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consuntivo in percentuale sulle variazioni\ndell'occupazione divise per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sesso e per grandi classi di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della\nricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evoluzione delle professionalità presenti nel settore\nlegno-arredamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•politica della materia prima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati\ninterventi per il settore legno- arredamento al fine di rendere il più\npossibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli\ninfortuni e la tutela dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della contrattazione di\nsecondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>•la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello\n\"sviluppo sostenibile\" e della diffusione delle certificazioni ambientali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•in materia di Welfare: le imprese e le organizzazioni sindacali, inserite\nin un contesto territoriale, utilizzando la contrattazione di 2° livello\ndevono assumere, con la comunità, un rapporto di interazione diretta,\nnell'impatto delle attività industriali. Inoltre devono occuparsi delle\nproblematiche territoriali attraverso modalità virtuose, grazie alla\ncollaborazione e alla socializzazione. Vanno pertanto promosse forme di\n\"Welfare di Prossimità\" verso Associazioni di Volontariato Sociale che\nsvolgano attività nel territorio, nonché azioni di Welfare Generativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuoverà azioni dirette alla diffusione e sostegno relativamente a\nresponsabilità sociale e sviluppo sostenibile quale valore aggiunto per le\nimprese, anche attraverso la partecipazione dei lavoratori, al fine di\ndeterminare possibili azioni condivise tra gli stakeholder, le Istituzioni e,\nulteriormente, verso le problematiche del territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•II Comitato Paritetico sarà inoltre promotore di progetti di studio\nsulle diverse modalità ai introduzione dello sviluppo sostenibile in ambito\nenergetico, di riciclo, di gestione rifiuti e di riduzione e riutilizzo scarti.\nPromuoverà inoltre, valorizzando anche esperienze virtuose, azioni di\nconsulenza, formazione e agevolazione nella riconversione delle produzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Avrà, infine, una funzione di promozione di azioni volte ad una\ndiffusione della cultura dello \"sviluppo sostenibile\" e della diffusione delle\ncertificazioni ambientali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, le parti si incontreranno per valutare l’andamento della\ncontrattazione aziendale e degli accordi in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>Il Comitato paritetico nazionale andrà costituito entro tre mesi dalla\nstipula del presente CCNL Omissis 2. Bis Commissione nazionale e paritetica per\nle \"Pari Opportunità\", (sostituisce quanto previsto dall'art.10 del vigente\nCCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una\nCommissione nazionale per le \"Pari Opportunità\" composta pariteticamente da 6\nrappresentanti, di cui 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale, con il\ncompito di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli\nostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di\nopportunità per le lavoratrici nel lavoro (accesso al lavoro, formazione,\nprofessionalità), nonché le misure atte a superarli.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Commissione ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile nel settore legno-\narredamento utilizzando i dati forniti degli strumenti comuni, disaggregati per\nsesso e inquadramento professionale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di\n\"azioni positive\" poste in essere in Italia e all'estero in applicazione della\nRaccomandazione CEE13 dicembre 1984 n. 635, dei Programmi di azione della\nUnione Europea e delle disposizioni di legge emanate in materia di pari\nopportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunisce di norma semestralmente o comunque su richiesta\ndi una delle parti. Sarà presieduta, a turno, da un componente delle\norganizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali ed annualmente\nriferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione\nconcluderà i lavori presentando un Rapporto conclusivo corredato dai materiali\nraccolti ed elaborati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa sede verranno presentate tanto le proposte normative sulle quali\nsia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le\nvalutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comitato paritetico regionale, di Distretto e di Aree-Sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informazioni a livello territoriale Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informazioni a livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che occupano nel complesso oltre 40 30 dipendenti, assistite\ndalle Strutture Territoriali CONFAPI, forniranno informazioni preventive ogni\nsemestre alla R.S.U. eventualmente assistite dSTFKkEA, FILCA e FENEAL\nterritoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della R.S.U., in\nmerito a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda\nnell'unità produttiva, o, in caso di comprovata impossibilità, in locali\nnelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le deleghe avranno validità perenne salvo revoca scritta da parte del\nLavoratore interessato che può intervenire in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da\ntrattenere e l'organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute pari all'1% di paga base, contingenza ed EDR saranno\neffettuate ogni mese, sulle relative competenze del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 bis Benessere organizzativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La prevenzione è un'azione che, volendo mantenere le condizioni ottimali di\nsalute del personale e di rispetto delle persone, nel contempo opera per\naumentare la coesione e la produttività presente in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere entrambi gli obiettivi, le parti concordano dì intraprendere\nazioni al fine di contrastare rischi alla salute, promuovendo il benessere\norganizzativo aziendale, poiché tutte le lavoratrici e i lavoratori, hanno\ndiritto ad un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni\ninterpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e\nrispetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia le imprese, sia i lavoratori e le lavoratrici, hanno il dovere di\ncollaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la\ndignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su\nprincipi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Nella condizione di\neventuale esaurimento delle ore di assemblea retribuita di cui alla legge 300,\nal fine di favorire il coinvolgimento di lavoratori e lavoratrici e la loro\nconsapevolezza, saranno previste massimo 2 ore di assemblea appositamente\ndedicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.6 Quota di servizio sindacale FeNEAL FILCA FILLEA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le aziende comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di\ngiugno 2021 ai lavoratori non iscritti alle 00.SS. stipulanti, che i sindacati\nmedesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad\nEURO 35,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di settembre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne\navviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 31 luglio 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è\napplicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti\nche non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio,\ngravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel\nperiodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 30\nsettembre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali\nFeNEAL FILCA FILLEA e, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle OO.SS.\nFeNEAL FILCA FILLEA territoriali, del numero delle trattenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle\naziende sul c\u002Fc bancario presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN:\nIT83FO5696O32OOOOOO12811X17) intestato a Federazione Lavoratori Costruzioni\ncausale: CCNL Legno Arredo Industria, entro il 31 ottobre 2021 specificando nel\nbonifico bancario la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui\nessa svolge la sua attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art .7 Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20\nmaggio!970, n. 300, nonché quelli delle rappresentanze sindacali unitarie, dei\nsindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente\ncontratto, vengono affissi su appositi spazi che il datore di lavoro ha\nl'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno\ndell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla\ndirezione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto\ndovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire l'accesso alle informazioni di carattere sindacale ai\ndipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in altre sedi rispetto a\nquelle aziendali, le imprese metteranno a disposizione delle RSU e degli RLS, i\nriferimenti per contattare i suddetti lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le finalità di cui sopra, sussistendone le condizioni e con i limiti\nimposti in materia di privacy, sarà consentito ai lavoratori l'accesso ad una\nbacheca elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 Ambiente e Rappresentante lavoratori sicurezza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti richiamano e recepiscono l'accordo interconfederale Confapi e CGIL\nCISL e UIL relativo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di data\n20\u002F9\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs n. 81\u002F2008\ne s.m.i., ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore\nper anno per tutte le aziende fino a 30 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende con numero pari o superiore a 31 dipendenti, le ore di\npermessi retribuiti passano a 50 ore per anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 8 bis Sicurezza nelle manutenzioni negli appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono che la realizzazione di un corretto sistema\nsicurezza-ambiente, debba comprendere tutte le attività del personale delle\nimprese appaltatrici che operano nelle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicurezza ed\nefficienza degli impianti, anche quando queste attività siano affidate ad\nimprese terze, dovrà essere oggetto di confronto con l'R.L.S..