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2019\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 29 gennaio 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 29 gennaio 2019, presso la sede di Roma dell’Agenzia nazionale\nper l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA\n– , si sono incontrati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo\nd’impresa rappresentata da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Antonio Migliardi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Giuseppe Galati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gabriella Forte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Renato Gemma\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>e le OO.SS della stessa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FISAC-CGIL rappresentata da: Stefano Massari, Filippo Rizzo, Antonio\nFormichella, Leonilda Cesarano, Daniela Untolini Bocci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FIRST-CISL rappresentata da: Giuseppe Di Pietro, Francesco Pompili,\nRaffaella Terenzi, Gaetano Morgese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•UILCA-UIL rappresentata da: Giuliana Cecchi, Antonio Marrone, Mario\nSetaro, Maurizio Mazzotta, Sergio Ianniello;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerata l’evoluzione del quadro normativo e l’Accordo di rinnovo del\nCCNL del 25 luglio 2017, hanno completato la redazione del testo coordinato del\npresente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati\ndelle Aziende del Gruppo Invitalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA Le RSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISAC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRST-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILCA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 1 - Campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato dei\ndipendenti Quadri e Impiegati, dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione\ndegli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – Invitalia SpA (nel seguito per\nbrevità “Invitalia S.p.A.” o, alternativamente, “Invitalia”) e di\ntutte le Società direttamente controllate che svolgono attività funzionali\nalle attività di Invitalia SpA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per definire la funzionalità si individuano i seguenti elementi congiunti\ndi valutazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- partecipazione azionaria maggioritaria da parte di Invitalia SpA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività omogenea e strumentale alla stessa Invitalia SpA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di costituzione di nuove società, previo incontro di verifica del\ncarattere di funzionalità sopra esposto, il contratto di lavoro verrà\napplicato fin dalla costituzione della società stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di acquisizione di nuove società, le Parti si incontreranno per\nvalutare l’applicazione del presente CCNL anche alle società acquisite; in\ncaso affermativo, l’esame congiunto proseguirà per definire tempi e\nmodalità della transizione al presente CCNL nonché le necessarie regole di\narmonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui in una società del Gruppo controllata direttamente ci siano\ncambiamenti derivanti dall’ingresso di soci privati, le parti s’impegnano,\nsu richiesta motivata dalla stessa società, a valutare nel corso di apposito\nesame congiunto l’aderenza del presente CCNL alla nuova situazione societaria\ne l’eventuale adozione di un diverso CCNL. Qualora nella Società nella quale\nsi è verificato il mutamento dell’assetto societario si opti per\nl’adozione di un diverso CCNL, le Parti si incontreranno per esaminare le\nmodalità del passaggio al nuovo contratto e per definire le regole di\narmonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente CCNL sono correlate ed inscindibili tra loro e\nnon sono cumulabili con alcun altro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico\nistituto il complesso degli istituti di carattere normativo - regolamentare\n(norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto,\nmalattia e infortunio, puerperio ecc.) che disciplina i rapporti di lavoro per\ni dipendenti di Invitalia e per le Società del Gruppo cui è estesa\nl’applicazione del presente contratto e per le seguenti categorie di\npersonale: a) quadri; b) impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 3 - Livello Confederale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data la specificità della missione del Gruppo Invitalia quale Agenzia di\nSviluppo del Paese, e considerata anche la specifica articolazione societaria\nnazionale e territoriale, annualmente e\u002Fo su richiesta di Invitalia SpA e\u002Fo\ndelle Organizzazioni Sindacali Confederali Nazionali si terranno incontri\ninformativi al fine di approfondire i seguenti temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità e\u002Fo valutazione di nuove iniziative finalizzate allo sviluppo\ndel territorio nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•piani e progetti per singoli territori o filiere di prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’evoluzione e le previsioni sulle attività del Gruppo Invitalia e\nloro ricadute, anche occupazionali, esterne al Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 4 - Sistema delle Relazioni Sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sull’opportunità di adottare un sistema di relazioni\nsindacali volto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo e a\ngarantire la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità delle risorse\numane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di definire regole che trovino sintesi efficace fra gli obiettivi\ndel Gruppo e le attese dei lavoratori, le parti hanno individuato un modello di\nRelazioni Sindacali impostato su due livelli distinti di relazione e di\nattribuzione di funzioni: uno a livello nazionale di Gruppo ed uno a livello di\nsingola Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il primo a livello di Gruppo, vede come parti Invitalia S.p.A. Capogruppo,\ned il Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali del Gruppo Invitalia; il\nsecondo, a livello di singola Società, vede come parti la singola Società e\nla rispettiva Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali si completa a livello nazionale con la\ncommissione tecnica per la Formazione e la Riqualificazione Professionale del\nPersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 5 - Livello Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negoziazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Federazioni nazionali di categoria, congiuntamente al Coordinamento\ndelle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Società per le quali è\napplicato il presente CCNL, competono le funzioni di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) negoziare il rinnovo normativo ed economico del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mediante specifici accordi o interpretazioni congiunte con Invitalia,\nassicurare l’interpretazione autentica delle norme del presente CCNL in corso\ndi vigenza normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Coordinamento delle RSA delle Società alle quali è applicato il\npresente CCNL compete di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvedere per conto delle RSA di tutto il Gruppo alla contrattazione di\nsecondo livello di cui all’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 ed\nall’articolo 14;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare, in coerenza con il CCNL, l’omogeneità di tutele, diritti e\ntrattamenti nei confronti dei lavoratori facenti parte dell’area\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•affiancare le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) delle singole\nsocietà nelle attività sindacali connesse ai processi riorganizzativi che\ncomportino variazione nei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>Confronto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto di confronto a livello nazionale le seguenti\nmaterie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare l’andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di\nsviluppo del sistema di partecipazione sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare nuovi regimi d’orario, di ripartizione e distribuzione del\ntempo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare la situazione occupazionale diretta ed indiretta e relative\nlinee di tendenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare l’evoluzione dell’organizzazione produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare le pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con\ni principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125\ndel 1991 nonché D.Lgs. 198\u002F2006;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•valutare le politiche di formazione del Gruppo e l’attività svolta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proporre iniziative a favore del volontariato ed iniziative di\nsolidarietà in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•forme e modalità di accesso dall’esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attivare i confronti specificamente previsti dal presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti esamineranno i dati forniti dalla Capogruppo (Appendice 4) in\nappositi incontri aventi il seguente calendario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•semestralmente, di norma 30 giorni dopo la scadenza del semestre, saranno\nforniti i dati informativi relativi al personale per singola Società in\nconsistenza al 31 dicembre e al 30 giugno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di norma entro 30 giorni dai termini previsti dalle procedure aziendali\nper l’approvazione del budget della capogruppo o del forecast o da eventuali\nrevisioni del budget, verrà fornita informazione complessiva sulle dinamiche\nprevisionali o revisionali aziendali ed eventuali impatti su politiche e\ndistribuzione degli organici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il bilancio della Capogruppo approvato dall’Assemblea degli azionisti\nsarà trasmesso entro 10 giorni dall’approvazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sull’opportunità di effettuare in occasione\ndell’incontro relativamente ai contenuti sub a), specifico o accorpato\nall’incontro di budget, una verifica sulle forme di lavoro presenti nel\nGruppo con particolare riferimento alle formule di lavoro atipico e flessibile\ned alle politiche degli organici attuate nel Gruppo nel periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli incontri di cui al comma precedente saranno congiuntamente\nesaminati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i problemi connessi allo sviluppo delle capacità professionali dei\nLavoratori e le relative correlazioni in ordine all’inquadramento dei\nmedesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale necessità di elevazione del limite di ore straordinarie a\n250 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la quantità di ricorso alla somministrazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le informazioni relative ai Lavoratori assegnati al servizio fuori\nsede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la dinamica di applicazione dell’istituto delle Una Tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compete inoltre al Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali\nassistere su richiesta delle singole Rappresentanze Sindacali aziendali (RSA)\nle stesse nel dirimere controversie circa l’applicazione del presente\ncontratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fanno inoltre riferimento al Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali\naziendali le materie espressamente rinviate dal presente contatto nei singoli\narticoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione degli incontri tra le Parti è effettuata dalla Capogruppo\nche provvederà a rendere noto l’ordine del giorno ai Responsabili del\nCoordinamento della RSA. Inoltre, nel caso di richiesta d’incontro effettuata\ndai responsabili del Coordinamento delle RSA la Capogruppo provvederà entro 15\ngiorni, dal ricevimento della richiesta stessa, a convocare l’incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulle materie oggetto di confronto o di negoziazione, su richiesta di una\ndelle Parti, potrà essere definito apposito verbale di riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione tecnica per la Formazione e la Riqualificazione del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È presente a livello nazionale una commissione tecnica bilaterale per la\nvalutazione congiunta della formazione professionale e sviluppo delle\ncompetenze, composta da un membro per ogni Organizzazione Sindacale indicato\ndal Coordinamento delle RSA del Gruppo, e da rappresentanti di Invitalia, allo\nscopo di delineare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le attività formative, i processi di riqualificazione e di\nvalorizzazione delle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la rispondenza del piano annuale di formazione alle linee guida\ndefinite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la valutazione dell’impatto atteso nei processi formativi e dei\nrisultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione si riunisce su richiesta di una delle parti, e comunque\nsecondo le modalità previste dall’art. 36, immediatamente a seguire agli\nincontri di cui ai commi precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso della vigenza contrattuale, le competenze della Commissione\nTecnica per la Formazione e la Riqualificazione del Personale saranno\nsperimentalmente estese alla materia di Telelavoro e Welfare aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 6 - Livello Aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanza Sindacale Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ovvero RSU quando saranno\neventualmente costituite) delle Società per le quali è applicato il presente\nCCNL eventualmente assistiti dal Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali\nAziendali, e\u002Fo dalle competenti strutture territoriali delle OO.SS. di\ncategoria, ed all’interno delle cornici definite nel presente contratto, sono\nattribuite le funzioni di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•negoziazione, per le materie espressamente rinviate dal presente\ncontratto nei singoli articoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confronto per le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gestione di nuovi modelli organizzativi che comportino ricaduta sui\nLavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verifica delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative ivi\ncompreso l’orario di lavoro giornaliero e settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verifica del rispetto delle intese contrattuali in tema di flessibilità\ne tipologie lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verifica dei processi aziendali finalizzati a favorire lo sviluppo\nprofessionale dei Lavoratori e dei conseguenti percorsi di carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni semestre, nel corso di un apposito incontro, l’Azienda fornirà alle\nRappresentanze Sindacali aziendali, un’informativa sui contenuti indicati in\nAppendice 4 al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le società in cui non è costituita la RSA, l’informativa di cui al\npunto precedente sarà fornita direttamente al Coordinamento delle RSA del\nGruppo Invitalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornirà inoltre alle RSA informativa preventiva sulle\ndisposizioni organizzative che comportino riallocazione di risorse prima\ndell’emanazione delle disposizioni medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della più ampia conoscenza e condivisione degli obiettivi ed\norientamenti societari, l’Azienda terrà un incontro annuale con la RSA nel\nquale saranno forniti i dati di budget e di bilancio della Società con le\nstesse tempistiche e modalità previste dal livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione degli incontri tra le Parti è effettuata da parte della\nSocietà o dalla Capogruppo che provvederà a rendere noto l’ordine del\ngiorno ai Responsabili delle RSA. Inoltre, nel caso di richiesta di incontro\neffettuata dai Responsabili delle RSA, la Società o la Capogruppo provvederà,\nentro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, a convocare\nl’incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di costituzione della RSU nel periodo di validità del presente\nCCNL, tutti i riferimenti alle RSA devono intendersi sostituiti con la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’obiettivo comune di promuovere la cultura della\nproduttività a tutti i livelli e nelle sue varie declinazioni (quali:\nevoluzione della produzione rispetto alle risorse impiegate, andamento tassi di\nassenteismo, internalizzazione delle prestazioni esterne ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine viene istituita una commissione paritetica, con il compito di\nmonitorare tali elementi – e in particolar modo i tassi di presenza delle\nrisorse umane – e per analizzare l’evoluzione delle varie tipologie di\nassenza nel tempo, anche con riferimento alle ricadute di tali tipologie sugli\nstrumenti retributivi (Premio di Produzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale proposito, le Parti ritengono particolarmente avanzato l’istituto\ndel permesso retribuito per l’effettuazione di visite mediche e terapie\nriabilitative e, in tale ottica, si conviene che la Commissione presti una\nparticolare attenzione all’andamento di tale istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda farà pervenire periodicamente alla Commissione informazioni di\ndettaglio sugli andamenti gestionali consuntivati rispetto alle tipologie\nsuddette, l’evidenza della presenza di casistiche di particolari criticità,\nl’aggiornamento informativo sugli eventuali provvedimenti adottati, nel\nrispetto delle vigenti normative in materia di privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della commissione verranno indicati dalla Parti entro il 30\nsettembre 2017, in numero di un componente per ogni OO.SS. e di altrettanti\nmembri per l’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Articolo 7 - Organi direttivi, Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali\nAziendali del Gruppo, Rappresentanze Sindacali Aziendali: componenti,\nfunzionamento e permessi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nprovinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi di categoria\ne dei Sindacati provinciali, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti\nfino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro\nfunzioni, quando l'assenza dal lavoro sia espressamente richiesta per iscritto\ndalle Organizzazioni predette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a\nricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le\ndisposizioni di cui all'art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali e le\nrelative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle\nOrganizzazioni sindacali territoriali di riferimento all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali è composto dai\nrappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL nel\nnumero massimo di 3 membri effettivi per ogni organizzazione sindacale dei\nlavoratori; agli incontri aventi all’ordine del giorno tematiche di\nparticolare rilevanza per tutto il Gruppo potranno partecipare ulteriori due\ndirigenti sindacali per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente\nCCNL i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati alla\nCapogruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda riconosce, al Coordinamento un monte ore annuale complessivo\npari a 125 ore di permessi retribuiti per ciascuna Organizzazione Sindacale\nfirmataria del presente CCNL, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA. Gli\nincontri con l’Azienda non incidono sul monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese sostenuti dai membri del Coordinamento e dagli eventuali dirigenti\nsindacali per partecipare agli incontri con l’Azienda, sono a carico della\nSocietà datrice di lavoro, nei limiti previsti dal CCNL e dalla normativa\naziendale in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Coordinamento, previa comunicazione all’Azienda, potrà effettuare un\nincontro per semestre. L’azienda riconosce, per ogni Organizzazione Sindacale\nfirmataria del presente CCNL, le spese vive di viaggio e pasti, oltre ai tre\nmembri effettivi del coordinamento, ad un solo dirigente sindacale di ogni\nSocietà rientrante nel campo di applicazione del CCNL. Le ore di permesso\nsindacale utilizzate a tale scopo sono a carico della Società datrice di\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali e le\nrelative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette all'azienda cui il lavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciascun dirigente delle rappresentanze sindacali aziendali, di cui\nall’art. 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l’Azienda riconosce\nl’utilizzazione di permessi, pari per ciascuna RSA ad un monte ore annuale di\npermessi sindacali pari a 1,5 ore l’anno per ciascun dipendente della\nSocietà datrice di lavoro, con un minimo di 60 ore per azienda oltre a 7 ore\nper ogni sede operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente della RSA\u002FCoordinamento che intende usufruire di permessi\nsindacali previsti dall’art. 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e\u002Fo per il\nCoordinamento, deve darne preventiva comunicazione attraverso il Segretario\nresponsabile della rispettiva RSA e\u002Fo Coordinamento delle Rappresentanze\nSindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri con l’Azienda non incidono sul suddetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla\nretribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai componenti della commissione tecnica, nell’eventualità che su\ndesignazione delle OO.SS. ne facciano parte dipendenti cui è applicato il\npresente contratto, sono riconosciute complessivamente 30 ore annue di permesso\nretribuito; le riunioni degli organismi non incidono su tale monte permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della nomina delle RSU le Parti si incontreranno per\narmonizzare il monte ore sindacale alla nuova situazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 8 - Statuto dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione della L. 300\u002F70 nelle Società controllate rientranti nel\ncampo di applicazione del presente contratto è riconosciuta anche se il numero\ndei dipendenti è inferiore a 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che quanto previsto dall’art. 8 del presente CCNL\nriguarda le sole materie di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970 nr.\n300, quale deroga di miglior favore alla disposizione di cui all’art. 35,\ncommi 1 e 2 della citata L. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Articolo 9 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto a 15 ore annue di assemblea retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee sono indette dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e\nsaranno richieste dalle stesse con almeno 48 ore di anticipo alla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si impegna a mettere a disposizione nel posto di lavoro idonei\nlocali per lo svolgimento delle assemblee stesse; ove questo non fosse\npossibile si impegna a reperire locali idonei nelle adiacenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tempi di spostamento dei lavoratori dalla propria sede operativa di\nservizio al luogo dell’assemblea non saranno considerati ai fini del computo\ndelle ore di assemblea retribuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’Azienda permette lo svolgimento di assemblee anche fuori dell’orario\ndi lavoro nei locali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 10 - Locali, Diritto di affissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornirà alle RSA un locale idoneo e debitamente attrezzato con\ncollegamento telefonico e strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si impegna a riservare alle OO.SS uno spazio specifico di\ncomunicazione con i lavoratori sulla Intranet aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della legge n. 300 del 20\nmaggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda riconosce per ogni OO.SS. firmataria del presente contratto e\nalle relative RSA l’utilizzo degli strumenti comunicazione elettronica\n(e-mail) tramite apposite caselle di posta elettronica dedicate e con la libera\nutilizzazione delle mailing list aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’eventuale riproduzione di materiale connesso all’attività\nsindacale è riconosciuta alle RSA l’utilizzazione delle apparecchiature\naziendali di fotocopiatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 11 - Trattenute per contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile il\ncontributo associativo sindacale ai dipendenti che ne faranno richiesta\nmediante lettera debitamente sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del\ncontributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale cui l’Azienda dovrà\nversarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di\nspettanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà richiedere la revoca della trattenuta anzidetta,\nfacendo pervenire alla Azienda apposita lettera nella quale dovrà indicare il\nmese di decorrenza da cui non dovranno essere effettuate le trattenute; in\nassenza di indicazione, la revoca sarà effettiva dal mese in cui l’Azienda\nriceve la comunicazione, se pervenuta entro il 15mo giorno del mese, ovvero dal\nmese successivo se pervenuta a partire dal 16mo giorno. Copia della\ncomunicazione dovrà essere altresì inviata dal lavoratore\nall’organizzazione sindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di cessione del contratto di lavoro del dipendente tra le\nsocietà del Gruppo la delega produrrà i suoi effetti anche presso la società\ncessionaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 12 - Affissione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL sarà reso disponibile nell’intranet aziendale e sarà\nconsegnato ad ogni lavoratore ed ad ogni nuovo assunto anche in ottemperanza a\nquanto previsto dalle norme disciplinari e di comportamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda potrà scegliere se consegnare il presente CCNL in forma\ncartacea ovvero in forma elettronica, anche mediante rinvio all’Intranet\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CONTRATTAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Articolo 13 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL del Gruppo Invitalia ha durata triennale, sia per la parte normativa\nche per la parte economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decorrenza del presente contratto è fissata nel 1° gennaio 2017 e il\ncontratto scadrà il 31 dicembre 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo si intenderà rinnovato qualora non venga data\ndisdetta almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza; in caso di disdetta\nrimarrà vigente fino a che non venga sostituito da un nuovo accordo tra le\nparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 14 – Struttura della contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva nel gruppo Invitalia si articola su due\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il primo livello è costituito dalla contrattazione nazionale, a livello di\ngruppo; essa ha durata triennale sia per la parte economica sia per la parte\nnormativa e ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e\nnormativi per tutti i lavoratori del gruppo Invitalia, fermo restando quanto\nprevisto dall’art. 1 del presente CCNL. Per la dinamica delle retribuzioni,\nl’indicatore della crescita dei prezzi al consumo sarà basato sull’IPCA,\ndepurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, calcolato\ndall’ISTAT ai fini della contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, i minimi contrattuali di cui all’Allegato 1 del presente\nCCNL troveranno applicazione fino al 31 maggio del 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via sperimentale, nel mese di giugno del 2018 e nel mese di giugno del\n2019, le Parti si incontreranno per adeguare, a decorrere dallo stesso mese di\ngiugno, i minimi contrattuali di cui all’Allegato 1 sulla base della dinamica\ninflattiva consuntivata per l’anno precedente, misurata dall’indice IPCA\ndepurato dalla dinamica dei beni energetici importati definito dall’ISTAT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È previsto un secondo livello di contrattazione riguardante materie e\nistituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli di primo livello, secondo\nle modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL, che\nstabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell’autonomia dei\ncicli negoziali - e le materie del secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà\navere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione,\nsalvo che ciò abbia la finalità di individuare specifici elementi di garanzia\nin situazioni di particolare difficoltà economica-organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di secondo Livello ha durata triennale ed è rinnovabile nel\nrispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare\nsovrapposizione con il rinnovo del CCNL, fatta esplicita eccezione per la\ndefinizione dei valori economici di eventuali premi di produzione che -\nconcorrendo all’assetto complessivo della retribuzione del Lavoratore – le\nParti convengono siano definiti durante la trattativa di rinnovo del CCNL e a\nstralcio di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che la modalità sperimentale di consuntivazione della\ndinamica inflattiva nel giugno 2018 e 2019 troverà applicazione anche nel\ngiugno 2020 ove, a intervenuta scadenza del vigente contratto, le Parti non\nabbiano definito la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda cesserà di erogare, con decorrenza 1° Luglio 2017,\nl’indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’art. 16 del CCNL\n2014-2017 per i Quadri e gli Impiegati del Gruppo Invitalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 15 - Procedura di rinnovo del CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti s’impegnano a\npresentare la piattaforma alla controparte aziendale in tempo utile per\nconsentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 16 - Procedura di rinnovo della contrattazione di secondo\nlivello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diverso accordo tra le Parti e salva la diversa pattuizione dal CCNL,\nla richiesta di rinnovo dell'accordo di contrattazione di secondo livello\ndovrà essere presentata in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle\ntrattative almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\nventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2>AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 17 - Attuazione delle norme di sicurezza e ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Cp>Le Parti, nel dare attuazione alla disciplina prevista dal D.Lgs. 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, sottolineano l’importanza del\nprovvedimento che segna un importante passaggio culturale dalla logica del\nrisarcimento del danno a quella della prevenzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per aspetti e figure specifiche quali, per esempio, il RLS (rappresentante\ndei lavoratori per la sicurezza), modalità di elezione, obblighi del datore di\nlavoro, diritti e doveri dei lavoratori, si rimanda a specifiche intese ed\naccordi con le RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le OO.SS dei lavoratori rivendicano l’esclusività del loro\nruolo per quanto attiene alle problematiche di carattere generale, derivanti\ndal D.Lgs. 81\u002F2008 e, in senso più ampio, per quel che concerne le strategie\naziendali in tema di sicurezza e prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono inalterate le prerogative e facoltà, attribuite alle OO.SS, di\ncui all’art. 9 della L. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 18 - Costituzione, diritti e formazione del RLS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con l’obiettivo comune di instaurare rapporti partecipativi\nsulla tutela e la salute dei lavoratori, al fine di creare un ambiente in grado\ndi garantire il miglioramento continuo della prevenzione degli infortuni e\ndelle malattie professionali dei lavoratori, stabiliscono che, anche nella fase\ndi elaborazione e\u002Fo di revisione ed aggiornamento del documento aziendale per\nla valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione, saranno date\ninformazioni tempestive e preventive ai RLS sui seguenti aspetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- definizione dei criteri per l’individuazione di potenziali rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- individuazione delle eventuali sorgenti di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verifiche del livello di protezione esistente rispetto ai rischi\nindividuati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stima dei rischi per i quali sono necessari interventi integrativi e\nrelativa definizione della tipologia di intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- definizione e programmazione degli interventi con particolare attenzione\nalla problematica della presenza di lavoratori con handicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attuazione delle misure di prevenzione saranno stabilite con\nl’Azienda visite di controllo dei RLS, preferibilmente d’intesa con il\nresponsabile del servizio di prevenzione e protezione e dandone preventiva\ncomunicazione alla società, fermo restando la possibilità dei RLS di\neffettuare autonome visite negli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ribadiscono la convinzione che per la migliore gestione della\nmateria sono auspicabili soluzioni condivise; pertanto, in tutti i casi di\ninsorgenza della controversia relativa all’applicazione delle norme,\ns’impegnano ad effettuare incontri per definire, ove possibili, soluzioni\nconcordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento delle attività complessive ogni RLS ha diritto a\npermessi retribuiti per un totale di 40 ore annue. Tale monte ore non è\nutilizzato per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81\u002F2008 all’art. 50,\nlettere b, c, d, g, i, l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che i RLS restino in carica tre anni e, comunque, fino a nuove\nelezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di RLS, espressione dei dipendenti di Invitalia, è stabilito in\nsede aziendale, con almeno un rappresentante per organizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda sosterrà gli oneri di formazione dei RLS con specifico modulo\nformativo di base della durata di 40 ore, valutato nei contenuti con gli stessi\nRLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di innovazioni che abbiano attinenza con la tutela della salute e\nla sicurezza dei lavoratori, saranno effettuati ulteriori ed opportuni\ninterventi formativi d’intesa con i RLS. Tale formazione si svolgerà con\nutilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi alle 40 ore previste per quella di\nbase.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I RLS opereranno prevalentemente nell’ambito delle sale assegnate alle\nRSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione,\nindividuerà le modalità di formazione e provvederà alla informazione dei\nlavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività\naziendale, secondo le disposizioni degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo, l’Azienda predisporrà gli opportuni strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al citato\nD.Lgs. 81\u002F2008 e sue modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano l’impegno per realizzare un partecipato meccanismo di\ndiffusione delle conoscenze in materia di salute, sicurezza e ambiente, al fine\ndi coinvolgere tutti i lavoratori, a tutti i livelli, nella concretizzazione\ndei principi di gestione della sicurezza sul lavoro e renderli consapevoli dei\nloro obblighi e responsabilità in queste materie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che, in assenza di diverso accordo aziendale, saranno\neffettuati tre incontri annuali tra il responsabile aziendale ed i RLS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTICOLARI CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 19 - Obiettivi delle parti e tipologie contrattuali escluse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla sperimentazione e regolamentazione di tutte le\nforme di lavoro, ad esclusione della somministrazione del lavoro a tempo\nindeterminato e del lavoro intermittente che non sono introdotte nel Gruppo\nInvitalia, con l’obiettivo comune di favorire lo sviluppo occupazionale ed\nevitare, nel contempo, forme di lavoro precario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito, sono elencate le tipologie di contratto di lavoro esistenti, a\nseconda dei casi integrati dalle discipline demandate dalla Legge o dagli\naccordi interconfederali alla regolamentazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Articolo 20 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato è regolamentato dal D.Lgs. 14 settembre 2011 nr. 167\n(Testo Unico dell’Apprendistato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione della delega prevista all’art. 4 del D.Lgs. 167\u002F2011, le\nParti hanno inteso con le norme che seguono dare completa attuazione alle\nprevisioni legislative in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei\nlivelli di inquadramento 5°, 4° e 3° livello con esclusione quindi del 2° e\n1° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’apprendistato è fissata in un periodo massimo di 36 mesi.