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Andrea Righi e dai componenti del Comitato Direttivo\nNazionale: Anile Lucia, Arcagni Barbara, Arricale Benedetto, Aryane Errasse\nZahira, Baccaglini Paolo, Baidaouj Salah, Baldo Antonio, Balestrieri Francesca,\nBassetti Paola, Battistini Luca, Beretta Marco, Bernardini Cinzia, Bevilacqua\nVincenzo, Bezzi Marina, Bianchi Massimiliano, Bigazzi Sabina, Bindocci\nMassimiliano, Boccafogli Ilaria, Bonini Massimo, Botteghi Mirco, Brigeno\nYaritza, Brotini Luisella, Bruno Maria, Bucchioni Giovanni, Buillet Isabelle,\nBuonanno Ugo, Buonopane Francesco, Buranel Luisa, Buzzo Aurelia, Caiolo Monja,\nCalaresu Mirco, Campioni Silvano, Cappellieri Roberto, Caramelle Roland,\nCardinali Stefania, Caridi Samantha, Carniato Nadia, Carpinetti Michele,\nChierici Luca, Ciampa Rosa, Cimini Beatrice, Cisneros Ana Laura, Colarusso\nLoredana, Colombo Pieralberto, Comiti Luca, Corallo Daniela, Cornigli Roberto,\nCraighero Cinzia, Cretu Adriana, Cristiani Paolo, D'Aquanno Silvio, De Carli\nMauro, De Carolis Francesca, De Filippis Nicola, De Marco Anna, De Pantz\nCecilia, De Rosa Carmine, Della Volpe Carla, Di Francesco Concetta, Di Labio\nAlessio, Di Martino Laura, Di Simone Alessandra, Di Tuoro Luana, Di Ventura\nFranco, Dilernia Paola, Laviola Iole, Evangelista Giorgia, Fanzecco Simona,\nFasulo Attilio, Ferretti Andrea, Fiamingo Damiana, Filice Adriano, Fois Fabio,\nFolegatti Attilio, Fontana Elisa, Foto Sennait Ras Selomon, Fradanni Pieralba,\nFragassi Valentina, Franceschini Franco, Frasanni Loredana, Fresi Paola, Fruci\nElisabetta, Gaggi Maruska, Gagni Luisella, Galarza Wendy Paula, Galati Mario,\nGarganigo Ivan, Garufi Carmelo, Gatti Ilaria, Gelsomino Antonio, Giannessi\nLaura, Giorgini Maria, Giorgini Lorena, Giulivi Riccardo, Gomez Sara, Grechi\nSonia, Grementieri Veruska, Grieco Antonio, Griffini Roberta, Grigolato\nMargherita, Guglielmi Gabriele, Gugliotta Stefano, Lazzaroni Romeo, Leonardi\nSalvatore, Lieto Raffaele, Lucchi Barbara, Luppino Elisa, Macchia Cinzia, Magni\nIgor, Mandato Francesca, Manieri Roberta, Manocchio Maria, Marchetti Desirè,\nMarin Umberto, Mastrocola Luciana, Mastrogiovanni Guglielmo, Medos Xiomara,\nMesturino Elisabetta, Migliorati Mirelva, Migliorini Marinella, Milazzo Nella,\nMolinari Fiorenzo, Montagna Amedeo, Montagni Andrea, Montalti Paolo, Morini\nSilvana, Moscatello Joice, Nappa Maria Rosaria, Neglia Barbara, Nicoli Stefano,\nNonato Jeff, Nughes Giovanni, Ortolani Giorgio, Pagaria Sandro, Papagna Mario,\nPavolucci Isabella, Pellegrini Susanna, Pelliccia Alessandra, Petrillo Laura,\nPezzotti Vittorio, Pieracci Ombretta, Pinton Cinzia, Pisani Stefania, Pittalis\nGiuseppina, Pizzo Pino, Pompei Alessandro, Ponti Licia, Primiterra Daniela,\nProdi Fiorella, Proietti Carlo, Pronio Giuseppina, Protopapa Antonella, Rossi\nMariacarla, Roversi Debora, Saccomani Paolo, Salvadori Sandra, Sanna Luca,\nSantini Alberto, Santini Gianmario, Sasia Loredana, Scarnati Luigi, Schiavone\nVito, Severino Domenico, Sgargi Emiliano, Sorrentino Stefania, Sovilla Sonia,\nSpeca Emilio, Spelta Carla, Spina Franco, Spinelli Antonella, Spitaleri\nTiziana, Surian Maurizio, Taglialatela Simonetta, Tagliati Veronica, Talenti\nEnrico, Tanzini Marzia, Tassinati Fabrizio, Tavolino Salvatore, Trovato\nStefania, Trunfio Francesco, Turchetti Luca, Turcotto Simone, Turello Cinzia,\nVentrone Cesare, Vitolo Maria, Zambon Monica, Zambonati Antonella, Zanoni\nFloriano,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL)\nrappresentata dal segretario confederale Fabrizio Solari e del responsabile\ndipartimento Terziario e Reti Rosario Strazzullo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISASCAT\u002FCISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali\nAffini e del Turismo), rappresentata dal segretario generale Pierangelo\nRaineri, dal segretario generale aggiunto Giovanni Pirulli, dai segretari\nnazionali: Vincenzo Dell'Orefice, Ferruccio Fiorot, Rosetta Raso e da: Mirco\nCeotto, Marco Demurtas, Alfredo Magnifico, Mario Piovesan, Daniela Rondinelli,\nElena Maria Vanelli (coordinatrice donne), dell'Ufficio sindacale, da Dario\nCampeotto (presidente AQuMT), unitamente a una delegazione trattante composta\nda: Hansjoerg Adami, Claudio Alessandrini, Giovanna Ammendola, Patrizia\nAntonini, Antonio Arcadio, Massimiliano Arighi, Giuseppe Atzori, Silvia Michela\nAvanzino, Lamberto Avanzo, Gianluca Bagnolini, Antonio Baldassarre, Dario\nBattuello, Patrizia Bellini, Alfonso Bellomo, Luca Benfenati, Rita Bernardini,\nBeatrice Bernini, Federica Bertelloni, Sandra Bertolaso, Romina Bertolino,\nGiovanna Bettoni, Carlo Biondi Bendinelli, Antonio Bisceglia, Aurora Blanca,\nGiuseppe Boccuzzi, Marco Bodon, Luca Bottani, Gianfranco Brotto, Antonio\nCalabretta, Domenica Calabrò, Angela Calò, Stefano Calvi, Paola Camera,\nPatrizia Cannizzo, Michela Capobianco, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera\nCarasi, Eleonora Careddu, Irmo Caretti, Salvatore Carofratello, Assunta Caruso,\nPiero Casali, Giovanna Catizone, Laura Chiarini, Stefania Chicca, Gabriella\nChiocchetti, Valter Chiocci, Stefania Chirico, Alberto Citerio, Gildo Comerci,\nCelestino Comi, Giovanni Battista Comiati, Luigi Conte, Assunta Cortazzo,\nAntonio Coscia, Carlo Costantini, Antonella Cozzolino, Aleksandra Cvjetkovic,\nSalvatore D'Agostino, Vincenza De Leo, Enrico De Peron, Carla Destefanis,\nFrancesco Di Antonio, Mauro Di Lavanzo, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco,\nCarlo Di Paola, Guido Di Pilla, Luca Di Polidoro, Stefano Diociaiuti, Angelo\nD'Isanto, Edoardo Dorella, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Gianni Elmi Andretti,\nGiovanna Eustachi, Giulia Falcucci, Isabella Faraci, Adalberto Farina, Davide\nFavero, Fabrizio Ferrari, Michelangelo Ferrigni, Vincenzo Fioravante, Antonino\nFiorenza, Lidia Forli, Silvia Foschini, Davide Frigelli, Stefano Galli,\nElisabetta Gallina, Adriano Giacomazzi, Barbara Girardi, Enrico Gobbi, Simona\nGola, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giuseppe Pietro Ianni, Lucia\nIncerti, Alessandro Ingrosso, Angela Lazzaro, Annette Lerna, Fortunato Lo Papa,\nOlga Longo, Diego Lorenzi, Luca Maestripieri, Ernesto Magnifico, Patrizia\nManca, Rossana Mandelli, Gilberto Marino Mangone, Luca Marcazzan, Sergio\nMarcelli, Alessandro Marcellino, Lucio Marchesin, Maurizio Marcolin, Diego\nMarcomini, Barbara Marini, Diego Marini, Salvatore Marrone, Alessandro\nMartignetti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza, Germano Medici, Maria Giovanna\nMela, Simona Menegale, Daniele Meniconi, Elisa Miani, Paolo Miranda, Pasquale\nMonfrecola, Cristiano Montagnini, Carlo Monte, Biagio Montefusco, Domenico\nMontillo, Aniello Montuolo, Raffaele Montuori, Michele Muggianu, Daniela\nMuscianisi, Michele Musumeci, Valerio Natili, Ivan Notarnicola, Elisabetta\nOppici, Marco Paialunga, Domenico Panariello, Roberto Pascucci, Nicola\nPegoraro, Silvia Pergola, Simone Pesce, Fabio Petraglia, Luigino Pezzuolo,\nGiorgio Piacentini, Leonardo Piacquaddio, Leonardo Piccinno, Cinzia\nPietrosanto, Teresa Pintacorona, Pietro Pizzingrilli, Francesca Pizzo, Alberto\nPluda, Rita Lucia Ponzo, Monica Porcedda, Orlando Procopi, Elmar Pruenster,\nGraziella Ramaglia, Nicola Ramogida, Marie Rosanne Riche, Marta Righetti,\nVincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Simona Rossi Querin, Marco Ruggeri, Tullio\nRuffoni, Andrea Sabaini, Vittorio Salsedo, Diego Santellani, Silvio Natale\nSantrone, Nausica Sbarra, Antonio Scaini, Angelo Scarcello, Massimiliano\nScialanca, Milena Sega, Giuseppina Sferruzza, Angelo Sgobbo, Rosa Silvestro,\nGesualdo Sireci, Rolando Sirni, Enrico Solavagione, Selena Soleggiati, Marco\nSquartini, Mirko Talamone, Fernando Taraborrelli, Carmela Tarantini, Giuseppe\nTognacca, Luca Trinchitella, Salvatore Tripepi, Michele Vaghini, Maria Teresa\nVavassori, Eugenio Enzo Vento, Mar-4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)\nrappresentata dal segretario generale CISL Annamaria Furlan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILTuCS\u002FUIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi,\nrappresentata da Emilio Fargnoli, Anna Maria Selvaggio e Paolo Andreani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-(UGL Terziario) (Unione Generale del Lavoro Terziario, rappresentata dal\nsegretario nazionale Luca Malcotti, dalla segreteria nazionale Luigi De Mitri\nPugno, dalle strutture territoriali nelle persone di Luca Matrigiani e Emilio\nNavarra, assistite dal segretario confederale UGL Ornella Petillo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad esito delle trattative intercorse per il rinnovo della regolamentazione\ncollettiva che disciplina i rapporti tra agenti e rappresentanti di commercio e\nle imprese mandanti, è stato sottoscritto l'allegato Accordo economico\ncollettivo (AEC) con le relative disposizioni regolamentari, in sostituzione\ndell'AEC 12.6.02.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 1 - Definizione dell'agente - Sfera di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente AEC regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di\ncommercio rappresentati dalle Associazioni sindacali contraenti e le aziende\nartigiane mandanti rappresentate da CNA, CONFARTIGIANATO Imprese, CASARTIGIANI\ne CLAAI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>Agli effetti del presente AEC e in conformità agli artt. 1742 e 1752 CC,\nindipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle Parti:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più\nditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona in\nqualunque modo essa avvenga, purché i contratti siano riferibili all'attività\ndi promozione posta in essere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)è rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o\npiù ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata\nzona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma e\nindipendente, nella osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai\nsensi dell'art. 1746 CC, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari\npredeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 CC devono tenere conto\ndell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad\ninformare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui\nopera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla\nesecuzione delle sue attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente AEC si applica anche alle Società aventi per oggetto esclusivo\no prevalente l'esercizio delle attività di cui al comma 2) del presente\narticolo, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'AEC stesso,\nnonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di\nvendere esclusivamente a privati consumatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente AEC - salvo quelle di cui agli artt. 10, 11 e 13 - non\nsono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza\na coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di\nprodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale all'art. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che nella definizione di cui al comma 2), lett. a) e\nb), rientrano anche gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti in\n“tentata vendita”, a condizione che vengano rispettati i principi di\nautonomia e indipendenza nello svolgimento dell’attività e che non siano\nprevisti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione\ndiretta a una delle Parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano\nconosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo comunicato o a quello\ndella sede legale del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza\ncolpa, nella impossibilità di averne notizia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Zona ed esclusiva - Variazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le Parti, di norma la\nditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso\nramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o\nrappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte\nche siano in concorrenza fra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una\nsola ditta, alla assunzione, da parte dell'agente o rappresentante,\ndell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di\nloro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di\nesclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per\nditte che non siano in concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle\nprovvigioni possono essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di lieve entità, intendendosi per lieve entità le riduzioni che incidano\nfino al 5% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante\nnell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero\nnei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato\nlavorato per intero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano\noltre il 5% e fino al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente o\nrappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la\nvariazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno\nprecedente non sia stato lavorato per intero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni\nsuperiori al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante\nnell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero\nnei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato\nlavorato per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa\ncomunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi senza preavviso.\nDette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della\ncomunicazione scritta della ditta mandante da parte dell'agente o del\nrappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa\ncomunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle\nvariazioni di media entità, almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli\nagenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività\nesclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le Parti per una\ndiversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso\nscritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del\nrapporto, salvo accordo scritto tra le Parti per una diversa decorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di\n30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni\ndi media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà\npreavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad\niniziativa della casa mandante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 18\nmesi antecedenti l'ultima variazione sarà da considerarsi come unica\nvariazione, per l'applicazione del presente art. 2, sia ai fini della richiesta\ndel preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato\nad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano\nin forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l'insieme\ndelle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi\nantecedenti l'ultima variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale all'art. