[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-quadri-dirigenti-terziario-avanzato-2022-2025":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":170,"content_type_view":171,"extra_breadcrumbs":172,"body":174,"body_blocks":185,"related_pages":189},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":168,"translations":169},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-quadri-dirigenti-terziario-avanzato-2022-2025","21066684-7ead-11ed-b4b4-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-quadri-dirigenti-terziario-avanzato-2022-2025\u002Fccnl-quadri-dirigenti-terziario-avanzato-2022-2025\u002F","CCNL Quadri Dirigenti Terziario Avanzato 2022-2025","CCNL Quadri Dirigenti Terziario Avanzato 2022-2025 - 2022","Italy - CCNL Quadri Dirigenti Terziario Avanzato 2022-2025 - 2022","CCNL Quadri Dirigenti Terziario Avanzato 2022-2025 - 2022 - Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi",{"name":41,"data":42},"CCNL-Terziario-Avanzato-2022-2025.html","\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; 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Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi\nLavoratori commercio, servizi, terziario e turismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. 97086090582\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via Cristoforo Colombo, n. 115 - 00147 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sito Internet: www.cisalterziario.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ CONFEDIR Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e\nDirettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. 97100930581\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via Ezio 24 - 00192 Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sito internet: www.confedir.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi\nLavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. 80418520583\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1\u002FB 00187 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sito Internet: www.dsal.org\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 26 Settembre 2022 presso la Sede Nazionale dell’organizzazione\nSindacale CISAL Terziario, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 115, si sono\nincontrati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ANPIT - Associazione Nazionale per l’industria e il Terziario,\nrappresentata dal Presidente Federico ladicicco e da una Delegazione composta\nda Francesco Ambrogio, Ruggero Besana, Cesare Bianchi, Luigi Birtolo, Francesco\nCatanese, Luca Colavolpe Severi, Giovanni Costantini, Lidia Dimasi, Marco\nFumari, Leonardo Giacomozzi, Giovanni Greco, Emanuele Grim an di, Emanuele\nGuazzo; Ettore Lucarelli, Alessandro Maiello, Iconio Massara; Giovanni\nMignozzi, Domenico Novembre, Claudio Orlandmi, Lucio Palombini, Roberto\nPanfili, Attilio Fausto Parisi, Giuseppe Piccolo, Giuseppe Quatela, Alberto\nSaitta, Daniele Saponaio, Alessandro Sami, Antonio Sbroscia, Antonio Schiavo,\nAntonella Scruna, Antonio Vallebona, Veronica Viticchiè;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AIFES - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul\nLavoro, rappresentata dal Presidente Arianna De Paolis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CEPI - Confederazione Europea Piccole Imprese, rappresentata dal\nPresidente Nazionale Rolando Marciano e dal Segretario Generale Arturo\nVitale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti,\nrappresentata dal Presidente Paolo Esposito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONFIMPRENDITORI - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi\nProfessionisti rappresentata dal Presidente Stefano Ruvolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro &amp; Piccole Imprese del\nCommercio, Servizi e Artigianato, rappresentata dal Presidente Nazionale\nStefano Diquattro, dal Vice Presidente Nazionale Alessandro D’Amico, dal\nDirettore Centrale Gianluigi De Sanctis e da una Delegazione composta dai\nConsiglieri Maurizio Bonfanti, Antonio Canta, Amalia Casabianca, Paria Gloria\nCavaletto, Marcella Corallo, Sabrina Monaco, Daniele Tarchi, assistiti dal\nSegretario Generale Pier Corrado Cutillo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori\nCommercio, Servizi, Terziario e Turismo, CISAL Terziario - Federazione\nNazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e\nTurismo, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli e dalla\nDelegazione composta dai Sig.ri Giovanni Giudice, Paolo Magri, Antonio Cassano,\nLuca Di Oto, Alice Fioranzato, de Cesare Margherita, Giuseppe Coppola, Giuseppe\nMazzei, Marco Testa, Giorgio Petroselli, Raffaele Depunzio, Cantelli Francesco,\nTofani Arianna, Corrado Magri, Susanna Baldi, Lorenzo Cancogni, Antonio Di\nGiunta, Rosario Dalli Cardillo, Ambrosio Pasquale, Gianluca Colombino, Maurizio\nPanepucci, Stefano Farisato, Scarponi Gianpiero, Angotzi Stefano, Vicinanza\nLuigi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con l’assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati\nAutonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro\ne dal Segretario Confederale Fulvio De Gregorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONFEDIR - Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi,\nrappresentata dal Segretario Generale Michele Poerio, Segretario Generale\nVicario Davide Vdardi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(nel seguito i comparenti saranno anche solo denominati “Parti”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per rinnovare il CCNL sottoscritto il 26\u002F06\u002F2018, scaduto il 30\u002F06\u002F2021, per\ntutti gli ambiti integrati di applicazione del presente CCNL (art. 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente testo è già integrato del Protocollo che le Parti hanno\ndefinito e sottoscritto il 29 Agosto 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PREMESSA DEL RINNOVO CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SUPERARE INSIEME LA CRISI CON L’INNOVAZIONE E LA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRADIZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>La crisi è un momento creativo perché obbliga alla razionalizzazione delle\nrisorse e dei sistemi, ponendo così le premesse per il suo superamento e il\nprogredire virtuoso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica, il CCNL cerca di favorire le soluzioni contrattuali che\nagevolino la ripresa italiana, partendo dalla certezza che la costituzione di\nposti di lavoro sia, ancor oggi, la più grande missione per le Parti\nsociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, per quanto di loro competenza e con le modeste possibilità\nofferte da un Contratto Collettivo di Lavoro, hanno deliberato scelte\ncontrattuali coerenti con tale obiettivo di sviluppo: retribuzioni quale\ncorrispettivo di lavoro effettivamente prestato; flessibilità ed articolazione\ndella prestazione; sistema premiale condizionato e variabile; forme di\ncogestione o di collaborazione aziendale estesa e forme di partecipazione della\nForza Lavoro agli utili d’impresa dando, così, valore normativo ai principi\ngenerali del nostro sistema contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•NUOVE RETRIBUZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ritenendo che le forme di partecipazione dei Lavoratori e di\nresponsabile cogestione nell’impresa siano fondamentali per il successo delle\nImprese e del Lavoro, hanno previsto contenuti aumenti salariali tabellari,\nonde rendere possibile nuove e più responsabili forme retributive, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il sistema premiale aziendale per obiettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo sviluppo del Welfare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’ampliamento delle indennità aventi lo scopo di retribuire\nparticolari onerosità del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’incremento delle maggiorazioni per lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• lo sviluppo delle forme di partecipazione dei Lavoratori agli utili\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto precede si somma alle già previste “Indennità di Mancata\nContrattazione” (obbligatoriamente dovuta quando non vi sia una previsione\ncollettiva di sistema premiale aziendale) ed agli “Elementi Perequativi\nRegionali”, che hanno lo scopo di avvicinare tra loro i poteri di acquisto\nregionali delle retribuzioni, in modo che i Lavoratori siano tendenzialmente in\ngrado di accedere, a parità di livello contrattuale, ai medesimi beni e\nservizi in tutte le Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, con questo CCNL, si è dato corpo al nostro dichiarato obiettivo\ndi contenere le retribuzioni minime contrattuali al solo fine di sviluppare\nstrumenti innovativi atti a garantire, aziendalmente e nel tempo, retribuzioni\nequivalenti o più interessanti degli stessi sistemi contrattuali concorrenti,\ncon piena soddisfazione di entrambe le Parti Aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CCNL EUROPEO e “I.C.T.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Europa, con il Quadro Europeo delle Qualifiche (“E.Q.F.”), ha fatto\nuna proposta coerente con i principi che informano l’Unione, e le Parti\nsottoscrittrici di questo CCNL hanno rilevato una sostanziale coincidenza tra\nil sistema contrattuale da esse già applicato e quello proposto\ndall’Europa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le particolari competenze elettroniche (I.C.T.), le Parti hanno\nrigorizzato il predetto sistema di Classificazione del Personale E.Q.F.\nintegrandolo anche con l’e.C.F. (European e-Competence Framework),\nrealizzando così una novità contrattuale assoluta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE DELL’IMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prorompente sviluppo tecnologico, la crescente complessità del quadro\nnormativo, la dilatazione planetaria dei mercati e della concorrenza,\nimpongono, per lo sviluppo delle attività, nuove e concrete forme di\ncollaborazione e responsabilità tra l’impresa ed i propri Dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggi le funzioni specialistiche aziendali, così rilevanti ai fini del\nsuccesso dell’attività, sono prevalentemente patrimonio dei dipendenti che,\nper 8 questo, di fatto già concorrono in modo decisivo alla definizione delle\nscelte strategiche aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l’elevato patrimonio tecnologico oggi necessariamente residente\nnelle aziende e la sua veloce obsolescenza, determinano un continuo e crescente\nfabbisogno di risorse finanziarie, che ha fatto quasi scomparire la pregressa e\ncentrale funzione di portatore di capitale propria dell’imprenditore, in ciò\nnormalmente sostituita da finanziamenti pubblici e privati, di provenienza\nesterna all’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si attenua, così, il principale ed originario motivo di predominanza del\npotere gestionale dell’imprenditore, a suo tempo giustificato proprio dal\nrischio patrimoniale su di Lui incombente in modo quasi esclusivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, la riduzione delle “distanze gestionali”, anche tenendo conto\ndelle perduranti differenti responsabilità dell’imprenditore rispetto al\nLavoratore subordinato, porta come naturale conseguenza ad una maggiore\ncondivisione dei processi, delle scelte, delle responsabilità e dei risultati\ntra l’imprenditore ed i suoi Collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SUSSIDIARIETÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sottoscrittrici di questo Contratto Collettivo, pur consapevoli che\nil CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa situazione\ndel lavoro, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e\ncollaborazione, in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse\nallo sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, la scelta di questo CCNL è:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prevedere solo le retribuzioni e le norme che rispondano ai bisogni\nprimari della generalità dei Lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•privilegiare le forme di Collaborazione condivisa tra Azienda e\nLavoratore e le forme di partecipazione agli utili d’impresa, che si\naffianchino ai sistemi incentivanti della produttività del lavoratore o\nd’area, come individuati dalla Contrattazione di Secondo livello, anche con\nsviluppo del Welfare Aziendale. Quanto precede, affinché il Datore e i\nLavoratori ricerchino in azienda le soluzioni economiche e normative\ncompatibili con la permanenza e lo sviluppo dei posti di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro, con la specificità del mercato di settore, conciliate con la\nsalvaguardia e la tutela dei bisogni primari dei Lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli Indici\nRegionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri\nd’acquisto, a parità di retribuzione nominale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•affrontare tutti i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun\nsenso gestire tramite il CCNL e il cui rischio non si potrebbe porre in capo\nalle singole Aziende, attraverso le prestazioni dell’Ente Bilaterale\nConfederale, che comprendono le assicurazioni sull’invalidità e sulla vita,\nla mutualità sanitaria integrativa al 8.8.N. ed i Fondi Interprofessional!, di\nSolidarietà e di Previdenza Complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SCELTE RETRIBUTIVE E NORMATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo rigido che\nattraverso gli affermati principi d’inderogabilità, tende a sclerotizzare\nl’azione delle Parti Sociali stesse e carica sul Lavoro oneri previdenziali\nmolto gravosi, pari cioè a circa il 40% della retribuzione lorda del\nLavoratore, senza proporzionata e reale contropartita, assumendo, quindi, una\ncomponente di odiosa parafiscalità posta a carico dei soli Lavoratori\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così, mentre cresce a dismisura la platea di quanti non contribuiscono al\nbene comune, ma sono destinatari di numerosi e gratuiti benefici, il Lavoratore\nitaliano, pur con un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei\nprelievi previdenziali e fiscali, dell’Iva, delle accise, dei corrispettivi\ndovuti a Comuni e Regioni e dei prezzi amministrati, può acquisire nettamente\nmeno beni e servizi dei nostri vicini competitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questo, le Parti hanno ritenuto che le retribuzioni complessivamente\ndovute al Lavoratore debbano essere salvaguardate anche nel loro sviluppo, ma\nhanno anche concordato sull’opportunità di contenere gli istituti di\nnicchia, riguardanti cioè pochi Lavoratori, che sono “disturbanti”\nnell’organizzazione del lavoro e che più facilmente potrebbero prestarsi ad\nabusi, già monetizzandoli mensilmente, nei loro valori medi, quali componenti\ndella retribuzione contrattualmente dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale scelta tiene anche conto del fatto che, nei Contratti Collettivi di\nLavoro “storici”, i miglioramenti normativi hanno avuto origine e\ngiustificazione in un periodo di sviluppo variabile ma sempre positivo, mentre\nl’attuale situazione è, ormai, di consolidata recessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•WELFARE CONTRATTUALE E AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare il Welfare Aziendale,\nestensione dell’obbligatorio Welfare Contrattuale, quale elemento di\nfidelizzazione del Lavoratore all’impresa e per assicurare al Lavoratore\nmaggiori benefici a parità di costo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PROGRESSIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la novità dell’impostazione data, vi sarà progressività ed\narticolazione nel decollo complessivo dei benefici derivanti dal CCNL, dalle\nContrattazione di Secondo livello e individuale. Alcuni di essi saranno\ncorrelati alla misura dei risultati economici ottenuti nell’esercizio dalla\nsingola realtà aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella\nconstatazione di un aumento delle spinte inflazionistiche, le Parti concordano\nd’incontrarsi entro la metà della vigenza del presente CCNL per valutare la\ncongruità degli aumenti contrattualmente qui previsti, rispetto\nall’evoluzione che vi sarà dell’indice IPCA del costo della vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ESEMPLIFICAZIONI E INTERPRETAZIONI: EFFICACIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere sempre univoca\nl’interpretazione del Testo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perciò esse continueranno a raccogliere, attraverso l’Organismo\nBilaterale (En.Bi.C.J, le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle\nAziende che applicano il presente CCNL, oltre a quelle degli Operatori\n(Consulenti del Lavoro, Società di Software paghe eoe.), predisponendo\nsollecitamente le Interpretazioni e le eventuali integrazioni o modifiche\nnecessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per favorire la comprensione delFarticolato, le Parti concordano\nd’inserire nel Testo contrattuale in caratteri corsivi alcune premesse\nparticolari, esemplificazioni, definizioni o note esplicative ed\napplicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso si rilevasse una dicitura contrattualmente imprecisa, le Parti, per\nil tramite dell’apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il\ntesto d’interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che\nsaranno di volta in volta inserite in corsivo nel Testo contrattuale\nsuccessivamente editato nel sito dell’Ente Bilaterale e\u002Fo delle Parti, subito\nalla fine dell’articolo cui si riferiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Solo con la pubblicazione dell’interpretazione, il testo modificato avrà\npiena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di\npubblicazione nel sito: www.enbic.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DINAMICITÀ, PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE DEL CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere\nmotivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di\nGaranzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (indirizzo di posta\nelettronica: certificazionenazionale(gfinbic.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare\nun’interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione\nnei tempi, modi e condizioni previste al punto che precede, oppure origineranno\nuna proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro\nrinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle\nrispettive RSA, alla discussione e stesura degli Accordi Aziendali di Secondo\nlivello, realizzando così un modello di democrazia sindacale diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•REFERENDUM AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Referendum Aziendale, assicura la verifica degli Accordi di Secondo\nLivello discussi e sottoscritti dalla RSA e dal Datore, con esercizio di\nresponsabile democrazia sindacale diretta. Esso è dettagliatamente regolato\ndal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>•PARITÀ’ DI GENERE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono l’importanza che nelle Aziende si realizzino le\ncondizioni atte ad assicurare l’assenza di pregiudizi di genere ed a\ngarantire le concrete possibilità di pari sviluppo delle retribuzioni e delle\ncarriere, ogniqualvolta vi sia parità nella quantità e qualità del lavoro\nprestato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•ENTE BILATERALE - CERTIFICAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale Confederale\nNazionale (e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione) e\ndemandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali\nassicurativi, assistenziali e previdenziali, non esaustivamente compresi nel\npresente CCNL, pur facendo parte integrante delle controprestazioni\ncomplessivamente dovute al Lavoratore. Inoltre, l’Ente Bilaterale,\ndirettamente o tramite i suoi Organismi Tecnici, a domanda, certifica i\nContratti di Secondo livello, i Contratti d’appalto, gli Allineamenti\nContrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276\u002F2003 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ERMENEUTICA CONTRATTUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL, non si può ad esse\nattribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle\nparole secondo la loro connessione e secondo le intenzioni espresse nella\npresente Premessa e nelle Premesse dei vari Titoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•casi dubbi, a domanda di una Parte interessata, saranno risolti dalla\nCommissione Bilaterale Nazionale di Garanzia ed Interpretazione, mediante\nl’emissione di Parere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONCLUSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presente CCNL “Terziario Avanzato”, in funzione delle concrete\nsituazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di\nSecondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione\ndi servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo\ndel Welfare Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di\nrelazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al\nprincipio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni\nDatoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse\noperino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di\nsussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel\nrispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo\nstrumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo\ninderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole\nnecessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla\nContrattazione di Secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la\nContrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai\nLavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata\nContrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello che\ngarantisca almeno la parità di attribuzioni economiche rispetto\nall’indennità stessa, sempre fermo restando la possibilità delle Parti di\nintrodurre istituti migliorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indice del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa del rinnovo contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti ed Ambiti applicativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\nper i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti del “ Terziario\nAvanzato”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2-3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL “Terziario Avanzato”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Aspetti generali sul CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4-6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL: Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Decorrenza e durata del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Clausole di raffreddamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di IPranza Contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7-9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL: Stampa e distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esclusiva del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Distribuzione del CCNL ai Divoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL: Efficacia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL: Definizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizioni dei termini utilizzati nel CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12-23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti sindacali e di Rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•RSA\u002FRST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assemblea Sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cariche Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattenuta sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24-29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli di Contrattazione e Incontri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratto Collettivo Nazionale (di Primo livello)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratto Collettivo Integrativo (di Secondo livello)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ambiti della Contrattazione Collettiva di Secondo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30-32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti d’informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Informazioni di comparto territoriale e aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33-45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Referendum Aziendale: strumento di Democrazia sindacale diretta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oggetto, finalità, definizione e tipi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Condizioni, effetti ed ambito di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedura ed efficacia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaborazione dei Lavoratori nella gestione dell’impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47-49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Welfare Contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Costituzione e Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50-52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premio di Risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partecipazione agli utili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mobilità e Mercato del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>55-56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti del nuovo Mercato del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•.Normale rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Istituti del nuovo mercato del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57-65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a Tempo Parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizioni e Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Divoro supplementare e straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Clausole elastiche e flessibili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XVIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>66-78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a Tempo Determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione e divieti - Limiti quantitativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Disciplina generale (durata, prosecuzione del rapporto, estinzione del\nrapporto, periodi interruttivi, diritto di precedenza, tredicesima mensilità e\npermessi retribuiti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>79-97\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizioni, ambito e condizioni e Tipologie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diritti e doveri del Telelavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico e normativo del Telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>98-111\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro Agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizioni, ambito e condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tipologie, Postazione di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diritti e doveri del Divoratore Agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico e normativo del Divoratore Agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>112\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto di Stabilizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•.Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>106\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>113-119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro Intermittente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizioni, ambito e condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forme e comunicazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico ed Indennità di disponibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di computo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120-129\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto di Somministrazione di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizioni, ambito e condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Limiti e divieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Regime di,solidarietà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutela del Divoratore e potere disciplinare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>114\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXIV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130-151\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione e Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Piano Formativo Individuale e Formazione - Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durata e patto di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Proporzione numerica e stabilizzazione degli Apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Recesso dal Contratto, conferma e assegnazione della qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di computo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>117\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>152-154\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mobilità verticale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione, Condizioni e Aspetti generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Patto di prova per l’acquisizione di mansioni superiori d’area\nomogenea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mobilità Verticale per l’acquisizione di mansioni superiori d’area\neterogenea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>155\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni d’ingresso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione, Condizioni e Aspetti generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>133\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXXII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>156-158\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tirocinio (o Stage) e Alternanza Scuola Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXXIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>159-165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaborazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ambito di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Profili fiscali) contributivi e assicurativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXIX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>166-168\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori: costituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettera di assunzione (aggiornata al Decreto Trasparenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Documenti e visita preassuntiva e idoneità alla mansione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>142\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>169\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di Prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Patto di prova (aggiornato al Decreto Trasparenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durata minima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>146\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXXI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>170-173\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mansioni del Lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mansioni, sostituzioni e mutamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mansioni jolly\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>149\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXXII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>174\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione e Aggiornamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>150\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXXIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>175-184\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione, profili e lumi avvicendati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Limiti (giornaliero, settimanale, mensile, semestrale, straordinario\nannuo, Banca delle Ore e Media mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Composizione multiperiodale dell'orario ordinario di lavoro e Clausola\nElastica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale discontinuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>152\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXIV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale non soggetto a limitazione d’orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>186-187\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo Giornaliero e Riposo Settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>161\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXXVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>188-189\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi, Aspettative e Congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi retribuiti e Riposi compensativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sintesi previsione dei permessi, aspettative e congedi vari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>163\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXXVII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>190-191\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festività e Festività abolite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>174\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXXVIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>192\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intervallo per la consumazione dei pasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Intervallo e Indennità Pausa Prolungata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>175\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XXXIX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>193-194\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maternità e relative Prestazioni En.Bi.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>177\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>195-196\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Maturazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Regolamentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>179\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>197\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio non professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Condizioni e Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità INPS e Integrazione Datoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sospensione ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Controllo assenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>182\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XLII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>198\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità LNAIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Integrazione Datoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Controllo assenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>189\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XLIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>199\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettative non retribuite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>191\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XLIV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostegno al reddito caso morte del lavoratore per malattia o infortunio o\nper invalidità permanente assoluta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>192\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>201-202\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gratifica natalizia o Tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Erogazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contabilizzazione mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>192\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XL VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>203-205\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di Fine Rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>194\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XLVII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>206\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessione o Trasformazione dell’Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>196\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>xi ahi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>207-215\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ente Bilaterale Confederale (ENBIC) ed En.Bi.C. Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze, finalità contributi e adempimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Gestione speciale”per le Prestazioni Sanitarie Integrative e Caso\nmorte\u002Finfortuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elemento Contrattuale Perequativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>196\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XLIX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>216\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previdenza Complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>208\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>217\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Patronati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>208\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>218\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributo d’Assistenza Contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>209\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>219\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Documento Unico di Regolarità Contributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>209\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>220\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto della Riservatezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>209\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina Speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>221-236\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme particolari per i Dirigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>212\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>237-247\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme particolari per i Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>219\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 Al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>248-254\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Classificazione Unica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di inquadramento del personale e mobilità professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sintesi della Classificazione del personale con sistema europeo\n“E.Q.E” - “e. CE”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Classificazione del personale: Categorie Dirigenti, Quadri, Impiegati e\nOperai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>223\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 All\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>255-257\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatori di Vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione e Classificazione degli Operatori di Vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Retribuzione fissa e condizionata o provvigioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>318\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LVIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>258-264\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico: c.d. “minimo contr attuale”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione e voci di riferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistema di calcolo della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•P.B..N. CAI. ed Elemento Regionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità Alensile di Mancata Contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tabelle Retributive Regionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumenti Periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>321\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>265-266\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico: Indennità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di Cassa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità per il Divoro Discontinuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>341\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>267-273\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico: Maggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro ordinario a turni: maggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro straordinario e straordinario con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro “a recupero ” - Banca delle Ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetario mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Solidarietà: Cessione dei Riposi e del saldo individuale della Banca\ndelle Ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>342\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>274-281\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando - Reperibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>355\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>282-289\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salute e Sicurezza sul Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Misure generali e Obblighi del Datore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Obblighi, e Diritti del Lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Preposto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>365\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>290-296\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice disciplinare: Diritti del Lavoratore dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>371\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXIV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>297-312\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice disciplinare: Doveri del Lavoratore dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>373\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>313\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice disciplinare: Divieti del Lavoratore dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>378\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>314-322\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice disciplinare: Poteri del Datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Poterei Sanzioni Disciplinare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Risarcimento dei danni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>379\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXVIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>323-325\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Recesso Aziendale o del Lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Periodo di preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>387\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXIV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>326\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Patto di non concorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>391\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>327\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allineamento Contrattuale per Cambio di CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>392\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LXVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>328-329\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conciliazione in sede sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>396\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Num.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo sulla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Territoriale (RST) e\nsulle Trattenute Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>402\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano Formativo Individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>406\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terziario Avanzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Aspetti ed Ambiti applicativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\nper i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai del \" Terziario\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Avanzato”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ambito applicativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle Aziende del Terziario\nAvanzato che, nelle diverse forme societarie o associate, operano, a titolo\nesemplificativo, nei seguenti settori, con la riserva che, qualora emergessero\naree applicative particolari, vi potrà anche essere un rinnovo anticipato per\nil relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulenze avanzate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulenza avvio nuove attività, conversioni, trasformazioni,\nesternalizzazioni, delocalizzazioni, sviluppo mercati internazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulenza per bandi e gare pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulenza per accesso al credito, ai finanziamenti e\u002Fo ai fondi sociali\npubblici, leasing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Centro Studi analisi e strategie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altre Consulenze avanzate similari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informatica specialistica - I.C .T.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione\ne manutenzione di hardware e produzione e assistenza di software\ninformatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aziende di progettazione, consulenza informatica, comunicazione digitale\ne virtuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altri Servizi di Informatica specialistica - I.C.T. similari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizi Avanzati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aziende di design, grafica, progettazioni e allestimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo\nqualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e\nscoperte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Azienda che effettuano ricerche di mercato, ricerche economiche, sondaggi\ndi opinione, servizi marketing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la\nprogettazione e consulenza professionale e\u002Fo organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agenzie di pubblicità e relazioni pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altri Servizi avanzati similari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altre Aziende riconducibili alle aree di competenza precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma applicativa del CCNL comune a tutti gli ambiti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma dell’art. 2070 c.c., l'appartenenza alla categoria professionale,\nai fini dell'applicazione del Contratto collettivo, si determina secondo\nl'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, quando l'attività aziendale è “unica’', l'inquadramento\ncontrattuale sarà determinato da tale attività, secondo le descrizioni\nenunciate per i seguenti ambiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di attività plurime, l’individuazione del CCNL da applicare sarà\neffettuata con riguardo all'attività prevista dal CCNL rispetto a quella\nprevalentemente esercitata dal Datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, nel caso in cui nella medesima Azienda vi fossero significative\nattività autonome, distinte, e non accessorie all’attività prevalente, il\nDatore di lavoro potrà anche applicare CCNL diversi, corrispondenti alle\nspecifiche attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione dei criteri di appartenenza contrattuale di cui sopra,\nresta inteso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per “attività” s’intende quella principalmente svolta in\nun’unità aziendale autonoma (tecnica, produttiva, commerciale ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'ambito aziendale, si considera “autonoma” un’attività che non\nè destinata a concorrere al prevalente ciclo produttivo di beni o servizi\ndell'azienda o vi concorra in modo trascurabile o quale fornitore\n“esterno”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si considera “prevalente” rispetto a ciascuna attività autonoma,\nquella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori in concorso alla\nmaggiore incidenza sul fatturato complessivo. Nei casi di più di due\nattività, la prevalenza sarà determinata dalla maggioranza relativa dei\nlavoratori addetti, in concorso al rispettivo fatturato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'ambito di una stessa unità produttiva saranno normalmente applicate\nle norme di un solo CCNL in base al criterio della prevalenza, salvo che per\nun’eventuale attività autonoma (vedasi precedente punto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di eventuali dubbi applicativi o per la risoluzione di contestazioni\nsul CCNL applicabile, le Parti interessate potranno attivare il servizio\nd’interpretazione Contrattuale della Commissione Bilaterale Nazionale che\nemetterà parere vincolante, secondo le previsioni del sistema contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nell'ambito di un’unità produttiva, per innovazioni di carattere\ntecnologico o per variazioni di programmi produttivi, dovesse modificarsi il\nnumero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini\ndell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le\nParti 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziendali s’incontreranno per esaminare la situazione e, nel caso,\nadeguare l’applicazione del CCNL “prevalente”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti auspicano che siano segnalate all’indirizzo di posta elettronica\n“certifaazi-onenazi-onale@enbK.it” eventuali ambiti applicativi o\nesemplificazioni professionali mancanti nel presente CCNL, in modo da poterli\ninserire secondo il criterio di omogeneità applicativa e\u002Fo funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>IL CCNL “Terziario Avanzato”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Aspetti generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera\nunitaria per tutto il territorio nazionale, le condizioni minime, che regolano\ni rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende rientranti\nnell’ambito di applicazione del presente CCNL e tutto il relativo Personale\nDipendente (Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le\nvigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro e\u002Fo di\ncollaborazione: quelli speciali a carattere formativo, quale l’Apprendistato;\nquelli atipici degli Addetti occupati con le diverse forme d’impiego, quali i\nCo.Co.Co. e quelli formativi e propedeutici all’assunzione, quali lo Stage o\nTirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le\nParti aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee,\nmotivate ed eccezionali deroghe in peiiis, entro i termini di decadenza, è\nimpregiudicato il diritto dei Lavoratori di usufruire di tutti i benefici e\ndiritti contrattualmente previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale\ndi fatto o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale,\nda chiunque effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra\nloro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale,\nsalvo che a favore del Dipendente, non se ne ammette applicazione parziale,\ntranne che eccezionalmente per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e\u002Fo\ndalla Contrattazione di Secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche\nl'obbligo contrattuale di aderire all’Ente Bilaterale Confederale\n(En.Bi.C.Ì. al fine di garantire ai Lavoratori la totalità delle\ncontroprestazioni, delle assistenze e dei diritti contrattualmente previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni\ndirettamente erogate dall’Ente Bilaterale Confederale, per brevità di\nseguito denominato anche solo '“En.Bi.C.” o “ENBICf che comprendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Welfare Contrattuale (preferibilmente mediante le piattaforme\nconvenzionate: www.enbic.it);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il sostegno economico in caso di morte per malattia od infortunio di\ntutti i Lavoratori cui si applica il presente CCNL e che rientrano nelle\nprevisioni contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’accesso al Fondo Interprofessionale, agli Istituti di Solidarietà e\nalla Previdenza Integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’accesso alle prestazioni dell’Organismo Paritetico Nazionale\nConfederale (ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi\nOrganismi Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi dovuti all’Ente Bilaterale Confederale comprendono anche il\nristoro dei costi del sistema contrattuale applicato e per tutti i servizi resi\nai Lavoratori, che fanno parte del trattamento economico complessivo\ncontrattualmente dovuto. In caso d’omissione dei versamenti previsti, il\nDatore di lavoro sarà comunque tenuto a riconoscere al Lavoratore le\nprestazioni contrattuali di Assistenza Sanitaria Integrativa al S.S.N., di\nsostegno, assistenziali e sociali, fermo restando il diritto dell’ENBIC di\nrichiedere il versamento delle quote non ancora versate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto\ndegli obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l’iscrizione\ndell’Azienda a una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici (ANPIf CEBI,\nC1DEC. CONFIMPRENDITORI e UNICA}, con i versamenti delle previste quote\nCo.As.Co. e il regolare versamento dei contributi all’Ente Bilaterale\nEn.Bi.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione del presente CCNL è inibita alle Aziende che non\nrispettano tutte le condizioni previste nel presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'inscindibilità contrattuale di cui sopra, le Parti\ndichiarano che, con il presente CCNL, non hanno inteso sostituire le eventuali\ncondizioni economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al\nLavoratore che era in forza prima della sua applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali condizioni più favorevoli dovranno essere comunque garantite con\napposite voci individuali di compensazione monetaria assorbibili o con voci\nrisarcitorie sostitutive di benefici normativi rinunciati, fino alla loro\nscadenza, fatti salvi eventuali Accordi Collettivi di Secondo livello o Accordi\nindividuali assistiti. Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai\nbenefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i\nfinanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, le\nintegrazioni salariali, nonché l’accesso ai Fondi per la formazione continua\nerogati dai Fondi Interprofessional!, sia compreso l’impegno da parte delle\nAziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l’eventuale\nContratto Integrativo di Secondo livello o di erogare la relativa Indennità\nsostitutiva (I.M.C.), fermo restando il rispetto della vigente normativa\nprevidenziale, fiscale e sulla sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni\ndi Legge applicabili, mentre, per la costituzione delle Rappresentanze\nSindacali Aziendali, si farà riferimento al relativo Accordo Interfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Struttura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si compone di una “Disciplina Generale”, contenente gli\nistituti comuni del rapporto di lavoro, e di una “Disciplina Speciale'’',\ncontenente le particolari disposizioni del lavoro previste per i singoli ambiti\ndi applicazione del Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CCNL: DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\n\u003Ch3>Art. 4 - CCNL: Decorrenza e Durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto, già integrato del Verbale di Accordo del 29 Agosto\n2022, rinnova il previgente CCNL “ Terziario Avanzato'’' del 26\u002F06\u002F2018.\nEsso ha validità dal 1° Settembre 2022 e scadrà il 31 Agosto 2025, sia per\nla parte economica che normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno\n6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato\nd’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena\nefficacia solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal\ntermine della proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proposta di rinnovo (piattaforme contrattuali datoriali o sindacali)\ndovranno pervenire alle altre Parti almeno 3 (tre) mesi prima della data di\nscadenza del CCNL o dal termine della proroga.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 5 - CCNL: Clausole di raffreddamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla\nscadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a\n9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non\nassumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o\ndi sciopero, né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo\ngiorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere\ncorrisposta ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria\ndenominata “Indennità di Vacanza Contrattuale”, nei valori che saranno\ncalcolati in base all’incremento degli Indici Nazionali IPCA (al netto degli\nenergetici importati) intervenuto dalla data di applicazione del presente CCNL\nalla data di sua scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti determineranno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo\nalla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità di Vacanza Contrattuale per\nciascun livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione\nprevista dal nuovo CCNL, l'indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di\nessere corrisposta per decadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo del CCNL, sarà anche definita la compensazione delle\neventuali differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti\ndell’indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici\nimportati, anche in funzione della situazione socio economica di settore,\nconciliando le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di\nlavoro con la tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - CCNL: esclusiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo\nconforme all’originale con le modifiche o integrazioni eventualmente nel\nfrattempo intervenute. Inoltre, nel sito dell’En.Bi.C. (www.enbic.it) sarà\neditato il Testo Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di\ncontroversia, comprendendo esso anche le eventuali modifiche disposte a seguito\ndelle Interpretazioni Contrattuali emesse dalla Commissione Bilaterale\nNazionale di Garanzia e Interpretazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini\ncontributivi, nonché ai fini dell’applicazione di un regime fiscale\nagevolato, farà testo esclusivamente il Contratto depositato presso la\nDirezione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni\nindustriali, Divisione IV, presso il Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo\ncontrattuale, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL,\nsalvo espressa autorizzazione di tutte le Parti sottoscrittrici che si\nriservano, in caso contrario, ogni azione di tutela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del\nLavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le\nBanche Dati, i Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni\nsottoscrittrici e i Dipendenti delle Aziende ove si applica questo CCNL,\npurché regolarmente iscritte all’ENBIC, potranno liberamente utilizzare il\npresente Testo, anche memorizzandolo su supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - CCNL: distribuzione a Enti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti sottoscrittrici s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al\nCNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli\nEnti Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi\ndiritto per Legge e alle principali case di Software paghe (Zucchetti, Team\nSystem, CentroPaghe, Buffetti, Inaz Paghe, Sistemi, Data Service, Essepaghe\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - CCNL: distribuzione ai Lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Società è tenuta a fornire gratuitamente ad ogni singolo Dipendente, in\nservizio o neo assunto, una copia del presente CCNL, in formato cartaceo o\ndigitale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CCNL: EFFICACIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - CCNL: Efficacia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia\nobbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di\nlavoro che applichino il presente CCNL e che siano iscritti a una delle\nAssociazioni Datoriali stipulanti e all’En.Bi.C.. versando mensilmente le\nquote previste per ciascun Dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente\nCCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con\nil preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CCNL: DEFINIZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 11 \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente\nsignificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"Trattamento complessivo '.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al Lavoratore,\nin denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre\nle prestazioni Sanitarie Integrative e per Caso Morte\u002FInfortunio e di Welfare\nContrattuale. Ai fini del presente CCNL, esso comprende: la P.B.N.C.M.,\nl’Elemento Perequativo Mensile Regionale, gli Aumenti periodici di\nanzianità, l’indennità di Mancata Contrattazione o gli eventuali benefici\ndella Contrattazione di Secondo livello, le voci previste dal Contratto\nIndividuale quali, ad esempio, il Superminimo, le Indennità conciate ai modi\ndella prestazione (per lavoro notturno, festivo, eccf le Indennità correlate\nalla mansione, gli eventuali buoni pasto, indennità o servizi di mensa e\u002Fo di\ntrasporto, le prestazioni dovute per il Welfare Contrattuale, così come per\nl’Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso morte per malattia ed\ninfortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Paga Base Nazionale Conglobata Mensile’' o \"PBCM\":\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente\ndefinita per la generalità dei Lavoratori nell’apposita Disciplina Speciale\ndel presente CCNL, commisurata alla Categoria e al livello d’inquadramento\nprofessionale. Essa è già comprensiva anche dell’ex indennità di\ncontingenza e dell’E.D.R. In caso di Tempo Parziale, essa dovrà essere\nrapportata all’indice di Prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Elemento Perequativo Mensile Regionale”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E un elemento retributivo obbligatorio, aggiuntivo alla P.B.N.C.M.,\nintrodotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei\ndiversi Indici Regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in\nfunzione della Categoria e del livello professionale d’inquadramento, della\nRegione di riferimento e, in caso di Tempo Parziale, dovrà essere rapportato\nall’indice di Prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Retribuzione Mensile Normale” o \"RMN:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S’intende la retribuzione “fissa” mensile lorda, parametrata\nall’indice di Prestazione in caso di Tempo Parziale, costituita dai seguenti\nelementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elemento Perequativo Mensile Regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumenti periodici d’anzianità (c.d. scatti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Superminimi “adpersonam” ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione\nIndividuale o Collettiva, comunque denominati, che siano mensilmente\ncorrisposti con carattere continuativo e che siano stati previsti utili per le\nretribuzioni differite e il T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Retribuzione Oraria Normale” o \"RON :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ottiene dividendo la “Retribuzione Mensile Normale'’' per il Divisore\nconvenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173 (c\nento se ttantatr é).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Retribuzione Giornaliera Normale” o \"RGN :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ottiene dividendo la “Retribuzione Mensile Normale'’' per il Divisore\nconvenzionale giornaliero, che è pari a 26 (ventisei).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Retribuzione Media Globale Giornaliera” o \"RMGG:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E la retribuzione lorda che si calcola con i criteri indicati dall’INPS,\nnormalmente pari a 1\u002F26° (per gli Impiegati) o 1\u002F30° (per gli Operai)\ndell’imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei ratei di\ntredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata o già\ncontabilizzata in ratei mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Indennità di sostituzione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa deve essere riconosciuta quando il Lavoratore svolga con continuità,\nma senza il criterio di prevalenza, mansioni di qualifica superiore, richieste\nda esigenze sostitutive (copertura del servizio in pausa pranzo ecc.). In tal\ncaso, il Lavoratore manterrà il proprio livello di inquadramento, ma avrà\ndiritto all’indennità di sostituzione, commisurata alla differenza\nretributiva tra il livello d’appartenenza e quello della mansione superiore,\nproporzionata al tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Retribuzione Mensile di Fatto’’ o \"RMF' :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S’intende l’importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale\ncorrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni\ncontrattuali e individuali pattuite. E, quindi, comprensiva di tutte le voci\nretributive, stabili, periodiche, condizionate e variabili del periodo\nconsiderato, quali, ad esempio, oltre alla R.M.N., le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di Vacanza Contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di Mancata Contrattazione o, in alternativa, gli eventuali\nimporti previsti dalla Contrattazione di Secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità correlate alla mansione (ad esempio: Indennità di Cassa;\nIndennità di trasferta. Indennità trasfertisti ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio: per lavoro\nstraordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.f\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario\ncontrattuale fofetizzazione lavoro supplementare e\u002Fo straordinario);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al\nLavoratore un certo importo fisso preventivamente concordato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premi (ad esempio: Premio presenza, di Produttività, di Risultato&gt;,\nPartecipazione agli utili eoe.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di\npreavviso, di trasporto&gt;, eco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Integrazione Mensile Variabile '.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogniqualvolta le Parti stabiliscono in un Contratto Individuale una\nretribuzione fissa mensile (per esempio, per dare certezza al Lavoratore di\npoter affrontare delle spese mensilmente ricorrenti), si potrà prevedere la\nvoce di “Integrazione Mensile Variabile” quale complemento tra la R.M.F.\n(Retribuzione Mensile di Fatto) spettante e l’importo mensilmente pattuito.\nNel caso di minori retribuzioni contrattualmente dovute (per trattenute per\ndanni'., per sciopero, per multa, sospensione disciplinare, assenze per\nmalattia, mese parzialmente lavorato ecc.), tali differenze NON saranno\ncompensate dall’integrazione Mensile Variabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di retribuzione fissa mensile, ottenuta mediante un’integrazione\nMensile Variabile ricorrente, la R.M.F. coinciderà con la retribuzione fissa\nmensile pattuita, aumentata delle “retribuzioni extraorarie con\nmaggiorazioni”, eventuali Indennità sostitutive e Premi condizionati\nannuali. Salvo che non sia diversamente precisato nella Lettera di concessione\no assunzione, nel mese di liquidazione della Tredicesima Mensilità saranno\nriconosciute due retribuzioni fisse mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Divisore Convenzionale” o “ DC .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario: 173, ad esclusione dei Lavoratori discontinui, per i quali il\nDivisore sarà dato dall’orario settimanale concordato (massimo 45 ore),\nmoltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all’unità (con 45\nore settimanali: 45 x 4,33 — 194,85, arrotondato a 195). Nel caso di decimale\npari a 0,5, l’arrotondamento sarà all’unità inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giornaliero: 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Rimborso spese '.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per\nconto dell’azienda, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento,\nconseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale, nei limiti\ndella normalità o preventivamente concordate. In caso di prestazione comandata\nal di fuori del Comune della sede abituale di lavoro, il rimborso delle spese\ndi vitto e alloggio può essere sostituito dall’indennità di trasferta con\nesenzione contributiva e fiscale, nei limiti legalmente previsti, mentre\neventuali importi eccedenti faranno parte della R.M.F. Il Rimborso spese, per\nla sola documentazione contabile, potrà essere contabilizzato e riconosciuto\nunitamente alla retribuzione mensile dovuta, ma esso non sarà soggetto a\ncontribuzione previdenziale né a prelievo fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sul Tempo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Anno Solare\"'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arco temporale di 365 (trecentosessantacinque) giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Anno di Calendario”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Giorni di Calendario”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giorni compresi nell’anno di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•'Giorni'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i\ncriteri dell’art. 2963 c.c.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“I termini \u002F si computano secondo il calendario comune. .Non si computa il\ngiorno nel corso del ciucile cade il momento iniziale del termine !... e il\ntermine ! si verifica con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine cade in\ngiorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Giorni lavorabili’ e “Giorni lavorativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni\ndell’anno di calendario i giorni festivi, di riposo, di ferie\ncontrattualmente previste e i giorni di festività infrasettimanali cadenti\nnell’anno. Negli altri profili d’orario, dai giorni dell’anno si\ndedurranno i giorni di ferie contrattualmente previsti, quelli di riposo, i\nfestivi e le festività che siano previste come godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Giorni lavorati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Corrispondono ai giorni lavorabili nei quali vi sia stata l’effettiva\nprestazione ordinaria lavorativa. Nell’orario settimanale “5+2”, al fine\ndel calcolo di eventuali indennità giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai\ngruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati\nper Vindice di Prestazione, con arrotondamento al quoziente intero superiore\nquando il resto di ore ordinarie lavorate sia pari o superiore alla metà\ndell’orario ordinario giornaliero. Nel caso di Addetti ai Servizi con profilo\nd’orario “6+1 ” e “6+1 + 1”, i giorni lavorati corrispondono ai\ngiorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario, secondo le previsioni\ndella regolare tomistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Fine Settimana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodo che va dalle ore 13:00 di venerdì alle ore 6:00 del lunedì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Periodo Feriale Estivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"Periodo Feriale Natalizio \".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente il\n6 gennaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Periodo Feriale Pasquale \".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle Palme al sabato\nsuccessivo alla Pasqua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulle Parti del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Studio”, \"Agenzia . \"Azienda . “Società”, 'Impresa . “Datore\ndi lavoro” e \"Datore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono termini utilizzati come sinonimi per indicare il soggetto giuridico\ntitolare del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Lavoratore” e \" Dipendente':\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel CCNL sono termini utilizzati come sinonimi del Soggetto prestatore di\nlavoro subordinato. Agli effetti dell'interpretazione e dell’applicazione del\npresente CCNL, con la dizione “Lavoratore” e\u002Fo “Dipendente”,\ns’intendono sia i Dirigenti, che i Quadri, gli Impiegati e gli Operai. In\ncaso di clausole che interessino una sola Categoria di Lavoratori, sono usate\nle dizioni separate di “Dirìgente”, “Quadro”, “Impiegato” o di\n“Operaio\u002FOperatore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Parti aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S’intendono i Rappresentanti dell’Ente e dei Lavoratori. Normalmente,\ntale termine è utilizzato per individuare i soggetti delegati alla\nsottoscrizione degli Accordi aziendali di Secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•‘ Generalità dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S’intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata\nCategoria {Dirìgenti, Quadri, Operai o Impiegati) o Reparto (servizio, settore\naziendale ecc.) o mansioni (amministrativi, tecnici, commerciali ecc,) o\ndell’intera Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"Lavoratore Assistito :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo\ndiritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o\nconferisce mandato. Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni\nalle contestazioni disciplinari e l’assistenza presso il Collegio di\nConciliazione e Arbitrato ai sensi dell’art. 7 della L. 300\u002F1970; in caso di\nrichiesta di Convocazione facoltativa presso la DTL ai sensi dell’art. 410\ndel c.p.c.; in caso di Conciliazione obbligatoria per licenziamento per\n“giustificato motivo oggettivo” ai sensi dell’art. 7 della L. 604\u002F1966.\nL’assistenza individuale è libera, mentre l’Assistenza e Rappresentanza\nCollettiva dei Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che\nhanno sottoscritto il presente CCNL o gli Accordi aziendali di Secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"Accordo Assistito :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il Lavoratore acconsente a un Accordò Transattivo (ex artt. 410\u002F411\nc.p.c.), con sottoscrizione contestuale delle Parti, dell’Assistente\nSindacale cui il dipendente abbia conferito mandato e dei Conciliatori. In\nassenza di sottoscrizione con le forme previste dagli artt. 410\u002F411\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•p.c., s’intende “assistito” l’Accordo tra Impresa e\nLavoratore\u002Fori alla presenza e con la sottoscrizione della RSA\u002FRST.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sul Contratto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Contratto Collettivo di Lavoro”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E il contratto che disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista\nnormativo e retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti o per una\ndeterminata categoria di essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il Contratto Collettivo ha un ambito applicativo riferito all’intero\nterritorio nazionale, si definirà “Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro” (come il presente CCJVL). I Contratti Collettivi, oltre che\nNazionali, possono essere Regionali, Provinciali, Aziendali, di Reparto o di\nMansioni, di Settore ecc. e ciascuno di essi regolamenterà situazioni\nparticolari non comprese nel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Contratti Collettivi “particolari”, quando rispettano le condizioni\ninderogabili legali e quelle previste in fatto di Rappresentanza Collettiva o\ndi Referendum Aziendale, essendo “disciplina speciale'’', avranno\nprevalenza rispetto alle corrispondenti disposizioni generali del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Contratto Individuale di Lavoro” o \"Contratto Individuale” o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Lettera o Contratto di assunzione” :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E il contratto che disciplina il rapporto di lavoro individuale, tra\nLavoratore e Datore di lavoro. Nella Lettera d’assunzione devono essere\ncontenute tutte le informazioni previste dal presente CCNL, dalla Legge (D.Lgs.\n104\u002F2022, c.d. “Decreto Trasparenzez”), oltre ogni altra previsione\nrientrante nell’autonomia privata negoziale concordata tra le Parti, sia di\nnatura normativa che economica, purché essa non contraddica condizioni\ninderogabili legali, non sia complessivamente peggiorativa rispetto alle\nprevisioni del CCNL o di altri Contratti Collettivi applicabili in Azienda e\nsia determinata o determinabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alcuni casi, è richiesta la forma scritta quale requisito essenziale\n(per esempio in presenza del Patto di Prova)', in altri, la forma scritta è\nrichiesta solo ai fini della prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella Lettera d’assunzione dovrà essere precisato anche il Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro, che regolerà il rapporto in questione per\ntutto quanto non espressamente previsto a livello individuale tra le Parti, o\nnel caso di più favorevole condizione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Impegno” o “Impegnativa d’assunzione’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell’assunzione e della sottoscrizione del Contratto Individuale, le\nParti (Datore di lavoro e Lavoratore) potranno sottoscrivere un reciproco\nimpegno alla futura instaurazione del rapporto di lavoro alle condizioni che,\nseppur in modo sintetico, dovranno essere ivi richiamate. Per essere\nvincolante, esso dovrà quindi essere sottoscritto dalle Parti interessate\n(c.d. Contraenti) e prevedere i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•identità delle Parti (Datore e Lavoratore^\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•data prevista di assunzione (a tempo o a condizione) e tipologia\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mansione, livello d’inquadramento e retribuzione concordati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orario di lavoro (se Tempo Parziale o Tempo Pieno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CCNL che sarà applicato al rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•termine di decadenza dell’impegno d’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato ingiustificato adempimento all’impegno, determinerà alla Parte\nlesa il diritto al risarcimento del danno, così come previsto dalla normativa\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Substantiam” o\n“Essenziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ha quando è richiesta la forma scritta quale elemento essenziale e la\ncui assenza determina nullità delle condizioni derogatorie di altre legali e\u002Fo\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Probationem” o “ai\nfini della prova”'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ha quando la forma non è di tipo essenziale, avendo essa solo lo scopo\ndi provare un fatto e potendo essere sostituita anche da altri elementi di\nprova, testimoniali o documentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla Classificazione del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figura che, al proprio livello di competenza e con le mansioni che gli sono\nproprie, gestisce e coordina un gruppo di Sottoposti Responsabili e\u002Fo\nLavoratori. Coincide con le figure specifiche di Responsabile di Direzione,\nCapo Area, Capo Ufficio, Capo Reparto, Capo Squadra. Risponde al suo superiore\ngerarchico, mentre il grado d’autonomia e responsabilità dipende dal livello\nprofessionale acquisito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Settor e\u002FServizio\u002FArea”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura amministrativa, commerciale, tecnica, informatica o produttiva,\ncomplessa e omogenea, anche composta da più uffici\u002Freparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Ufficio”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura amministrativa semplice a contenuto professionale d’area\ncoerente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Reparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura operativa complessa, composta da più Operatori specialistici con\nunico coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Capo Ufficio\u002FReparto”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando un Lavoratore, per le proprie autonomie, responsabilità e\ncompetenze, gestisce e coordina un gruppo di lavoratori di livello inferiore,\nappartenenti al medesimo ufficio\u002Freparto, con responsabilità della loro\nformazione, organizzazione e lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Gruppo”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Insieme di lavoratori aventi competenze omogenee ma professionalità\neterogenee, normalmente distribuite su più livelli (ad esempio, gruppo\nmanutentori elettrici: 2 apprendisti elettricisti e 3 operai qualificati,\nelettricisti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Squadra”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un gruppo di competenze eterogenee ma di professionalità omogenee,\ncomprendente fino a 5 (cinque) lavoratori (esempio: 1 Lavoratore Qualificato\nMontatore. 1 Lavoratore Qualificato Elettricista e 1 Lavoratore Qualificato\nCollaudatoré').\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Capo Squadra”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il Responsabile, per le proprie autonomie e competenze, coordina un\nGruppo o una Squadra di lavoratori, che concorrono all’esecuzione di un\ndeterminato lavoro (Manutenzioni ecc).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Professionalità Omogenee”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S’intendono Profili e\u002Fo Esemplificazioni della medesima Declaratoria\n(Livello), ma con mansioni diverse tra loro integrabili e\u002Fo fungibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sull’Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"Tempo Pieno :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E il normale orario di lavoro, stabilito in 40 ore ordinarie settimanali.\nPer gli Addetti ai Servizi che lavorano in turni periodici nelle tomistiche\n“6+1 + 1”, il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42\nore ordinarie. In caso di cambio turno, il normale orario di lavoro di 40 ore\nsettimanali potrà variare con una composizione plurisettimanale o plurimensile\ndell’orario ordinario di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali\ne legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"Tempo Parziale '.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E l’orario di lavoro, fissato dal Contratto Individuale, in misura\ninferiore rispetto al Tempo Pieno. L’articolazione del Tempo Parziale potrà\nessere: “orizzontale”, “verticale” o “mista”, come previsto\ndalfart. 57 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Indice di Prestazione” o TP :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’orario di lavoro a Tempo Parziale è determinato dal rapporto tra\nl’orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente\nprevisto per il Tempo Pieno. Per esempio, per un Lavoratore assunto con orario\ndi lavoro a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, Vindice sarà: 30 : 40 —\n0,75 (Indice di Prestazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per\nl’esecuzione dell’opera richiesta secondo le sue direttive, contro la\nretribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno\no della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a\n“tempopieno’' o a “tempo parziale”. Può essere distribuito\nuniformemente nei vari giorni\u002Fsettimane lavorative, oppure in modo\ndifferenziato, purché il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali\ne legali del lavoro ordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Orario di lavoro settimanale”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Tempo pieno, è di 40 (quaranta) ore ordinarie normalmente distribuite\nsu 5 (cinque) o 6 (sei) giorni alla settimana. Per gli Addetti ai Servizi con\nturni di lavoro 6+1 +1 a copertura “H24”, al fine di garantire la rotazione\ntra i diversi turni, l’orario di lavoro settimanale sarà distribuito in modo\n“plurisettimanale” su cicli di 8 (otto) giorni. Nel tempo parziale\norizzontale, l’orario di lavoro settimanale è dato dal prodotto tra Vindice\ndi Prestazione e l’orario settimanale pieno (40). Per i lavoratori\ndiscontinui, l’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso\ntra 40 e 45 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Orario di lavoro (giornaliero o settimanale) normale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell’orario\u002Fi di\nlavoro (giornaliero o settimanale) che, nel periodo considerato, compongono il\ntempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Lavoro ordinario spezzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E la prestazione ordinaria lavorativa suddivisa in due parti giornaliere,\ncon un intervallo* intermedio superiore a 2 ore (*intervallo definibile con\nAccordo di Secondo livello).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Lavoro Supplementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto a Tempo Parziale, è il lavoro prestato oltre l’orario di\nlavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto),\nentro i limiti previsti e l’orario contrattuale previsto per il tempo pieno,\nsuperati i quali assume la qualifica di “lavoro straordinario’'. Nel Tempo\nPieno, è il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero di ritardi,\nfermate del lavoro imposte da cause di forza maggiore, oltre l’orario\ngiornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti mensili di\nlavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"Consolidamento dell’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogniqualvolta nel Tempo Parziale il ricorso alle Clausole Flessibili o al\nLavoro Supplementare siano permanenti e di durata superiore a 6 (sei) mesi di\ncalendario, salvo che le Parti aziendali abbiano già definito per iscritto un\ndiverso termine certo, a tempo o a condizione, per il ritorno all’indice di\nprestazione iniziale, si opera il Consolidamento dell’orario di lavoro che, a\ntutti gli effetti, modifica l’indice di Prestazione del Lavoratore acquisendo\nnel suo orario di lavoro settimanale anche la quota di lavoro (da Clausole\nFlessibili o Lavoro Supplementare) consolidato. In caso di consolidamento\n(positivo o negativo), le competenze differite del Lavoratore saranno\nriconosciute pro-quota, cioè proporzionate al tempo dei rispettivi Indici di\nprestazione. Il consolidamento opera fino a concorrenza dell’indice di\nPrestazione uguale a 1 (uno). Restano salve diverse pattuizioni tra Datore di\nlavoro e Lavoratore, purché concluse mediante Accordo assistito, e diverse\ncondizioni, se più favorevoli al Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Lavoro Straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell’Orario\ndi lavoro giornaliero e\u002Fo settimanale normale, così come previsto per la\nprestazione a Tempo Pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Lavoro prolungato” :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di\nstraordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o\nd’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore) richiesta quale\nanticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad\nesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Lavoro extra ordinario spezzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E la prestazione lavorativa: di flessibilità, di straordinario, di\nstraordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o\nd’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore, richiesta per un\ntempo superiore a 30 (trenta) minuti in modo non adiacente al normale orario\nordinario di lavoro. Normalmente, il lavoro extra ordinario spezzato comporta\nil rimborso delle spese di viaggio preventivamente concordate ed effettivamente\nsostenute e documentate dal Lavoratore per il rientro al lavoro e\nall’abitazione e deve avere una durata di almeno un’ora. Comunque, in ogni\ncaso, la retribuzione minima del lavoro extra ordinario spezzato deve essere di\nun’ora, con le relative maggiorazioni, oltre il rimborso delle spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m,“Lavoro notturno”'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 23:00 alle ore 6:00,\nmediante lavoro ordinario a turni, straordinario o intensificazioni con\naccredito nella Banca delle Ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.“ Turni Avvicendati''.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E il sistema di distribuzione dell’orario di lavoro articolato su più\nturni giornalieri, fissi o periodici. Essi potranno essere così\ndistribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su “semi-turni”, nel qual caso il lavoro si svolgerà, per esempio,\nalternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro\nsimile profilo di orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su tre turni con “turno continuo giornaliero” nelle 24 ore,\nnormalmente dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle\n6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del sabato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su turni “H24”, i nastri orari prevedono la continuazione del lavoro\nsenza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno\ncalendarizzati dalla tomistica, con distribuzione variabile all’interno\ndell’intera settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o\ndisciplinare i profili d’orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto\ndelle previsioni legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla Malattia e Infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Periodo di Carenza”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono i primi 3 (tre) giorni solari di malattia e\u002Fo infortunio non\nprofessionale o seguenti al giorno dell’infortunio professionale, nei quali\nl’INPS\u002FINAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario.\nInfatti, le Indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo\ndal 4° (quarto) giorno di malattia o infortunio, in quest’ultimo caso,\nsempre con esclusione dal computo del giorno dell’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Periodo di Comporto”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E il periodo di conservazione del posto di lavoro del Lavoratore assente per\nmalattia o infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di comporto può essere “secco”, quando considera un solo\nevento morboso, oppure “frazionato” o “per sommatoria”, quando\nconsidera più eventi morbosi in un dato arco temporale. Nel presente CCNL, il\nperiodo di comporto, come stabilito agli artt. 197 e 198, è frazionato e per\nsommatoria. Entro tale periodo complessivo, l’impresa non potrà licenziare\nil Lavoratore, salvo il caso di licenziamento per giusta causa o per\ngiustificato motivo (oggettivo o soggettivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Infortunio in Itinere”'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E quello intervenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal\nluogo di abitazione al luogo di lavoro o dal luogo di lavoro a quello di\nconsumazione dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale\n(art. 12, D.Lgs. 38\u002F2000).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla Modifiche (collettive o individuali) dell’Orario di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Intensificazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tempo aggiuntivo del normale orario di lavoro richiesto a titolo di\nflessibilità. L’Intensificazione, richiesta nel rispetto dei limiti e\ncondizioni contrattuali, è obbligatoria e l’eventuale impossibilità va\ndocumentata come per il lavoro ordinario rientrante nel normale orario di\nlavoro. Le ore di Intensificazione effettivamente lavorate daranno diritto alla\nliquidazione, con la retribuzione mensile corrente, delle maggiorazioni\npreviste (le ore lavorate in intensificazione) saranno poste a credito del\nLavoratore nella “Banca delle Ore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Rarefazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono parte dell’Orario ordinario di lavoro, retribuito ma non lavorato,\nprevisto nei casi di minore lavoro che segua o preceda un periodo\nd’intensificazione. La retribuzione riconosciuta sarà quella ordinaria. Le\nore di Rarefazione (Retribuite ma non lavorate) saranno computate a debito del\nLavoratore nella “Banca delle Ore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Statuto dei Lavoratori (L. 300\u002F1970)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno\nespresso rinvio alla Legge n. 300\u002F1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta\n“Statuto dei Lavoratori”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente\nai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni\nSindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto\nnelle Aziende l’Accordo Aziendale di Secondo livello vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le altre Organizzazioni Sindacali hanno solo il diritto di assistere\nsingolarmente i Lavoratori ogniqualvolta siano loro iscritti o abbiano a loro\nconferito mandato. Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura\n“Organizzazioni Sindacali“Sindacati” o “00.SS.” che hanno\nsottoscritto (o firmatari) il presente CCNL”, deve intendersi compresa anche\nl’estensione alle Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale\nsecondo le proprie competenze e prerogative. La RSA o la RST svolgono le\nattività negoziali per le materie d’interesse dei Lavoratori dipendenti\ndell’Azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nonché in\nattuazione delle scelte generali delle Federazioni firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - RSA: Rappresentanza Sindacale Aziendale - Estensione Contrattuale\n\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la frequente presenza nell’ambito di applicazione del presente CCNL di\nStudi con un numero ridotto di Lavoratori, le Parti concordano che sia\ncontrattualmente costruibile, ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali\nfirmatarie il presente CCNL, una Rappresentanza Sindacale già nelle Aziende\ncon almeno 7 (sette) Lavoratori, per la quale trova applicazione la relativa\ndisciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dal relativo Accordo\nInterfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla RSA competono le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritti di informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la verifica del rispetto degli adempimenti connessi\naU’Apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’ordinaria titolarità della Contrattazione Aziendale o di Secondo\nlivello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli\nammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di eventuali Accordi Aziendali di CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•degli Accordi sui Controlli a Distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo Livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - RST: Rappresentanza Sindacale Territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Negli Studi non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della\nLegge n. 300\u002F1970 e del precedente articolo 14, cioè che hanno meno di 7\n(sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della\nContrattazione di Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale\nTerritoriale, in sigla “RST’, nominata congiuntamente o disgiuntamente\ndalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono, nelle aziende\nrappresentate, le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i diritti d’informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la verifica del rispetto degli adempimenti connessi\nall’Apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la segnalazione al R.S.P.P. o R.L.S.T. di eventuali problemi riportati\ndai Lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la titolarità della Contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di Secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli\nammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di Allineamento Contrattuale in caso di passaggio di CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sui controlli a distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su altri ambiti demandati al Secondo livello, così come previsto\ndall’art. 28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti Nazionali, di riferimento di quelle locali e che siano\nsottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso\nall’Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni\naggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo Aziendale o\nTerritoriale con i criteri generali del CCNL. Il funzionamento della RST sarà\ngarantito mediante un contributo annuo di € 36,00 per ciascun Dipendente di\nAzienda che applichi il presente CCNL. Tale contributo sarà quale quota parte\ndella riscossione del contributo “misto” (.Azienda e Lavoratore), destinato\nalla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così come definito alfart. 209\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale, che lo destinerà\nintegralmente alle RST costituite nel settore e nell’ambito territoriale di\nesazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e\ndal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. e secondo i\ncriteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione\nSindacale Territoriale sottoscrittrice del presente CCNL. Nelle aree ove non si\ncostituiscono RST, il contributo di competenza sarà utilizzato per favorire,\nin quelle aree, la costituzione futura di RST.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Poteri della RSA\u002FRST\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Alla RSA\u002FRST costituite negli Studi che applicano il presente CCNL,\ncompetono i seguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni\nlavorativi, fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di affissione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di assemblea con i Lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di Secondo\nlivello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di assistere od indirizzare i Lavoratori nella verifica della corretta\napplicazione delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Assemblea Sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il\ndiritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di\nfuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti, i\nLavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi\naziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RSA\u002FRST, nell’unità in cui\nprestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4\n(quattro) ore annue retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che\nprecedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore\u002Fanno di assemblea retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che\nnel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il prosieguo\ndell’attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni\nlavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno,\ndecadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il\ndiritto d’assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle\nesigenze di servizio conciliate con quelle dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Diritto d’affissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La RSA, o la RST, ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda\nha l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi\naccessibili a tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi, purché\nesclusivamente inerenti a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi\ncomprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente\nBilaterale En.Bi.C. o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente\ninoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 19 - Cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Come previsto dall’alt. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che\nsiano componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto\nd’usufruire, pro-quota in funzione dei rispettivi iscritti, di permessi\nretribuiti per la partecipazione alle riunioni degli Organi Sindacali ai quali\nappartengono, nella misura massima complessiva di un’ora\u002Fanno per ciascun\ndipendente in forza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi dovranno essere richiesti dall’organizzazione Sindacale\nProvinciale che ne abbia titolo, con il preavviso normale di almeno 3 (tre)\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Dirigenti di RSA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La qualifica di Dirigente di RSA spetta a quei Lavoratori nominati dal\nSindacato rappresentato quali Responsabili della conduzione delle proprie\nRappresentanze Sindacali Aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la loro disciplina, si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato\n1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Trattenuta sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda prowederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i\ncontributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario\nil presente CCNL o dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai\nSindacati sottoscrittori del CCNL, hanno stipulato un vigente Accordo\nCollettivo Aziendale di Secondo livello. Il Dipendente interessato dovrà\npresentare formale richiesta, conformemente all’Accordo di Categoria in\nAllegato 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Inscindibilità del presente CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione\nCollettiva non è d’esclusiva natura retributiva, ma si configura come un\ncomplesso ed ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione\nd’obiettivi, strategie e comportamenti che, anche in questo CCNL, sono mirati\nspecialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e a favorire\nle nuove assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, le Parti\nconcordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento\nfinalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti\nfirmatarie, in modo da permettere l’adattamento del presente CCNL alle\nsituazioni concretamente presenti nelle singole realtà lavorative. Per\nqualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivamente\nl’edizione a stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti, integrata\ndalle successive Interpretazioni della Commissione Bilaterale, o quella editata\nnel sito dell’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.: www.enhic.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Diritti sindacali e d’associazione: sintesi e rinvio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per agevolare le Parti interessate, si riporta la Tabella di sintesi dei\ndiritti e dei permessi per attività sindacale. Per quanto non previsto nel\npresente CCNL, si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1) e alle norme\ndi Legge applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 1): Sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RST: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende fino a 6 Lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i Dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misura del diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori\ndall’orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni\ndi crisi dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro,\nsaranno retribuite come ore ordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei\nlavoratori. Va richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre)\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RST: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende da 7 a 15 Lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i Dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misura del diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori\ndall’orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni\ndi crisi dell’Azienda. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario\nordinario di lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei\nlavoratori. Va richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre)\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RSA: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende con oltre 15 Lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i Dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misura del diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente durante\no fuori l’orario di lavoro. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti\nl’orario ordinario di lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei\nlavoratori. Va richiesta dalla RSA con preavviso normale di almeno 3 (tre)\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi per Cariche sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle\nOO.SS. firmatarie il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misura del diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un’ora di permesso retribuito all’anno, per ciascun dipendente in forza,\nda utilizzare pro-quota da ciascuna RSA. Diritto di aspettativa non retribuita\nper la durata del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi devono essere richiesti dall’organizzazione Sindacale\ninteressata, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.\nL’aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma Comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore non usufruite al 31\u002F12 di ogni anno decadono, senza diritto del\nDivoratore ad ottenere alcuna indennità sostitutiva o di riportare “a\nnuovo” il saldo del monte ore non utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Livelli di Contrattazione Collettiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi\ndi creare nuova occupazione, per favorire la crescita fondata sull’aumento\ndell’efficienza e, per quanto compatibile, per ottenere l’incremento delle\nretribuzioni. La Contrattazione si svolge su due livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Primo Livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche\nsolo detto “CCNL”, con le sue Premesse e Accordi Nazionali allegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Secondo Livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto\nContratto Collettivo di Secondo Livello o Contratto Aziendale di Secondo\nLivello o Contratto di Secondo Livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Contrattazione Collettiva Nazionale di Primo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce alla Società il diritto\nd’impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal\nlavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche\nla funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore contrattuale, ovunque\nimpiegati nel territorio nazionale, la certezza dei minimi trattamenti\neconomici regionali e dei trattamenti normativi nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni\nsindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Contrattazione Collettiva di Secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel tempo triennale di validità del presente CCNL, a livello nazionale e\nlocale, molte condizioni operative possono radicalmente mutare. Nuove\ntecnologie, la fluidità e volatilità dei mercati, il continuo affacciarsi di\ncompetitori stranieri che spesso hanno ridotti costi del lavoro; le aperture di\naziende straniere che tendono a rivolgersi per tutte le forniture al loro\nmercato interno ed altre varie condizioni quali, per esempio, delocalizzazioni\nsettoriali, possono cambiare, “dall’esterno” e in tempi più ristretti\ndella validità del CCNL, iparametri di redditività delle imprese. Per tali\nragioni, le Parti concordano nel definire “cedevole” la disciplina\nContrattuale Nazionale a favore della Contrattazione Aziendale di Secondo\nlivello, in quanto “Contrattazione speciale” e unica idonea a ricercare\ntutte le possibili soluzioni ai problemi locali, auspicandone, per questo,\nun’ampia diffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riportato nella premessa del presente articolo, le Parti, al fine\ndi favorire al massimo l’auspicato sviluppo della Contrattazione Collettiva\ndi Secondo Livello in tutti gli ambiti ove essa sia possibile, prevedono\nstrumenti contrattuali integrativi collettivi (Indennità di Mancata\nContrattazione) nelle Aziende in cui tale Contrattazione non dovesse\nrealizzarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La previsione Collettiva di primo livello ha, comunque, carattere\nsussidiario rispetto alla Contrattazione Collettiva di Secondo Livello e,\npertanto, nelle materie delegate (cfir. successivo articolo), essa sarà\nsostituita da quest’ultima nelle singole disposizioni definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione\nlocale di alcuni aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità che la\nContrattazione di Secondo livello (di prossimità), in casi e situazioni\nparticolari quali la salvaguardia dei posti lavoro o in situazioni di obiettiva\ne provata difficoltà territoriale o aziendale, possa temporaneamente portare\nanche a risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione Collettiva\nsostituita. In tali casi, però, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno\nessere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dichiarati formalmente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•programmati in tempi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere soggetti a verifica periodica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per essere valida tale Contrattazione Mi prossimità” dovrà essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipulata con le prerogative ed i criteri previsti dalla normativa di\nriferimento (art. 8 della L. 148\u002F2011), anche in relazione alla legittimazione\nalla sottoscrizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicata e consegnata in copia a tutti i lavoratori con nota scritta e\nsottoscrizione per avvenuta consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le pattuizioni di cui al Contratto di prossimità, saranno valide\ned efficaci a decorrere dal 15° giorno successivo all’avvenuta consegna\ndella copia ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infatti, entro tale data, e quindi entro 15 giorni dalla ricezione della\ncopia, è facoltà dei lavoratori fare richiesta di sottoposizione a Referendum\naziendale dell’accordo sottoscritto, nella misura di almeno un terzo dei\nlavoratori interessati, con un minimo di due nelle aziende fino a sette\ndipendenti. La richiesta potrà essere effettuata in maniera sia congiunta che\ndisgiunta dai singoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione di consegna dell’accordo deve quindi espressamente\nindicare la facoltà per i lavoratori della richiesta di Referendum ed il\ntermine di scadenza dell’esercizio del diritto, nonché il numero minimo\nnecessario di richieste per l’indizione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dei lavoratori deve necessariamente avvenire in forma\nscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, allo scadere del 15° giorno, senza che sia intervenuta richiesta\ndi Referendum, il Contratto derogatorio si intenderà definitivamente accettato\ndal lavoratore senza possibilità di contestazione alcuna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Durata e Condizioni della Contrattazione di Secondo Livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede\naziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni, salvo periodi inferiori\nespressamente previsti dall’Accordo. Essa, quando conforme alle previsioni\ndel presente CCNL, per le parti ivi definite, prevarrà sia sull’eventuale\nContrattazione Territoriale che sulle norme contrattuali afferenti. La\nContrattazione di Secondo livello potrà riguardare solo le materie e gli\nistituti contrattuali espressamente indicati nel presente articolo o gli\nspecifici istituti indicati dal CCNL come derogabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte economica aggiuntiva, oltre che alla previsione di specifiche\nindennità correlate a particolare gravosità della mansione, potrà definire\nsolamente l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad\nelementi dall’esito incerto (es. redditività, produttività, qualità,\necc.), anche in concorso tra loro, o indennità strettamente giustificate da\nparticolari onerosità per tempi, modi o condizioni richiesti alla prestazione\nlavorativa, normalmente, solo in alcuni ambiti aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL, per favorire la Contrattazione di Secondo livello, prevede\nche, a richiesta delle Parti (Società, Lavoratori o RSA\u002FRST), la Commissione\nBilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione\nfornisca indicazioni utili a definire aziendalmente modelli di “Premio”,\nanche per accedere ai benefici della “detassazione” (ex Decreto\nInterministeriale del 25\u002F03\u002F2016), tenendo conto dell’Elemento Perequatilo\nMensile Regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in\nfunzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle eventuali retribuzioni eventualmente già previste dalla\nContrattazione regionale o provinciale di Secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Contrattazione di Secondo livello, potrà disciplinare pattiziamente le\nseguenti materie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sul Patto di Prova:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durata del periodo di prova, ma entro i limiti legali consentiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sull’Orario di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riorganizzazione dell’orario di lavoro ordinario o ricorso al “lavoro\nagile” o a profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco\ndella giornata, settimana, mese e anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e\u002Fo\nannuale, eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i\nLavoratori discontinui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la\nconsumazione dei pasti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turni delle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d.