\nIn caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del\nrapporto di lavoro, superiori a trenta giorni, su richiesta dell’apprendista\nil rapporto di lavoro sarà prolungato per un periodo di tempo pari alla durata\ndi detta assenza, per una sola volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore apprendista è corrisposto il seguente trattamento economico,\nrapportato alla retribuzione del lavoratore qualificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per la prima metà del periodo l’80% del minimo conglobato del livello\ndi destinazione al termine del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per la seconda metà del periodo il 90% dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore apprendista è garantito un monte ore annuale di formazione\nesterna od interna rapportata al titolo di studio posseduto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diploma di scuola media superiore: 80 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diploma universitario: 60 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diploma di laurea: 60 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore suddetto sarà integrato dall’azienda fino al raggiungimento\ndelle 120 ore previste dalla legge. Per i programmi formativi, l’Azienda si\nuniformerà alle specifiche previsioni in vigore per la Regione Lazio o, in\nalternativa, definirà un programma da sottoporre alla Regione Lazio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che, salvo diversa previsione specifica, al lavoratore\napprendista si applicano le norme del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di formazione, l’Azienda e il lavoratore potranno\nrecedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di\nformazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;\nnel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del\ncontratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di\nrecesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-minijobs_excluded\">\u003Ch3>Articolo 21 - Tirocini formativi e di orientamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani\nnel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a\ndiretto contatto con il mondo del lavoro, le Parti convengono sulla utilità di\nattivare iniziative di tirocini formativi e di orientamento, a favore di\nsoggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12\nmesi, coerentemente con i requisiti previsti per l’accesso ai percorsi\nprofessionali di Invitalia S.p.A. e delle Società del Gruppo Invitalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attivazione delle iniziative suddette dovrà svolgersi nel rispetto dei\nprincipi e criteri indicati nelle normative regionali applicabili e comunque\nnelle linee guida in materia di tirocini allegate all’Accordo Stato Regioni\ndel 24 gennaio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di\nattività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e che\ni tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei\nperiodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire\nil personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie\nné per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti verificheranno inoltre l’utilità di attivare ulteriori e\nspecifiche convenzioni, con i relativi percorsi, finalizzate allo svolgimento\ndi tirocini di natura curriculare al fine di agevolare il completamento dei\npercorsi formativi mediante momenti di alternanza tra studio e lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 22 - Collaborazione Coordinata Continuativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammessa la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata di tipo\npersonale ai sensi dell’art. 409 c.p.c, nel rispetto delle previsioni di cui\nall’art. 2 D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e ss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai collaboratori sarà data la possibilità di utilizzare, previa intesa con\nle compagnie erogatrici, le polizze sanitarie in atto per il periodo di\nvalidità del contratto di collaborazione i cui costi rimangono a carico\ndell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si impegna alla scadenza del contratto di collaborazione a\nfornire una certificazione delle attività svolte utilizzabile dal lavoratore\ncome curriculum professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai contratti di collaborazione, e con particolare ma non\nesclusivo riferimento alle situazioni che trovassero la propria origine in\noperazioni di natura straordinaria condotte da Invitalia o da Società del\nGruppo Invitalia, qualora queste determinassero l’instaurazione – per\nqualsiasi motivazione – di una molteplicità di contratti di collaborazione,\nle Parti si incontreranno per esaminare la situazione ed eventualmente\nconcordare, in apposito protocollo, regole uniformi per il trattamento dei\ncontratti stipulati a motivo di dette operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 23 - Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che la forma normale di rapporto di lavoro subordinato\nnel Gruppo Invitalia è rappresentata dal rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato; riconoscono altresì la necessità di dare esecuzione ai rinvii\noperati dalla normativa vigente all’autonomia contrattuale, al fine di\ndisegnare un istituto adeguato alle necessità organizzative del Gruppo\nInvitalia, alla sua mission, al contesto operativo. In tale ambito, nel ricorso\na rapporti di lavoro a tempo determinato, le Parti convengono che sarà data\npreferenza al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rispetto alla\nsomministrazione a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal D.lgs. 15\ngiugno 2015 n. 81 e ss.mm.ii., nonché dal presente CCNL che integra la\nlegislazione nelle materie da questa delegata alla contrattazione collettiva,\nin particolare rispetto a durata complessiva, proroghe, rinnovi e limiti al\nricorso al tempo determinato medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proroghe e rinnovi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proroghe, fino al numero massimo previsto dalla legge, sono ammesse nel\nrispetto della durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato\nstabilita dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limiti al ricorso al rapporto a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono atto dell’evoluzione del modello operativo\ndell’Azienda, che prevede un sempre maggiore impegno su attività\ncommissionate dalla Pubblica Amministrazione attraverso commesse temporanee a\ndurata predefinita; le Parti prendono altresì atto che tali commesse, per la\nloro natura e per le loro specifiche caratteristiche, richiedono un\nsignificativo ricorso a personale a tempo determinato. Conseguentemente le\nParti, anche al fine di dare seguito alle ulteriori opportunità di occupazione\nche tali commesse generano, ritengono opportuno concordare che il ricorso a\nrapporti di lavoro a tempo determinato, siano essi di natura subordinata ovvero\nstipulati nell’ambito di un contratto di somministrazione, sia consentito nel\nlimite del 45% dell’organico a tempo indeterminato calcolato su base media\nannua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di commesse straordinarie o che comportino un mutamento\nsignificativo nell’organizzazione aziendale, le Parti procederanno ad un\nesame congiunto a conclusione del quale potranno concordare l’innalzamento di\ndetta percentuale, allo scopo di soddisfare le esigenze determinate da tali\ncommesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di acquisita stabilità delle mansioni e funzioni espletate dal\nlavoratore, l’Azienda si impegna a verificare l’opportunità di proporre al\nlavoratore interessato l’assunzione a tempo indeterminato senza\nl’effettuazione del periodo di prova; le Parti convengono altresì che i\nlavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato\nrappresentano il bacino prioritario per eventuali future stabilizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Articolo 24 - Contratto di somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro è regolata dagli artt. 30 e ss. del D.Lgs. 15\ngiugno 2015, n. 81, e successive modifiche integrazioni, nonché dal presente\nCCNL che integra la legislazione nelle materie da questa delegate alla\ncontrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Cp>Il ricorso alla somministrazione è ammesso nel limite del 45%\ndell’organico a tempo indeterminato calcolato su base media annua.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il ricorso alla somministrazione è in ogni caso ammesso, nell'ambito di un\ncontratto di somministrazione a tempo determinato per una durata massima di 36\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità con la normativa vigente, l’Azienda informerà le RSA in\nmerito al numero del ricorso alla somministrazione di lavoro; detta\ninformazione potrà essere resa anche in occasione degli incontri periodici di\ncui all’art. 6 del presente CCNL. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e\nnecessità di stipulare il contratto, l’Azienda potrà fornire le predette\ncomunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula dei contratti di\nsomministrazione. Inoltre, in occasione degli incontri annuali di cui al citato\nart. 6 del presente CCNL, l’Azienda darà complessiva informazione in merito\nal numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno\nprecedente, alla durata degli stessi, al numero e alla qualifica dei lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che ai lavoratori impiegati con lo strumento della\nsomministrazione di lavoro temporaneo è applicata la contrattazione collettiva\nin vigore presso la società, con la sola esclusione delle polizze sanitarie\nintegrative e di fondi pensione integrative nonché delle polizze infortuni\nmalattie professionali ed extra professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di acquisita stabilità delle mansioni e funzioni espletate dal\nlavoratore, l’Azienda si impegna a verificare l’opportunità di proporre al\nlavoratore interessato l’assunzione a tempo indeterminato senza\nl’effettuazione del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Ch3>Articolo 25 - Contratto di lavoro a tempo parziale - Part time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che il contratto di lavoro a tempo parziale rappresenti\nun elemento di flessibilizzazione della prestazione di lavoro, in grado di\nrealizzare un miglior equilibrio delle esigenze tecnico-organizzative\ndell’Azienda con la conciliazione vita-lavoro del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito, entro i limiti posti dalle esigenze organizzative\ndell’Azienda, il ricorso al part-time anche per personale Quadro, con profilo\nda specialista. Le Parti condividono, altresì, l’orientamento ad adottare\nprogressivamente soluzioni di part-time verticale o ciclico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale quadro, l’accordo di part-time tra Lavoratore e Azienda definisce\nla durata dell’orario nonché la sua articolazione e il periodo di validità\ndel part-time. L’instaurazione del rapporto deve risultare da atto\nscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D. Lgs. 15\ngiugno 2015, n. 81 e successive modifiche integrazioni, nonché dal presente\nCCNL che integra la legislazione nelle materie da questa delegate alla\ncontrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene sulla possibilità di reversibilità del part-time, a richiesta\ndei Lavoratori interessati con comunicazione da effettuare sei mesi prima della\ndata di richiesta della trasformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto ai Lavoratori assunti part-time l’Azienda s’impegna a fronte di\nnuove assunzioni di personale, con caratteristiche professionali similari, a\ndare priorità alle richieste di trasformazione a tempo pieno dei rapporti di\nlavoro a part-time. Per garantire tale priorità, l’Azienda si impegna ad\nespletare ogni idonea forma di pubblicità prima di provvedere a tali\nassunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti\ndel presente contratto saranno proporzionati, fatto salvo per quanto definito\nnel presente articolo, all’orario di lavoro concordato, con riferimento al\ntrattamento contrattuale dei Lavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Lavoratori part-time sono riconosciute integralmente la flessibilità\nprevista di orario ed i permessi retribuiti (15 ore su base annuale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzioni a tempo parziale il periodo di prova può essere\nprolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al\nlavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della normativa vigente, è facoltà dell’Azienda richiedere\nprestazioni di lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze\norganizzative connesse ad incrementi temporanei di attività produttiva e di\nsostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove\ngiustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di\nanno è stabilito in proporzione alla durata in percentuale del rapporto di\nlavoro part-time rispetto alle ore di straordinario previste per il full time,\nmentre, fermo restando il limite delle 36 ore settimanale, il limite massimo\ngiornaliero del lavoro supplementare è fissato in due ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore in rapporto di part-time che effettui lavoro supplementare\npuò essere esteso, su richiesta del medesimo, l’istituto della banca delle\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare sono retribuite con la maggiorazione\ndel 23% comprensiva degli istituti retributivi, contrattuali e legali indiretti\ne differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Articolo 26 – Telelavoro, smart working e welfare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sull’utilità delle diverse modalità di\nflessibilizzazione\u002Fdelocalizzazione della prestazione lavorativa per perseguire\ncontestualmente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un significativo contenimento del costo socio-ambientale prodotto dalla\nmobilità urbana dei Lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un maggior valore complessivo dello scambio lavorativo qualora la\nsoluzione risponda alle esigenze del Lavoratore, senza penalizzazione per la\nProduttività\u002FCosto aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confermano l’interesse a nuove applicazioni della forma di\ndelocalizzazione (cd. Telelavoro «organizzativo») introdotta con la\nsperimentazione relativa al Decreto Legislativo 185\u002F00 – Titolo 2 e\nricercheranno nuovi perimetri di attività che presentino caratteristiche\nassimilabili (ciclo di vita avanzato, informatizzazione elevata,\ncontrollabilità da remoto degli esiti produttivi) o valutate aziendalmente\ncome tali. A tal fine, l’Azienda entro un anno dalla sottoscrizione del\npresente contratto proporrà i nuovi ambiti organizzativi della\nsperimentazione, anche al fine di consentire il progressivo ricambio con le\nlavorazioni ex Titolo 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•senza pregiudizio per gli esiti produttivi, valuteranno il possibile\navvio di una sperimentazione finalizzata a rispondere a gravi e comprovate\nesigenze di singoli, non inclusi nel perimetro organizzativo che precede, su\nbase «Azienda». A tal fine, l’Azienda censirà attività varie\nTelelavorabili presenti nell’intera organizzazione e le Parti si\nconfronteranno per la ricerca di soluzioni adatte a massimizzare la risposta\nalle aspettative dei Lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valuteranno l’eventuale progressivo generarsi di condizioni idonee\nall’implementazione di soluzioni di smart working ad adeguato consolidamento\ndel relativo quadro istituzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ridefiniranno il perimetro e le attribuzioni di una apposita Commissione\nTecnica Azienda-OO.SS. sulla materia, con contestuale superamento di quella ad\noggi prevista in materia di Telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che, in ogni caso, il telelavoro può essere svolto solo\nda lavoratori subordinati e non può intaccare in alcun modo l’unicità del\nciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi cui deve conformarsi tale metodologia lavorativa sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Volontarietà; il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di\nlavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere previsto in sede di prima\nassunzione del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto\nvolontariamente. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al\ntelelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva\n91\u002F533\u002FCEE, ivi incluse le informazioni relative al presente CCNL ed alla\ndescrizione della prestazione lavorativa. Qualora il telelavoro non sia\nricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il\ndatore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore\npotrà accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore di optare\nper il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del\nrapporto di lavoro, né di modifica delle altre condizioni del rapporto di\nlavoro del lavoratore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reversibilità: Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione\niniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è\nreversibile; salvo diverso accordo preventivo fra le parti, la reversibilità\nè su richiesta del lavoratore con un preavviso di almeno 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti e doveri: per quanto attiene alle condizioni organizzative ed i\ncarichi di lavoro, alle problematiche di sicurezza e salute sul luogo di\nlavoro, ai diritti collettivi e sindacali, al diritto alla riservatezza,\nall’accesso a tutti gli istituti contrattuali, il telelavoratore fruisce dei\nmedesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo,\nprevisti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali\ndell’impresa ed è soggetto ai medesimi doveri. Nell’ambito della\nlegislazione, del contratto e delle direttive aziendali applicabili, il\ntelelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione: i telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di\naccesso alla formazione dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei\nlocali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di\ntali lavoratori. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i\ntelelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti\ntecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di\norganizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organizzazione tecnica e protezione dei dati: l’azienda provvede alla\nfornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti, dei\nsupporti tecnici inclusi software atti a garantire la protezione dei dati\nutilizzati ed elaborati dal telelavoratore necessari ad un telelavoro svolto\nregolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia richiesta esplicita\ndell’uso di strumenti propri; si fa inoltre carico dei costi derivanti dalla\nperdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati\ndal telelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il telelavoro sia svolto con regolarità, l’azienda provvede anche\nalla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in\nparticolare quelli relativi alla comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve\nessere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro in conformità a\nquanto previsto dalla legge e dal presente contratto, così come ogni questione\nin materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verifiche: Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina\napplicabile in materia di salute e sicurezza, l’azienda, le rappresentanze\ndei lavoratori e\u002Fo le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui è\nsvolto il telelavoro, nei limiti della normativa vigente e delle norme previste\ndal presente CCNL. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel\nproprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso,\nnei limiti della normativa nazionale e del presente CCNL. Il telelavoratore\npuò chiedere ispezioni in tal senso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda si impegna infine a garantire l’adozione di misure dirette a\nprevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori\ndell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi, su richiesta del\ntelelavoratore, regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è pertanto esclusa la possibilità di effettuare prestazioni di\ntelelavoro verticali, con giorni di presenza in azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI INQUADRAMENTO E MOBILITA’ PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Articolo 27 – Logiche di classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono agevolare la necessaria tempestività di intervento sulle\ndinamiche del personale, in considerazione delle evidenze derivanti dal ciclo\ndi vita delle competenze nel loro posizionamento di mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che il sistema di classificazione del personale debba\nessere idoneo a coniugare le esigenze organizzative e produttive dell’Azienda\ncon le opportunità di crescita e di valorizzazione dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di adottare un sistema di classificazione del personale\narticolato su 5 livelli, all’interno del quale sono individuati i ruoli e i\nprofili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle Parti potranno essere individuati, di volta in\nvolta, ruoli professionali nuovi, conseguenti a nuove attività o ad\nadattamenti dell’organizzazione del lavoro derivanti dalle mutate politiche,\nstrategie e condizioni competitive dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 28 – Inquadramento del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione del personale è articolato su 5 livelli.\nL’appartenenza ai livelli è determinata, oltre che dall’intensità di\ncompetenza e di professionalità richiesti dal processo\u002Fattività da gestire,\ndagli obiettivi da conseguire e dal contesto organizzativo e relazionale di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria dei livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo livello – Quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i Lavoratori con elevata professionalità\nspecialistica e\u002Fo gestionale. Operano con discrezionalità di poteri, autonomia\ndi iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle responsabilità\nassegnate dall’Azienda o dal Responsabile di Unità Organizzativa. Hanno un\nruolo definito di gestione di processi o progetti complessi, collocati in un\ncontesto relazionale interno o esterno articolato e con elementi di\nincertezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono previsti i seguenti profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile di Unità Organizzativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratore in possesso di elevate capacità gestionali a cui è affidata\nla responsabilità di un’Unità Organizzativa. Nell’ambito delle\nresponsabilità assegnate dall’Azienda ovvero dal Responsabile superiore,\ngarantisce il raggiungimento degli obiettivi della struttura, gestisce le\nrisorse umane e il budget assegnato e assume la responsabilità del risultato\ndella propria azione gestionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professionale Master\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratore con elevato know how specialistico e riconosciuta competenza a\ncui, in quanto riferimento di un gruppo di lavoro, l’Azienda affida\nformalmente il ruolo di supporto operativo e coordinamento professionale di\nrisorse anche inquadrate nel medesimo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito della unità operativa di appartenenza, assicura la\ngestione in autonomia dei progetti e\u002Fo processi\u002Fattività assegnati, fornisce\nsupporto di competenze al Dirigente\u002FResponsabile di Unità Organizzativa nella\nconduzione di attività complesse, assicurando l’interazione con i soggetti\nanche esterni e garantendo qualità e tempistica degli output prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale, caratterizzate da comprovata esperienza in ambiti di\nspecializzazione definiti. Operano con relativa discrezionalità operativa e\ndecisionale secondo le direttive del Responsabile di Unità Organizzativa o del\nProfessional Master, rispondendo ad obiettivi tecnici e qualitativi indicati.\nAgiscono in un contesto relazionale interno ed esterno articolato e\nparzialmente definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono previsti i seguenti profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professional Senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratore che, nell’ambito della propria mansione e specializzazione\nesprime una elevata e consolidata seniority a cui – in quanto riferimento di\nun gruppo di lavoro – l’Azienda affida formalmente il ruolo di supporto\noperativo e coordinamento professionale di risorse anche inquadrate nel\nmedesimo livello, nei limiti delle attività assegnate dal Responsabile di\nUnità Organizzativa o dal Professional Master.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratore che, nell’ambito della unità operativa di appartenenza,\nopera – nei limiti delle indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità\nOrganizzativa, del Professional Master ovvero del Professional Senior – con\nautonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio\ndelle attività assegnate relativamente a progetti o fasi di processo, che\nrichiedono la valutazione di aspetti anche complessi, e fornendo supporto di\ncompetenze al Responsabile di Unità Organizzativa, al Professional Master\novvero al Professional Senior nella conduzione di progetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terzo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i Lavoratori in possesso di specifica ed\nadeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione\nteorica e\u002Fo tecnico pratica. Operano con autonomia di merito secondo le\nindicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, Professional\nMaster o Professional Senior e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi\npuntuali e definiti, in un contesto relazionale strutturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono previsti i seguenti profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratore con competenze di tipo economico e\u002Fo amministrativo e\u002Fo\ngiuridico ed adeguata esperienza professionale che opera nell’ambito dei\nrelativi processi\u002Fprogetti, assicurando la realizzazione di attività di media\ncomplessità, in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando\ngli apporti di competenze complementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratore con competenze di tipo tecnico e\u002Fo ingegneristico ed adeguata\nesperienza professionale che opera nell’ambito dei processi\u002Fprogetti\ncorrelati, assicurando la realizzazione di interventi tecnico-progettuali di\nmedia complessità, in coerenza con le proprie competenze specialistiche e\nintegrando gli apporti di competenze complementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quarto livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i Lavoratori in possesso di conoscenze e\ncapacità tecniche adeguati a consentire una limitata autonomia operativa\nsecondo le istruzioni ricevute dal Responsabile di Unità, dal Professional\nMaster o dal Professional Senior e che perseguono obiettivi tecnici e\nquantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e\u002Fo\nproceduralizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono previsti i seguenti profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di Supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratore con conoscenze specialistiche di tipo economico e\u002Fo\namministrativo e\u002Fo giuridico che opera nell’ambito dei processi\u002Fprogetti\ncorrelati, assicurando la realizzazione di attività di complessità ordinaria,\nin coerenza con le proprie competenze specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di Supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratore con conoscenze di tipo tecnico e\u002Fo ingegneristico che opera\nnell’ambito dei processi\u002Fprogetti correlati, assicurando la realizzazione di\ninterventi tecnico-progettuali di complessità ordinaria, in coerenza con le\nproprie competenze specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quinto livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i Lavoratori con capacità tecnico pratiche di\nbase adeguati allo svolgimento di compiti a carattere meramente esecutivo e\nproceduralizzato nell’ambito di procedure definite e senza autonomia\ndecisionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operano in attività di supporto all’Azienda quali, a titolo\nesemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei servizi generali e le\nattività di protocollazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30 settembre 2017, all’interno del bacino di reperimento\ncostituito dalla popolazione di livello 1 e 2, l’Azienda individuerà e\nrenderà pubblici i Lavoratori collocati nel profilo professionale di\nProfessional Master. Analogamente, all’interno del bacino di reperimento\ncostituito dalla popolazione di livello 2 e 3, l’Azienda procederà\nall’individuazione delle figure di Professional Senior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono circa l’avvio da parte aziendale di una verifica\nsull’impatto delle nuove declaratorie di livello 3 e 4 sulla popolazione di\nlivello 4. La verifica avrà a riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•requisiti soggettivi di tipo esperienziale, ossia relativi a personale\ncon tempo di permanenza di almeno 3 anni nel livello 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•requisiti oggettivi, con riguardo alla sovrapponibilità tra le attività\nassicurate in concreto e le previsioni della declaratoria inquadramentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli esiti di tale verifica saranno comunicati in tempi brevi e comunque\nentro il 30 settembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 29 - Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto definito\ndalla legge 13 maggio 1985 n°190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi\ni dirigenti, inquadrati nel primo livello di cui all’art. 28 –\nInquadramento del Personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data d’inquadramento al 1° livello di cui all’art. 28\ndel presente CCNL è riconosciuta al lavoratore l’Indennità di Quadro così\ncome previsto all’art. 47 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Quadri sono assicurati contro il rischio di responsabilità civile verso\nterzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali\ncosì come previsto all’art. 90 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data piena\nattuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n° 190 per quanto riguarda i\nQuadri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 30 – Salario di ingresso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema professionale aziendale è basato sull’apprezzamento delle\ncompetenze applicative, come integrazione tra conoscenze maturate nei percorsi\ndi studio ed esperienze professionali e formative nell’organizzazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che – per il personale proveniente dal sistema\nscolastico e universitario – il consolidamento delle competenze applicative\nrichieda un’esperienza organizzativa di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, con riferimento a tali Lavoratori assunti sia a tempo\ndeterminato sia a tempo indeterminato, per un periodo di trentasei mesi, sarà\nriconosciuto un salario di ingresso, ridotto in misura percentuale nelle\nseguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riduzione pari al 20% rispetto al minimo conglobato nel caso di\ndipendenti assunti nel 3° livello CCNL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riduzione pari al 10% rispetto al minimo conglobato nel caso di\ndipendenti assunti al 4° livello CCNL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riduzione pari al 5% rispetto al minimo conglobato nel caso di dipendenti\nnel 5° livello CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi trentasei mesi dalla data di assunzione, il Lavoratore avrà\ndiritto alla retribuzione ordinariamente spettante prevista dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il salario di ingresso produce effetti su tutti gli istituti contrattuali\ndiretti ed indiretti previsti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla presente disposizione i Lavoratori assunti con un\ncontratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 31 – Sviluppo professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a inquadramenti e profili, si conviene che il Lavoratore deve\nessere adibito al ruolo per il quale è stato assunto, o a quello\ncorrispondente al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero\na ruoli equivalenti alle ultime qualifiche effettivamente svolte, senza alcuna\ndiminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda deve comunicare per iscritto al Lavoratore ogni modificazione di\nlivello professionale e retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene sullo svolgimento di verifiche, con cadenza semestrale, tra\nAzienda e RSA, per esaminare congiuntamente i problemi connessi allo sviluppo\ndelle capacità professionali dei Lavoratori e le relative correlazioni in\nordine all’inquadramento dei medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie allo\nsvolgimento di tali verifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si impegna, altresì, a rimuovere gli ostacoli interni allo\nsviluppo professionale dei Lavoratori interessati, tramite il ricorso agli\nstrumenti formativi e di mobilità interna di cui alle successive norme\npreviste nel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La specificità delle competenze distintive aziendali ha delle conseguenze\ndirette sulla logica di sviluppo professionale delle risorse. In particolare,\nmentre il sistema universitario costituisce il bacino di reperimento\nprioritario per le professionalità di base, la ricerca di ruoli ad elevata\nprofessionalizzazione (livelli superiori al terzo) assume come prioritario il\ntentativo di reperimento interno (job posting, etc.), pur riconoscendo la\neventuale necessità di integrazione di competenze esterne per attività e\u002Fo\nprogetti fortemente innovativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello naturale di accesso del personale in Azienda è il quarto.\nRispetto a tale livello di accesso, da considerare baricentrico, la particolare\nintensità di conoscenze teoriche, universitarie e post universitarie, può\ntrovare nei casi definiti, una risposta nell’inquadramento al terzo livello,\nmentre le residue attività prevalentemente connotate da alta esecutività e\nproceduralizzazione trovano il loro inquadramento naturale nel quinto\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In condizioni ordinarie l’accesso al quarto livello avviene nei profili\nalternativi di “tecnico di supporto” o “analista di supporto”, definiti\ndalla diversa tipologia di famiglia di conoscenze universitarie necessarie. Il\npercorso di inserimento avviene all’interno di ambienti il cui baricentro\nprofessionale è il terzo e, al riguardo, i profili di analista e tecnico\nrappresentano lo sbocco naturale per risorse con adeguato corredo\nesperienziale, ottime valutazioni di performance e, naturalmente, in presenza\ndi un fabbisogno organizzativo definito. Ne consegue un’ispirazione generale\ndei programmi formativi, analizzata nelle sedi contrattualmente previste, sia\nall’aggiornamento tecnico del bagaglio di competenze possedute (formazione\nper il mantenimento) sia allo sviluppo di competenze e capacità di intervento\naggiuntivo, utili comunque ad una più piena comprensione del processo\u002Fprogetto\nall’interno del quale si inserisce la propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello 2° rappresenta il primo livello professionale cui, in funzione\ndella elevata esperienza e autorevolezza conseguita, siano riconosciute\nmansioni di supporto professionale e coordinamento operativo nei confronti di\naltre risorse anche di pari livello. Al riguardo il profilo di “Professional\nSenior” rappresenta il bacino di reperimento naturale per alimentare l’area\nQuadri, in ragione delle attitudini possedute, nei profili di “Professional\nMaster” o “Responsabile di Unità Organizzativa”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la innovatività delle modifiche apportate al\nsistema inquadramentale e le dinamiche attivate richiedano un continuo\nmonitoraggio. In tale quadro riconoscono la valenza all’interno dei percorsi\nprofessionali sia dell’incrocio dei dati sulla performance con gli strumenti\nvalutativi del potenziale (assessment), sia delle eventuali prassi aziendali di\ntest delle capacità di intervento attraverso l’affidamento di incarichi\nspeciali anche valutabili a fini di progressione di carriera. Sulla materia\nsaranno attivati confronti periodici nel quadro del monitoraggio sulla\nimplementazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda ritiene che l’area Quadri rappresenta il bacino naturale di\nriferimento per il reclutamento dei dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Ch3>Articolo 32 - Mobilità interna professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di garantire pari opportunità a tutti\ni dipendenti, assicurando correttezza, equità e massima trasparenza dei\ncriteri, anche tramite una tempestiva pubblicità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine l’Azienda renderà noti per tempo i cambiamenti programmati\ndella struttura organizzativa e le posizioni vacanti, indicando caratteristiche\nquantitative e qualitative dei relativi organici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dipendenti potranno avanzare la propria candidatura a ricoprire una\ndelle funzioni previste dai cambiamenti organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda renderà noti i criteri per la selezione delle candidature, che\ndovranno tenere conto, oltre che delle caratteristiche professionali dei\ncandidati, anche della loro anzianità di permanenza nella medesima posizione\nprofessionale, nonché delle esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si impegna inoltre ad esaminare eventuali richieste di mobilità\nprovenienti dai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mobilità, opportunamente integrata con un impegnativo investimento in\nformazione professionale, costituirà la fonte prevalente di reperimento delle\nrisorse umane.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 33 - Mobilità interna - Cambi di sede e Trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cambio di sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che nell’ambito del comune di Roma l’Azienda potrà\ndisporre per ragioni tecniche, gestionali, organizzative e produttive il cambio\ndi sede del Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le altre città tale cambio di sede potrà avvenire se la sede di\ndestinazione è localizzata entro i 50 chilometri di percorrenza stradale dalla\nsede di lavoro indicata nella lettera di assunzione o di successiva\nassegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale, le parti effettueranno, su richiesta del Lavoratore\ninteressato, verifiche circa eventuali significativi disagi derivanti dal\ncambio di sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cambio di sede, all’interno del medesimo Comune, non configura\ntrasferimento, ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo consenso, il Lavoratore potrà essere trasferito oltre i 50\nchilometri presso una diversa sede di lavoro aziendale per comprovate ragioni\ntecniche, gestionali, organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di\ntrasloco per sé e il nucleo familiare. Inoltre, sarà corrisposta\nun’indennità di trasferimento pari ad una mensilità, quando il Lavoratore\nsi trasferisca da solo, ovvero a due mensilità quando si trasferisca insieme\nal nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 34 - Mobilità esterna\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla utilità del distacco quale strumento teso a\nfavorire la maggiore integrazione operativa del Gruppo ed il decentramento\norganizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti stabiliscono di attivare tutti gli strumenti\ncontrattuali disponibili al fine di favorire il processo suddetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito sono regolamentate le misure concernenti le risorse coinvolte nei\nprocessi di mobilità esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distacco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediante il distacco l’Azienda, per soddisfare oggettive esigenze\norganizzative ed un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più\nLavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata\nattività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda può procedere al distacco del Lavoratore a parità di mansioni\ne trattamento, come definito al comma precedente, presso Società appartenenti\nal Gruppo (capogruppo, società controllate e\u002Fo partecipate) e all’interno\ndel medesimo territorio comunale nel quale si trova la sede di lavoro del\nLavoratore distaccato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore distaccato può chiedere il rientro in Azienda per comprovate\nesigenze personali, dando preavviso di 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, “attuazione delle deleghe in\nmateria di occupazione e mercato del lavoro”, nel caso in cui per oggettive e\ncondivise esigenze tecniche e organizzative si rendesse necessario disporre il\ndistacco di gruppi di Lavoratori le Parti valuteranno in apposito incontro le\nmodalità attuative, redigendone verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessione del contratto di lavoro tra Società del Gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda può procedere alla cessione del contratto di lavoro del\nLavoratore presso società controllante, controllate e\u002Fo partecipate per\ncomprovate esigenze tecniche e organizzative aziendali e previo consenso del\nLavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a motivo della cessione del contratto di lavoro avvenuta su\niniziativa dell’Azienda, si configuri la fattispecie del trasferimento come\ndefinito dall’articolo relativo a “Mobilità interna e cambi di sede”, al\nLavoratore sarà corrisposto il relativo trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che la cessione del contratto di lavoro avvenga per accoglimento di\ndomanda del dipendente, l'Azienda non dà luogo a rimborso di alcuna spesa o\nperdita, né a pagamento di alcuna indennità di cessione del contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Articolo 35 – Logiche del sistema formativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano nella formazione il fattore abilitante l’allineamento\ndi competenze e comportamenti aziendali alle esigenze di professionalità ed\nintegrità poste dall’evoluzione del posizionamento di Invitalia sui mercati\ndi riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione della discontinuità richiede che il modello di confronto sulla\nformazione evolva da un approccio quantitativo e indifferenziato a una\nmodalità coerente con il posizionamento competitivo delle diverse comunità\nprofessionali operanti in Azienda e di ciascuna persona all’interno della\npropria comunità di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le sedi di confronto sulla materia si focalizzeranno sulle\nstrategie di formazione più utili a rinforzare le competenze distintive\naziendali, sulla misura dell’efficacia formativa anche in termini di employee\nsatisfaction e – in presenza delle necessarie agibilità – sulla dimensione\ntipica del work life balance e del welfare aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono come variabili rilevanti per definire le quantità e i\ncontenuti della formazione destinata a ciascuna comunità professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’evoluzione delle competenze richieste ai profili tipici della\ncomunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il ciclo di vita delle competenze stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’obiettivo strategico di rapida industrializzazione delle competenze\ninnovative o relative ad aree di particolare complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la prospettiva della formazione come investimento per produrre, mantenere\ne sviluppare il capitale intellettuale aziendale a costi sostenibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 36 - Sistema di formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono previste tre tipologie di formazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione Company, che si sviluppa a partire dalla definizione della\nstrategia di intervento aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione di Business, che nasce dalla sistematizzazione delle esigenze\ndi intervento formativo emerse dalle diverse Linee aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione per lo Sviluppo Personale, ambito più innovativo e di recente\nsperimentazione, avente l’obiettivo – in prospettiva di work life balance\n– di ricercare la liberazione di energia e motivazione attraverso la risposta\na esigenze non necessariamente legate alla specifica allocazione\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano Annuale di Formazione riepiloga gli interventi previsti per le tre\ndiverse tipologie ed include il Catalogo Formativo. Quest’ultimo tiene conto\nanche degli elementi conoscitivi emersi in occasione di specifiche survey\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla Formazione Company, in considerazione della\nimprescindibile oggettività del target di destinatari, l’Azienda garantisce\npari opportunità di accesso dei Lavoratori appartenenti alle diverse comunità\nprofessionali e – al contempo – interventi di base destinati ai neo\nassunti. Durante i corsi di base, previa intesa con l’Azienda, è data\nfacoltà alle OO.SS. di indire riunioni durante le ore di formazione, per\nillustrare le materie di interesse sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla Formazione di Business, in considerazione della\nnecessaria differenziazione dei target come conseguenza della ricerca di\nefficacia nell’azione di business, i contenuti e i target della formazione\nsaranno commisurati alla diversa caratterizzazione delle diverse comunità\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con particolare riguardo alla formazione dedicata allo Sviluppo\nPersonale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il catalogo formativo includerà interventi di supporto\nnell’individuazione del miglior work life balance, anche attraverso corsi\ndiretti allo sviluppo di interessi e capacità complementari alla formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Lavoratore potrà proporre direttamente alla Funzione Risorse Umane la\npropria iscrizione a corsi, individuati prevalentemente dal catalogo.