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo, le\nParti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando\nl'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti\nche per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di\nloro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Documenti - Campionario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del conferimento dell'incarico all'agente o rappresentante devono\nessere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle\nParti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni\ne dei compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento\nalle norme dell'AEC in vigore e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di affidamento del campionario sarà altresì previsto che il\nvalore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in\ncaso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla\nnormale usura da utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è previsto l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per\nmotivi diversi da quelli sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 4 - Contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme previste nel presente AEC si applicano anche al contratto a tempo\ndeterminato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione,\ncomunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi la casa\nmandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della\nscadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di\nattività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo\ndi prova solo nel primo rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle due\nParti dopo la scadenza del suo termine si trasforma a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Diritti e doveri delle Parti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'agente o rappresentante nella esecuzione dell'incarico deve tutelare gli\ninteressi del preponente e agire con lealtà e buona fede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle\nistruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le\ncondizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione\nutile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo\nogni patto contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di\nconcedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona\nfede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli deve mettere a disposizione dell'agente o rappresentante la\ndocumentazione necessaria, relativa ai beni e\u002Fo servizi trattati, e fornire\nall'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più\nproducente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o\nrappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita\ne avvertirà l'agente allorché preveda che il volume delle operazioni\ncommerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto\nnormalmente attendersi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per\nl'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle\nproposte d'ordine trasmesse dall'agente. In assenza nel contratto individuale\ndi espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si\nintenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non\nrifiutate dal preponente entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle\nproposte stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Provvigioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 1748 CC l'agente o rappresentante ha diritto alla\nprovvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari\nconclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per\neffetto del suo intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi\ntra le Parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è\nragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di\npagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sia affidato all'agente o al rappresentante l'incarico\ncontinuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità\ndell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione\nseparata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli\naffari per i quali sussista l'obbligo della riscossione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi\nnon sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i\nclienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai\nclienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di\ncoordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato\nnel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o\nuno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l’esecuzione\ndell'affare si effettui su accordo tra fornitore e acquirente per consegne\nripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole\nconsegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita\nsubita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota\nsoluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia,\nqualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore\ndel venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla\nquota soluta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non\nhanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha\ndiritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento,\nsempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e\u002Fo\nclienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà\nriconosciuta all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo\ndiversi accordi fra le Parti per una equa ripartizione della provvigione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o\nrappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della\nrisoluzione o cessazione del contratto e accettati dalla ditta anche dopo tale\ndata, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo\nl'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare\nl'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti\ne conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è\neffetto soprattutto della attività da lui svolta ed essa avvenga entro un\ntermine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della\ncessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà\ndettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non\nconcluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia.\nQualora, nell'arco di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di\ntali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative\nprovvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni\neventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più\nessere considerata conseguenza della attività da lui svolta e non sarà quindi\nriconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le\nParti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della\nprovvigione fra gli agenti succedutisi nella zona e intervenuti per la\npromozione e conclusione dell'affare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Liquidazione delle provvigioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni\ntrimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato le ditte invieranno\nall'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo\nimporto, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme\nfiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori\nsomme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all'agente\no rappresentante di oltre 15 giorni rispetto ai termini di cui al precedente\ncomma, si applica la disciplina stabilita dal D.lgs. n. 231\u002F02, così come\nmodificato dal D.lgs. n. 192 del 9.11.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente\no rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre fornire\nall'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai\nclienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le\nfatture e i prodotti\u002Fservizi forniti alla clientela e l'aliquota\nprovvigionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulle provvigioni maturate l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi,\nnel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo.\nNel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine\ndell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del\nconferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra,\nla liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni, che si\nriferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35%\ndelle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni,\nma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad\nanticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Rimborso spese.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate\ndalla sua attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente AEC, salvo patto\ncontrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a\ntitolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento della attività di\nagenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari\nistituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Termini di preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte\nrecedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso\ndella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 4 mesi nel 4° anno iniziato del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 5 mesi nel 5° anno iniziato del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 6 mesi di preavviso, dal 6° anno iniziato in poi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) 6 mesi per gli anni dal 6° iniziato all’8° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) 8 mesi dal 9° anno iniziato in poi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del\npreavviso sarà di 5 o di 3 mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno\nad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta,\nindipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento\nalla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla\nstipula del contratto fino al momento di ricevimento della comunicazione di\nrecesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa\ncoincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di\neffettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto\ndella durata del preavviso di cui ai commi che precedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto\nimmediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in\nsostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti\n12simi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile\nprecedente (1 gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti,\novvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del\npreavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile\nprecedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per\nraggiungere i 12 mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media dei\ncorrispettivi per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà\ncalcolata sui 12 mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.\nQualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a 12 mesi, il detto\ncomputo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e degli\naltri corrispettivi maturati durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo\ndel preavviso va computato su tutte le somme maturate in dipendenza del\ncontratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in\ntutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui\nal comma che precede, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue\nregolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Indennità per lo scioglimento del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la presente normativa le Parti intendono dare piena ed esaustiva\napplicazione all'art. 1751 CC anche in riferimento alle previsioni dell'art.\n17, Direttiva CEE n. 86\u002F653, individuando, con funzione suppletiva, modalità e\ncriteri applicativi, concernenti in particolare, la determinazione della misura\ndella indennità in caso di cessazione del rapporto e introducendo, nel\ncontempo, condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di\ncommercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento\ndell'indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità,\nstabilito dal comma 3) del predetto art. 1751 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>A tal fine si conviene che l'indennità di scioglimento del contratto sia\ncomposta da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) accantonata dalla ditta\nmandante nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO e\nriconosciuta all'agente o rappresentante anche in assenza di un incremento\ndella clientela e\u002Fo del giro di affari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indennità suppletiva di clientela (capo II) riconosciuta all'agente o\nrappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e\u002Fo del giro\ndi affari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indennità meritocratica (capo III) collegata all'incremento della\nclientela e\u002Fo del giro di affari, nei termini e alle condizioni stabilite al\nsuccessivo capo III del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi\ncapi I, II e III, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate,\npercepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali,\nal momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in\nfavore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in\ntutto o in parte ancora corrisposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l’indennità in caso di\nscioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I, II e III, sarà\ncorrisposta agli eredi legittimi o testamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>I) Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante\nuna indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate,\nsecondo le misure di seguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4% sulla quota di provvigioni fino ad € 12.400,00 annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01 annui ed €\n18.600,00 annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4% sulla quota di provvigioni fino ad € 6.200,00 annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui ed €\n9.300,00 annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le\nipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello\nstesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie\ndi sotto elencate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola\nditta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente\nnell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto\nprevisto dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 16. Nel medesimo\nregolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore\ndella casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo\nstesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi\ndi decadenza di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della\nFondazione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto sono\ndefinitivamente acquisite a favore dell'Agente di commercio in relazione al\nquale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla\nFondazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, ferma restando la obbligatorietà dell'accantonamento\ndel FIRR presso l'ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una\nCommissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla\ntrasformazione in senso previdenziale della indennità di cui al presente capo\nI). Le risultanze dei lavori della Commissione paritetica saranno sottoposte\nalle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) Indennità suppletiva di clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza\ncommerciale sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o\nrappresentante, in aggiunta alla indennità di risoluzione del rapporto (FIRR),\ndi cui al precedente capo I), una indennità suppletiva di clientela, da\ncalcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme\ncorrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di\ncessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme\nmaturate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4° anno (nel limite\nmassimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno\ncompiuto (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente capo II) non è dovuto se il contratto si\nscioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si\nconsiderano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute\nad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità\npermanente e totale; dovute ad infermità e\u002Fo malattia che non consentano la\nprosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di\nvecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al\nconseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità e in\ncaso di cessazione della attività, come previsto dall'art. 1, comma 490),\nlegge n. 147 del 27.12.13 e s.m., sempreché tali eventi si verifichino dopo\nche il rapporto sia durato almeno 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente capo II) sarà riconosciuto, nei termini e\nalle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere\nesclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni\neccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo\ndella indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) Indennità meritocratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della cessazione del contratto di agenzia o rappresentanza\ncommerciale sarà corrisposta direttamente dalla ditta proponente all'agente o\nrappresentante una indennità meritocratica alle condizioni indicate ai\nsuccessivi commi 4) e 5) del presente capo III). Tale indennità verrà erogata\nqualora, alla cessazione del contratto, l'agente o rappresentante abbia\napportato al preponente un sensibile incremento della clientela e\u002Fo del giro\nd'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del\ncontratto, sostanziali vantaggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità in questione sarà determinata mediante il sistema di calcolo\ndefinito ai sensi del successivo art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente capo III) non è dovuto se il contratto si\nscioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si\nconsiderano fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute\nad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità\npermanente e totale; dovute ad infermità e\u002Fo malattia che non consentano la\nprosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di\nvecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al\nconseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità e in\ncaso di cessazione della attività, come previsto dall'art. 1, comma 490),\nlegge n. 147 del 27.12.13 e s.m., sempreché tali eventi si verifichino dopo\nche il rapporto sia durato almeno 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'indennità meritocratica (capo III) risulti pari o\ninferiore alla somma delle indennità di cui ai capi I) e II), l'indennità di\nscioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma\ndell'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall’indennità\nsuppletiva di clientela (capo II).