\n“H24”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ampliamento della Banca delle Ore ed individuazione delle rarefazioni\ncollettive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e\nsupplementare, con individuazione di riposi compensativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adeguamento delle maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare,\nstraordinario e in caso di attivazione della Banca delle Ore, secondo lo Schema\ndi Ipotesi di Accordo pubblicato nel sito: https:\u002F\u002Fcisalterziario.it;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione di particolari forme di mobilità, flessibilità od\norganizzazione del lavoro applicabili in azienda quale risposta ai problemi\norganizzativi e\u002Fo di mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulle mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli\nassetti organizzativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attivazione dei percorsi formativi ai fini della Mobilità Verticale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli\nassetti organizzativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d’interpretazione\nd’inserire nella Classificazione del personale Profili ed Esemplificazioni\nmancanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sul trattamento economico, assistenziale e di Welfare'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•istituzione o disciplina particolare degli eventuali Premi di\nproduttività o presenza, dell’indennità di trasporto, dell’indennità di\nmensa o dei buoni pasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previsione di eventuali Ristorni in caso di Soci Lavoratori e loro\nregolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scelta dei modi e forme di utilizzo del Welfare Contrattuale e\u002Fo della\nrelativa piattaforma di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ampliamento delle prestazioni di Welfare Contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previsione di specifiche destinazioni del Welfare Aziendale e della\ndestinazione di parte dei Premi di risultato alla Previdenza complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sui Premi di Risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sull’istituzione e criteri di partecipazione agli utili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili\nper gli Operatori di Vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei\nmensili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro e retribuzione a cottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in materia di T.F.R., le condizioni di miglior favore ex comma 11, art.\n2120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•c., nel rispetto dei criteri previdenziali e legali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulle forme di coresponsabilità e cogestione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione delle aree ed attività nelle quali attivare forme di più\nintensa partecipazione dei lavoratori al fine di approdare a forme di\ncogestione concordata ed integrata e coresponsabile dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sul cambiamento della sede di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) disciplina dei trattamenti aziendali nei casi particolari di\ntrasferimento, trasferta, distacco o comando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulle tipologie contrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Parziale', modi aziendali d’applicazione delle Clausole Elastiche\ne di distribuzione dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Determinato', individuazione delle attività stagionali ex art. 21\nD.Lgs. 81\u002F2015 e s.m.i.; definizione delle causali e dei casi di\n“intensificazione” per il ricorso al tempo determinato; eventuali\ntrattamenti aziendali correlati alla tipologia aziendale del lavoro\ndeterminato; il limite numerico dei contratti a tempo determinato; la riduzione\ndei periodi d’interruzione tra contratti a termine; la monetizzazione mensile\ndelle retribuzioni differite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Somministrato', definizione, in particolari situazioni, che si\nprevedono temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei limiti\nnumerici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Apprendistato', formazione aziendale nell'Apprendistato e costituzione\ndella Commissione Bilaterale Aziendale di verifica e certificazione; eventuale\nestensione agli Apprendisti di Premi e\u002Fo Indennità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Telelavoro', l’esercizio della reversibilità nel Telelavoro;\ndisciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del\nTelelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore;\nsuddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale\nstrumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità;\nindividuazione, in contraddittorio, delle fattispecie disciplinarmente\nrilevanti e delle sanzioni previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Agile', le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di\nlavoro nel Lavoro Agile; l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi\nriposi; le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai\nQuadri e Impiegati aziendali che abbiano funzioni commerciali, di collegamento,\ntutela immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.; gli\nstrumenti di lavoro utilizzati in modalità agile; eventuali indennità e\u002Fo\npremi correlati ai particolari modi di svolgimento agile dell'attività\nlavorativa; eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per\ngli strumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di anticipato immotivato\nrecesso da parte del Lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Intermittente', definizione di particolari casi di ricorso al\nlavoro intermittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sui controlli a distanza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) accordi sull'introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sull’appalto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) condizioni particolari nei cambi d’appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sullo stato di crisi aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali deroghe in peius rispetto ai diritti contrattuali (per essere\noperative. devono seguire la procedura suddetta in termini di comunicazione e\npossibile richiesta del Referendum aziendale). Sono ammesse deroghe alle\nprevisioni contrattuali in tema di retribuzione solo nei casi di accertata\ncrisi aziendale, quando tali accordi “di prossimità” siano necessari alla\nsalvaguardia dell’occupazione. Resta inteso che sono incomprimibili: la\n“Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” e gli “Aumenti Periodici\nd’Anzianità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei\nContratti di Solidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Integrazione e formazione: le Parti s’impegnano a sviluppare uno\nspecifico codice di comportamento che favorisca la formazione dei lavoratori e\nl’integrazione dei lavoratori immigrati, con attenzione ai reciproci valori\ndi stabilità e correttezza del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sugli incontri sindacali e informativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione di incontri, a livello territoriale e\u002Fo aziendale, fra le\nParti stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la\ndisamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e\nleggi vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione ed attivazione degli incontri sindacali aziendali,\ndell’esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sugli Enti Bilaterali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e-learning,\nattagliati alle caratteristiche dell'azienda in materia di Apprendistato e\niniziative di formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le\nParti, purché nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di lavoro\nsubordinato ed in coerenza a quella prevista dal presente CCNL e dalla\nnormativa legale vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, quando la Contrattazione di Secondo livello sia efficace\nnei confronti di un gruppo parziale di Lavoratori o loro Categorie, in sede di\nspecifica discussione, la RSA, salvo che già comprenda Rappresentanti dei\nLavoratori cui è previsto si applichi f Accordo, dovrà essere integrata da\nRappresentanti eletti in numero pari ad un terzo della RSA stessa, con il\nminimo di 1 (uno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di Secondo livello, le\nParti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,\nInterpretazione e Conciliazione, istituita presso l’En.Bi.C. per ottenere il\nlodo relativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Procedure di attivazione della Contrattazione di Secondo\nLivello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di\nstipula della Contrattazione di Secondo livello non può essere presentata\nprima di 1 (un) mese dal deposito del presente CCNL presso gli Uffici\npreposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni\ndirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il\nsuccessivo termine di 2 (due) mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere\nd’apertura delle trattative. A regime, per le proposte di rinnovo del\nContratto di Secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta\nalmeno 2 (due) mesi prima dalla relativa scadenza, presentando le proposte di\nmodifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei due mesi antecedenti e nei due mesi successivi alla scadenza del\nContratto di Secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari\nad almeno 4 (quattro) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le\nParti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni\ndirette, mentre i trattamenti economici e la parte normativa, previsti dal\nContratto di Secondo livello scaduto, continueranno ad essere applicati in\nprorogatiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, cesseranno gli\neffetti di tutti gli Accordi di Secondo livello scaduti che, da tale termine,\nnon saranno più applicati. L’Azienda dovrà tornare a riconoscere ai\nLavoratori l’indennità Mensile di Mancata Contrattazione prevista per il\nloro livello d’inquadramento. Nel caso di stallo delle trattative di Secondo\nlivello per oltre 3 (tre) mesi, le Parti regolarmente iscritte all’ENBIC, al\nfine di favorire un accordo, interesseranno gli Organismi Nazionali di\nriferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DIRITTI D’INFORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Diritti d’informazione: Esame congiunto territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti\nsottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni territoriali Datoriali e dei\nLavoratori, s’incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni\nSindacali firmatarie, al fine di procedere ad un esame congiunto sulla stima\ndelle condizioni operative future e al fine di favorire il raggiungimento\nd’intese aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Diritti di Informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto\ne che occupano a tempo indeterminato più di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 (venticinque) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola\nprovincia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•50 (cinquanta) Dipendenti, se operano in più province, ma nell'ambito di\nuna sola regione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•200 (duecento) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più\nregioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di norma entro il primo semestre di ciascun anno, a domanda delle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza delle\nRSA interessate, anche con l’assistenza dell’Associazione territoriale\nimprenditoriale cui l’Azienda aderisce, ^’incontreranno, ai rispettivi\nlivelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali.\nNell’occasione degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a\nrichiesta del Sindacato, le Aziende forniranno informazioni preventive alla\nfase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di\nriorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di\nlavori atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che\ninvestano gli assetti aziendali, sui nuovi insediamenti nel territorio e\norientate al raggiungimento d’intese. Nelle medesime occasioni, a richiesta,\nsaranno fornite informazioni sull’effettuazione del lavoro domenicale e\nfestivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle\ntipologie d’impiego ivi utilizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno inoltre fomite informazioni relative alle iniziative in materia di\nresponsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta\ndisciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica\naziendale e conflitti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al\nprimo comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende forniranno alle\nOrganizzazioni Sindacali e\u002Fo alle RSA, informazioni, sempre orientate al\nraggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che\ncomportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti,\nristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica,\nacquisizioni o incorporazioni che investano gli assetti aziendali e sui nuovi\ninsediamenti nel territorio. Inoltre, così come previsto dal D. Lgs. 25\u002F2007,\nanche quelle riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché\nindicazioni sulla situazione economica aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione,\nnonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di\ncontrasto della crisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare cambiamenti\ndell'organizzazione aziendale e dei contratti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l’Azienda, a richiesta delle proprie RSA o della RST, è tenuta a\ninformarle sul prevedibile andamento del ricorso al lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•intermittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in somministrazione {la durata e il numero dei contratti; la qualifica\ndei lavoratori interessati)',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•supplementare e\u002Fo straordinario e utilizzo della Banca delle ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sugli indirizzi\u002Fobiettivi dei fabbisogni occupazionali, di quelli\nformativi e in particolare sulla riqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sulle problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa,\nall’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata per conoscenza\nanche all'organizzazione Nazionale di ciascuna parte interessata. Qualora\nAzienda e RSA raggiungano un Accordo organizzativo, disciplinare e\u002Fo economico,\nlo stesso, a seconda dei contenuti e delle richieste, potrà essere sottoposto\na Referendum tra i Lavoratori cui si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le informazioni aziendali trasmesse hanno natura riservata\ned il loro scopo principale è la ricerca condivisa di possibili soluzioni ai\nproblemi aziendali. A conclusione dell’incontro, le Parti concorderanno un\ncomunicato per i dipendenti, che potrà essere reso pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Commissioni Paritetiche Settoriali Provinciali o Regionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dimensioni, annualmente\n(di norma entro il primo semestre), le Parti, a richiesta di una di esse,\ns’incontreranno anche con la presenza degli RST e dei RSD, al fine di\neffettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore,\ndelle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più\nrilevanti processi d’innovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì presi in esame:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o\nindirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio\ndelle singole attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopraddetti processi, sia\nsotto l'aspetto organizzativo e dei fabbisogni di Personale che formativo e\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a\nquella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in\nmateria di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei\nrapporti di praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, dei contratti\na tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta\n“atipica” del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle\nParti stipulanti il presente Contratto, saranno affrontate e definite in\nappositi incontri le materie relative a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali\ndi settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della\ndignità della persona (molestie sessuali mobbing) nel settore, tenuto conto\ndelle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche\nprovinciali di conciliazione per la gestione della \"composizione delle\ncontroversie\", di cui ai D.Lgs. del 31\u002F03\u002F1998, n. 80 e del 29\u002F10\u002F1998, n. 387\ne s.in.i.. nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle\nstesse, così come previsto dal presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la nomina dei membri\u002Farbitri dei collegi d’arbitrato e la sede\noperativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa\ncomunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei\nLavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO X\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>REFERENDUM AZIENDALE: STRUMENTO DI DEMOCRAZIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SINDACALE DIRETTA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’enorme differenziazione intervenuta nei contenuti professionali dei\nLavoratori e le divergenti situazioni che possono configurarsi anche tra\naziende del medesimo settore e territorio rendono obsoleta la conformazione\nserticistica delle vecchie strutture sindacali, funzionale agli aspetti\npolitici piuttosto che aziendali. Per questo, e quale concreta dimostrazione\ndelfavore contrattuale verso il principio di sussidiarietà e verso gli\nstrumenti di democrazia diretta, le Parti intendono promuovere tra i Lavoratori\nl’istituto del Referendum, così come lo sviluppo della Contrattazione di\nSecondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Referendum Aziendale: oggetto, finalità e scopi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Referendum Aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e\u002Fo\nnormativi collettivi, Territoriali o Aziendali, si effettua tra tutti i\nLavoratori interessati dagli effetti di un Accordo o Bozza di Accordo\nsottoscritto tra Azienda e RSA, per verificarne la loro effettiva adesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di bocciatura, f Accordo o la Bozza di Accordo dovranno essere\nannullati o ridiscussi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di approvazione, essi potranno essere legittimamente applicati alla\ntotalità dei dipendenti interessati dall'Accordo, già presenti in Azienda od\nanche successivamente assunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Referendum Aziendale: definizione, condizioni e tipi di\nReferendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Vi potranno essere tre tipi di Referendum Aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Referendum Consultivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Referendum Deliberativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Referendum Confermativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Referendum Consultivo: esso potrà essere promosso dall Azienda, dalla\nRSA o da un terzo dei Lavoratori interessati all'eventuale applicazione, con un\nminimo di 2. Ordinariamente, lo scopo è quello di individuare possibili linee\ndi soluzione ad una situazione di crisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suoi effetti avranno valore di indirizzo per la discussione del\nprovvedimento tra le Parti o di scelta tra le diverse soluzioni poste a\nverifica referendaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Referendum Deliberativo: esso può essere promosso dall'Azienda, dalla\nRSA o da un terzo dei lavoratori interessati, con un minimo di 2. Lo scopo è\ndi approvare o di respingere un testo già preventivamente concordato tra\nAzienda e RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•suoi effetti saranno validi per tutti i soggetti (Datore di lavoro e\nLavoratori) per i quali sia prevista l'esecuzione o l’applicazione\ndell’accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Referendum Confermativo: esso può essere riferito ad un pregresso Accordo\nintervenuto tra Impresa ed RSA, anche quando esso sia già operante in Azienda.\nTale Referendum può essere richiesto entro 60 giorni dall’applicazione del\npresente CCNL, da qualsiasi Parte che ne abbia interesse (Azienda, RSA o un\nterzo dei lavoratori, con un minimo di 2), ed il suo scopo è di rendere valido\ntale Accordo per tutti o verificarne la validità, mediante il parere dei\nLavoratori cui si applica, anche se assunti successivamente all'Accordo stesso\no, in caso di cambiamento delle situazioni o delle norme legislative o\ncontrattuali che fossero successivamente intervenute, quale verifica della sua\nattuale validità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Referendum Confermativo potrà essere indetto entro 60 giorni\ndall’applicazione del presente CCNL, anche per porre in sanatoria formale\nAccordi aziendali già a suo tempo sottoscritti, qualora il CCNL avesse\nprevisto, ai fini della loro validità applicativa, che fossero\nobbligatoriamente da sottoporre a Referendum. In caso di approvazione\nreferendaria o di mancata richiesta di Referendum, tali Accordi saranno\nvalidamente applicati sin dalla data della loro sottoscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il Referendum Confermativo bocci l’Accordo già\nsottoscritto, l’efficacia dell’Accordo stesso cesserà l’ultimo giorno\ndel mese in cui sono stati proclamati i risultati del Referendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nel caso di Accordo tra RSA ed Azienda intervenuto nel corso di\nvigenza del presente CCNL, anche se complessivamente non peggiorativo, un terzo\ndei lavoratori in forza, con un minimo di 2, avrà il diritto, entro 30 giorni\ndalla sua comunicazione ufficiale alle maestranze, di proporre a tutti i\nlavoratori interessati il Referendum Confermativo dell’Accordo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia l’Accordo in peiiis che migliorativo, qualora fosse respinto dal\nReferendum Confermativo, perderà di efficacia l’ultimo giorno del mese di\nproclamazione dei risultati del Referendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Referendum Aziendale: condizioni ed effetti, in generale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Referendum Aziendale dovrà avvenire in modo formale, con garanzia\nd’informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della\nstessa, anche con l’assistenza del Dirigente esterno del Sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza dell’impresa, in apposito spazio, potrà illustrare ai\nLavoratori interessati gli obiettivi dell’Accordo o della proposta da\nsottoporre a Referendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qiiando al Referendum partecipi la maggioranza assoluta degli aventi\ndiritto, tali essendo tutti i Lavoratori interessati dalle applicazioni del\nquesito, il risultato approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà\nvincolante per tutti i Lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le\nnorme approvate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il Referendum Aziendale non è percorribile ogniqualvolta\nla RSA\u002FRST sottoscrittrice dell'Accordo documenti, in modo formale, di\nrappresentare un numero di iscritti almeno pari alla maggioranza assoluta della\nforza lavoro cui l’Accordo si applica. Con tale condizione. l’Accordo\nsottoscritto dalla RSA sarà immediatamente vincolante per tutti i Lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Referendum Aziendale: Parti promotrici, scopo del Referendum e\nambito di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende che applicano il presente CCNL un accordo di secondo livello\npotrà essere sottoposto a Referendum indetto dalla RSA o dalla RST tra i\nLavoratori dell’ambito in cui l’Accordo si applica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’ipotesi di Accordo aziendale sia sottoscritta tra le\nParti Aziendali e preveda anche deroghe in peins rispetto alla disciplina\ncollettiva nazionale, la stessa, per essere valida e applicabile alla\ngeneralità dei lavoratori interessati, dovrà seguire una specifica procedura\nespressamente sotto indicata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipulata con le prerogative ed i criteri previsti dalla normativa di\nriferimento, anche in relazione alla legittimazione alla sottoscrizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicata e consegnata in copia a tutti i lavoratori con nota scritta e\nsottoscrizione per avvenuta consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal modo, le pattuizioni di cui al Contratto di prossimità, saranno\nvalide ed efficaci a decorrere dal 15° giorno successivo aU’awenuta consegna\ndella copia ai Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infatti, entro tale data, e quindi entro 15 giorni dalla ricezione della\ncopia, è facoltà dei lavoratori fare richiesta di sottoposizione a Referendum\naziendale dell’Accordo sottoscritto, nella misura di almeno un terzo dei\nlavoratori interessati, con un minimo di due nelle aziende fino a sette\ndipendenti. La richiesta potrà essere effettuata in maniera sia congiunta che\ndisgiunta dai singoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione di consegna dell’Accordo deve quindi espressamente\nindicare la facoltà per i lavoratori della richiesta di Referendum ed il\ntermine di scadenza dell’esercizio del diritto, nonché il numero minimo\nnecessario di richieste per l’indizione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dei lavoratori deve necessariamente avvenire in forma\nscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, allo scadere del 15° giorno, senza che sia intervenuta richiesta\ndi Referendum, il Contratto di secondo livello si intenderà definitivamente\naccettato dal lavoratore senza possibilità di contestazione alcuna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il promotore del Referendum potrà essere la RSA\u002FRST o almeno un terzo dei\nlavoratori interessati dall’applicazione dell’Accordo, sempre con un minimo\ndi 2, o l’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, scopo del Referendum Aziendale sarà di porre all’approvazione\ndella generalità dei lavoratori interessati la bozza di Accordo di Secondo\nlivello raggiunto tra RSA\u002FRST e Azienda o una proposta di Accordo di\nprossimità, formulata al fine di salvaguardare posti di lavoro o la\ncontinuità dell’azienda stessa. Con l’approvazione referendaria di tale\nIntesa, Proposta o Accordo, esso sarà poi applicabile di diritto a tutti i\nlavoratori cui lo stesso si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa efficacia “erga omnes” dell’approvazione sarà data dalla\ncomunicazione scritta di approvazione del Contratto di Secondo livello, secondo\nle modalità sopra descritte, qualora l’esercizio della richiesta di\nreferendum non venga effettuata da un numero di lavoratori pari ad un terzo,\ncon un minimo di 2 per le aziende con almeno 7 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La bozza o Ipotesi di Accordo da sottoporre a Referendum dovrà avere\nportata collettiva e, quindi, riguardare l’intera Azienda o una parte di essa\nfunzionalmente autonoma o, comunque, chiaramente individuabile. L’Ipotesi di\nAccordo e quindi il Referendum, potranno riguardare anche una o più Categorie\ndi lavoratori (es. Impiegati o Operai) o specifiche mansioni (es. Impiegati\nCommerciali o Operai addetti alle manutenzioni). Come detto, parteciperanno di\ndiritto al Referendum tutti i Lavoratori che fanno parte dell’area, categoria\no mansione regolamentata dall’ipotesi di Accordo che si sottopone a verifica\nreferendaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Referendum Aziendale: Prima assemblea ed Elezione del Comitato\nElettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Procedura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prima delle attività referendarie di cui al successivo articolo, la\nRSA\u002FRST dovrà convocare apposita assemblea sindacale, richiesta nei tempi e\nmodi previsti dal CCNL, ponendo aU’Ordine del Giorno la presentazione\ndell’Accordo o Proposta che sarà oggetto di Referendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale assemblea, la RSA\u002FRST, anche mediante l’assistenza del\nDirigente esterno del sindacato, illustrerà l’oggetto del Referendum, i modi\ndi svolgimento (condizioni di validità, modi delle votazioni, maggioranze\nnecessarie, garanzie formali, operazioni di spoglio e proclamazione dei\nrisultati) e gli effetti del risultato, chiarendo che l’esito sarà\nvincolante per tutti i lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La RSA\u002FRST prowederà poi ad illustrare il quesito del Referendum ed il\ntesto che sarà sottoposto a voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale assemblea di Lavoratori, in apposito spazio distinto, potrà\npartecipare anche il Datore di lavoro o un Delegato Aziendale, sempre allo\nscopo di illustrare gli obiettivi dell’accordo o della proposta da sottoporre\na Referendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione\nreferendaria, si formerà il Comitato Elettorale composto, oltre che dalla\nRSA\u002FRST, anche da un Delegato aziendale e da altri 2 lavoratori eletti\ndall'Assemblea per ciascun membro della RSA\u002FRST. Il Lavoratore che avrà\nottenuto maggiori voti di preferenza sarà cooptato Presidente del Comitato\nElettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Comitato avrà i compiti di presiedere al corretto svolgimento della\nconsultazione, di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare i\nrisultati del Referendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato redigerà tre originali del Verbale di Assemblea con la\nvotazione degli eletti nel Comitato Elettorale e dei rispettivi voti ottenuti.\nI membri del Comitato sottoscriveranno i predetti Verbali, conservandone uno\ntra gli Atti del Referendum. Un altro originale sarà conservato dalla RSA\u002FRST.\nIl terzo originale sarà per l’Azienda. Una copia sarà trasmessa\nall’En.Bi.C. per l’inoltro agli Enti di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti consigliano che, a garanzia degli aspetti formali, la RSA\u002FRST,\nnegli adempimenti di cui ai predetti punti da 3. a 6., sia assistita da un\nDirigente esterno del\u002Fdei Sindacato\u002Fi sottoscrittore\u002Fi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Referendum Aziendale: Indizione della seconda assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Trascorsi almeno 5 giorni lavorativi daU’Assemblea sindacale di cui al\nprecedente articolo, la RSA\u002FRST indirà, nei modi e forma consueti per la\nrichiesta di Assemblea sindacale, il “Referendum” tra tutti i Lavoratori\ninteressati, fissandone la data dopo aver sentito il Comitato Elettorale ed\nallegando o esponendo nella Bacheca aziendale il testo che sarà posto al voto,\ncompleto di Allegati e\u002Fo di riferimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Referendum Aziendale: Diritto di voto e Validità della\nConsultazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il Referendum hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti\ndestinatari delle intese oggetto del Referendum, indipendentemente dalla\nqualifica, tipologia di lavoro (Telelavoro, Lavoro Agile\\ Lavoro Intermittente,\nLavoro somministrato o Apprendistato) o durata del loro rapporto (tempo pieno,\nparziale, determinato, intermittente ecc.p purché siano in forza sia alla data\nd’indizione che di svolgimento del Referendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità del Referendum è sempre richiesta la partecipazione al\nvoto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Referendum Aziendale: Operazioni di Voto - Procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Prima dell’apertura dei seggi, il Comitato Elettorale si assicura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che sia stata formata la lista degli aventi diritto al voto, che sarà\nsiglata e sottoscritta da tutti i Membri del Comitato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la domanda posta nelle schede di voto individui in modo certo e\nunivoco l’oggetto e il quesito referendario, seguito da due evidenti riquadri\nindicanti “SI” o “NO”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che siano state predisposte tante schede di voto quanti gli aventi\ndiritto, più tre originali sottoscritti dal Comitato: uno per la RSA\u002FRST, uno\nper l’Azienda ed uno da allegare agli Atti del Referendum, conservati poi dal\nPresidente per conto del Comitato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che le schede, conformi al modello predisposto dalle Parti, si presentino\nidenticamente tutte piegate, in modo che l’esterno sia privo di qualsiasi\nindicazione, salvo una timbratura che qualifichi la scheda in modo certo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che siano stati preventivamente fissati e pubblicizzati i tempi di\napertura e di chiusura della consultazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che siano state preventivamente concordate tra tutte le Parti interessate\nle condizioni organizzative che rendano effettivo l’esercizio del diritto di\nvoto a tutti i Lavoratori destinatari delle Intese che si sottopongono a\nReferendum. In realtà articolate, l’apertura dei seggi potrà essere fatta\nin più giorni, in modo da favorire al massimo la partecipazione al voto di\ntutti gli aventi diritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che sia garantita la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l'identificazione dei lavoratori per l’esercizio del diritto di\nvoto, ove non noti ad almeno due componenti del Comitato Elettorale, gli stessi\ndovranno esibire la tessera aziendale munita di fotografia e generalità o un\nvalido documento di riconoscimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La scheda di voto sarà consegnata aU’avente diritto al momento\ndell’esercizio del voto, con spunta sull’elenco dei votanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il voto, a pena di nullità, dovrà essere espresso in condizioni di\nriservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il voto si esprimerà con una croce su uno solo dei due riquadri:\n“SI”, per approvazione del quesito, “NO” per la sua bocciatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualsiasi altra scritta o espressione di voto renderà nulla la\nscheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Presidente del Comitato registrerà, con sottoscrizione e firma, nel\nVerbale del Referendum, il nome di tutti i Lavoratori aventi diritto di voto,\nprecisando quelli che hanno votato, gli astenuti e gli assenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La scheda votata sarà consegnata ripiegata al Presidente, o a suo\nincaricato del Comitato, per essere introdotta e conservata in un’apposita\nurna sigillata, ove permarrà fino all’apertura delle operazioni di spoglio.\nIntrodotta la scheda nell’urna, l’incaricato proclamerà: “(nome e\ncognome) ha votato” e tale voto sarà utile al raggiungimento del quorum di\ncui al successivo comma 1. dell’articolo seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato registrerà nominalmente l’avvenuto esercizio del diritto\ndi voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di apertura dei seggi su più giorni, ad ogni chiusura del\nseggio, le urne di voto dovranno essere sigillate e firmate dai componenti del\nComitato Elettorale, formando un sintetico verbale. Alla riapertura del seggio,\nil Comitato constaterà la regolarità dei sigilli e lo verbalizzerà. Quindi,\nin assenza di anomalie, il Comitato potrà rimuovere i sigilli e riprendere le\noperazioni di voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Concluse le votazioni, all’ora di chiusura del\u002Fdei seggio\u002Fi, le schede\ntimbrate e non ritirate entro il termine di chiusura delle operazioni di voto,\nprevia verifica con il numero degli astenuti, degli assenti e verbalizzazione,\nsaranno annullate, mentre tutte le schede votate dovranno permanere nell’urna\ndi voto sigillata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Referendum Aziendale: Operazioni di Spoglio - Procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Comitato verificherà che\nil numero dei votanti sia superiore al 50% degli aventi diritto, nel qual caso\nproclamerà raggiunto il quorum e la validità della consultazione. In caso\ncontrario, con apposito Verbale, il Referendum sarà considerato deserto e la\nconsultazione non valida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se la consultazione è dichiarata valida, il Comitato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aprirà le urne di voto, verificando la coincidenza tra il numero dei\nvotanti e le schede di voto espresse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quindi, effettuerà lo spoglio delle schede contenute, registrando e\nseparando le schede nulle {vedi precedente articolo, commi 4, 5 e 6), le schede\nbianche, le schede valide con voto “SI” e quelle valide con voto\n“NO”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Presidente del Comitato, compiuto lo spoglio, registrerà nel Verbale\ndel Referendum il risultato ottenuto dalle votazioni, indicando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il quorum di votanti richiesto per la validità della consultazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero dei lavoratori votanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero delle schede nulle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero delle schede bianche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il quorum richiesto per l’approvazione del quesito (50% del numero dei\nvotanti + 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero dei voti “SI”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero dei voti “NO”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione dell’esito del Referendum: “Oggetto del Referendum\napprovato”, quando vi è la maggioranza di SI o, “Oggetto del Referendum\nrespinto”, quando vi è la maggioranza di NO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Verbale del Referendum dovrà riportare le eventuali osservazioni di\nuno o più membri del Comitato Elettorale. Inoltre, dovrà essere debitamente\nsiglato in ogni pagina da tutti i membri del Comitato Elettorale (RSA\u002FRST,\nDelegato aziendale e membri Eletti) e sottoscritto dal Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le schede di voto saranno conservate in un contenitore, chiuso con\nsigillatura siglata dal Comitato, e custodito dalla RSA\u002FRST per le eventuali\noperazioni di verifica del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Referendum Aziendale: Proclamazione dei risultati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Comitato Elettorale proclamerà i risultati del Referendum mediante\npubblicazione del Verbale di Referendum (email, affissione in bacheca, eccf\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un originale di tale Verbale sarà inoltrato dal Presidente del Comitato\nElettorale alla RSA\u002FRST e un altro originale all’Azienda, che ne accuseranno\nricevuta, sottoscrivendo l’originale del Comitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una copia sarà inoltrata all’En.Bi.C. Territoriale (Regionale o\nProvinciale) e all’En.Bi.C. Nazionale, per quanto di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un terzo originale, per conto del Comitato, sarà conservato dal Presidente\ntra gli Atti del Referendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Referendum Aziendale: Richiesta di esibizione delle schede di\nvoto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A garanzia della correttezza della consultazione, i Lavoratori, con\nmotivazione scritta, potranno richiedere al Presidente del Comitato Elettorale,\nentro 3 giorni lavorativi dalla proclamazione dei risultati, la verifica delle\nschede di voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale richiesta dovrà essere trasmessa anche alla RSA\u002FRST, sempre entro il\ntermine di decadenza di giorni 3 lavorativi dalla proclamazione dei\nrisultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Elettorale, esaminate le richieste di verifica e le loro\nmotivazioni, le porrà ai voti. Se almeno un terzo dei componenti approva la\nverifica, la stessa dovrà essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro\n5 (cinque) giorni lavorativi, alla presenza del richiedente o del\nRappresentante dei richiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Referendum Aziendale: Ricorsi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Eventuali ricorsi o impugnazioni della procedura di Referendum dovranno\nessere presentati per iscritto all’Organizzazione Sindacale della RSA\u002FRST e\nal Presidente del Comitato Elettorale, entro il 5° giorno lavorativo dalla\nproclamazione dei risultati o dalla data di avvenuta verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ricorsi sul rispetto della procedura, il Comitato Elettorale\nsarà integrato dal Richiedente la verifica o dal Rappresentante dei\nrichiedenti, e da un Dirigente sindacale esterno rappresentante\ndell’Organizzazione\u002Fi Sindacale\u002Fi che ha\u002Fhanno eletto la RSA\u002FRST.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo ricevimento in copia di tutta la documentazione afferente al\nReferendum {richieste di convocazione delle assemblee sindacale numero schede\ndi voto predisposte, copici di tutte le schede di voto, anche quelle nulle o\nnon utilizzate, Verbale di Referendum, copici dell’Accordo \u002FIpotesi di\naccordo oggetto del Referendum, ogni ulteriore comunicazione intervenuta in\nmerito al Rferenduirf che dovrà essere consegnata ai Ricorrenti entro 5 giorni\nlavorativi dalla presentazione del ricorso, gli stessi Ricorrenti avranno altri\n5 giorni lavorativi per illustrare al Comitato Elettorale allargato le\nmotivazioni del ricorso. Il Comitato Elettorale allargato dovrà stendere entro\n7 giorni lavorativi, con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi\nmembri, un motivato Verbale conclusivo di conferma o di reiezione del\nReferendum e dei risultati proclamati. Il Verbale sarò redatto in cinque\noriginali: uno per il Comitato, uno per la RSA\u002FRST, uno per l’Azienda, uno\nper il Rappresentante dell’organizzazione Sindacale che ha eletto o nominato\nla RSA\u002FRST e uno per il Ricorrente o per il Rappresentante dei ricorrenti. Il\nVerbale, in copia, sarà pubblicato in bacheca aziendale per informazione di\ntutti i Lavoratori e sempre trasmesso all’En.Bi.C. Territoriale e\nNazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di annullamento per vizi di forma dei risultati del Referendum, a\nrimedio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stesso potrà essere riproposto, rispettando le forme prescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Referendum Aziendale: Effetti dei risultati del Referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•risultato del Referendum, condotto nel rispetto della procedura di cui al\npresente Titolo, dal 6° giorno lavorativo dalla Proclamazione dei risultati o,\nin caso di Ricorso, dalla pubblicazione in bacheca o simili del Verbale\nconclusivo di conferma, l’approvazione renderà efficace l’Accordo\nsottoposto a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori\naventi diritto di voto, anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che\nl’hanno sottoscritto (RSA\u002FRST e Datore di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attesa la procedura di informazione dei lavoratori con comunicazione\ndell’Accordo e facoltà di richiesta del Referendum, e la conseguente\nsostanziale approvazione dello stesso in ipotesi di mancata richiesta di\nconsultazione, per un principio di democrazia sostanziale, in ipotesi di\nmancato raggiungimento del quorum di validità della consultazione, l’Accordo\nsi intenderà come approvato, dovendo dare alla mancata partecipazione dei\nlavoratori una formale accettazione per omessa manifestazione del dissenso\nall’Ac cordo già approvato. Pertanto, il mancato raggiungimento del quorum\nrenderà efficace l’Accordo sottoposto a Referendum, che diverrà così\nvincolante per tutti i lavoratori aventi diritto di voto, anche di futura\nassunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno sottoscritto (.RSA\u002FRSTe\nDatore di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti del Referendum non saranno retroattivi e, quindi, l’Accordo\neventualmente cassato continuerà a produrre effetti fino all’ultimo giorno\ndel mese in cui si è ufficializzato il Verbale conclusivo di conferma dei\nrisultati del Referendum che ha bocciato l’Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti, in caso di approvazione referendaria di Accordi già operanti,\ngli stessi continueranno a produrre effetti senza soluzione di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il Referendum approvi un Accordo non ancora pubblicato, esso sarà\napplicato dal primo giorno del mese successivo a quello di proclamazione del\nrisultato referendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>GESTIONE DELL’IMPRESA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nostro sistema contrattuale ha sempre posto il tema della collaborazione\ntra Azienda e Lavoratori, con specifica ed intensa previsione anche di\ncogestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinnovo di questo CCNL, come scelta di valore, si propone quale esempio\ndel futuro evolversi dell’intero sistema contrattuale “ANPIT, CEFI, CIDEC,\nCONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario” di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto questo rinnovo del CCNL ha posto le basi per una gestione aziendale\ncondivisa per forme di Partecipazione agli utili di Impresa, ha esteso la\nregolamentazione delle forme flessibili del rapporto di lavoro, quali il\nTelelavoro ed il Lavoro Agile, ha ampliato e meglio regolamentato le forme di\nDemocrazia sindacale diretta, prevedendo una maggiore articolazione\ndell’istituto referendario aziendale\\ componendo un quadro collaborativo,\ncoerente e fortemente innovativo dei rapporti interni aziendali, configurando\ncosì anche la migliore risposta possibile ai nefasti esiti della crisi pandem\nica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto precede è, però, naturale conseguenza delle scelte fatte nei\nprecedenti CCNL e, per evidenziare il senso di continuità del processo, esse\npiù volte saranno richiamate in parallelo all’aggiornata disciplina di\nquesto Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Collaborazione dei Lavoratori nella Gestione dell’impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’art. 46 della Costituzione, della Premessa Contrattuale\ne di quella del presente Titolo, le Parti contrattuali intendono promuovere in\nsede aziendale, ogniqualvolta possibile, lo sviluppo della Collaborazione dei\nLavoratori nella Gestione dell’impresa, attraverso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la stipula di un articolata Contrattazione di Secondo Livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Partecipazione agli Utili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la definizione di Premi di Risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la costituzione di Commissioni Paritetiche o, comunque, occasioni di\nincontri informativi\u002Fformativi per la trattazione di eventuali criticità\naziendali ed i relativi rimedi, gli indirizzi\u002Fobiettivi sui fabbisogni\noccupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione\nprofessionale; le problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa,\nall’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>WELFARE CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(aggiornato al Verbale di Accordo del 29\u002F08\u002F2022)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Welfare Contrattuale', costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con l’applicazione del presente CCNL, in aggiunta agli eventuali benefici\naziendalmente già stabiliti, quali Premio di Risultato o Partecipazione agli\nUtili d’impresa o Welfare Aziendale, le Parti concordano un “Welfare\nContrattuale’' obbligatoriamente dovuto al Lavoratore, così come\nsuccessivamente definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di Welfare Contrattuale saranno erogate tramite Accordi\naziendali di Secondo livello o mediante Regolamento aziendale, con beneficiari\ntutti i Lavoratori, anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con\nl’En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente\nBilaterale, alle condizioni previste nei successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa a quelle convenzionate con l’Ente Bilaterale, potrà essere\ndeliberata una diversa piattaforma di servizi Welfare, sempre tramite Accordo\ndi Secondo livello tra Azienda e RSA assistita da un Delegato, ferma restando\nla garanzia degli importi di Welfare Contrattuale previsti al successivo\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Welfare Contrattuale, importi e condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori\ndelle prestazioni di Welfare, concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Valori di Welfare Contrattuale 2022 e anni seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31\u002F12 di ogni anno, il\nWelfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"188\">\n    \u003Ccol width=\"158\">\n    \u003Ccol width=\"157\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"188\" height=\"9\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2022\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dal 2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"188\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dirigente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2.600\u002Fanno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">2.600\u002Fanno \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(in quote mensili maturate eli\n        €216,66)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"188\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quadro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1.300\u002Fanno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1.300,00\u002Fanno \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(in quote mensili maturate di €\n        108,33)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"188\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Al, A2, Bl, B2, Cl, C2,\n        DI, D2 e Operatori di Vendita\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">650\u002Fanno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">660,00\u002Fanno \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(in quote mensili maturate di\n        €55)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano\nsuperato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni\nche saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e\u002Fo con\nutilizzo delle apposite piattaforme. Le Parti stabiliscono l’erogazione\nannuale del Welfare Contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del\nLavoratore, dall’anno 2023, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di\nWelfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente.\nA tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di Welfare Contrattuale dovranno considerarsi distinti e non\nassorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo\ndel Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di\nanaloga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di\npassaggio di CCNL, il Welfare Contrattuale dovrà essere aggiuntivo al\ntrattamento economico da garantire al Lavoratore secondo i criteri di\nAllineamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Destinatari: i valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i\nlavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di\nlavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o\ndeterminato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario\nlavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti;\nlavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o\nlavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in\nastensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i\ntirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I valori di Welfare Contrattuale definiti nel precedente punto a) sono\ncomprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a\ncarico dell’Azienda. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo\naziendale. Di conseguenza, in caso di futuro diverso trattamento previdenziale\no fiscale, l’Azienda s’impegna a garantire ai Lavoratori solo\nl’invarianza di costo. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel\ncedolino paga, ai fini della prova e della corretta gestione degli stessi,\nattualmente, senza ritenuta previdenziale e assoggettamento fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi\ndalla loro messa a disposizione del Lavoratore, con l’attenzione di evitare\nil superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di\ncalendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello,\ndecorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva\nprestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavoratore e ai suoi\nfamiliari nei casi previsti, anche se essi non fossero fiscalmente a carico, ad\neccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e\ninterregionale (coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli\ncompresi quelli riconosciuti adottivi o affidati; per ogni altra persona\nindicata nell’articolo 433 del codice civile. Cfr. Art. 51, comma 2 e 12\nTUIE), per una o più destinazioni del successivo punto f), fermo restando che\nl’utilizzo contrattuale sarà scelto dal Lavoratore tra una delle\nesemplificazioni ivi previste. I valori di Welfare Contrattuale non sono\ndivisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di\ndestinazione alla Previdenza Complementare da parte del Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attuali caratteristiche del Welfare Contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Regime fiscale e contributivo: esente parzialmente o totalmente (cfr.\nart.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51, D.P.R. n. 917\u002F1986 e s.m.i., c.d. “TUIR”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Soggetti beneficiari: Lavoratori dipendenti e i loro familiari, ex art.\n12 “TUIR”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando che non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro dei\nvalori di Welfare Contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la\nPiattaforma elettronica individuata e convenzionata En.Bi.C., o la diversa\npiattaforma individuata dal Contratto di Secondo Livello o dal Regolamento\naziendale. Su scelta del Lavoratore, potranno essere favorevolmente destinati\nalla Previdenza Complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare,\ncoordinare ed eventualmente estendere, per il tramite della Contrattazione di\nSecondo livello o del Regolamento aziendale, anche in funzione delle future\nmodifiche dell’art. 51 TUIR:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per Opere e servizi per finalità sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Check up medici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Visite specialistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cure odontoiatriche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Terapie e riabilitazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sportello ascolto psicologico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistenza domiciliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Badanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Case di riposo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare,\ncompresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Asili nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizi di babysitting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e\nsuperiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Università e Master\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Libri di testo scolastici e universitari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Doposcuola o Pre-scuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Buoni pasto e mensa scolastica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuolabus o gite didattiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua italiana\nper bambini stranieri ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per Ludoteche, centri estivi o invernali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Spese per frequentazione di campus estivi o invernali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Spese per frequentazione di ludoteche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75\nanni e\u002Fo non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero\ncon necessità di documentata sorveglianza continua:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Badanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistenza domiciliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Case di cura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di\ndipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi\npubblici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale\ndel dipendente e dei familiari a carico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per Beni e servizi in natura (per tali spese, si dovranno rispettare i\nlimiti massimi previsti dalla normativa):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Buoni spesa per generi alimentari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Buoni spesa per acquisti vari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Buoni carburante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ricariche telefoniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento pensione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Welfare Aziendale, costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda, preferibilmente tramite Accordo di Secondo livello sottoscritto\ncon la RSA, o anche tramite Regolamento aziendale, potrà costituire anche il\nWelfare Aziendale, in favore dei Lavoratori dipendenti, ampliando i valori e le\ndestinazioni del Welfare Contrattuale. Anche tale Welfare sarà esente da\ncontribuzione previdenziale e assoggettamento fiscale, a norma del citato art.\n51, TUIR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in aggiunta a tutto quanto precede, l’Accordo di Secondo livello\n(ex art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comma 187, L. 208\u002F2015) potrà prevedere, per volontà del lavoratore, la\ndestinazione del Premio di Risultato alle possibili scelte di Welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al proposito, è particolarmente agevolata la conversione, totale o\nparziale, dei valori del Premio di Risultato spettante in Previdenza\nComplementare, sempre in regime di esenzione e con massimale annuale\nattualmente elevato ad € 5.164,57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PREMIO DI RISULTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Premio di Risultato aziendale ha la funzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incentivare le forme di flessibilità aziendale del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire il raggiungimento di specifici obiettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premiare quei lavoratori che maggiormente hanno concorso ad ottenere\nrisultati aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, il Premio di risultato è nettamente distinto dalla partecipazione\nagli utili d’impresa, poiché questi ultimi riguardano risultati di un intero\nesercizio aziendale annuale, mentre il Premio di risultato è normalmente\ndifferenziato per aree, mansioni, specifici obiettivi, particolari gravosità\ndel lavoro, responsabilità e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due Istituti, differenziati nelle forme e negli obiettivi, si presentano\ncome complementari e, quindi, entrambi utili a responsabilizzare la forza\nlavoro e dare compatibili soddisfazioni economiche ai Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Premio di Risultato: aspetti generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, per incrementare il reddito dei Lavoratori in modo compatibile con\nl’esercizio, dichiarano la reciproca volontà di ampliare le forme di\nretribuzione premiarle, attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo\nlivello, con porzioni di retribuzione esclusivamente commisurate agli\nincrementi di produttività, presenza, redditività, qualità, efficienza\norganizzativa ed innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del\nmiglioramento della competitività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Premio di Risultato: coinvolgimento paritetico dei Lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per permettere la finizione dei vantaggi fiscali e previdenziali, il Premio\ndi Risultato potrà essere riconosciuto solo attraverso il coinvolgimento\nparitetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro o previsioni\nalternative di Welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione paritetica si realizza mediante schemi organizzativi che\npermettano di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di\ninnovazione e miglioramento delle prestazioni aziendali, perciò finalizzati ad\nottenere incrementi di efficienza e produttività o condizioni di miglioramento\ndella qualità della vita e del lavoro {vedi Ciré. Agenzia delle Entrate n. 5\ndel 2018, par. 1.2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questo, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale di\nSecondo livello, normalmente sottoscritta tra Azienda e RSA, avente le\ncaratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e\ns.m.i., oltre che dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Premio di Risultato: indicatori di misurazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli indicatori di misurazione dei Premi incentivanti previsti dalfart. 2 del\nDecreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i., devono determinare un\neffettivo incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e\ninnovazione, essere oggettivi e verificabili dai Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, gli indicatori dovranno essere conformi alle previsioni vigenti ed\ni Premi corrispondenti essere fissati in funzione dei risultati ottenuti, dagli\nAccordi Integrativi Aziendali sottoscritti dalla RSA e dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici o\nTapposita Commissione delTEnte Bilaterale di Categoria, si rendono disponibili\nai Datori di lavoro che applicano integralmente il presente CCNL e ai loro\nLavoratori dipendenti, per favorire il corretto sviluppo aziendale del presente\narticolo, nonché per l’assistenza nella Contrattazione di Secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XIV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PARTECIPAZIONE AGLI UTILI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma dell’ultimo comma dell’art. 2099 del Regio Decreto 16 marzo 1942\nn. 262, detto ®Codice Civile”, si prevede che: “Il Prestatore di lavoro\npuò anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili\no ai prodotti, con provvigione e con prestazioni in natura”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il successivo art. 2102 prevede: “se le norme o la convenzione non\ndispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore\ndi lavoro è determinata in base agli utili netti d’impresa e, per le imprese\nsoggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti\ndal bilancio regolarmente approvato e pubblicato”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Partecipazione agli Utili: Sistemi di calcolo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ogniqualvolta possibile, le Parti auspicano lo sviluppo in sede Aziendale di\nforme di responsabile cogestione, anche con la previsione di forme di\npartecipazione agli utili d’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale partecipazione agli utili, avrà quindi funzione incentivante dei\nfattori produttivi del lavoro, come feffettiva presenza al lavoro, la\nprofessionalità ed il rendimento complessivo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, le Parti aziendali concorderanno i sistemi di calcolo in\nrapporto alle particolarità della realtà produttiva cui si applica il\npresente CCNL, anche prevedendo la possibilità da parte del lavoratore di\nconvertire le quote retributive afferenti alle partecipazioni in Welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Mobilità e Mercato del Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Alle Imprese che applicano integralmente il presente Contratto è data la\npossibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli\nstrumenti di flessibilità ivi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di\ncrisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, che\ncomportino esuberi occupazionali, nella Contrattazione di Secondo livello si\ndovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire\nle conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro,\nquali i Contratti di Solidarietà, facendo ricorso a tutti gli strumenti\ncontrattuali alternativi o integrativi a quelli di Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Normale rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il Contratto di lavoro\nsi considera a tempo pieno e indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Solo ricorrendo le condizioni previste dalla Legge e dal CCNL, l’impresa\nusufruirà degli sgravi contributivi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Sintesi degli Istituti del nuovo mercato del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali successivamente\ndisciplinate in dettaglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•LAVORI C.D. “TIPICI”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratti di Solidarietà espansiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratti di Solidarietà interna o difensiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Telelavoro o “Lavoro a distanza”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Intermittente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Somministrazione di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•TIPOLOGIE CONTRATTUALI FORMATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tirocinio e Alternanza scuola\u002Flavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mobilità Verticale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Condizioni d’ingresso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•LAVORI C.D. “ATIPICI”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratto di Collaborazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XVII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di applicazione del presente CCNL, le Parti sottoscrittrici\nindividuano il Contratto a Tempo Parziale (piale tipologia particolarmente\nutile nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se orizzontale: per garantire i servizi di durata temporale ridotta e\ngiornalmente ripetuti quali, ad esempio, le aperture al pubblico” e simili.\nInoltre, può permettere al Lavoratore la conciliazione di determinate\nparticolari incombenze familiari o sociali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se verticale: per garantire i servizi nei fine settimana, durante i\nperiodi feriali e per le intensificazioni annuali di lavoro e\u002Fo per permettere\nal Lavoratore di educare \u002Fassistere i figli o congiun ti in determ inati\nperiodi dell’anno (chiusure scolastiche e simili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, mentre riconoscono l’importanza dello “ius variandi” al fine\ndi permettere al Datore di organizzare il lavoro secondo le obiettive\nnecessità dell’impresa, ricordano che il lavoro a Tempo Parziale è spesso\nrichiesto dal Lavoratore per esigenze personali o familiari, che dovranno\nessere; nei limiti del possibile, rispettate. Da quanto precede, per il lavoro\nsupplementare, le Parti hanno concordato la disciplina dell’art. 60, che\nprecede maggiorazioni crescenti in funzione della diversa onerosità della\nprestazione richiesta e a seconda della sua collocazione rispetto all’orario\nordinariamente praticato dal Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Tempo Parziale: definizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento\ndell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario\nprevisto nel presente Contratto (40 ore\u002Fsettimanali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a Tempo Parziale possa essere\nuno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di\nlavoro e a rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano\nche lo stesso possa essere di tipo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga ad\norario ridotto per tutti i giorni lavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verticale: quando la prestazione si svolga a tempo pieno solo per alcuni\ngiorni della settimana, del mese o dell’anno (particolarmente adatto per\niperiodi di intensificazione e\u002Fo rarefazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi\n“orizzontale” e “verticale” sopraindicati e contempli giornate o\nperiodi a tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non\nlavorati (riposi sostitutivi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli “over 63”: quando la prestazione sia resa a tempo parziale,\nin accordo con la Società, da un Lavoratore che ha oltre 63 (sessantatré)\nanni (cfr. art. 1, comma 284, L. 208\u002F2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto di lavoro a Tempo Parziale necessita della\nvolontarietà di entrambe le Parti (Azienda e Lavoratore) e, ai fini della\nprova, dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a\nquanto previsto per la generalità dei Lavoratori (art. 166), i seguenti\nelementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della\nsua collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall’anno. Qiiando è previsto il lavoro a turni, l’indicazione che precede\npuò limitarsi a rinviare al calendario aziendale dei turni programmati,\nprecisando i criteri di riduzione o le particolari condizioni pattuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di\nproporzionalità all’entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta\nnel mese (con applicazione dell’indice di Prestazione) e\u002Fo, nel Tempo\nParziale Verticale, per gli istituti plurimensili (in proporzione alle ore\nlavorabili nell’anno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’accettazione delle Clausole Elastiche e Flessibili, comprendenti\nl’eventuale previsione concordata della possibilità d’intensificazione in\nparticolari periodi dell’anno {per festività ecc.) o di variare\ntemporaneamente la collocazione dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso\nAccordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata\nnell’arco della giornata. Potranno essere realizzati Contratti di lavoro a\nTempo Parziale verticale anche per le sole giornate di sabato e\u002Fo festive, cui\npossono accedere anche studenti e\u002Fo Lavoratori, purché essi siano in possesso\ndei requisiti contrattuali e legali necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro\npotranno essere definiti con Accordo aziendale che, a domanda di una Parte,\npotrà essere sottoposto all’Ente Bilaterale Nazionale per ottenere\nl’Attestato di Conformità Contratto ale\u002FLegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali\ndovranno essere proporzionati all’orario di lavoro a Tempo Parziale\nconcordato nel periodo e agli eventuali diversi Indici di Prestazione occorsi\nnell’anno, ad eccezione dei contributi destinati alla “Gestione\nSpeciale'’' dell’En.Bi.C. e del Welfare Contrattuale, che saranno\nintegralmente dovuti o esclusi, così come previsto dallo specifico Titolo. In\ncaso di esclusione dalla Gestione Speciale dell’En.Bi.C., il Lavoratore a\nTempo Parziale avrà diritto all’indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Tempo Parziale: lavoro supplementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si definisce Lavoro Supplementare quello prestato tra l’orario parziale\npattuito con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come\nprevisto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore\ndisciplinato dal presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di sostituire i\nDipendenti assenti e di assicurare comunque la copertura dei servizi in caso\nd’intensificazione, le Parti hanno stabilito che sia consentito di richiedere\nal Lavoratore la prestazione di lavoro supplementare nei limiti massimi di\nseguito precisati e con le maggiorazioni della R.O.N. ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali maggiorazioni, che tengono conto delle afferenti quote delle\nretribuzioni differite e del T.F.R., sono superiori a quelle previste per il\nlavoro straordinario prestato nel tempo pieno che, invece, ha già visto\neffettuare i relativi accantonamenti per le citate retribuzioni e per il\nT.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è\nobbligatorio se:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o\nsostitutive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•richiesto per intervenuta calamità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta però inteso che, per la particolare tutela del lavoro a tempo\nparziale (che prevede una prestazione inferiore per l’eventuale assistenza\nfamiliare o per il completamento con altro rapporto di lavoro a tempo\nparziale), il lavoro supplementare non sarà mai obbligatorio in presenza di\ncomprovate situazioni personali del Lavoratore che siano state preventivamente\ndocumentate oltre che nei casi di impedimento per forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limiti diversi da quelli contrattuali potranno essere concordati all'atto\ndell’assunzione del Lavoratore o, successivamente, mediante Accordo\nIndividuale assistito o Contrattazione aziendale di Secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di lavoro supplementare sistematico e continuativo per un periodo\nsuperiore a 6 (sei) mesi di calendario, vi sarà il Consolidamento (cfr.\ndefinizioni) dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab 1): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"12\">\n    \u003Ccol width=\"301\">\n    \u003Ccol width=\"79\">\n    \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"12\" height=\"12\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"301\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">a) Descrizione del Lavoro\n        Supplementare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"190\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">b) Maggiorazione\n        oraria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"79\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Se\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">“in prolungato\n        ”\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">&amp;\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">“in spezzato”\n        \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12\" height=\"27\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"301\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Entro il 25% del\n        normale orario mensile a tempo parziale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">25%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">28%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12\" height=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"301\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Oltre il 25% del\n        normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del\n        25% della normale prestazione annua a tempo parziale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">28%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">31%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"301\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime diurno in giorno di\n        riposo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"301\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime diurno in giorno\n        festivo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">41%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">E\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"301\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime notturno in giorno\n        feriale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">39%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">F\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"301\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime notturno in giorno di\n        riposo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">41%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">G\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"301\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime notturno in giorno\n        festivo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">46%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia\nall'art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già\ncomprensive dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti\ne, pertanto, il lavoro supplementare sarà ininfluente nella determinazione dei\npermessi, delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della\ntredicesima e del T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Tempo Parziale: lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Solo con accordo del Lavoratore, anche nel tempo parziale, potrà essere\neccezionalmente richiesta l’effettuazione di lavoro straordinario. Resta\ninteso che, in tale eventualità, si applicheranno le maggiorazioni per il\nlavoro supplementare di cui alla precedente Tabella 1), ma con l’incremento\ndi 3 punti percentuali della maggiorazione prevista per il lavoro supplementare\nrichiesto nelle medesime condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per maggior chiarezza, è contrattualmente conservata la distinzione tra\nClausole Elastiche e Clausole Flessibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, s’intendono Clausole Elastiche\nquelle che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione\ngiornaliera\u002Fsettimanale della prestazione lavorativa ordinaria e Clausole\nFlessibili quelle che permettono di variare in aumento o in diminuzione la\nprestazione lavorativa per almeno due settimane di calendario. Variazioni\ndiverse o per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso al lavoro\nsupplementare o straordinario di cui agli articoli che precedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole Elastiche nel Contratto a Tempo Parziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate\nesigenze aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale\ndell’orario di lavoro nei limiti del 10% (dieci percento) del normale orario\ndi lavoro, giornaliero o settimanale, concordato con il Lavoratore alle\nseguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dando un preavviso al Lavoratore di almeno 10 (dieci) giorni\nlavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con il riconoscimento per le ore variate e nei soli primi 2 (due) mesi\nsolari di variazione, di una maggiorazione della retribuzione del 5% (cinque\npercento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato dalla\nvariazione stessa, maggiorazione già comprensiva dell’incidenza sugli\nistituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Più estese modificazioni della collocazione temporale dell’orario di\nlavoro potranno essere previste in sede di assunzione nel Contratto Individuale\ndi lavoro, quando vi sia stata l’accettazione del Dipendente, o mediante\nAccordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del\nLavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o\nda un Consulente del lavoro. Anche in tale caso, il Datore di lavoro dovrà\ncomunque riconoscere al Lavoratore un preavviso di almeno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•(dieci) giorni lavorativi, unitamente alla maggiorazione del 5% (cinque\npercento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio, per le ore variate\nnei primi 4 (quattro) mesi solari di variazione. In tali casi, la variazione\npotrà modificare la collocazione temporale fino al limite del 25%\n{venticinquepercento) del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale\nconcordato con il Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole Flessibili nel Contratto a Tempo Parziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sempre per rispetto allo jus varimeli, a fronte di mutate esigenze\naziendali, è contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di\nvariare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel\nrispetto del preavviso al Lavoratore di 10 (dieci) giorni lavorativi, entro il\nlimite del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro settimanale già\nprecedentemente concordato. In caso di aumento, il Lavoratore avrà diritto di\nricevere per le ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro\nsupplementare, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi\nindiretti, differiti e di T.F.R. Superati 6 (sei) mesi, in costanza di\nvariazione dell’orario di lavoro, dovrà effettuarsi il Consolidamento, a\ntutti gli effetti, dello stesso, così come previsto al punto i, lettera F)\ndell’art. 11 del presente CCNL. In caso di diminuzione dell’orario, le\nParti concorderanno l’iscrizione a debito nella Banca delle Ore o la\nproporzionale temporanea riduzione della retribuzione (permesso non\nretribuito).;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Variazioni in aumento più estese potranno essere previste nel Contratto\nIndividuale di lavoro, quando vi sia stata la puntuale accettazione del\nDipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di\nCertificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un\nRappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. In\ntali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi,\nil Datore di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive ma, comunque,\nentro il limite del 25% (venticinque percento) del normale orario di lavoro\nsettimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate. Nelle sedi\nindicate, si definiranno anche i termini temporali di applicazione delle\nClausole Flessibili o la definitiva modifica della percentuale di prestazione\nlavorativa (variazione Indice di Prestazione - Consolidamento dell’orario).\nInoltre, si definiranno le eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo\nrestando che la modifica permanente dell’orario di lavoro settimanale non\ncomporterà riconoscimento di maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consenso alle Clausole Flessibili già espresso dai Lavoratori, potrà\nessere da essi revocato nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•uguali patologie se riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del\nlavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona\nconvivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata\nriconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di\nassistenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presenza nel nucleo familiare del Lavoratore di figlio convivente di età\ninferiore a 13 (tredici) anni o portatore di handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane\nche precedono le prove di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso\ndi oggettivi, comprovati e proporzionati motivi familiari e\u002Fo personali, con\npreavviso ordinario di 2 (due) giorni lavorativi o, per i casi gravi e\nimprevedibili, di almeno un giorno lavorativo, il ripristino della prestazione\noriginariamente concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Tempo Parziale: trasformazione per esigenze di assistenza o cura\no per pensionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa\nal congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del\nCapo V del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lgs. 151\u002F2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno\nin rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma\n7, art. 8 del D.Lgs 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle\nipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dell'art. 8 del D. Lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all’Azienda di rendere la propria\nprestazione lavorativa a tempo parziale a titolo definitivo per la\nc.d.flessibilità di accesso alla pensione (art. 1, comma 284, L. 208\u002F2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, quando vi sia l’accordo o l’approvazione aziendale, il\nDatore ed il Lavoratore, dovranno rispettare i termini legali previsti per tale\nforma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici\nprevisti dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche a questi Contratti, per gli aspetti non diversamente regolati dalla\nLegge, si applicheranno i principi del presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Lavoro a Tempo Parziale: informativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia alfart. 31 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il Datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il\npersonale già dipendente con contratto a tempo pieno, occupato in unità\nperiferiche aziendali site nello stesso comune, anche mediante comunicazione\nscritta da affiggere in luogo accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in\nprioritaria considerazione, nell'ambito della fungibilità, le domande interne\ndi trasformazione a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Lavoro a Tempo Parziale: criteri di computo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o\ncontrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori\na Tempo Parziale dovranno essere computati in proporzione all’orario\nconcordato, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all’unità\nsuperiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 cinque*.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XVIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel settore del Terziario Avanzato, è frequente un forte incremento della\ndomanda in particolari periodi del mese\u002Ftrimestre\u002Fsemestre\u002Fanno, concomitanti a\nscadenze tecniche e legaliparticolari eventi o implementazioni elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ne consegue l’opportunità che in tali periodi siano favoriti tutti gli\nstrumenti di flessitilitei p revisti dal Contratto e dalla Legge (Banca delle\nOre e Straordinario, Lavoro a tempo determinato, Lavoro Intermittente e\nSomministrato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ragioni che precedono e per incen tivare la costituzione di nuovi\nrapporti di lavoro, le Parti hanno inteso regolamentare il contratto a Tempo\nDeterminato in modo estensivo e, cioè, prevedendo le deroghe contrattuali\nammesse dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tale motivo, al fine di evitare sanzioni, le Parti raccomandano un uso\ncorretto e rigoroso di dette deroghe contrattuali ed esortano i Lavoratori\ninteressati a segnalare alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione\neventuali utilizzi distorti della presente normativa o eventuali ricadute\nanomale derivanti dall’applicazione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Tempo Determinato: assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo\nindeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e\ncontrattuali indicati al presente Titolo, l’apposizione di un termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o\nindirettamente') da atto scritto (Contratto di assunzione), una copia del\nquale, sottoscritta dall’Azienda, dovrà essere consegnata al Lavoratore\nnormalmente prima o, al massimo, contestualmente all’inizio della prestazione\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto di assunzione, al pari della generalità dei Lavoratori, potrà\nprevedere il periodo di prova che, però, dovrà avere un’estensione massima\nproporzionata alla durata iniziale del contratto, così come già previsto\nall’art. 169 avrà forma scritta “ad substantiam” e precisare i contenuti\nrichiesti dall’aid. 166 “Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di\nlavoro”, integrati dalle seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata prevista del rapporto di lavoro con termine, “a tempo” o\n“a condizione”, nel rispetto dei limiti temporali legalmente previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’espressa indicazione che, alle condizioni del punto 7) dell’alt.\n68, il Lavoratore ha il diritto di precedenza in caso di future assunzioni che\nfossero effettuate dall’azienda per le medesime attività già svolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale previsione di contabilizzazione mensile della tredicesima\nmensilità, che sarà erogata a dicembre, o l’erogazione mensile del rateo di\ntredicesima maturato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui all’art. 1,\nD.L. 87\u002F2018, convertito dalla Legge 96\u002F2018 e s.m.i., in base alle quali il\ncontratto è rinnovato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale\nindicazione sarà necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i\ntermini legali (attualmente, 12 mesi). Attualmente, fino al 30\u002F09\u002F2022, le\nspecifiche causali che consentono la stipulazione di un contratto di durata\nsuperiore ai 12 mesi, così come previsto all’art. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i documenti elencati\nall’art. 167 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Tempo Determinato: divieti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Non è ammesso stipulare Contratti di lavoro a tempo determinato nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero,\nsalvo che per la sicurezza degli impianti, dell’esercizio e\u002Fo delle\npersone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 (sei) mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi (ora, artt. 4 e 24 della L. n.\n223\u002F1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui\nsi riferisce il Contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il Contratto\nsia concluso per sostituire lavoratori temporaneamente assenti, o per assumere\nlavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore\na 3 (tre) mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del\nlavoro o una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni,\nche interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\nContratto a tempo determinato da stipulare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione\ndei Rischi e gli adempimenti connessi, in applicazione della normativa sulla\ntutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli\nambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di violazione dei divieti sopra elencati, il Contratto, sin dal suo\ninizio, si trasforma a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Tempo Determinato: disciplina generale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per la\ngeneralità dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto stabilito dalla Legge (ora L. 96\u002F2018), ad esclusione delle\nattività stagionali previste al successivo punto 9), è ammessa\nl’apposizione di un termine di durata non superiore a 12 mesi al Contratto di\nlavoro subordinato, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione\n(c.d. “acausale”) e per lo stesso lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, richiamate come\ncausale nel Contratto di Assunzione, il Contratto potrà avere una durata anche\nsuperiore ma, comunque, non oltre i 24 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze temporanee e oggettive, che dovranno essere provate a richiesta\ndei Servizi Ispettivi pubblici (ITL, INPS, INAIL ecc.), come estranee\nall'ordinaria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenza sostitutive di altri lavoratori. In tali casi, è possibile un\nperiodo di affiancamento con il lavoratore da sostituire sia prima\ndell’inizio della sua assenza sia dopo il suo rientro; tutto ciò al fine di\ngarantire un corretto passaggio di consegne. Tale periodo sarà conforme al\nparagrafo 4) del punto A. della Tabella 1) dell’art. 69;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non\nprogrammabili dell'attività ordinaria, che dovranno anch’esse essere provate\na richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo le norme legali vigenti, il termine del contratto a tempo\ndeterminato potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo\nquando la durata iniziale del contratto fosse inferiore a ventiquattro mesi e,\ncomunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a\nprescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse\nsuperiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla\ndata di decorrenza della quinta proroga. Nel caso di legislazione più\nestensiva, e cioè più favorevole alla stipula di contratti a tempo\ndeterminato, per il favore contrattuale verso il predetto istituto, si\nassumerà, quale condizione normativa, la predetta disciplina legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene\naltresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari Livello\ne Categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di\nsomministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi\ndi lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga.\nIn ogni caso, qualora il limite di 24 mesi consecutivi, indipendentemente dai\nperiodi d’interruzione intercorsi, sia superato per effetto di un unico\nContratto o di una successione di contratti o il numero delle proroghe sia\nsuperiore a 4 (quattro), il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla\ndata di tale superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo determinato: causali inserite dal presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Art. 41-bis, lettera “b-bis” del D.L. 73\u002F2021, convertito in L.\n106\u002F2021, ha modificato l’art. 19 D.Lgs. n. 81\u002F2015 * “Apposizione del\ntermine e durata prevedendo, tra le condizioni per la durata fino a\nventiquattro mesi del Contratto a Tempo Determinato: b-bis) specifiche esigenze\npreviste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Art. 19. D.Lgs. 81\u002F2015, comma 1.1. “Il termine di durata superiore a\ndodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del\npresente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato\nqualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di\nlavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo\ncomma l,fino al 30 settembre 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>This. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici\nmesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma\nin contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di\ndodici mesi. [..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevato quindi che la suddetta norma ha introdotto la possibilità per la\nContrattazione Collettiva di inserire e prevedere specifiche causali per la\nstipula di Contratti a tempo determinato, al fine di promuovere l’occupazione\nanche durante il periodo emergenziale, le Parti introducono le seguenti\nspecifiche causali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un\nservizio definiti e predeterminati nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un\nservizio aventi carattere straordinario od occasionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando l'assunzione avvenga per Lavoratori con competenze specifiche, per\nspecializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi\ncomplementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego\nnell'ambito dell'azienda, che sia richiesta una durata contrattuale superiore\nai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso quanto sopra, tenuto conto delle particolarità che possono\ncontraddistinguere gli ambiti di applicazione del presente CCNL, le Parti\nconfermano che in sede aziendale, mediante apposito Accordo di Secondo Livello,\nsi potranno definire ulteriori causali particolari, sempre fino al 30\u002F09\u002F2022,\ncontemperando, per quanto possibile, le specifiche esigenze del settore con la\npromozione dell’occupazione e la stabilizzazione del personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per i\nDirigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i Dirigenti la durata del Contratto a Tempo Determinato potrà al\nmassimo essere complessivamente pari a 5 anni consecutivi, con possibilità di\nproroghe intervenute nel medesimo periodo secondo le previsioni legali vigenti.\nIn caso di previsione unica quinquennale, è data facoltà al Dirigente di\nrecedere, dopo il compiersi di 36 mesi di servizio, prestando il preavviso\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Determinato: Estinzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del\ntermine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione\ndelle Parti. Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora\nessa intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza,\npuerperio, malattia o infortunio. Il rapporto a tempo determinato potrà\ncessare prima della scadenza del termine per risoluzione consensuale (comune\nvolontà delle Parti), per AMà causa o per giustificato motivo soggettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Determinato: Prosecuzione oltre il termine e trasformazione\nautomatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto per la Proroga con Contratto Assistito, in caso di\ncontinuazione del lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o\nsuccessivamente prorogato, la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato determinerà l’obbligo di corrispondere al Lavoratore\nun’indennità pari al 20% della P.B.C.M. fino al 10° giorno successivo al\ntermine e al 40% (quaranta percento) per ciascun giorno ulteriore, fermo\nrestando che, se il rapporto di lavoro continuasse oltre il 30° giorno, in\ncaso di Contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno\nnegli altri casi, il Contratto si considera trasformato a tempo indeterminato\ndalla data di decorrenza dei predetti termini, sempre tenendo conto\ndell’attuale invalicabilità dei 24 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Periodi interruttivi tra contratti diversi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successive assunzioni del medesimo Lavoratore con Contratto a termine,\npurché sempre entro i predetti 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, salvo\ndiverso Accordo di Secondo livello, dovranno rispettare i periodi\nd’interruzione previsti dalla Legge, ovvero, attualmente, 10 (dieci) giorni\ndalla data di scadenza per i Contratti di durata fino a 6 (sei) mesi; 20\n(venti) giorni, sempre dalla data di scadenza, per i Contratti di durata\nsuperiore a 6 (sei) mesi. Nel caso in cui tali disposizioni non fossero\nrispettate, fatta salva l’esclusione dei lavoratori assunti per le attività\nstagionali, così come definiti a norma di Legge, il secondo Contratto si\nconsidera a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare\nl’efficienza dei servizi resi alle imprese, demandano alla Con trattazione di\nSecondo livello il compito d’individuare analiticamente eventuali casi\nlegittimi di motivati periodi d’interruzione ridotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più Contratti a termine, senza\nsanzioni disciplinari eccedenti il richiamo scritto, abbia prestato negli\nultimi 24 (ventiquattro) mesi solari attività lavorativa nella stessa Azienda\nper un periodo complessivamente superiore a 12 (dodici)) mesi, potrà\nmanifestare volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a\ntempo indeterminato effettuate entro i 12 (dodici)) mesi successivi alla sua\ncessazione. Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle\nmansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il\nLavoratore abbia manifestato per iscritto all’Azienda la propria volontà di\nesercitare il diritto di precedenza, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla\ndata di cessazione dell’ultimo rapporto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza si estingue al compiersi del termine di 12 mesi\ndalla cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, nel Contratto o Lettera d’Assunzione, inserirà l’espressa\nindicazione che il Lavoratore, alle condizioni previste dal presente punto 6),\navrà il diritto di precedenza in caso di future assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tredicesima mensilità e permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12\n(dodici) mesi, la tredicesima mensilità, quando previsto nella lettera di\nassunzione, sarà corrisposta frazionata, mediante il riconoscimento a tale\ntitolo dell’8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun\nmese lavorato, o frazione di mese superiore a 14 (quattordici) giorni. Al\ntermine del rapporto di lavoro, se più favorevole al Lavoratore (ciò si\nverifica quando nel corso del contratto è intervenuto un aumento della\nRetribuzione Mensile Normale'), vi sarà l’erogazione dell’eventuale\ndifferenza tra la tredicesima, che a tale data sarebbe stata dovuta, ed il\ntotale di quanto mensilmente anticipato per il medesimo titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, in alternativa al loro godimento o alla loro retribuzione\nfinale, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione di 4 ore, pari al\nrateo maturato di permessi retribuiti. In quest’ultimo caso, a domanda\nmotivata del Lavoratore, il Datore di lavoro concederà permessi NON retribuiti\nentro il limite massimo dei permessi mensilmente monetizzati nell’anno di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività\nstagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dalla Legge (attualmente art. 21 del D.Lgs. 81\u002F2015, così\ncome modificato dalla L. 96\u002F2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato\nstipulati per attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7\nottobre 1963, n. 1525, nonché per le altre ipotesi individuate dai Contratti\nCollettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle\ncondizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto (durata massima\ne condizioni per la proroga del Contratto). Pertanto, la Contrattazione\nAziendale di Secondo livello potrà individuare le attività con carattere\nstagionale per le quali sarà applicata la seguente particolare disciplina in\nmateria di lavoro a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durata: dovrà essere contenuta nel tempo necessario al lavoro da\neffettuarsi e a quello eventualmente richiesto per la formazione,\naddestramento, attività preparatorie, aggiornamento e per le chiusure e\u002Fo\nconsegne finali. Salvo diverso Accordo di Secondo livello, nell'arco dello\nstesso ciclo d'attività stagionale, non è normalmente consentito per ogni\nsingolo lavoratore superare nell'anno solare 8 (otto) mesi di durata massima\ncomplessiva del rapporto di lavoro, comprese le eventuali proroghe e i periodi\ndi formazione, addestramento, chiusure, consegne e ferie godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratto di lavoro: per tutto quanto non già contrattualmente definito,\nquali: le mansioni principali, l'inizio anticipato e la possibilità\ndell'eventuale proroga, anche su dati già previsti dalla Con trattazione\nAziendale di Secondo Livello, essi dovranno essere espressamente richiamati\nnella Lettera di assunzione sottoscritta tra Azienda e Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina\nrelativa alla durata massima della successione di contratti a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ambiti generali e deroghe: la Contrattazione Aziendale di Secondo\nlivello, nelle assunzioni per lavoro stagionale, potrà prevedere una\ndisciplina diversa rispetto a quella del presente CCNL, in funzione delle\nsituazioni particolari, fermi restando i limiti in derogabili di legge e, in\ncaso di condizioni peggiorative, la necessità di preventiva approvazione dei\nLavoratori con Referendum Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Tempo Determinato: limiti quantitativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I limiti numerici (legali e contrattuali) di assunzioni di Lavoratori a\nTempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza\npresso ciascuna unità produttiva aziendale, salvo diverso Accordo Aziendale di\nSecondo livello, dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla\nsuccessiva Tabella 1).. Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo\nIndeterminato saranno compresi anche gli Apprendisti, i Lavoratori\nIntermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i Lavoratori a\ntempo parziale (quesfultimi in proporzione all’indice di prestazione); tali\nLavoratori saranno computati al 1° gennaio dell’anno d’assunzione o, nel\ncaso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, in forza al momento\ndell'assunzione. Se dall’applicazione matematica della percentuale sul numero\ndei Lavoratori a Tempo Indeterminato deriva un numero decimale, i Contratti a\nTempo Determinato consentiti saranno quelli risultanti dall’arrotondamento al\nvalore intero superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 1) : Sintesi Limiti quantitativi ai Contratti a Tempo Determinato (in\nsigla “T.D.”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"432\">\n    \u003Ccol width=\"88\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"432\" height=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Descrizione dei motivi d’instaurazione\n        del Tempo Determinato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Limite di Contratti a T.D. 1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"432\" height=\"7\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A. Ragioni\n        Oggettive:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"432\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1) Nei primi 18 mesi della fase di avvio\n        di nuove attività operativamente autonome (\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">apertura nuova Filiale, Agenzia,\n        Struttura ecc.).\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Senza limiti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"432\" height=\"7\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2) Per imprese start-up innovative, di cui\n        alla Legge n. 221 del 2012.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Senza limiti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"432\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">3) Per specifici\n        spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o\n        televisivi.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Senza limiti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"432\" height=\"55\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">4) Per la\n        sostituzione del Lavoratore assente con diritto alla conservazione del\n        posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo determinato che può\n        iniziare lino a 30 giorni solari prima dell’astensione e protrarsi\n        lino alò giorni solari dal rientro del Lavoratore\n        sostituito.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Senza limiti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"432\" height=\"7\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5) Per l’assunzione di lavoratori di età\n        superiore a 50 anni.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Senza limiti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"432\" height=\"127\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">6) Per il soddisfacimento di un\n        incremento della domanda di attività o servizi connessi alla\n        ricorrente necessità di \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">intensificazione \u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">del lavoro, in particolari periodi\n        dell’anno, quali, ad esempio:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">per la\n            copertura dei servizi durante i Periodi Feriali e\u002Fo Festivi e\u002Fo nei\n            Fine settimana;\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">durante i\n            periodi di attività promozionale;\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">nei periodi\n            di chiusure contabili, fiscali e amministrativi;\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">altre\n            ipotesi previste dall’Accordo Aziendale di Secondo\n            Livello.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">60%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 La Contrattazione di Secondo livello potrà incrementare i limiti\nquantitativi, quando motivati da oggettive ragioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 La Contrattazione di Secondo livello potrà meglio definire o individuare\naltre previsioni di intensificazione particolare dell'attività, adattandole\nalle particolari esigenze locali o aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 Non sono cumulahili i motivi A. 6), A.7), A.3) e A. 9), con i motivi di\ncui al punto C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota Bene: La disciplina in materia di Lavoro a Tempo Determinato è\nsoggetta a continue modificazioni di Legge ed è applicata in diverse\ncontestualizzazioni, per esempio la Pandemia Covici. Resta perciò inteso che,\nqualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al\npresente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere conforme a tali norme di\nLegge per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato.\nCiò, in particolare, per quanto riguarda la durata massima del Tempo\nDeterminato, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le\ninterferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e\ninformazione. Per le particolari deroghe previste durante \u002F’Emergenza\nCoronavirus, si rinvia alle norme speciali introdotte in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con Contratto\nAssistito\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, solo presso\nl’ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente, potrà essere\nstipulato fra gli stessi Soggetti un ulteriore Contratto a tempo determinato\ndella durata massima di 12 (dodici) mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del\ntermine stabilito nel Contratto Assistito, lo stesso si trasforma in contratto\na tempo indeterminato dalla data della stipulazione presso l’I.T.