modalità elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio\nsegreto, anche per candidature concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con\nla direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti\nespressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei\nlavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle\nsedi aziendali, conteggiandosi ‘pro quota’ i lavoratori a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario\ndel seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere\nil verbale della elezione. Copia del verbale sarà immediatamente consegnata\nalla direzione aziendale e inviata all’organismo paritetico provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Elezione nelle Aziende o unità produttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in cui si proceda all'elezione delle RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende o unità produttive in cui si proceda all’elezione delle\nRSU, trovano applicazione le norme previste per l’elezione delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Durata ed espletamento dell'incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Durata dell’incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3\nanni, ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria\ne comunque non oltre l’elezione della rappresentanza sindacale unitaria\nstessa; il rappresentante è rieleggibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\nesercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60\ngiorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per\nl’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata\nnelle funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili\nin conformità al punto 4 dell’art. 19 del D.lgs. n. 626\u002F94 e successive\nmodificazioni le tutele previste dalla legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere\nrevocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto,\nrisultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Strumenti e modalità per l’espletamento dell’incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.lgs.\n19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni, al rappresentante verranno\nfornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale\nivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di\ncui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai\nsensi dell’art. 4, comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a\nconoscenza, il rappresentante è tenuto a fame un uso strettamente connesso al\nproprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli\neventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo\ndello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione preventiva di cui all’art. 19, comma 1, lettera b) del\nD.lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni verrà effettuata dalla\nazienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il proprio\ncontributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia\ncomunemente valutata necessaria dalla direzione aziendale e dal rappresentante.\nIl verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal rappresentante per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta\nconsultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accede ai luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure\ndi prevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati, riceve le\ninformazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le\nmisure preventive, sulle sostanze pericolose, le macchine e gli impianti,\nl’organizzazione del lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ha accesso al registro degli infortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulla\nindividuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione\nnell’azienda o unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fa proposte in merito all’attività di prevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,\nalla attività antincendio, al pronto soccorso, alla evacuazione dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipa alla riunione periodica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fa ricorso alle competenti autorità se le misure di prevenzione e\nprotezione adottate e i mezzi per attuarle non sono idonei a garantire la\nsicurezza e la salute durante il lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riceve una formazione adeguata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è consultato sulla organizzazione della formazione ai lavoratori di cui\nall’art. 22, comma 5°, della legge n. 626 del 19\u002F9\u002F1994 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il RLS, ricevute le notizie e la documentazione,\nè tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto\ndel segreto industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni inerenti alla organizzazione e gli ambienti di lavoro si\nintendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi\nalla sicurezza e all’igiene del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Riunioni periodiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni periodiche, di cui all’art. 11 del D.lgs. 19.9.1994, n. 626 e\nsuccessive modificazioni, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni\nlavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante potrà richiederne un’integrazione purché riferita agli\nargomenti previsti dallo stesso art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la\nriunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni\ndelle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e\nl’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e\nsalute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino\na 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della\ndirezione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la\nformazione prevista dall’art. 22, comma 4 del D.lgs. 19.9.1994, n. 626 e\nsuccessive modificazioni, sempreché non l’abbia già ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l’utilizzo di\npermessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti alla lettera A) della\nparte seconda, punto 1), comma 2 e punto 2), comma 3 e riguarderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e\nprotezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodologie minime di comunicazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Patronati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della legge 20 maggio 1970\nn. 300 secondo il quale gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere su\nun piano di parità la loro attività all’interno delle aziende,\nrelativamente agli istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni\nSindacali congiuntamente firmatarie del presente contratto, si conviene quanto\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti\ndall’articolo 1 del DLCPS 29 luglio 1947 n. 804, mediante propri\nrappresentanti, i nominativi dei quali dovranno essere preventivamente\ncomunicati alle aziende, dalle direzioni territoriali dei patronati\ninteressati, le quali comunicheranno pure le eventuali variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di\nriconoscimento rilasciati dalle direzioni territoriali dei patronati. I\nrappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità\nper lo svolgimento della loro attività la quale dovrà comunque svolgersi\nsenza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per ragioni di particolare comprovata urgenza, dei rappresentanti\ndei patronati dovessero conferire con un lavoratore, per l’espletamento del\nmandato da questi a loro conferito, durante l’orario di lavoro, ne daranno\ntempestivamente comunicazione alla Direzione aziendale che provvederà a\nrilasciare al lavoratore stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro\nper il tempo necessario. Ciò sempre che non ostino motivi di carattere tecnico\ne organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti dei patronati potranno usufruire di appositi albi messi a\nloro disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale\nattinenti alle proprie funzioni istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità\ncomunque connessa con la eventuale utilizzazione di locali aziendali e comunque\nconseguenti allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 10 - Commissione nazionale e paritetica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per le “pari opportunità”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una\nCommissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente\nda 6 rappresentanti, di cui 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale, con il\ncompito di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli\nostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di\nopportunità per le lavoratrici nel lavoro (accesso al lavoro, formazione,\nprofessionalità), nonché le misure atte a superarli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>La Commissione ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)analizza l’andamento della occupazione femminile nel settore legno-\narredamento utilizzando i dati forniti degli strumenti comuni, disaggregati per\nsesso e inquadramento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di\n“azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione\ndella Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei Programmi di azione\ndella Unione Europea e delle disposizioni di legge emanate in materia di pari\nopportunità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunisce di norma semestralmente, presieduta, a turno, da\nun componente delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali e\nannualmente riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione\nconcluderà i lavori presentando un Rapporto conclusivo corredato dai materiali\nraccolti ed elaborati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa sede verranno presentate tanto le proposte normative sulle quali\nsia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le\nvalutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in\nmancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata R\u002FR almeno 6 (sei) mesi\nprima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo\nutile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della\nscadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20\ngiorni dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla\ndata di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno\niniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente\ncomma comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato\ncausa, l'anticipazione o lo slittamento di 2 (due mesi) delle trattative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nel rispetto della procedura concordata, il contratto non\nvenga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato, sarà\ndefinita la copertura economica dei mesi intercorsi tra la scadenza del CCNL e\nla data del rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello riguarda materie delegate in tutto o in\nparte dal CCNL e\u002Fo dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non\nsiano già stati negoziati nel contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello,\nnegli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal\npresente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali\nstipulanti e le RSU, costituite ai sensi dell'art. 3 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali\nterritoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del\nprincipio della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare\nsovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo\nutile al fine di consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della\nscadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà\ndare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei tre mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per\nil mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste di\nrinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>Art. 13 - Formazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente e\ndall’Accordo Interconfederale del 1° agosto 2013, le parti - anche in\nrelazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione -\nriconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della\nvalorizzazione professionale delle risorse umane a qualsiasi livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, all'atto della partecipazione ad un bando finanziato dal fondo\nprofessionale, a cui la stessa aderisce, informeranno le RSU e, su loro\nrichiesta, si confronteranno nel merito degli interventi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e\nresponsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, dall’Accordo\nInterconfederale e del presente contratto, che la formazione debba essere\norientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire, in linea di massima, a tutti i lavoratori l'acquisizione di\nprofessionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze\nderivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro\nnell’intento di facilitare rincontro tra domanda e offerta e consentire una\nmaggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire\nl'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Paritetico Nazionale avrà il compito di instaurare ed\nintrattenere rapporti con il Fondo, a cui le aziende aderiscono, al fine di\nacquisire i dati relativi ai piani di formazione approvati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in\nmateria di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al\nfine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento\nutilizzabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte II - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AD OPERAI, INTERMEDI,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>IMPIEGATI, QUADRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione dei dipendenti verrà effettuata in conformità delle\ndisposizioni di legge vigenti in materia di collocamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione verrà comunicata direttamente all’interessato con lettera\nnella quale sarà specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la categoria di assegnazione a norma dell’art. 5, della presente\n“parte II”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la specifica regolamentazione del presente contratto che gli viene\napplicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)la durata del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà, inoltre, consegnata una dichiarazione sottoscritta contenente i dati\ndella registrazione effettuata nel libro matricola in uso in adempimento a\nquanto previsto dall’art. 9 bis della legge n. 608\u002F1996 e verrà adempiuto a\nquant’altro previsto dal D.lgs. n. 152\u002F1997, nei tempi e secondo le modalità\npreviste dalle norme suddette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla assunzione a tempo determinato, si fa riferimento\nalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carta di identità o documento equivalente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- libretto di pensione, in quanto ne sia in possesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di attribuzione del numero del codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri documenti richiesti da particolari disposizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della azienda di chiedere al lavoratore la presentazione del\ncertificato penale di data non anteriore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla azienda la sua residenza e il suo\ndomicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a\nconsegnare lo stato di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende considereranno con maggiore attenzione, nell’ambito delle\nproprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento,\nnelle proprie strutture, dei portatori di handicap, in funzione della capacità\nlavorativa degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto\ndi lavoro, l’azienda metterà a disposizione del lavoratore, che ne\nrilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare\ni documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta a\ncarattere provvisorio che serva allo stesso di giustificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Donne e minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio\nalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 17 - Visita medica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico\ndi fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle\nvigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Ch3>Art. 18 - Classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro\naree e tredici livelli retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato\nin applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i\nrequisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nella categoria\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini\ndell’inquadramento nella corrispondente declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili\nesistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo\nprofilo, verranno inquadrate nell’ambito della qualifica sulla base della\ndeclaratoria pertinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo\nprofilo e a quelli contigui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra\nle situazioni aziendali e il nuovo assetto classificatorio, restando inteso\nche, sempre a livello aziendale, l’inquadramento delle mansioni in base ai\ncriteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia\ncon le declaratorie e i relativi profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di\nretribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai\nsingoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad\nesempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e\nfiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, etc.) che sono\nprevisti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle\ndisposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e\nche si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati\ncon il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento e il trattamento\nnormativo è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DIREZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AD3 quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AD2 impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AD1 impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA COORDINAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GESTIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AC4 impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AC3 impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AC2 intermedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AC1 intermedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA SPECIALISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AS3 operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AS2 operai e impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AS1 operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA ESECUTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AE3 impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AE2 operai e impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AE1 operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DIRETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex categoria AS) parametro 215\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AD3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,\nsvolgono con carattere di continuità, con elevato grado di capacità\ngestionale, organizzativa, tecnico-professionale, funzioni di rilevante\nimportanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e della attuazione degli\nobiettivi aziendali intervenendo, con una discrezionalità contenuta nei limiti\ndelle strategie generali della impresa e delle sole direttive generali\nimpartite dal titolare, dall’amministratore delegato o dai dirigenti\ndell’azienda, nella organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo\nsvolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di\ngestione e\u002Fo ricerca e progettazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex categoria A impiegati) parametro 200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AD2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati con funzioni direttive nei settori amministrativi,\ncommerciali, tecnici che svolgono attività di coordinamento degli stessi, ai\nfini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, operando\ncon discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di\niniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare,\ndall’amministratore delegato, o dai dirigenti dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(nuova categoria impiegati) parametro 185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AD1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati direttivi che svolgono funzioni ad alto contenuto\nprofessionale e\u002Fo di alta specializzazione e importanza che comportano\niniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, una particolare e\nspecifica conoscenza o adeguata pratica od esperienza, capacità di relazione a\nmonte e a valle dei processi aziendali, nel campo tecnico, amministrativo,\ncommerciale nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare,\ndall’amministratore delegato, dai Dirigenti o dai quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati ad alta specializzazione tecnica che svolgono funzioni che\ncomportano iniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, per le\nquali si richiede una particolare e specifica conoscenza, adeguata pratica o\nesperienza, capacità di relazione a monte e a valle dei processi aziendali,\nnel campo tecnico, amministrativo, commerciale, con facoltà di iniziativa su\ntutto il processo o su tutte le unità produttive ed organizzative,\nnell’ambito delle direttive ricevute dal titolare, dall’amministratore\ndelegato, dai dirigenti o dai quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA GESTIONE E COORDINAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(nuova categoria impiegati ex B) parametro 170\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AC4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziativa e\nautonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare\ne specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di prolungata\nesperienza e periodi di pratica, comunque acquisite, nel campo amministrativo o\ncommerciale o tecnico e che hanno funzioni di coordinamento operativo nei\nsettori amministrativo, commerciale o tecnico o in settori di rilevante\nimportanza per la ricerca, la progettazione e l’innovazione, per lo sviluppo\ncompetitivo per l’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che, collaborando con l’analista sviluppano e redigono\nprogrammi complessi e mirati a ristrutturare gli assetti operativi e\norganizzativi dei sistemi informatici, curano l’esecuzione degli stessi\nprogrammi, collaborando alla stesura delle procedure operative con\nresponsabilità dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex categoria B impiegati) parametro 155\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AC3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziative e\nautonomia operativa nell’ambito delle direttive ricevute, mansioni per le\nquali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica e\nesperienza nel campo tecnico o amministrativo, comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex categoria B intermedi) parametro 155\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AC2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli intermedi che, possedendo già adeguate capacità professionali ed\nesperienza, guidano altri lavoratori per la preparazione, la messa a punto o la\nriparazione e manutenzioni di apparati di automazione o impianti complessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli intermedi che guidano, controllano e coordinano, con facoltà di\niniziativa e responsabilità, nell’ambito delle direttive ricevute, squadre\ndi lavoratori, ovvero reparti produttivi, appartenenti a categoria\ninferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(nuova categoria intermedi) parametro 142\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AC1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intermedi che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia,\nnell’ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili (aventi mero titolo esemplificativo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti allo svolgimento completo di pratiche complesse con\nparticolare specifica competenza nel campo commerciale, amministrativo o\ntecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i quali, con\napporto di specifica preparazione tecnico-pratica, abbiano potere di iniziativa\nin ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera di loro\ncompetenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- agenti forestali, capi e sottocapi di reparto con responsabilità\ntecniche, etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle tecniche\ndi lavorazione e di tutti i materiali inerenti alla propria specializzazione,\npreparano e mettono a punto qualsiasi macchina, interpretano abitualmente il\ndisegno all’occorrenza modificandolo, eseguendo con specifica preparazione\nqualsiasi lavoro su materiali diversi non tracciati e che sono in grado di\naffilare, saldare ferri, lame e coltelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza di ogni mezzo\ndi lavoro e di tutti i materiali inerenti alla loro specializzazione, sanno\nimpostare e costruire senza alcuna guida mobili, serramenti, infissi, botti e\ninterpretano abitualmente il disegno all’occorrenza modificandolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei\nmateriali, collaudano e ripartiscono, senza l’ausilio di macchinari, in\nfunzione delle loro caratteristiche tronchi, compensati, pannelli truciolari,\nfibrolegnosi, tranciati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che, conoscendo proprietà e caratteristiche specifiche dei\nvari tipi di essenze, scelgono il legname per l’uso più conveniente, essendo\nanche in grado di preparare lame, seghe, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei\nmateriali, eseguono la costruzione di tutte le parti in legno di una barca,\nbattello o natante in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali è richiesta la\npatente di primo grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segantini provetti di abbozzi di pipe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-teleferista che abbia la completa conoscenza dell’impianto di teleferiche\ne sia in grado di assicurare il buon funzionamento dell’impianto stesso e il\ntrasporto dei materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, interpretando schemi, disegni e manuali, eseguono in\ncompleta autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a\npunto di più macchine o di impianti complessi, scegliendo la successione e le\nmodalità degli interventi relativi e i mezzi di esecuzione, con delibera\nfunzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, possedendo nozioni teoriche di elettronica e pratica\nadeguata, con particolare riferimento agli apparati di automazione e alla\ntipologia degli organi di manovra e loro pratico impiego, sono in grado di\nsvolgere operazioni di montaggio inerenti alla topografia della componentistica\nsu apparati elettronici di controllo complessi, utilizzando schemi, disegni e\nmanuali, e di eseguire in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e\nla conseguente messa a punto di impianti elettronici complessi per i quali\nemettono la delibera funzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di\niniziativa operativa e organizzativa caratterizzata da prestazioni di alto\nlivello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo\nnumerico la lavorazione di pezzi di elevata complessità sia per la forma sia\nper i materiali di cui sono costituiti, nonché scelgono i programmi di\nelaborazione per l’ottimizzazione del ciclo operativo, adottando gli\ninterventi correttivi richiesti dai parametri tecnologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, sulla base di capitolati e con una perfetta conoscenza dei\nmateriali, individuano la qualità del sughero in pianta, conducono e\ncoordinano l’estrazione, selezionano il materiale estratto ai fini della\nottimale trasformazione successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA SPECIALISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex categoria B operai) parametro 155\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AS3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai provetti che, avendo acquisito adeguata esperienza professionale e\nconoscenza della tecnologia riferita agli apparati di automazione, eseguono,\nsenza alcun aiuto, la preparazione, la messa a punto o la riparazione e la\nmanutenzione di tali impianti complessi, intervenendo durante le fasi di\nlavorazione per ovviare ad eventuali anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai provetti che sanno costruire, senza alcuna guida, sulla scorta degli\nschizzi di massima, prototipi e prodotti completi, per nuovi cataloghi o fiere,\nrealizzando i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia\ncon strumenti e attrezzi, sia su macchine utensili complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai provetti che sono in grado di proporre soluzioni innovative al\n‘lay out’ produttivo o logistico o dimostrano capacità di produrre\nrisultati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai provetti che hanno acquisito la competenza professionale\nsull’insieme della attività di un reparto o di una linea produttiva o di una\nfase delle lavorazioni sino al sotto-assieme complesso, conducendo in autonomia\noperativa, nell’ambito delle direttive ricevute, il reparto o la linea o\nl’insieme delle lavorazioni sino al sotto-assieme complesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(nuova categoria ex C: operai ed impiegati) parametro 140\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AS2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati di concetto che, avendo svolto un percorso di apprendistato\nprofessionalizzante o avendo conseguito un diploma presso un istituto\nprofessionale con appropriato tirocinio tecnico pratico, svolgono mansioni\namministrative o commerciali o tecniche che richiedono una adeguata competenza\ntecnico-professionale acquisita e che operano nei limiti delle direttive\nricevute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai specializzati che abbiamo acquisito autonomia funzionale anche\nmediante adeguata esperienza di lavoro in azienda e anche attraverso un idoneo\npercorso di apprendistato professionalizzante o avendo conseguito un diploma\npresso un istituto professionale con appropriato tirocinio tecnico pratico e\nche svolgano con perizia una pluralità di mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conducono abitualmente automezzi con patente di guida di tipo C e svolgono\nanche altre mansioni complesse inerenti alla logistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*eseguono, a regola d’arte, trattamenti di finitura del prodotto, con\nautonomia operativa, all’interno delle fasi fondamentali del ciclo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*svolgono lavori e operazioni su più di una macchina o su una linea\nmacchine collegate per l’unica fase di lavorazione del processo produttivo\navendo la necessaria conoscenza dei materiali, degli impianti, delle tecnologie\nspecifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni\ncostruttivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*avendo la conoscenza della qualità, della materia prima e dei materiali\nsvolgono operazioni di collaudo o messa in opera di manufatti eseguendo, ove\noccorre, i necessari adattamenti a aggiustamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*svolgono particolari specializzazioni e ruoli assegnati loro dalla azienda\ncon responsabilità di salvaguardia e tutela degli impianti e dei beni\naziendali e operando a tal fine in autonomia, anche in pluralità di\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*sono adibiti al montaggio e\u002Fo al collaudo di prodotti finiti, in possesso\ndelle capacità di eseguire i necessari adattamenti, operando in autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex categoria C: solo operai) parametro 134\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AS1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato\nprofessionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione\ntecnico pratica e particolari capacità e abilità attraverso scuole o istituti\nprofessionali, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di\nlavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni o\ni servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi\ndell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in\nazienda, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in\ngrado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a\npunto e all’attrezzaggio delle stesse interpretando, ove occorra, schemi o\ndisegni tecnici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia\nprevista la patente di tipo C e che sono in grado di effettuare l’ordinaria\nmanutenzione degli automezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili (aventi mero titolo esemplificativo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti ad uffici amministrativi, commerciali o tecnici che nel\nrispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni ricorrenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle\nsingole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni nell’ambito\ndelle disposizioni ricevute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che nella lavorazione in serie operano ad una o più macchine\nsemiautomatiche collegate per l’unica fase di lavorazione, secondo diagrammi\ne schemi di produzione, e provvedono alla messa a punto delle macchine stesse\napplicando altresì i relativi attrezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che provvedono alla attrezzatura di qualsiasi macchina affidata\nad altro personale, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle\nmacchine stesse approntando gli attrezzi relativi ed effettuando le relative\nregistrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o\nsmaltatura o doratura di fino, coloriscono od accompagnano il legno nelle varie\nessenze e all’occorrenza compongono tinte, lacche, etc., sia per sé che per\ni lavoratori delle categorie inferiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, con perizia, sviluppano, tagliano e preparano il lavoro di\ndrappeggio ed eseguono qualsiasi lavoro di imbottitura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono\nalla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata precisione e\ncomplessità per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di macchine e\u002Fo\nimpianti, curandone la messa a punto, oppure che, basandosi su manuali, disegni\no schemi provvedono alla completa installazione e alla messa in servizio di\nmacchine o impianti elettrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione o di natura complessa vuoi per la\ncostruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, vuoi per il\nmontaggio di attrezzature o macchinario o loro parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che sulla base del disegno tracciano e preparano il lavoro per\ngli altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, avendo una perfetta conoscenza della qualità della materia\nprima, eseguono con perizia la classifica e la quadrettatura dei vari tipi di\nturaccioli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, senza guida altrui, pongono in opera completa infissi,\navvolgibili o parquet, eseguendo ove occorre, i necessari adattamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali è richiesta la\npatente di secondo grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che conducono abitualmente autocarri per la cui conduzione sia\nprevista la patente di guida di tipo C e che sono in grado di effettuare la\nnormale manutenzione degli autocarri stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che operano normalmente a più di due macchine automatiche\nprovvedendo alla loro messa a punto e alla scelta e alla applicazione dei\nrelativi attrezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti alla scelta e alla selezione, a seconda della qualità,\ndel sughero da pianale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che, con adeguata conoscenza della materia prima, eseguono il\ntaglio e la selezione del sughero in plancia, sia grezzo che bollito, ai fini\ndell’ottimale lavorazione successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA ESECUTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(nuova categoria e livello retributivo impiegati) parametro 126,5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AE3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono specifiche conoscenze\nprofessionali nel settore amministrativo o commerciale o tecnico e\u002Fo coadiuvano\nimpiegati di livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex categoria D impiegati e operai) parametro 119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AE2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenza\nprofessionali e\u002Fo che operano in ausilio ad impiegati inquadrati ai livelli\nsuperiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che sono assunti tramite i contratti di inserimento destinati\nper le mansioni svolte a livello AE3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste\nspecifiche capacità tecnico pratiche che richiedono appropriate conoscenze\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai assunti con contratto di inserimento e che abbiano già una\nqualifica e\u002Fo precedente lavorativo di settore, o che hanno svolto un percorso\ndi qualificazione o riqualificazione specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex categoria E e livello retributivo solo operai) parametro 100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e livello retributivo AE1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono a questa categoria e livello retributivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai comuni che svolgono mansioni manuali o su macchina già\nattrezzata per le quali sono richieste una generica preparazione e normale\ncapacità pratiche o che lavorano in ausilio ad altri lavoratori dell’area\nesecutiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai senza alcun precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un\n“progetto individuale” proprio di un “contratto di inserimento”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai soggetti a un “progetto individuale che svolgono un percorso\ndi qualificazione o riqualificazione, destinati per mansioni del livello\nAE2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili (aventi mero titolo esemplificativo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici amministrativi,\ncommerciali e tecnici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che operano su macchine e che, avendo la normale conoscenza del\nmezzo e dei materiali, eseguono lavori su materiali già preparati, e, ove\noccorra, cambiano l’attrezzo già approntato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti al montaggio dei mobili le cui parti richiedono\naggiustamenti o adattamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono\nlavori di costruzione o di montaggio di attrezzature di macchinari, di impianti\no loro parti, o eseguono attività ausiliarie nell’attrezzamento di\nmacchinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi già\npronti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che conducono carrelli elevatori con guida a bordo o carro-ponte\no gru semoventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che eseguono interventi non complessi di aggiustaggio,\nriparazione manutenzione di macchine e\u002Fo impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scortecciatore ad ascia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cavatore di ciocco per pipe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che per l’espletamento di compiti di fattorinaggio e trasporto\ndi piccoli carichi conducono automezzi per i quali non sia prevista la patente\ndi guida di tipo C;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi già pronti:\nfustellatore, tirabandista, addetto alle sfogliatrici, addetto alle\nlevigatrici\u002Fcalibratrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, avendo adeguata conoscenza della materia prima, eseguono\nlavori di selezione e classificazione su nastri di prodotti semilavorati e\nfiniti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili (aventi mero titolo esemplificativo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti alla esecuzione di lavori semplici su macchine già\nattrezzate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella lavorazione di serie\no a catena, nonché all’assemblaggio di prodotti d’arredamento o parti di\nessi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o adattamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-frenatore di teleferiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti all’assemblaggio dei prodotti di sughero naturale o\nagglomerato o che eseguono lavori di controllo su nastro di prodotti\nprecedentemente classificati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti agli impianti di macinazione e agglomerazione che\neseguono semplici operazioni di avviamento e controllo di macchine, nonché di\ncarico e scarico di materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e scarico di impianti\nautomatici di lavaggio dei vari prodotti del sughero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1: nuovo inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"734\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"397\">\n  \u003Ccol width=\"331\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA ESECUTIVA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA SPECIALISTICA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AE 1 = ex categoria\n        E: solo operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS 1 = ex categoria\n        C: solo operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AE 2 = ex categoria\n        D: impiegati e operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS 2 = nuova operai\n        e impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AE 3 = nuova solo\n        impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS 3 = ex categoria\n        B operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"734\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"397\">\n  \u003Ccol width=\"331\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA\n        COORDINAMENTO\u002FGESTIONE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA DIREZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC 1 = nuova\n        categoria: intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AD 1 = nuova\n        categoria impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC 2 = ex categoria\n        B intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AD 2 = ex categoria\n        A solo impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC 3 = ex categoria\n        B impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AD 3 = ex categoria\n        AS quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"397\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC 4\n        = nuova categoria impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"331\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 2: nuova scala parametrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"556\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83\">\n  \u003Ccol width=\"94\">\n  \u003Ccol width=\"169\">\n  \u003Ccol width=\"100\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"552\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA ESECUTIVA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"83\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nuova \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">precedente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametri \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">fino al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">31.12.06\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.07\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AE 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AE 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operai e\n        impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">117,4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">119\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"83\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AE\n        3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">N\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">126,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"552\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"552\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA SPECIALISTICA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">132,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"83\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS\n        2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">N\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operai e impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">154,2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"552\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"552\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA COORDINAMENTO E GESTIONE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"83\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC\n        1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">N\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">142\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">154,2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">154,2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"83\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC\n        4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">N\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"552\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"552\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA DIRETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"83\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AD\n        1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">N\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">185\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AD 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">183,6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AD 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">205\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">215\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Tecnica di cui sopra fino al 31\u002F12\u002F2010 potrà dirimere\neventuali contenziosi relativi alla gestione applicativa in sede aziendale. In\ntal caso, saranno le parti territoriali competenti a chiedere l’intervento\ndella Commissione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Cumulo di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori ai quali vengono affidate, con carattere di continuità,\nmansioni pertinenti a diverse categorie, sarà attribuita la categoria\ncorrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia\ncarattere di prevalenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 20 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come previsto\ndall’art. 3, comma primo del D.lgs. n. 66 del 8\u002F4\u002F2003, salve tutte le\nderoghe ed eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>La durata massima dell’orario di lavoro è di 55 ore settimanali, comprese\nle ore di lavoro straordinario, salve le deroghe ed eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il limite di 55 ore settimanali può essere superato per accordo aziendale.\nPer ogni ora di lavoro straordinario, l’azienda corrisponderà in aggiunta\nalla normale retribuzione, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del\n28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario, le ore\nnon lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze\ndovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi\nretribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti, con il giorno di riposo\nper riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con\nriposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata\nnon lavorata per il singolo lavoratore nell’arco della settimana. Tale\nscorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo\no svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più\nturni, le 40 ore settimanali dell’orario di lavoro dovranno comunque\nmediamente essere realizzate, nell’arco di dodici mesi, attraverso una\nopportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà\nportata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro\ndegli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la\ndurata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali\noperai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme\nstabilite dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta per altro inteso che nessun lavoratore potrà sottrarsi dall’obbligo\ndi effettuare la registrazione tramite apposita strumentazione indicata dalla\nazienda, delle ore lavorate, e dovrà altresì garantire l’inizio della\neffettiva prestazione di lavoro all’ora stabilita dalla direzione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e\u002Fo\nplurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale\ncon le RSU così come specificato alla successiva lettera B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente normato dal presente CCNL in materia di orario\ndi lavoro, le parti rimandano al D.lgs. n. 66 del 8\u002F4\u002F2003 nonché alle altre\nleggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Cp>B) Orario normale di lavoro in regime di flessibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di dodici mesi consecutivi, in ottemperanza alle esigenze\nproduttive e di organizzazione aziendale, l’orario di lavoro potrà essere\nper azienda, per reparti, uffici, gruppi e\u002Fo singoli addetti, elevato a 45 ore\nsettimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o\nsuccessiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali e ciò in periodi\ndell’anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il limite massimo di lavoro prestato in regime di\nflessibilità oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nel\nperiodo di dodici mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale infornerà le RSU e le maestranze interessate\ncomunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative\nmodalità di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale è tenuta, pertanto, almeno due settimane prima\ndell’inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro\npreventivo con le RSU, onde esplicitare le modalità applicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il singolo lavoratore è tenuto alla effettuazione dell’orario\nflessibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si darà luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali\nin concomitanza della attivazione di procedure di licenziamento per riduzione\ndel personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata l’importanza per le aziende di poter gestire nel modo più\nflessibile l’organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise\nesigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull’opportunità di\ndemandare a intese a livello aziendale, con l’eventuale partecipazione delle\norganizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di\nflessibilità oltre i limiti settimanali e annuali sopra previsti, nei limiti\ndella legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 31\u002F12\u002F2015 le parti esamineranno a livello nazionale gli accordi\nraggiunti ai sensi del precedente comma, al fine di valutare eventuali\nmodifiche alla normativa contrattuale sulla flessibilità dell’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di permesso\nretribuito a titolo di riduzione dell’orario di lavoro non proporzionabile\nqualora, nell’arco del periodo di dodici mesi consecutivi, effettui\nprestazioni lavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive\noltre le 40 settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del suddetto periodo, l’azienda verificherà l’attuazione del\nlimite minimo di flessibilità così come stabilito; conseguentemente il\nsuddetto beneficio verrà fruito successivamente secondo le modalità di cui\nalla seguente lettera C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell’orario di lavoro previste nel\npresente punto A), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di\norario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per\nl’orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni\nal trattamento retributivo mensilizzato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Riduzione dell’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al 31 dicembre 1989 i lavoratori fruiranno di 44 ore complessive annue\ndi riduzione dell’orario di lavoro in ragione d’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1\u002F1\u002F1990 i lavoratori fruiranno di ulteriori 12 ore di\nriduzione annua dell’orario di lavoro in ragione d’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1\u002F1\u002F1994 i lavoratori fruiranno di ulteriori 8 ore di\nriduzione annua dell’orario di lavoro in ragione d’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte delle ore annue di riduzione dell’orario di cui ai commi\nprecedenti, a far data dal 1° gennaio 1990 il compenso pari ad 1\u002F26 della\nretribuzione lorda mensile prevista dal presente contratto per la festività\ndel 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre,\nsarà corrisposto e quindi assorbito e ricompresso nella retribuzione relativa\nalla fruizione delle predette ore di riduzione dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In seguito al ripristino della festività del 2 giugno festa della\nRepubblica, troverà applicazione quanto previsto per la festività del 4\nnovembre anche per le aziende in cui sia stata trasformata in permessi\nretribuiti la retribuzione prima spettante per tale festività che cadeva, per\nlegge, di domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto nei commi precedenti comprende, assorbe, e sostituisce\nquanto previsto dal primo comma del punto B) dell’art. 7, Regolamentazione\nComune ad Operai, Intermedi, Impiegati del CCNL del 12.05.1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la loro opera in tre turni avvicendati, in\naggiunta alla riduzione annua dell’orario di lavoro sopra prevista, saranno\nriconosciute le seguenti ore su base annua:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 ore dall’1\u002F1\u002F2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 ore dall’1\u002F1\u002F2002\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I singoli lavoratori matureranno le suddette ore di riduzione dell’orario\ndi lavoro in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio effettivamente\nprestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi degli accordi Interconfederali vigenti, la riduzione d’orario,\nanche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata\nprioritariamente a fronte della sospensione o riduzione della attività\nlavorativa dovuta a cause di forza maggiore o a contrazioni temporanee di\nmercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell’orario di lavoro previste nel\npresente punto B), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di\norario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per\nl’orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente quanto collegato\nespressamente a lavorazioni particolarmente nocive e quanto previsto per i\nlavoratori turnisti, esclusi i lavoratori turnisti con orario di lavoro\nsettimanale medio pari od inferiore a 36 ore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza,\nin caso di provvedimenti legislativi nazionali e\u002Fo accordi nazionali ed\ninterconfederali tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che la presente materia non potrà essere nuovamente negoziata o\nsubire variazioni per iniziativa di nessuna delle parti a livello regionale,\nprovinciale, locale o aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi iniziativa a livello regionale, provinciale, locale o aziendale\ntesa ad ostacolare, impedire o modificare quanto stabilito in termini di\nflessibilità nella presente normativa sull’orario di lavoro, farà\nautomaticamente decadere quanto indicato al punto B) “Riduzione orario di\nlavoro” fermo restando solo quanto previsto dalla formulazione dell’art. 7\ndella parte seconda del CCNL 12.09.1979 al paragrafo “Riduzione dell’orario\ndi lavoro”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata dell’orario normale di lavoro di 40 ore\nsettimanali medie, a decorrere dall’1\u002F2\u002F2000 i regimi di fruizione delle ore\ndi riduzione annua dell’orario di lavoro sono stabiliti, anche in modo non\nuniforme, tra quelli di seguito previsti; tale scelta sarà preceduta da un\nesame comune con le rappresentanze sindacali unitarie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fruizione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da\ncollocarsi, di norma, all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fruizione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine\ndella settimana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fruizione in gruppi di ore collettive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre forme di fruizione collettiva previste da accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di cui ai due primi alinea del comma precedente potranno essere\napplicate anche ai turnisti non a ciclo continuo, ma non potranno essere\napplicate ai turnisti a ciclo continuo che fruiranno delle ore di riduzione\ndell’orario di lavoro in forma collettiva o individuale per gruppi di ore o\nper singole ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore che residueranno dalle suddette modalità di fruizione potranno\nessere fruite in forma collettiva od individuale, secondo tempi e modalità\ncompatibili con le esigenze tecniche, di organizzazione e di produzione\ndell’azienda e per gruppi di quattro od otto ore, salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di riduzione di orario non fruite entro il 31 dicembre saranno\nsoggette a decadenza per quanto ne riguarda l’effettivo godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti, di norma nel mese di ottobre dell’anno di\nmaturazione, l’azienda e la RSU potranno procedere a verificare la fruizione\ndi tale riduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite,\nle parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico produttive\ndella azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver\nluogo oltre il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di maturazione, in\nquanto a tale data cessa il diritto all’effettiva fruizione, salvo diversi\naccordi tra Direzione aziendale e RSU o, in assenza di quest’ultima, tra\nDirezione aziendale e singoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali accordi non potranno prevedere il differimento oltre il 31 dicembre\ndell’anno successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, i lavoratori\nprestino attività nel momento previsto per la fruizione delle ore di riduzione\ndell’orario di lavoro, queste verranno fruite in altro momento, ferma\nrestando la scadenza del 31 marzo dell’anno successivo alle condizioni sopra\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1\u002F1\u002F2005, le ore eventualmente non fruite entro l’anno\ndi maturazione verranno accantonate nella banca ore di cui all’art. 12 della\nparte seconda, su richiesta scritta del lavoratore, da presentarsi entro il 30\nnovembre e ad esse si applicherà quanto previsto per la banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di comunicazione scritta, le ore saranno trasformate in normale\nretribuzione e pagate con le competenze del mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Festività abolite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge\n54\u002F1977 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo) spettano\na tutti i lavoratori, a decorrere dall’1.1.1986, 4 gruppi di 8 ore di\npermesso individuale retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non\nimplichi assenze tali da ostacolare il normale andamento della attività\nproduttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed\norganizzative delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le\nRSU, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno\ndi calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di\ncui al primo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità. La\nfrazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno\npagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1\u002F1\u002F2005, i permessi eventualmente non fruiti entro\nl’anno di maturazione verranno accantonati nella banca ore di cui all’art.