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LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL\nPERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE,\nFINANZIARIE E STRUMENTALI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>il 19 dicembre 2019, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>- il Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composto dal\nPresidente Salvatore Poloni, da Wilma Borello, Roberto Coita, Fabio Colacicco,\nPaolo Cornetta, Giuseppe Corni, Alfio Filosomi, Carlos Gonzaga, Mario Giuseppe\nNapoli, Giuseppe Maria Nenna, Patrizia Ordasso, Roberto Quinale, Vittorio\nRatto, Emanuele Recchia, Gianluca Reggioni, Gianluigi Robaldo, Bruna Sa nd\nretti, Pietro Sella, Elvio Sonnino, Roberto Speziotto, Rosario Giacomo Strano,\nFlavio Valeri, Camillo Venesio, Stefano Verdi e dal Direttore Generale Giovanni\nSabatini, assistiti dal Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro\nStefano Bottino e da Vittorio Cianchi e Giorgio Crespi, con la collaborazione\ndel Vice Direttore Generale Gianfranco Terriero e di Fabrizio Cirrincione,\nFederico Falcioni, Simona Impel, Gianluca La Posta, Gabriele Livi e Stefano\nNigrelli\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal Segretario\nGenerale Lando Maria Sileoni, dal Segretario Generale Aggiunto Mauro Bossola,\ndal Segretario Generale Aggiunto Giuliano De Filippis e dai Segretari Nazionali\nFranco Casini, Mauro Scarin, Gianfranco Bertinotti, Giuseppe Milazzo, Mauro\nMorelli, Mattia Pari, Fabio Scola, Giuliano Xausa e dai membri del Comitato\nDirettivo Centrale Emanuele Amenta, Delfo Azzoiin, Paolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABI, FABI, FIRST-CISL,FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Baldassarra, Luca Baroni, Carlo Bartesaghi, Ernesto Biondino, Tommaso\nBrindisi, Tiberio Carello, Stefano Ceka lo ni, Cristian Cervi, Paolo Citterio,\nPaola Ciccarelli Cogli, Renato Colombo, Leonardo Comucci, Emanuele De Marchi,\nMichele Desideri, Cetty Di Benedetto, Vanessa Di Cola, Giovanni Donati, Guido\nFasano, Gianpaolo Fontana, Alessandra Frigeri, Alessandro Frontini, Cristian\nManzoni, Angelo Maranesi, Piergiuseppe Mazzoldi, Domenico Mazzocchi, Roberto\nMercurio, Carlo Milazzo, Stefano Merini, Gaetano Motta, Marco Muratore, Ettore\nNecchi, Werner Pedoth, Danilo Piccioni, Gisella Protti, Aldo Quarantielio,\nCarmelo Raffa, Vincenzo Saporito, Antonella Sboro, Stefano Seghezza, Enrico\nSimonetti, Fabrizio Tanara, Riccardo Terranova, Mauro Tessadrelli, Cosimo\nTorraco, Alessandro Violini, Maurizio Zaramella;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (First-Cisl)\nrappresentata dal Segretario Generale Riccardo Colombari! e dai Segretari\nNazionali Sara Barberotti, Sabrina Brezzo, Alessandro Delfino, Roberto\nGaribotti, Pierpaolo Merlin! e dai Dirigenti Nazionali Domenico lodice,\nElisabetta Artusio, Umberto Bognani, Mario Chiacchio, Marino D'Angelo, Mauro\nFanan, Mario Garcea, Mauro Incletolli, Vilma Marrone, Giacinto Palladino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito\n(Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Giuliano Calcagni1 e dai\nSegretari Nazionali Fulvia Basettini, Claudio Cornell!, Luca Esposito, Susy\nEsposito, Mario Gentile, Cinzia Ongaro, Giacomo Sturniolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 Alla data di completamento del testo coordinato del presente contratto, il\nSegretario Generale è Nino Baseotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) rappresentata dal\nSegretario Generale Massimo Masi2, dal Segretario Generale Aggiunto Fulvio\nFurlan, e dai Segretari Nazionali Giuseppe Bilanzuoli, Simona Cambiati,\nGiuseppe Del vecchio, Francesco Molinari, Massimiliano Pagani, Renato\nPellegrini, Giovanna Ricci, Mariangela Verga, coadiuvata da Roberto Telatin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub (Unisin) rappresentata dal\nSegretario Generale Emilio Contrasto, dal Segretario Generale Aggiunto Sergio\nMattiacci, dal Segretario Generale Aggiunto Pietro Pisani, dal Vice Segretario\nGenerale Gabriele Slavazza e dai Segretari Nazionali Alessandro Casagrande,\nValerio Fabi, Stefano Giuliano, Fabrizio Gesti, Massimiliano Lanzini, Antonio\nLiberatore, Mauro Mescetti, Domenicantonio Valentin!, Tommaso Vigliotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di\nlavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali\ndipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La redazione del testo coordinato del presente contratto è stata completata\nil 24 marzo 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 Alla data di completamento del testo coordinato dei presente contratto, il\nSegretario Generale è Fulvio Furlan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto sui rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro,\nconclusosi prima dell'evento pandemico, si è sviluppato in un contesto\ncaratterizzato dal permanere di una politica monetaria espansiva con effetti\nsui tassi di interesse, da continui interventi regolamentari, dalla variazione\ndello scenario congiunturale sìa a livello Paese che all'estero, con una\nelevata incertezza della politica internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, la stessa fase si è caratterizzata per l'economia nazionale con\nìndici dei consumi e investimenti che, seppur in netta ripresa, non hanno\nancora raggiunto i livelli pre-crisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale situazione assume ancor maggior rilievo il ruolo delle imprese di\ncredito e finanziarie nel favorire la crescita e lo sviluppo del Paese\nattraverso la tutela del risparmio e il sostegno all'economia delle famiglie,\ndelle imprese e dei territori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa prospettiva assume rilievo anche il rafforzamento della\ncompetitività delle imprese bancarie e finanziarie in uno scenario connotato\ndal rapido diffondersi di nuove tecnologie e della digitalizzazione, che, da\nuna parte, apre il mercato a nuovi operatori e, dall'altra, comporta una rapida\nevoluzione nei comportamenti della clientela, con una conseguente\ndifferenziazione nei modelli di business.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' condivisa la consapevolezza che il contratto collettivo nazionale di\nlavoro possa fornire a tutti gli operatori un quadro di regole omogeneo e la\ndisponibilità degli strumenti per affrontare le sfide competitive secondo il\nproprio approccio al mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si è quindi sviluppata una riflessione comune tra le Parti - sulla base\ndella piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale presentata dalle\nOrganizzazioni sindacali - sulla valorizzazione delle persone e delle loro\nprofessionalità, interessate da importanti cambiamenti, per definire un nuovo\ncontratto che - da una parte -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sappia parlare alle nuove generazioni e attrarre le nuove competenze, e -\ndall'altra - rafforzi l'attenzione verso le colleghe e i colleghi che già\nlavorano in banca, ricercando soluzioni che sappiano rendere positivi i\npossibili cambiamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La condivisa centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro ha\ntrovato concreta testimonianza negli accordi di percorso che hanno garantito\nl'applicazione del ceni 31 marzo 2015 fino alla definizione dell'accordo di\nrinnovo e la saldatura tra gli stessi, nonché nella conferma degli assetti\ncontrattuali definiti negli accordi di settore, nell'ambito di un consolidato\nsistema di relazioni sindacali coerente alle esigenze, delle lavoratrici, dei\nlavoratori, delle imprese e delle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il negoziato sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro è stato quindi\norientato a definire un Accordo idoneo a rafforzare il \"patto sociale\",\nvalorizzando e tutelando le persone, anche in una prospettiva di inclusione\nsociale con particolare attenzione alla parità di genere e generazionale,\nindividuando il punto di equilibrio sostenibile tra la tutela del potere di\nacquisto della retribuzione e gli equilibri economici delle banche, nonché\nricercando, nel contempo, misure sostenibili di flessibilità e competitività\nper le imprese, che rappresentano requisiti necessari affinché l'industria\nbancaria continui a svolgere efficacemente il proprio ruolo di sostegno\nall'economia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolare attenzione ha rivestito il tema dell'innovazione tecnologica e\ndei relativi impatti sul settore, considerata la sua trasversalità rispetto a\nmolte delle materie oggetto del rinnovo, e fattore determinante per assicurare\nla competitività delle banche e la loro capacità di risposta alle mutate\nesigenze della clientela. Il presente contatto nazionale di lavoro rappresenta\nun ulteriore elemento della consolidata esperienza positiva di relazioni\nsindacali nel settore, realizzato in continuità con il raggiungimento anche di\naltre recenti importanti intese su tematiche di rilievo quali le politiche\ncommerciali e l'organizzazione del lavoro, con l'Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 febbraio 2017, la disciplina in materia di libertà sindacali, con\nl'Accordo 25 febbraio 2019, e la Dichiarazione congiunta in materia di molestie\ne violenze di genere sui luoghi di lavoro del 12 febbraio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid_tradeunion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid\">\u003Cp>Tale modello di confronto ha trovato successiva, ulteriore conferma nel\nperiodo intercorrente tra l'Accordo di rinnovo e la definizione del testo\ncoordinato, caratterizzato dalla diffusione del virus SARS-CoV- 2\u002FCOVID-19, in\ncui le stesse Parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro hanno\nindividuato le misure necessarie alla prioritaria salvaguardia della salute e\nsicurezza delle persone (dipendenti e clienti), anche avvalendosi delle novità\nintrodotte dall'Accordo di rinnovo e hanno consentito la continuità nei\nservizi bancari, finanziari e assicurativi in sicurezza - come previsto dai\nprovvedimenti normativi tempo per tempo adottati dalle competenti autorità -\nin ragione del ruolo di infrastruttura strategica per il Paese, garantendo\nl'importante sostegno all'economia delle famiglie, dei territori e delle\nimprese, colpite dagli effetti anche sociali dell'emergenza sanitaria e che al\nmomento della sottoscrizione del contratto nazionale si trova a fronteggiare\nuna straordinaria emergenza internazionale connessa ai drammatici eventi\nbellici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi\ne le aree professionali - che costituisce una normazione unitaria e\ninscindibile - è strutturato in una parte generale, comune alle diverse\ncomponenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle\nrispettive specificità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate\nnell'elenco allegato (all. n. 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l'elenco\naggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le\nsuccessive variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AREA CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti\ndelle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese\ncontrollate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art.\n1 del d.lgs. n. 385\u002F93, o strumentale, ai sensi degli artt, 10 e 59 del\nmedesimo decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di\nattività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto\nnazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine\ndi addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina\ncoerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e\ndi sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di\nriorganizzazione\u002Frazionaiizzazione la cui realizzazione può comportare anche\nl'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate.\nAl personale interessato da tali processi, per le attività di cui all'articolo\nche segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative\nspecificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per\nl'espletamento delie medesime attività, verrà successivamente assunto dalle\npredette società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui\nal Cap. II, art. 19, che dovrà comunque coinvolgere sia l'impresa acquirente\nche alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli\naspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali\ned al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'impresa alienante\npotrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si\nimpegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative\nspecificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il\nmedesimo impegno ai nuovo acquirente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività di carattere complementare e\u002Fo accessorio, per le quali è\npossibile sia l'applicazione dei contratti complementari che l'appalto anche ad\nimprese che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad\naltri settori, sono indicate al successivo art. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e\nnormalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta\nrelazione con l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui l'attività di gestione dei c.d. \"NPL\" e\u002Fo \"UTP\" e il\nrelativo personale siano allocati a società non controllate, al personale\nceduto interessato dall'operazione e già destinatario del presente contratto\nnazionale continuerà ad applicarsi la disciplina dello stesso contratto\nnazionale tempo per tempo vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Attività che richiedono specifiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>regolamentazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche\nregolamentazioni di cui ai comma che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Intermediazione mobiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Leasing e Factoring.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Credito al consumo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di\ntipo consortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Centri servizi, relativamente alle attività di tipo\namministrativo\u002Fcontabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata\n(strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti\nspecifiche attività creditizie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da\u002Fverso clienti; utenze;\nportafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di\ncredito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari\u002Fbancari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero;\ngirofondi finanziari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in\nportafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati;\nprodotti derivati OTC; forex\u002Fmoney market; depositi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni;\nregolamenti c\u002Fcifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione;\nGPM\u002Frisparmio gestito; informativa societaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella\nfornitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione amministrativa degli immobili d'uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di\nlavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap.\nXIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale\nassunto successivamente alla data del 1° novembre 1999 si applica la seguente\ndeclaratoria di inquadramento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le iavoratrici\u002Flavoratori che sono stabilmente incaricati dall'impresa di\nsvolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo\ne\u002Fo contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate,\ncon input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia\nfunzionale, sono inquadrati nell'Area unificata (ex la e 2a area professionale)\ndi cui all'art. 96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ! servizi di elaborazione dati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti stipulanti si riservano di definire, nell'ambito del Cantiere di\nlavoro in tema di inquadramenti di cui all'art. 28, ulteriori declaratorie e\nprofili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento\nl'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito,\nma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Attività complementari e\u002Fo accessorie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>appaltatali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le attività complementari e\u002Fo accessorie appaltatali sono identificate,\nindicativamente, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'articolo che precede,\nlett. F) e cassa\u002Ftrattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad\nattività di back office.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento delle banconote (a m m azzetta mento, contazione, cernita,\netc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto\nvalori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attività di supporto tecnico\u002Ffunzionale per selfbanking, POS, electronic\nbanking e banca telefonica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di\nmateriali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per \"lavorazioni di data entry relative ad attività di back office\" si\nintendono quelle concernenti attività ausiliario, amministrative e contabili\nquali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento\nassegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratti complementari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con\nl'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di\nriferimento, si applicano le seguenti previsioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto\no adibito a tali attività successivamente al 19 gennaio 2012; in tale ultima\nfattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell'orario\ndi lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente\nlavorate nell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di\ncui all'art. 2 nei confronti del personale assunto successivamente al 19\ngennaio 2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tabelle retributive ridotte del 20%, nei confronti del personale assunto\nsuccessivamente al 19 gennaio 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che\nrichiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell'art. 1 del\nd.lgs. n. 385\u002F93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai\nsensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna\ndelle Parti, in successivi momenti di verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Insourcing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all'appendice 1 (ivi\ncomprese le fattispecie di trasferimento d'azienda) le lavoratrici\u002Flavoratori\ninteressati osservano un orario settimanale di 40 ore e mantengono il\ntrattamento economico percepito all'atto del passaggio secondo le intese\npreviste dal Protocollo stesso. Le relative intese potranno anche definire\ntempi, criteri e modalità per un progressivo allineamento alle tabelle\nretributive nazionali da realizzare entro un periodo massimo dì 4 anni. Resta\nfermo in ogni caso che il trattamento economico massimo percepibile dagli\ninteressati non potrà essere superiore a quello previsto al comma 2, terzo\nalinea, del medesimo articolo 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie chiariscono che la presente previsione non si applica al\npersonale il cui rapporto di lavoro risulta già regolato dalle norme del\npresente contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Nozione di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le\nParti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c., comma 1, n.\n1 e n. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E' altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che,\nper vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con imprese creditizie o\nfinanziarie di cui all'art. 1, comma 1, svolga per esse attività prevalente,\ncompresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò\ncarente di autonomia economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2022 per valutare\ngli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo\nsocietario, in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n.\n385, recante il \"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni\nintervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore\ndel credito si caratterizzano per una dimensione sovranazionale, una nazionale\ndi categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale fermo quanto\nprevisto dall'accordo quadro sugli assetti contrattuali - Regole per un\ncontratto sostenibile del 24 ottobre 2011 (appendice n. 11) e dall'art. 6 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione dei diversi modelli organizzativi e delle differenti\ndimensioni delle imprese e dei gruppi bancari, il modello di relazioni\nsindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Assetti della contrattazione collettiva -\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenze e scadenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli assetti contrattuali del settore prevedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale\ndi categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella\neconomica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti\neconomici e normativi comuni per tutte le lavoratrici\u002Flavoratori del settore\novunque impiegati nel territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far tempo dalla fase di rinnovo del ceni 31 marzo 2015, e comunque dal 1°\ngennaio 2019, sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ad ogni\nconseguente effetto, solo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nceni che abbiano una rappresentatività superiore al 5% delle\nlavoratrici\u002Flavoratori iscritti. A tali fini, la rappresentatività di ciascuna\norganizzazione sindacale si determina sulla base dell'ultima rilevazione\neffettuata ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 25 febbraio 2019 in materia di\nlibertà sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di\ngruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in\ntutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità\ne gli ambiti di applicazione definiti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi\nsindacali di cui all'accordo 25 febbraio 2019, possono in particolare prevedere\nnorme e\u002Fo articolazioni contrattuali volte ad assicurare l'adattabilità delle\nnormative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I\ncontratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in\nvia sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed\noccupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali\nderivanti da situazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e\u002Fo\nriorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche\ndisciplinate dal ceni di categoria, relativamente alle materie della\nprestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>•Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto\nprevisto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella\nnormativa, il 31 dicembre 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora\nnon venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Procedure per il rinnovo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del contratto nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le organizzazioni sindacali delle la voratrici\u002Fla voratori stipulanti si\nimpegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire\nl'apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto,\nallo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di\nrinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole,\nla \"saldatura\" tra un contratto in scadenza e quello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese\nsuccessivo alia scadenza del contratto e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può\nesercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa\nin atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l'inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli\nimpegni di cui sopra determinerà - a carico dei sindacati responsabili della\nviolazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali -\nl'applicazione delle misure previste dall'art. 4, comma 2, della I. 12 giugno\n1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata\nl'applicazione del meccanismo di cui all'art. 8 che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si\nimpegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da\norganizzazioni sindacali che rappresentano il 55% delle lavoratrici\u002Flavoratori\niscritti, destinatari del contratto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina\nconsiderando il numero delle lavoratrici\u002Flavoratori iscritti rilevati ai sensi\ndell'art. 4 dell'accordo 25 febbraio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano\nche intendono sottoporre ad un percorso di assemblee delle\nlavoratrici\u002Flavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi\ndi piattaforma e l'accordo per il rinnovo del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Apposito elemento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del\ncontratto verrà corrisposto alle la voratrici\u002Fla voratori un apposito elemento\ndella retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla\nvoce stipendio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza\ndell'accordo di rinnovo del contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Ch3>Art. 9 - Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle\nnuove tecnologie\u002Fdigitalizzazione nell'industria bancaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti firmatarie istituiscono il \"Comitato nazionale bilaterale e\nparitetico sull'impatto delle nuove tecnologie\u002Fdigitalizzazione nell'industria\nbancaria\", con funzioni di cabina di regia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Obiettivo dell'attività del Comitato è di monitorare e analizzare le\nfasi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione\nper elaborare soluzioni condivise da sottoporre alle Parti nazionali e tenere\ncostantemente \"aggiornato\" il ceni, anche ai fini dell'individuazione di nuove\nmansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell'attuale sistema\ndelle aree professionali e dei quadri direttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermi gli ambiti di competenze tra i livelli della contrattazione, come\ndefinita dal presente ceni, l'eventuale individuazione di nuove figure\nprofessionali nella contrattazione di secondo livello, nonché il relativo\ninquadramento, sarà in linea con il parere favorevole del Comitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato è composto dal Segretario Generale e da un componente per\nogni Organizzazione sindacale stipulante il ceni ABI e da un uguale numero di\nrappresentanti designati da ABI nell'ambito del Casi e, nello svolgimento della\npropria attività, potrà avvalersi del supporto di qualificati partner,\nistituti di ricerca e università per l'approfondimento di profili specifici.\nIl Comitato si riunisce con cadenza trimestrale, nonché su richiesta di ABI o\nunitariamente delle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Osservatorio nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All'Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti\nnel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale delle\nlavoratrici\u002Flavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per l'ABI -\nsono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in\nmerito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti\ntemi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del\nlavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro,\nvalutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare\nbanca, i nuovi mestieri e le connesse professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del\nsistema di partecipazione sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione\nalle finalità individuate nel contratto, nell'ambito delle strategie aziendali\ne degli eventuali piani industriali, con riferimento anche ai gruppi o aziende\nsovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con\nparticolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e\nsull'evoluzione delle figure professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale\nsvolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti\ndall'integrazione europea, con riferimento anche ai gruppi o aziende\nsovranazionaii cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in\nmateria lavoristica relativi al settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior\nraccordo tra le esigenze delie imprese e del mondo del lavoro con le\ninfrastrutture esistenti (ad es. : problemi della scuola e dei giovani);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)assetto previdenziale del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti\nle azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone\nappartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme\ndi legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di\nutilizzare ì finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle\nvigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)trattamento dei dati personali \"sensibili\" ai fini della corretta\napplicazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle disposizioni\ndell'autorità garante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)elementi conoscitivi rivenienti dall'informativa di cui ail'art. 13, comma\n1, lett. c),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l'ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I componenti dell'Osservatorio resteranno in carica per il periodo di\nvigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delie\nrispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da\nnotificare alle altre organizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito dei membri dell'Osservatorio viene scelto un Presidente e un\nVice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte,\ncon cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto\ncome Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali delie\nlavoratrici\u002Flavoratori, il Vice Presidente viene eletto dall'ABI e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Presidente e il Vice Presidente dell'Osservatorio nazionale\ncostituiscono l'ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni\nassunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di\ncoordinamento dell'attività dell'Osservatorio anche nei rapporti con gli\nesperti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una \"banca\ndati\" gestita operativamente da ABI con accesso da parte di componenti\ni'Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attraverso la \"banca dati\" si raccolgono ed elaborano i dati di complesso\nda utilizzare per l'esame degli argomenti oggetto di studio da parte\ndell'Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno\nseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Osservatorio sottopone, di volta in volta, all'approvazione delle Parti\nstipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative\nprevisioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti\nmedesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve\nriunirsi almeno due volte l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito dell'Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti\ndi natura amministrativa e organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Osservatorio nazionale sulla produttività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•E' costituito fra le Parti firmatarie un Osservatorio nazionale\nparitetico sulla produttività nel cui ambito verrà effettuato un monitoraggio\nsu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento della produttività e della redditività del sistema\nnell'ambito del contesto generale dell'economia e dei mercati finanziari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo stato di attuazione delle innovazioni introdotte dal contratto\ncollettivo nazionale in materia di orari di lavoro e di sportello, anche alla\nluce degli accordi nel frattempo intervenuti nelle sedi aziendali o di\ngruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'utilizzo presso le imprese della riduzione di orario, della banca delle\nore, delle ex festività e delle ferie al fine di verificare il raggiungimento\ndell'obiettivo della coincidenza tra l'orario contrattuale e l'orario di\nfatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Osservatorio si riunirà con cadenza almeno annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Conciliazione delle controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>individuali di lavoro e arbitrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di promuovere e favorire, in alternativa ai ricorso giudiziale,\nuna soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in\nmateria di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di\nconciliazione ed arbitrato, in attuazione dell'art. 412 ter c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate,\nanziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le\nDirezioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di\nconciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive\norganizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di\nconciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La segreteria della Commissione ha sede presso TABI di Roma o Milano. Le\nriunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell'Associazione, di\nRoma o di Milano, ovvero presso l'impresa interessata alla controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La predetta Commissione è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le imprese, da un rappresentante dell'ABI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le lavoratrici\u002Flavoratori, da un rappresentante di una delle\norganizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la\npresente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di\nconciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se\ntrattasi dì imprese, anche tramite LABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla\nparte convenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta ia\ncomunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della\ncomparizione ai fini del tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla\ndata di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a\nformulare una proposta conciliativa. Trascorso inutilmente tale termine, il\ntentativo di conciliazione si considera comunque espletato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche\nlimitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si\nforma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla\nCommissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della\nlite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una\ndelle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione,\npresso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale\ncompetente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art.\n412 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni della lavoratr!ce\u002Flavoratore\ne le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell'ambito\ndella Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell'art.\n26 dei d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove\nil datore di lavoro può esercitare l'offerta di conciliazione dì cui all'art.\n6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arbitrato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'art, 412 ter c.p.c. è istituito un Collegio di arbitrato\nper la soluzione delle controversie individuali di lavoro. Salvo diverso\naccordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati\nrispettivamente dall'ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il\npresente contratto adita dalla lavoratrice\u002Flavoratore ricorrente. Il terzo\nmembro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale\norganizzazione sindacale e dall'ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro,\nquest'ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista\ndi nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su\nrichiesta dell'ABI o dell'organizzazione sindacale adita dalla\nlavoratrice\u002Flavoratore, dal Presidente del Tribunale di Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi\ncriteri sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto\nnazionale ed è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere\nsostituito di volta in volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta\ne per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste\ndall'art. 51 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell'ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al\nCollegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., alla\nsegreteria di cui al punto che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati\nnel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il\nmomento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi\nindipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•li Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento\ndell'istanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale\nosservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il\nCollegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale\nistruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l'eventuale\npresentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali\nrepliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di\nfiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima\nriunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un\nmassimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo\nsvolgimento della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda\ndalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente\nl'efficacia, la validità o l'interpretazione di una clausola di un contratto o\naccordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento:\nove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la\nquestione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il\nprocedimento si estingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei\ncontratti e degli accordi collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. Sulle\ncontroversie aventi ad oggetto le validità del lodo arbitrale decide in unico\ngrado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione\nè la sede dell'arbitrato, secondo i tempi e i modi di cui all'art. 412\nc.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di\ncui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente,\nsalvo diverse determinazioni del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi\ndelle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e\ndella tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di\nadeguare la disciplina dell'arbitrato alla luce delle possibili modifiche\nlegislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Incontro annuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l'impresa fornisce agli\norganismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi) una\ninformativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di\nvalutazione fra le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prospettive strategiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più\nsignificativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale),\ncon indicazioni previsionali relative all'anno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione\ndei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare\nattenzione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico,\ncon specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse\nopportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il\nmiglioramento della qualità dei servizi offerti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare\nbanca, i nuovi mestieri e le connesse professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato\nnell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli accordi\naziendali o di gruppo ex artt. 19, 22 e 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Profilo strutturale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero delle lavoratrici\u002Flavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso\nper unità produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento dell'occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a\nlivello dì unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso\n(indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli\nattuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione\nnumerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell'ambito di\nquanto previsto dali'art. 101;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo delle diverse\ntipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto distinte\nper singole unità produttive, ivi compresi gli stage;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità\nproduttiva, e fasce orarie delle lavoratrici\u002Flavoratori a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno\ndi calendario in corso ai momento in cui si svolge l'incontro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali\nriguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero\ndei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elenco degli appalti in essere, con indicazione del nome delle società\nappaltataci, delle scadenze, delle attività e dei ceni di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero delle lavoratrici\u002Flavoratori in lavoro agile e diverse modalità\ndi svolgimento,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualità delle risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità applicative di quanto realizzato nell'ambito di talune materie\ngià oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 25),\nformazione del personale (art. 76), sviluppo professionale e valutazione del\npersonale (art. 81), sistema incentivante (art. 54);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo\nparziale, mansioni del personale e telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione delle parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere\neffettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale\u002Ftotale domande accolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri\ndirettivi e aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi\ndistinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi\u002Ftotale\ndipendenti; numero dei ricorsi accolti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero e tipologia dei provvedimenti disciplinari applicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risultanze dell'informativa di cui al comma 1 della presente lett. C)\npotranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l'attività\ndell'Osservatorio nazionale paritetico di cui al Protocollo 16 giugno 2004\nsullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario (in appendice n.\n7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Interventi specifici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di\ncostruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività\nbancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei\nluoghi di lavoro ai portatori di handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso\ndi realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto di secondo\nlivello di cui all'art. 30 in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti\nadottati a favore delle lavoratrici\u002Flavoratori colpiti da eventi criminosi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola\nprovincia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le\nnecessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi\nsvolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi\nintrodotti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni\ndelle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti\ndisabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi\ninformatici e\u002Fo tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e\nall'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e\ncompatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori,\nfisici o psicologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•illustrazione dell'attività svolta dalle commissioni\u002Forganismi\nbilaterali di confronto, costituiti in sede aziendale o di gruppo ai sensi del\npunto 9 dell'accordo 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione\ndel lavoro (in appendice n. 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>•All'incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere\nparte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali\naziendali cui le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai\nsuddetti incontri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli\norganismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi\ndell'incontro annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese fino a 1.500 dipendenti possono accorpare nell'incontro\nannuale di cui al presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>articolo, le procedure di cui agli artt. 14 (incontri semestrali), 21\n(appalti), 25 (orari di lavoro), 76 (formazione), 81 (valutazione professionale\ndel personale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente\ncontratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all'anno di\ncalendario precedente; nei casi di cui alla left. B), nn. da 1 a 5 e n. 9,\nl'impresa suddivide le informazioni - che saranno fornite anche in formato\nelettronico - per categorie, aree professionali, livelli retributivi e\ngenere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In considerazione di quanto previsto all'art. 92, comma 3, nel corso\ndell'incontro annuale l'impresa fornisce un'informativa, di complesso e a\nconsuntivo, sulle proprie determinazioni in ordine all'apposita erogazione ai\nquadri direttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Incontri semestrali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici\u002Flavoratori\nle imprese danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti\ndelle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i\nproblemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle\ncondizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica\ndelle lavoratrici\u002Flavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei\nin relazione a quanto prospettato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni\ndei rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le\nimprese che abbiano succursali dislocate in non più di 12 province. Per le\naltre imprese gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la\ncompetenza territoriale stabilita da ciascuna impresa in rapporto alla propria\norganizzazione interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le\norganizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di\nuna sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta\nstessa. All'inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali\ndevono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le predette organizzazioni sindacali delle lavoratrici\u002Flavoratori che\nintendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente\nall'impresa i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre\novvero a quattro per ogni organizzazione, a seconda che le\nlavoratrici\u002Flavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano\ncomplessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli\nincontri stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A detti dirigenti le imprese accordano permessi retribuiti per la\npartecipazione ai suddetti incontri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza\nterritoriale potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali\naccordi raggiunti a livello aziendale o a livello di gruppo e verrà fornita\nuna informativa in merito agli eventi criminosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detti incontri semestrali e tale verifica, in presenza di decentramenti\norganizzativi per aree o comparti territoriali, potranno essere effettuati tra\nl'impresa e un coordinamento sindacale di area o di comparto territoriale nel\nrispetto di quanto previsto dall'art. 16 dell'accordo 25 febbraio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 15 - Commissione nazionale sulle pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta\nprevisti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali delle\nlavoratrici\u002Flavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista\npari opportunità, regolata ai sensi dell'accordo 19 aprile 2013 (in appendice\nn. 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione nazionale ha tra ! suoi compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo\nle più significative esperienze maturate aziendalmente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere\ngenerale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai\ndati raccolti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l'analisi e la\nvalutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo\ndi programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con\nl'obiettivo di valorizzare le risorse femminili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla\nvigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare\nprovvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale\nfemminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da\ntrasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui\nall'articolo che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle\norganizzazioni sindacali delle lavoratrici\u002Flavoratori stipulanti il presente\ncontratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei\npermessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti\nsostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di\nimpegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il\ncompito di esaminare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso\nl'utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>•piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei\nfinanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessional!;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•sviluppo e diffusione di buone prassi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Commissione politiche per l'inclusione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta\nprevisti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali delle\nlavoratrici\u002Flavoratori stipulanti costituiscono la Commissione politiche per\nl'inclusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stimolare nel settore la cultura di pari opportunità e inclusione\nattraverso la promozione di iniziative volte a dare attuazione alla normativa\ncomunitaria e nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere\ngenerale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai\ndati raccolti a livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere piani di \"azioni positive\" finalizzate alla rimozione di tutto\nciò che ostacola la cultura delle diversità o impedisce l'affermarsi delle\npari opportunità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Organismo paritetico sulla formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla\nformazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di\naccesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Ristrutturazioni e\u002Fo riorganizzazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Trasferimenti di azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e\u002Fo riorganizzazioni (anche se\nderivanti da innovazioni tecnologiche) l'informazione e la consultazione sono\nsuccessive alla fase decisionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata\nristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e\nsociali per le lavoratrici\u002Flavoratori, le eventuali misure previste nei\nconfronti di questi ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati\nformano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione\noperativa. I relativi incontri si svolgono tra l'impresa e gli organismi\nsindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si\nsvolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni,\nsuccessivi all'informativa di cui al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad\nulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 35 giorni,\ntrascorsi i quali l'impresa può attuare i provvedimenti deliberati, per la\nparte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali\naziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o\nterritoriale competente e l'impresa può farsi assistere dall'ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le imprese fino a 1.000 dipendenti la procedura di cui al presente\narticolo si svolge direttamente nella seconda fase di cui al comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione,\nconcentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal\nnumero dei dipendenti delle imprese interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l'impresa\ncedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima,\nne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano\ncon gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai\nfini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno\nda ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti raccomandano alle imprese di mantenere un'adeguata correlazione\ntemporale, nel rispetto delle normative di riferimento, tra la fase decisionale\ndi cui al comma 1 e la successiva informazione di cui al comma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Distacco del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le imprese possono disporre,\ndandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco\ndi propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato\ndalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo\nper tempo vigente presso l'impresa distaccante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla lavoratrice\u002Flavoratore distaccato sarà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall'impresa\nincentivante comunicherà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>distaccante dell'impresa criteri distaccante dell'impresa criteri e\nl'eventuale premio distaccata ria che ne e modalità. Alla\nlavoratrice\u002Flavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva\ncontinuità dello sviluppo professionale. Nell'ipotesi in cui sia previsto il\npremio variabile di risultato, in sede aziendale o di gruppo si stabilirà se\ndetto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni,\ndall'impresa distaccante o dall'impresa distaccatala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratrice\u002Flavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva\ncontinuità dello sviluppo professionale. Nell'ipotesi in cui sia previsto il\npremio variabile di risultato, in sede aziendale o di gruppo si stabilirà se\ndetto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni,\ndall'impresa distaccante o dall'impresa distaccatala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratrici\u002Flavoratori, l'impresa\nfornisce preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le\nprocedure di cui agli artt. 19, 22 e 23, una informativa per loro osservazioni,\nda formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa stessa, sulle\nmotivazioni e sui trattamenti, nonché, in generale, sulla durata dello stesso,\nal fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta\ninformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detta procedura è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza\ndelle condizioni di cui al comma 1, delle modalità di rientro degli\ninteressati, nonché della complessiva continuità dello sviluppo professionale\ndella lavoratrice\u002Flavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto\ntermine, l'impresa rende operativi i propri provvedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•All'atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e\nservizi, l'impresa committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice\nuna dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei\nconfronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive,\nprevidenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di\ntali norme, comunica agli organi di coordinamento e alle rappresentanze\nsindacali aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti\no il rinnovo degli appalti in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il\ncontratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa\nappaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa che decide un appalto che riguarda attività complementari e\u002Fo\naccessorie ad imprese od enti esterni all'area contrattuale, così come\nindicato all'art. 3, ovvero ad imprese, anche facenti parte del gruppo\nbancario, con sede all'estero, ne dà comunicazione motivata agli organismi\nsindacali aziendali ex art. 26 del presente contratto, i quali possono chiedere\ndi valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul\npersonale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi\nper la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro cinque giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni\nsindacali nazionali possono chiedere all'ABI di esaminare la questione in sede\nnazionale e il relativo incontro dovrà tenersi entro i successivi 5 giorni.\nTale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la\ndurata complessiva di 20 giorni, al termine dei quali l'impresa può rendere\noperativa la decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della stipulazione di un rinnovo di contratto di appalto con\ndiversa società appaltatrice, le imprese committenti promuoveranno in capo\nall'appaltatore subentrante l'introduzione nel contratto di appalto di una\n\"clausola sociale\" a garanzia di soluzioni di salvaguardia occupazionale per il\npersonale già impegnato a tempo indeterminato nel precedente appalto da almeno\nsei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Ch3>Art. 22 - Occupazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla legge 23\nluglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali - anche\nconseguenti a processi di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione che possano\nprefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - forniscono agli\norganismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente\nmotivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare, anche nello\nspirito del Protocollo 16 giugno 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni\ndalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell'ambito dei quali le Parti\nricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e\nprofessionale presente nell'impresa. A questo fine valutano prioritariamente al\nricorso al \"Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione\nprofessionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del\ncredito\", l'adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi\nsull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard\ndi settore, le incentivazioni all'esodo anticipato volontario, l'uso dei\ncontratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle\nassunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità interna, i distacchi di\ncui all'art. 20, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga\nall'art. 2103 c.c. Nell'ambito della procedura possono essere definiti\neventuali percorsi formativi e di riqualificazione per le\nlavoratrici\u002Flavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di\ncui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo\nincontro, si dà luogo - su richiesta di una delle Parti - ad incontri a\nlivello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che\nl'impresa interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al comma\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa\nintesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione\ndiretta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Confronto a livello di gruppo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il confronto a livello di gruppo deve articolarsi in momenti\nd'informazione, consultazione e di negoziazione in relazione alle ricadute\nderivanti dai processi di ristrutturazione delle imprese del gruppo. Al\nriguardo è stabilito quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e\u002Fo ristrutturazioni (ivi comprese\nle fusioni) che coinvolgano due o più imprese facenti parte del medesimo\ngruppo, si applica la procedura di cui all'art. 19 ovvero all'art. 22 a seconda\ndell'esistenza o meno di tensioni occupazionali - in unico grado - direttamente\na livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni,\nsalvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione\nsindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali\ndelle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di\ncoordinamento, ai sensi dell'art. 25 dell'accordo 25 febbraio 2019; l'impresa\nha facoltà di farsi assistere da ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La negoziazione - che non riguarda gli assetti retributivi - può avere\nad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i\ntrasferimenti, i distacchi di cui all'art. 20, I livelli occupazionali, gli\ninterventi formativi e di riqualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo,\nun momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di\ncompetenza, a livello aziendale, sull'applicazione delle intese eventualmente\nraggiunte e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli\neventuali piani industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo, la capogruppo\nillustra, nei corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione\nsindacale di cui al comma 3, integrata nel numero fino ad un massimo di 3\nrappresentanti sindacali appartenenti alle imprese interessate dai piani\nindustriali medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Relazioni sindacali di gruppo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della\nvariabilità e diversificazione dell'organizzazione societaria dei gruppi\nbancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi\ndell'art. 25 dell'accordo 25 febbraio 2019 in materia di libertà sindacali, o\ncomunque costituite con apposite intese, possono definire specifici Protocolli\ndi intesa, al fine di disciplinare le relazioni sindacali di gruppo e\u002Fo materie\no parti di esse attribuite al secondo livello di contrattazione dal presente\ncontratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le procedure\nsindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 54, 55, 76, 81, 91 e 95 del\npresente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non\nduplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro\neffetti nei confronti delle aziende facenti parte del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili\ninerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di\ncui agli artt. 19, 22 e 23 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In particolare, possono essere definite d'intesa fra le Parti di cui al\nprimo comma le condizioni ed i criteri per l'erogazione del premio aziendale,\nnonché i relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto\ndi quanto previsto dagli artt. 51 e 55 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende\ninteressate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi\nsindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi\ndelle intese raggiunte a livello di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Procedura in tema di orari di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente\nagli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di\nsportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per ! turnisti\nil cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra\nstandard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto,\nnell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi.\nTale informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche,\norganizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari\nper quanto attiene aH'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare\nentro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa - avvia una procedura di\nconfronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise - che deve esaurirsi\nentro 15 giorni dall'informativa stessa, per quanto attiene all'utilizzo dei\nnastri orari eccedenti quello standard.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine della procedura l'impresa può comunque adottare i\nprovvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze delle\nlavoratrici\u002Flavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell'andamento\ndella banca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Nozione di unità produttiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e organismi sindacali aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'applicazione del presente contratto, per unità produttive si\nintendono quelle previste dall'art. 24 dell'accordo 25 febbraio 2019 sulle\nlibertà sindacali; per organismi sindacali aziendali si intendono gli organi\ndi coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle\norganizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le\nrappresentanze sindacali aziendali della\u002Fe unità produttiva\u002Fe interessata\u002Fe di\ncui all'accordo 25 febbraio 2019. Si fa salvo quanto sarà concordato\nnell'ambito delle intese da definire in tema di rappresentanze sindacali\nunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Nuove flessibilità e normative obsolete\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'impresa\ninteressata intese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a\nquelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del\npersonale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'acquisizione dì tali obiettivi verrà compensata, laddove previste,\ncon indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà\nquanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le intese anzidetto verranno realizzate fra l'impresa e gli organismi\nsindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'impresa interessata\nprovvederà ad informare le organizzazioni sindacali nazionali delle\nlavoratrici\u002Flavoratori stipulanti il presente contratto e, per conoscenza,\nl'ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui alla lett. a), l'informativa va data con un preavviso di\nalmeno 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui alla lett. b), gli incontri aziendali potranno aver luogo\ntrascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle\norganizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici\u002Flavoratori di cui al comma\n4. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il\ntermine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15\ngiorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le Parti\naziendali, con l'assistenza di dette organizzazioni nazionali e deli'ABI, per\nuna preliminare valutazione dell'argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Impegni delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si\nimpegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa\nconclusione con la massima tempestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controlli a distanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 30 giugno 2022, una Commissione\nparitetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell'art. 4 della legge\nn. 300 del 1970, come modificato dall'alt. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015, n.\n151, alla luce di innovazioni tecnologiche e\u002Fo organizzative ed anche dei\npronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati\npersonali emanati tempo per tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori\nentro 6 mesi dall'avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di\nsoluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicatori di \"pre-crisi\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale misura transitoria per le imprese che presentino squilibri misurabili\nattraverso indicatori tali da individuare lo stato di \"pre-crisi\" - che\nverranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite una apposita Commissione\nparitetica nazionale, entro il 30 giugno 2022 - le Parti aziendali opereranno\nsull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard\ndi settore e\u002Fo altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio\naziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in modo da\ncontribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote delle predette\nerogazioni, il necessario equilibrio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione nazionale sulla C.a.s.di.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti istituiranno entro il 30 giugno 2022 una Commissione\nnazionale paritetica per esaminare nel complesso le problematiche relative alla\nCassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore\ndel credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cantiere di lavoro sull'inquadramento dei personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È istituito fra le Parti un Cantiere di lavoro per la definizione di un\nnuovo sistema di classificazione del personale, delle connesse declaratorie e\ndegli eventuali profili professionali esemplificativi, allo scopo di rendere\npiù flessibile la vigente disciplina, adeguandola ai mutati assetti tecnici,\norganizzativi e produttivi delle imprese del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di stipulazione\ndel presente contratto, ai fini del successivo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano ferme le competenze del Comitato nazionale bilaterale e\nparitetico sull'impatto delle nuove tecnologie\u002Fdigitalizzazione nell'industria\nbancaria, di cui all'art. 9, in ordine all'individuazione di nuove figure\nprofessionali conseguenti alle nuove tecnologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza antirapina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si danno atto che le imprese bancarie considerano il\n\"rischio rapina\" ai fini del documento di valutazione di cui all'art. 28 del\nd.lgs. n. 81 del 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azionariato dei dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti avvieranno i lavori della Commissione di studio prevista\ndall'accordo quadro \"per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia\nanche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in\nEuropa\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2022 per\napprofondire la tematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissioni nazionali di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di studio\nper esaminare, ai fini di un riordino dell'attuale normativa contrattuale, le\ntematiche degli scatti di anzianità e scala parametrale, entro il 30 giugno\n2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione paritetica in tema di semplificazione e razionalizzazione\nnormativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E' istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica per la\nsemplificazione e razionalizzazione delle normative contenute nel contratto\nnazionale, in adempimento dell'impegno assunto con l'art. 7 dell'accordo quadro\n24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali - Regole per un contratto\nsostenibile (in appendice n. 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti firmatarie concluderanno i lavori entro il 30 giugno 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza\ncomplementare residuale dì settore cui possano aderire le\nlavoratrici\u002Flavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione\ndel presente contratto per i necessari adempimenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Commissione nazionale per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti designeranno entro il 31 maggio 2022 i componenti della\nCommissione nazionale per la sicurezza prevista dall'art. 10 del verbale di\naccordo 4 febbraio 2016 in tema di rappresentanti delle lavoratrici\u002Flavoratori\nper la sicurezza, e avvieranno i lavori della stessa entro il 30 giugno\n2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure sindacali in tema di ristrutturazioni e\u002Fo riorganizzazioni -\nTrasferimenti di azienda Occupazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si impegnano entro il 30 giugno 2022 ad armonizzare le procedure\npreviste dagli artt. 19 e 22 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Dichiarazioni delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali\neuropei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le\nimprese ed i gruppi di imprese di dimensione comunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i comitati\naziendali europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano\nle attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni\ncomunitarie aventi \"casa madre\" in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si\nispiri a princìpi di sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal\npresente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con\nquanto previsto dall'art. 16 dell'accordo 25 febbraio 2019 in materia di\nlibertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello\nterritoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di\nbilateralità regolate, all'insegna dell'etica, del rigore e della trasparenza,\ndal ceni stesso o da accordi specifici, anche alio scopo di favorire un quadro\nnormativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del\nfunzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e\nprevidenza complementare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Più in dettaglio, nei ceni in vigore le Parti hanno condiviso, e qui\nriconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della\nbilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio\nnazionale sull'andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio\nnazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza\nSanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito - CASDIC,\nCommissione nazionale pari opportunità, Commissione politiche per\nl'inclusione, Fondazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie\nad essi demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti costituiranno, entro il 30 giugno 2022, un'apposita Commissione\ntecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l'art. 5 del\nd.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 che precede, si danno\natto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale e\u002Fo\ndi gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in\ntema di riorganizzazioni e\u002Fo ristrutturazioni, presentazione di piani\nindustriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti,\nquanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Decorrenza e procedura di rinnovo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Materie demandate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contratti di secondo livello di cui all'art. 6, comma 1, secondo\nalinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio\ndell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i\ntempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a\nlivello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le richieste di rinnovo devono essere presentate in tempo utile a\nconsentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei\ncontratti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i\ncontratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza\ndei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente\npari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti\nnon assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora\nrinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di\npresentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali\ndei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in\npresenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture\nsindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo quanto previsto dall'accordo 25 febbraio 2019, per il caso in cui\nla contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione\nsindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l'impresa - che può a tal\nfine richiedere l'assistenza dell'ABI - ed\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un'apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di\ncomponenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di\norganizzazioni sindacali che hanno iscritti nell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra\ndeterminato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con I\nseguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti\nnell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i\nrequisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla\nrispettiva rappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun\nsindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad\n1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delia delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali\nesterni all'azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di I nel caso di 2\ncomponenti e di 2 nel caso di più componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente\nresi noti alla Direzione dell'impresa ad opera delle organizzazioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali -\ndovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e\u002Fo alle\ndelegazioni sindacali aziendali l'assistenza richiesta, le stesse parti\nprenderanno opportune intese per consentire al TABI e\u002Fo alle segreterie\nnazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle\ntrattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione di cui al presente articolo deve rispettare i demandi\nstabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le\norganizzazioni sindacali delle lavoratrici\u002Flavoratori si impegnano affinché le\nrichieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà\ncorso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste\npresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali\navranno comunicato all 'ABI e alle segreterie nazionali dei sindacati\nstipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale\nverifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in\npresenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delie relative strutture\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformità\ndelle richieste sindacali ai demandi durerà - nell'ambito dei 3 mesi di cui al\ncomma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e\nfino a 15 giorni per la fase nazionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le materie demandate sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premio aziendale, salvo quanto previsto all'art. 55;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•garanzie volte alla sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenza sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della\nportabilità dei contributi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali\nintese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui ai presente\narticolo non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 2020 e scadranno il 30\ngiugno 2023.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano\nche intendono sottoporre ad un percorso di assemblee delle\nlavoratrici\u002Flavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi\ndi piattaforma e i contratti di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai\nrisultati dell'impresa in termini di reali incrementi di produttività e\u002Fo\nredditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente\nsulla base di risultanze di bilancio e\u002Fo organizzative, deve permanere e la\npredetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio\naziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività\naziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della\nretribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare,\nrendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad\nincentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione\ndi secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di\nobiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché\nai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall'accordo quadro 24 ottobre 2011 (in\nappendice n. 11), le Parti firmatarie definiscono, con particolare riguardo per\nle situazioni di difficoltà economico-produttiva, in 258,00 euro annui la\nmisura dell'elemento di garanzia retributiva, a favore delle\nlavoratrici\u002Flavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo\nlivello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a\nquanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Efficacia dei contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto\nil personale dipendente dell'azienda\u002Fe interessata\u002Fe e vincolano tutte le\norganizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli\norganismi sindacali - legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti - che\nli sottoscrivono rappresentano la maggioranza delle lavoratrici\u002Flavoratorì ivi\niscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina\nconsiderando il numero delle lavoratrici\u002Flavoratori iscritti presso l'azienda\u002Fe\ninteressata\u002Fe rilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 25 febbraio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano\nrichiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla\ncontrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti -\nControversie collettive aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce\nintegralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei\npreesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o\nregolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli\nstabilite da contratti individuali stipulati \"intuitu personae\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione\nunitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi\naziendali sulle materie opzionale ai sensi dei contratti nazionali ABI e ACRI\ndel 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre\n2008, la revoca della predetta opzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E' comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale\noperare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale\napplicazione ed attuazione della normativa contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può\nchiedere un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per\nesaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni\ninterpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con\nl'obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, in presenza dei rappresentanti\ndell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Impegni per l'occupazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto di quanto contenuto nella Premessa al presente contratto, le\nParti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive\nper l'occupazione è finalizzata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a non disperdere il patrimonio umano e professionale delle\nlavoratrìci\u002Flavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a favorire l'occupazione stabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a favorire le esigenze di flessibilità delle imprese che operano in un\nmercato aperto e competitivo, anche internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In coerenza con tali obiettivi le imprese valuteranno con la massima\ndisponibilità la possibilità di confermare in servìzio, alla scadenza, le\nlavoratrici\u002Flavora- tori assunti con contratti di lavoro non a tempo in\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta fermo che nei confronti della medesima lavoratrice\u002Flavoratore\nciascuna impresa non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver\nutilizzato il contratto di inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il periodo di vigenza del presente contratto le imprese non\nutilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per la qualifica e per il\ndiploma professionale, contratto di somministrazione di lavoro a tempo\nindeterminato, lavoro intermittente. Viceversa, considerato il complessivo\nequilibrio delle soluzioni normative convenute fra le Parti in materia di\noccupazione, le imprese potranno utilizzare gli altri strumenti di\nflessibilità nell'accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto che, nei casi di \"cessioni\" individuali e\ncollettive dei contratti di lavoro, nonché nei processi di riorganizzazione\ne\u002Fo ristrutturazione (ad esempio cessione di ramo d'azienda, NewCo) che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comportino il passaggio di personale e attività ad altro datore di lavoro,\nsono utilizzati istituti giuridici, oggetto delle apposite procedure\ncontrattuali e\u002Fo di legge, da cui deriva per il personale interessato la\ncontinuità del rapporto ai conseguenti effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le\n\"posizioni\" delle lavoratrici\u002Fla- voratori collocati nella Sezione emergenziale\ndel \"Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione\nprofessionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del\ncredito\" nonché delle lavoratrici\u002Flavo- ratori licenziati per motivi\neconomici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati\ndall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti auspicano che le imprese e i gruppi bancari dedichino,\nnell'elaborazione dei piani industriali, attenzione agli assetti, anche\noccupazionali, del sistema creditizio nel Mezzogiorno d'Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Fondo per l'occupazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le\nParti stipulanti ii presente contratto convengono di istituire un Fondo\nnazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito, con\nl'intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato\nalle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell'Ente\nbilaterale nazionale Enbicredito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Considerati i positivi risultati ottenuti dal Fondo per l'occupazione, le\nmodalità di funzionamento - incluso quanto previsto con il verbale di accordo\n29 gennaio 2018 (in appendice n. 10) - e di finanziamento dello stesso sono\nprorogate sino alla data di scadenza del presente ceni, fermo l'espletamento\ndelle residue attività connesse all'operatività del Fondo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012 e fino al 31\ndicembre 2022, salvo proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei\ndipendenti delie imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del\npresente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli\napprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata\nlavorativa annua pro capite da realizzare attraverso la rinuncia per gli\nappartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di\nriduzione d'orario di cui all'art. 104, comma 2, e per i quadri direttivi ad\nuna giornata di ex festività di cui all'art. 