\nL’iscrizione ai corsi richiesti, se approvata, avverrà di norma entro tre\nmesi dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono previsti a catalogo corsi di lingua straniera organizzati\ndall’Azienda che si terranno al di fuori dell’orario di lavoro, pertanto la\nfrequenza ai corsi stessi non potrà essere conteggiata nell’orario di lavoro\ndel singolo dipendente partecipante. Nel caso in cui il corso di lingua non\nfosse portato a conclusione o dovesse avere un’assenza complessiva pari o\nsuperiore al 18%, ad esclusione di casi eccezionali quali la malattia o\nl’infortunio, sarà addebitato al dipendente il 50% del costo complessivo del\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 37 – Piano di formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le politiche formative e le aree di competenza innovative da sviluppare a\nsupporto della strategia di impresa e dei concreti obiettivi di business (linee\nguida) saranno esaminate entro il 31 gennaio nell’ambito della Commissione\nParitetica, di cui all’articolo relativo al livello nazionale nell’ambito\ndei rapporti e diritti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il successivo 15 marzo, l’Azienda presenterà all’esame della\nCommissione Paritetica il Piano Annuale di Formazione, predisposto\ndall’Azienda, per consentirne la valutazione di coerenza con le linee guida a\nsuo tempo definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A valle di tale esame, il piano formativo sarà presentato alle componenti\nOO.SS. – Coordinamento nazionale delle RSA e le sue specifiche articolazioni\nper le società del Gruppo alle singole RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il gennaio successivo si terrà infine un incontro, con le OO.SS. di\ncui al comma precedente, per una verifica dell’attività svolta e i suoi\neffetti sull’arricchimento del patrimonio aziendale di competenze\nindividuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 38 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono l’alto valore della formazione quale strumento di\nelevazione della personalità e per il conseguimento di un bagaglio personale e\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di\ncui all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori che, al fine\ndi migliorare la propria cultura, intendono frequentare corsi regolari di\nstudio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di\nqualificazione professionale accreditate dalle Regioni, statali, parificate o\nlegalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio\nlegali, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti fino a 150 ore annue\nper un periodo pari alla durata legale del corso di studi e comunque non\nsuperiore ad un massimo di quattro anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1 sono concessi per anno accademico e sono\nfruibili solo nel corso dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i corsi di Laurea e i Master post Laurea, si precisa che\ni permessi di cui al comma 2 vengono riconosciuti in caso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•frequenza di corsi di Laurea per il conseguimento della prima Laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•frequenza di Master relativi a materie coerenti con le attività\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 2 richiesti per la frequenza a corsi di Laurea\nulteriori, saranno valutati dall’Azienda considerando la coerenza con la\nmission, le attività aziendali e il percorso professionale del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti che frequentano tali corsi non sono tenuti ad\neffettuare prestazioni di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ai permessi di cui sopra, i lavoratori studenti, compresi quelli\nuniversitari che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di\npermessi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine sono riconosciute due giornate di permesso retribuito prima della\ndata di qualsiasi esame di stato, universitario, purché non ripetuto, e di\nlaurea, nonché della giornata\u002Fe in cui si effettuano le prove di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che usufruiscono di tali permessi sono tenuti a produrre idonea\ndocumentazione attestante l’esercizio dei diritti di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono riconosciuti ai lavoratori che\nabbiano superato il periodo di prova, per un massimo di due cicli di permessi\nnella vita lavorativa aziendale del singolo lavoratore; detti permessi,\ninoltre, potranno essere richiesti solamente qualora l’iscrizione al corso\nsia stata resa nota all’Azienda prima della stipula del contratto di lavoro,\noppure sia avvenuta successivamente alla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA PARTICOLARE PER I LAVORATORI ISCRITTI AD UNIVERSITÀ TELEMATICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiari modalità di frequenza ai corsi che\ncaratterizzano le università telematiche, le Parti concordano che i permessi\ndi cui ai commi 2 e 7 spettano, rispettivamente, a condizione che il lavoratore\ncertifichi in modo idoneo l’iscrizione all’università, l’avvenuto\ncollegamento all’università (e alle lezioni da questa erogate) durante\nl’orario di lavoro nonché infine l’effettiva iscrizione e presenza alla\nprova d’esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 39 - Formazione individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sui principi introdotti nel sistema di formazione dalla\nlegge n. 236\u002F93 art. 9 e legge 196\u002F97 art. 17, attraverso il riconoscimento di\nun diritto soggettivo del lavoratore a formarsi rispetto ai suoi bisogni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi relativi alla sperimentazione di azioni di formazione continua\nindividuale, trovano una prima attuazione nella legge n. 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infatti, in base all’art. 6 della suddetta legge, la formazione\nindividuale può intervenire sulla base di progetti elaborati dai singoli\nlavoratori che possono utilizzare l’assistenza tecnica dei centri di\norientamento e di formazione professionale individuati dalle regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 40 - Congedi formativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La materia è disciplinata dall’art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di fissare nel limite annuo del 10% dei lavoratori in\nforza presso ciascuna azienda, e comunque, per almeno un lavoratore per ogni\nazienda, la percentuale massima dei lavoratori che possono avvalersi dei\ncongedi formativi. Il lavoratore dovrà effettuare la richiesta con un\npreavviso di 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda può differire l’esercizio di tale facoltà per un periodo\npari a 30 giorni in relazione a comprovate esigenze\norganizzative\u002Fproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 41 - Periodi sabbatici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, in relazione a materie connesse all’attività ed\nall’interesse aziendale, coniugate allo sviluppo culturale e professionale\ndel lavoratore, riconosce la possibilità di accedere a periodi non retribuiti\ndi tipo sabbatico, finalizzati ad attività di tipo formativo, i cui costi\ncomplessivi saranno definiti e concordati in relazione ai singoli casi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali periodi hanno la durata massima di un anno ogni cinque anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 42 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione del personale, che viene effettuata in conformità alle\ndisposizioni di legge vigenti in materia, si perfeziona per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di nascita e di cittadinanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di residenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di studi compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi penali\npendenti, di data non anteriore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scheda professionale di cui all’art. 5 DPR 7 luglio 2000 nr. 442;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copia del codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copia documento di identità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di stato di famiglia, per eventuali assegni familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni variazione della residenza e del domicilio dovrà essere comunicata\ntempestivamente dal dipendente alla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi consentiti dalla legge, il dipendente potrà avvalersi della\nautocertificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di assunzione, ovvero mediante altro atto scritto da\nconsegnare al lavoratore entro trenta giorni dall’inizio del rapporto di\nlavoro, deve essere comunicato al lavoratore quanto segue, in conformità al\nD.Lgs. 26 maggio 1997 nr. 152:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo di prova, ove previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’importo della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i termini del preavviso in caso di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti di età per l’assunzione sono quelli stabiliti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione al lavoratore sarà consegnata copia del\ncontratto collettivo di lavoro; la consegna potrà avvenire anche in formato\nelettronico ovvero mediante rinvio all’Intranet aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle\nstabilite dal presente contratto e, per le materie dallo stesso non\nregolamentate, dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Articolo 43 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apposizione del patto di prova deve risultare da atto scritto, stipulato\ntra l’Azienda e il lavoratore prima dell’esecuzione del contratto di lavoro\nsubordinato; fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il patto di\nprova può essere contenuto nel contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>La durata del periodo di prova è fissato a 6 mesi per il personale\nappartenente al primo e al secondo livello e non superiore ad 3 mese per il\npersonale appartenente agli altri livelli. I periodi di prova rispettivi sono\nda intendere e conteggiare come giorni di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto,\nsalvo le eccezioni previste dai commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di recesso su iniziativa del lavoratore, devono essere corrisposte\nle competenze fino al giorno dell’effettiva cessazione dal servizio, ivi\ncompresi i ratei degli istituti dovuti per i mesi di servizio prestato,\ncomputando, a tal fine, come mese intero l’eventuale frazione dello stesso\nnon inferiore a giorni 15 di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di recesso su iniziativa dell’azienda dette competenze\ndevono essere corrisposte sino alla fine del mese in cui si esercita il recesso\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del periodo di prova a causa di malattia ovvero di\ninfortunio extra professionale, il dipendente potrà completare il periodo di\nprova solo nell’ipotesi in cui possa riprendere l’attività lavorativa\nentro quattro mesi dalla data di inizio dell’evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiuto il periodo di prova senza che l’una o l’altra parte eserciti il\ndiritto di recesso in prova, il personale si intende confermato in servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 44 - Durata del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro si intende di norma stipulato a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia l’assunzione può essere fatta anche con l’apposizione di un\ntermine, che deve risultare dalla lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni a termine e la disciplina dei relativi rapporti di lavoro sono\nregolate dalle norme di leggi vigenti nonché dall’art. 23del presente CCNL,\ncui si rinvia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si rinvia parimenti all’art. 25 del presente CCNL per la disciplina del\ncontratto a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 45 - Struttura retributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione del Lavoratore è costituita dalle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di quadro - per i lavoratori di cui all’art. 29;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri elementi individuati dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi automatismi retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi retributivi di cui all’articolo 94 sono soggetti alle\ndinamiche retributive secondo le previsioni e modalità stabilite dalla\nriformulazione dell’articolo 14 CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 46 - Minimo conglobato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il “Minimo conglobato” del presente contratto rappresenta l’insieme\ndegli elementi retributivi presenti nei singoli contratti ante fusione: minimi\ndi base, indennità di contingenza ed E.d.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 47 - Indennità di quadro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale con la qualifica di Quadro di cui all’art. 29 è corrisposto\nuno specifico elemento retributivo professionale il cui importo mensile è\nindicato nell’allegato 1 - tabelle retributive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è soggetto alle dinamiche retributive del presente CCNL ed è\nutile ai fini del computo di tutti gli istituti retributivi diretti ed\nindiretti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza ai quali è stata data prima applicazione del CCNL\nInvitalia del 13 dicembre 2000 l’inquadramento professionale è stato\nattribuito secondo la tabella corrispondenza in Appendice 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza al 13 dicembre 2000 è corrisposto un ulteriore\nelemento retributivo denominato “Assegno ex Accordo” del valore indicato\nnella tabella in Appendice 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo, assegnato in sede di prima applicazione del CCNL, non subirà\nalcuna variazione nel tempo ivi compreso il caso di passaggio di livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori stessi, qualora la retribuzione complessiva in vigore alla\ndata di prima sottoscrizione del CCNL 13 dicembre 2000, fosse superiore alla\nsomma dei valori del Minimo Conglobato e dell’Assegno ex Accordo e\ndell’Indennità di Quadro, se spettante, sarà corrisposto un assegno “Ad\nPersonam” non modificabile per la differenza risultante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento “Assegno ex Accordo” di cui alla tabella in Appendice 1 è\nsoggetto alle dinamiche retributive di cui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto che il CCNL Invitalia ha trovato applicazione, per effetto\ndegli accordi di armonizzazione contrattuale, anche al personale il cui\nrapporto di lavoro era disciplinato da altri CCNL e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accordo del 24 novembre 2011 per il personale della Invitalia Reti\nS.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accordo del 22 novembre 2012 per il personale della Italia Navigando\nS.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accordo del 15 dicembre 2016 per il personale della Italia Turismo\nS.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al quale viene erogato l’importo definito dagli stessi accordi nella forma\nrispettivamente di “Assegno ex accordo del 24\u002F11\u002F2011”, “Assegno ex\naccordo del 22\u002F11\u002F2012” e “Assegno ex accordo del 15\u002F12\u002F2016”, si\nconviene che i suddetti importi vengano erogati nella forma di “Assegno ex\naccordo per armonizzazione contrattuale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano fermi gli importi, non soggetti alle dinamiche retributive,\nstabiliti dai citati accordi, la suddivisione in quattordici mensilità, la non\nmodificabilità e la non assorbibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Articolo 48 – Indennità di rischio per Responsabili Unici di\nProcedimento (R.U.P.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dalla stipula del presente CCNL, per gli incarichi di\nResponsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) nell’ambito delle attività in\nquanto Stazione Appaltante o Centrale di Committenza svolte dall’Azienda e\nassicurate dalle competenti strutture – già in essere oppure conferiti\nsuccessivamente all’entrata in vigore del presente CCNL – è istituita\nun’indennità denominata Indennità di Rischio per R.U.P. pari a Euro\n4.200,00 annui lordi, che verrà corrisposta frazionata in dodicesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità di Rischio viene corrisposta esclusivamente per il periodo\nin cui il Lavoratore ricopre l’incarico di R.U.P. nell’ambito delle\nattività relative a Stazione Appaltante\u002FCentrale di Committenza, relativamente\na uno o più procedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Indennità di Rischio viene corrisposta a decorrere da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 del mese in caso di incarico assegnato entro il quindicesimo giorno del\nmese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•16 del mese in caso di incarico assegnato dopo il quindicesimo giorno del\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non verrà corrisposta\nalcuna indennità di ruolo, che pertanto non maturerà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Indennità R.U.P. cessa a decorrere dalla cessazione della totalità\ndegli incarichi di R.U.P. assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità non si computa su nessun istituto diretto o differito,\nlegale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 49 – Indennità di rischio per Professional Master e\nProfessional Senior\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni di supporto operativo e coordinamento professionale, tipiche del\nProfessional Master e Professional Senior determinano un maggior aggravio di\nresponsabilità, che l’Azienda compensa per mezzo dell’erogazione\ndell’indennità indicata nella tabella sottostante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Profilo Professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Indennità lorda annua (corrisposta in 12 mesi)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Professional Master\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.400\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Professional Senior\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.600\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità viene corrisposta esclusivamente per il periodo in cui il\nLavoratore ricopre l’incarico di Professional Master e Professional\nSenior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Indennità di ruolo viene corrisposta a decorrere da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 del mese in caso di incarico assegnato entro il quindicesimo giorno del\nmese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•16 del mese in caso di incarico assegnato dopo il quindicesimo giorno del\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non verrà corrisposta\nalcuna indennità di ruolo, che pertanto non maturerà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di ruolo cessa nel momento in cui il Lavoratore non sarà\npiù individuato quale Professional Master o Professional Senior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità non si computa su nessun istituto diretto o differito,\nlegale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 50 - Superminimo individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda potrà attribuire quote di superminimo individuale ai lavoratori\nsulla base dell’esperienza, responsabilità, autonomia, coordinamento e\ninnovatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I superminimi possono essere assorbiti in occasione del riconoscimento del\nlivello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornirà alle OO.SS. competenti un’informativa, con cadenza\nsemestrale, sull’applicazione di tale istituto retributivo contenente\nl’importo globale dei superminimi attribuiti nel periodo, l’importo medio\ndistribuito per livello ed unità organizzativa, nonché il numero dei\nlavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 51 - Una Tantum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda conferma che la politica meritocratica è governata dagli\nistituti retributivi del presente CCNL e che utilizzerà l’istituto\ndell’Una Tantum nei casi previsti dal presente contratto (es. premio di\nproduzione) o in collegamento con eventi oggettivi di natura collettiva (es.\npolitiche meritocratiche) o individuale (es. retention).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornirà alle OO.SS. competenti un’informativa\nsull’applicazione di tale istituto retributivo conformemente alle previsioni\ndella riformulazione dell’articolo 6 CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 52 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore il giorno 27 di\nciascun mese o, se non lavorativo, il primo giorno lavorativo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della corresponsione sarà consegnato al lavoratore il prospetto\npaga; è facoltà dell’Azienda rendere disponibile per il lavoratore il\nprospetto paga in formato elettronico anziché cartaceo, nel rispetto della\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 53 - Retribuzione giornaliera ed oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota giornaliera della retribuzione si ottiene, in tutti i casi,\ndividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che, con l’adozione del divisore convenzionale di\ncui al presente articolo, hanno inteso stabilire l’equivalenza di trattamento\nsia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile\nper il divisore convenzionale 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 54 - Trasferte e Missioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ad esigenze operative l’Azienda ha facoltà di inviare il\ndipendente in trasferta al di fuori del comune ove lo stesso presta la sua\nnormale attività lavorativa per un periodo di giorni non superiore al 50% dei\ngiorni lavorativi contrattuali annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese relative al trasporto, pernottamento e vitto sono a totale carico\ndella azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In linea generale le spese di pernottamento e trasporto sono sostenute\ndirettamente dalla Società; ove ciò non fosse possibile per comprovati\nmotivi, il dipendente dovrà attenersi nella scelta dell’albergo ai comuni\nrequisiti di convenienza e di decoro e le relative spese saranno rimborsate\nsecondo le previsioni che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese sostenute dal dipendente nel corso della trasferta, purché\nstrettamente inerenti alla stessa e supportate da giustificativi idonei ai fini\nfiscali, sono rimborsate a piè di lista nei limiti stabiliti nell’Allegato 2\ne secondo quanto previsto dalla relativa Policy di Gruppo pubblicata sulla\nIntranet aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, per trasferte superiori alla giornata e per l’intera durata\ndella trasferta, potrà scegliere, in alternativa al rimborso spese a piè di\nlista, il rimborso semiforfetario per i pasti. Tale scelta sarà comunicata dal\ndipendente prima della partenza e avrà valore per l’intera durata della\ntrasferta. Nell’ambito della stessa trasferta il dipendente non può quindi\nrichiedere il rimborso spese a piè di lista e semiforfetario. Il valore\nsemiforfetario è fissato in € 15 per ogni pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, il pranzo sarà rimborsato solo quando la trasferta\nabbia inizio prima delle ore 12.00, mentre la cena sarà rimborsata solo quando\nla trasferta si protragga oltre le ore 21:30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giornata di trasferta di durata superiore alle 8 ore è\nriconosciuta un’indennità di trasferta pari ad € 40,00, anche a fronte di\neventuali spese non documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le trasferte all’estero, tale importo sarà aumentato del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anticipazione o la protrazione dell’orario di lavoro dovuto alle ore\ndi viaggio non è retribuita in quanto assorbita dall’indennità di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore saranno riconosciute le prestazioni di lavoro effettivo\nprestate oltre la durata dell’orario normale, se le stesse sono state\npreventivamente autorizzate e\u002Fo richieste dal diretto responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali indennità non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito in\nquanto esse sono già comprensive di eventuali effetti sulle retribuzioni\nindirette o differite, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono come congruo un rimborso piccole spese non documentabili\npari a euro 15,49 (normativa fiscale) per le giornate di trasferta di durata\nsuperiore alle 8 ore qualora:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la trasferta, generata dal superamento del confine comunale, costituisca\nla modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, in relazione alle\npeculiari caratteristiche del settore o unità organizzativa di assegnazione,\nsenza determinare la condizione di particolare disagio e\u002Fo straordinarietà\npostulata dalla previsione dell’indennità pari a euro 40, con correlata\nprevisione dell’assorbimento di anticipazione e\u002Fo protrazione dell’orario\ndi lavoro dovuto alle ore viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la trasferta sia oggettivamente configurata come assegnazione di lunga\ndurata e con evidente carattere di programmabilità, salvo non sussistano\ncondizioni di particolare disagio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si confronteranno per esaminare ulteriori casistiche straordinarie,\ncorrelate a specifiche attività\u002Fcommesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso spese non documentabili di cui sopra (euro 15,49), sostitutivo\ndell’indennità di cui al comma 5 del presente articolo (euro 40), potrà\nessere applicato solo in esito ad accordo fra le Parti, che stabilisca il\nperimetro della deroga necessaria al citato comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, l’Azienda sottoporrà alle OO.SS., stipulanti entro il 30\nsettembre 2017 i casi ritenuti rilevanti sul vigente perimetro di attività e\nal determinarsi di nuove situazione organizzative le fattispecie da\nesaminare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 55 - Servizio fuori sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per servizio fuori sede si intende la prestazione lavorativa che, per\nesigenze di natura organizzativa, tecnica o produttiva, il lavoratore svolga\noccasionalmente o anche per un periodo prolungato di tempo, al di fuori della\npropria sede di lavoro ma nel medesimo territorio comunale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella eventualità che tale servizio comprenda la prevista pausa pranzo\nsarà comunque corrisposto il ticket sostitutivo del servizio mensa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio fuori sede occasionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di attività prestata fuori dalla normale sede di lavoro e comunque\nentro il Comune dove ha sede l’azienda, è previsto il rimborso di eventuali\nspese documentate funzionali all’espletamento della propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora siano presenti spese di trasporto, per lo spostamento si darà\npreferenza all’utilizzo di mezzi pubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assegnazione per un periodo prolungato a servizio fuori sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti prendono atto dell’evoluzione del modello operativo\ndell’Azienda, che prevede un sempre maggiore impegno su attività\ncommissionate dalla Pubblica Amministrazione, attraverso commesse temporanee a\ndurata predefinita le quali, per la loro natura e le loro specifiche\ncaratteristiche, richiedono di essere svolte anche presso la sede del\ncommittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora occorra attivare il servizio fuori sede a seguito\ndell’acquisizione di nuove commesse, l’Azienda ne darà preventiva\ninformazione alle OO.SS.; l’informazione riguarderà le attività sulle quali\nsi prevede che saranno impegnati i relativi lavoratori assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assegnazione del lavoratore a un servizio fuori sede per un\nperiodo continuativo e prolungato di tempo, l’Azienda ne darà formale\ncomunicazione all’interessato, nella quale saranno specificate la durata\ndell’assegnazione, il referente operativo dell’Azienda in loco, le\nmotivazioni nonché, infine, le modalità di effettuazione della rilevazione\ndelle presenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti assegnati in servizio fuori sede sono garantiti tutti i\ndiritti, servizi e attribuzioni riconosciuti dal presente CCNL ai lavoratori\ndel Gruppo Invitalia; a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno\ngarantite: tutele legali ex lege 104 anche rispetto all’assegnazione di sede,\ndiritti di partecipazione alle attività sindacali previste da leggi e\ncontratto, totale attuazione delle garanzie e tutele sindacali legge 300\u002F70,\ndiritto alla fruizione dell’orario compattato come normato dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione al servizio fuori sede non determina la modifica delle\nproprie mansioni; qualora l’assegnazione a tale servizio comporti\nl’assegnazione di nuove attività, l’Azienda provvederà ad erogare\ntempestivamente l’adeguata formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma l’assegnazione al servizio fuori sede non dà luogo a rimborso\nspese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, compatibilmente con la legislazione vigente e le circostanze\ndel caso specifico, potrà installare, presso il luogo di prestazione fuori\nsede, le apparecchiature per la rilevazione delle presenze utilizzate anche\npresso le sedi aziendali. Ove ciò non sia possibile il lavoratore effettuerà\nla rilevazione delle presenze mediante altre idonee modalità (telematiche,\nfogli presenza, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi due anni consecutivi dall’avvio del servizio fuori sede, è\nfacoltà del lavoratore chiedere l’assegnazione ad altra attività svolta\npresso una delle sedi aziendali; l’Azienda si impegna a valutare e ad\naccogliere dette richieste compatibilmente con le esigenze organizzative\naziendali e, in ogni caso, a fornire risposta formale al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si impegna a fornire le informazioni sui lavoratori assegnati al\nservizio fuori sede per un periodo prolungato mediante l’integrazione\ndell’informativa semestrale che preveda anche il dettaglio per Ente di\nassegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Articolo 56 - Ticket mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La società riconosce ai lavoratori per ogni giorno di effettiva presenza in\nservizio, secondo quanto previsto al successivo comma e fatto salvo quanto\nprevisto per le Trasferte e le Missioni, un buono pasto sostitutivo del\nservizio mensa il cui valore è definito in Euro 10,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nulla è dovuto a quei lavoratori che svolgono normalmente o saltuariamente\nuna ridotta attività lavorativa quando la stessa abbia inizio o termine\nrispettivamente dopo o prima la prevista pausa pranzo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 57 - Indennità cassa e maneggio valori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale adibito ad operazioni di cassa che ha l’obbligo di eventuali\nrimborsi, ha diritto ad un’indennità mensile pari ad un importo di Euro\n77,55 per dodici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale adibito a maneggio e trasporto valori all’esterno\ndell’Azienda, senza l’obbligo di rimborso di eventuali differenze, ha\ndiritto ad un’indennità mensile pari ad un importo di Euro 50,05 mensili per\ndodici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due importi, riferiti alle due situazioni precedenti, non sono cumulabili\ntra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità non spetta in caso di assenze (non dovute a ferie o malattia)\ndi durata superiore a un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali indennità non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito in\nquanto esse sono già comprensive di eventuali effetti sulle retribuzioni\nindirette o differite, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 58 – Indennità centralinisti non vedenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale non vedente adibito al centralino ha diritto a un’indennità\ngiornaliera pari a un importo di Euro 5,00 per ciascuna giornata di\npresenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità non si calcola su nessun istituto indiretto o differito in\nquanto essa è già comprensiva di eventuali effetti sulle retribuzioni\nindirette o differite, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Articolo 59 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dell’Azienda sarà corrisposto, in coincidenza del mese di\ndicembre, un importo pari ad una mensilità della retribuzione, esclusi gli\nassegni familiari, l’indennità di cassa, l’indennità di maneggio denaro e\nl’indennità centralinisti non vedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di\ndodici mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti\ndodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di\nservizio prestati presso l’Azienda, computando come mese intero la frazione\ndi mese superiore a quindici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo parziale percepiranno la mensilità aggiuntiva in\nproporzione alla percentuale di effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei\nrelativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta la retribuzione per una\ndelle cause previste dal presente contratto e dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della tredicesima mensilità avverrà il giorno 16 del\nmese di dicembre o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente\nprecedente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Articolo 60 – Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dell’Azienda sarà corrisposto, in coincidenza del mese di\ngiugno, un importo pari a una mensilità della retribuzione, esclusi gli\nassegni familiari, l’indennità di cassa, l’indennità di maneggio denaro e\nl’indennità centralinisti non vedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di\ndodici mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti\ndodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi\ndi servizio prestati presso l’Azienda, computando come mese intero la\nfrazione di mese superiore a quindici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo parziale percepiranno la mensilità aggiuntiva in\nproporzione alla percentuale di effettivo lavoro. Dall’ammontare della\nquattordicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui\nnon sia stata corrisposta la retribuzione per una delle cause previste dal\npresente contratto e dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti verificheranno la percorribilità del superamento delle 14esima\nmensilità attraverso l’assorbimento pro-quota negli altri ratei mensili di\nretribuzione, senza alcun effetto sui relativi oneri per l’Azienda. In tale\nipotesi, sarà ovviamente rivisitata la tabella retributiva indicata\ndall’articolo sul trattamento economico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 61 – Premio di Produzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura retributiva del Gruppo prevede un elemento di retribuzione\nvariabile, denominato “Premio di Produzione”, finalizzato a collegare gli\nelementi produttivi aziendali alla retribuzione del fattore lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale elemento potrà essere attivato in presenza di una positiva valutazione\ndelle Parti stipulanti circa l’intervenuta maturazione e consolidamento dei\nprocessi aziendali, idonei a consentire un effettivo e misurabile collegamento\nfra le aspettative di incremento retributivo dei singoli e gli andamenti della\nproduttività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono presente tale elemento per l’Azienda Invitalia SpA e\ndanno pertanto mandato al secondo livello di contrattazione di definire un\napposito sistema di collegamento fra gli andamenti produttivi e la retribuzione\ndi gruppi di Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come concordato tra le Parti per tale sistema e il suo relativo\nfunzionamento si fa rinvio all’Accordo aziendale Invitalia SpA – Premio di\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, su richiesta delle OO.SS. stipulanti, conferma la propria\ndisponibilità a valutare analogo percorso relativamente alle diverse aziende\ndel Gruppo che evidenzino uno stato di analoga maturazione dei processi\ngestiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ORARIO DI LAVORO CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Articolo 62 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali\ndistribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La flessibilità giornaliera, da recuperare nel corso del mese di fruizione,\nè stabilita in un massimo di 90 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore utili al recupero della flessibilità devono essere effettuate entro\nle ore 19.45 delle ordinarie giornate lavorative del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 66\u002F2003 in relazione\nal riposo del dipendente di 11 ore consecutive ogni 24 ore e di 24 ore\nconsecutive ogni 7 giorni, queste ultime da cumularsi con il riposo\ngiornaliero, le diverse forme di articolazione di orario settimanale di lavoro\nsaranno comprese nella fascia oraria dalle 7.00 alle 22.00 con un intervallo\nminimo di 30 minuti, armonizzando le istanze del personale con le esigenze\ndell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>L’orario di lavoro effettivo medio settimanale ai sensi dell’art. 4 del\nD.Lgs. 66\u002F2003, compreso le ore di lavoro straordinario, non può superare le\n48 ore. Tale media viene determinata su base annuale; pertanto, per le unità\nche superano le 10 unità occupate, le comunicazioni relative al superamento\ndelle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario, da\neffettuarsi alla locale Direzione Provinciale del lavoro di cui all’art. 4\ndel D. Lgs. 66\u002F2003 con decorrenza 1 gennaio 2006, saranno riferite ad un\nperiodo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Ch3>Articolo 63 - Articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e\nsettimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle particolari condizioni aziendali, saranno definite tramite\naccordo con le RSA\u002FRSU le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero e\nle relative forme di flessibilità, nel rispetto dei limiti contenuti\nnell’articolo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l’efficienza dell’attività aziendale, potranno\ninoltre essere definiti, in sede aziendale, orari differenziati per alcune\ntipologie di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla firma del presente CCNL mantengono efficacia gli accordi in essere in\ntema orario di lavoro, e in particolare l’Accordo del 29 settembre 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno concordare articolazioni alternative dell’orario di\nlavoro per far fronte a esigenze tecniche, organizzative e produttive, In via\nesemplificativa, l’articolazione oraria della prestazione lavorativa potrà\nessere variata nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di armonizzare l’articolazione oraria giornaliera e\nsettimanale della prestazione aziendale con l’articolazione oraria in atto\npresso il Committente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità determinate dai presidi di servizio tipici\ndell’attività\u002Fsettore di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali esigenze straordinarie di estensione dei presidi di servizio\nper eventi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>In assenza di specifico accordo tra le parti l’articolazione dell’orario\ndi lavoro giornaliero - settimanale è così definito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.45; il venerdì dalle 8.30 alle\n15.15 con 45 minuti di intervallo per il pranzo e con un’ora di flessibilità\nall’ingresso ed un’ulteriore mezz’ora di flessibilità per la pausa\npranzo. Il venerdì, in alternativa all’orario sopra riportato, e ferma\nrestando la flessibilità in ingresso, la giornata lavorativa potrà\nconcludersi alle 14.30 senza intervallo per il pranzo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 64 - Attestazione presenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rilevazione della presenza e la verifica del rispetto dell’orario di\nlavoro sono effettuate con sistema automatizzato a mezzo badge o altro idoneo\nsistema di rilevazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno attestare qualsiasi uscita ed entrata dalla sede di\nlavoro o altre sedi ove prestino la loro attività lavorativa in regime di\ndistacco (art. 34) o servizio fuori sede prolungato (art. 55).