\n12 della parte seconda, su richiesta scritta del lavoratore, da presentarsi\nentro il 30 novembre e ad essi si applicherà quanto previsto per la banca\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di comunicazione scritta, le ore saranno trasformate in normale\nretribuzione e pagate con le competenze del mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è\nspostata dalla legge 54\u002F77 alla domenica successiva il lavoratore beneficerà\ndel trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, come\nprevisto dall’art.22. “Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi,\nImpiegati, Quadri.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di\nsemplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo\nche non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le\neccezioni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è\nfissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i\ndiscontinui con: alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze,\nsempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza della azienda, per i quali\nl’orario massimo di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, fermo\nrestando il limite massimo previsto dall’art. 4, comma secondo, D.lgs.\n66\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali suindicati sono\nretribuite con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione\nbase (minimo tabellare più contingenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui\npiù. di 40 ore settimanali, si procede come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la retribuzione base (minimo tabellare) prevista per la corrispondente\ncategoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si\nmoltiplica per l’orario settimanale medio concordato, moltiplicato per\n4,35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno\nconsiderati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il\ncomplesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il\ncarattere della discontinuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia sulla applicazione del presente articolo, in\nrelazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell’art. 38\n(reclami e controversie) della presente parte seconda del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai “lavori\ndiscontinui o di semplice attesa o custodia”, le parti si incontreranno entro\ntre mesi dalla entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le\nopportune armonizzazioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 22 - Festività e giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le tre festività nazionali del 25 aprile, del 1° maggio e del 2\ngiugno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio) Assunzione (15 agosto),\nOgnissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25\ndicembre), giorno successivo a Natale (26 dicembre), lunedì di Pasqua\n(mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede lo\nstabilimento (o un altro giorno sostitutivo da concordare fra le Organizzazioni\nterritoriali competenti, nel caso di coincidenza del Santo Patrono con la\ndomenica o altro giorno festivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali,\nsaranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la\nretribuzione oraria, aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora\nuna delle festività ai punti b), c), d) del primo comma cada di domenica, ai\nlavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile,\nl’importo di una quota giornaliera pari a 1\u002F26 della normale retribuzione\nmensile. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con\nuna delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla\nlegge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro\ngiorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel\ncaso di coincidenza delle festività col giorno di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 23 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le\neccezioni e le deroghe consentite dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare\nprovvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore,\ndovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di oggettive e comprovate esigenze aziendali, la Direzione\nesaminerà con le RSU le modalità con le quali l’eventuale minore durata del\nriposo verrà recuperata in occasione di uno dei successivi tre riposi\nsettimanali, ai sensi dell’art. 17, comma quarto del D.lgs. 66\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione\ndella percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo\nrestando il diritto di godimento del riposo relativo alla stessa settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento, il giorno di\nriposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con\nuna festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà\ndiritto al trattamento stabilito dall’art. 9 della parte comune del presente\nCCNL per dette festività.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Lavoro a turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non possono rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro\ngiornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di ciclo continuo, la Direzione aziendale e le RSU si incontreranno\na livello aziendale per verificare la ripartizione dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione\nalle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani\nnotturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che effettuino l’orario continuo di 8 ore giornaliere è\nconcesso un riposo retribuito di mezzora per consumare il pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro\ndi 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto\npertinenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi\nprecedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo\ntale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all’orario di\nlavoro di cui all’art. 7 della parte comune del presente CCNL. Nella\nimpossibilità tecnica di fruire di tutto il riposo, i predetti lavoratori\nfruiranno di dieci minuti retribuiti, anche in forma individuale, mentre per la\nparte restante verrà loro corrisposto, a decorrere dall’1\u002F10\u002F2004, un\ncompenso sostitutivo pari al 5% (che si intende comprensivo di ogni incidenza\nsu qualsiasi istituto contrattuale e di legge).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz’ora anche per i\nfanciulli e adolescenti agli effetti del 2° comma dell’art. 20 della legge\n17 ottobre 1967, n. 977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del primo comma dell’art. 17 del D.lgs. 66\u002F2003 non fruiranno del\nriposo i lavoratori turnisti con un orario di. lavoro non superiore alle sette\nore e trenta minuti giornalieri o alle trentasette ore e trenta minuti\nsettimanali né verrà loro riconosciuto il compenso sostitutivo^ in quanto\nbeneficiari di adeguata tutela derivante dal loro ridotto orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di\npresenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare; il posto di lavoro\nquando sia stato sostituito; la sostituzione dovrà avvenire entro il termine\nmassimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno; queste\nprolungate prestazioni per le ore che eccedono l’orario ordinario giornaliero\nsono considerate straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui all’art. 20 (Orario di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto in 250 ore annuali,\nsalve tutte le deroghe ed eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi, urgenti,\nindifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezione\ndalle disposizioni di legge e relativo regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l’azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario, che il\nlavoratore è tenuto ad effettuare, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità connesse alla manutenzione e al mantenimento e\u002Fo ripristino\ndella funzionalità degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze particolari connesse a vincolanti termini di consegna e\u002Fo\npresentazioni commerciali del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzazione del campionario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti che creino\ndifficoltà alla filiera produttiva del committente o anticipazioni di consegna\nrispetto ai termini ordinari e\u002Fo alle quantità precedentemente fissate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori in trasferta in Italia e all’estero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si computeranno ai fini del raggiungimento delle 250 ore annuali le ore\ndi lavoro straordinario effettuate nei casi di seguito indicati, in aggiunta ai\ncasi previsti dalle lettere a), b) e c) del quarto comma dell’art. 5 del\nD.lgs. 66\u002F03:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità connesse alla manutenzione e al mantenimento e\u002Fo ripristino\ndella funzionalità degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime, non\ndipendenti da responsabilità dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anticipazioni di consegna rispetto ai termini pattuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vincolanti termini di consegna garantiti da penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori in trasferta in Italia e all’estero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario oltre i limiti delle suddette 250 ore potrà avere\nluogo oltre ai casi previsti nel precedente comma, per accordo con le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta delle RSU l’azienda, a scopo informativo, fornirà\nchiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori di quanto previsto dal 3° e dal 4° comma del presente\narticolo, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente\ntra la Direzione aziendale e la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale informerà preventivamente le RSU prima di ricorrere\nal lavoro notturno di cui al D.lgs. n. 66 dell’8\u002F4\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di lavoro notturno imprevisto o per forza maggiore, non vi è\nobbligo di comunicazione alle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro notturno, ai soli fini del trattamento retributivo, si intende\nquello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei\ngiorni di riposo compensativo e nei giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai\nlavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a\nnorma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le\nmaggiorazioni percentuali, di seguito indicate, da calcolarsi sulla\nretribuzione base (minimo gabellare più contingenza più eventuale III\nelemento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro\nstraordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo tabellare\nmaggiorato della percentuale contrattuale di cottimo di cui all’art. 63 della\nparte terza (regolamentazione per gli operai), sulla contingenza e\nsull’eventuale III elemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"475\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"101\">\n  \u003Ccol width=\"94\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"475\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"475\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"475\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">operai\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">intermedi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">impiegati\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1. lavoro\n        straordinario diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"475\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2. lavoro festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3.\n        lavoro festivo effettuato in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4.\n        lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non compreso in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5.\n        lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">effettuato in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"475\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6. lavoro\n        straordinario festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"475\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7. lavoro\n        straordinario notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8.\n        lavoro straordinario festivo notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">70\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"94\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono assorbiti fino a concorrenza eventuali trattamenti previsti a livello\naziendale o territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni sopra previste si intendono onnicomprensive di ogni\nincidenza su qualsiasi istituto contrattuale e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle\npercentuali di maggiorazione per il lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili intendendosi che la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, secondo, terzo e quarto comma del D.lgs. n. 66 del\n8\u002F4\u002F2003 e in considerazione delle peculiarità del settore, caratterizzato da\nun andamento ciclico della domanda, da produzioni con necessità di\nsoddisfacimento in tempo reale del mercato di cui è diventata imprevedibile la\ntendenza, considerate ragioni obiettive dalle parti, il periodo di riferimento\ndella durata media settimanale di 48 ore viene stabilito sulla base di dodici\nmesi, anche ai fini delle comunicazioni di cui al comma quinto del citato art.\n4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca ore individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1\u002F1\u002F2005, per ogni ora di lavoro straordinario effettuata\noltre le 80 nell’anno solare, il lavoratore potrà optare tra la retribuzione\nspettante per il lavoro straordinario o un trattamento sostitutivo costituito\ndalla conversione delle ore di lavoro straordinario prestate in un uguale\nnumero di ore di riposo retribuito compensativo a regime normale, fermo\nrestando il pagamento della maggiorazione percentuale prevista dal CCNL per il\nlavoro straordinario che si intende onnicomprensiva di ogni incidenza su\nqualsiasi istituto contrattuale e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi retribuiti non potranno essere fruiti prima che sia trascorso un\nmese dal mese nel quale sono stati acquisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda provvedere ad accordare la richiesta per un massimo del 5% dei\nlavoratori in servizio nel reparto od ufficio, compatibilmente con le esigenze\ntecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di fruizione dovrà pervenire alla Azienda con un preavviso di\ntre giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi retribuiti non potranno essere fruiti oltre il 31 dicembre\ndell’anno solare successivo a quello nel quale la prestazione straordinaria\nè stata effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi retribuiti non fruiti entro tale data saranno trasformati nella\nretribuzione corrispondente, senza alcuna maggiorazione, e corrisposti con le\ncompetenze retributive del mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’opzione dovrà essere comunicata, per iscritto, dal lavoratore entro il\nventesimo giorno del mese in cui è stata effettuata la prestazione di lavoro\nstraordinario e vale anche per le ore di lavoro straordinario effettuate fino\nalla fine del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si verifichino condizioni per le quali si renda necessario\nl’intervento della Cassa integrazione guadagni o altre esigenze che\nnecessitino di una sospensione o riduzione della attività aziendale, potranno\nessere utilizzate anche le ore accantonate in banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano il rapporto di lavoro a tempo parziale un utile\nstrumento per favorire l’occupazione e far fronte a particolari esigenze\ndelle Aziende e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 61 del 25\u002F2\u002F2000 e successive\nmodificazioni e da ultimo la legge 247\u002F2007 le parti convengono di regolare\ncome di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con\nil consenso della azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche\nper il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La possibilità di reversibilità della prestazione potrà avvenire in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando compatibile con le mansioni svolte\ndal lavoratore secondo principi di proporzionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Il part-time reversibile potrà essere concesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla lavoratrice madre fino ai tre anni del bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per entrambi i genitori, per un massimo di due anni, nei casi di cura di\ncui al primo comma dell’art. 2 del DM 278\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto\nindividuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a\nquello a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in\ncui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione\nall’orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in\nrelazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a\ntempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si\nsvolge secondo una combinazione del tipo orizzontale e di quello verticale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di tipo verticale ciclico, vale a dire con prestazioni a tempo pieno\nintervallate ad assenze di prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza\nche nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale\npotranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le\npossibilità e le-condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da\ntempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. Nel contratto\ndi lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della\nprestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con\nriferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, oltre a quanto\nprevisto in materia di clausole flessibili ed elastiche nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole\nflessibili ed elastiche ai sensi del comma 7 dell’art. 3 del D.lgs. n. 61 del\n25\u002F2\u002F2000 e successive modificazioni e da ultimo la legge 247\u002F2007, è\npossibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale\nai sensi del comma 7 citato richiede il consenso del lavoratore formalizzato\nattraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di\nlavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente\ndella rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in\nmancanza, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. L’eventuale\nrifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole flessibili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, commi 7 e seguenti del\nD.lgs. n. 61 del 25\u002F2\u002F2000 e successive modificazioni e da ultimo la legge\n247\u002F2007, nel contratto di lavoro a tempo parziale le parti possono pattuire\nclausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione alle seguenti condizioni e modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà modificare la collocazione temporale della\nprestazione lavorativa negli stessi casi indicati alla lettera E) per il lavoro\nsupplementare, con un preavviso di due giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, commi 7 e seguenti del\nD.lgs. n. 61 del 25\u002F2\u002F2000 e successive modificazioni e da ultimo la legge\n247\u002F2007, nel contratto di lavoro a tempo parziale verticale e misto le parti\npossono pattuire clausole elastiche relative alla variazione della prestazione\nin aumento alle seguenti condizioni e modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà variare in aumento la prestazione lavorativa\nnegli stessi casi indicati alla lettera E) per il lavoro supplementare e nel\nlimite dell’orario di lavoro a tempo pieno, con un preavviso di due giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore temporalmente lavorate in orari diversi da quelli inizialmente\nconcordati o successivamente modificati (sia per effetto delle clausole\nflessibili sia per effetto delle clausole elastiche) comportano, in favore del\nlavoratore, il diritto a una maggiorazione del 5% della retribuzione oraria,\nche è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle\nspecifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore,\nè consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro\nsupplementare rispetto all’orario ridotto concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali ore aggiuntive rispetto all’orario di lavoro concordato\nsaranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del\n20% comprensiva dei riflessi sull’insieme degli istituti diretti, indiretti e\ndifferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare è ammesso per le seguenti causali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del\nprodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)attività a carattere stagionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a\nparticolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione\ndelle lavorazioni in altri periodi dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)esigenze di collocazione sul mercato di diverse tipologie di prodotto non\npresenti nella normale produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)esigenze legate alla sostituzione di una posizione rimasta vacante, a\ncausa di risoluzione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)partecipazione a fiere e mostre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)esigenze legate alla sostituzione di lavoratori assenti per ferie,\naspettative concesse a qualunque titolo, congedi, permessi retribuiti e non,\npermessi di studio, partecipazione a corsi di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)esigenze legate alla sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a\nsvolgere le mansioni assegnate, ma idonei ad altre mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)esigenze di carattere eccezionale che non possono essere soddisfatte con i\nnormali mezzi e assetti produttivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)necessità connesse alla manutenzione e al mantenimento e\u002Fo ripristino\ndella funzionalità degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)esigenze particolari connesse a vincolanti termini di consegna e\u002Fo\npresentazioni commerciali del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) realizzazione del campionario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti che creino\ndifficoltà alla filiera produttiva del committente o anticipazioni di consegna\nrispetto ai termini ordinari e\u002Fo alle quantità precedentemente fissate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale è pari alla\ndifferenza tra l’orario di lavoro ridotto e le otto ore giornaliere e le 40\nsettimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale è pari alla\ndifferenza tra l’orario di lavoro a tempo pieno e l’orario di lavoro\nridotto, nell’ambito della settimana, del mese e dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto e ciclico, è pari\nalla differenza tra l’orario di lavoro a tempo pieno e l’orario di lavoro\nridotto, nell’ambito della settimana, del mese e dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda valuterà con particolare attenzione la richiesta di essere\ndispensati dalle prestazioni di lavoro supplementare di lavoratori e\nlavoratrici per comprovati e documentati motivi di impedimento, di natura\nfamiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, qualora sia possibile in base alle esigenze aziendali,\naccetterà la richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo\ndeterminato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative\nstraordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e\ncontrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione\ndella ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto\nriguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di\nessa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti\neconomici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e\nmaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporto a tempo parziale verticale, la durata del periodo di\nprova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro per assenza\ndovuta a malattia e infortunio non sul lavoro si moduleranno nell’ambito dei\nperiodi di svolgimento del rapporto (ad esempio, nel caso di un rapporto a\ntempo parziale verticale che si svolga a mesi alterni con un periodo di prova\ndi tre mesi, questo si esaurirà al termine del terzo mese di effettiva\nprestazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale informerà le RSU, con cadenza annuale,\nsull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il\nricorso al lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>M)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non previsto, si rinvia alle norme del contratto collettivo\nnazionale di lavoro che troveranno applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 27 - Contratto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e contratto di somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con contratto a tempo determinato ed il ricorso al contratto di\nsomministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori che possono essere occupati in una azienda con\ncontratto a termine e con contratto di somministrazione, nelle fattispecie\nsopra indicate, è pari al 25% calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il\nmese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità\nproduttiva. Tale percentuale comprende sia i contratti con causale sia quelli\nsenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra\nindicate non potranno comunque superare il 20% calcolato sulla base dei sei\nmesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato\nnell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta\nferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti, purché non risulti\nsuperato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto\nnell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, le percentuali di\nlavoratori di cui alle due tipologie di contratto possono essere elevate in\nfunzione delle specifiche esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambe le tipologie di contratto sono escluse dalle limitazioni numeriche\ndi cui sopra se riferite alle seguenti ipotesi specifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed\nestere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)allestimento di stands fieristici, show-room;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)attività connesse a corners ed esposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già\nacquisite ancorché non presenti stabilmente in organigramma (anche in virtù\ndi precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili\nin tempi stretti sul mercato previo accordo con le RSU o in assenza delle RSU,\ncon le OO.SS. territoriali per la verifica delle citate condizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di\nattività produttiva, o di servizio, o alla entrata in funzione di una nuova\nlinea di produzione, o di una attività produttiva aziendale o di servizio, con\nuna durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del\nMezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218,\ntale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente\ncontratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a\nesigenze specifiche di singoli comparti merceologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve\nessere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di\nsperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi\ndall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Contratto di lavoro a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo determinato finiranno di interventi\ninformativi\u002Fformativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al\nprocesso lavorativo adeguati alla esperienza lavorativa e alla tipologia di\nattività e ai rischi elettivi ambientali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e di infortunio\nnon sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a\ntermine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute\nad un unico evento o a più eventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di malattia a carico della azienda cessa alla\nscadenza del periodo di conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza\ndel termine del contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo\ndeterminato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato\nrelativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si\nrendessero disponibili nell'ambito della unità produttiva di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato è così\nstabilito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AE1 - OPERAI: 3 settimane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AE2; AE3; AS2; AS3 - OPERAI: 5 settimane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AC1; AC2; - INTERMEDI: 5 settimane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AE2; AE3; AS2; AS3; AC3; AC4; - IMPIEGATI: 8 settimane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AD1; AD2, AD3 - IMPIEGATI: 15 settimane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova non potrà essere reiterato da parte della stessa\nazienda in caso di nuova assunzione sia con contratto a termine che con\ncontratto a tempo indeterminato entro 24 mesi per le medesime funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratori in\ncongedo di maternità, paternità o parentale, la durata del contratto stesso\npotrà essere anticipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo e\nposticipata di un mese rispetto al rientro in servizio del lavoratore\nsostituito per consentire un congruo periodo di affiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Contratti a termini acausali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso alla acausalità del\ncontratto a termine, l’assunzione del lavoratore con il contratto in esame\navviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o\nsostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che l'assunzione a tempo determinato costituisca e un\nesempio positivo di flessibilità e pertanto di individuare le seguenti ipotesi\nper le quali è possibile il ricorso al contratto in esame senza\nl’indicazione della causale che giustifica l’apposizione del termine, ai\nsensi di quanto previsto dalla legge 92\u002F2013 come modificata dalla legge\n99\u002F2013 di conversione del D.L. 76\u002F2013 ed ulteriori modificazioni e\nintegrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)l’assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni\nordinaria e straordinaria ferma restando la dichiarazione del d.d.l. che\nricorre agli ammortizzatori attestante la sospensione dal lavoro nella sua\ndurata massima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) l’assunzione di lavoratori percettori di ASPI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) l’assunzione di lavoratori inoccupati con più di 50 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) l’assunzione di donne con più di 40 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) l’assunzione di giovani fino a 29 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) l’assunzione di appartenenti alle liste di cui alla legge 68\u002F99;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) in tutti i casi di assunzione a tempo determinato di soggetti che abbiano\ngià avuto rapporti di lavoro a termine con il medesimo datore di lavoro per un\nperiodo non superiore a dodici mesi e comunque detto secondo contratto in ogni\ncaso non deve risultare superiore a ulteriori dodici mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)tutte quelle individuate dai contratti collettivi anche aziendali\nstipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei Datori di lavoro riconducibili ai\nfirmatari del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ipotesi dal punto 1) al punto 6) potranno riguardare anche soggetti che\nabbiano precedentemente sottoscritto contratti di lavoro con l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Deroga agli intervalli temporali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo\n7, comma 1, lettera c), punto 3) della legge 99 del 2013 l’assenza di\nintervalli temporali nella successione di contratti a termine nelle seguenti\nipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di\nattività produttiva, o di servizio, o alla entrata in funzione di una nuova\nlinea di produzione, o di una attività produttiva aziendale o di servizio, con\nuna durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del\nMezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218,\ntale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente\ncontratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a\nesigenze specifiche di singoli comparti merceologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere\nmai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di\nsperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 14 mesi\ndall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutte le ipotesi di cui alla lettera a) relativa alla acausalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in tutte le ipotesi regolamentate da eventuali accordi collettivi anche\naziendali stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro\nriconducibili ai firmatari del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Derogabilità al limite temporale dei 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla peculiarità del settore e in attuazione del rinvio\nlegislativo alla contrattazione nazionale previsto dall’art. 5 del D.lgs. n.\n368\u002F2001 (così come modificato dalla L. 247\u002F2007, dalla L. 92\u002F2012 e dal D.L.\n76\u002F2013), oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. 1525\u002F1963, le\nattività alle quali non si applica il limite temporale di 36 mesi, di cui al\ncomma 4-bis dell’art. 5 del D.lgs. n. 368\u002F2001, ai sensi e per gli effetti di\ncui al comma 4-ter del medesimo articolo, sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed\nestere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)allestimento stands fieristici, show-room;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attività connesse a corners ed esposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già\nacquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima\nazienda) difficilmente reperibili in tempi stretti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni,\nl’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o\nindirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui\nsiano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o\nsostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni\nlavorativi dall’inizio della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi\ninformativi\u002Fformativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al\nprocesso lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia di\nattività e ai rischi elettivi ambientali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi\ndi cui all’art. ___ del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del rinvio previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo\ndel D.lgs. n. 368\u002F2001, come modificato dalla legge n. 247\u002F2007, la durata\nmassima dell’ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in\nderoga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-\nbis, primo periodo, della citata legge - è pari ad un periodo non superiore a\n8 mesi. La stipula di tale ulteriore successivo contratto a termine in deroga\nassistita avverrà presso la Direzione territoriale del Lavoro competente per\nTerritorio e con l’assistenza di una rappresentante sindacale cui il\nlavoratore sia iscritto o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, nella esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo\nsuperiore a 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con\nriferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a termine per attività stagionali ha diritto di\nprecedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore\ndi lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza di cui\nai commi 4 quater e 4 quinquies può essere esercitato a condizione che il\nlavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro\nrispettivamente 6 mesi e 3 mesi dalla cessazione del rapporto stesso e si\nestingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Contratto di somministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle\ncircostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla\nregolamentazione del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari\nistituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la\nsomministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesse a fronte di ragioni\ndi carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se\nriferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazioni, è\nammessa nei casi previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli\naccordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria d’intesa\ncon le strutture territoriali delle parti stipulanti il presente contratto, per\nciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai lavoratori\nsomministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei\ntre anni solari precedenti (ex art. 20, comma 5-quater del D.lgs. 10.09.2003 n.\n276, come modificato dai successivi interventi legislativi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato\nesente da motivazioni per almeno tre lavoratori in ciascun anno solare qualora\nl’azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in\nnumero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazioni è\ninoltre ammessa per l’utilizzo di soggetti che possono accedere al\ncollocamento obbligatorio di soggetti condannati ammessi al regime di\nsemilibertà nonché di soggetti in via di dimissioni o dimessi dagli istituti\ndi pena.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, altresì, di rinviare alla contrattazione aziendale\nl’eventuale definizione di ipotesi per le quali è possibile il ricorso al\ncontratto in esame senza l’indicazione della causale che giustifica\nl’apposizione del termine, giusto quanto previsto dall’art. 1, comma 1-bis,\nsecondo periodo del D.lgs. 368\u002F2001, come modificato dalla legge 28.06.2012, n.\n92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per\nsostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di\nlavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per\nil passaggio delle consegne per un periodo massimo di 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto\ndi somministrazione di lavoro, si atterrà alle disposizioni di cui all’art.\n24, comma 4 del D.lgs. 276\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente normato dal presente CCNL in materia di\ncontratti a termine e somministrazione, le parti rimandano alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire\nmodifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo, previa\nverifica delle compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale,\nprocederanno ad una eventuale armonizzazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 28 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza\ndella normale retribuzione, nella misura di 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3\nsettimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate\nequivalenti ad una settimana. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le\nesigenze di lavoro, contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparti\ne\u002Fo uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la\nDirezione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà\nanche l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre\nimmediatamente precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui ai punti b), c) e d) dell’art. 22 del presente\nCCNL, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili\ncome ferie, per cui si darà luogo al corrispondente prolungamento del periodo\nferiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per\nmancate ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\nferie, l’azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per\nil ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta\nper la durata del viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per\nritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso\nsostitutivo delle ferie maturate. Al lavoratore che all’epoca del rapporto\ndelle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non\navere ancora una anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso\nl’azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del\nperiodo feriale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a\nquesti effetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, il lavoratore ha\ndiritto alle ferie in proporzione dei mesi di anzianità maturati\nsuccessivamente all’epoca della maturazione del precedente periodo feriale\noppure dal giorno dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Minimi retributivi contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi retributivi contrattuali sono riportati nelle tabelle allegate alla\nparte nona del presente contratto, di cui sono parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 30 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della\nricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla\nnormale retribuzione percepita dal lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai lavoranti a cottimo, la normale retribuzione dovrà tener\nconto dell’incidenza media dell’utile di cottimo realizzato nel trimestre\nprecedente. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante\nil corso dell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della tredicesima mensilità, quanti sono i mesi di servizio\nprestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va\nconsiderata a questi effetti come mese intero. I periodi di assenza per\nmalattia o infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal\npresente contratto, nonché i periodi di assenza per regolari permessi che non\nsuperino nel complesso il periodo di un mese nell’anno, saranno utilmente\ncomputati ai fini della tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta normalmente ad ogni fine mese con la\nspecificazione degli elementi costitutivi tenendo presente che per retribuzione\nbase si intende minimo tabellare più contingenza e per normale retribuzione si\nintende la retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il pagamento della retribuzione mensile sia con assegno bancario,\nche con assegno circolare oppure con accreditamento in conto corrente\nconformemente agli usi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento\nrispetto alla scadenza in uso, decorreranno di pieno diritto gli interessi,\nnella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza\ndalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso il lavoratore avrà\nfacoltà di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione\ndell’indennità di anzianità e di mancato preavviso. In caso di\ncontestazione sulla retribuzione e sugli altri elementi costitutivi della\nretribuzione stessa, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte\ndi retribuzione non contestata, contro rilascio, da parte dell’interessato,\ndella quietanza per la somma ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ad eventuali consuetudini aziendali, ai lavoratori che ne\nfacciano richiesta verranno accordati acconti proporzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Reclami sulla retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella\nindicata sulla busta o documento equivalente dovrà essere fatto all’atto del\npagamento: il lavoratore che non vi provvedere perde diritto di reclamo per\nciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore\nentro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della\nretribuzione affinché il competente ufficio d’azienda possa provvedere al\nconguaglio delle eventuali differenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono\nla retribuzione dovranno essere resi noti dal lavoratore alla direzione\ndell’azienda al più presto possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello con contenuti economici, di cui alla\nPremessa al presente CCNL lettere B) e C) è consentita per l’istituzione di\nun Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo\nincrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle\npiccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndella impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale,\ncosì come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà\nriguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto\na quelli definiti dalla contrattazione nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai\nrisultati conseguiti secondo i principi di cui sopra e, per loro natura\ndovranno avere carattere variabile e non definibile a priori e saranno\ncommisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e\nle procedure di verifica che le parti indicheranno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento\ncontributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla legge, ove necessario\nattraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se\nsopravvenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la natura del premio, il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla\nlegge 29\u002F05\u002F92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è\nomnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e\u002Fo di legge (lavoro\nsupplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a\nqualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di\npreavviso, tredicesima mensilità, etc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n.\n402 del 29\u002F07\u002F1996.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati\nconseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o\nterritoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello\ncui si riferiscono i risultati stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui\nall'art. 1, punto 2, parte prima del presente contratto una commissione di\nlavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad\norientare la contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta\ndiversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale,\nl’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le\nrealtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le\nparti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla\nnegoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da\nadottare nella fase di definizione del premio di risultato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)indice di partecipazione-ore lavorate riferite alle ore lavorabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)indice di qualità-garanzia del prodotto, miglioramento e recupero\nscarti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi\nprodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)indici di produttività\u002Fefficienza-velocizzazione consegne, pezzi\nprodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con\nla necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano\ninsorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilite,\nalle quali deve uniformarsi la contrattazione di secondo livello, nel caso in\ncui si verifichi una presunta difformità e a livello locale permanga su tale\naspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per\niscritto all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si\nincontreranno nei quindici giorni successivi al fine di valutare soluzioni per\nuna corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 bis - Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A valere dal 1° aprile 2010 e fino al 1° novembre 2013 verrà erogato un\nelemento di garanzia retributivo pari ad € 8 lordi mensili per 12\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A valere dal 1° dicembre 2013 l’elemento perequativo, di cui sopra, sarà\npari ad € 13,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive\ndi contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti\neconomici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL,\npari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti\ncontrattuali e\u002Fo di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno\ntenuto conto in sede di quantificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, gli importi suddetti sono, ai sensi della L. 297\u002F82 e ai sensi\ndell’art. 48 del presente CCNL esclusi dagli elementi utili al calcolo del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 34 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori operai, impiegati, intermedi e quadri avranno il diritto\nper ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda,\nalla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un\nmassimo di cinque aumenti periodici di anzianità biennale deindicizzati e in\ncifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dall’1.1.2009 gli aumenti periodici matureranno sulla base\ndei seguenti nuovi valori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AD3 15,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AD2 14,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AD1 13,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AC4 12,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AC3 10,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AC2 10,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AC1 9,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AS3 11,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AS2 9,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AS1 9,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AE3 9,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AE2 8,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. AE1 8,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo\na quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli\neffetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti\nche non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l’importo degli\naumenti periodici già maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici\nnella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al\nraggiungimento dell’importo massimo previsto per la nuova categoria ivi\ncompreso l’importo maturato nelle precedenti categorie. La frazione del\nbiennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli\neffetti della maturazione del successivo aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità come\nsopra definita ha trovato applicazione con il CCNL 12\u002F9\u002F1979 oltre a quanto\nprevisto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano integralmente le norme di attuazione previste dal CCNL del\n1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data di stipulazione del CCNL\n12\u002F09\u002F79 mantengono in cifre gli importi degli aumenti periodici di anzianità\ngià maturati a tale data e avranno diritto alla maturazione di ulteriori\naumenti periodici biennali di anzianità, secondo gli importi previsti dalla\npresente disciplina fino ad un massimo complessivo di 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso del passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a impiegato o\na quadro che comporti novazione del rapporto di lavoro, il numero degli aumenti\nperiodici di anzianità maturabili è di 5.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un permesso di 16 giorni\nconsecutivi di calendario con decorrenza della normale retribuzione, per le\ngiornate altrimenti lavorative cadenti nello stesso periodo, dedotto quanto\ncorrisposto dall’istituto assicuratore competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali, né potrà\nessere considerato come periodo di preavviso. La richiesta del congedo deve\nessere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore con un preavviso di\nalmeno 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni\nsuccessivi all’inizio del periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Indennità di zona malarica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non\nmalarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da\nfissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle\ncompetenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 37 - Mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti dichiarano di ricercare, ove possibile, opportune iniziative atte a\nconsentire la costituzione di mense per i lavoratori, a livello aziendale o\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la realizzazione di mense comunque organizzate\ncomporterà l’abrogazione delle eventuali somme fino allora corrisposte dalle\naziende al lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi\nsuccessivi, permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a\ndisposizione di tutti i dipendenti, ai lavoratori non in prova che intendono\nfrequentare corsi di studi compresi nell’ordinamento scolastico e svolti\npresso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, oppure altre iniziative di\nformazione professionale, purché riconosciute dalla azienda come idonee al\nmiglioramento professionale del lavoratore in relazione alle mansioni allo\nstesso affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono usufruibili\nanche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione\ndei lavoratori per la frequenza ai corsi di cui sopra moltiplicando ore 10\nannue per 3 e per il numero dei dipendenti occupati nella azienda o\nnell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno usufruire di permessi\nretribuiti non dovranno superare il 3% del totale delle forze occupate; dovrà\ncomunque essere garantito in ogni reparto il regolare svolgimento\ndell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano fino a 25 dipendenti potrà usufruire\ndei permessi retribuiti un solo lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per la frequenza ai\ncorsi di cui al primo comma per un massimo di 150 ore in un triennio,\nusufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore\nintende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste\ncome permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unicamente nel caso di frequenza dei corsi per il recupero della scuola\ndell’obbligo, le ore di permesso retribuito, comprensive delle prove di\nesame, pro-capite nel triennio sono elevate a 250.