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>•Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo\ndi 3 anni - e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - un importo\nannuo pari a 2.500 euro per ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore che venga assunto\ncon contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato\nprofessionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e\nlavoratrici\u002Flavoratori in mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•donne nelle aree geografiche svantaggiate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratrici\u002Flavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati\ntassi di disoccupazione soprattutto giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato\ndel 20% mentre nel caso di cui all'ultimo alinea, il predetto importo annuo è\npari a 3.500 euro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•L'importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o\nstabilizzazione di lavoratrici\u002Flavoratori con contratti di lavoro diversi da\nquello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di\ninserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'importo di cui al comma 6 verrà erogato dal Fondo direttamente\nall'impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte della\nlavoratrice\u002Fla- voratore assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti attiveranno un Gruppo di lavoro paritetico per\nvalutare entro il 30 giugno 2022 gli opportuni adeguamenti delle discipline del\nFondo per l'occupazione e del Fondo di solidarietà per la riconversione e\nriqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito\ndel personale del credito, anche con riferimento alle modifiche legislative\nsopravvenute in tema di solidarietà espansiva e contratto di espansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In appendice n. 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio\n2012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 35 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tema di apprendistato, le Parti hanno inteso disciplinare\nprioritariamente l'apprendistato professionalizzante, ai sensi del d.lgs. 14\nsettembre 2011, n. 167 (\"Testo Unico dell'apprendistato\"), quale tipico\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e\nall'occupazione dei giovani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, l'art. 11 dell'accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del ceni 8\ndicembre 2007, ha previsto l'istituzione fra le Parti firmatarie di una\nCommissione paritetica per la revisione della disciplina contrattuale nazionale\ndell'istituto alla luce del citato d.lgs. n. 167 del 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione ha concluso i suoi lavori in data 24 aprile 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova regolamentazione contrattuale ha trovato applicazione nei confronti\ndel personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far\ndata dal 26 aprile 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina è stata riesaminata dalle Parti alla luce delle successive\nmodifiche legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Inquadramento - L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al\nconseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali\ncorrispondente ai profili professionali rientranti nella 3a area professionale\ndi cui all'art. 97 ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo\nlivello di cui all'art. 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lavoratrice\u002Flavoratore con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante - inquadrato ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. b), del\nd.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, al livello retributivo immediatamente\ninferiore rispetto a quello derivante dalle norme richiamate al comma\nprecedente - trascorsi i primi 18 mesi viene attribuito il trattamento\neconomico tabellare, da riconoscere con assegno temporaneo, corrispondente, al\nnetto,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durata - Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2015, in\ncaso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del\nrapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione\ndell'apprendista e comunque superiore a 30 giorni, l'impresa può disporre il\nprolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione\nall'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Costituzione - Il rapporto di apprendistato può essere costituito a\ntempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le\nesigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Anzianità - Ai termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle\nparti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 42, comma 4, del\nd.lgs. n. 81 del 2015, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato\nintegralmente nella maturazione dell'anzianità di servizio e, limitatamente\nalla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli\nautomatismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Malattia e infortunio - In caso di assenza per malattia o infortunio\naccertato, l'impresa conserva il posto e, in considerazione delle indennità\nerogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la\nrelativa differenza, fino alla misura intera, in favore della\nlavoratrice\u002Flavoratore assunto con contratto di apprendistato, che abbia\nsuperato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 mesi in caso di comporto c.d. secco,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la\npossibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare\ngravità, la previsione di cui all'art. 62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione - Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite\ndall'art. 44, comma 3, del d.lgs, n. 81 del 2015 in tema di formazione di base\ne trasversale si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli\napprendisti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei confronti di ciascun apprendista l'impresa è tenuta ad erogare una\nformazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard\nprofessionali, individuati nell'allegato n. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno\ndell'impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra\nstruttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi\ndell'art. 42, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2015. Le ore di formazione\npossono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il percorso formativo sarà declinato nel \"piano formativo individuale\".\nPer l'intera durata del \"piano formativo individuale\" dovrà essere garantita -\nai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 81 del 2015 - la\npresenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo\nquanto previsto nell'allegato n. 9, ove sono anche indicati i requisiti\ncondivisi per riconoscere la \"capacità formativa interna\" di un'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la formazione degli apprendisti le imprese articoleranno le attività\nformative in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli\napprendisti, e contenuti di tipo professionalizzante, specifici in relazione\nalla qualificazione professionale da acquisire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di regolamentazioni regionali relative all'offerta formativa\npubblica di cui all'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, le attività\nformative di base e trasversale, pari a 120 ore per la durata del triennio,\ndovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di\ncontenuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al\nlavoro ed al ruolo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione\ninterna e\u002Fo esterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saper definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze in materia di organizzazione ed economia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa\n(produttività, efficacia e efficienza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il contesto di riferimento dell'impresa (forniture, reti,\nmercato, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i diritti e i doveri delle lavoratrici\u002Flavo- ratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere gii elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>•competenze in materia di sicurezza sul lavoro:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro; conoscere i principali fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla\nsicurezza sul lavoro di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sarà - di massima -\neffettuata nel primo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative professionalizzanti, di durata pari a 80 ore medie\nper anno, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono\nessere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recupero eventuale di conoscenze lingui- stico\u002Fmatematiche viene\neffettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti\ndall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascun profilo e standard professionale l'allegato n. 8 elenca le\nrelative competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che\nl'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto con le imprese\ncreditizie, finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto al punto\n7 del Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del\nsistema bancario (in appendice n. 7), secondo il quale: \"(...) vi sono valori\netici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli,\noperano nelle imprese e che l'azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve\ndunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta\nanche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi\nall'esercizio della propria attività\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione\neffettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le\nmodalità definite dalla normativa in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di consentire all'interessato conoscenze quanto più complete del\nlavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni\ndel ceni in tema di fungibilità, l'impresa può disporre il passaggio\ndell'apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi\nformativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità\ndella formazione già effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preavviso - In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'impresa al\ntermine del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 c.c., spetta alla\nlavora- trice\u002Flavoratore un preavviso di un mese, da riconoscersi tramite la\ncorrispondente indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Documentazione - Al termine del contratto di apprendistato, l'impresa\nrilascia alle lavoratrici\u002Flavora- tori la documentazione prevista dalla\nnormativa di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di computo degli apprendisti - Gli apprendisti sono computati ai\nfini dì quanto previsto dall'accordo 25 febbraio 2019 sulle libertà\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rinvìi - Per quanto non specificamente previsto dai comma che precedono,\nsi applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del\nCapitolo X e di quant'altro incompatibile con tale tipologia contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il contratto\ndi apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per la\nqualificazione o riqualificazione professionale delle lavoratrici\u002Flavoratori\nbeneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione,\nivi compresi i soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all'art. 12,\ncomma 1, ìett. a), del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse,\ndurante l'orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente contratto collettivo, per illustrare materie di interesse sindacale e\ndel lavoro, con le modalità previste dall'art. 75, commi 4 e 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In fase di prima applicazione del nuovo apprendistato, nell'ambito di un\napposito incontro, l'impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali\nindicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri\nper l'espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli\nelementi caratterizzanti la \"capacità formativa interna\" dell'impresa\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25\naprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 28\ndel ceni 8 dicembre 2007 e dell'accordo 23 giugno 2005.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 36 - Somministrazione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il numero delle lavoratrici\u002Flavoratori con contratto di somministrazione\na tempo determinato utilizzati dall'impresa non può superare il 5% del\npersonale dipendente dall'impresa medesima con contratto a tempo indeterminato.\nLa predetta percentuale è pari all'8% per le imprese che occupino fino a 1.500\ndipendenti con contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'alt. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, le Parti aziendali\ndefiniscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione\nalle lavoratrici\u002Flavoratori interessati di erogazioni correlate ai risultati\nconseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all'andamento\neconomico dell'impresa (premio aziendale o premio variabile di risultato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'alt. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015, i prestatori di lavoro\ninteressati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento,\ndel quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo\nnel settore del credito, per favorire l'occupazione e la flessibilità del\nlavoro, anche sotto un profilo sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normativa applicabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente\ncontratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti\ne quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assenze e ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici\u002Flavoratori il cui orario sia concentrato in\nmeno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli\nlavorativi nel mese o nell'anno, il computo delle ferie viene effettuato\nproporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor\nnumero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o\nnell'anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti della lavoratrice\u002Flavoratore che nel corso dell'anno abbia\ntrasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o\nviceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate\nnell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con\nriferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ! giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale la\nlavoratrice\u002Flavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la\nmisura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall'art.\n59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle giornate semifestive, le lavoratrici\u002Flavoratori a tempo parziale\nosservano l'orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello\ndi uscita viene anticipato calcolando una riduzione d'orario proporzionale a\nquella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della\nprestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addestramento per i neo assunti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese provvedono ad un addestramento delle lavoratrici\u002Flavoratori,\nappartenenti alle 2 aree professionali, assunti con contratto non a termine a\ntempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per\nil corrispondente personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il limite\ndell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata\ncon la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 110 del\npresente contratto e non si applicheranno ! limiti stabiliti ai comma 15 e 16\nche seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari,\nautomatismi e preavvisi, ì periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati\na quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste\ndalie singole norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla presente lettera c), nei casi in cui,\nper effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in\nproporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo parziale, l'impresa\ndovrà riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrrà i\npropri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1° agosto\n1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agevolazioni per motivi di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici\u002Flavoratori a tempo parziale si applicano, con l'esclusione\ndelle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l'art. 65 del\npresente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti\nadattamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle lavoratrici\u002Flavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi\naggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la\nprova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione\nlavorativa dell'interessato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno,\nespressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici\u002Flavoratori a tempo parziale si applica l'art. 76 del\npresente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in\nesso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla\nlett.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori\ndel suo orario di lavoro la lavoratrice\u002Flavo- ratore ha facoltà di\nparteciparvi senza alcun onere a carico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto)\npossono essere concordati, tra l'impresa e la lavoratrice\u002Flavoratore, a tempo\nindeterminato ovvero a termine,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e\nproduttive, può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate\ndai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dipendenti in servizio o assumere lavoratrici\u002Fiavoratori a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Fiavoratori con figlio convivente portatore di handicap ai\nsensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,\nA loro richiesta il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato di\ndiritto in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa - purché ciò risuiti compatibile con le esigenze di cui sopra\n- accoglie prioritariamente !e domande di quelle lavoratrici\u002Fiavoratori in\nservizio con l'inquadramento necessario che, appartenendo all'unità produttiva\nin cui si è manifestata l'esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le\nmansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga,\nl'interessato può chiedere all'impresa che gli vengano forniti chiarimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese favoriranno - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le\ndomande avanzate da lavoratrici\u002Fiavoratori che abbiano comprovati motivi\npersonali o familiari di rilevante gravità. In tale ambito è riconosciuta la\npriorità nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o ! genitori\ndella lavoratrice\u002Fla- voratore, nonché alla lavoratrice\u002Flavoratore che assista\nconiuge o genitore convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con\nconnotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, nonché nei casi di lavoratrice\u002Flavoratore il cui\nconiuge, figlia o genitore sia una donna vittima di molestie e violenze di\ngenere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di\nlavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto\na tempo parziale e rinnovano annualmente l'informativa in caso di\nvariazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare la seguente\npercentuale, fermo quanto previsto al comma 25:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente\ncontratto per le assunzioni dall'esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La percentuale di cui sopra si intende riferita al complesso del\npersonale, comprensivo delle lavora- trici\u002Flavoratori assunti con contratto di\napprendistato professionalizzante, rilevato al 31 dicembre dell'anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prevalenza nelle mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In deroga a quanto disposto dall'art. 95, comma 7, del presente contratto\ne ai fini ivi previsti, nei confronti della lavoratrice\u002Flavoratore a tempo\nparziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi\nper tale l'utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà\ndell'orario mensile dell'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato\nproporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari,\nex premio di rendimento e premio aziendale ovvero premio variabile di\nrisultato) contrattualmente prevista per la lavoratrice\u002Flavoratore ad orario\nintero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se la lavoratrice\u002Flavoratore è adibito ad attività per la quale è\nprevista l'indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in\nproporzione alla durata dell'adibi- zione, con un minimo pari a 2\u002F5 del valore\ngiornaliero dell'indennità stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta\nalla lavoratrice\u002Flavoratore a tempo parziale quando la sua adibizione a tali\nattività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario\ngiornaliero di una iavoratrice\u002Flavoratore a tempo pieno con il medesimo\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazione lavorativa e orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le\nprevisioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui\nall'art. 92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le 2 aree professionali, l'orario del personale a tempo parziale -\nfermo quanto previsto al comma 25 - viene fissato secondo i seguenti\ncriteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata settimanale dell'orario del personale a tempo parziale può\nessere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione sia\norizzontale, verticale o mista; per il personale inquadrato nell'Area unificata\n(ex la e 2a area professionale) che svolge attività di cui all'art. 91 del\nceni 31 marzo 2015, nonché per coloro che sono addetti a mansioni operaie di\ncui all'art. 92 del ceni 31 marzo 2015, può risultare inferiore a 15 ore; nel\ncaso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o\nannuale, l'orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo\npieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le prestazioni lavorative sono concordate fra l'impresa e la\nIavoratrice\u002Flavoratore secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di\nuniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro\na cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto in ogni caso di una\nprestazione giornaliera massima di 9 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la distribuzione dell'attività lavorativa che comprenda anche la\ngiornata di sabato e\u002Fo domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei\ncasi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo\npieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa\nintesa con gli organismi sindacali aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle lavoratrici\u002Flavoratori a tempo parziale appartenenti alle 2 aree\nprofessionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario\nex art. 56 del ceni 19 dicembre 1994 (art. 53 per ACRI) e vengono attribuite, a\nfar tempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001,\nulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato,\nrispetto a quelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata dell'orario\nsettimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle\ncitate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o\nmista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le\nriduzioni d'orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate\nmediamente prestate nel mese o nell'anno, rispetto alla normale distribuzione\ndell'orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma,\ncontenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le\nseguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni\nsupplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore\nper anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli\nappartenenti alle 2 aree professionali, corrispondente alla paga oraria\ncalcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 110, del presente contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operazioni di quadratura contabile e di chiusura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità\noperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al compenso per lavoro supplementare la\nlavoratrice\u002Flavoratore può optare per fruire di permessi a recupero secondo il\nmeccanismo della banca delle ore di cui all'art. 110 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' consentito prendere visione delie registrazioni relative al lavoro\nsupplementare ai soggetti e con la procedura di cui all'art. 110 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che la paga oraria per le prestazioni supplementari\ndeve corrispondere a quella della lavoratrice\u002Flavoratore a tempo pieno con lo\nstesso inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rotazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori inquadrati nella 3a area professionale a tempo\nparziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni\ndi adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per le\nlavoratrici\u002Flavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e)\ndell'allegato n. 5 al presente contratto) di essere utilizzati in altre\nmansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di\nlavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione\nai casi specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo\nparziale, la lavoratrice\u002Flavoratore interessato viene assegnato - all'atto\ndella trasformazione del rapporto a tempo pieno - alla stessa unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze\norganizzative e produttive, le richieste della lavoratrice\u002Flavoratore di\nripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo\nanche conto dell'eventuale disponibilità al trasferimento manifestata\ndall'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi\ndalla relativa presentazione, la lavoratrice\u002Flavoratore - sempreché la\nprestazione a tempo parziale abbia superato i due anni - può chiedere alla\nDirezione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'eventualità che l'impresa - tenendo anche conto della manifestata\ndisponibilità della lavoratrice\u002Flavoratore ad un eventuale trasferimento, da\nintendersi effettuato a sua richiesta - ritenga la domanda accoglitele,\ncomunicherà all'interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo\nrapporto a tempo pieno: l'interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione\nstessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento,\nferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del\nrapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunque, le imprese considereranno l'opportunità di accogliere le\nrichieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dalle\nlavoratrici\u002Flavoratori a tempo parziale, prioritariamente rispetto\nall'adibizione di altra lavoratrice\u002Flavoratore a tempo pieno alle stesse\nmansioni svolte dalla lavoratrice\u002Flavoratore a tempo parziale e nella stessa\nunità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assemblee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di\ncui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali\naziendali cureranno di concordare con l'impresa le modalità, l'ora e il locale\ndella riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intese aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo quant'altro previsto nel presente articolo, fra l'impresa e gli\norganismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti,\nin presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al\nriguardo dal presente contratto nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•superamento della percentuale massima stabilita in sede nazionale per il\nricorso a rapporti a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fissazione della durata settimanale dell'orario di lavoro del personale a\ntempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate ai comma 15 e\n16;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ulteriori specifiche esigenze organizzative per l'effettuazione di\nprestazioni supplementari,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di\ndiscriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini\ndel giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che il lavoro a tempo parziale costituisce uno strumento che\nriveste una importante valenza sociale in quanto misura di effettiva\nconciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ABI e Organizzazioni sindacali\ninvitano le imprese ad accogliere le domande di passaggio a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_options\">\u003Ch3>Art. 38 - Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore\nflessibilità nel lavoro e può favorire l'efficienza e la produttività delle\nimprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il\nmiglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei\ntempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei\ndisabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della\nprestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di\ntempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e\u002Fo telematici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato,\nparasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i\nrapporti di lavoro subordinato instaurati da imprese che applicano il contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso il domicilio della lavoratrice\u002Flavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in centri di telelavoro o in postazioni satellite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sotto forma di telelavoro mobile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione dei rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese possono assumere lavoratrici\u002Flavo- ratori con rapporto\nsubordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo\nindeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in\nessere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel primo caso l'impresa deve precisare, all'atto dell'assunzione,\nl'unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati\nrestano convenzionalmente in organico nell'unità produttiva di appartenenza al\nmomento della trasformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo\nindeterminato, la lavoratrice\u002Flavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due\nanni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L'impresa,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazione lavorativa - Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione lavorativa della telelavora- trice\u002Flavoratore si svolge\nnei rispetto dell'orario di lavoro e\u002Fo con le relative flessibilità temporali\nche l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli\norganismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere\napportate solo d'intesa tra l'impresa e la lavoratrice\u002Flavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La telelavoratrice\u002Flavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle\nfasce orarie giornaliere prestabilite dall'impresa, d'intesa con l'interessato.\nIn caso di impossibilità la telelavoratrice\u002Flavoratore è tenuto a darne\ntempestiva e motivata comunicazione all'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per la\nlavoratrice\u002Flavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni\naltro effetto del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa deve far conoscere alla telelavoratrice\u002Flavoratore le\nspecifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione.\nL'interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La telelavoratrice\u002Flavoratore ha diritto, a parità di orario effettuato,\nal trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri\ndipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con\nle modalità tradizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_remote\">\u003Cp>Rientri in azienda - Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa, per esigenze di servizio, può chiamare la\ntelelavoratrice\u002Flavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza per il\ntempo necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Devono concordarsi fra l'impresa e la lavora- trice\u002Flavoratore rientri\nperiodici in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa fornisce alla telelavoratrice\u002Flavora- tore, una formazione\nadeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per\nfavorire la socializzazione delle telelavoratrice\u002Flavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro\ntradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti\norganizzativi, l'impresa procede ad un opportuno aggiornamento professionale\ndegli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali in materia, per\nfacilitare il reinserimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Diritti sindacali - Valutazioni e informative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le telelavoratrici\u002Flavoratori hanno gli stessi diritti sindacali delle\nlavoratrici\u002Flavoratori che prestano la propria attività con modalità\ntradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per\nconsentire la partecipazione delle telelavoratrici\u002Flavoratori alle assemblee,\nnel rispetto della specifica normativa nazionale. Le imprese istituiscono\nun'apposita bacheca elettronica o altro sistema dì connessione per le\ncomunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25 della I. n. 300 del 20 maggio\n1970, che gli interessati possono consultare fuori dell'orario di lavoro\nprestabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dati raccolti dall'impresa per verificare il rispetto dei doveri della\ntelelavoratrice\u002Flavoratore e per la valutazione della prestazione, anche a\nmezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici, non costituiscono violazione\ndell'art. 4 della I. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in\nquanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa deve informare preventivamente l'interessato circa i criteri di\nfunzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei\ncontrolli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di telelavoro domiciliare, l'impresa ha facoltà di effettuare\nvisite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo\nanticipo, l'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito dell'incontro annuale l'impresa fornisce un'informativa sul\nnumero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione),\nsulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro\nin impresa, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali\nproblematiche emerse nell'applicazione della presente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di telelavoro domiciliare, l'impresa provvede ad installare in\nun locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro;\nnegli altri casi di telelavoro l'impresa provvede comunque a dotare la\nlavoratrice\u002Flavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e\nl'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all'impresa che si fa\ncarico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino\ndei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell'installazione\nnei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in\nimpresa della lavoratrice\u002Flavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le postazioni e le attrezzature sono fornite alla lavoratrice\u002Flavoratore\nin comodato d'uso ex art.1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti della telelavoratrice\u002Flavoratore e del locale specifico nel\nquale ella\u002Fegli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni\ndel d.igs. n. 81\u002F2008, tenendo conto delle specificità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verifica della disciplina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una\ndelle Parti stipulanti e comunque in occasione dell'emanazione di un'eventuale\nlegge in materia, anche in vigenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'evoluzione tecnologica rende possibile adottare soluzioni organizzative\nutili a favorire nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa\ncapaci di realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e\nproduttività delle imprese e le esigenze personali e familiari dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È intendimento delle Parti sostenere il diffondersi di modelli\norganizzativi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,\ndeterminando altresì favorevoli impatti ambientali e sulla mobilità delle\npersone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, nel richiamare quanto indicato in materia dalla legge n. 81 del\n22 maggio 2017 (artt. 18 - 24) e s.m.i., intendono promuovere e regolamentare\nil lavoro agile (c.d. Smart working).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro agile si intende una forma innovativa e flessibile di svolgimento\ndella prestazione lavorativa del rapporto di lavoro subordinato, differente dal\ntelelavoro, eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione\nattraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici forniti dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione del rapporto e Modalità di svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria e compatibilmente con\nle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali e ferme le priorità\npreviste dalla legge, tenuto altresì conto delle condizioni personali e\nfamiliari delle lavoratrici\u002Flavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa metterà a disposizione delle lavora- trici\u002Flavoratori la\nstrumentazione \"informatica\" necessaria a rendere possibile l'esecuzione della\nprestazione in modalità agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione aziendale,\nl'attività lavorativa in modalità agile può essere prestata presso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altra sede\u002Fhub aziendale che devono essere adeguatamente attrezzate e\nidonee a tutelare la dignità, la salute e la sicurezza di lavoratrici e\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•residenza privata\u002Fdomicilio della lavoratrice\u002Flavora- tore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altro luogo stabilito dalle parti collettive, o indicato dalla\nlavoratrice\u002Flavoratore e preventivamente autorizzato dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa in modalità agile si effettua entro i limiti di\ndurata dell'orario giornaliero e settimanale previsti dal ceni, nel rispetto\ndelle regole in materia di pause e riposi, di massima in correlazione temporale\ncon l'orario normale applicabile alla struttura di appartenenza, con le\ncaratteristiche di flessibilità temporale della categoria di appartenenza e\nfermo quanto previsto in tema di disconnessione dal presente ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice\u002Flavoratore, nel corso della prestazione in lavoro agile,\ndovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro; eventuali\nimpedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità\nagile dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda che indicherà le\nsoluzioni operative da adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali\u002Fdi gruppo stabiliscono la durata (a tempo determinato\no indeterminato) del ricorso al lavoro agile, le relative modalità di\nadesione, revoca e recesso; il numero delle giornate di tale prestazione è\nstabilito nel limite massimo di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti\nstabiliti dagli accordi aziendali\u002Fdi gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti e doveri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento del lavoro agile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle\nlavoratrici\u002Flavoratori dalla normativa tempo per tempo vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l'attività\nlavorativa in modalità agile è prestata presso altra sede\u002Fhub aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti,\nné dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale,\nivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salute e sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti della lavoratrice\u002Flavoratore agile si applica la disciplina\nsulla salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodificazioni. A tal fine da parte aziendale viene consegnata alla\nlavoratrice\u002Flavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta\nnella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla\nparticolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, nell'attuazione\ndelle norme prevenzionali, si terrà conto dell'assenza di una postazione fissa\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie\nprofessionali è disciplinata dall'art. 23 della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•n. 81\u002F2017, nonché dalle relative istruzioni operative degli enti\npreposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Privacy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, la\nlavoratrice\u002Flavoratore dovrà osservare le vigenti disposizioni normative in\nmateria di trattamento di dati personali. La lavoratrice\u002Flavoratore, a norma di\nlegge e contratto, è tenuta alla riservatezza sui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e\u002Fo disponibili sul\nsistema informativo aziendale e deve adottare i provvedimenti stabiliti dalle\ndirettive aziendali atti a garantire tale riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall'art. 115 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,\nil datore di lavoro è tenuto a garantire alla lavoratrice\u002Flavoratore il\nrispetto della sua personalità e della sua libertà morale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione al lavoro agile sarà accompagnata da specifici interventi\nformativi rivolti alle lavoratricì\u002Flavora- tori direttamente coinvolti e ai\nloro responsabili, finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in\nsicurezza della prestazione lavorativa in modalità agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informativa alle Organizzazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'incontro annuale, art. 13, l'impresa fornisce\nun'informativa sul numero delle lavora- trici\u002Flavoratori coinvolti e sulle\ndiverse modalità di svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici\u002Flavoratori in modalità agile vanno garantiti tutti i\ndiritti sindacali regolati dall'accordo sulle libertà sindacali del 25\nfebbraio 2019.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 40 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre\nmesi (30 giorni per il personale inquadrato nell'Area unificata (ex la e 2a\narea professionale) che svolge attività di cui all'art. 91 del ceni 31 marzo\n2015, nonché per il personale addetto a mansioni operaie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla lavoratrice\u002Flavoratore in prova si applicano le disposizioni del\npresente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di recesso ad iniziativa della lavoratrice\u002Flavoratore, devono\nessere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal\nservizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di\nservizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l'eventuale\nfrazione dello stesso. Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'impresa dette\ncompetenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato\nservizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate (o di cui\nsia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non è ammessa l'assunzione di personale a condizioni diverse da quelle\nstabilite dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Obblighi delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, deve\ntenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di\ndignità e di moralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale ha il dovere di dare all'impresa, nella esplicazione della\npropria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le\ndirettive dell'impresa stessa e le norme del presente contratto, e dì\nosservare il segreto di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa deve porre la lavoratrice\u002Flavoratore in condizione di conoscere\nle procedure di lavoro predisposte dall'impresa stessa con riferimento\nspecifico alle mansioni che la lavoratrice\u002Flavoratore medesimo è, di volta in\nvolta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del\npersonale di nuova assunzione, normalmente, durante l'addestramento effettuato\nsecondo le norme del presente contratto. Le relative comunicazioni aziendali\n(circolari, ordini di servizio) devono essere redatte in lingua italiana, ferme\nrestando le previsioni in materia di bilinguismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà\ndurante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) mediante\napposite riunioni nell'ambito dei servizi o uffici alle cui attività le\nprocedure stesse si riferiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assenze debbono essere giustificate all'impresa senza ritardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale deve comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento\ndi residenza e domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale è vietato in particolare di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione\ndell'impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi\ndell'impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con\nla posizione di lavoratrice\u002Flavora- tore bancario, ivi compresa la\npartecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque\ndenominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•allontanarsi arbitrariamente dal servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•entrare o trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale,\nsalvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa può disporre che il personale inquadrato nell'Area unificata\n(ex la e 2a area professionale) di cui all'art. 96, in relazione alle mansioni\nsvolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che\nl'impresa stessa fornisce all'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l'assunzione l'impresa può chiedere all'interessato il certificato\ngenerale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi ed il\ncertificato dei carichi pendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Servizio di cassa e gestione di valori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l'estrazione dei\nvalori all'apertura dello sportello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha\nl'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione\ngiornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella\ngestione dei valori ad esso affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di\nprescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza\no di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, alla\nFondazione Prosolidar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito\ndall'impresa che, dopo aver sentito l'interessato, valuta ! singoli casi anche\nin rapporto all'entità di tali deficienze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità\nindividuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la\ncui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso\nparticolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l'impresa non abbia\nmesso a disposizione dell'interessato; in mancanza di tali strumenti\nl'interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere\ntecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca\nd'Italia o della Banca Centrale Europea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Reperibilità e intervento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'impresa ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi\nappartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale\nnecessario per l'estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti\na presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza):\nin tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa\nsegnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro\nreperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale di cui al comma che precede spettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d'intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•€ 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di\n€ 13,95;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•limitatamente al personale appartenente alle 2 aree professionali, il\ncompenso per lavoro straordinario per la durata dell'intervento medesimo, con\nun minimo di € 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno\ntenuti in considerazione ai fini dell'autogestione della prestazione lavorativa\ndi cui all'art, 92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale\ndi cui sopra: nell'ambito delle lavoratrici\u002Flavoratori designati dall'impresa\nstessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal\nsenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Disconnessione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La generalizzata e crescente diffusione di strumenti tecnologici di\nlavoro rende necessario individuare un opportuno bilanciamento tra le esigenze\noperative aziendali e la vita privata deila lavoratrice\u002Flavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine, le Parti concordano su quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'utilizzo delle apparecchiature aziendali in dotazione avviene nel\nrispetto delle norme sulla prestazione lavorativa, garantendo il diritto della\nlavoratrice\u002Flavoratore ai tempi di riposo giornalieri e settimanali, dei\nperiodi di ferie e degli altri legittimi titoli di assenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è opportuno che le comunicazioni tramite strumentazione telematica\nrisultino di contenuto sintetico e chiaro, evitando l'inoltro massivo a\nsoggetti non direttamente interessati dalle comunicazioni medesime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le comunicazioni di lavoro avvengono, salvo temporanee ed eccezionali\nesigenze, esclusivamente tramite dispositivi e canali aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fuori dell'orario di lavoro e nei casi di legittimi titoli di assenza non\nè richiesto alla lavoratrice\u002Flavoratore l'accesso e connessione al sistema\ninformativo aziendale; la lavoratrice\u002Flavoratore potrà disattivare i propri\ndispositivi di connessione evitando così la ricezione di comunicazioni\naziendali. L'eventuale ricezione di comunicazioni aziendali nelle predette\nsituazioni temporali non vincola la lavoratrice\u002Flavoratore ad attivarsi prima\ndella prevista ripresa dell'attività lavorativa. Restano ferme eventuali\nspecifiche esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Lavoratrice\u002Flavoratore sottoposto a procedimento penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Flavoratore il quale venga a conoscenza, per atto\ndell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente),\nche nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata\nesercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena\ndetentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia\nall'impresa. Analogo obbligo incombe sulla lavoratrice\u002Flavoratore che abbia\nsoltanto ricevuto informazione di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l'impresa in relazione a quanto previsto dall'art. 82, lett. c) e\nd) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento\npenale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo ai procedimento stesso,\ndeve dare di ciò comunicazione per iscritto alla lavoratrice\u002Flavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in\natto, l'allontanamento dal servizio della lavoratrice\u002Flavoratore interessato\nper motivi cautelari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per\niscritto alla lavoratrice\u002Flavoratore interessato e può essere mantenuto\ndall'impresa per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il\nmomento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa è tenuta ad effettuare un colloquio su richiesta della\nlavoratrice\u002Flavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari a seguito\ndi procedimento penale per fatti estranei all'attività lavorativa, nel\nrispetto del quadro normativo vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La circostanza che la lavoratrice\u002Flavoratore allontanato dal servizio per\nmotivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'impresa, pendenti le indagini\npreliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli\neffetti della comunicazione prevista dal comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Flavoratore allontanato dal servizio, ai sensi dei comma\nche precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero\ntrattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo\nper ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Anche durante il periodo di allontanamento della lavoratrice\u002Flavoratore\ndal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'impresa che per\nla lavoratrice\u002Flavoratore medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui\nall'art. 82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Tutele per fatti commessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nell'esercizio delle funzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Qualora nei confronti della lavoratrice\u002Flavora- tore venga notificata\ninformazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione\npenale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le\neventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di\nassistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto\ndell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni\npenali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o\ndisposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento\ndella lavoratrice\u002Flavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui sopra, alla lavoratrice\u002Flavoratore che sia privato della\nlibertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla\nretribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a\ncausa diversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti della\nlavoratrice\u002Flavoratore, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico\ndell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità\ndelle disposizioni contenute nei comma da 2 a 8 dell'art. 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Flavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al\npresente articolo deve darne immediata notizia all'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le garanzie e le tutele di cui ai comma 1 e 4 si applicano alla\nlavoratrice\u002Flavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto,\nsempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto\ncompatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e,\ncomunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In coerenza con quanto previsto nell'accordo nazionale 8 febbraio 2017 in\ntema di politiche commerciali e organizzazione del lavoro (in appendice n. 12),\ntutte le spese legali saranno anticipate dalle imprese nelle situazioni\ncaratterizzate da significativi elementi oggettivi di riscontro e per tutti i\ngradi di giudizio. In tali ipotesi, ai fini di quanto previsto dall'art. 82,\ncomma 1, lett. c) e d) ogni valutazione in merito alla rilevanza disciplinare\ndel capo di imputazione, in sé considerato, sarà effettuata solo all'esito,\nanche non definitivo, del procedimento penale. Ciò ferme restando le\nprerogative aziendali a fronte del rilievo disciplinare dei comportamenti posti\nin essere, indipendentemente dalla loro rilevanza penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo,\nalle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dipendenti nei cui confronti\nsia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell'esercizio delle\nloro funzioni per l'adempimento di obblighi posti a carico della banca per\nantiriciclaggio, lotta all'usura, MiFID e privacy.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Responsabilità civile verso terzi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge del 13 maggio 1985,\nn. 190, le imprese terranno a proprio carico l'onere per la copertura della\nresponsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese\nlegali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo ! casi\ndi dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e delle altre\nlavoratrici\u002Flavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o\nrecidività della mancanza o al grado della colpa valutato tenendo conto delle\ncircostanze di fatto, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo\nnon superiore a 10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali\ndel prestatore di lavoro (giustificato motivo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la\nprosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di\naccertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa - in attesa di deliberare\nil definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento\ntemporaneo della lavoratrice\u002Flavoratore dal servizio per il tempo strettamente\nnecessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>•Resta fermo quanto previsto dall'accordo sull'esercizio del diritto di\nsciopero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Il termine di cui all'art. 7, comma 5, I. n. 300 del 1970 è fissato in 7\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro il termine di cui al comma che precede, la lavoratrice\u002Flavoratore\npuò chiedere per iscritto l'accesso a specifici documenti, relativi ai fatti\noggetto della contestazione disciplinare, necessari ad un compiuto esercizio\ndel diritto di difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa sul\ntrattamento dei dati personali. Il termine è conseguentemente interrotto dalla\ndata della richiesta e ricomincia a decorrere dalla data in cui l'impresa dà\nriscontro alla lavoratrice\u002Flavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABI invita le imprese ad informare ad un principio di efficienza e brevità\nl'intero iter procedimentale, circoscrivendo lo stesso al tempo necessario in\nrelazione alle singole fattispecie e alla struttura organizzativa aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle richieste sindacali in tema di licenziamenti disciplinari\nillegittimi contenute nella piattaforma per il rinnovo contrattuale anche in\nconsiderazione delle peculiarità dell'attività bancaria, le Partì hanno\napprofondito i recenti orientamenti giurisprudenziali (tra cui, Lass. n. 12174\ndel 2019). Tenuto conto altresì che in giurisprudenza sull'ambito di\napplicazione della reintegrazione permangono incertezze, anche in ordine alla\nlegislazione europea, sulla coerenza del complessivo assetto normativo, le\nParti auspicano che nelle sedi competenti si realizzino gli opportuni\ninterventi legislativi a tutela delle lavoratrici\u002Flavoratori con riferimento\nagli aspetti collegati ai casi di licenziamento disciplinare illegittimo per\ninsussistenza del fatto contestato o per sua irrilevanza disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Tabelle retributive e struttura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per il periodo di vigenza del presente contratto trovano applicazione,\nrelativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex\nristrutturazione tabellare, le tabelle in allegato n. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le indennità e ! compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle\nrelative tabelle (all. n. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in\nrapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione\nresidente, pubblicati a cura dell'istituto Nazionale dì Statistica, relativi\nal 31 dicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La struttura della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2000 è stata\nimprontata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma è\nstata realizzata \"a costo zero\", tanto per quel che concerne gli effetti\nnazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura\narticolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è\nstato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di\nsettore (misura utilizzata per la c.d. impresa tipo per il personale delle\nquattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi\n3° e 4° livello).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le\nmisure di cui sopra sono state conservate aziendalmente nei soli confronti del\npersonale in servizio alla data di stipulazione del contratto nazionale 11\nluglio 1999, previo ricalcolo dell'importo annuale delle quote stesse con\ncriteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote,\ndenominate \"ex premio di rendimento\":\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e\nmodalità di corresponsione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono riconosciute anche al personale assunto dopo il 1° novembre 1999 dalle\nimprese che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti\ndi detto personale nonché delle lavora trici\u002Fla- voratori assunti\nsuccessivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non sono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di\nsintesi negativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici\u002Flavoratori destinatari del livello retributivo di\ninserimento professionale, ivi compresi gli apprendisti, in servizio alla data\ndi stipulazione del presente contratto, compete un importo denominato\n\"Integrazione ex F.O.C. 2019\" a decorrere dalla data di entrata in vigore del\npresente contratto e fino al termine del periodo di corresponsione del livello\nretributivo di inserimento professionale di cui all'art. 46 del ceni 31 marzo\n2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'\"Integrazione ex F.O.C. 2019\" è pari, per tredici mensilità, a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 225,91 lordi mensili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 90,62 lordi mensili, fino al 18° mese di servizio effettivo in\napprendistato, per gli apprendisti che, alla data di stipulazione del presente\naccordo di rinnovo, abbiano prestato servizio effettivo per un periodo\ninferiore a 18 mesi; decorso il 18° mese di servizio effettivo in\napprendistato, all'apprendista spetta l'importo di cui all'alinea che\nprecede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale importo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non è computato ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni\naltro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine\nrapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare; compete pro\nquota, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio\nretribuito con livello retributivo di inserimento professionale e\u002Fo alla\ncorresponsione del medesimo in misura ridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A fronte dell'erogazione dell'importo a titolo di \"Integrazione ex F.O.C.\n2019\", il F.O.C. riconosce all'azienda le seguenti prestazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3.930,15 euro annui per ciascuna lavoratrice\u002Flavora- tore non apprendista\ncon contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3.499,32 euro annui per gli apprendisti che abbiano prestato servizio\neffettivo per un periodo superiore a 18 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1.403,69 euro annui, fino al 18° mese di servizio effettivo in\napprendistato, per gli apprendisti che abbiano prestato servizio effettivo per\nun periodo inferiore a 18 mesi; decorso il 18° mese di servizio effettivo in\napprendistato, spetta l'importo dì cui alla lettera b) che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni di cui ai comma che precede sono determinate tenendo conto\ndell'importo \"Integrazione ex F.O.C. 2019\" di cui al comma 2, dei connessi\noneri di legge e degli effetti sul trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della previdenza complementare, in considerazione\ndell'abrogazione deil'art. 46, ceni 31 marzo 2015, le Parti nazionali invitano\nle Fonti istitutive aziendali a prevedere, nei confronti delle\nìavoratrici\u002Flavoratori di cui alla presente norma transitoria che siano\niscritti a forme di previdenza complementare aziendale, la contribuzione\ndatoriale in base all'aliquota ordinaria prevista perii personale con le\nmedesime caratteristiche. Ove tale aliquota ordinaria risulti pari o superiore\nal 4%, le imprese interessate dovranno darne comunicazione - unitamente ai\nconseguenti oneri - ai F.O.C. che provve- derà a integrare le prestazioni di\ncui al comma 4 che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui ai comma 3, secondo\nalinea, della presente norma transitoria e sono ridotti degli eventuali minori\noneri sostenuti dall'azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di\nporre a carico e\u002Fo recuperare da soggetti terzi. A tali fini, l'impresa è\ntenuta a comunicare al F.O.C. la fruizione di eventuali sgravi\ncontributivi\u002Findennità connessi all'assunzione delle lavoratrici\u002Flavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al comma 4 della\npresente norma transitoria, si applica - per quanto compatibile - quanto\nprevisto dagli articoli 3 e 4 del verbale di accordo 25 novembre 2015 (in\nappendice n. 10). Per coloro che erano destinatari del livello retributivo di\ninserimento professionale anche al 31 marzo 2015, gli importi di cui all'art.\n1, comma 2 e art. 2, comma 1, 1° e 3° alinea del verbale di accordo 25\nnovembre 2015 si sommano, rispettivamente, ai corrispondenti importi di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Ch3>Art. 50 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la\ngratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento\neconomico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio\nprestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico,\nla gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per\ni quali è stato corrisposto il trattamento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario dei\ncontratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali\ncompensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi\n(dai 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso),\nmentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno\ncomputate nella misura del 40%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Ch3>Art. 51 - Premio aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri\nstabiliti nella contrattazione di secondo livello di cui all'art. 30 presso\nciascun istituto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24, in\nstretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,\nconcordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività\ndel lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le\nimprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici\ndell'impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio\nverrà parametrato in base all'inquadramento, tenendo anche conto degli apporti\nprofessionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese\ndi aprile dell'anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale termine,\nl'ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno\nentro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei rappresentanti\ndell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca\ndì soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono\nutilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti\nindicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie\nsu patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale\nattivo, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicatori di efficienza (ad es.: costi operativi\u002Fmar- gine di\nintermediazione, costi operativi\u002Fattività fruttifere, costo del lavoro\u002Fmargine\ndi intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. - le voci di\nredditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri\nconnessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria\n-);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente,\nmargine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per dipendente,\nricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. - le\nvoci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli\noneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via\nordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicatori di qualità definiti a livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicatori di rischiosità (ad es.: sofferenze\u002Fimpieghi, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta\u002Frac- colta diretta,\ngestioni patrimoniali\u002Fraccolta, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un\nindicatore complessivo che può valutarsi, tra l'altro, in termini di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scostamenti rispetto a valori predeterminati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•variazioni rispetto all'anno o a periodi precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•percentuali di indici o di valori predeterminati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di utilizzo di più indicatori e\u002Fo parametri, questi possono\nessere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo\n- al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei\ncrediti e delie partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato\nordinario - non daranno luogo all'erogazione del premio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori\nrelativi alle performance del gruppo e\u002Fo della capogruppo per le società\ncontrollate che, per vincoli di committenza o contrattuale con imprese o\nimpresa del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne\nla sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il\nperiodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel\ntrattamento di fine rapporto - nell'ambito dell'ammontare complessivo del\nmedesimo - viene definita a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di\ntanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza\nretribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i\ntre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi\ntre mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non\nsi applica per i periodi di assenza per ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servìzio\ndipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente\nnon si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo\nil premio aziendale non viene erogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2022 per valutare\ngli adattamenti del comma 6 del presente articolo alla vigente normativa sui\nprincipi contabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Indennità modali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'indennità di rischio peri il personale incaricato del servizio di\ncassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i\ncriteri indicati nella tabella allegata (all. n. 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la\ngiustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese\nche non sia dovuta a ferie o a malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici\u002Flavoratori che siano chiamati a sostituire personale\nutilizzato in mansioni comportanti l'attribuzione dell'indennità dì rischio,\nl'indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni,\nnella misura prevista per la lavoratrice\u002Flavoratore sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali\nubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del\nlivello stradale spetta un'indennità nella misura indicata nell'allegato n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype1\">\u003Cp>•A ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi,\n3° e 4° livello retributivo, che presta servizio in centri con popolazione\nsuperiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso\nspese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (all. n. 4).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\u003Ch3>Art. 53 - Buono pasto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi\ndi 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua\nl'intervallo di cui all'art. 108, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa,\nun buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto\neventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del\ntrattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l'effettiva\nconsumazione del pasto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Sistema incentivante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'impresa può prevedere l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto\nforma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al\nraggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il\npremio aziendale di cui ali'art. 51.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa stabilisce l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i\ntempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in\nrelazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture\ncentrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche\nomogenee).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella determinazione dei premi l'impresa deve tener conto del personale\nche, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al\nraggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti -\nsono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima delia\nloro applicazione. L'impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti\norganismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa, ad\navviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi\nsindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di\nricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004 (in\nappendice n. 7). Trascorsi 10 giorni dall'inizio della procedura, qualora non\nsiano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere\nche la procedura prosegua con l'assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali\ndei Sindacati interessati. Al termine della procedura, della durata complessiva\ndi 20 giorni, l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni dì\nobiettivi e\u002Fo criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la\nsuddetta procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati\nalle lavoratrici\u002Flavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate\ndall'impresa saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi\norganismi sindacali, nel corso del quale l'impresa stessa deve segnalare il\nnumero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l'ammontare\nglobale dei premi incentivanti assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano,\nnell'ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i\nsistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella normativa\ncomunitaria sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di\nvigilanza in tema di compliance, nonché nelle disposizioni di Banca d'Italia o\ndettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla componente\nvariabile dei sistemi di remunerazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali raccomandano alle aziende che in occasione delle\nc.d. \"campagne prodotto\" si ispirino ai medesimi principi adottati per il\nsistema incentivante di cui al Chiarimento a verbale che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale\ne\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del sistema incentivante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Su iniziativa dell'azienda o della capogruppo, le parti aziendali o di\ngruppo, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 30 in tema di contrattazione\ndi secondo livello, possono prevedere, in sostituzione del premio aziendale e\ndel sistema incentivante di cui agli artt. 51 e 54, un unico premio variabile\ndi risultato da determinare sulla base di criteri, concordati tra le parti, di\nproduttività e\u002Fo redditività aziendale e\u002Fo di gruppo, nonché di altri\nobiettivi, anche di carattere qualitativo, generali o specifici per gruppi\nomogenei di posizioni lavorative, tenendo conto anche degli apporti\nprofessionali individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale elemento retributivo dovrà presentare i caratteri di variabilità e\ndi effettiva correlazione ai risultati dell'impresa in coerenza con quanto\nprevisto dall'art. 5 dell'accordo quadro 24 ottobre 2011 (in appendice n.\n11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I criteri di determinazione dell'elemento retributivo dì cui sopra,\ndovranno altresì rispettare i principi contenuti nelle disposizioni di Banca\nd'Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla\ncomponente variabile dei sistemi di remunerazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione delle Organizzazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali delle lavoratrici\u002Flavo- ratori raccomandano\nl'adozione dell'elemento retributivo denominato \"premio variabile di risultato\"\ne la preventiva condivisione dei criteri distributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Politiche commerciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti confermano la rilevanza dei principi definiti nel Protocollo\nsullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno\n2004 (in appendice n. 7), che qui si intende integralmente richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conseguentemente, le Parti convengono che le aziende pongano in essere -\nnel perseguire i propri obiettivi di risultato economico - misure idonee a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la\nresponsabilità, la fiducia, l'integrità e la trasparenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in\nriferimento alle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e\ncontrollo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un'adeguata\nattività di informazione, formazione e sensibilizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tali principi, considerando anche il chiarimento a verbale in calce\nall'art. 54, dovranno ispirarsi le politiche commerciali delle imprese che\napplicano il presente contratto, anche in riferimento al profilo di coerenza\nnecessario tra le stesse e le specificità della clientela di riferimento,\nprestando anche attenzione al clima aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti confermano che l'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche\ncommerciali e organizzazione del lavoro è allegato al presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro quale parte integrante dello stesso (in\nappendice n. 