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Gestione delle Intensificazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premesso che nell’ambito dei servizi di applicazione del presente CCNL vi\nsono frequenti “punte di attività”, al fine di contemperare gli opposti\ninteressi, le Parti concordano di definire contrattualmente, in modo organico,\nla successione delle forme di flessibilità del lavoro e degli istituti idonei\nad affrontare tali erratiche ed imprevedibili esigenze lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le intensificazioni, contenute nei limiti d’orario previsti dal CCNL\nper il singolo Lavoratore, potranno essere affrontate, nel rispetto delle\ncondizioni contrattualmente previste, anche con l’utilizzo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Straordinario\u002FSupplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Straordinario con riposo compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Banca delle Ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di intensificazioni eccedenti i limiti contrattuali o in assenza\ndi disponibilità dei Lavoratori alle forme volontarie di flessibilità, si\npotrà determinare l’assunzione di nuovo personale con le seguenti tipologie\ncontrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Indeterminato con orario a Tempo Parziale Verticale (con previsione\ndi lavoro in alcuni periodi dell’anno, nel mese, della settimana')',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo Determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Somministrato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro Intermittente (p “a chiamata”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali proposte integrative al presente articolo potranno essere\nindirizzate alla Commissione Bilaterale Contrattuale all’indirizzo di posta\nelettronica: certificazionenazionale@enbic.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Tempo Determinato: Contrattazione di Secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente Titolo è cedevole rispetto alla Contrattazione\nAziendale di Secondo Livello sui seguenti punti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione di periodi, causali, attività e\u002Fo mansioni che presentino\nsignificative rarefazioni o intensificazioni del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•particolari previsioni per i lavoratori simil “stagionali”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•causali, limiti quantitativi e temporali dei Lavoratori assunti a tempo\ndeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di migliorare la\ncompetitività e la qualità dei servizi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d’interruzione tra\nContratti a termine:;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari correlati al\nContratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della\ngratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili, particolari\nindennità di mansione e\u002Fo la definizione delle prestazioni rese a tali\nlavoratori dagli Organismi Bilaterali di riferimento o tramite i sistemi di\nWelfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Tempo Determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>: Certificazione o Parere di Conformità L’Azienda e il\u002Fi Lavoratore\u002Fi, ai\nsensi dell’alt. 76, D. Lgs. 276\u002F2003, potranno richiedere alla Commissione\nBilaterale Nazionale di Certificazione dell’Ente Bilaterale ENBIC\n(certficafonenazionale@enbic.il) o agli altri Organi abilitati (per esempio le\nCommissioni costituite presso i Consigli Provinciali dei Consulenti del\nLavoro'), la Certificazione del Contratto a Tempo Determinato tra loro\nsottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore assunto con Contratto a tempo determinato spettano, in\nproporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il\nTrattamento di Fine Rapporto e ogni altro trattamento in atto presso la\nSocietà per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello\nstesso livello e che svolgano identiche o analoghe mansioni, con la sola\nesclusione, quando prevista, delle prestazioni integrative al S.S.N. e\u002Fo per\ncaso morte per malattia ed infortunio prestate tramite l’En.Bi.C.\n(www.enbic.it), fermo restando il riconoscimento della relativa indennità\nsostitutiva e del Welfare Contrattuale (cfr. art. 48). E fatta salva la\npossibilità di monetizzazione frazionata mensile delle retribuzioni differite\nnei casi di rapporto a tempo determinato fino a mesi 12 (dodici) o quando così\ndefinito nella Contrattazione Aziendale di Secondo Livello o nella lettera di\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel tempo determinato, il trattamento economico di malattia a carico\ndell’impresa cessa alla scadenza del periodo di comporto o al termine del\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il T.F.R. maturato potrà essere destinato dal Lavoratore aH’INPS o a un\nFondo di Previdenza Complementare, a parità di condizioni dei lavoratori a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Tempo Determinato: informativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 31\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da\ntempo determinato a tempo indeterminato, il Datore di lavoro è tenuto ad\ninformare i lavoratori assunti a tempo determinato e le RSA o RST, dei posti\nvacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili in azienda,\nriferentesi alle medesime mansioni del lavoratore informato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Tempo Determinato: criteri di computo dei Lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o\ncontrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene\nconto anche del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato,\ncompresi i Dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni. A tal fine, si considera\nin forza il Lavoratore che nel mese considerato ha lavorato più di 14 giorni\ndi calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già\ndisciplinati da specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi\ndell’alt. 8, comma 2, L. n. 223\u002F1991 (Lavoratori in mobilità) e le ulteriori\nipotesi legalmente previste dall’art. 29 del D. Lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Tempo Determinato: impugnazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tenuto conto del D.L. 87\u002F2018 (Legge n. 96\u002F2018), l’impugnazione del\nContratto a tempo determinato deve avvenire, a pena di decadenza, nelle sedi e\nnelle forme legalmente previste, entro 180 giorni dalla cessazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_options\">\u003Ch2>TITOLO XIX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TELELAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pandemia Covid-19 ha sviluppato il Telelavoro, svolto normalmente nella\npropria abitazione, ma connessi al server aziendale mediante computer, linee\ndedicate od interne, ed altre forme di lavoro di difficile configurazione\ntradizionale, quali gli incon tri telematici, nei quali una pluralità di\nsoggetti con competenze eterogenee ma complementari, da luoghi disparati,\ns'incontrano \"in video\" per approfondire un argomento, verificare opinioni,\ndecidere percorsi, fare scelte operative. Tutto ciò, quale reazione alle\nchiusure e per ridurre i rischi di contagio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Telelavoro, quindi, mediante l’ausilio di strumenti informatici,\npermette lo svolgimento totale o parziale della prestazione di lavoro\nsubordinato dall’abitazione del lavoratore o da altro luogo di domicilio\ndello stesso, previamente individuato ed esterno alla sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Telelavoro può favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,\nspecialmente a fronte di esigenze familiari e personali particolari, (cura di\nfamiliari, anziani, minori, non autosufficienti, ecc.). Nel corso della\npandemia “Coviti-19”, il Telelavoro si è dimostrato anche strumento utile\nper il contenimento dei rischi di trasmissione tra i Lavoratori,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta ad essere principalmente\nsvolto nell’ambito impiegatizio o nei servizi che, per lo svolgimento\ndell’attività lavorativa, prevedano l’utilizzo di strumenti telefonici,\ninformatici o telematici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Telelavoro: definizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Telelavoro è un modo di svolgimento della prestazione di lavoro\nsubordinato reso possibile dall’utilizzo di sistemi telefonici, elettronici\ned informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il\nTelelavoratore e la Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Telelavoro è pertanto solo un modo particolare di rendere la prestazione\nlavorativa ed anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno ai\nlocali aziendali, esso è soggetto alla disciplina del lavoro e\nall’organizzazione aziendale. Trattandosi solo di un particolare modo di\nsvolgimento della prestazione di lavoro subordinato, il Telelavoratore è\ntitolare dei medesimi diritti e doveri di coloro che svolgono, per il medesimo\ntempo, l’identica attività lavorativa nei locali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Telelavoratore permane, dunque, sostanzialmente assoggettato al potere\ndirettivo, organizzativo e di controllo aziendale, anche se con mezzi e forme\nproprie della precipua condizione lavorativa “a distanza”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Telelavoro: tipologie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Telelavoro può essere di tre tipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•remotizzato o “a distanza”: se svolto presso uffici attrezzati\nubicati in appositi telecentri, i quali non coincidono né con l’abitazione\ndel Telelavoratore, né con gli uffici aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misto: nel caso in cui una parte della prestazione complessiva avvenga\ncon periodica stabilità all’interno dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Telelavoro: ambito di applicazione del presente Titolo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Telelavoro si applica ai Dipendenti subordinati e, come per la\ngeneralità dei dipendenti, potrà svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere\na tempo determinato o indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Telelavoro “misto” potrà essere compatibile con il Contratto di\nApprendistato ogniqualvolta il relativo Progetto e le condizioni operative\nsiano validate dalla Commissione Contrattuale Paritetica Bilaterale Nazionale\npreposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del\nTelelavoratore non configurano un’autonoma unità aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Telelavoro: condizioni e reversibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il\nLavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il Telelavoro non è previsto nel Contratto d’assunzione, il Lavoratore\nè libero di accettare o respingere una successiva offerta di Telelavoro\nprospettata dall’Azienda nel corso del normale rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di Telelavoro imposto da esigenze di tutela della salute\ncollettiva, fino al perdurare dell’emergenza pandemica, esso potrà diventare\ntemporaneamente obbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento del Telelavoro dev’essere stipulato in forma scritta \"ad\nprobationem\", cioè ai fini della regolarità amministrativa e della prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compito d’individuare le condizioni di esercizio del diritto alla\nreversibilità è demandato alla Contrattazione di Secondo livello, fermo\nrestando il rispetto del preavviso minimo non inferiore a 30 giorni per la\ngeneralità dei dipendenti o di 90 giorni per lavoratori disabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_remote\">\n\u003Ch3>Art. 83 - Telelavoro: formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I Telelavoratori dovranno poter fruire della formazione specifica sugli\nstrumenti di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma\nd’organizzazione del lavoro. Tale formazione sarà fornita dall’Azienda o\ndalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai\nprogrammi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la\nspecifica attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di definizione, al Telelavoratore potrà essere riconosciuto il\ndiritto all’apprendimento permanente a distanza e alla periodica\ncertificazione delle relative competenze.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Telelavoro: postazione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I costi per la postazione del Telelavoratore, i collegamenti necessari per\nl’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la\nmanutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione\ne al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, compresa\nl’eventuale copertura assicurativa della stessa, sono a carico\ndell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della\npostazione di lavoro, il recesso immotivato del Telelavoratore, che avvenga\nentro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o nell’eventuale\nminor termine previsto nel Contratto di telelavoro, comporterà che le spese di\npostazione sostenute dal Datore e comunicate al Telelavoratore all’atto della\nsottoscrizione del Contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale residua a\ncarico del Telelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda è tenuta a fornire al Telelavoratore tutti i necessari supporti\ntecnici per il corretto utilizzo dei programmi e delle apparecchiature e, in\nogni caso, assumerà anche i costi derivanti dalla normale usura o dal\ndanneggiamento accidentale degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale\nperdita dei dati utilizzati dal Telelavoratore, salvo che ciò non sia\nimputabile a mancata diligenza, dolo o imperizia grave del Telelavoratore\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Telelavoro: rimborso costi di esercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rimborso da parte della Società dei costi di esercizio sostenuti dal\nTelelavoratore ed analiticamente documentati può avvenire tramite “Nota\nspese”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò, mentre il rimborso dei costi forfettari, salvo futura più favorevole\nprevisione legale, assumerà il trattamento di reddito imponibile previdenziale\ne fiscale del Telelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Telelavoro: rimborso chilometrici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo diversa futura disposizione di Legge, qualora la sede di lavoro fosse\ncontrattualmente definita nell’abitazione del Telelavoratore, allo stesso\nspetterà il rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’interesse\ndell’Azienda, solo con commisurazione dei costi dalla propria abitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di Telelavoro Misto, con predefinita e permanente definizione\ntemporale delle diverse Sedi ove prestare l’opera, la decorrenza della misura\ndei rimborsi sarà dalla sede di lavoro di partenza fino alla sede di\ndestinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Telelavoro: trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo diversa futura disposizione di Legge, le eventuali trasferte richieste\nal Telelavoratore che abbia contrattualmente definita la sede di lavoro nella\npropria abitazione, si configurano a partire dalla predetta sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di Telelavoro Misto, la configurazione della trasferta sarà dalla\nSede di lavoro individuata con i criteri dell’articolo che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Telelavoro: protezione dei dati e informazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda disporrà tutte le misure appropriate a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini\nprofessionali; essa prowederà ad informare il Telelavoratore in ordine a tutte\nle norme di Legge e alle regole sulla protezione dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La responsabilità del rispetto personale, ambientale e sociale di tali\nnorme e regole sarà del Telelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E demandata alla Contrattazione di Secondo livello ogni disciplina generale\nriguardante la protezione dei dati e delle informazioni nell’uso\nd’apparecchiature, strumenti, banche dati e programmi informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Telelavoro: procedure disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel Telelavoro, l’obbligo d’esposizione delle norme e sanzioni\ndisciplinari, ex 1° comma, art. 7 Legge 300\u002F1970, sarà assolto anche mediante\ninoltro telematico delle norme stesse all’indirizzo del Lavoratore. Sarà\ncompito del Lavoratore salvare tali norme in modo da poter sempre agevolmente\nconsultarle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l’Azienda informerà il Telelavoratore, sempre per iscritto,\nsulle responsabilità e sulla disciplina del Telelavoro, sulle nuove\nfattispecie disciplinarmente rilevanti e sulle sanzioni applicabili in caso di\nviolazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di Contratto di Telelavoro è, quindi, opportuno che l’Azienda\npredisponga e trasmetta al Telelavoratore uno specifico Disciplinare\nInterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunicazioni aziendali trasmesse all’indirizzo di posta elettronica\ndel Telelavoratore, salvo comprovato impedimento o forza maggiore,\ns’intenderanno ricevute alla mezzanotte del giorno di trasmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Telelavoro: tempo di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Telelavoratore, salvo diverso accordo stipulato nel Contratto di\nassunzione o di trasformazione in Telelavoro, gestisce l’organizzazione del\nproprio tempo di lavoro in modo però compatibile ai “corridoi” di\nricevimento e trasmissione dati con l’Azienda. Con riferimento all’orario\ndi lavoro, non sono applicabili al Telelavoratore le norme previste dal D.Lgs.\n66\u002F2003, salvo che esso non sia cogente ed aziendalmente definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di accordo, l’Azienda e il Telelavoratore individueranno i tempi\nper il riposo giornaliero e settimanale, nonché le misure tecniche e\norganizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle\nstrumentazioni tecnologiche di lavoro, conformi ai tempi di riposo\ncontrattualmente previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Telelavoratore, in proporzione alle mansioni ed al lavoro svolto, ha gli\nstessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che\noperano in Azienda ed avrà diritto alle medesime opportunità d’accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera previsti per la generalità dei\nLavoratori dipendenti con le medesime mansioni e tempi lavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto, a\nparità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato,\nconserva le condizioni economiche precedentemente acquisite, con la sola\nesclusione di specifiche indennità conciate all'effettiva presenza in azienda\n(es. Indennità di trasporto e simili) od alle particolari condizioni di lavoro\nivi presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Telelavoro: doveri del Telelavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Telelavoratore ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e\nfedeltà degli altri Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da\nimpedire accessi di altri soggetti alla propria postazione di lavoro, così\ncome di manomissioni delle apparecchiature, dei dati o dei programmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Telelavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda\neventuali impossibilità sopravvenute nell’esecuzione del telelavoro,\ntrasmettendo le giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rapporti del Telelavoratore con l’organizzazione aziendale saranno\nimprontati a forti principi di diligenza, correttezza e collaborazione, al fine\ndi favorire il superamento delle discrasie favorite dalla mancata presenza in\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Telelavoratore è soggetto, per tutte le parti applicabili, al codice\ndisciplinare e alla disciplina del lavoro previsti per la generalità dei\nLavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Telelavoro: telecontrollo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda, in funzione dell’esperienza e previo Accordo di Secondo\nLivello, potrà attivare gli strumenti di telecontrollo delle prestazioni nel\nrispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle Leggi vigenti in\nmateria, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o\nqualitativo del lavoro svolto potrà essere inserito o utilizzato\nall’insaputa dei telelavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Telelavoro: sicurezza e salute\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e\nsicurezza del Telelavoratore e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al\nRLS (o al RST) un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi\ngenerali e quelli specifici connessi al particolare modo di esecuzione del\nrapporto di lavoro, provvedendo ad aggiornarla al mutare dell’esperienza e\ndelle condizioni operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Telelavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione ed al\nrispetto delle misure di prevenzione e protezione disposte dal Datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Telelavoro: competenza della Commissione Bilaterale Contrattuale\n“Telelavoro e Lavoro Agile”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ogni questione dubbia sul Telelavoro: strumenti di lavoro, competenze,\ninquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte\ninteressata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale\n“Telelavoro e Lavoro Agile’\u002F dell’Ente Bilaterale di riferimento del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Telelavoro: agevolazioni fiscali e contributive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli incentivi fiscali e contributivi conseguenti agli incrementi di\nproduttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche\nquando l’attività lavorativa sia prestata in Telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Telelavoro: Contrattazione di Secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In assenza di analoghi accordi in sede di assunzione, alla Contrattazione\nAziendale di Secondo livello è demandato di stabilire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le condizioni ed i termini per l’applicazione del Telelavoro, ai Quadri\ne Impiegati aziendali, con funzioni ad esso compatibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le eventuali Indennità o Premi correlati ai particolari modi di\nsvolgimento dell’attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli eventuali riconoscimenti, addebiti o ripartizione delle spese per gli\nstrumenti utilizzati nel Telelavoro in caso di anticipato immotivato recesso da\nparte del Lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’adozione di misure dirette a favorire l’integrazione del\nTelelavoratore nell’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi,\nl’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il carico di lavoro, la sua misura, verifica e gli eventuali strumenti di\ntelecontrollo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale fascia e condizioni di reperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la determinazione degli strumenti necessari al Telelavoro e di quelli\neventualmente accessori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le condizioni che permettano al Telelavoratore l’autonoma gestione del\ntempo di lavoro e dei riposi nei limiti di compatibilità aziendale (apertura\ndelle connessioni, presenza di interlocutori interattivi ccc.J;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le\nParti, purché nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di lavoro\nsubordinato ed in coerenza con quella prevista dal presente CCNL e dalla\nnormativa legale vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LAVORO AGILE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indubbiamente, le crisi generano un forzato e rapido rinnovamento perché\nevidenziano limiti chef in condizioni normali, sarebbero invece considerati\nsopportabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, l'evento prorompente del Covid-19 ha impresso una fortissima\naccelerazione all'utilizzo anche remoto di competenze I.C.T e all'estensione\ndel Lavoro Agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggi ai è maggiore consapevolezza dei vantaggi che la telematica può\noffrire al mondo del lavoro in termini di competitività e di flessibilità\ndella prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così, mentre nel manifatturiero permangono ampie aree di lavoro\n\"tradizionale\", essendo connesso a macchine, impianti, attrezzature e programmi\ncomplessi e residenti, ora vi sono diffuse professionalità che hanno nel\ncomputer e nelle sue estese connessioni, lo strumento principale di lavoro\nAgile, reso disponibile al lavoratore. E così inevitabile una trasformazione\nradicale del modo della prestazione, con il Lavoro Agile che, per le sue\ncaratteristiche, può essere svolto in sedi esterne all’Azienda e\nall’abitazione del Lavoratore; con il Telelavoro, svolto normalmente nella\npropria abitazione ma con connessioni al server aziendale mediante computer e\nlinee dedicate; con altre forme di lavoro di difficile configurazione\ntradizionale, quali gli incon tri telematici. Tutti questi sviluppi sono fo\nrtemen te cresciu ti quale reazione alle ch iusure e per ridurre i rischi di\ncontagio. Ancorarsi oggi ad una visione tradizionale del lavoro diventa,\nperciò, una sfida impossibile. Tutto è \"fluido\": il luogo di lavoro, il tempo\nad esso dedicato, le mansioni, la disciplina che lo regola, i controlli\nnecessari e possibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si presentano anche inediti problemi rispetto a quelli che erano i\ntradizionali fondamenti, stessi del rapporto di lavoro: la misura della\nquantità e qualità del lavoro prestato ai fini retributivi; la ridefinizione\ndegli obblighi di collaborazione; una nuova qualificazione della disciplina del\nlavoro, un tempo principalmente riferita ai problemi di ambito aziendale; il\nnuovo modo di estrinsecarsi degli obblighi di fedeltà degli adempimenti e\ndelle richieste garanzie di riservatezza; la qualificazione della \"sede di\nlavoro \" ed il luogo formale di costituzione del rapporto di lavoro, con i suoi\neffetti retributivi e normativi e la definizione del luogo di decorrenza dei\nrimborsi viaggio e di qualificazione delle trasferte; la disciplina\napplicabile, la reversibilità delle scelte, le precedenze, le priorità, le\ngaranzie per il Lavoratore e per l'impresa; l’adeguamento di norme ed\nistituti, quali rimborsi spese per viaggi e trasferte, un tempo riferiti alla\n“normale sede di lavoro ”, quasi sempre coincidente con la sede\ndell’azienda, ed ora, come nel Lavoro Agile, sempre variabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavo ro Agile, negli ultimi anni, anche quale conseguenza del favo re\nverso il principio del bilanciamento tra la vita lavorativa e la vita personale\no privata del lavoratore, ha iniziato a trovare spazio. Dopo imprimo\nriferimento normativo, che disciplinava l'erogazione dei premi di risultato e\nla partecipazione agli utili di impresa con “tassazione agevolata \",\nprecisando che il ricorso al Lavoro Agile, quale modalitàflessibile di\nesecuzione del rapporto di lavoro subordinato, era tra gli elementi concorrenti\nnella definizione dei Premi di Risultato, vi sono stati altri interventi\nlegislativi che hanno meglio tratteggiato l’istituto (art- 18, L. 81\u002F2017),\nche è poi “esploso” con la Pandemia Covid correlata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Lavoro Agile: Definizioni e ambiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoro Agile, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato,\nconsiste nell'eseguire la prestazione lavorativa con modi definiti mediante\nAccordo tra le Parti, anche per obiettivi e senza precisi vincoli di orario o\ndi luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici che\npermettano lo svolgimento dell'attività lavorativa in tale configurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore Agile è caratterizzato da alcuni elementi quali:\nflessibilità dell'orario di lavoro e della prestazione, valutazione non\npuntuale ma complessiva dei risultati, rapporto fiduciario elevato,\ninterlocutorio ed interattivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoro Agile è oggi favorito dall'uso di strumenti informatici, dal\nfacile accesso alle Banche dati, dalla messa a disposizione in tempo reale dei\nrisultati, dalla possibilità del telecontrollo lavorativo, almeno rispetto ai\nrisultati complessivi raggiunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore, beneficiando della flessibilità, che è appunto uno degli\nelementi più peculiari del Lavoro Agile, può meglio conciliare i propri\nbisogni familiari e personali con il lavoro svolto in tale maniera, che è\nsimile a quella del lavoro autonomo, riuscendo così ad essere anche più\nproduttivo, con conseguente vantaggio personale ed aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Titolo ha lo scopo di precisare la disciplina contrattuale\ngenerale sul Lavoro Agile, da sviluppare, aggiornare ed applicare in sede\naziendale, mediante Accordi di Secondo Livello e\u002Fo Accordi Individuali, nel\nrispetto dei principi contrattuali e dei limiti imposti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il particolare\nvalore che il Lavoro Agile può avere anche nell'ambito delle Reti d'impresa,\nanche al fine di massimizzare l'aumento di competitività del sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Lavoro Agile: condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoro Agile ha carattere volontario sia per l'Azienda che per il\nLavoratore, fermo restando che condizione necessaria per avvalersi del diritto\na svolgere la prestazione di lavoro in modo agile è che essa sia compatibile\ncon le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo deve essere stipulato in forma scritta \"ad probationer».\", dunque\nai fini della prova, e deve prevedere la disciplina sull'esecuzione della\nprestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con\nriguardo alle forme di esercizio dei poteri del Datore di lavoro, agli\nstrumenti resi a disposizione ed utilizzati dal Lavoratore ed alle garanzie di\nsicurezza e riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'Accordo, le Parti devono stabilire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• i contenuti propri della mansione e gli obiettivi richiesti al\nLavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli strumenti ed i modi di esercizio del potere di controllo del Datore\ndi lavoro sulla prestazione resa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo\n4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la disciplina del lavoro applicabile alle prestazioni lavorative rese\nall'esterno dei locali aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'orario di lavoro, ed i tempi di riposo del Lavoratore, nonché le\nmisure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione,\nsecondo quanto previsto dal precedente Titolo sul Telelavoro e dalla Legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i modi di esercizio del potere direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’impegno del Lavoratore Agile a svolgere la prestazione lavorativa\nsolo in luoghi dei quali Egli sia in grado di verificare preventivamente\nl’idoneità lavorativa e garantire la conformità alle norme e condizioni di\nsicurezza e di igiene del lavoro, nonché il rispetto degli obblighi di\nriservatezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la previsione che in caso di anticipato ed immotivato recesso del\nLavoratore Agile rispetto una previsione di durata minima, egli sia tenuto a\nrestituire in buono stato gli strumenti consegnatigli dall’Azienda ed\naccettare un addebito pro-quota temporale residua delle spese sostenute dal\nDatore, purché comunicate analiticamente al Lavoratore all'atto\ndell'attivazione del Lavoro agile stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai fini dell’assicurazione INAIL, l’individuazione dei rischi\nlavorativi ai quali il Lavoratore Agile è esposto ed i riferimenti\nspazio-temporali ai fini del riconoscimento delle prestazioni in caso\nd’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Accordo va comunicato ai Servizi per l'impiego mediante l’apposita\nprocedura telematica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle\npolitiche Sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Lavoro Agile: il recesso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di contratto a tempo indeterminato, dopo il superamento della\nclausola di durata minima, il recesso dal Lavoro Agile deve avvenire con un\npreavviso dovuto da entrambe le Parti, non inferiore a 30 giorni. E fatta\neccezione per i lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68\u002F1999, per i\nquali il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non\npotrà essere inferiore a 90 giorni, al fine di permettere una idonea e\nadeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro, con riguardo alle specifiche\nesigenze di vita e di cura del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, a fronte di una giusta causa specificatamente riferita al\nLavoro Agile, che dovrà essere contestualmente dichiarata dalla Parte che\nintende recedere dal contratto, il diritto di recesso potrà essere esercitato\nda ciascuno dei contraenti senza alcun preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'accordo individuale e\u002Fo in quelli di Secondo livello, potranno essere\nindicate le casistiche che costituiscono giusta causa di recesso dal Lavoro\nAgile ai sensi del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la parte disciplinare, si farà riferimento alle casistiche ed alle\nprocedure previste per la generalità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Lavoro Agile: formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore Agile è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente\ned alla periodica certificazione delle relative competenze. Sarà l'accordo\nindividuale a disciplinare i modi di erogazione della formazione, gli eventuali\nsistemi di validazione delle competenze, la ripartizione dei costi del processo\ndi certificazione ed anche le scadenze temporali con cui tali certificazioni\nsaranno effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione del Lavoratore Agile potrà avvenire, al pari degli altri\nlavoratori, anche in modo telematico, attraverso apposite convenzioni con\nl'Ente Bilaterale di Categoria di riferimento (ENBIC Sicurezza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Lavoro Agile: sicurezza e igiene del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e\nsicurezza del Lavoratore Agile e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e\nal RLS (o al RST) un’informativa scritta nella quale sono individuati i\nrischi generali e quelli specifici connessi al particolare modo di esecuzione\ndella prestazione lavorativa, provvedendo ad aggiornare tale informazione al\nmutare dell’esperienza e delle condizioni operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore Agile, anche all’esterno dei locali aziendali, è tenuto a\ncooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di\nlavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la scelta del luogo o le condizioni di lavoro fossero determinate da\nesigenze esterne, il Lavoratore dovrà informare tempestivamente l’Azienda in\ntutti i casi d’inidoneità ambientale ai parametri di sicurezza\u002Figiene, anche\nsospendendo la prestazione lavorativa in attesa d’idonea valutazione dei\nrischi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori in modalità agile devono essere assicurati all'INAIL\nogniqualvolta lo svolgimento della loro attività li esponga alle fonti di\nrischio previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124\u002F1965. Tale assicurazione dovrà\nessere riferita sia per gli infortuni connessi al rischio proprio\ndell’attività lavorativa, che per quelli connessi alle attività prodromiche\ne\u002Fo accessorie svolte dal Lavoratore Agile, a patto che siano strumentali e\nconnesse allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni in itinere\nanche verso il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa\nall'esterno dei locali aziendali, sempreché la scelta del luogo della\nprestazione sia conseguente ad esigenze connesse alla prestazione stessa o\ndipendente dalla concordata necessità del lavoratore di conciliare le esigenze\ndi vita con quelle lavorative, e risponda a criteri di ragionevolezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Lavoro Agile: sede e strumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore “agile’\u002F la cui sede di lavoro fosse esterna\nall’Azienda, dovrà preventivamente concordare qual è la sede principale di\nlavoro (i.e. “scelta del luogo della prestazione”), in funzione della quale\nvi sarà la copertura degli infortuni in itinere, dalla quale decorreranno gli\neventuali rimborsi chilometrici e si configureranno le condizioni contrattuali\ne legali di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli strumenti tecnologici necessari a rendere la prestazione saranno sempre\nforniti dal datore, che ne curerà la manutenzione ed il buon funzionamento.\nTra gli strumenti necessari potrà esservi anche l’autovettura aziendale o la\nprevisione analitica di rimborso chilometrico o delle spese di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 - Lavoro Agile: luogo e tempo di lavoro - disconnessione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali ed in\nparte all'esterno, suppone una postazione mobile compatibile con lo svolgimento\ndel lavoro in modo “agile” e conforme alle previsioni preventivamente\npattuite tra le parti in materia di sicurezza sul lavoro e relativamente ai\nrischi assicurati INAIL da parte del Datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro sarà concordato tra Azienda e Lavoratore, fermo restando\nche esso dovrà comunque rispettare i limiti di durata giornaliera e\nsettimanale previsti dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva, ivi\ncompresi i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche ed\norganizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle\nstrumentazioni di lavoro, nelle fasce d'orario concordate e durante le quali il\nlavoratore non avrà accesso alle banche dati aziendali e non sarà contattato\ndall’Azienda, salvo che per urgenti cause imprevedibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Lavoro Agiletrattamento economico e agevolazioni fiscali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp> Il trattamento economico del Lavoratore Agile non sarà inferiore a quello\napplicato ai lavoratori che, all'interno dell'impresa, prestino la medesima\nquantità e qualità di lavoro, con la sola esclusione delle indennità\nconnesse ai particolari modi di resa della prestazione, quando gli stessi non\nsi configurino nelle concordate fattispecie di Lavoro Agile o svolto in\nAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i benefici eventualmente riconosciuti alla generalità dei Lavoratori\nper gli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato o per\nl'attuazione di piani di Welfare aziendale, quando compatibili, devono\napplicarsi anche ai rapporti di lavoro subordinato in modalità di Agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di buoni pasto, eventualmente riconosciuti in Azienda, si riporta\nl’estratto dell’Interpello n. 956-2631\u002F2020, in risposta ad apposita\nIstanza presentata in data 11\u002F11\u002F2020 dall’Ente Bilaterale Confederale\n(ENBIC) all’Agenzia delle Entrate, dalla quale si ricava che il trattamento\ncontributivo e fiscale di favore degli stessi, è dovuto anche per i Lavoratori\nAgili, od in Telelavoro, in condizione di parità con i Lavoratori che operano\nin Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\u003Cp>“[...] Con riferimento al caso in esame, in cui l'istante riconosce i\nbuoni pasto ai lavoratori agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla\nformazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma\n2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto\ndel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Pertanto,\nl’istante non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in\nsmart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef prevista dall’articolo\n23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pastofino a euro 4, se\ncartacei, ovvero euro 8, se elettronici. ”\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Lavoro Agile: riservatezza o privacy\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In materia di riservatezza, per il Lavoratore che presta la sua attività in\nLavoro Agile, valgono le stesse tutele e gli stessi obblighi previsti per la\ngeneralità dei lavoratori dipendenti. Tale fatto comporta una maggiore\nformazione ed attenzione per il Lavoratore Agile, così come nel Telelavoro, in\nconsiderazione dell’autonoma scelta o configurazione del posto di lavoro che,\nalmeno nei dettagli, gli compete.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Lavoro Agile: diritti del Lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore Agile, a parità di quantità e qualità di lavoro prestato,\nha gli stessi diritti normativi, retributivi di base e sindacali e avrà\ndiritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo\ndella carriera, previste per i lavoratori dipendenti che operano all'interno\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 - Lavoro Agile: doveri del Lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore Agile, a parità di condizioni, ha gli stessi obblighi di\ndiligenza, collaborazione e fedeltà degli altri lavoratori. Poiché gli\ncompetono alcune scelte che in Azienda sarebbero proprie del Datore (posto di\nlavoro e sua configurazione, limitazione od esclusione all’accesso di\nestranei sul luogo di lavoro, collaborazioni sussidiarie dei colleghi ecc.), ne\nassume la relativa responsabilità. Egli sarà responsabile di tutelare la\nriservatezza dei dati e di operare in modo da impedire accessi di estranei alla\npropria postazione di lavoro. Il Lavoratore Agile è anche responsabile per\nl'uso improprio di dispositivi tecnologici che gli sono stati assegnati,\nnonché risponde per la violazione delle direttive aziendali contenenti le\nindicazioni sul corretto utilizzo di tali mezzi. Egli dovrà perciò custodire\ncon la massima diligenza e l’attenzione del buon padre di famiglia gli\nstrumenti ricevuti dal datore di lavoro, la password di accesso e le procedure\ndi collegamento, evitando nel modo più assoluto di lasciare connessa la\npropria stazione di lavoro quando, per qualsiasi ragione, debba abbandonarla.\nIl Lavoratore deve segnalare tempestivamente all'Azienda eventuali\nimpossibilità sopravvenute nell'esecuzione del Lavoro Agile pattuito,\ntrasmettendo le giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità\ndei lavoratori o con esso singolarmente pattuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i doveri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, si rinvia al\nprecedente art. 96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109 - Lavoro Agile: i poteri del datore di lavoro e le sanzioni\ndisciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il potere direttivo del datore di lavoro, per tutto quanto applicabile, è\nquello stesso previsto dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori. Per\ni particolari casi specifici, Datore di lavoro e Lavoratore concorderanno,\nanche con rinvio alle previsioni di eventuale Accordo Aziendale di Secondo\nlivello o tramite Accordo Individuale assistito, le condizioni ed i limiti del\npotere direttivo e di controllo datoriale, e quali comportamenti siano\nrilevanti ai fini disciplinari, oltre a quelli espressamente previsti dalla\nLegge o dal presente CCNL, in particolare, dal presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esercizio del potere disciplinare, quando il lavoratore si trova in\nazienda, farà riferimento al Codice Disciplinare del CCNL ed all’eventuale\nRegolamento Aziendale, mentre, per l'attività lavorativa svolta fuori dal\nperimetro aziendale, occorrerà individuare nell'Accordo Aziendale od in quello\nIndividuale, le specifiche condotte che potranno dar luogo alla contestazione\ndisciplinare ed alla successiva applicazione delle sanzioni disciplinari, nel\nrispetto dell'iter contrattuale e dell'art. 7, legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, con l'Accordo che disciplina l'esecuzione della prestazione in\nmodo Agile saranno precisati, anche mediante richiami legali e contrattuali, i\ncasi disciplinari specificamente configurabili, le forme di esercizio del\npotere direttivo datoriale, gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le\nricadute dei controlli sull’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Lavoro Agile: la Contrattazione Collettiva di Secondo livello \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La titolarità contrattuale in materia di Lavoro Agile è riconosciuta ad\nogni livello di Contrattazione, sia mediante il presente CCNL o, possibilmente,\nmediante Accordo Aziendale di Secondo livello e\u002Fo Accordo Individuale\nassistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò, in particolare per disciplinare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Lavoro\nAgile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi riposi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai Quadri\ne Impiegati aziendali con funzioni commerciali, di collegamento, tutela\nimmagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali indennità e\u002Fo premi correlati ai particolari modi di\nsvolgimento agile dell'attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per gli\nstrumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di anticipato immotivato recesso\nda parte del Lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le\nParti, purché nel rispetto della disciplina legale inderogabile in materia di\nlavoro subordinato ed in coerenza a quella prevista dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. Ili - Lavoro Agile: competenza della Commissione Bilaterale\nContrattuale “Telelavoro e Lavoro Agile”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni questione dubbia sul Lavoro Agile: strumenti di lavoro, competenze,\ninquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte\ninteressata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale\n“Telelavoro e Lavoro Agile’', dell’Ente Bilaterale di riferimento del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTRATTO DI STABILIZZAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Norma Transitoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel rinnovo del presente CCNL, hanno ritenuto di demandare la\nspecifica regolamentazione del Contratto di Stabilizzazione introdotta dal\nprevigente CCNL “Terziario Avanzato” alla Contrattazione Aziendale di\nSecondo Livello, nel rispetto dei seguenti parametri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ambito applicativo: introduzione in azienda di “nuove competenze”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previsione di un congruo risarcimento al lavoratore in caso di sua\nmancata stabilizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contrattazione di Secondo Livello sottoscritta tra Azienda e Lavoratori,\nnelle loro rappresentanze collettive, con l’assistenza delle Organizzazioni\nSindacali sottoscrittrici il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta di demandare la futura regolamentazione del Contratto di\nStabilizzazione alla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, è stata\ndeterminata dalla rilevazione della pluralità di Imprese presenti nella\nCategoria del Terziario Avanzato che, per loro natura intrinseca, sono\nportatrici di competenze e necessità molto eterogenee in materia di servizi\nprestati, mercati di riferimento, avvio di nuove attività o tecnologie,\nperiodi di formazione specifica e risorse umane, difficilmente assimilabili tra\nloro. Oltre a ciò, anche il trascorso periodo emergenziale - pandemico, ha\nreso ancora più mutevole tale Categoria. A ciò si aggiunga il sistematico\nintervento legislativo sul contratto a tempo determinato che incide in maniera\ndiretta sull’applicazione dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto sopra, dalla data di sottoscrizione del presente rinnovo di CCNL,\nnon sarà più attivabile il Contratto di Stabilizzazione previsto dal\nprevigente CCNL “Terziario Avanzato’' del 26\u002F06\u002F2018, se non a mezzo di\nContratto di Secondo livello, alla luce dei parametri suddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viceversa, per i Contratti di Stabilizzazione già instaurati alla data del\n26\u002F09\u002F2022, continuerà ad essere applicata, fino alla loro naturale scadenza o\nstabilizzazione del contratto, la previsione di cui al previgente CCNL\n“Terziario Avanzato” del 26\u002F06\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LAVORO INTERMITTENTE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di applicazione del presente CCNL, il ricorso al Lavoro\nIntermittente può essere una soluzione consigliata per le in tensificazioni\npoiché permette di sopperire alle impreviste esigenze con personale già\nselezionato, con il necessario rapporto fiduciario, la competenza e la\nprontezza nella risposta per l’effettuazione dell’opera richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 113 - Lavoro Intermittente: definizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con il Contratto di Lavoro Intermittente o “a chiamata”, che potrà\nessere sia a tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a\ndisposizione dell’Azienda, che potrà utilizzarne la prestazione nelle\nipotesi “Oggettive” e\u002Fo “Soggettive” di seguito precisate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oggettive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermittente e\nper la temporanea intensificazione di lavori, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ servizi di portineria, guardiania, ricevimento e accoglienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e\u002Fo merci, con\nuso di normali mezzi di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ servizi di pulizie, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione\necc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ attività a carattere discontinuo (volantinaggio ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ addetti ai Cali Center;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Promoter e Addetti al merchandising;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ dichiarazioni annuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ attività di inventario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ informatizzazione del sistema o di documenti e loro\narchiviazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ altre ipotesi individuate dalla Contrattazione di Secondo livello\ntra le Parti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per lavori da rendersi nei fine settimana, nei periodi feriali (pasquali,\nestivi, natalizi), così come definiti dal presente CCNL, o in altri eventuali\nperiodi successivamente individuati dalla Contrattazione di Secondo livello tra\nle Parti aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Soggettive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di\netà (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da\nLavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'eccezione dei settori del Turismo, dei Pubblici esercizi e dello\nSpettacolo, il Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun\nlavoratore entro il limite previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 81\u002F2015: 400\ngiornate di lavoro negli ultimi 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di superamento di tale limite, il rapporto di lavoro si trasforma a\ntempo pieno e indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere\nstipulato in forma scritta e la Lettera di assunzione, oltre ai contenuti\nrichiesti per la generalità dei lavoratori, deve indicare i seguenti\nelementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata e le ipotesi, Oggettive o Soggettive, che consentono la\nstipulazione del Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il luogo e i modi della disponibilità, eventualmente garantita dal\nLavoratore, e del relativo preavviso di chiamata, che non potrà essere\ninferiore a un giorno lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la\nprestazione eseguita e, se prevista la disponibilità, l’importo della\nrelativa indennità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le forme e i modi con cui f Azienda è legittimata a richiedere\nl’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché i sistemi di rilevazione\ndella prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i tempi e i modi di pagamento della retribuzione e dell’indennità di\ndisponibilità (quando spettante);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza necessarie in\nrelazione al tipo di attività dedotta nel Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa o di un ciclo\nintegrato di prestazioni di durata non superiore a 30 (trenta) giorni,\nl’Azienda è tenuta a comunicarne1 la durata alla Direzione - Ispettorato\nTerritoriale del Lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, nonché\ncon altri modi di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 Si ricorda che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione,\nsarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 (quattrocento) a\n€2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna omessa comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 - Lavoro Intermittente: trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti\nai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente\nlavorato, mediante riconoscimento della retribuzione oraria onnicomprensiva\ndelle retribuzioni dirette e differite indicate nelle successive Tabelle, fatte\nsalve condizioni di miglior favore, così come ogni altra voce pattuita tra le\nParti “ad personam’'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconoscere al\nLavoratore Intermittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Retribuzione nel Lavoro Intermittente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore Intermittente, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato,\nsi dovrà riconoscere la retribuzione indicata nella riga h) delle seguenti\nTabelle 1), 2) e 3) in funzione degli aumenti contrattuali, che comprende: y\nquota oraria della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e dell’Elemento\nPerequatilo Mensile Regionale. nel valore convenzionalmente stabilito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; quota oraria del Rateo di tredicesima mensilità e del Rateo di ferie e\npermessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; quota oraria dell’indennità di Mancata Contrattazione, in assenza di\ndiverso Accordo di Secondo Livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; quota oraria dell’indennità oraria sostitutiva delle prestazioni\ndella \"Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 1): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dall’01\u002F09\u002F2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"555\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"273\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Descrizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello CI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">a) Quota oraria P.B.N.C.M.\n        (01\u002F09\u002F2022)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6,2365\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">7,1096\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,1074\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">9,0429\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">b) Quota oraria\n        Elemento Perequativo Mensile\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Regionale \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(valore convenzionale)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5797\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,6608\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7535\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,8405\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">c) Quota oraria\n        Indennità di Mancata Contrattazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,3642\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,4152\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,4698\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5244\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">d) Quota oraria Rateo di tredicesima\n        mensilità\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5680\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,6475\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7384\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,8236\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">e) Quota oraria Rateo di ferie\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5680\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,6475\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7384\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,8236\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1) Quota oraria Rateo di permessi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,1576\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,1797\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2049\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2285\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"34\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">g) Quota oraria\n        sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. (vedi\n        successivo punto 3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"20\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">h) Retribuzione\n        onnicomprensiva oraria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,6762\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">9,8626\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">11,2147\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">12,4859\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 2): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dall’01\u002F09\u002F2023\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"555\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"273\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Descrizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello CI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">i) Quota oraria P.B.N.C.M.\n        (01\u002F09\u002F2022)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6,4614\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">7,3660\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,3998\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">9,3690\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">j) Quota oraria\n        Elemento Perequativo Mensile\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Regionale \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(valore convenzionale)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5797\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,6608\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7535\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,8405\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">k) Quota oraria\n        Indennità di Mancata Contrattazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,3642\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,4152\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,4698\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5244\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1) Quota oraria Rateo di tredicesima\n        mensilità\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5868\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,6689\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7628\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,8508\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">m) Quota oraria Rateo di ferie\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5868\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,6689\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7628\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,8508\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">n) Quota oraria Rateo di permessi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,1628\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,1856\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2116\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2361\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"34\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">o) Quota oraria\n        sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. (vedi\n        successivo punto 3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"273\" height=\"20\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">p) Retribuzione\n        onnicomprensiva oraria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,9438\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10,1677\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">11,5626\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">12,8739\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 3): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dall’01\u002F09\u002F2024\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"555\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"8\">\n    \u003Ccol width=\"248\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"50\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"50\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"50\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"50\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"273\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Descrizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello CI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">ch\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"248\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quota oraria P.B.N.C.M.\n        (01\u002F09\u002F2022)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6,7931\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">7,7441\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,8310\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">9,8499\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8\" height=\"17\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">r)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"248\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Quota oraria Elemento Perequativo\n        Mensile Regionale \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(valore\n        convenzionale)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5797\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,6608\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7535\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,8405\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8\" height=\"17\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">s)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"248\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quota oraria Indennità di Mancata\n        Contrattazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,3642\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,4152\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,4698\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,5244\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">t)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"248\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quota oraria Rateo di tredicesima\n        mensilità\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,6144\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7004\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7987\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,8909\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">u)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"248\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quota oraria Rateo di ferie\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,6144\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7004\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,7987\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,8909\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">v)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"248\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quota oraria Rateo di permessi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,1705\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,1943\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2216\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2472\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8\" height=\"34\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">w)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"248\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quota oraria\n        sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. (vedi\n        successivo punto 3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8\" height=\"20\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">«)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"248\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Retribuzione onnicomprensiva\n        oraria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">9,3384\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10,6176\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">12,0756\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">13,4461\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la\n“chiamata’’ del Lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda,\nin caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere\n“annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza\ndel preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore\nIntermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le\nParti hanno ritenuto di definire un’indennità sostitutiva (convenzionale)\ndel preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno,\ncon aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno.\nResta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo\nIndeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente\nCCNL. Quindi, solo in caso Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, dovrà\nessere riconosciuta al Lavoratore, oltre alla Retribuzione onnicomprensiva\noraria di cui alla riga h) delle precedenti Tabelle 1), 2) e 3), anche la quota\noraria del Preavviso contrattuale, come di seguito sintetizzato in Tabella\n4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 4): Quota Oraria dell’indennità sostitutiva del preavviso, solo nel\nLavoro Intermittente a Tempo Indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"305\">\n    \u003Ccol width=\"42\">\n    \u003Ccol width=\"42\">\n    \u003Ccol width=\"42\">\n    \u003Ccol width=\"41\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"305\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Descrizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello CI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"305\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Quota oraria Indennità sostitutiva\n        (\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">valore convenzionale)\n        \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">del preavviso\n        dall’01\u002F09\u002F2022\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2382\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2715\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,3097\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,3454\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"305\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Quota oraria Indennità sostitutiva\n        (\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">valore convenzionale)\n        \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">del preavviso dall\n        81\u002F89\u002F2823\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2461\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2805\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,3199\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,3568\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"305\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Quota oraria Indennità sostitutiva\n        (\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">valore convenzionale)\n        \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">del preavviso dall\n        81\u002F89\u002F2824\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2577\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,2937\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,3349\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,3736\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento di Fine Rapporto nel Lavoro Intermittente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche nel Lavoro Intermittente (sia a Tempo Determinato che Indeterminato'),\nil Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente\nerogati al Dipendente con carattere di stabilità, al netto di eventuali\nrimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della\nprestazione, quali indennità di viaggio, indennità di cassa o le\nmaggiorazioni contrattualmente correlate alla particolare onerosità della\nprestazione, quali quelle per lavoro straordinario o notturno o a turni ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contributi all’En.Bi.C. in caso di Lavoro Intermittente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tenuto conto dei limiti temporali previsti per tale tipologia\ncontrattuale, per il Lavoro Intermittente hanno concordato un minore contributo\ndestinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., in alternativa a\nquello previsto per la generalità dei dipendenti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in caso di Lavoro Intermittente dovrà essere versato il seguente\ncontributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 5): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da versare tramite Mod. F24 (codice ENBC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 8pt\">\n\n\u003Ctable width=\"556\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"444\">\n    \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"444\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Descrizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Contributo orario *\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"444\" height=\"72\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Il contributo\n        garantisce il funzionamento delì’Ente; la pratica realizzazione e il\n        funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici\n        territoriali sull’interpretazione autentica, sulla formazione e sulle\n        Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle\n        strutture Bilaterali .Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo\n        conforme ai rispettivi Regolamenti. E comprensivo delle (piote per il\n        funzionamento delle RST (art. 15}.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"444\" height=\"11\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Totale\n        contributo orario dovuti all’En.Bi.C. \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(a totale carico del\n        Datore)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,0347\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* per ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per\nCaso Morte\u002FInfortunio erogate dalla “Gestione Speciale”\ndell’En.Bi.C.\u002FMBA, al fine di 112\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale\npredefinito e che nel Lavoro Intermittente manca la garanzia di una “soglia\nminima” della prestazione lavorativa, le Parti hanno concordato che, in tali\ncasi, vi sia l’esonero dal versamento del contributo destinato alla\n“Gestione Speciale''' dell’En.Bi.C. e, conseguentemente, dal diritto del\nLavoratore di richiedere le relative prestazioni. A ristoro, però, di tale\nperdita, le Parti hanno previsto il riconoscimento al Lavoratore di\nun’indennità “per mancate prestazioni”, pari ad € 0,2023 per ogni ora\nordinaria lavorata, già esposta nelle precedenti Tabelle 1), 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 116 - Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la\nsua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere una “Indennità oraria\ndi disponibilità”, conforme alla seguente Tabella 6) in funzione degli\naumenti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 6) Indennità oraria di disponibilità (in euro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n    \u003Ccol width=\"92\">\n    \u003Ccol width=\"92\">\n    \u003Ccol width=\"92\">\n    \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"6\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Decorrenza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Liv. D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Liv. DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Liv. C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Liv. CI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"6\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dal 01\u002F09\u002F2022\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1,4768\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1,6836\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1,9199\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2,1414\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"6\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dal 01\u002F09\u002F2023\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1,5256\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1,7391\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1,9832\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2,2121\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"5\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dal 01\u002F09\u002F2024\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1,5974\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1,8211\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2,0766\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2,3163\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Indennità dovrà essere riconosciuta per ogni ora di “disponibilità\nalla prestazione''' resa dal Lavoratore Intermittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Contratto individuale, dovranno precisarsi le eventuali particolari\nnorme disciplinari sull’indennità di disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell’impossibilità di\nrispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare\nl’Azienda tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore\ndall’inizio dell’impedimento, precisandone la prevedibile durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo in cui si verifica la temporanea indisponibilità, per qualsiasi\ncausa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto alla relativa Indennità di\ndisponibilità. Il reiterato ed ingiustificato rifiuto di rispondere “alla\nchiamata” costituisce motivo di sospensione della predetta indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Indennità di disponibilità sarà soggetta alla contribuzione\nprevidenziale, ma sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per\nfestività e ferie e non sarà utile nella determinazione del T.F.R. (art. 16,\nD. Lgs. 81\u002F2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di Contratto di lavoro intermittente con riconoscimento\ndell’indennità di disponibilità, il Lavoratore avrà diritto al Welfare\nContrattuale pro quota, così come previsto per la generalità dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 - Lavoro Intermittente: divieti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81\u002F2008 e\ns.m.i.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di sostituire Lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare\nl’integrità degli impianti, dei patrimoni o dell’esercizio, quando la\nmancata copertura del servizio sia potenzialmente idonea a compromissioni gravi\ne\u002Fo irreversibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando abbia proceduto a licenziamento collettivo, nelle identiche\nmansioni, nei 6 (sei) mesi antecedenti all’assunzione di Lavoratore\nintermittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando sia in corso una sospensione del lavoro o una riduzione\ndell’orario, in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che interessino\nlavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il Contratto di lavoro\nintermittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 - Lavoro Intermittente: informativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia affart. 31 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Lavoro Intermittente: criteri di computo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o\ncontrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, il Lavoratore\nintermittente è computato nell’organico dell’Azienda in proporzione\nall’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre,\ncon arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o\nsuperiore a 5 (cinque).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\n\u003Ch2>TITOLO XXIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 120-Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tale Contratto ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee\ndell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “Utilizzatore”. Il\ncontratto di somministrazione deve essere stipulato con una delle Agenzie\nautorizzate, iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “Contratto di\nSomministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che\ncomprendono l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 121 - Somministrazione di Lavoro: limiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai Lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore, in forza dei contratti\ndi cui al precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le\nretribuzioni previste dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione\ndirettamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Welfare Contrattuale, l’Assistenza sanitaria integrativa e per Caso\nmorte\u002Finfortuni saranno dovute solo per i Contratti che prevedano attività\npresso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a\n12 (dodici) mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, al pari degli altri Lavoratori, dovrà essere versata\nall’En.Bi.C. la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle\nrelative prestazioni integrative del S.S.N. e per Caso morte\u002Finfortuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati\npresso le Aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare, in\nciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"554\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"256\">\n    \u003Ccol width=\"77\">\n    \u003Ccol width=\"77\">\n    \u003Ccol width=\"77\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"256\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dipendenti dell’Utilizzatore:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">da 0 a 2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Da 3 a 6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Oltre 6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"256\" height=\"9\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">N. max di Lavoratori\n        Somministrati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">25%\n        \u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>1 dei lavoratori a tempo indeterminato inforza presso l’Utilizzatore al 1\n° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento del\ndecimale all’unità superiore. .Nel caso d’inizio dell’attività nel\ncorso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a\ntempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di\nsomministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo\ndeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, Legge 223\u002F1991;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti\ndi disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei\nnumeri 4) e 99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651\u002F2014, così come\nindividuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Contrattazione Collettiva di Secondo livello potrà stabilire percentuali\nmaggiori di Lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente\nCCNL, con specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi\nappalti, acquisizioni di servizi, ampliamenti o ristrutturazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 - Somministrazione di Lavoro: divieti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 (sei)\nmesi precedenti, a licenziamenti collettivi (ai sensi degli artt. 4 e 24 della\nLegge 223\u002F1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni\ncui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il\ncontratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o\nabbia una durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del\nlavoro o una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni,\nche interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\ncontratto di somministrazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione\ndei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a\ncorrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi\ncontributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il\nSomministratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 124 - Somministrazione di lavoro: tutela del Lavoratore ed esercizio\ndel potere disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi\nper la sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno\ndestinati, formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro\nnecessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità al\nD.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia\ncompletato, in funzione dei rischi specifici, daU’Utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati\ngli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e\nContratto, nei confronti dei propri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di\nlivello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne\nimmediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al\nlavoratore stesso, rispondendo, in caso d’inadempimento, in via esclusiva per\nle differenze retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del\ndanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo\nSomministratore. l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli\nelementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7\ndella Legge 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 125 - Somministrazione di lavoro: informativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A richiesta delle Parti interessate, ogni dodici mesi l’Utilizzatore\ncomunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi\nterritoriali di categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL,\nil numero dei Contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli\nstessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 126 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso\nl’Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali,\nnonché a partecipare alle assemblee dei lavoratori delle imprese\nutilizzatrici, a parità di condizione dei dipendenti delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 - Somministrazione irregolare: effetti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In mancanza di forma scritta, il Contratto di somministrazione è nullo e i\nlavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze\ndell’Utilizzatore. Qiiando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi\nconsentiti dal presente CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle\ncondizioni previste, il Lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei\nconfronti dell’Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle\ndipendenze di quest’ultimo, con effetto dalla data di costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 128 - Somministrazione: computo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale,\nper la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati\nnon sono computati nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione perla\ndisciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata\nnon inferiore a 12 (dodici) mesi, il Lavoratore somministrato è computato\nnella quota di riserva di cui alfart. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 129 - Somministrazione: rinvio alla Legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D.Lgs.\n81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\n\u003Ch2>TITOLO XXIV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 130 - Apprendistato: definizione e condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dall’art. 41 del D.Lgs. 81\u002F2015, l’Apprendistato è un\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e\nall’occupazione dei giovani. Tale contratto può essere stipulato per\nLavoratori d’età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni;\nl’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento\ndel 30° (trentesimo) anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto d’Apprendistato potrà altresì essere stipulato con\ndiciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi\ndella Legge 53\u002F2003 e dal D.Lgs. 226\u002F2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E contrattualmente dovuta la forma scritta del Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si\ndovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto di assunzione dell’Apprendista, oltre ai contenuti previsti\nper la generalità dei lavoratori, deve specificare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione delle mansioni oggetto della qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo d’Apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rinvio al Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le\nindicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa\nnazionale\u002Fregionale di settore)',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione del monte ore annuo di formazione, che sarà suddiviso\nnel Piano Formativo, in ore “aula” e ore “affiancamento”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i riferimenti del Tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre ad esibire il\ntitolo di studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché\ni periodi di lavoro già eventualmente svolti con la medesima mansione e\nqualifica presso altre Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi è il divieto per l’Azienda di recedere dal Contratto d’Apprendistato\nprima della sua conclusione, salvo che per giusta causa o per giustificato\nmotivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 131 - Apprendistato Professionalizzante: Piano Formativo Individuale e\nformazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Piano Formativo Individuale (in sigla P.F.I.) è un documento che integra\nil Contratto di Apprendistato, nel quale sono indicati gli obiettivi formativi\ndell’Apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso dovrà essere elaborato dall’Azienda, in collaborazione con il Tutor,\ne dovrà essere sottoscritto dalle Parti (.Datore di lavoro, Tutor e\nApprendista') in sede d’instaurazione del rapporto di Apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo, interno e\u002Fo esterno all’Azienda, teorico e\u002Fo\npratico, dovrà essere personalizzato in funzione del titolo di studio\ndell’Apprendista, della sua pregressa esperienza e della qualifica di\ndestinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi\nche dovranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle\nmansioni per le quali f Apprendista è in formazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno\ndell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza e applicazione delle basi tecniche e commerciali, degli\naspetti pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie\ne dei procedimenti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul\nlavoro e tutela ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze c.d. “trasversali”, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o i diritti e i doveri del Lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ole fonti normative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o il CC.NL applicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o la comunicazione in lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ol\\utilizzo delle strumentazioni informatiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione teorica, il cui programma, modi e durata dovranno essere\nprecisati nel P.E.I., sarà preferibilmente erogata dagli Organismi Perniativi\nBilaterali o, in subordine, dalle strutture convenzionate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa, la formazione potrà essere erogata dagli Organismi\nRegionali Convenzionati, sulla base dei programmi certificati dall’Ente\nBilaterale o integrata dalla formazione pubblica, generalmente sulle c.d.\ncompetenze trasversali. Le Parti concordano che gli Apprendisti potranno\nusufruire anche della formazione a distanza, c.d. e-learning, nell’ambito\ndella progettazione formativa coordinata dall’Ente Bilaterale En.Bi.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione della scelta\nformativa teorica effettuata (tramite l’Ente Bilaterale o Strutture\nConvenzionate').\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere svolta mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ri affiancamento al personale qualificato (interna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ri addestramento pratico nel lavoro fon the job” - interna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ri lezioni e\u002Fo esercitazioni (interna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ri testimonianze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U visite aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi\nformativi del P.F.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione,\nistruzione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e\nservizi necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle\nparticolari normative che disciplinano il settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere tempestivamente effettuata, comunque, entro i primi 6 (sei) mesi\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.,\ndall’Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici\npresenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di\nValutazione dei Rischi aziendali, che dovrà essere aggiornato al Rischio\nbiologico “indiretto” da coronavirus SARS-Cov-2 (c.d. “Covid-19”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere conforme al comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\n(concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della\nprevenzione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diritti e doveri dei vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo,\nassistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti\nmisure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o\ncomparto di appartenenza dell’azienda^,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere documentata, mediante registrazione nel Piano Formativo\nIndividuale, conformemente al modello previsto in All. 2). La restante\nformazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere\nerogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la\ndurata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione\nfunzionale con le mansioni progressivamente acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 132 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente\naziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà\nessere individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno\npari, a quello in cui FApprendista sarà inquadrato al termine\ndell’Apprendistato, e che svolgono attività lavorativa coerente con quella\nfinale dell’Apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri\ndell’Apprendista, gli obblighi aziendali nei suoi confronti, nonché avere\nun’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni. Quest’ultimo requisito non\nsi applicherà solo nel caso in cui “l’attività lavorativa coerente a\nquella finale dell’Apprendista” non fosse prima presente presso\nl’impresa, trattandosi di nuova attività. Il Tutor 120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Referente aziendale dovrà seguire e indirizzare l’Apprendista nel\npercorso formativo, valutarne periodicamente le competenze acquisite, rilevando\nle eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare soluzioni\nmigliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 133 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione dell’Apprendista diverrà definitiva dal positivo\ncompimento del Patto di prova. La durata di tale Patto di prova non potrà\nsuperare i limiti previsti per la generalità dei lavoratori, commisurati al\nlivello finale di qualificazione dell’Apprendista. Durante la prova,\nl’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal Contratto\nper gli apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il Patto di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Contratto di Apprendistato, in deroga alle previsioni del presente CCNL,\nè reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza\nobbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 134 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Contratto dApprendistato ha contenuto “misto ”, che prevede una\ncontroprestazione suddivisa in formazione e retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tale motivo, il CCNL prevede una graduazione dei livelli di\ninquadramento in funzione del prevedibile sviluppo professionale\ndell’Apprendista e sul presupposto che la quota della retribuzione\ncomplessiva comprenda anche la formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione\nal tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere\ninferiore a 6 (sei) o superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure\nprofessionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle\ndeH’artigianato, per le quali sarà possibile attivare Contratti di\nApprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la generalità dei lavoratori, la durata e corrispondente retribuzione\ndell’Apprendistato professionalizzante saranno conformi alla seguente Tabella\n1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello d’inquadramento e la retribuzione dovuta all’Apprendista, nel\nprimo periodo sarà quella prevista in Colonna 3, mentre nel secondo periodo\nsarà quella prevista in Colonna 5 della Tabella 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione\nafferente il suo livello d’approdo (.Inquadramento Finale - Col. f.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 1): Durata e retribuzione durante l’Apprendistato\nProfessionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 7pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"77\">\n    \u003Ccol width=\"31\">\n    \u003Ccol width=\"89\">\n    \u003Ccol width=\"37\">\n    \u003Ccol width=\"89\">\n    \u003Ccol width=\"32\">\n    \u003Ccol width=\"36\">\n    \u003Ccol width=\"34\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Col.\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. lì\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"77\" height=\"14\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Inquadramento\n        Finale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Primo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello d’inquadramento e\n        retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Secondo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello d’inquadramento e\n        retribuzione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"right\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Totale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"85\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Totale ore di\n        Formazione *\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Teorico\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Pratica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Al\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">160\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">146\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"15\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Op. di Vendita di l\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Op. di\n        Vendita di 3\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Op. di\n        Vendita di 2\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">146\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">CI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">116\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"14\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Op. di Vendita di 2\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Op. di\n        Vendita di 4\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Op. di\n        Vendita di 3\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">146\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">CI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">116\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"15\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Op. di Vendita di 3\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">16 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">80% di\n        Op. di Vendita di 4\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">16 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">90% di\n        Op. di Vendita di 4\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">32 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">112\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Gl\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">16 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">16 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">32 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">112\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">G2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"77\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">80% di D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">90% di D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">28 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto\ndi Apprendistato per l’acquisizione di “competenze di base e\ntrasversali”, e quelle di “formazione professionalizzante”, saranno\ncomputate nella durata totale della formazione prevista nella precedente\n'Tabella 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 135 - Apprendistato Professionalizzante: cicli stagionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto\nLegislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo di\napprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’\napprendistato :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato,\nl’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di\ncalendario dalla data di prima assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale\nVerticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una\nstagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà\nesercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con\naccusatone di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata\ndall’Azienda e dall'Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di\ndurata totale, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali\neffettivamente lavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo\ndeterminato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del\nD.Lgs. 81\u002F2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a\ntempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale\nlavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60\nmesi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno\nutili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da\nconseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 136 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di\nApprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I periodi di Apprendistato iniziati presso altri Datori di lavoro per le\nstesse mansioni, saranno computati per intero come fossero svolto nella nuova\nAzienda purché l’interruzione con il precedente Apprendistato sia stata\ninferiore a sei mesi. Mentre, in caso di interruzione superiore, la durata\ncomplessiva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6\n(sei) mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto, con la\nmedesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo\nsarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del\nContratto d’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 137 - Apprendistato Professionalizzante: prolungamento del periodo di\nApprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia,\ninfortunio, gravidanza e puerperio, cassa integrazione e simili) superiori a 30\n(trenta) giorni complessivi di calendario, il Contratto di Apprendistato sarà\nprolungato per un periodo massimo pari alla durata delle assenze, fermo\nrestando il limite massimo temporale di durata del Contratto di apprendistato\ndi 36 o 60 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto precede, fermo restando che in caso di sospensione\ndell’Apprendistato per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,\nsuperiore a mesi sei, ma inferiore ad un terzo della durata totale prevista dal\nContratto di Apprendistato, tutto il periodo di interruzione sarà considerato\nutile ai fini del raggiungimento della durata prevista dal Contratto, al\ncompiersi della quale l’Azienda potrà recedere dal rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni diverse\nda quelle sopra indicate, l’Azienda avrà diritto di recedere dal\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 138- Apprendistato Professionalizzante: disciplina\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>previdenziale e assistenziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i Contratti d’apprendistato si applicano le discipline legislative\nvigenti in materia. Gli Apprendisti, ai fini previdenziali, saranno assicurati\nal pari dei lavoratori qualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, avranno diritto\nai trattamenti d’integrazione salariale secondo le previsioni legali vigenti\nall’atto della sospensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o infortunio, spettano al Lavoratore Apprendista gli\nstessi trattamenti previsti dagli artt. 197 e 198 del presente CCNL per la\ngeneralità dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Contratti di apprendistato di durata superiore a mesi 12 (dodici), gli\nApprendisti hanno diritto all’iscrizione all’Ente Bilaterale (En.Bi.C.) e\nalle relative prestazioni integrative al S.S.N. e per caso morte per malattia\ned infortunio, così come al Welfare Contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 139 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento\nnormativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie\nl’Apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “afflaneamento sul\nlavoro”, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la\nNormale Retribuzione Oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione saranno riportate sul codoline paga, possibilmente, con\napposita voce di “formazione retribuita”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 140 - Apprendistato Professionalizzante: diritti\ndell’Apprendista\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda ha l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impartire, o far impartire, all’Apprendista la formazione e\nl’assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli\nformativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire\nla capacità di assumere i compiti previsti dalla qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite solo a cottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare\neccedente le 120 (centoventi) ore per anno solare (ad esclusione degli\neventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di\nlavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza* e non sottoporlo,\ncomunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti\nalla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al\nconseguimento di titoli di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accordare alf Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di\ninsegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore\nsettimanali per non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro-quota\nrispetto ad una diversa durata del Contratto di Apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta\ndell'Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o\nchi esercita legalmente la potestà genitoriale, dei risultati\ndell'addestramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Agli effètti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono\nconsiderati lavori di manovalanza quelli attinenti te attività nelle quali\nl'Apprendista effettua l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la\nguida di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o\nquelli rilevanti ai fimi del conseguimento della qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 141 - Apprendistato Professionalizzante: doveri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguire con il massimo impegno le istruzioni del Tutor, del Datore di\nlavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale\ne gli insegnamenti impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se\nin possesso di un Titolo di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante\nattivazione della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario,\nentro il limite massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella\ngiornata di riposo (.normalmente il sabato), richieste nel rispetto delle\nprevisioni di cui al presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto\ne\u002Fo contenute negli eventuali Regolamenti interni aziendali, purché questi\nultimi non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in\nmateria di Apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 142 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso la Società,\ndirettamente o indirettamente, per il tramite delle Agenzie di\nsomministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà\nsuperare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze\nspecializzate, qualificate e di elevato ordine presenti (dal livello DI al\nQuadro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di Aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10\n(dieci), il numero di Apprendisti potrà essere pari al 100% (cento per cento)\ndei lavoratori qualificati in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se Un’Azienda ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati in numero\ninferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per maggior chiarezza, si riporta una sintesi dei limiti numerici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 3): Sintesi dei Limiti quantitativi per l’assunzione di Apprendisti\n(per imprese non artigiane 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"328\">\n    \u003Ccol width=\"191\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"328\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Numero Lavoratori in Azienda\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Apprendisti che possono essere\n        assunti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"328\" height=\"14\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Fino a 2 Lavoratori qualificati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"328\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3\n        Lavoratori qualificati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1 per ciascun Lavoratore\n        qualificato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"328\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3\n        Lavoratori qualificati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">3 ogni 2 Lavoratori qualificati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Nelle imprese artigiane trova applicazione Part. 4 della L. n. 443\u002F1985 e\ns.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 143 - Apprendistato Professionalizzante: stabilizzazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda con più di 50 (cinquanta) Lavoratori dipendenti potrà assumere\nApprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (venti\npercento) dei Contratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti meno di 3 (tre) Contratti\nd’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede. Non sono\ncomunque computati tra i Contratti scaduti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i dimissionari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i licenziati per giusta causa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•chi non ha ottenuto la qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso\nconsentita l'assunzione solo di 1 (uno) Apprendista con Contratto\nProfessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono\nconsiderati, a tutti gli effetti, lavoratori subordinati a tempo indeterminato,\nsin dalla data di costituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 144 - Apprendistato Professionalizzante: Lavoratori in mobilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E possibile assumere con Contratto di Apprendistato professionalizzante i\nLavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione, senza\nlimiti di età, come previsto daU’art. 47 del D. Lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questi Soggetti, però, non è possibile recedere al termine del periodo\nformativo e non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo\nalla qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 145 - Apprendistato Professionalizzante: computo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli Apprendisti, fatte salve le eventuali deroghe previste dalla Legge o dal\nContratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per\nl’applicazione di particolari normative e istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di maggior chiarezza, si riportano le attuali disposizioni che\nprevedono il computo degli Apprendisti, salvo le successive modifiche o\nintegrazioni legislative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cassa integrazione guadagni straordinaria-, per quanto concerne i\nrequisiti di ammissione, l'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 148\u002F2015 stabilisce che\nnel computo degli oltre 15 dipendenti, debbano essere computati anche gli\nApprendisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mobilità per riduzione di personale e licenziamenti collettivi: gli\nApprendisti rientrano nel computo dei dipendenti ai fini del raggiungimento\ndella soglia che comporta l'applicazione della procedura (art. 24, L. n.\n223\u002F1991; ML ciré, n. 62\u002F1996);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai fini dell'obbligo del rapporto biennale sulla parità tra uomo e donna\nsul lavoro previsto per le aziende che occupano oltre 100 dipendenti: deve\nessere computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda,\nivi compresi gli Apprendisti (art. 46, D.Lgs. n. 198\u002F2006; ML ciré. n.\n48\u002F1992);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale\ndiscendono gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81\u002F2008: gli\nApprendisti devono considerarsi computabili (art. 4, comma 1, D.Lgs. n.\n81\u002F2008);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di scelta del lavoratore di mantenere il T.f.r. in azienda: gli\nApprendisti sono computati nel numero dei 50 dipendenti che determina l'obbligo\ndel datore di lavoro di versare le somme al Eondo di Tesoreria (art. 1, D.M. 30\ngennaio 2007; INPS ciré. n. 70\u002F2007).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 146 - Apprendistato Professionalizzante: competenze degli Enti\nBilaterali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le apposite Commissioni istituite presso l’En.Bi.C., o le altre sedi di\nCertificazione previste dalla normativa vigente, potranno, a richiesta delle\nParti, certificare i Contratti di Apprendistato e i relativi programmi di\nformazione e\u002Fo emettere i Pareri di Conformità dei Piani Formativi\nIndividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni, si rinvia al sito: www.enbic.it o alf in dirizzo di posta\nelettronica: certijicazionenazionale@finbw.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 147 - Apprendistato Professionalizzante: recesso dal Contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Stante la peculiare natura a causa mista del Contratto di apprendistato, il\nperiodo di formazione si conclude solo al termine della durata prevista dal\nContratto, oltre all’eventuale proroga di cui all’art. 137, ma entro il\ntermine massimo applicabile al contratto (di 36 o, nel caso di qualifica\nequiparata “artigiana”, di 60 mesi solari'). Pertanto, al termine del\nperiodo di formazione, sia quando la qualifica è riconosciuta, sia quando\nfosse negata, le Parti potranno recedere dal rapporto, ai sensi dell’art.