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tema della sicurezza per le attività appaltate rappresenta un valore\ncondiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti produttivi e consente\ndi conciliare l'interesse preminente per la sicurezza delle persone, la\nsalvaguardia dell'integrità degli impianti e la tutela dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 17- Visita medica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà-essere-sottoposto-a-visita-medica da parte del medico\ndi-fiducia dell'azienda prima dell'assunzione-m servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà dell'azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica\nsecondo quanto disposto dall'art.20 comma 2 lettera i) del d.lgs 09 aprile 2008\nn’81 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le-visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle\nvigenti-disposiziom-della legge 20 maggio 1970, m-300.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 15-Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione l'Azienda dovrà consegnare al lavoratore i\nseguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modulistica iscrizione FONDO ARCO - FONDO ALTEA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Documento trattamento dati personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Orario normale di lavoro in regime di flessibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di dodici mesi consecutivi, in ottemperanza alle esigenze\nproduttive e di organizzazione aziendale, l'orario di lavoro potrà essere per\nazienda, per reparti, uffici, gruppi e\u002Fo singoli addetti, elevato a 45 ore\nsettimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o\nsuccessiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali e ciò in periodi\ndell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il limite massimo di lavoro prestato in regime di\nflessibilità oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nel\nperiodo di dodici mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La clausola di flessibilità si riferisce a tutto l'orario di lavoro\nespletabile nell'arco dell'anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>solare come sopra definito, anche superando il normale orario di lavoro\ngiornaliero e settimanale escludendo le festività nazionali e giorni\nfestivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La direzione-aziendale è tenuta, pertanto almeno due settimane prima\ndell'inizio doi periodi di flessibilità, a proffiuovere-un apposito incontro\ncon le Rsu, onde esplicitare le modalità operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La direzione aziendale è tenuta, pertanto almeno due settimane prima\ndell'inizio dei periodi di flessibilità, a promuovere un apposito incontro con\nle Rsu per esplicitare e definire congiuntamente a queste le modalità\napplicative e i recuperi dei riposi compensativi in un'ottica di equilibrio con\nle emergenze produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende in cui non sono presenti RSU la procedura informativa di cui\nsopra sarà inoltrata, con modalità PEC per il tramite dell'Associazione\nterritoriale aderente a Confapi, alle OO.SS. territoriali firmatarie del\npresente CCNL. L'apertura del confronto dovrà avvenire entro 7 giorni\nlavorativi dalla richiesta tramite PEC. Qualora l'incontro non avvenisse entro\ntale termine, l'azienda potrà disporre le diverse articolazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale informerà le R.S.U. e le maestranze interessate\ncomunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative\nmodalità di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale è tenuta, pertanto, almeno due settimane prima\ndell'inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro\npreventivo con le R.S.U. onde esplicitare le modalità applicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il singolo lavoratore è tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si darà luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali\nin concomitanza dell'attivazione di procedure di licenziamento per riduzione\ndel personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata l’importanza per le aziende di poter gestire nel modo più\nflessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise\nesigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di\ndemandare a intese a livello aziendale, con l'eventuale partecipazione delle\norganizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di\nflessibilità oltre i limiti settimanali ed annuali sopra previsti, nei limiti\ndella legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti esamineranno a livello nazionale gli accordi raggiunti ai sensi del\nprecedente comma, al fine di valutare eventuali modifiche alla normativa\ncontrattuale sulla flessibilità dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di permesso\nretribuito a titolo di riduzione dell'orario di lavoro non proporzionabile\nqualora, nell'arco del periodo di dodici mesi consecutivi, effettui prestazioni\nlavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive oltre le 40\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del suddetto periodo, l'azienda verificherà l'attuazione del\nlimite minimo di flessibilità così come stabilito; conseguentemente il\nsuddetto beneficio verrà fruito successivamente secondo le modalità di cui\nalla seguente lettera C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel\npresente punto A), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di\norario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per\nl'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettuazione di regimi di orario flessìbile non comporterà variazioni\nal trattamento retributivo mensilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Lavoro a turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro\ngiornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di ciclo continuo, la Direzione aziendale e le RSU si incontreranno\na livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione\nalle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani\nnotturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è\nconcesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro\ndi 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto\npertinenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti,\ndedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da\ncomportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario di lavoro di cui\nall'alt. 21 della parte comune del presente CCNL. Nell'impossibilità tecnica\ndi fruire di tutto il riposo, i predetti lavoratori fruiranno di dieci minuti\nretribuiti, anche in forma individuale, mentre per la parte restante verrà\nloro corrisposto, a decorrere dall'1\u002F10\u002F2004, un compenso sostitutivo pari al\n8% (che si intende comprensivo di ogni incidenza su qualsiasi istituto\ncontrattuale e di legge).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del riposo intermedie viene ridotta a mezz'ora anche per gli\nadolescenti agli effetti del-2* comma dell'art. 20 ctelfe-legge 17 ottobre\n1967, n. 977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>Ai sensi del primo comma dell'art. 17 del d.lgs. 66\u002F2003 non fruiranno del\nriposo i lavoratori turnisti con un orario di lavoro non superiore alle sette\nore e trenta minuti giornalieri o alle trentasette ore e trenta minuti\nsettimanali né verrà loro riconosciuto il compenso sostitutivo, in quanto\nbeneficiari di adeguata tutela derivante dal loro ridotto orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di\npresenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro\nquando sia stato sostituito; la sostituzione dovrà avvenire entro il termine\nmassimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno; queste\nprolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero\nsono considerate straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"736\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"518\">\n  \u003Ccol width=\"59\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"73\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"518\" height=\"45\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Intermedi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"518\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"518\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1. lavoro straordinario\n        diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>28\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"518\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2. lavoro festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"518\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3. lavoro festivo\n        effettuato in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"518\" height=\"50\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>4. lavoro\n        notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"518\" height=\"51\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5. lavoro\n        notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"518\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6. lavoro straordinario\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"518\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7. lavoro straordinario\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"518\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8. lavoro straordinario\n        festivo notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con\nil consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche\nper il passaggio del rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo\npieno, salvo le ipotesi previste dalla legge o dal presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La possibilità di reversibilità della prestazione potrà avvenire in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando compatibile con le mansioni svolte\ndal lavoratore secondo principi di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il part-time reversibile, compatibilmente alle condizioni di seguito\ndescritte potrà essere concesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, fino ad un periodo massimo\ndi tre anni per ogni figlio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per entrambi i genitori, per un massimo di due anni nei casi previsti ai\nsensi ed agli effetti di cui all'art. 2 del D.M. 278\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 del\nD.Lgs. n. 81\u002F2015:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la priorità e gli obblighi all'accesso al rapporto di lavoro a\ntempo parziale reversibile definiti dalla normativa in materia e dal presente\ncontratto per i soggetti del comma C) di cui sopra, sarà concessa su richiesta\ne una sola volta, agli stessi, a partire da settembre 2021, il diritto alla\ntrasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale per la durata\ndi un anno. Tale richiesta dovrà essere presentata con un preavviso di almeno\n30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per \"tempo parziale\" l'orario di lavoro, fissato dal contratto\nindividuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a\nquello a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in\nforza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo\nparziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le\npossibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza con rapporto a tempo parziale che ne facciano\nrichiesta, sarà data la possibilità di chiedere la trasformazione dell'orario\ndi lavoro a tempo pieno, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative,\nnonché priorità rispetto a nuove assunzioni che si costituiscono a tempo\npieno e a tempo indeterminato per lo svolgimento delle stesse mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Nuovo art. - Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'evoluzione tecnologica rende possibile adottare soluzioni organizzative\nutili a favorire nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa\ncapaci di realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e\nproduttività delle imprese e le esigenze personali e familiari dei dipendenti\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È intendimento delle Parti sostenere il diffondersi di modelli\norganizzativi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,\ndeterminando altresì favorevoli impatti ambientali e sulla mobilità delle\npersone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro è una diversa forma di svolgimento della normale prestazione\nlavorativa del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,\nindeterminato, pieno o parziale, attraverso il quale il prestatore d'opera\nsvolge la propria attività, in un luogo che non coincide con i locali\ndell'impresa, utilizzando infrastrutture telematiche ed informatiche, che gli\npermettono di riprodurre l'ambiente lavorativo. Questa particolare modalità di\nsvolgimento dell'attività lavorativa ha come principale riferimento ('Accordo\nInterconfederale del 06 Giugno 2004 in recepimento di normative comunitarie in\nambito di telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione del rapporto e Modalità di svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al telelavoro, sia in caso di trasformazione di un rapporto di\nlavoro in essere, sia in caso di nuova assunzione, può avvenire solo con\naccordo scritto fra azienda e lavoratrice\u002Flavoratore che definirà inoltre le\nregole di utilizzo degli strumenti di lavoro. Il telelavoro potrà essere\neffettuato per l'intero orario di lavoro o per parte dello stesso. L'azienda si\nfarà carico della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli\nstrumenti di lavoro, salvo diverso accordo tra le Parti. L'utilizzo degli\nstrumenti di lavoro aziendali nonché l'accesso alla rete informatica aziendale\nsaranno soggetti ai relativi regolamenti aziendali. E' assolutamente proibito,\na meno di specifico accordo scritto, l'utilizzo della strumentazione fornita,\nda parte di terzi che non siano le lavoratrici\u002Flavoratori soggetti del rapporto\no per attività diverse da quelle oggetto del contratto. Le spese ed i costi\nsostenuti dal telelavoratore per l'esercizio dell'attività lavorativa sono a\ncarico dell'impresa. Al telelavoratore devono essere fornite le stesse\nopportunità riservate alla generalità dei lavoratori in termini di formazione\ne sviluppo di carriera, compatibilmente con lo svolgimento delle attività in\nregime di telelavoro. Devono invece essere fornite specifiche informazioni in\nmateria di organizzazione del lavoro in regime di telelavoro. Salvo quanto\ndiversamente stabilito dalla contrattazione aziendale, l'attività lavorativa\npuò essere prestata presso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altra sede\u002Fhub aziendale che devono essere adeguatamente attrezzate e\nidonee a tutelare la dignità, la salute e la sicurezza di lavoratrici e\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la residenza privata\u002Fdomicilio della lavoratrice\u002Flavoratore, purché la\nlavoratrice\u002Flavoratore ne garantisca la piena idoneità sotto i profili\nigienico sanitario e della sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altro luogo stabilito dalle parti, o indicato dalla\nlavoratrice\u002Flavoratore e preventivamente autorizzato dall'azienda. La\nlavoratrice\u002Flavoratore, nel corso della prestazione in telelavoro, dovrà\nessere contattabile durante il proprio orario di lavoro; eventuali impedimenti\ntecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa dovranno essere\ntempestivamente comunicati all'azienda che indicherà le soluzioni operative da\nadottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti e doveri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolgimento del telelavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle\nlavoratrici\u002Flavoratori dalla normativa vigente; • al telelavoratore sono\ngarantiti gli stessi diritti di carattere legale e contrattuale riservati\nacUtr^ lavoratore che svolga analoga mansione nei locali dell'impresa, compresi\ntutti i diritti sindacali derivanti' da Leggi e CCNL, così come va garantita\nla partecipazione alle assemblee, all'informazione e alle attività\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è onere del datore di lavoro l'adozione di misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, idonee a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. È\nnecessario che, per una piena attuazione delle disposizioni interconfederali,\nil datore di lavoro informi in modo completo ed adeguato il telelavoratore in\nmerito alle norme di carattere legale ed alle eventuali norme istituite a\nlivello aziendale, applicabili nella protezione dei dati, precisandone le\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il passaggio da\u002Fa telelavoro non comporta alcuna variazione\nnell'inquadramento e nella retribuzione sia fissa che variabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la prestazione affidata al telelavoratore, deve essere equivalente in\ntermini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi\nle stesse mansioni del telelavoratore, che svolgono la propria attività nei\nlocali dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione\ndel rapporto di lavoro, né una conseguente modificazione delle condizioni\ncontrattuali pattuite. Qualora il passaggio al telelavoro avvenga in costanza\ndi un “ordinario\" rapporto di lavoro, le parti possono pattuire una durata\nlimitata con ripristino dell'originario rapporto allo scadere del termine\napposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>•nelle giornate effettivamente prestate in Telelavoro presso una qualsiasi\nsede aziendale viene erogata l'indennità di mensa di cui all’art. 39 del\npresente C.C.N.L. ovvero il buono pasto se previsto;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti,\nné dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale,\nivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori che operano\nall'interno dell'azienda e deve essere garantita la comunicazione con i\nrappresentanti dei lavoratori, la partecipazione alle assemblee e alle\nattività sindacali. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e\nconsultati in merito all'introduzione del telelavoro nell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore va altresì informato in merito a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•utilizzo di apparecchiature e strumenti ed eventuali restrizioni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•utilizzo di programmi informatici,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali norme di carattere sanzionatone previste dalla contrattazione\ncollettiva, qualora vengano disattese le direttive di utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>Salute e sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti della lavoratrice\u002Flavoratore si applica la disciplina sulla\nsalute e sicurezza di cui al D igs. n. 81\u002F2008 e successive modificazioni. A\ntal fine da parte aziendale viene consegnata alla lavoratrice\u002Flavoratore, con\ncadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i\nrischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione\ndel rapporto di lavoro. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro\ne le malattie professionali è disciplinata dall'art. 23 della L. 81\u002F2017,\nnonché dalle relative istruzioni operative degli enti preposti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Resta inteso che i lavoratori e le lavoratrici collocati in TELELAVORO non\nrientrano nel computo dei limiti numerici previsti dal CCNL e dalla\nLegislazione sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa entrerà in pieno vigore al termine del periodo di\nemergenza covid.