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>•Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni\nstabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia,\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia\ndi Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del\nSanto Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la\nprestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva\nla vigilia di Pasqua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente,\nagli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratrici\u002Flavoratori che nel\nComune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro\nnella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Pietro e\nPaolo. A tal riguardo le imprese daranno la precedenza - compatibilmente con le\nnecessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di\ncoincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con\nla domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo,\nl'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con la lavo-\nratrice\u002Fìavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante\ngiornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 58 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Flavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5\nanni giorni 20 lavorativi (22 giorni per le lavoratrici\u002Flavoratori inquadrati\nnella 3a area professionale, 4° livello retributivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione la lavoratrice\u002Flavoratore ha\ndiritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai\nmesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale\nfrazione di mese; per le lavoratrici\u002Flavoratori disabili rientranti nelle\ncategorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non\npuò comunque essere inferiore a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel\nsecondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta\nla categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26\ngiorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall'impresa con tale\ninquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione hanno diritto a 2\ngiorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione\ned il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale\nfrazione di mese con un massimo di 20 giorni. Alle lavoratrici\u002Flavoratori\ndisabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo\n1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano\nrispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso\ndel primo o del secondo semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'impresa,\nconfermati alla lavoratrice\u002Flavo- ratore e rispettati; solo in casi eccezionali\nsi possono variare di comune intesa tra l'impresa e la lavoratrice\u002Flavo-\nratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le\nferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di\nservizio, viene data la precedenza alle lavoratrici\u002Fiavoratori disabili\nrientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il\nrestante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto\nalla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando\nurgenti necessità di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse\nin un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti\ndall'interruzione che la lavoratrice\u002Flavoratore dimostri di aver sostenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e\ndi alloggio sostenute durante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'impresa, nonché per\nl'eventuale ritorno nella località in cui la lavoratrice\u002Flavoratore si trovava\nin ferie al momento del richiamo in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo\nspostamento, per necessità di servìzio, del turno di ferie precedentemente\nfissato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni\nlavorativi dai lunedì ai venerdì, anche nei confronti del personale il cui\norario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su\ncinque.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su\nsei giorni invece che su cinque, l'impresa valuta la possibilità di consentire\nalla lavora- trice\u002Flavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo\nannualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata\ndel lunedì successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla\nlavoratrice\u002Flavoratore che non abbia già usufruito delle ferie, viene\nliquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di\nferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio\nprestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1\u002F360 della retribuzione annua per\nogni giornata).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene\nridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di\nassenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non\nsupera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per\ni primi sei mesi,-salvo che l'assenza duri l'intero anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata\nmalattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dalla\nlavoratrice\u002Flavoratore immediatamente denunciati all'impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Permessi per ex festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Alla lavoratriee\u002Flavoratore spetta annualmente un numero di permessi\ngiornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già\nindicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non\nsiano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle\nseguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la\nprestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario\nsettimanale contrattualmente stabilito per il medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la lavoratrice\u002Flavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero\ntrattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio - 14\ndicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo\npreavviso; ove la lavoratrice\u002Flavoratore intenda fruire dei permessi medesimi,\nin tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero - anche se\ndisgiuntamente dalle ferie medesime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal\nsenso alla Direzione ai momento della predisposizione dei turni di ferie.\nL'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le\nesigenze di servìzio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano\nstati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti\nfrazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente\nretribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di\ncompetenza secondo il comune criterio (1\u002F360 della retribuzione annua per ogni\ngiornata), entro la fine di febbraio dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come\ndate di cadenza per le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini, quelle\nin atto prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè,\nrispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In via transitoria, per gli anni 2012-2022 il numero di permessi per ex\nfestività dei quadri direttivi è ridotto dì una giornata e il relativo\nammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie, nel condividere l'obiettivo della coincidenza tra\nl'orario contrattuale e l'orario di fatto, sottolineano la necessità di\nassicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell'impresa,\nla completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste dal\npresente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e\nferie, evitando l'accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il\nrecupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese porranno in essere tutte le possìbili misure organizzative\ndirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO VIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, della\nsicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di\nlavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di consolidare\ne diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e coerenti, con\nun'attenzione ed un approccio globale ai fattori di rischio, nell'ambito delle\nrelative norme di legge e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Permessi per motivi personali o familiari -\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>•Le assenze per brevi permessi retribuiti che l'impresa concede per\ngiustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie\nannuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l'impresa\npuò accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale\ndurata - debba corrispondere il trattamento economico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•L'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce alla\nlavoratrice\u002Fìavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita\nper motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività\ndi volontariato ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del presente contratto, fino\nad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in\nnon più di due periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui sopra,\nle imprese accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di\nassistenza del figlio, di età compresa fra i tre e gli otto anni, che sia\naffetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie\nirreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di\nemodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai\nfini delle conseguenti necessità di cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>•In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario\nretribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come\nferie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>.13 giorni di permesso di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,\nspettano alle lavoratrici\u002Flavoratori anche in caso di ricovero del figlio o del\nconiuge o del genitore, limitatamente ai giorni di effettivo ricovero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese valuteranno con particolare attenzione, ai fini della\nconcessione di permessi, periodi di congedo, aspettativa non retribuita di cui\nal presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>articolo, le situazioni familiari che comportino la necessità di assistenza\ndi figli in condizioni di disagio (es.: bul- lismo, tossicodipendenza,\nanoressia\u002Fbulimia),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate\nall'apprendimento (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA) accordati\ndurante l'anno scolastico ai sensi di quanto previsto all'appendice n. 4, sono\nretribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazioni delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti raccomandano alle imprese di favorire la fruizione delle\nflessibilità previste dal presente articolo e dall'alt. 112 da parte delle\nlavoratrici\u002Flavoratori che prestano assistenza a familiari ai sensi della\nDirettiva (UE) 2019\u002F1158 del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra\nattività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di\nassistenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti raccomandano alle imprese, ai fini della concessione di permessi o\nperiodi di congedo di cui al presente articolo, di valutare con particolare\nattenzione le esigenze connesse ai percorsi di adozione (inclusa la fase di\nriconoscimento dell'idoneità), affido e tutela di minori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Banca del tempo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•È volontà comune delle Parti valorizzare iniziative che coniughino la\nconciliazione tra tempi di vita e lavoro e la solidarietà sociale, in\nparticolare a favore delle lavoratrici\u002Flavoratori che, per motivazioni\ndifferenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in\ndeterminati momenti della loro vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine, le Parti - alla luce delle previsioni di cui all'art. 24 del\nd.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, nonché delle positive esperienze realizzate\nnel settore - definiscono le seguenti linee guida per l'istituzione della\n\"Banca del tempo\" nelle aziende\u002Fgruppi che non si siano già dotati di una\npropria regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La \"Banca del tempo\" costituisce un bacino annuale di ore di assenza\nretribuita a favore delle lavoratrici\u002Flavoratori che, per far fronte a gravi e\naccertate situazioni personali e\u002Fo familiari, abbiano necessità di\nun'ulteriore dotazione di permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La \"Banca del tempo\" è alimentata tramite il versamento volontario da\nparte delle lavoratrici\u002Flavoratori di giornate di ferie dell'anno di competenza\neccedenti i limiti di legge, di permessi ex festività e banca delle ore\nnonché di eventuali ulteriori permessi contrattuali e potrà altresì essere\nintegrata da ulteriori dotazioni a carico delle Aziende, sulla base di quanto\ndefinito negli Accordi aziendali e di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La donazione di ferie e\u002Fo permessi da parte delle lavoratrici\u002Flavoratori\na favore della \"Banca del tempo\" avviene a titolo gratuito e definitivo e\ncomporta la compieta estinzione a tutti j fini, diretti e indiretti, di\nqualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge\u002Fcontratto in\ncapo alle lavoratrici\u002Flavoratori donanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le dotazioni della \"Banca del tempo\" vengono messe a disposizione delle\nlavoratrici\u002Flavoratori richiedenti secondo criteri di priorità che tengono\nconto della rilevanza delle situazioni personali e\u002Fo familiari nonché nel\nrispetto di limiti individuali di fruizione definiti negli accordi aziendali e\ndi gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le dotazioni della \"Banca del tempo\" hanno natura esclusiva di permesso\nretribuito e non possono in nessun caso dar luogo a monetizzazione alcuna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le predette dotazioni scadranno il 31 dicembre dell'anno di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La richiesta da parte delle lavoratrici\u002Flavoratori di fruizione dei\npermessi \"Banca del tempo\" potrà avvenire, di norma, subordinatamente\nall'esaurimento delle proprie dotazioni personali di assenza a qualsiasi titolo\nspettanti, nonché dietro presentazione di adeguata documentazione attestante i\nmotivi della richiesta, nel rispetto della normativa in tema di privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La fruizione dei permessi \"Banca del tempo\" potrà avvenire - salvo\ndiverse previsioni contenute negli accordi aziendali\u002Fdi gruppo - a giornate\nintere, mezze giornate nonché per frazioni orarie, di norma non inferiori a 60\nminuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 62 - Malattie e infortuni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'impresa\nconserva il posto e l'intero trattamento economico alla lavoratrice\u002Flavoratore\nche abbia superato il periodo di prova per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"488\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"347\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"347\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"347\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>a) fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"347\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>b) da oltre 5 anni e\n        fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"347\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>c) da oltre 10 anni e\n        fino a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"347\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>d) da oltre 15 anni e\n        fino a 20 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"347\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>e) da oltre 20 anni e\n        fino a 25 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"347\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>f) oltre i 25 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati\ndall'impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza\nconsiderato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento\neconomico sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"489\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"352\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"352\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"352\" height=\"24\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>a) fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"352\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>b) da oltre 5 anni e\n        fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"352\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>c) da oltre 10 anni e\n        fino a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"352\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>d) da oltre 15 anni e\n        fino a 20 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"352\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>e) da oltre ì 20 anni e\n        fino a 25 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"352\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>f) oltre i 25 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•In ogni caso, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un\ntrattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n.\n1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in\ncalce al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>•I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze pertbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un\nminimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione\ndel posto e dell'intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo\ndi 36 mesi complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di quanto previsto dai commi che precedono non si terrà conto\ndelle assenze per il tempo strettamente necessario alla lavoratrice\u002Flavoratore\nper sottoporsi al trattamento di dialisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici\u002Flavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi\npatologie cronico degenerative e\u002Fo che si sottopongano a terapie salvavita\nspettano flessibilità di orario in entrata con correlativo spostamento\ndell'orario di uscita, ovvero permessi tramite una riduzione della prestazione\ngiornaliera e successivo recupero con prolungamento della predetta prestazione\nda effettuarsi non oltre 1 mese dalla fruizione di ciascun permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti commi non può\ncomunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui la\nlavoratrice\u002Flavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti\ndi legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia\niniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il\ntrattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti\nsuindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo\nquanto disposto in tema di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento\neconomico di cui al presente articolo è corrisposto dall'impresa con deduzione\ndi tutte le somme che la lavoratrice\u002Flavoratore ha diritto di riscuotere da\nparte dell'istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, alle\nlavoratrici\u002Flavoratori interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine\ndel periodo di comporto contrattualmente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini suindicati la\nlavoratrice\u002Flavoratore, prima delia scadenza di detti termini, può chiedere di\nessere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi\ne senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità. La durata di più periodi di\naspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di\nmalattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, la\ndurata massima dell'aspettativa di cui al presente comma è elevata a 24 mesi,\nfruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dalla\nlavoratrice\u002Flavoratore ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei\nrequisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso\nil periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato\nultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Fiavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato\nnei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria\npubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che sì\nimpegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in\napplicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un'aspettativa non\nretribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la\nriabilitazione e il recupero sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al\ncomma 3 per l'ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per\nsommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare\nalla lavoratrice\u002Flavoratore, senza alcun prolungamento del complessivo periodo\ndì conservazione del posto previsto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul\ntrattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non\nretribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal\npresente articolo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi a verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Una lavoratrice\u002Flavoratore che, ai sensi deila tabella di cui al comma 2,\nha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa\ncontinuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei\npredetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito\noltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con\nretribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di\naspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non\nretribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Una lavoratrice\u002Flavoratore che, ai sensi della tabella di cui al comma 2,\nha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa\ncontinuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei\npredetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito\noltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con\nretribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di\naspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione\nal 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai\nfini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei\ndipendenti affetti da patologie di analoga gravità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 63 - Maternità e Paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio,\nalla lavoratrice\u002Fiavoratore compete il trattamento economico in misura pari\nalla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di\ntrattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma\nprecedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la\nrelativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una\nmalattia, si applica l'articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si\nmanifesta la malattia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi\nsignificativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al\nrientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\u002Fo di nuove\nattività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che\n- nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il\nreinserimento nell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>•In occasione della paternità, ai lavoratori spettano 7 giorni di\npermesso retribuito fruibili fino al 5° mese dalla nascita, dall'adozione o\ndall'affidamento del figlio. Tale dotazione è assorbita, fino a concorrenza,\nda eventuali quantitativi di permessi analoghi previsti da specifiche norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>•Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'impresa può accordare\ndurante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici\u002Flavoratori che ne\nfacciano richiesta, una riduzione della durata dell'intervallo di cui all'art.\n108, fermo quanto previsto dalla legge in materia di pause.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Obblighi di leva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo\nalle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli\neffetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di\nanzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la\ndeterminazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I benefici di cui sopra non sono cumulatali con quanto eventualmente\nfosse attribuito allo stesso fine dall'impresa al dipendente anche per effetto\ndi leggi od accordi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o\ndall'invio in licenza illimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore è\nconsiderato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle\ncompetenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una\nerogazione pari a due mensilità dell'ultimo trattamento economico percepito,\nciascuna delle quali calcolata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il 1° ed il 2° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce\nstipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il 3° livello dei quadri direttivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•89,00% della voce stipendio e dell'eventuale assegno ad personam\nderivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo\nnazionale 11 luglio 1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•86,96% dell'eventuale assegno ad personam derivante dalla\nristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11\nluglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il 4° livello dei quadri direttivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•89,00% della voce stipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•86,96% dell'eventuale assegno ad personam derivante dalla\nristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11\nluglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà\ncorrisposta, per ogni scatto maturato, l'omonima voce \"scatti di anzianità\",\ncon l'esclusione pertanto dell'importo ex ristrutturazione tabellare\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che\ncompiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dal presente\narticolo, relativamente alla chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di\nleva, sono sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in virtù di quanto\nprevisto dall'art. 1929 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Lavoratrici\u002Flavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 deila legge 20 maggio 1970,\nn. 300, alle lavoratrici\u002Fla- voratori studenti di cui al primo comma dei citato\narticolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per\ncoloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di\norario rispetto a quello normale dì entrata e di uscita nei limiti previsti\ndal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici\u002Flavoratori studenti, compresi quelli universitari,\nspettano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono\nsostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per\nraggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di scuola od\nuniversità del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino corsi di\nstudio in località diversa. Inoltre, alle lavoratrici\u002Flavoratori iscritti a\ncorsi di laurea e di laurea magistrale, spetta - una sola volta per ciascun\nesame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore\ngiorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente\nquella in cui è prevista la prova di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici\u002Flavoratori studenti che sostengono esami per il\nconseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado\npresso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a\ncarattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma\ne per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale\npermesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla\nDirezione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo. In\noccasione dell'esame di laurea e di laurea magistrale, tale permesso spetta,\nsecondo le anzidetto modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrìci\u002Flavoratori iscritti a corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole\ndi qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute\no comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di\nquelle a carattere artistico - oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea\nmagistrale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4\ngiornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli\ninteressati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di\nanticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli\nstudi previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale\npermesso spetta per il numero di anni - più uno - di corso legale di studi\nprevisto per il conseguimento delia laurea e della laurea magistrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E' inoltre in facoltà delle lavoratrìci\u002Flavoratori di cui al precedente\ncomma di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di\nistruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di\nsecondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo\nper tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di\ncalendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno\npresentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno\ntrenta giorni di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1 permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e\nquinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo\nscolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di\npiù lavoratrìci\u002Flavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva\nl'azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze -\nper motivi di studio - pari al 5% del numero di lavoratrìci\u002Flavoratori della\nstessa categoria stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la\nprecedenza alle lavoratrici\u002Flavora- tori studenti non universitari che devono\nsostenere esami e, in subordine, alle lavoratrìci\u002Flavoratori con maggiore\nanzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici\u002Flavoratori che conseguono dopo l'assunzione la licenza\ndi scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico,\nviene attribuito, per una sola volta, un premio di € 133,51.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici\u002Flavoratori non laureati che conseguono dopo l'assunzione\nla laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un\npremio nella misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 136,35 al conseguimento della laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni\nnecessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che quanto previsto nel 2°, 3°, 4°, 5° e 8° comma\ndel presente articolo trova applicazione ove si tratti di titoli di studio\nriconducibili ad una delle discipline che davano diritto al riconoscimento di\nanzianità convenzionali ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 54,\n1° comma, lett. d) e 32, 1° comma, lett. d) dei ceni ABI 19 dicembre 1994 e\n22 giugno 1995, nonché negli artt. 98, 3° comma, e 58, 3° comma, dei ceni\nAcri 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995, abrogate dall'art. 37 del ceni 11\nluglio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l'impatto\nsulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell'ordinamento\nuniversitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Ch3>Art. 66 - Borse di studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai figli o persone equiparate - a carico delle la- voratrici\u002Flavoratori\nsecondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli\nassegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole\ndi istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate\no legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio\nlegali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso\nfacoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad\nogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure\ned alle condizioni seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•€ 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo\ngrado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•€ 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo\ngrado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•€ 216,91 agli studenti universitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di €\n51,65 e di € 77,47 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di\nsecondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od università del\ntipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di\nstudio in località diversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un\nnumero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai\nrispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna\nfacoltà universitaria, spettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado\nche abbiano superato l'anno scolastico di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti\nformativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del\nconiuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non\nbeneficino di provvidenze analoghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con\neventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata\nagli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre\ndell'anno in cui termina l'anno scolastico di riferimento e agli studenti\nuniversitari entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di\nlaurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno di iscrizione, un\nimporto pari a € 116,20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea\ndella presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto\n- entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di\nriferimento - un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle\ncitate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli\ninteressati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni\nrichieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l'impatto\nsulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell'ordinamento\nuniversitario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 67 - Assistenza sanitaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>•Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a\ncarico dell'impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il\npredetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata\nin € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo\nfamiliare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L'utilizzo della predetta\nmisura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Resta fermo quanto previsto in materia dall'art. 5 dell'accordo di\nrinnovo del ceni 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra\nle medesime Parti stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure\neventualmente in atto presso singole imprese, salvo l'adeguamento dell'importo\nall'uopo destinato ove inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere\nprevidenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell'ex\npremio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie\ndel ceni ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni\naziendalmente in atto in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Long term care\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa\nper long term care&gt; in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti ed\ninvalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non\nautosufficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale dì\nassistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito\n(Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio\n2012, a € 100 pro capite a carico dell'impresa, da versare entro II mese di\ngennaio di ogni anno (€ 50 fino al 31 dicembre 2011).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il\nfunzionamento dell'istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura\nassicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali\ndel versamento).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Modalità di attuazione dell'orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nell'adottare l'orario dì lavoro extra standard le imprese terranno\nconto dell'eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di\ncarattere obiettivo dovuti a \"pendolarismo\", a menomazioni fisiche od a\nnecessità di assistenza a familiari portatori di handicap, o a ulteriori\nsituazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione - della\nlavorate!ce\u002Flavoratore interessato a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non modificare il suo precedente orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere adibito alle prestazioni per ie quali è stato adottato il\npredetto orario extra standard,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché\nl'interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l'inquadramento richiesto dal\nposto di lavoro resosi disponibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i lìmiti\npercentuali stabiliti dal Capitolo XIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Videoterminali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Fiavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo\n2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto\nad una pausa di un quarto d'ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori di cui al comma precedente che siano inseriti\nnei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati\nanche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause\ndi cui al primo comma del presente articolo - a due pause di 10 minuti, oltre\nalla pausa di 30 minuti di cui al comma 4 dell'art. 106.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di accertata inidoneità della lavoratrice\u002Fiavoratore\nall'adibizione ai videoterminali, l'impresa adotterà gli opportuni\nprovvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle\nanaloghe previsioni aziendali. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti di\nquanto previsto dall'art. 94, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale\n11 luglio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto\nai videoterminali la lavoratrice\u002Fiavoratore cui sia affidato in modo abituale o\nsistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su\ndette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall'applicazione della\ndisposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per\nlo svolgimento dei compiti loro propri (ad es. : addetti allo sportello con o\nsenza maneggio di valori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Pausa per addetti ai centralini\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene\nconcessa dall'impresa una pausa di mezz'ora nella giornata, divisibile anche in\ndue periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora al centralino siano contemporaneamente adibiti più operatori, la\npausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel\nfunzionamento del servizio; se al centralino è adibito un unico operatore, la\npausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell'interessato\nnelle anzidetto mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi\ncomprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto\nin sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Indennità per centralinisti non vedenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla\nlegge n. 113 del 29 marzo 1985 è fissata in € 6, elevata ad € 7 in caso di\nsettimana lavorativa distribuita su cinque giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Iniziative sociali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Volontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività di\nvolontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le\nimprese favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri\nprevisti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano\ngratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di\ncui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e\ncompatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità\ndegli orari di lavoro previste dal contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni DI FATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio\ndell'unione Europea del 29 maggio 1990, della Raccomandazione della Commissione\neuropea del 27 novembre 1991, della Comunicazione della Commissione del 7\ngiugno 2000 relativa al quinquennio 2001-2005, nonché dei principi contenuti\nnel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l'Europa, ne\nassumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne\ne degli uomini sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di\nresponsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre\nessere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comportamenti offensivi a connotazione sessuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altri atti e\u002Fo comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di\ndeterminare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e\npossano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il\nrapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella\nsfera personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti\npregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni\nmirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela\ndella dignità della persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica,\nsuccessivamente all'emanazione dei provvedimenti di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento all'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del\nriconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono -\nconsiderato il carattere non settoriale della tematica - di seguire con\nattenzione l'evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative\nlegislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori\nproduttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto delle convinzioni religiose\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese cureranno, nell'applicazione delle norme del presente\ncontratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto delle\nlavoratrici\u002Flavoratori che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto\nreligioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mobilità nelle aree urbane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la materia\nalla luce della complessiva normativa tempo per tempo vigente e, in\nparticolare, delle disposizioni di cui all'art. 229, comma 4, D.L. 19 maggio\n2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, e del Decreto del\nMinistero della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INCLUSIONE E PROVVIDENZE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono il valore dell'inclusione delle diversità e confermano\nl'impegno a sviluppare politiche di sostegno a favore delle persone in\ncondizione di diversa abilità. A tal fine le Parti invitano le Aziende a\nfavorire l'adozione di una organizzazione aziendale \"disability friendly\",\nanche eliminando ostacoli e barriere architettoniche in caso di\nristrutturazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in\natto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o\npersona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la individuazione\ndei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave minorazione\nfisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell'apprendimento,\nviene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun\nanno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del\nportatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea\ncertificazione medica attestante, per l'anno di corresponsione, il sussistere\ndelle condizioni richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito delle misure organizzative di sostegno, le imprese\ncomunicheranno al proprio interno le figure competenti per la gestione del\ntema, quale ad esempio il disability manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese garantiscono un'adeguata dotazione di postazioni e di presidi\na supporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese, nel corso di un incontro, informano gli organismi sindacali\naziendali circa le azioni poste in essere con riferimento alle previsioni del\npresente paragrafo e sugli sviluppi delle iniziative eventualmente condivise.\nTale informativa può essere resa nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13,\nlett. D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONI CIVILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello\nstesso sesso, si considerano integralmente e, ad ogni conseguente effetto, le\ndisposizioni previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO IX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MISSIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Missioni (Italia ed Estero)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale inviato in missione compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale delle aree professionali il rimborso delle spese\neffettive di viaggio in 2a classe, seguendo la via più breve. Qualora il\npercorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km, il viaggio viene\neffettuato in la classe (ove esista). In caso di viaggio aereo, autorizzato\ndall'impresa, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i quadri direttivi il rimborso delle spese di viaggio in la classe od in\naereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato\ndall'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e\nnell'interesse dell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento dì seguito indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un\nmese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il\nrimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e\nper il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non\noltre gli importi della diaria. L'impresa può autorizzare il superamento della\ndiaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oltre il predetto limite temporale la lavora- trice\u002Flavoratore può\noptare per il trattamento di diaria di cui all'allegato n. 7, ovvero il\nrimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente\ngiustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di\nrimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante\nall'interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all'importo della\ndiaria, alla lavoratrice\u002Flavoratore compete, in aggiunta a detto rimborso, ia\ncorresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite\nmassimo. Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta\ncomunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la\nconsumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In\ncaso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per\nogni pasto e per ii pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta\nfermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di\ndiaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ipotesi di cui al comma 4 può essere concesso in casi particolari,\nil rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si\napplichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del\nrimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell'impresa potrà essere\neffettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il\npernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l'alloggio sia\nfornito dall'impresa, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un\nterzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le lavoratrici\u002Flavoratori appartenenti alle aree professionali nel\ncaso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è\nridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché la lavora-\ntrice\u002Flavoratore abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte delia\nDirezione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30\ngiorni. In tal caso l'impresa procurerà, nei limiti del possibile, di\neffettuare detta comunicazione tempestivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore a\n45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo\nall'apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale\nrisulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione\nnon potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale inviato in missione all'estero, spetta, nel caso di\nsuperamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese\neffettivamente sostenute per viaggio e permanenza all'estero in relazione al\nmandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal\npresente contratto. Nei confronti dei quadri direttivi tale trattamento di\ndiaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei\ncasi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale\ndimora) della lavoratrice\u002Flavoratore, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto\nraggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le\ndisposizioni in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d'intesa fra le Parti\nstipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono\nindicati nell'allegato n. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del\n\"corto raggio\" nell'ipotesi in cui la lavoratrice\u002Flavoratore in trasferta\neffettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano\ncomplessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente\nconsiderata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza (abituale dimora) della\nlavoratrice\u002Flavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni\nsindacali stipulanti il presente contratto, l'ABI raccomanda alle imprese di\nadottare forme assicurative a favore delle lavoratrici\u002Flavoratori che, a\nseguito dell'invio in missione disposto dall'impresa stessa, debbano fare uso\ndel mezzo aereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO X\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ADDESTRAMENTO - FORMAZIONE - CRITERI DI SVI-\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA - VALUTA-\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ZIONE DELLA LAVORATRICE\u002FLAVORATORE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Addestramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le imprese provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi\nassunti con contratto non a termine inquadrati nella 3a area professionale, 1°\nlivello retributivo ovvero inquadrati nell'Area unificata (ex la e 2a area\nprofessionale) che svolgono attività di cui all'art. 92, comma 7, del ceni 31\nmarzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di norma\ndurante il periodo di prova e comunque entro il primo anno di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche\nnon continuative, per le lavo- ratrici\u002Flavoratori inquadrati nella 3a area\nprofessionale, 1° livello retributivo o a due settimane per i dipendenti\ninquadrati nell'Area unificata (ex la e 2a area professionale) che svolgono\nattività di cui all'art. 92, comma 7, del ceni 31 marzo 2015 (esclusi gli\naddetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi,\nè data facoltà ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riunioni promosse,\ndurante l'orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale e del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni,\nsingolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte\ndel personale dell'impresa, previa comunicazione alla Direzione aziendale\ncompetente del nominativo designato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo\nl'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale\ncompetente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservata al dirigente di\nciascuna organizzazione sindacale, mezz'ora cumulatile nei casi di interventi\ncongiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>Art. 76 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in\nmateria di formazione rientra nell'ambito di Enbicredito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle\nParti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua - il cui\ntesto si riporta in appendice n. 8 ai presente contratto - e fatto salvo quanto\ndisciplinato in materia di formazione d'ingresso in relazione alle previsioni\ndi legge, la formazione continua del personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la\nmobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo\nquanto stabilito dalle specifiche norme in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie\ntrasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pertanto, l'impresa promuove corsi di formazione professionale - nei\nconfronti dei personale in servizio con contratto non a termine - secondo\ncriteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal\n1° gennaio 2000, delie seguenti previsioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un \"pacchetto formativo\" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere\ndurante il normale orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un ulteriore \"pacchetto\" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da\nsvolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori\ndal normale orario di lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite\nautoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, il quantitativo di formazione di cui\nalla lett. b) viene offerto per quote inscindibili dì ore retribuite e non\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono\nconsiderate dall'impresa, su richiesta delle lavoratrici\u002Flavoratori, eventuali\nparticolari situazioni personali e\u002Fo familiari, con specifico riguardo al\npersonale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative\nche ne consentano l'effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione al di fuori dell'orario di lavoro, in caso di copertura con\nfinanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell'ambito di iniziative\npromosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte,\nretribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le eventuali ore di formazione non fruite dalla lavoratrice\u002Flavoratore\nnel periodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo,\npotranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo\nsuindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché\nl'eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore\nprevisti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta\nnel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni\nanno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell'anno\nqualora l'impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell'ambito del\nmedesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del\npersonale ai corsi predetti. Nell'ambito di tale valutazione verranno tenute in\nadeguato conto le esigenze del personale diversamente abile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere\nportati a conoscenza del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche\nprocedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da\nrealizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle imprese che per la loro\ndimensione, per l'appartenenza ad un gruppo bancario, od altre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la\nnecessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni\naziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della\nprestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese\norganizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal presente\narticolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti\nprofessionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la\npartecipazione delle lavoratrici\u002Flavoratori invitati a frequentarli è\nfacoltativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Efficacia ed effettività della formazione - Considerato il valore\nstrategico della formazione quale strumento per accompagnare la realizzazione\ndelle profonde trasformazioni in atto nel settore bancario, nonché quale\nstrumento essenziale per la tutela dell'occupazione le Parti - ferma\nl'importanza della formazione in aula - convengono sull'opportunità di creare\nle condizioni organizzative e di contesto che ne favoriscano la diffusione e la\npiena fruibilità, anche attraverso l'utilizzo dei canali digitali, assicurando\nin tal modo l'efficacia e l'effettività del processo formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione flessibile (c.d. Smart Learning) - Alla luce di quanto\nindicato in tema di diffusione, fruibilità ed efficacia della formazione,\nnonché al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,\nle Parti riconoscono l'interesse all'adozione di modalità innovative di\nfruizione dei pacchetti formativi previsti dal presente ceni o di ulteriori\ncorsi organizzati dalle imprese, cogliendo le opportunità offerte dalle\nmoderne tecnologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende e i Gruppi che non si siano già dotati di una propria\nregolamentazione potranno realizzare anche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a titolo sperimentale modalità di formazione flessibile, intesa quale\nmodalità innovativa di fruizione a distanza della formazione che si realizza,\nsu base volontaria, in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso\nl'utilizzo di strumenti informatici, senza pregiudizio sulla operatività delle\nunità di appartenenza delle lavora- trici\u002Flavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Aziende e ! Gruppi individueranno e illustreranno agli\norganismi sindacali aziendali, nell'ambito dell'incontro di cui al comma 8 del\npresente articolo, ! contenuti, la durata massima e le modalità di fruizione\ndella formazione flessibile, nonché il personale destinatario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Ch3>Art. 77 - Formazione, innovazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>tecnologica e bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti nell'ambito del rinnovo del presente ceni confermano la\ncentralità della formazione e delle persone anche nell'attuale fase sempre\npiù permeata dai processi di digitalizzazione e dall'innovazione tecnologica,\nche richiede l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Condividono l'opportunità di ricercare soluzioni per favorire la\nsostenibilità della formazione attraverso i canali di finanziamento,\nvalorizzando la bilateralità quale positiva realtà nel settore ed espressione\ndi una consolidata esperienza di relazioni sindacali inclusive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto altresì conto della rappresentatività delle Organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente ceni, le Parti si impegnano quindi ad\nindividuare congiuntamente le soluzioni necessarie per favorire la\npartecipazione di tutte le medesime Organizzazioni sindacali nei diversi enti\n(fondi interprofessional!, enti bilaterali) e sostenere l'efficace impiego\ndelle risorse dedicate alla formazione finanziata nei confronti di tutte le\ncategorie di personale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Sviluppo professionale e di carriera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per\nle lavoratrici\u002Flavoratori e per l'efficienza e la competitività delle imprese\nbancarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pertanto le imprese si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità\nprofessionali, evitando ogni discriminazione diretta o indiretta che possa\nincidere sulle progressioni di carriera, secondo il principio delle pari\nopportunità ed in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze\norganizzative e produttive delle imprese stesse, tenendo anche conto\ndell'evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni\nformativi del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una formazione adeguata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'esperienza pratica di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la mobilità su diverse posizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti\nprofessionali connessi al differente inquadramento del personale e in\nconnessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo\ndi carriera del personale stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle\nrisorse umane l'impresa può prevedere, informandone gli organismi sindacali,\npercorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute\nstrategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di\niniziative formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3a area professionale\ne per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive\nparti speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto che, fermo quanto previsto all'art. 63 in tema di\nreinserimento di lavoratrici\u002Flavoratori assenti per maternità, l'esercizio dei\ndiritti previsti dalla normativa in materia non pregiudica lo sviluppo\nprofessionale degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, ai fini dell'esperienza pratica di lavoro di cui\nal comma 3, lett. b) del presente articolo, ivi inclusa quella utile peri\npercorsi professionali ove definiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i periodi di congedo parentale (già astensione facoltativa) sono utili per\nun massimo di 5 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il cumulo dei medesimi periodi dì congedo parentale con ! congedi di\nmaternità non può comunque essere utile per più del 50% del periodo di\nesperienza pratica di lavoro eventualmente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti raccomandano alle imprese di rafforzare modalità di sviluppo\nidonee a promuovere le pari opportunità di genere in tutta l'organizzazione\naziendale, anche al fine di diffondere la piena ed effettiva partecipazione\nfemminile con particolare riferimento alle posizioni più elevate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Criteri di valutazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale,\nconcorre allo sviluppo di carriera del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei\nelementi di valutazione professionale - i cui contenuti vengono opportunamente\nindividuati dalle imprese in relazione alle specifiche figure professionali,\nalla propria organizzazione, ai propri obiettivi strategici - sono i seguenti:\ncompetenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo,\nattitudini e potenzialità professionali, prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Valutazione della lavoratrice\u002Flavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'impresa attribuisce annualmente alla lavoratrice\u002Flavoratore un giudizio\nprofessionale complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica\nmotivazione, deve essere comunicato per iscritto alla lavoratrice\u002Flavoratore\nentro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Flavoratore viene informato periodicamente circa il merito\ndella valutazione professionale formulata dall'impresa e delle linee adottate\ndall'impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di\nformazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione\nprofessionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui le assenze della lavoratrice\u002Flavoratore dovute a\nmalattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di\ndurata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio\nprofessionale, si fa riferimento - agli effetti degli automatismi, del premio\naziendale, dell'ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato -\nall'ultimo giudizio conseguito dall'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di\nsettore e il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché\nl'elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di\nsintesi negativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Flavoratore che ritenga il complessivo giudizio\nprofessionale non rispondente alla prestazione da lei\u002Flui svolta può\npresentare un proprio ricorso alia Direzione aziendale competente entro 15\ngiorni dalla comunicazione. Nella procedura la lavoratrice\u002Flavoratore può\nfarsi assistere da un dirigente dell'organizzazione sindacale stipulante,\nfacente parte del personale, a cui conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa, sentita la lavoratrice\u002Flavoratore entro 30 giorni dal ricorso,\ncomunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Flavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di\nsintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro\nufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per\nsé non determina una valutazione negativa ai sensi del presente articolo e non\ncostituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai\nsensi dell'art. 41, comma 2, del presente ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Coinvolgimento sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'impresa, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali,\ncomunica agli stessi - nel corso di un apposito incontro - gli indirizzi, i\nprincipi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale\ndel personale e per la valutazione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte\nnell'ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni\nfinalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui al\ncomma che precede, fermo restando che al termine della procedura stessa\nl'impresa rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della\ndurata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali\nmodifiche che l'impresa intendesse apportare successivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa, al termine della procedura, porta a conoscenza delle\nlavoratrici\u002Flavoratori indirizzi, principi e criteri di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per l'applicazione\ndei principi e criteri suindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO XI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può\navvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per risoluzione del rapporto da parte dell'impresa o della\nlavoratrice\u002Flavoratore per aver l'interessato superato il periodo di\nconservazione del posto e l'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 62\n(fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonché per invalidità\npermanente riconosciuta in base alla legge sull'assicurazione invalidità e\nvecchiaia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per risoluzione del rapporto da parte dell'impresa nei confronti della\nlavoratrice\u002Flavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti\npensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di\nlavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per risoluzione del rapporto da parte dell'impresa per giustificato\nmotivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per risoluzione del rapporto da parte dell'impresa per giusta causa ai\nsensi dell'art. 2119 c.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per dimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per risoluzione del rapporto da parte della lavoratrice\u002Flavoratore per\ngiusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per morte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quanto previsto dali'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, commi da\n4 a 7, si applica a tutti le lavoratrici\u002Flavoratori delle imprese che occupino\ncomplessivamente più di 15 dipendenti. Tale previsione si riferisce alle\nlavoratrici\u002Flavoratori, in servìzio alla data del 7 marzo 2015, delle imprese\nche occupavano complessivamente più di 15 dipendenti alla medesima data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa comunque rilascia alla lavoratrice\u002Fla- voratore, all'atto della\ncessazione del rapporto, un certificato contenente l'indicazione del tempo\ndurante il quale ella\u002Fegli ha svolto la sua attività presso l'impresa, delle\nmansioni prestate e dell'inquadramento ricoperto e copia del conto di\nliquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli\neffetti dell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso\ndi dimissioni, l'impresa è tenuta ad accordare alla lavoratrice\u002Flavoratore\nadeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la\nricerca di altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità,\nil rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione dei rapporto ad iniziativa dell'impresa ai sensi\ndelle lett. a), b) e c) dell'art. 82, spetta alla lavoratrice\u002Flavoratore un\npreavviso secondo quanto previsto nell'allegato n. 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte della\nlavoratrice\u002Flavoratore (art. 82, lett. g), oltre al trattamento economico fino\nal termine del mese in corso, l'indennità di mancato preavviso compete agli\naventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI\ncontinueranno a trovare applicazione, limitatamente alle lavoratrici\u002Flavoratori\nin servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti\nprevisti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ceni 19 dicembre 1994 e 16\ngiugno 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell'art. 82,\nle dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un\nmese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario\ncompete l'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E' in facoltà dell'impresa di far cessare il servizio nel giorno delle\ndimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso\ncorrispondendo ai dimissionario l'intero trattamento economico fino alla\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo\n2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa\npresentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino\nal termine del mese in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto da parte della lavoratrice\u002Flavoratore\nai sensi della lett. f) dell'art. 82, spetta al medesimo, che non si trovi\nnelle condizioni di cui alla lett. b) dell'art. 82, la stessa indennità di\nmancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse\nverificata ad iniziativa dell'impresa per giustificato motivo, nonché il\nseguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui la lavoratrice\u002Flavoratore si trovi, invece, nelle\ncondizioni di cui alla lett. b) dell'art. 82, la lavoratrice\u002Flavoratore stesso,\nanziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello\nprevisto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di\netà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Contestazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga\ncontestazione circa la somma spettante alla lavoratrice\u002Flavoratore o agli\naventi diritto, l'impresa è tenuta a liquidare immediatamente la parte non\ncontestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in\ncontestazione. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell'impresa,\nse I fatti che l'hanno determinata hanno provocato danno materiale all'impresa,\nè possibile operare la compensazione ai sensi dell'art. 1252 c.c. tra quanto\ndovuto alla lavoratrice\u002Flavoratore e quanto al medesimo imputabile a titolo di\nrisarcimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull'ammontare\ndel danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre\nfino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale\nmaggior diritto dell'impresa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 86 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di\nfine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le aree professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•importo ex ristrutturazione tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e, ove spettino, da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all'art. 28 del ceni 8\ndicembre 2007;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assegno dì cui all'art. 103, ultimo comma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità per lavori svolti in locali sotterranei;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concorso spese tranviarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di cui all'art. 105, 3° comma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di turno diurno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assegni di cui all'art. 114;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuale ex premio di rendimento aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i quadri direttivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi\ncarattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove\nspetti, l'indennità di rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere\neccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale,\ndi spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 74 e 93 o,\ncomunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o\nin missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo\nACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla\ndata del 1°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, Kart.\n45 del predetto ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2022 il trattamento di fine\nrapporto delle lavoratrici\u002Fla- vo rato ri è calcolato esclusivamente sulle\nvoci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione\ntabellare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRI DIRETTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO XII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>QUADRI DIRETTIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Definizione e inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli\nretributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Declaratoria - Sono quadri direttivi le lavora- trici\u002Flavoratori che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati\ndall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che\ncomportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione\nprofessionale e\u002Fo particolari specializzazioni e che abbiano maturato una\nsignificativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e\u002Fo nella rete\ncommerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento\ne\u002Fo controllo di altre lavora- trici\u002Flavoratori appartenenti alla presente\ncategoria e\u002Fo alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità\nconnesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai\npredetti diretti collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri\nnegoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi\ncon carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito\ndefinito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via\ncongiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente\ncertificativo o dichiarativo o simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente\ncategoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate\ngeneralmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure\nprevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti\nsia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di\nattività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di\ngestione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i responsabili delia gestione di significativi segmenti o gruppi di\nclientela o i responsabili di linee di prodotto e\u002Fo di attività di promozione\ne di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il\nraggiungimento degli obiettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•! preposti a succursale, comunque denominate, che - in una complessiva\nvalutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con\nsignificativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche\nriguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa\nnei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa,\nper quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei\nprodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e\nrispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi\ndefiniti dall'impresa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo,\nil 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti\ncompreso il preposto; il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3°\nlivello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti\nin poi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3a area\nprofessionale e il personale inquadrato nell'Area unificata (ex la e 2a area\nprofessionale) che svolge attività di cui all'art. 92, comma 7 (escluso\nl'ultimo alinea), del ceni 31 marzo 2015. Relativamente al computo delle\nlavoratrici\u002Flavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti valuteranno la possibilità di individuare in sede\nnazionale ulteriori profili professionali esemplificativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati,\ntempo per tempo, con accordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali\nconseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, nonché i\nrelativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia\nnelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete\ncommerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l'attività cui è\ncorrelata l'indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi - da computare a\ndecorrere dall'assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del\npresente contratto - verrà assicurato, in caso di revoca dell'incarico cui è\ncorrelata l'indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno\nad personam riassorbibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle\nrisorse umane, l'impresa può prevedere percorsi professionali per la\nformazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze\nprogrammate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti confermano che l'assegno ad personam derivante dalla\nristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11\nluglio 1999 è computabile ai fini dell'eventuale ex premio di rendimento, del\ntrattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali.\nTale assegno non è riassorbibile per effetto di futuri incrementi\nretributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Fungibilità - Sostituzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della\nfungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del\nlavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata\nla piena fungibilità - nell'ambito della categoria dei quadri direttivi -\nrispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2°,\nil 3° e il 4° livello retributivo. Nei confronti dei quadri direttivi di 3°\ne 4° livello cui sia stata attribuita l'indennità di ruolo chiave, la piena\nfungibilità può essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente\ninferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assegnazione della lavoratrice\u002Flavoratore alla categoria dei quadri\ndirettivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si\nsia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in\nsostituzione di lavoratrici\u002Flavoratori assenti con diritto alla conservazione\ndel posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della\nsostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro dell'assente ai\nsensi dei precedenti comma, l'assegno contrattuale inerente al livello\nsuperiore corrispondente ai compiti che effettivamente la\nlavoratrice\u002Flavoratore è stato chiamato ad esplicare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo dì vigenza del presente contratto si conferma la piena\nfungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1° ed il\n4° livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Fermo quanto previsto al Cap. VI del presente contratto, le voci che\ncompongono il trattamento economico dei quadri direttivi sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scatti di anzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di\nanzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e, ove spettino:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"assegno ex intesa 8 dicembre 2007\" di cui al comma 3 dell'art. 90;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"assegno ex intesa 11 luglio 1999\" di cui alla norma transitoria in calce\nall'art. 90;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità varie (ad es., indennità di rischio, sotterraneo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"assegno ad personam\" derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art.\n66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 90 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A far tempo dal 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono\nriconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione\na tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché\nin caso di passaggio al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi.\nOgni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale destinatario dei ceni 19 dicembre 1994 e del ceni 22\ngiugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19\ndicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi\nstabilito. Gli scatti di anzianità perii personale assunto dopo tali date\nappartenente al 1° ed al 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero\ncomplessivo massimo di 8; per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi\nspettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e\ndecorrono dalla data di assunzione o nomina (v. tabella in all. n. 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora in caso di passaggio al 3° livello della categoria dei quadri\ndirettivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che\nl'interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a € 3.000,\nl'impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque\ndetto incremento minimo sotto forma di \"assegno ex intesa 8 dicembre 2007\".\nL'assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi\nretributivi. L'assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in\nragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello\nretributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla\nretribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 luglio 2014 non matura l'anzianità\ndelle lavoratrici\u002Flavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo\nex ristrutturazione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei quadri\ndirettivi, avvenuti fino al 31 dicembre 2007, resta in vigore la previsione\nrelativa alT'asse- gno ex intesa 11 luglio 1999\", di cui all'art. 76, comma 3,\ndel ceni 12 febbraio 2005.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Formazione e sviluppo professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla\nindividuazione da parte dell'impresa di figure professionali - correlate ai\ndiversi livelli di responsabilità - sia nelle attività espletabili\nnell'ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale. Ai finì del\ncoinvolgimento sindacale in tema di sviluppo professionale si applica l'art. 81\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa definisce - fatto salvo quanto previsto dall'art. 87 - ruoli\nchiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenze,\nsia specialistiche che di gestione e\u002Fo coordinamento e\u002Fo controllo di risorse\ntecniche e umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato e\ncommerciali, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche\ncomportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente\nrispetto ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione allo\nsviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione\nintegrata dei processi produttivi e\u002Fo organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Prestazione lavorativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata\nal raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un\nrapporto fiduciario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con\nl'orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3a area\nprofessionale addetto all'unità di appartenenza, con le caratteristiche di\nflessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di \"autogestione\"\nindividuale che tengano conto delle esigenze operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo\nun'apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente\nsignificativo durante l'anno. Tale valutazione avviene nell'ambito di quanto\nprevisto dagli artt. 79 e 80. Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art.