\n2118 del c.c., dando comunicazione all’altra Parte nel rispetto del periodo\ndi preavviso di 15 (quindici) giorni solari. Ciò premesso, il preavviso\ndecorrerà dal primo giorno successivo al compiersi del termine finale previsto\ndal Contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina del\nContratto di apprendistato prima in essere, comprese le riduzioni\ncontributive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso dovrà essere sostituito, in tutto o in parte, dalla relativa\nindennità ogniqualvolta esso determini il superamento di 36 o 60 mesi di\ndurata complessiva del Contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 148 - Apprendistato Professionalizzante: conferma e assegnazione della\nqualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il Contratto\nproseguirà come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Apprendista mantenuto in servizio, con o senza qualifica, beneficerà\nancora delle riduzioni contributive previste per i 12 (dodici) mesi successivi\nal termine deU’Apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prosecuzione del Contratto, il periodo di Apprendistato sarà\ncomputato nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali, ad\nesclusione degli aumenti periodici di anzianità. E, altresì, possibile\nconfermare il Lavoratore a tempo indeterminato prima della conclusione del\nperiodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata qualifica, la permanenza dell’ex Apprendista non\nqualificato sarà nel livello d’inquadramento previsto del secondo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 149 - Apprendistato Professionalizzante: recesso in costanza di\n“protezione”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro subordinato vi sono dei periodi di “protezione”\nnei quali vi è la possibilità di recedere dal contratto solo per giusta\ncausa, giustificato motivo o compimento del termine, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni\ndel matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino ad un anno\ndi età del bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in costanza di malattia od infortunio, salvo che per superamento del\nperiodo di comporto, o di congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che il recesso al compiersi del periodo di Apprendistato\nnon sia riconducibile al recesso per giustificato motivo, né a quello per\ncompimento del termine, pur presentando alcuni elementi di ciascuna delle due\ntipologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, in riferimento al punto 1), tenuto conto che il congedo\nmatrimoniale ha una durata prevista di 15 (quindici) giorni e che è prevista\nla possibilità di prolungare il periodo di Apprendistato solo in caso di\nassenze superiori a 30 (trenta) giorni, le Parti ritengono che il recesso al\ntermine del periodo formativo possa effettuarsi anche se esso cade entro un\nanno dalle pubblicazioni o celebrazione del matrimonio, con il solo onere del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento al punto 2). se il termine dell’Apprendistato cade entro un\nperiodo di “interdizione”, l’Azienda che intenda recedere dal rapporto di\nlavoro dovrà rispettare la seguente procedura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•entro il termine del periodo formativo, comunicare con lettera\nraccomandata o altro mezzo equipollente, il recesso dal Contratto di\nApprendistato nel rispetto dei termini e dei modi di preavviso previsti dal\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’effetto del recesso sarà sospeso fino alla fine del periodo di\ninterdizione, al compiersi del quale l’Azienda comunicherà al Lavoratore,\nnei modi legalmente e\u002Fo contrattualmente previsti, l’effettiva cessazione,\nsostituendo il periodo di preavviso con la corrispondente indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento al punto 3\\ la malattia intervenuta dopo la comunicazione di\nrecesso, in analogia al disposto del comma 41 dell’alt. 1 della L. 92\u002F2012,\nnon avrà effetto sospensivo, per cui l’effettiva cessazione avverrà al\ncompiersi del preavviso, o al termine del Contratto di apprendistato, qualora\nil preavviso sia sostituito dalla relativa indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia iniziata prima della comunicazione di recesso, con\nprognosi superiore a 30 (trenta) giorni, vi sarà il prolungamento del\nContratto di apprendistato, fermo restando il limite complessivo di durata\ncontrattuale di 36 o 60 mesi. Quando la prognosi complessiva, anche riferita a\ndiversi eventi morbosi, fosse inferiore a 30 (trenta) giorni, la malattia si\nconsidererà neutra e la comunicazione di recesso e i suoi effetti saranno\nconformi alle previsioni di durata del Contratto individuale di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia, infortunio e congedo parentale, prima di raggiungere\nil termine legale di 36 o di 60 mesi, il Datore che intenda recedere,\ncomunicherà all'apprendista la data di cessazione, coincidente con il termine\nlegale, sostituendo il preavviso dovuto con la relativa indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 150 - Apprendistato Professionalizzante: licenziamento in generale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante l’Apprendistato trova applicazione la disciplina sui licenziamenti\nindividuali o collettivi applicata alla generalità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 151 - Apprendistato: rinvio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, per quanto qui non disciplinato e per le altre forme di\nApprendistato (“Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale”\ne ‘Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca”), rinviano all’Accordo\nSull’Apprendistato e alle norme legislative vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MOBILITÀ VERTICALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La crisi, oltre che ridurre il numero dei lavoratori complessivamente\noccupati, postula l’estensione dell’area delle competenze professionali\nrichieste (prima “puntuali”), con progressivo arricchimento dei contenuti\ndel lavoro, mentre l’interpretazione restrittiva eformale dell’art. 2103\nc.c., costringerebbe a ricerche “esterne” di professionalità che,\naltrimenti, sarebbero state formabili in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In situazioni di costante sviluppo e di elevata mobilità tra aziende\ndiverse, tale impostazione non determinava particolari svantaggi; viceversa;\nora tale rigidità danneggia i Lavoratori nello sviluppo in terno delle\ncarriere, così come le Aziende, che si trovano costrette a ricercare\nspecifiche competenze esterne, tra soggetti estranei alla cultura aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per superare le difficoltà, le Parti hanno ritenuto di favorire\nl’istituto della “Mobilità Verticale”, prevedendo alcune clausole di\ngaranzia a tutela delle Aziende e dei Lavoratori, Tra queste clausole, vi è il\nPatto di prova per mansioni superiori d’area omogenea (per tali intendendosi\ni casi di arricchimen to delle mansioni permanendo nella medesima area\nlavorativa), per esempio: un lavoratore amministrativo addetto “alla prima\nnota” che acquisisce anche la “contabilità fornitori”) e la Mobilità\nVerticale per mansioni superiori d’area eterogenea (per tale intendendosi un\narricchimento in diversa area professionale), per esempio: un lavoratore\namministrativo d’ordine che assume mansioni di concetto nell’area della\nsicurezza o commerciale). nei casi tali mansioni siano in divenire nei\ncontenuti e, quindi, richiedano un periodo e un programma di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché le Parti sono coscienti degli aspetti indisponibili dell’art. 2103\nc.c., così posti a tutela dei Lavoratori, concordemente precisano che Lambito\ndi applicazione del presente articolo è limitato ai casi in cui vi sia un\npercorso professionale, che parte da un “nome” della mansione superiore per\nconcludere ad un suo effettivo “contenuto” e vi sia formalizzazione degli\nobiettivi, dei con tenuti, dei tempi, delle verifiche aziendalmente previste e\ndel livello d’approdo, con validazione per il tramite dell’Ente Bilaterale\ndi Categoria, in assonanza con l’articolato contrattuale di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 152 - Mobilità Verticale: introduzione e aspetti generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La condizione essenziale per l’attivazione della Mobilità Verticale è la\nvolontarietà delle Parti, che dovrà essere formalizzata per iscritto con una\nrichiesta comune all’Ente Bilaterale di Categoria (ENBIC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale richiesta, sottoscritta dalle Parti, dovrà contenere le seguenti\nindicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello iniziale del Lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•patto di prova per la mansione di livello superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sintetica descrizione delle mansioni di partenza e di approdo del\nLavoratore e tempi previsti di acquisizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formazione prevista (nel lavoro \u002Fin affiancamene\u002Fcorsi interni o esterni)\ne sua durata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previsione di verifica finale da attuarsi mediante prova pratica o\ncolloquio sulle competenze effettivamente acquisite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di mansioni eterogenee, al positivo compiersi del periodo\nprevisto, formalizzazione delle nuove mansioni, del nuovo livello\nd’inquadramento e della relativa retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accoglimento della richiesta, l’Ente Bilaterale di Categoria\nemetterà Parere di Conformità ai principi contrattuali sulla Mobilità\nVerticale, che le Parti potranno così attivare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche in itinere delle condizioni già approvate dall’Ente\nBilaterale di Categoria saranno valide solo se nuovamente approvate dallo\nstesso. In assenza, permarranno le condizioni inizialmente previste o\nl’immediato riconoscimento della mansione e del livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E fatta salva la possibilità di attivare più percorsi successivi di\nMobilità Verticale per il medesimo Lavoratore, purché ciascuno di essi sia\nriferito all’acquisizione di una professionalità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di esempio, un Lavoratore di livello C2 potrà attivare i percorsi\ndi Mobilità Verticale per il livello CI e, una volta definitivamente acquisito\ntale livello, potrà attivare altro percorso formativo per il livello B2, e\ncosì via.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 153 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione del Patto di\nProva per l’acquisizione di mansioni superiori d’area omogenea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda e il Lavoratore, nel rispetto delle presenti previsioni\ncontrattuali, possono concordare un iter di ingresso alle mansioni superiori\nomogenee, che preveda un’iniziale libera reversibilità alle condizioni ex\nante durante il “Patto di prova per mansioni superiori d’area omogenea”.\nPertanto, l’acquisizione del livello superiore diventerà definitiva solo al\npositivo compiersi del Patto di prova previsto per la mansione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata di tale Patto di prova, per qualsiasi mansione superiore, è\nfissata in mesi 6 di effettivo lavoro e dovrà risultare da atto scritto ad\nsubstantiam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la Mobilità Verticale in Patto di prova, sul presupposto che i\ncontenuti professionali del livello superiore siano in fase di acquisizione, al\nLavoratore permane l’inquadramento e la retribuzione del livello di\npartenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal positivo superamento del Patto di prova, la retribuzione e il livello\nd’inquadramento saranno quelli contrattualmente previsti per la mansione\nsuperiore. Eventuali condizioni economiche ad personam nel livello di partenza,\nper effetto della novazione e per l’eterogeneità delle mansioni, di diritto\nsaranno assorbibili fino a concorrenza, all’atto dell’acquisizione del\nlivello di approdo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 154 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione per\nl’acquisizione di mansioni superiori d’area eterogenea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di mansioni superiori sostanzialmente novative, è data la\npossibilità di prevedere, oltre al Patto di Prova che abilita alla\nprosecuzione dell’esperimento, un tempo di formazione che permetta al\nLavoratore di acquisire a pieno titolo le mansioni superiori in area\neterogenea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale configurazione si evidenzia quando, per esempio, a un “Addetto alla\ncontabilità” si applichi la Mobilità Verticale per il livello superiore e\nper la mansione di '’Addetto agli acquisti”. In tal caso, le Parti dovranno\nintegrare le previsioni di cui ai precedenti articoli, con le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo, che\npotrà avvenire anche esclusivamente “nel lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•superato il Patto di Prova, previsione di una prima verifica, entro la\nmetà residua del percorso formativo, per accertare la positiva evoluzione\nnell’effettiva acquisizione delle mansioni superiori d’area eterogenea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicazione delle verifiche e\u002Fo condizioni per la definitiva\nacquisizione, al termine del percorso formativo, delle mansioni superiori e del\nrelativo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversamente dal Patto di prova per mansioni superiori d’area omogenea, in\ncaso di attivazione della Mobilità Verticale per mansioni superiori d’area\neterogenea, la durata del Patto di Prova, che abilita alla prosecuzione\ndell’esperimento formativo, del percorso formativo e il tempo per il\nsuperiore inquadramento professionale del Lavoratore, dovranno essere conformi\nalla seguente Tabella 1). Superato il Patto di prova e le previste verifiche,\nentro i termini massimi di Formazione riassunti nella Colonna 3 della Tabella\n1) che segue, le nuove mansioni, la progressione di carriera e il\nriconoscimento del livello superiore spettanti non potranno essere posticipate\nper altre cause o ragioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 1): Livelli iniziali, tempi di prova, livelli di approdo e durata della\nformazione nella Mobilità Verticale per mansioni in area eterogenea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 8pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"128\">\n    \u003Ccol width=\"117\">\n    \u003Ccol width=\"118\">\n    \u003Ccol width=\"125\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"33\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello iniziale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mesi di prova per l’esperimento\n        *\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mesi di Durata della Formazione extra prova\n        *\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello di approdo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quadro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dirigente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Al\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quadro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Al\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 2°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 1°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Cl\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 3°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 2°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 4°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Cl\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 3°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* I tempi della Prova e della Formazione s’intendono di effettivo lavoro,\ncome indicato al punto 1) deipari 251 del presente CGNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONDIZIONI D’INGRESSO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attuale crisi si rilevano molti disoccupati che non sono in possesso\ndei requisiti anagrafici di Legge previsti per l’Apprendistato, né delle\nnecessarie pregresse competenze sulle mansioni richieste\\ con conseguente\ndifficoltà di nuovo inserimento lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di favorire l’occupazione di quanti si trovino nelle\ncondizioni sopra descritte, sempre che in sede di assunzione non abbiano\ndocumentato le pregresse competenze', concordano sulla possibilità di un\nContratto d’assunzione con “Condizioni d’ingresso” che preveda, nel\nperiodo iniziale di affiancamento, l’inquadramento al livello inferiore\nrispetto a quello altrimenti spettante per il titolo delle mansioni che solo in\nfuturo saranno compiutamente espletabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 155 - Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In presenza dei requisiti posti in Premessa al presente articolo, per\nl’attivazione delle Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima\nassunzione, le Parti Aziendali dovranno concordare in sede di assunzione il\npercorso formativo in affiancamento che sarà effettuato durante il periodo\nd’ingresso di cui alla successiva Tabella 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti, in sede di assunzione, dovranno prevedere nel\nContratto Individuale di Lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la dichiarazione del Lavoratore che attesti l’effettiva mancanza di\nesperienza pregressa riferita alle mansioni d’approdo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo in\naffiancamento, che avverrà “nel lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione che al termine del percorso di affiancamento, il\nLavoratore sarà inquadrato al livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo massimo di lavoro durante il quale il Lavoratore può essere\ninquadrato nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello riferibile\nalle mansioni espletando, dovrà essere conforme alle previsioni della\nsuccessiva Tabella 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 2): Livelli iniziali, di approdo e durata della formazione nelle\nCondizioni d’ingresso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 9pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"160\">\n    \u003Ccol width=\"190\">\n    \u003Ccol width=\"154\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello iniziale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Mesi\n        di Durata Complessiva di Formazione \u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello di approdo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quadro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dirigente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Al\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Quadro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Al\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 2°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 1°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Cl\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 3°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 2°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"17\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 4°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Cl\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op. di Vendita 3°\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 tempi di formazione s’intendono di effettivo lavoro. come indicato al\npunto 1) dell’art. 251 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in questo caso, superato il Patto di prova contrattualmente previsto\nper il livello di approdo e le previste verifiche periodiche, entro i termini\nmassimi di Formazione riassunti nella Tabella 2) che precede, la progressione\ndi carriera e il riconoscimento del livello superiore spettanti per le mansioni\nsvolte, non potranno essere posticipati per altre cause o ragioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata previsione delle Condizioni d'ingresso in sede di\nassunzione, il Lavoratore, dal primo giorno di lavoro, avrà diritto\nall’inquadramento contrattuale conseguente alle mansioni espletando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si dovrà far\nriferimento, per quanto compatibile, alla disciplina sulla “Mobilità\nVerticale” di cui al precedente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXVII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TIROCINIO (o STAGE) e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>li Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è\nuna forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di\nrealizzare percorsi di alternanza tra studio e lavoro o con l’obiettivo\nformativo di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta\ndel mondo del lavoro o per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati\n(inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.), (piali Lavoratori Subordinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le professioni ordinistiche che prevedono specifici periodi formativi\nmediante “Praticantato”, si rinvia alla disciplina prevista dai rispettivi\nAlbi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 156 - Tirocinio: indennità di frequenza e rinvio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, la Società Ospitante che applica il\npresente CCNL riconoscerà al tirocinante un’indennità di frequenza o\nrimborso spese mensile pari a lordi € 500,00 (Euro cinquecento\u002F00), soggetta\nalle sole ritenute fiscali, fatta salva diversa più favorevole previsione\ndella legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e\nTirocinante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella stessa Impresa non si potranno effettuare due tirocini con il medesimo\nTirocinante, salvo che il secondo non sia per un inserimento a livello\nsuperiore al primo e non vi sia tra i due inizi dei tirocini un intervallo di\nalmeno 24 mesi. Per la regolamentazione del Tirocinio o Stage si rinvia\nall’Accordo Stato - Regioni - Province Autonome in materia di Tirocini del 25\nmaggio 2017 e alla normativa regionale di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 157 - Alternanza Scuola - Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E forma didattica per sviluppare le attitudini lavorative e le capacità di\nscelta professionali degli Studenti e, quindi, fa parte integrante degli studi,\nin linea di massima, dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo scopo è di far effettuare agli Studenti concrete esperienze di lavoro\ncomprendendone così la dimensione subordinata, organizzativa, sociale ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo, per avere significato, dovrà svilupparsi lungo\nspecifiche linee in funzione delle caratteristiche di settore ed aziendale,\nnonché delle finalità di progetto da realizzare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto precede, è opportuno vi sia attiva progettazione congiunta tra\nScuola ed Impresa, sia nella fase di formazione del progetto, nella valutazione\ndell'esperienza effettuata e ai fini dell’attestazione delle competenze\nacquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sottoscrittrici, attraverso i rispettivi Organismi territoriali,\nconcordano di farsi promotrici delle esperienze di “alternanza\nscuola-lavoro”, reputando che esse abbiamo una forte possibilità di\norientare positivamente le successive scelte universitarie o lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 158\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Le Parti, con il concorso degli Organismi Bilaterali Contrattuali e degli\nOrganismi Regionali preposti, concordano che specifici percorsi di\n“Alternanza Scuola-Lavoro’’, potranno essere progettati per gli Studenti\ndegli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici Superiori. Per tutto\nquanto non definito nel presente Titolo, si rinvia alle disposizioni legali e\nad eventuali Accordi Federali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXVIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COLLABORAZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con rari. 52 delD.Lgs. 81\u002F2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a\n69-bis delD.Lgs. 276\u002F2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dalPart. 2 delD.Lgs. 81\u002F2015, dal 1° gennaio 2016, alle\n“Collaborazioni Organizzate dal Committente” si applicherei la disciplina\ndel rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretino in prestazioni di\nlavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano\norganizzati dal Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a norma di Legge e di Contratto, potranno invece stipularsi\nCollaborazioni Coordinate nei seguen ti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Collaborazioni previste e disciplinate dal presente Titolo o\nsuccessivamente individuate dalla Commissione Bilaterale,Nazionale di\nInterpretazione Contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali, per\nle quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti\ndegli Organi di Amministrazione e con trollo delle Società e dai partecipanti\na collegi e commissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Collaborazioni continuative svolte in maniera prevalentemente personale e\nautonomamente organizzate dal Collaboratore (ex art. 409 c.p.c. punto 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli ambiti regolamentati dal presente CCNL, possono essere presenti Figure\nprofessionali che operano con caratteristiche simili ai dipendenti e che\npossono così avere livelli di responsabilità ad essi equiparabili a quelli\ndei Lavoratori Autonomi, ma in un contesto di Collaborazione Continuativa di\ncarattere prevalentemente personale e non etera organizzata. Per tali Figure,\nle Parti esplicitamente prevedono la possibilità di attivare Collaborazioni ex\nart. 2, D.Lgs. 81\u002F2015 e s. m. i., alle condizioni di seguito precisate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 159 - Collaborazioni: ambito di riferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, le\nFigure professionali per le quali, a norma del punto a), comma 2 dell’art. 2\ndel D.Lgs. 81\u002F2015, sono consentiti rapporti di collaborazione con le\ndiscipline integrative generali previste, per quanto compatibili con il\npresente CCNL, dall’Ac cordo Interconfederale, siano le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Docente\u002FTutor;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulente Progettazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulente Internazionalizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Traduttore\u002FInterprete - Mediatore Culturale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulente I.C.T.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulente di Organizzazione, nelle fasi di preparazione ed\nimplementazione di nuovi aspetti organizzativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Figure richieste per Eventi temporanei (massimo 4 mesi consecutivi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, sempre a norma del comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs. 81\u002F2015,\npotranno instaurarsi rapporti di Collaborazione anche per le Figure\nprofessionali in possesso delle competenze, titoli e\u002Fo abilitazioni previste,\nche effettuano servizi di formazione, consulenza quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Figure professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi\nAlbi Professionali, così come da lettera b), comma 2, art. 2, D.Lgs.\n81\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altre Figure professionali per le quali, su istanza di una Parte\ninteressata, la Commissione Bilaterale Nazionale di Interpretazione\nContrattuale preveda discipline specifiche in ragioni delle particolari\nesigenze di servizio, produttive od organizzative del relativo settore di\napplicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, a norma dei punti c) e d) del comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs.\n81\u002F2015, potranno instaurarsi rapporti di Collaborazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle attività prestate, nell'esercizio della loro funzione, dai\ncomponenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai\npartecipanti a collegi e commissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle\nassociazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni\nsportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di\npromozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ex art. 90 L. 289\u002F2002.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti interessate potranno richiedere all’ENBIC o alle Commissioni di\ncui all’art. 76 D.Lgs. 276\u002F2003, la certificazione dell’assenza dei\nrequisiti di “'prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e\nle cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente anche con\nriferimento ai tempi e luoghi di lavoro’’' (comma 1, art. 2 D.Lgs.\n81\u002F2015), al fine di certificare la legittimità del Contratto di\nCollaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La certificazione dovrà rispettare le procedure e gli obblighi di forma\nprevisti dal Regolamento di Certificazione. Nel caso, il Collaboratore potrà\nfarsi assistere da un Rappresentante dell’Associazione Sindacale cui aderisce\no conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 160 - Collaborazioni: trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali previste e, per\ntutto quanto non definito dal presente CCNL, dall’Accordo Federale o dagli\nAccordi individuali per trattamenti migliorativi, le Parti concordano che la\ndisciplina dei compensi applicabile alle Collaborazioni sia quella di seguito\nprecisata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il compenso annuale lordo del Collaboratore non potrà essere\ncomplessivamente inferiore a quello previsto per un lavoratore dipendente di\nidentiche o analoghe mansioni, prestazioni, professionalità ed estensione\ntemporale, ovviamente parametrato all’indice di Prestazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattandosi di prestazione autonoma prevalentemente ad obiettivo, non è\nprevista alcuna maggiorazione per eventuale lavoro prestato, nei limiti della\nragionevolezza, che sia eccedente le previsioni contrattualmente previste per\nil lavoro subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di sospensione della prestazione del Collaboratore, il compenso\npattuito sarà ridotto pro-quota, salvo nei casi di malattia e\u002Fo infortunio\ncosì come previsti dai successivi articoli, con diritto del Collaboratore a\nricevere le eventuali indennità previste dall’istituto Previdenziale e\nAssicurativo e, quando spettanti, le prestazioni dell’Ente Bilaterale e\u002Fo\nMutualistico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Collaboratore avrà titolo al rimborso delle spese preventivamente\nautorizzate e sostenute in nome e per conto del Committente alle stesse\ncondizioni previste per i lavoratori dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nelle Collaborazioni di durata prevista superiore a 12 mesi, sarà\nintegralmente dovuta la contribuzione all’En.Bi.C. e il Collaboratore avrà\nconseguentemente diritto alle prestazioni sanitarie integrative e per Caso\nmorte\u002Finfortuni, così come per la generalità dei lavoratori dipendenti. In\ncaso di collaborazioni inferiori a 12 mesi, saranno invece dovute\nall’En.Bi.C. le contribuzioni ridotte previste per la generalità dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Collaboratore, che opera in esclusiva per il Committente, avrà titolo\nai benefici del Welfare Aziendale, conformemente alle previsioni dei rispettivi\nAccordi istitutivi di secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora previsto per la generalità dei dipendenti, il Collaboratore, a\nparità di condizioni, avrà diritto agli eventuali buoni pasto o di accedere\nal servizio mensa aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la corresponsione del compenso avverrà normalmente con cadenza mensile\nal pari degli altri lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 161 - Collaborazioni: profili fiscali, contributivi e assicurativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Considerato che attualmente il compenso del Collaboratore rientra tra i\nredditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente e che esso è escluso dal\ncampo di applicazione iva, il Committente opererà le ritenute previdenziali e\nfiscali conformemente alle previsioni legali, riconoscendo al Collaboratore le\ndetrazioni spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il Collaboratore è tenuto all’iscrizione alla Gestione\nSeparata (art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2, L. 335\u002F1995) e il Committente è tenuto a versare le rispettive ritenute\nnella misura prevista dalla normativa al tempo vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, il Committente assicurerà il Collaboratore contro gli infortuni\nprofessionali, così come previsto dall’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E consigliato, specialmente nei casi di prestazioni domiciliari, che il\nCommittente sottoscriva idonea polizza assicurativa per la rivalsa di terzi a\nqualsiasi causa dovuta (danneggiamento, furto, errori ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 162 - Collaborazioni: trattamento normativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Forma del Contratto (aggiornato dal c.d. Decreto Trasparenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto di Collaborazione dovrà avere forma scritta e precisare il\ncomplesso delle condizioni pattuite tra le Parti e quelle previste per la\ngeneralità dei lavoratori dipendenti (cfr. art. 166), per quanto\napplicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sospensione della Collaborazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gravidanza, la malattia e l’infortunio del Collaboratore che presta\nl’attività in via continuativa per il Committente, non comportano\nl’estinzione della collaborazione, la cui esecuzione, su richiesta del\nCollaboratore, rimane sospesa senza diritto al corrispettivo, per un periodo\nnon superiore a 150 (centocinquanta) giorni per anno solare, fatto salvo il\nvenir meno dell’interesse del Committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre fatto salvo il venire meno dell’interesse del Committente, in caso\ndi sospensione della collaborazione dovuta a malattia e\u002Fo infortunio che sia\neccedente giorni 5 (cinque), il Collaboratore dal 6° (sesto) giorno, e nel\nlimite complessivo di 60 (sessanta) giorni cumulativi di prognosi nel primo\nbiennio di collaborazione, aumentati di 30 (trenta) giorni per ciascun anno\nsuccessivo, fino al limite di 150 giorni cumulativi nell’ultimo quinquennio\nmobile di collaborazione, avrà diritto ad ottenere un sussidio alimentare pari\nal 25% (venticinque percento) del normale compenso pattuito, pro-quota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, resta fermo l’obbligo del Collaboratore, per motivi di\nsicurezza, di organizzazione e, per evitare abusi, di comunicare al Committente\nle eventuali assenze e il loro rispettivo titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di maternità\u002Fpaternità, si applicheranno le previsioni legislative\nin materia, ivi compreso il diritto all’astensione dal lavoro, l’indennità\ndi maternità\u002Fpaternità e il congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riposi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma del terzo comma dell’alt. 36 della Costituzione, il Collaboratore\nha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite nella misura\nprevista per la generalità dei lavoratori dipendenti cui si applica il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sicurezza e salute\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Committente, per quanto di sua competenza, dovrà applicare le tutele\npreviste dal D.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.,, garantendo la formazione sui rischi\nspecifici, la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza e, in genere,\nl’integrità personale del Collaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore e il Committente avranno reciprocamente diritto di recedere\nanticipatamente dal Contratto stipulato con durata effettiva, comprensiva di\neventuali proroghe, superiore a mesi 12, con un preavviso di giorni 30 (trenta)\nin tutti i casi di recesso per giustificato motivo oggettivo (esempio:\ncessazione commesse) e di giorni 60 (sessanta) in caso di recesso immotivato.\nPer il mancato o minor preavviso, il Recedente dovrà riconoscere all’altra\nParte un’indennità sostitutiva corrispondente al compenso mensile mediamente\npercepito negli ultimi sei mesi al Collaboratore, rapportato proquota al\nperiodo di preavviso non effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore ha diritto di precedenza nel caso di nuove Collaborazioni\ninstaurate per le stesse professionalità e per lo svolgimento delle stesse\nattività già svolte presso il Committente per un periodo almeno pari a 24\n(ventiquattro) mesi negli ultimi 36 (trentasei) mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto potrà essere esercitato dal Collaboratore a condizione che\nesso abbia manifestato per iscritto al Committente la propria volontà di\nesercitare il diritto di precedenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni\ndalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di Collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non potrà essere esercitato il diritto di precedenza in caso di recesso\nimmotivato del Committente che abbia riconosciuto al Collaboratore il preavviso\ndi giorni 60 (sessanta).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza si estingue, in ogni caso, una volta decorsi 12\n(dodici) mesi dalla fine della Collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 163 - Collaborazioni: coordinamento del Committente e autonomia del\nCollaboratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore dovranno\nessere stabilite tra le Parti nei limiti del fondamentale requisito\ndell’autonomia del Collaboratore e tenendo conto delle esigenze organizzative\ndel Committente. Il Committente darà, quindi, al Collaboratore le indicazioni\ngenerali sull’opera richiesta, che sarà realizzata dal Collaboratore con\ncarattere di personalità, con l’adozione di propri criteri organizzativi, in\nautonomia, senza assoggettamento al potere disciplinare e gerarchico del\nCommittente che siano riferiti al tempo della prestazione, dovendo il\nCollaboratore rispondere del risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pur in assenza di vincoli d’orario, per motivi organizzativi, di sicurezza\ne di compimento dell’opera richiesta nei termini, il Committente e il\nCollaboratore potranno concordare delle fasce orarie di presenza, entro i\nlimiti di apertura della struttura o, nei casi di prestazione domiciliare,\nconciliate con le necessità della persona, del Collaboratore o del\nCliente\u002FAssistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore, essendo coordinato nell’organizzazione aziendale, dovrà\nagire con lealtà e in buona fede. Egli avrà l’obbligo di riservatezza e di\nprestare la collaborazione secondo criteri di correttezza e buona\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 164 - Collaborazioni: riconversioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di Collaborazioni svolte nei modi propri del lavoro subordinato ex\nart. 2094 c.c. o per figure professionali contrattualmente non previste, il\nCollaboratore avrà diritto di chiedere la prosecuzione della Collaborazione\ncon la qualifica di rapporto di lavoro dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, l’anzianità convenzionale del dipendente in costanza delle\npredette condizioni, decorrerà dall’inizio della Collaborazione\ntrasformata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 165 - Collaborazioni: rinvio all’Accordo Federale sulle C\nollaborazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non precisato al presente Titolo, si rinvia all’Accordo\nFederale sulle Collaborazioni sottoscritto tra le Parti e rinvenibile nel sito:\nwww.cisalterziario.it e www.enbic.it. nonché alle disposizioni legali vigenti\nin materia di Collaborazioni Organizzate dal Committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXIX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 166 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di\nLegge in vigore. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, ai fini della\nprova, salvo che per le clausole ad substantiam e dovrà contenere le seguenti\nInformazioni, aggiornate al D.Lgs. 104\u002F2022 (c.d. “Decreto\nTrasparenza”)t\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* l’identità delle Parti (estremi del Datore di lavoro e del\nLavoratore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* l’indicazione del luogo abituale di lavoro, escluso per i\nTrcisfertisti, per i quali s’indicherà la sola sede di costituzione del\nrapporto. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di\nlavoro dovrà comunicare che il lavoratore sarà occupato in luoghi diversi, o\nsarà libero di determinare il proprio luogo di lavoro (es. nel lavoro\nagile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* la data di inizio del lavoro e tipologia contrattuale (esempio: tempo\nparziale o determinato eoe.'). Se richiesto dalla tipologia contrattuale\ninstaurata, indicare la durata della prestazione, il diritto di precedenza\necc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le altre specifiche informazioni richieste per le varie tipologie\ncontrattuali patente, certificati abilitazioni ecc.'p\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* la durata dell’eventuale periodo di prova. In tal caso, la forma\nscritta è richiesta ad substantiam. Come previsto dall’alt. 7 del D.Lgs.\n104\u002F2022, in caso di tempo determinato, il periodo di prova deve essere\nproporzionato alla durata del contratto; per le durate proporzionali del\nperiodo di prova al tempo determinato, si rinvia all’art. 169 del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* le mansioni, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al\nDipendente (vedi art. 252), l’eventuale “Mobilità Verticale” o le\neventuali “Condizioni d’ingresso”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali\ncondizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le\neventuali condizioni per i cambiamenti di turno. Quando il lavoro già si\nprevede articolato in turni, l’indicazione potrà avvenire mediante rinvio al\ncalendario aziendale dei turni programmati. Quando i turni comprendono anche\nlavoro domenicale o coincidente con le festività, tale fatto dovrà essere\nindicato nella Lettera di Assunzione, unitamente al diritto alla relativa\nindennità, con esplicita accettazione del Lavoratore. Se il rapporto di lavoro\nfosse caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente\nimprevedibili, che non prevedono un orario normale di lavoro programmato, il\ndatore di lavoro dovrà informare il lavoratore circa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle\nore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta\nalle ore garantite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere\nle prestazioni lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima\ndell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla\ntipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il\ndatore di lavoro può annullare l'incarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’accettazione delle Clausole Elastiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti\ncui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto\ndell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli\nstessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* il trattamento economico iniziale, con l’indicazione dei relativi\nelementi costitutivi (P.B.N.C.M., Elemento Regionale, EM.C,, eventuali\nIndennità di mansione ecc.), gli eventuali sviluppi di carriera se previsti\n(es. in caso di Mobilità Verticale), con l’indicazione del periodo e la\nmodalità di pagamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se\nprevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del\ndatore di lavoro o del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* l’indicazione del CCNL applicato e delle Parti stipulanti:\n“'Terziario Avanzato sottascritto tra AMPLI, CEPL CIDEC, CONFIMPRENDITORI e\nUNICA con CISAL Terziario\u002FCISAL e ConfediN, se vigente, l’indicazione del\nContratto Aziendale di Secondo livello e delle Parti stipulanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•* gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali e\nassicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in\nmateria di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso, ivi compreso\nil Welfare Contrattuale (art, 48);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre eventuali condizioni particolari concordate quale, ad esempio, la\nprevisione che il Lavoratore utilizzi la propria autovettura per motivi di\nlavoro e i criteri dei relativi rimborsi chilometrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicazione del Termine di Decadenza Contrattuale per i reclami sulla\nretribuzione (entro 24 mesi dalla consegna del Prospetto Paga e.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunque, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), così come\nprevisto all’art. 291;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la precisazione: fer tutto quanto non definito nella presente, si\napplicheranno le disposizioni del CCNL Terziario Avanzato sottoscritto tra\nANPTT, CEFI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario\u002FCISAL e\nConfidi^.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo informativo ex D.Lgs. 104\u002F2022 si intende assolto con la\nconsegna al Lavoratore del Contratto Individuale contenente le indicazioni di\ncui ai punti che precedono prima dell’inizio dell’attività lavorativa,\nanche in modalità telematica. Le informazioni eventualmente non contenute nel\nContratto Individuale riferite ai punti a) e b) dovranno in ogni caso essere\nfornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio\ndella prestazione lavorativa, mentre quelle relative ai punti i), 1), k), m) e\nn) potranno essere fornite al lavoratore entro un mese dall'inizio della\nprestazione lavorativa. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima\ndella scadenza del termine di un mese dalla data dell'instaurazione, al\nlavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto\nstesso, una dichiarazione scritta contenente tutte le Informazioni di cui ai\nprecedenti punti (indicati con simbolo *), ove tale obbligo non sia stato già\nadempiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore riceverà un originale della Lettera di assunzione da Lui\nsottoscritta \"per accordo ed integrale accettazione'’' e dall’Azienda, con\nindicazione della data di firma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’avvenuta ed attestata consegna del CCNL al Lavoratore (anche informato\ndigitale) esaurisce gli obblighi di pubblicità del Codice Disciplinare\ncontrattuale, salvo un più esteso Codice aziendale che, in tal senso, dovrà\nessere esposto in luogo accessibile ai dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 167 - Assunzione: documenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i seguenti\ndocumenti, dei quali l’Azienda tratterà copia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice\nfiscale o tessera sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; certificati, diploma degli Studi compiuti o diploma o attestazione dei\ncorsi di addestramento frequentati, copia patenti, abilitazioni ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt;per i Lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di\nvalidità; N referenze, altri documenti e\u002Fo certificati che l’Azienda ritenga\nopportuno richiedere o il Lavoratore presentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 313\u002F2002, in caso di\nsvolgimento di attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari\ncon i minori, al fine di verificare un’eventuale incompatibilità\nall’assunzione del Lavoratore per l’esistenza di “■condanne di cui agli\narti. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 144\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di\nsanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti\ndiretti e regolari con minori”, il Datore di lavoro dovrà richiedere il\nCertificato penale del casellario giudiziale. In caso di inadempimento, il\nDatore di lavoro sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del\npagamento di una somma da € 10.000,00 ad € 15.000,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore rilascerà all’Azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ firma per integrale accettazione del Contratto o Proposta di\nassunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle\nnorme previdenziali e fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ dichiarazione di espressa accettazione della normativa del CCNL a\nlui applicato: “Per i Dipendenti del Terziario Avanzato sottoscritto tra\nAMPIE CETI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario\u002FCISAL e\nConfedir”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo\nsvolgimento degli adempimenti di Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il Lavoratore dovrà dichiarare per scritto la propria residenza\ne\u002Fo domicilio ed informare tempestivamente (cioè entro 24 ore) l’Azienda di\nogni eventuale successiva variazione, salvo comprovate cause di forza\nmaggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale residenza\u002Fdomicilio, l’Azienda trasmetterà le comunicazioni\nformali che, decorsa la compiuta giacenza, anche in caso di mancato effettivo\nricevimento e salvo provata forza maggiore, s’intenderanno a tutti gli\neffetti come ricevute dal Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di raccomandata con avviso di ricevimento, non contenente atti\ngiudiziari, la stessa si considererà come ricevuta attraverso l’avviso\nimmesso nella cassetta delle lettere, a prescindere che sia presente o meno il\ndestinatario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 168 - Assunzione: visita medica preassuntiva e idoneità alla\nmansione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita\nmedica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale\nidoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità\nalla mansione prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta dell’Azienda, dal\nMedico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione\ndelle ASL. La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del\nLavoratore alle mansioni cui è destinato, sarà invece effettuata\nesclusivamente dal Medico Competente. Allorquando il Lavoratore contesti la\npropria idoneità fisica ad espletare le mansioni che gli sono state affidate,\nsarà sottoposto dal Medico Competente a visita medica e\u002Fo ad accertamenti a\ncura degli Enti Pubblici preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\n\u003Ch3>Art. 169 - Periodo di prova (o Patto di prova)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Durata del Periodo di prova nel Contratto a Tempo Indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione del Lavoratore con previsione del Periodo o “Patto” di\nProva deve risultare da atto scritto, in assenza del quale il Lavoratore\ns’intenderà assunto a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, ai fini della sua validità, il Lavoratore\ndovrà svolgere prevalentemente le mansioni d’area professionale per le quali\nè stato assunto (cfr. art. 2103 c.c.}.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del Patto di Prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1: Durata del Periodo di Prova nel Contratto a Tempo Indeterminato e\ndei preavvisi di recesso (vedi seguente punto B. )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 9pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"183\">\n    \u003Ccol width=\"84\">\n    \u003Ccol width=\"106\">\n    \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"183\" height=\"3\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Col. 4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"183\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Periodo di prova previsto\n        \u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">e\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Recesso azienda (vedi punto B.l e B.2)\n        \u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Preavviso del Lavoratore (vedi punto\n        B.3.) \u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"183\" height=\"6\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dirigente, Quadro, Al e A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">180 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"183\" height=\"6\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">B1U\n        Op. Vendita di l\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">150 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">25 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">13 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"183\" height=\"6\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">B2 e\n        Op. Vendita di 2\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">150 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">25 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">13 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"183\" height=\"6\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cle\n        Op. Vendita di 3\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">120 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"183\" height=\"6\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">C2 e\n        Op. Vendita di 4\u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">a\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">90 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"183\" height=\"6\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">60 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"183\" height=\"7\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">3 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Clausola di durata minima del Patto di Prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica\ndell’effettiva capacità del Lavoratore in prova, a favore del Dipendente,\nhanno concordano una “clausola di durata minima” del Patto di Prova, nella\ndurata indicata in Colonna 3 della precedente Tabella 1, ritenuta congrua in\nfunzione dei diversi livelli d’inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pertanto, salvo che per le ragioni che avrebbero potuto determinare\ncessazioni per giusta causa o giustificato motivo, solo superato il periodo\nminimo indicato in Colonna 3 della precedente Tabella 1, ed entro il limite\nmassimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi\nmomento dall’Azienda, anche se il Lavoratore fosse legittimamente assente\n(:malattia, infortunio eco.), senza obbligo di preavviso o d’indennità\nsostitutiva. Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il T.F.R., oltre\nche le retribuzioni dirette e differite maturate nel periodo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso,\nma nel rispetto dell’obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in\nColonna 4 della precedente Tabella 1,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il Patto di Prova, la retribuzione da corrispondere al Lavoratore\nsarà commisurata ai soli giorni di effettiva prestazione, conservando\nintegralmente i relativi diritti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Anche nel corso del Patto di prova, il Datore adotterà iniziative\nobbligatorie di base per la formazione sui diritti e sui doveri del Lavoratore\nin materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi ai programmi\npredisposti dall’En.Bi.C,, della durata prevista di almeno 4 (quattro) ore,\nanche per il tramite dell’Organismo Paritetico, E fatta salva la possibilità\ndi formazione a distanza tramite l’En.Bi.C, (informazioni sul sito:\nwww.enbic.it e www. enbicsicurezza. il).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato\nregolare disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata e il periodo stesso\nsarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sospensione del Patto di Prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia,\ninfortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità\u002Fpaternità, con\nprognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il\nLavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo\nassenso scritto dell’Azienda, purché sia in grado di riprendere il servizio\nentro il termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della\ndurata del Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della precedente Tabella 1,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il\nperiodo conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per\neffetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario\nprevista dalla Legge e dal presente CCNL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durata del Periodo di prova nel Contratto a Tempo Determinato (aggiornato\nal “Decreto Trasparenza”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Tempo Determinato, in conformità alfart. 7 del D.Lgs. 104\u002F2022, la\ndurata del Patto di prova dovrà essere proporzionata alla durata iniziale del\nContratto a termine, conformemente alla seguente Tabella 2, nel rispetto del\nlimite massimo di durata del Patto di un terzo rispetto alla durata iniziale\ndel Contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 2) Periodo di prova nel Tempo Determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 8pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"150\">\n    \u003Ccol width=\"39\">\n    \u003Ccol width=\"39\">\n    \u003Ccol width=\"39\">\n    \u003Ccol width=\"39\">\n    \u003Ccol width=\"39\">\n    \u003Ccol width=\"39\">\n    \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"150\" height=\"27\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Durata Iniziale del\n        Contratto a Tempo Determinato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"370\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Durata del Periodo di\n        prova nel Tempo Determinato, in funzione del livello e della durata\n        iniziale del Contratto a Tempo Determinato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dirige nte, Quadr o, Al e A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B1 e Op. Vendit\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B2 e\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Vendit a di 2a\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">CI e\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Vendit a di 3a\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C2 e\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Op.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Vendit a di 4a\n        Cat.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">DI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"11\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A. 1 Mese\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">IN\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B. 2 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C. 3 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D. 4 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">E. 5 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">37\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">F. 6 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">G. 7 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">69\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">35\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">17\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">H. 8 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">79\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">39\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">I. 9 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">89\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">67\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">J. 10 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">100\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">too\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">100\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">K. 11 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">HO\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">HO\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">HO\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">108\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">81\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">54\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">27\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">L. 12 Mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">122\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">122\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">122\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">120\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"85\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">M. Oltre 12 Mesi (oltre\n        12 mesi, si applicherà lo stesso periodo di prova previsto per i\n        Lavoratori assunti a tempo determinato)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">180\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">150\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">150\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">120\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel Tempo Determinato, la Clausola di dalla Tabella 1 (colonna 3 e 4) che\nindeterminato, dovrà essere rispettata a iniziale di almeno 6 mesi (cfr. da\nriga F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Tempo Determinato, la Clausola di dalla Tabella 1 (colonna 3 e 4) che\nindeterminato, dovrà essere rispettata a iniziale di almeno 6 mesi (cfr. da\nriga F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Invece, in caso di contratti a termine di durata iniziale fino a 6 mesi, il\nrecesso delle Parti sarà libero in costanza di periodo di prova ma superata la\ndiversa Clausola di durata minima, così quantificata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Clausola di durata minima per il recesso aziendale durante il periodo di\nprova: 50% del periodo di prova spettante in funzione del livello e della\ndurata iniziale del contratto a termine, con arrotondamento all’unità\nsuperiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5 o all’unità inferiore\nin caso di decimale fino a 0,4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Clausola di durata minima per il recesso del lavoratore durante il\nperiodo di prova: 30% del periodo di prova spettante in funzione del livello e\ndella durata iniziale del contratto a termine, con arrotondamento all’unità\nsuperiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5 o all’unità inferiore\nin caso di decimale fino a 0,4,\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXXI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MANSIONI DEL LAVORATORE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 170 - Mansioni del Lavoratore - mansioni inferiori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Come previsto dall’art. 2103 c.c., il Lavoratore deve essere adibito alle\nmansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti\nall’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a\nmansioni riconducibili allo stesso livello d’inquadramento delle ultime\neffettivamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla\nposizione dei Lavoratori, gli stessi, ai soli fini conservativi e previo\nAccordo Assistito, potranno essere eccezionalmente assegnati a mansioni\nappartenenti al livello d’inquadramento inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori ipotesi d’assegnazione a mansioni appartenenti al livello\nd’inquadramento inferiore, quando alternative ad un’avviata procedura di\nlicenziamento, potranno essere previste dai Contratti Collettivi Aziendali,\nconfermati dal Referendum Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi che precedono, il Lavoratore avrà diritto alla conservazione\ndel trattamento retributivo complessivamente prima riconosciuto, fatta\neccezione per gli elementi retributivi che erano collegati a particolari modi\ndi svolgimento della precedente prestazione lavorativa, mentre l’ulteriore\nsviluppo di carriera e di retribuzione sarà quello proprio del nuovo inferiore\nlivello concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 171 - Mansioni Promiscue: Indennità di sostituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore dipendente, che sia adibito con carattere di prevalenza ad una\nmansione e che effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri\nlavoratori con professionalità superiori, se protratte con continuità per\noltre il 30% (trenta per cento) del tempo complessivo delle attività dallo\nstesso svolte, entro il compiersi di un anno, dovrà essere inquadrato al\nlivello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se le mansioni di livello superiore sono svolte con continuità, ma senza il\ncriterio di prevalenza e sono richieste da esigenze sostitutive, quali la\ncopertura di pausa pranzo del titolare della mansione, il parziale\ncompletamento di un turno e simili, il Lavoratore manterrà il proprio\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i predetti casi, però, il Lavoratore percepirà un’indennità\ndi sostituzione commisurata alla differenza retributiva tra il livello\nd’appartenenza e quello del livello superiore, proporzionata al tempo\nmediamente dedicato alla mansione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 172 - Mansioni: mutamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore dipendente che per almeno un mese solare sia temporaneamente\nadibito a mansione superiore, limitatamente a tale tempo, sarà riconosciuto il\ntrattamento economico corrispondente a tale mansione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori si protragga oltre\n6 (sei) mesi consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato al livello\nsuperiore, salvo che l’assegnazione non sia avvenuta entro i limiti di tempo\ncontrattualmente e legalmente previsti per la sostituzione di un altro\nLavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, se l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori fosse\nfrazionato e\u002Fo ricorrente, l’assegnazione diverrà definitiva quando tale\nesercizio sia complessivamente protratto per 12 (dodici) mesi di effettivo\nlavoro nell’arco dell’ultimo triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 173 - Mansioni: Jolly\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente\ne per l’intero orario di lavoro a mansioni che comprendono qualifiche diverse\nche possono anche articolarsi su più categorie contrattuali. L’inquadramento\ndei Jolly sarà al livello della mansione temporalmente prevalente, mentre la\nretribuzione sarà conforme al terzo comma del precedente articolo “Mansioni\npromiscue”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXXII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che l’impetuosa evoluzione della tecnologici, dei\nmercati e dei bisogni, non possono più garantire la permanenza di mansioni\nstatiche. Pertanto, ai fini dell'effettivo mantenimento dei livelli\nprofessionali acquisiti, le Parti concordano sulla necessità di favorire\npercorsi aziendali di formazione e aggiornamento. Tali percorsi, quando mirati\ne specialistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esigono importanti investimenti economici e determinano un arricchimento\nprofessionale\\ che permane nelle disponibilità del Lavoratore. Inoltre, la\ncrescente presenza di lavoratori stranieri impegna le Parti a favorire\nspecifici cicli di formazione professionale e di integrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti concordano che a livello aziendale si individuino\ncongiuntamente le specifiche esigenzeformative d’area o collettive, in modo\nda favorire la positiva evoluzione delle competenze dei Lavoratori con il\nconseguente, almeno potenziale, accesso a forme di arricchimento professionale.\nTali percorsi, formativi potranno essere validati dalla Commissione Bilaterale\ndi Formazione e Qualificazione dell’En.Bi. C, mentre l’offerta formativa\npotrà articolarsi anche con utilizzo delle Convenzioni\n“ENBIC-Unimercatorum”e\u002Fo “ENBICAccademy University’’ o, in materia di\nSicurezza ed Igiene del Lavoro, tramite “ENBIC Sicurezza”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire al massimo tale arricchimento le Parti hanno concordato (pianto\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 174 - Formazione e aggiornamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Corsi esterni segnalati o richiesti dal Dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Azienda, una volta riconosciuta la pertinenza professionale, favorirà\nla partecipazione del Lavoratore al corso, ponendolo in permesso retribuito per\ntutto il tempo necessario alla sua frequenza e assumendosi gli oneri\ndell'eventuale trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I costi del corso saranno a carico dell'Azienda ma, quando essi nel loro\ncomplesso (retrib uzione riferita al periodo formativo più costo del corso)\neccedano un terzo della normale retribuzione mensile del Dipendente, il\nrelativo importo sarà “virtualmente’' posto a carico del Lavoratore\nstesso, e successivamente mensilmente diminuito del controvalore di un decimo\ndella retribuzione lorda mensile del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni, o\nlicenziamento “per giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo”,\nsarà diritto dell’Azienda trattenere effettivamente dalle competenze di fine\nrapporto del lavoratore l’intero importo residuo del valore del corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pertanto, non si effettuerà trattenuta del residuo solo in caso di\nlicenziamento “per giustificato motivo oggettivo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Corsi interni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel presente punto, si considera tempo del corso quello impiegato in aula\ne\u002Fo in affiancamento ad altro Lavoratore esperto, solo quando tale\naffiancamento sia eccedente l'ordinaria prassi lavorativa e mirato\nall’acquisizione di specifica nuova competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il complessivo tempo del corso, quando previsto da un Progetto formale,\npreventivamente noto e accettato dalle Parti interessate anche nella\ndefinizione del suo costo (meglio se con validazione dell’Ente Bilaterale\nContrattuale), sarà normalmente retribuito, anche con le eventuali\nmaggiorazioni contrattualmente previste, ma posto “a debito virtuale” del\nLavoratore,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I costi del corso saranno quindi a carico dell'Azienda ma, quando essi\nnel loro complesso eccedano un terzo della normale retribuzione mensile del\nDipendente, il relativo importo sarà “virtualmente” posto a carico del\nLavoratore stesso, e successivamente mensilmente diminuito del controvalore di\nun decimo della retribuzione lorda mensile del Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In questo caso, la cessazione per dimissioni o licenziamento “per\ngiusta causa” o “per giustificato motivo soggettivo”, determinerà il\ndiritto dell’Azienda di trattenere dalle competenze di fine rapporto il 50%\ndell’intero importo residuo del corso di formazione, se svolto così come era\nstato preventivato dal relativo Progetto Formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina, si applica con gli stessi criteri anche alla\nformazione finanziata, ma le trattenute al lavoratore potranno riferirsi ai\nsoli importi residui effettivamente posti a carico dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve eventuali condizioni di miglior favore concesse per iscritto\nal Lavoratore all’atto dell’iscrizione al corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXXIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 175 - Orario di lavoro: definizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Come previsto dall'alt. 1, comma 2, D.Lgs. 66\u002F2003, per “orario di\nlavoro’' s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a\ndisposizione dell’Azienda, soggetto alla disciplina del lavoro e\nnell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in\ncui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo\nindicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione per poter fornire\nimmediatamente la loro opera in caso di necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei\nLavoratori è fissata in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali, distribuite\nsu 5 (cinque) giorni, seguiti da due giorni, uno di Riposo e uno di Festività,\no su 6 (sei) giornate lavorative consecutive, seguite da una Festività, ad\nesclusione dei profili d’orario con turno “6+1 + 1”, che prevedono 48\n(quarantotto) ore ordinarie per ciascun ciclo “settimanale” di 8 (otto)\ngiorni solari, di cui 6 (sei) di lavoro, uno di Festività e uno di Riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione\ndell’orario giornaliero di lavoro, la sua collocazione prevalente\n{diurno\u002Fnotturno\u002Fturni a ciclo continuo, ecc.) e la collocazione del\u002Fdei\ngiorno\u002Fi di riposo e festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a turni, l’orario di lavoro potrà essere definito\nmediante rinvio alle relative turnistiche e il Datore di lavoro dovrà\ncomunicare settimanalmente al Lavoratore, di regola entro la giornata di\ngiovedì, l’orario di lavoro o i turni che egli dovrà rispettare nella\nsuccessiva settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro pattuito nella\nLettera di assunzione dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni\ntecniche, produttive, organizzative o da esigenze di servizio, e dovranno\nessere portate a conoscenza del Lavoratore, con un preavviso normalmente\nsuperiore a una settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario\ne nei turni di lavoro richiesti dall’azienda (diurni, notturnifestivi), salvo\nsopraggiunta inidoneità, oppure documentata forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 176 - Orario di lavoro: limiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tenuto conto dell’esigenza di risposta alle domande di servizi per eventi,\ncorrelati alle aperture domenicali, alle intensificazioni e\u002Fo festività e\u002Fo ai\nperiodi feriali o simili, e delle esigenze di riposo dei Lavoratori, le Parti\nconvengono che la durata dell’orario di lavoro, comprensivo del lavoro\nordinario, straordinario o straordinario con riposo compensativo e delle\nintensificazioni con accredito nella Banca delle Ore, non potrà superare nel\ntempo pieno i seguenti limiti massimi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Giornaliero: 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro\nstraordinario e\u002Fo straordinario con riposo compensativo e\u002Fo Banca delle Ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Settimanale: 60 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo\ncompensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite massimo di 2 settimane\nal mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mensile: 216 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo\ncompensativo + Banca delle Ore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Semestrale: 1.296 (ordinario + straordinario + straordinario con riposo\ncompensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite di 12 settimane a 60\nore settimanali e le restanti settimane con il limite di 48 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Straordinario annuo: 300 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Saldo continuo attivo o passivo nella Banca delle Ore: è fissato\ndalle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parti nel massimo di 160 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto quanto precede, fermo restando che negli ultimi 12 mesi la Media\nMobile di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi\ncompensativi e della Banca delle Ore NON potrà eccedere le 48 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assoluta straordinarietà ed urgenza, solo con Accordo\nsottoscritto con la RSA, potranno essere ammesse brevi e motivate deroghe ai\nlimiti massimi giornalieri e settimanali di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 177 - Orario di lavoro: esemplificazioni dei profili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Orario giornaliero di lavoro su 5 (cinque) giorni per settimana, con\nturni “5 + 2”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la\nnormale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza ordinariamente attraverso la\nprestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi\nordinariamente nei giorni dal lunedì al venerdì. L’articolazione d’orario\n“5+2” prevede 52 (cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. E un\norario che può articolarsi su uno, due o tre turni giornalieri, con copertura\n“H24”, normalmente nei primi 5 (cinque) giorni della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orario giornaliero di lavoro su 6 (sei) giorni per settimana, con turni\n\"6 + 1”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale forma di articolazione si realizza attraverso la distribuzione in 6\n(sei) giornate lavorative di 6,66 (sei e sessantasei) ore, o diversa\nprevisione, sempre nel limite medio di 40 (quaranta) ore settimanali di lavoro\nordinario, per 52 (cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. E un orario\nparticolarmente adatto alla copertura su sei giorni degli Esercizi e Servizi o\nper la vigilanza degli impianti, potendosi così agevolmente svolgere il doppio\nturno giornaliero con 13,33 (tredici e trentatré) ore di copertura nei primi 6\n(sei) giorni della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa sul lavoro a ciclo continuo “H24”, 7giorni su 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si presentasse il cosiddetto servizio “H24”, per tale\nintendendosi la copertura permanente del servizio, cioè senza soluzione di\ncontinuità, che necessiti di turni di lavoro alterni a “nastro continuo”,\nquali le portinerie presidiate “H24” o gli Addetti “H24” al controllo\nimpianti, alfine di permettere un’equilibrata rotazione “giorno\u002Fnotte”\nper ciascun lavoratore e la rotazione delle Festività e dei giorni di Riposo,\ni turni non potranno essere impostati secondo lo schema usuale detto “5+1 +1\n” (cinque giorni di lavoro, uno di riposo e uno festivo), a meno di\ncodificare la possibilità delle c.d. “maratone” e, cioè, di ridurre di un\nturno la durata della Festività settimanale nei profili “5+2” o “6+1”,\npermettendo così l’anticipazione del turno settimanale successivo. Pertanto,\nla scelta delle Parti è stata quella d’individuare con favo re, per tutti i\ncasi di servizio gio rnaliero a ciclo contin uo di 7 giorni su 7, la turnistica\ndetta “6+1+1” (sei giorni di lavoro, uno di riposo e uno festivo), che\ngarantisce il pieno rispetto degli obblighi legali in tema di riposi\ngiornalieri e settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orario di lavoro (nei servizi “H24”), con turni di “6 + 1 +\n1”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale turnistica prevede l’effettuazione di 45,62 cicli “settimanali”,\nciascuno di 8 (otto) giorni, dei quali 6 (sei) sono lavorati con 8 (otto) ore\ngiornaliere, uno è di Riposo e uno di Festività mobile, comprensivi del\nperiodo feriale di 192 (centonovantadue) ore\u002Fanno, con assorbimento di 32\n(trentadue) ore\u002Fanno di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale profilo d’orario si differenzia dal “5+2” per un diverso numero\ndi ore lavorabili nell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ nel “5+2”, vi sono 1.920 ore lavorabili e 160 ore di ferie (52\ncicli settimanali x 40 ore — 2080 -160 — 1.920);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ nel “6+1 + 1”, vi sono 1.997,76 ore lavorabili e 192 ore di\nferie (45,62 cicli settimanali x 48 ore — 2.189,76 -192 — 1.997,76).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A compensazione del maggior orario annuale previsto in tale profilo\nd’orario 11.997,76 ore anziché 1.920 ore) e dei minori Riposi e Festività\ngoduti nell’anno di calendario (45,62 Riposi anziché 52 e 45,62 Festività,\nanziché 52), oltre alla normale retribuzione delle ore ordinarie\neffettivamente lavorate 148 ore per ogni 8 giorni solari), al Lavoratore dovrà\nessere riconosciuta un ’“Indennità turno 6+1+1” di € 35,00 (Euro\ntrentacinque\u002F00) lordi per ciascun mese lavorato con turno “6+1 + 1”. Tale\nIndennità è già comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità, delle\nferie e del T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo, si precisa che le frazioni di mese lavorate nel turno “6+1 +\n1”, così come gli accantonamenti di ferie (192 ore o 160 ore), dovranno\nessere retribuite pro quota. Se, per qualsiasi motivo (ad esclusione delle\nferie), il Lavoratore fosse adibito ad altri profili d’orario (esempio:\n“5+2”), cesserà di essergli corrisposta 1’“Indennità turno 6+1 + 1”\ne la retribuzione, le ferie e i permessi saranno conformi a quelli della\nturnista applicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà concordare, in\nfunzione di particolari esigenze di servizio e della disponibilità dei\nLavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diversi profili particolari d’orario e la loro distribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni altra deroga in tema d’orario di lavoro, di riposi e di\nstraordinari, purché essa sia consentita, giustificata e contenuta nei limiti\nprevisti dal presente CCNL e dalle norme inderogabili di Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 178 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro si misura con gli strumenti a tale scopo predisposti\ndall’Azienda: orologi, marcatempo, badge magnetici, rilievi biometria, firma\ndi accesso ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si computano nell'orario di lavoro, salvo condizioni aziendali più\nfavorevoli, come previsto dall'alt. 5 del R.D. 1955\u002F1923, richiamato dal comma\n3, art. 8 del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lgs. 66\u002F2003:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli eventuali riposi giornalieri intermedi (esempio c.d. “pausa\ncaffè”), della durata di almeno 15 minuti presi sia all'interno che\nall'esterno dell’Azienda, con contestuale assorbimento dei permessi\nretribuiti, ad eccezione della pausa retribuita prevista con orario di lavoro\nsu due turni o continuato “H24”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le soste calendarizzate per pausa pranzo della durata di almeno 15\n(quindici) minuti e complessivamente non superiori a 1,5 ore (un’ora e\nmezza), comprese tra l'inizio e la fine della giornata di lavoro, durante le\nquali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (Nota bene: i periodi\nnon lavorati sinora elencati non si computano ai fini del riposo giornaliero,\nche dev'essere continuativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del Lavoratore alla sede\ne luogo abituale di lavoro o per rientrare all’abitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 179 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario\nordinario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante\nricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e\u002Fo\nalla Banca delle Ore (normalmente\\ nei casi collettivi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi\nd’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in\nregime ordinario, nei limiti di tempo complessivamente previsti, le 40\n(quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi\nuna successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in\naltri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici)\nmesi, la media delle ore ordinarie lavorate nei regimi d’orario “5+2” e\n“6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali (per il profilo d’orario\n“6+1+1”, confrontare Part. 177).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che l’Azienda dovrà informare, sin dalla comunicazione della\ncomposizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i diritti del Lavoratore\nin tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente\nesercitare. Inoltre, comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi\ncollettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 180 - Orario di lavoro: Clausola Elastica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o\norganizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo\nLavoratore la collocazione dell’ordinario orario di lavoro, purché tale\nvariazione sia richiesta con un preavviso di almeno una settimana lavorativa e\nsia contenuta nei limiti del 25% (venticinque percento) dell’orario e di 30\n(trenta) giorni lavorativi per anno di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori delle predette condizioni, l’applicazione della presente\nClausola Elastica determina il diritto all 'Indennità per Clausola Elastica,\nper le sole ore variate, pari al 5% (cinque percento) della Retribuzione Oraria\nNormale quale ristoro del disagio causato al Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.Normale Orario di lavoro: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00,\nper un totale di 8 (otto) ore ordinarie. Variazione richiesta: dalle 8:00 alle\n12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, sempre per un totale di 8 (otto) ore\nordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Indennità risarcitoria, dovuta al Lavoratore per ‘'Clausola\nElastica”, pari al 5\u002Fo (cinque per cento) della R.O..N, dovrà essere\nriconosciuta per 2 ore (dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 14:00, pari al\n25% di 8 ore), in quanto nelle restanti 6 (sei) ore il lavoratore ha svolto la\nprestazione lavorativa nel normale orario di lavoro precedentemente\npattuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attivazione delle Clausole Elastiche è subordinata alla presenza di\ngiustificati motivi aziendali e sono fatte salve documentate situazioni\nd’impossibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre il limite di 30 (trenta) giorni lavorativi, la Clausola Elastica sarà\nattivabile con Accordo di Secondo livello o con l’Accordo del Lavoratore,\nespresso nei seguenti modi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in sede di assunzione: nel Contratto di lavoro, con apposita puntuale\nprevisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in sede sindacale: con sottoscrizione di un Accordo Sindacale\nAssistito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in sede bilaterale: avanti la competente Commissione Bilaterale istituita\npresso l’En.Bi.C., nelle forme e nei modi ricavabili dal sito:\nwww.enbic.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 181 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione che preveda il lavoro a turni avvicendati, il\nLavoratore dovrà prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se\nquesti fossero predisposti soltanto per determinati servizi o reparti, con\ndiritto dell’Azienda di rifiutare le prestazioni rese al di fuori dei turni\nprevisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non\npotranno rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni\nostative, che saranno valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore al momento di\navvio dei turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora siano previsti turni periodici e\u002Fo nastri orari, i Lavoratori, salvo\ndiversa previsione del Contratto di assunzione o diverso Accordo con la RSA,\ndovranno essere avvicendati allo scopo di evitare che essi abbiano a prestare\nla loro opera sempre in ore notturne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei servizi di portineria, custodia, gestioni impianti, cassa e simili non\ninterrompibili, tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore,\nsalvo gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà lasciare il\nproprio posto di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà\n(effettuando, quindi, lavoro straordinario prolungato), penala sanzione\ncontrattualmente prevista per l’infrazione disciplinare dell’abbandono del\nposto di lavoro. In caso di ritardo del Sostituto, il Lavoratore avviserà\ntempestivamente il personale preposto, affinché egli possa verificare il\nritardo e dare le necessarie disposizioni di servizio al Lavoratore\nsmontante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 182 - Orario di lavoro: sospensione dell’attività lavorativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro (fino a 30 minuti),\nper fatto indipendente dalla volontà del Lavoratore, egli avrà diritto alla\nnormale retribuzione per tutto il periodo di sospensione. In caso di\nsospensione superiore a 30 (trenta) minuti, dovuta a causa di forza maggiore, f\nAzienda ha diritto di porre in libertà i dipendenti, interrompendo così la\nloro retribuzione. E ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro\nperdute a causa di comprovata forza maggiore e per le interruzioni di lavoro\nconcordate fra Azienda e RSA, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora\nal giorno, o di 4 (quattro) ore nel giorno di riposo e si effettui entro i 60\n(sessanta) giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta\nl'interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione decisa dall'Azienda, in accordo con la RSA, si\nattiverà la Banca delle Ore o si effettuerà, in presenza dei necessari\nrequisiti, domanda di sospensione con integrazione salariale, secondo le\nvigenti previsioni di Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza retribuzione e\u002Fo con\naccesso agli ammortizzatori sociali ma senza anticipo datoriale della relativa\nindennità, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni, salvo diverso Accordo tra\nAzienda e RSA per il prolungamento di tale termine, darà diritto al Lavoratore\ndi dimettersi senza alcun obbligo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 183 - Orario di lavoro nei Servizi: personale discontinuo o di\nsemplice attesa e custodia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice\nattesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, addetti, ai servizi\nantincendio, fattorini, uscieri, addetti alla reception, centralinisti,\npersonale addetto alla conduzione degli impianti frigoriferi., di\ncondizionamento o riscaldamento, autisti che non effettuano le operazioni di\ncarico e scarico permanendo in attesa e altre eventuali esemplificazioni\nindividuate dall’En.Bi.C. in sede di Interpretazione Contrattuale), la durata\nnormale dell’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere fissata,\nnel Contratto d’assunzione, oltre 40 (quaranta) ore ma entro il limite di 45\n(quarantacinque) ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Lavoratori discontinui, a norma dell’alt. 16 d) e p) del D.Lgs. 66\u002F2003,\nsono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale\nsull’orario di lavoro normale di cui all'art. 3 dello stesso Decreto\nLegislativo ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata\nmassima settimanale di cui all’art. 4, salvo eventuali deroghe previste dalla\nContrattazione Aziendale di Secondo livello, conciliate in funzione di\nrilevanti esigenze di servizio e con la salvaguardia dei diritti alla salute e\ndegli interessi dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario settimanale di lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi\n(su 5 o 6 giorni), dovrà essere indicato nella Lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che, quando la variazione d’orario sia richiesta dalla natura\ndel servizio e da eventi imprevisti, la stessa potrà essere eccezionalmente\ncomandata in qualsiasi momento. Normalmente, il comando potrà avvenire solo\ndopo comunicazione scritta al Lavoratore entro 4 (quattro) giorni lavorativi\ndall’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui, la retribuzione mensile dovuta è quella\nprevista per il loro livello d’inquadramento (“D2” o “DI”) conciato\nalla mansione normalmente svolta o al contenuto professionale prevalente.\nInoltre, è loro riconosciuta una specifica “Indennità di attesti’ per il\nprevisto tempo di attesa eccedente le 40 ore settimanali (art. 266). La\nretribuzione oraria sarà ricavata dal rapporto tra la R.M.N. concordata e\nl’orario settimanale pattuito moltiplicato per il coefficiente 4,33 (quattro\ne trentatré), con arrotondamento all’unità. Nel caso di decimale pari a 0,5\n(zerovirgolacinque), l’arrotondamento sarà all’unità superiore. Una volta\nsuperato l’orario di lavoro normale (dalla 46° ora settimanale),. decorrerà\nla qualificazione del lavoro straordinario con la maggiorazione del 14%\n(quattordici per cento) per le prime 8 (otto) ore e del 17% (diciassette per\ncento) per le ore eccedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al pari di tutti gli altri lavoratori, le percentuali di maggiorazione\nsaranno poi incrementate in caso di lavoro straordinario prolungato o spezzato,\ncome riportato nella successiva Tabella 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 1): Lavoro discontinuo - Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro\nstraordinario *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 9pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"18\">\n    \u003Ccol width=\"247\">\n    \u003Ccol width=\"120\">\n    \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18\" height=\"7\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"247\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">a) Descrizione dello\n        straordinario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"238\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\" width=\"238\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">b) Maggiorazione\n        oraria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Se\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">“in prolungato”\n        \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Se\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">“spezzato”\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"18\" height=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Entro le 8 ore settimanali di\n        straordinario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20% **\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"18\" height=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Oltre le 8 ore settimanali di\n        straordinario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">17%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">23% **\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"18\" height=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">C\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime diurno in giorno di\n        riposo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">23%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"18\" height=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime diurno in giorno\n        festivo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">25%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"18\" height=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">E\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime notturno in giorno\n        feriale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">22%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">25%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"18\" height=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">F\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime notturno in giorno di\n        riposo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">28%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"18\" height=\"7\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">G\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"247\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">In regime notturno in giorno\n        festivo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia\nall'art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>** Tenuto conto della maggiore onerosità del lavoro ordinario dei\nlavoratori discontinui, che è su base settimanale 45 anziché 40 ore, lo\nstraordinario ‘'spezzato ” di cui ai punti A e B della Tabella che precede\nha una maggiorazione aumentata rispetto ai lavoratori non discontinui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 184 - Orario di lavoro: minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXXIV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 185 - Personale Direttivo: Definizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Come prevede Part. 17, comma 5 del D. Lgs. 66\u002F2003, nel rispetto dei\nprincipi generali della protezione della sicurezza e della salute dei\nLavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative\nall'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario\ndi lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia\nmisurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di Personale\nDirettivo, di Personale Commerciale inquadrato quale Operatore di Vendita di\nla, 2a, 3a e 4 a Categoria o di altri Lavoratori aventi, di fatto, l’autonomo\npotere di gestione del loro orario, anche quando esso fosse talvolta\ndeterminato da esigenze obiettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale effetto si conferma che è da considerarsi “Personale Direttivo”\nquello di Direzione Tecnica, Commerciale o Amministrativa dell’Azienda, con\ndiretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3\ndel R.D. 1955\u002F1923), individuato nel personale che riveste il livello\n“Dirigente'’', “Quadro”, Impiegato “Al” e Impiegato “A2” della\nClassificazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso quanto sopra, salvo diverso Accordo Collettivo o Individuale,\npoiché il Personale Direttivo, rispondendo del risultato, in via diretta o\nindiretta, determina autonomamente il proprio orario di lavoro, non vi sarà\nspecifica retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario\neffettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità, nel tempo\npieno: al massimo 22 ore mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei\ngiorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente\nretribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto\nIndividuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di\nforfetizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda, all’atto della richiesta\ndella prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione,\nalle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o con il\nsuo accredito nella Banca delle Ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXXV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 186 - Riposo giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive\nnelle 24 (ventiquattro) ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto dell’alt. 17 del D.Lgs. 66\u002F2003, nell’ambito della\nContrattazione Aziendale di Secondo livello, a fronte di valide e documentate\nragioni, potranno essere concordate deroghe, limitate e temporanee, rispetto a\nquanto previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, fatte\nsalve eventuali ipotesi già concordate dalla Contrattazione di Secondo\nlivello, il riposo giornaliero normale di 11 (undici) ore consecutive ogni 24\n(ventiquattro) ore, potrà essere frazionato per non più di 12 (dodici) giorni\nlavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti\nipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o\namministrativi straordinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cambio della tomistica o del “nastro orario”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fase d’avvio di nuove attività (cioè, nei primi 90 giorni)',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività promozionali o commerciali in occasione delle festività\nnatalizie e pasquali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vigilanza degli impianti e custodia dei beni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di riposo frazionato, in aggiunta alla normale retribuzione e alle\naltre eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore (esempio per lavoro\nnotturno'), sarà dovuta l’ulteriore maggiorazione del 15% (quindici\npercento) della R.O.N. per tutte le ore di lavoro svolto all’interno del\nriposo inizialmente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di maggiorazione, dovranno essere calcolate dal momento della\nrichiesta d’interruzione del riposo fino alla sua ripresa, indipendentemente\ndal fatto che esse siano state o meno tutte lavorate (per esempio per effetto\ndi ore di viaggio, attesa e simili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 187 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di\n24 (ventiquattro) ore (festività settimanale), in aggiunta al riposo\ngiornaliero di cui all’articolo che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale festività, salvo diversa previsione aziendale, sarà normalmente\ncoincidente con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di lavoro a turni o di aperture “7 giorni su 7”, il riposo\nsettimanale cadrà in altro giorno della settimana rispetto la domenica,\npreventivamente stabilito a rotazione. Contrattualmente, nei profili d’orario\n“5+7+7” o “6+1+1”, oltre alla festività settimanale è previsto un\ngiorno di riposo aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei servizi a turno continuo, la festività settimanale coinciderà con la\ndata prevista nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso\ndalla domenica. Inoltre, nei servizi “H24” con turni “6+1 + 1”, la\nfestività settimanale o festività mobile, anziché entro il 7° (settimo)\ngiorno, potrà essere goduta entro 1’8° (ottavo) giorno del ciclo\n“settimanale”. L’Azienda, normalmente, assicurerà la rotazione dei\nriposi domenicali tra tutto il personale impiegato nei turni di lavoro a ciclo\ncontinuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la\nContrattazione Aziendale di Secondo livello, a diversi modi di godimento della\nfestività settimanale rispetto alle previsioni del presente CCNL, in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione\nextra-domenicale del giorno di festività, con particolare riferimento alle\nesigenze dei servizi continui, che non effettuano il giorno di fermo aziendale\nsettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita\nprofessionale con la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei casi in cui nel Contratto di assunzione si preveda che la festività\nsettimanale cada sempre in un giorno diverso dalla domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi sopra elencate, la festività settimanale potrà essere\nusufruita a intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata\ncomplessiva, ogni 14 (quattordici) giorni o nel diverso periodo eventualmente\ndeterminato dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello, corrisponda\nmediamente ad almeno 24 (ventiquattro) +11 (undici) ore di riposo ogni 7\n(sette) giornate effettivamente lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della\nstipula degli Accordi Aziendali di Secondo livello, il numero dei riposi che,\nin ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una\nsettimana sia, al massimo, pari a 12 (dodici) e che nelle tomistiche “6\n(lavoro) + 1 festività o riposo') + 1 (riposo aggiuntivo)”, il giorno di\nriposo aggiuntivo sia considerato “neutro” anche nei casi in cui fosse\nlavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che per i turnisti “6+1 + 1”, per i quali è già prevista\nun’indennità onnicomprensiva (cfr. art. 177) in caso di rinvio della\nfestività oltre il 7° (settimo) giorno, in assenza di relativo Accordo di\nSecondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio,\nun’indennità fìssa di € 5,00 (cinque\u002F00) per ciascuna settimana cui la\nfestività sia soggetta a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due) rinvìi\nal mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’Accordo Aziendale di Secondo Livello fosse peggiorativo rispetto\nalle previsioni di cui sopra, lo stesso dovrà essere confermato dai Lavoratori\nmediante Referendum Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tab. 1) Sintesi sulle deroghe contrattuali al Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Due rinvii al mese, per il massimo di 12 rinvii all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presenza di esigenze organizzative e riconoscimento di un’indennità fissa\ndi € 5,00 lordi, per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a\nrinvio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Possibilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con Accordo Aziendale di Secondo livello, tra Azienda e RSA, è prevista la\npossibilità di una diversa regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Obblighi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se quanto precede fosse peggiorativo rispetto alla disciplina del CCNL, per\nl’applicazione dell’Accordo, è necessaria la conferma dei Lavoratori\nmediante Referendum Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXXVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 188 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ad esclusione degli Addetti ai turni “H24” con profili d’orario “6+1\n+1 ”, saranno dovute al Lavoratore 48 ore annue di permesso retribuito già\ncomprensive delle “ex festività”, fermo restando che il loro godimento è\nsubordinato alla richiesta in gruppi di 4 (quattro) o di 8 (otto) ore, nel\nrispetto del preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi {salvo i casi di\ndocumentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza) e con contemperamento\ndelle diverse esigenze di servizio. In caso di mancato accordo, il Lavoratore\npotrà farsi assistere dalla RSA\u002FRST.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore in permesso retribuito avrà diritto alla normale retribuzione\n{R.O.N. o R.G.N.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata fruizione {in tutto o in parte') delle ore maturate\nnell’anno, il Lavoratore potrà essere posto in permesso o, in alternativa,\nil Datore avrà diritto a liquidare la relativa indennità sostitutiva,\nunitamente al saldo delle competenze del mese di maggio dell’anno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata liquidazione dei saldi positivi del precedente anno di\ncalendario, la gestione dei permessi sarà “continua”, fermo restando che\neventuali permessi retribuiti maturati oltre il saldo di 32 (trentadue) ore\ndovranno essere mensilmente sostituiti dalla corrispondente indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione dei permessi retribuiti di cui al presente\narticolo, il mese si considera lavorato quando vi sia stata prestazione\nlavorativa per più di 14 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 189 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, ai lavoratori saranno\nriconosciuti i permessi, le aspettative e i congedi riportati in sintesi nelle\nsuccessive Tabelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per eventuali altre previsioni non presenti nel CCNL, si dovrà far\nesclusivo riferimento alle disposizioni dei Contratti individuali di lavoro,\ndei Contratti Collettivi di Secondo livello applicabili e delle Leggi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riposi compensativi retribuiti per lavoro straordinario (previsione\ncontrattuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: Riposi di 4 o 8 ore, per un limite complessivo pari al saldo delle\nore di straordinario con riposo compensativo effettuato dal Lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà richiedere i riposi retribuiti nel rispetto del\npreavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi, salvo i casi di documentata\nimpossibilità, imprevedibilità o urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione di tali permessi, l'Azienda dovrà privilegiare la scelta\ndel lavoratore, conciliandola alle eventuali inderogabili esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo, il Lavoratore potrà farsi assistere dalla\nRSA\u002FRST.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore in riposo compensativo avrà diritto alla normale retribuzione\n(R.O.N. o R.G.N.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Aspettative, Permessi e Congedi Straordinari (previsione legale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Matrimonio di un figlio : 1 giorno per evento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decesso o grave infermità documentata di padre\u002Fmadre, fratello\u002Fsorella,\nconiuge, figli, nonno\u002Fa, suocero\u002Fa, convivente purcfié risulti stabile la\nconvivenza con il Lavoratore da certificazione anagrafica (L. 53\u002F2000): 3\ngiorni lavorativi per anno In alternativa, nei casi di documentata grave\ninfermità, il Lavoratore, ferma restando la compatibilità organizzativa,\npotrà concordare con l’Azienda diversi modi di espletamento dell'attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore donatore di midollo osseo: Secondo disposizioni L. 6 marzo\n2001 n. 52, art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore donatore di sangue: 24 ore di riposo dal momento in cui il\ndipendente si è assentato dal lavoro per la donazione di sangue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni, con diritto del\nDatore di richiedere il rimborso all’INPS tramite conguaglio sui contributi\ndovuti (UniEmens).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Lavoratori che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali hanno\ndiritto, a richiesta con almeno un giorno di anticipo, salvo che nei casi\nimprevisti, ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alle\noperazioni di consultazioni elettorali c referendarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del permesso sarà conforme alle disposizioni del D P R.\n361\u002F1957.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore dovrà documentare, mediante attestazione del Presidente del\nseggio, la data, l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione Giornaliera Normale, in quanto il periodo è considerato\nlavorato a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo comprenda giorni festivi o non lavorativi, il\nLavoratore avrà diritto alla retribuzione della festività o del riposo non\ngoduti” o a riposi compensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cariche elettive per i membri del Parlamento nazionale o europeo e dei\nConsigli regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa per tutta la durata del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa non è retribuita e non decorrono le retribuzioni differite,\nil P E R. ne l’anzianità di servizio. Il Lavoratore potrà ottenere, su\nrichiesta all’INPS, l’accredito della contribuzione figurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cariche elettive per Sindaci, Presidenti delle province, Presidenti dei\nConsigli comunali c provinciali, Presidenti dei Consigli circoscrizionali,\nPresidenti delle comunità montane c delle unioni di comuni, nonché i membri\ndelle Giunte di comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa per tutta la durata del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa non è retribuita, ma è considerata come servizio\neffettivamente prestato. Il Datore di lavoro, alle condizioni di Legge, ha\ndiritto al rimborso della quota annuale di accantonamento per il T.E.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cariche elettive per i membri dei Consigli comunali, provinciali c altri\nenti public! territoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti c non retribuiti, come previsto dal D.Lgs. 267\u002F2000:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il tempo necessario alle sedute c allo spostamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ulteriori permessi non retribuiti per lo svolgimento del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando è prevista la retribuzione, la stessa è anticipata dal Datore di\nlavoro, che ne richiederà il rimborso all’Entc presso il quale il lavoratore\nesercita la funzione elettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consiglieri\u002Fc nazionali, regionali o Consigliera provinciale di parità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: Permessi retribuiti per un massimo di 50 ore lavorative mensili\nmedie in caso di consiglieri nazionali o regionali; se provinciali, massimo 30\nore lavorative mensili medie,, I permessi devono essere richiesti dal\nlavoratore con un preavviso di almeno 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione * L’onere delle assenze è a carico dcll’Entc di\nriferimento del lavoratore Consigliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Sia i permessi retribuiti goduti, che le loro indennità sostitutive,\nsaranno liquidate con l'aliquota oraria ordinaria vigente all'atto del loro\ngodimento o pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti (previsione legale: art.