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale avente la qualifica di quadro di cui all’art. 29 effettuerà\nuna sola attestazione di presenza, fermo restando quanto previsto dall’art.\n62, concernente la durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Ch3>Articolo 65 - Orario Compattato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sintonia con le finalità della legge 8 marzo 2000 nr. 53, che prevedono\nazioni positive per la flessibilità, mirante alla promozione ed incentivazione\ndi forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi\ndi vita e lavoro di lavoratori genitori soprattutto in presenza di particolari\ned oggettive situazioni, le parti convengono di effettuare l’orario\ncompattato inteso come azione positiva di flessibilità avente la\ncaratteristica della riduzione della pausa pranzo che le parti stabiliscono fin\nda ora nella misura minima di 15 minuti rientranti nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore\npadre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano\nin affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di\nflessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui il part\ntime reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata\no in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario compattato, con\npriorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età, anche\nin caso di affidamento o di adozione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>Si conviene inoltre di avviare azioni positive nel caso di programmi di\nformazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo di\nmaternità, paternità, parentale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, altresì, che le richieste di ricorso a tale forma di\nflessibilità, fermo restando i presupposti di legge e di contratto, saranno\nvalutate dalla Società tenuto conto dello spirito previsto dalla legge 53\u002F2000\ncompatibilmente alle necessità tecnico - organizzative della Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Articolo 66 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che il ricorso al lavoro straordinario debba far fronte\nad effettive esigenze aziendali legate all’andamento e all’organizzazione\ndell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario\nnormale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deve essere perciò preventivamente autorizzato per iscritto e certificato\ndi volta in volta in relazione a effettive esigenze di lavoro di carattere\neccezionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di\n200 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre); detto limite va osservato\nnei confronti di ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale limite, previo accordo tra le parti con le competenti OO.SS – RSA,\npuò essere elevato fino a 250 ore anno per specifiche attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccezionalmente ai dipendenti che a seguito di fondate motivazioni familiari\no personali ne fanno formale richiesta - con almeno 3 giorni di anticipo – è\nriconosciuta la possibilità di non effettuare straordinari sino al venir meno\ndella necessità medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere effettuate per una\ndurata inferiore ai 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del lavoratore verificare periodicamente il numero delle ore\nstraordinarie da lui eseguite a norma del comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda comunicherà alle OO.SS., con cadenza quadrimestrale, il numero\ncomplessivo delle ore straordinarie per livello e nell’ambito di ogni unità\nproduttiva nei quattro mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà delle RSA\u002FRSU di prendere visione delle registrazioni relative\nal lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Il lavoro straordinario è retribuito fino al limite massimo per anno con un\ncompenso pari alla retribuzione oraria maggiorata delle seguenti\npercentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25% per il lavoro feriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 55% per il lavoro feriale notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 50% per il lavoro festivo e di sabato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 65% per il lavoro festivo notturno e lavoro notturno del sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette percentuali non sono cumulabili tra loro e la maggiore assorbe\nla minore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è considerato notturno se effettuato fra le ore\n24.00 e le 5.00 del giorno successivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Non sono consentite forme di retribuzione alternative allo straordinario,\nsalvo quanto sopra previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo dell’ora utile per applicare le maggiorazioni su esposte\nnon concorrono le indennità definite dal presente contratto, la tredicesima\nmensilità e la quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore retribuite come straordinario e le relative maggiorazioni non si\ncalcolano su nessun istituto indiretto o differito in quanto tali importi e\u002Fo\nmaggiorazioni sono già comprensivi di eventuali effetti sulle retribuzioni\nindirette o differite, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori aventi la qualifica di Quadro, esclusi dalla disciplina\ncontrattuale concernente il lavoro straordinario, è riconosciuta – per le\nore eccedenti il lavoro contrattuale effettuato nella giornata di sabato -\nmezza giornata di riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo e,\nper il lavoro effettuato la domenica, una giornata di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 67 - Banca delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire la banca delle ore il cui funzionamento\navverrà con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a richiesta del dipendente le ore di straordinario alimentano la banca\ndelle ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ore di straordinario che sono versate nella banca delle ore sono\nmaggiorate con la relativa percentuale prevista per il lavoro straordinario;\ntale maggiorazione è sostituita da un equivalente versamento in banca ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ore versate in banca ore saranno utilizzate dal lavoratore a copertura\ndi assenze dal lavoro e le stesse saranno considerate come permessi\nretribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoro straordinario eccedente il limite massimo annuale potrà essere\ncompensato esclusivamente con permessi retribuiti commisurati come sopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tenendo conto delle esigenze tecniche e organizzative dell’Azienda le\nrichieste di fruizione dei permessi retribuiti di cui sopra dovranno essere\npresentate al diretto responsabile con almeno 24 ore di anticipo e potranno\nessere utilizzate dal dipendente esclusivamente a copertura di assenze dal\nlavoro non inferiori a 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate nella Banca delle Ore saranno utilizzate dal lavoratore,\nper le finalità di cui sopra, entro il 31 marzo dell’anno successivo a\nquello in cui sono state versate nella Banca delle Ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata fruizione, la Direzione Risorse Umane predisporrà\nspecifici piani di smaltimento delle ore accantonate e non utilizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Articolo 68 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge\n(n. 260 del 1949, n. 54 del 1977 e n. 792 del 1985). Pertanto sono considerati\ngiorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• tutte le domeniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le seguenti festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 aprile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1° maggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 giugno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capodanno 1 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Epifania 6 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione 15 agosto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognissanti 1 novembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Immacolata Concezione 8 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Natale 25 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Stefano 26 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La solennità del S. Patrono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lunedì dell’Angelo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle festività su indicate coincida con la domenica, sarà\ncorrisposto ad ogni dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione,\nl’importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa il lavoratore potrà optare per un giorno aggiuntivo di\nferie, che dovrà essere fruito con le medesime modalità previste all’art.\n69.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni semifestivi il 14 agosto e il 31 dicembre e festivo\nil 24 dicembre. Nei giorni semifestivi l’orario di lavoro non potrà superare\nle quattro ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Articolo 69 - Ferie e festività soppresse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di ferie pari a 26 giorni\nlavorativi, pari a ore 187 e 45 minuti, da utilizzare con almeno un periodo\nconsecutivo di due settimane entro l’anno di maturazione e la parte restante\ndi norma entro il luglio dell’anno successivo e comunque entro i diciotto\nmesi successivi all’anno di maturazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alle ferie, il lavoratore ha diritto a 4 giornate di ex\nfestività da godere, a giornata o mezza giornata, entro luglio dell’anno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società potrà procedere alla chiusura degli uffici per ferie collettive\nin alcuni periodi dell’anno che saranno concordati con le OO.SS. entro il\nmese di marzo, fino ad un massimo del 50% del periodo di ferie di cui sopra ed\nil piano ferie andrà definito di norma entro il 30 aprile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maturazione delle ferie spettanti a ciascun dipendente è riferita ad\nanno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente assunto nel corso dell’anno compete la maturazione delle\nferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi interi di servizio\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie potranno essere fruite anche a mezza giornata e la stessa sarà\nparametrata all’effettivo orario aziendale previsto per quella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il\npagamento delle ferie non fruite in proporzione ai dodicesimi maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo delle ferie non può coincidere con quello del preavviso o di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente potrà interrompere le ferie per malattia, solo se la stessa\nè documentata da una struttura sanitaria pubblica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 70 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a fruire di permessi retribuiti, preventivamente\nautorizzati, per motivi personali, per un totale di 15 ore lavorative da fruire\nnell’anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo matrimoniale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cp>Al dipendente che contrae matrimonio ovvero che costituisca unione civile,\nche produca effetti civilmente riconosciuti dallo Stato italiano, spetta un\npermesso retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario; la richiesta di\ncongedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con 30 giorni di\npreavviso. Il congedo matrimoniale potrà essere fruito anche entro il sesto\nmese successivo al matrimonio, compatibilmente con le esigenze\norganizzative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Permessi per eventi particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>In occasione della nascita di un figlio o evento equiparato saranno concessi\n3 giorni di permesso retribuito; le modalità di fruizione sono regolamentate\ndall’art. 4 comma 24 della L. 28 giugno 2012 nr. 92, nonché dalle ulteriori\ndisposizioni di legge e regolamentari vigenti pro tempore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Ai sensi della legge n. 53\u002F2000, il lavoratore dipendente ha diritto ad un\npermesso retribuito di 3 giorni lavorativi in caso di decesso o di documentata\ngrave infermità del coniuge, di un parente o affine entro il secondo grado o\ndel convivente; in caso di decesso, e quale condizione di miglior favore\nrispetto a quanto disciplinato dalla citata L. 53\u002F2000, detti permessi saranno\nconcessi per ciascun evento luttuoso rientrante nella casistica quivi\ndisciplinata. Nei casi di documentata e grave infermità il lavoratore potrà\nconcordare con l’Azienda diverse modalità di espletamento dell’attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Permessi per motivi di salute\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di un ricovero in day hospital e a seguito di presentazione di\nadeguata attestazione medica sarà riconosciuta al dipendente una giornata di\npermesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì riconosciuti al lavoratore permessi retribuiti per il tempo\nstrettamente necessario, e comunque nel limite individuale di 4 ore al giorno,\nal fine di sottoporsi a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali cicli di cure direttamente conseguenti ad uno stato morboso o ad\nun infortunio, la cui necessità sia comprovata da opportune certificazioni\nrilasciate dalle strutture pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visite mediche se documentate da opportune certificazioni rilasciate dalle\nstrutture pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento dei permessi di cui al comma che precede è subordinato\nalla condizione che dette cure e visite mediche non possano essere svolte al di\nfuori del normale orario di lavoro; il tempo di viaggio da e\u002Fo verso la sede di\nlavoro (fino ad un massimo di 120 minuti complessivi) sarà riconosciuto,\nnell’ambito di detti permessi, solo a fronte del rientro in servizio o della\ncollocazione della visita, ovvero del ciclo di cure, a fine servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi a recupero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può altresì fruire per motivi personali di brevi permessi\ngiornalieri da recuperare nel corso del mese di fruizione entro il limite\nmassimo di dodici ore mensili; i permessi a recupero devono essere\npreventivamente autorizzati per i casi programmabili; la compensazione di detti\npermessi dovrà avvenire con le stesse modalità e limiti previsti dall’art.\n62 co. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso da recuperare non può essere concesso in alcun caso a copertura\ndi ritardi sistematici e potrà essere fruito per non più di 3 ore\nconsecutive; detto permesso sarà pertanto concesso solo a fronte del rientro\nin servizio o della collocazione dello stesso a fine servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legge 104\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della legge 5 febbraio\n1992, n. 104 concernente i soggetti portatori di handicap, si applicano le\ndisposizioni sui permessi previsti dall’articolo 33 della legge medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta a quanto disciplinato nel comma precedente, potranno essere\nriconosciuti permessi non retribuiti per gravi e comprovate necessità di\nassistenza a familiari, anche in aggiunta a quanto riconosciuto dalla L. 5\nfebbraio 1992 nr. 104 o in assenza dei requisiti da questa previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 71 - Lavoro Discontinuo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge n 2657\u002F23 è da considerarsi lavoro discontinuo lo\nsvolgimento di mansioni non avente carattere di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che esclusivamente l’attività di autista trasporto di persone\nsvolta a favore di singole e specifiche figure aziendali rientra, ai sensi\ndella legge n. 2657\u002F23, nella tipologia suddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questi ultimi l’orario di lavoro ordinario è stabilito in 46 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che l’attività in questione è caratterizzata da una forte\nvariabilità, l’orario di lavoro settimanale, salvo diversi accordi, è il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 18:15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’intervallo mensa è definito in 45 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il coefficiente orario pari a 156, le ore prestate oltre\nl’orario contrattuale degli altri lavoratori (36 ore settimanali) sono\ncompensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono le 46\nsettimanali. Le ore prestate eccedenti tali limiti saranno compensate con quote\norarie di retribuzione maggiorate dello straordinario, come indicato\ndall’art. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori cui non sia stata comunicata al momento dell’assunzione tale\nmansione, l’applicazione di tale regime dovrà essere comunicata con forma\nscritta, indicando anche, nella stessa, la nuova retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non accetti tale modifica del proprio rapporto di lavoro\ndovrà essere adibito a nuove mansioni in coerenza con il proprio livello di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 72 - Assenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza di qualsiasi tipo deve essere comunicata tempestivamente e\ncomunque entro le due ore successive all’inizio del normale orario di lavoro\ndella giornata in cui si verifica o, in caso di giustificato motivo, non oltre\nil secondo giorno, salvo il caso di provato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 73 - Assenza per malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia il lavoratore deve darne tempestiva\ncomunicazione all’Azienda sia nel caso di 1^ malattia che di prosecuzione\ndella stessa, indicando, altresì, il luogo dove si trovi degente se diverso\ndal proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La certificazione dello stato di malattia avviene normalmente in via\ntelematica, in conformità alle vigenti disposizioni normative. Qualora, per\nmotivi eccezionali, non fosse possibile la certificazione in via telematica, il\nlavoratore dovrà spedire o far pervenire, entro 48 ore dal rilascio, il\ncertificato medico di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, in mancanza della\ncomunicazione richiesta in caso di assenza per malattia, nonché in caso di\nritardo nella giustificazione dell’assenza, la medesima si considera\ningiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il periodo di ferie intervenga un evento morboso, il quale\nimpedisca il ripristino psico-fisico, lo stesso sospende la fruizione delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effetto sospensivo, di cui sopra, si determina a condizione che il\ndipendente assolva agli obblighi di comunicazione di certificazione di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per un solo giorno di malattia non è richiesta la presentazione del\ncertificato medico nel limite massimo di due giornate annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato detto limite è richiesta la presentazione del certificato medico\nanche per un solo giorno di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto, altresì, a rispettare tutte le disposizioni\npreviste per quanto riguarda i rapporti con l’Istituto previdenziale\n(INPS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel\nrispetto dell’art. 5 legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in\nmateria, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di\nassenza dal lavoro, anche se autocertificata, e per tutta la durata della\nmalattia, a trovarsi a disposizione del domicilio comunicato all’azienda,\ndalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle\ndiverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative\nlocali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per\nconsentire l’accertamento del suo stato di salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato\nall’azienda previa comunicazione alla stessa, salvo casi di forza maggiore,\nsuccessivamente documentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo\ndi comunicare all’azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o di\ndimora, anche se temporanei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Ch3>Articolo 74 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia e\ninfortunio extraprofessionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda garantisce al lavoratore che abbia superato il periodo di prova\nla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 15 mesi su tre anni a\npartire dall’insorgere del primo evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel suddetto periodo l’anzianità decorre ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza di tale periodo, il dipendente può richiedere un ulteriore\nperiodo di aspettativa non retribuita di 9 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al termine di tale periodo l’Azienda può risolvere il rapporto di lavoro,\ncorrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>I termini temporali di cui sopra sono aumentati del 50% in presenza di\ntubercolosi, di malattie di carattere oncologico o patologie di pari\ngravità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova è corrisposto\nl’intero trattamento economico per i primi dodici mesi; dal tredicesimo al\nquindicesimo mese (ventiduesimo in caso di tubercolosi, malattie di carattere\noncologico e patologie di pari gravità) il trattamento sarà ridotto di un\nterzo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Articolo 75 - Infortuni sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, ha\nl’obbligo di avvertire o far avvertire immediatamente l’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro l’Azienda garantisce\nla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica, comprovata\ncon rilascio di regolare certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, sarà\ncorrisposta al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante\nda infortunio sul lavoro un’integrazione dell’indennità corrisposta\ndall’INAIL fino a raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Articolo 76 - Gravidanza, puerperio e congedi dei genitori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento\neconomico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Durante il periodo di congedo di maternità, l’Azienda riconoscerà, ad\nintegrazione di quanto previsto dalla legge in materia economica e corrisposto\ndagli Istituti previdenziali, l’intera retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La medesima integrazione sarà riconosciuta al padre lavoratore che fruisca\ndel congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.\n151.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Congedo parentale a ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, in attuazione delle previsioni dell’art. 32 del\nD.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 come modificato dalla L. 228\u002F2012, la seguente\ndefinizione delle modalità di fruizione dei permessi per congedo parentale su\nbase oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di utilizzo dei permessi di cui al comma precedente dovrà\nessere presentata all’Azienda con un preavviso di almeno 15 giorni di\ncalendario; la richiesta dovrà precisare l’ora di inizio e di fine per\nciascuna delle giornate in cui viene richiesto il permesso. In ogni caso il\ndipendente dovrà inviare tempestivamente all’INPS la relativa domanda di\ncongedo parentale e la stessa dovrà essere allegata alla suddetta\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e tenendo conto delle\nesigenze familiari del dipendente, il datore di lavoro e il dipendente\nconcorderanno mensilmente o per l’intero periodo l’utilizzo dei permessi\nstabilito dal citato art. 32 D.Lgs. n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascuna delle giornate in cui vengono fruiti i permessi, il dipendente\ndovrà garantire una prestazione lavorativa continuativa non inferiore alla\nmetà del normale orario di lavoro e la durata del permesso non dovrà essere\ninferiore a un’ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni mese di congedo parentale, al dipendente saranno riconosciute, a\nrichiesta, fino a un massimo convenzionale di 156 ore di permesso rapportato\nalla percentuale part time, corrispondenti al divisore previsto all’art. 53\ndel presente CCNL per il calcolo della retribuzione oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La base oraria per il calcolo dei permessi è determinata applicando alla\nretribuzione mensile lorda il suddetto divisore 156, mentre il monte ore\ncorrispondente alla singola giornata è pari a 7,5 ore per le giornate dal\nlunedì al giovedì e a 6 ore per la giornata del venerdì, ottenuto\nrapportando le 36 ore settimanali ai cinque giorni lavorativi e\nall’articolazione dell’orario di lavoro. Nel caso di rapporti lavorativi a\ntempo parziale tanto il divisore che il monte ore vengono rapportati alla\npercentuale part-time.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 77 - Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La materia è regolata dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non è utile ai fini del computo della anzianità aziendale,\ndel TFR e di ogni altro istituto contrattuale e legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 78 - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia richiesta per comprovate esigenze personali,\nfamiliari o per altri gravi motivi, può essere concesso un periodo di\naspettativa non retribuita della durata massima di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo può essere rinnovato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa, di norma, non può essere superiore a dodici mesi nel\ntriennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo trascorso in aspettativa, il rapporto di lavoro si considera\nsospeso e detto periodo non è computabile ad alcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa ai sensi del presente articolo è alternativo\nrispetto a quello fruibile al termine del periodo di comporto ai sensi\ndell’articolo 74, comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati da handicap o con familiari diretti soggetti ad\nhandicap che necessitano di assistenza, hanno la possibilità di utilizzare\nperiodi di aspettativa con modalità da concordare con l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DOVERI E NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 79 - Doveri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La missione pubblica e le finalità istituzionali del Gruppo Invitalia\ninducono ad una logica di trasparenza, tempestività e qualità di servizio che\ndovrà rispecchiarsi sia nel processo di attività interno che in quello\nesterno in connessione all’attuazione degli obiettivi operativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto il lavoratore, nell’espletamento della propria attività\nè tenuto ad assumere comportamenti improntati a correttezza, responsabilità,\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il lavoratore deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel processo di attività interno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro\ne le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del\npatrimonio aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare l’orario di lavoro nel quadro di un’attenta e consapevole\ngestione del proprio tempo lavorativo ed adempiere alle formalità prescritte\nper la rilevazione delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicare tempestivamente ogni mutamento di residenza o domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere cura dei beni aziendali a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attenersi, nello svolgimento del proprio lavoro, alle direttive\norganizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel processo di attività esterno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mantenere nei rapporti interpersonali e nei rapporti con l’utenza\nesterna, tenuto conto dell’esigenza di assicurare il miglior grado di\nservizio, un adeguato livello di collaborazione e disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non svolgere sia direttamente sia per interposta persona attività che\nsiano in contrasto con gli interessi della Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicare preventivamente all’Azienda l’appartenenza ad organi di\namministrazione e\u002Fo di controllo di società o altri organismi estranei a\nInvitalia, nonché eventuali altri rapporti di lavoro di natura subordinata ed\neventuali attività di consulenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a rispettare i regolamenti aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 80 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo le norme di legge (art.\n2106 c.c., art. 7 L. 300\u002F70) che regolano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, viene garantito che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) gli addebiti siano formalmente e tempestivamente contestati\nall’interessato, in modo che abbia la possibilità, nei 7 giorni successivi,\ndi esporre le proprie ragioni e produrre eventuali elementi a suo favore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) siano raccolte le dichiarazioni dell’interessato come pure quelle di\neventuali testimoni, unitamente ad ogni altro elemento che possa contribuire a\nchiarire e documentare i termini della presunta infrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) su richiesta del dipendente, questi possa avvalersi in tutte le fasi del\nprocedimento dell’assistenza delle Organizzazioni Sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del procedimento, anche nel caso che lo stesso non comporti\nl’applicazione di sanzioni, va comunque reso noto per iscritto l’esito del\nprocedimento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la multa fino all’equivalente dell’importo di quattro ore\ngiornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo\nnon superiore a dieci giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il licenziamento per notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali\ndel prestatore di lavoro (giustificato motivo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il licenziamento per giusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo le norme di legge in\nrelazione alla gravità o recidiva della mancanza o della colpa, senza riguardo\nall’ordine in cui sono elencati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo verbale è inflitto per le mancanze lievi. Per quanto riguarda\ngli altri provvedimenti disciplinari si elencano le fattispecie nelle quali è\nconsentito farvi ricorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A mero titolo esemplificativo e non tassativo si precisa che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• sia stato oggetto per almeno tre volte, nel medesimo anno solare, di\nsanzione disciplinare per mancanze che abbiano comportato, a seguito di\nprocedura disciplinare, l’applicazione della sanzione disciplinare del\nrichiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ritardi di almeno trenta minuti nell’orario di ingresso senza\ngiustificazione, al di fuori delle ipotesi legittime di esercizio della\nflessibilità di cui all’art. 63 del presente CCNL nonché all’art. 70\n(Permessi a Recupero);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non osservi le disposizioni sugli adempimenti richiesti in caso di\nassenza per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si\napplica nei confronti del lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commetta per almeno tre volte nel medesimo anno solare una mancanza che\nabbia comportato, a seguito di procedura disciplinare, l’applicazione della\nsanzione disciplinare della multa (recidiva);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risulti assente ingiustificato dal servizio per la durata di almeno un\ngiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•arrechi danno ai beni in dotazione ed uso, con dimostrata\nresponsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandoni senza giustificato motivo il posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il provvedimento del licenziamento disciplinare si applica per le\nseguenti mancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commetta per almeno tre volte nel medesimo anno solare una mancanza che\nabbia comportato, a seguito di procedura disciplinare, l’applicazione della\nsanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione\n(recidiva);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenza ingiustificata oltre tre giorni consecutivi nell’anno\nsolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva nei ritardi ingiustificati oltre il dodicesimo provvedimento per\nla medesima mancanza nell’arco di un biennio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolga attività in contrasto o in concorrenza, anche indiretta, con\nl’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•falsifichi o alteri documenti o apparecchiature al fine di ottenere per\nsé o per altri indebiti vantaggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alteri o falsifichi per sé o per altri la rilevazione delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esegua la rilevazione delle presenze per conto altrui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si presenti al lavoro in evidente stato di alterazione dovuto ad alcool\novvero a sostanze stupefacenti e psicotrope;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•richieda ad utenti, clienti o committenti compensi di carattere economico\na qualsiasi titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottragga, manometta o distrugga intenzionalmente il patrimonio della\nAzienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo svolgimento, all’interno dell’azienda, di lavoro per contro\nproprio o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il diverbio litigioso seguito da vie di fatto tra dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 81 - Cause di risoluzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può\navvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per risoluzione del rapporto da parte dell’Azienda per aver\nl’interessato superato il periodo di conservazione al posto (fermo restando\nil minimo di legge previsto in caso di TBC) e l’eventuale periodo di\naspettativa di cui all’art. 78nonché per invalidità permanente riconosciuta\nai sensi della legge sull’assicurazione invalidità e vecchiaia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risoluzione da parte dell’azienda per sopravvenuta inidoneità\nall’attività lavorativa accertata secondo le previsioni dell’art. 5 co. 3\nL. 300\u002F70; in ogni caso l’Azienda si impegna, in caso di sopravvenuta\ninidoneità, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni\ndiverse rispetto a quelle per le quali è stato assunto o è stato\nsuccessivamente adibito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per risoluzione del rapporto da parte dell’Azienda per essere il\nLavoratore in possesso dei requisiti pensionistici di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per risoluzione da parte dell’Azienda per giustificato motivo ai sensi\ne per effetto dell’art. 3 e dell’art. 7 L. 604\u002F66, nonché per i motivi\ndisciplinati dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda per giusta causa ai\nsensi dell’art. 2119 c.c. nonché per i motivi disciplinati dal presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per dimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per morte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 82 - Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato senza preavviso, salvi i casi di giusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di recesso dal rapporto di lavoro è esercitata dalle parti nei\nlimiti delle vigenti disposizioni di legge. Tanto il licenziamento quanto le\ndimissioni sono comunicate per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso sono stabiliti in tre mesi in caso di licenziamento\nnon per giusta causa, e in un mese in caso di dimissioni. I termini di\ndimissione o di licenziamento decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari\nall’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità predetta è corrisposta anche in caso di decesso del\nlavoratore, giuste le disposizioni previste dall’art. 2122 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso prestato o sostituito dalla corrispondente\nindennità deve essere computato nell’anzianità agli effetti del calcolo\ndelle relative indennità per fine lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>83 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, al dipendente\nspetta una somma a titolo di trattamento di fine rapporto calcolata secondo le\nmodalità previste dalla L. n. 297 del 29.5.1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto è dovuto anche in caso di decesso del\ndipendente ai sensi dell’art. 2122 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli anni di servizio, le frazioni di anno verranno\nconteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese di almeno quindici giorni\nsaranno considerate come mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo - 84 – Anticipazione del trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2120 del\nc.c., in tema di anticipazione del TFR, le Parti concordano le seguenti\nestensioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le richieste sono soddisfatte entro i limiti del 6% annuo del numero\ntotale dei dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la richiesta può essere effettuata dal dipendente con almeno cinque anni\ndi servizio presso lo stesso datore di lavoro, in costanza di rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) l’anticipazione non sarà superiore all’80% del trattamento cui il\ndipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della\nrichiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) l’anticipazione può essere richiesta anche per “significative”\nristrutturazioni della prima casa presentando idonea documentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) l’anticipazione può essere richiesta fino ad un massimo di tre\nanticipazioni nel corso del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di superamento delle richieste di cui al punto a) precedente,\ntenuto conto delle fattispecie di anticipazione disciplinate dall’art. 5 del\nD.Lgs. 151\u002F2001, le Parti, in relazione alle ipotesi previste di origine\ncontrattuale e legale, ritengono di dare la precedenza alle richieste di\norigine legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, nel caso di adesione da parte del lavoratore al fondo\ncomplementare di cui all’art. 92, riconosce ai lavoratori già occupati alla\ndata del 28 aprile 1993, la possibilità di utilizzare una quota\ndell’accantonamento annuale del TFR per incrementare la propria copertura\nprevidenziale volontaria, fino all’intero importo del medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALTRE MATERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 85 - Tossicodipendenza ed Etilismo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza od\netilismo, e che intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione\npresso i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali o di altre strutture\nterapeutiche-riabilitative e socio- assistenziali, se assunti a tempo\nindeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il\nperiodo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta\nall’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso ferma l’applicazione degli artt. 79 ss. del presente\nCCNL, qualora l’infrazione disciplinare sia condotta da lavoratore in stato\ndi tossicodipendenza e\u002Fo di etilismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a\ndomanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico\ne socio-riabilitativo, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti\nla necessità, per un periodo massimo di sei mesi non frazionabile e non\nripetibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 86 - Tutela delle persone diversamente abili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,\ndi minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.