[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-quadri-e-impiegati-agricoli-2016-2019":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":267,"content_type_view":268,"extra_breadcrumbs":269,"body":271,"body_blocks":282,"related_pages":286},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":265,"translations":266},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-quadri-e-impiegati-agricoli-2016-2019","8bad8946-fcf0-11e9-abbb-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-quadri-e-impiegati-agricoli-2016-2019\u002Fccnl-quadri-e-impiegati-agricoli-2016-2019\u002F","ccnl quadri e impiegati agricoli, 2016-2019","ccnl quadri e impiegati agricoli, 2016-2019 - 2016","Italy - ccnl quadri e impiegati agricoli, 2016-2019 - 2016","ccnl quadri e impiegati agricoli, 2016-2019 - 2016 - Agricoltura, silvicoltura, pesca, piscicoltura",{"name":41,"data":42},"ccnl quadri e impiegati agricoli 2016-2019.html","\n              \n              \n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>18247 - AO21\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>Contratto Collettivo\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>per i Quadri\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>e gli Impiegati Agricoli\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>23 febbraio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 23 febbraio 2017, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignmultiple\">\u003Cp>la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, rappresentata dal\nPresidente Dott. Mario Guidi, assistito dai signori Marco Psetto, responsabile\ndel settore sindacale, Dott. Luigi Mastrobuono, direttore generale, Dott.\nRoberto Caponi, direttore dell’area sindacale, Dott.ssa Gaetana Pagano, Dott.\nGianpiero Del Vecchio, Dott. Daniele Lenci, funzionari dell’Area sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché dai componenti la delegazione confederale, Dott.ssa Laura Galvani,\nAvv. Massimo Mazzanti, Dott. Massimo Terreni, Dott. Serafino Bertuletti, Dott.\nSandro Gambuzza, Dott.ssa Annalisa Paci e Avv. Michelangelo De Benedittis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della Federazione Nazionale Proprietari Conduttori in Economia,\nrappresentata dal Presidente Dott. Luca Giannozzi, assistito dal segretario\nDott. Alberto Savoia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, rappresentata\ndal Presidente Dott.ssa Maria Ausilia Bianchessi, assistita dal segretario\nDott.ssa Tiziana Di Gangi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della Federazione Nazionale dell’Impresa Familiare Coltivatrice,\nrappresentata dal Presidente Dott. Roberto Poggioni, assistito dal segretario\ndal Rag. Carlo Rosati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della Unaitalia, rappresentata dal Presidente rappresentata dal Presidente\nDott. Aldo Muraro, assistito dal responsabile del servizio sindacale Dott.\nGiorgio Cammarota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Nazionale Coldiretti, rappresentata dal Presidente Roberto\nMoncalvo, in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti, assistito\ndai signori Vice Presidenti Gennaro Masiello, Ettore Prandini e Mauro Tonello\nresponsabile del settore sindacale, dai signori membri della Giunta esecutiva\nGabriele Calliari, David Granieri, Tulio Marcelli, Pietro Santo Molinaro e\nPiergiorgio Quarto, dal Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, dal Capo Area\nGestione del Personale Lavoro e Relazioni Sindacali Romano Magrini assistito da\nFederico Borgoni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Italiana Agricoltori – C.I.A., rappresentata dal\nPresidente …\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>la Federazione Nazionale dei Dipendenti Impiegati dell’Agricoltura\n(Federdia), rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Confederdia Giuseppa\nBassi e dai Sigg. Cosimo De Leva, Leonardo Di Blasi, Eddy Facca, Alessandra\nManganelli, Andrea Mongillo, Massimo Migliorini, Mario Nucci, Loredana Pesoli,\nMaria Salamone, Ademaro Tinagli, Nicola Vetta, Salvatore Vitale e Sabatino\nVono, componenti la delegazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Nazionale dei Quadri dell’Agricoltura (Agri-Quadri),\nrappresentata dal Vice Presidente Nazionale Confederdia Giovanni Arretini e dai\nSigg. Renato Baret, Salvatore Cannella, Marisa Ceccarelli, Gabriele Chiarici,\nNicola Cossu, Gabriel Forni, Giuseppe Giacalone, Fausto Giovinetti, Giancarlo\nGragnoli, Annunziata Macci, Agostino Mafucci, Mario Simonelli e Ugo Tanchis\ncomponenti la delegazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con l’assistenza della Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e\nImpiegati dell’Agricoltura (Confederdia), rappresentata dal Presidente\nClaudio Paitowsky, dal Vice Presidente Tommaso Brandoni e dal Direttore Silvia\nVannucci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Flai-Cgil, rappresentata dal Segretario Generale Ivana Galli, dai\nSegretari nazionali Giovanni Mininni, Marco Bermani, Ivano Gualerzi, Mauro\nMacchiesi e Sara Palazzoli; Davide Fiatti del Dipartimento agricoltura\nnazionale e dalla delegazione trattante composta da Giusi Angheloni, Giuseppe\nCappucci, Giuseppe Deleonardis, Federico Menzio, Renzo Pellizzon, Rosa Russo,\nAda Sinimberghi, Caterina Vaiti, Giancarlo Venturini, Salvatore Tripi assistiti\ndal Segretario Generale Confederale Nazionale Susanna Camusso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario generale Luigi Sbarra e dai\nSegretari nazionali Fabrizio Colonna, Silvano Giangiacomi, Attilio Cornelli e\nMohamed Saady, assistiti dai signori Stefano Faiotto e Giovanni Mattoccia e\ndalla delegazione trattante costituita dai signori Alessandro Collevecchio,\nStefan Federer, Michele Sapia, Raffaele Tangredi, Daniele Saporetti, Claudia\nSacilotto, Claudio Tomarelli, Davide Piazzi, Massimiliano Albanese, Giuseppe\nGiorgetti, Evaristo Ghia, Paolo Frascella, Francesco Piras, Calogero Cipriano,\nPatrizio Giorni, Fulvio Bastiani, Dario Bruschi, Mauro Filippi, Andrea\nZanin,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Uila-Uil, rappresentata dal Segretario generale Stefano Mantegazza, dai\nSegretari Nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari, Pietro Pellegrini, dal Tesoriere Enrico Tonghini, dai componenti la\ndelegazione trattante: Teresa Annunziata, Fabrizio De Pascale, Maria Laurenza,\nMassimo Lombardi, Sandro Mantegazza, Maurizio Matrascia, Alice Mocci,\nGiuseppina Pascucci, Raffaella Sette, Giuseppe Sorino, Eleonora Tomba,\nFrancesca Torregrossa, Alberto Battaglino, Pietro Buongiorno, Delfino Coccia,\nMichele D’Agostino, Maria Concetta Di Gregorio, Gaia Garau, Giuliano Grossi,\nPier Paolo Guerra, Leonardo Lippa, Triestina Maiolo, Antonino Marino, Antonio\nMattei, Antonio Merlino, Sergio Modanesi, Gerardo Nardiello, Laura Pagliara,\nRaffaele Primiani, Emilio Saggese, Nicola Storti, Stefano Tedeschi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si è stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro per i quadri e gli\nimpiegati agricoli che sostituisce il CCNL 19 novembre 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Parte introduttiva\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 – Oggetto e sfera di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i\nrapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o\ncomunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e\nconnesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono\nlavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato\n– e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai\nsensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge\nvigenti, quali, a titolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende ad ordinamento produttivo misto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende ortofrutticole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende oleicole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie,\ncompresa la piscicoltura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende vitivinicole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende funghicole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende casearie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende tabacchicole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende faunistico - venatorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende agrituristiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e\nbiocarburanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’accordo del 23 febbraio 2017 di rinnovo del CCNL 19\u002F11\u002F2012 per i\nQuadri e gli Impiegati agricoli è stato riconosciuto un autonomo inquadramento\nalla figura dei quadri, fino al 31 dicembre 2015 ricompresi tra gli impiegati\ndi prima categoria. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2016 ogni richiamo\nalla categoria degli impiegati contenuto nel presente CCNL 23\u002F02\u002F2017 deve\nintendersi riferito, se non incompatibile, anche alla categoria dei quadri,\nfatto salvo quanto già previsto per gli stessi dalla speciale disciplina\ncontrattuale e dalle norme legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 – Struttura ed assetto del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le\nParti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni\ndi lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dinamica degli effetti economici e dei minimi nazionali di stipendio di\ncui all’art. 27 Tab. n. 1 nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà\nriferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con l’obiettivo di\nsalvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle\ntendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto\ncompetitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra\ninflazione reale e le dinamiche retributive concordate tra le Parti per la\ndefinizione degli aumenti delle retribuzioni del precedente biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento\neconomico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’eventuale\nperiodo di carenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto territoriale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in\nun tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può\ntrattare le materie specificatamente rinviate dall’art. 65 del CCNL, secondo\nle modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e\nmaterie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dinamica degli effetti economici e degli stipendi contrattuali\nnell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di\nvalidità dei contratti territoriali medesimi e sarà coerente con\nl’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti\ndall’andamento dell’economia territoriale del settore e dalla comparazione\ntra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate per la definizione\ndegli aumenti delle retribuzioni del precedente biennio dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dinamica di cui ai precedenti commi si applicherà, in sede di stipula\ndei contratti territoriali, sullo stipendio contrattuale di cui all’art. 27,\ncomma 5°. L’importo derivante dalla predetta dinamica dovrà essere sommato\nal minimo di stipendio-base mensile di cui alla lettera a) del predetto 5°\ncomma dell’art. 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in sede di rinnovo del Contratto territoriale, potranno inoltre\nprevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo\nincrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività.\nTali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore\nmerceologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta erogazione ha conseguentemente la caratteristica di totale\nvariabilità e non determinabilità a priori. Tale tipo di erogazione deve\navere le caratteristiche idonee per l’applicazione dello specifico regime\ncontributivo - previdenziale e fiscale agevolato previsto dalla legislazione\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non si trovasse un’intesa per la definizione della\npredetta erogazione, le Parti potranno individuare, nella determinazione della\ndinamica retributiva, una specifica quota del trattamento economico finalizzata\na realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tale quota sarà riassorbita\nnell’erogazione strettamente correlata ai risultati in caso di successiva\ndefinizione di detta erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento\neconomico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’eventuale\nperiodo di carenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate alla\nproduttività, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno elaborato linee guida\nutili a definire modelli di premio di risultato con caratteristiche tali da\nconsentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali\nprevisti dalla normativa di legge (All.to A). Le linee guida così definite\npotranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in funzione\ndelle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire comunque\nl’accesso al particolare regime agevolato fiscale e contributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 3 – Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di\nrinnovo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente\npreviste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 e si\nintende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a\nmezzo raccomandata A.R., da una delle Parti contraenti almeno 6 mesi prima\ndella scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue\nproposte 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di\nricevimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 2 mesi prima della scadenza del\ncontratto. Durante tale periodo le Parti contraenti non assumeranno iniziative\nunilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore\ndel nuovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 – Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti territoriali non possono derogare dalle norme del presente\ncontratto. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai\ncontratti in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 – Osservatorio nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi,\ndi ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse,\nquali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche a\nesso connesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i fabbisogni di formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del\nsettore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti\nd’area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati\ne la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che incidono sulle\ndiverse produzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive\ncontrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del\nlivello provinciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli\nregionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti,\ndesignati pariteticamente dalle Parti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio di cui al presente articolo è unico per i quadri, gli\nimpiegati e gli operai agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il relativo regolamento è riportato nell’allegato “F”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo criterio si applica per gli Osservatori regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 6 – Sistema di formazione professionale e continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato\nsu due pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi\nlegati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione\ndell’occupazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo\nsvolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fondo interprofessionale per la formazione continua, denominato\nFor.Agri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Centro di formazione agricola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>•Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura,\ndenominato For.Agri, di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388\nè alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30 per cento di cui\nall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle quote\nassegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso\ncontributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o\nindividuali concordati tra le Parti sociali, nonché eventuali ulteriori\niniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani\nconcordate tra le Parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il\nfinanziamento di attività che le Parti riterranno necessarie alla promozione e\nallo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche\nmirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari\nfigure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota\ndelle risorse potrà essere destinata a sostenere attività formative che le\nimprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo\nmodalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella\ndistribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidaristici per\ni lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ai Centri di formazione\nagricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere territoriale\n(regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello\n“flessibile”) in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni\ncompetenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall’altra,\ncon il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e offerta\nformativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del\nlavoro locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agricola\ntiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della\nstruttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e\ncompetenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di\nstabilizzazione dell’occupazione in connessione con l’attività degli\nOsservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle\nopportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità e i criteri di costituzione dei Centri di formazione agricola,\nnel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati\nai Contratti territoriali o a specifici accordi tra le Parti al medesimo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua a livello\nterritoriale, le Parti potranno prevedere, tramite accordi al medesimo livello,\nle modalità di attuazione di organismi territoriali paritetici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 – Riforma degli strumenti delle attività bilaterali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di sviluppare le relazioni bilaterali, si impegnano a\nvalutare congiuntamente entro il 30\u002F06\u002F2018 le questioni sottese al sistema\ndella bilateralità in agricoltura per addivenire a soluzioni che garantiscano\nanche alla categoria dei quadri e degli impiegati ed ai rispettivi datori di\nlavoro idonee forme di tutela e assistenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Costituzione del rapporto\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Assunzione a tempo indeterminato ed a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo\ndell’anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti si intende a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo\ndi atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di\ninizio del rapporto di impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e\nla retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal\npresente CCNL e dai contratti territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto\nscritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di\nscadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari\nelementi costitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In vigenza dell’articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 81\u002F2015, il diritto di\nprecedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto, una copia del\nquale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque\ngiorni lavorativi dall’inizio della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata nelle forme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel\npresente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, a esse\ninferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto.\nL’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche\nin difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente\nesecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato\n(durata massima e intervalli) e del numero complessivo di contratti a tempo\ndeterminato di cui agli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs.\nn. 81\u002F2015 si rinvia all’Accordo sindacale del 23 febbraio 2017 (Allegato\n“L”) stipulato in attuazione degli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23\ncomma 1 del d.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 9 – Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di questo\nl’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal\npresente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui\nl’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a\nsvolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per i quadri e gli impiegati di 1a,\n2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° dicembre 2012 il\nperiodo di prova è fissato in mesi 6 per i quadri e gli impiegati di 1a e 2a\ncategoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli\nimpiegati di 5a e 6a categoria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro deve\nfarne denuncia all’ENPAIA e all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato acquista il diritto all’assistenza e alla previdenza a\ndecorrere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal contratto\nsenza l’obbligo di preavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta\ngiorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva senza\nnecessità di conferma e il servizio prestato deve computarsi agli effetti\ndell’anzianità dell’impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso,\nl’impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese nel quale è avvenuto\nil recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità\naggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 22, 31 e 50 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l'impiegato ha\ndiritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio\nnecessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese\ndi mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato\nconcordato con il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 – Disciplina del rapporto d’impiego\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di\nlavoro, prestando l'attività richiesta dalla normale gestione dell'azienda sia\nnel campo tecnico, sia in quello economico-amministrativo ed in quello della\nsperimentazione e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell'azienda,\npurché non siano in contrasto con il presente contratto o con i contratti\nterritoriali nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per\nesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•del buon andamento dell'azienda in rapporto all'attività da lui prestata\nnei limiti ed in conformità delle direttive generali del datore di lavoro e,\nin genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della regolare esatta tenuta e custodia dei libri amministrativi, della\ncassa e delle documentazioni relative, compresa la registrazione dello\nstraordinario, quando queste mansioni gli vengono affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui l'impiegato abbia il compito di redigere i bilanci e di\npresentare rendiconti periodici, il datore di lavoro dovrà effettuare, di\nnorma, le sue osservazioni entro sei mesi dalla presentazione del bilancio o\ndei rendiconti stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti,\ncontratti di lavoro o capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico\nad essi assimilati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'impiegato si trovi nell'impossibilità di provvedere\nall'osservanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella\nimpossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare\ntempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi\nper esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenute presenti le norme del d.lgs. n. 81\u002F2015 e successive modifiche e\nintegrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati\nagricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in\ndiverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per\nperiodi predeterminati presso una unica azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e\ncontenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con\nriferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel contratto\ndevono essere indicati, altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria\ndi inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi\nprevisti dal presente CCNL, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa\nridotta, rispetto a quella a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo\nparziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del\nrapporto medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a\nuno o più settori di essa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da\nconsiderarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da\nesigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve\nsuperare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto\nconcordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del\nlimite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale\nlimite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di part-time è anche consentito lo svolgimento di ore di\nlavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel\nlimite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite\nmassimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base\nalla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative\nstraordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione territoriale può stabilire per talune categorie\nimpiegatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende,\nla corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del\ndisagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle\nparticolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse\ntipologie di azienda indicate all’art. 1, secondo comma. Tale indennità\noraria è determinata per ciascuna categoria in cifra fissa e viene corrisposta\nda ogni azienda, per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale\neffettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa\ncollocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola elastica) per un\nperiodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche\ndisgiuntamente, le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oggettive esigenze tecnico-produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una\nvariazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la\nvariazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole\nelastiche) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo,\norganizzativo o sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione\ntemporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della\nstessa deve essere pattuita per iscritto. L’eventuale rifiuto del lavoratore\nnon integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della collocazione o della durata della prestazione non deve\nsuperare nell’anno la misura del 25% rispetto all’orario ridotto\nconcordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve\nessere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso\ndi almeno 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche sono\nretribuite con una maggiorazione del 15 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti territoriali possono prevedere la corresponsione di\nun’indennità forfettaria in luogo delle maggiorazioni previste in caso di\nlavoro supplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole\nelastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>I contratti territoriali di lavoro possono altresì disciplinare,\ncompatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il\nrapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o,\nin alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non\nsuperiore ai tredici anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo\nil rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>aziende agricole – Stipendio di ingresso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nell'intento di migliorare, da un lato, l'occupazione nel settore\ndegli impiegati agricoli mediante l'assunzione di dipendenti e, dall'altro,\nconsentire alle aziende di disporre di nuove leve di lavoro nella categoria\nimpiegatizia con retribuzione adeguata alla qualità iniziale della prestazione\nprofessionale, convengono di regolamentare nel presente articolo il particolare\nrapporto di lavoro per il personale al primo impiego nelle aziende agricole di\ncui all'art. 1 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale regolamentazione si applica agli impiegati che non rientrano nella\nsfera di applicazione dell’istituto dell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione – Inquadramento – Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione è effettuata con atto scritto che deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'inquadramento nella categoria di appartenenza di cui all'art. 16 del\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il periodo di prova di cui all'art. 9;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento economico come appresso stabilito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'impegno del datore di lavoro che, trascorsi 15 mesi dall'inizio del\nrapporto, il dipendente sarà inquadrato nella categoria in cui è stato\nassunto o in una categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di 15 mesi dall'inizio del rapporto, al personale dipendente\ndi cui al precedente comma, sarà rispettivamente corrisposta una retribuzione\npari al 70, 80 e 90 per cento del corrispondente stipendio contrattuale\nmensile, in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 15 mesi dalla data di assunzione, il dipendente avrà diritto di\npercepire il 100 per cento dello stipendio contrattuale mensile previsto dai\ncontratti territoriali per la rispettiva categoria di assegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità di servizio decorre, ad ogni effetto, dalla data di assunzione\nanche ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento normativo valgono le norme del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 13 – Apprendistato professionalizzante o di mestiere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei\ngiovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono, con\nl’Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina\ndell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato “H”), gli\nelementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di\ndare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 14 – Contratto di somministrazione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati\nagricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale\nd’intesa (allegato “B”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a rivedere, entro il 31 dicembre 2018, il Protocollo\nnazionale d’intesa per il contratto di somministrazione di lavoro al fine di\nadeguarlo alle mutate esigenze del mercato del lavoro agricolo e\ndell’organizzazione produttiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Ch3>Art. 15 – Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n.