\n10, L. 300\u002F1970 e contrattuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi e agevolazioni: Sono concessi permessi per i giorni degli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, è data la possibilità di concordare un orario di lavoro, purché\ncompatibile con le esigenze dell’Azienda, che permetta la frequenza dei corsi\ne la preparazione degli esami. Infine, vi è l’esenzione dal prestare lavoro\nstraordinario durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari e Condizioni: Lavoratori che intendono frequentare corsi di\nstudio in scuole dell’obbligo o superiori statali, parificate o legalmente\nriconosciute o abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi\nregolari per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei\ndiplomi universitari o di laurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E necessaria la documentazione di frequenza del corso e delle prove\nd’esame. Inoltre, il Datore può chiedere ai lavoratori studenti la\nproduzione dei Certificati di iscrizione ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, potranno usufruire, a richiesta e per la\npreparazione degli esami, di 40 ore di permesso straordinario, per un periodo\nmassimo di 3 anni (totale 120 ore\u002Ftriennio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto precede, al fine di contemperare le opposte esigenze del lavoratore e\nquelle relative all'attività lavorativa ed anche tenuto conto che le sessioni\ndi esami sono programmate normalmente almeno su base semestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano possibili condizioni di miglior favore che le Parti potranno\nattivare in sede aziendale mediante la Contrattazione di Secondo livello o con\nAccordi Individuali. Infine, le Parti ricordano che, sempre in ottica di\nconciliazione delle diverse esigenze di lavoratore-impresa, anche i regimi di\nflessibilità dell'orario di lavoro potrebbero rappresentare uno strumento\nutile per i Lavoratori Studenti, come, a titolo di esempio, la Banca delle Ore.\nIn tal modo, il Lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi saranno retribuiti previa presentazione della documentazione\nufficiale degli esami che il lavoratore intende sostenere e la successiva prova\ndell'esame effettuato, nel rispetto di un preavviso minimo di due mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Studente avrebbe diritto ad un numero di permessi pari alle ore prestate in\nintensificazione dell'orario ordinario di lavoro, con diritto, ovviamente, alla\nnormale retribuzione e l’impresa manterrebbe la propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda invece la formazione professionale e\u002Fo comunque\ncollegata alle attività lavorative svolte dal Lavoratore, si rinvia alle\nprevisioni di cui all'alt. 174.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Formazione e Aggiornamento\" del presente CCNL.\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Congedo per la formazione (previsione legale: L. 53\u002F2000)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: Congedo per un massimo di 6 mesi, purché entro gli 11 mesi previsti\nnell’intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari e Condizioni: Lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5\nanni presso la stessa Azienda Al fine di completare la scuola dell’obbligo,\nconseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di\nlaurea e per partecipare ad attività formative diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi e può essere\nfrazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con le eventuali\nsostituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso dev’essere richiesto con un preavviso pari al triplo della sua\ndurata, con il limite minimo di 30 giorni e massimo di 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è prevista la retribuzione diretta, differita, il T.F.R., la\ncontribuzione né la decorrenza dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle, condizioni legali, il dipendente potrà richiedere il riscatto del\nperiodo o la successiva prosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è prevista la retribuzione diretta, differita, il T.F.R., la\ncontribuzione né la decorrenza dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle, condizioni legali, il dipendente potrà richiedere il riscatto del\nperiodo o la successiva prosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Aspettativa per gravi motivi di salute di un familiare (previsione\nlegale: D.M. 278\u002F2000) **\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione e Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà ottenere, previa sua richiesta, per comprovate c grati\nragioni di salute della propria famiglia anagrafica, dei soggetti obbligati\nagli alimenti di cui all’art. 433 c.c., anche se non conviventi, nonché dei\nportatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non\nconviventi, un periodo di aspettativa non retribuita della durata di 15 giorni\ncontinuativi, per ogni anno completo d’anzianità maturata, fino ad un\nmassimo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa di cui al presente punto, rientra tra i periodi di congedo\ndi durata non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa di cui al\nD.M. 278 del 21 luglio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprovate situazioni che comportano un impegno particolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e personale nella cura e nell'assistenza del familiare, derivanti da\npatologie acute o croniche che gli determinano una temporanea o permanente\nriduzione o perdita dell'autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante tale aspettativa, il Lavoratore avrà diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Datore di lavoro dovrà accogliere la richiesta di aspettativa\ncontempcrando le necessità del Lavoratore alle esigenze organizzative e\ntecnico-produttive, ivi compresa l’impossibilità derivante dall’obbligo di\nrispettare scadenze tassativamente previste dalla Legge o simili. Il Datore\npotrà negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato a tempo\ndeterminato per la sostituzione di altro dipendente in congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Datore è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro\nl'attestazione del periodo di congedo fruito dal Lavoratore ai sensi del\npresente punto 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza\ndel periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio e non\ndocumenti la causa di forza maggiore o di sopravvenuta impossibilità, previo\nesperimento della procedura disciplinare, sarà passibile di licenziamento per\ngiustificato motivo soggettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione della presente\naspettativa è nullo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa sarà senza retribuzione e senza decorrenza\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, ivi compreso il\nT.F.R., ne della contribuzione previdenziale. Alle condizioni legali, il\ndipendente potrà richiedere il riscatto del periodo o la successiva\nprosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda, qualora accerti che durante il periodo d’aspettativa siano\nvenuti meno i motivi che nc hanno giustificata la concessione, potrà\nrichiedere al Lavoratore di riprendere il lavoro entro il termine di 7 giorni\ndi calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Lavoratore avrà diritto di rientrare; al lavoro prima del termine del\ncongedo, dando preventiva comunicazione al Datore, nel rispetto del seguente\npreavviso: almeno 3 giorni, in caso di aspettativa della durata iniziale\ninferiore a 45 giorni o di almeno 7 giorni, in caso di aspettativa della durata\niniziale superiore a 45 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante l’aspettativa, il Lavoratore non può svolgere altra attività\nlavorativa. Viceversa, nel caso in cui presti a terzi lavoro subordinato, se\nretribuito, sarà passibile di licenziamento per grave lesione del rapporto\nfiduciario, c.d. per giusta causa o in tronco; se non retribuito, sarà\nlicenziabile per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del\npreavviso contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui, durante l’aspettativa e in assenza di preventivo\naccordo scritto con l’Azicnda, il Lavoratore presti l’opera in forma\ndiversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per\ngiustificato motivo soggettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per tutto quanto non previsto nel presente punto, si rinvia al D.M.\n278\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>** In altri casi di documentata forza maggiore o di grave problema familiare\ndel dipendente non rientranti nei precedenti, il Lavoratore potrà concordare\ncon lAzienda la concessione di congedi\u002Fpermessi non retribuiti o il godimento\ndi ore già accreditate presso la Banca delle Ore. In caso di brevi permessi\nnon retribuiti, la relativa trattenuta oraria dovrà comprendere, oltre la\nR.O.N., le quote orarie di retribuzioni differite e di T.F.R. Perciò, essa\ndovrà essere incrementata del 25% in modo da permettere, alla naturale\nscadenza, la normale erogazione dell'indennità di ferie, della tredicesima\nmensilità e del T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Congedo matrimoniale (previsione legale e contrattuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del primo matrimonio civile, ai lavoratori non in prova, sarà\nconcesso un periodo di congedo matrimoniale retribuito pari a 15 giorni\nconsecutivi di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a tempo determinato con contratto della durata di\nalmeno 12 mesi, hanno diritto di usufruire del congedo matrimoniale come i\nlavoratori a tempo indeterminato, purché tale congedo sia compreso entro il\ntermine finale pattuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per necessità personali del lavoratore o inerenti alla produzione o\nai servizi svolti non fosse possibile, in tutto o in parte, l’utilizzo del\ncongedo all’epoca del matrimonio, il periodo potrà essere concesso o\ncompletato nei successivi 30 giorni dalla celebrazione delle nozze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione dell’eventuale secondo matrimonio civile, in costanza di\ndipendenza dalla stessa Azienda, il congedo sarà ridotto a 8 giorni, sempre\nconsecutivi, di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via ordinaria, la richiesta di congedo dovrà essere presentata dal\nlavoratore con un termine di preavviso pari a 15 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il\nlavoratore dovrà produrre copia del Certificato di matrimonio ovvero una\nDichiarazione sostitutiva autenticata. Il periodo di congedo non può essere\ncomputato in conto ferie, né essere considerato quale periodo di preavviso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo é considerato a tutti gli effetti lavorato, con\ndiritto del lavoratore a percepire la Retribuzione Giornaliera Normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai si rinvia alla disciplina in materia, che prevede il\nriconoscimento di un’indennità a carico dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che le previsioni di cui alla precedente Tabella 6), si\napplicano agli Operai delle Aziende Industriali, Artigiane e Cooperative\n(compresi gli Apprendisti e i Lavoratori a domicilio), ai quali si applica il\npresente CCNL, solo in caso di trattamento più favorevole di quello minimo\nspettante in base al Contratto Collettivo Interconfederale del 31 Maggio\n1941.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra è riassunto come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. A) Congedo per Operai dipendenti di Aziende Industriali, Artigiane e\nCooperative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Durata Congedo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operai destinatari(dipendenti di Aziende Industriali, Artigiane e\n        Cooperative)\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione\u002FIndennità\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15 giorni di calendario\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operai a Tempo Determinato con contratto di durata superiore a 12\n        mesi, purché la fruizione del Congedo sia compresa entro il termine\n        finale pattuito\n\n        \u003Cp>Operai a Tempo Indeterminato, non in prova o con Patto di prova\n        superato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione riconosciuta dal Datore di lavoro di cui, a solo titolo\n        di anticipazione, quota corrispondente al Congedo di 8 giorni di\n        calendario a totale carico dell'INPS, con successivo conguaglio nella\n        Denuncia UniEmens individuale, secondo la prassi vigente.\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8 giorni di calendario\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>•Operai a Tempo Determinato con contratto di durata inferiore a 12\n        mesi, il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana•Operai a\n        Tempo Indeterminato che non abbiano superato il Patto di prova *\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Indennità a totale carico dell'INPS, corrispondente al periodo di\n        Congedo di 8 giorni di calendario.\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>*Nel caso di Lavoratori disoccupati che, alla data del matrimonio, possono\nfar valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90precedenti la data\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. B) Congedo per Operai dipendenti di Aziende diverse da quelle\nIndustriali, Artigiane e Cooperative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Durata Congedo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operai destinatari (dipendenti di Aziende diverse da quelle\n        Industriali, Artigiane e Cooperative)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15 giorni di calendario\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Solo per Operai a Tempo Determinato con contratto di durata superiore\n        a 12 mesi, purché la fruizione del Congedo sia compresa entro il\n        termine finale pattuito\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione riconosciuta solo dal Datore di Lavoro.\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>7) Congedo per donne vittime di violenza di genere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Durata \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Condizioni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Indennità\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tale congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a\n        90 giornate di prevista attività lavorativa (pertanto un mese di\n        congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro).\n        Esso non è fruibile\n\n        \u003Cp>né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo per la\n        Lavoratrice di prestare attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Per fruire del congedo indennizzato la lavoratrice deve:\n\n        \u003Cp>•essere inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza\n        di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di\n        residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima\n        dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva\n        impossibilità;•indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del\n        periodo di congedo. Per la presentazione della domanda, la Lavoratrice\n        potrà farsi assistere dai Patronati di riferimento, ivi compreso il\n        Patronato ENCAL CISAL.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al\n        percorso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di protezione. Il congedo può essere fruito su base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>giornaliera o oraria, a seconda della\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>preferenza della Lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>In caso di congedo orario, l’astensione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>potrà avvenire per un numero di ore pari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>alla metà dell’orario medio giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(contrattuale) del periodo di paga\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>quadrisettimanale o mensile scaduto ed\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>immediatamente precedente a quello nel\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>corso del quale ha inizio il congedo.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>alla normativa legale vigente in materia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(art. 24, D.Lgs. 80\u002F2015 e s.m.i.).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Indennità giornaliera pari al 100°\u002Fo dell’ultima retribuzione\n        della Lavoratrice, da calcolare prendendo a riferimento le sole voci\n        fisse e continuative della retribuzione stessa. L’indennità è\n        anticipata dal Datore, di lavoro e, successivamente, conguagliata sui\n        contributi dovuti all’INPS, mediante apposita procedura.\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Altri Congedi o Aspettative (previsione legale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tipologia\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Condizioni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Soccorso alpino e speleologico\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Per le fattispecie specifiche riferite ai lavoratori ai quali si\n        applica il presente CCNL, si rinvia alle disposizioni legislative\n        vigenti in materia.\n\n        \u003Cp>Volontariato per Servizio civile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Volontariato per Servizio civile\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Portatori di handicap e Invalidi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Altri congedi particolari previsti dalla normativa\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\n\u003Ch2>TITOLO XXXVII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 190 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la\nRetribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1° maggio - Festa del Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 giugno - Festa della Repubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Festività religiose cattoliche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1° gennaio - Maria Santa Madre di Dio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 gennaio - Epifania del Signore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno del Lunedì di Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•15 agosto - festa dell’Assunzione della Vergine Maria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 ° novembre - tutti i Santi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•8 dicembre - Immacolata Concezione della Vergine Maria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 dicembre - Santo Natale del Signore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•26 dicembre - Santo Stefano Protomartire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Giorno del Santo Patrono.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra\nelencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori\nmensili-zzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori\nretribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata\nfestiva con le maggiorazioni previste contrattualmente a seconda del modo della\nprestazione (straordinario o supplementare o Banca delle Ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in\nconseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui\nal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la\ndomenica o con il giorno di riposo, e qualora non si proceda a sostituire la\nfestività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche\naccreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla\nnormale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari\nad una Retribuzione Giornaliera Normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei\ncasi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione\ndal servizio e dalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Per effetto di Sentenze della Cassazione (per tutte, Sezione Lavoro n.\n16592\u002F2015), l’obbligatorietà a fornire la prestazione lavorativa durante un\ngiorno festivo dovrà derivare da un Accordo individuale tra Lavoratore e\nDatore di lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Divoratori per i (piali è\nprevisto il lavoro in turni continui, si dovrà precisare che i turni di lavoro\nordinario comprenderanno, a rotazione, anche giorni festivi, richiedendo la\nsottoscrizione “con doppia firma\" del Divoratore “per accordo e\naccettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di lavoro potrà\nrichiedere l’accordo del Divoratore mediante sottoscrizione assistita di\napposita Integrazione al Contratto di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Festività di altre Religioni o di altri Culti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dei Lavoratori appartenenti a Religioni o Culti diversi da\nquello Cattolico, salvo che la Legge già non preveda le rispettive festività,\nla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,\nCertificazione e Conciliazione etr\u002Fi\u002Fica'è,\u002F\u002F,na Jonahtit,tibie,il, sentiti il\nLavoratore e i Rappresentanti della sua Religione o Culto, compatibilmente con\nle esigenze dell’attività e in ottica perequatila, individuerà festività\nreligiose integrative o sostitutive di quelle previste al punto 2. del presente\narticolo e le relative condizioni di godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 191 - Festività abolite\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le festività legalmente abolite, cosiddette “festività soppresse”\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 19 marzo, la festività di San Giuseppe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno dell’Ascensione di Gesù;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno del Corpus Domini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In loro sostituzione, sono previsti i permessi retribuiti di cui all’art.\n188.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge n. 54\u002F1977, ha\n“luogo nella prima domenica di novembre” e, pertanto, la ricorrenza sarà\nretribuita, quale \"festività non goduta” in aggiunta alle normali competenze\nmensili di novembre, con 1\u002F26° della Retribuzione Mensile Normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la presente disciplina sostituisce i precedenti\nAccordi in materia di Festività Abolite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXXVIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 192 - Intervallo per la consumazione dei pasti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione\ndell’intervallo che fosse prevista nella Lettera di Assunzione, o diversi\nAccordi Aziendali di Secondo livello tra Società e RSA, in funzione delle\nesigenze di servizio conciliate a quelle familiari o personali, potrà avere le\nseguenti durate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratori giornalieri (e a tempo pieno): l’intervallo normale potrà\nessere da 30 minuti a un massimo di 2 ore. In caso di intervallo superiore a 2\nore, al Lavoratore dovrà essere riconosciuta, limitatamente al periodo\neccedente, l’indennità di Pausa Prolungata, pari al 20% della R.O.N. Tale\nIndennità dovrà essere riconosciuta anche se l’intervallo superiore a due\nore fosse stato previsto nella Lettera di Assunzione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratori turnisti con 2 turni giornalieri: sarà aziendalmente\nconcordata una pausa di 15 (quindici) minuti che potrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comporre l’orario giornaliero di lavoro a tempo pieno (7,75 ore\nlavorate e 0,25 ore di pausa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere inserita all’interno del turno di 8 (otto) ore di effettivo\nlavoro. In questo caso, la presenza in azienda del dipendente sarà di 8,25 ore\ngiornaliere, di cui 8 retribuite e 0,25 ore di pausa retribuita, la quale\npotrà essere o non essere retribuita, secondo gli accordi tra le Parti\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pausa giornaliera potrà essere anche di 30 minuti (0,5 ore); in tal caso\nessa non sarà retribuita e il Lavoratore a tempo pieno sarà presente 8,5 ore,\ndi cui 8 ore lavorate e 0,5 ore di pausa non retribuita. Con Accordo aziendale,\nsarà possibile anche modificare il profilo d’orario giornaliero, per esempio\ncon 7,75 ore lavorate; 0,25 ore di pausa retribuita e 0,25 ore di pausa non\nretribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto precede, ma fatti salvi diversi Accordi Aziendali di Secondo\nlivello, i Lavoratori turnisti che operano su due turni giornalieri\neffettueranno le pause nei seguenti modi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se le pause sono di 0,25 ore (15 minuti), le stesse saranno effettuate\nall’interno dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se le pause sono di almeno 0,5 ore (30 minuti), le stesse potranno, a\nseconda delle consuetudini aziendali, essere godute all’interno e\u002Fo\nall’esterno dell’Azienda, In quest’ultimo caso, anche ai fini\nassicurativi, il Lavoratore, documenterà formalmente la durata di ciascuna\npausa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 1): Esemplificazioni delle Pause nei turni alterni con profili\nd’orario “5 + 2”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"119\">\n    \u003Ccol width=\"94\">\n    \u003Ccol width=\"132\">\n    \u003Ccol width=\"61\">\n    \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Turni Ore - Minuti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Tempo Lavorato (in ore)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Pausa non retribuita\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Durata Pausa (in ore e minuti)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"5\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">06-14,15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,25 ore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15 minuti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"4\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14,15-22,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"5\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">06-14,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,50 ore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30 minuti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"7\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14,30-23\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 2): Due esemplificazioni delle Pause nei turni alterni con profili\nd’orario “6 + 1”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"124\">\n    \u003Ccol width=\"97\">\n    \u003Ccol width=\"126\">\n    \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\" height=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Turni Ore - Minuti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Tempo Lavorato (in ore)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Pausa non retribuita\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Ore a debito *\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,15-14,15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,25 ore (15 minuti)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,66 (4 minuti)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"124\" height=\"24\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14,15-20,15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,25 ore (15 minuti)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,66 (4 minuti)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Ore lavorate in meno rispetto alle ordinarie 40 ore settimanali, che\npotranno essere utilizzate tramite la Banca delle Ore per compensare\nintensificazioni dell’orario di lavoro o per lo straordinario con riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratori \"H2 I\" su 3 turni giornalieri: sarà prevista una pausa di 15\n(quindici) minuti retribuiti nell’arco delle 8 (otto) ore di lavoro.\nNormalmente, tale pausa sarà autonomamente gestita dal\u002Fi Lavoratore\u002Fi, nel\nrispetto della compatibilità con le esigenze lavorative (es. pausa alternata,\nper reparti, in successione, contemporanea ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 3): Esemplificazioni delle Pause nei turni continui con profili\nd’orario “6+1+1”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Turni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tempo lavorato (in ore)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pausa retribuita *\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tempo in azienda\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>06-14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7,75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,25 ore (15 minuti)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>14-22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7,75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,25 ore (15 minuti)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>22-06\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7,75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,25 ore (15 minuti)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* La pausa retribuita va goduta all'interno del ciclo di lavoro e sarà, per\nquanto possibile, gestita dal Lavoratore in modo da assicurare al meglio la\nregolare continuità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXXIX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MATERNITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 193 - Maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di\ndivieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire\nall’Azienda e all’INPS, il certificato medico rilasciato dall’ufficiale\nsanitario o dal medico del S.S.N. indicante la data presunta del parto, fermo\nrestando che per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la\nLavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all’INPS, entro 30 (trenta)\ngiorni dal parto, anche il certificato di nascita del figlio, ovvero la\nDichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\n\u003Cp>Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha\ndiritto di astenersi dal lavoro secondo i termini e modi stabiliti dalle norme\ndi Legge vigenti, alle quali si rinvia.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\n\u003Cp>La Lavoratrice dipendente ha diritto all'erogazione da parte dell’INPS di\nun’indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di maternità\nobbligatoria, pari 311’80% dell’imponibile contributivo del mese\nimmediatamente precedente a quello d’inizio del congedo e, durante\nl’astensione facoltativa, di un’indennità giornaliera del 30%, a seconda\ndei casi previsti dalla normativa.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\n\u003Cp>L'indennità INPS è anticipata dal Datore di lavoro e il relativo importo\nsarà posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all’INPS\nsecondo la prassi in uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, durante il periodo “obbligatorio”, ivi compresi i casi di\ninterdizione anticipata e posticipata, l’Azienda integrerà una quota\nall’indennità INPS atta a garantire la retribuzione mensile normale che\nsarebbe spettata alla Lavoratrice, ad esclusione degli elementi correlati alla\npresenza, ai modi e all’onerosità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per la compilazione e la trasmissione della richiesta di congedo di\nmaternità, la Lavoratrice (o il Lavoratore), potrà richiedere l’assistenza\ndel Patronato ENCAL - CISAL ('www.encaldsal.org).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale,\nl’INPS, a domanda, prowederà direttamente al pagamento delle prestazioni di\nmaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati\nnell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla\ntredicesima mensilità e alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro\nper tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di\netà del bambino. In tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento,\nsalvo in caso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esito negativo della prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento per giusta causa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cessazione dell’attività dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel tempo determinato, ultimazione della prestazione per la quale la\nLavoratrice fosse stata assunta, o risoluzione del rapporto di lavoro per\nscadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\n\u003Cp>Per tutto quanto non qui definito (congedo di paternità, congedo parentale,\nriposi giornalieri, congedi per malattia del bambino e della madre gestante\necc.), si rinvia alla normativa legale vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareprovision\">\n\u003Ch3>Art. 194 \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Prestazioni e sussidi erogati tramite il sistema bilaterale En.Bi.C., a\nsostegno della maternità, paternità e genitorialità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale ulteriore beneficio, le Parti, per il tramite del sistema bilaterale\nEn.Bi.C., hanno previsto anche specifiche Prestazioni Sanitarie integrative al\nS.S.N. e Prestazioni Straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali Prestazioni, variabili ed aggiornate periodicamente, i requisiti di\naccesso ed i relativi modi di richiesta, si rinvia al sito: www.enbic.it.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 195 - Ferie: maturazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40\n(quaranta) ore settimanali {giornalieri o turnisti “5+2” o “6+1”)\nmatura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 (tredici\nvirgola trentatré) ore di ferie, corrispondenti a 160 (centosessanta) ore di\nferie annuali, 28 (ventotto) giornate di calendario o a 4 (quattro) settimane,\nsempre di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla maturazione del rateo mensile\ndi ferie di 13,33 ore moltiplicato peri ’“Indice di Prestazione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la\nmaturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio\nutilizzato per la maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni\ndi mese superiori a 14 (quattordici) giorni si considerano come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei turni “6+1+1”, con orario medio di lavoro ordinario di 48\n(quarantotto) ore ogni 8 giorni, c.d. ciclo “settimanale” (per 45,62\n“cicli settimanali”, anziché gli ordinari 52), per garantire un periodo\nferiale di 4 (quattro) cicli “settimanali” completi, anche al fine di\npermettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali completi, saranno\nconcesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi\nretribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie e permessi maturato da chi\nlavora con la tomistica “6+1 + 1” sarà di 16 (sedici) ore (192 :12 —\n16).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna settimana solare di ferie godute diminuirà le “ferie residue”\ndi tante ore quante quelle che sarebbero lavorabili durante le ferie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente avverrà nel corso dei cicli settimanali nelle turnistiche\n“6+1 + 1”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno\naccantonate, o retribuite, quali “permessi retribuiti maturati” dal\nLavoratore nel valore di 6,66 ore per ciascuna Festività, ivi comprese quelle\ncadenti di sabato. In alternativa, nel “5 + 2” si potrà scegliere di\nretribuire 8 ore per ciascuna Festività cadente nei primi 5 giorni della\nsettimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 196 - Ferie: regolamentazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le ferie saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e,\nsalvo diverso e motivato Accordo di Secondo livello, non potranno essere\nfrazionate in più di 2 (due) periodi. Ciò, in quanto, normalmente ed in caso\ndi richiesta del Lavoratore, le ferie dovranno essere godute per almeno due\nsettimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due\nsettimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccezionalmente, è facoltà dell’Azienda fissare, con Accordo aziendale\ndi Secondo livello, un periodo di ferie consecutive pari a 3 (tre) settimane;\nin tal caso il Lavoratore, fermo restando le compatibilità irrinunciabili,\navrà diritto di precedenza nel fissare la 4° (quarta) settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore ha il “diritto-dovere” di programmare con congruo anticipo\nle settimane di ferie annuali eccedenti quelle previste dall’Azienda, salvo\nAccordi in deroga che potranno essere raggiunti con il Lavoratore, in funzione\ndi sue particolari esigenze, conciliate con quelle di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella compilazione del calendario estivo delle ferie, si terrà conto delle\nrichieste dei Lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio e con\nl’eventuale presenza di minori nel nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richieste concorrenti per i medesimi periodi, esse si\nrisolveranno con il criterio della rotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa\nindennità, salvo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro; per cui al\nLavoratore spetterà l’indennità sostitutiva per “ferie maturate e non\ngodute1'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale eccezione al divieto di monetizzazione delle ferie, a domanda del\nLavoratore e con accordo della Società, in via eccezionale, potranno essere\nliquidati, con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30% (trenta\npercento) quale risarcimento per il mancato godimento delle ferie, i saldi di\nferie non godute che siano state maturate dal dipendente oltre il terzo anno\nsolare precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione delle ferie avverrà a ciclo continuo, con evidenza mensile nel\ncedolino paga delle ore maturate, delle ore effettivamente godute e dei saldi\nspettanti. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che\nabbiano necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, il\nsaldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella\nmisura massima di 40 (quaranta) ore nel primo biennio di anzianità, 80\n(ottanta) nel secondo e 120 (centoventi) dal terzo. In caso di cessazione,\nl’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto da tutte le competenze\ndi fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccezionalmente e per motivi proporzionati, l’Azienda potrà richiamare il\nLavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del\ndipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al\nrimborso delle documentate spese sostenute per il rientro al lavoro e per il\nritorno in ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia insorta durante il periodo di ferie, comunicata nei termini\ncontrattuali e regolarmente certificata, nei casi previsti dal successivo\nTitolo ne sospende il godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie non goduto per effetto della malattia, salvo diverso\naccordo con l’Azienda, non sarà utilizzato quale prolungamento automatico\ndelle ferie, ma dovrà essere goduto solo in un successivo momento e sempre\nprevio accordo con l’Azienda. Si ricorda che, in caso di malattia insorta\ndurante le ferie, l’integrazione datoriale potrà essere sospesa qualora\nfosse impossibile effettuare la visita medica di controllo, così come previsto\nal successivo articolo “Malattia o Infortunio non professionair.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile\nNormale; ai Lavoratori “H24” spetterà anche, pro-quota, l’indennità\nMensile “6 + 1 + 1” di cui alfart. 177.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso contrattualmente dovuto, salvo diverso Accordo\nassistito tra l’Azienda e il Lavoratore, non potrà essere computato nelle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori minori, le ferie dovranno essere riconosciute nella misura\nprevista dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XLI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\n\u003Ch3>Art. 197 - Malattia o infortunio non professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si prevede la seguente disciplina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia: Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza, nel suo inizio ed in ogni prognosi successiva, deve essere\ncomunicata dal lavoratore con tempestiva diligenza, normalmente prima\ndell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà e salvo\ndocumentata impossibilità o forza maggiore, dovrà comunque essere comunicata,\nentro le prime 4 (quattro) ore dall'inizio o dalla continuazione dell'assenza\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La certificazione medica, invece, dev’essere inoltrata o resa disponibile\nall’Azienda tramite comunicazione del relativo protocollo, entro il giorno\nsuccessivo all’inizio o continuazione dell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni e di provato impedimento, le\nassenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni\nretributive (dirette e differite) e l’attivazione delle sanzioni disciplinari\ncontrattualmente preciste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia: Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il “periodo di comporto contrattuale” dev’essere calcolato per\ndeterminare il numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e per\nfissare il termine di conservazione del rapporto di lavoro. Esso ha le seguenti\ndurate, in funzione degli anni di anzianità compiuti all’inizio\ndell’ultimo episodio di malattia o infortunio non professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratore non in prova, lino a 2 (due) anni di anzianità compiuta: ha\ndiritto al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 120 (centoventi)\ngiorni solari, continuati o frazionati, computando tutte le prognosi\nintervenute nell’arco del biennio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oltre 2 (duel anni di anzianità: il Lavoratore ha diritto al\nmantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite a eventi\nmorbosi diversi, per 120 (centoventi) giorni solari, con l’incremento di 2\n(due) giorni solari per ciascun mese lavorato* oltre il biennio, ma con il\nlimite massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni di prognosi complessiva,\nfermo restando che il computo va effettuato all’interno dell’arco temporale\nmobile di 5 (cinque) anni, decorrenti, a ritroso, dall’inizio dell’ultimo\nepisodio morboso e computando anche la prognosi in corso ai periodi di malattia\npregressi. * A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 (quattordici)\ngiorni sarà considerata mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccezione per malattia continuativa con prognosi superiore a 60 (sessanta)\ngiorni per lavoratori con oltre 5 (cinque) anni di anzianità: sempre fermo\nrestando il limite massimo di 365 giorni di prognosi complessiva nell’arco\ntemporale mobile degli ultimi 5 (cinque) anni dalla data dell’inizio\ndell’evento morboso e compresa la prognosi in corso, ai lini del computo del\nperiodo di comporto contrattuale, tale malattia sarà considerata solo per il\n50% (cinquanta percento) della sua effettiva durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto precede, agli effetti del comporto, ciascun periodo si\ncomputa per somma dei giorni solari certificati nella prognosi, dal primo\ngiorno seguente all’ultimo lavorato, lino al giorno immediatamente precedente\nalla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lini del comporto, come detto, si farà riferimento all’arco temporale\nmobile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segue Malattia: Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>degli ultimi 5 (cinque) anni a ritroso, dalla data d’inizio dell'ultimo\nevento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi di malattia pregressi\ncomputati secondo i criteri che precedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattie non continuative, sia in riferimento all’interazione\ndatoriale, sia per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il\nperiodo di comporto, si deve considerare ogni singolo evento morboso che non\nsia “continuazione” del precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando, invece, una successione di eventi morbosi fosse certificata quale\n“continuazione” di un unico evento, anche con soluzione di continuità, vi\nsarà una sola carenza iniziale, dalla quale decorrerà l’arco temporale\nmobile utile ad individuare, a ritroso, l’inizio del periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia lino al compiersi del periodo di comporto e\nd’impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro oltre tale\ntermine, per il perdurare di malattia o infortunio non professionale o dei suoi\npostumi, l’Azienda ha diritto di recedere dal raonorto di lavoro, ver\n“giustificato motivo”. riconoscendo al Lavoratore la relativa indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il “periodo di comporto” maturato dal Dipendente, il recesso\naziendale potrà avvenire in qualsiasi momento in caso di Lavoratore ancora\nassente per malattia od entro 15 giorni solari dal rientro del Lavoratore a\nseguito del periodo di malattia che ha determinato il predetto superamento del\nperiodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, tenuto conto che, soprattutto in caso di assenze lunghe, il\nLavoratore potrebbe non essere, compiutamente edotto del periodo di comporto\neffettivamente maturato e di quello già utilizzato, le Parti concordano il\ndiritto del Dipendente a richiedere per iscritto all Azienda l'indicazione Ani\nperiodo di comporto maturato ed usufruito, in modo che sia nelle condizioni di\nvalutare correttamente l'eventuale recesso aziendale. Di conseguenza,\nlAzienda,dovrà rispondere per iscritto a tale richiesta del dipendente,\nnormalmente entro una settimana lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di comporto e Casi particolari in funzione del CCNL applicato prima\ndel presente \" Terziario Avanzato”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di provenienza dal previgente CCNL “Terziario Avanzato” o da\naltro CCNL di Categoria riconducibile al sistema contrattuale CISAL Terziario\n(es. Commercio, Servizi ecc.), dal 1 ° settembre 2022 la disciplina in materia\ndi malattia e periodo di comporto sarà quella prevista dal presente articolo e\nCCNL. Ciò, in quanto tale aggiornata disciplina è tendenzialmente più\nfavorevole al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso, invece, di passaggio di CCNL con provenzienza da altro Contratto\nCollettivo sottoscritto da diverse Associazioni\u002FOrganizzazioni rispetto al\npresente, nel calcolo dei giorni di assenza per malattia effettuati dal\nDivoratore all'interno dell'arco temporale mobile dei 5 anni a ritroso, i\ngiorni di malattia effettuati durante applicazione di altro CCNL saranno\ncomputati al 50% di quelli efffettivamente registrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto brecede. sembre fatte salve eventuali e diverse condizioni\nbarticolari breviste sul bunto all'atto di migrazione ed allineamento\ncontrattuale, anche in funzione delle diversi, beati normative dei CCNL\n(diprovenienza e di approdo}.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INPS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal 4° al 20° giorno: 50% della Retribuzione Media Giornaliera\n(RMG);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal 21° giorno e lino al 180° nell’anno solare: 66,66% della\nRetribuzione Media Giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia: Retribuzione Aziendale o Integrazione all'indennità INPS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno di malattia, detto “periodo di\nCarenza”'. A sarà retribuzione aziendale pari al 50% (cinquanta percento)\ndella Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con\nesclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della\nprestazione o alla sua particolare onerosità (es.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di cassa). Nel corso dell’ultimo anno solare, computato a\nritroso dal compiersi del periodo di carenza considerata, l’integrazione di\ncui al presente punto si corrisponderà solo per i primi 6 fsei! giorni\ncumulatici di carenza, salvo che le assenze siano conseguenti a patologia grave\ncon continue terapie salvavita o ricoveri ospedalieri e che tali circostanze\nsiano debitamente documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal 4° al 20° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 25%\n(venticinque percento) della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe\nspettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla\npresenza, ai modi e all’onerosità della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal 21° al 180° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 30%\n(trenta percento) della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata\nal Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai\nmodi e all’onerosità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifica delle percentuali dell’indennità di malattia\nriconosciuta dall’INPS, la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,\nInterpretazione, Certificazione e Conciliazione aggiornerà l’integrazione\ndatoriale con il criterio dell’invarianza complessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS, per\nsuperamento dei 180 (centottanta) giorni di malattia nell’anno solare, per il\nperiodo di malattia dal 181° (centottantunesimo) giorno lino al termine del\nperiodo di conservazione del posto, l’Àzienda riconoscerà una retribuzione\npari al 50% (cinquanta per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale che\nsarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla\npresenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in\ncaso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31\u002F12), l’integrazione\ndatoriale, se spettante, tornerà al 25% o al 30% di cui alle lettere b) e c)\nche precedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota Bene: l’integrazione aziendale è prevista solo per il periodo di\ncomporto contrattuale ma tura to dal Lavora tore. In caso di assenza oltre il\nperiodo di comporto, al lavora tore spe tterà solo l’indennità INPS, se\nprevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme comuni all’integrazione Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto a percepire i trattamenti di malattia precisti dal presente\narticolo, è .subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio\nnon professionale da parte dell'INPS e al rispetto da parte del Lavoratore\ndegli obblighi precisti per il controllo delle assenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E diritto dell’azienda rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote\nanticipate sia per conto dell'INPS sia per conto proprio, quando, per\ninadempienza del Lavoratore, le erogazioni non fossero riconosciute dall’INPS\ncome dovute o non fossero stati rispettati gli obblighi contrattuali in caso di\nmalattia (di certificazione, di comunicazione, di presenza nelle fasce orarie\necc.), fatta salva la preventiva azione disciplinare, ex art. 7, L. 300\u002F1970 e\ns.m.i. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di\nsospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata\nalla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del\nluogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al\ndiritto di attivare l’azione disciplinare conseguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di infortunio non professionale o “in itinere” ascrivibile\na responsabilità di Terzo, resta salva la facoltà dell’Azienda di\nrecuperare dal terzo responsabile i costi sostenuti per o durante\nl’infortunio subito dal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segue Malattia: Norme comuni all3Integrazione Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore (retribuzione diretta, indiretta, differita, contributi e\nrisarcimenti'), restando ceduta dal Lavoratore all’Azienda la corrispondente\nazione di risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile. Il\nLavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva\ncomunicazione dell'infortunio extraprofessionale e “in itinere”\nall’Azienda, precisando gli estremi del terzo responsabile e\u002Fo la sua\ncompagnia di assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio, fermo\nrestando che, in assenza di comunicazione, oltre ad essere soggetto\nall’azione disciplinare, risponde in solido con il terzo responsabile dei\ndanni patiti dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia: Prestazioni Integrative al S.S.N.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno dovute al Lavoratore anche le prestazioni integrative al S.S.N.\npreciste dall’Ente Bilaterale En.Bi.C., conformemente al relativo\nRegolamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(visita il sito: ivurv.enbic.it), così come quelle di Welfare\nContrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia: Previdenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copertura del periodo di malattia indennizzata o integrata, secondo la\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la malattia è insorta durante le ferie programmate, ne sospenderà la\nfruizione nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•malattia che scomporti ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello\nstesso, nei limiti di durata delle ferie programmate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•malattia la cui prognosi sia superiore a 4 (quattro) giorni di\ncalendario, per tutta la sua durata, sempre nei limiti delle ferie\nprogrammate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•infortunio non professionale debitamente documentato, anche con la\nComunicazione sull’eventuale terzo responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effetto sospensivo si determina solo a condizione che il Lavoratore\nassolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro\nadempimento necessario per poter assicurare l'effettivo espletamento della\nvisita di controllo sullo stato di infermità, come precisto dalle norme di\nLegge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controllo dell’assenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda ha diritto di far effettuare le visite di controllo del\nLavoratore, presso il domicilio da lui dichiarato, nel rispetto dell’art. 5,\ncomma 2, della L. 300\u002F70. Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità\nper il lavoratore di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità\ndurante il periodo di prognosi, egli dovr à dame tempestiva comunicazione\ntelefonica al Contact Center INPS o mediante: PEC, fax o lettera raccomandata\nA.R. alla competente struttura territoriale INPS. Qualora la malattia fosse\ninsorta al di fuori del territorio italiano, il diverso indirizzo di\nreperibilità dovr à essere comunicato anche al Datore di lavoro per\npermettergli di disporre gli eventuali accertamenti di diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie\ncontrattualmente e legalmente preciste, attualmente dalle ore 10:00 alle 12:00\ne dalle 17:00 alle 19:00 di ciascun giorno di calendario. Quale conseguenza di\nquanto precede, il Lavoratore, anche se autorizzato ad uscire dal proprio\ndomicilio, per l’obbligo di diligenza e salvo documentati casi di forza\nmaggiore, dovr à rendersi lei presente nel corso delle predette fasce\norarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi\nlegittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure altrimenti non\nrinviabili} dovrà, salvo documentata impossibilità, informare preventivamente\nl’Azienda di tale fatto, fornendo successiva documentazione che comprovi\nl’inderogabilità della prestazione e che essa è avvenuta durante le ore di\nreperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controllo dell’assenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso d’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo, il\nLavoratore sarà passibile di sanzione disciplinare e della perdita\ndell’integrazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata,\ncomporterà anche la mancata indenizzabilità INPS delle giornate di malattia,\nnel seguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ per un massimo di 10 (dieci) giorni di calendario, dall’inizio\ndell’evento, in caso di prima assenza non giustificata a visita di\ncontrollo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in\ncaso di seconda assenza non giustificata a visita di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ per il 100% dell’indennità di malattia dalla data della terza\nassenza non giustificata a visita di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che l’assenza può essere disciplinarmente ingiustificata\nanche in caso di conferma della prognosi originaria da parte dell’INPS. Ciò,\npoiché l’ingiustificatezza non dipende dallo stato di malattia, ma dal\nmancato rispetto dell’onere di ore senza al oronrio domicilio\nnell’intervallo delle fasce orarie legalmente e contratto almeme previste o\ndella mancata preventiva comunicazione dell’eventuale legittima assenza dal\ndomicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oliando, per qualsiasi ragione, la insita di controllo del dipendente,\nnonostante i diritti datoriali, non fosse possibile o di difficilissima\neffettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del\nterritorio nazionale, f Azienda, dal terzo giorno successivo a anello della\nrichiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che\nl’accertamento sia stato effettuato, avrà diritto di non integrare\nl’indennità erogata dall’INPS. In caso di controllo effettuato\nsuccessivamente, con conferma della prognosi, da tale data riprenderà la\ndecorrenza dell’integrazione aziendale di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto aziendale si applicherà anche ai casi di esonero della\nreperibilità del Lavoratore, ex art. 25 del D. Lgs. 151\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto di non integrazione decade nei casi e per il tempo di\ndocumentato ricovero ospedaliero. In tal caso, resta inteso che eventuali\nintegrazioni non erogate, fatto salvo l’obbligo di tempestiva comunicazione\ndell’assenza e del ricovero, saranno spettanti solo dal momento del ricovero\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia insorta all’estero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia insorta all’estero, il Lavoratore avrà diritto alla\nprestazione economica solo in presenza di adeguata certificazione medica\ncontenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana\n(intestazione; dati anagrafici del lavoratore; prognosi; solo per l’INPS:\ndiagnosi di incapacità al lavoro; indirizzo di reperibilità del lavoratore;\ndata di redazione; timbro e firma del Medico), fermo restando il rispetto della\ndisciplina del presente articolo e quella di dettaglio, alla quale si rinvia,\ndifferenziata a seconda che la malattia sia insorta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in Paese estero facente parte dell’unione Europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di\nsicurezza sociale con l’Italia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali\ndi sicurezza sociale con l’Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio non Professionali - Nota pratica 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di agevolare gli Operatori sulla corretta applicazione della\ndisciplina contrattuale in materia, si riporta una Tabella esplicativa della\nmaturazione del periodo di comporto in funzione dell’anzianità del\nLavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 1) Esemplificazione del Periodo di comporto maturato su base\nannuale\u002Fmensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"571\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"117\">\n    \u003Ccol width=\"196\">\n    \u003Ccol width=\"209\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"26\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Anzianità di servizio espressa in\n        anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mesi all'interno dell'anno di anzianità\n        considerato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Periodo di comporto espresso in giorni di\n        calendario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"12\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Fino a\n        \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">2\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">-\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">120\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"12\" width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">3 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">122\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">124\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">126\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">128\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">130\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">132\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">134\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">136\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 9\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">138\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">140\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">142\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">144\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"12\" width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">4 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">146\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">148\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">150\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">152\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">154\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">156\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">158\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">160\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Mese\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">9\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">162\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">164\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">166\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"196\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Mese 12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">168\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"553\" height=\"7\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">E\n        così via, fino olio maturazione di max. 365 giorni di periodo di\n        comporto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio non Professionali - Nota pratica 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di agevolare gli Operatori sulla corretta applicazione della\ndisciplina contrattuale in materia, si riporta una Tabella esplicativa della\nmaturazione del complessivo periodo di comporto in funzione dell’anzianità\ndel Lavoratore e della corrispondente aspettativa non retribuita, di cui al\nsuccessivo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. 2) Esemplificazione del Periodo di comporto complessivo e\ndell’Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"554\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"117\">\n    \u003Ccol width=\"153\">\n    \u003Ccol width=\"233\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Anzianità di servizio espressa in\n        anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Periodo di comporto espresso in giorni di\n        calendario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Periodo di aspettativa non retribuita\n        espressa in giorni di calendario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Fino a 2 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">120\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30 (periodo min.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">3 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">144\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30 (periodo min.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">4 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">168\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">5 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">192\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">216\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">7 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">240\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">264\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">9 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">288\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">IO anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">312\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">100\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">11 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">336\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">110\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">12 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">360\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">120\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">13 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">365 (raggiunto periodo max.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">130\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">365 (raggiunto periodo max.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">140\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">365 (raggiunto periodo max.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">150\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">16 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">365 (raggiunto periodo max.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">160\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"10\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">17 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">365 (raggiunto periodo max.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">170\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"117\" height=\"11\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">18 anni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">365 (raggiunto periodo max.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">180 (raggiunto periodo max.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"554\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"233\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\n\u003Ch2>TITOLO XLII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 198 - Malattia o Infortunio Professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente\ndisciplina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio Professionale : Condizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria Azienda di qualsiasi\ninfortunio occorso sul lavoro, anche se di lieve entità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il Lavoratore trascura d’ottemperare all’obbligo suddetto e\nl’Azienda non può di conseguenza inoltrare tempestivamente la denuncia\nall’INAIL o all’autorità giudiziaria, la stessa sarà esonerata da ogni\nresponsabilità derivante dal ritardo e il Lavoratore, salvo provate ragioni\nd’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni\ncontrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata\nconsegna della comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque,\nsalvo i casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4 (quattro) ore dal\nprevisto inizio del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio Professionale : Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto lino a quando dura l’inabilità temporanea che\nimpedisca al Lavoratore medesimo di attendere al lavoro e, comunque, non oltre\nla data indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del\nlavoro o nel certificato d’invalidità o inabilità permanente al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia professionale e Infortunio in itinere: il Lavoratore dipendente non\nin prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo analogo a\nquello previsto per la malattia non professionale. Anche per le norme di\nriferimento sul comporto, si rinvia a quelle previste per la malattia\nextraprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio Professionale : Indennità INAIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 60%\n(sessanta per cento) della R.M.G.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal 91° giorno: 75% (settantacinque per cento) della R.M.G.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio Professionale : Integrazione datoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fenne restando le nonne di Legge per quanto concerne il trattamento di\nmalattia od infortunio professionali, FAzienda corrisponderà al Lavoratore\ndipendente, alle normali scadenze di paga, una retribuzione o un’integrazione\ndell’indennità INAIL, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno dell’infortunio: sarà retribuito come se esso fosse stato\nregolarmente lavorato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno: sarà retribuito con il 60%\n(sessanta percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata\nper i giorni coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che il\nlavoratore avebbe dovuto effettuare, con esclusione delle voci correlate alla\npresenza e ai modi di esecuzione particolare della prestazione (es. Indennità\ndi Mansioni)',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 4° (quarto) al 90° (novantesimo) giorno: ci sarà un’integrazione\npari al 25% (venticinque percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che\nsarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla\npresenza e ai modi di esecuzione particolare della prestazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 91° ( novantuno simo) giorno: vi sarà un’integrazione pari al 10%\n(dieci percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al\nLavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza e ai modi\ndi esecuzione particolare della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Indennià INAIL richiamate nel presente articolo potranno, secondo la\nprassi aziendale in uso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere anticipate.:dal Datore di lavoro ricorrendone i requisiti\nspecifici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•o, in alternativa, essere liquidate direttamente dall’INAIL al\nLavoratore. Qualora, per qualsiasi motivo, il Dipendente venisse in possesso di\neventuali indennità INAIL già anticipate dal Datore, il Lavoratore dovrà\nrestituirle immediatamente all’Azienda, al fine d’evitare il reato di\nappropriazione indebita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso quanto sopra, l’integrazione aziendale non è dovuta se l’INAIL\nnon corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel\ncaso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia\ntrasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato\nsarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le\nregole previste per la malattia o per l’infortunio non professionale. In tal\ncaso, l’evento concorrerà al comporto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio Professionale : Previdenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copertura figurativa del 100%, fino alla guarigione, secondo la normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o Infortunio Professionale : Controllo dell’assenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda ha diritto di effettuare le visite di controllo del Lavoratore\nassente per infortunio o malattia professionale, nel rispetto dell’art. 5,\ncomma 2, della L. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La visita di controllo dovrà effettuarsi presso il domicilio del\nLavoratore, all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente\npreviste per le infermità extraprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oliale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo\ndocumentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio\ndomicilio durante le fasce orarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi\nlegittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure non rinviabili) dovrà\ninformare preventivamente di tale fatto l’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il\nLavoratore è soggetto sia alla sanzione disciplinare (,secondo le previsioni\ndella malattia non professionale), sia alla perdita dell’integrazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professionale : Pignor abilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 110, D.P.R. n. 1124\u002F1965, il credito delle indennità\nINAIL non può essere ceduto per alcun titolo, né può essere pignorato o\nsequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli\naventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in\nseguito a controversia dipendente dall'esecuzione del detto D.P.R.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XLIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ASPETTATIVE NON RETRIBUITE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 199 - Aspettative non retribuite:\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore assente per malattia od infortunio, professionali o non\nprofessionali, che sia stato periodicamente e correttamente giustificato e\ndocumentato, potrà richiedere per iscritto, prima del compiersi del periodo di\ncomporto, un periodo di aspettativa non retribuita, che decorrerà dal\ncompiersi del periodo di comporto stesso, della durata di 10 giorni solari per\nogni anno integralmente lavorato, con un minimo di 30 giorni ed un massimo di\n180 giorni solari (per le esemplificazioni della durata dell’aspettativa in\nfunzione dell’anzianità di servizio, si rinvia alla Nota Pratica 2 - Tabella\n2) del precedente articolo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tale aspettativa, non decorrerà la retribuzione, né si avrà\ndecorrenza dell’anzianità per alcun istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’aspettativa non retribuita di cui al presente articolo, sarà\nnecessario il rispetto delle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che siano esibiti dal Lavoratore, a richiesta, regolari certificati\nmedici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che non si tratti di malattie o infortuni per i quali vi sia la\npermanente impossibilità alla ripresa del lavoro (eventualmente accertabile\ndal Medico Competente o dalle strutture pub\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Lavoratore non presti a terzi lavoro subordinato o autonomo,\nancorché non retribuito o non formalmente retribuito, ivi compreso per\nAffectionis vel\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>benevolentiae causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna\ncomunicazione scritta entro i 7 (sette) giorni dal termine comunicato del\nperiodo d’aspettativa, Egli, previo esaurimento della procedura di\ncontestazione disciplinare, sarà passibile di licenziamento per\n“giustificato motivo soggettivò’'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, in sede aziendale, le Parti potranno concordare, per\niscritto, una diversa previsione in materia di aspettativa non retribuita, come\nprevedere, per la particolarità del caso, condizioni individuali di miglior\nfavore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma di Legge, il Lavoratore, per gravi motivi familiari, o personali,\navendone i requisiti legali, potrà chiedere il riscatto volontario\ndell’eventuale aspettativa non retribuita da lui goduta nel corso del\nrapporto di lavoro e con il limite massimo complessivo di mesi 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XLIV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SOSTEGNO AL REDDITO CASO MORTE DEL LAVORATORE PER\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MALATTIA O INFORTUNIO O PER INVALIDITÀ’ PERMANENTE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ASSOLUTA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 200\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Premesso che il Lavoratore è assicurato INAIL per i casi di morte o\ninvalidità permanente conseguenti ad infortunio professionale o in itinere, le\nParti hanno ritenuto di concordare, per il tramite dell’En.Bi.C., un\ncontributo per i casi di morte per malattia o per infortunio professionale od\nextraprofessionale ed per infortunio che causi una invalidità permanente\nassoluta che dovessero occorrere ai Lavoratori cui si applica il presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione e l’importo dei contributi di sostegno al reddito di cui\nsopra sono disciplinati dalle Convenzioni tra l’Ente erogatore e l’Ente\nBilaterale Confederale ed è subordinata alla regolarità contributiva\ndell’azienda per tutti i lavoratori in forza al momento dell’evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni, requisiti di accesso e modi di presentazione delle\nrichieste, si rinvia al sito: www.enbic.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\n\u003Ch2>TITOLO XLV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 201\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al\nLavoratore una gradile a o tredicesima mensilità di importo pari ad una\nRetribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per\nl’indice di prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso\ndi cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima\nmensilità 192 sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore\nnormale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che\nsupera i 14 (quattordici) giorni sarà considerata mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno\na tempo parziale e\u002Fo viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata\ndalla somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente, nei contratti a tempo determinato, la gratifica natalizia sarà\nmensilmente anticipata, in aggiunta alle spettanze del mese, riconoscendo a\ntale titolo l’importo di una Retribuzione Mensile Normale diviso 12 (dodici).\nNei contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è possibile solo se\nprevista dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello o nella Lettera\nd’assunzione del Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di anticipo mensile delle quote di tredicesima, a dicembre o alla\ncessazione, si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’importo\neffettivamente dovuto al Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 202\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Livelli C2, DI e D2: contabilizzazione mensile della tredicesima\nmensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto presente che i contributi previdenziali si calcolano con il criterio\n“di competenza”, per i livelli C2, DI e D2, le Parti concordano la\npossibilità di contabilizzare mensilmente il rateo della tredicesima\nmensilità (da imputare così nell’imponibile previdenziale mensile),\nnormalmente senza l’effettiva erogazione al Lavoratore, salvo che nei casi di\ncontratto a Tempo determinato o di diverso Accordo di Secondo Livello, così\ncome previsto all’articolo che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esclusi i casi di erogazione frazionata della tredicesima mensilità, alla\nnaturale scadenza (dicembre di ogni anno o, in caso di cessazione,\nnell’ultimo cedolino paga), l’Azienda accrediterà al Lavoratore la\ntredicesima mensilità maturata ed effettuerà il conguaglio tra i contributi\ngià mensilmente versati (per la contabilizzazione del rateo mensile di\ntredicesima) e quelli effettivamente dovuti, cioè calcolati sull’effettivo\nvalore lordo della tredicesima mensilità accreditata al Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota applicativa: per maggior chiarezza e tranquillità, le Parti\nconsigliano di prevedere la contabilizzazione mensile della tredicesima\nmensilità direttamente nella lettera di assunzione del Lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\n\u003Ch2>TITOLO XLVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 203 - Trattamento di Fine Rapporto (T F R.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il\nTrattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’alt. 2120 c.c.,\ncomma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non\nsuperiore alla somma degli importi lordi della Retribuzione Mensile Normale e\nTredicesima mensilità dovuti per l’anno solare stesso diviso 13,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del\nTrattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro\nstraordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i\ncompensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte\na titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della\nprestazione, quali: indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro\nnotturno e simili e le retribuzioni\u002Fpremi erogati per effetto della\nContrattazione di Secondo livello, salvo che dall’Accordo non siano stati\nesplicitamente considerati utili al fine del computo del T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate per\npermessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le\nindennità sostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 204 - T.F.R.: corresponsione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già\nanticipato al Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui\nscelto, deve essere corrisposto unitamente alla retribuzione del mese di\ncessazione o alla scadenza della retribuzione del mese successivo a quello di\ncessazione, per assicurare la corretta elaborazione del tasso di rivalutazione,\ndi cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza\nmensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo\npagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse\nmensile dello 0,45% (zerovirgolaquarantacinque percento) su tutti i saldi\nmensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di Fine\nRapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria\nper crediti da lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede\ngiudiziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti\ns’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e\nrivalutazione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 205 - T.F.R.: anticipazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il Lavoratore con almeno 8 (otto) anni di\nservizio presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T.F.R. e in\ncostanza di rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione\nnon superiore al 70% (settanta percento) del Trattamento lordo maturato al\nmomento della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle\ncompetenti strutture pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•preliminare di acquisto e\u002Fo della prima casa d’abitazione per sé o per\ni figli, documentato con atto notarile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del Lavoratore,\ndocumentata da copia delle fatture per un importo pari ad almeno 1,25 (uno\nvirgola venticinque) volte l’anticipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà\nessere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per l’acquisto della prima\ncasa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il\nLavoratore produca il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di\nquest’ultimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’atto costitutivo della Società cooperativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la dichiarazione del Legale rappresentante della Società cooperativa,\nautenticata dal Notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi,\nda parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la dichiarazione che attesti l’impegno del Dipendente a far pervenire\nall’Azienda il verbale d’assegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’impegno del Dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche\nmediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della\nquota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoga dichiarazione a quella del punto 4) che precede, dovrà essere resa\nper il caso di mancato buon fine del preliminare di acquisto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 2120 c.c., e con\npriorità riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b),\nanticipazioni potranno essere concesse anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità\nriconosciute dalle strutture sanitarie pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta,\nin caso d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal\nlavoro senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo\nobbligatorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di finizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento\npreadottivo intemazionali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo\n2001 n. 151, per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello\nStato richiesto per l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da\nidonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine\nRapporto potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere\ndurante i periodi di finizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della\nL. 30 dicembre 1971, n. 1204, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al\nmese che precede la data d’inizio del congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le condizioni che precedono, le richieste saranno soddisfatte\nannualmente entro i limiti del 10% (dieci percento) dei potenziali aventi\ndiritto e, comunque, entro il limite del 4% (quattro percento) del numero\ntotale dei Dipendenti, con il minimo di 1 (uno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà\naccordata secondo il criterio della data di presentazione. In caso di parità,\nla precedenza spetterà alle necessità di sostegno delle spese sanitarie. Nel\ncorso del rapporto di lavoro, l’anticipazione potrà essere concessa una sola\nvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel mese della sua erogazione l’anticipazione sarà detratta, a tutti gli\neffetti, dal Trattamento di fine rapporto maturato dal Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XLVII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 206\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- In caso di cessione o trasformazione della Società, si farà riferimento\nall’art. 2112 c.c., fermo restando l’obbligo di preventiva informazione\nalle RSA\u002FRST e ai Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XLVIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ENTE BILATERALE CONFEDERALE (ENBIC) e ENBIC\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SICUREZZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 207 - Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.) e En.bi.C. Sicurezza -\ncoordinamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (“En.Bi.C.” o “ENBIC”) è\nstato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente\nContratto Collettivo di Lavoro e opera ai sensi deU’art. 2 del D.Lgs.\n276\u002F2003. Pertanto, lo Statuto dell’Ente regolamenta il sistema di\nprestazioni e servizi derivanti dal 196 presente CCNL, in conformità alle\nprevisioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive nonne di\nLegge o intese tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno invece riservato le competenze relative agli aspetti tecnici\ndella Sicurezza e della Salute nell'ambito dei luoghi di lavoro all'Organismo\nParitetico Nazionale Confederale, OPNC - ENBIC Sicurezza - costituito ai sensi\ne per gli effetti dell'accordo Interconfederale del 21 marzo 2017, e al sistema\ndegli Organismi Paritetici Regionali (OPRCJ e Territoriali (OPTC) che, quindi,\nperseguirà le finalità formative di cui aU’art. 37 del D.Lgs. 81\u002F2008 e\ns.m.i. e norme collegate, come specificato negli articoli che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formative per ai contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò\nanche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela\ndel lavoratore, si tiene conto della sua formazione professionalizzante, del\nlivello di conoscenza della lingua italiana, anche dopo percorsi formativi\nsulla lingua italiana stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione\nprofessionale dei dipendenti (Commissione Formazione e riqualificazione dei\nlavoratori}',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sociali\u002Fsanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti aU’Ente, con\nparticolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al\nS.S.N. (Commissioneprestazioni straordinarie sanitarie e di sostegno al reddito\ne welfare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di sussidi in caso di decesso del Lavoratore o per infortunio\nprofessionale o extraprofessionale, come previsto dal Regolamento e dalle\nConvenzioni (vedasi: www.enbic.it);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•d’integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei\ntrattamenti di Welfare Contrattuale (Commissione prestazioni straordinarie\nsanitarie e di sostegno al reddito e welfare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione di parità\ndi genere, sulla parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e per\nevitare le discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche,\nsindacali o religiose (Commissione Pari Opportunità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276\u002F2003 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni (Commissioneper la Certificazione e la\nConciliazione)',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di costituzione della banca dati delle RSA\u002FRST per l’esercizio dei\ndiritti di informazione e di rappresentanza (Commissione RST);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•d’interpretazione Contrattuale Autentica del testo del C.C.N.L. e di\nrisoluzione di eventuali controversie in merito allo stesso, attraverso le\nCommissioni all’uopo istituite (Commissione Contrattuale e\nd’interpretazione autentica della disciplina contrattuale)',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio, ai fini\nstatistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione,\nmercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione\nprofessionale, nonché di verifica dell’andamento della Contrattazione di\nSecondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di\nGaranzia, Interpretazione e Conciliazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi,\nconformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e\u002Fo Provinciali, seguendo\nle indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in\nambito territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a\nlivello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in\nmateria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di emanazione di apposito Regolamento per disciplinare tutte le attività\nche le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto\ndallo statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•d’attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di\nLegge e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 208 - ENBIC: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione del presente CCNL è obbligatorio l’iscrizione\ne versamento dei contributi all’En.Bi.C. a favore dei Dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse deroghe aziendali, né applicazioni di altri Enti\nBilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione e dell’ampliamento di\ntutele specifiche a favore dei Lavoratori tramite l’En.Bi.C. e delle\nprestazioni di Welfare, concordano che esse siano parte obbligatoria delle\ncontroprestazioni previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo\napplicano, è obbligatoria la relativa iscrizione e contribuzione, tanto per le\nAziende, quanto per i Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di prima applicazione, per passaggio da altro CCNL o per nuova\nattività, l’iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori all’En.Bi.C. dovrà\navvenire entro il 1° (primo) mese di applicazione del presente CCNL, previo\nversamento da parte dell’Azienda di un contributo “Una tantum” di €\n60,00 (Euro sessanta\u002F00) per l’apertura della sua posizione anagrafica.\nL’Azienda sarà poi tenuta a iscrivere tutti i lavoratori in forza e i nuovi\nassunti entro il compiersi del mese d’inizio del loro rapporto di lavoro o di\nprima applicazione del presente CCNL. L’iscrizione all’En.Bi.C comporta\nl’automatica iscrizione all’Organismo Paritetico En.Bi.C Sicurezza e dovrà\navvenire a cura dell’Azienda o per il tramite del suo Consulente del lavoro,\nutilizzando la modulistica predisposta dall’En.Bi.C. e ricavabile dal sito:\nwww.enbic.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 209 - ENBIC: adempimenti obbligatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I contributi a favore dell’En.Bi.C., previsti nelle successive Tabelle,\ndovranno essere versati mensilmente, tramite Mod. \"12 1\" e con codice causale\n“ENBC’\\ nel rispetto degli eventuali adempimenti previsti dall’En.Bi.C.\n(visitare il sito: www.enbic.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I versamenti all’ENBIC dovranno avvenire negli importi differenziati per\ntipologia contrattuale, come riportato nelle successive Tabelle 1), 2), 3), 4),\n5) e 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1): Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei\nLavoratori (Dirigenti e Quadri esclusi), assunti con contratto a tempo\ndeterminato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e\u002Fo a\ntempo parziale, purché pari o superiore a 16 h settimanali 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Descrizione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo mensile\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo annuo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A. “Gestione Ordinaria”: \n\n        \u003Cp>Il contributo garantisce il funzionamento dell’Enbic e\n        dell’Enbic sicurezza; la pratica realizzazione e il funzionamento di\n        tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali\n        sull’interpretazione autentica, sulla formazione e sulle\n        Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle\n        strutture Bilaterali .Nazionali - e garantisce i servizi previsti in\n        modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per\n        il funzionamento delle R.S. T. (art. 15) e dei R.S.D. (Responsabili\n        Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate\n        dall’Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico del Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 7,50€ 1,50 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 90,00€ 18,00 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B. “Gestione Speciale”: \n\n        \u003Cp>Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S..N. (con diritto del\n        lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario)\n        e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai\n        loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio professionale\n        od extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento adottato\n        dall’Assemblea dell’En.Bi. C.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico del Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 14,00 \n\n        \u003Cp>€ 1,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 168,00€ 12,00 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Totale contributi mensili\u002Fannuali dovuti all’En.Bi.C.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>€ 24,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 288,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti,\nal lavoratore spetterà solo l’Elemento Contrattuale Perequativo e\nSostitutivo, proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale\neffettuato (c.d. Indice di Prestazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono\nricavabili dal sito dell’En.Bi. C, al quale si rinvia anche per ulteriori\ninformazioni (www.enhic.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 2) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Dirigenti, assunti a tempo\nindeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore a 16 h\nsettimanali 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Descrizione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo mensile\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo annuo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A. “Gestione Ordinaria”: \n\n        \u003Cp>Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente e dell’Enbic\n        sicurezza; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli\n        strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’interpretazione\n        autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura\n        l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali .Nazionali 1\n        e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi\n        Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.\n        T. (art. 15) e dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Datoriali), secondo\n        le modalità deliberate dall’Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Dirigente:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico del Dirigente:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 7,50€ 1,50 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€90,00€ 18,00 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B. “Gestione Speciale”: \n\n        \u003Cp>Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S..N. (con diritto del\n        lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e prestazioni in ambito\n        sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai\n        dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio\n        professionale o extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento\n        adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Dirigente:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico del Dirigente:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 77,50€ 5,00 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 930,00€ 60,00 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Totale contributi mensili\u002Fannuali dovuti all’En.Bi.C. per i\n      Dirigent\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€91,50 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.098,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti,\nal lavoratore spetterà solo IIElemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo,\nproporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d.\nIndice di Prestazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono\nricavabili dal sito dell’En.Bi. C, al quale si rinvia anche per ulteriori\ninformazioni (www.enbic.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 3) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Quadri, assunti a tempo\nindeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore a 16 h\nsettimanali 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Descrizione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo mensile\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo annuo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C. “Gestione Ordinaria”: \n\n        \u003Cp>Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente e dell’Enbic\n        sicurezza; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli\n        strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’interpretazione\n        autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura\n        deficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali .Nazionali e\n        garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi\n        Regolamenti. E comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.\n        T. (art. 15) e dei R.S.D. (Responsabili Sindacati Datoriali), secondo\n        le modalità deliberate dall’Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico del Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 7,50€ 1,50 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 90,00€ 18,00 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A. cui per “Gestione Speciale”: \n\n        \u003Cp>Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S..N. fon diritto del\n        lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e prestazioni in ambito\n        sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai\n        dipendenti 0 ai loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio\n        professionale od extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento\n        adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•Carico per il Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€40,67€ 1,00 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 488,04€ 12,00 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Totale contributimensili\u002Fannualidovuti \n\n        \u003Cp>all’En.Bi.C. per i Quadri:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€50,67 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 608,04\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti,\nal lavoratore spetterà solo l’Elemento Contrattuale Perequativo e\nSostitutivo, proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale\neffettuato (c.d. Indice di Prestazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 4): Contributi dovuti alla sola “Gestione Ordinaria”\ndell’En.Bi.C. per i lavoratori con Contratto a Tempo Determinato, pari o\ninferiori a 12 mesi (comprensivi delle eventuali proroghe) 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Descrizione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo mensile\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo annuale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A. “Gestione Ordinaria”: \n\n        \u003Cp>Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente e dell’Enbic\n        sicurezza: la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli\n        strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’interpretazione\n        autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura\n        deficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali .Nazionali 11 e\n        garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi\n        Regolamenti. E comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.\n        T. (art. 15) e dei R.S.D. (Responsabili Sindacati Datoriali), secondo\n        le modalità deliberate dall’Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico del Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 4,50 \n\n        \u003Cp>€ 1,50\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 54,00€ 18,00 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Totale contributi mensili\u002Fannuali dovuti all’En.Bi.C. \n\n        \u003Cp>€6,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 72,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€6,00 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 72,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) In quanto assunto con contratto pari od inferiore a 12 mesi, al\nlavoratore spetterà solo l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo,\nproporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d.\nIndice di Prestazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono\nricavabili dal sito dell’En.Bi. C, al quale si rinvia anche per ulteriori\ninformazioni (www.enbic.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 5) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei\nLavoratori con Contratto a Tempo Indeterminato o in Apprendistato a Tempo\nParziale inferiore a 16 ore settimanali ( 9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Descrizione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo mensile\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Contributo annuo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A. “Gestione Ordinaria”: \n\n        \u003Cp>Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente e dell’Enbic\n        sicurezza ; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli\n        strumenti contrattuati paritetici territoriali sull’interpretazione\n        autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura\n        l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali .Nazionali e\n        garantisce i servizi previsti, in modo conforme ai rispettivi\n        Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle\n        R.S.T. (art. 15) e dei R.S.D. (Responsabili Sindacati Datoriali),\n        secondo finmodalità deliberate dall’Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>•di cui a carico del Lavoratore:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 7,50 \n\n        \u003Cp>€ 1,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 90,00€ 18,00 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Totale contributi mensili\u002Fannuali dovuti all’En.Bi.C. \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€9,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 108,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable>\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti,\nal lavoratore spetterà solo (’Elemento Contrattuale Perequativo e\nSostitutivo, proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale\neffettuato (c.d. Indice di Prestazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 6): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C per i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori Intermittenti (10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"556\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"446\">\n    \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"446\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Descrizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Contributo orario **\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"446\" height=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A. “Gestione\n        Ordinaria”:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Il contributo\n        garantisce il funzionamento dell’Ente e dell’Enbic sicurezza; la\n        pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti\n        contrattuali paritetici territoriali sull’interpretazione autentica,\n        sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura\n        l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali.Nazionali e\n        garantisce i servizi pratisti, in modo conforme ai rispettivi\n        Regolamenti. È comprensivo delle quote annuali di € 36,0(1 per il\n        funzionamento delle RST (art. 15).\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"446\" height=\"27\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Totale contributo orario dovuti\n        all’En.Bi.C., a totale carico del Datore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">0,0347\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per\nCaso morte \u002Finfortuni erogate dalla “Gestione Speciale” dell’En.Bi. C, al\nfine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale\npredefinito e che nel Lavoro Intermittente, sia a tempo determinato che\nindeterminato, sia a tempo pieno che parziale, manca la garanzia di una\n“soglia minima” della prestazione lavorativa, le Parti hanno concordato\nche, in tali casi, vi sia l’esonero dal versamento del contributo destinato\nalla “Gestione Speciale” dell’En.Bi. C. e, conseguentemente, dal diritto\ndel lavoratore di richiedere le relative prestazioni. A ristoro però di tale\nperdita, le Parti hanno previsto il riconoscimento al lavoratore di\nun’indennità 'per mancate prestazioni”, pari ad € 0,2023per ogni ora\nordinaria lavorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi previsti alla Gestione Speciale sono destinati esclusivamente\nall’erogazione di mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. (ora attraverso\nla Mutua MBA: www.mbamutua.org') e di sussidi economici per sostegno al reddito\nin caso di morte e invalidità permanente assoluta professionale o\nextraprofessionale, escludendo tassativamente ogni altra destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i requisiti, le condizioni e la decorrenza delle prestazioni sanitarie\nintegrative al S.S.N. e per Caso morte\u002Finfortuni, si rinvia al sito dell’Ente\nBilaterale (www.enbic.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni dell’En.Bi.C. e di Welfare Contrattuale costituiscono parte\nintegrante delle obbligazioni previste dal presente CCNL e di essi si è tenuto\nconto nella determinazione complessiva dei trattamenti dovuti al lavoratore,\ncosì come nella determinazione dei costi Contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti, in conformità alle previsioni legali in materia,\nricordano che, allo scopo di assicurare trattamenti integrativi a sostegno del\nreddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le\ncause previste dalle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disposizioni in materia di Cassa Integrazione, i Datori di lavoro che\noccupano mediamente più di 5 (cinque) dipendenti dovranno versare il\ncontributo annualmente previsto al FIS (Fondo di Integrazione Salariale)\nistituito presso l’INPS, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 94343 del 3\nfebbraio 2016, che precisa le prestazioni del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 210 - Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo della “Gestione\nSpeciale”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Solo ai Lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12\n(dodici) mesi, o con orario di lavoro inferiore alle 16 (sedici) ore\nsettimanali, o 64 (sessantaquattro) ore mensili o 532 (cinquecentotrentadue)\nore annuali, ai quali non competono le prestazioni della “Gestione\nSpeciale'’' dell’En.Bi.C., sarà corrisposto un Elemento Contrattuale\nPerequativo Sostitutivo pari a lordi € 0,2023 per ogni ora ordinaria\nlavorata. Tale Elemento non sarà utile nella determinazione della R.M.N., dei\nratei di retribuzioni differite (tredicesima, ferie, permessi), né del TER.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo spetterà anche in caso di\nproroga del contratto a tempo determinato, quando essa fosse inferiore a 12\n(dodici) mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in presenza di Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo,\ncosì come previsto dal presente articolo, non saranno dovute al Lavoratore le\nprestazioni di cui alla “Gestione Speciale'’' dell’articolo che\nprecede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del contratto a tempo determinano in contratto a\ntempo indeterminato, il Lavoratore non avrà più diritto all’Elemento\nContrattuale Perequativo Sostitutivo, ma alle prestazioni previste dalla\n“Gestione Speciale’\", con conseguente obbligo del Datore e del Lavoratore\nstesso di versare all’En.Bi.C. la relativa contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 211 - ENBIC: responsabilità per mancata contribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei\ncontributi dovuti all’En.Bi.C., nei limiti di prescrizione quinquennale, è\nresponsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, con\nil loro diritto al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni\nsanitarie, nonché dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge.\nSempre entro i limiti di prescrizione, permarrà l’obbligo di versare\nall’Ente i contributi arretrati che erano dovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che, qualora l’Azienda non abbia regolarmente ottemperato\nall’iscrizione e integralmente versato i contributi dovuti, nessuna\nprestazione sarà erogata dall’En.Bi.C. al Lavoratore, mentre le prestazioni\ncontrattualmente 204\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>previste dovranno essere erogate direttamente dal Datore di lavoro, con\ncosti a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in caso di morte o di invalidità del Dipendente, di diritto\niscrivibile alla “Gestione Speciale”, il Datore di lavoro inadempiente\ndovrà riconoscere al Lavoratore, ai suoi Superstiti o al Lavoratore\npermanentemente invalido, l’intero importo o le stesse prestazioni che\navrebbe erogato la Gestione Speciale (Sanitarie Integrative al S.S.N. e per\nCaso Morti \u002FInfortuni. se vi fosse stato il puntuale versamento aziendale dei\ncontributi dovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti coloro che applicano il presente CCNL, i versamenti obbligatori e\ni contributi dovuti, nonché le relative prestazioni, concorrono nella\ndeterminazione del trattamento economico complessivo dei Lavoratori e nella\ndeterminazione dei costi contrattualmente concordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 212 - Commissione Contrattuale e di Interpretazione autentica della\ndisciplina contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E costituita, nell’ambito deU’En.Bi.C» la Commissione Contrattuale e di\nInterpretazione autentica della disciplina contrattuale, in conformità al suo\nRegolamento approvato dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare e risolvere le controversie inerenti all’applicazione del\npresente CCNL e alla Contrattazione integrativa di Secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio\nVariabile o Premio di Produzione Presenza”, in caso di controversia fra le\nParti nella contrattazione di Secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti\nprevisti dal presente CCNL e sue modificazioni e integrazioni, anche riguardo\nall’attuazione della parte retributiva e contributiva. Tale controllo è\neffettuato anche su richiesta di un solo Lavoratore e, in tal caso, l’Azienda\nè tenuta a fornire alla Commissione tutte le notizie necessarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•emettere Interpretazioni sul testo contrattuale, in caso di dubbi o\nincertezze manifestate da una delle Parti stipulanti il CCNL o da un soggetto\ninteressato {Azienda, Lavoratore, Consulente ecc.f,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definire i profili e le esemplificazioni del personale, per i casi non\nprevisti dalla Classificazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a domanda di una delle Parti interessate, emettere la Conformità alle\nprevisioni contrattuali o agli schemi predisposti dall’En.Bi.C. del Piano\nFormativo Individuale per gli Apprendisti, nonché degli Allineamenti\ncontrattuali in caso di provenienza da altro CCNL o della correttezza\ndell’inquadramento, quando il CCNL applicato abbia un diverso assetto della\nclassificazione del personale rispetto a quello di provenienza e la Conformità\ncontrattuale dei Contratti di Secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•validare i Contratti di Secondo livello sottoscritti dalla RST;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare e risolvere ogni altro eventuale problema che dovesse\npresentarsi in ordine alle esigenze congiuntamente rappresentate dalle Parti\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adeguare il testo contrattuale alle nuove disposizioni legislative\nintervenute nel corso della sua validità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Interpretazioni emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia\ne Interpretazione (.Autentiche, Integrative, Parzialmente Modificative,\nRiassuntive, Aggiornative eccfi avranno piena efficacia applicativa dal primo\ngiorno del mese successivo a quello di avvenuta pubblicazione nel sito\ndell’Ente Bilaterale (;www.enbic. fi. In sede di ristampa del CCNL, come\nprevisto in Premessa, il testo contrattuale sarà integrato dalle\nInterpretazioni della Commissione nel frattempo pubblicate, ponendo al termine\ndell’articolo di riferimento, in carattere corsivo, l’estratto\ndell’interpretazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 213 - Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di\norganizzazione e di gestione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi degli articoli 76, comma 1, lettera a) e 84 del D. Lgs. 276\u002F2003,\nnonché dell’art. 30 del D.Lgs. 81\u002F2008, dello Statuto dell’Ente Bilaterale\ne dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale - OPNC Enbic Sicurezza -\nsono costituite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Commissione Nazionale di Certificazione degli Appalti (in seno alla\nCommissione per la Certificazione e la Conciliazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Commissione di Asseverazione del Modello di organizzazione e di\ngestione, quale Organo Tecnico Paritetico di OPNC Enbic Sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali Commissioni saranno composte ai sensi degli Statuti dell’En.Bi.C. e\ndell’OPNC sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sintesi sulla Certificazione degli Appalti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà alla\nCertificazione dell’Appalto, sia in sede di stipulazione che d’attuazione,\nanche ai fini della distinzione tra somministrazione e appalto, individuando le\nconcrete condizioni d’esclusione d’interposizione illecita e di\nconfigurazione di appalto genuino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sintesi sulla Asseverazione del Modello di organizzazione e di\ngestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà\nall’Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione, idoneo ad avere\nefficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 214 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconoscendo l'importanza della valorizzazione delle risorse\numane, intendono promuovere programmi di formazione, anche attraverso apposita\nCommissione Formazione e riqualificazione dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto sopra le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche\ncompetenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, dagli\nAccordi Interconfederali e Federali e dal presente Contratto, che la formazione\navvenga prevalentemente mediante affiancamento ed esperienze dirette,\nriservando alla formazione in aided' o “a distanza” solo quella relativa\nagli aspetti generali del rapporto di lavoro quali, diritti e doveri dei\nLavoratori; disciplina del rapporto di lavoro subordinato; diritti sindacali;\ntutele contrattuali, legali, previdenziali, assicurative e assistenziali\nspettanti ai Lavoratori dai rispettivi Enti preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dovrà essere orientata anche al perseguimento dei seguenti\nobiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>'F consentire ai Lavoratori di acquisire le professionalità specifiche in\ngrado di meglio rispondere alle mutate esigenze della domanda di lavoro, anche\nderivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative, e di favorire lo\nsviluppo verticale delle carriere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>'F cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con\nparticolare riferimento al personale svantaggiato, nell'intento di facilitare\nl'incontro tra domanda e offerta e di consentire una maggiore flessibilità\nnell'impiego dei Lavoratori, anche promuovendo stage, praticantati e altri\npercorsi formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>'F facilitare il reinserimento dei Lavoratori dopo lunghi periodi di\ndisoccupazione o inoccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione si potrà rivolgere anche ai Professionisti (Consulenti del\nlavoro. Commercialisti, Legali eco) interessati al mondo del lavoro in generale\ned alfapprofondimento in particolare della Contrattazione in essere tra le\nParti sottoscrittrici il presente CCNL e alle iniziative in favore delle\naziende e dei lavoratori del sistema “Enbic” e “Enbic Sicurezza’'\n(anche con Commissione Sicurezza), il tutto per promuovere l’instaurazione e\nlo svolgimento di corretti ed etici rapporti di lavoro, sostenibili per\nl’impresa, i lavoratori e l’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 215 - Composizione delle Controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di controversie tra l’Azienda e il Lavoratore dipendente in merito\nall’applicazione del Contratto di lavoro individuale, potrà essere attivato\nil ricorso presso la competente Commissione Bilaterale Nazionale Certificazione\ne Conciliazione costituita dall’Ente Bilaterale Territoriale, ferme restando\nle previsioni legislative che regolano la materia. In caso di controversia\nrelativa ad una clausola applicativa del presente CCNL, tali parti potranno\ninoltre richiedere l’apposita Interpretazione alla Commissione\nContrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali controversie collettive che dovessero insorgere\nsull’applicazione del presente CCNL saranno disciplinate tra le Parti, con un\nprimo tentativo in sede territoriale e, in seconda istanza, a livello\nnazionale, avvalendosi di Commissioni istituite ad hoc presso l’Ente\nBilaterale En.Bi.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E comunque fatta salva la facoltà delle Parti in causa di ricorrere alla\nConciliazione in sede sindacale, ove non diversamente previsto dalla normativa\nvigente, così come disciplinate al Titolo LXVI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XLIX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\n\u003Ch3>Art. 216 - Previdenza Complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza\npubblica, condividono l’importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal\nLavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo\nComplementare di Previdenza Complementare da costituire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023,\nil Datore accrediterà al Fondo scelto, il T.F.R. maturato alle scadenze\npreviste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.C.M.\nspettante al Lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite\nmediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO L\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PATRONATI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 217 - Patronati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli Istituti di Patronato, di emanazione e\u002Fo convenzionati con le\nOrganizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL (esempio: ENCAL CISAD) o\ndi Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto, unitamente alle Parti\nfirmatarie 208 del presente CCNL, un Accordo Aziendale di Secondo livello,\nhanno diritto di svolgere, a domanda, la loro attività all’interno\ndell’Azienda. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con la singola\nAzienda i modi di svolgimento della loro assistenza, che dovrà attuarsi senza\npregiudizio per la normale attività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO LI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTRIBUTO D’ASSISTENZA CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 218 - Co.As.Co.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato, a carico dei Datori\ndi Lavoro che applicano il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura\ndei costi connessi alla costituzione e alla gestione del presente sistema\ncontrattuale, nonché all’assistenza sulla sua applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Contributo d’Assistenza Contrattuale, in sigla “Co.As.Co.”, è\npari allo 0,5% (zerovirgolacinque percento) dell’imponibile Previdenziale\naziendale e dovrà essere versato nei modi previsti dall’Associazione\nDatoriale scelta dal Datore, che sia stata firmataria del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO LII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURO)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 219\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi\ndirettamente agli organismi pubblici competenti, le Parti, in attuazione delle\ndisposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della bilateralità la\nfacoltà di concorrere all’attività d’attestazione di regolarità\ncontributiva, in regime di convenzione con gli Enti preposti a tali\nfunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti demandano all’Ente Bilaterale di procedere al perfezionamento del\nrilascio di tale certificazione attraverso apposita convenzione con\nl’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO LIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RISPETTO DELLA RISERVATEZZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 220\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Per quanto concerne il presente Titolo, si rimanda al D.Lgs. 196\u002F2003 e\ns.m.i. ed alle successive previsioni legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, oltre all’applicazione puntuale della normativa vigente in\nmateria, le Parti affermano con convincimento e forza la promozione del\nrispetto della dignità della persona che include anche la tutela della\nriservatezza del Lavoratore e di tutti i suoi ambiti personali che NON dovranno\nincidere sul rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terziario Avanzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina Speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO LIV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NORME PARTICOLARI PER I DIRIGENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 221 - Dirigenti: definizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Appartengono alla Categoria dei Dirigenti i prestatori di lavoro subordinato\nche, quali Alter Ego dell’imprenditore, svolgono funzioni aziendali al più\nelevato grado di professionalità, con massima Autonomia, Discrezionalità,\nIniziativa e con Potere decisionale; tali funzioni incidono sull’andamento\ngenerale dell’impresa o su una sua parte organizzativamente autonoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente, il Dirigente avrà poteri di Rappresentanza esterna e sarà\nmunito di specifiche Deleghe generali ed operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Dirigente riceve dal Datore di lavoro direttive di carattere generale,\nche realizza con le proprie competenze, capacità organizzativa, ampia ed\nestesa autonomia e conformemente alle Deleghe ricevute. Pertanto il Dirigente,\ncon la propria Discrezionalità ed Iniziativa professionali, ha il compito di\nemanare Direttive a tutta l’impresa con responsabilità generale e solidale\nche si riflette sull’intera organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle strutture aziendali complesse, è possibile che vi siano Dirigenti di\ndiverso livello funzionale, fermo restando che tra di essi non vi può essere\nsubordinazione, ma solo funzioni di coordinamento, poiché anche il livello\ninferiore della dirigenza deve sempre poter operare, in ambito aziendale\nesteso, come Alter Ego dell’imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nozione del Dirigente implica che tale Collaboratore api-cale\ndell’imprenditore non sia soggetto destinatario della disciplina legale\nprevista in materia di licenziamenti individuali, per l’assoluta necessità\ndel permanere di un esteso rapporto fiduciario con l’imprenditore, nel nome\ndel quale il Dirigente è chiamato ad operare. Inoltre, il Dirigente non è\nsoggetto alla disciplina legale sull’orario di lavoro, dovendo rispondere\nessenzialmente dei risultati, fermo però l’obbligo di rispettare i criteri\ndi ragionevolezza, cioè la dovuta attenzione alla salute (rispetto dei riposi\ncomplessivamente previsti) e alle esigenze primarie della vita di relazione,\ncontemperate con i bisogni aziendali. Quale conseguenza di quanto precede, per\nil Dirigente non è previsto il diritto al compenso di eventuale lavoro\nstraordinario, purché prestato entro i suddetti limiti di ragionevolezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica dirigenziale sarà obbligatoriamente riconosciuta ogniqualvolta\nvi fosse il rispetto delle competenze e mansioni previste dalla Tabella\nDirigenti della Classificazione del personale. Inoltre, in sede aziendale,\nquando ne ricorrano fondate ragioni od opportunità, le Parti potranno\nsottoscrivere un Accordo di Secondo Livello che adatti, anche per i Dirigenti,\nla disciplina del presente CCNL alle particolari esigenze locali od aziendali,\nin un’ottica d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle Parti stesse,\ncosì come complessivamente definiti nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 222 - Dirigenti: Formazione e aggiornamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, concordando sulla decisiva importanza della formazione e\ndell’aggiomamento, nelle diverse forme e condizioni possibili, s’impegnano\na favorirne anche i Dirigenti nell’accesso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 223 - Dirigenti: dimensioni aziendali e dirigenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui vi sia una struttura imprenditoriale ridotta e con esiguo\nnumero di dipendenti, quale normalmente si verifica nella “Micro” o\n“Piccola” Impresa, la sussistenza dei requisiti qualificanti l’accesso\nalla Dirigenza dovrà essere verificata con particolare rigore, al di là del\nnomen, essendo di difficile configurazione in tali piccole realtà la\nnecessità di supplenza imprenditoriale, nei termini qualificanti la Categoria\nDirigenziale, come essa è normalmente presente nelle più ampie articolazioni\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tale motivo, il presente CCNL esplicitamente prevede quale ordinaria\nFigura Apicale della “Piccola Impresa” la qualifica di Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato però che, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, si\npossono verificare anche condizioni d’imprese di trasformazione o di servizio\ncon pochi dipendenti e grande fatturato, ai fini della valutazione per\nl’accesso alla dirigenza* per tali aziende potrà farsi prevalente\nriferimento all’indicatore economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\n\u003Ch3>Art. 224 - Dirigenti: Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso Morte per\nmalattia ed infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente\nContratto e conformemente alle previsioni del Regolamento, con la prevista\ncontribuzione mista prevista, è operante tramite l’En.Bi.C. un’estesa\nAssistenza Sanitaria, Integrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario\nNazionale e per caso morte per malattia ed infortunio, con prestazioni\nricavabili dal sito: www.enbic.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nell'interesse del Dirigente, l'Azienda dovrà stipulare una\npolizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali che\nassicuri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di invalidità permanente determinata da infortunio, che non\nconsenta la prosecuzione del rapporto di lavoro: una somma pari a 4 (quattro)\nannualità della retribuzione mensile normale; qualora si trattasse di\ninvalidità permanente parziale, la somma sarà proporzionata al grado di\ninvalidità determinato in base alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124\u002F1965;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di morte determinata da infortunio, una somma pari a 3 (tre)\nannualità della retribuzione mensile normale.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 225 - Dirigenti: Welfare Contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Anche a favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del\npresente Contratto, è operante il Welfare Contrattuale, come previsto dal\npresente CCNL, con costo di € 2.600,00\u002Fanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 226 - Dirigenti: Responsabilità Civile e\u002Fo penale connessa alla\nprestazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Dirigente\nnell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda, che vi\nprowederà tramite idonea copertura assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso\ncon l'avvenuto rinvio a giudizio per ragioni inerenti all’esercizio delle\nfunzioni attribuitegli, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, a\nnon dover prestare il preavviso contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal\nprecedente comma, sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al\ndatore di lavoro la notifica dell'avviso a seguito del quale sia stato\nsuccessivamente rinviato a giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Dirigente per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli,\nl’Azienda potrà formalmente contestare ex art. 7, L. 300\u002F1970, l’eventuale\ndolo o colpa grave emersi in fase d’istruttoria. Qualora il procedimento\ndisciplinare si risolvesse senza sanzioni non conservative, ogni spesa per\ntutti i gradi di giudizio e di assistenza legale sarà a carico\ndell’assicurazione stipulata dall’Azienda. In caso di conflitto\nd’interessi tra il Dirigente e l’Azienda, è in facoltà del Dirigente di\nfarsi assistere da un legale di sua fiducia, con oneri a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinvio a giudizio del Dirigente per fatti direttamente attinenti\nall'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce in sé giustificato\nmotivo di licenziamento, sempre esclusi i casi di dolo o colpa grave del\nDirigente, che siano stati formalmente contestati ex art. 7, L. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di privazione della libertà personale, per fatti direttamente\nattinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli e in assenza di dolo o\ncolpa grave ritualmente contestate, il Dirigente in forza sarà posto in\naspettativa ed avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza del\n65% (sessantacinque percento) della sua retribuzione mensile normale, per un\ntempo complessivo pari al comporto contrattuale, con computo unico dei periodi\ndi aspettativa e\u002Fo di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le garanzie e le tutele di cui al 4° comma del presente articolo si\napplicano al Dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di\nlavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso,\nprivi di dolo o colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 227 - Dirigenti: polizza assicurativa per Assistenza legale e\nResponsabilità Civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai Dirigenti dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o\nforme equivalenti predisposte dall’Azienda, la copertura delle spese di\nassistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non\ndipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi\nall'esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno € 300.000,00\n(trecentomila Euro), per evento e per anno. L’Azienda, in caso di\nprocedimento civile o penale, è altresì tenuta ad assicurare ai Dirigenti la\ncopertura del rischio di responsabilità civile verso terzi conseguentemente\nallo svolgimento delle loro funzioni, anche se dovuto a colpa, con massimale di\nalmeno € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro).\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 228 - Dirigenti: Retribuzione Annuale Lorda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Dirigente sarà\ncomposta dalle diverse voci retributive (P.B.N.C.M. ed Elemento Perequativo\nRegionale, Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, Scatti di anzianità),\nnegli importi riconosciuti per la propria Categoria, oltre ad eventuale\nSuperminimo Individuale ed ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente che\nsia stata riconosciuta al Dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno\nprevedere, con possibilità di verifica e osservazione congiunta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Benefici in natura e loro regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premi di Risultato ad obiettivi o Partecipazione agli utili aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Particolari condizioni per la Lormazione interna e\u002Fo esterna\nnell’interesse del Dirigente o dell’Azienda, in concomitanza alla quale\nl’Azienda può porre il vincolo di non concorrenza a valere dalla cessazione\ndel Dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 229 - Dirigenti: Patto di non Concorrenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che rivesta\nla qualifica di Dirigente, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo\ndovuto, anche precisi limiti temporali (fino al massimo di 5 anni dalla\ncessazione), di luogo e di oggetto. Resta inteso che i limiti temporali, di\noggetto e di luogo dovranno essere proporzionati e correlati all’effettivo\ninteresse aziendale ed alle effettive mansioni del Dirigente, nel rispetto del\nprincipio che, compatibilmente alle esigenze di salvaguardia aziendale\nassicurate dal Patto di non Concorrenza, si dovrà favorire l’estensione\ndelle mansioni esercitabili dal Dirigente in costanza di Patto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente, le mansioni esercitabili saranno crescenti con il decorrere\ndella durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto stesso,\ndefiniranno quali elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti\na progressiva attenuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi dubbi, il Dirigente è invitato, con ordinaria diligenza, ad\neffettuare una verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il\npossibile contenzioso. Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto\nalla retribuzione del Dirigente e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di\nnon Concorrenza, anche valutando nel caso concreto le residue capacità di\nlavoro, intese come possibilità di produzione del reddito da parte del\nDirigente, nel rispetto dei limiti previsti nel corso del Patto di non\nConcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda\nlicenzi il Dirigente per cessazione dell’attività o per riduzione di\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non definito sul Patto di non concorrenza, si rinvia alle\nprevisioni dell’alt. 2125 c.c., alla legislazione previdenziale e fiscale\nvigente e agli accordi individuali intercorsi tra il Dirigente e\nl’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 230 - Dirigenti: Malattia e Infortunio non professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il Dirigente, in caso di malattia o infortunio non professionale, gli\nobblighi informativi, la disciplina del periodo di comporto e delle norme\ngenerali afferenti, saranno quelli previsti nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, il trattamento economico complessivamente riconosciuto\nal Dirigente per tutto il tempo della malattia, ma entro i limiti di comporto\ncontrattuale, dovrà essere pari al 75% della Retribuzione Normale Mensile.\nPrima della scadenza del comporto contrattuale, è facoltà del Dirigente\nrichiedere l’aspettativa non retribuita così come prevista dal presente\nCCNL, che decorrerà dal compiersi del comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 231 - Dirigenti: Infortunio professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso d’infortunio professionale, non in itinere, spetta al Dirigente la\nconservazione del posto fino al limite massimo di 18 mesi o minor periodo\nqualora fosse accertata un'invalidità permanente totale o parziale grave. In\ntale periodo, vi sarà decorrenza dell’indennità INAIL eventualmente\nspettante e di quota della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente, entro il\nlimite complessivo dell’85% della R.N.M.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quindi, tale percentuale comprenderà l’indennità erogata dall’INAIL,\nex art. 70 del T.U. 1124\u002F65.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 232 - Dirigenti: Condizioni particolari di dimissioni per giusta\ncausa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al Dirigente si applicheranno le seguenti discipline particolari di\ndimissioni per giusta causa, che dovranno essere confermate da Accordo\nTransattivo tra le Parti ex art. 410 e 411 epe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mancata accettazione del trasferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il trasferimento dev’essere giustificato e mai potrà\nassumere la valenza di sanzione disciplinare atipica, entro 60 (sessanta)\ngiorni dalla comunicazione del trasferimento, non concordato, ad oltre 150\nchilometri dalla sede abituale di lavoro, il Dirigente avrà diritto di\nrassegnare le dimissioni per giusta causa, quindi senza obbligo di preavviso e\ncon il riconoscimento aziendale di una somma aggiuntiva al T.F.R., pari\nall’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante. Sono fatte salve le\ndiverse condizioni pattuite tra le Parti con Accordo Assistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trasferimento di proprietà delf Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Dirigente che non intenda continuare il rapporto di lavoro con\nl’Azienda, qualora il trasferimento di proprietà determini un'effettiva\nsituazione di detrimento professionale, potrà procedere, entro 120\n(centoventi) giorni dall’effettivo trasferimento di proprietà, alla\nrisoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso e con il\nriconoscimento aziendale di una somma aggiuntiva al T.F.R., pari\nall’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mutamento di posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Dirigente che, a seguito di mutamento aziendale delle proprie mansioni\ncon un’effettiva situazione di detrimento professionale, risolva per giusta\ncausa il rapporto di lavoro entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuto\nmutamento, ha diritto ad una somma aggiuntiva al T.F.R. di importo pari\nall'indennità di mancato preavviso che gli sarebbe spettato in caso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 233 - Dirigenti: licenziamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Anche il licenziamento del Dirigente deve essere intimato per iscritto, a\nnorma dell’alt. 2, L. 604\u002F1966.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è richiesta la sussistenza di una “giusta causa” o di un\n“giustificato motivo”, fermo restando che, ad esclusione del documentato\n“giustificato motivo oggettivo”, sia il licenziamento per “giusta\ncausa” che per “giustificato motivo soggettivo” dovranno effettuarsi a\nconclusione dell’iter disciplinare, che per i fatti contestati abbia\nconfermato l’idoneità al recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E possibile procedere al licenziamento del Dirigente senza “giustificato\nmotivo soggettivo”, senza documentato “giustificato motivo oggettivo”, o\nsenza percorrere l’iter disciplinare ex art. 7, L. 300\u002F1970, o senza obbligo\ndi motivazione, riconoscendogli il Preavviso, lavorato o sostituito dalla\nrelativa indennità, ed una “Somma aggiuntiva al T.F.R.” pari\nall’indennità lorda sostitutiva del preavviso che sarebbe stato a lui\ncontrattualmente spettante in funzione dell’anzianità di servizio quale\nDirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto precede, salvo il caso di licenziamento discriminante per motivi\nsindacali, politici, religiosi, di sesso o di orientamento sessuale, risolve di\ndiritto il rapporto di lavoro dalla data di comunicazione scritta e, quindi,\ncon l’indennità sostitutiva di preavviso e la “Somma aggiuntiva al\nT.F.R.” o entro l’ultimo giorno del termine di preavviso, con\nriconoscimento dell’eventuale residua indennità sostitutiva e della “Somma\nAggiuntiva al T.F.R.”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di recesso di cui all’art. 2119 c.c. (giusta causa), avvenuto a\nconclusione dell’iter di contestazione che confermi il motivato\nlicenziamento, il preavviso e la somma aggiuntiva al T.F.R. non saranno\ndovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di confermato licenziamento per “giustificato motivo\nsoggettivo”, oltre al T.F.R. spettante, sarà dovuto il solo preavviso o,\nqualora non lavorato, la relativa indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 234 - Dirigenti: Trattamento di Fine Rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La quota annua da accantonare e le discipline afferenti alla corresponsione\ne all’anticipazione saranno quelle previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I redditi derivanti da piani di Incentivazione o il Credito Welfare, i Premi\ndi risultato, i redditi di partecipazione agli utili, o anche i redditi\ncollettivi già esclusi in sede di concessione, non rilevano ai fini del\ncalcolo del T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 235 - Dirigenti: Attività di ricerca, studio e scoperte effettuate\ndurante il rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo diversi accordi preventivamente stipulati tra le Parti interessate, in\ncaso d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Dirigente, si\napplicherà l’articolo 64 del D.Lgs. 30\u002F2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dal presente CCNL e\nprevia obbligatoria verifica congiunta con l’Azienda ogniqualvolta siano in\ngioco competenze o riferimenti aziendali, i Dirigenti, nel rispetto degli\nobblighi di riservatezza, collaborazione e fedeltà, a proprio nome, potranno\npubblicare articoli e contributi su riviste scientifiche, anche attinenti la\npropria esperienza e formazione professionale, partecipare alla stesura di\nlibri e manuali, svolgere interventi a convegni e incontri di studio,\npartecipare ad attività di studio anche presso università e centri di ricerca\nal di fuori del tempo di lavoro ed in modo compatibile con lo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 236 - Dirigenti: Esclusività della prestazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al\nDirigente per lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in tota le\ndisposizioni contenute al Titolo LIV del presente CCNL, che per la Categoria\ndei Dirigenti assumono massima rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 237 - Dirigenti: rinvio alla previsione contrattuale collettiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto sopra non precisato, ai Dirigenti si applicheranno le norme\ncontrattuali del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”\npreviste per la generalità dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO LV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NORME PARTICOLARI PER I QUADRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 238 - Quadri: Definizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Appartengono alla Categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato,\nesclusi i Dirigenti, che svolgono, con carattere continuativo e con specifiche\nAutonomie, Responsabilità, Competenze e Deleghe, funzioni direttive di\nrilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi aziendali\nin settori specifici di Grandi Aziende o con responsabilità generale per\nl’intera organizzazione nelle realtà minori, anche decentrate, quali filiali\no simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica di Quadro sarà riconosciuta nel rispetto delle condizioni\npreviste dalla Tabella Quadri della Classificazione del Personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche ai Quadri si applicheranno le previsioni sulla Progressione di\nCarriera “Mobilità Verticale’' e sull’inserimento formativo\n“Condizioni d’ingresso”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in sede aziendale, quando ne ricorrano fondate ragioni od\nopportunità, le Parti potranno sottoscrivere un Accordo di Secondo Livello\nche, per i Quadri, adatti la disciplina del presente CCNL alle particolari\nesigenze locali, in ottica d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle Parti\nstesse, così come definiti nel presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 239 - Quadri: Formazione e aggiornamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sull’importanza della formazione e\ndell’aggiornamento per i Quadri, nelle diverse forme e condizioni e\ns’impegnano a favorirne l’accesso alla formazione più qualificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i Quadri, si conferma l’applicazione dei criteri minimi previsti per\nla generalità dei Lavoratori, oltre alle seguenti specifiche condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione aziendale: richiesta dall’Azienda, intesa come formazione\nutile o necessaria all’evolversi del percorso lavorativo, normalmente si\nsvolgerà in orario retribuito a totale carico del Datore di lavoro. Resta\ninteso che tale formazione, qualora effettuata al di fuori dell’orario\nordinario di lavoro, senza qualificarsi come lavoro straordinario, determinerà\nil diritto alla retribuzione ordinaria maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Percorsi formativi di tutela: da attivarsi in caso di riorganizzazioni\naziendali o di rischio per l’occupazione dei Quadri, anche per aggiornare ed\nampliare le aree di competenza. Al termine, il Quadro potrebbe così mutare le\nproprie mansioni e trovare impiego anche all’interno di un altro settore\naziendale. Le Parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione\ndi adeguati investimenti formativi, preferibilmente attraverso l'attivazione di\nprogetti collegati ai programmi europei e ai Fondi Interprofessional!\ncontrattuali. Anche la formazione dei Quadri è soggetta alle previsioni\ndell’art. 174,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 240 - Quadri: Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso morte per\nmalattia ed infortunio - Welfare Contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A favore dei Quadri compresi nella sfera d’applicazione del presente\nContratto e conformemente alle previsioni del Regolamento, è operante tramite\nl’En.Bi.C. (Ente Bilaterale Confederale) un’estesa Assistenza Sanitaria,\nIntegrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e per caso morte\nper malattia ed infortunio, con la contribuzione mista prevista dal presente\nCCNL e con prestazioni ricavabili dal sito: www.enbi-c.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, conformemente agli Accordi Sindacali di Secondo livello e alle\neventuali previsioni del Regolamento Aziendale, a favore dei Quadri è operante\nil Welfare Contrattuale (nel valore di € 1.300\u002Fanno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 241 - Quadri: polizza assicurativa per Assistenza legale e\nResponsabilità Civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai Quadri dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme\nequivalenti predisposte dall’Azienda, anche la copertura delle spese di\nassistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non\ndipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connessi\nall'esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno € 150.000,00\n(centocinquantamila Euro) per evento e per anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda è altresì tenuta ad assicurare ai Quadri la copertura delle\nspese di assistenza legale in caso di procedimento civile o penale e la\ncopertura dal rischio di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente\na colpa nello svolgimento delle loro funzioni, con massimale di almeno €\n2.000.000,00 (due milioni di Euro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali diritti decadono in caso di comprovata grave negligenza o\nresponsabilità del Quadro o di conflitto d’interessi con l’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 242 - Quadri: Periodo di Prova e d’inserimento nella mansione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Periodo di prova può essere convenuto per una durata non superiore a 6\nmesi per i Quadri di nuova assunzione, o in Mobilità Verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche per gli Impiegati Direttivi che s’ipotizzano destinatari delle\nmansioni di Quadro è attivabile la procedura di Mobilità Verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per i Lavoratori di prima assunzione il cui livello di approdo\nprevisto sia il Quadro, si potranno attivare le Condizioni d’ingresso del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 243 - Quadri: Retribuzione Annuale Lorda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Quadro sarà\ncomposta dalle diverse voci retributive (P.B.N.C.M. ed Elemento Perequativo\nMensile Regionale, Indennità di Mancata Contrattazione, Scatti di anzianità),\npari ad almeno gli importi riconosciuti per tale Livello, oltre ad eventuale\nSuperminimo Individuale ed ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente\nriconosciuta al Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno\nprevedere, con possibilità di verifica e osservazione congiunta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Benefici in natura e loro regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premi di Risultato in funzione del raggiungimento degli obiettivi\nprefissati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Partecipazione agli utili aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione interna e\u002Fo esterna nell’interesse del Quadro o\ndell’Azienda, anche intesa quale corrispettivo mediante il quale, con accordo\ntra le Parti, l’Azienda pone il vincolo di non concorrenza a valere dalla\ncessazione del Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 244 - Quadri: Patto di non concorrenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che riveste\nla qualifica di Quadro, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto,\nanche precisi limiti temporali (fino al massimo di 3 anni dalla cessazione), di\nluogo e di oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo dovranno essere\nproporzionati e correlati all’effettivo interesse aziendale ed alle effettive\nmansioni del Quadro, nel rispetto del principio che, compatibilmente alle\nesigenze di salvaguardia assicurate dal Patto di non Concorrenza, si dovrà\nfavorire l’estensione delle mansioni esercitabili dal Quadro in costanza di\nPatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente, le mansioni esercitabili dal Quadro saranno crescenti con il\ndecorrere della durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto\nstesso, definiranno quali elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno\nsoggetti a progressiva attenuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi dubbi, con ordinaria diligenza, il Quadro è invitato ad effettuare\nuna verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il possibile\ncontenzioso. Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla\nretribuzione del Quadro e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di non\nConcorrenza, anche valutando nel caso concreto le residue capacità di lavoro,\nintese come possibilità di produzione del reddito da parte del Quadro, nel\nrispetto dei limiti previsti nel corso del Patto di non Concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda\nlicenzi il Quadro con cessazione dell’attività o per riduzione di\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non definito sul Patto di non concorrenza si rinvia alle\nprevisioni dell’art. 2125 c.c., alle discipline del presente CCNL per la\ngeneralità dei lavoratori, alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e\nagli accordi individuali intercorsi tra il Quadro e l’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti Contrattuali consigliano di contenere le clausole restrittive del\nPatto di non Concorrenza nei soli limiti strettamente necessari alle esigenze\ndi salvaguardia aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 245 - Quadri: Attività di ricerca, studio e scoperte durante il\nrapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Quadro,\nsi applicherà l’articolo 64 D.Lgs. 30\u002F2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dal presente CCNL e\nprevia obbligatoria verifica congiunta con l’Azienda ogniqualvolta siano in\ngioco competenze o riferimenti aziendali, i Quadri, nel rispetto degli obblighi\ndi riservatezza, collaborazione e fedeltà, a proprio nome, potranno pubblicare\narticoli e contributi su riviste scientifiche, anche attinenti la propria\nesperienza e formazione professionale, partecipare alla stesura di libri e\nmanuali, svolgere interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad\nattività di studio anche presso università e centri di ricerca al di fuori\ndell’attività di lavoro ed in tempi compatibili con la stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 246 - Quadri: Rinvio alla Disciplina Generale e Speciale del rapporto\ndi lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la disciplina del rapporto di lavoro non precisata nel presente Titolo\nquale, a titolo d’esempio, orario di lavoro, malattia, maternità, preavviso,\nsi rinvia alle condizioni previste dal presente CCNL per la generalità dei\nDipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 247 - Quadri: Esclusività della prestazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al Quadro\nper lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in tote le disposizioni\ncontenute dal presente CCNL che anche per la Categoria dei Quadri, assumono\nmassima rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO LVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CLASSIFICAZIONE UNICA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, innanzitutto, esprimono legittima soddisfazione nel constatare che\nla Classificazione Unica del Personale, così come da anni è applicata nel\nSistema Contrattuale “CISAL”, sostanzialmente coincide con le precisioni\ndel Quadro Europeo delle Qualifiche (c.d. “E.Qff.”) e con i rispettivi\ndescrittori di livello professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.Non solo, già dal previgente CC.NL“Terziario Avanzato”, le Parti hanno\ninserito, per la prima volta in Italia, anche i descrittori estesi delle\nProfessionalità e delle mansioni I. C. T, conformi all’European e-Competence\nFramework (in sigla “e.C.F.”), integrandoli e coordinandoli con il sistema\nE. (If .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra le tante novità contrattuali che si attagliano alle professionalità\nemergenti, le Parti hanno anche confermato la scelta di un Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro unico per tutti i Lavoratori subordinati, dal Dirigente\nalla più semplice Mansione d’ordine. Tale scelta, si giustifica per la\nsostanziale unità dei destini in ambito aziendale e pail principio di\nuguaglianza nella dignità del lavoro, pur nel rispetto dei differenti ruoli e\nresponsabilità, e per garantire omogeneità nei trattamenti e nelle scadenze\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanti elementi di novità obbligano a porre molta attenzione nella\nClassificazione del personale da assumere e, specialmente, nell’assegnazione\ndei livelli al personale che proviene da altri CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla necessità che, nelle applicazioni contrattuali,\nl’inquadramento del personale dipendente sia determinato esclusivamente\ndall’effettivo contenuto professionale delle mansioni svolte, così come\nindividuato nelle Tabelle di sintesi del successivo articolo e nelle\nDeclaratorie, Profili ed Esemplificazioni contrattuali che le descrivono, fermo\nrestando che le competenze gestionali superiori comprendono sempre anche quelle\ninferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale conseguenza di tale scelta, indipendentemente dal Settore di\nappartenenza, a parità di professionalità contrattuaie, vi sarà sempre\nparità di retribuzione tabellare (P.B.N. C.M.), con evidente razionalizzazione\ndel sistema classificatorio. Tale parità retributiva sarà poi diversamente\nintegrata dai differenziali regionali, dalle indennità e dalle maggiorazioni\ncorrelate ai modi della prestazione, alla sua eventuale onerosità particolare,\nal lavoro svolto con profili d’orario che richiedano maggiore sacrificio.\nInoltre, le Parti rilevano che nell’attuale organizzazione del lavoro,\nspecialmente per il ricorso alle macchine ed alle tecnologie informatiche, sono\npressoché scomparse le prestazioni di sola fatica e quelle esclusivamente\nripetitive. Oggi, anche nelle più basse mansioni d’ordine e comuni, si\nrichiedono livelli di competenza specifica e capacità di utilizzare\napparecchiature informatiche, così come avviene nelle ordinarie incombenze di\nvita extra lavorativa e, di conseguenza, anche il più basso livello\nd’inquadramento, per avere concreti ambiti applicativi, comprende sempre tali\ncompetenze di soglia e prevede le mansioni d’ordine meramente esecutivo o i\nlavori di fatica, solo come mansioni residuali o accessorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 248 - Classificazione Unica: criteri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I Lavoratori subordinati ex art. 2094 c.c.: Dirigenti, Quadri, Impiegati e\nOperai (art. 2095 c.c.), in questo CCNL sono compresi in un’unica Scala\nClassificatoria articolata su 10 (dieci) livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Dirigenti e i Quadri si differenziano dal più alto livello Direttivo\nimpiegatizio per le specifiche Deleghe di Rappresentanza ricevute (di Poteri\ne\u002Fo di Firma), in forza delle quali, per l’intera Azienda (i Dirigenti) o\nnella propria estesa area professionale di competenza (i Quadri), con specifica\nresponsabilità operano in nome e per conto dell’imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei Lavoratori dovrà essere effettuato solo confrontando\ni descrittori professionali delle mansioni effettivamente svolte con le\nDeclaratorie, i Profili e le Esemplificazioni previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, l’inquadramento negli 8+2 (otto più due) livelli dovrà\neffettuarsi esclusivamente sulla base delle mansioni in concreto esercitate dal\nLavoratore fermo restando che, come previsto dalla nuova stesura dell'art. 2103\nc.c., l’Azienda avrà diritto di pretendere dal Lavoratore lo svolgimento di\nmansioni diverse da quelle di assunzione, purché esse appartengano allo stesso\nlivello d’inquadramento professionale prima riconosciuto e ciò ogniqualvolta\nesse siano richieste da motivate esigenze organizzative e sia stata fornita la\nnecessaria formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, in caso di successivo arricchimento delle mansioni del\nLavoratore, il corrispondente livello d’inquadramento professionale dovrà\nessere aggiornato secondo i criteri previsti dal presente CCNL in materia di\nMobilità Verticale ed Mutamento di mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella Classificazione, le “Esemplificazioni' riportano solo il “Titolo\"\"\ndella mansione, mentre il suo effettivo “Contenuto\"\" dovrà essere quello\ndescritto dalla Declaratoria e dal Profilo del livello professionale da\nriconoscere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi potranno essere Esemplificazioni anche su più livelli, ma discriminante\ntra esse sarà il diverso contenuto professionale (Conoscenza, Abilità,\nAutonomia, Competenze e Responsabilità) previsto dalla relativa\nDeclaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque inteso che, in fase d’inquadramento del personale, si\ndovranno, come già detto, verificare le effettive mansioni del Dipendente e\nindividuare così, con riferimento a qualsiasi Profilo ed Esemplificazione\ndella Declaratoria, il livello professionale spettante, indipendentemente dal\n“nome” utilizzato in Azienda per descrivere la mansione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto precede, perché esiste aziendalmente la possibilità che la mansione\nabbia un “.Nome\"\" sopravvalutato rispetto al contenuto effettivo (esempio:\nResponsabile Vendite o Direttore Vendite nel caso di un Operatore alle\nVendite), ma tale “nome” 224 dovrà essere ininfluente nella determinazione\ndel livello d’inquadramento, dovendosi guardare solo alle Conoscenza,\nAbilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità richieste alle mansioni\neffettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le mansioni svolte mancassero di Esemplificazione contrattuale,\nl’impresa assegnerà al Lavoratore il titolo in liso, facendo riferimento, ai\nfini dell’inquadramento, al Profilo e alla Declaratoria applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’adeguamento o l’aggiornamento delle Esemplificazioni contrattuali\nmancanti, sarà gradita una segnalazione alla Commissione Bilaterale Nazionale\nsull’interpretazione Contrattuale del CCNL (all’indirizzo di posta\nelettronica: certificazionenazionale@enbic.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 249 - Classificazione Unica: Sintesi caratteristiche dei vari\nlivelli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di agevolare la comprensione dei rapporti tra Classificazione e le\nrichieste “Conoscenze”, “Abilità”, “Autonomie”, “Competenze” e\n“Responsabilità” proprie della mansione, si riassumono le caratteristiche\ndei vari livelli d’inquadramento nelle Tabelle che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Profili ed Esemplificazioni sono stati suddivisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ruoli Generali', quelli comuni a tutti gli Ambiti applicativi del\nCCNL*;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ruoli Specifici Settoriali I.C.T.: quelli propri di alcuni Ambiti\napplicativi del CCNL*.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Declaratorie, i Profili e le Esemplificazioni sono espressi, per maggiore\nfacilità di lettura, nel genere maschile, ferma restando la fungibilità\nprofessionale di genere che qui s’intende esplicitamente affermare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SINTESI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. Dirigenti: Sintesi della Classificazione del Personale - Dirigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività, con\nresponsabilità decisionale che ha effetti su tutti i settori aziendali, con\nfunzioni di interfaccia tra campi diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi\ne la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e\u002Fo\ndell’innovazione e per estendere o ridefmire le conoscenze esistenti o la\npratica professional^, in un ruolo apicale, caratterizzato da un elevatissimo\ngrado di professionalità multidisciplinare e potere decisionale, con funzione\ndi promozione, coordinamento e gestione generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con un rapporto di elevata collaborazione fiduciaria con il Datore di\nlavoro, dal quale riceve solo direttive di carattere generale, opera come Alter\nEgo dell’imprenditore, con deleghe di poteri e di firma normalmente riferite\nall’intera Azienda. Ha il potere di imprimere direttive a tutta l’impresa o\nad una sua estesa Parte autonoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’ampiezza delle funzioni delegate, tali da influire sulla condizione\ndell’intera Azienda o di un suo importante ramo autonomo, deve dimostrare\neffettiva autorità, capacità di innovazione e di promozione, autonomia,\nintegrità ed un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi\nall’avanguardia. Ha responsabilità dei risultati complessivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore o Condirettore o Institore o Procuratore, con Raonresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dirigente (in sigla “D”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. Quadri: Sintesi della Classificazione del Personale - Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività, con\nresponsabilità che, nelle Piccole Aziende, può interessare anche tutti i\nsettori aziendali o in estesa area multiprofessionale, con funzione\nd’interfaccia tra campi diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi\ne la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e\u002Fo\ndell’innovazione e per estendere e ridefmire le conoscenze esistenti o la\npratica professionals,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentativa: quando il Quadro opera come Alter Ego dell’imprenditore,\ncon relativa delega di poteri e di firma in importante settore di grande\nAzienda o, quale Direttore, di Piccola Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deve saper dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione e\npromozione, autonomia, integrità ed un impegno continuo nello sviluppo di\nnuove idee o processi all’avanguardia. Ha la responsabilità dei risultati\ndelle aree autonome e dei gruppi di lavoro coordinati o dell’intera Piccola\nAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore con Rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro (in sigla “Q,”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(E.Q.F.: Livello 8Q, con Rappresentanza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. A\u002Fl: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello Al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’atticità, con\nresponsabilità che, nelle Piccole Aziende, può comprendere tutti i settori\naziendali o in estesa area multiprofessionale, con funzione d’interfaccia tra\ncampi diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi\ne la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi\ndell’innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la\npraticà professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Estesa Gestionale: per le proprie competenze relative all’area\nprofessionale di competenza, oltre all’azione di coordinamento organizzativo,\ngestisce i propri sottoposti e sceglie soluzioni in funzione delle loro\nosservazioni e degli obiettici generali ricevuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deve sapere dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia,\nintegrità ed un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi\nall’avanguardia, con responsabilità dei risultati dell’intero gruppo di\nlavoro coordinato e della gestione disciplinare dei propri sottoposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore, senza Rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato Direttivo Al (E.Q.F.: Livello 8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. A\u002F2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altamente specializzata, che può costituire l’avanguardia della\nconoscenza nel proprio ambito lavorativo, anche come base della ricerca\noriginale. Consapevolezza critica delle problematiche legate alla conoscenza\nprofessionale specifica e all’interfaccia tra campi diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specializzato nella soluzione dei problemi, nella ricerca e\u002Fo\nnell’innovazione, al line di sviluppare nuove conoscenze e procedure e per\nintegrare conoscenze provenienti da ambiti diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestionale ed Estesa Organizzativa: con le caratteristiche preciste per\nl’autonomia organizzativa {cfr. anche liv. Bl), opera in atticità\nmultisettoriali con responsabilità che comprendono diverse aree non\nomogenee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce ed innova complessi e imprevedibili contesti di lavoro che\nrichiedano nuoci approcci strategici. Ha la responsabilità di contribuire alla\nconoscenza e alla pratica professionale e\u002Fo di verificare le prestazioni dei\ngruppi di lavoro sottoposti dei quali ha la responsabilità disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile o Capo Servizio (Responsabile eli più Uffici, con competenze\neterogenee ma operativamente complementari)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile o Capo Area (Responsabile di più Reparti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato Direttivo A2 (E.Q.F.: Livello 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. B\u002Fl: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avanzate in un ambito lavorativo, che presuppongono una comprensione critica\ndi teorie e principi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avanzate, che dimostrino la padronanza e la capacità d’innovazione\nnecessarie a risolvere problemi complessi e imprevedibili in un ambito\nspecializzato di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organizzativa: effettua, nell’area di propria competenza, di adeguata\nestensione e complessità, l’autonoma scelta di quanto necessario al\nraggiungimento degli obiettici aziendali {mezzi, programmi, formazione e\norganizzazione del lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce attività o progetti complessi, assumendosi la responsabilità per\nil processo decisionale, anche in contesti di lavoro imprevedibili. Ha la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi\nsottoposti. Di conseguenza, ha la responsabilità di attivare i procedimenti\ndisciplinari sia per le infrazioni alla parte generale del rapporto, sia per\ngli aspetti tecnici specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 1: Capo Ullicio\u002FCapo Reparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 2: Operatore di Vendita di 1° Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato Gestionale Bl (E.Q.F.: Livello 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. B\u002F2a: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2\u002Fa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pratica e teorica, completa e specializzata nello specifico ambito\nlavorativo, e consapevolezza dei confini di tale conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una completa gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per dirigere\ni sottoposti e il loro lavoro, scegliendo le soluzioni in funzione degli\nobiettici generali ricevuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Funzionale: con le proprie elevate e specifiche competenze, nel proprio\nsettore di atticità, sceglie programmi, procedure, soluzioni tecniche e\norganizzatici, alternative commerciali, linee di difesa, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce, controlla e sviluppa le proprie prestazioni e quelle di altri\nsottoposti, in contesti di lavoro esposti a cambiamenti anche imprevedibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 1: Gestore con responsabilità del risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo Squadra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 2: Operatore di Vendita di 2° Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato Gestionale B2\u002Fa (E.Q.F.: Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. B\u002F2b: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2\u002Fb\nSpecialista e Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pratica e teorica, completa e specializzata nello specifico ambito\nlavorativo, e consapevolezza dei confini di tale conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una completa gamma di abilità cognitive è pratiche necessarie per\nsviluppare concrete soluzioni creative a problemi di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elevata professionale: con le caratteristiche preciste per Fautonomia\nprofessionale (cfr. liv. CIJ, opera con conoscenze integrate su più settori\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le nronrie elevatissime competenze tecniche e professionali, affronta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>imprevedibili problemi di lavoro, controllando e sviluppando le prestazioni\nproprie e anche di altri sottoposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato di Elevato Concetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Plurisettoriale e Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio Altamente Specializzato Plurisettoriale e Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato o Operaio, Altamente Specializzato Plurisettoriale e Coordinatore\nB2\u002Fb (E.Q.F.: Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. C\u002Fl: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello CI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pratica e teorica elevata in riferimento ad ampi contesti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognitive e pratiche necessarie ad organizzare e risolvere problemi\nspecifici nel proprio campo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professionale: nel rispetto di procedure e\u002Fo di disposizioni generali\nricevute, sceglie la successione delle operazioni, le concrete soluzioni,\nindividuando quelle migliorative, i mezzi da utilizzare, gli strumenti e i\ntempi d’intervento. Garantisce il risultato specifico richiesto dalla\nmansione per il gruppo organizzativamente coordinato, inteso come rispetto\ndelle quantità, qualità, soddisfazione e dei previsti tempi di evasione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autogestione delle attività nell’ambito delle linee guida in contesti di\nlavoro solitamente prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Essendo titolare\ndelle specifiche competenze proprie della mansione svolta, supervisiona il\nlavoro ordinario di altri, assumendosi una certa responsabilità per la\nvalutazione e miglioramento delle attività lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato di Concetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore di Vendita di 3° Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio Specializzato Settoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore Specializzato Settoriale CI - Supervisore e Coordinatore (E.Q.F.:\nLivello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. C\u002F2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel proprio ambito lavorativo, ha qualificata conoscenza di fatti, principi,\nprocessi e concetti generali, comunque acquisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognitive e pratiche necessarie a organizzare il proprio lavoro e risolvere\nproblemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elevata esecuth esecutiva (cfr. Ho. D e informazioni. I lavoratori di\nlivello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>za: con le caratteristiche previste ver l’autonomia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002F), sceglie e applica metodi di base, strumenti, materiali ’uò coordinare\norganizzativamente un gruppo di inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabilità necessaria per portare a termine i compiti del proprio\nambito di lavoro, adeguando il comportamento alle circostanze presenti per\nrisolvere problemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato Qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore di Vendita di 4° Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 3 e 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore\u002FOperaio Qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore Qualificato Settoriale C2 (E.Q.F.: Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. D\u002Fl: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pratica elevata nelle proprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognitive e pratiche, necessarie per utilizzare informazioni rilevanti al\nline di svolgere compiti e risolvere problemi di normale difficoltà,\nutilizzando regole e strumenti adeguati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esecutiva: al line di garantire il raggiungimento del risultato richiesto,\nin forza delle proprie competenze e delle disposizioni generali ricevute,\nutilizza correttamente programmi e attrezzature date, rispettando la sequenza\ndelle lavorazioni, le tecniche d’intervento e dei servizi ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ottempera disposizioni settoriali, con autonomia esecutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato di Elevato Ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore Esperto Settoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore Esecutivo Settoriale DI (E.Q.F.: Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tab. D\u002F2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza\u002Fe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze digitali, matematiche, di comunicazione e tecniche di base,\nnormalmente conformi alle ordinarie esperienza di vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ottempera disposizioni basilari settoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operativa: ottempera a disposizioni o procedure e effettua operazioni\nomogenee alle ordinarie responsabilità della vita, quali guida di automezzi,\nsemplici gestioni o controlli amministrativi preimpostati, acquisti di\nmateriali di ordinario consumo ed altre attività per le quali siano richieste\ncompetenze acquisite dopo un modesto periodo formativo e\u002Fo\nd’affrancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze e Responsabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle mansioni più elevate, opererà con la diretta supervisione di altro\nlavoratore di livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo del livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato d’Ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alinea 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio\u002FOperatore Comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore Esecutivo Settoriale D2 (E.Q.F.: Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 250 - Classificazione Unica: Interpretazioni Contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In tutti i casi nei quali sia incerto l’inquadramento, per l’esistenza\ndi fattispecie non previste o per difficoltà interpretative, su sollecitazione\ndi una delle Parti, sarà compito della Commissione Bilaterale Nazionale\nsull’interpretazione Contrattuale (e-mail: certifimzi-onenazwnak@enbw.it)\nemettere parere vincolante, che sarà pubblicato anche nel sito dell’Ente\nBilaterale (www.enbic.il), per ogni utilità ad esso riconducibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 251 - Classificazione Unica: Criteri d’inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per poter effettuare il corretto inquadramento del personale, le Parti\nriportano i seguenti Criteri d’inquadramento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri della Mobilità Professionale Verticale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogniqualvolta nella Classificazione del Personale si preveda il requisito di\nun arco temporale per la c.d. “Mobilità Professionale Verticale”, tale\nrequisito, essendo correlato all’esperienza lavorativa, sarà riferito solo\nal tempo pieno effettivamente lavorato nella mansione, con esclusione dei\nperiodi che, per qualsiasi ragione, salvo che per ferie, non siano stati\nlavorati per oltre 15 giorni continuativi. In caso di lavoro a tempo parziale,\nl’arco temporale ai fini dell’acquisizione del livello superiore, dovrà\nessere aumentato proporzionalmente all’inverso dAV Indice di Prestazione, al\nfine di garantire l’invarianza del tempo d’esperienza effettivamente\nrichiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri generali di valutazione dei Titoli nell’inquadramento del\npersonale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del tempo, le varie riforme scolastiche hanno ridotto le\ncompetenze pratiche correlate ai vari Titoli di studio, rendendo così\nanacronistica ogni previsione d’inquadramento del personale conseguente ai\nsoli Titoli, scolastici o universitari, rappresentando essi, nei casi previsti,\nsolo una condizione necessaria ma non sufficiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, l’inquadramento del personale dovrà essere effettuato\nesclusivamente in funzione delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e\nResponsabilità effettivamente richieste dagli incarichi delle mansioni\nassegnate al Lavoratore e, ciò, indipendentemente dai Titoli acquisti, salvo\nquando essi siano, come detto, una condizione legalmente necessaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di Classificazione del Personale addetto ai Ruoli Generali,\nconforme all’E.Q,F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Innanzitutto, è necessaria una descrizione della mansione che precisi in\nmodo analitico le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità\nrichieste, in modo da poter:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricercare la Declaratoria contrattuale che descriva compiutamente le\ncaratteristiche professionali richieste dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricercare 1 Esemplificazione che, nella Declaratoria, meglio rappresenti\nla mansione (esempio: “Impiegato Amministrativo”). Il ‘‘Nome”, potrà\nessere effettivamente previsto dal CCNL oppure, ove mancante, sarà assegnato\ndallAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare il Profilo che, nell’Esemplificazione, meglio descriva\nl’area di applicazione professionale delle effettive mansioni del Lavoratore,\nanche rispetto alla sua categoria (art. 2095 c.c.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di Classificazione del Personale addetto all’area I.C.T.\n(Information and Communications Technology), conforme all’e.C.F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Terziario Avanzato sono presenti molte Esemplificazioni specialistiche\nche hanno loro esclusivi Profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tale motivo, in questo CCNL, per l’inquadramento I.C.T. dal Livello\n“Direttivo Al” al Livello “Gestionale B2” (eccezionalmente, Livello\n“Gl”) lo schema di Classificazione tipico che prevede la successione\nDeclaratoria - Profilo - Esemplificazione, è stato così modificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Descrittivo Generale della Mansione “e.C.F.” (o esemplificazione\n“e.C.F.”1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Richiamo della Declaratoria E.Q.F. di riferimento e individuazione del\nProfilo della mansione ’‘e.C.F.”1, riferita ai diversi gradi di\nresponsabilità\u002Fcompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Per i vari Descrittori Generali della Mansione: esemplificazione dei\nlivelli di Conoscenza “e.C.F.”1 richiesti, coniugati alla Declaratoria\nE.Q.F. del livello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Sempre per i vari Descrittori Generali della Mansione: esemplificazione\ndelle Abilità “e.C.F.”1 richieste, coniungandole alla Declaratoria E.Q.F.\ndel livello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt;di Consulenze Avanzate o di Servizi Avanzati, comprese nella voce 1) e\n3) degli Ambiti applicativi del presente CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* la seconda, è d’integrare la Classificazione I.C.T. nel sistema E.Q.F.,\nal fine di garantire le parità di trattamento contrattuale, a parità di\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale ultima scelta ha preso corpo mediante il richiamo anche nei Profili\nI.C.T. dei descrittori di professionalità E.Q.F., con costante rinvio alle\ncompetenze fondamentali che, per ciascun livello d’inquadramento, sono\nriassunte nelle Tabelle dell’alt. 249.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ne consegue che, oltre alle descrizioni delle competenze proprie d’area\nI.C.T., effettuate con linguaggio specialistico, saranno proprio le Conoscenze,\nAbilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità indicate nell’alt. 249 e\nnelle Declaratorie di Livello dei Ruoli Generali quelle che risolveranno, anche\nin tutti i casi di mansioni I.C.T. con descrittori di professionalità\n“e.C.F.”, la corretta Classificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come detto, resta comunque inteso che i Ruoli I.C.T. che sono normalmente\npresenti nelle Aziende non I.C.T., continueranno ad essere esemplificati nei\nRuoli Generali (esempio, per tutti, “Addetto salvataggi EDP').\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale conseguenza di quanto precede, le mansioni I.C.T. richiamate nella\nnorma “e.C-F.” (versione 3.0), saranno normalmente presenti nei Ruoli\nspecifici I.C.T. che, normalmente, comprendono professionalità decrescenti dai\nlivelli Al a B2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viceversa, le competenze I.C.T. consolidate e presenti da tempo nelle\nAziende, resteranno inseriti nei Ruoli Generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 252 - Classificazione del Personale: Dirigenti, Quadri, Impiegati e\nOperai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>LIVELLO Dirigente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi generali dell’impresa\nMedia o Grande. Esercita i necessari poteri decisionali nella conduzione e\u002Fo\ncoordinamento delle risorse umane e materiali del proprio importante ambito\noperativo d’impresa Media o Grande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO Quadro Titolo: | Quadro - Direttore con Rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Primo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello Quadro: Direttore, con Rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “Quadri” dell’art.\n249, del presente CCNL, con deleghe Gestionali e\u002Fo di Rappresentanza, esercita\ni necessari poteri decisionali nella conduzione e\u002Fo coordinamento delle risorse\numane e materiali del proprio importante ambito operativo di una pluralità di\nClienti o d’impresa Piccola. Media o Grande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Secondo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello Dirigente, nei\nprimi 24 mesi d’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Terzo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello Dirigente, nei\nprimi 36 mesi d’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le ConoscenzeAbilità, Autonomie, Competenze\\\nResponsab ilità e Deleghe di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del\npresente livello “Quadro ”, in ambito operativo Medio - Grande, (piale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore Generale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E Responsabile, anche nei confronti di terzi, dell’autonoma gestione e\ncoordinamento dell’intera Azienda o, normalmente, di Clienti correnti\nequivalenti all’ambito operativo dimensionale richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore\u002FConsulente Amministrativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce gli uffici di contabilità generale, assicurando la corretta\napplicazione delle norme di legge e delle procedure stabilite. La predisporre i\nprospetti contabili e le situazioni periodiche relative all’andamento delle\nattività aziendali. Gestisce banche, liquidità e recupero crediti. Ha la\nresponsabilità dell’approntamento dei dati necessari per la formulazione del\nbilancio aziendale, che ha il compito di predisporre e presentare. Coordina gli\nadempimenti fiscali o societari anche avvalendosi di consulenti esterni, con\nresponsabilità in merito al rispetto delle disposizioni legali e aziendali e\ndelle scadenze o termini di legge. Coordina le procedure contabili, le\nrilevazioni inventariali e i dati che gli pervengono dai diversi settori\namministrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile\u002F Consulente Commerciale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce e coordina più uffici quali: vendite, assistenza post vendita e\namministrazione clienti. Concorre alla definizione delle politiche commerciali\ne dei prezzi di vendita dei servizi e\u002Fo impianti. Gestisce e coordina gli\nAgenti e\u002Fo gli Operatori di Vendita, rispondendo del raggiungimento dei\nrisultati previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile\u002FConsulente Tecnico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce gli uffici di progettazione, industrializzazione, programmazione,\nlogistica e manutenzione. Cura l’approntamento e la documentazione tecnica e\nrisponde del rispetto delle condizioni legali di sicurezza, igiene del lavoro e\nambientale, garantisce le certificazioni e può avere la delega di\nresponsabilità penale attinente alla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile\u002F Consulente Ricerca e Sviluppo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce gli uffici di ricerca e sviluppo, il laboratorio, le sale prove, i\nprogettisti, i prototipisti e i tecnici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e\nResponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO Direttivo Al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo: | Impiegato Direttivo - Direttore, senza Rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Primo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello Al: Direttore, senza Rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze\ne Responsabilità richieste dalla Tabella “A\u002Fl” dell’alt. 249, del\npresente CCNL, che si differenzia dal livello Quadro per l’assenza di deleghe\ndi Rappresentanza. Egli, essendo in possesso delle necessarie elevatissime\ncompetenze intersettoriali, comunque acquisite, al fine di realizzare gli\nobiettivi aziendali, svolge con continuità compiti di gestione,\nsovrintendenza, conduzione, coordinamento e controllo, normalmente in Piccole o\nMedie Aziende o in Settori aziendali equivalenti o per una equivalente area di\ncompetenza. Gestisce le necessarie risorse e, nell’ambito delle proprie\nfunzioni, assicura l’efficienza e i risultati dell’intera area coordinata.\nRisponde direttamente al Legale Rappresentante o al Vertice tecnico,\namministrativo o commerciale dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Secondo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello Quadro, nei\nprimi 20 mesi d’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Terzo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello Quadro, nei primi\n30 mesi d’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le ConoscenzeAbilità, A utonomia, Competenze e\nResponsabilità previste dalla Declaratoria del livello Al “Impiegato\nDirettivo”, per Clienti o in Impresa Medio - Grande, (piale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore Generale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ha la responsabilità della gestione e del diretto e autonomo coordinamento\ndell’intera struttura di progettazione o servizi. Esplica attività che\nesigono elevatissimi livelli professionali e richiedono adeguate capacità di\ngestione, coordinamento, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione,\ngarantendo il raggiungimento dei risultati organizzativi ed economici previsti,\nnonché il rispetto, nell’ambito gestito, delle disposizioni legali\napplicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore\u002FConsulente Amministrativo - Finanziario e Assicurativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E preposto alla cura del ciclo attivo (fatturazione, incassi, libero\nprofessionisti, crediti, tesoreria) e del ciclo passivo (fornitori, fatture\npassive, consulenze, stipendi, iva-tasse-contributi, verifiche di cassa,\ntesoreria e alla contabilità), alla stesura di contratti di fornitura, alla\nscelta e gestione di fornitori e al GEL). E responsabile delle attività\nfinanziarie, promuove la raccolta dei dati finanziari dell’Azienda e del\nmercato esterno. Assiste la Direzione nelle politiche finanziarie e ne\ngarantisce l’applicazione. Elabora piani finanziari aziendali. Gestisce le\nattività di tesoreria e i rapporti con le banche; predispone gli strumenti di\ncontrollo delle liquidità e controlla i flussi finanziari, verifica la\nrispondenza alle previsioni, proponendo e provvedendo alle eventuali azioni\ncorrettive. Attua le politiche assicurative aziendali. Gestisce i Responsabili\nsottoposti, provvede alla loro formazione; ha la responsabilità sulla privacy\ne sulla conservazione dei dati del proprio settore. Coordina la ricerca del\npersonale dei ruoli amministrativi, le pratiche di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunzione e la gestione dell’eventuale contenzioso. Risponde al Direttore\nGenerale o al Legale Rappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore\u002FConsulente del Personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ambito medio-grande, gestisce e coordina l’ufficio delle relazioni\nsindacali, l’amministrazione del personale, la selezione, formazione e\nsviluppo del personale, la sicurezza del lavoro e l’igiene ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore\u002FConsulente Commerciale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procede all’elaborazione delle previsioni di vendita nel territorio di\ncompetenza (volume, profitto, fatturato) per linea di servizi, prodotti,\nimpianti e zona. Assicura il raggiungimento degli obiettivi di vendita nei vari\naspetti quantitativi, temporali ed economici. Concorre alla formulazione delle\npolitiche di vendita e all’attuazione di quanto necessario al raggiungimento\ndegli obiettivi di quantità, di margine, di copertura geografica, di qualità\ndel servizio ecc. Partecipa alla definizione del piano delle vendite e alla\nformulazione dei costi preventivati per l’area di sua competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controlla e verifica il progressivo andamento degli indicatori proponendo\nsoluzioni e intervenendo direttamente per risolvere scostamenti negativi.\nGestisce la Rete di Vendita {Filiali, Concessionari, Agenti e Operatori di\nvendita), coordinando la programmazione dei piani di visita ai Clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore\u002FConsulente Sistemi Informativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ambito medio-grande, gestisce e assicura la pianificazione e il controllo\ndi tutte le attività pertinenti l’elaborazione dei dati. E responsabile\ndell’analisi e della progettazione dei sistemi informativi e della gestione\noperativa del CED. In concorso con la funzione commerciale, valuta le esigenze\ndei Clienti ai fini della scelta dei programmi gestionali dei servizi offerti.\nContribuisce, assieme ai responsabili delle funzioni utenti, al coordinamento\ndegli interventi organizzativi connessi con l’automazione dei sistemi\ninformativi di settore. Pianifica le risorse necessarie per l’adeguamento\ndegli strumenti di elaborazione e i piani di formazione per l’aggiornamento\ndel personale addetto. Rileva le necessità di revisione delle applicazioni\nesistenti in funzione delle esigenze strategiche dell’Azienda. E responsabile\ndella riservatezza dei dati sensibili, della loro conservazione e distruzione.\nSi aggiorna sull’evoluzione delle tecnologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore\u002FConsulente Tecnico Impianti e Manutenzioni Direttore\u002FConsulente\nTecnico Progetti, Ricerca e Sviluppo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce la progettazione, prototipia e industrializzazione degli impianti e\napparecchiature richieste. Assicura l’efficienza d’impianti, macchine,\nattrezzature e servizi di sede. Gestisce i Responsabili specialistici\nsettoriali da 238 lui coordinati (elettrici, meccanici, idropneumatici, edili,\nidraulici). Assicura il coordinamento, la pianificazione e il controllo degli\ninterventi di manutenzione preventiva e programmata, garantendo la razionale\nutilizzazione delle risorse gestite e delle esigenze di continuità dei\nservizi. Coordina il pronto intervento manutenzioni, con l’obiettivo di\nridurre al minimo i tempi di fermata. Gestisce la costruzione e\u002Fo\nl’installazione di nuovi impianti. Predispone le specifiche tecniche per la\nrichiesta di offerte e preventivi. Cura la tenuta e la stesura della\ndocumentazione tecnica relativa agli interventi e alle installazioni\neffettuate, nonché l’addestramento del proprio personale. Propone alle\nfunzioni interessate piani di formazione sulle nuove tecnologie applicate.\nAssicura la concreta attuazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro,\nnonché per il rispetto delle disposizioni di legge sull’inquinamento\nambientale e sulla sicurezza (safety). Si assicura che gli impianti di\nsicurezza ('security) siano conformi alle esigenze di protezione, alle\ndisposizioni legali e alle norme di buona tecnica. Emette le certificazioni di\nLegge o di buona tecnica richieste dalla natura dei lavori effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore\u002FConsulente Approvvigionamenti e Logistica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura, nel rispetto delle politiche e procedure aziendali,\nl’approvvigionamento di materie prime, impianti, attrezzature e materiali per\nla gestione e l’effettuazione dei servizi. Gestisce, organizza e controlla\nche i prodotti richiesti siano consegnati nelle quantità programmate, con le\ncaratteristiche previste e nei tempi stabiliti. Collabora con le funzioni\ninteressate {progettazione dei servizi e responsabili di funzioni\namministrative) per l’acquisto di beni e servizi di utilità generale per\nl’Azienda. Assicura la ricerca e la selezione continua di nuove e più\nconvenienti fonti di approvvigionamento ed effettua la valutazione economica e\nqualitativa delle offerte. Raccoglie i suggerimenti e le proposte dei fornitori\ntrasmettendoli alle funzioni interessate. Segue l’andamento dei prezzi e la\ndisponibilità dei prodotti nel mercato, predisponendo piani di acquisto\nmirati. Cura i buoni rapporti con i fornitori. Gestisce gli addetti alla\nfunzione approvvigionamenti e alla logistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri Lavoratori con le Conoscenze\\ Abilità, Autonomie, Competenze e\nResponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO Direttivo A2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato Direttivo - Responsabile o Capo Servizio\u002FArea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Primo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello A2: Responsabile o Capo Servizio\u002FArea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “A\u002F2” dell’alt. 249\ndel presente CCNL, con responsabilità e controllo sui Collaboratori\nsottoposti, normalmente in Media Impresa, garantisce i risultati del Servizio o\nArea coordinati. In autonomia, gestisce i contatti esterni (clienti, fornitori,\nbanche, Enti), dando soluzione ai problemi gestionali, organizzativi, tecnici e\namministrativi della\u002Fe propria\u002Fe area\u002Fe coordinata\u002Fe. Normalmente, farà\nriferimento e risponderà al Legale Rappresentante o al Responsabile apicale\nAmministrativo, Tecnico, Informatico o Commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Secondo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello Al, nei primi 16\nmesi d’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Terzo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello Al, nei primi 22\nmesi d’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia,\nCompetenze e Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del\nlivello A2 “Impiegato Direttivo”, in ambito operativo di Clienti o di\nMedici Impresa, coordina normalmente fino a 10 Lavoratori Impiegati-:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile Servizi Amministrativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E gestore di uno o più servizi amministrativi interni e\u002Fo esterni, tra i\nseguenti esemplificati: del personale, ivi compresa l’attività di ricerca e\nselezione; amministrazione clienti, fornitori e banche; finanza; contabilità\ngestionale; sistemi informativi. Gestisce i Responsabili sottoposti,\nrispondendo dell’efficienza e dei risultati dell’intera struttura\ncoordinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile Controllo di Gestione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale responsabile della formulazione del budget attuativo degli obiettivi\naziendali così come richiesto dal Cliente, gestisce la raccolta e l’esame\ndei dati dei vari centri di costo; garantisce l’uniformità dei criteri\nd’imputazione nel budget ed evidenzia gli scostamenti dalle previsioni,\nformulando le proposte correttive. Gestisce e controlla le rilevazioni di\ncontabilità gestionale. Può essere responsabile anche dell’attività del\nsettore informatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile Qualità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In accordo con la Direzione Generale o conformemente alla richiesta del\nCliente, attua le politiche e le strategie sulla Qualità. Gestisce il\npersonale sottoposto e coordina le verifiche sull’organizzazione nei luoghi\ndi lavoro, sui Cantieri e sui prodotti forniti. Cura e predispone tutta la\nmodulistica di supporto e la raccolta dei dati per assicurare la certificazione\ndi qualità, con diretta responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile del Personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente alle indicazioni generali ricevute dall’azienda o dai\nClienti, elabora e gestisce le politiche nell’ambito delle risorse umane;\ncura la selezione, la formazione, lo sviluppo organizzativo, i piani\nretributivi e i piani di sviluppo delle carriere, il contenzioso disciplinare,\nle assunzioni e i licenziamenti. Assicura una corretta amministrazione del\npersonale, appronta le previsioni di spesa settoriali e la determinazione dei\ncosti del personale, conformemente agli obiettivi aziendali e alle indicazioni\ndi spesa concordate. Coordina gli interventi atti a migliorare la sicurezza e\nl’igiene degli ambienti di lavoro. Previene, studia e coordina le\nproblematiche relative al contenzioso del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Servizio Legale e Contenzioso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce, in autonomia, il contenzioso legale dell’Azienda o dei Clienti.\nRisponde della stesura dei contratti (di acquisto, fornitura, cessione ecc.) e\ndella modulistica aziendale per tutti gli aspetti di natura contrattuale e\ngiuridica. Avendone i titoli, valuta il contenzioso legale, coordina le azioni\ndi tutela e il recupero dei crediti. Gestisce e coordina la struttura\norganizzativa dell’ufficio legale e i Collaboratori sottoposti, rispondendo\ndei risultati complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Servizio Area Manager:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora con il proprio superiore diretto al raggiungimento degli obiettivi\ndi vendita in una o più aree (volume, profitto, fatturato, previsioni)\naziendali o di uno o più Clienti, assicurandone il conseguimento. Con il\nResponsabile di Settore, concorre alla formulazione delle politiche commerciali\ne all’attuazione di quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di\nquantità, di margine, di copertura geografica, di qualità del servizio ecc.\nPartecipa alla definizione del piano vendite e alla previsione dei costi per\nl’area di sua competenza, al fine di assicurare il raggiungimento degli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>obiettivi ricevuti. Controlla e verifica il progressivo andamento degli\nindicatori proponendo soluzioni e intervenendo per modificare gli scostamenti\nnegativi. Coordina la rete di vendita di propria responsabilità (agenti,\ndistributori, concessionari, Operatori di vendita).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile dei Sistemi Informativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura la pianificazione e il controllo di tutte le attività pertinenti\nl’elaborazione dei dati ed è responsabile della gestione operativa del CED\naziendale o di Clienti. Collabora con il proprio Superiore diretto alla\ndefinizione dei programmi d’investimento del Centro Elaborazione Dati e, in\nconcorso con i Servizi utilizzatori, effettua la scelta dei programmi di\nelaborazione e gestionali. Contribuisce, assieme ai responsabili delle funzioni\nutenti, al coordinamento degli interventi organizzativi connessi con\nl’automazione dei sistemi informativi. Rileva le opportunità di automazione\ne le necessità di revisione delle applicazioni esistenti in funzione delle\nesigenze aziendali. Gestisce il personale sottoposto rispondendo\ndell’efficienza e dei risultati dell’intera struttura coordinata. Propone\npiani di formazione per l’aggiornamento del personale sottoposto e degli\nutenti. E responsabile del rispetto delle norme d’igiene e sicurezza per\nl’area e per l’intero gruppo di lavoro gestiti. Si aggiorna\nsull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Servizi Tecnici. Progettazione, Manutenzioni e Impianti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i\nrifacimenti, l’installazione di impianti, ivi compresi quelli eolici o\nfotovoltaici. Cura la progettazione degli interventi, il rilascio delle\nautorizzazioni e la formazione della documentazione per le successive\nmanutenzioni e interventi. Raccoglie e aggiorna i manuali di manutenzione.\nAssicura la sicurezza ed igiene del lavoro ed ambientale nel proprio settore\ncoordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Servizio Project Manager:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definisce e coordina le attività relative alla progettazione, avviamento e\naccettazione dell’impianto, secondo i programmi concordati con il Cliente.\nSuggerisce tecniche e soluzioni per migliorare la posizione del\nprodotto\u002Fservizio sul mercato, coordinandosi con le funzioni di progettazione,\nproduzione, promozione, pubblicità, ricerca di mercato, controllo di costi\necc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Servizio Product Manager:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce operativamente il contratto sia dal punto di vista tecnico che\namministrativo, secondo le linee fissate dalla Direzione Generale. Propone il\npiano degli investimenti per il raggiungimento degli obiettivi indicati.\nAssicura una continua supervisione del progetto, esaminando periodicamente\nobiettivi, politiche e programmi e raccomandando le 242 eventuali modifiche\nrichieste dalle reali condizioni di sviluppo del progetto stesso. Coordina la\nstruttura operativa a lui sottoposta con le altre funzioni aziendali\ninteressate. Studia e propone programmi di pubblicità, le promozioni e i\nprezzi dei nuovi prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile Approvvigionamenti e Logistica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura, nel rispetto delle politiche e procedure approvate,\nl’approvvigionamento di materie prime, d’impianti, attrezzature e\nmateriali, l’erogazione dei servizi previsti e la loro gestione. Effettua la\nricerca e la selezione delle soluzioni più vantaggiose {acquisto, leasing,\naffitto, noleggio ecc.) per gli impianti, i mezzi e per le apparecchiature di\nallarme, controllo, nonché di nuove e più convenienti fonti di\napprovvigionamento. Predispone la valutazione economica e qualitativa delle\nofferte. Raccoglie i suggerimenti e le proposte dei fornitori trasmettendoli\nalle funzioni aziendali interessate. Segue l’andamento dei prezzi e le\ndisponibilità dei prodotti nel mercato, pianifica le politiche di acquisto in\nfunzione degli obiettivi generali ricevuti. Cura i buoni rapporti con i\nfornitori. Gestisce i sottoposti addetti agli approvvigionamenti e alla\nlogistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e\nResponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO Bl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato Gestionale - Capo Ufficio o Capo Reparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di Vendita di Prima Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Primo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello Bl: Impiegato Gestionale - Capo Ufficio o Capo\nReparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “B\u002Fl” dell’alt. 249\ndel presente CCNL, normalmente in Media Impresa, con specifica collaborazione\nnell’area di competenza, coordina le risorse umane e materiali affidate e\nsvolge attività che richiedano particolari conoscenze ed elevatissima\nesperienza, comunque acquisita. Gestisce normalmente Sottoposti, con\nresponsabilità della loro formazione, della disciplina del lavoro e dei\nrisultati complessivi dell’intero gruppo coordinato. Normalmente, farà\nriferimento e risponderà nelle Piccole Imprese al Responsabile Aziendale\napicale e, nelle Medie Imprese, al Responsabile d’Area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Secondo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello LI: Operatore di Vendita di Prima Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Impiegato “Capo Ufficio’' Commerciale che, pur svolgendo attività\ndi vendita diretta, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “B\u002Fl” dell’alt. 249\ndel presente CCNL e di quelle proprie dell'Operatore di Vendita di Seconda\nCategoria, avendo i Titoli e Requisiti necessari, gestisce, coordina e forma\nl’intero Gruppo, con responsabilità diretta dei loro risultati. Elabora le\nstatistiche sui prodotti\u002Fservizi venduti. Formula piani commerciali tramite\nl’analisi di mercato effettivo, potenziale e sulla concorrenza. Sviluppa, in\nsinergia con la Direzione, le conciate iniziative commerciali e promozionali di\nvendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Terzo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello A2, nei primi 14\nmesi d’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Quarto Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello A2, nei primi 22\nmesi d’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le Conoscenze\\ Abilità, A utonomia, Competenze\ne Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello B1\n“Impiegato Gestionale”, ciucile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Ufficio Contabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale responsabile di una sezione nell’ambito della contabilità generale,\ngestisce il partitario fornitori e\u002Fo clienti e le principali operazioni di\nverifica fatture, imputazione contabile, liquidazione o incasso sulla base di\nmodi convenuti, disponibilità assegnate, vincoli legislativi e procedure\ndell’Azienda. Cura l’aggiornamento, l’imputazione, la chiusura e le\nrettifiche dei conti, garantendo l’esattezza contabile ed il rispetto delle\nnorme legali, della documentazione presentata. Cura la raccolta e la\nclassificazione delle informazioni analitiche e sintetiche per i settori\ncontabili di gestione. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto, con\nresponsabilità dei risultati complessivi. Dipende dal Capo Servizi\nAmministrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Ufficio Controllo di Gestione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imposta e segue il piano operativo da cui trarre i budget annuali. Gestisce\nla raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di costo; garantisce\nl’uniformità dei criteri d’imputazione nel budget ed evidenzia gli\nscostamenti dalle previsioni, formulando le proposte correttive. Coordina e\ncontrolla le rilevazioni di contabilità gestionale, assicurando il rispetto\ndei tempi fissati per la preparazione del budget. E responsabile del controllo\ncosti e della contabilità analitica. Gestisce, coordina e forma il personale\nsottoposto, con responsabilità dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Ufficio Qualità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In accordo con la Direzione Generale, gestisce la politica e la strategia\nper il conseguimento della qualità totale, ivi comprese le rispettive\ncertificazioni; gestisce le procedure interne, i protocolli di qualità\naziendale, i protocolli di qualità sui beni e servizi offerti dai fornitori,\nrispondendo dell’approntamento dei documenti necessari alla certificazione\ndella Qualità. Gestisce il personale del proprio servizio e coordina la\nstruttura di controllo della qualità dei servizi conformemente alle procedure\nconcordate con la Direzione Generale o Tecnico Operativa. Propone, a ogni\nlivello, programmi e piani atti a sensibilizzare l’attenzione alle\nproblematiche della qualità aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Ufficio Personale. Paghe e Contributi - Capo Ufficio Selezione e\nFormazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cura la costituzione, l’evoluzione e la risoluzione di tutti i rapporti di\nlavoro dal punto di vista gestionale, amministrativo, fiscale e previdenziale.\nElabora la retribuzione e i relativi adempimenti contrattuali e legali.\nMantiene gli opportuni rapporti con i diversi istituti pubblici attinenti il\nlavoro. Predispone gli strumenti necessari per un efficace controllo del costo\ndel lavoro e per l’elaborazione delle previsioni periodiche. Cura le\nstatistiche relative ai diversi aspetti del rapporto di lavoro. Coordina le\nattività di selezione e formazione del personale. Gestisce, coordina e forma\nil personale sottoposto, con responsabilità dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Ufficio Area Manager:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce, in collaborazione con il proprio diretto Superiore, al\nraggiungimento degli obiettivi di vendita tyolume, profitto, fatturato,\nprevisioni) in una o più aree geografiche, assicurandone il conseguimento.\nConcorre con il Responsabile di Settore alla formulazione delle politiche\ncommerciali e all’attuazione di quanto necessario al raggiungimento degli\nobiettivi di quantità, di margine, di copertura geografica, di qualità del\nservizio ecc. Partecipa alla definizione del piano vendite e alla previsione\ndei costi per l’area di sua competenza, al fine di assicurare il\nraggiungimento degli obiettivi ricevuti. Controlla e verifica il progressivo\nandamento degli indicatori proponendo soluzioni e intervenendo per modificare\ngli scostamenti negativi. Gestisce e coordina la Rete di Vendita di propria\nresponsabilità (ConcessionariFiliale Agenti e Operatori di vendita),\nrispondendo dei risultati attesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Ufficio Sistemi Informativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce e assicura la pianificazione e il controllo di tutte le attività\npertinenti l’elaborazione dei dati e ai relativi sottoposti. E responsabile\ndell’analisi e della progettazione dei sistemi informativi e della gestione\noperativa del CED. In concorso con la funzione commerciale, valuta le esigenze\naziendali nella scelta dei programmi gestionali dei servizi richiesti od\nofferti. Contribuisce, assieme ai Responsabili delle funzioni, al coordinamento\ndegli interventi organizzativi connessi con l’automazione dei sistemi\ninformativi di settore. Pianifica le risorse necessarie per l’adeguamento\ndegli strumenti di elaborazione e i piani di formazione per l’aggiornamento\ndel personale addetto. Rileva le necessità di revisione delle applicazioni\nesistenti in funzione delle esigenze strategiche aziendali. E responsabile\ndella riservatezza dei dati sensibili, della loro conservazione e durata. Si\nmantiene aggiornato sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Ufficio Settore informatico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cura la gestione delle reti e la loro sicurezza, sceglie il materiale\ninformatico in funzione dei fabbisogni, propone soluzioni per il salvataggio\ndei dati e la loro sicurezza, per i sistemi antintrusione e per la scelta dei\npacchetti gestionali. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto, con\nresponsabilità dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Ufficio Disegni e Progetti - Capo Ufficio Disegno Tecnico\nCAD\u002FCAM:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettua la progettazione di parti di macchine, di impianti e attrezzature.\nProgetta pezzi e insiemi secondo le specifiche ricevute, producendo disegni,\nbozze di modelli e seguendo la realizzazione dei relativi prototipi. Quando\nrichiesto, effettua calcoli di strutture per il dimensionamento delle parti.\nEffettua disegni esecutivi di costruzione e montaggio, prepara specifiche e\nconteggi dei prezzi. Gestisce, coordina e forma correttamente le risorse umane\nsottoposte, con responsabilità di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Reparto Manutenzione e Installazione Impianti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E in possesso di elevate conoscenze specialistiche plurisettoriali sugli\nimpianti elettrici, idraulici, termosanitari, meccanici, nonché sulla loro\nmanutenzione e sulle manutenzioni edili. Gestisce, coordina e forma normalmente\nalmeno 10 Lavoratori sottoposti del proprio settore di competenza, con\nresponsabilità della disciplina e dei risultati ottenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Ufficio Approvvigionamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce e assicura, nel rispetto delle politiche e procedure aziendali,\nl’approvvigionamento di materie prime, impianti, attrezzature e materiali per\nla gestione e l’effettuazione dei servizi. Organizza, controlla e verifica\nche i prodotti siano consegnati nelle quantità programmate, con le\ncaratteristiche previste e nei tempi stabiliti. Collabora con le funzioni\ninteressate per l’acquisto di beni e servizi. Seleziona le fonti di\napprovvigionamento attraverso la valutazione economica e qualitativa delle\nofferte. Raccoglie i suggerimenti e le proposte dei fornitori trasmettendoli\nalle funzioni interessate e cura i buoni rapporti con i fornitori. Gestisce gli\naddetti alla funzione acquisti a lui sottoposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1H Responsabile di Cali Center - Responsabile Servizio di Prenotazione -\nResponsabile Sedi Congressuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestice, coordina, controlla e motiva il personale affidatogli (normalmente\nalmeno 20 sottoposti DI o D2). E responsabile della disciplina del lavoro,\ndella formazione dei sottoposti, del raggiungimento dei risultati previsti,\nnonché della correttezza formale e sostanziale delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Comunicazione - Grafica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione\ndigitale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle specialistiche conoscenze e competenze richieste, è\nResponsabile della gestione della sicurezza dei sistemi per la conservazione\nsostitutiva della documentazione, secondo la normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definisce e attua le politiche per la sicurezza del sistema di conservazione\ndigitale e ne governa la gestione, operando di concerto con il Responsabile del\ntrattamento di dati personali e con il Responsabile della sicurezza delle\ninformazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore che con le ConoscenzeAbilità, Autonomia, Competenze\ne Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello B1\n“Operatore di Vendita diPrima Categoria”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di Vendita di Prima Categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale Responsabile di un gruppo di Operatori di Vendita di livelli\ninferiori, gestisce, coordina e motiva il personale affidato. Visita i\nprincipali Clienti, consolidati o potenziali, al fine di assicurare il\nraggiungimento degli obiettivi prefissati con la Direzione. Risponde dei\nrisultati del gruppo gestito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri Divoratori con le Conoscenze\\ Abilità, Autonomie, Competenze e\nResponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO B2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestore con responsabilità del risultato\u002FCapo Squadra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato Gestionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di Vendita di Seconda Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore Altamente Specializzato Plurisettoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Primo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello B2a: Impiegato Gestionale con responsabilità del\nrisultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B\u002F2a” dell’alt. 249\ndel presente CCNL, nell’ufficio\u002Fgruppo\u002Fsquadra coordinato, è il Responsabile\nche, con adeguata iniziativa, gestisce Sottoposti, avendo responsabilità\ndiretta della disciplina del lavoro, della loro formazione e dei risultati\ncomplessivamente conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Secondo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello B2a: Operatore di Vendita di Seconda Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Impiegato Commerciale “Gestore” che svolge attività di vendita\ndiretta e, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e\nResponsabilità previste dalla Tabella “B\u002F2a” dell’art. 249 del presente\nCCNL e di quelle proprie deU’Operatore di Vendita di Terza Categoria, avendo\ni Titoli e Requisiti necessari, nonché le competenze tecniche, è stabilmente\nincaricato di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della\nstessa. Provvede inoltre a fornire all’Azienda gli elementi per la\nstipulazione dei preventivi in base alle richieste dei Clienti e alle\ndisposizioni ricevute. Mantiene i rapporti commerciali e di servizio con i\nClienti. Supervisiona il lavoro degli Operatori di Vendita di livello\ninferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Terzo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello B2b: Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale e\nCoordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B\u002F2b” dell’art. 249\ndel presente CCNL, avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando\nprocedure operative complesse relative ai sistemi tecnici, produttivi,\ncommerciali o amministrativi adottati, anche congiuntamente, svolge compiti che\nrichiedano elevate e specialistiche conoscenze organizzative, merceologiche,\ntecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali. Coordina\norganizzativamente sottoposti di livelli inferiori. Appronta i conseguenti\ninterventi operativi o procedurali e risponde dei risultati propri e dei suoi\nsottoposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Quarto Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello B2b: Operatore Altamente Specializzato Plurisettoriale\ne Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B\u002F2b” dell’art. 249\ndel presente CCNL, con competenze specialistiche plurisettoriali, con specifica\ncollaborazione e adeguata iniziativa, sceglie procedure, l’impiego di\nmateriali, prodotti, macchine, attrezzature e utensili, definendo i parametri\ndi lavoro secondo i criteri di economicità, buona tecnica e di rispetto delle\nnorme vigenti. Svolge complessi interventi e\u002Fo servizi, con responsabilità del\nrisultato atteso. Coordina organizzativamente sottoposti di livelli\ninferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Quinto Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello B1 o Operatore\ndi Vendita di Prima Categoria, nei primi 12 mesi d’inserimento formativo\nnella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Sesto Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello B1 o Operatore di\nVendita di Prima Categoria, nei primi 20 mesi d’inserimento formativo nella\nmansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, A utonomia, Competenze\ne Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello B2a\n“Impiegato Gestionale”, (piale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetti Assistenza Clienti - Traduttori - Preventivisti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso di elevate competenze commerciali settoriali e con ottima\npadronanza di una lingua straniera, è responsabile della disciplina,\nformazione e risultati dell’intero gruppo coordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Realizzatore di Campagne promozionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cura l’intera realizzazione delle attività di progettazione,\norganizzazione e realizzazione di eventi e\u002Fo di campagne promozionali.\nGestisce, coordina e forma fino a 10 sottoposti, l’organizzazione e la\ndisciplina del lavoro dei promoter, hostess, allestitori, dimostratori e altri\ncollaboratori, dipendenti o autonomi, addetti alla campagna, rispondendo del\nloro risultato complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile Progettisti e Montatori\u002FManutentori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso di conoscenze specialistiche sugli impianti elettrici,\nidraulici, termosanitari, meccanici e sulla loro manutenzione, gestisce,\ncoordina e forma fino a 10 sottoposti del proprio settore di competenza, con\nresponsabilità della disciplina del lavoro e dei risultati da loro\nottenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, A utonomia, Competenze\ne Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello\nB2a “Operatore di Vendita di Seconda Categoria”, (piale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di Vendita di Seconda Categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elabora le previsioni di vendita del proprio territorio, operando al fine di\nassicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la Direzione.