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E PER IL\nPERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE,\nFINANZIARIE E STRUMENTALI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>_______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>il 31 marzo 2015, in Roma\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>il Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composto dal\nPresidente Alessandro Profumo, da Camillo Venesio, Massimo Basso Ricci, Wilma\nBorello, Massimiliano Calvi, Cesare Castelbarco Albani, Adriano Cauduro, Paolo\nCornetta, Giuseppe Corni, Ilaria Dalla Riva, Alfio Filosomi, Anna Grosso,\nEliano Omar Lodesani, Antonio Maurino, Cristina Merati, Mario Giuseppe Napoli,\nPatrizia Ordasso, Gianfilippo Pandolfini, Roberto Quinale, Emanuele Recchia,\nGianluca Reggioni, Gianluigi Robaldo, Giovanni Rossi, Pietro Sella, Elvio\nSonnino, Roberto Speziotto, Stefano Verdi, Dino Zampieron e dal Direttore\nGenerale Giovanni Sabatini, assistiti dal Responsabile della Direzione\nSindacale e del Lavoro Giancarlo Durante e da Giorgio Mieli, Stefano Bottino e\nVittorio Cianchi, con la collaborazione del Vice Direttore Generale Gianfranco\nTorriero e di Fabrizio Cirrincione, Silvio De Tommaso, Federico Falcioni,\nAngelo Giuliani, Gianluca La Posta, Gabriele Livi, Stefano Nigrelli e Tiziana\nTafani\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>l’Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte\nprofessionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e\nstrumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali\ncomunque denominate (Dircredito-FD) rappresentata dal Segretario Generale\nMaurizio Arena, dal Segretario Generale Aggiunto Silvana Paganessi e dai\nSegretari Nazionali Filippo Arena, Mario Chiacchio, Tiziano Coco, Tullio\nCotini, Mario Garcea, Claudio Nobili, Mauro Santi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal Segretario\nGenerale Lando Maria Sileoni, dal Segretario Generale Aggiunto Mauro Bossola, e\ndai Segretari Nazionali Giuliano De Filippis, Franco Casini, Gianfranco\nBertinotti, Attilio Granelli, Giuseppe Milazzo, Mauro Morelli, Mauro Scarin,\nGiuliano Xausa e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Oscar Aragone,\nDelfo Azzolin, Luca Baroni, Ernesto Biondino, Tommaso Brindisi, Tiberio\nCarello, Stefano Cefaloni, Paolo Citterio, Leonardo Comucci, Ado Dalla Villa,\nEmanuele De Marchi, Gianni Debiasi, Cetty Di Benedetto, Vanessa Di Cola, Angelo\nDi Cristo, Giovanni Donati, Danilo Donzelli, Luigi Ugo Falletta, Guido Fasano,\nGianpaolo Fontana, Alessandro Frontini, Giovanni Galli, Angelo Maranesi,\nLuciano Marzio, Piergiuseppe Mazzoldi, Domenico Mazzucchi, Roberto Mercurio,\nCarlo Milazzo, Stefano Morini, Gaetano Motta, Marco Muratore, Davide Natale,\nEttore Necchi, Franco Ottobre, Mattia Pari, Werner Pedoth, Danilo Piccioni,\nAldo Quarantiello, Carmelo Raffa, Vincenzo Saporito, Antonella Sboro, Fabio\nScola, Stefano Seghezza, Enrico Simonetti, Fabrizio Tanara, Mauro Tessadrelli,\nCosimo Torraco, Alessandro Violini, Riccardo Zaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) rappresentata\ndal Segretario Generale Giulio Romani e dai Segretari Nazionali Sabrina Brezzo,\nAlessandro Delfino, Roberto Garibotti, Sergio Girgenti, Mauro Incletolli,\nPierluigi Ledda, Giacinto Palladino, Alessandro Spaggiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito\n(Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Agostino Megale e dai\nSegretari Nazionali Elena Aiazzi, Fabio Alfieri, Fulvia Busettini, Giuliano\nCalcagni, Luca Esposito, Fiorella Fiordelli, Mario Gentile, Maurizio Viscione,\nEnrico Segantini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e\nAssicurazioni (Sinfub) rappresentata dal Segretario Generale Pietro Pisani, dai\nSegretari Nazionali Roberto Belardo, Ettore Nardi, Stefano Giuliano, Gianluca\nPasserini, assistiti dai Dirigenti Nazionali Alessandro Casagrande, Andrea\nFolco, Claudio Griggio, Federico Sciaraffia, Enrico Sorrentino, Domenicantonio\nValentini, Romolo D’Amico, coadiuvati dal Direttore della Federazione Sergio\nSantiangeli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Ugl Credito rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Fabio\nVerelli e dai Segretari Nazionali Manlio Augello, Roberto Benedetti, Massimo\nBernetti, Carlo Carcione, Mario Coletta, Ennio De Luca, Francesca Lodi, Enrico\nMarongiu, Sergio Migliorini, Piero Peretti, Vincenzo Fratta, Alessio Storace,\nPietro Agrillo, Patrizia Corvi, Enzo Gentili, Maurizio Gorza, Ennio Occhipinti,\nFilippo Virzì, Gabriele Voltolini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) rappresentata dal\nSegretario Generale Massimo Masi, dal Segretario Organizzativo Vito Pepe e dai\nSegretari Nazionali Giuseppe Del Vecchio, Fulvio Furlan, Paola Minzon, Renato\nPellegrini, Giovanna Ricci, Maria Teresa Ruzza, Mariangela Verga, coadiuvata da\nSimona Cambiati, Valeria Cavrini, Maurizio Mattioli, Roberto Telatin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Unità Sindacale Falcri Silcea (Unisin) rappresentata dal Segretario\nGenerale Emilio Contrasto, dai Vice Segretari Generali Sergio Mattiacci e\nGabriele Slavazza e dai Segretari Nazionali Roberto Ferrari, Giuseppe Ettore\nFremder, Antonio Liberatore, Angelo Peretti, Roberto Vitantonio;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di\nlavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali\ndipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La redazione del testo coordinato del presente contratto è stata completata\nil 14 aprile 2016, con la Presidenza del Comitato per gli Affari Sindacali e\ndel Lavoro di ABI di Eliano Lodesani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contesto economico internazionale, con particolare riguardo all’area\nEuro, è connotato da una fase di marcata incertezza. L’economia italiana\nregistra una situazione complessiva di fragilità che è caratterizzata da una\ncontrazione dei livelli di reddito delle famiglie e delle imprese, da tassi di\ninflazione che si mantengono su livelli bassi e da una dinamica\ndell’occupazione da tempo sfavorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contesto macroeconomico si riflette sulla redditività delle banche\nitaliane ed in particolare nel deterioramento della qualità degli attivi,\nnella contrazione della domanda di credito e dei margini di ricavo e le\nprospettive restano difficili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste del Regolatore europeo per incrementare il patrimonio delle\nbanche e i crescenti vincoli da ciò derivanti a carico delle imprese bancarie\ndeterminano ulteriori rigidità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale situazione è indispensabile il rinnovato impegno di tutti gli\nattori sociali per contribuire, con il massimo senso di responsabilità, a\nfavorire la crescita e lo sviluppo del Paese, cogliendo i segnali di ripresa in\natto, in uno scenario di sostenibilità e di coesione sociale, a partire da una\nriflessione comune nelle aziende sul ruolo che le imprese di credito e il\nsistema bancario nel suo insieme possono assumere in riferimento al sostegno\nall'economia, nonché sull’innovazione dei processi e dei prodotti e sulla\nvalorizzazione del personale e della sua professionalità. In tale contesto\nsarà posta particolare attenzione al tema della equità distributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale si è sviluppata in una\nfase decisiva e storica del riassetto complessivo del sistema creditizio e\nfinanziario italiano. Nello specifico, il confronto ha anche tenuto conto della\nrazionalizzazione dei processi produttivi ed organizzativi, delle strutture\ndistributive, in ragione delle modifiche del quadro normativo,\ndell’evoluzione dei comportamenti della clientela e delle innovazioni\ntecnologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il negoziato è stato, quindi, orientato a definire un accordo di rinnovo\ndel contratto nazionale idoneo a fornire adeguate risposte agli interessi di\ncarattere professionale ed occupazionale dei lavoratori e, nel contempo, alle\nesigenze di stabilità ed equilibrio delle imprese creditizie e finanziarie,\nche rappresentano requisiti necessari affinché l’industria bancaria continui\na svolgere efficacemente il proprio ruolo di sostegno all’economia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma, anzitutto, la centralità del contratto nazionale e si mira a\nvalorizzare le relazioni industriali a livello aziendale e di gruppo: il primo,\ninfatti, ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori del settore, nonché di declinare i\ncriteri ed i principi sulla base dei quali indirizzare la contrattazione di\nsecondo livello; le seconde rappresentano le sedi più idonee a meglio\nrispondere alla progressiva diversificazione delle singole realtà, in funzione\ndelle scelte strategiche ed organizzative, nel rapporto con la clientela e\nnell’offerta di prodotti e servizi, anche in funzione del miglioramento della\nproduttività e della redditività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In un contesto caratterizzato dalle rilevanti ricadute sociali rivenienti\ndalla crisi, con particolare riferimento alla progressiva perdita di posti di\nlavoro ed alla disoccupazione giovanile che ha recentemente toccato i massimi\nlivelli, le Parti hanno inteso definire un contratto connotato da una forte\nvalenza sociale, introducendo e rafforzando strumenti utili per fronteggiare\nefficacemente l’attuale fase e, al tempo stesso, in grado di cogliere i\nsegnali della ripresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest’ottica, rivestono particolare rilievo le misure che consentono la\ntutela delle retribuzioni, così come quelle volte a favorire l’occupazione e\nl’occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici, anche in una prospettiva\ndi solidarietà intergenerazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, consapevoli delle criticità che interessano soprattutto i giovani\nnella ricerca di un impiego, hanno previsto di implementare misure volte ad\nagevolare le possibilità di accesso al mondo del lavoro, intervenendo\nefficacemente in favore delle nuove generazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi\ne le aree professionali – che costituisce una normazione unitaria e\ninscindibile – è strutturato in una parte generale, comune alle diverse\ncomponenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle\nrispettive specificità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate\nnell’elenco allegato (all. n. 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti\nl’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché\nle successive variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AREA CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 – Ambito di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti\ndelle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese\ncontrollate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi\ndell’art. 1 del d.lgs. n. 385\u002F93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59\ndel medesimo decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di\nattività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto\nnazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine\ndi addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina\ncoerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nell’attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica\ne di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di\nriorganizzazione\u002Frazionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche\nl’eventuale allocazione di personale e di attività a società non\ncontrollate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui\nall’articolo che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto\ncon le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del\npersonale che, per l’espletamento delle medesime attività, verrà\nsuccessivamente assunto dalle predette società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui\nal Cap. II, art. 17, che dovrà comunque coinvolgere sia l’impresa acquirente\nche alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli\naspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali\ned al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L’impresa alienante\npotrà cedere le attività in questione a condizione che l’acquirente si\nimpegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative\nspecificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il\nmedesimo impegno al nuovo acquirente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le attività di carattere complementare e\u002Fo accessorio, per le quali è\npossibile sia l’applicazione dei contratti complementari che l'appalto anche\nad imprese che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad\naltri settori, sono indicate al successivo art. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e\nnormalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta\nrelazione con l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 – Attività che richiedono specifiche regolamentazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche\nregolamentazioni di cui ai comma che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)Intermediazione mobiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Leasing e Factoring.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Credito al consumo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di\ntipo consortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)Centri servizi, relativamente alle attività di tipo\namministrativo\u002Fcontabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata\n(strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti\nspecifiche attività creditizie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’area sistema di pagamento: bonifici Italia da\u002Fverso clienti; utenze;\nportafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di\ncredito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari\u002Fbancari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici\nestero; girofondi finanziari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in\nportafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati;\nprodotti derivati OTC; forex\u002Fmoney market; depositi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni;\nregolamenti c\u002Fcifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione;\nGPM\u002Frisparmio gestito; informativa societaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’area supporto: anagrafe; conti correnti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella\nfornitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G)Gestione amministrativa degli immobili d’uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di\nlavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap.\nXIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale\nassunto successivamente alla data del 1° novembre 1999 si applica la seguente\ndeclaratoria di inquadramento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori\u002Flavoratrici che sono stabilmente incaricati dall’impresa di\nsvolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo\ne\u002Fo contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate,\ncon input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia\nfunzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello\nretributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Per i servizi di elaborazione dati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti stipulanti si riservano di definire, nell’ambito del Cantiere di\nlavoro in tema di inquadramenti di cui all’art. 26, ulteriori declaratorie e\nprofili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento\nl'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito,\nma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 – Attività complementari e\u002Fo accessorie appaltabili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le attività complementari e\u002Fo accessorie appaltabili sono identificate,\nindicativamente, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all’articolo che precede,\nlett. F) e cassa\u002Ftrattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad\nattività di back office.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.);\ntrattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto\nvalori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Attività di supporto tecnico\u002Ffunzionale per self-banking, POS,\nelectronic banking e banca telefonica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di\nmateriali d’uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per “lavorazioni di data entry relative ad attività di back office” si\nintendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili\nquali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento\nassegni ed effetti, l’inserimento dati negli archivi informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratti complementari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con\nl’obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di\nriferimento, si applicano le seguenti previsioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o\nadibito a tali attività successivamente al 19 gennaio 2012; in tale ultima\nfattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell’orario\ndi lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente\nlavorate nell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inquadramento del personale tramite l’applicazione della declaratoria di\ncui all’art. 2 nei confronti del personale assunto successivamente al 19\ngennaio 2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tabelle retributive ridotte del 20%, nei confronti del personale assunto\nsuccessivamente al 19 gennaio 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che\nrichiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell’art. 1 del\nd.lgs. n. 385\u002F93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai\nsensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna\ndelle Parti, in successivi momenti di verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 – Insourcing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all’appendice 1 (ivi\ncomprese le fattispecie di trasferimento d’azienda) i lavoratori interessati\nosservano un orario settimanale di 40 ore e mantengono il trattamento economico\npercepito all’atto del passaggio secondo le intese previste dal Protocollo\nstesso. Le relative intese potranno anche definire tempi, criteri e modalità\nper un progressivo allineamento alle tabelle retributive nazionali da\nrealizzare entro un periodo massimo di 4 anni. Resta fermo in ogni caso che il\ntrattamento economico massimo percepibile dagli interessati non potrà essere\nsuperiore a quello previsto al comma 2, terzo alinea, del medesimo articolo\n3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie chiariscono che la presente previsione non si applica al\npersonale il cui rapporto di lavoro risulta già regolato dalle norme del\npresente contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 – Nozione di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le\nParti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 c.c., comma 1,\nn. 1 e n. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. E’ altresì da riconoscere come controllata la società partecipata\nche, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con imprese\ncreditizie o finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, svolga per esse\nattività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la\nsussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per valutare\ngli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo\nsocietario, in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n.\n385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e\ncreditizia”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni\nintervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore\ndel credito si caratterizzano per una dimensione sovranazionale, una nazionale\ndi categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale fermo quanto\nprevisto dall’accordo quadro sugli assetti contrattuali – Regole per un\ncontratto sostenibile del 24 ottobre 2011 (appendice n. 11) e dall’art. 6 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione dei diversi modelli organizzativi e delle differenti\ndimensioni delle imprese e dei gruppi bancari, il modello di relazioni\nsindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 – Assetti della contrattazione collettiva – Decorrenze e\nscadenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Gli assetti contrattuali del settore prevedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di\ncategoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica,\nche ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel\nterritorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far tempo dalla fase di rinnovo del presente ccnl, e comunque dal 1°\ngennaio 2019, saranno ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ad ogni\nconseguente effetto, solo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nccnl che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori\niscritti. A tali fini, la rappresentatività di ciascuna organizzazione\nsindacale si determina sulla base dell’ultima rilevazione effettuata ai sensi\ndell’art. 4 dell’accordo 25 novembre 2015 in materia di libertà\nsindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo,\nalle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in\nparte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli\nambiti di applicazione definiti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi\nsindacali di cui all’accordo 25 novembre 2015, possono in particolare\nprevedere norme e\u002Fo articolazioni contrattuali volte ad assicurare\nl’adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici\ncontesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono\npertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire\nlo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti\neconomici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di\ngruppo o da rilevanti ristrutturazioni e\u002Fo riorganizzazioni, specifiche intese\nmodificative di regolamentazioni anche disciplinate dal ccnl di categoria,\nrelativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e\ndell’organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>3. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto\nprevisto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella\nnormativa, il 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora\nnon venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 – Procedure per il rinnovo del contratto nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori\u002Flavoratrici stipulanti si\nimpegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire\nl’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente\ncontratto, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle\ntrattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto\ndelle regole, la “saldatura” tra un contratto in scadenza e quello\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Durante i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese\nsuccessivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può\nesercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione\nmessa in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto\ndegli impegni di cui sopra determinerà – a carico dei sindacati responsabili\ndella violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali –\nl’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della l. 12\ngiugno 1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata\nl’applicazione del meccanismo di cui all’art. 8 che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si\nimpegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da\norganizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti,\ndestinatari del contratto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina\nconsiderando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell’art. 4\ndell’accordo 25 novembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano\nche intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate\nad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l’accordo per\nil rinnovo del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Apposito elemento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del\ncontratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della\nretribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce\nstipendio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza\ndell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 – Osservatorio nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. All’Osservatorio nazionale – composto da rappresentanti di entrambe\nle Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale dei\nlavoratori\u002Flavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l’ABI\n– sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta\nin merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti\ntemi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del\nlavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro,\nvalutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare\nbanca, i nuovi mestieri e le connesse professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del\nsistema di partecipazione sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione\nalle finalità individuate nel contratto, nell’ambito delle strategie\naziendali e degli eventuali piani industriali, con riferimento anche ai gruppi\no aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo\nnazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con\nparticolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull’occupazione e\nsull’evoluzione delle figure professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale\nsvolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti\ndall’integrazione europea, con riferimento anche ai gruppi o aziende\nsovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in\nmateria lavoristica relativi al settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior\nraccordo tra le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro con le\ninfrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) assetto previdenziale del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti\nle azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone\nappartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme\ndi legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di\nutilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti\nnorme a livello europeo, nazionale o regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta\napplicazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle disposizioni\ndell’Autorità garante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q) elementi conoscitivi rivenienti dall’informativa di cui all’art. 12,\ncomma 1, lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l’ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica per il periodo di\nvigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle\nrispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da\nnotificare alle altre organizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nell’ambito dei membri dell’Osservatorio viene scelto un Presidente e\nun Vice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte,\ncon cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto\ncome Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori\u002Flavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall’ABI e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il Presidente e il Vice Presidente dell’Osservatorio nazionale\ncostituiscono l’ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle\ndecisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di\ncoordinamento dell’attività dell’Osservatorio anche nei rapporti con gli\nesperti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Per il migliore funzionamento dell’Osservatorio viene attivata una\n“banca dati” gestita operativamente da ABI con accesso da parte di\ncomponenti l’Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Attraverso la “banca dati” si raccolgono ed elaborano i dati di\ncomplesso da utilizzare per l’esame degli argomenti oggetto di studio da\nparte dell’Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che\npotranno seguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. L’Osservatorio sottopone, di volta in volta, all’approvazione delle\nParti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le\nrelative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle\nParti medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve\nriunirsi almeno due volte l’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Nell’ambito dell’Osservatorio viene istituita una Segreteria con\ncompiti di natura amministrativa e organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 – Osservatorio nazionale sulla produttività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. E’ costituito fra le Parti firmatarie un Osservatorio nazionale\nparitetico sulla produttività nel cui ambito verrà effettuato un monitoraggio\nsu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’andamento della produttività e della redditività del sistema\nnell’ambito del contesto generale dell’economia e dei mercati\nfinanziari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lo stato di attuazione delle innovazioni introdotte dal contratto collettivo\nnazionale in materia di orari di lavoro e di sportello, anche alla luce degli\naccordi nel frattempo intervenuti nelle sedi aziendali o di gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’utilizzo presso le imprese della riduzioni di orario, della banca delle\nore, delle ex festività e delle ferie al fine di verificare il raggiungimento\ndell’obiettivo della coincidenza tra l’orario contrattuale e l’orario di\nfatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’Osservatorio si riunirà con cadenza almeno annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 – Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e\narbitrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale,\nuna soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in\nmateria di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di\nconciliazione ed arbitrato, in attuazione dell’art. 412 ter c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate,\nanziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le\nDirezioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di\nconciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive\norganizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di\nconciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano.\nLe riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici\ndell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata\nalla controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La predetta Commissione è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni\nsindacali stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la\npresente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di\nconciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se\ntrattasi di imprese, anche tramite l’ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla\nparte convenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la\ncomunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della\ncomparizione ai fini del tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla\ndata di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a\nformulare una proposta conciliativa. Trascorso inutilmente tale termine, il\ntentativo di conciliazione si considera comunque espletato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche\nlimitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si\nforma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla\nCommissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della\nlite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una\ndelle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione,\npresso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale\ncompetente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art.\n412 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo\nè abilitata alla “convalida” delle dimissioni e delle risoluzioni\nconsensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n.\n92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni\nconsensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione\ndi cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14\nsettembre 2015, n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove\nil datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione di cui\nall’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arbitrato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. è istituito un Collegio di\narbitrato per la soluzione delle controversie individuali di lavoro. Salvo\ndiverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o\nMilano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati\nrispettivamente dall’ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il\npresente contratto adita dal lavoratore\u002Flavoratrice ricorrente. Il terzo\nmembro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale\norganizzazione sindacale e dall’ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro,\nquest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita\nlista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene\ndesignato, su richiesta dell’ABI o dell’organizzazione sindacale adita dal\nlavoratore\u002Flavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi\ncriteri sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto\nnazionale ed è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere\nsostituito di volta in volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta\ne per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste\ndall’art. 51 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al\nCollegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15\ngiorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa\nfede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della\nraccomandata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati\nnel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il\nmomento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi\nindipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento\ndell’istanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale\nosservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il\nCollegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale\nistruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale\npresentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali\nrepliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di\nfiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima\nriunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un\nmassimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo\nsvolgimento della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda\ndalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente\nl’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un\ncontratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il\nprocedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di\nrimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via\ndefinitiva, il procedimento si estingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei\ncontratti e degli accordi collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) Il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. Sulle\ncontroversie aventi ad oggetto le validità del lodo arbitrale decide in unico\ngrado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione\nè la sede dell’arbitrato, secondo i tempi e i modi di cui all’art. 412\nc.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini\ndi cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente,\nsalvo diverse determinazioni del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi\ndelle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e\ndella tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di\nadeguare la disciplina dell’arbitrato alla luce delle possibili modifiche\nlegislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 – Incontro annuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l’impresa fornisce agli\norganismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi) una\ninformativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di\nvalutazione fra le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Prospettive strategiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più\nsignificativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale),\ncon indicazioni previsionali relative all’anno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione\ndei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare\nattenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo\ntecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle\nconnesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni\nper il miglioramento della qualità dei servizi offerti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare\nbanca, i nuovi mestieri e le connesse professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato\nnell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. verifica delle ricadute derivanti dall’applicazione degli accordi\naziendali o di gruppo ex artt. 17, 20 e 21.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Profilo strutturale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. numero dei lavoratori\u002Flavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddiviso\nper unità produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. andamento dell’occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a\nlivello di unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso\n(indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli\nattuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione\nnumerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell’ambito di\nquanto previsto dall’art. 97;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo delle diverse\ntipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto distinte\nper singole unità produttive, ivi compresi gli stage;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità\nproduttiva, e fasce orarie dei lavoratori\u002Flavoratrici a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. previsioni di massima sull’andamento occupazionale complessivo per\nl’anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l’incontro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali\nriguardanti l’anno in corso sull’apertura di ciascuno sportello e sul\nnumero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Qualità delle risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. modalità applicative di quanto realizzato nell’ambito di talune\nmaterie già oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art.\n23), formazione del personale (art. 72), sviluppo professionale e valutazione\ndel personale (art. 76), sistema incentivante (art. 51);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo\nparziale, mansioni del personale e telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione delle parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere\neffettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale\u002Ftotale domande accolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri\ndirettivi e aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi\ndistinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi\u002Ftotale\ndipendenti; numero dei ricorsi accolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risultanze dell’informativa di cui al comma 1 della presente lett. C)\npotranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l’attività\ndell’Osservatorio nazionale paritetico di cui al Protocollo 16 giugno 2004\nsullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario (in appendice n.\n7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Interventi specifici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. interventi effettuati o previsti per l’eliminazione, in occasione di\ncostruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività\nbancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l’accesso\nnei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso\ndi realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto di secondo\nlivello di cui all’art. 28 in materia di sicurezza, ed eventuali\nprovvedimenti adottati a favore dei lavoratori\u002Flavoratrici colpiti da eventi\ncriminosi, nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per\nsingola provincia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. misure tecniche o organizzative adottate – compatibilmente con le\nnecessarie esigenze di riservatezza – e interventi informativi e formativi\nsvolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi\nintrodotti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni\ndelle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti\ndisabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi\ninformatici e\u002Fo tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e\nall’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge\ne compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori,\nfisici o psicologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>2. All’incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere\nparte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali\naziendali cui le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai\nsuddetti incontri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano – su richiesta\ndegli organismi sindacali aziendali – un incontro di verifica relativamente\nai temi dell’incontro annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le imprese fino a 1.500 dipendenti possono accorpare nell’incontro\nannuale di cui al presente articolo, le procedure di cui agli artt. 13\n(incontri semestrali), 19 (appalti), 23 (orari di lavoro), 72 (formazione), 76\n(valutazione professionale del personale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente\ncontratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all’anno di\ncalendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l’impresa\nsuddivide le informazioni – che saranno fornite anche in formato elettronico\n– per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In considerazione di quanto previsto all’art. 87, comma 3, nel corso\ndell’incontro annuale l’impresa fornisce un’informativa, di complesso e a\nconsuntivo, sulle proprie determinazioni in ordine all’apposita erogazione ai\nquadri direttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Incontri semestrali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori\u002Flavoratrici\nle imprese danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti\ndelle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i\nproblemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle\ncondizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica\ndei lavoratori\u002Flavoratrici per l’adozione dei provvedimenti ritenuti idonei\nin relazione a quanto prospettato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni\ndei rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le\nimprese che abbiano succursali dislocate in non più di 12 province. Per le\naltre imprese gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la\ncompetenza territoriale stabilita da ciascuna impresa in rapporto alla propria\norganizzazione interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Gli incontri in parola devono tenersi – unitariamente con tutte le\norganizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di\nuna sola di esse – entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta\nstessa. All’inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali\ndevono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell’incontro\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori\u002Flavoratrici che\nintendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente\nall’impresa i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre\novvero a quattro per ogni organizzazione, a seconda che i\nlavoratori\u002Flavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano\ncomplessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli\nincontri stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. A detti dirigenti le imprese accordano permessi retribuiti per la\npartecipazione ai suddetti incontri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza\nterritoriale potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali\naccordi raggiunti a livello aziendale o a livello di gruppo e verrà fornita\nuna informativa in merito agli eventi criminosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Detti incontri semestrali e tale verifica, in presenza di decentramenti\norganizzativi per aree o comparti territoriali, potranno essere effettuati tra\nl’impresa e un coordinamento sindacale di area o di comparto territoriale nel\nrispetto di quanto previsto dall’art. 16 dell’accordo 25 novembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 14 – Commissione nazionale sulle pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta\nprevisti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista pari\nopportunità, regolata ai sensi dell’accordo 19 aprile 2013 (in appendice n.\n4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le\npiù significative esperienze maturate aziendalmente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale\ne, laddove richiesta, eventuale consulenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai\ndati raccolti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 – Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l’analisi e la\nvalutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo\ndi programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con\nl’obiettivo di valorizzare le risorse femminili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla\nvigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare\nprovvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale\nfemminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da\ntrasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui\nall’articolo che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle\norganizzazioni sindacali dei lavoratori\u002Flavoratrici stipulanti il presente\ncontratto, può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei\npermessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti\nsostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di\nimpegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il\ncompito di esaminare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso\nl’utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l’utilizzo dei\nfinanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 – Organismo paritetico sulla formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla\nformazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di\naccesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 – Ristrutturazioni e\u002Fo riorganizzazioni – Trasferimenti di\nazienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e\u002Fo riorganizzazioni (anche se\nderivanti da innovazioni tecnologiche) l’informazione e la consultazione sono\nsuccessive alla fase decisionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata\nristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e\nsociali per i lavoratori\u002Flavoratrici, le eventuali misure previste nei\nconfronti di questi ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati\nformano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell’attuazione\noperativa. I relativi incontri si svolgono tra l’impresa e gli organismi\nsindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si\nsvolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni,\nsuccessivi all’informativa di cui al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad\nulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni,\ntrascorsi i quali l’impresa può attuare i provvedimenti deliberati, per la\nparte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali\naziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o\nterritoriale competente e l’impresa può farsi assistere dall’ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione,\nconcentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal\nnumero dei dipendenti delle imprese interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l’impresa\ncedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima,\nne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano\ncon gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai\nfini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno\nda ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 – Distacco del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le imprese possono disporre,\ndandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco\ndi propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato\ndalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo\nper tempo vigente presso l’impresa distaccante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Al lavoratore\u002Flavoratrice distaccato sarà corrisposto il premio\naziendale tempo per tempo erogato dall’impresa distaccante e l’eventuale\npremio incentivante dell’impresa distaccataria che ne comunicherà criteri e\nmodalità. Al lavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva\ncontinuità dello sviluppo professionale. Nell’ipotesi in cui sia previsto il\npremio variabile di risultato, in sede aziendale o di gruppo si stabilirà se\ndetto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni,\ndall’impresa distaccante o dall’impresa distaccataria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l’impresa fornisce\npreventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le procedure di\ncui agli artt. 17, 20 e 21, una informativa per loro osservazioni, da formulare\nentro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa stessa, sulle motivazioni e\nsui trattamenti, nonché, in generale, sulla durata dello stesso, al fine di\nricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Detta procedura è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza\ndelle condizioni di cui al comma 1, delle modalità di rientro degli\ninteressati, nonché della complessiva continuità dello sviluppo professionale\ndel lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto\ntermine, l’impresa rende operativi i propri provvedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 – Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. All’atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e\nservizi, l’impresa committente deve farsi rilasciare dalla impresa\nappaltatrice una dichiarazione con la quale l’impresa stessa si impegna al\nrispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali\ncollettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’impresa committente, al fine di consentire il controllo del rispetto\ndi tali norme, comunica agli organi di coordinamento e alle rappresentanze\nsindacali aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti\no il rinnovo degli appalti in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il\ncontratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell’impresa\nappaltatrice sia in sostanziale violazione dell’impegno di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. L’impresa che decide un appalto che riguarda attività complementari\ne\u002Fo accessorie ad imprese od enti esterni all’area contrattuale, così come\nindicato all’art. 3, ovvero ad imprese, anche facenti parte del gruppo\nbancario, con sede all’estero, ne dà comunicazione motivata agli organismi\nsindacali aziendali ex art. 24 del presente contratto, i quali possono chiedere\ndi valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul\npersonale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi\nper la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali\nnazionali possono chiedere all’ABI di esaminare la questione in sede\nnazionale. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che\nha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l’impresa può rendere\noperativa la decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 – Occupazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23\nluglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali –\nanche conseguenti a processi di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione che\npossano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali – forniscono\nagli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente\nmotivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare, anche nello\nspirito del Protocollo 16 giugno 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni\ndalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell’ambito dei quali le Parti\nricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e\nprofessionale presente nell’impresa. A questo fine valutano prioritariamente\nal ricorso al “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione\nprofessionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale\ndel credito”, l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi\nsull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard\ndi settore, le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei\ncontratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle\nassunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità interna, i distacchi di\ncui all’art. 18, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga\nall’art. 2103 c.c. Nell’ambito della procedura possono essere definiti\neventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori\u002Flavoratrici\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di\ncui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo\nincontro, si dà luogo – su richiesta di una delle Parti – ad incontri a\nlivello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che\nl’impresa interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al comma\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa\nintesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione\ndiretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 – Confronto a livello di gruppo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il confronto a livello di gruppo deve articolarsi in momenti\nd’informazione, consultazione e di negoziazione in relazione alle ricadute\nderivanti dai processi di ristrutturazione delle imprese del gruppo. Al\nriguardo è stabilito quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e\u002Fo ristrutturazioni (ivi comprese\nle fusioni) che coinvolgano due o più imprese facenti parte del medesimo\ngruppo, si applica la procedura di cui all’art. 17 ovvero all’art. 20 a\nseconda dell’esistenza o meno di tensioni occupazionali – in unico grado\n– direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo\ndi 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione\nsindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali\ndelle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di\ncoordinamento, ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 25 novembre 2015;\nl’impresa ha facoltà di farsi assistere da ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La negoziazione – che non riguarda gli assetti retributivi – può\navere ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i\ntrasferimenti, i distacchi di cui all’art. 18, i livelli occupazionali, gli\ninterventi formativi e di riqualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo,\nun momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di\ncompetenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente\nraggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e\ndegli eventuali piani industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo, la capogruppo\nillustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione\nsindacale di cui al comma 3, integrata nel numero fino ad un massimo di 3\nrappresentanti sindacali appartenenti alle imprese interessate dai piani\nindustriali medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 – Relazioni sindacali di gruppo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della\nvariabilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi\nbancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi\ndell’art. 25 dell’accordo 25 novembre 2015 in materia di libertà\nsindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono definire\nspecifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sindacali\ndi gruppo e\u002Fo materie o parti di esse attribuite al secondo livello di\ncontrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo\nlivello le procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 51,\n52, 72, 76, 86 e 90 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non\nsovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di\nintesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del\ngruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili\ninerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di\ncui agli artt. 17, 20 e 21 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In particolare, possono essere definite d’intesa fra le Parti di cui al\nprimo comma le condizioni ed i criteri per l’erogazione del premio aziendale,\nnonché i relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto\ndi quanto previsto dagli artt. 48 e 52 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende\ninteressate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi\nsindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi\ndelle intese raggiunte a livello di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 – Procedura in tema di orari di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente\nagli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di\nsportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i\nturnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario\nextra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto,\nnell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi.\nTale informativa deve contenere l’indicazione delle ragioni tecniche,\norganizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari\nper quanto attiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello\nstandard.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’impresa – su richiesta dei predetti organismi sindacali, da\nformulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa – avvia una\nprocedura di confronto – finalizzata a ricercare soluzioni condivise – che\ndeve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa stessa, per quanto attiene\nall’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Al termine della procedura l’impresa può comunque adottare i\nprovvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei\nlavoratori\u002Flavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell’andamento\ndella banca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 – Nozione di unità produttiva e organismi sindacali\naziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione del presente contratto, per unità produttive si\nintendono quelle previste dall’art. 24 dell’accordo 25 novembre 2015 sulle\nlibertà sindacali; per organismi sindacali aziendali si intendono gli organi\ndi coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle\norganizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le\nrappresentanze sindacali aziendali della\u002Fe unità produttiva\u002Fe interessata\u002Fe di\ncui all’accordo 25 novembre 2015. Si fa salvo quanto sarà concordato\nnell’ambito delle intese da definire in tema di rappresentanze sindacali\nunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 – Nuove flessibilità e normative obsolete\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell’impresa\ninteressata intese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a\nquelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del\npersonale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste,\ncon indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà\nquanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le intese anzidette verranno realizzate fra l’impresa e gli organismi\nsindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Prima di dar luogo ai relativi incontri, l’impresa interessata\nprovvederà ad informare le organizzazioni sindacali nazionali dei\nlavoratori\u002Flavoratrici stipulanti il presente contratto e, per conoscenza,\nl’ABI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nei casi di cui alla lett. a), l’informativa va data con un preavviso\ndi almeno 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Nei casi di cui alla lett. b), gli incontri aziendali potranno aver luogo\ntrascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle\norganizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori\u002Flavoratrici di cui al comma\n4. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il\ntermine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15\ngiorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le Parti\naziendali, con l’assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell’ABI,\nper una preliminare valutazione dell’argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 – Impegni delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si\nimpegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa\nconclusione con la massima tempestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controlli a distanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 30 giugno 2016, una Commissione\nparitetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell’art. 4 della legge\nn. 300 del 1970, come modificato dall’art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015,\nn. 151, alla luce di innovazioni tecnologiche e\u002Fo organizzative ed anche dei\npronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati\npersonali emanati tempo per tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori\nentro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca\ndi soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicatori di “pre-crisi”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale misura transitoria per le imprese che presentino squilibri misurabili\nattraverso indicatori tali da individuare lo stato di “pre-crisi” – che\nverranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite una apposita Commissione\nparitetica nazionale, entro il 30 giugno 2016 – le Parti aziendali opereranno\nsull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard\ndi settore e\u002Fo altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio\naziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in modo da\ncontribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote delle predette\nerogazioni, il necessario equilibrio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione nazionale sulla C.a.s.di.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti istituiranno entro 30 giugno 2016 una Commissione\nnazionale paritetica per esaminare nel complesso le problematiche relative alla\nCassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore\ndel credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cantiere di lavoro sull’inquadramento del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. È istituito fra le Parti un Cantiere di lavoro per la definizione di un\nnuovo sistema di classificazione del personale, delle connesse declaratorie e\ndegli eventuali profili professionali esemplificativi, allo scopo di rendere\npiù flessibile la vigente disciplina, adeguandola ai mutati assetti tecnici,\norganizzativi e produttivi delle imprese del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di stipulazione\ndel presente contratto, ai fini del successivo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decreti attuativi del c.d. Jobs Act\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle Parti, si procederà ad un incontro per valutare i\nriflessi sulla disciplina contrattuale di settore dei decreti attuativi del\nc.d. Jobs Act. In relazione a quanto previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n.\n183, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a quanto\ncontenuto nel verbale di accordo 19 aprile 2013 (in appendice n. 4), le Parti\nsi incontreranno entro 30 giorni dell’entrata in vigore del decreto delegato\nin materia, per valutarne i criteri applicativi presso le aziende destinatarie\ndel contratto, con particolare riguardo a possibili modalità innovative che\nfavoriscano l’equilibrio di genere e all’attuazione della normativa sui\ncongedi parentali ad ore (v. accordo 15 dicembre 2015, in appendice n. 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza antirapina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si danno atto che le imprese bancarie considerano il\n“rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28\ndel d.lgs. n. 81 del 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azionariato dei dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti avvieranno i lavori della Commissione di studio prevista\ndall’accordo quadro “per esaminare tutte le problematiche connesse alla\nmateria anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia\ned in Europa”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Promotori finanziari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per\napprofondire la tematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissioni nazionali di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di studio\nper esaminare, ai fini di un riordino dell’attuale normativa contrattuale, le\ntematiche degli scatti di anzianità e scala parametrale, entro il 30 giugno\n2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione paritetica in tema di semplificazione e razionalizzazione\nnormativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. E’ istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica per la\nsemplificazione e razionalizzazione delle normative contenute nel contratto\nnazionale, in adempimento dell’impegno assunto con l’art. 7 dell’accordo\nquadro 24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali – Regole per un contratto\nsostenibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le Parti firmatarie concluderanno i lavori entro il 30 giugno 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza\ncomplementare residuale di settore cui possano aderire i lavoratori privi di\nforme di previdenza complementare aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione\ndel presente contratto per i necessari adempimenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 – Dichiarazioni delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali\neuropei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le\nimprese ed i gruppi di imprese di dimensione comunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i comitati\naziendali europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano\nle attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni\ncomunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito\nci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e\nsociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal\npresente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con\nquanto previsto dall’art. 16 dell’accordo 25 novembre 2015 in materia di\nlibertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello\nterritoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di\nbilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della\ntrasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di\nfavorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad\nincentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza\nsanitaria e previdenza complementare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui\nriconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della\nbilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio\nnazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio\nnazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza\nSanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito – CASDIC,\nCommissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono\neffettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le Parti costituiranno, entro il 30 giugno 2016, un’apposita\nCommissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale\nl’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni\nriservate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le Parti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 che precede, si danno\natto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale e\u002Fo\ndi gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in\ntema di riorganizzazioni e\u002Fo ristrutturazioni, presentazione di piani\nindustriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti,\nquanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 28 – Decorrenza e procedura di rinnovo – Materie demandate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo\nalinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio\ndell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i\ntempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a\nlivello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le richieste di rinnovo devono essere presentate in tempo utile a\nconsentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei\ncontratti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i\ncontratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza\ndei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente\npari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti\nnon assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora\nrinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di\npresentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali\ndei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in\npresenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative\nstrutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 per il caso in cui\nla contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione\nsindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l’impresa – che può a\ntal fine richiedere l’assistenza dell’ABI – ed un’apposita delegazione\nsindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in\nragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno\niscritti nell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra\ndeterminato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i\nseguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti\nnell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti\ndi cui sopra – nel limite massimo di 3 – in proporzione alla rispettiva\nrappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto\nal totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di\npercentuale uguale o maggiore a 0,5%).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali\nesterni all’azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di\n2 componenti e di 2 nel caso di più componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente\nresi noti alla Direzione dell’impresa ad opera delle organizzazioni\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Nei casi in cui – per la contemporaneità delle trattative aziendali\n– dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e\u002Fo alle\ndelegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti\nprenderanno opportune intese per consentire all’ABI e\u002Fo alle segreterie\nnazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle\ntrattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. La contrattazione di cui al presente articolo deve rispettare i demandi\nstabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le\norganizzazioni sindacali dei lavoratori\u002Flavoratrici si impegnano affinché le\nrichieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà\ncorso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste\npresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. La contrattazione potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali\navranno comunicato all’ABI e alle segreterie nazionali dei sindacati\nstipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale\nverifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in\npresenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative\nstrutture sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla\nconformità delle richieste sindacali ai demandi durerà – nell’ambito dei\n3 mesi di cui al comma 3 – un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la\nfase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Le materie demandate sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) premio aziendale, salvo quanto previsto all’art. 52;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) assistenza sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della\nportabilità dei contributi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali\nintese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente\narticolo non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 2015 e scadranno il 30\ngiugno 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano\nche intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate\nad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di\ncui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai\nrisultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e\u002Fo\nredditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente\nsulla base di risultanze di bilancio e\u002Fo organizzative, deve permanere e la\npredetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio\naziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività\naziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della\nretribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare,\nrendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad\nincentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione\ndi secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di\nobiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché\nai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall’accordo quadro 24 ottobre 2011, le\nParti firmatarie definiscono, con particolare riguardo per le situazioni di\ndifficoltà economico-produttiva, in Euro 258,00 annui la misura\ndell’elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da\naziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri\ntrattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto\ncollettivo nazionale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 – Efficacia dei contratti di secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto\nil personale dipendente dell’azienda\u002Fe interessata\u002Fe e vincolano tutte le\norganizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli\norganismi sindacali – legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti –\nche li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi\niscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina\nconsiderando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda\u002Fe\ninteressata\u002Fe rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 25 novembre\n2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano\nrichiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla\ncontrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 – Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti\n– Controversie collettive aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce\nintegralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei\npreesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o\nregolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli\nstabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione\nunitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi\naziendali sulle materie opzionate ai sensi dei contratti nazionali ABI e ACRI\ndel 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre\n2008, la revoca della predetta opzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. E’ comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto\nnazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la\npuntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può\nchiedere un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per\nesaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni\ninterpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con\nl’obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, in presenza dei\nrappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 – Impegni per l’occupazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tenuto conto di quanto contenuto nella Premessa al presente contratto, le\nParti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive\nper l’occupazione è finalizzata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a non disperdere il patrimonio umano e professionale dei lavoratori e delle\nlavoratrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a favorire l’occupazione stabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a favorire le esigenze di flessibilità delle imprese che operano in un\nmercato aperto e competitivo, anche internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In coerenza con tali obiettivi le imprese valuteranno con la massima\ndisponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, i\nlavoratori\u002Flavoratrici assunti con contratti di lavoro non a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Resta fermo che nei confronti del medesimo lavoratore\u002Flavoratrice\nciascuna impresa non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver\nutilizzato il contratto di inserimento, o viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Per il periodo di vigenza del presente contratto le imprese non\nutilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per la qualifica e per il\ndiploma professionale, contratto di somministrazione di lavoro a tempo\nindeterminato, lavoro intermittente. Viceversa, considerato il complessivo\nequilibrio delle soluzioni normative convenute fra le Parti in materia di\noccupazione, le imprese potranno utilizzare gli altri strumenti di\nflessibilità nell’accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le Parti si danno atto che, nei casi di “cessioni” individuali e\ncollettive dei contratti di lavoro, nonché nei processi di riorganizzazione\ne\u002Fo ristrutturazione (ad esempio cessione di ramo d’azienda, NewCo) che\ncomportino il passaggio di personale e attività ad altro datore di lavoro,\nsono utilizzati istituti giuridici, oggetto delle apposite procedure\ncontrattuali e\u002Fo di legge, da cui deriva per il personale interessato la\ncontinuità del rapporto ai conseguenti effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le\n“posizioni” dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del\n“Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale,\nper il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”\nnonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti\nprofessionali coincidano con quelli ricercati dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti auspicano che le imprese e i gruppi bancari dedichino,\nnell’elaborazione dei piani industriali, attenzione agli assetti, anche\noccupazionali, del sistema creditizio nel Mezzogiorno d’Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>Art. 32 – Fondo per l’occupazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le\nParti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo\nnazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, con\nl’intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato\nalle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente\nbilaterale nazionale Enbicredito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012 e fino al 31\ndicembre 2018, salvo proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei\ndipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del\npresente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli\napprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata\nlavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli\nappartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di\nriduzione d’orario di cui all’art. 100, comma 2, e per i quadri direttivi\nad una giornata di ex festività di cui all’art. 56.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo\ndi 3 anni – e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo – un\nimporto annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore che venga assunto con\ncontratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato\nprofessionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giovani disoccupati fino a 32 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori\nin mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>donne nelle aree geografiche svantaggiate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori\u002Flavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi\ndi disoccupazione soprattutto giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui agli ultimi due alinea, il predetto importo annuo è\nmaggiorato del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o\nstabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo\nindeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento,\ncontratti a progetto, contratti di somministrazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente\nall’impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte del\nlavoratore assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il Fondo potrà intervenire, con i criteri di cui sopra, anche in favore\ndei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza\ndell’utilizzo da parte dell’azienda dei “contratti di solidarietà\nespansivi”. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto\ndirettamente al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. L’utilizzo del F.O.C. potrà essere implementato, anche in sinergia con\nil “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione\nprofessionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale\ndel credito”, di cui al D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, con misure di\nsostegno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla rioccupazione dei lavoratori destinatari della Sezione emergenziale e\ndi quelli licenziati per motivi economici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla solidarietà espansiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a\nfronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti\nnell'organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad iniziative mirate ad agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento\nprofessionale in servizio al 31 marzo 2015, quanto indicato in calce alla\ntabella in allegato n. 2 sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C. (v.\nverbale di accordo 25 novembre 2015, in appendice n. 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Un apposito Gruppo di lavoro paritetico costituito tra le Parti\nstipulanti provvederà, entro 3 mesi dalla stipulazione, a definire quanto\nnecessario per la realizzazione degli impegni di cui ai commi 9 e 10 che\nprecedono. In tale ambito si valuterà fra l’altro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’eventualità che il F.O.C. svolga una funzione supplente del Fondo di\nsolidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere all’azienda che assuma\nil lavoratore della Sezione emergenziale il contributo “residuo”, salvo che\nnon possa operarsi direttamente tramite il Fondo di solidarietà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni\ncontributive previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le assunzioni a\ntempo indeterminato (v. verbale di accordo 25 novembre 2015, in appendice n.\n10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Nell’ambito dell’Ente bilaterale Enbicredito, si istituirà\nun’apposita “piattaforma” informatica per favorire l’incontro tra la\ndomanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore\nbancario, secondo quanto verrà definito dal Gruppo paritetico di cui al comma\n11 che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. In appendice n. 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio\n2012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 33 – Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tema di apprendistato, le Parti hanno inteso disciplinare\nprioritariamente l’apprendistato professionalizzante, ai sensi del d.lgs. 14\nsettembre 2011, n. 167 (“Testo Unico dell’apprendistato”), quale tipico\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e\nall’occupazione dei giovani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, l’art. 11 dell’accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del ccnl\n8 dicembre 2007, ha previsto l’istituzione fra le Parti firmatarie di una\nCommissione paritetica per la revisione della disciplina contrattuale nazionale\ndell’istituto alla luce del citato d.lgs. n. 167 del 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione ha concluso i suoi lavori in data 24 aprile 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova regolamentazione contrattuale ha trovato applicazione nei confronti\ndel personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far\ndata dal 26 aprile 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina è stata riesaminata dalle Parti alla luce delle successive\nmodifiche legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Inquadramento – L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al\nconseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali\ncorrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale\ndi cui all’art. 93 ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo\nlivello di cui all’art. 28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Trattamento economico – In tema di trattamento economico, trova\napplicazione quanto previsto dall’art. 46 che segue, relativo\nall’attribuzione di un livello retributivo di inserimento professionale per\nun periodo di 4 anni dalla data di assunzione nella 3ª area professionale, 1°\nlivello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Durata – Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2015, in\ncaso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del\nrapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione\ndell’apprendista e comunque superiore a 30 giorni, l’impresa può disporre\nil prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione\nall’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Costituzione – Il rapporto di apprendistato può essere costituito a\ntempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le\nesigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Anzianità – Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle\nparti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 42, comma 4, del\nd.lgs. n. 81 del 2015, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato\nintegralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio e, limitatamente\nalla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli\nautomatismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Malattia e infortunio – In caso di assenza per malattia o infortunio\naccertato, l’impresa conserva il posto e, in considerazione delle indennità\nerogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la\nrelativa differenza, fino alla misura intera, in favore del\nlavoratore\u002Flavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia\nsuperato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 mesi in caso di comporto c.d. secco,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la\npossibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare\ngravità, la previsione di cui all’art. 58.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Formazione – Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite\ndall’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015 in tema di formazione di\nbase e trasversale si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione\ndegli apprendisti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nei confronti di ciascun apprendista l’impresa è tenuta ad erogare una\nformazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard\nprofessionali, individuati nell’allegato n. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno\ndell’impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra\nstruttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi\ndell’art. 42, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2015. Le ore di\nformazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the\njob;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il percorso formativo sarà declinato nel “piano formativo\nindividuale”. Per l’intera durata del “piano formativo individuale”\ndovrà essere garantita – ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. c) del\nd.lgs. n. 81 del 2015 – la presenza di un tutore aziendale, con formazione e\ncompetenze adeguate secondo quanto previsto nell’allegato n. 9, ove sono\nanche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la “capacità formativa\ninterna” di un’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per la formazione degli apprendisti le imprese articoleranno le attività\nformative in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli\napprendisti, e contenuti di tipo professionalizzante, specifici in relazione\nalla qualificazione professionale da acquisire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di regolamentazioni regionali relative all’offerta formativa\npubblica di cui all’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, le attività\nformative di base e trasversale, pari a 120 ore per la durata del triennio,\ndovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di\ncontenuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)competenze relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al\nlavoro ed al ruolo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna\ne\u002Fo esterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saper definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)competenze in materia di organizzazione ed economia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa\n(produttività, efficacia e efficienza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere il contesto di riferimento dell’impresa (forniture, reti,\nmercato, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)competenze in materia di sicurezza sul lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i principali fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla\nsicurezza sul lavoro di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sarà – di massima\n– effettuata nel primo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative professionalizzanti, di durata pari a 80 ore medie\nper anno, e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro\ndevono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recupero eventuale di conoscenze linguistico\u002Fmatematiche viene effettuato\nall’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti\ndall’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascun profilo e standard professionale l’allegato n. 8 elenca le\nrelative competenze tecnico-professionali – generali e specifiche – che\nl’apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto con le imprese\ncreditizie, finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto al punto\n7 del Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del\nsistema bancario, secondo il quale: “(...) vi sono valori etici fondamentali\ncui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle\nimprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque\nmirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la\ncostante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio\ndella propria attività”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione\neffettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le\nmodalità definite dalla normativa in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)al fine di consentire all’interessato conoscenze quanto più complete\ndel lavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle\nprevisioni del ccnl in tema di fungibilità, l’impresa può disporre il\npassaggio dell’apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli\nobblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la\ncomputabilità della formazione già effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Preavviso – In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’impresa\nal termine del periodo di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c., spetta\nal lavoratore un preavviso di un mese, da riconoscersi tramite la\ncorrispondente indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Documentazione – Al termine del contratto di apprendistato,\nl’impresa rilascia ai lavoratori\u002Flavoratrici la documentazione prevista dalla\nnormativa di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Criteri di computo degli apprendisti – Gli apprendisti sono computati\nai fini di quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 sulle libertà\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Rinvii – Per quanto non specificamente previsto dai comma che\nprecedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in\nparticolare, del Capitolo X e di quant’altro incompatibile con tale tipologia\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il\ncontratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per\nla qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari\ndi indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ivi compresi\ni soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all’art. 12, comma 1, lett.\na), del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse,\ndurante l’orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente contratto collettivo, per illustrare materie di interesse sindacale e\ndel lavoro, con le modalità previste dall’art. 71, commi 4 e 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. In fase di prima applicazione del nuovo apprendistato, nell’ambito di\nun apposito incontro, l’impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali\nindicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri\nper l’espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli\nelementi caratterizzanti la “capacità formativa interna” dell’impresa\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25\naprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 28\ndel ccnl 8 dicembre 2007 e dell’accordo 23 giugno 2005.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 34 – Somministrazione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il numero dei lavoratori\u002Flavoratrici con contratto di somministrazione a\ntempo determinato utilizzati dall’impresa non può superare il 5% del\npersonale dipendente dall’impresa medesima con contratto a tempo\nindeterminato. La predetta percentuale è pari all’8% per le imprese che\noccupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, le Parti aziendali\ndefiniscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione\nai lavoratori\u002Flavoratrici interessati di erogazioni correlate ai risultati\nconseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati\nall’andamento economico dell’impresa (premio aziendale o premio variabile\ndi risultato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015, i prestatori di lavoro\ninteressati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 – Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento,\ndel quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo\nnel settore del credito, per favorire l’occupazione e la flessibilità del\nlavoro, anche sotto un profilo sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normativa applicabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente\ncontratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti\ne quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Assenze e ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori\u002Flavoratrici il cui orario sia concentrato in\nmeno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli\nlavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato\nproporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor\nnumero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o\nnell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del lavoratore\u002Flavoratrice che nel corso dell’anno abbia\ntrasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o\nviceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate\nnell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con\nriferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il\nlavoratore\u002Flavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la\nmisura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall’art.\n56.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle giornate semifestive, i lavoratori\u002Flavoratrici a tempo parziale\nosservano l’orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre\nquello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d’orario\nproporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la\ndurata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Addestramento per i neo assunti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese provvedono ad un addestramento dei lavoratori\u002Flavoratrici,\nappartenenti alle 3 aree professionali, assunti con contratto non a termine a\ntempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per\nil corrispondente personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la durata giornaliera dell’addestramento superi il limite\ndell’orario ordinario dell’interessato, la parte eccedente verrà\ncompensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art.\n106 del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti ai comma\n14 e 15 che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari,\nautomatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a\nquelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste\ndalle singole norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla presente lettera c), nei casi in cui,\nper effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in\nproporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo parziale, l’impresa\ndovrà riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrrà i\npropri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1° agosto\n1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Agevolazioni per motivi di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori\u002Flavoratrici a tempo parziale si applicano, con l’esclusione\ndelle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l’art. 61 del\npresente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti\nadattamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai lavoratori\u002Flavoratrici che devono sostenere prove di esame i permessi\naggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la\nprova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione\nlavorativa dell’interessato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno,\nespressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Formazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori\u002Flavoratrici a tempo parziale si applica l’art. 72 del\npresente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in\nesso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla\nlett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori\ndel suo orario di lavoro il lavoratore\u002Flavoratrice ha facoltà di parteciparvi\nsenza alcun onere a carico dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto)\npossono essere concordati, tra l’impresa ed il lavoratore\u002Flavoratrice, a\ntempo indeterminato ovvero a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. L’impresa, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e\nproduttive, può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate\ndai dipendenti in servizio o assumere lavoratori\u002Flavoratrici a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’impresa – purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui\nsopra – accoglie prioritariamente le domande di quei lavoratori\u002Flavoratrici\nin servizio con l’inquadramento necessario che, appartenendo all’unità\nproduttiva in cui si è manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a\nsvolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non\navvenga, l’interessato può chiedere all’impresa che gli vengano forniti\nchiarimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le imprese favoriranno – ai fini della precedenza nell’accoglimento\n– le domande avanzate da lavoratori\u002Flavoratrici che abbiano comprovati motivi\npersonali o familiari di rilevante gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le imprese comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di\nlavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto\na tempo parziale e rinnovano annualmente l’informativa in caso di\nvariazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti\npercentuali, fermo quanto previsto al comma 24:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo\npieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente\ncontratto per le assunzioni dall’esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del\npersonale, comprensivo dei lavoratori\u002Flavoratrici assunti con contratto di\napprendistato professionalizzante, rilevato al 31 dicembre dell’anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prevalenza nelle mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. In deroga a quanto disposto dall’art. 90, comma 7, del presente\ncontratto e ai fini ivi previsti, nei confronti del lavoratore\u002Flavoratrice a\ntempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza,\nintendendosi per tale l’utilizzo nelle mansioni per un numero di ore\nsuperiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene\ndeterminato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità,\ncompensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale ovvero premio\nvariabile di risultato) contrattualmente prevista per il lavoratore\u002Flavoratrice\nad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata\ndella prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Se il lavoratore\u002Flavoratrice è adibito ad attività per la quale è\nprevista l’indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in\nproporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari a 2\u002F5 del valore\ngiornaliero dell’indennità stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. L’indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta\nal lavoratore\u002Flavoratrice a tempo parziale quando la sua adibizione a tali\nattività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario\ngiornaliero di un lavoratore\u002Flavoratrice a tempo pieno con il medesimo\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazione lavorativa e orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le\nprevisioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui\nall’art. 87.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Per le 3 aree professionali, l’orario del personale a tempo parziale\n– fermo quanto previsto al comma 24 – viene fissato secondo i seguenti\ncriteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) la durata settimanale dell’orario del personale a tempo parziale può\nessere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione sia\norizzontale, verticale o mista; per il personale appartenente alla 1ª area\nprofessionale o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area\nprofessionale, può risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo\nparziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l’orario\nsettimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le prestazioni lavorative sono concordate fra l’impresa e il\nlavoratore\u002Flavoratrice secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di\nuniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro\na cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto in ogni caso di una\nprestazione giornaliera massima di 9 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la distribuzione dell’attività lavorativa che comprenda anche la\ngiornata di sabato e\u002Fo domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei\ncasi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo\npieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa\nintesa con gli organismi sindacali aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) ai lavoratori\u002Flavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree\nprofessionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario\nex art. 56 del ccnl 19.12.1994 (art. 53 per ACRI) e vengono attribuite, a far\ntempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001, ulteriori\nriduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato, rispetto a\nquelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata dell’orario\nsettimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle\ncitate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o\nmista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le\nriduzioni d’orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate\nmediamente prestate nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione\ndell’orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma,\ncontenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le\nseguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni\nsupplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore\nper anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli\nappartenenti alle tre aree professionali, corrispondente alla paga oraria\ncalcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 106, del presente\ncontratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operazioni di quadratura contabile e di chiusura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al compenso per lavoro supplementare il\nlavoratore\u002Flavoratrice può optare per fruire di permessi a recupero secondo il\nmeccanismo della banca delle ore di cui all’art. 106 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro\nsupplementare ai soggetti e con la procedura di cui all’art. 106 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che la paga oraria per le prestazioni supplementari\ndeve corrispondere a quella del lavoratore a tempo pieno con lo stesso\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rotazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. I lavoratori\u002Flavoratrici inquadrati nella 3a area professionale e nella\n2a area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni\noperaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale\ncompetente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime\nmansioni (sei anni per i lavoratori\u002Flavoratrici addetti alle mansioni di cui\nalle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5 al presente contratto) di\nessere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano\ngià in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione\nai casi specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a\ntempo parziale, il lavoratore\u002Flavoratrice interessato viene assegnato –\nall’atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno – alla stessa\nunità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. L’impresa accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze\norganizzative e produttive, le richieste del lavoratore\u002Flavoratrice di\nripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo\nanche conto dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata\ndall’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre\nmesi dalla relativa presentazione, il lavoratore\u002Flavoratrice – sempreché la\nprestazione a tempo parziale abbia superato i due anni – può chiedere alla\nDirezione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Nell’eventualità che l’impresa – tenendo anche conto della\nmanifestata disponibilità del lavoratore\u002Flavoratrice ad un eventuale\ntrasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta – ritenga la domanda\naccoglibile, comunicherà all’interessato tempi e condizioni per il\nripristino del suo rapporto a tempo pieno: l’interessato ha facoltà di\nchiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie\nconsiderazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di\nrinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Comunque, le imprese considereranno l’opportunità di accogliere le\nrichieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai\nlavoratori\u002Flavoratrici a tempo parziale, prioritariamente rispetto\nall’adibizione di altro lavoratore\u002Flavoratrice a tempo pieno alle stesse\nmansioni svolte dal lavoratore\u002Flavoratrice a tempo parziale e nella stessa\nunità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assemblee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di\ncui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali\naziendali cureranno di concordare con l’impresa le modalità, l’ora e il\nlocale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello\nsportello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intese aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Fermo quant’altro previsto nel presente articolo, fra l’impresa e\ngli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti\naspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero\nin presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo\ndal presente contratto nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il\nricorso a rapporti a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fissazione della durata settimanale dell’orario di lavoro del personale a\ntempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate ai comma 14 e\n15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ulteriori specifiche esigenze organizzative per l’effettuazione di\nprestazioni supplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento\ndi discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai\nfini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 36 – Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore\nflessibilità nel lavoro e può favorire l’efficienza e la produttività\ndelle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell’ambiente,\nil miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione\ndei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei\ndisabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della\nprestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di\ntempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e\u002Fo telematici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato,\nparasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i\nrapporti di lavoro subordinato instaurati da imprese che applicano il contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) presso il domicilio del lavoratore\u002Flavoratrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) sotto forma di telelavoro mobile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le imprese possono assumere lavoratori\u002Flavoratrici con rapporto\nsubordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente – a tempo\nindeterminato o per un periodo predeterminato – rapporti di lavoro già in\nessere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Nel primo caso l’impresa deve precisare, all’atto dell’assunzione,\nl’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati\nrestano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza\nal momento della trasformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo\nindeterminato, il lavoratore\u002Flavoratrice ha facoltà di chiedere, trascorsi due\nanni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’impresa,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazione lavorativa – Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. La prestazione lavorativa del telelavoratore\u002Flavoratrice si svolge nel\nrispetto dell’orario di lavoro e\u002Fo con le relative flessibilità temporali\nche l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli\norganismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere\napportate solo d’intesa tra l’impresa e il lavoratore\u002Flavoratrice\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Il telelavoratore\u002Flavoratrice ha l’obbligo di essere reperibile nelle\nfasce orarie giornaliere prestabilite dall’impresa, d’intesa con\nl’interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore\u002Flavoratrice è\ntenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il\nlavoratore\u002Flavoratrice nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni\naltro effetto del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. L’impresa deve far conoscere al telelavoratore\u002Flavoratrice le\nspecifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione.\nL’interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Il telelavoratore\u002Flavoratrice ha diritto, a parità di orario\neffettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello\ndegli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria\nattività con le modalità tradizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientri in azienda – Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. L’impresa, per esigenze di servizio, può chiamare il\ntelelavoratore\u002Flavoratrice presso l’unità produttiva di appartenenza per il\ntempo necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Devono concordarsi fra l’impresa e il lavoratore\u002F lavoratrice rientri\nperiodici in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. L’impresa fornisce al telelavoratore\u002Flavoratrice, una formazione\nadeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per\nfavorire la socializzazione dei telelavoratori\u002Flavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro\ntradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti\norganizzativi, l’impresa procede ad un opportuno aggiornamento professionale\ndegli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per\nfacilitare il reinserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti sindacali – Valutazioni e informative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. I telelavoratori\u002Flavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei\nlavoratori\u002Flavoratrici che prestano la propria attività con modalità\ntradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per\nconsentire la partecipazione dei telelavoratori\u002Flavoratrici alle assemblee, nel\nrispetto della specifica normativa nazionale. Le imprese istituiscono\nun’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le\ncomunicazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 della l. n. 300 del 20 maggio\n1970, che gli interessati possono consultare fuori dell’orario di lavoro\nprestabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. I dati raccolti dall’impresa per verificare il rispetto dei doveri del\ntelelavoratore\u002Flavoratrice e per la valutazione della prestazione, anche a\nmezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici, non costituiscono violazione\ndell’art. 4 della l. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in\nquanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. L’impresa deve informare preventivamente l’interessato circa i\ncriteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza\ndei controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa ha facoltà di\neffettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con\ncongruo anticipo, l’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Nell’ambito dell’incontro annuale l’impresa fornisce\nun’informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni\ne trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari,\nmodalità di rientro in impresa, etc.) e si rende disponibile ad esaminare\ncongiuntamente eventuali problematiche emerse nell’applicazione della\npresente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Postazioni ed attrezzature di lavoro – Sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa provvede ad installare\nin un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro;\nnegli altri casi di telelavoro l’impresa provvede comunque a dotare il\nlavoratore\u002Flavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e\nl’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’impresa che\nsi fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di\nripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento\ndell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di\nrientro definitivo in impresa del lavoratore\u002Flavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore\u002Flavoratrice\nin comodato d’uso ex art.1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra\nle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Nei confronti del telelavoratore\u002Flavoratrice e del locale specifico nei\nquali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del\nd.lgs. n. 81\u002F2008, tenendo conto delle specificità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verifica della disciplina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una\ndelle Parti stipulanti e comunque in occasione dell’emanazione di\nun’eventuale legge in materia, anche in vigenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 37 – Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre\nmesi (30 giorni per i lavoratori\u002Flavoratrici inquadrati nella 1ª area\nprofessionale, nonché per il personale addetto a mansioni operaie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Al lavoratore\u002Flavoratrice in prova si applicano le disposizioni del\npresente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nel caso di recesso ad iniziativa del lavoratore\u002Flavoratrice, devono\nessere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal\nservizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di\nservizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l’eventuale\nfrazione dello stesso. Nell’ipotesi di recesso ad iniziativa dell’impresa\ndette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato\nservizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate (o di cui\nsia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle\nstabilite dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 – Obblighi delle Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il personale, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, deve\ntenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di\ndignità e di moralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il personale ha il dovere di dare all’impresa, nella esplicazione della\npropria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le\ndirettive dell’impresa stessa e le norme del presente contratto, e di\nosservare il segreto di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa deve porre il lavoratore\u002Flavoratrice in condizione di\nconoscere le procedure di lavoro predisposte dall’impresa stessa con\nriferimento specifico alle mansioni che il lavoratore\u002Flavoratrice medesimo è,\ndi volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a\nconoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante\nl’addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà\ndurante l’orario di lavoro (con esclusione dell’orario di sportello)\nmediante apposite riunioni nell’ambito dei servizi o uffici alle cui\nattività le procedure stesse si riferiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le assenze debbono essere giustificate all’impresa senza ritardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il personale deve comunicare con sollecitudine all’impresa ogni\nmutamento di residenza e domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Al personale è vietato in particolare di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione\ndell’impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi\ndell’impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con\nla posizione di lavoratore\u002Flavoratrice bancario, ivi compresa la\npartecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque\ndenominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) entrare o trattenersi nei locali dell’impresa fuori dell’orario\nnormale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. L’impresa può disporre che il personale inquadrato nella 1ª e nella\n2ª area professionale, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di\nlavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che l’impresa stessa\nfornisce all’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Per l’assunzione l’impresa può chiedere all’interessato il\ncertificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi\ned il certificato dei carichi pendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 – Servizio di cassa e gestione di valori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione\ndei valori all’apertura dello sportello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha\nl’obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione\ngiornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella\ngestione dei valori ad esso affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di\nprescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza\no di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, alla\nFondazione Prosolidar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito\ndall’impresa che, dopo aver sentito l’interessato, valuta i singoli casi\nanche in rapporto all’entità di tali deficienze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità\nindividuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la\ncui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso\nparticolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l’impresa non abbia\nmesso a disposizione dell’interessato; in mancanza di tali strumenti\nl’interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere\ntecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca\nd’Italia o della Banca Centrale Europea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 40 – Reperibilità e intervento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi\nappartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale\nnecessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza;\naddetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati\nall’utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza\nsolo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per\nla loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>2. Al personale di cui al comma che precede spettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d’intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di €\n13,95;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il\ncompenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con\nun minimo di € 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno\ntenuti in considerazione ai fini dell’autogestione della prestazione\nlavorativa di cui all’art. 87.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa provvederà a predisporre opportune turnazioni per il\npersonale di cui sopra: nell’ambito dei lavoratori\u002Flavoratrici designati\ndall’impresa stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato\nrichiesta in tal senso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 – Lavoratore\u002Flavoratrice sottoposto a procedimento penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore\u002Flavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto\ndell’autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato\ncompetente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è\nstata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione di\npena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata\nnotizia all’impresa. Analogo obbligo incombe sul lavoratore\u002Flavoratrice che\nabbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Qualora l’impresa in relazione a quanto previsto dall’art. 77, lett.\nc) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento\npenale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso,\ndeve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore\u002Flavoratrice\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in\natto, l’allontanamento dal servizio del lavoratore\u002Flavoratrice interessato\nper motivi cautelari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per\niscritto al lavoratore\u002Flavoratrice interessato e può essere mantenuto\ndall’impresa per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il\nmomento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La circostanza che il lavoratore\u002Flavoratrice allontanato dal servizio per\nmotivi cautelari, vi venga poi riammesso dall’impresa, pendenti le indagini\npreliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli\neffetti della comunicazione prevista dal comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il lavoratore\u002Flavoratrice allontanato dal servizio, ai sensi dei comma\nche precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero\ntrattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo\nper ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Anche durante il periodo di allontanamento del lavoratore\u002Flavoratrice dal\nservizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l’impresa che per il\nlavoratore\u002Flavoratrice medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui\nall’art. 77.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 42 – Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Qualora nei confronti del lavoratore\u002Flavoratrice venga notificata\ninformazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione\npenale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le\neventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di\nassistenza legale, sono a carico dell’impresa, fermo restando il diritto\ndell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni\npenali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o\ndisposizioni emanate dall’azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento\ndel lavoratore sia in conflitto con l’azienda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nei casi di cui sopra, al lavoratore\u002Flavoratrice che sia privato della\nlibertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla\nretribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a\ncausa diversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del\nlavoratore\u002Flavoratrice, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità\ndelle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’art. 41.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il lavoratore\u002Flavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al\npresente articolo deve darne immediata notizia all’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le garanzie e le tutele di cui ai comma 1 e 4 si applicano al\nlavoratore\u002Flavoratrice anche successivamente alla cessazione del rapporto,\nsempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto\ncompatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e,\ncomunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo,\nalle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dipendenti nei cui confronti\nsia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell’esercizio delle\nloro funzioni per l’adempimento di obblighi posti a carico della banca per\nantiriciclaggio, lotta all’usura, Mifid e privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 – Responsabilità civile verso terzi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985,\nn. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della\nresponsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese\nlegali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i\ncasi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri\nlavoratori\u002Flavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 – Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o\nrecidività della mancanza o al grado della colpa, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo\nnon superiore a 10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali\ndel prestatore di lavoro (giustificato motivo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la\nprosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di\naccertamenti in conseguenza della medesima, l’impresa – in attesa di\ndeliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre\nl’allontanamento temporaneo del lavoratore\u002Flavoratrice dal servizio per il\ntempo strettamente necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Resta fermo quanto previsto dall’accordo sull’esercizio del diritto\ndi sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 – Tabelle retributive e struttura della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per il periodo di vigenza del presente contratto trovano applicazione,\nrelativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex\nristrutturazione tabellare, le tabelle in allegato n. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle\nrelative tabelle (all. n. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in\nrapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione\nresidente, pubblicati a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica, relativi\nal 31 dicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La struttura della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2000 è stata\nimprontata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma è\nstata realizzata “a costo zero”, tanto per quel che concerne gli effetti\nnazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura\narticolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è\nstato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di\nsettore (misura utilizzata per la c.d. impresa tipo per il personale delle\nquattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi\n3° e 4° livello).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le\nmisure di cui sopra sono state conservate aziendalmente nei soli confronti del\npersonale in servizio alla data di stipulazione del contratto nazionale 11\nluglio 1999, previo ricalcolo dell’importo annuale delle quote stesse con\ncriteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote,\ndenominate “ex premio di rendimento”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e\nmodalità di corresponsione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono riconosciute anche al personale assunto dopo il 1° novembre 1999 dalle\nimprese che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti\ndi detto personale nonché dei lavoratori\u002Flavoratrici assunti successivamente\nall’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non sono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di\nsintesi negativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 – Livello retributivo di inserimento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Allo scopo di favorire nuova occupazione secondo criteri di\nsostenibilità, al lavoratore\u002Flavoratrice assunto nella 3ª area professionale,\n1° livello retributivo, con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso\nl’apprendistato, è attribuito uno stipendio nelle misure indicate nelle\ntabelle in allegato n. 2 per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche al\nlavoratore\u002Flavoratrice assunto con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere,\nnei confronti dei lavoratori\u002Flavoratrici di cui sopra che siano iscritti a\nforme di previdenza complementare aziendale, una contribuzione datoriale del 4%\nper 4 anni dalla data di assunzione, in considerazione della minor retribuzione\ne conseguente minor contribuzione obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 47 – Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la\ngratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento\neconomico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di\nservizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico,\nla gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per\ni quali è stato corrisposto il trattamento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario dei\ncontratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali\ncompensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi\n(dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso),\nmentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno\ncomputate nella misura del 40%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 48 – Premio aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri\nstabiliti nella contrattazione di secondo livello di cui all’art. 28 presso\nciascun istituto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 22, in\nstretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,\nconcordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività\ndel lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le\nimprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici\ndell’impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio\nverrà parametrato in base all’inquadramento, tenendo anche conto degli\napporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il\nmese di aprile dell’anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale\ntermine, l’ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si\nincontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei\nrappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali,\nper la ricerca di soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono\nutilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti\nindicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie\nsu patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale\nattivo, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) indicatori di efficienza (ad es.: costi operativi\u002Fmargine di\nintermediazione, costi operativi\u002Fattività fruttifere, costo del lavoro\u002Fmargine\ndi intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. – le voci di\nredditività lorda possono essere ret-tificate per tener conto degli oneri\nconnessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria –\n);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente,\nmargine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per dipendente,\nricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. –\nle voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli\noneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via\nordinaria –);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) indicatori di qualità definiti a livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) indicatori di rischiosità (ad es.: sofferenze\u002Fimpieghi, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta\u002Fraccolta diretta,\ngestioni patrimoniali\u002Fraccolta, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. L’attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso\nun indicatore complessivo che può valutarsi, tra l’altro, in termini di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scostamenti rispetto a valori predeterminati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>variazioni rispetto all’anno o a periodi precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>percentuali di indici o di valori predeterminati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nel caso di utilizzo di più indicatori e\u002Fo parametri, questi possono\nessere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo\n– al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione\ndei crediti e delle partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato\nordinario – non daranno luogo all’erogazione del premio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori\nrelativi alle performance del gruppo e\u002Fo della capogruppo per le società\ncontrollate che, per vincoli di committenza o contrattuale con imprese o\nimpresa del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne\nla sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il\nperiodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel\ntrattamento di fine rapporto – nell’ambito dell’ammontare complessivo del\nmedesimo – viene definita a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di\ntanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza\nretribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera\ni tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i\nprimi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione,\ncomunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio\ndipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente\nnon si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo\nil premio aziendale non viene erogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per valutare\ngli adattamenti del comma 6 del presente articolo alla vigente normativa sui\nprincipi contabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 – Indennità modali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’indennità di rischio per il personale incaricato del servizio di\ncassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i\ncriteri indicati nella tabella allegata (all. n. 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la\ngiustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese\nche non sia dovuta a ferie o a malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ai lavoratori\u002Flavoratrici che siano chiamati a sostituire personale\nutilizzato in mansioni comportanti l’attribuzione dell’indennità di\nrischio, l’indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali\nmansioni, nella misura prevista per il lavoratore\u002Flavoratrice sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali\nubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell’altezza) al di sotto del\nlivello stradale spetta un’indennità nella misura indicata nell’allegato\nn. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. A ciascun lavoratore\u002Flavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi,\n3° e 4° livello retributivo, che presta servizio in centri con popolazione\nsuperiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso\nspese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (all. n. 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 50 – Buono pasto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. A ciascun lavoratore\u002Flavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi\ndi 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua\nl’intervallo di cui all’art. 104, ovvero ai turnisti che effettuano la\npausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto\neventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del\ntrattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva\nconsumazione del pasto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 – Sistema incentivante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche\nsotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene\nsubordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli\nprescelti per il premio aziendale di cui all’art. 48.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione\ned i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in\nrelazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture\ncentrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche\nomogenee).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nella determinazione dei premi l’impresa deve tener conto del personale\nche, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al\nraggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Gli anzidetti elementi – che devono risultare oggettivi e trasparenti\n– sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della\nloro applicazione. L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti\norganismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad\navviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi\nsindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di\nricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004.\nTrascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state\nraggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la\nprocedura prosegua con l’assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei\nSindacati interessati. Al termine della procedura, della durata complessiva di\n20 giorni, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di\nobiettivi e\u002Fo criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la\nsuddetta procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati\nai lavoratori\u002Flavoratrici interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate\ndall’impresa saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi\norganismi sindacali, nel corso del quale l’impresa stessa deve segnalare il\nnumero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare\nglobale dei premi incentivanti assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano,\nnell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i\nsistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella normativa\ncomunitaria sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di\nvigilanza in tema di compliance, nonché nelle disposizioni di Banca d’Italia\no dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla\ncomponente variabile dei sistemi di remunerazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali raccomandano alle aziende che in occasione delle\nc.d. “campagne prodotto” si ispirino ai medesimi principi adottati per il\nsistema incentivante di cui al Chiarimento a verbale che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 – Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale\ne del sistema incentivante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Su iniziativa dell’azienda o della capogruppo, le parti aziendali o di\ngruppo, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 28 in tema di\ncontrattazione di secondo livello, possono prevedere, in sostituzione del\npremio aziendale e del sistema incentivante di cui agli artt. 48 e 51, un unico\npremio variabile di risultato da determinare sulla base di criteri, concordati\ntra le parti, di produttività e\u002Fo redditività aziendale e\u002Fo di gruppo,\nnonché di altri obiettivi, anche di carattere qualitativo, generali o\nspecifici per gruppi omogenei di posizioni lavorative, tenendo conto anche\ndegli apporti professionali individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tale elemento retributivo dovrà presentare i caratteri di variabilità e\ndi effettiva correlazione ai risultati dell’impresa in coerenza con quanto\nprevisto dall’art. 5 dell’accordo quadro 24 ottobre 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I criteri di determinazione dell’elemento retributivo di cui sopra,\ndovranno altresì rispettare i principi contenuti nelle disposizioni di Banca\nd’Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente\nalla componente variabile dei sistemi di remunerazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione delle Organizzazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori raccomandano l’adozione\ndell’elemento retributivo denominato “premio variabile di risultato” e la\npreventiva condivisione dei criteri distributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 – Politiche commerciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti confermano la rilevanza dei principi definiti nel Protocollo\nsullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno\n2004, che qui si intende integralmente richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Conseguentemente, le Parti convengono che le aziende pongano in essere\n– nel perseguire i propri obiettivi di risultato economico – misure idonee\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la\nresponsabilità, la fiducia, l’integrità e la trasparenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in\nriferimento alle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e\ncontrollo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un’adeguata\nattività di informazione, formazione e sensibilizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. A tali principi, considerando anche il chiarimento a verbale in calce\nall’art. 51, dovranno ispirarsi le politiche commerciali delle imprese che\napplicano il presente contratto, anche in riferimento al profilo di coerenza\nnecessario tra le stesse e le specificità della clientela di riferimento,\nprestando anche attenzione al clima aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Riposo settimanale, festività e ferie\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 54 – Riposo settimanale – Festività – Semifestività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni\nstabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia\ndi Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del\nSanto Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la\nprestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva\nla vigilia di Pasqua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le imprese operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente,\nagli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratori\u002Flavoratrici che nel\nComune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro\nnella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Pietro e\nPaolo. A tal riguardo le imprese daranno la precedenza – compatibilmente con\nle necessità operative – al personale che si sia dichiarato disponibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di\ncoincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con\nla domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo,\nl’impresa ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in\nalternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire\ncompatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 55 – Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore\u002Flavoratrice ha diritto ad un periodo annuale di ferie\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>2. Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come\nsegue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a\n5 anni giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª\narea professionale, 4° livello retributivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il lavoratore\u002Flavoratrice\nha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione\nai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero\nl’eventuale frazione di mese; per i lavoratori\u002Flavoratrici disabili\nrientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.\n68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se\nl’assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è\navvenuta nel primo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta\nla categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26\ngiorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale\ninquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto\na 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di\nassunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero\nl’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Ai\nlavoratori\u002Flavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1\ndella legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta\nl’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se\nl’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente\ndall’impresa, confermati al lavoratore\u002Flavoratrice e rispettati; solo in casi\neccezionali si possono variare di comune intesa tra l’impresa ed il\nlavoratore\u002Flavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le\nferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di\nservizio, viene data la precedenza ai lavoratori\u002Flavoratrici disabili\nrientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il\nrestante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto\nalla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie\nquando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del\ndipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto\nal rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il\nlavoratore\u002Flavoratrice dimostri di aver sostenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e\ndi alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta\ndell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il\nlavoratore\u002Flavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo\nspostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente\nfissato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni\nlavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui\norario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su\ncinque.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito\nsu sei giorni invece che su cinque, l’impresa valuta la possibilità di\nconsentire al lavoratore\u002Flavoratrice, il cui ultimo giorno di ferie del periodo\nannualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata\ndel lunedì successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore\u002Flavoratrice\nche non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione\ncorrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato\nnell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio\ndello stesso anno (1\u002F360 della retribuzione annua per ogni giornata).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene\nridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di\nassenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza\nnon supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica\nper i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata\nmalattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal\nlavoratore\u002Flavoratrice immediatamente denunciati all’impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 – Permessi per ex festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Al lavoratore\u002Flavoratrice spetta annualmente un numero di permessi\ngiornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già\nindicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non\nsiano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle\nseguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la\nprestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario\nsettimanale contrattualmente stabilito per il medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che il lavoratore\u002Flavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero\ntrattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14\ndicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo\npreavviso; ove il lavoratore\u002Flavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi,\nin tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se\ndisgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive,\ndeve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della\npredisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi\ndesiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano\nstati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti\nfrazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente\nretribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di\ncompetenza secondo il comune criterio (1\u002F360 della retribuzione annua per ogni\ngiornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come\ndate di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle\nin atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e\ncioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di\nPasqua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. In via transitoria, per gli anni 2012-2018 il numero di permessi per ex\nfestività dei quadri direttivi è ridotto di una giornata e il relativo\nammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie, nel condividere l’obiettivo della coincidenza tra\nl’orario contrattuale e l’orario di fatto, sottolineano la necessità di\nassicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative\ndell’impresa, la completa fruizione nell’anno di competenza delle dotazioni\npreviste dal presente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex\nfestività e ferie, evitando l’accumulo di residui negli anni successivi e\nprevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative\ndirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, della\nsicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di\nlavoro, il rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di\nconsolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e coerenti,\ncon un’attenzione ed un approccio globale ai fattori di rischio,\nnell’ambito delle relative norme di legge e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 – Permessi per motivi personali o familiari – Aspettativa non\nretribuita – Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le assenze per brevi permessi retribuiti che l’impresa concede per\ngiustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie\nannuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>2. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata,\nl’impresa può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se – e\nper quale durata – debba corrispondere il trattamento economico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. L’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al\nlavoratore\u002Flavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita\nper motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività\ndi volontariato ai sensi del comma 1 dell’art. 69 del presente contratto,\nfino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima\nin non più di due periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non retribuita di cui\nsopra, le imprese accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità\ndi assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e gli otto anni, che sia\naffetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie\nirreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di\nemodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai\nfini delle conseguenti necessità di cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario\nretribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 58 – Malattie e infortuni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa\nconserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore\u002Flavoratrice\nche abbia superato il periodo di prova per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"491\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"323\">\n  \u003Ccol width=\"146\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">a)&nbsp;fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">b)&nbsp;da oltre 5 anni e fino a 10\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">c)&nbsp;da oltre 10 anni e fino a 15\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">d)&nbsp;da oltre 15 anni e fino a 20\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">e)&nbsp;da oltre 20 anni e fino a 25\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">f)&nbsp;oltre i 25 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati\ndall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di\nassenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del\ntrattamento economico sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"491\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"323\">\n  \u003Ccol width=\"146\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">a)&nbsp;fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">b)&nbsp;da oltre 5 anni e fino a 10\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">c)&nbsp;da oltre 10 anni e fino a 15\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">d)&nbsp;da oltre 15 anni e fino a 20\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">e)&nbsp;da oltre i 20 anni e fino a 25\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"323\">\u003Cp align=\"justify\">f)&nbsp;oltre i 25 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"491\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"491\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"146\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un\ntrattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n.\n1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in\ncalce al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cp>4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un\nminimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>5. In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione\ndel posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo\ndi 36 mesi complessivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Ai fini di quanto previsto dai commi che precedono non si terrà conto\ndelle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi\nal trattamento di dialisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti commi non può\ncomunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il\nlavoratore\u002Flavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti\ndi legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia\niniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il\ntrattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti\nsuindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo\nquanto disposto in tema di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento\neconomico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con\ndeduzione di tutte le somme che il lavoratore\u002Flavoratrice ha diritto di\nriscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai\nlavoratori\u002Flavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine\ndel periodo di comporto contrattualmente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il\nlavoratore\u002Flavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di\nessere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi\ne senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi\ndi aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal\nlavoratore\u002Flavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei\nrequisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso\nil periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato\nultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. I lavoratori\u002Flavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato\nnei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria\npubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si\nimpegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in\napplicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa non\nretribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la\nriabilitazione e il recupero sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al\ncomma 3 per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per\nsommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare\nal lavoratore\u002Flavoratrice, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di\nconservazione del posto previsto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul\ntrattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non\nretribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal\npresente articolo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi a verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Un lavoratore\u002Flavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2,\nha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa\ncontinuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei\npredetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito\noltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con\nretribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di\naspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non\nretribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Un lavoratore\u002Flavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2,\nha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa\ncontinuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei\npredetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito\noltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con\nretribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di\naspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione\nal 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai\nfini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei\ndipendenti affetti da patologie di analoga gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Ch3>Art. 59 – Maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio,\nal lavoratore\u002Flavoratrice compete il trattamento economico in misura pari alla\nretribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione\ndi trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma\nprecedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la\nrelativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una\nmalattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si\nmanifesta la malattia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>4. Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per\nperiodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno\nammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\u002Fo di\nnuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento\nprofessionale che – nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere –\nfacilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 – Obblighi di leva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo\nalle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli\neffetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di\nanzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la\ndeterminazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente\nfosse attribuito allo stesso fine dall’impresa al dipendente anche per\neffetto di leggi od accordi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o\ndall’invio in licenza illimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore è\nconsiderato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle\ncompetenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una\nerogazione pari a due mensilità dell’ultimo trattamento economico percepito,\nciascuna delle quali calcolata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il 1° ed il 2° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce\nstipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il 3° livello dei quadri direttivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante\ndalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale\n11 luglio 1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>86,96% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione\ntabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la\nparte relativa alle ex maggiorazioni di grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il 4° livello dei quadri direttivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>89,00% della voce stipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>86,96% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione\ntabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la\nparte relativa alle ex maggiorazioni di grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà\ncorrisposta, per ogni scatto maturato, l’omonima voce “scatti di\nanzianità”, con l’esclusione pertanto dell’“importo ex\nristrutturazione tabellare”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che\ncompiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dal presente\narticolo, relativamente alla chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di\nleva, sono sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in virtù di quanto\nprevisto dall’art. 1929 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 – Lavoratori\u002Flavoratrici studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della legge 20 maggio\n1970, n. 300, i lavoratori\u002Flavoratrici studenti di cui al primo comma del\ncitato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati,\nper coloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro\nche agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti\ndi orario rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti\ndal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ai lavoratori\u002Flavoratrici studenti, compresi quelli universitari,\nspettano permessi retribuiti – oltre che per le giornate in cui devono\nsostenere prove di esame – anche per il tempo di viaggio occorrente per\nraggiungere la località sede di esami qualora – per mancanza di scuola od\nuniversità del tipo prescelto nel luogo di residenza – frequentino corsi di\nstudio in località diversa. Inoltre, ai lavoratori\u002Flavoratrici iscritti a\ncorsi di laurea e di laurea magistrale, spetta – una sola volta per ciascun\nesame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà – un ulteriore\ngiorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente\nquella in cui è prevista la prova di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ai lavoratori\u002Flavoratrici studenti che sostengono esami per il\nconseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado\npresso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a\ncarattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma\ne per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale\npermesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla\nDirezione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo. In\noccasione dell’esame di laurea e di laurea magistrale, tale permesso spetta,\nsecondo le anzidette modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ai lavoratori\u002Flavoratrici iscritti a corsi regolari di studio in scuole\ndi istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di\nqualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o\ncomunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali – con esclusione di\nquelle a carattere artistico – oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea\nmagistrale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all’anno, da fruire in 4\ngiornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli\ninteressati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di\nanticipo e spetta per il numero di anni – più due – di corso legale degli\nstudi previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale\npermesso spetta per il numero di anni – più uno – di corso legale di studi\nprevisto per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. E’ inoltre in facoltà dei lavoratori\u002Flavoratrici di cui al precedente\ncomma di ottenere – una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di\nistruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di\nsecondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo\nper tre volte – un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di\ncalendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno\npresentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno\ntrenta giorni di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e\nquinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo\nscolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di\npiù lavoratori\u002Flavoratrici appartenenti alla stessa unità produttiva\nl’azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze\n– per motivi di studio – pari al 5% del numero di lavoratori\u002Flavoratrici\ndella stessa categoria stabilmente addetti all’unità produttiva medesima,\ndando la precedenza ai lavoratori\u002Flavoratrici studenti non universitari che\ndevono sostenere esami e, in subordine, ai lavoratori\u002Flavoratrici con maggiore\nanzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Ai lavoratori\u002Flavoratrici che conseguono dopo l’assunzione la licenza\ndi scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico,\nviene attribuito, per una sola volta, un premio di € 133,51.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Ai lavoratori\u002Flavoratrici non laureati che conseguono dopo l’assunzione\nla laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un\npremio nella misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 136,35 al conseguimento della laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. I lavoratori\u002Flavoratrici sono tenuti a produrre le certificazioni\nnecessarie all’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che quanto previsto nel 2°, 3°, 4°, 5° e 8° comma\ndel presente articolo trova applicazione ove si tratti di titoli di studio\nriconducibili ad una delle discipline che davano diritto al riconoscimento di\nanzianità convenzionali ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 54,\n1° comma, lett. d) e 32, 1° comma, lett. d) dei ccnl ABI 19 dicembre 1994 e\n22 giugno 1995, nonché negli artt. 98, 3° comma, e 58, 3° comma, dei ccnl\nAcri 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995, abrogate dall’art. 37 del ccnl 11\nluglio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto\nsulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento\nuniversitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Ch3>Art. 62 – Borse di studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai figli o persone equiparate – a carico dei lavoratori\u002Flavoratrici\nsecondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli\nassegni familiari – iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali,\npareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli\ndi studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale\npresso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree\nvalide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze\nnelle misure ed alle condizioni seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) € 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo\ngrado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) € 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo\ngrado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) € 216,91 agli studenti universitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di €\n51,65 e di € 77,47 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di\nsecondo grado e universitari che – per mancanza di scuola od università del\ntipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia – frequentano corsi di\nstudio in località diversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un\nnumero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai\nrispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna\nfacoltà universitaria, spettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado\nche abbiano superato l’anno scolastico di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi\nalla fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del\nconiuge del dipendente – secondo i suesposti criteri – a condizione che non\nbeneficino di provvidenze analoghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. La corresponsione delle provvidenze – che sono incompatibili con\neventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio – viene\neffettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di\nottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento e agli\nstudenti universitari entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello\naccademico di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di\nlaurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell’anno di iscrizione,\nun importo pari a € 116,20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea\ndella presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto\n– entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di\nriferimento – un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base\nalle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli\ninteressati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni\nrichieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto\nsulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento\nuniversitario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Ch3>Art. 63 – Assistenza sanitaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a\ncarico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il\npredetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata\nin € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo\nfamiliare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta\nmisura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di\nrinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra\nle medesime Parti stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure\neventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento\ndell’importo all’uopo destinato ove inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere\nprevidenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini\ndell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie\ndel ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni\naziendalmente in atto in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 – Long term care\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa\nper long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed\ninvalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non\nautosufficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di\nassistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito\n(Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio\n2012, a € 100 procapite a carico dell’impresa, da versare entro il mese di\ngennaio di ogni anno (€ 50 fino al 31 dicembre 2011).