\n198 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti riconoscono l’esigenza\ndi dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari\nopportunità uomo - donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle\nqualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono\nun’effettiva parità di opportunità nel lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Ch2>Titolo III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Classificazione\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 – Classificazione del personale – Variazioni di mansioni e di\nqualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Cp>Gli impiegati agricoli si classificano in sei categorie, rispettivamente le\nprime tre di concetto e le ultime tre d’ordine. Mentre per i primi, nello\nsvolgimento delle mansioni loro affidate, vi è più o meno presente autonomia\ndi concezione e potere d’iniziativa, per i secondi non vi è alcuna autonomia\ndi concezione e apporto di iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli impiegati che, non investiti dei poteri\ne delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il\ndatore di lavoro o con il dirigente o con il quadro all’organizzazione e\ngestione generale, tecnica e\u002Fo amministrativa e\u002Fo commerciale dell’azienda,\ncon autonomia di concezione e potere d'iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttori tecnici, amministrativi, commerciali, di produzione e altre figure\ncon analoghe caratteristiche e funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende di servizi rientra in tale 1° categoria il direttore del\ncentro elaborazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nella 1° categoria gli “agenti” che, pur assunti con tale\nqualifica, collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il\ndirigente nell’ipotesi di aziende prive di direttori e ai quali siano\naffidati dal medesimo titolare dell’impresa poteri e incombenze propri di\ndetta 1a categoria e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e\npotere di iniziativa, all’organizzazione e gestione generale tecnica e\u002Fo\namministrativa dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, nelle aziende vitivinicole rientrano nella 1a categoria quegli\n“enologi” che collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con\nil dirigente, nell’ipotesi di aziende prive di direttore e che provvedono,\nquindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le\noperazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli impiegati che, alle dirette dipendenze\ndel datore di lavoro o del dirigente o del direttore, senza autonomia di\nconcezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione\ntecnica e\u002Fo amministrativa e\u002Fo commerciale dell’azienda, o di parte di essa,\ncon corrispondente responsabilità tecnica e\u002Fo amministrativa e\u002Fo\ncommerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo reparto, Capo ufficio tecnico, commerciale, vendite, amministrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agente: l’impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione\nprestabilito, l’esecuzione dei relativi lavori da parte del personale\ndipendente; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui,\nagli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, etc., alle vendite dei prodotti,\nalla compravendita del bestiame; provvede altresì, su autorizzazione del\ndatore di lavoro o di chi per lui, all’assunzione e ai licenziamenti del\npersonale operaio o dei coloni; che è incaricato della tenuta dei primi libri\ncontabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o\nbevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura,\nfermentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle\nvinacce stabilendo modalità e tempi dell’effettuazione dei travasi. Accerta,\nanche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla\ngradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda\nalcolica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti di\nparchi e giardini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista CED: l’impiegato che effettua le analisi e gli studi per\nindividuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali\nattraverso l’uso dell’elaborazione. Programma le risorse necessarie per le\nvarie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti nelle\naziende. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i\nresponsabili delle singole funzioni, gli “input” e gli “output” del\nsistema informativo, nonché la forma, la periodicità e i supporti\nrelativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista: l’impiegato che effettua le analisi dei terreni dell’azienda\ne\u002Fo quelle di laboratorio, riguardanti i prodotti agricoli e\u002Fo il controllo dei\nprodotti impiegati in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricercatore: l’impiegato che opera su programmi e\u002Fo progetti di ricerca\nagronomica dell’azienda, partecipando alla loro realizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile commerciale della programmazione, promozione e valorizzazione\ndelle attività agrituristiche, in possesso di idoneo titolo di studio e\u002Fo di\nqualificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli impiegati che, in esecuzione delle\ndisposizioni loro impartite e quindi senza autonomia di concezione e potere di\niniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministrativo, commerciale,\nlogistico in relazione alla loro specifica competenza professionale e che\nrispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti\nloro affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sottoagenti – contabili – impiegati amministrativi o commerciali –\naiuto enologo – corrispondente in lingue estere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guida turistica, in possesso di abilitazione ai sensi delle vigenti\ndisposizioni legislative e regolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato addetto ai controlli di qualità, alla tracciabilità,\nrintracciabilità e origine dei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli impiegati che, sotto la guida del datore\ndi lavoro o dei loro superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di\noperazioni contabili, amministrative, commerciali e simili, nonché per il\ndisbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione\ndei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti – operatori\nCED – disegnatori tecnici – magazzinieri, anche di aziende vitivinicole,\ncioè gli impiegati cui è affidato il coordinamento delle attività del\nmagazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico e che rispondono della\nbuona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensili e di quant’altro\noccorrente ai bisogni dell’azienda; su disposizioni impartite direttamente\ndal datore di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori, provvedono alla\nripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato e alla\nrelativa registrazione contabile\u002Famministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli impiegati che esplicano mansioni non\nrichiedenti una particolare preparazione tecnica e\u002Fo amministrativa e\u002Fo\ncommerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a semplici mansioni di segreteria – addetti alle spedizioni –\nterminalista CED addetto all’acquisizione dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria gli impiegati che svolgono mansioni comuni\nproprie della loro qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uscieri – fattorini – commessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>***\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di\nassunzione e retribuito con il trattamento economico a essa corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora a causa di esigenze aziendali straordinarie di emergenza,\nl’impiegato sia adibito, in via non solo temporanea, ma eccezionale ed\nepisodica, a mansioni di qualifica inferiore, conserverà i diritti e il\ntrattamento economico della categoria cui appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’impiegato sia adibito invece a mansioni di qualifica superiore,\nacquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge dette mansioni, al\ntrattamento economico previsto per la qualifica superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver\nsvolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta qualifica per un\nperiodo di due mesi, salvo quanto previsto all’art. 17, lettera c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica\nsuperiore assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle\narmi, non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore, ma\ngli dà solo diritto, sin dall’inizio della sostituzione e per tutta la\ndurata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il potere attribuito alla contrattazione territoriale in\nmateria di classificazione del personale ai sensi dell’art. 65, lettera a)\ndel presente contratto, eventuali profili professionali non espressamente\nindividuati dal presente articolo o dai contratti territoriali saranno\nclassificati, in base all’attività svolte, nel rispetto delle declaratorie\ndi ciascuna categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Norme sui quadri\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 – Disciplina dei quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione della figura dei quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, sono\nconsiderati quadri quei lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del\ndatore di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere di continuità,\nfunzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli\nobiettivi generali dell'impresa con discrezionalità di iniziativa nella\ngestione e\u002Fo nel coordinamento dell'attività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, appartengono alla categoria dei quadri quei lavoratori che\nsvolgono funzioni di coordinamento generale dell'attività aziendale, con\nautonomia nei confronti del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riconosce, pertanto, la qualifica di quadro a quei lavoratori che\nassolvono funzioni di rappresentanza del datore di lavoro, con responsabilità\ndi coordinamento ed organizzazione delle attività e del personale che svolge\nfunzioni e compiti di rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali figure, come sopra individuate, si applica la disciplina legislativa\nsull’orario di lavoro prevista per il personale direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla categoria dei quadri, come individuata nella precedente lettera a),\nspetta, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, una indennità mensile pari a 100\neuro, da corrispondersi per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Variazione e mansioni di qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base all’art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, nel caso di\nsvolgimento delle mansioni di quadro da parte di lavoratori di livello\ninferiore che non sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto\nalla conservazione del posto, l’assegnazione della qualifica di “quadro”\ndiventa definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>•Responsabilità civile verso terzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i\npropri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile\nverso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza\nassicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le\ncorrelative quote di premi a carico della azienda saranno formalizzate in\napposito separato accordo tra le Parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La differenza tra l’indennità di funzione in vigore al 31\u002F12\u002F2015 (€\n185,00) e l’indennità di funzione con decorrenza 1\u002F01\u002F2017 (€ 100,00),\npari a € 85,00, entra a far parte e si somma allo stipendio base della 1°\ncategoria vigente nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo determina il nuovo stipendio contrattuale mensile per la\ncategoria dei quadri su cui calcolare l’aumento retributivo, come da art. 27\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a formalizzare l’accordo di cui alla lettera d) del\npresente articolo entro il 31\u002F12\u002F2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Titolo V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Norme di organizzazione aziendale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 18 – Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è\nstabilito in 39 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66\u002F2003, può\nessere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici\nmesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una\no più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e\nper le altre, a compensazione, in misura inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma\nprecedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario\nsettimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla\ncontrattazione territoriale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione\ndelle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali\npossono prevedere particolari modalità applicative dell’orario ordinario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della\nsettimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale\norario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla\npeculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di\nparticolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cp>La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il\nsabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro\nstraordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle\nferie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 – Lavoro straordinario, festivo, notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di\nlavoro di cui all’art. 18;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei\nperiodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei\nperiodi in cui è in vigore l’ora legale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art.\n21.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le\ndiciotto settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro\nstraordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari\nesigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e\nautorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo\nrappresenta; deve essere registrato in contabilità e pagato all’atto della\ncorresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato\neseguito .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della\nretribuzione indicati al 1° comma dell’art. 27, sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>•lavoro straordinario30%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>•lavoro notturno50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cp>•lavoro festivo50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario festivo60%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo notturno65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato, tuttavia,\nche per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione\nlavorativa, specie in determinati periodi dell’anno, non consente\nl’osservanza dell’orario di lavoro nei termini e modi previsti dall’art.\n18 del presente contratto, è demandata alla contrattazione territoriale la\npossibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una\nparticolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo\nper le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della\nprestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti\nperiodi dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro\nstraordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste,\nmaturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni\neffettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con\nle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle\nquote e con le modalità definite dalla contrattazione territoriale (Banca\ndelle ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per speciali lavori da eseguirsi di notte e nei giorni festivi, quali ad\nesempio le attività agrituristiche, i contratti territoriali possono stabilire\nun adeguato particolare compenso, in luogo delle maggiorazioni previste dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini\nprevisti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione\nordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 20 – Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di\nnorma in coincidenza con la domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Se per esigenza dell'azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella\ndomenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative\nin altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica,\nall'impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall'art. 19 per il lavoro\nfestivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove nella domenica l'impiegato effettuasse ore straordinarie o notturne,\nverranno corrisposte le rispettive percentuali di maggiorazione previste per il\nlavoro straordinario festivo e per il lavoro festivo notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 21 – Giorni festivi - festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 25 aprile – Anniversario della liberazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 1° maggio – Festa del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 2 giugno – Anniversario della Fondazione della Repubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 4 novembre – Giorno dell'unità nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il primo dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 6 gennaio – giorno dell'Epifania;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno di lunedì dopo Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 15 agosto – giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 1° novembre – Ognissanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'8 dicembre – giorno dell'Immacolata Concezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 25 dicembre – giorno di Natale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 26 dicembre – Santo Stefano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•festa del Patrono del luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, anche in dette ricorrenze il personale appartenente alla categoria\ndei quadri e alla 1a, 2a, 3a categoria deve assicurare lo svolgimento di quelle\nattività aziendali strettamente indispensabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento economico da praticarsi agli impiegati nei giorni di\nfestività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui\nalle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agli impiegati che prestano la loro opera nelle festività nazionali\nindicate alla lettera a) è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale\ngiornaliera compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di\nlavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.\nQualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà agli impiegati\nuna ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agli impiegati che prestano la loro opera nelle festività\ninfrasettimanali, indicate alla lettera b), anche se dette festività cadono di\ndomenica, è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera,\ncompreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro\neffettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di\ngiorni festivi ed a parziale modifica del punto 7 del Protocollo di intesa del\n31.5.1977, sul contenimento del costo del lavoro per impiegati agricoli, tenuto\npresente il d.p.r. 28.12.1985 n. 792, il trattamento per le \"ex giornate\nfestive\" sarà il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la festività nazionale del 4 novembre la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento\nprevisto dalla citata legge n. 90 del 31\u002F3\u002F1954 per il caso di feste nazionali\ncoincidenti con la domenica come stabilito dal precedente 3°comma, punto 1).\nPertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le 4 giornate ex festive (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS.\nPietro e Paolo) che diventano lavorative a tutti gli effetti, agli impiegati\nagricoli che prestano la loro opera in tali giornate, sempre che le esigenze\ndell'azienda lo consentano, saranno riconosciute altrettante giornate di riposo\ncompensativo, la cui data di godimento sarà concordata tra le Parti, datore di\nlavoro ed impiegato, preferibilmente in via continuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa ed in sostituzione delle giornate di riposo compensativo, la\nprestazione di lavoro effettuata nelle predette festività soppresse, potrà\nessere compensata, per tutte le quattro giornate o per alcune di esse, con la\ncorresponsione, in aggiunta alla normale retribuzione mensile contrattualmente\ndovuta, di una ulteriore giornata di paga, pari ad 1\u002F26 della retribuzione\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 22 – Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la\nstessa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie retribuite di\ngiorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art.\n18.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera\nnazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi\nper motivi di famiglia o per altri casi motivati non sono computabili nelle\nferie. Il periodo di ferie deve essere concordato tra le Parti tenendo conto\ndelle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze\ndell’azienda lo impongano, il datore di lavoro e l’impiegato possono\nconcordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori\na giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di\nferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo\ngradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di\ndifferire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso\nall’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per\nil ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di giugno\ndell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per\nesigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di\nferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti\nvalutabili a norma dell’art. 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo di\nferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto\nall’indennità sostitutiva per ferie non godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia\nmaturato il diritto al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti\ndodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati\nnell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3, nonché\nnegli altri casi di orario variabile, il computo delle ferie può essere\nrapportato a ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a disciplinare – con separato accordo entro il\n30\u002F06\u002F2018 – la cessione dei riposi e delle ferie a titolo gratuito ai sensi\ndi quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 151\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 – Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto a un permesso straordinario\ndi 18 giorni con retribuzione normale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>L’impiegato ha altresì diritto a permessi retribuiti pari a giorni 3 per\ndocumentati motivi familiari. I predetti permessi, che vanno usufruiti entro\nl’anno di maturazione e che non sono cumulabili con le ferie, possono essere\ngoduti anche in modo frazionato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o\ndell’affidamento pre-adottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo\npre-adottivo) è riconosciuto all’impiegato un giorno di permesso\nretribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tali permessi l’impiegato è considerato a ogni effetto in\nattività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 24 – Congedi parentali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con\nhandicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti\ndisposizioni di legge (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle\ndisposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e\ndella paternità e successive modifiche e integrazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.\n32 del citato Testo Unico, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80\u002F2015,\nil genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta\nal datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con\nla precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato\ndi nascita, nonché l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le\ndichiarazioni sostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a\nrispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro\ndell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa\ncertificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio\ndell’assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del congedo parentale su base oraria, inferiore alla\nmetà dell’orario medio giornaliero prevista dall’art. 32, c. 1-ter, del\nd.lgs. n. 151\u002F2001, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80\u002F2015,\nl’azienda valuterà la possibilità di accogliere tale richiesta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 – Permessi per la frequenza a corsi di studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati che, al fine di migliorare la propria professionalità, in\nrelazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare corsi di studio e\ndi aggiornamento professionale, presso organismi accreditati dalle regioni,\nhanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire\ndi permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore, da utilizzare nell'arco\ndi un triennio o di un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le\nParti sociali ai sensi dell’art. 6 della legge n. 53\u002F2000 e quelli approvati\ndal Fondo per la formazione continua in agricoltura di cui all’art. 118 della\nlegge n. 388\u002F2000, l’impiegato potrà usufruire dei relativi congedi,\nutilizzando in primo luogo il monte ore di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze aziendali e purché sia assicurato comunque\nil normale andamento dell'attività aziendale, il numero degli impiegati di\nogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare a detti\ncorsi non potrà superare, nello stesso momento, il numero di uno per quelle\naziende che hanno sino a 10 impiegati ed il 10% per quelle aziende che hanno\npiù di 10 impiegati, con l'arrotondamento delle frazioni all'unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere i permessi di partecipazione a detti corsi, gli impiegati\ndovranno fornire al titolare dell'azienda o a chi per lui un certificato di\niscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con\nl'indicazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi che il corso sia effettuato fuori orario di lavoro, il datore\ndi lavoro è tenuto al pagamento del corso stesso, dietro presentazione di\nregolare fattura o ricevuta rilasciata dall'istituto od organismo\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale pagamento a carico del datore di lavoro non dovrà superare\ncomplessivamente l'ammontare pari a 40 ore dello stipendio mensile\ndell'impiegato, mentre lo stesso dipendente, durante il medesimo anno, non\npotrà usufruire di ulteriori permessi per la frequenza ai corsi previsti dal\n1° comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 – Congedi per la formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di congedi per la formazione si applicano le vigenti disposizioni\ndi legge (art. 5, legge n. 53\u002F2000).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esercizio del relativo diritto il lavoratore è tenuto a presentare\nrichiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata\nfino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a\n10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa\ndocumentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro valuterà la richiesta sulla base delle comprovate\nesigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del\ncongedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato\nla decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze aziendali e purché sia assicurato comunque\nil normale andamento dell'attività aziendale, il numero degli impiegati di\nogni singola azienda che può beneficiare dei congedi non potrà superare,\nnello stesso momento, il numero di 1 per quelle aziende che hanno sino a 10\nimpiegati ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 impiegati, con\nl'arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Trattamento economico\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch3>Art. 27 – Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Minimo di stipendio-base mensile (art. 65)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di contingenza (art. 29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elemento distinto della retribuzione (EDR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Minimo di stipendio integrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumenti periodici di anzianità (art. 30)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota\ndi retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre\nla quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per\n169.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al\nprimo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi\ndistinti per categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le\nmensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare\nsugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali\nper ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 del presente\ncontratto è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Minimo di stipendio-base mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elemento distinto della retribuzione (EDR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Minimo di stipendio integrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Aumenti degli stipendi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre\n2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19\nnovembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per\ncento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>Minimi nazionali di stipendio mensile\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie\ndi impiegati e per i quadri, comprensivi degli aumenti di cui al precedente\ncapoverso sono riportati nella tabella n. 1.