\n13 l'impresa fornisce un'informativa, di complesso e a consuntivo, sulle\nproprie determinazioni in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La predetta erogazione può essere corrisposta a cadenza annuale, alla\ndata prevista per l'erogazione del premio aziendale o del premio variabile di\nrisultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>•La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo\neccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel\ncaso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente\noperante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo\ncui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al\nsabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo\noperativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì\npomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze,\nil quadro direttivo sìa chiamato ad effettuare le proprie prestazioni\nlavorative in tali occasioni l'impresa esenterà, correlativamente,\nl'interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore\n22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni,\nil compenso di cui all'allegato n. 3. Ai quadri direttivi che svolgono\nattività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata\nin località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi\nmagazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio\nal sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in\nallegato (all. n. 3) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto\nincarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la\nprestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari\nalla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi\nsituazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la\nquestione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali\ne l'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Su richiesta di una delle Parti stipulanti, le organizzazioni sindacali e\nl'ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo,\nsottolineano la rilevanza dell'autogestione della prestazione lavorativa - il\nrigido controllo della quale non è compatibile con le caratteristiche della\ncategoria - anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri\ndirettivi circa i \"tempi\" della propria attività di lavoro, in coerenza con le\nesigenze operative ed organizzative dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della\npresente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili\nmisure organizzative dirette a rendere effettiva l'autogestione della\nprestazione lavorativa da parte delle lavoratrici\u002Flavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>interessati, anche con riguardo a queiie specifiche figure professionali (ad\nes., quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi\noggettive difficoltà. A tal fine, le imprese esamineranno eventuali proposte\ndegli organismi sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di\nsalute delle lavoratrici\u002Flavoratori addetti al lavoro notturno, che deve\navvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del\n2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di \"periodo notturno\" e\ndi \"lavoratore notturno\" di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del\n2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive,\npuò trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune\ndiverso. Nel disporre il trasferimento l'impresa terrà conto anche delle\ncondizioni personali e di famiglia dell'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano\ncompiuto 52 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il\ntrasferimento non può essere disposto senza il consenso della lavora-\ntrice\u002Flavoratore stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di\ntrasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno\ndi 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali,\ncomunque denominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d'urgenza non lo\nconsentano, viene disposto dall'impresa con un preavviso non inferiore a 45\ngiorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti\nconviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti e 30 giorni di\ncalendario per le altre lavoratrici\u002Fla- voratori, fermo che, ove non sia\npossibile rispettare i suddetti termini - restando il trasferimento operativo -\nil quadro direttivo beneficerà di un'erogazione commisurata a tante diarie per\nquanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il quadro\ndirettivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle\nindennità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>. - al quadro direttivo che non abbia familiari convìventi o parenti\nconviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive dì viaggio, come previsto alla lett.\na) dell'art. 74;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei\nbagagli e relativa assicurazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non\nsia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col\nmassimo di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il\ntrattamento a piè di lista di cui all'art. 74 - per il tempo necessario per la\nsistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi\nverso i quali sia tenuto alì'obbligo degli alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di\nfamiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio, come previsto\nalla lettera a) dell'art. 74;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei\nbagagli e relativa assicurazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non\nsia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col\nmassimo di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il\ntrattamento a piè di lista di cui all'art. 74 - per il tempo necessario per la\nsistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni,\npiù tante diarie - pari al 60% della misura prevista in allegato n. 7 - quante\nsono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il\ntempo necessario al trasloco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro\ndirettivo l'alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un\ncontratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri\ndell'art. 1 del D.M. 30 dicembre 2002 (recante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione\nterritoriale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove tale contratto non si risolva anticipata- mente per cessazione del\nrapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla\nscadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni\ndalla data del trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per\nsuperficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del\nquadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai\nsensi delle lett. a), b), c) e f) dell'art. 82, a lasciare libero l'immobile di\ncui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza;\nove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete\nai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito\nper la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La\nprevisione di cui al presente comma non è cumulatile con quelle dei comma 11 e\n12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sempre a condizione che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di\nresidenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una\ntantum pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una mensilità e mezza, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna il\nsolo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza\ndella piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il\npercorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quattro mensilità, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna anche i\nfamiliari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l'interessato abbia\nl'obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la\ndistanza della piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo\nil percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a\nriferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a\ncadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto\nspettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento della\nlavoratrice\u002Flavoratore ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il 1° e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce\nstipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e\ndell'eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare\nex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96%\ndell'eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art.\n66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle\nex maggiorazioni di grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96%\ndell'eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art.\n66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle\nex maggiorazioni di grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta\nla sola voce \"scatti di anzianità\", per ogni scatto maturato, con l'omissione\nquindi deirimporto ex ristrutturazione tabellare\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett.\na), b), c) e f) dell'art. 82, l'impresa provvede al rimborso delle spese di\nviaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse\nle diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla\ndata dell'ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione\nstessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detta disposizione sì applica, in caso di morte del quadro direttivo,\nnei riguardi dei superstiti familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione\ndei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il\nrimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica\nlocalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il\ntrasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo.\nTuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l'impresa provvede al\nrimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quanto previsto al comma 5 non trova applicazione nei casi di rientro\ndell'interessato nella piazza d'origine,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I trattamenti di cui al punto 1 del comma 4 ed al 1° alinea del comma 9\ntrovano applicazione anche nei confronti dell'interessato che, pur prendendo\ndimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente\nresidenza, avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo\nfamiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese - compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con\nle caratteristiche complessive della figura professionale del quadro direttivo\n- continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni\npersonali dei medesimi che risultino particolarmente meritevoli di\nattenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina di cui al presente articolo potrà formare oggetto di\nrevisione anche in vigenza del contratto ove dovesse cambiare la normativa\nlegislativa in atto sulle locazioni degli immobili urbani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ABI raccomanda alle imprese di tenere in considerazione anche i casi in\ncui il quadro direttivo di cui al punto 2 del comma 4 del presente articolo,\nsia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi\nobiettivi, ii proprio nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione,\ntroverà applicazione quanto previsto al punto 1, lett. a), b) e d) del\npredetto comma 4, ferma restando l'eventuale integrazione con i rimborsi di cui\nalle lett. a), b), c) e d) - limitatamente alle diarie per i familiari - dì\ncui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni dall'avvenuto\ntrasferimento, il quadro direttivo interessato trasferisca anche il proprio\nnucleo familiare. In questa ipotesi, l'una tantum eventualmente già percepita\nnella misura di cui al 1° alinea del comma 9 verrà integrata alla misura\ndell'alinea successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Legge n. 223\u002F1991\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Resta chiarita l'applicabilità della legge n. 223 del 1991 a tutto il\npersonale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1° al 4°\nlivello retributivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO XIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AREE PROFESSIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Inquadramento del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori destinatari della presente Parte speciale sono\ninquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli\narticoli che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti\nindispensabili per l'inquadramento nell'area professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del\ncontenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della\nfungibilità ed anche al fine di consentire alle lavoratrici\u002Flavoratori\nconoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei\ncompiti, l'impresa può attribuire alla lavoratrice\u002Flavoratore, anche in via\npromiscua, tutte le attività di pertinenza dell'area professionale di\nappartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove alla lavoratrice\u002Flavoratore vengano temporaneamente affidate\nattività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto\nper il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa\ndifferenza di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla lavoratrice\u002Flavoratore al quale vengano stabilmente affidate\nattività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima\narea professionale è riconosciuto l'inquadramento nel livello corrispondente\nall'attività superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto\n- con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera\nconvenzionalmente adibizione \"continuativa e prevalente\" - laddove prevista, in\nmateria di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle\ncorrispondenti norme degli accordi aziendali - l'utilizzo, nei compiti ivi\nindicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e\nper un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del\npersonale vale quanto stabilito nei contratti di secondo livello di cui\nall'art. 30 per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei\ncontratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente\ncontratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per le\nlavoratrici\u002Flavoratori contenute nei medesimi contratti di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a\ncambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con\naccordo aziendale su richiesta di una delle Parti. La regolamentazione di cui\nsopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con\nle contrattazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo,\nchiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali\nche contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti\ncorrelati alla fungibilità nel ^utilizzo del personale, globalmente connesse\nagli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Area unificata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ex la e 2a area professionale)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti convengono di unificare la la e la 2a area professionale\npreviste dal ceni 31 marzo 2015 in un livello retributivo cui sono correlati i\nseguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipendio mensile: 2.042,47 euro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scatto di anzianità: 29,07 euro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono a questa area le lavoratricl\u002Flavo- ratori stabilmente\nincaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, le attività di cui\nalle declaratorie e ai relativi profili professionali esemplificativi degli\nartt. 91 e 92 del ceni 31 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma di raccordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del\nceni, inquadrati nella la e 2a area professionale di cui agli artt. 91 e 92 del\nceni 31 marzo 2015, sono automaticamente inseriti nel predetto livello\nretributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori già inquadrati nel 3° livello retributivo\ndella 2a area professionale di cui all'art. 92 del ceni 31 marzo 2015,\nconservano sotto forma di \"Integrazione stipendio ex ceni 2019\", non\nriassorbibile in caso di futuri incrementi retributivi, la differenza di\ntrattamento economico relativa alla voce stipendio e, eventualmente, alla voce\nscatti di anzianità\u002Fimporto ex ristrutturazione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le lavoratrici\u002Flavoratori già inquadrati nella la area professionale\ndi cui all'art, 91 o al 1° livello retributivo della 2a area professionale di\ncui all'art. 92 del ceni 31 marzo 2015, la nuova voce stipendio assorbirà fino\na concorrenza l'importo maturato a titolo scatti di anzianità e importo ex\nristrutturazione tabellare. L'eventuale residuo inferiore all'importo intero di\nuno \"scatto di anzianità\" e \"importo ex ristrutturazione tabellare\" verrà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conservato a titolo di \"integrazione scatti di anzianità\" ed assorbito a\nseguito della maturazione del successivo scatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le lavoratrici\u002Flavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3°\nlivello retributivo della 2a area professionale, continuano a trovare\napplicazione le relative seguenti previsioni del ceni del 31 marzo 2015: art.\n35, comma 16; art. 97, comma 1; allegato n. 6; allegato n. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - 3a Area professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Appartengono a questa area le lavoratrici\u002Flavo- ratori che sono\nstabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività\ncaratterizzate da contributi professionali operativi e\u002Fo specialistici anche di\nnatura tecnica e\u002Fo commerciale e\u002Fo amministrativa che richiedono applicazione\nintellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia\nfunzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni\nnormative, modalità e\u002Fo procedure definite dall'impresa, ma possono anche\nconcorrere a supportare i processi decisionali superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito della predetta declaratoria generale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel 1° livello retributivo sono inquadrate le lavoratori ci\u002Flavoratori\nstabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività\ncaratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input\nprevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che\npresentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e\u002Fo\ncontrollo di altre lavoratrici\u002Flavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrate le\nlavoratrici\u002Flavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa\ne prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più\nrisorse tecniche\u002Feconomiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati\naziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità\nnel coordinamento e\u002Fo controllo di altre lavoratrici\u002Flavoratori appartenenti\nalla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici,\nsezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli\ncomunque denominati) di ridotte dimensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Di seguito sono riportati taluni profili professionali\nesemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali esemplificativi - 3a Area professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° livello retributivo - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi\ne\u002Fo introiti di valori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti a compiti comportanti l'autonoma determinazione o scelta di dati\nvariabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da\nutilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile,\nmoduli e distinte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti ai \"terminali\" nell'ambito dei sistemi c.d. in \"tempo reale\" - e,\ncioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore\ncentrale - in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione\no scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino\ncontrolli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati\ncon l'elaboratore centrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi\nperiferici che interagiscono con il sistema informativo principale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti ad attività proprie dell'area che richiedano adeguata conoscenza di\nuna lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° livello retributivo - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio\no altre denominazioni equivalenti alle anzidetto) cui siano stabilmente addetti\nalmeno otto elementi oltre il titolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratrici\u002Flavoratori che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di\ncoadiuvare in via autonoma, con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o\ndirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di\nquello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo quanto previsto al comma 4, 3° alinea dell'art. 87, per quanto\nriguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico\ncomplessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica -\nfatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di\nsituazioni particolari - quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"489\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"155\">\n  \u003Ccol width=\"189\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"39\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">N.\n        addetti complessivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Inquadramento del preposto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"26\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"25\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>succursali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"25\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3-4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"63\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>N. addetti com-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Inquadramento del\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"17\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">plessivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">preposto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"140\" height=\"33\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>succursali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"189\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"25\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>ad\n        operatività\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3-4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"32\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>ridotta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"155\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">almeno 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla\npresente area professionale e il personale inquadrato nell'Area unificata (ex\nla e 2a area professionale) che svolge attività di cui all'art. 92, comma 7\n(escluso l'ultimo alinea), del ceni 31 marzo 2015. Relativamente al computo\ndelle lavoratrici\u002Flavora- tori a tempo parziale si applica la disciplina di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto al cap. VI del presente contratto, le voci che\ncompongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono\nle seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipendio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scatti di anzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e, ove spettino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese\ntranviarie, etc,).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A far tempo dal 1° novembre 1999 gli scatti di anzianità vengono\nriconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione\na tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni\nscatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il\nnumero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il\npersonale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8\n(v. tabella in all. n. 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 luglio 2014 non matura l'anzianità\ndelle lavoratrici\u002Flavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo\nex ristrutturazione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Sviluppo professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Lo sviluppo professionale per il personale della 3a area viene perseguito\nin prima istanza tramite formazione di base (conoscenze generali relative al\nfunzionamento dell'impresa, ai prodotti e servizi, alle procedure produttive e\ndistributive; sviluppo di capacità di relazioni commerciali con la\nclientela).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tale fase ne seguirà una più avanzata opportunamente integrata con\nesperienze pratiche di lavoro e mobilità su diverse posizioni di lavoro\nfinalizzata ad accrescere nella lavoratrice\u002Flavoratore le competenze\n(specialistiche e\u002Fo commerciali e\u002Fo di coordinamento gerarchico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Particolare attenzione sarà dedicata alla modulazione di progetti di\nsviluppo professionale per i profili più elevati della 3a area, allo scopo di\nfavorire la possibilità di accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti\nparte della categoria dei quadri direttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Rotazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori inquadrati nella 3a area professionale, anche\nal fine di favorire l'accrescimento delle proprie capacità professionali,\npossono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adi-\nbizione alle medesime mansioni (6 anni per le lavoratrici\u002Flavoratori addetti\nalle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e) dell'allegato n. 5) di essere\nutilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra\ncompatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle\nattitudini del richiedente, utilizzando l'interessato anche nell'ambito di\ndiverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla\nrelativa presentazione, l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale\ncompetente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, dopo 8 anni di\nadibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere\nutilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti\ndi cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione\ndella richiesta scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente\nentro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale\ninquadrato nella 3a area professionale del nucleo operativo comunque\ndenominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e\ncompatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende\nvacante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le domande sono accolte secondo l'ordine di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Sostituzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'impresa può incaricare le lavoratrici\u002Fiavoratori di sostituirne altro\ndi livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal\ncaso l'interessato ha diritto, dopo un periodo di cinque mesi di servizio,\ncomunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta\ngiorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo\ncorrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tuttavia i sostituti delle lavoratrici\u002Fiavoratori assenti con diritto\nalla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore,\nanche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare,\nper qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell'assente e comunque non prima\ndi 6 mesi dall'inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di\nlavoratrice\u002Flavo- ratore di livello superiore (esclusi i passaggi nell'ambito\ndella 3a area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha\ndiritto, dopo 9 mesi dall'inizio della sostituzione, al livello corrispondente\nalle mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se non\nintervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell'assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della\nsostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro dell'assente ai\nsensi dei precedenti comma, rispettivamente, l'assegno contrattuale inerente al\nlivello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente la\nlavoratrice\u002Flavoratore è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di\nretribuzione in base ali'art. 103.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La norma di cui sopra non riguarda le imprese presso le quali le\nsostituzioni in oggetto avvengano mediante l'assegnazione dell'incarico a\ndeterminate lavoratrici\u002Fiavoratori a condizioni nel complesso più favorevoli\ndi quelle indicate nel comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Retribuzione in caso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di inquadramento superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3a area\nprofessionale, al 1° o al 2° livello dei quadri direttivi, nonché\ndell'appartenente all'Area unificata (ex la e 2a area professionale) di cui\nall'art. 96 al 1° livello retributivo della 3a area professionale,\nall'interessato vengono attribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo stipendio fissato per l'inquadramento acquisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione\ntabellare maturati all'atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal comma 1,\nall'interessato vengono attribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo stipendio fissato per l'inquadramento acquisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione\ntabellare - nelle misure previste per il nuovo inquadramento - per un importo\nche risulti complessivamente il più vicino alla cifra che l'interessato ha\nmaturato globalmente allo stesso titolo nell'inquadramento precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di passaggi di cui al comma 1 alla lavo- ratrice\u002Flavoratore che\nfruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all'anzianità di\nservizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o\nregolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si\napplica quanto previsto dal comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di\nanzianità da riconoscere all'interessato non deve, comunque, superare quello\nspettante alle lavoratrici\u002Flavoratori del livello nel quale il medesimo viene\ninquadrato e che abbiano - in applicazione della disciplina collettiva di cui\nal comma precedente - pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta,\naltresì,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene\nriconosciuta l'anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dalla\nlavoratrice\u002Flavoratore, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di\ncui ai comma precedenti, viene mantenuta come assegno \"ad personam\" assorbibile\ncon successivi scatti di anzianità e\u002Fo passaggi di livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 104 - Orario settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è\nfissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla\nguardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui\nagli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•A far tempo dal 1° gennaio 2000, la lavora- trice\u002Flavoratore all'inizio\ndi ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da\nutilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due\ngiornate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1,\nriversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata\nin relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta\npro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso\nd'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri\ndirettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di\narticolazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comprendente la domenica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di cui all'art. 105, comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una\ngiornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di\nciascuna lavoratrice\u002F! a voratore, previo preavviso alla competente Direzione,\nnell'arco dell'anno medesimo sotto forma di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è\naddetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri\ncommerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana\nlavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato),\nspetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con\neventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell'art. 105 -\nper ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In via transitoria, per gli anni 2012-2022 la dotazione di cui al comma 2\ndel presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare\nè destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione. Per il medesimo periodo\nnon trova applicazione il primo alinea del comma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analoga riduzione si applica nei confronti delle lavora- trici\u002Flavoratori\na tempo parziale sulla dotazione di cui all'art. 37, comma 16, lett. d), del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Orario giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'impresa ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro (di norma\n7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all'articolo che precede)\nin ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di\nlavoratrici\u002Flavoratori, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto\nin tema di orari di sportello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutte\nle lavoratrici\u002Flavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per\nuna quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente\ndall'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del\n2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con\nintese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri\naggiuntivi a carico delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le attività di cui all'art. 2 - sia che le medesime vengano\nespletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è\ncompreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra\nle ore 7.00 e le 19.30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro\nle 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), alle\nlavoratrici\u002Flavoratori compete l'indennità giornaliera di cui all'allegato n.\n3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30\nper le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi\ndi cui all'art. 107, comma 4 e 9, alle lavoratrici\u002Flavoratori compete, oltre\nall'orario settimanale di 36 ore, l'indennità di turno diurno di cui\nall'allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing,\nfactoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può\napplicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente\ndall'impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le\nstesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in\nquest'ultimo caso i limiti generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può\nessere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta\npercentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2°\nalinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano,\ninoltre, esclusi il personale necessario per l'operatività nei casi di cui\nall'art. 107, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonché coloro che\nespletano le attività in turno di cui all'art. 106.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta fermo che dall'applicazione del complesso delle predette\npercentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella\nprevista per l'orario multiperiodale non può risultare \"in flessibilità\" più\ndel 18% del personale dipendente dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più\nimprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali\nbanche specializzate in \"canali\" telefonici o telematici), le predette\npercentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo\nmedesimo ed il \"risultato\" utilizzato presso le predette imprese\nspecializzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tal caso la procedura di confronto di cui all'art. 25 si svolgerà,\nper questo specìfico aspetto, presso la capogruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per le attività appresso indicate l'impresa ha facoltà di adottare le\nseguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere\ncontinuativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere\nrelativamente a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati\nall'utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca\ntelematica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•servizi di guardiania (vigilanza e custodia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gestione carte di credito e debito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operatori in cambi, titoli e\u002Fo strumenti finanziari su mercati\nregolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sistemi di pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•autisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•intermediazione mobiliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività\nconnesse a \"fusi orari\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di\ntipo consortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) banca telefonica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per turni si intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano\nfuori dell'orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai\nservizi di guardiania -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compete, oltre all'orario settimanale di 36 ore, l'indennità di turno di\ncui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale\norario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro\nsi collochi all'interno del nastro orario extra standard l'impresa potrà\nadottare - informandone preventivamente gii organismi sindacali - l'orario\nsettimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero\nl'orario di 37 ore con diritto all'indennità di turno diurno; nel secondo caso\ncompete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata\nin banca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici\u002Flavoratori di cui alla lett. d) del punto 3, viene\nriconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non\ndeterminare interruzioni nel funzionamento del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro\ndomenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché\nil lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un\nlimitato numero dì addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle\nattività di presidio \"stabile\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale che effettua turni notturni compresi fra ie ore 22 e le ore\n6 spetta, inoltre, l'indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n.\n3) per ciascuna notte in cui li compia. La lavoratrice\u002Flavoratore deve fruire\ntra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di\nalmeno 11 ore. L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se\nla prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e !e 6, ed in misura pari\nalla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1,\nprestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel\nlimite massimo individuale di 80 volte l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'eventuale effettuazione da parte dell'impresa di ulteriori\ndistribuzioni in turni dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti\nnel presente articolo, può\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>realizzarsi solo previa intesa fra l'impresa stessa e gli organismi\nsindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute\ndelle lavoratrici\u002Flavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire\nattraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003),\nsi applicano le previsioni relative alla nozione di \"periodo notturno\" e di\n\"lavoratore notturno\" di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Orario di sportello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'impresa o ia capogruppo hanno la facoltà di fissare l'orario di\nsportello fra le ore 8 e le ore 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano\npreventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo\ncirca le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo\ncomma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i\npredetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con\nl'eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di\ntale periodo l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l'impresa o la capogruppo intendano fissare l'inizio dell'orario\ndi sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui\nall'art. 105, comma 1, secondo alinea, e del 10% delie succursali - ovvero il\ntermine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli\norganismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall'informativa,\nper individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle\nsuccursali operanti presso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•complessi industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sportelli cambio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o\nautostradali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Presso le succursali di cui al comma 4, nonché presso quelle situate in\nlocalità turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità,\nl'impresa ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro e di sportello degli\naddetti in modo da ricomprendere il sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro domenicale e l'apertura degli sportelli in tale giornata è\npossibile nei casi stabiliti dalla legge, fra I quali possono rientrare le\nfattispecie di cui al comma 4 (esclusi i complessi industriali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Presso le succursali situate in località turistiche, la\nlavoratrice\u002Fiavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per\npiù di 20 volte l'anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera\nalcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6\nore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell'apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle\nlocalità turistiche l'impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e,\na richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del\nrequisito di \"località turistica\" della piazza o della zona interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi\nmagazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di\napertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono\nconto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. Al\npersonale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15,\ncompete l'indennità di cui all'art. 105, comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Flavoratore può essere adibito allo sportello per un\nmassimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; In deroga al predetto limite,\nd'intesa fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere\nindividuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le\ncondizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni\ndi chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a\n7 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di distribuzione settimanale \"4x9\", il personale può essere\nadibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al\npredetto limite, d'intesa fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali\npossono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo\nconsentano le condizioni tecniche ed\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) -\nla predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30\nminuti giornalieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fra il termine dell'adibizione allo sportello dell'interessato e la fine\ndell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un\nperiodo minimo di 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non\npossono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono che, nell'ambito della facoltà aziendale di\ndistribuire l'orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di orario\nsettimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località\nturistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini,\nsarà data precedenza ai \"volontari\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi di cui ai commi 1 e 3\ndel presente articolo è possibile - laddove lo consentano le condizioni\ntecniche ed organizzative - ridurre e\u002Fo collocare al giorno successivo i tempi\nnecessari per le operazioni di chiusura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non\ncomportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero\nnel caso di spostamento al giorno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione delle Organizzazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto raccomandano\nalle imprese di verificare prioritariamente, ai fini delle articolazioni di\norario di cui al comma 3, la disponibilità delle lavoratrìci\u002Flavoratori che\nsiano in possesso delle richieste caratteristiche professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 - Intervallo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto ad un\nintervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo\nquanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta,\nrispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore, con intesa fra l'impresa e gli\norganismi sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo\ngiustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e\nle esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di\nsportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante\nl'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore\n14.40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109 - Orario multiperiodale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali\nprogrammabili, l'impresa ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro, in modo\nda superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e\n30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere\nprestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque\nrisultare pari ai predetti limiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la prestazione della singola lavoratrice\u002Flavoratore non può superare le 9\nore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare\ninferiore nei periodi di \"minor lavoro\" a 5 ore giornaliere e 25\nsettimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei periodi di \"maggior lavoro\" - che non possono superare i 4 mesi\nnell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni\neccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori interessati percepiscono la retribuzione\nrelativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento\nche in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa deve comunicare alle lavoratrici\u002Flavoratori con congruo\nanticipo, l'articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore\nche di minore lavoro, per l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche\npossono essere apportate dall'impresa d'intesa con l'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli\norari, l'impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali\naziendali in merito alle attività e al numero delle lavoratrici\u002Flavoratori ai\nquali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative\narticolazioni di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso, i'orarlo multiperiodale può essere adottato per un numero\ndi dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente\ndall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa, ove possibile, dà la precedenza alle lavoratricl\u002Flavoratori\nvolontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate\ndall'interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal\npersonale a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad\nattività per la quale non è previsto l'orario multiperiodale, alla\nlavoratrlce\u002Flavoratore viene corrisposto - per le ore eventualmente prestate\noltre l'orario settimanale medio di riferimento - un compenso pari alla paga\noraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l'interessato\npuò optare, d'intesa con l'impresa, per il meccanismo della banca delle\nore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una\ndelle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 - Banca delle ore - Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cp>•L'impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive\nall'orario giornaliero normale della lavoratrice\u002Flavoratore nel limite massimo\ndi 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell'anno,\nrappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro\nstraordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo\nche segue. Tale meccanismo opera - d'intesa fra l'impresa e la\nlavoratrice\u002Flavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione\ngiornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto\nall'orario di lavoro normale dell'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni\nsuperiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale la\nlavoratrice\u002Flavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può\nscegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue,\novvero il compenso per lavoro straordinario,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>•Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore\ndanno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al\ncompenso per lavoro straordinario, a richiesta della lavoratrice\u002Flavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario\nappresso indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite\nmassimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di\nciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di\ndomenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nel\ncasi di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì ai sabato) salvo\nparticolari ed eccezionali esigenze.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di recupero. Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni\naggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra impresa e\nlavora- trice\u002Flavoratore. Trascorso tale termine, la lavora- trice\u002Flavoratore\nha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all'impresa di\nalmeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre\n24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine l'impresa, nei\nsuccessivi 6 mesi, fisserà - previo accordo con la lavoratrice\u002Flavora- tore -\nil recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario\ndi lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l'impresa\nprovvedrà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di\nfruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di prolungate assenze - quali malattie, infortuni, maternità,\naspettative retribuite e non - che abbiano impedito l'effettuazione del\nrecupero entro i predetti termini, la lavoratrice\u002Flavoratore interessato potrà\nscegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo\ntermine da concordare con l'impresa, ovvero la corresponsione del relativo\ncompenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì,\nnei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non\nrecuperate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Flavoratore può verificare periodicamente il numero delle\nore aggiuntive da lei\u002Flui eseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali delle\nlavoratrici\u002Flavoratori stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro\naggiuntivo effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o\ndipendenza, specificando il numero delle-lavoratrici\u002Fla- voratori che hanno\neffettuato dette prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E' in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del\npersonale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali\ndelle lavora- trici\u002Flavoratori o a turno da ciascuna di esse, di prendere\nvisione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta\nin volta, dall'impresa e registrate nei modi prescritti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>•Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un\ncompenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1\u002F360\ndella retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con\nle seguenti maggiorazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25% nei giorni feriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui\nla settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•55% di notte (fra le 22 e le ore 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività\ninfrasettimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello\ndi effettuazione della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Fla voratore può presentare eventuali reclami concernenti\ncompensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi\ndalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l'erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai\ncriteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono\nimprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascuna\nlavoratrice\u002Flavoratore interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con\ncadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con\nriferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi\ntermini di scadenza per il recupero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere\neffettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in\nbanca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le\nimprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza\nanticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi\n\"a recupero\" deve tenere conto, in particolari periodi dell'anno, degli\nstandard di operatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e\ncontinuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso\ndell'anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame\ncongiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con\nil suddetto obiettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 - Riposo settimanale - Prestazioni in\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Alla lavoratrice\u002Flavoratore che presta lavoro nel giorno fissato per ii\nriposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo\ncompensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo\nviene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo\nsuccessivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>•Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo dà diritto -\noltre al riposo compensativo - ad un compenso pari alla paga oraria calcolata\ncome all'art. 110, maggiorata del 25% salvo, per le lavoratrici\u002Flavo- rato ri\ninquadrati nell'Area unificata (ex la e 2a area professionale) che svolgono\nattività di cui all'art. 92, comma 3 (limitatamente al personale adibito a\nmansioni di commesso), del ceni 31 marzo 2015, quanto previsto dall'art. 113,\ncomma 12.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei\ncasi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo\nsettimanale, alla lavoratrice\u002Flavoratore spetta un compenso pari al 20% della\npaga oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, la\nlavoratrice\u002Flavoratore può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze\ndi servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari\nalla paga oraria, calcolato come all'art. 110, maggiorata del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei giorni semifestivi - fermo quant'altro previsto dal presente\ncontratto in materia di orari di lavoro e di sportello - la prestazione di\nlavoro non può superare le 5 ore ad eccezione del personale di custodia e\naddetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le 5\nore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani\nnotturni e dal personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una\nindennità pari, per ciascuna ora prestata, alia paga oraria maggiorata dei\n30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 4 ore e\n30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Flessibilità individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Compatibilmente con le esigenze di servizio l'impresa può accordare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla singolo lavoratrice\u002Flavoratore, su sua richiesta, di spostare, in\nvia non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo\nspostamento dell'orario di uscita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle lavoratrici\u002Flavoratori, con esclusione di quelli indicati all'alinea\nche segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato\nnell'ambito di 30 minuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle lavoratrici\u002Flavoratori a contatto diretto con il pubblico, di\nposticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30\nminuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti\npercentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 113 - Ausiliari - Vigilanza e custodia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e\nrelativi trattamenti indennitari, l'orario di lavoro giornaliero delle\nlavoratrici\u002Flavoratori inquadrati nell'Area unificata (ex la e 2a area\nprofessionale) che svolgono attività di cui all'art. 91 del ceni 31 marzo\n2015, nonché di coloro che sono addetti a mansioni operaie di cui all'art. 92\ndel ceni 31 marzo 2015 viene normalmente ripartito in due periodi determinati\ndall'impresa in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali\nservizi, d'intesa con gli organismi sindacali aziendali, l'orario può essere\nsuddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese\ntranviarie per il terzo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del primo periodo\ndel giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla\nguardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di\nautoveicoli e motoveicoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani\nnotturni - i quali osservano comunque l'orario di cui all'art. 104, comma 1\n(fatte salve le riduzioni d'orario di cui all'art. 104, comma 2 e 6) - osserva\nun orario giornaliero massimo di ore 10.30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale di cui al comma 1, che sostituisce il guardiano notturno,\noltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno\nspeciale compenso nelle misure indicate in allegato (all. n. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di\nvigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere\nincaricato il guardiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell'orario di lavoro\nè regolata dalle stesse norme previste per il guardiano sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno -\nentro il limite delle ore 8.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per notte - spetta il compenso indicato in allegato (all. n. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai\npredetti servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le lavoratrici\u002Flavoratori inquadrati nell'Area unificata (ex la e 2a area\nprofessionale) che svolgono attività dì cui all'art. 92, comma 3, del ceni 31\nmarzo 2015 (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono\nanche essere adibiti a turno alia custodia diurna nei locali dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata\ndi sabato - ovvero di lunedì, nei casi in cui l'orario settimanale sia\ndistribuito dal martedì al sabato - è corrisposto, per tale servizio, che non\npuò durare per più di ore 8.30, il compenso indicato in allegato (ali. n.\n3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali\ndell'impresa in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto ai riposo\ncompensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto\nad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 110.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza\nnotturna o di pernottamento nei locali dell'impresa in provvisoria sostituzione\ndel personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo\nsettimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due\nultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è\nammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva\nda parte delle suddette lavoratrici\u002Flavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dalle\nmedesime lavoratrici\u002Flavoratori in base ai precedenti comma non devono in\nnessun caso superare le ore 8.30 per notte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi\nindicati in allegato (all. n. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di\nvigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il\nservizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Automatismi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In materia di automatismi continuano a trovare applicazione le normative\ncontenute nei ceni del 19 dicembre 1994 (artt. da 117 a 121 ABI e artt. 10, 12\ne 14 ACRI) e le eventuali previsioni aziendali a suo tempo opzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il trasferimento della lavoratrice\u002Flavoratore ad unità produttiva\nsituata in comune diverso, può essere disposto dall'impresa solo per\ncomprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il\ntrasferimento l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di\nfamiglia dell'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a\n15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il\ncomune) dì destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti della lavoratrice\u002Flavoratore che abbia compiuto 50 anni di\netà ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può\nessere disposto senza il consenso della lavoratrice\u002Flavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di\ntrasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno\ndi 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali\ncomunque denominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio dì residenza, la\nlavoratrice\u002Flavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al\npagamento delle indennità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Alla lavoratrice\u002Flavoratore che non abbia familiari conviventi o\nparenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a)\ndell'alt. 74;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei\nbagagli e relativa assicurazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non\nsia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col\nmassimo di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la diaria nella misura prevista nell'allegato n. 7 per il tempo\nstrettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Alla lavoratrice\u002Flavoratore che abbia familiari conviventi o parenti\nconviventi verso i quali abbia l'obbligo degli alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di\nfamiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio, come lett. a)\ndell'art. 74;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei\nbagagli e relativa assicurazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non\nsia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col\nmassimo di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la diaria nella misura prevista nell'allegato n. 7 per il tempo\nstrettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo\ndi 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella\nmisura del 60% - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la\npersona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla lavoratrice\u002Flavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari\nalla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie)\npagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le\nspese accessorie) che l'interessato pagherà in quella nuova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di\nidonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene\nridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova\nresidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo\nalloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie,\ncategoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze\ndella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche,\nvenendo a mancare I presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a\nmodifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime dei fitti o a nuove\ndisposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni dì\nlocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota\ndelle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla\nDirezione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra,\nil contratto di locazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa potrà applicare, in sostituzione del meccanismo del\n\"contributo alloggio\" di cui sopra, la disciplina della fornitura dell'alloggio\nprevista dall'art. 93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui II rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett.\na), b), c) e f) dell'art. 82 mentre la lavoratrice\u002Flavoratore è addetto a\nsuccursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedente-\nmente servizio, l'impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di\ntrasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie)\nqualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell'ultimo\ntrasferimento dell'interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa,\nriprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima\ndell'ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo\nl'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detta disposizione si applica, in caso di morte della\nlavoratrice\u002Flavoratore, nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e\na carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del\ndiritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati - fermo che in\nogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in\nun'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa\nda quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi\nfamiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro\ndell'interessato nella piazza d'origine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al\npagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga in accoglimento di domanda\ndella la- voratrice\u002Flavoratore. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità\ndella lavoratrice\u002Flavoratore, l'impresa provvede al rimborso totale o parziale\ndelle spese effettivamente sostenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Elenco delle imprese cui si applica il contratto\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO*\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Puglia e Basilicata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altamura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FINAOSTA - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aosta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mecenate in liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Provis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assago\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Asti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Bari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Mediolanum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Basiglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediolanum Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Basiglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Axerve\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Sella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Sella Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Centrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fabrick\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sella Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ada le Sistemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Emilia Romagna Factor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Farbanca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Neva SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>River Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare dell'Alto Adige\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BHW Bausparkasse Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raetia SGR S.p.A. in liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Valsabbina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Lombardo Veneto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società Finanziaria Regione Sardegna -SFIRS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cagliari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Il presente elenco è aggiornato al 16 marzo 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare delie Province Molisane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FINMOLISE - Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Molise\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare del Lassinate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Stabiese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fincalabra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enterprise Services Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ES Shared Service Center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tech Partners Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Credito P. Azzoaglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Cividale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cedacri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cirene Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cred e m CB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Creval Covered Bond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DB Covered Bond S.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Desio OBG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Estense Covered Bond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Estense CPT Covered Bond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trevi Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Cortona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Desio e della Brianza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sammarinese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Fermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Cambiano 1884\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Ifigest\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Base Digitale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fidi Toscana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Findomestic Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fruendo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IFIS NPL Investing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MPS Capital Services Banca per le Imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Fondi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campo basso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campobasso Cassino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Castellammare di Stadia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Catanzaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco sul Naviglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco sul Naviglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco sul Naviglio Ceva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cividale del Friuli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collecchio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano Cortona Desio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dogana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campo basso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campobasso Cassino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Castellammare di Stadia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Catanzaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco sul Naviglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco sul Naviglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco sul Naviglio Ceva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cividale del Friuli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collecchio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano Cortona Desio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dogana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forlì\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lajatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Matino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mestre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mestre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forlì\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lajatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Matino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mestre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mestre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Solution Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Possano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Argo Mortgage 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Passadore &amp; C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carige Covered Bond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carige Covered Bond 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dock Joined in tech\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lanterna Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Imola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Lajatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Monte di Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Lucca e del Tirreno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Pugliese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca ifis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IFIS NPL Servicing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accenture Financial Advanced Solutions &amp; Technology\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accenture Services and Technology\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alba Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aletti &amp; C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aletti Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AìlFunds Bank S.A.U. - Sucursal de Milan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allianz Bank Financial Advisors\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AMCO - Asset Management Company\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Amundi SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anima SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arca Fondi SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arepo Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assitaet - Associazione Italiana per il Factoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attijariwafa Bank Europe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca AideXa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Akros\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Cesare Ponti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Consulta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca della Nuova Terra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Euromobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Galileo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Progetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Widiba - Wise Dialog Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bank of America Europe Designated Activity Company -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milan Branch\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bank of China - Filiale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Barclays Bank Ireland PLC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bayerische Landesbank- Filiale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BFF Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bit Market Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNL Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas - Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Borsa Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CA Indosuer Wealth (Europe), Italy Branch\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Calit - Credit Agricole Leasing Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa Lombarda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CheBanca!\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Citibank Europe Pic\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Citibank National Association - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commerzbank AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cordusio Sim\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cordusio Società Fiduciaria per Azioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Agricole Corporate and Investment Bank -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Suisse (Italy)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deutsche Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deutsche Bank AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deutsche Bank Mutui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DWS International GmbH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EliteMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elite SIMMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>equensWorldline SEMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eurizon Capital SGRMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euromobiliare Advisory SIMMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euromobiliare Asset Management SgrMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euromobiliare FiduciariaMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euronext Holding ItaliaMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Europe Arab Bank SA - Milan BranchMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ExetraMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FactoritSpAMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management-Società di\nGestione del RisparmioMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FiditaliaMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fiduciaria Sant'AndreaMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finanza Sud Sim Società di intermediazione mobiliare per azioniMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FinecoBank Banca FinecoMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FinlombardaMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISE ItalyMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generali Real Estate SGRMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GenerfidMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Help LineMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HSBC Continental Europe, ItalyMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IFIS Rental ServicesMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>illimity BankMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ing Bank N.V. Succursale di MilanoMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>International Factors Italia - IFITALIAMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Private BankingMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa See.Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intrum ItalyMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISP CB IpotecarioMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISP CB PubblicoMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISPOBGMilano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>JPMorgan Chase Bank, National Association\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediobanca SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monte Titoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MUFG Bank, LTD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Natixis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nexi Payments\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oaklins Italy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pri.Banks - Associazione Banche Private Italiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo Real Estate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ProntoPegno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S.I.RE.F. - Società Italiana di Revisione e Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SACE Fct\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sella SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sella Venture Partners SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Service HUB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sedete Generale - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Societe Generale Securities Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Symphonia SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBS Europe SE - Succursale Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Bank AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unicredit Factoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Leased Asset Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPER Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPER Credit Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultinvest Asset Management SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultinvest Investimenti SIM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Optima - SIM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montebeliuna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Morciano di Romagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orvieto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perugia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pordenone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragusa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ravenna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montebeliuna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Morciano di Romagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orvieto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perugia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pordenone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragusa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ravenna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Puglia Sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Creval PiùFactor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Valconca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare del Mediterraneo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Regionale di Sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Orvieto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Etica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cherry Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Sant'Angelo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Agricole Group Solutions\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Agricole Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo International Value Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Present Systems\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Agricole Friuladria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Agricola Popolare di Ragusa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Cassa di Ravenna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avvera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credem Private Equity SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credemfactor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credemleasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Emiliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Emiliano Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artigiancassa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Axepta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Capasse Antonio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca CF+ Credito Fondiario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Fucino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Finnat Euramerica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Nazionale del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca UBAE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bancomat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bank Sepah - Filiale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Blu Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capgemini Finance Tech\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa Depositi e Prestiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Compensazione e Garanzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CDP Immobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CDP Immobiliare SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credifarma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Custodia Valore - Credito su Pegno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dexia Crediop\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fides\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Financit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finnat Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fintecna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gardant\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gardant Investor SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gardant Liberty Servicing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Groupama Asset Management SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IBL Real Estate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Igea Digital Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imprebanca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Investire SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto Bancario del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto per il Credito Sportivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>doNext\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lazio Innova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Master Gardant\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MTS - Società per il Mercato dei Titoli di Stato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestila lia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanpaolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Simest\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Special Gardant\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Felice sul Panaro San Lazzaro di Savena San Lazzaro di Savena San\nLazzaro di Savena San Lazzaro di Savena Sassari Sassari Sassari Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Savigliano Segrate Segrate Siena Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio Sondrio Sondrio Tavagnacco Tavagnacco Torino Torino Torino Torino\nTorino Torino Torino Torino Torino Torino Torino Torino Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Felice sul Panaro San Lazzaro di Savena San Lazzaro di Savena San\nLazzaro di Savena San Lazzaro di Savena Sassari Sassari Sassari Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Savigliano Segrate Segrate Siena Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio Sondrio Sondrio Tavagnacco Tavagnacco Torino Torino Torino Torino\nTorino Torino Torino Torino Torino Torino Torino Torino Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sviluppo HQTiburtina (SHQT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanfelice 1893 Banca Popolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.S.E. Consulting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CSE Consorzio Servizi Bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CSE Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OneWelf\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Sardegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bibanca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Numera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sardaleasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Cassa di Risparmio di Savigliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kyndryl Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Value Transformation Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Monte dei Paschi di Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monte Paschi Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MPS Leasing &amp; Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Valtellinese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stelline Real Estate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aquileia Capital Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Julia Portfolio Solutions\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Piemonte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Patrimoni Sella &amp; C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Reale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Equiter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finpiemonte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Casa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Innovation Center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Rent Foryou\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pictet &amp; Cie (Europe)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Santander Consumer Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sella Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sella Personal Credit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SERFIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Credito Popolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torre del Greco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa del Trentino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediocredito Trentino-Alto Adige\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generali Insurance Asset Management Società di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generali Investments Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generali Investments Partners SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generali Real Estate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare del Lazio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Velletri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco BPM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>doVaìue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Immobiliare Stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Volterra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Volterra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TABELLE ECONOMICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable width=\"661\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"336\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"657\" height=\"26\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Importi mensili per 13\n        mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dal 1° gennaio 2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Scatti di\n        anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Importo ex ristrutturazione tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4.427,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.760,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.361,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.167,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.796,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.589,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.446,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.320,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area unificata (ex l)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.098,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"661\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"336\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"657\" height=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Importi mensili per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dal 1° gennaio 2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Scatti di\n        anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Importo ex ristrutturazione tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4.521,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.842,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.439,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.241,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.866,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.649,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.503,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.375,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area unificata (ex l\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.147,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"661\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"page-break-before: always\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"336\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"657\" height=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Importi mensili per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dai 1° dicembre 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Scatti di\n        anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Importo ex ristrutturazione tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4.575,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.889,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.483,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.283,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.906,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.684,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.535,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.405,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"336\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area unificata (ex l)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.175,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,59\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable width=\"661\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"page-break-before: always\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratrici \u002F lavoratori in servizio alla data del 19 dicembre 2019 con\nlivello retributivo di inserimento professionale* (abrogato con Accordo di\nrinnovo 19 dicembre 2019, art. 16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"649\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"213\">\n  \u003Ccol width=\"214\">\n  \u003Ccol width=\"214\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"645\" height=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Lavoratrici \u002F lavorato ri in\n        servizio alla data del 19 dicembre 2019 con livello retributivo di\n        inserimento professionale* (abrogato con Accordo di rinnovo 19 dicembre\n        2019, art. 16)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"645\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio mensile per 13\n        mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" height=\"24\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dai 1°\n        gennaio 2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dal 1° gennaio\n        2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dal 1° dicembre\n        2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"213\" height=\"24\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\n        2.095,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 2.149,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 2.180,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* A tali importi andrà aggiunta l’integrazione ex F.O.C. 2019\" nelle\nmisure di cui al comma 2 della Norma Transitoria in calce all'art. 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSEGNI MENSILI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>dal 1° gennaio 2020*\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Inquadramento\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Importo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3a Area professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,71\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2° e 3° livello retributivo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,35\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le lavoratrici\u002Flavoratori già destinatari al 31 dicembre 2019 di\nassegni mensili di anzianità continua ad applicarsi la relativa tabella in\nAllegato n. 2 del ceni 31 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIFFERENZA EX MENSA**\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 2 Aree\nprofessionali: 9,92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Per le Aziende già destinatarie del ceni Acri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•154,10 annue, quale \"differenza assegno di anzianità ex vice capo\nufficio\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•149,70 annue, quale \"differenza assegno di anzianità ex subalterni\n(compresi capo commesso e vice capo commesso)\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•61,54 annue, quale \"differenza assegno di anzianità ex operai\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•70,44 annue, quale \"differenza assegno di anzianità ex ausiliari\n(esclusi gli operai)\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*’ Ammontare annuo da corrispondere in occasione della 13a mensilità al\nsolo personale in servizio alla data di stipula del ceni 11 luglio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch2>Allegato n. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>INDENNITÀ E COMPENSI VARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"491\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"424\">\n  \u003Ccol width=\"63\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"489\" height=\"24\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Aree professionali e quadri direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"25\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>lavori in locali\n        sotterranei\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">45,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>turno notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">30,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>indennità agli addetti\n        ai sabato alla consulenza e nelle succursali presso località\n        turistiche o centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">18,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>giornata di\n        reperibilità*\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">30,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"489\" height=\"24\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Aree professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"25\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>turno diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">4,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"43\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>indennità per orari giornalieri che terminano\n        dopo le 18,15 e fino alle 19,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">3,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>per intervento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">18,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"489\" height=\"24\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area unificata (ex l\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"26\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- pernottamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">18,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>vigilanza notturna\n        superiore all'orario normale diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">24,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"424\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>vigilanza notturna non\n        superiore all'orario\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable width=\"491\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"424\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">14,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Con un minimo di: 13,95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Allegato n. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch2>CONCORSO SPESE TRANVIARIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(12 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"424\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"259\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mensili\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Catania\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Bari\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Venezia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"24\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Padova,\n        Palermo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>-\n        Trieste\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>»\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"25\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Messina,\n        Napoli, Torino\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"23\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>-\n        Roma\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"259\" height=\"22\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable width=\"424\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"259\" height=\"22\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>n\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>INDENNITÀ DI RISCHIO(misure mensili)\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Capoluoghi di PROV. E CENTRI AVENTI INTENSO MOVIMENTOBANCARIO\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ALTRI CENTRI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadri direttivi, 3a area professionale e personale inquadrato\n        nell'Area unificata (ex la e 2a area professionale) che svolge le\n        attività di cui all'art. 92, comma 7, del ccnl 31 marzo 2015 (esclusi\n        gli addetti a mansioni operaie)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>a)cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori\n        inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei\n        contanti*\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>126,62\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>94,95\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>b)addetti allo sportello che effettuano esborsi e\u002Fo introiti di\n        valori (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>126,62\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>94,95\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>c)cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori\n        inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non\n        contanti*\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>67,67\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>d)cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo\n        sportello*\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>64,21\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>48,11\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>e)addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette\n        e similari (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello\n      retributivo)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>62,52\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>46,85\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>f)addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 92, comma 7,\n        3° alinea, del ccnl 31 marzo 2015)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55,06\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>41,31\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>g)addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di\n        maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui\n        all'art. 92, comma 7, penultimo alinea, del ceni 31 marzo 2015\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>48,60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36,38\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Personale inquadrato nell'Area unificata (ex la e 2a area\n        professionale) che svolge le attività di cui all'art. 92, comma 3 e\n        comma 6, del ceni 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni\n      operaie)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo\n        sportello di cui all'art.92, comma 3,1 e 7 allinea 2° punto, del ccnl\n        31 marzo 2015\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36,38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27,23\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* \"Addetti\" con riguardo ai Quadri direttivi 3° e 4° livello\nretributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni\ndiverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione\ngiornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative\nmisure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente\nmaggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia\nsuperiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore\n14%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PREAVVISO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a)\ndell'art. 82, l'indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"571\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"149\">\n  \u003Ccol width=\"130\">\n  \u003Ccol width=\"134\">\n  \u003Ccol width=\"151\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">a)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-variant: small-caps\">Trattamento di\n        \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>MISURA MASSIMA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">b) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">c) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"193\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Quadri\n        direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>trattamento sub c)\n        ridotto del 25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\n        mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"97\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>trattamento sub c)\n        ridotto del 25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"117\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area\n        unificata (ex l\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45\n        giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>trattamento sub c)\n        ridotto del 25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">73\n        di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della\nlavoratrice\u002Flavoratore, questi è esonerato dall'obbligo del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b)\ndell'art. 82, il preavviso - o in difetto la corrispondente indennità -\ncompete nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"571\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"137\">\n  \u003Ccol width=\"134\">\n  \u003Ccol width=\"294\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"137\" height=\"63\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>a) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA\n        MIGLIORATIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"294\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>b) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"137\" height=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Quadri\n        direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"294\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità non 4 mensilità superiore a 5\n            anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità da 5 5 mensilità a 10 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità su- 6 mensilità periore a 10\n            anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"137\" height=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"294\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità non 2 mensilità superiore a 5\n            anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità da 5 3 mensilità a 10 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità su- 4 mensilità periore a 10\n            anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"137\" height=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area\n        unificata (ex l\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>45 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"294\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità non 1 mensilità superiore a 5\n            anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità da 5 2 mensilità a 10 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità su- 3 mensilità periore a 10\n            anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c)\ndell'art. 82, il preavviso - o in difetto la corrispondente indennità -\ncompete nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"515\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"149\">\n  \u003Ccol width=\"240\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Quadri\n        direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        con anzianità non superiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\n        mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con anzianità da\n        5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"43\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con\n        anzianità da 10 a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\n        mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con\n        anzianità superiore a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8\n        mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con anzianità non\n        superiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con anzianità da\n        5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"43\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con\n        anzianità da 10 a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\n        mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con\n        anzianità superiore a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\n        mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area unificata (ex\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con anzianità non\n        superiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>l\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"25\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>professionale) *\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con anzianità da\n        5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"23\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        con anzianità da 10 a 15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\n        mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- con anzianità\n        superiore a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto dì lavoro ai sensi della lett. g)\ndell'art. 82, l'indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"571\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"136\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"297\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"136\" height=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>a) Trattamento di PREVIDENZA\n        MIGLIORATIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"297\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>b) Assenza di\n        trattamento di previdenza MIGLIORATIVO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"136\" height=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Quadri\n        direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"297\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- con anzianità non\n        5 mensilità superiore a 6 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- per ogni anno successivo Va mensilità con\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>un massimo di altre 5 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"136\" height=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"297\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>con anzianità non 2 mensilità\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp>superiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- con anzianità da\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>5 a 10 anni 3 mensilità\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità su\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp>periore aio anni 4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"136\" height=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area\n        unificata (ex l\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2 mesi e V?\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"297\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>con anzianità non 1 mensilità superiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità da 5\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp>a 10 anni 2 mensilità\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">con anzianità su\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp>periore a 10 anni 3 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della presente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si considera l'anzianità di effettivo servizio della lavoratrice\u002Fla\nvoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per trattamento di previdenza \"aziendale migliorativo\" si intende quello\nper il quale la lavoratrice\u002Flavoratore venga a beneficiare di un trattamento di\nprevidenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle\nassicurazioni sociali obbligatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Per lavoratrici\u002Flavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3°\nlivello retributivo della 2a area professionale trova applicazione il comma 4\ndella Norma di raccordo in calce all'art. 96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"470\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"119\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"118\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"468\" height=\"27\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>dal 1° gennaio 2005\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-variant: small-caps\">Abitanti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-variant: small-caps\">Quadri direttivi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-variant: small-caps\">Area unificata \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Centri fino a 200.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>133,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>79,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">62,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"67\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Centri\n        da 200.001 a 500.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>147,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>87,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">69,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"66\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Centri da\n        500.001 a 1.000.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>160,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>95,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"119\" height=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Centri oltre\n        1.000.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>173,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">103,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">81,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Profili formativi e standard professionali per l'apprendistato\nprofessionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Addetto attività commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Addetto attività di supporto alla gestione dell'azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Addetto attività di supporto aree specialistiche di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Addetto attività amministrative e\u002Fo contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Addetto attività informatiche e\u002Fo di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telecomunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 - Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto Attività Commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle strutture di presidio del mercato e dei ruoli\norganizzativi previsti in azienda, svolge attività operative e\u002Fo contabili e\u002Fo\ncommerciali riferite alla gestione della clientela di riferimento, anche\nattraverso canali telefonici e telematici, in coerenza con le direttive\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contribuisce a soddisfare le esigenze delia clientela, assicurando\nappropriati livelli di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni dì base\nsulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operare in un contesto aziendale orientato alla produttività, alla\nqualità e alle esigenze della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei\nservizi svolti dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione, anche\nmediate da strumenti di comunicazione a distanza, finalizzate ad una relazione\nefficace e trasparente con la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro\ndi gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in\nparticolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di\noperare coerentemente con le medesime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare\nriguardo a quelli adottati nella propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del\nrapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Avere un'adeguata conoscenza sul funzionamento dei mercati e sugli\nstrumenti finanziari comuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e proporre prodotti e servizi per la clientela di riferimento e\nsaper contribuire alla vendita degli stessi, anche mediante\nricezione\u002Feffettuazione delle telefonate (inbound - outbound) e utilizzo di\ncanali informatici, in coerenza con le politiche commerciali dell'azienda e con\ngli indirizzi ricevuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al\nfine di curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operare nell'ambito dei sistemi cd. in \"tempo reale\" e, cioè, con\napparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al\nfine di svolgere attività di informazione, helpdesk e assistenza per l'insieme\ndelle operazioni proprie dell'area di attività, anche a favore di chi opera\ntramite il canale In Web, promuovendo azioni di sviluppo commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Avere un'adeguata conoscenza degli aspetti normativi interni ed esterni\nconnessi con l'assistenza alla clientela e la conseguente operatività, inclusa\nquella contabile ed amministrativa, per poterli applicare correttamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di strutture centrali collegate alla gestione dell'azienda\n(risorse umane, legale, bilancio e auditing, marketing, pianificazione e\ncontrollo, eco.) svolge attività prevalentemente operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio\nreso ai clienti interni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei\nservizi svolti dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro\ndi gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (es.\nprivacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le\nmedesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare\nriguardo a quelli adottati nella propria area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Avere un'adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed\nesterne, da applicare nell'esercizio della propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie\ndell'area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le fasi operative di gestione e sviluppo dell'area\nspecialistica di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull'andamento\ndell'attività e presentare i risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto attività di supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREE SPECIALISTICHE DI BUSINESS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di strutture centrali collegate al business\ncreditizio\u002Ffinanziario (crediti, finanza, rischi, ecc.), svolge attività\nprevalentemente operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa e sulla composizione dei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio\nreso al cliente interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei\nservizi svolti dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro\ndi gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (es.\nantiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare\ncoerentemente con le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici specifici, con\nparticolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Avere un'adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed\nesterne, da applicare nell'esercizio della propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere prodotti e servizi offerti alla clientela di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie\ndell'area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le fasi di sviluppo dell'area specialistica di competenza per\nil relativo utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le fasi di gestione e sviluppo dei prodotti e servizi relativi\nalla propria area di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull'andamento\ndell'attività e presentare i risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le interconnessioni tra operazioni creditizie, finanziarie e\npresidio dei rischi al fine dì operare coerentemente con le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto attività amministrative e\u002Fo contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge le attività operative e contabili affidategli, contribuendo al buon\nfunzionamento procedurale e amministrativo dell'unità di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio\nreso alla clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei\nservizi svolti dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro\ndi gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in\nparticolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di\noperare coerentemente con le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare\nriguardo a quelli adottati nella propria area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Avere un'adeguata conoscenza delle normative e procedure da applicare in\nmateria di contabilità e\u002Fo sistemi di pagamento e\u002Fo contrattualistica relativa\nalle operazioni che si svolgono con la clientela,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le dinamiche organizzative, le logiche e i processi gestionali\ndelle principali attività e dei prodotti riservati alla clientela di\nriferimento, in coerenza con gli indirizzi dell'azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al\nfine di curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software\napplicativi, in particolare per le operazioni di calcolo e di video\nscrittura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio\ncartaceo ed elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze e compilare documenti o lettere di natura\ncontabili, moduli e distinte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze e operare nell'ambito dei sistemi c.d. in \"tempo\nreale\" e cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con\nl'elaboratore centrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto attività informatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u002FO DI TELECOMUNICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge attività connesse alla elaborazione di dati, al funzionamento,\nall'assistenza e alla manutenzione dei sistemi informatici e di\ntelecomunicazione adottati in azienda, garantendo gli standard di sicurezza, la\nriservatezza e la protezione dei dati, dei programmi e dei sistemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio\nreso alla clientela interna \u002Festerna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei\nservizi svolti dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro\ndi gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in\nparticolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di\noperare coerentemente con le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e gestire i processi relativi alle operazioni da effettuare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere la struttura hardware di un elaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare i principi basilari della programmazione, i\n\"linguaggi informatici\" e la terminologia \"tecnica\" della propria area di\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e utilizzare i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i\nmezzi periferici che interagiscono con il sistema operativo principale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e applicare le tecniche in materia di sicurezza informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le logiche, i processi e le procedure che caratterizzano\nl'attività di assistenza telematica (supporto alle attività periferiche -\nhelp desk).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato n. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista durante il\nperiodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al\nfine di agevolarne l'inserimento all'interno dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la formazione sia impartita all'apprendista attraverso\nstrumenti di e-learning, anche l'attività di accompagnamento svolta dal tutore\npotrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di\ntele-affiancamento o video-comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di tutore possono essere svolte da una lavoratrice\u002Flavoratore\nqualificato designato dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice\u002Flavoratore designato dall'impresa deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere formazione e competenze adeguate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che\nl'apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere una attività lavorativa coerente con quella\ndell'apprendista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite\ndall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'erogazione della formazione agli apprendisti, l'impresa ha la\n\"capacità formativa interna\" necessaria, anche ai fini della formazione di\nbase e trasversale, qualora vi siano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse umane idonee a trasferire competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutori con formazione e competenze adeguate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO D'INTESA PER DISCIPLINARE I PASSAGGI DA NORMATIVE COLLETTIVE\nDIVERSE A QUELLA NAZIONALE E COMPLEMENTARE DEL CREDITO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle imprese presso ie quali si ponga la necessità di\nsostituire la precedente disciplina regolata secondo normative collettive\ndiverse (settori industria, commercio, etc.) con quella definita dalla presente\nnormativa nazionale e complementare, l'applicazione della medesima avverrà con\nun'intesa tra l'impresa e apposite delegazioni sindacali, in rappresentanza del\npersonale destinatario del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette delegazioni saranno costituite - per ciascuna delle 00.SS. stipulanti\nil contratto nazionale - da non più di 3 esponenti da scegliersi fra ì\ndirigenti degli organismi sindacali aziendali costituiti facenti capo alle\norganizzazioni medesime (due dei quali possono essere sostituiti da dirigenti\nterritoriali dell'organizzazione stessa o della Confederazione a cui essa\neventualmente aderisce).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi in cui non sia stato costituito alcun organismo sindacale\naziendale detta delegazione sarà composta - per ciascuna delle organizzazioni\nin parola che abbia iscritti nell'impresa - da non più di tre dirigenti\nterritoriali dell'organizzazione medesima o della Confederazione cui essa\neventualmente aderisce (uno dei quali può essere sostitutivamente un\nlavoratore dell'impresa iscritto alla suddetta organizzazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'intesa - fatto salvo, nel caso di trasferimento d'azienda, quanto previsto\ndall'art. 2112 c.c. e fermo quanto previsto dall'art. 4 - viene stipulata alle\ncondizioni seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) inquadramento del personale dipendente nelle aree professionali e nei\nquadri direttivi previsti dal presente contratto nazionale, tenendo conto della\ncorrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all'atto del passaggio.\nIn casi particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>può, altresì, tenersi conto del livello economico complessivo fruito a\ntale momento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerato che la\nretribuzione globale di fatto annualmente percepita all'atto del passaggio dal\nsingolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, va\nredistribuita (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo\ntrattamento) nelle mensilità e nelle voci previste dal presente contratto\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine ciascun lavoratore\u002Flavoratrice verrà inserito nell'ambito del\ntrattamento previsto per il proprio inquadramento, in modo che l'importo\nrisultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più\nvicino a quello che l'interessato percepiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al\ntrattamento determinato come suesposto, verrà mantenuta come \"assegno ad\npersonam\", assorbibile con successivi scatti di anzianità e\u002Fo avanzamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuale disciplina del contratto nazionale in tema di automatismi si\napplica con modalità individuate nelle intese aziendali di cui al primo\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle imprese di cui al\nprimo comma sono valutate per intero ai fini degli scatti di anzianità, dei\ntrattamenti di ferie e di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico e delle\nnormative in materia di orari, turni e reperibilità, in una complessiva\nvalutazione della situazione in atto al momento dell'applicazione della\npresente disciplina, saranno definiti nelle intese aziendali di cui al primo\ncomma del presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione dell'inquadramento e del trattamento economico riguardante\nciascun lavoratore\u002Flavoratrice, secondo quanto stabilito nelle intese aziendali\ndi cui al primo ed al secondo comma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formerà oggetto di transazione individuale da sottoscriversi fra l'impresa\ne l'interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale\nstipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce eventualmente\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A dette transazioni sarà data applicazione dopo l'avvenuta formalizzazione,\npresso l'apposita Commissione di Conciliazione sindacale ai sensi dell'art. 12,\novvero costituita presso le Direzioni del lavoro territorialmente competenti,\nai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze tra le Parti stipulanti aventi ad oggetto\nl'applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente\nesaminate dalle Parti medesime, con l'eventuale assistenza di ABI e delle\nOO.SS. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole\ndefinizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale interpretativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che al quarto comma, lett. a) si fa riferimento a \"casi\nparticolari\" non espressamente individuati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti chiariscono che con la predetta locuzione hanno inteso fare\nesclusivo riferimento a situazioni individuali - e, quindi, non generali -\nnelle quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'interessato fruisca, all'atto del passaggio, di assegni ad personam non\nassorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi); ove di questi si tenga\nconto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli\nstessi resteranno successivamente assorbiti con successivi scatti di anzianità\ne\u002Fo avanzamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'interessato fruisca, all'atto del passaggio di anticipati scatti di\nanzianità: in questo ultimo caso potrà tenersi conto degli scatti anticipati\n(in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), fermo,\ncomunque, il numero massimo di scatti stabiliti dal presente contratto\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ GENERAZIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la\ncorresponsione di una quota aggiuntiva dell'1%, sulla contribuzione datoriale\ndi finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei\nlavoratori\u002Flavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19\ndicembre 1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del\npersonale, c.d. \"vecchio iscritto\" ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, che,\nnell'ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia\nlo stesso inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per\ndetto personale che abbia il medesimo inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la corresponsione delia quota aggiuntiva non determini il superamento\ndel tetto del 3% di contribuzione complessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE N. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENBICR.EDITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Allo scopo di consolidare l'attività di Enbicredito quale Ente\nbilaterale nazionale, costituito fra le Parti ai sensi dell'accordo 4 dicembre\n1998, con l'obiettivo di promuovere e sostenere iniziative orientate a\nmigliorare il sistema di formazione e riqualificazione professionale del\npersonale del settore del credito, le Parti stipulanti convengono che ciascuna\nimpresa conferente all'ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il\n31 marzo 2005, un contributo a favore di Enbicredito nella misura pari ad 1\neuro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 31\ndicembre 2004 da utilizzare per il finanziamento di specifici progetti ai fini\ndi cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ciascuno degli anni successivi, tale contributo - ferma la misura di\n1 euro pro-capite - sarà subordinato all'esaurimento del plafond di cui al\nprimo comma e alla presentazione, da parte di Enbicredito, di ulteriori\nprogetti idonei che non risultino finanziati o finanziabili prioritariamente\ntramite risorse europee, nazionali o regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 luglio 2007, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto dall'appendice n. 3 in calce al ceni 12\nfebbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente\nall'ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007,\nun contributo straordinario a favore di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo\nindeterminato in organico alia data dei 30 giugno 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la\nripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze dei rendiconto\nannuale dell'esercizio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell'art.\n13 del proprio Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 16 luglio 2009, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto dall'appendice n. 3 in calce ai ceni 8\ndicembre 2007, le Parti stipulanti - nella prospettiva di ridefinire il ruolo e\nle funzioni deil'Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi\ninterprofessional! - convengono che ciascuna impresa conferente ail'ABI mandato\ndi rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo\nstraordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni\ndipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STATUTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Denominazione - Soci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall'Accordo Nazionale 4 dicembre 1998,\nl'Ente nazionale bilaterale per il settore del credito, denominato Enbicredito,\nche ha natura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi deil'art. 36 c.c. è\nregolato, in via esclusiva, dal presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci: ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, ligi Credito,\nUilca-Uil e Unità Sindacale Fa Ieri Silcea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede - Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede è in Roma, Piazza del Gesù n. 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'Ente è stabilita al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata\ncon delibera del Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente bilaterale nazionale ha la finalità principale di promuovere e\nsostenere il dialogo sociale tra le parti, con iniziative orientate ad\ninterventi sul sistema di formazione e di riqualificazione professionale\nesistente nel settore creditizio-finanziario, in relazione alle intese\nsottoscritte in materia, che saranno stipulate tra l'ABI e le Organizzazioni\nsindacali e che saranno recepite con delibera del Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, l'Ente bilaterale nazionale ha lo scopo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere attività in tema di formazione, di riconversione e di\nriqualificazione professionale ed elaborare proposte e progetti formativi da\nrealizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture\nscolastiche e universitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere e realizzare indagini sui fabbisogni di professionalità nel\nsettore del credito e ricerche - anche in raccordo con le attività\ndell'Osservatorio nazionale - sui temi della formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con i Fondi\ninterprofessional! per la formazione continua operanti nel settore creditizio,\nle Regioni e\u002Fo con altri Enti pubblici e\u002Fo privati in materia di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere attività di promozione, assistenza e consulenza, nei confronti\ndelle aziende creditizie e finanziarie, per quanto concerne sia le procedure di\naccesso alla formazione finanziata che le fasi di attuazione dei piani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere, per le aziende di cui alla precedente lett. d), il ruolo di\npresentatore dei piani formativi finanziabili, conseguendo in tal modo la\ntitolarità per acquisire i relativi finanziamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere ogni iniziativa diretta a definire e certificare il livello\ndelle competenze acquisite attraverso gli interventi di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gestire, tramite l'apposita Sezione Speciale di cui all'art. 12,\nl'attività del Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore\ndel credito (F.O.C.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente bilaterale nazionale perseguirà anche altre finalità - svolgendo i\nrelativi compiti e funzioni - che le Parti contrattuali concorderanno a livello\nnazionale di attribuire allo stesso e che saranno recepite con delibera del\nConsiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione dei contributi che affluiscono alla Sezione Speciale per il\nfinanziamento del F.O.C., concorrono a formare il fondo comune dell'Ente le\nseguenti entrate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere\nall'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le somme corrisposte dai soci aggregati a titolo di contributo e di\nconcorso spese di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni altra entrata conseguente alle attività istituzionali dell'Ente\npreviste dall'art. 3, lett. da a) a f).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I corrispettivi di prestazioni per i servizi resi a terzi e le misure dei\ncontributi e del concorso spese di gestione annuali dovute all'Ente bilaterale\nnazionale dai partecipanti sono stabilite con accordo tra ABI e le\nOrganizzazioni sindacali. Tali misure saranno, di volta in volta, recepite con\ndelibera del Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, nel corso della durata dell'associazione non potranno essere\ndistribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti partecipanti fondi o riserve di\nalcun tipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soci aggregati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci aggregati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Aziende associate all'ABI che hanno conferito alla stessa apposito\nmandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire\ndell'assistenza, della consulenza, dell'informazione e della rappresentanza nel\nregolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la stipulazione\ndi contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore\ncreditizio-finanziario: in tal caso l'ammissione è subordinata alla delibera\ndel Consiglio di Amministrazione dell'Ente bilaterale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soci aggregati possono sempre recedere dall'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organi dell'Ente bilaterale nazionale sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Consiglio di Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Comitato dì Gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Collegio dei Revisori dei Conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consiglio di Amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 14 (quattordici) membri:\nn. 7 (sette) sono designati dall'ABI; n. 7 (sette) sono designati dalle\nOrganizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere\nriconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del\nmandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione\ndelle rispettive Organizzazioni di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio\npreventivo e consuntivo dell'Ente, nonché quello separato della Sezione\nSpeciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la\ngestione dell'attività del F.O.C., di amministrare l'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria\namministrazione e gestione dell'Ente stesso, inclusa la facoltà di delegare\ndeterminati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e\u002Fo al Presidente e\u002Fo al\nVice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente\ndell'Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica\ncertificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni\nprima della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di\nalmeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio\nentro dieci giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della\nriunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi di particolare\nurgenza la convocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica\ncertificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta\npercento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la\nmaggioranza dei 5\u002F6 dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2\u002F3 dei componenti\nallorché sono in discussione modifiche statutarie, l'approvazione del\nRegolamento ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i\ncomponenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità\npreviste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve\nassistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - ovvero, in caso\ndi impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo - che viene\ninvitato con le stesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>modalità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o\nvideo conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che\npossa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei partecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in\nmancanza, dal Vice Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comitato di Gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura\nin carica per lo stesso perìodo del Consiglio. Esso è composto da n. 10\n(dieci) membri: n. 5 (cinque) designati dal TABI e n. 5 (cinque) dalle\nOrganizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente ed il Vice\nPresidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi\ndell'art. 4 dell'Accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015,\ndesignano 4 (quattro) membri del Comitato di Gestione. Il quinto membro\nespressione di parte sindacale è designato - a rotazione seguendo il criterio\ndella maggiore rappresentatività - da una delle altre Organizzazioni dei\nlavoratori presenti nel Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di Gestione, nell'ambito della Sezione Speciale di cui all'art.\n12, gestisce l'attività del F.O.C. secondo le attribuzioni riconosciute dal\nRegolamento del \"Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore\ndel credito (F.O.C.)\" del 31 maggio 2012, allegato al presente Statuto (di\nseguito Regolamento del F.O.C.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il Comitato di Gestione, in relazione alle delibere del Consiglio\ndi Amministrazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coordina l'attività dell'Ente e gestisce, attraverso il Coordinatore,\nl'attività amministrativa, contabile ed operativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adotta i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione\ninterna dell'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge attività di elaborazione e di proposta, rispettivamente, degli\natti e delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di\nAmministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e\nconsuntivo dell'Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dal\nConsiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni\nvalgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Alle\nriunioni di Comitato di Gestione deve assistere il Presidente del Collegio dei\nRevisori dei Conti - ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti\ndelegato dal medesimo - che viene invitato con le stesse modalità previste per\ni componenti il Comitato di Gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presidente - Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e la firma sociale,\nsovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il\nConsiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, anche temporaneo, egli\nviene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ed il Vice Presidente dell'ente sono nominati dal Consiglio di\nAmministrazione, secondo il criterio di alternanza di seguito indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il primo triennio, seguente alla modifica statutaria dell'Ente, il\nPresidente è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione\ndesignati da ABI, mentre il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di\nAmministrazione designati dalle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività dell'Ente è curata da un Coordinatore nominato dal Consiglio di\nAmministrazione tra soggetti in possesso di comprovata professionalità ed\nesperienza. Il Coordinatore esegue le deliberazioni degli Organi sociali ai\nquali risponde.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Coordinatore, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnate dal\nConsiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione e partecipa, senza\ndiritto di voto, alle riunioni dei predetti Organi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per l'espletamento di tali compiti e funzioni potrà avvalersi del\nsupporto di collaborazioni esterne, se autorizzato dal Comitato di Gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•predispone per il Comitato di Gestione e per il Consiglio di\nAmministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e redige\ntrimestralmente un rapporto, anche tecnico-economico, in merito alle attività\nsvolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assiste il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Gestione nello\nsvolgimento delle rispettive funzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cura la tenuta e l'aggiornamento di tutti i libri sociali, compresa la\nprima nota ed il libro-cassa, nonché la documentazione relativa alle\noperazioni eseguite dall'ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Revisori dei Conti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'amministrazione dell'Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di\ncui all'art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto\nda tre membri effettivi e tre supplenti designati dall'ABI e da ulteriori tre\nmembri effettivi e tre supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere\nriconfermati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di\nseguito indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell'Ente, il\nPresidente viene eletto nell'ambito delle persone designate, in seno al\nCollegio, dalla componente che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell'ambito delie\npersone designate, in seno al collegio, dall'altra componente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal\nRevisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica\no, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la\nsostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle\nrispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro\neffettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle\nriunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione - come\nprevisto dagli artt. 7 e 8 - e sarà invitato con le stesse modalità previste\nper i componenti i suddetti organi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di\nAmministrazione come previsto dall'art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo\nad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera\ndimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a\nproporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione Speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo di rinnovo 19\ngennaio 2012 e dall'art. 32 del ceni 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e le\naree professionali, e per le finalità di cui all'art. 3 del Regolamento del\nF.O.C, è istituita la Sezione Speciale dell'Ente, gestita, secondo le\nmodalità e i criteri individuati dal medesimo Regolamento, dal Comitato di\nGestione di cui all'art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rendiconto annuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di Gestione provvede, secondo le modalità previste dall'art. 10\ndel Regolamento del F.O.C., alla redazione di un rendiconto economico e\nfinanziario annuale d'esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale,\nseparato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell'ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno, ivi compreso quello\ndella Sezione Speciale di cui al comma che precede, è approvato dal Consiglio\ndi Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scioglimento dell'ente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decisione circa lo scioglimento dell'ente, nonché in merito alla\ndevoluzione di eventuali resìdui attivi, compete ai soci che hanno costituito\nl'Ente medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui\nattivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento,\nil patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, salva diversa\ndestinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe\novvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dall'organismo di controllo\nprevisto dall'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità\npreviste dall'art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito\nall'impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti degli organi sociali non hanno diritto a compensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazionedelloStatutoilConsigliodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Amministrazionepotràdecideredirealizzareun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamento e procedere all'approvazione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche al presente Statuto saranno recepite con delibera del Consiglio\ndi Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 5 ottobre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO,\nPARI OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>il 19 aprile 2013, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con l'appendice n. 4 del ceni 19 gennaio 2012 le Parti firmatarie hanno\ndelegato ad una Commissione paritetica il compito di valutare possibili\niniziative congiunte in tema di pari opportunità e conciliazione di tempi di\nvita e di lavoro, di responsabilità sociale di impresa alla luce dell'Avviso\ncomune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il 7 marzo 2011;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel predetto Avviso comune del 7 marzo 2011 viene affermato, tra le altre\ncose, che occorre un'azione sinergica, a tutti i livelli, tra le iniziative\nlegislative, le politiche sociali e quelle contrattuali a sostegno della\nconciliazione tra famiglia e lavoro ricercando e implementando soluzioni\ninnovative, tanto di tipo normativo che organizzativo, che possano agevolare la\ncura dei bambini e degli anziani, anche al fine di contribuire alla\nrealizzazione di contesti lavorativi tali da agevolare una migliore\nconciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le\ndonne e gli uomini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'art. 27 del ceni 19 gennaio 2012, si è condivisa e riconfermata la\nnecessità di un forte impegno per il rilancio della bilateralità e, in\nparticolare, degli attuali organismi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'art. 38\ndella legge 18 giugno 2009, n. 69, promuove azioni positive volte a conciliare\ntempi di lavoro e tempi di cura della famiglia dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dipendenti, prevedendo incentivi a sostegno delle misure di conciliazione\nnell'ambito del Fondo per le Politiche per la famiglia; con DPCM 23 dicembre\n2010, n. 277, è stato definito il regolamento in materia di criteri e\nmodalità per la concessione dei contributi, che alì'art. 3 individua le\npossibili tipologie di azioni positive oggetto dei progetti finalizzati alla\nrealizzazione di iniziative per la conciliazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Piano nazionale della famiglia adottato dalla Presidenza del Consiglio\ndei Ministri il 7 giugno 2012 mira a realizzare un quadro organico e di medio\ntermine di politiche specificamente rivolte alla famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e\nBolzano e le Autonomie locali, del 25 ottobre 2012, prevede la possibilità di\nadottare e finanziare iniziative finalizzate alla conciliazione dei tempi di\nvita e di lavoro, avendo fra l'altro, come obiettivo strategico l'occupazione\nfemminile attraverso i seguenti indirizzi operativi: miglioramento dei servizi\na favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le donne e per\ntutti i cittadini; miglioramento delia integrazione tra i servizi di cui al\npunto precedente e gli interventi connessi alle politiche familiari e al\nwelfare locale; introduzione di modalità contrattuali e forme flessibili di\norganizzazione del lavoro, rispondenti alle esigenze di conciliazione;\ncreazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura\nalla persona e dei servizi per la famiglia e comunità; promozione dei congedi\nparentali per i padri; realizzazione di azioni sperimentali promosse e\ncoordinate dal Dipartimento delle Pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la riforma del mercato del lavoro realizzata con la legge n. 92\u002F2012 ha\nintrodotto nuove misure di sostegno alla genitorialità - attuate con Decreto\ndel Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro\ndell'economia e delle Finanze del 22 dicembre 2012 - al fine di promuovere una\ncultura di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione\ndei tempi di vita e di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) recependo la\ndirettiva 2010\u002F18\u002FCE dell'8 marzo 2010, ha previsto la possibilità di fruire\ndei congedi parentali anche su base oraria attribuendo alla contrattazione\ncollettiva il compito di stabilire le relative modalità di fruizione, nonché\ni criteri di calcolo della medesima base oraria e la equiparazione di un\ndeterminato monte ore alla singola giornata lavorativa. La normativa interna ha\ncosì inteso adeguarsi alla direttiva che attua l'accordo quadro europeo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema\nbancario del 16 giugno 2004 dedica particolare attenzione sia ai temi delle\npari opportunità, del work life balance, delle iniziative a favore dei\ndisabili, del volontariato e di altre possibili iniziative di solidarietà, sia\nai valori etici cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli,\noperano nelle imprese, ribadendo che l'azione delle stesse e dei lavoratori\ndeve mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile e che ciò comporta anche\nla costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi\nall’esercizio della propria attività, prevedendo la costituzione di un\nOsservatorio nazionale paritetico anche allo scopo di analizzare, e favorire la\ndiffusione di buone pratiche e di strumenti della RSI a livello aziendale e nel\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 18 maggio 2005 le Parti sociali europee del settore bancario (EU Bank\nSocial Partners) hanno firmato una dichiarazione congiunta (Joint Statement) su\n\"Employment &amp; Social Affairs in the European Banking Sector: Some aspects\nrelated to CSR\" relativa a: Training, learning and development; Core labour\nstandards; Work-life balance; Internal Communications; Equal Opportunity;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 EUROPA 2020\n\"Una strategia per una\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>crescita intelligente, sostenibile e inclusiva\", ripresa dal Governo nel\ndocumento di economia e finanza del 18 aprile 2012 alla sezione III \"Programma\nNazionale di Riforma\", si pone l'obiettivo d'innalzare il potenziale di\ncrescita economica, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale nei\nPaesi dell'unione e nei Paesi membri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 16 aprile 2013 è stato presentato il Piano d'azione nazionale sulla\nResponsabilità sociale d'impresa 2012-2014 nel cui ambito si richiamano fra\nl'altro le linee guida ISO 26000 \"Guida alla Responsabilità sociale\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Commissione nazionale sulle pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività della Commissione Nazionale sulle Pari Opportunità di cui\nall'art. 14 del ceni 19 gennaio 2012 verrà avviata entro e non oltre il 30\ngiugno 2013. A tal fine le Parti firmatarie procederanno alla nomina dei\nrispettivi rappresentanti - nel numero massimo di 2 per ogni Organizzazione\nSindacale dei lavoratori\u002Flavoratrici stipulante e nello stesso numero\ncomplessivo per l'ABI - ed all'individuazione del Presidente e del Vice\nPresidente ai quali sarà affidata la responsabilità della puntuale\nconvocazione della Commissione per l'espletamento dei compiti loro attribuiti,\ncon cadenza almeno quadrimestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza\nannuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come\nPresidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori\u002Flavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall'ABI e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare la Commissione pari opportunità, oltre ai compiti previsti\nall'articolo contrattuale di cui sopra, potrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•approfondire e valutare gli elementi di criticità, nei vari aspetti in\ncui essi si esplicano, allo scopo di favorire ulteriormente l'equilibrio di\ngenere nelle politiche di pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare le professionalità attraverso la valorizzazione dell'elemento\nformativo, eventualmente in sinergia con FBA a sostegno di azioni positive,\ndella conciliazione di tempi di vita e di lavoro, dell'invecchiamento attivo\ndei dipendenti bancari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio anche con\nriferimento alle attività svolte dalle commissioni aziendali pari opportunità\nche possono costituirsi ai sensi dell'art. 15 ceni 19 gennaio 2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare nell'ambito della Commissione le possibili sinergie realizzabili\ntra le parti a livello territoriale, con particolare riguardo alle sedi\nregionali, eventualmente coinvolgendo gli organismi istituzionali di parità\ncompetenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» individuare linee guida per la attuazione nel settore del credito delle\niniziative previste a livello locale dall'intesa del 25 ottobre 2012 richiamata\nin premessaeper l'acquisizionedei relativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>finanziamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studiare e approfondire le agevolazioni connesse ai regimi di imposizione\nfiscale e contribuzione previdenziale, anche al fine di valutare la\npossibilità di intraprendere azioni comuni nei confronti delle Autorità\ncompetenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attivare, ai fini di cui sopra, le opportune sinergie con Sedi\nAccademiche e Centri Studi accreditati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Commissione saranno valide indipendentemente dal numero\ndei presenti. La Commissione elaborerà relazioni periodiche e promuoverà\niniziative pubbliche congiunte per la diffusione dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Osservatorio nazionale paritetico sulla Responsabilità Sociale\nd'impresa (CSR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività dell'Osservatorio previsto dal Protocollo 16 giugno 2004 sullo\nSviluppo Sostenibile e compatibile del sistema bancario verrà avviata entro e\nnon oltre il 30 giugno 2013. A tal fine le Parti firmatarie procederanno alla\nnomina dei rispettivi rappresentanti - nel numero massimo di 2 per ogni\nOrganizzazione Sindacale dei lavoratori\u002Flavoratrici stipulante e nello stesso\nnumero complessivo per l'ABI - ed all'individuazione del Presidente e del Vice\nPresidente ai quali sarà affidata la responsabilità delia puntuale\nconvocazione dell'Osservatorio per l'espletamento dei compiti loro attribuiti,\ncon cadenza almeno quadrimestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza\nannuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come\nPresidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori\u002Flavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall'ABI e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti dell'Osservatorio di cui sopra restano quelli stabiliti dal\nProtocollo 16 giugno 2004 con particolare riguardo al monitoraggio delle forme\ndi agevolazione e\u002Fo incentivazione esistenti, a livello europeo, italiano,\nterritoriale; alla promozione di buone pratiche settoriali anche attraverso il\nconfronto con analoghe iniziative assunte in altri settori sia a livello\nnazionale che internazionale, alla valorizzazione di strumenti innovativi di\nwelfare; allo stimolo di eventuali forme di partnership tra diverse aziende\nfinalizzate ad individuare strumenti integrativi di welfare (ad esempio asili\nnido, voucher servizi, mobility management).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni dell'Osservatorio saranno valide indipendentemente dal numero\ndei presenti. L'Osservatorio elaborerà relazioni periodiche e promuovere\niniziative pubbliche congiunte per la diffusione dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto sopra, le Parti auspicano lo sviluppo, ad ogni livello,\ndel dialogo sui temi della Responsabilità sociale d'impresa per favorire una\ndiffusione delle politiche di sostenibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Utilizzo deali istituti contrattuali ai fini della conciliazione\ndei tempi di vita e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di sviluppare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di\nlavoro, nel ^utilizzo degli strumenti contrattuali quali il telelavoro, !\npermessi ed i congedi per motivi personali e familiari, il part-time, il lavoro\nmultiperiodale, le aziende sono invitate a ricercare il migliore equilibrio tra\nle esigenze, tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, anche alla luce\ndelle nuove forme di erogazione dei servizi, e i tempi di vita familiare,\npersonale e di lavoro dei dipendenti, con l'obiettivo di migliorare il clima ed\nil benessere in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le imprese sono invitate a valutare, compatibilmente con le\nesigenze tecniche, organizzative e produttive, la possibilità di consentire ai\nlavoratori\u002Flavoratrici che ne facciano richiesta di poter beneficiare di\nparticolari forme di flessibilità di orario, ivi compreso il telelavoro e il\npart time, in riferimento alle seguenti condizioni: genitori con figli entro i\nprimi tre anni di vita del bambino e per esigenze legate alla fase di\ninserimento dei figli nei servizi socio\u002Feducativi, nella scuola per l'infanzia\ne nel primo anno di scuola primaria, ovvero nel caso di documentata grave\ninfermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Art. 4 - Utilizzo dei congedi parentali su base oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 32, comma 1 bis, del D.lgs. n. 151 del 2001 prevede che la\ncontrattazione collettiva di settore stabilisca le modalità di fruizione del\ncongedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base\noraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nell'ambito dei lavori della Commissione di cui al primo punto del\npresente Accordo, convengono di incontrarsi a seguito dell'emanazione delle\nnecessarie istruzioni applicative da parte degli Enti competenti, e comunque\nnon oltre il mese di luglio 2013, per esaminare congiuntamente la materia al\nfine di individuare le opportune soluzioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Aspettativa e flessibilità d'orario per l'assistenza ai fiali\naffetti da patologie legate all'apprendimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ad istanze formulate, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.