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece l'indennità meritocratica (capo III) risulti superiore alla\nsomma delle indennità di cui ai capi I) e II), l'indennità di scioglimento\ndel contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle citate indennità\ndi cui ai capi I) e II), dalla indennità meritocratica al netto della somma\ndella indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dalla indennità\nsuppletiva di clientela (capo II).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente capo III) sarà riconosciuto, nei termini\ne alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi previsti ai capi I) e II del presente articolo verranno\nriconosciuti all'agente o rappresentante anche nel caso in cui eccedano\nl'ammontare massimo stabilito dal comma 3), art. 1751 CC. In tale fattispecie\nl'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dai\ncitati importi previsti ai capi I) e II).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di\nindennità per la cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della\nDirettiva CEE n. 86\u002F653 e dell'art. 1751 CC, ne rispettano la lettera e lo\nspirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e\ncostituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla\ndisciplina di legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non\nsono cumulabili con alcun altro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 11 - Determinazione indennità meritocratica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità meritocratica è determinata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si individua il valore dell'incremento della clientela e\u002Fo giro di affari\nprendendo in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e\ndi ogni altro compenso percepito dall'agente o rappresentante di commercio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra i\nguadagni complessivi risultanti dalle ultime 4 liquidazioni trimestrali e\nquelli risultanti dalle prime 4 liquidazioni trimestrali, applicando a questi\nultimi i coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all’atto\ndella cessazione siano in corso da più di 5 anni, il valore dell'incremento si\ndetermina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di\ncompetenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 2 anni di durata del\nrapporto (ultime 8 liquidazioni trimestrali) e la media annua delle provvigioni\ndi competenza dell'agente o rappresentante nei primi 2 anni di durata del\nrapporto (prime 8 liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli indici ISTAT\nper i crediti di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto\ndella cessazione siano in corso da oltre 10 anni, il valore dell'incremento si\ndetermina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di\ncompetenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 3 anni di durata del\nrapporto (ultime 12 liquidazioni trimestrali) e la media annua delle\nprovvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 3 anni di\ndurata del rapporto (prime 12 liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli\nindici ISTAT per i crediti di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va\neffettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in\ndiminuzione intervenute in corso del rapporto e riguardanti il territorio, la\nclientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno\nneutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle\nParti, ai fini specifici qui considerati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si individua il “periodo di prognosi”, come da tabella in calce al\npresente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante e alla\ndurata del rapporto, stimando così la durata del periodo nel corso del quale\nla ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta\ndall’agente o rappresentante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si determina il “tasso di migrazione” della clientela, come da tabella\nin calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o\nrappresentante e alla durata del rapporto contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si sottrae, per il 1° anno del periodo di prognosi, il citato tasso di\nmigrazione del valore dell’incremento di cui al punto 1). Per gli anni\nsuccessivi del periodo di prognosi il medesimo tasso di migrazione viene\nsottratto dal valore determinato per l’anno di prognosi precedente. Si\nsommano i risultati così ottenuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si diminuisce forfettariamente l’importo ottenuto di una percentuale\nvariabile pari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni e inferiore\no uguale a 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si confronta l'indennità meritocratica calcolata in base ai precedenti\npunti con il valore massimo della indennità previsto dal comma 3), art. 1751\nCC, vale a dire la media annua delle provvigioni negli ultimi 5 anni di durata\ndel rapporto, oppure nel periodo lavorato se la durata del rapporto è stata\ninferiore a 5 anni. Qualora l'importo calcolato ecceda il tetto massimo,\nl'indennità sarà pari a quest'ultimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si detrae dalla indennità meritocratica ottenuta l'indennità di\nrisoluzione del rapporto e l'indennità di clientela di cui all'art. 10, capi\nI) e II).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per chiarire meglio il sistema di calcolo sopra delineato si riporta in\nappendice al presente AEC un esempio di calcolo fondato su dati ipotetici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli agenti e rappresentanti incaricati da imprese editoriali la\ndifferenza tra le provvigioni iniziali e finali, eccedente la misura del 12%\nviene presa in considerazione ai fini della indennità meritocratica nel limite\ndel 65%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"740\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"249\">\n  \u003Ccol width=\"227\">\n  \u003Ccol width=\"215\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">tipologia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">periodo di prognosi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(anni di proiezione)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">tasso di migrazione  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">agente monomandatario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con durata inferiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o uguale a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">agente monomandatario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con durata superiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a 5 anni e inferiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o uguale a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">agente monomandatario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con durata superiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3,25\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">agente plurimandatario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con durata inferiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o uguale a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">17%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">agente plurimandatario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con durata superiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a 5 anni e inferiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o uguale a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">22%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">agente plurimandatario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con durata superiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">37%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria n. 1 all'art. 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori massimi annui di cui ai capi I) e II), art. 10, si applicano sulle\nprovvigioni e le altre somme di competenza dell'agente o rappresentante\ndall’1.1.02 in poi. Per i periodi precedenti al 2002 si applicano i massimali\nstabiliti dagli Accordi economici collettivi vigenti negli anni di riferimento\nper i quali si effettua il conteggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria n. 2 agli artt. 10 e 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla\ndata di sottoscrizione del presente AEC e stipulati prima dell’1.1.14,\ncontinuerà ad esser applicata fino al 31.12.15 la disciplina prevista dagli\nartt. 10 e 11, AEC 12.6.02 annessi in appendice, riferiti esclusivamente alla\nquantificazione delle indennità escludendo la posticipazione a qualsiasi altra\ncondizione e a decorrere dall’1.1.16 verrà applicata la disciplina stabilita\ndagli artt. 10 e 11 del presente AEC a condizione che i citati contratti di\nagenzia e rappresentanza commerciale rimangano in vigore per almeno altri 5\ntrimestri dalla citata data dell’1.1.16. In assenza di tale condizione verrà\napplicata soltanto la disciplina stabilita dagli artt. 8 e 9, AEC 12.6.02.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione, fino al 31.12.15, della disciplina prevista dagli artt. 8 e\n9, AEC 12.6.02, comporta - per la determinazione della indennità meritocratica\n- che, come dato finale di raffronto ai fini della individuazione del monte\nprovvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al\ncapo II), lett. B), art. 10, e ai fini della determinazione del tasso di\nincremento della clientela e\u002Fo del fatturato, di cui alla medesima\ndisposizione, si prendano in considerazione le provvigioni e gli altri proventi\nrisultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza del 2015 (o la media\nannua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 8 liquidazioni\ntrimestrali di competenza degli anni 2015 e 2014, nella ipotesi che, dalla data\ndi sottoscrizione del rapporto di agenzia fino al 31.12.15, il rapporto di\nagenzia stesso sia in corso da più di 5 anni, o la media annua delle\nprovvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 12 liquidazioni trimestrali\ndi competenza degli anni 2015, 2014 e 2013 nella ipotesi che, dalla data di\nsottoscrizione del rapporto di agenzia fino al 31.12.15, il rapporto di agenzia\nstesso sia in corso da più di 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della indennità meritocratica mediante\nl'applicazione, a decorrere dall’1.1.16, della disciplina stabilita dagli\nartt. 10 e 11 del presente AEC si assumerà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-come dato iniziale di raffronto ai fini della individuazione del monte\nprovvigionale differenziale su cui applicare il periodo di prognosi e il tasso\ndi migrazione di cui all'art. 11, punti 2) e 3), le provvigioni e gli altri\nproventi risultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza del 2016 (o\nla media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 8\nliquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016 e 2017, nella ipotesi\nche, dall’1.1.16 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il\nrapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 5 anni, o la media annua\ndelle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 12 liquidazioni\ntrimestrali di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018, nella ipotesi che,\ndall’1.1.16 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto\nstesso abbia avuto una durata superiore ai 10 anni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-come data di inizio del contratto di agenzia e di rappresentanza\ncommerciale la data dell’1.1.16 ai fini della individuazione del periodo di\nprognosi (art. 11, punto 2), del tasso di migrazione (art. 11, punto 3) e della\ndiminuzione forfettaria (art. 11, punto 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla indennità meritocratica così determinata si detrarranno unicamente\ngli importi della indennità di risoluzione del rapporto (art. 10, capo I) e\ndella indennità suppletiva di clientela (art. 10, capo II) spettanti\nall'agente o rappresentante di commercio a decorrere dal 2016.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 12 - Malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli\nimpedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o\nrappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o\nrappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata\nmassima di 6 mesi nell'anno civile dall’inizio della malattia o dalla data\ndell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal\nprocedere alla risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente\nper il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o\nrappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato o infortunato,\ndeve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa\nha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della\norganizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto\na compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo\npattuizioni individuali più favorevoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o\nche siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e\ns.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio della attività\ndi agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza\nassicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da\ninfortunio e ricovero ospedaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i\nlimiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante\ndel presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato,\nindipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla\nFondazione ENASARCO con la propria assicurazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di €\n40.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di\nun capitale di € 50.000,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si\napplicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata\ndall'ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)In caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti\ndiagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento\nchirurgico o a ricovero per infortunio si applicherà quanto disposto nelle\ncondizioni previste nella polizza stipulata dall'ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte\ndella Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti\ncon l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case\nmandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3) del presente\nAEC.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 13 - Gravidanza e puerperio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto\nresterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante\nmedesima, per un periodo di 12 mesi, all'interno dei quali deve collocarsi la\ndata del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si\nasterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso\ndi adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi\ndeve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. 4, 5 e 6,\nlegge 22.5.78 n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su\nrichiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la\nfacoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di\nagenzia o rappresentanza ovvero a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel\ncorso dei predetti periodi, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto\nl'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga della organizzazione\ndell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a\ncompensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a\nconclusione direttamente dalla azienda o dal sostituto nei predetti periodi di\nastensione, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini\npervenuti durante tali periodi di astensione per effetto dell'attività in\nprecedenza svolta dall'agente o rappresentante.