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di\nimpiegati e per i quadri, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi,\nsalvo quanto è previsto dagli articoli 12 e 13 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi di cui alla tabella 1 trovano applicazione nei contratti\nterritoriali stipulati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, dalla data\nche sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2019; per\ngli altri contratti territoriali dal 1° marzo 2017 (vedi norma\ntransitoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo quadriennale, il Contratto nazionale, sulla base dei\ncriteri di cui all’articolo 2 e di una valutazione sull’andamento\ndell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi nazionali\ndi stipendio mensile di cui al primo comma del presente titolo (vedi Tab. 1)\nnonché gli incrementi da applicarsi a tutti gli stipendi contrattuali definiti\ndai contratti territoriali per ciascuna categoria di impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del CCNL 19\nnovembre 2012, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i\nminimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di\nimpiegati e per i quadri, si applicano a decorrere dal 1° marzo 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Tab. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dal 1° marzo\n2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categorie\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dal 1°\n        marzo 2017\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Q\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.555,79\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.467,39\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.340,94\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.233,49\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.162,19\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.112,31\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.058,92\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 – Cointeressenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine del maggiore incremento della produzione, di un più elevato\nrendimento dell’azienda e di una concreta collaborazione tra datori di lavoro\ned impiegati appartenenti alle categorie direttive o addetti alle colture ed\nagli allevamenti, potrà essere convenuto, in tutto o in parte, il sistema di\nretribuzione a cointeressenza. I criteri della cointeressenza devono essere\nstabiliti d’accordo tra datore di lavoro ed impiegati e dovranno risultare\ndal contratto individuale o da altro documento scritto. In ogni caso, però, lo\nstipendio totale annuo spettante all’impiegato non può essere inferiore a\nquello previsto dal Contratto nazionale e dai contratti territoriali per la\ncategoria alla quale l’impiegato appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 – Ex scala mobile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di indennità di contingenza, valgono le norme di cui alla legge\n26 febbraio 1986 n. 38 e alla legge 13 luglio 1990 n. 191 e successive\nmodifiche ed integrazioni (Accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale presso un'unica\nazienda o presso più aziende, il valore unitario giornaliero od unitario\norario dell'indennità di contingenza, sarà determinato dividendo,\nrispettivamente, per 26 e per 169 il valore della indennità di contingenza\nmensile spettante alla corrispondente categoria di impiegati a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso a tali impiegati non potrà essere corrisposto, a titolo di\nindennità di contingenza, un importo superiore a quello spettante alla\ncorrispondente categoria a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 30 – Aumenti periodici per anzianità di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato, per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda,\nha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra\nfissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 1986 l'importo degli aumenti periodici per\nanzianità è fissato per i quadri e per ogni categoria di impiegati e valevole\nper tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quadro e 1a Categoria € 33,05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2a Categoria€ 29,44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3a Categoria€ 26,86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4a Categoria € 24,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•5a Categoria € 23,76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6a Categoria € 22,21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorrenza\ndal 1° gennaio 1986, per gli aumenti periodici che matureranno successivamente\na tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli aumenti periodici per anzianità determinati dai contratti\nintegrativi regionali o provinciali secondo le norme del CCNL del 26 gennaio\n1982, restano validi per gli aumenti periodici maturati alla data del 31\ndicembre 1985.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di\ndodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si\ncompie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato, nel caso di passaggio ad una categoria superiore, conserverà\nil numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro\nrivalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino alla data del 31\ndicembre 1985, sarà effettuata sulla base dell'importo già previsto dai\ncontratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e\nlimitatamente ad essi, la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo\nimporto fissato dal presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi l'impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti\nperiodici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile sopra\nstabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per\nanzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 31 – Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati agricoli hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a\nmensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di\ndicembre e agosto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 13a mensilità deve essere corrisposta all'impiegato entro il 15\ndicembre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto; dette mensilità\naggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di\ncessazione del rapporto nel corso dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità\naggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione\ndel rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso\ndi recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 – Indennità di cassa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità\ndel movimento di cassa e relativo rischio è riconosciuta, per tale rischio\ncontabile - amministrativo, a decorrere dal 1° giugno 2008, una indennità\nmensile nella misura di € 45,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in\nvia esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni\npurché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di\ncarattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza\nper periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è\nfrazionabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti, deve essere\ncoperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 – Mezzi di trasporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a fornire all'impiegato un efficiente mezzo di\ntrasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni\naffidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo\nstesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso\nche dovrà essere determinato dai contratti territoriali, tenuto conto del tipo\ndi mezzo e delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo\nchilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle\nanzidette tariffe ACI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti territoriali dovranno, altresì, individuare i particolari tipi\ndi aziende e le particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto\ndell'importanza particolare delle mansioni espletate, è dovuto un rimborso\nspese, nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere\nl'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per\nogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra\nil centro amministrativo del Comune (sede della casa comunale) o del nucleo\nabitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l'azienda ed il\ncentro aziendale od il luogo abituale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell'impiegato ed il centro\naziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di\ntrasporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo\nabbonamento mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di\nandata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rimborso\nforfettario delle spese per il mezzo di trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore\ndi lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo\ndi trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzidetto nel\ncaso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell'alloggio aziendale\nabbiano volontariamente lasciato tale alloggio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi in cui l'abitazione fornita dall'azienda non rispondesse alle\nesigenze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali stabilire\nuna particolare indennità a favore dell'impiegato che per dette ragioni fosse\ncostretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale indennità si considera\ncomprensiva anche di quella per il mezzo di trasporto per raggiungere\nl'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 – Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall'impiegato per\nragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono\nessere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che\nle ha determinate ha avuto luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una\nmaggiorazione del 25 per cento, a titolo di rimborso delle piccole spese non\ndocumentabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammesse le forfetizzazioni (vedi art. 65, lett. “I”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Previdenza, assistenza e tutela della salute\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 – Malattia ed infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypaytxt\">\u003Cp>Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia\nprofessionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae\ndi altri 12 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di\nprocedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l'impiegato ha diritto\nalla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al\ntrattamento di fine rapporto, salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti\ndagli impiegati in dipendenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del continuo\nfunzionamento dell'attività aziendale, qualora all'impiegato sia derivata\ndall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non\nsarà conservato il posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato\ninfortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato\ndi invalidità totale permanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché\nall'alloggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua\nanzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo\ndi preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista\nrispettivamente dagli articoli 47 e 50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di\nlavoro entro tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato\nimpedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>•Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento\neconomico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"189\">\n  \u003Ccol width=\"168\">\n  \u003Ccol width=\"156\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp align=\"center\">Anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">presso l'azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mensile fino a mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione mezzo stipendio mensile\n        fino a mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Col type=\"a\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">inferiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Col type=\"a\" start=\"2\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Col type=\"a\" start=\"3\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell'arco\ndi tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di\nassenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>•Infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento\neconomico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"189\">\n  \u003Ccol width=\"168\">\n  \u003Ccol width=\"156\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp align=\"center\">Anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">presso l'azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione stipendio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mensile fino a mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione mezzo stipendio mensile\n        fino a mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Col type=\"a\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">inferiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Col type=\"a\" start=\"2\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Col type=\"a\" start=\"3\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"156\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\n\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nell'arco\ndi tempo di 12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di\nassenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito di quanto stabilito dal nuovo regolamento ENPAIA delle prestazioni\ndell'assicurazione contro gli infortuni, a decorrere dal 1° gennaio 1985 il\ntrattamento economico spettante all'impiegato in stato di infortunio previsto\ndal precedente punto B), è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 1° al 3° giorno di assenza, l'onere della indennità giornaliera è\ninteramente a carico del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 4° al 90° giorno di assenza, l'indennità giornaliera è per l'80%\na carico del Fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto alla\nconservazione del posto, l'indennità giornaliera è interamente a carico del\nFondo ENPAIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base all'art. 8 del nuovo Regolamento Infortuni ENPAIA, la misura\ndell'indennità giornaliera si determina in ragione di un ventiseiesimo della\nretribuzione del mese in cui si è verificato l'evento, con l'esclusione degli\neventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l'aggiunta dei\nratei delle mensilità aggiuntive, nonché di ogni aumento automatico derivante\ndall'applicazione della contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3), il trattamento economico spettante\nall'impiegato, per la parte dovuta al Fondo ENPAIA, è anticipata dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato, però, non appena ottenuta l'indennità del Fondo ENPAIA, è\nobbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l'importo da questi\nanticipato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 – Previdenza e assistenza – Tutela della maternità – Assegni\nfamiliari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ENPAIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente Contratto sono tenuti ai\nsensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati\ndipendenti alla Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per\ngli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Roma, Viale Beethoven 48,\nper le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurazione contro gli infortuni professionali ed\nextra-professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamento di previdenza (rischio morte e quota a risparmio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova\ne di tirocinio, deve essere inviata all’ENPAIA entro 15 giorni dalla data di\ninizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità complete\ndell'impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la\nqualifica attribuita, nonché la retribuzione lorda di cui all'art. 27 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni che intervengono nella qualifica e nella retribuzione devono\nessere denunciate dal datore di lavoro entro un mese dal loro verificarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro sono tenuti a versare all’ENPAIA i contributi stabiliti\ndalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico degli\nimpiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte di contributo a carico degli impiegati è trattenuta dal datore di\nlavoro sulla retribuzione degli stessi impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sono calcolati dall’Ente in base alla retribuzione lorda\nanzidetta e, comunque, in base ad una retribuzione non inferiore a quella\nminima contrattuale e devono essere versati all'Ente nei modi e nei termini di\ncui alla legge sopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•INPS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro – in base alla legislazione vigente – debbono\naltresì procedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza\nSociale (INPS) – sede provinciale – degli impiegati dipendenti per le forme\ndi assicurazione e di previdenza sociale stabilite dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro debbono, previa domanda da inoltrare all’INPS, su\napposito modulo, provvedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a versare i contributi base e percentuali per l’assicurazione\ninvalidità e vecchiaia e superstiti e per altre forme assicurative e\nprevidenziali, commisurati alla retribuzione globale effettivamente corrisposta\ne, comunque, nel rispetto dei minimali di retribuzione imponibile stabiliti per\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento di tali contributi deve essere effettuato nei termini e nei\nmodi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Cassa integrazione valgono le norme della legge n. 223 del 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>•Tutela della maternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° dicembre 2012 il datore di lavoro è tenuto ad integrare\nl’indennità riconosciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbligatoria\nfino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione alla quale la\nlavoratrice\u002Fil lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nprestazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 – Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale debbono essere\niscritti all’ENPAIA e all'INPS a cura dei datori di lavoro dai quali\ndipendono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei\ncontributi previdenziali dovuti, è quella prevista dal 4° comma dell'art. 1\ndel decreto legge 9\u002F10\u002F1989 n. 338, convertito con modifiche nella legge\n7\u002F12\u002F1989, n. 389.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di cui all’art. 9, c. 2,\ndel d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali deve essere\neffettuato nei modi e termini di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 38 – Fondo Sanitario Impiegati Agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie del presente contratto hanno istituito un Fondo per la\nerogazione delle prestazioni integrative sanitarie denominato Fondo Sanitario\nImpiegati Agricoli (FIA Sanitario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono iscritti al Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli\nimpiegati ai quali si applica il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rinuncia deve essere inviata al Fondo e al datore di lavoro entro sei\nmesi dalla data di assunzione e vale fino a eventuale revoca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo del datore di lavoro per\nl’iscrizione al Fondo, è di euro 470,00 complessivi annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla medesima data il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di\neuro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera\ncontribuzione dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui\nla prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno,\ntrattenendo semestralmente sulla retribuzione del dipendente la quota\ncontributiva anticipata per il medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È altresì consentito effettuare il versamento tramite la procedura di\nautodenuncia contributiva della Fondazione ENPAIA, con le stesse modalità e\nscadenze previste per i contributi obbligatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità dell'iscrizione e quelle relative alla erogazione delle\nprestazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a\ncura del Fondo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 39 – Fondo di previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole\ne affini è Agrifondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i quadri e gli impiegati cui si\napplica il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura del 1,2 per cento\ndella retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e del 1,2 per cento\ndella retribuzione imponibile a carico del lavoratore (Allegato “C”,\nAccordo del 25 gennaio 2010).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 40 – Tutela della salute\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e\ngli accordi collettivi stipulati dalle Parti (Allegato “D”, Verbale di\nAccordo 18 dicembre 1996).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 – Lavoratori tossicodipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi in materia di\ndisciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\nriabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l'impiegato agricolo a\ntempo indeterminato a cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che\nintende seguire programmi di terapia e riabilitazione presso servizi sanitari\npreposti e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi albi, ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla\nriabilitazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro\nè tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento\ndello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze ed il relativo programma ai sensi dell'art. 122 del citato\nTesto Unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora l'impiegato\ninterrompa volontariamente il programma di terapia e riabilitazione nonché non\nriprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia o dalla\nscadenza del periodo massimo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati agricoli a tempo indeterminato che abbiano familiari\nconviventi in stato di tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta\nscritta e compatibilmente con le esigenze aziendali, di un periodo di\naspettativa non superiore a 4 mesi anche non consecutivi per concorrere al\nprogramma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare, qualora il servizio\nper la tossicodipendenza ne attesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i suddetti periodi di assenza o di aspettativa non decorrerà\nretribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun\nistituto di legge e\u002Fo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà\nposta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro -\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Licenziamento\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 – Richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo alle armi il datore di lavoro conserverà il posto\nall’impiegato e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi un’indennità\nmensile pari allo stipendio in danaro. Limitatamente a tale periodo di tempo,\nil datore di lavoro è tenuto a mantenere alla famiglia dell’impiegato,\nl’alloggio, la corresponsione dei generi in natura, nonché le concessioni\ngodute all’atto del richiamo, in quanto facenti parte dello stipendio, oppure\na corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia\npossibile per le esigenze della sostituzione. L’impiegato richiamato per\nesigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento\ngiuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di richiamo di cui sopra saranno computati agli effetti\ndell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 – Cessione e trapasso di azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione o il trapasso dell'azienda non comportano la risoluzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato conserva, nei confronti del nuovo titolare, tutti i diritti\nacquisiti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro disciplinato dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato che non accetti il passaggio alle dipendenze del nuovo titolare\nha diritto al trattamento previsto per il caso di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di trasferimento dell'impiegato, in via definitiva, da un'azienda\nall'altra dello stesso datore di lavoro, l'impiegato ha diritto al rimborso,\nprevia documentazione, delle spese sostenute per il trasferimento della sua\nfamiglia e del mobilio, maggiorato del 15 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato a mezzo di lettera\nraccomandata A.R. con l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale comunicazione deve essere effettuata all'impiegato con un preavviso di\nquattro mesi, rispetto alla data dell'effettivo trasferimento, qualora la\nlocalità dell'azienda o dell'unità produttiva in cui l'impiegato sarà\ntrasferito si trovi ad una distanza di almeno 500 Km da quella di provenienza.\nIl preavviso sarà, invece, di due mesi, se la distanza è inferiore ai 500\nKm.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto al riconoscimento\ndell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 – Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con oltre 3 impiegati può essere concessa all'impiegato, non\nin periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non\nporti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da\nun minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, né decorre l'anzianità\nagli effetti degli artt. 30, 47 e 50 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello stesso momento, nell'ambito della stessa azienda, può beneficiare\ndell'aspettativa un solo impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà comunicazione scritta all'impiegato sia in caso di\naccoglimento che di rigetto della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso impiegato\nun periodo di aspettativa che complessivamente superi i sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'aspettativa di impiegati chiamati a funzioni pubbliche\nelettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si applicano\nle disposizioni dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive\nmodifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 – Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inosservanza da parte dell'impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai\nseguenti provvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•censura scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa, da applicarsi fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal servizio e dall'assegno in danaro per un periodo non\nsuperiore a 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui alle lettere b), c), e d) il datore di lavoro non può\nadottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'impiegato senza\navergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo\nsentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addebito deve essere contestato dal datore di lavoro entro dieci giorni\ndalla conoscenza del fatto che vi ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione\nsindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano\ntrascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avverso tali provvedimenti l'impiegato potrà, entro 20 giorni dalla\ncomunicazione degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione sindacale per\nil tentativo di amichevole componimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni azione per il\nrisarcimento dei danni arrecati dall'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 – Preavviso di risoluzione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di impiego per il personale assunto a tempo\nindeterminato, tanto nel caso di licenziamento quanto nel caso di dimissioni e\nsalvo le ipotesi di giusta causa, deve essere preceduta da preavviso,\ndall’una all’altra parte, nei seguenti termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i quadri e gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•9 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•12 mesi per anzianità di servizio oltre 15 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•7 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•9 mesi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a decorrere dal 1° dicembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i quadri e gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•9 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•7 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 mesi per i quadri e l’impiegato di 1a, 2a e 3a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 mese per l'impiegato di 4a, 5a e 6a categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono, in ogni caso, dalla metà o dalla fine di\nciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato preavviso è dovuta, dall'una all'altra parte, una\nindennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione globale\ncorrispondente al periodo di omesso preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2118 c.c., la stessa indennità è dovuta dal datore di\nlavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo del preavviso, anche se sostituito dalla relativa\nindennità, permangono tutte le disposizioni economiche e normative previste\ndalle leggi e dai contratti collettivi in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La indennità sostitutiva del preavviso va considerata ai fini del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga per accordo delle Parti\nche ne convengano la immediata cessazione, viene meno l'obbligo del reciproco\npreavviso e della relativa indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'impiegato rinunci in tutto od in parte ad effettuare in servizio il\nperiodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte\ndi preavviso non prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, l'impiegato\ndal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando in tal caso al\ndipendente la corrispondente indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di licenziamento e di corresponsione dell'indennità sostitutiva\ndel preavviso, è facoltà dell'impiegato di continuare ad usufruire\ndell'alloggio in azienda per un periodo massimo di due mesi dalla data di\nnotifica della intimazione del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso nel caso di licenziamento, il datore di\nlavoro, tenute presenti le esigenze di servizio, concederà all'impiegato\nadeguati permessi per la ricerca di altra occupazione. Tali permessi dovranno\nessere concessi nei giorni richiesti dall'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 – Disciplina dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo\nindeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento\ndegli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per\ngiustificato motivo, in base all'art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604\u002F1966,\nn. 300\u002F1970, come modificato dalla legge n. 108\u002F90, secondo la disciplina che\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GIUSTA CAUSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto\nsenza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non\nconsentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti\nsuperiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il danneggiamento di beni o colture dell'azienda dovuto a dolo o colpa\ngrave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il furto in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'esecuzione senza permesso nell'azienda di lavori per conto proprio o di\nterzi con l'impiego di materiale dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GIUSTIFICATO MOTIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole\ninadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impiegato ovvero da\nragioni inerenti l'attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il\nregolare funzionamento di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti\nsuperiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ripetute assenze non giustificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la trasformazione dell'azienda con modifica degli indirizzi colturali o\ntecnici che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con le\nmansioni sino ad allora svolte dall'impiegato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la cessazione dell'attività aziendale o la cessazione dell'attività\nagricola per fine contratto di gestione d'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la consistente riduzione dell'attività aziendale, salvo il caso di\nutilizzazione dell'impiegato in altre mansioni dallo stesso accettate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel licenziamento per giustificato motivo l'impiegato ha diritto al\npreavviso di cui all'art. 46 o, in mancanza, all'indennità sostitutiva dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato\nmotivo, deve essere motivato e comunicato al dipendente a mezzo lettera\nraccomandata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 della cit. legge n.