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il\nfunzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura\nassicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali\ndel versamento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 – Modalità di attuazione dell’orario di lavoro extra standard\nnei casi di disagio sociale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Nell’adottare l’orario di lavoro extra standard le imprese terranno\nconto dell’eventuale richiesta – derivante da gravi e continuativi disagi\ndi carattere obiettivo dovuti a “pendolarismo”, a menomazioni fisiche od a\nnecessità di assistenza a familiari portatori di handicap, o a ulteriori\nsituazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione – del\nlavoratore\u002Flavoratrice interessato a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato il\npredetto orario extra standard,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché\nl’interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal\nposto di lavoro resosi disponibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti\npercentuali stabiliti dal Capitolo XIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 – Videoterminali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore\u002Flavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo\n2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto\nad una pausa di un quarto d’ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I lavoratori\u002Flavoratrici di cui al comma precedente che siano inseriti\nnei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati\nanche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata – in luogo delle pause\ndi cui al primo comma del presente articolo – a due pause di 10 minuti, oltre\nalla pausa di 30 minuti di cui al comma 4 dell’art. 102.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In caso di accertata inidoneità del lavoratore\u002Flavoratrice\nall’adibizione ai videoterminali, l’impresa adotterà gli opportuni\nprovvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle\nanaloghe previsioni aziendali. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti di\nquanto previsto dall’art. 94, ultimo comma, del contratto collettivo\nnazionale 11 luglio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per\naddetto ai videoterminali il lavoratore\u002Flavoratrice cui sia affidato in modo\nabituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di\noperare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione\ndella disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento\nper lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con\no senza maneggio di valori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 – Pausa per addetti ai centralini\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene\nconcessa dall’impresa una pausa di mezz’ora nella giornata, divisibile\nanche in due periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Qualora al centralino siano contemporaneamente adibiti più operatori, la\npausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel\nfunzionamento del servizio; se al centralino è adibito un unico operatore, la\npausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell’interessato\nnelle anzidette mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi\ncomprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto\nin sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 – Indennità per centralinisti non vedenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla\nlegge n. 113 del 29 marzo 1985 è fissata in € 6, elevata ad € 7 in caso di\nsettimana lavorativa distribuita su cinque giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 – Iniziative sociali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Volontariato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Considerato il valore sociale e la funzione dell’attività di\nvolontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le\nimprese favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri\nprevisti dall’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano\ngratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di\ncui alla sopra citata legge, nella fruizione – su richiesta degli interessati\ne compatibilmente con le esigenze di servizio – delle forme di flessibilità\ndegli orari di lavoro previste dal contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio\ndell’Unione Europea del 29 maggio 1990, della Raccomandazione della\nCommissione europea del 27 novembre 1991, della Comunicazione della Commissione\ndel 7 giugno 2000 relativa al quinquennio 2001-2005, nonché dei principi\ncontenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per\nl’Europa, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della\ndignità delle donne e degli uomini sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di\nresponsabilità nell’organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre\nessere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comportamenti offensivi a connotazione sessuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>altri atti e\u002Fo comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di\ndeterminare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e\npossano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il\nrapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella\nsfera personale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti\npregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni\nmirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela\ndella dignità della persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica,\nsuccessivamente all’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Con riferimento all’impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro\ndel riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono –\nconsiderato il carattere non settoriale della tematica – di seguire con\nattenzione l’evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative\nlegislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori\nproduttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto delle convinzioni religiose\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le imprese cureranno, nell’applicazione delle norme del presente\ncontratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei\nlavoratori\u002Flavoratrici che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto\nreligioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mobilità nelle aree urbane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente le modalità\napplicative del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998,\nsuccessivamente all’emanazione delle necessarie disposizioni attuative da\nparte delle competenti autorità ministeriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>Provvidenze per i disabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in\natto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o\npersona equiparata a carico – secondo il criterio seguito per la\nindividuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari – che per\ngrave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini\ndell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di €\n103,29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun\nanno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del\nportatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea\ncertificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere\ndelle condizioni richieste.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO IX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MISSIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 – Missioni (Italia ed Estero)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Al personale inviato in missione compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per il personale delle aree professionali il rimborso delle spese\neffettive di viaggio in 2ª classe, seguendo la via più breve. Qualora il\npercorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km, il viaggio viene\neffettuato in 1ª classe (ove esista). In caso di viaggio aereo, autorizzato\ndall’impresa, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i quadri direttivi il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od\nin aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato\ndall’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e\nnell’interesse dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il trattamento di seguito indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un\nmese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il\nrimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e\nper il pernottamento, comunque – relativamente alle missioni in Italia –\nnon oltre gli importi della diaria. L’impresa può autorizzare il superamento\ndella diaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Oltre il predetto limite temporale il lavoratore\u002Flavoratrice può optare\nper il trattamento di diaria di cui all’allegato n. 7, ovvero il rimborso a\npiè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente\ngiustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di\nrimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante\nall’interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all’importo\ndella diaria, al lavoratore\u002Flavoratrice compete, in aggiunta a detto rimborso,\nla corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto\nlimite massimo. Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria\nresta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la\nconsumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In\ncaso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per\nogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta\nfermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di\ndiaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nell’ipotesi di cui al comma 4 può essere concesso in casi\nparticolari, il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel\ncaso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la\nforma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell’impresa potrà\nessere effettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il\npernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l’alloggio\nsia fornito dall’impresa, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un\nterzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Per i lavoratori\u002Flavoratrici appartenenti alle aree professionali nel\ncaso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è\nridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché il lavoratore\u002Flavoratrice\nabbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla\nquale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso\nl’impresa procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta\ncomunicazione tempestivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore a\n45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo\nall’apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale\nrisulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione\nnon potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Al personale inviato in missione all’estero, spetta, nel caso di\nsuperamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese\neffettivamente sostenute per viaggio e permanenza all’estero in relazione al\nmandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal\npresente contratto. Nei confronti dei quadri direttivi tale trattamento di\ndiaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei\ncasi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale\ndimora) del lavoratore\u002Flavoratrice, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto\nraggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le\ndisposizioni in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d’intesa fra le\nParti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono\nindicati nell’allegato n. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del\n“corto raggio” nell’ipotesi in cui il lavoratore\u002Flavoratrice in trasferta\neffettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano\ncomplessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente\nconsiderata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza (abituale dimora) del\nlavoratore\u002Flavoratrice stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni\nsindacali stipulanti il presente contratto, l’ABI raccomanda alle imprese di\nadottare forme assicurative a favore dei lavoratori\u002Flavoratrici che, a seguito\ndell’invio in missione disposto dall’impresa stessa, debbano fare uso del\nmezzo aereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO X\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>addestramento – FORMAZIONE – Criteri di sviluppo professionale e di\ncarriera – VALUTAZIONE DEL LAVORATORE\u002FLAVORATRICE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 – Addestramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le imprese provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi\nassunti con contratto non a termine inquadrati nella 3ª area professionale,\n1° livello retributivo e 2ª area professionale, 3° livello retributivo\n(esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di norma durante il\nperiodo di prova e comunque entro il primo anno di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche\nnon continuative, per i lavoratori\u002Flavoratrici inquadrati nella 3ª area\nprofessionale, 1° livello retributivo o a due settimane per i dipendenti\ninquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli\naddetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Durante l’addestramento, ove questo sia organizzato in corsi\ncollettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra di partecipare a\nriunioni promosse, durante l’orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali\nstipulanti il presente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale\ne del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni,\nsingolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte\ndel personale dell’impresa, previa comunicazione alla Direzione aziendale\ncompetente del nominativo designato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo\nl’ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale\ncompetente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservata al dirigente di\nciascuna organizzazione sindacale, mezz’ora cumulabile nei casi di interventi\ncongiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 72 – Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in\nmateria di formazione rientra nell’ambito di Enbicredito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle\nParti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua – il cui\ntesto si riporta in appendice n. 8 al presente contratto – e fatto salvo\nquanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle\nprevisioni di legge, la formazione continua del personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la\nmobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo\nquanto stabilito dalle specifiche norme in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie\ntrasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pertanto, l’impresa promuove corsi di formazione professionale – nei\nconfronti del personale in servizio con contratto non a termine – secondo\ncriteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal\n1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere\ndurante il normale orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da\nsvolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori\ndal normale orario di lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite\nautoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche\ninformatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. A ciascun lavoratore\u002Flavoratrice, il quantitativo di formazione di cui\nalla lett.b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono\nconsiderate dall’impresa, su richiesta dei lavoratori\u002Flavoratrici, eventuali\nparticolari situazioni personali e\u002Fo familiari, con specifico riguardo al\npersonale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative\nche ne consentano l’effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura\ncon finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative\npromosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte,\nretribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le eventuali ore di formazione non fruite dal lavoratore\u002Flavoratrice nel\nperiodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo, potranno\nessere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo\nsuindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché\nl’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di\nore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione\ncongiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio\ndi ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso\ndell’anno qualora l’impresa apporti sostanziali modifiche in materia.\nNell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di\npartecipazione del personale ai corsi predetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere\nportati a conoscenza del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche\nprocedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da\nrealizzarsi ad iniziativa e nell’ambito di quelle imprese che per la loro\ndimensione, per l’appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di\ncarattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni\naziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della\nprestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese\norganizzano – utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal\npresente articolo – corsi di riqualificazione del personale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti\nprofessionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la\npartecipazione dei lavoratori\u002Flavoratrici invitati a frequentarli è\nfacoltativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 – Sviluppo professionale e di carriera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i\nlavoratori\u002Flavoratrici e per l’efficienza e la competitività delle imprese\nbancarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pertanto le imprese si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità\nprofessionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con\nle scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive delle imprese\nstesse, tenendo anche conto dell’evoluzione delle tecnologie, soprattutto\ninformatiche, e dei bisogni formativi del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) una formazione adeguata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) l’esperienza pratica di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti\nprofessionali connessi al differente inquadramento del personale e in\nconnessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo\ndi carriera del personale stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle\nrisorse umane l’impresa può prevedere, informandone gli organismi sindacali,\npercorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute\nstrategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di\niniziative formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3ª area\nprofessionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati\nnelle rispettive parti speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>7. Le Parti si danno atto che, fermo quanto previsto all’art. 59 in tema\ndi reinserimento di lavoratrici\u002Flavoratori assenti per maternità,\nl’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia non pregiudica lo\nsviluppo professionale degli stessi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 – Criteri di valutazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale,\nconcorre allo sviluppo di carriera del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei\nelementi di valutazione professionale – i cui contenuti vengono\nopportunamente individuati dalle imprese in relazione alle specifiche figure\nprofessionali, alla propria organizzazione, ai propri obiettivi strategici –\nsono i seguenti: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza\ndel ruolo, attitudini e potenzialità professionali, prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 – Valutazione del lavoratore\u002Flavoratrice\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa attribuisce annualmente al lavoratore\u002F lavoratrice un\ngiudizio professionale complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica\nmotivazione, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore\u002Flavoratrice\nentro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si\nriferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il lavoratore\u002Flavoratrice viene informato periodicamente circa il merito\ndella valutazione professionale formulata dall’impresa e delle linee adottate\ndall’impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di\nformazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione\nprofessionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nei casi in cui le assenze del lavoratore\u002Flavoratrice dovute a malattia,\ninfortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da\nnon consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa\nriferimento – agli effetti degli automatismi, del premio aziendale, dell’ex\npremio di rendimento e del premio variabile di risultato – all’ultimo\ngiudizio conseguito dall’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di\nsettore e il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché\nl’elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio\ndi sintesi negativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il lavoratore\u002Flavoratrice che ritenga il complessivo giudizio\nprofessionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un\nproprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla\ncomunicazione. Nella procedura il lavoratore\u002Flavoratrice può farsi assistere\nda un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del\npersonale, a cui conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L’impresa, sentito il lavoratore\u002Flavoratrice entro 30 giorni dal\nricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il lavoratore\u002Flavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di\nsintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro\nufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 – Coinvolgimento sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali,\ncomunica agli stessi – nel corso di un apposito incontro – gli indirizzi, i\nprincipi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale\ndel personale e per la valutazione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte\nnell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni\nfinalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui al\ncomma che precede, fermo restando che al termine della procedura stessa\nl’impresa rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della\ndurata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali\nmodifiche che l’impresa intendesse apportare successivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa, al termine della procedura, porta a conoscenza dei\nlavoratori\u002Flavoratrici indirizzi, principi e criteri di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per\nl’applicazione dei principi e criteri suindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO XI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 – Cause di risoluzione – Attestato di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può\navvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa o del\nlavoratore\u002Flavoratrice per aver l’interessato superato il periodo di\nconservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa di cui\nall’art. 58 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonché per\ninvalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione\ninvalidità e vecchiaia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa nei confronti del\nlavoratore\u002Flavoratrice ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti\npensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di\nlavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giustificato\nmotivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giusta causa ai\nsensi dell’art. 2119 c.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per dimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore\u002Flavoratrice per\ngiusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) per morte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quanto previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, commi\nda 4 a 7, si applica a tutti i lavoratori\u002Flavoratrici delle imprese che\noccupino complessivamente più di 15 dipendenti. Tale previsione si riferisce\nai lavoratori, in servizio alla data del 7 marzo 2015, delle imprese che\noccupavano complessivamente più di 15 dipendenti alla medesima data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa comunque rilascia al lavoratore\u002Flavoratrice, all’atto della\ncessazione del rapporto, un certificato contenente l’indicazione del tempo\ndurante il quale egli ha svolto la sua attività presso l’impresa, delle\nmansioni prestate e dell’inquadramento ricoperto e copia del conto di\nliquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 – Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli\neffetti dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso\ndi dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore\u002Flavoratrice\nadeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la\nricerca di altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità,\nil rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi\ndelle lett. a), b) e c) dell’art. 77, spetta al lavoratore\u002Flavoratrice un\npreavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del\nlavoratore\u002Flavoratrice (art. 77, lett. g), oltre al trattamento economico fino\nal termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli\naventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI\ncontinueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori\u002Flavoratrici\nin servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti\nprevisti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16\ngiugno 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 – Dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art.\n77, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un\nmese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario\ncompete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. E’ in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno\ndelle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso\ncorrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo\n2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta – previa\npresentazione di idonea certificazione medica – il trattamento economico fino\nal termine del mese in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore\u002Flavoratrice\nai sensi della lett. f) dell’art. 77, spetta al medesimo, che non si trovi\nnelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, la stessa indennità di\nmancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse\nverificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il\nseguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nel caso in cui il lavoratore\u002Flavoratrice si trovi, invece, nelle\ncondizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, il lavoratore\u002Flavoratrice\nstesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a\nquello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di\netà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 – Contestazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga\ncontestazione circa la somma spettante al lavoratore\u002Flavoratrice o agli aventi\ndiritto, l’impresa è tenuta a liquidare immediatamente la parte non\ncontestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in\ncontestazione. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte\ndell’impresa, se i fatti che l’hanno determinata hanno provocato danno\nmateriale all’impresa, è possibile operare la compensazione ai sensi\ndell’art. 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore\u002Flavoratrice e quanto al\nmedesimo imputabile a titolo di risarcimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull’ammontare\ndel danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre\nfino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale\nmaggior diritto dell’impresa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 81 – Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di\nfine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per le aree professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>importo ex ristrutturazione tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e, ove spettino, da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 28 del ccnl 8\ndicembre 2007;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assegno di cui all’art. 99, ultimo comma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità per lavori svolti in locali sotterranei;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concorso spese tranviarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di cui all’art. 101, 3° comma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di turno diurno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assegni di cui all’art. 110;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventuale ex premio di rendimento aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per i quadri direttivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere\ncontinuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti,\nl’indennità di rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere\neccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale,\ndi spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 70 e 88 o,\ncomunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o\nin missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo\nACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla\ndata del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente\narticolo, l’art. 45 del predetto ccnl.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2018 il trattamento di fine\nrapporto dei lavoratori\u002Flavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci\ntabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione\ntabellare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO XII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>QUADRI DIRETTIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 – Definizione e inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli\nretributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Declaratoria – Sono quadri direttivi i lavoratori\u002Flavoratrici che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati\ndall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che\ncomportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione\nprofessionale e\u002Fo particolari specializzazioni e che abbiano maturato una\nsignificativa esperienza, nell’ambito di strutture centrali e\u002Fo nella rete\ncommerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento\ne\u002Fo controllo di altri lavoratori\u002Flavoratrici appartenenti alla presente\ncategoria e\u002Fo alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità\nconnesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai\npredetti diretti collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di\npoteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell’impresa, da\nespletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale,\nnell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo,\nanche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a\ncarattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente\ncategoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate\ngeneralmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure\nprevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti\nsia stabili che innovativi (ad esempio nell’ambito dei seguenti rami di\nattività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di\ngestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di\nclientela o i responsabili di linee di prodotto e\u002Fo di attività di promozione\ne di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il\nraggiungimento degli obiettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva\nvalutazione dell’assetto organizzativo dell’impresa – svolgono, con\nsignificativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche\nriguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza\ndell’impresa nei confronti dei terzi nell’ambito dei poteri conferiti\ndall’impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei\ncrediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e\ntecniche affidate e rispondendo dei risultati dell’unità operativa in\nrapporto agli obiettivi definiti dall’impresa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo,\nil 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti\ncompreso il preposto; il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3°\nlivello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti\nin poi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area\nprofessionale e al 3° livello retributivo (escluso l’ultimo alinea) della\n2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo\nparziale si applica la disciplina di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le Parti stipulanti valuteranno la possibilità di individuare in sede\nnazionale ulteriori profili professionali esemplificativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati,\ntempo per tempo, con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi\nprofili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di\norganizzazione, nonché i relativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi\nlivelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell’ambito delle\nstrutture centrali che nella rete commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Fermo restando quanto stabilito al comma che precede, su iniziativa\ndell’azienda o della capogruppo, possono essere definite intese in materia di\ninquadramenti del personale per rispondere a specifiche esigenze organizzative\ne\u002Fo produttive e\u002Fo al fine di realizzare gli opportuni adattamenti a diversi\ncontesti di impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l’attività cui è\ncorrelata l’indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi – da computare a\ndecorrere dall’assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione\ndel presente contratto – verrà assicurato, in caso di revoca dell’incarico\ncui è correlata l’indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma\ndi assegno ad personam riassorbibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle\nrisorse umane, l’impresa può prevedere percorsi professionali per la\nformazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze\nprogrammate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti confermano che l’assegno ad personam derivante dalla\nristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11\nluglio 1999 è computabile ai fini dell’eventuale ex premio di rendimento,\ndel trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza\naziendali. Tale assegno non è riassorbibile per effetto di futuri incrementi\nretributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 – Fungibilità – Sostituzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della\nfungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del\nlavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata\nla piena fungibilità – nell’ambito della categoria dei quadri direttivi\n– rispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il\n2°, il 3° e il 4° livello retributivo. Nei confronti dei quadri direttivi di\n3° e 4° livello cui sia stata attribuita l’indennità di ruolo chiave, la\npiena fungibilità può essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente\ninferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’assegnazione del lavoratore\u002Flavoratrice alla categoria dei quadri\ndirettivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si\nsia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in\nsostituzione di lavoratori\u002Flavoratrici assenti con diritto alla conservazione\ndel posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della\nsostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente\nai sensi dei precedenti comma, l’assegno contrattuale inerente al livello\nsuperiore corrispondente ai compiti che effettivamente il\nlavoratore\u002Flavoratrice è stato chiamato ad esplicare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di vigenza del presente contratto si conferma la piena\nfungibilità nell’ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1° ed\nil 4° livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 – Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Fermo quanto previsto al cap. VI del presente contratto, le voci che\ncompongono il trattamento economico dei quadri direttivi sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipendio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scatti di anzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e, ove spettino:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“assegno ex intesa 8 dicembre 2007” di cui al comma 3 dell’art. 85;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“assegno ex intesa 11 luglio 1999” di cui alla norma transitoria in\ncalce all’art. 85;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità varie (ad es., indennità di rischio, sotterraneo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“assegno ad personam” derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art.\n66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 – Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. A far tempo dal 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono\nriconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione\na tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché\nin caso di passaggio al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi.\nOgni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22\ngiugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19\ndicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi\nstabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date\nappartenente al 1° ed al 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero\ncomplessivo massimo di 8; per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi\nspettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e\ndecorrono dalla data di assunzione o nomina (v. tabella in all. n. 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Qualora in caso di passaggio al 3° livello della categoria dei quadri\ndirettivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che\nl’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a €\n3.000, l’impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire\ncomunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 8 dicembre\n2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri\nincrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità\navviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il\n3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla\nretribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014 non matura l’anzianità\ndei lavoratori\u002Flavoratrici ai fini degli scatti di anzianità e dell’importo\nex ristrutturazione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei quadri\ndirettivi, avvenuti fino al 31 dicembre 2007, resta in vigore la previsione\nrelativa all’“assegno ex intesa 11 luglio 1999”, di cui all’art. 76,\ncomma 3, del ccnl 12 febbraio 2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 – Formazione e sviluppo professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla\nindividuazione da parte dell’impresa di figure professionali – correlate ai\ndiversi livelli di responsabilità – sia nelle attività espletabili\nnell’ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale. Ai fini del\ncoinvolgimento sindacale in tema di sviluppo professionale si applica l’art.\n76 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’impresa definisce – fatto salvo quanto previsto dall’art. 82 –\nruoli chiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di\ncompetenze, sia specialistiche che di gestione e\u002Fo coordinamento e\u002Fo controllo\ndi risorse tecniche e umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato\ne commerciali, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche\ncomportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente\nrispetto ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione allo\nsviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione\nintegrata dei processi produttivi e\u002Fo organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 – Prestazione lavorativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata\nal raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un\nrapporto fiduciario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con\nl’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area\nprofessionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di\nflessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di\n“autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. L’impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo\nun’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente\nsignificativo durante l’anno. Tale valutazione avviene nell’ambito di\nquanto previsto dagli artt. 74 e 75. Nel corso dell’incontro annuale di cui\nall’art. 12 l’impresa fornisce un’informativa, di complesso e a\nconsuntivo, sulle proprie determinazioni in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La predetta erogazione può essere corrisposta a cadenza annuale, alla\ndata prevista per l’erogazione del premio aziendale o del premio variabile di\nrisultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>5. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo\neccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel\ncaso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente\noperante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo\ncui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al\nsabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo\noperativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal\nlunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette\nesigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni\nlavorative in tali occasioni l’impresa esenterà, correlativamente,\nl’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore\n22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni,\nil compenso di cui all’allegato n. 3. Ai quadri direttivi che svolgono\nattività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata\nin località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi\nmagazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio\nal sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in\nallegato (all. n. 3) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto\nincarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la\nprestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari\nalla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi\nsituazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la\nquestione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali\ne l’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Su richiesta di una delle Parti stipulanti, le organizzazioni sindacali e\nl’ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo,\nsottolineano la rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa –\nil rigido controllo della quale non è compatibile con le caratteristiche della\ncategoria – anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri\ndirettivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro, in coerenza\ncon le esigenze operative ed organizzative dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della\npresente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili\nmisure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della\nprestazione lavorativa da parte dei lavoratori\u002Flavoratrici interessati, anche\ncon riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi\npreposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà.\nA tal fine, le imprese esamineranno eventuali proposte degli organismi\nsindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di\nsalute dei lavoratori\u002Flavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire\nattraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003),\nsi applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di\n“lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del\n2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e\nproduttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in\ncomune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche\ndelle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano\ncompiuto 47 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il\ntrasferimento non può essere disposto senza il consenso del\nlavoratore\u002Flavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei\ncasi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che\ndisti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a\nsuccursali, comunque denominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo\nconsentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45\ngiorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti\nconviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di\ncalendario per gli altri lavoratori\u002Flavoratrici, fermo che, ove non sia\npossibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo\n– il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante\ndiarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro\ndirettivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle\nindennità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. – al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti\nconviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a)\ndell’art. 70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei\nbagagli e relativa assicurazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non\nsia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col\nmassimo di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 – o, in alternativa,\nil trattamento a piè di lista di cui all’art. 70 – per il tempo necessario\nper la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. – al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti\nconviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di\nfamiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto\nalla lettera a) dell’art. 70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei\nbagagli e relativa assicurazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non\nsia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col\nmassimo di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 – o, in alternativa,\nil trattamento a piè di lista di cui all’art. 70 – per il tempo necessario\nper la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120\ngiorni, più tante diarie – pari al 60% della misura prevista in allegato n.\n7 – quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di\nservizio, per il tempo necessario al trasloco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro\ndirettivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso\nun contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i\ncriteri dell’art. 1 del d.m. 30 dicembre 2002 (recante criteri per la\ndeterminazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del\nrapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla\nscadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni\ndalla data del trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche\n(per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella\nsede di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. L’impresa provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti\ndel quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto\nai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77, a lasciare libero\nl’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella\nstessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico\ntrattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo\nil criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni\nfamiliari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle\ndei comma 11 e 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di\nresidenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una\ntantum pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna\nil solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza\ndella piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il\npercorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche\ni familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato\nabbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità\nse la distanza della piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km,\nsecondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a\nriferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a\ncadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto\nspettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del\nlavoratore\u002Flavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il 1° e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce\nstipendio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e\ndell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare\nex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96%\ndell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art.\n66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relative alle\nex maggiorazioni di grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96%\ndell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art.\n66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle\nex maggiorazioni di grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta la\nsola voce “scatti di anzianità”, per ogni scatto maturato, con\nl’omissione quindi dell’“importo ex ristrutturazione tabellare”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett.\na), b), c) e f) dell’art. 77, l’impresa provvede al rimborso delle spese di\nviaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse\nle diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla\ndata dell’ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione\nstessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo,\nnei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il\ncriterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni\nfamiliari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso\nper il trasferimento in un’unica località.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il\ntrasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo.\nTuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’impresa provvede\nal rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Quanto previsto al comma 5 non trova applicazione nei casi di rientro\ndell’interessato nella piazza d’origine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I trattamenti di cui al punto 1 del comma 4 ed al 1° alinea del comma 9\ntrovano applicazione anche nei confronti dell’interessato che, pur prendendo\ndimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente\nresidenza, avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo\nfamiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese – compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con\nle caratteristiche complessive della figura professionale del quadro direttivo\n– continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni\npersonali dei medesimi che risultino particolarmente meritevoli di\nattenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La disciplina di cui al presente articolo potrà formare oggetto di\nrevisione anche in vigenza del contratto ove dovesse cambiare la normativa\nlegislativa in atto sulle locazioni degli immobili urbani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ABI raccomanda alle imprese di tenere in considerazione anche i casi in\ncui il quadro direttivo di cui al punto 2 del comma 4 del presente articolo,\nsia impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi\nobiettivi, il proprio nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione,\ntroverà applicazione quanto previsto al punto 1, lett. a), b) e d) del\npredetto comma 4, ferma restando l’eventuale integrazione con i rimborsi di\ncui alle lett. a), b), c) e d) – limitatamente alle diarie per i familiari\n– di cui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni dall’avvenuto\ntrasferimento, il quadro direttivo interessato trasferisca anche il proprio\nnucleo familiare. In questa ipotesi, l’una tantum eventualmente già\npercepita nella misura di cui al 1° alinea del comma 9 verrà integrata alla\nmisura dell’alinea successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 89 – Legge n. 223\u002F1991\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta chiarita l’applicabilità della legge n. 223 del 1991 a tutto il\npersonale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1° al 4°\nlivello retributivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIALE AREE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO XIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AREE PROFESSIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 – Inquadramento del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I lavoratori\u002Flavoratrici destinatari della presente Parte speciale sono\ninquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli\narticoli che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti\nindispensabili per l’inquadramento nell’area professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del\ncontenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della\nfungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori\u002Flavoratrici\nconoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei\ncompiti, l’impresa può attribuire al lavoratore\u002Flavoratrice, anche in via\npromiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di\nappartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Ove al lavoratore\u002Flavoratrice vengano temporaneamente affidate attività\nproprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il\nperiodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa\ndifferenza di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Al lavoratore\u002Flavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività\nproprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area\nprofessionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente\nall’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta – laddove\nprevisto – con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera\nconvenzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” – laddove\nprevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto\nnonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali – l’utilizzo,\nnei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive\nnella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non\nconsecutivi nel mese).