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Nuovo articolo Lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l'obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e\nsemplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e\ndi favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine considerano il lavoro agile una modalità di svolgimento\ndell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato stabilita\ngrazie a un accordo scritto concluso direttamente tra le parti anche con forme\ndi organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e che si svolge al di fuori dei\nlocali aziendali anche attraverso il supporto di strumenti telematici senza\nprecisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, e\u002Fo entro i limiti di durata\nmassima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e\ndalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto\ntassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza\ne alla riservatezza dei dati trattati,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi\nall'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed\nalle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, La\nvalutazione e l'individuazione degli ambiti organizzativi le cui attività\nsiano compatibili con l'esecuzione del lavoro agile è di esclusiva competenza\ndel datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le ipotesi di priorità e di accesso a tale modalità lavorativa\npreviste dalla normativa vigente (legge 22.05.2017, n. 81), le Parti a livello\naziendale potranno definire ulteriori eventuali criteri che determinino\ncondizioni di priorità di accesso al lavoro agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e\u002Fo parziale\ncon modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di\nefficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella regolamentazione aziendale del lavoro agile dovrà, quindi, deve\nessere riconosciuta priorità alle richieste di esecuzione di lavoro in tale\nmodalità ad alcune specifiche categorie di lavoratori svantaggiati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con almeno un familiare con disabilità grave e residente nel\nnucleo familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie e con ridotta capacità\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con particolari condizioni di rischio derivante da\nimmunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di\nterapie salvavita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E inoltre sarà riconosciuta tale priorità alle richieste formulate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•famiglia monogenitoriale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>•alle madri nel triennio successivo alla conclusione del periodo di\ncongedo obbligatorio di maternità (art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16, D.Lgs. n. 151\u002F2001)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•ai padri nel triennio successivo alla conclusione del congedo\nparentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria,\nsottoscrivendo un accordo rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice\u002Fore potrà farsi assistere da un componente della RSA\u002FRSU o,\nin loro assenza, dalle oo.ss. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo costituisce parte integrante del contratto di lavoro individuale\nin essere. L'accordo dovrà stabilire le principali modalità\u002Fcondizioni di\nesecuzione del lavoro agile; in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero di giornate lavorative nel mese\u002Fanno in cui la prestazione\nsarà svolta, di norma, con modalità in lavoro agile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la distribuzione, anche in modo non continuativo, dell'orario di lavoro\nagile nell'arco delle giornate, della settimana o del mese, tenuto conto anche\ndei tempi di riposo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•! tempi di riposo del lavoratore\u002Flavoratrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'identificazione dei responsabili di riferimento in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I diritti di partecipazione alle riunioni con colleghi e propri\nresponsabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla\nprestazione resa dal lavoratore\u002Flavoratrice all'esterno dei locali aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità di richiesta degli istituti contrattuali (malattie, ferie,\npermessi, straordinario etc)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la necessaria strumentazione informatica e telefonica, assegnata al\nlavoratore\u002Flavoratrice e della sua manutenzione a carico dell'azienda e le\nmisure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del\nlavoratore\u002Flavoratrice da tale strumentazione, nel corso e al termine della\ngiornata lavorativa,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le modalità di accesso alle informazioni e alla partecipazione ad\nattività sindacali (es. bacheca, assemblee, riunioni RSU etc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione dell'attività lavorativa in lavoro agile non incide\nsull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla\nconnotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica\ndella sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento,\nsul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai\nsensi del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice\u002Fore in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro\ngià assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in\natto (ivi compresi pdr, welfare, premi per obiettivi), previsto dal presente\nC.C.N.L. e in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del\nD.Lgs. 15.6.2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori\u002Flavoratrici che svolgono\nle medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, così come tutti\ngli istituti normativi riferibili allo straordinario, al lavoro notturno,\nfestivi, etc..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile viene erogata\nl'indennità di mensa di cui all'art. 39 del presente C.C.N.L. ovvero in caso\ndi prestazioni in altra sede la possibilità di fruire dei servizi mensa se\npresenti, del rimborso a piè di lista o il buono pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>Il lavoratore gode dei diritti sindacali previsti dalla legge e dal\nC.C.N.L.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello di miglior\nfavore, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del\npresente accordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle attività formative annuali, a fronte di specifiche\nnecessità relative all'adozione dello strumento del lavoro agile, saranno\nprevisti interventi formativi rivolti ai lavoratori direttamente coinvolti e ai\nloro responsabili, finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in\nsicurezza della prestazione lavorativa in modalità agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la vigenza dell'accordo individuale i lavoratori dipendenti\nmantengono il diritto ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo\nprofessionale rivolti alla generalità dei lavoratori dell'azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Alla lavoratrice\u002Fore in lavoro agile dovranno essere garantiti i medesimi\ncriteri di accesso per gli avanzamenti di carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>Salute e sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei dipendenti che prestano la loro attività in lavoro agile\nsi applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al D.lgs. n. 81\u002F2008 e\nsuccessive modificazioni. A tal fine, da parte aziendale viene consegnata al\nlavoratore e all'RLS un'informativa scritta nella quale sono individuati i\nrischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione\ndel rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo dei lavoratore di svolgere la\nprestazione di lavoro agile in luoghi comunque idonei a garantire la propria\nsalute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie\nprofessionali è disciplinata dall'art. 23 della legge 81\u002F2017, nonché dalle\nrelative istruzioni operative degli enti preposti, quindi qualora la\nlavoratrice\u002Fore subisca un infortunio durante le giornate in lavoro agile,\ndovrà darne immediata comunicazione ai preposti referenti aziendali, fornendo\ndocumentazione comprovante l'infortunio, rilasciata dalle strutture\npreposte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>Dotazione e cura degli strumenti informatici e telefonici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda doterà la lavoratrice\u002Flavoratore in lavoro agile degli strumenti\ninformatici e telefonici indicati nell'accordo individuale, in grado di\nconsentirgli il normale svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei\nlocali aziendali. La lavoratrice\u002Fore è tenuta\u002Fo ad avere la massima cura delle\ndotazioni tecnologiche assegnate, attenendosi alle disposizioni aziendali per\nil loro uso, e comunicherà tempestivamente al proprio Responsabile eventuali\nmalfunzionamenti delle già menzionate dotazioni nonché l'eventuale insorgenza\ndi impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Privacy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, il\nlavoratore dovrà osservare le vigenti disposizioni normative in materia di\ntrattamento dei dati personali. Il lavoratore, a norma di legge e contratto, è\ntenuta alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio\npossesso e\u002Fo disponibili sul sistema informativo aziendale e deve adottare\ncomportamenti operativi tali da impedirne l'acquisizione da parte di terzi,\nosservando con cura le direttive aziendali ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto alla disconnessione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni\ntecnologiche al di fuori dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo disposizioni di miglior favore previste dalle parti nella\ncontrattazione di secondo livello, al termine della prestazione lavorativa o\nall'interno della stessa quando si prevede una interruzione temporanea e\nautorizzata, il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di\nconnessione evitando cosi la ricezione di comunicazioni aziendali. L'eventuale\nricezione