\n108\u002F1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti\ndegli impiegati aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei\nrequisiti pensionistici, sempre che questi impiegati non abbiano esercitato\nl'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del\nd.l. 22.12.1982 n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26.2.1982 n.\n54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di liquidazione di società, di cooperative, ecc. di regola\nl'impiegato viene trattenuto in servizio sino al termine della liquidazione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento deve essere, contestualmente, comunicato all'ENPAIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 – Dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato può recedere dal rapporto di lavoro, dandone preavviso al\ndatore di lavoro nei termini stabiliti dall'art. 47, secondo modalità\nstabilite dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono giusta causa di dimissioni, senza preavviso da parte\ndell'impiegato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riduzione arbitraria dello stipendio, mancata corresponsione dello\nstipendio contrattuale o ritardato pagamento per oltre tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modifica della pattuizione del contratto individuale non concordata con\nl'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni per giusta causa l'impiegato ha diritto, oltre al\ntrattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni devono essere, contestualmente, comunicate all'ENPAIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 50 – Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il\ntrattamento di fine rapporto, previsto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzidetta disciplina si applica a partire dal 1° giugno 1982, data di\nentrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui norme in materia di\ntrattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le\ndisposizioni previste in merito alla indennità di anzianità degli artt. 31,\n32 e 33 del CCNL per gli impiegati agricoli del 26 gennaio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione del trattamento di fine rapporto provvede l'ENPAIA con\nle modalità ed i limiti stabiliti dal \"Regolamento del fondo per il\ntrattamento di fine rapporto\".\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 51 – Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte dell'impiegato, le indennità ed il trattamento dovuto per\nla risoluzione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità sostitutiva del\npreavviso di cui all'art. 2118 del c.c., devono essere corrisposti, a norma\ndell'art. 2122 c.c., al coniuge, ai figli e, se viventi a carico\ndell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo\ngrado.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 – Anzianità convenzionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati i quali si trovino nelle condizioni qui appresso precisate,\nsempre che non abbiano goduto presso altre aziende delle concessioni che col\npresente articolo vengono disposte, l'anzianità di servizio agli effetti della\nmaturazione degli aumenti periodici di anzianità e del preavviso verrà\nmaggiorata convenzionalmente nella misura che per ciascun caso qui appresso si\nprecisa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•decorati al valore dell'Ordine militare, feriti di guerra, promossi per\nmeriti di guerra: sei mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mutilati di guerra: un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ex combattenti con anzianità di servizio presso l'azienda inferiore a\ntre anni se hanno prestato servizio in zona di operazioni: sei mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ex combattenti con anzianità di servizio nell'azienda, superiore a tre\nanni e non inferiore ai sei mesi: 2\u002F3 del servizio prestato in zona di\noperazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ex combattenti con anzianità di servizio nell'azienda superiore a sei\nanni: tutto il servizio prestato in zona di operazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la cessazione del rapporto avvenga prima del compimento dei tre o\ndei sei anni di servizio e l'impiegato non abbia beneficiato dell'intera\nanzianità convenzionale, spettantegli in relazione al servizio militare\nprestato in zona di operazione, il restante periodo di anzianità convenzionale\nspettante e non conteggiato con gli stessi criteri di cui sopra, dovrà essere\nriconosciuto dal successivo datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere le maggiorazioni di anzianità di cui sopra, l'impiegato dovrà\npresentare il proprio stato di servizio militare rilasciato dalle Autorità\nmilitari ed i brevetti di decorazione, ferite, mutilazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alle anzianità convenzionali può essere fatto valere una volta\nsola, pertanto il datore di lavoro, sul certificato da rilasciarsi\nall'impiegato secondo il disposto dell'art. 54, dovrà annotare se l'impiegato\nche ne abbia diritto ha beneficiato delle maggiorazioni di anzianità ed in che\nmisura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che, avendone diritto, l'impiegato non abbia beneficiato delle\nmaggiorazioni di anzianità di cui al presente articolo, dovrà essere indicato\nil motivo sul certificato di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 – Modalità relative alla cessazione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della cessazione del rapporto, l'impiegato deve effettuare la\nriconsegna di quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro, in relazione\nalle mansioni espletate; tra l'altro i libri di carico e scarico, la\nconsistenza di cassa e di magazzino, con i relativi documenti, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'impiegato la ricevuta\ndell'avvenuta riconsegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di impiego deve essere comunicata all'ENPAIA, a\ncura del datore di lavoro il quale è tenuto ad inviare all'uopo, esplicita\ndenuncia controfirmata di norma dall'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denuncia di cui al precedente comma deve essere trasmessa all'ENPAIA non\noltre il termine di 15 giorni dal verificarsi della cessazione del rapporto di\nimpiego e deve contenere la data di inizio e di cessazione del rapporto di\nimpiego, quella di inizio e di scadenza del periodo di preavviso trascorso in\nservizio, ovvero l'ammontare della indennità sostitutiva e l'indirizzo\ndell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione per cause di morte del dipendente, la denuncia può\nessere effettuata anche dagli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte dell'impiegato, i familiari possono usufruire dell'alloggio\nper un periodo massimo di 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale termine può essere prorogato di altri 4 mesi nel caso di comprovata\nnecessità da parte degli stessi familiari e sempre che non vi sia l'esigenza,\nda parte dell'azienda, di disporre dell'alloggio per l'impiegato\nsubentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 – Certificato di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determinante\nle dimissioni o il licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un\ncertificato dal quale risulti il tempo in cui l'impiegato ha prestato servizio\nnell'azienda e le mansioni da esso disimpegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni\ncaso, anche, cioè, se tra l'impiegato e il datore di lavoro fosse sorta\ncontestazione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la\ncontestazione verta sulla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza\ndella risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Diritti sindacali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 – Delegato di azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano più di cinque impiegati sarà eletto dagli\nstessi un delegato aziendale per ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli\nimpiegati firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione del delegato dovrà avvenire mediante una riunione degli\nimpiegati dell'azienda, promossa ad iniziativa degli impiegati stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il delegato eletto dovrà comunicare la sua elezione alla direzione\naziendale ed alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e degli\nimpiegati firmatarie del presente contratto e dei contratti territoriali; la\ncomunicazione potrà essere effettuata anche dall'Organizzazione sindacale cui\nl'impiegato eletto appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il delegato inizierà a svolgere le proprie funzioni immediatamente dopo che\nil datore di lavoro avrà ricevuto la comunicazione della sua elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il delegato ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta\napplicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché per l'osservanza delle\nnorme di legge sull'igiene e sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli\nimpiegati e la distribuzione dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nei casi in cui\nvenga richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 – Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo\nd’Intesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del\npresente CCNL (Allegato “E”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a verificare il Protocollo entro il 31\u002F12\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 – Permessi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati, membri di organismi direttivi nazionali, regionali e\nprovinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto,\nper l'espletamento delle attività inerenti le loro funzioni, hanno diritto di\nusufruire di permessi retribuiti nel massimo di dieci ore mensili; tali\npermessi possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>Gli impiegati eletti delegati aziendali, sempre per l'espletamento delle\nloro funzioni, hanno diritto di fruire di permessi retribuiti nel limite\nmassimo di una giornata per ogni mese; tali permessi possono essere cumulabili\nentro il periodo massimo di un semestre. I dirigenti sindacali di cui sopra\nhanno altresì diritto a permessi non retribuiti in misura non superiore a otto\ngiorni all'anno per motivi di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati che intendono esercitare il diritto di cui ai commi precedenti\ndevono darne comunicazione scritta al datore di lavoro tre giorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organizzazione sindacale cui appartengono i dirigenti sindacali membri di\nOrganismi direttivi nazionali, regionali e provinciali deve comunicare i\nnominativi di detti dirigenti a mezzo lettere ai datori di lavoro ed alla\nOrganizzazione sindacale degli stessi datori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene\nla comunicazione al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno variazioni\nnella loro entità in caso di successione nella carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale (relativo agli artt. 55, 56 e 57)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali degli impiegati agricoli, firmatarie del\npresente contratto assumono l'impegno di evitare, nelle aziende in cui siano\npresenti per tutte le anzidette Organizzazioni sindacali, oltre ai propri\ndelegati aziendali, membri di organismi direttivi, nazionali, regionali e\nprovinciali, che il cumulo dei permessi previsti per tali figure comporti\npregiudizio al normale disimpegno delle attività aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi le Organizzazioni territoriali delle Parti firmatarie del\npresente contratto, su richiesta delle Organizzazioni datoriali interessate,\nconcorderanno idonee soluzioni per superare tali problemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 – Tutela del delegato aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il delegato aziendale non può essere licenziato o trasferito dall'azienda\nin cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di\ncarattere economico, in costanza del rapporto di lavoro per motivi attinenti\nl'attività sindacale svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il delegato non può essere licenziato o trasferito, né possono essere resi\nesecutivi i provvedimenti di carattere disciplinare ed economico se non dopo\nl'esame dell'Organizzazione sindacale cui appartiene il delegato stesso con\nquella di cui fa parte il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale esame, da farsi su richiesta dell'interessato o della sua\nOrganizzazione sindacale, dovrà avvenire entro e non oltre i quindici giorni\ndal momento in cui il delegato ha ricevuto la notifica del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di accordo si applicano le norme di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tutela del delegato ha inizio dal momento dell'avvenuta elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 – Diritti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo\nnazionale in materia di \"diritti sindacali\", si fa riferimento alla legge\n20.5.1970, n. 300 che reca \"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei\nlavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul\ncollocamento”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 – Sistemi e procedure d’informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e delle\nOrganizzazioni sindacali, le Parti contrattuali, nella comune volontà di\npromuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la\ncompetitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del\nfondamentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni\nsindacali, su richiesta di queste ultime, in un apposito incontro a livello\nnazionale le informazioni globali previsionali concernenti le prospettive\nproduttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pubblici, i\nprocessi di conversioni colturali legati alle innovazioni tecnologiche e le\nconseguenti prospettive occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali delle\nParti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali sugli stessi\ntemi indicati nel precedente comma, al fine di un loro approfondimento legato\nall'ambito territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle\nOrganizzazioni sindacali regionali delle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 – Controversie individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le\nOrganizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle\nParti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il\ncomponimento della vertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 – Controversie collettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie di carattere collettivo attinenti l'applicazione o\nl'interpretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su\nrichiesta di una delle Parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali\ncontraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il\ncomponimento della vertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 – Contributo contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro e gli impiegati agricoli, a titolo di assistenza\ncontrattuale, sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni\nnazionali stipulanti il presente contratto, un contributo annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di tale contributo è stabilita da appositi Accordi tra le stesse\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota a carico dell'impiegato dipendente sarà trattenuta dal datore di\nlavoro e da questi versata unitamente alla propria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 – Riunioni in azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell'azienda in cui\nprestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante\nl’orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue regolarmente retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle\nrappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito\nProtocollo (Allegato “E”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Disposizioni finali e transitorie\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 65 – Disposizioni generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratti territoriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione\nterritoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste\ndall'art. 16 e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le\ndeclaratorie ivi stabilite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di\nimpiegati a tempo pieno presso una sola azienda (ved. art. 27);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà\ntrattenere all'impiegato per la eventuale fornitura allo stesso\ndell'abitazione, luce, gas, telefono, legna ed altri generi in natura, nonché\nl'ammontare della ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi\nin azienda;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per\ngli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l'abitazione offerta\nnon risponda alle esigenze igienico-sanitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la determinazione del compenso, spettante all'impiegato nel caso di\nmancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle\nmansioni affidategli (ved. art. 33);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari\nfigure impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso\ndi uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni,\nnonché le modalità e i criteri della variabilità dell’orario di lavoro\n(art. 18, commi 3, 4 e 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la determinazione di una particolare indennità in sostituzione delle\nmaggiorazioni previste per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché\ntermini, quote e modalità di attuazione della ‘banca delle ore’ (art. 19,\ncommi 5 e 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la eventuale forfetizzazione delle trasferte di cui all'art. 34\nstabilendone l’importo, i tempi e le modalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la determinazione dell'indennità oraria per i rapporti di lavoro a tempo\nparziale relativamente a talune categorie impiegatizie (art. 11, comma 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la corresponsione di una indennità forfetaria in caso di lavoro\nsupplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole\nelastiche (art. 11, comma 14);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la trasformazione da tempo pieno a part-time per lavoratrici madri o\nlavoratori padri (art. 11, comma 15).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei\nconfronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti territoriali scadono al termine del primo biennio di vigenza del\nCCNL ed hanno validità per quattro anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima\ndella scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno\ne così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare\nall’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>Anche al rinnovo dei contratti territoriali si applicano le disposizioni\nrelative al raffreddamento del conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le\nOrganizzazioni firmatarie del presente contratto interverranno direttamente per\nla stipula dei contratti territoriali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dal rinnovo contrattuale, le Organizzazioni territoriali\ndelle Parti contraenti provvedono alla stesura del testo coordinato del\ncontratto territoriale con le modifiche ed integrazioni introdotte in sede del\nrinnovo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano l'opportunità di favorire una graduale estensione del\nlivello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle\ncause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto\ndelle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 – Esclusività di stampa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Archivio contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle Parti\nstipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di\nlegge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva\nautorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in\npossesso delle Organizzazioni firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione\ndell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della\nlegge n. 963\u002F88, le Parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio\nNazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, via David\nLubin 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma\n2, del decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni nella\nlegge 29 luglio 1996, n. 402, il presente CCNL, a cura di una delle Parti,\nsarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della\nPrevidenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla\ncostituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione,\npattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per\nadesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente\ndalle Parti medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha\nvalidità anche per tutti i contratti territoriali e\u002Fo accordi applicativi del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato “A”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LINEE GUIDA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER LE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LEGATE ALLA PRODUTTIVITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dalla metà degli anni ’90 la legislazione nazionale ha\nincentivato in vario modo le forme di retribuzione premiale disciplinate dalla\ncontrattazione collettiva di secondo livello, partendo dal presupposto che i\npremi di risultato, se ben congegnati, sono in grado di aumentare\nl’efficienza e la produttività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse pubbliche destinate a questa forma di incentivazione – che si\nè concretizzata in sgravi contributivi e fiscali – sono nel tempo cresciute\ned hanno assunto caratteri strutturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Del resto il recupero di efficienza del sistema produttivo rimane una\npriorità per il nostro Paese, considerato il gap esistente rispetto agli altri\nsistemi produttivi dell’Unione Europea. E l’agricoltura non fa\neccezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutta la legislazione incentivante in materia di erogazioni legate alla\nproduttività assegna un ruolo di primo piano alla contrattazione collettiva di\nsecondo livello, giacché solo i premi regolati dai contratti aziendali o\nterritoriali sono ammessi agli sgravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel nostro sistema negoziale, tuttavia, la contrattazione collettiva di\nsecondo livello, che è territoriale, solo raramente è riuscita a prevedere\nerogazioni legate alla produttività, coi requisiti previsti dalla legislazione\nincentivante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella maggior parte dei casi si è trattato di erogazioni difformi dal\nmodello previsto dalla legge (e aventi natura di aumento retributivo) e che non\ndanno diritto agli sgravi fiscali e contributivi correlati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scarsa diffusione delle erogazioni di produttività nell’ambito della\nnostra contrattazione di secondo livello è probabilmente dovuta anche\nall’oggettiva difficoltà di disciplinare a livello territoriale – e dunque\nin modo esteso per un numero rilevante di aziende con caratteristiche ed\nandamenti diversificati – modelli premiali concretamente misurabili ed\neffettivamente applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di qui l’esigenza di predisporre delle linee guida che – ferma restando\nl’autonomia delle Parti a livello territoriale, nel rispetto di quanto\nprevisto dall’art. 2 del CCNL – possano essere utili a definire erogazioni\ndi risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei\nparticolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Naturalmente trattandosi di linee guida le indicazioni fornite qui di\nseguito potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in\nfunzione delle particolari esigenze territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello normativo, a partire dal 1997, sono stati previsti sgravi\ncontributivi e fiscali sul premio di risultato, con diverse disposizioni\nlegislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da ultimo, l’art. 4, commi 28-29, della legge n. 92\u002F2012 (cd. Riforma\nFornero) ha reso stabile il regime di sgravio contributivo previsto dall’art.\n1, commi 67 e 68, della legge n. 247\u002F2007, relativo alle erogazioni previste\ndalla contrattazione collettiva di secondo livello a titolo di premio di\nproduttività (per l'anno 2015 le relative disposizioni attuative sono\ncontenute nel Decreto del Ministero del Lavoro del 8 aprile 2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa riconosce, in particolare, lo sgravio di 25 punti percentuali\ndei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e lo sgravio totale\ndei contributi previdenziali a carico del lavoratore, sulle erogazioni che\npresentino le seguenti caratteristiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•siano previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo\nlivello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•siano incerte nella corresponsione o nell’ammontare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•siano correlate alla misurazione di incrementi di produttività,\nqualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto\ncollettivo come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi\nrisultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso modo, il legislatore ha adottato, sin dal 2008, misure\nsperimentali di tipo fiscale per l’incremento della produttività del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da ultimo l’art. 1, c. 182-189, della legge n. 208\u002F2015 (Legge di\nStabilità 2016), come modificato dall'art. 1, c. 160-162, della legge n.\n232\u002F2016 (Legge di Bilancio 2017), ha disciplinato strutturalmente il regime\ndella speciale agevolazione fiscale (aliquota IRPEF sostitutiva del 10%) per le\nerogazioni premiali erogate sulla base di previsioni della contrattazione\ncollettiva di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative disposizioni sono state attuate per le erogazioni premiali\neffettuate nel 2016 e negli anni successivi con Decreto Interministeriale del\n25 marzo 2016 e con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28\u002FE del 15\ngiugno 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere\ncriteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività,\nredditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere\nnell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel\nmiglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la\nriorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al\nlavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo di secondo\nlivello, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il\nriscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente\nindividuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base dell'esperienza e della prassi applicativa pregressa, deve\ncomunque ritenersi che le erogazioni che presentano le (stringenti)\ncaratteristiche per beneficiare delle agevolazioni contributive, rispondano di\nnorma anche ai criteri stabiliti per la detassazione (cfr. circolare del\nMinistero del Lavoro n. 15 del 3.04.2013).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi relativi alle erogazioni premiali devono essere depositati\npresso la competente Direzione Territoriale del Lavoro nei termini previsti\ndalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i quadri e gli\nimpiegati agricoli, coerentemente con quanto indicato dal legislatore, all'art.