\n4, comma 1, della legge n 104\u002F92, hanno diritto ai trattamenti previsti dalla\nnormativa in materia tra i quali si richiamano espressamente l’art. 33 della\nL. 104\u002F1992 nonché l’art. 33 e l’art. 42 del D.Lgs. 151\u002F2001, nonché\ninfine le disposizioni applicative emanate dai Ministeri, dalle strutture e\ndagli organismi pubblici competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata\nai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la\nlavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro\nil compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del\ncongedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo\nmassimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale, non superiore a tre\nanni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso\nistituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la\npresenza del genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti di cui al comma precedente possono chiedere al datore di lavoro\ndi usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di\nastensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al\ncompimento del terzo anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la\nlavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di\nminore con handicap in situazione di gravità, nonché‚ colui che assiste una\npersona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo\ngrado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensili,\nfruibili anche in maniera continuativa o oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 87 - Diritto d’autore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti derivanti dall’opera dell’ingegno, fatta nell’esercizio del\nrapporto di lavoro, o comunque nell’esecuzione di prestazioni a favore di\nInvitalia ovvero di società appartenenti al Gruppo Invitalia, appartengono\nalla Società, salvo il diritto di esserne riconosciuto autore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ASSICURAZIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Articolo 88 - Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano l’opportunità di fornire a tutti i dipendenti una\ncopertura sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, e concordano\nnell’attribuire preferenza a forme di copertura che prevedano convenzioni con\nstrutture sanitarie, onde evitare anticipi di spesa. In caso di prestazioni\nmediche di emergenza necessarie al dipendente che si trovi temporaneamente\nall’estero o per altre fattispecie in cui non sia oggettivamente possibile\nfruire del regime di convenzione, l’Azienda si impegna a mantenere a proprio\ncarico la relativa franchigia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La polizza, stipulata per il tramite di cassa di assistenza nel rispetto\ndelle vigenti disposizioni legislative, prevede una formula base a carico della\nsocietà e delle prestazioni opzionali a carico del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le coperture previste sono allegate al presente CCNL (All. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nel periodo di vigenza del presente CCNL non fosse possibile\ngarantire i livelli di copertura previsti alla data di sottoscrizione del\npresente CCNL a parità di condizioni economiche riportati nell’Allegato 3,\nle Parti si incontreranno per valutare le eventuali variazioni da apportare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Articolo 89 - Polizze assicurative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda provvede al pagamento dei premi relativi alle seguenti polizze\ncollettive per i lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•polizza infortuni professionali ed extraprofessionali in caso di\ninvalidità permanente per un capitale assicurato pari a 5 annualità di\nretribuzione, con la previsione di una franchigia del 2% per i rischi\nextraprofessionali in caso di invalidità permanente e per un capitale di 3\nannualità in caso di morte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•polizza vita caso morte per un capitale assicurato pari ad Euro 77.468,53\nper il singolo e ad Euro 154.937,07 per il nucleo, riducibile anche in questo\ncaso ad Euro 77.468,53 al superamento del 57° anno di età.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Articolo 90 - Tutela legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda assumerà il costo delle spese legali e di quelle ad esse\ncollegate e la gestione di azioni e vertenze in nome del dipendente che,\nnell’esercizio delle sue funzioni presso la medesima o in società in cui\nInvitalia partecipa ovvero in funzioni di cariche di Consigliere ricoperte per\ndisposizione o nell’interesse della Società stessa, fosse chiamato in\ngiudizio a rispondere del suo operato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire tale tutela, il dipendente dovrà fornire immediatamente\nnotizia alla Azienda in merito ai provvedimenti notificatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa designerà, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i\ndiritti ed azioni competenti al dipendente e non riconoscerà eventuali spese\nsostenute dallo stesso per legali e tecnici che non siano da essa designati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, per quanto riguarda il patrocinio professionale, affiderà le\npratiche a professionisti opportunamente scelti, tenendo conto, per quanto\npossibile, delle indicazioni del dipendente, e per quanto riguarda i\nprocedimenti penali concorderà le scelte col dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente non potrà trattare né addivenire a qualsiasi definizione\ndella vertenza senza preventiva autorizzazione della Azienda, pena il rimborso\nalla stessa degli onorari e spese sostenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Faranno carico, altresì, all'Azienda tutte le somme che, in base a sentenze\ndi condanna o transattivamente stabilite, fossero poste a carico del dipendente\nin conseguenza delle attività svolte nell’esercizio delle sue funzioni\npresso l’Azienda o in società in cui Invitalia partecipa ovvero in funzioni\ndi cariche di Consigliere ricoperte per disposizione o nell’interesse della\nSocietà stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di privazione della libertà personale, il Lavoratore avrà diritto\nalla conservazione del posto di lavoro, a meno che non si verifichi una diversa\ncausa di risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinvio a giudizio del lavoratore per fatti connessi all’esercizio delle\nfunzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di condanna definitiva per dolo o colpa grave, il dipendente è\ntenuto a rimborsare alla Società tutte le spese anticipate e\u002Fo sostenute dalla\nAzienda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali disposizioni si estendono ai procedimenti riferibili ad attività\nespletate dalle Società confluite per effetto della fusione per\nincorporazione, dei cui effetti giuridici ed economici Invitalia è successore\na titolo universale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 91 - Responsabilità civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda provvederà a garantire il personale in caso di danni\npatrimoniali derivanti da responsabilità civile professionale verso terzi\nnello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da\ndolo o colpa grave accertata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Articolo 92 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D’accordo tra le Parti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituita una\nforma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione\nindividuale, da attuare mediante adesione contrattata ad un fondo pensione\naperto, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 nr. 252.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione da effettuarsi al fondo sarà suddivisa tra lavoratore e\nAzienda nel rispetto delle modalità e forme previste dal D.Lgs. 252\u002F2005,\nsecondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 3% a carico dell’Azienda commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 2% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento ovvero la maggior quota che\nindividualmente si delibera di versare. Il versamento da parte del lavoratore\ndi una quota superiore al 2% non comporta l’obbligo per l’azienda di\nmaggiorare la quota a proprio carico di cui sub a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) una quota del T.F.R. che a scelta del dipendente potrà essere pari\nalternativamente al 100% del T.F.R. maturato o al 2% del della retribuzione\nutile per il calcolo dello stesso T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta del fondo, le modalità tecniche di adesione, decorrenza,\npermanenza, cessazione del fondo, prestazioni, trasferimenti ed ogni altra\nproblematica attuativa di tale istituto sono regolamentate dall’accordo\nistitutivo della previdenza complementare e conseguente regolamento in\nappendice al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora debbano intervenire modifiche legislative connesse alla materia, le\nParti si impegnano ad incontrarsi successivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite di deducibilità fiscale e contributiva è subordinato alla\nnormativa per tempo vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORME FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 93 - Obbligo di riserva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 25 comma 2 L. 223\u002F91, sono esclusi dal computo della\npercentuale di riserva, i lavoratori appartenenti alle qualifiche: 1° livello,\n2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 94 - Trattamento Economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico per l’anno 2017, valido fino al 31 maggio 2018 è\ncontenuto nell’Allegato 1 al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo successivo troveranno applicazione gli adeguamenti e le\nmodalità previste dall’art. 14 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni di cui all’Allegato 1 e le successive definite ai sensi\ndell’art. 14 sono riconosciute, alle decorrenze ivi indicate, ai dipendenti\nin forza alla data di maturazione delle stesse e saranno riproporzionate pro\nquota secondo percentuali di part time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto e confermano che l’importo dell’Assegno Ex\nAccordo disciplinato dal CCNL sottoscritto in data 13 dicembre 2000,\nriconosciuto esclusivamente in favore dei Lavoratori in forza alla medesima\ndata, è quello del livello di inquadramento al 1 gennaio 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 95 – Dichiarazioni finali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL assorbe e sostituisce tutte le precedenti intese tra le\nParti; in particolare assorbe e sostituisce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CCNL 2014-2017 del 17\u002F02\u002F2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Accordo CCN Gruppo INVITALIA del 25 luglio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché ogni e qualsiasi precedente intesa tra le Parti a titolo di CCNL,\nanche per il Gruppo Sviluppo Italia, in quanto non compatibile con il presente\nCCNL e rappresenta a tutti gli effetti il Testo Unico del CCNL del Gruppo\nInvitalia applicabile ai Quadri e agli Impiegati del Gruppo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Appendice 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Ccnl 13 dicembre 2000 - Tabella di corrispondenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"782\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"72\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"72\">\n  \u003Ccol width=\"1\">\n  \u003Ccol width=\"92\">\n  \u003Ccol width=\"74\">\n  \u003Ccol width=\"1\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"147\" height=\"20\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp align=\"center\">I\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"165\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>ITAINVE\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">S\u003C\u002Fspan>T\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"147\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp align=\"center\">IN\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">S\u003C\u002Fspan>UD\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"166\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp align=\"center\">RIBS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"156\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">SPI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"147\" height=\"21\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"165\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"147\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"166\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"156\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"21\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VECCHIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VECCHIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VEC\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>H\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">I\u003C\u002Fspan>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VECCHIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VECCHIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"31\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Csub>Quadri\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>e\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>°\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>v\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">7\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"21\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">6\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"31\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>°\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>v\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Csub>Super\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"21\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>liv\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>lo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"30\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Csub>4°\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>e\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>3°\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Csub>li\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">v\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>e\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">l\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>lo\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"782\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"72\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"72\">\n  \u003Ccol width=\"1\">\n  \u003Ccol width=\"92\">\n  \u003Ccol width=\"74\">\n  \u003Ccol width=\"1\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"147\" height=\"30\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>PRO\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">G\u003C\u002Fspan>EO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"165\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>INVE\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">S\u003C\u002Fspan>TIRE P\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>RTECI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">P\u003C\u002Fspan>AZ\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">I\u003C\u002Fspan>ONI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"147\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>IG\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>REGIO\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">N\u003C\u002Fspan>ALI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"166\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>BIC\u002FC\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">I\u003C\u002Fspan>SI METALM\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">E\u003C\u002Fspan>C\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">CA\u003C\u002Fspan>NICO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"156\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>BIC\u002FC\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">I\u003C\u002Fspan>SI CO\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">M\u003C\u002Fspan>MERC\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">I\u003C\u002Fspan>O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"147\" height=\"21\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"165\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"147\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"166\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"156\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>CL\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">A\u003C\u002Fspan>SSI\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">F\u003C\u002Fspan>I\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>A\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">Z\u003C\u002Fspan>IONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"30\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VECCHIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VECCHIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VEC\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">C\u003C\u002Fspan>H\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">I\u003C\u002Fspan>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VECCHIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>VECCHIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>NUOVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"47\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">7°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>e\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>8° li\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">v\u003C\u002Fspan>e\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">l\u003C\u002Fspan>lo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>e quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"21\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">6\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">1\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"31\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo \u003C\u002Fspan>super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">2\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"21\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"75\" height=\"30\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"72\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>\u003Csub>4°\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>e\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>3°\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Csub>li\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">v\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>e\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">l\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>lo\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"74\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>\u003Csub>4°\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>e\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>5°\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Csub>li\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">v\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>e\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">l\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>lo\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">li\u003C\u002Fspan>v\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">el\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">lo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ccnl 13 dicembre 2000 - Tabella retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"554\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"115\">\n  \u003Ccol width=\"107\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"115\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"30\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"554\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"115\" height=\"30\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>L\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">i\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">v\u003C\u002Fspan>ello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>Minimo con\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">g\u003C\u002Fspan>lo\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">b\u003C\u002Fspan>ato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp align=\"center\">Ind\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">e\u003C\u002Fspan>nni\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">t\u003C\u002Fspan>à\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Qu\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">a\u003C\u002Fspan>dro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">A\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">ss\u003C\u002Fspan>e\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">g\u003C\u002Fspan>no\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>ex accor\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">d\u003C\u002Fspan>o\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp align=\"center\">Tota\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">l\u003C\u002Fspan>e\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>1°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>l\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.2pt\">i\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">v\u003C\u002Fspan>ello\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>(Q)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>importo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>annuo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>65.000.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">0\u003C\u002Fspan>00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>4.953.0\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">0\u003C\u002Fspan>0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>5.547.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">00\u003C\u002Fspan>0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>75.500\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">.0\u003C\u002Fspan>00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>importo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>5.000.0\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">0\u003C\u002Fspan>0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>381.0\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">0\u003C\u002Fspan>0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>426.6\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">9\u003C\u002Fspan>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>5.807.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">6\u003C\u002Fspan>92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>2°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>l\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">i\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">v\u003C\u002Fspan>ello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>importo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>annuo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>54.000.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">0\u003C\u002Fspan>00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>4.000.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">00\u003C\u002Fspan>0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>58.000\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">.0\u003C\u002Fspan>00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>importo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>4.153.8\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">4\u003C\u002Fspan>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>307.6\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">9\u003C\u002Fspan>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>4.461.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">5\u003C\u002Fspan>38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>3°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>l\u003Cspan style=\"letter-spacing: 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0.1pt\">3\u003C\u002Fspan>08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>4°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>l\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">i\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">v\u003C\u002Fspan>ello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>importo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>annuo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>38.000.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">0\u003C\u002Fspan>00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>3.000.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">00\u003C\u002Fspan>0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>41.000\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">.0\u003C\u002Fspan>00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>importo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>2.923.0\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">7\u003C\u002Fspan>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>230.7\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">6\u003C\u002Fspan>9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>3.153.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">8\u003C\u002Fspan>46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>5°\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>l\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">i\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">v\u003C\u002Fspan>ello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"18\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>importo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>annuo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>35.000.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">0\u003C\u002Fspan>00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>3.000.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">00\u003C\u002Fspan>0\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>38.000\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">.0\u003C\u002Fspan>00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"115\" height=\"17\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\u003Cp>importo\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>2.692.3\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">0\u003C\u002Fspan>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>230.7\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">6\u003C\u002Fspan>9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>2.923.\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">0\u003C\u002Fspan>77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfundtxt\">\u003Ch2>Appendice 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo istitutivo della Previdenza Complementare per i dipendenti cui si\napplica il CCNL di Sviluppo Italia S.p.A. siglato in data 3 luglio 2001 e di\nseguito riportato.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>O M I S S I S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Con riferimento alla norma dell’articolo 50 del vigente Contratto\nCollettivo di Lavoro (cfr. nota a verbale del CCNL 2014) le Parti hanno\nconcordato di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una forma\npensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione\nindividuale da attuare mediante adesione contrattata ad un Fondo Pensione, ai\nsensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo del Decreto Legislativo 28\u002F04\u002F1993\nn.124 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Decreto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L’art. 50 della suddetta norma contrattuale (cfr. nota a verbale del\nCCNL 2014) stabilisce altresì che la scelta del fondo, le modalità tecniche\ndi adesione, la decorrenza, la permanenza, la cessazione del fondo, le\nprestazioni, i trasferimenti ed ogni altra problematica attiva di tale istituto\nsaranno oggetto di un apposito accordo tra le Parti da stipularsi entro il\n30.12.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Per i dipendenti già iscritti ad altri Fondi, la norma transitoria\ndell’articolo suddetto ha demandato alle parti la fissazione delle modalità\nper il passaggio al nuovo sistema, fermi restando i diritti maturati nei\nrispettivi Fondi di appartenenza in termini di posizioni individuali\naccantonate e di qualifica di iscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le parti hanno ritenuto necessario, in relazione al termine del 30.12.2000\nfissato per l’accordo, un differimento temporale al fine di valutare\nl’opportunità di opzione tra fondi diversi, che ha dato luogo a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fissazione dei criteri per la scelta del fondo: solidità, dimensioni,\nperformance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- costituzione della Commissione tecnica mista azienda\u002Fsindacato di supporto\nal tavolo negoziale; quest’ultima sulla base del mandato ricevuto dal tavolo\nnegoziale ha provveduto a: selezionare le Compagnie di Assicurazione, definire\ni parametri per l’offerta, ricostruire i dati pervenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso quanto sopra, le parti concordano di istituire, a decorrere dal 1°\ngennaio 2001, una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed\na capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione contrattata al\nFondo Pensione RAS-PREVIRAS Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita,\n(denominato Fondo) ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo del Decreto,\ncosì come concordato nell’ambito dell’incontro sindacale del 22.5.01 e\ntenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del Fondo PREVIRAS e di quanto\nprevisto dall’art. 13 del Regolamento allegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, altresì, di istituire congiuntamente una commissione\nmista di monitoraggio avente lo scopo di valutare i rendimenti del Fondo ed il\nfunzionamento dei relativi servizi, e l'eventuale opportunità, decorsi tre\nanni dalla sottoscrizione del presente accordo, di aderire ad altro Fondo\nPensione e di trasferirvi le posizioni maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La forma pensionistica complementare sarà regolata dalle norme\ndell’allegato Regolamento, che costituiscono parte integrante\ndell’accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla norma dell’articolo 50 del vigente Contratto\nCollettivo di Lavoro le Parti hanno concordato di istituire, a decorrere dal\n1° gennaio 2001, una forma pensionistica complementare a contribuzione\ndefinita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione\ncontrattata ad un Fondo Pensione, ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo\nperiodo del Decreto Legislativo 28\u002F04\u002F1993 n.124 e successive modificazioni ed\nintegrazioni (di seguito Decreto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 50 della suddetta norma contrattuale stabilisce altresì che la\nscelta del fondo, le modalità tecniche di adesione, la decorrenza, la\npermanenza, la cessazione del fondo, le prestazioni, i trasferimenti ed ogni\naltra problematica attiva di tale istituto saranno oggetto di un apposito\naccordo tra le Parti da stipularsi entro il 30.12.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti già iscritti ad altri Fondi, la norma transitoria\ndell’articolo suddetto ha demandato alle parti la fissazione delle modalità\nper il passaggio al nuovo sistema, fermi restando i diritti maturati nei\nrispettivi Fondi di appartenenza in termini di posizioni individuali\naccantonate e di qualifica di iscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti hanno ritenuto necessario, in relazione al termine del 30.12.2000\nfissato per l’accordo, un differimento temporale al fine di valutare\nl’opportunità di opzione tra fondi diversi, che ha dato luogo a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fissazione dei criteri per la scelta del fondo: solidità, dimensioni,\nperformance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- costituzione della Commissione tecnica mista azienda\u002Fsindacato di supporto\nal tavolo negoziale; quest’ultima sulla base del mandato ricevuto dal tavolo\nnegoziale ha provveduto a: selezionare le Compagnie di Assicurazione, definire\ni parametri per l’offerta, ricostruire i dati pervenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stante quanto sopra le parti concordano di istituire, a decorrere dal 1°\ngennaio 2001, una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed\na capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione contrattata al\nFondo Pensione RAS-PREVIRAS Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita,\n(denominato Fondo) ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo del Decreto,\ncosì come concordato nell’ambito dell’incontro sindacale del 22.5.01 e\ntenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del Fondo PREVIRAS e di quanto\nprevisto dall’art. 13 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, altresì, di istituire congiuntamente una commissione\nmista di monitoraggio avente lo scopo di valutare i rendimenti del Fondo ed il\nfunzionamento dei relativi servizi, e l'eventuale opportunità, decorsi tre\nanni dalla sottoscrizione del presente accordo, di aderire ad altro Fondo\nPensione e di trasferirvi le posizioni maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La forma pensionistica complementare sarà regolata dalle norme in allegato\n(v. allegato 3) che costituiscono parte integrante dell’accordo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che i livelli di contribuzione sono cambiati\nsuccessivamente alla data di stipula dell’Accordo Istitutivo di cui alla\npresente Appendice 2 e sono specificamente disciplinati dall’art.92 del CCNL\n2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Appendice 2bis\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo di nuovo fondo aperto previdenza integrativa\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O M I S S I S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– il contratto collettivo di lavoro del Gruppo Sviluppo Italia vigente\nprevede all’art. 92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Previdenza complementare ha definito, con decorrenza 1 giugno 2001,\nl’istituzione di una forma pensionistica complementare a contribuzione\ndefinita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione\ncontratta ad un fondo, ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo, del D.L\n124\u002F93 e successive modificazioni ed integrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– in appendice del CCNL vigente sono riportate la scelta del fondo,\nprestazioni, trasferimenti ed ogni altra problematica attuativa di tale\nistituto sono regolamentate dall’accordo istitutivo della previdenza\ncomplementare e conseguente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, e successive integrazioni\ne modifiche, ha ulteriormente disciplinato le forme pensionistiche e\ncomplementari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– le parti hanno definito di istituire una commissione tecnica “Fondo\nPensione” avente lo scopo di monitorare l’andamento del fondo pensione\naperto previsto dal CCNL vigente e di analizzare il mercato di fondi pensione\naperti nel suo complesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– all’esito dell’attività di analisi svolta dalla commissione,\nnell’ambito dei fondi aperti che alla data del luglio 2008 avevano\nriscontrato il miglior punteggio, sono state richieste documentazioni\nspecifiche ufficiali per procedere all’ individuazioni di un altro fondo\npensione aperto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– dall’analisi della documentazione è emerso che CAAM SGR appartenente\nal Gruppo Credit Agricole – FPA Seconda Pensione e ALLEANZA ASSICURAZIONI SpA\nappartenente al Gruppo Generali – FPA Al meglio rappresentano i fondi sui\nquali orientare la scelta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– tutta la documentazione utilizzata per le analisi e le scelte, compresi\ni verbali degli incontri sottoscritti dai componenti della Commissione tecnica\nè depositata presso la Segreteria Gestione Sviluppo Risorse Umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. con decorrenza 1 gennaio 2010 viene istituito, in aggiunta all’attuale\nfondo di previdenza integrativa aperto “Previras”, un ulteriore fondo\ncollettivo, contrattuale, complementare a contribuzione definita ed a\ncapitalizzazione individuale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. in relazione agli esiti della commissione tecnica - fondo previdenza le\nparti considerato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. i rendimenti medi composti a cinque anni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. le linee d’investimento gestite dal fondo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. la consistenza patrimoniale del fondo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. il numero di aderenti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. gli oneri direttamente applicati a carico degli aderenti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’ulteriore nuovo fondo aperto di previdenza integrativa è:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAMM SRG appartenente al Gruppo Credit Agricole - FPA Seconda Pensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà direttamente o indirettamente entro il mese di\nsettembre p.v:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– dare informazioni del nuovo fondo ai dipendenti appartenenti\nall’attuale area contrattuale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– definire le norme tecniche di adesione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– consentire a CAAM SGR - Credit Agricole di effettuare direttamente la\nraccolta delle adesioni a favore del fondo pensione aperto “Seconda\nPensione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, dal gennaio 2010 i dipendenti a tempo indeterminato, dell’attuale\narea contrattuale, potranno in qualsiasi momento aderire e\u002Fo trasferire le\nproprie quote ad uno dei due fondi, nell’ambito delle previsioni di legge e\ndei singoli regolamenti dei fondi pensione aperti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Appendice 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SVILUPPO ITALIA S.P.A.