di comunicazioni aziendali nelle predette situazioni temporali non\nvincola il lavoratore ad attivarsi prima della prevista ripresa dell'attività\nlavorativa. Il mancato accesso alle comunicazioni aziendali eventualmente\ninviate nelle suddette situazioni temporali non potrà essere utilizzato a fini\ndisciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di Marzo di ogni anno, l'azienda fornirà alle rappresentanze\nsindacali aziendali, o in loro assenza, alle OO.SS territoriali, un'informativa\nsul lavoro svolto in modalità agile nell'anno precedente, con riguardo: - agli\nambiti organizzativi, alle qualifiche professionali e al numero dei dipendenti\nche sono stati interessati; - alle eventuali disfunzioni organizzative e\u002Fo\noperative riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà delle parti di recedere è regolata dall'art. 19 della Legge\n81\u002F2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che i lavoratori e le lavoratrici collocati in LAVORO AGILE\nrientrano nel computo dei limiti' numerici previsti dal CCNL e dalla\nLegislazione sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di\nsomministrazione a tempo determinato, contratto di somministrazione a tempo\nindeterminato, attività stagionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di\nsomministrazione a tempo determinato, avviene ai sensi delle vigenti\ndisposizioni di legge integrate dalla regolamentazione del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2\nD.lgs. 15\u002F6\u002F2015 n. 81, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato\nintercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto\ndi una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di\npari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione\ntra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo massimo dei 24 mesi di lavoro, si tiene\naltresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari\nlivello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di\nsomministrazioni di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Limiti percentuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione-con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori occupati con le tipologie contrattuali di cui al presente\narticolo non potranno» nell'unità produttiva interessata, superare la\npercentuale massima del 45% nell'ambito dei seguenti tetti per le\nsingoletipologiecontrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non\npuò superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo\ndeterminato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la somma del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo\ndeterminato e di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo\ndeterminato non può superare complessivamente il 35% dei\nlavoratoriatempoindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo\nindeterminato non può superare in ogni caso i limiti percentuali previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 40 5 resta\nferma la possibilità di utilizzare fino a 40- 5 contratti, purché non risulti\nsuperato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto\nnell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, la percentuale di\nlavoratori potrà essere elevata in funzione delle specifiche esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi collettivi aziendali esistenti che prevedano\nuna diversa disciplina dei limiti percentuali, fino alla loro scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OMISSIS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•deroga agli intervalli di temporali successioni dei contratti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutte le ipotesi di cui alla lettera a) relativa alla acausalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in tutte le ipotesi regolamentate da eventuali accordi collettivi anche\naziendali stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro\nriconducibili ai firmatari del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostituzione di lavoratori assenti, quando la successiva assunzione\navvenga per motivi sostitutivi di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assunzione di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione\nsalariale presso altra azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assunzione di percettori della Naspi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assunzione di lavoratori disoccupati con oltre 50 anni di età\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Derogabilità al limite temporale dei 36 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 81\u002F2015, la durata massima\ndell'ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al\nlimite temporale massimo di 36 24 mesi - è pari ad un periodo non superiore a\n12 mesi. La stipula di tale ulteriore successivo contratto a termine avverrà\npresso Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informativa per il contratto di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle\ncircostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla\nregolamentazione del presento articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni dodici mesi ('utilizzatore, anche per il tramite della Associazione dei\ndatori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle\nRappresentanze sindacali aziendali ovvero alla Rappresentanza sindacale\nunitaria o, in mancanza, agli Organismi territoriali di categoria delle\nAssociazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano\nnazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la\ndurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Attività stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla particolarità del macrosettore legno-arredamento, le\nParti in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva\nprevisto dall'alt. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 81\u002F2015, concordano che, ad ogni\neffetto di legge, oltre alle attività stagionali definite dal DPR n. 1525\u002F1963\ne successive modifiche e integrazioni, sono attività stagionali le attività\nproduttive concentrate in limitati periodi dell'anno e finalizzate a rispondere\nad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze\ncicliche, e alle variazioni climatiche, all'approvvigionamento di materie prime\na sua volta condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della\nstagione o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate\nricorrenze e festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A riguardo le Parti indicano di seguito le fattispecie produttive,\nrispondenti ai criteri sopra concordati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavorazioni boschive e forestali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Segherie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Allestimenti di fiere, stands e decorazioni, cartellonistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Fabbricazioni e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra\nschermatura solare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fabbricazione di edifici prefabbricati in legno customizzati e\u002Fo su\nordinazione e\u002Fo su impegno o commessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Fabbricazione di imballaggi a contatto con alimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavorazione di estrazione del sughero naturale, selezione e\nstagionatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fabbricazione di giostre e altalene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fabbricazione di mobili per esterno\u002Fgiardino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fabbricazione di articoli per l'arredo urbano in qualunque materiale\n(panchine, recinzioni etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fornitura con o senza posa di tende temporanee e di architetture\ntessili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fornitura con o senza posa di palchi, di attrezzature per lo spettacolo,\ne per l'audiovideo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della corretta\napplicazione delle assunzioni finalizzate; alle attività stagionali le stesse\npotranno essere attivate esclusivamente rispettando le seguenti procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che intendano attivare per la prima volta assunzioni per le\nattività stagionali di cui al presente articolo, dovranno comunicarlo\npreventivamente alle Rsu e alle 00.85. territoriali aderenti alle categorie\nnazionali firmatarie del presente CCNL, tramite posta elettronica certificata\n(PEC). La comunicazione in oggetto è finalizzata allo svolgimento di un\nincontro tra le parti nel corso del quale verranno fornite informazioni su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le tempistiche temporali e\u002Fo cicliche dei mesi dell'anno ed i reparti o\ncomparti dell'azienda interessati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la previsione sul numero e sulla durata dei contratti e le relative\nprofessionalità richieste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le fattispecie produttive per le attività stagionali di cui al presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, con cadenza annuale, di norma a gennaio, le aziende che hanno\nattivato i contratti di lavoro stagionali convocheranno, tramite posta\nelettronica certificata (PEC), le RSU e alle organizzazioni territoriali delle\nOO.SS. firmatarie del CCNL. In tale incontro verrà fornita un'informativa\nsulla quantità dei contratti stagionali attivati, sulla loro durata e sulle\nprofessionalità utilizzate e sulle previsioni per l'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia delle comunicazioni saranno inviate alUQBL Comitato paritetico\nnazionale di cui all'art. 1 per un loro monitoraggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con contratto a termine stagionale è garantito il diritto di\nprecedenza sulle nuove assunzioni, sulla base delle normative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa potrà essere applicata: • per l'intera azienda, per\nsettori, per reparti o per gruppi di lavoratori, in ragione del personale\ncoinvolto nell'attività stagionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>•quando ricorrano i periodi di maggiore