\n2, stabilisce che “Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate\nalla produttività, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno elaborato linee\nguida utili a definire modelli di premio di risultato con caratteristiche tali\nda consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e\nfiscali previsti dalla normativa di legge (All.to A). Le linee guida così\ndefinite potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in\nfunzione delle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire\ncomunque l’accesso al particolare regime agevolato fiscale e\ncontributivo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È evidente dunque la volontà del contratto nazionale di affidare al\nsecondo livello di contrattazione la definizione di erogazioni legate alla\nproduttività che abbiano quelle caratteristiche previste dalla legge\n(incertezza, misurabilità, etc.) per poter intercettare le agevolazioni di\ncarattere fiscale e contributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È il caso di precisare che si tratta di qualcosa di diverso rispetto alla\nnormale definizione della dinamica retributiva finalizzata alla salvaguardia\ndel potere di acquisto delle retribuzioni, compito pure affidato, per il\nsecondo biennio, ai contratti territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni premiali infatti - a differenza dei normali incrementi\nretributivi - non sono finalizzate alla salvaguardia del potere di acquisto\ndelle retribuzioni, bensì ad aumentare l'efficienza e la produttività\naziendale. Esse dunque vengono riconosciute solo al verificarsi delle\ncondizioni previste dal contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicatori di produttività, qualità ed altri elementi di competitività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni legate ai risultati devono essere riconosciute in presenza di\nincrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di\ncompetitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni possono essere previste anche distintamente per settore\nmerceologico, al fine di facilitare l'individuazione di indicatori mirati e\nselettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare tali incrementi di produttività, di qualità e di altri\nelementi di competitività, nel contratto territoriale devono essere\nindividuati idonei indicatori di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A mero titolo esemplificativo si elencano, qui di seguito, alcuni possibili\nindicatori di riferimento, con la relativa fonte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valore della produzione agricola (fonte: Istituto Tagliacarne; INEA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prezzi alla produzione e all’ingrosso, verificando gli scostamenti in\npiù o in meno e ricavando le relative percentuali (fonte: Camere di\nCommercio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento del mercato all’ingrosso dei prodotti, verificando le\ncontrattazioni e i quantitativi e ricavandone le percentuali in più o in meno\n(fonte: Camere di Commercio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valore aggiunto agricolo ai prezzi di base (fonte: Camere di\nCommercio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello di occupazione in termini di numero di lavoratori e giornate\nlavorate, verificando gli scostamenti in aumento o in diminuzione e\nquantificandone le percentuali (fonte: INPS o ISTAT);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Naturalmente è preferibile che vengano scelti almeno due degli indicatori\nsopra elencati, stabilendo anche il rapporto tra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È evidente che si tratta solo di un’elencazione esemplificativa e che\naltri parametri significativi potranno essere individuati dalle Parti a livello\nterritoriale, determinando anche l’incidenza dei riferimenti sopra citati,\nsempreché si tratti di parametri certi e oggettivamente rilevabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La verifica delle condizioni indicate dal contratto collettivo territoriale\nper la corresponsione del premio richiede - oltre all'acquisizione del dato\nufficiale di riferimento - una complessa valutazione dei rapporti tra i diversi\nindicatori selezionati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sorge quindi la necessità di individuare una sede nella quale possono\nessere raccolti i dati ed effettuate le valutazioni necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede più opportuna, a nostro avviso, è quella degli osservatori\nterritoriali esistenti, ovvero di appositi tavoli tecnici, in cui siedono tutti\ngli attori della contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A detti soggetti potrà essere demandata la raccolta e verifica dei dati,\nnonché la dichiarazione di sussistenza (o meno) dell'incremento di\nproduttività, qualità o di altri elementi di competitività che determina la\ncorresponsione dell'erogazione premiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di produttività territoriale, nel caso in cui le Parti dichiarino\nla sussistenza degli elementi per la sua corresponsione, potrà essere erogato\nall'inizio dell’anno solare successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di risultato può competere sia ai lavoratori assunti a tempo\nindeterminato che ai lavoratori assunti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Casi di esclusione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione di indicatori a livello territoriale, ancorché\ndistintamente per settore merceologico, comporta l'inevitabile rischio di\nvalutazioni di tipo medio e massivo che possono prescindere dal reale andamento\ndelle singole imprese operanti nel territorio e\u002Fo nel settore merceologico di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sussiste quindi la necessità di individuare, preventivamente, dei casi\noggettivi di esclusione dall'obbligo di corresponsione del premio, laddove ne\nscattino i presupposti, per le aziende che si trovino in determinate\nsituazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E così, a mero titolo di esempio, nei contratti territoriali potrà essere\nprevista l’esclusione dall'obbligo per le aziende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rientranti nei territori in cui sia stato dichiarato dalle competenti\nautorità nazionali e\u002Fo territoriali lo stato di calamità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la cui produzione prevalente rientra in comparti produttivi per i quali\nè stato dichiarato, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, lo stato di\ncrisi e\u002Fo lo stato di emergenza per rischio sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in crisi interessate da processi di ristrutturazione, riconversione,\nriorganizzazione nell’anno di riferimento, nonché da contratti di\nsolidarietà di tipo difensivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in fase di start-up per la durata di _____.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato “B”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Protocollo nazionale d’intesa per il\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>contratto di somministrazione di lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto disposto dall’art. 30 e seguenti del d.lgs. n.\n81\u002F2015, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può\nessere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a\nfronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o\nsostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa\nagricola utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi,\ncommerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte\ncon l’organico in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati\nfinalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le\nmansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626\u002F94;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostituzione di lavoratori assenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria\nnonché al mantenimento e\u002Fo al ripristino della funzionalità e della sicurezza\ndelle attrezzature e degli impianti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità non programmabili e\u002Fo non prevedibili di attività lavorative\nurgenti connesse ad andamenti climatici atipici e\u002Fo calamità, all’aumento\ntemporaneo dell’attività e\u002Fo a commesse ed ordinativi straordinari, cui non\nsia possibile far fronte con i lavoratori in organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti\nnelle liste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti\ndai normali assetti produttivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto\ndi somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può\nessere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto\ntra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno\nprecedente e l’unità equivalente1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la\nmisura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati\nmediamente in ciascun trimestre dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà\ncomunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro,\nall’Osservatorio Regionale entro i 10 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato “C”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 25 gennaio 2010, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confagricoltura, Coldiretti, CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, Confederdia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai sensi dell’art. 39, comma 1, del CCNL per i quadri e gli impiegati\nagricoli del 4 giugno 2008, il Fondo di previdenza complementare per il\npersonale delle imprese agricole e affini è AGRIFONDO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai sensi dell’art. 39, comma 3, del citato CCNL, la contribuzione ad\nAGRIFONDO è fissata nella misura dell’1,2 per cento della retribuzione\nimponibile a carico del datore di lavoro e dell’1,2 per cento della\nretribuzione imponibile a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il citato art. 39 al comma 4 prevede testualmente che “Per i quadri e\ngli impiegati già iscritti al Fondo Pensione Impiegati Agricoli (FIA\npensionistico) la contribuzione resta fissata nella misura paritetica di euro\n216,91 annui a carico del datore di lavoro e di euro 216,91 annui a carico\ndell’impiegato”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in data 1° settembre 2009 si è perfezionata l’operazione di fusione\nper incorporazione del Fondo pensione FIA nel Fondo pensione AGRIFONDO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a seguito della fusione sono sorti dubbi in merito alla corretta\ninterpretazione della norma contrattuale (art. 39, comma 4) che fissa la misura\ndella contribuzione per i quadri e gli impiegati già iscritti al Fondo\nPensione Impiegati Agricoli (FIA Pensionistico) che transitano ad AGRIFONDO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato, le Parti in epigrafe indicate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Precisano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che l’art. 39, comma 4, del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del\n4 giugno 2008 deve essere interpretato nel senso che la contribuzione in misura\nfissa ivi indicata resta ferma fino al 31 dicembre 2009 e che, a far data dal\n1° gennaio 2010, per gli impiegati iscritti ad AGRIFONDO a seguito di fusione\nla contribuzione è quella fissata al comma 3 del medesimo art. 39 (1,2 per\ncento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e 1,2 per\ncento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFAGRICOLTURA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLDIRETTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.I.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFEDERDIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato “D”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Verbale di accordo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale\ndell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele\n101,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Italiana Agricoltori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la CONFEDERDIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FISBA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che demanda alla\ncontrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema\ndi rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la\nsalute sul luogo del lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visto il “Protocollo d’Intesa”, allegato al Verbale di Accordo del\n13.11.1996 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 626\u002F94 così come\nmodificato dal d.lgs. n. 242\u002F96, non tengono adeguatamente conto delle\nparticolari caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle\nattività di lavoro nel settore agricolo, le Parti hanno convenuto con le norme\ndi seguito indicate, di dare attuazione alla definizione dei suddetti aspetti\nconcernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità\ndi esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli\norganismi paritetici da valere per i quadri, gli impiegati e gli operai\nagricoli e florovivaisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentante della sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che in base al 1° comma dell’art. 18 del decreto legislativo\n626\u002F94 in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante per la\nsicurezza, le Parti convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a - che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione\ncomplessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale\nsuperiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto\no designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle R.S.A., (o delle\nR.S.U.) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b - in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo,\npotranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza\nper le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e\u002Fo diverse di\nquelle di cui al punto precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di elezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la\nsicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In\ntal caso alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni\nsindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato e\u002Fo quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con\nl’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\ndovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di\nmaggiore durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio\nsegreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza\nnell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato\nche indeterminato, in servizio al momento della elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il\nquale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale\ndell’ elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al\ncomitato paritetico provinciale a cura del segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà\nsvolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei\ncompiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.\n626, permessi retribuiti annui pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700\ngg.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a\ntempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà\nproporzionato al periodo di permanenza nell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo\npotranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai\nrappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato,\nlettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel\npresente punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti,\naggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo n. 626\u002F94, si\nconcordano le seguenti procedure ed indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto\ndelle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di\nlavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al\nresponsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi\nincaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Nei casi in cui il decreto legislativo n. 626\u002F94 preveda, a carico del\ndatore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si\ndeve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertanto,\nconsulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la\ndisciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il\nrappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà\ndi formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di\nconsultazione secondo le previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni\ne la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1\ndell’art. 19 del decreto legislativo n. 626\u002F94. Lo stesso rappresentante ha\ndiritto di consultare ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi di cui\nall’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda nei casi previsti dal decreto\nlegislativo n. 626\u002F94 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire,\nanche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la\ndocumentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo\ndefiniranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di\ninformazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza designati nei\ncasi di cui al punto 1, lettera b.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall’art. 19 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 626\u002F94.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytrainingtxt\">\u003Cp>La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndelle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a\nquelli previsti per la loro normale attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore. Il\nprogramma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e\ndiritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del\nlavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure\ndi prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le\nParti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo\ndefiniranno le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza di\ncui alla lettera a) e b) del punto 1, nonché la distribuzione degli oneri\nrelativi al sostegno dell’attività formativa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a\ntempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al\nperiodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un\ntriennio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai\nfini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista\nuna integrazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riunioni periodiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 626\u002F94 le riunioni\nperiodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso\ne con un ordine del giorno scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della\nriunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o\ndi significative variazioni delle condizioni di prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>•Comitato paritetico nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi\ndi lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali\nfirmatarie del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione\ndel decreto legislativo n. 626\u002F94 in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee\nguida per la formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese\nin materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle\nnormative di cui al decreto legislativo n. 626\u002F94;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elaborando e proponendo alle Parti sociali linee guida, valutazioni e\npareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da\nproporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai\nfini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito\nmateriale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti ed\nimprenditori agricoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del presente\naccordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti convengono di adottare un regolamento per il funzionamento del\nComitato stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comitato paritetico provinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi\ndi lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali\nfirmatarie del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orientativamente tale Comitato avrà i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la\nformazione prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di\nsicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>•Formazione ed informazione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve\ndurata, la formazione ed informazione di cui agli articoli 21 e 22 del d.lgs.\nn. 626\u002F94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di\nlavoro di adeguato materiale informativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Norma di rinvio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento\na quanto previsto dal d.lgs. n. 626\u002F94 e successive modifiche ed\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato “E”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Protocollo d’intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali\nunitarie\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di costituzione e di funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1. Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali\nl'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050\ngiornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente,\nnonché nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse\ncaratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva,\nsingolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni\nsindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del\nCCNL1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le OO.SS. firmatarie del presente accordo o che comunque\naderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di\nelezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti a 4.050\ngiornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed\nespressamente a costituire RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 giornate\nrilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dai CCNL\nin materia di RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e\npiù di 4.050 giornate rilevate come sopra, l'iniziativa potrà essere assunta\nanche dalla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2. Composizione della RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU è composta per 2\u002F3 da rappresentanti eletti tra le liste presentate\nda tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre il\nresiduo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Associazioni\nfirmatarie del CCNL applicato, e la relativa copertura avviene mediante\nelezione o designazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti\nottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per\nquella riservata ai sindacati che abbiano stipulato il CCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 67% dei seggi (2\u002F3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al\nquoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in\nbase ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati\nche avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di\nparità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima\nnell'ordine di presentazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il restante 33% (1\u002F3) dei componenti sarà designato o eletto dalle\nAssociazioni sindacali che abbiano stipulato il CCNL applicato nell'azienda, in\nproporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA si impegnano a rispettare gli\naccordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quota. Qualora il\ncollegio sia unico, non ricorrendo i requisiti di cui all’art. 3, ma siano\npresenti impiegati e quadri, la quota del 33% sarà designata da FISBA, FLAI,\nUILA. In entrambi i casi, qualora una organizzazione non superi il 10% dei\nconsensi espressi dagli\u002Fdalle elettori\u002Frici non avrà diritto alla designazione\no elezione del proprio componente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso invece sia costituita l'area elettorale impiegati e quadri in base\nall'art. 3, il terzo riservato alle OO.SS. confederali si applica\nesclusivamente all'area elettorale operaia e sarà designato da FISBA, FLAI,\nUILA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere,\nattraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si costituirà una specifica area elettorale per gli impiegati e quadri\ncomunque, a partire dalla presenza in azienda di più di 5 impiegati e\nquadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati\ndisponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra\ncategoria giuridica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà\neffettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli\naddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4. Numero dei componenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel prot. d'intesa del 23.7.93, sotto il\ntitolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per\nle aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi\ndi lavoro, regionali, territoriali o aziendali, si procederà alla elezione\ndelle RSU nelle seguenti quantità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Azienda da 16 a 75 dipendenti 3 RSU più un ulteriore rappresentante in\npresenza di impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Azienda da 76 a 100 dipendenti 4 RSU più un ulteriore rappresentante in\npresenza di impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 RSU aggiuntiva ogni 25 dipendenti oltre i 100 addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al momento delle elezioni, la forza lavoro presente in azienda, deve\nessere superiore alle 15 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di\nesercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella\ntitolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro\nspettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti\nsalvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali\nstipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei\nlavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di assemblea\nretribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni\nlegislative e contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il\nCCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge 300\u002F70 (diritto di\nassemblea, permessi non retribuiti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai\ncontratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6. Compiti e funzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le RSU subentrano alle RSA ed ai\u002Falle loro dirigenti nella titolarità\ndei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle\ndisposizioni di legge e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>7. Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i loro poteri sono\nprorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere\nrieletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le associazioni sindacali\nintervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità\nstabilite dalla presente intesa unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla scadenza prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Frici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le\nfirme dovranno essere opportunamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o di interruzione del rapporto di lavoro di un\ncomponente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti\nappartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il componente dimissionario o decaduto per interruzione del rapporto di\nlavoro che sia stato nominato, per elezione o designazione, dalle associazioni\nstipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante\nnuova designazione da parte delle stesse associazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al\n50% degli stessi pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere al suo\nrinnovo, secondo le modalità previste dal presente patto unitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>8. Funzionamento della RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU oltre che dalla stessa, può essere convocata su richiesta di una o\npiù associazioni sindacali firmatarie del CCNL, o qualora lo richieda il 20%\ndei delegati, con avviso affisso e l'ordine del giorno, fatti salvi i casi di\neccezionale urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di un terzo\ndei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio della\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di grave e inconciliabile dissenso la questione viene demandata alle\nstrutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9. Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elettori tutti i lavoratori, operai, impiegati e quadri che al momento\ndella convocazione delle elezioni lavorano nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono eleggibili tutti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere di\ndurata non inferiore a 90 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>10. Delegati sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I delegati sindacali eletti nelle aziende a norma dei vigenti CCNL per le\nimprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e\ni doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>11. Rinvio all'Accordo quadro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le regole dell'accordo quadro CGIL, CISL e UIL e del Protocollo 23\u002F7\u002F93 non\nmodificate dal presente accordo quadro, sono applicabili anche se non\nespressamente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione del presente patto è vincolante per tutte le Parti che lo\nsottoscrivono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso comporta per la FISBA, FLAI, UILA e CONFEDERDIA, a non richiedere\nl'applicazione degli artt. di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende dove\ntale patto è applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende al di sotto dei 16 dipendenti restano in vigore le norme\ncontrattuali o di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari\ninterventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte seconda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina della elezione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1. Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni\nsindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della RSU,\ncongiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le\nelezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda\nmetterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione Aziendale. Il\ntermine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di\npubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata\nalla mezzanotte del quindicesimo giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2. Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo\nfavoriranno la più ampia partecipazione dei\u002Fdelle lavoratori\u002Frici alle\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Frici aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione\nelettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in\nordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi\na determinare nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3. Presentazione delle liste\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) associazioni sindacali firmatarie del presente patto unitario e del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati\u002Fe coloro che abbiano presentato la lista ed i\ncomponenti della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun\u002Fa candidato\u002Fa può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un\u002Fa candidato\u002Fa risulti compreso\u002Fa in più\ndi una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7 inviterà il\u002Fla lavoratore\u002Frice\ninteressato\u002Fa ad optare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei\u002Fdelle candidati\u002Fe per ciascuna lista non può superare di\noltre 1\u002F3 il numero dei\u002Fdelle componenti da eleggere nella RSU del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4. Commissione elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un\u002Fa lavoratore\u002Frice dall'unità\nproduttiva, non candidato\u002Fa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5. Compiti della Commissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo\nla sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici\ndelle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6. Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei\u002Fdelle candidati\u002Fe dovranno essere portate a conoscenza\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Frici, a cura della Commissione elettorale, mediante\naffissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data\nfissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>7. Scrutatori\u002Frici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei\u002Fdelle presentatori\u002Frici di ciascuna lista di designare\nuno\u002Fa scrutatore\u002Frice per ciascun seggio elettorale, scelto\u002Fa fra i\u002Fle\nlavoratori\u002Frici elettori\u002Frici non candidati\u002Fe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli\u002Flle scrutatori\u002Frici deve essere effettuata non oltre\nle 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>8. Segretezza del voto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9. Schede elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà\nestratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun\u002Fa elettore\u002Frice all'atto della\nvotazione dal\u002Fla Presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>10. Preferenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un\u002Fa candidato\u002Fa della\nlista da lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore\u002Frice mediante una\ncrocetta apposta a fianco del nome del\u002Fla candidato\u002Fa preferito\u002Fa, ovvero\nsegnando il nome del\u002Fla candidato\u002Fa preferito\u002Fa nell'apposito spazio della\nscheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>11. Modalità della votazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti\u002Fe gli\u002Fle aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto\ndelle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il\nnumero dei\u002Flle votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più\nluoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per\nconservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti\u002Fe i\u002Fle lavoratori\u002Frici mediante comunicazione nell'albo esistente presso\nle aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>12. Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente\naccordo e da un\u002Fa Presidente, nominato\u002Fa dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>13. Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli\u002Flle\nelettori\u002Frici aventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>14. Riconoscimento degli\u002Flle elettori\u002Frici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli\u002Fle elettori\u002Frici per essere ammessi\u002Fe al voto, dovranno esibire al\nPresidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di\ndocumento personale essi\u002Fe dovranno essere riconosciuti\u002Fe da almeno due\ndegli\u002Flle scrutatori\u002Frici del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto\nnel verbale concernente le operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>15. Compiti del\u002Fla Presidente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002Fla Presidente farà apporre all'elettore\u002Frice, nell'elenco di cui\nall’art. 14, la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>16. Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del\u002Fla Presidente del seggio il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi,\nprocederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò\nalmeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un\u002Fa\ndelegato\u002Fa della Commissione elettorale e di un\u002Fa delegato\u002Fa della\nDirezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>17. Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i\u002Fle componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne\ndà atto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun\u002Fa rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,\nsempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione datoriale\nterritoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>18. Comitato dei\u002Flle garanti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei\u002Flle garanti. Tale Comitato è composto, a\nlivello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle\norganizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un\nrappresentante dell'associazione datoriale locale di appartenenza, ed è\npresieduto dal\u002Fle Direttore\u002Frice dell'Uplmo o da un\u002Fa suo\u002Fa delegato\u002Fa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>19. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,\nuna volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto\ndirettamente alla direzione aziendale e per il tramite della locale\norganizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni\nsindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>20. Adempimenti dell'impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco\ndei\u002Flle dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e\nquanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>21. Clausola finale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle\nParti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato “F”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Regolamento per il funzionamento degli osservatori\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente regolamento viene convenuto tra le Parti al fine di consentire\nla funzionalità degli Osservatori, nonché per uniformarne le modalità\noperative a livello nazionale, regionale e provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Presidenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due\nanni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei\nlavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta\nal Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una\ndelle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante\ndei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei\nlavoratori e viceversa in caso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riunioni dell’Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la\npresenza di tutti i componenti dell’Osservatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire\nentro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è\nsufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le Parti costituenti\nsono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio\ne saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario\ncoordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede\ndell'Osservatorio medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive\nOrganizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante\nda parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno\no più membri dell’Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni\nsi sostituiranno temporaneamente ad essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compiti dell’Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti dell’Osservatorio sono quelli indicati dall’art. 5 del CCNL,\nfermo restando quanto già previsto dai Contratti territoriali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatività dell’Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede dell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità\ndelle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato “G”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Norma transitoria\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori dei titoli di studio, già determinati in cifra fissa dai contratti\nintegrativi, restano bloccati nelle rispettive misure e sono corrisposti, come\n“assegni ad personam”, unicamente agli impiegati in servizio alla data del\n1° agosto 1988 che ne abbiano diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeshipstxt\">\u003Ch2>Allegato “H”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO DEL SETTORE AGRICOLO PER LA DISCIPLINA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AI SENSI DEL D.LGS. N. 81\u002F2015\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti – confermando la scelta condivisa di valorizzare la\ncontrattazione collettiva applicandola a tutti i rapporti di lavoro dipendente,\nnonché l’importanza dell’apprendistato ai fini della formazione\nprofessionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro e\nconsiderata la revisione e razionalizzazione dei rapporti a contenuto formativo\na seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 167\u002F2011 (T.U. dell’apprendistato)\nex art. 55, lett. g) del d.lgs. n. 81\u002F2015 – definiscono qui di seguito gli\nelementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di\ndare attuazione a quanto previsto dall’art. 42, c. 5, del d.lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forma e contenuto del contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere\neffettuata a mezzo di atto scritto il quale specifichi: la durata del periodo\ndi apprendistato, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale,\nquello intermedio e quello finale, la qualifica contrattuale che potrà essere\nacquisita al termine del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla\nstipula del contratto e deve contenere anche l’indicazione del tutore o\nreferente aziendale. Esso sarà predisposto sulla base dello schema di cui\nall’allegato 1 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai\nsensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche\nlavoratori in mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la\npercentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si\napplicano le disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato, il contratto\ndi apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata\ninferiore a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"530\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Durata complessiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Prima\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Seconda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Terza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la terza area il contratto di apprendistato professionalizzante può\nessere instaurato limitatamente al livello professionale più elevato\ndell’area previsto dalla contrattazione provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"572\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"163\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Durata complessiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Quadri e Prima\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Seconda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Terza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Quarta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Quinta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del\ncontratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini\nconnessi ai benefici contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la\nnuova scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento del rapporto, le Parti possono recedere dal contratto\ndi apprendistato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato\nmotivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è\nsoggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto dalla contrattazione\ncollettiva per la categoria finale di destinazione al cui conseguimento è\nfinalizzato il contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio all’apprendista spettano le relative\nindennità secondo la disciplina generale prevista per la generalità dei\nlavoratori dipendenti e le integrazioni economiche previste dagli articoli 62 e\n63 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia ed infortunio all’apprendista spetta lo stesso\ntrattamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato, al netto delle\nerogazioni degli istituti previdenziali ed assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento e retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto\ncon contratto di apprendistato è così determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel terzo periodo: a livello di destinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti\nappartenenti alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti\ncontrattuali delle mensilità aggiuntive, delle festività, del TFR, delle\nferie e della bilateralità nazionale e territoriale con le stesse modalità\npreviste per gli operai a tempo indeterminato. Agli apprendisti impiegati\nspetta lo stesso trattamento previsto per gli impiegati a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in ogni caso vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per\nl’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 40 ore medie\nannue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia\nin possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità\ndell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o\nesterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e\ntrasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata\ndel triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità\ndell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle\nnecessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica\ncontrattuale da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula,\nanche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privilegiando\nla modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o\nspecializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria) ed in\naffiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di\nlavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In attesa\ndell’attuazione della normativa in materia di libretto formativo del\ncittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello\nschema di cui all’allegato 2 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM\n28\u002F02\u002F2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare\ncoadiuvante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il\nterritorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante –\ndefiniscono gli standard formativi per i profili professionali del settore\nagricolo come da allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali profili formativi – per ciascuno dei quali sono elencate le relative\ncompetenze tecnico-professionali generali e specifiche – possono essere\naggiornati e integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico del\nsistema bilaterale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 44, c. 5, del d.lgs. n. 81\u002F2015, i datori di lavoro\nagricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare\ncontratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le\nmansioni previste nell’area 1^ e 2^ di cui all’art. 31 del CCNL per gli\noperai agricoli e florovivaisti del 22\u002F10\u002F2014 e alle categorie 1^, 2^, 3^ e 4^\ndi cui all’art. 17 del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del\n19\u002F11\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, è\nconsentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio, dalla data di prima assunzione, entro 48 mesi. La\nprestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta\nnell’ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di\nsvolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata\nnon inferiore a 4 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo “Inquadramento e\nretribuzione”, l’inquadramento ed il trattamento economico dei lavoratori\nassunti con contratto di apprendistato a tempo determinato non può essere\ninferiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli operai: a quello previsto per il livello professionale minimo\ndell’Area di destinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli impiegati: a quello previsto per la 4^ categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di\napprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase\nstagionale in essere, sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso\nformativo per il ciclo stagionale successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare\nil diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella\nstagione successiva, con le modalità previste dalla contrattazione\nterritoriale; in attesa della definizione di tale modalità, il diritto di\nprecedenza è esercitato mediante invio al datore di lavoro di comunicazione\nscritta entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione è riproporzionata in relazione alla durata del\nsingolo rapporto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai apprendisti a tempo determinato non si applica l’art. 23 del\nCCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22\u002F10\u002F2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai apprendisti a tempo determinato possono essere retribuiti con le\nstesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente\nprima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81\u002F2015 continua ad applicarsi la\nnormativa del d.lgs. n. 167\u002F2011 fino alla loro naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le competenze della legislazione regionale e del Ministero\ndel lavoro attribuite dal d.lgs. n. 81\u002F2015, il presente accordo si applica, in\nquanto compatibile, anche all’apprendistato per la qualifica e per il diploma\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica, e all’apprendistato di alta formazione e\nricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo decorre dal 23 febbraio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, lì 23 febbraio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(allegato 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DATI AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione\nsociale_____________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice\nfiscale\u002FP.IVA_________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo sede\nlegale_________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo dell’unità operativa\ninteressata_________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono\u002FFax\u002FE-Mail_________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale\nrappresentante_______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cod. ATECO\n___________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DATI APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome e Cognome___________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice\nfiscale______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e Data di\nnascita______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residenza\u002FDomicilio_________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cittadinanza_______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)\n_______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono\u002FFax\u002FE-Mail_________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DATI RELATIVI ALLE ESPERIENZE FORMATIVE E DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi\n_____________\n__________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali esperienze lavorative\n________________________________________________\n__________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali periodi di apprendistato svolti dal ______ al _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ___________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ____________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ____________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) ___________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)\n____________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DATI CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione\n__________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL applicato\n_____________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata del periodo di formazione\n______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica contrattuale da\nconseguire____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progressione retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1^ periodo2^ periodo3^ periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mesi……………….……………….………………..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello ……………….……………….………………..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di lavoro□ T. indeterminato □ T. determinato (n. mesi\n…….)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale Sig.\u002FSig.ra\n________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice fiscale\n____________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di inquadramento (1) ______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anni di esperienza ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) nel caso non si tratti di un dipendente, precisare se titolare, socio o\nfamiliare coadiuvante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTENUTI FORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area delle competenze di base e trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla\nacquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non\nsuperiore a _____ ore per la durata del triennio secondo la disciplina\napplicabile in regione ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area delle competenze tecnico - professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare la formazione relativa alle competenze tecnico - professionali e\nspecialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale ai fini\ncontrattuali da conseguire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione sopra indicata riferita alle competenze tecnico-professionali\nè quella da attestare a conclusione dell’intero percorso formativo ed è\narticolata in quantità non inferiore ad un numero di ore medie annue pari a 40\nore ridotte a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo\ndi studio correlato al profilo professionale da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità\ndell’impresa per garantire il raggiungimento della specifica qualifica\ncontrattuale da conseguire sono svolte con la seguente modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□modalità d’aula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□modalità e-learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□modalità on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□modalità in affiancamento al tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione on the job (a fianco di altri lavoratori di livello\npari o superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate\na cura del datore di lavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e data______________Timbro e Firma del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma dell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(allegato 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome azienda\n__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partita IVA \u002F C.F. __________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TelefonoFaxMail ____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome e nome legale rappresentante\n______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome e nome del tutore aziendale\n________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome e nome apprendista\n_______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL applicato\n_____________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata del periodo di formazione _________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica contrattuale da\nconseguire____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ d’aula□ e-learning□ on the job□ in affiancamento al tutor\naziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"712\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"51\">\n  \u003Ccol width=\"203\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"172\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Data\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">n. ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contenuti\n        formativi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">firma apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">firma tutor\n        aziendale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"61\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"61\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"61\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"61\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"61\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Timbro e firma del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma dell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(allegato 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili formativi del settore agricolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che per profilo formativo deve intendersi l’insieme delle\ncompetenze\u002Fconoscenze culturali e scientifiche a carattere trasversale, nonché\ntecnico professionali che l’apprendista deve raggiungere attraverso un\npercorso formativo esterno o interno all’impresa, si è ritenuto di definire\ni profili formativi di settore per gruppi di figure professionali aventi\nesigenze omogenee in termini di conoscenze sulle quali costruire le proprie\ncompetenze nell’esercizio dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo del singolo apprendista trova puntuale collocazione\nnel piano formativo individuale e dovrà essere attuato, con l’obiettivo del\nraggiungimento delle competenze di base trasversali e tecnico professionali\nspecifiche, attraverso l’offerta formativa territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione formale – competenze di base trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere trasversale ha contenuti comuni per tutti\ngli apprendisti, contrariamente a quella di carattere professionalizzante che\nprevede contenuti specifici in relazione alle competenze\u002Fconoscenze da\nacquisire funzionali al gruppo di appartenenza come sopra definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze di base trasversali richieste sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare le competenze e le risorse personali, anche in relazione al\nlavoro e al ruolo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna\ne\u002Fo esterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa (dei rispettivi settori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali fondamenti economici e commerciali\ndell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le condizioni e i fattori fondamentali di redditività\ndell’impresa (produttività, efficacia e efficienza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il contesto di riferimento di un’impresa (clienti e\nfornitori, reti, mercato di riferimento, moneta europea, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, al\nmercato e alla soddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare le competenze imprenditoriali e di auto-imprenditorialità\nanche in forma associata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principi fondamentali della disciplina legislativa del\nrapporto di lavoro e i principali istituti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza sul lavoro (misure collettive)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali fattori di rischio per la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione formale – competenze a carattere professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di competenze\u002Fconoscenze riconducibili ai seguenti gruppi di\nprofili formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area multifunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto conduzione macchine agricole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in impresa multifunzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area produzione animale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in aziende da latte e lattiero casearie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in allevamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area produzione vegetale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in aziende viti-vinicole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in aziende orto-floro-frutticole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO CONDUZIONE MACCHINE AGRICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche delle principali attività meccanizzate (dai\nsistemi di lavorazione dei terreni alla raccolta meccanizzata dei prodotti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche, modalità di funzionamento e manutenzione\ndelle macchine agricole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore nelle varie operazioni colturali meccanizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN IMPRESA MULTIFUNZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere la realtà produttiva, ambientale, paesaggistica e ricreativa\ndel territorio locale e relative opportunità di valorizzazione del territorio\ne del patrimonio rurale e forestale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di manipolazione, trasformazione, conservazione,\nesposizione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti tipici del\nterritorio e relative norme di sicurezza alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le norme ed i regolamenti che disciplinano le attività di\nservizio a favore della collettività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli elementi di base di almeno una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali sistemi di produzione agricola vegetale\ntradizionale, integrata e biologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali elementi di produzione animale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN AZIENDE DA LATTE E LATTIERO CASEARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli elementi essenziali del ciclo biologico e comportamento\nriproduttivo delle specie da allevamento e le modalità specifiche di governo,\ncura e mungitura delle fattrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti\nloro trattamento, conservazione e somministrazione bilanciata (dieta)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di diagnosi, prevenzione e cura della patologie\nanimali più diffuse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le procedure di fecondazione, selezione e miglioramento\ngenetico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli elementi essenziali dei processi di caseificazione,\nconservazione e igiene dei derivati del latte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore in operazioni di governo del bestiame e produzione dei derivati