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del\npersonale vale quanto stabilito nei contratti di secondo livello di cui\nall’art. 28 per quel che attiene ai profili professionali già identificati\nnei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel\npresente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per\ni lavoratori\u002Flavoratrici contenute nei medesimi contratti di secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a\ncambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con\naccordo aziendale su richiesta di una delle Parti. La regolamentazione di cui\nsopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con\nle contrattazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Fermo restando quanto stabilito al comma che precede, su iniziativa\ndell’azienda o della capogruppo, possono essere definite intese in materia di\ninquadramenti del personale per rispondere a specifiche esigenze organizzative\ne\u002Fo produttive e\u002Fo al fine di realizzare gli opportuni adattamenti a diversi\ncontesti di impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo,\nchiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali\nche contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti\ncorrelati alla fungibilità nell’utilizzo del personale, globalmente connesse\nagli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 91 – 1ª Area professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Appartengono a questa area i lavoratori\u002Flavoratrici che sono stabilmente\nincaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per\nl’esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica\noperativa e\u002Fo conoscenze di tipo elementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella\npresente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e\ncustodia, personale di guardiania.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Al personale addetto alla guardiania notturna spetta – in aggiunta al\ntrattamento economico proprio dell’area professionale di appartenenza – una\nindennità mensile nella misura stabilita in allegato n. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 – 2ª Area professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Appartengono a questa area i lavoratori\u002Flavoratrici che sono stabilmente\nincaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la\nsemplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente,\nattività esecutive e d’ordine, anche di natura amministrativa e\u002Fo tecnica,\ntali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo\ndi pratica e\u002Fo di addestramento professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi\nrelativi ai tre livelli retributivi nei quali si articola la presente area\nprofessionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali esemplificativi – 2ª Area professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° livello retributivo - Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al\npresente livello retributivo quelle svolte dagli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti ai servizi di sportello per la contazione, l’ammazzettamento, la\ncernita ed il trasporto di valori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di\nanticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al\npubblico e durante il normale orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli,\nfermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente\narea professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a\ntimbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti\nequivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti a custodia e vigilanza ai sensi del comma 10 e seguenti dell’art.\n109 nonché ai compiti di cui al comma 5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti in via continuativa e prevalente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di\nfuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1°\nlivello retributivo della 3ª area professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’archivio, all’economato, alla spedizione, ai microfilms, con\nresponsabilità proprie dell’area di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai\ntelefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello\nretributivo della presente area professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori\u002Flavoratrici che, nell’ambito delle specialità di mestiere\nesemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e\nprevalente – anche in collaborazione con altri appartenenti al presente\nlivello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area\nprofessionale – lavori di normale difficoltà di esecuzione per\nl’allestimento, la conduzione, l’aggiustaggio, la riparazione e la\nmanutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per\nl’individuazione di guasti di facile riparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di\nelettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo,\nlegatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere\nnonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione,\nmanutenzione, etc. di attrezzi e beni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Presso le succursali i lavoratori\u002Flavoratrici inquadrati nella 2ª area\nprofessionale, 1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente\nentro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera\nove non esista apposito personale per questo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° livello retributivo – Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al\npresente livello retributivo quelle svolte dagli addetti alle attività di cui\nagli alinea da 1 a 7 del 1° livello retributivo, che svolgano anche funzioni\ndi coordinamento di più addetti al medesimo 1° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° livello retributivo – Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al\npresente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via continuativa e\nprevalente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a\nriepilogazioni, e relative spunte, di scritture contabili – esclusi i lavori\ndi quadratura – sulla base di elementi comunque già prefissati e\u002Fo\npredisposti, al di fuori dei casi di cui al 4° alinea del 1° livello della\npresente area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a compiti comportanti l’aggiornamento di schedari mediante annotazioni,\ntrascrizioni e controllo dei dati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso\nin cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l’espletamento delle\nattività di cui al primo alinea del 1° livello della presente area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti: abbinamento di\nassegni o documenti alle lettere accompagnatorie quando pervengano alla\nspedizione separatamente e non siano fra loro collegabili mediante\ncontrassegno; amministrazione dei valori bollati (ivi compresa la gestione\ndelle macchine affrancatrici); determinazione del porto dei plichi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’archivio con compiti di selezione e catalogazione e conservazione di\npratiche e\u002Fo documenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’economato e\u002Fo ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti di\ncarico e\u002Fo scarico di stampati, cancelleria, valori bollati, microfiches e\ndischi ottici e\u002Fo materiale vario d’economato, delle relative registrazioni,\ndella compilazione di ordinativi e\u002Fo richieste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad apparecchiature utilizzate nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo\nreale” o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o\nimpostazione di dati comunque già prefissati e\u002Fo predisposti, la semplice\ntrasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale\ntrascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai centralini telefonici in qualità di operatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di\nmessaggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche\nprofessionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente\nlivello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a compiti di infermiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai compiti inerenti al servizio della stanza di compensazione, ivi compreso\nil lavoro di preparazione dei recapiti (con esclusione di coloro che sono\nsoltanto incaricati della presentazione e del ritiro dei recapiti stessi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori\u002Flavoratrici che, in aggiunta alle competenze di cui\nall’ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di\npreparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento\nprofessionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di\nlavoro, eseguano in via autonoma, nell’ambito delle specialità di mestiere\nivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione\nprofessionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o\ncomplesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi\nfrigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed\napparecchiature interne di sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 – 3ª Area professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Appartengono a questa area i lavoratori\u002Flavoratrici che sono stabilmente\nincaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività\ncaratterizzate da contributi professionali operativi e\u002Fo specialistici anche di\nnatura tecnica e\u002Fo commerciale e\u002Fo amministrativa che richiedono applicazione\nintellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia\nfunzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni\nnormative, modalità e\u002Fo procedure definite dall’impresa, ma possono anche\nconcorrere a supportare i processi decisionali superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nell’ambito della predetta declaratoria generale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori\u002Flavoratrici\nstabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività\ncaratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input\nprevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che\npresentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e\u002Fo\ncontrollo di altri lavoratori\u002Flavoratrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i\nlavoratori\u002Flavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa\ne prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più\nrisorse tecniche\u002Feconomiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati\naziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la\nresponsabilità nel coordinamento e\u002Fo controllo di altri lavoratori\u002Flavoratrici\nappartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di\nlavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie,\nsportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali\nesemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali esemplificativi – 3ª Area professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° livello retributivo – Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi\ne\u002Fo introiti di valori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti all’incasso degli effetti, delle bollette e similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti a compiti comportanti l’autonoma determinazione o scelta di dati\nvariabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da\nutilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile,\nmoduli e distinte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti ai “terminali” nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo\nreale” – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con\nl’elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano\nl’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o\npredisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte\nai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore centrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi\nperiferici che interagiscono con il sistema informativo principale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti ad attività proprie dell’area che richiedano adeguata conoscenza\ndi una lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° livello retributivo – Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preposti dall’impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio,\nservizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano\nstabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori\u002Flavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall’impresa di\ncoadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare\nresponsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano\ndirettamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi\nda loro stessi coordinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Fermo quanto previsto al comma 4, 3° alinea dell’art. 82, per quanto\nriguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico\ncomplessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica –\nfatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di\nsituazioni particolari – quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"below\" rules=\"groups\" width=\"481\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"130\">\n  \u003Ccol width=\"146\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">N. addetti complessivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp align=\"center\">Inquadramento del preposto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">succursali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">3ª A – 2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp align=\"center\">3ª A – 3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">3-4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp align=\"center\">3ª A – 4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"below\" rules=\"groups\" width=\"485\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"133\">\n  \u003Ccol width=\"146\">\n  \u003Ccol width=\"177\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">N. addetti complessivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">Inquadramento del preposto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"133\">\u003Cp align=\"justify\">succursali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ad operatività\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ridotta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">------------\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">3ª A – 2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">3-4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">3ª A – 3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp align=\"center\">almeno 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">3ª A – 4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla\npresente area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l’ultimo\nalinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a\ntempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 – Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto al cap. VI del presente contratto, le voci che\ncompongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono\nle seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipendio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scatti di anzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e, ove spettino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese\ntranviarie, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 95 – Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. A far tempo dal 1° novembre 1999 gli scatti di anzianità vengono\nriconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione\na tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni\nscatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il\nnumero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il\npersonale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8\n(v. tabella in all. n. 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014 non matura l’anzianità\ndei lavoratori\u002Flavoratrici ai fini degli scatti di anzianità e dell’importo\nex ristrutturazione tabellare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 – Sviluppo professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Lo sviluppo professionale per il personale della 3ª area viene\nperseguito in prima istanza tramite formazione di base (conoscenze generali\nrelative al funzionamento dell’impresa, ai prodotti e servizi, alle procedure\nproduttive e distributive; sviluppo di capacità di relazioni commerciali con\nla clientela).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. A tale fase ne seguirà una più avanzata opportunamente integrata con\nesperienze pratiche di lavoro e mobilità su diverse posizioni di lavoro\nfinalizzata ad accrescere nel lavoratore\u002Flavoratrice le competenze\n(specialistiche e\u002Fo commerciali e\u002Fo di coordinamento gerarchico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Particolare attenzione sarà dedicata alla modulazione di progetti di\nsviluppo professionale per i profili più elevati della 3ª area, allo scopo di\nfavorire la possibilità di accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti\nparte della categoria dei quadri direttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 – Rotazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I lavoratori\u002Flavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel\n3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a\nmansioni operaie), anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie\ncapacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale\ncompetente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i\nlavoratori\u002Flavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e),\nf) dell’allegato n. 5) di essere utilizzati in altre mansioni di propria\npertinenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra\ncompatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle\nattitudini del richiedente, utilizzando l’interessato anche nell’ambito di\ndiverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla\nrelativa presentazione, l’interessato può chiedere alla Direzione aziendale\ncompetente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. I lavoratori\u002Flavoratrici di cui al comma 1 hanno diritto, dopo 8 anni di\nadibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere\nutilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti\ndi cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione\ndella richiesta scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’impresa è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma\nprecedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del\npersonale inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo\ndella 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del\nnucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il\nrichiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che\nsi rende vacante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le domande sono accolte secondo l’ordine di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 – Sostituzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa può incaricare il lavoratore\u002Flavoratrice di sostituirne\naltro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale.\nIn tal caso l’interessato ha diritto, dopo un periodo di cinque mesi di\nservizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano\nalmeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello\nretributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad\nesplicare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tuttavia i sostituti dei lavoratori\u002Flavoratrici assenti con diritto alla\nconservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se\ndi diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per\nqualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell’assente e comunque non prima di\n6 mesi dall’inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di\nlavoratore\u002Flavoratrice di livello superiore (esclusi i passaggi dal 1° al 2°\nlivello della 2ª area professionale e quelli nell’ambito della 3ª area\nprofessionale), anche se di diversa area, il sostituto ha diritto, dopo 9 mesi\ndall’inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che\neffettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la\ncessazione del rapporto di lavoro dell’assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della\nsostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente\nai sensi dei precedenti comma, rispettivamente, l’assegno contrattuale\ninerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il\nlavoratore\u002Flavoratrice è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di\nretribuzione in base all’art. 99.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La norma di cui sopra non riguarda le imprese presso le quali le\nsostituzioni in oggetto avvengano mediante l’assegnazione dell’incarico a\ndeterminati lavoratori\u002Flavoratrici a condizioni nel complesso più favorevoli\ndi quelle indicate nel comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 – Retribuzione in caso di inquadramento superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3ª area\nprofessionale, al 1° o al 2° livello dei quadri direttivi, nonché\ndell’appartenente al 3° livello retributivo della 2ª area professionale al\n1° livello retributivo della 3ª area professionale, all’interessato vengono\nattribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione\ntabellare maturati all’atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal comma 1,\nall’interessato vengono attribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) un numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione\ntabellare – nelle misure previste per il nuovo inquadramento – per un\nimporto che risulti complessivamente il più vicino alla cifra che\nl’interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell’inquadramento\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nei casi di passaggi di cui al comma 1 al lavoratore\u002Flavoratrice che\nfruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all’anzianità\ndi servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali\no regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si\napplica quanto previsto dal comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di\nanzianità da riconoscere all’interessato non deve, comunque, superare quello\nspettante ai lavoratori\u002Flavoratrici del livello nel quale il medesimo viene\ninquadrato e che abbiano – in applicazione della disciplina collettiva di cui\nal comma precedente – pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta,\naltresì, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene\nriconosciuta l’anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dal\nlavoratore\u002Flavoratrice, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di\ncui ai comma precedenti, viene mantenuta come assegno “ad personam”\nassorbibile con successivi scatti di anzianità e\u002Fo passaggi di livello\nretributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 100 – Orario settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è\nfissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla\nguardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui\nagli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore\u002Flavoratrice all’inizio\ndi ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da\nutilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due\ngiornate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando\nnella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata\nin relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta\npro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso\nd’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai\nquadri direttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourstxt\">\u003Cp>4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di\narticolazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comprendente la domenica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui all’art. 101, comma 4.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una\ngiornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di\nciascun lavoratore\u002Flavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione,\nnell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche\nfrazionabile, nel limite minimo di un’ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è\naddetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri\ncommerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana\nlavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato),\nspetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con\neventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 101\n– per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. In via transitoria, per gli anni 2012-2018 la dotazione di cui al comma 2\ndel presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare\nè destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo\nnon trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si\napplica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui\nall’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 – Orario giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di\nnorma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che\nprecede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei\ndi lavoratori\u002Flavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto\nprevisto in tema di orari di sportello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti\ni lavoratori\u002Flavoratrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per\nuna quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente\ndall’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite\ndel 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con\nintese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri\naggiuntivi a carico delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per le attività di cui all’art. 2 – sia che le medesime vengano\nespletate direttamente o tramite enti autonomi – il nastro orario standard è\ncompreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra\nle ore 7.00 e le 19.30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed\nentro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni),\nai lavoratori\u002Flavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui\nall’allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30\nper le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi\ndi cui all’art. 103, comma 4 e 9, ai lavoratori\u002Flavoratrici compete, oltre\nall’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno diurno di cui\nall’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing,\nfactoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può\napplicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente\ndall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora\nle stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in\nquest’ultimo caso i limiti generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può\nessere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta\npercentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2°\nalinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano,\ninoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi di cui\nall’art. 103, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonché coloro che\nespletano le attività in turno di cui all’art. 102.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette\npercentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella\nprevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in\nflessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più\nimprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali\nbanche specializzate in “canali” telefonici o telematici), le predette\npercentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo\nmedesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese\nspecializzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 23 si svolgerà,\nper questo specifico aspetto, presso la capogruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 – Turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà di adottare le\nseguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere\ncontinuativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere\nrelativamente a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati\nall’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca\ntelematica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) gestione carte di credito e debito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) operatori in cambi, titoli e\u002Fo strumenti finanziari su mercati\nregolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) sistemi di pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) autisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) intermediazione mobiliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività\nconnesse a “fusi orari”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di\ntipo consortile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) banca telefonica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano\nfuori dell’orario extra standard. Agli interessati – esclusi gli addetti ai\nservizi di guardiania – compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore,\nl’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in\ncui effettuano tale orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro\nsi collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà\nadottare – informandone preventivamente gli organismi sindacali –\nl’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità,\novvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel\nsecondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che\nviene riversata in banca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ai lavoratori\u002Flavoratrici di cui alla lett. d) del punto 3, viene\nriconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non\ndeterminare interruzioni nel funzionamento del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro\ndomenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché\nil lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un\nlimitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle\nattività di presidio “stabile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore\n6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all.\nn. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore\u002Flavoratrice deve\nfruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo\ndi almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura\nintera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in\nmisura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1,\nprestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel\nlimite massimo individuale di 80 volte l’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori\ndistribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli\nprevisti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra\nl’impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute\ndei lavoratori\u002Flavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire\nattraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003),\nsi applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di\n“lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del\n2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 – Orario di sportello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l’orario di\nsportello fra le ore 8 e le ore 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. L’impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano\npreventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo\ncirca le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo\ncomma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i\npredetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con\nl’eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di\ntale periodo l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio\ndell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 – al di là della\npercentuale di cui all’art. 101, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle\nsuccursali – ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un\nconfronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro\n10 giorni dall’informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti,\nsoluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle\nsuccursali operanti presso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. complessi industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. sportelli cambio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o\nautostradali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Presso le succursali di cui al comma 4, nonché presso quelle situate in\nlocalità turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità,\nl’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello\ndegli addetti in modo da ricomprendere il sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è\npossibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le\nfattispecie di cui al comma 4 (esclusi i complessi industriali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Presso le succursali situate in località turistiche, il\nlavoratore\u002Flavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per\npiù di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera\nalcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6\nore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle\nlocalità turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali\ne, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza\ndel requisito di “località turistica” della piazza o della zona\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi\nmagazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di\napertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono\nconto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. Al\npersonale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15,\ncompete l’indennità di cui all’art. 101, comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Il lavoratore\u002Flavoratrice può essere adibito allo sportello per un\nmassimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite,\nd’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere\nindividuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le\ncondizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni\ndi chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino\na 7 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. In caso di distribuzione settimanale “4x9”, il personale può essere\nadibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al\npredetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali\npossono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo\nconsentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari\nper le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può\nessere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la\nfine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve\nintercorrere un periodo minimo di 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo\nnon possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono che, nell’ambito della facoltà aziendale\ndi distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di\norario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso\nlocalità turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi\nmagazzini, sarà data precedenza ai “volontari”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi di cui ai commi 1 e 3\ndel presente articolo è possibile – laddove lo consentano le condizioni\ntecniche ed organizzative – ridurre e\u002Fo collocare al giorno successivo i\ntempi necessari per le operazioni di chiusura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non\ncomportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero\nnel caso di spostamento al giorno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione delle Organizzazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto raccomandano\nalle imprese di verificare prioritariamente, ai fini delle articolazioni di\norario di cui al comma 3, la disponibilità dei lavoratori\u002Flavoratrici che\nsiano in possesso delle richieste caratteristiche professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 – Intervallo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il personale – tranne che nei giorni semifestivi – ha diritto ad un\nintervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo\nquanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta,\nrispettivamente, fino a mezz’ora e fino a 2 ore, con intesa fra l’impresa e\ngli organismi sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo\ngiustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e\nle esigenze del servizio – in particolare quelle connesse all’orario di\nsportello – l’intervallo per la colazione può essere attuato (anche\nmediante l’adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo\nle ore 14.40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 – Orario multiperiodale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali\nprogrammabili, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in\nmodo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di\n37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da\nprevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In ogni caso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque\nrisultare pari ai predetti limiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la prestazione del singolo lavoratore\u002Flavoratrice non può superare le 9 ore\ne 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore\nnei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi\nnell’anno – è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo\nsituazioni eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I lavoratori\u002Flavoratrici interessati percepiscono la retribuzione\nrelativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento\nche in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. L’impresa deve comunicare ai lavoratori\u002Flavoratrici con congruo\nanticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di\nmaggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali\nmodifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa con\nl’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli\norari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali\naziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori\u002Flavoratrici ai\nquali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative\narticolazioni di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un\nnumero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente\ndall’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L’impresa, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori\u002Flavoratrici\nvolontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate\ndall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal\npersonale a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad\nattività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al\nlavoratore\u002Flavoratrice viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate\noltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla\npaga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento\nl’interessato può optare, d’intesa con l’impresa, per il meccanismo\ndella banca delle ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una\ndelle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 – Banca delle ore – Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. L’impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive\nall’orario giornaliero normale del lavoratore\u002Flavoratrice nel limite massimo\ndi 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell’anno,\nrappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro\nstraordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo\nche segue. Tale meccanismo opera – d’intesa fra l’impresa ed il\nlavoratore\u002Flavoratrice – anche tramite una riduzione della prestazione\ngiornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto\nall’orario di lavoro normale dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni\nsuperiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il\nlavoratore\u002Flavoratrice, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può\nscegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue,\novvero il compenso per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore\ndanno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al\ncompenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore\u002Flavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario\nappresso indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>6. Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite\nmassimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di\nciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7. Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di\ndomenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei\ncasi di distribuzione dell’orario settimanale dal martedì al sabato) salvo\nparticolari ed eccezionali esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Criteri di recupero. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle\nprestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra\nimpresa e lavoratore\u002Flavoratrice. Trascorso tale termine, il\nlavoratore\u002Flavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo\npreavviso all’impresa di almeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre\n24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine l’impresa, nei\nsuccessivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il\nrecupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di\nlavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’impresa\nprovvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di\nfruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni,\nmaternità, aspettative retribuite e non – che abbiano impedito\nl’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il\nlavoratore\u002Flavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del\nrecupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con\nl’impresa, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro\nstraordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di\ncessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Il lavoratore\u002Flavoratrice può verificare periodicamente il numero delle\nore aggiuntive da lui eseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. L’impresa deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali\ndei lavoratori\u002Flavoratrici stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro\naggiuntivo effettuate nell’ambito di ogni singolo ufficio, servizio o\ndipendenza, specificando il numero dei lavoratori\u002Flavoratrici che hanno\neffettuato dette prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. E’ in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del\npersonale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei\nlavoratori\u002Flavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle\nregistrazioni relative al lavoro aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta\nin volta, dall’impresa e registrate nei modi prescritti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>15. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un\ncompenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1\u002F360\ndella retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con\nle seguenti maggiorazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25% nei giorni feriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la\nsettimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>55% di notte (fra le 22 e le ore 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività\ninfrasettimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a\nquello di effettuazione della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Il lavoratore\u002Flavoratrice può presentare eventuali reclami concernenti\ncompensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi\ndalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l’erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai\ncriteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono\nimprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore\u002Flavoratrice\ninteressato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con\nla massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo\ndi ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il\nrecupero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere\neffettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in\nbanca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le\nimprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza\nanticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi\n“a recupero” deve tenere conto, in particolari periodi dell’anno, degli\nstandard di operatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e\ncontinuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso\ndell’anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame\ncongiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con\nil suddetto obiettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 – Riposo settimanale – Prestazioni in giorni festivi\ninfrasettimanali e nelle semifestività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Al lavoratore\u002Flavoratrice che presta lavoro nel giorno fissato per il\nriposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo\ncompensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo\nviene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo\nsuccessivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo dà diritto –\noltre al riposo compensativo – ad un compenso pari alla paga oraria calcolata\ncome all’art. 106, maggiorata del 25% salvo per i lavoratori\u002Flavoratrici\ninquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente\nal personale adibito a mansioni di commesso) quanto previsto dall’art. 109,\ncomma 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>4. Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei\ncasi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo\nsettimanale, al lavoratore\u002Flavoratrice spetta un compenso pari al 20% della\npaga oraria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il\nlavoratore\u002Flavoratrice può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze\ndi servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari\nalla paga oraria, calcolato come all’art. 106, maggiorata del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Nei giorni semifestivi – fermo quant’altro previsto dal presente\ncontratto in materia di orari di lavoro e di sportello – la prestazione di\nlavoro non può superare le 5 ore ad eccezione del personale di custodia e\naddetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le 5\nore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani\nnotturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono\ncompensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria\nmaggiorata del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 4 ore\ne 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 – Flessibilità individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’impresa può\naccordare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al singolo lavoratore\u002Flavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non\noccasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo\nspostamento dell’orario di uscita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai lavoratori\u002Flavoratrici, con esclusione di quelli indicati all’alinea\nche segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato\nnell’ambito di 30 minuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai lavoratori\u002Flavoratrici a contatto diretto con il pubblico, di\nposticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30\nminuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti\npercentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109 – Ausiliari – Vigilanza e custodia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e\nrelativi trattamenti indennitari, l’orario di lavoro giornaliero dei\nlavoratori\u002Flavoratrici inquadrati nella 1ª area professionale, nonché del\npersonale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale\nviene normalmente ripartito in due periodi determinati dall’impresa in\nrapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi, d’intesa\ncon gli organismi sindacali aziendali, l’orario può essere suddiviso in tre\nperiodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tra la fine dell’ultimo periodo di lavoro e l’inizio del primo\nperiodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla\nguardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di\nautoveicoli e motoveicoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani\nnotturni – i quali osservano comunque l’orario di cui all’art. 100, comma\n1 (fatte salve le riduzioni d’orario di cui all’art. 100, comma 2 e 6) –\nosserva un orario giornaliero massimo di ore 10.30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Al personale inquadrato nella 1ª area professionale, nonché al\npersonale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale,\nche sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella\ngiornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso nelle misure indicate\nin allegato (all. n. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di\nvigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere\nincaricato il guardiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell’orario di\nlavoro è regolata dalle stesse norme previste per il guardiano sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno\n– entro il limite delle ore 8.30 per notte – spetta il compenso indicato in\nallegato (all. n. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai\npredetti servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. I lavoratori\u002Flavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1°\nlivello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso)\npossono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella\ngiornata di sabato – ovvero di lunedì, nei casi in cui l’orario\nsettimanale sia distribuito dal martedì al sabato – è corrisposto, per tale\nservizio, che non può durare per più di ore 8.30, il compenso indicato in\nallegato (all. n. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali\ndell’impresa in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo\ncompensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto\nad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all’art. 106.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza\nnotturna o di pernottamento nei locali dell’impresa in provvisoria\nsostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per\nriposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in\nquesti due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non\nè ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa\nsuccessiva da parte dei suddetti lavoratori\u002Flavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai medesimi\nlavoratori\u002Flavoratrici in base ai precedenti comma non devono in nessun caso\nsuperare le ore 8.30 per notte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi\nindicati in allegato (all. n. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di\nvigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il\nservizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 – Automatismi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di automatismi continuano a trovare applicazione le normative\ncontenute nei ccnl del 19 dicembre 1994 (artt. da 117 a 121 ABI e artt. 10, 12\ne 14 ACRI) e le eventuali previsioni aziendali a suo tempo opzionate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il trasferimento del lavoratore\u002Flavoratrice ad unità produttiva situata\nin comune diverso, può essere disposto dall’impresa solo per comprovate\nesigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento\nl’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia\ndell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a\n15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il\ncomune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nei confronti del lavoratore\u002Flavoratrice che abbia compiuto 45 anni di\netà ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può\nessere disposto senza il consenso del lavoratore\u002Flavoratrice stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di\ntrasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno\ndi 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali\ncomunque denominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il\nlavoratore\u002Flavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al\npagamento delle indennità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. – Al lavoratore\u002Flavoratrice che non abbia familiari conviventi o\nparenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a)\ndell’art. 70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei\nbagagli e relativa assicurazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non\nsia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col\nmassimo di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo\nstrettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. – Al lavoratore\u002Flavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti\nconviventi verso i quali abbia l’obbligo degli alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di\nfamiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lett. a)\ndell’art. 70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei\nbagagli e relativa assicurazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non\nsia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col\nmassimo di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo\nstrettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo\ndi 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie –\nnella misura del 60% – quante sono le persone di famiglia trasferite,\ncompresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al\ntrasloco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Al lavoratore\u002Flavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo pari\nalla differenza tra l’ultimo canone di locazione (comprese le spese\naccessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione\n(comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di\nidonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene\nridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova\nresidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo\nalloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie,\ncategoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze\ndella famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione – o anche,\nvenendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito – in relazione\na modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime dei fitti o a nuove\ndisposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di\nlocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota\ndelle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla\nDirezione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra,\nil contratto di locazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. L’impresa potrà applicare, in sostituzione del meccanismo del\n“contributo alloggio” di cui sopra, la disciplina della fornitura\ndell’alloggio prevista dall’art. 88.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett.\na), b), c) e f) dell’art. 77 mentre il lavoratore\u002Flavoratrice è addetto a\nsuccursale esistente in località diversa da quella in cui prestava\nprecedentemente servizio, l’impresa provvede al rimborso delle spese di\nviaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse\nle diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data\ndell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi, entro 6 mesi dalla\nrisoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui\nprestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui\nha avuto luogo l’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Detta disposizione si applica, in caso di morte del\nlavoratore\u002Flavoratrice, nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e\na carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del\ndiritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati – fermo che\nin ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento\nin un’unica località – di optare per località, nel territorio nazionale,\ndiversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi\ninteressi familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro\ndell’interessato nella piazza d’origine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. L’impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al\npagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga in accoglimento di domanda\ndel lavoratore\u002Flavoratrice. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del\nlavoratore\u002Flavoratrice, l’impresa provvede al rimborso totale o parziale\ndelle spese effettivamente sostenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Elenco delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di\nlavoro*\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Siciliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acireale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Puglia e Basilicata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altamura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Credito Cooperativo di Anagni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anagni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Focus Gestioni SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ancona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Medioleasing in Amministrazione Straordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ancona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FINAOSTA - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aosta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Etruria Informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mecenate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca dell'Adriatico S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ascoli Piceno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Asti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Bari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Mediolanum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Basiglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediolanum Fiduciaria S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Basiglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Benevento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Bergamo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bergamo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unione di Banche Italiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bergamo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BANCA SELLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Sella Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accedo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adale Sistemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carifin Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio in Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delta SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto Factor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Emilia Romagna Factor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-stat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Farbanca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Holding Reti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMI Fondi Chiusi SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMI Investimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nettuno Gestione Crediti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Plusvalore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>River Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unipol Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alto Adige Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare dell'Alto Adige\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BHW Bausparkasse Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raetia SGR S.p.A. in liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Bra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Valle Camonica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Breno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24-7 Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Brescia San Paolo CAB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Lombardo Veneto S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Finance 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Sistemi e Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brescia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cagliari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare delle Province Molisane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campobasso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FINMOLISE - Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campobasso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare del Cassinate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Stabiese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Castellammare Di Stabia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fincalabra Spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Catanzaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Cento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ES Shared Service Center S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco Sul Naviglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HP Enterprise Services for Banking Markets Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cernusco Sul Naviglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Cesena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Credito P. Azzoaglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ceva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova Cassa di Risparmio di Chieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chieti Scalo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Cividale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cividale Del Friuli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cedacri Spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collecchio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Canossa CB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cirene Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credem CB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DB Covered Bond S.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Estense Covered Bond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trevi Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trevi Finance n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conegliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Cortona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cortona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Carime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cosenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Desio e della Brianza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Desio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dogana Repubblica S. Marino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Fano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Fermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carife S.E.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferrara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carife Sim\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferrara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferrara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca CR Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Federico del Vecchio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Ifigest SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fidi Toscana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Findomestic Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fruendo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MPS Capital Services Banca per le Imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Fondi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forli'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Fossano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fossano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Argo Mortgage 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Carige Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Passadore &amp; C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carige Covered Bond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carige Covered Bond 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Creditis Servizi Finanziari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Imola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Ancona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova Banca delle Marche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se.Ba.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEDA SpA - GRUPPO KGS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio della Spezia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Spezia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Lajatico S.C.P.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lajatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Lecchese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lecco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bipielle Real Estate S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tiepolo Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tiepolo Finance 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Loreto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Monte di Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Mantova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mantova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Credito Cooperativo S. Barnaba di Marino - Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Marino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Pugliese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Matino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accenture Back Office and Administration Services S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alba Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aletti &amp; C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aletti Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aletti Gestielle SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allianz Bank Financial Advisors\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anima SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARCA Società di Gestione del Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arepo Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assifact - Associazione Italiana per il Factoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione Nazionale Banche Private\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attijariwafa Bank Europe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Cesare Ponti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Consulia SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca della Nuova Terra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Esperia SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Euromobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Farmafactoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Galileo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca IMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Leonardo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Commercio e Industria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Prossima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Widiba\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco do Brasil AG - Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bank of America National Association - Filiale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bank of China - Filiale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Barclays Bank Plc - Sede in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bayerische Landesbank - Filiale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BIt Market Services S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas - Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas Investment Partners SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Borsa Italiana S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Calit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CartaSi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa Lombarda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CENTROBANCA Sviluppo Impresa SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Citibank National Association - Sede in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commerzbank AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cordusio SIM Advisory &amp; Family Office S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cordusio Societa' Fiduciaria per Azioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Agricole Corporate and Investment Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CREDIT SUISSE (Italy) Spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credit Suisse AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DB Consorzio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deutsche Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deutsche Bank AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deutsche Bank Mutui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Duemme SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Equens SE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eurizon Capital SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euromobiliare Asset Management Sgr\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euromobiliare Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Europe Arab Bank - Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EuroTLX Societa di Intermediazione Mobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Factorit SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fideuram Investimenti - Societa' di Gestione del Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fiditalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fiduciaria Sant'Andrea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finanza e Futuro Banca Societa per Azioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finanza Sud Sim Societa di intermediazione mobiliare per azioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finlombarda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FTSE International (Italy) Limited\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.B.L. Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GE Capital Finance S.r.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GE Capital Interbanca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generfid\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Help Line\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hsbc Bank Plc Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ing Bank N.V. Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>International Factors Italia - IFITALIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Private Banking\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sec NPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sec.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sec. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISP CB Ipotecario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISP CB Pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISP OBG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Italease Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Italease Gestione Beni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IW Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>JPMorgan Chase Bank, National Association\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>London Stock Exchange Group Holdings Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediocredito Italiano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monte Titoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Natixis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORDEST SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oasi Diagram - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pictet Asset Management Limited - Succursale Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pioneer Global Asset Management SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pioneer Investment Management S.G.R.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PORTIGON AG - SUCCURSALE DI MILANO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profamily\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo Real Estate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Release\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S.I.RE.F. - Societa' Italiana di Revisione e Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SACE Fct S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Santander Private Banking\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SELLA GESTIONI SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Societe Generale - Succursale di Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Societe' Generale Mutui Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Societe Generale Securities Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>State Street Bank GmbH - Succursale Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Symphonia SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tamleasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>The Royal Bank of Scotland PLC - Succursale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Factor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Finance CB 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Lease Finance 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI Pramerica SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI SPV BBS 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI SPV BPA 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBI SPV BPCI 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBS (Italia) S.P.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UBS Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Bank AG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Bank Austria AG - Italian Permanent Establishment\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Business Integrated Solutions\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unicredit Factoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Global Business Services GmbH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UniCredit SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Value Transformation Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vegagest Società di Gestione del Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vesta Real Estate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Interprovinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare dell'Emilia Romagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPER Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultinvest Asset Management SGR S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mutina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Optima S.p.A. - SIM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Puglia Sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mondovi'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Claris Factor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montebelluna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Veneto Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montebelluna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Valconca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Morciano Di Romagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare del Mediterraneo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Sviluppo S.C.p.A. a R.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commercio e Finanza - Leasing e Factoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Societa' per la Gestione di Attivita' - S.G.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Napoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Orvieto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orvieto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Etica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco delle Tre Venezie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio del Veneto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giotto Finance 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEC Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Padova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Nuova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Sant'Angelo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Palermo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Crédit Agricole Group Solutions\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Present Systems\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perugia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Caripe SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pescara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piacenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pistoia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare Friuladria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pordenone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Agricola Popolare di Ragusa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragusa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Ravenna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ravenna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Creacasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credem Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credem Private Equity SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credemfactor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Emiliano Holding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Emiliano S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FinecoBank Banca Fineco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reggio Emilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arianna Sim\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artigiancassa S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Fucino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Finnat Euramerica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Nazionale del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca UBAE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bank Sepah - Filiale in Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNL Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BNL POSitivity\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bnt consulting in liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Business Partner Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa Depositi e Prestiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Compensazione e Garanzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cofiri (in liquidazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credifarma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Fondiario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dexia Crediop S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Europrogetti &amp; Finanza in Liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fides\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finnat Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fintecna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GBM BANCA S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IBL Family\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IBL Partners\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Igea Banca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imprebanca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>International Credit Recovery (8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Provis s.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Investire Immobiliare - Societa di Gestione del Risparmio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto Bancario del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto per il Credito Sportivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - ISVEIMER (in\nliquidazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Italfondiario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lazio Innova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MTS - Società per il Mercato dei Titoli di Stato S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestinuova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SanPaolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Simest\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società Italiana Gestione ed Incasso Crediti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Sconto e Conti Correnti di S. Maria Capua Vetere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S. Maria Capua Vetere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Saluzzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saluzzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanfelice 1893 Banca Popolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Felice Sul Panaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.S.E. Consulting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Lazzaro Di Savena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CSE Consorzio Servizi Bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Lazzaro Di Savena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CSE Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Lazzaro Di Savena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di San Miniato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Miniato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Genesio Immobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Miniato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APULIA PRONTOPRESTITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Severo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bancapulia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Severo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco di Sardegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Numera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sardaleasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sassari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Cassa di Risparmio di Savigliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Savigliano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Monte dei Paschi di Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monte Paschi Fiduciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MPS Leasing &amp; Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Siena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Credito Valtellinese s.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Creval Sistemi e Servizi Società Consortile per azioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stelline Real Estate S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sondrio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Spoleto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spoleto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Casse di Risparmio dell'Umbria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spoleto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Heta Asset Resolution Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tavagnacco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BANCA TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Teramo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Piemonte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Intermobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Patrimoni Sella &amp; C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Reale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Regionale Europea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consel SpA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Equiter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EXOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Family Advisory Sim Sella &amp; Partners\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finpiemonte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ingenieria de Software Bancario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Casa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intesa Sanpaolo Group Services\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oldequiter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pictet &amp; Cie (Europe)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Santander Consumer Bank S.p.A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Santander Consumer Finance Media\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Credito Popolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Torre Del Greco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa del Trentino S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Claris Leasing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Treviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BG Fiduciaria - Societa' di Intermediazione Mobiliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generali Immobiliare Italia SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generali Investments Europe S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Udine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Udine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hypo Alpe - Adria - Bank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Udine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare del Lazio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Velletri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BANCA IFIS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Venezia Mestre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banco Popolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BP Property Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>doBank\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società Gestione Servizi BP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Valsabbina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vestone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Popolare di Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPVi Multicredito - Agenzia in Attività Finanziaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMMOBILIARE STAMPA S.c.p.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizi Bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca di Viterbo Credito Cooperativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viterbo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Sviluppo Tuscia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viterbo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cassa di Risparmio di Volterra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Volterra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TABELLE ECONOMICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_different\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"688\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"281\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"128\">\n    \u003Ccol width=\"113\">\n    \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"676\" height=\"16\">\u003Cp align=\"center\">Importi mensili\n        per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° gennaio 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"center\">Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">4.185,11  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">95,31  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">14,30  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.552,46  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">95,31  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">14,30  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.170,41  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.986,59  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>3ª Area 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.631,90  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>3ª Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.441,43  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>3ª Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.306,54  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>3ª Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.188,38  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>2ª Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.057,33  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">35,57  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">6,83  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>2ª Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.978,58  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">29,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">5,59  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>2ª Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.925,11  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">29,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">5,59  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>1ª Area (Livello unico + g.nott.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.840,52  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">21,17  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">4,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"16\">\u003Cp>1ª Area (Livello unico )\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.792,91  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">20,12  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">3,87  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"688\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"281\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"128\">\n    \u003Ccol width=\"113\">\n    \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"676\" height=\"13\">\u003Cp align=\"center\">Importi mensili\n        per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° ottobre 2016\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"center\">Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">4.224,86  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">95,31  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">14,30  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.586,20  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">95,31  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">14,30  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.200,53  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.014,96  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>3ª Area 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.656,90  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>3ª Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.464,62  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>3ª Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.328,45  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>3ª Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.209,17  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>2ª Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.076,87  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">35,57  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">6,83  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>2ª Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.997,37  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">29,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">5,59  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>2ª Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.943,40  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">29,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">5,59  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>1ª Area (Livello unico + g.nott.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.858,00  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">21,17  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">4,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"13\">\u003Cp>1ª Area (Livello unico )\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.809,94  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">20,12  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">3,87  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"688\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"281\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"128\">\n    \u003Ccol width=\"113\">\n    \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"676\" height=\"13\">\u003Cp align=\"center\">Importi mensili\n        per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° ottobre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"center\">Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">4.272,56  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">95,31  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">14,30  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.626,69  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">95,31  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">14,30  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.236,67  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.049,00  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>3ª Area 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.686,90  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>3ª Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.492,45  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>3ª Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.354,74  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>3ª Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.234,11  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>2ª Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.100,32  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">35,57  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">6,83  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>2ª Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.019,92  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">29,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">5,59  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>2ª Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.965,34  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">29,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">5,59  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>1ª Area (Livello unico + g.nott.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.878,98  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">21,17  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">4,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"14\">\u003Cp>1ª Area (Livello unico )\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.830,38  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">20,12  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">3,87  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"676\" height=\"17\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\" width=\"676\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">Importi mensili\n        per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"center\">Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>QD 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">4.320,26  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">95,31  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">14,30  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>QD 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.667,18  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">95,31  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">14,30  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>QD 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.272,81  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>QD 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">3.083,04  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>3ª Area 4° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.716,90  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>3ª Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.520,28  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>3ª Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.381,03  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>3ª Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.259,05  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">41,55  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">7,99  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>2ª Area 3° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.123,77  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">35,57  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">6,83  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>2ª Area 2° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">2.042,47  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">29,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">5,59  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>2ª Area 1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.987,28  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">29,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">5,59  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"17\">\u003Cp>1ª Area (Livello unico + g.nott.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.899,96  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">21,17  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">4,07  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"281\" height=\"16\">\u003Cp>1ª Area (Livello unico )\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"right\">1.850,82  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"right\">20,12  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp align=\"right\">3,87  \u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"123\">\n      \u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable rules=\"groups\" width=\"688\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable rules=\"cols\" width=\"685\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"160\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"673\" height=\"16\">\u003Cp align=\"center\">Livello\n        retributivo di inserimento professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"673\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">(assunti a far\n        tempo dal 1° aprile 2015)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"673\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio\n        mensile per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° aprile 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° ottobre 2016\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° ottobre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\" height=\"16\">\u003Cp align=\"center\">1.969,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.988,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">2.010,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">2.033,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"above\" rules=\"cols\" width=\"685\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"162\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"675\" height=\"16\">\u003Cp align=\"center\">Livello\n        retributivo di inserimento professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"675\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">(in servizio al\n        31 marzo 2015) (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"675\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">Stipendio\n        mensile per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° gennaio 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° ottobre 2016\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° ottobre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\" height=\"17\">\u003Cp align=\"center\">1.794,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.813,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">1.835,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">1.858,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"1\" colspan=\"4\" width=\"675\" height=\"17\">\u003Cp align=\"justify\">(*) Le differenze rispetto agli assunti a far tempo dal\n        1° aprile 2015 sono assicurate tramite prestazione del F.O.C. ai sensi\n        dell'art. 32, comma 10, ai sensi del verbale di accordo 25 novembre\n        2015, in Appendice n. 10.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"5133\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"5133\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) Le differenze rispetto agli assunti a far tempo dal 1° aprile 2015 sono\nassicurate tramite prestazione del F.O.C. ai sensi dell'art. 32, comma 10, ai\nsensi del verbale di accordo 25 novembre 2015, in Appendice n. 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSEGNI MENSILI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"534\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"196\">\n  \u003Ccol width=\"230\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"530\" valign=\"top\" height=\"11\">\u003Cp>dal 1° gennaio\n        2004\u003Csup>\u003Ca class=\"sdfootnoteanc\" name=\"sdfootnote1anc\" href=\"17347 - J241 tables.htm#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\">\u003Csup>*\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\" height=\"11\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">Importo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\" height=\"11\">\u003Cp>3ª Area professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>2° e 3° livello retributivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"right\">23,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\" height=\"11\">\u003Cp>2ª Area professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"230\">\u003Cp>3° livello retributivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(limitatamente agli ex operai specializzati)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"right\">33,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\" height=\"11\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\" height=\"11\">\u003Cp>2ª Area professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp>1° e 2° livello retributivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"right\">22,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\" height=\"10\">\u003Cp>1ª Area professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"right\">14,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Per le Aziende già destinatarie del ccnl Acri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>154,10 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex vice capo\nufficio”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>149,70 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex subalterni\n(compresi capo commesso e vice capo commesso)”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>61,64 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex operai”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>70,44 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi\ngli operai)”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIFFERENZA EX MENSA**\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 3 Aree\nprofessionali: 9,92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch2>Allegato n. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>INDENNITÀ E COMPENSI VARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree professionali e quadri direttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable frame=\"above\" rules=\"groups\" width=\"492\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"408\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"19\">\u003Cp>Aree professionali e quadri direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>lavori in locali sotterranei\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">45,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\u003Cli>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>turno notturno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">30,68\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"76\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"81\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">indennità agli addetti al sabato alla\n            consulenza e nelle succursali presso località turistiche o centri\n            commerciali, ipermercati e grandi magazzini\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">18,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">giornata di reperibilità\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">30,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"17\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cp>Aree professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">turno diurno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">4,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"39\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">indennità per orari giornalieri che terminano\n            dopo le 18,15 e fino alle 19,15\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">3,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">per intervento\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">18,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"488\" valign=\"top\" height=\"45\">\u003Cp>2ª area\n        professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale\n        addetto a mansioni di commesso)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">pernottamento\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">18,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">vigilanza notturna superiore all’orario\n            normale diurno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">24,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">vigilanza notturna non superiore all’orario\n            normale diurno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">14,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">custodia diurna nella giornata di sabato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">49,04\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable frame=\"above\" rules=\"groups\" width=\"492\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"76\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"408\" height=\"20\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CONCORSO SPESE TRANVIARIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(12 mensilità)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"445\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\" border=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"285\">\n  \u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Verona\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">1,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">mensili\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Catania\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">1,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Bari\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">1,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Venezia\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">1,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Padova, Palermo\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">1,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Trieste\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">1,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Bologna\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">1,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Messina, Napoli, Torino\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">1,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">1,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Firenze\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">2,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">2,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"285\" height=\"15\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp>Milano\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"right\">2,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">“\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>INDENNITÀ DI RISCHIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(misure mensili)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"groups\" width=\"512\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"319\">\n  \u003Ccol width=\"107\">\n  \u003Ccol width=\"74\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Cthead>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"49\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">Capoluoghi di prov. e centri aventi\n        intenso movimento bancario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">Altri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Fthead>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\n        direttivi, 3ª area professionale e 2ª area professionale, 3° livello\n        retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"62\">\u003Col>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">cassieri che hanno con continuità effettivo\n            maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente\n            allo sportello dei contanti\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">126,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">94,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"48\">\u003Col start=\"2\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">addetti allo sportello che effettuano esborsi\n            e\u002Fo introiti di valori (esclusi i quadri direttivi 3° e 4°\n            livello retributivo)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">126,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">94,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"48\">\u003Col start=\"3\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">cassieri che hanno con continuità effettivo\n            maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente\n            allo sportello non contanti*\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">90,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">67,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"30\">\u003Col start=\"4\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">cassieri che hanno maneggio di valori non\n            esplicabile allo sportello*\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">64,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">48,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"30\">\u003Col start=\"5\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">addetti agli sportelli per l’incasso degli\n            effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi 3°\n            e 4° livello retributivo)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">62,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">46,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"30\">\u003Col start=\"6\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere\n            (art. 92, 3° livello retributivo, 3° alinea)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">55,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">41,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"47\">\u003Col start=\"7\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">addetti alla stanza di compensazione che\n            svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile\n            allo sportello, di cui all’art. 92, 3° livello retributivo,\n            penultimo alinea\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">48,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">36,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"30\">\u003Cp align=\"justify\">2ª area\n        professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a\n        mansioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"46\">\u003Col start=\"8\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">che hanno maneggio di contanti o valori non\n            esplicabile allo sportello di cui all’art. 92, 1° livello\n            retributivo, 1° e 7° alinea, 2° punto\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">36,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">27,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni\ndiverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione\ngiornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative\nmisure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente\nmaggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia\nsuperiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore\n14%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Preavviso\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a)\ndell’art. 77, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"rows\" width=\"506\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"94\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Cthead>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">a)\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">b)\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">c)\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Fthead>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">trattamento sub c) ridotto del 25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">5 mensilità con an­zianità non\n        superiore a 6 anni ed un ul­te­riore ½ mese per ogni suc­cessivo\n        anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>3ª e 2ª area pro­fessionale, 3° livello\n        retri­butivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">trattamento sub c) ridotto del 25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">½ mensilità per ogni anno, con il\n        minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>2ª area profes­sio­nale, 1° e 2° livello\n        retribu­tivo (esclusi gli addetti a man­sioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">45 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">trattamento sub c) ridotto del 