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 1 - Destinatari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La forma pensionistica complementare di cui al presente accordo è destinata\nai lavoratori dipendenti non dirigenti il cui rapporto di lavoro sia\ndisciplinato dal Contratto Collettivo di Lavoro di Sviluppo Italia S.p.A., in\nquanto dipendenti della stessa e sarà applicato, previo specifici accordi, ai\ndipendenti delle società facenti parte dell’area di applicabilità del\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare destinatari della forma pensionistica complementare sono i\nlavoratori che siano stati assunti ed abbiano superato – ove previsto – il\nrelativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto\nindividuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto part-time a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 2 - Associati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono associati al Fondo i destinatari della forma pensionistica\ncomplementare di cui al precedente articolo1 i quali abbiano manifestato la\nvolontà di adesione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 3 - Adesione e permanenza nel Fondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale, con le\nmodalità previste dal regolamento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di\nuna scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed\napprovata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito dell'adesione il lavoratore e il datore di lavoro sono obbligati a\nversare i contributi nella misura e nelle modalità previste dagli accordi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 4 - Contribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo è stabilita nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. Contribuzione prevista a carico del datore di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per un importo pari al 2% della retribuzione annua utile per il calcolo\ndel TFR a carico dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. Contribuzione prevista a carico del lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per un importo pari al 2% della retribuzione annua utile per il calcolo\ndel TFR a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C. Quota di accantonamento T.F.R.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- una quota pari al 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del\nTFR, prelevata dal TFR maturando nell’anno per i lavoratori qualificabili\ncome già occupati alla data del 28.4.1993 non iscritti a tale data ad un fondo\npensione integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 100% del TFR maturato dopo l’iscrizione al Fondo per i lavoratori di\nprima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del Decreto\n(28.4.1993)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Per i “vecchi iscritti” il versamento della quota di TFR è\nvolontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 5 - Ulteriore contribuzione volontaria a carico del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di incrementare la propria posizione individuale, l’azienda\nriconosce ai sensi dell’art. 58 del CCNL (art. 92del presente CCNL), ai\nlavoratori che non hanno ai sensi di legge l’obbligo di versare il 100% del\nT.F.R., la possibilità di utilizzare quote predefinite dell’accantonamento\nannuale del T.F.R. fino all’intero importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore associato, può anche versare quote volontarie predefinite ed\naggiuntive nel Fondo secondo quanto previsto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I versamenti volontari ed aggiuntivi di cui sopra saranno effettuati su\nespressa richiesta scritta del dipendente che dovrà indicarne l'importo\nespresso in quota percentuale - intera e non frazionabile - della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento dell’adesione la eventuale quota aggiuntiva di ulteriore\nversamento sarà dichiarata nel modulo di adesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta avvenuta l’adesione le eventuali modifiche vanno effettuate\nentro e non oltre il 10 gennaio di ogni anno, con decorrenza 1.1\u002F31.12 di ogni\nanno, senza possibilità di modifica durante il periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 6 - Contribuzione e vicende del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo è dovuta anche in caso di mancata prestazione\nlavorativa dovuta a malattia, periodo di comporto, infortunio ed assenza\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di\nretribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia del datore di\nlavoro che del lavoratore associato è commisurata al trattamento retributivo\nutile agli effetti del TFR e secondo quanto stabilito da disposizioni di legge\no degli accordi collettivi di lavoro vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale\ndella retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a\ncarico del datore di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del\nlavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della\ncontribuzione a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può richiedere la sospensione della contribuzione anche in\ncorso dei requisiti di partecipazione al Fondo. La richiesta va effettuata una\nsola volta durante il rapporto di lavoro, comporta automaticamente la\nsospensione del versamento della quota aziendale e della quota T.F.R..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione sospesa può essere reintegrata in unica soluzione, su\nrichiesta del dipendente, purché formalizzata entro il 15.12 dello stesso anno\nsolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 7 - Decorrenza della contribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo decorre dal mese successivo a quello in cui il\ndipendente fa richiesta di adesione e in ogni caso dal mese successivo al\nsuperamento del periodo di prova, con effetto retroattivo ai fini contributivi\nalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 8 - Cessazione dell’obbligo di contribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’obbligo di contribuzione al Fondo sia da parte del datore di lavoro che\na carico del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del\nrapporto di lavoro, ovvero in caso di promozione del lavoratore associato alla\nqualifica di dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accoglimento della richiesta del lavoratore associato di avvalersi, in\ncostanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire\nla propria posizione pensionistica presso altro Fondo Pensione, determina la\ncessazione dell’obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo al datore di\nlavoro che in capo al lavoratore, secondo le modalità stabilite al riguardo\ndal regolamento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 9 – Prestazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore iscritto matura il diritto alla prestazione pensionistica a\ncarico del Fondo al raggiungimento dei seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) prestazioni pensionistiche per vecchiaia: al compimento dell’età\npensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo\ndi cinque anni di partecipazione al Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) prestazioni pensionistiche per anzianità: alla cessazione\ndell’attività lavorativa con un’anzianità di partecipazione al Fondo di\nalmeno 15 anni ed un’età anagrafica di non oltre dieci anni inferiore\nall’età pensionabile nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo iscritto ha la facoltà di richiedere la liquidazione della\nprestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della\nposizione individuale maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 10 – Anticipazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’iscritto al Fondo da almeno 8 anni può conseguire un’anticipazione\ndella propria posizione previdenziale per eventuali spese sanitarie per terapie\ne interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,\novvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,\ndocumentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui\nalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5\nagosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati\ncome previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3,\ndella legge 27 dicembre 1997, n. 449.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’iscritto al Fondo ha la facoltà di reintegrare la propria posizione con\nuno o più versamenti di contributi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 11 – Trasferimenti e riscatti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno, prima del\npensionamento, i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, conserva la\ntitolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo la\nscelta tra una delle seguenti opzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) trasferimento dell’intera posizione maturata presso un altro Fondo\nPensione cui l’Associato medesimo acceda in relazione ad un cambiamento di\nazienda o di categoria giuridica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) trasferimento dell’intera posizione maturata presso un altro Fondo\nPensione o forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9 – bis e\n9-ter del Decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) riscatto della intera posizione maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) prosecuzione della partecipazione al Fondo sulla base dei criteri che\nregolano l’adesione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di premorienza del lavoratore iscritto, prima del diritto\nalla prestazione pensionistica, l’importo corrispondente alla posizione\nindividuale maturata fino a quel momento, verrà liquidato agli aventi diritto\nsecondo le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione\nal Fondo Pensione, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera\nposizione individuale presso altro Fondo Pensione non prima che abbia maturato\nalmeno tre anni di iscrizione nel Fondo; nei primi cinque anni di vita del\nFondo tale periodo minimo è elevato a cinque anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità ed i termini relativi all’esercizio di detta facoltà sono\ndeterminati nel Regolamento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 12- Dipendenti già iscritti ad altri Fondi con qualifica di\nvecchio iscritto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme\npensionistiche complementari, comunque denominate, istituite prima del novembre\n1992 assumono la qualifica di “vecchi iscritti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I medesimi lavoratori, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del Decreto\npotranno riscuotere la prestazione indipendentemente dalla sussistenza dei\nrequisiti di partecipazione al Fondo e potranno optare per la liquidazione\ndell’intera prestazione maturata sotto forma di capitale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità di iscrizione che il dipendente abbia maturato presso altri\nFondi pensione, è riconosciuta ai fini dell’anzianità maturata\nall’interno del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 13- Norma transitoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Dipendenti in forza a Sviluppo Italia alla data di sottoscrizione del\npresente accordo e non iscritti ad alcuna forma di previdenza integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo decorrerà dal 1.1.2001 per i dipendenti che\neffettueranno l’adesione entro e non oltre il 30.9.2001; per coloro che sono\nstati assunti successivamente al 1.1.2001 e che hanno superato il periodo di\nprova alla data del presente accordo, la data di contribuzione decorrerà dalla\ndata di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione pregressa verrà recuperata entro dicembre 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per coloro che aderiranno successivamente al 30.9.2001 la decorrenza sarà\nquella prevista dall’art. 7 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Dipendenti ex Insud in forza a Sviluppo Italia iscritti alla data del\npresente accordo al Fondo Pensione Previgen -Generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione dovuta sulle somme erogate fino alla data del presente\naccordo verrà versata al Fondo Previgen-Generali in un’unica soluzione con\nle percentuali di contribuzione e le modalità di prelievo previste dai\nprecedenti accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente a tale data, per coloro che aderiranno al Fondo PREVIRAS\nverrà applicato quanto previsto dal C.C.L. di Sviluppo Italia e dal presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per coloro che aderiranno al fondo PREVIRAS entro il 30.9.01 la\ncontribuzione decorrerà dal 1 giugno 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La eventuale contribuzione pregressa verrà recuperata entro dicembre\n2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per coloro che aderiranno successivamente al 30.9.2001 la decorrenza sarà\nquella prevista dall’art. 7 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Dipendenti ex IG in forza a Sviluppo Italia iscritti alla data del\npresente accordo al Fondo Pensione Zurich Contribution:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione dovuta sulle somme erogate fino alla data del presente\naccordo verrà versata al Fondo Zurich Contribution.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente a tale data, per coloro che aderiranno al Fondo PREVIRAS\nverrà applicato quanto previsto dal C.C.L. di Sviluppo Italia e dal presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per coloro che aderiranno al fondo PREVIRAS entro il 30.9.01 la\ncontribuzione decorrerà dal 1 giugno 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La eventuale contribuzione pregressa verrà recuperata entro dicembre\n2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per coloro che aderiranno successivamente al 30.9.2001 la decorrenza sarà\nquella prevista dall’art.7 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 14 Posizioni maturate presso altri Fondi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sviluppo Italia procederà al recesso della convenzione con Previgen-\nGenerali e Zurich Contribution, e le posizioni previdenziali ivi maturate\nverranno trattate secondo quanto previsto dai Regolamenti dei Fondi e dalle\nConvenzioni in essere. Sviluppo Italia si impegna pertanto a dar luogo alle\nprocedure e formalità necessarie a consentire su richiesta dei dipendenti, il\ntrasferimento, il mantenimento e\u002Fo l’eventuale riscatto delle posizioni\nsecondo le norme suddette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note all’Appendice 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i riferimenti a “Sviluppo Italia S.p.A.” devono intendersi come\n“Aziende del Gruppo Invitalia”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL 5 giugno 2006 ha modificato le quote di contribuzione e di\ndevoluzione del TFR, di cui all’art. 4 del “Regolamento sulla previdenza\ncomplementare Sviluppo Italia S.p.A.” nelle misure che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la percentuale di cui alla lettera A) dell’art. 4, a carico del datore\ndi lavoro, commisurata alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel\nperiodo di riferimento, è elevata al 2,5% a decorrere dal 1° gennaio 2006 e\nal 3% a decorrere dal 1° gennaio 2007;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i dipendenti iscritti presso le gestione pensionistiche anteriormente\nal 28 aprile 1993, dal 1° gennaio 2006 e successivamente dal 1° gennaio 2007,\nla quota versata al Fondo e prelevata dal TFR è stata incrementata in misura\npari al 50% dei contributi versati dal lavoratore e dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i dipendenti iscritti presso le gestione pensionistiche\nsuccessivamente al 28 aprile 1993, o coloro che, appartenendo al comma\nprecedente abbiano optato per il versamento integrale, continua ad essere\ndestinata al Fondo l’intera quota del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia a parziale rettifica di quanto indicato al punto 3), ai sensi del\nDM 22\u002F03\u002F2018 del Ministero del Lavoro, anche i lavoratori iscritti alla\nprevidenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 hanno la\npossibilità di destinare ad una forma pensionistica complementare una quota\ndel T.F.R., fermo restando la possibilità di conferire integralmente il T.F.R.\nmaturando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Appendice 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Informativa relativa al Personale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sesso e Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fasce d’età\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Titolo di Studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Determinato &amp; Part Time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Numero Entrate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Numero Uscite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categoria Protetta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Media Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Passaggi di Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incrementi Retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Media Passaggi e Incrementi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Atipici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempi Determinati In-Out\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Part Time In-Out\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lista Entrate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lista Uscite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Report Una Tantum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Report Servizi Fuori Sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le Informazioni attinenti alla Capo Gruppo sono dettagliate per Unità\nOrganizzativa di Primo Livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch2>Minimi retributivi per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 maggio 2018\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"144\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">Minimo Conglobato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">Assegno Ex Accordo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">Indennità di Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">1° Liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">3.666,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">287,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">267,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">2° Liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">3.036,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">207,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">3° Liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">2.528,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">155,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">4° Liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">2.137,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">155,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">5° Liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">1.969,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">155,28\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"144\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Trattamento in caso di trasferta\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viaggi in aereo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è consentito l’utilizzo della sola tariffa scontata sia per i voli\nnazionali, sia per i voli internazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è escluso l’utilizzo della business class.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viaggi in treno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è consentito l’utilizzo dei soli biglietti di seconda classe per i\ntreni ad alta velocità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è consentito l’utilizzo dei biglietti di prima classe per tutte le\naltre tipologie di treni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viaggi in auto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Auto a noleggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è consentito l’utilizzo di un’autovettura a noleggio nei limiti\nriportati nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n      \u003Cdd>\n        \u003Ctable width=\"537\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n          \u003Ccol width=\"126\">\n          \u003Ccol width=\"141\">\n          \u003Ccol width=\"71\">\n          \u003Ccol width=\"112\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"85\" height=\"46\" bgcolor=\"#e0e0e0\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp>Gruppo\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#e0e0e0\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp>De\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">s\u003C\u002Fspan>c\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">r\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">i\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">z\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">i\u003C\u002Fspan>o\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">n\u003C\u002Fspan>e\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#e0e0e0\">\u003Cp>\u003Csub>C\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">i\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>lin\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">d\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>rata\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n                \u003Cp>(in\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">d\u003C\u002Fspan>ica\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">t\u003C\u002Fspan>iv\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">a\u003C\u002Fspan>)\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#e0e0e0\">\u003Cp>\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp>Pos\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">t\u003C\u002Fspan>i\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#e0e0e0\">\u003Cp align=\"center\">\u003Csub>N°\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">di\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">p\u003C\u002Fspan>enden\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">t\u003C\u002Fspan>i\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"85\" height=\"24\">\u003Cp align=\"center\">\u003Csub>D\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>\u003Csub>Compat\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 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style=\"letter-spacing: 0.1pt\">i\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>no\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>a\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>4\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"85\" height=\"23\">\u003Cp align=\"center\">\u003Csub>K\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"126\">\u003Cp>\u003Csub>7\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>Pos\u003C\u002Fsub>\u003Csub>\u003Cspan style=\"letter-spacing: 0.1pt\">t\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>i\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd 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normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsub>\u003Csub>4\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n        \u003C\u002Ftable>\n      \u003C\u002Fdd>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Auto propria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è consentito l’utilizzo dell’auto propria per le destinazioni non\nraggiungibili con mezzi di trasporto pubblici o qualora risulti più economico\nrispetto all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e\u002Fo all’utilizzo di\nauto a noleggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi saranno riconosciuti secondo i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso chilometrico è calcolato sulla base dei valori ricavabili\ndal sito dell’ACI (www.aci.it) sezione dedicata “Costi Chilometrici” per\nuna percorrenza di 15.000 Km annui per le auto alimentate a benzina e di 20.000\nKm annui per le auto alimentate a gasolio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli importi del rimborso chilometrico individuati non potranno comunque\nsuperare i limiti di deducibilità fiscale dal reddito d’impresa per una\npercorrenza media annua di 15.000 Km aggiornati dall’ACI (www.aci.it) due\nvolte l’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ciascun dipendente dovrà allegare al modulo trasferta il prospetto\n“Calcolo Costi Chilometrici” ottenuto dal sito www.aci.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Taxi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è consentito l’utilizzo del taxi, nei limiti dello stretto necessario,\nper i trasferimenti da\u002Fper la propria abitazione qualora siano effettuati al di\nfuori del normale orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è consentito l’utilizzo del taxi nelle località di destinazione della\ntrasferta da\u002Fper l’aeroporto o stazione ferroviaria verso\u002Fda il luogo di\nattività o verso\u002Fda il luogo di pernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non è consentito l’utilizzo del taxi per trasferimenti da e verso\nluoghi non strettamente attinenti lo scopo della trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alloggio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è previsto l’alloggio hotel di categoria non superiore a 4 stelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vitto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è previsto il rimborso totale delle spese di vitto per un importo\nmassimo di € 40 per ciascun pasto principale e per un importo massimo\ngiornaliero non superiore a € 55.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…OMISSIS…\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella Rimborso Spese Mediche Dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"ONCERISE2_trigger":52,"trainingprogrammes":56,"contracttrialperiod":60,"overtimeallowanceperc1_general":64,"ONCERISE_trigger":68,"healthandsafetypolicy":72,"funeralpay":76,"MEALALL_trigger":80,"eqpromotion":84,"pensionfund":88,"discrimination":92,"cbadate_start":94,"OVERTIME_trigger":98,"healthcareaccess":102,"healthinsurance":106,"cbamemtrad":108,"legalassistance_trigger":112,"part_time_excluded":116,"flexible_work_options":120,"pensionfundtxt":124,"contracttrial":128,"sicknesspay":132,"JOBTYPE_descriptions":136,"healthandsafetyext":140,"apprenticeships":144,"minijobs_excluded":148,"longtermillness":152,"tempagency":156,"sicknessmaxdaysnr":160,"cbadate_end":164,"NOCTPREM_trigger":166,"cbasignsingle":169,"bankholidays1":173,"mealvouchers":177,"sicknessmaxdays":179,"contractseverancepay":182,"PAIDLEAV_trigger":186,"paidmaternityleave":190,"paidmaternityleavepay":194,"jobsecuritymothers":198,"maternityotherclause":202,"paidpaternityleave":206,"childcare":210,"deathrelatives":214,"PAYSCALES_trigger":218,"HARDSHIP_trigger":222,"SUNDAY_trigger":226,"hourspweek_select":228,"hourspday_select":232,"dayspweek_select":236,"MAXHOURS_trigger":240,"TRADEUNLEAV_trigger":244,"tempagency_max":248,"marriageleave":252,"direct_participation_hrs":256},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Confronto Costituiscono oggetto di confr","Confronto\n\n\n\nCostituiscono oggetto di confronto a livello nazionale le seguenti\nmaterie:\n\n•valutare l’andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di\nsviluppo del sistema di partecipazione sindacale;\n\n•valutare nuovi regimi d’orario, di ripartizione e distribuzione del\ntempo di lavoro;\n\n•valutare la situazione occupazionale diretta ed indiretta e relative\nlinee di tendenza;\n\n•valutare l’evoluzione dell’organizzazione produttiva;\n\n•valutare le pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con\ni principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125\ndel 1991 nonché D.Lgs. 198\u002F2006;",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Articolo 75 - Infortuni sul lavoro Il la","Articolo 75 - Infortuni sul lavoro\n\n\n\n\n\nIl lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, ha\nl’obbligo di avvertire o far avvertire immediatamente l’Azienda.\n\nNei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro l’Azienda garantisce\nla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica, comprovata\ncon rilascio di regolare certificato medico.\n\nA decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, sarà\ncorrisposta al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante\nda infortunio sul lavoro un’integrazione dell’indennità corrisposta\ndall’INAIL fino a raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"ONCERISE2_trigger","Articolo 60 – Quattordicesima mensilità ","Articolo 60 – Quattordicesima mensilità\n\n\n\nAl personale dell’Azienda sarà corrisposto, in coincidenza del mese di\ngiugno, un importo pari a una mensilità della retribuzione, esclusi gli\nassegni familiari, l’indennità di cassa, l’indennità di maneggio denaro e\nl’indennità centralinisti non vedenti.\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di\ndodici mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti\ndodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi\ndi servizio prestati presso l’Azienda, computando come mese intero la\nfrazione di mese superiore a quindici giorni.\n\nI lavoratori a tempo parziale percepiranno la mensilità aggiuntiva in\nproporzione alla percentuale di effettivo lavoro. Dall’ammontare della\nquattordicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui\nnon sia stata corrisposta la retribuzione per una delle cause previste dal\npresente contratto e dalla normativa vigente.\n\n\n\nNOTA A VERBALE\n\nLe Parti verificheranno la percorribilità del superamento delle 14esima\nmensilità attraverso l’assorbimento pro-quota negli altri ratei mensili di\nretribuzione, senza alcun effetto sui relativi oneri per l’Azienda. In tale\nipotesi, sarà ovviamente rivisitata la tabella retributiva indicata\ndall’articolo sul trattamento economico.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"trainingprogrammes","Articolo 35 – Logiche del sistema format","Articolo 35 – Logiche del sistema formativo\n\n\n\n\n\nLe Parti individuano nella formazione il fattore abilitante l’allineamento\ndi competenze e comportamenti aziendali alle esigenze di professionalità ed\nintegrità poste dall’evoluzione del posizionamento di Invitalia sui mercati\ndi riferimento.\n\n\n\nLa gestione della discontinuità richiede che il modello di confronto sulla\nformazione evolva da un approccio quantitativo e indifferenziato a una\nmodalità coerente con il posizionamento competitivo delle diverse comunità\nprofessionali operanti in Azienda e di ciascuna persona all’interno della\npropria comunità di riferimento.\n\n\n\nConseguentemente, le sedi di confronto sulla materia si focalizzeranno sulle\nstrategie di formazione più utili a rinforzare le competenze distintive\naziendali, sulla misura dell’efficacia formativa anche in termini di employee\nsatisfaction e – in presenza delle necessarie agibilità – sulla dimensione\ntipica del work life balance e del welfare aziendale.\n\n\n\nLe Parti riconoscono come variabili rilevanti per definire le quantità e i\ncontenuti della formazione destinata a ciascuna comunità professionale:\n\n•l’evoluzione delle competenze richieste ai profili tipici della\ncomunità;\n\n•il ciclo di vita delle competenze stesse;\n\n•l’obiettivo strategico di rapida industrializzazione delle competenze\ninnovative o relative ad aree di particolare complessità;\n\n•la prospettiva della formazione come investimento per produrre, mantenere\ne sviluppare il capitale intellettuale aziendale a costi sostenibili.\n\n\n\n\n\n\n\nArticolo 36 - Sistema di formazione\n\n\n\n\n\nSono previste tre tipologie di formazione:\n\n•Formazione Company, che si sviluppa a partire dalla definizione della\nstrategia di intervento aziendale;\n\n•Formazione di Business, che nasce dalla sistematizzazione delle esigenze\ndi intervento formativo emerse dalle diverse Linee aziendali;\n\n•Formazione per lo Sviluppo Personale, ambito più innovativo e di recente\nsperimentazione, avente l’obiettivo – in prospettiva di work life balance\n– di ricercare la liberazione di energia e motivazione attraverso la risposta\na esigenze non necessariamente legate alla specifica allocazione\norganizzativa.\n\n\n\nIl Piano Annuale di Formazione riepiloga gli interventi previsti per le tre\ndiverse tipologie ed include il Catalogo Formativo. Quest’ultimo tiene conto\nanche degli elementi conoscitivi emersi in occasione di specifiche survey\naziendali.\n\n\n\nCon riferimento alla Formazione Company, in considerazione della\nimprescindibile oggettività del target di destinatari, l’Azienda garantisce\npari opportunità di accesso dei Lavoratori appartenenti alle diverse comunità\nprofessionali e – al contempo – interventi di base destinati ai neo\nassunti. Durante i corsi di base, previa intesa con l’Azienda, è data\nfacoltà alle OO.SS. di indire riunioni durante le ore di formazione, per\nillustrare le materie di interesse sindacale.\n\n\n\nCon riferimento alla Formazione di Business, in considerazione della\nnecessaria differenziazione dei target come conseguenza della ricerca di\nefficacia nell’azione di business, i contenuti e i target della formazione\nsaranno commisurati alla diversa caratterizzazione delle diverse comunità\nprofessionali.\n\n\n\nCon particolare riguardo alla formazione dedicata allo Sviluppo\nPersonale:\n\n•Il catalogo formativo includerà interventi di supporto\nnell’individuazione del miglior work life balance, anche attraverso corsi\ndiretti allo sviluppo di interessi e capacità complementari alla formazione\nprofessionale;\n\n•Il Lavoratore potrà proporre direttamente alla Funzione Risorse Umane la\npropria iscrizione a corsi, individuati prevalentemente dal catalogo.\nL’iscrizione ai corsi richiesti, se approvata, avverrà di norma entro tre\nmesi dalla richiesta.\n\n\n\nSono previsti a catalogo corsi di lingua straniera organizzati\ndall’Azienda che si terranno al di fuori dell’orario di lavoro, pertanto la\nfrequenza ai corsi stessi non potrà essere conteggiata nell’orario di lavoro\ndel singolo dipendente partecipante. Nel caso in cui il corso di lingua non\nfosse portato a conclusione o dovesse avere un’assenza complessiva pari o\nsuperiore al 18%, ad esclusione di casi eccezionali quali la malattia o\nl’infortunio, sarà addebitato al dipendente il 50% del costo complessivo del\ncorso.\n\n\n\n\n\nArticolo 37 – Piano di formazione\n\n\n\n\n\nLe politiche formative e le aree di competenza innovative da sviluppare a\nsupporto della strategia di impresa e dei concreti obiettivi di business (linee\nguida) saranno esaminate entro il 31 gennaio nell’ambito della Commissione\nParitetica, di cui all’articolo relativo al livello nazionale nell’ambito\ndei rapporti e diritti sindacali.\n\n\n\nEntro il successivo 15 marzo, l’Azienda presenterà all’esame della\nCommissione Paritetica il Piano Annuale di Formazione, predisposto\ndall’Azienda, per consentirne la valutazione di coerenza con le linee guida a\nsuo tempo definite.\n\n\n\nA valle di tale esame, il piano formativo sarà presentato alle componenti\nOO.SS. – Coordinamento nazionale delle RSA e le sue specifiche articolazioni\nper le società del Gruppo alle singole RSA.\n\n\n\nEntro il gennaio successivo si terrà infine un incontro, con le OO.SS. di\ncui al comma precedente, per una verifica dell’attività svolta e i suoi\neffetti sull’arricchimento del patrimonio aziendale di competenze\nindividuali.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"contracttrialperiod","La durata del periodo di prova è fissato","La durata del periodo di prova è fissato a 6 mesi per il personale\nappartenente al primo e al secondo livello e non superiore ad 3 mese per il\npersonale appartenente agli altri livelli. I periodi di prova rispettivi sono\nda intendere e conteggiare come giorni di effettivo servizio.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"overtimeallowanceperc1_general","Il lavoro straordinario è retribuito fin","Il lavoro straordinario è retribuito fino al limite massimo per anno con un\ncompenso pari alla retribuzione oraria maggiorata delle seguenti\npercentuali:\n\n- 25% per il lavoro feriale\n\n- 55% per il lavoro feriale notturno\n\n- 50% per il lavoro festivo e di sabato\n\n- 65% per il lavoro festivo notturno e lavoro notturno del sabato.\n\n\n\nLe predette percentuali non sono cumulabili tra loro e la maggiore assorbe\nla minore.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"ONCERISE_trigger","Articolo 59 - Tredicesima mensilità Al p","Articolo 59 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nAl personale dell’Azienda sarà corrisposto, in coincidenza del mese di\ndicembre, un importo pari ad una mensilità della retribuzione, esclusi gli\nassegni familiari, l’indennità di cassa, l’indennità di maneggio denaro e\nl’indennità centralinisti non vedenti.\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di\ndodici mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti\ndodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di\nservizio prestati presso l’Azienda, computando come mese intero la frazione\ndi mese superiore a quindici giorni.\n\nI lavoratori a tempo parziale percepiranno la mensilità aggiuntiva in\nproporzione alla percentuale di effettivo lavoro.\n\nDall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei\nrelativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta la retribuzione per una\ndelle cause previste dal presente contratto e dalla normativa vigente.\n\nLa corresponsione della tredicesima mensilità avverrà il giorno 16 del\nmese di dicembre o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente\nprecedente.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"healthandsafetypolicy","AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA Articolo ","AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA\n\n\n\nArticolo 17 - Attuazione delle norme di sicurezza e ambiente di lavoro\n\n\n\nLe Parti, nel dare attuazione alla disciplina prevista dal D.Lgs. 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, sottolineano l’importanza del\nprovvedimento che segna un importante passaggio culturale dalla logica del\nrisarcimento del danno a quella della prevenzione.\n\nPer aspetti e figure specifiche quali, per esempio, il RLS (rappresentante\ndei lavoratori per la sicurezza), modalità di elezione, obblighi del datore di\nlavoro, diritti e doveri dei lavoratori, si rimanda a specifiche intese ed\naccordi con le RSA.\n\nIn particolare le OO.SS dei lavoratori rivendicano l’esclusività del loro\nruolo per quanto attiene alle problematiche di carattere generale, derivanti\ndal D.Lgs. 81\u002F2008 e, in senso più ampio, per quel che concerne le strategie\naziendali in tema di sicurezza e prevenzione.\n\nRimangono inalterate le prerogative e facoltà, attribuite alle OO.SS, di\ncui all’art. 9 della L. 300\u002F70.\n\n\n\n\n\n\n\nArticolo 18 - Costituzione, diritti e formazione del RLS\n\n\n\nLe Parti, con l’obiettivo comune di instaurare rapporti partecipativi\nsulla tutela e la salute dei lavoratori, al fine di creare un ambiente in grado\ndi garantire il miglioramento continuo della prevenzione degli infortuni e\ndelle malattie professionali dei lavoratori, stabiliscono che, anche nella fase\ndi elaborazione e\u002Fo di revisione ed aggiornamento del documento aziendale per\nla valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione, saranno date\ninformazioni tempestive e preventive ai RLS sui seguenti aspetti:\n\n- definizione dei criteri per l’individuazione di potenziali rischi;\n\n- individuazione delle eventuali sorgenti di rischio;\n\n- verifiche del livello di protezione esistente rispetto ai rischi\nindividuati;\n\n- stima dei rischi per i quali sono necessari interventi integrativi e\nrelativa definizione della tipologia di intervento;\n\n- definizione e programmazione degli interventi con particolare attenzione\nalla problematica della presenza di lavoratori con handicap.