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Patto di non concorrenza post-contrattuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art.1751 bis CC e fermo restando quanto ivi stabilito, a\nfronte del patto di non concorrenza post-contrattuale l'agente o\nrappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di\nsocietà di capitali con un unico socio, avrà diritto a una specifica\nindennità di natura non provvigionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diversi più favorevoli accordi tra le Parti direttamente interessate,\nla misura della indennità spettante all'agente o rappresentante per l'intera\ndurata massima (2 anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla\nbase della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non\nconcorrenza di durata inferiore ai 2 anni, l'ammontare della indennità\nindicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto alla effettiva durata del\npatto, sulla base di un parametro del 40% per il 1° anno e del 60% per il 2°\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non motivate da\ninadempimento del preponente, né da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia\nanticipata ENASARCO, da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata INPS,\nné da grave inabilità che non consenta più lo svolgimento dell’attività,\nla misura dell’indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso\ndell'agente plurimandatario e in relazione a un mandato che non rappresenti\npiù del 25% dei suoi introiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua\nattività in esclusiva per una sola ditta, per il quale il rapporto cessato\nvalga almeno l'80% del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di\ncui al precedente comma 3), si applicheranno le misure previste dalla tabella\nper l'indennità del monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che\nintenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento\ndella cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali,\ndalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in\nciascuno degli anni presi a riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di violazione del patto di non concorrenza l'agente o rappresentante\nnon ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al preponente\ngli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre\ncorrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell'indennità di\ncui alla tabella allegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ammontare totale dell'indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"695\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"215\">\n  \u003Ccol width=\"216\">\n  \u003Ccol width=\"215\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">anni di durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"justify\">monomandato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(esclusiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per una sola ditta)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">plurimandato  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(non esclusiva  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per una sola ditta)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">12 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">10 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 5 e fino a 10\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">10 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">8 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">8 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">6 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. danno atto che la natura del compenso del patto di non\nconcorrenza, previsto dall'art. 1751 bis CC, è complementare per l'agente di\ncommercio alla natura di indennità prevista dall'art. 1751 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 15 - Trattamento previdenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 12, Accordo economico 30.6.38 e\nalle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della\nFondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il\n5.8.98 e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di\nconcerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione\neconomica il 24.9.98, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e\nrappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente AEC, viene attuato\nmediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle\nprovvigioni maturate dall'agente o rappresentante e da un pari contributo a\ncarico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto\ndella liquidazione delle provvigioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni maturate nell'anno\nnel limite di un massimale provvigionale annuo. L'aliquota contributiva, a\ncarico delle ditte mandanti e dagli agenti o rappresentanti in misura\nparitetica, e i massimali provvigionali annui sono determinati rispettivamente\ndall'art. 4 e dall'art. 5 del vigente regolamento delle attività istituzionali\ndella Fondazione ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli\neffetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale\nsiano esercitate da Società per azioni o da Società a responsabilità\nlimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi predetta, le ditte mandanti e gli agenti o rappresentanti\ncostituiti sotto forma di Società per azioni o Società a responsabilità\nlimitata sono però tenute al versamento di un contributo su tutte le\nprovvigioni corrisposte. Il citato contributo e la sua ripartizione fra ditte\nmandanti e agenti o rappresentanti costituiti sotto forma di Società di\ncapitali è determinato dall'art. 6 del vigente regolamento delle attività\nistituzionali della Fondazione ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al 30.6.56 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono\nintegralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo\nscioglimento del contratto, come previsto dall'art. 10, dalle competenze\nspettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO,\nai sensi dell'art. 12, Accordo 30.6.38 e successivi aggiornamenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Iscrizione ENASARCO.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti\nall'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO)\nentro 30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione\nENASARCO con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10,\npunto I), verranno accantonati presso l'ENASARCO con le modalità stabilite nel\nregolamento di cui all'art. 25 , a condizione che l'Istituto si impegni a\nriconoscere alle aziende un interesse annuo sulle somme accantonate pari, per\ntutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena\ngestione separata del ramo FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) al\ntasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito\ndall'ENASARCO e, a partire dal 1° anno successivo a quello di realizzazione\ndella totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari\nal tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo\nFIRR. Le modalità di determinazione e applicazione del tasso di rendimento\nsono stabilite nelle disposizioni regolamentari di cui all'allegato 1). I conti\nindividuali degli agenti o rappresentanti dovranno essere correlativamente\nrivalutati dall'ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o\nrappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza\ndell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Pattuizioni individuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente AEC non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente\npiù favorevoli per l'agente o rappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Controversie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si riservano di istituire una Commissione nazionale\nparitetica per l'esame e la definizione delle controversie circa\nl'interpretazione e l'applicazione del presente AEC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Procedure di conciliazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle previsioni di cui all'art. 410 CPC e ss. e alle vigenti\ndisposizioni in materia che specificano le regole concernenti la composizione\ndelle controversie nelle materie di cui all'art. 409 CPC, le parti stipulanti\nconvengono sulla utilità e sulla importanza delle procedure stragiudiziali di\nconciliazione, che si propongono l'obiettivo di ridurre il ricorso agli\ninterventi della giurisdizione statuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono pertanto sulla esigenza di contenere l'area\ndella conflittualità giudiziale, favorendo il ricorso alla conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire una Commissione per definire, con apposito\nregolamento, una procedura di conciliazione da proporre alle parti firmatarie\nper le determinazioni di competenza entro 6 mesi dalla firma dell'AEC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni\nrestano valide le disposizioni contenute nell'art. 17, AEC 12.6.02.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Ente Bilaterale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente AEC convengono di istituire una Commissione\nparitetica volta a formulare proposte in merito alla possibilità di realizzare\nun sistema di bilateralità anche per gli agenti e rappresentanti di commercio;\nnella discussione si terrà conto della esperienza consolidata nel comparto\nartigiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 21 - Assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente AEC convengono di istituire una Commissione\nparitetica volta a formulare proposte in merito alla possibilità di realizzare\nun sistema di assistenza sanitaria integrativa anche per gli agenti e\nrappresentanti di commercio; nella discussione si terrà conto della esperienza\nconsolidata nel comparto artigiano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 22 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente AEC entra in vigore il 1° gennaio 2015, ferme restando le\ndiverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà\nil 31 dicembre 2017, salvo quanto disposto dall'art. 23. Ove non venga disdetto\nin forma scritta da una delle Parti con un preavviso di 6 mesi, si intenderà\nrinnovato di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia\nsostituito da un successivo Accordo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Emanazione di norme di legge.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, in qualunque momento della durata del presente AEC, venisse\nintrapresa una azione legislativa tendente a modificare le clausole\ndell'Accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte\npreponenti o per gli agenti o rappresentanti di commercio, le Parti si\nimpegnano - su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per\nconcertarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del\npresente AEC, e in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non\nsubiscano modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della\neventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente\nAEC si intenderà decaduto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Inscindibilità e incumulabilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del\npresente AEC relative alla indennità di scioglimento del contratto e alla\nprevidenza sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili\ncon alcun altro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Regolamento indennità risoluzione fine rapporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si riservano di provvedere alla redazione di un apposito\nregolamento per l'accantonamento e il versamento agli aventi diritto della\nindennità per la risoluzione del rapporto, di cui al capo I), art. 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Versamento contributo associativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta, la\ncasa mandante provvederà a trattenere sulle competenze dell'agente o\nrappresentante l'importo della quota associativa e a versare detto importo su\napposito conto corrente intestato alle Organizzazioni firmatarie, secondo le\nindicazioni contenute nella delega stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante\nmediante raccomandata da indirizzare contestualmente alla O.S. di appartenenza\ne alla casa mandante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio\ndanno atto all'altra parte contraente che l'Accordo economico sottoscritto in\npari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di\nagenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità\ndella economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse assumono pertanto impegni anche in relazione alla norma di cui all'art.\n23 dell'Accordo, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia,\ndi portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli\naccordi raggiunti in campo sindacale, che essi considerano lo strumento più\nidoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case\nmandanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta\ndi una di esse, durante il periodo di vigenza del presente AEC, per esaminare\nlo stato della categoria, le sue prospettive, nonché le situazioni di mercato,\nanche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche,\nsociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di\ncommercio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE ALL’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi delle fasi di calcolo dell’indennità meritocratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui all’art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ipotizza un rapporto di agenzia con agente plurimandatario e con una\ndurata di 5 anni. Secondo la tabella di cui all'art. 11 il periodo di prognosi\nè pari a 2 anni e il tasso di migrazione è del 17%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si ipotizza un valore dell'incremento conseguito dall'agente di €\n35.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si applica il tasso di migrazione al valore dell'incremento (€ 35.000,00)\nper il periodo di prognosi (2 anni):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° anno € 35.000,00 – 17% = € 29.050,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° anno € 29.050,00 – 17% = € 24.111,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>totale: = € 53.161,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riduce l'importo di 53.161,50 così ottenuto di una cifra forfettaria\npari al 10%, essendo il contratto di durata inferiore a 5 anni (cfr. art. 11,\npunto 5) di € 53.161,50, ovvero € 5.316,15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la somma così ottenuta, € 47.845,35 si confronta con il tetto massimo\ndeterminato ai sensi dell'art. 1751 CC, comma 3) (cfr. art. 11, punto 6).\nIpotizzando che tale tetto massimo sia fissato in € 45.000,00, l'importo\ndella indennità meritocratica è ridotto fino a corrispondenza con tale\nsomma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ipotizzando che le somme versate dalla azienda a titolo di FIRR e quelle\nerogate a titolo di indennità suppletiva di clientela ammontino ad €\n30.000,00, l'indennità meritocratica definitivamente spettante all'agente è\npari ad € 15.000,00 (€ 45.000,00 - € 30.000,00).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articoli 8 e 9, Accordo Economico Collettivo (AEC)del 12 giugno 2002.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Indennità per lo scioglimento del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la presente normativa le Parti intendono dare piena ed esaustiva\napplicazione all'art. 1751 CC anche in riferimento alle previsioni dell'art.