\n170, dai genitori che debbano assistere nelle attività scolastiche a casa i\nfigli studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da dislessia, disgrafia,\ndisortografia e discalculia (DSA) le imprese sono invitate a valutare\nl'esercizio da parte degli interessati del diritto di cui all'art. 6 della\ncitata legge alla luce delle flessibilità contemplate dagli artt. 57 e 108 del\nceni 19 gennaio 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti attiveranno le opportune iniziative al fine di favorire l'accesso\nai finanziamenti previsti dall'Intesa tra Governo, Regioni e Provincie autonome\ndel 25 ottobre 2012 e dall'art. 9 della legge n. 53 del 2000 anche attraverso\nl'attivazione di accordi sindacali a livello aziendale o di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'accordo del 31 marzo 2015 di rinnovo del ceni 19 gennaio 2012 si è\nconvenuto che: \"Quando, ai sensi dell'art. 5 del Verbale di accordo 19 aprile\n2013, l'azienda accordi i permessi per l'assistenza ai figli affetti da\npatologie legate all'apprendimento (DSA), la stessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ne consentirà la fruizione anche ad ore, nel massimo di 5 giorni l'anno con\nun preavviso minimo di 10 giorni\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI FRUIZIONE ORARIA DEI CONGEDI PARENTALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 15 dicembre 2015, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto\ndall'art. 1, comma 339, lett. a), I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di\ncongedo parentale, prevede che \"la contrattazione collettiva di settore\nstabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base\noraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un\ndeterminato monte ore alla singola giornata lavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'art. 32, comma 1-ter, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto\ndall'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, prevede che \"in\ncaso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva,\nanche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale\nsu base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e\nquella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla\nmetà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o\nmensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il\ncongedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la\ncumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o\nriposi di cui al presente decreto legislativo\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con l'accordo 31 marzo 2015 di rinnovo de! ceni 19 gennaio 2012 per i\nquadri direttivi e le aree professionali, le Parti hanno previsto di\nincontrarsi per valutare, tra l'altro, i criteri di attuazione della normativa\nsui congedi parentali ad ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti stesse intendono dar corso a tale impegno, fissando modalità di\nutilizzo ad ore dei congedi parentali omogenee per tutto il settore e\nfinalizzate ad un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e\nquello dell'impresa ad una efficiente organizzazione del lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato si conviene che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a far tempo dal 1° febbraio 2016, la fruizione oraria de! congedo\nparentale, ferme per ogni altro aspetto le previsioni di legge in materia, è\nconsentita secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il congedo orario potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno\nsia dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un'ora giornaliera la\ncui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate\nintere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai fini dell'esercizio di tale facoltà il personale dovrà presentare\nall'azienda - con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi - una\ndomanda in forma scritta unitamente alla documentazione inoltrata ali'INPS,\nindicando la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti\nalle ore richieste, le giornate e la collocazione nella giornata. Nei casi di\noggettiva impossibilità a rispettare il predetto termine di preavviso,\ntroverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 3, secondo\nperiodo, del d.lgs. n. 151 del 2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità\nnella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con\npermessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• la paga oraria e giornaliera è calcolata secondo ! comuni criteri\nutilizzati nel settore. Il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa\nintera è confermato in 7 ore e 30 minuti (8 ore nel caso di contratti\ncomplementari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti proseguiranno i lavori sulle tematiche relative alla conciliazione\ndei tempi di vita e di lavoro di cui all'accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del\nceni 19 gennaio 2012 e all'accordo 19 aprile 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno in caso di eventuali variazioni da parte dell'Inps\ndelle proprie istruzioni circa le modalità di utilizzo orario dei congedi\nparentali per valutarne gli effetti ai fini del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il 12 febbraio 2005, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla\ncomputabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza\nnella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno\nconfermato - tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in\nsede di contrattazione collettiva - di aver inteso, tempo per tempo, escludere\ndalla base di calcolo del TFR ! contributi versati dalle imprese per il\nfinanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle\naziende di credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FONDO NAZIONALE DEL SETTORE DEL CREDITO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il 13 gennaio 2005, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il\ncontratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree\nprofessionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali,\nin merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà\ntra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la\ncostituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare\nl'emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni\ndell'Asia,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I fondi raccolti nell'anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le\naziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni\ncolpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre, tutto ciò\npremesso, si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di\nfinanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell'ambito nazionale che\ninternazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell'ABI e delle\nSegreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente\nProtocollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 Testo modificato con il Protocollo d'intesa del 5 luglio 2010. Tutte le\ninformazioni relative alla Fondazione Prosolidar sono reperibili sul sito web\nwww.fondazioneprosolidar.org.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d'intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle\nrisorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura,\nda quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed\nulteriori contributi anche da parte di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui\nda trattenere sull'importo della tredicesima mensilità e potrà variare,\nd'intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente\nche aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che\npotrà essere successivamente definita d'intesa tra le medesime Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di\nrappresentanza sindacale contribuiscono ai Fondo nelle misure di cui al\ncapoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà\nmanifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all'Azienda\ndi appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente sarà reso noto il \"bilancio\" del Fondo, con la specificazione\ndi tutti gli interventi effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta\nconsensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti\nad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo relativo all'anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del\nmese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 ed agli anni successivi\nsarà prelevato sull'importo della tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAC SIMILE DEL MODULO DI REVOCA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AL FONDO PROSO LIDAR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Io sottoscritto\u002Fa , matr. n. , dipendente da , non intendo contribuire a\nProsolidar - Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di\nSolidarietà - Onlus e pertanto non autorizzo l'Azienda ad effettuare la\ntrattenuta di 6 (sei) euro all'anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011\ne negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo\nne darò tempestiva comunicazione all'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del lavoratore\u002Flavoratrice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO D'INTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FONDAZIONE PROSOLIDAR - ONLUS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 5 luglio 2011 è stata costituita la \"Fondazione Prosolidar -\nOnlus\", avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del\nFondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Onlus,\ndi cui all'accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ceni 8 dicembre 2007) come\nmodificato con Protocollo d'intesa del 5 luglio 2010,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti convengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai\nlavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già\ndeliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della \"Fondazione\nProsolidar - Onlus\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>lì 16 giugno 2004, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è\nsviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi\ndel 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo\nal metodo concertativi ed agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati\ndal ceni 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di\ncategoria - che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per\nquella economica - e in un secondo livello di contrattazione (aziendale)\nriguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli\nretributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti\ndi applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica -\nsecondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - e materie del secondo\nlivello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d'intesa del 4 giugno\n1997 sul settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e\nstrumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio\nin una logica di efficienza e competitività internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in tale contesto si è condiviso, fra l'altro che \"il governo dei costi e\nle maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità\ndelle risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di\ncollaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l'accordo\nquadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11\nluglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento\nstrategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano\nrispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e\nalle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di\nprivatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi\nproduttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il\ncontenimento dei costi, l'introduzione di nuove flessibilità normative, la\nmodernizzazione delle relazioni sindacali e l'individuazione di strumenti\nidonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il\ngoverno, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali,\nanche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ceni 11 luglio 1999,\nhanno ravvisato l'opportunità - anche alla luce dell'esperienza applicativa\ndel ceni stesso - di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche\nconnesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso\nnell'accordo 4 aprile 2002, dì orientare l'evoluzione delle imprese bancarie,\nin un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e\ncompatibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il nuovo ceni, in coerenza e continuità con il percorso finora\nintrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un\nambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci\nfra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono\ncondividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel\nmiglioramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio\npersonale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo\ndel ceni 11 luglio 1999,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) quanto sopra premesso, le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema\ndi relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni '90\nsulla base dei principi dì cui ai Protocolli citati in premessa e si\nimpegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l'impostazione\nconcertativa e la funzione propulsiva, particolarmente rilevante anche nella\nprospettiva di uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno\ndelle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto\ndel proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della\nnormativa contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l'obiettivo comune\ndelia loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo\nsviluppo ed il successo dell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riconoscono che l'obiettivo di cui al punto precedente presuppone\nl'effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un'offerta\nformativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l'adeguatezza\ndei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli\nambienti di lavoro, l'efficacia della prevenzione e degli interventi in materia\ndi salute e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché - in un mercato globale\n- vengano rispettati, ovunque si esplichi l'attività imprenditoriale, i\ndiritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età,\ndisabilità, opinioni politiche e sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi\neconomici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla\nconcorrenza, devono mirare soprattutto all'eccellenza delle performance, in\ntermini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui\ndevono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e\nche l'azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno\nsviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante\nattenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all'esercizio della\npropria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riaffermano in tema di sistemi incentivanti - qualora adottati dalle\nimprese - e di valutazione del personale, che deve essere assicurata\naziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con\nparticolare riguardo all'oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e\ni comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare\nall'interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e\nstabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema\nincentivante - così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10,\nle attuali previsioni - dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella\nprospettiva di ricercare soluzioni condivise;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell'ambito dei sistemi\nincentivanti, anche obiettivi di qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo\npotranno chiedere un incontro - da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla\nrichiesta - per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della\nprocedura contrattuale sul sistema incentivante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita\ndevono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui\ncomportamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che\nattiene alla valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della\n\"propensione al rischio\" del cliente rispetto alle caratteristiche del\nprodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare tali obiettivi si realizzano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica\nnell'ambito della dotazione annuale prevista dal ceni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ponendo la massima attenzione nelle fasi dì assegnazione degli obiettivi\ndel sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto\na tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel\nrispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi\ndi ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di\nimprese creditizie meridionali, auspicano che, nell'ambito delle appropriate\nprocedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la\npossibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche,\ndelle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Imprese a valutare con\nla massima attenzione l'istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia\ncompatibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi\ndi cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alfe imprese che volontariamente intendono adottare\nl'approccio alia Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano\npositivamente gli orientamenti assunti dall'unione Europea in materia, a\npartire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo\nstrategico per il nuovo decennio: diventare - quella europea - l'economia,\nbasata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di\nrealizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di\nlavoro e una maggiore coesione sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde\ndella Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità\nsociale d'impresa è \"l'integrazione volontaria da parte delle imprese, delle\npreoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle\nloro relazioni con le parti interessate (stakeholder)\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ne consegue che \"affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di\npropria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e\nconvenzionali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di\nelevare le norme collegato allo sviluppo sociale, alla tutela dell'ambiente ed\nal rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto,\nin grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell'ambito\ndi un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire\nla diffusione, nell'ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e\ndei valori connessi alla responsabilità sociale d'impresa come sopra definita.\nA tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del\nMultistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione\nEuropea, nonché i risultati del progetto sulla responsabilità sociale\nd'impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse\ndi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio\nnazionale paritetico che avrà il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel\nsistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad\nesempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nonché di sviluppare l'analisi e la ricerca di convergenze su tematiche\nche possono contribuire positivamente a promuovere il \"valore\" dell'impresa e\nad ottimizzare il clima aziendale, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•relazioni sindacali ai vari livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa\nFinanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppo delle competenze e crescita professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pari opportunità professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicazione interna alle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•work life balance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•salvaguardia dell'ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia,\ncarta, emissioni inquinanti, riciclo, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•iniziative a favore di disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in\ngenere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori,\nfisici o psicologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gestione del patrimonio intellettuale delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una\nConferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui\nsopra, e di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi,\npubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE N. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI SOCIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EUROPEE DEL SETTORE BANCARIO SULLA FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTINUA DEL DICEMBRE 2002\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il testo dell'Accordo sarà inserito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in fase di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI SOCIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>EUROPEE DEL SETTORE BANCARIO SULLA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA DEL GENNAIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il testo dell'Accordo sarà inserito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in fase di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE N. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 31 maggio 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL CREDITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(F.O.C.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Denominazione e finalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il \"Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del\ncredito\" (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il\ncontratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri\ndirettivi e per le aree professionali e il ceni 10 gennaio 2008, prorogato con\nl'Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese\ncreditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità\npreviste dall'art. 12 dell'accordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione\nstabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato\nalle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando,\nin particolare, la solidarietà generazionale e l'equità del contributo al\nFondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di\nsolidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il\nsostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le\nmodalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Oggetto del Regolamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente Regolamento disciplina l'attività del Fondo, gestito per il\ntramite di Enbicredito, sul presupposto che - ai sensi dell'art. 3 del relativo\nStatuto - tale Ente è abilitato a perseguire le finalità, svolgendo i\nrelativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello\nnazionale di attribuire allo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Comitato di Gestione della Sezione Speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell'ambito di\nEnbicredito, una Sezione Speciale che provvede all'erogazione delle prestazioni\ndel Fondo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di Gestione,\ncomposto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il Comitato\nEsecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali annuali\ncoincidenti con l'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31\ndicembre 2022, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i\ncontratti collettivi di cui all'art. 1 e fermo, comunque, l'espletamento delle\nresidue attività connesse all'operatività del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Alimentazione della Sezione Speciale - Contributi dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo, come stabilito dall'art. 12 dell'accordo di rinnovo 19 gennaio\n2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei\nlavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali\ndestinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo\nindeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via\nsperimentale, per gli anni 2012-2022, salva proroga stabilita per accordo fra\nle Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che\nabbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che\nconferiscono ad ABI mandato di rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sindacale in corso d'anno sono tenute ai versamento dei contributo entro il\nmese successivo al predetto conferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata\nlavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli\nappartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di\nriduzione d'orario di cui all'art. 94, comma 2.*, e per i quadri direttivi ad\nuna giornata di ex festività di cui all'art. 50*. Con riguardo ai\u002Falle\nlavoratorì\u002Flavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa\narticolazione dell'orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione\nd'orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad\nuna ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ceni 10 gennaio\n2008, prorogato con ('Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti\ndalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una\ngiornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il\npersonale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in\nmisura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dì cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune\ncriterio contrattuale: 1\u002F360 della retribuzione annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento\nverseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro\nretribuzione fissa, comunque garantito dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contributi sono versati - sul conto corrente che il Comitato di\nGestione provvede a comunicare - dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro\nentro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell'organico\n(lavoratorì\u002Flavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi\ncompresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente.\nLimitatamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Rispettivamente art. 104 e art. 59 del presente testo coordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all'anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Mancato\u002FRitardato versamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutti i versamenti - di cui all'art. 4 che precede - devono essere\neseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità\ncomunicate dal Comitato di Gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trascorso il termine utile per il versamento, ('Azienda inadempiente deve\ncorrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella\nmisura de! tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero\nnella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta\nne delibera l'applicazione, dandone comunicazione all'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Prestazioni a favore delie Aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni\u002Fstabilizzazioni a\ntempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato professionalizzante,\neffettuate dalle Aziende nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un\nimporto annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore\u002Flavoratrice che venga\nassunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti\ncondizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giovani disoccupati fino a 32 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e\nlavoratori\u002Flavoratrici in mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.lgs. 10\nsettembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori\u002Flavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi\ndi disoccupazione soprattutto giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al penultimo alìnea, il predetto importo annuo è\nmaggiorato del 20% mentre nel caso di cui all'ultimo alinea, il predetto\nimporto annuo è pari a 3.500 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi\ndi assunzione a tempo indeterminato di lavoratori\u002Flavoratrici con rapporti di\nlavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a\ntermine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di\nsomministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione\ndel presente Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione richiesta dall'azienda è subordinata alla sussistenza\ndelle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a\ncoprire l'intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad\ninsindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in\nmisura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Domanda di accesso alla prestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare domanda\nal Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun\u002Fa lavoratore\u002Flavoratrice da\nassumere, la modulistica allegata al presente Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in\nregola con i versamenti previsti dall'art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le domande inoltrate dalle Aziende per l'accesso alle prestazioni sono\nprese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l'ordine di\npresentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato\nmedesimo definirà tempo per tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Criteri di erogazione delle prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare - entro 30 giorni dalla\npresentazione - l'istruttoria formale delle domande verificando, in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il regolare versamento del contributo annuo da parte dell'Azienda\nrichiedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la sussistenza, in capo ai\u002Falle lavoratori\u002Flavoratrici per i quali è\nrichiesta la prestazione, dei requisiti di cui all'art. 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la titolarità in capo all'Azienda della somma richiesta in applicazione dei\ncriteri di cui agli artt. 4 e 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in generale, la completezza della documentazione inoltrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora sia riscontrata l'incompletezza, l'inesattezza o, comunque,\nl'irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all'Azienda,\nche deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale,\npena la decadenza della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione, sulla base dell'istruttoria di cui ai precedenti\ncommi, comunica all'Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l'accoglimento\ndella domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta,\novvero le ragioni del diniego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all'atto della\ndomanda, l'avvenuta assunzione\u002Fstabilizzazione del rapporto del\u002Fdei\nlavoratore\u002Fi per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30\ngiorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non\nsuperiore a 6 mesi dalla domanda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività,\nal Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai\u002Falle\nlavoratori\u002Flavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle\nprestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di prova o per\ndimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo eroga all'Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei\nlimiti previsti dall'art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall'assunzione\u002Fstabilizzazione del\nrapporto del\u002Fdei lavoratore\u002F! per i quali la domanda è stata accolta, previa\ncomunicazione deil'Azienda della permanenza in servizio del\u002Fdegli interessato\u002F!\ncon contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del\nterzo anno di permanenza in servizio del\u002Fdegli interessato\u002F!, previa\ncomunicazione deil'Azienda e verifica da parte del Comitato dì Gestione del\nregolare versamento dei contributi da parte deil'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione\nall'Azienda in un'unica soluzione, dopo il termine del periodo di\napprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al\nricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato\ndeil'Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Impiego dei contributi e spese di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell'art. 4 sono destinati\nalle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di\ngestione per l'attività svolta dal Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il\nComitato di Gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Rendiconto annuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto\neconomico e finanziario annuale d'esercizio relativo alla gestione della\nSezione Speciale, separato e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>distinto da quello relativo a tutte le altre attività di Enbicredito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione\ngli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e\nlivelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di\ncui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull'eventuale utilizzo delle\nprestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Comunicazioni e recapiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti,\ncomunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare\nriferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi\noperative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito\nistituzionale, ! recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Privacy e trattamento dei dati personali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al\nrispetto del D.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del\nGarante per la privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Disposizioni finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quant'altro non presente Regolamento, Enbicredito definito con\n1998.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine del periodo decideranno in merito eventualmente giacenti ne\nespressamente previsto nel si applica lo Statuto di l'intesa del 4 dicembre\ndel\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di durata del Fondo, le Parti all'impiego delle somme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ila Sezione Speciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo\nper la parte relativa alle prestazioni a favore dei\u002Fdelle\nlavoratori\u002Flavoratrici in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà\nespansiva, in esito all'emanazione della normativa di rece pi mento\ndell'accordo quadro 8 luglio 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell'alt. 4 del\npresente Regolamento, ABI chiarisce che l'invito rivolto ai c.d. Top Manager di\ncontribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le \"figure apicali\", a\ncoloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato,\nAmministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure\n\"più rilevanti aziendalmente\", a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia\npari o superiore ai 300.000,00 euro annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE INTERPRETATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 20 gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con Kart. 31 del ceni 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il\nFondo Nazionale per il Sostegno dell'occupazione - F.O.C. Nella medesima\ndisposizione è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il\ntramite dell'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito -\nEnbicredito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 31 maggio 2012, le Parti hanno sottoscritto il Regolamento disciplinante\nil funzionamento del Fondo (di seguito il Regolamento) ed il 5 ottobre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2012 hanno concordato le modifiche allo Statuto di Enbicredito necessarie in\nconseguenza della istituzione del F.O.C.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 26 marzo 2013, con l'insediamento dei nuovi Organismi di governo e\ncontrollo di Enbicredito, si è avviata la fase operativa dell'attività del\nFondo per l'occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti ritengono opportuno integrare le disposizioni vigenti con taluni\nchiarimenti applicativi nell'ottica di meglio cogliere le finalità del Fondo\nper l'Occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni del F.O.O. riguardano esclusivamente le\nassunzioni\u002Fstabilizzazioni di personale da inquadrare nell'ambito delle aree\nprofessionali di cui al Cap. XIII del ceni 19 gennaio 2012 e fintanto che\npermanga tale inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per stabilizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento, si\nintende l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia\nintercorso, o intercorra - nell'ambito della medesima azienda o di altra\nazienda del medesimo Gruppo bancario - un rapporto di lavoro diverso da quello\na tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di\ninserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), purché:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamento sussistano quantomeno al momento dell'instaurazione del predetto\nrapporto non a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i\n12 mesi precedenti all'assunzione a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di favorire il contributo del settore bancario alla ripresa\ndell'occupazione nel Paese, il F.O.C. potràerogare le prestazioni anche nelle\nipotesi di assunzione e\u002Fo stabilizzazione - previste da specifici accordi\naziendali o di gruppo - di lavoratori provenienti da altri settori produttivi,\nintendendosi per tali quelli che applicano normative collettive diverse\n(settore industria, commercio, etc.) da quella del credito. In questi casi, non\ntrova applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Regolamento in tema\ndì identificazione delle condizioni in cui devono trovarsi gli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2 del\nRegolamento al momento dell'instaurazione del rapporto, le prestazioni del\nFondo potranno essere erogate anche per i contratti di apprendistato\nprofessionalizzante instaurati prima del 1° gennaio 2012 e \"trasformati\" dopo\ntale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ipotesi di cui al comma 4, le prestazioni saranno erogate alle\naziende secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 6, primo e secondo alinea\ndel Regolamento, prendendo a riferimento la data di \"trasformazione\" del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l'individuazione delle \"aree geograficamente svantaggiate\", ai sensi\ndi quanto previsto dall'art. 6, comma 2, terzo alinea, del Regolamento, è\nconfermato il riferimento alla regolamentazione emanata in attuazione di quanto\nprevisto dall'art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276\ne, segnatamente, del 13.14. 13 novembre 2008 in base al quale \"Le aree\nterritoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo\n10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per\nl'anno 2008 in tutte le regioni e province autonome\". In considerazione della\nsopravvenuta abrogazione del richiamato riferimento normativo si fa riserva di\nintrodurre successivamente criteri diversi per l'individuazione delle \"aree\ngeograficamente svantaggiate\", anche alla luce di provvedimenti\nlegislativi\u002Fregolamentari che dovessero essere emanati in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In sede dì istruttoria di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento, al\nComitato di gestione verrà fornito il dato relativo al contributo versato da\nciascuna azienda, per quanto dovuto all'atto della domanda, ripartito come\nsegue: contributo (indicativo) 4%; dirigenti; quadri direttivi, aree\nprofessionali, I dati di cui sopra costituiscono informazioni riservate a tutti\ni conseguenti effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OMISSIS: bozza delibera del Comitato di gestione di Enbicredito in tema di\nprestazioni del FOC - Presentazione delle domande e erogazione delle\nprestazioni - Indicazioni operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il 25 novembre 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con l'art. 31 del ceni 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il\nFondo Nazionale per il Sostegno dell'occupazione - F.O.C. e si è previsto che\nla gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell'Ente Bilaterale\nNazionale per il Settore del Credito - Enbicredito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con l'accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del predetto ceni, le Parti hanno\nprorogato sino al 31 dicembre 2018 l'operatività del F.O.C., confermando le\nvigenti modalità di funzionamento e misure di finanziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il punto 2 del citato accordo 31 marzo 2015 prevede che \"Ai lavoratori\ndestinatari del livello retributivo di inserimento professionale, assunti a far\ntempo dalla data di stipulazione del presente accordo, è attribuito uno\nstipendio nella misura mensile di euro 1.969,54, riferito alle tabelle in\nvigore dai 1° gennaio 2015, per quattro anni dalla data di assunzione, fermo\nquanto previsto dall'art. 46, comma 3, del ceni 19 gennaio 2012 in tema di\ncontribuzione datoriale del 4% alla previdenza complementare\" e che \"Nei\nconfronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale\nin servizio alla data di stipulazione del presente accordo l'incremento di cui\nal primo alinea del presente punto 2 sarà assicurato tramite prestazioni del\nF. O. C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'accordo 31 marzo 2015 ha istituito un apposito Gruppo paritetico - che ha\navviato i lavori il 23 luglio 2015 - con l'incarico, tra l'altro, di definire\nquanto necessario per realizzare l'impegno di cui all'alinea che precede e di\nvalutare \"la rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle\nagevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità 2015 per le\nassunzioni a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>integrante del presente verbale di accordo, si conviene\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello retributivo di inserimento professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento\nprofessionale in servizio al 31 marzo 2015 compete un importo denominato\n\"Integrazione ex F.O.C.\" a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al termine del\nperiodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'\"Integrazione ex F.O.C.\" è pari a euro 175,07 lordi mensili per\ntredici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende erogheranno ai lavoratori di cui al primo comma l'importo di\ncui al comma che precede con le competenze mensili a far tempo dal mese di\ngennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2016. Con la medesima mensilità di gennaio 2016 le aziende\ncorrisponderanno, in un'unica soluzione, anche l'importo arretrato relativo al\nperiodo 1° aprile - 31 dicembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I medesimi importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non sono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni\naltro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine\nrapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competono pro quota, secondo ! criteri comunemente utilizzati, in relazione\nal minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento\nprofessionale e\u002Fo alla corresponsione del medesimo in misura ridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A fronte delle erogazioni di cui all'art. 1, il F.O.C. riconosce\nall'azienda le seguenti prestazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>»3.145,84 euro annui (2.419,88 euro per il 2015), per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato,\nassunto ante 1° gennaio 2015, ovvero assunto dal 1° gennaio al 31 marzo 2015\nsenza diritto per l'azienda all'esonero contributivo di cui alla legge 23\ndicembre 2014, n. 190;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2.554,56 euro annui (1.965,05 euro per il 2015), per ciascun lavoratore\nnon apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto dal 1° gennaio al\n31 marzo 2015 per il quale l'azienda abbia diritto all'esonero contributivo di\ncui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al termine dell'esonero contributivo\ntriennale sarà assicurato l'importo di cui all'alinea che precede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2.800,59 euro annui (2.154,30 euro per il 2015), per ciascun\napprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tali prestazioni sono determinate tenendo conto della differenza tra lo\nstipendio del livello retributivo di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inserimento professionale ex ceni 2012 e quello stabilito dall'accordo del\n2015, dei connessi oneri di legge e degli effetti sul trattamento di fine\nrapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare nella misura\ndel 4%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui all'art. 1, comma 4,\nsecondo alinea e sono ridotti degli eventuali minori oneri sostenuti\ndall'azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di porre a carico e\u002Fo\nrecuperare da soggetti terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende, al fine di percepire le prestazioni di cui all'art. 2, comma\n1, sono tenute a comunicare al F.O.C., utilizzando le modalità informatiche\nche Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile, le seguenti\ninformazioni relative a ciascun lavoratore interessato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel mese di gennaio 2016:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nome e cognome;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o apprendistato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuale diritto all'esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre\n2014, n. 190;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•termine ultimo di applicazione del livello retributivo di inserimento\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•costo sostenuto dall'azienda per l'erogazione delT'Incremento ex F.O.C.\",\ntenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, per il periodo 1° aprile - 31\ndicembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2016:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•costo sostenuto dall'azienda per l'erogazione dell'\"Incremento ex\nF.O.C.\", tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, per il periodo 1°\ngennaio - 30 novembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali variazioni rispetto a quanto già comunicato (quali, ad\nesempio, cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, venir meno\ndell'applicazione del livello retributivo di inserimento professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel mese di gennaio di ciascun anno a partire dal 2017:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•costo sostenuto dall'azienda per l'erogazione deir'Incremento ex F.O.C.\",\ntenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, per la mensilità di dicembre e\nper la tredicesima dell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È in facoltà del Comitato di Gestione di Enbicredito procedere a\nverifiche in ordine a quanto sopra, anche richiedendo all'azienda la relativa\ndocumentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla base delle comunicazioni di cui all'art, 3 il F.O.C. eroga a\nciascuna azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quanto dovuto ai sensi della lett. A), dell'art. 3 entro il mese di marzo\n2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quanto dovuto ai sensi della lett. B), dell'art. 3 entro il mese di\ndicembre di ciascun anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quanto dovuto ai sensi della lett. C), dell'art. 3 entro il mese di febbraio\ndi ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui le comunicazioni non pervengano nei termini indicati, ma\ncomunque entro 3 mesi dalla scadenza degli stessi, il F.O.C. provvedere alle\nrelative erogazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Ri MODULAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.O.C. E LEGGE DI STABILITÀ 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le assunzioni\u002Fstabilizzazioni effettuate dal 1° aprile al 31\ndicembre 2015, oggetto delle prestazioni del F.O.C. di cui all'art. 6 del\nRegolamento 31 maggio 2012, i relativi importi sono ridotti del 50% in ciascuno\ndei casi in cui l'azienda abbia titolo all'esonero contributivo previsto\ndall'art. 1, comma 118 e commi 121-124, della legge 23 dicembre 2014, n.\n190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di cui al comma che precede le aziende sono tenute a comunicare\nal F.O.C. - utilizzando le modalità informatiche che Enbicredìto provvederà\na segnalare in tempo utile - la titolarità del diritto al predetto esonero\ncontributivo per le assunzioni\u002Fstabilizzazioni per le quali è presentata\ndomanda di prestazione al F.O.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti proseguiranno a partire dal gennaio 2016 gli incontri del Gruppo\nparitetico sulle tematiche previste dall'accordo 31 marzo 2015, per realizzarne\nle finalità nell'ambito delle complessive disponibilità del Fondo, tenendo\nanche conto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito valuteranno anche eventuali adeguamenti delle prestazioni del\nF.O.C. in presenza di proroga dell'esonero contributivo per il 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il 29 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con l'art. 31 del ceni 19 gennaio 2012 è stato istituito dalle Parti il\nFondo Nazionale per il Sostegno dell'occupazione - F.O.C. e si è previsto che\nla gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell'Ente Bilaterale\nNazionale per il Settore del Credito - Enbicredito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con il ceni 31 marzo 2015, le Parti hanno prorogato sino al 31 dicembre 2018\nl'operatività del F.O.C., confermando le vigenti modalità di funzionamento e\nmisure di finanziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con il ceni 31 marzo 2015, le Parti hanno istituito un apposito Gruppo\nparitetico con l'incarico di definire quanto necessario per realizzare i\nseguenti impegni assunti in materia di Fondo per l'occupazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• utilizzo del F.O.C., anche in sinergia con il \"Fondo di solidarietà per\nla riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno\ndell'occupazione e del reddito del personale del credito\", di cui al D.M. 28\nluglio 2014, n. 83486, con misure di sostegno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla rioccupazione dei lavoratori destinata ri della Sezione emergenziale e\ndi quelli licenziati per motivi economici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla solidarietà espansiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a\nfronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti\nnell'organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad iniziative mirate ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•funzione supplente del Fondo di solidarietà rispetto alla possibilità\ndi riconoscere all'azienda che assuma il lavoratore della Sezione emergenziale\nil contributo \"residuo\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•istituzione, nell'ambito dell'Ente bilaterale Enbicredito, di un'apposita\n\"piattaforma\" informatica per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di\nlavoro nell'ambito delle imprese del settore bancario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con il Verbale dì accordo 25 novembre 2015, ABI e Organizzazioni sindacali,\nsecondo le priorità dalle stesse individuate nell'incontro del 23 luglio 2015\ndel citato Gruppo paritetico, hanno adempiuto agli impegni previsti dal citato\nceni, con riferimento all'intervento del F.O.C. in favore dei destinatari del\nlivello retributivo di inserimento professionale in servizio alla data del 31\nmarzo 2015 ed alla rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle\nagevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità 2015 per le\nassunzioni a tempo indeterminato, impegnandosi anche a proseguire gii incontri\ndel Gruppo paritetico sulle tematiche previste dal ceni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in esito ai predetti lavori, riaffermata la volontà delle Parti di\nsviluppare sinergie in materia di politiche attive per l'occupazione, si è\nconcordato su quanto disciplinato nel presente Verbale di accordo che trova\napplicazione nei confronti delle imprese conferenti ad ABI mandato di\nrappresentanza sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del\npresente Verbale di accordo, si conviene, in via sperimentale per l'anno 2018,\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>solidarietà in caso di assunzione dalla Sezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>emergenziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dali'art. 32, comma 11, primo alinea,\ndel ceni 31 marzo 2015, il F.O.C. provvede ad erogare all'impresa che assume\ncon contratto a tempo indeterminato, in applicazione del ceni citato, i\nlavoratori destinatari dell'assegno emergenziale di cui all'art. 12, comma 1,\nlett. a) del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, un importo (c.d. \"premio\nall'assunzione\") di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•€ 60.000, laddove l'assunzione intervenga nei primi 12 mesi\ndall'ingresso nella Sezione emergenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•€ 30.000, laddove l'assunzione intervenga nel successivo periodo di\npermanenza nella Sezione emergenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, l'impresa deve, a pena\ndi decadenza, presentare domanda al F.O.C. entro 30 giorni dalla data di\nsuperamento del periodo di prova dell'interessato - attraverso modalità\ninformatiche che Enbicredito provvedere a segnalare in tempo utile - fornendo\nle seguenti informazioni per ciascun lavoratore assunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nome, cognome e codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentazione attestante la titolarità dell'assegno emergenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•codice IBAN del c\u002Fc aziendale sul quale effettuare il versamento della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30\ngiorni dalla presentazione, l'istruttoria formale delie domande verificando la\nregolarità delle stesse e comunica alle imprese interessate l'accoglimento o\nmeno della domanda. È in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a\nquanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione di cui al comma 1 assorbe quella prevista dall'art. 32,\ncomma 5, del ceni 31 marzo 2015 ed è erogata dal Fondo in tre tranches di pari\nimporto, secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall'assunzione per la quale la\ndomanda è stata accolta, ferma la permanenza in servizio del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del\nterzo anno di permanenza in servizio del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente al\nF.O.C. l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con gli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio all'assunzione di cui al comma 1 compete - nelle misure e con\nle cadenze temporali previste dal presente articolo - anche all'impresa che\nassuma con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del ceni 31 marzo\n2015, lavoratori licenziati per motivi economici da una impresa destinataria\ndei ceni di settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza\ndiritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma Transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impresa che assuma, entro il 2018, con contratto a tempo indeterminato,\nun lavoratore che abbia diritto all'assegno emergenziale alla data del 31\ndicembre 2017, anche in caso in cui la relativa delibera del Comitato\nAmministratore del Fondo di solidarietà sia successiva spetta in ogni caso il\n\"premio all'assunzione\" nella misura di cui al comma 1, primo alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intervento del F.O.C. per assicurare una copertura al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>termine del periodo di percezione delle prestazioni della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione emergenziale deI Fondo di solidarietà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a quanto previsto dall'art. 1, nei confronti dei soggetti\ndestinatari dell'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà, che abbiano\nfruito dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale (OTP), di\ncui all'art. 12, lett. b) del D.M. 83486\u002F2014 e non abbiano occupazione\n\"stabile\" al termine del periodo di permanenza nella Sezione emergenziale, il\nF.O.C. eroga ai soggetti stessi le seguenti prestazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•€ 2.000 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui\nall'art. 12, comma 3, lett. a), del D.M. 83486\u002F2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•€ 2.500 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui\nall'art. 12, comma 3, lett. b), del D.M. 83486\u002F2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•€ 3.000 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui\nall'art. 12, comma 3, lett. c), del D.M. 83486\u002F2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della prestazione mensile di cui sopra non può comunque risultare\nsuperiore all'importo complessivo, comprensivo dell'indennità NASpI, percepito\ndall'interessato nell'ultimo mese di spettanza dell'assegno emergenziale. La\npredetta prestazione, permanendo lo stato di disoccupazione, viene erogata per\nun periodo massimo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale previsione trova applicazione con riguardo ai soggetti che, alla data\ndi sottoscrizione del presente Verbale di accordo, siano destinatari\ndell'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà o lo divengano\nsuccessivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l'accesso alla prestazione di cui al comma che precede, il soggetto\ninteressato deve, a pena di decadenza, presentare domanda al F.O.C. -\nattraverso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo\nutile - entro 30 giorni dal venir meno del diritto all'assegno emergenziale,\nfornendo le seguenti informazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio e codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentazione attestante la titolarità, la misura dell'assegno\nemergenziale e il termine di percezione dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentazione attestante la fruizione dì programmi di supporto alla\nricollocazione professionale (OTP), di cui all'art. 12, left, b) del D.M.\n83486\u002F2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentazione comprovante lo stato di disoccupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•codice IBAN del c\u002Fc sul quale effettuare il versamento della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30\ngiorni dalla presentazione, l'istruttoria formale delle domande verificando la\nregolarità delle stesse e comunica agli interessati, entro il medesimo\ntermine, l'accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di\nGestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il F.O.C. eroga le prestazioni di cui al comma 1 con cadenza trimestrale,\nprevia attestazione da parte dell'interessato della permanenza dello stato di\ndisoccupazione nel periodo di riferimento. In caso di inadempimento\ndell'obbligo in questione, l'interessato decade dal diritto alla\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui, durante i 12 mesi di cui al comma 1, gli interessati\npercepiscano redditi da lavoro, autonomo o dipendente, tail da far venire meno\nil diritto alla Naspi o ad altre forme pubbliche di sostegno al reddito per una\ndurata inferiore al periodo residuo di prestazione erogabile, la prestazione\nF.O.C. si sospende per il periodo corrispondente. Laddove l'interessato dovesse\ntrovarsi nuovamente in stato di disoccupazione, la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestazione F.O.C. - su richiesta dello stesso - riprende per il periodo\nresiduo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il F.O.C. provvede ad erogare all'impresa che assume con contratto a\ntempo indeterminato, in applicazione del ceni 31 marzo 2015, i lavoratori\ndestinatari della prestazione di cui al comma 1, un \"premio all'assunzione\"\nnella misura di € 15.000, da riconoscere in un'unica soluzione trascorsi 12\nmesi dall'assunzione per la quale la domanda è stata accolta, ferma la\npermanenza in servizio del lavoratore. A tali fini, si applicano, per quanto\ncompatibili, le previsioni dell'art. 1, commi 2 e 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio all'assunzione di cui al comma 6 compete - nella misura e con\nla cadenza temporale ivi previste - anche all'impresa che assuma con contratto\na tempo indeterminato, in applicazione del ceni 31 marzo 2015, lavoratori\nlicenziati per motivi economici da una impresa destinataria dei ceni di\nsettore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza diritto a pensione\novvero a misure di accompagnamento alla medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 le Parti stimano un\nutilizzo delle dotazioni del F.O.C. non superiore al 15% delle giacenze al 31\ndicembre 2017, fermo restando che, considerate le finalità delle norme, il\nComitato di Gestione di Enbicredito potrà autorizzare prestazioni anche\neccedenti tale misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma Transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del lavoratore che abbia diritto all'assegno emergenziale alla\ndata del 31 dicembre 2017, anche nel caso in cui la relativa delibera del\nComitato Amministratore del Fondo di solidarietà sia successiva, le\nprestazioni di cui al presente articolo operano, in ogni caso, trascorsi due\nanni dall'ingresso nella Sezione emergenziale, anche qualora l'interessato non\nabbia fruito di un programma di supporto alla ricollocazione professionale\n(OTP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piattaforma per favorire l'incontro tra la domanda e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'offerta di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 12, del ceni 31\nmarzo 2015, Enbicredito realizzerà, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione\ndei presente Verbale di accordo, una piattaforma informatica per favorire\nl'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro nell'ambito delle imprese del\nsettore bancario, dedicata - in fase di prima applicazione ed in via\nsperimentale - ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo\ndi solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi\neconomici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La piattaforma, denominata \"FOCIavoro\", sarà gestita per il tramite del\nsito internet www.enbicredito.org che sarà opportunamente implementato. II\nComitato di Gestione di Enbicredito stabilirà modalità e criteri di\ninserimento dei curricula trasmessi dai soggetti interessati, di comunicazione\ndelle modifiche che dovessero tempo per tempo intervenire e di consultazione\ndelle informazioni presentì in piattaforma. Alla piattaforma potranno\naccedere, con modalità che saranno definite da parte del Comitato di Gestione\ndell'Ente, i componenti del Comitato stesso, i lavoratori e le imprese di cui\nal comma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa, ferma l'autonomia della stessa nelle politiche di recruiting e\nnella definizione dei profili professionali ricercati, comunica (anche tramite\nlink al proprio portale) a FOCIavoro - utilizzando i canali informatici\nindicati da Enbicredito - ricerche di personale di potenziale interesse per i\nsoggetti inseriti nella piattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 31, comma 6, del ceni 31\nmarzo 2015, secondo cui \"le aziende, in caso di nuove assunzioni,\nvaluteranno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prioritariamente le «posizioni» dei lavoratori collocati nella Sezione\nemergenziale del «Fondo di solidarietà per la riconversione e\nriqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito\ndel personale del credito» nonché dei lavoratori licenziati per motivi\neconomici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati\ndall'azienda\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intervento del F.O.C. in caso di utilizzo dei contratti di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>solidarietà espansiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, secondo alinea,\ndel ceni 31 marzo 2015, nel caso di contratti collettivi aziendali o di gruppo\nstipulati ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (contratti\ndi solidarietà espansiva), il F.O.C. garantisce, tramite il datore di lavoro,\nal lavoratore interessato da una riduzione stabile dell'orario di lavoro, un\nimporto pari al 25% della retribuzione persa (calcolato secondo il comune\ncriterio: 1\u002F360 della retribuzione annua per ogni giornata), in attuazione del\ncomma 8 del citato art. 32.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale prestazione è riconosciuta fino alla maturazione dei requisiti di\npensione anticipata o di vecchiaia, fermo quanto previsto al comma 5, e\ncomunque per un periodo massimo di 48 mesi; la prestazione è da\nriproporzionare in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per\nfrazioni di anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di garantire al lavoratore la prestazione di cui al comma 1, il\nF.O.C. eroga al datore di lavoro un importo determinato tenendo conto degli\noneri contributivi dovuti sul predetto importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto che la contribuzione ai fini pensionistici\ncorrelata alla quota di retribuzione lorda persa dal lavoratore è a carico del\nFondo di solidarietà di cui al D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, ai sensi\ndell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2 e dell'art. 10, comma 6, del medesimo\ndecreto e che la stessa terrà conto della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestazione di cui al presente articolo al fine di evitare un doppio\nversamento contributivo. Qualora non intervenga il Fondo di solidarietà od\nintervenga solo parzialmente, si prevede la copertura da parte del F.O.C. Nei\ncasi di cui al periodo che precede non opera quanto previsto dall'art. 32,\ncomma 5, del ceni 31 marzo 2015 per le corrispondenti assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione di cui al comma 1 non compete nei casi di lavoratori che\nsi trovino nelle condizioni di cui all'art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 148 del\n2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ricevere la prestazione di cui sopra, l'impresa interessata presenta\nal F.O.C., a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, oltre il\ncontratto collettivo aziendale o di gruppo, le domande relative ai lavoratori\ninteressati da una riduzione stabile dell'orario di lavoro nell'anno\nprecedente, attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a\nsegnalare in tempo utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le domande devono contenere le seguenti informazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nome, cognome, codice fiscale e retribuzione persa di ciascun lavoratore\ninteressato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•onere relativo all'anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•codice IBAN del c\u002Fc aziendale sul quale effettuare il versamento della\nprestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero dei lavoratori assunti sulla base dei predetti contratti di\nsolidarietà espansiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30\ngiorni dalla presentazione, l'istruttoria formale delle domande verificando la\nregolarità delle stesse e comunica all'impresa interessata l'accoglimento o\nmeno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad\naccertamenti in ordine a quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il F.O.C. procede, entro il 30 aprile di ciascun anno, a versare\nall'impresa le prestazioni di cui al presente articolo relative all'anno\nprecedente. Conseguentemente, con la prima mensilità utile,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'impresa provvede a riconoscere ai lavoratori interessati l'importo annuo\ndi cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto attiene alle modalità per l'accesso alla prestazione di cui\nal comma che precede ed ai criteri per l'erogazione della stessa si\napplicano,—per quanto compatibili, le previsioni del Regolamento F.O.C. del\n31 maggio 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la prestazione di cui al presente articolo le Parti convengono di\ndestinare il 7% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 31 dicembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e riqualificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, terzo alinea, del\nceni 31 marzo 2015, il F.O.C. provvede ad erogare una prestazione a sostegno\ndella riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a\nfronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti\nnell'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione di cui al comma che precede riguarda le ore destinate alle\nattività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione,\ndei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell'organizzazione del\nlavoro che comportino cambiamenti dì mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle\nmodalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove\ntecnologie che rendono necessaria l'acquisizione delle relative conoscenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale prestazione è riconosciuta nella misura di € 80 per\ngiornata\u002Fuomo, al ricorrere delle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non finanziabilità da parte del Fondo di solidarietà per carenza di\nrisorse ivi disponibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- insussistenza di altri finanziamenti riconosciuti all'impresa al medesimo\ntitolo di cui al comma 2,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fermo il Chiarimento delle Parti in calce al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sottoscrizione di contratti collettivi aziendali o di gruppo che prevedano\nprogrammi di riconversione e riqualificazione professionale - coerenti con le\nLinee guida allegate - stipulati nell'ambito delle procedure contrattualmente\npreviste rispettivamente dagli articoli 17, 20 e 21 del ceni 31 marzo 2015 per\ni processi che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro, ferme le\nfinalità di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l'accesso alla prestazione di cui al presente articolo, l'impresa\npresenta domanda al F.O.C. entro il 31 dicembre 2018 - attraverso modalità\ninformatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile - corredata\nda una copia dell'accordo medesimo e del programma di formazione concordato,\ncontenente le seguenti informazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero di lavoratori coinvolti nei programmi di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero di giornate\u002Fuomo di formazione previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dichiarazione di conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3, primo e\nsecondo alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•codice IBAN del c\u002Fc aziendale sul quale effettuare il versamento della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare\nl'istruttoria formale della domanda verificando la regolarità della stessa e\ncomunica all'impresa interessata l'accoglimento o meno della domanda, È in\nfacoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto\nsopra, con particolare riguardo alla registrazione da parte delle imprese delle\nore\u002Fgiornate di formazione effettuate,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le domande inoltrate dalle imprese sono prese in considerazione dal\nComitato di Gestione seguendo l'ordine di presentazione delle stesse. La\nprestazione viene erogata dal F.O.C. entro 30 giorni dal ricevimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di un'attestazione da parte dell'impresa interessata relativa all'avvenuta\nrealizzazione dei programmi di formazione da esaurirsi entro 12 mesi dalla data\ndi presentazione della domanda. Tale attestazione dovrà indicare nome, cognome\ne codice fiscale dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la prestazione di cui al presente articolo le Parti convengono di\ndestinare il 10,5% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 31 dicembre 2017. Il\nComitato di Gestione di Enbicredito provvedere a definire il plafond massimo\nche ciascuna impresa\u002Fgruppo potrà utilizzare a tali fini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione di Enbicredito ha altresì facoltà di esaminare\nsituazioni aziendali legate a condizioni di particolare criticità\noccupazionale per stabilire, per tali casi, criteri di precedenza per l'accesso\nalle prestazioni di cui al presente articolo nonché il superamento delle\npercentuali di cui al comma 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che, nel caso di altri finanziamenti riconosciuti\nall'impresa al medesimo titolo di cui al comma 2 per importi inferiori\nall'importo definito dal comma 3, la prestazione di cui al presente articolo è\nriconosciuta fino a concorrenza con il predetto importo. In tal caso, la\ndomanda di cui al comma 4, o l'attestazione di cui al comma 6, è integrata con\nl'indicazione dell'entità del finanziamento riconosciuto. Per quanto riguarda,\nin particolare, i finanziamenti a carico di FBA e Fondir si prende in\nconsiderazione l'importo derivante dall'avvenuta approvazione, da parte dei\nrelativi organismi preposti, dei piani formativi successivamente all'emanazione\ndei bandi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intervento del F.O.C. per agevolare l'ingresso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei giovani nel mondo del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, alla luce di quanto affermato dalla Commissione Europea e dal\nMIUR, con particolare riguardo al Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 2017,\nn. 195, recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza\nscuola-lavoro, riconoscono il valore di una più stretta integrazione tra il\nmondo della scuola e delle imprese e l'importanza dell'istruzione e della\nformazione anche ai fini della crescita economica e della creazione di posti di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale prospettiva, le Parti ritengono importante contribuire allo\nsviluppo delle abilità delle persone, favorendo scelte consapevoli degli\nstudenti nella prosecuzione degli studi e per la futura occupabilità,\ncoerentemente con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo\ndell'indirizzo di studi frequentato. In particolare, si richiama quanto\nprevisto dall'art. 1, comma 1, della predetta Carta che prevede di dare agli\nstudenti \"l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi\ne della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al\nfine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della\nprosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciò posto, le Parti intendono agevolare una conoscenza effettiva del\nmondo del lavoro da parte degli studenti, anche con l'inserimento nei progetti\nformativi delle tematiche relative all'educazione finanziaria in coerenza con\nl'art. 24-bis del d.l. n. 237 del 2016, alla responsabilità sociale di\nimpresa, riservando uno spazio all'approfondimento congiunto circa il ruolo\ndelle organizzazioni dì rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In considerazione e nel rispetto dei commi che precedono e in attuazione\ndi quanto previsto dall'art. 32,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comma 9, quarto alinea, del ceni 31 marzo 2015, nel caso di progetti di\nalternanza scuola-lavoro, ai sensi del d.lgs, 15 aprile 2005, n. 77 come\nmodificato e integrato dall'art. 1, commi 33 e segg. della l. 13 luglio 2015,\nn. 107, di cui le imprese\u002Fgruppi abbiano informato, anche con riferimento alle\nrelative modalità di realizzazione, gli organismi sindacali aziendali\u002Fdi\ngruppo o, ove presenti, gli organismi paritetici sulla formazione, il F.O.C.\neroga all'impresa interessata un importo pari a € 100 per ciascuno studente\ncoinvolto nel progetto, quale contributo alla determinazione di un \"tutoraggio\ndi qualità\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l'accesso alla prestazione di cui al comma 4, l'impresa presenta\ndomanda al F.O.C. attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà\na segnalare in tempo utile, fornendo la seguente documentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•copia della convenzione stipulata dall'impresa con indicazione delle\nfinalità e della durata del percorso di alternanza e delle attività da\nsvolgere durante l'esperienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentazione attestante il numero degli studenti coinvolti nel percorso\ndi alternanza scuola-lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•codice IBAN del c\u002Fc aziendale sul quale effettuare il versamento della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare\nl'istruttoria formale della domanda verificando la regolarità della stessa e\ncomunica all'impresa interessata l'accoglimento o meno della domanda. È in\nfacoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione di cui al comma 4 è erogata dal Fondo in un'unica\nsoluzione entro 30 giorni dal ricevimento di un'attestazione da parte\ndell'impresa interessata relativa alì'avvenuta realizzazione del progetto di\nalternanza scuola-lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la prestazione di cui al presente articolo le Parti convengono di\ndestinare 1'1,1% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 31 dicembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, neil'adottare la disciplina di cui al presente articolo, hanno\ntenuto in considerazione che i progetti di alternanza scuola-lavoro, alla luce\ndelle finalità degli stessi, non possono comportare attività lavorativa in\nsenso proprio, tenuto conto dei chiarimenti del MIUR del marzo 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni di cui ai presente Verbale di accordo decorrono dal 1°\ngennaio 2018 e sono subordinate alla sussistenza delle disponibilità\neconomiche del F.O.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di interventi pubblici che dovessero essere introdotti per\nfinalità analoghe a quelle di cui al presente Verbale di accordo, le Parti si\nincontreranno per ogni conseguente valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione in favore dei lavoratori, di cui all'art. 4 del presente\nVerbale di accordo, non viene computata ai fini degli istituti contrattuali\nnazionali, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di\nquiescenza e\u002Fo di previdenza aziendale e di ogni altro trattamento\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Gruppo di lavoro di cui all'art. 32, comma 11, del ceni 31 marzo 2015\nproseguirà l'attività per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valutare l'eventuale estensione ad altre fattispecie dell'ambito di\noperatività della piattaforma di cui all'art. 3 del presente Verbale di\naccordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare un monitoraggio entro il 31 ottobre 2018 sulle misure di cui\nal presente Verbale di accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare interventi per favorire un più efficace dialogo tra imprese del\nsettore e Università.