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di ore di permesso retribuito a ore di frequenza di detti corsi\nè in tal caso elevato a 2\u002F3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione Aziendale di\nnorma un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la\ndurata, l’istituto organizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà fornire alla azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione\ndelle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra\nindicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o\nriduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni\nsalariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente\narticolo assorbono e sostituiscono integralmente la disciplina prevista per i\nlavoratori studenti dall’art. 28, parte prima del CCNL 23 giugno 1973, fermo\nrestando quanto previsto dall’art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedi per la formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i\nlavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda\npossono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi\nper un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato,\nnell’arco della intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola\ndell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma\nuniversitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse\nda quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno\n30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni\nprima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi\ndella richiesta e allegando la relativa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze\ntecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo\ninformerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della\nnormale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente\nassentarsi dalla unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1%\ndel totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a\n149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi n. 1 lavoratore; fermo restando\nquanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dalla\napplicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno\narrotondati all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e\nnon ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile\nnell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia\ne con altri congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali\nprevisti nel presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già\nprevisti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti,\ncondizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze non giustificate\nvalgono le norme disciplinari previste nel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giustificazioni devono essere presentate entro quattro ore dall’inizio\ndell’orario di lavoro previsto, salvo casi di giustificato e comprovato\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza, ancorché giustificata e autorizzata, non dà luogo a\ndecorrenza di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Congedi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>A) Permessi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al\ndecreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore\nhanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in\ncaso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore\nmedesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire rispetto\nall’inizio della propria prestazione, il datore di lavoro dell’evento che\ndà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei\ngiorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque\ngiorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del\nmedico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o\ndel medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della\nstruttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La certificazione delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera\nd) del decreto ministeriale citato, deve essere presentata contestualmente alla\ndomanda di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso dei soggetti sopra indicati,\nil lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa\ncertificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso\no dall’accertamento della insorgenza della grave infermità, documentata come\nindicato al 3° comma o della necessità di provvedere a conseguenti specifici\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al 3°\ncomma, il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento\ndell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore e in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il\nlavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità\nordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere\nutilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno\nalle condizioni previste dalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento della\ninsorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei\nlavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, le aziende potranno\nrichiedere ai lavoratori - ove possibile - una programmazione almeno\ntrimestrale dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della\ncollocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato\nall’impresa, dovranno essere tempestivamente comunicate all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>In occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto al padre 1 (uno)\ngiorno di permesso retribuito; il lavoratore dovrà presentare idonea\ndocumentazione al riguardo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi\nall’evento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Congedi per gravi motivi familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma\ndella legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione\ndi cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha\ndiritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente\nindicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione\npersonale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art.\n433'cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap,\nparenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo,\nad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente.\nL’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo\ne determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in\nrelazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e alle ragioni\norganizzative e produttive che non consentono la sostituzione del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei\nsuccessivi 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a\ntermine, nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della\nsostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto\nper il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1, D.M. 21.7.2000 n. 278,\nper il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi\nretribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in\ncui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non\nsuperiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24\nore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali\nragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito\ncomunque entro i successivi sette giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavoratore\nconserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, né alla\ndecorrenza della anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo\ndi attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Tutela delle categorie dello svantaggio sociale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e lavoratori immigrati - Lavoratori tossicodipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Giocatori d'azzardo patologici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nella condivisa valutazione della opportunità di interventi di\nlegge nei confronti delle categorie socialmente svantaggiate, si danno atto\ndella necessità di un'efficace applicazione delle norme di tutela esistenti e\ndelle disposizioni che saranno introdotte nell'ordinamento giuridico interno\nper l'attuazione di direttive comunitarie in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione\ncon la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità\ntecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei\ndisabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della\ncapacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli\nesami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto dall’art. 1 della\nparte I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, preso atto che nel settore legno-arredamento si\nregistra un progressivo aumento dei lavoratori extracomunitari, demandano alle\naziende eventuali soluzioni organizzative che consentano di contemperare le\nesigenze familiari dei singoli con le necessità produttive delle imprese,\navendo riguardo alle norme in materia di lavoratori immigrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali\nintendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo\nindeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il\ntempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta\nall'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a tre anni. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di ludopatia\n, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione\npresso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo\nindeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il\ntempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta\nall'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è\nconsiderata, ai fini normativi, economici e previdenziali, aspettativa non\nretribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, familiari di un tossicodipendente o di un ludopatico possono a\nloro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per\nconcorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo, qualora il servizio\nsanitario nazionale ne attesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le\nproprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle\nproprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi\ndelle leggi nn. 482\u002F1968, 104\u002F1992 e 68\u002F1999 in funzione delle capacità\nlavorative degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, per quanto riguarda il controllo delle assenze per malattia, fatto\nsalvo quanto stabilito dall’art. 5 della legge n. 300\u002F70, concordano quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di\nassenza dal lavoro e per la durata dell’intera malattia, a trovarsi a\ndisposizione per il controllo al recapito comunicato al datore di lavoro dalle\nore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Tale controllo è\neffettuabile da personale incaricato dalla Unità Sanitaria Locale e\u002Fo INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente ogni mutamento di recapito dovrà essere tempestivamente\ncomunicato alla azienda allo scopo di rendere possibili le visite di cui al\npresente paragrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative\ne\u002Fo amministrative locali o nazionali. Sono altresì fatte salve le necessità\ndi assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti alla malattia o per\ngravi eccezionali motivi familiari preventivamente - salvo casi di forza\nmaggiore - comunicati all’azienda e successivamente documentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata reperibilità il lavoratore è tenuto a recarsi entro il\nprimo giorno utile successivo al controllo presso l’Unità Sanitaria Locale\ninformandone contemporaneamente l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite e senza\ngiustificato motivo di cui al comma ultimo del punto a), non venga reperito dal\npersonale incaricato dalle competenti strutture pubbliche al recapito\ncomunicato perderà l’intero trattamento economico, parziale o totale a\ncarico dell’azienda, sino a 10 giorni e nella misura della metà per i\nsuccessivi giorni, nei limiti previsti dal contratto, esclusi quelli di\nricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Sono\nfatte salve diverse successive disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze e le inosservanze di cui al punto a) comporteranno\nl’irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari\ncontrattualmente previsti, con proporzionalità relativa alla infrazione\nriscontrata e alla sua gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata presentazione di cui al punto b) comporterà l’irrogazione a\ncarico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti.\nNon si terrà conto ad alcun effetto di tutti i provvedimenti disciplinari di\ncui al punto a), decorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Permessi di entrata e uscita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento\nse non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo permesso della Direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o\ntrattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore\nalla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo casi\neccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Trattenute per risarcimento danni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente\ncontestati al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo del risarcimento dei danni sarà valutato dalla Direzione della\nazienda, mediante consultazione della Rappresentanza Sindacale Aziendale o\ndella RSU a richiesta dell’interessato, in relazione alla entità del danno\nsubito e sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della\nnormale retribuzione di ogni periodo di paga. In caso di reclamo o controversia\nsulla valutazione del danno, verrà seguita la procedura di cui all’art. 52\ndella presente parte comune (Reclami e controversie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’eventuale saldo scoperto\nsarà trattenuto sui compensi e sulle indennità spettanti al lavoratore a\nqualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine,\ngli attrezzi, gli utensili, i disegni e in genere tutto quanto viene a lui\naffidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli\nattrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare\nconsegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli\nutensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui\nimputabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore\nsenza l’autorizzazione della Direzione della azienda o di chi per essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore prima di lasciare\nlo stabilimento dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato:\nqualora non lo restituisse in tutto o in parte, l’azienda tratterà\nl’importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui\ncompensi e sulle indennità spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Visite di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le visite di controllo si fa riferimento alle disposizioni della legge\n20 maggio 1970, n. 300 e al D.lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 47 - Indennità di preavviso e anzianità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte le indennità di preavviso e il trattamento di fine\nrapporto saranno corrisposte in base alle disposizioni dell’art. 2122 Codice\nCivile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 48 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29\nmaggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli\neffetti del 1° comma dell’articolo 2120 C.C. e della suddetta legge è\ncomposta esclusivamente dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge 297\u002F1982);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premio di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premi e provvigioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maggiorazioni per turni avvicendati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tredicesima mensilità ed eventuali mensilità corrisposte\naziendalmente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cottimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di maneggio denaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di mensa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione o trasformazione della azienda non determina normalmente la\nrisoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei\nconfronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio,\ncategoria, mansioni etc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro\ntrattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente\ncontratto, non hanno inteso sostituire le condizioni normative più favorevoli\nal lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere\nmantenute ‘ad personam’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Norme complementari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di\nlegge e degli accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Reclami e controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate\nper eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le\ncontroversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa\nl’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con\nla Direzione della azienda tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la\nRSU, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli\nimprenditori e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo la facoltà\ndi esperire l’azione giudiziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto\nsaranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di\nmancato accordo, da quelle nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nell’intento di costruire nuove relazioni industriali nel\nsettore, si impegnano affinché le possibili controversie in sede di\napplicazioni del presente CCNL e\u002Fo in merito ad eventuali contenziosi in sede\naziendale vengano affrontate con il pieno e immediato coinvolgimento delle\nAssociazioni stipulanti attraverso l’istituzione di una apposita commissione\nparitetica nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - ARCO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A valere dall’1.01.2005, la contribuzione ad ARCO sarà calcolata sulla\nretribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di\ncontingenza, EDR, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi\nindividuali, importi in misura fissa aziendale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dall’1.01.2009 la contribuzione ad ARCO sarà calcolata\nsulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive\nparitetiche a carico della azienda e del lavoratore vengono fissate, con\nmedesima decorrenza, nella misura dell’1,20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dall’1.11.2013 le aliquote contributive paritetiche a\ncarico della azienda e del lavoratore vengono fissate, nella misura\ndell’1,30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dall’1.01.2014 le aliquote a carico della azienda saranno\ndell’1,40%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dall’1.01.2015 le aliquote a carico della azienda saranno\ndell’1,60%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dall’1.01.2016 le aliquote a carico della azienda saranno\ndell’1,80%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni\nderivanti da accordi territorio e\u002Fo aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell’assemblea di ARCO potranno disporre annualmente di 8 ore\ndi permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 54 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è\nALTEA fondo intersettoriale costituito fra FeNEAL\u002FUIL, FILCA\u002FCISL e\nFILLEA\u002FCGIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti impegnano gli Organi dirigenti di ALTEA e di ARCO a verificare, nel\ncaso in cui il Fondo previdenziale ARCO venisse abilitato a svolgere anche la\nfunzione di Fondo sanitario, l'unificazione dei due Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel frattempo, le Parti impegnano gli Organi dirigenti di ALTEA e di ARCO a\nintegrare, nel pieno e completo rispetto nella normativa vigente, le attività,\nl'organizzazione e le strutture dei due Fondi per realizzare economie di\nscala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione per gli iscritti al fondo ALTEA sarà di € 10,00 mensili\na lavoratore per 12 mensilità, a carico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione decorrerà dal 1° agosto 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo Statuto e il Regolamento del fondo ALTEA definiranno i metodi e i criteri\nnecessari. La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali\ncontribuzioni derivanti da accordi territoriali e\u002Fo aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 55 - Tutela della dignità personale dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della normativa di riferimento, che individui la definizione di\nmobbing e molestie sessuali, le parti riconfermano che sul luogo di lavoro\ndovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo\naspetto, compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto\nogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti\nche arrechino offesa alla personalità e alla integrità psicofisica del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>In particolare, dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che\ndeterminino una situazione di disagio della persona cui si sono rivolti, anche\nin riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti, al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni,\nconvengono di costituire una commissione paritetica con il compito di elaborare\ni codici di condotta. La Commissione si riunirà entro il 30 maggio 2014 per\nconcludere i lavori entro il mese di dicembre 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa che la commissione elabori i codici di condotta, che saranno\nsottoposti alle parti sociali per la loro ratifica, in caso di molestie\nsessuali e\u002Fo mobbing sul luogo di lavoro, la RSU o le OO.SS. e la Direzione\nAziendale opereranno di ripristinare le normali condizioni lavorative\ngarantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 56 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL decorre dalla data del 1° giugno 2013 e, fatte le salve\ndiverse decorrenze previste per specifici istituti, avrà scadenza alla data\ndel 31 maggio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso si riterrà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà\ndisdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale di FeNEAL, FILCA E FILLEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL auspicano di pervenire, alla scadenza\ndel contratto, ad un unico contratto nazionale del settore legno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Disposizioni finali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora dalla Federazione Lavoratori delle Costruzioni (FeNEAL-FILCA-FILLEA)\nsiano concordate con altre Associazioni di datori di lavoro e di artigiani\ncondizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali\ncondizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con\nverbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle\naziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso\nOrganizzazioni aderenti alla CONFIMI Impresa Legno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte III - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 58 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione al lavoro dell’operaio è subordinata al superamento di un\nperiodo di prova così articolato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-categoria AE1: due settimane di effettiva prestazione, prorogabile di\ncomune accordo fino a tre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria AE2 e AS1: quattro settimane di effettiva prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria AS2: sei settimane di effettiva prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria AS3: nove settimane di effettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso l’anzianità dell’operaio decorre dal primo giorno di\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio\nsul lavoro e malattia non professionale, l’operaio sarà ammesso a completare\nil periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro\n15 giorni dall’inizio della assenza per malattia non professionale, ed entro\n20 giorni dall’inizio della assenza per infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione\ndi cui all’articolo 1, parte Comune del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Elementi, computo e modalità di corresponsione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell’operaio è costituita dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)salario (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità - eventuali\naumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la quota oraria del salario mensile si divide il salario\nstesso per 174 (centosettantaquattro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normale retribuzione agli operai sarà corrisposta mensilmente in ragione\ndelle giornate lavorate e, nell’ambito delle giornate, in ragione delle ore\nlavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per\nl’intero orario contrattuale di lavoro verrà corrisposta l’intera\nretribuzione mensile; questa sarà ugualmente corrisposta in caso di assenza\nper festività, ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e per altre\nassenze che, comunque, comportino il diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro fino a\n40 ore settimanali, nonché le festività, le ferie, i permessi retribuiti, con\nl’esclusione soltanto delle festività cadenti di domenica o nel giorno di\nriposo compensativo per quei lavoratori che prestino la loro opera di domenica.\nAgli operai che nel corso del mese presteranno la loro opera per un orario\ninferiore alle 40 ore settimanali, per cause diverse da quelle sopra indicate,\nverrà detratta una quota pari a 1\u002F174 della retribuzione mensile per ciascuna\ndelle ore non lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 – Recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a\ncausa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti\ninteressate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e\nvenga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a\nquello in cui si è verificata l’interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Sospensione di breve durata e interruzione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- soste - integrazione salariale, contratto di solidarietà\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove nella giornata si verifichino, per cause di forza maggiore, interruzioni\ndi lavoro di qualsiasi entità, qualora la Direzione della azienda trattenga\nl’operaio a disposizione dello stabilimento, questi avrà diritto alla\ncorresponsione della paga per tutte le ore di lavoro. In caso di sospensione di\nlavoro superiore a 15 giorni, l’operaio potrà richiedere la risoluzione del\nsuo rapporto di lavoro con diritto alle eventuali indennità spettanti in caso\ndi licenziamento, compresa quella relativa al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Industrie boschive e forestali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per cause di forza maggiore, indipendenti cioè dalla volontà del\ndatore di lavoro e del lavoratore, si dovesse addivenire alla sospensione della\nlavorazione, l’operaio lavorante ad economia, per il periodo di tempo\nsuperiore a mezzora, non ha diritto a compenso alcuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Integrazione salariale, contratto di solidarietà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante gli interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali o ad\norario ridotto e del contratto di solidarietà, i lavoratori non matureranno\ngli istituti contrattuali e di legge per le ore di intervento attuate\nrelativamente a quanto di competenza dell’azienda e fermo restando quanto di\ncompetenza dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Matureranno, invece, i detti istituti in relazione alle ore di lavoro\neventualmente effettuate. Per il trattamento di fine rapporto troverà\napplicazione quanto previsto dalle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Modifica di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al\nsuo gruppo purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione.\nAll’operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore,\ndovrà essere corrisposta la retribuzione della categoria superiore per il\ntempo per il quale vi resta adibito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo continuativo di 40 giorni lavorativi nel disimpegno di\nmansioni superiori, avverrà senz’altro il passaggio dell’operaio, a tutti\ngli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di\nun altro operaio assente con diritto alla conservazione del posto, nel qual\ncaso il trattamento di cui al 2° comma spetterà per tutta la durata della\nsostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria\ninferiore conserverà la propria retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Lavoro a cottimo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da\ngarantire nei periodi normalmente considerati, all’operaio di normale\ncapacità e operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore\nal 6,50% del minimo di paga base tabellare del gruppo di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai\nlavoranti a cottimo del medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi\nsopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al\nsuddetto 6,50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il\nminimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua\ncapacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al\nraggiungimento di detto minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per\naffissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire e\nil compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei\nguadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga\nindipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute\nmodifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo\nsaranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che\nle modifiche stesse avranno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo\npari a quello previsto per l’assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell’operaio l’azienda metterà a disposizione\ndell’operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel\nperiodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La\nspecificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita\nper tariffe alle quali, data la contemporaneità della loro applicazione,\ncostituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non\ncontemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata,\nnormalmente non si effettua la rilevazione dei tempi. Il periodo di\nassestamento delle tariffe di cottimo potrà avere durata fino a 4 mesi e sarà\nconcordato fra le parti interessate. Si intende per periodo di assestamento, il\ntempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto\nin caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al\nfine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo tra le parti per la durata dell’assestamento può anche essere\ntacito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento\nquando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione\ndell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia\nil lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato\nl’operaio avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile\nliquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella\nmedesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo\nsempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di\ncottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente\naccertarne le cause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo\nsaranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia\nindividuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di\nesperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad\nesempio quelle relative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di\ncottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazioni nelle\ncondizioni di esecuzione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)al conteggio e alla liquidazione dei cottimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione\ne la RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo\nche la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla\ndata di instaurazione della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda\nistanza dalle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Industrie boschive e forestali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalla azienda in modo da\ngarantire, nei periodi normalmente considerati, all’operaio di normale\ncapacità e operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore\nal 6,50% del minimo di paga della categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai\nlavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi\nsopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al\nsuddetto 6,50%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui\ndetto complesso di operai venga riconosciuto di capacità ed operosità\nsuperiori al normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il\nminimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua\ncapacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al\nraggiungimento di detto minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per\naffissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire e\nil compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio che venga passato dal lavoro a cottimo a quello ad economia\nnella medesima lavorazione, l’azienda conserverà l’utile di cottimo se\nrimarranno inalterate le condizioni di lavoro e se sarà a lui richiesto il\nmantenimento della stessa produzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio cottimista che venga contemporaneamente adibito a lavori\ndiversi da quello a cottimo, l’azienda corrisponderà un trattamento\neconomico minimo pari alla paga ad economia maggiorata del minimo di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Regolamento del lavoro a domicilio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Definizione del lavoratore a domicilio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue\nnel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con\nl’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con\nesclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per\nconto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e\nattrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il\ntramite di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento\ndi quanto stabilito dall’articolo 2094 C.C. ricorre quando il lavoratore a\ndomicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le\nmodalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da\neseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento\no nella intera lavorazione di prodotti oggetto della attività\ndell’imprenditore committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi\ndipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle\ncondizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello\nstesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro\nin esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi\nnatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Divieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali\ncomportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la\nsalute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione,\nriorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o\nsospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno\nrispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione\ndelle sospensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi\ndell’opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali,\nunitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono\nconsiderati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per\nconto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Libretto personale di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10\ngennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno\nspeciale libretto di controllo, uniforme al modello ministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro,\nquando ne ricorra la circostanza, se e per quali datori di lavoro egli presti\ncontemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente\nlegislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni\nsociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Responsabilità del lavorante a domicilio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la\nresponsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella\nper l’esatta esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale,\nprevisto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni,\nciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno\ncostituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai\ninterni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a\ncottimo, indennità di contingenza e indennità accessorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di contingenza e indennità accessorie dovranno essere tradotti\nin quote orarie sulla base di otto ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui\nsopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario a un\nlavorante di normale capacità per eseguire l’operazione o il gruppo di\noperazioni ad esso richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione\ndelle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi\nindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, del variare\ndella paga base, delle eventuali indennità accessorie e della indennità di\ncontingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza,\nall’aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti contraenti, potrà essere predisposto un\nincontro a livello territoriale, tra le rispettive Organizzazioni dei datori di\nlavoro e di lavoratori, al fine di verificare la corretta applicazione della\nnormativa di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Maggiorazione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con ferie o con le festività\nnatalizie, sarà corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennità\nsostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festività\nnazionali e infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una maggiorazione del 22% da computarsi sull’ammontare complessivo della\nretribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo\nconsiderato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavorante a domicilio, in\nconformità con la legge, una indennità sostitutiva del Trattamento Fine\nRapporto nella misura del 5% dell’ammontare complessivo della retribuzione\nglobale percepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a\nconcorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime\nfinalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pagamento della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all’atto della riconsegna\ndel lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non\ncontrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Procedura di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU può richiedere alla Direzione Aziendale un esame dei problemi\nrelativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario\ndi lavoro e sui livelli di occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’effettuazione di tale esame, le RSU potrà farsi assistere da un\nlavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e\ncontinuativamente per l’azienda interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente\nregolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad un altro della\nstessa azienda, situato in diverse località, e sempre che tale trasferimento\nporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza e stabile dimora,\nsarà corrisposto l’importo previamente concordato con l’azienda delle\nspese di trasporto per sé e per i familiari viventi a carico che con lui\neffettivamente si trasferiscono, nonché delle masserizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente per l’operaio, l’azienda in più di tali spese\nriconoscerà una speciale indennità di trasferimento nella misura\ncorrispondente a 17\u002F30 di retribuzione base (minimo tabellare e contingenza) se\ncelibe e 34\u002F30 di retribuzione base se con familiari viventi a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio ha inoltre diritto al rimborso delle spese sopportate per\nanticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovuto, per un massimo\ncomunque di tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove\nnormalmente svolge la sua attività compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi\nsul luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto e alloggio nei\nlimiti della normalità ed in base a nota documentata, salvo accordo\nforfettario tra la ditta e l’operaio; l’azienda, nel caso in cui non abbia\ngià provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma\ncongrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio,\nsalvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro\ndella trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della\nmissione sempreché siano autorizzate e comprovate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l’assenza\ndalla sede per missione non superi le 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità\nverrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di\nviaggio effettivamente compiute dall’operaio per recarsi sul luogo di lavoro\n(detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento)\nverrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo\ntabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Analogo trattamento\nsarà riservato all’operaio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno\nalla sua abitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’operaio venga inviato in missione fuori sede, per\nincarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della\nnormale residenza per periodi superiori ad un mese, l’indennità di cui alla\nlettera d) dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a\nnessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali\ntrattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi\nall’operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più\nfavorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la\nloro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del comune\nin cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque\nchilometri dallo stabilimento medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell’indennità predetta gli\noperai che normalmente o in lunghi periodi dell’anno sono adibiti a compiere\nla loro opera fuori dallo stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l’orario e l’itinerario\nche l’operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto\ndi cui l’operaio dovrà servirsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie,\nnotturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia\nesplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la permanenza in trasferta dell’operaio avrà durata superiore a 3\nmesi, l’operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre\ngiorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le\nesigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la\nditta dovrà, su richiesta dell’operaio in trasferta, concedere all’operaio\nstesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto\ncon mezzi ordinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale per operai trasfertisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, i trattamenti\neconomici previsti dal presente articolo non sono da considerarsi aggiuntivi a\ntrattamenti già in essere a livello aziendale e\u002Fo individuale; pertanto, gli\nstessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello\naziendale e\u002Fo individuale, fatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per operai trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per lunghi\nperiodi dell’anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo\nstabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Lavori pericolosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori\neseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli\ninfissi che si svolge ad una altezza non inferiore a m. 4,50 da terra o dal\npavimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di\neffettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità\nspeciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza)\ncon facoltà delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente\ngià concesso allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40\ngradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi sarà\ncorrisposta l’indennità speciale di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Chiamata alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata alle armi dell’operaio per adempimento degli obblighi\ndi leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13 settembre 1946,\nn. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutti il\nperiodo del servizio militare e l’operaio stesso ha diritto alla\nconservazione del posto e agli altri eventuali benefici di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro\nun mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l’operaio\nsarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla legge 3\nmaggio 1955, n. 370.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei\nconfronti dei lavoratori delle industrie boschive e forestali assunti a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 69 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o malattia professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Denuncia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire\nla continuazione della attività lavorativa, dovrà essere denunciato\nimmediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, il quale\nprovvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del\ncaso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’infortunio accade all’operaio in lavoro fuori dallo\nstabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso,\nprocurando le dovute testimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia\nprofessionale, in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a partire dal giorno seguente l’infortunio e per un massimo di 12 mesi,\nuna integrazione della indennità, percepita in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali, e comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con\nconseguente assorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è\nsubordinato al riconoscimento della malattia professionale o infortunio da\nparte dell’istituto assicuratore, nonché alla presentazione dei seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-denuncia dell’infortunio sul lavoro e della malattia professionale nel\ntermine e con le modalità previste della normativa vigente in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare il\ncertificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera o\nl’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere\nsuccessivamente la data di dimissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I conteggi finali della integrazione saranno effettuati in base ai\ncertificati definitivi rilasciati dall’istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda anticiperà ai lavoratori, alle scadenze dei singoli periodi di\npaga, le indennità d’infortunio o di malattia professionale a carico\ndell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra verrà a decadere nei casi in cui non venga effettuato\ndall’INAIL il sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla\nchiusura della pratica ovvero nei casi di contenzioso contributivo avente per\noggetto tali anticipazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali eventi saranno presi in esame a livello nazionale per consentire alle\nparti di intraprendere le opportune iniziative al fine di ripristinare\ncorrettamente le iniziali condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale coincidente con\ninterventi di integrazione salariale ad orario ridotto nonché del contratto di\nsolidarietà, al lavoratore spetterà un trattamento economico complessivo\nnetto, comprensivo di quanto a carico dell’INAIL, pari a quello che avrebbe\npercepito se tali eventi non si fossero verificati durante i suddetti\ninterventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la degenza dovuta a causa di infortunio sul lavoro, l’operaio non\nin prova ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica\naccertata da certificato rilasciato dall’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia professionale, il posto sarà conservato all’operaio\nnon in prova per il periodo per il quale lo stesso percepisce dall’INAIL\nl’indennità temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di superamento di detto termine massimo di conservazione del posto,\nil rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro, o su\nrichiesta dell’operaio, con le stesse modalità di indennità previste in\ncaso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Denuncia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere\ncomunicata dall'operaio alla Direzione della azienda entro quattro ore\ndall'inizio dell'orario di lavoro, nel primo giorno di assenza salvo casi di\ngiustificato e comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i due giorni successivi dall’inizio della malattia, il lavoratore è\ntenuto a comunicare alla azienda a mezzo telefax, e-mail o sms, il numero di\nprotocollo identificativo del certificato elettronico di malattia. Ai sensi\ndella vigente normativa, nelle ipotesi residuali di rilascio del certificato di\nmalattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto entro i due giorni\nsuccessivi dall'inizio della assenza ad inviare al datore il certificato medico\nattestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di una delle suddette comunicazioni, l'assenza verrà\nconsiderata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>B) Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro,\nle aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova assenti per malattia od\ninfortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico cumulativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 3° giorno di malattia o infortunio non sul lavoro verrà\ncorrisposto al lavoratore operaio 1’85% della retribuzione netta di fatto per\ni giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l’orario di\nlavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 4° al 210° giorno di malattia verrà corrisposta una integrazione\ndella indennità di malattia riconosciuta dall’istituto assicuratore fino al\n100% della retribuzione netta di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 211° giorno di malattia, ove venisse a cessare il trattamento\nmutualistico erogato dall’ente assicuratore, l’azienda riconoscerà\nall’operaio ammalato una indennità pari al 50% della normale retribuzione\nfino al termine del periodo di conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’operaio si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i\ntrattamenti erogati nei relativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti\ndel raggiungimento del trattamento al 100% e di quello al 50%. Pertanto, nel\nsuddetto periodo di 30 mesi il lavoratore potrà al massimo percepire quanto\nsopra indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento erogato per i primi tre giorni di malattia si riduce al 50%\nnei periodi retribuiti al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le malattie di durata superiore a 12 giorni consecutivi, le aziende\ncorrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre\ngiorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l’orario di\nlavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifica del trattamento erogato dall’ente assicuratore, le\npercentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non\nsuperare complessivamente il trattamento sopra previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con\nconseguente assorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è\nsubordinato al riconoscimento della malattia o dell’infortunio da parte dei\nrispettivi istituti assicuratori, nonché alla presentazione dei seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di\nchiusura della incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli degli\nistituti stessi e contenente le seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la data del rilascio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) la prognosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) la specificazione dell’orario durante il quale il medico curante\nconsente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per TBC si applicherà la normativa prevista dalle leggi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione salariale a\nzero ore settimanali od a orario ridotto nonché del contratto di solidarietà,\nal lavoratore spetterà un trattamento economico complessivo netto, comprensivo\ndi quanto a carico dell’INPS, pari a quello che avrebbe percepito se non si\nfosse ammalato durante i suddetti interventi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>C) Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, l’operaio non in prova\navrà diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 30 mesi consecutivi,\nper un massimo di 13 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ove l’operaio si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i\nrelativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti del raggiungimento dei\ntermini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle\nnorme precedenti, qualora l’operaio non possa riprendere il lavoro per il\nperdurare della malattia o dell’infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi,\nil datore di lavoro potrà risolvere il rapporto corrispondendo all’operaio\nstesso la liquidazione delle indennità relative, come in casi di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente nel caso in cui la malattia o l’infortunio non sul lavoro\nperduri oltre il termine di cui sopra, l’operaio che non sia in condizioni di\nriprendere il lavoro, potrà richiedere la risoluzione del rapporto con diritto\nall’indennità come in caso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia e l’infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero\ninterrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro e\nl’INPS, secondo le disposizioni dallo stesso emanate, siano messi in grado di\neffettuare tempestivamente i controlli loro consentiti dalla legge, fermo\nrestando l’obbligo per il lavoratore di effettuare le comunicazioni previste\nnel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’assenza del lavoratore superi il periodo di conservazione del\nposto senza che l’azienda proceda al licenziamento, il rapporto si intenderà\nsospeso ad ogni effetto, fino a che l’azienda procederà al licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei trenta giorni di calendario precedenti la data di superamento del\nperiodo di conservazione del posto, il lavoratore potrà chiedere un periodo di\naspettativa non retribuita non superiore a tre mesi continuativi che dovrà\nessere documentato con idonea certificazione medica secondo le stesse modalità\npreviste nel presente articolo per l’assenza dovuta a malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Terapie salvavita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenze determinate da patologie gravi accertate, quali le\npatologie tumorali e leucemiche, che richiedono terapie salvavita, il\nlavoratore ha diritto di poter fruire di una aspettativa per un periodo massimo\ndi 365 giorni di calendario, senza oneri diretti e indiretti a carico\ndell’azienda. Le patologie e le relative terapie dovranno essere\nperiodicamente documentate da specialisti appartenenti al Servizio Sanitario\nnazionale. La richiesta di aspettativa deve essere presentata in forma scritta\ndal lavoratore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la malattia intercorsa durante il periodo feriale, le\nparti si riservano un riesame della materia alla luce di evoluzioni della\nnormativa in proposito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 71 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla\ntutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Viene estesa alle\nlavoratrici di cui alla presente regolamentazione quanto previsto\ndall’articolo 108 della regolamentazione per gli impiegati, fatte salve\nmisure integrative equivalenti già concordate ed in atto a livello\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o\npuerperio, intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all’art.\n70 della presente regolamentazione per gli operai a partire dal giorno in cui\nsi manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più\nfavorevoli all’operaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione\nobbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione della anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, ferie, festività,\ntredicesima mensilità etc.).