produzione, per cui occorra\nprocedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso\na tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario;\nnell'arco di dodici mesi dell'anno solare dello stesso ciclo di attività\nstagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di otto\nmesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai rapporti di lavoro di natura temporanea relativi alle attività\nstagionali, sarà applicabile la specifica disciplina legale e contrattuale\nrelativa alla stagionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i contratti di lavoro di natura temporanea per attività stagionali\ndovranno indicare che sono riferiti ad attività stagionali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova e il periodo di comporto per i lavoratori stagionali,\nsono uguali a quelli definiti sopra per i lavoratori con contratto a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti costituiranno entro tre mesi dalla firma del presente CCNL una\ncommissione paritetica finalizzata a costruire un sistema di welfare\ncontrattuale per i lavoratori stagionali. La commissione dovrà consegnare una\nproposta alle parti entro sei mesi dall'insediamento, ove recepita, sarà a\ntutti gli effetti parte integrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza\noneri per le Aziende e senza svantaggi per i lavoratori, ivi comprese forme di\nwelfare integrativo, in occasione del negoziato sul premio di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente normato dal presente CCNL in materia di\ncontratti a termine e somministrazione a tempo determinato, le parti rimandano\nalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire\nmodifiche al quadro legislativo di riferimento de) presente articolo, previa\nverifica delle compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale,\nprocederanno ad una eventuale armonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42- Congedi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>•Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza. Le donne vittime di\nviolenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da\nCase rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all'art. 24 del\nDecreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, ad un congedo retribuito non\nsuperiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell'arco\ntemporaleditreanni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In ottemperanza alla legislazione vigente i trattamenti delle persone in\noggetto, sono equiparate a tutti gli effetti al trattamento obbligatorio\npreviste per le donne in maternità di cui all'art. 43 del presente Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la\nlavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il\ndatore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con\nl'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la\ncertificazione di cui lett. D) Paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>In occasione della nascita dei figlio, e nei casi di adozione e\u002Fo di\naffidamento, saranno riconosciuti al padre--10 giorni di congedo di paternità\ncosi come previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di modifiche rispetto alla normativa vigente le parti si\nincontreranno per apportare gli opportuni correttivi fermo restando 3 giorni di\ncongedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela della maternità e paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di cui al decreto D. Lgs. 151\u002F01, sul\ntrattamento economico delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e\npuerperio, (’Azienda integrerà alla lavoratrice il trattamento corrisposto\ndall’istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione\nnetta per il periodo di astensione obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' riconosciuto a far data dal 1 gennaio 2021 per il congedo di maternità e\npaternità di cui all'art. 32 del D. Lgs. 151\u002F01 un trattamento di assistenza\naggiuntivo a quello previsto dalla legge a carico dell'Azienda pari al 30%\ndella retribuzione per i primi tre mesi di calendario di congedo immediatamente\nsuccessivi al termine del congedo obbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre per lo stesso periodo la contribuzione ad Arco per gli iscritti\nsarà versato il 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal seguente articolo. Ove durante il periodo di\ninterruzione del servizio per gravidanza o puerperio, intervenga malattia, si\napplicano le disposizioni di cui alla relativa regolamentazione a partire dal\ngiorno in cui si manifestala malattia stessa e sempre che dette disposizioni\nrisultino più favorevoli alla lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione\nobbligatoria dal lavoro nort interrompe la maturazione dell'anzianità di\nservizio a tutti gli effetti (ferie, festività, tredicesima mensilità,\ntrattamento di fine rapporto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo parentale e la relativa integrazione di cui al secondo\ncomma del presente articolo, sono computati nell'anzianità di servizio, anche\nai fini della maturazione del TFR, esclusi gli effetti relativi alle ferie e\nalla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata anche\nin unità orarie, rispettando le necessità organizzative aziendali,\nprogrammandone preferibilmente l'utilizzo a inizio o fine turno o pausa\npranzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 37 - Congedo matrimoniale e Unione civile.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cp>Al lavoratore e alla lavoratrice, superato il periodo di prova, in occasione\ndel loro che contrae matrimonio o unione civile tra persone, sarà concesso un\npermesso congedo di 16 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della\nnormale retribuzione, per le giornate altrimenti lavorative cadenti nello\nstesso periodo, dedotto quanto corrisposto dall'istituto assicuratore\ncompetente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali, né potrà\nessere considerato come periodo di preavviso. La richiesta del congedo deve\nessere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore e dalla lavoratrice\ncon un preavviso di almeno 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La celebrazione del matrimonio o unione civile dovrà essere documentata\nentro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 58 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL hanno ritenuto di mantenere, su\nrichiesta di parte sindacale, Altea quale fondo di riferimento per la sanità\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su possibili evoluzioni in materia le parti convengono di incontrarsi almeno\ntre mesi prima della scadenza del CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 56 - Previdenza complementare - ARCO\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1 Gennaio 2022 le aliquote a carico dell'azienda saranno\nincrementate del 2,30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangano invariate le aliquote a carico degli iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, consapevoli dell'importanza della previdenza integrativa, e dato\nil perdurare della crisi di crescita del fondo, concordano di istituire un\nelemento promozionale del welfare previdenziale a partire dal 1\u002F07\u002F2021 e fino\nalla data del 28 febbraio 2023, a carico del datore di lavoro un contributo\nmensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni\nlavoratore in forza alla data del 1\u002F07\u002F2021 con contratto a tempo\nindeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva al 1 luglio 2021\ntale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione\nordinaria. Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta\nesclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Multe e sospensioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Aggiungere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>n) che dia corso a molestie verbali, quali epiteti sessisti, razzisti,\nvolgari, violenti, ecc.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Minimi retributivi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti condividono il conglobamento dei minimi retributivi (comprensivi di\npaga base, contingenza edr).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1 gennaio 2021 le retribuzioni contrattuali, comprensive di\nminimo tabellare, contingenza ed EDR, sono incrementate come da tabella sotto\nriportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl style=\"font-size: 6pt\">\n  \u003Cdl>\n      \u003Cdd>\n        \u003Ctable width=\"521\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"82\">\n          \u003Ccol width=\"92\">\n          \u003Ccol width=\"113\">\n          \u003Ccol width=\"95\">\n          \u003Ccol width=\"127\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n            \u003Ctr>\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"45\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>parametro\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Retribuzione\n                al 1\u002F03\u002F2019\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>incrementi\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>retribuzione\n                al l’gennaio 