25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>\u002F\u003Csub>3\u003C\u002Fsub>di mensilità\n        per ogni anno, con il minimo di 1 e ½ e con il massimo di 6\n        mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1ª area profes­sio­nale, non­ché gli ad­detti a\n        mansioni operaie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"center\">1 mensilità e ¼\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">Trattamento sub c) ridotto del 25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\">\u003Cp align=\"justify\">¼ di mensilità per ogni anno, con il\n        minimo di 1 e con il massimo di 4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del\nlavoratore\u002Flavoratrice, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b)\ndell’art. 77, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità –\ncompete nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"rows\" width=\"501\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"82\">\n  \u003Ccol width=\"133\">\n  \u003Ccol width=\"154\">\n  \u003Ccol width=\"83\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp>a)Trattamento di previdenza miglio­rativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"250\">\u003Cp align=\"justify\">b)Assenza di trattamento\n        di pre­videnza migliorativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"5131\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità su­periore a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">4 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>3ª e 2ª area pro­fessionale, 3° livello\n        retri­butivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità su­periore a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">2 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>2ª area profes­sio­nale, 1° e 2° livello\n        retribu­tivo (esclusi gli addetti a man­sioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">45 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità su­periore a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">1 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>1ª area profes­sio­nale, non­ché gli ad­detti a\n        mansioni operaie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e ¼\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità su­periore a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">1 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c)\ndell’art. 77, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità –\ncompete nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"rows\" width=\"500\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"223\">\n  \u003Ccol width=\"94\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 10 a 15 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità superiore a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>5 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>3ª e 2ª area profes­sionale, 3° livello\n        retributivo (esclusi gli addetti a man­sioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 10 a 15 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità superiore a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>3 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>2ª area professio­nale, 1° e 2° livello\n        retributivo (esclusi gli addetti a man­sioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 10 a 15 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità superiore a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>2 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>3 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>1ª area professio­nale, nonché gli ad­detti a\n        mansioni operaie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 10 a 15 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità superiore a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">1 ½ mensi­lità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">3 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g)\ndell’art. 77, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"hsides\" rules=\"rows\" width=\"503\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"94\">\n  \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003Ccol width=\"149\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp>a) Trattamento di previdenza mi­gliorativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"251\">\u003Cp align=\"justify\">b) Assenza di trattamento\n        di pre­videnza migliorativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>Quadri direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp>5 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 6\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;per ogni anno successivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>5 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>3ª e 2ª area professio­nale, 3° li­vello\n        retri­butivo (esclusi gli ad­detti a mansioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp>3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità su­periore a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">2 mensilità\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>2ª area profes­sio­nale, 1° e 2° livello\n        retri­butivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp>2 mesi e ½\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità su­periore a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>1 mensilità\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2 mensilità\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">3 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1ª area profes­sio­nale, nonché gli addetti a\n        mansioni operaie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp>1 mensilità e ¾\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità non superiore a 5\n        anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">-&nbsp;con anzianità su­periore a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>1 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della presente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si considera l’anzianità di effettivo servizio del\nlavoratore\u002Flavoratrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per trattamento di previdenza “aziendale migliorativo” si intende quello\nper il quale il lavoratore\u002Flavoratrice venga a beneficiare di un trattamento di\nprevidenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle\nassicurazioni sociali obbligatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>missioni E DIARIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable frame=\"above\" rules=\"groups\" width=\"528\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"118\">\n  \u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"107\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"525\">\u003Cp>dal 1° gennaio 2005\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"118\" height=\"74\">\u003Cp>Abitanti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp align=\"center\">Quadri direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">3ª e 2ª area professionale, 3°\n        livello retributivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2ª area professionale, 1° e 2°\n        livello retributivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1ª area professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"118\" height=\"49\">\u003Cp>Centri fino a 200.000  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp align=\"center\">133,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">79,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">62,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">58,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"118\" height=\"49\">\u003Cp>Centri da 200.001 a 500.000  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp align=\"center\">147,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">87,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">69,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">64,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"118\" height=\"49\">\u003Cp>Centri da 500.001 a 1.000.000  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp align=\"center\">160,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">95,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">75,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">70,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"118\" height=\"49\">\u003Cp>Centri oltre 1.000.000  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp align=\"center\">173,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp align=\"center\">103,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">81,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">76,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Profili formativi e standard professionali per l’apprendistato\nprofessionalizzante\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>1 - Addetto attività commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 - Addetto attività di supporto alla gestione dell’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 - Addetto attività di supporto aree specialistiche di business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 - Addetto attività amministrative e\u002Fo contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 - Addetto attività informatiche e\u002Fo di telecomunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 - Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto Attività Commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle strutture di presidio del mercato e dei ruoli\norganizzativi previsti in azienda, svolge attività operative e\u002Fo contabili e\u002Fo\ncommerciali riferite alla gestione della clientela di riferimento, anche\nattraverso canali telefonici e telematici, in coerenza con le direttive\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contribuisce a soddisfare le esigenze della clientela, assicurando\nappropriati livelli di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operare in un contesto aziendale orientato alla produttività, alla qualità\ne alle esigenze della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei\nservizi svolti dall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione, anche\nmediate da strumenti di comunicazione a distanza, finalizzate ad una relazione\nefficace e trasparente con la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di\ngruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in\nparticolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di\noperare coerentemente con le medesime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a\nquelli adottati nella propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avere un’adeguata conoscenza sul funzionamento dei mercati e sugli\nstrumenti finanziari comuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e proporre prodotti e servizi per la clientela di riferimento e\nsaper contribuire alla vendita degli stessi, anche mediante\nricezione\u002Feffettuazione delle telefonate (inbound – outbound) e utilizzo di\ncanali informatici, in coerenza con le politiche commerciali dell’azienda e\ncon gli indirizzi ricevuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine\ndi curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operare nell’ambito dei sistemi cd. in “tempo reale” e, cioè, con\napparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore\ncentrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine\ndi svolgere attività di informazione, helpdesk e assistenza per l’insieme\ndelle operazioni proprie dell’area di attività, anche a favore di chi opera\ntramite il canale In Web, promuovendo azioni di sviluppo commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avere un’adeguata conoscenza degli aspetti normativi interni ed esterni\nconnessi con l’assistenza alla clientela e la conseguente operatività,\ninclusa quella contabile ed amministrativa, per poterli applicare\ncorrettamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 - Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto attività di supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla gestione dell’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di strutture centrali collegate alla gestione dell’azienda\n(risorse umane, legale, bilancio e auditing, marketing, pianificazione e\ncontrollo, ecc.) svolge attività prevalentemente operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso\nai clienti interni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei\nservizi svolti dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di\ngruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (es.\nprivacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le\nmedesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a\nquelli adottati nella propria area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avere un’adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed\nesterne, da applicare nell’esercizio della propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie\ndell’area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le fasi operative di gestione e sviluppo dell’area specialistica\ndi competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull’andamento\ndell’attività e presentare i risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 - Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto attività di supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aree specialistiche di business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di strutture centrali collegate al business\ncreditizio\u002Ffinanziario (crediti, finanza, rischi, ecc.), svolge attività\nprevalentemente operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa, le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa e sulla composizione dei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso\nal cliente interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei\nservizi svolti dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di\ngruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (es.\nantiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare\ncoerentemente con le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici specifici, con particolare\nriguardo a quelli adottati nella propria area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avere un’adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed\nesterne, da applicare nell’esercizio della propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere prodotti e servizi offerti alla clientela di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie\ndell’area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le fasi di sviluppo dell’area specialistica di competenza per il\nrelativo utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le fasi di gestione e sviluppo dei prodotti e servizi relativi\nalla propria area di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull’andamento\ndell’attività e presentare i risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le interconnessioni tra operazioni creditizie, finanziarie e\npresidio dei rischi al fine di operare coerentemente con le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 - Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto attività amministrative e\u002Fo contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge le attività operative e contabili affidategli, contribuendo al buon\nfunzionamento procedurale e amministrativo dell’unità di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso\nalla clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei\nservizi svolti dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di\ngruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in\nparticolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di\noperare coerentemente con le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a\nquelli adottati nella propria area di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avere un’adeguata conoscenza delle normative e procedure da applicare in\nmateria di contabilità e\u002Fo sistemi di pagamento e\u002Fo contrattualistica relativa\nalle operazioni che si svolgono con la clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le dinamiche organizzative, le logiche e i processi gestionali\ndelle principali attività e dei prodotti riservati alla clientela di\nriferimento, in coerenza con gli indirizzi dell’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine\ndi curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software\napplicativi, in particolare per le operazioni di calcolo e di video\nscrittura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio\ncartaceo ed elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze e compilare documenti o lettere di natura contabili,\nmoduli e distinte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze e operare nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo\nreale” e cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con\nl’elaboratore centrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 - Profilo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto attività informatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo di telecomunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge attività connesse alla elaborazione di dati, al funzionamento,\nall’assistenza e alla manutenzione dei sistemi informatici e di\ntelecomunicazione adottati in azienda, garantendo gli standard di sicurezza, la\nriservatezza e la protezione dei dati, dei programmi e dei sistemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso\nalla clientela interna \u002Festerna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei\nservizi svolti dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di\ngruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in\nparticolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di\noperare coerentemente con le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze tecnico professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e gestire i processi relativi alle operazioni da effettuare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la struttura hardware di un elaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare i principi basilari della programmazione, i\n“linguaggi informatici” e la terminologia “tecnica” della propria area\ndi attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e utilizzare i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i\nmezzi periferici che interagiscono con il sistema operativo principale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e applicare le tecniche in materia di sicurezza informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le logiche, i processi e le procedure che caratterizzano\nl’attività di assistenza telematica (supporto alle attività periferiche –\nhelp desk).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato n. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l’apprendista durante il\nperiodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al\nfine di agevolarne l’inserimento all’interno dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la formazione sia impartita all’apprendista attraverso\nstrumenti di e-learning, anche l’attività di accompagnamento svolta dal\ntutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso\nstrumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato\ndesignato dall’Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore designato dall’impresa deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>avere formazione e competenze adeguate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che\nl’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite\ndall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’erogazione della formazione agli apprendisti, l’impresa ha\nla “capacità formativa interna” necessaria, anche ai fini della formazione\ndi base e trasversale, qualora vi siano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>risorse umane idonee a trasferire competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutori con formazione e competenze adeguate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…OMISSIS… Da Appendice n.1 a Appendice n. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dichiarazione delle organizzazioni sindacali fabi, first-cisl, fisac-cgil,\nsinfub, ugl credito, uilca, unità sindacale falcri silcea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal vigente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro Vi comunichiamo che, a far tempo dalla data\nodierna, le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono essere convocate, ai\ndiversi livelli di confronto ivi previsti, congiuntamente tra loro e\ndisgiuntamente da ogni altra Organizzazione Sindacale presente nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra con preghiera di voler dare conseguente comunicazione alle\nVostre Associate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 aprile 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            ",{"cbasignsingle":44,"cbamemtrad":48,"JOBTYPE_descriptions":52,"pensionfund":56,"unemploymentfund":60,"disabilityfund":64,"trainingprogrammes":68,"trainingfund":72,"apprenticeships":75,"contracttrial":79,"contractseverancepay":83,"healthcareaccessrelatives":87,"cbadate_start":91,"cbadate_end":95,"cbadate_start_date":97,"tempagency":100,"disabilitypay":104,"sicknesspay":108,"longtermillness":110,"hiv":114,"paidmaternityleave":118,"paidmaternityleavepay":122,"jobsecuritymothers":125,"maternityotherclause":129,"equalitymonitoring":133,"violence":137,"sexualhar":141,"legalassistance_trigger":143,"MEALALL_trigger":147,"SENIOR_trigger":151,"COMMUTE_trigger":155,"ONCERISE_trigger":159,"ONCERISE2_trigger":163,"HARDSHIP_trigger":167,"NOCTPREM_trigger":171,"PAIDLEAV_trigger":175,"holidaysdays":179,"SCHEDULE_trigger":183,"flexible_work_options":187,"educationtuition":191,"deathrelatives":195,"bankholidays1":199,"TRADEUNLEAV_trigger":203,"CONSIGN_trigger":207,"SUNDAY_trigger":211,"OVERTIME_trigger":215,"hourspweek_select":219,"dayspweek_select":223,"hourstxt":225,"MAXHOURS_trigger":229,"PAYSCALES_different":233},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbasignsingle","il Comitato per gli Affari Sindacali e d","il Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composto dal\nPresidente Alessandro Profumo, da Camillo Venesio, Massimo Basso Ricci, Wilma\nBorello, Massimiliano Calvi, Cesare Castelbarco Albani, Adriano Cauduro, Paolo\nCornetta, Giuseppe Corni, Ilaria Dalla Riva, Alfio Filosomi, Anna Grosso,\nEliano Omar Lodesani, Antonio Maurino, Cristina Merati, Mario Giuseppe Napoli,\nPatrizia Ordasso, Gianfilippo Pandolfini, Roberto Quinale, Emanuele Recchia,\nGianluca Reggioni, Gianluigi Robaldo, Giovanni Rossi, Pietro Sella, Elvio\nSonnino, Roberto Speziotto, Stefano Verdi, Dino Zampieron e dal Direttore\nGenerale Giovanni Sabatini, assistiti dal Responsabile della Direzione\nSindacale e del Lavoro Giancarlo Durante e da Giorgio Mieli, Stefano Bottino e\nVittorio Cianchi, con la collaborazione del Vice Direttore Generale Gianfranco\nTorriero e di Fabrizio Cirrincione, Silvio De Tommaso, Federico Falcioni,\nAngelo Giuliani, Gianluca La Posta, Gabriele Livi, Stefano Nigrelli e Tiziana\nTafani",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbamemtrad","l’Associazione Sindacale Nazionale dell’","l’Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte\nprofessionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e\nstrumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali\ncomunque denominate (Dircredito-FD) rappresentata dal Segretario Generale\nMaurizio Arena, dal Segretario Generale Aggiunto Silvana Paganessi e dai\nSegretari Nazionali Filippo Arena, Mario Chiacchio, Tiziano Coco, Tullio\nCotini, Mario Garcea, Claudio Nobili, Mauro Santi;\n\n\n\nla Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal Segretario\nGenerale Lando Maria Sileoni, dal Segretario Generale Aggiunto Mauro Bossola, e\ndai Segretari Nazionali Giuliano De Filippis, Franco Casini, Gianfranco\nBertinotti, Attilio Granelli, Giuseppe Milazzo, Mauro Morelli, Mauro Scarin,\nGiuliano Xausa e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Oscar Aragone,\nDelfo Azzolin, Luca Baroni, Ernesto Biondino, Tommaso Brindisi, Tiberio\nCarello, Stefano Cefaloni, Paolo Citterio, Leonardo Comucci, Ado Dalla Villa,\nEmanuele De Marchi, Gianni Debiasi, Cetty Di Benedetto, Vanessa Di Cola, Angelo\nDi Cristo, Giovanni Donati, Danilo Donzelli, Luigi Ugo Falletta, Guido Fasano,\nGianpaolo Fontana, Alessandro Frontini, Giovanni Galli, Angelo Maranesi,\nLuciano Marzio, Piergiuseppe Mazzoldi, Domenico Mazzucchi, Roberto Mercurio,\nCarlo Milazzo, Stefano Morini, Gaetano Motta, Marco Muratore, Davide Natale,\nEttore Necchi, Franco Ottobre, Mattia Pari, Werner Pedoth, Danilo Piccioni,\nAldo Quarantiello, Carmelo Raffa, Vincenzo Saporito, Antonella Sboro, Fabio\nScola, Stefano Seghezza, Enrico Simonetti, Fabrizio Tanara, Mauro Tessadrelli,\nCosimo Torraco, Alessandro Violini, Riccardo Zaglio;\n\n\n\nla Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) rappresentata\ndal Segretario Generale Giulio Romani e dai Segretari Nazionali Sabrina Brezzo,\nAlessandro Delfino, Roberto Garibotti, Sergio Girgenti, Mauro Incletolli,\nPierluigi Ledda, Giacinto Palladino, Alessandro Spaggiari;\n\n\n\nla Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito\n(Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Agostino Megale e dai\nSegretari Nazionali Elena Aiazzi, Fabio Alfieri, Fulvia Busettini, Giuliano\nCalcagni, Luca Esposito, Fiorella Fiordelli, Mario Gentile, Maurizio Viscione,\nEnrico Segantini;\n\n\n\nla Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e\nAssicurazioni (Sinfub) rappresentata dal Segretario Generale Pietro Pisani, dai\nSegretari Nazionali Roberto Belardo, Ettore Nardi, Stefano Giuliano, Gianluca\nPasserini, assistiti dai Dirigenti Nazionali Alessandro Casagrande, Andrea\nFolco, Claudio Griggio, Federico Sciaraffia, Enrico Sorrentino, Domenicantonio\nValentini, Romolo D’Amico, coadiuvati dal Direttore della Federazione Sergio\nSantiangeli;\n\n\n\nla Ugl Credito rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Fabio\nVerelli e dai Segretari Nazionali Manlio Augello, Roberto Benedetti, Massimo\nBernetti, Carlo Carcione, Mario Coletta, Ennio De Luca, Francesca Lodi, Enrico\nMarongiu, Sergio Migliorini, Piero Peretti, Vincenzo Fratta, Alessio Storace,\nPietro Agrillo, Patrizia Corvi, Enzo Gentili, Maurizio Gorza, Ennio Occhipinti,\nFilippo Virzì, Gabriele Voltolini;\n\n\n\nla Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) rappresentata dal\nSegretario Generale Massimo Masi, dal Segretario Organizzativo Vito Pepe e dai\nSegretari Nazionali Giuseppe Del Vecchio, Fulvio Furlan, Paola Minzon, Renato\nPellegrini, Giovanna Ricci, Maria Teresa Ruzza, Mariangela Verga, coadiuvata da\nSimona Cambiati, Valeria Cavrini, Maurizio Mattioli, Roberto Telatin;\n\n\n\nl’Unità Sindacale Falcri Silcea (Unisin) rappresentata dal Segretario\nGenerale Emilio Contrasto, dai Vice Segretari Generali Sergio Mattiacci e\nGabriele Slavazza e dai Segretari Nazionali Roberto Ferrari, Giuseppe Ettore\nFremder, Antonio Liberatore, Angelo Peretti, Roberto Vitantonio;",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"JOBTYPE_descriptions","Art. 91 – 1ª Area professionale 1. Appar","Art. 91 – 1ª Area professionale\n\n\n\n1. Appartengono a questa area i lavoratori\u002Flavoratrici che sono stabilmente\nincaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per\nl’esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica\noperativa e\u002Fo conoscenze di tipo elementare.\n\n2. I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella\npresente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e\ncustodia, personale di guardiania.\n\n3. Al personale addetto alla guardiania notturna spetta – in aggiunta al\ntrattamento economico proprio dell’area professionale di appartenenza – una\nindennità mensile nella misura stabilita in allegato n. 3.\n\n\n\n\n\nArt. 92 – 2ª Area professionale\n\n\n\n1. Appartengono a questa area i lavoratori\u002Flavoratrici che sono stabilmente\nincaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la\nsemplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente,\nattività esecutive e d’ordine, anche di natura amministrativa e\u002Fo tecnica,\ntali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo\ndi pratica e\u002Fo di addestramento professionale.\n\n2. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi\nrelativi ai tre livelli retributivi nei quali si articola la presente area\nprofessionale:\n\n\n\nProfili professionali esemplificativi – 2ª Area professionale\n\n\n\n1° livello retributivo - Profili\n\n\n\n3. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al\npresente livello retributivo quelle svolte dagli:\n\naddetti ai servizi di sportello per la contazione, l’ammazzettamento, la\ncernita ed il trasporto di valori;\n\naddetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;\n\naddetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di\nanticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al\npubblico e durante il normale orario di lavoro;\n\naddetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli,\nfermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente\narea professionale;\n\naddetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a\ntimbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti\nequivalenti;\n\naddetti a custodia e vigilanza ai sensi del comma 10 e seguenti dell’art.\n109 nonché ai compiti di cui al comma 5;\n\naddetti in via continuativa e prevalente:\n\nalla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;\n\na compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di\nfuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1°\nlivello retributivo della 3ª area professionale;\n\nall’archivio, all’economato, alla spedizione, ai microfilms, con\nresponsabilità proprie dell’area di appartenenza;\n\nalle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai\ntelefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello\nretributivo della presente area professionale;\n\n\n\ni lavoratori\u002Flavoratrici che, nell’ambito delle specialità di mestiere\nesemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e\nprevalente – anche in collaborazione con altri appartenenti al presente\nlivello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area\nprofessionale – lavori di normale difficoltà di esecuzione per\nl’allestimento, la conduzione, l’aggiustaggio, la riparazione e la\nmanutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per\nl’individuazione di guasti di facile riparazione.\n\n\n\n4. In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di\nelettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo,\nlegatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere\nnonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione,\nmanutenzione, etc. di attrezzi e beni.\n\n5. Presso le succursali i lavoratori\u002Flavoratrici inquadrati nella 2ª area\nprofessionale, 1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente\nentro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera\nove non esista apposito personale per questo servizio.\n\n\n\n2° livello retributivo – Profili\n\n\n\n6. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al\npresente livello retributivo quelle svolte dagli addetti alle attività di cui\nagli alinea da 1 a 7 del 1° livello retributivo, che svolgano anche funzioni\ndi coordinamento di più addetti al medesimo 1° livello.\n\n\n\n3° livello retributivo – Profili\n\n\n\n7. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al\npresente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via continuativa e\nprevalente:\n\nalla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a\nriepilogazioni, e relative spunte, di scritture contabili – esclusi i lavori\ndi quadratura – sulla base di elementi comunque già prefissati e\u002Fo\npredisposti, al di fuori dei casi di cui al 4° alinea del 1° livello della\npresente area;\n\na compiti comportanti l’aggiornamento di schedari mediante annotazioni,\ntrascrizioni e controllo dei dati;\n\nalla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso\nin cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l’espletamento delle\nattività di cui al primo alinea del 1° livello della presente area;\n\nalla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti: abbinamento di\nassegni o documenti alle lettere accompagnatorie quando pervengano alla\nspedizione separatamente e non siano fra loro collegabili mediante\ncontrassegno; amministrazione dei valori bollati (ivi compresa la gestione\ndelle macchine affrancatrici); determinazione del porto dei plichi;\n\nall’archivio con compiti di selezione e catalogazione e conservazione di\npratiche e\u002Fo documenti;\n\nall’economato e\u002Fo ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti di\ncarico e\u002Fo scarico di stampati, cancelleria, valori bollati, microfiches e\ndischi ottici e\u002Fo materiale vario d’economato, delle relative registrazioni,\ndella compilazione di ordinativi e\u002Fo richieste;\n\nad apparecchiature utilizzate nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo\nreale” o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o\nimpostazione di dati comunque già prefissati e\u002Fo predisposti, la semplice\ntrasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale\ntrascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;\n\nalle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;\n\nai centralini telefonici in qualità di operatore;\n\nalle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di\nmessaggi;\n\nai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche\nprofessionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente\nlivello;\n\na compiti di infermiere;\n\nai compiti inerenti al servizio della stanza di compensazione, ivi compreso\nil lavoro di preparazione dei recapiti (con esclusione di coloro che sono\nsoltanto incaricati della presentazione e del ritiro dei recapiti stessi);\n\ni lavoratori\u002Flavoratrici che, in aggiunta alle competenze di cui\nall’ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di\npreparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento\nprofessionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di\nlavoro, eseguano in via autonoma, nell’ambito delle specialità di mestiere\nivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione\nprofessionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o\ncomplesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi\nfrigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed\napparecchiature interne di sicurezza.\n\n\n\n\n\n\n\nArt. 93 – 3ª Area professionale\n\n\n\n1. Appartengono a questa area i lavoratori\u002Flavoratrici che sono stabilmente\nincaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività\ncaratterizzate da contributi professionali operativi e\u002Fo specialistici anche di\nnatura tecnica e\u002Fo commerciale e\u002Fo amministrativa che richiedono applicazione\nintellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.\n\n2. Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia\nfunzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni\nnormative, modalità e\u002Fo procedure definite dall’impresa, ma possono anche\nconcorrere a supportare i processi decisionali superiori.\n\n3. Nell’ambito della predetta declaratoria generale:\n\nnel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori\u002Flavoratrici\nstabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività\ncaratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input\nprevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che\npresentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e\u002Fo\ncontrollo di altri lavoratori\u002Flavoratrici;\n\nnei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i\nlavoratori\u002Flavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa\ne prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più\nrisorse tecniche\u002Feconomiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati\naziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la\nresponsabilità nel coordinamento e\u002Fo controllo di altri lavoratori\u002Flavoratrici\nappartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di\nlavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie,\nsportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.\n\n4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali\nesemplificativi:\n\n\n\nProfili professionali esemplificativi – 3ª Area professionale\n\n\n\n1° livello retributivo – Profili\n\n\n\ncassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi\ne\u002Fo introiti di valori;\n\naddetti all’incasso degli effetti, delle bollette e similari;\n\naddetti a compiti comportanti l’autonoma determinazione o scelta di dati\nvariabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da\nutilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile,\nmoduli e distinte;\n\naddetti ai “terminali” nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo\nreale” – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con\nl’elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano\nl’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o\npredisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte\nai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore centrale;\n\noperatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi\nperiferici che interagiscono con il sistema informativo principale;\n\naddetti ad attività proprie dell’area che richiedano adeguata conoscenza\ndi una lingua straniera.\n\n\n\n4° livello retributivo – Profili\n\n\n\npreposti dall’impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio,\nservizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano\nstabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;\n\nlavoratori\u002Flavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall’impresa di\ncoadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare\nresponsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano\ndirettamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi\nda loro stessi coordinati.\n\n\n\n5. Fermo quanto previsto al comma 4, 3° alinea dell’art. 82, per quanto\nriguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico\ncomplessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica –\nfatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di\nsituazioni particolari – quanto segue:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      N. addetti complessivo\n      \n      Inquadramento del preposto\n      \n    \n  \n  \n    \n      succursali\n      \n      1\n      \n      3ª A – 2° livello\n      \n    \n    \n      2\n      \n      3ª A – 3° livello\n      \n    \n    \n      3-4\n      \n      3ª A – 4° livello\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      N. addetti complessivo\n      \n      Inquadramento del preposto\n      \n    \n  \n  \n    \n      succursali\n\n        ad operatività\n\n        ridotta\n      \n      1\n      \n      ------------\n      \n    \n    \n      2\n      \n      3ª A – 2° livello\n      \n    \n    \n      3-4\n      \n      3ª A – 3° livello\n      \n    \n    \n      almeno 5\n      \n      3ª A – 4° livello\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n6. Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla\npresente area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l’ultimo\nalinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a\ntempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"pensionfund","Previdenza complementare 1. Le Parti fir","Previdenza complementare\n\n1. Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza\ncomplementare residuale di settore cui possano aderire i lavoratori privi di\nforme di previdenza complementare aziendale.\n\n2. Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione\ndel presente contratto per i necessari adempimenti.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"unemploymentfund","Art. 32 – Fondo per l’occupazione 1. All","Art. 32 – Fondo per l’occupazione\n\n\n\n1. Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le\nParti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo\nnazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, con\nl’intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato\nalle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.\n\n2. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente\nbilaterale nazionale Enbicredito.\n\n3. Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012 e fino al 31\ndicembre 2018, salvo proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei\ndipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del\npresente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli\napprendisti.\n\n4. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata\nlavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli\nappartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di\nriduzione d’orario di cui all’art. 100, comma 2, e per i quadri direttivi\nad una giornata di ex festività di cui all’art. 56.\n\n5. Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo\ndi 3 anni – e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo – un\nimporto annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore che venga assunto con\ncontratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato\nprofessionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:\n\ngiovani disoccupati fino a 32 anni di età;\n\ndisoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori\nin mobilità;\n\ndonne nelle aree geografiche svantaggiate;\n\ndisabili;\n\nlavoratori\u002Flavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi\ndi disoccupazione soprattutto giovanile.\n\nNei casi di cui agli ultimi due alinea, il predetto importo annuo è\nmaggiorato del 20%.\n\n6. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o\nstabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo\nindeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento,\ncontratti a progetto, contratti di somministrazione).\n\n7. L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente\nall’impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte del\nlavoratore assunto.\n\n8. Il Fondo potrà intervenire, con i criteri di cui sopra, anche in favore\ndei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza\ndell’utilizzo da parte dell’azienda dei “contratti di solidarietà\nespansivi”. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto\ndirettamente al lavoratore.\n\n9. L’utilizzo del F.O.C. potrà essere implementato, anche in sinergia con\nil “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione\nprofessionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale\ndel credito”, di cui al D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, con misure di\nsostegno:\n\nalla rioccupazione dei lavoratori destinatari della Sezione emergenziale e\ndi quelli licenziati per motivi economici;\n\nalla solidarietà espansiva;\n\nalla riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a\nfronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti\nnell'organizzazione del lavoro;\n\nad iniziative mirate ad agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del\nlavoro.\n\n\n\n10. Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento\nprofessionale in servizio al 31 marzo 2015, quanto indicato in calce alla\ntabella in allegato n. 2 sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C. (v.\nverbale di accordo 25 novembre 2015, in appendice n. 10).\n\n11. Un apposito Gruppo di lavoro paritetico costituito tra le Parti\nstipulanti provvederà, entro 3 mesi dalla stipulazione, a definire quanto\nnecessario per la realizzazione degli impegni di cui ai commi 9 e 10 che\nprecedono. In tale ambito si valuterà fra l’altro:\n\nl’eventualità che il F.O.C. svolga una funzione supplente del Fondo di\nsolidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere all’azienda che assuma\nil lavoratore della Sezione emergenziale il contributo “residuo”, salvo che\nnon possa operarsi direttamente tramite il Fondo di solidarietà;\n\nla rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni\ncontributive previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le assunzioni a\ntempo indeterminato (v. verbale di accordo 25 novembre 2015, in appendice n.\n10).\n\n\n\n12. Nell’ambito dell’Ente bilaterale Enbicredito, si istituirà\nun’apposita “piattaforma” informatica per favorire l’incontro tra la\ndomanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore\nbancario, secondo quanto verrà definito dal Gruppo paritetico di cui al comma\n11 che precede.\n\n13. In appendice n. 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio\n2012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"disabilityfund","Provvidenze per i disabili 9. Fatte salv","Provvidenze per i disabili\n\n\n\n9. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in\natto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o\npersona equiparata a carico – secondo il criterio seguito per la\nindividuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari – che per\ngrave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini\ndell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di €\n103,29.\n\n10. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun\nanno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del\nportatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea\ncertificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere\ndelle condizioni richieste.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"trainingprogrammes","Art. 72 – Formazione 1. Le Parti stipula","Art. 72 – Formazione\n\n\n\n1. Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in\nmateria di formazione rientra nell’ambito di Enbicredito.\n\n2. Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle\nParti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua – il cui\ntesto si riporta in appendice n. 8 al presente contratto – e fatto salvo\nquanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle\nprevisioni di legge, la formazione continua del personale:\n\nrappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la\nmobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;\n\nconcorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo\nquanto stabilito dalle specifiche norme in materia;\n\nassume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie\ntrasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;\n\nassume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza\nprofessionale.\n\n\n\n3. Pertanto, l’impresa promuove corsi di formazione professionale – nei\nconfronti del personale in servizio con contratto non a termine – secondo\ncriteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal\n1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni:\n\na) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere\ndurante il normale orario di lavoro;\n\nb) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da\nsvolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori\ndal normale orario di lavoro,\n\nla formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite\nautoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche\ninformatica.\n\n4. A ciascun lavoratore\u002Flavoratrice, il quantitativo di formazione di cui\nalla lett.b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non\nretribuite.\n\n5. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono\nconsiderate dall’impresa, su richiesta dei lavoratori\u002Flavoratrici, eventuali\nparticolari situazioni personali e\u002Fo familiari, con specifico riguardo al\npersonale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative\nche ne consentano l’effettuazione.\n\n6. La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura\ncon finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative\npromosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte,\nretribuita.\n\n7. Le eventuali ore di formazione non fruite dal lavoratore\u002Flavoratrice nel\nperiodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo, potranno\nessere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo\nsuindicato.\n\n8. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché\nl’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di\nore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione\ncongiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio\ndi ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso\ndell’anno qualora l’impresa apporti sostanziali modifiche in materia.\nNell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di\npartecipazione del personale ai corsi predetti.\n\n9. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere\nportati a conoscenza del personale.\n\n10. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche\nprocedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da\nrealizzarsi ad iniziativa e nell’ambito di quelle imprese che per la loro\ndimensione, per l’appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di\ncarattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.\n\n11. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni\naziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della\nprestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese\norganizzano – utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal\npresente articolo – corsi di riqualificazione del personale interessato.\n\n12. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti\nprofessionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la\npartecipazione dei lavoratori\u002Flavoratrici invitati a frequentarli è\nfacoltativa.",{"bindId":73,"name":62,"text":74},"trainingfund","Art. 32 – Fondo per l’occupazione\n\n\n\n1. Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le\nParti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo\nnazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, con\nl’intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato\nalle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.\n\n2. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente\nbilaterale nazionale Enbicredito.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"apprenticeships","Art. 33 – Apprendistato professionalizza","Art. 33 – Apprendistato professionalizzante\n\n\n\nPremessa\n\n\n\nIn tema di apprendistato, le Parti hanno inteso disciplinare\nprioritariamente l’apprendistato professionalizzante, ai sensi del d.lgs. 14\nsettembre 2011, n. 167 (“Testo Unico dell’apprendistato”), quale tipico\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e\nall’occupazione dei giovani.\n\nA tal fine, l’art. 11 dell’accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del ccnl\n8 dicembre 2007, ha previsto l’istituzione fra le Parti firmatarie di una\nCommissione paritetica per la revisione della disciplina contrattuale nazionale\ndell’istituto alla luce del citato d.lgs. n. 167 del 2011.\n\nLa Commissione ha concluso i suoi lavori in data 24 aprile 2012.\n\nLa nuova regolamentazione contrattuale ha trovato applicazione nei confronti\ndel personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far\ndata dal 26 aprile 2012.\n\nLa disciplina è stata riesaminata dalle Parti alla luce delle successive\nmodifiche legislative.\n\n\n\n1. Inquadramento – L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al\nconseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali\ncorrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale\ndi cui all’art. 93 ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo\nlivello di cui all’art. 28.\n\n2. Trattamento economico – In tema di trattamento economico, trova\napplicazione quanto previsto dall’art. 46 che segue, relativo\nall’attribuzione di un livello retributivo di inserimento professionale per\nun periodo di 4 anni dalla data di assunzione nella 3ª area professionale, 1°\nlivello retributivo.\n\n3. Durata – Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre\nanni.\n\n4. Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2015, in\ncaso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del\nrapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione\ndell’apprendista e comunque superiore a 30 giorni, l’impresa può disporre\nil prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione\nall’interessato.\n\n5. Costituzione – Il rapporto di apprendistato può essere costituito a\ntempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le\nesigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore\nsettimanali.\n\n6. Anzianità – Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle\nparti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 42, comma 4, del\nd.lgs. n. 81 del 2015, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato\nintegralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio e, limitatamente\nalla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli\nautomatismi.\n\n7. Malattia e infortunio – In caso di assenza per malattia o infortunio\naccertato, l’impresa conserva il posto e, in considerazione delle indennità\nerogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la\nrelativa differenza, fino alla misura intera, in favore del\nlavoratore\u002Flavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia\nsuperato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:\n\n6 mesi in caso di comporto c.d. secco,\n\n8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.\n\n\n\nRaccomandazione\n\n\n\nABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la\npossibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare\ngravità, la previsione di cui all’art. 58.\n\n8. Formazione – Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite\ndall’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015 in tema di formazione di\nbase e trasversale si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione\ndegli apprendisti:\n\n\n\na)nei confronti di ciascun apprendista l’impresa è tenuta ad erogare una\nformazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard\nprofessionali, individuati nell’allegato n. 8.\n\nLa formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno\ndell’impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra\nstruttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi\ndell’art. 42, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2015. Le ore di\nformazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the\njob;\n\nb)il percorso formativo sarà declinato nel “piano formativo\nindividuale”. Per l’intera durata del “piano formativo individuale”\ndovrà essere garantita – ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. c) del\nd.lgs. n. 81 del 2015 – la presenza di un tutore aziendale, con formazione e\ncompetenze adeguate secondo quanto previsto nell’allegato n. 9, ove sono\nanche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la “capacità formativa\ninterna” di un’impresa;\n\nc)per la formazione degli apprendisti le imprese articoleranno le attività\nformative in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli\napprendisti, e contenuti di tipo professionalizzante, specifici in relazione\nalla qualificazione professionale da acquisire.\n\nIn assenza di regolamentazioni regionali relative all’offerta formativa\npubblica di cui all’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, le attività\nformative di base e trasversale, pari a 120 ore per la durata del triennio,\ndovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di\ncontenuto:\n\n1)competenze relazionali:\n\nsaper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al\nlavoro ed al ruolo professionale;\n\nsaper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna\ne\u002Fo esterna);\n\nsaper analizzare e risolvere situazioni problematiche;\n\nsaper definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura\norganizzativa;\n\n2)competenze in materia di organizzazione ed economia:\n\nconoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa;\n\nconoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa;\n\nconoscere le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa\n(produttività, efficacia e efficienza);\n\nconoscere il contesto di riferimento dell’impresa (forniture, reti,\nmercato, ecc.);\n\n3)competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:\n\nconoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\n\nconoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\n\nconoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro;\n\n4)competenze in materia di sicurezza sul lavoro:\n\nconoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro;\n\nconoscere i principali fattori di rischio;\n\nconoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\n\nLa formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla\nsicurezza sul lavoro di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sarà – di massima\n– effettuata nel primo anno.