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Disciplina aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori,\ncome previsto dalla organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di\nsubordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad\nosservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori\nimpronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Divieti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’orario di lavoro e negli ambienti di lavoro sono vietate le\ncollette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e\nsimili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È proibito fumare nell’interno dello stabilimento e introdurre\nnell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. È\nproibito all’operaio di prestare l’opera propria presso aziende diverse da\nquella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione di lavoro\nsenza trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È proibito all’operaio di eseguire nell’interno dello stabilimento\nlavori per proprio conto o per conto terzi. L’operaio che commette la\nmancanza, incorre nella applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed\nè tenuto a risarcire il danno arrecato all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma rimanendo l’applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi\ninfrazione dell’operaio alle norme del presente contratto potrà essere\nsanzionata a seconda della gravità della mancanza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)con rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) con rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)con la multa fino all’importo di tre quote orarie della retribuzione\nbase;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di\ntre giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)con il licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROCEDURA DI CONTESTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva\ncontestazione degli addebiti al lavoratore senza averlo sentito a sua\ndifesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti dovrà essere effettuata tramite\ncomunicazione scritta che deve contenere la specificazione dei motivi ovvero\ndel fatto costitutivo della contestazione, nonché il termine entro cui il\nlavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non\npotrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che\nl’azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere dalla organizzazione sindacale cui\naderisce o conferisce mandato o da un componente la RSU\u002FRSA (art. 4 del\npresente CCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al\nlavoratore entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al\nlavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre, dovranno\nessere specificati i motivi del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore\npuò promuovere nei 20 giorni successivi, ance per messo della organizzazione\nsindacale cui conferisce mandato, la costituzione tramite la Direzione\nTerritoriale del Lavoro, di un collegio di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare resta sospesa, fino alla pronuncia del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi gli anzidetti periodi previsti dal 2° e 5° comma della Procedura\ndi contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le\ngiustificazioni addotte dal lavoratore si intendono accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’espletamento della procedura di contestazione di cui\nsopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza\npreavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto\nimmediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari\ntrascorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Multe e sospensioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere\nc) e d) dell’articolo precedente all’operaio che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non si presenti al lavoro come previsto nell’art. 39 (Assenze) della\nparte comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo\nesegua con negligenza o con voluta lentezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di\nmateriale della azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori\ndiretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità\nnell’andamento del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)introduca bevande alcoliche nella azienda senza regolare permesso del\ndatore di lavoro o di chi per esso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) alterchi con i compagni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) trasgredisca in qualsiasi altro modo alla osservanza delle norme del\npresente contratto o dell’eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi\natto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al\nnormale puntuale andamento del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza in modo tale\nda pregiudicare le condizioni di garanzia individuale e collettiva, ivi\ncompreso il non utilizzo dei DPI (articolo 59 T.U. Sicurezza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)inosservanza in materia degli obblighi di comunicazione nelle ipotesi di\nmalattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione\nper quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che\nabbiano già dato luogo alla applicazione della multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è\ndevoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere\naziendale, o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Licenziamento per mancanze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può\nessere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, all’operaio\nche commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro o che\nprovochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni\ndelittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via\nesemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina dell’azienda per\nconto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l’impiego di\nmateriale dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)litigio o rissa nello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono\nspecificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui\npossa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza\ndegli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi\npregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze\nripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguenti le\nferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)condanna ad una pena detentiva comminata all’operaio, con sentenza\npassata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell’operaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 75 (multe e\nsospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due\nprovvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine\no di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale\ndi lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)fumare nell’ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto\nè espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio alla\nincolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o dei materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e\u002Fo\naltamente pericoloso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata\nantecedente o successiva al periodo di ferie collettive programmate e godute e\nfatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dell’operaio non in prova attuato non ai sensi\ndell’art. 75 (Licenziamento per mancanze) della presente regolamentazione\ndegli operai o le sue dimissioni, potranno avere luogo in qualunque giorno\ndella settimana con un preavviso di sette giorni di calendario per gli\nappartenenti alle categorie AE1, di quattordici giorni di calendario per gli\nappartenenti alle categorie AE2 e di ventuno giorni di calendario per gli\nappartenenti alle categorie AS1, AS2 e AS3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del predetto\ntermine, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della\nnormale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro\nha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all’operaio un importo\ncorrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi\nnon dato o non compiuto. L’azienda può esonerare l’operaio dalla\nprestazione del lavoro corrispondendo, nel caso di licenziamento, la normale\nretribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di\npreavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei\nconfronti dei lavoratori ingaggiati ai sensi dell’art. 1 della\nregolamentazione specifica per gli operai delle industrie boschive e forestali\ncon assunzione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’azienda, ai sensi\ndella legge 29\u002F05\u002F1982 n. 297, corrisponderà il trattamento di fine rapporto\nsecondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi\nspecificati nell’art. 34, parte seconda del presente CCNL, corrisposti\nnell’anno al lavoratore, sarà computata sulla base dei 30simi indicati nella\nseguente tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata fino al 31 agosto 1973 nella misura\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)10\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 2 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)11\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il\n2° e sino al 5° compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)13\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il\n5° e sino al 12° compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)16\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il\n12° e sino al 18° compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)21\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il\n18° anno compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dal 1° settembre 1973\nnella misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)14\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 18\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre\nil 10° e fino al 16° compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 23\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre\nil 16° compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dall’1\u002F1\u002F1982 nella\nmisura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)19\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)26\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il\n10° compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dall’1\u002F1\u002F1988 nella\nmisura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)26\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)30\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il\n10° compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata dall’1\u002F1\u002F1990, in applicazione\ndella legge 29\u002F5\u002F1982 n. 297: 30\u002F30 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese\nintero mentre non si terrà alcun conto della frazione di mese inferiore a 16\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione del Trattamento Fine Rapporto avverrà sulla base delle\nvigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo il minimo tabellare sarà\nmaggiorato della percentuale minima garantita di cottimo di cui all’art. 6\ndella presente regolamentazione per gli operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte IV - REGOLAMENTAZIONE PER GLI INTERMEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione in servizio del lavoratore, salvo diverso accordo scritto fra\nle parti, s’intende fatta con periodo di prova non superiore a un mese di\neffettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità\nsostitutiva e col pagamento della retribuzione per il periodo di servizio\neffettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta durante il periodo di\nprova, non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la\ncategoria per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o\ninfortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni\nsuccessivi all’inizio della malattia o dell’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo, di prova l’azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in\nservizio e la sua anzianità decorrerà a tutti gli effetti dal giorno\ndell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi\nprevisti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quello di intermedio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio alla categoria di intermedio nella stessa azienda\ndecorrerà nuovamente l’anzianità ai fini della maturazione degli aumenti\nperiodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del preavviso di licenziamento e di dimissioni, l’anzianità\ndi servizio maturata come operaio verrà computata per il 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Modifica di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato\ntemporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria,\npurché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento\nsostanziale della sua posizione morale nei riguardi della azienda. Trascorso un\nperiodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni della categoria superiore, il\nlavoratore passerà senz’altro a tutti gli effetti a detta categoria. Agli\neffetti di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore\npuò essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei\nsingoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo\ndi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto non dà luogo a\npassaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore\nsostituito nelle sue precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria\nsuperiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto un compenso di\nimporto non inferiore alla differenza tra la retribuzione base (minimo\ntabellare più contingenza) della sua categoria e quella della categoria\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Sospensioni di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattie e infortunio -\nnei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l’anzianità\ndi servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dell’orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell’orario\nprevisto dal presente contratto, disposta dalla azienda o dalle competenti\nautorità, la retribuzione del lavoratore non subirà riduzioni salvo deduzioni\ndi quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e\nassicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante gli interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali o ad\norario ridotto e del contratto di solidarietà, i lavoratori non matureranno\ngli istituti contrattuali e di legge per le ore di intervento attuate\nrelativamente a quanto di competenza dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento di fine rapporto troverà applicazione quanto previsto\ndalle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 – Recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a\ncausa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti\ninteressate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e\nvenga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a\nquelli in cui si è verificata l’interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 85 - Lavori nocivi e pericolosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi e\npericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore\ndi effettivo lavoro prestato, pari al 10% della retribuzione base (minimo\ntabellare più indennità di contingenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto stabilito nell’articolo della regolamentazione\ncomune sull’ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i\nfattori di rischio e\u002Fo nocività di cui al presente articolo, a livello\naziendale tra Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi\ncorrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con\nriguardo al tempo di godimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell’azienda da uno\nstabilimento all’altro della stessa ditta o sito in diversa località,\nsempreché tale trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di\nresidenza o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente\nconcordato con l’azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sé e\nfamiliari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta, se capo\nfamiglia, una somma pari a una mensilità di normale retribuzione; se senza\ncongiunti a carico una somma pari a mezza mensilità di normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova\nresidenza l’alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno\nridotte alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto della\nanticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreché questo sia denunciato\nall’atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli\ncontratti di fornitura domestica (gas, luce etc.), debba corrispondere\nindennizzi, questi resteranno a carico dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che chieda il trasferimento per sua necessità non competono\nle indennità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l’azienda\ncorrisponderà oltre alla normale retribuzione mensile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi\ndi trasporto impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità,\nquando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali\nspese; rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento\ndella missione, sempreché siano autorizzate e comprovate. L’azienda, nel\ncaso in cui non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà\nal lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di\nvitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e\ndocumentate al rientro della trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al punto c) non sarà dovuta nel caso che l’assenza\ndalla sede per missione non superi le 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità\nverrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di\nviaggio effettivamente compiute dall’intermedio per recarsi sul luogo di\nlavoro (detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo\nstabilimento) verrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della\nretribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo\nelemento). Analogo trattamento sarà riservato all’intermedio per il tempo\nimpiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per\nincarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della\nnormale residenza per periodi superiori a un mese, l’indennità di cui alla\nlettera c) dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e\nprevalente del lavoratore, l’eventuale indennità di missione potrà essere\nconcordata direttamente con l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui alla lettera c) non fa parte della retribuzione a\nnessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali\ntrattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al\nlavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più\nfavorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale per intermedi trasferisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, i trattamenti\neconomici previsti dal presente articolo non sono da considerarsi aggiuntivi a\ntrattamenti già in essere a livello aziendale e\u002Fo individuale; pertanto, gli\nstessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello\naziendale e\u002Fo individuale, fatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per intermedi trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per lunghi\nperiodi dell’anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo\nstabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa\nriferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13 settembre 1946 n. 303.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro entro un mese dalla data di\ncessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955 n.\n370. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma\nvolontaria risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento\ndei benefici di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o malattia professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli intermedi soggetti alla assicurazione obbligatoria INAIL vengono estese\nle disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il\ntrattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di\ncui all’art. 69 della relativa regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Denuncia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere\ncomunicata dal lavoratore alla Direzione della azienda entro quattro ore\ndall'inizio dell’orario di lavoro, nel primo giorno di assenza salvo casi di\ngiustificato e comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i due giorni successivi dall’inizio della malattia, il lavoratore è\ntenuto a comunicare alla azienda a mezzo telefax, e-mail o sms, il numero di\nprotocollo identificativo del certificato elettronico di malattia. Ai sensi\ndella vigente normativa, nelle ipotesi residuali di rilascio del certificato di\nmalattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto entro i due giorni\nsuccessivi dall'inizio della assenza ad inviare al datore il certificato medico\nattestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di una delle suddette comunicazioni, l'assenza verrà\nconsiderata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore in\nconformità alle disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione di servizio, dovuto a malattia o ad infortunio non\nsul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto,\nnel periodo di 30 mesi consecutivi, per un massimo di 13 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i\nrelativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti del raggiungimento dei\ntermini massimi di conservazione del posto sopra previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro,\nil lavoratore non in prova ha inoltre diritto, complessivamente, alla intera\nnormale retribuzione per i primi sei mesi; la metà della normale retribuzione\nper i sette mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’intermedio si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i\ntrattamenti erogati nei relativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti\ndel raggiungimento del trattamento al 100% e di quello del 50%. Pertanto, nel\nsuddetto periodo di 30 mesi il lavoratore potrà al massimo percepire quanto\nsopra indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia e l’infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero\ninterrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro sia\nmesso in grado di effettuare tempestivamente i controlli consentiti dalla\nlegge, fermo restando l’obbligo per il lavoratore di effettuare le\ncomunicazioni previste nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl’indennità sostitutiva di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’assenza del lavoratore superi il periodo di conservazione del\nposto senza che l’azienda proceda al licenziamento, il rapporto si intenderà\nsospeso ad ogni effetto, fino a che l’azienda procederà al licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei trenta giorni di calendario precedenti la data di superamento del\nperiodo di conservazione del posto, il lavoratore potrà chiedere un periodo di\naspettativa non retribuita non superiore a tre mesi continuativi che dovrà\nessere documentato con idonea certificazione medica secondo le stesse modalità\npreviste nel presente articolo per l’assenza dovuta a malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza e il trattamento in caso di malattia, valgono le norme\nregolanti la materia. L’assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati\nper la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, dimissioni, ferie,\ntredicesima mensilità etc.). In caso di assenza per TBC si applicherà la\nnormativa prevista dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione salariale a\nzero ore settimanali o ad orario ridotto nonché del contratto di solidarietà,\nal lavoratore spetterà un trattamento economico complessivo netto, comprensivo\ndi quanto a carico dell’INPS, pari a quello che avrebbe percepito se non si\nfosse ammalato durante i suddetti interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento, si applicherà la\nnormativa di cui alla parte ottava.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conservazione del posto: terapie salvavita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenze determinate da patologie gravi accertate, quali le\npatologie tumorali e leucemiche, che richiedono terapie salvavita, il\nlavoratore ha diritto di poter fruire di una aspettativa per un periodo massimo\ndi 365 giorni di calendario, senza oneri diretti e indiretti a carico della\nazienda. Le patologie e le relative terapie dovranno essere periodicamente\ndocumentate da specialisti appartenenti al Servizio Sanitario nazionale. La\nrichiesta di aspettativa deve essere presentata in forma scritta dal lavoratore\nalmeno tre mesi prima della scadenza del periodo di conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la malattia intercorsa durante il periodo feriale, le\nparti si riservano un riesame della materia alla luce di evoluzioni della\nnormativa in proposito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi à trattamenti\nemodialitici verrà riconosciuto il trattamento di malattia in ottemperanza\nalla circolare INPS n. 134368 del 28 gennaio 1981.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge sul trattamento delle lavoratrici\ndurante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda integrerà alla\nintermedia il trattamento corrisposto dall’istituto assicuratore fino al\nraggiungimento della normale retribuzione per il periodo di astensione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo. Pertanto, è in loro facoltà di\nassorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o\npuerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all’art.\n90 della presente regolamentazione per gli intermedi a partire dal giorno in\ncui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino\npiù favorevoli all’intermedia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione\nobbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione dell’anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, ferie, festività,\ntredicesima mensilità etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve misure integrative equivalenti già concordate ed in atto a\nlivello territoriale che sostituiscono quanto previsto nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Elementi e computo della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione del lavoratore è costituita dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stipendio (minimo contrattuale r aumenti periodici di anzianità -\neventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo\ncontrattuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con\nprovvigioni, con partecipazioni agli utili nonché premi di produzione, e in\ntali casi gli sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in\nvigore nella località ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del\nmerito e dell’età del lavoratore, nonché della categoria di appartenenza\ndello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al\nlavoratore non potrà essere comunque inferiore all’importo del complesso\ndegli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima\nparte dell’ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti\ncommi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti al\nlavoratore nel corso dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi\ndella retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile si divide la\nretribuzione stessa per 174 (centosettantaquattro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla\nesplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte\ndall’azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le\nistruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda; non trarre\nprofitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nella azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della\nproduzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto\nil contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio;\nl’imprenditore, a sua volta, non potrà, con speciali convenzioni,\nrestringere l’ulteriore attività professionale del suo lavoratore dopo\ncessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente\ncomma e dall’art. 2125 del Codice Civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’applicazione della procedura di cui all’art. 7 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del\nlavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimprovero verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non superiore a 5 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamento con preavviso e con Trattamento Fine Rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) licenziamento senza preavviso e con Trattamento Fine Rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le\nquali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno\naccompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore\npunizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione\nnel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro\ncome previsto dall’articolo 93 della presente regolamentazione per gli\nintermedi o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;\nritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza\npreavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; esegua con\nnegligenza il lavoro affidatogli etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta\ninfrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di\nmaggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano\ncosì gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi\nall’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione\ncon lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a\ntermini di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui sopra sono inoltre indipendente dalle eventuali\nresponsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROCEDURA DI CONTESTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva\ncontestazione degli addebiti al lavoratore senza averlo sentito a sua\ndifesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti dovrà essere effettuata tramite\ncomunicazione scritta che deve contenere la specificazione dei motivi ovvero\ndel fatto costitutivo della contestazione, nonché il termine entro cui il\nlavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non\npotrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che\nl’azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere dalla organizzazione sindacale cui\naderisce o conferisce mandato o da un componente la RSU\u002FRSA (art. 4 del\npresente CCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al\nlavoratore entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al\nlavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre, dovranno\nessere specificati i motivi del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore\npuò promuovere nei 20 giorni successivi, ance per messo della organizzazione\nsindacale cui conferisce mandato, la costituzione tramite la Direzione\nTerritoriale del Lavoro, di un collegio di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare resta sospesa, fino alla pronuncia del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi gli anzidetti periodi previsti dal 2° e 5° comma della Procedura\ndi contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le\ngiustificazioni addotte dal lavoratore si intendono accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’espletamento della procedura di contestazione di cui\nsopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza\npreavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto\nimmediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari\ntrascorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere risolto da nessuna\ndelle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a\nseconda della anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"700\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"394\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"394\">\u003Cp align=\"center\">anni di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">categoria AC2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">categoria AC1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"394\">\u003Cp align=\"left\">fino a 2 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"left\">½ mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"left\">½ mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"394\">\u003Cp align=\"left\">oltre i 2 anni e fino a 5 anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"left\">1 mese e ½ \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"left\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"394\">\u003Cp align=\"left\">oltre i 5 anni e fino ai 15 anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"left\">2 mesi \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"left\">1 mese e ½ \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"394\">\u003Cp align=\"left\">oltre i 15 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"left\">2 mesi e ½ \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"left\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo\ndella normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento,\nl’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova\noccupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite\ndalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno normalmente comunicate\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Trattamento fine rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda, ai sensi\ndella legge 29\u002F05\u002F1982 n. 297, corrisponderà il trattamento di fine rapporto\nsecondo i criteri stabiliti dalla stessa legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi\nspecificati nell’art. 48 della Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi,\nImpiegati, Quadri del presente CCNL corrisposti nell’anno al lavoratore,\nsarà computata sulla base dei trentesimi indicati nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per l’anzianità maturata successivamente alla attribuzione della\nqualifica di appartenente alla categoria degli intermedi, e in ogni caso non\nprima del 1° gennaio 1945, una indennità nella misura di 20\u002F30 della\nretribuzione mensile per ciascuno degli anni di anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1966, una\nindennità nella misura di 25\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno degli\nanni di anzianità di servizio prestati successivamente a tale data;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per anzianità maturata successivamente al 1° settembre 1973, una\nindennità nella misura di 30\u002F30 della retribuzione mensile per ciascuno degli\nanni di anzianità di servizio prestati successivamente a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione della indennità maturata fino al 31\u002F5\u002F1982 verrà fatta in\nbase alla retribuzione in corso a tale data. Se il lavoratore è remunerato in\ntutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli\nutili, questi saranno commisurati fino al 31\u002F5\u002F1991 sulla media dell’ultimo\nanno, o, se il lavoratore non abbia compiuto un anno di servizio, sulla media\ndel periodo da lui passato in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; la frazione di mese\nsuperiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione del Trattamento Fine Rapporto avverrà in base alle vigenti\nnorme di legge. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella\nretribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni\nagli utili, anche la tredicesima mensilità e tutti gli altri elementi\ncostitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di\nammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte V - REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione può avvenire con un periodo massimo di prova non superiore a\nsei mesi di effettiva prestazione per i lavoratori appartenenti alle categorie\nAD1, AD2, e a tre mesi di effettiva prestazione per quelli delle altre\ncategorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i\nseguenti impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato\nservizio per almeno un biennio presso altre aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per\nalmeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione\ndi cui all’art. 14 della parte comune del presente CCNL e non è ammessa né\nla protrazione, né la rinnovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d’impiego può\naver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non\nfa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,\nl’assunzione dell’impiegato diviene definitiva e l’anzianità di servizio\ndecorrerà dal giorno dell’assunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti\nprevisti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente\ndisposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o\nnon seguito da conferma, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di\nservizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora\nessa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso\ndell’impiegato di categoria AD2 e AD1 o durante il primo mese nel caso\ndell’impiegato di categoria, AC3, AC4 e AS2, AE3 e AE2. In tutti gli altri\ncasi l’azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o\nalla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni\navvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di infortunio sul\nlavoro, l’impiegato sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora\nsia in grado di riprendere il servizio entro quaranta giorni dall’inizio\ndell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Modifica di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato\ntemporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria,\npurché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento\nsostanziale della sua posizione morale nei riguardi della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni della categoria\nsuperiore, l’impiegato passerà senz’altro a tutti gli effetti alla\ncategoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni della categoria\nsuperiore può essere effettuato anche non continuativamente purché la somma\ndei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un\nmassimo di 12 mesi per il passaggio alla categoria AD2 e AD1 e di 8 mesi per il\npassaggio alle altre categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esplicazione delle mansioni di categoria superiore in sostituzione di\naltro impiegato assente con diritto alla conservazione del posto non dà luogo\nal passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione\ndell’impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla\ncategoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto un\ncompenso d’importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione base\n(minimo tabellare più contingenza) della sua categoria e quella della\ncategoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dell’operaio alla categoria impiegatizia nella stessa\nazienda, decorrerà nuovamente l’anzianità ai fini della maturazione degli\naumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del preavviso di dimissioni l’anzianità di servizio maturata\ncome operaio sarà computata per il 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Passaggio dalla qualifica di intermedio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>alla qualifica impiegatizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dell’intermedio alla categoria impiegatizia nella\nstessa azienda, decorrerà nuovamente l’anzianità ai fini della maturazione\ndegli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del preavviso di dimissioni, l’anzianità per il servizio\nprestato nella categoria degli intermedi verrà computata per il 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Sospensioni di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio -\nnei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l’anzianità\ndi servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante gli interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a\norario ridotto e del contratto di solidarietà, i lavoratori non matureranno\ngli istituti contrattuali e di legge per le ore di intervento attuate\nrelativamente a quanto di competenza dell’azienda e fermo restando quanto di\ncompetenza dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Matureranno, invece, i detti istituti in relazione alle ore di lavoro\neventualmente effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento di fine rapporto troverà applicazione quanto previsto\ndalle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’impiegato che si sia trasferito per ordine della azienda da uno\nstabilimento all’altro della stessa ditta o sito in diversa località,\nsempreché tale trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di\nresidenza o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente\nconcordato con l’azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sé e\nfamiliari e per trasloco degli effetti (mobili, bagagli, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta, se capo\nfamiglia, una somma pari ad una mensilità di normale retribuzione, se senza\ncongiunti a carico, una somma pari a mezza mensilità di normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione dell’impiegato nella\nnuova residenza l’alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità\nsaranno ridotte alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in relazione al trasferimento l’impiegato, per effetto della\nanticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreché questo sia denunciato\nall’atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli\ncontratti di fornitura domestica (gas, luce etc.), debba corrispondere\nindennizzi, questi resteranno a carico dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’impiegato che chieda il trasferimento per sue necessità non competono\nle indennità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’impiegato in missione per esigenze di servizio l’azienda\ncorrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi\ndi trasporto impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità,\nquando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali\nspese; rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento\ndella missione, sempreché siano autorizzate e comprovate. L’azienda, nel\ncaso in cui non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà\nal lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di\nvitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e\ndocumentate al rientro della trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al punto c) non sarà dovuta nel caso che l’assenza\ndalla sede per missione non superi le 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità\nverrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di\nviaggio effettivamente compiute dall’impiegato per recarsi sul luogo di\nlavoro (detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo\nstabilimento) verrà riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione\nbase (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Analogo\ntrattamento sarà riservato all’impiegato per il tempo impiegato nel viaggio\ndi ritorno alla sua abitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’impiegato venga inviato in missione fuori sede, per\nincarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della\nnormale residenza per periodi superiori ad un mese, l’indennità di cui alla\nlettera c) dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui alla lettera c) non fa parte della retribuzione a\nnessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali\ntrattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi\nall’impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più\nfavorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e\nprevalente del lavoratore, l’eventuale indennità di missione potrà essere\nconcordata direttamente con l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale per impiegati trasferisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, i trattamenti\neconomici previsti dal presente articolo non sono da considerarsi aggiuntivi a\ntrattamenti già in essere a livello aziendale e\u002Fo individuale; pertanto, gli\nstessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello\naziendale e\u002Fo individuale, fatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per impiegati trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per lunghi\nperiodi dell’anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo\nstabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 - Alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella località ove l’impiegato svolge normalmente la sua\nattività non esistano possibilità di alloggi né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro\ndel più vicino centro disti oltre km. 5, l’azienda che non provveda in modo\nidoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi\nha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del\nservizio militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità\ndi servizio sempreché l’impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di\nservizio dopo il rientro nella azienda senza dimettersi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l’impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di\nlavoro, ha diritto a tutte le indennità che gli competono a norma delle\ndisposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre\nl’obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per\nadempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si\nintendono si integrano con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per il trattamento in caso di richiamo alle armi vale quanto\ndisposto dall’art. 1 della legge 10 giugno 1940. n. 653.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o malattia professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati, soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail, vengono\nestese le disposizioni previste sia per la conservazione del posto sia per il\ntrattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di\ncui all’art. 69 della relativa regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Trattamento in caso di malattia o infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Denuncia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere\ncomunicata dal lavoratore alla Direzione della azienda entro quattro ore\ndall'inizio dell'orario di lavoro, nel primo giorno di assenza salvo casi di\ngiustificato e comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i due giorni successivi dall’inizio della malattia, il lavoratore è\ntenuto a comunicare alla azienda a mezzo telefax, e-mail o sms, il numero di\nprotocollo identificativo del certificato elettronico di malattia. Ai sensi\ndella vigente normativa, nelle ipotesi residuali di rilascio del certificato di\nmalattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto entro i due giorni\nsuccessivi dall'inizio dell'assenza ad inviare al datore il certificato medico\nattestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di una delle suddette comunicazioni, l'assenza verrà\nconsiderata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore in\nconformità alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o ad infortunio non\nsul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto,\nnel periodo di 30 mesi consecutivi, per un massimo di 13 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i\nrelativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti del raggiungimento dei\ntermini massimi di conservazione del posto sopra previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro,\nil lavoratore non in prova ha inoltre diritto, complessivamente, all’intera\nnormale retribuzione per i primi sei mesi; la metà della normale retribuzione\nper i sette mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i\ntrattamenti erogati nei relativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti\ndel raggiungimento del trattamento al 100% e a quello del 50%. Pertanto, nel\nsuddetto periodo di 30 mesi il lavoratore potrà al massimo percepire quanto\nsopra indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia e l’infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero\ninterrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro sia\nmesso in grado di effettuare tempestivamente i controlli consentiti dalla\nlegge, fermo restando l’obbligo per il lavoratore di effettuare le\ncomunicazioni previste nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl’indennità sostitutiva di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo Trattamento Fine Rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’assenza del lavoratore superi il periodo di conservazione del\nposto senza che l’azienda proceda al licenziamento, il rapporto si intenderà\nsospeso ad ogni effetto, fino a che l’azienda procederà al licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei trenta giorni di calendario precedenti la data di superamento del\nperiodo di conservazione del posto, il lavoratore potrà chiedere un periodo di\naspettativa non retribuita non superiore a tre mesi continuativi che dovrà\nessere documentato con idonea certificazione medica secondo le stesse modalità\npreviste nel presente articolo per l’assenza dovuta a malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza e il trattamento in caso di malattia, valgono le norme\nregolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la\nconservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (trattamento di fine rapporto, dimissioni, ferie,\ntredicesima mensilità etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per TBC si applicherà la normativa prevista dalle leggi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione salariale a\nzero ore settimanali od a orario ridotto nonché del contratto di solidarietà,\nal lavoratore spetterà un trattamento economico complessivo netto, comprensivo\ndi quanto a carico dell’INPS, pari a quello che avrebbe percepito se non si\nfosse ammalato durante i suddetti interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento si applicherà la\nnormativa di cui alla parte VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conservazione del posto: terapie salvavita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenze determinate da patologie gravi accertate, quali le\npatologie tumorali e leucemiche, che richiedono terapie salvavita, il\nlavoratore ha diritto di poter fruire di una aspettativa per un periodo massimo\ndi 365 giorni di calendario, senza oneri diretti e indiretti a carico della\nazienda. Le patologie e le relative terapie dovranno essere periodicamente\ndocumentate da specialisti appartenenti al Servizio Sanitario nazionale. La\nrichiesta di aspettativa deve essere presentata in forma scritta dal lavoratore\nalmeno tre mesi prima della scadenza del periodo di conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la malattia intercorsa durante il periodo feriale, le\nparti si riservano un riesame della materia alla luce di evoluzioni della\nnormativa in proposito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti\nemodialitici verrà riconosciuto il trattamento di malattia in ottemperanza\nalla Circolare INPS n. 134368 del 28 gennaio 1981\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Ch3>Art. 108 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge sul trattamento delle lavoratrici\ndurante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda integrerà alla\nimpiegata il trattamento corrisposto dall’istituto assicuratore fino al\nraggiungimento della normale retribuzione per il periodo di astensione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo. Pertanto, è in loro facoltà di\nassorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o\npuerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all’art.\n107 della presente regolamentazione per gli impiegati a partire dal giorno in\ncui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino\npiù favorevoli all’impiegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione\nobbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione della anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, ferie, festività,\ntredicesima mensilità etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109 - Elementi e computo della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell’impiegato è costituita dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità -\neventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo\ncontrattuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con\nprovvigioni, con partecipazioni agli utili, nonché con premi di produzione ed\nin tali casi gli sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione\nin vigore nella località ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del\nmerito e dell’età dell’impiegato, nonché del grado e della categoria di\nappartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi\nmensilmente all’impiegato non potrà essere comunque inferiore all’importo\ndel complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b), e c) del primo\ncomma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima\nparte dell’ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti\ncommi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti\nall’impiegato nel corso dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi\ndella retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti si\ndivide lo stipendio stesso per 174 (centosettantaquattro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 - Indennità maneggio denaro - cauzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per\nriscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha\ndiritto a una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale\ndi stipendio mensile della indennità di contingenza e della categoria di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione,\ndovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito,\npresso un istituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 - Doveri dell’impiegato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla\nesplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)rispettare l’orario di ufficio e adempiere alle formalità prescritte\ndall’azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le\ndisposizioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda, non trarre\nprofitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della\nproduzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto\nil contratto d’impiego, delle notizie attinte durante il servizio;\nl’imprenditore, a sua volta, non potrà con speciale convenzione restringere\nl’ulteriore attività professionale del suo impiegato, al di là dei limiti\nsegnati nel precedente comma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui\naffidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della\nlegge 20 maggio 1970 n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze\ndell’impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità,\ncon:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimprovero verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non superiore a 5 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamento con preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le\nquali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno\naccompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore\npunizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione\nnel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro\ncome previsto dall’art. 39, parte comune del presente CCNL o abbandoni il\nproprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del\nlavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il\nsuperiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro\naffidatogli etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta\ninfrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che pur essendo di\nmaggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano\ncosì gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi\nall’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione\ncon lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a\ntermine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui sopra sono inoltre indipendenti dalle eventuali\nresponsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROCEDURA DI CONTESTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva\ncontestazione degli addebiti al lavoratore senza averlo sentito a sua\ndifesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti dovrà essere effettuata tramite\ncomunicazione scritta che deve contenere la specificazione dei motivi ovvero\ndel fatto costitutivo della contestazione nonché il termine entro cui il\nlavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non\npotrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che\nl’azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere dalla organizzazione sindacale cui\naderisce o conferisce mandato o da un componente la RSU\u002FRSA (art. 4 del\npresente CCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al\nlavoratore entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al\nlavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre, dovranno\nessere specificati i motivi del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore\npuò promuovere nei 20 giorni successivi, ance per messo della organizzazione\nsindacale cui conferisce mandato, la costituzione tramite la Direzione\nTerritoriale del Lavoro, di un collegio di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare resta sospesa, fino alla pronuncia del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi gli anzidetti periodi previsti dal 2° e 5° comma della Procedura\ndi contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le\ngiustificazioni addotte dal lavoratore si intendono accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’espletamento della procedura di contestazione di cui\nsopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza\npreavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto\nimmediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari\ntrascorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 113 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell’anzianità e della categoria di appartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"275\">\n  \u003Ccol width=\"165\">\n  \u003Ccol width=\"165\">\n  \u003Ccol width=\"153\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"275\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria AD2-AD1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\n        AC4-AC3-AS2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria AE3-AE2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"275\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e ½ \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"275\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">oltre i 5 e fino a\n        15 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e ½ \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"275\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">oltre i 15 anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi e ½ \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo\ndella normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl’azienda concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione: la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite\ndalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di. lavoro, l’azienda, ai sensi\ndella legge 29\u002F5\u002F1982 n. 297, corrisponderà il trattamento di fine rapporto\nsecondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi\nspecificati nell’art. 34, parte II (Regolamentazione comune), corrisposti\nnell’anno al lavoratore, sarà computata sulla base di 30\u002F30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 - Indennità in caso di invalidità permanente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte o di risoluzione del rapporto in dipendenza di sopraggiunta\ninvalidità permanente, per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10°\nanno di servizio si applicano le disposizioni del D.L. 1° agosto 1945, n. 708\n(riguardante il fondo per l’indennità agli impiegati presso l’INA) ed\neventuali successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 116 - Previdenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della previdenza le Aziende si atterranno alle norme di cui\nall’art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli\nimpiegati dell’industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938\n(Regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria), nonché a\nquelle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi\ncollettivi interconfederali o disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 - Norme generali e speciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di\nlegge vigenti in materia di impiego privato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve\nuniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla\nDirezione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni\ndei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto\nrientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni\ncaso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte VI - REGOLAMENTAZIONE PER I QUADRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 - Nozione della categoria dei Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla presente categoria i lavoratori che appartenenti\nall’area direttiva, sono in possesso delle caratteristiche professionali\nindicate nella declaratoria AD3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione del Quadro può avvenire con un periodo di prova non\nsuperiore a 6 mesi di effettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione\ndi cui all’art. 14 della Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi,\nImpiegati, Quadri del presente CCNL e non è ammessa né la protrazione, né la\nrinnovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d’impiego può\naver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non\nfa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,\nl’assunzione del Quadro diviene definitiva e l’anzianità di servizio\ndecorrerà dal giorno dell’assunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti\nprevisti dalla presente regolamentazione. Per quanto concerne il compenso\nafferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l’azienda\nè tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la\nrisoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora messa sia avvenuta per\nlicenziamento durante i primi due mesi. In tutti gli altri casi l’azienda è\ntenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in\ncorso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima\no entro la seconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di infortunio sul\nlavoro il Quadro sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in\ngrado di riprendere il servizio entro quaranta giorni dall’inizio\ndell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 120 - Inquadramento professionale del Quadro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria dei Quadri è denominata AD3 nella classificazione di cui\nall’articolo 18 (Classificazione) della Regolamentazione Comune ad Operai,\nIntermedi, Impiegati, Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 121 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di Quadro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dell’operaio alla categoria di Quadro nella stessa\nazienda, decorrerà nuovamente l’anzianità ai fini della maturazione degli\naumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del preavviso di dimissioni l’anzianità di servizio maturata\ncome operaio sarà computata per il 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 - Passaggio dalla qualifica di intermedio a quella di Quadro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dell’intermedio alla categoria di Quadro nella stessa\nazienda, decorrerà nuovamente l’anzianità ai fini della maturazione degli\naumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del preavviso di dimissioni, l’anzianità per il servizio\nprestato nella categoria di intermedio verrà computata per il 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - Passaggio dalla qualifica di impiegato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>alla qualifica di Quadro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dell’impiegato alla categoria di Quadro nella stessa\nazienda, decorrerà nuovamente l’anzianità ai fini della maturazione degli\naumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del preavviso di dimissioni, l’anzianità per il servizio\nprestato nella categoria impiegatizia verrà computata per il 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 124 - Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell’anzianità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"430\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"294\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"center\">anni di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">preavviso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">oltre i 5 e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">5 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo\ndella normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl’azienda concederà al Quadro dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione: la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite\ndalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 125 - Obbligo assicurativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione della legge n. 190 del 13.05.1985 le aziende stipuleranno, a\nfavore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri, una polizza\nassicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità\ncivile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni\ncontrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 126 - Norma di coordinamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto nella presente parte sesta troveranno applicazione per\ni lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme contrattuali e di\nlegge previste per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch2>Parte VII - NORMATIVA IN MATERIA DI APPRENDISTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(ai sensi del TU ex D.lgs. 167 del 14 settembre 2011)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge\nin vigore e alle norme del vigente CCNL, in quanto compatibili per ciò che non\nè previsto nella presente parte settima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 - Contratto di apprendistato per la qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e il diploma professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuano nell'apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale, uno strumento utile per inserire nel mondo del lavoro i giovani\ne per combattere la dispersione scolastica, mediante il coinvolgimento dei\nsoggetti poi identificati in percorsi di alternanza tra istruzione e lavoro che\nportano alla acquisizione di una qualifica. Il numero complessivo degli\napprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati\nspecializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il\ndatore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o\nspecializzati, può assumere tre apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 167 del 14 settembre 2011 Testo Unico sull'apprendistato\npossono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il\ndiploma professionale, i soggetti che abbiano compiuto i quindici anni e fino\nal compimento del venticinquesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata del contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o\ndel diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni.\nQualora l'apprendista dopo il raggiungimento della qualifica professionale\nproseguisse l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il\nconseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato\nverrà prolungato di un anno. Qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno\nsuccessivo è facoltà della azienda recidere il contratto di lavoro con il\nperiodo di preavviso previsto di seguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alternanza scuola-lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti, in alternanza alle ore di lavoro, frequenteranno corsi di\nqualifica organizzati da Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili\nformativi identificati nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di\nTrento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione\ndelle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6\ndel decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibere\nassunte dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalla\nConferenza Stato\u002FRegioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per instaurare un contratto di apprendistato è necessario un contratto\nscritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati la\nqualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di\nformazione, la durata del periodo di apprendistato, il corso per l'abilitazione\nche l'apprendista seguirà, l'istituto dell'Ente certificato dalla Regione o\ndalle Province autonome di Trento e Bolzano che eroga o erogherà la\nformazione, il periodo di prova che dovrà essere pari a quello previsto dal\nCCNL per il livello di inquadramento cui tende l'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento e retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista verrà inquadrato rispetto alla qualifica da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dalle\nseguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primi 12 mesi: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- successivi 12 mesi: 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- successivi 12 mesi: 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali successivi 12 mesi: 85%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve\nessere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse\nmansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai\nfini degli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato sono\napplicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui\nagli articoli parte operai e parte impiegati del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 bis - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge\nin vigore e alle norme del vigente CCNL. L'apprendistato professionalizzante è\nun contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e\nall'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. n.\n167\u002F2011, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei\nlimiti numerici previsti dalla legge e dal presente contratto collettivo per\nl'applicazione di particolari normative ed istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante,\nper il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro\ne l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i\nsoggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed eccezione dei\nsoggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della\nlegge 28 marzo 2003, n. 53, per i quali il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di\netà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai\nseguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)forma scritta del contratto, contenente l'indicazione della prestazione\noggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché della eventuale\nqualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla\nbase degli esiti della formazione aziendale o extra-aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)apposizione di un eventuale periodo di prova pari alla durata ordinaria\nprevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di\ninquadramento iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di\ncottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le qualifiche conseguibili per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e\nquadri sono quelle previste nelle categorie dalla AE2 alla AD3, con\nriferimento, per l’area direzionale, categorie AD3, AD2 e AD1, ai lavoratori\nche svolgono attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello\nsviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è\nsubordinata al rispetto dei limiti numerici di cui all’art. 2, dai commi\n3-bis e 3-ter dell'art. 2 del D.lgs. n. 167\u002F2011 dalle aziende che abbiano\nmantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di\napprendistato sia già venuto a scadere nei 12 mesi precedenti. A tale fine non\nsi computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato\nper dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto\nin corso o al termine di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al\ntermine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118\ndel codice civile nel rispetto del periodo di preavviso di cui alla categoria\ndi destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)possibilità di cumulare i periodi di apprendistato per la qualifica ed il\ndiploma professionale con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel\nrispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato\nprofessionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)valorizzazione dei periodi di apprendistato. I periodi di apprendistato\nprofessionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale svolti, per la durata di almeno 12 mesi, presso più datori di\nlavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di\napprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e\npurché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del\ncontratto di apprendistato sarà ridotta di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della\nscadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l'esperienza\ndi apprendistato nel libretto formativo del cittadino secondo quanto previsto\ndalla normativa vigente. Tale documentazione deve essere presentata dal\nlavoratore all'atto della assunzione, per ottenere il riconoscimento della\nriduzione della durata del contratto di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di\napprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo in\nattuazione di quanto regolamentato dall’articolo 2, lettera l).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1) Durata del contratto, inquadramento e retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del contratto\nè pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di\nistruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da\nconseguire tale durata sarà ridotta di 10 mesi, ripartiti rispettivamente\nin:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mesi nel primo periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mesi nel secondo periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 mesi nel terzo periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da\nacquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata\ndell'apprendistato sarà di 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si riservano la possibilità di individuare, i profili\nprofessionali equipollenti a quelli dell’artigianato, per i quali la durata\nmassima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque. anni. Il\nlivello di inquadramento di ingresso del lavoratore potrà essere inferiore di\ndue livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà\ncorrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di\ninquadramento nel primo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto\na quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima\ncontrattuale prevista per tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al\nprecedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il\nlivello di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti con destinazione finale al livello AE2 secondo saranno\ninquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del\nsecondo periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 174.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"531\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"124\">\n  \u003Ccol width=\"103\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">complessiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">I periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">II periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">III periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti\nmisure massime in relazione alle qualifiche da conseguire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale nelle categorie AD3, AD2,\nAD1, AC5, AC4, AC3, AC2, AS4, AS3, AC1, AS2, AS1, AE4 e AE3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24 mesi per i lavoratoci con inquadramento finale in categoria AE2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,\nintegrato nella attività lavorativa, personalizzato sulla base delle\nconoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di\nriferimento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono\nquelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti\nin via esemplificativa dal vigente CCNL o da altri specifici profili\neventualmente presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate\nalla realtà aziendale\u002Fprofessionale: conoscenza dei servizi di settore e del\ncontesto aziendale; conoscenza della organizzazione del lavoro in impresa e\nruolo dell’apprendista nella impresa; conoscenza e applicazione delle basi\ntecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle\ntecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle\ntecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza\nindividuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto,\ndi processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), le parti si riservano di\nverificare la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli\napprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue\ncomprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico\nprevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere\nsvolta anche ‘on the job’ e in affiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dalla\nofferta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base\ne trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, art. 4 del D.lgs. n.\n167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali,\neventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del\ncittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo del\ncittadino, e ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) D.L. 76\u002F2013, convertito\nin L. 99\u002F2013, in ottemperanza delle ultime indicazioni ministeriali, le Parti\ndel contratto individuale provvedono alla attestazione della attività\nformativa utilizzando il modello standard definito nel CCNL, conforme agli\nstandard minimi di cui al D.M. 10.10.2005, ai fini dell’aggiornamento del\nlibretto formativo del cittadino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutor\u002Freferente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso\ndi adeguata professionalità ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor\u002Freferente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo\ne favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda,\ncontribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione\ndell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell’art. 7, comma 1 del D.lgs.\nn. 167\u002F2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione della\nattività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata\nanche dall'apprendista per presa visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor può essere lo stesso imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano formativo individuale (PFI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come disposto dall’art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 76\u002F2013, convertito in\nL. 99\u002F2013, il PFI è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione\nper l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui\nschema è allegato al presente CCNL, il percorso formativo del lavoratore in\ncoerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica\na fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze e abilità già possedute\ndallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell'apprendista, della impresa e del tutor \u002Freferente aziendale.\nIn questo caso il lavoratore potrà essere assistito dalle RSU o dalle OO.SS.\ndei lavoratori competenti per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di imprese multi-localizzate, la formazione avviene nel rispetto\ndella disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale (art.\n2, comma 2, lett. c, D.L. 76\u002F2013, conv. L. 99\u002F2013).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la materia dovesse essere modificata e\u002Fo integrata da Accordi\ninterconfederali le parti procederanno alle necessarie armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 128 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a\nquella prevista dal CCNL per la categoria a cui l'apprendista è destinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 129 - Gratifica natalizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza\nnatalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata alla normale percepita dal\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ngratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.\nLa frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 130 - Trattamento di malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento\neconomico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, si applica\nquanto previsto dal vigente CCNL per operai, impiegati, intermedi e quadri con\napplicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria in\ncaso di malattia, invalidità e maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 131 - Eventi sospensivi determinanti la sospensione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del contratto di apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle previsioni di cui all’articolo 2, lettera h) del TU si\nprevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di\nmalattia, infortunio, maternità, CIG in deroga ovvero ricorso a sospensioni\ndal lavoro in conseguenza di uno stato di crisi aziendale, congedi per gravi\nmotivi di cui all’articolo 42 del D.lgs. 151\u002F2001 nel caso in cui detta\nsospensione comporti un’assenza dal luogo di lavoro superiore a trenta\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 132 - Anzianità di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso quale apprendista non è valido ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità nel corso\ndell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito\nla qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso\nsarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di\nanzianità nella categoria conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli\naumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà\nconsiderata utile per la maturazione di quello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 133 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni\nanno di servizio prestato un periodo feriale retribuito pari a 30 giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma di legge, per gli apprendisti che abbiano superato i 16 anni, tale\nperiodo sarà pari a quattro settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno all’interessato tanti\ndodicesimi del periodo feriale annuale quanti sono i mesi interi di servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 134 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’orario di lavoro degli apprendisti sino al 18° anno compiuto si fa\nriferimento alle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti di età pari o superiore ai 18 anni di età, la durata\ndell’orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando\nla normativa sull’orario di lavoro prevista per gli operai e per gli\nimpiegati dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 135 - Norma generale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase\ndi contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente parte\nsettima che si intenderà conformemente adeguata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 136 - Informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i primi tre mesi dell’anno, le aziende informeranno le Associazioni\nterritoriali aderenti alla CONFIMI Impresa Legno sul numero degli apprendisti,\nassunti nel corso dell’anno precedente e sul numero di quelli che sono stati\nconfermati a tempo indeterminato nello stesso periodo, divisi per categoria e\nqualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei sei mesi successivi si terrà un incontro tra CONFIMI Impresa Legno,\nFILLEA, FILCA e FeNEAL territoriali, su richiesta di una di esse, per un esame\ndei dati aggregati e dell’uso del contratto di apprendistato nel territorio.\nNel corso dell’incontro CONFIMI Impresa Legno informerà le Organizzazioni\nsindacali territoriali sul numero degli apprendisti, assunti nel corso\ndell’anno precedente e sul numero di quelli che sono stati confermati a tempo\nindeterminato nello stesso periodo divisi per categoria e qualifica, relativi\nal territorio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PFI relativo all’assunzione del\u002Fla Sig.\u002Fra: ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede (indirizzo)__________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (Comune) __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>partita IVA ___________________ codice fiscale ___________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono _______________________fax ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>legale rappresentante (nome e cognome) ___________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome ____________________________________ nome ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cittadinanza __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nato a ________________ il ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residenza\u002Fdomicilio ______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prov. ___ via ____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono ________________________ fax _____________________________e-mail\n________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non conclusi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperienze lavorative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodi di apprendistato svolti dal _______ al _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) _______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) _______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) _______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di assunzione _____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica da conseguire ___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata _________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello di inquadramento iniziale _________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello di inquadramento finale _________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutor aziendale sig.\u002Fra ___________________________________________C.F.\n__________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello di inquadramento ______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anni di esperienza ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Contenuti formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree tematiche trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze relazionali: _______________________________ ore _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro e\nal ruolo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e\u002Fo\nesterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzazione ed economia: ___________________________ ore _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principali elementi economici e commerciali della impresa: le\ncondizioni e i fattori di redditività della impresa (produttività, efficacia\ned efficienza); il contesto di riferimento di una impresa (forniture, reti,\nmercato etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla\nsoddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disciplina del rapporto di lavoro: ____________________ ore _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sicurezza sul lavoro: _________________________________ ore _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principali fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper individuare le misure di prevenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico e\noperativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e\ncoerenti con il relativo profilo formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\ne dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale,\nnonché i temi della innovazione di prodotto, processo e contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(è possibile barrare più opzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERNA ESTERNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Aula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- E-learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Seminari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTESTAZIONE DELLA ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI APPRENDISTA\u002FIMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome e cognome ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo e data di nascita __________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residente in _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via ______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo di studio _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunto in apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal _____ al ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica conseguita al termine del contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale _____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo _____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono ____________________________ fax ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail ____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nominativo del tutor _____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ruolo del tutor in impresa _______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO DI APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"186\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"219\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DURATA IN ORE \u002F\n        PERIODO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">MODALITÀ ADOTTATA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">FIRMA TUTOR E\n        APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">____ ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo ________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) aula\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) e-learning\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) ____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">firma tutor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"top\" height=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">____ ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo ________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) aula\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) e-learning\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) ____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">firma tutor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"top\" height=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">____ ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo ________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) aula\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) e-learning\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) ____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">firma tutor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"top\" height=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">____ ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo ________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) aula\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) e-learning\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esterna\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) ____________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">firma tutor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">________________________\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">totale ore:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"219\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMBRO E FIRMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Errore. L’origine riferimento non è stata trovata. Pagina 153\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL D CONFIMI Impresa Legno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO DI PRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al termine del percorso formativo l’apprendista sarà in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avere una visione sistemica della realtà e delle funzioni aziendali,\norganizzare e coordinare il processo produttivo, o fasi di lavorazione, anche\nesternalizzate, coerentemente alle strategie aziendali per raggiungere gli\nobiettivi quantitativi e qualitativi programmati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinarsi con le funzioni tecnico commerciali per il raggiungimento degli\nobiettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di gestire sistemi informatici CAM-CNC per\nl’organizzazione della produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare i controlli qualitativi “in process” ed effettuare il\nmonitoraggio dei risultati di qualità e quantità attesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmare e coordinare la manutenzione ordinaria e straordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con le funzioni qualità e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>predisporre, sulla base di criteri dati, la scelta o la realizzazione di\nattrezzature, dime, maschere etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare l’effettuazione del set-up delle macchine, controllare il\n“primo prodotto” ed ottimizzare il programma di fabbricazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare alla definizione delle procedure in termini di qualità,\nsicurezza, igiene del lavoro e ambientale e verificare la corretta\napplicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proporre azioni per migliorare il processo produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire comunicazioni funzionali all’interno e all’esterno della\nstruttura organizzativa di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: PROGETTISTA DESIGNER DI PRODOTTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE U.T.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al termine del percorso formativo l’apprendista sarà in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppare proposte di prodotti tenendo conto del ‘know how’ aziendale\ne delle tecnologie di impresa coordinandosi con la funzione acquisti e la\nfunzione produzione in tutte le fasi di lavoro per garantire la qualità dei\nrisultati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare inoltre, con la funzione commerciale nello svolgimento delle\nattività di preparazione degli show-room e nell’ambito di manifestazioni\nspecializzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare gli aspetti funzionali del prodotto e delle commesse con le\nfunzioni preposte alla gestione stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare i principi dell’analisi del valore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-selezionare da archivi su supporti diversi informazioni, specifiche, norme\ncogenti e non, schemi e progetti utili allo sviluppo del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare e interpretare dati e specifiche di prodotto provenienti da\nsupporti diversificati (prototipi, documentazione ……);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare la rappresentazione grafica bi e tridimensionale del prodotto\nnella sua forma utilizzando gli strumenti informatici e controllare la\nrispondenza alle specifiche date;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con la funzione commerciale e la funzione marketing per la\nmessa punto dei prototipi e per la validazione delle personalizzazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire l’intero processo di progettazione dalla ”idea di prodotto”\nalla validazione del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con la funzione produzione nel monitoraggio dei risultati di\nqualità attesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supportare, durante le manifestazioni specializzate, la funzione\ncommerciale nella presentazione degli aspetti tecnici ed estetici del prodotto\ne nella rilevazione di segnali di tendenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro il rapporto agli obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire comunicazioni funzionali all’interno e all’esterno della\nstruttura organizzativa di appartenenza anche in lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO CAD-CAM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possedere una specifica preparazione informatica ed una conoscenza\nprofessionale dei processi di progettazione, dei processi produttivi e delle\nproblematiche relative all’organizzazione della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere, in modo professionale, le tecniche e i processi di produzione\nimpiegati nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e impiegare le tecniche grafiche di rappresentazione,\ntradizionali e non;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e impiegare la normativa di prodotto e le norme cogenti relative\nalla progettazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e impiegare software CAD per la progettazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e impiegare software CAM\u002FCNC relativo alla fabbricazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principi dell’Analisi del Valore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supportare l’intero processo di progettazione dalla ”idea di\nprodotto” alla validazione del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegare i pacchetti informatici per l’ottimizzazione delle\nlavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supportare la funzione commerciale e la funzione assistenza clienti per la\nco-progettazione con il cliente (personalizzazione del prodotto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire comunicazioni funzionali all’interno e all’esterno della\nstruttura organizzativa di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO SISTEMA QUALITÀ (AZIENDALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avere una visione sistemica dei processi produttivi e delle loro\ninterazioni con le Organizzazioni Aziendali e l’ambiente sociale ed\neconomico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pianificare e gestire la Qualità aziendale e sviluppare, coordinandosi con\ntutte le altre funzioni aziendali, proposte di miglioramento continuo tenendo\nconto delle caratteristiche dei prodotti, dei processi e degli obiettivi\nstrategici dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere in modo professionale i processi produttivi del settore\nlegno-mobile- arredamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la normativa relativa alla implementazione dei sistemi qualità\naziendali e la normativa cogente e volontaria per la qualità del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare i costi della qualità e della non qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare, valutare e attivare le azioni correttive e le azioni\npreventive per eliminare o prevenire le non conformità di prodotto\u002Fprocesso e\ndi sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- utilizzare sistemi informatici dedicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuare elaborazioni statistiche relative alla qualità e redigere\nreports per la direzione generale sulla adeguatezza ed efficacia del sistema\nqualità aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-redigere i piani di campionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura e\ncoordinare le prove, i controlli e i collaudi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e impiegare software specifici per l’elaborazione dei testi per\nla gestione dei fogli elettronici ed elaborazioni statistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire comunicazioni funzionali all’interno ed esterno della struttura\ndi appartenenza anche in lingua straniera (enti di certificazione, organismi di\nnormazione etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO COMMERCIALE - MARKETING\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ORGANIZZAZIONE VENDITE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgere compiti di supporto alle attività e alle decisioni dei ruoli\npreposti al coordinamento della funzione commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intervenire, con autonomia gestionale, in tutte le attività relative sia\nalla commercializzazione dei prodotti nei mercati italiani ed esteri sia di\nmarketing audit per attuare le strategie aziendali e raggiungere gli obiettivi\nprefissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-reperire, organizzare e analizzare tutte le informazioni relative ai trend\ndei prodotti, alla segmentazione e alla evoluzione dei mercati interni ed\nesterni, ai modelli organizzativi delle reti di vendita dei concorrenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire tutte le procedure relative alla commercializzazione dei prodotti\nnei mercati nazionali e internazionali nel rispetto della normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna dei prodotti\ncoordinandosi con i tecnici prodotto\u002Fservizio - assistenza clienti e con la\nfunzione programmazione della produzione, tenendo conto delle strategie e dei\nvincoli aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con le funzioni aziendali preposte alla stesura del piano\noperativo di marketing, alla sua realizzazione e al marketing audit;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supportare la stesura del budget commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare attraverso la rete di vendita i rapporti con i clienti, il\ngradimento di prodotti e servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare i sistemi informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire situazioni comunicative e relazioni funzionali, all’interno e\nall’esterno della struttura organizzativa di appartenenza, anche in lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO DI FALEGNAMERIA - PROTOTIPISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO ALLE LAVORAZIONI FUORI LINEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(FALEGNAME - MOBILIERE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare, in forma autonoma e ottimale, le conoscenze che attengono alla\nscelta dei materiali, delle macchine, dei parametri tecnici e alla definizione\ned esecuzione del ciclo di fabbricazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con le funzioni preposte alla definizione del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interpretare i disegni e le specifiche tecniche dei prodotti ed essere in\ngrado di effettuare le modifiche necessarie o utili per l’ottimizzazione\ndella produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper costruire in modo autonomo prototipi, prodotti personalizzati ed\nelementi fuori standard;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper intervenire per eliminare le non conformità di prodotto \u002Fprocesso\nrilavorando i prodotti non conformi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegare le macchine CNC e saper effettuarne la programmazione di primo\nlivello (consolle manuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mettere a punto, in modo autonomo, le macchine operatrici e le attrezzature\ntipiche e non, impiegate nel settore ed utilizzarle in autocontrollo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuare i montaggi complessi che prevedono aggiustamenti o\nadattamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO TAPPEZZIERE - PROTOTIPISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO ALLE LAVORAZIONI FUORI LINEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(TAPPEZZIERE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare, in forma autonoma e ottimale, le conoscenze che attengono alla\nscelta dei materiali, delle macchine, dei parametri tecnici e alla definizione\ned esecuzione del ciclo di fabbricazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con le funzioni preposte alla definizione del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i materiali utilizzati per il molleggio, per l’imbottitura, per\nil rivestimento etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper costruire un molleggio, sia su una struttura moderna sia su una\nstruttura classica (con fusto scorniciato) impiegando sia cinghie elastiche,\nsia imbottiture tradizionali (molla d’acciaio, cinghi juta, cordame etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapere realizzare una imbottitura con poliuretano espanso o con materiali\nnaturali (crini vegetale, crine animale, cotone etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapere preparare il manufatto “in bianco”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli schemi di taglio dei rivestimenti, saperne ottimizzare la\nresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare le operazioni di modellatura dell’imbottitura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare le operazioni di cucitura e confezionamento dei rivestimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare le operazioni relative all’approntamento delle strutture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapere eseguire in modo autonomo un prodotto rivestito sia con tessuto che\ncon pellame;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapere rifinire con borchie, guarnizioni e bordi un manufatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare, programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: CONDUTTORE DI LINEA - CONDUTTORE DI SISTEMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(PROCESSI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avere le competenze per ripristinare la perdita o la modificazione di una o\npiù funzioni dei processi rispetto alle condizioni prescritte o di cambiare le\ncondizioni operative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-controllare la qualità del processo attraverso il controllo qualità di\nprodotto, impiegando mezzi specifici predisposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere in modo approfondito la tecnologia dei sistemi per produrre e\napplicarne le tecniche e le procedure operative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare i parametri di lavoro e gli eventi che generano una riduzione\ndella quantità e della qualità prodotta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare gli eventi che generano perturbazione nel flusso della\nmovimentazione dei materiali dei processi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare le cause delle varianze e effettuarne l’analisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare e analizzare le condizioni di emergenza e\u002Fo di\nottimizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i rapporti causa-effetto per quanto attiene la generazione della\nqualità, fra le diverse operazioni del ciclo di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuare la messa a punto del sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare l’effettuazione di ripartizioni o sostituzioni di gruppi,\nsottogruppi e componenti vari sia a bordo macchina sia ai box (sostituzione\nutensili, sostituzione programmata di componenti etc.). Verificare la\nfunzionalità del sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare con le funzioni produzione, qualità e sicurezza e segnalare le\neventuali azioni correttive ritenute opportune per il miglioramento del livello\ndi qualità del sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegare software applicativo e eseguire la programmazione di primo\nlivello (consolle manuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare con i conduttori di sistemi, posti a monte e a valle, e\nsegnalare le varianze di processo riscontrate e le soluzioni adottate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le problematiche dell’igiene del lavoro e i principali rischi\ndi tipo elettrico, di incendio e quelli connessi all’impiego delle macchine\ned impianti, garantire l’appropriato uso dei sistemi di sicurezza e\nl’applicazione delle procedure relative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO DI INDUSTRIALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- TECNICO DI PROCESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppare il processo di fabbricazione tenendo conto dei materiali, dei\nmezzi di lavoro, dei vincoli organizzativi ed economici, interfacciandosi con i\nresponsabili della progettazione e\u002Fo commercializzazione e della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare ed interpretare dati e specifiche di prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scegliere le tecnologie di produzione sulla base di criteri di economicità\ne di qualità attesa ed in rapporto alle caratteristiche di struttura e di\nstile del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre, nel rispetto delle procedure e delle normative della qualità,\ni cicli di fabbricazione con specifico riferimento a: materiali, mezzi di\nproduzione, attrezzature, parametri tecnologici, tempi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre la programmazione delle macchine CNC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre, sulla base di criteri dati, la scelta o la realizzazione delle\nattrezzature, maschere dime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuare, in collaborazione con la funzione produzione la verifica dei\nprogrammi predisponendo il ‘set up’ delle macchine controllando il\nprototipo e ottimizzando il programma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare alla identificazione delle procedure in termini di qualità dei\nprocessi, sicurezza, igiene del lavoro ambientale e verificarne la corretta\napplicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire comunicazioni funzionali, all’interno e all’esterno della\nstruttura organizzativa di appartenenza, anche in lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLA PRODUZIONE – LOGISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pianificare e gestire l’intero processo produttivo, interno ed esterno\ndella impresa, per raggiungere gli obiettivi prefissati di quantità e\nqualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare con la funzione commerciale\u002Fvendite e con la funzione produzione\nper pianificare e programmare la produzione definendo procedure, piani di\nlavoro e di controllo avanzamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare con la funzione acquisti per pianificare e programmare\nl’approvvigionamento delle materie prime, dei semilavorati, dei componenti e\ndei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pianificare e coordinare le attività di logistica interna ed esterna\nall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare e coordinare le attività dei fornitori di fasi di lavoro\nesternalizzate (terzisti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuare, periodicamente, l’analisi dei tempi di lavoro e determinare\nil ‘lead-time’ di prodotto\u002Fprocesso delle commesse personalizzate o fuori\nstandard;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare e coordinare le attività di manutenzione ordinaria e\nstraordinaria delle macchine ed impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare sistemi informatici dedicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire comunicazioni funzionali, all’interno e all’esterno della\nstruttura organizzativa di appartenenza, anche in lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL DEL LEGNO CONFIMI Impresa Legno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO AMBIENTE-SICUREZZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare i parametri da monitorare all’interno e all’esterno della\nazienda, valutare le varie tipologie di rischio e controllare i parametri di\nsicurezza e di igiene del lavoro utilizzando metodiche e criteri\nappropriati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare con le funzioni tecniche (progettazione, industrializzazione,\nprogrammazione\u002Flogistica, produzione e qualità) per monitorare e presidiare\nl’intero processo produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-curare gli adempimenti previsti dalle normative europee, nazionali e\nregionali sulle problematiche ambientali relative allo smaltimento dei rifiuti\nindustriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-curare gli adempimenti previsti dalle normative europee, nazionali e\nregionali sulle problematiche della sicurezza ed igiene del lavoro relative a\nrumore, radiazioni ionizzanti e non, rischi di incidenti sul lavoro e rischi di\nincidenti rilevanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare fasi ed operazioni critiche nei principali processi di\ntrasformazione e evidenziarne i parametri da campionare e controllare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare e proporre le tecnologie di disinquinamento, depurazione,\nprevenzione, protezione per l’aria, per i rifiuti solidi, per il suolo, per\nl’acqua, per il rumore, per le radiazioni, per l’igiene industriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare i processi di trasformazione per individuare possibili rischi di\ntipo elettrico, di incendio e per i rischi connessi all’impiego di macchine e\napparecchiature utilizzate per il sollevamento, il trasporto e per la\ngenerazione di fluidi in pressione, per la produzione del calore e\u002Fo vapore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare i processi di trasformazione per individuare i principali rischi\ndi igiene del lavoro di tipo biologico, chimico e fisico e anche di quelli che\npossono avere ripercussioni con l’ambiente esterno dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire l’appropriato uso dei sistemi di sicurezza e l’applicazione\ndelle procedure relative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-redigere la documentazione relativa alla individuazione dei rischi e alle\nsoluzioni attuate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare i sistemi informatici dedicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire situazioni comunicative e relazioni funzionali con gli Enti\nPubblici preposti dal controllo della sicurezza, igiene del lavoro e al\nmonitoraggio dei parametri ambientali (USSL, VVFF, Regione etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO DEGLI ACQUISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire i rapporti con i fornitori di input aziendali (prodotti,\nlavorazioni e servizi), coordinare le attività e gli aspetti logistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supportare la funzione progetto risolvendo i problemi relativi alla\nacquisizione di prodotti, lavorazioni e servizi, proponendo soluzioni\nalternative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il tecnico addetto agli acquisti deve possedere una buona formazione\ntecnico-commerciale integrata con una preparazione specifica in campo\nmerceologico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare, in modo professionale, le tecniche di comunicazione e\nnegoziazione anche in lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare con la funzione progetto, la funzione industrializzazione e la\nfunzione qualità per la definizione delle specifiche di accettazione e i\nmetodi di campionamento dei prodotti e servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare con la funzione programmazione della produzione per la\ndefinizione dei piani di approvvigionamento e per la gestione dei servizi di\nlogistica esterna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con la funzione qualità per la selezione e qualificazione dei\nfornitori (vendor rating);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare le attività legate ai problemi della qualità per i prodotti\nacquistati e per le attività affidate a terzisti (esternalizzazione delle fasi\nproduttive);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-controllare e verificare i tempi di esecuzione e di consegna dei prodotti,\nlavorazioni e servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare gli aspetti relativi al mercato delle materie prime e ai trend\ndi mercato dei segmenti produttivi della filiera legno - mobile -\narredamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare i sistemi informatici dedicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire situazioni comunicative in relazioni funzionali, all’interno e\nall’esterno della struttura di appartenenza, anche in lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: INTAGLIATORI - INTARSIATORI - DECORATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPECIALIZZATO EBANISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi del corsista al termine del percorso formativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aggiungere alla preparazione artistica già acquisita una specifica\npreparazione stilistica e tecnologica, una autonoma e concreta padronanza di\nricerca, ideazione, progettazione e realizzazione di manufatti con tecniche\ndella laccatura e doratura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le tecniche di lavorazione del legno per la costruzione di\nmanufatti: taglio, sezionatura, piallatura, fresatura, modellazione,\ntracciamento su legno, realizzazione di incastri e unioni, stuccatura,\nverniciatura a tampone, a pennello, finitura e lucidatura, assemblaggio e\nmontaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze approfondite