2021\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AD3\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>215\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.537,83\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>107,5\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_end\">\u003Cp>2.645,33\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AD2\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.395,74\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.495,74\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>ADI\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>185\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.256,96\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>92,5\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.349,46\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AC4\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>170\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.118,20\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>85\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.203,20\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AC3\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>155\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.973,76\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>77,5\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.051,26\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AC2\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>155\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.973,76\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>77,5\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.051,26\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AC1\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>142\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.853,51\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>71\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.924,51\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AS3\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>155\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.973,80\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>77,5\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.051,30\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AS2\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>140\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.835,00\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>70\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.905,00\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AS1\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>134\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.775,27\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>67\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.842,27\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AE3\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>126,5\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.705,89\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>63,25\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.769,14\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AE2\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>119\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.633,45\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>59,5\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.692,95\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"82\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AE1\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.455,15\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>50\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_start\">\u003Cp>1.505,15\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n        \u003C\u002Ftable>\n      \u003C\u002Fdd>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che gli incrementi previsti per ogni singola categoria e\nriferiti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 saranno\ncorrisposti, a titolo arretrati mesi precedenti, con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i mesi gennaio e febbraio, con la retribuzione di giugno 2021;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i mesi di marzo, aprile e maggio con la retribuzione di luglio\n2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi di cui sopra non comportano alcun ricalcolo sugli istituti\ncontrattuali già corrisposti e relativi ai mesi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di gennaio 2022, le parti si incontreranno e definiranno gli\nincrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1° gennaio a copertura degli\nanni 2021 sulla base del dato IPCA generale\ndell'annoprecedentecomepubblicatodallìSTAT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Labasedicalcolosaràcosicomposta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•parametro 100: paga basa, contingenza, edr e tre aumenti periodici di\nanzianità. La cifra ricavata verrà riparametrata per le varie categorie sulla\nbase della scala parametrale prevista dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anno 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022\nnell'ambito del rinnovo del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Elemento perequativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis A valere dal 1\" luglio 2021 l'elemento perequativo passa dagli\nattuali € 18 ad € 20.*\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Il presente CCNL decorre dal 1° giugno 2019 ed avrà validità fino a tutto\nil 28 febbraio 2023.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per il periodo dal 1° giugno 2019 e fino alla data del presente accordo, le\nParti stabiliscono di confermare tutte le disposizioni economiche e normative\npreviste dal CCNL 18 aprile 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste, le Parti\nstabiliscono che le nuove disposizioni nonché le modifiche apportate ai\nsingoli istituti contrattuali decorrono dalla data di sottoscrizione della\npresente ipotesi di accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL si riterrà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà\ndisdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R. o via\nPEC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DA AGGIUNGERE IN FASE DI STESURA DEFINITIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 71 - Lavori pericolosi e nocivi\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori\neseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli\ninfissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal\npavimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowanceperc1\">\u003Cp>Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di\neffettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità\nspeciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza)\ncon facoltà delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente\ngià concesso allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40\ngradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 40 gradi, sarà\ncorrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1 luglio 2021 ai lavoratori che svolgono lavori di\nparticolare disagio, nocivi e pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione\ndella retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari al 10% della\nretribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34- Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In attesa che le parti nazionali si attivino per concordare altre forme di\nwelfare bilaterale, a livello aziendale la contrattazione di secondo livello\npotrà definire l'offerta di welfare secondo le condizioni che verranno\nconcordate tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start_date":44,"CBA_MEMTRAD4_1":48,"jobclassifaction1":52,"trainingprogrammes":56,"apprenticeships":60,"pensionfund":64,"tempagency":68,"sicknesspay":72,"healthinsurance":76,"code_application":80,"healthandsafetypolicy":84,"hivpolicy":88,"paidmaternityleave":92,"paidpaternityleave":96,"marriage":100,"marriageleave":104,"eqpromotion":108,"sexualhar":112,"violence":116,"hourspday_select":120,"TRADEUNLEAV_trigger":124,"WAGES_payscale1_start":128,"WAGES_payscale1_end":131,"NOCTPREM_trigger":134,"OVERTIME_trigger":138,"HARDSHIP_trigger":142,"hardshipallowanceperc1":145,"mealvouchers":149,"green_trigger":153,"newtech_trigger":157},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start_date","Il presente CCNL decorre dal 1° giugno 2","Il presente CCNL decorre dal 1° giugno 2019 ed avrà validità fino a tutto\nil 28 febbraio 2023.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"CBA_MEMTRAD4_1","FenealUil, rappresentata da Fabrizio Pas","FenealUil, rappresentata da Fabrizio Pascucci e Chiara Maffè\n\nFilca Cisl, rappresentata da Salvatore Federico\n\nFillea Cgil, rappresentata da Tatiana Fazi e Serena Morello\n\nFenealUil\n\nFilca Cisl\n\nFillea Cgil\n\n\n\nsi è convenuto il presente ",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"jobclassifaction1","a) analizza l'andamento dell'occupazione","a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile nel settore legno-\narredamento utilizzando i dati forniti degli strumenti comuni, disaggregati per\nsesso e inquadramento professionale;",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"trainingprogrammes","Formazione Nell'ambito delle attività fo","Formazione\n\nNell'ambito delle attività formative annuali, a fronte di specifiche\nnecessità relative all'adozione dello strumento del lavoro agile, saranno\nprevisti interventi formativi rivolti ai lavoratori direttamente coinvolti e ai\nloro responsabili, finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in\nsicurezza della prestazione lavorativa in modalità agile.\n\nDurante la vigenza dell'accordo individuale i lavoratori dipendenti\nmantengono il diritto ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo\nprofessionale rivolti alla generalità dei lavoratori dell'azienda.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"apprenticeships","Nel Comitato Paritetico Nazionale si cos","Nel Comitato Paritetico Nazionale si costituisce la Commissione Bilaterale\nParitetica sull’apprendistato.\n\nLa Commissione Bilaterale Paritetica sull'apprendistato può definire\norientamenti ed indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione\ndegli apprendisti.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"pensionfund","Art. 56 - Previdenza complementare - ARC","Art. 56 - Previdenza complementare - ARCO",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"tempagency","•quando ricorrano i periodi di maggiore ","•quando ricorrano i periodi di maggiore produzione, per cui occorra\nprocedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso\na tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario;\nnell'arco di dodici mesi dell'anno solare dello stesso ciclo di attività\nstagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di otto\nmesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.