\n\nPer l’attuazione delle misure di prevenzione saranno stabilite con\nl’Azienda visite di controllo dei RLS, preferibilmente d’intesa con il\nresponsabile del servizio di prevenzione e protezione e dandone preventiva\ncomunicazione alla società, fermo restando la possibilità dei RLS di\neffettuare autonome visite negli ambienti di lavoro.\n\nLe parti ribadiscono la convinzione che per la migliore gestione della\nmateria sono auspicabili soluzioni condivise; pertanto, in tutti i casi di\ninsorgenza della controversia relativa all’applicazione delle norme,\ns’impegnano ad effettuare incontri per definire, ove possibili, soluzioni\nconcordate.\n\nPer lo svolgimento delle attività complessive ogni RLS ha diritto a\npermessi retribuiti per un totale di 40 ore annue. Tale monte ore non è\nutilizzato per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81\u002F2008 all’art. 50,\nlettere b, c, d, g, i, l.\n\nSi conviene che i RLS restino in carica tre anni e, comunque, fino a nuove\nelezioni.\n\nIl numero di RLS, espressione dei dipendenti di Invitalia, è stabilito in\nsede aziendale, con almeno un rappresentante per organizzazione sindacale.\n\nL’Azienda sosterrà gli oneri di formazione dei RLS con specifico modulo\nformativo di base della durata di 40 ore, valutato nei contenuti con gli stessi\nRLS.\n\nA fronte di innovazioni che abbiano attinenza con la tutela della salute e\nla sicurezza dei lavoratori, saranno effettuati ulteriori ed opportuni\ninterventi formativi d’intesa con i RLS. Tale formazione si svolgerà con\nutilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi alle 40 ore previste per quella di\nbase.\n\nI RLS opereranno prevalentemente nell’ambito delle sale assegnate alle\nRSA\u002FRSU.\n\nL’Azienda, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione,\nindividuerà le modalità di formazione e provvederà alla informazione dei\nlavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività\naziendale, secondo le disposizioni degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81\u002F2008.\n\nA tale scopo, l’Azienda predisporrà gli opportuni strumenti.\n\nPer quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al citato\nD.Lgs. 81\u002F2008 e sue modificazioni.\n\nLe Parti confermano l’impegno per realizzare un partecipato meccanismo di\ndiffusione delle conoscenze in materia di salute, sicurezza e ambiente, al fine\ndi coinvolgere tutti i lavoratori, a tutti i livelli, nella concretizzazione\ndei principi di gestione della sicurezza sul lavoro e renderli consapevoli dei\nloro obblighi e responsabilità in queste materie.\n\nLe parti concordano che, in assenza di diverso accordo aziendale, saranno\neffettuati tre incontri annuali tra il responsabile aziendale ed i RLS.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"funeralpay","Articolo 89 - Polizze assicurative L’Azi","Articolo 89 - Polizze assicurative\n\n\n\nL’Azienda provvede al pagamento dei premi relativi alle seguenti polizze\ncollettive per i lavoratori:\n\n•polizza infortuni professionali ed extraprofessionali in caso di\ninvalidità permanente per un capitale assicurato pari a 5 annualità di\nretribuzione, con la previsione di una franchigia del 2% per i rischi\nextraprofessionali in caso di invalidità permanente e per un capitale di 3\nannualità in caso di morte;\n\n•polizza vita caso morte per un capitale assicurato pari ad Euro 77.468,53\nper il singolo e ad Euro 154.937,07 per il nucleo, riducibile anche in questo\ncaso ad Euro 77.468,53 al superamento del 57° anno di età.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"MEALALL_trigger","Articolo 56 - Ticket mensa La società ri","Articolo 56 - Ticket mensa\n\n\n\nLa società riconosce ai lavoratori per ogni giorno di effettiva presenza in\nservizio, secondo quanto previsto al successivo comma e fatto salvo quanto\nprevisto per le Trasferte e le Missioni, un buono pasto sostitutivo del\nservizio mensa il cui valore è definito in Euro 10,00.\n\nNulla è dovuto a quei lavoratori che svolgono normalmente o saltuariamente\nuna ridotta attività lavorativa quando la stessa abbia inizio o termine\nrispettivamente dopo o prima la prevista pausa pranzo.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"eqpromotion","Articolo 32 - Mobilità interna professio","Articolo 32 - Mobilità interna professionale\n\n\n\nLe Parti convengono sulla necessità di garantire pari opportunità a tutti\ni dipendenti, assicurando correttezza, equità e massima trasparenza dei\ncriteri, anche tramite una tempestiva pubblicità.\n\nA tal fine l’Azienda renderà noti per tempo i cambiamenti programmati\ndella struttura organizzativa e le posizioni vacanti, indicando caratteristiche\nquantitative e qualitative dei relativi organici.\n\nTutti i dipendenti potranno avanzare la propria candidatura a ricoprire una\ndelle funzioni previste dai cambiamenti organizzativi.\n\nL’Azienda renderà noti i criteri per la selezione delle candidature, che\ndovranno tenere conto, oltre che delle caratteristiche professionali dei\ncandidati, anche della loro anzianità di permanenza nella medesima posizione\nprofessionale, nonché delle esigenze aziendali.\n\nL’Azienda si impegna inoltre ad esaminare eventuali richieste di mobilità\nprovenienti dai lavoratori.\n\nLa mobilità, opportunamente integrata con un impegnativo investimento in\nformazione professionale, costituirà la fonte prevalente di reperimento delle\nrisorse umane.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"pensionfund","Articolo 92 - Previdenza complementare D","Articolo 92 - Previdenza complementare\n\n\n\nD’accordo tra le Parti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituita una\nforma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione\nindividuale, da attuare mediante adesione contrattata ad un fondo pensione\naperto, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 nr. 252.\n\nLa contribuzione da effettuarsi al fondo sarà suddivisa tra lavoratore e\nAzienda nel rispetto delle modalità e forme previste dal D.Lgs. 252\u002F2005,\nsecondo le seguenti modalità:\n\na) 3% a carico dell’Azienda commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento;\n\nb) 2% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento ovvero la maggior quota che\nindividualmente si delibera di versare. Il versamento da parte del lavoratore\ndi una quota superiore al 2% non comporta l’obbligo per l’azienda di\nmaggiorare la quota a proprio carico di cui sub a);\n\nc) una quota del T.F.R. che a scelta del dipendente potrà essere pari\nalternativamente al 100% del T.F.R. maturato o al 2% del della retribuzione\nutile per il calcolo dello stesso T.F.R.\n\n\n\n\n\nLa scelta del fondo, le modalità tecniche di adesione, decorrenza,\npermanenza, cessazione del fondo, prestazioni, trasferimenti ed ogni altra\nproblematica attuativa di tale istituto sono regolamentate dall’accordo\nistitutivo della previdenza complementare e conseguente regolamento in\nappendice al presente CCNL.\n\nQualora debbano intervenire modifiche legislative connesse alla materia, le\nParti si impegnano ad incontrarsi successivamente.\n\n\n\nNota integrativa\n\nIl limite di deducibilità fiscale e contributiva è subordinato alla\nnormativa per tempo vigente.",{"bindId":93,"name":46,"text":47},"discrimination",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"cbadate_start","Valido dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembr","Valido dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"OVERTIME_trigger","Articolo 66 - Lavoro straordinario Le Pa","Articolo 66 - Lavoro straordinario\n\n\n\nLe Parti concordano che il ricorso al lavoro straordinario debba far fronte\nad effettive esigenze aziendali legate all’andamento e all’organizzazione\ndell’attività lavorativa.\n\nE’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario\nnormale di lavoro.\n\nDeve essere perciò preventivamente autorizzato per iscritto e certificato\ndi volta in volta in relazione a effettive esigenze di lavoro di carattere\neccezionale.\n\nIl lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di\n200 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre); detto limite va osservato\nnei confronti di ciascun dipendente.\n\nTale limite, previo accordo tra le parti con le competenti OO.SS – RSA,\npuò essere elevato fino a 250 ore anno per specifiche attività.\n\nEccezionalmente ai dipendenti che a seguito di fondate motivazioni familiari\no personali ne fanno formale richiesta - con almeno 3 giorni di anticipo – è\nriconosciuta la possibilità di non effettuare straordinari sino al venir meno\ndella necessità medesima.\n\nLe prestazioni di lavoro straordinario non possono essere effettuate per una\ndurata inferiore ai 30 minuti.\n\nÈ facoltà del lavoratore verificare periodicamente il numero delle ore\nstraordinarie da lui eseguite a norma del comma precedente.\n\nL’Azienda comunicherà alle OO.SS., con cadenza quadrimestrale, il numero\ncomplessivo delle ore straordinarie per livello e nell’ambito di ogni unità\nproduttiva nei quattro mesi precedenti.\n\nÈ facoltà delle RSA\u002FRSU di prendere visione delle registrazioni relative\nal lavoro straordinario.\n\nIl lavoro straordinario è retribuito fino al limite massimo per anno con un\ncompenso pari alla retribuzione oraria maggiorata delle seguenti\npercentuali:\n\n- 25% per il lavoro feriale\n\n- 55% per il lavoro feriale notturno\n\n- 50% per il lavoro festivo e di sabato\n\n- 65% per il lavoro festivo notturno e lavoro notturno del sabato.\n\n\n\nLe predette percentuali non sono cumulabili tra loro e la maggiore assorbe\nla minore.\n\nIl lavoro straordinario è considerato notturno se effettuato fra le ore\n24.00 e le 5.00 del giorno successivo.\n\nNon sono consentite forme di retribuzione alternative allo straordinario,\nsalvo quanto sopra previsto.\n\nPer il calcolo dell’ora utile per applicare le maggiorazioni su esposte\nnon concorrono le indennità definite dal presente contratto, la tredicesima\nmensilità e la quattordicesima mensilità.\n\nLe ore retribuite come straordinario e le relative maggiorazioni non si\ncalcolano su nessun istituto indiretto o differito in quanto tali importi e\u002Fo\nmaggiorazioni sono già comprensivi di eventuali effetti sulle retribuzioni\nindirette o differite, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.\n\nAi lavoratori aventi la qualifica di Quadro, esclusi dalla disciplina\ncontrattuale concernente il lavoro straordinario, è riconosciuta – per le\nore eccedenti il lavoro contrattuale effettuato nella giornata di sabato -\nmezza giornata di riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo e,\nper il lavoro effettuato la domenica, una giornata di riposo compensativo.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"healthcareaccess","Articolo 88 - Assistenza Sanitaria Integ","Articolo 88 - Assistenza Sanitaria Integrativa\n\n\n\nLe Parti confermano l’opportunità di fornire a tutti i dipendenti una\ncopertura sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, e concordano\nnell’attribuire preferenza a forme di copertura che prevedano convenzioni con\nstrutture sanitarie, onde evitare anticipi di spesa. In caso di prestazioni\nmediche di emergenza necessarie al dipendente che si trovi temporaneamente\nall’estero o per altre fattispecie in cui non sia oggettivamente possibile\nfruire del regime di convenzione, l’Azienda si impegna a mantenere a proprio\ncarico la relativa franchigia.\n\nLa polizza, stipulata per il tramite di cassa di assistenza nel rispetto\ndelle vigenti disposizioni legislative, prevede una formula base a carico della\nsocietà e delle prestazioni opzionali a carico del dipendente.\n\nNOTA A VERBALE\n\nLe coperture previste sono allegate al presente CCNL (All. 3).\n\nQualora nel periodo di vigenza del presente CCNL non fosse possibile\ngarantire i livelli di copertura previsti alla data di sottoscrizione del\npresente CCNL a parità di condizioni economiche riportati nell’Allegato 3,\nle Parti si incontreranno per valutare le eventuali variazioni da apportare.",{"bindId":107,"name":78,"text":79},"healthinsurance",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"cbamemtrad","e le OO.SS della stessa: •FISAC-CGIL rap","e le OO.SS della stessa:\n\n\n\n•FISAC-CGIL rappresentata da: Stefano Massari, Filippo Rizzo, Antonio\nFormichella, Leonilda Cesarano, Daniela Untolini Bocci;\n\n\n\n•FIRST-CISL rappresentata da: Giuseppe Di Pietro, Francesco Pompili,\nRaffaella Terenzi, Gaetano Morgese;\n\n\n\n•UILCA-UIL rappresentata da: Giuliana Cecchi, Antonio Marrone, Mario\nSetaro, Maurizio Mazzotta, Sergio Ianniello;",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"legalassistance_trigger","Articolo 90 - Tutela legale L’Azienda as","Articolo 90 - Tutela legale\n\n\n\nL’Azienda assumerà il costo delle spese legali e di quelle ad esse\ncollegate e la gestione di azioni e vertenze in nome del dipendente che,\nnell’esercizio delle sue funzioni presso la medesima o in società in cui\nInvitalia partecipa ovvero in funzioni di cariche di Consigliere ricoperte per\ndisposizione o nell’interesse della Società stessa, fosse chiamato in\ngiudizio a rispondere del suo operato.\n\nPer consentire tale tutela, il dipendente dovrà fornire immediatamente\nnotizia alla Azienda in merito ai provvedimenti notificatigli.\n\nQuesta designerà, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i\ndiritti ed azioni competenti al dipendente e non riconoscerà eventuali spese\nsostenute dallo stesso per legali e tecnici che non siano da essa designati.\n\nL’Azienda, per quanto riguarda il patrocinio professionale, affiderà le\npratiche a professionisti opportunamente scelti, tenendo conto, per quanto\npossibile, delle indicazioni del dipendente, e per quanto riguarda i\nprocedimenti penali concorderà le scelte col dipendente.\n\nIl dipendente non potrà trattare né addivenire a qualsiasi definizione\ndella vertenza senza preventiva autorizzazione della Azienda, pena il rimborso\nalla stessa degli onorari e spese sostenute.\n\nFaranno carico, altresì, all'Azienda tutte le somme che, in base a sentenze\ndi condanna o transattivamente stabilite, fossero poste a carico del dipendente\nin conseguenza delle attività svolte nell’esercizio delle sue funzioni\npresso l’Azienda o in società in cui Invitalia partecipa ovvero in funzioni\ndi cariche di Consigliere ricoperte per disposizione o nell’interesse della\nSocietà stessa.\n\nIn caso di privazione della libertà personale, il Lavoratore avrà diritto\nalla conservazione del posto di lavoro, a meno che non si verifichi una diversa\ncausa di risoluzione del rapporto di lavoro.\n\nIl rinvio a giudizio del lavoratore per fatti connessi all’esercizio delle\nfunzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di\nlicenziamento.\n\nIn caso di condanna definitiva per dolo o colpa grave, il dipendente è\ntenuto a rimborsare alla Società tutte le spese anticipate e\u002Fo sostenute dalla\nAzienda stessa.\n\nTali disposizioni si estendono ai procedimenti riferibili ad attività\nespletate dalle Società confluite per effetto della fusione per\nincorporazione, dei cui effetti giuridici ed economici Invitalia è successore\na titolo universale.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nArticolo 91 - Responsabilità civile\n\n\n\nL’Azienda provvederà a garantire il personale in caso di danni\npatrimoniali derivanti da responsabilità civile professionale verso terzi\nnello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da\ndolo o colpa grave accertata.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"part_time_excluded","Articolo 25 - Contratto di lavoro a temp","Articolo 25 - Contratto di lavoro a tempo parziale - Part time\n\n\n\n\n\nLe Parti condividono che il contratto di lavoro a tempo parziale rappresenti\nun elemento di flessibilizzazione della prestazione di lavoro, in grado di\nrealizzare un miglior equilibrio delle esigenze tecnico-organizzative\ndell’Azienda con la conciliazione vita-lavoro del dipendente.\n\n\n\nÈ consentito, entro i limiti posti dalle esigenze organizzative\ndell’Azienda, il ricorso al part-time anche per personale Quadro, con profilo\nda specialista. Le Parti condividono, altresì, l’orientamento ad adottare\nprogressivamente soluzioni di part-time verticale o ciclico.\n\n\n\nIn tale quadro, l’accordo di part-time tra Lavoratore e Azienda definisce\nla durata dell’orario nonché la sua articolazione e il periodo di validità\ndel part-time. L’instaurazione del rapporto deve risultare da atto\nscritto.\n\n\n\nIl contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D. Lgs. 15\ngiugno 2015, n. 81 e successive modifiche integrazioni, nonché dal presente\nCCNL che integra la legislazione nelle materie da questa delegate alla\ncontrattazione collettiva.\n\n\n\nSi conviene sulla possibilità di reversibilità del part-time, a richiesta\ndei Lavoratori interessati con comunicazione da effettuare sei mesi prima della\ndata di richiesta della trasformazione.\n\nRispetto ai Lavoratori assunti part-time l’Azienda s’impegna a fronte di\nnuove assunzioni di personale, con caratteristiche professionali similari, a\ndare priorità alle richieste di trasformazione a tempo pieno dei rapporti di\nlavoro a part-time. Per garantire tale priorità, l’Azienda si impegna ad\nespletare ogni idonea forma di pubblicità prima di provvedere a tali\nassunzioni.\n\n\n\nLa retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti\ndel presente contratto saranno proporzionati, fatto salvo per quanto definito\nnel presente articolo, all’orario di lavoro concordato, con riferimento al\ntrattamento contrattuale dei Lavoratori a tempo pieno.\n\nAi Lavoratori part-time sono riconosciute integralmente la flessibilità\nprevista di orario ed i permessi retribuiti (15 ore su base annuale).\n\n\n\nNel caso di assunzioni a tempo parziale il periodo di prova può essere\nprolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al\nlavoro a tempo pieno.\n\n\n\nAi sensi della normativa vigente, è facoltà dell’Azienda richiedere\nprestazioni di lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze\norganizzative connesse ad incrementi temporanei di attività produttiva e di\nsostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.\n\n\n\nIl Lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove\ngiustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione.\n\n\n\nIl limite massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di\nanno è stabilito in proporzione alla durata in percentuale del rapporto di\nlavoro part-time rispetto alle ore di straordinario previste per il full time,\nmentre, fermo restando il limite delle 36 ore settimanale, il limite massimo\ngiornaliero del lavoro supplementare è fissato in due ore.\n\n\n\nAl Lavoratore in rapporto di part-time che effettui lavoro supplementare\npuò essere esteso, su richiesta del medesimo, l’istituto della banca delle\nore.\n\n\n\nLe prestazioni di lavoro supplementare sono retribuite con la maggiorazione\ndel 23% comprensiva degli istituti retributivi, contrattuali e legali indiretti\ne differiti.\n\nPer quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"flexible_work_options","Articolo 26 – Telelavoro, smart working ","Articolo 26 – Telelavoro, smart working e welfare\n\n\n\n\n\nLe Parti concordano sull’utilità delle diverse modalità di\nflessibilizzazione\u002Fdelocalizzazione della prestazione lavorativa per perseguire\ncontestualmente:\n\n•un significativo contenimento del costo socio-ambientale prodotto dalla\nmobilità urbana dei Lavoratori;\n\n•un maggior valore complessivo dello scambio lavorativo qualora la\nsoluzione risponda alle esigenze del Lavoratore, senza penalizzazione per la\nProduttività\u002FCosto aziendale.\n\n\n\nConseguentemente le Parti:\n\n•confermano l’interesse a nuove applicazioni della forma di\ndelocalizzazione (cd. Telelavoro «organizzativo») introdotta con la\nsperimentazione relativa al Decreto Legislativo 185\u002F00 – Titolo 2 e\nricercheranno nuovi perimetri di attività che presentino caratteristiche\nassimilabili (ciclo di vita avanzato, informatizzazione elevata,\ncontrollabilità da remoto degli esiti produttivi) o valutate aziendalmente\ncome tali. A tal fine, l’Azienda entro un anno dalla sottoscrizione del\npresente contratto proporrà i nuovi ambiti organizzativi della\nsperimentazione, anche al fine di consentire il progressivo ricambio con le\nlavorazioni ex Titolo 2;\n\n•senza pregiudizio per gli esiti produttivi, valuteranno il possibile\navvio di una sperimentazione finalizzata a rispondere a gravi e comprovate\nesigenze di singoli, non inclusi nel perimetro organizzativo che precede, su\nbase «Azienda». A tal fine, l’Azienda censirà attività varie\nTelelavorabili presenti nell’intera organizzazione e le Parti si\nconfronteranno per la ricerca di soluzioni adatte a massimizzare la risposta\nalle aspettative dei Lavoratori;\n\n•valuteranno l’eventuale progressivo generarsi di condizioni idonee\nall’implementazione di soluzioni di smart working ad adeguato consolidamento\ndel relativo quadro istituzionale;\n\n•ridefiniranno il perimetro e le attribuzioni di una apposita Commissione\nTecnica Azienda-OO.SS. sulla materia, con contestuale superamento di quella ad\noggi prevista in materia di Telelavoro.\n\n\n\nLe parti concordano che, in ogni caso, il telelavoro può essere svolto solo\nda lavoratori subordinati e non può intaccare in alcun modo l’unicità del\nciclo produttivo.\n\nI principi cui deve conformarsi tale metodologia lavorativa sono:\n\nVolontarietà; il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di\nlavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere previsto in sede di prima\nassunzione del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto\nvolontariamente. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al\ntelelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva\n91\u002F533\u002FCEE, ivi incluse le informazioni relative al presente CCNL ed alla\ndescrizione della prestazione lavorativa. Qualora il telelavoro non sia\nricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il\ndatore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore\npotrà accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore di optare\nper il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del\nrapporto di lavoro, né di modifica delle altre condizioni del rapporto di\nlavoro del lavoratore medesimo.\n\nReversibilità: Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione\niniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è\nreversibile; salvo diverso accordo preventivo fra le parti, la reversibilità\nè su richiesta del lavoratore con un preavviso di almeno 6 mesi.\n\nDiritti e doveri: per quanto attiene alle condizioni organizzative ed i\ncarichi di lavoro, alle problematiche di sicurezza e salute sul luogo di\nlavoro, ai diritti collettivi e sindacali, al diritto alla riservatezza,\nall’accesso a tutti gli istituti contrattuali, il telelavoratore fruisce dei\nmedesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo,\nprevisti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali\ndell’impresa ed è soggetto ai medesimi doveri. Nell’ambito della\nlegislazione, del contratto e delle direttive aziendali applicabili, il\ntelelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.\n\nFormazione: i telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di\naccesso alla formazione dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei\nlocali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di\ntali lavoratori. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i\ntelelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti\ntecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di\norganizzazione del lavoro.\n\nOrganizzazione tecnica e protezione dei dati: l’azienda provvede alla\nfornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti, dei\nsupporti tecnici inclusi software atti a garantire la protezione dei dati\nutilizzati ed elaborati dal telelavoratore necessari ad un telelavoro svolto\nregolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia richiesta esplicita\ndell’uso di strumenti propri; si fa inoltre carico dei costi derivanti dalla\nperdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati\ndal telelavoratore.\n\nOve il telelavoro sia svolto con regolarità, l’azienda provvede anche\nalla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in\nparticolare quelli relativi alla comunicazione.\n\nOgni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve\nessere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro in conformità a\nquanto previsto dalla legge e dal presente contratto, così come ogni questione\nin materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dai commi\nprecedenti.\n\nVerifiche: Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina\napplicabile in materia di salute e sicurezza, l’azienda, le rappresentanze\ndei lavoratori e\u002Fo le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui è\nsvolto il telelavoro, nei limiti della normativa vigente e delle norme previste\ndal presente CCNL. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel\nproprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso,\nnei limiti della normativa nazionale e del presente CCNL. Il telelavoratore\npuò chiedere ispezioni in tal senso.\n\nL’azienda si impegna infine a garantire l’adozione di misure dirette a\nprevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori\ndell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi, su richiesta del\ntelelavoratore, regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni\ndell’azienda.\n\nNon è pertanto esclusa la possibilità di effettuare prestazioni di\ntelelavoro verticali, con giorni di presenza in azienda.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"pensionfundtxt","Appendice 2 Accordo istitutivo della Pre","Appendice 2\n\n\n\n\n\nAccordo istitutivo della Previdenza Complementare per i dipendenti cui si\napplica il CCNL di Sviluppo Italia S.p.A. siglato in data 3 luglio 2001 e di\nseguito riportato.\n\nO M I S S I S\n\n“Premesso che:\n\n- Con riferimento alla norma dell’articolo 50 del vigente Contratto\nCollettivo di Lavoro (cfr. nota a verbale del CCNL 2014) le Parti hanno\nconcordato di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una forma\npensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione\nindividuale da attuare mediante adesione contrattata ad un Fondo Pensione, ai\nsensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo del Decreto Legislativo 28\u002F04\u002F1993\nn.124 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Decreto).\n\n- L’art. 50 della suddetta norma contrattuale (cfr. nota a verbale del\nCCNL 2014) stabilisce altresì che la scelta del fondo, le modalità tecniche\ndi adesione, la decorrenza, la permanenza, la cessazione del fondo, le\nprestazioni, i trasferimenti ed ogni altra problematica attiva di tale istituto\nsaranno oggetto di un apposito accordo tra le Parti da stipularsi entro il\n30.12.2000.\n\n- Per i dipendenti già iscritti ad altri Fondi, la norma transitoria\ndell’articolo suddetto ha demandato alle parti la fissazione delle modalità\nper il passaggio al nuovo sistema, fermi restando i diritti maturati nei\nrispettivi Fondi di appartenenza in termini di posizioni individuali\naccantonate e di qualifica di iscrizione.\n\n- Le parti hanno ritenuto necessario, in relazione al termine del 30.12.2000\nfissato per l’accordo, un differimento temporale al fine di valutare\nl’opportunità di opzione tra fondi diversi, che ha dato luogo a:\n\n- fissazione dei criteri per la scelta del fondo: solidità, dimensioni,\nperformance;\n\n- costituzione della Commissione tecnica mista azienda\u002Fsindacato di supporto\nal tavolo negoziale; quest’ultima sulla base del mandato ricevuto dal tavolo\nnegoziale ha provveduto a: selezionare le Compagnie di Assicurazione, definire\ni parametri per l’offerta, ricostruire i dati pervenuti.\n\n\n\nPremesso quanto sopra, le parti concordano di istituire, a decorrere dal 1°\ngennaio 2001, una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed\na capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione contrattata al\nFondo Pensione RAS-PREVIRAS Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita,\n(denominato Fondo) ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo del Decreto,\ncosì come concordato nell’ambito dell’incontro sindacale del 22.5.01 e\ntenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del Fondo PREVIRAS e di quanto\nprevisto dall’art. 13 del Regolamento allegato\n\nLe parti convengono, altresì, di istituire congiuntamente una commissione\nmista di monitoraggio avente lo scopo di valutare i rendimenti del Fondo ed il\nfunzionamento dei relativi servizi, e l'eventuale opportunità, decorsi tre\nanni dalla sottoscrizione del presente accordo, di aderire ad altro Fondo\nPensione e di trasferirvi le posizioni maturate.\n\nLa forma pensionistica complementare sarà regolata dalle norme\ndell’allegato Regolamento, che costituiscono parte integrante\ndell’accordo.\n\nCon riferimento alla norma dell’articolo 50 del vigente Contratto\nCollettivo di Lavoro le Parti hanno concordato di istituire, a decorrere dal\n1° gennaio 2001, una forma pensionistica complementare a contribuzione\ndefinita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione\ncontrattata ad un Fondo Pensione, ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo\nperiodo del Decreto Legislativo 28\u002F04\u002F1993 n.124 e successive modificazioni ed\nintegrazioni (di seguito Decreto).\n\nL’art. 50 della suddetta norma contrattuale stabilisce altresì che la\nscelta del fondo, le modalità tecniche di adesione, la decorrenza, la\npermanenza, la cessazione del fondo, le prestazioni, i trasferimenti ed ogni\naltra problematica attiva di tale istituto saranno oggetto di un apposito\naccordo tra le Parti da stipularsi entro il 30.12.2000.\n\nPer i dipendenti già iscritti ad altri Fondi, la norma transitoria\ndell’articolo suddetto ha demandato alle parti la fissazione delle modalità\nper il passaggio al nuovo sistema, fermi restando i diritti maturati nei\nrispettivi Fondi di appartenenza in termini di posizioni individuali\naccantonate e di qualifica di iscrizione.\n\nLe parti hanno ritenuto necessario, in relazione al termine del 30.12.2000\nfissato per l’accordo, un differimento temporale al fine di valutare\nl’opportunità di opzione tra fondi diversi, che ha dato luogo a:\n\n- fissazione dei criteri per la scelta del fondo: solidità, dimensioni,\nperformance;\n\n- costituzione della Commissione tecnica mista azienda\u002Fsindacato di supporto\nal tavolo negoziale; quest’ultima sulla base del mandato ricevuto dal tavolo\nnegoziale ha provveduto a: selezionare le Compagnie di Assicurazione, definire\ni parametri per l’offerta, ricostruire i dati pervenuti.\n\n\n\nStante quanto sopra le parti concordano di istituire, a decorrere dal 1°\ngennaio 2001, una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed\na capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione contrattata al\nFondo Pensione RAS-PREVIRAS Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita,\n(denominato Fondo) ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo del Decreto,\ncosì come concordato nell’ambito dell’incontro sindacale del 22.5.01 e\ntenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del Fondo PREVIRAS e di quanto\nprevisto dall’art. 13 del presente accordo.\n\nLe parti convengono, altresì, di istituire congiuntamente una commissione\nmista di monitoraggio avente lo scopo di valutare i rendimenti del Fondo ed il\nfunzionamento dei relativi servizi, e l'eventuale opportunità, decorsi tre\nanni dalla sottoscrizione del presente accordo, di aderire ad altro Fondo\nPensione e di trasferirvi le posizioni maturate.\n\nLa forma pensionistica complementare sarà regolata dalle norme in allegato\n(v. allegato 3) che costituiscono parte integrante dell’accordo”.\n\n\n\nNOTA A VERBALE\n\nLe Parti si danno atto che i livelli di contribuzione sono cambiati\nsuccessivamente alla data di stipula dell’Accordo Istitutivo di cui alla\npresente Appendice 2 e sono specificamente disciplinati dall’art.92 del CCNL\n2017.\n\n\n\nAppendice 2bis\n\n\n\n\n\nAccordo di nuovo fondo aperto previdenza integrativa\n\n\n\nO M I S S I S\n\n\n\npremesso che:\n\n\n\n– il contratto collettivo di lavoro del Gruppo Sviluppo Italia vigente\nprevede all’art. 92\n\n- Previdenza complementare ha definito, con decorrenza 1 giugno 2001,\nl’istituzione di una forma pensionistica complementare a contribuzione\ndefinita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione\ncontratta ad un fondo, ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo, del D.L\n124\u002F93 e successive modificazioni ed integrazioni;\n\n– in appendice del CCNL vigente sono riportate la scelta del fondo,\nprestazioni, trasferimenti ed ogni altra problematica attuativa di tale\nistituto sono regolamentate dall’accordo istitutivo della previdenza\ncomplementare e conseguente;\n\n– il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, e successive integrazioni\ne modifiche, ha ulteriormente disciplinato le forme pensionistiche e\ncomplementari;\n\n– le parti hanno definito di istituire una commissione tecnica “Fondo\nPensione” avente lo scopo di monitorare l’andamento del fondo pensione\naperto previsto dal CCNL vigente e di analizzare il mercato di fondi pensione\naperti nel suo complesso;\n\n– all’esito dell’attività di analisi svolta dalla commissione,\nnell’ambito dei fondi aperti che alla data del luglio 2008 avevano\nriscontrato il miglior punteggio, sono state richieste documentazioni\nspecifiche ufficiali per procedere all’ individuazioni di un altro fondo\npensione aperto;\n\n– dall’analisi della documentazione è emerso che CAAM SGR appartenente\nal Gruppo Credit Agricole – FPA Seconda Pensione e ALLEANZA ASSICURAZIONI SpA\nappartenente al Gruppo Generali – FPA Al meglio rappresentano i fondi sui\nquali orientare la scelta;\n\n– tutta la documentazione utilizzata per le analisi e le scelte, compresi\ni verbali degli incontri sottoscritti dai componenti della Commissione tecnica\nè depositata presso la Segreteria Gestione Sviluppo Risorse Umane;\n\n\n\nsi conviene che:\n\n\n\n\n\n1. con decorrenza 1 gennaio 2010 viene istituito, in aggiunta all’attuale\nfondo di previdenza integrativa aperto “Previras”, un ulteriore fondo\ncollettivo, contrattuale, complementare a contribuzione definita ed a\ncapitalizzazione individuale,\n\n\n\n2. in relazione agli esiti della commissione tecnica - fondo previdenza le\nparti considerato:\n\n\n\na. i rendimenti medi composti a cinque anni,\n\nb. le linee d’investimento gestite dal fondo,\n\nc. la consistenza patrimoniale del fondo,\n\nd. il numero di aderenti,\n\ne. gli oneri direttamente applicati a carico degli aderenti,\n\n\n\n\n\nl’ulteriore nuovo fondo aperto di previdenza integrativa è:\n\n\n\nCAMM SRG appartenente al Gruppo Credit Agricole - FPA Seconda Pensione\n\n\n\nL’azienda provvederà direttamente o indirettamente entro il mese di\nsettembre p.v:\n\n– dare informazioni del nuovo fondo ai dipendenti appartenenti\nall’attuale area contrattuale,\n\n– definire le norme tecniche di adesione,\n\n– consentire a CAAM SGR - Credit Agricole di effettuare direttamente la\nraccolta delle adesioni a favore del fondo pensione aperto “Seconda\nPensione”.\n\n\n\nInoltre, dal gennaio 2010 i dipendenti a tempo indeterminato, dell’attuale\narea contrattuale, potranno in qualsiasi momento aderire e\u002Fo trasferire le\nproprie quote ad uno dei due fondi, nell’ambito delle previsioni di legge e\ndei singoli regolamenti dei fondi pensione aperti.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"contracttrial","Articolo 43 - Periodo di prova L’apposiz","Articolo 43 - Periodo di prova\n\n\n\n\n\n\n\nL’apposizione del patto di prova deve risultare da atto scritto, stipulato\ntra l’Azienda e il lavoratore prima dell’esecuzione del contratto di lavoro\nsubordinato; fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il patto di\nprova può essere contenuto nel contratto individuale di lavoro.\n\nLa durata del periodo di prova è fissato a 6 mesi per il personale\nappartenente al primo e al secondo livello e non superiore ad 3 mese per il\npersonale appartenente agli altri livelli. I periodi di prova rispettivi sono\nda intendere e conteggiare come giorni di effettivo servizio.\n\nAl lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto,\nsalvo le eccezioni previste dai commi seguenti.\n\nDurante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza\npreavviso.\n\nNel caso di recesso su iniziativa del lavoratore, devono essere corrisposte\nle competenze fino al giorno dell’effettiva cessazione dal servizio, ivi\ncompresi i ratei degli istituti dovuti per i mesi di servizio prestato,\ncomputando, a tal fine, come mese intero l’eventuale frazione dello stesso\nnon inferiore a giorni 15 di calendario.\n\nNell’ipotesi di recesso su iniziativa dell’azienda dette competenze\ndevono essere corrisposte sino alla fine del mese in cui si esercita il recesso\nstesso.\n\nIn caso di interruzione del periodo di prova a causa di malattia ovvero di\ninfortunio extra professionale, il dipendente potrà completare il periodo di\nprova solo nell’ipotesi in cui possa riprendere l’attività lavorativa\nentro quattro mesi dalla data di inizio dell’evento.\n\nCompiuto il periodo di prova senza che l’una o l’altra parte eserciti il\ndiritto di recesso in prova, il personale si intende confermato in servizio.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"sicknesspay","Articolo 74 - Trattamento normativo ed e","Articolo 74 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia e\ninfortunio extraprofessionale\n\n\n\nL’Azienda garantisce al lavoratore che abbia superato il periodo di prova\nla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 15 mesi su tre anni a\npartire dall’insorgere del primo evento.\n\nNel suddetto periodo l’anzianità decorre ad ogni effetto.\n\nAlla scadenza di tale periodo, il dipendente può richiedere un ulteriore\nperiodo di aspettativa non retribuita di 9 mesi.\n\nAl termine di tale periodo l’Azienda può risolvere il rapporto di lavoro,\ncorrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità\nsostitutiva del preavviso.\n\nI termini temporali di cui sopra sono aumentati del 50% in presenza di\ntubercolosi, di malattie di carattere oncologico o patologie di pari\ngravità.\n\nAl lavoratore che abbia superato il periodo di prova è corrisposto\nl’intero trattamento economico per i primi dodici mesi; dal tredicesimo al\nquindicesimo mese (ventiduesimo in caso di tubercolosi, malattie di carattere\noncologico e patologie di pari gravità) il trattamento sarà ridotto di un\nterzo.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"JOBTYPE_descriptions","Articolo 27 – Logiche di classificazione","Articolo 27 – Logiche di classificazione del personale\n\n\n\n\n\nLe Parti intendono agevolare la necessaria tempestività di intervento sulle\ndinamiche del personale, in considerazione delle evidenze derivanti dal ciclo\ndi vita delle competenze nel loro posizionamento di mercato.\n\nLe Parti ritengono che il sistema di classificazione del personale debba\nessere idoneo a coniugare le esigenze organizzative e produttive dell’Azienda\ncon le opportunità di crescita e di valorizzazione dei Lavoratori.\n\nLe Parti convengono di adottare un sistema di classificazione del personale\narticolato su 5 livelli, all’interno del quale sono individuati i ruoli e i\nprofili professionali.\n\nSu richiesta di una delle Parti potranno essere individuati, di volta in\nvolta, ruoli professionali nuovi, conseguenti a nuove attività o ad\nadattamenti dell’organizzazione del lavoro derivanti dalle mutate politiche,\nstrategie e condizioni competitive dell’Azienda.\n\n\n\n\n\n\n\nArticolo 28 – Inquadramento del personale\n\n\n\nIl sistema di classificazione del personale è articolato su 5 livelli.\nL’appartenenza ai livelli è determinata, oltre che dall’intensità di\ncompetenza e di professionalità richiesti dal processo\u002Fattività da gestire,\ndagli obiettivi da conseguire e dal contesto organizzativo e relazionale di\nriferimento.\n\n\n\nDeclaratoria dei livelli\n\n\n\nPrimo livello – Quadro\n\nAppartengono a questo livello i Lavoratori con elevata professionalità\nspecialistica e\u002Fo gestionale. Operano con discrezionalità di poteri, autonomia\ndi iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle responsabilità\nassegnate dall’Azienda o dal Responsabile di Unità Organizzativa. Hanno un\nruolo definito di gestione di processi o progetti complessi, collocati in un\ncontesto relazionale interno o esterno articolato e con elementi di\nincertezza.