delle caratteristiche fisiche e meccaniche del\nlegno per poter individuare la specie legnosa più indicata al tipo di lavoro\nda eseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare la normativa antinfortunistica e di sicurezza\nriferita al ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi\ncoordinare con i colleghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-finalizzare la sua progettazione alla costruzione, finitura e lucidatura\ndel mobile di stile, o su misura, con realizzazione artistica di stampi,\nintarsi e intagli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare le norme in materia di selezione e smaltimento\nrifiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possedere una preparazione culturale, tecnologica e stilistica adeguata\nalla professione intrapresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: INTAGLIATORI - INTARSIATORI - DECORATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPECIALIZZATO LACCATORE – DORATORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi del corsista al termine del percorso formativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aggiungere alla preparazione artistica già acquisita una specifica\npreparazione stilistica e tecnologica, una autonoma e concreta padronanza di\nricerca, ideazione; progettazione e realizzazione di manufatti con tecniche\ndella laccatura e doratura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del\nprocesso produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche fisiche e meccaniche del legno e degli altri\nmateriali, sapendo indicare la specie legnosa più indicata al tipo di lavoro\nda eseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione, provvedere\nalla loro manutenzione garantendo lo standard qualitativo richiesto dalla\nscheda controllo qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper effettuare semplici lavorazioni su banco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare gli strumenti informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare la normativa antinfortunistica e di sicurezza\nriferita al ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi\ncoordinare con i colleghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare autonomamente il disegno per la laccatura-doratura del manufatto\nligneo in lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i vari tipi di lavoro, i materiali e le attrezzature che prepara\ne utilizza nell’attività di falegnameria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare le norme in materia di selezione e smaltimento\nrifiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possedere una preparazione culturale, tecnologica e stilistica adeguata\nalla professione intrapresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: MANUTENTORE MECCANICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulla base del piano di manutenzione preventiva ordinaria effettuare il\nmonitoraggio della funzionalità delle macchine, attrezzature e impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di criticità intervenire per ripristinare le caratteristiche del\nprocesso, per sostituire componenti, sottogruppi, gruppi e collaborare nella\nrisoluzione delle grandi anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-selezionare da archivi su supporti diversi informazioni, specifiche\ntecniche dei componenti standard utilizzabili, schede tecniche delle macchine\ned impianti e normative di riferimento alla manutenzione delle macchine e\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuare la verifica degli interventi manutentivi, in collaborazione con\nla funzione Produzione e il conduttore di sistemi, mediante il ‘set-up’\ndelle macchine e impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con la definizione del piano di manutenzione preventiva\nordinaria e alla stesura delle procedure di sicurezza, igiene del lavoro e\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rilevare e suggerire le eventuali modifiche da apportare alle macchine,\nattrezzature ed impianti per ottimizzare il processo produttivo e\u002Fo ridurne le\nvarianze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intervenire per la sostituzione di componenti, sottogruppi e gruppi, per le\nriparazioni dirette locali e collaborare in occasione della manutenzione\nriparativa di grandi anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare le norme e le procedure di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interfacciare con i responsabili tecnici delle imprese fornitrici di\nmacchine, attrezzature e impianti per risolvere problemi specifici di\nmanutenzione e riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto agli obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire comunicazioni funzionali all’interno e all’esterno della\nstruttura organizzativa di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: MANUTENTORE ELETTROTECNICO – ELETTRONICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulla base del piano di manutenzione preventiva ordinaria effettuare il\nmonitoraggio della funzionalità delle macchine, attrezzature e impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di criticità intervenire per ripristinare le caratteristiche del\nprocesso, per sostituire componenti, sottogruppi, gruppi e collaborare nella\nrisoluzione delle grandi anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-selezionare da archivi su supporti diversi informazioni, specifiche\ntecniche dei componenti standard utilizzabili, schede tecniche delle macchine e\nimpianti e normative di riferimento utili alla manutenzione delle macchine e\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuare la verifica degli interventi manutentivi, in collaborazione con\nla funzione Produzione e il conduttore di sistemi, mediante il ‘set-up‘\ndelle macchine e impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare alla definizione del piano di manutenzione preventiva ordinaria\ne alla stesura delle procedure di sicurezza, igiene del lavoro e ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rilevare e suggerire le eventuali modifiche da apportare alle macchine,\nattrezzature e impianti per ottimizzare il processo produttivo e\u002Fo ridurne le\nvarianze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intervenire per la sostituzione di componenti, sottogruppi e gruppi, per le\nriparazioni dirette locali e collaborare in occasione della manutenzione\nriparativa di grandi anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare le norme e le procedure di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interfacciare con i responsabili tecnici delle imprese fornitrici di\nmacchine, attrezzature ed impianti per risolvere problemi specifici di\nmanutenzione e riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto agli obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire comunicazioni funzionali all’interno e all’esterno della\nstruttura organizzativa di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO DI LABORATORIO - PROVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONTROLLI E COLLAUDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-effettuare il campionamento dei lotti ed il monitoraggio delle\ncaratteristiche specifiche individuate dal paino qualità aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possedere una valida preparazione tecnico-scientifica di base e aver\nmaturato significative esperienze professionali nella gestione di un\nlaboratorio di prova, nella esecuzione, conduzione e coordinamento di prove,\ncontrolli e collaudi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con la funzione qualità aziendale e con le altre funzioni\naziendali nella stesura dei piani qualità di prodotto \u002Fprocesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con la funzione acquisti e con il tecnico dei materiali per la\nemissione delle specifiche di approvvigionamento e durante la fase di\nvalutazione e accettazione dei materiali in ingresso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare gli aspetti qualitativi dei prodotti\u002Fprocessi, applicando le\ntecniche specifiche del controllo statistico della qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i rapporti causa effetto, per quanto attiene la generazione della\nQualità, fra le diverse operazioni del ciclo di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgere il compito di supporto alle attività e ai ruoli preposti al\ncoordinamento della funzione progetto e industrializzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con la funzione industrializzazione, produzione e qualità\nnella stesura delle procedure operative e delle istruzioni di lavoro\nindividuando i parametri critici da monitorare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare la normativa cogente e volontaria di\nprodotto\u002Fprocesso nazionale (UNI), europea (EN) e internazionale (ISO);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare i sistemi informatici, anche dedicati, per l’elaborazione\nstatistica dei dati, per la gestione degli strumenti e delle apparecchiature di\nprova e misurazione e per la predisposizione dei piani di campionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto ad obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire situazioni comunicative in relazioni funzionali, all’interno e\nall’esterno della struttura organizzativa di appartenenza, anche in lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO DEI MATERIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulla base delle specifiche di acquisto, dei dati forniti dalla funzione\ncommerciale, dalla funzione qualità e tenendo conto delle tecnologie\nproduttive impiegate dalla impresa, selezionare, classificare e valutare, con\nampio potere decisionale, le materie prime e i materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare gli aspetti relativi al mercato delle materie prime e ai trend\ndi mercato dei segmenti produttivi del sistema legno-mobile arredamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare le norme UNI, EN, ISO, relative alla classificazione\nmerceologica del legno e dei derivati a base di legno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare le norme relative agli “usi e consuetudini”\ntipiche per ogni materia prima e semilavorato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere e valutare le caratteristiche merceologiche e di lavorabilità\ndel legno, dei derivati e dei semilavorati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scegliere le materie prime in funzione delle specifiche di\nprodotto\u002Fprocesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare con la funzione approvvigionamenti e la funzione commerciale\nalla definizione dei prezzi di acquisto e svolgere compiti di supporto alle\nattività e alle decisioni di queste funzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire indicazioni per il corretto impiego dei materiali e per ottimizzare\nla resa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare con il laboratorio prove per la valutazione delle\ncaratteristiche fisicomeccaniche e chimiche dei materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgere compiti di supporto alle attività e alle decisioni dei ruoli\npreposti al coordinamento della funzione progetto, industrializzazione,\nproduzione e qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto agli obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire situazioni comunicative e relazioni funzionali, all’interno e\nall’esterno della struttura organizzativa di appartenenza, anche in lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO DI PRODOTTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SERVIZIO E ASSISTENZA CLIENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-acquisire spiccate capacità comunicative, relazionali e di negoziazione\nche gli permettano di analizzare e interpretare i bisogni, espressi e non, del\ncliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulla base di valide competenze tecniche e commerciali e di una\napprofondita conoscenza delle caratteristiche dei prodotti, dei processi\nproduttivi aziendali e dei vincoli tecnologici e organizzativi, promuovere\nl’ordine e presidiare la corretta evasione nell’ottica del “customer\nsatisfaction”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere l’immagine, i prodotti e i servizi dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-illustrare e spiegare le caratteristiche funzionali ed estetiche dei\nprodotti e dei componenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interpretare i bisogni e co-progettare con il cliente valutando la\nfattibilità, i tempi di realizzazione e la convenienza economica dei prodotti\npersonalizzati “fuori standard” o “su misura”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consigliare al cliente soluzioni più appropriate, non perdendo mai di\nvista gli obiettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proporre\u002Fnegoziare le soluzioni consigliate all’area commerciale e alla\nprogettazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare le attività relative alla corretta evasione dell’ordine\n(rispondenza alle specifiche, tempi di consegna, feed back clienti) e proporre\nalla azienda soluzioni migliorative dei prodotti\u002Fservizi offerti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare i sistemi informatici dedicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto agli obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire situazioni comunicative in relazioni funzionali, all’interno e\nall’esterno della struttura organizzativa di appartenenza, anche in lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: TECNICO DEI MONTAGGI - ALLESTIMENTI ESTERNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppare, coordinandosi con l’Ufficio tecnico, proposte di allestimento\ndi show-room e stand in occasione di manifestazioni specializzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire, inoltre, le attività di montaggio dei mobili e arredamenti presso\ni clienti (contract, appalti, consumatori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere l’immagine, i prodotti e i servizi dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzare gli aspetti funzionali, compositi ed estetici del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interpretare i bisogni del cliente e consigliare le soluzioni più\nappropriate coerentemente con le strategie e gli obiettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidiare le attività relative alla corretta evasione dell’ordine, per\nquanto di sua competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinare e programmare la propria attività all’interno di gruppi di\nlavoro in rapporto agli obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestire situazioni comunicative in relazioni funzionali, all’interno e\nall’esterno della struttura organizzativa di appartenenza, anche in lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: ADDETTO ALLA PRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operare senza guida altrui, alla posa in opera completa di infissi,\nparquet, eseguendo ove occorra, i necessari adattamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- svolgere mansioni a mano o a macchina per le quali sono richieste una\ngenerica capacità ed una generica preparazione pratica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avendo acquisito una completa ed elevata conoscenza di ogni mezzo di\nlavoro e di tutti i materiali inerenti alla attività di falegnameria,\nimpostare e costruire senza alcuna guida mobili, serramenti, infissi e\nrealizzare - interpretare il disegno modificandolo all’occorrenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operare ad una o più macchine semiautomatiche collegate per l’unica\nfase di lavorazione, secondo diagrammi e schemi di produzione, e provvedere\nalla messa a punto delle macchine stesse applicando altresì i relativi\nattrezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- svolgere mansioni a mano o a macchina per le quali sono richieste una\ngenerica capacità e una generica preparazione pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LA LAVORAZIONE DI MANUFATTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IN LEGNO PER L’EDILIZIA E LA CANTIERISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista\ne dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche fisiche e meccaniche del legno e degli altri\nmateriali, sapendo indicare la specie legnosa più indicata al manufatto da\neseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-leggere e interpretare il disegno tecnico al fine di individuare i\nmateriali e le forme dell’elemento da realizzare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper usare in sicurezza e in modo autonomo gli attrezzi, gli utensili a\nmano, le macchine e i nuovi macchinari, per le lavorazioni in cui si è\nimpegnati; provvedendo agli interventi di manutenzione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le problematiche relative alla resistenza della carpenteria\nlignea agli agenti atmosferici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper individuare le principali innovazioni nel settore della lavorazione\ndel legno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare gli strumenti informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi\ncoordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le\nlavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare strutture di legno semplici e composte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare opere di falegnameria industriali e\u002Fo artigianali (opere di\nfinitura in genere e di componenti edilizi in legno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le modalità per la posa in opera di manufatti in legno\nmonitorandone le eventuali anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell’addetto alle\nlavorazioni di manufatti in legno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper preparare le superfici lignee al fine di eseguire la verniciatura\npiù consona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicare le norme in materia di sicurezza e in materia di selezione e\nsmaltimento rifiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI MOBILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista\ne dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-leggere e interpretare autonomamente la documentazione tecnica di\npertinenza: il disegno tecnico del particolare, il relativo ciclo di\nlavorazione e la scheda controllo qualità, la scheda utensili, la scheda\norigini pezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche fisiche e meccaniche del legno e degli altri\nmateriali, sapendo indicare la specie legnosa più indicata al tipo di lavoro\nda eseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione, in base\nalla scheda utensili ricevuta, sostituirli e provvedere alla loro manutenzione\ngarantendo lo standard qualitativo richiesto dalla scheda controllo\nqualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche e il funzionamento sia delle macchine utensili\nche a CNC e la capacità di lavoro della macchina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare gli strumenti informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le funzionalità dei principali applicativi informatici per la\nprogettazione su misura di componenti di arredo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le metodologie e le procedure per il dimensionamento del mobile\nclassico e moderno al fine di realizzare una progettazione su misura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare la normativa antinfortunistica e di sicurezza\nriferita al ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi\ncoordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le\nlavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare autonomamente sia il disegno che la produzione del mobile in\ntutte le fasi del ciclo di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare opere di falegnameria industriali e\u002Fo artigianali (opere di\nfinitura in genere e di componenti edilizi in legno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-finalizzare la sua progettazione alla costruzione, finitura e lucidatura\ndel mobile di stile, o su misura, con realizzazione artistica di stampi,\nintarsi e intagli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possedere una preparazione culturale, tecnologica e stilistica adeguata\nalla professione intrapresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le tecniche di lavorazione del legno per la costruzione di\nmanufatti: taglio, sezionatura, piallatura, frasatura, modellazione,\ntracciamento su legno, realizzazione di incastri ed unioni, stuccatura,\nverniciatura a tampone, a pennello, a spruzzo, finitura e lucidatura,\nrivestimento di superfici piane e curve in legno con laminati plastici,\nimpiallacciatura, assemblaggio e montaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LA PRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI SEMILAVORATI IN LEGNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista\ne dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-leggere e interpretare in autonomia il disegno tecnico al fine di\nindividuare i materiali e le forme dell’elemento da realizzare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper usare in sicurezza e in modo autonomo gli attrezzi, gli utensili a\nmano, le macchine e i nuovi macchinari, per le lavorazioni in cui si è\nimpegnati; provvedendo agli interventi di manutenzione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le problematiche relative alla resistenza della carpenteria\nlignea agli agenti atmosferici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper individuare le principali innovazioni nel settore della lavorazione\ndel legno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare gli strumenti informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper preparare le superfici lignee al fine di eseguire la verniciatura\npiù consona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare la normativa in materia di igiene, prevenzione e\nsicurezza negli ambienti di lavoro del settore legno, nonché in materia di\nselezione e smaltimento dei rifiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi\ncoordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le\nlavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare strutture di legno semplici e composte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti semilavorati\nindustriali, materiali ausiliari e ferramenta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzare progetti di manufatti artistici su misura con l’ausilio di\nstrumentazioni informatiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell’addetto alla\nproduzione di semilavorati in legno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: ADDETTO AI SERVIZI LOGISTICI - MAGAZZINIERE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONDUTTORI MEZZI DI TRASPORTO - GRUISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMBRAGATORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborare nella gestione del flusso delle materie prime, dei semilavorati\ne del prodotto finito, anche attraverso sistemi informatici interni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvedere alla gestione delle materie prime, dei semilavorati e del\nprodotto finito, e alla loro movimentazione, attraverso sistemi automatizzati o\ncon automezzi di diversa natura per lo spostamento e il trasporto del\nmateriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eseguire la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’ADDETTO AI SERVIZI LOGISTICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper definire i magazzini: accettazione, semilavorati, finiti, materiali\nausiliari alla produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper scegliere i mezzi da utilizzare per movimentare e immagazzinare i\nprodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper curare lo spostamento dei materiali anche attraverso l’uso delle\nmacchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista\ne dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi\ncoordinare con i colleghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-identificare il proprio ruolo all’interno dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL CONFIMI Impresa Legno APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali: ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E AI SERVIZI GENERALI AZIENDALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi al termine del percorso formativo, l’apprendista sarà in grado\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccogliere, selezionare ed elaborare semplici informazioni e dati,\nlavorare su procedure ordinarie predeterminate e applicativi specifici, anche\nautomatizzati, al fine di predisporre e compilare la documentazione e la\nmodulistica relativa; è in grado di produrre corrispondenza commerciale,\ncomunicazioni telefoniche, comunicazioni interne con strumenti adeguati\ncompresi quelli informatici e telematici, smistare documenti cartacei e\ninformatici, organizzare, accedere a ed utilizzare archivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE TRASVERSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE E AI SERVIZI GENERALI AZIENDALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista\ne dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche, al fine di\ngestire flussi e processi documentali (fatturazioni, pratiche, ordinativi\netc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principali applicativi informatici per la gestione dei flussi e\nprocessi documentali: Windows, Word, Excel, Data Base relazionali, uso di\nInternet e posta elettronica, back office e front office;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi\ncoordinare con i colleghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-identificare il proprio ruolo all’interno dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell’addetto\nall’amministrazione e ai servizi generali aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte VIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI TABELLARI CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si stabiliscono, con le decorrenze per ciascuno specificate, i seguenti\nnuovi minimi tabellari contrattuali lordi, comprensivi e assorbenti dei\nprecedenti minimi tabellari contrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"481\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"34\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.10.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.12.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.7.14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.8.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">AD3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.659,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.711,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.775,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.844,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AD2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.543,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.591,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.651,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.715,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AD1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.427,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.472,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.527,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.587,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AC4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.312,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.353,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.404,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.458,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AC3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.196,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.233,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.280,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.329,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AC2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.196,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.233,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.280,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.329,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AC1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.096,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.130,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.172,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.218,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AS3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.196,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.233,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.280,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.329,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AS2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.080,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.114,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.156,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.201,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AS1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.034,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.066,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.106,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.149,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AE3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">976,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.006,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.044,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.085,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AE2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">918,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">947,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">982,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">1.020,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AE1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">771,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">795,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">825,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">857,89\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"481\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"90\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi sopra indicati comprendono gli incrementi sotto riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ctable width=\"543\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"34\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">incremento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.12.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.7.14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.8.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AD3 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">215\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">184,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">51,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">64,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">68,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AD2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">172,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">48,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">60,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">64,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AD1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">185\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">159,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">44,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">55,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">59,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AC4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">170\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">146,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">40,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">51,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">54,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AC3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">133,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">37,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">46,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">49,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AC2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">133,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">37,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">46,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">49,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AC1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">142\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">122,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">34,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">42,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">45,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AS3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">133,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">37,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">46,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">49,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AS2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">120,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">33,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">42,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">44,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AS1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">115,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">32,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">40,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">42,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AE3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">126,5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">108,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">30,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">37,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">40,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AE2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">119\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">102,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">28,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">35,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">38,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"34\">\u003Cp align=\"justify\">AE1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">86,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">24,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">30,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">32,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tabella degli incrementi retributivi sopra riportata si basa sugli\nscostamenti inflattivi verificatesi per il triennio precedente, nonché sui\nriferimenti inflattivi vigenti per gli anni 2013, 2014, 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità di: giugno, luglio, agosto,\nsettembre, ottobre, novembre, verranno corrisposti con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una quota di incremento salariale con la retribuzione di dicembre 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una quota di incremento salariale con le retribuzioni di gennaio, febbraio,\nmarzo, aprile e maggio 2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"353\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"230\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">quota di\n        incremento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mensile arretrati\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AD3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AD2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AD1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AC1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AE3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AE2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AE1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Fondo Nazionale Pensione Complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione giuridica riconosciuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione, n. 106\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 02\u002F86996939\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fax: 02\u002F80604393\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail: info@fondoarco.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sito web: www.fondoarco.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Cos’è ARCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riforme del sistema previdenziale di questi anni hanno comportato una\nriduzione della pensione erogata dall'INPS, è perciò necessario per tutti i\nlavoratori costruirsi una pensione complementare da affiancare a quella\npubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARCO è il Fondo Nazionale che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è stato costituito in forma di associazione dalle organizzazioni\nsindacali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL e dalle associazioni\nimprenditoriali FEDERLEGNO-Arredo, UNITAL, ANDIL, ASSOBETON, ASSOMARMI, API\nVerona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- opera senza scopo di lucro e consente ai lavoratori di costruirsi una\npensione complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 31\u002F12\u002F2008 ARCO aveva: 41.759 lavoratori associati, suddivisi su 3.420\naziende, un patrimonio in gestione di € 171,8 milioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Come funziona ARCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione ad ARCO è volontaria, ogni socio ha un “conto pensionistico\nindividuale” nel quale confluiscono i contributi versati e i rendimenti che\nmaturano dalla gestione finanziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo Pensione ARCO non effettua direttamente gli investimenti ma affida\nla gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati\n(gestori), selezionati sulla base di una gara. I gestori sono tenuti ad operare\nsulla base delle politiche di investimento fissate dall’organo di\namministrazione del fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo Pensione ARCO propone una pluralità di opzioni di investimento\n(comparti):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Garantito (garantisce la restituzione dei contributi versati e ha\nl’obiettivo di realizzare con elevata probabilità un rendimento simile al\nTFR in azienda);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Bilanciato Prudente (70% obbligazioni, 30% azioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Bilanciato Dinamico (50% obbligazioni, 50% azioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Chi amministra ARCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organi di ARCO sono: l’Assemblea dei soci delegati, costituita da 60\ncomponenti eletti in rappresentanza dei soci lavoratori; il Consiglio di\nAmministrazione, composto da 14 componenti per metà eletti dall’Assemblea in\nrappresentanza dei lavoratori e per metà designati dalle organizzazioni\ndatoriali; il Collegio dei Sindaci, costituito da 4 componenti per metà eletti\ndalla Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e per metà designati dalle\norganizzazioni datoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARCO è una associazione senza scopi di lucro gestita in modo trasparente,\nperché i suoi organi rappresentano gli associati, lavorano per i soci e\nrispondono unicamente a loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La contribuzione ad ARCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi da versare ad ARCO sono i seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al 31 dicembre 2009:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"115\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"72\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"302\">\u003Cp align=\"center\">lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con prima occupazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">ante 28.4.93\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"287\">\u003Cp align=\"center\">lavoratore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con prima occupazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">post 29.4.93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">imponibile \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">contributo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">lavoratore (*)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">contributo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">TFR (**) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">contributo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">lavoratore (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">contributo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">TFR(**)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30% (***)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1,10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">paga base, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ex indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di contingenza,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">EDR, aumenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di anzianità, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">eventuali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Ca name=\"_Hlk33436656\" id=\"_Hlk33436656\">\u003C\u002Fa>superminimi individuali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoratore rappresenta la misura minima per avere diritto al\ncontributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una\nmisura maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(**)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Calcolato sul maturato mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(***)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari al 100%\ndel TFR maturando. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al\nmomento della adesione e può essere successivamente aumentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"115\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"72\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"302\">\u003Cp align=\"center\">lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con prima occupazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">ante 28.4.93\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"287\">\u003Cp align=\"center\">lavoratore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con prima occupazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">post 29.4.93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">imponibile \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">contributo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">lavoratore (*)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">contributo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">TFR (**) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">contributo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">lavoratore (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">contributo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">TFR(**)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1,20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1,20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30% (***)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1,20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1,20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">paga base, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ex indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di contingenza,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">EDR, aumenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di anzianità, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">eventuali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">superminimi individuali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoratore rappresenta la misura minima per avere diritto al\ncontributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una\nmisura maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(**)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Calcolato sul maturato mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(***)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari al 100%\ndel TFR maturando. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al\nmomento della adesione e può essere successivamente aumentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le prestazioni di ARCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento del pensionamento il lavoratore riceve una pensione complementare\nin base al suo patrimonio individuale maturato nel Fondo (contributi versati\nnegli anni, più i rendimenti maturati nel tempo) e alla sua età al momento\ndel pensionamento. Il lavoratore può anche scegliere la liquidazione della\nprestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale per un importo\nnon superiore al 50%. Se la posizione individuale finale maturata è contenuta\nè possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero\nammontare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento il\nlavoratore può: mantenere la posizione maturata in assenza di contribuzione\n(la posizione continua in ogni caso a rivalutarsi), trasferire la posizione in\nun altro Fondo Pensione Negoziale (se cambia settore lavorativo), riscattare il\ncapitale maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il rapporto di lavoro è possibile richiedere delle anticipazioni\nper spese sanitarie, acquisto\u002Fristrutturazione della prima casa e per ulteriori\nesigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Come aderire ad ARCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per aderire ad ARCO è sufficiente compilare e sottoscrivere l’apposito\nmodulo di adesione che deve essere consegnato alla propria Azienda, che lo\ntimbra, lo firma e lo spedisce al Fondo. Al lavoratore deve essere fornita\ncopia della adesione, la Nota informativa, lo Statuto, il Progetto\nesemplificativo standardizzato, il Regolamento elettorale e gli deve essere\nmesso a disposizione il testo delie fonti istitutive per la parte\nd’interesse. La documentazione per l’adesione è disponibile direttamente\ndal sito web del Fondo ARCO (www.fondoarco.it), in Azienda o presso le sedi\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Informazioni su ARCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per avere ulteriori informazioni su ARCO si può:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consultare il sito: www.fondoarco.it;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telefonare al numero di ARCO: 02\u002F86996939 dal lunedì al venerdì,\npreferibilmente nei seguenti orari: per le Aziende 09:30-11:00\u002F14:30-16:30, per\ni Lavoratori 11:00-13:00\u002F16:30-18:00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inviare una e-mail: info@fondoarco.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rivolgersi al Responsabile delle risorse umane della tua Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali Nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* FILLEA-CGIL, tel. 06\u002F44114627\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* FILCA-CISL, tel. 06\u002F4870634\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* FeNEAL-UIL, tel. 06\u002F8547393\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o alle loro strutture presenti sul territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rivolgersi ai propri rappresentanti sindacali in azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"sexualhar":48,"PAYSCALES_trigger":52,"maxsicknesspay":56,"cbadate_end":60,"ONCERISE_trigger":64,"hourspweek_select":68,"cbadate_start":72,"CBA_MNCOMPA_1":74,"STRUCINCR_trigger":77,"HARDSHIP_trigger":81,"MEALALL_trigger":85,"eqpromotion":89,"trainingfund":93,"discrimination":97,"paidmaternityleavepayperc":101,"pensionfund":105,"OVERTIME_trigger":109,"jobclassifaction1":113,"healthcareaccess":117,"healthinsurance":121,"SUNDAY_trigger":123,"cbamemtrad":125,"healthandsafetypolicy":128,"contracttrial":132,"dayspweek_select":136,"apprenticeships":140,"TRADEUNLEAV_trigger":144,"SCHEDULE_trigger":148,"longtermillness":152,"tempagency":156,"NOCTPREM_trigger":160,"violence":162,"ONCERISE2_trigger":164,"bankholidays1":168,"hivpolicy":172,"SENIOR_trigger":176,"mealvouchers":180,"trainingprogrammes":182,"paidmaternityleave":185,"contractseverancepay":189,"PAIDLEAV_trigger":193,"paidpaternityleaveduration":197,"deathrelatives":201,"sicknessmaxdaysnr":205,"MAXHOURS_trigger":209,"flexible_work_options":213,"funeralpay":217},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 10 - Commissione nazionale e parite","Art. 10 - Commissione nazionale e paritetica\n\nper le “pari opportunità”\n\n\n\nEntro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una\nCommissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente\nda 6 rappresentanti, di cui 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale, con il\ncompito di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli\nostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di\nopportunità per le lavoratrici nel lavoro (accesso al lavoro, formazione,\nprofessionalità), nonché le misure atte a superarli.\n\nLa Commissione ha i seguenti compiti:\n\n\n\na)analizza l’andamento della occupazione femminile nel settore legno-\narredamento utilizzando i dati forniti degli strumenti comuni, disaggregati per\nsesso e inquadramento professionale;\n\nb)studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di\n“azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione\ndella Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei Programmi di azione\ndella Unione Europea e delle disposizioni di legge emanate in materia di pari\nopportunità.\n\n\n\nLa Commissione si riunisce di norma semestralmente, presieduta, a turno, da\nun componente delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali e\nannualmente riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti.\n\nTre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione\nconcluderà i lavori presentando un Rapporto conclusivo corredato dai materiali\nraccolti ed elaborati.\n\nIn questa sede verranno presentate tanto le proposte normative sulle quali\nsia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le\nvalutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"sexualhar","Art. 55 - Tutela della dignità personale","Art. 55 - Tutela della dignità personale dei lavoratori\n\n\n\nIn attesa della normativa di riferimento, che individui la definizione di\nmobbing e molestie sessuali, le parti riconfermano che sul luogo di lavoro\ndovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo\naspetto, compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto\nogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti\nche arrechino offesa alla personalità e alla integrità psicofisica del\nlavoratore.\n\nIn particolare, dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che\ndeterminino una situazione di disagio della persona cui si sono rivolti, anche\nin riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.\n\nLe parti, al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni,\nconvengono di costituire una commissione paritetica con il compito di elaborare\ni codici di condotta. La Commissione si riunirà entro il 30 maggio 2014 per\nconcludere i lavori entro il mese di dicembre 2014.\n\nIn attesa che la commissione elabori i codici di condotta, che saranno\nsottoposti alle parti sociali per la loro ratifica, in caso di molestie\nsessuali e\u002Fo mobbing sul luogo di lavoro, la RSU o le OO.SS. e la Direzione\nAziendale opereranno di ripristinare le normali condizioni lavorative\ngarantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"PAYSCALES_trigger"," minimi 1.10.13 minimi 1.12.13 minimi 1.","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        \n        \n      \n      minimi\n\n        1.10.13\n      \n      minimi\n\n        1.12.13\n      \n      minimi\n\n        1.7.14\n      \n      minimi\n\n        1.8.15\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        AD3\n      \n      \n        \n\n        1.659,56\n      \n      \n        \n\n        1.711,16\n      \n      \n        \n\n        1.775,66\n      \n      \n        \n\n        1.844,46\n      \n    \n    \n      AD2\n      \n      1.543,78\n      \n      1.591,78\n      \n      1.651,78\n      \n      1.715,78\n      \n    \n    \n      AD1\n      \n      1.427,99\n      \n      1.472,39\n      \n      1.527,89\n      \n      1.587,09\n      \n    \n    \n      AC4\n      \n      1.312,22\n      \n      1.353,02\n      \n      1.404,02\n      \n      1.458,42\n      \n    \n    \n      AC3\n      \n      1.196,43\n      \n      1.233,63\n      \n      1.280,13\n      \n      1.329,73\n      \n    \n    \n      AC2\n      \n      1.196,43\n      \n      1.233,63\n      \n      1.280,13\n      \n      1.329,73\n      \n    \n    \n      AC1\n      \n      1.096,09\n      \n      1.130,17\n      \n      1.172,77\n      \n      1.218,21\n      \n    \n    \n      AS3\n      \n      1.196,43\n      \n      1.233,63\n      \n      1.280,13\n      \n      1.329,73\n      \n    \n    \n      AS2\n      \n      1.080,64\n      \n      1.114,24\n      \n      1.156,24\n      \n      1.201,04\n      \n    \n    \n      AS1\n      \n      1.034,33\n      \n      1.066,49\n      \n      1.106,69\n      \n      1.149,57\n      \n    \n    \n      AE3\n      \n      976,45\n      \n      1.006,81\n      \n      1.044,76\n      \n      1.085,24\n      \n    \n    \n      AE2\n      \n      918,55\n      \n      947,11\n      \n      982,81\n      \n      1.020,89\n      \n    \n    \n      AE1\n      \n      771,89\n      \n      795,89\n      \n      825,89\n      \n      857,89",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"maxsicknesspay","B) Trattamento economico Nell’ambito del","B) Trattamento economico\n\n\n\nNell’ambito del periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro,\nle aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova assenti per malattia od\ninfortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico cumulativo:\n\n\n\n-dal 1° al 3° giorno di malattia o infortunio non sul lavoro verrà\ncorrisposto al lavoratore operaio 1’85% della retribuzione netta di fatto per\ni giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l’orario di\nlavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene;\n\n-dal 4° al 210° giorno di malattia verrà corrisposta una integrazione\ndella indennità di malattia riconosciuta dall’istituto assicuratore fino al\n100% della retribuzione netta di fatto;\n\n-dal 211° giorno di malattia, ove venisse a cessare il trattamento\nmutualistico erogato dall’ente assicuratore, l’azienda riconoscerà\nall’operaio ammalato una indennità pari al 50% della normale retribuzione\nfino al termine del periodo di conservazione del posto.\n\n\n\nOve l’operaio si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i\ntrattamenti erogati nei relativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti\ndel raggiungimento del trattamento al 100% e di quello al 50%. Pertanto, nel\nsuddetto periodo di 30 mesi il lavoratore potrà al massimo percepire quanto\nsopra indicato.\n\nIl trattamento erogato per i primi tre giorni di malattia si riduce al 50%\nnei periodi retribuiti al 50%.\n\nPer le malattie di durata superiore a 12 giorni consecutivi, le aziende\ncorrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre\ngiorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l’orario di\nlavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.\n\nIn caso di modifica del trattamento erogato dall’ente assicuratore, le\npercentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non\nsuperare complessivamente il trattamento sopra previsto.\n\nLe eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\n\nTale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con\nconseguente assorbimento fino a concorrenza.\n\nIl diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è\nsubordinato al riconoscimento della malattia o dell’infortunio da parte dei\nrispettivi istituti assicuratori, nonché alla presentazione dei seguenti\ndocumenti:\n\n\n\n-certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di\nchiusura della incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli degli\nistituti stessi e contenente le seguenti indicazioni:\n\n\n\n1)la data del rilascio;\n\n2) la prognosi;\n\n3) la specificazione dell’orario durante il quale il medico curante\nconsente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione.\n\n\n\nIn caso di assenza per TBC si applicherà la normativa prevista dalle leggi\nvigenti.\n\nIn caso di malattia coincidente con interventi di integrazione salariale a\nzero ore settimanali od a orario ridotto nonché del contratto di solidarietà,\nal lavoratore spetterà un trattamento economico complessivo netto, comprensivo\ndi quanto a carico dell’INPS, pari a quello che avrebbe percepito se non si\nfosse ammalato durante i suddetti interventi.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"cbadate_end","Art. 56 - Decorrenza e durata Il present","Art. 56 - Decorrenza e durata\n\n\n\nIl presente CCNL decorre dalla data del 1° giugno 2013 e, fatte le salve\ndiverse decorrenze previste per specifici istituti, avrà scadenza alla data\ndel 31 maggio 2016.\n\nEsso si riterrà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà\ndisdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a\u002Fr.\n\n\n\nDichiarazione a verbale di FeNEAL, FILCA E FILLEA\n\n\n\nFeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL auspicano di pervenire, alla scadenza\ndel contratto, ad un unico contratto nazionale del settore legno.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"ONCERISE_trigger","Art. 30 - Tredicesima mensilità L’aziend","Art. 30 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nL’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della\nricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla\nnormale retribuzione percepita dal lavoratore stesso.