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Comitato di Gestione di Enbicredito è incaricato di assumere le\ndecisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente Verbale\ndi accordo, presidiandone la realizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti nazionali, ad esito del monitoraggio di cui al comma 4, si\nincontreranno per valutare la prosecuzione delle prestazioni introdotte con il\npresente Verbale di accordo, nell'ambito di una più complessiva analisi\ndell'operatività del F.O.C. ai fini di una proroga della relativa attività\noltre la data stabilità dall'art. 32 del ceni 31 marzo 2015, anche tenuto\nconto del quadro normativo tempo per tempo vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROGRAMMI DI FORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LINEE GUIDA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'accesso alla prestazione di cui all'art. 5 del presente Verbale\ndi accordo, ! programmi di formazione condivisi nell'ambito degli accordi\ncollettivi aziendali o di gruppo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuano specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione\nprofessionale nella prospettiva di preservare l'occupabilità del personale\ncoinvolto in cambiamenti di mansioni ovvero interessato da rilevanti modifiche\nnelle modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle\nnuove tecnologie che rendono necessaria l'acquisizione delle relative\nconoscenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono valutati preventivamente nell'ambito degli Organismi paritetici\nsulla formazione, ove presenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prevedono, anche in ragione dei contenuti e delle caratteristiche della\nformazione da erogare, una opportuna modulazione tra formazione \"in aula\" e\naltre modalità di formazione con l'ausilio di adeguata strumentazione, anche\ninformatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si riferiscono ad ambiti diversi dalla formazione per gli apprendisti e\ndall'addestramento per I neoassunti e dalla formazione c.d. obbligatoria non\nstrettamente connessa al mutamento di mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prevedono la registrazione da parte delle imprese delle ore\u002Fgiornate di\nformazione effettuate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prevedono, in sede aziendale\u002Fdi gruppo, una verifica di quanto stabilito\ndagli accordi anche con riferimento alla modulazione delle modalità dì cui al\npunto 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI INCONTRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 25 febbraio 2019, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quanto condiviso tra le Parti con i Verbali di accordo del 27 dicembre 2018,\n28 gennaio 2019 e 25 febbraio 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quanto emerso in occasione della riunione del Gruppo di lavoro\nABI\u002FOrganizzazioni sindacali del 13 novembre 2018, relativa al monitoraggio dei\nnuovi ambiti di operatività del Fondo Nazionale per il sostegno\ndell'occupazione (F.O.C.) di cui al Verbale di accordo 29 gennaio 2018, ove è\nstata anche confermata la rilevanza delle innovative soluzioni individuate con\nla richiamata intesa di gennaio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si danno atto che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in attesa di quanto verrà definito dalle Parti nazionali, prosegue\nl'operatività del F.O.C. - ivi inclusa quella relativa agli ambiti di\nintervento di cui al citato Verbale di accordo 29 gennaio 2018, ferma la sua\nnatura sperimentale - con le modalità di funzionamento e di finanziamento in\nessere al 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 11\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO QUADRO SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>REGOLE PER UN CONTRATTO SOSTENIBILE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il 24 ottobre 2011, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di\ncategoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni\ncoerente con le esigenze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha\ncontribuito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore\nbancario caratterizzato, nell'ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di\nconcentrazione e privatizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione\ne di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori\nnazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di\ninnovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello\nnazionale che a livello di gruppo e\u002Fo aziendale, hanno contribuito\nsignificativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al\nriposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario\nitaliano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto\nper mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di\nacquisto delle retribuzioni, l'attenzione alle attese di sviluppo professionale\ndei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi\npossibile tra obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competitivi ed istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto\ndistintivo e qualificante anche per le relazioni sindacali del Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di\nsemplificazione dell'operatività aziendale, la valorizzazione delle\nprofessionalità, delle competenze e del merito delle persone nell'ambito di un\nmodello di relazione concertativo, possono dunque costituire rilevanti elementi\ndi differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare\nla crescita e lo sviluppo del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono\nrinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie,\nsostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l'attuale crisi\nfinanziaria internazionale ed ai massicci interventi di ricapitalizzazione a\ncarico dello Stato che hanno caratterizzato gli USA e molti Paesi Europei, di\naffrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e\ncompetitivo di riferimento che richiede scelte strategiche e comportamenti\nadeguati alla complessità del momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuale andamento dell'economia e dei mercati finanziari, richiede infatti\nun profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i\nrispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le\nopportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per\nl'occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali\nregolato che crei condizioni di efficienza, flessibilità e produttività, per\nil rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fattori per\nl'occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni\nreali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Va in questa direzione l'iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un\nMaster in \"Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende\ndel comparto creditizio e finanziario\", nella convinzione che lo sviluppo delle\ncompetenze professionali in materia, sulla base di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, attesa l'autonoma determinazione delle stesse in materia di\nrelazioni sindacali e di contrattazione, e considerata la specificità del\nsettore del credito e comunque nella prospettiva di favorire la diffusione e lo\nsviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello convengono di\nfissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di\nrappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini\ndel rinnovo dei ceni 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi,\nin coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al\nparagrafo \"2. Assetti contrattuali\" del Protocollo sottoscritto dal Governo e\ndalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di \"Politica dei redditi e\ndell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al\nsistema produttivo\", nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a\n3) del ceni 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ceni 10\ngennaio 2008 e quant'altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art, 1 (Assetti della contrattazione collettiva)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assetti contrattuali del settore prevedono: un primo livello di\ncontrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata\ntriennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di\ngarantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i\nlavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per\nl'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla\npredetta contrattazione le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\naccordo nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio\n2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo,\nalle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in\nparte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli\nambiti di applicazione definiti da detto ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi\nsindacali di cui all'accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere\nnorme e\u002Fo articolazioni contrattuali volte ad assicurare l'adattabilità delle\nnormative vigenti alle esigenze degli specìfici contesti produttivi, I\ncontratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in\nvia sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed\noccupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali\nderivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti\nristrutturazioni e\u002Fo riorganizzazioni, specifiche intese modificative di\nregolamentazioni anche disciplinate dal ceni di categoria, secondo le modalità\ne gli ambiti disciplinati dal ceni stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro si intenderà tacitamente\nrinnovato per un triennio, qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima\ndella scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art, 2 (Indice inflativo e verifica degli scostamenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la dinamica degli effetti economici del ceni, le Parti adotteranno,\ntempo per tempo, l'indice previsionale relativo all'andamento dei prezzi al\nconsumo che sarà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il\nrelativo ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del triennio di valenza contrattuale, le Parti stipulanti\nprocederanno alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la relativa\nsignificatività, tra l'inflazione prevista di cui al comma che precede e\nquella effettivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti\nper la definizione della dinamica degli effetti economici del ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale recupero di detti significativi scostamenti sarà effettuato con\neffetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 (Base di calcolo-)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione,\ndefiniranno, tempo per tempo, in base agli specifici andamenti del settore, sia\nquando espansivi, sia quando caratterizzati da difficoltà produttive e\nreddituali, ed al raffronto competitivo, la base da prendere a riferimento per\nla definizione degli incrementi e la misura dell'applicazione dell'indice\nprevisionale alle componenti della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 (Procedure per il rinnovo del ceni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI\nin tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della\nscadenza del contratto stesso, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo\nprolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire,\ntramite il rispetto delle regole, la \"saldatura\" tra un ceni in scadenza e\nquello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante I sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del ceni\ne comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di\npresentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può\nesercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa\nin atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli\nimpegni di cui sopra determinerà - a carico dei Sindacati responsabili della\nviolazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali -\nl'applicazione delle misure previste dall'art. 4, comma 2, della L. 12.6.1990\nn. 146 in materia di contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata\nl'applicazione del meccanismo che segue: in caso di mancato accordo, dopo 3\nmesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un\napposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione\nprevisto applicato alla voce stipendio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell'accordo\ndi rinnovo del contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro si\nimpegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da\norganizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti,\ndestinatari del ceni medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina\nconsiderando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell'art. 4\ndell'accordo 7 luglio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 00.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono\nsottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi\ncon voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l'accordo per il rinnovo del\nceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art, 5 (Secondo livello di contrattazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di secondo livello di cui all'art.l, secondo alinea, primo comma\nhanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio\ndell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i\ntempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a\nlivello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 00.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono\nsottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi\ncon voto certificato, le ipotesi dì piattaforma e i contratti di cui al comma\nche precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il\npersonale dipendente dell'azienda\u002Fe interessata\u002Fe e vincolano tutte le\nOrganizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli\nOrganismi sindacali - legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti - che\nli sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina\nconsiderando il numero dei lavoratori iscritti presso l'azienda\u002Fe interessata\u002Fe\nrilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 7 luglio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all'art. 1, secondo alinea,\nprimo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura\ndelle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti\ndi cui all'alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei\ncontratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari\na 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non\nassumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ie ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora\nrinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi\ndalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le\nSegreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese\nsuccessivo, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle\nrelative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di\nsecondo livello resta fermo quanto previsto nell'accordo 7 luglio 2010 in\nmateria di libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il\nriconoscimento di un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nel\nmedesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni dì difficoltà\neconomi co-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore\ndei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello\ne che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto\nspettante per contratto collettivo nazionale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai\nrisultati dell'impresa in termini di reali incrementi di produttività e\u002Fo\nredditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente\nsulla base di risultanze di bilancio e\u002Fo organizzative, deve permanere e la\npredetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio\naziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività\naziendale, riassumendo ie caratteristiche di elemento realmente variabile della\nretribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano\nrichiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla\ncontrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare,\nrendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad\nincentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione\ndi secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di\nobiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed\naltri elementi rilevanti ai fini dei miglioramento deila competitività nonché\nai risultati legati all'andamento economico delie imprese, concordati fra le\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all'art.\n26 del DL n. 98 del 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art, 6 (Forme di bilateralità 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di\nbilateralità regolate, all'insegna dell'etica, dei rigore e della trasparenza,\ndal ceni stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro\nnormativo che assicuri I benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del\nfunzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e\nprevidenza complementare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più in dettaglio, nei ceni in vigore le Parti hanno condiviso, e qui\nriconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della\nbilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio\nnazionale sull'andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito,\nCassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore\ndel Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione\nProsolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad\nessi demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 (Rispetto delle regole)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le normative contrattuali saranno ispirate a\ncriteri di semplificazione e razionalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, saranno anche riesaminate le procedure sindacali nonché le\nprevisioni contrattuali in tema di controversie collettive aziendali rivenienti\nda questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto,\nallo scopo di rafforzare il ruolo conciliativo delle Parti nazionali,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti assumono il comune impegno a rispettare ed a far rispettare ad ogni\nlivello ed in tutte le sedi tutte le regole che, nella loro autonoma\ndeterminazione, hanno definito in materia di contrattazione collettiva e di\nrelazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 7 luglio 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'art. 15 (Rappresentanze sindacali aziendali) è aggiunto il seguente 4°\ncomma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto\ndagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali - e comunque per un\nmassimo di quattro anni - trascorso il quale la comunicazione di cui al comma\nprecedente deve essere rinnovata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 12\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO NAZIONALE SU POLITICHE COMMERCIALI E\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il 8 febbraio 2017, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti stipulanti il presente Accordo intendono valorizzare, implementare,\ndiffondere e rendere quanto più effettiva ed efficace l'applicazione dei\nprincipi del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema\nbancario del 16 giugno 2004 e dell'articolo 53 del contratto collettivo\nnazionale di lavoro del 31 marzo 2015, attraverso l'individuazione di azioni e\ncomportamenti atti a favorire lo sviluppo di politiche commerciali sostenibili,\nrispettose della dignità dei lavoratori e delle esigenze della clientela,\nsecondo gli impegni ivi declinati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la\nresponsabilità, la fiducia, l'integrità e la trasparenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in\nriferimento alle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e\ncontrollo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un'adeguata\nattività di informazione, formazione e sensibilizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali principi, considerando anche il Chiarimento a verbale e la\nRaccomandazione delle Osi in calce all'art. 51 del ceni citato, dovranno\nispirarsi le politiche commerciali delle imprese che applicano il ceni\nmedesimo, anche in riferimento al profilo di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>coerenza necessario tra Se stesse e le specificità della clientela di\nriferimento, prestando anche attenzione al clima aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in occasione della definizione del testo coordinato del richiamato ceni, le\nOrganizzazioni sindacali, anche in considerazione di quanto realizzato presso\ntaluni gruppi bancari e imprese del settore, hanno chiesto ad ABI di sviluppare\nun confronto allo scopo di definire un Accordo nazionale in materia di\npolitiche commerciali e di organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ABI si è dichiarata disponibile in tal senso, sottolineando l'importanza\ndi individuare possibili iniziative che riaffermino i valori etici cui ispirare\ni rapporti tra le imprese bancarie, il personale e la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al riguardo, si è svolto tra le Parti nazionali un ampio ed intenso\nconfronto, anche tramite un'apposita Commissione costituita pariteticamente tra\nle stesse, volto a condividere principi e criteri di comportamento il più\npossibile comuni e condivisi da parte delie imprese del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo,\nle Parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ambito di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo si applica alle imprese conferenti ad ABI mandato di\nrappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nelle imprese o gruppi di imprese presso i quali non siano già stati\ndefiniti specifici accordi in materia, nel rispetto della relativa autonomia,\nsarà valutata la definizione di accordi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nelle imprese o gruppi di imprese presso i quali siano già stati\nsottoscritti specifici accordi in materia si procederà, nel rispetto della\nrelativa autonomia, a valutare i raccordi che si rendessero necessari con il\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui ai precedenti alinea, si procederà, entro 90 giorni dalla\ndata di sottoscrizione del presente Accordo, ad un incontro in sede aziendale o\ndi gruppo con gli organismi sindacali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quadro normativo eteronomo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo deve avere a riferimento puntuale il quadro legislativo\ne normativo applicabile che costituisce un sistema di regole, provenienti dalle\ncompetenti Istituzioni europee e nazionali, particolarmente ampio e complesso,\nin continua evoluzione e quindi soggetto a successive modificazioni da parte\ndelle predette Autorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Obiettivi, principi e valori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riaffermare la centralità del settore bancario ed il suo fondamentale ruolo\na sostegno dell'economia del Paese ed a tutela del risparmio, nell'interesse\ndelle famiglie, delle imprese e dei territori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rafforzare la reputazione complessiva e la fiducia verso le imprese del\nsettore e valorizzare il ruolo fondamentale dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individuare prìncipi e valori che risultino di indirizzo e prevenzione per\nil miglioramento costante della qualità dei rapporti fra banche, personale e\nclientela e del clima lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- affermare la necessità di un'organizzazione del lavoro trasparente e\nsostenibile, che individui con chiarezza le responsabilità operative ai vari\nlivelli e che sia coerente con le finalità del presente Accordo; diffondere,\nquali valori positivi nei confronti di tutti i portatori di interesse, la\ncultura delle regole e della prevenzione dei comportamenti eventualmente non\nconformi, individuando, in tale ambito, misure che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei\nlavoratori in tema di clima aziendale e relazioni interne, tenendo altresì\npresente che i processi di vendita dipendono anche dal modello di servizio\nscelto da ciascuna banca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orientare l'evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo,\nverso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posto quanto sopra, le Parti si riconoscono nei seguenti principi e\nvalori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le imprese, nel perseguire i propri obiettivi economici, in un mercato\nglobale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare\nsoprattutto all'eccellenza delle performance, in termini di \"qualità e valore\"\ndei prodotti e servizi offerti, avendo a riferimento il ruolo fondamentale di\ntutela del risparmio e di sostegno dell'economia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>politiche commerciali responsabili e sostenibili, coerenti con i valori\netici e di integrità fondamentali, favoriscono il raggiungimento nelle imprese\ndegli obiettivi di produttività\u002Fredditività anche nel medio\u002Flungo periodo,\nnell'interesse comune di imprese, lavoratori e clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la centralità dei clienti e la qualità dei prodotti offerti, la\ntrasparenza delle condizioni ed una adeguata consulenza, nel pieno rispetto\ndelle norme tempo per tempo vigenti e delle regolamentazioni aziendali, sono\nelementi necessari per lo sviluppo di una azione commerciale sostenibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il ruolo centrale delle risorse umane e l'obiettivo comune della loro\nvalorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per uno sviluppo\nsostenibile delle banche, anche al fine di consentire alle stesse dì\ncontinuare a svolgere efficacemente il proprio ruolo a sostegno\ndell'economia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rispetto della persona quale principio imprescindibile e condiviso cui\norientare l'azione commerciale, da perseguire a ogni livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'organizzazione, attraverso soluzioni e modalità di lavoro finalizzate\na favorire un clima aziendale positivo in cui, fermo il rigoroso rispetto di\ntutte le normative regolamentari, di legge e di contratto vigenti, si\nrafforzino il rispetto e la professionalità e si migliori la collaborazione\ntra tutti i soggetti coinvolti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le attività delle imprese del settore e la relativa organizzazione del\nlavoro assumono a riferimento valori e principi fondamentali quali: onestà,\nlealtà, trasparenza, equità, rispetto, libertà, fiducia e\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti ritengono opportuno che le imprese destinatarie del\npresente Accordo, nella definizione delle politiche commerciali, tengano in\nconsiderazione ! seguenti profili generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutela del risparmio e diffusione della cultura finanziaria anche\nattraverso strumenti che, nel rispetto delle norme, favoriscano le migliori\ncondizioni di chiarezza, trasparenza e di conoscenza della clientela in campo\nfinanziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compatibilità con le strategie di medio e lungo periodo volte alla\nfideìizzazione e allo sviluppo della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•peculiarità di mercato in cui operano le diverse imprese e le relative\naree di business;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aspetti qualitativi relativi alla soddisfazione della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispetto della dignità dei lavoratori e valorizzazione della loro\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coerenza dell'organizzazione del lavoro con i principi declinati nel\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informazione, formazione e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo si prefigge lo scopo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- favorire una diffusa cultura sul tema delle politiche commerciali\nsostenibili attraverso l'informazione, la formazione e la comunicazione, a\nsostegno di un'adeguata conoscenza delia normativa vigente in materia, dei\nprincipi e dei valori etici e di integrità condivisi, curando l'informazione,\nla formazione (anche con accordi specifici), il costante aggiornamento del\npersonale - con particolare riferimento a quello impegnato nelle attività di\nvendita, di coordinamento e di direzione - e i criteri di comunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mirare a sviluppare, tramite un'adeguata formazione e secondo i vari livelli\ndi responsabilità, le competenze necessarie di natura gestionale, commerciale,\nmanageriale, relazionale e tecnico\u002Fgiuridica al fine di favorire l'adozione di\ncomportamenti professionali, rispettosi delle norme in materia e di quanto\nprevisto dal presente Accordo e dagli accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti convengono che le imprese e i gruppi: si impegnino alla\npiù ampia diffusione della conoscenza della normativa sovranazionale,\nnazionale e contrattuale in materia, con istruzioni chiare ed esaurienti anche\nsui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si impegnino alla più ampia diffusione della conoscenza dei principi\ngenerali di responsabilità sociale e di sostenibilità, dei codici etici,\nnonché alla puntuale divulgazione dei contenuti del presente Accordo e degli\naccordi aziendali in materia, in particolare nei confronti dei ruoli di\ncoordinamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dedichino, per il personale impegnato nella rete in attività di vendita,\nspecifica attenzione alla formazione ai fini di una corretta attività di\nvalutazione, nel caso di prodotti finanziari, della \"propensione al rischio\"\ndel cliente rispetto alle caratteristiche dei prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dedichino al medesimo personale una formazione continua, specifica e\nspecialistica nell'ambito della dotazione annuale prevista dal ceni, sul\npresupposto che la formazione rappresenta un elemento di imprescindibile\nimportanza per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze di natura\nrelazionale, manageriale e gestionale delle figure coinvolte nei processi di\ncarattere commerciale e per accrescere la capacità competitiva delle\nbanche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sviluppino una consapevole partecipazione di tutti i lavoratori alla vita\naziendale anche per favorire un positivo clima aziendale di rispetto, fiducia e\ncoesione, favorendo la collaborazione tra colleghi nella logica di alimentare\nlo spirito di squadra ed eventualmente prevedendo appositi momenti di\ncomunicazione interna per dare opportuna evidenza al canale delT'ascolto\nattivo\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sviluppino una piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione dei\nlavoratori per il supporto dell'azione commerciale, promuovendone un corretto\nutilizzo e la reciproca conoscenza tra le diverse professionalità e\ncompetenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sviluppino l'adozione di comportamenti positivi attraverso l'analisi di\n\"buone pratiche\" coerenti con il presente Accordo nell'ambito di casistiche\nlavorative specifiche e con il coinvoigimento attivo dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si attiveranno affinché la formazione sulle tematiche previste dal\npresente Accordo sia finanziata da parte dei Fondi Interprofessional! (FBA e\nFONDIR) e del Fondo di solidarietà di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione interna, monitoraggio e analisi dei dati commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo mira a indirizzare verso modalità razionali e\ntrasparenti il monitoraggio e l'analisi dei dati commerciali allo scopo di\nraggiungere gli obiettivi perseguiti con lo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti convengono che nelle imprese destinatarie del presente\nAccordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le comunicazioni aziendali siano improntate al rispetto della normativa\nvigente, senza messaggi che possano risultare fuorvienti o vessatori nei\nconfronti dei lavoratori e lesivi della loro dignità e professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le riunioni di orientamento commerciale siano effettuate nel rispetto delle\nnorme sulla prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il monitoraggio per la verifica degli andamenti commerciali sia attuato\ntramite modalità strutturate, al fine di inibire, ai vari livelli, condotte\nimproprie ed indebite pressioni, contrarie ai principi, alle norme e alle\nregolamentazioni aziendali e lesive della dignità e professionalità dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la rilevazione dei dati commerciali, finalizzata anche a dare riscontro al\npersonale circa il proprio posizionamento rispetto agli obiettivi assegnati,\nsia effettuata, di norma, attraverso l'utilizzo degli strumenti approntati e\nmessi a disposizione dall'azienda, evitando gli abusi, l'eccessiva frequenza e\nle inutili ripetizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Segnalazioni interne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo intende sostenere e diffondere, fermo il quadro\nnormativo di riferimento in tema di segnalazioni interne, modalità di \"ascolto\nattivo\" di miglioramento del clima aziendale, anche con riferimento alle\nsegnalazioni di eventuali comportamenti non conformi con i principi ed i valori\ncondivisi con l'Accordo medesimo, nel rispetto della normativa in materia di\nprotezione dei dati personali e senza pregiudizio per i segnalanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabilità e tutele\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo ha l'obiettivo di favorire la migliore applicazione di\nquanto disciplinato dal ceni in materia di responsabilità e tutele,\nassicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a\nsostegno, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel\nrispetto delie istruzioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, nel rispetto di quanto disciplinato dagli articoli 42 e 43 del\nceni 31 marzo 2015 - rispettivamente in materia di tutele per fatti commessi\nnell'esercizio delle funzioni e responsabilità civile verso terzi, che\ncostituisce un quadro di tutele ampio ed esauriente - le Parti raccomandano\nalle imprese di anticipare - con la massima ampiezza possibile, nelle\nsituazioni caratterizzate da significativi elementi oggettivi di riscontro e\nper tutti i gradi di giudizio - le spese legali ai lavoratori chiamati in causa\nnei casi riconducibili alle citate norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il mancato raggiungimento degli obiettivi\nquantitativi commerciali di per sé non determina una valutazione negativa e\nnon costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai\nsensi, rispettivamente, degli artt. 75 e 38, comma 2, del ceni 31 marzo\n2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Retribuzione variabile - Sistemi incentivanti e iniziative commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo mira a far si che le prassi ed i comportamenti operativi\naziendali, anche per quanto concerne i sistemi incentivanti e le Iniziative\ncommerciali, siano pienamente aderenti al quadro normativo applicabile di cui\nal Punto 2. che precede, nonché al ceni ed a quanto previsto dal presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono che, per la loro importanza ai fini di orientare i\ncomportamenti dei lavoratori verso la clientela e le relazioni interne, le\ndisposizioni di cui agli articoli 48 (Premio aziendale), 51 (Sistema\nincentivante) e 52 (Premio variabile di risultato sostitutivo del premio\naziendale e del sistema incentivante) del ceni 31 marzo 2015 trovino piena e\npuntuale applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti richiamano quanto stabilito dal Chiarimento a\nverbale in calce all'art. 51 del ceni 31 marzo 2015 secondo cui \"Le Partì\nstipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell'ambito dei\nsistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i sistemi incentivanti\nsiano coerenti con i principi contenuti nella normativa comunitaria sui Mercati\ndi Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in tema di\ncompliance, nonché nelle disposizioni di Banca d'Italia o dettati dalle\ncompetenti Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei\nsistemi di remunerazione \",\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in tema di premio variabile di risultato, l'art. 52, comma 3, del\nmedesimo ceni prevede che \"I criteri di determinazione dell'elemento\nretributivo di cui sopra, dovranno altresì rispettare i principi contenuti\nnelle disposizioni di Banca d'Italia o dettati dalle competenti Autorità\ninternazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di\nremunerazione\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sottolineano che i sistemi incentivanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•devono essere fondati su criteri \"realistici\", equi e trasparenti, basati\nsul medio e lungo termine così come su obiettivi sostenibili, sia di carattere\nquantitativo che qualitativo, ponendo, in particolare, la massima attenzione\nnelle fasi di assegnazione degli obiettivi e di eventuale variazione degli\nstessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dovranno prevedere un'assegnazione chiara degli obiettivi da parte delle\ncompetenti funzioni aziendali, sia per quanto riguarda le regole che gli\nstrumenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>messi a disposizione, valorizzando il lavoro di squadra e la\nprofessionalità dei singoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti raccomandano alle imprese di rendere un'informativa annuale di\nsintesi agli organismi sindacali aziendali o di gruppo sulle iniziative\ncommerciali effettuate nel periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale nazionale le Parti\naffronteranno la tematica del sistema incentivante alla luce della prima fase\napplicativa dì quanto previsto dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Commissione nazionale e organismi bilaterali aziendali o di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Accordo si intende istituire una Commissione bilaterale\nnazionale definendone struttura, regole di funzionamento e compiti con\nl'obiettivo di indirizzare, favorire e monitorare l'attuazione coerente di\nquanto previsto dall'Accordo - anche attraverso una opportuna interlocuzione\ncon gli organismi aziendali o di gruppo costituiti - acquisire informazioni,\ndiffondere le buone pratiche e eventualmente realizzare iniziative congiunte in\nmateria di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•politiche commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazione, formazione e comunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sistemi di incentivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti provvederanno a definire congiuntamente il Regolamento della\nCommissione nazionale la cui attività verrà avviata entro il 31 maggio 2017.\nLe Organizzazioni sindacali procederanno alia nomina dei rispettivi\nrappresentanti nel numero massimo di 2 per ciascuna Sigla. La Commissione si\nriunirà con cadenza almeno annuale per l'espletamento dei compiti ad essa\nattribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della medesima Commissione nazionale, le Parti avvieranno una\ncomune azione allo scopo di accrescere il grado di conoscenza e di\nconsapevolezza delle disposizioni sulle materie oggetto del presente Accordo,\npuntando in particolare sulla diffusione della cultura finanziaria etica e\nresponsabile, sull'informazione, sulla formazione, sulla comunicazione,\nsull'ascolto attivo, sul clima aziendale, sui momenti di dialogo e sulle\nmodalità di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche, in un'ottica\nprioritaria di prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione nazionale sarà anche sede per lo svolgimento di momenti di\nconfronto ove sorgano significative questioni riferite a fattispecie di\nrilievo, di carattere generale e non relative a singoli casi - da prospettare\nin forma aggregata e anonima - che non abbiano trovato composizione nelle sedi\naziendali o di gruppo, in merito all'applicazione del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione nazionale redigerà una relazione annuale relativa alla\npropria attività ed alle fattispecie esaminate, con il richiamato obiettivo di\ndiffusione delle buone pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso le imprese o gruppi - che non vi abbiano già provveduto - verrà\navviato il confronto per la costituzione, entro 180 giorni dalla sottoscrizione\ndel presente Accordo, di commissioni o organismi bilaterali di confronto in\nsede aziendale o di gruppo e di interlocuzione con la Commissione nazionale sui\ntemi dell'Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso le imprese che occupano fino a 1.500 dipendenti e che non facciano\nparte di gruppi bancari, ovvero in quelle in cui non si raggiunga l'intesa per\nla costituzione delle predette commissioni\u002Forganismi bilaterali aziendali\u002Fdi\ngruppo, in luogo delle medesime si procederà a momenti di confronto, con\ncadenza almeno annuale, sulle tematiche del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli ambiti di cui sopra verranno esaminate le segnalazioni provenienti dai\nlavoratori, tramite gli organismi sindacali, con le modalità definite in sede\naziendale o di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese o la capogruppo provvederanno ad informare, con le modalità\ndefinite in sede aziendale o di gruppo, gli organismi sindacali circa le\neventuali misure adottate relativamente alle tematiche oggetto di segnalazioni,\ncon particolare riguardo a quelle finalizzate alla rimozione di comportamenti\ndifformi o anomali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire l'interlocuzione sulle tematiche del presente Accordo,\nciascuna impresa o capogruppo individuerà un referente - dotato delle facoltà\nproprie del ruolo - nell'ambito della funzione risorse umane\u002Frelazioni\nsindacali, che potrà farsi supportare, di volta in volta, dalle funzioni\ncompetenti che, per le materie cui sono preposte, siano necessarie a garantire\nl'efficacia del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Benessere sui luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo mira a favorire un clima collaborativo e costruttivo nei\nluoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti avvieranno, con criteri e modalità da concordare nell'ambito della\nCommissione nazionale di cui al Punto 9, un'indagine di clima settoriale\ntramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui\nrisultati saranno oggetto di analisi da parte della Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti esamineranno in un apposito gruppo di lavoro eventuali fenomeni che\npossano assumere rilievo in connessione con il tema del benessere sui luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Norma finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo, che sarà\nallegato ai prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro, ciascuna delle\nParti potrà chiedere di tenere un incontro di verifica sullo stato di\nattuazione dell'Accordo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE - ACCORDO NAZIONALE 8 FEBBRAIO 2017\nSU POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il 17 ottobre 2017, in Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione nazionale è composta da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•due rappresentanti per ogni Organizzazione sindacale stipulante i ceni\nABI (con possibilità di indicare eventuali sostituti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un uguale numero di rappresentanti designati da ABI. “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione individua ai proprio interno due Coordinatori, uno di parte\nsindacale ed uno di parte datoriale, cui è attribuita la funzione di\nassicurare l'operatività della Commissione stessa, ivi incluse le attività di\nconvocazione delle riunioni e la predisposizione dei relativi ordini del\ngiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prima nomina dei Coordinatori avrà valenza sino al 31 dicembre 2018 e le\nsuccessive avranno cadenza di norma biennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'obiettivo dì indirizzare, favorire e monitorare l'attuazione coerente\ndi quanto previsto dall'accordo 8 febbraio 2017 - anche attraverso una\nopportuna interlocuzione con gli organismi aziendali o di gruppo costituiti -\nalla Commissione nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisire informazioni, diffondere le buone pratiche e eventualmente\nrealizzare iniziative congiunte in materia di politiche commerciali,\ninformazione, formazione e comunicazione, sistemi di incentivazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•interloquire con le commissioni o gli organismi bilaterali di confronto\ncostituiti in sede aziendale o di gruppo ai sensi del Punto 9, comma 6,\ndell'accordo 8 febbraio 2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avviare una comune azione allo scopo di accrescere il grado di conoscenza\ne di consapevolezza delle disposizioni sulle materie oggetto dell'accordo 8\nfebbraio 2017, puntando in particolare sulla diffusione della cultura\nfinanziaria etica e responsabile, sull'informazione, sulla formazione, sulla\ncomunicazione, sull'ascolto attivo, sul clima aziendale, sui momenti di dialogo\ne sulle modalità di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche, in\nun'ottica prioritaria di prevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•redigere una relazione annuale relativa alla propria attività ed alle\nfattispecie esaminate, con il richiamato obiettivo di diffusione delle buone\npratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concordare criteri e modalità per avviare un'indagine di clima\nsettoriale tramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i\ncui risultati saranno oggetto di analisi da parte della Commissione stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere momenti di confronto ove sorgano significative questioni\nriferite a fattispecie di rilievo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di carattere generale e non relative a singoli casi - da prospettare in\nforma aggregata e anonima - che non abbiano trovato composizione nelle sedi\naziendali o di gruppo, in merito all'applicazione dell'accordo 8 febbraio\n2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione di segreteria della Commissione nazionale è svolta a cura\ndell'ABI. Sarà utilizzata a tali fini un'apposita casella di posta\nelettronica. Le riunioni della medesima Commissione hanno luogo presso la sede\ndell'Associazione di Roma o di Milano e saranno valide indipendentemente dal\nnumero dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l'espletamento dei compiti di cui ai numeri da 1 a 5 la Commissione\nnazionale si riunisce con cadenza almeno annuale. Le riunioni funzionali a\nquanto sopra potranno avere luogo, anche a richiesta di una delle parti, su\niniziativa dei Coordinatori che valuteranno anche le relative urgenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il compito di cui al numero 6, la Commissione nazionale si riunisce,\nin presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative\nstrutture sindacali, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa\nsegnalazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti legittimati ad effettuare le predette segnalazioni sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le commissioni\u002Forganismi bilaterali aziendali\u002Fdi gruppo di cui al Punto\n9, comma 6, dell'Accordo 8 febbraio 2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende\u002Fle capogruppo, anche tramite i referenti individuati ai sensi\ndel Punto 9, comma 10, dell'Accordo 8 febbraio 2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli organismi sindacali aziendali\u002Fdi gruppo, per il tramite delle\nrispettive Segreterie nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le segnalazioni dovranno pervenire per iscritto alla menzionata casella di\nposta elettronica e dovranno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contenere tutti gli elementi utili per consentire alla Commissione nazionale\ndi effettuare la necessaria istruttoria, anche al fine di valutare la\nriconducibilità della fattispecie ai requisiti di cui al citato numero 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione nazionale può chiedere alle parti aziendali\u002Fdi gruppo\nulteriori informazioni e\u002Fo chiarimenti. La Commissione provvedere ad una\nopportuna rendicontazione delle attività della Commissione stessa. È\nassicurata, in ogni caso, la dovuta riservatezza delle informazioni acquisite\nin tale ambito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso della prima riunione si stabilirà l'agenda dei lavori della\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>APPENDICE N. 13\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO SUL CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZE DI\nGENERE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il 8 marzo 2017, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Kart. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in tema di \"misure\nper la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro\", prevede che\n\"La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, ... inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5- bis decreto-legge 14\nagosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,\nn. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto\npercorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo stesso articolo 24, al comma 5, dispone altresì che: \"Il congedo di\ncui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco\ntemporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi\nnazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da\nparte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del\ncongedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella\noraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà\ndell'orario medio giornaliero del periodo di paga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del\nquale ha inizio il congedo\" e, al comma 7, che \"restano in ogni caso salve\ndisposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva\"-,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• con il ceni 31 marzo 2015 le Parti stipulanti hanno condiviso il valore\ndi indirizzo di alcuni Atti di derivazione europea, in materia di tutela delia\ndignità delle donne e degli uomini sul lavoro, convenendo sulla necessità di\nadottare comportamenti coerenti con tale valore, anche alla luce del Protocollo\nsullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno\n2004 (art. 69).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato, le Parti nazionali intendono dare\nattuazione al demando contenuto nella citata normativa di legge, convenendo le\nseguenti modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 del citato art.\n24 a favore delle donne vittime di violenza di genere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il congedo di cui al comma 1 dell'art. 24, della durata massima di tre\nmesi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, deve essere computato con\nriferimento alle giornate nelle quali è prevista attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il congedo in parola può essere fruito, sia dal personale a tempo pieno\nsia dal personale a tempo parziale, su base oraria o giornaliera in coerenza\nalle disposizioni normative e può essere cumulato, nella medesima giornata,\ncon permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto all'indennità\nprevista dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai finì dell'esercizio del diritto di cui al presente accordo, la\nlavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare\nall'azienda l'intenzione di avvalersi di tale congedo, con un preavviso non\ninferiore a cinque giorni lavorativi, con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre\nla certificazione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 24;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti\ngli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima\nmensilità, del trattamento di fine rapporto e del premio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a sensibilizzare ed ad attivarsi nei confronti degli\norgani competenti, ivi compresa la Consigliera nazionale di parità, al fine di\nverificare che la fruizione del congedo possa avvenire per periodi minimi di\nun'ora giornaliera, con riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24\nd.lgs. 80\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch2>DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI MOLESTIE E VIOLENZE DI GENERE SUI\nLUOGHI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il 12 febbraio 2019, in Roma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con il Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile\ndel sistema bancario le Parti si sono impegnate ad adoperarsi attivamente\naffinché - in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si esplichi\nl'attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del\nlavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza,\nnazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con Kart. 69 del ceni 31 marzo 2015 le Parti, confermando l'attenzione per\nla \"Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto\", hanno\nconvenuto che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione\naziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca\ncorrettezza, evitando, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comportamenti offensivi a connotazione sessuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri atti e\u002Fo comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di\ndeterminare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e\npossano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il\nrapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella\nsfera personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con il verbale di Accordo 8 marzo 2017 le Parti hanno dato attuazione al\ndemando contenuto nell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in\ntema di \"misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di\nlavoro\", convenendo più favorevoli modalità di fruizione del congedo di cui\nal comma 1 del citato art. 24 a favore delle donne vittime di violenza di\ngenere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ABI richiama la diffusione di codici etici adottati da imprese e gruppi\nbancari che - rivolgendosi sia alle persone che vi lavorano sia all'insieme\ndelle persone (fornitori, clienti, etc.) con cui l'impresa entra in relazione\nnell'esercizio dell'attività - dedicano particolare attenzione anche al\nfenomeno delle molestie e delle violenze di genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Organizzazioni sindacali firmatarie richiamano i principi dell'Accordo\nquadro europeo del 26 aprile 2007 sulle molestie e sulla violenza sul luogo di\nlavoro, con particolare riguardo al quadro di azioni concrete per individuare,\nprevenire e gestire le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>situazioni di molestie e violenza di genere sul luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ferme le previsioni di legge, in particolare Kart. 26 del d.lgs. 11 aprile\n2006, n. 198 e s.m.i. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le\nParti intendono proseguire sulla strada intrapresa, definendo azioni mirate e\nconfermando il proprio impegno sul tema delle pari opportunità e della\ndignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche per\ncontribuire alla sensibilizzazione in atto nella società sul tema della lotta\ncontro la violenza dì genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>condiviso altresì che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per \"violenza di genere\" si intende ogni atto di violenza fondata sul\ngenere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato\nun danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per \"molestie di genere\" si intendono quei comportamenti indesiderati\nposti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di\nviolare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima\nintimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per \"molestie sessuali\" si intendono quei comportamenti indesiderati a\nconnotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi\nlo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un\nlavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o\noffensivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono altresì oggetto della presente Dichiarazione congiunta i\ntrattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il\nfatto di aver rifiutato comportamenti di \"molestia di genere\" o di \"molestia\nsessuale\" o di osservisi sottomessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con riguardo ai \"luoghi di lavoro\" si intende fare riferimento al\ncontesto costituito dalle relazioni tra le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>persone in occasione dell'attività lavorativa (lavoratori, lavoratrici,\nclienti, fornitori, etc.), nel cui ambito possono aver luogo i citati\ncomportamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al fine di rafforzare e diffondere la consapevolezza nelle aziende, nelle\npersone che vi lavorano e nei loro rappresentanti sull'importanza di prevenire,\ncontrastare e non tollerare i citati comportamenti e il loro ripetersi, anche\nnei luoghi di lavoro, sensibilizzando tutti i soggetti sull'importanza di\nun'attenta e tempestiva gestione di eventuali problemi in tema di violenza o\nmolestie di genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono su quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di\ngenere sul luogo di lavoro secondo la predetta definizione è inaccettabile. È\nimportante che ogni comportamento che integri molestia o violenza di genere sia\nprevenuto e, ove si realizzi, segnalato e perseguito adeguatamente. Varie sono\nle forme di molestie\u002Fviolenze di genere che possono presentarsi sui luogo di\nlavoro. Esse possono essere di natura fisica o psicologica, costituire\nincidenti isolati o comportamenti più sistematici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il rispetto della dignità e della professionalità delle lavoratrici e dei\nlavoratori si concretizza in un contesto capace di prevenire e contrastare\nsituazioni di violenze e di molestie e di diffondere una cultura del rispetto\ndi genere. In particolare, la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non\npuò essere violata da comportamenti che integrano molestia o violenza di\ngenere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le lavoratrici, i lavoratori, le imprese e i loro rappresentanti sono\nimpegnati ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia\nrispettata la dignità di ciascuno e siano favorite le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a tal fine - nel confermare la sensibilità ed attenzione del settore -\nnella consapevolezza dell'efficacia degli strumenti di prevenzione, le aziende\nbancarie si impegnano a proseguire nell'adozione di idonee misure di\nprevenzione, tra cui rientrano momenti qualificati e dedicati\nnell'ambitodeipercorsidi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informazione\u002Fformazione\u002Fsensibilizzazione di tutto il personale, utili a\npromuovere, all'interno dell'organizzazione aziendale, una cultura improntata\nal rispetto della dignità delle persone, anche attraverso l'eventuale utilizzo\ndella formazione finanziata mediante percorsi formativi condivisi con le\nOsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nella medesima prospettiva le Parti valorizzano le Commissioni aziendali\nsulle pari opportunità, quali sedi in cui ricercare misure e soluzioni a\nproblematiche legate a comportamenti che dovessero risultare contrari ai valori\nche le Parti stesse condividono con la presente Dichiarazione congiunta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le aziende si impegnano a fornire la necessaria assistenza e sostegno a\ncoloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere sul\nluogo di lavoro e ad assumere le opportune iniziative nei confronti degli\nautori dei comportamenti denunciati e accertati, valutando in tali ipotesi\nspecifici percorsi di sostegno psicologico in favore delle vittime utili anche\nal reinserimento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al fine di dare concreta e positiva attuazione a quanto sopra, le Parti\nsottolineano l'importanza dell'emersione del disagio e di evitare l'isolamento\ndella persona vittima di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro, a\ncui possono anche contribuire positivamente colleghe\u002Fcolleghi di fiducia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le aziende assicurano che le eventuali segnalazioni siano gestite dalla\nfunzione Risorse Umane, o dalla diversa funzione centrale individuata\ndall'azienda, garantendo la riservatezza di tutte le persone coinvolte e in\nparticolare dell'interessata\u002Fo e tutelando naturalmente la\u002Fo stessa\u002Fo da\nqualsiasi forma diretta o indiretta, di ritorsione o penalizzazione, con\nattenzione alla effettiva cessazione dei comportamenti accertati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nella radicata consapevolezza dell'importanza della prevenzione attraverso\nil rafforzamento della cultura del rispetto di genere, le aziende daranno\ndiffusione alla presente Dichiarazione congiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nazionali si impegnano a porre particolare e viva attenzione al\ntema delle violenze e delle molestie legate al genere e a favorire lo sviluppo\ndi una cultura, anche organizzativa, idonea a tutelare e preservare la dignità\ndelle lavoratrici e dei lavoratori, nonché a prevenire e contrastare ogni\ncomportamento contrario a quanto qui condiviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce di quanto previsto dall'art. 26, comma 3- bis, d.lgs. 11 aprile\n2006, n. 198, è contrario a quanto qui condiviso il ricorso strumentale ad\naccuse di molestia o violenza di genere consapevolmente infondate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto impegno delle Parti nazionali potrà essere realizzato anche\nattraverso gli opportuni approfondimenti e le attività di monitoraggio\ndemandate alla Commissione nazionale sulle pari opportunità dall'art. 14 del\nceni 31 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere valutate opportune iniziative nell'ambito della\nbilateralità di settore, ad esempio Prosolidar ed Enbicredìto, anche per\nfavorire una formazione mirata e a sostegno di specifici progetti di\nsolidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Dichiarazione congiunta sarà allegata al prossimo contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, ad integrazione di quanto previsto dal Verbale di\naccordo dell'8 marzo 2017, il congedo di cui all'articolo 24, comma 1, del\nd.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, è elevato a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FABI FIRST-CISL, FISAC-CGIL,\nUILCA, UNITÀ DINFACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal vigente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro Vi comunichiamo che, a far tempo dalla data\nodierna, le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono essere convocate, ai\ndiversi livelli di confronto ivi previsti, congiuntamente tra loro e\ndisgiuntamente da ogni altra Organizzazione Sindacale presente nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra con preghiera di voler dare conseguente comunicazione alle\nVostre Associate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 24 marzo 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbasignsingle":44,"cbadate_start":48,"cbadate_end":52,"apprenticeships":54,"trainingfund":58,"trainingprogrammes":62,"trainingprogrammes_newtech":65,"newtech_trigger":69,"strikes_trigger":73,"oncerise_detail":77,"PAYSCALES_trigger":81,"mealvouchersamount":85,"SENIOR_trigger":89,"tempagency":93,"legalassistance_trigger":97,"contractseverancepay":101,"contracttrial":105,"pensionfund":109,"unemploymentfund":113,"disabilityfund":117,"sicknesspay":121,"longtermillness":125,"healthcareaccess":129,"healthcareaccessrelatives":133,"trainingprogrammes_remote":137,"hiv":141,"covid":143,"covid_tradeunion":147,"paidmaternityleave":149,"maternityotherclause":153,"paidpaternityleave":157,"childcare":161,"marriage":165,"nursingmothers":169,"educationtuition":173,"deathrelatives":177,"equalitymonitoring":181,"eqtraining":185,"sexualhar":189,"violenceleave":193,"PAIDLEAV_trigger":197,"SCHEDULE_trigger":201,"remote_work_options":205,"dayspweek_select":209,"hoursovertimemax":213,"NOCTPREM_trigger":217,"ONCEONLY_trigger":221,"overtimeallowancetype_general":225,"healthandsafetytraining":229,"bankholidays1":233,"TRADEUNLEAV_trigger":237,"COMMUTE_trigger":241,"commutingallowancetype1":245,"sundayallowancetype":249,"overtimeallowancetype":253,"maternitydiscrimination":257},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbasignsingle","- il Comitato per gli Affari Sindacali e","- il Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composto dal\nPresidente Salvatore Poloni, da Wilma Borello, Roberto Coita, Fabio Colacicco,\nPaolo Cornetta, Giuseppe Corni, Alfio Filosomi, Carlos Gonzaga, Mario Giuseppe\nNapoli, Giuseppe Maria Nenna, Patrizia Ordasso, Roberto Quinale, Vittorio\nRatto, Emanuele Recchia, Gianluca Reggioni, Gianluigi Robaldo, Bruna Sa nd\nretti, Pietro Sella, Elvio Sonnino, Roberto Speziotto, Rosario Giacomo Strano,\nFlavio Valeri, Camillo Venesio, Stefano Verdi e dal Direttore Generale Giovanni\nSabatini, assistiti dal Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro\nStefano Bottino e da Vittorio Cianchi e Giorgio Crespi, con la collaborazione\ndel Vice Direttore Generale Gianfranco Terriero e di Fabrizio Cirrincione,\nFederico Falcioni, Simona Impel, Gianluca La Posta, Gabriele Livi e Stefano\nNigrelli",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbadate_start","•Il presente contratto decorre dalla dat","•Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto\nprevisto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella\nnormativa, il 31 dicembre 2022.\n\n•Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora\nnon venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.",{"bindId":53,"name":50,"text":51},"cbadate_end",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"apprenticeships","Art. 35 - Apprendistato professionalizza","Art. 35 - Apprendistato professionalizzante\n\nPremessa\n\nIn tema di apprendistato, le Parti hanno inteso disciplinare\nprioritariamente l'apprendistato professionalizzante, ai sensi del d.lgs. 14\nsettembre 2011, n. 167 (\"Testo Unico dell'apprendistato\"), quale tipico\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e\nall'occupazione dei giovani.\n\nA tal fine, l'art. 11 dell'accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del ceni 8\ndicembre 2007, ha previsto l'istituzione fra le Parti firmatarie di una\nCommissione paritetica per la revisione della disciplina contrattuale nazionale\ndell'istituto alla luce del citato d.lgs. n. 167 del 2011.\n\nLa Commissione ha concluso i suoi lavori in data 24 aprile 2012.\n\nLa nuova regolamentazione contrattuale ha trovato applicazione nei confronti\ndel personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far\ndata dal 26 aprile 2012.\n\nLa disciplina è stata riesaminata dalle Parti alla luce delle successive\nmodifiche legislative.\n\n1. Inquadramento - L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al\nconseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali\ncorrispondente ai profili professionali rientranti nella 3a area professionale\ndi cui all'art. 97 ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo\nlivello di cui all'art. 30.\n\nAlla lavoratrice\u002Flavoratore con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante - inquadrato ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. b), del\nd.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, al livello retributivo immediatamente\ninferiore rispetto a quello derivante dalle norme richiamate al comma\nprecedente - trascorsi i primi 18 mesi viene attribuito il trattamento\neconomico tabellare, da riconoscere con assegno temporaneo, corrispondente, al\nnetto,\n\n\n\na quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il\ncontratto stesso.\n\n•Durata - Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre\nanni.\n\n•Ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2015, in\ncaso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del\nrapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione\ndell'apprendista e comunque superiore a 30 giorni, l'impresa può disporre il\nprolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione\nall'interessato.\n\n•Costituzione - Il rapporto di apprendistato può essere costituito a\ntempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le\nesigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore\nsettimanali.\n\n•Anzianità - Ai termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle\nparti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 42, comma 4, del\nd.lgs. n. 81 del 2015, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato\nintegralmente nella maturazione dell'anzianità di servizio e, limitatamente\nalla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli\nautomatismi.\n\n•Malattia e infortunio - In caso di assenza per malattia o infortunio\naccertato, l'impresa conserva il posto e, in considerazione delle indennità\nerogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la\nrelativa differenza, fino alla misura intera, in favore della\nlavoratrice\u002Flavoratore assunto con contratto di apprendistato, che abbia\nsuperato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:\n\n•6 mesi in caso di comporto c.d. secco,\n\n•8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.\n\n\n\nRaccomandazione\n\nABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la\npossibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare\ngravità, la previsione di cui all'art. 62.\n\n•Formazione - Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite\ndall'art. 44, comma 3, del d.lgs, n. 81 del 2015 in tema di formazione di base\ne trasversale si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli\napprendisti:\n\n•nei confronti di ciascun apprendista l'impresa è tenuta ad erogare una\nformazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard\nprofessionali, individuati nell'allegato n. 8.\n\nLa formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno\ndell'impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra\nstruttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi\ndell'art. 42, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2015. Le ore di formazione\npossono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;\n\n•il percorso formativo sarà declinato nel \"piano formativo individuale\".\nPer l'intera durata del \"piano formativo individuale\" dovrà essere garantita -\nai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 81 del 2015 - la\npresenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo\nquanto previsto nell'allegato n. 9, ove sono anche indicati i requisiti\ncondivisi per riconoscere la \"capacità formativa interna\" di un'impresa;\n\n•per la formazione degli apprendisti le imprese articoleranno le attività\nformative in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli\napprendisti, e contenuti di tipo professionalizzante, specifici in relazione\nalla qualificazione professionale da acquisire.\n\n\n\nIn assenza di regolamentazioni regionali relative all'offerta formativa\npubblica di cui all'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, le attività\nformative di base e trasversale, pari a 120 ore per la durata del triennio,\ndovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di\ncontenuto:\n\n•competenze relazionali:\n\n•saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al\nlavoro ed al ruolo professionale;\n\n•saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione\ninterna e\u002Fo esterna);\n\n•saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;\n\nsaper definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura\norganizzativa;\n\n•competenze in materia di organizzazione ed economia:\n\nconoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell'impresa;\n\nconoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa;\n\n•conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa\n(produttività, efficacia e efficienza);\n\n•conoscere il contesto di riferimento dell'impresa (forniture, reti,\nmercato, ecc.);\n\n•competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:\n\n•conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\n\n•conoscere i diritti e i doveri delle lavoratrici\u002Flavo- ratori;\n\nconoscere gii elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro;\n\n•competenze in materia di sicurezza sul lavoro:\n\n•conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro; conoscere i principali fattori di rischio;\n\n\n\n- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\n\nLa formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla\nsicurezza sul lavoro di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sarà - di massima -\neffettuata nel primo anno.\n\nLe attività formative professionalizzanti, di durata pari a 80 ore medie\nper anno, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono\nessere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:\n\nconoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\n\nconoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\nconoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\n\nconoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;\n\nconoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\n\nconoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\n\nIl recupero eventuale di conoscenze lingui- stico\u002Fmatematiche viene\neffettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti\ndall'impresa.\n\nPer ciascun profilo e standard professionale l'allegato n. 8 elenca le\nrelative competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che\nl'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto con le imprese\ncreditizie, finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto al punto\n7 del Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del\nsistema bancario (in appendice n. 7), secondo il quale: \"(...) vi sono valori\netici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli,\noperano nelle imprese e che l'azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve\ndunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta\nanche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi\nall'esercizio della propria attività\";\n\n•deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione\neffettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le\nmodalità definite dalla normativa in materia;\n\n•al fine di consentire all'interessato conoscenze quanto più complete del\nlavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni\ndel ceni in tema di fungibilità, l'impresa può disporre il passaggio\ndell'apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi\nformativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità\ndella formazione già effettuata.\n\n•Preavviso - In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'impresa al\ntermine del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 c.c., spetta alla\nlavora- trice\u002Flavoratore un preavviso di un mese, da riconoscersi tramite la\ncorrispondente indennità sostitutiva.\n\n•Documentazione - Al termine del contratto di apprendistato, l'impresa\nrilascia alle lavoratrici\u002Flavora- tori la documentazione prevista dalla\nnormativa di legge in materia.\n\n•Criteri di computo degli apprendisti - Gli apprendisti sono computati ai\nfini dì quanto previsto dall'accordo 25 febbraio 2019 sulle libertà\nsindacali.\n\n•Rinvìi - Per quanto non specificamente previsto dai comma che precedono,\nsi applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del\nCapitolo X e di quant'altro incompatibile con tale tipologia contrattuale.\n\n•Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il contratto\ndi apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per la\nqualificazione o riqualificazione professionale delle lavoratrici\u002Flavoratori\nbeneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione,\nivi compresi i soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all'art. 12,\ncomma 1, ìett. a), del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486.\n\n•Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse,\ndurante l'orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente contratto collettivo, per illustrare materie di interesse sindacale e\ndel lavoro, con le modalità previste dall'art. 75, commi 4 e 5.\n\n•In fase di prima applicazione del nuovo apprendistato, nell'ambito di un\napposito incontro, l'impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali\nindicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri\nper l'espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli\nelementi caratterizzanti la \"capacità formativa interna\" dell'impresa\nstessa.\n\nNorma transitoria\n\nAi rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25\naprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 28\ndel ceni 8 dicembre 2007 e dell'accordo 23 giugno 2005.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"trainingfund","Art. 76 - Formazione •Le Parti stipulant","Art. 76 - Formazione\n\n•Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in\nmateria di formazione rientra nell'ambito di Enbicredito.",{"bindId":63,"name":60,"text":64},"trainingprogrammes","Art. 76 - Formazione\n\n•Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in\nmateria di formazione rientra nell'ambito di Enbicredito.\n\n•Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle\nParti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua - il cui\ntesto si riporta in appendice n. 8 ai presente contratto - e fatto salvo quanto\ndisciplinato in materia di formazione d'ingresso in relazione alle previsioni\ndi legge, la formazione continua del personale:\n\n•rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la\nmobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;\n\n•concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo\nquanto stabilito dalle specifiche norme in materia;\n\n•assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie\ntrasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;\n\nassume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza\nprofessionale.\n\n•Pertanto, l'impresa promuove corsi di formazione professionale - nei\nconfronti dei personale in servizio con contratto non a termine - secondo\ncriteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal\n1° gennaio 2000, delie seguenti previsioni:\n\n•un \"pacchetto formativo\" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere\ndurante il normale orario di lavoro;\n\n•un ulteriore \"pacchetto\" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da\nsvolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori\ndal normale orario di lavoro,\n\nla formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite\nautoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.\n\n\n\n\n\n•A ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, il quantitativo di formazione di cui\nalla lett. b) viene offerto per quote inscindibili dì ore retribuite e non\nretribuite.\n\n•Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono\nconsiderate dall'impresa, su richiesta delle lavoratrici\u002Flavoratori, eventuali\nparticolari situazioni personali e\u002Fo familiari, con specifico riguardo al\npersonale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative\nche ne consentano l'effettuazione.\n\n•La formazione al di fuori dell'orario di lavoro, in caso di copertura con\nfinanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell'ambito di iniziative\npromosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte,\nretribuita.\n\n•Le eventuali ore di formazione non fruite dalla lavoratrice\u002Flavoratore\nnel periodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo,\npotranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo\nsuindicato.\n\n•Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché\nl'eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore\nprevisti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta\nnel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni\nanno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell'anno\nqualora l'impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell'ambito del\nmedesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del\npersonale ai corsi predetti. Nell'ambito di tale valutazione verranno tenute in\nadeguato conto le esigenze del personale diversamente abile.\n\n•Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere\nportati a conoscenza del personale.\n\n•All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche\nprocedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da\nrealizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle imprese che per la loro\ndimensione, per l'appartenenza ad un gruppo bancario, od altre\n\n\n\nragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la\nnecessità.\n\n•Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni\naziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della\nprestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese\norganizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal presente\narticolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.\n\n•Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti\nprofessionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la\npartecipazione delle lavoratrici\u002Flavoratori invitati a frequentarli è\nfacoltativa.\n\nDichiarazioni delle Parti\n\n•Efficacia ed effettività della formazione - Considerato il valore\nstrategico della formazione quale strumento per accompagnare la realizzazione\ndelle profonde trasformazioni in atto nel settore bancario, nonché quale\nstrumento essenziale per la tutela dell'occupazione le Parti - ferma\nl'importanza della formazione in aula - convengono sull'opportunità di creare\nle condizioni organizzative e di contesto che ne favoriscano la diffusione e la\npiena fruibilità, anche attraverso l'utilizzo dei canali digitali, assicurando\nin tal modo l'efficacia e l'effettività del processo formativo.\n\n•Formazione flessibile (c.d. Smart Learning) - Alla luce di quanto\nindicato in tema di diffusione, fruibilità ed efficacia della formazione,\nnonché al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,\nle Parti riconoscono l'interesse all'adozione di modalità innovative di\nfruizione dei pacchetti formativi previsti dal presente ceni o di ulteriori\ncorsi organizzati dalle imprese, cogliendo le opportunità offerte dalle\nmoderne tecnologie.\n\nLe Aziende e i Gruppi che non si siano già dotati di una propria\nregolamentazione potranno realizzare anche\n\n\n\n\n\n\n\n\n\na titolo sperimentale modalità di formazione flessibile, intesa quale\nmodalità innovativa di fruizione a distanza della formazione che si realizza,\nsu base volontaria, in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso\nl'utilizzo di strumenti informatici, senza pregiudizio sulla operatività delle\nunità di appartenenza delle lavora- trici\u002Flavoratori interessati.\n\nA tal fine, le Aziende e ! Gruppi individueranno e illustreranno agli\norganismi sindacali aziendali, nell'ambito dell'incontro di cui al comma 8 del\npresente articolo, ! contenuti, la durata massima e le modalità di fruizione\ndella formazione flessibile, nonché il personale destinatario.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"trainingprogrammes_newtech","Art. 77 - Formazione, innovazione tecnol","Art. 77 - Formazione, innovazione\n\ntecnologica e bilateralità\n\n•Le Parti nell'ambito del rinnovo del presente ceni confermano la\ncentralità della formazione e delle persone anche nell'attuale fase sempre\npiù permeata dai processi di digitalizzazione e dall'innovazione tecnologica,\nche richiede l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze.\n\n•Condividono l'opportunità di ricercare soluzioni per favorire la\nsostenibilità della formazione attraverso i canali di finanziamento,\nvalorizzando la bilateralità quale positiva realtà nel settore ed espressione\ndi una consolidata esperienza di relazioni sindacali inclusive.\n\n•Tenuto altresì conto della rappresentatività delle Organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente ceni, le Parti si impegnano quindi ad\nindividuare congiuntamente le soluzioni necessarie per favorire la\npartecipazione di tutte le medesime Organizzazioni sindacali nei diversi enti\n(fondi interprofessional!, enti bilaterali) e sostenere l'efficace impiego\ndelle risorse dedicate alla formazione finanziata nei confronti di tutte le\ncategorie di personale.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"newtech_trigger","Art. 9 - Comitato nazionale bilaterale e","Art. 9 - Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle\nnuove tecnologie\u002Fdigitalizzazione nell'industria bancaria\n\n•Le Parti firmatarie istituiscono il \"Comitato nazionale bilaterale e\nparitetico sull'impatto delle nuove tecnologie\u002Fdigitalizzazione nell'industria\nbancaria\", con funzioni di cabina di regia.\n\n•Obiettivo dell'attività del Comitato è di monitorare e analizzare le\nfasi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione\nper elaborare soluzioni condivise da sottoporre alle Parti nazionali e tenere\ncostantemente \"aggiornato\" il ceni, anche ai fini dell'individuazione di nuove\nmansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell'attuale sistema\ndelle aree professionali e dei quadri direttivi.\n\n•Fermi gli ambiti di competenze tra i livelli della contrattazione, come\ndefinita dal presente ceni, l'eventuale individuazione di nuove figure\nprofessionali nella contrattazione di secondo livello, nonché il relativo\ninquadramento, sarà in linea con il parere favorevole del Comitato.\n\n•Il Comitato è composto dal Segretario Generale e da un componente per\nogni Organizzazione sindacale stipulante il ceni ABI e da un uguale numero di\nrappresentanti designati da ABI nell'ambito del Casi e, nello svolgimento della\npropria attività, potrà avvalersi del supporto di qualificati partner,\nistituti di ricerca e università per l'approfondimento di profili specifici.\nIl Comitato si riunisce con cadenza trimestrale, nonché su richiesta di ABI o\nunitariamente delle Organizzazioni sindacali.",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"strikes_trigger","•Resta fermo quanto previsto dall'accord","•Resta fermo quanto previsto dall'accordo sull'esercizio del diritto di\nsciopero.",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"oncerise_detail","Art. 50 - Tredicesima mensilità •Al pers","Art. 50 - Tredicesima mensilità\n\n•Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la\ngratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento\neconomico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mensilità.\n\n•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio\nprestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.\n\n•Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico,\nla gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per\ni quali è stato corrisposto il trattamento stesso.\n\n•Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario dei\ncontratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali\ncompensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi\n(dai 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso),\nmentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno\ncomputate nella misura del 40%.