\n17, Direttiva CEE n. 86\u002F653, individuando con funzione suppletiva modalità e\ncriteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in\nconcreto della misura della indennità in caso di cessazione del rapporto e\nintroducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e\nrappresentanti di commercio sia per quanto riguarda i requisiti per il\nriconoscimento della indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo\ndella indennità, stabilito dal comma 3) del predetto art. 1751 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine si conviene che l'indennità in caso di scioglimento del\ncontratto sarà composta da 2 emolumenti: l'uno, denominato indennità di\nrisoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche\nse non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e\u002Fo del\nfatturato, e risponde principalmente al criterio della equità; l'altro,\ndenominato indennità suppletiva di clientela, è invece collegato\nall'incremento della clientela e\u002Fo del fatturato e intende premiare\nessenzialmente la professionalità dell'agente o rappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi\ncapi I) e II), sarà computata su tutte le somme, comunque denominate,\npercepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali,\nal momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in\nfavore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in\ntutto o in parte ancora corrisposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà\ncorrisposta agli eredi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante\nuna indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate,\nsecondo le misure di seguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4% sulla quota di provvigioni fino ad € 12.400,00 annui; 2% sulla quota\ndi provvigioni compresa tra € 12.400,01 annui ed € 18.600,00 annui; 1%\nsulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER UNA SOLA DITTA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4% sulla quota di provvigioni fino ad € 6.200,00 annui; 2% sulla quota\ndi provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui ed € 9.300,00 annui; 1% sulla\nquota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le\nipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello\nstesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie\ndi sotto elencate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola\nditta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente\nnell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto\nprevisto dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 14. Nel medesimo\nregolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore\ndella casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo\nstesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi\ndi decadenza di cui sopra. Le parti stipulanti, ferma restando\nl'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso la Fondazione ENASARCO,\nconcordano di procedere alla costituzione di una Commissione paritetica,\nincaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso\nprevidenziale della indennità di cui al presente capo I). Le risultanze dei\nlavori della Commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti\nper le determinazioni di competenza entro il 30.4.03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) Indennità suppletiva di clientela:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza\ncommerciale sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o\nrappresentante, in aggiunta alla indennità di risoluzione del rapporto, di cui\nal precedente capo I), una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi\nsull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o\ncomunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del\nrapporto, secondo le seguenti aliquote:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4° anno (nel limite\nmassimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno\ncompiuto (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta agli importi previsti al capo I) e alla precedente lett. A)\nsarà riconosciuto all'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di\nindennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del\ncontratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e\u002Fo abbia\nsensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da\nprocurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali\nvantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1% sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni, come determinato ai\nsensi del successivo art. 9;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti\nsuperiore al 100%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti\nsuperiore al 150%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti\nsuperiore al 200%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti\nsuperiore al 250%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti\nsuperiore al 300%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-7% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti\nsuperiore al 350%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza\ntra l'ammontare massimo previsto dal comma 3), art. 1751 CC e la somma degli\nemolumenti del capo I) e del capo II), lett. A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere\nesclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni\neccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo\ndella indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente capo II) non è dovuto se il contratto si\nscioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si\nconsiderano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a\ninvalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di\nvecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il\nrapporto sia durato almeno 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente capo II) sarà riconosciuto, nei termini e\nalle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a\ntermine, che sia stato rinnovato o prorogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi previsti al capo I) e al capo II), lett. A) del presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso\nin cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal comma 3), art. 1751 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di\nindennità per la cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della\nDirettiva CEE n. 86\u002F653 e dell'art. 1751 CC, ne rispettano la lettera e lo\nspirito, così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e\ncostituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla\ndisciplina di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con\nalcun altro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Individuazione del valore dell'incremento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e del relativo tasso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per individuare il valore reale dell'incremento della clientela e\u002Fo del\nfatturato, di cui al punto II), lett. B), art. 8, da parte dell'agente o\nrappresentante, sarà preso in considerazione il volume complessivo dei\nguadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall’agente e\nrappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si applicano le\naliquote di cui al capo II), lett. B), si determina in base alla differenza tra\ni guadagni complessivi risultanti dalle ultime 4 liquidazioni trimestrali e\nquelli risultanti dalle prime 4 liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi\nultimi i coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al quale si\nindividua l'aliquota applicabile, si determina commisurando percentualmente\nall'importo rivalutato delle prime 4 liquidazioni trimestrali il valore\ndifferenziale calcolato secondo quanto disposto dal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le Parti direttamente\ninteressate possono concordare di assumere, come base di calcolo per la\ndeterminazione del tasso di incremento, il fatturato sul quale sono state\nconteggiate le prime 4 liquidazioni trimestrali e il fatturato sul quale sono\nstate calcolate le ultime 4 liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso\nfinale di incremento reale, di cui al precedente comma, è determinato in base\nalla differenza tra il fatturato relativo alle ultime 4 liquidazioni\ntrimestrali e il fatturato relativo alle prime 4 liquidazioni trimestrali\n(applicandosi a quest'ultimo i coefficienti di rivalutazione ISTAT per i\ncrediti di lavoro), commisurata percentualmente al fatturato relativo alle\nprime 4 liquidazioni trimestrali rivalutato come sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto\ndella cessazione siano in corso da più di 5 anni, il valore annuo iniziale da\nprendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del\ntasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle\nprovvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 2 anni di\ndurata del rapporto (8 liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo\nfatturato, nel caso di cui al comma 4) - con la rivalutazione secondo gli\nindici ISTAT per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato\nsulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o\nrappresentante negli ultimi 2 anni di durata del rapporto (8 liquidazioni\ntrimestrali) ovvero del relativo fatturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto\ndella cessazione siano in corso da oltre 10 anni, il valore annuo iniziale da\nprendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del\ntasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle\nprovvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 3 anni di\ndurata del rapporto (12 liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo\nfatturato, nel caso di cui al comma 4) - con la rivalutazione secondo gli\nindici ISTAT per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato\nsulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o\nrappresentante negli ultimi 3 anni di durata del rapporto (12 liquidazioni\ntrimestrali) ovvero del relativo fatturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va\neffettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in\ndiminuzione intervenute in corso del rapporto e riguardanti il territorio, la\nclientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno\nneutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle\nParti, ai fini specifici qui considerati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria agli articoli 8 e 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nuovi valori massimi annui di cui al capo I) e al capo II), lett. A), art.\n8, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente\ndall’1.1.02 in poi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla\ndata di sottoscrizione del presente AEC e stipulati prima di gennaio 2001, come\ndato iniziale di raffronto ai fini della individuazione del monte provvigionale\ndifferenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II),\nlett. B), art. 8, e ai fini della determinazione del tasso reale finale di\nincremento della clientela e\u002Fo del fatturato, di cui alla medesima\ndisposizione, si prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri\nproventi risultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza del 2001 (o\nle 8 liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001, nella\nipotesi del comma 5), art. 9, o le 12 liquidazioni trimestrali di competenza\ndegli anni 1999, 2000 e 2001, nella ipotesi del comma 6), art. 9, ovvero i\nrelativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal comma 4),\nart. 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 12 E 25\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO (AEC) 10 DICEMBRE 2014\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 10 dicembre 2014, in Roma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna\nl'Accordo che rinnova l'AEC 12.6.02;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato il presente AEC per provvedere alla redazione delle\ndisposizioni regolamentari, di cui agli artt. 12 e 25, AEC 10.12.14, in\nsostituzione del regolamento stipulato con AEC 12.6.02.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata\ndell'AEC 10.12.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DOVUTE A TITOLO DI INDENNITA' PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 1.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 10, capo I), AEC\n10.12.14, in caso di scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza\ncommerciale, verrà effettuato in costanza di rapporto presso il “Fondo per\nla risoluzione del rapporto”, gestito dall'ENASARCO. Sull'ammontare delle\nsomme versate dalle ditte l'Ente riconoscerà alle ditte medesime un interesse\nannuo pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare\nla piena gestione separata del ramo FIRR, al tasso di rendimento annuo\nrealizzato sul patrimonio complessivo investito dall'ENASARCO e, a partire dal\n1° anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata\ndel ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo\ndeterminato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti e rappresentanti di commercio\ndel settore artigianato della indennità per la risoluzione del rapporto, di\ncui all'art. 10, capo I), AEC 10.12.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 2.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ditte tenute all’applicazione dell’AEC 10.12.14 hanno l’obbligo di\niscrivere i propri agenti e rappresentanti al Fondo entro 30 giorni\ndall’inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicandola data di\ninizio del rapporto stesso e le generalità dell’agente o rappresentante,\nopportunamente documentate da certificati anagrafici forniti\ndall’interessato, e il relativo domicilio, specificando, quando l’agente o\nrappresentante sia una Società per azioni, o in accomandita per azioni, o a\nresponsabilità limitata, la denominazione di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio e i dati\nanagrafici dell’agente o rappresentante in base ai documenti forniti\ndall'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia una Associazione di fatto, una\nSocietà semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa\nall'Ente deve essere effettuata dalla ditta, mentre i dati relativi ai singoli\nsoci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad\nognuno di essi devono essere forniti a cura della Società agente o\nrappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare\nindividualmente i diritti derivanti dalla iscrizione all'Ente, che darà\ncomunicazione alla Società a cui l'interessato partecipa di tutti i\nprovvedimenti adottati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o\nrappresentanza entro 1 mese dalla cessazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 3.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme dovute a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto sulle\nprovvigioni e le altre somme liquidate nel corso di ogni anno civile (1 gennaio\n- 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza\ncommerciale nel corso dell'anno civile, gli scaglioni di cui all'art. 10, capo\nI), AEC 10.12.14, saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto\nnell'anno civile stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ditte mandanti dovranno compilare, all'interno del sito internet\ndell'ENASARCO, una distinta online, ottenendo in automatico il contributo FIRR\ndovuto. I relativi versamenti dovranno essere effettuati dalle ditte mandanti\nmediante bollettino bancario MAV o con addebito su c\u002Fc bancario (RID).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento sorgono dalla\ndata di ricezione dei singoli versamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a\ncarico delle ditte dall'art. 10, capo I), AEC 10.12.14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 4.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a\nnorma del precedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi alle\nprovvigioni liquidate dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione\ndell'agente o rappresentante all'Ente, gravati degli interessi di mora in\nmisura pari al doppio del tasso ufficiale di riferimento, ma comunque non\nsuperiori al 20% annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura\npari a quella suddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il termine\nprevisto dal precedente art. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme\navrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli\ninteressi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o\nrappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obiettivamente da causa non\nimputabile alle ditte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 5.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente istituisce nella gestione del “Fondo per l'indennità di\nrisoluzione del rapporto” (FIRR) per ciascun agente o rappresentante un conto\nindividuale, in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data\ndell'avvenuta ricezione di essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti\nderivanti dalla attribuzione annuale degli interessi di cui al comma 1), art. 1\no da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico dell'agente o\nrappresentante. Dagli interessi di cui al comma 1), art. 1, viene dedotta la\nquota utilizzata dall'Ente per la copertura delle spese di stipulazione e\ngestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero, di\ncui all'art. 12 dell'AEC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessi di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli\nconti individuali in misura percentuale pari alla incidenza dell'utile stesso\nsull'importo complessivo dei singoli conti individuali risultante al 31\ndicembre dell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 6.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o\nrappresentante, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo\ndi ciascun esercizio finanziario l'Ente trasmette a ciascun iscritto un\nriepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione “Indennità per la\nrisoluzione del rapporto” da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta\nmandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell'esercizio stesso,\ncomprensivi degli interessi accreditati, ai sensi del precedente art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto\nconto delle somme versate per l'indennità di risoluzione del rapporto e a\ncomunicare l'ammontare degli interessi di cui al precedente art. 1, di\nspettanza delle case mandanti, ma accreditati sui conti individuali degli\nagenti e rappresentanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 3 mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso\nsi intende approvato dagli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 7.