del\nlatte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN ALLEVAMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche delle specie da allevamento, tipologie,\nmodalità specifiche di allevamento, di cura ed alimentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti\nloro trattamento e conservazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il comportamento riproduttivo e produttivo delle specie da\nallevamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore in operazioni di governo degli animali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN AZIENDE VITI-VINICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il ciclo vegetativo della vite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le principali forme di allevamento e le tecniche colturali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di diagnosi, prevenzione e trattamento delle\npatologie della vite più diffuse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le principali tecniche enologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il funzionamento delle macchine di cantina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il funzionamento delle macchine per l’imbottigliamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di gestione dei flussi di ingresso, di uscita e di\nstoccaggio delle merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN AZIENDE ORTO-FLORO-FRUTTICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il ciclo vegetativo delle principali varietà colturali\norticole-frutticole e floricole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le principali tecniche di impianto selezione, trapianto,\ninnesto, ibridazione e modalità e tempi di potatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di diagnosi, prevenzione e trattamento delle\npatologie vegetali più diffuse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali modelli di automazione in serra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e le tecniche di preparazione delle miscele per\ntrattamenti fitosanitari e di irrigazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore in operazioni che prevedono la manipolazione di prodotti chimici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di competenze\u002Fconoscenze riconducibili ai seguenti gruppi di\nprofili formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto area contabile, amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto area informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto area della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto area contabile – amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software\napplicativi, in particolare per le operazioni di calcolo e di video\nscrittura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio\ncartaceo ed elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere una adeguata conoscenza delle normative e delle procedure da\napplicare in materia di dichiarazioni fiscali, contabilità generale e IVA,\nsistemi di pagamento e\u002Fo contrattualistica relativa alle operazioni che si\nsvolgono con clienti e fornitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisire le conoscenze e compilare documenti contabili o lettere di\nnatura contabile\u002Famministrativa\u002Ffiscale, moduli e distinte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare i principi di amministrazione e gestione del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto area informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le misure di sicurezza individuale e di\ntutela ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e gestire i processi relativi alle operazioni da effettuare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere la struttura hardware di un elaboratore elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare i principi della programmazione, i “linguaggi\ninformatici” e la terminologia “tecnica” della propria area di\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i\nmezzi periferici che interagiscono con il sistema operativo principale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e applicare le tecniche in materia di sicurezza informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto area della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche fondamentali di direzione, amministrazione e\ngestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e\ncommercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, ivi comprese le funzioni\ncontabili e quelle relative all’amministrazione del personale addetto alla\nproduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti tecnici e le tecnologie di\nlavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare misure di sicurezza e di protezione individuale e\ndi tutela ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare le tecniche fondamentali di coltura,\nsull’alimentazione degli animali d’allevamento, sul controllo qualitativo\ndelle produzioni agroalimentari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche in materia di misura e di stima,\ndi divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e\nzootecniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare le tecniche di valutazione dei danni alle colture,\nla stima di scorte e dei miglioramenti fondiari, la valutazioni degli\ninterventi fitosanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare le tecniche di progettazione e collaudo di opere\ndi miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative\ncostruzioni secondo le tecnologie del momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato “I”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>Le Parti, considerata la rilevante e crescente incidenza dell’occupazione\nfemminile in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con\nparticolare riferimento alle categorie dei quadri e degli impiegati e tenuta\npresente altresì l’esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le\ngaranzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai\ndalla rispettiva contrattazione collettiva,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si impegnano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a integrare la Commissione nazionale paritetica per le “pari\nopportunità” di cui all’art. 8 del CCNL per gli operai agricoli e\nflorovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei\ndatori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella\nCommissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente\ncontratto collettivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato “L”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio\nlegislativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui agli artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81\u002F2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale\ndel lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale – sempre\npresente nel settore primario – si è nel tempo significativamente ampliato,\nestendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una\nstagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all’allargamento\ndelle attività connesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla particolarità del settore agricolo le Parti, in\nattuazione dei rinvii legislativi alla contrattazione nazionale previsti dagli\nartt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81\u002F2015, concordano che la\ndisciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui agli art.\n19 comma 2 e 21 comma 2 del d.lgs. 81\u002F2015, e la disciplina sul numero\ncomplessivo dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 23 comma 1 del\nd.lgs. 81\u002F2015, non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali\ndefinite dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni,\nanche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle\nesigenze dell’organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche\npeculiari del comparto aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui ai\ncitati artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81\u002F2015, non trova\napplicazione per i contratti di lavoro riconducibili all’attività stagionale\nin senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi\ndell’anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a\nrispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle\nvariazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e\nconsolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo - pubblicitarie per\nun periodo di tempo limitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano di seguito le\nfattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione,\nspedizione e\u002Fo commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere,\nmostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e\ncommercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività connesse all’ospitalità, alla somministrazione di pasti e\nbevande, all’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di\nattività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché\nescursionistiche e di ippoturismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Confagricoltura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Confederdia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Coldiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"ONCERISE2_trigger":52,"contracttrialperiod":56,"apprenticeshipstxt":60,"cbadate_start":64,"ONCERISE_trigger":68,"cbasignmultiple":70,"dayspweek":74,"hourspweek_select":78,"tradeunleavdays":82,"GENEQ_trigger":86,"eqpromotion":90,"trainingfund":92,"monitoring":96,"pensionfund":100,"code_application":104,"OVERTIME_trigger":108,"healthcareaccess":111,"apprenticeships":115,"COMMUTE_trigger":119,"SUNDAY_trigger":123,"cbamemtrad":127,"healthandsafetytraining":131,"legalassistance_trigger":135,"sundayallowancetype":139,"healthandsafetypolicy":143,"contracttrial":147,"sicknesspay":151,"healthandsafetytrainingtxt":155,"hourspday_select":159,"schedulesrestpw":163,"shiftallowancetype1":167,"paidpaternityleave":170,"tempagency":174,"PAIDLEAV_trigger":178,"NOCTPREM_trigger":182,"JOBTYPE_descriptions":185,"LOWWAGE_trigger":189,"MAXHOURS_trigger":193,"PAYSCALES_trigger":197,"bankholidays2":201,"SENIOR_trigger":205,"mealvouchers":209,"trainingprogrammes":213,"paidmaternityleave":217,"WAGES_trigger":221,"JOBTITLE_trigger":225,"contractseverancepay":229,"jobsecuritymothers":233,"disabilitypaytxt":237,"deathrelatives":241,"funeralpay":245,"childcare":249,"marriage":253,"strikes_trigger":257,"STRUCINCR_trigger":261},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Le Parti, considerata la rilevante e cre","Le Parti, considerata la rilevante e crescente incidenza dell’occupazione\nfemminile in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con\nparticolare riferimento alle categorie dei quadri e degli impiegati e tenuta\npresente altresì l’esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le\ngaranzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai\ndalla rispettiva contrattazione collettiva,\n\n\n\nsi impegnano\n\n\n\na integrare la Commissione nazionale paritetica per le “pari\nopportunità” di cui all’art. 8 del CCNL per gli operai agricoli e\nflorovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei\ndatori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella\nCommissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente\ncontratto collettivo.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","•Infortunio L'impiegato in stato di info","•Infortunio\n\n\n\nL'impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento\neconomico:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anni di anzianità\n\n        presso l'azienda\n      \n      Corresponsione stipendio\n\n        mensile fino a mesi\n      \n      Corresponsione mezzo stipendio mensile\n        fino a mesi\n      \n    \n    \n      \n          inferiore a 5 anni\n          \n        \n      \n      3\n      \n      3\n      \n    \n    \n      \n          da 5 a 10 anni\n          \n        \n      \n      5\n      \n      5\n      \n    \n    \n      \n          oltre i 10 anni\n          \n        \n      \n      6\n      \n      6\n      \n    \n  \n\n",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"ONCERISE2_trigger","Art. 31 – Tredicesima e quattordicesima ","Art. 31 – Tredicesima e quattordicesima mensilità\n\n\n\nGli impiegati agricoli hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a\nmensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di\ndicembre e agosto.\n\n\n\nLa 13a mensilità deve essere corrisposta all'impiegato entro il 15\ndicembre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto; dette mensilità\naggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di\ncessazione del rapporto nel corso dell'anno.\n\n\n\nIn quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità\naggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione\ndel rapporto stesso.\n\n\n\nLa corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso\ndi recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"contracttrialperiod","Per i rapporti di lavoro instaurati a de","Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° dicembre 2012 il\nperiodo di prova è fissato in mesi 6 per i quadri e gli impiegati di 1a e 2a\ncategoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli\nimpiegati di 5a e 6a categoria.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"apprenticeshipstxt","Allegato “H” ACCORDO DEL SETTORE AGRICOL","Allegato “H”\n\nACCORDO DEL SETTORE AGRICOLO PER LA DISCIPLINA\n\nDELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE\n\nAI SENSI DEL D.LGS. N. 81\u002F2015",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbadate_start","Art. 3 – Decorrenza, durata del contratt","Art. 3 – Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di\nrinnovo\n\n\n\nIl presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente\npreviste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 e si\nintende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a\nmezzo raccomandata A.R., da una delle Parti contraenti almeno 6 mesi prima\ndella scadenza.\n\n\n\nLa parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue\nproposte 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di\nricevimento.",{"bindId":69,"name":54,"text":55},"ONCERISE_trigger",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"cbasignmultiple","la Confederazione Generale dell’Agricolt","la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, rappresentata dal\nPresidente Dott. Mario Guidi, assistito dai signori Marco Psetto, responsabile\ndel settore sindacale, Dott. Luigi Mastrobuono, direttore generale, Dott.\nRoberto Caponi, direttore dell’area sindacale, Dott.ssa Gaetana Pagano, Dott.\nGianpiero Del Vecchio, Dott. Daniele Lenci, funzionari dell’Area sindacale\n\n\n\nnonché dai componenti la delegazione confederale, Dott.ssa Laura Galvani,\nAvv. Massimo Mazzanti, Dott. Massimo Terreni, Dott. Serafino Bertuletti, Dott.\nSandro Gambuzza, Dott.ssa Annalisa Paci e Avv. Michelangelo De Benedittis\n\n\n\ncon la partecipazione\n\n\n\ndella Federazione Nazionale Proprietari Conduttori in Economia,\nrappresentata dal Presidente Dott. Luca Giannozzi, assistito dal segretario\nDott. Alberto Savoia\n\n\n\ndella Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, rappresentata\ndal Presidente Dott.ssa Maria Ausilia Bianchessi, assistita dal segretario\nDott.ssa Tiziana Di Gangi\n\n\n\ndella Federazione Nazionale dell’Impresa Familiare Coltivatrice,\nrappresentata dal Presidente Dott. Roberto Poggioni, assistito dal segretario\ndal Rag. Carlo Rosati\n\n\n\ndella Unaitalia, rappresentata dal Presidente rappresentata dal Presidente\nDott. Aldo Muraro, assistito dal responsabile del servizio sindacale Dott.\nGiorgio Cammarota\n\n\n\nla Confederazione Nazionale Coldiretti, rappresentata dal Presidente Roberto\nMoncalvo, in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti, assistito\ndai signori Vice Presidenti Gennaro Masiello, Ettore Prandini e Mauro Tonello\nresponsabile del settore sindacale, dai signori membri della Giunta esecutiva\nGabriele Calliari, David Granieri, Tulio Marcelli, Pietro Santo Molinaro e\nPiergiorgio Quarto, dal Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, dal Capo Area\nGestione del Personale Lavoro e Relazioni Sindacali Romano Magrini assistito da\nFederico Borgoni\n\n\n\nla Confederazione Italiana Agricoltori – C.I.A., rappresentata dal\nPresidente …",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"dayspweek","La mezza giornata o la intera giornata l","La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il\nsabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro\nstraordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle\nferie.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"hourspweek_select","Art. 18 – Orario di lavoro Con decorrenz","Art. 18 – Orario di lavoro\n\n\n\nCon decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è\nstabilito in 39 ore settimanali.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"tradeunleavdays","Gli impiegati eletti delegati aziendali,","Gli impiegati eletti delegati aziendali, sempre per l'espletamento delle\nloro funzioni, hanno diritto di fruire di permessi retribuiti nel limite\nmassimo di una giornata per ogni mese; tali permessi possono essere cumulabili\nentro il periodo massimo di un semestre. I dirigenti sindacali di cui sopra\nhanno altresì diritto a permessi non retribuiti in misura non superiore a otto\ngiorni all'anno per motivi di cui al precedente comma.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"GENEQ_trigger","Art. 15 – Pari opportunità In armonia co","Art. 15 – Pari opportunità\n\n\n\nIn armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n.\n198 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti riconoscono l’esigenza\ndi dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari\nopportunità uomo - donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle\nqualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono\nun’effettiva parità di opportunità nel lavoro.",{"bindId":91,"name":46,"text":47},"eqpromotion",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"trainingfund","•Il Fondo interprofessionale per la form","•Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura,\ndenominato For.Agri, di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388\nè alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30 per cento di cui\nall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle quote\nassegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso\ncontributo.\n\n\n\nIl Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o\nindividuali concordati tra le Parti sociali, nonché eventuali ulteriori\niniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani\nconcordate tra le Parti.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"monitoring","•Comitato paritetico nazionale È istitui","•Comitato paritetico nazionale\n\n\n\nÈ istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi\ndi lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali\nfirmatarie del presente accordo.\n\n\n\nTale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione\ndel decreto legislativo n. 626\u002F94 in particolare:\n\n\n\n•promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee\nguida per la formazione;\n\n\n\n•elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese\nin materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle\nnormative di cui al decreto legislativo n. 626\u002F94;\n\n\n\n•elaborando e proponendo alle Parti sociali linee guida, valutazioni e\npareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da\nproporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;\n\n\n\n•proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai\nfini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito\nmateriale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti ed\nimprenditori agricoli;\n\n\n\n•eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del presente\naccordo;\n\n\n\n•le Parti convengono di adottare un regolamento per il funzionamento del\nComitato stesso.\n\n\n\n•Comitato paritetico provinciale\n\n\n\nÈ istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi\ndi lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali\nfirmatarie del presente accordo.\n\n\n\nOrientativamente tale Comitato avrà i seguenti compiti:\n\n\n\n•raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;\n\n•\n\n•raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la\nformazione prevista;\n\n•\n\n•promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di\nsicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori\ndipendenti.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"pensionfund","Art. 39 – Fondo di previdenza complement","Art. 39 – Fondo di previdenza complementare\n\n\n\nIl Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole\ne affini è Agrifondo.\n\n\n\nPossono iscriversi ad Agrifondo tutti i quadri e gli impiegati cui si\napplica il presente CCNL.\n\n\n\nLa contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura del 1,2 per cento\ndella retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e del 1,2 per cento\ndella retribuzione imponibile a carico del lavoratore (Allegato “C”,\nAccordo del 25 gennaio 2010).",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"code_application","Visto il decreto legislativo 19 settembr","Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che demanda alla\ncontrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema\ndi rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la\nsalute sul luogo del lavoro;",{"bindId":109,"name":110,"text":110},"OVERTIME_trigger","•lavoro straordinario30%",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"healthcareaccess","Art. 38 – Fondo Sanitario Impiegati Agri","Art. 38 – Fondo Sanitario Impiegati Agricoli\n\n\n\nLe Parti firmatarie del presente contratto hanno istituito un Fondo per la\nerogazione delle prestazioni integrative sanitarie denominato Fondo Sanitario\nImpiegati Agricoli (FIA Sanitario).\n\n\n\nSono iscritti al Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli\nimpiegati ai quali si applica il presente contratto.\n\n\n\nLa rinuncia deve essere inviata al Fondo e al datore di lavoro entro sei\nmesi dalla data di assunzione e vale fino a eventuale revoca.\n\n\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo del datore di lavoro per\nl’iscrizione al Fondo, è di euro 470,00 complessivi annui.\n\n\n\nDalla medesima data il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di\neuro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo\nmedesimo.\n\n\n\nIl datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera\ncontribuzione dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui\nla prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno,\ntrattenendo semestralmente sulla retribuzione del dipendente la quota\ncontributiva anticipata per il medesimo.\n\n\n\nÈ altresì consentito effettuare il versamento tramite la procedura di\nautodenuncia contributiva della Fondazione ENPAIA, con le stesse modalità e\nscadenze previste per i contributi obbligatori.\n\n\n\nLe modalità dell'iscrizione e quelle relative alla erogazione delle\nprestazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a\ncura del Fondo.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"apprenticeships","Art. 13 – Apprendistato professionalizza","Art. 13 – Apprendistato professionalizzante o di mestiere\n\n\n\nLe Parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei\ngiovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono, con\nl’Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina\ndell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato “H”), gli\nelementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di\ndare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 81\u002F2015.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"COMMUTE_trigger","Qualora il tragitto tra il Comune di res","Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell'impiegato ed il centro\naziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di\ntrasporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo\nabbonamento mensile.\n\n\n\nL'importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di\nandata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro.\n\n\n\nTra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rimborso\nforfettario delle spese per il mezzo di trasporto.\n\n\n\nIl rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore\ndi lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo\ndi trasporto.\n\n\n\nAnalogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzidetto nel\ncaso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell'alloggio aziendale\nabbiano volontariamente lasciato tale alloggio.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"SUNDAY_trigger","Se per esigenza dell'azienda fosse richi","Se per esigenza dell'azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella\ndomenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative\nin altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica,\nall'impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall'art. 19 per il lavoro\nfestivo.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"cbamemtrad","la Federazione Nazionale dei Dipendenti ","la Federazione Nazionale dei Dipendenti Impiegati dell’Agricoltura\n(Federdia), rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Confederdia Giuseppa\nBassi e dai Sigg. Cosimo De Leva, Leonardo Di Blasi, Eddy Facca, Alessandra\nManganelli, Andrea Mongillo, Massimo Migliorini, Mario Nucci, Loredana Pesoli,\nMaria Salamone, Ademaro Tinagli, Nicola Vetta, Salvatore Vitale e Sabatino\nVono, componenti la delegazione\n\n\n\nla Federazione Nazionale dei Quadri dell’Agricoltura (Agri-Quadri),\nrappresentata dal Vice Presidente Nazionale Confederdia Giovanni Arretini e dai\nSigg. Renato Baret, Salvatore Cannella, Marisa Ceccarelli, Gabriele Chiarici,\nNicola Cossu, Gabriel Forni, Giuseppe Giacalone, Fausto Giovinetti, Giancarlo\nGragnoli, Annunziata Macci, Agostino Mafucci, Mario Simonelli e Ugo Tanchis\ncomponenti la delegazione\n\n\n\ncon l’assistenza della Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e\nImpiegati dell’Agricoltura (Confederdia), rappresentata dal Presidente\nClaudio Paitowsky, dal Vice Presidente Tommaso Brandoni e dal Direttore Silvia\nVannucci\n\n\n\nla Flai-Cgil, rappresentata dal Segretario Generale Ivana Galli, dai\nSegretari nazionali Giovanni Mininni, Marco Bermani, Ivano Gualerzi, Mauro\nMacchiesi e Sara Palazzoli; Davide Fiatti del Dipartimento agricoltura\nnazionale e dalla delegazione trattante composta da Giusi Angheloni, Giuseppe\nCappucci, Giuseppe Deleonardis, Federico Menzio, Renzo Pellizzon, Rosa Russo,\nAda Sinimberghi, Caterina Vaiti, Giancarlo Venturini, Salvatore Tripi assistiti\ndal Segretario Generale Confederale Nazionale Susanna Camusso\n\n\n\nla Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario generale Luigi Sbarra e dai\nSegretari nazionali Fabrizio Colonna, Silvano Giangiacomi, Attilio Cornelli e\nMohamed Saady, assistiti dai signori Stefano Faiotto e Giovanni Mattoccia e\ndalla delegazione trattante costituita dai signori Alessandro Collevecchio,\nStefan Federer, Michele Sapia, Raffaele Tangredi, Daniele Saporetti, Claudia\nSacilotto, Claudio Tomarelli, Davide Piazzi, Massimiliano Albanese, Giuseppe\nGiorgetti, Evaristo Ghia, Paolo Frascella, Francesco Piras, Calogero Cipriano,\nPatrizio Giorni, Fulvio Bastiani, Dario Bruschi, Mauro Filippi, Andrea\nZanin,\n\n\n\nla Uila-Uil, rappresentata dal Segretario generale Stefano Mantegazza, dai\nSegretari Nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari, Pietro Pellegrini, dal Tesoriere Enrico Tonghini, dai componenti la\ndelegazione trattante: Teresa Annunziata, Fabrizio De Pascale, Maria Laurenza,\nMassimo Lombardi, Sandro Mantegazza, Maurizio Matrascia, Alice Mocci,\nGiuseppina Pascucci, Raffaella Sette, Giuseppe Sorino, Eleonora Tomba,\nFrancesca Torregrossa, Alberto Battaglino, Pietro Buongiorno, Delfino Coccia,\nMichele D’Agostino, Maria Concetta Di Gregorio, Gaia Garau, Giuliano Grossi,\nPier Paolo Guerra, Leonardo Lippa, Triestina Maiolo, Antonino Marino, Antonio\nMattei, Antonio Merlino, Sergio Modanesi, Gerardo Nardiello, Laura Pagliara,\nRaffaele Primiani, Emilio Saggese, Nicola Storti, Stefano Tedeschi",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"healthandsafetytraining","•Formazione ed informazione dei lavorato","•Formazione ed informazione dei lavoratori\n\n\n\nLe Parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve\ndurata, la formazione ed informazione di cui agli articoli 21 e 22 del d.lgs.\nn. 626\u002F94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di\nlavoro di adeguato materiale informativo.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"legalassistance_trigger","•Responsabilità civile verso terzi Il da","•Responsabilità civile verso terzi\n\n\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i\npropri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile\nverso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni\ncontrattuali.\n\n\n\nA tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza\nassicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le\ncorrelative quote di premi a carico della azienda saranno formalizzate in\napposito separato accordo tra le Parti.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"sundayallowancetype","•lavoro festivo50% •lavoro straordinario","•lavoro festivo50%\n\n•lavoro straordinario festivo60%",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"healthandsafetypolicy","Art. 40 – Tutela della salute Agli impie","Art. 40 – Tutela della salute\n\n\n\nAgli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e\ngli accordi collettivi stipulati dalle Parti (Allegato “D”, Verbale di\nAccordo 18 dicembre 1996).",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"contracttrial","Art. 9 – Periodo di prova Il periodo di ","Art. 9 – Periodo di prova\n\n\n\nIl periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di questo\nl’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal\npresente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui\nl’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a\nsvolgere.\n\n\n\nIl periodo di prova è fissato in mesi 4 per i quadri e gli impiegati di 1a,\n2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria.\n\n\n\nPer i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° dicembre 2012 il\nperiodo di prova è fissato in mesi 6 per i quadri e gli impiegati di 1a e 2a\ncategoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli\nimpiegati di 5a e 6a categoria.