\n\n•ai rapporti di lavoro di natura temporanea relativi alle attività\nstagionali, sarà applicabile la specifica disciplina legale e contrattuale\nrelativa alla stagionalità;\n\n•i contratti di lavoro di natura temporanea per attività stagionali\ndovranno indicare che sono riferiti ad attività stagionali;",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"sicknesspay","Salute e sicurezza Nei confronti della l","Salute e sicurezza\n\nNei confronti della lavoratrice\u002Flavoratore si applica la disciplina sulla\nsalute e sicurezza di cui al D igs. n. 81\u002F2008 e successive modificazioni. A\ntal fine da parte aziendale viene consegnata alla lavoratrice\u002Flavoratore, con\ncadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i\nrischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione\ndel rapporto di lavoro. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro\ne le malattie professionali è disciplinata dall'art. 23 della L. 81\u002F2017,\nnonché dalle relative istruzioni operative degli enti preposti.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"healthinsurance","Art. 58 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 58 - Assistenza sanitaria integrativa\n\nOmissis\n\nDICHIARAZIONE A VERBALE\n\nLe parti firmatarie del presente CCNL hanno ritenuto di mantenere, su\nrichiesta di parte sindacale, Altea quale fondo di riferimento per la sanità\nintegrativa.\n\nSu possibili evoluzioni in materia le parti convengono di incontrarsi almeno\ntre mesi prima della scadenza del CCNL.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"code_application","La tutela assicurativa contro gli infort","La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie\nprofessionali è disciplinata dall'art. 23 della legge 81\u002F2017, nonché dalle\nrelative istruzioni operative degli enti preposti, quindi qualora la\nlavoratrice\u002Fore subisca un infortunio durante le giornate in lavoro agile,\ndovrà darne immediata comunicazione ai preposti referenti aziendali, fornendo\ndocumentazione comprovante l'infortunio, rilasciata dalle strutture\npreposte.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"healthandsafetypolicy","Salute e sicurezza Nei confronti dei dip","Salute e sicurezza\n\nNei confronti dei dipendenti che prestano la loro attività in lavoro agile\nsi applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al D.lgs. n. 81\u002F2008 e\nsuccessive modificazioni. A tal fine, da parte aziendale viene consegnata al\nlavoratore e all'RLS un'informativa scritta nella quale sono individuati i\nrischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione\ndel rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo dei lavoratore di svolgere la\nprestazione di lavoro agile in luoghi comunque idonei a garantire la propria\nsalute e sicurezza.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"hivpolicy","Art. 17- Visita medica Il lavoratore pot","Art. 17- Visita medica\n\nIl lavoratore potrà-essere-sottoposto-a-visita-medica da parte del medico\ndi-fiducia dell'azienda prima dell'assunzione-m servizio.\n\nÈ facoltà dell'azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica\nsecondo quanto disposto dall'art.20 comma 2 lettera i) del d.lgs 09 aprile 2008\nn’81 e s.m.i.\n\nPer le-visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle\nvigenti-disposiziom-della legge 20 maggio 1970, m-300.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"paidmaternityleave","•alle madri nel triennio successivo alla","•alle madri nel triennio successivo alla conclusione del periodo di\ncongedo obbligatorio di maternità (art.\n\n16, D.Lgs. n. 151\u002F2001)",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"paidpaternityleave","In occasione della nascita dei figlio, e","In occasione della nascita dei figlio, e nei casi di adozione e\u002Fo di\naffidamento, saranno riconosciuti al padre--10 giorni di congedo di paternità\ncosi come previsto dalla normativa vigente.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"marriage","Art. 37 - Congedo matrimoniale e Unione ","Art. 37 - Congedo matrimoniale e Unione civile.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"marriageleave","Al lavoratore e alla lavoratrice, supera","Al lavoratore e alla lavoratrice, superato il periodo di prova, in occasione\ndel loro che contrae matrimonio o unione civile tra persone, sarà concesso un\npermesso congedo di 16 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della\nnormale retribuzione, per le giornate altrimenti lavorative cadenti nello\nstesso periodo, dedotto quanto corrisposto dall'istituto assicuratore\ncompetente.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"eqpromotion","Il Comitato paritetico nazionale andrà c","Il Comitato paritetico nazionale andrà costituito entro tre mesi dalla\nstipula del presente CCNL Omissis 2. Bis Commissione nazionale e paritetica per\nle \"Pari Opportunità\", (sostituisce quanto previsto dall'art.10 del vigente\nCCNL).\n\nEntro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una\nCommissione nazionale per le \"Pari Opportunità\" composta pariteticamente da 6\nrappresentanti, di cui 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale, con il\ncompito di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli\nostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di\nopportunità per le lavoratrici nel lavoro (accesso al lavoro, formazione,\nprofessionalità), nonché le misure atte a superarli.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"sexualhar","n) che dia corso a molestie verbali, qua","n) che dia corso a molestie verbali, quali epiteti sessisti, razzisti,\nvolgari, violenti, ecc.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"violence","•Congedi per le donne lavoratrici vittim","•Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza. Le donne vittime di\nviolenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da\nCase rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all'art. 24 del\nDecreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, ad un congedo retribuito non\nsuperiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell'arco\ntemporaleditreanni.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"hourspday_select","Ai sensi del primo comma dell'art. 17 de","Ai sensi del primo comma dell'art. 17 del d.lgs. 66\u002F2003 non fruiranno del\nriposo i lavoratori turnisti con un orario di lavoro non superiore alle sette\nore e trenta minuti giornalieri o alle trentasette ore e trenta minuti\nsettimanali né verrà loro riconosciuto il compenso sostitutivo, in quanto\nbeneficiari di adeguata tutela derivante dal loro ridotto orario di lavoro.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"TRADEUNLEAV_trigger","Il lavoratore gode dei diritti sindacali","Il lavoratore gode dei diritti sindacali previsti dalla legge e dal\nC.C.N.L.",{"bindId":129,"name":130,"text":130},"WAGES_payscale1_start","1.505,15",{"bindId":132,"name":133,"text":133},"WAGES_payscale1_end","2.645,33",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"NOCTPREM_trigger","4. lavoro notturno (dalle ore 22 alle or","4. lavoro\n        notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati\n        ",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"OVERTIME_trigger","1. lavoro straordinario diurno 28 28 28","1. lavoro straordinario\n        diurno\n      \n      28\n      \n      28\n      \n      28",{"bindId":143,"name":144,"text":144},"HARDSHIP_trigger","Art. 71 - Lavori pericolosi e nocivi",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"hardshipallowanceperc1","Ai lavoratori comandati a svolgere tali ","Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di\neffettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità\nspeciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza)\ncon facoltà delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente\ngià concesso allo stesso titolo.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"mealvouchers","•nelle giornate effettivamente prestate ","•nelle giornate effettivamente prestate in Telelavoro presso una qualsiasi\nsede aziendale viene erogata l'indennità di mensa di cui all’art. 39 del\npresente C.C.N.L. ovvero il buono pasto se previsto;",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"green_trigger","•la promozione di azioni volte ad una di","•la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello\n\"sviluppo sostenibile\" e della diffusione delle certificazioni ambientali.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"newtech_trigger","Dotazione e cura degli strumenti informa","Dotazione e cura degli strumenti informatici e telefonici\n\nL'azienda doterà la lavoratrice\u002Flavoratore in lavoro agile degli strumenti\ninformatici e telefonici indicati nell'accordo individuale, in grado di\nconsentirgli il normale svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei\nlocali aziendali. La lavoratrice\u002Fore è tenuta\u002Fo ad avere la massima cura delle\ndotazioni tecnologiche assegnate, attenendosi alle disposizioni aziendali per\nil loro uso, e comunicherà tempestivamente al proprio Responsabile eventuali\nmalfunzionamenti delle già menzionate dotazioni nonché l'eventuale insorgenza\ndi impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl UNITAL CONFAPI settore piccola e media industria legno mobil arredamento sughero forestale 2019-2023 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-06-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2023-02-28\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Fabbricazione di mobili, Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILLEA - Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie affini ed Estrattive, FILCA - Federazione Italiana lavoratori costruzioni e affini, FeNEAL - Federazione Nazionale Edili Affini e Legno\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: The CBA explicitly refers to the law % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;10 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.5\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;37.5\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-10.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;10% dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[166],{"title":37,"slug":33},[168],{"type":169,"data":170},"call_to_action_body_block",{"title":171,"description":172,"variant":173,"link":174},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e 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