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"PAYSCALES_trigger"," Importi mensili per 13 mensilità Dal 1°","\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Importi mensili per 13\n        mensilità\n      \n    \n  \n  \n    \n      Dal 1° gennaio 2020\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di\n        anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione tabellare\n      \n    \n  \n  \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      4.427,75\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      3.760,58\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD \n      \n      3.361,47\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.167,54\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n  \n  \n    \n      3\n      \n      2.796,90\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3\n      \n      2.589,30\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3\n      \n      2.446,23\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3\n      \n      2.320,91\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area unificata (ex l)\n      \n      2.098,40\n      \n      29,07\n      \n      5,59\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Importi mensili per 13 mensilità\n      \n    \n  \n  \n    \n      Dal 1° gennaio 2021\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di\n        anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione tabellare\n      \n    \n  \n  \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      4.521,81\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      3.842,31\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.439,05\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.241,48\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n  \n  \n    \n      3\n      \n      2.866,90\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3\n      \n      2.649,69\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3\n      \n      2.503,28\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3\n      \n      2.375,04\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area unificata (ex l\n      \n      2.147,34\n      \n      29,07\n      \n      5,59\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Importi mensili per 13 mensilità\n      \n    \n  \n  \n    \n      Dai 1° dicembre 2022\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di\n        anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione tabellare\n      \n    \n  \n  \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      4.575,56\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      3.889,01\n      \n      95,31\n      \n      14,30\n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.483,38\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.283,73\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n  \n  \n    \n      3\n      \n      2.906,90\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3\n      \n      2.684,20\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3\n      \n      2.535,88\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n    \n      3\n      \n      2.405,97\n      \n      41,55\n      \n      7,99\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area unificata (ex l)\n      \n      2.175,31\n      \n      29,07\n      \n      5,59",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"mealvouchersamount","Art. 53 - Buono pasto •A ciascuna lavora","Art. 53 - Buono pasto\n\n•A ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi\ndi 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua\nl'intervallo di cui all'art. 108, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa,\nun buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.\n\n•Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto\neventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense\naziendali.\n\n•Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del\ntrattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l'effettiva\nconsumazione del pasto.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"SENIOR_trigger","Art. 90 - Scatti di anzianità •A far tem","Art. 90 - Scatti di anzianità\n\n•A far tempo dal 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono\nriconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione\na tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché\nin caso di passaggio al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi.\nOgni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.\n\n•Per il personale destinatario dei ceni 19 dicembre 1994 e del ceni 22\ngiugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19\ndicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi\nstabilito. Gli scatti di anzianità perii personale assunto dopo tali date\nappartenente al 1° ed al 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero\ncomplessivo massimo di 8; per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi\nspettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e\ndecorrono dalla data di assunzione o nomina (v. tabella in all. n. 2).\n\n•Qualora in caso di passaggio al 3° livello della categoria dei quadri\ndirettivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che\nl'interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a € 3.000,\nl'impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque\ndetto incremento minimo sotto forma di \"assegno ex intesa 8 dicembre 2007\".\nL'assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi\nretributivi. L'assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in\nragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello\nretributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.\n\n•Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla\nretribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.\n\n•Nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 luglio 2014 non matura l'anzianità\ndelle lavoratrici\u002Flavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo\nex ristrutturazione tabellare.\n\n\n\nNorma transitoria\n\nPer i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei quadri\ndirettivi, avvenuti fino al 31 dicembre 2007, resta in vigore la previsione\nrelativa alT'asse- gno ex intesa 11 luglio 1999\", di cui all'art. 76, comma 3,\ndel ceni 12 febbraio 2005.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"tempagency","Art. 36 - Somministrazione di lavoro •Il","Art. 36 - Somministrazione di lavoro\n\n•Il numero delle lavoratrici\u002Flavoratori con contratto di somministrazione\na tempo determinato utilizzati dall'impresa non può superare il 5% del\npersonale dipendente dall'impresa medesima con contratto a tempo indeterminato.\nLa predetta percentuale è pari all'8% per le imprese che occupino fino a 1.500\ndipendenti con contratto a tempo indeterminato.\n\n•Ai sensi dell'alt. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, le Parti aziendali\ndefiniscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione\nalle lavoratrici\u002Flavoratori interessati di erogazioni correlate ai risultati\nconseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all'andamento\neconomico dell'impresa (premio aziendale o premio variabile di risultato).\n\n•Ai sensi dell'alt. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015, i prestatori di lavoro\ninteressati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"legalassistance_trigger","Art. 46 - Tutele per fatti commessi nell","Art. 46 - Tutele per fatti commessi\n\nnell'esercizio delle funzioni\n\n•Qualora nei confronti della lavoratrice\u002Flavora- tore venga notificata\ninformazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione\npenale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le\neventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di\nassistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto\ndell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.\n\n•La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni\npenali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o\ndisposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento\ndella lavoratrice\u002Flavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.\n\n•Nei casi di cui sopra, alla lavoratrice\u002Flavoratore che sia privato della\nlibertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla\nretribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a\ncausa diversa.\n\n•Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti della\nlavoratrice\u002Flavoratore, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico\ndell'impresa.\n\n•Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità\ndelle disposizioni contenute nei comma da 2 a 8 dell'art. 45.\n\n•La lavoratrice\u002Flavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al\npresente articolo deve darne immediata notizia all'impresa.\n\n•Le garanzie e le tutele di cui ai comma 1 e 4 si applicano alla\nlavoratrice\u002Flavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto,\nsempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.\n\n•Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto\ncompatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e,\ncomunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia\nstessa.\n\n•In coerenza con quanto previsto nell'accordo nazionale 8 febbraio 2017 in\ntema di politiche commerciali e organizzazione del lavoro (in appendice n. 12),\ntutte le spese legali saranno anticipate dalle imprese nelle situazioni\ncaratterizzate da significativi elementi oggettivi di riscontro e per tutti i\ngradi di giudizio. In tali ipotesi, ai fini di quanto previsto dall'art. 82,\ncomma 1, lett. c) e d) ogni valutazione in merito alla rilevanza disciplinare\ndel capo di imputazione, in sé considerato, sarà effettuata solo all'esito,\nanche non definitivo, del procedimento penale. Ciò ferme restando le\nprerogative aziendali a fronte del rilievo disciplinare dei comportamenti posti\nin essere, indipendentemente dalla loro rilevanza penale.\n\nNota a verbale\n\nLe Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo,\nalle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dipendenti nei cui confronti\nsia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell'esercizio delle\nloro funzioni per l'adempimento di obblighi posti a carico della banca per\nantiriciclaggio, lotta all'usura, MiFID e privacy.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"contractseverancepay","Art. 86 - Trattamento di fine rapporto •","Art. 86 - Trattamento di fine rapporto\n\n•La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di\nfine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.\n\n•Per le aree professionali:\n\n•stipendio;\n\n•scatti di anzianità;\n\n•importo ex ristrutturazione tabellare;\n\ne, ove spettino, da\n\n•assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all'art. 28 del ceni 8\ndicembre 2007;\n\n•assegno dì cui all'art. 103, ultimo comma;\n\n•indennità di rischio;\n\n•indennità per lavori svolti in locali sotterranei;\n\n•concorso spese tranviarie;\n\n•indennità di cui all'art. 105, 3° comma;\n\n•indennità di turno diurno;\n\n•assegni di cui all'art. 114;\n\n•eventuale ex premio di rendimento aziendale.\n\n•Per i quadri direttivi:\n\n•stipendio;\n\n•tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi\ncarattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove\nspetti, l'indennità di rischio.\n\n•Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere\neccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale,\ndi spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 74 e 93 o,\ncomunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o\nin missione.\n\n•Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo\nACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla\ndata del 1°\n\n\n\nnovembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, Kart.\n45 del predetto ceni.\n\n•Nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2022 il trattamento di fine\nrapporto delle lavoratrici\u002Fla- vo rato ri è calcolato esclusivamente sulle\nvoci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione\ntabellare.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"contracttrial","Art. 40 - Periodo di prova •L'assunzione","Art. 40 - Periodo di prova\n\n•L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre\nmesi (30 giorni per il personale inquadrato nell'Area unificata (ex la e 2a\narea professionale) che svolge attività di cui all'art. 91 del ceni 31 marzo\n2015, nonché per il personale addetto a mansioni operaie).\n\n•Alla lavoratrice\u002Flavoratore in prova si applicano le disposizioni del\npresente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.\n\n•Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza\npreavviso.\n\n•Nel caso di recesso ad iniziativa della lavoratrice\u002Flavoratore, devono\nessere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal\nservizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di\nservizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l'eventuale\nfrazione dello stesso. Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'impresa dette\ncompetenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.\n\n•Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in\nservizio.\n\n•Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato\nservizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate (o di cui\nsia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre\nmesi.\n\n•Non è ammessa l'assunzione di personale a condizioni diverse da quelle\nstabilite dal presente contratto.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"pensionfund","Previdenza complementare •Le Parti firma","Previdenza complementare\n\n•Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza\ncomplementare residuale dì settore cui possano aderire le\nlavoratrici\u002Flavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.\n\n•Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione\ndel presente contratto per i necessari adempimenti.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"unemploymentfund","Art. 22 - Occupazione •Prima di ricorrer","Art. 22 - Occupazione\n\n•Prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla legge 23\nluglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali - anche\nconseguenti a processi di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione che possano\nprefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - forniscono agli\norganismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente\nmotivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare, anche nello\nspirito del Protocollo 16 giugno 2004.\n\n•A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni\ndalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell'ambito dei quali le Parti\nricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e\nprofessionale presente nell'impresa. A questo fine valutano prioritariamente al\nricorso al \"Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione\nprofessionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del\ncredito\", l'adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi\nsull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard\ndi settore, le incentivazioni all'esodo anticipato volontario, l'uso dei\ncontratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle\nassunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità interna, i distacchi di\ncui all'art. 20, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga\nall'art. 2103 c.c. Nell'ambito della procedura possono essere definiti\neventuali percorsi formativi e di riqualificazione per le\nlavoratrici\u002Flavoratori interessati.\n\n•Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di\ncui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo\nincontro, si dà luogo - su richiesta di una delle Parti - ad incontri a\nlivello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che\nl'impresa interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al comma\n1.\n\n\n\n•La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa\nintesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione\ndiretta.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"disabilityfund","•Il Fondo provvederà ad erogare alle imp","•Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo\ndi 3 anni - e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - un importo\nannuo pari a 2.500 euro per ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore che venga assunto\ncon contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato\nprofessionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:\n\n- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;\n\n\n\n•disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e\nlavoratrici\u002Flavoratori in mobilità;\n\n•donne nelle aree geografiche svantaggiate;\n\n•disabili;\n\n•lavoratrici\u002Flavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati\ntassi di disoccupazione soprattutto giovanile.\n\nNel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato\ndel 20% mentre nel caso di cui all'ultimo alinea, il predetto importo annuo è\npari a 3.500 euro.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"sicknesspay","Art. 62 - Malattie e infortuni •In caso ","Art. 62 - Malattie e infortuni\n\n•In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'impresa\nconserva il posto e l'intero trattamento economico alla lavoratrice\u002Flavoratore\nche abbia superato il periodo di prova per:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      anzianità\n      \n      mesi\n      \n    \n  \n  \n    \n      a) fino a 5 anni\n      \n      6\n      \n    \n    \n      b) da oltre 5 anni e\n        fino a 10 anni\n      \n      8\n      \n    \n    \n      c) da oltre 10 anni e\n        fino a 15 anni\n      \n      12\n      \n    \n    \n      d) da oltre 15 anni e\n        fino a 20 anni\n      \n      15\n      \n    \n    \n      e) da oltre 20 anni e\n        fino a 25 anni\n      \n      18\n      \n    \n    \n      f) oltre i 25 anni\n      \n      22\n      \n    \n  \n\n\n\n•I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati\ndall'impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza\nconsiderato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento\neconomico sono i seguenti:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      anzianità\n      \n      mesi\n      \n    \n  \n  \n    \n      a) fino a 5 anni\n      \n      8\n      \n    \n    \n      b) da oltre 5 anni e\n        fino a 10 anni\n      \n      10\n      \n    \n    \n      c) da oltre 10 anni e\n        fino a 15 anni\n      \n      14\n      \n    \n    \n      d) da oltre 15 anni e\n        fino a 20 anni\n      \n      18\n      \n    \n    \n      e) da oltre ì 20 anni e\n        fino a 25 anni\n      \n      22\n      \n    \n    \n      f) oltre i 25 anni\n      \n      24\n      \n    \n  \n\n\n\n•In ogni caso, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un\ntrattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n.\n1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in\ncalce al presente articolo.\n\n•I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze pertbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un\nminimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.\n\n•In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione\ndel posto e dell'intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo\ndi 36 mesi complessivi.\n\n•Ai fini di quanto previsto dai commi che precedono non si terrà conto\ndelle assenze per il tempo strettamente necessario alla lavoratrice\u002Flavoratore\nper sottoporsi al trattamento di dialisi.\n\n•Alle lavoratrici\u002Flavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi\npatologie cronico degenerative e\u002Fo che si sottopongano a terapie salvavita\nspettano flessibilità di orario in entrata con correlativo spostamento\ndell'orario di uscita, ovvero permessi tramite una riduzione della prestazione\ngiornaliera e successivo recupero con prolungamento della predetta prestazione\nda effettuarsi non oltre 1 mese dalla fruizione di ciascun permesso.\n\n•Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti commi non può\ncomunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui la\nlavoratrice\u002Flavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti\ndi legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia\niniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il\ntrattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.\n\n•I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti\nsuindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo\nquanto disposto in tema di ferie.\n\n•In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento\neconomico di cui al presente articolo è corrisposto dall'impresa con deduzione\ndi tutte le somme che la lavoratrice\u002Flavoratore ha diritto di riscuotere da\nparte dell'istituto assicuratore.\n\n•Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, alle\nlavoratrici\u002Flavoratori interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine\ndel periodo di comporto contrattualmente previsto.\n\n•Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini suindicati la\nlavoratrice\u002Flavoratore, prima delia scadenza di detti termini, può chiedere di\nessere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi\ne senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità. La durata di più periodi di\naspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di\nmalattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, la\ndurata massima dell'aspettativa di cui al presente comma è elevata a 24 mesi,\nfruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.\n\n•Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dalla\nlavoratrice\u002Flavoratore ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei\nrequisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso\nil periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato\nultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.\n\n•Le lavoratrici\u002Fiavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato\nnei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria\npubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che sì\nimpegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in\napplicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un'aspettativa non\nretribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la\nriabilitazione e il recupero sociale.\n\nChiarimento a verbale\n\nLe Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al\ncomma 3 per l'ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per\nsommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare\nalla lavoratrice\u002Flavoratore, senza alcun prolungamento del complessivo periodo\ndì conservazione del posto previsto dal presente articolo.\n\n\n\nQuanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul\ntrattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non\nretribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal\npresente articolo).\n\nEsempi a verbale:\n\n•Una lavoratrice\u002Flavoratore che, ai sensi deila tabella di cui al comma 2,\nha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa\ncontinuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei\npredetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito\noltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con\nretribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di\naspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non\nretribuita.\n\n•Una lavoratrice\u002Flavoratore che, ai sensi della tabella di cui al comma 2,\nha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa\ncontinuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei\npredetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito\noltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con\nretribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di\naspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione\nal 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.\n\nRaccomandazione\n\nABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai\nfini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei\ndipendenti affetti da patologie di analoga gravità.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"longtermillness","•I periodi suindicati sono aumentati del","•I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze pertbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un\nminimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"healthcareaccess","Art. 67 - Assistenza sanitaria •Per i qu","Art. 67 - Assistenza sanitaria\n\n•Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a\ncarico dell'impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il\npredetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata\nin € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo\nfamiliare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L'utilizzo della predetta\nmisura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.\n\n•Resta fermo quanto previsto in materia dall'art. 5 dell'accordo di\nrinnovo del ceni 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra\nle medesime Parti stipulanti il presente contratto.\n\n•I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure\neventualmente in atto presso singole imprese, salvo l'adeguamento dell'importo\nall'uopo destinato ove inferiore.\n\n•Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere\nprevidenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell'ex\npremio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.\n\n•Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie\ndel ceni ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni\naziendalmente in atto in materia.\n\n\n\nArt. 68 - Long term care\n\n•A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa\nper long term care> in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti ed\ninvalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non\nautosufficienza.\n\n•Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale dì\nassistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito\n(Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio\n2012, a € 100 pro capite a carico dell'impresa, da versare entro II mese di\ngennaio di ogni anno (€ 50 fino al 31 dicembre 2011).\n\n•Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il\nfunzionamento dell'istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura\nassicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali\ndel versamento).",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"healthcareaccessrelatives","•Per i quadri direttivi di 3° e 4° livel","•Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a\ncarico dell'impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il\npredetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata\nin € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo\nfamiliare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L'utilizzo della predetta\nmisura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"trainingprogrammes_remote","Rientri in azienda - Formazione •L'impre","Rientri in azienda - Formazione\n\n•L'impresa, per esigenze di servizio, può chiamare la\ntelelavoratrice\u002Flavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza per il\ntempo necessario.\n\n\n\n•Devono concordarsi fra l'impresa e la lavora- trice\u002Flavoratore rientri\nperiodici in azienda.\n\n•L'impresa fornisce alla telelavoratrice\u002Flavora- tore, una formazione\nadeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per\nfavorire la socializzazione delle telelavoratrice\u002Flavoratore.\n\n•Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro\ntradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti\norganizzativi, l'impresa procede ad un opportuno aggiornamento professionale\ndegli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali in materia, per\nfacilitare il reinserimento.",{"bindId":142,"name":127,"text":128},"hiv",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"covid","Tale modello di confronto ha trovato suc","Tale modello di confronto ha trovato successiva, ulteriore conferma nel\nperiodo intercorrente tra l'Accordo di rinnovo e la definizione del testo\ncoordinato, caratterizzato dalla diffusione del virus SARS-CoV- 2\u002FCOVID-19, in\ncui le stesse Parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro hanno\nindividuato le misure necessarie alla prioritaria salvaguardia della salute e\nsicurezza delle persone (dipendenti e clienti), anche avvalendosi delle novità\nintrodotte dall'Accordo di rinnovo e hanno consentito la continuità nei\nservizi bancari, finanziari e assicurativi in sicurezza - come previsto dai\nprovvedimenti normativi tempo per tempo adottati dalle competenti autorità -\nin ragione del ruolo di infrastruttura strategica per il Paese, garantendo\nl'importante sostegno all'economia delle famiglie, dei territori e delle\nimprese, colpite dagli effetti anche sociali dell'emergenza sanitaria e che al\nmomento della sottoscrizione del contratto nazionale si trova a fronteggiare\nuna straordinaria emergenza internazionale connessa ai drammatici eventi\nbellici.",{"bindId":148,"name":145,"text":146},"covid_tradeunion",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"paidmaternityleave","Art. 63 - Maternità e Paternità •Durante","Art. 63 - Maternità e Paternità\n\n•Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio,\nalla lavoratrice\u002Fiavoratore compete il trattamento economico in misura pari\nalla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.\n\n•Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di\ntrattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma\nprecedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la\nrelativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.\n\n•Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una\nmalattia, si applica l'articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si\nmanifesta la malattia stessa.\n\n•Le lavoratrici\u002Flavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi\nsignificativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al\nrientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\u002Fo di nuove\nattività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che\n- nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il\nreinserimento nell'attività lavorativa.\n\n•In occasione della paternità, ai lavoratori spettano 7 giorni di\npermesso retribuito fruibili fino al 5° mese dalla nascita, dall'adozione o\ndall'affidamento del figlio. Tale dotazione è assorbita, fino a concorrenza,\nda eventuali quantitativi di permessi analoghi previsti da specifiche norme di\nlegge.\n\n•Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'impresa può accordare\ndurante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici\u002Flavoratori che ne\nfacciano richiesta, una riduzione della durata dell'intervallo di cui all'art.\n108, fermo quanto previsto dalla legge in materia di pause.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"maternityotherclause","•Le lavoratrici\u002Flavoratori che sono stat","•Le lavoratrici\u002Flavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi\nsignificativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al\nrientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\u002Fo di nuove\nattività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che\n- nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il\nreinserimento nell'attività lavorativa.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"paidpaternityleave","•In occasione della paternità, ai lavora","•In occasione della paternità, ai lavoratori spettano 7 giorni di\npermesso retribuito fruibili fino al 5° mese dalla nascita, dall'adozione o\ndall'affidamento del figlio. Tale dotazione è assorbita, fino a concorrenza,\nda eventuali quantitativi di permessi analoghi previsti da specifiche norme di\nlegge.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"childcare","Art. 4 - Utilizzo dei congedi parentali ","Art. 4 - Utilizzo dei congedi parentali su base oraria\n\nL'art. 32, comma 1 bis, del D.lgs. n. 151 del 2001 prevede che la\ncontrattazione collettiva di settore stabilisca le modalità di fruizione del\ncongedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base\noraria\n\n\n\ne l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata\nlavorativa.\n\nLe Parti, nell'ambito dei lavori della Commissione di cui al primo punto del\npresente Accordo, convengono di incontrarsi a seguito dell'emanazione delle\nnecessarie istruzioni applicative da parte degli Enti competenti, e comunque\nnon oltre il mese di luglio 2013, per esaminare congiuntamente la materia al\nfine di individuare le opportune soluzioni.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"marriage","•In occasione del matrimonio viene conce","•In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario\nretribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come\nferie.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"nursingmothers","•Compatibilmente con le esigenze di serv","•Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'impresa può accordare\ndurante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici\u002Flavoratori che ne\nfacciano richiesta, una riduzione della durata dell'intervallo di cui all'art.\n108, fermo quanto previsto dalla legge in materia di pause.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"educationtuition","Art. 66 - Borse di studio •Ai figli o pe","Art. 66 - Borse di studio\n\n•Ai figli o persone equiparate - a carico delle la- voratrici\u002Flavoratori\nsecondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli\nassegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole\ndi istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate\no legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio\nlegali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso\nfacoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad\nogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure\ned alle condizioni seguenti:\n\n•€ 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo\ngrado;\n\n•€ 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo\ngrado;\n\n•€ 216,91 agli studenti universitari.\n\n•Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di €\n51,65 e di € 77,47 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di\nsecondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od università del\ntipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di\nstudio in località diversa.\n\n•Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un\nnumero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai\nrispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna\nfacoltà universitaria, spettano:\n\n•agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado\nche abbiano superato l'anno scolastico di riferimento;\n\n•agli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti\nformativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di\nriferimento.\n\n\n\n•Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del\nconiuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non\nbeneficino di provvidenze analoghe.\n\n•La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con\neventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata\nagli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre\ndell'anno in cui termina l'anno scolastico di riferimento e agli studenti\nuniversitari entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di\nriferimento.\n\n•Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di\nlaurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno di iscrizione, un\nimporto pari a € 116,20.\n\n•Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea\ndella presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto\n- entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di\nriferimento - un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle\ncitate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.\n\n•La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli\ninteressati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni\nrichieste.\n\nImpegno delle Parti\n\nLe Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l'impatto\nsulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell'ordinamento\nuniversitario.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"deathrelatives","•Le assenze per brevi permessi retribuit","•Le assenze per brevi permessi retribuiti che l'impresa concede per\ngiustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie\nannuali.\n\n•Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l'impresa\npuò accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale\ndurata - debba corrispondere il trattamento economico.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"equalitymonitoring","Art. 15 - Commissione nazionale sulle pa","Art. 15 - Commissione nazionale sulle pari opportunità\n\n•In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta\nprevisti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali delle\nlavoratrici\u002Flavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista\npari opportunità, regolata ai sensi dell'accordo 19 aprile 2013 (in appendice\nn. 4).\n\n•La Commissione nazionale ha tra ! suoi compiti:\n\n•stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo\nle più significative esperienze maturate aziendalmente;\n\n•fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere\ngenerale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;\n\n•sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai\ndati raccolti a livello aziendale.\n\n\n\nArt. 16 - Pari opportunità\n\n•Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l'analisi e la\nvalutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo\ndi programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con\nl'obiettivo di valorizzare le risorse femminili.\n\n•Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla\nvigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti\naziendali.\n\n•L'informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare\nprovvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale\nfemminile.\n\n•Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da\ntrasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui\nall'articolo che precede.\n\n•A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle\norganizzazioni sindacali delle lavoratrici\u002Flavoratori stipulanti il presente\ncontratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei\npermessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti\nsostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di\nimpegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.\n\n•Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il\ncompito di esaminare:\n\n•iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;\n\n•politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso\nl'utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;\n\n•piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei\nfinanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessional!;\n\n•sviluppo e diffusione di buone prassi.\n\n\n\nArt. 17 - Commissione politiche per l'inclusione\n\n•In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta\nprevisti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali delle\nlavoratrici\u002Flavoratori stipulanti costituiscono la Commissione politiche per\nl'inclusione.\n\n•La Commissione ha i seguenti compiti:\n\n•stimolare nel settore la cultura di pari opportunità e inclusione\nattraverso la promozione di iniziative volte a dare attuazione alla normativa\ncomunitaria e nazionale;\n\n•fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere\ngenerale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;\n\n•sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai\ndati raccolti a livello aziendale;\n\n•promuovere piani di \"azioni positive\" finalizzate alla rimozione di tutto\nciò che ostacola la cultura delle diversità o impedisce l'affermarsi delle\npari opportunità.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"eqtraining","•piani formativi rivolti alle lavoratric","•piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei\nfinanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessional!;",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"sexualhar","DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI MO","DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI MOLESTIE E VIOLENZE DI GENERE SUI\nLUOGHI DI LAVORO\n\nIl 12 febbraio 2019, in Roma,\n\n(Omissis)\n\nConsiderato che:\n\ncon il Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile\ndel sistema bancario le Parti si sono impegnate ad adoperarsi attivamente\naffinché - in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si esplichi\nl'attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del\nlavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza,\nnazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;\n\n\n\ncon Kart. 69 del ceni 31 marzo 2015 le Parti, confermando l'attenzione per\nla \"Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto\", hanno\nconvenuto che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione\naziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca\ncorrettezza, evitando, in particolare:\n\ncomportamenti offensivi a connotazione sessuale;\n\n- altri atti e\u002Fo comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di\ndeterminare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e\npossano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il\nrapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;\n\nqualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella\nsfera personale;\n\n•con il verbale di Accordo 8 marzo 2017 le Parti hanno dato attuazione al\ndemando contenuto nell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in\ntema di \"misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di\nlavoro\", convenendo più favorevoli modalità di fruizione del congedo di cui\nal comma 1 del citato art. 24 a favore delle donne vittime di violenza di\ngenere;\n\n•ABI richiama la diffusione di codici etici adottati da imprese e gruppi\nbancari che - rivolgendosi sia alle persone che vi lavorano sia all'insieme\ndelle persone (fornitori, clienti, etc.) con cui l'impresa entra in relazione\nnell'esercizio dell'attività - dedicano particolare attenzione anche al\nfenomeno delle molestie e delle violenze di genere;\n\nle Organizzazioni sindacali firmatarie richiamano i principi dell'Accordo\nquadro europeo del 26 aprile 2007 sulle molestie e sulla violenza sul luogo di\nlavoro, con particolare riguardo al quadro di azioni concrete per individuare,\nprevenire e gestire le\n\n\n\nsituazioni di molestie e violenza di genere sul luogo di lavoro;\n\n- ferme le previsioni di legge, in particolare Kart. 26 del d.lgs. 11 aprile\n2006, n. 198 e s.m.i. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le\nParti intendono proseguire sulla strada intrapresa, definendo azioni mirate e\nconfermando il proprio impegno sul tema delle pari opportunità e della\ndignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche per\ncontribuire alla sensibilizzazione in atto nella società sul tema della lotta\ncontro la violenza dì genere;\n\ncondiviso altresì che:\n\n•per \"violenza di genere\" si intende ogni atto di violenza fondata sul\ngenere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato\nun danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica;\n\n•per \"molestie di genere\" si intendono quei comportamenti indesiderati\nposti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di\nviolare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima\nintimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;\n\n•per \"molestie sessuali\" si intendono quei comportamenti indesiderati a\nconnotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi\nlo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un\nlavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o\noffensivo;\n\n•sono altresì oggetto della presente Dichiarazione congiunta i\ntrattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il\nfatto di aver rifiutato comportamenti di \"molestia di genere\" o di \"molestia\nsessuale\" o di osservisi sottomessi;\n\n•con riguardo ai \"luoghi di lavoro\" si intende fare riferimento al\ncontesto costituito dalle relazioni tra le\n\n\n\npersone in occasione dell'attività lavorativa (lavoratori, lavoratrici,\nclienti, fornitori, etc.), nel cui ambito possono aver luogo i citati\ncomportamenti;\n\nal fine di rafforzare e diffondere la consapevolezza nelle aziende, nelle\npersone che vi lavorano e nei loro rappresentanti sull'importanza di prevenire,\ncontrastare e non tollerare i citati comportamenti e il loro ripetersi, anche\nnei luoghi di lavoro, sensibilizzando tutti i soggetti sull'importanza di\nun'attenta e tempestiva gestione di eventuali problemi in tema di violenza o\nmolestie di genere;\n\nconvengono su quanto segue:\n\nogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di\ngenere sul luogo di lavoro secondo la predetta definizione è inaccettabile. È\nimportante che ogni comportamento che integri molestia o violenza di genere sia\nprevenuto e, ove si realizzi, segnalato e perseguito adeguatamente. Varie sono\nle forme di molestie\u002Fviolenze di genere che possono presentarsi sui luogo di\nlavoro. Esse possono essere di natura fisica o psicologica, costituire\nincidenti isolati o comportamenti più sistematici;\n\nil rispetto della dignità e della professionalità delle lavoratrici e dei\nlavoratori si concretizza in un contesto capace di prevenire e contrastare\nsituazioni di violenze e di molestie e di diffondere una cultura del rispetto\ndi genere. In particolare, la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non\npuò essere violata da comportamenti che integrano molestia o violenza di\ngenere;\n\n- le lavoratrici, i lavoratori, le imprese e i loro rappresentanti sono\nimpegnati ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia\nrispettata la dignità di ciascuno e siano favorite le\n\n\n\nrelazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza;\n\n- a tal fine - nel confermare la sensibilità ed attenzione del settore -\nnella consapevolezza dell'efficacia degli strumenti di prevenzione, le aziende\nbancarie si impegnano a proseguire nell'adozione di idonee misure di\nprevenzione, tra cui rientrano momenti qualificati e dedicati\nnell'ambitodeipercorsidi\n\ninformazione\u002Fformazione\u002Fsensibilizzazione di tutto il personale, utili a\npromuovere, all'interno dell'organizzazione aziendale, una cultura improntata\nal rispetto della dignità delle persone, anche attraverso l'eventuale utilizzo\ndella formazione finanziata mediante percorsi formativi condivisi con le\nOsi;\n\nnella medesima prospettiva le Parti valorizzano le Commissioni aziendali\nsulle pari opportunità, quali sedi in cui ricercare misure e soluzioni a\nproblematiche legate a comportamenti che dovessero risultare contrari ai valori\nche le Parti stesse condividono con la presente Dichiarazione congiunta;\n\nle aziende si impegnano a fornire la necessaria assistenza e sostegno a\ncoloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere sul\nluogo di lavoro e ad assumere le opportune iniziative nei confronti degli\nautori dei comportamenti denunciati e accertati, valutando in tali ipotesi\nspecifici percorsi di sostegno psicologico in favore delle vittime utili anche\nal reinserimento professionale;\n\nal fine di dare concreta e positiva attuazione a quanto sopra, le Parti\nsottolineano l'importanza dell'emersione del disagio e di evitare l'isolamento\ndella persona vittima di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro, a\ncui possono anche contribuire positivamente colleghe\u002Fcolleghi di fiducia;\n\n\n\n- le aziende assicurano che le eventuali segnalazioni siano gestite dalla\nfunzione Risorse Umane, o dalla diversa funzione centrale individuata\ndall'azienda, garantendo la riservatezza di tutte le persone coinvolte e in\nparticolare dell'interessata\u002Fo e tutelando naturalmente la\u002Fo stessa\u002Fo da\nqualsiasi forma diretta o indiretta, di ritorsione o penalizzazione, con\nattenzione alla effettiva cessazione dei comportamenti accertati;\n\nnella radicata consapevolezza dell'importanza della prevenzione attraverso\nil rafforzamento della cultura del rispetto di genere, le aziende daranno\ndiffusione alla presente Dichiarazione congiunta.\n\nLe Parti nazionali si impegnano a porre particolare e viva attenzione al\ntema delle violenze e delle molestie legate al genere e a favorire lo sviluppo\ndi una cultura, anche organizzativa, idonea a tutelare e preservare la dignità\ndelle lavoratrici e dei lavoratori, nonché a prevenire e contrastare ogni\ncomportamento contrario a quanto qui condiviso.\n\nAlla luce di quanto previsto dall'art. 26, comma 3- bis, d.lgs. 11 aprile\n2006, n. 198, è contrario a quanto qui condiviso il ricorso strumentale ad\naccuse di molestia o violenza di genere consapevolmente infondate.\n\nIl predetto impegno delle Parti nazionali potrà essere realizzato anche\nattraverso gli opportuni approfondimenti e le attività di monitoraggio\ndemandate alla Commissione nazionale sulle pari opportunità dall'art. 14 del\nceni 31 marzo 2015.\n\nPotranno essere valutate opportune iniziative nell'ambito della\nbilateralità di settore, ad esempio Prosolidar ed Enbicredìto, anche per\nfavorire una formazione mirata e a sostegno di specifici progetti di\nsolidarietà.\n\nLa presente Dichiarazione congiunta sarà allegata al prossimo contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\n\n\n\nLe Parti concordano che, ad integrazione di quanto previsto dal Verbale di\naccordo dell'8 marzo 2017, il congedo di cui all'articolo 24, comma 1, del\nd.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, è elevato a 4 mesi.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"violenceleave","VERBALE DI ACCORDO SUL CONGEDO PER LE DO","VERBALE DI ACCORDO SUL CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZE DI\nGENERE\n\nIl 8 marzo 2017, in Roma\n\n(Omissis)\n\npremesso che:\n\n•Kart. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in tema di \"misure\nper la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro\", prevede che\n\"La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, ... inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5- bis decreto-legge 14\nagosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,\nn. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto\npercorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi\";\n\n•lo stesso articolo 24, al comma 5, dispone altresì che: \"Il congedo di\ncui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco\ntemporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi\nnazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da\nparte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del\ncongedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella\noraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà\ndell'orario medio giornaliero del periodo di paga\n\n\n\nquadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del\nquale ha inizio il congedo\" e, al comma 7, che \"restano in ogni caso salve\ndisposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva\"-,\n\n• con il ceni 31 marzo 2015 le Parti stipulanti hanno condiviso il valore\ndi indirizzo di alcuni Atti di derivazione europea, in materia di tutela delia\ndignità delle donne e degli uomini sul lavoro, convenendo sulla necessità di\nadottare comportamenti coerenti con tale valore, anche alla luce del Protocollo\nsullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno\n2004 (art. 69).\n\nTutto ciò premesso e considerato, le Parti nazionali intendono dare\nattuazione al demando contenuto nella citata normativa di legge, convenendo le\nseguenti modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 del citato art.\n24 a favore delle donne vittime di violenza di genere:\n\n•il congedo di cui al comma 1 dell'art. 24, della durata massima di tre\nmesi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, deve essere computato con\nriferimento alle giornate nelle quali è prevista attività lavorativa;\n\n•il congedo in parola può essere fruito, sia dal personale a tempo pieno\nsia dal personale a tempo parziale, su base oraria o giornaliera in coerenza\nalle disposizioni normative e può essere cumulato, nella medesima giornata,\ncon permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;\n\n•durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto all'indennità\nprevista dalla legge;\n\n•ai finì dell'esercizio del diritto di cui al presente accordo, la\nlavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare\nall'azienda l'intenzione di avvalersi di tale congedo, con un preavviso non\ninferiore a cinque giorni lavorativi, con\n\n\n\nl'indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre\nla certificazione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 24;\n\n• tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti\ngli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima\nmensilità, del trattamento di fine rapporto e del premio aziendale.\n\nDICHIARAZIONE DELLE PARTI\n\nLe Parti si impegnano a sensibilizzare ed ad attivarsi nei confronti degli\norgani competenti, ivi compresa la Consigliera nazionale di parità, al fine di\nverificare che la fruizione del congedo possa avvenire per periodi minimi di\nun'ora giornaliera, con riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24\nd.lgs. 80\u002F2015.\n\n* * *",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"PAIDLEAV_trigger","Art. 58 - Ferie •La lavoratrice\u002Flavorato","Art. 58 - Ferie\n\n•La lavoratrice\u002Flavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie\nretribuite.\n\n•Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come\nsegue:\n\n•con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi;\n\n•da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi;\n\n•dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5\nanni giorni 20 lavorativi (22 giorni per le lavoratrici\u002Flavoratori inquadrati\nnella 3a area professionale, 4° livello retributivo).\n\nDurante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione la lavoratrice\u002Flavoratore ha\ndiritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai\nmesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale\nfrazione di mese; per le lavoratrici\u002Flavoratori disabili rientranti nelle\ncategorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non\npuò comunque essere inferiore a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel\nsecondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo.\n\n•Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta\nla categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26\ngiorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall'impresa con tale\ninquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione hanno diritto a 2\ngiorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione\ned il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale\nfrazione di mese con un massimo di 20 giorni. Alle lavoratrici\u002Flavoratori\ndisabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo\n1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano\nrispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso\ndel primo o del secondo semestre.\n\n•I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'impresa,\nconfermati alla lavoratrice\u002Flavo- ratore e rispettati; solo in casi eccezionali\nsi possono variare di comune intesa tra l'impresa e la lavoratrice\u002Flavo-\nratore.\n\n•L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le\nferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.\n\n•Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di\nservizio, viene data la precedenza alle lavoratrici\u002Fiavoratori disabili\nrientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il\nrestante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto\nalla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.\n\n•L'impresa può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando\nurgenti necessità di servizio\n\n•richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse\nin un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti\ndall'interruzione che la lavoratrice\u002Flavoratore dimostri di aver sostenuto.\n\n•Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e\ndi alloggio sostenute durante\n\n•viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'impresa, nonché per\nl'eventuale ritorno nella località in cui la lavoratrice\u002Flavoratore si trovava\nin ferie al momento del richiamo in servizio.\n\n•Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo\nspostamento, per necessità di servìzio, del turno di ferie precedentemente\nfissato.\n\n•Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni\nlavorativi dai lunedì ai venerdì, anche nei confronti del personale il cui\norario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su\ncinque.\n\n•Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su\nsei giorni invece che su cinque, l'impresa valuta la possibilità di consentire\nalla lavora- trice\u002Flavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo\nannualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata\ndel lunedì successivo.\n\n•Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla\nlavoratrice\u002Flavoratore che non abbia già usufruito delle ferie, viene\nliquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di\nferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio\nprestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1\u002F360 della retribuzione annua per\nogni giornata).\n\n•Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene\nridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di\nassenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non\nsupera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per\ni primi sei mesi,-salvo che l'assenza duri l'intero anno.\n\n•Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata\nmalattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dalla\nlavoratrice\u002Flavoratore immediatamente denunciati all'impresa.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"SCHEDULE_trigger","•Il riposo settimanale deve coincidere c","•Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni\nstabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia,",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"remote_work_options","Art. 38 - Telelavoro •Lo sviluppo delle ","Art. 38 - Telelavoro\n\n•Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore\nflessibilità nel lavoro e può favorire l'efficienza e la produttività delle\nimprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il\nmiglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei\ntempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei\ndisabili.\n\n•Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della\nprestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di\ntempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e\u002Fo telematici.\n\nTipologie\n\n•Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato,\nparasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i\nrapporti di lavoro subordinato instaurati da imprese che applicano il contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\n\n•Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:\n\n•presso il domicilio della lavoratrice\u002Flavoratore;\n\n•in centri di telelavoro o in postazioni satellite;\n\n•sotto forma di telelavoro mobile.\n\nCostituzione dei rapporto di lavoro\n\n•Le imprese possono assumere lavoratrici\u002Flavo- ratori con rapporto\nsubordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo\nindeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in\nessere.\n\n•Nel primo caso l'impresa deve precisare, all'atto dell'assunzione,\nl'unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati\nrestano convenzionalmente in organico nell'unità produttiva di appartenenza al\nmomento della trasformazione.\n\n•Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo\nindeterminato, la lavoratrice\u002Flavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due\nanni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L'impresa,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.\n\nPrestazione lavorativa - Trattamento economico\n\n•La prestazione lavorativa della telelavora- trice\u002Flavoratore si svolge\nnei rispetto dell'orario di lavoro e\u002Fo con le relative flessibilità temporali\nche l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli\norganismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere\napportate solo d'intesa tra l'impresa e la lavoratrice\u002Flavoratore\ninteressato.\n\n•La telelavoratrice\u002Flavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle\nfasce orarie giornaliere prestabilite dall'impresa, d'intesa con l'interessato.\nIn caso di impossibilità la telelavoratrice\u002Flavoratore è tenuto a darne\ntempestiva e motivata comunicazione all'impresa.\n\n•Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per la\nlavoratrice\u002Flavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni\naltro effetto del rapporto di lavoro.\n\n•L'impresa deve far conoscere alla telelavoratrice\u002Flavoratore le\nspecifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione.\nL'interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.\n\n•La telelavoratrice\u002Flavoratore ha diritto, a parità di orario effettuato,\nal trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri\ndipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con\nle modalità tradizionali.\n\nRientri in azienda - Formazione\n\n•L'impresa, per esigenze di servizio, può chiamare la\ntelelavoratrice\u002Flavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza per il\ntempo necessario.\n\n\n\n•Devono concordarsi fra l'impresa e la lavora- trice\u002Flavoratore rientri\nperiodici in azienda.\n\n•L'impresa fornisce alla telelavoratrice\u002Flavora- tore, una formazione\nadeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per\nfavorire la socializzazione delle telelavoratrice\u002Flavoratore.\n\n•Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro\ntradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti\norganizzativi, l'impresa procede ad un opportuno aggiornamento professionale\ndegli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali in materia, per\nfacilitare il reinserimento.\n\nDiritti sindacali - Valutazioni e informative\n\n•Le telelavoratrici\u002Flavoratori hanno gli stessi diritti sindacali delle\nlavoratrici\u002Flavoratori che prestano la propria attività con modalità\ntradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per\nconsentire la partecipazione delle telelavoratrici\u002Flavoratori alle assemblee,\nnel rispetto della specifica normativa nazionale. Le imprese istituiscono\nun'apposita bacheca elettronica o altro sistema dì connessione per le\ncomunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25 della I. n. 300 del 20 maggio\n1970, che gli interessati possono consultare fuori dell'orario di lavoro\nprestabilito.\n\n•I dati raccolti dall'impresa per verificare il rispetto dei doveri della\ntelelavoratrice\u002Flavoratore e per la valutazione della prestazione, anche a\nmezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici, non costituiscono violazione\ndell'art. 4 della I. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in\nquanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.\n\n•L'impresa deve informare preventivamente l'interessato circa i criteri di\nfunzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei\ncontrolli.\n\n•Nel caso di telelavoro domiciliare, l'impresa ha facoltà di effettuare\nvisite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo\nanticipo, l'interessato.\n\n•Nell'ambito dell'incontro annuale l'impresa fornisce un'informativa sul\nnumero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione),\nsulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro\nin impresa, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali\nproblematiche emerse nell'applicazione della presente disciplina.\n\nPostazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro\n\n•Nel caso di telelavoro domiciliare, l'impresa provvede ad installare in\nun locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro;\nnegli altri casi di telelavoro l'impresa provvede comunque a dotare la\nlavoratrice\u002Flavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e\nl'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all'impresa che si fa\ncarico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino\ndei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell'installazione\nnei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in\nimpresa della lavoratrice\u002Flavoratore.\n\n•Le postazioni e le attrezzature sono fornite alla lavoratrice\u002Flavoratore\nin comodato d'uso ex art.1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le\nParti.\n\n•Nei confronti della telelavoratrice\u002Flavoratore e del locale specifico nel\nquale ella\u002Fegli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni\ndel d.igs. n. 81\u002F2008, tenendo conto delle specificità della prestazione.\n\nVerifica della disciplina\n\n•La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una\ndelle Parti stipulanti e comunque in occasione dell'emanazione di un'eventuale\nlegge in materia, anche in vigenza del presente contratto.\n\n\n\nArt. 39 - Lavoro agile\n\n•L'evoluzione tecnologica rende possibile adottare soluzioni organizzative\nutili a favorire nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa\ncapaci di realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e\nproduttività delle imprese e le esigenze personali e familiari dei\ndipendenti.\n\n•È intendimento delle Parti sostenere il diffondersi di modelli\norganizzativi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,\ndeterminando altresì favorevoli impatti ambientali e sulla mobilità delle\npersone.\n\n•Le Parti, nel richiamare quanto indicato in materia dalla legge n. 81 del\n22 maggio 2017 (artt. 18 - 24) e s.m.i., intendono promuovere e regolamentare\nil lavoro agile (c.d. Smart working).\n\nDefinizione\n\nPer lavoro agile si intende una forma innovativa e flessibile di svolgimento\ndella prestazione lavorativa del rapporto di lavoro subordinato, differente dal\ntelelavoro, eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione\nattraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici forniti dal datore di\nlavoro.\n\nCostituzione del rapporto e Modalità di svolgimento\n\nIl ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria e compatibilmente con\nle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali e ferme le priorità\npreviste dalla legge, tenuto altresì conto delle condizioni personali e\nfamiliari delle lavoratrici\u002Flavoratori.\n\nL'impresa metterà a disposizione delle lavora- trici\u002Flavoratori la\nstrumentazione \"informatica\" necessaria a rendere possibile l'esecuzione della\nprestazione in modalità agile.\n\n\n\nSalvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione aziendale,\nl'attività lavorativa in modalità agile può essere prestata presso:\n\n•altra sede\u002Fhub aziendale che devono essere adeguatamente attrezzate e\nidonee a tutelare la dignità, la salute e la sicurezza di lavoratrici e\nlavoratori;\n\n•residenza privata\u002Fdomicilio della lavoratrice\u002Flavora- tore;\n\n•altro luogo stabilito dalle parti collettive, o indicato dalla\nlavoratrice\u002Flavoratore e preventivamente autorizzato dall'azienda.\n\nLa prestazione lavorativa in modalità agile si effettua entro i limiti di\ndurata dell'orario giornaliero e settimanale previsti dal ceni, nel rispetto\ndelle regole in materia di pause e riposi, di massima in correlazione temporale\ncon l'orario normale applicabile alla struttura di appartenenza, con le\ncaratteristiche di flessibilità temporale della categoria di appartenenza e\nfermo quanto previsto in tema di disconnessione dal presente ceni.\n\nLa lavoratrice\u002Flavoratore, nel corso della prestazione in lavoro agile,\ndovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro; eventuali\nimpedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità\nagile dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda che indicherà le\nsoluzioni operative da adottare.\n\nGli accordi aziendali\u002Fdi gruppo stabiliscono la durata (a tempo determinato\no indeterminato) del ricorso al lavoro agile, le relative modalità di\nadesione, revoca e recesso; il numero delle giornate di tale prestazione è\nstabilito nel limite massimo di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti\nstabiliti dagli accordi aziendali\u002Fdi gruppo.\n\nDiritti e doveri\n\nLo svolgimento del lavoro agile:\n\n\n\n•non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle\nlavoratrici\u002Flavoratori dalla normativa tempo per tempo vigente;\n\n•il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l'attività\nlavorativa in modalità agile è prestata presso altra sede\u002Fhub aziendale;\n\n•non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti,\nné dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale,\nivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;\n\n•non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.\n\nSalute e sicurezza\n\nNei confronti della lavoratrice\u002Flavoratore agile si applica la disciplina\nsulla salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodificazioni. A tal fine da parte aziendale viene consegnata alla\nlavoratrice\u002Flavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta\nnella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla\nparticolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.\n\nPer la prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, nell'attuazione\ndelle norme prevenzionali, si terrà conto dell'assenza di una postazione fissa\ndi lavoro.\n\nLa tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie\nprofessionali è disciplinata dall'art. 23 della\n\n•n. 81\u002F2017, nonché dalle relative istruzioni operative degli enti\npreposti.\n\nPrivacy\n\nDurante lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, la\nlavoratrice\u002Flavoratore dovrà osservare le vigenti disposizioni normative in\nmateria di trattamento di dati personali. La lavoratrice\u002Flavoratore, a norma di\nlegge e contratto, è tenuta alla riservatezza sui\n\n\n\ndati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e\u002Fo disponibili sul\nsistema informativo aziendale e deve adottare i provvedimenti stabiliti dalle\ndirettive aziendali atti a garantire tale riservatezza.\n\nAi sensi di quanto previsto dall'art. 115 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,\nil datore di lavoro è tenuto a garantire alla lavoratrice\u002Flavoratore il\nrispetto della sua personalità e della sua libertà morale.\n\nFormazione\n\nL'adesione al lavoro agile sarà accompagnata da specifici interventi\nformativi rivolti alle lavoratricì\u002Flavora- tori direttamente coinvolti e ai\nloro responsabili, finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in\nsicurezza della prestazione lavorativa in modalità agile.\n\nInformativa alle Organizzazioni sindacali\n\nNell'ambito dell'incontro annuale, art. 13, l'impresa fornisce\nun'informativa sul numero delle lavora- trici\u002Flavoratori coinvolti e sulle\ndiverse modalità di svolgimento.\n\nDiritti sindacali\n\nAlle lavoratrici\u002Flavoratori in modalità agile vanno garantiti tutti i\ndiritti sindacali regolati dall'accordo sulle libertà sindacali del 25\nfebbraio 2019.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"dayspweek_select","Art. 104 - Orario settimanale •L'orario ","Art. 104 - Orario settimanale\n\n•L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è\nfissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla\nguardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui\nagli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"hoursovertimemax","•L'impresa ha facoltà di chiedere presta","•L'impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive\nall'orario giornaliero normale della lavoratrice\u002Flavoratore nel limite massimo\ndi 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"NOCTPREM_trigger","Allegato n. 3 INDENNITÀ E COMPENSI VARI ","Allegato n. 3\n\nINDENNITÀ E COMPENSI VARI\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Aree professionali e quadri direttivi\n      \n    \n  \n  \n    \n      lavori in locali\n        sotterranei\n      \n      45,99\n      \n    \n    \n      turno notturno\n      \n      30,68\n      \n    \n    \n      indennità agli addetti\n        ai sabato alla consulenza e nelle succursali presso località\n        turistiche o centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini\n      \n      18,42\n      \n    \n    \n      giornata di\n        reperibilità*\n      \n      30,68\n      \n    \n  \n  \n    \n      Aree professionali\n      \n    \n  \n  \n    \n      turno diurno\n      \n      4,30\n      \n    \n    \n      indennità per orari giornalieri che terminano\n        dopo le 18,15 e fino alle 19,15\n      \n      3,68\n      \n    \n    \n      per intervento\n      \n      18,42\n      \n    \n  \n  \n    \n      Area unificata (ex l\n      \n    \n  \n  \n    \n      - pernottamento\n      \n      18,42\n      \n    \n    \n      vigilanza notturna\n        superiore all'orario normale diurno\n      \n      24,52\n      \n    \n    \n      vigilanza notturna non\n        superiore all'orario",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"ONCEONLY_trigger","Art. 51 - Premio aziendale •Il premio az","Art. 51 - Premio aziendale\n\n•Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri\nstabiliti nella contrattazione di secondo livello di cui all'art. 30 presso\nciascun istituto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24, in\nstretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,\nconcordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività\ndel lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le\nimprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici\ndell'impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio\nverrà parametrato in base all'inquadramento, tenendo anche conto degli apporti\nprofessionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.\n\n•L'accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese\ndi aprile dell'anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale termine,\nl'ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno\nentro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei rappresentanti\ndell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca\ndì soluzioni condivise.\n\n•Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono\nutilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti\nindicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:\n\n•indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie\nsu patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale\nattivo, etc.);\n\n•indicatori di efficienza (ad es.: costi operativi\u002Fmar- gine di\nintermediazione, costi operativi\u002Fattività fruttifere, costo del lavoro\u002Fmargine\ndi intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. - le voci di\nredditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri\nconnessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria\n-);\n\n•indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente,\nmargine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per dipendente,\nricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. - le\nvoci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli\noneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via\nordinaria\n\n•indicatori di qualità definiti a livello aziendale;\n\n•indicatori di rischiosità (ad es.: sofferenze\u002Fimpieghi, etc.);\n\n•indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta\u002Frac- colta diretta,\ngestioni patrimoniali\u002Fraccolta, etc.).\n\n•L'attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un\nindicatore complessivo che può valutarsi, tra l'altro, in termini di:\n\n•un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;\n\n•scostamenti rispetto a valori predeterminati;\n\n•variazioni rispetto all'anno o a periodi precedenti;\n\n•percentuali di indici o di valori predeterminati.\n\n•Nel caso di utilizzo di più indicatori e\u002Fo parametri, questi possono\nessere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello\naziendale.\n\n•Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo\n- al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei\ncrediti e delie partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato\nordinario - non daranno luogo all'erogazione del premio aziendale.\n\n•Il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori\nrelativi alle performance del gruppo e\u002Fo della capogruppo per le società\ncontrollate che, per vincoli di committenza o contrattuale con imprese o\nimpresa del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne\nla sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.\n\n•Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il\nperiodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel\ntrattamento di fine rapporto - nell'ambito dell'ammontare complessivo del\nmedesimo - viene definita a livello aziendale.\n\n•Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di\ntanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza\nretribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i\ntre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi\ntre mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non\nsi applica per i periodi di assenza per ferie.\n\n•Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servìzio\ndipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente\nnon si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.\n\n•In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo\nil premio aziendale non viene erogato.\n\nNorma transitoria\n\nLe Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2022 per valutare\ngli adattamenti del comma 6 del presente articolo alla vigente normativa sui\nprincipi contabili.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"overtimeallowancetype_general","•Il lavoro straordinario viene retribuit","•Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un\ncompenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1\u002F360\ndella retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con\nle seguenti maggiorazioni:\n\n•25% nei giorni feriali;\n\n•30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui\nla settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);\n\n•55% di notte (fra le 22 e le ore 6);\n\n•65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività\ninfrasettimanali.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"healthandsafetytraining","•competenze in materia di sicurezza sul ","•competenze in materia di sicurezza sul lavoro:",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"bankholidays1","•La prestazione lavorativa dei quadri di","•La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo\neccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel\ncaso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente\noperante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo\ncui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al\nsabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo\noperativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì\npomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze,\nil quadro direttivo sìa chiamato ad effettuare le proprie prestazioni\nlavorative in tali occasioni l'impresa esenterà, correlativamente,\nl'interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"TRADEUNLEAV_trigger","•All'incontro annuale previsto dalla pre","•All'incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere\nparte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali\naziendali cui le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai\nsuddetti incontri.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"COMMUTE_trigger","Allegato n. 4 CONCORSO SPESE TRANVIARIE ","Allegato n. 4\n\nCONCORSO SPESE TRANVIARIE\n\n(12 mensilità)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Verona\n      \n      1,11\n      \n      mensili\n      \n    \n    \n      Catania\n      \n      1,21\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Bari\n      \n      1,24\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Venezia\n      \n      1,27\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Padova,\n        Palermo\n      \n      1,34\n      \n      «\n      \n    \n    \n      -\n        Trieste\n      \n      1,47\n      \n      »\n      \n    \n    \n      Bologna\n      \n      1,50\n      \n      «\n      \n    \n    \n      Messina,\n        Napoli, Torino\n      \n      1,55\n      \n      «\n      \n    \n    \n      Genova\n      \n      1,70\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Firenze\n      \n      2,01\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      -\n        Roma\n      \n      2,32\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Milano",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"commutingallowancetype1","•A ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, ecce","•A ciascuna lavoratrice\u002Flavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi,\n3° e 4° livello retributivo, che presta servizio in centri con popolazione\nsuperiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso\nspese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (all. n. 4).",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"sundayallowancetype","•Il lavoro compiuto in giorno prestabili","•Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo dà diritto -\noltre al riposo compensativo - ad un compenso pari alla paga oraria calcolata\ncome all'art. 110, maggiorata del 25% salvo, per le lavoratrici\u002Flavo- rato ri\ninquadrati nell'Area unificata (ex la e 2a area professionale) che svolgono\nattività di cui all'art. 92, comma 3 (limitatamente al personale adibito a\nmansioni di commesso), del ceni 31 marzo 2015, quanto previsto dall'art. 113,\ncomma 12.",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"overtimeallowancetype","•Lavoro straordinario. Oltre il limite d","•Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore\ndanno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al\ncompenso per lavoro straordinario, a richiesta della lavoratrice\u002Flavoratore.\n\n•Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario\nappresso indicato.\n\n•Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite\nmassimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di\nciascun dipendente.\n\n•Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di\ndomenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nel\ncasi di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì ai sabato) salvo\nparticolari ed eccezionali esigenze.",{"bindId":258,"name":155,"text":156},"maternitydiscrimination","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali 2019-2022 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-12-19\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2022-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività finanziarie, attività della banca, assicurazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FISAC - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazione e Credito, UILCA - Unione Italiana Lavoratori del Credito, Esattoriali ed Assicurazioni\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;7 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.46\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;37.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;10.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.14 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;2175,31\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;38,45\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2022-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.68 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.68\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;45.99 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;125&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1.11 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;29,07 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;1.81 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[264],{"title":37,"slug":33},[266],{"type":267,"data":268},"call_to_action_body_block",{"title":269,"description":270,"variant":271,"link":272},"Confronta 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