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"sicknesspay","•Malattia L'impiegato in stato di malatt","•Malattia\n\n\n\nL'impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento\neconomico:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anni di anzianità\n\n        presso l'azienda\n      \n      Corresponsione stipendio\n\n        mensile fino a mesi\n      \n      Corresponsione mezzo stipendio mensile\n        fino a mesi\n      \n    \n    \n      \n          inferiore a 5 anni\n          \n        \n      \n      3\n      \n      3\n      \n    \n    \n      \n          da 5 a 10 anni\n          \n        \n      \n      5\n      \n      5\n      \n    \n    \n      \n          oltre i 10 anni\n          \n        \n      \n      6\n      \n      6\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nAgli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell'arco\ndi tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di\nassenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"healthandsafetytrainingtxt","La formazione dei rappresentanti per la ","La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndelle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a\nquelli previsti per la loro normale attività.\n\n\n\nTale formazione dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore. Il\nprogramma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e\ndiritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del\nlavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure\ndi prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le\nParti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo\ndefiniranno le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza di\ncui alla lettera a) e b) del punto 1, nonché la distribuzione degli oneri\nrelativi al sostegno dell’attività formativa stessa.\n\n\n\nPer i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a\ntempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al\nperiodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un\ntriennio.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"hourspday_select","La suddivisione dell'orario ordinario di","La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della\nsettimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale\norario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla\npeculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di\nparticolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"schedulesrestpw","Art. 20 – Riposo settimanale Gli impiega","Art. 20 – Riposo settimanale\n\n\n\nGli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di\nnorma in coincidenza con la domenica.",{"bindId":168,"name":169,"text":169},"shiftallowancetype1","•lavoro festivo50%",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"paidpaternityleave","In occasione della nascita, dell’adozion","In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o\ndell’affidamento pre-adottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo\npre-adottivo) è riconosciuto all’impiegato un giorno di permesso\nretribuito.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"tempagency","Art. 14 – Contratto di somministrazione ","Art. 14 – Contratto di somministrazione di lavoro\n\n\n\nIl contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati\nagricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale\nd’intesa (allegato “B”).\n\n\n\nImpegno a verbale\n\n\n\nLe Parti si impegnano a rivedere, entro il 31 dicembre 2018, il Protocollo\nnazionale d’intesa per il contratto di somministrazione di lavoro al fine di\nadeguarlo alle mutate esigenze del mercato del lavoro agricolo e\ndell’organizzazione produttiva.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"PAIDLEAV_trigger","Art. 22 – Ferie L’impiegato ha diritto, ","Art. 22 – Ferie\n\n\n\nL’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la\nstessa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie retribuite di\ngiorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art.\n18.",{"bindId":183,"name":184,"text":184},"NOCTPREM_trigger","•lavoro notturno50%",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"JOBTYPE_descriptions","Gli impiegati agricoli si classificano i","Gli impiegati agricoli si classificano in sei categorie, rispettivamente le\nprime tre di concetto e le ultime tre d’ordine. Mentre per i primi, nello\nsvolgimento delle mansioni loro affidate, vi è più o meno presente autonomia\ndi concezione e potere d’iniziativa, per i secondi non vi è alcuna autonomia\ndi concezione e apporto di iniziativa.\n\n\n\n1a categoria\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria gli impiegati che, non investiti dei poteri\ne delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il\ndatore di lavoro o con il dirigente o con il quadro all’organizzazione e\ngestione generale, tecnica e\u002Fo amministrativa e\u002Fo commerciale dell’azienda,\ncon autonomia di concezione e potere d'iniziativa.\n\n\n\nProfili\n\n\n\nDirettori tecnici, amministrativi, commerciali, di produzione e altre figure\ncon analoghe caratteristiche e funzioni.\n\n\n\nNelle aziende di servizi rientra in tale 1° categoria il direttore del\ncentro elaborazione dati.\n\n\n\nRientrano nella 1° categoria gli “agenti” che, pur assunti con tale\nqualifica, collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il\ndirigente nell’ipotesi di aziende prive di direttori e ai quali siano\naffidati dal medesimo titolare dell’impresa poteri e incombenze propri di\ndetta 1a categoria e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e\npotere di iniziativa, all’organizzazione e gestione generale tecnica e\u002Fo\namministrativa dell’azienda.\n\n\n\nAnalogamente, nelle aziende vitivinicole rientrano nella 1a categoria quegli\n“enologi” che collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con\nil dirigente, nell’ipotesi di aziende prive di direttore e che provvedono,\nquindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le\noperazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.\n\n\n\n2a categoria\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria gli impiegati che, alle dirette dipendenze\ndel datore di lavoro o del dirigente o del direttore, senza autonomia di\nconcezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione\ntecnica e\u002Fo amministrativa e\u002Fo commerciale dell’azienda, o di parte di essa,\ncon corrispondente responsabilità tecnica e\u002Fo amministrativa e\u002Fo\ncommerciale.\n\n\n\nProfili\n\n\n\nCapo reparto, Capo ufficio tecnico, commerciale, vendite, amministrativo.\n\n\n\nAgente: l’impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione\nprestabilito, l’esecuzione dei relativi lavori da parte del personale\ndipendente; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui,\nagli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, etc., alle vendite dei prodotti,\nalla compravendita del bestiame; provvede altresì, su autorizzazione del\ndatore di lavoro o di chi per lui, all’assunzione e ai licenziamenti del\npersonale operaio o dei coloni; che è incaricato della tenuta dei primi libri\ncontabili.\n\n\n\nEnologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o\nbevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura,\nfermentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle\nvinacce stabilendo modalità e tempi dell’effettuazione dei travasi. Accerta,\nanche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla\ngradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda\nalcolica.\n\n\n\nProgettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti di\nparchi e giardini.\n\n\n\nAnalista CED: l’impiegato che effettua le analisi e gli studi per\nindividuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali\nattraverso l’uso dell’elaborazione. Programma le risorse necessarie per le\nvarie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti nelle\naziende. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i\nresponsabili delle singole funzioni, gli “input” e gli “output” del\nsistema informativo, nonché la forma, la periodicità e i supporti\nrelativi.\n\nAnalista: l’impiegato che effettua le analisi dei terreni dell’azienda\ne\u002Fo quelle di laboratorio, riguardanti i prodotti agricoli e\u002Fo il controllo dei\nprodotti impiegati in azienda.\n\n\n\nRicercatore: l’impiegato che opera su programmi e\u002Fo progetti di ricerca\nagronomica dell’azienda, partecipando alla loro realizzazione.\n\n\n\nResponsabile commerciale della programmazione, promozione e valorizzazione\ndelle attività agrituristiche, in possesso di idoneo titolo di studio e\u002Fo di\nqualificazione professionale.\n\n\n\n3a categoria\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria gli impiegati che, in esecuzione delle\ndisposizioni loro impartite e quindi senza autonomia di concezione e potere di\niniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministrativo, commerciale,\nlogistico in relazione alla loro specifica competenza professionale e che\nrispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti\nloro affidati.\n\n\n\nProfili\n\n\n\nSottoagenti – contabili – impiegati amministrativi o commerciali –\naiuto enologo – corrispondente in lingue estere.\n\n\n\nGuida turistica, in possesso di abilitazione ai sensi delle vigenti\ndisposizioni legislative e regolamentari.\n\n\n\nImpiegato addetto ai controlli di qualità, alla tracciabilità,\nrintracciabilità e origine dei prodotti.\n\n\n\n4a categoria\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria gli impiegati che, sotto la guida del datore\ndi lavoro o dei loro superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di\noperazioni contabili, amministrative, commerciali e simili, nonché per il\ndisbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione\ndei prodotti.\n\n\n\nProfili\n\n\n\nAddetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti – operatori\nCED – disegnatori tecnici – magazzinieri, anche di aziende vitivinicole,\ncioè gli impiegati cui è affidato il coordinamento delle attività del\nmagazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico e che rispondono della\nbuona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensili e di quant’altro\noccorrente ai bisogni dell’azienda; su disposizioni impartite direttamente\ndal datore di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori, provvedono alla\nripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato e alla\nrelativa registrazione contabile\u002Famministrativa.\n\n\n\n5a categoria\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria gli impiegati che esplicano mansioni non\nrichiedenti una particolare preparazione tecnica e\u002Fo amministrativa e\u002Fo\ncommerciale.\n\n\n\nProfili\n\n\n\nAddetti a semplici mansioni di segreteria – addetti alle spedizioni –\nterminalista CED addetto all’acquisizione dei dati.\n\n\n\n6a categoria\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria gli impiegati che svolgono mansioni comuni\nproprie della loro qualifica.\n\n\n\nProfili\n\n\n\nUscieri – fattorini – commessi.\n\n\n\n***\n\n\n\nL’impiegato deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di\nassunzione e retribuito con il trattamento economico a essa corrispondente.\n\n\n\nQualora a causa di esigenze aziendali straordinarie di emergenza,\nl’impiegato sia adibito, in via non solo temporanea, ma eccezionale ed\nepisodica, a mansioni di qualifica inferiore, conserverà i diritti e il\ntrattamento economico della categoria cui appartiene.\n\n\n\nQualora l’impiegato sia adibito invece a mansioni di qualifica superiore,\nacquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge dette mansioni, al\ntrattamento economico previsto per la qualifica superiore.\n\n\n\nL’impiegato acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver\nsvolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta qualifica per un\nperiodo di due mesi, salvo quanto previsto all’art. 17, lettera c).\n\n\n\nLa temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica\nsuperiore assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle\narmi, non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore, ma\ngli dà solo diritto, sin dall’inizio della sostituzione e per tutta la\ndurata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica\nsuperiore.\n\n\n\nFermo restando il potere attribuito alla contrattazione territoriale in\nmateria di classificazione del personale ai sensi dell’art. 65, lettera a)\ndel presente contratto, eventuali profili professionali non espressamente\nindividuati dal presente articolo o dai contratti territoriali saranno\nclassificati, in base all’attività svolte, nel rispetto delle declaratorie\ndi ciascuna categoria.\n\nTitolo IV\n\nNorme sui quadri\n\n\n\n\n\nArt. 17 – Disciplina dei quadri\n\n\n\n•Definizione della figura dei quadri\n\n\n\nIn applicazione dell’art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, sono\nconsiderati quadri quei lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del\ndatore di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere di continuità,\nfunzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli\nobiettivi generali dell'impresa con discrezionalità di iniziativa nella\ngestione e\u002Fo nel coordinamento dell'attività aziendale.\n\n\n\nCiò premesso, appartengono alla categoria dei quadri quei lavoratori che\nsvolgono funzioni di coordinamento generale dell'attività aziendale, con\nautonomia nei confronti del datore di lavoro.\n\n\n\nSi riconosce, pertanto, la qualifica di quadro a quei lavoratori che\nassolvono funzioni di rappresentanza del datore di lavoro, con responsabilità\ndi coordinamento ed organizzazione delle attività e del personale che svolge\nfunzioni e compiti di rilievo.\n\n\n\nA tali figure, come sopra individuate, si applica la disciplina legislativa\nsull’orario di lavoro prevista per il personale direttivo.\n\n\n\n•Indennità di funzione\n\n\n\nAlla categoria dei quadri, come individuata nella precedente lettera a),\nspetta, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, una indennità mensile pari a 100\neuro, da corrispondersi per 14 mensilità.\n\n\n\n•Variazione e mansioni di qualifica\n\n\n\nIn base all’art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, nel caso di\nsvolgimento delle mansioni di quadro da parte di lavoratori di livello\ninferiore che non sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto\nalla conservazione del posto, l’assegnazione della qualifica di “quadro”\ndiventa definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi.\n\n\n\n•Responsabilità civile verso terzi\n\n\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i\npropri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile\nverso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni\ncontrattuali.\n\n\n\nA tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza\nassicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le\ncorrelative quote di premi a carico della azienda saranno formalizzate in\napposito separato accordo tra le Parti.\n\n\n\n\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLa differenza tra l’indennità di funzione in vigore al 31\u002F12\u002F2015 (€\n185,00) e l’indennità di funzione con decorrenza 1\u002F01\u002F2017 (€ 100,00),\npari a € 85,00, entra a far parte e si somma allo stipendio base della 1°\ncategoria vigente nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015.\n\n\n\nTale importo determina il nuovo stipendio contrattuale mensile per la\ncategoria dei quadri su cui calcolare l’aumento retributivo, come da art. 27\ndel presente contratto.\n\n\n\nImpegno a verbale\n\n\n\nLe Parti si impegnano a formalizzare l’accordo di cui alla lettera d) del\npresente articolo entro il 31\u002F12\u002F2018.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"LOWWAGE_trigger","Minimi nazionali di stipendio mensile I ","Minimi nazionali di stipendio mensile\n\n\n\nI minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie\ndi impiegati e per i quadri, comprensivi degli aumenti di cui al precedente\ncapoverso sono riportati nella tabella n. 1.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"MAXHOURS_trigger","La variabilità dell’orario ordinario set","La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma\nprecedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario\nsettimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla\ncontrattazione territoriale.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"PAYSCALES_trigger","Tab. 1 Categorie Minimi nazionali di sti","Tab. 1\n\n\n\nCategorie\n\nMinimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dal 1° marzo\n2017\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Categorie\n      Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dal 1°\n        marzo 2017\n    \n    \n      Q\n      1.555,79\n    \n    \n      1°\n      1.467,39\n    \n    \n      2°\n      1.340,94\n    \n    \n      3°\n      1.233,49\n    \n    \n      4°\n      1.162,19\n    \n    \n      5°\n      1.112,31\n    \n    \n      6°\n      1.058,92",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"bankholidays2","Art. 21 – Giorni festivi - festività naz","Art. 21 – Giorni festivi - festività nazionali e infrasettimanali\n\n\n\nSono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:\n\n\n\na) Festività nazionali:\n\n\n\n•il 25 aprile – Anniversario della liberazione;\n\n•il 1° maggio – Festa del lavoro;\n\n•il 2 giugno – Anniversario della Fondazione della Repubblica;\n\n•il 4 novembre – Giorno dell'unità nazionale.\n\n\n\nb) Festività infrasettimanali:\n\n\n\n•il primo dell'anno;\n\n•il 6 gennaio – giorno dell'Epifania;\n\n•il giorno di lunedì dopo Pasqua;\n\n•il 15 agosto – giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;\n\n•il 1° novembre – Ognissanti;\n\n•l'8 dicembre – giorno dell'Immacolata Concezione;\n\n•il 25 dicembre – giorno di Natale;\n\n•il 26 dicembre – Santo Stefano;\n\n•festa del Patrono del luogo.\n\n\n\nTuttavia, anche in dette ricorrenze il personale appartenente alla categoria\ndei quadri e alla 1a, 2a, 3a categoria deve assicurare lo svolgimento di quelle\nattività aziendali strettamente indispensabili.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"SENIOR_trigger","Art. 30 – Aumenti periodici per anzianit","Art. 30 – Aumenti periodici per anzianità di servizio\n\n\n\nL'impiegato, per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda,\nha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra\nfissa.\n\n\n\nA partire dal 1° gennaio 1986 l'importo degli aumenti periodici per\nanzianità è fissato per i quadri e per ogni categoria di impiegati e valevole\nper tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure:\n\n\n\n•Quadro e 1a Categoria € 33,05\n\n•2a Categoria€ 29,44\n\n•3a Categoria€ 26,86\n\n•4a Categoria € 24,79\n\n•5a Categoria € 23,76\n\n•6a Categoria € 22,21\n\n\n\nLa misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorrenza\ndal 1° gennaio 1986, per gli aumenti periodici che matureranno successivamente\na tale data.\n\n\n\nL'importo degli aumenti periodici per anzianità determinati dai contratti\nintegrativi regionali o provinciali secondo le norme del CCNL del 26 gennaio\n1982, restano validi per gli aumenti periodici maturati alla data del 31\ndicembre 1985.\n\n\n\nGli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di\ndodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si\ncompie il biennio di anzianità.\n\n\n\nL'impiegato, nel caso di passaggio ad una categoria superiore, conserverà\nil numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro\nrivalutazione.\n\n\n\nTale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino alla data del 31\ndicembre 1985, sarà effettuata sulla base dell'importo già previsto dai\ncontratti integrativi.\n\n\n\nPer gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e\nlimitatamente ad essi, la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo\nimporto fissato dal presente Contratto.\n\n\n\nIn tale ipotesi l'impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti\nperiodici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile sopra\nstabilito.\n\n\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per\nanzianità.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"mealvouchers","Art. 65 – Disposizioni generali Contratt","Art. 65 – Disposizioni generali\n\nContratti territoriali\n\n\n\nIl presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione\nterritoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.\n\n\n\nI contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:\n\n\n\n•individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste\ndall'art. 16 e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le\ndeclaratorie ivi stabilite;\n\n•lo “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di\nimpiegati a tempo pieno presso una sola azienda (ved. art. 27);\n\n•gli importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà\ntrattenere all'impiegato per la eventuale fornitura allo stesso\ndell'abitazione, luce, gas, telefono, legna ed altri generi in natura, nonché\nl'ammontare della ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi\nin azienda;",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"trainingprogrammes","Art. 6 – Sistema di formazione professio","Art. 6 – Sistema di formazione professionale e continua\n\n\n\nLe Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato\nsu due pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi\nlegati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione\ndell’occupazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo\nsvolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:\n\n\n\n•Fondo interprofessionale per la formazione continua, denominato\nFor.Agri;\n\n•Centro di formazione agricola.\n\n\n\n•Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura,\ndenominato For.Agri, di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388\nè alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30 per cento di cui\nall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle quote\nassegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso\ncontributo.\n\n\n\nIl Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o\nindividuali concordati tra le Parti sociali, nonché eventuali ulteriori\niniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani\nconcordate tra le Parti.\n\n\n\nUna parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il\nfinanziamento di attività che le Parti riterranno necessarie alla promozione e\nallo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche\nmirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari\nfigure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota\ndelle risorse potrà essere destinata a sostenere attività formative che le\nimprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo\nmodalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella\ndistribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidaristici per\ni lavoratori.\n\n\n\nIl Fondo dovrà fare principalmente riferimento ai Centri di formazione\nagricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.\n\n\n\n2Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere territoriale\n(regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello\n“flessibile”) in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni\ncompetenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall’altra,\ncon il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e offerta\nformativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del\nlavoro locale.\n\n\n\nNello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agricola\ntiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della\nstruttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e\ncompetenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di\nstabilizzazione dell’occupazione in connessione con l’attività degli\nOsservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle\nopportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.\n\n\n\nLe modalità e i criteri di costituzione dei Centri di formazione agricola,\nnel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati\nai Contratti territoriali o a specifici accordi tra le Parti al medesimo\nlivello.\n\n\n\nAl fine di favorire lo sviluppo della formazione continua a livello\nterritoriale, le Parti potranno prevedere, tramite accordi al medesimo livello,\nle modalità di attuazione di organismi territoriali paritetici.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"paidmaternityleave","•Tutela della maternità A decorrere dal ","•Tutela della maternità\n\n\n\nA decorrere dal 1° dicembre 2012 il datore di lavoro è tenuto ad integrare\nl’indennità riconosciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbligatoria\nfino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione alla quale la\nlavoratrice\u002Fil lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nprestazione.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"WAGES_trigger","Art. 27 – Retribuzione La retribuzione d","Art. 27 – Retribuzione\n\n\n\nLa retribuzione degli impiegati agricoli è così composta:\n\n\n\n•Minimo di stipendio-base mensile (art. 65)\n\n•Indennità di contingenza (art. 29)\n\n•Elemento distinto della retribuzione (EDR)\n\n•Minimo di stipendio integrativo\n\n•Aumenti periodici di anzianità (art. 30)",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"JOBTITLE_trigger","Titolo III Classificazione","Titolo III\n\nClassificazione",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"contractseverancepay","Art. 50 – Trattamento di fine rapporto A","Art. 50 – Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nAll'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il\ntrattamento di fine rapporto, previsto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\n\n\nL'anzidetta disciplina si applica a partire dal 1° giugno 1982, data di\nentrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui norme in materia di\ntrattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.\n\n\n\nPer il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le\ndisposizioni previste in merito alla indennità di anzianità degli artt. 31,\n32 e 33 del CCNL per gli impiegati agricoli del 26 gennaio 1982.\n\n\n\nAlla corresponsione del trattamento di fine rapporto provvede l'ENPAIA con\nle modalità ed i limiti stabiliti dal \"Regolamento del fondo per il\ntrattamento di fine rapporto\".",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"jobsecuritymothers","I contratti territoriali di lavoro posso","I contratti territoriali di lavoro possono altresì disciplinare,\ncompatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il\nrapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o,\nin alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non\nsuperiore ai tredici anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo\nil rapporto a tempo pieno.",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"disabilitypaytxt","Qualora trattasi di infortunio occorso i","Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia\nprofessionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae\ndi altri 12 mesi.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"deathrelatives","L’impiegato ha altresì diritto a permess","L’impiegato ha altresì diritto a permessi retribuiti pari a giorni 3 per\ndocumentati motivi familiari. I predetti permessi, che vanno usufruiti entro\nl’anno di maturazione e che non sono cumulabili con le ferie, possono essere\ngoduti anche in modo frazionato.",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"funeralpay","Art. 51 – Indennità in caso di morte In ","Art. 51 – Indennità in caso di morte\n\n\n\nIn caso di morte dell'impiegato, le indennità ed il trattamento dovuto per\nla risoluzione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità sostitutiva del\npreavviso di cui all'art. 2118 del c.c., devono essere corrisposti, a norma\ndell'art. 2122 c.c., al coniuge, ai figli e, se viventi a carico\ndell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo\ngrado.",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"childcare","Art. 24 – Congedi parentali In materia d","Art. 24 – Congedi parentali\n\n\n\nIn materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con\nhandicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti\ndisposizioni di legge (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle\ndisposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e\ndella paternità e successive modifiche e integrazioni).\n\n\n\nAi fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.\n32 del citato Testo Unico, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80\u002F2015,\nil genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta\nal datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con\nla precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato\ndi nascita, nonché l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le\ndichiarazioni sostitutive.\n\n\n\nNel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a\nrispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro\ndell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa\ncertificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio\ndell’assenza dal lavoro.\n\n\n\nIn caso di richiesta del congedo parentale su base oraria, inferiore alla\nmetà dell’orario medio giornaliero prevista dall’art. 32, c. 1-ter, del\nd.lgs. n. 151\u002F2001, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80\u002F2015,\nl’azienda valuterà la possibilità di accogliere tale richiesta.",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"marriage","L’impiegato che contrae matrimonio ha di","L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto a un permesso straordinario\ndi 18 giorni con retribuzione normale.",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"strikes_trigger","Anche al rinnovo dei contratti territori","Anche al rinnovo dei contratti territoriali si applicano le disposizioni\nrelative al raffreddamento del conflitto.\n\n\n\nNel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le\nOrganizzazioni firmatarie del presente contratto interverranno direttamente per\nla stipula dei contratti territoriali.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"STRUCINCR_trigger","Aumenti degli stipendi contrattuali Gli ","Aumenti degli stipendi contrattuali\n\n\n\nGli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre\n2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19\nnovembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per\ncento.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl quadri e impiegati agricoli, 2016-2019 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Agricoltura, silvicoltura, pesca, piscicoltura\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;39.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.28 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre), Russia's National Unity Day (4th November), Independence Day of Lebanon \u002F Cambodia Water Festival (22nd November)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;13.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1058.92\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseperc1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;2.5&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2017-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2020-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;22.21 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[270],{"title":37,"slug":33},[272],{"type":273,"data":274},"call_to_action_body_block",{"title":275,"description":276,"variant":277,"link":278},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":275,"url":279,"description":275,"rel":280,"type":281},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[283],{"type":273,"data":284},{"title":275,"description":276,"variant":277,"link":285},{"title":275,"url":279,"description":275,"rel":280,"type":281},[]]