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente liquiderà all'agente o rappresentante le somme accantonate a suo\nnome entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione del\nrapporto di agenzia, fermo restando che le somme non ancora accantonate al\nFondo verranno corrisposte all'agente o rappresentante direttamente dalla casa\nmandante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il rapporto di agenzia sia cessato per una delle cause di\nparticolare gravità imputabili all'agente o rappresentante, previste dall'art.\n10, capo I), comma 2), AEC 10.12.14 (ritenzione indebita di somme di spettanza\ndella preponente; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per\nuna sola ditta), le somme a titolo di indennità risoluzione rapporto non\nverranno liquidate all'agente, ma restituite alla casa mandante su richiesta\ndella stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ditta, per ottenere il rimborso delle somme di cui trattasi, dovrà\ntrasmettere all'Ente, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia\no rappresentanza commerciale, una dichiarazione, sottoscritta anche\ndall'agente, che attesti la causa di cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia tra le Parti sulla causa di cessazione del rapporto,\nl'Ente liquiderà le somme di cui trattasi ad esito del componimento della\ncontroversia, in via giudiziaria o stragiudiziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 8.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme disponibili nel Fondo indennità risoluzione rapporto a seguito\ndegli accantonamenti effettuati dalle case mandanti in applicazione della\npresente normativa verranno impiegate secondo piani di investimento deliberati\nannualmente dal Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, sentito il parere\ndi un Comitato paritetico formato dai rappresentanti delle Organizzazioni\ncongiuntamente stipulanti il presente AEC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le forme di impiego sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)titoli di Stato o garantiti dallo Stato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)annualità dovute dallo Stato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito\nfondiario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie\nsovvenzionate dallo Stato, mutui a cooperative edilizie di iscritti\nall'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) beni immobili, liberamente disponibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) mutui ipotecari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni\ncaso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di\nessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d)\nla percentuale dei fondi di ciascun anno ritenuta necessaria, dal Consiglio\nd’amministrazione, per assicurare in ogni momento la disponibilità delle\nsomme per le liquidazioni spettanti agli agenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI INFORTUNIO E RICOVERI OSPEDALIERI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto stabilito dall'art. 12 dell'AEC valgono le seguenti\ndisposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da\nparte dell'ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>1) Persone assicurate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono comprese nella assicurazione tutte le persone che, operando in\nforma individuale, abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza\ncommerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui\nviene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni\ngenerali di assicurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì ricompresi nella assicurazione gli agenti soci illimitatamente\nresponsabili delle Società di persone (snc e sas), che abbiano per oggetto\nesclusivo o prevalente l'esercizio della attività di agenzia e rappresentanza\ncommerciale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>2) Oggetto dell'assicurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio\nprofessionale ed extra professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di morte: liquidazione di € 40.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di invalidità permanente totale: liquidazione di €\n50.000,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si\napplicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata\ndall'ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assicurazione, inoltre, garantisce indennizzi nei casi di ricovero\nospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a\nmalattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, nonché in\ncaso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento chirurgico o\nper infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la\nregolamentazione del rapporto assicurativo vale quanto disposto dalle\ncondizioni particolari, di cui alla polizza stipulata dall'ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Adempimenti delle Parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La casa mandante, entro 30 giorni dalla instaurazione del rapporto, secondo\nquanto disposto dall'art. 16 dell'AEC, nonché dall'art. 2 delle presenti\ndisposizioni regolamentari, provvederà alla iscrizione dell'agente\nall'ENASARCO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà\ndirettamente, nei confronti dell'ENASARCO e\u002Fo della impresa assicuratrice, alle\nincombenze dallo stesso dettate e comunicategli per il conseguimento delle\nprestazioni assicurative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Cumulabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>}\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>}\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Finanziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli oneri sostenuti dall'ENASARCO per la stipulazione e la gestione\ndella polizza restano a carico delle case mandanti e sono coperti mediante\nl'utilizzo di una parte dell'interesse calcolato come indicato al comma 1) del\nprecedente art. 1 delle presenti disposizioni regolamentari spettante alle case\nmandanti sugli accantonamenti al FIRR.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            ",{"sicknesspay":44,"disabilitypay":48,"cbadate_end":52,"pensionfund":56,"jobclassifaction1":60,"healthinsurance":64,"contracttrial":68,"cbasignmultiple":72,"JOBTYPE_descriptions":76,"paidmaternityleave":80,"healthcareaccess":84,"cbadate_start":88,"healthinsurancerelatives":90,"contractseverancepay":94,"cbamemtrad":98,"unemploymentfund":102,"ONCERISE_trigger":106,"funeralpay":110},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"sicknesspay","Art. 12 - Malattia e infortunio. In caso","Art. 12 - Malattia e infortunio.\n\n\n\nIn caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli\nimpedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o\nrappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o\nrappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata\nmassima di 6 mesi nell'anno civile dall’inizio della malattia o dalla data\ndell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal\nprocedere alla risoluzione del rapporto.\n\nAlla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente\nper il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o\nrappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.\n\nIl titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato o infortunato,\ndeve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa\nha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della\norganizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto\na compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo\npattuizioni individuali più favorevoli.\n\nA favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o\nche siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e\ns.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio della attività\ndi agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza\nassicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da\ninfortunio e ricovero ospedaliero.\n\nLa polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i\nlimiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante\ndel presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato,\nindipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla\nFondazione ENASARCO con la propria assicurazione:\n\n\n\na)in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di €\n40.000,00;\n\nb)in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di\nun capitale di € 50.000,00.\n\n\n\nPer le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si\napplicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata\ndall'ENASARCO.\n\n\n\nc)In caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti\ndiagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento\nchirurgico o a ricovero per infortunio si applicherà quanto disposto nelle\ncondizioni previste nella polizza stipulata dall'ENASARCO.\n\n\n\nGli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte\ndella Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti\ncon l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case\nmandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3) del presente\nAEC.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","A favore degli agenti o rappresentanti c","A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o\nche siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e\ns.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio della attività\ndi agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza\nassicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da\ninfortunio e ricovero ospedaliero.\n\nLa polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i\nlimiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante\ndel presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato,\nindipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla\nFondazione ENASARCO con la propria assicurazione:\n\n\n\na)in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di €\n40.000,00;\n\nb)in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di\nun capitale di € 50.000,00.\n\n\n\nPer le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si\napplicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata\ndall'ENASARCO.\n\n\n\nc)In caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti\ndiagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento\nchirurgico o a ricovero per infortunio si applicherà quanto disposto nelle\ncondizioni previste nella polizza stipulata dall'ENASARCO.\n\n\n\nGli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte\ndella Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti\ncon l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case\nmandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3) del presente\nAEC.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbadate_end","Art. 22 - Decorrenza e durata. Il presen","Art. 22 - Decorrenza e durata.\n\n\n\nIl presente AEC entra in vigore il 1° gennaio 2015, ferme restando le\ndiverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà\nil 31 dicembre 2017, salvo quanto disposto dall'art. 23. Ove non venga disdetto\nin forma scritta da una delle Parti con un preavviso di 6 mesi, si intenderà\nrinnovato di anno in anno.\n\nIn caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia\nsostituito da un successivo Accordo.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"pensionfund","Art. 15 - Trattamento previdenza. In rel","Art. 15 - Trattamento previdenza.\n\n\n\nIn relazione a quanto previsto dall'art. 12, Accordo economico 30.6.38 e\nalle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della\nFondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il\n5.8.98 e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di\nconcerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione\neconomica il 24.9.98, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e\nrappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente AEC, viene attuato\nmediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle\nprovvigioni maturate dall'agente o rappresentante e da un pari contributo a\ncarico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto\ndella liquidazione delle provvigioni stesse.\n\nI contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni maturate nell'anno\nnel limite di un massimale provvigionale annuo. L'aliquota contributiva, a\ncarico delle ditte mandanti e dagli agenti o rappresentanti in misura\nparitetica, e i massimali provvigionali annui sono determinati rispettivamente\ndall'art. 4 e dall'art. 5 del vigente regolamento delle attività istituzionali\ndella Fondazione ENASARCO.\n\nIl trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli\neffetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale\nsiano esercitate da Società per azioni o da Società a responsabilità\nlimitata.\n\nNella ipotesi predetta, le ditte mandanti e gli agenti o rappresentanti\ncostituiti sotto forma di Società per azioni o Società a responsabilità\nlimitata sono però tenute al versamento di un contributo su tutte le\nprovvigioni corrisposte. Il citato contributo e la sua ripartizione fra ditte\nmandanti e agenti o rappresentanti costituiti sotto forma di Società di\ncapitali è determinato dall'art. 6 del vigente regolamento delle attività\nistituzionali della Fondazione ENASARCO.\n\nFino al 30.6.56 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono\nintegralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo\nscioglimento del contratto, come previsto dall'art. 10, dalle competenze\nspettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO,\nai sensi dell'art. 12, Accordo 30.6.38 e successivi aggiornamenti.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"jobclassifaction1","Agli effetti del presente AEC e in confo","Agli effetti del presente AEC e in conformità agli artt. 1742 e 1752 CC,\nindipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle Parti:",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"healthinsurance","DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA STIPUL","DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI\n\nPER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA\n\nDI INFORTUNIO E RICOVERI OSPEDALIERI\n\n\n\nIn relazione a quanto stabilito dall'art. 12 dell'AEC valgono le seguenti\ndisposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da\nparte dell'ENASARCO.\n\n\n\n1) Persone assicurate.\n\n\n\nSi intendono comprese nella assicurazione tutte le persone che, operando in\nforma individuale, abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza\ncommerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui\nviene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni\ngenerali di assicurazione.\n\nSono altresì ricompresi nella assicurazione gli agenti soci illimitatamente\nresponsabili delle Società di persone (snc e sas), che abbiano per oggetto\nesclusivo o prevalente l'esercizio della attività di agenzia e rappresentanza\ncommerciale.\n\n\n\n2) Oggetto dell'assicurazione.\n\n\n\nL'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio\nprofessionale ed extra professionale:\n\n\n\na)in caso di morte: liquidazione di € 40.000,00;\n\nb)in caso di invalidità permanente totale: liquidazione di €\n50.000,00.\n\n\n\nPer le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si\napplicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata\ndall'ENASARCO.\n\nL'assicurazione, inoltre, garantisce indennizzi nei casi di ricovero\nospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a\nmalattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, nonché in\ncaso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento chirurgico o\nper infortunio.\n\nPer la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la\nregolamentazione del rapporto assicurativo vale quanto disposto dalle\ncondizioni particolari, di cui alla polizza stipulata dall'ENASARCO.\n\n\n\n3) Adempimenti delle Parti.\n\n\n\nLa casa mandante, entro 30 giorni dalla instaurazione del rapporto, secondo\nquanto disposto dall'art. 16 dell'AEC, nonché dall'art. 2 delle presenti\ndisposizioni regolamentari, provvederà alla iscrizione dell'agente\nall'ENASARCO.\n\nIn caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà\ndirettamente, nei confronti dell'ENASARCO e\u002Fo della impresa assicuratrice, alle\nincombenze dallo stesso dettate e comunicategli per il conseguimento delle\nprestazioni assicurative.\n\n\n\n4) Cumulabilità.\n\n\n\n}\n\n}\n\n\n\n5) Finanziamento.