\n\nPer gli operai lavoranti a cottimo, la normale retribuzione dovrà tener\nconto dell’incidenza media dell’utile di cottimo realizzato nel trimestre\nprecedente. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante\nil corso dell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della tredicesima mensilità, quanti sono i mesi di servizio\nprestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va\nconsiderata a questi effetti come mese intero. I periodi di assenza per\nmalattia o infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal\npresente contratto, nonché i periodi di assenza per regolari permessi che non\nsuperino nel complesso il periodo di un mese nell’anno, saranno utilmente\ncomputati ai fini della tredicesima mensilità.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"hourspweek_select","Art. 20 - Orario di lavoro A) Orario di ","Art. 20 - Orario di lavoro\n\n\n\nA) Orario di lavoro\n\n\n\nL’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come previsto\ndall’art. 3, comma primo del D.lgs. n. 66 del 8\u002F4\u002F2003, salve tutte le\nderoghe ed eccezioni di legge.\n\nLa durata massima dell’orario di lavoro è di 55 ore settimanali, comprese\nle ore di lavoro straordinario, salve le deroghe ed eccezioni di legge.",{"bindId":73,"name":62,"text":63},"cbadate_start",{"bindId":75,"name":76,"text":76},"CBA_MNCOMPA_1","CONFIMI IMPRESA Legno",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"STRUCINCR_trigger"," incremento totale 1.12.13 1.7.14 1.8.15","\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      incremento\n\n        totale\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        1.12.13\n      \n      \n        \n\n        1.7.14\n      \n      \n        \n\n        1.8.15\n      \n    \n    \n      AD3 \n      \n      215\n      \n      184,90\n      \n      51,60\n      \n      64,50\n      \n      68,80\n      \n    \n    \n      AD2\n      \n      200\n      \n      172,00\n      \n      48,00\n      \n      60,00\n      \n      64,00\n      \n    \n    \n      AD1\n      \n      185\n      \n      159,10\n      \n      44,40\n      \n      55,50\n      \n      59,20\n      \n    \n    \n      AC4\n      \n      170\n      \n      146,20\n      \n      40,80\n      \n      51,00\n      \n      54,40\n      \n    \n    \n      AC3\n      \n      155\n      \n      133,30\n      \n      37,20\n      \n      46,50\n      \n      49,60\n      \n    \n    \n      AC2\n      \n      155\n      \n      133,30\n      \n      37,20\n      \n      46,50\n      \n      49,60\n      \n    \n    \n      AC1\n      \n      142\n      \n      122,12\n      \n      34,08\n      \n      42,60\n      \n      45,44\n      \n    \n    \n      AS3\n      \n      155\n      \n      133,30\n      \n      37,20\n      \n      46,50\n      \n      49,60\n      \n    \n    \n      AS2\n      \n      140\n      \n      120,40\n      \n      33,60\n      \n      42,00\n      \n      44,80\n      \n    \n    \n      AS1\n      \n      134\n      \n      115,24\n      \n      32,16\n      \n      40,20\n      \n      42,88\n      \n    \n    \n      AE3\n      \n      126,5\n      \n      108,79\n      \n      30,36\n      \n      37,95\n      \n      40,48\n      \n    \n    \n      AE2\n      \n      119\n      \n      102,34\n      \n      28,56\n      \n      35,70\n      \n      38,08\n      \n    \n    \n      AE1\n      \n      100\n      \n      86,00\n      \n      24,00\n      \n      30,00\n      \n      32,00\n      \n    \n  \n",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"HARDSHIP_trigger","Art. 85 - Lavori nocivi e pericolosi Ai ","Art. 85 - Lavori nocivi e pericolosi\n\n\n\nAi lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi e\npericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore\ndi effettivo lavoro prestato, pari al 10% della retribuzione base (minimo\ntabellare più indennità di contingenza).\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nIn relazione a quanto stabilito nell’articolo della regolamentazione\ncomune sull’ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i\nfattori di rischio e\u002Fo nocività di cui al presente articolo, a livello\naziendale tra Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi\ncorrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con\nriguardo al tempo di godimento.",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"MEALALL_trigger","Art. 37 - Mensa Le parti dichiarano di r","Art. 37 - Mensa\n\n\n\nLe parti dichiarano di ricercare, ove possibile, opportune iniziative atte a\nconsentire la costituzione di mense per i lavoratori, a livello aziendale o\nterritoriale.\n\nLe parti si danno atto che la realizzazione di mense comunque organizzate\ncomporterà l’abrogazione delle eventuali somme fino allora corrisposte dalle\naziende al lavoratore.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"eqpromotion","La Commissione ha i seguenti compiti: a)","La Commissione ha i seguenti compiti:\n\n\n\na)analizza l’andamento della occupazione femminile nel settore legno-\narredamento utilizzando i dati forniti degli strumenti comuni, disaggregati per\nsesso e inquadramento professionale;\n\nb)studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di\n“azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione\ndella Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei Programmi di azione\ndella Unione Europea e delle disposizioni di legge emanate in materia di pari\nopportunità.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"trainingfund","Art. 13 - Formazione professionale Con r","Art. 13 - Formazione professionale\n\n\n\nCon riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente e\ndall’Accordo Interconfederale del 1° agosto 2013, le parti - anche in\nrelazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione -\nriconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della\nvalorizzazione professionale delle risorse umane a qualsiasi livello.\n\nLe aziende, all'atto della partecipazione ad un bando finanziato dal fondo\nprofessionale, a cui la stessa aderisce, informeranno le RSU e, su loro\nrichiesta, si confronteranno nel merito degli interventi formativi.\n\nPertanto, le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e\nresponsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, dall’Accordo\nInterconfederale e del presente contratto, che la formazione debba essere\norientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"discrimination","In particolare, dovranno evitarsi compor","In particolare, dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che\ndeterminino una situazione di disagio della persona cui si sono rivolti, anche\nin riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"paidmaternityleavepayperc","Art. 108 - Trattamento in caso di gravid","Art. 108 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio\n\n\n\nFerme restando le disposizioni di legge sul trattamento delle lavoratrici\ndurante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda integrerà alla\nimpiegata il trattamento corrisposto dall’istituto assicuratore fino al\nraggiungimento della normale retribuzione per il periodo di astensione\nobbligatoria.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"pensionfund","Fondo Nazionale Pensione Complementare F","Fondo Nazionale Pensione Complementare\n\nForo Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI\n\nAssociazione giuridica riconosciuta\n\nIscritto all'Albo dei Fondi Pensione, n. 106\n\ntel. 02\u002F86996939\n\nfax: 02\u002F80604393\n\ne-mail: info@fondoarco.it\n\nsito web: www.fondoarco.it\n\n\n\n1. Cos’è ARCO\n\n\n\nLe riforme del sistema previdenziale di questi anni hanno comportato una\nriduzione della pensione erogata dall'INPS, è perciò necessario per tutti i\nlavoratori costruirsi una pensione complementare da affiancare a quella\npubblica.\n\nARCO è il Fondo Nazionale che:\n\n\n\n- è stato costituito in forma di associazione dalle organizzazioni\nsindacali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL e dalle associazioni\nimprenditoriali FEDERLEGNO-Arredo, UNITAL, ANDIL, ASSOBETON, ASSOMARMI, API\nVerona;\n\n\n\n- opera senza scopo di lucro e consente ai lavoratori di costruirsi una\npensione complementare.\n\n\n\nAl 31\u002F12\u002F2008 ARCO aveva: 41.759 lavoratori associati, suddivisi su 3.420\naziende, un patrimonio in gestione di € 171,8 milioni.\n\n\n\n2. Come funziona ARCO\n\n\n\nL’adesione ad ARCO è volontaria, ogni socio ha un “conto pensionistico\nindividuale” nel quale confluiscono i contributi versati e i rendimenti che\nmaturano dalla gestione finanziaria.\n\nIl Fondo Pensione ARCO non effettua direttamente gli investimenti ma affida\nla gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati\n(gestori), selezionati sulla base di una gara. I gestori sono tenuti ad operare\nsulla base delle politiche di investimento fissate dall’organo di\namministrazione del fondo.\n\nIl Fondo Pensione ARCO propone una pluralità di opzioni di investimento\n(comparti):\n\n\n\n-Garantito (garantisce la restituzione dei contributi versati e ha\nl’obiettivo di realizzare con elevata probabilità un rendimento simile al\nTFR in azienda);\n\n- Bilanciato Prudente (70% obbligazioni, 30% azioni);\n\n- Bilanciato Dinamico (50% obbligazioni, 50% azioni).\n\n\n\n3. Chi amministra ARCO\n\n\n\nGli organi di ARCO sono: l’Assemblea dei soci delegati, costituita da 60\ncomponenti eletti in rappresentanza dei soci lavoratori; il Consiglio di\nAmministrazione, composto da 14 componenti per metà eletti dall’Assemblea in\nrappresentanza dei lavoratori e per metà designati dalle organizzazioni\ndatoriali; il Collegio dei Sindaci, costituito da 4 componenti per metà eletti\ndalla Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e per metà designati dalle\norganizzazioni datoriali.\n\nARCO è una associazione senza scopi di lucro gestita in modo trasparente,\nperché i suoi organi rappresentano gli associati, lavorano per i soci e\nrispondono unicamente a loro.\n\n\n\n4. La contribuzione ad ARCO\n\n\n\nI contributi da versare ad ARCO sono i seguenti.\n\nFino al 31 dicembre 2009:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      lavoratore\n\n        con prima occupazione\n\n        ante 28.4.93\n\n        \n        \n      \n      lavoratore \n\n        con prima occupazione\n\n        post 29.4.93\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        imponibile \n      \n    \n    \n      contributo\n\n        lavoratore (*)\n\n        \n        \n      \n      contributo\n\n        Azienda\n      \n      \n        \n\n        TFR (**) \n      \n      contributo\n\n        lavoratore (*)\n      \n      contributo\n\n        Azienda\n      \n      \n        \n\n        TFR(**)\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        1,10%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        1,10%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        30% (***)\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        1,10%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        1,10%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        100%\n      \n      paga base, \n\n        ex indennità\n\n        di contingenza,\n\n        EDR, aumenti \n\n        periodici\n\n        di anzianità, \n\n        eventuali\n\n        superminimi individuali\n      \n    \n  \n\n\n(*)\n\nPer il lavoratore rappresenta la misura minima per avere diritto al\ncontributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una\nmisura maggiore.\n\n\n\n(**)\n\nCalcolato sul maturato mensile.\n\n\n\n(***)\n\nIl lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari al 100%\ndel TFR maturando. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al\nmomento della adesione e può essere successivamente aumentata.\n\n\n\nDal 1° gennaio 2010\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      lavoratore\n\n        con prima occupazione\n\n        ante 28.4.93\n\n        \n        \n      \n      lavoratore \n\n        con prima occupazione\n\n        post 29.4.93\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        imponibile \n      \n    \n    \n      contributo\n\n        lavoratore (*)\n\n        \n        \n      \n      contributo\n\n        Azienda\n      \n      \n        \n\n        TFR (**) \n      \n      contributo\n\n        lavoratore (*)\n      \n      contributo\n\n        Azienda\n      \n      \n        \n\n        TFR(**)\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        1,20%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        1,20%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        30% (***)\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        1,20%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        1,20%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        100%\n      \n      paga base, \n\n        ex indennità\n\n        di contingenza,\n\n        EDR, aumenti \n\n        periodici\n\n        di anzianità, \n\n        eventuali\n\n        superminimi individuali\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(*)\n\nPer il lavoratore rappresenta la misura minima per avere diritto al\ncontributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una\nmisura maggiore.\n\n\n\n(**)\n\nCalcolato sul maturato mensile.\n\n\n\n(***)\n\nIl lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari al 100%\ndel TFR maturando. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al\nmomento della adesione e può essere successivamente aumentata.\n\n\n\n5. Le prestazioni di ARCO\n\n\n\nAl momento del pensionamento il lavoratore riceve una pensione complementare\nin base al suo patrimonio individuale maturato nel Fondo (contributi versati\nnegli anni, più i rendimenti maturati nel tempo) e alla sua età al momento\ndel pensionamento. Il lavoratore può anche scegliere la liquidazione della\nprestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale per un importo\nnon superiore al 50%. Se la posizione individuale finale maturata è contenuta\nè possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero\nammontare.\n\nIn caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento il\nlavoratore può: mantenere la posizione maturata in assenza di contribuzione\n(la posizione continua in ogni caso a rivalutarsi), trasferire la posizione in\nun altro Fondo Pensione Negoziale (se cambia settore lavorativo), riscattare il\ncapitale maturato.\n\nDurante il rapporto di lavoro è possibile richiedere delle anticipazioni\nper spese sanitarie, acquisto\u002Fristrutturazione della prima casa e per ulteriori\nesigenze.\n\n\n\n6. Come aderire ad ARCO\n\n\n\nPer aderire ad ARCO è sufficiente compilare e sottoscrivere l’apposito\nmodulo di adesione che deve essere consegnato alla propria Azienda, che lo\ntimbra, lo firma e lo spedisce al Fondo. Al lavoratore deve essere fornita\ncopia della adesione, la Nota informativa, lo Statuto, il Progetto\nesemplificativo standardizzato, il Regolamento elettorale e gli deve essere\nmesso a disposizione il testo delie fonti istitutive per la parte\nd’interesse. La documentazione per l’adesione è disponibile direttamente\ndal sito web del Fondo ARCO (www.fondoarco.it), in Azienda o presso le sedi\nsindacali.\n\n\n\n7. Informazioni su ARCO\n\n\n\nPer avere ulteriori informazioni su ARCO si può:\n\n\n\n-consultare il sito: www.fondoarco.it;\n\n-telefonare al numero di ARCO: 02\u002F86996939 dal lunedì al venerdì,\npreferibilmente nei seguenti orari: per le Aziende 09:30-11:00\u002F14:30-16:30, per\ni Lavoratori 11:00-13:00\u002F16:30-18:00\n\n- inviare una e-mail: info@fondoarco.it\n\n- rivolgersi al Responsabile delle risorse umane della tua Azienda;\n\n- rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali Nazionali:\n\n\n\n* FILLEA-CGIL, tel. 06\u002F44114627\n\n* FILCA-CISL, tel. 06\u002F4870634\n\n* FeNEAL-UIL, tel. 06\u002F8547393\n\n\n\no alle loro strutture presenti sul territorio;\n\n\n\n-rivolgersi ai propri rappresentanti sindacali in azienda.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"OVERTIME_trigger"," operai % intermedi % impiegati % 1. lav","\n        \n      \n      operai\n\n        %\n\n        \n        \n      \n      intermedi\n\n        %\n\n        \n        \n      \n      impiegati\n\n        %\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1. lavoro\n        straordinario diurno\n      \n      28\n      \n      28\n      \n      28\n      \n    \n    \n      2. lavoro festivo\n      \n      40\n      \n      40\n      \n      40\n      \n    \n    \n      3.\n        lavoro festivo effettuato in turni avvicendati\n      \n      40\n      \n      40\n      \n      40\n      \n    \n    \n      4.\n        lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) \n\n        non compreso in turni avvicendati\n      \n      30\n      \n      30\n      \n      30\n      \n    \n    \n      5.\n        lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) \n\n        effettuato in turni avvicendati\n      \n      30\n      \n      30\n      \n      30\n      \n    \n    \n      6. lavoro\n        straordinario festivo\n      \n      50\n      \n      50\n      \n      60\n      \n    \n    \n      7. lavoro\n        straordinario notturno\n      \n      50\n      \n      50\n      \n      50\n      \n    \n    \n      8.\n        lavoro straordinario festivo notturno\n      \n      60\n      \n      70\n      \n      70",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"jobclassifaction1","Art. 18 - Classificazione I lavoratori s","Art. 18 - Classificazione\n\n\n\nI lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro\naree e tredici livelli retributivi.\n\nL’inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato\nin applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili.\n\nLa declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i\nrequisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nella categoria\nstessa.\n\nI profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini\ndell’inquadramento nella corrispondente declaratoria.\n\nLe mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili\nesistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo\nprofilo, verranno inquadrate nell’ambito della qualifica sulla base della\ndeclaratoria pertinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo\nprofilo e a quelli contigui.\n\nA livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra\nle situazioni aziendali e il nuovo assetto classificatorio, restando inteso\nche, sempre a livello aziendale, l’inquadramento delle mansioni in base ai\ncriteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia\ncon le declaratorie e i relativi profili.\n\nLa classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di\nretribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai\nsingoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad\nesempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e\nfiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, etc.) che sono\nprevisti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle\ndisposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e\nche si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati\ncon il presente contratto.\n\nAi fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento e il trattamento\nnormativo è il seguente:\n\n\n\nAREA DIREZIONALE\n\n\n\ncat. AD3 quadri\n\ncat. AD2 impiegati\n\ncat. AD1 impiegati\n\n\n\nAREA COORDINAMENTO\n\nGESTIONE\n\n\n\ncat. AC4 impiegati\n\ncat. AC3 impiegati\n\ncat. AC2 intermedi\n\ncat. AC1 intermedi\n\n\n\nAREA SPECIALISTICA\n\n\n\ncat. AS3 operai\n\ncat. AS2 operai e impiegati\n\ncat. AS1 operai\n\n\n\nAREA ESECUTIVA\n\n\n\ncat. AE3 impiegati\n\ncat. AE2 operai e impiegati\n\ncat. AE1 operai\n\n\n\nAREA DIRETTIVA\n\n\n\n(ex categoria AS) parametro 215\n\ncategoria e livello retributivo AD3\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,\nsvolgono con carattere di continuità, con elevato grado di capacità\ngestionale, organizzativa, tecnico-professionale, funzioni di rilevante\nimportanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e della attuazione degli\nobiettivi aziendali intervenendo, con una discrezionalità contenuta nei limiti\ndelle strategie generali della impresa e delle sole direttive generali\nimpartite dal titolare, dall’amministratore delegato o dai dirigenti\ndell’azienda, nella organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo\nsvolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di\ngestione e\u002Fo ricerca e progettazione.\n\n\n\n(ex categoria A impiegati) parametro 200\n\ncategoria e livello retributivo AD2\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-gli impiegati con funzioni direttive nei settori amministrativi,\ncommerciali, tecnici che svolgono attività di coordinamento degli stessi, ai\nfini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, operando\ncon discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di\niniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare,\ndall’amministratore delegato, o dai dirigenti dell’azienda.\n\n\n\n(nuova categoria impiegati) parametro 185\n\ncategoria e livello retributivo AD1\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-gli impiegati direttivi che svolgono funzioni ad alto contenuto\nprofessionale e\u002Fo di alta specializzazione e importanza che comportano\niniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, una particolare e\nspecifica conoscenza o adeguata pratica od esperienza, capacità di relazione a\nmonte e a valle dei processi aziendali, nel campo tecnico, amministrativo,\ncommerciale nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare,\ndall’amministratore delegato, dai Dirigenti o dai quadri;\n\n-gli impiegati ad alta specializzazione tecnica che svolgono funzioni che\ncomportano iniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, per le\nquali si richiede una particolare e specifica conoscenza, adeguata pratica o\nesperienza, capacità di relazione a monte e a valle dei processi aziendali,\nnel campo tecnico, amministrativo, commerciale, con facoltà di iniziativa su\ntutto il processo o su tutte le unità produttive ed organizzative,\nnell’ambito delle direttive ricevute dal titolare, dall’amministratore\ndelegato, dai dirigenti o dai quadri.\n\n\n\nAREA GESTIONE E COORDINAMENTO\n\n\n\n(nuova categoria impiegati ex B) parametro 170\n\ncategoria e livello retributivo AC4\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-gli impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziativa e\nautonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare\ne specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di prolungata\nesperienza e periodi di pratica, comunque acquisite, nel campo amministrativo o\ncommerciale o tecnico e che hanno funzioni di coordinamento operativo nei\nsettori amministrativo, commerciale o tecnico o in settori di rilevante\nimportanza per la ricerca, la progettazione e l’innovazione, per lo sviluppo\ncompetitivo per l’azienda;\n\n-gli impiegati che, collaborando con l’analista sviluppano e redigono\nprogrammi complessi e mirati a ristrutturare gli assetti operativi e\norganizzativi dei sistemi informatici, curano l’esecuzione degli stessi\nprogrammi, collaborando alla stesura delle procedure operative con\nresponsabilità dei risultati.\n\n\n\n(ex categoria B impiegati) parametro 155\n\ncategoria e livello retributivo AC3\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziative e\nautonomia operativa nell’ambito delle direttive ricevute, mansioni per le\nquali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica e\nesperienza nel campo tecnico o amministrativo, comunque acquisite.\n\n\n\n(ex categoria B intermedi) parametro 155\n\ncategoria e livello retributivo AC2\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-gli intermedi che, possedendo già adeguate capacità professionali ed\nesperienza, guidano altri lavoratori per la preparazione, la messa a punto o la\nriparazione e manutenzioni di apparati di automazione o impianti complessi;\n\n-gli intermedi che guidano, controllano e coordinano, con facoltà di\niniziativa e responsabilità, nell’ambito delle direttive ricevute, squadre\ndi lavoratori, ovvero reparti produttivi, appartenenti a categoria\ninferiore.\n\n\n\n(nuova categoria intermedi) parametro 142\n\ncategoria e livello retributivo AC1\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-intermedi che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia,\nnell’ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori.\n\n\n\nProfili (aventi mero titolo esemplificativo):\n\n\n\n-lavoratori addetti allo svolgimento completo di pratiche complesse con\nparticolare specifica competenza nel campo commerciale, amministrativo o\ntecnico;\n\n-lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i quali, con\napporto di specifica preparazione tecnico-pratica, abbiano potere di iniziativa\nin ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera di loro\ncompetenza;\n\n- agenti forestali, capi e sottocapi di reparto con responsabilità\ntecniche, etc.;\n\n-lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle tecniche\ndi lavorazione e di tutti i materiali inerenti alla propria specializzazione,\npreparano e mettono a punto qualsiasi macchina, interpretano abitualmente il\ndisegno all’occorrenza modificandolo, eseguendo con specifica preparazione\nqualsiasi lavoro su materiali diversi non tracciati e che sono in grado di\naffilare, saldare ferri, lame e coltelli;\n\n-lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza di ogni mezzo\ndi lavoro e di tutti i materiali inerenti alla loro specializzazione, sanno\nimpostare e costruire senza alcuna guida mobili, serramenti, infissi, botti e\ninterpretano abitualmente il disegno all’occorrenza modificandolo;\n\n- lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei\nmateriali, collaudano e ripartiscono, senza l’ausilio di macchinari, in\nfunzione delle loro caratteristiche tronchi, compensati, pannelli truciolari,\nfibrolegnosi, tranciati;\n\n- lavoratori che, conoscendo proprietà e caratteristiche specifiche dei\nvari tipi di essenze, scelgono il legname per l’uso più conveniente, essendo\nanche in grado di preparare lame, seghe, ecc.;\n\n- lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei\nmateriali, eseguono la costruzione di tutte le parti in legno di una barca,\nbattello o natante in genere;\n\n-lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali è richiesta la\npatente di primo grado;\n\n- segantini provetti di abbozzi di pipe;\n\n-teleferista che abbia la completa conoscenza dell’impianto di teleferiche\ne sia in grado di assicurare il buon funzionamento dell’impianto stesso e il\ntrasporto dei materiali;\n\n-lavoratori che, interpretando schemi, disegni e manuali, eseguono in\ncompleta autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a\npunto di più macchine o di impianti complessi, scegliendo la successione e le\nmodalità degli interventi relativi e i mezzi di esecuzione, con delibera\nfunzionale;\n\n-lavoratori che, possedendo nozioni teoriche di elettronica e pratica\nadeguata, con particolare riferimento agli apparati di automazione e alla\ntipologia degli organi di manovra e loro pratico impiego, sono in grado di\nsvolgere operazioni di montaggio inerenti alla topografia della componentistica\nsu apparati elettronici di controllo complessi, utilizzando schemi, disegni e\nmanuali, e di eseguire in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e\nla conseguente messa a punto di impianti elettronici complessi per i quali\nemettono la delibera funzionale;\n\n-lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di\niniziativa operativa e organizzativa caratterizzata da prestazioni di alto\nlivello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo\nnumerico la lavorazione di pezzi di elevata complessità sia per la forma sia\nper i materiali di cui sono costituiti, nonché scelgono i programmi di\nelaborazione per l’ottimizzazione del ciclo operativo, adottando gli\ninterventi correttivi richiesti dai parametri tecnologici;\n\n-lavoratori che, sulla base di capitolati e con una perfetta conoscenza dei\nmateriali, individuano la qualità del sughero in pianta, conducono e\ncoordinano l’estrazione, selezionano il materiale estratto ai fini della\nottimale trasformazione successiva.\n\n\n\nAREA SPECIALISTICA\n\n\n\n(ex categoria B operai) parametro 155\n\ncategoria e livello retributivo AS3\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-operai provetti che, avendo acquisito adeguata esperienza professionale e\nconoscenza della tecnologia riferita agli apparati di automazione, eseguono,\nsenza alcun aiuto, la preparazione, la messa a punto o la riparazione e la\nmanutenzione di tali impianti complessi, intervenendo durante le fasi di\nlavorazione per ovviare ad eventuali anomalie;\n\n-operai provetti che sanno costruire, senza alcuna guida, sulla scorta degli\nschizzi di massima, prototipi e prodotti completi, per nuovi cataloghi o fiere,\nrealizzando i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia\ncon strumenti e attrezzi, sia su macchine utensili complesse;\n\n-operai provetti che sono in grado di proporre soluzioni innovative al\n‘lay out’ produttivo o logistico o dimostrano capacità di produrre\nrisultati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo;\n\n-operai provetti che hanno acquisito la competenza professionale\nsull’insieme della attività di un reparto o di una linea produttiva o di una\nfase delle lavorazioni sino al sotto-assieme complesso, conducendo in autonomia\noperativa, nell’ambito delle direttive ricevute, il reparto o la linea o\nl’insieme delle lavorazioni sino al sotto-assieme complesso.\n\n\n\n(nuova categoria ex C: operai ed impiegati) parametro 140\n\ncategoria e livello retributivo AS2\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-gli impiegati di concetto che, avendo svolto un percorso di apprendistato\nprofessionalizzante o avendo conseguito un diploma presso un istituto\nprofessionale con appropriato tirocinio tecnico pratico, svolgono mansioni\namministrative o commerciali o tecniche che richiedono una adeguata competenza\ntecnico-professionale acquisita e che operano nei limiti delle direttive\nricevute;\n\n-gli operai specializzati che abbiamo acquisito autonomia funzionale anche\nmediante adeguata esperienza di lavoro in azienda e anche attraverso un idoneo\npercorso di apprendistato professionalizzante o avendo conseguito un diploma\npresso un istituto professionale con appropriato tirocinio tecnico pratico e\nche svolgano con perizia una pluralità di mansioni:\n\n\n\n*conducono abitualmente automezzi con patente di guida di tipo C e svolgono\nanche altre mansioni complesse inerenti alla logistica;\n\n*eseguono, a regola d’arte, trattamenti di finitura del prodotto, con\nautonomia operativa, all’interno delle fasi fondamentali del ciclo;\n\n*svolgono lavori e operazioni su più di una macchina o su una linea\nmacchine collegate per l’unica fase di lavorazione del processo produttivo\navendo la necessaria conoscenza dei materiali, degli impianti, delle tecnologie\nspecifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni\ncostruttivi;\n\n*avendo la conoscenza della qualità, della materia prima e dei materiali\nsvolgono operazioni di collaudo o messa in opera di manufatti eseguendo, ove\noccorre, i necessari adattamenti a aggiustamenti;\n\n*svolgono particolari specializzazioni e ruoli assegnati loro dalla azienda\ncon responsabilità di salvaguardia e tutela degli impianti e dei beni\naziendali e operando a tal fine in autonomia, anche in pluralità di\nmansioni;\n\n*sono adibiti al montaggio e\u002Fo al collaudo di prodotti finiti, in possesso\ndelle capacità di eseguire i necessari adattamenti, operando in autonomia.\n\n\n\n(ex categoria C: solo operai) parametro 134\n\ncategoria e livello retributivo AS1\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato\nprofessionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione\ntecnico pratica e particolari capacità e abilità attraverso scuole o istituti\nprofessionali, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di\nlavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni o\ni servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi\ndell’azienda;\n\n-gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in\nazienda, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in\ngrado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a\npunto e all’attrezzaggio delle stesse interpretando, ove occorra, schemi o\ndisegni tecnici;\n\n-gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia\nprevista la patente di tipo C e che sono in grado di effettuare l’ordinaria\nmanutenzione degli automezzi.\n\n\n\nProfili (aventi mero titolo esemplificativo):\n\n\n\n-lavoratori addetti ad uffici amministrativi, commerciali o tecnici che nel\nrispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni ricorrenti;\n\n-lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle\nsingole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni nell’ambito\ndelle disposizioni ricevute;\n\n-lavoratori che nella lavorazione in serie operano ad una o più macchine\nsemiautomatiche collegate per l’unica fase di lavorazione, secondo diagrammi\ne schemi di produzione, e provvedono alla messa a punto delle macchine stesse\napplicando altresì i relativi attrezzi;\n\n-lavoratori che provvedono alla attrezzatura di qualsiasi macchina affidata\nad altro personale, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle\nmacchine stesse approntando gli attrezzi relativi ed effettuando le relative\nregistrazioni;\n\n-lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o\nsmaltatura o doratura di fino, coloriscono od accompagnano il legno nelle varie\nessenze e all’occorrenza compongono tinte, lacche, etc., sia per sé che per\ni lavoratori delle categorie inferiori;\n\n-lavoratori che, con perizia, sviluppano, tagliano e preparano il lavoro di\ndrappeggio ed eseguono qualsiasi lavoro di imbottitura;\n\n-lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono\nalla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata precisione e\ncomplessità per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di macchine e\u002Fo\nimpianti, curandone la messa a punto, oppure che, basandosi su manuali, disegni\no schemi provvedono alla completa installazione e alla messa in servizio di\nmacchine o impianti elettrici;\n\n-lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione o di natura complessa vuoi per la\ncostruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, vuoi per il\nmontaggio di attrezzature o macchinario o loro parti;\n\n-lavoratori che sulla base del disegno tracciano e preparano il lavoro per\ngli altri lavoratori;\n\n-lavoratori che, avendo una perfetta conoscenza della qualità della materia\nprima, eseguono con perizia la classifica e la quadrettatura dei vari tipi di\nturaccioli;\n\n-lavoratori che, senza guida altrui, pongono in opera completa infissi,\navvolgibili o parquet, eseguendo ove occorre, i necessari adattamenti;\n\n-lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali è richiesta la\npatente di secondo grado;\n\n-lavoratori che conducono abitualmente autocarri per la cui conduzione sia\nprevista la patente di guida di tipo C e che sono in grado di effettuare la\nnormale manutenzione degli autocarri stessi;\n\n-lavoratori che operano normalmente a più di due macchine automatiche\nprovvedendo alla loro messa a punto e alla scelta e alla applicazione dei\nrelativi attrezzi;\n\n-lavoratori addetti alla scelta e alla selezione, a seconda della qualità,\ndel sughero da pianale;\n\n-i lavoratori che, con adeguata conoscenza della materia prima, eseguono il\ntaglio e la selezione del sughero in plancia, sia grezzo che bollito, ai fini\ndell’ottimale lavorazione successiva.\n\n\n\nAREA ESECUTIVA\n\n\n\n(nuova categoria e livello retributivo impiegati) parametro 126,5\n\ncategoria e livello retributivo AE3\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono specifiche conoscenze\nprofessionali nel settore amministrativo o commerciale o tecnico e\u002Fo coadiuvano\nimpiegati di livello superiore.\n\n\n\n(ex categoria D impiegati e operai) parametro 119\n\ncategoria e livello retributivo AE2\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenza\nprofessionali e\u002Fo che operano in ausilio ad impiegati inquadrati ai livelli\nsuperiori;\n\n-gli impiegati che sono assunti tramite i contratti di inserimento destinati\nper le mansioni svolte a livello AE3;\n\n-gli operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste\nspecifiche capacità tecnico pratiche che richiedono appropriate conoscenze\nprofessionali;\n\n-gli operai assunti con contratto di inserimento e che abbiano già una\nqualifica e\u002Fo precedente lavorativo di settore, o che hanno svolto un percorso\ndi qualificazione o riqualificazione specifica.\n\n\n\n(ex categoria E e livello retributivo solo operai) parametro 100\n\ncategoria e livello retributivo AE1\n\n\n\nDeclaratoria:\n\nappartengono a questa categoria e livello retributivo:\n\n\n\n-gli operai comuni che svolgono mansioni manuali o su macchina già\nattrezzata per le quali sono richieste una generica preparazione e normale\ncapacità pratiche o che lavorano in ausilio ad altri lavoratori dell’area\nesecutiva;\n\n-gli operai senza alcun precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un\n“progetto individuale” proprio di un “contratto di inserimento”;\n\n-gli operai soggetti a un “progetto individuale che svolgono un percorso\ndi qualificazione o riqualificazione, destinati per mansioni del livello\nAE2.\n\n\n\nProfili (aventi mero titolo esemplificativo):\n\n\n\n-lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici amministrativi,\ncommerciali e tecnici;\n\n-lavoratori che operano su macchine e che, avendo la normale conoscenza del\nmezzo e dei materiali, eseguono lavori su materiali già preparati, e, ove\noccorra, cambiano l’attrezzo già approntato;\n\n-lavoratori addetti al montaggio dei mobili le cui parti richiedono\naggiustamenti o adattamenti;\n\n-lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono\nlavori di costruzione o di montaggio di attrezzature di macchinari, di impianti\no loro parti, o eseguono attività ausiliarie nell’attrezzamento di\nmacchinari;\n\n-lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi già\npronti;\n\n-lavoratori che conducono carrelli elevatori con guida a bordo o carro-ponte\no gru semoventi;\n\n-lavoratori che eseguono interventi non complessi di aggiustaggio,\nriparazione manutenzione di macchine e\u002Fo impianti;\n\n-scortecciatore ad ascia;\n\n-cavatore di ciocco per pipe;\n\n-lavoratori che per l’espletamento di compiti di fattorinaggio e trasporto\ndi piccoli carichi conducono automezzi per i quali non sia prevista la patente\ndi guida di tipo C;\n\n-lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi già pronti:\nfustellatore, tirabandista, addetto alle sfogliatrici, addetto alle\nlevigatrici\u002Fcalibratrici;\n\n-lavoratori che, avendo adeguata conoscenza della materia prima, eseguono\nlavori di selezione e classificazione su nastri di prodotti semilavorati e\nfiniti.\n\n\n\nProfili (aventi mero titolo esemplificativo):\n\n\n\n-lavoratori addetti alla esecuzione di lavori semplici su macchine già\nattrezzate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie superiori;\n\n-lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella lavorazione di serie\no a catena, nonché all’assemblaggio di prodotti d’arredamento o parti di\nessi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o adattamenti;\n\n-frenatore di teleferiche;\n\n-lavoratori addetti all’assemblaggio dei prodotti di sughero naturale o\nagglomerato o che eseguono lavori di controllo su nastro di prodotti\nprecedentemente classificati;\n\n-lavoratori addetti agli impianti di macinazione e agglomerazione che\neseguono semplici operazioni di avviamento e controllo di macchine, nonché di\ncarico e scarico di materiali;\n\n-lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e scarico di impianti\nautomatici di lavaggio dei vari prodotti del sughero.\n\n\n\nTabella 1: nuovo inquadramento\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      AREA ESECUTIVA\n\n        \n        \n      \n      AREA SPECIALISTICA\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      AE 1 = ex categoria\n        E: solo operai\n      \n      AS 1 = ex categoria\n        C: solo operai\n      \n    \n    \n      AE 2 = ex categoria\n        D: impiegati e operai\n      \n      AS 2 = nuova operai\n        e impiegati\n      \n    \n    \n      AE 3 = nuova solo\n        impiegati\n      \n      AS 3 = ex categoria\n        B operai\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      AREA\n        COORDINAMENTO\u002FGESTIONE\n\n        \n        \n      \n      AREA DIREZIONALE\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      AC 1 = nuova\n        categoria: intermedi\n      \n      AD 1 = nuova\n        categoria impiegati\n      \n    \n    \n      AC 2 = ex categoria\n        B intermedi\n      \n      AD 2 = ex categoria\n        A solo impiegati\n      \n    \n    \n      AC 3 = ex categoria\n        B impiegati\n      \n      AD 3 = ex categoria\n        AS quadri\n      \n    \n    \n      AC 4\n        = nuova categoria impiegati\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTabella 2: nuova scala parametrale\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      AREA ESECUTIVA\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        nuova \n\n        categoria\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      precedente \n\n        categoria\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        qualifiche\n      \n      parametri \n\n        fino al\n\n        31.12.06\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      parametri\n\n        dal\n\n        1.1.07\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      AE 1\n      \n      E\n      \n      operai\n      \n      100\n      \n      100\n      \n    \n    \n      AE 2\n      \n      D\n      \n      operai e\n        impiegati\n      \n      117,4\n      \n      119\n      \n    \n    \n      AE\n        3\n      \n      N\n      \n      impiegati\n      \n      \n        \n      \n      126,5\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n    \n    \n      AREA SPECIALISTICA\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      AS 1\n      \n      C\n      \n      operai\n      \n      132,5\n      \n      134\n      \n    \n    \n      AS\n        2\n      \n      N\n      \n      operai e impiegati\n      \n      \n        \n      \n      140\n      \n    \n    \n      AS 3\n      \n      B\n      \n      operai\n      \n      154,2\n      \n      155\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n    \n    \n      AREA COORDINAMENTO E GESTIONE\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      AC\n        1\n      \n      N\n      \n      intermedi\n      \n      \n        \n      \n      142\n      \n    \n    \n      AC 2\n      \n      B\n      \n      intermedi\n      \n      154,2\n      \n      155\n      \n    \n    \n      AC 3\n      \n      B\n      \n      impiegati\n      \n      154,2\n      \n      155\n      \n    \n    \n      AC\n        4\n      \n      N\n      \n      impiegati\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n    \n    \n      AREA DIRETTIVA\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      AD\n        1\n      \n      N\n      \n      impiegati\n      \n      \n        \n      \n      185\n      \n    \n    \n      AD 2\n      \n      A\n      \n      impiegati\n      \n      183,6\n      \n      200\n      \n    \n    \n      AD 3\n      \n      AS\n      \n      quadri\n      \n      205\n      \n      215\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLa Commissione Tecnica di cui sopra fino al 31\u002F12\u002F2010 potrà dirimere\neventuali contenziosi relativi alla gestione applicativa in sede aziendale. In\ntal caso, saranno le parti territoriali competenti a chiedere l’intervento\ndella Commissione.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"healthcareaccess","Art. 54 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 54 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\nLe parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è\nALTEA fondo intersettoriale costituito fra FeNEAL\u002FUIL, FILCA\u002FCISL e\nFILLEA\u002FCGIL.\n\nLe parti impegnano gli Organi dirigenti di ALTEA e di ARCO a verificare, nel\ncaso in cui il Fondo previdenziale ARCO venisse abilitato a svolgere anche la\nfunzione di Fondo sanitario, l'unificazione dei due Enti.\n\nNel frattempo, le Parti impegnano gli Organi dirigenti di ALTEA e di ARCO a\nintegrare, nel pieno e completo rispetto nella normativa vigente, le attività,\nl'organizzazione e le strutture dei due Fondi per realizzare economie di\nscala.\n\nLa contribuzione per gli iscritti al fondo ALTEA sarà di € 10,00 mensili\na lavoratore per 12 mensilità, a carico delle aziende.\n\nLa contribuzione decorrerà dal 1° agosto 2014.\n\nLo Statuto e il Regolamento del fondo ALTEA definiranno i metodi e i criteri\nnecessari. La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali\ncontribuzioni derivanti da accordi territoriali e\u002Fo aziendali.",{"bindId":122,"name":119,"text":120},"healthinsurance",{"bindId":124,"name":111,"text":112},"SUNDAY_trigger",{"bindId":126,"name":127,"text":127},"cbamemtrad","FeNEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"healthandsafetypolicy","Parte I - AMBIENTE DI LAVORO A) Livello ","Parte I - AMBIENTE DI LAVORO\n\n\n\nA) Livello nazionale\n\n\n\nLe parti convengono sulla importanza della questione\nsicurezza-prevenzione-ambiente in un settore come la lavorazione del materiale\nligneo e suoi derivati e ritengono opportuno ricercare iniziative idonee,\ncomunque da individuare, anche alla luce delle continue modifiche legislative\ntuttora in evoluzione. Pertanto, si conviene di istituire una apposita\nCommissione tecnica che dovrà predisporre una bozza di documento da sottoporre\nalle parti firmatarie il presente CCNL.\n\nA titolo indicativo e non esaustivo la Commissione esaminerà:\n\n\n\n- il ruolo del rappresentante della Sicurezza\n\n- l’agibilità operativa del RLS\n\n- il coordinamento con gli eventuali Organismi paritetici\n\n- la formazione dei lavoratori\n\n- la consegna del documento dei rischi\n\n- le valutazioni ambientali\n\n\n\nTale Commissione dovrà terminare il lavoro entro il 31\u002F12\u002F2014 e\nl’accordo diventerà esecutivo non appena ratificato.\n\n\n\nB) Livello territoriale\n\n\n\nAgli organismi paritetici operanti a livello territoriale, lettera sono\nriservate competenze specifiche di informazione e formazione previste\ndall’art. 20 del D.lgs. 626\u002F94 e successive modificazioni. Potranno, in\nparticolare, essere studiati linee guida e moduli formativi, per la formazione\ndei RLS e dei lavoratori, adeguandoli alle peculiarità del settore anche in\nrelazione a quanto potrà emergere dalle risultanze nazionali di cui alla\nprecedente A).\n\n\n\nC) Livello aziendale\n\n\n\nFanno parte dei compiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza\nattività inerenti alla applicazione delle norme ambientali e della prevenzione\ndegli infortuni e delle malattie professionali nonché delle misure idonee a\ntutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori secondo le\nattribuzioni e le competenze previste dall’art. 19 del D.lgs. 626\u002F94 e\nsuccessive modificazioni, come indicato dalle norme contrattuali di seguito\nriportate.\n\nIn relazione alle nuove disposizioni dettate dal Testo Unico sulla sicurezza\n(art. 59 decreto n. 81\u002F2008) le parti si attiveranno per un completo rispetto\ndelle procedure indicate nel decreto stesso, ivi compreso il corretto utilizzo\ndei Dpi; in tal senso il mancato rispetto delle norme previste potrà diventare\noggetto di provvedimento disciplinare secondo le modalità e i termini previsti\nnel presente CCNL incluso - nei casi più gravi - provvedimenti risolutivi del\nrapporto di lavoro.\n\n\n\nParte II - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA\n\n\n\nA) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\n\n\n\n1) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti\n\n\n\nÈ eletto direttamente dai lavoratori al loro interno un rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza.\n\nPer l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.lgs.\n19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni, al rappresentante vengono\nconcessi permessi retribuiti pari a 12 ore all’anno nelle aziende o unità\nproduttive fino a 5 dipendenti e 30 ore all’anno nelle aziende o unità\nproduttive da 6 a 15 dipendenti.\n\nL’utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione della\nazienda con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive\nesigenze tecnico-produttivo-organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i\ncasi di forza maggiore.\n\nNon vengono imputate a questo monte ore le ore utilizzate per\nl’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.lgs.\n19.9.1994, n. 626, lettere b), c), d), g), i), 1) e successive\nmodificazioni.\n\n\n\n2) Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti\n\n\n\nIl numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6\ndell’art. 18 del D.lgs. n. 626\u002F1994 e successive modificazioni e cioè:\n\n\n\na)un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200\ndipendenti;\n\nb)tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000\ndipendenti;\n\nc)sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.\n\n\n\nL’individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene con le\nmodalità di seguito indicate:\n\n\n\n-nelle aziende in cui siano state elette le rappresentanze sindacali\nunitarie il rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e\nproposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale\ndesignazione, per la ratifica; l’assemblea sarà valida purché voti la\nmaggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;\n\n-nelle aziende in cui le rappresentanze sindacali unitarie non siano state\nancora costituite, il rappresentante è eletto nell’ambito delle stesse in\noccasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;\n\n-nelle aziende in cui non esistano rappresentanze sindacali unitarie, il\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai\nlavoratori al loro interno, di norma su iniziativa delle organizzazioni\nsindacali.\n\n\n\nPer l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.lgs.\n19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni, ad ogni rappresentante per la\nsicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.\n\nL’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione\naziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive\nesigenze tecnico-produttivo-organizzative della azienda; sono fatti salvi i\ncasi di forza maggiore.\n\nNon vengono imputati a tali permessi le ore autorizzate per l’espletamento\ndegli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.lgs. 19.9.1994, n. 626, lettere\nb), c), d), g), i), l) e successive modificazioni.\n\n\n\nDichiarazione delle parti\n\n\n\nGli effetti di quanto qui pattuito trovano applicazione anche per i\nrappresentanti già eletti alla data di stipula del presente CCNL.\n\n\n\nB) Elezioni nelle Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti\n\ne nelle aziende in cui non siano state elette rappresentanze\n\nsindacali unitarie\n\n\n\n1) Elettorato attivo e passivo\n\n\n\nHanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che\nprestino la loro attività nelle sedi aziendali.\n\nPossono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla\ndata delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli\napprendisti e dei lavoratori a domicilio.\n\n\n\n2) Modalità elettorali\n\n\n\nL’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio\nsegreto, anche per candidature concorrenti.\n\nLe elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con\nla direzione aziendale.\n\nRisulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti\nespressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei\nlavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle\nsedi aziendali, conteggiandosi ‘pro quota’ i lavoratori a tempo\nparziale.\n\nPrima della elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario\ndel seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere\nil verbale della elezione. Copia del verbale sarà immediatamente consegnata\nalla direzione aziendale e inviata all’organismo paritetico provinciale.\n\n\n\nC) Elezione nelle Aziende o unità produttive\n\nin cui si proceda all'elezione delle RSU\n\n\n\nNelle Aziende o unità produttive in cui si proceda all’elezione delle\nRSU, trovano applicazione le norme previste per l’elezione delle RSU.\n\n\n\nD) Durata ed espletamento dell'incarico\n\n\n\n1) Durata dell’incarico\n\n\n\nIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3\nanni, ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria\ne comunque non oltre l’elezione della rappresentanza sindacale unitaria\nstessa; il rappresentante è rieleggibile.\n\nNel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\nesercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60\ngiorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per\nl’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata\nnelle funzioni.\n\nAl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili\nin conformità al punto 4 dell’art. 19 del D.lgs. n. 626\u002F94 e successive\nmodificazioni le tutele previste dalla legge n. 300\u002F70.\n\nSu iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere\nrevocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto,\nrisultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.\n\n\n\n2) Strumenti e modalità per l’espletamento dell’incarico\n\n\n\nIn applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.lgs.\n19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni, al rappresentante verranno\nfornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale\nivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.\n\nIl rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di\ncui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai\nsensi dell’art. 4, comma 3.\n\nDi tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a\nconoscenza, il rappresentante è tenuto a fame un uso strettamente connesso al\nproprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.\n\nIl datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli\neventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo\ndello stesso.\n\nLa consultazione preventiva di cui all’art. 19, comma 1, lettera b) del\nD.lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni verrà effettuata dalla\nazienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il proprio\ncontributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia\ncomunemente valutata necessaria dalla direzione aziendale e dal rappresentante.\nIl verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal rappresentante per la sicurezza.\n\nIl rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta\nconsultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.\n\nIn particolare, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:\n\n\n\n-accede ai luoghi di lavoro;\n\n-promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure\ndi prevenzione;\n\n-avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati, riceve le\ninformazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le\nmisure preventive, sulle sostanze pericolose, le macchine e gli impianti,\nl’organizzazione del lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;\n\n-ha accesso al registro degli infortuni;\n\n-è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulla\nindividuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione\nnell’azienda o unità produttiva;\n\n-fa proposte in merito all’attività di prevenzione;\n\n-è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,\nalla attività antincendio, al pronto soccorso, alla evacuazione dei\nlavoratori;\n\n-partecipa alla riunione periodica;\n\n-fa ricorso alle competenti autorità se le misure di prevenzione e\nprotezione adottate e i mezzi per attuarle non sono idonei a garantire la\nsicurezza e la salute durante il lavoro;\n\n-riceve una formazione adeguata;\n\n-è consultato sulla organizzazione della formazione ai lavoratori di cui\nall’art. 22, comma 5°, della legge n. 626 del 19\u002F9\u002F1994 e successive\nmodificazioni.\n\n\n\nLe parti si danno atto che il RLS, ricevute le notizie e la documentazione,\nè tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto\ndel segreto industriale.\n\nPer informazioni inerenti alla organizzazione e gli ambienti di lavoro si\nintendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi\nalla sicurezza e all’igiene del lavoro.\n\n\n\n5) Riunioni periodiche\n\n\n\nLe riunioni periodiche, di cui all’art. 11 del D.lgs. 19.9.1994, n. 626 e\nsuccessive modificazioni, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni\nlavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall’azienda.\n\nIl rappresentante potrà richiederne un’integrazione purché riferita agli\nargomenti previsti dallo stesso art. 11.\n\nNelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la\nriunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni\ndelle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e\nl’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e\nsalute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino\na 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita\nriunione.\n\nDella riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della\ndirezione aziendale.\n\n\n\nE) Formazione\n\n\n\nIl rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la\nformazione prevista dall’art. 22, comma 4 del D.lgs. 19.9.1994, n. 626 e\nsuccessive modificazioni, sempreché non l’abbia già ricevuta.\n\nLa formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l’utilizzo di\npermessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti alla lettera A) della\nparte seconda, punto 1), comma 2 e punto 2), comma 3 e riguarderà:\n\n\n\n-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;\n\n-conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e\nprotezione;\n\n- metodologie sulla valutazione del rischio;\n\n- metodologie minime di comunicazione.