\nGestisce fino a 3 Operatori di Vendita di livello inferiore, operanti nelle\nzone del territorio a lui assegnati, con responsabilità dei loro risultati\ncomplessivi. Ricerca e visita i Clienti al fine di promuovere i\nprodotti\u002Fservizi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia,\nCompetenze e Responsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria B2b\n“Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale e Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E Impiegato Specialista apicale in area:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Approvvigionamenti\u002FAcquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Tecnica progetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Tecnica impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico\u002Fcommerciale - Traduttore multilingue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con ottima padronanza di più lingue straniere, intrattiene rapporti\namministrativi, commerciali, legali o tecnici con competenza specifica riferita\nal settore di attività aziendale. Quando richiesto, effettua, con competenza\nsettoriale specifica, la traduzione di testi dall’italiano e\u002Fo in\nitaliano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Interprete simultaneo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ha ottima padronanza di una lingua straniera e ampia conoscenza della\nrelativa cultura, delle tecniche di traduzione e\u002Fo di intepretariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Comunicazione - Grafica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile Artistico - Art Director.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle specialistiche conoscenze e competenze richieste, è\nResponsabile dell’ideazione di campagne pubblicitarie attraverso i differenti\nmedia, dalle affissioni fino al web, curandone l’aspetto visivo, grafico e la\nforma, secondo le tendenze del costume e della comunicazione, traducendo i\n“concetti della campagna” in immagini. Segue la realizzazione di\nfotografie, immagini e impaginazione dei testi (comunicati, brochure,\npieghevoli e cartellonistica). Si occupa della produzione e post produzione\ndella pubblicità, garantendo il raggiungimento del risultato in termini\ntemporali, quantitativi e qualitativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Redattore prodotti multimediali - Copy Writer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle specialistiche conoscenze e competenze richieste,\ninterpretando i fabbisogni di committenti e utente, realizza in autonomia le\noperazioni di editing di un testo assicurandone coerenza chiarezza, completezza\ne correttezza, nel rispetto dei contenuti, dello stile dell'autore e delle\nlinee editoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile Ufficio Stampa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E il portavoce dell’organizzazione. La sua attività consiste\nprincipalmente nell'assicurare una strategia di comunicazione esterna e, nel\ncontempo, promuovere l'immagine dell’azienda. Si occupa della redazione dei\ntesti per i comunicati agli organi di stampa e ai media, di cui poi segue e\ncontrolla anche le fasi di trasmissione, cura la rassegna stampa e organizza le\nconferenze stampa. Di queste, cura sia gli aspetti operativi (inviti, luoghi,\norari, relatori, realizzazione di un press kit) sia la selezione delle notizie\nda divulgare, rilevando gli aspetti coerenti con l’immagine da comunicare. Ha\nottima padronanza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera, unite\nad ottime doti relazionali, capacità di sintesi, familiarità con la\nscrittura, creatività e iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile Pubblicità - Web Advertising Manager:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pianifica, gestisce e coordina l’intero processo di promozione,\ndall’ideazione e predisposizione di campagne pubblicitarie nel Web, fino alla\nvendita dei prodotti e\u002Fo servizi connessi all’attività di pubblicità,\nvalutando costi e benefici dell’azione promozionale. Definisce la natura\ndelle campagne promozionali in relazione ai mezzi di comunicazione più\nadeguati al fine di ottenere la più ampia propagazione delle informazioni,\nalla tipologia e alla quantità di destinatari interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile progettazione dell'esperienza utente - User Experience\nDesigner:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ il responsabile del design visuale e dell’interazione tra Utente e\nSistema, attraverso tutto il ciclo di vita del sistema, dalla definizione e\nraccolta di requisiti alla produzione dei documenti finali di design. Integra i\nrequisiti dell’utente, dell’applicazione, i vincoli di accessibilità e di\nusabilità in un’interfaccia visuale e in un modello di interazione\n(esperienza dell’utente), il più possibile integrato e uniforme. Sviluppa lo\n“stile” visuale e interattivo che possa allo stesso tempo caratterizzare\nl’applicazione Web (dotandola dicaratteri, distintivi) e garantire il\nraggiungimento efficace (portarlo nel plinto giusto) ed efficiente (fargli fare\nil giusto numero di click) degli obiettivi dell’utente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, A utonomia, Competenze\ne Responsabilità previste dal Quarto Alinea della Declaratoria del livello B2b\n“Operatore Altamente Specializzato Plurisettoriale e Coordinatore”,\n(piale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conduttore impianti termici di Prima categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E conduttore d’impianti termici di prima categoria, munito di Patentino di\nAbilitazione di primo grado, che coordina organizzativamente un gruppo di altri\nLavoratori al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura\n“H24”. Gestisce in autonomia lo scadenziario degli interventi di\nmanutenzione, gli adempimenti previsti dalla Legge, assicura il mantenimento\ndelle condizioni di sicurezza degli impianti ed è responsabile di settore per\nla sicurezza e l’igiene nel lavoro degli addetti, nonché l’igiene\nambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo Squadra Riparatori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le competenze di riparatore, aggiustatore meccanico, elettrico,\nelettronico, oleopneumatico, lattoniere, verniciatore ecc., coordina dal punto\ndi vista tecnico ed organizzativo fino a 10 sottoposti del proprio settore di\ncompetenza, con responsabilità dei risultati ottenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO Cl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato di Concetto Settoriale - Supervisore e Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di Vendita di Terza Categoria e Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore Specializzato Settoriale - Supervisore e Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Primo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello Cl: Impiegato di Concetto - Supervisore e\nCoordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C\u002Fl” dell’art. 249\ndel presente CCNL, con specifica collaborazione e nell’ambito delle proprie\nmansioni, opera con adeguata iniziativa, al fine di garantire i risultati\nrichiesti, anche coordinando professionalmente i propri sottoposti. Ha\npadronanza dei programmi gestionali ed applica procedure operative complesse,\nrelative al sistema tecnico, produttivo, commerciale, amministrativo, estetico,\nadottate nello specifico ambito di competenza. E incaricato di svolgere, anche\ncongiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze tecniche,\nproduttive, merceologiche, legali, amministrative, linguistiche, estetiche o\ncommerciali, approntando i conseguenti interventi operativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Secondo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello Cl: Operatore di Vendita di Terza Categoria e\nCoordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Impiegato Commerciale “di Concetto - Supervisore e Coordinatore”\nche, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e\nResponsabilità previste dalla Tabella “C\u002Fl” dell’alt. 249 del presente\nCCNL e dell’Operatore di Vendita di Quarta Categoria, avendo i Titoli,\nRequisiti e Competenze necessarie, stabilmente promuove i prodotti\u002Fservizi\naziendali presso i Clienti, avendo anche l'incarico di ricercare e segnalare\npotenziali Clienti di specifici prodotti. Può coordinare organizzativamente un\ngruppo di altri Operatori di Vendita, assumendosi una certa responsabilità per\nla valutazione e il miglioramento delle loro attività lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Terzo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello Cl: Operatore Specializzato Settoriale - Supervisore e\nCoordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C\u002Fl” dell’art. 249\ndel presente CCNL, sceglie le procedure di lavoro e l’impiego di materiali,\nprodotti, macchine, attrezzature e utensili, definendo i parametri di lavoro\nsecondo i criteri di soddisfazione del Cliente\u002FUtente, di economicità, di\nbuona tecnica e di rispetto delle norme aziendali e legali vigenti, anche\nriferite alla qualità, sicurezza, igiene, rispetto delle norme ecc. Svolge\ncomplessi interventi e\u002Fo servizi, con responsabilità del risultato richiesto,\nanche per i sottoposti direttamente coordinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Quarto Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello B2 o Operatore\ndi Vendita di Seconda Categoria, nei primi 12 mesi d’inserimento formativo\nnella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Quinto Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello B2 o Operatore di\nVendita di Seconda Categoria, nei primi 20 mesi d’inserimento formativo nella\nmansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia,\nCompetenze e Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del\nlivello CI “Impiegato di Concetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Supervisore e Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E Impiegato di Concetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Addetto agli Acquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Bandi e Finanziamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Addetto alla Qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Addetto all’ufficio del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Addetto agli Approvvigionamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Addetto alla Logistica 2)Traduttore Specializzato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con ottima padronanza di una lingua straniera, intrattiene rapporti\namministrativi, commerciali, legali o tecnici con competenza linguistica\nspecifica riferita all’attività aziendale. Quando richiesto, effettua la\ntraduzione di testi dall’italiano e\u002Fo in italiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore Commerciale Specializzato e Coordinatore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e quando richiesto dalla\nmansione, anche con l’uso di una lingua straniera, svolge attività di\npromozione dei prodotti, consulenza e assistenza al Cliente. In completa\nautonomia, gestisce le lamentele dei Clienti, gli eventuali resi, i cambi e le\ngaranzie. Coordina organizzativamente un gruppo di altri lavoratori, senza\nresponsabilità diretta per il lavoro da essi singolarmente svolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Comunicazione - Grafica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico grafico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, è in grado di\nideare, progettare e sviluppare soluzioni grafiche coerenti con le\ncaratteristiche tecniche e funzionali e con gli obiettivi comunicativi dei\nprodotti da realizzare, tenendo conto del supporto con cui deve essere\nveicolato il prodotto (stampa, media elettronici, web, ecc.) e del target di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Grafico Impaginatore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cura la progettazione e la realizzazione delle pagine redazionali,\npubblicitarie e di servizio, la costruzione del menabò, la gabbia grafica\nall'interno della quale si inseriscono i testi, i titoli, le fotografie ed i\ndisegni, che meglio risponda alle esigenze comunicative ed estetiche dettate\ndalla linea editoriale, attraverso la predisposizione del layout e la scelta di\nfotografie, disegni, marchi e loghi più idonei a corredare i contenuti dei\ntesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile comunità virtuale - Web Community Manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste sul Marketing\n&amp; Comunicazione digitale, gestisce comunità virtuali presenti sul Web,\ncreando e potenziando le relazioni tra i membri della stessa e tra questa e\nl’organizzazione committente. In particolare, promuove, controlla, analizza e\nvaluta le conversazioni che si svolgono sulle varie risorse Web (siti Web,\nblog, social network). Costruisce e gestisce la relazione con gli Stakeholder\non-line.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Web Developer - Web Content Specialist - Web Designer - Web Master:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche dei\nlinguaggi di programmazione, grafiche e comunicative, crea, costruisce e\naggiorna pagine web e Portali Internet, traducendo in maniera persuasiva\nconcetti e messaggi in riferimento alle esigenze comunicative del Cliente. Cura\nla qualità delle immagini prodotte e la dimensione degli strumenti\nmultimediali utilizzati, realizzando un equilibrio tra estetica, funzionalità\ne usabilità dell'insieme. Utilizza i principali software grafici (illustrator,\nphotoshop, xpress, freehand, flash), con il linguaggio HTML, con il graphic\ndesign applicato all'ambiente multimediale e con l'utilizzo di computergrafica\n3D.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Search Engine Expert - Digital strategie planner:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche dei\nlinguaggi di programmazione, grafiche e comunicative, gestendo e supportando lo\nsviluppo di servizi Web e di Marketing digitale, si occupa del raggiungimento\ndel miglior ritorno sull’investimento dato dalla visibilità all’interno di\nmotori di ricerca e servizi a loro afferenti. Si occupa nelle varie fasi del\nprodotto del supporto e della verifica dei risultati inerenti il posizionamento\nsui motori di ricerca, impartendo le regole di relativa ottimizzazione\nall’interno dello sviluppo dei servizi Web. Supporta la direzione aziendale\nnelle scelte strategiche relative alla presenza e alle attività sulla rete\nInternet e sul Web.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico della Comunicazione - Informazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, è in grado di\nprogettare, sviluppare, gestire e coordinare azioni comunicative in funzione\ndei fabbisogni rilevati, di predisporre testi scritti e adottare stili e\nconcetti comunicativi efficaci e adeguati al contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico informatico - Tecnico di reti informatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, installa e\nconfigura complessi sistemi client in rete ed esegue il monitoraggio delle\nfunzioni in esercizio, interagendo con gli utenti per la soluzione di problemi\ntecnici. Progetta, sviluppa e gestisce il funzionamento e la sicurezza di una\nrete informatica. Installa hardware, software o componenti di sottosistema in\nun sistema esistente o proposto, coordinando organizzativamente il proprio\ngruppo di lavoro. Si conforma ai processi e alle procedure definite, tenendo\nconto della compatibilità sia dei moduli esistenti che di quelli nuovi,\nassicurandone l’integrità. E responsabile della puntuale ed efficace\nriparazione hardware\u002Fsofware, al fine di garantire una performance ottimale del\nsistema e un’alta soddisfazione del cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile commercio elettronico - E-commerce manager:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e\ncommerciali, è responsabile di tutte le attività relative al commercio\nelettronico, ivi comprese quelle amministrative correlate. Coordina e forma il\npersonale sottoposto, con responsabilità dei risultati dell’intero\ngruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile negozio elettronico - Online Store Manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e\ncommerciali, è responsabile del “conto economico del negozio on-line\npresente sul Web”, dell'assortimento, delle attività di merchandising e\ndelle promozioni in-store. Contribuisce a generare valore all’azienda\naffinché raggiunga i suoi obiettivi attraverso il commercio elettronico, in\nlinea con il posizionamento che questa ha deciso di darsi sotto il profilo del\nrapporto tra canale digitale e canale fisico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Account Manager:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e\ncommerciali, costruisce relazioni di business con i clienti per favorire la\nvendita di hardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica\nopportunità e gestisce l’acquisizione e la consegna del prodotti agli\nutenti. E punto di riferimento senior per le vendite e la soddisfazione del\ncliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specialista formazione a distanza - E-Learning Specialist:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche,\ncommerciali e formative, coordina e sviluppa percorsi formativi in modalità a\ndistanza, misto (blended), rapid, mobile e-learning, monitorando i percorsi e\nambienti di apprendimento on-line. Sceglie tecnologie, approcci e strategie\ndidattiche per i diversi livelli e contesti di apprendimento formale e non\nformale, tenendo conto della rapida e continue evoluzione dei modelli di\ncostruzione e disseminazione della conoscenza e dell’apprendimento sul\nWeb.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Amministratore di Database - Database Administrator.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche,\nprogetta, realizza, controlla e mantiene database.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura la progettazione e la realizzazione (developer), la manutenzione e\nla riparazione del database dell’azienda (administrator) per supportare\nsoluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di informazioni del\nbusiness. Verifica lo sviluppo e il disegno delle strategie di database,\nmonitorando e migliorando la capacità e le performance del database, e\npianificando per bisogni di espansioni futuri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pianifica e realizza misure di sicurezza per salvaguardare il data base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analista - Web Data Scientist:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Identifica, raccoglie, prepara, valida, analizza, interprets dati inerenti a\ndiverse attività dell’organizzazione per estrarre informazioni (di sintesi o\nderivata dall’analisi), anche tramite lo sviluppo di modelli predittivi per\ngenerare sistemi organizzati di conoscenza avanzati. In possesso di elevate\nconoscenze del mercato, del business e\u002Fo della missione dell’organizzazione,\nindividua e accede alle fonti di dati in grado di sostenere e sviluppare un\ndeterminato processo aziendale; sceglie metodi e modelli più idonei ed\nefficaci per guidare le scelte strategiche aziendali, sviluppare linee di\nevoluzione e piani operativi; astrae le informazioni reperite e, tramite\nqueste, genera indicazioni e programmi di sviluppo dell’azione, presenta\nqueste indicazioni nella forma idonea a supportare le decisioni tattiche e\nstrategiche del management, prestando particolare attenzione alle problematiche\nconnesse alla sintesi e alla rappresentazione e visualizzazione efficace delle\ninformazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, A utonomia, Competenze\ne Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello CI\n“Operatore di Vendita di Terza Categoria”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di Vendita di Terza Categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E incaricato di promuovere stabilmente presso i Clienti i servizi\u002Fprodotti\naziendali. Compila i programmi e i rapporti visita presso i Clienti,\ntrasmettendo alla Direzione tutte le informazioni utili al fine di favorire gli\naccordi commerciali. Fa riferimento all’Operatore di Vendita di livello\nsuperiore che è preposto al suo coordinamento o alla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e\nResponsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello CI\n“Operatore Specializzato Settoriale - Supervisore e Coordinatore”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conduttore impianti termici di Seconda categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E conduttore di impianti termici di seconda categoria, munito di patentino\ndi Abilitazione di secondo grado che coordina organizzativamente i suoi\nsottoposti e concorre a garantire l’efficienza degli impianti, la continuità\ndel servizio ed i corretti adempimenti previsti dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e\nResponsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO C2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato Qualificato Settoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di Vendita di Quarta Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore Qualificato Settoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operaio Qualificato Settoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Primo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello C2: Impiegato Qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C\u002F2” dell’art. 249\ndel presente CCNL, per la propria qualificata esperienza e competenza, sceglie\nsoluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche\nd’area |amministrative\\ tecniche, produttive o commerciali) e relative\noperazioni complementari, anche di vendita. Coordina organizzativamente un\ngruppo di lavoratori di livello inferiore. Risponde al proprio Responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Secondo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello C2: Operatore di Vendita di Quarta Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Impiegato Commerciale “Qualificato” che, in possesso delle\nConoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla\nTabella “C\u002F2” dell’art. 249 del presente CCNL, avendo i Titoli e\nRequisiti necessari, è assunto stabilmente per promuovere presso i Clienti i\nservizi aziendali offerti. Ha anche l'incarico di ricercare e segnalare i\npotenziali Clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Terzo Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello C2: Operatore Qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,\nCompetenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C\u002F2” dell’art. 249\ndel presente CCNL, a fronte di richieste d’intervento, svolge mansioni\nqualificate che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguate capacità\ntecnicopratiche, comunque acquisite. Per l’elevata conoscenza del proprio\nambito lavorativo, opera in completa autonomia esecutiva nel rispetto delle\ndisposizioni generali aziendali e legali riferite alla propria area\nd’attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Quarto Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria livello C2: Operaio Qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e\nResponsabilità previste dalla Tabella “C\u002F2” dell’alt. 249 del presente\nCCNL, individua guasti ed effettua riparazioni, manutenzioni elettriche,\nidrauliche o meccaniche o la messa a punto di apparati, macchine o impianti,\nrispondendo al Responsabile Apicale d’area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Quinto Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello CI o Operatore\ndi Vendita di Terza Categoria, nei primi 10 mesi d’inserimento formativo\nnella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Sesto Alinea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore di Prima assunzione, Operatore di Vendita di Terza\nd’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore di Prima assunzione, Operatore di Vendita di Terza\nd’inserimento formativo nella mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatario del Livello CI o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria, nei primi 18 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatario del Livello CI o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria, nei primi 18 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni e Profili Ruoli Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità; A utonomia, Competenze\ne Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello C2\n“Impiegato Qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato Qualificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esperienza e la competenza posseduta, opera in condizioni di elevata\nautonomia esecutiva nel settore di competenza, garantendo i risultati richiesti\ndalla mansione. E Addetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Acquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Gestione Ordini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Amministrazione del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Commerciale (addetto alle Vendite e Post Vendita; addetto al controllo\nvendite; creatore o redattore di rapporti di informazioni commerciali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Bandi e Finanziamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Privacy\u002FRisevatezza Dati e Antiriciclaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Deposito\u002FProtocollazione Atti\u002FPratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o CED\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Tecnico 2)Operatore Qualificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con competenza nella lingua italiana e, quando richiesto, con buona\nconoscenza in almeno una lingua straniera, intrattiene abitualmente i 260\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rapporti commerciali, amministrativi, tecnici ecc, con Collaboratori, Enti,\nClienti, Banche o Fornitori. E Addetto all’ufficio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Approvvigionamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistente\u002FCoordinatore Corsi di Formazione - Tutor:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con specifica collaborazione e competenza, svolge servizi qualificati in\nambito formativo, quali: assistente nelle attività formative, coordinamento e\ntutoraggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto EDP - Segretario di Direzione - Segretario con gestione pratiche\nriservate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge, con specifica competenza, diligenza e collaborazione, più compiti\nquali: raccolta di dati, elaborazione di schede e situazioni, compilazione di\nregistri o reperti obbligatori, tenuta di situazioni contabili, scadenziari,\nestratti conto, solleciti, predisposizione di comunicazioni e Verbali,\ncorrispondenza con i Clienti, ecc. Normalmente, risponde al proprio Capo\nUfficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato Esperto Linguistico - Traduttore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con buona conoscenza in almeno una lingua straniera, intrattiene\nabitualmente i rapporti con i Clienti\u002FUtenti, effettuando le traduzioni\nspecialistiche d’area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Comunicazione - Grafica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analista - Addetto al monitoraggio dati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle conoscenze e competenze richieste, raccoglie, prepara,\nvalida, analizza e interpreta dati inerenti per estrarre informazioni (di\nsintesi o derivata dall’analisi), al fine di elaborare statistiche di\nmercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Correttore di bozze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso un’attenta lettura del testo, individua gli errori di\nbattitura, di punteggiatura e di impaginazione di articoli, quotidiani,\nriviste, romanzi, pubblicazioni scientifiche, indicandoli nell’impaginato\nsecondo i codici standard di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico grafico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle conoscenze e competenze richieste, è in grado di\nsviluppare soluzioni grafiche coerenti con le caratteristiche tecniche e\nfunzionali e con gli obiettivi comunicativi dei prodotti da realizzare, tenendo\nconto del supporto con cui deve essere veicolato il prodotto (stampa, media\nelettronici, web, ecc.) e del target di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Grafico impaginatore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, è in\ngrado di eseguire le operazioni necessarie a sviluppare prodotti grafici,\nintervenendo nelle sue diverse componenti a partire dalle indicazioni e dalle\nspecifiche tecniche definite nel progetto e in coerenza con la destinazione\nd'uso del prodotto e il supporto di diffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cura la realizzazione delle pagine redazionali, pubblicitarie e di servizio,\nla costruzione del menabò, la gabbia grafica all'interno della quale si\ninseriscono i testi, i titoli, le fotografie ed i disegni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Coordinatore comunità virtuale - Web Community Manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle conoscenze e competenze richieste sul Marketing &amp;\nComunicazione digitale, coordina comunità virtuali presenti sul Web, creando e\npotenziando le relazioni tra i membri della stessa e tra questa e\nl’organizzazione committente. In particolare, promuove, controlla, analizza e\nvaluta le conversazioni che si svolgono sulle varie risorse Web (siti Web,\nblog, social network). Costruisce e gestisce la relazione con gli Stakeholder\non-line.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Web Developer - Web Content Specialist - Web Designer - Web Master.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle competenze e conoscenze tecniche informatiche dei\nlinguaggi di programmazione, grafiche e comunicative, costruisce e aggiorna\npagine web e Portali Internet, in riferimento agli obiettivi comunicativi\nprefissati. Cura la qualità delle immagini prodotte e la dimensione degli\nstrumenti multimediali utilizzati, realizzando un equilibrio tra estetica,\nfunzionalità e usabilità dell'insieme. Utilizza i principali software grafici\n(illustrator, photoshop, xpress, freehand, flash), con il linguaggio HTML, con\nil graphic design applicato all'ambiente multimediale e con l'utilizzo di\ncomputergrafica 3D.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico della formazione a distanza - E-Learning'.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle competenze e conoscenze tecniche informatiche, commerciali\ne formative, sviluppa percorsi formativi in modalità a distanza, misto\n(blended), rapid, mobile e-learning, monitorando i percorsi e ambienti di\napprendimento on-line.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sceglie tecnologie, approcci e strategie didattiche per i diversi livelli e\ncontesti di apprendimento formale e non formale, tenendo conto della rapida e\ncontinue evoluzione dei modelli di costruzione e disseminazione della\nconoscenza e dell’apprendimento sul Web.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico della Comunicazione - Informazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle conoscenze e competenze richieste, è in grado di\nsviluppare, gestire e coordinare azioni comunicative in funzione dei fabbisogni\nrilevati, di predisporre testi scritti e adottare stili e concetti comunicativi\nefficaci e adeguati al contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico Informatico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, installa e\nconfigura prodotti, hardware e software, aggiorna i programmi. Esegue il\nmonitoraggio delle funzioni in esercizio ed i tests, garantendo il\nraggiungimento del risultato atteso, ivi compresa sulla documentazione\nafferente e delle licenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore Qualificato di Legatoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, ha il\ncompito di dare agli stampati la forma e presentazione definiva. Applica le\ntecniche di assemblaggio post-stampa come il taglio, la piegatura,\nl'accavallamento, la rilegatura e la finitura per la spedizione, provvede alla\nmanutenzione, regolazione e conduzione dei diversi macchinari adibiti al\nprocesso di legatoria come di tutte le attrezzature necessarie alle varie fasi\ndi lavorazione. E in grado di rilegare, riparare o restaurare libri e\nriviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Service Desk Agent - Operatore di Help Desk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, fornisce\nil primo supporto telefonico o via e.mail per clienti interni ed esterni per\naspetti tecnici e per eliminare errori dovuti a problemi o aspetti critici\ndell’ICT. Agisce con l’obiettivo principale di consentire all’utente di\nmassimizzare la produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature\nICT e\u002Fo delle applicazioni software.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>♦♦♦ Il Lavoratore con le Conoscenze, Abilità, A utonomia, Competenze\ne Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello C2\n“Operatore di Vendita di Quarta Categoria”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di Vendita di Quarta Categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compila i programmi e rapportini visite presso i Clienti, promuovendo i\nservizi\u002Fprodotti aziendali, indicando le eventuali esigenze particolari, al\nfine di permettere la predisposizione di preventivi conformi alle aspetund: #ffffff\"&gt;166,9.5\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">3.291,81\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">42.626,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1.300,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">43.926,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n    \n    \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Al\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2.438,34\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">226,63\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">138,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2.803,57\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36.307,81\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6.50,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">36.957,81\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n    \n    \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2.179,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">202,57\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">12.5,37\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2.507,34\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">32.470,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">6.50,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">33.120,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n    \n    \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">1.920,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">178,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">112,14\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">2.211,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \n      \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: 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align=\"left\">\u003C\u002Fp>",{"cbadate_start":44,"apprenticeships":48,"trainingprogrammes_remote":52,"pensionfund":56,"contracttrial":60,"contractseverancepay":64,"legalassistance_trigger":68,"tempagency_max":72,"sicknesspay":76,"disabilitypay":80,"strikes_trigger":84,"WAGES_determined":88,"healthcareaccess":92,"healthandsafetypolicy":96,"protectiveclothing":100,"hivpolicy":104,"paidmaternityleavepayperc":108,"paidmaternityleaveduration":112,"maternityotherclause":116,"childcareprovision":120,"SCHEDULE_trigger":124,"bankholidays1":128,"TRADEUNLEAV_trigger":132,"STRUCINCR_trigger":136,"ONCERISE_trigger":140,"standbyallowanceperc1":144,"OVERTIME_trigger":148,"eqpay":152,"remote_work_options":156,"mealvouchersamount":160,"NOCTPREM_trigger":164},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 4 - CCNL: Decorrenza e Durata Il pr","Art. 4 - CCNL: Decorrenza e Durata\n\nIl presente Contratto, già integrato del Verbale di Accordo del 29 Agosto\n2022, rinnova il previgente CCNL “ Terziario Avanzato'’' del 26\u002F06\u002F2018.\nEsso ha validità dal 1° Settembre 2022 e scadrà il 31 Agosto 2025, sia per\nla parte economica che normativa.\n\nIl CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno\n6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato\nd’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena\nefficacia solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal\ntermine della proroga.\n\nLa proposta di rinnovo (piattaforme contrattuali datoriali o sindacali)\ndovranno pervenire alle altre Parti almeno 3 (tre) mesi prima della data di\nscadenza del CCNL o dal termine della proroga.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"apprenticeships","TITOLO XXIV APPRENDISTATO PROFESSIONALIZ","TITOLO XXIV\n\nAPPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\n\nArt. 130 - Apprendistato: definizione e condizioni\n\nAi sensi dall’art. 41 del D.Lgs. 81\u002F2015, l’Apprendistato è un\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e\nall’occupazione dei giovani. Tale contratto può essere stipulato per\nLavoratori d’età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni;\nl’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento\ndel 30° (trentesimo) anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).\n\nIl Contratto d’Apprendistato potrà altresì essere stipulato con\ndiciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi\ndella Legge 53\u002F2003 e dal D.Lgs. 226\u002F2005.\n\nE contrattualmente dovuta la forma scritta del Contratto.\n\nPer quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si\ndovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista dal\npresente CCNL.\n\nIl Contratto di assunzione dell’Apprendista, oltre ai contenuti previsti\nper la generalità dei lavoratori, deve specificare:\n\n•l’indicazione delle mansioni oggetto della qualifica;\n\n•la durata del periodo d’Apprendistato;\n\n•il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;\n\n•il rinvio al Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le\nindicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa\nnazionale\u002Fregionale di settore)',\n\n•l’indicazione del monte ore annuo di formazione, che sarà suddiviso\nnel Piano Formativo, in ore “aula” e ore “affiancamento”;\n\n•i riferimenti del Tutor aziendale.\n\nAll’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre ad esibire il\ntitolo di studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché\ni periodi di lavoro già eventualmente svolti con la medesima mansione e\nqualifica presso altre Aziende.\n\nVi è il divieto per l’Azienda di recedere dal Contratto d’Apprendistato\nprima della sua conclusione, salvo che per giusta causa o per giustificato\nmotivo.\n\nArt. 131 - Apprendistato Professionalizzante: Piano Formativo Individuale e\nformazione\n\nIl Piano Formativo Individuale (in sigla P.F.I.) è un documento che integra\nil Contratto di Apprendistato, nel quale sono indicati gli obiettivi formativi\ndell’Apprendista.\n\nEsso dovrà essere elaborato dall’Azienda, in collaborazione con il Tutor,\ne dovrà essere sottoscritto dalle Parti (.Datore di lavoro, Tutor e\nApprendista') in sede d’instaurazione del rapporto di Apprendistato.\n\nIl percorso formativo, interno e\u002Fo esterno all’Azienda, teorico e\u002Fo\npratico, dovrà essere personalizzato in funzione del titolo di studio\ndell’Apprendista, della sua pregressa esperienza e della qualifica di\ndestinazione.\n\nLe Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi\nche dovranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle\nmansioni per le quali f Apprendista è in formazione:\n\n•conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto\naziendale;\n\n•conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;\n\n•conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno\ndell’Azienda;\n\n•conoscenza e applicazione delle basi tecniche e commerciali, degli\naspetti pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;\n\n•conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie\ne dei procedimenti di lavoro;\n\n•conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul\nlavoro e tutela ambientale;\n\n•competenze c.d. “trasversali”, quali:\n\no i diritti e i doveri del Lavoratore;\n\nole fonti normative;\n\no il CC.NL applicato;\n\no la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;\n\no la comunicazione in lingua straniera;\n\nol\\utilizzo delle strumentazioni informatiche.\n\nLa formazione teorica, il cui programma, modi e durata dovranno essere\nprecisati nel P.E.I., sarà preferibilmente erogata dagli Organismi Perniativi\nBilaterali o, in subordine, dalle strutture convenzionate.\n\nIn alternativa, la formazione potrà essere erogata dagli Organismi\nRegionali Convenzionati, sulla base dei programmi certificati dall’Ente\nBilaterale o integrata dalla formazione pubblica, generalmente sulle c.d.\ncompetenze trasversali. Le Parti concordano che gli Apprendisti potranno\nusufruire anche della formazione a distanza, c.d. e-learning, nell’ambito\ndella progettazione formativa coordinata dall’Ente Bilaterale En.Bi.C.\n\nL’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione della scelta\nformativa teorica effettuata (tramite l’Ente Bilaterale o Strutture\nConvenzionate').\n\nLa formazione può essere svolta mediante:\n\nri affiancamento al personale qualificato (interna);\n\nri addestramento pratico nel lavoro fon the job” - interna);\n\nri lezioni e\u002Fo esercitazioni (interna);\n\nri testimonianze;\n\nU visite aziendali;\n\nU formazione a distanza (e-learning);\n\nU utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;\n\nU partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.;\n\nU altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi\nformativi del P.F.I.\n\nLa formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione,\nistruzione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e\nservizi necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle\nparticolari normative che disciplinano il settore.\n\nLa formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:\n\n•essere tempestivamente effettuata, comunque, entro i primi 6 (sei) mesi\ndi lavoro;\n\n•avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.,\ndall’Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici\npresenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di\nValutazione dei Rischi aziendali, che dovrà essere aggiornato al Rischio\nbiologico “indiretto” da coronavirus SARS-Cov-2 (c.d. “Covid-19”);\n\n•essere conforme al comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\n(concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della\nprevenzione aziendale;\n\ndiritti e doveri dei vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo,\nassistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti\nmisure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o\ncomparto di appartenenza dell’azienda^,\n\n•essere documentata, mediante registrazione nel Piano Formativo\nIndividuale, conformemente al modello previsto in All. 2). La restante\nformazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere\nerogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la\ndurata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione\nfunzionale con le mansioni progressivamente acquisite.\n\nArt. 132 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente\naziendale\n\nIl Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà\nessere individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno\npari, a quello in cui FApprendista sarà inquadrato al termine\ndell’Apprendistato, e che svolgono attività lavorativa coerente con quella\nfinale dell’Apprendista.\n\nIl Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri\ndell’Apprendista, gli obblighi aziendali nei suoi confronti, nonché avere\nun’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni. Quest’ultimo requisito non\nsi applicherà solo nel caso in cui “l’attività lavorativa coerente a\nquella finale dell’Apprendista” non fosse prima presente presso\nl’impresa, trattandosi di nuova attività. Il Tutor 120\n\no Referente aziendale dovrà seguire e indirizzare l’Apprendista nel\npercorso formativo, valutarne periodicamente le competenze acquisite, rilevando\nle eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare soluzioni\nmigliorative.\n\nArt. 133 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova\n\nL’assunzione dell’Apprendista diverrà definitiva dal positivo\ncompimento del Patto di prova. La durata di tale Patto di prova non potrà\nsuperare i limiti previsti per la generalità dei lavoratori, commisurati al\nlivello finale di qualificazione dell’Apprendista. Durante la prova,\nl’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal Contratto\nper gli apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il Patto di\nprova.\n\nNel Contratto di Apprendistato, in deroga alle previsioni del presente CCNL,\nè reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza\nobbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.\n\nArt. 134 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione\n\nIl Contratto dApprendistato ha contenuto “misto ”, che prevede una\ncontroprestazione suddivisa in formazione e retribuzione.\n\nPer tale motivo, il CCNL prevede una graduazione dei livelli di\ninquadramento in funzione del prevedibile sviluppo professionale\ndell’Apprendista e sul presupposto che la quota della retribuzione\ncomplessiva comprenda anche la formazione.\n\nLa durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione\nal tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere\ninferiore a 6 (sei) o superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure\nprofessionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle\ndeH’artigianato, per le quali sarà possibile attivare Contratti di\nApprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi.\n\nPer la generalità dei lavoratori, la durata e corrispondente retribuzione\ndell’Apprendistato professionalizzante saranno conformi alla seguente Tabella\n1).\n\nIl livello d’inquadramento e la retribuzione dovuta all’Apprendista, nel\nprimo periodo sarà quella prevista in Colonna 3, mentre nel secondo periodo\nsarà quella prevista in Colonna 5 della Tabella 1).\n\nDalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione\nafferente il suo livello d’approdo (.Inquadramento Finale - Col. f.\n\nTab. 1): Durata e retribuzione durante l’Apprendistato\nProfessionalizzante\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Col. 1\n      \n      Col.2\n      \n      Col. 3\n      \n      Col. 4\n      \n      Col. 5\n      \n      Col. 6\n      \n      Col. 7\n      \n      Col. lì\n      \n    \n    \n      Inquadramento\n        Finale\n      \n      Primo\n\n        Periodo\n      \n      Livello d’inquadramento e\n        retribuzione\n      \n      Secondo\n\n        Periodo\n      \n      Livello d’inquadramento e\n        retribuzione\n      \n      Durata\n\n        Totale\n      \n      Totale ore di\n        Formazione *\n      \n    \n    \n      Teorico\n      \n      Pratica\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      18 mesi\n      \n      B1\n      \n      18 mesi\n      \n      A2\n      \n      36 mesi\n      \n      80\n      \n      160\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      18 mesi\n      \n      B2\n      \n      18 mesi\n      \n      B1\n      \n      36 mesi\n      \n      64\n      \n      146\n      \n    \n    \n      Op. di Vendita di laCat.\n      \n      18 mesi\n      \n      Op. di\n        Vendita di 3aCat.\n      \n      18 mesi\n      \n      Op. di\n        Vendita di 2aCat.\n      \n      36 mesi\n      \n      64\n      \n      146\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      18 mesi\n      \n      CI\n      \n      18 mesi\n      \n      B2\n      \n      36 mesi\n      \n      64\n      \n      116\n      \n    \n    \n      Op. di Vendita di 2aCat.\n      \n      18 mesi\n      \n      Op. di\n        Vendita di 4aCat.\n      \n      18 mesi\n      \n      Op. di\n        Vendita di 3aCat.\n      \n      36 mesi\n      \n      64\n      \n      146\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      18 mesi\n      \n      C2\n      \n      18 mesi\n      \n      CI\n      \n      36 mesi\n      \n      64\n      \n      116\n      \n    \n    \n      Op. di Vendita di 3aCat.\n      \n      16 mesi\n      \n      80% di\n        Op. di Vendita di 4aCat.\n      \n      16 mesi\n      \n      90% di\n        Op. di Vendita di 4aCat.\n      \n      32 mesi\n      \n      48\n      \n      112\n      \n    \n    \n      Gl\n      \n      16 mesi\n      \n      DI\n      \n      16 mesi\n      \n      C2\n      \n      32 mesi\n      \n      48\n      \n      112\n      \n    \n    \n      G2\n      \n      15 mesi\n      \n      D2\n      \n      15 mesi\n      \n      DI\n      \n      30 mesi\n      \n      40\n      \n      80\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      14 mesi\n      \n      80% di D2\n      \n      14 mesi\n      \n      90% di D2\n      \n      28 mesi\n      \n      40\n      \n      80\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto\ndi Apprendistato per l’acquisizione di “competenze di base e\ntrasversali”, e quelle di “formazione professionalizzante”, saranno\ncomputate nella durata totale della formazione prevista nella precedente\n'Tabella 1).\n\nArt. 135 - Apprendistato Professionalizzante: cicli stagionali\n\nIn ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto\nLegislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo di\napprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’\napprendistato :\n\n•in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato,\nl’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di\ncalendario dalla data di prima assunzione;\n\n•mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale\nVerticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.\n\nNel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una\nstagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà\nesercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con\naccusatone di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del\nrapporto.\n\nNel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata\ndall’Azienda e dall'Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di\ndurata totale, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali\neffettivamente lavorati.\n\nPer le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo\ndeterminato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del\nD.Lgs. 81\u002F2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a\ntempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale\nlavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60\nmesi).\n\nAi fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno\nutili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da\nconseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.\n\nArt. 136 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di\nApprendistato\n\nI periodi di Apprendistato iniziati presso altri Datori di lavoro per le\nstesse mansioni, saranno computati per intero come fossero svolto nella nuova\nAzienda purché l’interruzione con il precedente Apprendistato sia stata\ninferiore a sei mesi. Mentre, in caso di interruzione superiore, la durata\ncomplessiva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6\n(sei) mesi.\n\nIn caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto, con la\nmedesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo\nsarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del\nContratto d’apprendistato.\n\nArt. 137 - Apprendistato Professionalizzante: prolungamento del periodo di\nApprendistato\n\nIn caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia,\ninfortunio, gravidanza e puerperio, cassa integrazione e simili) superiori a 30\n(trenta) giorni complessivi di calendario, il Contratto di Apprendistato sarà\nprolungato per un periodo massimo pari alla durata delle assenze, fermo\nrestando il limite massimo temporale di durata del Contratto di apprendistato\ndi 36 o 60 mesi.\n\nQuanto precede, fermo restando che in caso di sospensione\ndell’Apprendistato per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,\nsuperiore a mesi sei, ma inferiore ad un terzo della durata totale prevista dal\nContratto di Apprendistato, tutto il periodo di interruzione sarà considerato\nutile ai fini del raggiungimento della durata prevista dal Contratto, al\ncompiersi della quale l’Azienda potrà recedere dal rapporto.\n\nIn caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni diverse\nda quelle sopra indicate, l’Azienda avrà diritto di recedere dal\ncontratto.\n\nArt. 138- Apprendistato Professionalizzante: disciplina\n\nprevidenziale e assistenziale\n\nPer i Contratti d’apprendistato si applicano le discipline legislative\nvigenti in materia. Gli Apprendisti, ai fini previdenziali, saranno assicurati\nal pari dei lavoratori qualificati.\n\nGli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, avranno diritto\nai trattamenti d’integrazione salariale secondo le previsioni legali vigenti\nall’atto della sospensione dal lavoro.\n\nIn caso di malattia o infortunio, spettano al Lavoratore Apprendista gli\nstessi trattamenti previsti dagli artt. 197 e 198 del presente CCNL per la\ngeneralità dei Lavoratori.\n\nNei Contratti di apprendistato di durata superiore a mesi 12 (dodici), gli\nApprendisti hanno diritto all’iscrizione all’Ente Bilaterale (En.Bi.C.) e\nalle relative prestazioni integrative al S.S.N. e per caso morte per malattia\ned infortunio, così come al Welfare Contrattuale.\n\nArt. 139 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo\n\nL'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento\nnormativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie\nl’Apprendistato.\n\nLe ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “afflaneamento sul\nlavoro”, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite.\n\nEventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la\nNormale Retribuzione Oraria.\n\nLe ore di formazione saranno riportate sul codoline paga, possibilmente, con\napposita voce di “formazione retribuita”.\n\nArt. 140 - Apprendistato Professionalizzante: diritti\ndell’Apprendista\n\nL’Azienda ha l'obbligo di:\n\n•impartire, o far impartire, all’Apprendista la formazione e\nl’assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli\nformativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire\nla capacità di assumere i compiti previsti dalla qualifica;\n\n•non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite solo a cottimo;\n\n•non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare\neccedente le 120 (centoventi) ore per anno solare (ad esclusione degli\neventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di\nlavoro);\n\n•non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza* e non sottoporlo,\ncomunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti\nalla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;\n\n•accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al\nconseguimento di titoli di studio;\n\n•accordare alf Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di\ninsegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore\nsettimanali per non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro-quota\nrispetto ad una diversa durata del Contratto di Apprendistato;\n\n•in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta\ndell'Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;\n\n•informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o\nchi esercita legalmente la potestà genitoriale, dei risultati\ndell'addestramento.\n\n*Agli effètti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono\nconsiderati lavori di manovalanza quelli attinenti te attività nelle quali\nl'Apprendista effettua l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la\nguida di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o\nquelli rilevanti ai fimi del conseguimento della qualifica.\n\nArt. 141 - Apprendistato Professionalizzante: doveri\n\nL’Apprendista deve:\n\n•seguire con il massimo impegno le istruzioni del Tutor, del Datore di\nlavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale\ne gli insegnamenti impartiti;\n\n•prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\n•frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se\nin possesso di un Titolo di studio;\n\n•effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante\nattivazione della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario,\nentro il limite massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella\ngiornata di riposo (.normalmente il sabato), richieste nel rispetto delle\nprevisioni di cui al presente CCNL;\n\n•osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto\ne\u002Fo contenute negli eventuali Regolamenti interni aziendali, purché questi\nultimi non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in\nmateria di Apprendistato.\n\nArt. 142 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica\n\nIl numero massimo di Apprendisti da assumere presso la Società,\ndirettamente o indirettamente, per il tramite delle Agenzie di\nsomministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà\nsuperare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze\nspecializzate, qualificate e di elevato ordine presenti (dal livello DI al\nQuadro).\n\nIn caso di Aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10\n(dieci), il numero di Apprendisti potrà essere pari al 100% (cento per cento)\ndei lavoratori qualificati in servizio.\n\nSe Un’Azienda ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati in numero\ninferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.\n\nPer maggior chiarezza, si riporta una sintesi dei limiti numerici:\n\nTab. 3): Sintesi dei Limiti quantitativi per l’assunzione di Apprendisti\n(per imprese non artigiane 1)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Numero Lavoratori in Azienda\n      \n      Apprendisti che possono essere\n        assunti\n      \n    \n    \n      Fino a 2 Lavoratori qualificati\n      \n      3\n      \n    \n    \n      Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3\n        Lavoratori qualificati\n      \n      1 per ciascun Lavoratore\n        qualificato\n      \n    \n    \n      Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3\n        Lavoratori qualificati\n      \n      3 ogni 2 Lavoratori qualificati\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n1.Nelle imprese artigiane trova applicazione Part. 4 della L. n. 443\u002F1985 e\ns.m.i.\n\n\n\nArt. 143 - Apprendistato Professionalizzante: stabilizzazione\n\nL’Azienda con più di 50 (cinquanta) Lavoratori dipendenti potrà assumere\nApprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (venti\npercento) dei Contratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi\nprecedenti.\n\nSe nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti meno di 3 (tre) Contratti\nd’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede. Non sono\ncomunque computati tra i Contratti scaduti:\n\n•i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;\n\n•i dimissionari;\n\n•i licenziati per giusta causa;\n\n•chi non ha ottenuto la qualifica.\n\nQualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso\nconsentita l'assunzione solo di 1 (uno) Apprendista con Contratto\nProfessionalizzante.\n\nGli Apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono\nconsiderati, a tutti gli effetti, lavoratori subordinati a tempo indeterminato,\nsin dalla data di costituzione del rapporto.\n\nArt. 144 - Apprendistato Professionalizzante: Lavoratori in mobilità\n\nE possibile assumere con Contratto di Apprendistato professionalizzante i\nLavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione, senza\nlimiti di età, come previsto daU’art. 47 del D. Lgs. 81\u002F2015.\n\nPer questi Soggetti, però, non è possibile recedere al termine del periodo\nformativo e non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo\nalla qualificazione.\n\nArt. 145 - Apprendistato Professionalizzante: computo\n\nGli Apprendisti, fatte salve le eventuali deroghe previste dalla Legge o dal\nContratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per\nl’applicazione di particolari normative e istituti.\n\nA titolo di maggior chiarezza, si riportano le attuali disposizioni che\nprevedono il computo degli Apprendisti, salvo le successive modifiche o\nintegrazioni legislative:\n\n•Cassa integrazione guadagni straordinaria-, per quanto concerne i\nrequisiti di ammissione, l'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 148\u002F2015 stabilisce che\nnel computo degli oltre 15 dipendenti, debbano essere computati anche gli\nApprendisti;\n\n•Mobilità per riduzione di personale e licenziamenti collettivi: gli\nApprendisti rientrano nel computo dei dipendenti ai fini del raggiungimento\ndella soglia che comporta l'applicazione della procedura (art. 24, L. n.\n223\u002F1991; ML ciré, n. 62\u002F1996);\n\n•ai fini dell'obbligo del rapporto biennale sulla parità tra uomo e donna\nsul lavoro previsto per le aziende che occupano oltre 100 dipendenti: deve\nessere computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda,\nivi compresi gli Apprendisti (art. 46, D.Lgs. n. 198\u002F2006; ML ciré. n.\n48\u002F1992);\n\n•ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale\ndiscendono gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81\u002F2008: gli\nApprendisti devono considerarsi computabili (art. 4, comma 1, D.Lgs. n.\n81\u002F2008);\n\n•nel caso di scelta del lavoratore di mantenere il T.f.r. in azienda: gli\nApprendisti sono computati nel numero dei 50 dipendenti che determina l'obbligo\ndel datore di lavoro di versare le somme al Eondo di Tesoreria (art. 1, D.M. 30\ngennaio 2007; INPS ciré. n. 70\u002F2007).\n\nArt. 146 - Apprendistato Professionalizzante: competenze degli Enti\nBilaterali\n\nLe apposite Commissioni istituite presso l’En.Bi.C., o le altre sedi di\nCertificazione previste dalla normativa vigente, potranno, a richiesta delle\nParti, certificare i Contratti di Apprendistato e i relativi programmi di\nformazione e\u002Fo emettere i Pareri di Conformità dei Piani Formativi\nIndividuali.\n\nPer informazioni, si rinvia al sito: www.enbic.it o alf in dirizzo di posta\nelettronica: certijicazionenazionale@finbw.it.\n\nArt. 147 - Apprendistato Professionalizzante: recesso dal Contratto\n\nStante la peculiare natura a causa mista del Contratto di apprendistato, il\nperiodo di formazione si conclude solo al termine della durata prevista dal\nContratto, oltre all’eventuale proroga di cui all’art. 137, ma entro il\ntermine massimo applicabile al contratto (di 36 o, nel caso di qualifica\nequiparata “artigiana”, di 60 mesi solari'). Pertanto, al termine del\nperiodo di formazione, sia quando la qualifica è riconosciuta, sia quando\nfosse negata, le Parti potranno recedere dal rapporto, ai sensi dell’art.\n2118 del c.c., dando comunicazione all’altra Parte nel rispetto del periodo\ndi preavviso di 15 (quindici) giorni solari. Ciò premesso, il preavviso\ndecorrerà dal primo giorno successivo al compiersi del termine finale previsto\ndal Contratto stesso.\n\nDurante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina del\nContratto di apprendistato prima in essere, comprese le riduzioni\ncontributive.\n\nIl preavviso dovrà essere sostituito, in tutto o in parte, dalla relativa\nindennità ogniqualvolta esso determini il superamento di 36 o 60 mesi di\ndurata complessiva del Contratto di apprendistato.\n\nArt. 148 - Apprendistato Professionalizzante: conferma e assegnazione della\nqualifica\n\nIn caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il Contratto\nproseguirà come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\n\nL’Apprendista mantenuto in servizio, con o senza qualifica, beneficerà\nancora delle riduzioni contributive previste per i 12 (dodici) mesi successivi\nal termine deU’Apprendistato.\n\nIn caso di prosecuzione del Contratto, il periodo di Apprendistato sarà\ncomputato nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali, ad\nesclusione degli aumenti periodici di anzianità. E, altresì, possibile\nconfermare il Lavoratore a tempo indeterminato prima della conclusione del\nperiodo di formazione.\n\nIn caso di mancata qualifica, la permanenza dell’ex Apprendista non\nqualificato sarà nel livello d’inquadramento previsto del secondo\nperiodo.\n\nArt. 149 - Apprendistato Professionalizzante: recesso in costanza di\n“protezione”\n\nNel rapporto di lavoro subordinato vi sono dei periodi di “protezione”\nnei quali vi è la possibilità di recedere dal contratto solo per giusta\ncausa, giustificato motivo o compimento del termine, quali:\n\n•il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni\ndel matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;\n\n•il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino ad un anno\ndi età del bambino;\n\n•in costanza di malattia od infortunio, salvo che per superamento del\nperiodo di comporto, o di congedo parentale.\n\nLe Parti ritengono che il recesso al compiersi del periodo di Apprendistato\nnon sia riconducibile al recesso per giustificato motivo, né a quello per\ncompimento del termine, pur presentando alcuni elementi di ciascuna delle due\ntipologie.\n\nCiò premesso, in riferimento al punto 1), tenuto conto che il congedo\nmatrimoniale ha una durata prevista di 15 (quindici) giorni e che è prevista\nla possibilità di prolungare il periodo di Apprendistato solo in caso di\nassenze superiori a 30 (trenta) giorni, le Parti ritengono che il recesso al\ntermine del periodo formativo possa effettuarsi anche se esso cade entro un\nanno dalle pubblicazioni o celebrazione del matrimonio, con il solo onere del\npreavviso.\n\nIn riferimento al punto 2). se il termine dell’Apprendistato cade entro un\nperiodo di “interdizione”, l’Azienda che intenda recedere dal rapporto di\nlavoro dovrà rispettare la seguente procedura:\n\n•entro il termine del periodo formativo, comunicare con lettera\nraccomandata o altro mezzo equipollente, il recesso dal Contratto di\nApprendistato nel rispetto dei termini e dei modi di preavviso previsti dal\npresente CCNL;\n\n•l’effetto del recesso sarà sospeso fino alla fine del periodo di\ninterdizione, al compiersi del quale l’Azienda comunicherà al Lavoratore,\nnei modi legalmente e\u002Fo contrattualmente previsti, l’effettiva cessazione,\nsostituendo il periodo di preavviso con la corrispondente indennità.\n\nIn riferimento al punto 3\\ la malattia intervenuta dopo la comunicazione di\nrecesso, in analogia al disposto del comma 41 dell’alt. 1 della L. 92\u002F2012,\nnon avrà effetto sospensivo, per cui l’effettiva cessazione avverrà al\ncompiersi del preavviso, o al termine del Contratto di apprendistato, qualora\nil preavviso sia sostituito dalla relativa indennità.\n\nIn caso di malattia iniziata prima della comunicazione di recesso, con\nprognosi superiore a 30 (trenta) giorni, vi sarà il prolungamento del\nContratto di apprendistato, fermo restando il limite complessivo di durata\ncontrattuale di 36 o 60 mesi. Quando la prognosi complessiva, anche riferita a\ndiversi eventi morbosi, fosse inferiore a 30 (trenta) giorni, la malattia si\nconsidererà neutra e la comunicazione di recesso e i suoi effetti saranno\nconformi alle previsioni di durata del Contratto individuale di\napprendistato.\n\nNel caso di malattia, infortunio e congedo parentale, prima di raggiungere\nil termine legale di 36 o di 60 mesi, il Datore che intenda recedere,\ncomunicherà all'apprendista la data di cessazione, coincidente con il termine\nlegale, sostituendo il preavviso dovuto con la relativa indennità.\n\nArt. 150 - Apprendistato Professionalizzante: licenziamento in generale\n\nDurante l’Apprendistato trova applicazione la disciplina sui licenziamenti\nindividuali o collettivi applicata alla generalità dei lavoratori.\n\nArt. 151 - Apprendistato: rinvio\n\nLe Parti, per quanto qui non disciplinato e per le altre forme di\nApprendistato (“Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale”\ne ‘Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca”), rinviano all’Accordo\nSull’Apprendistato e alle norme legislative vigenti in materia.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"trainingprogrammes_remote","Art. 83 - Telelavoro: formazione I Telel","Art. 83 - Telelavoro: formazione\n\nI Telelavoratori dovranno poter fruire della formazione specifica sugli\nstrumenti di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma\nd’organizzazione del lavoro. Tale formazione sarà fornita dall’Azienda o\ndalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai\nprogrammi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la\nspecifica attività.\n\nIn sede di definizione, al Telelavoratore potrà essere riconosciuto il\ndiritto all’apprendimento permanente a distanza e alla periodica\ncertificazione delle relative competenze.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"pensionfund","Art. 216 - Previdenza Complementare Le P","Art. 216 - Previdenza Complementare\n\nLe Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza\npubblica, condividono l’importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal\nLavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo\nComplementare di Previdenza Complementare da costituire.\n\nCiò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023,\nil Datore accrediterà al Fondo scelto, il T.F.R. maturato alle scadenze\npreviste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.C.M.\nspettante al Lavoratore stesso.\n\nRestano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite\nmediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"contracttrial","Art. 169 - Periodo di prova (o Patto di ","Art. 169 - Periodo di prova (o Patto di prova)\n\n•Durata del Periodo di prova nel Contratto a Tempo Indeterminato\n\nL’assunzione del Lavoratore con previsione del Periodo o “Patto” di\nProva deve risultare da atto scritto, in assenza del quale il Lavoratore\ns’intenderà assunto a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto.\n\nDurante il periodo di prova, ai fini della sua validità, il Lavoratore\ndovrà svolgere prevalentemente le mansioni d’area professionale per le quali\nè stato assunto (cfr. art. 2103 c.c.}.\n\nNon sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del Patto di Prova.\n\nTabella 1: Durata del Periodo di Prova nel Contratto a Tempo Indeterminato e\ndei preavvisi di recesso (vedi seguente punto B. )\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Col. 1\n      \n      Col. 2\n      \n      Col. 3\n      \n      Col. 4\n      \n    \n    \n      Livello\n      \n      Periodo di prova previsto\n        1e2\n      \n      Recesso azienda (vedi punto B.l e B.2)\n        1\n      \n      Preavviso del Lavoratore (vedi punto\n        B.3.) 1\n      \n    \n    \n      Dirigente, Quadro, Al e A2\n      \n      180 giorni\n      \n      30 giorni\n      \n      15 giorni\n      \n    \n    \n      B1U\n        Op. Vendita di laCat.\n      \n      150 giorni\n      \n      25 giorni\n      \n      13 giorni\n      \n    \n    \n      B2 e\n        Op. Vendita di 2aCat.\n      \n      150 giorni\n      \n      25 giorni\n      \n      13 giorni\n      \n    \n    \n      Cle\n        Op. Vendita di 3aCat.\n      \n      120 giorni\n      \n      20 giorni\n      \n      10 giorni\n      \n    \n    \n      C2 e\n        Op. Vendita di 4aCat.\n      \n      90 giorni\n      \n      15 giorni\n      \n      8 giorni\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      60 giorni\n      \n      10 giorni\n      \n      5 giorni\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      30 giorni\n      \n      5 giorni\n      \n      3 giorni\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n•Clausola di durata minima del Patto di Prova\n\n•Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica\ndell’effettiva capacità del Lavoratore in prova, a favore del Dipendente,\nhanno concordano una “clausola di durata minima” del Patto di Prova, nella\ndurata indicata in Colonna 3 della precedente Tabella 1, ritenuta congrua in\nfunzione dei diversi livelli d’inquadramento.\n\n•Pertanto, salvo che per le ragioni che avrebbero potuto determinare\ncessazioni per giusta causa o giustificato motivo, solo superato il periodo\nminimo indicato in Colonna 3 della precedente Tabella 1, ed entro il limite\nmassimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi\nmomento dall’Azienda, anche se il Lavoratore fosse legittimamente assente\n(:malattia, infortunio eco.), senza obbligo di preavviso o d’indennità\nsostitutiva. Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il T.F.R., oltre\nche le retribuzioni dirette e differite maturate nel periodo,\n\n•Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso,\nma nel rispetto dell’obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in\nColonna 4 della precedente Tabella 1,\n\n•Durante il Patto di Prova, la retribuzione da corrispondere al Lavoratore\nsarà commisurata ai soli giorni di effettiva prestazione, conservando\nintegralmente i relativi diritti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL,\n\n•Anche nel corso del Patto di prova, il Datore adotterà iniziative\nobbligatorie di base per la formazione sui diritti e sui doveri del Lavoratore\nin materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi ai programmi\npredisposti dall’En.Bi.C,, della durata prevista di almeno 4 (quattro) ore,\nanche per il tramite dell’Organismo Paritetico, E fatta salva la possibilità\ndi formazione a distanza tramite l’En.Bi.C, (informazioni sul sito:\nwww.enbic.it e www. enbicsicurezza. il).\n\n•Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato\nregolare disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata e il periodo stesso\nsarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.\n\n•Sospensione del Patto di Prova\n\n•Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia,\ninfortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità\u002Fpaternità, con\nprognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il\nLavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo\nassenso scritto dell’Azienda, purché sia in grado di riprendere il servizio\nentro il termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della\ndurata del Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della precedente Tabella 1,\n\n•Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il\nperiodo conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per\neffetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario\nprevista dalla Legge e dal presente CCNL,\n\n•Durata del Periodo di prova nel Contratto a Tempo Determinato (aggiornato\nal “Decreto Trasparenza”)\n\nNel Tempo Determinato, in conformità alfart. 7 del D.Lgs. 104\u002F2022, la\ndurata del Patto di prova dovrà essere proporzionata alla durata iniziale del\nContratto a termine, conformemente alla seguente Tabella 2, nel rispetto del\nlimite massimo di durata del Patto di un terzo rispetto alla durata iniziale\ndel Contratto stesso.\n\nTabella 2) Periodo di prova nel Tempo Determinato\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Durata Iniziale del\n        Contratto a Tempo Determinato\n      \n      Durata del Periodo di\n        prova nel Tempo Determinato, in funzione del livello e della durata\n        iniziale del Contratto a Tempo Determinato\n      \n    \n    \n      Dirige nte, Quadr o, Al e A2\n      \n      B1 e Op. Vendit\n\n        Cat.\n      \n      B2 e\n\n        Op.\n\n        Vendit a di 2a\n        Cat.\n      \n      CI e\n\n        Op.\n\n        Vendit a di 3a\n        Cat.\n      \n      C2 e\n\n        Op.\n\n        Vendit a di 4a\n        Cat.\n      \n      DI\n      \n      D2\n      \n    \n    \n      A. 1 Mese\n      \n      IN\n      \n      10\n      \n      10\n      \n      10\n      \n      7\n      \n      5\n      \n      5\n      \n    \n    \n      B. 2 Mesi\n      \n      20\n      \n      20\n      \n      20\n      \n      20\n      \n      15\n      \n      10\n      \n      5\n      \n    \n    \n      C. 3 Mesi\n      \n      30\n      \n      30\n      \n      30\n      \n      30\n      \n      22\n      \n      15\n      \n      7\n      \n    \n    \n      D. 4 Mesi\n      \n      40\n      \n      40\n      \n      40\n      \n      40\n      \n      30\n      \n      20\n      \n      10\n      \n    \n    \n      E. 5 Mesi\n      \n      50\n      \n      50\n      \n      50\n      \n      49\n      \n      37\n      \n      25\n      \n      12\n      \n    \n    \n      F. 6 Mesi\n      \n      60\n      \n      60\n      \n      60\n      \n      59\n      \n      44\n      \n      30\n      \n      15\n      \n    \n    \n      G. 7 Mesi\n      \n      70\n      \n      70\n      \n      70\n      \n      69\n      \n      52\n      \n      35\n      \n      17\n      \n    \n    \n      H. 8 Mesi\n      \n      80\n      \n      80\n      \n      80\n      \n      79\n      \n      59\n      \n      39\n      \n      20\n      \n    \n    \n      I. 9 Mesi\n      \n      90\n      \n      90\n      \n      90\n      \n      89\n      \n      67\n      \n      44\n      \n      22\n      \n    \n    \n      J. 10 Mesi\n      \n      100\n      \n      too\n      \n      100\n      \n      99\n      \n      74\n      \n      49\n      \n      25\n      \n    \n    \n      K. 11 Mesi\n      \n      HO\n      \n      HO\n      \n      HO\n      \n      108\n      \n      81\n      \n      54\n      \n      27\n      \n    \n    \n      L. 12 Mesi\n      \n      122\n      \n      122\n      \n      122\n      \n      120\n      \n      90\n      \n      60\n      \n      30\n      \n    \n    \n      M. Oltre 12 Mesi (oltre\n        12 mesi, si applicherà lo stesso periodo di prova previsto per i\n        Lavoratori assunti a tempo determinato)\n      \n      180\n      \n      150\n      \n      150\n      \n      120\n      \n      90\n      \n      60\n      \n      30\n      \n    \n  \n\n\n\nNel Tempo Determinato, la Clausola di dalla Tabella 1 (colonna 3 e 4) che\nindeterminato, dovrà essere rispettata a iniziale di almeno 6 mesi (cfr. da\nriga F)\n\nNel Tempo Determinato, la Clausola di dalla Tabella 1 (colonna 3 e 4) che\nindeterminato, dovrà essere rispettata a iniziale di almeno 6 mesi (cfr. da\nriga F)\n\nInvece, in caso di contratti a termine di durata iniziale fino a 6 mesi, il\nrecesso delle Parti sarà libero in costanza di periodo di prova ma superata la\ndiversa Clausola di durata minima, così quantificata:\n\n•Clausola di durata minima per il recesso aziendale durante il periodo di\nprova: 50% del periodo di prova spettante in funzione del livello e della\ndurata iniziale del contratto a termine, con arrotondamento all’unità\nsuperiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5 o all’unità inferiore\nin caso di decimale fino a 0,4;\n\n•Clausola di durata minima per il recesso del lavoratore durante il\nperiodo di prova: 30% del periodo di prova spettante in funzione del livello e\ndella durata iniziale del contratto a termine, con arrotondamento all’unità\nsuperiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5 o all’unità inferiore\nin caso di decimale fino a 0,4,",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"contractseverancepay","TITOLO XLVI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO","TITOLO XLVI\n\nTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\n\nArt. 203 - Trattamento di Fine Rapporto (T F R.)\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il\nTrattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.\n\nIl Trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’alt. 2120 c.c.,\ncomma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non\nsuperiore alla somma degli importi lordi della Retribuzione Mensile Normale e\nTredicesima mensilità dovuti per l’anno solare stesso diviso 13,5.\n\nNon sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del\nTrattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro\nstraordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i\ncompensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte\na titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della\nprestazione, quali: indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro\nnotturno e simili e le retribuzioni\u002Fpremi erogati per effetto della\nContrattazione di Secondo livello, salvo che dall’Accordo non siano stati\nesplicitamente considerati utili al fine del computo del T.F.R.\n\nNon concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate per\npermessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le\nindennità sostitutive.\n\nArt. 204 - T.F.R.: corresponsione\n\nIl Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già\nanticipato al Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui\nscelto, deve essere corrisposto unitamente alla retribuzione del mese di\ncessazione o alla scadenza della retribuzione del mese successivo a quello di\ncessazione, per assicurare la corretta elaborazione del tasso di rivalutazione,\ndi cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297.\n\nTenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza\nmensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo\npagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse\nmensile dello 0,45% (zerovirgolaquarantacinque percento) su tutti i saldi\nmensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di Fine\nRapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria\nper crediti da lavoro.\n\nResta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede\ngiudiziale.\n\nIn caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti\ns’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e\nrivalutazione mensile.\n\nArt. 205 - T.F.R.: anticipazioni\n\nAi sensi dell’art. 2120 c.c., il Lavoratore con almeno 8 (otto) anni di\nservizio presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T.F.R. e in\ncostanza di rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione\nnon superiore al 70% (settanta percento) del Trattamento lordo maturato al\nmomento della richiesta.\n\nLa richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:\n\n•spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle\ncompetenti strutture pubbliche;\n\n•preliminare di acquisto e\u002Fo della prima casa d’abitazione per sé o per\ni figli, documentato con atto notarile;\n\n•ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del Lavoratore,\ndocumentata da copia delle fatture per un importo pari ad almeno 1,25 (uno\nvirgola venticinque) volte l’anticipazione.\n\nAi sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà\nessere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per l’acquisto della prima\ncasa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il\nLavoratore produca il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di\nquest’ultimo:\n\n•l’atto costitutivo della Società cooperativa;\n\n•la dichiarazione del Legale rappresentante della Società cooperativa,\nautenticata dal Notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi,\nda parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;\n\n•la dichiarazione che attesti l’impegno del Dipendente a far pervenire\nall’Azienda il verbale d’assegnazione;\n\n•l’impegno del Dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche\nmediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della\nquota.\n\nAnaloga dichiarazione a quella del punto 4) che precede, dovrà essere resa\nper il caso di mancato buon fine del preliminare di acquisto.\n\nFermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 2120 c.c., e con\npriorità riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b),\nanticipazioni potranno essere concesse anche:\n\n•al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità\nriconosciute dalle strutture sanitarie pubbliche;\n\n•alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta,\nin caso d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal\nlavoro senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo\nobbligatorio;\n\n•in caso di finizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento\npreadottivo intemazionali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo\n2001 n. 151, per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello\nStato richiesto per l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da\nidonea documentazione.\n\nAi sensi dell’art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine\nRapporto potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere\ndurante i periodi di finizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della\nL. 30 dicembre 1971, n. 1204, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53\u002F2000.\n\nL’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al\nmese che precede la data d’inizio del congedo.\n\nFerme restando le condizioni che precedono, le richieste saranno soddisfatte\nannualmente entro i limiti del 10% (dieci percento) dei potenziali aventi\ndiritto e, comunque, entro il limite del 4% (quattro percento) del numero\ntotale dei Dipendenti, con il minimo di 1 (uno).\n\nLa priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà\naccordata secondo il criterio della data di presentazione. In caso di parità,\nla precedenza spetterà alle necessità di sostegno delle spese sanitarie. Nel\ncorso del rapporto di lavoro, l’anticipazione potrà essere concessa una sola\nvolta.\n\nNel mese della sua erogazione l’anticipazione sarà detratta, a tutti gli\neffetti, dal Trattamento di fine rapporto maturato dal Lavoratore.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"legalassistance_trigger","Art. 227 - Dirigenti: polizza assicurati","Art. 227 - Dirigenti: polizza assicurativa per Assistenza legale e\nResponsabilità Civile\n\nAi Dirigenti dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o\nforme equivalenti predisposte dall’Azienda, la copertura delle spese di\nassistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non\ndipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi\nall'esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno € 300.000,00\n(trecentomila Euro), per evento e per anno. L’Azienda, in caso di\nprocedimento civile o penale, è altresì tenuta ad assicurare ai Dirigenti la\ncopertura del rischio di responsabilità civile verso terzi conseguentemente\nallo svolgimento delle loro funzioni, anche se dovuto a colpa, con massimale di\nalmeno € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro).",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"tempagency_max","TITOLO XXIII CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIO","TITOLO XXIII\n\nCONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO\n\nArt. 120-Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni\n\nTale Contratto ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee\ndell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “Utilizzatore”. Il\ncontratto di somministrazione deve essere stipulato con una delle Agenzie\nautorizzate, iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il\nLavoro.\n\nPer la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “Contratto di\nSomministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato”.\n\nIl Contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che\ncomprendono l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).\n\nArt. 121 - Somministrazione di Lavoro: limiti\n\nAi Lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore, in forza dei contratti\ndi cui al precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le\nretribuzioni previste dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione\ndirettamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.\n\nIl Welfare Contrattuale, l’Assistenza sanitaria integrativa e per Caso\nmorte\u002Finfortuni saranno dovute solo per i Contratti che prevedano attività\npresso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a\n12 (dodici) mesi.\n\nIn tal caso, al pari degli altri Lavoratori, dovrà essere versata\nall’En.Bi.C. la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle\nrelative prestazioni integrative del S.S.N. e per Caso morte\u002Finfortuni.\n\nI Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati\npresso le Aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare, in\nciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Dipendenti dell’Utilizzatore:\n      \n      da 0 a 2\n      \n      Da 3 a 6\n      \n      Oltre 6\n      \n    \n    \n      N. max di Lavoratori\n        Somministrati\n      \n      1\n      \n      2\n      \n      25%\n        1\n      \n    \n  \n\n\n\n1 dei lavoratori a tempo indeterminato inforza presso l’Utilizzatore al 1\n° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento del\ndecimale all’unità superiore. .Nel caso d’inizio dell’attività nel\ncorso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a\ntempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di\nsomministrazione.\n\n\n\n•in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo\ndeterminato:\n\n•di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, Legge 223\u002F1991;\n\n•di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti\ndi disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;\n\n•di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei\nnumeri 4) e 99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651\u002F2014, così come\nindividuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.\n\nLa Contrattazione Collettiva di Secondo livello potrà stabilire percentuali\nmaggiori di Lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente\nCCNL, con specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi\nappalti, acquisizioni di servizi, ampliamenti o ristrutturazioni.\n\nArt. 122 - Somministrazione di Lavoro: divieti\n\nL’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei\nseguenti casi:\n\n•per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\n\n•presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 (sei)\nmesi precedenti, a licenziamenti collettivi (ai sensi degli artt. 4 e 24 della\nLegge 223\u002F1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni\ncui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il\ncontratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o\nabbia una durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi;\n\n•presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del\nlavoro o una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni,\nche interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\ncontratto di somministrazione di lavoro;\n\n•da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione\ndei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori.\n\nArt. 123 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà\n\nL’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a\ncorrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi\ncontributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il\nSomministratore.\n\nArt. 124 - Somministrazione di lavoro: tutela del Lavoratore ed esercizio\ndel potere disciplinare\n\nIl Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi\nper la sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno\ndestinati, formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro\nnecessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità al\nD.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\n\nIl contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia\ncompletato, in funzione dei rischi specifici, daU’Utilizzatore.\n\nL’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati\ngli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e\nContratto, nei confronti dei propri dipendenti.\n\nNel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di\nlivello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne\nimmediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al\nlavoratore stesso, rispondendo, in caso d’inadempimento, in via esclusiva per\nle differenze retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del\ndanno.\n\nAi fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo\nSomministratore. l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli\nelementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7\ndella Legge 300\u002F1970.\n\nArt. 125 - Somministrazione di lavoro: informativa\n\nA richiesta delle Parti interessate, ogni dodici mesi l’Utilizzatore\ncomunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi\nterritoriali di categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL,\nil numero dei Contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli\nstessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati.\n\nArt. 126 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali\n\nIl Lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso\nl’Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali,\nnonché a partecipare alle assemblee dei lavoratori delle imprese\nutilizzatrici, a parità di condizione dei dipendenti delle stesse.\n\nArt. 127 - Somministrazione irregolare: effetti\n\nIn mancanza di forma scritta, il Contratto di somministrazione è nullo e i\nlavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze\ndell’Utilizzatore. Qiiando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi\nconsentiti dal presente CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle\ncondizioni previste, il Lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei\nconfronti dell’Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle\ndipendenze di quest’ultimo, con effetto dalla data di costituzione.\n\nArt. 128 - Somministrazione: computo\n\nAi fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale,\nper la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati\nnon sono computati nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione perla\ndisciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.\n\nIn caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata\nnon inferiore a 12 (dodici) mesi, il Lavoratore somministrato è computato\nnella quota di riserva di cui alfart. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.\n\nArt. 129 - Somministrazione: rinvio alla Legge\n\nPer quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D.Lgs.\n81\u002F2015 e s.m.i.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"sicknesspay","Art. 197 - Malattia o infortunio non pro","Art. 197 - Malattia o infortunio non professionali\n\nSi prevede la seguente disciplina:\n\nMalattia: Condizioni\n\nL’assenza, nel suo inizio ed in ogni prognosi successiva, deve essere\ncomunicata dal lavoratore con tempestiva diligenza, normalmente prima\ndell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà e salvo\ndocumentata impossibilità o forza maggiore, dovrà comunque essere comunicata,\nentro le prime 4 (quattro) ore dall'inizio o dalla continuazione dell'assenza\nstessa.\n\nLa certificazione medica, invece, dev’essere inoltrata o resa disponibile\nall’Azienda tramite comunicazione del relativo protocollo, entro il giorno\nsuccessivo all’inizio o continuazione dell’assenza.\n\nIn mancanza di ciascuna di tali comunicazioni e di provato impedimento, le\nassenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni\nretributive (dirette e differite) e l’attivazione delle sanzioni disciplinari\ncontrattualmente preciste.\n\nMalattia: Periodo di comporto\n\nIl “periodo di comporto contrattuale” dev’essere calcolato per\ndeterminare il numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e per\nfissare il termine di conservazione del rapporto di lavoro. Esso ha le seguenti\ndurate, in funzione degli anni di anzianità compiuti all’inizio\ndell’ultimo episodio di malattia o infortunio non professionale:\n\n•Lavoratore non in prova, lino a 2 (due) anni di anzianità compiuta: ha\ndiritto al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 120 (centoventi)\ngiorni solari, continuati o frazionati, computando tutte le prognosi\nintervenute nell’arco del biennio stesso.\n\n•Oltre 2 (duel anni di anzianità: il Lavoratore ha diritto al\nmantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite a eventi\nmorbosi diversi, per 120 (centoventi) giorni solari, con l’incremento di 2\n(due) giorni solari per ciascun mese lavorato* oltre il biennio, ma con il\nlimite massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni di prognosi complessiva,\nfermo restando che il computo va effettuato all’interno dell’arco temporale\nmobile di 5 (cinque) anni, decorrenti, a ritroso, dall’inizio dell’ultimo\nepisodio morboso e computando anche la prognosi in corso ai periodi di malattia\npregressi. * A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 (quattordici)\ngiorni sarà considerata mese intero.\n\nEccezione per malattia continuativa con prognosi superiore a 60 (sessanta)\ngiorni per lavoratori con oltre 5 (cinque) anni di anzianità: sempre fermo\nrestando il limite massimo di 365 giorni di prognosi complessiva nell’arco\ntemporale mobile degli ultimi 5 (cinque) anni dalla data dell’inizio\ndell’evento morboso e compresa la prognosi in corso, ai lini del computo del\nperiodo di comporto contrattuale, tale malattia sarà considerata solo per il\n50% (cinquanta percento) della sua effettiva durata.\n\nFatto salvo quanto precede, agli effetti del comporto, ciascun periodo si\ncomputa per somma dei giorni solari certificati nella prognosi, dal primo\ngiorno seguente all’ultimo lavorato, lino al giorno immediatamente precedente\nalla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.\n\nAi lini del comporto, come detto, si farà riferimento all’arco temporale\nmobile\n\n\n\nSegue Malattia: Periodo di comporto\n\ndegli ultimi 5 (cinque) anni a ritroso, dalla data d’inizio dell'ultimo\nevento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi di malattia pregressi\ncomputati secondo i criteri che precedono.\n\nNel caso di malattie non continuative, sia in riferimento all’interazione\ndatoriale, sia per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il\nperiodo di comporto, si deve considerare ogni singolo evento morboso che non\nsia “continuazione” del precedente.\n\nQuando, invece, una successione di eventi morbosi fosse certificata quale\n“continuazione” di un unico evento, anche con soluzione di continuità, vi\nsarà una sola carenza iniziale, dalla quale decorrerà l’arco temporale\nmobile utile ad individuare, a ritroso, l’inizio del periodo di comporto.\n\nIn caso di assenza per malattia lino al compiersi del periodo di comporto e\nd’impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro oltre tale\ntermine, per il perdurare di malattia o infortunio non professionale o dei suoi\npostumi, l’Azienda ha diritto di recedere dal raonorto di lavoro, ver\n“giustificato motivo”. riconoscendo al Lavoratore la relativa indennità\nsostitutiva del preavviso.\n\nSuperato il “periodo di comporto” maturato dal Dipendente, il recesso\naziendale potrà avvenire in qualsiasi momento in caso di Lavoratore ancora\nassente per malattia od entro 15 giorni solari dal rientro del Lavoratore a\nseguito del periodo di malattia che ha determinato il predetto superamento del\nperiodo di comporto.\n\nCiò premesso, tenuto conto che, soprattutto in caso di assenze lunghe, il\nLavoratore potrebbe non essere, compiutamente edotto del periodo di comporto\neffettivamente maturato e di quello già utilizzato, le Parti concordano il\ndiritto del Dipendente a richiedere per iscritto all Azienda l'indicazione Ani\nperiodo di comporto maturato ed usufruito, in modo che sia nelle condizioni di\nvalutare correttamente l'eventuale recesso aziendale. Di conseguenza,\nlAzienda,dovrà rispondere per iscritto a tale richiesta del dipendente,\nnormalmente entro una settimana lavorativa.\n\nPeriodo di comporto e Casi particolari in funzione del CCNL applicato prima\ndel presente \" Terziario Avanzato”\n\nIn caso di provenienza dal previgente CCNL “Terziario Avanzato” o da\naltro CCNL di Categoria riconducibile al sistema contrattuale CISAL Terziario\n(es. Commercio, Servizi ecc.), dal 1 ° settembre 2022 la disciplina in materia\ndi malattia e periodo di comporto sarà quella prevista dal presente articolo e\nCCNL. Ciò, in quanto tale aggiornata disciplina è tendenzialmente più\nfavorevole al lavoratore.\n\nIn caso, invece, di passaggio di CCNL con provenzienza da altro Contratto\nCollettivo sottoscritto da diverse Associazioni\u002FOrganizzazioni rispetto al\npresente, nel calcolo dei giorni di assenza per malattia effettuati dal\nDivoratore all'interno dell'arco temporale mobile dei 5 anni a ritroso, i\ngiorni di malattia effettuati durante applicazione di altro CCNL saranno\ncomputati al 50% di quelli efffettivamente registrati.\n\nQuanto brecede. sembre fatte salve eventuali e diverse condizioni\nbarticolari breviste sul bunto all'atto di migrazione ed allineamento\ncontrattuale, anche in funzione delle diversi, beati normative dei CCNL\n(diprovenienza e di approdo}.\n\nMalattia:\n\nIndennità\n\nINPS\n\n•Dal 4° al 20° giorno: 50% della Retribuzione Media Giornaliera\n(RMG);\n\n•Dal 21° giorno e lino al 180° nell’anno solare: 66,66% della\nRetribuzione Media Giornaliera.\n\nMalattia: Retribuzione Aziendale o Integrazione all'indennità INPS\n\na) Dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno di malattia, detto “periodo di\nCarenza”'. A sarà retribuzione aziendale pari al 50% (cinquanta percento)\ndella Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con\nesclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della\nprestazione o alla sua particolare onerosità (es.\n\n\n\n\n\nindennità di cassa). Nel corso dell’ultimo anno solare, computato a\nritroso dal compiersi del periodo di carenza considerata, l’integrazione di\ncui al presente punto si corrisponderà solo per i primi 6 fsei! giorni\ncumulatici di carenza, salvo che le assenze siano conseguenti a patologia grave\ncon continue terapie salvavita o ricoveri ospedalieri e che tali circostanze\nsiano debitamente documentate.\n\n•Dal 4° al 20° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 25%\n(venticinque percento) della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe\nspettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla\npresenza, ai modi e all’onerosità della prestazione;\n\n•Dal 21° al 180° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 30%\n(trenta percento) della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata\nal Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai\nmodi e all’onerosità della prestazione.\n\nIn caso di modifica delle percentuali dell’indennità di malattia\nriconosciuta dall’INPS, la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,\nInterpretazione, Certificazione e Conciliazione aggiornerà l’integrazione\ndatoriale con il criterio dell’invarianza complessiva.\n\nOve venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS, per\nsuperamento dei 180 (centottanta) giorni di malattia nell’anno solare, per il\nperiodo di malattia dal 181° (centottantunesimo) giorno lino al termine del\nperiodo di conservazione del posto, l’Àzienda riconoscerà una retribuzione\npari al 50% (cinquanta per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale che\nsarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla\npresenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in\ncaso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31\u002F12), l’integrazione\ndatoriale, se spettante, tornerà al 25% o al 30% di cui alle lettere b) e c)\nche precedono.\n\nNota Bene: l’integrazione aziendale è prevista solo per il periodo di\ncomporto contrattuale ma tura to dal Lavora tore. In caso di assenza oltre il\nperiodo di comporto, al lavora tore spe tterà solo l’indennità INPS, se\nprevista.\n\nMalattia:\n\nNorme comuni all’integrazione Aziendale\n\nIl diritto a percepire i trattamenti di malattia precisti dal presente\narticolo, è .subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio\nnon professionale da parte dell'INPS e al rispetto da parte del Lavoratore\ndegli obblighi precisti per il controllo delle assenze.\n\nE diritto dell’azienda rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote\nanticipate sia per conto dell'INPS sia per conto proprio, quando, per\ninadempienza del Lavoratore, le erogazioni non fossero riconosciute dall’INPS\ncome dovute o non fossero stati rispettati gli obblighi contrattuali in caso di\nmalattia (di certificazione, di comunicazione, di presenza nelle fasce orarie\necc.), fatta salva la preventiva azione disciplinare, ex art. 7, L. 300\u002F1970 e\ns.m.i. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di\nsospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata\nalla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del\nluogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al\ndiritto di attivare l’azione disciplinare conseguente.\n\nNell'ipotesi di infortunio non professionale o “in itinere” ascrivibile\na responsabilità di Terzo, resta salva la facoltà dell’Azienda di\nrecuperare dal terzo responsabile i costi sostenuti per o durante\nl’infortunio subito dal\n\n\n\nSegue Malattia: Norme comuni all3Integrazione Aziendale\n\nLavoratore (retribuzione diretta, indiretta, differita, contributi e\nrisarcimenti'), restando ceduta dal Lavoratore all’Azienda la corrispondente\nazione di risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile. Il\nLavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva\ncomunicazione dell'infortunio extraprofessionale e “in itinere”\nall’Azienda, precisando gli estremi del terzo responsabile e\u002Fo la sua\ncompagnia di assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio, fermo\nrestando che, in assenza di comunicazione, oltre ad essere soggetto\nall’azione disciplinare, risponde in solido con il terzo responsabile dei\ndanni patiti dall’Azienda.\n\nMalattia: Prestazioni Integrative al S.S.N.\n\nSaranno dovute al Lavoratore anche le prestazioni integrative al S.S.N.\npreciste dall’Ente Bilaterale En.Bi.C., conformemente al relativo\nRegolamento\n\n(visita il sito: ivurv.enbic.it), così come quelle di Welfare\nContrattuale.\n\nMalattia: Previdenza\n\nCopertura del periodo di malattia indennizzata o integrata, secondo la\nnormativa vigente.\n\nMalattia:\n\nFerie\n\nSe la malattia è insorta durante le ferie programmate, ne sospenderà la\nfruizione nelle seguenti ipotesi:\n\n•malattia che scomporti ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello\nstesso, nei limiti di durata delle ferie programmate;\n\n•malattia la cui prognosi sia superiore a 4 (quattro) giorni di\ncalendario, per tutta la sua durata, sempre nei limiti delle ferie\nprogrammate;\n\n•infortunio non professionale debitamente documentato, anche con la\nComunicazione sull’eventuale terzo responsabile.\n\nL'effetto sospensivo si determina solo a condizione che il Lavoratore\nassolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro\nadempimento necessario per poter assicurare l'effettivo espletamento della\nvisita di controllo sullo stato di infermità, come precisto dalle norme di\nLegge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.\n\nMalattia:\n\nControllo dell’assenza\n\nL’Azienda ha diritto di far effettuare le visite di controllo del\nLavoratore, presso il domicilio da lui dichiarato, nel rispetto dell’art. 5,\ncomma 2, della L. 300\u002F70. Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità\nper il lavoratore di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità\ndurante il periodo di prognosi, egli dovr à dame tempestiva comunicazione\ntelefonica al Contact Center INPS o mediante: PEC, fax o lettera raccomandata\nA.R. alla competente struttura territoriale INPS. Qualora la malattia fosse\ninsorta al di fuori del territorio italiano, il diverso indirizzo di\nreperibilità dovr à essere comunicato anche al Datore di lavoro per\npermettergli di disporre gli eventuali accertamenti di diritto.\n\nLa visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie\ncontrattualmente e legalmente preciste, attualmente dalle ore 10:00 alle 12:00\ne dalle 17:00 alle 19:00 di ciascun giorno di calendario. Quale conseguenza di\nquanto precede, il Lavoratore, anche se autorizzato ad uscire dal proprio\ndomicilio, per l’obbligo di diligenza e salvo documentati casi di forza\nmaggiore, dovr à rendersi lei presente nel corso delle predette fasce\norarie.\n\nQuando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi\nlegittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure altrimenti non\nrinviabili} dovrà, salvo documentata impossibilità, informare preventivamente\nl’Azienda di tale fatto, fornendo successiva documentazione che comprovi\nl’inderogabilità della prestazione e che essa è avvenuta durante le ore di\nreperibilità.\n\n\n\nSegue:\n\nMalattia:\n\nControllo dell’assenza\n\nIn caso d’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo, il\nLavoratore sarà passibile di sanzione disciplinare e della perdita\ndell’integrazione aziendale.\n\nInoltre, l’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata,\ncomporterà anche la mancata indenizzabilità INPS delle giornate di malattia,\nnel seguente modo:\n\n♦♦♦ per un massimo di 10 (dieci) giorni di calendario, dall’inizio\ndell’evento, in caso di prima assenza non giustificata a visita di\ncontrollo;\n\n♦♦♦ per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in\ncaso di seconda assenza non giustificata a visita di controllo;\n\n♦♦♦ per il 100% dell’indennità di malattia dalla data della terza\nassenza non giustificata a visita di controllo.\n\nResta inteso che l’assenza può essere disciplinarmente ingiustificata\nanche in caso di conferma della prognosi originaria da parte dell’INPS. Ciò,\npoiché l’ingiustificatezza non dipende dallo stato di malattia, ma dal\nmancato rispetto dell’onere di ore senza al oronrio domicilio\nnell’intervallo delle fasce orarie legalmente e contratto almeme previste o\ndella mancata preventiva comunicazione dell’eventuale legittima assenza dal\ndomicilio.\n\nOliando, per qualsiasi ragione, la insita di controllo del dipendente,\nnonostante i diritti datoriali, non fosse possibile o di difficilissima\neffettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del\nterritorio nazionale, f Azienda, dal terzo giorno successivo a anello della\nrichiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che\nl’accertamento sia stato effettuato, avrà diritto di non integrare\nl’indennità erogata dall’INPS. In caso di controllo effettuato\nsuccessivamente, con conferma della prognosi, da tale data riprenderà la\ndecorrenza dell’integrazione aziendale di malattia.\n\nTale diritto aziendale si applicherà anche ai casi di esonero della\nreperibilità del Lavoratore, ex art. 25 del D. Lgs. 151\u002F2015.\n\nTale diritto di non integrazione decade nei casi e per il tempo di\ndocumentato ricovero ospedaliero. In tal caso, resta inteso che eventuali\nintegrazioni non erogate, fatto salvo l’obbligo di tempestiva comunicazione\ndell’assenza e del ricovero, saranno spettanti solo dal momento del ricovero\nstesso.\n\nMalattia insorta all’estero\n\nIn caso di malattia insorta all’estero, il Lavoratore avrà diritto alla\nprestazione economica solo in presenza di adeguata certificazione medica\ncontenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana\n(intestazione; dati anagrafici del lavoratore; prognosi; solo per l’INPS:\ndiagnosi di incapacità al lavoro; indirizzo di reperibilità del lavoratore;\ndata di redazione; timbro e firma del Medico), fermo restando il rispetto della\ndisciplina del presente articolo e quella di dettaglio, alla quale si rinvia,\ndifferenziata a seconda che la malattia sia insorta:\n\n•in Paese estero facente parte dell’unione Europea;\n\n•in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di\nsicurezza sociale con l’Italia;\n\n•in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali\ndi sicurezza sociale con l’Italia.\n\n\n\nMalattia o Infortunio non Professionali - Nota pratica 1)\n\nAl fine di agevolare gli Operatori sulla corretta applicazione della\ndisciplina contrattuale in materia, si riporta una Tabella esplicativa della\nmaturazione del periodo di comporto in funzione dell’anzianità del\nLavoratore.\n\nTab. 1) Esemplificazione del Periodo di comporto maturato su base\nannuale\u002Fmensile\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anzianità di servizio espressa in\n        anni\n      \n      Mesi all'interno dell'anno di anzianità\n        considerato\n      \n      Periodo di comporto espresso in giorni di\n        calendario\n      \n    \n    \n      Fino a\n        2anni\n      \n      -\n      \n      120\n      \n    \n    \n      3 anni\n      \n      Mese 1\n      \n      122\n      \n    \n    \n      Mese 2\n      \n      124\n      \n    \n    \n      Mese 3\n      \n      126\n      \n    \n    \n      Mese 4\n      \n      128\n      \n    \n    \n      Mese 5\n      \n      130\n      \n    \n    \n      Mese 6\n      \n      132\n      \n    \n    \n      Mese 7\n      \n      134\n      \n    \n    \n      Mese 8\n      \n      136\n      \n    \n    \n      Mese 9\n      \n      138\n      \n    \n    \n      Mese 10\n      \n      140\n      \n    \n    \n      Mese 11\n      \n      142\n      \n    \n    \n      Mese 12\n      \n      144\n      \n    \n    \n      4 anni\n      \n      Mese 1\n      \n      146\n      \n    \n    \n      Mese 2\n      \n      148\n      \n    \n    \n      Mese 3\n      \n      150\n      \n    \n    \n      Mese 4\n      \n      152\n      \n    \n    \n      Mese 5\n      \n      154\n      \n    \n    \n      Mese 6\n      \n      156\n      \n    \n    \n      Mese 7\n      \n      158\n      \n    \n    \n      Mese 8\n      \n      160\n      \n    \n    \n      Mese9\n      \n      162\n      \n    \n    \n      Mese 10\n      \n      164\n      \n    \n    \n      Mese 11\n      \n      166\n      \n    \n    \n      Mese 12\n      \n      168\n      \n    \n    \n      E\n        così via, fino olio maturazione di max. 365 giorni di periodo di\n        comporto\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nMalattia o Infortunio non Professionali - Nota pratica 2)\n\nAl fine di agevolare gli Operatori sulla corretta applicazione della\ndisciplina contrattuale in materia, si riporta una Tabella esplicativa della\nmaturazione del complessivo periodo di comporto in funzione dell’anzianità\ndel Lavoratore e della corrispondente aspettativa non retribuita, di cui al\nsuccessivo articolo.