\n\n\n\nSono previsti i seguenti profili:\n\n\n\nResponsabile di Unità Organizzativa\n\n•Lavoratore in possesso di elevate capacità gestionali a cui è affidata\nla responsabilità di un’Unità Organizzativa. Nell’ambito delle\nresponsabilità assegnate dall’Azienda ovvero dal Responsabile superiore,\ngarantisce il raggiungimento degli obiettivi della struttura, gestisce le\nrisorse umane e il budget assegnato e assume la responsabilità del risultato\ndella propria azione gestionale.\n\n\n\nProfessionale Master\n\n•Lavoratore con elevato know how specialistico e riconosciuta competenza a\ncui, in quanto riferimento di un gruppo di lavoro, l’Azienda affida\nformalmente il ruolo di supporto operativo e coordinamento professionale di\nrisorse anche inquadrate nel medesimo livello.\n\n\n\nSpecialista\n\n•Nell’ambito della unità operativa di appartenenza, assicura la\ngestione in autonomia dei progetti e\u002Fo processi\u002Fattività assegnati, fornisce\nsupporto di competenze al Dirigente\u002FResponsabile di Unità Organizzativa nella\nconduzione di attività complesse, assicurando l’interazione con i soggetti\nanche esterni e garantendo qualità e tempistica degli output prodotti.\n\n\n\nSecondo livello\n\nAppartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale, caratterizzate da comprovata esperienza in ambiti di\nspecializzazione definiti. Operano con relativa discrezionalità operativa e\ndecisionale secondo le direttive del Responsabile di Unità Organizzativa o del\nProfessional Master, rispondendo ad obiettivi tecnici e qualitativi indicati.\nAgiscono in un contesto relazionale interno ed esterno articolato e\nparzialmente definito.\n\n\n\nSono previsti i seguenti profili:\n\n\n\nProfessional Senior\n\n•Lavoratore che, nell’ambito della propria mansione e specializzazione\nesprime una elevata e consolidata seniority a cui – in quanto riferimento di\nun gruppo di lavoro – l’Azienda affida formalmente il ruolo di supporto\noperativo e coordinamento professionale di risorse anche inquadrate nel\nmedesimo livello, nei limiti delle attività assegnate dal Responsabile di\nUnità Organizzativa o dal Professional Master.\n\n\n\nEsperto\n\n•Lavoratore che, nell’ambito della unità operativa di appartenenza,\nopera – nei limiti delle indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità\nOrganizzativa, del Professional Master ovvero del Professional Senior – con\nautonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio\ndelle attività assegnate relativamente a progetti o fasi di processo, che\nrichiedono la valutazione di aspetti anche complessi, e fornendo supporto di\ncompetenze al Responsabile di Unità Organizzativa, al Professional Master\novvero al Professional Senior nella conduzione di progetti.\n\n\n\nTerzo livello\n\nAppartengono a questo livello i Lavoratori in possesso di specifica ed\nadeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione\nteorica e\u002Fo tecnico pratica. Operano con autonomia di merito secondo le\nindicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, Professional\nMaster o Professional Senior e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi\npuntuali e definiti, in un contesto relazionale strutturato.\n\n\n\nSono previsti i seguenti profili:\n\n\n\nAnalista\n\n•Lavoratore con competenze di tipo economico e\u002Fo amministrativo e\u002Fo\ngiuridico ed adeguata esperienza professionale che opera nell’ambito dei\nrelativi processi\u002Fprogetti, assicurando la realizzazione di attività di media\ncomplessità, in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando\ngli apporti di competenze complementari.\n\n\n\nTecnico\n\n•Lavoratore con competenze di tipo tecnico e\u002Fo ingegneristico ed adeguata\nesperienza professionale che opera nell’ambito dei processi\u002Fprogetti\ncorrelati, assicurando la realizzazione di interventi tecnico-progettuali di\nmedia complessità, in coerenza con le proprie competenze specialistiche e\nintegrando gli apporti di competenze complementari.\n\n\n\nQuarto livello\n\nAppartengono a questo livello i Lavoratori in possesso di conoscenze e\ncapacità tecniche adeguati a consentire una limitata autonomia operativa\nsecondo le istruzioni ricevute dal Responsabile di Unità, dal Professional\nMaster o dal Professional Senior e che perseguono obiettivi tecnici e\nquantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e\u002Fo\nproceduralizzato.\n\n\n\nSono previsti i seguenti profili:\n\n\n\nAnalista di Supporto\n\n•Lavoratore con conoscenze specialistiche di tipo economico e\u002Fo\namministrativo e\u002Fo giuridico che opera nell’ambito dei processi\u002Fprogetti\ncorrelati, assicurando la realizzazione di attività di complessità ordinaria,\nin coerenza con le proprie competenze specialistiche.\n\n\n\nTecnico di Supporto\n\n•Lavoratore con conoscenze di tipo tecnico e\u002Fo ingegneristico che opera\nnell’ambito dei processi\u002Fprogetti correlati, assicurando la realizzazione di\ninterventi tecnico-progettuali di complessità ordinaria, in coerenza con le\nproprie competenze specialistiche.\n\n\n\nQuinto livello\n\nAppartengono a questo livello i Lavoratori con capacità tecnico pratiche di\nbase adeguati allo svolgimento di compiti a carattere meramente esecutivo e\nproceduralizzato nell’ambito di procedure definite e senza autonomia\ndecisionale.\n\nOperano in attività di supporto all’Azienda quali, a titolo\nesemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei servizi generali e le\nattività di protocollazione.\n\n\n\nNOTA A VERBALE\n\n\n\nEntro il 30 settembre 2017, all’interno del bacino di reperimento\ncostituito dalla popolazione di livello 1 e 2, l’Azienda individuerà e\nrenderà pubblici i Lavoratori collocati nel profilo professionale di\nProfessional Master. Analogamente, all’interno del bacino di reperimento\ncostituito dalla popolazione di livello 2 e 3, l’Azienda procederà\nall’individuazione delle figure di Professional Senior.\n\nLe Parti convengono circa l’avvio da parte aziendale di una verifica\nsull’impatto delle nuove declaratorie di livello 3 e 4 sulla popolazione di\nlivello 4. La verifica avrà a riferimento:\n\n•requisiti soggettivi di tipo esperienziale, ossia relativi a personale\ncon tempo di permanenza di almeno 3 anni nel livello 4;\n\n•requisiti oggettivi, con riguardo alla sovrapponibilità tra le attività\nassicurate in concreto e le previsioni della declaratoria inquadramentale.\n\nGli esiti di tale verifica saranno comunicati in tempi brevi e comunque\nentro il 30 settembre 2017.\n\n\n\n\n\nArticolo 29 - Quadri\n\n\n\nAppartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto definito\ndalla legge 13 maggio 1985 n°190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi\ni dirigenti, inquadrati nel primo livello di cui all’art. 28 –\nInquadramento del Personale.\n\nA decorrere dalla data d’inquadramento al 1° livello di cui all’art. 28\ndel presente CCNL è riconosciuta al lavoratore l’Indennità di Quadro così\ncome previsto all’art. 47 del presente CCNL.\n\nI Quadri sono assicurati contro il rischio di responsabilità civile verso\nterzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali\ncosì come previsto all’art. 90 del presente CCNL.\n\nLe parti si danno atto che con il presente articolo si è data piena\nattuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n° 190 per quanto riguarda i\nQuadri.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"healthandsafetyext","Le Parti, nel dare attuazione alla disci","Le Parti, nel dare attuazione alla disciplina prevista dal D.Lgs. 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, sottolineano l’importanza del\nprovvedimento che segna un importante passaggio culturale dalla logica del\nrisarcimento del danno a quella della prevenzione.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"apprenticeships","Articolo 20 - Apprendistato professional","Articolo 20 - Apprendistato professionalizzante\n\n\n\nL’apprendistato è regolamentato dal D.Lgs. 14 settembre 2011 nr. 167\n(Testo Unico dell’Apprendistato).\n\nIn attuazione della delega prevista all’art. 4 del D.Lgs. 167\u002F2011, le\nParti hanno inteso con le norme che seguono dare completa attuazione alle\nprevisioni legislative in materia.\n\nL’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei\nlivelli di inquadramento 5°, 4° e 3° livello con esclusione quindi del 2° e\n1° livello.\n\nLa durata dell’apprendistato è fissata in un periodo massimo di 36 mesi.\nIn caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del\nrapporto di lavoro, superiori a trenta giorni, su richiesta dell’apprendista\nil rapporto di lavoro sarà prolungato per un periodo di tempo pari alla durata\ndi detta assenza, per una sola volta.\n\nAl lavoratore apprendista è corrisposto il seguente trattamento economico,\nrapportato alla retribuzione del lavoratore qualificato:\n\n- per la prima metà del periodo l’80% del minimo conglobato del livello\ndi destinazione al termine del periodo di apprendistato;\n\n- per la seconda metà del periodo il 90% dello stesso.\n\nAl lavoratore apprendista è garantito un monte ore annuale di formazione\nesterna od interna rapportata al titolo di studio posseduto:\n\n- diploma di scuola media superiore: 80 ore annue;\n\n- diploma universitario: 60 ore annue;\n\n- diploma di laurea: 60 ore annue.\n\nIl monte ore suddetto sarà integrato dall’azienda fino al raggiungimento\ndelle 120 ore previste dalla legge. Per i programmi formativi, l’Azienda si\nuniformerà alle specifiche previsioni in vigore per la Regione Lazio o, in\nalternativa, definirà un programma da sottoporre alla Regione Lazio.\n\nLe Parti ritengono che, salvo diversa previsione specifica, al lavoratore\napprendista si applicano le norme del presente CCNL.\n\nAl termine del periodo di formazione, l’Azienda e il lavoratore potranno\nrecedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di\nformazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;\nnel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del\ncontratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di\nrecesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"minijobs_excluded","Articolo 21 - Tirocini formativi e di or","Articolo 21 - Tirocini formativi e di orientamento\n\n\n\nAl fine di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani\nnel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a\ndiretto contatto con il mondo del lavoro, le Parti convengono sulla utilità di\nattivare iniziative di tirocini formativi e di orientamento, a favore di\nsoggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12\nmesi, coerentemente con i requisiti previsti per l’accesso ai percorsi\nprofessionali di Invitalia S.p.A. e delle Società del Gruppo Invitalia.\n\nL’attivazione delle iniziative suddette dovrà svolgersi nel rispetto dei\nprincipi e criteri indicati nelle normative regionali applicabili e comunque\nnelle linee guida in materia di tirocini allegate all’Accordo Stato Regioni\ndel 24 gennaio 2013.\n\nResta inteso che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di\nattività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e che\ni tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei\nperiodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire\nil personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie\nné per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.\n\nLe Parti verificheranno inoltre l’utilità di attivare ulteriori e\nspecifiche convenzioni, con i relativi percorsi, finalizzate allo svolgimento\ndi tirocini di natura curriculare al fine di agevolare il completamento dei\npercorsi formativi mediante momenti di alternanza tra studio e lavoro.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"longtermillness","I termini temporali di cui sopra sono au","I termini temporali di cui sopra sono aumentati del 50% in presenza di\ntubercolosi, di malattie di carattere oncologico o patologie di pari\ngravità.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"tempagency","Articolo 24 - Contratto di somministrazi","Articolo 24 - Contratto di somministrazione\n\n\n\nLa somministrazione di lavoro è regolata dagli artt. 30 e ss. del D.Lgs. 15\ngiugno 2015, n. 81, e successive modifiche integrazioni, nonché dal presente\nCCNL che integra la legislazione nelle materie da questa delegate alla\ncontrattazione collettiva.\n\nIl ricorso alla somministrazione è ammesso nel limite del 45%\ndell’organico a tempo indeterminato calcolato su base media annua.\n\nIl ricorso alla somministrazione è in ogni caso ammesso, nell'ambito di un\ncontratto di somministrazione a tempo determinato per una durata massima di 36\nmesi.\n\nIn conformità con la normativa vigente, l’Azienda informerà le RSA in\nmerito al numero del ricorso alla somministrazione di lavoro; detta\ninformazione potrà essere resa anche in occasione degli incontri periodici di\ncui all’art. 6 del presente CCNL. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e\nnecessità di stipulare il contratto, l’Azienda potrà fornire le predette\ncomunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula dei contratti di\nsomministrazione. Inoltre, in occasione degli incontri annuali di cui al citato\nart. 6 del presente CCNL, l’Azienda darà complessiva informazione in merito\nal numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno\nprecedente, alla durata degli stessi, al numero e alla qualifica dei lavoratori\ninteressati.\n\nLe parti confermano che ai lavoratori impiegati con lo strumento della\nsomministrazione di lavoro temporaneo è applicata la contrattazione collettiva\nin vigore presso la società, con la sola esclusione delle polizze sanitarie\nintegrative e di fondi pensione integrative nonché delle polizze infortuni\nmalattie professionali ed extra professionali.\n\nIn caso di acquisita stabilità delle mansioni e funzioni espletate dal\nlavoratore, l’Azienda si impegna a verificare l’opportunità di proporre al\nlavoratore interessato l’assunzione a tempo indeterminato senza\nl’effettuazione del periodo di prova.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"sicknessmaxdaysnr","Al lavoratore che abbia superato il peri","Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova è corrisposto\nl’intero trattamento economico per i primi dodici mesi; dal tredicesimo al\nquindicesimo mese (ventiduesimo in caso di tubercolosi, malattie di carattere\noncologico e patologie di pari gravità) il trattamento sarà ridotto di un\nterzo.",{"bindId":165,"name":96,"text":97},"cbadate_end",{"bindId":167,"name":66,"text":168},"NOCTPREM_trigger","Il lavoro straordinario è retribuito fino al limite massimo per anno con un\ncompenso pari alla retribuzione oraria maggiorata delle seguenti\npercentuali:\n\n- 25% per il lavoro feriale\n\n- 55% per il lavoro feriale notturno\n\n- 50% per il lavoro festivo e di sabato\n\n- 65% per il lavoro festivo notturno e lavoro notturno del sabato.\n\n\n\nLe predette percentuali non sono cumulabili tra loro e la maggiore assorbe\nla minore.\n\nIl lavoro straordinario è considerato notturno se effettuato fra le ore\n24.00 e le 5.00 del giorno successivo.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"cbasignsingle","l’Agenzia nazionale per l’attrazione deg","l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo\nd’impresa rappresentata da:\n\n\n\n•Antonio Migliardi\n\n\n\n•Giuseppe Galati\n\n\n\n•Gabriella Forte\n\n\n\n•Renato Gemma",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"bankholidays1","Articolo 68 - Festività Sono considerati","Articolo 68 - Festività\n\n\n\nSono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge\n(n. 260 del 1949, n. 54 del 1977 e n. 792 del 1985). Pertanto sono considerati\ngiorni festivi:\n\n• tutte le domeniche;\n\n\n\n•le seguenti festività nazionali:\n\n\n\n•25 aprile;\n\n•1° maggio;\n\n•2 giugno;\n\n\n\n- le seguenti festività:\n\n\n\n•Capodanno 1 gennaio\n\n•Epifania 6 gennaio\n\n•Assunzione 15 agosto\n\n•Ognissanti 1 novembre\n\n•Immacolata Concezione 8 dicembre\n\n•S. Natale 25 dicembre\n\n•S. Stefano 26 dicembre\n\n•La solennità del S. Patrono\n\n•Lunedì dell’Angelo.\n\n\n\nQualora una delle festività su indicate coincida con la domenica, sarà\ncorrisposto ad ogni dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione,\nl’importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile globale.\n\nIn alternativa il lavoratore potrà optare per un giorno aggiuntivo di\nferie, che dovrà essere fruito con le medesime modalità previste all’art.\n69.\n\nSono considerati giorni semifestivi il 14 agosto e il 31 dicembre e festivo\nil 24 dicembre. Nei giorni semifestivi l’orario di lavoro non potrà superare\nle quattro ore.",{"bindId":178,"name":82,"text":83},"mealvouchers",{"bindId":180,"name":134,"text":181},"sicknessmaxdays","Articolo 74 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia e\ninfortunio extraprofessionale\n\n\n\nL’Azienda garantisce al lavoratore che abbia superato il periodo di prova\nla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 15 mesi su tre anni a\npartire dall’insorgere del primo evento.\n\nNel suddetto periodo l’anzianità decorre ad ogni effetto.\n\nAlla scadenza di tale periodo, il dipendente può richiedere un ulteriore\nperiodo di aspettativa non retribuita di 9 mesi.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"contractseverancepay","83 - Trattamento di fine rapporto In ogn","83 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, al dipendente\nspetta una somma a titolo di trattamento di fine rapporto calcolata secondo le\nmodalità previste dalla L. n. 297 del 29.5.1982.\n\nIl trattamento di fine rapporto è dovuto anche in caso di decesso del\ndipendente ai sensi dell’art. 2122 c.c.\n\nAi fini del computo degli anni di servizio, le frazioni di anno verranno\nconteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese di almeno quindici giorni\nsaranno considerate come mese intero.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"PAIDLEAV_trigger","Articolo 69 - Ferie e festività soppress","Articolo 69 - Ferie e festività soppresse\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di ferie pari a 26 giorni\nlavorativi, pari a ore 187 e 45 minuti, da utilizzare con almeno un periodo\nconsecutivo di due settimane entro l’anno di maturazione e la parte restante\ndi norma entro il luglio dell’anno successivo e comunque entro i diciotto\nmesi successivi all’anno di maturazione stessa.\n\nIn aggiunta alle ferie, il lavoratore ha diritto a 4 giornate di ex\nfestività da godere, a giornata o mezza giornata, entro luglio dell’anno\nsuccessivo.\n\nLa Società potrà procedere alla chiusura degli uffici per ferie collettive\nin alcuni periodi dell’anno che saranno concordati con le OO.SS. entro il\nmese di marzo, fino ad un massimo del 50% del periodo di ferie di cui sopra ed\nil piano ferie andrà definito di norma entro il 30 aprile.\n\nLa maturazione delle ferie spettanti a ciascun dipendente è riferita ad\nanno solare.\n\nAl dipendente assunto nel corso dell’anno compete la maturazione delle\nferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi interi di servizio\ndell’anno.\n\nLe ferie potranno essere fruite anche a mezza giornata e la stessa sarà\nparametrata all’effettivo orario aziendale previsto per quella giornata.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il\npagamento delle ferie non fruite in proporzione ai dodicesimi maturati.\n\nNon è ammessa la rinuncia espressa o tacita delle ferie.\n\nIl periodo delle ferie non può coincidere con quello del preavviso o di\nmalattia.\n\nIl dipendente potrà interrompere le ferie per malattia, solo se la stessa\nè documentata da una struttura sanitaria pubblica.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"paidmaternityleave","Articolo 76 - Gravidanza, puerperio e co","Articolo 76 - Gravidanza, puerperio e congedi dei genitori\n\n\n\nIn caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento\neconomico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.\n\nDurante il periodo di congedo di maternità, l’Azienda riconoscerà, ad\nintegrazione di quanto previsto dalla legge in materia economica e corrisposto\ndagli Istituti previdenziali, l’intera retribuzione.\n\nLa medesima integrazione sarà riconosciuta al padre lavoratore che fruisca\ndel congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.\n151.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"paidmaternityleavepay","Durante il periodo di congedo di materni","Durante il periodo di congedo di maternità, l’Azienda riconoscerà, ad\nintegrazione di quanto previsto dalla legge in materia economica e corrisposto\ndagli Istituti previdenziali, l’intera retribuzione.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"jobsecuritymothers","Si conviene inoltre di avviare azioni po","Si conviene inoltre di avviare azioni positive nel caso di programmi di\nformazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo di\nmaternità, paternità, parentale.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"maternityotherclause","Articolo 65 - Orario Compattato In sinto","Articolo 65 - Orario Compattato\n\n\n\nIn sintonia con le finalità della legge 8 marzo 2000 nr. 53, che prevedono\nazioni positive per la flessibilità, mirante alla promozione ed incentivazione\ndi forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi\ndi vita e lavoro di lavoratori genitori soprattutto in presenza di particolari\ned oggettive situazioni, le parti convengono di effettuare l’orario\ncompattato inteso come azione positiva di flessibilità avente la\ncaratteristica della riduzione della pausa pranzo che le parti stabiliscono fin\nda ora nella misura minima di 15 minuti rientranti nei seguenti casi:\n\n•progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore\npadre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano\nin affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di\nflessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui il part\ntime reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata\no in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario compattato, con\npriorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età, anche\nin caso di affidamento o di adozione.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"paidpaternityleave","In occasione della nascita di un figlio ","In occasione della nascita di un figlio o evento equiparato saranno concessi\n3 giorni di permesso retribuito; le modalità di fruizione sono regolamentate\ndall’art. 4 comma 24 della L. 28 giugno 2012 nr. 92, nonché dalle ulteriori\ndisposizioni di legge e regolamentari vigenti pro tempore.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"childcare","Congedo parentale a ore Le parti conveng","Congedo parentale a ore\n\nLe parti convengono, in attuazione delle previsioni dell’art. 32 del\nD.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 come modificato dalla L. 228\u002F2012, la seguente\ndefinizione delle modalità di fruizione dei permessi per congedo parentale su\nbase oraria.\n\n\n\nLa richiesta di utilizzo dei permessi di cui al comma precedente dovrà\nessere presentata all’Azienda con un preavviso di almeno 15 giorni di\ncalendario; la richiesta dovrà precisare l’ora di inizio e di fine per\nciascuna delle giornate in cui viene richiesto il permesso. In ogni caso il\ndipendente dovrà inviare tempestivamente all’INPS la relativa domanda di\ncongedo parentale e la stessa dovrà essere allegata alla suddetta\nrichiesta.\n\n\n\nCompatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e tenendo conto delle\nesigenze familiari del dipendente, il datore di lavoro e il dipendente\nconcorderanno mensilmente o per l’intero periodo l’utilizzo dei permessi\nstabilito dal citato art. 32 D.Lgs. n. 151.\n\n\n\nPer ciascuna delle giornate in cui vengono fruiti i permessi, il dipendente\ndovrà garantire una prestazione lavorativa continuativa non inferiore alla\nmetà del normale orario di lavoro e la durata del permesso non dovrà essere\ninferiore a un’ora.\n\n\n\nPer ogni mese di congedo parentale, al dipendente saranno riconosciute, a\nrichiesta, fino a un massimo convenzionale di 156 ore di permesso rapportato\nalla percentuale part time, corrispondenti al divisore previsto all’art. 53\ndel presente CCNL per il calcolo della retribuzione oraria.\n\n\n\nLa base oraria per il calcolo dei permessi è determinata applicando alla\nretribuzione mensile lorda il suddetto divisore 156, mentre il monte ore\ncorrispondente alla singola giornata è pari a 7,5 ore per le giornate dal\nlunedì al giovedì e a 6 ore per la giornata del venerdì, ottenuto\nrapportando le 36 ore settimanali ai cinque giorni lavorativi e\nall’articolazione dell’orario di lavoro. Nel caso di rapporti lavorativi a\ntempo parziale tanto il divisore che il monte ore vengono rapportati alla\npercentuale part-time.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"deathrelatives","Ai sensi della legge n. 53\u002F2000, il lavo","Ai sensi della legge n. 53\u002F2000, il lavoratore dipendente ha diritto ad un\npermesso retribuito di 3 giorni lavorativi in caso di decesso o di documentata\ngrave infermità del coniuge, di un parente o affine entro il secondo grado o\ndel convivente; in caso di decesso, e quale condizione di miglior favore\nrispetto a quanto disciplinato dalla citata L. 53\u002F2000, detti permessi saranno\nconcessi per ciascun evento luttuoso rientrante nella casistica quivi\ndisciplinata. Nei casi di documentata e grave infermità il lavoratore potrà\nconcordare con l’Azienda diverse modalità di espletamento dell’attività\nlavorativa.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"PAYSCALES_trigger","Minimi retributivi per il periodo 1° gen","Minimi retributivi per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 maggio 2018\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livello\n      \n      Minimo Conglobato\n      \n      Assegno Ex Accordo\n      \n      Indennità di Quadro\n      \n    \n    \n      1° Liv.\n      \n      3.666,68\n      \n      287,11\n      \n      267,76\n      \n    \n    \n      2° Liv.\n      \n      3.036,00\n      \n      207,04\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      3° Liv.\n      \n      2.528,64\n      \n      155,28\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      4° Liv.\n      \n      2.137,20\n      \n      155,28\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      5° Liv.\n      \n      1.969,48\n      \n      155,28",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"HARDSHIP_trigger","Articolo 48 – Indennità di rischio per R","Articolo 48 – Indennità di rischio per Responsabili Unici di\nProcedimento (R.U.P.)\n\n\n\nCon decorrenza dalla stipula del presente CCNL, per gli incarichi di\nResponsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) nell’ambito delle attività in\nquanto Stazione Appaltante o Centrale di Committenza svolte dall’Azienda e\nassicurate dalle competenti strutture – già in essere oppure conferiti\nsuccessivamente all’entrata in vigore del presente CCNL – è istituita\nun’indennità denominata Indennità di Rischio per R.U.P. pari a Euro\n4.200,00 annui lordi, che verrà corrisposta frazionata in dodicesimi.\n\n\n\nTale indennità di Rischio viene corrisposta esclusivamente per il periodo\nin cui il Lavoratore ricopre l’incarico di R.U.P. nell’ambito delle\nattività relative a Stazione Appaltante\u002FCentrale di Committenza, relativamente\na uno o più procedimenti.\n\n\n\nL’Indennità di Rischio viene corrisposta a decorrere da:\n\n•1 del mese in caso di incarico assegnato entro il quindicesimo giorno del\nmese;\n\n•16 del mese in caso di incarico assegnato dopo il quindicesimo giorno del\nmese.\n\nIn caso di frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non verrà corrisposta\nalcuna indennità di ruolo, che pertanto non maturerà.\n\n\n\nL’Indennità R.U.P. cessa a decorrere dalla cessazione della totalità\ndegli incarichi di R.U.P. assegnati.\n\nTale indennità non si computa su nessun istituto diretto o differito,\nlegale e contrattuale.\n\n\n\nArticolo 49 – Indennità di rischio per Professional Master e\nProfessional Senior\n\n\n\nLe mansioni di supporto operativo e coordinamento professionale, tipiche del\nProfessional Master e Professional Senior determinano un maggior aggravio di\nresponsabilità, che l’Azienda compensa per mezzo dell’erogazione\ndell’indennità indicata nella tabella sottostante.\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Profilo Professionale\n      Indennità lorda annua (corrisposta in 12 mesi)\n    \n    \n      Professional Master\n      2.400\n    \n    \n      Professional Senior\n      1.600\n    \n  \n\n\n\n\nTale indennità viene corrisposta esclusivamente per il periodo in cui il\nLavoratore ricopre l’incarico di Professional Master e Professional\nSenior.\n\n\n\nL’Indennità di ruolo viene corrisposta a decorrere da:\n\n•1 del mese in caso di incarico assegnato entro il quindicesimo giorno del\nmese;\n\n•16 del mese in caso di incarico assegnato dopo il quindicesimo giorno del\nmese.\n\nIn caso di frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non verrà corrisposta\nalcuna indennità di ruolo, che pertanto non maturerà.\n\n\n\nL’indennità di ruolo cessa nel momento in cui il Lavoratore non sarà\npiù individuato quale Professional Master o Professional Senior.\n\n\n\nTale indennità non si computa su nessun istituto diretto o differito,\nlegale e contrattuale.",{"bindId":227,"name":66,"text":67},"SUNDAY_trigger",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"hourspweek_select","Articolo 62 - Orario di lavoro La durata","Articolo 62 - Orario di lavoro\n\n\n\nLa durata dell’orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali\ndistribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì.\n\nLa flessibilità giornaliera, da recuperare nel corso del mese di fruizione,\nè stabilita in un massimo di 90 minuti.\n\nLe ore utili al recupero della flessibilità devono essere effettuate entro\nle ore 19.45 delle ordinarie giornate lavorative del mese.\n\nFermo restando quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 66\u002F2003 in relazione\nal riposo del dipendente di 11 ore consecutive ogni 24 ore e di 24 ore\nconsecutive ogni 7 giorni, queste ultime da cumularsi con il riposo\ngiornaliero, le diverse forme di articolazione di orario settimanale di lavoro\nsaranno comprese nella fascia oraria dalle 7.00 alle 22.00 con un intervallo\nminimo di 30 minuti, armonizzando le istanze del personale con le esigenze\ndell’Azienda.\n\nL’orario di lavoro effettivo medio settimanale ai sensi dell’art. 4 del\nD.Lgs. 66\u002F2003, compreso le ore di lavoro straordinario, non può superare le\n48 ore. Tale media viene determinata su base annuale; pertanto, per le unità\nche superano le 10 unità occupate, le comunicazioni relative al superamento\ndelle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario, da\neffettuarsi alla locale Direzione Provinciale del lavoro di cui all’art. 4\ndel D. Lgs. 66\u002F2003 con decorrenza 1 gennaio 2006, saranno riferite ad un\nperiodo di 12 mesi.",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"hourspday_select","Articolo 63 - Articolazione dell’orario ","Articolo 63 - Articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e\nsettimanale\n\n\n\nIn relazione alle particolari condizioni aziendali, saranno definite tramite\naccordo con le RSA\u002FRSU le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero e\nle relative forme di flessibilità, nel rispetto dei limiti contenuti\nnell’articolo precedente.\n\nAl fine di assicurare l’efficienza dell’attività aziendale, potranno\ninoltre essere definiti, in sede aziendale, orari differenziati per alcune\ntipologie di attività.\n\nAlla firma del presente CCNL mantengono efficacia gli accordi in essere in\ntema orario di lavoro, e in particolare l’Accordo del 29 settembre 2000.\n\nLe Parti potranno concordare articolazioni alternative dell’orario di\nlavoro per far fronte a esigenze tecniche, organizzative e produttive, In via\nesemplificativa, l’articolazione oraria della prestazione lavorativa potrà\nessere variata nelle seguenti ipotesi:\n\n•necessità di armonizzare l’articolazione oraria giornaliera e\nsettimanale della prestazione aziendale con l’articolazione oraria in atto\npresso il Committente;\n\n•necessità determinate dai presidi di servizio tipici\ndell’attività\u002Fsettore di appartenenza;\n\n•eventuali esigenze straordinarie di estensione dei presidi di servizio\nper eventi eccezionali.\n\n\n\nIn assenza di specifico accordo tra le parti l’articolazione dell’orario\ndi lavoro giornaliero - settimanale è così definito:\n\n- dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.45; il venerdì dalle 8.30 alle\n15.15 con 45 minuti di intervallo per il pranzo e con un’ora di flessibilità\nall’ingresso ed un’ulteriore mezz’ora di flessibilità per la pausa\npranzo. Il venerdì, in alternativa all’orario sopra riportato, e ferma\nrestando la flessibilità in ingresso, la giornata lavorativa potrà\nconcludersi alle 14.30 senza intervallo per il pranzo.",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"dayspweek_select","In assenza di specifico accordo tra le p","In assenza di specifico accordo tra le parti l’articolazione dell’orario\ndi lavoro giornaliero - settimanale è così definito:\n\n- dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.45; il venerdì dalle 8.30 alle\n15.15 con 45 minuti di intervallo per il pranzo e con un’ora di flessibilità\nall’ingresso ed un’ulteriore mezz’ora di flessibilità per la pausa\npranzo. Il venerdì, in alternativa all’orario sopra riportato, e ferma\nrestando la flessibilità in ingresso, la giornata lavorativa potrà\nconcludersi alle 14.30 senza intervallo per il pranzo.",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"MAXHOURS_trigger","L’orario di lavoro effettivo medio setti","L’orario di lavoro effettivo medio settimanale ai sensi dell’art. 4 del\nD.Lgs. 66\u002F2003, compreso le ore di lavoro straordinario, non può superare le\n48 ore. Tale media viene determinata su base annuale; pertanto, per le unità\nche superano le 10 unità occupate, le comunicazioni relative al superamento\ndelle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario, da\neffettuarsi alla locale Direzione Provinciale del lavoro di cui all’art. 4\ndel D. Lgs. 66\u002F2003 con decorrenza 1 gennaio 2006, saranno riferite ad un\nperiodo di 12 mesi.",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"TRADEUNLEAV_trigger","Articolo 7 - Organi direttivi, Coordinam","Articolo 7 - Organi direttivi, Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali\nAziendali del Gruppo, Rappresentanze Sindacali Aziendali: componenti,\nfunzionamento e permessi sindacali.\n\n\n\nAi lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nprovinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi di categoria\ne dei Sindacati provinciali, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti\nfino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro\nfunzioni, quando l'assenza dal lavoro sia espressamente richiesta per iscritto\ndalle Organizzazioni predette.\n\nLe qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Società.\n\nPer l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a\nricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le\ndisposizioni di cui all'art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.\n\nI nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali e le\nrelative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle\nOrganizzazioni sindacali territoriali di riferimento all'azienda.\n\nIl Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali è composto dai\nrappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL nel\nnumero massimo di 3 membri effettivi per ogni organizzazione sindacale dei\nlavoratori; agli incontri aventi all’ordine del giorno tematiche di\nparticolare rilevanza per tutto il Gruppo potranno partecipare ulteriori due\ndirigenti sindacali per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente\nCCNL i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati alla\nCapogruppo.\n\nL’Azienda riconosce, al Coordinamento un monte ore annuale complessivo\npari a 125 ore di permessi retribuiti per ciascuna Organizzazione Sindacale\nfirmataria del presente CCNL, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA. Gli\nincontri con l’Azienda non incidono sul monte ore.\n\nLe spese sostenuti dai membri del Coordinamento e dagli eventuali dirigenti\nsindacali per partecipare agli incontri con l’Azienda, sono a carico della\nSocietà datrice di lavoro, nei limiti previsti dal CCNL e dalla normativa\naziendale in essere.\n\nIl Coordinamento, previa comunicazione all’Azienda, potrà effettuare un\nincontro per semestre. L’azienda riconosce, per ogni Organizzazione Sindacale\nfirmataria del presente CCNL, le spese vive di viaggio e pasti, oltre ai tre\nmembri effettivi del coordinamento, ad un solo dirigente sindacale di ogni\nSocietà rientrante nel campo di applicazione del CCNL. Le ore di permesso\nsindacale utilizzate a tale scopo sono a carico della Società datrice di\nlavoro\n\nI nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali e le\nrelative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette all'azienda cui il lavoratore appartiene.\n\nA ciascun dirigente delle rappresentanze sindacali aziendali, di cui\nall’art. 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l’Azienda riconosce\nl’utilizzazione di permessi, pari per ciascuna RSA ad un monte ore annuale di\npermessi sindacali pari a 1,5 ore l’anno per ciascun dipendente della\nSocietà datrice di lavoro, con un minimo di 60 ore per azienda oltre a 7 ore\nper ogni sede operativa.\n\nIl dirigente della RSA\u002FCoordinamento che intende usufruire di permessi\nsindacali previsti dall’art. 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e\u002Fo per il\nCoordinamento, deve darne preventiva comunicazione attraverso il Segretario\nresponsabile della rispettiva RSA e\u002Fo Coordinamento delle Rappresentanze\nSindacali.\n\nGli incontri con l’Azienda non incidono sul suddetto monte ore.\n\nLe ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla\nretribuzione globale di fatto.\n\nAi componenti della commissione tecnica, nell’eventualità che su\ndesignazione delle OO.SS. ne facciano parte dipendenti cui è applicato il\npresente contratto, sono riconosciute complessivamente 30 ore annue di permesso\nretribuito; le riunioni degli organismi non incidono su tale monte permessi.\n\nIn occasione della nomina delle RSU le Parti si incontreranno per\narmonizzare il monte ore sindacale alla nuova situazione.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"tempagency_max","Il ricorso alla somministrazione è ammes","Il ricorso alla somministrazione è ammesso nel limite del 45%\ndell’organico a tempo indeterminato calcolato su base media annua.",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"marriageleave","Al dipendente che contrae matrimonio ovv","Al dipendente che contrae matrimonio ovvero che costituisca unione civile,\nche produca effetti civilmente riconosciuti dallo Stato italiano, spetta un\npermesso retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario; la richiesta di\ncongedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con 30 giorni di\npreavviso. Il congedo matrimoniale potrà essere fruito anche entro il sesto\nmese successivo al matrimonio, compatibilmente con le esigenze\norganizzative.",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"direct_participation_hrs","Articolo 9 - Assemblea I lavoratori hann","Articolo 9 - Assemblea\n\n\n\nI lavoratori hanno diritto a 15 ore annue di assemblea retribuite.\n\nLe assemblee sono indette dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e\nsaranno richieste dalle stesse con almeno 48 ore di anticipo alla Società.\n\nL’Azienda si impegna a mettere a disposizione nel posto di lavoro idonei\nlocali per lo svolgimento delle assemblee stesse; ove questo non fosse\npossibile si impegna a reperire locali idonei nelle adiacenze.\n\nI tempi di spostamento dei lavoratori dalla propria sede operativa di\nservizio al luogo dell’assemblea non saranno considerati ai fini del computo\ndelle ore di assemblea retribuita.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl quadri e impiegati aziende gruppo INVITALIA 2017-2019 - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Altro\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a government funded organisation, government subsidized organisation, public corporation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;3 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.2\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;12.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.714 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1969.48\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2020-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;155 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;10.0 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[265],{"title":37,"slug":33},[267],{"type":268,"data":269},"call_to_action_body_block",{"title":270,"description":271,"variant":272,"link":273},"Confronta 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