\n\nLe attività formative professionalizzanti, di durata pari a 80 ore medie\nper anno, e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro\ndevono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:\n\nconoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\n\nconoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\nconoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\n\nconoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;\n\nconoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\n\nconoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\n\n\n\nIl recupero eventuale di conoscenze linguistico\u002Fmatematiche viene effettuato\nall’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti\ndall’impresa;\n\nPer ciascun profilo e standard professionale l’allegato n. 8 elenca le\nrelative competenze tecnico-professionali – generali e specifiche – che\nl’apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto con le imprese\ncreditizie, finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto al punto\n7 del Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del\nsistema bancario, secondo il quale: “(...) vi sono valori etici fondamentali\ncui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle\nimprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque\nmirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la\ncostante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio\ndella propria attività”;\n\n\n\nd)deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione\neffettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le\nmodalità definite dalla normativa in materia;\n\ne)al fine di consentire all’interessato conoscenze quanto più complete\ndel lavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle\nprevisioni del ccnl in tema di fungibilità, l’impresa può disporre il\npassaggio dell’apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli\nobblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la\ncomputabilità della formazione già effettuata.\n\n\n\n9. Preavviso – In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’impresa\nal termine del periodo di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c., spetta\nal lavoratore un preavviso di un mese, da riconoscersi tramite la\ncorrispondente indennità sostitutiva.\n\n10. Documentazione – Al termine del contratto di apprendistato,\nl’impresa rilascia ai lavoratori\u002Flavoratrici la documentazione prevista dalla\nnormativa di legge in materia.\n\n11. Criteri di computo degli apprendisti – Gli apprendisti sono computati\nai fini di quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 sulle libertà\nsindacali.\n\n12. Rinvii – Per quanto non specificamente previsto dai comma che\nprecedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in\nparticolare, del Capitolo X e di quant’altro incompatibile con tale tipologia\ncontrattuale.\n\n13. Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il\ncontratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per\nla qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari\ndi indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ivi compresi\ni soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all’art. 12, comma 1, lett.\na), del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486.\n\n14. Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse,\ndurante l’orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente contratto collettivo, per illustrare materie di interesse sindacale e\ndel lavoro, con le modalità previste dall’art. 71, commi 4 e 5.\n\n15. In fase di prima applicazione del nuovo apprendistato, nell’ambito di\nun apposito incontro, l’impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali\nindicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri\nper l’espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli\nelementi caratterizzanti la “capacità formativa interna” dell’impresa\nstessa.\n\n\n\nNorma transitoria\n\n\n\nAi rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25\naprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 28\ndel ccnl 8 dicembre 2007 e dell’accordo 23 giugno 2005.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"contracttrial","Art. 37 – Periodo di prova 1. L’assunzio","Art. 37 – Periodo di prova\n\n\n\n1. L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre\nmesi (30 giorni per i lavoratori\u002Flavoratrici inquadrati nella 1ª area\nprofessionale, nonché per il personale addetto a mansioni operaie).\n\n2. Al lavoratore\u002Flavoratrice in prova si applicano le disposizioni del\npresente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.\n\n3. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza\npreavviso.\n\n4. Nel caso di recesso ad iniziativa del lavoratore\u002Flavoratrice, devono\nessere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal\nservizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di\nservizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l’eventuale\nfrazione dello stesso. Nell’ipotesi di recesso ad iniziativa dell’impresa\ndette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.\n\n5. Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in\nservizio.\n\n6. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato\nservizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate (o di cui\nsia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre\nmesi.\n\n7. Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle\nstabilite dal presente contratto.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"contractseverancepay","Art. 81 – Trattamento di fine rapporto 1","Art. 81 – Trattamento di fine rapporto\n\n\n\n1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di\nfine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.\n\n2. Per le aree professionali:\n\nstipendio;\n\nscatti di anzianità;\n\nimporto ex ristrutturazione tabellare;\n\n\n\ne, ove spettino, da\n\n\n\nassegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 28 del ccnl 8\ndicembre 2007;\n\nassegno di cui all’art. 99, ultimo comma;\n\nindennità di rischio;\n\nindennità per lavori svolti in locali sotterranei;\n\nconcorso spese tranviarie;\n\nindennità di cui all’art. 101, 3° comma;\n\nindennità di turno diurno;\n\nassegni di cui all’art. 110;\n\neventuale ex premio di rendimento aziendale.\n\n\n\n3. Per i quadri direttivi:\n\nstipendio;\n\ntutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere\ncontinuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti,\nl’indennità di rischio.\n\n\n\n4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere\neccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale,\ndi spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 70 e 88 o,\ncomunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o\nin missione.\n\n5. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo\nACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla\ndata del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente\narticolo, l’art. 45 del predetto ccnl.\n\n6. Nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2018 il trattamento di fine\nrapporto dei lavoratori\u002Flavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci\ntabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione\ntabellare.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"healthcareaccessrelatives","Art. 63 – Assistenza sanitaria 1. Per i ","Art. 63 – Assistenza sanitaria\n\n\n\n1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a\ncarico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il\npredetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata\nin € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo\nfamiliare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta\nmisura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"cbadate_start","3. Il presente contratto decorre dalla d","3. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto\nprevisto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella\nnormativa, il 31 dicembre 2018.",{"bindId":96,"name":93,"text":94},"cbadate_end",{"bindId":98,"name":99,"text":99},"cbadate_start_date","il 31 marzo 2015, in Roma",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"tempagency","Art. 34 – Somministrazione di lavoro 1. ","Art. 34 – Somministrazione di lavoro\n\n\n\n1. Il numero dei lavoratori\u002Flavoratrici con contratto di somministrazione a\ntempo determinato utilizzati dall’impresa non può superare il 5% del\npersonale dipendente dall’impresa medesima con contratto a tempo\nindeterminato. La predetta percentuale è pari all’8% per le imprese che\noccupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.\n\n2. Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, le Parti aziendali\ndefiniscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione\nai lavoratori\u002Flavoratrici interessati di erogazioni correlate ai risultati\nconseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati\nall’andamento economico dell’impresa (premio aziendale o premio variabile\ndi risultato).\n\n3. Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015, i prestatori di lavoro\ninteressati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"disabilitypay","Art. 58 – Malattie e infortuni 1. In cas","Art. 58 – Malattie e infortuni\n\n\n\n1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa\nconserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore\u002Flavoratrice\nche abbia superato il periodo di prova per:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      anzianità\n      \n      mesi\n      \n    \n  \n  \n    \n      a) fino a 5 anni\n      \n      6\n      \n    \n    \n      b) da oltre 5 anni e fino a 10\n        anni\n      \n      8\n      \n    \n    \n      c) da oltre 10 anni e fino a 15\n        anni\n      \n      12\n      \n    \n    \n      d) da oltre 15 anni e fino a 20\n        anni\n      \n      15\n      \n    \n    \n      e) da oltre 20 anni e fino a 25\n        anni\n      \n      18\n      \n    \n    \n      f) oltre i 25 anni\n      \n      22\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati\ndall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di\nassenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del\ntrattamento economico sono i seguenti:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      anzianità\n      \n      mesi\n      \n    \n  \n  \n    \n      a) fino a 5 anni\n      \n      8\n      \n    \n    \n      b) da oltre 5 anni e fino a 10\n        anni\n      \n      10\n      \n    \n    \n      c) da oltre 10 anni e fino a 15\n        anni\n      \n      14\n      \n    \n    \n      d) da oltre 15 anni e fino a 20\n        anni\n      \n      18\n      \n    \n    \n      e) da oltre i 20 anni e fino a 25\n        anni\n      \n      22\n      \n    \n    \n      f) oltre i 25 anni\n      \n      24",{"bindId":109,"name":106,"text":107},"sicknesspay",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"longtermillness","5. In caso di malattia di carattere onco","5. In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione\ndel posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo\ndi 36 mesi complessivi.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"hiv","4. I periodi suindicati sono aumentati d","4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in\nsanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc,\nnonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un\nminimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"paidmaternityleave","Art. 59 – Maternità 1. Durante il conged","Art. 59 – Maternità\n\n\n\n1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio,\nal lavoratore\u002Flavoratrice compete il trattamento economico in misura pari alla\nretribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.\n\n2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione\ndi trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma\nprecedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la\nrelativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.\n\n3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una\nmalattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si\nmanifesta la malattia stessa.\n\n4. Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per\nperiodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno\nammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\u002Fo di\nnuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento\nprofessionale che – nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere –\nfacilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.",{"bindId":123,"name":120,"text":124},"paidmaternityleavepay","Art. 59 – Maternità\n\n\n\n1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio,\nal lavoratore\u002Flavoratrice compete il trattamento economico in misura pari alla\nretribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"jobsecuritymothers","4. Le lavoratrici e i lavoratori che son","4. Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per\nperiodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno\nammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\u002Fo di\nnuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento\nprofessionale che – nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere –\nfacilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"maternityotherclause","7. Le Parti si danno atto che, fermo qua","7. Le Parti si danno atto che, fermo quanto previsto all’art. 59 in tema\ndi reinserimento di lavoratrici\u002Flavoratori assenti per maternità,\nl’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia non pregiudica lo\nsviluppo professionale degli stessi.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"equalitymonitoring","Art. 14 – Commissione nazionale sulle pa","Art. 14 – Commissione nazionale sulle pari opportunità\n\n\n\n1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta\nprevisti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista pari\nopportunità, regolata ai sensi dell’accordo 19 aprile 2013 (in appendice n.\n4).\n\n2. La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:\n\nstimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le\npiù significative esperienze maturate aziendalmente;\n\nfornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale\ne, laddove richiesta, eventuale consulenza;\n\nsviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai\ndati raccolti a livello aziendale.\n\n\n\nArt. 15 – Pari opportunità\n\n\n\n1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l’analisi e la\nvalutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo\ndi programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con\nl’obiettivo di valorizzare le risorse femminili.\n\n2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla\nvigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti\naziendali.\n\n3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare\nprovvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale\nfemminile.\n\n4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da\ntrasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui\nall’articolo che precede.\n\n5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle\norganizzazioni sindacali dei lavoratori\u002Flavoratrici stipulanti il presente\ncontratto, può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei\npermessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti\nsostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di\nimpegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.\n\n6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il\ncompito di esaminare:\n\niniziative di valorizzazione delle risorse femminili;\n\npolitiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso\nl’utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;\n\npiani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l’utilizzo dei\nfinanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"violence","Tutela della dignità delle donne e degli","Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto\n\n\n\n2. Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio\ndell’Unione Europea del 29 maggio 1990, della Raccomandazione della\nCommissione europea del 27 novembre 1991, della Comunicazione della Commissione\ndel 7 giugno 2000 relativa al quinquennio 2001-2005, nonché dei principi\ncontenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per\nl’Europa, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della\ndignità delle donne e degli uomini sul lavoro.\n\n3. Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di\nresponsabilità nell’organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre\nessere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:\n\ncomportamenti offensivi a connotazione sessuale;\n\naltri atti e\u002Fo comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di\ndeterminare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e\npossano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il\nrapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;\n\nqualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella\nsfera personale.",{"bindId":142,"name":139,"text":140},"sexualhar",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"legalassistance_trigger","Art. 42 – Tutele per fatti commessi nell","Art. 42 – Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni\n\n\n\n1. Qualora nei confronti del lavoratore\u002Flavoratrice venga notificata\ninformazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione\npenale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le\neventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di\nassistenza legale, sono a carico dell’impresa, fermo restando il diritto\ndell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.\n\n2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni\npenali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o\ndisposizioni emanate dall’azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento\ndel lavoratore sia in conflitto con l’azienda stessa.\n\n3. Nei casi di cui sopra, al lavoratore\u002Flavoratrice che sia privato della\nlibertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla\nretribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a\ncausa diversa.\n\n4. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del\nlavoratore\u002Flavoratrice, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico\ndell’impresa.\n\n5. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità\ndelle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’art. 41.\n\n6. Il lavoratore\u002Flavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al\npresente articolo deve darne immediata notizia all’impresa.\n\n7. Le garanzie e le tutele di cui ai comma 1 e 4 si applicano al\nlavoratore\u002Flavoratrice anche successivamente alla cessazione del rapporto,\nsempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.\n\n8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto\ncompatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e,\ncomunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia\nstessa.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo,\nalle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dipendenti nei cui confronti\nsia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell’esercizio delle\nloro funzioni per l’adempimento di obblighi posti a carico della banca per\nantiriciclaggio, lotta all’usura, Mifid e privacy.\n\n\n\n\n\nArt. 43 – Responsabilità civile verso terzi\n\n\n\nIn relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985,\nn. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della\nresponsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese\nlegali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i\ncasi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri\nlavoratori\u002Flavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"MEALALL_trigger","Art. 50 – Buono pasto 1. A ciascun lavor","Art. 50 – Buono pasto\n\n\n\n1. A ciascun lavoratore\u002Flavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi\ndi 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua\nl’intervallo di cui all’art. 104, ovvero ai turnisti che effettuano la\npausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.\n\n2. Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto\neventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense\naziendali.\n\n3. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del\ntrattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva\nconsumazione del pasto.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"SENIOR_trigger","Art. 95 – Scatti di anzianità 1. A far t","Art. 95 – Scatti di anzianità\n\n\n\n1. A far tempo dal 1° novembre 1999 gli scatti di anzianità vengono\nriconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione\na tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni\nscatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.\n\n2. Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il\nnumero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il\npersonale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8\n(v. tabella in all. n. 2).\n\n3. Nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014 non matura l’anzianità\ndei lavoratori\u002Flavoratrici ai fini degli scatti di anzianità e dell’importo\nex ristrutturazione tabellare.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"COMMUTE_trigger","Art. 40 – Reperibilità e intervento 1. L","Art. 40 – Reperibilità e intervento\n\n\n\n1. L’impresa ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi\nappartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale\nnecessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza;\naddetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati\nall’utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza\nsolo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per\nla loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.\n\n2. Al personale di cui al comma che precede spettano:\n\nil rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d’intervento;\n\n€ 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di €\n13,95;\n\nlimitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il\ncompenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con\nun minimo di € 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno\ntenuti in considerazione ai fini dell’autogestione della prestazione\nlavorativa di cui all’art. 87.\n\n\n\n3. L’impresa provvederà a predisporre opportune turnazioni per il\npersonale di cui sopra: nell’ambito dei lavoratori\u002Flavoratrici designati\ndall’impresa stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato\nrichiesta in tal senso.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"ONCERISE_trigger","Art. 47 – Tredicesima mensilità 1. Al pe","Art. 47 – Tredicesima mensilità\n\n\n\n1. Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la\ngratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento\neconomico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità.\n\n2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di\nservizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.\n\n3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico,\nla gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per\ni quali è stato corrisposto il trattamento stesso.\n\n4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario dei\ncontratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali\ncompensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi\n(dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso),\nmentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno\ncomputate nella misura del 40%.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"ONCERISE2_trigger","Art. 48 – Premio aziendale 1. Il premio ","Art. 48 – Premio aziendale\n\n\n\n1. Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri\nstabiliti nella contrattazione di secondo livello di cui all’art. 28 presso\nciascun istituto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 22, in\nstretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,\nconcordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività\ndel lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le\nimprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici\ndell’impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio\nverrà parametrato in base all’inquadramento, tenendo anche conto degli\napporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.\n\n2. L’accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il\nmese di aprile dell’anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale\ntermine, l’ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si\nincontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei\nrappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali,\nper la ricerca di soluzioni condivise.\n\n3. Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono\nutilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti\nindicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:\n\na) indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie\nsu patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale\nattivo, etc.);\n\nb) indicatori di efficienza (ad es.: costi operativi\u002Fmargine di\nintermediazione, costi operativi\u002Fattività fruttifere, costo del lavoro\u002Fmargine\ndi intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. – le voci di\nredditività lorda possono essere ret-tificate per tener conto degli oneri\nconnessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria –\n);\n\nc) indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente,\nmargine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per dipendente,\nricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. –\nle voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli\noneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via\nordinaria –);\n\nd) indicatori di qualità definiti a livello aziendale;\n\ne) indicatori di rischiosità (ad es.: sofferenze\u002Fimpieghi, etc.);\n\nf) indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta\u002Fraccolta diretta,\ngestioni patrimoniali\u002Fraccolta, etc.).\n\n\n\n4. L’attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso\nun indicatore complessivo che può valutarsi, tra l’altro, in termini di:\n\nun valore predeterminato o classi di valori predeterminati;\n\nscostamenti rispetto a valori predeterminati;\n\nvariazioni rispetto all’anno o a periodi precedenti;\n\npercentuali di indici o di valori predeterminati.\n\n\n\n5. Nel caso di utilizzo di più indicatori e\u002Fo parametri, questi possono\nessere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello\naziendale.\n\n6. Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo\n– al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione\ndei crediti e delle partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato\nordinario – non daranno luogo all’erogazione del premio aziendale.\n\n7. Il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori\nrelativi alle performance del gruppo e\u002Fo della capogruppo per le società\ncontrollate che, per vincoli di committenza o contrattuale con imprese o\nimpresa del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne\nla sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.\n\n8. Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il\nperiodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel\ntrattamento di fine rapporto – nell’ambito dell’ammontare complessivo del\nmedesimo – viene definita a livello aziendale.\n\n9. Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di\ntanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza\nretribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera\ni tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i\nprimi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione,\ncomunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.\n\n10. Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio\ndipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente\nnon si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.\n\n11. In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo\nil premio aziendale non viene erogato.\n\n\n\nNorma transitoria\n\n\n\nLe Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per valutare\ngli adattamenti del comma 6 del presente articolo alla vigente normativa sui\nprincipi contabili.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"HARDSHIP_trigger","Allegato n. 3 INDENNITÀ E COMPENSI VARI ","Allegato n. 3\n\n\n\nINDENNITÀ E COMPENSI VARI\n\n\n\n\n\n\n\nAree professionali e quadri direttivi\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Aree professionali e quadri direttivi\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n          lavori in locali sotterranei\n          \n        \n      \n      45,99\n      \n    \n    \n      \n          turno notturno\n          \n        \n      \n      30,68\n      \n    \n    \n      \n          indennità agli addetti al sabato alla\n            consulenza e nelle succursali presso località turistiche o centri\n            commerciali, ipermercati e grandi magazzini\n          \n        \n      \n      18,42\n      \n    \n    \n      \n          giornata di reperibilità\n          \n        \n      \n      30,68\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      Aree professionali\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n          turno diurno\n          \n        \n      \n      4,30\n      \n    \n    \n      \n          indennità per orari giornalieri che terminano\n            dopo le 18,15 e fino alle 19,15\n          \n        \n      \n      3,68\n      \n    \n    \n      \n          per intervento\n          \n        \n      \n      18,42\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      2ª area\n        professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale\n        addetto a mansioni di commesso)\n      \n    \n  \n  \n    \n      \n          pernottamento\n          \n        \n      \n      18,42\n      \n    \n    \n      \n          vigilanza notturna superiore all’orario\n            normale diurno\n          \n        \n      \n      24,52\n      \n    \n    \n      \n          vigilanza notturna non superiore all’orario\n            normale diurno\n          \n        \n      \n      14,71\n      \n    \n    \n      \n          custodia diurna nella giornata di sabato\n          \n        \n      \n      49,04",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"NOCTPREM_trigger","turno notturno 30,68 ","turno notturno\n          \n        \n      \n      30,68\n      ",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"PAIDLEAV_trigger","Art. 55 – Ferie 1. Il lavoratore\u002Flavorat","Art. 55 – Ferie\n\n\n\n1. Il lavoratore\u002Flavoratrice ha diritto ad un periodo annuale di ferie\nretribuite.\n\n\n\n2. Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come\nsegue\n\n-con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi;\n\n-da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi;\n\n-dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a\n5 anni giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª\narea professionale, 4° livello retributivo).\n\n\n\nDurante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il lavoratore\u002Flavoratrice\nha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione\nai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero\nl’eventuale frazione di mese; per i lavoratori\u002Flavoratrici disabili\nrientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.\n68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se\nl’assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è\navvenuta nel primo.\n\n\n\n3. Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta\nla categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26\ngiorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale\ninquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto\na 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di\nassunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero\nl’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Ai\nlavoratori\u002Flavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1\ndella legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta\nl’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se\nl’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.\n\n4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente\ndall’impresa, confermati al lavoratore\u002Flavoratrice e rispettati; solo in casi\neccezionali si possono variare di comune intesa tra l’impresa ed il\nlavoratore\u002Flavoratrice.\n\n5. L’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le\nferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.\n\n6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di\nservizio, viene data la precedenza ai lavoratori\u002Flavoratrici disabili\nrientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il\nrestante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto\nalla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.\n\n7. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie\nquando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del\ndipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto\nal rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il\nlavoratore\u002Flavoratrice dimostri di aver sostenuto.\n\n8. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e\ndi alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta\ndell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il\nlavoratore\u002Flavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in\nservizio.\n\n9. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo\nspostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente\nfissato.\n\n10. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni\nlavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui\norario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su\ncinque.\n\n11. Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito\nsu sei giorni invece che su cinque, l’impresa valuta la possibilità di\nconsentire al lavoratore\u002Flavoratrice, il cui ultimo giorno di ferie del periodo\nannualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata\ndel lunedì successivo.\n\n12. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore\u002Flavoratrice\nche non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione\ncorrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato\nnell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio\ndello stesso anno (1\u002F360 della retribuzione annua per ogni giornata).\n\n13. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene\nridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di\nassenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza\nnon supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica\nper i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.\n\n14. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata\nmalattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal\nlavoratore\u002Flavoratrice immediatamente denunciati all’impresa.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"holidaysdays","2. Aree professionali: La durata delle f","2. Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come\nsegue\n\n-con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi;\n\n-da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi;",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"SCHEDULE_trigger","Art. 54 – Riposo settimanale – Festività","Art. 54 – Riposo settimanale – Festività – Semifestività\n\n\n\n1. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni\nstabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"flexible_work_options","Art. 36 – Telelavoro 1. Lo sviluppo dell","Art. 36 – Telelavoro\n\n\n\n1. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore\nflessibilità nel lavoro e può favorire l’efficienza e la produttività\ndelle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell’ambiente,\nil miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione\ndei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei\ndisabili.\n\n2. Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della\nprestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di\ntempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e\u002Fo telematici.\n\n\n\nTipologie\n\n\n\n3. Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato,\nparasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i\nrapporti di lavoro subordinato instaurati da imprese che applicano il contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\n\n4. Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:\n\n1) presso il domicilio del lavoratore\u002Flavoratrice;\n\n2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;\n\n3) sotto forma di telelavoro mobile.\n\n\n\nCostituzione del rapporto di lavoro\n\n\n\n5. Le imprese possono assumere lavoratori\u002Flavoratrici con rapporto\nsubordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente – a tempo\nindeterminato o per un periodo predeterminato – rapporti di lavoro già in\nessere.\n\n6. Nel primo caso l’impresa deve precisare, all’atto dell’assunzione,\nl’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati\nrestano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza\nal momento della trasformazione.\n\n7. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo\nindeterminato, il lavoratore\u002Flavoratrice ha facoltà di chiedere, trascorsi due\nanni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’impresa,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.\n\n\n\nPrestazione lavorativa – Trattamento economico\n\n\n\n8. La prestazione lavorativa del telelavoratore\u002Flavoratrice si svolge nel\nrispetto dell’orario di lavoro e\u002Fo con le relative flessibilità temporali\nche l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli\norganismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere\napportate solo d’intesa tra l’impresa e il lavoratore\u002Flavoratrice\ninteressato.\n\n9. Il telelavoratore\u002Flavoratrice ha l’obbligo di essere reperibile nelle\nfasce orarie giornaliere prestabilite dall’impresa, d’intesa con\nl’interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore\u002Flavoratrice è\ntenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’impresa.\n\n10. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il\nlavoratore\u002Flavoratrice nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni\naltro effetto del rapporto di lavoro.\n\n11. L’impresa deve far conoscere al telelavoratore\u002Flavoratrice le\nspecifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione.\nL’interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.\n\n12. Il telelavoratore\u002Flavoratrice ha diritto, a parità di orario\neffettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello\ndegli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria\nattività con le modalità tradizionali.\n\nRientri in azienda – Formazione\n\n\n\n13. L’impresa, per esigenze di servizio, può chiamare il\ntelelavoratore\u002Flavoratrice presso l’unità produttiva di appartenenza per il\ntempo necessario.\n\n14. Devono concordarsi fra l’impresa e il lavoratore\u002F lavoratrice rientri\nperiodici in azienda.\n\n15. L’impresa fornisce al telelavoratore\u002Flavoratrice, una formazione\nadeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per\nfavorire la socializzazione dei telelavoratori\u002Flavoratrici.\n\n16. Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro\ntradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti\norganizzativi, l’impresa procede ad un opportuno aggiornamento professionale\ndegli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per\nfacilitare il reinserimento.\n\n\n\nDiritti sindacali – Valutazioni e informative\n\n\n\n17. I telelavoratori\u002Flavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei\nlavoratori\u002Flavoratrici che prestano la propria attività con modalità\ntradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per\nconsentire la partecipazione dei telelavoratori\u002Flavoratrici alle assemblee, nel\nrispetto della specifica normativa nazionale. Le imprese istituiscono\nun’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le\ncomunicazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 della l. n. 300 del 20 maggio\n1970, che gli interessati possono consultare fuori dell’orario di lavoro\nprestabilito.\n\n18. I dati raccolti dall’impresa per verificare il rispetto dei doveri del\ntelelavoratore\u002Flavoratrice e per la valutazione della prestazione, anche a\nmezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici, non costituiscono violazione\ndell’art. 4 della l. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in\nquanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.\n\n19. L’impresa deve informare preventivamente l’interessato circa i\ncriteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza\ndei controlli.\n\n20. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa ha facoltà di\neffettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con\ncongruo anticipo, l’interessato.\n\n21. Nell’ambito dell’incontro annuale l’impresa fornisce\nun’informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni\ne trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari,\nmodalità di rientro in impresa, etc.) e si rende disponibile ad esaminare\ncongiuntamente eventuali problematiche emerse nell’applicazione della\npresente disciplina.\n\n\n\nPostazioni ed attrezzature di lavoro – Sicurezza del lavoro\n\n\n\n22. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa provvede ad installare\nin un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro;\nnegli altri casi di telelavoro l’impresa provvede comunque a dotare il\nlavoratore\u002Flavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e\nl’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’impresa che\nsi fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di\nripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento\ndell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di\nrientro definitivo in impresa del lavoratore\u002Flavoratrice.\n\n23. Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore\u002Flavoratrice\nin comodato d’uso ex art.1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra\nle Parti.\n\n24. Nei confronti del telelavoratore\u002Flavoratrice e del locale specifico nei\nquali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del\nd.lgs. n. 81\u002F2008, tenendo conto delle specificità della prestazione.\n\n\n\n\n\nVerifica della disciplina\n\n\n\n25. La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una\ndelle Parti stipulanti e comunque in occasione dell’emanazione di\nun’eventuale legge in materia, anche in vigenza del presente contratto.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"educationtuition","Art. 62 – Borse di studio 1. Ai figli o ","Art. 62 – Borse di studio\n\n\n\n1. Ai figli o persone equiparate – a carico dei lavoratori\u002Flavoratrici\nsecondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli\nassegni familiari – iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali,\npareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli\ndi studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale\npresso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree\nvalide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze\nnelle misure ed alle condizioni seguenti:\n\na) € 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo\ngrado;\n\nb) € 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo\ngrado;\n\nc) € 216,91 agli studenti universitari.\n\n\n\n2. Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di €\n51,65 e di € 77,47 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di\nsecondo grado e universitari che – per mancanza di scuola od università del\ntipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia – frequentano corsi di\nstudio in località diversa.\n\n3. Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un\nnumero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai\nrispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna\nfacoltà universitaria, spettano:\n\nagli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado\nche abbiano superato l’anno scolastico di riferimento;\n\nagli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi\nalla fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento.\n\n4. Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del\nconiuge del dipendente – secondo i suesposti criteri – a condizione che non\nbeneficino di provvidenze analoghe.\n\n5. La corresponsione delle provvidenze – che sono incompatibili con\neventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio – viene\neffettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di\nottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento e agli\nstudenti universitari entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello\naccademico di riferimento.\n\n6. Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di\nlaurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell’anno di iscrizione,\nun importo pari a € 116,20.\n\n7. Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea\ndella presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto\n– entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di\nriferimento – un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base\nalle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.\n\n8. La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli\ninteressati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni\nrichieste.\n\n\n\nImpegno delle Parti\n\n\n\nLe Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto\nsulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento\nuniversitario.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"deathrelatives","2. Per interessi di famiglia e per gravi","2. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata,\nl’impresa può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se – e\nper quale durata – debba corrispondere il trattamento economico.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"bankholidays1","5. La prestazione lavorativa dei quadri ","5. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo\neccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel\ncaso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente\noperante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo\ncui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al\nsabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo\noperativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal\nlunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette\nesigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni\nlavorative in tali occasioni l’impresa esenterà, correlativamente,\nl’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"TRADEUNLEAV_trigger","2. All’incontro annuale previsto dalla p","2. All’incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere\nparte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali\naziendali cui le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai\nsuddetti incontri.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"CONSIGN_trigger","2. Al personale di cui al comma che prec","2. Al personale di cui al comma che precede spettano:\n\nil rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d’intervento;\n\n€ 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di €\n13,95;\n\nlimitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il\ncompenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con\nun minimo di € 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno\ntenuti in considerazione ai fini dell’autogestione della prestazione\nlavorativa di cui all’art. 87.\n\n\n\n3. L’impresa provvederà a predisporre opportune turnazioni per il\npersonale di cui sopra: nell’ambito dei lavoratori\u002Flavoratrici designati\ndall’impresa stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato\nrichiesta in tal senso.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"SUNDAY_trigger","4. Per ogni ora di prestazione effettuat","4. Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei\ncasi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo\nsettimanale, al lavoratore\u002Flavoratrice spetta un compenso pari al 20% della\npaga oraria.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"OVERTIME_trigger","15. Il lavoro straordinario viene retrib","15. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un\ncompenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1\u002F360\ndella retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con\nle seguenti maggiorazioni:\n\n25% nei giorni feriali;\n\n30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la\nsettimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);\n\n55% di notte (fra le 22 e le ore 6);\n\n65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività\ninfrasettimanali.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"hourspweek_select","Art. 100 – Orario settimanale 1. L’orari","Art. 100 – Orario settimanale\n\n\n\n1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è\nfissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla\nguardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui\nagli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.",{"bindId":224,"name":221,"text":222},"dayspweek_select",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"hourstxt","4. L’orario settimanale di lavoro è fiss","4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di\narticolazione:\n\nsu 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;\n\ndal lunedì pomeriggio al sabato mattina;\n\ncomprendente la domenica;\n\nin turni;\n\ndi cui all’art. 101, comma 4.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"MAXHOURS_trigger","6. Comunque il lavoro straordinario può ","6. Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite\nmassimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di\nciascun dipendente.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"PAYSCALES_different"," Importi mensili per 13 mensilità dal 1°","\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n    \n  \n  \n    \n      Importi mensili\n        per 13 mensilità\n      \n    \n  \n  \n    \n      dal 1° gennaio 2015\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\n      \n    \n  \n  \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      4.185,11  \n      \n      95,31  \n      \n      14,30  \n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      3.552,46  \n      \n      95,31  \n      \n      14,30  \n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.170,41  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      2.986,59  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n  \n  \n    \n      3ª Area 4° Livello\n      \n      2.631,90  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 3° Livello\n      \n      2.441,43  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 2° Livello\n      \n      2.306,54  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 1° Livello\n      \n      2.188,38  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n  \n  \n    \n      2ª Area 3° Livello\n      \n      2.057,33  \n      \n      35,57  \n      \n      6,83  \n      \n    \n    \n      2ª Area 2° Livello\n      \n      1.978,58  \n      \n      29,07  \n      \n      5,59  \n      \n    \n    \n      2ª Area 1° Livello\n      \n      1.925,11  \n      \n      29,07  \n      \n      5,59  \n      \n    \n  \n  \n    \n      1ª Area (Livello unico + g.nott.)\n      \n      1.840,52  \n      \n      21,17  \n      \n      4,07  \n      \n    \n    \n      1ª Area (Livello unico )\n      \n      1.792,91  \n      \n      20,12  \n      \n      3,87  \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n    \n  \n  \n    \n      Importi mensili\n        per 13 mensilità\n      \n    \n  \n  \n    \n      dal 1° ottobre 2016\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\n      \n    \n  \n  \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      4.224,86  \n      \n      95,31  \n      \n      14,30  \n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      3.586,20  \n      \n      95,31  \n      \n      14,30  \n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.200,53  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.014,96  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n  \n  \n    \n      3ª Area 4° Livello\n      \n      2.656,90  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 3° Livello\n      \n      2.464,62  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 2° Livello\n      \n      2.328,45  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 1° Livello\n      \n      2.209,17  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n  \n  \n    \n      2ª Area 3° Livello\n      \n      2.076,87  \n      \n      35,57  \n      \n      6,83  \n      \n    \n    \n      2ª Area 2° Livello\n      \n      1.997,37  \n      \n      29,07  \n      \n      5,59  \n      \n    \n    \n      2ª Area 1° Livello\n      \n      1.943,40  \n      \n      29,07  \n      \n      5,59  \n      \n    \n  \n  \n    \n      1ª Area (Livello unico + g.nott.)\n      \n      1.858,00  \n      \n      21,17  \n      \n      4,07  \n      \n    \n    \n      1ª Area (Livello unico )\n      \n      1.809,94  \n      \n      20,12  \n      \n      3,87  \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n    \n  \n  \n    \n      Importi mensili\n        per 13 mensilità\n      \n    \n  \n  \n    \n      dal 1° ottobre 2017\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\n      \n    \n  \n  \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      4.272,56  \n      \n      95,31  \n      \n      14,30  \n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      3.626,69  \n      \n      95,31  \n      \n      14,30  \n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.236,67  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.049,00  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n  \n  \n    \n      3ª Area 4° Livello\n      \n      2.686,90  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 3° Livello\n      \n      2.492,45  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 2° Livello\n      \n      2.354,74  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 1° Livello\n      \n      2.234,11  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n  \n  \n    \n      2ª Area 3° Livello\n      \n      2.100,32  \n      \n      35,57  \n      \n      6,83  \n      \n    \n    \n      2ª Area 2° Livello\n      \n      2.019,92  \n      \n      29,07  \n      \n      5,59  \n      \n    \n    \n      2ª Area 1° Livello\n      \n      1.965,34  \n      \n      29,07  \n      \n      5,59  \n      \n    \n  \n  \n    \n      1ª Area (Livello unico + g.nott.)\n      \n      1.878,98  \n      \n      21,17  \n      \n      4,07  \n      \n    \n    \n      1ª Area (Livello unico )\n      \n      1.830,38  \n      \n      20,12  \n      \n      3,87  \n      \n    \n  \n  \n    \n      Importi mensili\n        per 13 mensilità\n      \n    \n  \n  \n    \n      dal 1° ottobre 2018\n      \n      Stipendio\n      \n      Scatti di anzianità\n      \n      Importo ex ristrutturazione\n        tabellare\n      \n    \n  \n  \n    \n      QD 4° Livello\n      \n      4.320,26  \n      \n      95,31  \n      \n      14,30  \n      \n    \n    \n      QD 3° Livello\n      \n      3.667,18  \n      \n      95,31  \n      \n      14,30  \n      \n    \n    \n      QD 2° Livello\n      \n      3.272,81  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      QD 1° Livello\n      \n      3.083,04  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n  \n  \n    \n      3ª Area 4° Livello\n      \n      2.716,90  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 3° Livello\n      \n      2.520,28  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 2° Livello\n      \n      2.381,03  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n    \n      3ª Area 1° Livello\n      \n      2.259,05  \n      \n      41,55  \n      \n      7,99  \n      \n    \n  \n  \n    \n      2ª Area 3° Livello\n      \n      2.123,77  \n      \n      35,57  \n      \n      6,83  \n      \n    \n    \n      2ª Area 2° Livello\n      \n      2.042,47  \n      \n      29,07  \n      \n      5,59  \n      \n    \n    \n      2ª Area 1° Livello\n      \n      1.987,28  \n      \n      29,07  \n      \n      5,59  \n      \n    \n  \n  \n    \n      1ª Area (Livello unico + g.nott.)\n      \n      1.899,96  \n      \n      21,17  \n      \n      4,07  \n      \n    \n    \n      1ª Area (Livello unico )\n      \n      1.850,82  \n      \n      20,12  \n      \n      3,87  \n      ","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali 2015 2018 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-03-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività finanziarie, attività della banca, assicurazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.46\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;37.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1850.82\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;17.03\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.68 per day\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;45.99 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;120&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;13.95 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;20.12 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;1.81 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[242],{"title":37,"slug":33},[244],{"type":245,"data":246},"call_to_action_body_block",{"title":247,"description":248,"variant":249,"link":250},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":247,"url":251,"description":247,"rel":252,"type":253},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[255],{"type":245,"data":256},{"title":247,"description":248,"variant":249,"link":257},{"title":247,"url":251,"description":247,"rel":252,"type":253},[]]