\n\nTab. 2) Esemplificazione del Periodo di comporto complessivo e\ndell’Aspettativa non retribuita\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anzianità di servizio espressa in\n        anni\n      \n      Periodo di comporto espresso in giorni di\n        calendario\n      \n      Periodo di aspettativa non retribuita\n        espressa in giorni di calendario\n      \n    \n    \n      Fino a 2 anni\n      \n      120\n      \n      30 (periodo min.)\n      \n    \n    \n      3 anni\n      \n      144\n      \n      30 (periodo min.)\n      \n    \n    \n      4 anni\n      \n      168\n      \n      40\n      \n    \n    \n      5 anni\n      \n      192\n      \n      50\n      \n    \n    \n      6 anni\n      \n      216\n      \n      60\n      \n    \n    \n      7 anni\n      \n      240\n      \n      70\n      \n    \n    \n      8 anni\n      \n      264\n      \n      80\n      \n    \n    \n      9 anni\n      \n      288\n      \n      90\n      \n    \n    \n      IO anni\n      \n      312\n      \n      100\n      \n    \n    \n      11 anni\n      \n      336\n      \n      110\n      \n    \n    \n      12 anni\n      \n      360\n      \n      120\n      \n    \n    \n      13 anni\n      \n      365 (raggiunto periodo max.)\n      \n      130\n      \n    \n    \n      14 anni\n      \n      365 (raggiunto periodo max.)\n      \n      140\n      \n    \n    \n      15 anni\n      \n      365 (raggiunto periodo max.)\n      \n      150\n      \n    \n    \n      16 anni\n      \n      365 (raggiunto periodo max.)\n      \n      160\n      \n    \n    \n      17 anni\n      \n      365 (raggiunto periodo max.)\n      \n      170\n      \n    \n    \n      18 anni\n      \n      365 (raggiunto periodo max.)\n      \n      180 (raggiunto periodo max.)",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"disabilitypay","TITOLO XLII MALATTIA O INFORTUNIO PROFES","TITOLO XLII\n\nMALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI\n\nArt. 198 - Malattia o Infortunio Professionali\n\nIn caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente\ndisciplina:\n\nMalattia o Infortunio Professionale : Condizioni\n\nIl Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria Azienda di qualsiasi\ninfortunio occorso sul lavoro, anche se di lieve entità.\n\nSe il Lavoratore trascura d’ottemperare all’obbligo suddetto e\nl’Azienda non può di conseguenza inoltrare tempestivamente la denuncia\nall’INAIL o all’autorità giudiziaria, la stessa sarà esonerata da ogni\nresponsabilità derivante dal ritardo e il Lavoratore, salvo provate ragioni\nd’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni\ncontrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata\nconsegna della comunicazione.\n\nL’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque,\nsalvo i casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4 (quattro) ore dal\nprevisto inizio del lavoro.\n\nMalattia o Infortunio Professionale : Periodo di comporto\n\nInfortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto lino a quando dura l’inabilità temporanea che\nimpedisca al Lavoratore medesimo di attendere al lavoro e, comunque, non oltre\nla data indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del\nlavoro o nel certificato d’invalidità o inabilità permanente al lavoro.\n\nMalattia professionale e Infortunio in itinere: il Lavoratore dipendente non\nin prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo analogo a\nquello previsto per la malattia non professionale. Anche per le norme di\nriferimento sul comporto, si rinvia a quelle previste per la malattia\nextraprofessionale.\n\nMalattia o Infortunio Professionale : Indennità INAIL\n\n•Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 60%\n(sessanta per cento) della R.M.G.\n\n•Dal 91° giorno: 75% (settantacinque per cento) della R.M.G.\n\n\n\nMalattia o Infortunio Professionale : Integrazione datoriale\n\nFenne restando le nonne di Legge per quanto concerne il trattamento di\nmalattia od infortunio professionali, FAzienda corrisponderà al Lavoratore\ndipendente, alle normali scadenze di paga, una retribuzione o un’integrazione\ndell’indennità INAIL, nelle seguenti misure:\n\n•il giorno dell’infortunio: sarà retribuito come se esso fosse stato\nregolarmente lavorato:\n\n•dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno: sarà retribuito con il 60%\n(sessanta percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata\nper i giorni coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che il\nlavoratore avebbe dovuto effettuare, con esclusione delle voci correlate alla\npresenza e ai modi di esecuzione particolare della prestazione (es. Indennità\ndi Mansioni)',\n\n•dal 4° (quarto) al 90° (novantesimo) giorno: ci sarà un’integrazione\npari al 25% (venticinque percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che\nsarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla\npresenza e ai modi di esecuzione particolare della prestazione:\n\n•dal 91° ( novantuno simo) giorno: vi sarà un’integrazione pari al 10%\n(dieci percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al\nLavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza e ai modi\ndi esecuzione particolare della prestazione.\n\nLe Indennià INAIL richiamate nel presente articolo potranno, secondo la\nprassi aziendale in uso:\n\n•essere anticipate.:dal Datore di lavoro ricorrendone i requisiti\nspecifici:\n\n•o, in alternativa, essere liquidate direttamente dall’INAIL al\nLavoratore. Qualora, per qualsiasi motivo, il Dipendente venisse in possesso di\neventuali indennità INAIL già anticipate dal Datore, il Lavoratore dovrà\nrestituirle immediatamente all’Azienda, al fine d’evitare il reato di\nappropriazione indebita.\n\nPremesso quanto sopra, l’integrazione aziendale non è dovuta se l’INAIL\nnon corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel\ncaso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia\ntrasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato\nsarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le\nregole previste per la malattia o per l’infortunio non professionale. In tal\ncaso, l’evento concorrerà al comporto contrattuale.\n\nMalattia o Infortunio Professionale : Previdenza\n\nCopertura figurativa del 100%, fino alla guarigione, secondo la normativa\nvigente.\n\n\n\nMalattia o Infortunio Professionale : Controllo dell’assenza\n\nL’Azienda ha diritto di effettuare le visite di controllo del Lavoratore\nassente per infortunio o malattia professionale, nel rispetto dell’art. 5,\ncomma 2, della L. 300\u002F1970.\n\nLa visita di controllo dovrà effettuarsi presso il domicilio del\nLavoratore, all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente\npreviste per le infermità extraprofessionali.\n\nOliale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo\ndocumentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio\ndomicilio durante le fasce orarie.\n\nQuando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi\nlegittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure non rinviabili) dovrà\ninformare preventivamente di tale fatto l’Azienda.\n\nIn caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il\nLavoratore è soggetto sia alla sanzione disciplinare (,secondo le previsioni\ndella malattia non professionale), sia alla perdita dell’integrazione\naziendale.\n\nMalattia o\n\nInfortunio\n\nProfessionale : Pignor abilità\n\nAi sensi dell'art. 110, D.P.R. n. 1124\u002F1965, il credito delle indennità\nINAIL non può essere ceduto per alcun titolo, né può essere pignorato o\nsequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli\naventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in\nseguito a controversia dipendente dall'esecuzione del detto D.P.R.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"strikes_trigger","Art. 5 - CCNL: Clausole di raffreddament","Art. 5 - CCNL: Clausole di raffreddamento\n\nDurante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla\nscadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a\n9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non\nassumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o\ndi sciopero, né procederanno ad azioni dirette.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"WAGES_determined","Art. 263 - Trattamento Minimo Contrattua","Art. 263 - Trattamento Minimo Contrattuale\n\nTabelle Retributive Regionali dall’1\u002F09\u002F2022 (per i successivi aumenti\ndella P.B.N.C.M. e Welfare si rinvici ai precedenti articoli 260 e 48).\n\nTab. 1) LOMBARDIA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento\n\n        Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale\n\n        Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      366,02\n      \n      239,40\n      \n      4.543,4.5\n      \n      58.825,41\n      \n      2.600,00\n      \n      61.425,41\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.859,12\n      \n      265,74\n      \n      166,9.5\n      \n      3.291,81\n      \n      42.626,52\n      \n      1.300,00\n      \n      43.926,52\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      226,63\n      \n      138,60\n      \n      2.803,57\n      \n      36.307,81\n      \n      6.50,00\n      \n      36.957,81\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      202,57\n      \n      12.5,37\n      \n      2.507,34\n      \n      32.470,07\n      \n      6.50,00\n      \n      33.120,07\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      178,50\n      \n      112,14\n      \n      2.211,10\n      \n      28.632,19\n      \n      6.50,00\n      \n      29.282,19\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      162,4.5\n      \n      101,43\n      \n      2.011,72\n      \n      26.050,89\n      \n      6.50,00\n      \n      26.700,89\n      \n    \n    \n      Gl\n      \n      1.564,42\n      \n      14.5,41\n      \n      90,72\n      \n      1.800,55\n      \n      23.316,45\n      \n      6.50,00\n      \n      23.966,45\n      \n    \n    \n      G2\n      \n      1.402,59\n      \n      130,36\n      \n      81,27\n      \n      1.614,22\n      \n      20.903,53\n      \n      6.50,00\n      \n      21.553,53\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      114,32\n      \n      71,83\n      \n      1.416,11\n      \n      18.337,59\n      \n      6.50,00\n      \n      18.987,59\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      100,28\n      \n      63,00\n      \n      1.242,19\n      \n      16.085,49\n      \n      6.50,00\n      \n      16.735,49\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTab.2) LIGURIA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      349,12\n      \n      239,40\n      \n      4.526,5.5\n      \n      58.605,71\n      \n      2.600,00\n      \n      61.205,71\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.859,12\n      \n      253,47\n      \n      166,9.5\n      \n      3.279,54\n      \n      42.467,01\n      \n      1.300,00\n      \n      43.767,01\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      216,17\n      \n      138,60\n      \n      2.793,11\n      \n      36.171,83\n      \n      650,00\n      \n      36.821,83\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      193,21\n      \n      125,37\n      \n      2.497,98\n      \n      32.348,39\n      \n      650,00\n      \n      32.998,39\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      170,26\n      \n      112,14\n      \n      2.202,86\n      \n      28.525,07\n      \n      650,00\n      \n      29.175,07\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      154,9.5\n      \n      101,43\n      \n      2.004,22\n      \n      25.953,39\n      \n      650,00\n      \n      26.603,39\n      \n    \n    \n      Gl\n      \n      1.564,42\n      \n      138,69\n      \n      90,72\n      \n      1.793,83\n      \n      23.229,09\n      \n      650,00\n      \n      23.879,09\n      \n    \n    \n      C 2\n      \n      1.402,59\n      \n      124,35\n      \n      81,27\n      \n      1.608,21\n      \n      20.825,40\n      \n      650,00\n      \n      21.475,40\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      109,04\n      \n      71,83\n      \n      1.410,83\n      \n      18.268,95\n      \n      6.50,00\n      \n      18.918,95\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      95,6.5\n      \n      63,00\n      \n      1.237,56\n      \n      16.025,30\n      \n      650,00\n      \n      16.675,30\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\nTab.3) TRENTINO ALTO ADIGE\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento\n\n        Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      347,04\n      \n      239,40\n      \n      4.524,47\n      \n      58.578,67\n      \n      2.600,00\n      \n      61.178,67\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.8.59,12\n      \n      251,96\n      \n      166,9.5\n      \n      3.278,03\n      \n      42.447,38\n      \n      1.300,00\n      \n      43.747,38\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      214,88\n      \n      138,60\n      \n      2.791,82\n      \n      36.155,06\n      \n      650,00\n      \n      36.805,06\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      192,06\n      \n      125,37\n      \n      2.496,83\n      \n      32.333,44\n      \n      650,00\n      \n      32.983,44\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      169,24\n      \n      112,14?\n      \n      2.201,84\n      \n      28.511,81\n      \n      650,00\n      \n      29.161,81\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      154,03\n      \n      101,43\n      \n      2.003,30\n      \n      25.941,43\n      \n      650,00\n      \n      26.591,43\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      137,87\n      \n      90,72\n      \n      1.793,01\n      \n      23.218,43\n      \n      650,00\n      \n      23.868,43\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      123,60\n      \n      81,27\n      \n      1.607,46\n      \n      20.815,65\n      \n      650,00\n      \n      21.465,65\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      108,39\n      \n      71,83\n      \n      1.410,18\n      \n      18.260,50\n      \n      650,00\n      \n      18.910,50\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      95,08\n      \n      63,00\n      \n      1.236,99\n      \n      16.017,89\n      \n      650,00\n      \n      16.667,89\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTab.4) LAZIO\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale\n\n        Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      339,63\n      \n      239,40\n      \n      4.517,06\n      \n      58.482,34\n      \n      2.600,00\n      \n      61.082,34\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.859,12\n      \n      246,58\n      \n      166,9.5\n      \n      3.272,6.5\n      \n      42.377,44\n      \n      1.300,00\n      \n      43.677,44\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      210,29\n      \n      138,60\n      \n      2.787,23\n      \n      36.095,39\n      \n      650,00\n      \n      36.745,39\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      187,96\n      \n      125,37\n      \n      2.492,73\n      \n      32.280,14\n      \n      650,00\n      \n      32.930,14\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      165,63\n      \n      112,14\n      \n      2.198,23\n      \n      28.464,88\n      \n      650,00\n      \n      29.114,88\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      150,74\n      \n      101,43\n      \n      2.000,01\n      \n      25.898,66\n      \n      650,00\n      \n      26.548,66\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      134,92\n      \n      90,72\n      \n      1.790,06\n      \n      23.180,08\n      \n      650,00\n      \n      23.830,08\n      \n    \n    \n      C 2\n      \n      1.402,59\n      \n      120,97\n      \n      81,27\n      \n      1.604,83\n      \n      20.781,46\n      \n      650,00\n      \n      21.431,46\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      106,08\n      \n      71,83\n      \n      1.407,87\n      \n      18.230,47\n      \n      650,00\n      \n      18.880,47\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      93,05\n      \n      63,00\n      \n      1.234,96\n      \n      15.991,50\n      \n      650,00\n      \n      16.641,50\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTab.5) TOSCANA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      333,32\n      \n      239,40\n      \n      4.510,7.5\n      \n      58.400,31\n      \n      2.600,00\n      \n      61.000,31\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.8.59,12\n      \n      242,00\n      \n      166,9.5\n      \n      3.268,07\n      \n      42.317,90\n      \n      1.300,00\n      \n      43.617,90\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      206,38\n      \n      138,60\n      \n      2.783,32\n      \n      36.044,56\n      \n      650,00\n      \n      36.694,56\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      184,47\n      \n      125,37\n      \n      2.489,24\n      \n      32.234,77\n      \n      650,00\n      \n      32.884,77\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      162,55\n      \n      112,14\n      \n      2.195,1.5\n      \n      28.424,84\n      \n      650,00\n      \n      29.074,84\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      147,94\n      \n      101,43\n      \n      1.997,21\n      \n      25.862,26\n      \n      650,00\n      \n      26.512,26\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      132,41\n      \n      90,72\n      \n      1.787,5.5\n      \n      23.147,45\n      \n      650,00\n      \n      23.797,45\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      118,72\n      \n      81,27\n      \n      1.602,58\n      \n      20.752,21\n      \n      650,00\n      \n      21.402,21\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      104,10\n      \n      71,83\n      \n      1.405,89\n      \n      18.204,73\n      \n      650,00\n      \n      18.854,73\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      91,32\n      \n      63,00\n      \n      1.233,23\n      \n      15.969,01\n      \n      650,00\n      \n      16.619,01\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nTab. 6)EMILIA ROMAGNA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento\n\n        Regionale\n      \n      IMG.\n      \n      Totale\n\n        Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      12 Mens, \u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      309,0.5\n      \n      239,40\n      \n      4.486,48\n      \n      58.084,80\n      \n      2.600,00\n      \n      60.684,80\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.859,12\n      \n      224,38\n      \n      166,9.5\n      \n      3.250,45\n      \n      42.088,84\n      \n      1.300,00\n      \n      43.388,84\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      191,3.5\n      \n      138,60\n      \n      2.768,29\n      \n      35.849,17\n      \n      650,00\n      \n      36.499,17\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      171,03\n      \n      12.5,37\n      \n      2.475,80\n      \n      32.060,05\n      \n      650,00\n      \n      32.710,05\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      150,71\n      \n      112,14\n      \n      2.183,31\n      \n      28.270,92\n      \n      650,00\n      \n      28.920,92\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      137,17\n      \n      101,43\n      \n      1.986,44\n      \n      25.722,25\n      \n      650,00\n      \n      26.372,25\n      \n    \n    \n      Gl\n      \n      1.564,42\n      \n      122,77\n      \n      90,72\n      \n      1.777,91\n      \n      23.022,13\n      \n      650,00\n      \n      23.672,13\n      \n    \n    \n      C 2\n      \n      1.402,59\n      \n      110,07\n      \n      81,27\n      \n      1.593,93\n      \n      20.639,76\n      \n      650,00\n      \n      21.289,76\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      96,52\n      \n      71,83\n      \n      1.398,31\n      \n      18.106,19\n      \n      650,00\n      \n      18.756,19\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      84,67\n      \n      63,00\n      \n      1.226,58\n      \n      15.882,56\n      \n      650,00\n      \n      16.532,56\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTab. 7) FRIULI VENEZIA GIULIA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento\n\n        Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      12 Mens, \u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      296,38\n      \n      239,40\n      \n      4.473,81\n      \n      57.920,09\n      \n      2.600,00\n      \n      60.520,09\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.8.59,12\n      \n      215,18\n      \n      166,9.5\n      \n      3.241,2.5\n      \n      41.969,24\n      \n      1.300,00\n      \n      43.269,24\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      183,51\n      \n      138,60\n      \n      2.760,4.5\n      \n      35.747,25\n      \n      650,00\n      \n      36.397,25\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      164,02\n      \n      125,37\n      \n      2.468,79\n      \n      31.968,92\n      \n      650,00\n      \n      32.618,92\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      144,54\n      \n      112,14?\n      \n      2.177,14\n      \n      28.190,71\n      \n      650,00\n      \n      28.840,71\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      131,54\n      \n      101,43\n      \n      1.980,81\n      \n      25.649,06\n      \n      650,00\n      \n      26.299,06\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      117,74\n      \n      90,72\n      \n      1.772,88\n      \n      22.956,74\n      \n      650,00\n      \n      23.606,74\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      105,56\n      \n      81,27\n      \n      1.589,42\n      \n      20.581,13\n      \n      650,00\n      \n      21.231,13\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      92,57\n      \n      71,83\n      \n      1.394,36\n      \n      18.054,84\n      \n      650,00\n      \n      18.704,84\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      81,20\n      \n      63,00\n      \n      1.223,11\n      \n      15.837,45\n      \n      650,00\n      \n      16.487,45\n      \n    \n  \n\n\n\nTab. 8) UMBRIA E VALLE D'AOSTA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento\n\n        Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale\n\n        Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      12 Mens, \u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      282,66\n      \n      239,40\n      \n      4.460,09\n      \n      57.741,73\n      \n      2.600,00\n      \n      60.341,73\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.859,12\n      \n      205,22\n      \n      166,9.5\n      \n      3.231,29\n      \n      41.839,76\n      \n      1.300,00\n      \n      43.139,76\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      175,01\n      \n      138,60\n      \n      2.751,9.5\n      \n      35.636,75\n      \n      650,00\n      \n      36.286,75\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      156,43\n      \n      125,37\n      \n      2.461,20\n      \n      31.870,25\n      \n      650,00\n      \n      32.520,25\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      137,84\n      \n      112,14\n      \n      2.170,44\n      \n      28.103,61\n      \n      650,00\n      \n      28.753,61\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      12.5,45\n      \n      101,43\n      \n      1.974,72\n      \n      25.569,89\n      \n      650,00\n      \n      26.219,89\n      \n    \n    \n      Gl\n      \n      1.564,42\n      \n      112,29\n      \n      90,72\n      \n      1.767,43\n      \n      22.885,89\n      \n      650,00\n      \n      23.535,89\n      \n    \n    \n      C 2\n      \n      1.402,59\n      \n      100,67\n      \n      81,27\n      \n      1.584,53\n      \n      20.517,56\n      \n      650,00\n      \n      21.167,56\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      88,28\n      \n      71,83\n      \n      1.390,07\n      \n      17.999,07\n      \n      650,00\n      \n      18.649,07\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      77,44\n      \n      63,00\n      \n      1.219,35\n      \n      15.788,57\n      \n      650,00\n      \n      16.438,57\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\nTab. 9) PIEMONTE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      267,87\n      \n      239,40\n      \n      4.445,30\n      \n      57.549,46\n      \n      2.600,00\n      \n      60.149,46\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.8.59,12\n      \n      194,48\n      \n      166,9.5\n      \n      3.220,5.5\n      \n      41.700,14\n      \n      1.300,00\n      \n      43.000,14\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      165,86\n      \n      138,60\n      \n      2.742,80\n      \n      35.517,80\n      \n      650,00\n      \n      36.167,80\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      148,2.5\n      \n      125,37\n      \n      2.453,02\n      \n      31.763,91\n      \n      650,00\n      \n      32.413,91\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      130,63\n      \n      112,14\n      \n      2.163,23\n      \n      28.009,88\n      \n      650,00\n      \n      28.659,88\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      118,89\n      \n      101,43\n      \n      1.968,16\n      \n      25.484,61\n      \n      650,00\n      \n      26.134,61\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      106,42\n      \n      90,72\n      \n      1.761,56\n      \n      22.809,58\n      \n      650,00\n      \n      23.459,58\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      95,41\n      \n      81,27\n      \n      1.579,27\n      \n      20.449,18\n      \n      650,00\n      \n      21.099,18\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      83,66\n      \n      71,83\n      \n      1.385,4.5\n      \n      17.939,01\n      \n      650,00\n      \n      18.589,01\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      73,39\n      \n      63,00\n      \n      1.215,30\n      \n      15.735,92\n      \n      650,00\n      \n      16.385,92\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTab. 10) VENETO\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      227,80\n      \n      239,40\n      \n      4.405,23\n      \n      57.028,55\n      \n      2.600,00\n      \n      59.628,55\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.859,12\n      \n      165,39\n      \n      166,9.5\n      \n      3.191,46\n      \n      41.321,97\n      \n      1.300,00\n      \n      42.621,97\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      141,0.5\n      \n      138,60\n      \n      2.717,99\n      \n      35.195,27\n      \n      650,00\n      \n      35.845,27\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      126,07\n      \n      125,37\n      \n      2.430,84\n      \n      31.475,57\n      \n      650,00\n      \n      32.125,57\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      111,09\n      \n      112,14\n      \n      2.143,69\n      \n      27.755,86\n      \n      650,00\n      \n      28.405,86\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      101,10\n      \n      101,43\n      \n      1.950,37\n      \n      25.253,34\n      \n      650,00\n      \n      25.903,34\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      90,49\n      \n      90,72\n      \n      1.745,63\n      \n      22.602,49\n      \n      650,00\n      \n      23.252,49\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      81,13\n      \n      81,27\n      \n      1.564,99\n      \n      20.263,54\n      \n      650,00\n      \n      20.913,54\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      71,1.5\n      \n      71,83\n      \n      1.372,94\n      \n      17.776,38\n      \n      650,00\n      \n      18.426,38\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      62,41\n      \n      63,00\n      \n      1.204,32\n      \n      15.593,18\n      \n      650,00\n      \n      16.243,18\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nTab. 11) MARCHE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale\n\n        Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      12 Mens, \u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      182,43\n      \n      239,40\n      \n      4.359,86\n      \n      56.438,74\n      \n      2.600,00\n      \n      59.038,74\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.8.59,12\n      \n      132,4.5\n      \n      166,9.5\n      \n      3.158,52\n      \n      40.893,75\n      \n      1.300,00\n      \n      42.193,75\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      112,9.5\n      \n      138,60\n      \n      2.689,89\n      \n      34.829,97\n      \n      650,00\n      \n      35.479,97\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      100,96\n      \n      125,37\n      \n      2.405,73\n      \n      31.149,14\n      \n      650,00\n      \n      31.799,14\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      88,96\n      \n      112,14\n      \n      2.121,56\n      \n      27.468,17\n      \n      650,00\n      \n      28.118,17\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      80,97\n      \n      101,43\n      \n      1.930,24\n      \n      24.991,65\n      \n      650,00\n      \n      25.641,65\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      72,47\n      \n      90,72\n      \n      1.727,61\n      \n      22.368,23\n      \n      650,00\n      \n      23.018,23\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      64,97\n      \n      81,27\n      \n      1.548,83\n      \n      20.053,46\n      \n      650,00\n      \n      20.703,46\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      56,98\n      \n      71,83\n      \n      1.358,77\n      \n      17.592,17\n      \n      650,00\n      \n      18.242,17\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      49,98\n      \n      63,00\n      \n      1.191,89\n      \n      15.431,59\n      \n      650,00\n      \n      16.081,59\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTab. 12) ABRUZZO\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTab. 13) SICILIA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento\n\n        Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      136,00\n      \n      239,40\n      \n      4.313,43\n      \n      55.835,15\n      \n      2.600,00\n      \n      58.435,15\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.8.59,12\n      \n      98,74\n      \n      166,9.5\n      \n      3.124,81\n      \n      40.455,52\n      \n      1.300,00\n      \n      41.755,52\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      84,21\n      \n      138,60\n      \n      2.661,1.5\n      \n      34.456,35\n      \n      650,00\n      \n      35.106,35\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      75,27\n      \n      125,37\n      \n      2.380,04\n      \n      30.815,17\n      \n      650,00\n      \n      31.465,17\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      66,32\n      \n      112,14\n      \n      2.098,92\n      \n      27.173,85\n      \n      650,00\n      \n      27.823,85\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      60,36\n      \n      101,43\n      \n      1.909,63\n      \n      24.723,72\n      \n      650,00\n      \n      25.373,72\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      54,03\n      \n      90,72\n      \n      1.709,17\n      \n      22.128,51\n      \n      650,00\n      \n      22.778,51\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      48,44\n      \n      81,27\n      \n      1.532,30\n      \n      19.838,57\n      \n      650,00\n      \n      20.488,57\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      42j48\n      \n      71,83\n      \n      1.344,27\n      \n      17.403,67\n      \n      650,00\n      \n      18.053,67\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      37,26\n      \n      63,00\n      \n      1.179,17\n      \n      15.266,23\n      \n      650,00\n      \n      15.916,23\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTab. 14) PUGLIA\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      127,57\n      \n      239,40\n      \n      4.305,00\n      \n      55.725,56\n      \n      2.600,00\n      \n      58.325,56\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.859,12\n      \n      92,62\n      \n      166,9.5\n      \n      3.118,69\n      \n      40.375,96\n      \n      1.300,00\n      \n      41.675,96\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      78,99\n      \n      138,60\n      \n      2.655,93\n      \n      34.388,49\n      \n      650,00\n      \n      35.038,49\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      70,60\n      \n      125,37\n      \n      2.375,37\n      \n      30.754,46\n      \n      650,00\n      \n      31.404,46\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      62,21\n      \n      112,14\n      \n      2.094,81\n      \n      27.120,42\n      \n      650,00\n      \n      27.770,42\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      56,62\n      \n      101,43\n      \n      1.905,89\n      \n      24.675,10\n      \n      650,00\n      \n      25.325,10\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      50,68\n      \n      90,72\n      \n      1.705,82\n      \n      22.084,96\n      \n      650,00\n      \n      22.734,96\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      4.5,44\n      \n      81,27\n      \n      1.529,30\n      \n      19.799,57\n      \n      650,00\n      \n      20.449,57\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      39,84\n      \n      71,83\n      \n      1.341,63\n      \n      17.369,35\n      \n      650,00\n      \n      18.019,35\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      34,9.5\n      \n      63,00\n      \n      1.176,86\n      \n      15.236,20\n      \n      650,00\n      \n      15.886,20\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTab. 15) CAMPANIA\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      12 Mens, \u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      120,16\n      \n      239,40\n      \n      4.297,59\n      \n      55.629,23\n      \n      2.600,00\n      \n      58.229,23\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.8.59,12\n      \n      87,24\n      \n      166,9.5\n      \n      3.113,31\n      \n      40.306,02\n      \n      1.300,00\n      \n      41.606,02\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      74,40\n      \n      138,60\n      \n      2.651,34\n      \n      34.328,82\n      \n      650,00\n      \n      34.978,82\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      66,50\n      \n      125,37\n      \n      2.371,27\n      \n      30.701,16\n      \n      650,00\n      \n      31.351,16\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      58,60\n      \n      112,14\n      \n      2.091,20\n      \n      27.073,49\n      \n      650,00\n      \n      27.723,49\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      53,33\n      \n      101,43\n      \n      1.902,60\n      \n      24.632,33\n      \n      650,00\n      \n      25.282,33\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      47,73\n      \n      90,72\n      \n      1.702,87\n      \n      22.046,61\n      \n      650,00\n      \n      22.696,61\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      42,80\n      \n      81,27\n      \n      1.526,66\n      \n      19.765,25\n      \n      650,00\n      \n      20.415,25\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      37,53\n      \n      71,83\n      \n      1.339,32\n      \n      17.339,32\n      \n      650,00\n      \n      17.989,32\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      32,92\n      \n      63,00\n      \n      1.174,83\n      \n      15.209,81\n      \n      650,00\n      \n      15.859,81\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTab. 16) SARDEGNA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento\n\n        Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale\n\n        Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      13 Mens, \u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      114,90\n      \n      239,40\n      \n      4.292,33\n      \n      55.560,85\n      \n      2.600,00\n      \n      58.160,85\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.859,12\n      \n      83,42\n      \n      166,9.5\n      \n      3.109,49\n      \n      40.256,36\n      \n      1.300,00\n      \n      41.556,36\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      71,14\n      \n      138,60\n      \n      2.648,08\n      \n      34.286,44\n      \n      650,00\n      \n      34.936,44\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      63,59\n      \n      125,37\n      \n      2.368,36\n      \n      30.663,33\n      \n      650,00\n      \n      31.313,33\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      56,03\n      \n      112,14\n      \n      2.088,63\n      \n      27.040,08\n      \n      650,00\n      \n      27.690,08\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      51,00\n      \n      101,43\n      \n      1.900,27\n      \n      24.602,04\n      \n      650,00\n      \n      25.252,04\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      45,6.5\n      \n      90,72\n      \n      1.700,79\n      \n      22.019,57\n      \n      650,00\n      \n      22.669,57\n      \n    \n    \n      C 2\n      \n      1.402,59\n      \n      40,92\n      \n      81,27\n      \n      1.524,78\n      \n      19.740,81\n      \n      650,00\n      \n      20.390,81\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      35,89\n      \n      71,83\n      \n      1.337,68\n      \n      17.318,00\n      \n      650,00\n      \n      17.968,00\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      31,48\n      \n      63,00\n      \n      1.173,39\n      \n      15.191,09\n      \n      650,00\n      \n      15.841,09\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nTab. 17) CALABRIA, BASILICATA E MOLISE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      P.B.N.C.M.\n      \n      Elemento\n\n        Regionale\n      \n      I.M.C.\n      \n      Totale Mese\n      \n      R.A.L.\n      \n      Welfare\n\n        2022\n      \n      R.A.L. +\n\n        Welfare\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      13 Mens.\u002Fanno\n      \n      12 Mens.\u002Fanno\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      3.938,03\n      \n      59,00\n      \n      239,40\n      \n      4.236,43\n      \n      54.834,15\n      \n      2.600,00\n      \n      57.434,15\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      2.8.59,12\n      \n      43,00\n      \n      166,9.5\n      \n      3.069,07\n      \n      39.730,90\n      \n      1.300,00\n      \n      41.030,90\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      2.438,34\n      \n      36,00\n      \n      138,60\n      \n      2.612,94\n      \n      33.829,62\n      \n      650,00\n      \n      34.479,62\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      2.179,40\n      \n      33,00\n      \n      125,37\n      \n      2.337,77\n      \n      30.265,66\n      \n      650,00\n      \n      30.915,66\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.920,46\n      \n      29,00\n      \n      112,14\n      \n      2.061,60\n      \n      26.688,69\n      \n      650,00\n      \n      27.338,69\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.747,84\n      \n      26,00\n      \n      101,43\n      \n      1.875,27\n      \n      24.277,04\n      \n      650,00\n      \n      24.927,04\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      1.564,42\n      \n      23,00\n      \n      90,72\n      \n      1.678,14\n      \n      21.725,12\n      \n      650,00\n      \n      22.375,12\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.402,59\n      \n      21,00\n      \n      81,27\n      \n      1.504,86\n      \n      19.481,85\n      \n      650,00\n      \n      20.131,85\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      1.229,96\n      \n      18,00\n      \n      71,83\n      \n      1.319,79\n      \n      17.085,43\n      \n      650,00\n      \n      17.735,43\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.078,91\n      \n      14,00\n      \n      63,00\n      \n      1.1.55,91\n      \n      14.963,85\n      \n      650,00\n      \n      15.613,85\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nNote Tabelle Retributive Regionali:\n\n* Per la disciplina dell'Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, si\nrinvia alTart. 262.\n\nPer la Retribuzione degli Operatori di Vendita si rinvia anche al Titolo\nLVII.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"healthcareaccess","Art. 224 - Dirigenti: Assistenza Sanitar","Art. 224 - Dirigenti: Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso Morte per\nmalattia ed infortunio\n\nA favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente\nContratto e conformemente alle previsioni del Regolamento, con la prevista\ncontribuzione mista prevista, è operante tramite l’En.Bi.C. un’estesa\nAssistenza Sanitaria, Integrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario\nNazionale e per caso morte per malattia ed infortunio, con prestazioni\nricavabili dal sito: www.enbic.it.\n\nInoltre, nell'interesse del Dirigente, l'Azienda dovrà stipulare una\npolizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali che\nassicuri:\n\n•in caso di invalidità permanente determinata da infortunio, che non\nconsenta la prosecuzione del rapporto di lavoro: una somma pari a 4 (quattro)\nannualità della retribuzione mensile normale; qualora si trattasse di\ninvalidità permanente parziale, la somma sarà proporzionata al grado di\ninvalidità determinato in base alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124\u002F1965;\n\n•in caso di morte determinata da infortunio, una somma pari a 3 (tre)\nannualità della retribuzione mensile normale.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"healthandsafetypolicy","TITOLO LXII SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR","TITOLO LXII\n\nSALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO\n\nPremessa\n\nLe Parti già da tempo impegnate ad incrementare la sicurezza nei luoghi di\nlavoro, accolgono con favore l’intervento normativo con il quale il\nlegislatore, con Legge 17 dicembre 2021, n. 251, ha in teso da re una ferma\nrisposta al crescen te n umero di info rtuni mo rtali in occasione di lavoro,\nmodificando ed integrando ben quattordici articoli del Decreto Legislativo 9\naprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul\nLavoro).\n\nA parere delle Parti sottoscrittrici, si è trattata di una vera e propria\n“mini riforma”, più volte sollecitata ed orientata a migliorare il\ncoordinamento dell’attività di vigilanza, le attribuzioni degli organi\npreposti e la riformulazione del potere di sospensione dell’attività\nd’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, oltre che\nl’estensione all’ispettorato .Nazionale del Lavoro delle stesse competenze\nin materia di vigilanza già attribuite alle Aziende Sanitarie Locali.\n\nIl legislatore inoltre ha inteso ampliare le misure di prevenzione e\nprotezione dagli infortuni e dalle malattie professionali, implementando le\nattività formative e di addestramento; la previsione dell’obbligo formativo\na carico del datore di lavoro; una migliore descrizione del ruolo del preposto\ncon la previsione di più stringenti funzioni di vigilanza e controllo, nonché\nla qualificazione degli organismi paritetici, chiamati a dimostrare il possesso\ndi precisi requisiti.\n\nRiguardo la formazione in materici di salute e sicurezzei, inoltre, è stata\nconferita delega alla Conferenza dello Stato, delle Regioni e delle Province\nautonome affinché siano ridi finiti non solo le modalità di erogazione, la\ndurata e i contenuti minimi della formazione ma più in generale i contenuti\ndegli Accordi già varati in materia.\n\nCiò premesso, le Parti sottoscrittrici, principalmente attraverso\nl’Organismo Paritetico confederale denominato “En.Bi.C. Sicurezza”,\ncostituito conformemente all’art. 2, comma 1, left, ee), del\n\n•lgs. 9 aprile 2008, n. 81, intendono supportare le imprese aderenti\nnell’individuazione delle migliori soluzioni tecnico organizzative dirette a\ngarantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in\nconformità al dettato normativo ed implementando la qualità ed il numero di\nprestazioni gratuite o convenzionali nonché promuovendo una sempre maggiore\nconsapevolezza dei rischi professionali da parte dei lavoratori.\n\nArt. 282 - Salute e sicurezza sul lavoro: Organismo paritetico\n\nE’ costituito, con apposito Accordo interconfederale, in conformità alla\nprevisione di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee), D.lgs. 9 aprile 2008, n.\n81 e per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 51 della medesima norma,\nl’Organismo Paritetico Confederale denominato “En.Bi.C Sicurezza”, il cui\nfunzionamento è disciplinato da separato atto.\n\nEn.Bi.C. Sicurezza è sede privilegiata per la programmazione di attività\nformative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini\nprevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul\nlavoro; l’assistenza alle imprese finalizzate all’attuazione degli\nadempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata dalla legge o\ndal presente contratto collettivo di riferimento in esecuzione agli articoli\nche seguono\n\nArt. 283 - Salute e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela\n\nAd integrazione di quanto previsti dall’alt. 51 D.lgs. 9 aprile 2008, n.\n81, le Parti intendono offrire attraverso il proprio organismo paritetico\n“En.Bi.C. Sicurezza” la massima collaborazione alle imprese in materia\ndi:\n\n•valutazione di tutti i rischi aziendali per la salute e sicurezza;\n\n•individuazione delle misure di prevenzione e protezione più efficaci,\nanche avuto riguardo alle peculiarità delle attività di settore;\n\n•programmazione della prevenzione;\n\n•eliminazione dei rischi o loro riduzione al minimo;\n\n•rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;\n\n•riduzione dei rischi alla fonte;\n\n•sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno\npericoloso;\n\n•limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono\nessere, esposti al rischio;\n\n•controllo sanitario dei lavoratori;\n\n•allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi\nsanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra\nmansione;\n\n•supporto alla progettazione e realizzazione di attività di informazione\ne formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;\n\n•progettazione e realizzazione di efficaci attività di addestramento,\ntenendo conto delle peculiarità dei lavori svolti nel settore;\n\n•istruzioni adeguate ai lavoratori;\n\n•partecipazione e consultazione dei lavoratori;\n\n•partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la\nsicurezza;\n\n•programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il\nmiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione\ndi codici di condotta e di buone prassi;\n\n•misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta\nantincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;\n\n•uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;\n\n•regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con\nparticolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione\ndei fabbricanti;\n\n•identificazione di misure di miglioramento nel tempo dei livelli di\ntutela, anche ai fini della possibile riduzione dei premi INAIL per la\nrealizzazione volontaria di attività di prevenzione:\n\n•progettazione e supporto alla creazione di sistemi di gestione della\nsalute e sicurezza sul lavoro, anche finalizzati alla adozione ed efficace\nattuazione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul\nlavoro di cui all'articolo 30 del d.lgs. n, 81\u002F2008,\n\nArt. 284 - Salute e sicurezza sul lavoro: campagna di sensibilizzazione dei\nlavoratori\n\nAnche riguardo gli obblighi di cui all'art. 20 del D.lgs. 9 aprile 2008,\nn.81, le Parti intendono promuovere una vasta campagna di sensibilizzazione dei\nlavoratori affinché possano imparare a fornire corretta e costante attuazione\nalle relative disposizioni, che si sintetizzano come di seguito:\n\n•prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre\npersone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue\nazioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai\nmezzi forniti dal datore di lavoro;\n\n•contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute\ne sicurezza sui luoghi di lavoro;\n\n•osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro\nai fini della protezione collettiva ed individuale;\n\n•utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto,\nnonché i Dispositivi di sicurezza:\n\n•utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a\ndisposizione dal Datore:\n\n•segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei Dispositivi di cui\nsopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a\nconoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle\nproprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di cui al successivo\npunto, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,\ndandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;\n\n•non rimuovere o modificare senza autorizzazione i Dispositivi di\nsicurezza o di segnalazione o di controllo;\n\n•non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di\ncompetenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri\nlavoratori;\n\n•partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal\ndatore di lavoro;\n\n•sottoporsi ai controlli sanitari.\n\nArt. 285 - Salute e sicurezza sul lavoro: condizioni di lavoro\n\nLe Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento\ncomplessivo delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere\nl'osservazione, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le\nmisure idonee a tutelare il completo stato di benessere, fisico, mentale e\nsociale del lavoratore, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona\ntecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di\nprevenzione e avuto riguardo alle misure maggiormente utili a fini\nprevenzionistici nel settore specifico.\n\nArt. 286 - Il Preposto\n\nIn relazione alla previsione di cui all’articolo 18 comma 1, lett. b-bis,\nnel testo risultante dalla modifica di cui alla legge n. 215\u002F2021, con\nriferimento alle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 da parte del\nPreposto, le Parti prevedono l’introduzione di uno specifico emolumento\nfinalizzato a qualificare economicamente lo svolgimento dell’attività\nrichiesta, fondamentale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e\ndelle malattie professionali.\n\nTale emolumento dovrà considerarsi minimo e, in sede aziendale, a seconda\ndelle dimensioni e classificazioni di pertinenza, le Parti potranno adeguarlo\nagli effettivi fabbisogni richiesti dall’incarico di Preposto e alle\nresponsabilità correlate.\n\nPer tutto quanto sopra, le Parti, anche tenuto conto della normativa di\nnuova introduzione, hanno concordato l’emolumento minimo mensile da\nriconoscere al Preposto, pari al 5% della sua Retribuzione Mensile Normale per\nogni mese prestato con tale Incarico. A tal fine, alle frazioni di mese si\napplicherà lo stesso criterio per la maturazione dei ratei di tredicesima.\nPertanto, le frazioni di mese con incarico di Preposto superiori a 14 giorni,\nsi considereranno come mese intero, con il conseguente diritto del Preposto a\nricevere l’emolumento minimo del 5% della sua Retribuzione Mensile Normale.\nL’indennità del Preposto di cui al presente articolo, essendo correlata ad\nuna funzione specifica, variabile nel tempo, sarà ininfluente ai fini della\ndeterminazione delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R. Unica\neccezione è rappresentata dalle ferie, ove in tale periodo il Preposto avrà\ncomunque diritto a ricevere l’indennità di cui al presente articolo.\n\nEssa sarà pertanto riconosciuta nel corpo del codoline paga.\n\nAlla formale cessazione dell’incarico di Preposto, cesserà anche il\nrelativo emolumento.\n\nInfine, le Parti aziendali potranno prevedere anche apposita copertura\nassicurativa in funzione delle attività e responsabilità del Preposto.\n\nArt. 287 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: compiti,\ndiritti, poteri\n\nFermo restando quanto previsto dall'alt. 50 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, le Parti\nsottoscrittrici intendo dare il massimo risalto alla figura del Rappresentante\ndei Lavoratori per la Sicurezza, denominato “R.L.S.”; sia esso aziendale,\ndi sito produttivo o territoriale, in relazione alle importanti attribuzioni ad\nesso riconosciute ed al ruolo di sensibilizzazione che egli è chiamato a\nsvolgere.\n\nIl Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo\nnecessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione,\nnonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e\ndelle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso a dati pertinenti\ncontenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio a causa\ndello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le\nstesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.\n\nLe Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL, ove possibile\nin relazione alla dimensione dell’impresa, si attiveranno per costituzione in\nogni realtà aziendale della Rappresentanza dei Lavoratori mediante elezione\ndiretta da parte dei lavoratori medesimi.\n\nLe elezioni, ovvero le consultazioni per l’indicazione del Rappresentante,\ndovranno avere luogo durante l’orario di lavoro e senza pregiudizio per la\nsicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da garantire\nquanto essenziale all’attività lavorativa.\n\nFatto salvo quanto previsto dalla Legge, le modalità di elezione verranno\ndisciplinate da separato accordo interconfederale\n\nArt. 288 - Permessi e Formazione del RLS\n\n- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per l’espletamento\ndei suoi compiti, avrà a disposizione, nelle Aziende fino a 15 dipendenti, 16\nore di permesso retribuito annuo, mentre nelle Aziende con oltre 15 dipendenti,\n24 ore di permesso retribuito annuo.\n\nResta inteso che, in caso di necessità o emergenze o, su richiesta, il\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà dispone dell’ulteriore\ntempo necessario allo\n\nsvolgimento dell'incarico, salvo il coordinamento con le altre figure\ncompetenti incaricate alla Sicurezza, con diritto a percepire la normale\nretribuzione.\n\nLa formazione del R.L.S. dovrà essere conforme alle previsioni di cui\nall’art. 37 del D.Lgs. 81\u002F2008 e di AS.SR. varati in sede di Conferenza.\n\nI costi per la formazione del R.L.S., e dei relativi aggiornamenti, saranno\nposti interamente a carico del Datore di lavoro.\n\nTenuto conto delle previsioni introdotte dall'Ac cordo Stato-Regioni del 7\nluglio 2016, relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi\ndei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di\nPrevenzione e Protezione, ai sensi deU’art. 32 del D.Lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.,\nle Parti confermano che la “formazione base\" per i R.L.S.\u002FR.L.S.T. ed i\nsuccessivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità\ne-learning, anche attraverso l'Organismo Paritetico En.Bi.C Sicurezza.\n\nTenuto conto dei contenuti dell’Accordo Interconfederale per la\ncostituzione dell’organismo paritetico nazionale confederale dell’ll luglio\n2017, si conviene che la formazione di cui agli articoli che precedono sia\nassicurata dal \"sistema”formativo costituito dalle parti sottoscrittrici del\npresente contratto, in uno con l’organismo paritetico \"En.Bi.C Sicurezza”,\ncon l’assistenza di AIFES - (Associazione Italiana Formatori Esperti in\nSicurezza) la quale, a norma e per gli effetti dell’art. 4 dello statuto\nAnpit, assume piena titolarità e delega di rappresentanza degli associati nei\nsettori dellaformazione regolamentati, a titolo esemplificativo ma non\nesaustivo, dal d. Igs. 81\u002F08 e s.m.i. e dai connessi Accordi Stato-regioni in\nmateria - che assicurerà condizioni di particolare vantaggio in favore degli\nassociati alle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente contratto.\nSarà, altresì, cura di AIFES garantire che le attività di formazione di cui\nal presente contratto vengano progettate e attuate— oltre che in assoluta\ncoerenza con il quadro normativo vigente, con particolare riferimento a quanto\nprevisto dai pertinenti Accordi in Conferenza Stato-Regioni - tenendo conto\ndelle peculiarità delle attività lavorative e dei rischi presenti nel settore\nspecifico.\n\nPer tutto quanto non precisato, si rinvia alla normativa legale vigente in\nmateria.\n\nArt. 289 - Salute e sicurezza sul lavoro: Modelli di organizzazione e\ngestione della sicurezza\n\nLe Parti, al fine di promuovere l’adozione di idonei strumenti che\nconsentano di organizzare un adeguato sistema di prevenzione e protezione anche\nal fine di monitorare gli effetti delle proprie attività sulla salute e la\nsicurezza dei lavoratori, promuovono l’adozione di idonei sistemi di\ngestione, conformemente alla norma UNI ISO 45001.\n\nInoltre, per le finalità di cui all’art. 30 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81,\nin materia di modello di organizzazione e gestione ai fini dell’efficacia\nesimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle\nsocietà e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al\ndecreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, l’Organismo Paritetico Nazionale\nConfederale “OPNC - ENBIC Sicurezza\", attraverso specifiche commissioni\ntecnicamente competenti e apposite convenzioni con Società di audit in\npossesso dei requisiti legali previsti, 370\n\nsvolgerà attività di supporto alla progettazione e adozione dei modelli in\nquestione e realizzerà le attività di asseverazione del sistema di gestione\nadottato anche per l’adozione e l’efficace attuazione del modello di cui al\ncitato art. 30.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"protectiveclothing","Art. 296 - Diritti del Lavoratore: Indum","Art. 296 - Diritti del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro\n\nNel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore d’indossare divise o\nindumenti, la relativa spesa sarà a carico dell’Azienda. Parimenti, sarà a\ncarico dell’Azienda la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano\ntenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari,\nin applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui\nluoghi di lavoro.\n\nL’Azienda è, inoltre, tenuta a fornire i mezzi e gli strumenti necessari\nper l’esecuzione della prestazione lavorativa.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"hivpolicy","Art. 295 - Diritti del Lavoratore: Visit","Art. 295 - Diritti del Lavoratore: Visite mediche preventive e\nperiodiche\n\nIl Datore di Lavoro, a fronte dei rischi individuati nel D.V.R., ai fini\ndella tutela dei lavoratori indicati dal Medico Competente, prowederà a\nsottoporli alle previste visite mediche preventive e periodiche.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"paidmaternityleavepayperc","La Lavoratrice dipendente ha diritto all","La Lavoratrice dipendente ha diritto all'erogazione da parte dell’INPS di\nun’indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di maternità\nobbligatoria, pari 311’80% dell’imponibile contributivo del mese\nimmediatamente precedente a quello d’inizio del congedo e, durante\nl’astensione facoltativa, di un’indennità giornaliera del 30%, a seconda\ndei casi previsti dalla normativa.\n\nL'indennità INPS è anticipata dal Datore di lavoro e il relativo importo\nsarà posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all’INPS\nsecondo la prassi in uso.\n\nInoltre, durante il periodo “obbligatorio”, ivi compresi i casi di\ninterdizione anticipata e posticipata, l’Azienda integrerà una quota\nall’indennità INPS atta a garantire la retribuzione mensile normale che\nsarebbe spettata alla Lavoratrice, ad esclusione degli elementi correlati alla\npresenza, ai modi e all’onerosità della prestazione.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"paidmaternityleaveduration","Durante i periodi di gravidanza e puerpe","Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha\ndiritto di astenersi dal lavoro secondo i termini e modi stabiliti dalle norme\ndi Legge vigenti, alle quali si rinvia.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"maternityotherclause","Per tutto quanto non qui definito (conge","Per tutto quanto non qui definito (congedo di paternità, congedo parentale,\nriposi giornalieri, congedi per malattia del bambino e della madre gestante\necc.), si rinvia alla normativa legale vigente in materia.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"childcareprovision","Art. 194 - Prestazioni e sussidi erogati","Art. 194 \n\n- Prestazioni e sussidi erogati tramite il sistema bilaterale En.Bi.C., a\nsostegno della maternità, paternità e genitorialità\n\nQuale ulteriore beneficio, le Parti, per il tramite del sistema bilaterale\nEn.Bi.C., hanno previsto anche specifiche Prestazioni Sanitarie integrative al\nS.S.N. e Prestazioni Straordinarie.\n\nPer tali Prestazioni, variabili ed aggiornate periodicamente, i requisiti di\naccesso ed i relativi modi di richiesta, si rinvia al sito: www.enbic.it.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"SCHEDULE_trigger","Art. 187 - Riposo settimanale Ai sensi d","Art. 187 - Riposo settimanale\n\nAi sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di\n24 (ventiquattro) ore (festività settimanale), in aggiunta al riposo\ngiornaliero di cui all’articolo che precede.\n\nTale festività, salvo diversa previsione aziendale, sarà normalmente\ncoincidente con la domenica.\n\nIn caso di lavoro a turni o di aperture “7 giorni su 7”, il riposo\nsettimanale cadrà in altro giorno della settimana rispetto la domenica,\npreventivamente stabilito a rotazione. Contrattualmente, nei profili d’orario\n“5+7+7” o “6+1+1”, oltre alla festività settimanale è previsto un\ngiorno di riposo aggiuntivo.\n\nNei servizi a turno continuo, la festività settimanale coinciderà con la\ndata prevista nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso\ndalla domenica. Inoltre, nei servizi “H24” con turni “6+1 + 1”, la\nfestività settimanale o festività mobile, anziché entro il 7° (settimo)\ngiorno, potrà essere goduta entro 1’8° (ottavo) giorno del ciclo\n“settimanale”. L’Azienda, normalmente, assicurerà la rotazione dei\nriposi domenicali tra tutto il personale impiegato nei turni di lavoro a ciclo\ncontinuo.\n\nLe Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la\nContrattazione Aziendale di Secondo livello, a diversi modi di godimento della\nfestività settimanale rispetto alle previsioni del presente CCNL, in\nparticolare:\n\n•al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione\nextra-domenicale del giorno di festività, con particolare riferimento alle\nesigenze dei servizi continui, che non effettuano il giorno di fermo aziendale\nsettimanale;\n\n•al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita\nprofessionale con la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori;\n\n•nei casi in cui nel Contratto di assunzione si preveda che la festività\nsettimanale cada sempre in un giorno diverso dalla domenica.\n\nNelle ipotesi sopra elencate, la festività settimanale potrà essere\nusufruita a intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata\ncomplessiva, ogni 14 (quattordici) giorni o nel diverso periodo eventualmente\ndeterminato dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello, corrisponda\nmediamente ad almeno 24 (ventiquattro) +11 (undici) ore di riposo ogni 7\n(sette) giornate effettivamente lavorate.\n\nLe Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della\nstipula degli Accordi Aziendali di Secondo livello, il numero dei riposi che,\nin ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una\nsettimana sia, al massimo, pari a 12 (dodici) e che nelle tomistiche “6\n(lavoro) + 1 festività o riposo') + 1 (riposo aggiuntivo)”, il giorno di\nriposo aggiuntivo sia considerato “neutro” anche nei casi in cui fosse\nlavorato.\n\nSalvo che per i turnisti “6+1 + 1”, per i quali è già prevista\nun’indennità onnicomprensiva (cfr. art. 177) in caso di rinvio della\nfestività oltre il 7° (settimo) giorno, in assenza di relativo Accordo di\nSecondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio,\nun’indennità fìssa di € 5,00 (cinque\u002F00) per ciascuna settimana cui la\nfestività sia soggetta a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due) rinvìi\nal mese.\n\nQualora l’Accordo Aziendale di Secondo Livello fosse peggiorativo rispetto\nalle previsioni di cui sopra, lo stesso dovrà essere confermato dai Lavoratori\nmediante Referendum Aziendale.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"bankholidays1","TITOLO XXXVII FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOL","TITOLO XXXVII\n\nFESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE\n\nArt. 190 - Festività\n\nSono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la\nRetribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati.\n\n•Festività nazionali:\n\n•25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;\n\n•1° maggio - Festa del Lavoro;\n\n•2 giugno - Festa della Repubblica;\n\n•Festività religiose cattoliche:\n\n•1° gennaio - Maria Santa Madre di Dio;\n\n•6 gennaio - Epifania del Signore;\n\n•il giorno del Lunedì di Pasqua;\n\n•15 agosto - festa dell’Assunzione della Vergine Maria;\n\n•1 ° novembre - tutti i Santi;\n\n•8 dicembre - Immacolata Concezione della Vergine Maria;\n\n•25 dicembre - Santo Natale del Signore;\n\n•26 dicembre - Santo Stefano Protomartire;\n\n•il Giorno del Santo Patrono.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 19 - Cariche sindacali Come previst","Art. 19 - Cariche sindacali\n\nCome previsto dall’alt. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che\nsiano componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto\nd’usufruire, pro-quota in funzione dei rispettivi iscritti, di permessi\nretribuiti per la partecipazione alle riunioni degli Organi Sindacali ai quali\nappartengono, nella misura massima complessiva di un’ora\u002Fanno per ciascun\ndipendente in forza.\n\nTali permessi dovranno essere richiesti dall’organizzazione Sindacale\nProvinciale che ne abbia titolo, con il preavviso normale di almeno 3 (tre)\ngiorni lavorativi.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"STRUCINCR_trigger","Tab. 1) Incrementi retributivi della P.B","Tab. 1) Incrementi retributivi della P.B.N.C.M. previsti dal presente\nrinnovo contrattuale, a seguito di Accordo del 29\u002F08\u002F2022\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello\n      \n      Dal 1\u002F09\u002F2022\n      \n      Dal 1\u002F09\u002F2023\n      \n      Dal 1\u002F09\u002F2024\n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      142,03\n      \n      142,03\n      \n      209,43\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      103,12\n      \n      103,12\n      \n      152,05\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      87,94\n      \n      87,94\n      \n      129,67\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      78,60\n      \n      78,60\n      \n      115,90\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      69,26\n      \n      69,26\n      \n      102,13\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      63,04\n      \n      63,04\n      \n      92,95\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      56,42\n      \n      56,42\n      \n      83,20\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      50,59\n      \n      50,59\n      \n      74,59\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      44,36\n      \n      44,36\n      \n      65,41\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      38,91\n      \n      38,91\n      \n      57,38\n      \n    \n    \n      Operatore di Vendita\n        di 1° Categoria\n      \n      62,34\n      \n      62,34\n      \n      91,92\n      \n    \n    \n      Operatore di Vendita\n        di 2° Categoria\n      \n      56,73\n      \n      56,73\n      \n      83,66\n      \n    \n    \n      Operatore di Vendita\n        di 3° Categoria\n      \n      50,78\n      \n      50,78\n      \n      74,88\n      \n    \n    \n      Operatore di Vendita\n        di 4° Categoria\n      \n      45,53\n      \n      45,53\n      \n      67,13",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"ONCERISE_trigger","TITOLO XLV GRATIFICA NATALIZIA O TREDICE","TITOLO XLV\n\nGRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ\n\nArt. 201\n\n- In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al\nLavoratore una gradile a o tredicesima mensilità di importo pari ad una\nRetribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per\nl’indice di prestazione.\n\nNel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso\ndi cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima\nmensilità 192 sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore\nnormale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che\nsupera i 14 (quattordici) giorni sarà considerata mese intero.\n\nIn caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno\na tempo parziale e\u002Fo viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata\ndalla somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a\ntempo parziale.\n\nNormalmente, nei contratti a tempo determinato, la gratifica natalizia sarà\nmensilmente anticipata, in aggiunta alle spettanze del mese, riconoscendo a\ntale titolo l’importo di una Retribuzione Mensile Normale diviso 12 (dodici).\nNei contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è possibile solo se\nprevista dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello o nella Lettera\nd’assunzione del Lavoratore.\n\nNei casi di anticipo mensile delle quote di tredicesima, a dicembre o alla\ncessazione, si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’importo\neffettivamente dovuto al Lavoratore.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"standbyallowanceperc1","Tab. 4): Sintesi delle Maggiorazioni per","Tab. 4): Sintesi delle Maggiorazioni per ore ordinarie lavorate\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      Col. 1\n      \n      Col. 2\n      \n      Col. 3\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      Descrizione del turno\n      \n      Profilo Orario “6 + 1”\n      \n      Profilo Orario “H24 - 6 +1\n        +1”\n      \n    \n    \n      A\n      \n      Diurno feriale\n      \n      -\n      \n      (€35,00)2\n      \n    \n    \n      B\n      \n      Notturno1feriale\n      \n      12%\n      \n      10%\n        3\n      \n    \n    \n      C\n      \n      Diurno festivo (compreso\n        domenica)\n      \n      12%\n      \n      10%\n        3\n      \n    \n    \n      D\n      \n      Notturno1di sabato\n      \n      15%\n      \n      12%\n        3\n      \n    \n    \n      E\n      \n      Notturno1festivo\n      \n      15%\n      \n      12%\n        3",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"OVERTIME_trigger","Tab. 2): Sintesi delle maggiorazioni per","Tab. 2): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario *\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      a) Descrizione dello\n        straordinario\n      \n      Maggiorazione\n        oraria\n      \n    \n    \n      &\n        ‘inprolungato” 1\n      \n      & ‘in spezzato ” -\n      \n    \n    \n      A\n      \n      Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore\n        settimanali\n      \n      14%\n      \n      17%\n      \n    \n    \n      B\n      \n      Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore\n        settimanali\n      \n      17%\n      \n      20%\n      \n    \n    \n      C\n      \n      In regime diurno in giorno di\n        riposo\n      \n      -\n      \n      25%\n      \n    \n    \n      D\n      \n      In regime diurno in giorno\n        festivo\n      \n      -\n      \n      30%\n      \n    \n    \n      E\n      \n      In regime notturno in giorno\n        feriale\n      \n      25%\n      \n      28%\n      \n    \n    \n      F\n      \n      In regime notturno in giorno di\n        riposo\n      \n      -\n      \n      30%\n      \n    \n    \n      G\n      \n      In regime notturno in giorno\n        festivo\n      \n      -\n      \n      35%",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"eqpay","•PARITÀ’ DI GENERE Le Parti riconoscono ","•PARITÀ’ DI GENERE\n\nLe Parti riconoscono l’importanza che nelle Aziende si realizzino le\ncondizioni atte ad assicurare l’assenza di pregiudizi di genere ed a\ngarantire le concrete possibilità di pari sviluppo delle retribuzioni e delle\ncarriere, ogniqualvolta vi sia parità nella quantità e qualità del lavoro\nprestato.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"remote_work_options","TITOLO XIX TELELAVORO Premessa La pandem","TITOLO XIX\n\nTELELAVORO\n\nPremessa\n\nLa pandemia Covid-19 ha sviluppato il Telelavoro, svolto normalmente nella\npropria abitazione, ma connessi al server aziendale mediante computer, linee\ndedicate od interne, ed altre forme di lavoro di difficile configurazione\ntradizionale, quali gli incon tri telematici, nei quali una pluralità di\nsoggetti con competenze eterogenee ma complementari, da luoghi disparati,\ns'incontrano \"in video\" per approfondire un argomento, verificare opinioni,\ndecidere percorsi, fare scelte operative. Tutto ciò, quale reazione alle\nchiusure e per ridurre i rischi di contagio.\n\nIl Telelavoro, quindi, mediante l’ausilio di strumenti informatici,\npermette lo svolgimento totale o parziale della prestazione di lavoro\nsubordinato dall’abitazione del lavoratore o da altro luogo di domicilio\ndello stesso, previamente individuato ed esterno alla sede aziendale.\n\nIl Telelavoro può favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,\nspecialmente a fronte di esigenze familiari e personali particolari, (cura di\nfamiliari, anziani, minori, non autosufficienti, ecc.). Nel corso della\npandemia “Coviti-19”, il Telelavoro si è dimostrato anche strumento utile\nper il contenimento dei rischi di trasmissione tra i Lavoratori,\n\nPer le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta ad essere principalmente\nsvolto nell’ambito impiegatizio o nei servizi che, per lo svolgimento\ndell’attività lavorativa, prevedano l’utilizzo di strumenti telefonici,\ninformatici o telematici.\n\nArt. 79 - Telelavoro: definizione\n\nIl Telelavoro è un modo di svolgimento della prestazione di lavoro\nsubordinato reso possibile dall’utilizzo di sistemi telefonici, elettronici\ned informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il\nTelelavoratore e la Società.\n\nIl Telelavoro è pertanto solo un modo particolare di rendere la prestazione\nlavorativa ed anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno ai\nlocali aziendali, esso è soggetto alla disciplina del lavoro e\nall’organizzazione aziendale. Trattandosi solo di un particolare modo di\nsvolgimento della prestazione di lavoro subordinato, il Telelavoratore è\ntitolare dei medesimi diritti e doveri di coloro che svolgono, per il medesimo\ntempo, l’identica attività lavorativa nei locali aziendali.\n\nIl Telelavoratore permane, dunque, sostanzialmente assoggettato al potere\ndirettivo, organizzativo e di controllo aziendale, anche se con mezzi e forme\nproprie della precipua condizione lavorativa “a distanza”.\n\nArt. 80 - Telelavoro: tipologie\n\nIl Telelavoro può essere di tre tipi:\n\nIl domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavoratore;\n\n•remotizzato o “a distanza”: se svolto presso uffici attrezzati\nubicati in appositi telecentri, i quali non coincidono né con l’abitazione\ndel Telelavoratore, né con gli uffici aziendali;\n\n•misto: nel caso in cui una parte della prestazione complessiva avvenga\ncon periodica stabilità all’interno dell’Azienda.\n\nArt. 81 - Telelavoro: ambito di applicazione del presente Titolo\n\nIl Telelavoro si applica ai Dipendenti subordinati e, come per la\ngeneralità dei dipendenti, potrà svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere\na tempo determinato o indeterminato.\n\nIl Telelavoro “misto” potrà essere compatibile con il Contratto di\nApprendistato ogniqualvolta il relativo Progetto e le condizioni operative\nsiano validate dalla Commissione Contrattuale Paritetica Bilaterale Nazionale\npreposta.\n\nIl Centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del\nTelelavoratore non configurano un’autonoma unità aziendale.\n\nArt. 82 - Telelavoro: condizioni e reversibilità\n\nIl Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il\nLavoratore.\n\nSe il Telelavoro non è previsto nel Contratto d’assunzione, il Lavoratore\nè libero di accettare o respingere una successiva offerta di Telelavoro\nprospettata dall’Azienda nel corso del normale rapporto di lavoro.\n\nNel caso di Telelavoro imposto da esigenze di tutela della salute\ncollettiva, fino al perdurare dell’emergenza pandemica, esso potrà diventare\ntemporaneamente obbligatorio.\n\nLo svolgimento del Telelavoro dev’essere stipulato in forma scritta \"ad\nprobationem\", cioè ai fini della regolarità amministrativa e della prova.\n\nIl compito d’individuare le condizioni di esercizio del diritto alla\nreversibilità è demandato alla Contrattazione di Secondo livello, fermo\nrestando il rispetto del preavviso minimo non inferiore a 30 giorni per la\ngeneralità dei dipendenti o di 90 giorni per lavoratori disabili.\n\n\nArt. 83 - Telelavoro: formazione\n\nI Telelavoratori dovranno poter fruire della formazione specifica sugli\nstrumenti di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma\nd’organizzazione del lavoro. Tale formazione sarà fornita dall’Azienda o\ndalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai\nprogrammi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la\nspecifica attività.\n\nIn sede di definizione, al Telelavoratore potrà essere riconosciuto il\ndiritto all’apprendimento permanente a distanza e alla periodica\ncertificazione delle relative competenze.\n\n\nArt. 84 - Telelavoro: postazione di lavoro\n\nI costi per la postazione del Telelavoratore, i collegamenti necessari per\nl’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la\nmanutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione\ne al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, compresa\nl’eventuale copertura assicurativa della stessa, sono a carico\ndell’Azienda.\n\nTenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della\npostazione di lavoro, il recesso immotivato del Telelavoratore, che avvenga\nentro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o nell’eventuale\nminor termine previsto nel Contratto di telelavoro, comporterà che le spese di\npostazione sostenute dal Datore e comunicate al Telelavoratore all’atto della\nsottoscrizione del Contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale residua a\ncarico del Telelavoratore.\n\nL’Azienda è tenuta a fornire al Telelavoratore tutti i necessari supporti\ntecnici per il corretto utilizzo dei programmi e delle apparecchiature e, in\nogni caso, assumerà anche i costi derivanti dalla normale usura o dal\ndanneggiamento accidentale degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale\nperdita dei dati utilizzati dal Telelavoratore, salvo che ciò non sia\nimputabile a mancata diligenza, dolo o imperizia grave del Telelavoratore\nstesso.\n\nArt. 85 - Telelavoro: rimborso costi di esercizio\n\nIl rimborso da parte della Società dei costi di esercizio sostenuti dal\nTelelavoratore ed analiticamente documentati può avvenire tramite “Nota\nspese”.\n\nCiò, mentre il rimborso dei costi forfettari, salvo futura più favorevole\nprevisione legale, assumerà il trattamento di reddito imponibile previdenziale\ne fiscale del Telelavoratore.\n\nArt. 86 - Telelavoro: rimborso chilometrici\n\nSalvo diversa futura disposizione di Legge, qualora la sede di lavoro fosse\ncontrattualmente definita nell’abitazione del Telelavoratore, allo stesso\nspetterà il rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’interesse\ndell’Azienda, solo con commisurazione dei costi dalla propria abitazione.\n\nNel caso di Telelavoro Misto, con predefinita e permanente definizione\ntemporale delle diverse Sedi ove prestare l’opera, la decorrenza della misura\ndei rimborsi sarà dalla sede di lavoro di partenza fino alla sede di\ndestinazione.\n\nArt. 87 - Telelavoro: trasferte\n\nSalvo diversa futura disposizione di Legge, le eventuali trasferte richieste\nal Telelavoratore che abbia contrattualmente definita la sede di lavoro nella\npropria abitazione, si configurano a partire dalla predetta sede.\n\nNel caso di Telelavoro Misto, la configurazione della trasferta sarà dalla\nSede di lavoro individuata con i criteri dell’articolo che precede.\n\nArt. 88 - Telelavoro: protezione dei dati e informazioni\n\nL’Azienda disporrà tutte le misure appropriate a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini\nprofessionali; essa prowederà ad informare il Telelavoratore in ordine a tutte\nle norme di Legge e alle regole sulla protezione dei dati.\n\nLa responsabilità del rispetto personale, ambientale e sociale di tali\nnorme e regole sarà del Telelavoratore.\n\nE demandata alla Contrattazione di Secondo livello ogni disciplina generale\nriguardante la protezione dei dati e delle informazioni nell’uso\nd’apparecchiature, strumenti, banche dati e programmi informatici.\n\nArt. 89 - Telelavoro: procedure disciplinari\n\nNel Telelavoro, l’obbligo d’esposizione delle norme e sanzioni\ndisciplinari, ex 1° comma, art. 7 Legge 300\u002F1970, sarà assolto anche mediante\ninoltro telematico delle norme stesse all’indirizzo del Lavoratore. Sarà\ncompito del Lavoratore salvare tali norme in modo da poter sempre agevolmente\nconsultarle.\n\nInoltre, l’Azienda informerà il Telelavoratore, sempre per iscritto,\nsulle responsabilità e sulla disciplina del Telelavoro, sulle nuove\nfattispecie disciplinarmente rilevanti e sulle sanzioni applicabili in caso di\nviolazione.\n\nIn presenza di Contratto di Telelavoro è, quindi, opportuno che l’Azienda\npredisponga e trasmetta al Telelavoratore uno specifico Disciplinare\nInterno.\n\nLe comunicazioni aziendali trasmesse all’indirizzo di posta elettronica\ndel Telelavoratore, salvo comprovato impedimento o forza maggiore,\ns’intenderanno ricevute alla mezzanotte del giorno di trasmissione.\n\nArt. 90 - Telelavoro: tempo di lavoro\n\nIl Telelavoratore, salvo diverso accordo stipulato nel Contratto di\nassunzione o di trasformazione in Telelavoro, gestisce l’organizzazione del\nproprio tempo di lavoro in modo però compatibile ai “corridoi” di\nricevimento e trasmissione dati con l’Azienda. Con riferimento all’orario\ndi lavoro, non sono applicabili al Telelavoratore le norme previste dal D.Lgs.\n66\u002F2003, salvo che esso non sia cogente ed aziendalmente definito.\n\nIn sede di accordo, l’Azienda e il Telelavoratore individueranno i tempi\nper il riposo giornaliero e settimanale, nonché le misure tecniche e\norganizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle\nstrumentazioni tecnologiche di lavoro, conformi ai tempi di riposo\ncontrattualmente previsti.\n\nArt. 91 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore\n\nIl Telelavoratore, in proporzione alle mansioni ed al lavoro svolto, ha gli\nstessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che\noperano in Azienda ed avrà diritto alle medesime opportunità d’accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera previsti per la generalità dei\nLavoratori dipendenti con le medesime mansioni e tempi lavorati.\n\nIl Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto, a\nparità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato,\nconserva le condizioni economiche precedentemente acquisite, con la sola\nesclusione di specifiche indennità conciate all'effettiva presenza in azienda\n(es. Indennità di trasporto e simili) od alle particolari condizioni di lavoro\nivi presenti.\n\nArt. 92 - Telelavoro: doveri del Telelavoratore\n\nIl Telelavoratore ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e\nfedeltà degli altri Lavoratori.\n\nEgli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da\nimpedire accessi di altri soggetti alla propria postazione di lavoro, così\ncome di manomissioni delle apparecchiature, dei dati o dei programmi.\n\nIl Telelavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda\neventuali impossibilità sopravvenute nell’esecuzione del telelavoro,\ntrasmettendo le giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità\ndei lavoratori.\n\n•rapporti del Telelavoratore con l’organizzazione aziendale saranno\nimprontati a forti principi di diligenza, correttezza e collaborazione, al fine\ndi favorire il superamento delle discrasie favorite dalla mancata presenza in\nazienda.\n\n•Telelavoratore è soggetto, per tutte le parti applicabili, al codice\ndisciplinare e alla disciplina del lavoro previsti per la generalità dei\nLavoratori.\n\nArt. 93 - Telelavoro: telecontrollo\n\nL’Azienda, in funzione dell’esperienza e previo Accordo di Secondo\nLivello, potrà attivare gli strumenti di telecontrollo delle prestazioni nel\nrispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle Leggi vigenti in\nmateria, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o\nqualitativo del lavoro svolto potrà essere inserito o utilizzato\nall’insaputa dei telelavoratori.\n\nArt. 94 - Telelavoro: sicurezza e salute\n\nL’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e\nsicurezza del Telelavoratore e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al\nRLS (o al RST) un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi\ngenerali e quelli specifici connessi al particolare modo di esecuzione del\nrapporto di lavoro, provvedendo ad aggiornarla al mutare dell’esperienza e\ndelle condizioni operative.\n\nIl Telelavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione ed al\nrispetto delle misure di prevenzione e protezione disposte dal Datore di\nlavoro.\n\nArt. 95 - Telelavoro: competenza della Commissione Bilaterale Contrattuale\n“Telelavoro e Lavoro Agile”\n\nOgni questione dubbia sul Telelavoro: strumenti di lavoro, competenze,\ninquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte\ninteressata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale\n“Telelavoro e Lavoro Agile’\u002F dell’Ente Bilaterale di riferimento del\npresente CCNL.\n\nArt. 96 - Telelavoro: agevolazioni fiscali e contributive\n\nGli incentivi fiscali e contributivi conseguenti agli incrementi di\nproduttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche\nquando l’attività lavorativa sia prestata in Telelavoro.\n\nArt. 97 - Telelavoro: Contrattazione di Secondo livello\n\nIn assenza di analoghi accordi in sede di assunzione, alla Contrattazione\nAziendale di Secondo livello è demandato di stabilire:\n\n•le condizioni ed i termini per l’applicazione del Telelavoro, ai Quadri\ne Impiegati aziendali, con funzioni ad esso compatibili;\n\n•le eventuali Indennità o Premi correlati ai particolari modi di\nsvolgimento dell’attività lavorativa;\n\n•gli eventuali riconoscimenti, addebiti o ripartizione delle spese per gli\nstrumenti utilizzati nel Telelavoro in caso di anticipato immotivato recesso da\nparte del Lavoratore;\n\n•l’adozione di misure dirette a favorire l’integrazione del\nTelelavoratore nell’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi,\nl’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni\naziendali;\n\n•il carico di lavoro, la sua misura, verifica e gli eventuali strumenti di\ntelecontrollo;\n\n•l’eventuale fascia e condizioni di reperibilità;\n\n•la determinazione degli strumenti necessari al Telelavoro e di quelli\neventualmente accessori;\n\n•le condizioni che permettano al Telelavoratore l’autonoma gestione del\ntempo di lavoro e dei riposi nei limiti di compatibilità aziendale (apertura\ndelle connessioni, presenza di interlocutori interattivi ccc.J;\n\n•ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le\nParti, purché nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di lavoro\nsubordinato ed in coerenza con quella prevista dal presente CCNL e dalla\nnormativa legale vigente.\n\nTITOLO XX\n\nLAVORO AGILE\n\nPremessa generale\n\nIndubbiamente, le crisi generano un forzato e rapido rinnovamento perché\nevidenziano limiti chef in condizioni normali, sarebbero invece considerati\nsopportabili.\n\nIn tal senso, l'evento prorompente del Covid-19 ha impresso una fortissima\naccelerazione all'utilizzo anche remoto di competenze I.C.T e all'estensione\ndel Lavoro Agile.\n\nOggi ai è maggiore consapevolezza dei vantaggi che la telematica può\noffrire al mondo del lavoro in termini di competitività e di flessibilità\ndella prestazione lavorativa.\n\nCosì, mentre nel manifatturiero permangono ampie aree di lavoro\n\"tradizionale\", essendo connesso a macchine, impianti, attrezzature e programmi\ncomplessi e residenti, ora vi sono diffuse professionalità che hanno nel\ncomputer e nelle sue estese connessioni, lo strumento principale di lavoro\nAgile, reso disponibile al lavoratore. E così inevitabile una trasformazione\nradicale del modo della prestazione, con il Lavoro Agile che, per le sue\ncaratteristiche, può essere svolto in sedi esterne all’Azienda e\nall’abitazione del Lavoratore; con il Telelavoro, svolto normalmente nella\npropria abitazione ma con connessioni al server aziendale mediante computer e\nlinee dedicate; con altre forme di lavoro di difficile configurazione\ntradizionale, quali gli incon tri telematici. Tutti questi sviluppi sono fo\nrtemen te cresciu ti quale reazione alle ch iusure e per ridurre i rischi di\ncontagio. Ancorarsi oggi ad una visione tradizionale del lavoro diventa,\nperciò, una sfida impossibile. Tutto è \"fluido\": il luogo di lavoro, il tempo\nad esso dedicato, le mansioni, la disciplina che lo regola, i controlli\nnecessari e possibili.\n\nSi presentano anche inediti problemi rispetto a quelli che erano i\ntradizionali fondamenti, stessi del rapporto di lavoro: la misura della\nquantità e qualità del lavoro prestato ai fini retributivi; la ridefinizione\ndegli obblighi di collaborazione; una nuova qualificazione della disciplina del\nlavoro, un tempo principalmente riferita ai problemi di ambito aziendale; il\nnuovo modo di estrinsecarsi degli obblighi di fedeltà degli adempimenti e\ndelle richieste garanzie di riservatezza; la qualificazione della \"sede di\nlavoro \" ed il luogo formale di costituzione del rapporto di lavoro, con i suoi\neffetti retributivi e normativi e la definizione del luogo di decorrenza dei\nrimborsi viaggio e di qualificazione delle trasferte; la disciplina\napplicabile, la reversibilità delle scelte, le precedenze, le priorità, le\ngaranzie per il Lavoratore e per l'impresa; l’adeguamento di norme ed\nistituti, quali rimborsi spese per viaggi e trasferte, un tempo riferiti alla\n“normale sede di lavoro ”, quasi sempre coincidente con la sede\ndell’azienda, ed ora, come nel Lavoro Agile, sempre variabile.\n\nIl Lavo ro Agile, negli ultimi anni, anche quale conseguenza del favo re\nverso il principio del bilanciamento tra la vita lavorativa e la vita personale\no privata del lavoratore, ha iniziato a trovare spazio. Dopo imprimo\nriferimento normativo, che disciplinava l'erogazione dei premi di risultato e\nla partecipazione agli utili di impresa con “tassazione agevolata \",\nprecisando che il ricorso al Lavoro Agile, quale modalitàflessibile di\nesecuzione del rapporto di lavoro subordinato, era tra gli elementi concorrenti\nnella definizione dei Premi di Risultato, vi sono stati altri interventi\nlegislativi che hanno meglio tratteggiato l’istituto (art- 18, L. 81\u002F2017),\nche è poi “esploso” con la Pandemia Covid correlata.\n\nArt. 98 - Lavoro Agile: Definizioni e ambiti\n\nIl Lavoro Agile, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato,\nconsiste nell'eseguire la prestazione lavorativa con modi definiti mediante\nAccordo tra le Parti, anche per obiettivi e senza precisi vincoli di orario o\ndi luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici che\npermettano lo svolgimento dell'attività lavorativa in tale configurazione.\n\nIl Lavoratore Agile è caratterizzato da alcuni elementi quali:\nflessibilità dell'orario di lavoro e della prestazione, valutazione non\npuntuale ma complessiva dei risultati, rapporto fiduciario elevato,\ninterlocutorio ed interattivo.\n\nIl Lavoro Agile è oggi favorito dall'uso di strumenti informatici, dal\nfacile accesso alle Banche dati, dalla messa a disposizione in tempo reale dei\nrisultati, dalla possibilità del telecontrollo lavorativo, almeno rispetto ai\nrisultati complessivi raggiunti.\n\nIl Lavoratore, beneficiando della flessibilità, che è appunto uno degli\nelementi più peculiari del Lavoro Agile, può meglio conciliare i propri\nbisogni familiari e personali con il lavoro svolto in tale maniera, che è\nsimile a quella del lavoro autonomo, riuscendo così ad essere anche più\nproduttivo, con conseguente vantaggio personale ed aziendale.\n\nIl presente Titolo ha lo scopo di precisare la disciplina contrattuale\ngenerale sul Lavoro Agile, da sviluppare, aggiornare ed applicare in sede\naziendale, mediante Accordi di Secondo Livello e\u002Fo Accordi Individuali, nel\nrispetto dei principi contrattuali e dei limiti imposti dalla legge.\n\nInoltre, le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il particolare\nvalore che il Lavoro Agile può avere anche nell'ambito delle Reti d'impresa,\nanche al fine di massimizzare l'aumento di competitività del sistema.\n\nArt. 99 - Lavoro Agile: condizioni\n\nIl Lavoro Agile ha carattere volontario sia per l'Azienda che per il\nLavoratore, fermo restando che condizione necessaria per avvalersi del diritto\na svolgere la prestazione di lavoro in modo agile è che essa sia compatibile\ncon le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta al dipendente.\n\nL'accordo deve essere stipulato in forma scritta \"ad probationer».\", dunque\nai fini della prova, e deve prevedere la disciplina sull'esecuzione della\nprestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con\nriguardo alle forme di esercizio dei poteri del Datore di lavoro, agli\nstrumenti resi a disposizione ed utilizzati dal Lavoratore ed alle garanzie di\nsicurezza e riservatezza.\n\nTale Accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato.\n\nNell'Accordo, le Parti devono stabilire:\n\n• i contenuti propri della mansione e gli obiettivi richiesti al\nLavoratore;\n\n•gli strumenti ed i modi di esercizio del potere di controllo del Datore\ndi lavoro sulla prestazione resa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo\n4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;\n\n•la disciplina del lavoro applicabile alle prestazioni lavorative rese\nall'esterno dei locali aziendali;\n\n•l'orario di lavoro, ed i tempi di riposo del Lavoratore, nonché le\nmisure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione,\nsecondo quanto previsto dal precedente Titolo sul Telelavoro e dalla Legge;\n\n•i modi di esercizio del potere direttivo;\n\n•l’impegno del Lavoratore Agile a svolgere la prestazione lavorativa\nsolo in luoghi dei quali Egli sia in grado di verificare preventivamente\nl’idoneità lavorativa e garantire la conformità alle norme e condizioni di\nsicurezza e di igiene del lavoro, nonché il rispetto degli obblighi di\nriservatezza;\n\n•la previsione che in caso di anticipato ed immotivato recesso del\nLavoratore Agile rispetto una previsione di durata minima, egli sia tenuto a\nrestituire in buono stato gli strumenti consegnatigli dall’Azienda ed\naccettare un addebito pro-quota temporale residua delle spese sostenute dal\nDatore, purché comunicate analiticamente al Lavoratore all'atto\ndell'attivazione del Lavoro agile stesso;\n\n•ai fini dell’assicurazione INAIL, l’individuazione dei rischi\nlavorativi ai quali il Lavoratore Agile è esposto ed i riferimenti\nspazio-temporali ai fini del riconoscimento delle prestazioni in caso\nd’infortunio.\n\nL'Accordo va comunicato ai Servizi per l'impiego mediante l’apposita\nprocedura telematica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle\npolitiche Sociali.\n\nArt. 100 - Lavoro Agile: il recesso\n\nIn caso di contratto a tempo indeterminato, dopo il superamento della\nclausola di durata minima, il recesso dal Lavoro Agile deve avvenire con un\npreavviso dovuto da entrambe le Parti, non inferiore a 30 giorni. E fatta\neccezione per i lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68\u002F1999, per i\nquali il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non\npotrà essere inferiore a 90 giorni, al fine di permettere una idonea e\nadeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro, con riguardo alle specifiche\nesigenze di vita e di cura del lavoratore.\n\nIn ogni caso, a fronte di una giusta causa specificatamente riferita al\nLavoro Agile, che dovrà essere contestualmente dichiarata dalla Parte che\nintende recedere dal contratto, il diritto di recesso potrà essere esercitato\nda ciascuno dei contraenti senza alcun preavviso.\n\nNell'accordo individuale e\u002Fo in quelli di Secondo livello, potranno essere\nindicate le casistiche che costituiscono giusta causa di recesso dal Lavoro\nAgile ai sensi del presente articolo.\n\nPer la parte disciplinare, si farà riferimento alle casistiche ed alle\nprocedure previste per la generalità dei lavoratori.\n\nArt. 101 - Lavoro Agile: formazione\n\nAl Lavoratore Agile è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente\ned alla periodica certificazione delle relative competenze. Sarà l'accordo\nindividuale a disciplinare i modi di erogazione della formazione, gli eventuali\nsistemi di validazione delle competenze, la ripartizione dei costi del processo\ndi certificazione ed anche le scadenze temporali con cui tali certificazioni\nsaranno effettuate.\n\nLa formazione del Lavoratore Agile potrà avvenire, al pari degli altri\nlavoratori, anche in modo telematico, attraverso apposite convenzioni con\nl'Ente Bilaterale di Categoria di riferimento (ENBIC Sicurezza).\n\nArt. 102 - Lavoro Agile: sicurezza e igiene del lavoro\n\nL’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e\nsicurezza del Lavoratore Agile e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e\nal RLS (o al RST) un’informativa scritta nella quale sono individuati i\nrischi generali e quelli specifici connessi al particolare modo di esecuzione\ndella prestazione lavorativa, provvedendo ad aggiornare tale informazione al\nmutare dell’esperienza e delle condizioni operative.\n\nIl Lavoratore Agile, anche all’esterno dei locali aziendali, è tenuto a\ncooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di\nlavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione.\n\nQualora la scelta del luogo o le condizioni di lavoro fossero determinate da\nesigenze esterne, il Lavoratore dovrà informare tempestivamente l’Azienda in\ntutti i casi d’inidoneità ambientale ai parametri di sicurezza\u002Figiene, anche\nsospendendo la prestazione lavorativa in attesa d’idonea valutazione dei\nrischi.\n\n•lavoratori in modalità agile devono essere assicurati all'INAIL\nogniqualvolta lo svolgimento della loro attività li esponga alle fonti di\nrischio previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124\u002F1965. Tale assicurazione dovrà\nessere riferita sia per gli infortuni connessi al rischio proprio\ndell’attività lavorativa, che per quelli connessi alle attività prodromiche\ne\u002Fo accessorie svolte dal Lavoratore Agile, a patto che siano strumentali e\nconnesse allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo\nprofessionale.\n\n•lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni in itinere\nanche verso il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa\nall'esterno dei locali aziendali, sempreché la scelta del luogo della\nprestazione sia conseguente ad esigenze connesse alla prestazione stessa o\ndipendente dalla concordata necessità del lavoratore di conciliare le esigenze\ndi vita con quelle lavorative, e risponda a criteri di ragionevolezza.\n\nArt. 103 - Lavoro Agile: sede e strumenti di lavoro\n\nIl Lavoratore “agile’\u002F la cui sede di lavoro fosse esterna\nall’Azienda, dovrà preventivamente concordare qual è la sede principale di\nlavoro (i.e. “scelta del luogo della prestazione”), in funzione della quale\nvi sarà la copertura degli infortuni in itinere, dalla quale decorreranno gli\neventuali rimborsi chilometrici e si configureranno le condizioni contrattuali\ne legali di trasferta.\n\nGli strumenti tecnologici necessari a rendere la prestazione saranno sempre\nforniti dal datore, che ne curerà la manutenzione ed il buon funzionamento.\nTra gli strumenti necessari potrà esservi anche l’autovettura aziendale o la\nprevisione analitica di rimborso chilometrico o delle spese di viaggio.\n\nArt. 104 - Lavoro Agile: luogo e tempo di lavoro - disconnessione\n\nL'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali ed in\nparte all'esterno, suppone una postazione mobile compatibile con lo svolgimento\ndel lavoro in modo “agile” e conforme alle previsioni preventivamente\npattuite tra le parti in materia di sicurezza sul lavoro e relativamente ai\nrischi assicurati INAIL da parte del Datore di lavoro.\n\nL'orario di lavoro sarà concordato tra Azienda e Lavoratore, fermo restando\nche esso dovrà comunque rispettare i limiti di durata giornaliera e\nsettimanale previsti dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva, ivi\ncompresi i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche ed\norganizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle\nstrumentazioni di lavoro, nelle fasce d'orario concordate e durante le quali il\nlavoratore non avrà accesso alle banche dati aziendali e non sarà contattato\ndall’Azienda, salvo che per urgenti cause imprevedibili.\n\nArt. 105 - Lavoro Agiletrattamento economico e agevolazioni fiscali\n\n Il trattamento economico del Lavoratore Agile non sarà inferiore a quello\napplicato ai lavoratori che, all'interno dell'impresa, prestino la medesima\nquantità e qualità di lavoro, con la sola esclusione delle indennità\nconnesse ai particolari modi di resa della prestazione, quando gli stessi non\nsi configurino nelle concordate fattispecie di Lavoro Agile o svolto in\nAzienda.\n\nTutti i benefici eventualmente riconosciuti alla generalità dei Lavoratori\nper gli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato o per\nl'attuazione di piani di Welfare aziendale, quando compatibili, devono\napplicarsi anche ai rapporti di lavoro subordinato in modalità di Agile.\n\nIn materia di buoni pasto, eventualmente riconosciuti in Azienda, si riporta\nl’estratto dell’Interpello n. 956-2631\u002F2020, in risposta ad apposita\nIstanza presentata in data 11\u002F11\u002F2020 dall’Ente Bilaterale Confederale\n(ENBIC) all’Agenzia delle Entrate, dalla quale si ricava che il trattamento\ncontributivo e fiscale di favore degli stessi, è dovuto anche per i Lavoratori\nAgili, od in Telelavoro, in condizione di parità con i Lavoratori che operano\nin Azienda.\n\n“[...] Con riferimento al caso in esame, in cui l'istante riconosce i\nbuoni pasto ai lavoratori agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla\nformazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma\n2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto\ndel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Pertanto,\nl’istante non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in\nsmart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef prevista dall’articolo\n23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pastofino a euro 4, se\ncartacei, ovvero euro 8, se elettronici. ”\n\nArt. 106 - Lavoro Agile: riservatezza o privacy\n\nIn materia di riservatezza, per il Lavoratore che presta la sua attività in\nLavoro Agile, valgono le stesse tutele e gli stessi obblighi previsti per la\ngeneralità dei lavoratori dipendenti. Tale fatto comporta una maggiore\nformazione ed attenzione per il Lavoratore Agile, così come nel Telelavoro, in\nconsiderazione dell’autonoma scelta o configurazione del posto di lavoro che,\nalmeno nei dettagli, gli compete.\n\nArt. 107 - Lavoro Agile: diritti del Lavoratore\n\nIl Lavoratore Agile, a parità di quantità e qualità di lavoro prestato,\nha gli stessi diritti normativi, retributivi di base e sindacali e avrà\ndiritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo\ndella carriera, previste per i lavoratori dipendenti che operano all'interno\ndell'azienda.\n\nArt. 108 - Lavoro Agile: doveri del Lavoratore\n\nIl Lavoratore Agile, a parità di condizioni, ha gli stessi obblighi di\ndiligenza, collaborazione e fedeltà degli altri lavoratori. Poiché gli\ncompetono alcune scelte che in Azienda sarebbero proprie del Datore (posto di\nlavoro e sua configurazione, limitazione od esclusione all’accesso di\nestranei sul luogo di lavoro, collaborazioni sussidiarie dei colleghi ecc.), ne\nassume la relativa responsabilità. Egli sarà responsabile di tutelare la\nriservatezza dei dati e di operare in modo da impedire accessi di estranei alla\npropria postazione di lavoro. Il Lavoratore Agile è anche responsabile per\nl'uso improprio di dispositivi tecnologici che gli sono stati assegnati,\nnonché risponde per la violazione delle direttive aziendali contenenti le\nindicazioni sul corretto utilizzo di tali mezzi. Egli dovrà perciò custodire\ncon la massima diligenza e l’attenzione del buon padre di famiglia gli\nstrumenti ricevuti dal datore di lavoro, la password di accesso e le procedure\ndi collegamento, evitando nel modo più assoluto di lasciare connessa la\npropria stazione di lavoro quando, per qualsiasi ragione, debba abbandonarla.\nIl Lavoratore deve segnalare tempestivamente all'Azienda eventuali\nimpossibilità sopravvenute nell'esecuzione del Lavoro Agile pattuito,\ntrasmettendo le giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità\ndei lavoratori o con esso singolarmente pattuiti.\n\nPer i doveri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, si rinvia al\nprecedente art. 96.\n\nArt. 109 - Lavoro Agile: i poteri del datore di lavoro e le sanzioni\ndisciplinari\n\nIl potere direttivo del datore di lavoro, per tutto quanto applicabile, è\nquello stesso previsto dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori. Per\ni particolari casi specifici, Datore di lavoro e Lavoratore concorderanno,\nanche con rinvio alle previsioni di eventuale Accordo Aziendale di Secondo\nlivello o tramite Accordo Individuale assistito, le condizioni ed i limiti del\npotere direttivo e di controllo datoriale, e quali comportamenti siano\nrilevanti ai fini disciplinari, oltre a quelli espressamente previsti dalla\nLegge o dal presente CCNL, in particolare, dal presente Titolo.\n\nL’esercizio del potere disciplinare, quando il lavoratore si trova in\nazienda, farà riferimento al Codice Disciplinare del CCNL ed all’eventuale\nRegolamento Aziendale, mentre, per l'attività lavorativa svolta fuori dal\nperimetro aziendale, occorrerà individuare nell'Accordo Aziendale od in quello\nIndividuale, le specifiche condotte che potranno dar luogo alla contestazione\ndisciplinare ed alla successiva applicazione delle sanzioni disciplinari, nel\nrispetto dell'iter contrattuale e dell'art. 7, legge n. 300\u002F1970.\n\nPertanto, con l'Accordo che disciplina l'esecuzione della prestazione in\nmodo Agile saranno precisati, anche mediante richiami legali e contrattuali, i\ncasi disciplinari specificamente configurabili, le forme di esercizio del\npotere direttivo datoriale, gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le\nricadute dei controlli sull’attività lavorativa.\n\nArt. 110\n\n- Lavoro Agile: la Contrattazione Collettiva di Secondo livello \n\nLa titolarità contrattuale in materia di Lavoro Agile è riconosciuta ad\nogni livello di Contrattazione, sia mediante il presente CCNL o, possibilmente,\nmediante Accordo Aziendale di Secondo livello e\u002Fo Accordo Individuale\nassistito.\n\nCiò, in particolare per disciplinare:\n\n•le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Lavoro\nAgile;\n\n•l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi riposi;\n\n•le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai Quadri\ne Impiegati aziendali con funzioni commerciali, di collegamento, tutela\nimmagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.;\n\n•gli strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile;\n\n•eventuali indennità e\u002Fo premi correlati ai particolari modi di\nsvolgimento agile dell'attività lavorativa;\n\n•eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per gli\nstrumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di anticipato immotivato recesso\nda parte del Lavoratore;\n\n•ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le\nParti, purché nel rispetto della disciplina legale inderogabile in materia di\nlavoro subordinato ed in coerenza a quella prevista dal presente CCNL.\n\nArt. Ili - Lavoro Agile: competenza della Commissione Bilaterale\nContrattuale “Telelavoro e Lavoro Agile”\n\nOgni questione dubbia sul Lavoro Agile: strumenti di lavoro, competenze,\ninquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte\ninteressata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale\n“Telelavoro e Lavoro Agile’', dell’Ente Bilaterale di riferimento del\npresente CCNL.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"mealvouchersamount","“[...] Con riferimento al caso in esame,","“[...] Con riferimento al caso in esame, in cui l'istante riconosce i\nbuoni pasto ai lavoratori agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla\nformazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma\n2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto\ndel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Pertanto,\nl’istante non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in\nsmart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef prevista dall’articolo\n23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pastofino a euro 4, se\ncartacei, ovvero euro 8, se elettronici. ”",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"NOCTPREM_trigger","b) Maggiorazione oraria Se “in prolungat","b) Maggiorazione\n        oraria\n      \n    \n    \n      Se\n\n        “in prolungato”\n        \n      \n      Se\n\n        “spezzato”\n      \n    \n    \n      A\n      \n      Entro le 8 ore settimanali di\n        straordinario\n      \n      14%\n      \n      20% **\n      \n    \n    \n      B\n      \n      Oltre le 8 ore settimanali di\n        straordinario\n      \n      17%\n      \n      23% **\n      \n    \n    \n      C\n      \n      In regime diurno in giorno di\n        riposo\n      \n      -\n      \n      23%\n      \n    \n    \n      D\n      \n      In regime diurno in giorno\n        festivo\n      \n      -\n      \n      25%\n      \n    \n    \n      E\n      \n      In regime notturno in giorno\n        feriale\n      \n      22%\n      \n      25%\n      \n    \n    \n      F\n      \n      In regime notturno in giorno di\n        riposo\n      \n      -\n      \n      28%\n      \n    \n    \n      G\n      \n      In regime notturno in giorno\n        festivo\n      \n      -\n      \n      30%\n      \n    \n  \n","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Quadri Dirigenti Terziario Avanzato 2022-2025 - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2022-09-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2025-08-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: 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\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;120 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;16735.49\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;45.53\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2022-09\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;122 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;112 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;117 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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