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"contracttrial","Art. 58 - Periodo di prova L’assunzione ","Art. 58 - Periodo di prova\n\n\n\nL’assunzione al lavoro dell’operaio è subordinata al superamento di un\nperiodo di prova così articolato:\n\n\n\n-categoria AE1: due settimane di effettiva prestazione, prorogabile di\ncomune accordo fino a tre;\n\n- categoria AE2 e AS1: quattro settimane di effettiva prestazione;\n\n- categoria AS2: sei settimane di effettiva prestazione;\n\n- categoria AS3: nove settimane di effettiva prestazione.\n\n\n\nDurante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.\n\nIn tal caso l’anzianità dell’operaio decorre dal primo giorno di\nassunzione.\n\nNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio\nsul lavoro e malattia non professionale, l’operaio sarà ammesso a completare\nil periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro\n15 giorni dall’inizio della assenza per malattia non professionale, ed entro\n20 giorni dall’inizio della assenza per infortunio sul lavoro.\n\nL’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione\ndi cui all’articolo 1, parte Comune del presente CCNL.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"dayspweek_select","L’orario settimanale di lavoro viene dis","L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con\nriposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata\nnon lavorata per il singolo lavoratore nell’arco della settimana. Tale\nscorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo\no svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"apprenticeships","Parte VII - NORMATIVA IN MATERIA DI APPR","Parte VII - NORMATIVA IN MATERIA DI APPRENDISTATO\n\n(ai sensi del TU ex D.lgs. 167 del 14 settembre 2011)\n\n\n\nNorma generale\n\n\n\nPer la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge\nin vigore e alle norme del vigente CCNL, in quanto compatibili per ciò che non\nè previsto nella presente parte settima.\n\n\n\nArt. 127 - Contratto di apprendistato per la qualifica\n\ne il diploma professionale\n\n\n\nLe parti individuano nell'apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale, uno strumento utile per inserire nel mondo del lavoro i giovani\ne per combattere la dispersione scolastica, mediante il coinvolgimento dei\nsoggetti poi identificati in percorsi di alternanza tra istruzione e lavoro che\nportano alla acquisizione di una qualifica. Il numero complessivo degli\napprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati\nspecializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il\ndatore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o\nspecializzati, può assumere tre apprendisti.\n\n\n\nDestinatari\n\n\n\nAi sensi del D.lgs. 167 del 14 settembre 2011 Testo Unico sull'apprendistato\npossono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il\ndiploma professionale, i soggetti che abbiano compiuto i quindici anni e fino\nal compimento del venticinquesimo anno di età.\n\n\n\nDurata del contratto di apprendistato\n\n\n\nLa durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o\ndel diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni.\nQualora l'apprendista dopo il raggiungimento della qualifica professionale\nproseguisse l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il\nconseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato\nverrà prolungato di un anno. Qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno\nsuccessivo è facoltà della azienda recidere il contratto di lavoro con il\nperiodo di preavviso previsto di seguito.\n\n\n\nAlternanza scuola-lavoro\n\n\n\nI soggetti, in alternanza alle ore di lavoro, frequenteranno corsi di\nqualifica organizzati da Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili\nformativi identificati nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di\nTrento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione\ndelle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6\ndel decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.\n\nIl numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibere\nassunte dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalla\nConferenza Stato\u002FRegioni.\n\n\n\nAssunzione\n\n\n\nPer instaurare un contratto di apprendistato è necessario un contratto\nscritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati la\nqualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di\nformazione, la durata del periodo di apprendistato, il corso per l'abilitazione\nche l'apprendista seguirà, l'istituto dell'Ente certificato dalla Regione o\ndalle Province autonome di Trento e Bolzano che eroga o erogherà la\nformazione, il periodo di prova che dovrà essere pari a quello previsto dal\nCCNL per il livello di inquadramento cui tende l'apprendistato.\n\n\n\nInquadramento e retribuzione\n\n\n\nL'apprendista verrà inquadrato rispetto alla qualifica da conseguire.\n\nIl trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dalle\nseguenti percentuali:\n\n\n\n- primi 12 mesi: 65%\n\n- successivi 12 mesi: 70%\n\n- successivi 12 mesi: 75%\n\n- eventuali successivi 12 mesi: 85%\n\n\n\nIl periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve\nessere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse\nmansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai\nfini degli istituti contrattuali e di legge.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato sono\napplicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui\nagli articoli parte operai e parte impiegati del presente CCNL.\n\n\n\nArt. 127 bis - Apprendistato professionalizzante\n\n\n\nPer la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge\nin vigore e alle norme del vigente CCNL. L'apprendistato professionalizzante è\nun contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e\nall'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. n.\n167\u002F2011, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini\ncontrattuali.\n\nI lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei\nlimiti numerici previsti dalla legge e dal presente contratto collettivo per\nl'applicazione di particolari normative ed istituti.\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante,\nper il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro\ne l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i\nsoggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed eccezione dei\nsoggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della\nlegge 28 marzo 2003, n. 53, per i quali il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di\netà.\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai\nseguenti principi:\n\n\n\na)forma scritta del contratto, contenente l'indicazione della prestazione\noggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché della eventuale\nqualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla\nbase degli esiti della formazione aziendale o extra-aziendale;\n\nb)apposizione di un eventuale periodo di prova pari alla durata ordinaria\nprevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di\ninquadramento iniziale;\n\nc)divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di\ncottimo;\n\nd)le qualifiche conseguibili per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e\nquadri sono quelle previste nelle categorie dalla AE2 alla AD3, con\nriferimento, per l’area direzionale, categorie AD3, AD2 e AD1, ai lavoratori\nche svolgono attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello\nsviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;\n\ne)la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è\nsubordinata al rispetto dei limiti numerici di cui all’art. 2, dai commi\n3-bis e 3-ter dell'art. 2 del D.lgs. n. 167\u002F2011 dalle aziende che abbiano\nmantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di\napprendistato sia già venuto a scadere nei 12 mesi precedenti. A tale fine non\nsi computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato\nper dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto\nin corso o al termine di prova;\n\nf)possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al\ntermine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118\ndel codice civile nel rispetto del periodo di preavviso di cui alla categoria\ndi destinazione finale;\n\ng)possibilità di cumulare i periodi di apprendistato per la qualifica ed il\ndiploma professionale con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel\nrispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato\nprofessionalizzante;\n\nh)valorizzazione dei periodi di apprendistato. I periodi di apprendistato\nprofessionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale svolti, per la durata di almeno 12 mesi, presso più datori di\nlavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di\napprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e\npurché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del\ncontratto di apprendistato sarà ridotta di sei mesi.\n\nA tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della\nscadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l'esperienza\ndi apprendistato nel libretto formativo del cittadino secondo quanto previsto\ndalla normativa vigente. Tale documentazione deve essere presentata dal\nlavoratore all'atto della assunzione, per ottenere il riconoscimento della\nriduzione della durata del contratto di apprendistato;\n\ni) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di\napprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo in\nattuazione di quanto regolamentato dall’articolo 2, lettera l).\n\n\n\n2.1) Durata del contratto, inquadramento e retribuzione\n\n\n\nLa durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del contratto\nè pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di\nistruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da\nconseguire tale durata sarà ridotta di 10 mesi, ripartiti rispettivamente\nin:\n\n\n\n- 3 mesi nel primo periodo\n\n- 3 mesi nel secondo periodo\n\n- 4 mesi nel terzo periodo\n\n\n\nPer gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da\nacquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata\ndell'apprendistato sarà di 24 mesi.\n\nLe parti si riservano la possibilità di individuare, i profili\nprofessionali equipollenti a quelli dell’artigianato, per i quali la durata\nmassima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque. anni. Il\nlivello di inquadramento di ingresso del lavoratore potrà essere inferiore di\ndue livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà\ncorrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di\ninquadramento nel primo periodo.\n\nNel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto\na quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima\ncontrattuale prevista per tale livello.\n\nNel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al\nprecedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il\nlivello di destinazione.\n\nGli apprendisti con destinazione finale al livello AE2 secondo saranno\ninquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del\nsecondo periodo di apprendistato.\n\nLa retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 174.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      durata\n\n        complessiva\n\n        (mesi)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        I periodo\n\n        (mesi)\n      \n      \n        \n\n        II periodo\n\n        (mesi)\n      \n      \n        \n\n        III periodo\n\n        (mesi)\n      \n    \n    \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      24\n      \n      10\n      \n      10\n      \n      4\n      \n    \n  \n\n\n\n\nLa durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti\nmisure massime in relazione alle qualifiche da conseguire:\n\n\n\n-36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale nelle categorie AD3, AD2,\nAD1, AC5, AC4, AC3, AC2, AS4, AS3, AC1, AS2, AS1, AE4 e AE3;\n\n-24 mesi per i lavoratoci con inquadramento finale in categoria AE2.\n\n\n\nFormazione\n\n\n\nLa formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,\nintegrato nella attività lavorativa, personalizzato sulla base delle\nconoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di\nriferimento).\n\nLe parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono\nquelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti\nin via esemplificativa dal vigente CCNL o da altri specifici profili\neventualmente presenti in azienda.\n\nLe parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate\nalla realtà aziendale\u002Fprofessionale: conoscenza dei servizi di settore e del\ncontesto aziendale; conoscenza della organizzazione del lavoro in impresa e\nruolo dell’apprendista nella impresa; conoscenza e applicazione delle basi\ntecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle\ntecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle\ntecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza\nindividuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto,\ndi processo e di contesto.\n\nAi sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), le parti si riservano di\nverificare la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli\napprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali.\n\n\n\nOre di formazione\n\n\n\nLa formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue\ncomprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico\nprevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere\nsvolta anche ‘on the job’ e in affiancamento.\n\nLa formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dalla\nofferta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base\ne trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, art. 4 del D.lgs. n.\n167\u002F2011.\n\nLa formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali,\neventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del\ncittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo del\ncittadino, e ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) D.L. 76\u002F2013, convertito\nin L. 99\u002F2013, in ottemperanza delle ultime indicazioni ministeriali, le Parti\ndel contratto individuale provvedono alla attestazione della attività\nformativa utilizzando il modello standard definito nel CCNL, conforme agli\nstandard minimi di cui al D.M. 10.10.2005, ai fini dell’aggiornamento del\nlibretto formativo del cittadino.\n\n\n\nTutor\n\n\n\nPer l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutor\u002Freferente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso\ndi adeguata professionalità ed esperienza.\n\nIl tutor\u002Freferente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo\ne favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda,\ncontribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione\ndell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell’art. 7, comma 1 del D.lgs.\nn. 167\u002F2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione della\nattività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata\nanche dall'apprendista per presa visione.\n\nIl tutor può essere lo stesso imprenditore.\n\n\n\nPiano formativo individuale (PFI)\n\n\n\nCome disposto dall’art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 76\u002F2013, convertito in\nL. 99\u002F2013, il PFI è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione\nper l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche.\n\nLe Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui\nschema è allegato al presente CCNL, il percorso formativo del lavoratore in\ncoerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica\na fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze e abilità già possedute\ndallo stesso.\n\nIl PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell'apprendista, della impresa e del tutor \u002Freferente aziendale.\nIn questo caso il lavoratore potrà essere assistito dalle RSU o dalle OO.SS.\ndei lavoratori competenti per territorio.\n\nIn caso di imprese multi-localizzate, la formazione avviene nel rispetto\ndella disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale (art.\n2, comma 2, lett. c, D.L. 76\u002F2013, conv. L. 99\u002F2013).\n\nQualora la materia dovesse essere modificata e\u002Fo integrata da Accordi\ninterconfederali le parti procederanno alle necessarie armonizzazioni.\n\n\n\nArt. 128 - Periodo di prova\n\n\n\nIl periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a\nquella prevista dal CCNL per la categoria a cui l'apprendista è destinato.\n\n\n\nArt. 129 - Gratifica natalizia\n\n\n\nL'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza\nnatalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata alla normale percepita dal\nlavoratore stesso.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ngratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.\nLa frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti\ncome mese intero.\n\n\n\nArt. 130 - Trattamento di malattia e infortunio\n\n\n\nPer quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento\neconomico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, si applica\nquanto previsto dal vigente CCNL per operai, impiegati, intermedi e quadri con\napplicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria in\ncaso di malattia, invalidità e maternità.\n\n\n\nArt. 131 - Eventi sospensivi determinanti la sospensione\n\ndel contratto di apprendistato\n\n\n\nIn relazione alle previsioni di cui all’articolo 2, lettera h) del TU si\nprevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di\nmalattia, infortunio, maternità, CIG in deroga ovvero ricorso a sospensioni\ndal lavoro in conseguenza di uno stato di crisi aziendale, congedi per gravi\nmotivi di cui all’articolo 42 del D.lgs. 151\u002F2001 nel caso in cui detta\nsospensione comporti un’assenza dal luogo di lavoro superiore a trenta\ngiorni.\n\n\n\nArt. 132 - Anzianità di servizio\n\n\n\nIl periodo trascorso quale apprendista non è valido ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità nel corso\ndell'apprendistato.\n\nAl termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito\nla qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso\nsarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di\nanzianità nella categoria conseguita.\n\nPertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli\naumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà\nconsiderata utile per la maturazione di quello successivo.\n\n\n\nArt. 133 - Ferie\n\n\n\nAgli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni\nanno di servizio prestato un periodo feriale retribuito pari a 30 giorni di\ncalendario.\n\nA norma di legge, per gli apprendisti che abbiano superato i 16 anni, tale\nperiodo sarà pari a quattro settimane.\n\nIn caso di licenziamento o dimissioni spetteranno all’interessato tanti\ndodicesimi del periodo feriale annuale quanti sono i mesi interi di servizio\nprestato.\n\n\n\nArt. 134 - Orario di lavoro\n\n\n\nPer l’orario di lavoro degli apprendisti sino al 18° anno compiuto si fa\nriferimento alle norme di legge.\n\nPer gli apprendisti di età pari o superiore ai 18 anni di età, la durata\ndell’orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando\nla normativa sull’orario di lavoro prevista per gli operai e per gli\nimpiegati dal CCNL.\n\n\n\nArt. 135 - Norma generale\n\n\n\nEventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase\ndi contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente parte\nsettima che si intenderà conformemente adeguata.\n\n\n\nArt. 136 - Informazione\n\n\n\nEntro i primi tre mesi dell’anno, le aziende informeranno le Associazioni\nterritoriali aderenti alla CONFIMI Impresa Legno sul numero degli apprendisti,\nassunti nel corso dell’anno precedente e sul numero di quelli che sono stati\nconfermati a tempo indeterminato nello stesso periodo, divisi per categoria e\nqualifica.\n\nNei sei mesi successivi si terrà un incontro tra CONFIMI Impresa Legno,\nFILLEA, FILCA e FeNEAL territoriali, su richiesta di una di esse, per un esame\ndei dati aggregati e dell’uso del contratto di apprendistato nel territorio.\nNel corso dell’incontro CONFIMI Impresa Legno informerà le Organizzazioni\nsindacali territoriali sul numero degli apprendisti, assunti nel corso\ndell’anno precedente e sul numero di quelli che sono stati confermati a tempo\nindeterminato nello stesso periodo divisi per categoria e qualifica, relativi\nal territorio.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"TRADEUNLEAV_trigger","5. Permessi Il monte ore annuo come sopr","5. Permessi\n\n\n\nIl monte ore annuo come sopra determinato viene ripartito come segue:\n\n\n\n-per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di Fabbrica può\ndisporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per ogni\ndipendente in forza presso l’unità produttiva. Nelle unità produttive che\noccupano più di 100 dipendenti il monte ore annuo di permessi retribuiti viene\naumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di\nincremento di 120 ore.\n\n\n\nTali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti\ndelle RSA a norma dell’art. 23 della Legge n. 300 nonché quelli sinora\nconcessi per consuetudine alla Commissione interna, laddove esistente.\n\nLa RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile\nper la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa\nattribuito.\n\nLe predette organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota\ndei permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli di cui al già citato\nart. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruito per il tramite dei\nrispettivi componenti della RSU e comunicheranno alla Direzione aziendale la\nregolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la\ngestione amministrativa del predetto monte ore.\n\nI permessi debbono essere richiesti per iscritto e con un preavviso almeno\ndi 24 ore dalla RSU, indicando il nominativo del beneficiario.\n\nIl godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon\nandamento dell’attività produttiva.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"SCHEDULE_trigger","Art. 23 - Riposo settimanale Il riposo s","Art. 23 - Riposo settimanale\n\n\n\nIl riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le\neccezioni e le deroghe consentite dalla legge.\n\nL’azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare\nprovvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore,\ndovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.\n\nIn caso di oggettive e comprovate esigenze aziendali, la Direzione\nesaminerà con le RSU le modalità con le quali l’eventuale minore durata del\nriposo verrà recuperata in occasione di uno dei successivi tre riposi\nsettimanali, ai sensi dell’art. 17, comma quarto del D.lgs. 66\u002F03.\n\nIn caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione\ndella percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo\nrestando il diritto di godimento del riposo relativo alla stessa settimana.\n\nInoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento, il giorno di\nriposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con\nuna festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà\ndiritto al trattamento stabilito dall’art. 9 della parte comune del presente\nCCNL per dette festività.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"longtermillness","Terapie salvavita. In caso di assenze de","Terapie salvavita.\n\n\n\nIn caso di assenze determinate da patologie gravi accertate, quali le\npatologie tumorali e leucemiche, che richiedono terapie salvavita, il\nlavoratore ha diritto di poter fruire di una aspettativa per un periodo massimo\ndi 365 giorni di calendario, senza oneri diretti e indiretti a carico\ndell’azienda. Le patologie e le relative terapie dovranno essere\nperiodicamente documentate da specialisti appartenenti al Servizio Sanitario\nnazionale. La richiesta di aspettativa deve essere presentata in forma scritta\ndal lavoratore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di\nconservazione del posto.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"tempagency","Art. 27 - Contratto di lavoro a tempo de","Art. 27 - Contratto di lavoro a tempo determinato\n\ne contratto di somministrazione\n\n\n\nL'assunzione con contratto a tempo determinato ed il ricorso al contratto di\nsomministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.\n\nIl numero dei lavoratori che possono essere occupati in una azienda con\ncontratto a termine e con contratto di somministrazione, nelle fattispecie\nsopra indicate, è pari al 25% calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il\nmese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità\nproduttiva. Tale percentuale comprende sia i contratti con causale sia quelli\nsenza.\n\nI lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra\nindicate non potranno comunque superare il 20% calcolato sulla base dei sei\nmesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato\nnell'unità produttiva.\n\nLe frazioni sono arrotondate all'unità superiore.\n\nNei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta\nferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti, purché non risulti\nsuperato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto\nnell’impresa.\n\nOve se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, le percentuali di\nlavoratori di cui alle due tipologie di contratto possono essere elevate in\nfunzione delle specifiche esigenze aziendali.\n\nEntrambe le tipologie di contratto sono escluse dalle limitazioni numeriche\ndi cui sopra se riferite alle seguenti ipotesi specifiche:\n\n\n\n1)attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed\nestere;\n\n2)allestimento di stands fieristici, show-room;\n\n3)attività connesse a corners ed esposizioni;\n\n4)attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già\nacquisite ancorché non presenti stabilmente in organigramma (anche in virtù\ndi precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili\nin tempi stretti sul mercato previo accordo con le RSU o in assenza delle RSU,\ncon le OO.SS. territoriali per la verifica delle citate condizioni;\n\n5)avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di\nattività produttiva, o di servizio, o alla entrata in funzione di una nuova\nlinea di produzione, o di una attività produttiva aziendale o di servizio, con\nuna durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del\nMezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218,\ntale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente\ncontratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a\nesigenze specifiche di singoli comparti merceologici;\n\n6)lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve\nessere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di\nsperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi\ndall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del\nservizio.\n\n\n\nA) Contratto di lavoro a termine\n\n\n\nI lavoratori con contratto a tempo determinato finiranno di interventi\ninformativi\u002Fformativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al\nprocesso lavorativo adeguati alla esperienza lavorativa e alla tipologia di\nattività e ai rischi elettivi ambientali.\n\nInoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi\naziendali.\n\nIl periodo di conservazione del posto in caso di malattia e di infortunio\nnon sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a\ntermine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute\nad un unico evento o a più eventi.\n\nIl trattamento economico di malattia a carico della azienda cessa alla\nscadenza del periodo di conservazione del posto.\n\nL’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza\ndel termine del contratto individuale di lavoro.\n\nL’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo\ndeterminato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato\nrelativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si\nrendessero disponibili nell'ambito della unità produttiva di appartenenza.\n\nIl periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato è così\nstabilito:\n\n\n\nAE1 - OPERAI: 3 settimane\n\nAE2; AE3; AS2; AS3 - OPERAI: 5 settimane\n\nAC1; AC2; - INTERMEDI: 5 settimane\n\nAE2; AE3; AS2; AS3; AC3; AC4; - IMPIEGATI: 8 settimane\n\nAD1; AD2, AD3 - IMPIEGATI: 15 settimane\n\n\n\nIl periodo di prova non potrà essere reiterato da parte della stessa\nazienda in caso di nuova assunzione sia con contratto a termine che con\ncontratto a tempo indeterminato entro 24 mesi per le medesime funzioni.\n\nNel caso di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratori in\ncongedo di maternità, paternità o parentale, la durata del contratto stesso\npotrà essere anticipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo e\nposticipata di un mese rispetto al rientro in servizio del lavoratore\nsostituito per consentire un congruo periodo di affiancamento.\n\n\n\na) Contratti a termini acausali\n\n\n\nSalvo le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso alla acausalità del\ncontratto a termine, l’assunzione del lavoratore con il contratto in esame\navviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o\nsostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di\nlavoro.\n\nLe parti convengono che l'assunzione a tempo determinato costituisca e un\nesempio positivo di flessibilità e pertanto di individuare le seguenti ipotesi\nper le quali è possibile il ricorso al contratto in esame senza\nl’indicazione della causale che giustifica l’apposizione del termine, ai\nsensi di quanto previsto dalla legge 92\u002F2013 come modificata dalla legge\n99\u002F2013 di conversione del D.L. 76\u002F2013 ed ulteriori modificazioni e\nintegrazioni:\n\n\n\n1)l’assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni\nordinaria e straordinaria ferma restando la dichiarazione del d.d.l. che\nricorre agli ammortizzatori attestante la sospensione dal lavoro nella sua\ndurata massima;\n\n2) l’assunzione di lavoratori percettori di ASPI;\n\n3) l’assunzione di lavoratori inoccupati con più di 50 anni di età;\n\n4) l’assunzione di donne con più di 40 anni di età;\n\n5) l’assunzione di giovani fino a 29 anni di età;\n\n6) l’assunzione di appartenenti alle liste di cui alla legge 68\u002F99;\n\n7) in tutti i casi di assunzione a tempo determinato di soggetti che abbiano\ngià avuto rapporti di lavoro a termine con il medesimo datore di lavoro per un\nperiodo non superiore a dodici mesi e comunque detto secondo contratto in ogni\ncaso non deve risultare superiore a ulteriori dodici mesi;\n\n8)tutte quelle individuate dai contratti collettivi anche aziendali\nstipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei Datori di lavoro riconducibili ai\nfirmatari del presente contratto.\n\n\n\nLe ipotesi dal punto 1) al punto 6) potranno riguardare anche soggetti che\nabbiano precedentemente sottoscritto contratti di lavoro con l’azienda.\n\n\n\nb) Deroga agli intervalli temporali\n\n\n\nLe parti concordano in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo\n7, comma 1, lettera c), punto 3) della legge 99 del 2013 l’assenza di\nintervalli temporali nella successione di contratti a termine nelle seguenti\nipotesi:\n\n\n\n-avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di\nattività produttiva, o di servizio, o alla entrata in funzione di una nuova\nlinea di produzione, o di una attività produttiva aziendale o di servizio, con\nuna durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del\nMezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218,\ntale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente\ncontratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a\nesigenze specifiche di singoli comparti merceologici;\n\n-lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere\nmai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di\nsperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 14 mesi\ndall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del\nservizio;\n\n-tutte le ipotesi di cui alla lettera a) relativa alla acausalità;\n\n-in tutte le ipotesi regolamentate da eventuali accordi collettivi anche\naziendali stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro\nriconducibili ai firmatari del presente contratto.\n\n\n\nc) Derogabilità al limite temporale dei 36 mesi\n\n\n\nIn relazione alla peculiarità del settore e in attuazione del rinvio\nlegislativo alla contrattazione nazionale previsto dall’art. 5 del D.lgs. n.\n368\u002F2001 (così come modificato dalla L. 247\u002F2007, dalla L. 92\u002F2012 e dal D.L.\n76\u002F2013), oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. 1525\u002F1963, le\nattività alle quali non si applica il limite temporale di 36 mesi, di cui al\ncomma 4-bis dell’art. 5 del D.lgs. n. 368\u002F2001, ai sensi e per gli effetti di\ncui al comma 4-ter del medesimo articolo, sono le seguenti:\n\n\n\na)attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed\nestere;\n\nb)allestimento stands fieristici, show-room;\n\nc)attività connesse a corners ed esposizioni;\n\nd)attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già\nacquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima\nazienda) difficilmente reperibili in tempi stretti.\n\n\n\nAd eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni,\nl’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o\nindirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui\nsiano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o\nsostitutivo.\n\nCopia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni\nlavorativi dall’inizio della prestazione.\n\nI lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi\ninformativi\u002Fformativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al\nprocesso lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia di\nattività e ai rischi elettivi ambientali.\n\nInoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi\ndi cui all’art. ___ del presente contratto.\n\nIn attuazione del rinvio previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo\ndel D.lgs. n. 368\u002F2001, come modificato dalla legge n. 247\u002F2007, la durata\nmassima dell’ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in\nderoga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-\nbis, primo periodo, della citata legge - è pari ad un periodo non superiore a\n8 mesi. La stipula di tale ulteriore successivo contratto a termine in deroga\nassistita avverrà presso la Direzione territoriale del Lavoro competente per\nTerritorio e con l’assistenza di una rappresentante sindacale cui il\nlavoratore sia iscritto o conferisca mandato.\n\nI lavoratori che, nella esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo\nsuperiore a 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con\nriferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a\ntermine.\n\nIl lavoratore assunto a termine per attività stagionali ha diritto di\nprecedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore\ndi lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza di cui\nai commi 4 quater e 4 quinquies può essere esercitato a condizione che il\nlavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro\nrispettivamente 6 mesi e 3 mesi dalla cessazione del rapporto stesso e si\nestingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\n\n\n\nB) Contratto di somministrazione\n\n\n\nLa somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle\ncircostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla\nregolamentazione del presente articolo.\n\nIn particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari\nistituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la\nsomministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesse a fronte di ragioni\ndi carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se\nriferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore.\n\nLa somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazioni, è\nammessa nei casi previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli\naccordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria d’intesa\ncon le strutture territoriali delle parti stipulanti il presente contratto, per\nciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai lavoratori\nsomministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei\ntre anni solari precedenti (ex art. 20, comma 5-quater del D.lgs. 10.09.2003 n.\n276, come modificato dai successivi interventi legislativi).\n\nÈ comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato\nesente da motivazioni per almeno tre lavoratori in ciascun anno solare qualora\nl’azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in\nnumero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione.\n\nLa somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazioni è\ninoltre ammessa per l’utilizzo di soggetti che possono accedere al\ncollocamento obbligatorio di soggetti condannati ammessi al regime di\nsemilibertà nonché di soggetti in via di dimissioni o dimessi dagli istituti\ndi pena.\n\nLe parti convengono, altresì, di rinviare alla contrattazione aziendale\nl’eventuale definizione di ipotesi per le quali è possibile il ricorso al\ncontratto in esame senza l’indicazione della causale che giustifica\nl’apposizione del termine, giusto quanto previsto dall’art. 1, comma 1-bis,\nsecondo periodo del D.lgs. 368\u002F2001, come modificato dalla legge 28.06.2012, n.\n92.\n\nNei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per\nsostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di\nlavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per\nil passaggio delle consegne per un periodo massimo di 3 mesi.\n\nL’azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto\ndi somministrazione di lavoro, si atterrà alle disposizioni di cui all’art.\n24, comma 4 del D.lgs. 276\u002F2003.\n\n\n\nClausola di salvaguardia\n\n\n\nPer quanto non espressamente normato dal presente CCNL in materia di\ncontratti a termine e somministrazione, le parti rimandano alla normativa\nvigente.\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire\nmodifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo, previa\nverifica delle compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale,\nprocederanno ad una eventuale armonizzazione.",{"bindId":161,"name":111,"text":112},"NOCTPREM_trigger",{"bindId":163,"name":50,"text":51},"violence",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"ONCERISE2_trigger","Art. 33 - Premio di risultato La contrat","Art. 33 - Premio di risultato\n\n\n\nLa contrattazione di secondo livello con contenuti economici, di cui alla\nPremessa al presente CCNL lettere B) e C) è consentita per l’istituzione di\nun Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo\nincrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle\npiccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndella impresa.\n\nLa contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale,\ncosì come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà\nriguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto\na quelli definiti dalla contrattazione nazionale.\n\nLe erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai\nrisultati conseguiti secondo i principi di cui sopra e, per loro natura\ndovranno avere carattere variabile e non definibile a priori e saranno\ncommisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e\nle procedure di verifica che le parti indicheranno.\n\nLe erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento\ncontributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla legge, ove necessario\nattraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se\nsopravvenuta.\n\nPer la natura del premio, il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla\nlegge 29\u002F05\u002F92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è\nomnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e\u002Fo di legge (lavoro\nsupplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a\nqualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di\npreavviso, tredicesima mensilità, etc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n.\n402 del 29\u002F07\u002F1996.\n\nGli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati\nconseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o\nterritoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello\ncui si riferiscono i risultati stessi.\n\nViene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui\nall'art. 1, punto 2, parte prima del presente contratto una commissione di\nlavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad\norientare la contrattazione di secondo livello.\n\nLa specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta\ndiversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale,\nl’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le\nrealtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le\nparti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla\nnegoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da\nadottare nella fase di definizione del premio di risultato:\n\n\n\n1)indice di partecipazione-ore lavorate riferite alle ore lavorabili;\n\n2)indice di qualità-garanzia del prodotto, miglioramento e recupero\nscarti;\n\n3)indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi\nprodotti;\n\n4)indici di produttività\u002Fefficienza-velocizzazione consegne, pezzi\nprodotti.\n\n\n\nLe parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con\nla necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano\ninsorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo.\n\nAl fine di consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilite,\nalle quali deve uniformarsi la contrattazione di secondo livello, nel caso in\ncui si verifichi una presunta difformità e a livello locale permanga su tale\naspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per\niscritto all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si\nincontreranno nei quindici giorni successivi al fine di valutare soluzioni per\nuna corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"bankholidays1","Art. 22 - Festività e giorni festivi Son","Art. 22 - Festività e giorni festivi\n\n\n\nSono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:\n\n\n\na)le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;\n\nb)le tre festività nazionali del 25 aprile, del 1° maggio e del 2\ngiugno;\n\nc)Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio) Assunzione (15 agosto),\nOgnissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25\ndicembre), giorno successivo a Natale (26 dicembre), lunedì di Pasqua\n(mobile);\n\nd)la ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede lo\nstabilimento (o un altro giorno sostitutivo da concordare fra le Organizzazioni\nterritoriali competenti, nel caso di coincidenza del Santo Patrono con la\ndomenica o altro giorno festivo).\n\n\n\nLe ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali,\nsaranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la\nretribuzione oraria, aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora\nuna delle festività ai punti b), c), d) del primo comma cada di domenica, ai\nlavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile,\nl’importo di una quota giornaliera pari a 1\u002F26 della normale retribuzione\nmensile. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con\nuna delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla\nlegge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro\ngiorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel\ncaso di coincidenza delle festività col giorno di riposo compensativo.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"hivpolicy","Art. 17 - Visita medica Il lavoratore po","Art. 17 - Visita medica\n\n\n\nIl lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico\ndi fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio.\n\nPer le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle\nvigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"SENIOR_trigger","Art. 34 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 34 - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\nTutti i lavoratori operai, impiegati, intermedi e quadri avranno il diritto\nper ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda,\nalla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un\nmassimo di cinque aumenti periodici di anzianità biennale deindicizzati e in\ncifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna\ncategoria.\n\nCon decorrenza dall’1.1.2009 gli aumenti periodici matureranno sulla base\ndei seguenti nuovi valori:\n\n\n\ncat. AD3 15,00\n\ncat. AD2 14,00\n\ncat. AD1 13,00\n\ncat. AC4 12,00\n\ncat. AC3 10,00\n\ncat. AC2 10,00\n\ncat. AC1 9,50\n\ncat. AS3 11,00\n\ncat. AS2 9,50\n\ncat. AS1 9,50\n\ncat. AE3 9,00\n\ncat. AE2 8,50\n\ncat. AE1 8,00\n\n\n\nGli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo\na quello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nGli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli\neffetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti\nche non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione.\n\nGli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\n\nIn caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l’importo degli\naumenti periodici già maturati.\n\nIl lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici\nnella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al\nraggiungimento dell’importo massimo previsto per la nuova categoria ivi\ncompreso l’importo maturato nelle precedenti categorie. La frazione del\nbiennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli\neffetti della maturazione del successivo aumento periodico.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\na)\n\nLa disciplina dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità come\nsopra definita ha trovato applicazione con il CCNL 12\u002F9\u002F1979 oltre a quanto\nprevisto dal presente CCNL.\n\nSi richiamano integralmente le norme di attuazione previste dal CCNL del\n1979.\n\n\n\nb)\n\nGli impiegati e gli intermedi in forza alla data di stipulazione del CCNL\n12\u002F09\u002F79 mantengono in cifre gli importi degli aumenti periodici di anzianità\ngià maturati a tale data e avranno diritto alla maturazione di ulteriori\naumenti periodici biennali di anzianità, secondo gli importi previsti dalla\npresente disciplina fino ad un massimo complessivo di 12.\n\n\n\nc)\n\nNel caso del passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a impiegato o\na quadro che comporti novazione del rapporto di lavoro, il numero degli aumenti\nperiodici di anzianità maturabili è di 5.",{"bindId":181,"name":87,"text":88},"mealvouchers",{"bindId":183,"name":95,"text":184},"trainingprogrammes","Art. 13 - Formazione professionale\n\n\n\nCon riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente e\ndall’Accordo Interconfederale del 1° agosto 2013, le parti - anche in\nrelazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione -\nriconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della\nvalorizzazione professionale delle risorse umane a qualsiasi livello.\n\nLe aziende, all'atto della partecipazione ad un bando finanziato dal fondo\nprofessionale, a cui la stessa aderisce, informeranno le RSU e, su loro\nrichiesta, si confronteranno nel merito degli interventi formativi.\n\nPertanto, le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e\nresponsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, dall’Accordo\nInterconfederale e del presente contratto, che la formazione debba essere\norientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:\n\n\n\n-consentire, in linea di massima, a tutti i lavoratori l'acquisizione di\nprofessionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze\nderivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative;\n\n-cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro\nnell’intento di facilitare rincontro tra domanda e offerta e consentire una\nmaggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;\n\n-rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire\nl'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.\n\n\n\nIl Comitato Paritetico Nazionale avrà il compito di instaurare ed\nintrattenere rapporti con il Fondo, a cui le aziende aderiscono, al fine di\nacquisire i dati relativi ai piani di formazione approvati.\n\nÈ altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in\nmateria di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al\nfine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento\nutilizzabili.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"paidmaternityleave","Art. 71 - Trattamento in caso di gravida","Art. 71 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio\n\n\n\nIl trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla\ntutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Viene estesa alle\nlavoratrici di cui alla presente regolamentazione quanto previsto\ndall’articolo 108 della regolamentazione per gli impiegati, fatte salve\nmisure integrative equivalenti già concordate ed in atto a livello\nterritoriale.\n\nOve, durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o\npuerperio, intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all’art.\n70 della presente regolamentazione per gli operai a partire dal giorno in cui\nsi manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più\nfavorevoli all’operaia.\n\nL’assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione\nobbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione della anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, ferie, festività,\ntredicesima mensilità etc.).",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"contractseverancepay","Art. 48 - Trattamento di fine rapporto I","Art. 48 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIl trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29\nmaggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli\neffetti del 1° comma dell’articolo 2120 C.C. e della suddetta legge è\ncomposta esclusivamente dai seguenti elementi:\n\n\n\n- minimo contrattuale;\n\n- contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge 297\u002F1982);\n\n- scatti di anzianità;\n\n-aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo\ncontrattuale;\n\n- premio di produzione;\n\n- premi e provvigioni;\n\n- maggiorazioni per turni avvicendati;\n\n-tredicesima mensilità ed eventuali mensilità corrisposte\naziendalmente;\n\n- cottimi;\n\n- indennità di maneggio denaro;\n\n- indennità di mensa.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"PAIDLEAV_trigger","Art. 28 - Ferie Il lavoratore ha diritto","Art. 28 - Ferie\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza\ndella normale retribuzione, nella misura di 4 settimane.\n\nIl godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3\nsettimane.\n\nNel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate\nequivalenti ad una settimana. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le\nesigenze di lavoro, contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparti\ne\u002Fo uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la\nDirezione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la RSU.\n\nPer i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà\nanche l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre\nimmediatamente precedente.\n\nI giorni festivi di cui ai punti b), c) e d) dell’art. 22 del presente\nCCNL, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili\ncome ferie, per cui si darà luogo al corrispondente prolungamento del periodo\nferiale.\n\nTale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per\nmancate ferie.\n\nQualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\nferie, l’azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per\nil ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta\nper la durata del viaggio.\n\nIl periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per\nritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie.\n\nLa risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso\nsostitutivo delle ferie maturate. Al lavoratore che all’epoca del rapporto\ndelle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non\navere ancora una anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso\nl’azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del\nperiodo feriale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a\nquesti effetti come mese intero.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, il lavoratore ha\ndiritto alle ferie in proporzione dei mesi di anzianità maturati\nsuccessivamente all’epoca della maturazione del precedente periodo feriale\noppure dal giorno dell’assunzione.\n\nIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"paidpaternityleaveduration","In occasione della nascita del figlio sa","In occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto al padre 1 (uno)\ngiorno di permesso retribuito; il lavoratore dovrà presentare idonea\ndocumentazione al riguardo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi\nall’evento.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"deathrelatives","A) Permessi per eventi e cause particola","A) Permessi per eventi e cause particolari\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al\ndecreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore\nhanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in\ncaso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore\nmedesimi.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"sicknessmaxdaysnr","C) Conservazione del posto In caso di ma","C) Conservazione del posto\n\n\n\nIn caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, l’operaio non in prova\navrà diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 30 mesi consecutivi,\nper un massimo di 13 mesi.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"MAXHOURS_trigger","La durata massima dell’orario di lavoro ","La durata massima dell’orario di lavoro è di 55 ore settimanali, comprese\nle ore di lavoro straordinario, salve le deroghe ed eccezioni di legge.\n\nIl limite di 55 ore settimanali può essere superato per accordo aziendale.\nPer ogni ora di lavoro straordinario, l’azienda corrisponderà in aggiunta\nalla normale retribuzione, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del\n28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza).",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"flexible_work_options","B) Orario normale di lavoro in regime di","B) Orario normale di lavoro in regime di flessibilità\n\n\n\nNel periodo di dodici mesi consecutivi, in ottemperanza alle esigenze\nproduttive e di organizzazione aziendale, l’orario di lavoro potrà essere\nper azienda, per reparti, uffici, gruppi e\u002Fo singoli addetti, elevato a 45 ore\nsettimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o\nsuccessiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali e ciò in periodi\ndell’anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione\naziendale.\n\nResta inteso che il limite massimo di lavoro prestato in regime di\nflessibilità oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nel\nperiodo di dodici mesi consecutivi.\n\nLa Direzione aziendale infornerà le RSU e le maestranze interessate\ncomunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative\nmodalità di attuazione.\n\nLa Direzione aziendale è tenuta, pertanto, almeno due settimane prima\ndell’inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro\npreventivo con le RSU, onde esplicitare le modalità applicative.\n\nIl singolo lavoratore è tenuto alla effettuazione dell’orario\nflessibile.\n\nNon si darà luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali\nin concomitanza della attivazione di procedure di licenziamento per riduzione\ndel personale.\n\nConsiderata l’importanza per le aziende di poter gestire nel modo più\nflessibile l’organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise\nesigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull’opportunità di\ndemandare a intese a livello aziendale, con l’eventuale partecipazione delle\norganizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di\nflessibilità oltre i limiti settimanali e annuali sopra previsti, nei limiti\ndella legislazione vigente.\n\nEntro il 31\u002F12\u002F2015 le parti esamineranno a livello nazionale gli accordi\nraggiunti ai sensi del precedente comma, al fine di valutare eventuali\nmodifiche alla normativa contrattuale sulla flessibilità dell’orario di\nlavoro.\n\nOgni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di permesso\nretribuito a titolo di riduzione dell’orario di lavoro non proporzionabile\nqualora, nell’arco del periodo di dodici mesi consecutivi, effettui\nprestazioni lavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive\noltre le 40 settimanali.\n\nAlla fine del suddetto periodo, l’azienda verificherà l’attuazione del\nlimite minimo di flessibilità così come stabilito; conseguentemente il\nsuddetto beneficio verrà fruito successivamente secondo le modalità di cui\nalla seguente lettera C).\n\nSono assorbiti dalle ore di riduzione dell’orario di lavoro previste nel\npresente punto A), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di\norario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per\nl’orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita.\n\nL’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni\nal trattamento retributivo mensilizzato.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"funeralpay","Art. 47 - Indennità di preavviso e anzia","Art. 47 - Indennità di preavviso e anzianità in caso di morte\n\n\n\nIn caso di morte le indennità di preavviso e il trattamento di fine\nrapporto saranno corrisposte in base alle disposizioni dell’art. 2122 Codice\nCivile.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl CONFIMI settore piccola e media industria legno mobili arredamento sughero forestale 2013 2016 - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2013-01-06\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2016-05-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;14 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;15.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1381.01\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;32.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;10% dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;140&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;8.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[226],{"title":37,"slug":33},[228],{"type":229,"data":230},"call_to_action_body_block",{"title":231,"description":232,"variant":233,"link":234},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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