\n\n\n\nTutti gli oneri sostenuti dall'ENASARCO per la stipulazione e la gestione\ndella polizza restano a carico delle case mandanti e sono coperti mediante\nl'utilizzo di una parte dell'interesse calcolato come indicato al comma 1) del\nprecedente art. 1 delle presenti disposizioni regolamentari spettante alle case\nmandanti sugli accantonamenti al FIRR.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"contracttrial","Art. 4 - Contratto a tempo determinato. ","Art. 4 - Contratto a tempo determinato.\n\n\n\nLe norme previste nel presente AEC si applicano anche al contratto a tempo\ndeterminato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione,\ncomunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.\n\nNei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi la casa\nmandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della\nscadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del\nmandato.\n\nIn caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di\nattività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo\ndi prova solo nel primo rapporto.\n\nIl contratto a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle due\nParti dopo la scadenza del suo termine si trasforma a tempo indeterminato.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"cbasignmultiple","-CNA, rappresentata dal presidente Danie","-CNA, rappresentata dal presidente Daniele Vaccarino e dal segretario\ngenerale Sergio Silvestrini, coadiuvati dal responsabile del Dipartimento\nRelazioni sindacali Stefano Di Niola e dal responsabile Ufficio Politiche\ncontrattuali Maurizio De Carli;\n\n-CONFARTIGIANATO Imprese, rappresentata dal presidente Giorgio Merletti e\ndal segretario generale Cesare Fumagalli, coadiuvati dal direttore dell'Area\nRelazioni sindacali Riccardo Giovani, dal funzionario del settore contrattuale\nFabio Antonilli e Paolo Ravagli della medesima Direzione;\n\n-CASARTIGIANI, rappresentata dal presidente Giacomo Basso, con l'assistenza\ndel direttore Nicola Molfese;\n\n-CLAAI, rappresentata dal presidente Stefano Fugazza, dal vice presidente\nAlessandro Limatola, dal vice presidente vicario Orazio Platania e dai sigg.\nFranco Prinzivalli, Walter Mariani, Ernesto Iemmolo, Giuseppe Megliola, Giorgio\nVioli, Silvio Guerrieri, Adolfo Giampaolo, Ruggero Go, assistiti dal segretario\ngenerale Marco Accornero, da Pasquale Maiocco e Rita Balzoni",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"JOBTYPE_descriptions","Art. 1 - Definizione dell'agente - Sfera","Art. 1 - Definizione dell'agente - Sfera di applicazione.\n\n\n\nIl presente AEC regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di\ncommercio rappresentati dalle Associazioni sindacali contraenti e le aziende\nartigiane mandanti rappresentate da CNA, CONFARTIGIANATO Imprese, CASARTIGIANI\ne CLAAI.\n\nAgli effetti del presente AEC e in conformità agli artt. 1742 e 1752 CC,\nindipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle Parti:\n\n\n\na)è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più\nditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona in\nqualunque modo essa avvenga, purché i contratti siano riferibili all'attività\ndi promozione posta in essere;\n\nb)è rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o\npiù ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata\nzona.\n\n\n\nL'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma e\nindipendente, nella osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai\nsensi dell'art. 1746 CC, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari\npredeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 CC devono tenere conto\ndell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad\ninformare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui\nopera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla\nesecuzione delle sue attività.\n\nIl presente AEC si applica anche alle Società aventi per oggetto esclusivo\no prevalente l'esercizio delle attività di cui al comma 2) del presente\narticolo, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'AEC stesso,\nnonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di\nvendere esclusivamente a privati consumatori.\n\nLe norme del presente AEC - salvo quelle di cui agli artt. 10, 11 e 13 - non\nsono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza\na coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di\nprodotti.\n\n\n\n\n\nChiarimento a verbale all'art. 1.\n\n\n\n1)\n\nLe parti si danno atto che nella definizione di cui al comma 2), lett. a) e\nb), rientrano anche gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti in\n“tentata vendita”, a condizione che vengano rispettati i principi di\nautonomia e indipendenza nello svolgimento dell’attività e che non siano\nprevisti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.\n\n\n\n2)\n\nLa proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione\ndiretta a una delle Parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano\nconosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo comunicato o a quello\ndella sede legale del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza\ncolpa, nella impossibilità di averne notizia.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"paidmaternityleave","Art. 13 - Gravidanza e puerperio. In cas","Art. 13 - Gravidanza e puerperio.\n\n\n\nIn caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto\nresterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante\nmedesima, per un periodo di 12 mesi, all'interno dei quali deve collocarsi la\ndata del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si\nasterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.\n\nLa disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso\ndi adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi\ndeve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.\n\nNei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. 4, 5 e 6,\nlegge 22.5.78 n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su\nrichiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi.\n\nDurante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la\nfacoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di\nagenzia o rappresentanza ovvero a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.\n\nLa titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel\ncorso dei predetti periodi, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto\nl'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga della organizzazione\ndell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a\ncompensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a\nconclusione direttamente dalla azienda o dal sostituto nei predetti periodi di\nastensione, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini\npervenuti durante tali periodi di astensione per effetto dell'attività in\nprecedenza svolta dall'agente o rappresentante.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"healthcareaccess","Art. 21 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 21 - Assistenza sanitaria integrativa.\n\n\n\nLe parti stipulanti il presente AEC convengono di istituire una Commissione\nparitetica volta a formulare proposte in merito alla possibilità di realizzare\nun sistema di assistenza sanitaria integrativa anche per gli agenti e\nrappresentanti di commercio; nella discussione si terrà conto della esperienza\nconsolidata nel comparto artigiano.",{"bindId":89,"name":54,"text":55},"cbadate_start",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"healthinsurancerelatives","1) Persone assicurate. Si intendono comp","1) Persone assicurate.\n\n\n\nSi intendono comprese nella assicurazione tutte le persone che, operando in\nforma individuale, abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza\ncommerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui\nviene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni\ngenerali di assicurazione.\n\nSono altresì ricompresi nella assicurazione gli agenti soci illimitatamente\nresponsabili delle Società di persone (snc e sas), che abbiano per oggetto\nesclusivo o prevalente l'esercizio della attività di agenzia e rappresentanza\ncommerciale.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"contractseverancepay","I) Indennità di risoluzione del rapporto","I) Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR).\n\n\n\nAll'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante\nuna indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate,\nsecondo le misure di seguito riportate:\n\n\n\nAGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO\n\n\n\n-4% sulla quota di provvigioni fino ad € 12.400,00 annui;\n\n-2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01 annui ed €\n18.600,00 annui;\n\n-1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui.\n\n\n\nAGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO\n\n\n\n- 4% sulla quota di provvigioni fino ad € 6.200,00 annui;\n\n- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui ed €\n9.300,00 annui;\n\n- 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.\n\n\n\nL'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le\nipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello\nstesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie\ndi sotto elencate:\n\n\n\n- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;\n\n- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola\nditta.\n\n\n\nLe somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente\nnell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto\nprevisto dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 16. Nel medesimo\nregolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore\ndella casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo\nstesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi\ndi decadenza di cui sopra.\n\nLe somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della\nFondazione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto sono\ndefinitivamente acquisite a favore dell'Agente di commercio in relazione al\nquale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla\nFondazione.\n\nLe parti stipulanti, ferma restando la obbligatorietà dell'accantonamento\ndel FIRR presso l'ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una\nCommissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla\ntrasformazione in senso previdenziale della indennità di cui al presente capo\nI). Le risultanze dei lavori della Commissione paritetica saranno sottoposte\nalle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"cbamemtrad","-USARCI (Unione Sindacati Agenti e Rappr","-USARCI (Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani),\nrappresentata dal presidente Umberto Mirizzi, dal segretario Antonello\nMarzolla, dal tesoriere Nicola Zampiron, dal vice presidente vicario Mario\nNicolai, dai vice presidenti Giovanni Di Pietro, Luigi Doppietto, Giovanni\nMontato, Claudio Carnevali e da Massimiliano Baldini degli Uffici\nFederazione;\n\n-FNAARC (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di\nCommercio), rappresentata dal suo presidente Adalberto Corsi, dal vice\npresidente vicario Antonio Franceschi, dai vice presidenti Domenico Ambra e\nThor Evans Carlson, dal componente della Giunta Esecutiva Giovanni Boni e da\nAngelo Bellardini, Pasquale Miglio e Giancarlo Verginelli;\n\n-FIARC (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio),\nrappresentata da Domenica Cominci, Fabio D'Onofrio, Enrico Guida, Luigi Lupi,\nAntonino Marcianò, Andrea Parrini e Diego Terreno;\n\n-FILCAMS\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e\nServizi), rappresentata dal segretario generale Maria Grazia Gabrielli, dal\nresponsabile nazionale del settore Danilo Lelli, dai segretari nazionali Elisa\nCamellini, Cristian Sesena, Giuliana Mesina, Fabrizio Russo, Daria Banchieri,\ndal presidente del C.D. Andrea Righi e dai componenti del Comitato Direttivo\nNazionale: Anile Lucia, Arcagni Barbara, Arricale Benedetto, Aryane Errasse\nZahira, Baccaglini Paolo, Baidaouj Salah, Baldo Antonio, Balestrieri Francesca,\nBassetti Paola, Battistini Luca, Beretta Marco, Bernardini Cinzia, Bevilacqua\nVincenzo, Bezzi Marina, Bianchi Massimiliano, Bigazzi Sabina, Bindocci\nMassimiliano, Boccafogli Ilaria, Bonini Massimo, Botteghi Mirco, Brigeno\nYaritza, Brotini Luisella, Bruno Maria, Bucchioni Giovanni, Buillet Isabelle,\nBuonanno Ugo, Buonopane Francesco, Buranel Luisa, Buzzo Aurelia, Caiolo Monja,\nCalaresu Mirco, Campioni Silvano, Cappellieri Roberto, Caramelle Roland,\nCardinali Stefania, Caridi Samantha, Carniato Nadia, Carpinetti Michele,\nChierici Luca, Ciampa Rosa, Cimini Beatrice, Cisneros Ana Laura, Colarusso\nLoredana, Colombo Pieralberto, Comiti Luca, Corallo Daniela, Cornigli Roberto,\nCraighero Cinzia, Cretu Adriana, Cristiani Paolo, D'Aquanno Silvio, De Carli\nMauro, De Carolis Francesca, De Filippis Nicola, De Marco Anna, De Pantz\nCecilia, De Rosa Carmine, Della Volpe Carla, Di Francesco Concetta, Di Labio\nAlessio, Di Martino Laura, Di Simone Alessandra, Di Tuoro Luana, Di Ventura\nFranco, Dilernia Paola, Laviola Iole, Evangelista Giorgia, Fanzecco Simona,\nFasulo Attilio, Ferretti Andrea, Fiamingo Damiana, Filice Adriano, Fois Fabio,\nFolegatti Attilio, Fontana Elisa, Foto Sennait Ras Selomon, Fradanni Pieralba,\nFragassi Valentina, Franceschini Franco, Frasanni Loredana, Fresi Paola, Fruci\nElisabetta, Gaggi Maruska, Gagni Luisella, Galarza Wendy Paula, Galati Mario,\nGarganigo Ivan, Garufi Carmelo, Gatti Ilaria, Gelsomino Antonio, Giannessi\nLaura, Giorgini Maria, Giorgini Lorena, Giulivi Riccardo, Gomez Sara, Grechi\nSonia, Grementieri Veruska, Grieco Antonio, Griffini Roberta, Grigolato\nMargherita, Guglielmi Gabriele, Gugliotta Stefano, Lazzaroni Romeo, Leonardi\nSalvatore, Lieto Raffaele, Lucchi Barbara, Luppino Elisa, Macchia Cinzia, Magni\nIgor, Mandato Francesca, Manieri Roberta, Manocchio Maria, Marchetti Desirè,\nMarin Umberto, Mastrocola Luciana, Mastrogiovanni Guglielmo, Medos Xiomara,\nMesturino Elisabetta, Migliorati Mirelva, Migliorini Marinella, Milazzo Nella,\nMolinari Fiorenzo, Montagna Amedeo, Montagni Andrea, Montalti Paolo, Morini\nSilvana, Moscatello Joice, Nappa Maria Rosaria, Neglia Barbara, Nicoli Stefano,\nNonato Jeff, Nughes Giovanni, Ortolani Giorgio, Pagaria Sandro, Papagna Mario,\nPavolucci Isabella, Pellegrini Susanna, Pelliccia Alessandra, Petrillo Laura,\nPezzotti Vittorio, Pieracci Ombretta, Pinton Cinzia, Pisani Stefania, Pittalis\nGiuseppina, Pizzo Pino, Pompei Alessandro, Ponti Licia, Primiterra Daniela,\nProdi Fiorella, Proietti Carlo, Pronio Giuseppina, Protopapa Antonella, Rossi\nMariacarla, Roversi Debora, Saccomani Paolo, Salvadori Sandra, Sanna Luca,\nSantini Alberto, Santini Gianmario, Sasia Loredana, Scarnati Luigi, Schiavone\nVito, Severino Domenico, Sgargi Emiliano, Sorrentino Stefania, Sovilla Sonia,\nSpeca Emilio, Spelta Carla, Spina Franco, Spinelli Antonella, Spitaleri\nTiziana, Surian Maurizio, Taglialatela Simonetta, Tagliati Veronica, Talenti\nEnrico, Tanzini Marzia, Tassinati Fabrizio, Tavolino Salvatore, Trovato\nStefania, Trunfio Francesco, Turchetti Luca, Turcotto Simone, Turello Cinzia,\nVentrone Cesare, Vitolo Maria, Zambon Monica, Zambonati Antonella, Zanoni\nFloriano,\n\ncon l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL)\nrappresentata dal segretario confederale Fabrizio Solari e del responsabile\ndipartimento Terziario e Reti Rosario Strazzullo;\n\n-FISASCAT\u002FCISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali\nAffini e del Turismo), rappresentata dal segretario generale Pierangelo\nRaineri, dal segretario generale aggiunto Giovanni Pirulli, dai segretari\nnazionali: Vincenzo Dell'Orefice, Ferruccio Fiorot, Rosetta Raso e da: Mirco\nCeotto, Marco Demurtas, Alfredo Magnifico, Mario Piovesan, Daniela Rondinelli,\nElena Maria Vanelli (coordinatrice donne), dell'Ufficio sindacale, da Dario\nCampeotto (presidente AQuMT), unitamente a una delegazione trattante composta\nda: Hansjoerg Adami, Claudio Alessandrini, Giovanna Ammendola, Patrizia\nAntonini, Antonio Arcadio, Massimiliano Arighi, Giuseppe Atzori, Silvia Michela\nAvanzino, Lamberto Avanzo, Gianluca Bagnolini, Antonio Baldassarre, Dario\nBattuello, Patrizia Bellini, Alfonso Bellomo, Luca Benfenati, Rita Bernardini,\nBeatrice Bernini, Federica Bertelloni, Sandra Bertolaso, Romina Bertolino,\nGiovanna Bettoni, Carlo Biondi Bendinelli, Antonio Bisceglia, Aurora Blanca,\nGiuseppe Boccuzzi, Marco Bodon, Luca Bottani, Gianfranco Brotto, Antonio\nCalabretta, Domenica Calabrò, Angela Calò, Stefano Calvi, Paola Camera,\nPatrizia Cannizzo, Michela Capobianco, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera\nCarasi, Eleonora Careddu, Irmo Caretti, Salvatore Carofratello, Assunta Caruso,\nPiero Casali, Giovanna Catizone, Laura Chiarini, Stefania Chicca, Gabriella\nChiocchetti, Valter Chiocci, Stefania Chirico, Alberto Citerio, Gildo Comerci,\nCelestino Comi, Giovanni Battista Comiati, Luigi Conte, Assunta Cortazzo,\nAntonio Coscia, Carlo Costantini, Antonella Cozzolino, Aleksandra Cvjetkovic,\nSalvatore D'Agostino, Vincenza De Leo, Enrico De Peron, Carla Destefanis,\nFrancesco Di Antonio, Mauro Di Lavanzo, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco,\nCarlo Di Paola, Guido Di Pilla, Luca Di Polidoro, Stefano Diociaiuti, Angelo\nD'Isanto, Edoardo Dorella, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Gianni Elmi Andretti,\nGiovanna Eustachi, Giulia Falcucci, Isabella Faraci, Adalberto Farina, Davide\nFavero, Fabrizio Ferrari, Michelangelo Ferrigni, Vincenzo Fioravante, Antonino\nFiorenza, Lidia Forli, Silvia Foschini, Davide Frigelli, Stefano Galli,\nElisabetta Gallina, Adriano Giacomazzi, Barbara Girardi, Enrico Gobbi, Simona\nGola, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giuseppe Pietro Ianni, Lucia\nIncerti, Alessandro Ingrosso, Angela Lazzaro, Annette Lerna, Fortunato Lo Papa,\nOlga Longo, Diego Lorenzi, Luca Maestripieri, Ernesto Magnifico, Patrizia\nManca, Rossana Mandelli, Gilberto Marino Mangone, Luca Marcazzan, Sergio\nMarcelli, Alessandro Marcellino, Lucio Marchesin, Maurizio Marcolin, Diego\nMarcomini, Barbara Marini, Diego Marini, Salvatore Marrone, Alessandro\nMartignetti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza, Germano Medici, Maria Giovanna\nMela, Simona Menegale, Daniele Meniconi, Elisa Miani, Paolo Miranda, Pasquale\nMonfrecola, Cristiano Montagnini, Carlo Monte, Biagio Montefusco, Domenico\nMontillo, Aniello Montuolo, Raffaele Montuori, Michele Muggianu, Daniela\nMuscianisi, Michele Musumeci, Valerio Natili, Ivan Notarnicola, Elisabetta\nOppici, Marco Paialunga, Domenico Panariello, Roberto Pascucci, Nicola\nPegoraro, Silvia Pergola, Simone Pesce, Fabio Petraglia, Luigino Pezzuolo,\nGiorgio Piacentini, Leonardo Piacquaddio, Leonardo Piccinno, Cinzia\nPietrosanto, Teresa Pintacorona, Pietro Pizzingrilli, Francesca Pizzo, Alberto\nPluda, Rita Lucia Ponzo, Monica Porcedda, Orlando Procopi, Elmar Pruenster,\nGraziella Ramaglia, Nicola Ramogida, Marie Rosanne Riche, Marta Righetti,\nVincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Simona Rossi Querin, Marco Ruggeri, Tullio\nRuffoni, Andrea Sabaini, Vittorio Salsedo, Diego Santellani, Silvio Natale\nSantrone, Nausica Sbarra, Antonio Scaini, Angelo Scarcello, Massimiliano\nScialanca, Milena Sega, Giuseppina Sferruzza, Angelo Sgobbo, Rosa Silvestro,\nGesualdo Sireci, Rolando Sirni, Enrico Solavagione, Selena Soleggiati, Marco\nSquartini, Mirko Talamone, Fernando Taraborrelli, Carmela Tarantini, Giuseppe\nTognacca, Luca Trinchitella, Salvatore Tripepi, Michele Vaghini, Maria Teresa\nVavassori, Eugenio Enzo Vento, Mar-4\n\n-4\n\ncon l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)\nrappresentata dal segretario generale CISL Annamaria Furlan;\n\n-UILTuCS\u002FUIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi,\nrappresentata da Emilio Fargnoli, Anna Maria Selvaggio e Paolo Andreani;\n\n-(UGL Terziario) (Unione Generale del Lavoro Terziario, rappresentata dal\nsegretario nazionale Luca Malcotti, dalla segreteria nazionale Luigi De Mitri\nPugno, dalle strutture territoriali nelle persone di Luca Matrigiani e Emilio\nNavarra, assistite dal segretario confederale UGL Ornella Petillo\n\n\n\nad esito delle trattative intercorse per il rinnovo della regolamentazione\ncollettiva che disciplina i rapporti tra agenti e rappresentanti di commercio e\nle imprese mandanti, è stato sottoscritto l'allegato Accordo economico\ncollettivo (AEC) con le relative disposizioni regolamentari, in sostituzione\ndell'AEC 12.6.02.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"unemploymentfund","A tal fine si conviene che l'indennità d","A tal fine si conviene che l'indennità di scioglimento del contratto sia\ncomposta da:\n\n\n\n-l'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) accantonata dalla ditta\nmandante nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO e\nriconosciuta all'agente o rappresentante anche in assenza di un incremento\ndella clientela e\u002Fo del giro di affari;\n\n-l'indennità suppletiva di clientela (capo II) riconosciuta all'agente o\nrappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e\u002Fo del giro\ndi affari;\n\n-l'indennità meritocratica (capo III) collegata all'incremento della\nclientela e\u002Fo del giro di affari, nei termini e alle condizioni stabilite al\nsuccessivo capo III del presente articolo.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"ONCERISE_trigger","Art. 11 - Determinazione indennità merit","Art. 11 - Determinazione indennità meritocratica.\n\n\n\nL’indennità meritocratica è determinata come segue:\n\n\n\n1)\n\nsi individua il valore dell'incremento della clientela e\u002Fo giro di affari\nprendendo in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e\ndi ogni altro compenso percepito dall'agente o rappresentante di commercio.\n\nDetto valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra i\nguadagni complessivi risultanti dalle ultime 4 liquidazioni trimestrali e\nquelli risultanti dalle prime 4 liquidazioni trimestrali, applicando a questi\nultimi i coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro.\n\nNel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all’atto\ndella cessazione siano in corso da più di 5 anni, il valore dell'incremento si\ndetermina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di\ncompetenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 2 anni di durata del\nrapporto (ultime 8 liquidazioni trimestrali) e la media annua delle provvigioni\ndi competenza dell'agente o rappresentante nei primi 2 anni di durata del\nrapporto (prime 8 liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli indici ISTAT\nper i crediti di lavoro).\n\nNel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto\ndella cessazione siano in corso da oltre 10 anni, il valore dell'incremento si\ndetermina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di\ncompetenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 3 anni di durata del\nrapporto (ultime 12 liquidazioni trimestrali) e la media annua delle\nprovvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 3 anni di\ndurata del rapporto (prime 12 liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli\nindici ISTAT per i crediti di lavoro).\n\nIl raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va\neffettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in\ndiminuzione intervenute in corso del rapporto e riguardanti il territorio, la\nclientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno\nneutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle\nParti, ai fini specifici qui considerati;\n\n\n\n2)\n\nsi individua il “periodo di prognosi”, come da tabella in calce al\npresente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante e alla\ndurata del rapporto, stimando così la durata del periodo nel corso del quale\nla ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta\ndall’agente o rappresentante;\n\n\n\n3)\n\nsi determina il “tasso di migrazione” della clientela, come da tabella\nin calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o\nrappresentante e alla durata del rapporto contrattuale;\n\n\n\n4)\n\nsi sottrae, per il 1° anno del periodo di prognosi, il citato tasso di\nmigrazione del valore dell’incremento di cui al punto 1). Per gli anni\nsuccessivi del periodo di prognosi il medesimo tasso di migrazione viene\nsottratto dal valore determinato per l’anno di prognosi precedente. Si\nsommano i risultati così ottenuti;\n\n\n\n5)\n\nsi diminuisce forfettariamente l’importo ottenuto di una percentuale\nvariabile pari:\n\n\n\n- al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5\nanni;\n\n- al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni e inferiore\no uguale a 10 anni;\n\n- al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni;\n\n\n\n6)\n\nsi confronta l'indennità meritocratica calcolata in base ai precedenti\npunti con il valore massimo della indennità previsto dal comma 3), art. 1751\nCC, vale a dire la media annua delle provvigioni negli ultimi 5 anni di durata\ndel rapporto, oppure nel periodo lavorato se la durata del rapporto è stata\ninferiore a 5 anni. Qualora l'importo calcolato ecceda il tetto massimo,\nl'indennità sarà pari a quest'ultimo;\n\n\n\n7)\n\nsi detrae dalla indennità meritocratica ottenuta l'indennità di\nrisoluzione del rapporto e l'indennità di clientela di cui all'art. 10, capi\nI) e II).\n\n\n\nPer chiarire meglio il sistema di calcolo sopra delineato si riporta in\nappendice al presente AEC un esempio di calcolo fondato su dati ipotetici.\n\nPer gli agenti e rappresentanti incaricati da imprese editoriali la\ndifferenza tra le provvigioni iniziali e finali, eccedente la misura del 12%\nviene presa in considerazione ai fini della indennità meritocratica nel limite\ndel 65%.\n\n\n\n\n\nTABELLA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      tipologia\n\n        \n        \n      \n      periodo di prognosi\n\n        (anni di proiezione)\n\n        \n        \n      \n      tasso di migrazione  \n      \n    \n    \n      agente monomandatario\n\n        con durata inferiore\n\n        o uguale a 5 anni\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        2,25\n      \n      \n        \n\n        15%\n      \n    \n    \n      agente monomandatario\n\n        con durata superiore\n\n        a 5 anni e inferiore\n\n        o uguale a 10 anni\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        2,75\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        20%\n      \n    \n    \n      agente monomandatario\n\n        con durata superiore\n\n        a 10 anni\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        3,25\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        35%\n      \n    \n    \n      agente plurimandatario\n\n        con durata inferiore\n\n        o uguale a 5 anni\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        2,00\n      \n      \n        \n\n        17%\n      \n    \n    \n      agente plurimandatario\n\n        con durata superiore\n\n        a 5 anni e inferiore\n\n        o uguale a 10 anni\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        2,50\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        22%\n      \n    \n    \n      agente plurimandatario\n\n        con durata superiore\n\n        a 10 anni\n      \n      \n        \n\n        3,00\n      \n      \n        \n\n        37%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nNorma transitoria n. 1 all'art. 10.\n\n\n\nI valori massimi annui di cui ai capi I) e II), art. 10, si applicano sulle\nprovvigioni e le altre somme di competenza dell'agente o rappresentante\ndall’1.1.02 in poi. Per i periodi precedenti al 2002 si applicano i massimali\nstabiliti dagli Accordi economici collettivi vigenti negli anni di riferimento\nper i quali si effettua il conteggio.\n\n\n\n\n\nNorma transitoria n. 2 agli artt. 10 e 11.\n\n\n\nPer i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla\ndata di sottoscrizione del presente AEC e stipulati prima dell’1.1.14,\ncontinuerà ad esser applicata fino al 31.12.15 la disciplina prevista dagli\nartt. 10 e 11, AEC 12.6.02 annessi in appendice, riferiti esclusivamente alla\nquantificazione delle indennità escludendo la posticipazione a qualsiasi altra\ncondizione e a decorrere dall’1.1.16 verrà applicata la disciplina stabilita\ndagli artt. 10 e 11 del presente AEC a condizione che i citati contratti di\nagenzia e rappresentanza commerciale rimangano in vigore per almeno altri 5\ntrimestri dalla citata data dell’1.1.16. In assenza di tale condizione verrà\napplicata soltanto la disciplina stabilita dagli artt. 8 e 9, AEC 12.6.02.\n\nL'applicazione, fino al 31.12.15, della disciplina prevista dagli artt. 8 e\n9, AEC 12.6.02, comporta - per la determinazione della indennità meritocratica\n- che, come dato finale di raffronto ai fini della individuazione del monte\nprovvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al\ncapo II), lett. B), art. 10, e ai fini della determinazione del tasso di\nincremento della clientela e\u002Fo del fatturato, di cui alla medesima\ndisposizione, si prendano in considerazione le provvigioni e gli altri proventi\nrisultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza del 2015 (o la media\nannua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 8 liquidazioni\ntrimestrali di competenza degli anni 2015 e 2014, nella ipotesi che, dalla data\ndi sottoscrizione del rapporto di agenzia fino al 31.12.15, il rapporto di\nagenzia stesso sia in corso da più di 5 anni, o la media annua delle\nprovvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 12 liquidazioni trimestrali\ndi competenza degli anni 2015, 2014 e 2013 nella ipotesi che, dalla data di\nsottoscrizione del rapporto di agenzia fino al 31.12.15, il rapporto di agenzia\nstesso sia in corso da più di 10 anni.\n\nAi fini della determinazione della indennità meritocratica mediante\nl'applicazione, a decorrere dall’1.1.16, della disciplina stabilita dagli\nartt. 10 e 11 del presente AEC si assumerà:\n\n\n\n-come dato iniziale di raffronto ai fini della individuazione del monte\nprovvigionale differenziale su cui applicare il periodo di prognosi e il tasso\ndi migrazione di cui all'art. 11, punti 2) e 3), le provvigioni e gli altri\nproventi risultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza del 2016 (o\nla media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 8\nliquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016 e 2017, nella ipotesi\nche, dall’1.1.16 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il\nrapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 5 anni, o la media annua\ndelle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 12 liquidazioni\ntrimestrali di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018, nella ipotesi che,\ndall’1.1.16 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto\nstesso abbia avuto una durata superiore ai 10 anni);\n\n-come data di inizio del contratto di agenzia e di rappresentanza\ncommerciale la data dell’1.1.16 ai fini della individuazione del periodo di\nprognosi (art. 11, punto 2), del tasso di migrazione (art. 11, punto 3) e della\ndiminuzione forfettaria (art. 11, punto 5).\n\n\n\nDalla indennità meritocratica così determinata si detrarranno unicamente\ngli importi della indennità di risoluzione del rapporto (art. 10, capo I) e\ndella indennità suppletiva di clientela (art. 10, capo II) spettanti\nall'agente o rappresentante di commercio a decorrere dal 2016.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"funeralpay","2) Oggetto dell'assicurazione. L'assicur","2) Oggetto dell'assicurazione.\n\n\n\nL'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio\nprofessionale ed extra professionale:\n\n\n\na)in caso di morte: liquidazione di € 40.000,00;\n\nb)in caso di invalidità permanente totale: liquidazione di €\n50.000,00.\n\n\n\nPer le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si\napplicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata\ndall'ENASARCO.\n\nL'assicurazione, inoltre, garantisce indennizzi nei casi di ricovero\nospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a\nmalattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, nonché in\ncaso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento chirurgico o\nper infortunio.\n\nPer la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la\nregolamentazione del rapporto assicurativo vale quanto disposto dalle\ncondizioni particolari, di cui alla polizza stipulata dall'ENASARCO.\n\n\n\n3) Adempimenti delle Parti.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale comparto artigiano 2015-2017 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2017-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio all'ingrosso\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMPRO41_1\">\n                Associazioni professionali: &rarr;&nbsp;\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMPRO41_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayamount\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_perc\">\n                TFR dopo cinque anni di servizio (percentuale dello stipendio mensile): &rarr;&nbsp;Insufficient data&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_perc_1_tenure\">\n                TFR dopo un anno di servizio (percentuale dello stipendio mensile): &rarr;&nbsp;Insufficient data&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[119],{"title":37,"slug":33},[121],{"type":122,"data":123},"call_to_action_body_block",{"title":124,"description":125,"variant":126,"link":127},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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